Archivi categoria: Scambio automatico di informazioni tra le autorità fiscali sulle attività finanziarie

Nazioni a cui l’Italia fornisce informazioni Common Reporting Standard (CRS) (Elenco aggiornato al 24 Gennaio 2025)

Nazioni a cui l’Italia fornisce informazioni  Common Reporting Standard (CRS) (Elenco aggiornato al 24 Gennaio 2025)

Albania CRS MCAA activated
Andorra EU Agreement
Antigua and Barbuda CRS MCAA activated
Argentina CRS MCAA activated
Armenia CRS MCAA activated – Effective for taxable periods starting on or after 01 January 2021
Aruba CRS MCAA activated
Australia CRS MCAA activated
Austria EU Directive 2014/107/UE
Azerbaijan CRS MCAA activated
Barbados CRS MCAA activated
Belgium EU Directive 2014/107/UE
Belize CRS MCAA activated
Bonaire, Saint Eustatius and Saba CRS MCAA activated
Brazil CRS MCAA activated
Bulgaria EU Directive 2014/107/UE
Canada CRS MCAA activated
Chile CRS MCAA activated – Effective for taxable periods starting on or after 01 January 2017
China CRS MCAA activated – Effective for taxable periods starting on or after 01 January 2017
Colombia CRS MCAA activated
Cook Islands CRS MCAA activated
Costa Rica CRS MCAA activated
Croatia EU Directive 2014/107/UE
Curaçao CRS MCAA activated
Cyprus EU Directive 2014/107/UE
Czechia EU Directive 2014/107/UE
Denmark EU Directive 2014/107/UE
Ecuador CRS MCAA activated
Estonia EU Directive 2014/107/UE
Faroe Islands CRS MCAA activated
Finland EU Directive 2014/107/UE
France EU Directive 2014/107/UE
Georgia CRS MCAA activated
Germany EU Directive 2014/107/UE
Ghana CRS MCAA activated
Gibraltar CRS MCAA activated
Greece EU Directive 2014/107/UE
Greenland CRS MCAA activated
Grenada CRS MCAA activated
Guernsey CRS MCAA activated
Hong Kong, China Bilateral CAA – First exchange in 2018
Hungary EU Directive 2014/107/UE
Iceland CRS MCAA activated
India CRS MCAA activated
Indonesia CRS MCAA activated
Ireland EU Directive 2014/107/UE
Isle of Man CRS MCAA activated
Israel CRS MCAA activated – Effective for taxable periods starting on or after 01 January 2017
Jamaica CRS MCAA activated – Effective for taxable periods starting on or after 01 January 2020
Japan CRS MCAA activated
Jersey CRS MCAA activated
Kazakhstan CRS MCAA activated
Kenya CRS MCAA activated – Effective for taxable periods starting on or after 01 January 2021 (DTY)
Korea CRS MCAA activated
Latvia EU Directive 2014/107/UE
Liechtenstein EU Agreement
Lithuania EU Directive 2014/107/UE
Luxembourg EU Directive 2014/107/UE
Malaysia CRS MCAA activated
Maldives CRS MCAA activated
Malta EU Directive 2014/107/UE
Mauritius CRS MCAA activated
Mexico CRS MCAA activated
Moldova CRS MCAA activated
Monaco EU Agreement
Netherlands EU Directive 2014/107/UE
New Zealand CRS MCAA activated
Nigeria CRS MCAA activated
Norway CRS MCAA activated
Pakistan CRS MCAA activated
Panama CRS MCAA activated
Peru CRS MCAA activated – Effective for taxable periods starting on or after 01 January 2019
Poland EU Directive 2014/107/UE
Portugal EU Directive 2014/107/UE
Romania EU Directive 2014/107/UE
Russia CRS MCAA activated
Saint Kitts and Nevis CRS MCAA activated
Saint Lucia CRS MCAA activated
San Marino EU Agreement
Saudi Arabia CRS MCAA activated
Seychelles CRS MCAA activated
Singapore CRS MCAA activated
Slovak Republic EU Directive 2014/107/UE
Slovenia EU Directive 2014/107/UE
South Africa CRS MCAA activated
Spain EU Directive 2014/107/UE
Sweden EU Directive 2014/107/UE
Switzerland EU Agreement
Thailand CRS MCAA activated
Türkiye CRS MCAA activated – Effective for taxable periods starting on or after 01 January 2019
Ukraine CRS MCAA activated
United Kingdom CRS MCAA activated
Uruguay CRS MCAA activated

Nazioni che forniscono informazioni Common Reporting Standard (CRS) all’Italia (Elenco aggiornato al 24 Gennaio 2025)

Nazioni che forniscono all’Italia informazioni Common Reporting Standard (CRS) (Elenco aggiornato al 24 Gennaio 2025)

