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Bulgaria – Tassazione delle Società – Convenzione tra Italia e Bulgaria intesa ad evitare le doppie imposizioni

Bulgaria – Tassazione delle Società – Convenzione tra Italia e Bulgaria intesa ad evitare le doppie imposizioni

In Bulgaria il regime di imposta sulle società è regolato dalla legge sull’imposta sul reddito delle società (ЗАКОН ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ (ЗКПО)), sul sito della “Tayros Accounting” è possibile consultare la Legge in italiano)

In generale, la distribuzione dei dividendi dalla società bulgara può avvenire solo dopo la chiusura del bilancio annuale ( 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento) con l’approvazione, attraverso verbale, dell’assemblea degli azionisti (In alcuni casi è possibile optare per una distribuzione anticipata del dividendo).
I dividendi distribuiti  sono soggetti in Bulgaria  a una ritenuta alla fonte pari al 5% e, come sostituto d’imposta , la società bulgara  sarà responsabile del versamento della ritenuta alla fonte presso le autorità fiscali.
La legislazione bulgara ha accolto la Direttiva Europea “Madre-Figlia” e, quindi, i dividendi distribuiti alla società italiana non sono soggetti a ritenuta alla fonte in Bulgaria.
È necessario che la società italiana presenti il suo certificato di residenza fiscale, il quale attesterà la sua effettiva residenza fiscale. In caso contrario sarà applicata la ritenuta alla fonte pari al 5%.

Si consideri, per es., il caso di una società italiana che detenga il 100% di controllo su una società Bulgara (che non ricada nella normativa CFC.  A tal proposito vedi: LA NUOVA DISCIPLINA PER LE CFC  – TASSAZIONE PER TRASPARENZA – D.LGS. 142/2018 – SOCIETÀ CON SEDE IN BULGARIA).

Ipotizziamo un reddito di 1.000.

In capo alla società bulgara avremo un’imposta di 100 (In Bulgaria la tassazione è al 10%) e quindi un utile  di 900.

Ipotizziamo che la totalità dell’utile sia distribuito.

Il dividendo di competenza distribuito alla società italiana sarà, quindi,  di 900 che, avendo la legislazione bulgara,  accolto la Direttiva Europea “Madre-Figlia”  non sarà soggetto alla ritenuta alla fonte del 5% in Bulgaria. L’utile netto sarà quindi pari a 900.

In capo alla società italiana gli utili in esame concorrono a formare il reddito complessivo come componenti del reddito d’impresa e, ai fini dell’esclusione di cui all’art. 89, per il 95%, vanno considerati nelle poste del reddito d’impresa del Quadro RF tra le voci variazioni in diminuzione.

Quindi solo 45 (il 5% di 900) sarà sottoposto a tassazione in base all’aliquota IRES (24%). L’imposta sarà quindi di 10,8 con un dividendo netto di 889,2.

La Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Bulgaria intesa ad evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio  è stata siglata a  Sofia il 21.09.1988 e ratificata con L. 29.11.1990, n. 389

Per quanto attiene il concetto di Soggetti e residenti l’art.1 della Convenzione stabilisce che:

“1. La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli stati contraenti.
2. Ai sensi della presente Convenzione, l’espressione “residente di uno Stato contraente” designa:
a) per quanto riguarda la Repubblica italiana, qualsiasi persona che, in virtu’ della legislazione italiana, e’ assoggettata ad imposta in Italia a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga.
b) per quanto riguarda la Repubblica Popolare di Bulgaria, qualsiasi persona fisica che possiede la nazionalita’ bulgara nonche’ qualsiasi persona giuridica che ha la propria sede in Bulgaria o che e’ ivi registrata;
3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 2, una persona fisica e’ residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione e’ determinata nel seguente modo:
a) detta persona e’ considerata residente dello Stato nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono piu’ strette (centro degli interessi vitali);
b) se non si puo’ determinare lo Stato nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, le autorita’ competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.
4. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 2, una persona diversa da una persona fisica e’ residente di entrambi gli Stati contraenti, essa e’ considerata residente dello Stato in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.”

