Archivi categoria: Fiscalità Internazionale

Aliquote dell’imposta sulle società nel mondo 2024

  • Nel 2024, 13 paesi hanno apportato modifiche alle aliquote fiscali sul reddito delle società:
    • Otto paesi (Barbados, Bielorussia, Repubblica Ceca, Figi, Gibilterra, Islanda , Marocco e Slovenia) hanno aumentato le aliquote fiscali,
    • mentre cinque paesi ( Austria , Capo Verde, Ruanda, Swaziland e Repubblica araba siriana) hanno ridotto le aliquote fiscali sulle società.
  • I paesi con le aliquote fiscali societarie più elevate al mondo sono Comore (50 percento), Porto Rico (37,5 percento) e Suriname (36 percento), mentre i paesi con le aliquote fiscali societarie più basse sono Turkmenistan (8 percento), Barbados, Emirati Arabi Uniti e Ungheria (tutti al 9 percento).
    Quindici giurisdizioni non impongono un’imposta societaria.
  • Cinque paesi con aliquote fiscali statutarie sulle società inferiori al 15% (Bulgaria, Ungheria, Irlanda , Liechtenstein e Barbados) hanno implementato le norme relative all‘imposta minima qualificata integrativaQualified Domestic Minimum Top-up Tax (QDMTT) previste dall’Accordo del Secondo Pilastro (Pillar Two agreement) dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE ) – Organisation for Co-operation and Economic Development (OECD), aumentando l’aliquota effettiva dell’imposta sulle società al 15% per le grandi società.
  • A partire dal 2024, 28 paesi hanno adottato sia la regola sull’inclusione del reddito (IIR) – income inclusion rule (IIR) che la Qualified Domestic Minimum Top-up Tax (QDMTT), tre paesi (Cipro, Giappone e Repubblica di Corea ) hanno adottato solo la income inclusion rule (IIR) e cinque paesi (Barbados, Gibilterra, Slovacchia, Svizzera e Zimbabwe) hanno adottato solo la QDMTT. Trenta paesi stanno pianificando di adottare la regola sui profitti sottotassati (UTPR) entro la fine del 2025.
  • L’aliquota media mondiale dell’imposta sul reddito delle società (worldwide average statutory corporate income tax rate), misurata in 181 giurisdizioni, è del 23,51 percento. Quando ponderata in base al PIL, l’aliquota media statutaria è del 25,67 percento.
  • L’Asia ha il tasso medio regionale più basso al 19,74 percento, mentre il Sud America ha il tasso medio regionale più alto al 28,38 percento. Tuttavia, ponderato in base al PIL, l’Europa ha il tasso medio regionale più basso al 24,39 percento e il Sud America ha il più alto al 32,67 percento.
  • L’aliquota media più elevata per le aziende negli Stati membri dell’UE è del 21,27%, nei paesi OCSE del 23,85% e nel G7 del 27,15%.
  • Considerando l’imposta minima globale, l’aliquota media dell’Europa sale al 20,53%, quella del Nord America al 25,84%, quella dell’OCSE al 24,08% e quella degli Stati membri dell’UE al 21,77%.
  • L’aliquota media statutaria dell’imposta sulle società a livello mondiale è costantemente diminuita dal 1980, per poi stabilizzarsi negli ultimi anni.
  • Dal 1980, l’aliquota media dell’imposta sulle società è diminuita in ogni regione.

Introduzione

Nel 1980, le aliquote dell’imposta sulle società in tutto il mondo erano in media del 40,11% e del 46,52% se ponderate con il PIL.  Da allora, i paesi hanno riconosciuto l’impatto che le elevate aliquote dell’imposta sulle società hanno sulle decisioni di investimento delle imprese; nel 2022, la media è ora del 23,37% e del 25,43 se ponderata in base al PIL, per 180 giurisdizioni fiscali separate.

I cali sono stati osservati in tutte le principali regioni del mondo, comprese le maggiori economie. Negli Stati Uniti, il Tax Cuts and Jobs Act del 2017 ha portato l’aliquota dell’imposta sul reddito delle società del paese dalla quarta più alta al mondo più vicino al centro della distribuzione.

I paesi asiatici ed europei tendono ad avere aliquote dell’imposta sul reddito delle società inferiori rispetto ai paesi di altre regioni e molti paesi in via di sviluppo hanno aliquote dell’imposta sul reddito delle società superiori alla media mondiale.

Oggi, la maggior parte dei paesi ha aliquote dell’imposta sulle società inferiori al 30%.

Notevoli variazioni dell’aliquota dell’imposta sulle società nel 2024

Tredici paesi hanno modificato le aliquote fiscali obbligatorie sulle società nel 2024. Otto paesi hanno aumentato le aliquote massime sulle società: Marocco (dal 32% al 33%), Bielorussia (dal 20% al 25%), Repubblica Ceca (dal 19% al 21%), Gibilterra (dal 12,5% al ​​15%), Islanda (dal 20% al 21%), Slovenia (dal 19% al 22%), Barbados (dal 5,5% al ​​9%) e Figi (dal 20% al 25%).

Cinque paesi in tre continenti (Cabo Verde, Ruanda, Swaziland, Repubblica araba siriana e Austria) hanno ridotto le loro aliquote fiscali aziendali nel 2024. Le riduzioni delle aliquote fiscali sono variate da appena 1 punto percentuale in Austria e Capo Verde a 3 punti percentuali nella Repubblica araba siriana.

Inoltre, nel 2024, cinque Paesi con aliquote fiscali statutarie sulle società inferiori al 15% (Bulgaria, Ungheria, Irlanda, Liechtenstein e Barbados) hanno implementato il QDMTT dalle norme del Secondo Pilastro, aumentando l’aliquota fiscale effettiva per le grandi aziende al 15%.

Modifiche significative dell’aliquota dell’imposta sul reddito delle società nel 2024

Country 2023 Tax Rate 2024 Tax Rate 2024 Tax Rate Accounting for Global Minimum Tax Change from 2023 to 2024
Africa
Cabo Verde 22% 21% 21% -1.02 ppt
Morocco 32% 33% 33% +1 ppt
Rwanda 30% 28% 28% -2 ppt
Swaziland 27,5% 25% 25% -2.5 ppt
Asia
Syrian Arab Republic 28% 25% 25% -3 ppt
Europe
Austria 24% 23% 23% -1 ppt
Belarus 20% 25% 25% +5 ppt
Bulgaria 10% 10% 15% 0 ppt/+5 ppt
Czechia 19% 21% 21% +2 ppt
Gibraltar 12,5% 15% 15% +2.5 ppt
Hungary 9% 9% 15% 0 ppt/+6 ppt
Iceland 20% 21% 21% +1 ppt
Ireland 12,5% 12,5% 15% 0 ppt/+2.5 ppt
Liechtenstein 12,5% 12,5% 15% 0 ppt/+2.5 ppt
Slovenia 19% 22% 22% +3 ppt
North America
Barbados 6% 9% 15% +3.5 ppt /+9.5 ppt
Fiji 20 25 25 +5 ppt

Modifiche programmate dell’aliquota dell’imposta sulle società nell’OCSE e in giurisdizioni selezionate

Tra i paesi OCSE, Estonia e Lituania hanno annunciato che implementeranno modifiche alle loro aliquote statutarie dell’imposta sul reddito delle società nel 2025. Inoltre, Marocco e Slovenia hanno promulgato modifiche alle loro imposte statutarie sul reddito delle società che avranno luogo nei prossimi anni.

  • In Estonia , l’imposta sul reddito delle società aumenterà dal 20% nel 2024 al 22% nel 2025.
  • In Lituania , l’imposta sul reddito delle società aumenterà dal 15% nel 2024 al 16% nel 2025.
  • In Marocco , l’imposta massima sul reddito delle società è stata aumentata dal 31% al 35% per le società con un reddito imponibile superiore a 100 milioni di MAD (9,9 milioni di USD). Tuttavia, questo aumento sarà introdotto in tre anni, con un aumento di un punto percentuale ogni anno. Per l’anno fiscale 2024, l’aliquota dell’imposta sul reddito delle società applicabile è del 33 percento.
  • In Slovenia , l’imposta massima sul reddito delle società è stata aumentata temporaneamente, dal 19% al 22%, per cinque anni, fino al 2028. Questa imposta quinquennale è destinata a finanziare gli sforzi di ricostruzione dopo le grandi inondazioni verificatesi nell’agosto 2023.

L’impatto dell’imposta minima globale -Global Minimum Tax

Oltre 140 paesi hanno già concordato una serie di regole per una Global Minimum Tax del 15 percento, come parte dell’accordo fiscale globale del 2021 coordinato dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE ) – Organisation for Co-operation and Economic Development (OECD)

L’imposta minima globale, nota anche come Pilastro Due – Pillar Two (vedi: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/qanda_21_3564) , include tre regole principali. La prima è un’imposta minima nazionale qualificata, che i paesi potrebbero utilizzare per rivendicare il primo diritto a tassare gli utili attualmente tassati al di sotto dell’aliquota minima effettiva del 15 percento. La seconda è una regola di inclusione del reddito, che determina quando il reddito estero di una società dovrebbe essere incluso nel reddito imponibile della società madre. Quando l’aliquota fiscale effettiva di una società scende al di sotto del 15 percento, sarebbero dovute imposte aggiuntive nella sua giurisdizione di origine. La terza regola del Pilastro Due è la regola degli utili sottotassati, che consentirebbe a un paese di aumentare le tasse su una società se un’altra entità correlata in una giurisdizione diversa fosse tassata al di sotto dell’aliquota effettiva del 15 percento. Se più paesi applicano un’imposta integrativa simile, l’utile imponibile verrebbe suddiviso in base all’ubicazione delle attività materiali e dei dipendenti.

Queste norme modello stanno incentivando i paesi di tutto il mondo a introdurre per la prima volta un’imposta sul reddito delle società.

Gli Emirati Arabi Uniti, che hanno introdotto un’imposta federale sul reddito delle società del 9% nel 2023, imporranno ora un’imposta minima integrativa del 15% sulle grandi società multinazionali che operano nel paese a partire dal 1° gennaio 2025.

Le Bermuda hanno anche introdotto un’imposta minima del 15 percento sul reddito delle società. Negli ultimi anni, il governo delle Bermuda ha esteso un’esenzione fiscale concessa alle società delle Bermuda fino a marzo 2035. Questa esenzione dovrebbe proteggere le società da qualsiasi nuova imposta promulgata sul reddito o sulle plusvalenze fino a marzo 2035. Tuttavia, a dicembre 2023, le Bermuda hanno introdotto un’imposta sul reddito delle società del 15 percento sulle società multinazionali con un fatturato annuo di 750 milioni di euro o più, in vigore dal 2025.

Inoltre, nel maggio 2023, i governi di Guernsey, Jersey e dell’Isola di Man hanno concordato un approccio interno congiunto al Pilastro Due a partire dal 2025.

Alla fine del 2022, l’UE ha anche adottato la propria direttiva del Pilastro Due. L’UE obbliga gli Stati membri con più di 12 gruppi multinazionali nell’ambito di applicazione ad attuare la regola sull’inclusione del reddito (IIR) a partire dal 31 dicembre 2023 e la regola sui profitti sottotassati – UnderTaxed Profits Rule (UTPR)  a partire dal 31 dicembre 2024. Gli Stati membri con non più di 12 gruppi multinazionali nell’ambito di applicazione possono scegliere di rinviare l’attuazione di entrambe le norme per sei anni ai sensi dell’articolo 50 della direttiva.

A partire dal 2024, 28 paesi hanno adottato sia la regola sull’inclusione del reddito (IIR) – income inclusion rule (IIR) che la Qualified Domestic Minimum Top-up Tax (QDMTT), tre paesi (Cipro, Giappone e Repubblica di Corea) hanno adottato solo la regola sull’inclusione del reddito (IIR) – income inclusion rule (IIR) e cinque paesi (Barbados, Gibilterra, Slovacchia, Svizzera e Zimbabwe) hanno adottato solo la Qualified Domestic Minimum Top-up Tax (QDMTT). Trenta paesi stanno pianificando di adottare la regola sui profitti sottotassati – UnderTaxed Profits Rule (UTPR)   entro la fine del 2025 e più di 47 paesi sono destinati ad adottare almeno le regole Qualified Domestic Minimum Top-up Tax (QDMTT) entro il 2026.

Tuttavia, mentre i paesi cercano modi per implementare l’imposta minima globale, si stanno anche prendendo in considerazione nuove misure qualificate , credito d’imposta rimborsabili, incentivi per le imprese multinazionali autorizzate dal quadro normativo a continuare a competere per gli investimenti.

Le aliquote dell’imposta sulle società nel mondo

Centoquaranta tre delle 225 giurisdizioni separate esaminate nel 2024 hanno aliquote fiscali aziendali pari o inferiori al 25 percento. Centoventicinque hanno aliquote superiori al 20 percento ma inferiori o pari al 30 percento. L’aliquota media tra le 225 giurisdizioni è del 23,51 percento. Gli Stati Uniti hanno l’82 ° più alto tasso di imposta sulle società con un’aliquota statutaria federale e statale combinata del 25,63 percento.

I 20 paesi con le aliquote fiscali statutarie più elevate sul reddito delle società abbracciano quasi ogni regione, anche se in modo diseguale. Mentre otto dei primi 20 paesi sono in Africa, l’Oceania compare solo una volta e l’Europa due volte. Delle restanti giurisdizioni, quattro sono in Nord America e cinque sono in Sud America.

Lo stato attuale delle aliquote fiscali aziendali in tutto il mondo mostra come i Paesi in Africa e Sud America tendono ad avere aliquote fiscali aziendali più elevate rispetto alle giurisdizioni asiatiche ed europee. Le aliquote fiscali aziendali di Oceania e Nord America tendono ad essere vicine alla media mondiale.

Le 20 aliquote fiscali sul reddito delle società più alte al mondo, 2024

Country Continent Tax Rate
Comoros* Africa 50%
Puerto Rico North America 37,5%
Suriname South America 36%
Argentina South America 35%
Chad Africa 35%
Colombia South America 35%
Cuba North America 35%
Equatorial Guinea Africa 35%
Malta Europe 35%
Sudan Africa 35%
Sint Maarten (Dutch part) North America 34,5%
American Samoa Oceania 34%
Brazil South America 34%
Venezuela (Bolivarian Republic of) South America 34%
Cameroon Africa 33%
Saint Kitts and Nevis North America 33%
Morocco Africa 32%
Mozambique Africa 32%
Namibia Africa 32%
Portugal Europe 31,5%

*L’aliquota normale dell’imposta sulle società è del 35 percento, che si applica sia alle società comoriane che alle società straniere che derivano reddito di fonte comoriana. Tuttavia, le imprese industriali e commerciali pubbliche o quelle in cui lo Stato o determinate istituzioni pubbliche sono partecipanti sono soggette a un’aliquota dell’imposta sulle società del 50 percento se il loro fatturato supera i 500 milioni di franchi comoriani; vedere Bloomberg Tax, “Country Guides: Comoros”, https://www.bloomberglaw.com/product/tax/document/25590833704.

Fonte: OCSE, “Corporate income tax statutory and targeted small business rates”, aggiornato a settembre 2024; PwC, “Worldwide Tax Summaries – Corporate Taxes”, 2024, https://taxsummaries.pwc.com/; Bloomberg Tax, “Country Guides – Corporate Tax Rates”, consultato a novembre 2024, https://www.bloomberglaw.com/product/tax/toc_view_menu/3380; e analizzati individualmente, vedere Tax Foundation, “worldwide-corporate-tax-rates,” GitHub, https://github.com/TaxFoundation/worldwide-corporate-tax-rates.

Le 20 aliquote fiscali sul reddito delle società più basse al mondo, 2024 (escluse le giurisdizioni con un’aliquota dell’imposta sul reddito delle società pari a zero percento.)

All’altro estremo dello spettro, dei 20 paesi con le aliquote fiscali societarie statutarie più basse diverse da zero, 18 applicano aliquote pari o inferiori al 15 percento. Nove paesi hanno aliquote statutarie del 10 percento, cinque sono piccole nazioni europee (Andorra, Bosnia ed Erzegovina, Bulgaria, Kosovo e Macedonia). Gli unici due membri dell’OCSE rappresentati tra i 20 paesi in fondo alla classifica sono Ungheria e Irlanda. L’Ungheria ha ridotto la sua aliquota fiscale sul reddito delle società dal 19 al 9 percento nel 2017. L’Irlanda ha la sua aliquota del 12,5 percento in vigore dal 2003. Nel 2024, dei 18 paesi con aliquote fiscali societarie inferiori al 15 percento, cinque (Bulgaria, Ungheria, Irlanda, Liechtenstein e Barbados) hanno implementato il QDMTT dalle regole del Pilastro Due, aumentando la loro aliquota fiscale effettiva sulle società al 15 percento.