Albania CRS MCAA activated
Andorra EU Agreement
Anguilla CRS MCAA activated
Antigua and Barbuda CRS MCAA activated
Argentina CRS MCAA activated
Armenia CRS MCAA activated – Effective for taxable periods starting on or after 01 January 2021
Aruba CRS MCAA activated
Australia CRS MCAA activated
Austria EU Directive 2014/107/UE
Azerbaijan CRS MCAA activated
Bahamas CRS MCAA activated
Bahrain CRS MCAA activated
Barbados CRS MCAA activated
Belgium EU Directive 2014/107/UE
Belize CRS MCAA activated
Bermuda CRS MCAA activated
Bonaire, Saint Eustatius and Saba CRS MCAA activated
Brazil CRS MCAA activated
British Virgin Islands CRS MCAA activated
Brunei Darussalam CRS MCAA activated
Bulgaria EU Directive 2014/107/UE
Canada CRS MCAA activated
Cayman Islands CRS MCAA activated
Chile CRS MCAA activated – Effective for taxable periods starting on or after 01 January 2017
China CRS MCAA activated – Effective for taxable periods starting on or after 01 January 2017
Colombia CRS MCAA activated
Cook Islands CRS MCAA activated
Costa Rica CRS MCAA activated
Croatia EU Directive 2014/107/UE
Curaçao CRS MCAA activated
Cyprus EU Directive 2014/107/UE
Czechia EU Directive 2014/107/UE
Denmark EU Directive 2014/107/UE
Dominica CRS MCAA activated
Ecuador CRS MCAA activated
Estonia EU Directive 2014/107/UE
Faroe Islands CRS MCAA activated
Finland EU Directive 2014/107/UE
France EU Directive 2014/107/UE
Georgia CRS MCAA activated
ermany EU Directive 2014/107/UE
Ghana CRS MCAA activated
Gibraltar CRS MCAA activated
Greece EU Directive 2014/107/UE
Greenland CRS MCAA activated
Grenada CRS MCAA activated
Guernsey CRS MCAA activated
Hong Kong, China Bilateral CAA – First exchange in 2018
Hungary EU Directive 2014/107/UE
Iceland CRS MCAA activated
India CRS MCAA activated
Indonesia CRS MCAA activated
Ireland EU Directive 2014/107/UE
Isle of Man CRS MCAA activated
Israel CRS MCAA activated – Effective for taxable periods starting on or after 01 January 2017
Jamaica CRS MCAA activated – Effective for taxable periods starting on or after 01 January 2020
Japan CRS MCAA activated
Jersey CRS MCAA activated
Kazakhstan CRS MCAA activated
Kenya CRS MCAA activated – Effective for taxable periods starting on or after 01 January 2021 (DTY)
Korea CRS MCAA activated
Kuwait CRS MCAA activated and in force from 01 December 2018
Latvia EU Directive 2014/107/UE
Lebanon CRS MCAA activated
Liechtenstein EU Agreement
Lithuania EU Directive 2014/107/UE
Luxembourg EU Directive 2014/107/UE
Macau, China CRS MCAA activated
Malaysia CRS MCAA activated
Maldives CRS MCAA activated
Malta EU Directive 2014/107/UE
Marshall Islands CRS MCAA activated
Mauritius CRS MCAA activated
Mexico CRS MCAA activated
Moldova CRS MCAA activated
Monaco EU Agreement
Montserrat CRS MCAA activated
Nauru CRS MCAA activated
Netherlands EU Directive 2014/107/UE
New Caledonia CRS MCAA activated
New Zealand CRS MCAA activated
Nigeria CRS MCAA activated
Niue CRS MCAA activated – Effective for taxable periods starting on or after 01 January 2017 (DTY)
Norway CRS MCAA activated
Oman CRS MCAA activated
Pakistan CRS MCAA activated
Panama CRS MCAA activated
Peru CRS MCAA activated – Effective for taxable periods starting on or after 01 January 2019
Poland EU Directive 2014/107/UE
Portugal EU Directive 2014/107/UE
Qatar CRS MCAA activated – In force from 01 January 2019
Romania EU Directive 2014/107/UE
Russia CRS MCAA activated
Saint Kitts and Nevis CRS MCAA activated
Saint Lucia CRS MCAA activated
Saint Vincent and the Grenadines CRS MCAA activated
Samoa CRS MCAA activated – Effective for taxable periods starting on or after 01 January 2017
San Marino EU Agreement
Saudi Arabia CRS MCAA activated
Seychelles CRS MCAA activated
Singapore CRS MCAA activated
Sint Maarten CRS MCAA activated
Slovak Republic EU Directive 2014/107/UE
Slovenia EU Directive 2014/107/UE
South Africa CRS MCAA activated
Spain EU Directive 2014/107/UE
Sweden EU Directive 2014/107/UE
Switzerland EU Agreement
Thailand CRS MCAA activated
Türkiye CRS MCAA activated – Effective for taxable periods starting on or after 01 January 2019
Turks and Caicos Islands CRS MCAA activated
Ukraine CRS MCAA activated
United Arab Emirates CRS MCAA activated
United Kingdom CRS MCAA activated
Uruguay CRS MCAA activated
Vanuatu CRS MCAA activated

 

Elenco degli Stati che non hanno aderito al Common Reporting Standard (CRS): scambio automatico di informazioni tra le autorità fiscali sulle attività finanziarie detenute dai contribuenti

Elenco degli Stati che non hanno aderito al Common Reporting Standard (CRS)

Il Common Reporting Standard (CRS); è uno standard informativo, sviluppato dall’OCSE, Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) ), per lo scambio automatico di informazioni, (Automatic Exchange Of Information (AEOI)), a livello globale, tra le autorità fiscali, rivolto a facilitare i controlli anti-evasione,sulle attività finanziarie detenute dai contribuenti .

(Vedi: http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/)

Introdotto nell’Unione Europea dalla Direttiva 2014/107/UE (DAC 2), questo standard di raccolta e condivisione di dati sui conti esteri, secondo la lista aggiornata al 16 maggio 2024  vede impegnati, 123 Stati. Oltre all’Italia ed alla Bulgaria, partecipano anche giurisdizioni considerate meno trasparenti (Lussemburgo, Svizzera, Isole Vergini, Cayman, Bermuda e altre).

ELENCO DEGLI STATI CHE HANNO ADERITO AL COMMON REPORTING STANDARD (CRS) AGGIORNATA AL 16 MAGGIO 2024

La pagina RAPPORTI DI SCAMBIO ATTIVATI PER INFORMAZIONI CRS  del sito OCSE( (Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD)) mostra tutte le relazioni di scambio bilaterali attualmente in essere per lo scambio automatico di informazioni CRS ai sensi dell’articolo 6 della convenzione multilaterale e del CRS MCAA (Multilateral Competent Authority Agreement), nonché nel quadro dell’UE. Inoltre, alcune giurisdizioni hanno concluso accordi bilaterali per lo scambio di informazioni CRS nell’ambito di trattati fiscali bilaterali o accordi sullo scambio di informazioni fiscali.

A marzo 2024, sono state attivate oltre 5400 relazioni di scambio bilaterali.

116 Stati forniscono informazioni Common Reporting Standard (CRS) all’Italia (Elenco aggiornato al 24 Gennaio 2025)

L’Italia fornisce informazioni Common Reporting Standard (CRS) a 92 Stati (Elenco aggiornato al 24 Gennaio 2025)

Elenco degli Stati che non hanno aderito al Common Reporting Standard (CRS)

Algeria,  Bielorussia, Benin, Bosnia ed Erzegovina, Botswana, Burkina Faso, Capo Verde, Cambogia,  Ciad, Congo (Rep. del), Costa d’Avorio, Gibuti, Repubblica Dominicana, Egitto, Filippine, El Salvador, Eswatini , Gabon, Guatemala, Guinea, Guyana, Haiti, Honduras, Lesotho, Madagascar, Mali, Mauritania, Mongolia, Namibia, Niger, Macedonia del Nord, Palau, Papua Nuova Guinea, Paraguay, Serbia, Tanzania, Togo, Uzbekistan, Vietnam.

Tra questi stati sono ricompresi alcuni Stati Europei:

  • Bielorussia
  • Bosnia ed Erzegovina
  • Macedonia del Nord
  • Serbia

Con questi Stati l’Italia ha siglato strumenti per lo scambio di informazioni sotto forma di Convenzioni contro le doppie imposizioni (Double Tax Conventions, DTC).

