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Scambio automatico di informazioni in materia fiscale (Automatic Exchange of Information in Tax Matters (AEOI))

La Convenzione sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale (Testo in italiano – traduzione non ufficiale)  (Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters) è stata sviluppata congiuntamente dall’OCSE e dal Consiglio d’Europa nel 1988 e modificata dal Protocollo nel 2010. La Convenzione è lo strumento multilaterale più completo disponibile per tutte le forme di cooperazione fiscale -operazione per contrastare l’evasione e l’elusione fiscale.

  • L’Articolo 5 prevede lo “Scambio di informazioni su richiesta
  • L’Articolo 6 prevede lo “Scambio automatico di informazioni
  • L’Articolo 7 prevede lo “Scambio spontaneo di informazioni

La Convenzione facilita la cooperazione internazionale per un migliore funzionamento delle leggi fiscali nazionali, nel rispetto dei diritti fondamentali dei contribuenti. Prevede tutte le possibili forme di cooperazione amministrativa tra gli Stati nella determinazione e nella riscossione delle imposte. Questa cooperazione spazia dallo scambio di informazioni, compresi gli scambi automatici, al recupero dei crediti fiscali esteri.

Dal 2009, il G20 ha costantemente incoraggiato i paesi a firmare la Convenzione, anche di recente in occasione del vertice del G20 a Buenos Aires nel 2018, dove il comunicato affermava: “Tutte le giurisdizioni dovrebbero firmare e ratificare la Convenzione multilaterale sulla mutua assistenza amministrativa in materia fiscale”.

Al 13 settembre 2023, partecipano alla Convenzione 147  giurisdizioni  (JURISDICTIONS PARTICIPATING IN THE CONVENTION ON MUTUAL ADMINISTRATIVE ASSISTANCE IN TAX MATTERS), di cui 17 giurisdizioni coperte da estensione territorialeCiò rappresenta un’ampia gamma di paesi, tra cui tutti i paesi del G20, tutti i BRIICS, tutti i paesi dell’OCSE, i principali centri finanziari e un numero crescente di paesi in via di sviluppo.

Negli ultimi 20 anni l’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) (Organization for Economic Cooperation and Development (OECD))ha progettato e aggiornato gli standard per lo scambio automatico delle tipologie di reddito presenti nel “Modello di convenzione fiscale dell’OCSE” (Model Tax Convention on Income and on Capital), con l’obiettivo di garantire che le informazioni in ambito fiscale possano essere acquisite, scambiate ed elaborate in modo rapido ed efficiente.

Common Reporting Standard

Il G20 ha mostrato un crescente interesse nell’attuazione di uno standard globale “Automatic Exchange of Information (AEOI)”, che nel settembre 2013 ha portato a una richiesta formale all’OCSE di sviluppare uno Common Reporting Standard (standard comune di reporting) .

Un ulteriore importante passo avanti verso l’attuazione del quadro giuridico internazionale è stato compiuto nell’ottobre 2014 con la firma dell’Accordo Multilaterale tra le autorità competenti sul Common Reporting Standard (CRS)CRS Multilateral Competent Authority Agreement (CRS MCAA)), che rende operativo lo scambio automatico di informazioni nell’ambito del CRS sulla base della Convenzione sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale.

Il Common Reporting Standard (CRS), sviluppato in risposta alla richiesta del G20 e approvato dal Consiglio dell’OCSE il 15 luglio 2014, invita le giurisdizioni a ottenere informazioni dai propri istituti finanziari e a scambiare automaticamente tali informazioni con altre giurisdizioni su base annuale. Definisce le informazioni sui conti finanziari da scambiare, gli istituti finanziari tenuti a riferire, i diversi tipi di conti e di contribuenti coperti, nonché le procedure comuni di due diligence che devono seguire gli istituti finanziari.

Il Common Reporting Standard (CRS) è stato introdotto nell’Unione Europea dalla Direttiva 2014/107/UE (DAC 2),

In base alle modifiche apportate dalla Direttiva 2014/107/UE l’autorità competente di ciascuno Stato membro comunica, entro il termine stabilito al paragrafo 6, lettera b), all’autorità competente di qualsiasi altro Stato membro, mediante scambio automatico, le seguenti informazioni sui periodi d’imposta a decorrere dal 1o gennaio 2016 per quanto concerne un Conto Oggetto di Comunicazione:

a) il nome, l’indirizzo, il numero o i numeri di identificazione fiscale (NIF) e, nel caso di persone fisiche, la data e il luogo di nascita per ciascuna Persona Oggetto di Comunicazione che è Titolare di Conto e, nel caso di un’Entità che è Titolare di Conto e che, dopo l’applicazione delle norme di adeguata verifica in materia fiscale conformemente agli allegati, è identificata come avente una o più Persone che Esercitano il Controllo che sono Persone Oggetto di Comunicazione, il nome, l’indirizzo e il NIF o i NIF dell’Entità e il nome, l’indirizzo, il NIF o i NIF e la data e il luogo di nascita di ogni Persona Oggetto di Comunicazione;

b) il numero di conto (o equivalente funzionale in assenza di un numero di conto);

c) il nome e l’eventuale numero di identificazione dell’Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione;

d) il saldo o il valore del conto (compreso, nel caso di un Contratto di Assicurazione per il quale è Misurabile un Valore Maturato o di un Contratto di Rendita, il Valore Maturato o il valore di riscatto) alla fine del pertinente anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione ovvero, se il conto è stato chiuso nel corso di tale anno o periodo, la chiusura del conto;

e) nel caso di un Conto di Custodia:

i) l’importo totale lordo degli interessi, l’importo totale lordo dei dividendi e l’importo totale lordo degli altri redditi generati in relazione alle attività detenute nel conto, in ogni caso pagati o accreditati sul conto (o in relazione al conto) nel corso dell’anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione; e

ii) gli introiti totali lordi derivanti dalla vendita o dal riscatto delle Attività Finanziarie pagati o accreditati sul conto nel corso dell’anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione in relazione al quale l’Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione ha agito in qualità di custode, intermediario, intestatario o altrimenti come agente per il Titolare del Conto;

f) nel caso di un Conto di Deposito, l’importo totale lordo degli interessi pagati o accreditati sul conto nel corso dell’anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione; e

g) nel caso di un conto non descritto alla lettera e) o alla lettera f), l’importo totale lordo pagato o accreditato al Titolare del Conto in relazione allo stesso nel corso dell’anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione in relazione al quale l’Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione è l’obbligato o il debitore, compreso l’importo complessivo di eventuali pagamenti di riscatto effettuati al Titolare del Conto nel corso dell’anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione.

In base alla Direttiva la comunicazione di informazioni ha luogo come segue:

a) per le categorie di cui al paragrafo 1: almeno una volta all’anno, entro i sei mesi successivi al termine dell’anno fiscale dello Stato membro durante il quale le informazioni sono state rese disponibili;

b) per le informazioni di cui al paragrafo 3 bis: una volta all’anno, entro i nove mesi successivi al termine dell’anno solare o altro adeguato periodo di rendicontazione cui le informazioni si riferiscono.»

Al 16 Maggio 2023, 120 Stati (FIRMATARI DELL’ACCORDO MULTILATERALE TRA LE AUTORITÀ COMPETENTI SULLO SCAMBIO AUTOMATICO DI INFORMAZIONI SUI CONTI FINANZIARI E PRIMA DATA PREVISTA PER LO SCAMBIO DELLE INFORMAZIONI)   hanno aderito al CRS Multilateral Competent Authority Agreement (CRS MCAA).

La sezione del sito OCSE ACTIVATED EXCHANGE RELATIONSHIPS FOR CRS INFORMATION  mostra tutti i rapporti di scambio bilaterali attualmente in essere per lo scambio automatico di informazioni CRS ai sensi dell’articolo 6 della Convenzione sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale e del CRS Multilateral Competent Authority Agreement (CRS MCAA)).

I rapporti di scambio attivati ​​possono essere ordinati e visualizzati sia dal punto di vista di una particolare giurisdizione mittente (“FROM”) che di una particolare giurisdizione ricevente (“TO”). Per ciascun rapporto di scambio è indicata la base giuridica e, ove opportuno, la data di efficacia e/o la data di attivazione. Nel caso in cui un rapporto sia di natura non reciproca, per la giurisdizione non reciproca verrà mostrato nella colonna “DA”, ma non nella colonna “A”. Il numero tra parentesi dietro ciascuna giurisdizione nel menu a tendina indica il numero totale di rapporti di scambio bilaterali attualmente attivati ​​rispetto a quella giurisdizione. 

Sulla base del  Common Reporting Standard (CRS)

      • 111 Giurisdizioni inviano informazioni all’Italia
      • 111 Giurisdizioni inviano informazioni alla Bulgaria.

Country-by-Country reporting

L’articolo 6 (Scambio automatico di informazioni) della  Convenzione sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale,  , impone alle Autorità Competenti degli Stati firmatari della Convenzione di concordare reciprocamente la portata dello scambio automatico di informazioni e la procedura da rispettare con.
In questo contesto, sulla base della Convenzione, è stato sviluppato l’Accordo multilaterale delle autorità competenti sullo scambio di relazioni Country-by-Country (Multilateral Competent Authority Agreement on the Exchange of Country-by-Country Reports (MCAA CbC)).
Inoltre, sono stati sviluppati due ulteriori modelli di accordo tra le autorità competenti per gli scambi di relazioni Country-by-Country (CbC),

      • uno per gli scambi nell’ambito delle convenzioni contro la doppia imposizione e
      • uno per gli scambi nell’ambito degli accordi sullo scambio di informazioni fiscali.

Lo scopo del Multilateral Competent Authority Agreement on the Exchange of Country-by-Country Reports (MCAA CbC) è quello di stabilire le regole e le procedure che potrebbero essere necessarie affinché le autorità competenti delle giurisdizioni che implementano l’Azione 13 Base Erosion and Profit Shifting (BEPS)   possano scambiare automaticamente i resoconti CbC (Country-by-Country Reports) preparati dall’entità segnalante di un gruppo multinazionale e depositati su base annuale presso le autorità fiscali della giurisdizione di residenza fiscale di tale entità presso le autorità fiscali di tutte le giurisdizioni in cui opera il Gruppo multinazionale. Una particolare relazione bilaterale ai sensi del Multilateral Competent Authority Agreement on the Exchange of Country-by-Country Reports (MCAA CbC) diventa effettiva solo se entrambe le giurisdizioni hanno la Convenzione in vigore, hanno presentato le notifiche richieste ai sensi della Sezione 8 e si sono elencate a vicenda.

Al 5 Settembre 2023, 100 Stati (SIGNATORIES OF THE MULTILATERAL COMPETENT AUTHORITY AGREEMENT ON THE EXCHANGE OF COUNTRY-BY-COUNTRY REPORTS (CbC MCAA) AND SIGNING DATES)   hanno aderito al Multilateral Competent Authority Agreement on the Exchange of Country-by-Country Reports (MCAA CbC)).

La sezione del sito OCSE Activated exchange relationships for Country-by-Country reporting  riporta tutti i rapporti di scambio bilaterali attualmente in essere per lo scambio automatico dei report Country-by-Country (CbC) tra autorità fiscali. 

I rapporti di scambio attivati ​​possono essere ordinati e visualizzati sia dal punto di vista di una particolare giurisdizione mittente (“FROM”) che di una particolare giurisdizione ricevente (“TO”). Per ciascun rapporto di scambio è indicata la base giuridica e, ove opportuno, la data di efficacia e/o la data di attivazione.

Il numero tra parentesi dietro ciascuna giurisdizione nel menu a tendina indica il numero totale di rapporti di scambio bilaterali attualmente attivati ​​rispetto a quella giurisdizione. Laddove, per una particolare giurisdizione, il numero di partner di scambio elencati come inviati di report CbC ALLA giurisdizione è maggiore del numero di partner di scambio elencati come destinatari di report CbC DALLA giurisdizione, ciò potrebbe essere dovuto al fatto che un numero di questi partner di scambio è ” giurisdizioni non reciproche” (vale a dire che si sono impegnati a inviare rapporti CbC ai loro partner di scambio, ma non riceveranno rapporti CbC dai loro partner di scambio).