All’estremità opposta dello spettro, i 20 paesi con le aliquote dell’imposta sulle società legali diverse da zero più basse applicano tutte aliquote pari o inferiori al 15%. Nove paesi hanno tassi legali del 10%, cinque sono piccole nazioni europee (Andorra, Bosnia ed Erzegovina, Bulgaria, Kosovo e Macedonia). Gli unici due membri dell’OCSE rappresentati tra gli ultimi 20 paesi sono l’Ungheria e l’Irlanda. L’Ungheria ha ridotto la sua aliquota dell’imposta sul reddito delle società dal 19 al 9% nel 2017. L’Irlanda è nota per la sua bassa aliquota del 12,5%, in vigore dal 2003.

Country Continent Tax Rate Tax Rate Accounting for Global Minimum Tax
Turkmenistan Asia 8% 8%
Barbados North America 9% 15%
Hungary Europe 9% 15%
United Arab Emirates Asia 9% 9%
Andorra Europe 10% 10%
Bosnia and Herzegovina Europe 10% 10%
Bulgaria Europe 10% 15%
Republic of Kosovo Europe 10% 10%
Kyrgyzstan Asia 10% 10%
Paraguay South America 10% 10%
Qatar Asia 10% 10%
The former Yugoslav Republic of Macedonia Europe 10% 10%
Timor-Leste Oceania 10% 10%
China, Macao Special Administrative Region Asia 12% 12%
Republic of Moldova Europe 12% 12%
Cyprus Europe 12,5% 12,5%
Ireland Europe 12,5% 15%
Liechtenstein Europe 12,5% 15%
Albania* Europe 15% 15%
Georgia* Asia 15% 15%

Nota: sono escluse le giurisdizioni con un’aliquota dell’imposta sul reddito delle società pari a zero percento.

*A parte Albania e Georgia, ci sono altri 12 paesi con un’aliquota dell’imposta sul reddito delle società pari al 15 percento che non sono mostrati in questa tabella.

Fonte: OCSE, “Corporate income tax statutory and targeted small business rates”; PwC, “Worldwide Tax Summaries – Corporate Taxes”; Bloomberg Tax, “Country Guides – Corporate Tax Rates”; e ricercato singolarmente, vedere Tax Foundation, “worldwide-corporate-tax-rates”.

Paesi senza imposta generale sul reddito delle società, 2024

Delle 225 giurisdizioni esaminate, 16 attualmente non impongono un’imposta generale sul reddito delle società. Ad eccezione degli Emirati Arabi Uniti, tutte queste giurisdizioni sono piccole nazioni insulari. Una manciata, come le Isole Cayman e le Bermuda, sono ben note per la loro mancanza di tasse societarie.

Country Continent
Anguilla North America
Bahamas North America
Bahrain* Asia
Belize* North America
Bermuda North America
British Virgin Islands North America
Cayman Islands North America
Guernsey Europe
Isle of Man Europe
Jersey Europe
Saint Barthelemy North America
Tokelau Oceania
Turks and Caicos Islands North America
Vanuatu Oceania
Wallis and Futuna Islands Oceania

Nota: *Il Bahrein non ha un’imposta generale sul reddito delle società, ma ha un’imposta mirata sul reddito delle società sulle società petrolifere, che può arrivare fino al 46 percento. Vedere Bloomberg Tax, “Country Guides – Corporate Tax Rates”, consultato a novembre 2024, https://www.bloomberglaw.com/product/tax/toc_view_menu/3380. In Belize, l’aliquota dell’imposta sulle società è del 40 percento, ma poiché questa aliquota si applica solo all’industria petrolifera, l’aliquota dell’imposta sulle società in Belize è stata inclusa in questo database come 0 percento per garantire la coerenza del trattamento in tutte le giurisdizioni. Vedere OCSE, “Corporate Tax Statistics 2024”, novembre 2024, https://doi.org/10.1787/9c27d6e8-en.

Fonte: OCSE, “Corporate income tax statutari e aliquote mirate per le piccole imprese”; PwC, “Worldwide Tax Summaries – Corporate Taxes”; Bloomberg Tax, “Guide per Paese – Aliquote fiscali aziendali”.
Fonti: OCSE, “Tabella II.1. Aliquota fiscale statutaria sul reddito delle società” e “Aliquote fiscali statutarie sul reddito delle società”; PwC, “Sintesi fiscali mondiali – Imposte sulle società”; Bloomberg Tax, “Guide per Paese – Aliquote fiscali aziendali”.

Variazione regionale delle aliquote dell’imposta sulle società

Le aliquote fiscali aziendali possono variare notevolmente a seconda della regione. Il Sud America ha la più alta aliquota fiscale aziendale media statutaria tra tutte le regioni, pari al 28,38 percento. L’Asia ha la più bassa aliquota fiscale aziendale media statutaria tra tutte le regioni, pari al 19,74 percento.

In base al PIL, il Sud America ha l’aliquota media più alta dell’imposta sulle società, pari al 32,67%, mentre l’Europa ha quella più bassa, pari al 24,39%.

In generale, le nazioni più grandi e industrializzate tendono ad avere aliquote fiscali sul reddito delle società più elevate rispetto alle nazioni più piccole. Il G7, che è composto dalle sette nazioni più ricche del mondo, ha un’aliquota fiscale statutaria media sul reddito delle società del 27,15 percento e un’aliquota media ponderata del 26,63 percento. Gli stati membri dell’OCSE hanno un’aliquota fiscale statutaria media sul reddito delle società del 23,85 percento e un’aliquota del 26,12 percento ponderata in base al PIL. I BRICS hanno un’aliquota statutaria media sul reddito delle società del 27,20 percento e un’aliquota fiscale statutaria media ponderata sul reddito delle società del 26,22 percento.

Quando si tiene conto dell’imposta minima globale, non ci sono cambiamenti significativi nelle medie ponderate delle regioni analizzate. Tuttavia, quando si confrontano le medie non ponderate, sia l’Europa (20,53%) che il Nord America (25,84%) hanno aliquote medie leggermente più elevate quando si tiene conto dell’imposta minima globale rispetto a quando non si tiene conto dell’imposta minima globale (rispettivamente 20,18% e 25,59%). Inoltre, quando si tiene conto dell’imposta minima globale, l’aliquota media OCSE aumenta dal 23,85% al ​​24,08%, mentre la media dell’Unione Europea aumenta dal 21,27% al 21,77%.

Aliquota media dell’imposta sulle società per regione o gruppo, 2024

Region Average Rate Average Rate Accounting for Global Minimum Tax Average Rate Weighted by GDP Average Rate Accounting for Global Minimum Tax Weighted by GDP Number of Countries Covered
Africa 27% 27% 28% 28% 51
Asia 20% 20% 25% 25% 47
Europe 20% 21% 24% 25% 39
North America 26% 26% 26% 26% 24
Oceania 24% 24% 30% 30% 8
South America 28% 28% 33% 33% 12
G7 27% 27% 27% 27% 7
OECD 24% 24% 26% 26% 38
BRICS 27% 27% 26% 26% 5
European Union 21% 22% 25% 25% 27
G20 27% 27% 26,5% 27% 19
World 24% 24% 26% 26% 181

Nota: i calcoli del PIL provengono dal Dipartimento dell’agricoltura degli Stati Uniti, “International Macroeconomics Data Set”.
Fonte: OCSE, “Corporate income tax statutari e aliquote mirate per le piccole imprese”; PwC, “Worldwide Tax Summaries – Corporate Taxes”; Bloomberg Tax, “Country Guides – Corporate Tax Rates”; e alcune giurisdizioni analizzate individualmente, vedere Tax Foundation, “worldwide-corporate-tax-rates”.

Aliquote massime dell’imposta sulle società previste dalla legge e attuazione del secondo pilastro in tutto il mondo, 2024

Solo tre giurisdizioni fiscali impongono un’imposta sul reddito delle società a aliquote statutarie superiori al 35 percento. [19] Il grafico seguente mostra una distribuzione delle aliquote dell’imposta sul reddito delle società tra 225 giurisdizioni nel 2024. Una pluralità di paesi (125 in totale) impone un’aliquota superiore al 20 percento e inferiore o pari al 30 percento. Diciassette giurisdizioni hanno un’aliquota statutaria dell’imposta sulle società superiore al 30 percento e inferiore o pari al 35 percento. Ottanta giurisdizioni hanno un’aliquota statutaria dell’imposta sulle società inferiore o pari al 20 percento e 205 giurisdizioni hanno un’aliquota statutaria dell’imposta sulle società inferiore o pari al 30 percento.

Negli ultimi 44 anni, le aliquote fiscali aziendali sono costantemente diminuite su base globale. Nel 1980, l’aliquota fiscale statutaria media non ponderata a livello mondiale era del 40,18%. Oggi, l’aliquota statutaria media si attesta al 23,51%, ovvero una riduzione del 41%, e al 23,62% tenendo conto dell’imposta minima globale.

Nonostante un calo generale delle aliquote fiscali aziendali in tutto il mondo, anche i paesi OCSE e non OCSE sono diventati più dipendenti dalle entrate derivanti dalle imposte sul reddito delle società. Una causa di questo cambiamento è stato uno spostamento nelle giurisdizioni incluse.  In secondo luogo, l’impatto negativo sulle entrate del calo delle aliquote fiscali aziendali è stato generalmente compensato dalla riduzione o dall’abolizione delle politiche di agevolazione fiscale.

L’aliquota media ponderata statutaria è rimasta più alta della media semplice in questo periodo. Prima della riforma fiscale statunitense del 2017, gli Stati Uniti erano in gran parte responsabili del mantenimento di una media ponderata più alta, data la loro aliquota fiscale relativamente elevata, nonché il loro contributo significativo al PIL globale. La figura 4 mostra l’impatto significativo che la modifica dell’aliquota societaria statunitense ha avuto sulla media ponderata mondiale. L’aliquota media ponderata statutaria dell’imposta sul reddito delle società è scesa dal 46,66 percento nel 1980 al 25,67 percento (25,7 percento tenendo conto dell’imposta minima globale) nel 2024, rappresentando una riduzione del 45 percento nei 44 anni esaminati.

Nel corso del tempo, sempre più paesi hanno iniziato a tassare le società con aliquote pari o inferiori al 30%, con gli Stati Uniti che hanno seguito questa tendenza con le loro modifiche fiscali alla fine del 2017. Il cambiamento più significativo si è verificato tra il 1990 e il 2000, con il 49% dei paesi che hanno imposto un’aliquota legale inferiore al 30% nel 2000 e solo il 27% dei paesi nel set di dati che ha imposto un’aliquota legale inferiore al 30% nel 1990. Questa tendenza è continuata tra il 2000 e il 2010, con il 79% dei paesi che ha imposto un’aliquota legale inferiore al 30% nel 2010. Attualmente, il 91% dei paesi impone un’aliquota legale inferiore al 30%.

Le aliquote fiscali per le società comprese tra il 20% e il 25% sono diventate le più comuni.

Tutte le regioni hanno visto un calo netto delle aliquote statutarie medie tra il 1980 e il 2024. La media è diminuita di più in Europa, con la media del 1980 del 44,6 percento scesa al 20,18 percento (20,53 percento tenendo conto dell’imposta minima globale), un calo del 55 percento. Il Sud America ha visto il calo più piccolo, con la media in calo solo del 23 percento, dal 36,66 percento nel 1980 al 28,38 percento nel 2024.

In Sud America si sono verificati due periodi, dal 1990 al 2000 e dal 2010 al 2024, durante i quali l’aliquota media legale è aumentata leggermente, di meno di 0,5 punti percentuali, sebbene l’aliquota media sia diminuita nell’intero periodo di 44 anni.

Le aliquote fiscali statutarie massime medie mondiali e regionali sono diminuite negli ultimi quattro decenni a causa del passaggio dei paesi a tipologie fiscali più efficienti. Tuttavia, si sono stabilizzate negli ultimi anni. Delle 225 giurisdizioni in tutto il mondo, solo otto hanno aumentato le loro aliquote fiscali massime sul reddito delle società nel 2024, mentre cinque giurisdizioni a bassa tassazione hanno aumentato le loro aliquote fiscali effettive sulle società implementando l’imposta minima globale, una tendenza che potrebbe invertirsi nei prossimi anni poiché più paesi implementeranno l’imposta minima globale.

Aliquote fiscali societarie nel Mondo del 2024

Aliquote massime dell’imposta sulle società previste  ed attuazione del secondo pilastro in tutto il mondo, 2024