Per quanto attiene la legislazione italiana si deve fare riferimento

Per quanto attiene gli Utili delle imprese l’art. 6 della Convenzione dispone che:

“1. Gli utili di un’impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l’impresa non svolga la sua attivita’ nell’altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l’impresa svolge in tal modo la sua attivita’, gli utili dell’impresa sono imponibili nell’altro Stato ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione.
2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un’impresa di uno Stato contraente svolge la sua attivita’ nell’altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse trattato di una impresa distinta e separata svolgente attivita’ identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall’impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione.
3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione sostenute sia nello Stato in cui e’ situata la stabile organizzazione, sia altrove.
4. Nessun utile puo’ essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato merci per l’impresa.
5. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono modificate da quelle del presente articolo.

Per quanto attiene i Dividendi l’art. 8 della Convenzione dispone che:

“1. I dividendi pagati da una societa’ residente di uno Stato contraente ad un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati nello Stato contraente di cui la societa’ che paga i dividendi e’ residente ed in conformita’ alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i dividendi ne e’ l’effettivo beneficiario, l’imposta cosi’ applicata non puo’ eccedere il 10 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi.
Le autorita’ competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo le modalita’ di applicazione di tale limitazione.
Questo paragrafo non riguarda l’imposizione della societa’ per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi.
3. Ai fini del presente articolo il termine “dividendi” designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonche’ i redditi di altre quote sociali assoggettate al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato di cui e’ residente la societa’ distributrice.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente in uno Stato contraente, eserciti nell’altro Stato contraente, di cui e’ residente la societa’ che paga i dividendi, sia una attivita’ industriale o commmerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, i dividendi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione interna.
5. Qualora una societa’ residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi dall’altro Stato contraente, detto altro Stato non puo’ applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla societa’, a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente a una stabile organizzazione o a una base fissa situata in detto altro Stato, ne’ prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della societa’, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscano in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.

Come è evidente spesso nella  Convenzione  si fa spesso riferimento:

  • per quanto attiene all’attività imprenditoriale, alla Stabile Organizzazione;
  •  per quanto attiene il Lavoro Autonomo, alla Base Fissa.

Per quanto attiene alla  Stabile Organizzazione  l’art. 4 della Convenzione dispone che:

“1. Ai fini della presente Convenzione, l’espressione “stabile organizzazione” designa una sede fissa di affari in cui l’impresa esercita in tutto o in parte la sua attivita’.
2. L’espressione “stabile organizzazione” comprende in particolare:
a) una sede di direzione;
b) una succursale;
c) un ufficio;
d) una officina;
e) un laboratorio;
f) una miniera, una cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali;
g) un cantiere di costruzione o di montaggio la cui durata oltrepassa i dodici mesi.
3. Non si considera che vi sia “stabile organizzazione” se:
a) si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti all’impresa;
b) le merci appartenenti all’impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;
c) le merci appartenenti all’impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un’altra impresa;
d) una sede fissa di affari e’ utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per l’impresa;
e) una sede fissa di affari e’ utilizzata, per l’impresa, ai soli fini di pubblicita’, di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attivita’ analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliario.
4. La partecipazione di un residente dell’Italia in una societa’ mista costituita in Bulgaria conformemente al Decreto n. 535 del Consiglio di Stato della Repubblica Popolare di Bulgaria del 25 marzo 1980 e’ considerata “stabile organizzazione” ai fini della presente Convenzione.
5. Una persona che agisce in uno Stato contraente per conto di una impresa dell’altro Stato contraente – diversa da un agente che goda di uno status indipendente, di cui al paragrafo 6 – e’ considerata “stabile organizzazione” nel primo Stato se dispone nello Stato stesso di poteri che esercita abitualmente e che le permettano di concludere contratti a nome dell’impresa, salvo il caso in cui l’attivita’ di detta persona sia limitata all’acquisto di merci per l’impresa.
6. Non si considera che un’impresa di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione nell’altro Stato contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attivita’ per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell’ambito della loro ordinaria attivita’.
7. Il fatto che una societa’ residente di uno Stato contraente:
a) possiede una partecipazione in una societa’ che e’ residente dell’altro Stato contraente (ovvero questa ultima societa’ possiede una partecipazione nella prima),
b) o svolge la sua attivita’ nell’altro Stato contraente (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no),
non costituisce di per se’ motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette societa’ una stabile organizzazione dell’altra.”

Il concetto di stabile organizzazione viene individuato, nel nostro ordinamento, dall’art. 162 del TUIR e dall’art5 del Modello di Convenzione dell’OCSE .