Scambio automatico di informazioni in materia fiscale (Automatic Exchange of Information in Tax Matters (AEOI))

Con 171 membri, il Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes è il principale organismo internazionale che lavora all’implementazione di standard globali sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni in tutto il mondo.

Da quando il G20 ha dichiarato la fine del segreto bancario nel 2009 paesi e giurisdizioni hanno implementato standard rigorosi che hanno portato a un livello di trasparenza fiscale senza precedenti.

La Convenzione sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale (Testo in italiano – traduzione non ufficiale)  (Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters) è stata sviluppata congiuntamente dall’OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico – Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) e dal Consiglio d’Europa nel 1988 e modificata dal Protocollo nel 2010. La Convenzione è lo strumento multilaterale più completo disponibile per tutte le forme di cooperazione fiscale -operazione per contrastare l’evasione e l’elusione fiscale.

  • L’Articolo 5 prevede lo “Scambio di informazioni su richiesta
  • L’Articolo 6 prevede lo “Scambio automatico di informazioni
  • L’Articolo 7 prevede lo “Scambio spontaneo di informazioni

La Convenzione facilita la cooperazione internazionale per un migliore funzionamento delle leggi fiscali nazionali, nel rispetto dei diritti fondamentali dei contribuenti. Prevede tutte le possibili forme di cooperazione amministrativa tra gli Stati nella determinazione e nella riscossione delle imposte. Questa cooperazione spazia dallo scambio di informazioni, compresi gli scambi automatici, al recupero dei crediti fiscali esteri.

Dal 2009, il G20 ha costantemente incoraggiato i paesi a firmare la Convenzione, anche di recente in occasione del vertice del G20 a Buenos Aires nel 2018, dove il comunicato affermava: “Tutte le giurisdizioni dovrebbero firmare e ratificare la Convenzione multilaterale sulla mutua assistenza amministrativa in materia fiscale”.

Al 7 gennaio 2025, partecipano alla Convenzione 149  giurisdizioni  (Giurisdizioni che hanno aderito alla Convenzione sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale al 7 gennaio 2025), di cui 17 giurisdizioni coperte da estensione territoriale. Ciò rappresenta un’ampia gamma di paesi, tra cui tutti i paesi del G20, tutti i BRIICS, tutti i paesi dell’OCSE, i principali centri finanziari e un numero crescente di paesi in via di sviluppo.

Negli ultimi 20 anni l’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) (Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)) ha progettato e aggiornato gli standard per lo scambio automatico delle tipologie di reddito presenti nel “Modello di convenzione fiscale dell’OCSE” (Model Tax Convention on Income and on Capital), con l’obiettivo di garantire che le informazioni in ambito fiscale possano essere acquisite, scambiate ed elaborate in modo rapido ed efficiente.

Gli standard internazionali sviluppati dall’OCSE per la Trasparenza fiscale e cooperazione internazionale sono

  • lo Scambio di informazioni su richiesta (Exchange of Information on Request (EOIR))

e

  • lo Scambio automatico di informazioni sui conti finanziari (Automatic Exchange Of financial account Information (AEOI)) che comprende
    • il Common Reporting Standard
    • il Crypto-Asset Reporting Framework – quadro normativo per la comunicazione delle criptovalute 

Vedi la sezione del sito OCSE – Scambio automatico di informazioni in materia fiscale (Automatic Exchange of Information in Tax Matters (AEOI))

Lo standard EOIR richiede che le informazioni “prevedibilmente rilevanti” ai fini fiscali, come le informazioni sull’identità dei titolari legali ed effettivi di beni, società e conti, siano disponibili e accessibili alle autorità fiscali che possono quindi scambiare tali informazioni con le autorità fiscali di altre giurisdizioni, sulla base di un accordo internazionale.

Lo standard AEOI, che comprende il Common Reporting Standard e il Crypto-Asset Reporting Framework, richiede lo scambio annuale di una serie predefinita di informazioni sui conti finanziari e sulle transazioni in criptovalute tra le autorità fiscali. Ai sensi dello standard AEOI, le giurisdizioni partecipanti raccolgono informazioni dai propri istituti finanziari e dai fornitori di servizi relativi alle criptovalute sulla base di una serie comune di obblighi di due diligence e reporting e scambiano automaticamente tali informazioni in un formato predefinito con il Paese di residenza dei titolari dei conti e degli utilizzatori delle criptovalute.
Le giurisdizioni che si occupano dello scambio automatico di informazioni (AEOI) richiedono anche accordi giuridici reciproci sui meccanismi procedurali per tale scambio. A tal fine, l’OCSE ha elaborato l’Accordo multilaterale tra autorità competenti per lo standard comune di comunicazione (CRS), la comunicazione paese per paese (Country-by-Country Reporting), le norme di informativa obbligatoria per gli accordi di elusione del CRS e la struttura offshore opaca, le norme modello per la comunicazione da parte delle piattaforme digitali e, più recentemente, il quadro normativo per la comunicazione delle criptovalute (Crypto-Asset Reporting Framework).

Lo scambio di informazioni fiscali può avvenire anche nell’ambito di accordi bilaterali, come i trattati fiscali basati sulla Convenzione modello dell’OCSE (articolo 26) – OECD Model Tax Convention (Article 26) o l’Accordo modello sullo scambio di informazioni fiscali (Modello TIEA) – OECD’s Model Tax Information Exchange Agreement (Model TIEA) dell’OCSE, elaborato per la prima volta nel 2002.

Common Reporting Standard

Il G20 ha mostrato un crescente interesse nell’attuazione di uno standard globale “Automatic Exchange of Information (AEOI)”, che nel settembre 2013 ha portato a una richiesta formale all’OCSE di sviluppare uno Common Reporting Standard (standard comune di reporting) .

Un ulteriore importante passo avanti verso l’attuazione del quadro giuridico internazionale è stato compiuto nell’ottobre 2014 con la firma dell’Accordo Multilaterale tra le autorità competenti sul Common Reporting Standard (CRS)CRS Multilateral Competent Authority Agreement (CRS MCAA)), che rende operativo lo scambio automatico di informazioni nell’ambito del CRS sulla base della Convenzione sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale.

