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Scambio automatico di informazioni in materia fiscale (Automatic Exchange of Information in Tax Matters (AEOI))

La Convenzione sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale (Testo in italiano – traduzione non ufficiale)  (Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters) è stata sviluppata congiuntamente dall’OCSE e dal Consiglio d’Europa nel 1988 e modificata dal Protocollo nel 2010. La Convenzione è lo strumento multilaterale più completo disponibile per tutte le forme di cooperazione fiscale -operazione per contrastare l’evasione e l’elusione fiscale.

  • L’Articolo 5 prevede lo “Scambio di informazioni su richiesta
  • L’Articolo 6 prevede lo “Scambio automatico di informazioni
  • L’Articolo 7 prevede lo “Scambio spontaneo di informazioni

La Convenzione facilita la cooperazione internazionale per un migliore funzionamento delle leggi fiscali nazionali, nel rispetto dei diritti fondamentali dei contribuenti. Prevede tutte le possibili forme di cooperazione amministrativa tra gli Stati nella determinazione e nella riscossione delle imposte. Questa cooperazione spazia dallo scambio di informazioni, compresi gli scambi automatici, al recupero dei crediti fiscali esteri.

Dal 2009, il G20 ha costantemente incoraggiato i paesi a firmare la Convenzione, anche di recente in occasione del vertice del G20 a Buenos Aires nel 2018, dove il comunicato affermava: “Tutte le giurisdizioni dovrebbero firmare e ratificare la Convenzione multilaterale sulla mutua assistenza amministrativa in materia fiscale”.

Al 13 settembre 2023, partecipano alla Convenzione 147  giurisdizioni  (JURISDICTIONS PARTICIPATING IN THE CONVENTION ON MUTUAL ADMINISTRATIVE ASSISTANCE IN TAX MATTERS), di cui 17 giurisdizioni coperte da estensione territorialeCiò rappresenta un’ampia gamma di paesi, tra cui tutti i paesi del G20, tutti i BRIICS, tutti i paesi dell’OCSE, i principali centri finanziari e un numero crescente di paesi in via di sviluppo.

Negli ultimi 20 anni l’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) (Organization for Economic Cooperation and Development (OECD))ha progettato e aggiornato gli standard per lo scambio automatico delle tipologie di reddito presenti nel “Modello di convenzione fiscale dell’OCSE” (Model Tax Convention on Income and on Capital), con l’obiettivo di garantire che le informazioni in ambito fiscale possano essere acquisite, scambiate ed elaborate in modo rapido ed efficiente.

Common Reporting Standard

Il G20 ha mostrato un crescente interesse nell’attuazione di uno standard globale “Automatic Exchange of Information (AEOI)”, che nel settembre 2013 ha portato a una richiesta formale all’OCSE di sviluppare uno Common Reporting Standard (standard comune di reporting) .

Un ulteriore importante passo avanti verso l’attuazione del quadro giuridico internazionale è stato compiuto nell’ottobre 2014 con la firma dell’Accordo Multilaterale tra le autorità competenti sul Common Reporting Standard (CRS)CRS Multilateral Competent Authority Agreement (CRS MCAA)), che rende operativo lo scambio automatico di informazioni nell’ambito del CRS sulla base della Convenzione sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale.

Il Common Reporting Standard (CRS), sviluppato in risposta alla richiesta del G20 e approvato dal Consiglio dell’OCSE il 15 luglio 2014, invita le giurisdizioni a ottenere informazioni dai propri istituti finanziari e a scambiare automaticamente tali informazioni con altre giurisdizioni su base annuale. Definisce le informazioni sui conti finanziari da scambiare, gli istituti finanziari tenuti a riferire, i diversi tipi di conti e di contribuenti coperti, nonché le procedure comuni di due diligence che devono seguire gli istituti finanziari.

Il Common Reporting Standard (CRS) è stato introdotto nell’Unione Europea dalla Direttiva 2014/107/UE (DAC 2),

In base alle modifiche apportate dalla Direttiva 2014/107/UE l’autorità competente di ciascuno Stato membro comunica, entro il termine stabilito al paragrafo 6, lettera b), all’autorità competente di qualsiasi altro Stato membro, mediante scambio automatico, le seguenti informazioni sui periodi d’imposta a decorrere dal 1o gennaio 2016 per quanto concerne un Conto Oggetto di Comunicazione:

a) il nome, l’indirizzo, il numero o i numeri di identificazione fiscale (NIF) e, nel caso di persone fisiche, la data e il luogo di nascita per ciascuna Persona Oggetto di Comunicazione che è Titolare di Conto e, nel caso di un’Entità che è Titolare di Conto e che, dopo l’applicazione delle norme di adeguata verifica in materia fiscale conformemente agli allegati, è identificata come avente una o più Persone che Esercitano il Controllo che sono Persone Oggetto di Comunicazione, il nome, l’indirizzo e il NIF o i NIF dell’Entità e il nome, l’indirizzo, il NIF o i NIF e la data e il luogo di nascita di ogni Persona Oggetto di Comunicazione;

b) il numero di conto (o equivalente funzionale in assenza di un numero di conto);

c) il nome e l’eventuale numero di identificazione dell’Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione;

d) il saldo o il valore del conto (compreso, nel caso di un Contratto di Assicurazione per il quale è Misurabile un Valore Maturato o di un Contratto di Rendita, il Valore Maturato o il valore di riscatto) alla fine del pertinente anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione ovvero, se il conto è stato chiuso nel corso di tale anno o periodo, la chiusura del conto;

e) nel caso di un Conto di Custodia:

i) l’importo totale lordo degli interessi, l’importo totale lordo dei dividendi e l’importo totale lordo degli altri redditi generati in relazione alle attività detenute nel conto, in ogni caso pagati o accreditati sul conto (o in relazione al conto) nel corso dell’anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione; e

ii) gli introiti totali lordi derivanti dalla vendita o dal riscatto delle Attività Finanziarie pagati o accreditati sul conto nel corso dell’anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione in relazione al quale l’Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione ha agito in qualità di custode, intermediario, intestatario o altrimenti come agente per il Titolare del Conto;

f) nel caso di un Conto di Deposito, l’importo totale lordo degli interessi pagati o accreditati sul conto nel corso dell’anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione; e

g) nel caso di un conto non descritto alla lettera e) o alla lettera f), l’importo totale lordo pagato o accreditato al Titolare del Conto in relazione allo stesso nel corso dell’anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione in relazione al quale l’Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione è l’obbligato o il debitore, compreso l’importo complessivo di eventuali pagamenti di riscatto effettuati al Titolare del Conto nel corso dell’anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione.

In base alla Direttiva la comunicazione di informazioni ha luogo come segue:

a) per le categorie di cui al paragrafo 1: almeno una volta all’anno, entro i sei mesi successivi al termine dell’anno fiscale dello Stato membro durante il quale le informazioni sono state rese disponibili;

b) per le informazioni di cui al paragrafo 3 bis: una volta all’anno, entro i nove mesi successivi al termine dell’anno solare o altro adeguato periodo di rendicontazione cui le informazioni si riferiscono.»

Al 16 Maggio 2023, 120 Stati (FIRMATARI DELL’ACCORDO MULTILATERALE TRA LE AUTORITÀ COMPETENTI SULLO SCAMBIO AUTOMATICO DI INFORMAZIONI SUI CONTI FINANZIARI E PRIMA DATA PREVISTA PER LO SCAMBIO DELLE INFORMAZIONI)   hanno aderito al CRS Multilateral Competent Authority Agreement (CRS MCAA).

La sezione del sito OCSE ACTIVATED EXCHANGE RELATIONSHIPS FOR CRS INFORMATION  mostra tutti i rapporti di scambio bilaterali attualmente in essere per lo scambio automatico di informazioni CRS ai sensi dell’articolo 6 della Convenzione sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale e del CRS Multilateral Competent Authority Agreement (CRS MCAA)).

I rapporti di scambio attivati ​​possono essere ordinati e visualizzati sia dal punto di vista di una particolare giurisdizione mittente (“FROM”) che di una particolare giurisdizione ricevente (“TO”). Per ciascun rapporto di scambio è indicata la base giuridica e, ove opportuno, la data di efficacia e/o la data di attivazione. Nel caso in cui un rapporto sia di natura non reciproca, per la giurisdizione non reciproca verrà mostrato nella colonna “DA”, ma non nella colonna “A”. Il numero tra parentesi dietro ciascuna giurisdizione nel menu a tendina indica il numero totale di rapporti di scambio bilaterali attualmente attivati ​​rispetto a quella giurisdizione. 

Sulla base del  Common Reporting Standard (CRS)

      • 111 Giurisdizioni inviano informazioni all’Italia
      • 111 Giurisdizioni inviano informazioni alla Bulgaria.

Country-by-Country reporting

L’articolo 6 (Scambio automatico di informazioni) della  Convenzione sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale,  , impone alle Autorità Competenti degli Stati firmatari della Convenzione di concordare reciprocamente la portata dello scambio automatico di informazioni e la procedura da rispettare con.
In questo contesto, sulla base della Convenzione, è stato sviluppato l’Accordo multilaterale delle autorità competenti sullo scambio di relazioni Country-by-Country (Multilateral Competent Authority Agreement on the Exchange of Country-by-Country Reports (MCAA CbC)).
Inoltre, sono stati sviluppati due ulteriori modelli di accordo tra le autorità competenti per gli scambi di relazioni Country-by-Country (CbC),

      • uno per gli scambi nell’ambito delle convenzioni contro la doppia imposizione e
      • uno per gli scambi nell’ambito degli accordi sullo scambio di informazioni fiscali.

Lo scopo del Multilateral Competent Authority Agreement on the Exchange of Country-by-Country Reports (MCAA CbC) è quello di stabilire le regole e le procedure che potrebbero essere necessarie affinché le autorità competenti delle giurisdizioni che implementano l’Azione 13 Base Erosion and Profit Shifting (BEPS)   possano scambiare automaticamente i resoconti CbC (Country-by-Country Reports) preparati dall’entità segnalante di un gruppo multinazionale e depositati su base annuale presso le autorità fiscali della giurisdizione di residenza fiscale di tale entità presso le autorità fiscali di tutte le giurisdizioni in cui opera il Gruppo multinazionale. Una particolare relazione bilaterale ai sensi del Multilateral Competent Authority Agreement on the Exchange of Country-by-Country Reports (MCAA CbC) diventa effettiva solo se entrambe le giurisdizioni hanno la Convenzione in vigore, hanno presentato le notifiche richieste ai sensi della Sezione 8 e si sono elencate a vicenda.

Al 5 Settembre 2023, 100 Stati (SIGNATORIES OF THE MULTILATERAL COMPETENT AUTHORITY AGREEMENT ON THE EXCHANGE OF COUNTRY-BY-COUNTRY REPORTS (CbC MCAA) AND SIGNING DATES)   hanno aderito al Multilateral Competent Authority Agreement on the Exchange of Country-by-Country Reports (MCAA CbC)).

La sezione del sito OCSE Activated exchange relationships for Country-by-Country reporting  riporta tutti i rapporti di scambio bilaterali attualmente in essere per lo scambio automatico dei report Country-by-Country (CbC) tra autorità fiscali. 

I rapporti di scambio attivati ​​possono essere ordinati e visualizzati sia dal punto di vista di una particolare giurisdizione mittente (“FROM”) che di una particolare giurisdizione ricevente (“TO”). Per ciascun rapporto di scambio è indicata la base giuridica e, ove opportuno, la data di efficacia e/o la data di attivazione.

Il numero tra parentesi dietro ciascuna giurisdizione nel menu a tendina indica il numero totale di rapporti di scambio bilaterali attualmente attivati ​​rispetto a quella giurisdizione. Laddove, per una particolare giurisdizione, il numero di partner di scambio elencati come inviati di report CbC ALLA giurisdizione è maggiore del numero di partner di scambio elencati come destinatari di report CbC DALLA giurisdizione, ciò potrebbe essere dovuto al fatto che un numero di questi partner di scambio è ” giurisdizioni non reciproche” (vale a dire che si sono impegnati a inviare rapporti CbC ai loro partner di scambio, ma non riceveranno rapporti CbC dai loro partner di scambio).

Sulla base del del Multilateral Competent Authority Agreement on the Exchange of Country-by-Country Reports (MCAA CbC)

      • 92 Giurisdizioni inviano informazioni all’Italia
      • 90 Giurisdizioni inviano informazioni alla Bulgaria.

Sulla pagina del sito OCSE “Informazioni specifiche per paese sull’implementazione della rendicontazione paese per paese”  è possibile reperire informazioni

      • sui quadri giuridici nazionali per la rendicontazione paese per paese (CbC) in tutto il mondo.
      • sui primi periodi di rendicontazione.

 

Convenzione sulla mutua assistenza amministrativa in materia fiscale – Firmatari: Stati membri del Consiglio d’Europa e Paesi membri dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE)

Convenzione sulla mutua assistenza amministrativa in materia fiscale
Testo modificato dalle disposizioni del protocollo che modifica la convenzione sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, entrato in vigore il 1° Giugno 2011.

Preambolo

Gli Stati membri del Consiglio d’Europa e i Paesi membri dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE), firmatari della presente Convenzione,
Considerando che lo sviluppo della circolazione internazionale di persone, capitali, beni e servizi – sebbene di per sé altamente vantaggioso – ha aumentato le possibilità di elusione ed evasione fiscale e richiede pertanto una crescente cooperazione tra le autorità fiscali;
Accogliendo favorevolmente i vari sforzi compiuti negli ultimi anni per combattere l’elusione e l’evasione fiscale a livello internazionale, sia a livello bilaterale che multilaterale;
Considerato che è necessario uno sforzo coordinato tra gli Stati per favorire ogni forma di assistenza amministrativa in materia tributaria di qualsiasi natura, garantendo nel contempo un’adeguata tutela dei diritti dei contribuenti;
Riconoscendo che la cooperazione internazionale può svolgere un ruolo importante nel facilitare la corretta determinazione delle passività fiscali e nell’aiutare il contribuente a garantire i suoi diritti;
Considerando che i principi fondamentali che attribuiscono ad ogni persona il diritto di vedere determinati i propri diritti e doveri secondo una procedura legale adeguata dovrebbero essere riconosciuti come applicabili alle questioni fiscali in tutti gli Stati e che gli Stati dovrebbero sforzarsi di proteggere gli interessi legittimi dei contribuenti, compresa un’adeguata protezione contro la discriminazione e doppia imposizione;
Convinti pertanto che gli Stati debbano attuare misure o fornire informazioni, avendo riguardo alla necessità di tutelare la riservatezza delle informazioni, e tenendo conto degli strumenti internazionali per la protezione della vita privata e dei flussi di dati personali;
Considerando che è emerso un nuovo ambiente cooperativo e che è auspicabile che sia reso disponibile uno strumento multilaterale per consentire al maggior numero di Stati di ottenere i benefici del nuovo ambiente cooperativo e allo stesso tempo attuare i più elevati standard internazionali della cooperazione in campo fiscale;
Desiderando concludere una convenzione relativa all’assistenza amministrativa reciproca in materia fiscale, hanno convenuto quanto segue:

Capo I – Campo di applicazione della Convenzione

Articolo 1 – Oggetto della Convenzione e soggetti interessati

  • Le Parti, fatte salve le disposizioni del Capo IV, si prestano reciprocamente assistenza amministrativa in materia fiscale. Tale assistenza può comportare, se del caso, misure adottate da organi giudiziari.
  • Tale assistenza amministrativa comprende:
  • scambio di informazioni, comprese verifiche fiscali simultanee e partecipazione a verifiche fiscali all’estero;
  • assistenza nel recupero, comprese misure di cautela; E
  • notificazione di documenti.
  • Una Parte fornisce assistenza amministrativa indipendentemente dal fatto che la persona interessata sia residente o abbia la cittadinanza di una Parte o di qualsiasi altro Stato.

Articolo 2 – Imposte coperte

  • La presente Convenzione si applica:
  • alle seguenti tasse:
  • imposte sul reddito o sugli utili,
  • imposte sulle plusvalenze imposte separatamente dall’imposta sul reddito o sugli utili,
  • tasse sulla ricchezza netta, imposte per conto di una Parte; E
  • alle seguenti tasse:
  • imposte sul reddito, sugli utili, sulle plusvalenze o sul patrimonio netto imposte per conto delle suddivisioni politiche o delle autorità locali di un partito,
  • i contributi di previdenza sociale obbligatori dovuti alle amministrazioni pubbliche o agli istituti di previdenza sociale di diritto pubblico, e
  • imposte di altre categorie, esclusi i dazi doganali, imposte per conto di una Parte, vale a dire:
  1. imposte sulla successione, sulle successioni o sulle donazioni,
  1. imposte sui beni immobili,
  1. imposte generali sui consumi, come le imposte sul valore aggiunto o sulle vendite,
  1. imposte specifiche su beni e servizi come le accise,
  1. tasse sull’uso o sulla proprietà di veicoli a motore,
  1. imposte sull’uso o sulla proprietà di beni mobili diversi dagli autoveicoli,
  1. eventuali altre tasse;
  • imposte nelle categorie di cui al comma iii. di cui sopra sono imposti per conto delle suddivisioni politiche o degli enti locali di un partito.
  • Le imposte esistenti alle quali si applica la Convenzione sono elencate nell’allegato A nelle categorie di cui al paragrafo 1.
  • Le Parti notificano al Segretario Generale del Consiglio d’Europa o al Segretario Generale dell’OCSE (di seguito denominati i “Depositari”) qualsiasi modifica da apportare all’Allegato A a seguito di una modifica dell’elenco di cui al paragrafo 2 Tale modifica entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dalla data di ricevimento di tale notifica da parte del Depositario.
  • La Convenzione si applicherà inoltre, a partire dalla loro adozione, alle imposte identiche o sostanzialmente simili imposte in uno Stato contraente dopo l’entrata in vigore della Convenzione nei confronti di detto Parte in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti elencate all’art. Allegato A e, in tal caso, la Parte interessata notifica a uno dei depositari l’adozione dell’imposta in questione.

Capo II – Definizioni generali Articolo 3 – Definizioni

  • Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda altrimenti:
  • i termini “Stato richiedente” e “Stato richiesto” designano rispettivamente qualsiasi Parte che richieda assistenza amministrativa in materia fiscale e qualsiasi Parte chiamata a fornire tale assistenza;
  • il termine “imposta” designa qualsiasi imposta o contributo di previdenza sociale al quale si applica la Convenzione ai sensi dell’articolo 2;
  • con il termine “pretesa fiscale” si intende qualsiasi importo di imposta, nonché i relativi interessi, relative sanzioni amministrative e costi accessori al recupero, dovuti e non ancora pagati;
  • con il termine “autorità competente” si intendono le persone e le autorità elencate nell’allegato B;
  • il termine “cittadini” in relazione ad una Parte significa:
  • tutti gli individui che possiedono la nazionalità di quella Parte, e
  • tutte le persone giuridiche, le società di persone, le associazioni e gli altri enti che traggono la loro condizione come tali dalle leggi vigenti in quella Parte.