Sulla base del del Multilateral Competent Authority Agreement on the Exchange of Country-by-Country Reports (MCAA CbC)

      • 92 Giurisdizioni inviano informazioni all’Italia
      • 90 Giurisdizioni inviano informazioni alla Bulgaria.

Sulla pagina del sito OCSE “Informazioni specifiche per paese sull’implementazione della rendicontazione paese per paese”  è possibile reperire informazioni

      • sui quadri giuridici nazionali per la rendicontazione paese per paese (CbC) in tutto il mondo.
      • sui primi periodi di rendicontazione.

 

Convenzione sulla mutua assistenza amministrativa in materia fiscale – Firmatari: Stati membri del Consiglio d’Europa e Paesi membri dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE)

Convenzione sulla mutua assistenza amministrativa in materia fiscale
Testo modificato dalle disposizioni del protocollo che modifica la convenzione sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, entrato in vigore il 1° Giugno 2011.

Preambolo

Gli Stati membri del Consiglio d’Europa e i Paesi membri dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE), firmatari della presente Convenzione,
Considerando che lo sviluppo della circolazione internazionale di persone, capitali, beni e servizi – sebbene di per sé altamente vantaggioso – ha aumentato le possibilità di elusione ed evasione fiscale e richiede pertanto una crescente cooperazione tra le autorità fiscali;
Accogliendo favorevolmente i vari sforzi compiuti negli ultimi anni per combattere l’elusione e l’evasione fiscale a livello internazionale, sia a livello bilaterale che multilaterale;
Considerato che è necessario uno sforzo coordinato tra gli Stati per favorire ogni forma di assistenza amministrativa in materia tributaria di qualsiasi natura, garantendo nel contempo un’adeguata tutela dei diritti dei contribuenti;
Riconoscendo che la cooperazione internazionale può svolgere un ruolo importante nel facilitare la corretta determinazione delle passività fiscali e nell’aiutare il contribuente a garantire i suoi diritti;
Considerando che i principi fondamentali che attribuiscono ad ogni persona il diritto di vedere determinati i propri diritti e doveri secondo una procedura legale adeguata dovrebbero essere riconosciuti come applicabili alle questioni fiscali in tutti gli Stati e che gli Stati dovrebbero sforzarsi di proteggere gli interessi legittimi dei contribuenti, compresa un’adeguata protezione contro la discriminazione e doppia imposizione;
Convinti pertanto che gli Stati debbano attuare misure o fornire informazioni, avendo riguardo alla necessità di tutelare la riservatezza delle informazioni, e tenendo conto degli strumenti internazionali per la protezione della vita privata e dei flussi di dati personali;
Considerando che è emerso un nuovo ambiente cooperativo e che è auspicabile che sia reso disponibile uno strumento multilaterale per consentire al maggior numero di Stati di ottenere i benefici del nuovo ambiente cooperativo e allo stesso tempo attuare i più elevati standard internazionali della cooperazione in campo fiscale;
Desiderando concludere una convenzione relativa all’assistenza amministrativa reciproca in materia fiscale, hanno convenuto quanto segue:

Capo I – Campo di applicazione della Convenzione

Articolo 1 – Oggetto della Convenzione e soggetti interessati

  • Le Parti, fatte salve le disposizioni del Capo IV, si prestano reciprocamente assistenza amministrativa in materia fiscale. Tale assistenza può comportare, se del caso, misure adottate da organi giudiziari.
  • Tale assistenza amministrativa comprende:
  • scambio di informazioni, comprese verifiche fiscali simultanee e partecipazione a verifiche fiscali all’estero;
  • assistenza nel recupero, comprese misure di cautela; E
  • notificazione di documenti.
  • Una Parte fornisce assistenza amministrativa indipendentemente dal fatto che la persona interessata sia residente o abbia la cittadinanza di una Parte o di qualsiasi altro Stato.

Articolo 2 – Imposte coperte

  • La presente Convenzione si applica:
  • alle seguenti tasse:
  • imposte sul reddito o sugli utili,
  • imposte sulle plusvalenze imposte separatamente dall’imposta sul reddito o sugli utili,
  • tasse sulla ricchezza netta, imposte per conto di una Parte; E
  • alle seguenti tasse:
  • imposte sul reddito, sugli utili, sulle plusvalenze o sul patrimonio netto imposte per conto delle suddivisioni politiche o delle autorità locali di un partito,
  • i contributi di previdenza sociale obbligatori dovuti alle amministrazioni pubbliche o agli istituti di previdenza sociale di diritto pubblico, e
  • imposte di altre categorie, esclusi i dazi doganali, imposte per conto di una Parte, vale a dire:
  1. imposte sulla successione, sulle successioni o sulle donazioni,
  1. imposte sui beni immobili,
  1. imposte generali sui consumi, come le imposte sul valore aggiunto o sulle vendite,
  1. imposte specifiche su beni e servizi come le accise,
  1. tasse sull’uso o sulla proprietà di veicoli a motore,
  1. imposte sull’uso o sulla proprietà di beni mobili diversi dagli autoveicoli,
  1. eventuali altre tasse;
  • imposte nelle categorie di cui al comma iii. di cui sopra sono imposti per conto delle suddivisioni politiche o degli enti locali di un partito.
  • Le imposte esistenti alle quali si applica la Convenzione sono elencate nell’allegato A nelle categorie di cui al paragrafo 1.
  • Le Parti notificano al Segretario Generale del Consiglio d’Europa o al Segretario Generale dell’OCSE (di seguito denominati i “Depositari”) qualsiasi modifica da apportare all’Allegato A a seguito di una modifica dell’elenco di cui al paragrafo 2 Tale modifica entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dalla data di ricevimento di tale notifica da parte del Depositario.
  • La Convenzione si applicherà inoltre, a partire dalla loro adozione, alle imposte identiche o sostanzialmente simili imposte in uno Stato contraente dopo l’entrata in vigore della Convenzione nei confronti di detto Parte in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti elencate all’art. Allegato A e, in tal caso, la Parte interessata notifica a uno dei depositari l’adozione dell’imposta in questione.

Capo II – Definizioni generali Articolo 3 – Definizioni

  • Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda altrimenti:
  • i termini “Stato richiedente” e “Stato richiesto” designano rispettivamente qualsiasi Parte che richieda assistenza amministrativa in materia fiscale e qualsiasi Parte chiamata a fornire tale assistenza;
  • il termine “imposta” designa qualsiasi imposta o contributo di previdenza sociale al quale si applica la Convenzione ai sensi dell’articolo 2;
  • con il termine “pretesa fiscale” si intende qualsiasi importo di imposta, nonché i relativi interessi, relative sanzioni amministrative e costi accessori al recupero, dovuti e non ancora pagati;
  • con il termine “autorità competente” si intendono le persone e le autorità elencate nell’allegato B;
  • il termine “cittadini” in relazione ad una Parte significa:
  • tutti gli individui che possiedono la nazionalità di quella Parte, e
  • tutte le persone giuridiche, le società di persone, le associazioni e gli altri enti che traggono la loro condizione come tali dalle leggi vigenti in quella Parte.

Per ciascuna Parte che abbia reso una dichiarazione a tal fine, i termini sopra utilizzati si intenderanno come definiti nell’Allegato C.

  • Per quanto riguarda l’applicazione della Convenzione da parte di una Parte, qualsiasi termine ivi non definito avrà, a meno che il contesto non richieda diversamente, il significato che gli è attribuito dalla legislazione di detta Parte relativa alle imposte contemplate dalla Convenzione.
  • Le Parti notificano a uno dei depositari qualsiasi modifica da apportare agli allegati B e C. Tale modifica entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dalla data di ricevimento di tale notifica da parte il Depositario in questione.

Capo III – Forme di intervento Sezione I – Scambio di informazioni

Articolo 4 – Disposizione generale

  • Le Parti si scambieranno tutte le informazioni, in particolare quelle previste nella presente sezione, che siano presumibilmente rilevanti per l’amministrazione o l’applicazione delle rispettive leggi nazionali relative alle imposte disciplinate dalla presente Convenzione.
  • Ciascuna Parte può, mediante una dichiarazione indirizzata ad uno dei Depositari, indicare che, secondo la propria legislazione interna, le sue autorità possono informare il suo residente o cittadino prima di trasmettere informazioni che lo riguardano, conformemente agli articoli 5 e 7.

Articolo 5 – Scambio di informazioni su richiesta

 

  • Su richiesta dello Stato richiedente, lo Stato richiesto fornisce allo Stato richiedente tutte le informazioni di cui all’articolo 4 che riguardano persone o operazioni particolari.
  • Se le informazioni disponibili nella documentazione fiscale dello Stato richiesto non sono sufficienti per consentirgli di soddisfare la richiesta di informazioni, tale Stato adotta tutte le misure pertinenti per fornire allo Stato richiedente le informazioni richieste.

Articolo 6 – Scambio automatico di informazioni

Due o più Parti si scambieranno automaticamente, secondo categorie di casi e secondo modalità da esse stabilite di comune accordo, le informazioni di cui all’articolo 4.

Articolo 7 – Scambio spontaneo di informazioni

 

  • Una Parte trasmette, senza previa richiesta, a un’altra Parte le informazioni di cui è a conoscenza nelle seguenti circostanze:
  • la prima Parte ha motivo di supporre che possa verificarsi una perdita fiscale nell’altra Parte;
  • un contribuente ottiene nella prima Parte una riduzione o un’esenzione d’imposta che darebbe luogo ad un aumento dell’imposta o ad un assoggettamento all’imposta nell’altra Parte;
  • i rapporti d’affari tra un soggetto passivo di una Parte e un soggetto passivo di un’altra Parte si svolgono attraverso uno o più Paesi in modo tale che un risparmio fiscale può comportare un risparmio fiscale per l’una o l’altra Parte o per entrambe;
  • una Parte ha motivo di supporre che un risparmio fiscale possa derivare da trasferimenti artificiali di utili all’interno di gruppi di imprese;
  • le informazioni trasmesse alla prima Parte dall’altra Parte hanno consentito di ottenere informazioni che possono essere rilevanti ai fini della valutazione dell’assoggettamento fiscale di quest’ultima Parte.
  • Ciascuna Parte adotta le misure e attua le procedure necessarie per garantire che le informazioni descritte al paragrafo 1 siano rese disponibili per la trasmissione a un’altra Parte.

Articolo 8 – Verifiche fiscali simultanee

 

  • Su richiesta di una di esse, due o più Parti si consultano per determinare i casi e le procedure per gli accertamenti fiscali simultanei. Ciascuna Parte coinvolta decide se desidera o meno partecipare ad una determinata verifica fiscale simultanea.
  • Ai fini della presente Convenzione, per verifica fiscale simultanea si intende un accordo tra due o più Parti per esaminare simultaneamente, ciascuna nel proprio territorio, gli affari fiscali di una o più persone nelle quali hanno un interesse comune o correlato, al fine di scambiare tutte le informazioni pertinenti ottenute in tal modo.

Articolo 9 – Verifiche fiscali all’estero

 

  • Su richiesta dell’autorità competente dello Stato richiedente, l’autorità competente dello Stato richiesto può consentire ai rappresentanti dell’autorità competente dello Stato richiedente di essere presenti alla parte opportuna dell’esame fiscale nello Stato richiesto.
  • Se la richiesta viene accolta, l’autorità competente dello Stato richiesto comunica, quanto prima possibile, all’autorità competente dello Stato richiedente l’ora e il luogo dell’esame, l’autorità o il funzionario designato per effettuare l’esame e il procedure e condizioni richieste dallo Stato richiesto per lo svolgimento dell’esame. Tutte le decisioni relative allo svolgimento dell’esame fiscale spettano allo Stato richiesto.
  • Una Parte può informare uno dei depositari della propria intenzione di non accettare, come regola generale, le richieste di cui al paragrafo 1. Tale dichiarazione può essere fatta o ritirata in qualsiasi momento.

Articolo 10 – Informazioni contrastanti

Se una Parte riceve da un’altra Parte informazioni sugli affari fiscali di una persona che le sembrano in conflitto con le informazioni in suo possesso, ne informa la Parte che ha fornito le informazioni.

Sezione II – Assistenza nel recupero Articolo 11 – Recupero dei crediti tributari

  • Su richiesta dello Stato richiedente, lo Stato richiesto, fatte salve le disposizioni degli articoli 14 e 15, adotta le misure necessarie per recuperare i crediti fiscali del primo Stato come se fossero i propri crediti fiscali.
  • La disposizione del paragrafo 1 si applica soltanto ai crediti fiscali che formano oggetto di un atto che ne consente l’esecuzione nello Stato richiedente e, salvo diverso accordo tra le Parti interessate, che non sono contestati.

