COMMENTO AGLI ARTICOLI 23 A E 23 B RELATIVI AI METODI PER L’ELIMINAZIONE DELLE DOPPIE
TASSAZIONE
I. Osservazioni preliminari
A. La portata degli articoli
1. Questi articoli riguardano la cosiddetta doppia imposizione giuridica, quando lo stesso reddito o patrimonio è assoggettato a tassazione in capo alla stessa persona da più Stati.
(Modificato l’11 aprile 1977; vedere STORIA)
2. Questo caso deve essere distinto in particolar modo dalla cosiddetta doppia imposizione economica, vale a dire quando due persone diverse sono tassabili rispetto allo stesso reddito o capitale. Se due Stati desiderano risolvere i problemi di doppia imposizione economica, devono farlo in negoziati bilaterali.
(Modificato l’11 aprile 1977; vedere STORIA)
3. La doppia imposizione giuridica internazionale può verificarsi in tre casi:
a) laddove ogni Stato contraente sottopone la stessa persona a tassazione sul suo reddito o capitale mondiale (piena responsabilità concorrente a tassazione, vedere paragrafo 4sotto);
b) quando una persona è residente di uno Stato contraente (R)1 e ricava un reddito da, o possiede capitale in, l’altro Stato contraente (S o E) ed entrambi gli Stati impongono tasse su tale reddito o capitale (vedere paragrafo 5sotto);
c) quando ogni Stato contraente assoggetta la stessa persona, non residente di nessuno dei due Stati contraenti, a imposta sul reddito derivante da uno Stato contraente o sul capitale posseduto in tale Stato; ciò può verificarsi, ad esempio, nel caso in cui una persona non residente abbia una stabile organizzazione in uno Stato contraente (E) attraverso la quale ricava reddito o possiede capitale nell’altro Stato contraente (S) (concorrente limitata responsabilità fiscale, vedere paragrafo 11sotto).
(Modificato il 29 aprile 2000; vedere STORIA)
4. Il conflitto nel caso a) è ridotto a quello del caso b) in virtù dell’articolo 4. Ciò perché tale articolo definisce il termine “residente di uno Stato contraente” con riferimento all’assoggettamento a imposta di una persona ai sensi del diritto interno in ragione del suo domicilio, residenza, sede di direzione o di qualsiasi altro criterio di natura analoga (paragrafo 1 dell’articolo 4) e prevedendo norme speciali per il caso di
1 Nel Commentario agli articoli 23 A e 23 B, la lettera “R” indica lo Stato di residenza ai sensi della Convenzione, “S” lo Stato di origine o di situs e “E” lo Stato in cui è situata una stabile organizzazione.
doppia residenza per determinare quale dei due Stati è lo Stato di residenza
(R) ai sensi della Convenzione (paragrafi 2 e 3 dell’articolo 4).
(Modificato il 21 novembre 2017; vedere STORIA)
4.1 L’articolo 4, tuttavia, si occupa solo di casi di piena responsabilità concorrente a tassazione. Il conflitto nel caso a) potrebbe quindi non essere risolto se la stessa voce di reddito è soggetta alla piena responsabilità a tassazione di due paesi ma in momenti diversi. Il seguente esempio illustra tale problema. Supponiamo che un residente dello Stato R1 derivi un beneficio imponibile da un’opzione azionaria per i dipendenti che viene concessa a tale persona. Lo Stato R1 tassa tale beneficio quando l’opzione viene concessa. La persona diventa successivamente residente dello Stato R2, che tassa il beneficio al momento del suo successivo esercizio. In tal caso, la persona è tassata da ciascun Stato in un momento in cui è residente di tale Stato e l’articolo 4 non affronta la questione poiché non vi è residenza concorrente nei due Stati.
(Aggiunto il 15 luglio 2005; vedi CRONOLOGIA)
4.2 Il conflitto in tale situazione sarà ridotto a quello del caso b) e risolto di conseguenza nella misura in cui i servizi di lavoro a cui si riferisce l’opzione sono stati resi in uno degli Stati contraenti in modo da essere tassabili da tale Stato ai sensi dell’articolo 15 perché è lo Stato in cui viene esercitata l’occupazione in questione. In effetti, in tal caso, lo Stato in cui i servizi sono stati resi sarà lo Stato della fonte ai fini dell’eliminazione della doppia imposizione da parte dell’altro Stato. Non importa che il primo Stato non imponga l’imposta allo stesso tempo (vedere paragrafo 32.8). Non ha importanza neanche che tale Stato ritenga di riscuotere l’imposta come Stato di residenza anziché come Stato di fonte (vedere l’ultima frase dell’art.paragrafo8).
(Aggiunto il 15 luglio 2005; vedi CRONOLOGIA)
4.3 Tuttavia, laddove i servizi di lavoro pertinenti non siano stati resi in nessuno dei due Stati, il conflitto non sarà di doppia imposizione tra fonte e residenza e, come confermato dalla frase “tranne nella misura in cui queste disposizioni consentono la tassazione da parte di tale altro Stato esclusivamente perché il reddito è anche reddito derivato da un residente di tale Stato” di cui al paragrafo 1 degli articoli 23 A e 23 B, qualsiasi doppia imposizione risultante sarà al di fuori dell’ambito di tali articoli. La procedura di mutuo accordo prevista dal paragrafo 3 dell’articolo 25 potrebbe essere utilizzata per gestire un caso del genere. Una possibile base per risolvere il caso sarebbe che le autorità competenti dei due Stati concordino che ciascuno Stato debba fornire un’agevolazione per quanto riguarda l’imposta basata sulla residenza riscossa dall’altro Stato sulla parte del beneficio che si riferisce ai servizi resi durante il periodo in cui il dipendente era residente di tale altro Stato. Pertanto, nell’esempio di cui sopra, se i servizi pertinenti fossero stati resi in un terzo Stato prima che la persona diventasse residente dello Stato R2, sarebbe logico che l’autorità competente dello Stato R2 accettasse di fornire un’agevolazione (attraverso il metodo del credito o dell’esenzione) per l’imposta statale R1 che è stata riscossa sulla parte del beneficio di lavoro dipendente relativa ai servizi resi nel terzo Stato poiché, al momento in cui tali servizi sono stati resi, il contribuente era residente nello Stato R1 e non nello Stato R2 ai fini della convenzione tra questi due Stati.
(Modificato il 21 novembre 2017; vedere STORIA)
5. Il conflitto nel caso b) può essere risolto mediante l’assegnazione del diritto di imposizione tra gli Stati contraenti. Tale assegnazione può essere effettuata mediante la rinuncia al diritto di imposizione da parte dello Stato della fonte o del sito (S) o della situazione della stabile organizzazione (E), o da parte dello Stato di residenza (R), o mediante una condivisione del diritto di imposizione tra i due Stati. Le disposizioni dei capitoli III e IV della Convenzione, combinate con le disposizioni dell’articolo 23 A o 23 B, regolano tale assegnazione.
(Modificato il 29 aprile 2000; vedere STORIA)
6. Per alcune voci di reddito o capitale, un diritto esclusivo di tassazione è concesso a uno degli Stati contraenti e l’articolo pertinente stabilisce che il reddito o il capitale in questione “sarà imponibile solo” in uno Stato contraente.1 Le parole “sarà imponibile solo” in uno Stato contraente impediscono all’altro Stato contraente di tassare, evitando così la doppia imposizione. Lo Stato a cui è concesso il diritto esclusivo di tassazione è normalmente lo Stato di cui il contribuente è residente ai sensi dell’articolo 4, ovvero lo Stato R, ma nell’articolo 192 il diritto esclusivo può essere concesso all’altro Stato contraente (S) di cui il contribuente non è residente ai sensi dell’articolo 4.
(Modificato il 21 novembre 2017; vedere STORIA)
7. Per altri elementi di reddito o di capitale, l’attribuzione del diritto di imposizione non è esclusiva, e l’articolo pertinente stabilisce poi che il reddito o il capitale in questione “possono essere tassati” nello Stato contraente (S o E) di cui il contribuente non è residente ai sensi dell’articolo 4. In tal caso, lo Stato di residenza (R) deve concedere un’agevolazione per evitare la doppia imposizione. I paragrafi 1 e 2 dell’articolo 23 A e il paragrafo 1 dell’articolo 23 B sono concepiti per concedere l’agevolazione necessaria.
(Sostituito l’11 aprile 1977; vedi STORIA)
8. Gli articoli 23 A e 23 B si applicano alla situazione in cui un residente dello Stato R ricava redditi o possiede capitali nell’altro Stato contraente E o S.
1 Vedere la prima frase del paragrafo 1 dell’articolo 7, il paragrafo 1 dell’articolo 8,
paragrafo 1 dell’articolo 12, paragrafi 3 e 5 dell’articolo 13, prima frase dell’articolo 13,
paragrafo 1 nonché paragrafi 2 e 3 dell’articolo 15, articolo 18, paragrafi 1 e
2 dell’articolo 19, del paragrafo 1 dell’articolo 21 e dei paragrafi 3 e 4 dell’articolo 22.
2 Vedere la lettera a) dei paragrafi 1 e 2 dell’articolo 19.
(non essendo lo Stato di residenza ai sensi della Convenzione) e che tale reddito o capitale, in conformità con la Convenzione, può essere tassato in tale altro Stato E o S. Gli articoli, pertanto, si applicano solo allo Stato di residenza enon prescrivono come l’altro Stato contraente E o S debba procedere.
(Sostituito l’11 aprile 1977; vedi STORIA)
9. Quando un residente dello Stato contraente R ricava un reddito dallo stesso Stato R tramite una stabile organizzazione che ha nell’altro Stato contraente E, lo Stato E può tassare tale reddito (ad eccezione del reddito da beni immobili situati nello Stato R) se è attribuibile a detta stabile organizzazione (paragrafo 1 dell’articolo 7 e paragrafo 2 dell’articolo 21). Anche in questo caso, lo Stato R deve concedere un’agevolazione ai sensi dell’articolo 23 A o dell’articolo 23 B per il reddito attribuibile alla stabile organizzazione situata nello Stato E, nonostante il fatto che il reddito in questione provenga originariamente dallo Stato R (vedere anche paragrafo 5 del Commento all’articolo 21). Tuttavia, qualora gli Stati contraenti convengano di riconoscere allo Stato R un diritto limitato di imposizione fiscale in quanto Stato di provenienza dei dividendi o degli interessi entro i limiti stabiliti nel paragrafo 2 degli articoli 10 e 11, i due Stati dovrebbero anche concordare un credito da riconoscere allo Stato E per l’imposta riscossa dallo Stato R, conformemente al paragrafo 2 dell’articolo 23 A o al paragrafo 1 dell’articolo 23 B.
(Modificato il 21 novembre 2017; vedere STORIA)
9.1 Tuttavia, laddove lo Stato R applichi il metodo dell’esenzione, potrebbe sorgere un problema per quanto riguarda la tassazione dei dividendi e degli interessi nello Stato di residenza come Stato della fonte: la combinazione degli articoli 7 e 23 A impedisce a tale Stato di imporre un’imposta su tale reddito, mentre se fosse versato a un residente dell’altro Stato, lo Stato R, essendo lo Stato della fonte dei dividendi o degli interessi, potrebbe imporre tali dividendi o interessi alle aliquote previste dal paragrafo 2 degli articoli 10 e 11. Gli Stati contraenti che ritengono questa posizione inaccettabile possono includere nelle loro convenzioni una disposizione in base alla quale lo Stato di residenza avrebbe il diritto, in quanto Stato della fonte dei dividendi o degli interessi, di imporre un’imposta su tale reddito alle aliquote previste dal paragrafo 2 degli articoli 10 e 11 nonostante il fatto che applichi il metodo dell’esenzione. Lo Stato in cui è situata la stabile organizzazione riconoscerebbe un credito per tale imposta in linea con le disposizioni del paragrafo 2 dell’articolo 23 A o del paragrafo 1 dell’articolo 23 B; Naturalmente, questo credito non verrebbe concesso nei casi in cui lo Stato in cui è situata la stabile organizzazione non tassa i dividendi o gli interessi attribuiti alla stabile organizzazione, in conformità con la propria legislazione nazionale.
(Aggiunto il 21 novembre 2017; vedi CRONOLOGIA)
10. Qualora un residente dello Stato R ricavi un reddito da uno Stato terzo tramite una stabile organizzazione che ha nello Stato E, tale Stato E può tassare tale reddito.
reddito (ad eccezione del reddito derivante da beni immobili situati nello Stato terzo) se è attribuibile a tale stabile organizzazione (paragrafo 1 dell’articolo 7 e paragrafo 2 dell’articolo 21). Lo Stato R deve concedere un’esenzione ai sensi dell’articolo 23 A o dell’articolo 23 B per quanto riguarda il reddito attribuibile alla stabile organizzazione nello Stato E. La Convenzione non prevede alcuna disposizione che preveda un’esenzione da parte dello Stato contraente E per le imposte riscosse nello Stato terzo in cui il reddito è prodotto; tuttavia, ai sensi del paragrafo 3 dell’articolo 24, qualsiasi esenzione prevista dalle leggi nazionali dello Stato E (convenzioni sulla doppia imposizione escluse) per i residenti dello Stato E deve essere concessa anche a una stabile organizzazione nello Stato E di un’impresa dello Stato R (vedere paragrafi da 67 a 72 del Commentario all’articolo 24).
(Modificato il 21 novembre 2017; vedere STORIA)
11. Il conflitto nel caso c) di paragrafo 3sopra è al di fuori dell’ambito della Convenzione in quanto, ai sensi dell’articolo 1, si applica solo alle persone residenti in uno o entrambi gli Stati. Può, tuttavia, essere risolto applicando la procedura di mutuo accordo (vedere anche paragrafo 10Sopra).
(Sostituito l’11 aprile 1977; vedi STORIA)
11.1 In alcuni casi, lo stesso reddito o capitale può essere tassato da ogni Stato contraente come reddito o capitale di uno dei suoi residenti. Ciò può accadere quando, ad esempio, uno degli Stati contraenti tassa il reddito mondiale di un’entità che è residente di quello Stato mentre l’altro Stato considera quell’entità fiscalmente trasparente e tassa i membri di quell’entità che sono residenti di quell’altro Stato sulla loro rispettiva quota di reddito. La frase “(tranne nella misura in cui queste disposizioni consentono la tassazione da parte di tale altro Stato esclusivamente perché il reddito è anche reddito derivato da un residente di tale Stato o perché il capitale è anche capitale posseduto da un residente di tale Stato)” chiarisce che in tali casi, entrambi gli Stati non sono reciprocamente obbligati a fornire un’esenzione per l’imposta dell’altro prelevata esclusivamente sulla base della residenza del contribuente e che pertanto ciascuno Stato è obbligato a fornire un’esenzione dalla doppia imposizione solo nella misura in cui la tassazione da parte dell’altro Stato è conforme alle disposizioni della Convenzione che consentono la tassazione del reddito o del capitale in questione come Stato della fonte o come Stato in cui vi è una stabile organizzazione a cui tale reddito o capitale è attribuibile, escludendo così la tassazione che sarebbe esclusivamente il risultato della residenza di una persona in tale altro Stato. Mentre questo risultato deriverebbe logicamente dalla formulazione degli articoli 23 A e 23 B anche in assenza di tale frase, l’aggiunta della frase rimuove qualsiasi dubbio al riguardo.
(Aggiunto il 21 novembre 2017; vedi CRONOLOGIA)
11.2 I principi esposti nel paragrafo precedente sono illustrati dai seguenti esempi:
— Esempio A: Un’entità costituita nello Stato R costituisce un residente dello Stato R ed è pertanto tassata sul suo reddito mondiale in quello Stato.
Lo Stato S considera tale entità come fiscalmente trasparente e tassa i membri dell’entità sulla rispettiva quota di reddito derivante tramite l’entità. Tutti i membri dell’entità sono residenti nello Stato S. Tutto il reddito dell’entità costituisce profitti aziendali attribuibili a una stabile organizzazione situata nello Stato R. In tal caso, nel determinare l’imposta pagabile dall’entità, lo Stato R non sarà obbligato a fornire un’agevolazione ai sensi dell’articolo 23 A o 23 B rispetto al reddito dell’entità, poiché l’unica ragione per cui lo Stato S può tassare tale reddito in conformità alle disposizioni della Convenzione è la residenza dei membri dell’entità. Lo Stato S, d’altro canto, sarà tenuto a fornire un’esenzione ai sensi dell’articolo 23 A o 23 B rispetto all’intero reddito dell’entità, in quanto tale reddito può essere tassato nello Stato R in conformità alle disposizioni dell’articolo 7, indipendentemente dal fatto che lo Stato R ritenga che il reddito sia derivato da un’entità residente nello Stato R. Nel determinare l’importo dell’imposta sul reddito pagata nello Stato R ai fini della concessione di un’esenzione dalla doppia imposizione ai membri dell’entità ai sensi dell’articolo 23 B, lo Stato S dovrà tenere conto dell’imposta pagata dall’entità nello Stato R.
— Esempio B: Stessi fatti dell’esempio A, eccetto che il 30 percento del reddito derivante tramite l’entità è un interesse derivante nello Stato S attribuibile a una stabile organizzazione nello Stato R, mentre il resto del reddito è costituito da utili aziendali attribuibili alla stessa stabile organizzazione. In tal caso, verrà fornita un’esenzione dalla doppia imposizione rispetto agli utili aziendali diversi dagli interessi come descritto nell’esempio A. Nel caso degli interessi, tuttavia, lo Stato R sarà tenuto a fornire un credito all’entità ai sensi del paragrafo 2 dell’articolo 23 A o del paragrafo 1 dell’articolo 23 B per l’importo dell’imposta sugli interessi pagati nello Stato S da tutti i membri dell’entità senza superare il minore tra il 10 percento dell’importo lordo degli interessi (che è l’importo massimo dell’imposta che può essere pagato nello Stato S in conformità al paragrafo 2 dell’articolo 11) o l’imposta pagabile nello Stato R su tali interessi (ultima parte del paragrafo 2 dell’articolo 23 A o del paragrafo 1 dell’articolo 23 B). Lo Stato S, d’altro canto, sarà anche tenuto a fornire un’agevolazione ai sensi dell’articolo 23 A o 23 B ai membri dell’entità che sono residenti nello Stato S perché tale reddito può essere tassato dallo Stato R in conformità con le disposizioni del paragrafo 1 dell’articolo 7. Se lo Stato S applica il metodo di esenzione dell’articolo 23 A, ciò suggerisce che lo Stato S dovrà esentare la quota di interesse attribuibile ai membri che sono residenti nello Stato S (vedere il paragrafo 5 del Commentario all’articolo 21 eparagrafo 9 del Commentario agli articoli 23 A e 23 B). Se lo Stato S applica il metodo del credito dell’articolo 23 B, il credito dovrebbe essere applicabile solo alla parte dell’imposta pagabile nello Stato S che eccede la
importo dell’imposta che lo Stato S avrebbe il diritto di riscuotere ai sensi del paragrafo 2 dell’articolo 11 e che dovrebbe essere concesso un credito per l’importo dell’imposta pagata nello Stato R dopo la deduzione del credito che lo Stato R stesso deve concedere per l’imposta pagabile nello Stato S ai sensi del paragrafo 2 dell’articolo 11.
— Esempio C: Stessi fatti dell’esempio A, eccetto che tutto il reddito dell’entità deriva da beni immobili situati nello Stato S. In tal caso, nel determinare l’imposta dovuta dall’entità, lo Stato R sarà tenuto a fornire un’agevolazione ai sensi dell’articolo 23 A o 23 B rispetto all’intero reddito dell’entità, in quanto tale reddito può essere tassato nello Stato S in conformità alle disposizioni dell’articolo 6, indipendentemente dal fatto che lo Stato S ritenga che il reddito sia derivato dai membri che sono residenti nello Stato S. Lo Stato S, d’altro canto, non è tenuto a fornire un’agevolazione ai sensi dell’articolo 23 A o 23 B, perché l’unica ragione per cui lo Stato R può tassare il reddito in conformità alle disposizioni della Convenzione è la residenza dell’entità (il risultato sarebbe lo stesso anche se il reddito fosse attribuibile a una stabile organizzazione situata nello Stato R: vedere la prima frase diparagrafo 9del Commento agli articoli 23 A e 23 B).
— Esempio D: Stessi fatti dell’esempio A, eccetto che tutto il reddito dell’entità è costituito da interessi derivanti nello Stato S che non sono attribuibili a una stabile organizzazione. In tal caso, nel determinare l’imposta pagabile dall’entità, lo Stato R sarà tenuto a fornire un credito all’entità ai sensi del paragrafo 2 dell’articolo 23 A o del paragrafo 1 dell’articolo 23 B per l’importo dell’imposta sugli interessi pagati nello Stato S da tutti i membri dell’entità senza superare il minore tra il 10 percento dell’importo lordo degli interessi (che è l’importo massimo dell’imposta che può essere pagato nello Stato S in conformità al paragrafo 2 dell’articolo 11) o l’imposta pagabile nello Stato R su tali interessi (ultima parte del paragrafo 2 dell’articolo 23 A o del paragrafo 1 dell’articolo 23 B). Lo Stato S, d’altro canto, non sarà obbligato a fornire agevolazioni ai sensi dell’articolo 23 A o 23 B rispetto al reddito dell’entità poiché tale reddito non deriva dallo Stato R e non è attribuibile a una stabile organizzazione nello Stato R e l’unica ragione per cui lo Stato R può tassare il reddito è perché il reddito è anche un reddito derivante da un residente dello Stato R. Il paragrafo 1 dell’articolo 11 conferma il diritto di tassazione dello Stato R rispetto agli interessi come reddito derivante da un’entità residente dello Stato R.
— Esempio E: Stessi fatti dell’esempio D, eccetto che tutto il reddito dell’entità è costituito da interessi derivanti dallo Stato R. In tal caso, nel determinare l’imposta pagabile dall’entità, lo Stato R non sarà obbligato a fornire agevolazioni ai sensi dell’articolo 23 A o 23 B rispetto al reddito dell’entità, poiché l’unica ragione per cui lo Stato S può tassare tale reddito in conformità alle disposizioni della Convenzione è la residenza dei membri.
dell’entità. Lo Stato S, d’altro canto, sarà tenuto a fornire un credito ai membri ai sensi del paragrafo 2 dell’articolo 23 A o del paragrafo 1 dell’articolo 23 B per l’importo dell’imposta sugli interessi pagati nello Stato R dall’entità senza superare il minore tra il 10 percento dell’importo lordo degli interessi (che è l’importo massimo dell’imposta che può essere pagato nello Stato R in conformità al paragrafo 2 dell’articolo 11) o l’imposta pagabile nello Stato S su tali interessi (ultima parte del paragrafo 2 dell’articolo 23 A o del paragrafo 1 dell’articolo 23 B). Tuttavia, lo Stato S non sarà obbligato a fornire un’agevolazione ai sensi dell’articolo 23 A o 23 B per quanto riguarda l’imposta pagata nello Stato R in eccesso rispetto all’importo massimo dell’imposta che può essere pagata in conformità al paragrafo 2 dell’articolo 11, poiché l’interesse non è attribuibile a una stabile organizzazione nello Stato R e l’unica ragione per cui lo Stato R può imporre tale imposta aggiuntiva è perché il reddito è anche reddito derivante da un residente dello Stato R. Mentre il paragrafo 2 dell’articolo 11 e il paragrafo 3 dell’articolo 1 confermano il diritto dello Stato R di tassare l’interesse come interesse derivante dallo Stato R, lo Stato S ritiene che l’interesse sia di proprietà effettiva di un residente dello Stato S, il che spiega perché non tiene conto dell’imposta riscossa nello Stato R in eccesso del 10 per cento.
— Esempio F: Stessi fatti dell’esempio D, eccetto che tutto il reddito dell’entità è costituito da interessi derivanti da uno Stato terzo. In tal caso, nel determinare l’imposta dovuta dall’entità, lo Stato R non sarà obbligato a fornire un’agevolazione ai sensi dell’articolo 23 A o 23 B relativamente al reddito dell’entità, poiché l’unica ragione per cui lo Stato S può tassare tale reddito in conformità alle disposizioni della Convenzione è la residenza dei membri dell’entità. Lo Stato S non sarà inoltre tenuto a fornire agevolazioni ai sensi dell’articolo 23 A o 23 B in relazione al reddito dell’entità poiché tale reddito non deriva dallo Stato R e non è attribuibile a una stabile organizzazione nello Stato R e l’unica ragione per cui lo Stato R può tassare il reddito è perché il reddito è anche un reddito derivante da un residente dello Stato R. Il paragrafo 1 dell’articolo 21 conferma il diritto dello Stato R di tassare gli interessi come reddito derivante da un’entità residente dello Stato R. Il paragrafo 1 dell’articolo 21 conferma inoltre il diritto di tassazione dello Stato S in relazione agli interessi come reddito derivante dai membri dell’entità che sono residenti nello Stato S.
(Aggiunto il 21 novembre 2017; vedi CRONOLOGIA)
B. Descrizione dei metodi per l’eliminazione della doppia imposizione
12. Nelle convenzioni esistenti, due principi guida sono seguiti per l’eliminazione della doppia imposizione da parte dello Stato di cui il contribuente è residente. Per semplicità, di seguito si fa riferimento solo all’imposta sul reddito; ma i principi si applicano ugualmente all’imposta sul capitale.
(Rinumerato e modificato l’11 aprile 1977; vedere STORIA)
1. Il principio di esenzione
13. In base al principio di esenzione, lo Stato di residenza R non tassa il reddito che, secondo la Convenzione, può essere tassato nello Stato E o S (né, naturalmente, il reddito che sarà tassabile solo nello Stato E o S; vedereparagrafo 6Sopra).
(Sostituito l’11 aprile 1977; vedi STORIA)
14. Il principio di esenzione può essere applicato attraverso due metodi principali:
a) il reddito che può essere tassato nello Stato E o S non viene preso in considerazione dallo Stato R ai fini della sua imposta; lo Stato R non ha il diritto di prendere in considerazione il reddito così esentato quando determina l’imposta da imporre sul resto del reddito; questo metodo è chiamato “esenzione totale”;
b) il reddito che può essere tassato nello Stato E o S non è tassato dallo Stato R, ma lo Stato R si riserva il diritto di prendere in considerazione tale reddito quando determina l’imposta da imporre sul resto del reddito; questo metodo è chiamato “esenzione con progressione”.
(Rinumerato e modificato l’11 aprile 1977; vedere STORIA)
2. Il principio del credito
15. In base al principio del credito, lo Stato di residenza R calcola la propria imposta sulla base del reddito complessivo del contribuente, compreso il reddito proveniente dall’altro Stato E o S che, secondo la Convenzione, può essere tassato in tale altro Stato (ma non compreso il reddito che sarà tassabile solo nello Stato S; vedereparagrafo 6 sopra). Consente quindi una detrazione dalla propria imposta per l’imposta pagata nell’altro Stato.
(Rinumerato e modificato l’11 aprile 1977; vedere STORIA)
16. Il principio del credito può essere applicato attraverso due metodi principali:
a) Lo Stato R consente la detrazione dell’importo totale dell’imposta pagata nell’altro Stato sul reddito che può essere tassato in quello Stato, questo metodo è chiamato “credito pieno”;
b) la detrazione accordata dallo Stato R per l’imposta pagata nell’altro Stato è limitata a quella parte della propria imposta che è appropriata al reddito che può essere tassato nell’altro Stato; questo metodo è chiamato “credito ordinario”.
(Rinumerato e modificato l’11 aprile 1977; vedere STORIA)
17. Fondamentalmente, la differenza tra i metodi è che i metodi di esenzione prendono in considerazione il reddito, mentre i metodi di credito prendono in considerazione le imposte.
(Rinumerato e modificato l’11 aprile 1977; vedere STORIA)
C. Funzionamento ed effetti dei metodi
18. Un esempio in cifre faciliterà la spiegazione degli effetti dei vari metodi. Supponiamo che il reddito totale sia di 100.000, di cui 80.000 derivano da uno Stato (Stato di residenza R) e 20.000 dall’altro Stato (Stato di fonte S). Supponiamo che nello Stato R l’aliquota d’imposta su un reddito di 100.000 sia del 35 percento e su un reddito di 80.000 sia del 30 percento. Supponiamo inoltre che nello Stato S l’aliquota d’imposta sia del 20 percento — caso (i) — o del 40 percento — caso (ii) — in modo che l’imposta pagabile su 20.000 sia rispettivamente di 4.000 nel caso (i) o di 8.000 nel caso (ii).
(Rinumerato e modificato l’11 aprile 1977; vedere STORIA)
19. Se il reddito totale del contribuente di 100.000 proviene dallo Stato R, la sua imposta sarebbe di 35.000. Se avesse un reddito dello stesso importo, ma derivato nel modo sopra esposto, e se non è prevista alcuna agevolazione nelle leggi nazionali dello Stato R e non esiste alcuna convenzione tra lo Stato R e lo Stato S, allora l’importo totale dell’imposta sarebbe, nel caso (i): 35.000 più 4.000 = 39.000, e nel caso (ii): 35.000 più 8.000 = 43.000.
(Rinumerato e modificato l’11 aprile 1977; vedere STORIA)
1. Metodi di esenzione
20. Con il metodo dell’esenzione, lo Stato R limita la propria imposizione a quella parte del reddito totale che, in conformità ai vari articoli della Convenzione, ha il diritto di tassare, vale a dire 80.000.
a) Esenzione totale
Lo Stato R impone una tassa su 80.000 all’aliquota d’imposta applicabile a 80.000, ovvero al 30 per cento.
reddito ovunque provenga (100.000), cioè al 35 per cento.
Caso (i) Caso (ii)
Imposta nello Stato R, 35% di 80.000 28.000 28.000
Più tasse nello Stato S 4.000 8.000
Totale tasse 32.000 36.000
Lo Stato R ha concesso un sussidio pari a 7.000 7.000
(Rinumerato e modificato l’11 aprile 1977; vedere STORIA)
21. In entrambi i casi, il livello di imposta nello Stato S non influisce sull’importo di imposta rinunciato dallo Stato R. Se l’imposta sul reddito dallo Stato S è inferiore nello Stato S rispetto all’agevolazione da concedere dallo Stato R — casi a (i), a (ii) e b (i) — allora il contribuente se la caverà meglio che se il suo reddito totale derivasse esclusivamente dallo Stato R. Nel caso opposto — caso b (ii) — il contribuente sarà in una situazione peggiore.
(Sostituito l’11 aprile 1977; vedi STORIA)
22. L’esempio mostra anche che l’agevolazione concessa quando lo Stato R applica il metodo dell’esenzione totale può essere superiore all’imposta riscossa nello Stato S, anche se le aliquote dell’imposta nello Stato S sono superiori a quelle dello Stato R. Ciò è dovuto al fatto che con il metodo dell’esenzione totale, non solo l’imposta dello Stato R sul reddito dello Stato S viene ceduta (35 per cento di 20.000 = 7.000; come con l’esenzione con progressione), ma anche l’imposta sul reddito rimanente (80.000) viene ridotta di un importo corrispondente alle differenze di aliquote ai due livelli di reddito nello Stato R (35 meno 30 = 5 per cento applicato a 80.000 = 4.000).
(Sostituito l’11 aprile 1977; vedi STORIA)
2. Metodi di credito
23. Con il metodo del credito di imposta, lo Stato R conserva il diritto di tassare il reddito complessivo del contribuente, ma consente una detrazione dall’imposta così imposta.
a) Credito completo
Lo Stato R calcola l’imposta sul reddito totale di 100.000 all’aliquota del 35 per cento e consente la detrazione dell’imposta dovuta nello Stato S sul reddito di S.
Caso (i) Caso (ii)
Imposta nello Stato R, 35% di 100.000 35.000 35.000
meno tasse nello Stato S – 4.000 – 8.000
Imposta dovuta 31.000 27.000
Totale tasse 35.000 35.000
Lo Stato R ha concesso un sussidio pari a 4.000 8.000
b) Credito ordinario
Lo Stato R calcola l’imposta sul reddito totale di 100.000 all’aliquota del 35 percento e consente la detrazione dell’imposta dovuta nello Stato S sul reddito da S, ma in nessun caso consente più della quota di imposta nello Stato R attribuibile al reddito da S (detrazione massima). La detrazione massima sarebbe il 35 percento di 20.000 = 7.000.
Caso (i) Caso (ii)
Imposta nello Stato R, 35% di 100.000 35.000 35.000
meno tasse nello Stato S – 4.000
meno imposta massima – 7.000
Imposta dovuta 31.000 28.000
Totale tasse 35.000 36.000
Lo Stato R ha concesso un sussidio pari a 4.000 7.000
(Modificato il 23 luglio 1992; vedere STORIA)
24. Una caratteristica dei metodi di credito rispetto ai metodi di esenzione è che lo Stato R non è mai obbligato a consentire una detrazione superiore all’imposta dovuta nello Stato S.