Entrambe le norme definiscono la stabile organizzazione come una sede fissa di affari in cui l’impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.

In proposito vedi: La stabile organizzazione – Aspetti civilistici, fiscali e contabili

In Bulgaria il punto 2 del §1 delle Disposizioni aggiuntive della Legge sull’imposta sul reddito delle società afferma che“Luogo di attività” è il luogo di attività commerciale ai sensi del § 1 , punto 5 delle disposizioni aggiuntive del Codice di procedura fiscale e di assicurazione sociale che dispone:

 ” Sede dell’attività ” è:
(a) un luogo specifico (proprio, affittato o utilizzato su base diversa) attraverso il quale una persona straniera svolge tutta o parte dell’attività economica nel paese, come ad esempio: la sede della direzione; clone; rappresentanza commerciale registrata nel paese; ufficio; ufficio; studio; fabbrica; officina (fabbrica); negozio; magazzino commerciale; servizio; luogo di montaggio; sito di costruzione; il mio; carriera; sonda; pozzo di petrolio o gas; fonte o altro oggetto di estrazione di risorse naturali;
b) lo svolgimento di attività nel Paese da parte di soggetti autorizzati a concludere contratti per conto di soggetti stranieri, fatta eccezione per l’attività dei rappresentanti indipendenti ai sensi del Capo Sei del Diritto Commerciale ;

c) esecuzione permanente di transazioni commerciali con un luogo di adempimento nel paese, anche quando la persona straniera non ha un rappresentante permanente o un determinato luogo.”

Imposta sul reddito delle Persone Giuridiche in Bulgaria

Oggetto della tassazione

L’imposta sulle società viene riscossa su:

  • il profitto delle persone giuridiche locali;
  • il profitto delle persone giuridiche locali, che non sono commercianti, comprese le organizzazioni delle religioni, dalle operazioni di cui all’art. 1 del diritto commerciale, nonché dalla locazione di beni mobili e immobili;
  • il profitto delle persone giuridiche straniere da una sede di affari nella Repubblica di Bulgaria;
  • il profitto derivante dall’attività di alcuni organizzatori di giochi d’azzardo.

Contribuenti

I contribuenti per l’imposta sulle società sono:

  • entità legali locali – società commerciali;
  • le persone giuridiche locali, che non sono commercianti – per il profitto derivante da operazioni ai sensi dell’articolo 1 della legge commerciale, nonché dalla locazione di beni mobili e immobili;
  • le società locali impersonali e le casse assicurative, costituite in base all’art. 8 del Codice delle assicurazioni sociali;
  • persone giuridiche straniere, quando svolgono attività economica nel paese attraverso un luogo di attività economica;
  • le società straniere impersonali, quando svolgono attività economica nel paese attraverso un luogo di attività economica;

Tassa base

La base imponibile per la determinazione dell’imposta sulle società è l’utile fiscale.

Aliquota fiscale

L’aliquota dell’imposta sulle società è del 10%.

Le spese non detraibili includono:

  • spese non aziendali
  • spese non documentate
  • Iva e imposta sul reddito
  • spese derivanti da multe o sanzioni, o interesse accumulato per un pagamento tardivo dei debiti fiscali
  • donazioni (eccetto per il 10% di utili devoluti per scuola, disabili, orfani e Croce Rossa bulgara, il 15 % a sostegno della legge per il supporto finanziario della cultura e fino al 50% dell’utile devoluto al fondo istituito per il centro per la cura dei bambini)
  • riduzione dei beni immobili e correnti (eccetto in caso di forza maggiore)
  • riduzione e perdita di azioni. Il reddito esente include:
  • dividendi ricevuti da società residenti
  • reddito relativo a spese non detraibili (fino alla somma delle spese non riconosciute)
  • reddito da pagamenti di interesse applicati dal Governo o da autorità municipali su titoli di stato rimessi o riscossi prematuramente
  • reddito derivante dall’IVA applicata da governo o autorità municipali e non rimborsata nei limiti di tempo regolamentari.