Tuttavia, se il credito è rivolto contro una persona che non è residente nello Stato richiedente, il paragrafo 1 si applica, salvo diverso accordo tra le Parti interessate, solo quando il credito non può più essere contestato.

  • L’obbligo di prestare assistenza nel recupero dei crediti tributari riguardanti la persona deceduta o il suo patrimonio è limitato al valore del patrimonio o dei beni acquistati da ciascun beneficiario dell’eredità, a seconda che il credito debba essere recuperato presso la patrimonio o dai suoi beneficiari.

Articolo 12 – Misure di cautela

Su richiesta dello Stato richiedente, lo Stato richiesto, ai fini del recupero di un importo d’imposta, adotta misure cautelari anche se il credito è contestato o non è ancora oggetto di un titolo esecutivo.

Articolo 13 – Documenti allegati alla richiesta

 

  • La richiesta di assistenza amministrativa di cui alla presente sezione deve essere accompagnata da:
  • una dichiarazione che il credito fiscale riguarda un’imposta coperta dalla Convenzione e, in caso di recupero, che, fatto salvo l’articolo 11, paragrafo 2, il credito fiscale non è o non può essere contestato,
  • una copia ufficiale dell’atto che consente l’esecuzione nello Stato richiedente, e
  • ogni altro documento necessario per il recupero o misure cautelari.
  • L’atto che consente l’esecuzione nello Stato richiedente sarà, se del caso e conformemente alle disposizioni in vigore nello Stato richiesto, accettato, riconosciuto, integrato o sostituito al più presto possibile dopo la data di ricevimento della richiesta di assistenza, da parte un titolo che consente l’esecuzione in quest’ultimo Stato.

Articolo 14 – Termini

 

  • Le questioni relative al periodo oltre il quale un credito fiscale non può essere fatto valere sono disciplinate dalla legge dello Stato richiedente. La richiesta di assistenza contiene indicazioni relative a tale periodo.
  • Gli atti di recupero compiuti dallo Stato richiesto in esecuzione di una richiesta di assistenza, che, secondo la legislazione di tale Stato, avrebbero l’effetto di sospendere o interrompere il termine di cui al paragrafo 1, hanno tale effetto anche secondo le leggi dello Stato richiedente. Lo Stato richiesto informa lo Stato richiedente di tali atti.
  • In ogni caso, lo Stato richiesto non è tenuto a dare seguito ad una richiesta di assistenza presentata dopo il termine di 15 anni dalla data dell’atto originario che consente l’esecuzione.

Articolo 15 – Priorità

Il credito fiscale nel cui recupero viene prestata assistenza non avrà nello Stato richiesto alcuna priorità appositamente accordata ai crediti fiscali di tale Stato, anche se la procedura di recupero utilizzata è quella applicabile ai propri crediti fiscali.

Articolo 16 – Dilazione del pagamento

Lo Stato richiesto può consentire la dilazione del pagamento o il pagamento rateale se la sua legislazione o la pratica amministrativa lo consentono in circostanze simili, ma ne informa prima lo Stato richiedente.

Sezione III – Notificazione degli atti Articolo 17 – Notificazione degli atti

  • Su richiesta dello Stato richiedente, lo Stato richiesto notifica al destinatario gli atti, compresi quelli relativi alle decisioni giudiziarie, emanati dallo Stato richiedente e riguardanti un’imposta disciplinata dalla presente Convenzione.
  • Lo Stato richiesto effettua la notificazione degli atti:
  • mediante un metodo prescritto dalle sue leggi interne per la notificazione di atti di natura sostanzialmente simile;
  • nella misura del possibile, con un metodo particolare richiesto dallo Stato richiedente o il metodo più vicino a tale metodo disponibile ai sensi della propria legislazione.
  • Una Parte può effettuare la notificazione o comunicazione di atti direttamente tramite posta ad una persona nel territorio di un’altra Parte.
  • Nessuna disposizione della Convenzione potrà essere interpretata come invalidante qualsiasi comunicazione di documenti da parte di una Parte in conformità con le sue leggi.
  • Quando un atto viene notificato ai sensi del presente articolo, non è necessario che sia accompagnato da una traduzione. Tuttavia, se accerta che il destinatario non comprende la lingua dell’atto, lo Stato richiesto provvede a farne tradurre o redigere una sintesi nella sua o in una delle sue lingue ufficiali. In alternativa, può chiedere allo Stato richiedente di tradurre il documento o di accompagnarlo con una sintesi in una delle lingue ufficiali dello Stato richiesto, del Consiglio d’Europa o dell’OCSE.

Capo IV – Disposizioni relative ad ogni forma di assistenza

Articolo 18 – Informazioni che lo Stato richiedente deve fornire

  • Una richiesta di assistenza indica, se del caso:
  • l’autorità o l’organismo che ha avviato la richiesta avanzata dall’autorità competente;
  • il nome, l’indirizzo o qualsiasi altro dato utile all’identificazione della persona nei confronti della quale viene presentata la richiesta;
  • in caso di richiesta di informazioni, la forma nella quale lo Stato richiedente desidera che le informazioni siano fornite per soddisfare le sue esigenze;
  • in caso di richiesta di assistenza per il recupero o di misure cautelari, la natura del credito fiscale, gli elementi del credito fiscale e i beni dai quali il credito fiscale può essere recuperato;
  • in caso di richiesta di notificazione o comunicazione di atti, la natura e l’oggetto dell’atto da notificare;
  • se sia conforme alla legislazione e alla pratica amministrativa dello Stato richiedente e se sia giustificato alla luce dei requisiti dell’articolo 21.2.g.
  • Non appena viene a conoscenza di qualsiasi altra informazione pertinente alla richiesta di assistenza, lo Stato richiedente la trasmette allo Stato richiesto.

Articolo 19 – Soppresso

Articolo 20 – Risposta alla richiesta di assistenza

  • Se la richiesta di assistenza viene accolta, lo Stato richiesto informa quanto prima lo Stato richiedente dell’azione intrapresa e dell’esito dell’assistenza.
  • Se la richiesta viene respinta, lo Stato richiesto informa quanto prima lo Stato richiedente di tale decisione e dei relativi motivi.
  • Se, rispetto ad una richiesta di informazioni, lo Stato richiedente ha specificato la forma in cui desidera che le informazioni siano fornite e lo Stato richiesto è in grado di farlo, lo Stato richiesto le fornisce nella forma richiesta.

Articolo 21 – Tutela delle persone e limiti all’obbligo di assistenza

 

  • Nessuna disposizione della presente Convenzione pregiudica i diritti e le garanzie garantiti alle persone dalle leggi o dalle pratiche amministrative dello Stato richiesto.
  • Salvo il caso dell’articolo 14, le disposizioni della presente Convenzione non possono essere interpretate in modo da imporre allo Stato richiesto l’obbligo:
  • adottare misure contrarie alle proprie leggi o prassi amministrative o alle leggi o prassi amministrative dello Stato richiedente;
  • eseguire misure contrarie all’ordine pubblico (ordre public);
  • fornire informazioni che non sono ottenibili ai sensi della propria legislazione o della propria prassi amministrativa o della legislazione dello Stato richiedente o della propria prassi amministrativa;
  • fornire informazioni che potrebbero rivelare segreti commerciali, aziendali, industriali o professionali, o processi commerciali, o informazioni la cui divulgazione sarebbe contraria all’ordine pubblico (ordre public);
  • fornire assistenza amministrativa se e nella misura in cui ritiene che la tassazione nello Stato richiedente sia contraria ai principi fiscali generalmente accettati o alle disposizioni di una convenzione per evitare la doppia imposizione o di qualsiasi altra convenzione stipulata con lo Stato richiesto lo Stato richiedente;
  • fornire assistenza amministrativa allo scopo di amministrare o far rispettare una disposizione della legislazione fiscale dello Stato richiedente, o qualsiasi requisito ad essa connesso, che discrimina un cittadino dello Stato richiesto rispetto a un cittadino dello Stato richiedente nelle stesse circostanze ;
  • fornire assistenza amministrativa se lo Stato richiedente non ha adottato tutte le misure ragionevoli previste dalla sua legislazione o prassi amministrativa, tranne nei casi in cui il ricorso a tali misure darebbe luogo a difficoltà sproporzionate;
  • fornire assistenza nel recupero nei casi in cui l’onere amministrativo per quello Stato è chiaramente sproporzionato rispetto al vantaggio che ne trarrà lo Stato richiedente.
  • Se le informazioni sono richieste dallo Stato richiedente ai sensi della presente Convenzione, lo Stato richiesto utilizzerà le proprie misure di raccolta di informazioni per ottenere le informazioni richieste, anche se lo Stato richiesto potrebbe non aver bisogno di tali informazioni per i propri fini fiscali. L’obbligo contenuto nella frase precedente è soggetto alle limitazioni previste dalla presente Convenzione, ma in nessun caso tali limitazioni, comprese in particolare quelle dei paragrafi 1 e 2, possono essere interpretate nel senso di consentire allo Stato richiesto di rifiutarsi di fornire informazioni solo perché non ha alcun interesse interno in tali informazioni.
  • In nessun caso le disposizioni della presente Convenzione, comprese in particolare quelle dei paragrafi 1 e 2, possono essere interpretate in modo da consentire allo Stato richiesto di rifiutarsi di fornire informazioni solo perché le informazioni sono detenute da una banca, da un altro istituto finanziario, da un prestanome o da una persona che agisce in un’agenzia o a titolo fiduciario o perché si riferisce a interessi di proprietà in una persona.

Articolo 22 – Segretezza

 

  • Qualsiasi informazione ottenuta da una Parte ai sensi della presente Convenzione sarà trattata come segreta e protetta allo stesso modo delle informazioni ottenute ai sensi del diritto interno di quella Parte e, nella misura necessaria per garantire il necessario livello di protezione dei dati personali, in conformità con le garanzie che possono essere specificate dalla Parte fornitrice come richiesto dal suo diritto interno.
  • Tali informazioni saranno in ogni caso comunicate solo a persone o autorità (compresi tribunali e organi amministrativi o di vigilanza) interessate all’accertamento, alla riscossione o al recupero, all’esecuzione o all’azione penale in relazione o alla decisione dei ricorsi in relazione a imposte di quella Parte, o la supervisione di quanto sopra. Solo le persone o le autorità sopra menzionate possono utilizzare le informazioni e solo per tali scopi. Essi possono, nonostante le disposizioni del paragrafo 1, darne comunicazione in procedimenti pubblici o in decisioni giudiziarie relative a tali imposte.
  • Se una Parte ha formulato la riserva prevista al comma a. dell’articolo 30, paragrafo 1, qualsiasi altra Parte che ottiene informazioni da tale Parte non le utilizza ai fini di un’imposta in una categoria soggetta alla riserva. Allo stesso modo, la Parte che formula tale riserva non utilizzerà le informazioni ottenute ai sensi della presente Convenzione ai fini di un’imposta in una categoria soggetta alla riserva.
  • Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3, le informazioni ricevute da una Parte possono essere utilizzate per altri scopi quando tali informazioni possono essere utilizzate per tali altri scopi ai sensi delle leggi della Parte fornitrice e l’autorità competente di tale Parte autorizza tale uso. Le informazioni fornite da una Parte ad un’altra Parte potranno essere trasmesse da quest’ultima a un terzo, previa autorizzazione dell’autorità competente della prima Parte.

Articolo 23 – Procedimento

 

  • I procedimenti relativi alle misure adottate in applicazione della presente Convenzione dallo Stato richiesto possono essere proposti soltanto dinanzi all’organo competente di tale Stato.
  • I procedimenti relativi ai provvedimenti adottati dallo Stato richiedente ai sensi della presente Convenzione, in particolare quelli che, in materia di recupero, riguardano l’esistenza o l’importo del credito fiscale o l’atto che ne consente l’esecuzione, possono essere proposti soltanto dinanzi all’organo competente quello Stato. Qualora venga avviato tale procedimento, lo Stato richiedente ne informa lo Stato richiesto che sospende il procedimento in attesa della decisione dell’organismo in questione. Tuttavia, su richiesta dello Stato richiedente, lo Stato richiesto adotta misure cautelative per salvaguardare il recupero. Lo Stato richiesto può essere informato di tali procedimenti anche da qualsiasi persona interessata. Una volta ricevute tali informazioni, lo Stato richiesto consulta sulla questione, se necessario, lo Stato richiedente.
  • Non appena viene adottata una decisione definitiva sulla procedura, lo Stato richiesto o lo Stato richiedente, a seconda dei casi, notifica all’altro Stato la decisione e le implicazioni che essa ha sulla richiesta di assistenza.

