In Lituania il reddito imponibile societario è tassato con un’aliquota fiscale del 15%.
Nelle leggi fiscali lituane sono previste specifiche agevolazioni, tra queste rientra il regime per le microimprese ( massimo 10 dipendenti e fatturato annuo fino a € 300.000 per periodo d’imposta) che prevede per il primo anno un’aliquota dello 0% e successivamente un’aliquota un’aliquota del 5% (Art. 5, comma 2, della Legge sulla tassazione del reddito delle società).
L’aliquota fiscale dello 0% si applica all’unità di nuova costituzione per il primo periodo d’imposta se durante il primo periodo di imposta, il numero medio di dipendenti negli elenchi non supera le 10 persone e il fatturato per il primo periodo di imposta non supera i 300.000 EUR e il partecipante è una persona fisica e solo se durante tre periodi d’imposta consecutivi, compreso il primo periodo d’imposta:
- le attività dell’unità non sono sospese,
- l’unità non è liquidata,
- riorganizzato e
- le azioni (quote, azioni) della quota non vengono trasferite a nuovi partecipanti.
L’aliquota fiscale del 5% non si applica quando il numero totale di dipendenti e il fatturato annuo totale superano i limiti stabiliti, ovvero 10 dipendenti e un fatturato annuo di 300.000 EUR, per le seguenti unità:
- imprese individuali, i cui proprietari o soci siano anche titolari di altre imprese individuali;
- imprese individuali, il proprietario e / oi suoi familiari che detengono più del 50%, ossia il 50,01%, in un’altra unità l’ultimo giorno del periodo d’imposta e ancora, azioni (azioni, azioni).
- quote nelle quali lo stesso partecipante (socio, socio o socio) detiene più del 50% nell’ultimo giorno del periodo d’imposta, ossia il 50,01%. e ancora, azioni (azioni, azioni).
- unità in cui gli stessi partecipanti (azionisti, soci o azionisti) controllano congiuntamente più del 50% nell’ultimo giorno del periodo d’imposta, ossia il 50,01%. e ancora, azioni (azioni, azioni).