Le detrazioni consentite includono:

  • azioni cancellate
  • spese relative a debiti
  • spese riconosciute sugli interessi
  • svalutazione di beni immobili intangibili (come proprietà software e intellettuali)
  • svalutazione di beni immobili tangibili (come computer e macchinari)
  • svalutazione di proprietà di investimento (eccetto terreni)
  • spese derivanti dalla rivalutazione di debiti esigibili nel momento in cui:
    1. la richiesta è scaduta dal punto di vista legale;
    2. i procedimenti di bancarotta contro il debitore non sono; riusciti a soddisfare la richiesta di pagamento;
    3. un tribunale ha stabilito l’invalidità della richiesta;
    4. la richiesta non viene soddisfatta dopo la cancellazione del debito.

L’ammortamento dei beni è consentito nei limiti stabiliti dalla legge.

Le quote di ammortamento dei beni sono riferite a:

  • beni immobili materiali
  • beni immobili immateriali
  • investimento sulla proprietà, ad esclusione dei terreni.

Un bene immobile materiale è un bene fisico il cui costo è di almeno 700 BGN.

Un bene immobile immateriale è un bene che:

  • non possiede sostanza fisica;
  • viene utilizzato per più di dodici mesi;
  • ha una vita utile limitata;
  • ha un valore minimo di 700 BGN.

Terreni, boschi e avviamento sono beni non ammortizzabili.

In Bulgaria viene utilizzato il metodo di ammortamento a quote costanti.

I gruppi di beni ammortizzabili e le relative aliquote di ammortamento sono:

Gruppo di beni Aliquota annua di ammortamento fiscale %
Categoria 1: edifici solidi (incluse proprietà di investimento), impianti, sistemi di trasmissione, vettori di energia elettrica e linee di comunicazione 4
Categoria 2: macchinari attrezzature ed apparati per lavorazioni 30 (50 per investimento iniziale e il bene è nuovo)
Categoria 3: mezzi di trasporto (auto escluse) e pavimentazione di strade 10
Categoria 4 – computer e loro periferiche, software e diritti di loro utilizzo 50
Categoria 5 – veicoli 25
Categoria 6 – beni fissi materiali e immateriali, quando il periodo di utilizzo è limitato in base alla legge o ad obblighi contrattuali L’aliquota annua non può essere superiore al 33 ½
Categoria 7 – tutti gli altri beni ammortizzabili 15

L’ammortamento di un bene è completato quando è stato totalmente ammortizzato a fini fiscali.

Le rimanenze sono determinate usando il metodo FIFO oppure il metodo della media ponderata.

Le attività collegate al gioco d’azzardo sono soggette all’aliquota del 15% in base al fatturato (20% per il gioco online). Viene inoltre applicata un’imposta trimestrale su macchine e dispositivi del gioco d’azzardo.

Le attività di trasporto sono assoggettate alla tassa di tonnellaggio.

Per gli utili non distribuiti non sono previste imposte societarie speciali o ridotte.

Le società che fanno parte di un gruppo non possono cedere le perdite commerciali ad un’altra società del gruppo.

La dichiarazione dei redditi consolidata non è consentita.

I bilanci consolidati possono essere preparati solo dalle case madri, che devono inoltre redigere un verbale consolidato di gestione. La casa madre di un piccolo gruppo deve redigere il bilancio consolidato solo se almeno una delle società del gruppo è un ente di interesse pubblico. Un gruppo viene definito piccolo se soddisfa due dei seguenti criteri:

  • il valore contabile delle attività non supera 8 milioni BGN;
  • le vendite nette non superano 16 milioni BGN;
  • il numero medio dei dipendenti annuali è inferiore a 50 unità.

La filiale bulgara di una società estera, in genere, è una stabile organizzazione, i cui utili e capital gains a livello mondiale sono assoggettati all’imposta societaria bulgara.

Una filiale è assoggettata a tassazione come qualunque altra persona giuridica, in base alle disposizioni della legislazione sulla tassazione del reddito societario. Non vengono applicate ulteriori imposte. Il reddito e le spese derivanti dall’attività svolta vengono calcolati come per le altre persone giuridiche bulgare.

In Bulgaria non esiste un’imposta specifica per le rimesse della filiale.

Le plusvalenze patrimoniali di una società sono considerate reddito ordinario ed assoggettate all’imposta societaria, alla medesima aliquota. Una società non residente è assoggettata all’imposta bulgara sulle plusvalenze patrimoniali solo relativamente ai beni della stabile organizzazione presente in Bulgaria.

Le plusvalenze patrimoniali sono calcolate detraendo il prezzo documentato di acquisto da quello di vendita.

