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Progetto BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) dell’OCSE/G20 – Pilastro 2 – Global minimum tax – Direttiva n. 2022/2523

Il progetto BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) dell’OCSE/G20 mira a creare un unico insieme di norme fiscali internazionali basate sul consenso per affrontare la BEPS e quindi proteggere le basi imponibili offrendo al contempo maggiore certezza e prevedibilità ai contribuenti. Affrontare le sfide fiscali sollevate dalla digitalizzazione è stata una priorità assoluta del quadro inclusivo OCSE/G20 in BEPS dal 2015 con la pubblicazione del BEPS Action 1 Report. Su richiesta del G20, il Quadro inclusivo ha continuato a lavorare sulla questione, presentando una relazione intermedia nel marzo 2018.

Affrontare le sfide fiscali derivanti dalla digitalizzazione dell’economia è stata una priorità assoluta del progetto BEPS e del quadro inclusivo dal 2015 con la pubblicazione del rapporto BEPS Action 1. Su richiesta del G20, il Quadro inclusivo ha continuato a lavorare sulla questione, presentando una relazione intermedia nel marzo 2018.

Nel gennaio 2019, i membri del quadro inclusivo OCSE/G20 sulla BEPS (OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS) hanno concordato di esaminare proposte in due pilastri, che potrebbero costituire la base per un una soluzione consensuale alle sfide fiscali derivanti dalla digitalizzazione:

  • il primo pilastro è incentrato sul nesso e sull’allocazione degli utili;
  • il secondo pilastro è incentrato su un’imposta minima globale intesa ad affrontare i rimanenti problemi di BEPS.

Il punto focale del Pillar Two (secondo pilastro) è l’introduzione di una aliquota fiscale minima globale del 15%.
L’obiettivo è

  • ridurre l’incentivo per le imprese multinazionali ad operare in giurisdizioni a bassa o nulla fiscalità;
  • porre un limite alla concorrenza fiscale tra Stati;
  • favorire la sostenibilità dell’imposta sul reddito delle società come principale fonte di entrate pubbliche.

Le disposizioni concernenti il Pillar Two si applicheranno solo ai gruppi multinazionali con un fatturato consolidato totale di almeno 750 milioni di euro.

I meccanismi di funzionamento del secondo pilastro sono:

  • un set di disposizioni da implementare a livello di normative nazionali, denominate GloBE (Global Anti-Base Erosion Model Rules) che  prevedono un sistema coordinato di tassazione che impone un’imposta aggiuntiva (top-up tax) sugli utili realizzati in una giurisdizione ogniqualvolta l’aliquota fiscale effettiva, determinata su base giurisdizionale, è inferiore all’aliquota minima. La “regola di inclusione del reddito” (Income Inclusion Rule – IIR) impone un’imposta aggiuntiva in capo alla casa-madre allorquando essa detiene partecipazioni in società controllate situate in giurisdizioni ove l’aliquota fiscale effettiva (Effective Tax Rate – ETR) è inferiore al 15%;
  •  la c.d. “regola dei pagamenti sottotassati” (Undertaxed Payment Rule – UTPR) che ha lo scopo di negare detrazioni o impedire rettifiche sugli utili che non sono soggetti al livello minimo di tassazione ai sensi della”regola di inclusione del reddito” (Income Inclusion Rule – IIR);
  •  un meccanismo di salvaguardia (Subject To Tax Rule – STTR) che consente alle giurisdizioni della fonte di imporre un’imposta alla fonte limitata su determinati pagamenti intercompany soggetti a un’imposta inferiore a un’aliquota minima. Il meccanismo di salvaguardia (Subject To Tax Rule – STTR) è parte integrante
    del raggiungimento di un consenso sul Pillar Two per i paesi in via di sviluppo. L’aliquota minima per la STTR sarà del 9%.

La Direttiva n. 2022/2523 del Consiglio del 14 dicembre 2022 garantisce un livello di imposizione fiscale minimo globale (global minimum tax) per i gruppi multinazionali di imprese e i gruppi nazionali su larga scala nell’Unione. Gli Stati membri dovranno dare attuazione alle nuove norme entro il 31 dicembre 2023. Le norme si applicheranno ai gruppi di imprese multinazionali e ai gruppi nazionali su larga scala nell’UE con ricavi finanziari complessivi superiori a 750 milioni di euro l’anno con la società madre o una controllata in uno Stato membro UE.

Se l’aliquota effettiva minima non è imposta dal paese in cui è ubicata la controllata, sono previste disposizioni che consentono allo Stato membro della società madre di applicare un’imposta complementare.

La direttiva garantisce inoltre un’imposizione effettiva nel caso in cui la società madre sia situata al di fuori dell’UE in un paese a bassa imposizione che non applica norme equivalenti.

Vantaggi e svantaggi di alcuni Paradisi Fiscali che non hanno Imposte sulle Società e sui Capital Gains

Generalmente sono designati come “paradisi fiscali” territori sovrani e Paesi che usano la leva fiscale e altre misure di politica economica per attrarre capitali e investimenti nel settore finanziario e dei servizi.

Attualmente sul web si trovano molti siti che promettono l‘apertura, senza mettere mai fisicamente piede nel paese e per modiche cifre, di società “offshore” prive di reale costrutto anche in “Paradisi Fiscali” situati nelle parti più disparate del globo.

Aprire una “società offshore” in un così detto “Paradiso Fiscaleè un’operazione da valutare con molta attenzione perchè a fronte di alcuni possibili vantaggi può comportare notevoli rischi se non si procede in maniera seria e ponderata.

Basti considerare il fenomeno dell’ esterovestizione

Per inquadrare concretamente le possibili conseguenze si potrà incorrere in:

  • Sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi
    • Decreto legislativo del 18/12/1997 n. 471 – Art.1
      Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive, si applica la sanzione amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell’ammontare delle imposte dovute
       ……
    • Decreto legislativo del 18/12/1997 n. 471 – Art.5
      Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale dell’imposta sul valore aggiunto si applica la sanzione amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell’ammontare del tributo dovuto per il periodo d’imposta o per le operazioni che avrebbero dovuto formare oggetto di dichiarazione. ……..
  • Reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto
    • Decreto legislativo del 10/03/2000 n. 74- Art.5
      E’ punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l’imposta evasa e’ superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

Con il termine esterovestizione (foreign dressed companies) si intede indicare una società o un gruppo societario che utilizzando tecniche di pianficazione fiscale aggressiva, costituisce società o stabili organizzazioni all’estero. Generalmente in Stati a più basso livello di tassazione, al fine di evadere le imposte nello Stato in cui sono residenti.

Quindi in caso di esterovestizione siamo in presenza ad un fenomeno di evasione fiscale.

Ai sensi dell’articolo 73, comma 3, Tuir una società di capitali è considerata fiscalmente residente in Italia quando per la maggior parte del periodo d’imposta (183 gg.) ha mantenuto

  • la sede legale
  • o la sede dell’amministrazione
  • o l’oggetto principale

nel territorio dello Stato.

Come si vede, tali criteri  sono fra loro alternativi, è sufficiente il realizzarsi di uno solo di essi affinché una società estera venga considerata fiscalmente residente in Italia e sottoposta a tassazione in Italia, in base del noto principio della tassazione su base mondiale dei redditi (c.d. worldwide principle,  principio che l’Italia, così come la maggior parte dei Paesi occidentali, ha adottato nel proprio diritto tributario).

L’Amministrazione finanziaria italiana applica il principio secondo il quale i redditi del soggetto considerato fiscalmente residente in Italia sono soggetti a tassazione diretta dal fisco italiano indipendentemente dal luogo ove tali redditi sono stati prodotti.

Ai fini dell’esterovestizione, le disposizioni dettate per le società dall’art. 73 T.U.I.R. attribuiscono particolare rilevanza non solo al dato formale della sede legale della società, situata in Italia, ma anche a quelli sostanziali, relativi

  • all’ubicazione nel territorio dello Stato della sede dell’amministrazione
  • od allo svolgimento, in Italia, dell’oggetto principale dell’impresa.

Per quanto attiene l’oggetto principale dell’impresa si devono considerare i commi 4 e 5 dell’art. 73 del T.U.I.R.:

4. L’oggetto esclusivo o principale dell’ente residente e’ determinato in base alla legge, all’atto costitutivo o allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata. Per oggetto principale si intende l’attività’ essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto.

5. In mancanza dell’atto costitutivo o dello statuto nelle predette forme, l’oggetto principale dell’ente residente e’ determinato in base all’attività’ effettivamente esercitata nel territorio dello Stato; tale disposizione si applica in ogni caso agli enti non residenti. 

Per quanto attiene all’ubicazione nel territorio dello Stato della sede dell’amministrazione occorrerà fare riferimento alla situazione di fatto e individuare il luogo dove effettivamente gli amministratori della società esercitano l’attività amministrativa in modo stabile.

Posto che il criterio della sede legale ha natura prettamente formale, per stabilire se una società estera è fiscalmente residente in Italia occorre analizzare, da un punto di vista sostanziale, i criteri di collegamento con il territorio dello Stato:

  • sede dell’amministrazione
  • e oggetto principale.

L’onere della prova grava sull’Amministrazione finanziaria che, nell’ambito della propria attività ispettiva, dovrà dimostrare che la società è fittiziamente estera.

Ora spesso si vive nell’errata convinzione che basti costituire una società in un “Paradiso fiscale” per poter ususruire dei suoi “vantaggi“.

Invertendo il ragionamento, perchè una società sia considerata “estera” come si può sostenere che l’amministrazione è condotta dall’estero, quando, ed è quasi sempre la “normalità“ nel caso di “società offshore” situate in “Paradisi Fiscali” lontanissimi, l’imprenditore/amministratore non si è mai recato in loco?

Basti pensare ai “paradisi fiscali”  situati nel Pacifico.

Anche sulla base del consolidato orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, per individuare la residenza fiscale di una società o di un ente estero, occorre fare riferimento al criterio della “sede effettiva”.

La sede dell’amministrazione, contrapposta alla sede legale, coincide con la “sede effettiva” dell’impresa estera, intesa come il luogo dove:

  • hanno concreto svolgimento le attività amministrative e di direzione dell’ente;
  • si convocano le assemblee.

La sede effettiva può essere definita come quel luogo deputato, o stabilmente utilizzato, per l’accentramento degli organi e degli uffici societari in vista del compimento degli affari e dell’impulso dell’attività dell’ente, il luogo ove si concretizzano gli atti produttivi e negoziali dell’ente, nonché i rapporti economici che il medesimo intrattiene con i terzi.

Per determinare il luogo della sede dell’attività economica di una società occorre prendere in considerazione un complesso di fattori:

  • la sede statutaria;
  • il luogo dell’amministrazione centrale;
  •  il luogo di riunione dei dirigenti societari;
  • il luogo in cui si adotta la politica generale di tale società.

Possono rilevare anche altri elementi:

  •  il luogo di riunione delle assemblee generali;
  • di tenuta dei documenti amministrativi e contabili;
  • di svolgimento della maggior parte delle attività finanziarie e bancarie (a proposito di questo punto basti considerare che le operazioni bancarie, nel caso di “Paradisi fiscali” posizionati oltre oceano, sono quasi sempre svolte tramite servizi “online”).

Per una disamina completa del fenomeno dell’esterovestizione non si può prescindere da un’attenta lettura dei commi 5-bis e 5-ter dell’art. 73 del T.U.I.R. introdotti dal  D.L. 4 luglio 2006, n. 223,(Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche’ interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale). art.35, commi 13 e 14, convertito, con modificazioni, nella l. 4.8.2006, n. 248.

5-bis. Salvo prova contraria, si considera esistente nel territorio dello Stato la sede dell’amministrazione di società ed enti, che detengono partecipazioni di controllo, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, del codice civile, nei soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 (a) le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione, nonché le società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e le società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato; b) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali;), se, in alternativa:

a) sono controllati, anche indirettamente, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, del codice civile, da soggetti residenti nel territorio dello Stato;

b) sono amministrati da un consiglio di amministrazione, o altro organo equivalente di gestione, composto in prevalenza di consiglieri residenti nel territorio dello Stato.

5-ter. Ai fini della verifica della sussistenza del controllo di cui al comma 5-bis, rileva la situazione esistente alla data di chiusura dell’esercizio o periodo di gestione del soggetto estero controllato. Ai medesimi fini, per le persone fisiche si tiene conto anche dei voti spettanti ai familiari di cui all’articolo 5, comma 5.

Il comma 5-bis con la dicitura “salvo prova contraria” introduce una sostanziale inversione dell’onere della prova sulla esistenza nel territorio dello Stato estero della sede dell’amministrazione di società il cui controllo risulti riconducibile, anche in via indiretta, a soggetti italiani.

Quindi , in sintesi, ai sensi del comma 5-bis la società estera che detiene partecipazioni di controllo di società italiane si considera, salvo prova contraria, “esterovestita” se, in alternativa, siamo in presenza di una delle seguenti fattispecie:

  • è controllata, anche indirettamente da soggetti residenti in Italia;
  • è  amministrata da soggetti residenti residenti in Italia.

Questo può essere il caso di “società offshore” posizionate in “Paradisi Fiscali” al solo fine di sfruttare la loro legislazione fiscale favorevole nella tassazione di capital gains.

Il comma 5-bis ha introdotto una presunzione relativa che il contribuente può superare, dimostrando che si tratti di una collocazione sostanziale e non puramente formale.

Dovrà essere il contribuente a portare prove a proprio favore per dimostrare l’effettiva attività svolta all’estero e che che trattasi di una collocazione sostanziale e non puramente formale.

Quindi, in sintesi, nel caso di una titolarità in una società situata in un “Paradiso fiscale” si dovrà fare riferimento al criterio della “sede effettiva”, intesa come il luogo dove:

  • hanno concreto svolgimento le attività amministrative e di direzione dell’ente;
  • si convocano le assemblee.

Nel caso in cui, poi, che la società situata in un “Paradiso fiscale” detenga quote di controllo di una società italiana, nei casi previsti dal comma 5-bis dellìart. 73 del TUIR si dovrà poter dimostrare che si tratta di una collocazione sostanziale e non puramente formale

Per tutte queste ragioni  ci limiteremo a considerare i “Paradisi Fiscali” più vicini a noi e facilmente raggiungibili, partendo da quelli situati in Europa per arrivare a quelli situati nell’Atlantico, dove sarà più agevole da un punto di vista sostanziale, soddisfare i criteri di collegamento con il territorio dello Stato:

  • sede dell’amministrazione
  • e oggetto principale;
  • collocazione sostanziale e non puramente formale.

Le dipendenze della corona  sono tre territori insulari nelle isole britanniche che sono possedimenti autonomi della corona britannica : la giurisdizione (Bailiwick) di Guernsey , la giurisdizione (Bailiwick) di Jersey, ambedue situate nel Canale della Manica (Isole del Canale), e l’isola di Man nel Mare d’Irlanda al largo della costa nord-occidentale dell’Inghilterra.Non fanno parte del Regno Unito (UK) né sono territori britannici d’oltremare .  Hanno lo status di “territori per i quali il Regno Unito è responsabile”, piuttosto che stati sovrani.

Nella giurisdizione (Bailiwick) di Guernsey , nella giurisdizione (Bailiwick) di Jersey e nell’isola di Man i capital gains non sono tassati.

La giurisdizione (Bailiwick) di Guernsey , la giurisdizione (Bailiwick) di Jersey e l’isola di Man, con alcune eccezioni,  hanno imposte sulle società pari allo 0%.

Le Isole Cayman  sono un territorio britannico d’oltremare autonomo e il più grande per popolazione. Il territorio di 264 chilometri quadrati (102 miglia quadrate) comprende le tre isole di Grand Cayman , Cayman Brac e Little Cayman , che si trovano a sud di Cuba e a nord-est dell’Honduras , tra la Giamaica e la penisola messicana dello Yucatán . La capitale è George Town a Grand Cayman, che è la più popolosa delle tre isole.

Le Isole Cayman sono considerate parte della zona geografica dei Caraibi occidentali e delle Grandi Antille . Il territorio è un importante centro finanziario offshore mondiale per le imprese internazionali e le persone facoltose, in gran parte a causa del fatto che lo stato non applica tasse su alcun reddito guadagnato o immagazzinato.

Con un PIL pro capite di $ 91.392, le Isole Cayman hanno il più alto tenore di vita dei Caraibi. Nelle Isole Cayman risiedono immigrati provenienti da oltre 130 paesi e territori.

Senza tassazione diretta, le isole sono un fiorente centro finanziario offshore. Più di 99.000 società attive sono state registrate nelle Isole Cayman a partire dal 2016, tra cui quasi 300 banche, 750 assicuratori e 10.500 fondi comuni di investimento. Una borsa valori è stata aperta nel 1997. Le industrie del turismo e dei servizi finanziari creano una maggioranza significativa del prodotto interno lordo (PIL). L’industria del turismo si rivolge al mercato del lusso e si rivolge principalmente ai visitatori del Nord America. I Caymaniani godono di uno dei più alti rendimenti pro capite e uno dei più alti standard di vita al mondo.

Nelle Isole Cayman

  • non sono previste imposte sulle società
  • non sono previste imposte sui capital gains
  • viene mantenuta una relativa privacy aziendale.

Reddito aziendale, plusvalenze, buste paga o altre imposte dirette non sono imposte alle società nelle Isole Cayman.

Le Isole Vergini Britanniche sono un territorio d’oltremare del Regno Unito. Fanno parte dell’arcipelago delle Isole Vergini nel Mar delle Antille ripartito tra Regno Unito e Stati Uniti d’America.

Le Isole Vergini Britanniche sono un arcipelago di 40 isole, 15 delle quali abitate fra cui Tortola, Anegada e Virgin Gorda. Il capoluogo è la cittadina di Road Town, situata sull’isola di Tortola.

Il capo dello Stato è il sovrano del Regno Unito (attualmente re Carlo III), che esercita le sue funzioni tramite un governatore; a quest’ultimo spettano, su mandato del sovrano, alcuni incarichi tra i quali quello della nomina del primo ministro.

Nelle Isole Vergini britanniche (BVI)

  • non sono previste imposte sulle società
  • non sono previste imposte sui capital gains
  • non  è prevista alcuna ritenuta d’acconto
  • viene mantenuto l’anonimato aziendale.

Anguilla è un territorio britannico d’oltremare nei Caraibi. È una delle Isole Sottovento più settentrionali delle Piccole Antille, situata a est di Porto Rico e delle Isole Vergini e direttamente a nord di Saint Martin.  Nel 1980 Anguilla si è separata formalmente da Saint Kitts e Nevis diventando un territorio britannico d’oltremare separato.

Sempre più imprenditori si stanno riversando sull’isola per registrare le loro International Business Company (IBC) principalmente per politiche fiscali favorevoli e per un’elevata Privacy aziendale.

Per una Anguilla International Business Company (IBC)

  • non sono previste imposte sulle società
  • non sono previste imposte sui capital gains
  • viene mantenuto l’anonimato aziendale.

Bermuda  è un territorio d’oltremare britannico nel Nord Atlantico, costituito da un una catena di isole che comprende circa trecento isolotti, scogli e affioramenti corallini, venti dei quali abitati, dette le Bermude.

Il capoluogo è Hamilton, situato nella Grande Bermuda.

Le Bermude non impongono tasse su profitti delle Società, reddito, dividendi o plusvalenze.

Le Bahamas sono considerate un paradiso fiscale data la mancanza di:

  • imposta sul reddito;
  • imposta sulle plusvalenze;
  • imposta di successione;
  • imposta sulle società;
  • ritenuta d’acconto su dividendi, interessi, royalties.

Il Belize è uno Stato indipendente dell’America centro-settentrionale che si estende per 22966 km² con una popolazione di 377968 abitanti (stimati nel luglio 2016. La sua capitale è Belmopan.

Confina a nord con il Messico, a est si affaccia sul mar dei Caraibi e sul golfo dell’Honduras, a sud e ovest confina con il Guatemala.

Un tempo colonia con il nome di Honduras Britannico, è indipendente dal 1981 ma è amministrativamente uno dei quindici reami del Commonwealth e il suo capo di Stato è il sovrano del Regno Unito re Carlo III.

Il Belize è conosciuto anche come “la strategica backdoor degli Stati Uniti” e “un piccolo USA”. È l’unico paese dell’area dell’America centrale la cui principale lingua ufficiale è l’inglese. Inoltre, è l’unico posto al mondo che ha una Comunità caraibica (CARICOM), un’Area di libero scambio americana (FTAA).

Per una Belize International Business Company (IBC)

  • non sono previste imposte sulle società
  • non sono previste imposte sui capital gains
  • viene mantenuto l’anonimato aziendale.

Ora sono da fare, necessariamente, delle considerazioni che implicano le normative internazionali e nazionali.

Tutte queste giurisdizioni sono ricomprese nell’ELENCO DEGLI STATI CHE HANNO ADERITO AL CRS AGGIORNATO AL 22 novembre 2022.

Da considerare, al proposito, che un forte “colpo” ai Paradisi fiscali è stato inferto, dal 2014, anno delle sua introduzione, proprio dal CRS. Il Common Reporting Standard (CRS); è uno standard informativo, sviluppato dall’OCSE, Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) ), per lo scambio automatico di informazioni, (Automatic Exchange Of Information (AEOI)), a livello globale, tra le autorità fiscali, rivolto a facilitare i controlli anti-evasione, sulle attività finanziarie detenute dai contribuenti .

(Vedi: http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/)

Introdotto nell’Unione Europea dalla Direttiva 2014/107/UE (DAC 2), questo standard di raccolta e condivisione di dati sui conti esteri, secondo la lista aggiornata al 10 Dicembre 2020,  vede impegnati, 110 Stati.

La pagina RAPPORTI DI SCAMBIO ATTIVATI PER INFORMAZIONI CRS (Ultimo aggiornamento: dicembre 2020) del sito OCSE( (Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD)) mostra tutte le relazioni di scambio bilaterali attualmente in essere per lo scambio automatico di informazioni CRS ai sensi dell’articolo 6 della convenzione multilaterale e del CRS MCAA (Multilateral Competent Authority Agreement), nonché nel quadro dell’UE. Inoltre, alcune giurisdizioni hanno concluso accordi bilaterali per lo scambio di informazioni CRS nell’ambito di trattati fiscali bilaterali o accordi sullo scambio di informazioni fiscali.