(Rinumerato e modificato l’11 aprile 1977; vedere STORIA)
25. Qualora l’imposta dovuta nello Stato S sia inferiore all’imposta dello Stato R appropriata per il reddito dello Stato S (detrazione massima), il contribuente dovrà sempre pagare lo stesso importo di tasse che avrebbe dovuto pagare se fosse stato tassato solo nello Stato R, vale a dire come se il suo reddito complessivo derivasse esclusivamente dallo Stato R.
(Rinumerato e modificato l’11 aprile 1977; vedere STORIA)
26. Lo stesso risultato si ottiene quando l’imposta dovuta nello Stato S è più alta mentre lo Stato R applica il credito completo, almeno finché l’imposta totale dovuta allo Stato R è uguale o superiore all’importo dell’imposta dovuta nello Stato S.
(Rinumerato e modificato l’11 aprile 1977; vedere STORIA)
27. Laddove l’imposta dovuta nello Stato S sia più elevata e il credito sia limitato (credito ordinario), il contribuente non otterrà una detrazione per l’intera imposta pagata nello Stato S. In tal caso il risultato sarebbe meno favorevole al contribuente rispetto a se il suo intero reddito fosse stato generato nello Stato R e, in queste circostanze, il metodo del credito ordinario avrebbe lo stesso effetto del metodo dell’esenzione con progressione.
Tabella 23-1 Importo totale dell’imposta nei diversi casi sopra illustrati
A. Tutti i redditi derivanti dallo Stato R Totale imposta = 35.000
B. Reddito derivante da due Stati, vale a dire:
80.000 nello Stato R e 20.000 nello Stato S Imposta totale se l’imposta nello Stato S è
4.000 (caso (i)) 8.000 (caso (ii))
Nessuna convenzione (19)1 39.000 43.000
Esenzione totale (20a) 28.000 32.000
Esenzione con progressione (20b) 32.000 36.000
Punteggio pieno (23a) 35.000 35.000
Credito ordinario (23b) 35.000 36.000
1 I numeri tra parentesi si riferiscono ai paragrafi di questo Commento.
Tabella 23-2 Importo dell’imposta ceduta dallo Stato di residenza
Se la tassa nello Stato S è
4.000 (caso (i)) 8.000 (caso (ii))
Nessuna convenzione 0 0
Esenzione totale (20a)1 11.000 11.000
Esenzione con progressione (20b) 7.000 7.000
Punteggio pieno (23a) 4.000 8.000
Credito ordinario (23b) 4.000 7.000
1 I numeri tra parentesi si riferiscono ai paragrafi di questo Commento.
(Modificato il 23 luglio 1992; vedere STORIA)
D. I metodi proposti negli articoli
28. Nelle convenzioni concluse tra i paesi membri dell’OCSE sono stati seguiti entrambi i principi guida. Alcuni Stati hanno una preferenza per il primo, altri per l’altro. Teoricamente un singolo principio potrebbe essere ritenuto più auspicabile, ma, in base alle preferenze a cui si fa riferimento, ogni Stato è stato lasciato libero di fare la propria scelta.
(Rinumerato e modificato l’11 aprile 1977; vedere STORIA)
29. D’altro canto, si è ritenuto importante limitare il numero di metodi basati su ciascun principio guida da impiegare. In vista di questa limitazione, gli Articoli sono stati redatti in modo che i paesi membri siano lasciati liberi di scegliere tra due metodi:
— il metodo dell’esenzione con progressione (articolo 23 A), e
— il metodo ordinario del credito (articolo 23 B).
(Rinumerato e modificato l’11 aprile 1977; vedere STORIA)
30. Se due Stati contraenti adottano entrambi lo stesso metodo, sarà sufficiente inserire l’articolo pertinente nella convenzione. D’altro canto, se i due Stati contraenti adottano metodi diversi, entrambi gli articoli possono essere amalgamati in uno, e il nome dello Stato deve essere inserito in ciascuna parte appropriata dell’articolo, secondo il metodo adottato da quello Stato.
(Modificato l’11 aprile 1977; vedere STORIA)
31. Gli Stati contraenti possono utilizzare una combinazione dei due metodi. Tale combinazione è effettivamente necessaria per uno Stato contraente R che generalmente adotta il metodo di esenzione nel caso di reddito che ai sensi degli articoli 10 e 11 può essere soggetto a un’imposta limitata nell’altro Stato contraente S. In tal caso, l’articolo 23 A prevede al paragrafo 2 un credito per l’imposta limitata riscossa nell’altro Stato contraente S (aggiustamenti ai paragrafi 1 e 2 dell’articolo 23 A possono, tuttavia, essere richiesti nel caso di distribuzioni da Real Estate Investment Trust (REIT) in cui disposizioni simili a quelle di cui ai paragrafi 67.1 a 67.7 del Commentario all’articolo 10 sono state adottate dagli Stati contraenti). Inoltre, gli Stati che in generale adottano il metodo di esenzione possono desiderare di escludere voci specifiche di reddito dall’esenzione e di applicare a tali voci il metodo del credito. In tal caso, il paragrafo 2 dell’articolo 23 A potrebbe essere modificato per includere queste voci di reddito.
(Modificato il 17 luglio 2008; vedere STORIA)
31.1 Un esempio in cui il paragrafo 2 potrebbe essere modificato in tal modo è quando uno Stato che adotta generalmente il metodo di esenzione ritiene che tale metodo non debba applicarsi a voci di reddito che beneficiano di un trattamento fiscale preferenziale nell’altro Stato in ragione di una misura fiscale che è stata introdotta in tale Stato dopo la data di firma della Convenzione. Al fine di includere queste voci di reddito, il paragrafo 2 potrebbe essere modificato come segue:
2. Quando un residente di uno Stato contraente ricava un elemento di reddito che
a) possono essere tassati nell’altro Stato contraente conformemente alle disposizioni degli articoli 10 e 11 (salvo nella misura in cui tali disposizioni consentano la tassazione da parte di tale altro Stato unicamente perché il reddito è anche reddito derivato da un residente di tale Stato), o
b) possono essere tassati nell’altro Stato contraente conformemente alle disposizioni della presente Convenzione (salvo nella misura in cui tali disposizioni consentano la tassazione da parte di tale altro Stato unicamente perché l’
reddito è anche il reddito derivante da un residente di tale Stato) ma che beneficia di un trattamento fiscale preferenziale in tale altro Stato in ragione di una misura fiscale
(i) che è stato introdotto nell’altro Stato contraente dopo la data della firma della Convenzione, e
(ii) per i quali tale Stato ha notificato alle autorità competenti dell’altro Stato contraente, prima che l’elemento di reddito sia così derivato e previa consultazione con tale altro Stato, che il presente paragrafo si applica,
il primo Stato menzionato deve consentire come deduzione dall’imposta sul reddito di tale residente un importo pari all’imposta pagata in tale altro Stato. Tale deduzione non deve tuttavia eccedere quella parte dell’imposta, come calcolata prima che la deduzione sia concessa, che è attribuibile a tale voce di reddito derivante da tale altro Stato.
(Modificato il 21 novembre 2017; vedere STORIA)
32. I due articoli sono redatti in modo generale e non forniscono norme dettagliate su come calcolare l’esenzione o il credito, lasciando questo compito alle leggi e alle prassi nazionali applicabili. Gli Stati contraenti che ritengono necessario risolvere un problema nella Convenzione stessa sono lasciati liberi di farlo nei negoziati bilaterali.
(Sostituito l’11 aprile 1977; vedi STORIA)
E. Conflitti di qualificazione
32.1 Sia l’articolo 23 A che l’articolo 23 B richiedono che l’esenzione sia concessa, tramite il metodo dell’esenzione o del credito, a seconda dei casi, laddove un elemento di reddito o di capitale possa essere tassato dallo Stato di origine in conformità alle disposizioni della Convenzione. Pertanto, lo Stato di residenza ha l’obbligo di applicare il metodo dell’esenzione o del credito in relazione a un elemento di reddito o di capitale laddove la Convenzione autorizzi la tassazione di tale elemento da parte dello Stato di origine.
(Aggiunto il 29 aprile 2000; vedi STORIA)
32.2 L’interpretazione della frase “può essere assoggettato a tassazione nell’altro Stato contraente conformemente alle disposizioni della presente Convenzione”, utilizzata in entrambi gli articoli, è particolarmente importante quando si tratta di casi in cui lo Stato di residenza e lo Stato della fonte classificano lo stesso elemento di reddito o di capitale in modo diverso ai fini delle disposizioni della Convenzione.
(Modificato il 21 novembre 2017; vedere STORIA)
32.3 A tale riguardo, occorre considerare situazioni diverse. Laddove, a causa di differenze nella legislazione nazionale tra lo Stato di origine e lo Stato di residenza, si applichi la prima, relativamente a una determinata voce di reddito o
capitale, disposizioni della Convenzione diverse da quelle che lo Stato di residenza avrebbe applicato allo stesso elemento di reddito o capitale, il reddito è comunque tassato in conformità alle disposizioni della Convenzione, come interpretate e applicate dallo Stato della fonte. In tal caso, pertanto, i due articoli richiedono che l’esenzione dalla doppia imposizione sia concessa dallo Stato di residenza nonostante il conflitto di qualificazione risultante da queste differenze nel diritto interno.
(Aggiunto il 29 aprile 2000; vedi STORIA)
32.4 Questo punto può essere illustrato dal seguente esempio. Un’attività è svolta tramite una stabile organizzazione nello Stato E da una partnership costituita in quello Stato. Un partner, residente nello Stato R, aliena il suo interesse in quella partnership. Lo Stato E tratta la partnership come fiscalmente trasparente mentre lo Stato R la tratta come entità imponibile. Lo Stato E ritiene pertanto che l’alienazione della quota nella partnership sia, ai fini della sua Convenzione con lo Stato R, un’alienazione da parte del socio dei beni sottostanti l’attività svolta dalla partnership, che può essere tassata da tale Stato in conformità al paragrafo 1 o 2 dell’articolo 13. Lo Stato R, poiché tratta la partnership come un’entità imponibile, ritiene che l’alienazione della quota nella partnership sia simile all’alienazione di una quota in una società, che non potrebbe essere tassata dallo Stato E in ragione del paragrafo 5 dell’articolo 13. In tal caso, il conflitto di qualificazione deriva esclusivamente dal diverso trattamento delle partnership nelle leggi nazionali dei due Stati e lo Stato E deve essere considerato dallo Stato R come avente tassato il guadagno derivante dall’alienazione “in conformità alle disposizioni della Convenzione” ai fini dell’applicazione dell’articolo 23 A o dell’articolo 23 B. Lo Stato R deve pertanto concedere un’esenzione ai sensi dell’articolo 23 A o concedere un credito ai sensi dell’articolo 23 B indipendentemente dal fatto che, ai sensi della sua stessa legge nazionale, tratta l’utile derivante dall’alienazione come reddito derivante dalla cessione di azioni in un’entità societaria e che, se la qualificazione del reddito da parte dello Stato E fosse coerente con quella dello Stato R, lo Stato R non dovrebbe concedere agevolazioni ai sensi dell’articolo 23 A o dell’articolo 23 B. In tal caso non si verificherà pertanto alcuna doppia imposizione.
(Modificato il 28 gennaio 2003; vedere STORIA)
32.5 L’articolo 23 A e l’articolo 23 B, tuttavia, non richiedono che lo Stato di residenza elimini la doppia imposizione in tutti i casi in cui lo Stato della fonte ha imposto la propria imposta applicando a una voce di reddito una disposizione della Convenzione diversa da quella che lo Stato di residenza ritiene applicabile. Ad esempio, nell’esempio di cui sopra, se, ai fini dell’applicazione del paragrafo 2 dell’articolo 13, lo Stato E ritiene che la partnership abbia svolto attività tramite una sede fissa di attività, ma lo Stato R ritiene che il paragrafo 5 si applichi perché la partnership non aveva una sede fissa di attività nello Stato E, vi è in realtà una controversia sul fatto che lo Stato E abbia tassato
il reddito in conformità alle disposizioni della Convenzione. Lo stesso può essere detto se lo Stato E, quando applica il paragrafo 2 dell’articolo 13, interpreta la frase “che fa parte del patrimonio aziendale” in modo da includere determinati beni che non rientrerebbero nel significato di tale frase secondo l’interpretazione data dallo Stato R. Tali conflitti derivanti da una diversa interpretazione dei fatti o da una diversa interpretazione delle disposizioni della Convenzione devono essere distinti dai conflitti di qualificazione descritti nel paragrafo precedente in cui la divergenza non si basa su diverse interpretazioni delle disposizioni della Convenzione, ma su diverse disposizioni del diritto interno. Nel primo caso, lo Stato R può sostenere che lo Stato E non ha imposto la propria imposta in conformità alle disposizioni della Convenzione se ha applicato la propria imposta sulla base di ciò che lo Stato R considera un’interpretazione errata dei fatti o un’interpretazione errata della Convenzione. Gli Stati dovrebbero utilizzare le disposizioni dell’articolo 25 (Procedura amichevole), e in particolare il paragrafo 3 dello stesso, al fine di risolvere questo tipo di conflitto nei casi che altrimenti si tradurrebbero in una doppia imposizione non alleviata.
(Modificato il 28 gennaio 2003; vedere STORIA)
32.6 La frase “in conformità alle disposizioni della presente Convenzione, può essere tassato” deve essere interpretata anche in relazione ai possibili casi di doppia non imposizione che possono sorgere ai sensi dell’articolo 23 A. Quando lo Stato della fonte ritiene che le disposizioni della Convenzione gli impediscano di tassare un elemento di reddito o di capitale che altrimenti avrebbe avuto il diritto di tassare, lo Stato di residenza dovrebbe, ai fini dell’applicazione del paragrafo 1 dell’articolo 23 A, considerare che l’elemento di reddito non può essere tassato dallo Stato della fonte in conformità alle disposizioni della Convenzione, anche se lo Stato di residenza avrebbe applicato la Convenzione in modo diverso in modo da avere il diritto di tassare tale reddito se si fosse trovato nella posizione dello Stato della fonte. Pertanto, lo Stato di residenza non è tenuto dal paragrafo 1 a esentare l’elemento di reddito, un risultato che è coerente con la funzione fondamentale dell’articolo 23 che è quella di eliminare la doppia imposizione.
(Modificato il 17 luglio 2008; vedere STORIA)
32.7 Questa situazione può essere illustrata con riferimento a una variante dell’esempio descritto sopra. Un’attività è svolta tramite una sede fissa di attività nello Stato E da una partnership costituita in quello Stato e un socio, residente nello Stato R, aliena il suo interesse in quella partnership. Cambiando i fatti dell’esempio, tuttavia, ora si presume che lo Stato E tratti la partnership come un’entità imponibile mentre lo Stato R la tratta come fiscalmente trasparente; si presume inoltre che lo Stato R sia uno Stato che applica il metodo di esenzione. Lo Stato E, poiché tratta la partnership come un’entità aziendale, ritiene che l’alienazione dell’interesse nella partnership sia simile all’alienazione di una quota in una società, che non può tassare in base al paragrafo 5 di
Articolo 13. Lo Stato R, d’altro canto, ritiene che l’alienazione della quota nella partnership avrebbe dovuto essere tassabile dallo Stato E come un’alienazione da parte del socio dei beni sottostanti l’attività svolta dalla partnership a cui sarebbe stato applicabile il paragrafo 1 o 2 dell’articolo 13. Nel determinare se ha l’obbligo di esentare il reddito ai sensi del paragrafo 1 dell’articolo 23 A, lo Stato R dovrebbe comunque considerare che, dato il modo in cui le disposizioni della Convenzione si applicano congiuntamente al diritto interno dello Stato E, tale Stato non può tassare il reddito in conformità con le disposizioni della Convenzione. Lo Stato R non ha quindi alcun obbligo di esentare il reddito.
(Modificato il 28 gennaio 2003; vedere STORIA)
F. Discordanza temporale
32.8 Le disposizioni della Convenzione che consentono allo Stato di origine di tassare particolari voci di reddito o capitale non prevedono alcuna restrizione in merito al momento in cui tale imposta deve essere riscossa (vedere, ad esempio, il paragrafo 2.2 del Commentario all’Articolo 15). Poiché sia l’Articolo 23 A che l’Articolo 23 B richiedono che venga concessa un’esenzione quando una voce di reddito o capitale può essere tassata dallo Stato di origine in conformità alle disposizioni della Convenzione, ne consegue che tale esenzione deve essere fornita indipendentemente dal momento in cui l’imposta è riscossa dallo Stato di origine. Lo Stato di residenza deve pertanto fornire un’esenzione dalla doppia imposizione tramite il metodo del credito o dell’esenzione rispetto a tale voce di reddito o capitale anche se lo Stato di origine lo tassa in un anno precedente o successivo. Alcuni Stati, tuttavia, non seguono la formulazione dell’Articolo 23 A o 23 B nelle loro convenzioni bilaterali e collegano l’esenzione dalla doppia imposizione che concedono in base alle convenzioni fiscali a quanto previsto dalle loro leggi nazionali. Tuttavia, ci si aspetterebbe che questi paesi cercassero altre soluzioni (ad esempio, la procedura di mutuo accordo) per eliminare la doppia imposizione che potrebbe altrimenti verificarsi nei casi in cui lo Stato della fonte riscuote l’imposta in un anno fiscale diverso.
(Aggiunto il 15 luglio 2005; vedi CRONOLOGIA)
II. Commento alle disposizioni dell’articolo 23 A (metodo di esenzione)
Paragrafo 1
A. L’obbligo dello Stato di residenza di concedere l’esenzione
33. Nell’articolo è stabilito che lo Stato di residenza R esenta da imposta il reddito e il patrimonio che, in conformità alla Convenzione, “possono essere tassati” nell’altro Stato E o S.
(Rinumerato e modificato l’11 aprile 1977; vedere STORIA)
34. Lo Stato di residenza deve pertanto esentare i redditi e il capitale chepuò essere tassato dall’altro Stato in conformità alla Convenzione, indipendentemente dal fatto che il diritto di tassazione sia effettivamente esercitato da tale altro Stato. Questo metodo è considerato il più pratico poiché esonera lo Stato di residenza dall’intraprendere indagini sulla posizione fiscale effettiva nell’altro Stato.
(Modificato il 29 aprile 2000; vedere STORIA)
34.1 L’obbligo imposto allo Stato di residenza di esentare una determinata voce di reddito o di capitale dipende dal fatto che tale voce possa essere assoggettata a tassazione da parte dello Stato di origine in conformità alla Convenzione. Paragrafi 32.1A32.7sopra si discute su come questa condizione debba essere interpretata. Laddove la condizione sia soddisfatta, tuttavia, l’obbligo può essere considerato assoluto, fatte salve le eccezioni dei paragrafi 2 e 4 dell’articolo 23 A. Il paragrafo 2 affronta il caso, già menzionato inparagrafo 31 sopra, di voci di reddito che possono essere soggette solo a una tassazione limitata nello Stato di origine. Per tali voci di reddito, il paragrafo prevede il metodo del credito (vedereparagrafo 47di seguito). Il paragrafo 4 affronta il caso di determinati conflitti di qualificazione che darebbero luogo a una doppia non imposizione come conseguenza dell’applicazione della Convenzione se lo Stato di residenza fosse obbligato a concedere l’esenzione (vedereparagrafi 56.1A56.3sotto).
(Aggiunto il 29 aprile 2000; vedi STORIA)
35. Occasionalmente, gli Stati contraenti possono ritenere ragionevole in determinate circostanze, al fine di evitare la doppia non imposizione, fare un’eccezione all’obbligo assoluto dello Stato di residenza di concedere l’esenzione nei casi in cui non si applicherebbero né il paragrafo 3 né il paragrafo 4. Tale può essere il caso in cui non è prevista alcuna imposta su voci specifiche di reddito o capitale ai sensi delle leggi nazionali dello Stato di origine, o l’imposta non è effettivamente riscossa a causa di circostanze speciali quali la compensazione di perdite, un errore o la scadenza del termine legale. Per evitare tale doppia non imposizione di voci specifiche di reddito, gli Stati contraenti possono concordare di modificare l’articolo pertinente stesso (vedere il paragrafo 9 del Commentario all’articolo 15 e il paragrafo 12 della
Commento all’articolo 17; per il caso inverso in cui l’agevolazione nello Stato di origine è soggetta a tassazione effettiva nello Stato di residenza, vedere il paragrafo 20 del Commento all’articolo 10, il paragrafo 10 del Commento all’articolo 11, il paragrafo 6 del Commento all’articolo 12, il paragrafo 21 del Commento all’articolo 13 e il paragrafo 3 del Commento all’articolo 21). Si potrebbe anche fare un’eccezione alla regola generale, al fine di ottenere una certa reciprocità, quando uno degli Stati adotta il metodo dell’esenzione e l’altro il metodo del credito. Infine, un’altra eccezione alla regola generale può essere fatta quando uno Stato desidera applicare a voci specifiche di reddito il metodo del credito anziché l’esenzione (vedereparagrafo 31Sopra).
(Modificato il 29 aprile 2000; vedere STORIA)
36. Va inoltre notato che, come spiegato inparagrafi 11.1E11.2sopra, l’articolo 23 A non obbliga uno Stato contraente ad esentare il reddito o il capitale quando l’unica ragione per cui l’altro Stato contraente può tassare tale reddito o capitale conformemente alle disposizioni della Convenzione è perché tale altro Stato attribuisce tale reddito o capitale a un residente di tale altro Stato.
(Aggiunto il 21 novembre 2017; vedi CRONOLOGIA)
B. Formulazione alternativa dell’articolo
37. Un effetto del metodo di esenzione così come è redatto nell’articolo è che il reddito imponibile o il capitale nello Stato di residenza viene ridotto dell’importo esentato in quello Stato. Se in uno Stato particolare l’importo del reddito determinato ai fini dell’imposta sul reddito viene utilizzato come misura per altri scopi, ad esempio i benefici sociali, l’applicazione del metodo di esenzione nella forma proposta può avere l’effetto che tali benefici possano essere concessi a persone che non dovrebbero riceverli. Per evitare tali conseguenze, l’articolo può essere modificato in modo che il reddito in questione sia incluso nel reddito imponibile nello Stato di residenza. Lo Stato di residenza deve, in tali casi, rinunciare a quella parte dell’imposta totale appropriata al reddito in questione. Questa procedura darebbe lo stesso risultato dell’articolo nella forma proposta. Gli Stati possono essere lasciati liberi di apportare tali modifiche nella stesura dell’articolo. Se uno Stato desidera redigere l’articolo come indicato sopra, il paragrafo 1 può essere redatto come segue:
Quando un residente di uno Stato contraente ricava redditi o possiede un patrimonio che, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili o possono essere assoggettati a imposta soltanto nell’altro Stato contraente, il primo Stato, fatte salve le disposizioni del paragrafo 2, ammette in deduzione dall’imposta sul reddito o dall’imposta sul patrimonio la quota dell’imposta sul reddito o dell’imposta sul patrimonio, rispettivamente, applicabile, a seconda dei casi, ai redditi ricavati o al patrimonio posseduto in detto altro Stato.
Se l’articolo fosse redatto in tal modo, il paragrafo 3 non sarebbe necessario e potrebbe essere omesso.
(Modificato l’11 aprile 1977; vedere STORIA)
C. Problemi vari
38. L’articolo 23 A contiene il principio secondo cui lo Stato di residenza deve concedere l’esenzione, ma non fornisce norme dettagliate su come l’esenzione deve essere implementata. Ciò è coerente con il modello generale della Convenzione. Anche gli articoli da 6 a 22 stabiliscono norme che attribuiscono il diritto di tassazione in relazione ai vari tipi di reddito o capitale senza occuparsi, di norma, della determinazione del reddito o del capitale imponibile, delle detrazioni, dell’aliquota d’imposta, ecc. (vedere, tuttavia, l’articolo 24). L’esperienza ha dimostrato che possono sorgere molti problemi. Ciò è particolarmente vero per quanto riguarda l’articolo 23 A. Alcuni di essi sono trattati nei paragrafi seguenti. In assenza di una disposizione specifica nella Convenzione, sono applicabili le leggi nazionali di ciascun Stato contraente. Alcune convenzioni contengono un riferimento espresso alle leggi nazionali, ma ovviamente ciò non aiuterebbe laddove il metodo dell’esenzione non è utilizzato nelle leggi nazionali. In tali casi, gli Stati contraenti che si trovano ad affrontare tale problema dovrebbero stabilire norme per l’applicazione dell’articolo 23 A, se necessario, dopo aver consultato l’autorità competente dell’altro Stato contraente (paragrafo 3 dell’articolo 25).
(Modificato il 22 luglio 2010; vedere STORIA)
1. Importo da esentare
39. L’importo del reddito da esentare da imposta da parte dello Stato di residenza è l’importo che, se non fosse per la Convenzione, sarebbe soggetto a imposta sul reddito nazionale secondo le leggi nazionali che disciplinano tale imposta. Può, pertanto, differire dall’importo del reddito soggetto a imposta da parte dello Stato di origine secondo le sue leggi nazionali.
(Sostituito l’11 aprile 1977; vedi STORIA)
40. Normalmente, la base per il calcolo dell’imposta sul reddito è il reddito netto totale, ovvero il reddito lordo meno le detrazioni ammissibili. Pertanto, è il reddito lordo derivante dallo Stato di origine meno eventuali detrazioni ammissibili (specificate o proporzionali) connesse a tale reddito che deve essere esentato.
(Sostituito l’11 luglio 1977; vedi STORIA)
41. I problemi derivano dal fatto che la maggior parte dei paesi prevede nelle rispettive leggi fiscali deduzioni aggiuntive dal reddito totale o
voci specifiche di reddito per arrivare al reddito soggetto a tassazione. Un esempio numerico può illustrare il problema:
a) Reddito nazionale (lordo meno spese ammissibili) 100
b) Reddito dall’altro Stato (lordo meno spese ammissibili) 100
c) Reddito totale 200
d) Deduzioni per altre spese previste dalle leggi dello Stato di residenza che non sono collegate a nessuno dei redditi di cui ai punti a o b, come premi assicurativi, contributi ad istituti di previdenza
-20
e) “Reddito netto 180
f) Assegni personali e familiari 30
g) Reddito soggetto a tassazione 150
La domanda è: quale importo dovrebbe essere esentato dalle tasse, ad esempio
— 100 (riga b), lasciando un importo imponibile di 50;
— 90 (metà della riga e, secondo il rapporto tra la riga b e la riga c), lasciando 60 (la riga f essendo interamente dedotta dal reddito domestico);
— 75 (metà della linea g, secondo il rapporto tra la linea b e la linea c), lasciando 75;
— o qualsiasi altro importo.
(Sostituito l’11 aprile 1977; vedi STORIA)
42. Un confronto tra le leggi e le pratiche dei paesi membri dell’OCSE mostra che l’importo da esentare varia notevolmente da paese a paese. La soluzione adottata da uno Stato dipenderà dalla politica seguita da quello Stato e dalla sua struttura fiscale. Può essere intenzione di uno Stato che i suoi residenti godano sempre del pieno beneficio delle loro indennità personali e familiari e di altre detrazioni. In altri Stati questi importi esenti da imposte sono ripartiti. In molti Stati le indennità personali o familiari fanno parte della scala progressiva, sono concesse come detrazione dalle imposte o sono addirittura sconosciute, lo stato di famiglia viene preso in considerazione da scale fiscali separate.
(Sostituito l’11 aprile 1977; vedi STORIA)
43. In considerazione dell’ampia varietà di politiche e tecniche fiscali nei diversi Stati per quanto riguarda la determinazione delle imposte, in particolare deduzioni, detrazioni e benefici simili, è preferibile non proporre una soluzione espressa e uniforme nella Convenzione, ma lasciare ogni Stato libero di applicare la propria legislazione e tecnica. Gli Stati contraenti che preferiscono che i problemi speciali siano risolti nella loro Convenzione sono, naturalmente, liberi di farlo nei negoziati bilaterali. Infine, si richiama l’attenzione sul fatto che il problema è importante anche per gli Stati che applicano il metodo del credito (vedereparagrafo 62sotto).
(Sostituito l’11 aprile 1977; vedi STORIA)
2. Trattamento delle perdite
44. Diversi Stati, nell’applicare l’articolo 23 A, trattano le perdite subite nell’altro Stato allo stesso modo in cui trattano il reddito derivante da tale Stato: in quanto Stato di residenza (Stato R), non consentono la deduzione di una perdita subita da beni immobili o da una stabile organizzazione situata nell’altro Stato (E o S). A condizione che quest’altro Stato consenta il riporto di tale perdita, il contribuente non sarà svantaggiato in quanto gli viene semplicemente impedito di richiedere una doppia deduzione della stessa perdita, vale a dire nello Stato E (o S) e nello Stato R. Altri Stati possono, in quanto Stato di residenza R, consentire una perdita subita nello Stato E (o S) come deduzione dal reddito che valutano. In tal caso, lo Stato R dovrebbe essere libero di limitare l’esenzione ai sensi del paragrafo 1 dell’articolo 23 A per profitti o redditi realizzati successivamente nell’altro Stato E (o S) deducendo da tali profitti o redditi successivi l’importo delle perdite precedenti che il contribuente può riportare nello Stato E (o S). Poiché la soluzione dipende principalmente dalle leggi interne degli Stati contraenti e poiché le leggi dei paesi membri dell’OCSE differiscono sostanzialmente tra loro, nessuna soluzione può essere proposta nell’articolo stesso, lasciando agli Stati contraenti, se lo ritengono necessario, il compito di chiarire la questione sopra menzionata e altri problemi connessi alle perdite (vedereparagrafo 62di seguito per il metodo del credito) bilateralmente, sia nell’articolo stesso, sia mediante una procedura amichevole (paragrafo 3 dell’articolo 25).
(Rinumerato e modificato l’11 aprile 1977; vedere STORIA)
3. Tassazione del resto del reddito
45. Oltre all’applicazione delle aliquote progressive di cui si occupa ora il paragrafo 3 dell’articolo (cfr.paragrafi 55E56di seguito), alcuni problemi possono sorgere da specifiche disposizioni delle leggi fiscali. Pertanto, ad esempio, alcune leggi fiscali prevedono che la tassazione inizi solo se viene raggiunto o superato un importo minimo di reddito imponibile (soglia di esenzione fiscale). Il reddito totale prima dell’applicazione della Convenzione può chiaramente superare tale soglia di esenzione fiscale, ma in virtù dell’esenzione risultante dall’applicazione della Convenzione che porta a una deduzione del reddito esente da imposte dal reddito imponibile totale, il reddito imponibile rimanente può essere ridotto a un importo inferiore a tale soglia. Per i motivi menzionati inparagrafo 43sopra, non può essere proposta alcuna soluzione uniforme. Si può notare, tuttavia, che il problema non si porrà, se la formulazione alternativa del paragrafo 1 dell’articolo 23 A (come stabilito inparagrafo 37sopra) è adottato.
(Sostituito l’11 aprile 1977; vedi STORIA)
46. Alcuni Stati hanno introdotto sistemi speciali per l’imposizione fiscale sul reddito delle società (vedere paragrafi da 40 a 67 del Commentario all’articolo 10). Negli Stati
applicando un’imposta sulle società a tasso diviso (paragrafo 43 del suddetto Commentario), potrebbe sorgere il problema se il reddito da esentare debba essere dedotto dal reddito non distribuito (a cui si applica l’aliquota normale di imposta) o dal reddito distribuito (a cui si applica l’aliquota ridotta) o se il reddito da esentare debba essere attribuito in parte al reddito distribuito e in parte a quello non distribuito. Laddove, ai sensi delle leggi di uno Stato che applica l’imposta sulle società a tasso diviso, venga riscossa un’imposta supplementare nelle mani di una società madre sui dividendi che ha ricevuto da una società controllata nazionale ma che non ridistribuisce (sulla base del fatto che tale imposta supplementare è una compensazione per il beneficio di un’aliquota fiscale inferiore concessa alla controllata sulle distribuzioni), sorge il problema se tale imposta supplementare possa essere addebitata laddove la controllata paga i suoi dividendi da un reddito esente da imposta in virtù della Convenzione. Infine, un problema simile può sorgere in relazione alle imposte (précompte, Advance Corporation Tax) che vengono riscosse sugli utili distribuiti da una società per coprire il credito d’imposta attribuibile agli azionisti (vedere paragrafo 47 del Commentario all’articolo 10). La questione è se tali imposte speciali connesse alla distribuzione degli utili potrebbero essere riscosse nella misura in cui le distribuzioni sono effettuate su utili esenti da imposta. Spetta agli Stati contraenti risolvere tali questioni mediante negoziati bilaterali.