Per ciascuna Parte che abbia reso una dichiarazione a tal fine, i termini sopra utilizzati si intenderanno come definiti nell’Allegato C.

  • Per quanto riguarda l’applicazione della Convenzione da parte di una Parte, qualsiasi termine ivi non definito avrà, a meno che il contesto non richieda diversamente, il significato che gli è attribuito dalla legislazione di detta Parte relativa alle imposte contemplate dalla Convenzione.
  • Le Parti notificano a uno dei depositari qualsiasi modifica da apportare agli allegati B e C. Tale modifica entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dalla data di ricevimento di tale notifica da parte il Depositario in questione.

Capo III – Forme di intervento Sezione I – Scambio di informazioni

Articolo 4 – Disposizione generale

  • Le Parti si scambieranno tutte le informazioni, in particolare quelle previste nella presente sezione, che siano presumibilmente rilevanti per l’amministrazione o l’applicazione delle rispettive leggi nazionali relative alle imposte disciplinate dalla presente Convenzione.
  • Ciascuna Parte può, mediante una dichiarazione indirizzata ad uno dei Depositari, indicare che, secondo la propria legislazione interna, le sue autorità possono informare il suo residente o cittadino prima di trasmettere informazioni che lo riguardano, conformemente agli articoli 5 e 7.

Articolo 5 – Scambio di informazioni su richiesta

 

  • Su richiesta dello Stato richiedente, lo Stato richiesto fornisce allo Stato richiedente tutte le informazioni di cui all’articolo 4 che riguardano persone o operazioni particolari.
  • Se le informazioni disponibili nella documentazione fiscale dello Stato richiesto non sono sufficienti per consentirgli di soddisfare la richiesta di informazioni, tale Stato adotta tutte le misure pertinenti per fornire allo Stato richiedente le informazioni richieste.

Articolo 6 – Scambio automatico di informazioni

Due o più Parti si scambieranno automaticamente, secondo categorie di casi e secondo modalità da esse stabilite di comune accordo, le informazioni di cui all’articolo 4.

Articolo 7 – Scambio spontaneo di informazioni

 

  • Una Parte trasmette, senza previa richiesta, a un’altra Parte le informazioni di cui è a conoscenza nelle seguenti circostanze:
  • la prima Parte ha motivo di supporre che possa verificarsi una perdita fiscale nell’altra Parte;
  • un contribuente ottiene nella prima Parte una riduzione o un’esenzione d’imposta che darebbe luogo ad un aumento dell’imposta o ad un assoggettamento all’imposta nell’altra Parte;
  • i rapporti d’affari tra un soggetto passivo di una Parte e un soggetto passivo di un’altra Parte si svolgono attraverso uno o più Paesi in modo tale che un risparmio fiscale può comportare un risparmio fiscale per l’una o l’altra Parte o per entrambe;
  • una Parte ha motivo di supporre che un risparmio fiscale possa derivare da trasferimenti artificiali di utili all’interno di gruppi di imprese;
  • le informazioni trasmesse alla prima Parte dall’altra Parte hanno consentito di ottenere informazioni che possono essere rilevanti ai fini della valutazione dell’assoggettamento fiscale di quest’ultima Parte.
  • Ciascuna Parte adotta le misure e attua le procedure necessarie per garantire che le informazioni descritte al paragrafo 1 siano rese disponibili per la trasmissione a un’altra Parte.

Articolo 8 – Verifiche fiscali simultanee

 

  • Su richiesta di una di esse, due o più Parti si consultano per determinare i casi e le procedure per gli accertamenti fiscali simultanei. Ciascuna Parte coinvolta decide se desidera o meno partecipare ad una determinata verifica fiscale simultanea.
  • Ai fini della presente Convenzione, per verifica fiscale simultanea si intende un accordo tra due o più Parti per esaminare simultaneamente, ciascuna nel proprio territorio, gli affari fiscali di una o più persone nelle quali hanno un interesse comune o correlato, al fine di scambiare tutte le informazioni pertinenti ottenute in tal modo.

Articolo 9 – Verifiche fiscali all’estero

 

  • Su richiesta dell’autorità competente dello Stato richiedente, l’autorità competente dello Stato richiesto può consentire ai rappresentanti dell’autorità competente dello Stato richiedente di essere presenti alla parte opportuna dell’esame fiscale nello Stato richiesto.
  • Se la richiesta viene accolta, l’autorità competente dello Stato richiesto comunica, quanto prima possibile, all’autorità competente dello Stato richiedente l’ora e il luogo dell’esame, l’autorità o il funzionario designato per effettuare l’esame e il procedure e condizioni richieste dallo Stato richiesto per lo svolgimento dell’esame. Tutte le decisioni relative allo svolgimento dell’esame fiscale spettano allo Stato richiesto.
  • Una Parte può informare uno dei depositari della propria intenzione di non accettare, come regola generale, le richieste di cui al paragrafo 1. Tale dichiarazione può essere fatta o ritirata in qualsiasi momento.

Articolo 10 – Informazioni contrastanti

Se una Parte riceve da un’altra Parte informazioni sugli affari fiscali di una persona che le sembrano in conflitto con le informazioni in suo possesso, ne informa la Parte che ha fornito le informazioni.

Sezione II – Assistenza nel recupero Articolo 11 – Recupero dei crediti tributari

  • Su richiesta dello Stato richiedente, lo Stato richiesto, fatte salve le disposizioni degli articoli 14 e 15, adotta le misure necessarie per recuperare i crediti fiscali del primo Stato come se fossero i propri crediti fiscali.
  • La disposizione del paragrafo 1 si applica soltanto ai crediti fiscali che formano oggetto di un atto che ne consente l’esecuzione nello Stato richiedente e, salvo diverso accordo tra le Parti interessate, che non sono contestati.

Tuttavia, se il credito è rivolto contro una persona che non è residente nello Stato richiedente, il paragrafo 1 si applica, salvo diverso accordo tra le Parti interessate, solo quando il credito non può più essere contestato.

  • L’obbligo di prestare assistenza nel recupero dei crediti tributari riguardanti la persona deceduta o il suo patrimonio è limitato al valore del patrimonio o dei beni acquistati da ciascun beneficiario dell’eredità, a seconda che il credito debba essere recuperato presso la patrimonio o dai suoi beneficiari.

Articolo 12 – Misure di cautela

Su richiesta dello Stato richiedente, lo Stato richiesto, ai fini del recupero di un importo d’imposta, adotta misure cautelari anche se il credito è contestato o non è ancora oggetto di un titolo esecutivo.

Articolo 13 – Documenti allegati alla richiesta

 

  • La richiesta di assistenza amministrativa di cui alla presente sezione deve essere accompagnata da:
  • una dichiarazione che il credito fiscale riguarda un’imposta coperta dalla Convenzione e, in caso di recupero, che, fatto salvo l’articolo 11, paragrafo 2, il credito fiscale non è o non può essere contestato,
  • una copia ufficiale dell’atto che consente l’esecuzione nello Stato richiedente, e
  • ogni altro documento necessario per il recupero o misure cautelari.
  • L’atto che consente l’esecuzione nello Stato richiedente sarà, se del caso e conformemente alle disposizioni in vigore nello Stato richiesto, accettato, riconosciuto, integrato o sostituito al più presto possibile dopo la data di ricevimento della richiesta di assistenza, da parte un titolo che consente l’esecuzione in quest’ultimo Stato.

Articolo 14 – Termini

 

  • Le questioni relative al periodo oltre il quale un credito fiscale non può essere fatto valere sono disciplinate dalla legge dello Stato richiedente. La richiesta di assistenza contiene indicazioni relative a tale periodo.
  • Gli atti di recupero compiuti dallo Stato richiesto in esecuzione di una richiesta di assistenza, che, secondo la legislazione di tale Stato, avrebbero l’effetto di sospendere o interrompere il termine di cui al paragrafo 1, hanno tale effetto anche secondo le leggi dello Stato richiedente. Lo Stato richiesto informa lo Stato richiedente di tali atti.
  • In ogni caso, lo Stato richiesto non è tenuto a dare seguito ad una richiesta di assistenza presentata dopo il termine di 15 anni dalla data dell’atto originario che consente l’esecuzione.

Articolo 15 – Priorità

Il credito fiscale nel cui recupero viene prestata assistenza non avrà nello Stato richiesto alcuna priorità appositamente accordata ai crediti fiscali di tale Stato, anche se la procedura di recupero utilizzata è quella applicabile ai propri crediti fiscali.

Articolo 16 – Dilazione del pagamento

Lo Stato richiesto può consentire la dilazione del pagamento o il pagamento rateale se la sua legislazione o la pratica amministrativa lo consentono in circostanze simili, ma ne informa prima lo Stato richiedente.

Sezione III – Notificazione degli atti Articolo 17 – Notificazione degli atti

  • Su richiesta dello Stato richiedente, lo Stato richiesto notifica al destinatario gli atti, compresi quelli relativi alle decisioni giudiziarie, emanati dallo Stato richiedente e riguardanti un’imposta disciplinata dalla presente Convenzione.
  • Lo Stato richiesto effettua la notificazione degli atti:
  • mediante un metodo prescritto dalle sue leggi interne per la notificazione di atti di natura sostanzialmente simile;
  • nella misura del possibile, con un metodo particolare richiesto dallo Stato richiedente o il metodo più vicino a tale metodo disponibile ai sensi della propria legislazione.
  • Una Parte può effettuare la notificazione o comunicazione di atti direttamente tramite posta ad una persona nel territorio di un’altra Parte.
  • Nessuna disposizione della Convenzione potrà essere interpretata come invalidante qualsiasi comunicazione di documenti da parte di una Parte in conformità con le sue leggi.
  • Quando un atto viene notificato ai sensi del presente articolo, non è necessario che sia accompagnato da una traduzione. Tuttavia, se accerta che il destinatario non comprende la lingua dell’atto, lo Stato richiesto provvede a farne tradurre o redigere una sintesi nella sua o in una delle sue lingue ufficiali. In alternativa, può chiedere allo Stato richiedente di tradurre il documento o di accompagnarlo con una sintesi in una delle lingue ufficiali dello Stato richiesto, del Consiglio d’Europa o dell’OCSE.

Capo IV – Disposizioni relative ad ogni forma di assistenza

Articolo 18 – Informazioni che lo Stato richiedente deve fornire

  • Una richiesta di assistenza indica, se del caso:
  • l’autorità o l’organismo che ha avviato la richiesta avanzata dall’autorità competente;
  • il nome, l’indirizzo o qualsiasi altro dato utile all’identificazione della persona nei confronti della quale viene presentata la richiesta;
  • in caso di richiesta di informazioni, la forma nella quale lo Stato richiedente desidera che le informazioni siano fornite per soddisfare le sue esigenze;
  • in caso di richiesta di assistenza per il recupero o di misure cautelari, la natura del credito fiscale, gli elementi del credito fiscale e i beni dai quali il credito fiscale può essere recuperato;
  • in caso di richiesta di notificazione o comunicazione di atti, la natura e l’oggetto dell’atto da notificare;
  • se sia conforme alla legislazione e alla pratica amministrativa dello Stato richiedente e se sia giustificato alla luce dei requisiti dell’articolo 21.2.g.
  • Non appena viene a conoscenza di qualsiasi altra informazione pertinente alla richiesta di assistenza, lo Stato richiedente la trasmette allo Stato richiesto.

Articolo 19 – Soppresso

Articolo 20 – Risposta alla richiesta di assistenza

  • Se la richiesta di assistenza viene accolta, lo Stato richiesto informa quanto prima lo Stato richiedente dell’azione intrapresa e dell’esito dell’assistenza.
  • Se la richiesta viene respinta, lo Stato richiesto informa quanto prima lo Stato richiedente di tale decisione e dei relativi motivi.
  • Se, rispetto ad una richiesta di informazioni, lo Stato richiedente ha specificato la forma in cui desidera che le informazioni siano fornite e lo Stato richiesto è in grado di farlo, lo Stato richiesto le fornisce nella forma richiesta.

Articolo 21 – Tutela delle persone e limiti all’obbligo di assistenza

 

  • Nessuna disposizione della presente Convenzione pregiudica i diritti e le garanzie garantiti alle persone dalle leggi o dalle pratiche amministrative dello Stato richiesto.
  • Salvo il caso dell’articolo 14, le disposizioni della presente Convenzione non possono essere interpretate in modo da imporre allo Stato richiesto l’obbligo:
  • adottare misure contrarie alle proprie leggi o prassi amministrative o alle leggi o prassi amministrative dello Stato richiedente;
  • eseguire misure contrarie all’ordine pubblico (ordre public);
  • fornire informazioni che non sono ottenibili ai sensi della propria legislazione o della propria prassi amministrativa o della legislazione dello Stato richiedente o della propria prassi amministrativa;
  • fornire informazioni che potrebbero rivelare segreti commerciali, aziendali, industriali o professionali, o processi commerciali, o informazioni la cui divulgazione sarebbe contraria all’ordine pubblico (ordre public);
  • fornire assistenza amministrativa se e nella misura in cui ritiene che la tassazione nello Stato richiedente sia contraria ai principi fiscali generalmente accettati o alle disposizioni di una convenzione per evitare la doppia imposizione o di qualsiasi altra convenzione stipulata con lo Stato richiesto lo Stato richiedente;
  • fornire assistenza amministrativa allo scopo di amministrare o far rispettare una disposizione della legislazione fiscale dello Stato richiedente, o qualsiasi requisito ad essa connesso, che discrimina un cittadino dello Stato richiesto rispetto a un cittadino dello Stato richiedente nelle stesse circostanze ;
  • fornire assistenza amministrativa se lo Stato richiedente non ha adottato tutte le misure ragionevoli previste dalla sua legislazione o prassi amministrativa, tranne nei casi in cui il ricorso a tali misure darebbe luogo a difficoltà sproporzionate;
  • fornire assistenza nel recupero nei casi in cui l’onere amministrativo per quello Stato è chiaramente sproporzionato rispetto al vantaggio che ne trarrà lo Stato richiedente.
  • Se le informazioni sono richieste dallo Stato richiedente ai sensi della presente Convenzione, lo Stato richiesto utilizzerà le proprie misure di raccolta di informazioni per ottenere le informazioni richieste, anche se lo Stato richiesto potrebbe non aver bisogno di tali informazioni per i propri fini fiscali. L’obbligo contenuto nella frase precedente è soggetto alle limitazioni previste dalla presente Convenzione, ma in nessun caso tali limitazioni, comprese in particolare quelle dei paragrafi 1 e 2, possono essere interpretate nel senso di consentire allo Stato richiesto di rifiutarsi di fornire informazioni solo perché non ha alcun interesse interno in tali informazioni.
  • In nessun caso le disposizioni della presente Convenzione, comprese in particolare quelle dei paragrafi 1 e 2, possono essere interpretate in modo da consentire allo Stato richiesto di rifiutarsi di fornire informazioni solo perché le informazioni sono detenute da una banca, da un altro istituto finanziario, da un prestanome o da una persona che agisce in un’agenzia o a titolo fiduciario o perché si riferisce a interessi di proprietà in una persona.

Articolo 22 – Segretezza

 

  • Qualsiasi informazione ottenuta da una Parte ai sensi della presente Convenzione sarà trattata come segreta e protetta allo stesso modo delle informazioni ottenute ai sensi del diritto interno di quella Parte e, nella misura necessaria per garantire il necessario livello di protezione dei dati personali, in conformità con le garanzie che possono essere specificate dalla Parte fornitrice come richiesto dal suo diritto interno.
  • Tali informazioni saranno in ogni caso comunicate solo a persone o autorità (compresi tribunali e organi amministrativi o di vigilanza) interessate all’accertamento, alla riscossione o al recupero, all’esecuzione o all’azione penale in relazione o alla decisione dei ricorsi in relazione a imposte di quella Parte, o la supervisione di quanto sopra. Solo le persone o le autorità sopra menzionate possono utilizzare le informazioni e solo per tali scopi. Essi possono, nonostante le disposizioni del paragrafo 1, darne comunicazione in procedimenti pubblici o in decisioni giudiziarie relative a tali imposte.
  • Se una Parte ha formulato la riserva prevista al comma a. dell’articolo 30, paragrafo 1, qualsiasi altra Parte che ottiene informazioni da tale Parte non le utilizza ai fini di un’imposta in una categoria soggetta alla riserva. Allo stesso modo, la Parte che formula tale riserva non utilizzerà le informazioni ottenute ai sensi della presente Convenzione ai fini di un’imposta in una categoria soggetta alla riserva.
  • Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3, le informazioni ricevute da una Parte possono essere utilizzate per altri scopi quando tali informazioni possono essere utilizzate per tali altri scopi ai sensi delle leggi della Parte fornitrice e l’autorità competente di tale Parte autorizza tale uso. Le informazioni fornite da una Parte ad un’altra Parte potranno essere trasmesse da quest’ultima a un terzo, previa autorizzazione dell’autorità competente della prima Parte.

Articolo 23 – Procedimento

 

  • I procedimenti relativi alle misure adottate in applicazione della presente Convenzione dallo Stato richiesto possono essere proposti soltanto dinanzi all’organo competente di tale Stato.
  • I procedimenti relativi ai provvedimenti adottati dallo Stato richiedente ai sensi della presente Convenzione, in particolare quelli che, in materia di recupero, riguardano l’esistenza o l’importo del credito fiscale o l’atto che ne consente l’esecuzione, possono essere proposti soltanto dinanzi all’organo competente quello Stato. Qualora venga avviato tale procedimento, lo Stato richiedente ne informa lo Stato richiesto che sospende il procedimento in attesa della decisione dell’organismo in questione. Tuttavia, su richiesta dello Stato richiedente, lo Stato richiesto adotta misure cautelative per salvaguardare il recupero. Lo Stato richiesto può essere informato di tali procedimenti anche da qualsiasi persona interessata. Una volta ricevute tali informazioni, lo Stato richiesto consulta sulla questione, se necessario, lo Stato richiedente.
  • Non appena viene adottata una decisione definitiva sulla procedura, lo Stato richiesto o lo Stato richiedente, a seconda dei casi, notifica all’altro Stato la decisione e le implicazioni che essa ha sulla richiesta di assistenza.

