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Procedimenti europei per controversie civili e commerciali

In materia di procedimenti europei per controversie civili e commerciali, si segnalano i seguenti provvedimenti normativi.

Procedimento europeo per le controversie di modesta entità

Il Regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’ 11 luglio 2007, che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità mira a migliorare e semplificare le procedure nelle controversie civili e commerciali il cui valore non supera i 5000 euro.

Il regolamento si applica a tutti gli Stati membri dell’Unione europea, ad eccezione della Danimarca.

Il procedimento europeo per le controversie di modesta entità funziona in base a moduli standard (Il regolamento prevede quattro moduli standard.) e si svolge per iscritto, a meno che il tribunale non ritenga necessaria un’audizione.

I moduli possono essere scaricati dalla pagina https://e-justice.europa.eu/177/IT/small_claims_forms

Il procedimento europeo per controversie di modesta entità costituisce per le parti un’alternativa ai procedimenti previsti dalla normativa vigente negli Stati membri. La sentenza emessa nell’ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità è riconosciuta ed eseguita in un altro Stato membro senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività e senza che sia possibile opporsi al suo riconoscimento.

Sono stati elaborati moduli standard per il procedimento per controversie di modesta entità e sono disponibili qui in tutte le lingue. Per dare avvio al procedimento occorre compilare il “modulo A”. Ad esso vanno allegati tutti i documenti ritenuti pertinenti, come ricevute, fatture ecc.

Il modulo A deve essere inviato all’organo giurisdizionale competente. Ricevuto il modulo di richiesta, l’organo giurisdizionale deve compilare la parte del “modulo di replica”. Entro 14 giorni dal ricevimento del modulo di domanda, l’organo giurisdizionale dovrebbe trasmetterne copia, unitamente al modulo di replica, al convenuto. Il convenuto deve rispondere entro 30 giorni, compilando la relativa parte del modulo di replica. Entro 14 giorni l’autorità giudiziaria deve inviare all’attore copia dell’eventuale replica.

Entro 30 giorni dal ricevimento dell’(eventuale) replica del convenuto, l’organo giurisdizionale deve emettere una sentenza sulla controversia di modesta entità o richiedere ulteriori informazioni in forma scritta da ciascuna delle parti, ovvero ordinare la comparizione delle parti ad un’udienza. In caso di udienza non è necessario essere rappresentati da un avvocato e se il giudice dispone di apparecchiature adeguate l’audizione va effettuata mediante videoconferenza o teleconferenza.

Il certificato rilasciato dall’organo giurisdizionale (che deve eventualmente essere tradotto nella lingua dell’altro Stato membro) unito a una copia della sentenza, rendono quest’ultima esecutiva in tutti gli altri Stati membri dell’Unione europea senza ulteriori formalità. L’unico motivo per cui l’esecuzione in un altro Stato membro può essere rifiutata è l’incompatibilità con un’altra sentenza pronunciata nell’altro Stato membro tra le stesse parti. L’esecuzione avviene in conformità delle norme e procedure nazionali dello Stato membro in cui la sentenza deve essere eseguita.

Sono anche fissati termini sia per le parti che per il tribunale, in modo da accelerare l’iter.

Per ulteriori informazioni, consultare la pagina dedicata alle controversie di modesta entità.

Pagine correlate:

Invio dei moduli all’autorità competente

I moduli compilati devono essere inviati all’autorità competente pertinente secondo le modalità da essa stabilite. Maggiori informazioni sui recapiti delle autorità competenti, sulla legislazione nazionale pertinente, ecc. sono reperibili nella sezione Atlante giudiziario europeo. Questa pagina comprende un motore di ricerca per individuare le autorità competenti cui trasmettere i moduli compilati.

Dal 1º gennaio 2021 il Regno Unito non è più uno Stato membro dell’UE. Ciononostante, nel campo della giustizia civile, le procedure e i procedimenti in corso avviati prima della fine del periodo di transizione proseguiranno a norma del diritto dell’UE. Fino alla fine del 2024 sarà ancora possibile selezionare il Regno Unito nei moduli dinamici online ai fini di tali procedimenti e procedure. Fanno eccezione i moduli per i documenti pubblici, nei quali non sarà possibile selezionare il Regno Regno Unito.