(Modificato il 23 luglio 1992; vedere STORIA)
Paragrafo 2
47. Negli articoli 10 e 11 il diritto di tassare dividendi e interessi è diviso tra lo Stato di residenza e lo Stato della fonte. In questi casi, lo Stato di residenza è lasciato libero di non tassare se lo desidera (vedere ad esempioparagrafi 72A78 di seguito) e di applicare il metodo dell’esenzione anche alle voci di reddito sopra menzionate. Tuttavia, laddove lo Stato di residenza preferisca avvalersi del suo diritto di tassare tali voci di reddito, non può applicare il metodo dell’esenzione per eliminare la doppia imposizione poiché rinuncerebbe in tal modo interamente al suo diritto di tassare il reddito in questione. Per lo Stato di residenza, l’applicazione del metodo del credito sembrerebbe normalmente fornire una soluzione soddisfacente. Inoltre, come già indicato inparagrafo 31sopra, gli Stati che in generale applicano il metodo dell’esenzione potrebbero voler applicare a voci specifiche di reddito il metodo del credito piuttosto che l’esenzione. Di conseguenza, il paragrafo è redatto in conformità con il metodo del credito ordinario. Il Commentario all’articolo 23 B di seguito si applica mutatis mutandis al paragrafo 2 dell’articolo 23 A.
(Modificato il 23 luglio 1992; vedere STORIA)
48. Nei casi di cui al comma precedente sono previste percentuali massime di imposta riservate allo Stato di provenienza. In tali casi
casi, l’aliquota d’imposta nello Stato di residenza sarà molto spesso superiore all’aliquota nello Stato di origine. La limitazione della detrazione che è stabilita nella seconda frase del paragrafo 2 e che è conforme al metodo ordinario del credito ha quindi conseguenze solo in un numero limitato di casi. Se, in tali casi, gli Stati contraenti preferiscono rinunciare alla limitazione e applicare il metodo del credito pieno, possono farlo eliminando la seconda frase del paragrafo 2.
(Modificato il 15 luglio 2014; vedere STORIA)
Dividendi da partecipazioni sostanziali di una società
49. L’effetto combinato dei paragrafi 1 e 2 dell’articolo 10 e dell’articolo 23 (articolo 23 A o 23 B, a seconda dei casi) è che allo Stato di residenza dell’azionista è consentito tassare i dividendi derivanti dall’altro Stato, ma che deve accreditare sulla propria imposta su tali dividendi l’imposta che è stata riscossa dallo Stato in cui i dividendi provengono a un’aliquota fissata ai sensi del paragrafo 2 dell’articolo 10. Questo regime si applica ugualmente quando il destinatario dei dividendi è una società madre che riceve dividendi da una controllata; in questo caso, l’imposta ritenuta nello Stato della controllata – e accreditata nello Stato della società madre – è limitata al 5 per cento dell’importo lordo dei dividendi mediante l’applicazione del sottoparagrafo a) del paragrafo 2 dell’articolo 10.
(Sostituito l’11 aprile 1977; vedi STORIA)
50. Tali disposizioni evitano efficacemente la doppia imposizione giuridica dei dividendi, ma non impediscono la tassazione ricorrente delle società sugli utili distribuiti alla società madre: prima a livello della controllata e poi di nuovo a livello della società madre. Tale tassazione ricorrente crea un ostacolo molto importante allo sviluppo degli investimenti internazionali. Molti Stati lo hanno riconosciuto e hanno inserito nelle loro legislazioni nazionali disposizioni volte a evitare tale ostacolo. Inoltre, disposizioni a tal fine sono frequentemente inserite nelle convenzioni contro le doppie imposizioni.
(Sostituito l’11 aprile 1977; vedi STORIA)
51. Il Comitato per gli Affari Fiscali ha preso in considerazione se sarebbe opportuno modificare l’Articolo 23 della Convenzione per risolvere questa questione. Sebbene molti Stati fossero favorevoli all’inserimento di tale disposizione nella Convenzione Modello, ciò ha incontrato molte difficoltà, derivanti dalle diverse opinioni degli Stati e dalla varietà di possibili soluzioni. Alcuni Stati, temendo l’evasione fiscale, hanno preferito mantenere la loro libertà di azione e risolvere la questione solo nelle loro leggi nazionali.
(Sostituito l’11 aprile 1977; vedi STORIA)
52. Alla fine, è parso preferibile lasciare gli Stati liberi di scegliere la propria soluzione al problema. Per gli Stati che preferissero risolvere il problema nelle loro convenzioni, le soluzioni avrebbero seguito più frequentemente uno dei principi sottostanti:
a) Esenzione con progressione
Lo Stato di cui è residente la società madre esenta i dividendi che riceve dalla sua controllata nell’altro Stato, ma può comunque tener conto di tali dividendi nel calcolo dell’imposta dovuta dalla società madre sul reddito rimanente (tale disposizione sarà spesso favorita dagli Stati che applicano il metodo di esenzione specificato nell’articolo 23 A).
b) Credito per imposte sottostanti
Per quanto riguarda i dividendi percepiti dalla filiale, lo Stato di cui è residente la società madre riconosce il credito previsto dal paragrafo 2 dell’articolo 23 A o dal paragrafo 1 dell’articolo 23 B, a seconda dei casi, non solo per l’imposta sui dividendi in quanto tali, ma anche per l’imposta pagata dalla filiale sugli utili distribuiti (tale disposizione sarà spesso favorita dagli Stati che applicano come regola generale il metodo del credito specificato nell’articolo 23 B).
c) Assimilazione a una partecipazione in una controllata nazionale
I dividendi che la società madre riceve da una controllata estera sono trattati, nello Stato della società madre, allo stesso modo, ai fini fiscali, dei dividendi percepiti da una controllata residente in tale Stato.
(Sostituito l’11 aprile 1977; vedi STORIA)
53. Quando lo Stato della società madre applica imposte sul capitale, una soluzione analoga dovrebbe essere applicata anche a tali imposte.
(Aggiunto l’11 aprile 1977; vedi STORIA)
54. Inoltre, gli Stati sono liberi di stabilire i limiti e le modalità di applicazione di tali disposizioni (definizione e durata minima di detenzione delle azioni, quota dei dividendi considerata assorbita dalle spese amministrative o finanziarie) o di subordinare l’agevolazione concessa in base al regime speciale alla condizione che la filiale svolga un’attività economica effettiva nello Stato di cui è residente, o che ricavi la maggior parte dei suoi redditi da tale Stato o che sia assoggettata a una tassazione sostanziale sugli utili ivi realizzati.
(Aggiunto l’11 aprile 1977; vedi STORIA)
Paragrafo 3
55. Il Progetto di Convenzione del 1963 riservava espressamente l’applicazione della scala progressiva delle aliquote fiscali da parte dello Stato di residenza (ultima frase del paragrafo 1 dell’articolo 23 A) e la maggior parte delle convenzioni concluse tra i paesi membri dell’OCSE che adottano il metodo dell’esenzione seguono questo principio. Secondo il paragrafo 3 dell’articolo 23 A, lo Stato di residenza conserva il diritto di prendere in considerazione l’importo del reddito o del capitale esentato quando determina l’imposta da imporre sul resto del reddito o del capitale. La regola si applica anche quando il reddito esentato (o voci di capitale) e il reddito imponibile (o voci di capitale) spettano a quelle persone (ad esempio marito e moglie) i cui redditi (o voci di capitale) sono tassati congiuntamente secondo le leggi nazionali. Questo principio di progressione si applica al reddito o al capitale esentato in virtù del paragrafo 1 dell’articolo 23 A nonché al reddito o al capitale che in base a qualsiasi altra disposizione della Convenzione “sarà imponibile solo” nell’altro Stato contraente (vedereparagrafo 6 sopra). Questo è il motivo per cui, nella Convenzione modello del 1977, il principio di progressione è stato trasferito dal paragrafo 1 dell’articolo 23 A a un nuovo paragrafo 3 del suddetto articolo, e si è fatto riferimento all’esenzione “conformemente a qualsiasi disposizione della Convenzione”.
(Modificato il 23 luglio 1992; vedere STORIA)
56. Il paragrafo 3 dell’articolo 23 A riguarda solo lo Stato di residenza. La forma dell’articolo non pregiudica l’applicazione da parte dello Stato di fonte delle disposizioni delle sue leggi nazionali relative alla progressione.
(Aggiunto l’11 aprile 1977; vedi STORIA)
Paragrafo 4
56.1 Lo scopo di questo paragrafo è quello di evitare la doppia non imposizione a seguito di disaccordi tra lo Stato di residenza e lo Stato della fonte sui fatti di un caso o sull’interpretazione delle disposizioni della Convenzione. Il paragrafo si applica quando, da un lato, lo Stato della fonte interpreta i fatti di un caso o le disposizioni della Convenzione in modo tale che una voce di reddito o di capitale rientri in una disposizione della Convenzione che elimina il suo diritto di tassare tale voce o limita l’imposta che può imporre mentre, dall’altro lato, lo Stato di residenza adotta un’interpretazione diversa dei fatti o delle disposizioni della Convenzione e ritiene quindi che la voce possa essere tassata nello Stato della fonte in conformità con la Convenzione, il che, in assenza di questo paragrafo, porterebbe all’obbligo per lo Stato di residenza di concedere un’esenzione ai sensi delle disposizioni del paragrafo 1.
(Aggiunto il 29 aprile 2000; vedi STORIA)
56.2 Il paragrafo si applica solo nella misura in cui lo Stato di origine ha applicato le disposizioni della Convenzione per esentare una voce di reddito o di capitale o ha applicato le disposizioni del paragrafo 2 dell’articolo 10 o 11 a una voce di reddito. Il paragrafo non si applicherebbe pertanto laddove lo Stato di origine ritenga di poter tassare una voce di reddito o di capitale in conformità alle disposizioni della Convenzione ma laddove nessuna imposta sia effettivamente dovuta su tale reddito o capitale ai sensi delle disposizioni delle leggi nazionali dello Stato di origine. In tal caso, lo Stato di residenza deve esentare tale voce di reddito ai sensi delle disposizioni del paragrafo 1 perché l’esenzione nello Stato di origine non deriva dall’applicazione delle disposizioni della Convenzione ma, piuttosto, dalla legge nazionale dello Stato di origine (vedereparagrafo 34sopra). Allo stesso modo, quando gli Stati di origine e di residenza non sono d’accordonon solo per quanto riguarda la qualificazione del reddito ma anche per quanto riguarda l’importo di tale reddito, il paragrafo 4 si applica solo a quella parte del reddito che lo Stato della fonte esenta da imposta mediante l’applicazione della Convenzione o alla quale tale Stato applica il paragrafo 2 dell’articolo 10 o 11.
(Aggiunto il 29 aprile 2000; vedi STORIA)
56.3 I casi in cui si applica il paragrafo devono essere distinti dai casi in cui la qualificazione di una voce di reddito ai sensi del diritto interno dello Stato di origine interagisce con le disposizioni della Convenzione per impedire a tale Stato di tassare una voce di reddito o capitale in circostanze in cui la qualificazione di tale voce ai sensi del diritto interno dello Stato di residenza non avrebbe avuto lo stesso risultato. In un caso del genere, che è discusso inparagrafi 32.6 E32.7 sopra, il paragrafo 1 non impone un obbligo allo Stato di residenza di concedere l’esenzione perché la voce di reddito non può essere tassata nello Stato di origine in conformità con la Convenzione. Poiché il paragrafo 1 non si applica, le disposizioni del paragrafo 4 non sono richieste in tal caso per garantire il diritto di tassazione dello Stato di residenza.
(Aggiunto il 29 aprile 2000; vedi STORIA)
III. Commento alle disposizioni dell’articolo 23 B (metodo del credito)
Paragrafo 1
A. Metodi
57. L’articolo 23 B, basato sul principio del credito, segue il metodo ordinario del credito: lo Stato di residenza (R) ammette, in deduzione dalla propria imposta sul reddito o sul patrimonio del suo residente, un importo pari all’imposta pagata nell’altro Stato E (o S) sul reddito derivante da, o sul capitale posseduto, in, tale altro Stato.
Stato E (o S), ma la detrazione è limitata alla quota appropriata della propria imposta.
(Rinumerato e modificato l’11 aprile 1977; vedere STORIA)
58. Il metodo ordinario del credito è destinato ad applicarsi anche ad uno Stato che segue il metodo dell’esenzione ma deve concedere un credito, ai sensi del paragrafo 2 dell’articolo 23 A, per l’imposta riscossa ad aliquote limitate nell’altro Stato su dividendi e interessi (vedereparagrafo 47 sopra). La possibilità di qualche modifica come menzionato inparagrafi 47 E48 sopra (credito pieno) potrebbe, naturalmente, essere rilevante anche nel caso di dividendi e interessi pagati a un residente di uno Stato che ha adottato il metodo ordinario del credito (vedere ancheparagrafo 63sotto).
(Rinumerato e modificato l’11 aprile 1977; vedere STORIA)
59. L’obbligo imposto dall’articolo 23 B a uno Stato R di riconoscere un credito per l’imposta riscossa nell’altro Stato E (o S) su un elemento di reddito o di capitale dipende dal fatto che tale elemento possa essere tassato dallo Stato E (o S) in conformità con la Convenzione.Paragrafi 32.1A32.7sopra si discute su come questa condizione debba essere interpretata. Le voci di reddito che secondo il sottoparagrafo a) dei paragrafi 1 e 2 dell’articolo 19 “sono imponibili solo” nell’altro Stato sono fin dall’inizio esenti da imposta nello Stato R (vedereparagrafo 6sopra), e il Commentario all’Articolo 23 A si applica a tale reddito esentato. Per quanto riguarda la progressione, si fa riferimento al paragrafo 2 dell’Articolo (eparagrafo 79sotto).
(Modificato il 21 novembre 2017; vedere STORIA)
60. L’articolo 23 B stabilisce le regole principali del metodo del credito, ma non fornisce regole dettagliate sul calcolo e sul funzionamento del credito. Ciò è coerente con il modello generale della Convenzione. L’esperienza ha dimostrato che possono sorgere molti problemi. Alcuni di essi sono trattati nei paragrafi seguenti. In molti Stati, le regole dettagliate sul credito per le imposte estere esistono già nelle loro leggi nazionali. Un certo numero di convenzioni, pertanto, contiene un riferimento alle leggi nazionali degli Stati contraenti e prevede inoltre che tali regole nazionali non influiscano sul principio stabilito nell’articolo 23 B. Laddove il metodo del credito non sia utilizzato nelle leggi nazionali di uno Stato contraente, tale Stato dovrebbe stabilire regole per l’applicazione dell’articolo 23 B, se necessario dopo aver consultato l’autorità competente dell’altro Stato contraente (paragrafo 3 dell’articolo 25).
(Aggiunto l’11 aprile 1977; vedi STORIA)
61. L’importo dell’imposta estera per la quale deve essere riconosciuto un credito è l’imposta effettivamente pagata in conformità alla Convenzione nell’altro Stato contraente (escluso l’importo dell’imposta pagata in tale altro Stato esclusivamente perché il reddito o il capitale è anche reddito derivato da un residente di tale Stato o capitale
posseduto da un residente di quello Stato). Possono sorgere problemi, ad esempio quando tale imposta non è calcolata sul reddito dell’anno per il quale è riscossa, ma sul reddito di un anno precedente o sul reddito medio di due o più anni precedenti. Possono sorgere altri problemi in relazione a diversi metodi di determinazione del reddito o in relazione a cambiamenti nei tassi di cambio (svalutazione o rivalutazione). Tuttavia, tali problemi difficilmente potrebbero essere risolti da una disposizione espressa nella Convenzione.
(Modificato il 21 novembre 2017; vedere STORIA)
62. Secondo le disposizioni della seconda frase del paragrafo 1 dell’articolo 23 B, la detrazione che lo Stato di residenza (R) deve consentire è limitata a quella parte dell’imposta sul reddito che è appropriata al reddito derivante dallo Stato S o E (la cosiddetta “detrazione massima”). Tale detrazione massima può essere calcolata sia ripartindo l’imposta totale sul reddito totale in base al rapporto tra il reddito per il quale si deve riconoscere il credito e il reddito totale, sia applicando l’aliquota d’imposta per il reddito totale al reddito per il quale si deve riconoscere il credito. Infatti, nei casi in cui l’imposta nello Stato E (o S) è uguale o superiore all’imposta appropriata dello Stato R, il metodo del credito avrà lo stesso effetto del metodo dell’esenzione con progressione. Anche con il metodo del credito, possono sorgere problemi simili per quanto riguarda l’importo del reddito, l’aliquota d’imposta, ecc. come menzionato nel Commentario all’articolo 23 A (vedere in particolareparagrafi 39A41E44sopra). Per le stesse ragioni menzionate inparagrafi 42 E43 sopra, è preferibile anche che il metodo del credito non proponga una soluzione espressa e uniforme nella Convenzione, ma lasci ogni Stato libero di applicare la propria legislazione e tecnica. Ciò vale anche per alcuni ulteriori problemi che sono trattati di seguito.
(Aggiunto l’11 aprile 1977; vedi STORIA)
63. La detrazione massima è normalmente calcolata come l’imposta sul reddito netto, vale a dire sul reddito dello Stato E (o S) meno le detrazioni ammissibili (specificate o proporzionali) connesse a tale reddito (vedereparagrafo 40sopra). Per tale motivo, la detrazione massima in molti casi può essere inferiore all’imposta effettivamente pagata nello Stato E (o S). Ciò può essere particolarmente vero nel caso in cui, ad esempio, un residente dello Stato R che deriva interessi dallo Stato S abbia preso in prestito fondi da una terza persona per finanziare il prestito che produce interessi. Poiché gli interessi dovuti su tale denaro preso in prestito possono essere compensati con gli interessi derivati dallo Stato S, l’importo del reddito netto soggetto a tassazione nello Stato R può essere molto piccolo, o potrebbe addirittura non esserci alcun reddito netto. Come spiegato nel paragrafo 7.1 del Commentario all’Articolo 11, il problema, in tal caso, non può essere risolto dallo Stato R, poiché verrà riscossa poca o nessuna imposta in
tale Stato. Una soluzione sarebbe quella di esentare tali interessi da imposta nello Stato S, come proposto nei paragrafi da 7 a 7.12 del Commentario all’Articolo 11.
(Modificato il 15 luglio 2014; vedere STORIA)
64. Se un residente dello Stato R ricava redditi di diverso tipo dallo Stato S, e quest’ultimo Stato, secondo le sue leggi fiscali, impone tasse solo su uno di questi elementi, la massima detrazione che lo Stato R deve consentire sarà normalmente quella parte della sua imposta che è appropriata solo per quell’elemento di reddito che è tassato nello Stato S. Tuttavia, sono possibili altre soluzioni, soprattutto in vista del seguente problema più ampio: il fatto che debba essere concesso un credito, ad esempio per diversi elementi di reddito su cui è riscossa un’imposta a aliquote diverse nello Stato S, o per redditi provenienti da diversi Stati, con o senza convenzioni, solleva la questione se la massima detrazione o il credito debbano essere calcolati separatamente per ogni elemento di reddito, o per ogni paese, o per tutti i redditi esteri che danno diritto al credito in base alle leggi nazionali e alle convenzioni. In un sistema di “credito complessivo”, tutto il reddito estero viene aggregato e il totale delle imposte estere viene accreditato sull’imposta nazionale appropriata al reddito estero totale.
(Aggiunto l’11 aprile 1977; vedi STORIA)
65. Ulteriori problemi possono sorgere in caso di perdite. Un residente dello Stato R, che deriva un reddito dallo Stato E (o S), può avere una perdita nello Stato R, o nello Stato E (o S) o in uno Stato terzo. Ai fini del credito d’imposta, in generale, una perdita in un dato Stato sarà compensata con altri redditi dallo stesso Stato. Se una perdita subita al di fuori dello Stato R (ad esempio in una stabile organizzazione) possa essere dedotta da altri redditi, derivati o meno dallo Stato R, dipende dalle leggi nazionali dello Stato R. Qui possono sorgere problemi simili, come menzionato nel Commentario all’Articolo 23 A(paragrafo 44sopra). Quando il reddito totale deriva dall’estero e non si verifica alcun reddito, ma una perdita non superiore al reddito dall’estero, nello Stato R, allora l’imposta totale addebitata nello Stato R sarà appropriata al reddito dello Stato S e la massima detrazione che lo Stato R deve consentire sarà di conseguenza l’imposta addebitata nello Stato R. Sono possibili altre soluzioni.
(Aggiunto l’11 aprile 1977; vedi STORIA)
66. I problemi sopra menzionati dipendono molto dalle leggi e dalle pratiche nazionali e la soluzione deve, pertanto, essere lasciata a ogni Stato. In questo contesto, si può notare che alcuni Stati sono molto liberali nell’applicare il metodo del credito. Alcuni Stati stanno anche considerando o hanno già adottato la possibilità di riportare i crediti d’imposta non utilizzati. Gli Stati contraenti sono, naturalmente, liberi nelle negoziazioni bilaterali di modificare l’articolo per affrontare uno qualsiasi dei problemi sopra menzionati.
(Aggiunto l’11 aprile 1977; vedi STORIA)
67. Nelle cosiddette situazioni di “thin capitalisation”, la Convenzione modello consente allo Stato della società mutuataria, a determinate condizioni, di trattare un pagamento di interessi come una distribuzione di dividendi in conformità con la sua legislazione nazionale; la condizione essenziale è che il contribuente del prestito condivida effettivamente i rischi assunti dalla società mutuataria. Ciò dà origine a due conseguenze:
— la tassazione alla fonte di tali “interessi” al tasso dei dividendi (paragrafo 2 dell’articolo 10);
— l’inclusione di tale “interesse” negli utili imponibili della società prestatrice.
(Sostituito il 23 luglio 1992; vedi STORIA)
68. Se le condizioni pertinenti sono soddisfatte, lo Stato di residenza del prestatore sarebbe obbligato a concedere un’agevolazione per qualsiasi doppia imposizione giuridica o economica degli interessi come se il pagamento fosse in effetti un dividendo. Dovrebbe quindi concedere un credito per l’imposta effettivamente trattenuta su tali interessi nello Stato di residenza del mutuatario all’aliquota applicabile ai dividendi e, inoltre, se il prestatore è la società madre della società mutuataria, applicare a tali “interessi” qualsiasi ulteriore agevolazione ai sensi del suo regime madre/sussidiaria. Tale obbligo può comportare:
a) dal tenore letterale dell’articolo 23 della Convenzione, quando concede agevolazioni per i redditi definiti come dividendi nell’articolo 10 o per gli elementi di reddito trattati nell’articolo 10;
b) dal contesto della Convenzione, vale a dire da una combinazione degli articoli 9, 10, 11 e 23 e, se necessario, mediante la procedura amichevole:
— qualora l’interesse sia stato trattato nel paese di residenza della società mutuataria come un dividendo secondo norme conformi al paragrafo 1 dell’articolo 9 o al paragrafo 6 dell’articolo 11 e qualora lo Stato di residenza del prestatore concordi sul fatto che è stato trattato correttamente in tal modo ed è disposto ad applicare un adeguamento corrispondente;
— quando lo Stato di residenza del prestatore applica norme simili sulla sottocapitalizzazione e tratterebbe il pagamento come un dividendo in una situazione reciproca, vale a dire se il pagamento fosse effettuato da una società stabilita nel suo territorio a un residente nell’altro Stato contraente;
— in tutti gli altri casi in cui lo Stato di residenza del prestatore riconosce che era corretto per lo Stato di residenza del mutuatario trattare gli interessi come un dividendo.
(Sostituito il 23 luglio 1992; vedere HISTORSì))
69. Per quanto riguarda i dividendi derivanti da una partecipazione rilevante di una società, si fa riferimento aparagrafi 49A54Sopra.
(Rinumerato il 23 luglio 1992; vedi STORIA)
69.1 Possono sorgere problemi quando gli Stati contraenti trattano entità come le partnership in modo diverso. Supponiamo, ad esempio, che lo Stato in cui è costituita una partnership tratti tale partnership come una società e lo Stato di residenza di un partner la tratti come fiscalmente trasparente. Lo Stato della partnership può, fatte salve le disposizioni applicabili della Convenzione, tassare la partnership sul suo reddito quando tale reddito viene realizzato e, fatte salve le limitazioni del paragrafo 2 dell’articolo 10, può anche tassare la distribuzione degli utili da parte della partnership ai suoi partner non residenti. Lo Stato di residenza del partner, tuttavia, tasserà il partner solo sulla sua quota del reddito della partnership quando tale reddito viene realizzato dalla partnership.
(Modificato il 21 novembre 2017; vedere STORIA)
69.2 La prima questione che si pone in questo caso è se lo Stato di residenza del socio, che tassa il socio sulla sua quota di reddito della partnership, sia obbligato, ai sensi della Convenzione, a riconoscere un credito per l’imposta che viene riscossa sulla partnership nello Stato della partnership, che quest’ultimo Stato tratta come un’entità imponibile separata. La risposta a tale domanda deve essere affermativa nella misura in cui il reddito può essere tassato dallo Stato della partnership in conformità alle disposizioni della Convenzione che consentono la tassazione del reddito rilevante come Stato della fonte o come Stato in cui vi è una stabile organizzazione a cui tale reddito è attribuibile (vedere ancheparagrafi 11.1E11.2sopra). Nella misura in cui lo Stato di residenza del partner fluisce attraverso il reddito della partnership al partner allo scopo di tassare tale partner, deve adottare un approccio coerente e far fluire attraverso il partner l’imposta pagata dalla partnership (ma solo nella misura in cui tale imposta è pagata in conformità con le disposizioni della Convenzione che consentono la tassazione alla fonte) allo scopo di eliminare la doppia imposizione derivante dalla sua tassazione del partner. In altre parole, se lo status societario conferito alla partnership dallo Stato della fonte viene ignorato dallo Stato di residenza allo scopo di tassare il partner sulla sua quota di reddito, dovrebbe essere ignorato allo stesso modo ai fini del credito d’imposta estero.
(Modificato il 21 novembre 2017; vedere STORIA)
69.3 Un secondo problema che si pone in questo caso è la misura in cui lo Stato di residenza del partner deve riconoscere un credito per l’imposta riscossa dallo Stato della partnership sulla distribuzione, che non è tassata nello Stato di residenza. La risposta a tale domanda risiede in quest’ultimo fatto. Poiché la distribuzione non è tassata nello Stato di residenza del partner, non esiste semplicemente alcuna imposta in quello Stato su cui accreditare l’imposta riscossa dallo Stato
della partnership sulla distribuzione. Deve essere fatta una netta distinzione tra la generazione di utili e la distribuzione di tali utili e non ci si dovrebbe aspettare che lo Stato di residenza del partner accrediti l’imposta riscossa dallo Stato della partnership sulla distribuzione contro la propria imposta riscossa sulla generazione (vedere la prima frase diparagrafo 64Sopra).
(Modificato il 21 novembre 2017; vedere STORIA)
B. Osservazioni relative all’imposta sul capitale
70. Come è redatto il paragrafo 1, il credito deve essere concesso per l’imposta sul reddito solo contro l’imposta sul reddito e per l’imposta sul capitale solo contro l’imposta sul capitale. Di conseguenza, il credito per o contro l’imposta sul capitale sarà concesso solo se esiste un’imposta sul capitale in entrambi gli Stati contraenti.
(Rinumerato il 23 luglio 1992; vedi STORIA)
71. Nelle negoziazioni bilaterali, due Stati contraenti possono concordare che un’imposta denominata imposta sul capitale sia di natura strettamente correlata all’imposta sul reddito e possono, pertanto, desiderare di concedere un credito per essa rispetto all’imposta sul reddito e viceversa. Ci sono casi in cui, poiché uno Stato non impone un’imposta sul capitale o poiché entrambi gli Stati impongono imposte sul capitale solo su attività nazionali, non si verificherà alcuna doppia imposizione del capitale. In tali casi, è ovviamente sottinteso che il riferimento all’imposta sul capitale può essere eliminato. Inoltre, gli Stati possono ritenere auspicabile, indipendentemente dalla natura delle imposte ai sensi della convenzione, concedere un credito per l’importo totale dell’imposta nello Stato di origine o di sede rispetto all’importo totale dell’imposta nello Stato di residenza. Tuttavia, laddove una convenzione includa sia imposte sul capitale reale sia imposte sul capitale che sono per loro natura imposte sul reddito, gli Stati possono desiderare di concedere un credito rispetto all’imposta sul reddito solo per queste ultime imposte sul capitale. In tali casi, gli Stati sono liberi di modificare l’articolo proposto in modo da ottenere l’effetto desiderato.
(Rinumerato il 23 luglio 1992; vedi STORIA)
C. Risparmio fiscale
72. Alcuni Stati concedono diversi tipi di incentivi fiscali agli investitori stranieri allo scopo di attrarre investimenti stranieri. Quando lo Stato di residenza di un investitore straniero applica il metodo del credito, il beneficio dell’incentivo concesso da uno Stato di origine può essere ridotto nella misura in cui lo Stato di residenza, quando tassa il reddito che ha beneficiato dell’incentivo, consentirà una detrazione solo per l’imposta effettivamente pagata nello Stato di origine. Analogamente, se lo Stato di residenza applica il metodo dell’esenzione ma subordina l’applicazione di tale metodo a un certo livello di tassazione da parte dello Stato di origine, la concessione di una riduzione fiscale da parte dello Stato di origine può avere
effetto di negare all’investitore l’applicazione del metodo di esenzione nel suo Stato di residenza.
(Sostituito il 29 aprile 2000; vedi CRONOLOGIA)
73. Per evitare qualsiasi effetto del genere nello Stato di residenza, alcuni Stati che hanno adottato programmi di incentivi fiscali desiderano includere disposizioni, solitamente denominate disposizioni di “tax sparing”, nelle loro convenzioni. Lo scopo di queste disposizioni è consentire ai non residenti di ottenere un credito d’imposta estero per le imposte che sono state “risparmiate” nell’ambito del programma di incentivi dello Stato di origine o di garantire che tali imposte vengano prese in considerazione ai fini dell’applicazione di determinate condizioni che possono essere collegate ai sistemi di esenzione.
(Sostituito il 29 aprile 2000; vedi CRONOLOGIA)
74. Le disposizioni di risparmio fiscale costituiscono una deroga alle disposizioni degli articoli 23 A e 23 B. Le disposizioni di risparmio fiscale possono assumere forme diverse, come ad esempio:
a) lo Stato di residenza consentirà la detrazione dell’importo dell’imposta che lo Stato della fonte avrebbe potuto imporre in conformità alla sua legislazione generale o dell’importo limitato dalla Convenzione (ad esempio le limitazioni delle aliquote previste per dividendi e interessi negli articoli 10 e 11) anche se lo Stato della fonte ha rinunciato a tutto o a parte di tale imposta in base a disposizioni speciali per la promozione del suo sviluppo economico;
b) a fronte della riduzione dell’imposta da parte dello Stato di fonte, lo Stato di residenza accetta di consentire una detrazione dalla propria imposta di un importo (in parte fittizio) fissato ad un’aliquota più elevata;
c) lo Stato di residenza esenta i redditi che hanno beneficiato di agevolazioni fiscali nello Stato di provenienza.
(Sostituito il 29 aprile 2000; vedi CRONOLOGIA)
75. Un rapporto del 1998 del Committee of Fiscal Affairs, intitolato “Tax Sparing: a Reconsideration”,1 analizza le considerazioni di politica fiscale che sono alla base delle disposizioni di tax sparing e la loro stesura. Il rapporto identifica una serie di preoccupazioni che mettono in discussione l’utilità complessiva della concessione di agevolazioni fiscali. Tali preoccupazioni riguardano in particolare:
— il potenziale di abuso offerto dal risparmio fiscale;
— l’efficacia del risparmio fiscale come strumento di aiuti esteri per promuovere lo sviluppo economico del paese di origine; e
1 Riprodotto nel Volume II a pagina R(14)-1.
—preoccupazioni generali sul modo in cui il risparmio fiscale può incoraggiare gli Stati a ricorrere agli incentivi fiscali.
(Sostituito il 29 aprile 2000; vedi CRONOLOGIA)
76. L’esperienza ha dimostrato che il tax sparing è molto vulnerabile all’abuso da parte dei contribuenti, che può essere molto costoso in termini di mancati guadagni sia per lo Stato di residenza che per lo Stato di origine. Questo tipo di abuso è difficile da rilevare. Inoltre, anche quando viene rilevato, è difficile per lo Stato di residenza reagire rapidamente contro tale abuso. Il processo di rimozione o modifica delle disposizioni esistenti in materia di tax sparing per prevenire tali abusi è spesso lento e macchinoso.
(Sostituito il 29 aprile 2000; vedi CRONOLOGIA)
77. Inoltre, il tax sparing non è necessariamente uno strumento efficace per promuovere lo sviluppo economico. Una riduzione o eliminazione del beneficio dell’incentivo fiscale da parte dello Stato di residenza si verificherà, nella maggior parte dei casi, solo nella misura in cui i profitti vengono rimpatriati. Promuovendo il rimpatrio dei profitti, il tax sparing può quindi fornire un incentivo intrinseco agli investitori stranieri a impegnarsi in progetti di investimento a breve termine e un disincentivo a operare nello Stato di origine su base a lungo termine. Inoltre, i sistemi di credito d’imposta estero sono solitamente progettati in modo tale da consentire a un investitore straniero, nel calcolo del suo credito d’imposta estero, di compensare in una certa misura la riduzione delle imposte risultante da un particolare incentivo fiscale con le imposte più elevate pagate in quel o in un altro Paese in modo che, in definitiva, non vengano riscosse imposte aggiuntive dallo Stato di residenza a seguito dell’incentivo fiscale.