Capo V – Disposizioni particolari

Articolo 24 – Attuazione della Convenzione

  • Le Parti comunicheranno tra loro per l’attuazione della presente Convenzione attraverso le rispettive autorità competenti. Le autorità competenti possono comunicare direttamente a tal fine e possono autorizzare le autorità subordinate ad agire per loro conto. Le autorità competenti di due o più Parti possono concordare tra loro le modalità di applicazione della Convenzione.
  • Qualora lo Stato richiesto ritenga che l’applicazione della presente Convenzione in un caso particolare avrebbe conseguenze gravi e indesiderabili, le autorità competenti dello Stato richiesto e di quello richiedente si consulteranno e si sforzeranno di risolvere la situazione di comune accordo.
  • Un organismo di coordinamento composto da rappresentanti delle autorità competenti delle Parti monitorerà l’attuazione e lo sviluppo della presente Convenzione, sotto l’egida dell’OCSE. A tal fine, l’organismo di coordinamento raccomanda qualsiasi azione idonea a favorire gli obiettivi generali della convenzione. In particolare fungerà da forum per lo studio di nuovi metodi e procedure per aumentare la cooperazione internazionale in materia fiscale e, se del caso, potrà raccomandare revisioni o emendamenti alla Convenzione. Gli Stati che hanno firmato ma non ancora ratificato, accettato o approvato la Convenzione hanno il diritto di essere rappresentati alle riunioni dell’organismo di coordinamento in qualità di osservatori.
  • Una Parte può chiedere all’organismo di coordinamento di fornire pareri sull’interpretazione delle disposizioni della Convenzione.
  • Qualora sorgano difficoltà o dubbi tra due o più Parti riguardo all’attuazione o all’interpretazione della Convenzione, le autorità competenti di tali Parti si adoperano per risolvere la questione di comune accordo. L’accordo sarà comunicato all’organismo di coordinamento.
  • Il Segretario generale dell’OCSE informa le Parti e gli Stati firmatari che non hanno ancora ratificato, accettato o approvato la Convenzione dei pareri forniti dall’organismo di coordinamento conformemente alle disposizioni del paragrafo 4 precedente e degli accordi reciproci raggiunti ai sensi del paragrafo 5 sopra.

Articolo 25 – Lingua

Le richieste di assistenza e le relative risposte saranno redatte in una delle lingue ufficiali dell’OCSE e del Consiglio d’Europa o in qualsiasi altra lingua convenuta bilateralmente tra gli Stati contraenti interessati.

Articolo 26 – Spese

Salvo diverso accordo bilaterale tra le Parti interessate:

  • i costi ordinari sostenuti per la fornitura di assistenza sono a carico dello Stato richiesto;
  • i costi straordinari sostenuti per fornire assistenza sono a carico dello Stato richiedente.

Capo VI – Disposizioni finali

Articolo 27 – Altri accordi o intese internazionali

  • Le possibilità di assistenza previste dalla presente Convenzione non limitano, né sono limitate da, quelle contenute negli accordi internazionali esistenti o futuri o in altre intese tra le Parti interessate o in altri strumenti che riguardano la cooperazione in materia fiscale.
  • Nonostante il paragrafo 1, le Parti che sono Stati membri dell’Unione europea possono avvalersi, nelle loro reciproche relazioni, delle possibilità di assistenza previste dalla Convenzione nella misura in cui consentano una cooperazione più ampia di quelle offerte dalla normativa europea applicabile. Regole dell’Unione.

Articolo 28 – Firma ed entrata in vigore della Convenzione

 

  • La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d’Europa e dei paesi membri dell’OCSE. È soggetto a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione saranno depositati presso uno dei depositari.
  • La presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data in cui cinque Stati avranno espresso il loro consenso ad essere vincolati dalla Convenzione conformemente alle disposizioni del paragrafo 1.
  • Nei confronti di ogni Stato membro del Consiglio d’Europa o di ogni Paese membro dell’OCSE che esprimerà successivamente il suo consenso ad essere vincolato da essa, la Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data del deposito dello strumento di ratifica, accettazione o approvazione.
  • Qualsiasi Stato membro del Consiglio d’Europa o qualsiasi Paese membro dell’OCSE che diventi Parte della Convenzione dopo l’entrata in vigore del Protocollo che modifica la presente Convenzione, aperto alla firma il 27thmaggio 2010 (il “Protocollo del 2010”), sono Parti della Convenzione così come modificata da tale Protocollo, a meno che non esprimano una diversa intenzione in una comunicazione scritta a uno dei Depositari.
  • Dopo l’entrata in vigore del Protocollo del 2010, qualsiasi Stato che non sia membro del Consiglio d’Europa o dell’OCSE potrà chiedere di essere invitato a firmare e ratificare la presente Convenzione così come modificata dal Protocollo del 2010. Qualsiasi richiesta in tal senso dovrà essere indirizzata ad uno dei Depositari, che la trasmetterà alle Parti. Il Depositario informa inoltre il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa e il Consiglio dell’OCSE. La decisione di invitare gli Stati che lo richiedono a diventare Parti della presente Convenzione sarà presa per consenso dalle Parti della Convenzione attraverso l’organismo di coordinamento. Nei confronti di ogni Stato che ratifica la Convenzione modificata dal Protocollo del 2010 conformemente al presente paragrafo, la presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dalla data di deposito dello strumento. di ratifica presso uno dei Depositari.
  • Le disposizioni della presente Convenzione, come modificata dal Protocollo del 2010, si applicano all’assistenza amministrativa relativa ai periodi d’imposta che iniziano a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui la Convenzione, come modificata dal Protocollo del 2010, è entrata in vigore nei confronti di una Parte, o in assenza di periodo imponibile, per l’assistenza amministrativa relativa alle imposte sorte a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui la Convenzione, come modificata dal Protocollo del 2010, è entrata in vigore in rispetto di una Parte. Due o più Parti possono concordare di comune accordo che la Convenzione, come modificata dal Protocollo del 2010, avrà effetto per l’assistenza amministrativa relativa a periodi fiscali o imposte precedenti.
  • Nonostante il paragrafo 6, per le questioni fiscali che implicano una condotta intenzionale perseguibile penalmente ai sensi delle leggi penali della Parte richiedente, le disposizioni della presente Convenzione, come modificata dal Protocollo del 2010, avranno effetto dalla data di entrata in vigore rispetto a una Parte in relazione a periodi d’imposta o ad imposte precedenti.

Articolo 29 – Applicazione territoriale della Convenzione

 

  • Ciascuno Stato potrà, al momento della firma o al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione o approvazione, specificare il territorio o i territori ai quali si applicherà la presente Convenzione.
  • Ogni Stato potrà, in qualsiasi momento successivo, mediante una dichiarazione indirizzata ad uno dei depositari, estendere l’applicazione della presente Convenzione a qualsiasi altro territorio indicato nella dichiarazione. Per quanto riguarda tale territorio, la Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data di ricevimento di tale dichiarazione da parte del Depositario.
  • Qualsiasi dichiarazione fatta ai sensi di uno dei due paragrafi precedenti potrà, per quanto riguarda qualsiasi territorio specificato in tale dichiarazione, essere ritirata mediante notifica indirizzata a uno dei depositari. Il ritiro diventerà effettivo il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dalla data di ricevimento di tale notifica da parte del Depositario.

Articolo 30 – Prenotazioni

 

  • Ogni Stato può, al momento della firma o al momento del deposito del suo strumento di ratifica, accettazione o approvazione o in qualsiasi momento successivo, dichiarare che si riserva il diritto:
  • non fornire alcuna forma di assistenza in relazione alle imposte di altre Parti in nessuna delle categorie elencate al punto b. dell’articolo 2, paragrafo 1, a condizione che non abbia incluso alcuna imposta nazionale in tale categoria dell’allegato A della Convenzione;
  • non fornire assistenza nel recupero di crediti tributari, o nel recupero di una sanzione amministrativa, per tutte le imposte o solo per le imposte rientranti in una o più delle categorie elencate al comma 1 dell’articolo 2;
  • non prestare assistenza in relazione a qualsiasi credito fiscale esistente alla data di entrata in vigore della Convenzione nei confronti di quello Stato o, qualora sia stata precedentemente formulata una riserva ai sensi della lettera a. o b. sopra, alla data del ritiro di tale riserva in relazione alle imposte della categoria in questione;
  • non prestare assistenza nella notificazione di atti per tutte le imposte o soltanto per imposte rientranti in una o più delle categorie indicate al comma 1 dell’articolo 2;
  • non consentire la notifica di atti tramite posta prevista dal comma 3 dell’articolo 17;
  • applicare il paragrafo 7 dell’articolo 28 esclusivamente per l’assistenza amministrativa relativa ai periodi d’imposta che iniziano il o successivamente al 1° gennaio del terzo anno precedente quello in cui la Convenzione, come modificata dal Protocollo del 2010, è entrata in vigore nei confronti di una Parte, o in assenza di periodo imponibile, per l’assistenza amministrativa relativa alle imposte derivanti dal 1° gennaio del terzo anno precedente quello in cui la Convenzione, come modificata dal Protocollo del 2010, è entrata in vigore nei confronti di una Parte o successivamente a tale data.
  • Non è possibile effettuare altre prenotazioni.
  • Dopo l’entrata in vigore della Convenzione nei confronti di una Parte, tale Parte può formulare una o più riserve elencate al paragrafo 1 che non aveva formulato al momento della ratifica, accettazione o approvazione. Tali riserve entreranno in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dalla data di ricevimento della riserva da parte di uno dei depositari.
  • Qualsiasi Parte che abbia formulato una riserva ai sensi dei paragrafi 1 e 3 può ritirarla totalmente o parzialmente mediante notifica indirizzata a uno dei depositari. Il ritiro avrà effetto alla data di ricevimento di tale notifica da parte del Depositario in questione.
  • Una Parte che ha formulato una riserva riguardo ad una disposizione della presente Convenzione non può esigere l’applicazione di tale disposizione da parte di un’altra Parte; può tuttavia, se la sua riserva è parziale, esigere l’applicazione di tale disposizione nella misura in cui essa stessa l’ha accettata.

Articolo 31 – Denuncia

 

  • Ciascuna Parte potrà, in qualsiasi momento, denunciare la presente Convenzione mediante notifica indirizzata ad uno dei Depositari.
  • Tale denuncia diventerà effettiva il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dalla data di ricevimento della notifica da parte del Depositario.
  • Qualsiasi Parte che denuncia la Convenzione resta vincolata dalle disposizioni dell’articolo 22 finché conserva in suo possesso documenti o informazioni ottenuti ai sensi della Convenzione.

Articolo 32 – Depositari e loro funzioni

 

  • Il Depositario con il quale è stato compiuto un atto, una notifica o una comunicazione notifica agli Stati membri del Consiglio d’Europa e ai paesi membri dell’OCSE e a qualsiasi Parte della presente Convenzione:
  • eventuale firma;
  • il deposito di qualsiasi strumento di ratifica, accettazione o approvazione;
  • qualsiasi data di entrata in vigore della presente Convenzione conformemente alle disposizioni degli articoli 28 e 29;
  • qualsiasi dichiarazione resa in applicazione delle disposizioni del paragrafo 3 dell’articolo 4 o del paragrafo 3 dell’articolo 9 e il ritiro di tale dichiarazione;
  • ogni riserva effettuata in applicazione delle disposizioni dell’articolo 30 e il ritiro di ogni riserva effettuata in applicazione delle disposizioni del paragrafo 4 dell’articolo 30;
  • qualsiasi notifica ricevuta in applicazione delle disposizioni dell’articolo 2, paragrafo 3 o 4, dell’articolo 3, paragrafo 3, dell’articolo 29 o dell’articolo 31, paragrafo 1;
  • qualsiasi altro atto, notifica o comunicazione relativa alla presente Convenzione.
  • Il Depositario che riceve una comunicazione o effettua una notifica ai sensi delle disposizioni del paragrafo 1 ne informa immediatamente l’altro Depositario.