Il Common Reporting Standard (CRS), sviluppato in risposta alla richiesta del G20 e approvato dal Consiglio dell’OCSE il 15 luglio 2014, invita le giurisdizioni a ottenere informazioni dai propri istituti finanziari e a scambiare automaticamente tali informazioni con altre giurisdizioni su base annuale. Definisce le informazioni sui conti finanziari da scambiare, gli istituti finanziari tenuti a riferire, i diversi tipi di conti e di contribuenti coperti, nonché le procedure comuni di due diligence che devono seguire gli istituti finanziari.

Il Common Reporting Standard (CRS) è stato introdotto nell’Unione Europea dalla Direttiva 2014/107/UE (DAC 2) che modifica la direttiva n. 2011/16/UE  (Directive Administrative Cooperation 1 – DAC 1) per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale.

(Vedi: L’evoluzione delle Directive Administrative Cooperation sullo scambio automatico di informazioni fiscali dalla DAC 1 alla DAC 8)

In base alle modifiche apportate dalla Direttiva 2014/107/UE l’autorità competente di ciascuno Stato membro comunica, entro il termine stabilito al paragrafo 6, lettera b), all’autorità competente di qualsiasi altro Stato membro, mediante scambio automatico, le seguenti informazioni sui periodi d’imposta a decorrere dal 1o gennaio 2016 per quanto concerne un Conto Oggetto di Comunicazione:

a) il nome, l’indirizzo, il numero o i numeri di identificazione fiscale (NIF) e, nel caso di persone fisiche, la data e il luogo di nascita per ciascuna Persona Oggetto di Comunicazione che è Titolare di Conto e, nel caso di un’Entità che è Titolare di Conto e che, dopo l’applicazione delle norme di adeguata verifica in materia fiscale conformemente agli allegati, è identificata come avente una o più Persone che Esercitano il Controllo che sono Persone Oggetto di Comunicazione, il nome, l’indirizzo e il NIF o i NIF dell’Entità e il nome, l’indirizzo, il NIF o i NIF e la data e il luogo di nascita di ogni Persona Oggetto di Comunicazione;

b) il numero di conto (o equivalente funzionale in assenza di un numero di conto);

c) il nome e l’eventuale numero di identificazione dell’Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione;

d) il saldo o il valore del conto (compreso, nel caso di un Contratto di Assicurazione per il quale è Misurabile un Valore Maturato o di un Contratto di Rendita, il Valore Maturato o il valore di riscatto) alla fine del pertinente anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione ovvero, se il conto è stato chiuso nel corso di tale anno o periodo, la chiusura del conto;

e) nel caso di un Conto di Custodia:

i) l’importo totale lordo degli interessi, l’importo totale lordo dei dividendi e l’importo totale lordo degli altri redditi generati in relazione alle attività detenute nel conto, in ogni caso pagati o accreditati sul conto (o in relazione al conto) nel corso dell’anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione; e

ii) gli introiti totali lordi derivanti dalla vendita o dal riscatto delle Attività Finanziarie pagati o accreditati sul conto nel corso dell’anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione in relazione al quale l’Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione ha agito in qualità di custode, intermediario, intestatario o altrimenti come agente per il Titolare del Conto;

f) nel caso di un Conto di Deposito, l’importo totale lordo degli interessi pagati o accreditati sul conto nel corso dell’anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione; e

g) nel caso di un conto non descritto alla lettera e) o alla lettera f), l’importo totale lordo pagato o accreditato al Titolare del Conto in relazione allo stesso nel corso dell’anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione in relazione al quale l’Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione è l’obbligato o il debitore, compreso l’importo complessivo di eventuali pagamenti di riscatto effettuati al Titolare del Conto nel corso dell’anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione.

In base alla Direttiva la comunicazione di informazioni ha luogo come segue:

a) per le categorie di cui al paragrafo 1: almeno una volta all’anno, entro i sei mesi successivi al termine dell’anno fiscale dello Stato membro durante il quale le informazioni sono state rese disponibili;

b) per le informazioni di cui al paragrafo 3 bis: una volta all’anno, entro i nove mesi successivi al termine dell’anno solare o altro adeguato periodo di rendicontazione cui le informazioni si riferiscono.»

Al 13 Marzo 2025, 126 Stati  hanno aderito al CRS Multilateral Competent Authority Agreement (CRS MCAA).

La sezione del sito OCSE ACTIVATED EXCHANGE RELATIONSHIPS FOR CRS INFORMATION  mostra tutti i rapporti di scambio bilaterali attualmente in essere per lo scambio automatico di informazioni CRS ai sensi dell’articolo 6 della Convenzione sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale e del CRS Multilateral Competent Authority Agreement (CRS MCAA)).

I rapporti di scambio attivati ​​possono essere ordinati e visualizzati sia dal punto di vista di una particolare giurisdizione mittente (“FROM”) che di una particolare giurisdizione ricevente (“TO”). Per ciascun rapporto di scambio è indicata la base giuridica e, ove opportuno, la data di efficacia e/o la data di attivazione. Nel caso in cui un rapporto sia di natura non reciproca, per la giurisdizione non reciproca verrà mostrato nella colonna “DA”, ma non nella colonna “A”. Il numero tra parentesi dietro ciascuna giurisdizione nel menu a tendina indica il numero totale di rapporti di scambio bilaterali attualmente attivati ​​rispetto a quella giurisdizione. 

Sulla base del  Common Reporting Standard CRS Multilateral Competent Authority Agreement (CRS MCAA)) e della Direttiva 2014/107/UE (DAC 2)   127 Giurisdizioni inviano informazioni all’Italia (Elenco aggiornato al 19/03/2025)

Country-by-Country reporting

L’articolo 6 (Scambio automatico di informazioni) della  Convenzione sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale,  impone alle Autorità Competenti degli Stati firmatari della Convenzione di concordare reciprocamente la portata dello scambio automatico di informazioni e la procedura da rispettare.
In questo contesto, sulla base della Convenzione sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, è stato sviluppato l’Accordo multilaterale delle autorità competenti sullo scambio di relazioni Country-by-Country (Multilateral Competent Authority Agreement on the Exchange of Country-by-Country Reports (MCAA CbC)).
Inoltre, sono stati sviluppati due ulteriori modelli di accordo tra le autorità competenti per gli scambi di relazioni Country-by-Country (CbC),

      • uno per gli scambi nell’ambito delle convenzioni contro la doppia imposizione e
      • uno per gli scambi nell’ambito degli accordi sullo scambio di informazioni fiscali.