ISO 3 Continent Country Corporate Tax Rate Tax Rate Accounting for Global Minimum Tax Joined the Pillar Two Statement Income Inclusion Rule (IIR) Undertaxed Profits Rule (UTPR) Qualified Domestic Minimum Top-up Tax (QDMTT)
ABW NO Aruba 22% 22% No No No No
AFG AS Afghanistan 20% 20% No No No No
AGO AF Angola 25% 25% Yes No No No
AIA NO Anguilla 0% 0% No No No No
ALA EU Aland Islands 20% 20% No No No No
ALB EU Albania 15% 15% Yes No No No
AND EU Andorra 10% 10% No No No No
ARE AS United Arab Emirates 9% 9% Yes No No No
ARG SA Argentina 35% 35% Yes No No No
ARM AS Armenia 18% 18% Yes No No No
ASM OC American Samoa 34% 34% No No No No
ATG NO Antigua and Barbuda 25% 25% No No No No
AUS OC Australia 30% 30% Yes Yes No Yes
AUT EU Austria 23% 23% Yes Yes No Yes
AZE AS Azerbaijan 20% 20% Yes No No No
BDI AF Burundi 30% 30% No No No No
BEL EU Belgium 25% 25% Yes Yes No Yes
BEN AF Benin 30% 30% No No No No
BES NO Bonaire, Sint Eustatius and Saba 25,8% 25,8% No No No No
BFA AF Burkina Faso 27,5% 27,5% No No No No
BGD AS Bangladesh 27,5% 27,5% No No No No
BGR EU Bulgaria 10% 15% Yes Yes No Yes
BHR AS Bahrain 0% 0% Yes No No No
BHS NO Bahamas 0% 0% Yes No No No
BIH EU Bosnia and Herzegovina 10% 10% Yes No No No
BLM NO Saint Barthelemy 0% 0% No No No No
BLR EU Belarus 25% 25% No No No No
BLZ NO Belize 0% 0% No No No No
BMU NO Bermuda 0% 0% Yes No No No
BOL SA Plurinational State of Bolivia 25% 25% No No No No
BRA SA Brazil 34% 34% Yes No No No
BRB NO Barbados 9% 15% Yes No No Yes
BRN AS Brunei Darussalam 18,5% 18,5% No No No No
BTN AS Bhutan 25% 25% No No No No
BWA AF Botswana 22% 22% No No No No
CAF AF Central African Republic 30% 30% No No No No
CAN NO Canada 26% 26% Yes Yes No Yes
CHE EU Switzerland 20% 20% Yes No No Yes
CHL SA Chile 27% 27% Yes No No No
CHN AS China 25% 25% Yes No No No
CIV AF Cote d’Ivoire 25% 25% No No No No
CMR AF Cameroon 33% 33% Yes No No No
COD AF Democratic Republic of the Congo 30% 30% Yes No No No
COG AF Congo 28% 28% Yes No No No
COK OC Cook Islands 20% 20% No No No No
COL SA Colombia 35% 35% Yes No No No
COM AF Comoros 50% 50% No No No No
CPV AF Cabo Verde 21% 21% Yes No No No
CRI NO Costa Rica 30% 30% Yes No No No
CUB NO Cuba 35% 35% No No No No
CUW NO Curacao 22% 22% No No No No
CYM NO Cayman Islands 0% 0% Yes No No No
CYP EU Cyprus 12,5% 12,5% No Yes No No
CZE EU Czechia 21% 21% Yes Yes No Yes
DEU EU Germany 30% 30% Yes Yes No Yes
DJI AF Djibouti 25% 25% No No No No
DMA NO Dominica 25% 25% No No No No
DNK EU Denmark 22% 22% Yes Yes No Yes
DOM NO Dominican Republic 27% 27% Yes No No No
DZA AF Algeria 26% 26% No No No No
ECU SA Ecuador 25% 25% No No No No
EGY AF Egypt 22,5% 22,5% Yes No No No
ERI AF Eritrea 30% 30% No No No No
ESP EU Spain 25% 25% Yes Yes No Yes
EST EU Estonia 20% 20% Yes No No No
ETH AF Ethiopia 30% 30% No No No No
FIN EU Finland 20% 20% Yes Yes No Yes
FJI OC Fiji 25% 25% No No No No
FLK SA Falkland Islands (Malvinas) 26% 26% No No No No
FRA EU France 26% 26% Yes Yes No Yes
FRO EU Faroe Islands 18% 18% No No No No
FSM OC Federated States of Micronesia 30% 30% No No No No
GAB AF Gabon 30% 30% No No No No
GBR EU United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 25% 25% Yes Yes No Yes
GEO AS Georgia 15% 15% Yes No No No
GGY EU Guernsey 0% 0% Yes No No No
GHA AF Ghana 25% 25% No No No No
GIB EU Gibraltar 15% 15% Yes No No Yes
GIN AF Guinea 25% 25% No No No No
GMB AF Gambia 27% 27% No No No No
GNB AF Guinea-Bissau 25% 25% No No No No
GNQ AF Equatorial Guinea 35% 35% No No No No
GRC EU Greece 22% 22% Yes Yes No Yes
GRD NO Grenada 28% 28% No No No No
GRL NO Greenland 26,5% 26,5% Yes No No No
GTM NO Guatemala 25% 25% No No No No
GUM OC Guam 21% 21% No No No No
GUY SA Guyana 25% 25% No No No No
HKG AS China, Hong Kong Special Administrative Region 16,5% 16,5% Yes No No No
HND NO Honduras 30% 30% Yes No No No
HRV EU Croatia 18% 18% Yes Yes No Yes
HTI NO Haiti 30% 30% No No No No
HUN EU Hungary 9% 15% Yes Yes No Yes
IDN AS Indonesia 22% 22% Yes No No No
IMN EU Isle of Man 0% 0% Yes No No No
IND AS India 30% 30% Yes No No No
IRL EU Ireland 12,5% 15% Yes Yes No Yes
IRN AS Islamic Republic of Iran 25% 25% No No No No
IRQ AS Iraq 15% 15% No No No No
ISL EU Iceland 21% 21% Yes No No No
ISR AS Israel 23% 23% Yes No No No
ITA EU Italy 28% 28% Yes Yes No Yes
JAM NO Jamaica 25% 25% Yes No No No
JEY EU Jersey 0% 0% Yes No No No
JOR AS Jordan 20% 20% Yes No No No
JPN AS Japan 30% 30% Yes Yes No No
KAZ AS Kazakhstan 20% 20% Yes No No No
KEN AF Kenya 30% 30% No No No No
KGZ AS Kyrgyzstan 10% 10% No No No No
KHM AS Cambodia 20% 20% No No No No
KIR OC Kiribati 30% 30% No No No No
KNA NO Saint Kitts and Nevis 33% 33% No No No No
KOR AS Republic of Korea 26,4% 26,4% Yes Yes No No
KWT AS Kuwait 15% 15% No No No No
LAO AS Lao People’s Democratic Republic 20% 20% No No No No
LBN AS Lebanon 17% 17% No No No No
LBR AF Liberia 25% 25% Yes No No No
LBY AF Libya 20% 20% No No No No
LCA NO Saint Lucia 30% 30% No No No No
LIE EU Liechtenstein 12,5% 15% Yes Yes No Yes
LKA AS Sri Lanka 30% 30% No No No No
LSO AF Lesotho 25% 25% No No No No
LTU EU Lithuania 15% 15% Yes No No No
LUX EU Luxembourg 25% 25% Yes Yes No Yes
LVA EU Latvia 20% 20% Yes No No No
MAC AS China, Macao Special Administrative Region 12% 12% No No No No
MAF NO Saint Martin (French Part) 20% 20% No No No No
MAR AF Morocco 33% 33% No No No No
MCO EU Monaco 25% 25% No No No No
MDA EU Republic of Moldova 12% 12% No No No No
MDG AF Madagascar 20% 20% No No No No
MDV AS Maldives 15% 15% No No No No
MEX NO Mexico 30% 30% Yes No No No
MKD EU The former Yugoslav Republic of Macedonia 10% 10% Yes No No No
MLI AF Mali 30% 30% No No No No
MLT EU Malta 35% 35% Yes No No No
MMR AS Myanmar 22% 22% No No No No
MNE EU Montenegro 15% 15% Yes No No No
MNG AS Mongolia 25% 25% Yes No No No
MNP OC Northern Mariana Islands 21% 21% No No No No
MOZ AF Mozambique 32% 32% No No No No
MRT AF Mauritania 25% 25% No No No No
MSR NO Montserrat 30% 30% No No No No
MUS AF Mauritius 15% 15% Yes No No No
MWI AF Malawi 30% 30% No No No No
MYS AS Malaysia 24% 24% Yes No No No
NAM AF Namibia 32% 32% Yes No No No
NCL OC New Caledonia 30% 30% No No No No
NER AF Niger 30% 30% No No No No
NGA AF Nigeria 30% 30% No No No No
NIC NO Nicaragua 30% 30% No No No No
NIU OC Niue 30% 30% No No No No
NLD EU Netherlands 25,8% 25,8% Yes Yes No Yes
NOR EU Norway 22% 22% Yes Yes No Yes
NPL AS Nepal 25% 25% No No No No
NRU OC Nauru 25% 25% No No No No
NZL OC New Zealand 28% 28% Yes No No No
OMN AS Oman 15% 15% Yes No No No
PAK AS Pakistan 29% 29% No No No No
PAN NO Panama 25% 25% Yes No No No
PER SA Peru 29,5% 29,5% Yes No No No
PHL AS Philippines 25% 25% No No No No
PNG OC Papua New Guinea 30% 30% Yes No No No
POL EU Poland 19% 19% Yes No No No
PRI NO Puerto Rico 37,5% 37,5% No No No No
PRT EU Portugal 31,5% 31,5% Yes Yes No Yes
PRY SA Paraguay 10% 10% Yes No No No
PSE AS State of Palestine 15% 15% No No No No
PYF OC French Polynesia 25% 25% No No No No
QAT AS Qatar 10% 10% Yes No No No
ROU EU Romania 16% 16% Yes Yes No Yes
RUS EU Russian Federation 20% 20% No No No No
RWA AF Rwanda 28% 28% No No No No
SAU AS Saudi Arabia 20% 20% Yes No No No
SDN AF Sudan 35% 35% No No No No
SEN AF Senegal 30% 30% Yes No No No
SGP AS Singapore 17% 17% Yes No No No
SHN AF Saint Helena 25% 25% No No No No
SLB OC Solomon Islands 30% 30% No No No No
SLE AF Sierra Leone 25% 25% Yes No No No
SLV NO El Salvador 30% 30% No No No No
SMR EU San Marino 17% 17% No No No No
SRB EU Serbia 15% 15% Yes No No No
SSD AF South Sudan 30% 30% No No No No
STP AF Sao Tome and Principe 25% 25% No No No No
SUR SA Suriname 36% 36% No No No No
SVK EU Slovakia 21% 21% Yes No No Yes
SVN EU Slovenia 22% 22% Yes Yes No Yes
SWE EU Sweden 20,6% 20,6% Yes Yes No Yes
SWZ AF Swaziland 25% 25% Yes No No No
SXM NO Sint Maarten (Dutch part) 34,5% 34,5% No No No No
SYC AF Seychelles 25% 25% No No No No
SYR AS Syrian Arab Republic 25% 25% No No No No
TCA NO Turks and Caicos Islands 0% 0% No No No No
TCD AF Chad 35% 35% No No No No
TGO AF Togo 27% 27% No No No No
THA AS Thailand 20% 20% Yes No No No
TJK AS Tajikistan 18% 18% No No No No
TKL OC Tokelau 0% 0% No No No No
TKM AS Turkmenistan 8% 8% No No No No
TLS OC Timor-Leste 10% 10% No No No No
TON OC Tonga 25% 25% No No No No
TTO NO Trinidad and Tobago 30% 30% Yes No No No
TUN AF Tunisia 15% 15% Yes No No No
TUR AS Turkey 25% 25% Yes Yes No Yes
TWN AS Taiwan 20% 20% No No No No
TZA AF United Republic of Tanzania 30% 30% No No No No
UGA AF Uganda 30% 30% No No No No
UKR EU Ukraine 18% 18% Yes No No No
URY SA Uruguay 25% 25% Yes No No No
USA NO United States of America 26% 26% Yes No No No
UZB AS Uzbekistan 15% 15% Yes No No No
VCT NO Saint Vincent and the Grenadines 28% 28% No No No No
VEN SA Bolivarian Republic of Venezuela 34% 34% No No No No
VGB NO British Virgin Islands 0% 0% Yes No No No
VIR NO United States Virgin Islands 23,1% 23,1% No No No No
VNM AS Viet Nam 20% 20% Yes Yes No Yes
VUT OC Vanuatu 0% 0% No No No No
WLF OC Wallis and Futuna Islands 0% 0% No No No No
WSM OC Samoa 27% 27% No No No No
XKX EU Republic of Kosovo 10% 10% No No No No
YEM AS Yemen 20% 20% No No No No
ZAF AF South Africa 27% 27% Yes Yes No Yes
ZMB AF Zambia 30% 30% Yes No No No
ZWE AF Zimbabwe 25% 25% No No No Yes

Fonte: https://taxfoundation.org/data/all/global/corporate-tax-rates-by-country-2024/

Nazioni a cui l’Italia fornisce informazioni Common Reporting Standard (CRS) (Elenco aggiornato al 24 Gennaio 2025)

Nazioni a cui l’Italia fornisce informazioni  Common Reporting Standard (CRS) (Elenco aggiornato al 24 Gennaio 2025)

Albania CRS MCAA activated
Andorra EU Agreement
Antigua and Barbuda CRS MCAA activated
Argentina CRS MCAA activated
Armenia CRS MCAA activated – Effective for taxable periods starting on or after 01 January 2021
Aruba CRS MCAA activated
Australia CRS MCAA activated
Austria EU Directive 2014/107/UE
Azerbaijan CRS MCAA activated
Barbados CRS MCAA activated
Belgium EU Directive 2014/107/UE
Belize CRS MCAA activated
Bonaire, Saint Eustatius and Saba CRS MCAA activated
Brazil CRS MCAA activated
Bulgaria EU Directive 2014/107/UE
Canada CRS MCAA activated
Chile CRS MCAA activated – Effective for taxable periods starting on or after 01 January 2017
China CRS MCAA activated – Effective for taxable periods starting on or after 01 January 2017
Colombia CRS MCAA activated
Cook Islands CRS MCAA activated
Costa Rica CRS MCAA activated
Croatia EU Directive 2014/107/UE
Curaçao CRS MCAA activated
Cyprus EU Directive 2014/107/UE
Czechia EU Directive 2014/107/UE
Denmark EU Directive 2014/107/UE
Ecuador CRS MCAA activated
Estonia EU Directive 2014/107/UE
Faroe Islands CRS MCAA activated
Finland EU Directive 2014/107/UE
France EU Directive 2014/107/UE
Georgia CRS MCAA activated
Germany EU Directive 2014/107/UE
Ghana CRS MCAA activated
Gibraltar CRS MCAA activated
Greece EU Directive 2014/107/UE
Greenland CRS MCAA activated
Grenada CRS MCAA activated
Guernsey CRS MCAA activated
Hong Kong, China Bilateral CAA – First exchange in 2018
Hungary EU Directive 2014/107/UE
Iceland CRS MCAA activated
India CRS MCAA activated
Indonesia CRS MCAA activated
Ireland EU Directive 2014/107/UE
Isle of Man CRS MCAA activated
Israel CRS MCAA activated – Effective for taxable periods starting on or after 01 January 2017
Jamaica CRS MCAA activated – Effective for taxable periods starting on or after 01 January 2020
Japan CRS MCAA activated
Jersey CRS MCAA activated
Kazakhstan CRS MCAA activated
Kenya CRS MCAA activated – Effective for taxable periods starting on or after 01 January 2021 (DTY)
Korea CRS MCAA activated
Latvia EU Directive 2014/107/UE
Liechtenstein EU Agreement
Lithuania EU Directive 2014/107/UE
Luxembourg EU Directive 2014/107/UE
Malaysia CRS MCAA activated
Maldives CRS MCAA activated
Malta EU Directive 2014/107/UE
Mauritius CRS MCAA activated
Mexico CRS MCAA activated
Moldova CRS MCAA activated
Monaco EU Agreement
Netherlands EU Directive 2014/107/UE
New Zealand CRS MCAA activated
Nigeria CRS MCAA activated
Norway CRS MCAA activated
Pakistan CRS MCAA activated
Panama CRS MCAA activated
Peru CRS MCAA activated – Effective for taxable periods starting on or after 01 January 2019
Poland EU Directive 2014/107/UE
Portugal EU Directive 2014/107/UE
Romania EU Directive 2014/107/UE
Russia CRS MCAA activated
Saint Kitts and Nevis CRS MCAA activated
Saint Lucia CRS MCAA activated
San Marino EU Agreement
Saudi Arabia CRS MCAA activated
Seychelles CRS MCAA activated
Singapore CRS MCAA activated
Slovak Republic EU Directive 2014/107/UE
Slovenia EU Directive 2014/107/UE
South Africa CRS MCAA activated
Spain EU Directive 2014/107/UE
Sweden EU Directive 2014/107/UE
Switzerland EU Agreement
Thailand CRS MCAA activated
Türkiye CRS MCAA activated – Effective for taxable periods starting on or after 01 January 2019
Ukraine CRS MCAA activated
United Kingdom CRS MCAA activated
Uruguay CRS MCAA activated

Nazioni che forniscono informazioni Common Reporting Standard (CRS) all’Italia (Elenco aggiornato al 24 Gennaio 2025)

Nazioni che forniscono all’Italia informazioni Common Reporting Standard (CRS) (Elenco aggiornato al 24 Gennaio 2025)