A partire da ottobre 2022, sono oltre 4900 i rapporti di scambio bilaterali attivati ​​rispetto a oltre 110 giurisdizioni impegnate nel CRS.

Per l’Italia risultano attive 75 relazioni di scambio bilaterali.

Guernsey, Jersey, Isola di Man, Anguilla, le Isole Cayman, le Isole Vergini Britanniche, Bermuda, Bahamas e Belize figurano tra le giurisdizioni di cui all’Allegato D  del Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze 28 dicembre 2015 che  forniranno alle autorità italiane le informazioni di cui all’art. 3 del Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze 28 dicembre 2015 recante l’attuazione della legge 18 giugno 2015, n. 95 e della direttiva 2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2014, recante modifica della direttiva 2011/16/UE  riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale.

L’Art. 3. Obblighi di comunicazione deDecreto del Ministero dell’Economia e Finanze 28 dicembre 2015 prevede che:

“1. Con riferimento ai periodi di imposta a decorrere dal 1° gennaio 2016, secondo la tempistica riportata, per ciascuna giurisdizione oggetto di comunicazione, nell’allegato «C» al presente decreto vigente alla data del 15 maggio di ciascun anno, le istituzioni finanziarie italiane tenute alla comunicazione trasmettono all’Agenzia delle entrate le seguenti informazioni:

a) in relazione ad ogni conto oggetto di comunicazione:

1) il nome, l’indirizzo, la giurisdizione o le giurisdizioni di residenza, il NIF o i NIF di ciascuna persona oggetto di comunicazione nonche’, nel caso di persone fisiche, la data e il luogo di nascita per ciascuna persona oggetto di comunicazione che e’ titolare di conto e, nel caso di un’entita’ non finanziaria passiva che e’ titolare di conto e che, dopo l’applicazione delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale di cui all’allegato «A», e’ identificata come avente una o piu’ persone che esercitano il controllo che sono persone oggetto di comunicazione, il nome, l’indirizzo, la giurisdizione o le giurisdizioni di residenza e il NIF o i NIF dell’entita’ e il nome, l’indirizzo, la giurisdizione o le giurisdizioni di residenza, il NIF o i NIF e la data e il luogo di nascita di ogni persona che esercita il controllo che e’ una persona oggetto di comunicazione;

2) il numero di conto o, se assente, altra sequenza identificativa del rapporto di conto;

3) la denominazione e il codice fiscale dell’istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione;

4) il saldo o il valore del conto, compreso, nel caso di un contratto di assicurazione per il quale e’ misurabile un valore maturato o di un contratto di rendita, il valore maturato o il valore di riscatto, alla fine del pertinente anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione alla clientela ovvero, se il conto e’ stato chiuso nel corso di tale anno o periodo, la chiusura del conto;

b) nel caso di un conto di custodia, oltre alle informazioni elencate nella lettera a):

1) l’importo totale lordo degli interessi, l’importo totale lordo dei dividendi, nonche’ l’importo totale lordo degli altri redditi generati in relazione alle attivita’ detenute nel conto in ogni caso pagati o accreditati sul conto o in relazione al conto nel corso dell’anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione alla clientela;

2) gli introiti totali lordi derivanti dalla vendita o dal riscatto delle attivita’ finanziarie pagati o accreditati sul conto nel corso dell’anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione alla clientela in relazione al quale l’istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione ha agito in qualita’ di custode, intermediario, intestatario o altrimenti come agente per il titolare del conto;

c) nel caso di un conto di deposito, oltre alle informazioni elencate nella lettera a), l’importo totale lordo degli interessi pagati o accreditati sul conto nel corso dell’anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione alla clientela;

d) nel caso di conti diversi da quelli di cui alle lettere b) e c), oltre alle informazioni elencate nella lettera a), l’importo totale lordo pagato o accreditato al titolare del conto in relazione al conto nel corso dell’anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione alla clientela con riferimento al quale l’istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione agisce in qualita’ di incaricata dal debitore o dal beneficiario effettivo o in nome proprio, compreso l’importo complessivo di eventuali pagamenti di riscatto effettuati al titolare del conto nel corso dell’anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione alla clientela.

2. In deroga a quanto disposto dal comma 1, non sussiste l’obbligo di comunicare il NIF se quest’ultimo non e’ rilasciato dalla giurisdizione oggetto di comunicazione o se tale giurisdizione non richiede la comunicazione del NIF.

3. In deroga a quanto disposto dal comma 1, per i conti preesistenti non sussiste l’obbligo di comunicare il NIF o i NIF o la data di nascita o il luogo di nascita se tali dati non sono gia’ conservati presso l’istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione e sempreche’ la stessa non sia stata obbligata a raccoglierli in esecuzione di obblighi normativi o regolamentari. In ogni caso al fine di acquisire il NIF o i NIF, la data di nascita e il luogo di nascita, le istituzioni finanziarie italiane tenute alla comunicazione contattano, almeno una volta all’anno, il titolare del conto nel periodo compreso tra l’anno in cui il rispettivo conto e’ stato identificato come conto oggetto di comunicazione e la fine del decimo anno successivo a quello in cui e’ avvenuta tale identificazione.

4. Per adempiere gli obblighi di cui al comma 1, le istituzioni finanziarie italiane tenute alla comunicazione determinano l’importo e la qualificazione dei pagamenti effettuati sulla base delle definizioni e qualificazioni giuridiche previste dalla legislazione tributaria italiana.

5. Le informazioni trasmesse all’Agenzia delle entrate indicano la valuta con la quale sono denominati gli importi comunicati.

6. Il termine per la trasmissione all’Agenzia delle entrate delle informazioni relative all’anno solare precedente e’ il 30 giugno di ciascun anno. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabilite le modalita’ di trasmissione e il termine di scadenza per il primo invio di dati.

7. L’Agenzia delle entrate trasmette le informazioni di cui al comma 1 riguardanti i residenti in ciascuna giurisdizione oggetto di comunicazione all’autorita’ competente della giurisdizione considerata entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello cui si riferiscono le informazioni.”

Proposto per la prima volta dalla Commissione nel gennaio 2016 l’elenco UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali è stato continuamente aggiornato (c.d. Black List UE) (Evoluzione della lista UE (scheda informativa) Inglese)

Il processo di monitoraggio segue una serie di linee guida procedurali concordate nel febbraio 2018.

Senza modificare il processo di monitoraggio dinamico, nel marzo 2019 il Consiglio ha deciso di limitare gli aggiornamenti dell’elenco a due volte l’anno a partire dal 2020, per concedere agli Stati membri dell’UE tempo sufficiente per modificare la legislazione nazionale ove necessario.

La lista dei Paesi Black List, rappresenta un elenco di Paesi in cui:

  • è in vigore un regime fiscale privilegiato, la cui caratteristica principale sta nell’avere un livello di tassazione molto basso oppure nullo:
  • non è stato previsto alcun meccanismo di scambio di informazioni fiscali con altri Paesi.

ministri delle finanze dell’Unione Europea aggiornano costantemente la Black List  delle giurisdizioni fiscali non cooperative sulla base di un intenso processo di analisi e di dialogo guidato dalla Commissione. L’elenco si è dimostrato altamente efficace, poiché molti paesi hanno modificato la propria legislazione e i propri sistemi fiscali per conformarsi alle norme internazionali. La Commissione ha valutato 92 paesi sulla base di tre criteri:

  • Trasparenza fiscale;
  • Buona governance;
  • Attività economica reale.

Oltre a questi criteri è stata verificata anche l’esistenza di un’aliquota dell’imposta sulle società pari a zero.

Anguilla, Bahamas e le Isole Vergini Britanniche figurano nell’elenco delle giurisdizioni fiscali non cooperative adottato dal Consiglio dell’Unione Europea il 14 febbraio 2023.

La LEGGE 29 dicembre 2022, n. 197 – “Legge di Bilancio 2023”  (art. 1 commi da 84 a 86) ha introdotto disposizioni in materia di deducibilità  nei  limiti  del loro  valore  normale dei costi derivanti da operazioni intercorse con imprese localizzate in Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali ( giurisdizioni  individuate  nell’allegato  I  alla  lista  UE   delle giurisdizioni  non  cooperative  a   fini   fiscali,   adottata   con conclusioni del Consiglio dell’Unione europea).

Vedi: Deducibilità  nei  limiti  del loro  valore  normale dei costi derivanti da operazioni intercorse con imprese localizzate in Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali

Guernsey, Jersey, Isola di Man, Anguilla, le Isole Cayman, le Isole Vergini Britanniche, Bermuda, Bahamas e Belize sono incluse nella Black List “italiana” di cui al DM 4 maggio 1999  che serve  ad attivare l’inversione dell’onere della prova riguardo all’effettiva residenza fiscale dei cittadini italiani emigrati nei Paesi indicati nella lista (Ai sensi dell’art. 2, comma 2-bis del TUIR, introdotto dall’articolo 10 della legge n. 448 del 23 dicembre 1998, si considerano residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori  individuati dall’art. 1 (Individuazione di Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato) del Decreto del 04/05/1999 – Min. Finanze).

Vedi: Black List – Art. 2, comma 2-bis del TUIR – Presunzione residenza cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori  individuati dall’art. 1 del Decreto del 04/05/1999 – Min. Finanze

Guernsey, Jersey, Isola di Man, Anguilla, le Isole Cayman, le Isole Vergini Britanniche, Bermuda, Bahamas e Belize sono incluse anche nel Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 21 novembre 2001 (individuazione degli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui all’art. 127 -bis, comma 4, (Soppresso da: Decreto legislativo del 12/12/2003 n. 344 Articolo 1) del testo unico delle imposte sui redditi (cd. “black list”))

Da considerare che il Decreto del 21/11/2001 – Min. Economia e Finanze (Individuazione degli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui all’art. 127-bis, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi (cd. “black list”)) non trova più applicazione per l’individuazione delle CFC in quanto l’art. 127-bis è stato soppresso dal Decreto legislativo del 12/12/2003 n. 344 Articolo 1 e che la materia delle CFC è ora regolamentata dall’art. 167 del TU (Disposizioni in materia di imprese estere controllate. (ex art 127-bis)).

La lista di cui al Decreto del 04/05/1999 – Min. Finanze ed il Decreto del 21/11/2001 – Min. Economia e Finanze è richiamata dal Decreto-legge del 01/07/2009 n. 78, art. 12 Contrasto ai paradisi fiscali:

“………………….

2. In deroga ad ogni vigente disposizione di legge, gli investimenti e le attivita’ di natura finanziaria detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 10 maggio 1999, n. 107, e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 novembre 2001, n. 273, senza tener conto delle limitazioni ivi previste, in violazione degli obblighi di dichiarazione di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, ai soli fini fiscali si presumono costituite, salva la prova contraria, mediante redditi sottratti a tassazione. In tale caso, le sanzioni previste dall’articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono raddoppiate.

2-bis. Per l’accertamento basato sulla presunzione di cui al comma 2, i termini di cui all’ articolo 43, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all’ articolo 57, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono raddoppiati.

2-ter. Per le violazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’ articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni, riferite agli investimenti e alle attività di natura finanziaria di cui al comma 2, i termini di cui all’ articolo 20 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sono raddoppiati…………”

La lista di cui al Decreto del 04/05/1999 – Min. Finanze ed il Decreto del 21/11/2001 – Min. Economia e Finanze rileva anche ai fini della Presunzione legale somme detenute all’estero costituite con redditi non assoggettati a tassazione in Italia.

Nel caso di asset

opera la presunzione legale per la quale le somme detenute all’estero siano state costituite con redditi non assoggettati a tassazione in Italia e pertanto l’Agenzia delle Entrate potrà contestare le imposte evase su tali importi (comma 2, art. 12 D.L. n. 78/2009.

Vedi: Black List – Art. 12 D.L. n. 78/2009 (Contrasto ai paradisi fiscali) – Presunzione legale somme detenute all’estero costituite con redditi non assoggettati a tassazione in Italia

In base al comma 2-bis dell’art. 12 del Decreto-legge del 01/07/2009 n. 78 trova riscontro il raddoppio dei termini di accertamento basato sulla presunzione di cui al comma 2per cui  i termini di cui all’ articolo 43, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (l’avviso di accertamento puo’ essere notificato entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata), e successive modificazioni, e all’ articolo 57, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla l’avviso di accertamento dell’imposta a norma del primo comma dell’articolo 55 puo’ essere notificato entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata), e successive modificazioni, sono raddoppiati.

Quindi Nel caso di asset

l’avviso di accertamento puo’ essere notificato entro il 31 dicembre del quattordicesimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

La lista di cui al Decreto del 04/05/1999 – Min. Finanze ed il Decreto del 21/11/2001 – Min. Economia e Finanze rappresenta anche la lista di riferimento per la compilazione del quadro RW per quanto riguarda la detenzione di attività patrimoniali e finanziarie in paesi non collaborativi.

Larticolo 4, comma 1, dl 167/1990, ha posto l’obbligo per i residenti in Italia che, nel periodo d’imposta, detengono investimenti all’estero ovvero attività’ estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, di indicarli nella dichiarazione annuale dei redditi (Quadro RW).

i sensi dellarticolo 5, comma 2, del D.L. 167/1990 la violazione dell’obbligo di dichiarazione di investimenti all’estero ovvero attività estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, e’ punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 3 al 15 per cento dell’ammontare degli importi non dichiarati. 

La violazione di cui sopra relativa alla detenzione di investimenti all’estero ovvero di attività estere di natura finanziaria negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999 (individuazione di Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999, e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 21 novembre 2001 (individuazione degli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui all’art. 127 -bis, comma 4, (Soppresso da: Decreto legislativo del 12/12/2003 n. 344 Articolo 1) del testo unico delle imposte sui redditi (cd. “black list”)), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2001, e’ punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 6 al 30 per cento dell’ammontare degli importi non dichiarati. Nel caso in cui la dichiarazione prevista dall’articolo 4, comma 1, sia presentata entro novanta giorni dal termine, si applica la sanzione di euro 258.

Quindi qualora le attività estere di natura finanziaria siano detenute in “paradisi fiscali”, la sanzione è raddoppiata rispetto ai valori ordinari.

I soggetti passivi Iva hanno dovuto comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni effettuate fino all’anno 2016 con operatori economici con sede, residenza o domicilio negli Stati o territori a fiscalità privilegiata (cosiddetti “Paesi black list“) individuati dal decreto 4 maggio 1999 del Ministro delle Finanze e dal decreto 21 novembre 2001 del Ministro dell’Economia e delle Finanze. Dal 2017 l’obbligo di comunicazione è stato soppresso (articolo 4, comma 4 del decreto legge del 22/10/2016 n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016 n. 225).

 

 

Quadro inclusivo OCSE/G20 sulla Base Erosion and Profit Shifting (OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS) – Pilasti 1 e 2

Il progetto BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) dell’OCSE/G20 mira a creare un unico insieme di norme fiscali internazionali basate sul consenso per affrontare la BEPS e quindi proteggere le basi imponibili offrendo al contempo maggiore certezza e prevedibilità ai contribuenti. Affrontare le sfide fiscali sollevate dalla digitalizzazione è stata una priorità assoluta del quadro inclusivo OCSE/G20 in BEPS dal 2015 con la pubblicazione del BEPS Action 1 Report. Su richiesta del G20, il Quadro inclusivo ha continuato a lavorare sulla questione, presentando una relazione intermedia nel marzo 2018.

Affrontare le sfide fiscali derivanti dalla digitalizzazione dell’economia è stata una priorità assoluta del progetto BEPS e del quadro inclusivo dal 2015 con la pubblicazione del rapporto BEPS Action 1. Su richiesta del G20, il Quadro inclusivo ha continuato a lavorare sulla questione, presentando una relazione intermedia nel marzo 2018.

Nel gennaio 2019, i membri del quadro inclusivo OCSE/G20 sulla BEPS (OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS) hanno concordato di esaminare proposte in due pilastri, che potrebbero costituire la base per un una soluzione consensuale alle sfide fiscali derivanti dalla digitalizzazione:

  • il primo pilastro è incentrato sul nesso e sull’allocazione degli utili;
  • il secondo pilastro è incentrato su un’imposta minima globale intesa ad affrontare i rimanenti problemi di BEPS.

Le disposizioni contenute nel Pillar One si applicano solo alle
multinazionali di maggiori dimensioni

  • con ricavi globali superiori a 20 miliardi di euro
  •  e un margine di utile prima delle imposte superiore al 10%.

Il Pillar One (o primo pilastro) si concentra

  • sull’allocazione degli utili e
  • sul concetto di nexus (connessione).

Si allontana dall’approccio più tradizionale alla tassazione della “presenza fisica” trasferendo i diritti di tassazione nelle c.d. market jurisdictions (giurisdizioni in cui sorgono le attività commerciali ed in cui sono originati i conseguenti profitti) .
I primi esempi concreti di questo nuovo approccio sono rappresentati dalla introduzione di imposte sui servizi digitali a livello domestico, tuttavia, è già previsto che queste misure unilaterali saranno abrogate una volta che sarà raggiunto l’accordo sui meccanismi di funzionamento del Pillar One (c.d., sunset
clause).

L’approccio proposto per il funzionamento del Pillar One:

  • comporterà l’insorgenza di nuovi diritti di tassazione a favore delle market jurisdictions, basati essenzialmente su un approccio semplificato, piuttosto che sull’utilizzo del principio di libera
    concorrenza. Ciò consentirà la tassazione degli utili residui nelle giurisdizioni a cui sono assegnati almeno 1 milione di euro di entrate (250.000 euro per le giurisdizioni con un PIL inferiore a 40 miliardi di euro). Le disposizioni di questo aspetto sono contenute nelle regole di calcolo del c.d. Amount A.;
  • l’ allocazione di un profitto minimo per le funzioni routinarie connesse alle attività di marketing e distribuzione (c.d. Amount B).

Il punto focale del Pillar Two (secondo pilastro) è l’introduzione di una aliquota fiscale minima globale del 15%.
L’obiettivo è

  • ridurre l’incentivo per le imprese multinazionali ad operare in giurisdizioni a bassa o nulla fiscalità;
  • porre un limite alla concorrenza fiscale tra Stati;
  • favorire la sostenibilità dell’imposta sul reddito delle società come principale fonte di entrate pubbliche.

Le disposizioni concernenti il Pillar Two si applicheranno solo ai gruppi multinazionali con un fatturato consolidato totale di almeno 750 milioni di euro.

I meccanismi di funzionamento del secondo pilastro sono:

  • un set di disposizioni da implementare a livello di normative nazionali, denominate GloBE (Global Anti-Base Erosion Model Rules) che  prevedono un sistema coordinato di tassazione che impone un’imposta aggiuntiva (top-up tax) sugli utili realizzati in una giurisdizione ogniqualvolta l’aliquota fiscale effettiva, determinata su base giurisdizionale, è inferiore all’aliquota minima. La “regola di inclusione del reddito” (Income Inclusion Rule – IIR) impone un’imposta aggiuntiva in capo alla casa-madre allorquando essa detiene partecipazioni in società controllate situate in giurisdizioni ove l’aliquota fiscale effettiva (Effective Tax Rate – ETR) è inferiore al 15%;
  •  la c.d. “regola dei pagamenti sottotassati” (Undertaxed Payment Rule – UTPR) che ha lo scopo di negare detrazioni o impedire rettifiche sugli utili che non sono soggetti al livello minimo di tassazione ai sensi della”regola di inclusione del reddito” (Income Inclusion Rule – IIR);
  •  un meccanismo di salvaguardia (Subject To Tax Rule – STTR) che consente alle giurisdizioni della fonte di imporre un’imposta alla fonte limitata su determinati pagamenti intercompany soggetti a un’imposta inferiore a un’aliquota minima. Il meccanismo di salvaguardia (Subject To Tax Rule – STTR) è parte integrante
    del raggiungimento di un consenso sul Pillar Two per i paesi in via di sviluppo. L’aliquota minima per la STTR sarà del 9%

Il 14 ottobre 2020, l’Inclusive Framework ha pubblicato il rapporto “Tax Challenges Derive from Digitalisation – Report on Pillar One Blueprint”.

Il Report on the Pillar One Blueprint  è  progettato per fornire un quadro fiscale sostenibile che rifletta l’odierna economia digitalizzata, con il potenziale per ottenere un’allocazione più equa ed efficiente dei diritti di tassazione. Il Blueprint riflette l’ampio lavoro tecnico che è stato svolto. Sebbene non sia stato raggiunto alcun accordo, il Blueprint fornisce comunque una solida base per un futuro accordo che aderisca al concetto di tassazione netta del reddito, eviti la doppia imposizione e sia il più semplice e gestibile possibile. Il Progetto offre una solida base per futuri accordi e riflette quanto segue:

  • in un’era sempre più digitale, le imprese in ambito sono in grado di generare profitti attraverso la partecipazione in modo significativo/attivo e sostenuto alla vita economica di una giurisdizione, al di là della mera conclusione di vendite, con o senza il vantaggio della presenza fisica locale e ciò si rifletterebbe nella progettazione delle regole del nesso pur tenendo conto delle considerazioni sulla conformità;
  • la soluzione seguirebbe la logica politica sopra esposta e allocherebbe una parte dell’utile residuo delle imprese rientranti nelle giurisdizioni di mercato/utenti (“Importo A”);
  • la soluzione sarebbe mirata e prevederebbe soglie in modo da ridurre al minimo i costi di conformità per i contribuenti e mantenere gestibile l’amministrazione delle nuove norme per le amministrazioni fiscali;
  • L’importo A sarebbe calcolato utilizzando i conti finanziari consolidati come punto di partenza, conterrebbe un numero limitato di rettifiche da libro a imposta e assicurerebbe che le perdite siano adeguatamente prese in considerazione;
  • nel determinare la base imponibile, in alcuni casi sarebbe necessaria la segmentazione per mirare adeguatamente al nuovo diritto di imposizione, ma con ampie norme di sicurezza o di esenzione dalla segmentazione per ridurre la complessità e ridurre al minimo gli oneri sia per le amministrazioni fiscali che per i contribuenti;
  • la soluzione conterrebbe mezzi efficaci per eliminare la doppia imposizione in un contesto multilaterale;
  • sarà portato avanti il ​​lavoro sull’importo B (un tasso di rendimento fisso sulle attività di marketing e distribuzione di base destinate ad approssimare i risultati determinati in base al principio di libera concorrenza) riconoscendo i suoi benefici potenzialmente significativi anche per le amministrazioni fiscali con capacità limitate nonché i suoi sfide;
  • la soluzione del Primo Pilastro conterrebbe un nuovo processo di certezza fiscale multilaterale rispetto all’Importo A, riconoscendo l’importanza di utilizzare procedure amministrative semplificate e coordinate rispetto all’amministrazione dell’Importo A;
  • verrebbe sviluppata una nuova convenzione multilaterale per attuare la soluzione, riconoscendo che offrirebbe il modo migliore e più efficiente per attuare il primo pilastro.