Le plusvalenze sui titoli trattati sui mercati bulgari o degli Stati membri UE sono esenti.

Periodo fiscale

Il periodo fiscale per la determinazione dell’imposta sulle società è l’anno solare. Per i contribuenti di nuova costituzione, il periodo d’imposta copre il periodo dalla data di costituzione alla fine dell’anno.

Dichiarazione dei Redditi

I contribuenti presentano una dichiarazione dei redditi annuale in un modulo per il risultato finanziario fiscale e l’imposta annuale sulle società dovuta.

La dichiarazione dei redditi annuale viene presentata dal 1 marzo al 30 giugno dell’anno successivo presso la Direzione territoriale dell’Agenzia delle Entrate competente per l’iscrizione del soggetto passivo.

Insieme alla dichiarazione dei redditi viene allegata una relazione annuale di attività. La relazione annuale di attività non è presentata dai soggetti passivi che non hanno svolto attività ai sensi della legge sulla contabilità, tranne quando per il periodo d’imposta durante il quale non è stata svolta alcuna attività ai sensi della legge sulla contabilità, una responsabilità fiscale delle società o l’imposta sulle spese si verifica, così come quando un soggetto passivo desidera dichiarare altri dati e circostanze, forniti nella dichiarazione campione.

  • Il termine per la presentazione di una dichiarazione dei redditi annuale (GTD) per le persone giuridiche ai sensi dell’articolo 92 della Legge sull’imposta sul reddito delle società e il pagamento delle imposte dovute (imposta sulle società, imposta sulle spese, imposta sulle attività accessorie e accessorie ai sensi della la legge sull’imposta sul reddito delle società), il gioco d’azzardo, l’imposta sui redditi delle imprese di bilancio, l’imposta sull’attività delle navi operative)  è fino al 30.06.2020 (termine iniziale è il primo marzo dell’anno successivo (art. 92, comma 2 della Legge sull’imposta sul reddito delle società).

Anche . La modifica del termine interessa anche le imprese di bilancio (art. 252, cpv. 1 e 2 della Legge sull’imposta sul reddito delle società) e le persone obbligate al pagamento dell’imposta sull’attività di operai navali (art. 259, commi 2 e 3 della Legge sull’imposta sul reddito delle società).

Pagamento dell’imposta

Pagamenti anticipati per l’imposta sulle società

I contribuenti effettuano pagamenti anticipati mensili o trimestrali per l’imposta sulle società in base all’utile fiscale stimato per l’anno in corso. Nel determinare l’utile fiscale stimato e l’imposta annuale sulle società dovuta, non si tiene conto dell’utile fiscale derivante da una società estera controllata, così come la parte dell’eccedenza degli aumenti rispetto alle riduzioni del risultato finanziario contabile che ne conseguono delle trasformazioni di cui all’art. 155a, par. 1 e Art. 155b, par. 1 della Legge sull’imposta sul reddito delle società , corrispondente ai beni / attività ceduti, per i quali la riprogrammazione ex art. 155 della Legge sull’imposta sul reddito delle società .

Acconti sulle imposte in Bulgaria

Secondo quanto previsto dall’art. 83, par. 2 della Legge sull’imposta sul reddito delle società non effettuano acconti sulle imposte:

  1. soggetti passivi i cui ricavi netti di vendita per l’anno precedente all’anno precedente non superano i 300.000 BGN;
  2. i soggetti passivi di nuova costituzione per l’anno di costituzione e per l’anno successivo, ad eccezione dei soggetti passivi di nuova costituzione per trasformazione ai sensi del diritto commerciale. Possono effettuare pagamenti anticipati trimestrali ai sensi del capitolo quattordici della prima parte della legge, senza applicare le disposizioni dell’art. 89 della Legge sull’imposta sul reddito delle società.

Pagamenti anticipati mensili – sono effettuati da soggetti passivi i cui ricavi netti di vendita per l’anno precedente all’anno precedente superano BGN 3.000.000 I pagamenti anticipati mensili sono determinati dalla formula di cui all’art. 86 della Legge sull’imposta sul reddito delle società.

Gli anticipi mensili vengono pagati come segue:

  • per i mesi di gennaio, febbraio e marzo – entro il 15 aprile dell’anno solare in corso;
  • per i mesi da aprile a novembre – entro il 15 del mese a cui si riferiscono;
  • per il mese di dicembre – entro il 1 ° dicembre dell’anno solare in corso.