Albania CRS MCAA activated
Andorra EU Agreement
Anguilla CRS MCAA activated
Antigua and Barbuda CRS MCAA activated
Argentina CRS MCAA activated
Armenia CRS MCAA activated – Effective for taxable periods starting on or after 01 January 2021
Aruba CRS MCAA activated
Australia CRS MCAA activated
Austria EU Directive 2014/107/UE
Azerbaijan CRS MCAA activated
Bahamas CRS MCAA activated
Bahrain CRS MCAA activated
Barbados CRS MCAA activated
Belgium EU Directive 2014/107/UE
Belize CRS MCAA activated
Bermuda CRS MCAA activated
Bonaire, Saint Eustatius and Saba CRS MCAA activated
Brazil CRS MCAA activated
British Virgin Islands CRS MCAA activated
Brunei Darussalam CRS MCAA activated
Bulgaria EU Directive 2014/107/UE
Canada CRS MCAA activated
Cayman Islands CRS MCAA activated
Chile CRS MCAA activated – Effective for taxable periods starting on or after 01 January 2017
China CRS MCAA activated – Effective for taxable periods starting on or after 01 January 2017
Colombia CRS MCAA activated
Cook Islands CRS MCAA activated
Costa Rica CRS MCAA activated
Croatia EU Directive 2014/107/UE
Curaçao CRS MCAA activated
Cyprus EU Directive 2014/107/UE
Czechia EU Directive 2014/107/UE
Denmark EU Directive 2014/107/UE
Dominica CRS MCAA activated
Ecuador CRS MCAA activated
Estonia EU Directive 2014/107/UE
Faroe Islands CRS MCAA activated
Finland EU Directive 2014/107/UE
France EU Directive 2014/107/UE
Georgia CRS MCAA activated
ermany EU Directive 2014/107/UE
Ghana CRS MCAA activated
Gibraltar CRS MCAA activated
Greece EU Directive 2014/107/UE
Greenland CRS MCAA activated
Grenada CRS MCAA activated
Guernsey CRS MCAA activated
Hong Kong, China Bilateral CAA – First exchange in 2018
Hungary EU Directive 2014/107/UE
Iceland CRS MCAA activated
India CRS MCAA activated
Indonesia CRS MCAA activated
Ireland EU Directive 2014/107/UE
Isle of Man CRS MCAA activated
Israel CRS MCAA activated – Effective for taxable periods starting on or after 01 January 2017
Jamaica CRS MCAA activated – Effective for taxable periods starting on or after 01 January 2020
Japan CRS MCAA activated
Jersey CRS MCAA activated
Kazakhstan CRS MCAA activated
Kenya CRS MCAA activated – Effective for taxable periods starting on or after 01 January 2021 (DTY)
Korea CRS MCAA activated
Kuwait CRS MCAA activated and in force from 01 December 2018
Latvia EU Directive 2014/107/UE
Lebanon CRS MCAA activated
Liechtenstein EU Agreement
Lithuania EU Directive 2014/107/UE
Luxembourg EU Directive 2014/107/UE
Macau, China CRS MCAA activated
Malaysia CRS MCAA activated
Maldives CRS MCAA activated
Malta EU Directive 2014/107/UE
Marshall Islands CRS MCAA activated
Mauritius CRS MCAA activated
Mexico CRS MCAA activated
Moldova CRS MCAA activated
Monaco EU Agreement
Montserrat CRS MCAA activated
Nauru CRS MCAA activated
Netherlands EU Directive 2014/107/UE
New Caledonia CRS MCAA activated
New Zealand CRS MCAA activated
Nigeria CRS MCAA activated
Niue CRS MCAA activated – Effective for taxable periods starting on or after 01 January 2017 (DTY)
Norway CRS MCAA activated
Oman CRS MCAA activated
Pakistan CRS MCAA activated
Panama CRS MCAA activated
Peru CRS MCAA activated – Effective for taxable periods starting on or after 01 January 2019
Poland EU Directive 2014/107/UE
Portugal EU Directive 2014/107/UE
Qatar CRS MCAA activated – In force from 01 January 2019
Romania EU Directive 2014/107/UE
Russia CRS MCAA activated
Saint Kitts and Nevis CRS MCAA activated
Saint Lucia CRS MCAA activated
Saint Vincent and the Grenadines CRS MCAA activated
Samoa CRS MCAA activated – Effective for taxable periods starting on or after 01 January 2017
San Marino EU Agreement
Saudi Arabia CRS MCAA activated
Seychelles CRS MCAA activated
Singapore CRS MCAA activated
Sint Maarten CRS MCAA activated
Slovak Republic EU Directive 2014/107/UE
Slovenia EU Directive 2014/107/UE
South Africa CRS MCAA activated
Spain EU Directive 2014/107/UE
Sweden EU Directive 2014/107/UE
Switzerland EU Agreement
Thailand CRS MCAA activated
Türkiye CRS MCAA activated – Effective for taxable periods starting on or after 01 January 2019
Turks and Caicos Islands CRS MCAA activated
Ukraine CRS MCAA activated
United Arab Emirates CRS MCAA activated
United Kingdom CRS MCAA activated
Uruguay CRS MCAA activated
Vanuatu CRS MCAA activated

 

Elenco degli Stati che non hanno aderito al Common Reporting Standard (CRS): scambio automatico di informazioni tra le autorità fiscali sulle attività finanziarie detenute dai contribuenti

Elenco degli Stati che non hanno aderito al Common Reporting Standard (CRS)

Il Common Reporting Standard (CRS); è uno standard informativo, sviluppato dall’OCSE, Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) ), per lo scambio automatico di informazioni, (Automatic Exchange Of Information (AEOI)), a livello globale, tra le autorità fiscali, rivolto a facilitare i controlli anti-evasione,sulle attività finanziarie detenute dai contribuenti .

(Vedi: http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/)

Introdotto nell’Unione Europea dalla Direttiva 2014/107/UE (DAC 2), questo standard di raccolta e condivisione di dati sui conti esteri, secondo la lista aggiornata al 16 maggio 2024  vede impegnati, 123 Stati. Oltre all’Italia ed alla Bulgaria, partecipano anche giurisdizioni considerate meno trasparenti (Lussemburgo, Svizzera, Isole Vergini, Cayman, Bermuda e altre).

ELENCO DEGLI STATI CHE HANNO ADERITO AL COMMON REPORTING STANDARD (CRS) AGGIORNATA AL 16 MAGGIO 2024

La pagina RAPPORTI DI SCAMBIO ATTIVATI PER INFORMAZIONI CRS  del sito OCSE( (Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD)) mostra tutte le relazioni di scambio bilaterali attualmente in essere per lo scambio automatico di informazioni CRS ai sensi dell’articolo 6 della convenzione multilaterale e del CRS MCAA (Multilateral Competent Authority Agreement), nonché nel quadro dell’UE. Inoltre, alcune giurisdizioni hanno concluso accordi bilaterali per lo scambio di informazioni CRS nell’ambito di trattati fiscali bilaterali o accordi sullo scambio di informazioni fiscali.

A marzo 2024, sono state attivate oltre 5400 relazioni di scambio bilaterali.

116 Stati forniscono informazioni Common Reporting Standard (CRS) all’Italia (Elenco aggiornato al 24 Gennaio 2025)

L’Italia fornisce informazioni Common Reporting Standard (CRS) a 92 Stati (Elenco aggiornato al 24 Gennaio 2025)

Elenco degli Stati che non hanno aderito al Common Reporting Standard (CRS)

Algeria,  Bielorussia, Benin, Bosnia ed Erzegovina, Botswana, Burkina Faso, Capo Verde, Cambogia,  Ciad, Congo (Rep. del), Costa d’Avorio, Gibuti, Repubblica Dominicana, Egitto, Filippine, El Salvador, Eswatini , Gabon, Guatemala, Guinea, Guyana, Haiti, Honduras, Lesotho, Madagascar, Mali, Mauritania, Mongolia, Namibia, Niger, Macedonia del Nord, Palau, Papua Nuova Guinea, Paraguay, Serbia, Tanzania, Togo, Uzbekistan, Vietnam.

Tra questi stati sono ricompresi alcuni Stati Europei:

  • Bielorussia
  • Bosnia ed Erzegovina
  • Macedonia del Nord
  • Serbia

Con questi Stati l’Italia ha siglato strumenti per lo scambio di informazioni sotto forma di Convenzioni contro le doppie imposizioni (Double Tax Conventions, DTC).

Scambio automatico di informazioni in materia fiscale (Automatic Exchange of Information in Tax Matters (AEOI))

Con 171 membri, il Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes è il principale organismo internazionale che lavora all’implementazione di standard globali sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni in tutto il mondo.

Da quando il G20 ha dichiarato la fine del segreto bancario nel 2009 paesi e giurisdizioni hanno implementato standard rigorosi che hanno portato a un livello di trasparenza fiscale senza precedenti.

La Convenzione sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale (Testo in italiano – traduzione non ufficiale)  (Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters) è stata sviluppata congiuntamente dall’OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico – Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) e dal Consiglio d’Europa nel 1988 e modificata dal Protocollo nel 2010. La Convenzione è lo strumento multilaterale più completo disponibile per tutte le forme di cooperazione fiscale -operazione per contrastare l’evasione e l’elusione fiscale.

  • L’Articolo 5 prevede lo “Scambio di informazioni su richiesta
  • L’Articolo 6 prevede lo “Scambio automatico di informazioni
  • L’Articolo 7 prevede lo “Scambio spontaneo di informazioni

La Convenzione facilita la cooperazione internazionale per un migliore funzionamento delle leggi fiscali nazionali, nel rispetto dei diritti fondamentali dei contribuenti. Prevede tutte le possibili forme di cooperazione amministrativa tra gli Stati nella determinazione e nella riscossione delle imposte. Questa cooperazione spazia dallo scambio di informazioni, compresi gli scambi automatici, al recupero dei crediti fiscali esteri.

Dal 2009, il G20 ha costantemente incoraggiato i paesi a firmare la Convenzione, anche di recente in occasione del vertice del G20 a Buenos Aires nel 2018, dove il comunicato affermava: “Tutte le giurisdizioni dovrebbero firmare e ratificare la Convenzione multilaterale sulla mutua assistenza amministrativa in materia fiscale”.

Al 7 gennaio 2025, partecipano alla Convenzione 149  giurisdizioni  (Giurisdizioni che hanno aderito alla Convenzione sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale al 7 gennaio 2025), di cui 17 giurisdizioni coperte da estensione territoriale. Ciò rappresenta un’ampia gamma di paesi, tra cui tutti i paesi del G20, tutti i BRIICS, tutti i paesi dell’OCSE, i principali centri finanziari e un numero crescente di paesi in via di sviluppo.

Negli ultimi 20 anni l’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) (Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)) ha progettato e aggiornato gli standard per lo scambio automatico delle tipologie di reddito presenti nel “Modello di convenzione fiscale dell’OCSE” (Model Tax Convention on Income and on Capital), con l’obiettivo di garantire che le informazioni in ambito fiscale possano essere acquisite, scambiate ed elaborate in modo rapido ed efficiente.

Gli standard internazionali sviluppati dall’OCSE per la Trasparenza fiscale e cooperazione internazionale sono

  • lo Scambio di informazioni su richiesta (Exchange of Information on Request (EOIR))

e

  • lo Scambio automatico di informazioni sui conti finanziari (Automatic Exchange Of financial account Information (AEOI)) che comprende
    • il Common Reporting Standard
    • il Crypto-Asset Reporting Framework – quadro normativo per la comunicazione delle criptovalute 

Vedi la sezione del sito OCSE – Scambio automatico di informazioni in materia fiscale (Automatic Exchange of Information in Tax Matters (AEOI))

Lo standard EOIR richiede che le informazioni “prevedibilmente rilevanti” ai fini fiscali, come le informazioni sull’identità dei titolari legali ed effettivi di beni, società e conti, siano disponibili e accessibili alle autorità fiscali che possono quindi scambiare tali informazioni con le autorità fiscali di altre giurisdizioni, sulla base di un accordo internazionale.

Lo standard AEOI, che comprende il Common Reporting Standard e il Crypto-Asset Reporting Framework, richiede lo scambio annuale di una serie predefinita di informazioni sui conti finanziari e sulle transazioni in criptovalute tra le autorità fiscali. Ai sensi dello standard AEOI, le giurisdizioni partecipanti raccolgono informazioni dai propri istituti finanziari e dai fornitori di servizi relativi alle criptovalute sulla base di una serie comune di obblighi di due diligence e reporting e scambiano automaticamente tali informazioni in un formato predefinito con il Paese di residenza dei titolari dei conti e degli utilizzatori delle criptovalute.
Le giurisdizioni che si occupano dello scambio automatico di informazioni (AEOI) richiedono anche accordi giuridici reciproci sui meccanismi procedurali per tale scambio. A tal fine, l’OCSE ha elaborato l’Accordo multilaterale tra autorità competenti per lo standard comune di comunicazione (CRS), la comunicazione paese per paese (Country-by-Country Reporting), le norme di informativa obbligatoria per gli accordi di elusione del CRS e la struttura offshore opaca, le norme modello per la comunicazione da parte delle piattaforme digitali e, più recentemente, il quadro normativo per la comunicazione delle criptovalute (Crypto-Asset Reporting Framework).

Lo scambio di informazioni fiscali può avvenire anche nell’ambito di accordi bilaterali, come i trattati fiscali basati sulla Convenzione modello dell’OCSE (articolo 26) – OECD Model Tax Convention (Article 26) o l’Accordo modello sullo scambio di informazioni fiscali (Modello TIEA) – OECD’s Model Tax Information Exchange Agreement (Model TIEA) dell’OCSE, elaborato per la prima volta nel 2002.

Common Reporting Standard

Il G20 ha mostrato un crescente interesse nell’attuazione di uno standard globale “Automatic Exchange of Information (AEOI)”, che nel settembre 2013 ha portato a una richiesta formale all’OCSE di sviluppare uno Common Reporting Standard (standard comune di reporting) .

Un ulteriore importante passo avanti verso l’attuazione del quadro giuridico internazionale è stato compiuto nell’ottobre 2014 con la firma dell’Accordo Multilaterale tra le autorità competenti sul Common Reporting Standard (CRS)CRS Multilateral Competent Authority Agreement (CRS MCAA)), che rende operativo lo scambio automatico di informazioni nell’ambito del CRS sulla base della Convenzione sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale.

Il Common Reporting Standard (CRS), sviluppato in risposta alla richiesta del G20 e approvato dal Consiglio dell’OCSE il 15 luglio 2014, invita le giurisdizioni a ottenere informazioni dai propri istituti finanziari e a scambiare automaticamente tali informazioni con altre giurisdizioni su base annuale. Definisce le informazioni sui conti finanziari da scambiare, gli istituti finanziari tenuti a riferire, i diversi tipi di conti e di contribuenti coperti, nonché le procedure comuni di due diligence che devono seguire gli istituti finanziari.

Il Common Reporting Standard (CRS) è stato introdotto nell’Unione Europea dalla Direttiva 2014/107/UE (DAC 2) che modifica la direttiva n. 2011/16/UE  (Directive Administrative Cooperation 1 – DAC 1) per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale.

(Vedi: L’evoluzione delle Directive Administrative Cooperation sullo scambio automatico di informazioni fiscali dalla DAC 1 alla DAC 8)

In base alle modifiche apportate dalla Direttiva 2014/107/UE l’autorità competente di ciascuno Stato membro comunica, entro il termine stabilito al paragrafo 6, lettera b), all’autorità competente di qualsiasi altro Stato membro, mediante scambio automatico, le seguenti informazioni sui periodi d’imposta a decorrere dal 1o gennaio 2016 per quanto concerne un Conto Oggetto di Comunicazione:

a) il nome, l’indirizzo, il numero o i numeri di identificazione fiscale (NIF) e, nel caso di persone fisiche, la data e il luogo di nascita per ciascuna Persona Oggetto di Comunicazione che è Titolare di Conto e, nel caso di un’Entità che è Titolare di Conto e che, dopo l’applicazione delle norme di adeguata verifica in materia fiscale conformemente agli allegati, è identificata come avente una o più Persone che Esercitano il Controllo che sono Persone Oggetto di Comunicazione, il nome, l’indirizzo e il NIF o i NIF dell’Entità e il nome, l’indirizzo, il NIF o i NIF e la data e il luogo di nascita di ogni Persona Oggetto di Comunicazione;

b) il numero di conto (o equivalente funzionale in assenza di un numero di conto);

c) il nome e l’eventuale numero di identificazione dell’Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione;

d) il saldo o il valore del conto (compreso, nel caso di un Contratto di Assicurazione per il quale è Misurabile un Valore Maturato o di un Contratto di Rendita, il Valore Maturato o il valore di riscatto) alla fine del pertinente anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione ovvero, se il conto è stato chiuso nel corso di tale anno o periodo, la chiusura del conto;

e) nel caso di un Conto di Custodia:

i) l’importo totale lordo degli interessi, l’importo totale lordo dei dividendi e l’importo totale lordo degli altri redditi generati in relazione alle attività detenute nel conto, in ogni caso pagati o accreditati sul conto (o in relazione al conto) nel corso dell’anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione; e

ii) gli introiti totali lordi derivanti dalla vendita o dal riscatto delle Attività Finanziarie pagati o accreditati sul conto nel corso dell’anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione in relazione al quale l’Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione ha agito in qualità di custode, intermediario, intestatario o altrimenti come agente per il Titolare del Conto;

f) nel caso di un Conto di Deposito, l’importo totale lordo degli interessi pagati o accreditati sul conto nel corso dell’anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione; e

g) nel caso di un conto non descritto alla lettera e) o alla lettera f), l’importo totale lordo pagato o accreditato al Titolare del Conto in relazione allo stesso nel corso dell’anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione in relazione al quale l’Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione è l’obbligato o il debitore, compreso l’importo complessivo di eventuali pagamenti di riscatto effettuati al Titolare del Conto nel corso dell’anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione.

In base alla Direttiva la comunicazione di informazioni ha luogo come segue:

a) per le categorie di cui al paragrafo 1: almeno una volta all’anno, entro i sei mesi successivi al termine dell’anno fiscale dello Stato membro durante il quale le informazioni sono state rese disponibili;

b) per le informazioni di cui al paragrafo 3 bis: una volta all’anno, entro i nove mesi successivi al termine dell’anno solare o altro adeguato periodo di rendicontazione cui le informazioni si riferiscono.»

Al 13 Marzo 2025, 126 Stati  hanno aderito al CRS Multilateral Competent Authority Agreement (CRS MCAA).

