Archivi categoria: La Commissione propone una stretta sulle società di comodo –  proposta di Direttiva presentata dalla Commissione europea il 22 dicembre 2021 (2021/0434 (CNS))

Dal Parlamento Ue sì alla direttiva Unshell – Stretta alle società di comodo

Con 637 voti a favore, 2 contrari e 6 astensioni il Parlamento europeo ha adottato un parere sulla proposta di direttiva della Commissione n. 565 del 22 dicembre 2021   (cosiddetta “Unshell” o “Atad 3”) – DIRETTIVA DEL CONSIGLIO che stabilisce norme per prevenire l’uso improprio di entità di comodo a fini fiscali
e che modifica la direttiva 2011/16/UE
  per prevenire l’uso improprio di entità di comodo a fini fiscali (cosiddette «shell company»),

La proposta di direttiva n. 565 del 22 dicembre 2021 contiene un assetto normativo che, una volta attuato, consentirà agli Stati membri di prevenire, individuare e contrastare l’uso improprio di shell company a fini fiscali.
La nuova misura si colloca nel contesto delle iniziative, assunte dall’Unione europea, utili a promuovere un sistema fiscale robusto, efficiente ed equo nella stessa Unione europea, secondo il programma annunciato dalla Commissione europea con comunicazione del 18 maggio 2021 («Tassazione delle imprese per il XXI secolo – Com(2021) 251 final»).

La proposta, che dovrebbe entrare in vigore, una volta adottata dagli Stati membri, il 1° gennaio 2024,  punta a identificare, arrivando anche a disconoscere le agevolazioni fiscali, le società che esercitano un’attività economica minima o nulla.

Quindi dal 1 gennaio 2024 le società fiscalmente residenti nella Ue che risulteranno di comodo, ai sensi della nuova disciplina contenuta nella proposta di direttiva della Commissione n. 565 del 22 dicembre 2021, perderanno lo status di residenti ai fini fiscali e quindi l’accesso ai Trattati e alle Direttive sui regimi di esenzione sui dividendi, interessi e royalty.

La proposta, pertanto, mediante il “substance test” e disposizioni specifiche in tema di scambio automatico di informazioni e richieste di verifiche fiscali tra autorità competenti di diversi Stati membri, mira a garantire che le società di comodo non possano beneficiare di agevolazioni fiscali.

La Commissione ha individuato tre indicatori che attiveranno una richiesta di maggiore trasparenza da parte delle autorità fiscali per dimostrare che non si tratti di società   senza un’attività economica reale (shell company).

    1. Il primo esamina le attività delle società in base al reddito per verificare se si tratti soprattutto di reddito passivo: l’indicatore rivela  quando
      • più del 75% delle entrate complessive nei due anni d’imposta precedenti non deriva direttamente dall’attività della società
      • o quando più del 75% del suo patrimonio è costituito da proprietà immobiliari o altre proprietà private di valore particolarmente elevato;
    2. Il secondo riguarda le attività transnazionali e si attiva quando la società riceve la maggior parte del proprio reddito attraverso transazioni legate ad un’altra giurisdizione o trasferisce tale reddito ad altre società situate all’estero;
    3. il terzo indicatore riguarda i servizi di gestione e amministrazione aziendale, nel caso di società fittizie spesso  esternalizzati.

Se una società ricade in tutti e tre questi “indicatorii” dovrà riportare nella sua dichiarazione dei redditi alcune informazioni che interessano, come, per esempio:

  • la sede della società;
  • i suoi conti bancari;
  • la residenza fiscale dei suoi amministratori e quella dei suoi dipendenti.

Tutte queste dichiarazioni dovranno essere accompagnate da elementi di prova.

Se la società verrà considerata “di comodo” non potrà accedere alle agevolazioni fiscali e ai benefici concessi, per esempio:

  • dalle convenzioni fiscali del suo Stato membro;
  • o al trattamento previsto dalle direttive sulle società madre-figlia.

Lo Stato in cui ha la residenza la shell company:

  • le negherà un certificato di residenza fiscale o il certificato specificherà che la società è una società di comodo;
  • i pagamenti verso Paesi terzi saranno soggetti a ritenuta alla fonte;
  • i pagamenti in entrata saranno tassati nello stato dell’azionista dellashell company;
  • i beni immobili posseduti dalle società di comodo e in uso a privati, che verranno tassati dallo Stato in cui si trova il bene come se fosse di proprietà diretta della persona fisica.