(Sostituito il 29 aprile 2000; vedi CRONOLOGIA)
78. Infine, l’integrazione accelerata delle economie nazionali ha reso molti segmenti delle basi imponibili nazionali sempre più mobili geograficamente. Questi sviluppi hanno indotto alcuni Stati ad adottare regimi fiscali che hanno come scopo primario l’erosione delle basi imponibili di altri paesi. Questi tipi di incentivi fiscali sono specificamente pensati per colpire servizi finanziari e di altro tipo altamente mobili che sono particolarmente sensibili alle differenze fiscali. Gli effetti potenzialmente dannosi di tali regimi possono essere aggravati dall’esistenza di disposizioni di tax sparing mal concepite nei trattati. Ciò è particolarmente vero quando uno Stato adotta un regime fiscale successivamente alla conclusione di trattati e adatta tale regime in modo da garantire che sia coperto dall’ambito della disposizione di tax sparing esistente.
(Sostituito il 29 aprile 2000; vedi CRONOLOGIA)
78.1 Il Comitato ha concluso che gli Stati membri non dovrebbero necessariamente astenersi dall’adottare disposizioni di tax sparing. Il Comitato ha espresso il parere, tuttavia, che il tax sparing dovrebbe essere preso in considerazione solo per quanto riguarda gli Stati
il cui livello economico è notevolmente inferiore a quello degli Stati membri dell’OCSE. Gli Stati membri dovrebbero utilizzare criteri economici oggettivi per definire gli Stati ammissibili al tax sparing. Laddove gli Stati accettino di inserire una disposizione di tax sparing, sono pertanto incoraggiati a seguire le linee guida stabilite nella sezione VI del rapporto sul tax sparing. L’uso di queste “migliori pratiche” ridurrà al minimo il potenziale di abuso di tali disposizioni assicurando che si applichino esclusivamente a investimenti genuini volti a sviluppare l’infrastruttura nazionale dello Stato di origine. Una disposizione restrittiva che si applichi agli investimenti reali scoraggerebbe anche una concorrenza fiscale dannosa per le attività geograficamente mobili.
(Aggiunto il 29 aprile 2000; vedi STORIA)
Paragrafo 2
79. Questo paragrafo è stato aggiunto per consentire allo Stato di residenza di conservare il diritto di prendere in considerazione l’importo del reddito o del capitale esentato in tale Stato quando determina l’imposta da imporre sul resto del reddito o del capitale. Il diritto così conservato si estende al reddito o al capitale che “sarà imponibile solo” nell’altro Stato. Il principio di progressione è quindi salvaguardato per lo Stato di residenza, non solo in relazione al reddito o al capitale che “può essere tassato” nell’altro Stato, ma anche per il reddito o il capitale che “sarà imponibile solo” in tale altro Stato. Il Commento al paragrafo 3 dell’Articolo 23 A in relazione allo Stato di origine si applica anche al paragrafo 2 dell’Articolo 23 B.
(Rinumerato il 23 luglio 1992; vedi STORIA)
Osservazioni sul commento
80. I Paesi Bassi sono in linea di principio favorevoli alla risoluzione delle situazioni sia di doppia imposizione che di doppia non imposizione dovute a conflitti di qualificazione tra Stati contraenti, poiché secondo i Paesi Bassi tali situazioni non sono previste dagli Stati contraenti e inoltre vanno contro l’oggetto e lo scopo di un trattato fiscale. Tuttavia, i Paesi Bassi non sono d’accordo con l’interpretazione data inparagrafi 32.4 E32.6 alla frase “in conformità alle disposizioni della presente Convenzione” negli articoli 23 A e 23 B della Convenzione, secondo cui nei casi di conflitti di qualificazione dovuti a differenze nella legislazione nazionale tra lo Stato di origine e lo Stato di residenza, di norma, la qualificazione data dallo Stato di origine prevarrebbe ai fini dell’applicazione da parte dello Stato di residenza dell’articolo 23 A o 23 B. I Paesi Bassi desiderano preservare il proprio diritto di subordinare una soluzione e le proprie modalità per un determinato conflitto di qualificazione alle circostanze dei casi in questione e al rapporto con lo Stato contraente interessato. I Paesi Bassi aderiranno pertanto a tale interpretazione in
paragrafi 32.4E32.6soltanto e nella misura in cui ciò sia esplicitamente confermato in uno specifico trattato fiscale, a seguito di un accordo reciproco tra autorità competenti ai sensi dell’articolo 25 della Convenzione o come politica unilaterale.
(Aggiunto il 29 aprile 2000; vedi STORIA)
81. Svizzerasi riserva il diritto di non applicare le norme stabilite nelparagrafo 32.3nei casi in cui un conflitto di qualificazione risulti da una modifica del diritto interno dello Stato di fonte successiva alla conclusione di una Convenzione.
(Modificato il 15 luglio 2014; vedere STORIA)
82. Gli Stati Uniti non sono d’accordo con la sentenza definitiva diparagrafo 11.1 del Commentario.
(Aggiunto il 21 novembre 2017; vedi CRONOLOGIA)
Riserve sull’articolo
83. In linea con le sue riserve sui paragrafi 2 e 3 dell’articolo 1, la Franciasi riserva il diritto di non includere nel comma 1 degli articoli 23 A e 23 B le modifiche previste dall’aggiornamento del 2017 del Modello di Convenzione Fiscale relativo all’eliminazione delle doppie imposizioni in presenza di un soggetto fiscalmente trasparente.
(Aggiunto il 21 novembre 2017; vedi CRONOLOGIA)
84. Lussemburgosi riserva il diritto di non includere nel paragrafo 1 le modifiche previste dall’aggiornamento del 2017 del Modello di Convenzione Fiscale.
(Aggiunto il 21 novembre 2017; vedi CRONOLOGIA)
85. Gli Stati Uniti si riservano il diritto di non includere nel paragrafo 1 la frase tra parentesi “(tranne nella misura in cui queste disposizioni consentono la tassazione da parte di quell’altro Stato unicamente perché il reddito è anche reddito derivato da un residente di quello Stato o perché il capitale è anche capitale posseduto da un residente di quello Stato)”. Inoltre, gli Stati Uniti desiderano esprimere l’opinione che il paragrafo 1, che è stato aggiunto per affrontare la cosiddetta “doppia imposizione economica”, è incoerente conparagrafi 1E2del Commentario, che spiega che l’articolo 23 riguarda solo la cosiddetta “doppia imposizione giuridica”.
(Aggiunto il 21 novembre 2017; vedi CRONOLOGIA)
STORIA
Titolo:Modificato quando il Consiglio dell’OCSE adottò la Convenzione modello del 1977 l’11 aprile 1977. Nel progetto di Convenzione del 1963 (adottato dal Consiglio dell’OCSE il 30 luglio 1963) e fino all’adozione della Convenzione modello del 1977, il titolo recitava come segue:
“COMMENTO AGLI ARTICOLI 23 (A) E 23 (B) RELATIVI AI METODI PER EVITARE LA DOPPIA IMPOSIZIONE”
Paragrafo1:Modificato insieme al titolo del capitolo che lo precede quando il modello di Convenzione del 1977 è stato adottato dal Consiglio dell’OCSE l’11 aprile 1977. Nel progetto di Convenzione del 1963 (adottato dal Consiglio dell’OCSE il 30 luglio 1963) e fino all’adozione del modello di Convenzione del 1977, il paragrafo 1 e i titoli precedenti recitano come segue:
“I. OSSERVAZIONE GENERALE
A. L’AMBITO DI APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI
1. Gli articoli trattano la cosiddetta doppia imposizione giuridica, quando lo stesso reddito o capitale è imponibile nelle mani della stessa persona da più di uno Stato.”
Paragrafo2:Modificato quando il Consiglio dell’OCSE adottò la Convenzione modello del 1977 l’11 aprile 1977. Nel progetto di Convenzione del 1963 (adottato dal Consiglio dell’OCSE il 30 luglio 1963) e fino all’adozione della Convenzione modello del 1977, il paragrafo 2 recitava come segue:
“2. Questo caso deve essere distinto in particolar modo dalla cosiddetta doppia imposizione economica, vale a dire una tassazione dello stesso reddito o capitale nelle mani di due persone diverse entrambe soggette a imposta. Se due Stati desiderano risolvere in tal modo i problemi di doppia imposizione economica, devono farlo in negoziati bilaterali.”
Paragrafo 3:Modificato insieme alla nota a piè di pagina il 29 aprile 2000, eliminando i riferimenti ivi contenuti alla “base fissa”, dal rapporto intitolato “The 2000 Update to the Model Tax Convention”, adottato dal Comitato per gli affari fiscali dell’OCSE il 29 aprile 2000, sulla base dell’allegato di un altro rapporto intitolato “Issues Related to Article 14 of the OECD Model Tax Convention” (adottato dal Comitato per gli affari fiscali dell’OCSE il 27 gennaio 2000). Nel Modello di Convenzione del 1977 e fino al 29 aprile 2000, il paragrafo 3 e la sua nota a piè di pagina recitavano come segue:
“3. La doppia imposizione giuridica internazionale può verificarsi in tre casi:
a) quando ogni Stato contraente assoggetta la stessa persona a tassazione sul suo reddito o capitale mondiale (piena responsabilità concorrente all’imposta, cfr. paragrafo 4 di seguito);
b) quando una persona è residente di uno Stato contraente (R)1 e ricava un reddito o possiede un capitale nell’altro Stato contraente (S o E) ed entrambi gli Stati applicano un’imposta su tale reddito o capitale (cfr. paragrafo 5 di seguito);
c) quando ogni Stato contraente assoggetta la stessa persona, non residente di nessuno dei due Stati contraenti, a imposta sul reddito derivante da uno Stato contraente o sul capitale posseduto in tale Stato; ciò può verificarsi, ad esempio, nel caso in cui una persona non residente abbia una stabile organizzazione o una base fissa in uno Stato contraente (E) attraverso la quale ricava reddito o possiede capitale nell’altro Stato contraente (S) (concorrente limitata responsabilità fiscale, cfr. paragrafo 11 di seguito).
1 In tutto il Commentario agli articoli 23 A e 23 B, la lettera “R” indica lo Stato di residenza ai sensi della Convenzione, “S” lo Stato di origine o di situs e “E” lo Stato in cui è situata una stabile organizzazione o una base fissa.
Il paragrafo 3 è stato modificato in precedenza quando il Consiglio dell’OCSE ha adottato la Convenzione modello del 1977 l’11 aprile 1977. Nella bozza di Convenzione del 1963 (adottata dal Consiglio dell’OCSE il 30 luglio 1963) e fino all’adozione della Convenzione modello del 1977, il paragrafo 3 recitava come segue:
“3. La doppia imposizione giuridica internazionale può verificarsi in tre casi:
a) quando ciascuno dei due Stati, in base alla propria legislazione fiscale interna, considera la stessa persona come avente la residenza nel proprio territorio;
b) quando ciascuno dei due Stati impone tasse sullo stesso reddito o capitale (limitata responsabilità fiscale in entrambi gli Stati), ad esempio quando una stabile organizzazione in uno Stato ricava reddito da beni immobili in un altro Stato, e nessuno dei due Stati è lo Stato di residenza del proprietario della stabile organizzazione;
c) quando una persona che ha la residenza in uno Stato ricava un reddito o possiede un capitale in un altro Stato ed entrambi gli Stati impongono tasse su tale reddito o capitale.”
Paragrafo4:Modificato il 21 novembre 2017 dal rapporto intitolato “The 2017 Update to the Model Tax Convention”, adottato dal Consiglio dell’OCSE il 21 novembre 2017. Nella Convenzione modello del 1977 e fino al 21 novembre 2017, il paragrafo 4 recitava come segue:
“4. Il conflitto nel caso a) è ridotto a quello del caso b) in virtù dell’articolo 4. Ciò perché tale articolo definisce il termine “residente di uno Stato contraente” con riferimento all’assoggettamento a imposta di una persona ai sensi del diritto interno in ragione del suo domicilio, residenza, sede di direzione o qualsiasi altro criterio di natura analoga (paragrafo 1 dell’articolo 4) ed elencando criteri speciali per il caso di doppia residenza per determinare quale dei due Stati sia lo Stato di residenza (R) ai sensi della Convenzione (paragrafi 2 e 3 dell’articolo 4).”
Il paragrafo 4 della bozza di Convenzione del 1963 è stato sostituito quando la Convenzione modello del 1977 è stata adottata dal Consiglio dell’OCSE l’11 aprile 1977. In quel momento, il paragrafo 4 della bozza di Convenzione del 1963 è stato eliminato e ne è stato aggiunto un nuovo paragrafo 4. Nella bozza di Convenzione del 1963 (adottata dal Consiglio dell’OCSE il 30 luglio 1963) e fino all’adozione della Convenzione modello del 1977, il paragrafo 4 recitava come segue:
“4. Gli Articoli non trattano i primi due casi. Il conflitto nel caso (a) può essere risolto in conformità con l’Articolo 4 sul domicilio fiscale. Il conflitto nel caso (b) è al di fuori dell’ambito delle Convenzioni, in quanto è limitato dall’Articolo 1 sull’ambito personale della Convenzione, alle persone che sono residenti di uno o entrambi gli Stati contraenti. Può, tuttavia, essere risolto applicando la procedura di mutuo accordo.”
Paragrafo 4.1: Aggiunto il 15 luglio 2005 dal rapporto intitolato “Aggiornamento del 2005 del modello di convenzione fiscale”, adottato dal Consiglio dell’OCSE il 15 luglio 2005, sulla base di un altro rapporto intitolato “Problemi fiscali transfrontalieri derivanti dai piani di stock option per i dipendenti” (adottato dal Comitato per gli affari fiscali dell’OCSE il 16 giugno 2004).
Paragrafo 4.2: Aggiunto il 15 luglio 2005 dal rapporto intitolato “Aggiornamento del 2005 del modello di convenzione fiscale”, adottato dal Consiglio dell’OCSE il 15 luglio 2005, sulla base di un altro rapporto intitolato “Problemi fiscali transfrontalieri derivanti dai piani di stock option per i dipendenti” (adottato dal Comitato per gli affari fiscali dell’OCSE il 16 giugno 2004).
Paragrafo 4.3: Modificato il 21 novembre 2017 dal rapporto intitolato “The 2017 Update to the Model Tax Convention”, adottato dal Consiglio dell’OCSE il 21 novembre 2017. Dopo il 15 luglio 2005 e fino al 21 novembre 2017, il paragrafo 4.3 recitava come segue:
“4.3 Tuttavia, laddove i servizi di impiego pertinenti non siano stati resi in nessuno dei due Stati, il conflitto non sarà di doppia imposizione tra fonte e residenza. La procedura di mutuo accordo potrebbe essere utilizzata per gestire un caso del genere. Un possibile
base per risolvere il caso sarebbe che le autorità competenti dei due Stati concordino che ciascuno Stato debba fornire un’agevolazione per quanto riguarda l’imposta basata sulla residenza che è stata riscossa dall’altro Stato sulla parte del beneficio che si riferisce ai servizi resi durante il periodo in cui il dipendente era residente di quell’altro Stato. Pertanto, nell’esempio di cui sopra, se i servizi pertinenti sono stati resi in un terzo Stato prima che la persona diventasse residente dello Stato R2, sarebbe logico che l’autorità competente dello Stato R2 accettasse di fornire un’agevolazione (attraverso il metodo del credito o dell’esenzione) per l’imposta dello Stato R1 che è stata riscossa sulla parte del beneficio di lavoro che si riferisce ai servizi resi nel terzo Stato poiché, al momento in cui tali servizi sono stati resi, il contribuente era residente dello Stato R1 e non dello Stato R2 ai fini della convenzione tra questi due Stati”.
Il paragrafo 4.3 è stato aggiunto il 15 luglio 2005 dal rapporto intitolato “Aggiornamento del 2005 del modello di convenzione fiscale”, adottato dal Consiglio dell’OCSE il 15 luglio 2005, sulla base di un altro rapporto intitolato “Problemi fiscali transfrontalieri derivanti dai piani di stock option per i dipendenti” (adottato dal Comitato per gli affari fiscali dell’OCSE il 16 giugno 2004).
Paragrafo5:Modificato il 29 aprile 2000, sopprimendo le parole “o la base fissa”, dala relazione intitolata “The 2000 Update to the Model Tax Convention”, adottata dal Comitato per gli affari fiscali dell’OCSE il 29 aprile 2000, sulla base dell’Allegato di un’altra relazione intitolata “Issues Related to Article 14 of the OECD Model Tax Convention” (adottata dal Comitato per gli affari fiscali dell’OCSE il 27 gennaio 2000). Nella Convenzione modello del 1977 e fino al 29 aprile 2000, il paragrafo 5 recitava come segue:
“5. Il conflitto nel caso b) può essere risolto mediante l’assegnazione del diritto di imposizione tra gli Stati contraenti. Tale assegnazione può essere effettuata mediante la rinuncia al diritto di imposizione da parte dello Stato della fonte o del sito (S) o della situazione della stabile organizzazione o della base fissa (E), o da parte dello Stato di residenza (R), o mediante una condivisione del diritto di imposizione tra i due Stati. Le disposizioni dei capitoli III e IV della Convenzione, combinate con le disposizioni dell’articolo 23 A o 23 B, regolano tale assegnazione.”
Il paragrafo 5 della bozza di Convenzione del 1963 è stato sostituito quando il Consiglio dell’OCSE ha adottato la Convenzione modello del 1977 l’11 aprile 1977. In quel momento, il paragrafo 5 della bozza di Convenzione del 1963 è stato eliminato e ne è stato aggiunto un nuovo paragrafo 5. Nella bozza di Convenzione del 1963 (adottata dal Consiglio dell’OCSE il 30 luglio 1963) e fino a quando non è stata eliminata con l’adozione della Convenzione modello del 1977, il paragrafo 5 recitava come segue:
“5. Il conflitto nel caso (c) può essere risolto mediante una rinuncia da parte dello Stato di residenza o dello Stato della fonte. A questo proposito, è da notare che, in una serie di articoli speciali della Convenzione, l’assegnazione del diritto di imposizione è stata data allo Stato di residenza o allo Stato della fonte.”
Paragrafo6:Modificato il 21 novembre 2017 dal rapporto intitolato “The 2017 Update to the Model Tax Convention”, adottato dal Consiglio dell’OCSE il 21 novembre 2017. Dopo il 17 luglio 2008 e fino al 21 novembre 2017, il paragrafo 6 e le relative note a piè di pagina recitano come segue:
“6. Per alcuni elementi di reddito o di capitale, un diritto esclusivo di tassazione è concesso a uno degli Stati contraenti e l’articolo pertinente stabilisce che il reddito o il capitale in questione “saranno imponibili solo” in uno Stato contraente.1Le parole “saranno imponibili solo” in uno Stato contraente impediscono all’altro Stato contraente di tassare, evitando così la doppia imposizione. Lo Stato a cui è concesso il diritto esclusivo di tassare è normalmente lo Stato di cui il contribuente è residente ai sensi dell’articolo 4, ovvero lo Stato R, ma in quattro articoli2 il diritto esclusivo può essere concesso all’altro Stato contraente (S) di cui il contribuente non è residente ai sensi dell’articolo 4.”
1 Vedere la prima frase del paragrafo 1 dell’articolo 7, i paragrafi 1 e 2 dell’articolo 8, paragrafo 1
dell’articolo 12, paragrafi 3 e 5 dell’articolo 13, prima frase del paragrafo 1 e
paragrafo 2 dell’articolo 15, articolo 18, paragrafi 1 e 2 dell’articolo 19, paragrafo 1 dell’articolo 19, paragrafo 2 dell’articolo 19, paragrafo 3 dell’articolo 19, paragrafo 4 dell’articolo 19, paragrafo 5 dell’articolo 19, paragrafo 6 dell’articolo 19, paragrafo 7 dell’articolo 19, paragrafo 8 dell’articolo 19, paragrafo 9 dell’articolo 19, paragrafo 1 dell’articolo 19
Articolo 21 e paragrafi 3 e 4 dell’articolo 22.
2 Vedere i paragrafi 1 e 2 dell’articolo 8, il paragrafo 3 dell’articolo 13, la lettera a) dell’articolo 13.
paragrafi 1 e 2 dell’articolo 19 e paragrafo 3 dell’articolo 22.
Il paragrafo 6 è stato modificato in precedenza il 17 luglio 2008, per rimuovere il riferimento all’articolo 14 nella nota a piè di pagina. Dopo il 28 gennaio 2003 e fino al 17 luglio 2008, la prima nota a piè di pagina del paragrafo 6 recitava come segue:
“1 Cfr. prima frase del paragrafo 1 dell’articolo 7, paragrafi 1 e 2 dell’articolo 8, paragrafo 1
dell’articolo 12, dei paragrafi 3 e 5 dell’articolo 13, della prima frase del paragrafo 1 dell’articolo 14,
prima frase del paragrafo 1 e paragrafo 2 dell’articolo 15, articolo 18, paragrafi 1 e
2 dell’articolo 19, paragrafo 1 dell’articolo 21 e paragrafi 3 e 4 dell’articolo 22.”
La prima nota a piè di pagina del paragrafo 6 è stata precedentemente modificata il 28 gennaio 2003, sostituendo le parole “e 4 dell’articolo 13” con “e 5 dell’articolo 13” nella prima nota a piè di pagina del paragrafo, dal rapporto intitolato “The 2002 Update to the Model Tax Convention”, adottato dal Consiglio dell’OCSE il 28 gennaio 2003. Dopo il 23 luglio 1992 e fino al 28 gennaio 2003, la prima nota a piè di pagina del paragrafo 6 recitava come segue:
“1 Cfr. prima frase del paragrafo 1 dell’articolo 7, paragrafi 1 e 2 dell’articolo 8, paragrafo 1
dell’articolo 12, dei paragrafi 3 e 4 dell’articolo 13, della prima frase del paragrafo 1 dell’articolo 14,
prima frase del paragrafo 1 e paragrafo 2 dell’articolo 15, articolo 18, paragrafi 1 e
2 dell’articolo 19, paragrafo 1 dell’articolo 21 e paragrafi 3 e 4 dell’articolo 22.”
La prima nota a piè di pagina del paragrafo 6 era stata precedentemente modificata il 23 luglio 1992, eliminando il riferimento al paragrafo 2 dell’articolo 13, dal rapporto intitolato “The Revision of the Model Convention”, adottato dal Consiglio dell’OCSE il 23 luglio 1992. Nella Model Convention del 1977 e fino al 23 luglio 1992, la prima nota a piè di pagina del paragrafo 6 recitava come segue:
“1 Cfr. prima frase del paragrafo 1 dell’articolo 7, paragrafi 1 e 2 dell’articolo 8, paragrafo 1
dell’articolo 12, paragrafi 2, 3 e 4 dell’articolo 13, prima frase del paragrafo 1 dell’articolo 13,
Articolo 14, prima frase del paragrafo 1 e paragrafo 2 dell’articolo 15, articolo 18,
paragrafi 1 e 2 dell’articolo 19, paragrafo 1 dell’articolo 21 e paragrafi 3 e 4 dell’articolo 19.
Articolo 22.”
Il paragrafo 6 della bozza di Convenzione del 1963 è stato sostituito quando il Consiglio dell’OCSE ha adottato la Convenzione modello del 1977 l’11 aprile 1977. In quel momento, il paragrafo 6 della bozza di Convenzione del 1963 è stato eliminato e ne è stato aggiunto un nuovo paragrafo 6. Nella bozza di Convenzione del 1963 (adottata dal Consiglio dell’OCSE il 30 luglio 1963) e fino all’adozione della Convenzione modello del 1977, il paragrafo 6 recitava come segue:
“6. Nel caso in cui lo Stato di origine rinunci al suo diritto di tassazione, l’articolo pertinente stabilisce che il reddito e il capitale in questione “saranno tassabili solo” nell’altro Stato. Di conseguenza, non si pone qui alcuna questione di doppia imposizione.”
Paragrafo7:Sostituito quando il Modello di Convenzione del 1977 fu adottato dal Consiglio dell’OCSE l’11 aprile 1977. In quel momento, il paragrafo 7 del Progetto di Convenzione del 1963 fu cancellato e ne fu aggiunto un nuovo. Nel Progetto di Convenzione del 1963 (adottato dal Consiglio dell’OCSE il 30 luglio 1963) e fino all’adozione del Modello di Convenzione del 1977, il paragrafo 7 recitava come segue:
“7. Nel caso in cui lo Stato di origine non rinunci al suo diritto di tassazione, vale a dire quando l’articolo pertinente stabilisce che il reddito o il capitale “possono essere tassati” nello Stato di origine, lo Stato di residenza deve concedere un’agevolazione in modo da evitare la doppia imposizione. Pertanto, negli articoli presentati, il diritto di tassazione prioritaria nello Stato di origine è implicito e lo Stato di residenza è lasciato a fornire i mezzi con cui la doppia imposizione deve essere evitata.”
Paragrafo8:Sostituito quando il modello di Convenzione del 1977 fu adottato dal Consiglio dell’OCSE l’11 aprile 1977. In quel momento, il paragrafo 8 del progetto di Convenzione del 1963 fu modificato e rinumerato come paragrafo 12 (vedere la cronologia del paragrafo 12), il titolo
il precedente paragrafo 8 è stato modificato e spostato con esso ed è stato aggiunto un nuovo paragrafo 8.
Paragrafo9:Modificato il 21 novembre 2017 dal rapporto intitolato “Aggiornamento 2017 del modello di convenzione fiscale”, adottato dal Consiglio dell’OCSE il 21 novembre 2017. Dopo il 29 aprile 2000 e fino al 21 novembre 2017, il paragrafo 9 recitava come segue:
“9. Qualora un residente dello Stato contraente R ricavi un reddito dallo stesso Stato R tramite una stabile organizzazione che ha nell’altro Stato contraente E, lo Stato E può tassare tale reddito (ad eccezione del reddito derivante da beni immobili situati nello Stato R) se è attribuibile a detta stabile organizzazione (paragrafo 2 dell’articolo 21). Anche in questo caso, lo Stato R deve concedere un’agevolazione ai sensi dell’articolo 23 A o dell’articolo 23 B per il reddito attribuibile alla stabile organizzazione situata nello Stato E, nonostante il fatto che il reddito in questione provenga originariamente dallo Stato R (vedere paragrafo 5 del Commento all’articolo 21). Tuttavia, qualora gli Stati contraenti convengano di dare allo Stato R che applica il metodo dell’esenzione un diritto limitato di tassazione in quanto Stato di origine dei dividendi o degli interessi entro i limiti fissati nel paragrafo 2 dell’articolo 10 o 11 (vedere il paragrafo 5 del Commentario all’articolo 21), allora i due Stati dovrebbero anche concordare un credito da riconoscere allo Stato E per l’imposta riscossa dallo Stato R, sulla falsariga del paragrafo 2 dell’articolo 23 A o del paragrafo 1 dell’articolo 23 B.”
Il paragrafo 9 è stato precedentemente modificato il 29 aprile 2000, cancellando le parole “o una base fissa” e “o una base fissa”, dal rapporto intitolato “The 2000 Update to the OECD Model Tax Convention”, adottato dal Comitato per gli affari fiscali dell’OCSE il 29 aprile 2000 sulla base dell’allegato di un altro rapporto intitolato “Issues Related to Article 14 of the OECD Model Tax Convention” (adottato dal Comitato per gli affari fiscali dell’OCSE il 27 gennaio 2000). Nel Modello di Convenzione del 1977 e fino al 29 aprile 2000, il paragrafo 9 recitava come segue:
“9. Qualora un residente dello Stato contraente R ricavi un reddito dallo stesso Stato R tramite una stabile organizzazione o una base fissa che ha nell’altro Stato contraente E, lo Stato E può tassare tale reddito (ad eccezione del reddito derivante da beni immobili situati nello Stato R) se è attribuibile a detta stabile organizzazione o base fissa (paragrafo 2 dell’articolo 21). Anche in questo caso, lo Stato R deve concedere un’agevolazione ai sensi dell’articolo 23 A o dell’articolo 23 B per il reddito attribuibile alla stabile organizzazione o base fissa situata nello Stato E, nonostante il fatto che il reddito in questione provenga originariamente dallo Stato R (cfr. paragrafo 5 del Commentario all’articolo 21). Tuttavia, qualora gli Stati contraenti convengano di dare allo Stato R che applica il metodo dell’esenzione un diritto limitato di tassazione in quanto Stato di origine dei dividendi o degli interessi entro i limiti stabiliti nel paragrafo 2 degli articoli 10 o 11 (cfr. paragrafo 5 del Commentario all’articolo 21), allora i due Stati dovrebbero anche concordare un credito da riconoscere allo Stato E per l’imposta riscossa dallo Stato R, conformemente al paragrafo 2 dell’articolo 23 A o al paragrafo 1 dell’articolo 23 A.
Il paragrafo 9 della bozza di Convenzione del 1963 è stato sostituito quando la Convenzione modello del 1977 è stata adottata dal Consiglio dell’OCSE l’11 aprile 1977. In quel momento, il paragrafo 9 e il titolo precedente sono stati modificati e un nuovo paragrafo 9 è stato aggiunto. Nella bozza di Convenzione del 1963 (adottata dal Consiglio dell’OCSE il 30 luglio 1963) e fino all’adozione della Convenzione modello del 1977, il paragrafo 9 e il titolo precedente recitavano come segue:
“1. Il sistema di esenzione
9. Questo sistema implica che lo Stato al quale la Convenzione non ha conferito il diritto di tassare un certo reddito ometterà tale reddito quando determinerà l’importo che è soggetto all’imposta sul reddito in tale Stato.”
Paragrafo 9.1: Aggiunto il 21 novembre 2017 dal rapporto intitolato “Aggiornamento 2017 del modello di convenzione fiscale”, adottato dal Consiglio dell’OCSE il 21 novembre 2017. Il nuovo paragrafo 9.1 corrisponde in parte alle ultime tre frasi del paragrafo 5 del Commentario all’articolo 21, come formulato prima del 21 novembre 2017.
Paragrafo 10: Modificato il 21 novembre 2017 dal rapporto intitolato “The 2017 Update to the Model Tax Convention”, adottato dal Consiglio dell’OCSE il 21 novembre 2017. Dopo il 17 luglio 2008 e fino al 21 novembre 2017, il paragrafo 10 recitava come segue:
“10. Qualora un residente dello Stato R ricavi un reddito da uno Stato terzo tramite una stabile organizzazione che ha nello Stato E, tale Stato E può tassare tale reddito (ad eccezione del reddito derivante da beni immobili situati nello Stato terzo) se è attribuibile a tale stabile organizzazione (paragrafo 2 dell’articolo 21). Lo Stato R deve concedere un’esenzione ai sensi dell’articolo 23 A o dell’articolo 23 B in relazione al reddito attribuibile alla stabile organizzazione nello Stato E. Non vi è alcuna disposizione nella Convenzione che preveda un’esenzione da parte dello Stato contraente E per le imposte riscosse nello Stato terzo in cui il reddito deriva; tuttavia, ai sensi del paragrafo 3 dell’articolo 24, qualsiasi esenzione prevista dalle leggi nazionali dello Stato E (convenzioni sulla doppia imposizione escluse) per i residenti dello Stato E deve essere concessa anche a una stabile organizzazione nello Stato E di un’impresa dello Stato R (vedere paragrafi da 67 a 72 del Commento all’articolo 24).”
Il paragrafo 10 è stato precedentemente modificato il 17 luglio 2008, sostituendo il riferimento incrociato ai “paragrafi 49-54” del Commentario all’articolo 24 con i “paragrafi 67-72”, mediante la relazione intitolata “L’aggiornamento del 2008 del modello di Convenzione fiscale”, adottata dal Consiglio dell’OCSE il 17 luglio 2008. Dopo il 28 gennaio 2003 e fino al 17 luglio 2008, il paragrafo 10 era formulato come segue:
“10. Qualora un residente dello Stato R ricavi un reddito da uno Stato terzo tramite una stabile organizzazione che ha nello Stato E, tale Stato E può tassare tale reddito (ad eccezione del reddito derivante da beni immobili situati nello Stato terzo) se è attribuibile a tale stabile organizzazione (paragrafo 2 dell’articolo 21). Lo Stato R deve concedere un’esenzione ai sensi dell’articolo 23 A o dell’articolo 23 B in relazione al reddito attribuibile alla stabile organizzazione nello Stato E. Non vi è alcuna disposizione nella Convenzione che preveda un’esenzione da parte dello Stato contraente E per le imposte riscosse nello Stato terzo in cui il reddito deriva; tuttavia, ai sensi del paragrafo 3 dell’articolo 24, qualsiasi esenzione prevista dalle leggi nazionali dello Stato E (convenzioni sulla doppia imposizione escluse) per i residenti dello Stato E deve essere concessa anche a una stabile organizzazione nello Stato E di un’impresa dello Stato R (cfr. paragrafi da 49 a 54 del Commentario all’articolo 24).”