La sezione del sito OCSE ACTIVATED EXCHANGE RELATIONSHIPS FOR CRS INFORMATION  mostra tutti i rapporti di scambio bilaterali attualmente in essere per lo scambio automatico di informazioni CRS ai sensi dell’articolo 6 della Convenzione sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale e del CRS Multilateral Competent Authority Agreement (CRS MCAA)).

I rapporti di scambio attivati ​​possono essere ordinati e visualizzati sia dal punto di vista di una particolare giurisdizione mittente (“FROM”) che di una particolare giurisdizione ricevente (“TO”). Per ciascun rapporto di scambio è indicata la base giuridica e, ove opportuno, la data di efficacia e/o la data di attivazione. Nel caso in cui un rapporto sia di natura non reciproca, per la giurisdizione non reciproca verrà mostrato nella colonna “DA”, ma non nella colonna “A”. Il numero tra parentesi dietro ciascuna giurisdizione nel menu a tendina indica il numero totale di rapporti di scambio bilaterali attualmente attivati ​​rispetto a quella giurisdizione. 

Sulla base del  Common Reporting Standard CRS Multilateral Competent Authority Agreement (CRS MCAA)) e della Direttiva 2014/107/UE (DAC 2)   127 Giurisdizioni inviano informazioni all’Italia (Elenco aggiornato al 19/03/2025)

Country-by-Country reporting

L’articolo 6 (Scambio automatico di informazioni) della  Convenzione sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale,  impone alle Autorità Competenti degli Stati firmatari della Convenzione di concordare reciprocamente la portata dello scambio automatico di informazioni e la procedura da rispettare.
In questo contesto, sulla base della Convenzione sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, è stato sviluppato l’Accordo multilaterale delle autorità competenti sullo scambio di relazioni Country-by-Country (Multilateral Competent Authority Agreement on the Exchange of Country-by-Country Reports (MCAA CbC)).
Inoltre, sono stati sviluppati due ulteriori modelli di accordo tra le autorità competenti per gli scambi di relazioni Country-by-Country (CbC),

      • uno per gli scambi nell’ambito delle convenzioni contro la doppia imposizione e
      • uno per gli scambi nell’ambito degli accordi sullo scambio di informazioni fiscali.

Lo scopo del Multilateral Competent Authority Agreement on the Exchange of Country-by-Country Reports (MCAA CbC) è quello di stabilire le regole e le procedure che potrebbero essere necessarie affinché le autorità competenti delle giurisdizioni che implementano l’Azione 13 Base Erosion and Profit Shifting (BEPS)   possano scambiare automaticamente i resoconti CbC (Country-by-Country Reports) preparati dall’entità segnalante di un gruppo multinazionale e depositati su base annuale presso le autorità fiscali della giurisdizione di residenza fiscale di tale entità presso le autorità fiscali di tutte le giurisdizioni in cui opera il Gruppo multinazionale. Una particolare relazione bilaterale ai sensi del Multilateral Competent Authority Agreement on the Exchange of Country-by-Country Reports (MCAA CbC) diventa effettiva solo se entrambe le giurisdizioni hanno la Convenzione in vigore, hanno presentato le notifiche richieste ai sensi della Sezione 8 e si sono elencate a vicenda.

Al 17 Marzo 2025, 109 Stati  hanno aderito al Multilateral Competent Authority Agreement on the Exchange of Country-by-Country Reports (MCAA CbC)).

La sezione del sito OCSE Activated exchange relationships for Country-by-Country reporting  riporta tutti i rapporti di scambio bilaterali attualmente in essere per lo scambio automatico dei report Country-by-Country (CbC) tra autorità fiscali. 

I rapporti di scambio attivati ​​possono essere ordinati e visualizzati sia dal punto di vista di una particolare giurisdizione mittente (“FROM”) che di una particolare giurisdizione ricevente (“TO”). Per ciascun rapporto di scambio è indicata la base giuridica e, ove opportuno, la data di efficacia e/o la data di attivazione.

Il numero tra parentesi dietro ciascuna giurisdizione nel menu a tendina indica il numero totale di rapporti di scambio bilaterali attualmente attivati ​​rispetto a quella giurisdizione. Laddove, per una particolare giurisdizione, il numero di partner di scambio elencati come inviati di report CbC alla giurisdizione è maggiore del numero di partner di scambio elencati come destinatari di report CbC DALLA giurisdizione, ciò potrebbe essere dovuto al fatto che un numero di questi partner di scambio è ” giurisdizioni non reciproche” (vale a dire che si sono impegnati a inviare rapporti CbC ai loro partner di scambio, ma non riceveranno rapporti CbC dai loro partner di scambio).

Il Country-by-Country reporting (CbC) è stato introdotto nell’Unione Europea dalla Direttiva (UE) 2016/881 del Consiglio, del 25 maggio 2016 (DAC 4) che modifica la direttiva n. 2011/16/UE  (Directive Administrative Cooperation 1 – DAC 1) per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale.

(Vedi: L’evoluzione delle Directive Administrative Cooperation sullo scambio automatico di informazioni fiscali dalla DAC 1 alla DAC 8)

Sulla base del  Multilateral Competent Authority Agreement on the Exchange of Country-by-Country Reports (MCAA CbC) e della Direttiva (UE) 2016/881 del Consiglio, del 25 maggio 2016 (DAC 4)  104 Giurisdizioni inviano informazioni all’Italia (Elenco aggiornato al 27/03/2025)

Territorialità dei sistemi fiscali dei Paesi Europei aderenti all’OCSE al riguardo di dividendi e plusvalenze

In un sistema fiscale territoriale – tassazione del reddito nello Stato della fonte, le imprese multinazionali pagano principalmente le tasse ai Paesi in cui sono fisicamente localizzate.

I paesi adottano sistemi fiscali territoriali attraverso le cosiddette “Participation exemptionesenzioni di partecipazione”, che possono includere esenzioni totali o parziali per dividendi o plusvalenze di origine estera o entrambi.

Le Participation exemptions (esenzioni di partecipazione) eliminano le imposte nazionali su tali redditi esteri consentendo alle aziende di ignorarli in tutto o in parte nel calcolo del reddito imponibile.

A proposito della tassazione dei dividendi e delle plusvalenze possiamo distinguere tre sistemi di tassazione:

  • Un sistema fiscale completamente territoriale (fully territorial tax system )esenta tutti i redditi da dividendi e plusvalenze di origine estera;
  • Un sistema fiscale parzialmente territoriale (partially territorial tax system) esenta solo una certa quota di dividendi e plusvalenze di origine estera oppure esenta i redditi da dividendi di origine estera ma include plusvalenze di origine estera (o viceversa)
  • Un sistema fiscale mondiale (worldwide tax system) non esenta alcun dividendo e reddito da plusvalenze di origine estera.

In un sistema fiscale territoriale (territorial tax system), le imprese multinazionali pagano principalmente le tasse ai Paesi in cui sono fisicamente localizzate.

I paesi adottano sistemi fiscali territoriali attraverso le cosiddette Participation exemptions (esenzioni di partecipazione), che possono essere totali o parziali o per dividendi o per plusvalenze di origine estera o per entrambi.

Le Participation exemptions (esenzioni di partecipazione) eliminano le imposte nazionali su tali redditi esteri consentendo alle aziende di ignorarli in tutto o in parte nel calcolo del reddito imponibile.

Dei 27 paesi europei dell’OCSE, 19 adottano un sistema fiscale completamente territoriale, esentando tutti i dividendi e le plusvalenze di origine estera dalla tassazione nazionale. Nei restanti otto paesi, tale reddito è parzialmente esentato dalla tassazione nazionale. Nessun paese europeo dell’OCSE ha un sistema fiscale mondiale.

Territorialità dei sistemi di tassazione delle società dei paesi europei dell’OCSE, a partire dal 2021
Esenzione dai dividendi Esenzione sulle plusvalenze Limitazioni nazionali
Austria (AT) 100,0% 100,0% Nessuno
Belgio (BE) 100,0% 100,0% Nessuno
Repubblica Ceca (CZ) 100,0% 100,0% Stati membri dell’UE e stati membri del SEE o trattato contro la doppia imposizione
Danimarca (DK) 100,0% 100,0% Stati membri dell’UE e stati membri del SEE o trattato contro la doppia imposizione
Estonia (EE) 100,0% 100,0% Stati membri dell’UE, stati membri del SEE e Svizzera
Finlandia (FI) 100,0% 100,0% Stati membri dell’UE e stati membri del SEE o trattato contro la doppia imposizione
Francia (FR) 95,0% 88,0% Sono esclusi i paesi della lista nera
Germania (DE) 95,0% 95,0% Nessuno
Grecia (GR) 100,0% 100,0% Stati membri dell’UE
Ungheria (HU) 100,0% 100,0% Nessuno
Islanda (IS) 100,0% 100,0% Nessuno
Irlanda (IE) 0,0% 100,0% Stati membri dell’UE e paesi con trattati fiscali
Italia (IT) 95,0% 95,0% Sono esclusi i paesi della lista nera
Lettonia (LV) 100,0% 100,0% Sono esclusi i paesi della lista nera
Lituania (LT) 100,0% 100,0% Sono esclusi i paesi della lista nera
Lussemburgo (LU) 100,0% 100,0% Nessuno
Paesi Bassi (NL) 100,0% 100,0% Nessuno
Norvegia (NO) 97,0% 100,0% Sono esclusi i paesi della lista nera
Polonia (PL) 100,0% 0,0% Stati membri dell’UE, stati membri del SEE e Svizzera
Portogallo (PT) 100,0% 100,0% Sono esclusi i paesi della lista nera
Repubblica Slovacca (SK) 100,0% 100,0% Paesi con trattati fiscali
Slovenia (SI) 95,0% 47,5% Sono esclusi i paesi della lista nera
Spagna (ES) 95,0% 95,0% Sono esclusi i paesi della lista nera
Svezia (SE) 100,0% 100,0% Nessuno
Svizzera (CH) 100,0% 100,0% Nessuno
Turchia (TR) 100,0% 100,0% Nessuno
Regno Unito (GB) 100,0% 100,0% Nessuno
Fonte: Deloitte, “Tax Guides and Highlights 2021″; Imposta Bloomberg, “Guide nazionali”; EY, “Guida mondiale alla tassazione societaria 2020”; e PwC, “Riepiloghi fiscali a livello mondiale”.

 

I sistemi di tassazione nel mondo

Attualmente nel mondo ci sono 206 Stati indipendenti con una totale autonomia per quanto riguarda la loro politica fiscale.

In tutto il mondo, 23 paesi non hanno tasse dirette (tra questi Bermuda, Monaco, Bahamas, Andorra, Maldive, gli Emirati Arabi Uniti (EAU))e in una cinquantina in più è possibile ottimizzare le tasse a seconda dei casi fino al punto di non doverle pagare.

I Paesi senza tasse hanno un sistema semplice in cui non paghi alcuna imposta sul reddito. I paesi a bassa imposizione fiscale, invece, utilizzano sistemi territoriali che tassano solo le fonti di reddito locali.

Il sistema fiscale territoriale di Singapore, ad esempio, attrae espatriati facoltosi addebitando solo le tasse sul reddito locale, non sugli investimenti stranieri.

Esistono sistemi fiscali nel mondo che differiscono notevolmente dalla tassazione basata sulla residenza che conosciamo nei paesi occidentali.

I quattro sistemi fiscali del mondo

Sistemi fiscali nel mondo:

  • Stati che hanno una tassazione “worldwide taxation principle, basata sulla residenza;
  • Stati che hanno una tassazione territoriale,  tassazione del reddito nello Stato della fonte;
  • Stati che hanno un sistema  ” non dom” (non domiciliato) ispirato alle tradizioni anglosassoni, in cui sono combinati il sistema worldwide ed il sistema terrritoriale;
  • Stati che hanno una tassazione su base di cittadinanza (solo due Paesi: gli Stati Uniti e l’Eritrea).

Il sistema fiscale più utilizzato in tutto il mondo è noto come tassazione worldwidebasata sulla residenza.Questo sistema di tassazione è il più diffuso al mondo ed è applicato dalla maggioranza degli Stati europei e mondiali. La worldwide taxation stabilisce che tutti i residenti in un dato paese devono pagare le tasse su tutte le fonti di reddito, sia quelle che hanno origine nel territorio dello Stato che quelle originate fuori dal territorio dello Stato.

In contrasto con ciò, esiste un altro sistema fiscale diffuso principalmente nei paesi in via di sviluppo: la tassazione del reddito nello Stato della fonte (tassazione territoriale). Secondo la tassazione territoriale un soggetto fiscalmente residente paga le imposte solo sul reddito generato entro i confini del paese dove egli è residente.

Il tipo misto è chiamato sistema non dom , il più utilizzato in Gran Bretagna e nelle sue antiche colonie. Qui i cittadini pagano le tasse come nel sistema della residenza, tranne per il fatto che gli stranieri possono godere dei vantaggi della tassazione territoriale. Ma nella maggior parte dei casi viene applicata la clausola di trasferimento , ovvero quando il reddito estero è esente da tasse solo se non viene trasferito sul territorio nazionale. Allo stesso modo, in generale, è necessario contribuire alla sicurezza sociale in questi Paesi.

Indipendentemente dai tre sistemi citati, ci sono anche Stati che non impongono tasse dirette. Questi sono generalmente piccoli paesi insulari o ricche monarchie petrolifere.

D’altra parte, ci sono molti paesi che rientrano ampiamente in uno o due di questi sistemi, ma presentano alcune eccezioni. Ad esempio, ci sono paesi che riducono il carico fiscale a partire da una determinata somma (come l’Isola di Man) o che tassano solo alcuni redditi generati al di fuori del paese, come interessi e dividendi (come l’Uruguay).

In relazione ai sistemi fiscali, l’esistenza di regole CFC è importante in quei rispettivi paesi. Ad esempio, la riduzione della tassazione basata sulla residenza può continuare ad essere interessante fintanto che è possibile gestire senza complicazioni società esentasse estere. Tuttavia, molti paesi con tassazione basata sulla residenza, in particolare quei paesi con un carico fiscale elevato, hanno promulgato regole CFC con l’obiettivo di prevenire l’elusione fiscale.

La tabella seguente riassume la tassazione dei redditi locali ed esteri delle persone fisiche, a seconda della loro residenza o cittadinanza nel Paese

STATO
O TERRITORIO
TASSE SUL REDDITO LOCALE IMPOSTE SUL REDDITO ESTERO DEI NOTE
RESIDENTI CITTADINI NON RESIDENTI
 Antigua e Barbuda NO NO NO Nessuna imposta sul reddito personale.
 Bahamas NO NO NO Nessuna imposta sul reddito personale.
 Bahrein NO NO NO Nessuna imposta sul reddito personale.
 Brunei NO NO NO Nessuna imposta sul reddito personale.
 Isole Cayman NO NO NO Nessuna imposta sul reddito personale.
 Kuwait NO NO NO Nessuna imposta sul reddito personale.
 Monaco NO NO NO Nessuna imposta sul reddito personale.
 Oman NO NO NO Nessuna imposta sul reddito personale.
 Isole Pitcairn NO NO NO Nessuna imposta sul reddito personale.
 Qatar NO NO NO Nessuna imposta sul reddito personale.
 Saint Kitts e Nevis NO NO NO Nessuna imposta sul reddito personale.
 Isole Turks e Caicos NO NO NO Nessuna imposta sul reddito personale.
 Emirati Arabi Uniti NO NO NO Nessuna imposta sul reddito personale.
 Vanuatu NO NO NO Nessuna imposta sul reddito personale.
 Città del Vaticano NO NO NO Nessuna imposta sul reddito personale.
 Sahara occidentale NO NO NO Nessuna imposta sul reddito personale.
 Corea del nord NO* NO** NO Nessuna imposta sui redditi dei cittadini residenti, tassazione in base alla residenza degli stranieri, tassazione territoriale dei cittadini non residenti.

*Esclusi gli stranieri e i cittadini non residenti. **Esclusi gli stranieri.