Lo scopo del Multilateral Competent Authority Agreement on the Exchange of Country-by-Country Reports (MCAA CbC) è quello di stabilire le regole e le procedure che potrebbero essere necessarie affinché le autorità competenti delle giurisdizioni che implementano l’Azione 13 Base Erosion and Profit Shifting (BEPS)   possano scambiare automaticamente i resoconti CbC (Country-by-Country Reports) preparati dall’entità segnalante di un gruppo multinazionale e depositati su base annuale presso le autorità fiscali della giurisdizione di residenza fiscale di tale entità presso le autorità fiscali di tutte le giurisdizioni in cui opera il Gruppo multinazionale. Una particolare relazione bilaterale ai sensi del Multilateral Competent Authority Agreement on the Exchange of Country-by-Country Reports (MCAA CbC) diventa effettiva solo se entrambe le giurisdizioni hanno la Convenzione in vigore, hanno presentato le notifiche richieste ai sensi della Sezione 8 e si sono elencate a vicenda.

Al 17 Marzo 2025, 109 Stati  hanno aderito al Multilateral Competent Authority Agreement on the Exchange of Country-by-Country Reports (MCAA CbC)).

La sezione del sito OCSE Activated exchange relationships for Country-by-Country reporting  riporta tutti i rapporti di scambio bilaterali attualmente in essere per lo scambio automatico dei report Country-by-Country (CbC) tra autorità fiscali. 

I rapporti di scambio attivati ​​possono essere ordinati e visualizzati sia dal punto di vista di una particolare giurisdizione mittente (“FROM”) che di una particolare giurisdizione ricevente (“TO”). Per ciascun rapporto di scambio è indicata la base giuridica e, ove opportuno, la data di efficacia e/o la data di attivazione.

Il numero tra parentesi dietro ciascuna giurisdizione nel menu a tendina indica il numero totale di rapporti di scambio bilaterali attualmente attivati ​​rispetto a quella giurisdizione. Laddove, per una particolare giurisdizione, il numero di partner di scambio elencati come inviati di report CbC alla giurisdizione è maggiore del numero di partner di scambio elencati come destinatari di report CbC DALLA giurisdizione, ciò potrebbe essere dovuto al fatto che un numero di questi partner di scambio è ” giurisdizioni non reciproche” (vale a dire che si sono impegnati a inviare rapporti CbC ai loro partner di scambio, ma non riceveranno rapporti CbC dai loro partner di scambio).

Il Country-by-Country reporting (CbC) è stato introdotto nell’Unione Europea dalla Direttiva (UE) 2016/881 del Consiglio, del 25 maggio 2016 (DAC 4) che modifica la direttiva n. 2011/16/UE  (Directive Administrative Cooperation 1 – DAC 1) per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale.

(Vedi: L’evoluzione delle Directive Administrative Cooperation sullo scambio automatico di informazioni fiscali dalla DAC 1 alla DAC 8)

Sulla base del  Multilateral Competent Authority Agreement on the Exchange of Country-by-Country Reports (MCAA CbC) e della Direttiva (UE) 2016/881 del Consiglio, del 25 maggio 2016 (DAC 4)  104 Giurisdizioni inviano informazioni all’Italia (Elenco aggiornato al 27/03/2025)

Comunicazioni Agenzia delle Entrate: contribuenti che non hanno dichiarato attività finanziarie detenute all’estero nel 2016

Il 12 luglio 2019 l’Agenzia delle Entrate ha emanato il provvedimento n. 247672  riguardante le Comunicazioni per la promozione dell’adempimento spontaneo nei confronti  dei contribuenti che non hanno dichiarato, in tutto o in parte, le attività finanziarie detenute all’estero nel 2016, come previsto dalla disciplina sul monitoraggio fiscale, nonché gli eventuali redditi percepiti in relazione a tali attività estere.

Larticolo 4, comma 1, dl 167/1990, ha posto l’obbligo per i residenti in Italia che, nel periodo d’imposta, detengono investimenti all’estero ovvero attività’ estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, di indicarli nella dichiarazione annuale dei redditi (Quadro RW).

Per quanto attiene gli obblighi di monitoraggio a carico dei contribuenti si è espressa in dettaglio la Circolare N. 38/E del 2013: Le nuove disposizioni in materia di monitoraggio fiscale.
Adempimenti dei contribuenti. Ritenuta sui redditi degli
investimenti esteri e attività estere di natura finanziaria.

l’Agenzia delle entrate,  al fine di stimolare il corretto assolvimento degli obblighi di monitoraggio fiscale in relazione alle attività detenute all’estero, di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 167 del 1990, convertito dalla legge n. 227 del 1990 e
successive modificazioni, nonché di favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili derivanti dagli eventuali redditi percepiti in relazione a tali attività estere, individua, a seguito dell’analisi dei dati ricevuti da parte delle Amministrazioni fiscali estere nell’ambito dello scambio automatico di informazioni secondo il Common Reporting Standard (CRS), i contribuenti con possibili anomalie dichiarative per l’anno d’imposta 2016.

Il Common Reporting Standard (CRS); è uno standard informativo, sviluppato dall’OCSE, Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) ), per lo scambio automatico di informazioni, (Automatic Exchange Of Information (AEOI)), a livello globale, tra le autorità fiscali, rivolto a facilitare i controlli anti-evasionesulle attività finanziarie detenute dai contribuenti.

Sulla base degli schemi del Common Reporting Standard (CRS), a settembre 2017 più di 50 Amministrazioni fiscali estere hanno trasmesso all’Agenzia delle Entrate italiana, in modo automatico, senza previa richiesta da parte del nostro
Paese, i dati identificativi dei soggetti, fiscalmente residenti in Italia, titolari di rapporti e/o altre attività di natura finanziaria detenuti all’estero nel corso del 2016.

A settembre 2018 ha avuto luogo lo scambio automatico di informazioni avente ad oggetto i dati relativi ai conti detenuti all’estero dai contribuenti italiani nel corso del 2017. Tale flusso informativo ha coinvolto più di 100 Stati.

I dati pervenuti nell’ambito del flusso CRS relativi all’anno 2016 sono stati già utilizzati per un primo invio di comunicazioni volte alla promozione dell’adempimento spontaneo, approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia, n. 299737 del 21 dicembre 2017.

A seguito dell’attività di analisi, l’Agenzia invierà una
comunicazione per la promozione della compliance ai contribuenti con le anomalie dichiarative più rilevanti, adottando una serie di criteri selettivi diretti ad escludere dalla selezione le posizioni presumibilmente non tenute all’adempimento dichiarativo o per le quali l’irregolarità ha carattere meramente formale.

I contribuenti che riceveranno la comunicazione potranno regolarizzare la propria posizione presentando una dichiarazione dei redditi integrativa, secondo le modalità previste dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.472, e versando le maggiori imposte dovute, unitamente agli interessi, nonché alle sanzioni in misura ridotta.