Capo V – Disposizioni particolari

Articolo 24 – Attuazione della Convenzione

  • Le Parti comunicheranno tra loro per l’attuazione della presente Convenzione attraverso le rispettive autorità competenti. Le autorità competenti possono comunicare direttamente a tal fine e possono autorizzare le autorità subordinate ad agire per loro conto. Le autorità competenti di due o più Parti possono concordare tra loro le modalità di applicazione della Convenzione.
  • Qualora lo Stato richiesto ritenga che l’applicazione della presente Convenzione in un caso particolare avrebbe conseguenze gravi e indesiderabili, le autorità competenti dello Stato richiesto e di quello richiedente si consulteranno e si sforzeranno di risolvere la situazione di comune accordo.
  • Un organismo di coordinamento composto da rappresentanti delle autorità competenti delle Parti monitorerà l’attuazione e lo sviluppo della presente Convenzione, sotto l’egida dell’OCSE. A tal fine, l’organismo di coordinamento raccomanda qualsiasi azione idonea a favorire gli obiettivi generali della convenzione. In particolare fungerà da forum per lo studio di nuovi metodi e procedure per aumentare la cooperazione internazionale in materia fiscale e, se del caso, potrà raccomandare revisioni o emendamenti alla Convenzione. Gli Stati che hanno firmato ma non ancora ratificato, accettato o approvato la Convenzione hanno il diritto di essere rappresentati alle riunioni dell’organismo di coordinamento in qualità di osservatori.
  • Una Parte può chiedere all’organismo di coordinamento di fornire pareri sull’interpretazione delle disposizioni della Convenzione.
  • Qualora sorgano difficoltà o dubbi tra due o più Parti riguardo all’attuazione o all’interpretazione della Convenzione, le autorità competenti di tali Parti si adoperano per risolvere la questione di comune accordo. L’accordo sarà comunicato all’organismo di coordinamento.
  • Il Segretario generale dell’OCSE informa le Parti e gli Stati firmatari che non hanno ancora ratificato, accettato o approvato la Convenzione dei pareri forniti dall’organismo di coordinamento conformemente alle disposizioni del paragrafo 4 precedente e degli accordi reciproci raggiunti ai sensi del paragrafo 5 sopra.

Articolo 25 – Lingua

Le richieste di assistenza e le relative risposte saranno redatte in una delle lingue ufficiali dell’OCSE e del Consiglio d’Europa o in qualsiasi altra lingua convenuta bilateralmente tra gli Stati contraenti interessati.

Articolo 26 – Spese

Salvo diverso accordo bilaterale tra le Parti interessate:

  • i costi ordinari sostenuti per la fornitura di assistenza sono a carico dello Stato richiesto;
  • i costi straordinari sostenuti per fornire assistenza sono a carico dello Stato richiedente.

Capo VI – Disposizioni finali

Articolo 27 – Altri accordi o intese internazionali

  • Le possibilità di assistenza previste dalla presente Convenzione non limitano, né sono limitate da, quelle contenute negli accordi internazionali esistenti o futuri o in altre intese tra le Parti interessate o in altri strumenti che riguardano la cooperazione in materia fiscale.
  • Nonostante il paragrafo 1, le Parti che sono Stati membri dell’Unione europea possono avvalersi, nelle loro reciproche relazioni, delle possibilità di assistenza previste dalla Convenzione nella misura in cui consentano una cooperazione più ampia di quelle offerte dalla normativa europea applicabile. Regole dell’Unione.

Articolo 28 – Firma ed entrata in vigore della Convenzione

 

  • La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d’Europa e dei paesi membri dell’OCSE. È soggetto a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione saranno depositati presso uno dei depositari.
  • La presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data in cui cinque Stati avranno espresso il loro consenso ad essere vincolati dalla Convenzione conformemente alle disposizioni del paragrafo 1.
  • Nei confronti di ogni Stato membro del Consiglio d’Europa o di ogni Paese membro dell’OCSE che esprimerà successivamente il suo consenso ad essere vincolato da essa, la Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data del deposito dello strumento di ratifica, accettazione o approvazione.
  • Qualsiasi Stato membro del Consiglio d’Europa o qualsiasi Paese membro dell’OCSE che diventi Parte della Convenzione dopo l’entrata in vigore del Protocollo che modifica la presente Convenzione, aperto alla firma il 27thmaggio 2010 (il “Protocollo del 2010”), sono Parti della Convenzione così come modificata da tale Protocollo, a meno che non esprimano una diversa intenzione in una comunicazione scritta a uno dei Depositari.
  • Dopo l’entrata in vigore del Protocollo del 2010, qualsiasi Stato che non sia membro del Consiglio d’Europa o dell’OCSE potrà chiedere di essere invitato a firmare e ratificare la presente Convenzione così come modificata dal Protocollo del 2010. Qualsiasi richiesta in tal senso dovrà essere indirizzata ad uno dei Depositari, che la trasmetterà alle Parti. Il Depositario informa inoltre il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa e il Consiglio dell’OCSE. La decisione di invitare gli Stati che lo richiedono a diventare Parti della presente Convenzione sarà presa per consenso dalle Parti della Convenzione attraverso l’organismo di coordinamento. Nei confronti di ogni Stato che ratifica la Convenzione modificata dal Protocollo del 2010 conformemente al presente paragrafo, la presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dalla data di deposito dello strumento. di ratifica presso uno dei Depositari.
  • Le disposizioni della presente Convenzione, come modificata dal Protocollo del 2010, si applicano all’assistenza amministrativa relativa ai periodi d’imposta che iniziano a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui la Convenzione, come modificata dal Protocollo del 2010, è entrata in vigore nei confronti di una Parte, o in assenza di periodo imponibile, per l’assistenza amministrativa relativa alle imposte sorte a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui la Convenzione, come modificata dal Protocollo del 2010, è entrata in vigore in rispetto di una Parte. Due o più Parti possono concordare di comune accordo che la Convenzione, come modificata dal Protocollo del 2010, avrà effetto per l’assistenza amministrativa relativa a periodi fiscali o imposte precedenti.
  • Nonostante il paragrafo 6, per le questioni fiscali che implicano una condotta intenzionale perseguibile penalmente ai sensi delle leggi penali della Parte richiedente, le disposizioni della presente Convenzione, come modificata dal Protocollo del 2010, avranno effetto dalla data di entrata in vigore rispetto a una Parte in relazione a periodi d’imposta o ad imposte precedenti.

Articolo 29 – Applicazione territoriale della Convenzione

 

  • Ciascuno Stato potrà, al momento della firma o al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione o approvazione, specificare il territorio o i territori ai quali si applicherà la presente Convenzione.
  • Ogni Stato potrà, in qualsiasi momento successivo, mediante una dichiarazione indirizzata ad uno dei depositari, estendere l’applicazione della presente Convenzione a qualsiasi altro territorio indicato nella dichiarazione. Per quanto riguarda tale territorio, la Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data di ricevimento di tale dichiarazione da parte del Depositario.
  • Qualsiasi dichiarazione fatta ai sensi di uno dei due paragrafi precedenti potrà, per quanto riguarda qualsiasi territorio specificato in tale dichiarazione, essere ritirata mediante notifica indirizzata a uno dei depositari. Il ritiro diventerà effettivo il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dalla data di ricevimento di tale notifica da parte del Depositario.

Articolo 30 – Prenotazioni

 

  • Ogni Stato può, al momento della firma o al momento del deposito del suo strumento di ratifica, accettazione o approvazione o in qualsiasi momento successivo, dichiarare che si riserva il diritto:
  • non fornire alcuna forma di assistenza in relazione alle imposte di altre Parti in nessuna delle categorie elencate al punto b. dell’articolo 2, paragrafo 1, a condizione che non abbia incluso alcuna imposta nazionale in tale categoria dell’allegato A della Convenzione;
  • non fornire assistenza nel recupero di crediti tributari, o nel recupero di una sanzione amministrativa, per tutte le imposte o solo per le imposte rientranti in una o più delle categorie elencate al comma 1 dell’articolo 2;
  • non prestare assistenza in relazione a qualsiasi credito fiscale esistente alla data di entrata in vigore della Convenzione nei confronti di quello Stato o, qualora sia stata precedentemente formulata una riserva ai sensi della lettera a. o b. sopra, alla data del ritiro di tale riserva in relazione alle imposte della categoria in questione;
  • non prestare assistenza nella notificazione di atti per tutte le imposte o soltanto per imposte rientranti in una o più delle categorie indicate al comma 1 dell’articolo 2;
  • non consentire la notifica di atti tramite posta prevista dal comma 3 dell’articolo 17;
  • applicare il paragrafo 7 dell’articolo 28 esclusivamente per l’assistenza amministrativa relativa ai periodi d’imposta che iniziano il o successivamente al 1° gennaio del terzo anno precedente quello in cui la Convenzione, come modificata dal Protocollo del 2010, è entrata in vigore nei confronti di una Parte, o in assenza di periodo imponibile, per l’assistenza amministrativa relativa alle imposte derivanti dal 1° gennaio del terzo anno precedente quello in cui la Convenzione, come modificata dal Protocollo del 2010, è entrata in vigore nei confronti di una Parte o successivamente a tale data.
  • Non è possibile effettuare altre prenotazioni.
  • Dopo l’entrata in vigore della Convenzione nei confronti di una Parte, tale Parte può formulare una o più riserve elencate al paragrafo 1 che non aveva formulato al momento della ratifica, accettazione o approvazione. Tali riserve entreranno in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dalla data di ricevimento della riserva da parte di uno dei depositari.
  • Qualsiasi Parte che abbia formulato una riserva ai sensi dei paragrafi 1 e 3 può ritirarla totalmente o parzialmente mediante notifica indirizzata a uno dei depositari. Il ritiro avrà effetto alla data di ricevimento di tale notifica da parte del Depositario in questione.
  • Una Parte che ha formulato una riserva riguardo ad una disposizione della presente Convenzione non può esigere l’applicazione di tale disposizione da parte di un’altra Parte; può tuttavia, se la sua riserva è parziale, esigere l’applicazione di tale disposizione nella misura in cui essa stessa l’ha accettata.

Articolo 31 – Denuncia

 

  • Ciascuna Parte potrà, in qualsiasi momento, denunciare la presente Convenzione mediante notifica indirizzata ad uno dei Depositari.
  • Tale denuncia diventerà effettiva il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dalla data di ricevimento della notifica da parte del Depositario.
  • Qualsiasi Parte che denuncia la Convenzione resta vincolata dalle disposizioni dell’articolo 22 finché conserva in suo possesso documenti o informazioni ottenuti ai sensi della Convenzione.

Articolo 32 – Depositari e loro funzioni

 

  • Il Depositario con il quale è stato compiuto un atto, una notifica o una comunicazione notifica agli Stati membri del Consiglio d’Europa e ai paesi membri dell’OCSE e a qualsiasi Parte della presente Convenzione:
  • eventuale firma;
  • il deposito di qualsiasi strumento di ratifica, accettazione o approvazione;
  • qualsiasi data di entrata in vigore della presente Convenzione conformemente alle disposizioni degli articoli 28 e 29;
  • qualsiasi dichiarazione resa in applicazione delle disposizioni del paragrafo 3 dell’articolo 4 o del paragrafo 3 dell’articolo 9 e il ritiro di tale dichiarazione;
  • ogni riserva effettuata in applicazione delle disposizioni dell’articolo 30 e il ritiro di ogni riserva effettuata in applicazione delle disposizioni del paragrafo 4 dell’articolo 30;
  • qualsiasi notifica ricevuta in applicazione delle disposizioni dell’articolo 2, paragrafo 3 o 4, dell’articolo 3, paragrafo 3, dell’articolo 29 o dell’articolo 31, paragrafo 1;
  • qualsiasi altro atto, notifica o comunicazione relativa alla presente Convenzione.
  • Il Depositario che riceve una comunicazione o effettua una notifica ai sensi delle disposizioni del paragrafo 1 ne informa immediatamente l’altro Depositario.

In fede di ciò i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la Convenzione.
Istituito dai depositari il 1° giugno 2011 ai sensi dell’articolo X.4 del protocollo che modifica la convenzione sulla mutua assistenza amministrativa in materia fiscale, in inglese e francese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, in due copie di cui una sarà depositata negli archivi di ciascun Depositario. I depositari ne trasmetteranno una copia autenticata a ciascuna Parte della Convenzione modificata dal Protocollo e a ciascuno Stato avente diritto a divenirne Parte.

Territorialità dei sistemi fiscali dei Paesi Europei aderenti all’OCSE al riguardo di dividendi e plusvalenze

In un sistema fiscale territoriale – tassazione del reddito nello Stato della fonte, le imprese multinazionali pagano principalmente le tasse ai Paesi in cui sono fisicamente localizzate.

I paesi adottano sistemi fiscali territoriali attraverso le cosiddette “Participation exemptionesenzioni di partecipazione”, che possono includere esenzioni totali o parziali per dividendi o plusvalenze di origine estera o entrambi.

Le Participation exemptions (esenzioni di partecipazione) eliminano le imposte nazionali su tali redditi esteri consentendo alle aziende di ignorarli in tutto o in parte nel calcolo del reddito imponibile.

A proposito della tassazione dei dividendi e delle plusvalenze possiamo distinguere tre sistemi di tassazione:

  • Un sistema fiscale completamente territoriale (fully territorial tax system )esenta tutti i redditi da dividendi e plusvalenze di origine estera;
  • Un sistema fiscale parzialmente territoriale (partially territorial tax system) esenta solo una certa quota di dividendi e plusvalenze di origine estera oppure esenta i redditi da dividendi di origine estera ma include plusvalenze di origine estera (o viceversa)
  • Un sistema fiscale mondiale (worldwide tax system) non esenta alcun dividendo e reddito da plusvalenze di origine estera.

In un sistema fiscale territoriale (territorial tax system), le imprese multinazionali pagano principalmente le tasse ai Paesi in cui sono fisicamente localizzate.

I paesi adottano sistemi fiscali territoriali attraverso le cosiddette Participation exemptions (esenzioni di partecipazione), che possono essere totali o parziali o per dividendi o per plusvalenze di origine estera o per entrambi.

Le Participation exemptions (esenzioni di partecipazione) eliminano le imposte nazionali su tali redditi esteri consentendo alle aziende di ignorarli in tutto o in parte nel calcolo del reddito imponibile.

Dei 27 paesi europei dell’OCSE, 19 adottano un sistema fiscale completamente territoriale, esentando tutti i dividendi e le plusvalenze di origine estera dalla tassazione nazionale. Nei restanti otto paesi, tale reddito è parzialmente esentato dalla tassazione nazionale. Nessun paese europeo dell’OCSE ha un sistema fiscale mondiale.

Territorialità dei sistemi di tassazione delle società dei paesi europei dell’OCSE, a partire dal 2021
Esenzione dai dividendi Esenzione sulle plusvalenze Limitazioni nazionali
Austria (AT) 100,0% 100,0% Nessuno
Belgio (BE) 100,0% 100,0% Nessuno
Repubblica Ceca (CZ) 100,0% 100,0% Stati membri dell’UE e stati membri del SEE o trattato contro la doppia imposizione
Danimarca (DK) 100,0% 100,0% Stati membri dell’UE e stati membri del SEE o trattato contro la doppia imposizione
Estonia (EE) 100,0% 100,0% Stati membri dell’UE, stati membri del SEE e Svizzera
Finlandia (FI) 100,0% 100,0% Stati membri dell’UE e stati membri del SEE o trattato contro la doppia imposizione
Francia (FR) 95,0% 88,0% Sono esclusi i paesi della lista nera
Germania (DE) 95,0% 95,0% Nessuno
Grecia (GR) 100,0% 100,0% Stati membri dell’UE
Ungheria (HU) 100,0% 100,0% Nessuno
Islanda (IS) 100,0% 100,0% Nessuno
Irlanda (IE) 0,0% 100,0% Stati membri dell’UE e paesi con trattati fiscali
Italia (IT) 95,0% 95,0% Sono esclusi i paesi della lista nera
Lettonia (LV) 100,0% 100,0% Sono esclusi i paesi della lista nera
Lituania (LT) 100,0% 100,0% Sono esclusi i paesi della lista nera
Lussemburgo (LU) 100,0% 100,0% Nessuno
Paesi Bassi (NL) 100,0% 100,0% Nessuno
Norvegia (NO) 97,0% 100,0% Sono esclusi i paesi della lista nera
Polonia (PL) 100,0% 0,0% Stati membri dell’UE, stati membri del SEE e Svizzera
Portogallo (PT) 100,0% 100,0% Sono esclusi i paesi della lista nera
Repubblica Slovacca (SK) 100,0% 100,0% Paesi con trattati fiscali
Slovenia (SI) 95,0% 47,5% Sono esclusi i paesi della lista nera
Spagna (ES) 95,0% 95,0% Sono esclusi i paesi della lista nera
Svezia (SE) 100,0% 100,0% Nessuno
Svizzera (CH) 100,0% 100,0% Nessuno
Turchia (TR) 100,0% 100,0% Nessuno
Regno Unito (GB) 100,0% 100,0% Nessuno
Fonte: Deloitte, “Tax Guides and Highlights 2021″; Imposta Bloomberg, “Guide nazionali”; EY, “Guida mondiale alla tassazione societaria 2020”; e PwC, “Riepiloghi fiscali a livello mondiale”.

 

I sistemi di tassazione nel mondo

Attualmente nel mondo ci sono 206 Stati indipendenti con una totale autonomia per quanto riguarda la loro politica fiscale.

In tutto il mondo, 23 paesi non hanno tasse dirette (tra questi Bermuda, Monaco, Bahamas, Andorra, Maldive, gli Emirati Arabi Uniti (EAU))e in una cinquantina in più è possibile ottimizzare le tasse a seconda dei casi fino al punto di non doverle pagare.

I Paesi senza tasse hanno un sistema semplice in cui non paghi alcuna imposta sul reddito. I paesi a bassa imposizione fiscale, invece, utilizzano sistemi territoriali che tassano solo le fonti di reddito locali.

Il sistema fiscale territoriale di Singapore, ad esempio, attrae espatriati facoltosi addebitando solo le tasse sul reddito locale, non sugli investimenti stranieri.

Esistono sistemi fiscali nel mondo che differiscono notevolmente dalla tassazione basata sulla residenza che conosciamo nei paesi occidentali.

I quattro sistemi fiscali del mondo

Sistemi fiscali nel mondo:

  • Stati che hanno una tassazione “worldwide taxation principle, basata sulla residenza;
  • Stati che hanno una tassazione territoriale,  tassazione del reddito nello Stato della fonte;
  • Stati che hanno un sistema  ” non dom” (non domiciliato) ispirato alle tradizioni anglosassoni, in cui sono combinati il sistema worldwide ed il sistema terrritoriale;
  • Stati che hanno una tassazione su base di cittadinanza (solo due Paesi: gli Stati Uniti e l’Eritrea).