 L’Angola NO NO Fiscalità territoriale.
 Anguilla NO NO Fiscalità territoriale.
 Belize NO NO Fiscalità territoriale.
 Bermuda NO NO Fiscalità territoriale.
 Bhutan NO NO Fiscalità territoriale.
 Bolivia NO NO Fiscalità territoriale.
 Botswana NO NO Fiscalità territoriale.
 Isole Vergini Britanniche NO NO Fiscalità territoriale.
 Costa Rica NO NO Fiscalità territoriale.
 Repubblica Democratica del Congo NO NO Fiscalità territoriale.
 Gibuti NO NO Fiscalità territoriale.
 Swaziland NO NO Fiscalità territoriale.
 Georgia NO NO Fiscalità territoriale.
 Grenada NO NO Fiscalità territoriale.
 Guatemala NO NO Fiscalità territoriale.
 Guinea-Bissau NO NO Fiscalità territoriale.
 Hong Kong NO NO Fiscalità territoriale.
 Libano NO NO Fiscalità territoriale.
 Libia NO NO Fiscalità territoriale.
 Macao NO NO Fiscalità territoriale.
 Malawi NO NO Fiscalità territoriale.
 Isole Marshall NO NO Fiscalità territoriale.
 Micronesia NO NO Fiscalità territoriale.
 Namibia NO NO Fiscalità territoriale.
 Nauru NO NO Fiscalità territoriale.
 Nicaragua NO NO Fiscalità territoriale.
 Palau NO NO Fiscalità territoriale.
 Palestina NO NO Fiscalità territoriale.
 Panama NO NO Fiscalità territoriale.
 Paraguay NO NO Fiscalità territoriale.
/span> Seychelles NO NO Fiscalità territoriale.
 Singapore NO NO Fiscalità territoriale.
 Somalia NO NO Fiscalità territoriale.
 Siria NO NO Fiscalità territoriale.
 Tokelau NO NO Fiscalità territoriale.
 Tuvalu NO NO Fiscalità territoriale.
 Zambia NO NO Fiscalità territoriale.
 Iran SÌ* NO Fiscalità di residenza dei cittadini, tassazione territoriale degli stranieri. [41];

*Esclusi gli stranieri.

 Iraq SÌ* NO Fiscalità di residenza dei cittadini, tassazione territoriale degli stranieri.

*Tranne gli stranieri.

 Filippine SÌ* NO Fiscalità di residenza dei cittadini, tassazione territoriale degli stranieri.

*Tranne gli stranieri.

 Arabia Saudita SÌ* SÌ** NO Fiscalità di residenza dei cittadini, tassazione territoriale degli stranieri.

*Solo da attività d’impresa. **Solo da attività commerciali di cittadini dei paesi del GCC .

 Abkhazia NO Tassazione basata sulla residenza.
 Afghanistan NO Tassazione basata sulla residenza.
 Albania NO Tassazione basata sulla residenza.
 Algeria NO Tassazione basata sulla residenza.
 Samoa americane NO Tassazione basata sulla residenza.
 Andorra NO Tassazione basata sulla residenza.
 Argentina NO Tassazione basata sulla residenza.
 Armenia NO Tassazione basata sulla residenza.
 Artsakh NO Tassazione basata sulla residenza.
 Aruba NO Tassazione basata sulla residenza.
 Australia (comprese  l’Isola di Natale
 le Isole Cocos
 l’Isola Norfolk )
SÌ* NO Tassazione basata sulla residenza. * Esclusi i residenti temporanei.
 Austria NO Tassazione basata sulla residenza.
 Azerbaigian NO Tassazione basata sulla residenza.
 Bangladesh NO Tassazione basata sulla residenza.
 Barbados NO Tassazione basata sulla residenza.
 Bielorussia NO Tassazione basata sulla residenza.
 Belgio NO Tassazione basata sulla residenza.
 Benin NO Tassazione basata sulla residenza.
 Bosnia Erzegovina NO Tassazione basata sulla residenza.
 Bulgaria NO Tassazione basata sulla residenza.
 Burkina Faso NO Tassazione basata sulla residenza. [54];
 Burundi NO Tassazione basata sulla residenza.
 Cambogia NO Tassazione basata sulla residenza.
 Camerun NO Tassazione basata sulla residenza.
 Canada NO Tassazione basata sulla residenza.
 capo Verde NO Tassazione basata sulla residenza.
 Repubblica Centrafricana NO Tassazione basata sulla residenza.
 Chad NO Tassazione basata sulla residenza.
 Chile NO Tassazione basata sulla residenza.
 Cina NO Tassazione basata sulla residenza.
 Colombia NO Tassazione basata sulla residenza.
 Comore NO Tassazione basata sulla residenza.
 Congo NO Tassazione basata sulla residenza.
 Isole Cook NO Tassazione basata sulla residenza.
 Croazia NO Tassazione basata sulla residenza.
 Cuba NO Tassazione basata sulla residenza.
 Curacao NO Tassazione basata sulla residenza.
 Cipro NO Tassazione basata sulla residenza.
 Repubblica Ceca NO Tassazione basata sulla residenza.
 Danimarca NO Tassazione basata sulla residenza.
 Dominica NO Tassazione basata sulla residenza.
 Repubblica Dominicana NO Tassazione basata sulla residenza.
 Timor Est NO Tassazione basata sulla residenza.
 Ecuador NO Tassazione basata sulla residenza.
 Egitto NO Tassazione basata sulla residenza.
 El Salvador NO Tassazione basata sulla residenza.
 Guinea Equatoriale NO Tassazione basata sulla residenza.
 Estonia NO Tassazione basata sulla residenza.
 Etiopia NO Tassazione basata sulla residenza.
 Isole Falkland NO Tassazione basata sulla residenza.
 Isole Faroe NO Tassazione basata sulla residenza.
 Figi NO Tassazione basata sulla residenza.
 Finlandia (comprese le Åland  NO* Tassazione basata sulla residenza.

*Tranne gli ex residenti, temporaneamente.

 Polinesia francese NO Tassazione basata sulla residenza.
 Gabon NO Tassazione basata sulla residenza.
 Gambia NO Tassazione basata sulla residenza.
 Ghana NO Tassazione basata sulla residenza.
 Gibilterra NO Tassazione basata sulla residenza.
 Grecia NO Tassazione basata sulla residenza.
 Groenlandia NO Tassazione basata sulla residenza.
 Guernsey NO Tassazione basata sulla residenza.
 Guinea NO Tassazione basata sulla residenza.
 Guyana NO Tassazione basata sulla residenza.
 Haiti NO Tassazione basata sulla residenza.
 Honduras NO Tassazione basata sulla residenza.
 Islanda NO Tassazione basata sulla residenza.
 Indonesia NO Tassazione basata sulla residenza.
 Irlanda NO Tassazione basata sulla residenza.
 Isola di Man NO Tassazione basata sulla residenza.
 Israele NO Tassazione basata sulla residenza.
 Costa d’Avorio NO Tassazione basata sulla residenza.
 Giamaica NO Tassazione basata sulla residenza.
 Jersey NO Tassazione basata sulla residenza.
 Giordania NO Tassazione basata sulla residenza.
 Kazakistan NO Tassazione basata sulla residenza.
 Kenia NO Tassazione basata sulla residenza.
 Kiribati NO Tassazione basata sulla residenza.
 Kosovo NO Tassazione basata sulla residenza.
 Kirghizistan NO Tassazione basata sulla residenza.
 Laos NO Tassazione basata sulla residenza.
 Lettonia NO Tassazione basata sulla residenza.
 Lesoto NO Tassazione basata sulla residenza.
 Liberia NO Tassazione basata sulla residenza.
 Liechtenstein NO Tassazione basata sulla residenza.
 Lituania NO Tassazione basata sulla residenza.
 Lussemburgo NO Tassazione basata sulla residenza.
 Madagascar NO Tassazione basata sulla residenza.
 Malaysia SÌ* NO Tassazione basata sulla residenza.

* Solo se il reddito non era soggetto a imposta nella giurisdizione della fonte.

 Maldive NO Tassazione basata sulla residenza.
 Mali NO Tassazione basata sulla residenza.
 Malta SÌ* NO Tassazione basata sulla residenza.

* Solo se domiciliati a Malta o se il reddito viene rimesso a Malta.

 La Mauritania NO Tassazione basata sulla residenza.
 Maurizio NO Tassazione basata sulla residenza.
 Messico NO* Tassazione basata sulla residenza.

* Tranne che nei paradisi fiscali, temporaneamente.

 Moldavia NO Tassazione basata sulla residenza.
 Mongolia NO Tassazione basata sulla residenza.
 Montenegro NO Tassazione basata sulla residenza.
 Montserrat NO Tassazione basata sulla residenza.
 Marocco NO Tassazione basata sulla residenza.
 Mozambico NO Tassazione basata sulla residenza.
 Nepal NO Tassazione basata sulla residenza.
 Paesi Bassi (compresi i Paesi Bassi caraibici ) NO Tassazione basata sulla residenza.
 Nuova Caledonia NO Tassazione basata sulla residenza.
 Nuova Zelanda NO Tassazione basata sulla residenza.
 Niger NO Tassazione basata sulla residenza.
 Nigeria NO Tassazione basata sulla residenza.
 Niue NO Tassazione basata sulla residenza.
 Macedonia del Nord NO Tassazione basata sulla residenza.
 Cipro del Nord NO Tassazione basata sulla residenza.
 Norvegia NO* Tassazione basata sulla residenza.

*Tranne gli ex residenti, temporaneamente.

 Pakistan NO Tassazione basata sulla residenza.
 Papua Nuova Guinea NO Tassazione basata sulla residenza.
 Perù NO Tassazione basata sulla residenza.
 Portogallo NO* Tassazione basata sulla residenza.

* Tranne che nei paradisi fiscali, temporaneamente.

 Porto Rico NO Tassazione basata sulla residenza.
 Romania NO Tassazione basata sulla residenza.
 Ruanda NO Tassazione basata sulla residenza.
 Santa Lucia NO Tassazione basata sulla residenza.
 Saint Vincent e Grenadine NO Tassazione basata sulla residenza.
 Samoa NO Tassazione basata sulla residenza. [98];
 San Marino NO Tassazione basata sulla residenza.
 San Tomé e Principe NO Tassazione basata sulla residenza.
 Senegal NO Tassazione basata sulla residenza.
 Serbia NO Tassazione basata sulla residenza.
 Sierra Leone NO Tassazione basata sulla residenza.
 Sint Maarten NO Tassazione basata sulla residenza.
 Slovacchia NO Tassazione basata sulla residenza.
 Slovenia NO Tassazione basata sulla residenza.
 Isole Salomone NO Tassazione basata sulla residenza. [
 Somalia NO Tassazione basata sulla residenza.
 Sud Africa NO Tassazione basata sulla residenza.
 Corea del Sud NO Tassazione basata sulla residenza.
 Ossezia del Sud NO Tassazione basata sulla residenza.
 Sudan del Sud NO Tassazione basata sulla residenza.
 Sri Lanka NO Tassazione basata sulla residenza.
 Sudan NO Tassazione basata sulla residenza.
 Suriname NO Tassazione basata sulla residenza.
 Svalbard NO Tassazione basata sulla residenza.
 Svizzera NO Tassazione basata sulla residenza.
 Taiwan NO Tassazione territoriale in generale, ma tassazione basata sulla residenza secondo l’imposta minima alternativa.
 Tanzania NO Tassazione basata sulla residenza.
 Tailandia SÌ* NO Tassazione basata sulla residenza.

* Solo se il reddito viene rimesso in Thailandia nello stesso anno in cui viene guadagnato.

 Togo NO Tassazione basata sulla residenza.
 Tonga NO Tassazione basata sulla residenza.
 Transnistria NO Tassazione basata sulla residenza.
 Trinidad e Tobago NO Tassazione basata sulla residenza.
 Tunisia NO Tassazione basata sulla residenza.
 Turchia NO* Tassazione basata sulla residenza.

* Ad eccezione dei redditi non tassati da altri paesi dei dipendenti del governo o delle società turche.

 Turkmenistan NO Tassazione basata sulla residenza.
 Uganda NO Tassazione basata sulla residenza.
 Ucraina NO Tassazione basata sulla residenza.
 Isole Vergini americane NO Tassazione basata sulla residenza.
 Uruguay NO Tassazione territoriale in generale, ma tassazione basata sulla residenza per alcuni redditi da investimenti.
 Uzbekistan NO Tassazione basata sulla residenza.
 Venezuela NO Tassazione basata sulla residenza.
 Vietnam NO Tassazione basata sulla residenza.
 Yemen NO Tassazione basata sulla residenza.
 Zimbabwe NO Tassazione basata sulla residenza.
 Eritrea NO Fiscalità territoriale e di cittadinanza. I redditi esteri dei cittadini non residenti sono tassati con un’aliquota forfettaria ridotta.
 Ungheria SÌ* Fiscalità basata sulla residenza e sulla cittadinanza. I cittadini non residenti che non soddisfano le eccezioni sono tassati allo stesso modo dei residenti.

*Ad eccezione dei cittadini con doppia cittadinanza e dei residenti di paesi con trattati fiscali.

 Myanmar Fiscalità basata sulla residenza e sulla cittadinanza. I redditi esteri dei cittadini non residenti, esclusi gli stipendi, sono tassati ad aliquota forfettaria ridotta.
 Tagikistan Fiscalità basata sulla residenza e sulla cittadinanza. I cittadini non residenti sono tassati allo stesso modo dei residenti.
 Stati Uniti (Incluse  Guam e  le Isole Marianne Settentrionali Fiscalità basata sulla residenza e sulla cittadinanza. I cittadini non residenti sono tassati allo stesso modo dei residenti, ma con un’esenzione limitata per i redditi da lavoro esteri.

Worldwide taxation principle“ – Tassazione basata sulla residenza

La tassazione basata sulla residenza è il sistema fiscale più diffuso al mondo, applicato in circa 130 paesi. Se un paese impone dazi fiscali ai cittadini che sono registrati presso l’ufficio censimento o hanno la residenza abituale (nel senso che hanno un domicilio fisso), dovranno pagare le tasse sul reddito, indipendentemente dal paese in cui è ottenuto.

Se la persona fisica ha un’attività al di fuori del paese di residenza, dovrà  pagare le tasse sul reddito conseguito dalla distribuzione dei dividendi di una società estera o dal proprio stipendio estero.

Paesi come la Bulgaria, che ha una flat tax del 10%, possono competere perfettamente con i paesi esentasse che spesso hanno tassi di insicurezza sociale molto più alti.

In molti Paesi, come l’Italia, in cui la pressione fiscale è elevata  sono presenti specifiche norme sulle  “imprese estere controllate”  Controlled Foreign Company (CFC) Rules in quanto il reddito da esse conseguito, a determinate condizioni,  previste dalla  normativa,  deve essere imputato in capo al soggetto controllante residente:
• in proporzione alla sua quota di partecipazione agli utili;
• anche in caso di mancata percezione degli stessi, ovvero “per trasparenza” (criterio, tipicamente, utilizzato nei confronti dei soci di società di persone residenti).

Tuttavia, solo 51 Paesi hanno regole CFC. Ciò significa che  la maggioranza degli Stati hanno un sistema basato sulla residenza in cui non sono presenti regole CFC e  le società estere possono essere gestite senza complicazioni.

Vedi: Le Norme sulle Società estere controllate (Controlled Foreign Company (CFC) Rules) nel Mondo

In Bulgaria le norme riguardanti le Controlled Foreign Companies (CFC) non si applicano all’imposizione sulle persone fisiche fiscalmente residenti e si applica l’aliquota fiscale del 5%.

In Bulgaria  non si applicano le norme riguardanti le Controlled Foreign Companies (CFC) se la società controllata non è soggetta a tassazione o è esente da imposte nel Paese in cui è residente a fini fiscali.

Tassazione territoriale – Tassazione del reddito nello Stato della fonte;

Questo tipo di tassazione è molto meno diffuso perché è molto rischiosa dal punto di vista dello Stato. Secondo la tassazione territoriale un soggetto fiscalmente residente paga le imposte solo sul reddito generato entro i confini del paese dove egli è residente.

I paesi che utilizzano la tassazione territoriale sono più attraenti per gli imprenditori che non sono legati a un unico luogo. In questi paesi sono dovute solo le tasse sul reddito ottenuto all’interno del paese. 

L’essenziale è che i guadagni esteri siano ottenuti tramite società estere. Chiunque registri una società all’interno del paese dovrà pagare l’imposta sulle società. Il reddito che proviene da attività commerciali locali non costituisce reddito estero, quindi è soggetto a tassazione.

In questi paesi, è importante distinguere se la tassazione territoriale si applica a livello personale o solo alle società.

Molti paesi in via di sviluppo, ma anche Marocco, Estonia e Singapore, hanno stabilito che la tassazione territoriale si applica solo alle imprese.

Ciò significa che una società in questi paesi non pagherà le tasse su una filiale situata in un altro paese esentasse e in determinate condizioni potrà trasferire questi profitti esentasse. 