I dati  saranno resi disponibili alla Guardia di Finanza.

I dati di fonte estera includono:

  • lo Stato estero che ha trasmesso l’informazione;
  • l’istituto finanziario presso cui è detenuto il conto;
  • il numero identificativo del conto;
  • l’eventuale entità non finanziaria passiva titolare del conto, di cui il contribuente risulti controllante;
  •  il saldo finale e la valuta del conto;
  • gli importi dei pagamenti accreditati sul conto, a titolo di dividendi, interessi, proventi lordi o altro.

L’art. 8, paragrafo 3 bis (1), della Direttiva 2011/16/UE, come modificata dalla Direttiva n. 2014/107/Udispone che gli Stati membri devono trasmettere le informazioni per i periodi d’imposta dal 1° gennaio 2016 riguardanti i residenti negli altri Stati membri, in relazione ai conti finanziari di cui siano titolari.

Il Common Reporting Standard (CRS), elaborato dall’OCSE, prevede, sempre a decorrere dal periodo d’imposta 2016, lo scambio di analoghe informazioni anche a livello extra UE.

Con la legge n. 95/2015 l’Italia ha recepito quanto disposto dalla direttiva n. 2014/107/UE (c.d. DAC2), del 9 dicembre 2014 recante modifica della direttiva 2011/16/UE  (c.d. DAC1)(Directives Administrative Cooperation) per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale.

Al fine di dare piena attuazione allo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale, il Ministero dell’Economia e delle finanze ha emanato il D.M. 28 dicembre 2015, cui hanno fatto seguito diversi provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate.

In particolare, sono scambiati i dati identificativi dei titolari di conto e, nel caso il titolare sia un ente o una società, anche i dati identificativi della persona o delle persone che ne esercitano il controllo, quando ne ricorrono i presupposti.
Le informazioni scambiate riguardano, sotto il profilo oggettivo, l’identificativo del conto;

  • il nome e l’identificativo dell’istituzione finanziaria tenuta alla
    comunicazione;
  • il saldo o valore del conto;
  • l’importo di interessi, dividendi e altri redditi generati in relazione alle attività detenute nel conto, in ogni caso pagati o
    accreditati sul conto, e gli introiti totali lordi derivanti dalla vendita o dal riscatto delle attività finanziarie, pagati o accreditati sul conto.

L’art. 2 del Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze del 29 gennaio 2019 ha modificato l’allegato D al Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze 28 dicembre 2015, recante l’attuazione della Legge 18 giugno 2015 , n. 95 e della Direttiva 2014/107/UE in materia di scambio automatico di informazioni su conti finanziari.

Ai sensi della lettera b) del primo comma dell’art. 1 del Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze 28 dicembre 2015 , si intende per «Giurisdizione partecipante» qualsiasi giurisdizione estera che figura nell’allegato «D» al decreto. L’allegato D comprende qualsiasi Stato membro dell’Unione europea diverso dall’Italia nonche’ qualsiasi giurisdizione con la quale l’Italia o l’Unione europea ha sottoscritto un accordo in base al quale tale giurisdizione fornira’ alle autorità italiane le informazioni di cui all’art. 3 (2).

Successivamente l’elenco degli Stati di cui all’allegato D, che forniranno le informazioni di cui all’art. 3 (2), è stato aggiornato dall’art. 2 del Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze del 26 aprile 2018, dall’art. 2 del Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze del 29 gennaio 2019 e dall’art. 2 del Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze del 13 maggio 2020.

Nell’art. 3 (2) del Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze 28 dicembre 2015 sono elencate le informazioni oggetto di comunicazione.

Ai sensi dellarticolo 5, comma 2, del D.L. 167/1990 la violazione dell’obbligo di dichiarazione di investimenti all’estero ovvero attivita’ estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, e’ punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 3 al 15 per cento dell’ammontare degli importi non dichiarati. 

La violazione di cui sopra relativa alla detenzione di investimenti all’estero ovvero di attivita’ estere di natura finanziaria negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999 (individuazione di Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999, e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 21 novembre 2001 (individuazione degli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui all’art. 127-bis, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi (cd. “black list”)), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2001, e’ punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 6 al 30 per cento dell’ammontare degli importi non dichiarati. Nel caso in cui la dichiarazione prevista dall’articolo 4, comma 1, sia presentata entro novanta giorni dal termine, si applica la sanzione di euro 258.

Quindi qualora le attivita’ estere di natura finanziaria siano detenute in “paradisi fiscali”, la sanzione è raddoppiata rispetto ai valori ordinari.

Nel caso di asset detenuti in paradisi fiscali opera la presunzione legale per la quale le somme detenute all’estero siano state costituite con redditi non assoggettati a tassazione in Italia; pertanto oltre a prevedere tali sanzioni, l’Agenzia delle Entrate potrà contestare le imposte evase su tali importi (comma 2, art. 12 D.L. n. 78/2009 (3)).

In tal caso, ai sensi dei commi 2-bis e 2-ter art. 12 D.L. n. 78/2009, sono raddoppiate le sanzioni ed i termini di accertamento.

(1) “bis.   Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per imporre alle proprie Istituzioni Finanziarie Tenute alla Comunicazione di applicare le norme di comunicazione e di adeguata verifica in materia fiscale (due diligence) riportate negli allegati I e II e di assicurare l’efficace attuazione e il rispetto di dette norme conformemente alla sezione IX dell’allegato I.

Ai sensi delle norme applicabili in materia di comunicazione e di adeguata verifica in materia fiscale riportate negli allegati I e II, l’autorità competente di ciascuno Stato membro comunica, entro il termine stabilito al paragrafo 6, lettera b), all’autorità competente di qualsiasi altro Stato membro, mediante scambio automatico, le seguenti informazioni sui periodi d’imposta a decorrere dal 1o gennaio 2016 per quanto concerne un Conto Oggetto di Comunicazione:

a)

il nome, l’indirizzo, il numero o i numeri di identificazione fiscale (NIF) e, nel caso di persone fisiche, la data e il luogo di nascita per ciascuna Persona Oggetto di Comunicazione che è Titolare di Conto e, nel caso di un’Entità che è Titolare di Conto e che, dopo l’applicazione delle norme di adeguata verifica in materia fiscale conformemente agli allegati, è identificata come avente una o più Persone che Esercitano il Controllo che sono Persone Oggetto di Comunicazione, il nome, l’indirizzo e il NIF o i NIF dell’Entità e il nome, l’indirizzo, il NIF o i NIF e la data e il luogo di nascita di ogni Persona Oggetto di Comunicazione;