Il  Report on the Pillar Two Blueprint fornisce una solida base per una soluzione sistemica che affronti le restanti sfide dell’erosione della base imponibile e del trasferimento degli utili (BEPS) e stabilisce regole che fornirebbero alle giurisdizioni il diritto di “restituire le tasse” laddove altre giurisdizioni non abbiano esercitato i loro diritti fiscali primari, o il pagamento è altrimenti soggetto a bassi livelli di tassazione effettiva. Queste norme garantirebbero che tutte le grandi imprese operanti a livello internazionale paghino almeno un livello minimo di imposta. Le giurisdizioni sono libere di determinare i propri sistemi fiscali, ma si considera anche il diritto di altre giurisdizioni di applicare un regime di secondo pilastro concordato a livello internazionale in cui il reddito è tassato al di sotto una tariffa minima concordata. Sebbene non sia stato raggiunto alcun accordo,

  • la “regola di inclusione del reddito” (Income Inclusion Rule – IIR), la “regola dei pagamenti sottotassati” (Undertaxed Payment Rule – UTPR),  Il meccanismo di salvaguardia (Subject To Tax Rule – STTR), l’ordine delle regole, il calcolo dell’aliquota d’imposta effettiva e l’attribuzione dell’imposta aggiuntiva per l’IIR e il UTPR, compresa la base imponibile, la definizione delle imposte coperte, i meccanismi per affrontare la volatilità e l’eliminazione della sostanza;
  • la “regola di inclusione del reddito” (Income Inclusion Rule – IIR), la “regola dei pagamenti sottotassati” (Undertaxed Payment Rule – UTPR) come approccio comune, compresa l’accettazione del diritto di tutti i membri del quadro inclusivo OCSE/G20 sulla BEPS (OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS) di attuarli come parte di un regime concordato del secondo pilastro. Sarebbe tuttavia riconosciuto e accettato che vi possano essere membri che non sono in grado di attuare queste regole. Tuttavia, tutti coloro che li attuano li applicherebbero coerentemente con il Secondo Pilastro concordato nei confronti di tutte le altre giurisdizioni (compresi i gruppi ivi con sede) che aderiscono anch’esse a questo consenso. Inoltre, data l’importanza che un gran numero di membri  del quadro inclusivo OCSE/G20 sulla BEPS (OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS), in particolare i paesi in via di sviluppo, attribuisce a un meccanismo di salvaguardia (Subject To Tax Rule – STTR), si riconosce che un STTR sarebbe parte integrante di una soluzione consensuale sul secondo pilastro;
  • la base sulla quale il Regime globale immateriale a bassa imposizione fiscale (GILTI) degli Stati Uniti verrebbe trattato come una norma di inclusione del reddito conforme al secondo pilastro, come stabilito nella relazione sul progetto relativo al secondo pilastro;
  • lo sviluppo di modelli legislativi, documentazione standard e linee guida, progettando un processo di revisione multilaterale se necessario ed esplorando l’uso di una convenzione multilaterale, che potrebbe includere gli aspetti chiave del secondo pilastro.

La Direttiva n. 2022/2523 del Consiglio del 14 dicembre 2022 garantisce un livello di imposizione fiscale minimo globale (global minimum tax) per i gruppi multinazionali di imprese e i gruppi nazionali su larga scala nell’Unione. Gli Stati membri dovranno dare attuazione alle nuove norme entro il 31 dicembre 2023. Le norme si applicheranno ai gruppi di imprese multinazionali e ai gruppi nazionali su larga scala nell’UE con ricavi finanziari complessivi superiori a 750 milioni di euro l’anno con la società madre o una controllata in uno Stato membro UE.

Se l’aliquota effettiva minima non è imposta dal paese in cui è ubicata la controllata, sono previste disposizioni che consentono allo Stato membro della società madre di applicare un’imposta complementare.

La direttiva garantisce inoltre un’imposizione effettiva nel caso in cui la società madre sia situata al di fuori dell’UE in un paese a bassa imposizione che non applica norme equivalenti.

BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) Action 13 – Country by Country Reporting

Il 12 febbraio 2013  l’OCSE ha pubblicato l’“Addressing Base Erosion and Profit Shifting” (Affrontare l’erosione della base e lo spostamento dei profitti). 

L’Addressing Base Erosion and Profit Shifting presenta gli studi ed i dati disponibili sull’esistenza e l’entità dell’erosione della base e del trasferimento dei profitti (BEPS). Il rapporto raccomanda lo sviluppo di un piano d’azione per affrontare le questioni BEPS in modo completo.

Il progetto BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) dell’OCSE / G20 mira a creare un unico insieme di norme fiscali internazionali basate sul consenso per affrontare il BEPS e quindi a proteggere le basi imponibili offrendo al contempo maggiore certezza e prevedibilità ai contribuenti.

Nel quadro inclusivo OCSE / G20 sul BEPS, oltre 135 paesi stanno attuando  15 azioni  per contrastare l’elusione fiscale, migliorare la coerenza delle norme fiscali internazionali e garantire un ambiente fiscale più trasparente:

Base erosion and profit shifting (BEPS) si riferisce alle strategie di pianificazione fiscale utilizzate dalle imprese multinazionali che sfruttano le lacune e le discrepanze nelle norme fiscali per evitare di pagare le tasse. La maggiore dipendenza dei paesi in via di sviluppo dall’imposta sul reddito delle società significa che soffrono di BEPS in modo sproporzionato. Le pratiche BEPS costano ai paesi tra i 100 e i 240 miliardi di dollari di entrate perse all’anno. Lavorando insieme nell’ambito del quadro inclusivo OCSE/G20 sulla BEPS , oltre 135 paesi e giurisdizioni stanno collaborando all’attuazione di 15 misure per contrastare l’elusione fiscale, migliorare la coerenza delle norme fiscali internazionali e garantire un contesto fiscale più trasparente.

Le prime linee guida in merito all’obbligo di rendicontazione Country by Country Reporting  (CbCR) e allo scambio delle informazioni tra le amministrazioni finanziarie si rinvengono nel BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) cd. «Progetto BEPS» – Action 13 (“Guidance on the Implementation of Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country Reporting”), pubblicato il 5 ottobre 2015, a conclusione dei lavori del progetto.

Azione 13 Reporting paese per paese – Nell’ambito dell’azione 13 BEPS, tutte le grandi imprese multinazionali (MNE) sono tenute a preparare un rapporto paese per paese (CbC) con dati aggregati sulla ripartizione globale di reddito, profitto, imposte pagate e attività economica tra le giurisdizioni fiscali in cui opera . Questo rapporto CbC è condiviso con le amministrazioni fiscali di queste giurisdizioni, per l’utilizzo in prezzi di trasferimento di alto livello e valutazioni del rischio BEPS.

La “bufala” di alcuni “Paradisi Fiscali”

In primis una precisazione: il termine “paradisi fiscali” è una “inesatezza” tutta italiana, frutto di un errore di traduzione dell’espressione inglese “tax haven”, “rifugio fiscale”, confusa con la parola “heaven”,  “paradiso”.

Generalmente sono designati come “paradisi fiscali” territori sovrani e Paesi che usano la leva fiscale e altre misure di politica economica per attrarre capitali e investimenti nel settore finanziario e dei servizi.

Questi Paesi e territori offrono agli investitori esteri:

  • un ambiente di non tassazione o di imposizione puramente nominale;
  • regole giuridiche ed  amministrative particolarmente “facilitative”;
  • in genere, a causa del segreto bancario particolarmente rigoroso, le attività svolte non sono, in generale, oggetto di scambio di informazioni con altri paesi.

Potremmo stilare una classificazione dei paradisi fiscali inseriti nelle black list, in base alla tipologia di tassazione o regime adottato:

  1. Pure Tax Haven: non ci sono tasse e garantisce l’assoluto segreto bancario anche con altri stati (i cosidetti PARADISI FISCALI);
  2. No taxation on foreign income: sono esclusi da ogni tassazione i redditi esterni, e si tassa solo il reddito interno;
  3. Low taxation: tassazione modesta su qualunque reddito;
  4. Special Taxation: paesi con regimi fiscale simile a quello dei paesi considerati “normali”, ma che permettono la costituzione di società flessibili.

Nel 1998 l’OCSE ha pubblicato il rapporto “Harmful Tax Competition“, con lo scopo di studiare come i c.d. “paradisi fiscali” e i “regimi fiscali preferenziali dannosi”, indicando le “pratiche fiscali dannose”  .

Il Rapporto OCSE  “Towards Global Tax Co-operation” del 2000 ha identificato e valutato i regimi fiscali dannosi, elencando tutti i
regimi fiscali preferenziali che allora potevano essere considerati come “potenzialmente” dannosi. I regimi, identificati, erano 47.

Alla luce dell’evoluzione intervenuta dopo la pubblicazione del Rapporto 2000, il 14 novembre 2001  è stato pubblicato il rapporto
The OECD’s Project on Harmful Tax Practices: the 2001 Progress Report”.

Successivamente molti Stati hanno siglato accordi per lo scambio di informazioni sotto la forma di:

L’art. 26 del Modello OCSE ha sempre rappresentato lo standard internazionale per lo scambio di informazioni tributarie tra Stati: la sua prima ver­sione apparve nel Modello del 1963, e da allora sono stati più volte modificati sia la lettera dell’articolo che il Commentario.

Nel 2005 sono stati aggiunti, all’art. 26 i parr. 4 e 5, con lo scopo principale di impedire allo Stato destinatario della richiesta di scam­bio di opporre determinate tipologie di legislazione nazionale.

L’informazione richiesta non può essere negata:

  1. solo perché lo Stato alla quale è richiesta non ha un interesse proprio nello scambio;
  2. perché l’informazione è detenuta da un istituto bancario, un’istituzione finanziaria, “un’agenzia”, ovvero una fiduciaria (con il chiaro intento dell’OCSE di contrastare il segreto bancario).

Nel 2009, al verice di Londra,  il G20 ha dichiarato la fine del segreto bancario. 

A seguito di questa decisione l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse) pubblicò due elenchi:

  • nella black list Costa Rica, Malaysia, Filippine, Uruguay;
  • nella “lista grigia” furono inclusi, invece, 38 paesi tra cui Lussemburgo, Svizzera, Austria, Belgio, Singapore, Cile e isole Cayman, Liechtenstein Liechtenstein, Antille olandesi, Belgio e Principato di Monaco, Paesi che, pur essendosi impegnati a rispettare le regole dell’Ocse non le hanno “in sostanza” applicate. I G20 hanno deciso che ci saranno sanzioni contro quei paesi che non forniscono le informazioni richieste, oltre all’irrigidimento dei vincoli amministrativi e il divieto per gli stati membri di depositare i loro fondi in questi paesi.

Un forte “colpo” ai Paradisi fiscali è stato inferto, dal 2014, anno delle sua introduzione, dal CRS. Il Common Reporting Standard (CRS); è uno standard informativo, sviluppato dall’OCSE, Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) ), per lo scambio automatico di informazioni, (Automatic Exchange Of Information (AEOI)), a livello globale, tra le autorità fiscali, rivolto a facilitare i controlli anti-evasione, sulle attività finanziarie detenute dai contribuenti .

(Vedi: http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/)

Introdotto nell’Unione Europea dalla Direttiva 2014/107/UE (DAC 2), questo standard di raccolta e condivisione di dati sui conti esteri, secondo la lista aggiornata al 10 Dicembre 2020,  vede impegnati, 110 Stati.

ELENCO DEGLI STATI CHE HANNO ADERITO AL CRS AGGIORNATA AL 22 novembre 2022

La pagina RAPPORTI DI SCAMBIO ATTIVATI PER INFORMAZIONI CRS (Ultimo aggiornamento: dicembre 2020) del sito OCSE( (Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD)) mostra tutte le relazioni di scambio bilaterali attualmente in essere per lo scambio automatico di informazioni CRS ai sensi dell’articolo 6 della convenzione multilaterale e del CRS MCAA (Multilateral Competent Authority Agreement), nonché nel quadro dell’UE. Inoltre, alcune giurisdizioni hanno concluso accordi bilaterali per lo scambio di informazioni CRS nell’ambito di trattati fiscali bilaterali o accordi sullo scambio di informazioni fiscali.

A partire da ottobre 2022, sono oltre 4900 i rapporti di scambio bilaterali attivati ​​rispetto a oltre 110 giurisdizioni impegnate nel CRS.

Per l’Italia risultano attive 75 relazioni di scambio bilaterali.

Proposto per la prima volta dalla Commissione nel gennaio 2016 l’elenco UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali è stato continuamente aggiornato (c.d. Black List UE) (Evoluzione della lista UE (scheda informativa) Inglese)

Il processo di monitoraggio segue una serie di linee guida procedurali concordate nel febbraio 2018.

Senza modificare il processo di monitoraggio dinamico, nel marzo 2019 il Consiglio ha deciso di limitare gli aggiornamenti dell’elenco a due volte l’anno a partire dal 2020, per concedere agli Stati membri dell’UE tempo sufficiente per modificare la legislazione nazionale ove necessario.

La lista dei Paesi Black List, rappresenta un elenco di Paesi in cui:

  • è in vigore un regime fiscale privilegiato, la cui caratteristica principale sta nell’avere un livello di tassazione molto basso oppure nullo:
  • non è stato previsto alcun meccanismo di scambio di informazioni fiscali con altri Paesi.

ministri delle finanze dell’Unione Europea aggiornano costantemente la Black List  delle giurisdizioni fiscali non cooperative sulla base di un intenso processo di analisi e di dialogo guidato dalla Commissione. L’elenco si è dimostrato altamente efficace, poiché molti paesi hanno modificato la propria legislazione e i propri sistemi fiscali per conformarsi alle norme internazionali. La Commissione ha valutato 92 paesi sulla base di tre criteri:

  • Trasparenza fiscale;
  • Buona governance;
  • Attività economica reale.

Oltre a questi criteri è stata verificata anche l’esistenza di un’aliquota dell’imposta sulle società pari a zero.

L’elenco adottato dal Consiglio il 14 febbraio 2023 è composto da:

  1. Samoa americane
  2. Anguilla
  3. Bahamas
  4. Isole Vergini Britanniche
  5. Costa Rica
  6. Figi
  7. Guam
  8. Isole Marshall
  9. Palau
  10. Panama
  11. Russia
  12. Samoa
  13. Trinidad e Tobago
  14. Isole Turks e Caicos
  15. Isole Vergini americane
  16. Vanuatu

Tra queste: Anguilla, Bahamas, Costa Rica, Isole Vergini Britanniche, Isole Marshall, Panama, Russia, Samoa, Trinidad e Tobago, Isole Turks e Caicos e Vanuatu figurano nell’ELENCO DEGLI STATI CHE HANNO ADERITO AL CRS AGGIORNATA AL 22 novembre 2022.

Quindi le giurisdizioni che figurano nella Black List UE al 14 febbraio 2023 che non hanno aderito al CRS, non fornendo uno scambio automatico di informazioni, (Automatic Exchange Of Information (AEOI)), a livello globale, tra le autorità fiscali, rivolto a facilitare i controlli anti-evasione, sulle attività finanziarie detenute dai contribuenti , sono:

  1. Samoa americane;
  2. Figi;
  3. Guam;
  4. Palau;
  5. Isole Vergini degli Stati Uniti.

Di fatto la black list non ha nessun valore coercitivo: semplicemente  i  paesi in essa inclusi non potranno ricevere aiuti dall’Unione Europea, a meno che non si tratti di aiuti allo sviluppo. Imprese e privati potranno continuare ad avere rapporti con questi stati senza rischiare nessuna sanzione a livello europeo. La Commissione Europea, però, incoraggia i singoli stati membri, se lo riterranno necessario, a mettere in atto sanzioni più stringenti .

La LEGGE 29 dicembre 2022, n. 197 – “Legge di Bilancio 2023”  (art. 1 commi da 84 a 86) ha introdotto disposizioni in materia di deducibilità  nei  limiti  del loro  valore  normale dei costi derivanti da operazioni intercorse con imprese localizzate in Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali ( giurisdizioni  individuate  nell’allegato  I  alla  lista  UE   delle giurisdizioni  non  cooperative  a   fini   fiscali,   adottata   con conclusioni del Consiglio dell’Unione europea).

Vedi: Deducibilità  nei  limiti  del loro  valore  normale dei costi derivanti da operazioni intercorse con imprese localizzate in Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali

L’elenco dei Paesi extra UE cosiddetti “black list” aiuta i soggetti coinvolti nella protezione del sistema finanziario UE a individuare con maggiore efficacia i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo (FdT).

L’elenco vale sia per gli Intermediari finanziari che per i Professionisti (anche in forma associata o societaria) – CED e ogni altro soggetto che rende in maniera professionale, anche per i propri associati o iscritti, servizi in materia di contabilità e tributi (compresi associazioni di categoria di imprenditori e commercianti, CAF e patronati).

In particolare, nel DECRETO LEGISLATIVO 21 novembre 2007, n. 231 sono contemplati gli obblighi di adeguata verifica rafforzata della clientela e le relative modalità di esecuzione.

In essi si prevede che i soggetti obbligati, in presenza di un elevato rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, debbano applicare misure rafforzate di adeguata verifica della clientela.

Tra gli altri fattori di cui tenere conto spicca proprio quello relativo ai clienti residenti o aventi sede in aree geografiche ad alto rischio individuati dalla Commissione europea, per i quali si applicano sempre misure di adeguata verifica rafforzata della clientela.

Quindi i rapporti professionali / le operazioni con soggetti ivi residenti comporteranno l’obbligo di:

  • rafforzare il grado e la natura delle verifiche atte a determinare se le operazioni siano sospette;
  • acquisire informazioni aggiuntive sul cliente e sul titolare effettivo / titolari effettivi;
  • approfondire gli elementi posti a fondamento delle valutazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto;
  • intensificare la frequenza dell’applicazione delle procedure finalizzate a garantire il controllo costante nel corso del rapporto.

In Italia sono stati pubblicati  il Decreto del 04/05/1999 – Min. Finanze ed il Decreto del 21/11/2001 – Min. Economia e Finanze che hanno individuato, ai fini della nostra legislazione fiscale i Paesi Black List.

La Black List “italiana” di cui al DM 4 maggio 1999  serve  ad attivare l’inversione dell’onere della prova riguardo all’effettiva residenza fiscale dei cittadini italiani emigrati nei Paesi indicati nella lista (Ai sensi dell’art. 2, comma 2-bis del TUIR, introdotto dall’articolo 10 della legge n. 448 del 23 dicembre 1998, si considerano residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori  individuati dall’art. 1 (Individuazione di Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato) del Decreto del 04/05/1999 – Min. Finanze).

Vedi: Black List – Art. 2, comma 2-bis del TUIR – Presunzione residenza cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori  individuati dall’art. 1 del Decreto del 04/05/1999 – Min. Finanze

Da considerare che il Decreto del 21/11/2001 – Min. Economia e Finanze (Individuazione degli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui all’art. 127-bis, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi (cd. “black list”)) non trova più applicazione per l’individuazione delle CFC in quanto l’art. 127-bis è stato soppresso dal Decreto legislativo del 12/12/2003 n. 344 Articolo 1 e che la materia delle CFC è ora regolamentata dall’art. 167 del TU (Disposizioni in materia di imprese estere controllate. (ex art 127-bis)).

La lista di cui al Decreto del 04/05/1999 – Min. Finanze ed il Decreto del 21/11/2001 – Min. Economia e Finanze rappresenta anche la lista di riferimento per la compilazione del quadro RW per quanto riguarda la detenzione di attività patrimoniali e finanziarie in paesi non collaborativi.

Larticolo 4, comma 1, dl 167/1990, ha posto l’obbligo per i residenti in Italia che, nel periodo d’imposta, detengono investimenti all’estero ovvero attività’ estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, di indicarli nella dichiarazione annuale dei redditi (Quadro RW).

i sensi dellarticolo 5, comma 2, del D.L. 167/1990 la violazione dell’obbligo di dichiarazione di investimenti all’estero ovvero attività estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, e’ punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 3 al 15 per cento dell’ammontare degli importi non dichiarati. 

La violazione di cui sopra relativa alla detenzione di investimenti all’estero ovvero di attività estere di natura finanziaria negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999 (individuazione di Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999, e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 21 novembre 2001 (individuazione degli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui all’art. 127 -bis, comma 4, (Soppresso da: Decreto legislativo del 12/12/2003 n. 344 Articolo 1) del testo unico delle imposte sui redditi (cd. “black list”)), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2001, e’ punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 6 al 30 per cento dell’ammontare degli importi non dichiarati. Nel caso in cui la dichiarazione prevista dall’articolo 4, comma 1, sia presentata entro novanta giorni dal termine, si applica la sanzione di euro 258.

Quindi qualora le attività estere di natura finanziaria siano detenute in “paradisi fiscali”, la sanzione è raddoppiata rispetto ai valori ordinari.

La lista di cui al Decreto del 04/05/1999 – Min. Finanze ed il Decreto del 21/11/2001 – Min. Economia e Finanzerileva anche ai fini della Presunzione legale somme detenute all’estero costituite con redditi non assoggettati a tassazione in Italia.

Nel caso di asset

opera la presunzione legale per la quale le somme detenute all’estero siano state costituite con redditi non assoggettati a tassazione in Italia e pertanto l’Agenzia delle Entrate potrà contestare le imposte evase su tali importi (comma 2, art. 12 D.L. n. 78/2009.