In fede di ciò i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la Convenzione.
Istituito dai depositari il 1° giugno 2011 ai sensi dell’articolo X.4 del protocollo che modifica la convenzione sulla mutua assistenza amministrativa in materia fiscale, in inglese e francese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, in due copie di cui una sarà depositata negli archivi di ciascun Depositario. I depositari ne trasmetteranno una copia autenticata a ciascuna Parte della Convenzione modificata dal Protocollo e a ciascuno Stato avente diritto a divenirne Parte.

ELENCO DEGLI STATI CHE HANNO ADERITO AL COMMON REPORTING STANDARD (CRS) AGGIORNATA AL 16 MAGGIO 2023

FIRMATARI DELL’ACCORDO MULTILATERALE CON LE AUTORITÀ COMPETENTI SULLO SCAMBIO AUTOMATICO DI INFORMAZIONI CONTABILI FINANZIARIE E DATA PREVISTA PER LO SCAMBIO DELLE PRIME INFORMAZIONI

Status as of 16 May 2023

JURISDICTION OF THE COMPETENT AUTHORITY INTENDED FIRST INFORMATION EXCHANGE BY: (ANNEX F TO THE AGREEMENT)
1.  ALBANIA September 2018
2.  ANDORRA September 2018
3.  ANGUILLA September 2017
4.  ANTIGUA AND BARBUDA September 2018
5.  ARGENTINA September 2017
6.  ARUBA September 2018
7.  AUSTRALIA September 2018
8.  AUSTRIA September 2018
9.  AZERBAIJAN September 2018
10. BAHAMAS September 2018
11. BAHRAIN September 2018
12. BARBADOS September 2017
13. BELGIUM September 2017
14. BELIZE September 2018
15. BERMUDA September 2017
16. BRAZIL September 2018
17. BRITISH VIRGIN ISLANDS September 2017
18. BRUNEI September 2018
19. BULGARIA September 2017
20. CANADA September 2018
21. CAYMAN ISLANDS September 2017
22. CHILE September 2018
23. CHINA (PEOPLE’S REPUBLIC OF) September 2018
24. COLOMBIA September 2017
25. COOK ISLANDS September 2018
26. COSTA RICA September 2018
27. CROATIA September 2017
28. CURAÇAO September 2017
29. CYPRUS September 2017
30. CZECH REPUBLIC September 2017
31. DENMARK September 2017
32. DOMINICA September 2020
33. ECUADOR September 2021
34. ESTONIA September 2017
35. FAROE ISLANDS September 2017
36. FINLAND September 2017
37. FRANCE September 2017
38.         Including NEW CALEDONIA September 2020
39. GEORGIA September 2024
40. GERMANY September 2017
41. GHANA September 2018
42. GIBRALTAR September 2017
43. GREECE September 2017
44. GREENLAND September 2017
45. GRENADA September 2018
46. GUERNSEY September 2017
47. HONG KONG, CHINA September 2018
48. HUNGARY September 2017
49. ICELAND September 2017
50. INDIA September 2017
51. INDONESIA September 2018
52. IRELAND September 2017
53. ISRAEL September 2018
54. ISLE OF MAN September 2017
55. ITALY September 2017
56. JAMAICA September 2022
57. JAPAN September 2018
58. JERSEY September 2017
59. KAZAKHSTAN September 2020
60. KENYA September 2022
61. KOREA September 2017
62. KUWAIT September 2018
63. LATVIA September 2017
64. LEBANON September 2018
65. LIBERIA September 2020
66. LIECHTENSTEIN September 2017
67. LITHUANIA September 2017
68. LUXEMBOURG September 2017
69. MACAU, CHINA September 2018
70. MALAYSIA September 2018
71. MALDIVES September 2022
72. MALTA September 2017
73. MARSHALL ISLANDS September 2018
74. MAURITIUS September 2018
75. MEXICO September 2017
76. MOLDOVA September 2023
77. MONACO September 2018
78. MONTENEGRO September 2023
79. MONTSERRAT September 2017
80. MOROCCO September 2021
81. NAURU September 2018
82. NETHERLANDS September 2017
83. NEW ZEALAND September 2018
84. NIGERIA September 2019
85. NIUE September 2017
86. NORWAY September 2017
87. OMAN September 2020
88. PAKISTAN September 2018
89. PANAMA September 2018
90. PERU December 2020
91. POLAND September 2017
92. PORTUGAL September 2017
93. QATAR September 2018
94. ROMANIA September 2017
95. RUSSIAN FEDERATION September 2018
96. RWANDA September 2025
97. SAINT KITTS AND NEVIS September 2018
98. SAINT LUCIA September 2018
99. SAINT VINCENT AND THE GRENADINES September 2018
100. SAMOA September 2018
101. SAN MARINO September 2017
102.  SAUDI ARABIA September 2018
103.  SEYCHELLES September 2017
104.  SINGAPORE September 2018
105.  SINT MAARTEN September 2018
106.  SLOVAK REPUBLIC September 2017
107.  SLOVENIA September 2017
108.  SOUTH AFRICA September 2017
109.  SPAIN September 2017
110.  SWEDEN September 2017
111.  SWITZERLAND September 2018
112.  THAILAND September 2023
113.  TÜRKIYE September 2018
114.  TURKS & CAICOS ISLANDS September 2017
115.  UGANDA September 2023
116.  UKRAINE September 2024
117.  UNITED ARAB EMIRATES September 2018
118.  UNITED KINGDOM September 2017
119.  URUGUAY September 2018
120.  VANUATU September 2018

More information: www.oecd.org/tax/automatic-exchange/international-framework-for-the-crs/

 

Elenco Stati che hanno aderito al CRS: scambio automatico di informazioni tra le autorità fiscali sulle attività finanziarie detenute dai contribuenti

Il Common Reporting Standard (CRS); è uno standard informativo, sviluppato dall’OCSE, Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) ), per lo scambio automatico di informazioni, (Automatic Exchange Of Information (AEOI)), a livello globale, tra le autorità fiscali, rivolto a facilitare i controlli anti-evasione,sulle attività finanziarie detenute dai contribuenti .

(Vedi: http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/

https://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/international-framework-for-the-crs/ )

Introdotto nell’Unione Europea dalla Direttiva 2014/107/UE (DAC 2), questo standard di raccolta e condivisione di dati sui conti esteri, secondo la lista aggiornata al16 maggio 2023,  vede impegnati, 120 Stati. Oltre all’Italia ed alla Bulgaria, partecipano anche giurisdizioni considerate meno trasparenti (Lussemburgo, Svizzera, Isole Vergini, Cayman, Bermuda e altre).

ELENCO DEGLI STATI CHE HANNO ADERITO AL COMMON REPORTING STANDARD (CRS) AGGIORNATA AL 16 MAGGIO 2023

La pagina RAPPORTI DI SCAMBIO ATTIVATI PER INFORMAZIONI CRS  del sito OCSE( (Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD)) mostra tutte le relazioni di scambio bilaterali attualmente in essere per lo scambio automatico di informazioni CRS ai sensi dell’articolo 6 della convenzione multilaterale e del CRS MCAA (Multilateral Competent Authority Agreement), nonché nel quadro dell’UE. Inoltre, alcune giurisdizioni hanno concluso accordi bilaterali per lo scambio di informazioni CRS nell’ambito di trattati fiscali bilaterali o accordi sullo scambio di informazioni fiscali.

A  ottobre 2022, sono oltre 4900 i rapporti di scambio bilaterali attivati ​​rispetto a più di 110 giurisdizioni impegnate nel CRS, con i prossimi scambi tra queste giurisdizioni previsti per la fine di settembre 2022.

Per l’Italia risultano attive 80 relazioni di scambio bilaterali.

 

Elenco degli Stati che non hanno aderito al Common Reporting Standard (CRS)

Elenco degli Stati che non hanno aderito al Common Reporting Standard (CRS)

Il Common Reporting Standard (CRS); è uno standard informativo, sviluppato dall’OCSE, Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) ), per lo scambio automatico di informazioni, (Automatic Exchange Of Information (AEOI)), a livello globale, tra le autorità fiscali, rivolto a facilitare i controlli anti-evasione,sulle attività finanziarie detenute dai contribuenti .

(Vedi: http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/)

Introdotto nell’Unione Europea dalla Direttiva 2014/107/UE (DAC 2), questo standard di raccolta e condivisione di dati sui conti esteri, secondo la lista aggiornata al 22 Novembre 2022,  vede impegnati, 119 Stati. Oltre all’Italia ed alla Bulgaria, partecipano anche giurisdizioni considerate meno trasparenti (Lussemburgo, Svizzera, Isole Vergini, Cayman, Bermuda e altre).

ELENCO DEGLI STATI CHE HANNO ADERITO AL COMMON REPORTING STANDARD (CRS) AGGIORNATA AL 16 MAGGIO 2023

La pagina RAPPORTI DI SCAMBIO ATTIVATI PER INFORMAZIONI CRS  del sito OCSE( (Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD)) mostra tutte le relazioni di scambio bilaterali attualmente in essere per lo scambio automatico di informazioni CRS ai sensi dell’articolo 6 della convenzione multilaterale e del CRS MCAA (Multilateral Competent Authority Agreement), nonché nel quadro dell’UE. Inoltre, alcune giurisdizioni hanno concluso accordi bilaterali per lo scambio di informazioni CRS nell’ambito di trattati fiscali bilaterali o accordi sullo scambio di informazioni fiscali.

A  ottobre 2022, sono oltre 4900 i rapporti di scambio bilaterali attivati ​​rispetto a più di 110 giurisdizioni impegnate nel CRS.

Per l’Italia risultano attive 80 relazioni di scambio bilaterali.

Elenco degli Stati che non hanno aderito al Common Reporting Standard (CRS)

Algeria, Armenia, Bielorussia, Benin, Bosnia ed Erzegovina, Botswana, Burkina Faso, Capo Verde, Cambogia, Camerun, Ciad, Congo (Rep. del), Costa d’Avorio, Gibuti, Repubblica Dominicana, Egitto, El Salvador, Eswatini , Gabon, Guatemala, Guinea, Guyana, Haiti, Honduras, Lesotho, Liberia, Madagascar, Mali, Mauritania, Mongolia, Namibia, Niger, Macedonia del Nord, Palau, Papua Nuova Guinea, Paraguay, Filippine, Senegal, Serbia, Tanzania, Togo, Uzbekistan, Vietnam.

Tra questi stati sono ricompresi alcuni Stati Europei:

  • Armenia
  • Bielorussia
  • Bosnia ed Erzegovina
  • Macedonia del Nord
  • Serbia

Con questi Stati l’Italia ha siglato strumenti per lo scambio di informazioni sotto forma di Convenzioni contro le doppie imposizioni (Double Tax Conventions, DTC).

Stati Europei che non hanno aderito al Common Reporting Standard (CRS) e i cui relativi accordi bilaterali non contengo i parr. 4 e 5 all’art. 26 del Modello OCSE

Stati Europei che non hanno aderito al Common Reporting Standard (CRS) e i cui relativi accordi bilaterali non contengo i parr. 4 e 5 all’art. 26 del Modello OCSE

Il Common Reporting Standard (CRS); è uno standard informativo, sviluppato dall’OCSE, Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) ), per lo scambio automatico di informazioni, (Automatic Exchange Of Information (AEOI)), a livello globale, tra le autorità fiscali, rivolto a facilitare i controlli anti-evasione,sulle attività finanziarie detenute dai contribuenti .

(Vedi: http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/)

Introdotto nell’Unione Europea dalla Direttiva 2014/107/UE (DAC 2), questo standard di raccolta e condivisione di dati sui conti esteri, secondo la lista aggiornata al 22 Novembre 2022,  vede impegnati, 119 Stati. Oltre all’Italia ed alla Bulgaria, partecipano anche giurisdizioni considerate meno trasparenti (Lussemburgo, Svizzera, Isole Vergini, Cayman, Bermuda e altre).