Il sistema fiscale più utilizzato in tutto il mondo è noto come tassazione worldwidebasata sulla residenza.Questo sistema di tassazione è il più diffuso al mondo ed è applicato dalla maggioranza degli Stati europei e mondiali. La worldwide taxation stabilisce che tutti i residenti in un dato paese devono pagare le tasse su tutte le fonti di reddito, sia quelle che hanno origine nel territorio dello Stato che quelle originate fuori dal territorio dello Stato.

In contrasto con ciò, esiste un altro sistema fiscale diffuso principalmente nei paesi in via di sviluppo: la tassazione del reddito nello Stato della fonte (tassazione territoriale). Secondo la tassazione territoriale un soggetto fiscalmente residente paga le imposte solo sul reddito generato entro i confini del paese dove egli è residente.

Il tipo misto è chiamato sistema non dom , il più utilizzato in Gran Bretagna e nelle sue antiche colonie. Qui i cittadini pagano le tasse come nel sistema della residenza, tranne per il fatto che gli stranieri possono godere dei vantaggi della tassazione territoriale. Ma nella maggior parte dei casi viene applicata la clausola di trasferimento , ovvero quando il reddito estero è esente da tasse solo se non viene trasferito sul territorio nazionale. Allo stesso modo, in generale, è necessario contribuire alla sicurezza sociale in questi Paesi.

Indipendentemente dai tre sistemi citati, ci sono anche Stati che non impongono tasse dirette. Questi sono generalmente piccoli paesi insulari o ricche monarchie petrolifere.

D’altra parte, ci sono molti paesi che rientrano ampiamente in uno o due di questi sistemi, ma presentano alcune eccezioni. Ad esempio, ci sono paesi che riducono il carico fiscale a partire da una determinata somma (come l’Isola di Man) o che tassano solo alcuni redditi generati al di fuori del paese, come interessi e dividendi (come l’Uruguay).

In relazione ai sistemi fiscali, l’esistenza di regole CFC è importante in quei rispettivi paesi. Ad esempio, la riduzione della tassazione basata sulla residenza può continuare ad essere interessante fintanto che è possibile gestire senza complicazioni società esentasse estere. Tuttavia, molti paesi con tassazione basata sulla residenza, in particolare quei paesi con un carico fiscale elevato, hanno promulgato regole CFC con l’obiettivo di prevenire l’elusione fiscale.

La tabella seguente riassume la tassazione dei redditi locali ed esteri delle persone fisiche, a seconda della loro residenza o cittadinanza nel Paese

STATO
O TERRITORIO
TASSE SUL REDDITO LOCALE IMPOSTE SUL REDDITO ESTERO DEI NOTE
RESIDENTI CITTADINI NON RESIDENTI
 Antigua e Barbuda NO NO NO Nessuna imposta sul reddito personale.
 Bahamas NO NO NO Nessuna imposta sul reddito personale.
 Bahrein NO NO NO Nessuna imposta sul reddito personale.
 Brunei NO NO NO Nessuna imposta sul reddito personale.
 Isole Cayman NO NO NO Nessuna imposta sul reddito personale.
 Kuwait NO NO NO Nessuna imposta sul reddito personale.
 Monaco NO NO NO Nessuna imposta sul reddito personale.
 Oman NO NO NO Nessuna imposta sul reddito personale.
 Isole Pitcairn NO NO NO Nessuna imposta sul reddito personale.
 Qatar NO NO NO Nessuna imposta sul reddito personale.
 Saint Kitts e Nevis NO NO NO Nessuna imposta sul reddito personale.
 Isole Turks e Caicos NO NO NO Nessuna imposta sul reddito personale.
 Emirati Arabi Uniti NO NO NO Nessuna imposta sul reddito personale.
 Vanuatu NO NO NO Nessuna imposta sul reddito personale.
 Città del Vaticano NO NO NO Nessuna imposta sul reddito personale.
 Sahara occidentale NO NO NO Nessuna imposta sul reddito personale.
 Corea del nord NO* NO** NO Nessuna imposta sui redditi dei cittadini residenti, tassazione in base alla residenza degli stranieri, tassazione territoriale dei cittadini non residenti.

*Esclusi gli stranieri e i cittadini non residenti. **Esclusi gli stranieri.

 L’Angola NO NO Fiscalità territoriale.
 Anguilla NO NO Fiscalità territoriale.
 Belize NO NO Fiscalità territoriale.
 Bermuda NO NO Fiscalità territoriale.
 Bhutan NO NO Fiscalità territoriale.
 Bolivia NO NO Fiscalità territoriale.
 Botswana NO NO Fiscalità territoriale.
 Isole Vergini Britanniche NO NO Fiscalità territoriale.
 Costa Rica NO NO Fiscalità territoriale.
 Repubblica Democratica del Congo NO NO Fiscalità territoriale.
 Gibuti NO NO Fiscalità territoriale.
 Swaziland NO NO Fiscalità territoriale.
 Georgia NO NO Fiscalità territoriale.
 Grenada NO NO Fiscalità territoriale.
 Guatemala NO NO Fiscalità territoriale.
 Guinea-Bissau NO NO Fiscalità territoriale.
 Hong Kong NO NO Fiscalità territoriale.
 Libano NO NO Fiscalità territoriale.
 Libia NO NO Fiscalità territoriale.
 Macao NO NO Fiscalità territoriale.
 Malawi NO NO Fiscalità territoriale.
 Isole Marshall NO NO Fiscalità territoriale.
 Micronesia NO NO Fiscalità territoriale.
 Namibia NO NO Fiscalità territoriale.
 Nauru NO NO Fiscalità territoriale.
 Nicaragua NO NO Fiscalità territoriale.
 Palau NO NO Fiscalità territoriale.
 Palestina NO NO Fiscalità territoriale.
 Panama NO NO Fiscalità territoriale.
 Paraguay NO NO Fiscalità territoriale.
/span> Seychelles NO NO Fiscalità territoriale.
 Singapore NO NO Fiscalità territoriale.
 Somalia NO NO Fiscalità territoriale.
 Siria NO NO Fiscalità territoriale.
 Tokelau NO NO Fiscalità territoriale.
 Tuvalu NO NO Fiscalità territoriale.
 Zambia NO NO Fiscalità territoriale.
 Iran SÌ* NO Fiscalità di residenza dei cittadini, tassazione territoriale degli stranieri. [41];

*Esclusi gli stranieri.

 Iraq SÌ* NO Fiscalità di residenza dei cittadini, tassazione territoriale degli stranieri.

*Tranne gli stranieri.

 Filippine SÌ* NO Fiscalità di residenza dei cittadini, tassazione territoriale degli stranieri.

*Tranne gli stranieri.

 Arabia Saudita SÌ* SÌ** NO Fiscalità di residenza dei cittadini, tassazione territoriale degli stranieri.

*Solo da attività d’impresa. **Solo da attività commerciali di cittadini dei paesi del GCC .

 Abkhazia NO Tassazione basata sulla residenza.
 Afghanistan NO Tassazione basata sulla residenza.
 Albania NO Tassazione basata sulla residenza.
 Algeria NO Tassazione basata sulla residenza.
 Samoa americane NO Tassazione basata sulla residenza.
 Andorra NO Tassazione basata sulla residenza.
 Argentina NO Tassazione basata sulla residenza.
 Armenia NO Tassazione basata sulla residenza.
 Artsakh NO Tassazione basata sulla residenza.
 Aruba NO Tassazione basata sulla residenza.
 Australia (comprese  l’Isola di Natale
 le Isole Cocos
 l’Isola Norfolk )
SÌ* NO Tassazione basata sulla residenza. * Esclusi i residenti temporanei.
 Austria NO Tassazione basata sulla residenza.
 Azerbaigian NO Tassazione basata sulla residenza.
 Bangladesh NO Tassazione basata sulla residenza.
 Barbados NO Tassazione basata sulla residenza.
 Bielorussia NO Tassazione basata sulla residenza.
 Belgio NO Tassazione basata sulla residenza.
 Benin NO Tassazione basata sulla residenza.
 Bosnia Erzegovina NO Tassazione basata sulla residenza.
 Bulgaria NO Tassazione basata sulla residenza.
 Burkina Faso NO Tassazione basata sulla residenza. [54];
 Burundi NO Tassazione basata sulla residenza.
 Cambogia NO Tassazione basata sulla residenza.
 Camerun NO Tassazione basata sulla residenza.
 Canada NO Tassazione basata sulla residenza.
 capo Verde NO Tassazione basata sulla residenza.
 Repubblica Centrafricana NO Tassazione basata sulla residenza.
 Chad NO Tassazione basata sulla residenza.
 Chile NO Tassazione basata sulla residenza.
 Cina NO Tassazione basata sulla residenza.
 Colombia NO Tassazione basata sulla residenza.
 Comore NO Tassazione basata sulla residenza.
 Congo NO Tassazione basata sulla residenza.
 Isole Cook NO Tassazione basata sulla residenza.
 Croazia NO Tassazione basata sulla residenza.
 Cuba NO Tassazione basata sulla residenza.
 Curacao NO Tassazione basata sulla residenza.
 Cipro NO Tassazione basata sulla residenza.
 Repubblica Ceca NO Tassazione basata sulla residenza.
 Danimarca NO Tassazione basata sulla residenza.
 Dominica NO Tassazione basata sulla residenza.
 Repubblica Dominicana NO Tassazione basata sulla residenza.
 Timor Est NO Tassazione basata sulla residenza.
 Ecuador NO Tassazione basata sulla residenza.
 Egitto NO Tassazione basata sulla residenza.
 El Salvador NO Tassazione basata sulla residenza.
 Guinea Equatoriale NO Tassazione basata sulla residenza.
 Estonia NO Tassazione basata sulla residenza.
 Etiopia NO Tassazione basata sulla residenza.
 Isole Falkland NO Tassazione basata sulla residenza.
 Isole Faroe NO Tassazione basata sulla residenza.
 Figi NO Tassazione basata sulla residenza.
 Finlandia (comprese le Åland  NO* Tassazione basata sulla residenza.

*Tranne gli ex residenti, temporaneamente.

 Polinesia francese NO Tassazione basata sulla residenza.
 Gabon NO Tassazione basata sulla residenza.
 Gambia NO Tassazione basata sulla residenza.
 Ghana NO Tassazione basata sulla residenza.
 Gibilterra NO Tassazione basata sulla residenza.
 Grecia NO Tassazione basata sulla residenza.
 Groenlandia NO Tassazione basata sulla residenza.
 Guernsey NO Tassazione basata sulla residenza.
 Guinea NO Tassazione basata sulla residenza.
 Guyana NO Tassazione basata sulla residenza.
 Haiti NO Tassazione basata sulla residenza.
 Honduras NO Tassazione basata sulla residenza.
 Islanda NO Tassazione basata sulla residenza.
 Indonesia NO Tassazione basata sulla residenza.
 Irlanda NO Tassazione basata sulla residenza.
 Isola di Man NO Tassazione basata sulla residenza.
 Israele NO Tassazione basata sulla residenza.
 Costa d’Avorio NO Tassazione basata sulla residenza.
 Giamaica NO Tassazione basata sulla residenza.
 Jersey NO Tassazione basata sulla residenza.
 Giordania NO Tassazione basata sulla residenza.
 Kazakistan NO Tassazione basata sulla residenza.
 Kenia NO Tassazione basata sulla residenza.
 Kiribati NO Tassazione basata sulla residenza.
 Kosovo NO Tassazione basata sulla residenza.
 Kirghizistan NO Tassazione basata sulla residenza.
 Laos NO Tassazione basata sulla residenza.
 Lettonia NO Tassazione basata sulla residenza.
 Lesoto NO Tassazione basata sulla residenza.
 Liberia NO Tassazione basata sulla residenza.
 Liechtenstein NO Tassazione basata sulla residenza.
 Lituania NO Tassazione basata sulla residenza.
 Lussemburgo NO Tassazione basata sulla residenza.
 Madagascar NO Tassazione basata sulla residenza.
 Malaysia SÌ* NO Tassazione basata sulla residenza.

* Solo se il reddito non era soggetto a imposta nella giurisdizione della fonte.

 Maldive NO Tassazione basata sulla residenza.
 Mali NO Tassazione basata sulla residenza.
 Malta SÌ* NO Tassazione basata sulla residenza.

* Solo se domiciliati a Malta o se il reddito viene rimesso a Malta.

 La Mauritania NO Tassazione basata sulla residenza.
 Maurizio NO Tassazione basata sulla residenza.
 Messico NO* Tassazione basata sulla residenza.

* Tranne che nei paradisi fiscali, temporaneamente.

 Moldavia NO Tassazione basata sulla residenza.
 Mongolia NO Tassazione basata sulla residenza.
 Montenegro NO Tassazione basata sulla residenza.
 Montserrat NO Tassazione basata sulla residenza.
 Marocco NO Tassazione basata sulla residenza.
 Mozambico NO Tassazione basata sulla residenza.
 Nepal NO Tassazione basata sulla residenza.
 Paesi Bassi (compresi i Paesi Bassi caraibici ) NO Tassazione basata sulla residenza.
 Nuova Caledonia NO Tassazione basata sulla residenza.
 Nuova Zelanda NO Tassazione basata sulla residenza.
 Niger NO Tassazione basata sulla residenza.
 Nigeria NO Tassazione basata sulla residenza.
 Niue NO Tassazione basata sulla residenza.
 Macedonia del Nord NO Tassazione basata sulla residenza.
 Cipro del Nord NO Tassazione basata sulla residenza.
 Norvegia NO* Tassazione basata sulla residenza.

*Tranne gli ex residenti, temporaneamente.

 Pakistan NO Tassazione basata sulla residenza.
 Papua Nuova Guinea NO Tassazione basata sulla residenza.
 Perù NO Tassazione basata sulla residenza.
 Portogallo NO* Tassazione basata sulla residenza.

* Tranne che nei paradisi fiscali, temporaneamente.

 Porto Rico NO Tassazione basata sulla residenza.
 Romania NO Tassazione basata sulla residenza.
 Ruanda NO Tassazione basata sulla residenza.
 Santa Lucia NO Tassazione basata sulla residenza.
 Saint Vincent e Grenadine NO Tassazione basata sulla residenza.
 Samoa NO Tassazione basata sulla residenza. [98];
 San Marino NO Tassazione basata sulla residenza.
 San Tomé e Principe NO Tassazione basata sulla residenza.
 Senegal NO Tassazione basata sulla residenza.
 Serbia NO Tassazione basata sulla residenza.
 Sierra Leone NO Tassazione basata sulla residenza.
 Sint Maarten NO Tassazione basata sulla residenza.
 Slovacchia NO Tassazione basata sulla residenza.
 Slovenia NO Tassazione basata sulla residenza.
 Isole Salomone NO Tassazione basata sulla residenza. [
 Somalia NO Tassazione basata sulla residenza.
 Sud Africa NO Tassazione basata sulla residenza.
 Corea del Sud NO Tassazione basata sulla residenza.
 Ossezia del Sud NO Tassazione basata sulla residenza.
 Sudan del Sud NO Tassazione basata sulla residenza.
 Sri Lanka NO Tassazione basata sulla residenza.
 Sudan NO Tassazione basata sulla residenza.
 Suriname NO Tassazione basata sulla residenza.
 Svalbard NO Tassazione basata sulla residenza.
 Svizzera NO Tassazione basata sulla residenza.
 Taiwan NO Tassazione territoriale in generale, ma tassazione basata sulla residenza secondo l’imposta minima alternativa.
 Tanzania NO Tassazione basata sulla residenza.
 Tailandia SÌ* NO Tassazione basata sulla residenza.

* Solo se il reddito viene rimesso in Thailandia nello stesso anno in cui viene guadagnato.

 Togo NO Tassazione basata sulla residenza.
 Tonga NO Tassazione basata sulla residenza.
 Transnistria NO Tassazione basata sulla residenza.
 Trinidad e Tobago NO Tassazione basata sulla residenza.
 Tunisia NO Tassazione basata sulla residenza.
 Turchia NO* Tassazione basata sulla residenza.

* Ad eccezione dei redditi non tassati da altri paesi dei dipendenti del governo o delle società turche.

 Turkmenistan NO Tassazione basata sulla residenza.
 Uganda NO Tassazione basata sulla residenza.
 Ucraina NO Tassazione basata sulla residenza.
 Isole Vergini americane NO Tassazione basata sulla residenza.
 Uruguay NO Tassazione territoriale in generale, ma tassazione basata sulla residenza per alcuni redditi da investimenti.
 Uzbekistan NO Tassazione basata sulla residenza.
 Venezuela NO Tassazione basata sulla residenza.
 Vietnam NO Tassazione basata sulla residenza.
 Yemen NO Tassazione basata sulla residenza.
 Zimbabwe NO Tassazione basata sulla residenza.
 Eritrea NO Fiscalità territoriale e di cittadinanza. I redditi esteri dei cittadini non residenti sono tassati con un’aliquota forfettaria ridotta.
 Ungheria SÌ* Fiscalità basata sulla residenza e sulla cittadinanza. I cittadini non residenti che non soddisfano le eccezioni sono tassati allo stesso modo dei residenti.

*Ad eccezione dei cittadini con doppia cittadinanza e dei residenti di paesi con trattati fiscali.

 Myanmar Fiscalità basata sulla residenza e sulla cittadinanza. I redditi esteri dei cittadini non residenti, esclusi gli stipendi, sono tassati ad aliquota forfettaria ridotta.
 Tagikistan Fiscalità basata sulla residenza e sulla cittadinanza. I cittadini non residenti sono tassati allo stesso modo dei residenti.
 Stati Uniti (Incluse  Guam e  le Isole Marianne Settentrionali Fiscalità basata sulla residenza e sulla cittadinanza. I cittadini non residenti sono tassati allo stesso modo dei residenti, ma con un’esenzione limitata per i redditi da lavoro esteri.

Worldwide taxation principle“ – Tassazione basata sulla residenza

La tassazione basata sulla residenza è il sistema fiscale più diffuso al mondo, applicato in circa 130 paesi. Se un paese impone dazi fiscali ai cittadini che sono registrati presso l’ufficio censimento o hanno la residenza abituale (nel senso che hanno un domicilio fisso), dovranno pagare le tasse sul reddito, indipendentemente dal paese in cui è ottenuto.

Se la persona fisica ha un’attività al di fuori del paese di residenza, dovrà  pagare le tasse sul reddito conseguito dalla distribuzione dei dividendi di una società estera o dal proprio stipendio estero.

Paesi come la Bulgaria, che ha una flat tax del 10%, possono competere perfettamente con i paesi esentasse che spesso hanno tassi di insicurezza sociale molto più alti.