Vedi: Black List – Art. 12 D.L. n. 78/2009 (Contrasto ai paradisi fiscali) – Presunzione legale somme detenute all’estero costituite con redditi non assoggettati a tassazione in Italia

I soggetti passivi Iva hanno dovuto comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni effettuate fino all’anno 2016 con operatori economici con sede, residenza o domicilio negli Stati o territori a fiscalità privilegiata (cosiddetti “Paesi black list“) individuati dal decreto 4 maggio 1999 del Ministro delle Finanze e dal decreto 21 novembre 2001 del Ministro dell’Economia e delle Finanze. Dal 2017 l’obbligo di comunicazione è stato soppresso (articolo 4, comma 4 del decreto legge del 22/10/2016 n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016 n. 225).

Il decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999, nel corso degli anni,  è stato ripetutamente modificato.

In particolare, il decreto del Ministro delle finanze 24  febbraio 2014 ha eliminato”San Marino (Repubblica di San Marino)” dall’elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999.

Come abbiamo visto i  “Paradisi fiscali che figurano nella Black List UE al 14 febbraio 2023 che non hanno aderito al CRS e che, quindi, che non forniscono uno scambio automatico di informazioni, a livello globale tra le autorità fiscali, sono:

  1. Samoa americane;
  2. Figi;
  3. Guam;
  4. Palau;
  5. Isole Vergini degli Stati Uniti.

Come si vede questi “Paradisi fiscali” sono giurisdizioni lontane e in cui difficilmente, se non impossibile, si potrà dimostrate un’attivià e/o un’amministrazione in loco, requisiti ai sensi dell’articolo 73, comma 3, Tuir , come vedremo, essenziali per poter sfuggire alla così detta “esterovestizione” e non ricadere in un caso di “evasione fiscale”, con le annesse pesanti conseguenze anche penali.

Si fa riferimento a “Paradisi fiscali”  anche come Paesi senza imposta generale sul reddito delle società.

Nel 2022 Paesi senza imposta generale sul reddito delle società

PAESE CRS (PRIMO SCAMBIO DI INFORMAZIONI PREVISTO  (ALLEGATO F ALL’ACCORDO))
Anguilla September 2017
Bahamas September 2018
Bahrein* September 2018
Belize* September 2018
Bermude September 2017
Isole Vergini Britanniche September 2017
Isole Cayman September 2017
Guernsey September 2017
Isola di Man September 2017
Jersey September 2017
Saint Barthelemy *
Tokelau *
Isole Turks e Caicos September 2017
Emirati Arabi Uniti* September 2018
Vanuatu September 2018
Isole Wallis e Futuna *
Fonti: OCSE, “Tabella II.1. Aliquota legale dell’imposta sul reddito delle società”; PwC, “Riepiloghi fiscali mondiali – Imposte societarie”; Bloomberg Tax, “Guide nazionali – Aliquote dell’imposta sulle società”.

Note: * Il Bahrein non ha un’imposta generale sul reddito delle società, ma ha un’imposta sul reddito delle società mirata per le compagnie petrolifere, che può raggiungere il 46%. Si veda Deloitte, “International Tax – Bahrain Highlights 2022”, ultimo aggiornamento gennaio 2022, http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/Tax/dttl-tax-bahrainhighlights-2022.pdf . In Belize l’aliquota dell’imposta sulle società è del 40%, ma poiché questa aliquota si applica solo all’industria petrolifera, l’aliquota dell’imposta sulle società in Belize è stata inclusa in questo database allo 0% per garantire la coerenza del trattamento in tutte le giurisdizioni. Cfr. OCSE, “Corporate Tax Statistics: Fourth Edition”, novembre 2022, https://www.oecd.org/tax/tax-policy/corporate-tax-statistics-fourth-edition.pdf.

Gli Emirati Arabi Uniti sono una federazione di sette emirati separati. Dal 1960, ogni emirato ha la facoltà di imporre un’aliquota dell’imposta sulle società fino al 55% su qualsiasi attività commerciale. In pratica, questa tassa viene riscossa principalmente su banche estere e compagnie petrolifere. Per ulteriori informazioni sul sistema di tassazione negli Emirati Arabi Uniti, consultare PwC, “Riepiloghi fiscali in tutto il mondo – Aliquote dell’imposta sul reddito delle società (CIT)”.

Saint-Barthélemy (o Collectivité de Saint-Barthélemy), spesso abbreviata in Saint Barts, è un’isola delle Antille e dal 22 febbraio 2007 una una  collettività francese d’oltremare ( collectivité d’outre-mer , o COM )

Le isole Tokelau sono un territorio dipendente della Nuova Zelanda costituito da tre atolli corallini tropicali situati nell’oceano Pacifico del Sud all’incirca a 10° di latitudine sud, circa 480 km a nord delle isole Samoa.

Wallis e Futuna , ufficialmente il Territorio delle Isole Wallis e Futuna , è una  collettività francese d’oltremare ( collectivité d’outre-mer , o COM ) nel Sud Pacifico , situata tra Tuvalu a nord-ovest, Fiji a sud-ovest, Tonga a sud-est, Samoa a est e Tokelau a nord-est.

Anche considerando questo elenco si può constatare come le pochissime giurisdizioni che non hanno aderito al CRS sono situate oltre oceano e per loro valgono le considerazioni svolte.

Attualmente sul web si trovano molti siti che promettono l‘apertura, anche a distanza e per modiche cifre, di società “offshore” prive di reale costrutto anche in “Paradisi Fiscali” situati nelle parti più disparate del globo.

Niente di più pericoloso se si considera la normativa italiana in merito e le possibili, in alcuni casi quasi certe, conseguenze sanzonatorie, non solo monetarie, ma anche penali.

Per inquadrare concretamente le possibili conseguenze:

  • Sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi
    • Decreto legislativo del 18/12/1997 n. 471 – Art.1
      Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive, si applica la sanzione amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell’ammontare delle imposte dovute
       ……
    • Decreto legislativo del 18/12/1997 n. 471 – Art.5
      Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale dell’imposta sul valore aggiunto si applica la sanzione amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell’ammontare del tributo dovuto per il periodo d’imposta o per le operazioni che avrebbero dovuto formare oggetto di dichiarazione. ……..
  • Reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto
    • Decreto legislativo del 10/03/2000 n. 74- Art.5
      E’ punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l’imposta evasa e’ superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

Cosideriamo il fenomeno dell’ esterovestizione

Con il termine esterovestizione (foreign dressed companies) si intede indicare una società o un gruppo societario che utilizzando tecniche di pianficazione fiscale aggressiva, costituisce società o stabili organizzazioni all’estero. Generalmente in Stati a più basso livello di tassazione, al fine di evadere le imposte nello Stato in cui sono residenti.

Quindi in caso di esterovestizione siamo in presenza ad un fenomeno di evasione fiscale.

Ai sensi dell’articolo 73, comma 3, Tuir una società di capitali è considerata fiscalmente residente in Italia quando per la maggior parte del periodo d’imposta (183 gg.) ha mantenuto

  • la sede legale
  • o la sede dell’amministrazione
  • o l’oggetto principale

nel territorio dello Stato.

Come si vede, tali criteri  sono fra loro alternativi, è sufficiente il realizzarsi di uno solo di essi affinché la società o l’ente vengano sottoposti a tassazione in Italia, in base del noto principio della tassazione su base mondiale dei redditi (c.d. worldwide principle,  principio che l’Italia, così come la maggior parte dei Paesi occidentali, ha adottato nel proprio diritto tributario).

L’Amministrazione finanziaria italiana applica il principio secondo il quale i redditi del soggetto residente sono soggetti a tassazione diretta dal fisco italiano indipendentemente dal luogo ove tali redditi sono stati prodotti.

Ai fini dell’esterovestizione, le disposizioni dettate per le società dall’art. 73 T.U.I.R. attribuiscono particolare rilevanza non solo al dato formale della sede legale della società, situata in Italia, ma anche a quelli sostanziali, relativi

  • all’ubicazione nel territorio dello Stato della sede dell’amministrazione
  • od allo svolgimento, in Italia, dell’oggetto principale dell’impresa.

Per quanto attiene l’oggetto principale dell’impresa si devono considerare i commi 4 e 5 dell’art. 73 del T.U.I.R.:

4. L’oggetto esclusivo o principale dell’ente residente e’ determinato in base alla legge, all’atto costitutivo o allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata. Per oggetto principale si intende l’attività’ essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto.

5. In mancanza dell’atto costitutivo o dello statuto nelle predette forme, l’oggetto principale dell’ente residente e’ determinato in base all’attività’ effettivamente esercitata nel territorio dello Stato; tale disposizione si applica in ogni caso agli enti non residenti. 

Per quanto attiene all’ubicazione nel territorio dello Stato della sede dell’amministrazione occorrerà fare riferimento alla situazione di fatto e individuare il luogo dove effettivamente gli amministratori della società esercitano l’attività amministrativa in modo stabile.

Riprendiamo il caso dei  “Paradisi fiscali che figurano nella Black List UE al 14 febbraio 2023 che non hanno aderito al CRS:

  1. Samoa americane;
  2. Figi;
  3. Guam;
  4. Palau;
  5. Isole Vergini degli Stati Uniti.

o quello di

  1. Saint Barthelemy
  2. Tokelau
  3. Isole Wallis e Futuna

Come si potrà dimostrare, a meno di un trasferimento effettivo dell’amministrazione e dell’attività in questi paesi, che le stesse sono state condotte in loco?

L’articolo 4, paragrafo 3 (1modello di Convenzione OCSE (2017 update), per evitare fenomeni di doppia imposizione, prevede che, nell’ipotesi in cui una società sia considerata residente in due diversi Stati, la residenza fiscale della persona giuridica sarà individuata sulla base di un accordo tra le autorità competenti (denominato mutual agreement), che dovrà tenere conto:

  • del luogo di direzione effettiva (place of effective management);
  • del luogo di costituzione (the place where it is incorporated or otherwise constituted);
  • di ogni altro fattore rilevante (any other relevant factors).

L’Italia, formulando specifiche osservazioni all’articolo 4, paragrafo 3, del modello Ocse di Convenzione (Commentaries on the articles of the Model of Tax Convention), Observations on the Commentary (2), ha introdotto una particolare riserva per effetto della quale, nel determinare la residenza fiscale di una società, oltre alla “sede della direzione effettiva”, dovrà essere attribuita estrema rilevanza anche al luogo nel quale viene svolta l’attività principale dell’impresa.

In base a quanto previsto dall’articolo 4, paragrafo 3, del Modello OCSE (3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da un individuo è residente di entrambi gli Stati contraenti, si considera residente solo del Stato in cui si trova la sua sede di direzione effettiva) e dalla sentenza n. 136/1998 della Corte di cassazione, la sede effettiva della società deve considerarsi:

il luogo in cui la società svolge la sua prevalente attività direttiva ed amministrativa per l’esercizio dell’impresa, cioè il centro effettivo dei suoi interessi, dove la società vive ed opera, dove si trattano gli affari e dove i diversi fattori dell’impresa vengono organizzati e coordinati per l’esplicazione ed il raggiungimento dei fini sociali”.

Quindi, posto che il criterio della sede legale ha natura prettamente formale per stabilire se una società estera è fiscalmente residente in Italia, occorre analizzare, da un punto di vista sostanziale, i criteri di collegamento con il territorio dello Stato:

  • sede dell’amministrazione
  • e oggetto principale.

L’onere della prova grava sull’Amministrazione finanziaria che, nell’ambito della propria attività ispettiva, dovrà dimostrare che la società è fittiziamente estera.

Ora spesso si vive nell’errata convinzione che basti costituire una società in un “Paradiso fiscale” per poter ususruire dei suoi “vantaggi“.

Invertendo il ragionamento, perchè una società sia considerata “estera” come si può sostenere che l’amministrazione è condotta dall’estero, quando, ed è quasi sempre la “normalità“, l’imprenditore/amministratore non si è mai recato in loco?

Basti pensare ai “paradisi fiscali” di cui sopra situati oltre oceano.

Anche sulla base del consolidato orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, per individuare la residenza fiscale di una società o di un ente estero, occorre fare riferimento al criterio della “sede effettiva”.

La sede dell’amministrazione, contrapposta alla sede legale, coincide con la “sede effettiva” dell’impresa estera, intesa come il luogo dove:

  • hanno concreto svolgimento le attività amministrative e di direzione dell’ente;
  • si convocano le assemblee.

La sede effettiva può essere definita come quel luogo deputato, o stabilmente utilizzato, per l’accentramento degli organi e degli uffici societari in vista del compimento degli affari e dell’impulso dell’attività dell’ente, il luogo ove si concretizzano gli atti produttivi e negoziali dell’ente, nonché i rapporti economici che il medesimo intrattiene con i terzi.

Per determinare il luogo della sede dell’attività economica di una società occorre prendere in considerazione un complesso di fattori:

  •  la sede statutaria;
  • il luogo dell’amministrazione centrale;
  •  il luogo di riunione dei dirigenti societari;
  • il luogo in cui si adotta la politica generale di tale società.

Possono rilevare anche altri elementi:

  •  il luogo di riunione delle assemblee generali;
  • di tenuta dei documenti amministrativi e contabili;
  • di svolgimento della maggior parte delle attività finanziarie e bancarie (a proposito di questo punto basti considerare che le operazioni bancarie, nel caso di “Paradisi fiscali” posizionati oltre oceano, sono quasi sempre svolte tramite servizi “online”).

La  Corte di Cassazione con l’Ordinanza numero 6476 del 9 marzo 2021 ha ribadito che se le decisioni concrete che riguardano la direzione e la gestione delle attività di impresa vengono adottate in Italia, anche la società che ha fissato la residenza all’estero va considerata fiscalmente residente nel territorio dello Stato.

La  Corte si esprime in merito stabilendo che:

Merita, invece, condivisione la seconda censura, con la
quale l’Agenzia delle entrate denuncia la violazione dell’art. 73 del
d.lgs. n. 917 del 1986 per non avere la Commissione regionale
attribuito rilevanza, al fine di ritenere la società verificata
assoggettabile al regime fiscale italiano ai sensi dell’art. 73 del
d.lgs. n. 917 del 1986, al fatto, emerso dall’accertamento, che le
decisioni fondamentali di management necessarie alla sua gestione
venissero assunte in Italia.
Invero, come recentemente ribadito da questa Corte, al fine di
stabilire se il reddito prodotto da una società possa essere
sottoposto a tassazione in Italia, assume rilevanza decisiva il fatto
che l’adozione delle decisioni riguardanti la direzione e la gestione
dell’attività di impresa avvenga nel territorio italiano, nonostante la
società abbia localizzato la propria residenza fiscale all’estero
(Cass. Sez. 5 , 21/6/2019, n. 16697Cass. Sez. 5, del 7/2/2013, n. 2869Cass. Sez. 5, 21/12/2018, n. 33234).
Tale ricostruzione è coerente con la lettera dell’art. 73, comma 3, del d.lgs. n. 917 del 1986, ai sensi del quale «ai fini delle
imposte sui redditi si considerano residenti le società e gli enti che
per la maggior parte del periodo d’imposta hanno la sede legale o
la sede dell’amministrazione o l’oggetto principale nel territorio
della Stato».
Questa Corte ha, infatti, precisato che la nozione di «sede
dell’amministrazione», in quanto contrapposta alla «sede legale»,
deve ritenersi coincidente con quella di «sede effettiva» (di matrice
civilistica), intesa come il luogo ove hanno concreto svolgimento le attività amministrative e di direzione dell’ente e si convocano le
assemblee, e cioè il luogo deputato, o stabilmente utilizzato, per
l’accentramento – nei rapporti interni e con i terzi – degli organi e
degli uffici societari in vista del compimento degli affari e
dell’impulso dell’attività dell’ente (in tal senso, Cass. Sez. 5
21/6/2019, n. 16697
, con ampia motivazione che il Collegio

condivide, nonché Cass. n. 3604 del 1984; Cass. n. 5359 del 1988;
Cass. n. 497 del 1997; Cass. n. 7037 del 2004; Cass. n. 6021 del
2009; Cass. Sez. 6-3, 28/1/2014, n. 1813).
Sulla stessa linea si è posta la Corte di giustizia nella sentenza Causa C-73/06 del 28 giugno 2007, Planzer Luxembourg Sàrl, in cui è stato
affermato che la nozione di sede dell’attività economica «indica il
luogo in cui vengono adottate le decisioni essenziali concernenti la
direzione generale della società e in cui sono svolte le funzioni di
amministrazione centrale di quest’ultima (punto 60)».
E’ stato, inoltre, chiarito che la fattispecie della
esterovestizione, tesa ad accordare prevalenza al dato fattuale
dello svolgimento dell’attività direttiva presso un territorio diverso
da quello in cui ha sede legale la società, non contrasta con la
libertà di stabilimento.
Se ne trae conferma dalla sentenza della Corte di Giustizia 12 settembre 2006, C-196/04, Cadbury Schweppes e Cadbury Schweppes Overseas (richiamata da Cass. Sez. 5 , 21/6/2019, n.16697, cit.), la quale, con riferimento al fenomeno dellalocalizzazione all’estero della residenza fiscale di una società, ha stabilito che la circostanza che una società sia stata creata in unoStato membro per fruire di una legislazione più vantaggiosa non costituisce per sé sola un abuso di tale libertà; tuttavia, una misuranazionale che restringa la libertà di stabilimento è ammessa se concerne specificamente le costruzioni di puro artificio finalizzate ad escludere la normativa dello Stato membro interessato.”

Ma, per una disamina completa del fenomeno dell’esterovestizione non si può prescindere da un’attenta lettura dei commi 5-bis e 5-ter dell’art. 73 del T.U.I.R. introdotti dal  D.L. 4 luglio 2006, n. 223,(Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche’ interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale). art.35, commi 13 e 14, convertito, con modificazioni, nella l. 4.8.2006, n. 248.

5-bis. Salvo prova contraria, si considera esistente nel territorio dello Stato la sede dell’amministrazione di società ed enti, che detengono partecipazioni di controllo, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, del codice civile, nei soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, se, in alternativa:

a) sono controllati, anche indirettamente, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, del codice civile, da soggetti residenti nel territorio dello Stato;

b) sono amministrati da un consiglio di amministrazione, o altro organo equivalente di gestione, composto in prevalenza di consiglieri residenti nel territorio dello Stato.

5-ter. Ai fini della verifica della sussistenza del controllo di cui al comma 5-bis, rileva la situazione esistente alla data di chiusura dell’esercizio o periodo di gestione del soggetto estero controllato. Ai medesimi fini, per le persone fisiche si tiene conto anche dei voti spettanti ai familiari di cui all’articolo 5, comma 5.

Il comma 5-bis con la dicitura “salvo prova contraria” introduce una sostanziale inversione dell’onere della prova sulla esistenza nel territorio dello Stato della sede dell’amministrazione di società estere il cui controllo risulti riconducibile, anche in via indiretta, a soggetti italiani.

Quindi , in sintesi, ai sensi del comma 5-bis la società estera si considera, salvo prova contraria, “esterovestita” se, in alternativa, siamo in presenza di una delle seguenti fattispecie:

  • è controllata, anche indirettamente da soggetti residenti in Italia;
  • è  amministrata da soggetti residenti residenti in Italia.

Il comma 5-bis ha introdotto una presunzione relativa che il contribuente può superare, dimostrando che si tratti di una collocazione sostanziale e non puramente formale.

Dovrà essere il contribuente a portare prove a proprio favore per dimostrare l’effettiva attività svolta all’estero.

l’Agenzia delle entrate, con la circolare 28/E/2006, punto 8,SOCIETA’ ED ENTI ESTEROVESTITI (Art. 35, commi 13 e 14) (3), tratta delle norme introdotte  dal D.L. 223/2006 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche’ interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale).

La circolare ha precisato che in applicazione della norma in oggetto, il soggetto estero si considera, ad ogni effetto, residente nel territorio dello Stato e quindi soggetto a tutti gli obblighi strumentali e sostanziali che l’ordinamento prevede per le società e gli enti residenti

Il contribuente, per vincere la presunzione, dovrà dimostrare, con
argomenti adeguati e convincenti, che la sede di direzione effettiva della società non è in Italia, bensì all’estero. Tali argomenti e prove dovranno dimostrare che, nonostante i citati presupposti di applicabilità della norma, esistono elementi di fatto, situazioni od
atti, idonei a dimostrare un concreto radicamento della direzione effettiva nello Stato estero.

Ad esempio, sotto il profilo sostanziale, dovrà essere provato  che:

  • Gli insediamenti produttivi/commerciali all’estero sono effettivi ed esistono delle ragioni imprenditoriali sottese agli stessi;
  • Esiste autonomia gestionale dei soggetti preposti all’attività di impresa all’estero (c.d. country manager).

Con la raccomandazione 2012/772/Ue la Commissione Europea si è espressa sulla pianificazione fiscale aggressiva.

Esprimendosi sulla Norma generale antiabuso la Commissione (punto 4.2 della raccomandazione 2012/772/Ue) ha definito: «Una costruzione di puro artificio o una serie artificiosa di costruzioni che sia stata posta in essere essenzialmente allo scopo di eludere l’imposizione e che comporti un vantaggio fiscale deve essere ignorata. Le autorità nazionali devono trattare tali costruzioni a fini fiscali facendo riferimento alla loro «sostanza economica».

Punto 4.4 : Ai fini del punto 4.2 una costruzione o una serie di costruzioni è artificiosa se manca di sostanza commerciale.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 43809/2015, relativa alla contestazione di esterovestizione di una struttura societaria di gruppo collocata in Lussemburgo titolare di alcuni marchi ha  sottolineato tre concetti:

  • la costruzione di puro artificio;
  • la finalità prevalente di elusione;
  • la libertà di scelta fra carichi fiscali diversi.

Secondo i supremi giudici il vantaggio fiscale è indebito non perché l’imprenditore sfrutta le opportunità offerte dal mercato o da una più conveniente legislazione fiscale, ma lo è solo se è ottenuto mediante costruzioni non aderenti alla realtà.

Con la Sentenza 15 marzo 2022 n. 8297 la Corte di cassazione è tornata ad occuparsi dell’esterovestizione. Richiamando un proprio consolidato orientamento, a Corte ha precisato:

“Questa Corte infatti ha più volte affermato che in tema di imposte sui redditi ricorre l’ipotesi di esterovestizione allorché una società, la quale ha nel territorio dello Stato la sede dell’amministazlone da intendersi come luogo in cui si svolge in concreto la direzione e gestione dell’attività di impresa e dal quale promanano le relative decisioni, localizzi la propria residenza fiscale all’estero al solo fine di fruire di una legisiazone tributaria pia vantaggiosa (Cass., 21 giugno 2019, n. 16697).