Ci sono 40 Paesi in tutto il mondo che utilizzano la tassazione territoriale per le persone fisiche.

Affinché la tassazione territoriale funzioni più efficacemente, questi paesi hanno anche rifiutato le regole CFC.

Il fatto che molti dei paesi con tassazione territoriale siano paesi in via di sviluppo ha i suoi vantaggi e svantaggi. Da un lato, la mancanza di infrastrutture e i tassi di criminalità possono essere un problema in molti di questi paesi.

Molti dei paesi più poveri, in particolare, hanno introdotto vari programmi che aiutano a facilitare l’ottenimento del permesso di soggiorno. A parte la mole di adempimenti burocratici, Stati come il Paraguay, le Filippine o Panama richiedono solo di depositare poche migliaia di dollari su un conto bancario locale.

In altri Stati che da decenni riconoscono i vantaggi della tassazione territoriale, la situazione oggi è ben diversa. Chi vuole stabilire il proprio domicilio a Hong Kong dovrà investire almeno mezzo milione di dollari per ottenere un permesso di soggiorno. 

In alcuni paesi, dopo aver ottenuto la residenza permanente, è possibile lasciare il paese per anni senza perdere lo status di residente legale. Di solito, come nei casi del Belize e dell’Uruguay, il requisito è di risiedere nel luogo per nove mesi del primo anno della domanda.

L’Uruguay, ad esempio, ha una forma speciale di tassazione territoriale. Gli imprenditori possono operare al di fuori del paese esentasse, ma devono pagare tasse del 12% su interessi e dividendi esteri.

Esistono eccezioni simili anche in altri paesi. Ad esempio, nelle Filippine e Cuba, la tassazione territoriale si applica solo agli stranieri, mentre i loro cittadini sono soggetti alla tassazione basata sulla residenza. È solo in Corea del Nord, che citiamo solo come aneddoto interessante, che funziona al contrario.

Un’interessante combinazione di tassazione territoriale e di residenza è il sistema non dom , che analizzeremo in seguito.

Il sistema non dom

Il sistema non-dom deriva dalla legge inglese, che distingue tra domicilio e residenza. In parole povere, un “domicilio” è il paese in cui trascorri la maggior parte della tua vita e dove intendi morire. Generalmente, è definito dal paese di origine di tuo padre. Una “residenza”, invece, è il luogo in cui risiedi in un momento fisso della tua vita.

Se hai la residenza ma non sei domiciliato in un paese che utilizza il sistema non dom, puoi godere di una tipologia di tassazione territoriale. In pratica, ogni straniero è un non-dom, ma nessun cittadino lo è.

Quindi, quando si ha lo status di non-dom, si è soggetti a un tipo di tassazione territoriale, mentre i cittadini del paese fanno ricorso solo alla tassazione basata sulla residenza.

Il sistema non dom si differenzia dal sistema di tassazione territoriale per quanto riguarda l’applicazione di alcune condizioni straordinarie, note come clausola di trasferimento (Remittance Base). I guadagni esteri non sono tassabili fintanto che non vengono trasferiti o introdotti nel paese.

In pratica, ciò significa che è necessario evitare grandi flussi di reddito verso un conto bancario nazionale; altrimenti dovrai pagare le tasse alla tariffa standard. Tutto il denaro detenuto in conti esteri rimarrà esentasse.

Prelevare denaro da un bancomat o pagare con una carta di credito collegata a questi conti esteri non è considerato un’introduzione di denaro nel Paese (a condizione che ciò non avvenga nel paese di residenza).

3 paesi in Europa che utilizzano un sistema classico non dom sono il Regno Unito, l’Irlanda e Malta. Al di fuori del continente europeo, ci sono anche ex colonie britanniche che utilizzano il sistema non-dom, come Barbados nei Caraibi o Mauritius nell’Oceano Indiano.

Detto questo, dovranno contribuire alla sicurezza sociale praticamente in tutti gli Stati non domestici, il che può essere un’imposta relativamente alta, soprattutto nel Regno Unito. Inoltre, il sistema non dom è legato a determinate condizioni in alcuni paesi.

Ad esempio, nel Regno Unito si fa ricorso a queste normative solo per 7 anni. Trascorso questo tempo, dovrai pagare una flat tax di £ 30.000 (cosa che alla maggior parte dei milionari del Regno Unito non dispiace fare, ovviamente). Se qualcuno non vuole pagare le tasse, può lasciare il Regno Unito per 3 anni e tornare a godere di altri 7 anni senza tasse.

In Irlanda non esistono né questo limite di tempo né la flat tax.

Cipro è un caso speciale tra i paesi non dom. Lì potrai godere dell’esenzione fiscale totale per quanto riguarda interessi e dividendi, sia esteri che nazionali.

Dato che i sistemi non dom sono rivolti agli stranieri, la maggior parte degli Stati non dom sono abbastanza aperti all’immigrazione. 

Per quanto attiene le imprese, per es., i dividendi ricevuti da una holding company britannica da altre società UK o da società estere
beneficiano di un’esenzione dall’imposta chiamata Dividend Exemption, ciò significa che la holding del Regno Unito non deve pagare l’imposta sulle società (che attualmente è al 19%) sui
dividendi che riceve dalle società figlie.
Affinché’ la holding britannica possa usufruire di tale beneficio non dovrà superare due dei seguenti limiti (previsti anche per non avere l’obbligo dell’audit o revisione):
• Un fatturato annuo non superiore a £ 10,2 milioni
• Attività non superiori a £ 5,1 milioni
• 50 o più dipendenti in media

Sistemi senza tasse dirette

Infine, ci sono anche paesi nel mondo (23 paesi non hanno tasse dirette) che non applicano le tasse dirette (o quasi lo fanno).

Nella maggior parte di questi casi, non ci sono imposte sul reddito o imposta sulle plusvalenze e ci sono solo imposte sulle società limitate, di solito solo sulle banche e sui consorzi petroliferi per assicurare il finanziamento degli Stati in questione.

Pertanto, questi paesi esentasse, o piuttosto piccole isole , sono spesso centri finanziari offshore o paesi più ricchi di petrolio .

Nel primo tipo, puoi evitare di pagare le tasse dirette alle Bahamas, alle Isole Cayman o ad Anguilla, ad esempio. Nel secondo caso, paesi come il Brunei, il Qatar e gli Emirati Arabi Uniti funzionano come paradisi fiscali.

In ogni caso, non puoi dimenticare che l’assenza di tasse dirette non significa che non ci siano affatto tasse. Di solito c’è un’imposta sul valore aggiunto (IVA) e in molti casi tariffe di importazione molto elevate che aumentano notevolmente il costo della vita nei paesi in questione.

Inoltre, è generalmente abbastanza difficile emigrare in questi paesi.

ROYALTIES – Art. 12 Modello OCSE

MODEL CONVENTION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME AND ON CAPITAL

——————————————————

Article 12

ROYALTIES

1. Royalties arising in a Contracting State and beneficially owned by a resident of the other Contracting State shall be taxable only in that other State.

2. The term “royalties” as used in this Article means payments of any kind received as a consideration for the use of, or the right to use, any copyright of literary, artistic or scientific work including cinematograph films, any patent, trade mark, design or model, plan, secret formula or process, or for information concerning industrial, commercial or scientific experience.

3. The provisions of paragraph 1 shall not apply if the beneficial owner of the royalties, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the royalties arise through a permanent establishment situated therein and the right or property in respect of which the royalties are paid is effectively connected with such permanent establishment. In such case the provisions of Article 7 shall apply.

4. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the royalties, having regard to the use, right or information for which they are paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other
provisions of this Convention.

Confronto tra i regimi fiscali “più favorevoli”dell’Unione Europea

Iniziamo questa breve panoramica sui sistemi fiscali dell’Unione Europea operando un confronto tra i due stati che nell’Unione Europea hanno le aliquote dell’imposta sul reddito delle società più basse: Bulgaria ed Ungheria.

Diamo alcuni dati di raffronto

Bulgaria Ungheria
Imposta Societaria 10% 9%
Ritenuta sui dividendi 5% 0%
Imposta persone fisiche 10% 15%
Costo dei contributi previdenziali 24,70%-  oltre Leva 3,400 (€ 1.738) mensili non vengono conteggiati 18,50%

A prima vista sembra che l’Ungheria sia fiscalmente più favorevole della Bulgaria.

Ora consideriamo il carico fiscale totale (imposte estere + imposte italiane) che pesa su un contribuente italiano che ha società in una di queste nazioni.

Poniamo di essere in presenza di un utile fiscale di € 50.000

Bulgaria Aliquota Imposte
Utile conseguito

€ 50.000

Imposta Societaria: 10%

€ 5.000

Utile distribuito

€ 45.000

Ritenuta sui dividendi: 5%

€  2.250

Italia
Dividendi esteri

€ 45.000

Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi pari al 26% dell’ammontare percepito dei dividendi esteri

€ 11.700

Carico fiscale totale (imposte estere + imposte italiane)

€ 18.950

Per quanto attiene la ritenuta sui dividendi del  5% applicata dalla Bulgaria c’è da considerare che la Corte di cassazione, Sez. V Civile, con la sentenza n. 25698/2022 pubblicata il 1° settembre 2022, si è espressa in materia di “foreign tax credit” per evitare la doppia imposizione per i redditi prodotti all’estero ammettendo la possibilità di utilizzare il credito d’imposta estero, anche per i redditi assoggettati a imposta sostitutiva, qualora con lo Stato estero sia in vigore una convenzione sulle doppie imposizioni che non escluda il diritto al credito d’imposta stesso.

A seguito della sentenza n. 25698/2022 della Corte di Cassazione , in assenza di uno specifico quadro della dichiarazione dei redditi per l’indicazione del credito d’imposta e per l’impossibilità degli intermediari residenti di attribuire direttamente il credito d’imposta, l’unica strada per il riconoscimento del suo è quella di richiedere all’Agenzia delle Entrate il rimborso dell’imposta pagata all’estero.

Attualmente il rimborso del credito d’imposta può essere richiesto dal contribuente solo attraverso una istanza ex primo comma dell’art. 38 del dpr 602/1973, entro 48 mesi dall’assoggettamento alla ritenuta a titolo d’imposta o dal pagamento dell’imposta sostitutiva, salvo successivamente adire la Corte di Giustizia Tributaria in caso di diniego.

Nel caso dell’esempio considerato potremmo chiedere un rimborso di € 2.250 con un conseguente Carico fiscale totale (imposte estere + imposte italiane) di € 16.700.

Vedi: Credito d’imposta anche per i redditi assoggettati a imposta sostitutiva

Ungheria Aliquota Imposte
Utile conseguito

€ 50.000

Imposta Societaria: 9%

€ 4.500

Utile distribuito

€ 45.500

Ritenuta sui dividendi: 0%

0

Italia
Dividendi esteri

€ 45.500

Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi pari al 26% dell’ammontare percepito dei dividendi esteri

€ 11.830

Carico fiscale totale (imposte estere + imposte italiane)

€16.330

Poniamo a raffronto il carico fiscale di una SRL italiana

Italia Aliquota Imposte
Utile conseguito

€ 50.000

IRES: 24%

€ 12.000

Utile distribuito

€ 38.000

Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi pari al 26% dell’ammontare percepito dei dividendi

€   9.880

Carico fiscale totale 

€ 21.880

Ora consideriamo il caso di un Compenso all’amministratore/proprietario della società come strumento di pianificazione fiscale, soluzione fiscalmente allettante per gli amministratori residenti in Italia di una società  bulgara o ungherese.

Un residente in uno stato estero può  diventare professionalmente attivo in Bulgaria o Ungheria (pensiamo al semplice caso dell’attività svolta da un amministratore estero di una società bulgara o ungherese) e ricevere un compenso (alto)  per questa attività. 

Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Bulgaria intesa ad evitare le doppie iposizioni

In base all’art. 14 (Membri dei consigli di amministrazione e dei collegi sindacali) della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Bulgaria intesa ad evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio ed a prevenire le evasioni fiscali: “I compensi, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in qualita’ di membro del Consiglio di amministrazione o del collegio sindacale di una societa’ residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare ungherese intesa ad evitare le doppie iposizioni

In base all’art. 16 (Compensi a Membri dei consigli di amministrazione) della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare unghere intesa ad evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio ed a prevenire le evasioni fiscali: “I compensi e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in qualita’ di membro del Consiglio di amministrazione o del collegio sindacale di una societa’ residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

Quindi sia la Bulgaria che l’Ungheria anno stipulato trattati contro la doppia imposizione con la Repubblica italiana (a questo proposito  vedi art. 14 della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Bulgaria e art. 16 della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare unghere) e, quindi, l’Italia  esenterà dal pagamento delle imposte questo reddito personale derivato da fonti bulgare (poiché le tasse (10%) sono già state  pagate in Bulgaria) o ungheresi (poiché le tasse (15%) sono già state  pagate in Ungheria).

Ora facciamo degli esempi numerici considerando, per semplicità, il compenso all’amministratore come unica fonte negativa del bilancio.

Ipotizziamo un compenso mensile di € 4.000 e ricavi di € 50.000.

Bulgaria Aliquota Imposte
Ricavi € 50.000
Comenso all’amministratore € 48.000 Imposta persone fisiche: 10% € 4.800
Utile conseguito €     2.000 Imposta Societaria: 10% €     200
Utile distribuito €     1.800 Ritenuta sui dividendi: 5% €         90
Costo dei contributi previdenziali €   20.856 24,7% sul massimale di € 1,738 mensili €   5.151
Italia
Dividendi esteri €     1.800 Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi pari al 26% dell’ammontare percepito dei dividendi esteri €        468
Carico fiscale e contributivo totale  €   10.709
Ungheria Aliquota Imposte
Ricavi €  50.000
Compenso all’amministratore €  48.000 Imposta persone fisiche: 15% € 7.200
Utile conseguito €      2.000 Imposta Societaria: 9% €     180
Utile distribuito €      1.820
Costo dei contributi previdenziali €   48.000 18,50% €   8.880
Italia
Dividendi esteri €     1.820 Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi pari al 26% dell’ammontare percepito dei dividendi esteri €        473
Carico fiscale e contributivo totale  €   16.733

Volendo raffrontare i risultati è evidente che la Bulgaria, riconoscendo un compenso all’amministratore/proprietario,  risulta la soluzione di gran lunga più vantaggiosa avendo una flat tax al 10% sia per quanto attiene le imposte societarie che quelle personali e una soglia di calcolo per i contributi previdenziali pari a € € 1,738 mensili (valore valido per il 2023 che viene aggiornato ogni anno).

Ora consideriamo dei regimi fiscali “particolari”.

Lituania

Incominciamo dal “Regime per le microimprese”  in Lituania.

Il “Regime per le microimprese”  in Lituania (previsto per le società con massimo 10 dipendenti e fatturato annuo fino a € 300.000 per periodo d’imposta) prevede per il primo anno un’aliquota dello 0% e successivamente un’aliquota un’aliquota del 5%.

La Lituania prevede, anche per le microimprese, un’aliquota del 15% come ritenuta sugli utili distribuiti.

Alleghiamo una tabella riassuntiva di raffronto tra la tassazione lituana e bulgara.

Bulgaria Lituania
Aliquota ordinaria tassazione utili conseguiti 10% 15%
Regime per le microimprese ( massimo 10 dipendenti e fatturato annuo fino a € 300.000 per periodo d’imposta) prevede per il primo anno un’aliquota dello 0% e successivamente un’aliquota del 5%
Aliquota ritenuta utili distribuiti 5% 15%
Aliquota tassazione persone fisiche 10% Dal 20% al 32%

Se avessimo una distribuzione degli utili pari agli utili conseguiti per la Bulgaria avremmo un’imposizione complessiva (tassazione utili conseguiti + ritenuta sugli utili distribuiti) al 14,5% e per la Lituania al 19,25% (15% per il primo anno, ma con l’obbligo di non cessare l’azienda nei successivi tre anni).

A vantaggio della soluzione bulgara c’è l’ulteriore possibilità di utilizzare  il  compenso all’amministratore/proprietario della società  come strumento di pianificazione fiscale (in Bulgaria avremmo una tassazione personale solo del 10%) e ridurre la restante parte (il reddito distribuito che va dichiarato in Italia al 26%).

Di contro per la Lituania, se non si dà un compenso all’amministratore, si ha una tassazione lituana complessiva (per il regime delle microimprese) sul reddito distribuito del 19,25% ed un’ulteriore tassazione “italiana” al 26%.

