Il riciclaggio di denaro è quell’insieme di operazioni mirate a dare una parvenza lecita a capitali la cui provenienza è in realtà illecita, rendendone così più difficile l’identificazione e il successivo eventuale recupero. In questo senso è d’uso comune la locuzione di riciclaggio di denaro sporco.
Sull’attività di riciclaggio prospera un intero sistema criminale, spesso dedito al traffico internazionale di droga, alla prostituzione e al racket, ma soprattutto quest’illecito si configura come un potente strumento di gestione per le mafie, che in questo modo possono nascondere i proventi di attività illegali e rendere vani gli sforzi di forze dell’ordine e magistratura. Senza contare il fatto che, a volte, enormi flussi di denaro finiscono in mano al terrorismo.
L’art. 648 bis del Codice Penale, aggiunto dall’art. 3, del D.L. 21 marzo 1978, n. 59 è stato poi sostituito, prima dall’art. 23, della l. 19 marzo 1990 n. 55 e successivamente dall’art. 4, della l. 09 agosto 1993, n. 328 e dal D.Lgs. 195/2021 recita:
“Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.
La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l’arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.
La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell’esercizio di un’attività professionale.
La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita le pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l’ultimo comma dell’articolo 648.”
L’ultimo comma dell’articolo 648 recita:
“Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l’autore del reato da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale reato.”
Il legislatore ha provveduto ad emanare normative ad hoc, che impongono alle figure professionali che hanno a che fare con le finanze dei loro clienti, di adempiere ad una serie di obblighi, finalizzati al monitoraggio della correttezza delle transazioni economiche e all’eventuale segnalazione di operazioni illecite (SOS – segnalazione di operazioni sospette)
Normativa internazionale antiriciclaggio
Nazioni Unite
Tra gli obiettivi delle Nazioni Unite, il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale riveste un ruolo primario.
In tale ambito, l’Organizzazione Internazionale delle Nazioni Unite si è dotata nel tempo di una serie di strumenti, in parte mutuati da quelli esistenti per il contrasto al finanziamento del terrorismo, volti a contrastare gli esponenti dei regimi che perpetrano gravi violazioni dei diritti umani e delle libertà fondamentali e l’attività dei Paesi che minacciano la pace e la stabilità mondiale, anche attraverso lo sviluppo di programmi nucleari non autorizzati.
Una delle principali preoccupazioni della Comunità internazionale è costituita infatti dallo sviluppo incontrollato di attività di arricchimento nucleare, che costituisce una grave minaccia per la pace e la sicurezza internazionale e amplifica, inoltre, il rischio che materiale ad alto potenziale distruttivo possa essere impiegato in azioni ostili o entrare in possesso delle organizzazioni terroristiche.
L’ONU nel 1999, con la (INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SUPPRESSION OF THE FINANCING OF TERRORISM (Convenzione di New YorK), ha tracciato, per la prima volta, le linee strategiche della lotta al finanziamento del terrorismo internazionale sono state tracciate riconoscendo autonoma rilevanza della materia.
Con la stipula della Convenzione di New YorK, sono state poste le basi, a livello internazionale, per la repressione penale del fenomeno del finanziamento del terrorismo internazionale e per l’estensione al medesimo del sistema di presidi già esistente per la prevenzione e il contrasto del riciclaggio.
Con la Risoluzione n. 1267/1999, adottatta dal Consiglio di Sicurezza dell’ONU durante il suo 4051st meeting
il 15 October 1999 ha introdotto come ulteriore misura, specifica per la lotta al terrorismo, una procedura di “congelamento” dei fondi e delle risorse economiche detenuti da persone collegate alla rete terroristica Al-Qaeda, sulla base di una black-list gestita da un apposito comitato (Comitato per le Sanzioni).
In seguito con la Risoluzione n. 1373/2001, adottatta dal durante il suo 4385th meeting, il 28 Sttembre 2001, il Consiglio di Sicurezza dell’ONU ha ampliato la portata del sistema delle liste di congelamento, gestite direttamente dagli Stati membri, estendendola ad ulteriori liste di persone sospettate di appartenere o sostenere organizzazioni terroristiche.
La Risoluzione n. 1373/2001 prevede un generale obbligo di congelamento dei fondi appartenenti a terroristi, a prescindere dalla matrice ideologica o dall’ambito territoriale dell’azione terroristica, rimettendo, a differenza della Risoluzione n. 1267/1999, ai singoli stati il potere di individuare individui ed entità destinatari delle misure di contrasto al terrorismo. Il Comitato istituito dalla risoluzione, il Counter terrorism committee, non ha il potere di formulare liste di presunti terroristi, ma di controllare l’attuazione della risoluzione sulla base di rapporti periodici che gli Stati sono tenuti a fornire al Comitato stesso.
L’ONU ha adottato due nuove risoluzioni nei confronti:
- di Al-Qaeda (Risoluzione n. 1989/2011);
- dei Talibani (Risoluzione n. 1988/2011),
in precedenza disciplinati nella Risoluzione n. 1267/1999.