In molti Paesi, come l’Italia, in cui la pressione fiscale è elevata  sono presenti specifiche norme sulle  “imprese estere controllate”  Controlled Foreign Company (CFC) Rules in quanto il reddito da esse conseguito, a determinate condizioni,  previste dalla  normativa,  deve essere imputato in capo al soggetto controllante residente:
• in proporzione alla sua quota di partecipazione agli utili;
• anche in caso di mancata percezione degli stessi, ovvero “per trasparenza” (criterio, tipicamente, utilizzato nei confronti dei soci di società di persone residenti).

Tuttavia, solo 51 Paesi hanno regole CFC. Ciò significa che  la maggioranza degli Stati hanno un sistema basato sulla residenza in cui non sono presenti regole CFC e  le società estere possono essere gestite senza complicazioni.

Vedi: Le Norme sulle Società estere controllate (Controlled Foreign Company (CFC) Rules) nel Mondo

In Bulgaria le norme riguardanti le Controlled Foreign Companies (CFC) non si applicano all’imposizione sulle persone fisiche fiscalmente residenti e si applica l’aliquota fiscale del 5%.

In Bulgaria  non si applicano le norme riguardanti le Controlled Foreign Companies (CFC) se la società controllata non è soggetta a tassazione o è esente da imposte nel Paese in cui è residente a fini fiscali.

Tassazione territoriale – Tassazione del reddito nello Stato della fonte;

Questo tipo di tassazione è molto meno diffuso perché è molto rischiosa dal punto di vista dello Stato. Secondo la tassazione territoriale un soggetto fiscalmente residente paga le imposte solo sul reddito generato entro i confini del paese dove egli è residente.

I paesi che utilizzano la tassazione territoriale sono più attraenti per gli imprenditori che non sono legati a un unico luogo. In questi paesi sono dovute solo le tasse sul reddito ottenuto all’interno del paese. 

L’essenziale è che i guadagni esteri siano ottenuti tramite società estere. Chiunque registri una società all’interno del paese dovrà pagare l’imposta sulle società. Il reddito che proviene da attività commerciali locali non costituisce reddito estero, quindi è soggetto a tassazione.

In questi paesi, è importante distinguere se la tassazione territoriale si applica a livello personale o solo alle società.

Molti paesi in via di sviluppo, ma anche Marocco, Estonia e Singapore, hanno stabilito che la tassazione territoriale si applica solo alle imprese.

Ciò significa che una società in questi paesi non pagherà le tasse su una filiale situata in un altro paese esentasse e in determinate condizioni potrà trasferire questi profitti esentasse. 

Ci sono 40 Paesi in tutto il mondo che utilizzano la tassazione territoriale per le persone fisiche.

Affinché la tassazione territoriale funzioni più efficacemente, questi paesi hanno anche rifiutato le regole CFC.

Il fatto che molti dei paesi con tassazione territoriale siano paesi in via di sviluppo ha i suoi vantaggi e svantaggi. Da un lato, la mancanza di infrastrutture e i tassi di criminalità possono essere un problema in molti di questi paesi.

Molti dei paesi più poveri, in particolare, hanno introdotto vari programmi che aiutano a facilitare l’ottenimento del permesso di soggiorno. A parte la mole di adempimenti burocratici, Stati come il Paraguay, le Filippine o Panama richiedono solo di depositare poche migliaia di dollari su un conto bancario locale.

In altri Stati che da decenni riconoscono i vantaggi della tassazione territoriale, la situazione oggi è ben diversa. Chi vuole stabilire il proprio domicilio a Hong Kong dovrà investire almeno mezzo milione di dollari per ottenere un permesso di soggiorno. 

In alcuni paesi, dopo aver ottenuto la residenza permanente, è possibile lasciare il paese per anni senza perdere lo status di residente legale. Di solito, come nei casi del Belize e dell’Uruguay, il requisito è di risiedere nel luogo per nove mesi del primo anno della domanda.

L’Uruguay, ad esempio, ha una forma speciale di tassazione territoriale. Gli imprenditori possono operare al di fuori del paese esentasse, ma devono pagare tasse del 12% su interessi e dividendi esteri.

Esistono eccezioni simili anche in altri paesi. Ad esempio, nelle Filippine e Cuba, la tassazione territoriale si applica solo agli stranieri, mentre i loro cittadini sono soggetti alla tassazione basata sulla residenza. È solo in Corea del Nord, che citiamo solo come aneddoto interessante, che funziona al contrario.

Un’interessante combinazione di tassazione territoriale e di residenza è il sistema non dom , che analizzeremo in seguito.

Il sistema non dom

Il sistema non-dom deriva dalla legge inglese, che distingue tra domicilio e residenza. In parole povere, un “domicilio” è il paese in cui trascorri la maggior parte della tua vita e dove intendi morire. Generalmente, è definito dal paese di origine di tuo padre. Una “residenza”, invece, è il luogo in cui risiedi in un momento fisso della tua vita.

Se hai la residenza ma non sei domiciliato in un paese che utilizza il sistema non dom, puoi godere di una tipologia di tassazione territoriale. In pratica, ogni straniero è un non-dom, ma nessun cittadino lo è.

Quindi, quando si ha lo status di non-dom, si è soggetti a un tipo di tassazione territoriale, mentre i cittadini del paese fanno ricorso solo alla tassazione basata sulla residenza.

Il sistema non dom si differenzia dal sistema di tassazione territoriale per quanto riguarda l’applicazione di alcune condizioni straordinarie, note come clausola di trasferimento (Remittance Base). I guadagni esteri non sono tassabili fintanto che non vengono trasferiti o introdotti nel paese.

In pratica, ciò significa che è necessario evitare grandi flussi di reddito verso un conto bancario nazionale; altrimenti dovrai pagare le tasse alla tariffa standard. Tutto il denaro detenuto in conti esteri rimarrà esentasse.

Prelevare denaro da un bancomat o pagare con una carta di credito collegata a questi conti esteri non è considerato un’introduzione di denaro nel Paese (a condizione che ciò non avvenga nel paese di residenza).

3 paesi in Europa che utilizzano un sistema classico non dom sono il Regno Unito, l’Irlanda e Malta. Al di fuori del continente europeo, ci sono anche ex colonie britanniche che utilizzano il sistema non-dom, come Barbados nei Caraibi o Mauritius nell’Oceano Indiano.

Detto questo, dovranno contribuire alla sicurezza sociale praticamente in tutti gli Stati non domestici, il che può essere un’imposta relativamente alta, soprattutto nel Regno Unito. Inoltre, il sistema non dom è legato a determinate condizioni in alcuni paesi.

Ad esempio, nel Regno Unito si fa ricorso a queste normative solo per 7 anni. Trascorso questo tempo, dovrai pagare una flat tax di £ 30.000 (cosa che alla maggior parte dei milionari del Regno Unito non dispiace fare, ovviamente). Se qualcuno non vuole pagare le tasse, può lasciare il Regno Unito per 3 anni e tornare a godere di altri 7 anni senza tasse.

In Irlanda non esistono né questo limite di tempo né la flat tax.

Cipro è un caso speciale tra i paesi non dom. Lì potrai godere dell’esenzione fiscale totale per quanto riguarda interessi e dividendi, sia esteri che nazionali.

Dato che i sistemi non dom sono rivolti agli stranieri, la maggior parte degli Stati non dom sono abbastanza aperti all’immigrazione. 

Per quanto attiene le imprese, per es., i dividendi ricevuti da una holding company britannica da altre società UK o da società estere
beneficiano di un’esenzione dall’imposta chiamata Dividend Exemption, ciò significa che la holding del Regno Unito non deve pagare l’imposta sulle società (che attualmente è al 19%) sui
dividendi che riceve dalle società figlie.
Affinché’ la holding britannica possa usufruire di tale beneficio non dovrà superare due dei seguenti limiti (previsti anche per non avere l’obbligo dell’audit o revisione):
• Un fatturato annuo non superiore a £ 10,2 milioni
• Attività non superiori a £ 5,1 milioni
• 50 o più dipendenti in media

Sistemi senza tasse dirette

Infine, ci sono anche paesi nel mondo (23 paesi non hanno tasse dirette) che non applicano le tasse dirette (o quasi lo fanno).

Nella maggior parte di questi casi, non ci sono imposte sul reddito o imposta sulle plusvalenze e ci sono solo imposte sulle società limitate, di solito solo sulle banche e sui consorzi petroliferi per assicurare il finanziamento degli Stati in questione.

Pertanto, questi paesi esentasse, o piuttosto piccole isole , sono spesso centri finanziari offshore o paesi più ricchi di petrolio .

Nel primo tipo, puoi evitare di pagare le tasse dirette alle Bahamas, alle Isole Cayman o ad Anguilla, ad esempio. Nel secondo caso, paesi come il Brunei, il Qatar e gli Emirati Arabi Uniti funzionano come paradisi fiscali.

In ogni caso, non puoi dimenticare che l’assenza di tasse dirette non significa che non ci siano affatto tasse. Di solito c’è un’imposta sul valore aggiunto (IVA) e in molti casi tariffe di importazione molto elevate che aumentano notevolmente il costo della vita nei paesi in questione.

Inoltre, è generalmente abbastanza difficile emigrare in questi paesi.

ELENCO DEGLI STATI CHE HANNO ADERITO AL COMMON REPORTING STANDARD (CRS) AGGIORNATA AL 16 MAGGIO 2023

FIRMATARI DELL’ACCORDO MULTILATERALE CON LE AUTORITÀ COMPETENTI SULLO SCAMBIO AUTOMATICO DI INFORMAZIONI CONTABILI FINANZIARIE E DATA PREVISTA PER LO SCAMBIO DELLE PRIME INFORMAZIONI

Status as of 16 May 2023

JURISDICTION OF THE COMPETENT AUTHORITY INTENDED FIRST INFORMATION EXCHANGE BY: (ANNEX F TO THE AGREEMENT)
1.  ALBANIA September 2018
2.  ANDORRA September 2018
3.  ANGUILLA September 2017
4.  ANTIGUA AND BARBUDA September 2018
5.  ARGENTINA September 2017
6.  ARUBA September 2018
7.  AUSTRALIA September 2018
8.  AUSTRIA September 2018
9.  AZERBAIJAN September 2018
10. BAHAMAS September 2018
11. BAHRAIN September 2018
12. BARBADOS September 2017
13. BELGIUM September 2017
14. BELIZE September 2018
15. BERMUDA September 2017
16. BRAZIL September 2018
17. BRITISH VIRGIN ISLANDS September 2017
18. BRUNEI September 2018
19. BULGARIA September 2017
20. CANADA September 2018
21. CAYMAN ISLANDS September 2017
22. CHILE September 2018
23. CHINA (PEOPLE’S REPUBLIC OF) September 2018
24. COLOMBIA September 2017
25. COOK ISLANDS September 2018
26. COSTA RICA September 2018
27. CROATIA September 2017
28. CURAÇAO September 2017
29. CYPRUS September 2017
30. CZECH REPUBLIC September 2017
31. DENMARK September 2017
32. DOMINICA September 2020
33. ECUADOR September 2021
34. ESTONIA September 2017
35. FAROE ISLANDS September 2017
36. FINLAND September 2017
37. FRANCE September 2017
38.         Including NEW CALEDONIA September 2020
39. GEORGIA September 2024
40. GERMANY September 2017
41. GHANA September 2018
42. GIBRALTAR September 2017
43. GREECE September 2017
44. GREENLAND September 2017
45. GRENADA September 2018
46. GUERNSEY September 2017
47. HONG KONG, CHINA September 2018
48. HUNGARY September 2017
49. ICELAND September 2017
50. INDIA September 2017
51. INDONESIA September 2018
52. IRELAND September 2017
53. ISRAEL September 2018
54. ISLE OF MAN September 2017
55. ITALY September 2017
56. JAMAICA September 2022
57. JAPAN September 2018
58. JERSEY September 2017
59. KAZAKHSTAN September 2020
60. KENYA September 2022
61. KOREA September 2017
62. KUWAIT September 2018
63. LATVIA September 2017
64. LEBANON September 2018
65. LIBERIA September 2020
66. LIECHTENSTEIN September 2017
67. LITHUANIA September 2017
68. LUXEMBOURG September 2017
69. MACAU, CHINA September 2018
70. MALAYSIA September 2018
71. MALDIVES September 2022
72. MALTA September 2017
73. MARSHALL ISLANDS September 2018
74. MAURITIUS September 2018
75. MEXICO September 2017
76. MOLDOVA September 2023
77. MONACO September 2018
78. MONTENEGRO September 2023
79. MONTSERRAT September 2017
80. MOROCCO September 2021
81. NAURU September 2018
82. NETHERLANDS September 2017
83. NEW ZEALAND September 2018
84. NIGERIA September 2019
85. NIUE September 2017
86. NORWAY September 2017
87. OMAN September 2020
88. PAKISTAN September 2018
89. PANAMA September 2018
90. PERU December 2020
91. POLAND September 2017
92. PORTUGAL September 2017
93. QATAR September 2018
94. ROMANIA September 2017
95. RUSSIAN FEDERATION September 2018
96. RWANDA September 2025
97. SAINT KITTS AND NEVIS September 2018
98. SAINT LUCIA September 2018
99. SAINT VINCENT AND THE GRENADINES September 2018
100. SAMOA September 2018
101. SAN MARINO September 2017
102.  SAUDI ARABIA September 2018
103.  SEYCHELLES September 2017
104.  SINGAPORE September 2018
105.  SINT MAARTEN September 2018
106.  SLOVAK REPUBLIC September 2017
107.  SLOVENIA September 2017
108.  SOUTH AFRICA September 2017
109.  SPAIN September 2017
110.  SWEDEN September 2017
111.  SWITZERLAND September 2018
112.  THAILAND September 2023
113.  TÜRKIYE September 2018
114.  TURKS & CAICOS ISLANDS September 2017
115.  UGANDA September 2023
116.  UKRAINE September 2024
117.  UNITED ARAB EMIRATES September 2018
118.  UNITED KINGDOM September 2017
119.  URUGUAY September 2018
120.  VANUATU September 2018

More information: www.oecd.org/tax/automatic-exchange/international-framework-for-the-crs/

 

ROYALTIES – Art. 12 Modello OCSE

MODEL CONVENTION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME AND ON CAPITAL

——————————————————

Article 12

ROYALTIES

1. Royalties arising in a Contracting State and beneficially owned by a resident of the other Contracting State shall be taxable only in that other State.

2. The term “royalties” as used in this Article means payments of any kind received as a consideration for the use of, or the right to use, any copyright of literary, artistic or scientific work including cinematograph films, any patent, trade mark, design or model, plan, secret formula or process, or for information concerning industrial, commercial or scientific experience.

3. The provisions of paragraph 1 shall not apply if the beneficial owner of the royalties, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the royalties arise through a permanent establishment situated therein and the right or property in respect of which the royalties are paid is effectively connected with such permanent establishment. In such case the provisions of Article 7 shall apply.

4. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the royalties, having regard to the use, right or information for which they are paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other
provisions of this Convention.

Confronto tra i regimi fiscali “più favorevoli”dell’Unione Europea

Iniziamo questa breve panoramica sui sistemi fiscali dell’Unione Europea operando un confronto tra i due stati che nell’Unione Europea hanno le aliquote dell’imposta sul reddito delle società più basse: Bulgaria ed Ungheria.

Diamo alcuni dati di raffronto

Bulgaria Ungheria
Imposta Societaria 10% 9%
Ritenuta sui dividendi 5% 0%
Imposta persone fisiche 10% 15%
Costo dei contributi previdenziali 24,70%-  oltre Leva 3,400 (€ 1.738) mensili non vengono conteggiati 18,50%

A prima vista sembra che l’Ungheria sia fiscalmente più favorevole della Bulgaria.

Ora consideriamo il carico fiscale totale (imposte estere + imposte italiane) che pesa su un contribuente italiano che ha società in una di queste nazioni.

Poniamo di essere in presenza di un utile fiscale di € 50.000

Bulgaria Aliquota Imposte
Utile conseguito

€ 50.000

Imposta Societaria: 10%

€ 5.000

Utile distribuito

€ 45.000

Ritenuta sui dividendi: 5%

€  2.250

Italia
Dividendi esteri

€ 45.000

Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi pari al 26% dell’ammontare percepito dei dividendi esteri

€ 11.700

Carico fiscale totale (imposte estere + imposte italiane)

€ 18.950

Per quanto attiene la ritenuta sui dividendi del  5% applicata dalla Bulgaria c’è da considerare che la Corte di cassazione, Sez. V Civile, con la sentenza n. 25698/2022 pubblicata il 1° settembre 2022, si è espressa in materia di “foreign tax credit” per evitare la doppia imposizione per i redditi prodotti all’estero ammettendo la possibilità di utilizzare il credito d’imposta estero, anche per i redditi assoggettati a imposta sostitutiva, qualora con lo Stato estero sia in vigore una convenzione sulle doppie imposizioni che non escluda il diritto al credito d’imposta stesso.

A seguito della sentenza n. 25698/2022 della Corte di Cassazione , in assenza di uno specifico quadro della dichiarazione dei redditi per l’indicazione del credito d’imposta e per l’impossibilità degli intermediari residenti di attribuire direttamente il credito d’imposta, l’unica strada per il riconoscimento del suo è quella di richiedere all’Agenzia delle Entrate il rimborso dell’imposta pagata all’estero.

Attualmente il rimborso del credito d’imposta può essere richiesto dal contribuente solo attraverso una istanza ex primo comma dell’art. 38 del dpr 602/1973, entro 48 mesi dall’assoggettamento alla ritenuta a titolo d’imposta o dal pagamento dell’imposta sostitutiva, salvo successivamente adire la Corte di Giustizia Tributaria in caso di diniego.

Nel caso dell’esempio considerato potremmo chiedere un rimborso di € 2.250 con un conseguente Carico fiscale totale (imposte estere + imposte italiane) di € 16.700.

Vedi: Credito d’imposta anche per i redditi assoggettati a imposta sostitutiva

Ungheria Aliquota Imposte
Utile conseguito

€ 50.000

Imposta Societaria: 9%

€ 4.500

Utile distribuito

€ 45.500

Ritenuta sui dividendi: 0%

0

Italia
Dividendi esteri

€ 45.500

Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi pari al 26% dell’ammontare percepito dei dividendi esteri

€ 11.830

Carico fiscale totale (imposte estere + imposte italiane)

€16.330

Poniamo a raffronto il carico fiscale di una SRL italiana

Italia Aliquota Imposte
Utile conseguito

€ 50.000

IRES: 24%

€ 12.000

Utile distribuito

€ 38.000

Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi pari al 26% dell’ammontare percepito dei dividendi

€   9.880

Carico fiscale totale 

€ 21.880

Ora consideriamo il caso di un Compenso all’amministratore/proprietario della società come strumento di pianificazione fiscale, soluzione fiscalmente allettante per gli amministratori residenti in Italia di una società  bulgara o ungherese.