ELENCO DEGLI STATI CHE HANNO ADERITO AL CRS AGGIORNATO AL 22 NOVEMBRE 2022

La pagina RAPPORTI DI SCAMBIO ATTIVATI PER INFORMAZIONI CRS (Ultimo aggiornamento: dicembre 2020) del sito OCSE( (Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD)) mostra tutte le relazioni di scambio bilaterali attualmente in essere per lo scambio automatico di informazioni CRS ai sensi dell’articolo 6 della convenzione multilaterale e del CRS MCAA (Multilateral Competent Authority Agreement), nonché nel quadro dell’UE. Inoltre, alcune giurisdizioni hanno concluso accordi bilaterali per lo scambio di informazioni CRS nell’ambito di trattati fiscali bilaterali o accordi sullo scambio di informazioni fiscali.

A ottobre 2021, ci sono oltre 4500 rapporti di scambio bilaterali attivati ​​rispetto a più di 110 giurisdizioni impegnate nel CRS, con i prossimi scambi tra queste giurisdizioni che avranno luogo alla fine di settembre 2022.

Per l’Italia risultano attive 80 relazioni di scambio bilaterali.

Tra questi stati non sono ricompresi alcuni Stati Europei:

  • Armenia
  • Bielorussia
  • Bosnia ed Erzegovina
  • Macedonia del Nord
  • Serbia

Con questi Stati l’Italia ha siglato strumenti per lo scambio di informazioni sotto forma di Convenzioni contro le doppie imposizioni (Double Tax Conventions, DTC).

L’art. 26 del Modello OCSE ha sempre rappresentato lo standard internazionale per lo scambio di informazioni tributarie tra stati: la sua prima ver­sione apparve nel Modello del 1963, e da allora sono stati più volte modificati sia la lettera dell’articolo che il Commentario.

Nel 2005 sono stati aggiunti,  con lo scopo principale di impedire allo Stato destinatario della richiesta di scam­bio di opporre determinate tipologie di legislazione nazionale, i parr. 4 e 5 all’art. 26.

L’informazione richiesta non può essere negata:

  1. solo perché lo Stato alla quale è richiesta non ha un interesse proprio nello scambio;
  2. perché l’informazione è detenuta da un istituto bancario, un’istituzione finanziaria, “un’agenzia”, ovvero una fiduciaria (con il chiaro intento dell’OCSE di contrastare il segreto bancario).

Come si vedrà dalla tabella sottostante gli accordi bilaterali tra lo Stato Italiano ed i suddetti Stati non contengo i parr. 4 e 5 all’art. 26 del Modello OCSE.

Appare tuttavia evidente che nel momento in cui i suddetti Stati dovessero aderire alla UE dovranno adottare gli srumenti  di collaborazione fra le amministrazioni tributarie degli Stati UE al fine di contrastare l’evasione fiscale basti pensare alle Direttive DAC (Directive Administrative Cooperation).

CRS Strumenti per lo scambio di informazioni Firma Conformità agli standard OCSE Contiene paragrafi 4 e 5 art. 26
Armenia NO double taxation convention (DTC) Roma 14.6.2002 Unreviewed NO
Bielorussia NO DTC Minsk 11.8.2005 Unreviewed NO
Bosnia Erzegovina NO DTC Belgrado 24.2.82 Unreviewed NO
Georgia NO DTC Roma 31.10.2000 SI NO
Macedonia del Nord NO DTC Roma 20.12.96 SI NO
Moldavia SI DTC Roma 3.7.2002 Unreviewed NO
Montenegro NO DTC Belgrado 24.2.82 Unreviewed NO
Serbia NO DTC Belgrado 24.2.82 Unreviewed NO
Ucraina NO DTC Kiev 26.2.97 SI NO

OCSE – Convenzione multilaterale per la mutua assistenza ai fini fiscali – Common Reporting Standard

OCSE -Convenzione multilaterale per la mutua assistenza ai fini fiscali – Common Reporting Standard .jpg

La Convenzione per la mutua assistenza ai fini fiscali  ha carattere multilateralediversamente da

che, seppure redatti secondo un modello standard, hanno carattere bilaterale (Vedi: Stati con i quali sussistono strumenti bilaterali per lo scambio di informazioni – Art. 26 del Modello OCSE – Tendenza a contrastare il segreto bancario).

Il Common Reporting Standard (CRS) , sviluppato in risposta alla richiesta del G20 e approvato dal Consiglio dell’OCSE il 15 luglio 2014, invita le giurisdizioni a ottenere informazioni dai loro istituti finanziari e scambiare automaticamente tali informazioni con altre giurisdizioni su base annuale. Stabilisce le informazioni sui conti finanziari da scambiare, gli istituti finanziari tenuti a segnalare, i diversi tipi di conti e contribuenti coperti, nonché le procedure comuni di due diligence che devono essere seguite dagli istituti finanziari.

Lo Standard è costituito dalle seguenti quattro parti chiave:

Particolare attenzione deve essere posta, come vedremo, anche per le Entità giuridiche controllate ed i Trust.

La  Convenzione sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale  (Multilateral Convention on Mutual Administrative Assistance  in Tax Matters) è stata sviluppata congiuntamente dall’OCSE e dal Consiglio d’Europa nel 1988 e modificata dal Protocollo nel 2010. La Convenzione è lo strumento multilaterale più completo disponibile per tutte le forme di cooperazione per contrastare l’evasione e l’elusione fiscali.

La Convenzione, nel rispetto dei diritti fondamentali dei contribuenti, facilita la cooperazione internazionale per un migliore funzionamento delle leggi fiscali nazionali. Prevede tutte le possibili forme di cooperazione amministrativa tra gli stati nella valutazione e riscossione delle imposte. Questa cooperazione spazia dallo scambio di informazioni, compresi gli scambi automatici, al recupero di crediti fiscali esteri.

Dal 2009, il G20 ha costantemente incoraggiato i paesi a firmare la Convenzione. Il comunicato del rilasciato durante il vertice del G20 di Buenos Aires nel 2018 i dichiarava “Tutte le giurisdizioni dovrebbero firmare e ratificare la Convenzione multilaterale sulla mutua assistenza amministrativa in materia fiscale“.

L’Italia ha ratificato l’adesione alla Convenzione multilaterale con la Legge n. 19 del 10 febbraio 2005 ed il Protocollo emendativo con la legge n.193 del 27 ottobre 2011.

Attualmente partecipano alla Convenzione 141 giurisdizioni , tra cui 17 giurisdizioni coperte da estensione territoriale. Ciò rappresenta una vasta gamma di paesi, compresi tutti i paesi del G20, tutti i paesi BRIICS ( (Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica), tutti i paesi dell’OCSE, i maggiori centri finanziari e un numero crescente di paesi in via di sviluppo.

Oltre 150 giurisdizioni si sono impegnate allo scambio di informazioni su richiesta (Exchange Of Information on Request – EOIR) e oltre 100 a quello automatico (Automatic Exchange of Information – AEOI). 110 hanno aderito al Common reporting standard (CRS) scambio automatico di informazioni tra le autorità fiscali sulle attività finanziarie detenute dai contribuenti (Vedi: ELENCO DEGLI STATI CHE ANNO ADERITO AL CRS AGGIORNATA AL 29 Settembre 2020).

Nella sezione del sito OCSE dedicata al BEPS è pubblicata una mappa interattiva attraverso la quale è possibile verificare per ogni Stato la sua adesione:

In attuazione della Convenzione multilaterale, sono stati predisposti:

  • Un modello denominato “Model Competent Authority Agreement” (Model CAA o MCAA), che rappresenta la base legale per lo scambio automatico di informazioni;
  • Uno standard tecnico, denominato “Common Reporting Standard” (CRS), che detta le regole operative per la due diligence dei conti, l’acquisizione dei dati rilevanti da parte degli intermediari finanziari e il loro invio all’Amministrazione di competenza, la quale metterà gli stessi a disposizione delle Amministrazioni degli Stati di residenza dei soggetti interessati (Vedi: Archivi categoria: Common Reporting Standard (CRS))

Le versioni definitive del MCAA e del CRS sono state predisposte dall’OCSE in data 15.7.2014, unitamente ad un vasto Commentario e ad un Implementation Handbook.

Il Model Competent Authority Agreement:

Fornisce le definizioni di

  • Autorità Competente (per l’acquisizione dei dati)
  • Istituzione finanziaria
  • tutte le definizioni rilevanti per l’applicazione delle disposizioni sullo scambio automatico;

Definisce i dati oggetto di scambio automatico;

Prevede il termine di nove mesi per lo scambio di informazioni.

Il Model Competent Authority Agreement prevede i redditi e le attività oggetto di scambio automatico 

Redditi e attività oggetto di scambio automatico ai sensi del MCAA
Nome, indirizzo, numero di identificazione fiscale (TIN) e, nel caso di persone fisiche, data e luogo di nascita del titolare di conto (per le persone giuridiche, delle persone che ne esercitano il controllo)
Numero di conto (o equivalente funzionale in assenza di un numero di conto)
Nome ed eventuale numero di identificazione dell’Istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione
Saldo o valore del conto (compreso, nel caso di un contratto di assicurazione per il quale è misurabile un valore maturato o di un contratto di rendita, il valore maturato o il valore di riscatto) alla fine dell’anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione ovvero, se il conto è stato chiuso nel corso di tale anno o periodo, alla chiusura del conto
Nel caso di un conto di custodia:importo totale lordo degli interessi, importo totale lordo dei dividendi e importo totale lordo degli altri redditi generati in relazione alle attività detenute nel conto, in ogni caso pagati o accreditati sul conto (o in relazione al conto) nel corso dell’anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione;introiti totali lordi derivanti dalla vendita o dal riscatto delle attività finanziarie pagati o accreditati sul conto nel corso dell’anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione in relazione al quale l’Istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione ha agito in qualità di custode, intermediario, intestatario o altrimenti come agente per il titolare del conto
Nel caso di un conto di deposito, importo totale lordo degli interessi pagati o accreditati sul conto nel corso dell’anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione
Nel caso di un conto diverso da un conto di custodia o di un conto di deposito, importo totale lordo pagato o accreditato al titolare del conto in relazione allo stesso nel corso dell’anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione in relazione al quale l’Istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione è l’obbligato o il debitore, compreso l’importo complessivo di eventuali pagamenti di riscatto effettuati al titolare del conto nel corso dell’anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione

In relazione ad ogni conto oggetto di comunicazione l’art. 3 del DM 28.12.2015 (Attuazione della legge 18 giugno 2015, n. 95 e della direttiva 2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2014, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale. (15A09780) (GU Serie Generale n.303 del 31-12-2015) prevede  i dati soggetti all’obbligo di comunicazione.

Il Common Reporting Standard” (CRS) prevede unapproccio che prevede varie fasi:

  • Individuazione delle istituzioni finanziarie tenute al monitoraggio (Reporting Financial Institutions o RFI);
  • Individuazione dei Conti Finanziari (Financial Accounts) e, al loro interno, dei conti che devono essere monitorati (Reportable Accounts);
  • Attivazione delle procedure di due diligence;
  • Comunicazione dei dati dall’Amministrazione finanziaria, la quale provvederà al loro scambio con le Amministrazioni degli Stati di residenza dei titolari.

L’Implementation Handbook del Common Reporting Standard” (CRS) riassume la procedura.

Sono tenute al monitoraggio le istituzioni finanziarie (persone giuridiche, e mai persone fisiche, anche se imprenditori) residenti in uno degli Stati che si sono impegnati allo scambio automatico (Vedi: ELENCO DEGLI STATI CHE HANNO ADERITO AL CRS AGGIORNATA AL 29 Settembre 2020)

L’Implementation Handbook, distingue le attività finanziarie che devono essere monitorate ( Financial Accounts that need to be reviewed) da quelle (Non-Reporting Accounts) non soggette a monitoraggio (Vedi Figure 8: Accounts which are Financial Accounts pag. 64).

Il capitolo 3 dell’Implementation Handbook tratta dei Conti finanziari oggetto di comunicazione.

I conti  devono essere relativi a persone fisiche residenti in uno Stato che ha anch’esso previsto lo scambio automatico o, se intestato a soggetti diversi dalle persone fisiche, relativo alle persone fisiche che detengono il controllo del soggetto formalmente proprietario del conto residente in uno di tali Stati.

Le procedure di due diligence dei conti, a carico degli intermediari finanziari, sono differenziate per quattro casistiche diverse:

  • Conti preesistenti di persone fisiche;
  • Nuovi conti di persone fisiche;
  • Conti preesistenti di entità;
  • Nuovi conti di entità.