b)

il numero di conto (o equivalente funzionale in assenza di un numero di conto);

c)

il nome e l’eventuale numero di identificazione dell’Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione;

d)

il saldo o il valore del conto (compreso, nel caso di un Contratto di Assicurazione per il quale è Misurabile un Valore Maturato o di un Contratto di Rendita, il Valore Maturato o il valore di riscatto) alla fine del pertinente anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione ovvero, se il conto è stato chiuso nel corso di tale anno o periodo, la chiusura del conto;

e)

nel caso di un Conto di Custodia:

i)

l’importo totale lordo degli interessi, l’importo totale lordo dei dividendi e l’importo totale lordo degli altri redditi generati in relazione alle attività detenute nel conto, in ogni caso pagati o accreditati sul conto (o in relazione al conto) nel corso dell’anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione; e

ii)

gli introiti totali lordi derivanti dalla vendita o dal riscatto delle Attività Finanziarie pagati o accreditati sul conto nel corso dell’anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione in relazione al quale l’Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione ha agito in qualità di custode, intermediario, intestatario o altrimenti come agente per il Titolare del Conto;

f)

nel caso di un Conto di Deposito, l’importo totale lordo degli interessi pagati o accreditati sul conto nel corso dell’anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione; e

g)

nel caso di un conto non descritto alla lettera e) o alla lettera f), l’importo totale lordo pagato o accreditato al Titolare del Conto in relazione allo stesso nel corso dell’anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione in relazione al quale l’Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione è l’obbligato o il debitore, compreso l’importo complessivo di eventuali pagamenti di riscatto effettuati al Titolare del Conto nel corso dell’anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione.

Ai fini dello scambio di informazioni di cui al presente paragrafo, salvo disposizioni diverse previste nel presente paragrafo o negli allegati, l’importo e la qualificazione dei pagamenti effettuati in relazione a un Conto Oggetto di Comunicazione sono determinati conformemente alla legislazione nazionale dello Stato membro che comunica le informazioni.

Il primo e il secondo comma del presente paragrafo prevalgono sul paragrafo 1, lettera c), o su qualsiasi altro strumento giuridico dell’Unione, inclusa la direttiva 2003/48/CE del Consiglio (3), nella misura in cui lo scambio di informazioni di cui trattasi rientri nell’ambito di applicazione del paragrafo 1, lettera c), o di qualsiasi altro strumento giuridico dell’Unione, inclusa la direttiva 2003/48/CE.

(3)  Direttiva 2003/48/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi (GU L 157 del 26.6.2003, pag. 38).»”;”

(2) Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze 28 dicembre 2015 – Art. 3 Obblighi di comunicazione

1. Con riferimento ai periodi di imposta a decorrere dal 1° gennaio
2016, secondo la tempistica riportata, per ciascuna giurisdizione
oggetto di comunicazione, nell’allegato «C» al presente decreto, le
istituzioni finanziarie italiane tenute alla comunicazione
trasmettono all’Agenzia delle entrate le seguenti informazioni:
a) in relazione ad ogni conto oggetto di comunicazione:
1) il nome, l’indirizzo, la giurisdizione o le giurisdizioni di
residenza, il NIF o i NIF di ciascuna persona oggetto di
comunicazione nonche’, nel caso di persone fisiche, la data e il
luogo di nascita per ciascuna persona oggetto di comunicazione che e’
titolare di conto e, nel caso di un’entita’ non finanziaria passiva
che e’ titolare di conto e che, dopo l’applicazione delle procedure
di adeguata verifica in materia fiscale di cui all’allegato «A», e’
identificata come avente una o piu’ persone che esercitano il
controllo che sono persone oggetto di comunicazione, il nome,
l’indirizzo, la giurisdizione o le giurisdizioni di residenza e il
NIF o i NIF dell’entita’ e il nome, l’indirizzo, la giurisdizione o
le giurisdizioni di residenza, il NIF o i NIF e la data e il luogo di
nascita di ogni persona che esercita il controllo che e’ una persona
oggetto di comunicazione;
2) il numero di conto o, se assente, altra sequenza
identificativa del rapporto di conto;
3) la denominazione e il codice fiscale dell’istituzione
finanziaria italiana tenuta alla comunicazione;
4) il saldo o il valore del conto, compreso, nel caso di un
contratto di assicurazione per il quale e’ misurabile un valore
maturato o di un contratto di rendita, il valore maturato o il valore
di riscatto, alla fine del pertinente anno solare o di altro adeguato
periodo di rendicontazione alla clientela ovvero, se il conto e’
stato chiuso nel corso di tale anno o periodo, la chiusura del conto;
b) nel caso di un conto di custodia, oltre alle informazioni
elencate nella lettera a):
1) l’importo totale lordo degli interessi, l’importo totale
lordo dei dividendi, nonche’ l’importo totale lordo degli altri
redditi generati in relazione alle attivita’ detenute nel conto in
ogni caso pagati o accreditati sul conto o in relazione al conto nel
corso dell’anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione
alla clientela;
2) gli introiti totali lordi derivanti dalla vendita o dal
riscatto delle attivita’ finanziarie pagati o accreditati sul conto
nel corso dell’anno solare o di altro adeguato periodo di
rendicontazione alla clientela in relazione al quale l’istituzione
finanziaria italiana tenuta alla comunicazione ha agito in qualita’
di custode, intermediario, intestatario o altrimenti come agente per
il titolare del conto;
c) nel caso di un conto di deposito, oltre alle informazioni
elencate nella lettera a), l’importo totale lordo degli interessi
pagati o accreditati sul conto nel corso dell’anno solare o di altro
adeguato periodo di rendicontazione alla clientela;
d) nel caso di conti diversi da quelli di cui alle lettere b) e
c), oltre alle informazioni elencate nella lettera a), l’importo
totale lordo pagato o accreditato al titolare del conto in relazione
al conto nel corso dell’anno solare o di altro adeguato periodo di
rendicontazione alla clientela con riferimento al quale l’istituzione
finanziaria italiana tenuta alla comunicazione agisce in qualita’ di
incaricata dal debitore o dal beneficiario effettivo o in nome
proprio, compreso l’importo complessivo di eventuali pagamenti di
riscatto effettuati al titolare del conto nel corso dell’anno solare
o di altro adeguato periodo di rendicontazione alla clientela.
2. In deroga a quanto disposto dal comma 1, non sussiste l’obbligo
di comunicare il NIF se quest’ultimo non e’ rilasciato dalla
giurisdizione oggetto di comunicazione o se tale giurisdizione non
richiede la comunicazione del NIF.
3. In deroga a quanto disposto dal comma 1, per i conti
preesistenti non sussiste l’obbligo di comunicare il NIF o i NIF o la
data di nascita o il luogo di nascita se tali dati non sono gia’
conservati presso l’istituzione finanziaria italiana tenuta alla
comunicazione e sempreche’ la stessa non sia stata obbligata a
raccoglierli in esecuzione di obblighi normativi o regolamentari. In
ogni caso al fine di acquisire il NIF o i NIF, la data di nascita e
il luogo di nascita, le istituzioni finanziarie italiane tenute alla
comunicazione contattano, almeno una volta all’anno, il titolare del
conto nel periodo compreso tra l’anno in cui il rispettivo conto e’
stato identificato come conto oggetto di comunicazione e la fine del
decimo anno successivo a quello in cui e’ avvenuta tale
identificazione.
4. Per adempiere gli obblighi di cui al comma 1, le istituzioni
finanziarie italiane tenute alla comunicazione determinano l’importo
e la qualificazione dei pagamenti effettuati sulla base delle
definizioni e qualificazioni giuridiche previste dalla legislazione
tributaria italiana.
5. Le informazioni trasmesse all’Agenzia delle entrate indicano la
valuta con la quale sono denominati gli importi comunicati.
6. Il termine per la trasmissione all’Agenzia delle entrate delle
informazioni relative all’anno solare precedente e’ il 30 aprile di
ciascun anno. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle
entrate sono stabilite le modalita’ di trasmissione e il termine di
scadenza per il primo invio di dati.
7. L’Agenzia delle entrate trasmette le informazioni di cui al
comma 1 riguardanti i residenti in ciascuna giurisdizione oggetto di
comunicazione all’autorita’ competente della giurisdizione
considerata entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello cui
si riferiscono le informazioni.