Le società potranno impugnare le decisioni che le classificano come società di comodo producendo ulteriore documentazione a loro sostegno.

 

 

 

La Commissione propone una stretta sulle società di comodo –  proposta di Direttiva presentata dalla Commissione europea il 22 dicembre 2021 (2021/0434 (CNS))

Negli ultimi anni diverse multinazionali  hanno iniziato a ricorrere a società di comodo nell’ambito di pianificazioni fiscali aggressive per indirizzare flussi finanziari verso Paesi che hanno una tassazione minore o Stati dove eludere il fisco è molto più semplice, o per “proteggere dalla tassazione” particolari tipologie di beni, in specie beni immobili.

Il 22/12/2021 la Commissione Europea ha presentato (COM (2021) 565) una  Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO recante norme per prevenire l’abuso di entità fittizie a fini fiscali e che modifica la Direttiva 2011/16/UE sulla cooperazione tra le amministrazioni fiscali degli Stati membri dell’Unione europea. La proposta, che dovrebbe entrare in vigore, una volta adottata dagli Stati membri, il 1° gennaio 2024,  punta a identificare, arrivando anche a disconoscere le agevolazioni fiscali, le società che esercitano un’attività economica minima o nulla.

Quindi dal 1 gennaio 2024 le società fiscalmente residenti nella Ue che risulteranno di comodo, ai sensi della nuova disciplina contenuta nella proposta di Direttiva presentata dalla Commissione europea il 22 dicembre 2021 (2021/0434 (CNS)), perderanno lo status di residenti ai fini fiscali e quindi l’accesso ai Trattati e alle Direttive sui regimi di esenzione sui dividendi, interessi e royalty.

La proposta, pertanto, mediante il “substance test” e disposizioni specifiche in tema di scambio automatico di informazioni e richieste di verifiche fiscali tra autorità competenti di diversi Stati membri, mira a garantire che le società di comodo non possano beneficiare di agevolazioni fiscali.

La Commissione ha individuato tre indicatori che attiveranno una richiesta di maggiore trasparenza da parte delle autorità fiscali per dimostrare che non si tratti di società   senza un’attività economica reale (shell company).

    1. Il primo esamina le attività delle società in base al reddito per verificare se si tratti soprattutto di reddito passivo: l’indicatore rivela  quando
      • più del 75% delle entrate complessive nei due anni d’imposta precedenti non deriva direttamente dall’attività della società
      • o quando più del 75% del suo patrimonio è costituito da proprietà immobiliari o altre proprietà private di valore particolarmente elevato;
    2. Il secondo riguarda le attività transnazionali e si attiva quando la società riceve la maggior parte del proprio reddito attraverso transazioni legate ad un’altra giurisdizione o trasferisce tale reddito ad altre società situate all’estero;
    3. il terzo indicatore riguarda i servizi di gestione e amministrazione aziendale, nel caso di società fittizie spesso  esternalizzati.

Se una società ricade in tutti e tre questi “indicatorii” dovrà riportare nella sua dichiarazione dei redditi alcune informazioni che interessano, come, per esempio:

  • la sede della società;
  • i suoi conti bancari;
  • la residenza fiscale dei suoi amministratori e quella dei suoi dipendenti.

Tutte queste dichiarazioni dovranno essere accompagnate da elementi di prova.

Se la società verrà considerata “di comodo” non potrà accedere alle agevolazioni fiscali e ai benefici concessi, per esempio:

  • dalle convenzioni fiscali del suo Stato membro;
  • o al trattamento previsto dalle direttive sulle società madre-figlia.

Lo Stato in cui ha la residenza la shell company:

  • le negherà un certificato di residenza fiscale o il certificato specificherà che la società è una società di comodo;
  • i pagamenti verso Paesi terzi saranno soggetti a ritenuta alla fonte;
  • i pagamenti in entrata saranno tassati nello stato dell’azionista dellashell company;
  • i beni immobili posseduti dalle società di comodo e in uso a privati, che verranno tassati dallo Stato in cui si trova il bene come se fosse di proprietà diretta della persona fisica.

Le società potranno impugnare le decisioni che le classificano come società di comodo producendo ulteriore documentazione a loro sostegno.