Se, sempre considerando la soluzione lituana, si dovesse dare 
 un compenso all’amministratore, su questo avremmo una tassazione lituana che va dal 20 al 32% (in base agli scaglioni di reddito) ed un’ulteriore tassazione italiana, sul reddito distribuito al 26%.

Un ulteriore vantaggio per la Bulgaria è dato dall’importo dei contributi previdenziali sul compenso all’amministratore, oltre i 3.400 Leva (circa € 1.738) questi non vengono conteggiati.

Malta

I benefici fiscali di Malta ruotano attorno a un sistema di rimborsi fiscali. In effetti, si tratta di una percentuale rimborsata all’azionista dell’imposta maltese pagata dalla società. L’ammontare della restituzione dipende da una serie di fattori, tra cui la natura del reddito della società maltese e l’eventuale richiesta di sgravi della doppia imposizione.

Le società sono soggette alla tassazione di Malta all’aliquota
d’imposta standard del 35%.

Il Sistema dei Rimborsi Fiscali  è stato ufficialmente approvato dalla Commissione Europea verso la fine del 2006.
soci di un’impresa registrata a Malta hanno il diritto di richiedere alcune tipologie di rimborsi fiscali  per le tasse pagate su tutti gli utili imponibili che provengono al di fuori di Malta. Ed anche su tutti gli utili imponibili provenienti dal territorio Maltese a condizione che non derivino da beni immobiliari o che non siano soggetti ad imposta finale.

Le tipologie societarie i cui soci possono chiedere questi rimborsi sono:

  • Le società costituite a Malta secondo le leggi Maltesi;
  • Le imprese non costituite a Malta, ma che sono gestite e controllate a Malta;
  • Le aziende che non operano a Malta e che non sono gestite a Malta, ma che operano attraverso una filiale Maltese.

rimborsi fiscali ammontano a:

  • Rimborso dei 6/7 delle tasse – questo tipo di rimborso viene generalmente applicato al reddito prodotto da attività commerciali;
  • Rimborso dei 5/7 delle tasse – questa tipologia di rimborso è riservata invece al reddito non commerciale prodotto quindi da interessi passivi o da diritti d’autore;
  • Rimborso dei 2/3 delle tasse – applicabile solo su ricavi esteri se la società ha già richiesto l’esenzione dalla doppia imposizione fiscale su quel profitto.

Poiché l’azionista chiederà il rimborso, è importante che egli sia registrato in precedenza presso le autorità fiscali maltesi.

Per poter richiedere un rimborso fiscale:

  • la società deve prima pagare un’imposta societaria del 35%;
  • e quindi distribuire i dividendi.

Con la Risoluzione N. 170/E del 12 dicembre 2005 l’Agenzia delle Entrate si è espressa sulla qualificazione reddituale delle somme
rimborsate  dall’Amministrazione finanziaria maltese in seguito alla distribuzione dei dividendi
.

Secondo  l’Agenzia delle Entrate le somme rimborsate non sono
deliberate e distribuite dalla società maltese, ma dallo Stato maltese, sulle base di norme di diritto interno, quindi: “ciò impedisce di considerare e trattare tali somme alla stregua degli utili distribuiti dalle società e dagli enti di cui all’articolo 73 del TUIR. Per effetto delle medesime circostanze, si ritiene che le stesse debbano essere più propriamente considerate quali “proventi derivanti da altri rapporti aventi per oggetto l’impiego del capitale”, di cui alla lett. h), comma 1, dell’articolo 44 del TUIR e, conseguentemente, scontano la tassazione integrale in capo al percettore secondo il principio di cassa“.

Ricordiamo che la lettera h), comma 1, dell’articolo 44 del TUIR ricomprende tra i redditi di capitale: “gli interessi e gli altri proventi derivanti da altri rapporti aventi per oggetto l’impiego del capitale, esclusi i rapporti attraverso cui possono essere realizzati differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto“.

Quindi il socio italiano, se persona fisica, dovrà indicare, secondo il principio di cassa, nella Sezione I-A – Redditi di capitale, del Quadro RL, rigo RL2, del Modello Redditi Persone Fisiche, le somme ricevute dall’Amministrazione finanziaria maltese a titolo di rimborso delle imposte pagate dalla società di diritto maltese.

Nel rigo RL3, va indicata nelle rispettive colonne, la somma degli importi esposti nei righi da RL1 a RL2. l’importo indicato al rigo RL3, colonna 2, sommato agli altri redditi irpef, deve essere riportato nel rigo RN1 (Reddito complessivo), colonna 5, del quadro RN.

Per trarre il massimo vantaggio dal sistema di credito d’imposta rimborsabile ed evitare  il problema della classificazione dei redditi in quei Paesi esteri che considerano il rimborso fiscale come un dividendo o qualsiasi altro reddito, è molto comune che una società commerciale maltese sia di proprietà di una holding maltese. 

La holding maltese fungerà da società di distribuzione dei dividendi ai proprietari effettivi finali, ricevendo dividendi dalla società commerciale maltese e rimborsi fiscali dalle autorità fiscali maltesi.

Come abbiamo visto,  scopo del sistema di piena imputazione (Full Imputation System) è l’eliminare di qualsiasi doppia imposizione  che potrebbe insorgere alla distribuzione dei dividendi, vale a dire che i profitti della società non saranno soggetti due volte a tassazione, la prima a livello aziendale e la seconda a livello dell’azionista maltese.
Malta non impone alcuna ritenuta alla fonte sulla distribuzione dei dividendi e, grazie al suo sistema di tassazione a totale imputazione, l’imposta subita a livello della società commerciale maltese sarà concessa come credito contro l’imposta dovuta dalla holding maltese al momento del ricevimento di un dividendo.

Quindi, i dividendi ed i rimborsi fiscali ricevuti dalla holding maltese possono essere distribuiti ai proprietari effettivi finali sotto forma di dividendi esenti da un’ulteriore tassazione.

Vedi: Malta -Struttura fiscale a due livelli (Two-Tier structure)

Romania

La Romania disponeva di un sistema fiscale molto interessante e molte persone e aziende si sono trasferite lì per beneficiare di diverse agevolazioni. Da gennaio 2023 tuttavia sono entrate in vigore diverse modifiche.

Il sistema fiscale rumeno, è impostato su due  regimi:

  • il regime delle “Micro Imprese”
  • ed il regime delle “Macro Imprese”.

L’aliquota sulla tassazione degli Utili è stata portata al 16%.

Fino a gennaio 2023 se si avevano 0 dipendenti  si era tassati con il 3% da calcolare sul fatturato fino a 1 milione di euro

Il regime di imposte sul reddito della Microimprese in Romania è stabilito dagli artt. dal 47 al 57 della Legge n. 227/2015 in materia di Codice Fiscale

A partire dal 1. gennaio 2023, al sistema delle imposte sui redditi delle microimprese sono applicate importanti modifiche.

L’imposta sui redditi delle microimprese è applicabile sempre sui Ricavi, il limite è di € 500.000 di fatturato e la tassazione è dell’1% , a condizione che i ricavi  e l’asset soddisfino i seguenti requisiti

  • Varia il valore del fatturato annuo, che passa da 1.0 milione di euro a 500 mila euro (tenendo presente sempre per ora il cambio valuta)
  • La provenienza dei Ricavi non deve provenire da servizi di consulenza e/o management in percentuale superiore al 20%
  • del totale dei ricavi stessi.
  • Le società dovranno avere almeno un dipendente per rientrare nella tassazione del 1% , che dovrà essere assunto entro 30 giorni dalla costituzione della società per minimo 12 mesi.
  • Il dipendente con accordo della società potrà essere anche un socio.
  • I soggetti soci della microimpresa non potranno detenere più del 25% del valore dei titoli di partecipazione in più di 3 società che rientrano nel regime previsto per le microimprese, più specificatamente 3 società come anche soci unici, nella quarta non potranno superare la quota del 25%.
  • La normativa sul Capitale Sociale non cambia.

Come si vede per accedere al regime delle microimprese è necessario rispettare il parametro del fatturato annuo che non può superare i 500.000 Euro ed è necessario assumere almeno un dipendente.

Progetto BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) dell’OCSE/G20 – Pilastro 2 – Global minimum tax – Direttiva n. 2022/2523

Il progetto BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) dell’OCSE/G20 mira a creare un unico insieme di norme fiscali internazionali basate sul consenso per affrontare la BEPS e quindi proteggere le basi imponibili offrendo al contempo maggiore certezza e prevedibilità ai contribuenti. Affrontare le sfide fiscali sollevate dalla digitalizzazione è stata una priorità assoluta del quadro inclusivo OCSE/G20 in BEPS dal 2015 con la pubblicazione del BEPS Action 1 Report. Su richiesta del G20, il Quadro inclusivo ha continuato a lavorare sulla questione, presentando una relazione intermedia nel marzo 2018.

Affrontare le sfide fiscali derivanti dalla digitalizzazione dell’economia è stata una priorità assoluta del progetto BEPS e del quadro inclusivo dal 2015 con la pubblicazione del rapporto BEPS Action 1. Su richiesta del G20, il Quadro inclusivo ha continuato a lavorare sulla questione, presentando una relazione intermedia nel marzo 2018.

Nel gennaio 2019, i membri del quadro inclusivo OCSE/G20 sulla BEPS (OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS) hanno concordato di esaminare proposte in due pilastri, che potrebbero costituire la base per un una soluzione consensuale alle sfide fiscali derivanti dalla digitalizzazione:

  • il Pillar oneprimo pilastro è incentrato sul nesso e sull’allocazione degli utili;
  • il Pillar twosecondo pilastro è incentrato su un’imposta minima globale intesa ad affrontare i rimanenti problemi di BEPS («Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy- Global Anti-Base Erosion Model Rules (Pillar Two)» (Sfide fiscali derivanti dalla digitalizzazione dell’economia- Norme tipo globali di lotta contro l’erosione della base imponibile- secondo pilastro) ).

Il Primo Pilastro mira ad adattare il sistema fiscale internazionale ai nuovi modelli di business attraverso una revisione coerente e simultanea dell’allocazione degli utili e delle regole di nesso. Intende espandere i diritti di tassazione delle giurisdizioni di mercato (che, per alcuni modelli di business, è la giurisdizione in cui si trova l’utente) dove esiste una partecipazione attiva e sostenuta di un’impresa all’economia di quella giurisdizione attraverso attività in o a distanza diretto a tale giurisdizione. Il Primo Pilastro mira inoltre a migliorare significativamente la certezza fiscale introducendo meccanismi innovativi di prevenzione e risoluzione delle controversie. Gli elementi chiave del Primo Pilastro possono essere raggruppati in tre componenti:

  • Un nuovo diritto di tassazione per le giurisdizioni di mercato su una quota dell’utile residuo calcolato a livello di gruppo (o segmento) multinazionale (importo A).

  • Un rendimento fisso per attività di marketing e distribuzione di base definite che si svolgono fisicamente in una giurisdizione di mercato, in linea con il principio di libera concorrenza (Importo B).

  • Miglioramento dei processi di certezza fiscale per migliorare la certezza fiscale attraverso meccanismi innovativi di prevenzione e risoluzione delle controversie (componente Certezza fiscale).

Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy – Global Anti-Base Erosion Model Rules (Pillar Two) – Sfide fiscali derivanti dalla digitalizzazione dell’economia – Regole del modello globale anti-erosione della base imponibile (secondo pilastro)

Il secondo pilastro affronta le restanti sfide BEPS ed è progettato per garantire che le grandi imprese che operano a livello internazionale paghino un livello minimo di tasse indipendentemente da dove hanno sede o dalle giurisdizioni in cui operano. Lo fa attraverso una serie di regole interconnesse che cercano di (i) garantire una tassazione minima evitando la doppia imposizione o la tassazione in assenza di profitto economico, (ii) far fronte ai diversi modelli di sistemi fiscali delle giurisdizioni nonché ai diversi modelli operativi delle imprese, (iii) garantire la trasparenza e condizioni di parità e (iv ) ridurre al minimo i costi amministrativi e di conformità.

  • Il meccanismo principale per raggiungere questo risultato è la regola di inclusione del reddito (IIR) insieme alla regola sui pagamenti sottotassati (UTPR) che funge da backstop (insieme, le “regole GloBE”). Il funzionamento dell’IIR è, per alcuni aspetti, basato sui principi delle regole delle società estere controllate tradizionali (CFC) e innesca un’inclusione a livello dell’azionista laddove il reddito di un’entità estera controllata è tassato al di sotto dell’aliquota fiscale minima effettiva. È completata da una regola di switch-over (SOR) che rimuove gli ostacoli del trattato dalla sua applicazione a determinate strutture di filiali e si applica laddove un trattato sull’imposta sul reddito obbliga altrimenti uno Stato contraente a utilizzare il metodo dell’esenzione. L’UTPR è una regola secondaria e si applica solo laddove un’Entità Costituente non sia già soggetta ad una IIR. L’UTPR è tuttavia una parte fondamentale del set di regole in quanto funge da back-stop per l’IIR, garantisce condizioni di parità e affronta i rischi di inversione che potrebbero altrimenti verificarsi.

  • La regola soggetta a tassazione (STTR) integra queste regole. Si tratta di una norma basata su un trattato che mira ai rischi per i paesi di origine posti dalle strutture BEPS relative ai pagamenti infragruppo che sfruttano le basse aliquote nominali di tassazione nell’altra giurisdizione contraente (che è la giurisdizione del beneficiario).

Il punto focale del Pillar Two (secondo pilastro) è l’introduzione di una aliquota fiscale minima globale del 15%.
L’obiettivo è

  • ridurre l’incentivo per le imprese multinazionali ad operare in giurisdizioni a bassa o nulla fiscalità;
  • porre un limite alla concorrenza fiscale tra Stati;
  • favorire la sostenibilità dell’imposta sul reddito delle società come principale fonte di entrate pubbliche.

Le disposizioni concernenti il Pillar Two si applicheranno solo ai gruppi multinazionali con un fatturato consolidato totale di almeno 750 milioni di euro.

I meccanismi di funzionamento del secondo pilastro sono:

  • un set di disposizioni da implementare a livello di normative nazionali, denominate GloBE (Global Anti-Base Erosion Model Rules) che  prevedono un sistema coordinato di tassazione che impone un’imposta aggiuntiva (top-up tax) sugli utili realizzati in una giurisdizione ogniqualvolta l’aliquota fiscale effettiva, determinata su base giurisdizionale, è inferiore all’aliquota minima. La “regola di inclusione del reddito” (Income Inclusion Rule – IIR) impone un’imposta aggiuntiva in capo alla casa-madre allorquando essa detiene partecipazioni in società controllate situate in giurisdizioni ove l’aliquota fiscale effettiva (Effective Tax Rate – ETR) è inferiore al 15%;
  •  la c.d. “regola dei pagamenti sottotassati” (Undertaxed Payment Rule – UTPR) che ha lo scopo di negare detrazioni o impedire rettifiche sugli utili che non sono soggetti al livello minimo di tassazione ai sensi della”regola di inclusione del reddito” (Income Inclusion Rule – IIR);
  •  un meccanismo di salvaguardia (Subject To Tax Rule – STTR) che consente alle giurisdizioni della fonte di imporre un’imposta alla fonte limitata su determinati pagamenti intercompany soggetti a un’imposta inferiore a un’aliquota minima. Il meccanismo di salvaguardia (Subject To Tax Rule – STTR) è parte integrante
    del raggiungimento di un consenso sul Pillar Two per i paesi in via di sviluppo. L’aliquota minima per la STTR sarà del 9%.

La Direttiva n. 2022/2523 del Consiglio del 14 dicembre 2022 garantisce un livello di imposizione fiscale minimo globale (global minimum tax) per i gruppi multinazionali di imprese e i gruppi nazionali su larga scala nell’Unione. Gli Stati membri dovranno dare attuazione alle nuove norme entro il 31 dicembre 2023. Le norme si applicheranno ai gruppi di imprese multinazionali e ai gruppi nazionali su larga scala nell’UE con ricavi finanziari complessivi superiori a 750 milioni di euro l’anno con la società madre o una controllata in uno Stato membro UE.

Se l’aliquota effettiva minima non è imposta dal paese in cui è ubicata la controllata, sono previste disposizioni che consentono allo Stato membro della società madre di applicare un’imposta complementare.

La direttiva garantisce inoltre un’imposizione effettiva nel caso in cui la società madre sia situata al di fuori dell’UE in un paese a bassa imposizione che non applica norme equivalenti.