Il paragrafo 10 è stato precedentemente modificato il 28 gennaio 2003, sostituendo il riferimento incrociato al “paragrafo 4 dell’articolo 24” con il “paragrafo 3 dell’articolo 24”. Tale modifica riguardava l’attuazione della nuova designazione del paragrafo 2 dell’articolo 24 da parte del rapporto intitolato “La revisione della Convenzione modello”, adottato dal Consiglio dell’OCSE il 23 luglio 1992. Dopo il 29 aprile 2000 e fino al 28 gennaio 2003, il paragrafo 10 era formulato come segue:
“10. Qualora un residente dello Stato R ricavi un reddito da uno Stato terzo tramite una stabile organizzazione che ha nello Stato E, tale Stato E può tassare tale reddito (ad eccezione del reddito derivante da beni immobili situati nello Stato terzo) se è attribuibile a tale stabile organizzazione (paragrafo 2 dell’articolo 21). Lo Stato R deve concedere un’esenzione ai sensi dell’articolo 23 A o dell’articolo 23 B in relazione al reddito attribuibile alla stabile organizzazione nello Stato E. Non vi è alcuna disposizione nella Convenzione che preveda un’esenzione da parte dello Stato contraente E per le imposte riscosse nello Stato terzo in cui il reddito deriva; tuttavia, ai sensi del paragrafo 4 dell’articolo 24, qualsiasi esenzione prevista dalle leggi nazionali dello Stato E (convenzioni sulla doppia imposizione escluse) per i residenti dello Stato E deve essere concessa anche a una stabile organizzazione nello Stato E di un’impresa dello Stato R (cfr. paragrafi da 49 a 54 del Commentario all’articolo 24).”
Il paragrafo 10 è stato precedentemente modificato il 29 aprile 2000, cancellando le parole “o una base fissa” e “o una base fissa”, dal rapporto intitolato “The 2000 Update to the OECD Model Tax Convention”, adottato dal Comitato per gli affari fiscali dell’OCSE il 29 aprile 2000, sulla base dell’allegato di un altro rapporto intitolato “Issues Related to Article 14 of the OECD Model Tax Convention” (adottato dal Comitato per gli affari fiscali dell’OCSE il 29 aprile 2000). Dopo il 23 luglio 1992 e fino al 29 aprile 2000, il paragrafo 10 recitava come segue:
“10. Qualora un residente dello Stato R ricavi un reddito da uno Stato terzo tramite una stabile organizzazione o una base fissa che ha nello Stato E, tale Stato E può tassare tale reddito (ad eccezione del reddito derivante da beni immobili situati nel terzo Stato) se è attribuibile a tale stabile organizzazione o base fissa (paragrafo 2 dell’articolo 21). Lo Stato R deve concedere un’esenzione ai sensi dell’articolo 23 A o dell’articolo 23 B in relazione al reddito attribuibile alla stabile organizzazione o alla base fissa nello Stato E. La Convenzione non prevede alcuna disposizione che preveda un’esenzione da parte dello Stato contraente E per le imposte riscosse nel terzo Stato in cui il reddito deriva; tuttavia, ai sensi del paragrafo 4 dell’articolo 24, qualsiasi esenzione prevista dalle leggi nazionali dello Stato E (convenzioni sulla doppia imposizione escluse) per i residenti dello Stato E deve essere concessa anche a una stabile organizzazione nello Stato E di un’impresa dello Stato R (cfr. paragrafi da 49 a 54 del Commentario all’articolo 24).”
Il paragrafo 10 è stato precedentemente modificato il 23 luglio 1992 dal rapporto intitolato “The Revision of the Model Convention”, adottato dal Consiglio dell’OCSE il 23 luglio 1992, sulla base del paragrafo 60 di un altro rapporto intitolato “Triangular Cases” (adottato dal Consiglio dell’OCSE il 23 luglio 1992). Nel Modello di Convenzione del 1977 e fino al 23 luglio 1992, il paragrafo 10 recitava come segue:
“10. Qualora un residente dello Stato R ricavi un reddito da uno Stato terzo tramite una stabile organizzazione o una base fissa che ha nello Stato E, tale Stato E può tassare tale reddito (ad eccezione del reddito derivante da beni immobili situati nel terzo Stato) se è attribuibile a tale stabile organizzazione o base fissa (paragrafo 2 dell’articolo 21). Lo Stato R deve concedere un’esenzione ai sensi dell’articolo 23 A o dell’articolo 23 B in relazione al reddito attribuibile alla stabile organizzazione o alla base fissa nello Stato E. La Convenzione non prevede alcuna disposizione che preveda un’esenzione da parte dello Stato contraente E per le imposte riscosse nel terzo Stato in cui il reddito deriva; tuttavia, ai sensi del paragrafo 4 dell’articolo 24, qualsiasi esenzione prevista dalle leggi nazionali dello Stato E (convenzioni sulla doppia imposizione escluse) per i residenti dello Stato E deve essere concessa anche a una stabile organizzazione nello Stato E di un’impresa dello Stato R (cfr. paragrafi da 51 a 55 del Commentario all’articolo 24). I casi in cui sono coinvolti più di due Stati (casi triangolari) sollevano molti problemi in merito ai quali non solo la convenzione tra gli Stati R ed E, ma anche le convenzioni tra gli Stati R e/o E con lo Stato S possono entrare in gioco. Si potrebbe sostenere che una disposizione in una convenzione tra lo Stato R e lo Stato E che obblighi lo Stato E a concedere un credito o un’esenzione per il reddito derivante da uno Stato terzo comporta un trattamento più favorevole della stabile organizzazione rispetto a quello concesso dallo Stato E ai propri residenti, e che l’effetto dell’applicazione combinata delle leggi nazionali e di una o più convenzioni può persino comportare un doppio o multiplo sollievo. È quindi lasciato agli Stati contraenti risolvere la questione bilateralmente, sia in generale in una convenzione da concludere tra loro, sia tramite una procedura di mutuo accordo (articolo 25).”
Il paragrafo 10 del Progetto di Convenzione del 1963 è stato sostituito quando il Consiglio dell’OCSE ha adottato la Convenzione modello del 1977 l’11 aprile 1977. In quel momento, il paragrafo 10 del Progetto di Convenzione del 1963 è stato modificato e rinumerato come paragrafo 14 (vedere la cronologia del paragrafo 14) ed è stato aggiunto un nuovo paragrafo 10.
Paragrafo 11: Sostituita quando il modello di Convenzione del 1977 fu adottato dal Consiglio dell’OCSE l’11 aprile 1977. In quel momento, il paragrafo 11 della bozza di Convenzione del 1963 fu cancellato e ne fu aggiunto un nuovo. Nella bozza di Convenzione del 1963 (adottata da
il Consiglio dell’OCSE il 30 luglio 1963) e fino all’adozione della Convenzione modello del 1977, il paragrafo 11 recitava come segue:
“11. Quando il sistema di esenzione è adottato nelle Convenzioni e allo Stato di residenza non è concesso il diritto di tassare, esso segue normalmente la forma descritta alla lettera (b).”
Paragrafo 11.1: Aggiunto il 21 novembre 2017 dal rapporto intitolato “Aggiornamento 2017 del modello di convenzione fiscale”, adottato dal Consiglio dell’OCSE il 21 novembre 2017.
Paragrafo 11.2: Aggiunto il 21 novembre 2017 dal rapporto intitolato “Aggiornamento 2017 del modello di convenzione fiscale”, adottato dal Consiglio dell’OCSE il 21 novembre 2017.
Paragrafo 12: Corrisponde al paragrafo 8 della bozza di Convenzione del 1963, come era formulata prima dell’11 aprile 1977. In quella data, il paragrafo 12 della bozza di Convenzione del 1963 è stato modificato e rinumerato come paragrafo 15 (vedere la cronologia del paragrafo 15) e il titolo precedente è stato modificato e spostato con esso quando la Convenzione modello del 1977 è stata adottata dal Consiglio dell’OCSE l’11 aprile 1977. Nello stesso momento, il paragrafo 8 della bozza di Convenzione del 1963 è stato modificato e rinumerato come paragrafo 12 della Convenzione modello del 1977 e il titolo precedente è stato modificato e spostato con esso. Nella bozza di Convenzione del 1963 (adottata dal Consiglio dell’OCSE il 30 luglio 1963) e fino all’adozione della Convenzione modello del 1977, il paragrafo 8 e il titolo precedente recitavano come segue:
“B. Descrizione dei metodi per evitare la doppia imposizione
8. Uno studio della Convenzione conclusa tra i paesi membri dell’OCSE mostra che due principi guida sono seguiti per evitare la doppia imposizione. Per semplicità, di seguito si fa riferimento solo all’imposta sul reddito, ma i principi si applicano in modo simile all’imposta sul capitale.”
Paragrafo 13: Sostituito quando il modello di Convenzione del 1977 fu adottato dal Consiglio dell’OCSE l’11 aprile 1977. In quel momento, il paragrafo 13 del progetto di Convenzione del 1963 fu modificato e rinumerato come paragrafo 16 (vedere la cronologia del paragrafo 16) e fu aggiunto un nuovo paragrafo 13.
Paragrafo 14: Corrisponde al paragrafo 10 della bozza di Convenzione del 1963, come era formulata prima dell’11 aprile 1977. In quella data, il paragrafo 14 della bozza di Convenzione del 1963 è stato modificato e rinumerato come paragrafo 17 (vedere la cronologia del paragrafo 17) quando la Convenzione modello del 1977 è stata adottata dal Consiglio dell’OCSE l’11 aprile 1977. Nello stesso momento, il paragrafo 10 della bozza di Convenzione del 1963 è stato modificato e rinumerato come paragrafo 14 della Convenzione modello del 1977. Nella bozza di Convenzione del 1963 (adottata dal Consiglio dell’OCSE il 30 luglio 1963) e fino all’adozione della Convenzione modello del 1977, il paragrafo 10 recitava come segue:
“10. Il sistema di esenzione si riscontra in due diverse forme:
a) Il reddito in questione può essere escluso del tutto, cosicché lo Stato interessato non ha il diritto di prendere in considerazione tale reddito quando determina l’aliquota d’imposta da imporre sul resto del reddito. In seguito, questo metodo è denominato “esenzione totale”.
b) Il reddito in questione viene escluso, ma lo Stato interessato conserva il diritto di prendere in considerazione tale reddito quando determina l’aliquota d’imposta da imporre sul resto del reddito. In seguito questo metodo è denominato “esenzione con progressione”.
Paragrafo 15: Corrisponde al paragrafo 12 del Progetto di Convenzione del 1963, come redatto prima dell’11 aprile 1977. In tale data, il paragrafo 15 del Progetto di Convenzione del 1963 è stato modificato e rinumerato come paragrafo 18 (vedere la cronologia del paragrafo 18) e il titolo precedente è stato modificato e spostato con esso quando il Modello di Convenzione del 1977 è stato adottato dal Consiglio dell’OCSE l’11 aprile 1977. Allo stesso tempo, il paragrafo 12 di
la bozza di Convenzione del 1963 è stata modificata e rinumerata come paragrafo 15 della Convenzione modello del 1977 e il titolo precedente è stato modificato e spostato con essa. Nella bozza di Convenzione del 1963 (adottata dal Consiglio dell’OCSE il 30 luglio 1963) e fino all’adozione della Convenzione modello del 1977, il paragrafo 12 e il titolo precedente recitavano come segue:
“2. Il sistema creditizio
12. L’adozione di questo sistema implica che lo Stato che lo applica imponga l’imposta sulla base del reddito complessivo del contribuente, comprensivo del reddito proveniente da un altro Stato, e poi consenta una detrazione dalla propria imposta per l’imposta pagata in quell’altro Stato.”
Paragrafo 16: Corrisponde al paragrafo 13 della bozza di Convenzione del 1963, come era formulata prima dell’11 aprile 1977. In quella data, il paragrafo 16 della bozza di Convenzione del 1963 è stato modificato e rinumerato come paragrafo 19 (vedere la cronologia del paragrafo 19) quando la Convenzione modello del 1977 è stata adottata dal Consiglio dell’OCSE l’11 aprile 1977. Nello stesso momento, il paragrafo 13 della bozza di Convenzione del 1963 è stato modificato e rinumerato come paragrafo 16 della Convenzione modello del 1977. Nella bozza di Convenzione del 1963 (adottata dal Consiglio dell’OCSE il 30 luglio 1963) e fino all’adozione della Convenzione modello del 1977, il paragrafo 13 recitava come segue:
“13. Il sistema creditizio si riscontra in diverse forme:
a) La detrazione accordata dallo Stato di residenza può essere limitata in modo che la detrazione non superi quella parte della propria imposta appropriata al reddito proveniente dall’altro Stato. In seguito questo metodo è denominato “credito ordinario”.
b) In alcune forme del sistema di credito lo Stato di residenza consente una detrazione dell’importo totale delle imposte pagate nello Stato di origine. Di seguito questo metodo è denominato “credito completo”.
c) Sono possibili ulteriori varianti del sistema di credito, ad esempio laddove lo Stato di residenza limiti la detrazione a un importo non superiore all’imposta che avrebbe imposto su tale reddito se il contribuente non avesse avuto altri redditi.”
Paragrafo 17: Corrisponde al paragrafo 14 del Progetto di Convenzione del 1963, come redatto prima dell’11 aprile 1977. In quella data, il paragrafo 17 del Progetto di Convenzione del 1963 è stato modificato e incorporato nei paragrafi 20 e 23 (vedere la cronologia del paragrafo 20) e la Tabella I che seguiva il paragrafo 17 è stata modificata e spostata immediatamente dopo il paragrafo 23 (vedere la cronologia del paragrafo 23) quando il Modello di Convenzione del 1977 è stato adottato dal Consiglio dell’OCSE l’11 aprile 1977. Nello stesso momento, il paragrafo 14 del Progetto di Convenzione del 1963 è stato modificato e rinumerato come paragrafo 17 del Modello di Convenzione del 1977. Nel Progetto di Convenzione del 1963 (adottato dal Consiglio dell’OCSE il 30 luglio 1963) e fino all’adozione del Modello di Convenzione del 1977, il paragrafo 14 recitava come segue:
“14. Fondamentalmente la differenza tra il sistema di esenzione e il sistema di credito è che il sistema di esenzione considera il reddito, il sistema di credito l’imposta sul reddito.”
Paragrafo 18: Corrisponde al paragrafo 15 della bozza di Convenzione del 1963, come era formulata prima dell’11 aprile 1977. In quella data, il paragrafo 18 della bozza di Convenzione del 1963 è stato cancellato quando il modello di Convenzione del 1977 è stato adottato dal Consiglio dell’OCSE l’11 aprile 1977. Nello stesso momento, il paragrafo 15 della bozza di Convenzione del 1963 è stato modificato e rinumerato come paragrafo 18 e il titolo precedente è stato modificato e spostato con esso. Nella bozza di Convenzione del 1963 (adottata dal Consiglio dell’OCSE il 30 luglio 1963) e fino all’adozione del modello di Convenzione del 1977, il paragrafo 15 e il titolo precedente recitavano come segue:
“C.Le funzioni e gli effetti dei metodi
“15. Un esempio in cifre faciliterà la spiegazione degli effetti dei vari metodi. Supponiamo che il reddito sia di 100.000, 80.000 derivanti da uno Stato (lo Stato di residenza) e 20.000 derivanti dall’altro Stato (lo Stato di origine). Supponiamo che nello Stato di residenza l’aliquota d’imposta su un reddito di 100.000 sia del 35 percento e che l’aliquota d’imposta su un reddito di 80.000 sia del 30 percento. Supponiamo anche che nello Stato di origine l’aliquota d’imposta sia: (i) del 20 percento o
(ii) il 40 per cento, cosicché l’imposta da pagare è (i) il 20 per cento di 20.000 = 4.000 o
(ii) Il 40 per cento di 20.000 = 8.000.”
Il paragrafo 18 del Progetto di Convenzione del 1963 è stato cancellato quando il Consiglio dell’OCSE ha adottato la Convenzione modello del 1977 l’11 aprile 1977. Nel Progetto di Convenzione del 1963 (adottato dal Consiglio dell’OCSE il 30 luglio 1963) e fino all’adozione della Convenzione modello del 1977, il paragrafo 18 recitava come segue:
“18. In base al sistema di esenzione, lo Stato di residenza limita la propria imposizione fiscale a quella parte del reddito totale che, in conformità con i vari articoli di una Convenzione, ha il diritto di tassare. Imporrà la tassa su quella parte del reddito o all’aliquota fiscale applicabile a quell’importo di reddito (esenzione totale) o all’aliquota fiscale applicabile al reddito totale ovunque provenga (esenzione con progressione). In entrambi i casi, il livello dell’imposta nello Stato di origine non avrebbe alcuna influenza sull’importo dell’imposta rinunciato dallo Stato di residenza.”
Paragrafo 19: Corrisponde al paragrafo 16 del Progetto di Convenzione del 1963, come formulato prima dell’11 aprile 1977. In quella data, il paragrafo 19 del Progetto di Convenzione del 1963 è stato cancellato quando il Modello di Convenzione del 1977 è stato adottato dal Consiglio dell’OCSE l’11 aprile 1977. Nello stesso momento, il paragrafo 16 del Progetto di Convenzione del 1963 è stato modificato e rinumerato come paragrafo 19. Nel Progetto di Convenzione del 1963 (adottato dal Consiglio dell’OCSE il 30 luglio 1963) e fino all’adozione del Modello di Convenzione del 1977, il paragrafo 16 recitava come segue:
“16. Se il reddito totale del contribuente di 100.000 deriva dallo Stato di residenza, la sua imposta sarebbe di 35.000. Se avesse un reddito dello stesso importo derivato nel modo sopra esposto e, se non ci fosse alcuna Convenzione tra lo Stato di residenza e lo Stato di origine, l’importo totale dell’imposta sarebbe, nel caso (i), 35.000 + 4.000 = 39.000 e, nel caso (ii), 35.000 + 8.000 = 43.000.”
Il paragrafo 19 del Progetto di Convenzione del 1963 è stato cancellato quando il Consiglio dell’OCSE ha adottato la Convenzione modello del 1977 l’11 aprile 1977. Nel Progetto di Convenzione del 1963 (adottato dal Consiglio dell’OCSE il 30 luglio 1963) e fino all’adozione della Convenzione modello del 1977, il paragrafo 19 recitava come segue:
“19. Con il sistema di esenzione, se l’aliquota d’imposta nello Stato di origine fosse più bassa, il contribuente se la caverebbe meglio di un contribuente con lo stesso reddito totale derivante esclusivamente nello Stato di residenza. Negli esempi forniti, l’imposta nel caso di esenzione totale sarebbe di 28.000 e, nel caso di esenzione con progressione, di 32.000, rispetto a 35.000 se il reddito totale derivasse esclusivamente nello Stato di residenza.”
Paragrafo 20: Corrisponde alla prima frase e ai sottoparagrafi a) e b) del paragrafo 17 della bozza di Convenzione del 1963. Il paragrafo 20 della bozza di Convenzione del 1963 è stato eliminato quando il Consiglio dell’OCSE ha adottato la Convenzione modello del 1977 l’11 aprile 1977. Nello stesso momento, il paragrafo 17 della bozza di Convenzione del 1963 è stato modificato e incorporato nei paragrafi 20 e 23 e la tabella che segue il paragrafo 17 è stata modificata e spostata immediatamente dopo il paragrafo 23 (vedere la cronologia del paragrafo 23). Nella bozza di Convenzione del 1963 (adottata dal Consiglio dell’OCSE il 30 luglio 1963) e fino all’adozione della Convenzione modello del 1977, il paragrafo 17 recitava come segue:
“17. Se venisse conclusa una Convenzione tra i due Stati, basata su uno dei seguenti metodi, i rispettivi risultati in cifre sarebbero:
a) Esenzione totale:
L’imposta nello Stato di residenza sarebbe pari al 30 per cento di 80.000 = 24.000. L’importo totale dell’imposta dovuta sarebbe pertanto, nel caso (i), 24.000 + 4.000 = 28.000 e, nel caso (ii), 24.000 + 8.000 = 32.000.
b) Esenzione con progressione:
L’imposta nello Stato di residenza sarebbe pari al 35 per cento di 80.000 = 28.000. L’importo totale dell’imposta da pagare sarebbe pertanto, nel caso (i), 28.000 + 4.000 = 32.000 e, nel caso (ii), 28.000 + 8.000 = 36.000.
c) Credito ordinario:
Lo Stato di residenza calcolerebbe l’imposta sul reddito totale a un’aliquota del 35 per cento, ovvero 35.000. L’importo dell’imposta nello Stato di residenza corrispondente al reddito dello Stato di origine sarebbe il 35 per cento di 20.000 = 7.000 (credito massimo). Nel caso (i) l’imposta nello Stato di origine sarebbe di 4.000 e lo Stato di residenza consentirebbe una detrazione di tale importo poiché la questione della restrizione non si pone. L’imposta nello Stato di residenza sarebbe quindi di 35.000 – 4.000 = 31.000. L’importo totale dell’imposta sarebbe di 31.000 + 4.000 = 35.000. Nel caso (ii) l’imposta nello Stato di origine sarebbe di 8.000 e lo Stato di residenza consentirebbe una detrazione di soli 7.000, questo è l’importo del credito massimo. L’imposta nello Stato di residenza sarebbe quindi pari a 35.000 – 7.000 = 28.000. L’importo totale dell’imposta sarebbe pari a 28.000 + 8.000 = 36.000.
d) Credito completo:
Lo Stato di residenza calcolerebbe l’imposta sul reddito totale a un’aliquota del 35 percento, ovvero 35.000. Nel caso (i) l’imposta nello Stato di origine sarebbe di 4.000 e lo Stato di residenza consentirebbe una detrazione di tale importo. L’imposta nello Stato di residenza sarebbe quindi di 35.000 – 4.000 = 31.000 e l’importo totale dell’imposta sarebbe di 31.000 + 4.000 = 35.000. Nel caso (ii) l’imposta nello Stato di origine sarebbe di 8.000 e lo Stato di residenza consentirebbe una detrazione di tale importo. L’imposta nello Stato di residenza 8.000 = 35.000.”
Il paragrafo 20 del Progetto di Convenzione del 1963 è stato cancellato quando il Consiglio dell’OCSE ha adottato la Convenzione modello del 1977 l’11 aprile 1977. Nel Progetto di Convenzione del 1963 (adottato dal Consiglio dell’OCSE il 30 luglio 1963) e fino all’adozione della Convenzione modello del 1977, il paragrafo 20 recitava come segue:
“20. Se l’aliquota d’imposta nello Stato di origine fosse più elevata, il risultato, nel caso di esenzione con progressione, sarebbe sfavorevole per il contribuente. Negli esempi forniti per il caso (ii) al paragrafo 15, la cifra sarebbe di 36.000, rispetto a 35.000 se il reddito totale fosse sorto nello Stato di residenza. Ma nel caso di esenzione totale, il risultato, nell’esempio fornito, sarebbe a favore del contribuente, vale a dire 32.000, rispetto a 35.000.”
Paragrafo 21: Sostituito quando il Modello di Convenzione del 1977 fu adottato dal Consiglio dell’OCSE l’11 aprile 1977. A quel tempo, il paragrafo 21 della Bozza di Convenzione del 1963 fu eliminato e un nuovo paragrafo 21 fu aggiunto quando fu adottata la Convenzione modello del 1977. Nella Bozza di Convenzione del 1963 (adottata dal Consiglio dell’OCSE il 30 luglio 1963) e fino all’adozione della Convenzione modello del 1977, il paragrafo 21 recitava come segue:
“21. In base a queste forme di esenzione lo Stato di residenza rinuncerebbe all’imposta come segue:
a) Esenzione totale:
11.000 indipendentemente dal fatto che l’imposta nello Stato di origine sia pari a 4.000 o 8.000.
b) Esenzione con progressione:
7.000 indipendentemente dal fatto che l’imposta nello Stato di origine sia pari a 4.000 o 8.000.”
Paragrafo 22: Sostituito quando il Consiglio dell’OCSE adottò la Convenzione modello del 1977 l’11 aprile 1977. In quel momento, il paragrafo 22 della bozza di Convenzione del 1963 fu modificato e rinumerato come paragrafo 24 (vedere la cronologia del paragrafo 24) e fu aggiunto un nuovo paragrafo 22.
Paragrafo 23: Le tabelle che seguono il paragrafo 23 sono state spostate immediatamente dopo il paragrafo 27 (vedere la cronologia del paragrafo 27) il 23 luglio 1992 dal rapporto intitolato “La revisione della Convenzione modello”, adottato dal Consiglio dell’OCSE il 23 luglio 1992.
Il paragrafo 23 della bozza di Convenzione del 1963 è stato sostituito quando il Consiglio dell’OCSE ha adottato la Convenzione modello del 1977 l’11 aprile 1977. In quel momento, il paragrafo 23 della bozza di Convenzione del 1963 è stato modificato e rinumerato come paragrafo 25 (vedere la cronologia del paragrafo 25) ed è stato aggiunto un nuovo paragrafo 23. Allo stesso tempo, le Tabelle I e II che seguivano rispettivamente i paragrafi 17 e 28 sono state modificate e spostate immediatamente dopo il paragrafo 23. Nella bozza di Convenzione del 1963 (adottata dal Consiglio dell’OCSE il 30 luglio 1963) e fino all’adozione della Convenzione modello del 1977, le Tabelle I e II, che in precedenza seguivano rispettivamente i paragrafi 17 e 28, recitavano come segue:
TABELLA I. IMPORTO TOTALE DELL’IMPOSTA NEI DIVERSI CASI SOPRA ILLUSTRATI
I. Tutti i redditi derivanti dallo Stato di residenza: tassa 35.000
II. Reddito derivante da due Stati, vale a dire 80.000 nello Stato di residenza e 20.000 nello Stato di provenienza. Imposta nello Stato di origine 4.000 (caso i) Imposta nello Stato di origine 8.000 (caso II)
Nessuna convenzione 39.000 43.000
UN) Esenzione totale 28.000 32.000
B) Esenzione con progressione 32.000 36.000
C) Credito ordinario 35.000 36.000
D) Credito completo 35.000 35.000
TABELLA II. IMPORTO DELL’IMPOSTA RIMBORSATA DALLO STATO DI RESIDENZA
Imposta nello Stato di origine Imposta nello Stato di origine
4.000 (caso i) 8.000 (caso II)
Nessuna convenzione 0 0
UN) Esenzione totale 11.000 11.000
B) Esenzione con progressione 7.000 7.000
C) Credito ordinario 4.000 7.000
D) Credito completo 4.000 8.000
Paragrafo 24: Corrisponde al paragrafo 22 del Progetto di Convenzione del 1963, come redatto prima dell’11 aprile 1977. In quella data, il paragrafo 24 del Progetto di Convenzione del 1963 era
modificato e rinumerato come paragrafo 27 (vedere la cronologia del paragrafo 27) quando il Modello di Convenzione del 1977 fu adottato dal Consiglio dell’OCSE l’11 aprile 1977. Nello stesso momento, il paragrafo 22 del Progetto di Convenzione del 1963 fu modificato e rinumerato come paragrafo 24 del Modello di Convenzione del 1977. Nel Progetto di Convenzione del 1963 (adottato dal Consiglio dell’OCSE il 30 luglio 1963) e fino all’adozione del Modello di Convenzione del 1977, il paragrafo 22 recitava come segue:
“22. Nel sistema di credito lo Stato di residenza conserva il diritto di tassare il reddito complessivo del contribuente, ma rispetto all’imposta così imposta consente una certa detrazione. Una caratteristica dei sistemi di credito descritti sopra è che lo Stato di residenza non è mai obbligato a consentire una detrazione maggiore dell’imposta pagata nello Stato di origine.”
Paragrafo 25: Corrisponde al paragrafo 23 del Progetto di Convenzione del 1963, come formulato prima dell’11 aprile 1977. In tale data, il paragrafo 25 del Progetto di Convenzione del 1963 è stato cancellato e il paragrafo 23 del Progetto di Convenzione del 1963 è stato modificato e rinumerato come paragrafo 25 quando il Modello di Convenzione del 1977 è stato adottato dal Consiglio dell’OCSE l’11 aprile 1977. Nel Progetto di Convenzione del 1963 (adottato dal Consiglio dell’OCSE il 30 luglio 1963) e fino all’adozione del Modello di Convenzione del 1977, il paragrafo 23 recitava come segue:
“23. Qualora l’imposta nello Stato di origine sia inferiore, il contribuente dovrà sempre pagare lo stesso importo di imposta che avrebbe dovuto pagare se fosse stato tassato esclusivamente nello Stato di residenza. [Nel caso (i) 35.000 — 4.000 + 4.000 = 35.000.]”
Il paragrafo 25 del Progetto di Convenzione del 1963 è stato cancellato quando il Consiglio dell’OCSE ha adottato la Convenzione modello del 1977 l’11 aprile 1977. Nel Progetto di Convenzione del 1963 (adottato dal Consiglio dell’OCSE il 30 luglio 1963) e fino all’adozione della Convenzione modello del 1977, il paragrafo 25 recitava come segue:
“25. Se l’imposta nello Stato di origine fosse più elevata e lo Stato di residenza consentisse il credito completo, il contribuente dovrebbe pagare lo stesso importo di imposta come se fosse tassato esclusivamente nello Stato di residenza. [Nel caso (ii) 35.000 – 8.000 + 8.000 = 35.000.]”
Paragrafo 26: Corrisponde al paragrafo 28 del Progetto di Convenzione del 1963, come formulato prima dell’11 aprile 1977. In tale data, il paragrafo 26 del Progetto di Convenzione del 1963 è stato cancellato quando il Modello di Convenzione del 1977 è stato adottato dal Consiglio dell’OCSE l’11 aprile 1977. Nello stesso momento, il paragrafo 28 del Progetto di Convenzione del 1963 è stato modificato e rinumerato come paragrafo 26 e il titolo precedente è stato spostato immediatamente prima del paragrafo 29. Nel Progetto di Convenzione del 1963 (adottato dal Consiglio dell’OCSE il 30 luglio 1963) e fino all’adozione del Modello di Convenzione del 1977, il paragrafo 28 recitava come segue:
“28. Un sistema in cui lo Stato di residenza rinuncia alla parte della propria imposta appropriata al reddito proveniente dallo Stato di fonte — indipendentemente dall’imposta pagata nello Stato di fonte — produce lo stesso risultato di un sistema di esenzione con progressione.”
Il paragrafo 26 del Progetto di Convenzione del 1963 è stato cancellato quando il Consiglio dell’OCSE ha adottato la Convenzione modello del 1977 l’11 aprile 1977. Nel Progetto di Convenzione del 1963 (adottato dal Consiglio dell’OCSE il 30 luglio 1963) e fino all’adozione della Convenzione modello del 1977, il paragrafo 26 recitava come segue:
“26. Nelle varie forme del sistema di credito sopra descritte, lo Stato di residenza non rinuncia mai a un importo della sua imposta superiore all’imposta riscossa nello Stato di origine. Ciò sottolinea una distinzione fondamentale tra il sistema di credito e quello di esenzione.”
Paragrafo 27: Le tabelle che seguono il paragrafo 27 corrispondono alle tabelle che seguivano il paragrafo 23, come erano scritte prima del 23 luglio 1992. Le tabelle sono state ricollocate da
il rapporto intitolato “La revisione della Convenzione modello”, adottato dal Consiglio dell’OCSE il 23 luglio 1992.
Il paragrafo 27 corrisponde al paragrafo 24 della bozza di Convenzione del 1963. Il paragrafo 27 della bozza di Convenzione del 1963 è stato eliminato quando il Consiglio dell’OCSE ha adottato la Convenzione modello del 1977 l’11 aprile 1977. Nello stesso momento, il paragrafo 24 della bozza di Convenzione del 1963 è stato modificato e rinumerato come paragrafo 27. Nella bozza di Convenzione del 1963 (adottata dal Consiglio dell’OCSE il 30 luglio 1963) e fino all’adozione della Convenzione modello del 1977, il paragrafo 24 recitava come segue:
“24. Laddove l’imposta nello Stato di origine sia più elevata e la detrazione sia limitata alla parte appropriata dell’imposta imposta nello Stato di residenza, il contribuente non otterrà una detrazione per l’intero importo dell’imposta pagata nello Stato di origine. In tal caso, il risultato sarebbe meno favorevole per il contribuente rispetto a quello dell’intero reddito generato nello Stato di residenza. [Nel caso (ii) 35.000 — 7.000 + 8.000 = 36.000.]”