(3) 2. In deroga ad ogni vigente disposizione di legge, gli investimenti e le attivita’ di natura finanziaria detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 10 maggio 1999, n. 107, e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 novembre 2001, n. 273, senza tener conto delle limitazioni ivi previste, in violazione degli obblighi di dichiarazione di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, ai soli fini fiscali si presumono costituite, salva la prova contraria, mediante redditi sottratti a tassazione. In tale caso, le sanzioni previste dall’articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono raddoppiate.

2-bis. Per l’accertamento basato sulla presunzione di cui al comma 2, i termini di cui all’ articolo 43, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all’ articolo 57, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono raddoppiati.

2-ter. Per le violazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’ articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni, riferite agli investimenti e alle attività di natura finanziaria di cui al comma 2, i termini di cui all’ articolo 20 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sono raddoppiati.

Comunicazioni ai fini del Common Reporting Standard (CRS) al 20 giugno 2019

Con il provvedimento n. 69618 del 26 marzo 2019, l’Agenzia delle Entrate ha fissato al 20 giugno 2019 il termine entro cui le istituzioni finanziarie italiane devono effettuare la trasmissione delle comunicazioni ai fini del Common Reporting Standard (CRS) all’Agenzia delle Entrate dei dati su ciascuna persona oggetto di comunicazione e sul relativo conto oggetto di comunicazione, compresi quelli relativi a entità non finanziarie passive controllate da una o più persone oggetto di comunicazione.

Al fine di contrastare l’evasione fiscale internazionale la direttiva n. 2014/107/UE (DAC 2) nonché gli Accordi sottoscritti in applicazione della Convenzione concernente la reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale tra gli Stati membri del Consiglio d’Europa e i Paesi membri dell’OCSE del 1988, come modificata nel 2010, prevedono lo scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali secondo uno standard comune di comunicazione, il Common Reporting Standard (CRS).

In base alle modifiche apportate dalla Direttiva 2014/107/UE l’autorità competente di ciascuno Stato membro comunica, entro il termine stabilito al paragrafo 6, lettera b), all’autorità competente di qualsiasi altro Stato membro, mediante scambio automatico, le seguenti informazioni sui periodi d’imposta a decorrere dal 1o gennaio 2016 per quanto concerne un Conto Oggetto di Comunicazione:

a)

il nome, l’indirizzo, il numero o i numeri di identificazione fiscale (NIF) e, nel caso di persone fisiche, la data e il luogo di nascita per ciascuna Persona Oggetto di Comunicazione che è Titolare di Conto e, nel caso di un’Entità che è Titolare di Conto e che, dopo l’applicazione delle norme di adeguata verifica in materia fiscale conformemente agli allegati, è identificata come avente una o più Persone che Esercitano il Controllo che sono Persone Oggetto di Comunicazione, il nome, l’indirizzo e il NIF o i NIF dell’Entità e il nome, l’indirizzo, il NIF o i NIF e la data e il luogo di nascita di ogni Persona Oggetto di Comunicazione;

b)

il numero di conto (o equivalente funzionale in assenza di un numero di conto);

c)

il nome e l’eventuale numero di identificazione dell’Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione;

d)

il saldo o il valore del conto (compreso, nel caso di un Contratto di Assicurazione per il quale è Misurabile un Valore Maturato o di un Contratto di Rendita, il Valore Maturato o il valore di riscatto) alla fine del pertinente anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione ovvero, se il conto è stato chiuso nel corso di tale anno o periodo, la chiusura del conto;

e)

nel caso di un Conto di Custodia:

i)

l’importo totale lordo degli interessi, l’importo totale lordo dei dividendi e l’importo totale lordo degli altri redditi generati in relazione alle attività detenute nel conto, in ogni caso pagati o accreditati sul conto (o in relazione al conto) nel corso dell’anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione; e

ii)

gli introiti totali lordi derivanti dalla vendita o dal riscatto delle Attività Finanziarie pagati o accreditati sul conto nel corso dell’anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione in relazione al quale l’Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione ha agito in qualità di custode, intermediario, intestatario o altrimenti come agente per il Titolare del Conto;

f)

nel caso di un Conto di Deposito, l’importo totale lordo degli interessi pagati o accreditati sul conto nel corso dell’anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione; e

g)

nel caso di un conto non descritto alla lettera e) o alla lettera f), l’importo totale lordo pagato o accreditato al Titolare del Conto in relazione allo stesso nel corso dell’anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione in relazione al quale l’Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione è l’obbligato o il debitore, compreso l’importo complessivo di eventuali pagamenti di riscatto effettuati al Titolare del Conto nel corso dell’anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione

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