Sul tema dell’esterovestizione è  ritornata a giudicare la Corte di cassazione con la Sentenza n.26538 del 08/09/2022, nella quale gli Ermellini hanno confermato che sussiste l’esterovestizione di una società in presenza di una struttura di puro artificio e della quale riportiamo un estratto:

“La questione involge, più in particolare, l’esatta individuazione dei parametri normativi di riferimento ai fini della individuazione della soggettività passiva nello Stato di una società avente sede in altro Paese.

Il legislatore, sul punto, ha, in primo luogo, stabilito, con l’art. 73, comma 3, che, ai fini delle imposte sui redditi, si considerano residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede dell’amministrazione o l’oggetto principale nel territorio dello Stato.

Il parametro di riferimento, quindi, è previsto dal legislatore sulla base di diversi criteri di collegamento effettivo con il territorio dello Stato, individuati facendo riferimento al dato formale della sede ovvero agli ulteriori criteri sostanziali che tengono conto o della peculiare attività economica prevalentemente esercitata per conseguire lo scopo sociale ovvero del luogo da cui promanano gli impulsi volitivi inerenti l’attività di gestione dell’ente.

Pertanto, il profilo di riferimento, al fine di concretizzare la valutazione della soggettività passiva dell’ente nel territorio dello Stato è costituito, in siffatte ipotesi, dalla esistenza di un rapporto tra il soggetto giuridico ed il territorio di riferimento.”

Altro aspetto da considerare è la rilevanza IVA dell’esterovestizione. L’art. 4 DPR 633/1972 prevede che tutte le attività imprenditoriali svolte in Italia sono ivi assoggettate ad imposizione.

Sulla base della normativa attualmente vigente si può ipotizzare che tutte le operazioni che la potenziale esterovestita ha posto in essere invece di essere ipotetiche operazioni intracomunitarie o territorialmente non rilevanti siano da sottoporre ad IVA in Italia.

Ne consegue che tutte le suddette operazioni potrebbero essere ricondotte a cessioni e/o prestazioni nazionali soggette ad IVA, con il corollario di conseguenti sanzioni amministrative e penali.

Vanno  attentamente valutate le eventuali conseguenze, sotto il profilo penale tributario, che l’estorovestizione comporta e se si è in presenza di un’evasione fiscale internazionale o di una  mera elusione fiscale.

Tale aspetto assume particolare evidenza nella considerazione che le operazioni abusive non danno luogo a fatti punibili ai sensi delle leggi penali tributarie, restando possibile solo l’applicazione delle sanzioni amministrative tributarie.

Ai sensi dellarticolo 10-bis L. 212/2000 (Disciplina dell’abuso del diritto o elusione fiscale), configurano abuso del diritto una o più operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti.

Tali operazioni non sono opponibili all’amministrazione finanziaria, che ne disconosce i vantaggi fiscali determinando i tributi sulla base delle norme e dei principi elusi e tenuto conto di quanto versato dal contribuente per effetto di dette operazioni.

Nella maggior parte dei casi la fattispecie penalmente rilevante nei casi in cui venga accertata l’esistenza di una società esterovestita è il delitto di omessa presentazione in Italia delle dichiarazioni fiscali relative alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto (7.

In sintesi, quando l’impresa ha sede all’estero, ma la maggior parte dell’attività si svolge in Italia, in presenza di una fittizia localizzazione all’estero della residenza fiscale, con, di fatto, attività svolta in italia, la dichiarazione dei redditi va fatta in Italia, altrimenti, al superamento del limite  di cui al comma 1 dell‘articolo 5 D.Lgs. n. 74/2000 si configura il reato di evasione fiscale (E’ punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l’imposta evasa e’ superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.1-bis.).

Potrebbe essere diverso il caso di Paesi a noi più vicini o facilmente raggiungibili che, pur non avendo una tassazione nulla ed aderendo al CRS, hanno, comunque, un basso livello di tassazione.

In questi, in linea generale ed al contrario dei “Paradisi Fiscali” su esaminati, sarà più agevole da un punto di vista sostanziale, soddisfare i criteri di collegamento con il territorio dello Stato:

  • sede dell’amministrazione
  • e oggetto principale.

Le 20 aliquote dell’imposta sul reddito delle società più basse al mondo, 2022 (escluse le giurisdizioni con un’aliquota dell’imposta sul reddito delle società pari allo zero per cento)

Paese Continente Aliquota fiscale
Barbados Nord America 5,5%
Turkmenistan Asia 8%
Ungheria Europa 9%
Andorra Europa 10%
Bosnia Erzegovina Europa 10%
Bulgaria Europa 10%
Kossovo, Repubblica di Europa 10%
Kirghizistan Asia 10%
Paraguay Sud America 10%
Qatar Asia 10%
L’ex Repubblica jugoslava di Macedonia Europa 10%
Timor Est Oceania 10%
Cina, regione amministrativa speciale di Macao Asia 12%
Repubblica di Moldavia Europa 12%
Cipro Europa 12,5%
Gibilterra Europa 12,5%
Irlanda Europa 12,5%
Liechtenstein Europa 12,5%
Albania Europa 15%
Georgia Asia 15%
Fonti: OCSE, “Tabella II.1. Aliquota legale dell’imposta sul reddito delle società”; PwC, “Riepiloghi fiscali mondiali – Imposte societarie”; Bloomberg Tax, “Guide nazionali – Aliquote dell’imposta sulle società”; e ricercato individualmente, vedi Tax Foundation, “worldwide-corporate-tax-rates”.

(1)  3. Where by reason of the provisions of paragraph 1 a person other than an individual is a resident of both Contracting States, then it shall be deemed to be a resident only of the State in which its place of effective management is situated. the competent authorities of the Contracting States shall endeavour to determine by mutual agreement the Contracting State of which such person shall be deemed to be a resident for the purposes of the Convention, having regard to its place of effective management, the place where it is incorporated or otherwise constituted and any other relevant factors. – Se, in virtù delle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica è residente di entrambi gli Stati contraenti, essa si considera residente solo dello Stato in cui è situata la sua sede effettiva. le autorità competenti degli Stati contraenti si adoperano per determinare di comune accordo lo Stato contraente di cui tale persona è considerata residente ai fini della Convenzione, tenuto conto della sua sede della direzione effettiva, del luogo in cui è costituita o altrimenti costituito e qualsiasi altro fattore rilevante.

(225. As regards paragraphs 24 and 24.1, Italy holds the view that the place where the main and substantial activity of the entity is carried on is also to be taken into account when determining the place of effective management of a person other than an individual. – Per quanto riguarda i paragrafi 24 e 24.1, l’Italia ritiene che il luogo in cui viene svolta l’attività principale e sostanziale dell’entità debba essere preso in considerazione anche nel determinare la sede della direzione effettiva di un soggetto diverso da un individuo.

(3(…….. Gli elementi di collegamento con il territorio dello Stato individuati dalla norma sono astrattamente idonei a sorreggere la presunzione di esistenza nel territorio dello Stato della sede dell’amministrazione delle società in esame. Si tratta, infatti, di elementi già valorizzati nella esperienza interpretativa e applicativa, sia a livello internazionale che nazionale. Essi si ispirano sia a criteri
di individuazione dell’effective place of management and control elaborati in sede OCSE, sia ad alcuni indirizzi giurisprudenziali.
La norma prevede, in definitiva, l’inversione, a carico del contribuente, dell’onere della prova, dotando l’ordinamento di uno strumento che solleva l’amministrazione finanziaria dalla necessità di provare l’effettiva sede della amministrazione di entità che presentano elementi di collegamento con il territorio dello Stato molteplici e significativi. In tale ottica la norma persegue l’obiettivo di migliorare l’efficacia dell’azione di contrasto nei confronti di pratiche elusive, facilitando il compito del verificatore nell’accertamento degli elementi di fatto per la determinazione della residenza effettiva delle società. In particolare, essa intende porre un freno al fenomeno delle cosiddette esterovestizioni, consistenti nella localizzazione della residenza fiscale delle società in Stati esteri al prevalente scopo di sottrarsi agli obblighi fiscali previsti dall’ordinamento di appartenenza; a tal fine la norma valorizza gli aspetti certi, concreti e sostanziali della fattispecie, in luogo di quelli formali, in conformità al principio della “substance over form” utilizzato in campo internazionale.

…………………

8.3 Prova contraria
Il contribuente, per vincere la presunzione, dovrà dimostrare, con
argomenti adeguati e convincenti, che la sede di direzione effettiva della società non è in Italia, bensì all’estero. Tali argomenti e prove dovranno dimostrare che, nonostante i citati presupposti di applicabilità della norma, esistono elementi di fatto, situazioni od
atti, idonei a dimostrare un concreto radicamento della direzione effettiva nello Stato estero.

…………………)

(4) 30 – Ai punti 74 e 75 della sentenza Halifax e a. (C‑255/02, EU:C:2006:121), la Corte ha dichiarato che l’accertamento di una pratica abusiva in materia di IVA richiede, da un lato, che le operazioni di cui trattasi, nonostante l’applicazione formale delle condizioni previste dalle pertinenti disposizioni della direttiva IVA e della normativa nazionale di trasposizione abbiano come risultato l’ottenimento di un vantaggio fiscale la cui concessione sarebbe contraria all’obiettivo perseguito da dette disposizioni e, dall’altro, che da un insieme di elementi oggettivi risulti che lo scopo essenziale delle operazioni di cui trattasi si limita all’ottenimento di tale vantaggio fiscale.

(530      In tale contesto, va ricordato che, affinché una normativa nazionale venga considerata come diretta ad evitare le frodi e gli abusi, il suo scopo specifico dev’essere quello di ostacolare comportamenti consistenti nel creare costruzioni puramente artificiose, prive di effettività economica e finalizzate a fruire indebitamente di un’agevolazione fiscale (v., in tal senso, sentenze del 12 settembre 2006, Cadbury Schweppes e Cadbury Schweppes Overseas, C‑196/04, EU:C:2006:544, punto 55, nonché del 5 luglio 2012, SIAT, C‑318/10, EU:C:2012:415, punto 40).

31      Pertanto, una presunzione generale di frode e di abuso non può giustificare né un provvedimento fiscale che pregiudichi gli obiettivi di una direttiva, né un provvedimento fiscale che pregiudichi l’esercizio di una libertà fondamentale garantita dal Trattato (sentenze del 26 settembre 2000, Commissione/Belgio, C‑478/98, EU:C:2000:497, punto 45 e la giurisprudenza ivi citata, nonché del 5 luglio 2012, SIAT, C‑318/10, EU:C:2012:415, punto 38).

32      Per verificare se un’operazione persegue un obiettivo di frode e di abuso, le autorità nazionali competenti non possono limitarsi ad applicare criteri generali predeterminati, ma devono procedere, caso per caso, a un esame complessivo dell’operazione interessata. L’introduzione di un provvedimento fiscale di portata generale che escluda automaticamente talune categorie di contribuenti dall’agevolazione fiscale, senza che l’amministrazione finanziaria sia tenuta a fornire il benché minimo principio di prova o di indizio di frode e abuso, eccederebbe quanto necessario per evitare le frodi e gli abusi (v., in tal senso, sentenza dell’8 marzo 2017, Euro Park Service, C‑14/16, EU:C:2017:177, punti 55 e 56).

(6)  42      In secondo luogo, riguardo alla questione se lo scopo essenziale di un’operazione si limiti all’ottenimento di tale vantaggio fiscale, si deve ricordare che, in materia di IVA, la Corte ha già dichiarato che, quando il soggetto passivo ha la scelta tra due operazioni, non è obbligato a scegliere quella che implica un maggiore pagamento di IVA, ma, al contrario, ha il diritto di scegliere la forma di conduzione degli affari che gli permette di ridurre la sua contribuzione fiscale (v., in particolare, sentenze Halifax e a., C‑255/02, EU:C:2006:121, punto 73; Part Service, C‑425/06, EU:C:2008:108, punto 47, nonché Weald Leasing, C‑103/09, EU:C:2010:804, punto 27). I soggetti passivi sono generalmente liberi di scegliere le strutture organizzative e le modalità operative che ritengano più idonee per le loro attività economiche nonché al fine di limitare i loro oneri fiscali (sentenza RBS Deutschland Holdings, C‑277/09, EU:C:2010:810, punto 53).

(7)  Articolo 5 D.Lgs. n. 74/2000 – Omessa dichiarazione.

  1. 1. E’ punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l’imposta evasa e’ superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.1-bis. E’ punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d’imposta, quando l’ammontare delle ritenute non versate e’ superiore ad euro cinquantamila.2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

Entrato in vigore il 26 marzo il DECRETO LEGISLATIVO 1 marzo 2023, n. 32  – Attuazione della DAC (Directive Administrative Cooperation) 7

E’ entrato in vigore il 26 marzo il DECRETO LEGISLATIVO 1 marzo 2023, n. 32  – Attuazione della DAC (Directive Administrative Cooperation) 7 (Direttiva 2021/514/UE recante modifiche alla direttiva 2011/16/UE (DAC 1) che ha esteso alle piattaforme digitali lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale).

La DAC 7, con lo scopo  di aggiungere trasparenza al mondo dell’economia digitale ed agevolare una corretta concorrenza rispetto all’economia “fisica”, estende l’obbligo della comunicazione di dati in materia fiscale anche alle transazioni di beni e servizi che vengono offerti attraverso le piattaforme digitali.

A inviare i dati sono i gestori delle piattaforme online situate sia all’interno che all’esterno dell’Ue, chiamati a comunicare periodicamente al Fisco i corrispettivi percepiti dai venditori attivi sui loro portali.

Le  norme previste dalla DAC 7 sono applicabili a partire dal 1° gennaio 2023.

Le operazioni interessate sono:
  • la vendita di beni e di servizi personali:
  • il noleggio di qualsiasi mezzo di trasporto;
  • la locazione di immobili, compresi gli immobili residenziali e commerciali e gli spazi di parcheggio.
Tra i dati da comunicare rientrano sia i corrispettivi sia il numero di attività effettuate.
Per le locazioni vengono richiesti anche l’indirizzo di ciascuna proprietà inserzionata con i dati catastali o analoghi previsti dal diritto nazionale dello Stato membro in cui è situato l’immobile e, se disponibili, il numero di giorni di locazione e la tipologia di ogni singola proprietà.
Gli Stati membri sono  tenuti a scambiare automaticamente con i Paesi partner, e con estrema celerità, i dati ricevuti dalle piattaforme.
Il DECRETO LEGISLATIVO 1 marzo 2023, n. 32 di attuazione della Directive Administrative Cooperation 7 è composto da cinque Capi:
  • i primi quattro  disciplinano gli obblighi di comunicazione e di adeguata verifica a carico dei Gestori di piattaforme digitali
  • il quinto  riguarda altre disposizioni relative alla protezione e violazione dei dati, alle verifiche congiunte ed ai termini di decorrenza del provvedimento.

Negli anni la direttiva 2011/16/UE (DAC 1) è stata varie volte modificata, estendendone sempre più il suo ambito di applicazione.

Il 12 febbraio 2013  l’OCSE ha pubblicato l’“Addressing Base Erosion and Profit Shifting” (Affrontare l’erosione della base e lo spostamento dei profitti). 

L’Addressing Base Erosion and Profit Shifting presenta gli studi ed i dati disponibili sull’esistenza e l’entità dell’erosione della base e del trasferimento dei profitti (BEPS). Il rapporto raccomanda lo sviluppo di un piano d’azione per affrontare le questioni BEPS in modo completo.

Il progetto BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) dell’OCSE / G20 mira a creare un unico insieme di norme fiscali internazionali basate sul consenso per affrontare il BEPS e quindi a proteggere le basi imponibili offrendo al contempo maggiore certezza e prevedibilità ai contribuenti.

Nel quadro inclusivo OCSE / G20 sul BEPS, oltre 135 paesi stanno attuando  15 azioni  per contrastare l’elusione fiscale, migliorare la coerenza delle norme fiscali internazionali e garantire un ambiente fiscale più trasparente.

La direttiva n. 2011/16/UE  (Directive Administrative Cooperation 1 – DAC 1) del 15 febbraio 2011 che ha abrogato, con effetto dal 1° gennaio 2013, la direttiva n. 77/799/CEE, implementando l’Azione 12 del BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) –  Regole sulla divulgazione obbligatoria (Mandatory Disclosure Rules (MDR)), stabilisce le norme e le procedure in base alle quali gli Stati membri cooperano tra loro ai fini dello scambio di informazioni fiscali per le Amministrazioni finanziarie volte ad arginare i meccanismi di pianificazione fiscale aggressiva introducendo sistemi di controllo ispirati alla c.d. cooperative compliance. 

Evoluzione delle Direttive DAC (Directive Administrative Cooperation) dal 2011 ad oggi

DAC  Direttiva del Consiglio Attuazione
1 15/02/2011 2011/16/UE  Cooperazione amministrativa nel settore fiscale, scambio automatico di informazioni dai periodi d’imposta dal 1o gennaio 2014 (abroga la Direttiva 77/799/CEE) D. Lgs.  4 marzo 2014, n. 29
2 09/12/2014 2014/107/UE recante modifiche alla direttiva 2011/16/UE Amplia le categorie di reddito oggetto di scambio automaticoobbligo di trasmettere informazioni, per i periodi d’imposta a decorrere dal 1o gennaio 2016, per quanto concerne i Conti Bancari Normativa italiana di riferimento 
3 08/12/2015 2015/2376/UE recante modifiche alla direttiva 2011/16/UE Estende lo scambio automatico obbligatorio di informazioni ai ruling preventivi transfrontalieri e agli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento D. Lgs. 15 marzo 2017, n. 32 
4 25/05/2016 2016/881/UE recante modifiche alla direttiva 2011/16/UE Scambio automatico obbligatorio di informazioni in materia di rendicontazione Paese per Paese Articolo 1, commi 145 e 146 della legge 28 dicembre 2015, n. 208

D.M. 23/02/2017

5 06/12/2016 2016/2258/UE recante modifiche alla direttiva 2011/16/UE Accesso da parte delle autorità fiscali alle informazioni in materia di antiriciclaggio Legge 25 ottobre 2017, n, 163

D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 60

6 25/05/2018 2018/822/UE recante modifiche alla direttiva 2011/16/UE Scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all’obbligo di notifica. D.Lgs. n. 100/2020

D.M. 17/11/2020

7 22/03/2021 2021/514/UErecante modifiche alla direttiva 2011/16/UE Scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale esteso alle piattaforme digitali D.Lgs. n. 32/2023

L’evoluzione delle Directive Administrative Cooperation sullo scambio automatico di informazioni fiscali dalla DAC 1 alla DAC 7

Il 12 febbraio 2013  l’OCSE ha pubblicato l’“Addressing Base Erosion and Profit Shifting” (Affrontare l’erosione della base e lo spostamento dei profitti). 

L’Addressing Base Erosion and Profit Shifting presenta gli studi ed i dati disponibili sull’esistenza e l’entità dell’erosione della base e del trasferimento dei profitti (BEPS). Il rapporto raccomanda lo sviluppo di un piano d’azione per affrontare le questioni BEPS in modo completo.

Il progetto BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) dell’OCSE / G20 mira a creare un unico insieme di norme fiscali internazionali basate sul consenso per affrontare il BEPS e quindi a proteggere le basi imponibili offrendo al contempo maggiore certezza e prevedibilità ai contribuenti.

Nel quadro inclusivo OCSE / G20 sul BEPS, oltre 135 paesi stanno attuando  15 azioni  per contrastare l’elusione fiscale, migliorare la coerenza delle norme fiscali internazionali e garantire un ambiente fiscale più trasparente:

La direttiva n. 2011/16/UE  (Directive Administrative Cooperation 1 – DAC 1) del 15 febbraio 2011 che ha abrogato, con effetto dal 1° gennaio 2013, la direttiva n. 77/799/CEE, implementando l’Azione 12 del BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) –  Regole sulla divulgazione obbligatoria (Mandatory Disclosure Rules (MDR)), stabilisce le norme e le procedure in base alle quali gli Stati membri cooperano tra loro ai fini dello scambio di informazioni fiscali per le Amministrazioni finanziarie volte ad arginare i meccanismi di pianificazione fiscale aggressiva introducendo sistemi di controllo ispirati alla c.d. cooperative compliance. Negli anni la DAC 1 è stata varie volte modificata, estendendone sempre più il suo ambito di applicazione.

Evoluzione delle Direttive DAC (Directive Administrative Cooperation) dal 2011 ad oggi

DAC  Direttiva del Consiglio Attuazione
1 15/02/2011 2011/16/UE  Cooperazione amministrativa nel settore fiscale, scambio automatico di informazioni dai periodi d’imposta dal 1o gennaio 2014 (abroga la Direttiva 77/799/CEE) D. Lgs.  4 marzo 2014, n. 29
2 09/12/2014 2014/107/UE recante modifiche alla direttiva 2011/16/UE Amplia le categorie di reddito oggetto di scambio automaticoobbligo di trasmettere informazioni, per i periodi d’imposta a decorrere dal 1o gennaio 2016, per quanto concerne i Conti Bancari Normativa italiana di riferimento 
3 08/12/2015 2015/2376/UE recante modifiche alla direttiva 2011/16/UE Estende lo scambio automatico obbligatorio di informazioni ai ruling preventivi transfrontalieri e agli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento D. Lgs. 15 marzo 2017, n. 32 
4 25/05/2016 2016/881/UE recante modifiche alla direttiva 2011/16/UE Scambio automatico obbligatorio di informazioni in materia di rendicontazione Paese per Paese Articolo 1, commi 145 e 146 della legge 28 dicembre 2015, n. 208

D.M. 23/02/2017

5 06/12/2016 2016/2258/UE recante modifiche alla direttiva 2011/16/UE Accesso da parte delle autorità fiscali alle informazioni in materia di antiriciclaggio Legge 25 ottobre 2017, n, 163

D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 60

6 25/05/2018 2018/822/UE recante modifiche alla direttiva 2011/16/UE Scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all’obbligo di notifica. D.Lgs. n. 100/2020

D.M. 17/11/2020

7 22/03/2021 2021/514/UErecante modifiche alla direttiva 2011/16/UE Scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale esteso alle piattaforme digitali D.Lgs. n. 32/2023

La direttiva n. 2011/16/UE  (DAC 1) del 15 febbraio 2011 che ha abrogato, con effetto dal 1° gennaio 2013, la direttiva n. 77/799/CEE stabilendo le norme e le procedure in base alle quali gli Stati membri cooperano tra loro ai fini dello scambio di informazioni fiscali per le Amministrazioni finanziarie. La direttiva è stata recepita nell’ordinamento giuridico interno con il D. Lgs.  4 marzo 2014, n. 29.