Il paragrafo 27 del Progetto di Convenzione del 1963 è stato cancellato quando il Consiglio dell’OCSE ha adottato la Convenzione modello del 1977 l’11 aprile 1977. Nel Progetto di Convenzione del 1963 (adottato dal Consiglio dell’OCSE il 30 luglio 1963) e fino all’adozione del Modello di Convenzione del 1977, il paragrafo 27 recitava come segue:
“27. Negli esempi sopra menzionati lo Stato di residenza rinuncia ai seguenti importi di imposta:
a) Credito ordinario:
Dove l’imposta nello Stato di origine è di 4.000 4.000
Dove l’imposta nello Stato di origine è di 8.000 7.000
b) Credito completo:
Dove l’imposta nello Stato di origine è di 4.000 4.000
Dove l’imposta nello Stato di origine è di 8.000 7.000
Paragrafo 28: Corrisponde al paragrafo 29 del Progetto di Convenzione del 1963, come redatto prima dell’11 aprile 1977. In quella data, il paragrafo 28 del Progetto di Convenzione del 1963 è stato modificato e rinumerato come paragrafo 26 (vedere la cronologia del paragrafo 26) e la Tabella II, che seguiva il paragrafo 28, è stata modificata e spostata immediatamente dopo il paragrafo 23 (vedere la cronologia del paragrafo 23) quando la Convenzione modello del 1977 è stata adottata dal Consiglio dell’OCSE l’11 aprile 1977. Nello stesso momento, il paragrafo 29 del Progetto di Convenzione del 1963 è stato modificato e rinumerato come paragrafo 28 della Convenzione modello del 1977 e il titolo precedente è stato spostato con esso. Nel Progetto di Convenzione del 1963 (adottato dal Consiglio dell’OCSE il 30 luglio 1963) e fino all’adozione della Convenzione modello del 1977, il paragrafo 29 recitava come segue:
“29. Nelle Convenzioni concluse tra i Paesi membri dell’OCSE sono stati adottati entrambi i sistemi. Alcuni Stati hanno una preferenza per un sistema, altri hanno una preferenza per l’altro. Teoricamente un singolo sistema potrebbe essere ritenuto più desiderabile, ma, in base alle preferenze a cui si fa riferimento, ogni Stato è stato lasciato libero di fare la propria scelta. D’altro canto, si è ritenuto importante limitare all’interno di ciascun sistema il numero di metodi da impiegare.”
Paragrafo 29: Corrisponde in parte al paragrafo 29 del Progetto di Convenzione del 1963. Il paragrafo 29 del Progetto di Convenzione del 1963 (adottato dal Consiglio dell’OCSE il 30 luglio 1963), è stato modificato e incorporato nei paragrafi 28 e 29 (vedere la cronologia del paragrafo 28) quando il Modello di Convenzione del 1977 è stato adottato dal Consiglio dell’OCSE l’11 aprile 1977. Nello stesso momento, il titolo che precede il paragrafo 29 è stato spostato immediatamente prima del paragrafo 28.
Paragrafo 30: Modificato quando il Consiglio dell’OCSE adottò la Convenzione modello del 1977 l’11 aprile 1977. Nel progetto di Convenzione del 1963 (adottato dal Consiglio dell’OCSE il 30 luglio 1963) e fino all’adozione della Convenzione modello del 1977, il paragrafo 30 recitava come segue:
“30. In considerazione di questa limitazione, gli Articoli sono stati redatti in modo che i Paesi membri siano liberi di scegliere tra due metodi: il metodo dell’esenzione con progressione [Articolo 23(A)] e il metodo del credito ordinario [Articolo 23(B)]. Se due Stati contraenti adottano entrambi lo stesso metodo, sarà sufficiente che l’Articolo pertinente sia inserito nella Convenzione. D’altro canto, se i due Stati contraenti adottano metodi diversi, il nome dello Stato deve essere inserito ciascuno nell’Articolo appropriato, secondo il metodo adottato da quello Stato.”
Paragrafo 31: Modificato il 17 luglio 2008 dal rapporto intitolato “The 2008 Update to the Model Tax Convention”, adottato dal Consiglio dell’OCSE il 17 luglio 2008, sulla base di un altro rapporto intitolato “Tax Treaty Issues Relating to REITs” (adottato dal Comitato per gli affari fiscali dell’OCSE il 20 giugno 2008). Nel Modello di Convenzione del 1977 e fino al 17 luglio 2008, il paragrafo 31 recitava come segue:
“31. Gli Stati contraenti possono utilizzare una combinazione dei due metodi. Tale combinazione è effettivamente necessaria per uno Stato contraente R che adotta generalmente il metodo di esenzione nel caso di reddito che ai sensi degli articoli 10 e 11 può essere soggetto a un’imposta limitata nell’altro Stato contraente S. In tal caso, l’articolo 23 A prevede al paragrafo 2 un credito per l’imposta limitata riscossa nell’altro Stato contraente S. Inoltre, gli Stati che in generale adottano il metodo di esenzione possono desiderare di escludere voci specifiche di reddito dall’esenzione e di applicare a tali voci il metodo del credito. In tal caso, il paragrafo 2 dell’articolo 23 A potrebbe essere modificato per includere queste voci di reddito.”
Il paragrafo 31 della bozza di Convenzione del 1963 è stato sostituito quando la Convenzione modello del 1977 è stata adottata dal Consiglio dell’OCSE l’11 aprile 1977. In quel momento, il paragrafo 31 della bozza di Convenzione del 1963 è stato eliminato e ne è stato aggiunto uno nuovo. Nella bozza di Convenzione del 1963 (adottata dal Consiglio dell’OCSE il 30 luglio 1963) e fino all’adozione della Convenzione modello del 1977, il paragrafo 31 recitava come segue:
“31. Forse potrebbe essere interessante aggiungere che, in circostanze particolari, entrambi i metodi potrebbero essere combinati con vantaggio. Pertanto, si noterà dal paragrafo 39 che il paragrafo 2 dell’articolo 23 (A) – l’articolo di esenzione – è redatto in conformità con il metodo del credito, e dai paragrafi da 47 a 51 che l’adozione del metodo di esenzione, rispetto al tipo di reddito ivi menzionato, eviterebbe le difficoltà che sorgono con il metodo del credito.”
Paragrafo 31.1: Modificato il 21 novembre 2017 dal rapporto intitolato “The 2017 Update to the Model Tax Convention”, adottato dal Consiglio dell’OCSE il 21 novembre 2017. Dopo il 28 gennaio 2003 e fino al 21 novembre 2017, il paragrafo 31.1 recitava come segue:
“31.1 Un esempio in cui il paragrafo 2 potrebbe essere modificato in tal modo è quando uno Stato che adotta generalmente il metodo di esenzione ritiene che tale metodo non debba applicarsi a voci di reddito che beneficiano di un trattamento fiscale preferenziale nell’altro Stato in ragione di una misura fiscale che è stata introdotta in tale Stato dopo la data di firma della Convenzione. Al fine di includere queste voci di reddito, il paragrafo 2 potrebbe essere modificato come segue:
2. Quando un residente di uno Stato contraente ricava un elemento di reddito che
a) conformemente alle disposizioni degli articoli 10 e 11, possono essere tassati nell’altro Stato contraente, o
b) conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, può essere assoggettata a tassazione nell’altro Stato contraente ma che beneficia di un trattamento fiscale preferenziale in tale altro Stato a causa di una misura fiscale
(i) che è stato introdotto nell’altro Stato contraente dopo la data della firma della Convenzione, e
(ii) per i quali tale Stato ha notificato alle autorità competenti dell’altro Stato contraente, prima che l’elemento di reddito sia così derivato e previa consultazione con tale altro Stato, che il presente paragrafo si applica,
il primo Stato menzionato deve consentire come deduzione dall’imposta sul reddito di tale residente un importo pari all’imposta pagata in tale altro Stato. Tale deduzione non deve tuttavia eccedere quella parte dell’imposta, come calcolata prima che la deduzione sia data, che è attribuibile a tale voce di reddito derivata da tale altro Stato.”
Il paragrafo 31.1 è stato aggiunto il 28 gennaio 2003 dal rapporto intitolato “Aggiornamento del 2002 del modello di convenzione fiscale”, adottato dal Consiglio dell’OCSE il 28 gennaio 2003, sulla base di un altro rapporto intitolato “Limitazione del diritto ai benefici previsti dal trattato” (adottato dal Comitato per gli affari fiscali dell’OCSE il 7 novembre 2002).
Paragrafo 32: Sostituito quando il Consiglio dell’OCSE adottò la Convenzione modello del 1977 l’11 aprile 1977. In quel momento, il paragrafo 32 della bozza di Convenzione del 1963 fu modificato e incorporato nei paragrafi 33 e 34 (vedere la cronologia del paragrafo 33) e fu aggiunto un nuovo paragrafo 32. Allo stesso tempo, i titoli che precedevano il paragrafo 32 furono modificati e spostati immediatamente prima del paragrafo 33.
Paragrafo 32.1: Il paragrafo 32.1 e il titolo che lo precede sono stati aggiunti il 29 aprile 2000 dal rapporto intitolato “Aggiornamento del 2000 del modello di convenzione fiscale”, adottato dal Comitato per gli affari fiscali dell’OCSE il 29 aprile 2000, sulla base dell’allegato I di un altro rapporto intitolato “Applicazione del modello di convenzione fiscale dell’OCSE alle società di persone” (adottato dal Comitato per gli affari fiscali dell’OCSE il 20 gennaio 1999).
Paragrafo 32.2: Modificato il 21 novembre 2017 dal rapporto intitolato “Aggiornamento 2017 del modello di convenzione fiscale”, adottato dal Consiglio dell’OCSE il 21 novembre 2017. Dopo il 29 aprile 2000 e fino al 21 novembre 2017, il paragrafo 32.2 recitava come segue:
“32.2 L’interpretazione della frase “conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, possono essere tassati”, utilizzata in entrambi gli articoli, è particolarmente importante quando si tratta di casi in cui lo Stato di residenza e lo Stato della fonte classificano lo stesso elemento di reddito o capitale in modo diverso ai fini delle disposizioni della Convenzione.”
Il paragrafo 32.2 è stato aggiunto il 29 aprile 2000 dal rapporto intitolato “Aggiornamento del 2000 del modello di convenzione fiscale”, adottato dal Comitato per gli affari fiscali dell’OCSE il 29 aprile 2000, sulla base dell’allegato I di un altro rapporto intitolato “Applicazione del modello di convenzione fiscale dell’OCSE alle società di persone” (adottato dal Comitato per gli affari fiscali dell’OCSE il 20 gennaio 1999).
Paragrafo 32.3: Aggiunto il 29 aprile 2000 dal rapporto intitolato “Aggiornamento del 2000 del modello di convenzione fiscale”, adottato dal Comitato per gli affari fiscali dell’OCSE il 29 aprile 2000, sulla base dell’allegato I di un altro rapporto intitolato “Applicazione del modello di convenzione fiscale dell’OCSE alle società di persone” (adottato dal Comitato per gli affari fiscali dell’OCSE il 20 gennaio 1999).
Paragrafo 32.4: Modificato il 28 gennaio 2003, sostituendo le parole “paragrafo 4 dell’articolo 13” nella sesta frase, con “paragrafo 5 dell’articolo 13”, dal rapporto intitolato “Aggiornamento del 2002 del modello di convenzione fiscale”, adottato dall’OCSE
Consiglio il 28 gennaio 2003. Dopo il 29 aprile 2000 e fino al 28 gennaio 2003, il paragrafo 32.4 recitava come segue:
“32.4 Questo punto può essere illustrato dal seguente esempio. Un’attività è svolta tramite una stabile organizzazione nello Stato E da una partnership costituita in quello Stato. Un partner, residente nello Stato R, aliena il suo interesse in quella partnership. Lo Stato E tratta la partnership come fiscalmente trasparente mentre lo Stato R la tratta come entità imponibile. Lo Stato E ritiene pertanto che l’alienazione della quota nella partnership sia, ai fini della sua Convenzione con lo Stato R, un’alienazione da parte del socio dei beni sottostanti l’attività svolta dalla partnership, che può essere tassata da tale Stato in conformità al paragrafo 1 o 2 dell’articolo 13. Lo Stato R, poiché tratta la partnership come un’entità imponibile, ritiene che l’alienazione della quota nella partnership sia simile all’alienazione di una quota in una società, che non potrebbe essere tassata dallo Stato E in ragione del paragrafo 4 dell’articolo 13. In tal caso, il conflitto di qualificazione deriva esclusivamente dal diverso trattamento delle partnership nelle leggi nazionali dei due Stati e lo Stato E deve essere considerato dallo Stato R come avente tassato il guadagno derivante dall’alienazione “in conformità alle disposizioni della Convenzione” ai fini dell’applicazione dell’articolo 23 A o dell’articolo 23 B. Lo Stato R deve pertanto concedere un’esenzione ai sensi dell’articolo 23 A o concedere un credito ai sensi dell’articolo 23 B indipendentemente dal fatto che, ai sensi della sua stessa legge nazionale, tratta il guadagno da alienazione come reddito derivante dalla cessione di azioni in un’entità aziendale e che, se la qualificazione del reddito da parte dello Stato E fosse coerente con quella dello Stato R, lo Stato R non dovrebbe concedere agevolazioni ai sensi dell’articolo 23 A o dell’articolo 23 B. In tal caso non si verificherà pertanto alcuna doppia imposizione”.
Il paragrafo 32.4 è stato aggiunto il 29 aprile 2000 dal rapporto intitolato “Aggiornamento del 2000 del modello di convenzione fiscale”, adottato dal Comitato per gli affari fiscali dell’OCSE il 29 aprile 2000, sulla base dell’allegato I di un altro rapporto intitolato “Applicazione del modello di convenzione fiscale dell’OCSE alle società di persone” (adottato dal Comitato per gli affari fiscali dell’OCSE il 20 gennaio 1999).
Paragrafo 32.5: Modificato il 28 gennaio 2003, sostituendo le parole “paragrafo 4” nella seconda frase, con “paragrafo 5”, dal rapporto intitolato “The 2002 Update to the Model Tax Convention”, adottato dal Consiglio dell’OCSE il 28 gennaio 2003. Dopo il 29 aprile 2000 e fino al 28 gennaio 2003, il paragrafo 32.5 recitava come segue:
“32.5 L’articolo 23 A e l’articolo 23 B, tuttavia, non richiedono che lo Stato di residenza elimini la doppia imposizione in tutti i casi in cui lo Stato della fonte ha imposto la propria imposta applicando a una voce di reddito una disposizione della Convenzione diversa da quella che lo Stato di residenza ritiene applicabile. Ad esempio, nell’esempio di cui sopra, se, ai fini dell’applicazione del paragrafo 2 dell’articolo 13, lo Stato E ritiene che la partnership abbia svolto attività tramite una sede fissa di attività, ma lo Stato R ritiene che il paragrafo 4 si applichi perché la partnership non aveva una sede fissa di attività nello Stato E, vi è in realtà una controversia sul fatto che lo Stato E abbia tassato il reddito in conformità con le disposizioni della Convenzione. Lo stesso può essere detto se lo Stato E, quando applica il paragrafo 2 dell’articolo 13, interpreta la frase “che fa parte del patrimonio aziendale” in modo da includere determinati beni che non rientrerebbero nel significato di tale frase secondo l’interpretazione data dallo Stato R. Tali conflitti derivanti da una diversa interpretazione dei fatti o da una diversa interpretazione delle disposizioni della Convenzione devono essere distinti dai conflitti di qualificazione descritti nel paragrafo precedente in cui la divergenza non si basa su diverse interpretazioni delle disposizioni della Convenzione, ma su diverse disposizioni del diritto interno. Nel primo caso, lo Stato R può sostenere che lo Stato E non ha imposto la propria imposta in conformità con le disposizioni della Convenzione se ha applicato la propria imposta sulla base di quella che lo Stato R considera un’interpretazione errata della
fatti o un’interpretazione errata della Convenzione. Gli Stati dovrebbero utilizzare le disposizioni dell’articolo 25 (Procedura amichevole), e in particolare il paragrafo 3, al fine di risolvere questo tipo di conflitto in casi che altrimenti darebbero luogo a una doppia imposizione non alleviata”.
Il paragrafo 32.5 è stato aggiunto il 29 aprile 2000 dal rapporto intitolato “Aggiornamento del 2000 del modello di convenzione fiscale”, adottato dal Comitato per gli affari fiscali dell’OCSE il 29 aprile 2000, sulla base dell’allegato I di un altro rapporto intitolato “Applicazione del modello di convenzione fiscale dell’OCSE alle società di persone” (adottato dal Comitato per gli affari fiscali dell’OCSE il 20 gennaio 1999).
Paragrafo 32.6: Modificato il 17 luglio 2008 dal rapporto intitolato “The 2008 Update to the Model Tax Convention”, adottato dal Consiglio dell’OCSE il 17 luglio 2008. Dopo il 29 aprile 2000 e fino al 17 luglio 2008, il paragrafo 32.6 recitava come segue:
“32.6 La frase “in conformità alle disposizioni della presente Convenzione, può essere tassato” deve essere interpretata anche in relazione a possibili casi di doppia non imposizione che possono sorgere ai sensi dell’Articolo 23 A. Qualora lo Stato di origine ritenga che le disposizioni della Convenzione gli impediscano di tassare un elemento di reddito o di capitale che altrimenti avrebbe tassato, lo Stato di residenza dovrebbe, ai fini dell’applicazione del paragrafo 1 dell’Articolo 23 A, considerare che l’elemento di reddito non può essere tassato dallo Stato di origine in conformità alle disposizioni della Convenzione, anche se lo Stato di residenza avrebbe applicato la Convenzione in modo diverso in modo da tassare tale reddito se si fosse trovato nella posizione dello Stato di origine. Pertanto, lo Stato di residenza non è tenuto dal paragrafo 1 a esentare l’elemento di reddito, un risultato che è coerente con la funzione fondamentale dell’Articolo 23 che è quella di eliminare la doppia imposizione.”
Il paragrafo 32.6 è stato aggiunto il 29 aprile 2000 dal rapporto intitolato “Aggiornamento del 2000 del modello di convenzione fiscale”, adottato dal Comitato per gli affari fiscali dell’OCSE il 29 aprile 2000, sulla base dell’allegato I di un altro rapporto intitolato “Applicazione del modello di convenzione fiscale dell’OCSE alle società di persone” (adottato dal Comitato per gli affari fiscali dell’OCSE il 20 gennaio 1999).
Paragrafo 32.7: Modificato il 28 gennaio 2003, sostituendo le parole “paragrafo 4 dell’articolo 13” nella quarta frase, con “paragrafo 5 dell’articolo 13”, dal rapporto intitolato “Aggiornamento del 2002 del modello di convenzione fiscale”, adottato dal Consiglio dell’OCSE il 28 gennaio 2003. Dopo il 29 aprile 2000 e fino al 28 gennaio 2003, il paragrafo 32.7 recitava come segue:
“32.7 Questa situazione può essere illustrata con riferimento a una variante dell’esempio descritto sopra. Un’attività è svolta tramite una sede fissa di attività nello Stato E da una partnership costituita in tale Stato e un socio, residente nello Stato R, aliena il suo interesse in tale partnership. Cambiando i fatti dell’esempio, tuttavia, ora si presume che lo Stato E tratti la partnership come un’entità imponibile mentre lo Stato R la tratta come fiscalmente trasparente; si presume inoltre che lo Stato R sia uno Stato che applica il metodo di esenzione. Lo Stato E, poiché tratta la partnership come un’entità aziendale, ritiene che l’alienazione dell’interesse nella partnership sia simile all’alienazione di una quota in una società, che non può tassare in base al paragrafo 4 dell’articolo 13. Lo Stato R, d’altro canto, ritiene che l’alienazione dell’interesse nella partnership avrebbe dovuto essere tassabile dallo Stato E come un’alienazione da parte del socio delle attività sottostanti l’attività svolta dalla partnership a cui sarebbero stati applicabili i paragrafi 1 o 2 dell’articolo 13. Nel determinare se ha l’obbligo di esentare il reddito ai sensi del paragrafo 1 dell’articolo 23 A, lo Stato R dovrebbe tuttavia considerare che, dato il modo in cui le disposizioni della Convenzione si applicano congiuntamente al diritto interno dello Stato E, tale Stato non può tassare il reddito in conformità con
le disposizioni della Convenzione. Lo Stato R non ha quindi alcun obbligo di esentare il reddito.”
Il paragrafo 32.7 è stato aggiunto il 29 aprile 2000 dal rapporto intitolato “Aggiornamento del 2000 del modello di convenzione fiscale”, adottato dal Comitato per gli affari fiscali dell’OCSE il 29 aprile 2000, sulla base dell’allegato I di un altro rapporto intitolato “Applicazione del modello di convenzione fiscale dell’OCSE alle società di persone” (adottato dal Comitato per gli affari fiscali dell’OCSE il 20 gennaio 1999).
Paragrafo 32.8: Aggiunto insieme al titolo precedente il 15 luglio 2005 dalrapporto intitolato “Aggiornamento del 2005 del modello di convenzione fiscale”, adottato dal Consiglio dell’OCSE il 15 luglio 2005, sulla base di un altro rapporto intitolato “Problemi fiscali transfrontalieri derivanti dai piani di stock option per i dipendenti” (adottato dal Comitato per gli affari fiscali dell’OCSE il 16 giugno 2004).
Paragrafo 33: Corrisponde a parte del paragrafo 32 della bozza di Convenzione del 1963. Il paragrafo 33 della bozza di Convenzione del 1963 è stato modificato e rinumerato come paragrafo 35 (vedere la cronologia del paragrafo 35) quando la Convenzione modello del 1977 è stata adottata dal Consiglio dell’OCSE l’11 aprile 1977. Nello stesso momento, il paragrafo 32 della bozza di Convenzione del 1963 è stato modificato e incorporato nei paragrafi 33 e 34 della Convenzione modello del 1977 e i titoli precedenti sono stati modificati e spostati immediatamente prima del paragrafo 33. Nella bozza di Convenzione del 1963 (adottata dal Consiglio dell’OCSE il 30 luglio 1963) e fino all’adozione della Convenzione modello del 1977, il paragrafo 32 e i titoli precedenti recitano come segue:
“II. COMMENTI SULL’ARTICOLO 23 (A) (ESENZIONE)
Paragrafo 1
A. L’obbligo dello Stato di residenza di concedere l’esenzione
32. Nell’articolo è stabilito che lo Stato di residenza esenta da imposta il reddito e il capitale che, in conformità alla Convenzione, “possono essere tassati” nell’altro Stato. Lo Stato di residenza deve pertanto concedere l’esenzione indipendentemente dal fatto che il reddito o il capitale in questione siano effettivamente tassati nello Stato di origine. Ciò è in conformità con la maggior parte delle Convenzioni basate sul sistema di esenzione tra
Paesi membri dell’OCSE. È considerato il metodo più pratico poiché solleva lo Stato di residenza dall’intraprendere indagini onerose e dispendiose in termini di tempo sulla posizione fiscale effettiva nello Stato di origine.”
Paragrafo 34: Modificato il 29 aprile 2000 dal rapporto intitolato “The 2000 Update to the Model Tax Convention”, adottato dal Comitato per gli affari fiscali dell’OCSE il 29 aprile 2000, sulla base dell’Allegato I di un altro rapporto intitolato “The Application of the OECD Model Tax Convention to Partnerships” (adottato dal Comitato per gli affari fiscali dell’OCSE il 20 gennaio 1999). Nel Modello di Convenzione del 1977 e fino al 29 aprile 2000, il paragrafo 34 recitava come segue:
“34. Lo Stato di residenza deve pertanto concedere l’esenzione indipendentemente dal fatto che il diritto di tassazione sia effettivamente esercitato dall’altro Stato. Questo metodo è considerato il più pratico poiché esonera lo Stato di residenza dall’intraprendere indagini sulla reale posizione fiscale nell’altro Stato.”
Il paragrafo 34 della Convenzione modello del 1977 corrispondeva a parte del paragrafo 32 della bozza di Convenzione del 1963. Il paragrafo 34 e il titolo precedente, come recitavano nella bozza di Convenzione del 1963 (adottata dal Consiglio dell’OCSE il 30 luglio 1963), furono eliminati quando la Convenzione modello del 1977 fu adottata dal Consiglio dell’OCSE l’11 aprile 1977. Nello stesso momento, il paragrafo 32 della bozza di Convenzione del 1963 fu modificato e incorporato nei paragrafi 33 e 34 (vedere la cronologia del paragrafo 33).
Il paragrafo 34 e il titolo precedente, come formulati nel progetto di Convenzione del 1963 e fino alla loro eliminazione avvenuta l’11 aprile 1977, quando fu adottata la Convenzione modello del 1977, recitano come segue:
“B. La riserva della progressione
34. Nella maggior parte delle Convenzioni concluse tra i Paesi membri dell’OCSE sulla base del sistema di esenzione, lo Stato di residenza conserva il diritto di prendere in considerazione l’importo del reddito o del capitale esentato quando determina l’aliquota d’imposta da imporre sul resto del reddito o del capitale. Una disposizione simile è quindi inserita nell’articolo.”
Paragrafo 34.1: Aggiunto il 29 aprile 2000 dal rapporto intitolato “Aggiornamento del 2000 del modello di convenzione fiscale”, adottato dal Comitato per gli affari fiscali dell’OCSE il 29 aprile 2000, sulla base dell’allegato I di un altro rapporto intitolato “Applicazione del modello di convenzione fiscale dell’OCSE alle società di persone” (adottato dal Comitato per gli affari fiscali dell’OCSE il 20 gennaio 1999).
Paragrafo 35: Modificato il 29 aprile 2000 dal rapporto intitolato “The 2000 Update to the Model Tax Convention”, adottato dal Comitato per gli affari fiscali dell’OCSE il 29 aprile 2000, sulla base dell’Allegato I di un altro rapporto intitolato “The Application of the OECD Model Tax Convention to Partnerships” (adottato dal Comitato per gli affari fiscali dell’OCSE il 20 gennaio 1999). Dopo il 23 luglio 1992 e fino al 29 aprile 2000, il paragrafo 35 recitava come segue:
“35. Occasionalmente, gli Stati negoziatori possono ritenere ragionevole in determinate circostanze fare un’eccezione all’obbligo assoluto dello Stato di residenza di concedere l’esenzione. Tale potrebbe essere il caso, al fine di evitare la non tassazione, laddove ai sensi delle leggi nazionali dello Stato di origine non sia prevista alcuna imposta su voci specifiche di reddito o capitale, o l’imposta non sia effettivamente riscossa a causa di circostanze speciali quali la compensazione di perdite, un errore o la scadenza del termine legale. Per evitare la non tassazione di voci specifiche di reddito, gli Stati contraenti possono concordare di modificare l’articolo pertinente stesso (cfr. paragrafo 9 del Commentario all’articolo 15 e paragrafo 12 del Commentario all’articolo 17; per il caso inverso in cui l’esenzione nello Stato di origine è soggetta a tassazione effettiva nello Stato di residenza, cfr. paragrafo 20 del Commentario all’articolo 10, paragrafo 10 del Commentario all’articolo 11, paragrafo 6 del Commentario all’articolo 12, paragrafo 21 del Commentario all’articolo 13 e paragrafo 3 del Commentario all’articolo 21). Si potrebbe anche fare un’eccezione alla regola generale, al fine di ottenere una certa reciprocità, quando uno degli Stati adotta il metodo dell’esenzione e l’altro il metodo del credito. Infine, un’altra eccezione alla regola generale può essere fatta quando uno Stato desidera applicare a voci specifiche di reddito il metodo del credito anziché l’esenzione (cfr. paragrafo 31 sopra).”
Il paragrafo 35 era stato precedentemente modificato il 23 luglio 1992, sostituendo i riferimenti in esso contenuti al paragrafo 4 del Commentario all’articolo 15 e al paragrafo 5 del Commentario all’articolo 17 con riferimenti rispettivamente ai paragrafi 9 e 12, dal rapporto intitolato “La revisione della Convenzione modello”, adottato dal Consiglio dell’OCSE il 23 luglio 1992. Nella Convenzione modello del 1977 e fino al 23 luglio 1992, il paragrafo 35 recitava come segue:
“35. Occasionalmente, gli Stati negoziatori possono ritenere ragionevole in determinate circostanze fare un’eccezione all’obbligo assoluto dello Stato di residenza di concedere l’esenzione. Tale può essere il caso, al fine di evitare la non tassazione, quando ai sensi delle leggi nazionali dello Stato di origine non è prevista alcuna imposta su voci specifiche di reddito o capitale, o l’imposta non è effettivamente riscossa a causa di circostanze speciali come la compensazione di perdite, un errore o la scadenza del termine legale. Per evitare la non tassazione di voci specifiche di reddito, gli Stati contraenti possono concordare di modificare l’articolo pertinente stesso (cfr. paragrafo 4 del Commentario all’articolo 15 e paragrafo 5 del Commentario all’articolo 17; per il caso inverso in cui l’esenzione nello Stato di origine è soggetta a tassazione effettiva nello Stato di residenza, cfr. paragrafo 20 del Commentario all’articolo 10,
paragrafo 10 del Commentario all’articolo 11, paragrafo 6 del Commentario all’articolo 12, paragrafo 21 del Commentario all’articolo 13 e paragrafo 3 del Commentario all’articolo 21). Si potrebbe anche fare un’eccezione alla regola generale, al fine di ottenere una certa reciprocità, quando uno degli Stati adotta il metodo dell’esenzione e l’altro il metodo del credito. Infine, un’altra eccezione alla regola generale può essere fatta quando uno Stato desidera applicare a voci specifiche di reddito il metodo del credito anziché l’esenzione (cfr. paragrafo 31 sopra).”
Il paragrafo 35 della Convenzione modello del 1977 corrispondeva al paragrafo 33 della bozza di Convenzione del 1963. Il paragrafo 35 della bozza di Convenzione del 1963 è stato eliminato e il paragrafo 33 della bozza di Convenzione del 1963 è stato modificato e rinumerato come paragrafo 35 quando la Convenzione modello del 1977 è stata adottata dal Consiglio dell’OCSE il
11 aprile 1977. Nel progetto di Convenzione del 1963 (adottato dal Consiglio dell’OCSE il 30 luglio 1963) e fino all’adozione della Convenzione modello del 1977, il paragrafo 33 recitava come segue:
“33. Eccezionalmente, alcuni Stati partecipanti alle trattative potrebbero ritenere ragionevole, in determinate circostanze, discostarsi dalla disposizione relativa all’obbligo assoluto dello Stato di residenza di concedere l’esenzione. Tale potrebbe essere il caso in cui uno degli Stati adotta il metodo del credito e l’altro Stato il metodo dell’esenzione. Potrebbe anche essere il caso in cui la legislazione interna dello Stato di origine non consenta alle autorità fiscali di tale Stato di avvalersi di un diritto di imposizione fiscale conferitogli dalla Convenzione, ad esempio quando non impone un’imposta sul capitale. In tali casi spetta agli Stati partecipanti alle trattative concordare le necessarie modifiche alla disposizione menzionata.”
Il paragrafo 35 del Progetto di Convenzione del 1963 è stato cancellato quando il Consiglio dell’OCSE ha adottato la Convenzione modello del 1977 l’11 aprile 1977. Nel Progetto di Convenzione del 1963 (adottato dal Consiglio dell’OCSE il 30 luglio 1963) e fino all’adozione della Convenzione modello del 1977, il paragrafo 35 recitava come segue:
“35. La disposizione relativa alla progressione, proposta nell’articolo, si riferisce solo allo Stato di residenza. Tuttavia, sorge una questione quando uno Stato di origine che applica una scala fiscale progressiva rinuncia al diritto di tassazione e il contribuente non residente ricava altri redditi da tale Stato. Principi diversi possono essere applicati da uno Stato di origine nel determinare la sua progressione. La sua legge fiscale interna può prevedere il calcolo della progressione sul reddito globale del contribuente o solo sul reddito totale derivante al contribuente nello Stato di origine.”
Paragrafo 36: Aggiunto il 21 novembre 2017 dal rapporto intitolato “Aggiornamento 2017 del modello di convenzione fiscale”, adottato dal Consiglio dell’OCSE il 21 novembre 2017.
Il paragrafo 36 è stato cancellato il 29 aprile 2000 dal rapporto intitolato “The 2000 Update to the Model Tax Convention”, adottato dal Comitato per gli affari fiscali dell’OCSE il 29 aprile 2000, sulla base dell’Allegato I di un altro rapporto intitolato “The Application of the OECD Model Tax Convention to Partnerships” (adottato dal Comitato per gli affari fiscali dell’OCSE il 20 gennaio 1999). Nel Modello di Convenzione del 1977 e fino al 29 aprile 2000, il paragrafo 36 recitava come segue:
“36. Come già menzionato nel paragrafo 31 sopra, il metodo dell’esenzione non si applica a tali voci di reddito che secondo la Convenzione possono essere tassate nello Stato di residenza ma possono anche essere soggette a un’imposta limitata nell’altro Stato contraente. Per tali voci di reddito, il paragrafo 2 dell’articolo 23 A prevede il metodo del credito (cfr. paragrafo 47 di seguito).”