Si considerano preesistenti i conti già accesi alla data nella quale ciascuno Stato inizia il procedimento di scambio di informazioni (Vedi: ELENCO DEGLI STATI CHE HANNO ADERITO AL CRS AGGIORNATA AL 29 Settembre 2020 dove, in tabella, è riportato INTENDED FIRST INFORMATION EXCHANGE BY: (ANNEX F TO THE AGREEMENT)).

 Obblighi degli intermediari finanziari in relazione ai conti delle persone fisiche 

Tipologia di conto Procedure di due diligence
Contratti di assicurazione o di rendita non vendibili a soggetti non residenti Non soggetti a due diligence
Conti preesistenti di importo non rilevante (sino a 1.000.000 USD) Se la banca dispone di un indirizzo di residenza del titolare ritenuto attendibile, essa considera il titolare stesso residente ai fini fiscali nello Stato in cui si situa questo indirizzo. Se non esiste un indirizzo di residenza ritenuto attendibile, e sussiste uno degli indizi previsti nella Sezione III, § B.2, ottenuti con una ricerca elettronica (es. indirizzo in uno Stato estero, uno o più numeri telefonici in uno Stato estero e nessun numero telefonico nello Stato dove risiede la banca, ordini sistematici di trasferimento di fondi verso un conto intrattenuto con una banca estera, ecc.), la banca è tenuta a trattare il titolare del conto come residente fiscale dell’altro Stato.È però possibile fornire la prova contraria, con una autocertificazione del titolare che attesta di non essere residente nello Stato in questione, accompagnata da prove documentali che attestino questo fatto.
Conti preesistenti di importo rilevante (oltre i 1.000.000 USD) Per i conti di importo non rilevante, la due diligence si articola:in una ricerca in archivi elettronici, per verificare l’eventuale sussistenza di uno degli indizi previsti nella Sezione III, § B.2 (vedi sopra);in una ricerca in archivi cartacei per verificare dati quali la documentazione relativa all’apertura del conto, la più recente documentazione acquisita ai sensi della disciplina antiriciclaggio, procure e deleghe ecc. (ricerca non necessaria se gli archivi elettronici consentono l’acquisizione dei dati previsti nella Sezione III, § B.2);nella richiesta al Dirigente responsabile se ha una conoscenza effettiva del fatto che il titolare del conto deve essere sottoposto a monitoraggio.Se da queste verifiche il titolare del conto non risulta residente nello Stato estero, non sussistono i requisiti per il monitoraggio.In presenza di indizi che possano fare considerare il soggetto residente dell’altro Stato, la banca è tenuta a trattare il titolare del conto come residente fiscale dell’altro Stato.È però possibile fornire la prova contraria, con una autocertificazione del titolare che attesta di non essere residente nello Stato in questione, accompagnata da prove documentali che attestino questo fatto.
Nuovi conti (indipendentemente dal valore) All’atto dell’apertura del conto, la banca è tenuta ad acquisire un’autocertificazione di residenza fiscale del titolare.Se in base all’autocertificazione il soggetto risulta residente nell’altro Stato, la banca è tenuta a trattare il titolare del conto come residente fiscale dell’altro Stato.

Le procedure di due diligence delle entità, come ad es. le società,  (escluse per i conti il cui controvalore non supera i 250.000,00 USD) sono ancora più complesse, in quanto, in determinati casi, comportano una due diligence anche dei soggetti che detengono il controllo delle suddette entità, Account becomes a Reportable Account by virtue of the Controlling Persons (Vedi: Implementation Handbook – Reportable Accounts by virtue of the Account Holder’s Controlling  Persons).

Il capitolo 6 dell’Implementation Handbook regolamenta il Trattamento dei trust nel Common Reporting Standard” (CRS), Treatment of trusts in the CRS.

Comunicazioni Agenzia delle Entrate: contribuenti che non hanno dichiarato attività finanziarie detenute all’estero nel 2016

Il 12 luglio 2019 l’Agenzia delle Entrate ha emanato il provvedimento n. 247672  riguardante le Comunicazioni per la promozione dell’adempimento spontaneo nei confronti  dei contribuenti che non hanno dichiarato, in tutto o in parte, le attività finanziarie detenute all’estero nel 2016, come previsto dalla disciplina sul monitoraggio fiscale, nonché gli eventuali redditi percepiti in relazione a tali attività estere.

Larticolo 4, comma 1, dl 167/1990, ha posto l’obbligo per i residenti in Italia che, nel periodo d’imposta, detengono investimenti all’estero ovvero attività’ estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, di indicarli nella dichiarazione annuale dei redditi (Quadro RW).

Per quanto attiene gli obblighi di monitoraggio a carico dei contribuenti si è espressa in dettaglio la Circolare N. 38/E del 2013: Le nuove disposizioni in materia di monitoraggio fiscale.
Adempimenti dei contribuenti. Ritenuta sui redditi degli
investimenti esteri e attività estere di natura finanziaria.

l’Agenzia delle entrate,  al fine di stimolare il corretto assolvimento degli obblighi di monitoraggio fiscale in relazione alle attività detenute all’estero, di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 167 del 1990, convertito dalla legge n. 227 del 1990 e
successive modificazioni, nonché di favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili derivanti dagli eventuali redditi percepiti in relazione a tali attività estere, individua, a seguito dell’analisi dei dati ricevuti da parte delle Amministrazioni fiscali estere nell’ambito dello scambio automatico di informazioni secondo il Common Reporting Standard (CRS), i contribuenti con possibili anomalie dichiarative per l’anno d’imposta 2016.

Il Common Reporting Standard (CRS); è uno standard informativo, sviluppato dall’OCSE, Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) ), per lo scambio automatico di informazioni, (Automatic Exchange Of Information (AEOI)), a livello globale, tra le autorità fiscali, rivolto a facilitare i controlli anti-evasionesulle attività finanziarie detenute dai contribuenti.

Sulla base degli schemi del Common Reporting Standard (CRS), a settembre 2017 più di 50 Amministrazioni fiscali estere hanno trasmesso all’Agenzia delle Entrate italiana, in modo automatico, senza previa richiesta da parte del nostro
Paese, i dati identificativi dei soggetti, fiscalmente residenti in Italia, titolari di rapporti e/o altre attività di natura finanziaria detenuti all’estero nel corso del 2016.

A settembre 2018 ha avuto luogo lo scambio automatico di informazioni avente ad oggetto i dati relativi ai conti detenuti all’estero dai contribuenti italiani nel corso del 2017. Tale flusso informativo ha coinvolto più di 100 Stati.

I dati pervenuti nell’ambito del flusso CRS relativi all’anno 2016 sono stati già utilizzati per un primo invio di comunicazioni volte alla promozione dell’adempimento spontaneo, approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia, n. 299737 del 21 dicembre 2017.

A seguito dell’attività di analisi, l’Agenzia invierà una
comunicazione per la promozione della compliance ai contribuenti con le anomalie dichiarative più rilevanti, adottando una serie di criteri selettivi diretti ad escludere dalla selezione le posizioni presumibilmente non tenute all’adempimento dichiarativo o per le quali l’irregolarità ha carattere meramente formale.

I contribuenti che riceveranno la comunicazione potranno regolarizzare la propria posizione presentando una dichiarazione dei redditi integrativa, secondo le modalità previste dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.472, e versando le maggiori imposte dovute, unitamente agli interessi, nonché alle sanzioni in misura ridotta.

I dati  saranno resi disponibili alla Guardia di Finanza.

I dati di fonte estera includono:

  • lo Stato estero che ha trasmesso l’informazione;
  • l’istituto finanziario presso cui è detenuto il conto;
  • il numero identificativo del conto;
  • l’eventuale entità non finanziaria passiva titolare del conto, di cui il contribuente risulti controllante;
  •  il saldo finale e la valuta del conto;
  • gli importi dei pagamenti accreditati sul conto, a titolo di dividendi, interessi, proventi lordi o altro.

L’art. 8, paragrafo 3 bis (1), della Direttiva 2011/16/UE, come modificata dalla Direttiva n. 2014/107/Udispone che gli Stati membri devono trasmettere le informazioni per i periodi d’imposta dal 1° gennaio 2016 riguardanti i residenti negli altri Stati membri, in relazione ai conti finanziari di cui siano titolari.

Il Common Reporting Standard (CRS), elaborato dall’OCSE, prevede, sempre a decorrere dal periodo d’imposta 2016, lo scambio di analoghe informazioni anche a livello extra UE.

Con la legge n. 95/2015 l’Italia ha recepito quanto disposto dalla direttiva n. 2014/107/UE (c.d. DAC2), del 9 dicembre 2014 recante modifica della direttiva 2011/16/UE  (c.d. DAC1)(Directives Administrative Cooperation) per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale.

Al fine di dare piena attuazione allo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale, il Ministero dell’Economia e delle finanze ha emanato il D.M. 28 dicembre 2015, cui hanno fatto seguito diversi provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate.

In particolare, sono scambiati i dati identificativi dei titolari di conto e, nel caso il titolare sia un ente o una società, anche i dati identificativi della persona o delle persone che ne esercitano il controllo, quando ne ricorrono i presupposti.
Le informazioni scambiate riguardano, sotto il profilo oggettivo, l’identificativo del conto;

  • il nome e l’identificativo dell’istituzione finanziaria tenuta alla
    comunicazione;
  • il saldo o valore del conto;
  • l’importo di interessi, dividendi e altri redditi generati in relazione alle attività detenute nel conto, in ogni caso pagati o
    accreditati sul conto, e gli introiti totali lordi derivanti dalla vendita o dal riscatto delle attività finanziarie, pagati o accreditati sul conto.

L’art. 2 del Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze del 29 gennaio 2019 ha modificato l’allegato D al Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze 28 dicembre 2015, recante l’attuazione della Legge 18 giugno 2015 , n. 95 e della Direttiva 2014/107/UE in materia di scambio automatico di informazioni su conti finanziari.

Ai sensi della lettera b) del primo comma dell’art. 1 del Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze 28 dicembre 2015 , si intende per «Giurisdizione partecipante» qualsiasi giurisdizione estera che figura nell’allegato «D» al decreto. L’allegato D comprende qualsiasi Stato membro dell’Unione europea diverso dall’Italia nonche’ qualsiasi giurisdizione con la quale l’Italia o l’Unione europea ha sottoscritto un accordo in base al quale tale giurisdizione fornira’ alle autorità italiane le informazioni di cui all’art. 3 (2).

Successivamente l’elenco degli Stati di cui all’allegato D, che forniranno le informazioni di cui all’art. 3 (2), è stato aggiornato dall’art. 2 del Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze del 26 aprile 2018, dall’art. 2 del Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze del 29 gennaio 2019 e dall’art. 2 del Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze del 13 maggio 2020.

Nell’art. 3 (2) del Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze 28 dicembre 2015 sono elencate le informazioni oggetto di comunicazione.

Ai sensi dellarticolo 5, comma 2, del D.L. 167/1990 la violazione dell’obbligo di dichiarazione di investimenti all’estero ovvero attivita’ estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, e’ punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 3 al 15 per cento dell’ammontare degli importi non dichiarati. 

La violazione di cui sopra relativa alla detenzione di investimenti all’estero ovvero di attivita’ estere di natura finanziaria negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999 (individuazione di Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999, e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 21 novembre 2001 (individuazione degli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui all’art. 127-bis, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi (cd. “black list”)), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2001, e’ punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 6 al 30 per cento dell’ammontare degli importi non dichiarati. Nel caso in cui la dichiarazione prevista dall’articolo 4, comma 1, sia presentata entro novanta giorni dal termine, si applica la sanzione di euro 258.

Quindi qualora le attivita’ estere di natura finanziaria siano detenute in “paradisi fiscali”, la sanzione è raddoppiata rispetto ai valori ordinari.

Nel caso di asset detenuti in paradisi fiscali opera la presunzione legale per la quale le somme detenute all’estero siano state costituite con redditi non assoggettati a tassazione in Italia; pertanto oltre a prevedere tali sanzioni, l’Agenzia delle Entrate potrà contestare le imposte evase su tali importi (comma 2, art. 12 D.L. n. 78/2009 (3)).