Pagamenti anticipati trimestrali – sono effettuati da contribuenti che non sono obbligati a effettuare pagamenti anticipati mensili. Gli acconti trimestrali sono determinati dalla formula di cui all’art. 87 di CITA.

Gli anticipi trimestrali per il primo e il secondo trimestre devono essere pagati entro il 15 ° giorno del mese successivo al trimestre a cui si riferiscono e per il terzo trimestre entro il 1 ° dicembre. Non viene effettuato alcun pagamento anticipato trimestrale per il quarto trimestre.

Secondo quanto previsto dall’art. 88 della Legge sull’imposta sul reddito delle società, i soggetti passivi possono presentare entro il 15 novembre del rispettivo anno una dichiarazione in forma di riduzione o aumento degli anticipi, quando ritengono che differiranno dall’imposta annuale sulle società dovuta. La riduzione, rispettivamente l’aumento degli anticipi, viene utilizzata dopo la presentazione della dichiarazione.

Quelle determinate dall’ordine dell’art. 86 e art. 87 della Legge sull’imposta sul reddito delle società gli anticipi vengono dichiarati con modulo di dichiarazione in un periodo dal 1 marzo al 15 aprile dello stesso anno.

Ai contribuenti ai quali viene trasferita l’imposta sulle società per l’esercizio in corso, viene anche trasferita la rispettiva parte degli anticipi determinati, proporzionale all’importo del trasferimento. Nei casi di aiuti di Stato allo sviluppo regionale sotto forma di imposta sui trasferimenti per l’anno in cui un provvedimento ex art. 189, punto 1, lettera “b” della Legge sull’imposta sul reddito delle società, l’assegnazione della rispettiva parte degli anticipi determinati avverrà a partire dal mese / trimestre successivo a quello di emissione dell’ordine.

La tolleranza per la discrepanza tra l’imposta sulle società dovuta a fine anno e gli anticipi versati è del 25% (art. 89, comma 1 della Legge sull’imposta sul reddito delle società)

Pagamento dell’imposta dovuta sulle società

L’imposta sulle società dovuta per il rispettivo anno è pagata dai soggetti passivi nel periodo dal 1 marzo al 30 giugno dell’anno successivo al netto degli anticipi pagati per il rispettivo anno.

Il termine per il pagamento dell’imposta sulle società (art. 93 CITA), dell’imposta sulle spese (art. 217, comma 2 CITA), dell’imposta sull’attività delle imprese di bilancio (art. 253 della CITA) e dell’imposta sull’attività di esercizio delle navi (art. 260 CITA) viene modificata anche fino al 30 giugno dell’anno successivo.

Quando dopo la presentazione della dichiarazione dei redditi annuale si stabilisce che l’imposta annuale sulle società dovuta supera di oltre il 25% l’importo dei pagamenti anticipati mensili determinati per il rispettivo anno o quando il 75% dell’imposta annuale sulle società dovuta supera di oltre il 25 per cento dell’importo degli anticipi trimestrali determinati per il rispettivo anno, sull’eccedenza superiore al 25 per cento saranno dovuti gli interessi, determinati dall’ordine di cui all’art. 89, par. 5 della Legge sull’imposta sul reddito delle società.

Riduzione, cessione ed esenzione dall’imposta sulle società

La riduzione, l’assegnazione e l’esenzione dall’imposta sulle società è regolata nel Capitolo ventidue della Legge sull’imposta sul reddito delle società.

I contribuenti possono utilizzare le preferenze fiscali nella tassazione delle società in conformità ai requisiti di cui all’art. 167 della Legge sull’imposta sul reddito delle società.