Il paragrafo 36 della bozza di Convenzione del 1963 è stato sostituito quando la Convenzione modello del 1977 è stata adottata dal Consiglio dell’OCSE l’11 aprile 1977. In quel momento, il paragrafo 36 della bozza di Convenzione del 1963 è stato eliminato e ne è stato aggiunto uno nuovo. Nella bozza di Convenzione del 1963 (adottata dal Consiglio dell’OCSE il 30 luglio 1963) e fino all’adozione della Convenzione modello del 1977, il paragrafo 36 recitava come segue:
“36. La forma dell’articolo non pregiudica l’applicazione da parte dello Stato di origine delle disposizioni della sua legislazione nazionale in materia di progressione. Se due Stati contraenti desiderano chiarire se, o in quale misura, lo Stato di origine avrà il diritto di utilizzare una progressione, sono lasciati liberi di farlo nei negoziati bilaterali.”
Paragrafo 37: Modificato, e il titolo precedente è stato rinumerato come “B”, quando il modello di Convenzione del 1977 è stato adottato dal Consiglio dell’OCSE l’11 aprile 1977. Nel progetto di Convenzione del 1963 (adottato dal Consiglio dell’OCSE il 30 luglio 1963) e fino all’adozione del modello di Convenzione del 1977, il paragrafo 37 e il titolo precedente recitavano come segue:
“C. Formulazione alternativa dell’articolo
37. Un effetto del sistema di esenzione così come è redatto nell’articolo è che il reddito imponibile o il capitale nello Stato di residenza viene ridotto dell’importo che lo Stato di residenza esenta. Se in uno Stato particolare l’importo del reddito determinato ai fini dell’imposta sul reddito viene utilizzato come misura per altri scopi, ad esempio i benefici sociali, l’applicazione del sistema di esenzione nella forma proposta può avere l’effetto che tali benefici possano essere concessi a persone che non dovrebbero riceverli. Per evitare tali conseguenze, l’articolo può essere modificato in modo che il reddito in questione sia incluso nel reddito imponibile nello Stato di residenza. Lo Stato di residenza deve quindi in tali casi rinunciare a quella parte dell’imposta totale appropriata al reddito in questione. Questa procedura darebbe lo stesso risultato dell’articolo nella forma proposta. Gli Stati possono essere lasciati liberi di apportare tali modifiche nella stesura dell’articolo. Se uno Stato desidera redigere l’articolo come indicato sopra, il paragrafo 1 può essere redatto come segue:
“Quando un residente di uno Stato contraente ricava redditi o possiede un patrimonio che, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili nell’altro Stato contraente, il primo Stato, fatte salve le disposizioni del paragrafo 2, ammette in deduzione dall’imposta sul reddito o dall’imposta sul patrimonio quella quota dell’imposta sul reddito o dell’imposta sul patrimonio, rispettivamente, che è appropriata, a seconda dei casi, ai redditi ricavati o al patrimonio posseduto in detto altro Stato contraente.”
Paragrafo 38: Modificato il 22 luglio 2010 dal rapporto intitolato “The 2010 Update to the Model Tax Convention”, adottato dal Consiglio dell’OCSE il 22 luglio 2010. Nella Convenzione modello del 1977 e fino al 22 luglio 2010, il paragrafo 38 recitava come segue:
“38. L’articolo 23 A contiene il principio secondo cui lo Stato di residenza deve concedere l’esenzione, ma non fornisce norme dettagliate su come l’esenzione deve essere implementata. Ciò è coerente con il modello generale della Convenzione. Anche gli articoli da 6 a 22 stabiliscono norme che attribuiscono il diritto di tassazione in relazione ai vari tipi di reddito o capitale senza occuparsi, di norma, della determinazione del reddito o del capitale imponibile, delle detrazioni, dell’aliquota d’imposta, ecc. (cfr., tuttavia, il paragrafo 3 dell’articolo 7 e l’articolo 24). L’esperienza ha dimostrato che possono sorgere molti problemi. Ciò è particolarmente vero per quanto riguarda l’articolo 23 A. Alcuni di essi sono trattati nei paragrafi seguenti. In assenza di una disposizione specifica nella Convenzione, sono applicabili le leggi nazionali di ciascun Stato contraente. Alcune convenzioni contengono un riferimento espresso alle leggi nazionali, ma ovviamente ciò non aiuterebbe laddove il metodo dell’esenzione non è utilizzato nelle leggi nazionali. In tali casi, gli Stati contraenti che si trovano ad affrontare tale problema dovrebbero stabilire norme per l’applicazione dell’articolo 23 A, se necessario, dopo aver consultato l’autorità competente dell’altro Stato contraente (paragrafo 3 dell’articolo 25).”
Il paragrafo 38 del Progetto di Convenzione del 1963 è stato sostituito quando il Consiglio dell’OCSE ha adottato la Convenzione modello del 1977 l’11 aprile 1977. A quel tempo,
il paragrafo 38 del Progetto di Convenzione del 1963 è stato modificato e rinumerato come paragrafo 44 (vedere la cronologia del paragrafo 44) e il titolo precedente è stato modificato e spostato con esso. Allo stesso tempo, sono stati aggiunti un nuovo paragrafo 38 e il titolo precedente.
Paragrafo 39: Sostituito quando il Consiglio dell’OCSE adottò la Convenzione modello del 1977 l’11 aprile 1977. In quel momento, il paragrafo 39 della bozza di Convenzione del 1963 fu modificato e rinumerato come paragrafo 47 (vedere la cronologia del paragrafo 47) e il titolo precedente fu modificato e spostato con esso. Allo stesso tempo, furono aggiunti un nuovo paragrafo 39 e il titolo precedente.
Paragrafo 40: Sostituito quando il Consiglio dell’OCSE adottò la Convenzione modello del 1977 l’11 aprile 1977. In quel periodo, il paragrafo 40 della bozza di Convenzione del 1963 (adottata dal Consiglio dell’OCSE il 30 luglio 1963) fu modificato e rinumerato come paragrafo 48 (vedere la cronologia del paragrafo 48) e fu aggiunto un nuovo paragrafo 40.
Paragrafo 41: Sostituito quando il Consiglio dell’OCSE adottò la Convenzione modello del 1977 l’11 aprile 1977. In quel periodo, il paragrafo 41 della bozza di Convenzione del 1963 fu modificato e rinumerato come paragrafo 57 (vedere la cronologia del paragrafo 57), i titoli precedenti furono modificati e spostati con esso e fu aggiunto un nuovo paragrafo 41.
Paragrafo 42: Sostituito quando il modello di Convenzione del 1977 fu adottato dal Consiglio dell’OCSE l’11 aprile 1977. In quel momento, il paragrafo 42 del progetto di Convenzione del 1963 fu modificato e rinumerato come paragrafo 58 (vedere la cronologia del paragrafo 58) e fu aggiunto un nuovo paragrafo 42.
Paragrafo 43: Sostituì il paragrafo 43 della bozza di Convenzione del 1963 quando la Convenzione modello del 1977 fu adottata dal Consiglio dell’OCSE l’11 aprile 1977. A quel tempo, il paragrafo 43 della bozza di Convenzione del 1963 fu cancellato e ne fu aggiunto un nuovo paragrafo 43. Nella bozza di Convenzione del 1963 (adottata dal Consiglio dell’OCSE il 30 luglio 1963) e fino all’adozione della Convenzione modello del 1977, il paragrafo 43 recitava come segue:
“43. Secondo l’articolo, la detrazione che lo Stato di residenza deve consentire non deve eccedere quella parte dell’imposta sul reddito che è appropriata al reddito derivante dallo Stato di origine. Se un residente di uno Stato deriva redditi di natura diversa dallo Stato di origine e quello Stato, secondo la sua legislazione fiscale, impone imposte solo su uno di questi redditi, la detrazione massima che lo Stato di residenza deve consentire sarà quella parte della sua imposta che è appropriata solo a quella voce di reddito che è tassata nello Stato di origine. Se un residente di uno Stato, che deriva redditi da un altro Stato, ha una perdita nel suo Stato di residenza – inferiore al reddito dall’estero – l’imposta totale addebitata nello Stato di residenza sarà appropriata al reddito dallo Stato di origine e la detrazione massima che lo Stato di residenza deve consentire sarà di conseguenza l’imposta addebitata in quello Stato.”
Paragrafo 44: Corrisponde al 38 della bozza di Convenzione del 1963. Il paragrafo 44 della bozza di Convenzione del 1963 è stato eliminato e il paragrafo 38 è stato modificato e rinumerato quando il modello di Convenzione del 1977 è stato adottato dal Consiglio dell’OCSE l’11 aprile 1977. Allo stesso tempo, il titolo che precede il paragrafo 38 è stato modificato e spostato con esso. Nella bozza di Convenzione del 1963 (adottata dal Consiglio dell’OCSE il 30 luglio 1963) e fino all’adozione del modello di Convenzione del 1977, il paragrafo 38 e il titolo precedente recitavano come segue:
“D. Trattamento speciale delle perdite
38. Laddove lo Stato di residenza consenta una deduzione dal reddito che valuta l’importo di una perdita subita nell’altro Stato, non dovrebbe esserci alcuna obiezione se, quando i profitti vengono realizzati successivamente nell’altro Stato, l’esenzione per gli anni successivi è opportunamente limitata. Gli Stati sono lasciati liberi in questo senso e,
se ritenuto necessario per chiarimenti, può fare riferimento a tale restrizione nell’articolo.”
Il paragrafo 44 del Progetto di Convenzione del 1963 è stato cancellato quando il Consiglio dell’OCSE ha adottato la Convenzione modello del 1977 l’11 aprile 1977. Nel Progetto di Convenzione del 1963 (adottato dal Consiglio dell’OCSE il 30 luglio 1963) e fino all’adozione della Convenzione modello del 1977, il paragrafo 44 recitava come segue:
“44. L’Italia ha richiesto una modifica del metodo del credito. Il sistema fiscale italiano si basa prevalentemente sul principio della territorialità dell’imposta, vale a dire che, in linea di principio, qualsiasi reddito derivante dall’estero non è imponibile in Italia ai fini delle imposte impersonali o cedolari (vale a dire imposta sul reddito da beni mobili, imposta sul reddito da beni edificati, imposta sul reddito da terreni, ecc.) ma, quando imponibile, è addebitato all’imposta complementare progressiva o all’imposta sulle società. In considerazione di ciò, l’Italia desidera limitare il credito solo a quella parte dell’imposta pagata all’estero che eccede l’imposta impersonale o cedolaria italiana non addebitata in Italia. Si concorda che l’Italia può essere lasciata libera di applicare il metodo del credito con tale modifica.”
Paragrafo 45: Sostituito quando il Consiglio dell’OCSE adottò la Convenzione modello del 1977 l’11 aprile 1977. In quel momento, il paragrafo 45 della bozza di Convenzione del 1963 fu modificato e rinumerato come paragrafo 68 (vedere la cronologia del paragrafo 70) e il titolo precedente fu modificato e spostato con esso. Allo stesso tempo, furono aggiunti un nuovo paragrafo 45 e il titolo precedente.
Paragrafo 46: Modificato il 23 luglio 1992, sostituendo i riferimenti ai paragrafi da 36 a 65, 39 e 43 del Commentario all’articolo 10 con i riferimenti rispettivamente ai paragrafi da 40 a 67, 43 e 47, dal rapporto intitolato “La revisione della Convenzione modello”, adottato dal Consiglio dell’OCSE il 23 luglio 1992. Nella Convenzione modello del 1977 e fino al 23 luglio 1992, il paragrafo 46 recitava come segue:
“46. Alcuni Stati hanno introdotto sistemi speciali per tassare il reddito delle società (cfr. paragrafi da 36 a 65 del Commentario all’articolo 10). Negli Stati che applicano un’imposta sulle società a aliquota divisa (paragrafo 39 del suddetto Commentario), potrebbe sorgere il problema se il reddito da esentare debba essere dedotto dal reddito non distribuito (a cui si applica l’aliquota normale di imposta) o dal reddito distribuito (a cui si applica l’aliquota ridotta) o se il reddito da esentare debba essere attribuito in parte al reddito distribuito e in parte a quello non distribuito. Quando, ai sensi delle leggi di uno Stato che applica l’imposta sulle società a aliquota divisa, viene riscossa un’imposta supplementare nelle mani di una società madre sui dividendi che ha ricevuto da una società controllata nazionale ma che non ridistribuisce (sulla base del fatto che tale imposta supplementare è una compensazione per il beneficio di un’aliquota di imposta inferiore concessa alla controllata sulle distribuzioni), sorge il problema se tale imposta supplementare possa essere addebitata quando la controllata paga i suoi dividendi da un reddito esente da imposta in virtù della Convenzione. Infine, un problema simile può sorgere in relazione alle imposte (précompte, Advance Corporation Tax) che vengono riscosse sugli utili distribuiti da una società per coprire il credito d’imposta attribuibile agli azionisti (cfr. paragrafo 43 del Commentario all’articolo 10). La questione è se tali imposte speciali connesse alla distribuzione degli utili potrebbero essere riscosse nella misura in cui le distribuzioni sono effettuate su utili esenti da imposta. Spetta agli Stati contraenti risolvere tali questioni mediante negoziati bilaterali”.
Il paragrafo 46 del Progetto di Convenzione del 1963 è stato sostituito quando il Consiglio dell’OCSE ha adottato la Convenzione modello del 1977 l’11 aprile 1977. In quel momento, il paragrafo 46 del Progetto di Convenzione del 1963 è stato modificato e rinumerato come paragrafo 69 (vedere la cronologia del paragrafo 71) ed è stato aggiunto un nuovo paragrafo 46.
Paragrafo 47: Modificato il 23 luglio 1992, sostituendo i riferimenti ai paragrafi da 70 a 76 con riferimenti ai paragrafi da 72 a 78, dal rapporto intitolato “The Revision of the Model Convention”, adottato dal Consiglio dell’OCSE il 23 luglio 1992. Nella Model Convention del 1977 e fino al 23 luglio 1992, il paragrafo 47 recitava come segue:
“47. Negli articoli 10 e 11 il diritto di tassare dividendi e interessi è diviso tra lo Stato di residenza e lo Stato della fonte. In questi casi, lo Stato di residenza è lasciato libero di non tassare se lo desidera (cfr. ad esempio paragrafi da 70 a 76 di seguito) e di applicare il metodo dell’esenzione anche alle voci di reddito sopra menzionate. Tuttavia, laddove lo Stato di residenza preferisca avvalersi del suo diritto di tassare tali voci di reddito, non può applicare il metodo dell’esenzione per eliminare la doppia imposizione poiché rinuncerebbe in tal modo completamente al suo diritto di tassare il reddito in questione. Per lo Stato di residenza, l’applicazione del metodo del credito sembrerebbe normalmente fornire una soluzione soddisfacente. Inoltre, come già indicato nel paragrafo 31 di cui sopra, gli Stati che in generale applicano il metodo dell’esenzione potrebbero desiderare di applicare a voci di reddito specifiche il metodo del credito piuttosto che l’esenzione. Di conseguenza, il paragrafo è redatto in conformità con il metodo del credito ordinario. Il Commento all’articolo 23 B di seguito si applica mutatis mutandis al paragrafo 2 dell’articolo 23 A.”
Il paragrafo 47 della Convenzione modello del 1977 corrispondeva al paragrafo 39 della bozza di Convenzione del 1963. Il paragrafo 47 della bozza di Convenzione del 1963 è stato modificato e rinumerato come paragrafo 70 (vedere la cronologia del paragrafo 72) e il titolo precedente è stato spostato con esso quando la Convenzione modello del 1977 è stata adottata dal Consiglio dell’OCSE l’11 aprile 1977. Nello stesso momento, il paragrafo 39 della bozza di Convenzione del 1963 è stato modificato e rinumerato come paragrafo 47 della Convenzione modello del 1977 e il titolo precedente è stato spostato con esso. Nella bozza di Convenzione del 1963 (adottata dal Consiglio dell’OCSE il 30 luglio 1963) e fino all’adozione della Convenzione modello del 1977, il paragrafo 39 recitava come segue:
“39. Negli articoli 10 e 11 il diritto di tassare dividendi e interessi è diviso tra lo Stato di residenza e lo Stato della fonte. Lo stesso vale anche per le royalties, per quanto riguarda Grecia, Lussemburgo, Portogallo e Spagna. Di conseguenza, non ci si può aspettare che la doppia imposizione in questi casi venga evitata mediante l’applicazione del metodo dell’esenzione, poiché questo metodo garantisce che lo Stato di residenza rinunci al suo diritto di tassare il reddito in questione, ma lo Stato di residenza è lasciato libero di applicare il metodo dell’esenzione se lo desidera. Per lo Stato di residenza, l’applicazione del metodo del credito sembrerebbe normalmente fornire una soluzione soddisfacente. Di conseguenza, il paragrafo è redatto in conformità con il metodo del credito ordinario. Se, tuttavia, un dato Stato contraente ha un sistema fiscale speciale (ad esempio la Svizzera) in cui il metodo del credito d’imposta non è ancora applicato e in cui sarebbe quindi difficile applicare tale metodo come previsto dal paragrafo 2 dell’articolo, tale Stato contraente può, in negoziati bilaterali, utilizzare altre misure al fine di alleviare la doppia imposizione menzionata in tale paragrafo 2.
Paragrafo 48: Modificato il 15 luglio 2014, eliminando il riferimento al paragrafo 63 alla fine del paragrafo, dal rapporto intitolato “The 2014 Update to the Model Tax Convention”, adottato dal Consiglio dell’OCSE il 15 luglio 2014. Nel Modello di Convenzione del 1977 e fino al 15 luglio 2014, il paragrafo 48 recitava come segue:
“48. Nei casi di cui al paragrafo precedente, sono stabilite alcune percentuali massime per l’imposta riservata allo Stato della fonte. In tali casi, l’aliquota dell’imposta nello Stato di residenza sarà molto spesso superiore all’aliquota nello Stato della fonte. La limitazione della detrazione che è stabilita nella seconda frase del paragrafo 2 e che è conforme al metodo ordinario del credito è quindi di conseguenza solo in un numero limitato di casi. Se, in tali casi, gli Stati contraenti preferiscono rinunciare alla limitazione e applicare l’intera
metodo di accreditamento, possono farlo eliminando la seconda frase del paragrafo 2 (vedere anche il paragrafo 63 di seguito).”
Il paragrafo 48 della Convenzione modello del 1977 corrispondeva al paragrafo 40 della bozza di Convenzione del 1963. Il paragrafo 48 della bozza di Convenzione del 1963 è stato modificato e rinumerato come paragrafo 71 (vedere la cronologia del paragrafo 73) quando la Convenzione modello del 1977 è stata adottata dal Consiglio dell’OCSE l’11 aprile 1977. Nello stesso momento, il paragrafo 40 della bozza di Convenzione del 1963 è stato modificato e rinumerato come paragrafo 48 della Convenzione modello del 1977. Nella bozza di Convenzione del 1963 (adottata dal Consiglio dell’OCSE il 30 luglio 1963) e fino all’adozione della Convenzione modello del 1977, il paragrafo 40 recitava come segue:
“40. Nei casi di cui al paragrafo precedente sono stabilite alcune percentuali massime per l’imposta riservata allo Stato di origine. In tali casi l’aliquota dell’imposta nello Stato di residenza sarà molto spesso superiore all’aliquota nello Stato naturalmente. Di conseguenza, una limitazione della detrazione conformemente al metodo ordinario del credito avrebbe solo un significato limitato. Se in tali casi gli Stati contraenti ritengono preferibile utilizzare il metodo del credito pieno, possono farlo eliminando la seconda frase del paragrafo.”
Paragrafo 49: Sostituito quando il Consiglio dell’OCSE adottò la Convenzione modello del 1977 l’11 aprile 1977. In quel momento, il paragrafo 49 della bozza di Convenzione del 1963 fu modificato e rinumerato come paragrafo 72 (vedere la cronologia del paragrafo 74) e furono aggiunti un nuovo paragrafo 49 e il titolo precedente.
Paragrafo 50: Sostituito quando il modello di Convenzione del 1977 fu adottato dal Consiglio dell’OCSE l’11 aprile 1977. In quel momento, il paragrafo 50 della bozza di Convenzione del 1963 fu modificato e incorporato nel paragrafo 73 (vedere la cronologia del paragrafo 75) e fu aggiunto un nuovo paragrafo 50.
Paragrafo 51: Sostituito quando il Consiglio dell’OCSE adottò la Convenzione modello del 1977 l’11 aprile 1977. In quel momento, il paragrafo 51 della bozza di Convenzione del 1963 fu modificato e incorporato nel paragrafo 73 (vedere la cronologia del paragrafo 75) e fu aggiunto un nuovo paragrafo 51.
Paragrafo 52: Sostituito quando il Modello di Convenzione del 1977 fu adottato dal Consiglio dell’OCSE l’11 aprile 1977. Nello stesso momento, il paragrafo 52 del Progetto di Convenzione del 1963 e il titolo precedente furono eliminati e fu aggiunto un nuovo paragrafo 52. Nel Progetto di Convenzione del 1963 (adottato dal Consiglio dell’OCSE il 30 luglio 1963) e fino all’adozione del Modello di Convenzione del 1977, il paragrafo 52 e il titolo precedente recitavano come segue:
“D. Credito speciale in relazione ai dividendi
52. Alcuni Stati che desiderano applicare il metodo del credito ammettono nelle loro Convenzioni, per quanto riguarda i dividendi ricevuti da società in altri Stati, il credito, non solo per l’importo dell’imposta direttamente riscossa sui dividendi in quegli altri Stati, ma anche per quella parte dell’imposta delle società che è appropriata per i dividendi. Gli Stati membri che applicano questo metodo sono lasciati liberi di farlo.”
Paragrafo 53: Aggiunto quando il Consiglio dell’OCSE adottò la Convenzione modello del 1977, l’11 aprile 1977.
Paragrafo 54: Aggiunto quando il Consiglio dell’OCSE adottò la Convenzione modello del 1977, l’11 aprile 1977.
Paragrafo 55: Modificato il 23 luglio 1992 dal rapporto intitolato “The Revision of the Model Convention”, adottato dal Consiglio dell’OCSE il 23 luglio 1992. Nella Convenzione modello del 1977 e fino al 23 luglio 1992, il paragrafo 55 recitava come segue:
“55. Il progetto di Convenzione del 1963 riservava espressamente l’applicazione della scala progressiva delle aliquote fiscali da parte dello Stato di residenza (ultima frase del paragrafo 1
dell’articolo 23 A) e la maggior parte delle convenzioni concluse tra i paesi membri dell’OCSE, che adottano il metodo dell’esenzione, seguono questo principio. Secondo il paragrafo 3 dell’articolo 23 A, come modificato, lo Stato di residenza conserva il diritto di prendere in considerazione l’importo del reddito o del capitale esentato quando determina l’imposta da imporre sul resto del reddito o del capitale. La regola si applica anche quando il reddito esentato (o voci di capitale) e il reddito imponibile (o voci di capitale) spettano a quelle persone (ad esempio marito e moglie) i cui redditi (o voci di capitale) sono tassati congiuntamente secondo le leggi nazionali. Questo principio di progressione si applica al reddito o al capitale esentato in virtù del paragrafo 1 dell’articolo 23 A nonché al reddito o al capitale che in base a qualsiasi altra disposizione della Convenzione “sarà imponibile solo” nell’altro Stato contraente (cfr. paragrafo 6 sopra). Questo è il motivo per cui il principio di progressione viene trasferito dal paragrafo 1 dell’articolo 23 A al nuovo paragrafo 3 del suddetto articolo, e si fa riferimento all’esenzione “conformemente a qualsiasi disposizione della Convenzione”.
Il paragrafo 55 e il titolo precedente sono stati aggiunti quando il Consiglio dell’OCSE ha adottato la Convenzione modello del 1977 l’11 aprile 1977.
Paragrafo 56: Aggiunto quando il Consiglio dell’OCSE adottò la Convenzione modello del 1977, l’11 aprile 1977.
Paragrafo 56.1: Aggiunto insieme al titolo che lo precede il 29 aprile 2000 dal rapporto intitolato “Aggiornamento del 2000 del modello di convenzione fiscale”, adottato dal Comitato per gli affari fiscali dell’OCSE il 29 aprile 2000, sulla base dell’allegato I di un altro rapporto intitolato “Applicazione del modello di convenzione fiscale dell’OCSE alle società di persone” (adottato dal Comitato per gli affari fiscali dell’OCSE il 20 gennaio 1999).
Paragrafo 56.2: Aggiunto il 29 aprile 2000 dal rapporto intitolato “Aggiornamento del 2000 del modello di convenzione fiscale”, adottato dal Comitato per gli affari fiscali dell’OCSE il 29 aprile 2000, sulla base dell’allegato I di un altro rapporto intitolato “Applicazione del modello di convenzione fiscale dell’OCSE alle società di persone” (adottato dal Comitato per gli affari fiscali dell’OCSE il 20 gennaio 1999).
Paragrafo 56.3: Aggiunto il 29 aprile 2000 dal rapporto intitolato “Aggiornamento del 2000 del modello di convenzione fiscale”, adottato dal Comitato per gli affari fiscali dell’OCSE il 29 aprile 2000, sulla base dell’allegato I di un altro rapporto intitolato “Applicazione del modello di convenzione fiscale dell’OCSE alle società di persone” (adottato dal Comitato per gli affari fiscali dell’OCSE il 20 gennaio 1999).
Paragrafo 57: Corrisponde al paragrafo 41 della bozza di Convenzione del 1963, come redatta prima dell’11 aprile 1977. In tale data, il paragrafo 41 della bozza di Convenzione del 1963 è stato modificato e rinumerato come paragrafo 57 e un nuovo paragrafo 57 è stato aggiunto quando il modello di Convenzione del 1977 è stato adottato dal Consiglio dell’OCSE l’11 aprile 1977. In tale data, i titoli precedenti sono stati modificati e spostati con il paragrafo 41. Nella bozza di Convenzione del 1963 (adottata dal Consiglio dell’OCSE il 30 luglio 1963) e fino all’adozione del modello di Convenzione del 1977, il paragrafo 41 e i titoli precedenti recitavano come segue:
“III. Commenti sull’articolo 23(B) (Credito)
A. Metodi
41. L’articolo 23(B) che incorpora la disposizione sul credito, segue il metodo ordinario del credito: lo Stato di residenza consente, come deduzione dalla propria imposta sul reddito o sul capitale del suo residente, un importo pari all’imposta pagata nell’altro Stato sul reddito derivante da, o sul capitale posseduto in, tale altro Stato, ma la deduzione è limitata alla quota appropriata della propria imposta.”
Paragrafo 58: Corrisponde al paragrafo 42 del Progetto di Convenzione del 1963, come redatto prima dell’11 aprile 1977. In quella data, il paragrafo 42 del Progetto di Convenzione del 1963 era
modificato e rinumerato come paragrafo 58 quando il Modello di Convenzione del 1977 fu adottato dal Consiglio dell’OCSE l’11 aprile 1977. Nel Progetto di Convenzione del 1963 (adottato dal Consiglio dell’OCSE il 30 luglio 1963) e fino all’adozione del Modello di Convenzione del 1977, il paragrafo 42 recitava come segue:
“42. Il metodo ordinario del credito è destinato ad applicarsi, tra l’altro, ai dividendi e agli interessi laddove lo Stato di origine abbia un diritto limitato di tassazione, ma la possibilità di una certa modifica è menzionata nei paragrafi 39 e 40 di cui sopra.”
Paragrafo 59: Modificato il 21 novembre 2017 dal rapporto intitolato “The 2017 Update to the Model Tax Convention”, adottato dal Consiglio dell’OCSE il 21 novembre 2017. Dopo il 29 aprile 2000 e fino al 21 novembre 2017, il paragrafo 59 recitava come segue:
“59. L’obbligo imposto dall’articolo 23 B a uno Stato R di riconoscere un credito per l’imposta riscossa nell’altro Stato E (o S) su una voce di reddito o capitale dipende dal fatto che questa voce possa essere tassata dallo Stato E (o S) in conformità con la Convenzione. I paragrafi da 32.1 a 32.7 di cui sopra discutono come questa condizione dovrebbe essere interpretata. Le voci di reddito o capitale che secondo l’articolo 8, il paragrafo 3 dell’articolo 13, il sottoparagrafo a) dei paragrafi 1 e 2 dell’articolo 19 e il paragrafo 3 dell’articolo 22, “sono imponibili solo” nell’altro Stato, sono fin dall’inizio esenti da imposta nello Stato R (vedere paragrafo 6 di cui sopra), e il Commento all’articolo 23 A si applica a tale reddito e capitale esentati. Per quanto riguarda la progressione, si fa riferimento al paragrafo 2 dell’articolo (e al paragrafo 79 di seguito).”
Il paragrafo 59 è stato precedentemente modificato il 29 aprile 2000 dal rapporto intitolato “The 2000 Update to the Model Tax Convention”, adottato dal Comitato per gli affari fiscali dell’OCSE il 29 aprile 2000, sulla base dell’Allegato I di un altro rapporto intitolato “The Application of the OECD Model Tax Convention to Partnerships” (adottato dal Comitato per gli affari fiscali dell’OCSE il 20 gennaio 1999). Dopo il 23 luglio 1992 e fino al 29 aprile 2000, il paragrafo 59 recitava come segue:
“59. Va notato che l’articolo 23 B si applica in uno Stato R solo a voci di reddito o capitale che, in conformità con la Convenzione, “possono essere tassate” nell’altro Stato E (o S). Le voci di reddito o capitale che, in base all’articolo 8, al paragrafo 3 dell’articolo 13, al sottoparagrafo a) dei paragrafi 1 e 2 dell’articolo 19 e al paragrafo 3 dell’articolo 22, “sono tassabili solo” nell’altro Stato, sono fin dall’inizio esenti da imposta nello Stato R (cfr. paragrafo 6 sopra), e il Commentario all’articolo 23 A si applica a tali redditi e capitali esentati. Per quanto riguarda la progressione, si fa riferimento al paragrafo 2 dell’articolo (e al paragrafo 79 di seguito).”
Il paragrafo 59 è stato precedentemente modificato il 23 luglio 1992, sostituendo il riferimento al paragrafo 77 con un riferimento al paragrafo 79, dal rapporto intitolato “The Revision of the Model Convention”, adottato dal Consiglio dell’OCSE il 23 luglio 1992. Nel Modello di Convenzione del 1977 e fino al 23 luglio 1992, il paragrafo 59 recitava come segue:
“59. Va notato che l’articolo 23 B si applica in uno Stato R solo a voci di reddito o capitale che, in conformità con la Convenzione, “possono essere tassate” nell’altro Stato E (o S). Le voci di reddito o capitale che, in base all’articolo 8, al paragrafo 3 dell’articolo 13, al sottoparagrafo a) dei paragrafi 1 e 2 dell’articolo 19 e al paragrafo 3 dell’articolo 22, “sono tassabili solo” nell’altro Stato, sono fin dall’inizio esenti da imposta nello Stato R (cfr. paragrafo 6 sopra), e il Commentario all’articolo 23 A si applica a tali redditi e capitali esentati. Per quanto riguarda la progressione, si fa riferimento al paragrafo 2 dell’articolo (e al paragrafo 77 di seguito).”
Il paragrafo 59 è stato aggiunto quando il Consiglio dell’OCSE ha adottato la Convenzione modello del 1977 l’11 aprile 1977.
Paragrafo 60: Aggiunto quando il Consiglio dell’OCSE adottò la Convenzione modello del 1977, l’11 aprile 1977.
Paragrafo 61: Modificato il 21 novembre 2017 dal rapporto intitolato “The 2017 Update to the Model Tax Convention”, adottato dal Consiglio dell’OCSE il 21 novembre 2017. Nella Convenzione modello del 1977 e fino al 21 novembre 2017, il paragrafo 61 recitava come segue:
“61. L’importo dell’imposta estera per cui deve essere concesso un credito è l’imposta effettivamente pagata in conformità alla Convenzione nell’altro Stato contraente. Possono sorgere problemi, ad esempio quando tale imposta non è calcolata sul reddito dell’anno per il quale è riscossa, ma sul reddito di un anno precedente o sul reddito medio di due o più anni precedenti. Possono sorgere altri problemi in relazione a diversi metodi di determinazione del reddito o in relazione a variazioni nei tassi di cambio (svalutazione o rivalutazione). Tuttavia, tali problemi difficilmente potrebbero essere risolti da una disposizione espressa nella Convenzione.”
Il paragrafo 61 è stato aggiunto quando il Consiglio dell’OCSE ha adottato la Convenzione modello del 1977 l’11 aprile 1977.
Paragrafo 62: Aggiunto quando il Consiglio dell’OCSE adottò la Convenzione modello del 1977, l’11 aprile 1977.