In tal caso, ai sensi dei commi 2-bis e 2-ter art. 12 D.L. n. 78/2009, sono raddoppiate le sanzioni ed i termini di accertamento.

(1) “bis.   Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per imporre alle proprie Istituzioni Finanziarie Tenute alla Comunicazione di applicare le norme di comunicazione e di adeguata verifica in materia fiscale (due diligence) riportate negli allegati I e II e di assicurare l’efficace attuazione e il rispetto di dette norme conformemente alla sezione IX dell’allegato I.

Ai sensi delle norme applicabili in materia di comunicazione e di adeguata verifica in materia fiscale riportate negli allegati I e II, l’autorità competente di ciascuno Stato membro comunica, entro il termine stabilito al paragrafo 6, lettera b), all’autorità competente di qualsiasi altro Stato membro, mediante scambio automatico, le seguenti informazioni sui periodi d’imposta a decorrere dal 1o gennaio 2016 per quanto concerne un Conto Oggetto di Comunicazione:

a)

il nome, l’indirizzo, il numero o i numeri di identificazione fiscale (NIF) e, nel caso di persone fisiche, la data e il luogo di nascita per ciascuna Persona Oggetto di Comunicazione che è Titolare di Conto e, nel caso di un’Entità che è Titolare di Conto e che, dopo l’applicazione delle norme di adeguata verifica in materia fiscale conformemente agli allegati, è identificata come avente una o più Persone che Esercitano il Controllo che sono Persone Oggetto di Comunicazione, il nome, l’indirizzo e il NIF o i NIF dell’Entità e il nome, l’indirizzo, il NIF o i NIF e la data e il luogo di nascita di ogni Persona Oggetto di Comunicazione;

b)

il numero di conto (o equivalente funzionale in assenza di un numero di conto);

c)

il nome e l’eventuale numero di identificazione dell’Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione;

d)

il saldo o il valore del conto (compreso, nel caso di un Contratto di Assicurazione per il quale è Misurabile un Valore Maturato o di un Contratto di Rendita, il Valore Maturato o il valore di riscatto) alla fine del pertinente anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione ovvero, se il conto è stato chiuso nel corso di tale anno o periodo, la chiusura del conto;

e)

nel caso di un Conto di Custodia:

i)

l’importo totale lordo degli interessi, l’importo totale lordo dei dividendi e l’importo totale lordo degli altri redditi generati in relazione alle attività detenute nel conto, in ogni caso pagati o accreditati sul conto (o in relazione al conto) nel corso dell’anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione; e

ii)

gli introiti totali lordi derivanti dalla vendita o dal riscatto delle Attività Finanziarie pagati o accreditati sul conto nel corso dell’anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione in relazione al quale l’Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione ha agito in qualità di custode, intermediario, intestatario o altrimenti come agente per il Titolare del Conto;

f)

nel caso di un Conto di Deposito, l’importo totale lordo degli interessi pagati o accreditati sul conto nel corso dell’anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione; e

g)

nel caso di un conto non descritto alla lettera e) o alla lettera f), l’importo totale lordo pagato o accreditato al Titolare del Conto in relazione allo stesso nel corso dell’anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione in relazione al quale l’Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione è l’obbligato o il debitore, compreso l’importo complessivo di eventuali pagamenti di riscatto effettuati al Titolare del Conto nel corso dell’anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione.

Ai fini dello scambio di informazioni di cui al presente paragrafo, salvo disposizioni diverse previste nel presente paragrafo o negli allegati, l’importo e la qualificazione dei pagamenti effettuati in relazione a un Conto Oggetto di Comunicazione sono determinati conformemente alla legislazione nazionale dello Stato membro che comunica le informazioni.

Il primo e il secondo comma del presente paragrafo prevalgono sul paragrafo 1, lettera c), o su qualsiasi altro strumento giuridico dell’Unione, inclusa la direttiva 2003/48/CE del Consiglio (3), nella misura in cui lo scambio di informazioni di cui trattasi rientri nell’ambito di applicazione del paragrafo 1, lettera c), o di qualsiasi altro strumento giuridico dell’Unione, inclusa la direttiva 2003/48/CE.

(3)  Direttiva 2003/48/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi (GU L 157 del 26.6.2003, pag. 38).»”;”

(2) Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze 28 dicembre 2015 – Art. 3 Obblighi di comunicazione

1. Con riferimento ai periodi di imposta a decorrere dal 1° gennaio
2016, secondo la tempistica riportata, per ciascuna giurisdizione
oggetto di comunicazione, nell’allegato «C» al presente decreto, le
istituzioni finanziarie italiane tenute alla comunicazione
trasmettono all’Agenzia delle entrate le seguenti informazioni:
a) in relazione ad ogni conto oggetto di comunicazione:
1) il nome, l’indirizzo, la giurisdizione o le giurisdizioni di
residenza, il NIF o i NIF di ciascuna persona oggetto di
comunicazione nonche’, nel caso di persone fisiche, la data e il
luogo di nascita per ciascuna persona oggetto di comunicazione che e’
titolare di conto e, nel caso di un’entita’ non finanziaria passiva
che e’ titolare di conto e che, dopo l’applicazione delle procedure
di adeguata verifica in materia fiscale di cui all’allegato «A», e’
identificata come avente una o piu’ persone che esercitano il
controllo che sono persone oggetto di comunicazione, il nome,
l’indirizzo, la giurisdizione o le giurisdizioni di residenza e il
NIF o i NIF dell’entita’ e il nome, l’indirizzo, la giurisdizione o
le giurisdizioni di residenza, il NIF o i NIF e la data e il luogo di
nascita di ogni persona che esercita il controllo che e’ una persona
oggetto di comunicazione;
2) il numero di conto o, se assente, altra sequenza
identificativa del rapporto di conto;
3) la denominazione e il codice fiscale dell’istituzione
finanziaria italiana tenuta alla comunicazione;
4) il saldo o il valore del conto, compreso, nel caso di un
contratto di assicurazione per il quale e’ misurabile un valore
maturato o di un contratto di rendita, il valore maturato o il valore
di riscatto, alla fine del pertinente anno solare o di altro adeguato
periodo di rendicontazione alla clientela ovvero, se il conto e’
stato chiuso nel corso di tale anno o periodo, la chiusura del conto;
b) nel caso di un conto di custodia, oltre alle informazioni
elencate nella lettera a):
1) l’importo totale lordo degli interessi, l’importo totale
lordo dei dividendi, nonche’ l’importo totale lordo degli altri
redditi generati in relazione alle attivita’ detenute nel conto in
ogni caso pagati o accreditati sul conto o in relazione al conto nel
corso dell’anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione
alla clientela;
2) gli introiti totali lordi derivanti dalla vendita o dal
riscatto delle attivita’ finanziarie pagati o accreditati sul conto
nel corso dell’anno solare o di altro adeguato periodo di
rendicontazione alla clientela in relazione al quale l’istituzione
finanziaria italiana tenuta alla comunicazione ha agito in qualita’
di custode, intermediario, intestatario o altrimenti come agente per
il titolare del conto;
c) nel caso di un conto di deposito, oltre alle informazioni
elencate nella lettera a), l’importo totale lordo degli interessi
pagati o accreditati sul conto nel corso dell’anno solare o di altro
adeguato periodo di rendicontazione alla clientela;
d) nel caso di conti diversi da quelli di cui alle lettere b) e
c), oltre alle informazioni elencate nella lettera a), l’importo
totale lordo pagato o accreditato al titolare del conto in relazione
al conto nel corso dell’anno solare o di altro adeguato periodo di
rendicontazione alla clientela con riferimento al quale l’istituzione
finanziaria italiana tenuta alla comunicazione agisce in qualita’ di
incaricata dal debitore o dal beneficiario effettivo o in nome
proprio, compreso l’importo complessivo di eventuali pagamenti di
riscatto effettuati al titolare del conto nel corso dell’anno solare
o di altro adeguato periodo di rendicontazione alla clientela.
2. In deroga a quanto disposto dal comma 1, non sussiste l’obbligo
di comunicare il NIF se quest’ultimo non e’ rilasciato dalla
giurisdizione oggetto di comunicazione o se tale giurisdizione non
richiede la comunicazione del NIF.
3. In deroga a quanto disposto dal comma 1, per i conti
preesistenti non sussiste l’obbligo di comunicare il NIF o i NIF o la
data di nascita o il luogo di nascita se tali dati non sono gia’
conservati presso l’istituzione finanziaria italiana tenuta alla
comunicazione e sempreche’ la stessa non sia stata obbligata a
raccoglierli in esecuzione di obblighi normativi o regolamentari. In
ogni caso al fine di acquisire il NIF o i NIF, la data di nascita e
il luogo di nascita, le istituzioni finanziarie italiane tenute alla
comunicazione contattano, almeno una volta all’anno, il titolare del
conto nel periodo compreso tra l’anno in cui il rispettivo conto e’
stato identificato come conto oggetto di comunicazione e la fine del
decimo anno successivo a quello in cui e’ avvenuta tale
identificazione.
4. Per adempiere gli obblighi di cui al comma 1, le istituzioni
finanziarie italiane tenute alla comunicazione determinano l’importo
e la qualificazione dei pagamenti effettuati sulla base delle
definizioni e qualificazioni giuridiche previste dalla legislazione
tributaria italiana.
5. Le informazioni trasmesse all’Agenzia delle entrate indicano la
valuta con la quale sono denominati gli importi comunicati.
6. Il termine per la trasmissione all’Agenzia delle entrate delle
informazioni relative all’anno solare precedente e’ il 30 aprile di
ciascun anno. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle
entrate sono stabilite le modalita’ di trasmissione e il termine di
scadenza per il primo invio di dati.
7. L’Agenzia delle entrate trasmette le informazioni di cui al
comma 1 riguardanti i residenti in ciascuna giurisdizione oggetto di
comunicazione all’autorita’ competente della giurisdizione
considerata entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello cui
si riferiscono le informazioni.

(3) 2. In deroga ad ogni vigente disposizione di legge, gli investimenti e le attivita’ di natura finanziaria detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 10 maggio 1999, n. 107, e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 novembre 2001, n. 273, senza tener conto delle limitazioni ivi previste, in violazione degli obblighi di dichiarazione di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, ai soli fini fiscali si presumono costituite, salva la prova contraria, mediante redditi sottratti a tassazione. In tale caso, le sanzioni previste dall’articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono raddoppiate.

2-bis. Per l’accertamento basato sulla presunzione di cui al comma 2, i termini di cui all’ articolo 43, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all’ articolo 57, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono raddoppiati.

2-ter. Per le violazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’ articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni, riferite agli investimenti e alle attività di natura finanziaria di cui al comma 2, i termini di cui all’ articolo 20 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sono raddoppiati.

Controlli anti-evasione: elenco degli Stati che forniranno informazioni su conti finanziari

L’art. 2 del Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze del 13 maggio 2020 ha modificato l’allegato D al Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze 28 dicembre 2015, recante l’attuazione della Legge 18 giugno 2015 , n. 95 e della Direttiva 2014/107/UE in materia di scambio automatico di informazioni su conti finanziari.

Il Common Reporting Standard (CRS); è uno standard informativo, sviluppato dall’OCSE, Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) ), per lo scambio automatico di informazioni, (Automatic Exchange Of Information (AEOI)), a livello globale, tra le autorità fiscali, rivolto a facilitare i controlli anti-evasione, sulle attività finanziarie detenute dai contribuenti.

Ai sensi della lettera b) del primo comma dell’art. 1 del Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze 28 dicembre 2015 , si intende per «Giurisdizione partecipante» qualsiasi giurisdizione estera che figura nell’allegato «D» al decreto. L’allegato D comprende qualsiasi Stato membro dell’Unione europea diverso dall’Italia nonche’ qualsiasi giurisdizione con la quale l’Italia o l’Unione europea ha sottoscritto un accordo in base al quale tale giurisdizione fornira’ alle autorità italiane le informazioni di cui all’art. 3.

Successivamente l’elenco degli Stati di cui all’allegato D, che forniranno le informazioni di cui all’art. 3 (2), è stato aggiornato dall’art. 2 del Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze del 26 aprile 2018, dall’art. 2 del Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze del 29 gennaio 2019 e dall’art. 2 del Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze del 13 maggio 2020.

Nell’art. 3 del Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze 28 dicembre 2015 sono elencate le informazioni oggetto di comunicazione.