Per le regole tecniche di scambio dei dati di natura finanziaria, In ragione della sostanziale uniformazione delle procedure di scambio di informazioni relative ai conti finanziari previste dalla direttiva rispetto a quelle che si rinvengono dalle procedure adottate in sede OCSE,  occorre fare riferimento al DM 28.12.2015 (Attuazione della legge 18 giugno 2015, n. 95 (Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d’America finalizzato a migliorare la compliance fiscale internazionale e ad applicare la normativa F.A.T.C.A. (Foreign Account Tax Compliance Act)) e della direttiva n. 2014/107/UE (DAC 2) del Consiglio del 9 dicembre 2014, che, come vedremo,  promuovendo lo scambio automatico di informazioni come standard europeo e internazionale di trasparenza e di cooperazione, ha ampliato,  per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale, l’ambito di applicazione della direttiva n. 2011/16/UE  (DAC 1).

Nella Direttiva sono previste tre tipologie di scambio di informazioni:
  • «scambio di informazioni su richiesta»: lo scambio di informazioni basato su una richiesta effettuata dallo Stato membro richiedente allo Stato membro interpellato in un caso specifico;
  • «scambio automatico»: la comunicazione sistematica di informazioni predeterminate ad un altro Stato membro, senza richiesta preventiva, a intervalli regolari prestabiliti. Nel contesto dell’articolo 8 le informazioni disponibili sono le informazioni contenute negli archivi fiscali dello Stato membro che comunica le informazioni, consultabili in conformità delle procedure per la raccolta e il trattamento delle informazioni in tale Stato membro;
  • «scambio spontaneo»: la comunicazione occasionale, in qualsiasi momento e senza preventiva richiesta di informazioni ad un altro Stato membro;

Su richiesta dell’autorità richiedente, l’autorità interpellata trasmette all’autorità richiedente le informazioni di cui sia in possesso o che ottenga a seguito di un’indagine amministrativa.

L’autorità competente di ciascuno Stato membro comunica all’autorità competente di qualsiasi altro Strato membro, mediante scambio automatico obbligatorio, le informazioni disponibili sui periodi d’imposta dal 1o gennaio 2014 riguardanti i residenti in tale altro Stato membro sulle seguenti categorie specifiche di reddito e di capitale ai sensi della legislazione dello Stato membro che comunica le informazioni:

  1. redditi da lavoro;
  2. compensi per dirigenti;
  3. prodotti di assicurazione sulla vita non contemplati in altri strumenti giuridici dell’Unione sullo scambio di informazioni e misure analoghe;
  4. pensioni;
  5. proprietà e redditi immobiliari.

La comunicazione di informazioni ha luogo almeno una volta all’anno, entro i sei mesi successivi al termine dell’anno fiscale dello Stato membro durante il quale le informazioni sono state rese disponibili.

Le informazioni sono trasmesse elettronicamente, per quanto possibile, utilizzando la piattaforma comune basata sulla rete comune di comunicazione (CCN) e sull’interfaccia comune di sistema (CSI), sviluppata dall’Unione per assicurare tutte le trasmissioni con mezzi elettronici tra le autorità competenti nel settore delle dogane e della fiscalità.

La direttiva del 2011, con l’obiettivo di contrastare la frode fiscale e la pianificazione fiscale aggressiva, è stata oggetto di rilevanti interventi di modifica:
  • direttiva n. 2014/107/UE (DAC 2) del Consiglio del 9 dicembre 2014, che ha ampliato l’ambito di applicazione della DAC 1 promuovendo lo scambio automatico di informazioni come standard europeo e internazionale di trasparenza e di cooperazione:
  • direttiva n. 2015/2376/UE (DAC 3) del Consiglio dell’8 dicembre 2015 che ha introdotto il nuovo art. 8-bis che estende lo scambio automatico obbligatorio di informazioni ai ruling preventivi transfrontalieri e agli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento. La direttiva è stata recepita nell’ordinamento giuridico interno con il D. Lgs. 15 marzo 2017, n. 32;
  • direttiva n. 2016/881/UE (DAC 4) del Consiglio del 25 maggio 2016 che ha esteso il campo di applicazione dello scambio automatico di informazioni con l’introduzione del nuovo art. 8-bis bis concernente “Ambito di applicazione e condizioni dello scambio automatico obbligatorio di informazioni in materia di rendicontazione Paese per Paese”. L’articolo 1, commi 145 e 146 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (stabilità 2016) ha previsto che la controllante capogruppo di un gruppo multinazionale, residente nel territorio dello Stato ai sensi dell’art. 73 del TUIR, deve presentare all’Agenzia delle Entrate una rendicontazione paese per paese. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabiliti modalità, termini, elementi e condizioni per la trasmissione annuale della rendicontazione. E’ tenuta alla presentazione della rendicontazione la controllante capogruppo, avente l’obbligo di redazione del bilancio consolidato, con un fatturato consolidato, nel periodo d’imposta precedente a quello di rendicontazione, di almeno 750 milioni di euro e che non è controllata, direttamente o indirettamente, da altra impresa del gruppo multinazionale o da altri soggetti tenuti a tale obbligo.Parallelamente, l’obbligo di scambio automatico, le prime linee guida in merito all’obbligo di rendicontazione Country by Country Reporting  (CbCR) e allo scambio delle informazioni tra le amministrazioni finanziarie si rinvengono nel BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) cd. «Progetto BEPS» – Action 13 (“Guidance on the Implementation of Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country Reporting”), pubblicato il 5 ottobre 2015, a conclusione dei lavori del progetto. Le indicazioni contenute nel BEPS – Action 13, in tema di rendicontazione paese per paese, sono state recepite nell’ordinamento interno con la Legge 28 dicembre 2015, n. 208.
    Per la normativa italiana di riferimento vedi: https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Schede/Comunicazioni/Scambio+Automatico+Finanziario+Internazionale/Normativa+di+riferimento+Scambio+Automatico+Finanziario+Internazionale/?page=schede
  • direttiva n. 2016/2258/UE (DAC 5) del Consiglio del 6 dicembre 2016 che modifica la direttiva del 2011 per quanto riguarda l’accesso da parte delle autorità fiscali alle informazioni in materia di antiriciclaggio.
  • direttiva n. 2018/822/UE (DAC 6) del Consiglio del 25 maggio 2018 che modifica la direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all’obbligo di notifica. La Direttiva riflette ampiamente l’azione 12 (BEPS – Action 12: Disclosure of aggresive tax planning) del piano OCSE del 2013 per combattere la riduzione della base imponibile e il trasferimento degli utili a seguito di una pianificazione fiscale aggressiva.
    La Direttiva pone l’obbligo di comunicazione a carico degli intermediari (art. 3, punto 21: “qualunque persona che elabori, commercializzi, organizzi o metta a disposizione a fini di attuazione o gestisca l’attuazione di un meccanismo transfrontaliero soggetto all’obbligo di notifica”. Quindi per. es. commercialisti, avvocati….)
    I nuovi obblighi di segnalazione si applicheranno a partire dal 1 ° luglio 2020. Gli Stati membri saranno obbligati a scambiarsi informazioni ogni tre mesi, entro un mese dalla fine del trimestre in cui sono presentate le informazioni. Il primo scambio automatico di informazioni sarà quindi completato entro il 31 ottobre 2020.
  • direttiva n. 2021/514/UE (DAC 7) del Consiglio del 22 marzo 2021 che modifica la direttiva 2011/16/UE pone l‘obbligo  per le piattaforme digitali  di comunicare i dati in materia fiscale delle  transazioni di beni e servizi che vengono offerti attraverso le stesse.
    I gestori delle piattaforme online situate sia all’interno che all’esterno dell’Ue saranno chiamati a comunicare periodicamente al Fisco i corrispettivi percepiti dai venditori attivi sui loro portali.
    Le operazioni interessate sono:

    • la vendita di beni e di servizi personali:
    • il noleggio di qualsiasi mezzo di trasporto;
    • la locazione di immobili, compresi gli immobili residenziali e commerciali e gli spazi di parcheggio.

    I nuovi obblighi di segnalazione si applicano a partire dal 1 ° gennaio 2023.

Ambito territoriale di applicazione della direttiva

A norma dell’art. 2 della direttiva n. 2011/16/UE  (DAC 1) la stessa si applicaalle imposte di qualsiasi tipo riscosse da o per conto di uno Stato membro o delle sue ripartizioni territoriali.

L’Unione europea ha, però, siglato appositi accordi per estendere lo scambio dei dati relativi ai redditi finanziari in ossequio alla direttiva con:

  • La Svizzera (accordo firmato il 27.5.2015);
  • Il Liechtenstein (accordo firmato il 28.10.2015);
  • San Marino (accordo firmato l’8.12.2015);
  • Andorra (accordo formato il 12.2.2016);
  • Principato di Monaco (accordo firmato il 12.7.2016).

Linee guida OCSE sui prezzi di trasferimento per le imprese multinazionali e le amministrazioni fiscali 2022

In un’economia globale in cui le imprese multinazionali (multinational enterprises (MNE)) svolgono un ruolo di primo piano, i governi devono garantire che gli utili imponibili delle multinazionali non siano spostati artificialmente al di fuori della loro giurisdizione e che la base imponibile dichiarata dalle multinazionali nel loro paese rifletta l’attività economica intrapresa al loro interno . Per i contribuenti è fondamentale limitare i rischi di doppia imposizione economica. Le linee guida dell’OCSE sui prezzi di trasferimento forniscono indicazioni sull’applicazione del “principio di libera concorrenza”, che è il consenso internazionale sulla valutazione delle transazioni transfrontaliere tra imprese associate. L’ edizione di gennaio 2022 delle “Linee guida dell’OCSE sui prezzi di trasferimento” include la guida rivista sull’applicazione del metodo dell’utile transazionale e la guida per le amministrazioni fiscali sull’applicazione dell’approccio ai beni immateriali di difficile valutazione concordata nel 2018, nonché la nuova guida sui prezzi di trasferimento per le transazioni finanziarie approvato nel 2020. Infine, sono state apportate modifiche di coerenza al resto delle Linee guida dell’OCSE sui prezzi di trasferimento. Le linee guida dell’OCSE sui prezzi di trasferimento sono state approvate dal Consiglio dell’OCSE nella loro versione originale nel 1995. così come le nuove linee guida sui prezzi di trasferimento sulle transazioni finanziarie approvate nel 2020. Infine, sono state apportate modifiche di coerenza al resto delle linee guida sui prezzi di trasferimento dell’OCSE. Le linee guida dell’OCSE sui prezzi di trasferimento sono state approvate dal Consiglio dell’OCSE nella loro versione originale nel 1995. così come le nuove linee guida sui prezzi di trasferimento sulle transazioni finanziarie approvate nel 2020. Infine, sono state apportate modifiche di coerenza al resto delle linee guida sui prezzi di trasferimento dell’OCSE. Le linee guida dell’OCSE sui prezzi di trasferimento sono state approvate dal Consiglio dell’OCSE nella loro versione originale nel 1995.

OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations 2022

Aliquote nazionali delle ritenute d’acconto 2022

Le aliquote della ritenuta d’acconto 2022 includono informazioni sulle aliquote nazionali  che si applicano ai pagamenti da una giurisdizione di origine a società non residenti senza una stabile organizzazione in tale giurisdizione di origine.

Giurisdizione Dividendi Interesse Royalty
Albania 8% 15% 15%
Andorra 0% 0% 5%
Anguilla 0% 0% 0%
Antigua e Barbuda 0% 25% 25%
Argentina 7% 15,05%/35% 17,5%/28%/31,5% (tasso 35%.
applicato al 50%, 80% o 90% del pagamento lordo, a seconda del tipo di royalty)
Armenia 5% 10% 10%
Aruba 0%/5%/10% 0% 0%
Australia 0%/30% 0%/10% 30%
Austria 25%/27,5% 0%/25%/27,5% 20%
Azerbaigian 10% 10% 14%
Bahamas 0% 0% 0%
Bahrein 0% 0% 0%
Bangladesh 20% 20% 20%
Barbados 0%/5%/25% 0% 0%
Bielorussia 12% 10% 15%
Belgio 0%/15%/20%/30% 0%/15%/30% 15%/30%/Varie
Bermude 0% 0% 0%
Bolivia 12,5% (aliquota del 25% applicata sul 50% del pagamento lordo) 12,5% (aliquota del 25% applicata sul 50% del pagamento lordo) 12,5% (aliquota del 25% applicata sul 50% del pagamento lordo)
Bosnia-Erzegovina 5%/10% 10% 10%
Botswana 7,5% 15% 15%
Brasile 0% 15%/25% 15%/25%
Isole Vergini Britanniche 0% 0% 0%
Brunei 0% 2,5% 10%
Bulgaria 0%/5% 10% 10%
Cambogia 14% 14% 14%
Canada 25% 0%/25% 0%/25%
Isole Cayman 0% 0% 0%
Chile 35% 4%/35% 0%/15%/30%
Cina 10% 0%/10% 10%
Colombia 10%/35% 5%/15%/20% 20%
Costa Rica 5%/15% 0%/15% 25%
Croazia 10%/20% 15%/20% 15%/20%
Curacao 0% 0% 0%
Cipro 0%/17% (in alcuni casi dal 31 dicembre 2022) 0%/30% (in alcuni casi dal 31 dicembre 2022) 0%/5%/10%
Repubblica Ceca 15%/35% 15%/35% 15%/35%
Danimarca 0%/15%/27% (5% recuperato) 0%/22% 22%
Domenico 15% 15% 15%
Repubblica Dominicana 10% 10% 27%
Ecuador 10% in generale (aliquota del 25% applicata sul 40% del pagamento lordo) 0%/25% 25%/35%
Egitto 5%/10% 0%/20% 20%
El Salvador 5%/25% 10%/20%/25% 5%/20%/25%
Estonia 0% 0% 10%
Finlandia 20% 0% 20%
Francia 25%/75% 0%/75% 25%/75%
Georgia 5% 5%/15% 5%/15%
Germania 25% (26,375% incluso supplemento), con eventuale rimborso del 40% per tasso effettivo del 15,825% 0%/25% (26,375% inclusa maggiorazione) 15% (15,825% incluso supplemento)
Gibilterra 0% 0% 0%
Grecia 5% 15% 20%
Granada 0% 15% 15%
Guatemala 5% 0%/10% 15%
Guernsey 0% 0% 0%
Honduras 10% 10% 25%
RAS di Hong Kong 0% 0% 4,95%/16,5%
Ungheria 0% 0% 0%
Islanda 0%/20% 0%/12% 22%
India 10%/20% (più supplemento e cedola) 5%/20%/40% (più supplemento e cedola) 10%/20% (più supplemento e cedola)
Indonesia 20% 10%/20% 20%
Iraq 0% 15% 0%
Irlanda 25% 20%/33% 0%/20%
Isola di Man 0% 0%/20% 0%
Israele 4%/5%/15%/20%/25%/30% 0%/23% 23%
Italia 1,2%/26% 0%/12,5%/26% 22,5% (aliquota del 30% applicata sul 75% del pagamento lordo)
Giamaica 0%/33,33% 15%/33,33% 15%/33,33%
Giappone 15%/20% (15,315%/20,42%
compresa la sovrattassa)
0%/15%/20% (15,315%/20,42%
compresa la sovrattassa)
20% (20,42% compresa la sovrattassa)
Jersey 0% 0% 0%
Giordania 0% 7%/10% (più imposta contributiva nazionale ad aliquota di settore) 10% (più imposta contributiva nazionale ad aliquota di settore)
Kazakistan 0%/15%/20% 0%/15%/20% 15%/20%
Kenya 15% 5%/10%/15%/25% 5%/20%
Corea (ROK) 20% (22% inclusa addizionale locale) 14%/20% (15,4%/22% inclusa addizionale locale) 20% (22% inclusa addizionale locale)
Kosovo 0% 10% 10%
Kuwait 0% 0% 0%
Kirghizistan 10% 10% 10%
Laos 10% 0%/10% 5%
Lettonia 0%/20% 0%/20% 0%/20%
Libano 10% 10% 7,5%
Libia 0% 0%/5% 0%
Liechtenstein 0% 0% 0%
Lituania 0%/15% 0%/10% 10%
Lussemburgo 0%/15% 0% 0%
RAS di Macao 0% 0% 0%
Malaysia 0% 0%/15% 10%
Malta 0% 0% 0%
Maurizio 0% 0%/15% 15%
Messico 10% 4,9%-35%/40% 25%/35%/40%
Moldavia 6% 12% 12%
Mongolia 20% 5%/20% 20%
Montenegro 9% 9% 9%
Marocco 15% 0%/10% 10%
Mozambico 10%/20% 20% 20%
Birmania 0% 0%/15% 15%
Olanda 15% 0%/25,8% 0%/25,8%
Nuova Zelanda 0%/15%/30% 0%/15% 15%
Nicaragua 15%/Massimo 30% 15%/Massimo 30% 15%/Massimo 30%
Nigeria 7,5%/10% 0%/2,25%/3%/7,5%/10% 7,5%/10%
Macedonia del Nord 10% 10% 10%
Norvegia 0%/25% 0%/15% 0%/15%
Oman 0% (ritenuta d’acconto del 10% temporaneamente sospesa e differita) 0% (ritenuta d’acconto del 10% temporaneamente sospesa e differita) 10%
territori palestinesi 10% (non applicato nella pratica) 0% 10%
Panama 5%/10%/20%/40% 12,5% 12,5%
Papua Nuova Guinea 0%/15% 15% 10%/30%
Paraguay 15% 15% (applicato sul 30% del pagamento lordo a entità non correlate) 15%
Perù 5% (per distribuzioni utili conseguiti nel 2017 e anni successivi) 4,99%/30% 30%
Filippine 15%/25% 0%/20% 25%
Polonia 19% 20% 20%
Portogallo 0%/25%/35% 25%/35% 25%/35%
Portorico 10% 0%/29% 29%
Qatar 0% 5% 5%
Romania 5% 16% 16%
Russia 5%/15% 20% 20%
Arabia Saudita 5% 5% 15%
Serbia 20% 20%/25% 20%/25%
Singapore 0% 0%/15% 10%
Sint Maarten 0% 0% 0%
Slovacchia 0%/35% 19%/35% 19%/35%
Slovenia 15% 15% 15%
Sud Africa 0%/20% 0%/15% 0%/15%
Spagna 19% 0%/19% 19%/24%
Saint Kitts e Nevis 15% 15% 15%
Santa Lucia 0% 15%/25% 15%/25%
Saint Vincent e Grenadine 0% 15%/20% 15%/20%
Svezia 0%/30% 0% 0%
Svizzera 35% 0%/35% 0%
Taiwan 21% 15%/20% 20%
Tanzania 5%/10% 10% 15%
Tailandia 10% 15% 15%
Timor Est 10% 10% 10%
Trinidad & Tobago 3%/8% 15% 15%
Tacchino 10% 0%/10% 20%
Ucraina 15% 0%/5%/15% 15%
Emirati Arabi Uniti 0% 0% 0%
Regno Unito 0% 0%/20% 20%
stati Uniti 30% 0%/30% 30%
Isole Vergini degli Stati Uniti 0%/10% 10% 10%
Uruguay 7% 7%/12%/25% 12%/25%
Venezuela 0%/34% 4,95%/14,25%-32,3% (aliquote del 15%-34% applicate sul 95% del pagamento lordo) 30,6% (aliquota del 34% applicata sul 90% del pagamento lordo)
Vietnam 0% 5% 10%
Yemen 10% 0%/10% 10%