Un residente in uno stato estero può  diventare professionalmente attivo in Bulgaria o Ungheria (pensiamo al semplice caso dell’attività svolta da un amministratore estero di una società bulgara o ungherese) e ricevere un compenso (alto)  per questa attività. 

Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Bulgaria intesa ad evitare le doppie iposizioni

In base all’art. 14 (Membri dei consigli di amministrazione e dei collegi sindacali) della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Bulgaria intesa ad evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio ed a prevenire le evasioni fiscali: “I compensi, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in qualita’ di membro del Consiglio di amministrazione o del collegio sindacale di una societa’ residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare ungherese intesa ad evitare le doppie iposizioni

In base all’art. 16 (Compensi a Membri dei consigli di amministrazione) della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare unghere intesa ad evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio ed a prevenire le evasioni fiscali: “I compensi e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in qualita’ di membro del Consiglio di amministrazione o del collegio sindacale di una societa’ residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

Quindi sia la Bulgaria che l’Ungheria anno stipulato trattati contro la doppia imposizione con la Repubblica italiana (a questo proposito  vedi art. 14 della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Bulgaria e art. 16 della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare unghere) e, quindi, l’Italia  esenterà dal pagamento delle imposte questo reddito personale derivato da fonti bulgare (poiché le tasse (10%) sono già state  pagate in Bulgaria) o ungheresi (poiché le tasse (15%) sono già state  pagate in Ungheria).

Ora facciamo degli esempi numerici considerando, per semplicità, il compenso all’amministratore come unica fonte negativa del bilancio.

Ipotizziamo un compenso mensile di € 4.000 e ricavi di € 50.000.

Bulgaria Aliquota Imposte
Ricavi € 50.000
Comenso all’amministratore € 48.000 Imposta persone fisiche: 10% € 4.800
Utile conseguito €     2.000 Imposta Societaria: 10% €     200
Utile distribuito €     1.800 Ritenuta sui dividendi: 5% €         90
Costo dei contributi previdenziali €   20.856 24,7% sul massimale di € 1,738 mensili €   5.151
Italia
Dividendi esteri €     1.800 Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi pari al 26% dell’ammontare percepito dei dividendi esteri €        468
Carico fiscale e contributivo totale  €   10.709
Ungheria Aliquota Imposte
Ricavi €  50.000
Compenso all’amministratore €  48.000 Imposta persone fisiche: 15% € 7.200
Utile conseguito €      2.000 Imposta Societaria: 9% €     180
Utile distribuito €      1.820
Costo dei contributi previdenziali €   48.000 18,50% €   8.880
Italia
Dividendi esteri €     1.820 Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi pari al 26% dell’ammontare percepito dei dividendi esteri €        473
Carico fiscale e contributivo totale  €   16.733

Volendo raffrontare i risultati è evidente che la Bulgaria, riconoscendo un compenso all’amministratore/proprietario,  risulta la soluzione di gran lunga più vantaggiosa avendo una flat tax al 10% sia per quanto attiene le imposte societarie che quelle personali e una soglia di calcolo per i contributi previdenziali pari a € € 1,738 mensili (valore valido per il 2023 che viene aggiornato ogni anno).

Ora consideriamo dei regimi fiscali “particolari”.

Lituania

Incominciamo dal “Regime per le microimprese”  in Lituania.

Il “Regime per le microimprese”  in Lituania (previsto per le società con massimo 10 dipendenti e fatturato annuo fino a € 300.000 per periodo d’imposta) prevede per il primo anno un’aliquota dello 0% e successivamente un’aliquota un’aliquota del 5%.

La Lituania prevede, anche per le microimprese, un’aliquota del 15% come ritenuta sugli utili distribuiti.

Alleghiamo una tabella riassuntiva di raffronto tra la tassazione lituana e bulgara.

Bulgaria Lituania
Aliquota ordinaria tassazione utili conseguiti 10% 15%
Regime per le microimprese ( massimo 10 dipendenti e fatturato annuo fino a € 300.000 per periodo d’imposta) prevede per il primo anno un’aliquota dello 0% e successivamente un’aliquota del 5%
Aliquota ritenuta utili distribuiti 5% 15%
Aliquota tassazione persone fisiche 10% Dal 20% al 32%

Se avessimo una distribuzione degli utili pari agli utili conseguiti per la Bulgaria avremmo un’imposizione complessiva (tassazione utili conseguiti + ritenuta sugli utili distribuiti) al 14,5% e per la Lituania al 19,25% (15% per il primo anno, ma con l’obbligo di non cessare l’azienda nei successivi tre anni).

A vantaggio della soluzione bulgara c’è l’ulteriore possibilità di utilizzare  il  compenso all’amministratore/proprietario della società  come strumento di pianificazione fiscale (in Bulgaria avremmo una tassazione personale solo del 10%) e ridurre la restante parte (il reddito distribuito che va dichiarato in Italia al 26%).

Di contro per la Lituania, se non si dà un compenso all’amministratore, si ha una tassazione lituana complessiva (per il regime delle microimprese) sul reddito distribuito del 19,25% ed un’ulteriore tassazione “italiana” al 26%.

Se, sempre considerando la soluzione lituana, si dovesse dare 
 un compenso all’amministratore, su questo avremmo una tassazione lituana che va dal 20 al 32% (in base agli scaglioni di reddito) ed un’ulteriore tassazione italiana, sul reddito distribuito al 26%.

Un ulteriore vantaggio per la Bulgaria è dato dall’importo dei contributi previdenziali sul compenso all’amministratore, oltre i 3.400 Leva (circa € 1.738) questi non vengono conteggiati.

Malta

I benefici fiscali di Malta ruotano attorno a un sistema di rimborsi fiscali. In effetti, si tratta di una percentuale rimborsata all’azionista dell’imposta maltese pagata dalla società. L’ammontare della restituzione dipende da una serie di fattori, tra cui la natura del reddito della società maltese e l’eventuale richiesta di sgravi della doppia imposizione.

Le società sono soggette alla tassazione di Malta all’aliquota
d’imposta standard del 35%.

Il Sistema dei Rimborsi Fiscali  è stato ufficialmente approvato dalla Commissione Europea verso la fine del 2006.
soci di un’impresa registrata a Malta hanno il diritto di richiedere alcune tipologie di rimborsi fiscali  per le tasse pagate su tutti gli utili imponibili che provengono al di fuori di Malta. Ed anche su tutti gli utili imponibili provenienti dal territorio Maltese a condizione che non derivino da beni immobiliari o che non siano soggetti ad imposta finale.

Le tipologie societarie i cui soci possono chiedere questi rimborsi sono:

  • Le società costituite a Malta secondo le leggi Maltesi;
  • Le imprese non costituite a Malta, ma che sono gestite e controllate a Malta;
  • Le aziende che non operano a Malta e che non sono gestite a Malta, ma che operano attraverso una filiale Maltese.

rimborsi fiscali ammontano a:

  • Rimborso dei 6/7 delle tasse – questo tipo di rimborso viene generalmente applicato al reddito prodotto da attività commerciali;
  • Rimborso dei 5/7 delle tasse – questa tipologia di rimborso è riservata invece al reddito non commerciale prodotto quindi da interessi passivi o da diritti d’autore;
  • Rimborso dei 2/3 delle tasse – applicabile solo su ricavi esteri se la società ha già richiesto l’esenzione dalla doppia imposizione fiscale su quel profitto.

Poiché l’azionista chiederà il rimborso, è importante che egli sia registrato in precedenza presso le autorità fiscali maltesi.

Per poter richiedere un rimborso fiscale:

  • la società deve prima pagare un’imposta societaria del 35%;
  • e quindi distribuire i dividendi.

Con la Risoluzione N. 170/E del 12 dicembre 2005 l’Agenzia delle Entrate si è espressa sulla qualificazione reddituale delle somme
rimborsate  dall’Amministrazione finanziaria maltese in seguito alla distribuzione dei dividendi
.

Secondo  l’Agenzia delle Entrate le somme rimborsate non sono
deliberate e distribuite dalla società maltese, ma dallo Stato maltese, sulle base di norme di diritto interno, quindi: “ciò impedisce di considerare e trattare tali somme alla stregua degli utili distribuiti dalle società e dagli enti di cui all’articolo 73 del TUIR. Per effetto delle medesime circostanze, si ritiene che le stesse debbano essere più propriamente considerate quali “proventi derivanti da altri rapporti aventi per oggetto l’impiego del capitale”, di cui alla lett. h), comma 1, dell’articolo 44 del TUIR e, conseguentemente, scontano la tassazione integrale in capo al percettore secondo il principio di cassa“.

Ricordiamo che la lettera h), comma 1, dell’articolo 44 del TUIR ricomprende tra i redditi di capitale: “gli interessi e gli altri proventi derivanti da altri rapporti aventi per oggetto l’impiego del capitale, esclusi i rapporti attraverso cui possono essere realizzati differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto“.

Quindi il socio italiano, se persona fisica, dovrà indicare, secondo il principio di cassa, nella Sezione I-A – Redditi di capitale, del Quadro RL, rigo RL2, del Modello Redditi Persone Fisiche, le somme ricevute dall’Amministrazione finanziaria maltese a titolo di rimborso delle imposte pagate dalla società di diritto maltese.

Nel rigo RL3, va indicata nelle rispettive colonne, la somma degli importi esposti nei righi da RL1 a RL2. l’importo indicato al rigo RL3, colonna 2, sommato agli altri redditi irpef, deve essere riportato nel rigo RN1 (Reddito complessivo), colonna 5, del quadro RN.

Per trarre il massimo vantaggio dal sistema di credito d’imposta rimborsabile ed evitare  il problema della classificazione dei redditi in quei Paesi esteri che considerano il rimborso fiscale come un dividendo o qualsiasi altro reddito, è molto comune che una società commerciale maltese sia di proprietà di una holding maltese. 

La holding maltese fungerà da società di distribuzione dei dividendi ai proprietari effettivi finali, ricevendo dividendi dalla società commerciale maltese e rimborsi fiscali dalle autorità fiscali maltesi.

Come abbiamo visto,  scopo del sistema di piena imputazione (Full Imputation System) è l’eliminare di qualsiasi doppia imposizione  che potrebbe insorgere alla distribuzione dei dividendi, vale a dire che i profitti della società non saranno soggetti due volte a tassazione, la prima a livello aziendale e la seconda a livello dell’azionista maltese.
Malta non impone alcuna ritenuta alla fonte sulla distribuzione dei dividendi e, grazie al suo sistema di tassazione a totale imputazione, l’imposta subita a livello della società commerciale maltese sarà concessa come credito contro l’imposta dovuta dalla holding maltese al momento del ricevimento di un dividendo.

Quindi, i dividendi ed i rimborsi fiscali ricevuti dalla holding maltese possono essere distribuiti ai proprietari effettivi finali sotto forma di dividendi esenti da un’ulteriore tassazione.

Vedi: Malta -Struttura fiscale a due livelli (Two-Tier structure)

Romania

La Romania disponeva di un sistema fiscale molto interessante e molte persone e aziende si sono trasferite lì per beneficiare di diverse agevolazioni. Da gennaio 2023 tuttavia sono entrate in vigore diverse modifiche.

Il sistema fiscale rumeno, è impostato su due  regimi:

  • il regime delle “Micro Imprese”
  • ed il regime delle “Macro Imprese”.

L’aliquota sulla tassazione degli Utili è stata portata al 16%.

Fino a gennaio 2023 se si avevano 0 dipendenti  si era tassati con il 3% da calcolare sul fatturato fino a 1 milione di euro

Il regime di imposte sul reddito della Microimprese in Romania è stabilito dagli artt. dal 47 al 57 della Legge n. 227/2015 in materia di Codice Fiscale

A partire dal 1. gennaio 2023, al sistema delle imposte sui redditi delle microimprese sono applicate importanti modifiche.

L’imposta sui redditi delle microimprese è applicabile sempre sui Ricavi, il limite è di € 500.000 di fatturato e la tassazione è dell’1% , a condizione che i ricavi  e l’asset soddisfino i seguenti requisiti

  • Varia il valore del fatturato annuo, che passa da 1.0 milione di euro a 500 mila euro (tenendo presente sempre per ora il cambio valuta)
  • La provenienza dei Ricavi non deve provenire da servizi di consulenza e/o management in percentuale superiore al 20%
  • del totale dei ricavi stessi.
  • Le società dovranno avere almeno un dipendente per rientrare nella tassazione del 1% , che dovrà essere assunto entro 30 giorni dalla costituzione della società per minimo 12 mesi.
  • Il dipendente con accordo della società potrà essere anche un socio.
  • I soggetti soci della microimpresa non potranno detenere più del 25% del valore dei titoli di partecipazione in più di 3 società che rientrano nel regime previsto per le microimprese, più specificatamente 3 società come anche soci unici, nella quarta non potranno superare la quota del 25%.
  • La normativa sul Capitale Sociale non cambia.

Come si vede per accedere al regime delle microimprese è necessario rispettare il parametro del fatturato annuo che non può superare i 500.000 Euro ed è necessario assumere almeno un dipendente.

Elenco Stati che hanno aderito al CRS: scambio automatico di informazioni tra le autorità fiscali sulle attività finanziarie detenute dai contribuenti

Il Common Reporting Standard (CRS); è uno standard informativo, sviluppato dall’OCSE, Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) ), per lo scambio automatico di informazioni, (Automatic Exchange Of Information (AEOI)), a livello globale, tra le autorità fiscali, rivolto a facilitare i controlli anti-evasione,sulle attività finanziarie detenute dai contribuenti .

(Vedi: http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/

https://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/international-framework-for-the-crs/ )

Introdotto nell’Unione Europea dalla Direttiva 2014/107/UE (DAC 2), questo standard di raccolta e condivisione di dati sui conti esteri, secondo la lista aggiornata al16 maggio 2023,  vede impegnati, 120 Stati. Oltre all’Italia ed alla Bulgaria, partecipano anche giurisdizioni considerate meno trasparenti (Lussemburgo, Svizzera, Isole Vergini, Cayman, Bermuda e altre).

ELENCO DEGLI STATI CHE HANNO ADERITO AL COMMON REPORTING STANDARD (CRS) AGGIORNATA AL 16 MAGGIO 2023

La pagina RAPPORTI DI SCAMBIO ATTIVATI PER INFORMAZIONI CRS  del sito OCSE( (Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD)) mostra tutte le relazioni di scambio bilaterali attualmente in essere per lo scambio automatico di informazioni CRS ai sensi dell’articolo 6 della convenzione multilaterale e del CRS MCAA (Multilateral Competent Authority Agreement), nonché nel quadro dell’UE. Inoltre, alcune giurisdizioni hanno concluso accordi bilaterali per lo scambio di informazioni CRS nell’ambito di trattati fiscali bilaterali o accordi sullo scambio di informazioni fiscali.

A  ottobre 2022, sono oltre 4900 i rapporti di scambio bilaterali attivati ​​rispetto a più di 110 giurisdizioni impegnate nel CRS, con i prossimi scambi tra queste giurisdizioni previsti per la fine di settembre 2022.

Per l’Italia risultano attive 80 relazioni di scambio bilaterali.

 

Progetto BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) dell’OCSE/G20 – Pilastro 2 – Global minimum tax – Direttiva n. 2022/2523

Il progetto BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) dell’OCSE/G20 mira a creare un unico insieme di norme fiscali internazionali basate sul consenso per affrontare la BEPS e quindi proteggere le basi imponibili offrendo al contempo maggiore certezza e prevedibilità ai contribuenti. Affrontare le sfide fiscali sollevate dalla digitalizzazione è stata una priorità assoluta del quadro inclusivo OCSE/G20 in BEPS dal 2015 con la pubblicazione del BEPS Action 1 Report. Su richiesta del G20, il Quadro inclusivo ha continuato a lavorare sulla questione, presentando una relazione intermedia nel marzo 2018.

Affrontare le sfide fiscali derivanti dalla digitalizzazione dell’economia è stata una priorità assoluta del progetto BEPS e del quadro inclusivo dal 2015 con la pubblicazione del rapporto BEPS Action 1. Su richiesta del G20, il Quadro inclusivo ha continuato a lavorare sulla questione, presentando una relazione intermedia nel marzo 2018.

Nel gennaio 2019, i membri del quadro inclusivo OCSE/G20 sulla BEPS (OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS) hanno concordato di esaminare proposte in due pilastri, che potrebbero costituire la base per un una soluzione consensuale alle sfide fiscali derivanti dalla digitalizzazione:

  • il Pillar oneprimo pilastro è incentrato sul nesso e sull’allocazione degli utili;
  • il Pillar twosecondo pilastro è incentrato su un’imposta minima globale intesa ad affrontare i rimanenti problemi di BEPS.

Il Primo Pilastro mira ad adattare il sistema fiscale internazionale ai nuovi modelli di business attraverso una revisione coerente e simultanea dell’allocazione degli utili e delle regole di nesso. Intende espandere i diritti di tassazione delle giurisdizioni di mercato (che, per alcuni modelli di business, è la giurisdizione in cui si trova l’utente) dove esiste una partecipazione attiva e sostenuta di un’impresa all’economia di quella giurisdizione attraverso attività in o a distanza diretto a tale giurisdizione. Il Primo Pilastro mira inoltre a migliorare significativamente la certezza fiscale introducendo meccanismi innovativi di prevenzione e risoluzione delle controversie. Gli elementi chiave del Primo Pilastro possono essere raggruppati in tre componenti:

  • Un nuovo diritto di tassazione per le giurisdizioni di mercato su una quota dell’utile residuo calcolato a livello di gruppo (o segmento) multinazionale (importo A).

  • Un rendimento fisso per attività di marketing e distribuzione di base definite che si svolgono fisicamente in una giurisdizione di mercato, in linea con il principio di libera concorrenza (Importo B).

  • Miglioramento dei processi di certezza fiscale per migliorare la certezza fiscale attraverso meccanismi innovativi di prevenzione e risoluzione delle controversie (componente Certezza fiscale).

Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy – Global Anti-Base Erosion Model Rules (Pillar Two) – Sfide fiscali derivanti dalla digitalizzazione dell’economia – Regole del modello globale anti-erosione della base imponibile (secondo pilastro)

Il secondo pilastro affronta le restanti sfide BEPS ed è progettato per garantire che le grandi imprese che operano a livello internazionale paghino un livello minimo di tasse indipendentemente da dove hanno sede o dalle giurisdizioni in cui operano. Lo fa attraverso una serie di regole interconnesse che cercano di (i) garantire una tassazione minima evitando la doppia imposizione o la tassazione in assenza di profitto economico, (ii) far fronte ai diversi modelli di sistemi fiscali delle giurisdizioni nonché ai diversi modelli operativi delle imprese, (iii) garantire la trasparenza e condizioni di parità e (iv ) ridurre al minimo i costi amministrativi e di conformità.