Ingiunzione di pagamento europea 

Sono stati elaborati moduli standard per l’ingiunzione di pagamento europea e sono disponibili qui in tutte le lingue. Questo link intende inoltre fornire ulteriori informazioni su quali giudici possano emettere ingiunzioni di pagamento europee e circa i moduli che devono essere inviati.

Per avviare il procedimento, deve essere compilato il modulo A, indicando tutte le informazioni riguardanti le parti, nonché la natura e l’importo del credito. Il giudice esaminerà la domanda e, se il modulo è compilato correttamente, dovrebbe emettere l’ingiunzione di pagamento europea entro 30 giorni.

L’ingiunzione di pagamento europea deve essere notificata al convenuto dal giudice. La parte convenuta può pagare l’importo indicato nell’ingiunzione oppure presentare opposizione e dispone di 30 giorni per presentare opposizione contro l’ingiunzione di pagamento europea. In tal caso, la controversia può, a scelta del ricorrente, essere riassunta dinanzi agli organi giurisdizionali di diritto civile per essere trattata in base al diritto nazionale; o essere trattata nell’ambito di un procedimento europeo per le controversie di modesta entità, oppure può essere interrotta.

In mancanza di opposizione da parte del convenuto, l’ingiunzione di pagamento europea acquisirà automaticamente forza esecutiva. Una copia dell’ingiunzione di pagamento europea, eventualmente con una traduzione, dev’essere inviata alle autorità incaricate dell’esecuzione dello Stato membro in cui dev’essere eseguita. L’esecuzione avviene in conformità delle norme e delle procedure nazionali dello Stato membro in cui viene eseguita l’ingiunzione di pagamento europea.

Si sottolinea che la guida non è stata modificata in base alle due modifiche che sono entrate in vigore il 14 luglio 2017. La prima modifica aggiunge una possibilità di prosecuzione del procedimento nel caso di presentazione di una dichiarazione di opposizione ai sensi della normativa di cui al regolamento (CE) 861/2007 che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità. La seconda modifica estende l’applicazione del procedimento europeo per le controversie di modesta entità alle domande che arrivano fino a un valore pari a 5 000 euro.

Per ulteriori informazioni a questo proposito si prega di consultare il nuovo testo dell’articolo 17 del regolamento e dell’articolo 2 del regolamento (CE) 861/2007, come modificato dal regolamento (UE) 2015/2421.

Link correlati

Guida pratica per l’applicazione del regolamento che istituisce un procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento PDF (5800 Kb) it

Ingiunzione di pagamento europea – notifiche degli Stati membri e strumento di ricerca per individuare la o le autorità giudiziarie competenti

Si segnala che esistono anche procedimenti nazionali d’ingiunzione di pagamento. Per maggiori informazioni sui procedimenti nazionali, cliccare sul paese desiderato.

Titolo esecutivo europeo

Il Regolamento (CE) n. 805/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004 è un procedimento semplice cui si può ricorrere per i crediti transfrontalieri non contestati grazie al quale una decisione giudiziaria relativa a un credito non contestato emessa in uno Stato membro può essere facilmente riconosciuta ed eseguita in un altro Stato membro.

Per certificare una decisione giudiziaria quale titolo esecutivo europeo (TEE), il giudice si serve di un modulo standard, reperibile qui.

Non appena emesso, il titolo esecutivo europeo va trasmesso all’autorità di esecuzione dello Stato membro in cui risiede il debitore o in cui si trovano i suoi beni.

Unitamente al titolo esecutivo europeo deve essere trasmessa copia della decisione giudiziaria originale; a seconda delle lingue ammesse dall’autorità di esecuzione dell’altro Stato membro, può essere necessario tradurre il titolo esecutivo europeo. Non sono richiesti altri adempimenti: la decisione giudiziaria è direttamente eseguibile nell’altro Stato membro.

Link correlati

Guida pratica per l’applicazione del regolamento sul titolo esecutivo europeo PDF (1110 Kb) it

Titolo esecutivo europeo – notifiche degli Stati membri e strumento di ricerca per individuare la o le autorità giudiziarie competenti

Ordinanza di sequestro conservativo su conti bancari (OESC)

Il Regolamento (UE) n. 655/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014 relativo all’ordinanza di sequestro conservativo su conti bancari (OESC) rende più facile il recupero del credito nell’UE.