Aliquote nazionali dell’imposta sulle società 2022

Aliquote dell’imposta sulle società 2022 include

  • informazioni sulle aliquote dell’imposta sul reddito delle società nazionali
  • informazioni sulle aliquote dell’imposta sul reddito delle società nazionali locali
  • qualsiasi imposta sulle filiali applicabile  in aggiunta all’imposta sul reddito delle società (ad esempio, imposta sugli utili delle filiali o imposta sulle rimesse delle filiali).
Giurisdizione Tasso nazionale Tariffa locale Tasso di filiale Appunti
Albania 15% 0% 15% L’aliquota dello 0% si applica se il fatturato annuo non supera  i 14 milioni. L’aliquota del 5% si applica a determinati settori.
Andorra 10% 0% 10%
Anguilla 0% 0% 0% Nessuna imposta sul reddito.
Antigua e Barbuda 25% 0% 25% Il tasso è del 22,5% per le banche che offrono mutui, a condizione che mantengano un tasso di interesse per tutto l’anno del 7% o inferiore.
Argentina 35% 0% 35%, 7% L’aliquota del 35% si applica sugli utili netti accumulati imponibili superiori a 50 milioni di ARS. L’aliquota è del 30% sui profitti da ARS 5 milioni a ARS 50 milioni e del 25% sui profitti fino a ARS 5 milioni. Rimesse dalla filiale alla sede centrale tassate come dividendi soggetti a ritenuta d’acconto del 7%.
Armenia 18% 0% 18%
Aruba 25% 0% 25%
Australia 30% 0% 30% L’aliquota del 25% si applica alle società con un fatturato annuo aggregato inferiore a 50 milioni di AUD, a condizione che non più dell’80% del reddito imponibile sia reddito passivo dell’entità a tasso base.
Austria 25% 0% 25% Imposta minima sul reddito delle società di EUR 1.750 per società a responsabilità limitata e EUR 3.500 per società per azioni.
Azerbaigian 20% 0% 20%, 10% Gli appaltatori dell’accordo di condivisione della produzione (PSA) e dell’accordo di condivisione del rischio (RSA) che svolgono attività in Azerbaigian in relazione alle operazioni petrolifere pagano l’imposta sugli utili ad aliquote pre-negoziate dal 20% al 32%. I subappaltatori stranieri che operano nell’ambito di PSA e RSA possono pagare la ritenuta d’acconto a tassi che vanno dal 5% al ​​10% del pagamento lordo al posto dell’imposta sugli utili. Aliquota del 27% imposta sugli utili imponibili dei principali partecipanti all’oleodotto esportatore.
Utili netti versati dalla filiale alla sede estera soggetti a ritenuta d’acconto del 10%.
Bahamas 0% 0% 0% Nessuna imposta sul reddito delle società.
Bahrein 0% 0% 0% Imposta sulle società riscossa solo su società petrolifere, del gas e petrolifere con un’aliquota del 46%.
Bangladesh 22,5% 0% 30%, 20% Società quotate in borsa generalmente tassate all’aliquota del 22,5% (ridotta dal 25% a partire dal 1° luglio 2021); banche, compagnie assicurative e istituzioni finanziarie generalmente tassate all’aliquota del 40% (37,5% se quotate in borsa o se è stata ricevuta un’approvazione specifica); società di operatori di telefonia mobile e società produttrici di tabacco tassate con aliquota del 45%; tutte le altre società (comprese le società a responsabilità limitata e le succursali di società estere) tassate con aliquota del 30% (ridotta dal 32,5% a partire dal 1° luglio 2021). Un’imposta minima dello 0,6% (0,1%, 1% o 2% per alcuni tipi di società) si applica alle entrate lorde della maggior parte delle società con entrate lorde superiori a 5 milioni di BDT. Anche i rami sono soggetti
all’imposta del 20% sulla rimessa degli utili all’estero.
Barbados 1%-5,5% 0% 1%-5,5%, 5% Le aliquote dell’imposta sulle società si applicano sulla scala decrescente decrescente che va dal 5,5% sul primo milione di BBD di reddito imponibile all’1% su importi superiori a 30 milioni di BBD. Compagnie di assicurazione tassate allo 0% o al 2%, a seconda della classificazione della licenza. L’imposta sugli utili delle filiali del 5% può essere applicata sui pagamenti a società madri non residenti, ma è stata eliminata sui pagamenti effettuati con redditi derivati ​​al di fuori delle Barbados e della Comunità caraibica.
Bielorussia 18% 0% 18% Il tasso è del 25% per banche, compagnie assicurative e società di cambio. L’aliquota è del 30% per alcuni operatori di telefonia mobile e di telecomunicazioni, nonché alcune società di microfinanziamento commerciale, dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022. Le società straniere non possono stabilire filiali in Bielorussia ma possono stabilire filiali, uffici di rappresentanza o stabili organizzazioni, che sono tassati con aliquota del 18%. Le autorità locali possono aumentare l’aliquota fiscale applicabile fino al 2% per determinate categorie di contribuenti che pagano interamente l’imposta sugli utili ai bilanci locali.
Belgio 25% 0% 25% L’aliquota del 20% si applica sui primi 100.000 euro di reddito per le piccole e medie imprese.
Bermude 0% 0% 0% Nessuna imposta sul reddito.
Bolivia 25% 0% 25%, 25% La maggiorazione del 12,5% si applica alle società minerarie e del 25% alle banche, agli enti assicurativi e riassicurativi, alle società di leasing finanziario, ai depositi generali, alle società di gestione di fondi di investimento (SAFI), agli agenti di cambio e alle società di cartolarizzazione. Ritenuta d’acconto del 25% prelevata sul 50% degli utili della filiale di origine boliviana, con un’aliquota fiscale effettiva del 12,5%. L’imposta può essere differita se la filiale reinveste i profitti.
Bosnia-Erzegovina 10% 0% 10% L’aliquota standard è del 10% in entrambe le principali giurisdizioni fiscali, vale a dire, Federazione della BiH e Republika Srpska.
Botswana 22% 0% 30% L’aliquota del 15% si applica al reddito di produzione approvato e al reddito di servizi approvato di una società di servizi finanziari internazionali.
Brasile 34% 0% 34% L’aliquota del 34% comprende il 15% di imposta legale sul reddito delle società, il 10% di sovrattassa sul reddito superiore a 240.000 BRL all’anno e il 9% di imposta sui contributi sociali (CSLL) riscossa sul reddito netto rettificato. CSLL è del 20% per le istituzioni finanziarie e del 15% per le compagnie di assicurazione, broker di cambio, cooperative di credito e altre entità simili.
Isole Vergini Britanniche 0% 0% 0% Nessuna imposta sul reddito.
Brunei 18,5% 0% 18,5% L’imposta sul reddito del petrolio al 55% si applica alle operazioni petrolifere delle compagnie petrolifere e del gas.
Bulgaria 10% 0% 10%
Cambogia 20% 0% 20%, 14% Le tariffe vanno dallo 0% al 30%, in base all’attività commerciale. La tariffa standard è del 20%. Le imprese in determinati settori, come la produzione di petrolio o gas naturale o lo sfruttamento delle risorse naturali, sono tassate con un’aliquota del 30%. Norme speciali si applicano alle compagnie di assicurazione. Ritenuta d’acconto del 14% imposta sulla rimessa degli utili delle filiali.
Canada 15% 8%-16% 15%, 25% L’aliquota generale federale è del 15%. Le aliquote dell’imposta generale provinciale sul reddito delle società vanno dall’8% al 16%. Anche l’imposta sugli utili delle filiali del 25% è stata riscossa.
Isole Cayman 0% 0% 0% Nessuna imposta sul reddito.
Chile 10%/27% 0% 10%/27%, 35% Imposta sul reddito di prima categoria imposta al 27% in regime generale e al 10% in regime applicabile alle piccole e medie imprese. La ritenuta d’acconto aggiuntiva del 35% si applica agli utili delle filiali rimessi alla sede centrale, con credito totale o parziale concesso per l’imposta sul reddito di prima categoria pagata, a seconda che la sede centrale sia o meno nel paese del trattato fiscale.
Cina 25% 0% 25% Tariffe speciali si applicano alle piccole imprese (20%, 10% o 2,5%). L’aliquota è del 15% per le nuove imprese ad alta tecnologia, le imprese di servizi tecnologici avanzati che svolgono servizi di outsourcing qualificanti e le imprese costituite in determinate regioni e impegnate in attività commerciali incoraggiate. Tariffe speciali disponibili per alcune altre attività incoraggiate.
Colombia 35% 0% 35%, 10%/35% L’aliquota è aumentata dal 31% per l’anno d’imposta 2022. L’aliquota del 20% si applica alle società industriali e di servizi situate nelle zone di libero scambio. Ad alcuni istituti finanziari si applica un supplemento dell’imposta sul reddito delle società del 3%. Utili rimessi all’estero da succursali di società estere non tassate a livello societario soggette a ritenuta d’acconto del 35%, più aliquota speciale del 10% che si applica dopo aver dedotto l’imposta del 35%. Le rimesse delle filiali tassate a livello aziendale sono soggette solo a un’imposta del 10%.
Costa Rica 30% 0% 30%, 15% Aliquote inferiori del 5%, 10%, 15% e 20% si applicano alle società che guadagnano un reddito inferiore a determinate soglie. La ritenuta d’acconto del 15% si applica alle rimesse dalla filiale alla sede estera.
Croazia 18% 0% 18% L’aliquota del 10% si applica ai contribuenti con un reddito annuo inferiore a 7,5 milioni di HRK.
Curacao 22% 0% 22% Determinate attività domestiche tassate con un’aliquota ridotta del 3% (relative ad aeromobili e navi; call center, servizi o data center; magazzinaggio; e servizi a fondi di investimento indipendenti e ai loro gestori). Il tasso dello 0% si applica agli istituti di investimento di Curaçao.
Cipro 12,5% 0% 12,5% Alcune tipologie di reddito soggette a Contributo Speciale Difesa al 3% (affitti), al 17% (dividendi) o al 30% (interessi).
Repubblica Ceca 19% 0% 19% L’aliquota è del 5% per i fondi comuni di investimento e dello 0% per alcune tipologie di fondi pensione.
Danimarca 22% 0% 22% Le entità dell’industria petrolifera e del gas sono tassate al 25%.
Domenico 25% 0% 25%, 15% Imposta sulle rimesse delle filiali del 15% imposta.
Repubblica Dominicana 27% 0% 27%, 10% Si applica anche l’imposta sulle attività dell’1% ed è considerata un’imposta minima pagabile se superiore all’imposta sul reddito delle società. Gli utili versati dalla filiale alla sede centrale sono soggetti all’imposta della filiale del 10%.
Ecuador 25% 0% 25% L’aliquota maggiorata del 28% può essere applicata se le società hanno azionisti diretti o indiretti residenti in paradisi fiscali o giurisdizioni a bassa tassazione e hanno beneficiari effettivi che sono persone fisiche residenti in Ecuador, o se la catena completa degli azionisti fino al beneficiario effettivo finale non viene divulgata.
Egitto 22,5% 0% 22,5%, 10% L’aliquota è del 40,55% per le società impegnate nell’esplorazione e produzione di petrolio e gas. Gli utili delle succursali o delle stabili organizzazioni si considerano distribuiti alla sede centrale entro 60 giorni dalla fine dell’anno e sono soggetti a ritenuta d’acconto sui dividendi del 10%, fatte salve le disposizioni del trattato fiscale applicabile.
El Salvador 30% Varia 30% L’aliquota è del 25% per i contribuenti il ​​cui reddito imponibile non supera i 150.000 USD.
Estonia 20% 0% 20% L’aliquota standard è del 20% sulle distribuzioni dell’utile lordo. L’aliquota ridotta del 14% si applica alle distribuzioni regolari di dividendi (ovvero, distribuzioni che non superano l’importo medio dei dividendi imponibili distribuiti nei tre anni precedenti, calcolato a livello del beneficiario).
Finlandia 20% 0% 20%
Francia 25% 0% 25%, 25% Tassi più bassi possono essere applicati a piccole o nuove imprese. L’imposta sociale del 3,3% si applica alla parte dell’imposta sul reddito delle società standard che supera i 763.000 EUR. Reddito al netto delle imposte di filiale di società estera considerato distribuito a sede non residente e soggetto all’imposta di filiale del 25% per gli anni fiscali che iniziano il o dopo il 1° gennaio 2022, salvo eccezioni applicabili.
Georgia 15% 0% 15% Imposta sul reddito delle società pagabile solo quando gli utili sono distribuiti o ritenuti distribuiti.
Germania 15% 7%-17% 15% L’addizionale di solidarietà del 5,5% grava anche sull’IRPEF. Imposta comunale sul commercio tipicamente imposta con aliquote comprese tra il 14% e il 17% (con aliquota minima del 7%), con aliquote determinate dai comuni. Aliquota combinata (ad es. imposta sul reddito delle società, imposta sul commercio, contributo di solidarietà) dal 30% al 33% circa.
Gibilterra 12,5% 0% 12,5% L’aliquota del 20% si applica alle società di servizi pubblici e alle società che abusano della posizione dominante sul mercato.
Grecia 22% 0% 22% Enti creditizi greci e succursali greche di enti creditizi non residenti tassati all’aliquota del 29% se soggetti a speciale disposizione di riconoscimento di “attività fiscali differite” per tutti gli esercizi fiscali rilevanti.
Granada 28% 0% 28%
Guatemala 25% 0% 25%, 5% L’aliquota standard del 25% si applica agli utili netti in regime fiscale generale. La tariffa in regime facoltativo è del 5% o del 7% del ricavo lordo. Alle società che optano per il regime generale si applica l’imposta di solidarietà pari o superiore all’1% del totale attivo o del reddito lordo. Reddito passivo tassato separatamente.
Rimesse da filiale verso sede estera soggette a ritenuta d’acconto del 5%.
Guernsey 0%/10%/20% 0% 0%/10%/20% L’aliquota standard dello 0% si applica alla maggior parte delle aziende. L’aliquota del 10% si applica ad attività specifiche, inclusi molti servizi finanziari. Determinate attività commerciali al dettaglio, società che importano e/o forniscono petrolio o gas di idrocarburi o società che svolgono determinate altre attività autorizzate o regolamentate sono tassate al 20%.
Honduras 25% 0% 25% Contributo di solidarietà del 5% imposto sul reddito imponibile netto superiore a 1 milione di HNL, oltre all’imposta sul reddito delle società o dell’imposta sui rami. Entità con più di 1 miliardo di HNL di reddito lordo nel periodo fiscale precedente soggette a imposta minima alternativa (AMT) dell’1% su tale reddito. AMT ridotta allo 0,5% per entità in determinati settori/industrie.
RAS di Hong Kong 16,5% 0% 16,5% L’aliquota dell’imposta sugli utili è dell’8,25% (7,5% per le imprese prive di personalità giuridica) sui primi 2 milioni di HKD di utili imponibili e del 16,5% (15% per le imprese prive di personalità giuridica) sul resto.
Ungheria 9% 0%-2% 9% Varie addizionali riscosse a tassi variabili su istituti finanziari e transazioni finanziarie; servizi di telecomunicazione; e compagnie assicurative, di vendita al dettaglio e di energia. Potrebbe essere applicata un’imposta minima alternativa
Alcune circostanze.
Islanda 20% 0% 20% L’aliquota è del 37,6% per le società di persone iscritte come soggetti passivi e per le succursali di società di persone estere o soggetti giuridici assimilati.
India 30% 0% 40% Regime fiscale regolare: l’aliquota standard è del 30% per le società nazionali e del 40% per le società estere e le filiali di società estere. L’aliquota del 25% si applica per l’anno finanziario (esercizio) 2021-22 (dal 1° aprile 2021 al 31 marzo 2022) alle società nazionali con fatturato totale o entrate lorde fino a 4 miliardi di INR nell’esercizio 2019-20 e possono essere elette da determinati nuovi residenti Compagnie manifatturiere. Imposta alternativa minima imposta al 15% sugli utili contabili rettificati di alcune società il cui debito d’imposta è inferiore al 15% degli utili contabili. Si applica un supplemento del 7% (2% per le società straniere) se il reddito supera i 10 milioni di INR e un supplemento del 12% (5% per le società straniere) se il reddito supera i 100 milioni di INR. Ulteriore sconto del 4% pagabile in tutti i casi. Regime fiscale agevolato: Le società nazionali che rinunciano a richiedere determinate detrazioni e incentivi fiscali specifici possono optare per un regime fiscale speciale con aliquota ridotta del 22%, a determinate condizioni. Le società manifatturiere nazionali costituite a partire dal 1° ottobre 2019 che iniziano le attività manifatturiere entro il 31 marzo 2023 possono scegliere un’aliquota del 15% sul reddito di produzione/produzione, a determinate condizioni; gli altri redditi sono tassati al 22% o al 25%, a seconda del regime fiscale pertinente. Supplemento del 10% e sconto del 4% pagabili in tutti i casi. a seconda del regime fiscale pertinente. Supplemento del 10% e sconto del 4% pagabili in tutti i casi. a seconda del regime fiscale pertinente. Supplemento del 10% e sconto del 4% pagabili in tutti i casi.
Indonesia 22% 0% 22%, 20% I contribuenti aziendali residenti con entrate lorde fino a 50 miliardi di IDR ricevono una riduzione del 50% dell’imposta sul reddito delle società dovuta sui primi 4,8 miliardi di IDR di reddito imponibile.
Contribuenti che soddisfano determinati criteri con entrate lorde non superiori a 4,8 miliardi di IDR nell’anno fiscale soggetti all’imposta sul reddito finale all’aliquota dello 0,5% delle entrate lorde. Anche le stabili organizzazioni (PE) sono soggette all’imposta sugli utili delle filiali del 20%, applicata sull’utile netto di PE al netto delle imposte (a meno che non siano reinvestite in Indonesia e siano soddisfatte determinate altre condizioni).
Iraq 15% 0% 15% L’aliquota del 35% si applica alle società operanti nel settore del petrolio e del gas, diverse dalla regione del Kurdistan.
Irlanda 12,5% 0% 12,5% L’aliquota del 12,5% si applica al reddito da negoziazione. L’aliquota sul reddito non commerciale è del 25%.
Isola di Man 0% 0% 0% L’aliquota standard dell’imposta sul reddito per le società è dello 0%. Reddito percepito da banche autorizzate da attività di raccolta di depositi e utili al dettaglio dell’Isola di Man quando l’utile imponibile annuo supera le 500.000 GBP tassate all’aliquota del 10%. Profitti da terreni e proprietà dell’Isola di Man tassati al 20%.
Israele 23% 0% 23% Tariffe speciali si applicano alle società classificate come imprese privilegiate, speciali privilegiate, approvate o beneficiarie; o imprese tecnologiche preferite, o speciali preferite tecnologiche.
Italia 24% 3,9% 24% L’aliquota nazionale è del 27,5% per le istituzioni finanziarie (escluse le società di gestione del risparmio e le società di intermediazione) e del 34,5% per le società non operative. L’aliquota locale (IRAP) è del 4,65% per gli enti finanziari e del 5,9% per le assicurazioni.
Giamaica 25%/33,33% 0% 25%/33,33% L’aliquota standard dell’imposta sul reddito per le società è del 25%. L’aliquota è del 33,33% per le società regolamentate dalla Financial Services Commission, dalla Bank of Jamaica, dal Ministero delle finanze e della pianificazione o dalla regolamentazione dell’Office of Utilities.
Giappone 23,2% Varia 23,2% L’aliquota standard si applica alle società ordinarie con capitale sociale superiore a 100 milioni di yen. Le aziende pagano anche l’imposta locale sugli abitanti e l’imposta locale sulle imprese. Aliquota fiscale effettiva per le società, basata sulle aliquote massime applicabili a Tokyo alle società con capitale sociale superiore a 100 milioni di yen (tasse locali incluse), circa il 30%.
Maglia 0%/10%/20% 0% 0%/10%/20% L’aliquota standard per le società residenti o le società non residenti con una stabile organizzazione nel Jersey è dello 0%. L’aliquota del 10% si applica a determinate società che soddisfano la definizione di “società di servizi finanziari”. L’aliquota del 20% si applica a determinate società che soddisfano la definizione di “società di servizi pubblici”, “società nel settore della cannabis” o “grande rivenditore aziendale” nel Jersey e alcuni altri profitti.
Giordania 20% 0% 20% La tariffa standard per la maggior parte dei settori è del 20%. L’aliquota del 35% si applica alle banche; L’aliquota del 24% si applica a determinati settori specifici, comprese le telecomunicazioni e l’estrazione mineraria; e l’aliquota del 18% si applica al settore industriale, comprese le aziende farmaceutiche e di produzione di abbigliamento. Società soggette anche ad “imposta contributiva nazionale” che va dall’1% al 7%.
Le revisioni della legge sull’imposta sul reddito in vigore dal 1° gennaio 2019 non riguardano se le rimesse delle filiali sono tassabili e il governo dovrebbe fornire ulteriori istruzioni.
Kazakistan 20% 0% 20%, 15% La sovrattassa sotto forma di imposta sugli utili in eccesso si applica agli utenti del sottosuolo (ad eccezione di quelli impegnati nell’industria mineraria).
Stabile organizzazione di stranieri non residenti
società soggetta all’imposta sull’utile netto del 15% in aggiunta all’imposta sul reddito delle società.
Kenya 30% 0% 37,5% Aliquota ridotta del 15% disponibile per gli assemblatori locali di autoveicoli e le aziende che gestiscono impianti di riciclaggio della plastica per i primi cinque anni di attività. Regime speciale si applica alle imprese operanti nell’industria estrattiva e nel settore petrolifero. Aliquota ridotta del 10% o del 15% può essere applicata a soggetti situati in zone economiche speciali. Le aziende che lavorano nell’ambito di accordi speciali con il governo possono beneficiare di tariffe speciali.
Corea (ROK) 25% 2,5% 25%, 2%-15% L’aliquota (imposta locale esclusa) è del 10% sui primi 200 milioni di KRW di reddito imponibile, del 20% su redditi superiori a 200 milioni di KRW fino a 20 miliardi di KRW, del 22% su redditi superiori a 20 miliardi di KRW fino a 300 miliardi di KRW e del 25% su reddito superiore a 300 miliardi di KRW. L’aliquota dell’imposta sul reddito locale è dell’1% sui primi 200 milioni di KRW di reddito imponibile, del 2% sui redditi superiori a 200 milioni di KRW fino a 20 miliardi di KRW, del 2,2% sui redditi superiori a 20 miliardi di KRW fino a 300 miliardi di KRW e del 2,5% sui redditi superiori 300 miliardi di KRW (ovvero, le aliquote comprese le tasse locali vanno dall’11% al 27,5%). Imposta minima alternativa che va dal 7% al 17% riscossa. L’imposta sulle filiali che va dal 2% al 15% degli utili al netto delle imposte meno il capitale ritenuto reinvestito può essere applicata se consentito dal trattato fiscale.
Kosovo 10% 0% 10% I contribuenti con un reddito fino a 30.000 EUR possono scegliere tra il pagamento dell’imposta sul reddito delle società ad aliquota normale o il pagamento dell’imposta sul reddito lordo ad aliquote dal 3% al 10% che variano a seconda dell’attività.
Kuwait 15% 0% 15% Solo le entità straniere che svolgono attività commerciali o affari in Kuwait sono soggette all’imposta sul reddito delle società, ad eccezione delle entità registrate nei paesi del Consiglio di cooperazione del Golfo (GCC) e interamente di proprietà del Kuwait/GCC
cittadini.