  • Il meccanismo principale per raggiungere questo risultato è la regola di inclusione del reddito (IIR) insieme alla regola sui pagamenti sottotassati (UTPR) che funge da backstop (insieme, le “regole GloBE”). Il funzionamento dell’IIR è, per alcuni aspetti, basato sui principi delle regole delle società estere controllate tradizionali (CFC) e innesca un’inclusione a livello dell’azionista laddove il reddito di un’entità estera controllata è tassato al di sotto dell’aliquota fiscale minima effettiva. È completata da una regola di switch-over (SOR) che rimuove gli ostacoli del trattato dalla sua applicazione a determinate strutture di filiali e si applica laddove un trattato sull’imposta sul reddito obbliga altrimenti uno Stato contraente a utilizzare il metodo dell’esenzione. L’UTPR è una regola secondaria e si applica solo laddove un’Entità Costituente non sia già soggetta ad una IIR. L’UTPR è tuttavia una parte fondamentale del set di regole in quanto funge da back-stop per l’IIR, garantisce condizioni di parità e affronta i rischi di inversione che potrebbero altrimenti verificarsi.

  • La regola soggetta a tassazione (STTR) integra queste regole. Si tratta di una norma basata su un trattato che mira ai rischi per i paesi di origine posti dalle strutture BEPS relative ai pagamenti infragruppo che sfruttano le basse aliquote nominali di tassazione nell’altra giurisdizione contraente (che è la giurisdizione del beneficiario).

Il punto focale del Pillar Two (secondo pilastro) è l’introduzione di una aliquota fiscale minima globale del 15%.
L’obiettivo è

  • ridurre l’incentivo per le imprese multinazionali ad operare in giurisdizioni a bassa o nulla fiscalità;
  • porre un limite alla concorrenza fiscale tra Stati;
  • favorire la sostenibilità dell’imposta sul reddito delle società come principale fonte di entrate pubbliche.

Le disposizioni concernenti il Pillar Two si applicheranno solo ai gruppi multinazionali con un fatturato consolidato totale di almeno 750 milioni di euro.

I meccanismi di funzionamento del secondo pilastro sono:

  • un set di disposizioni da implementare a livello di normative nazionali, denominate GloBE (Global Anti-Base Erosion Model Rules) che  prevedono un sistema coordinato di tassazione che impone un’imposta aggiuntiva (top-up tax) sugli utili realizzati in una giurisdizione ogniqualvolta l’aliquota fiscale effettiva, determinata su base giurisdizionale, è inferiore all’aliquota minima. La “regola di inclusione del reddito” (Income Inclusion Rule – IIR) impone un’imposta aggiuntiva in capo alla casa-madre allorquando essa detiene partecipazioni in società controllate situate in giurisdizioni ove l’aliquota fiscale effettiva (Effective Tax Rate – ETR) è inferiore al 15%;
  •  la c.d. “regola dei pagamenti sottotassati” (Undertaxed Payment Rule – UTPR) che ha lo scopo di negare detrazioni o impedire rettifiche sugli utili che non sono soggetti al livello minimo di tassazione ai sensi della”regola di inclusione del reddito” (Income Inclusion Rule – IIR);
  •  un meccanismo di salvaguardia (Subject To Tax Rule – STTR) che consente alle giurisdizioni della fonte di imporre un’imposta alla fonte limitata su determinati pagamenti intercompany soggetti a un’imposta inferiore a un’aliquota minima. Il meccanismo di salvaguardia (Subject To Tax Rule – STTR) è parte integrante
    del raggiungimento di un consenso sul Pillar Two per i paesi in via di sviluppo. L’aliquota minima per la STTR sarà del 9%.

La Direttiva n. 2022/2523 del Consiglio del 14 dicembre 2022 garantisce un livello di imposizione fiscale minimo globale (global minimum tax) per i gruppi multinazionali di imprese e i gruppi nazionali su larga scala nell’Unione. Gli Stati membri dovranno dare attuazione alle nuove norme entro il 31 dicembre 2023. Le norme si applicheranno ai gruppi di imprese multinazionali e ai gruppi nazionali su larga scala nell’UE con ricavi finanziari complessivi superiori a 750 milioni di euro l’anno con la società madre o una controllata in uno Stato membro UE.

Se l’aliquota effettiva minima non è imposta dal paese in cui è ubicata la controllata, sono previste disposizioni che consentono allo Stato membro della società madre di applicare un’imposta complementare.

La direttiva garantisce inoltre un’imposizione effettiva nel caso in cui la società madre sia situata al di fuori dell’UE in un paese a bassa imposizione che non applica norme equivalenti.

Vantaggi e svantaggi di alcuni Paradisi Fiscali che non hanno Imposte sulle Società e sui Capital Gains

Generalmente sono designati come “paradisi fiscali” territori sovrani e Paesi che usano la leva fiscale e altre misure di politica economica per attrarre capitali e investimenti nel settore finanziario e dei servizi.

Attualmente sul web si trovano molti siti che promettono l‘apertura, senza mettere mai fisicamente piede nel paese e per modiche cifre, di società “offshore” prive di reale costrutto anche in “Paradisi Fiscali” situati nelle parti più disparate del globo.

Aprire una “società offshore” in un così detto “Paradiso Fiscaleè un’operazione da valutare con molta attenzione perchè a fronte di alcuni possibili vantaggi può comportare notevoli rischi se non si procede in maniera seria e ponderata.

Basti considerare il fenomeno dell’ esterovestizione

Per inquadrare concretamente le possibili conseguenze si potrà incorrere in:

  • Sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi
    • Decreto legislativo del 18/12/1997 n. 471 – Art.1
      Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive, si applica la sanzione amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell’ammontare delle imposte dovute
       ……
    • Decreto legislativo del 18/12/1997 n. 471 – Art.5
      Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale dell’imposta sul valore aggiunto si applica la sanzione amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell’ammontare del tributo dovuto per il periodo d’imposta o per le operazioni che avrebbero dovuto formare oggetto di dichiarazione. ……..
  • Reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto
    • Decreto legislativo del 10/03/2000 n. 74- Art.5
      E’ punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l’imposta evasa e’ superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

Con il termine esterovestizione (foreign dressed companies) si intede indicare una società o un gruppo societario che utilizzando tecniche di pianficazione fiscale aggressiva, costituisce società o stabili organizzazioni all’estero. Generalmente in Stati a più basso livello di tassazione, al fine di evadere le imposte nello Stato in cui sono residenti.

Quindi in caso di esterovestizione siamo in presenza ad un fenomeno di evasione fiscale.

Ai sensi dell’articolo 73, comma 3, Tuir una società di capitali è considerata fiscalmente residente in Italia quando per la maggior parte del periodo d’imposta (183 gg.) ha mantenuto

  • la sede legale
  • o la sede dell’amministrazione
  • o l’oggetto principale

nel territorio dello Stato.

Come si vede, tali criteri  sono fra loro alternativi, è sufficiente il realizzarsi di uno solo di essi affinché una società estera venga considerata fiscalmente residente in Italia e sottoposta a tassazione in Italia, in base del noto principio della tassazione su base mondiale dei redditi (c.d. worldwide principle,  principio che l’Italia, così come la maggior parte dei Paesi occidentali, ha adottato nel proprio diritto tributario).

L’Amministrazione finanziaria italiana applica il principio secondo il quale i redditi del soggetto considerato fiscalmente residente in Italia sono soggetti a tassazione diretta dal fisco italiano indipendentemente dal luogo ove tali redditi sono stati prodotti.

Ai fini dell’esterovestizione, le disposizioni dettate per le società dall’art. 73 T.U.I.R. attribuiscono particolare rilevanza non solo al dato formale della sede legale della società, situata in Italia, ma anche a quelli sostanziali, relativi

  • all’ubicazione nel territorio dello Stato della sede dell’amministrazione
  • od allo svolgimento, in Italia, dell’oggetto principale dell’impresa.

Per quanto attiene l’oggetto principale dell’impresa si devono considerare i commi 4 e 5 dell’art. 73 del T.U.I.R.:

4. L’oggetto esclusivo o principale dell’ente residente e’ determinato in base alla legge, all’atto costitutivo o allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata. Per oggetto principale si intende l’attività’ essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto.

5. In mancanza dell’atto costitutivo o dello statuto nelle predette forme, l’oggetto principale dell’ente residente e’ determinato in base all’attività’ effettivamente esercitata nel territorio dello Stato; tale disposizione si applica in ogni caso agli enti non residenti. 

Per quanto attiene all’ubicazione nel territorio dello Stato della sede dell’amministrazione occorrerà fare riferimento alla situazione di fatto e individuare il luogo dove effettivamente gli amministratori della società esercitano l’attività amministrativa in modo stabile.

Posto che il criterio della sede legale ha natura prettamente formale, per stabilire se una società estera è fiscalmente residente in Italia occorre analizzare, da un punto di vista sostanziale, i criteri di collegamento con il territorio dello Stato:

  • sede dell’amministrazione
  • e oggetto principale.

L’onere della prova grava sull’Amministrazione finanziaria che, nell’ambito della propria attività ispettiva, dovrà dimostrare che la società è fittiziamente estera.

Ora spesso si vive nell’errata convinzione che basti costituire una società in un “Paradiso fiscale” per poter ususruire dei suoi “vantaggi“.

Invertendo il ragionamento, perchè una società sia considerata “estera” come si può sostenere che l’amministrazione è condotta dall’estero, quando, ed è quasi sempre la “normalità“ nel caso di “società offshore” situate in “Paradisi Fiscali” lontanissimi, l’imprenditore/amministratore non si è mai recato in loco?

Basti pensare ai “paradisi fiscali”  situati nel Pacifico.

Anche sulla base del consolidato orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, per individuare la residenza fiscale di una società o di un ente estero, occorre fare riferimento al criterio della “sede effettiva”.

La sede dell’amministrazione, contrapposta alla sede legale, coincide con la “sede effettiva” dell’impresa estera, intesa come il luogo dove:

  • hanno concreto svolgimento le attività amministrative e di direzione dell’ente;
  • si convocano le assemblee.

La sede effettiva può essere definita come quel luogo deputato, o stabilmente utilizzato, per l’accentramento degli organi e degli uffici societari in vista del compimento degli affari e dell’impulso dell’attività dell’ente, il luogo ove si concretizzano gli atti produttivi e negoziali dell’ente, nonché i rapporti economici che il medesimo intrattiene con i terzi.

Per determinare il luogo della sede dell’attività economica di una società occorre prendere in considerazione un complesso di fattori:

  • la sede statutaria;
  • il luogo dell’amministrazione centrale;
  •  il luogo di riunione dei dirigenti societari;
  • il luogo in cui si adotta la politica generale di tale società.

Possono rilevare anche altri elementi:

  •  il luogo di riunione delle assemblee generali;
  • di tenuta dei documenti amministrativi e contabili;
  • di svolgimento della maggior parte delle attività finanziarie e bancarie (a proposito di questo punto basti considerare che le operazioni bancarie, nel caso di “Paradisi fiscali” posizionati oltre oceano, sono quasi sempre svolte tramite servizi “online”).

Per una disamina completa del fenomeno dell’esterovestizione non si può prescindere da un’attenta lettura dei commi 5-bis e 5-ter dell’art. 73 del T.U.I.R. introdotti dal  D.L. 4 luglio 2006, n. 223,(Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche’ interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale). art.35, commi 13 e 14, convertito, con modificazioni, nella l. 4.8.2006, n. 248.

5-bis. Salvo prova contraria, si considera esistente nel territorio dello Stato la sede dell’amministrazione di società ed enti, che detengono partecipazioni di controllo, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, del codice civile, nei soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 (a) le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione, nonché le società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e le società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato; b) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali;), se, in alternativa:

a) sono controllati, anche indirettamente, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, del codice civile, da soggetti residenti nel territorio dello Stato;

b) sono amministrati da un consiglio di amministrazione, o altro organo equivalente di gestione, composto in prevalenza di consiglieri residenti nel territorio dello Stato.

5-ter. Ai fini della verifica della sussistenza del controllo di cui al comma 5-bis, rileva la situazione esistente alla data di chiusura dell’esercizio o periodo di gestione del soggetto estero controllato. Ai medesimi fini, per le persone fisiche si tiene conto anche dei voti spettanti ai familiari di cui all’articolo 5, comma 5.

Il comma 5-bis con la dicitura “salvo prova contraria” introduce una sostanziale inversione dell’onere della prova sulla esistenza nel territorio dello Stato estero della sede dell’amministrazione di società il cui controllo risulti riconducibile, anche in via indiretta, a soggetti italiani.

Quindi , in sintesi, ai sensi del comma 5-bis la società estera che detiene partecipazioni di controllo di società italiane si considera, salvo prova contraria, “esterovestita” se, in alternativa, siamo in presenza di una delle seguenti fattispecie:

  • è controllata, anche indirettamente da soggetti residenti in Italia;
  • è  amministrata da soggetti residenti residenti in Italia.

Questo può essere il caso di “società offshore” posizionate in “Paradisi Fiscali” al solo fine di sfruttare la loro legislazione fiscale favorevole nella tassazione di capital gains.

Il comma 5-bis ha introdotto una presunzione relativa che il contribuente può superare, dimostrando che si tratti di una collocazione sostanziale e non puramente formale.

Dovrà essere il contribuente a portare prove a proprio favore per dimostrare l’effettiva attività svolta all’estero e che che trattasi di una collocazione sostanziale e non puramente formale.

Quindi, in sintesi, nel caso di una titolarità in una società situata in un “Paradiso fiscale” si dovrà fare riferimento al criterio della “sede effettiva”, intesa come il luogo dove:

  • hanno concreto svolgimento le attività amministrative e di direzione dell’ente;
  • si convocano le assemblee.

Nel caso in cui, poi, che la società situata in un “Paradiso fiscale” detenga quote di controllo di una società italiana, nei casi previsti dal comma 5-bis dellìart. 73 del TUIR si dovrà poter dimostrare che si tratta di una collocazione sostanziale e non puramente formale

Per tutte queste ragioni  ci limiteremo a considerare i “Paradisi Fiscali” più vicini a noi e facilmente raggiungibili, partendo da quelli situati in Europa per arrivare a quelli situati nell’Atlantico, dove sarà più agevole da un punto di vista sostanziale, soddisfare i criteri di collegamento con il territorio dello Stato:

  • sede dell’amministrazione
  • e oggetto principale;
  • collocazione sostanziale e non puramente formale.

Le dipendenze della corona  sono tre territori insulari nelle isole britanniche che sono possedimenti autonomi della corona britannica : la giurisdizione (Bailiwick) di Guernsey , la giurisdizione (Bailiwick) di Jersey, ambedue situate nel Canale della Manica (Isole del Canale), e l’isola di Man nel Mare d’Irlanda al largo della costa nord-occidentale dell’Inghilterra.Non fanno parte del Regno Unito (UK) né sono territori britannici d’oltremare .  Hanno lo status di “territori per i quali il Regno Unito è responsabile”, piuttosto che stati sovrani.

Nella giurisdizione (Bailiwick) di Guernsey , nella giurisdizione (Bailiwick) di Jersey e nell’isola di Man i capital gains non sono tassati.

La giurisdizione (Bailiwick) di Guernsey , la giurisdizione (Bailiwick) di Jersey e l’isola di Man, con alcune eccezioni,  hanno imposte sulle società pari allo 0%.

Le Isole Cayman  sono un territorio britannico d’oltremare autonomo e il più grande per popolazione. Il territorio di 264 chilometri quadrati (102 miglia quadrate) comprende le tre isole di Grand Cayman , Cayman Brac e Little Cayman , che si trovano a sud di Cuba e a nord-est dell’Honduras , tra la Giamaica e la penisola messicana dello Yucatán . La capitale è George Town a Grand Cayman, che è la più popolosa delle tre isole.

Le Isole Cayman sono considerate parte della zona geografica dei Caraibi occidentali e delle Grandi Antille . Il territorio è un importante centro finanziario offshore mondiale per le imprese internazionali e le persone facoltose, in gran parte a causa del fatto che lo stato non applica tasse su alcun reddito guadagnato o immagazzinato.

Con un PIL pro capite di $ 91.392, le Isole Cayman hanno il più alto tenore di vita dei Caraibi. Nelle Isole Cayman risiedono immigrati provenienti da oltre 130 paesi e territori.

Senza tassazione diretta, le isole sono un fiorente centro finanziario offshore. Più di 99.000 società attive sono state registrate nelle Isole Cayman a partire dal 2016, tra cui quasi 300 banche, 750 assicuratori e 10.500 fondi comuni di investimento. Una borsa valori è stata aperta nel 1997. Le industrie del turismo e dei servizi finanziari creano una maggioranza significativa del prodotto interno lordo (PIL). L’industria del turismo si rivolge al mercato del lusso e si rivolge principalmente ai visitatori del Nord America. I Caymaniani godono di uno dei più alti rendimenti pro capite e uno dei più alti standard di vita al mondo.

Nelle Isole Cayman

  • non sono previste imposte sulle società
  • non sono previste imposte sui capital gains
  • viene mantenuta una relativa privacy aziendale.

Reddito aziendale, plusvalenze, buste paga o altre imposte dirette non sono imposte alle società nelle Isole Cayman.

Le Isole Vergini Britanniche sono un territorio d’oltremare del Regno Unito. Fanno parte dell’arcipelago delle Isole Vergini nel Mar delle Antille ripartito tra Regno Unito e Stati Uniti d’America.

Le Isole Vergini Britanniche sono un arcipelago di 40 isole, 15 delle quali abitate fra cui Tortola, Anegada e Virgin Gorda. Il capoluogo è la cittadina di Road Town, situata sull’isola di Tortola.

Il capo dello Stato è il sovrano del Regno Unito (attualmente re Carlo III), che esercita le sue funzioni tramite un governatore; a quest’ultimo spettano, su mandato del sovrano, alcuni incarichi tra i quali quello della nomina del primo ministro.

Nelle Isole Vergini britanniche (BVI)

  • non sono previste imposte sulle società
  • non sono previste imposte sui capital gains
  • non  è prevista alcuna ritenuta d’acconto
  • viene mantenuto l’anonimato aziendale.