La Legge sull’imposta sul reddito delle società regola le seguenti preferenze e sgravi fiscali in materia di tassazione delle società:

  1. Esenzione dalla tassazione delle società di organismi di investimento collettivo, fondi di investimento nazionali, società di investimento speciale, Croce Rossa bulgara e organizzatori di giochi d’azzardo, per i quali è dovuta una commissione statale ai sensi dell’art. 30, par. 3 del Gambling Act. (Articoli 174-176a della CITA).
  2. Esenzione dalla tassazione delle società degli istituti di istruzione superiore, dell’Accademia bulgara delle scienze, dell’Accademia agricola e altri (articolo 96a della legge sull’istruzione superiore).
  3. Incentivi fiscali per l’assunzione di disoccupati, l’erogazione di borse di studio e l’assunzione di persone con disabilità. (Articoli 177-178 della Legge sull’imposta sul reddito delle società).
  4. Assegnazione del 50 per cento dell’imposta sulle società a fondi di assicurazione sociale e sanitaria (art. 181 della Legge sull’imposta sul reddito delle società).
  5. Assegnazione fino al 100 per cento dell’imposta sulle società ai soggetti passivi che svolgono attività produttiva nei comuni con o oltre il 25 per cento superiore al tasso medio di disoccupazione del paese (articoli 184-189 della Legge sull’imposta sul reddito delle società).
  6. Assegnazione fino al 60 per cento dell’imposta sulle società ai produttori agricoli registrati (art. 189b della Legge sull’imposta sul reddito delle società).

Sanzioni

Secondo quanto previsto dall’art. 9 della Legge sull’imposta sul reddito delle società per l’imposta societaria non pagata dovuta nel tempo, inclusi gli anticipi, sono dovuti interessi ai sensi della Legge sugli interessi su imposte, tasse e altri crediti dello Stato simili.

Secondo quanto previsto dall’art. 261 della Legge sull’imposta sul reddito delle società un soggetto passivo che non presenta una dichiarazione ai sensi della presente legge, non la deposita in tempo, non indica o indica erroneamente dati o circostanze che hanno portato alla determinazione dell’imposta dovuta in misura minore o alla riduzione, cessione ingiustificata o l’esenzione dalle tasse, sarà punita con una sanzione patrimoniale per un importo compreso tra 500 e 3000 BGN. In caso di violazione ripetuta, la sanzione relativa alla proprietà sarà compresa tra 1000 e 6000 BGN.

Secondo quanto previsto dall’art. 262 della Legge sull’imposta sul reddito delle società, un soggetto passivo che omette di presentare un allegato alla dichiarazione dei redditi annuale o indica dati o circostanze errati in essa, è punito con una sanzione pecuniaria per un importo compreso tra 100 e 1000 BGN. In caso di violazione ripetuta il pecuniario la sanzione è compresa tra 200 e 2000 BGN.

Secondo quanto previsto dall’art. 262b della Legge sull’imposta sul reddito delle società un soggetto passivo che non adempie all’obbligo di cui all’art. 155g, par. 9 (per la notifica in caso di accadimento per la riscossione immediata di imposte differite relative al trasferimento di beni in uno Stato membro dell’Unione Europea o in altro Stato parte dell’Accordo sullo Spazio economico europeo), non lo adempie in tempo, non specifica o indica in modo errato dati o circostanze relativi al verificarsi della riscossione immediata della tassa differita, è punito con una sanzione patrimoniale da 3.000 a 5.000 BGN e in caso di violazione ripetuta da 6.000 a 10.000 BGN.

Secondo quanto previsto dall’art. 267 della Legge sull’imposta sul reddito delle società, un soggetto passivo che effettua una distribuzione occulta di utili è punito con una sanzione pecuniaria nella misura del 20 per cento della spesa maturata, rappresentativa di una distribuzione occulta del profitto. Nei casi in cui il soggetto passivo indichi tale circostanza nella sua dichiarazione dei redditi, la sanzione non viene irrogata.

Secondo quanto previsto dall’art. 276 della Legge sull’imposta sul reddito delle società un soggetto passivo che non adempie agli obblighi previsti dall’art. 92, par. 3 della Legge sull’imposta sul reddito delle società (presentazione di un rapporto annuale di attività), sarà punito con una sanzione patrimoniale per un importo compreso tra 500 e 2000 BGN e, in caso di violazione ripetuta, per un importo compreso tra 1500 e 5000 BGN.

Secondo quanto previsto dall’art. 278 della Legge sull’imposta sul reddito delle società, gli atti per l’accertamento delle violazioni saranno redatti dagli organi dell’Agenzia nazionale delle entrate, e i decreti penali saranno emanati dal direttore esecutivo dell’Agenzia nazionale delle entrate o da un funzionario da lui autorizzato. L’accertamento delle violazioni, l’emissione, il ricorso e l’esecuzione dei decreti penali sono effettuati dall’ordinanza della Legge per le violazioni e pene amministrative.