Kirghizistan 10% 0% 10% L’aliquota è dello 0% per le entità aziendali impegnate nell’estrazione di minerale d’oro, concentrato, lega e raffinazione dell’oro; reddito certo delle società nazionali che producono e vendono beni che producono; imprese le cui attività si riferiscono a settori industriali prioritari (escluse attività minerarie e di trasformazione); e soggetti impegnati nella produzione di prodotti soggetti ad accisa.
Laos 20% 0% 20% Le entità con un reddito inferiore a 50 milioni di LAK sono esenti dall’imposta sul reddito. L’aliquota è del 5% per le entità nei settori dell’istruzione, della sanità e dell’innovazione; 7% per le entità nei settori delle nuove tecnologie e dell’energia verde; Il 13% per i primi quattro anni le società sono registrate in borsa; 22% per le entità che producono, importano e forniscono prodotti del tabacco; e il 35% per le imprese minerarie. L’imposta forfettaria dall’1% al 3% si applica a determinate piccole imprese e microimprese.
Lettonia 20% 0% 20% Imposta sul reddito delle società pagabile solo quando gli utili sono distribuiti o ritenuti distribuiti. Alcune spese considerate distribuzioni di utili tassate all’aliquota effettiva
del 25%. Si applica una tassa minima alternativa di 50 EUR.
Libano 17% 0% 17%, 10% L’aliquota è del 20% per le compagnie petrolifere e del gas. Filiali soggette a un’aliquota aziendale del 17%, più un’imposta del 10% sugli utili delle filiali.
Libia 20% 0% 20% Si applica un contributo di difesa aggiuntivo del 4%. Imposta di bollo dello 0,5% imposta sul totale dell’imposta sul reddito delle società.
Liechtenstein 12,5% 0% 12,5% Si applica un’imposta minima di CHF 1800 (eccetto per le piccole imprese).
Lituania 15% 0% 15% Le microimprese (quelle con una media fino a 10 dipendenti e un reddito annuo fino a 300.000 euro, tenendo conto delle società associate) possono essere esentate per il primo periodo d’imposta e avere diritto all’aliquota ridotta del 5% per i successivi periodi d’imposta. L’aliquota del 5% si applica anche ai redditi derivanti dalla commercializzazione della ricerca scientifica e dalla produzione di sviluppo sperimentale. L’aliquota maggiorata del 20% si applica agli utili imponibili di banche e cooperative di credito superiori a 2 milioni di euro.
Lussemburgo 17% 6,75%-10,5% 17% L’aliquota del 15% si applica alle società con reddito imponibile annuo fino a 175.000 euro. L’aliquota del 17% si applica alle società con reddito imponibile superiore a 200.000 euro. Importi compresi tra EUR 175.000 e EUR 200.000 soggetti a imposta in base alla formula, con aliquota del 31% applicabile ai redditi superiori a EUR 175.000. La sovrattassa del 7% ha contribuito alla cassa di disoccupazione. Si applica anche l’imposta comunale sulle imprese dal 6,75% al ​​10,5%. Veicoli di fondi di investimento qualificati esenti dall’imposta sul reddito delle società e dall’imposta municipale sulle imprese.
RAS di Macao 12% 0% 12% L’aliquota del 12% si applica sul profitto imponibile superiore a 600.000 MOP.
Malaysia 24% 0% 24% Le piccole e medie imprese residenti (alcune società capitalizzate a 2,5 milioni di MYR o meno) sono tassate al 17% sui primi 600.000 MYR di reddito imponibile, con saldo tassato al 24%. Imposta speciale una tantum (“Cukai Makmur”) imposta per l’anno di valutazione (YA) 2022 su alcune società con reddito elevato (vale a dire, il reddito imponibile fino ai primi 100 milioni di MYR nel periodo base per YA 2022 è tassato al 24% e qualsiasi reddito imponibile superiore a 100 milioni di MYR è tassato al 33%. Le società Labuan che svolgono attività commerciali Labuan che sono attività commerciali Labuan tassate al 3% dell’utile contabile verificato, a condizione che siano soddisfatti i requisiti sostanziali; in caso contrario, si applica l’aliquota del 24%.
Malta 35% 0% 35% Alcune categorie di reddito possono essere tassate con aliquote ridotte dal 2% al 15%.
Maurizio 15% 0% 15% Imprese impegnate nell’esportazione di merci tassate al 3% sul reddito imponibile attribuibile alle esportazioni; L’aliquota del 3% si applica anche alle aziende manifatturiere impegnate nel settore medico, biotecnologico o farmaceutico, soggette a
certe condizioni. Esenzione parziale dell’80% disponibile per determinate categorie di reddito ai fini dell’imposta sul reddito, a condizione che siano soddisfatte determinate condizioni.
Messico 30% 0% 30%, 10% Stabili organizzazioni che distribuiscono utili o dividendi alla sede sociale soggette ad ulteriore imposta del 10%.
Moldavia 12% 0% 12% Alcune piccole e medie imprese non registrate ai fini IVA possono pagare l’imposta al 4% sul totale rettificato
reddito determinato ai fini contabili.
Mongolia 25% 0% 25%, 20% L’aliquota del 10% si applica ai primi 6 miliardi di MNT di reddito imponibile. Alcuni contribuenti il ​​cui reddito imponibile annuo non supera i 300 milioni di MNT possono invece pagare l’imposta all’1% sul reddito. Tassa addizionale del 20% imposta sulle rimesse dalla filiale alla sede estera.
Montenegro 9% 0% 9%
Marocco 31% 0% 31%, 15% Le tariffe sono progressive dal 10% al 31%. L’aliquota del 26% si applica al reddito imponibile superiore a 1 milione di MAD ma non superiore a 100 milioni di MAD ricavato da società industriali dalle vendite sul mercato interno. L’aliquota del 37% si applica alle società di leasing e agli istituti di credito. Gli appaltatori stranieri che eseguono progetti di ingegneria, costruzione o montaggio, o progetti relativi a impianti industriali o tecnici, possono optare per l’aliquota fiscale dell’8%, calcolata sul prezzo totale del contratto, al netto di IVA o imposte simili.
L’imposta minima dovuta deve essere pari almeno allo 0,4%, calcolata sul fatturato, sul reddito finanziario e non corrente. Tasso aumentato allo 0,6% quando la società dichiara risultati negativi per due esercizi consecutivi. L’imposta sul contributo di solidarietà sociale si applica su redditi imponibili superiori a 1 milione di MAD con aliquote comprese tra l’1,5% e il 5%.
Le filiali sono inoltre soggette all’imposta sugli utili delle filiali del 15%.
Mozambico 32% 0% 32% I contribuenti possono scegliere di essere tassati secondo il regime ISPC (regime fiscale semplificato) invece dell’imposta sul reddito delle società e dell’IVA, che si applica alle microimprese che esercitano
attività agricola, industriale o commerciale, compresi i servizi, e con un fatturato annuo fino a 2,5 milioni di ZN. L’imposta dovuta in regime ISPC è di 75.000 MZN o del 3% del fatturato annuo (a scelta del contribuente). L’aliquota fiscale può essere ridotta all’1,5% nel primo anno. L’aliquota del 35% può essere imposta su pagamenti non comprovati (vale a dire, spese non documentate o riservate) o spese illecite.
Birmania 22% 0% 22% Le società quotate alla borsa di Yangon sono tassate con un’aliquota ridotta del 20%.
Olanda 25,8% 0% 25,8% L’aliquota è del 15% sugli utili imponibili fino a 395.000 EUR e del 25,8% sugli utili imponibili superiori a tale importo.
Nuova Zelanda 28% 0% 28%
Nicaragua 30% 0% 30% Si applica un’imposta minima alternativa dall’1% al 3% del reddito lordo.
Nigeria 30% 0% 30% L’aliquota dello 0% si applica se il fatturato non supera i 25 milioni di NGN, l’aliquota del 20% si applica se il fatturato è superiore a 25 milioni di NGN ma inferiore a 100 milioni di NGN. Tariffe diverse si applicano alle compagnie petrolifere. Si applica un’imposta minima dello 0,5% del fatturato meno il reddito da capitale affrancato se i profitti totali imponibili della società da tutte le fonti si traducono in una perdita o se l’imposta dovuta è inferiore all’imposta minima. Le piccole imprese, le aziende agricole e le società nei primi quattro anni di attività sono esenti dall’imposta minima.
Macedonia del Nord 10% 0% 10%
Norvegia 22% 0% 22% L’aliquota del 25% si applica alle imprese impegnate in attività finanziarie.
Oman 15% 0% 15% Alle piccole imprese si applica l’aliquota ridotta del 3%. L’aliquota del 55% si applica ai redditi derivanti dalla vendita di petrolio.
territori palestinesi 15% 0% 15% L’aliquota del 20% si applica alle società di telecomunicazioni e alle società che godono di specifici privilegi o monopoli. Imprese di assicurazione sulla vita tassate al 5% sui premi incassati.
Panama 25% Varia 25%, 10% Imposta valutata con aliquota maggiore del 25% sul reddito imponibile netto o dell’1,17% sul reddito imponibile lordo. Ulteriore tassa di filiale del 10% imposta sul reddito di filiale al netto delle imposte. Per le micro, piccole e medie entità si applicano aliquote comprese tra il 7,5% e il 22,5%.
Papua Nuova Guinea 30% 0% 48% Fondi pensione autorizzati tassati al 25%.
Paraguay 10% 0% 10%, 15% La ritenuta d’acconto del 15% si applica agli importi lordi messi a disposizione, rimessi o pagati a partner, azionisti, società madre o altre società/entità correlate, oltre all’imposta sulle società del 10%.
Perù 29,5% 0% 29,5%, 5% Tariffe diverse possono essere applicate a determinate attività soggette a regimi speciali. L’imposta annuale sugli utili delle filiali del 5% si applica alle distribuzioni di utili presunte, oltre all’imposta sul reddito delle società.
Filippine 25% 0% 25%, 15% L’aliquota del 20% si applica alle società con reddito imponibile netto non superiore a 5 milioni di PHP e attività totali non superiori a 100 milioni di PHP. L’imposta minima sul reddito delle società (MCIT) dell’1% si applica dal quarto anno fiscale di attività al reddito lordo in cui la società non ha reddito imponibile o MCIT supera la normale imposta sul reddito delle società. Tassa addizionale del 15% imposta sulle rimesse delle filiali alla sede estera.
Polonia 19%/9% 0% 19%/9% L’aliquota ridotta del 9% (sul reddito diverso dalle plusvalenze) può essere disponibile per i piccoli contribuenti e per alcuni contribuenti che iniziano un’attività imprenditoriale. A determinate condizioni, alcune società possono applicare un’aliquota forfettaria del 10% o del 20% per quattro anni sugli utili distribuiti agli azionisti. A partire dal 1° gennaio 2022, imposta minima del 10% imposta alle società che registrano una perdita fiscale operativa o la cui redditività operativa non supera l’1%.
Portogallo 21% 0%-1,5% 21% L’aliquota ridotta del 17% si applica ai primi 25.000 EUR di utili imponibili delle piccole e medie imprese. Si applicano supplementi comunali e statali, che si traducono in un’aliquota fiscale complessiva massima del 31,5% sui profitti superiori a 35 milioni di euro.
Portorico 18,5% 0% 18,5%, 10% Supplemento graduato sul reddito netto superiore a USD 25.000 si applica in aggiunta all’imposta sul reddito delle società, con aliquote comprese tra il 5% e il 19%. Sul reddito netto minimo alternativo si applica un’imposta minima alternativa del 18,5%; L’aliquota del 23% si applica alle società con volumi di affari pari o superiori a 3 milioni di USD, con un’imposta minima di 500 USD.
Le società straniere residenti che traggono meno dell’80% del proprio reddito dalle attività di Porto Rico sono soggette a un’imposta sugli utili delle filiali del 10% al posto della ritenuta d’acconto sui dividendi, indipendentemente dal fatto che i dividendi effettivi vengano pagati.
Qatar 10% 10% 10% In base al regime fiscale dello Stato del Qatar (che si applica alla maggior parte delle imprese), l’aliquota dell’imposta sulle società standard è del 10%. L’aliquota minima del 35% si applica alle imprese del settore petrolifero, petrolifero e/o petrolchimico. Ai sensi del regime fiscale del Qatar Financial Center, si applica un’aliquota forfettaria del 10%.
Romania 16% 0% 16% Le microimprese tassate sull’1% o sul 3% delle entrate.
Russia 20% 0% 20% L’aliquota del 20% comprende il 3% da versare al bilancio federale e il 17% da versare al bilancio regionale.
Arabia Saudita 20% 0% 20%, 5% Imposta sul reddito del 20% riscossa sulla quota di un non saudita in una società residente non negoziata nella borsa saudita (zakat riscossa sulle azioni negoziate nella borsa saudita) e sul reddito derivato da non residenti da una stabile organizzazione in Arabia Saudita. Zakat riscossa sulla quota saudita nella società residente (cittadini dei paesi del Consiglio di cooperazione del Golfo trattati come sauditi). L’aliquota del 20% si applica anche ai contribuenti nel settore dello sfruttamento del gas naturale. L’aliquota su coloro che producono petrolio e idrocarburi va dal 50% all’85%, a seconda del livello di investimento di capitale (l’aliquota del 20% si applica per cinque anni alle attività a valle). Rimessa degli utili all’estero soggetta a imposta del 5%.
Serbia 15% 0% 15%
Singapore 17% 0% 17% Il 75% dei primi 10.000 SGD e il 50% dei successivi 190.000 SGD del normale reddito imponibile sono esenti.
Sint Maarten 30% 0% 30% Sovrattassa del 15% imposta sull’aliquota del 30%.
Slovacchia 21% 0% 21% L’aliquota del 15% si applica ai “microcontribuenti”. L’aliquota del 35% si applica a determinati dividendi esteri.
Slovenia 19% 0% 19% L’aliquota dello 0% si applica a determinati fondi di investimento, imprese di assicurazione pensionistica e compagnie di assicurazione.
Sud Africa 28% 0% 28% L’aliquota si ridurrà al 27% per gli anni di valutazione che terminano il o dopo il 31 marzo 2023.
Spagna 25% Varia 25%, 19% Possono essere applicate speciali aliquote dell’imposta sul reddito delle società (ad esempio, aliquota del 30% per le banche, aliquota del 15% per alcune entità di nuova costituzione). Il regime fiscale minimo alternativo è in vigore per i periodi di imposta che iniziano il o dopo il 1° gennaio 2022 e si applica ai contribuenti che hanno avuto un fatturato netto nell’anno precedente di almeno 20 milioni di euro o che fanno parte di un gruppo fiscale consolidato. Per le società soggette all’aliquota dell’imposta generale sul reddito delle società del 25%, l’imposta minima è generalmente calcolata come inferiore a (i) 15% della base imponibile, o (ii) importo risultante dopo la detrazione di alcuni crediti d’imposta stabiliti per promuovere gli investimenti da parte delle autorità portuali e imposte estere crediti dal 25% della base imponibile. Possono essere applicate aliquote fiscali minime speciali (ad esempio, a determinate entità di nuova costituzione e agli istituti di credito) e il regime fiscale minimo non si applica ad alcuni tipi di
entità (ad esempio, fondi comuni di investimento immobiliare spagnoli
(SOCIMI)). Filiali di società estere tassate alla stessa aliquota delle società nazionali, oltre all’imposta sugli utili delle filiali del 19% imposta sugli utili al netto delle imposte rimessi alla sede estera. L’imposta sugli utili delle filiali non si applica ai pagamenti effettuati ai residenti dell’UE o laddove si applichi un trattato fiscale e siano soddisfatte determinate condizioni.
Saint Kitts e Nevis 33% 0% 33%, 15% Le rimesse dalla filiale alla sede centrale sono soggette all’aliquota del 15%.
Santa Lucia 30% 0% 30%
Saint Vincent e Grenadine 30% 0% 30%
Svezia 20,6% 0% 20,6%
Svizzera 8,5% Varia 8,5% L’aliquota federale legale è dell’8,5%, applicabile sugli utili al netto delle imposte, con un’aliquota fiscale effettiva del 7,8%. Viene riscossa anche un’imposta sul reddito cantonale/comunale aggiuntiva, a seconda del cantone. Tenendo conto dell’imposta sul reddito sia federale che cantonale/comunale, aliquota effettiva combinata dell’imposta sul reddito generalmente compresa tra il 12% e il 22% per le società soggette a tassazione ordinaria, a seconda del luogo di residenza. La maggior parte dei cantoni rientra nella fascia di aliquota fiscale effettiva dal 12% al 14%. Filiali soggette anche all’aliquota federale effettiva del 7,8% (nominale 8,5%) e all’imposta cantonale/comunale.
Taiwan 20% 0% 20% Supplemento del 5% imposto sugli utili non distribuiti delle società (ma non delle filiali). Imprese a scopo di lucro con sede fissa di affari o agente d’affari a Taiwan soggette a imposta minima alternativa separata (AMT) all’aliquota del 12% se guadagnano determinati redditi esenti da imposta o godono di determinati incentivi fiscali. NTD 500.000 possono essere esclusi dal calcolo dell’AMT.
Tanzania 30% 0% 30%, 10% L’aliquota del 25% si applica per tre anni consecutivi dalla data di quotazione alle società di nuova quotazione con almeno il 30% delle azioni di proprietà pubblica. Società (i) con stabilimenti di nuova costituzione per l’assemblaggio di autoveicoli, trattori, pescherecci e “motori fuoribordo” o (ii) di nuova costituzione e impegnate nella produzione di prodotti farmaceutici o di pelletteria, e che hanno stipulato accordi di prestazione con tassazione statale ad aliquota ridotta del 10% o del 20%, rispettivamente, per cinque anni consecutivi dall’inizio della produzione. Per le società con tre anni consecutivi di perdite fiscali si applica l’aliquota minima alternativa dello 0,5% del fatturato a partire dal terzo anno di perdite. Norme speciali si applicano all’industria estrattiva.
Tailandia 20% 0% 20%, 10% Aliquote progressive inferiori si applicano a talune società per azioni di piccole e medie dimensioni. Imposta sulle rimesse delle filiali del 10% imposta anche sugli utili al netto delle imposte pagati o ritenuti pagati alla sede estera. Alcune società straniere coinvolte nel trasporto internazionale sono tassate sui ricavi lordi al 3% ed esenti dall’imposta sulle rimesse degli utili.
Timor Est 10% 0% 10% Ad ogni singola area petrolifera si applicano regimi fiscali petroliferi unici e specifici.
Trinidad & Tobago 30% 0% 30%, 3% L’aliquota è del 35% per alcune società del settore petrolchimico a valle e banche commerciali. L’imposta sugli utili del petrolio (aliquota del 35% o del 50%) si applica alle compagnie petrolifere. L’imposta minima (imposta sulle imprese) è dello 0,6% delle entrate. Generalmente applicabile anche il prelievo sul fondo verde dello 0,3% delle entrate. La ritenuta d’acconto del 3% si applica anche alla presunta rimessa di utili al netto delle imposte da parte di filiali di società non residenti.
Tacchino 23% 0% 23%, 10% Imposta sugli utili delle filiali del 10% riscossa sulle rimesse alla sede estera.
Ucraina 18% 0% 18% Tassi inferiori possono essere applicati in regimi speciali per alcuni tipi di imprese (ad esempio, assicurazioni, lotterie). Nessuna imposta sugli utili delle filiali è specificatamente imposta ai sensi del codice fiscale e le autorità fiscali generalmente concordano che nessuna imposta dovrebbe essere trattenuta se esiste un trattato fiscale tra il paese della sede centrale della filiale e l’Ucraina.
Emirati Arabi Uniti 0% 0% 0% I decreti sulle imposte sul reddito impongono tasse alle società petrolifere e del gas e alle filiali di banche estere. Società petrolifere e del gas tassate con aliquote progressive fino al 55%; filiali di banche estere generalmente tassate con aliquota forfettaria del 20%.
Regno Unito 19% 0% 19% Un supplemento dell’8% si applica agli utili delle società bancarie superiori a 25 milioni di GBP. L’aliquota principale non si applica ai profitti “circolari” derivanti dai diritti petroliferi e dalle attività estrattive. L’aliquota principale dell’imposta sulle società per le società “ring fence” è del 30% (con un’aliquota del 19% per i “piccoli profitti”). L’imposta sugli utili deviati del 25% si applica laddove le società multinazionali utilizzino accordi artificiali per deviare i profitti all’estero per evitare la tassazione del Regno Unito.
stati Uniti 21% Varia 21%, 30% L’aliquota dell’imposta federale sul reddito delle società è del 21%, soggetta a una potenziale riduzione per il reddito immateriale di origine estera (FDII) delle società nazionali. Il calcolo alternativo dell’imposta (tassa sull’erosione della base imponibile e antiabuso (BEAT)) può essere applicata alle società o filiali con pagamenti per l’erosione della base imponibile in eccesso per l’anno fiscale. L’imposta sui profitti delle filiali impone un’imposta aggiuntiva del 30% su determinati guadagni di società straniere impegnate nel commercio o negli affari negli Stati Uniti. Tasse separate riscosse a livello statale e municipale.
Isole Vergini degli Stati Uniti 21% 0% 21%, 10%/30% Anche imposta sulle entrate lorde del 5%. Si applica una maggiorazione del 10% sull’importo totale dell’imposta sul reddito. Società estere che guadagnano reddito effettivamente connesso con USVI commercio o affari (ECI) soggette a “tassa sui profitti delle filiali” del 30% sui guadagni attribuibili a ECI che non rimangono, o
diventare, investito nel commercio o negli affari USVI. Straniero
società che detrae gli interessi nel calcolo dell’ECI laddove la deduzione superi gli interessi di fonte USVI pagati anch’essi soggetti a un’imposta del 30% sull’eccedenza. L’imposta del 10% può essere applicata anche all’importo lordo della fonte USVI non ECI di una società straniera (ad esempio, dividendi, interessi, affitti e royalties) diversi da alcuni guadagni immobiliari. Il calcolo alternativo dell’imposta (tassa sull’erosione della base imponibile e antiabuso (BEAT)) può essere applicata alle società o filiali con pagamenti per l’erosione della base imponibile in eccesso per l’anno fiscale.
Uruguay 25% 0% 25%, 7% Rimesse delle filiali soggette a ritenuta d’acconto del 7%.
Venezuela 34% 0% 34%, 34% L’aliquota del 15% si applica ai redditi imponibili fino a 2.000 TU e l’aliquota del 22% ai redditi imponibili compresi tra 2.001 TU e 3.000 TU; L’aliquota del 34% si applica alla franchigia. Potrebbero essere applicate tariffe specifiche del settore più elevate. L’imposta sugli utili delle filiali del 34% viene riscossa ma può essere differita se gli importi vengono reinvestiti in Venezuela per almeno cinque anni.
Vietnam 20% 0% 20% L’aliquota applicabile alle imprese operanti nei settori del petrolio e del gas e delle risorse naturali va dal 32% al 50%, a seconda del progetto.
Yemen 20% 0% 20% La tariffa del 50% si applica ai fornitori di servizi di telefonia mobile. L’aliquota del 35% si applica ai fornitori di servizi di telecomunicazioni internazionali; entità di petrolio, gas e minerali; e produttori di sigarette. Le società concessionarie impegnate nell’esplorazione di petrolio e gas pagano un’imposta fissa, normalmente il 3% sulle spese sostenute durante la fase di esplorazione, come da relativo accordo di condivisione della produzione. L’aliquota del 15% si applica ai progetti di investimento registrati ai sensi della legge sugli investimenti. Piccole imprese soggette ad aliquote progressive comprese tra il 5% e il 20% sulla percentuale del fatturato. Le microimprese lo sono
esonerare.