Esso istituisce una nuova procedura nell’ambito dell’Unione per il congelamento dei capitali detenuti in un conto bancario aperto in un altro paese dell’UE.

Esso può essere utilizzato nelle controversie civili e commerciali.

Il regolamento si applica in tutti i paesi dell’UE, tranne la Danimarca.

Ciò significa che:

  • i creditori con sede in Danimarca e nel Regno Unito non possono richiedere un’OESC
  • non si può richiedere un’OESC su un conto corrente aperto in Danimarca.

È possibile avvalersi dell’OESC solo nelle controversie transfrontaliere. La procedura può essere utilizzata solo per i casi transfrontalieri, nei quali il giudice che esegue la procedura o il paese di domicilio del creditore deve essere in uno Stato membro diverso da quello nel quale il conto è detenuto.

Il regolamento stabilisce la procedura per l’ottenimento o l’esecuzione di un’OESC.

Come presentare la domanda

Per avviare il procedimento, occorre compilare il modulo di domanda dell’OESC. Si devono allegare tutti i documenti giustificativi pertinenti.

Tutti i moduli necessari si trovano qui di seguito. È possibile scaricarli o compilarli online.

È anche possibile salvare e scaricare una versione provvisoria.

Esistono 9 moduli di OESC in tutto e il relativo contenuto è stabilito nel regolamento di esecuzione (UE) della Commissione (UE) n. 2016/1823.

Oltre ai 9 moduli standard, la rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale ha elaborato un modulo aggiuntivo non obbligatorio. Questo modulo aggiuntivo, destinato a essere utilizzato dai giudici quando devono chiedere ad altre autorità informazioni relative ai conti in determinati casi, è disponibile qui Word (21 Kb) it.

Altre versioni linguistiche: BG Word (21 Kb) bgCS Word (20 Kb) csDA Word (20 Kb) daDE Word (21 Kb) deEL Word (21 Kb) elES Word (21 Kb) esET Word (20 Kb) etFI Word (20 Kb) fiFR Word (20 Kb) frHR Word (20 Kb) hrHU Word (21 Kb) huIT Word (20 Kb) itLT Word (20 Kb) ltLV Word (20 Kb) lvMT Word (21 Kb) mtNL Word (20 Kb) nlPL Word (21 Kb) plPT Word (20 Kb) ptRO Word (21 Kb) roSK Word (21 Kb) skSL Word (20 Kb) slSV Word (20 Kb) sv.

Il debitore può contestare un’OESC?

Sì. Poiché l’OESC viene emessa senza che il debitore venga ascoltato, il regolamento stabilisce per il debitore una serie di “mezzi di ricorso”. Questi ultimi costituiscono possibili motivi per contestare l’ordinanza o il modo in cui viene eseguita.

Per presentare ricorso occorre compilare il modulo di domanda (allegato VII).

Entrambe le parti possono impugnare la decisione emessa in seguito al ricorso, utilizzando il relativo modulo (allegato IX).

Invio dei moduli all’autorità competente

I moduli compilati devono essere inviati all’autorità competente pertinente secondo le modalità da essa stabilite. Maggiori informazioni sui recapiti delle autorità competenti, sulla legislazione nazionale pertinente, ecc. sono reperibili nella sezione Atlante giudiziario europeo. Questa pagina contiene schede informative nazionali, alcune delle quali forniscono informazioni sulle autorità competenti cui inviare i moduli compilati.

I moduli possono essere scaricati dalla pagina https://e-justice.europa.eu/content_european_account_preservation_order_forms-378-it.do#tocHeader0

Dal 1º gennaio 2021 il Regno Unito non sarà più uno Stato membro dell’UE. Ciononostante, nel campo della giustizia civile, le procedure e i procedimenti in corso avviati prima della fine del periodo di transizione proseguiranno a norma del diritto dell’UE. Fino alla fine del 2024 sarà ancora possibile selezionare il Regno Unito nei moduli dinamici online ai fini di tali procedimenti e procedure. Fanno eccezione i moduli per i documenti pubblici, nei quali non sarà possibile selezionare il Regno Unito.

Fonte: https://e-justice.europa.eu/home?action=home