Paragrafo 63: Modificato il 15 luglio 2014 dal rapporto intitolato “The 2014 Update to the Model Tax Convention”, adottato dal Consiglio dell’OCSE il 15 luglio 2014. Nella Convenzione modello del 1977 e fino al 15 luglio 2014, il paragrafo 63 recitava come segue:
“63. La detrazione massima è normalmente calcolata come imposta sul reddito netto, vale a dire sul reddito dello Stato E (o S) meno le detrazioni ammissibili (specificate o proporzionali) connesse a tale reddito (vedere paragrafo 40 sopra). Per tale motivo, la detrazione massima in molti casi può essere inferiore all’imposta effettivamente pagata nello Stato E (o S). Ciò può essere particolarmente vero nel caso in cui, ad esempio, un residente dello Stato R che deriva interessi dallo Stato S abbia preso in prestito fondi da una terza persona per finanziare il prestito che produce interessi. Poiché gli interessi dovuti su tale denaro preso in prestito possono essere compensati con gli interessi derivati dallo Stato S, l’importo del reddito netto soggetto a imposta nello Stato R può essere molto piccolo, o potrebbe addirittura non esserci alcun reddito netto. Questo problema potrebbe essere risolto utilizzando il metodo del credito completo nello Stato R come menzionato nel paragrafo 48 sopra. Un’altra soluzione sarebbe quella di esentare tali redditi da imposta nello Stato S, come proposto nel Commentario per quanto riguarda gli interessi sulle vendite a credito e sui prestiti concessi dalle banche (vedere paragrafo 15 del Commentario all’articolo 11).”
Il paragrafo 63 è stato aggiunto quando il Consiglio dell’OCSE ha adottato la Convenzione modello del 1977 l’11 aprile 1977.
Paragrafo 64: Aggiunto quando il Consiglio dell’OCSE adottò la Convenzione modello del 1977, l’11 aprile 1977.
Paragrafo 65: Aggiunto quando il Consiglio dell’OCSE adottò la Convenzione modello del 1977, l’11 aprile 1977.
Paragrafo 66: Aggiunto quando il Consiglio dell’OCSE adottò la Convenzione modello del 1977, l’11 aprile 1977.
Paragrafo 67: Ha sostituito il paragrafo 67 della Convenzione modello del 1977, come formulato prima del 23 luglio 1992. A quel tempo, il paragrafo 67 è stato rinumerato come paragrafo 69 (vedere la cronologia del paragrafo 69) e un nuovo paragrafo 67 è stato aggiunto dal rapporto intitolato “The Revision of the Model Convention”, adottato dal Consiglio dell’OCSE il 23 luglio 1992, sulla base del paragrafo 86 di un precedente rapporto intitolato “Thin Capitalisation” (adottato dal Consiglio dell’OCSE il 26 novembre 1986).
Paragrafo 68: Sostituito il 23 luglio 1992 quando il paragrafo 68 della Convenzione modello del 1977 è stato rinumerato come paragrafo 70 (vedere la cronologia del paragrafo 70) ed è stato aggiunto un nuovo paragrafo 68, dal rapporto intitolato “La revisione della Convenzione modello”, adottato dal Consiglio dell’OCSE il 23 luglio 1992, sulla base di
paragrafo 86 di un precedente rapporto intitolato “Thin Capitalisation” (adottato dall’OCSEConsiglio il 26 novembre 1986). Contemporaneamente, il titolo che precede il paragrafo 68 è stato spostato con esso.
Paragrafo 69: Corrisponde al paragrafo 67 della Convenzione modello del 1977, come formulato prima del 23 luglio 1992. In tale data, il paragrafo 69 della Convenzione modello del 1977 è stato rinumerato come paragrafo 71 (vedere la cronologia del paragrafo 71) e il paragrafo 67 della Convenzione modello del 1977 è stato rinumerato come paragrafo 69 dal rapporto intitolato “The Revision of the Model Convention”, adottato dal Consiglio dell’OCSE il 23 luglio 1992.
Il paragrafo 67 è stato aggiunto quando il Consiglio dell’OCSE ha adottato la Convenzione modello del 1977 l’11 aprile 1977.
Paragrafo 69.1: Modificato il 21 novembre 2017 dal rapporto intitolato “The 2017 Update to the Model Tax Convention”, adottato dal Consiglio dell’OCSE il 21 novembre 2017. Dopo il 29 aprile 2000 e fino al 21 novembre 2017, il paragrafo 69.1 recitava come segue:
“69.1. Possono sorgere problemi quando gli Stati contraenti trattano entità come le partnership in modo diverso. Supponiamo, ad esempio, che lo Stato di origine tratti una partnership come una società e lo Stato di residenza di un partner la tratti come fiscalmente trasparente. Lo Stato di origine può, fatte salve le disposizioni applicabili della Convenzione, tassare la partnership sul suo reddito quando tale reddito viene realizzato e, fatte salve le limitazioni del paragrafo 2 dell’articolo 10, può anche tassare la distribuzione degli utili da parte della partnership ai suoi partner non residenti. Lo Stato di residenza, tuttavia, tasserà il partner solo sulla sua quota del reddito della partnership quando tale reddito viene realizzato dalla partnership.”
Il paragrafo 69.1 è stato aggiunto il 29 aprile 2000 dal rapporto intitolato “Aggiornamento del 2000 del modello di convenzione fiscale”, adottato dal Comitato per gli affari fiscali dell’OCSE il 29 aprile 2000, sulla base dell’allegato I di un altro rapporto intitolato “Applicazione del modello di convenzione fiscale dell’OCSE alle società di persone” (adottato dal Comitato per gli affari fiscali dell’OCSE il 20 gennaio 1999).
Paragrafo 69.2: Modificato il 21 novembre 2017 dal rapporto intitolato “The 2017 Update to the Model Tax Convention”, adottato dal Consiglio dell’OCSE il 21 novembre 2017. Dopo il 29 aprile 2000 e fino al 21 novembre 2017, il paragrafo 69.2 recitava come segue:
“69.2 La prima questione che si pone in questo caso è se lo Stato di residenza, che tassa il socio sulla sua quota di reddito della partnership, sia obbligato, ai sensi della Convenzione, a riconoscere un credito per l’imposta che viene riscossa nello Stato della fonte sulla partnership, che quest’ultimo Stato tratta come un’entità imponibile separata. La risposta a tale domanda deve essere affermativa. Nella misura in cui lo Stato di residenza fluisce attraverso il reddito della partnership al socio allo scopo di tassarlo, deve adottare un approccio coerente e far fluire attraverso il socio l’imposta pagata dalla partnership allo scopo di eliminare la doppia imposizione derivante dalla sua tassazione del socio. In altre parole, se lo status societario conferito alla partnership dallo Stato della fonte viene ignorato dallo Stato di residenza ai fini della tassazione del socio sulla sua quota di reddito, dovrebbe essere ignorato allo stesso modo ai fini del credito d’imposta estero.”
Il paragrafo 69.2 è stato aggiunto il 29 aprile 2000 dal rapporto intitolato “Aggiornamento del 2000 del modello di convenzione fiscale”, adottato dal Comitato per gli affari fiscali dell’OCSE il 29 aprile 2000, sulla base dell’allegato I di un altro rapporto intitolato “Applicazione del modello di convenzione fiscale dell’OCSE alle società di persone” (adottato dal Comitato per gli affari fiscali dell’OCSE il 20 gennaio 1999).
Paragrafo 69.3: Modificato il 21 novembre 2017 dal rapporto intitolato “Aggiornamento 2017 del modello di convenzione fiscale”, adottato dal Consiglio dell’OCSE il 21 novembre 2017.
21 novembre 2017. Dopo il 29 aprile 2000 e fino al 21 novembre 2017, il paragrafo 69.3 recitava come segue:
“69.3 Una seconda questione che si pone in questo caso è la misura in cui lo Stato di residenza deve riconoscere un credito per l’imposta riscossa dallo Stato di origine sulla distribuzione, che non è tassata nello Stato di residenza. La risposta a tale domanda risiede in quest’ultimo fatto. Poiché la distribuzione non è tassata nello Stato di residenza, semplicemente non esiste alcuna imposta nello Stato di residenza contro cui accreditare l’imposta riscossa dallo Stato di origine sulla distribuzione. Deve essere fatta una netta distinzione tra la generazione di utili e la distribuzione di tali utili e non ci si dovrebbe aspettare che lo Stato di residenza accrediti l’imposta riscossa dallo Stato di origine sulla distribuzione contro la propria imposta riscossa sulla generazione (vedere la prima frase del paragrafo 64 sopra).”
Il paragrafo 69.3 è stato aggiunto il 29 aprile 2000 dal rapporto intitolato “Aggiornamento del 2000 del modello di convenzione fiscale”, adottato dal Comitato per gli affari fiscali dell’OCSE il 29 aprile 2000, sulla base dell’allegato I di un altro rapporto intitolato “Applicazione del modello di convenzione fiscale dell’OCSE alle società di persone” (adottato dal Comitato per gli affari fiscali dell’OCSE il 20 gennaio 1999).
Paragrafo 70: Corrisponde al paragrafo 68 della Convenzione modello del 1977, come formulato prima del 23 luglio 1992. In tale data, il paragrafo 70 della Convenzione modello del 1977 è stato rinumerato come paragrafo 72 (vedere la cronologia del paragrafo 72) e il paragrafo 68 della Convenzione modello del 1977 è stato rinumerato come paragrafo 70, dal rapporto intitolato “The Revision of the Model Convention”, adottato dal Consiglio dell’OCSE il 23 luglio 1992. Nello stesso momento, il titolo che precede il paragrafo 70 è stato spostato con esso e il titolo che precede il paragrafo 68 è stato spostato con esso.
Il paragrafo 68 della Convenzione modello del 1977 corrispondeva al paragrafo 45 della bozza di Convenzione del 1963. Il paragrafo 45 della bozza di Convenzione del 1963 è stato modificato e rinumerato come paragrafo 68 e il titolo precedente è stato modificato e spostato con esso quando la Convenzione modello del 1977 è stata adottata dal Consiglio dell’OCSE l’11 aprile 1977. Nella bozza di Convenzione del 1963 (adottata dal Consiglio dell’OCSE il 30 luglio 1963) e fino all’adozione della Convenzione modello del 1977, il paragrafo 45 e il titolo precedente recitavano come segue:
“B. Osservazioni relative all’imposta sul capitale
45. Le imposte sul capitale sono incluse nel presente articolo. Come è redatto il paragrafo 1, deve essere concesso un credito per l’imposta sul reddito solo contro l’imposta sul reddito e per l’imposta sul capitale solo contro l’imposta sul capitale. Di conseguenza, il credito per o contro l’imposta sul capitale sarà concesso solo se esiste un’imposta sul capitale in entrambi gli Stati contraenti.”
Paragrafo 71: Corrisponde al paragrafo 69 della Convenzione modello del 1977, come formulata prima del 23 luglio 1992. In tale data, il paragrafo 71 è stato rinumerato come paragrafo 73 (vedere la cronologia del paragrafo 73) e il paragrafo 69 è stato rinumerato come paragrafo 71 dal rapporto intitolato “The Revision of the Model Convention”, adottato dal Consiglio dell’OCSE il 23 luglio 1992.
Il paragrafo 69 della Convenzione modello del 1977 corrispondeva al paragrafo 46 della bozza di Convenzione del 1963. Il paragrafo 46 della bozza di Convenzione del 1963 è stato modificato e rinumerato come paragrafo 69 quando la Convenzione modello del 1977 è stata adottata dal Consiglio dell’OCSE l’11 aprile 1977. Nella bozza di Convenzione del 1963 (adottata dal Consiglio dell’OCSE il 30 luglio 1963) e fino all’adozione della Convenzione modello del 1977, il paragrafo 46 recitava come segue:
“46. In base a negoziati bilaterali, due Stati contraenti possono concordare che un’imposta denominata imposta sul capitale sia di natura strettamente correlata all’imposta sul reddito e possono, pertanto, desiderare di concedere un credito per essa rispetto all’imposta sul reddito e viceversa. Ci saranno casi in cui, poiché uno Stato non impone un’imposta sul capitale o perché entrambi gli Stati
imporre imposte sul capitale solo su attività nazionali, non si verificherà alcuna doppia imposizione del capitale. In tali casi, è ovviamente sottinteso che il riferimento all’imposizione sul capitale può essere eliminato. Inoltre, gli Stati negoziatori potrebbero ritenere auspicabile, indipendentemente dalla natura delle imposte incluse nella Convenzione, consentire un credito per l’importo totale dell’imposta nello Stato di origine rispetto all’importo totale dell’imposta nello Stato di residenza. Tuttavia, laddove una Convenzione includa sia imposte sul capitale reale sia imposte sul capitale che sono per loro natura imposte sul reddito, gli Stati contraenti potrebbero voler consentire un credito sull’imposta sul reddito solo per le ultime imposte sul capitale menzionate. In tali casi, gli Stati contraenti sono liberi di modificare l’articolo proposto in modo da ottenere l’effetto desiderato”.
Paragrafo 72: Sostituito, insieme al titolo precedente, il 29 aprile 2000 dal rapporto intitolato “The 2000 Update to the Model Tax Convention”, adottato dal Comitato per gli affari fiscali dell’OCSE il 29 aprile 2000, sulla base di un altro rapporto intitolato “Tax Sparing: a Reconsideration” (adottato dal Consiglio dell’OCSE il 23 ottobre 1997). Dopo il 23 luglio 1992 e fino al 29 aprile 2000, il paragrafo 72 e il titolo precedente recitavano come segue:
“C. Il rapporto in casi particolari tra la tassazione nello Stato di origine e il metodo ordinario del credito
72. In certi casi uno Stato, specialmente un paese in via di sviluppo, può per ragioni particolari fare delle concessioni ai contribuenti, ad esempio agevolazioni fiscali per incoraggiare la produzione industriale. In modo simile, uno Stato può esentare dalle tasse certi tipi di reddito, ad esempio le pensioni ai soldati feriti in guerra.”
Il paragrafo 72 corrispondeva al paragrafo 70 della Convenzione modello del 1977, come era formulato prima del 23 luglio 1992. Il 23 luglio 1992, il paragrafo 72 della Convenzione modello del 1977 è stato rinumerato come paragrafo 74 (vedere la cronologia del paragrafo 74), il paragrafo 70 della Convenzione modello del 1977 è stato rinumerato come paragrafo 72 e il titolo che precede il paragrafo 70 è stato spostato con esso, dal rapporto intitolato “The Revision of the Model Convention”, adottato dal Consiglio dell’OCSE il 23 luglio 1992.
Il paragrafo 70 della Convenzione modello del 1977 corrispondeva al paragrafo 47 della bozza di Convenzione del 1963. Il paragrafo 47 della bozza di Convenzione del 1963 è stato modificato e rinumerato come paragrafo 70 e il titolo precedente è stato spostato con esso quando la Convenzione modello del 1977 è stata adottata dal Consiglio dell’OCSE l’11 aprile 1977. Nella bozza di Convenzione del 1963 (adottata dal Consiglio dell’OCSE il 30 luglio 1963) e fino all’adozione della Convenzione modello del 1977, il paragrafo 47 recitava come segue:
“47. In certi casi uno Stato, in particolare uno Stato che è comunemente definito uno Stato industrialmente sottosviluppato, può per ragioni particolari fare delle concessioni ai contribuenti, ad esempio agevolazioni fiscali per incoraggiare la produzione industriale. In modo simile, uno Stato può desiderare di liberare dalla tassazione certi tipi di reddito, ad esempio pensioni ai soldati feriti in guerra.”
Paragrafo 73: Sostituito il 29 aprile 2000 quando il paragrafo 73 è stato eliminato e un nuovo paragrafo 73 è stato aggiunto dal rapporto intitolato “The 2000 Update to the Model Tax Convention”, adottato dal Comitato per gli affari fiscali dell’OCSE il 29 aprile 2000, sulla base di un altro rapporto intitolato “Tax Sparing: a Reconsideration” (adottato dal Consiglio dell’OCSE il 23 ottobre 1997). Dopo il 23 luglio 1992 e fino al 29 aprile 2000, il paragrafo 73 recitava come segue:
“73. Quando tale Stato conclude una convenzione con uno Stato che applica il metodo dell’esenzione, non sorge alcuna restrizione dell’esenzione concessa ai contribuenti, perché tale altro Stato deve concedere l’esenzione indipendentemente dall’importo dell’imposta, se presente, imposta nello Stato di origine (cfr. paragrafo 34 sopra). Tuttavia, quando l’altro Stato applica il metodo del credito, la concessione può essere annullata nella misura in cui tale altro Stato consentirà una detrazione solo dell’imposta pagata nel
Stato di origine. In ragione delle concessioni, quell’altro Stato si assicura quello che può essere definito un guadagno non pattuito per il proprio Tesoro.”
Il paragrafo 73, come formulato dopo il 23 luglio 1992, corrispondeva al paragrafo 71 della Convenzione modello del 1977. Il 23 luglio 1992, il paragrafo 73 della Convenzione modello del 1977 è stato rinumerato come paragrafo 75 (vedere la cronologia del paragrafo 75) e il paragrafo 71 della Convenzione modello del 1977 è stato rinumerato come paragrafo 73, dal rapporto intitolato “The Revision of the Model Convention”, adottato dal Consiglio dell’OCSE il 23 luglio 1992.
Il paragrafo 71 della Convenzione modello del 1977 corrispondeva al paragrafo 48 della bozza di Convenzione del 1963. Il paragrafo 48 della bozza di Convenzione del 1963 è stato modificato e rinumerato come paragrafo 71 quando la Convenzione modello del 1977 è stata adottata dal Consiglio dell’OCSE l’11 aprile 1977. Nella bozza di Convenzione del 1963 (adottata dal Consiglio dell’OCSE il 30 luglio 1963) e fino all’adozione della Convenzione modello del 1977, il paragrafo 48 recitava come segue:
“48. Quando tale Stato conclude una Convenzione con uno Stato che applica il sistema di esenzione, non sorge alcuna restrizione dell’esenzione concessa ai contribuenti, perché quell’altro Stato deve concedere l’esenzione indipendentemente dall’importo dell’imposta, se presente, imposta nello Stato di origine. Ma quando l’altro Stato applica il sistema di credito, la concessione viene annullata, in quanto quell’altro Stato consentirà una detrazione solo dell’imposta pagata nello Stato di origine. Inoltre, in ragione delle concessioni, quell’altro Stato assicura quello che può essere definito un guadagno non pattuito per il proprio Tesoro.”
Paragrafo 74: Sostituito il 29 aprile 2000 quando il paragrafo 74 è stato eliminato e un nuovo paragrafo 74 è stato aggiunto dal rapporto intitolato “The 2000 Update to the Model Tax Convention”, adottato dal Comitato per gli affari fiscali dell’OCSE il 29 aprile 2000, sulla base di un altro rapporto intitolato “Tax Sparing: a Reconsideration” (adottato dal Consiglio dell’OCSE il 23 ottobre 1997). Dopo il 23 luglio 1992 e fino al 29 aprile 2000, il paragrafo 74 recitava come segue:
“74. Qualora i due Stati convengano che il beneficio delle concessioni accordate ai contribuenti nello Stato di origine non debba essere annullato, sarà necessaria una deroga al paragrafo 2 dell’articolo 23 A, o all’articolo 23 B.”
Il paragrafo 74, come formulato dopo il 23 luglio 1992, corrispondeva al paragrafo 72 della Convenzione modello del 1977. Il 23 luglio 1992, il paragrafo 74 della Convenzione modello del 1977 è stato rinumerato come paragrafo 76 (vedere la cronologia del paragrafo 76) e il paragrafo 72 della Convenzione modello del 1977 è stato rinumerato come paragrafo 74, dal rapporto intitolato “The Revision of the Model Convention”, adottato dal Consiglio dell’OCSE il 23 luglio 1992.
Il paragrafo 72 della Convenzione modello del 1977 corrispondeva al paragrafo 49 della bozza di Convenzione del 1963. Il paragrafo 49 della bozza di Convenzione del 1963 è stato modificato e rinumerato come paragrafo 72 quando la Convenzione modello del 1977 è stata adottata dal Consiglio dell’OCSE l’11 aprile 1977. Nella bozza di Convenzione del 1963 (adottata dal Consiglio dell’OCSE il 30 luglio 1963) e fino all’adozione della Convenzione modello del 1977, il paragrafo 49 recitava come segue:
“49. Qualora i due Stati contraenti concordino che il beneficio delle concessioni concesse ai contribuenti nello Stato di origine non debba essere annullato, sarà necessaria una deviazione dall’articolo 23(A) paragrafo 2 e dall’articolo 23(B).”
Paragrafo 75: Sostituito il 29 aprile 2000 quando il paragrafo 75 è stato cancellato e un nuovo paragrafo 75 è stato aggiunto dal rapporto intitolato “The 2000 Update to the Model Tax Convention”, adottato dal Comitato per gli affari fiscali dell’OCSE il 29 aprile 2000, sulla base di un altro rapporto intitolato “Tax Sparing: a Reconsideration” (adottato dal Consiglio dell’OCSE il 23 ottobre 1997). Dopo il 23 luglio 1992 e fino al 29 aprile 2000, il paragrafo 75 recitava come segue:
“75. A questo scopo si possono usare diverse formule, come ad esempio:
a) lo Stato di residenza consentirà la detrazione dell’importo dell’imposta che lo Stato della fonte avrebbe potuto imporre in conformità alla sua legislazione generale o dell’importo limitato dalla Convenzione (ad esempio, limitazioni delle aliquote previste per dividendi e interessi negli articoli 10 e 11), anche se lo Stato della fonte, in quanto paese in via di sviluppo, ha rinunciato a tutto o a parte di tale imposta in base a disposizioni speciali per la promozione del suo sviluppo economico;
b) come contropartita del sacrificio fiscale che il paese in via di sviluppo fa riducendo in modo generale la propria imposta alla fonte, lo Stato di residenza accetta di consentire una detrazione dalla propria imposta di un importo (in parte fittizio) fissato ad un’aliquota più elevata;
c) lo Stato di residenza esenta i redditi che hanno beneficiato di agevolazioni fiscali nel Paese in via di sviluppo.
Gli Stati contraenti sono liberi di elaborare altre formule nel corso dei negoziati bilaterali.”
Il paragrafo 75, come formulato dopo il 23 luglio 1992, corrispondeva al paragrafo 73 della Convenzione modello del 1977. Il 23 luglio 1992, il paragrafo 75 della Convenzione modello del 1977 è stato rinumerato come paragrafo 77 (vedere la cronologia del paragrafo 77) e il paragrafo 73 della Convenzione modello del 1977 è stato rinumerato come paragrafo 75, dal rapporto intitolato “The Revision of the Model Convention”, adottato dal Consiglio dell’OCSE il 23 luglio 1992.
Il paragrafo 73 della Convenzione modello del 1977 corrispondeva ai paragrafi 50 e 51 della bozza di Convenzione del 1963. I paragrafi 50 e 51, così come erano formulati nella bozza di Convenzione del 1963, furono modificati e incorporati nel paragrafo 73 quando la Convenzione modello del 1977 fu adottata dal Consiglio dell’OCSE l’11 aprile 1977. Nella bozza di Convenzione del 1963 (adottata dal Consiglio dell’OCSE il 30 luglio 1963) e fino all’adozione della Convenzione modello del 1977, i paragrafi 50 e 51 recitavano come segue:
“50. Un metodo di deviazione potrebbe essere che, laddove sia in questione tale reddito “esentato dalle imposte”, potrebbe essere applicato il metodo dell’esenzione, come sottolineato nel paragrafo 48. Già, per coprire casi particolari, una deviazione dal metodo dell’esenzione, che incarna il metodo del credito, è stata proposta nel paragrafo 2 dell’articolo 23 (A), così che una deviazione in questo caso dal metodo del credito che incarna il metodo dell’esenzione potrebbe essere accettabile. Un’altra deviazione potrebbe essere l’adozione di ciò che è chiamato “credito di corrispondenza”. Questo metodo garantisce che lo Stato di residenza consenta come detrazione dalla propria imposta un importo corrispondente all’imposta che sarebbe stata pagata nello Stato di origine se non fosse stata concessa alcuna concessione da parte di tale Stato. Affinché il sistema dia risultati soddisfacenti, è necessario che lo Stato di origine sia in grado di notificare allo Stato di residenza l’importo dell’imposta che sarebbe stata pagata se non fosse stata concessa alcuna agevolazione.
51. In tali casi, gli Stati membri sono lasciati liberi di stabilire se si debbano effettuare deviazioni dal metodo ordinario del credito e, in caso affermativo, quale forma debbano assumere tali deviazioni e quali condizioni debbano essere soddisfatte prima delle deviazioni.
Paragrafo 76: Sostituito il 29 aprile 2000 quando il paragrafo 76 è stato eliminato e un nuovo paragrafo 76 è stato aggiunto dal rapporto intitolato “The 2000 Update to the Model Tax Convention”, adottato dal Comitato per gli affari fiscali dell’OCSE il 29 aprile 2000, sulla base di un altro rapporto intitolato “Tax Sparing: a Reconsideration” (adottato dal Consiglio dell’OCSE il 23 ottobre 1997). Dopo il 23 luglio 1992 e fino al 29 aprile 2000, il paragrafo 76 recitava come segue:
“76. Se uno Stato contraente accetta di stimolare in particolare gli investimenti nell’altro Stato che è un paese in via di sviluppo, le disposizioni di cui sopra saranno generalmente accompagnate da garanzie per gli investitori, vale a dire, la Convenzione
limitare l’aliquota d’imposta che può essere imposta nello Stato di origine su dividendi, interessi e royalties.”
Il paragrafo 76, come formulato dopo il 23 luglio 1992, corrispondeva al paragrafo 74 della Convenzione modello del 1977. Il 23 luglio 1992, il paragrafo 76 della Convenzione modello del 1977 è stato rinumerato come paragrafo 78 (vedere la cronologia del paragrafo 78) e il paragrafo 74 della Convenzione modello del 1977 è stato rinumerato come paragrafo 76, dal rapporto intitolato “The Revision of the Model Convention”, adottato dal Consiglio dell’OCSE il 23 luglio 1992.
Il paragrafo 74 è stato aggiunto quando il Consiglio dell’OCSE ha adottato la Convenzione modello del 1977 l’11 aprile 1977.
Paragrafo 77: Sostituito il 29 aprile 2000 quando il paragrafo 77 è stato eliminato e un nuovo paragrafo 77 è stato aggiunto dal rapporto intitolato “The 2000 Update to the Model Tax Convention”, adottato dal Comitato per gli affari fiscali dell’OCSE il 29 aprile 2000, sulla base di un altro rapporto intitolato “Tax Sparing: a Reconsideration” (adottato dal Consiglio dell’OCSE il 23 ottobre 1997). Dopo il 23 luglio 1992 e fino al 29 aprile 2000, il paragrafo 77 recitava come segue:
“77. Inoltre, possono essere previste limitazioni o limiti temporali per l’applicazione dei vantaggi di cui alle formule a), ed eventualmente c), di cui sopra: il credito esteso (o l’esenzione) può essere concesso solo per incentivi applicati temporaneamente nei paesi in via di sviluppo, o solo per investimenti effettuati o contratti conclusi in futuro (ad esempio, dalla data di entrata in vigore della Convenzione) o per un periodo di tempo determinato.”
Il paragrafo 77, come formulato dopo il 23 luglio 1992, corrispondeva al paragrafo 75 della Convenzione modello del 1977. Il 23 luglio 1992, il paragrafo 77 della Convenzione modello del 1977 è stato rinumerato come paragrafo 79 (vedere la cronologia del paragrafo 79), il titolo che precede il paragrafo 77 è stato spostato con esso e il paragrafo 75 della Convenzione modello del 1977 è stato rinumerato come paragrafo 77, dal rapporto intitolato “The Revision of the Model Convention”, adottato dal Consiglio dell’OCSE il 23 luglio 1992.
Il paragrafo 75 è stato aggiunto quando il Consiglio dell’OCSE ha adottato la Convenzione modello del 1977 l’11 aprile 1977.
Paragrafo 78: Sostituito il 29 aprile 2000 quando il paragrafo 77 è stato eliminato e un nuovo paragrafo 77 è stato aggiunto dal rapporto intitolato “The 2000 Update to the Model Tax Convention”, adottato dal Comitato per gli affari fiscali dell’OCSE il 29 aprile 2000, sulla base di un altro rapporto intitolato “Tax Sparing: a Reconsideration” (adottato dal Consiglio dell’OCSE il 23 ottobre 1997). Dopo il 23 luglio 1992 e fino al 29 aprile 2000, il paragrafo 78 recitava come segue:
“78. Pertanto, esiste un numero considerevole di soluzioni a questo problema. Infatti, gli effetti concreti delle disposizioni in questione possono variare anche in funzione di altri fattori, come l’importo da includere nel reddito imponibile nello Stato di residenza (formule a) e b) di cui sopra); può trattarsi del reddito netto derivante (dopo la deduzione dell’imposta effettivamente pagata nello Stato della fonte), o del reddito netto maggiorato di un importo pari all’imposta effettivamente pagata nello Stato della fonte, o all’imposta che avrebbe potuto essere riscossa in conformità alla Convenzione (aliquote previste dagli articoli 10 e 11) o all’imposta che lo Stato di residenza accetta di consentire in deduzione.”
Il paragrafo 78, come formulato dopo il 23 luglio 1992, corrispondeva al paragrafo 76 della Convenzione modello del 1977. Il 23 luglio 1992, il paragrafo 76 della Convenzione modello del 1977 è stato rinumerato come paragrafo 78 dal rapporto intitolato “The Revision of the Model Convention”, adottato dal Consiglio dell’OCSE il 23 luglio 1992.
Il paragrafo 76 è stato aggiunto quando il Consiglio dell’OCSE ha adottato la Convenzione modello del 1977 l’11 aprile 1977.
Paragrafo 78.1: Aggiunto il 29 aprile 2000 dal rapporto intitolato “Aggiornamento del 2000 del modello di convenzione fiscale”, adottato dal Comitato per gli affari fiscali dell’OCSE il 29 aprile 2000, sulla base di un altro rapporto intitolato “Risparmio fiscale: una riconsiderazione” (adottato dal Consiglio dell’OCSE il 23 ottobre 1997).
Paragrafo 79: Corrisponde al paragrafo 77 della Convenzione modello del 1977, come formulato prima del 23 luglio 1992. In tale data, il paragrafo 77 della Convenzione modello del 1977 è stato rinumerato come paragrafo 79 e il titolo che precede il paragrafo 77 è stato spostato con esso, dal rapporto intitolato “La revisione della Convenzione modello”, adottato dal Consiglio dell’OCSE il 23 luglio 1992.
Il paragrafo 77 è stato aggiunto quando il Consiglio dell’OCSE ha adottato la Convenzione modello del 1977 l’11 aprile 1977.
Paragrafo 80: Aggiunto, insieme al titolo che lo precede, il 29 aprile 2000 dal rapporto intitolato “Aggiornamento del 2000 del modello di convenzione fiscale”, adottato dal Comitato per gli affari fiscali dell’OCSE il 29 aprile 2000.
Paragrafo 81: Modificato il 15 luglio 2014, modificandone il rinvio, dal rapporto intitolato “The 2014 Update to the Model Tax Convention”, adottato dal Consiglio dell’OCSE il 15 luglio 2014. Dopo il 29 aprile 2000 e fino al 15 luglio 2014, il paragrafo 81 recitava come segue:
«81. La Svizzera si riserva il diritto di non applicare le norme stabilite al paragrafo 32 nei casi in cui un conflitto di qualificazione risulti da una modifica del diritto interno dello Stato di fonte successiva alla conclusione di una Convenzione.»
Il paragrafo 81 è stato aggiunto il 29 aprile 2000 dal rapporto intitolato “Aggiornamento del 2000 del modello di convenzione fiscale”, adottato dal Comitato per gli affari fiscali dell’OCSE il 29 aprile 2000.
Paragrafo 82: Aggiunto il 21 novembre 2017 dal rapporto intitolato “Aggiornamento 2017 del modello di convenzione fiscale”, adottato dal Consiglio dell’OCSE il 21 novembre 2017.
Il paragrafo 82 e il titolo che lo precede sono stati eliminati il 17 luglio 2008 dal rapporto intitolato “The 2008 Update to the Model Tax Convention”, adottato dal Consiglio dell’OCSE il 17 luglio 2008. Dopo il 29 aprile 2000 e fino al 17 luglio 2008, il paragrafo 82 e il titolo che lo precede erano formulati come segue:
“Riserva sull’articolo
82. Il Portogallo si riserva la sua posizione sul paragrafo 4 dell’articolo 23 A.”
Il paragrafo 82 è stato aggiunto, insieme al titolo che lo precede, dal rapporto intitolato “Aggiornamento del 2000 del modello di convenzione fiscale”, adottato dal Comitato per gli affari fiscali dell’OCSE il 29 aprile 2000.
Paragrafo 83: Aggiunto insieme al titolo precedente il 21 novembre 2017 dal rapporto intitolato “Aggiornamento 2017 del modello di convenzione fiscale”, adottato dal Consiglio dell’OCSE il 21 novembre 2017.
Paragrafo 84: Aggiunto il 21 novembre 2017 dal rapporto intitolato “Aggiornamento 2017 del modello di convenzione fiscale”, adottato dal Consiglio dell’OCSE il 21 novembre 2017.
Paragrafo 85: Aggiunto il 21 novembre 2017 dal rapporto intitolato “Aggiornamento 2017 del modello di convenzione fiscale”, adottato dal Consiglio dell’OCSE il 21 novembre 2017.