Anguilla è un territorio britannico d’oltremare nei Caraibi. È una delle Isole Sottovento più settentrionali delle Piccole Antille, situata a est di Porto Rico e delle Isole Vergini e direttamente a nord di Saint Martin.  Nel 1980 Anguilla si è separata formalmente da Saint Kitts e Nevis diventando un territorio britannico d’oltremare separato.

Sempre più imprenditori si stanno riversando sull’isola per registrare le loro International Business Company (IBC) principalmente per politiche fiscali favorevoli e per un’elevata Privacy aziendale.

Per una Anguilla International Business Company (IBC)

  • non sono previste imposte sulle società
  • non sono previste imposte sui capital gains
  • viene mantenuto l’anonimato aziendale.

Bermuda  è un territorio d’oltremare britannico nel Nord Atlantico, costituito da un una catena di isole che comprende circa trecento isolotti, scogli e affioramenti corallini, venti dei quali abitati, dette le Bermude.

Il capoluogo è Hamilton, situato nella Grande Bermuda.

Le Bermude non impongono tasse su profitti delle Società, reddito, dividendi o plusvalenze.

Le Bahamas sono considerate un paradiso fiscale data la mancanza di:

  • imposta sul reddito;
  • imposta sulle plusvalenze;
  • imposta di successione;
  • imposta sulle società;
  • ritenuta d’acconto su dividendi, interessi, royalties.

Il Belize è uno Stato indipendente dell’America centro-settentrionale che si estende per 22966 km² con una popolazione di 377968 abitanti (stimati nel luglio 2016. La sua capitale è Belmopan.

Confina a nord con il Messico, a est si affaccia sul mar dei Caraibi e sul golfo dell’Honduras, a sud e ovest confina con il Guatemala.

Un tempo colonia con il nome di Honduras Britannico, è indipendente dal 1981 ma è amministrativamente uno dei quindici reami del Commonwealth e il suo capo di Stato è il sovrano del Regno Unito re Carlo III.

Il Belize è conosciuto anche come “la strategica backdoor degli Stati Uniti” e “un piccolo USA”. È l’unico paese dell’area dell’America centrale la cui principale lingua ufficiale è l’inglese. Inoltre, è l’unico posto al mondo che ha una Comunità caraibica (CARICOM), un’Area di libero scambio americana (FTAA).

Per una Belize International Business Company (IBC)

  • non sono previste imposte sulle società
  • non sono previste imposte sui capital gains
  • viene mantenuto l’anonimato aziendale.

Ora sono da fare, necessariamente, delle considerazioni che implicano le normative internazionali e nazionali.

Tutte queste giurisdizioni sono ricomprese nell’ELENCO DEGLI STATI CHE HANNO ADERITO AL CRS AGGIORNATO AL 22 novembre 2022.

Da considerare, al proposito, che un forte “colpo” ai Paradisi fiscali è stato inferto, dal 2014, anno delle sua introduzione, proprio dal CRS. Il Common Reporting Standard (CRS); è uno standard informativo, sviluppato dall’OCSE, Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) ), per lo scambio automatico di informazioni, (Automatic Exchange Of Information (AEOI)), a livello globale, tra le autorità fiscali, rivolto a facilitare i controlli anti-evasione, sulle attività finanziarie detenute dai contribuenti .

(Vedi: http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/)

Introdotto nell’Unione Europea dalla Direttiva 2014/107/UE (DAC 2), questo standard di raccolta e condivisione di dati sui conti esteri, secondo la lista aggiornata al 10 Dicembre 2020,  vede impegnati, 110 Stati.

La pagina RAPPORTI DI SCAMBIO ATTIVATI PER INFORMAZIONI CRS (Ultimo aggiornamento: dicembre 2020) del sito OCSE( (Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD)) mostra tutte le relazioni di scambio bilaterali attualmente in essere per lo scambio automatico di informazioni CRS ai sensi dell’articolo 6 della convenzione multilaterale e del CRS MCAA (Multilateral Competent Authority Agreement), nonché nel quadro dell’UE. Inoltre, alcune giurisdizioni hanno concluso accordi bilaterali per lo scambio di informazioni CRS nell’ambito di trattati fiscali bilaterali o accordi sullo scambio di informazioni fiscali.

A partire da ottobre 2022, sono oltre 4900 i rapporti di scambio bilaterali attivati ​​rispetto a oltre 110 giurisdizioni impegnate nel CRS.

Per l’Italia risultano attive 75 relazioni di scambio bilaterali.

Guernsey, Jersey, Isola di Man, Anguilla, le Isole Cayman, le Isole Vergini Britanniche, Bermuda, Bahamas e Belize figurano tra le giurisdizioni di cui all’Allegato D  del Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze 28 dicembre 2015 che  forniranno alle autorità italiane le informazioni di cui all’art. 3 del Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze 28 dicembre 2015 recante l’attuazione della legge 18 giugno 2015, n. 95 e della direttiva 2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2014, recante modifica della direttiva 2011/16/UE  riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale.

L’Art. 3. Obblighi di comunicazione deDecreto del Ministero dell’Economia e Finanze 28 dicembre 2015 prevede che:

“1. Con riferimento ai periodi di imposta a decorrere dal 1° gennaio 2016, secondo la tempistica riportata, per ciascuna giurisdizione oggetto di comunicazione, nell’allegato «C» al presente decreto vigente alla data del 15 maggio di ciascun anno, le istituzioni finanziarie italiane tenute alla comunicazione trasmettono all’Agenzia delle entrate le seguenti informazioni:

a) in relazione ad ogni conto oggetto di comunicazione:

1) il nome, l’indirizzo, la giurisdizione o le giurisdizioni di residenza, il NIF o i NIF di ciascuna persona oggetto di comunicazione nonche’, nel caso di persone fisiche, la data e il luogo di nascita per ciascuna persona oggetto di comunicazione che e’ titolare di conto e, nel caso di un’entita’ non finanziaria passiva che e’ titolare di conto e che, dopo l’applicazione delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale di cui all’allegato «A», e’ identificata come avente una o piu’ persone che esercitano il controllo che sono persone oggetto di comunicazione, il nome, l’indirizzo, la giurisdizione o le giurisdizioni di residenza e il NIF o i NIF dell’entita’ e il nome, l’indirizzo, la giurisdizione o le giurisdizioni di residenza, il NIF o i NIF e la data e il luogo di nascita di ogni persona che esercita il controllo che e’ una persona oggetto di comunicazione;

2) il numero di conto o, se assente, altra sequenza identificativa del rapporto di conto;

3) la denominazione e il codice fiscale dell’istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione;

4) il saldo o il valore del conto, compreso, nel caso di un contratto di assicurazione per il quale e’ misurabile un valore maturato o di un contratto di rendita, il valore maturato o il valore di riscatto, alla fine del pertinente anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione alla clientela ovvero, se il conto e’ stato chiuso nel corso di tale anno o periodo, la chiusura del conto;

b) nel caso di un conto di custodia, oltre alle informazioni elencate nella lettera a):

1) l’importo totale lordo degli interessi, l’importo totale lordo dei dividendi, nonche’ l’importo totale lordo degli altri redditi generati in relazione alle attivita’ detenute nel conto in ogni caso pagati o accreditati sul conto o in relazione al conto nel corso dell’anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione alla clientela;

2) gli introiti totali lordi derivanti dalla vendita o dal riscatto delle attivita’ finanziarie pagati o accreditati sul conto nel corso dell’anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione alla clientela in relazione al quale l’istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione ha agito in qualita’ di custode, intermediario, intestatario o altrimenti come agente per il titolare del conto;

c) nel caso di un conto di deposito, oltre alle informazioni elencate nella lettera a), l’importo totale lordo degli interessi pagati o accreditati sul conto nel corso dell’anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione alla clientela;

d) nel caso di conti diversi da quelli di cui alle lettere b) e c), oltre alle informazioni elencate nella lettera a), l’importo totale lordo pagato o accreditato al titolare del conto in relazione al conto nel corso dell’anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione alla clientela con riferimento al quale l’istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione agisce in qualita’ di incaricata dal debitore o dal beneficiario effettivo o in nome proprio, compreso l’importo complessivo di eventuali pagamenti di riscatto effettuati al titolare del conto nel corso dell’anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione alla clientela.

2. In deroga a quanto disposto dal comma 1, non sussiste l’obbligo di comunicare il NIF se quest’ultimo non e’ rilasciato dalla giurisdizione oggetto di comunicazione o se tale giurisdizione non richiede la comunicazione del NIF.

3. In deroga a quanto disposto dal comma 1, per i conti preesistenti non sussiste l’obbligo di comunicare il NIF o i NIF o la data di nascita o il luogo di nascita se tali dati non sono gia’ conservati presso l’istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione e sempreche’ la stessa non sia stata obbligata a raccoglierli in esecuzione di obblighi normativi o regolamentari. In ogni caso al fine di acquisire il NIF o i NIF, la data di nascita e il luogo di nascita, le istituzioni finanziarie italiane tenute alla comunicazione contattano, almeno una volta all’anno, il titolare del conto nel periodo compreso tra l’anno in cui il rispettivo conto e’ stato identificato come conto oggetto di comunicazione e la fine del decimo anno successivo a quello in cui e’ avvenuta tale identificazione.

4. Per adempiere gli obblighi di cui al comma 1, le istituzioni finanziarie italiane tenute alla comunicazione determinano l’importo e la qualificazione dei pagamenti effettuati sulla base delle definizioni e qualificazioni giuridiche previste dalla legislazione tributaria italiana.

5. Le informazioni trasmesse all’Agenzia delle entrate indicano la valuta con la quale sono denominati gli importi comunicati.

6. Il termine per la trasmissione all’Agenzia delle entrate delle informazioni relative all’anno solare precedente e’ il 30 giugno di ciascun anno. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabilite le modalita’ di trasmissione e il termine di scadenza per il primo invio di dati.

7. L’Agenzia delle entrate trasmette le informazioni di cui al comma 1 riguardanti i residenti in ciascuna giurisdizione oggetto di comunicazione all’autorita’ competente della giurisdizione considerata entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello cui si riferiscono le informazioni.”

Proposto per la prima volta dalla Commissione nel gennaio 2016 l’elenco UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali è stato continuamente aggiornato (c.d. Black List UE) (Evoluzione della lista UE (scheda informativa) Inglese)

Il processo di monitoraggio segue una serie di linee guida procedurali concordate nel febbraio 2018.

Senza modificare il processo di monitoraggio dinamico, nel marzo 2019 il Consiglio ha deciso di limitare gli aggiornamenti dell’elenco a due volte l’anno a partire dal 2020, per concedere agli Stati membri dell’UE tempo sufficiente per modificare la legislazione nazionale ove necessario.

La lista dei Paesi Black List, rappresenta un elenco di Paesi in cui:

  • è in vigore un regime fiscale privilegiato, la cui caratteristica principale sta nell’avere un livello di tassazione molto basso oppure nullo:
  • non è stato previsto alcun meccanismo di scambio di informazioni fiscali con altri Paesi.

ministri delle finanze dell’Unione Europea aggiornano costantemente la Black List  delle giurisdizioni fiscali non cooperative sulla base di un intenso processo di analisi e di dialogo guidato dalla Commissione. L’elenco si è dimostrato altamente efficace, poiché molti paesi hanno modificato la propria legislazione e i propri sistemi fiscali per conformarsi alle norme internazionali. La Commissione ha valutato 92 paesi sulla base di tre criteri:

  • Trasparenza fiscale;
  • Buona governance;
  • Attività economica reale.

Oltre a questi criteri è stata verificata anche l’esistenza di un’aliquota dell’imposta sulle società pari a zero.

Anguilla, Bahamas e le Isole Vergini Britanniche figurano nell’elenco delle giurisdizioni fiscali non cooperative adottato dal Consiglio dell’Unione Europea il 14 febbraio 2023.

La LEGGE 29 dicembre 2022, n. 197 – “Legge di Bilancio 2023”  (art. 1 commi da 84 a 86) ha introdotto disposizioni in materia di deducibilità  nei  limiti  del loro  valore  normale dei costi derivanti da operazioni intercorse con imprese localizzate in Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali ( giurisdizioni  individuate  nell’allegato  I  alla  lista  UE   delle giurisdizioni  non  cooperative  a   fini   fiscali,   adottata   con conclusioni del Consiglio dell’Unione europea).

Vedi: Deducibilità  nei  limiti  del loro  valore  normale dei costi derivanti da operazioni intercorse con imprese localizzate in Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali

Guernsey, Jersey, Isola di Man, Anguilla, le Isole Cayman, le Isole Vergini Britanniche, Bermuda, Bahamas e Belize sono incluse nella Black List “italiana” di cui al DM 4 maggio 1999  che serve  ad attivare l’inversione dell’onere della prova riguardo all’effettiva residenza fiscale dei cittadini italiani emigrati nei Paesi indicati nella lista (Ai sensi dell’art. 2, comma 2-bis del TUIR, introdotto dall’articolo 10 della legge n. 448 del 23 dicembre 1998, si considerano residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori  individuati dall’art. 1 (Individuazione di Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato) del Decreto del 04/05/1999 – Min. Finanze).

Vedi: Black List – Art. 2, comma 2-bis del TUIR – Presunzione residenza cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori  individuati dall’art. 1 del Decreto del 04/05/1999 – Min. Finanze

Guernsey, Jersey, Isola di Man, Anguilla, le Isole Cayman, le Isole Vergini Britanniche, Bermuda, Bahamas e Belize sono incluse anche nel Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 21 novembre 2001 (individuazione degli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui all’art. 127 -bis, comma 4, (Soppresso da: Decreto legislativo del 12/12/2003 n. 344 Articolo 1) del testo unico delle imposte sui redditi (cd. “black list”))

Da considerare che il Decreto del 21/11/2001 – Min. Economia e Finanze (Individuazione degli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui all’art. 127-bis, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi (cd. “black list”)) non trova più applicazione per l’individuazione delle CFC in quanto l’art. 127-bis è stato soppresso dal Decreto legislativo del 12/12/2003 n. 344 Articolo 1 e che la materia delle CFC è ora regolamentata dall’art. 167 del TU (Disposizioni in materia di imprese estere controllate. (ex art 127-bis)).

La lista di cui al Decreto del 04/05/1999 – Min. Finanze ed il Decreto del 21/11/2001 – Min. Economia e Finanze è richiamata dal Decreto-legge del 01/07/2009 n. 78, art. 12 Contrasto ai paradisi fiscali:

“………………….

2. In deroga ad ogni vigente disposizione di legge, gli investimenti e le attivita’ di natura finanziaria detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 10 maggio 1999, n. 107, e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 novembre 2001, n. 273, senza tener conto delle limitazioni ivi previste, in violazione degli obblighi di dichiarazione di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, ai soli fini fiscali si presumono costituite, salva la prova contraria, mediante redditi sottratti a tassazione. In tale caso, le sanzioni previste dall’articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono raddoppiate.

2-bis. Per l’accertamento basato sulla presunzione di cui al comma 2, i termini di cui all’ articolo 43, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all’ articolo 57, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono raddoppiati.

2-ter. Per le violazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’ articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni, riferite agli investimenti e alle attività di natura finanziaria di cui al comma 2, i termini di cui all’ articolo 20 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sono raddoppiati…………”

La lista di cui al Decreto del 04/05/1999 – Min. Finanze ed il Decreto del 21/11/2001 – Min. Economia e Finanze rileva anche ai fini della Presunzione legale somme detenute all’estero costituite con redditi non assoggettati a tassazione in Italia.

Nel caso di asset

opera la presunzione legale per la quale le somme detenute all’estero siano state costituite con redditi non assoggettati a tassazione in Italia e pertanto l’Agenzia delle Entrate potrà contestare le imposte evase su tali importi (comma 2, art. 12 D.L. n. 78/2009.

Vedi: Black List – Art. 12 D.L. n. 78/2009 (Contrasto ai paradisi fiscali) – Presunzione legale somme detenute all’estero costituite con redditi non assoggettati a tassazione in Italia

In base al comma 2-bis dell’art. 12 del Decreto-legge del 01/07/2009 n. 78 trova riscontro il raddoppio dei termini di accertamento basato sulla presunzione di cui al comma 2per cui  i termini di cui all’ articolo 43, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (l’avviso di accertamento puo’ essere notificato entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata), e successive modificazioni, e all’ articolo 57, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla l’avviso di accertamento dell’imposta a norma del primo comma dell’articolo 55 puo’ essere notificato entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata), e successive modificazioni, sono raddoppiati.

Quindi Nel caso di asset

l’avviso di accertamento puo’ essere notificato entro il 31 dicembre del quattordicesimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

La lista di cui al Decreto del 04/05/1999 – Min. Finanze ed il Decreto del 21/11/2001 – Min. Economia e Finanze rappresenta anche la lista di riferimento per la compilazione del quadro RW per quanto riguarda la detenzione di attività patrimoniali e finanziarie in paesi non collaborativi.

Larticolo 4, comma 1, dl 167/1990, ha posto l’obbligo per i residenti in Italia che, nel periodo d’imposta, detengono investimenti all’estero ovvero attività’ estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, di indicarli nella dichiarazione annuale dei redditi (Quadro RW).

i sensi dellarticolo 5, comma 2, del D.L. 167/1990 la violazione dell’obbligo di dichiarazione di investimenti all’estero ovvero attività estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, e’ punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 3 al 15 per cento dell’ammontare degli importi non dichiarati. 

La violazione di cui sopra relativa alla detenzione di investimenti all’estero ovvero di attività estere di natura finanziaria negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999 (individuazione di Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999, e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 21 novembre 2001 (individuazione degli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui all’art. 127 -bis, comma 4, (Soppresso da: Decreto legislativo del 12/12/2003 n. 344 Articolo 1) del testo unico delle imposte sui redditi (cd. “black list”)), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2001, e’ punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 6 al 30 per cento dell’ammontare degli importi non dichiarati. Nel caso in cui la dichiarazione prevista dall’articolo 4, comma 1, sia presentata entro novanta giorni dal termine, si applica la sanzione di euro 258.

Quindi qualora le attività estere di natura finanziaria siano detenute in “paradisi fiscali”, la sanzione è raddoppiata rispetto ai valori ordinari.

I soggetti passivi Iva hanno dovuto comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni effettuate fino all’anno 2016 con operatori economici con sede, residenza o domicilio negli Stati o territori a fiscalità privilegiata (cosiddetti “Paesi black list“) individuati dal decreto 4 maggio 1999 del Ministro delle Finanze e dal decreto 21 novembre 2001 del Ministro dell’Economia e delle Finanze. Dal 2017 l’obbligo di comunicazione è stato soppresso (articolo 4, comma 4 del decreto legge del 22/10/2016 n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016 n. 225).