Sono state rafforzate le garanzie procedurali a tutela dei soggetti listati, aumentando la trasparenza dei procedimenti di listing e delisting, ed è stata rafforzata la figura dell’Ombudsperson, competente a valutare le istanze di delisting.
Le procedure e i criteri di designazione previsti nelle predette risoluzioni sono stati in seguito aggiornati rispettivamente attraverso la Risoluzione n. 2083/2012 e la Risoluzione n. 2082/2012.
Il Consiglio di Sicurezza dell’ONU, per fronteggiare la nuova minaccia dell’ISIL (Islamic State of Iraq and the Levant), nell’estate del 2014 ha adottato due nuove risoluzioni:
- la Risoluzione n. 2170/2014, che ha esteso agli affiliati all’ISIL e al Fronte al-Nusra il regime di sanzioni imposto a suo tempo ad Al-Qaeda;
- Risoluzione n. 2178/2014, con la quale ha imposto agli Stati membri l’adozione di specifiche misure volte a contrastare il nuovo fenomeno dei “combattenti terroristi stranieri” (foreign terrorist fighters), anche attraverso la criminalizzazione delle relative attività di sostegno materiale e finanziario.
Nei mesi successivi, in risposta all’avanzata dell’ISIL nei territori controllati e ai numerosi atti terroristici, perpetrati anche in Europa, ha ulteriormente rafforzato i dispositivi di contrasto alle fonti di finanziamento dell’ISIL e delle entità collegate, attraverso la Risoluzione n. 2199/2015 e la Risoluzione n. 2253/2015, che hanno:
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- sistematizzato e rafforzato il sistema sanzionatorio esistente
- introdotto misure volte a bloccare i flussi derivanti
- dai rapimenti a scopo di riscatto;
- dal commercio del petrolio estratto;
- dal commercio dei beni archeologici trafugati nei territori controllati.
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Il Consiglio di Sicurezza ha dottato la il 12 Dicembre 2016 la Risoluzione n. 2322/2016 ed il 13 Febbraio 2017 la Risoluzione n. 2341/2017, dirette, dando centralità alle attività di scambio di informazioni e alla collaborazione tra Stati e tra le autorità a vario titolo coinvolte, a rafforzare la cooperazione internazionale nel contrasto al terrorismo,.
Negli ultimi anni, misure di congelamento analoghe a quelle previste per i terroristi, al centro di un più ampio pacchetto di misure restrittive, sono state adottate dalla Comunità Internazionale per sanzionare i governi di Paesi accusati
- di gravi violazioni dei diritti umani;
- di minacciare la pace e la sicurezza internazionale. In questa fattispecie rientrano i Paesi coinvolti in attività di proliferazione di armi di distruzione di massa.
Raccomandazioni del GAFI
Il Financial Action Task Force, noto anche con il nome francese Groupe d’action financière, è un’organizzazione intergovernativa fondata nel 1989 su iniziativa del G7 per sviluppare politiche di contrasto al riciclaggio di denaro.
Nel corso di una riunione plenaria tenutasi a pochi giorni di distanza dagli attentati di New York dell’11 settembre 2001 (29 e 30 ottobre 2001), il FATF–GAFI (Financial Action Task Force – Groupe d’action financière) ha ampliato il proprio mandato al contrasto del finanziamento del terrorismo, elaborando gli indirizzi normativi e i principi guida per dare concreta attuazione alle Risoluzioni dell’ONU. Nell’occasione, ha emanato 8 Raccomandazioni Speciali (9 dal 2004) dedicate specificamente al finanziamento del terrorismo. Le Raccomandazioni Speciali, oltre a fornire linee di indirizzo per rendere operative le Risoluzioni ONU, hanno definito alcuni standard regolamentari per meglio presidiare sul piano normativo alcuni settori ritenuti maggiormente esposti al rischio di finanziamento del terrorismo (servizi di money transfer, bonifici transfrontalieri, trasferimenti di contante al seguito, operatività di organizzazioni non-profit).
Le Raccomandazioni Speciali a febbraio 2012 sono state trasfuse nelle nuove 40 Raccomandazioni, che ricomprendono nel loro campo d’azione la prevenzione e il contrasto del riciclaggio, del finanziamento del terrorismo e del finanziamento dei programmi di proliferazione delle armi di distruzione di massa.
Per l’applicazione delle relative sanzioni finanziarie internazionali (congelamenti) il GAFI ha elaborato nel 2013 anche apposite linee guida, volte a fornire indirizzi operativi. Ha inoltre diffuso, di recente, alcune pubblicazioni specifiche sui rischi di finanziamento del terrorismo e, più in particolare, sulle forme di finanziamento dell’ISIL e delle attività dei soggetti che agiscono in adesione alla sua ideologia, come i “foreign fighters“.
Normativa comunitaria
La politica estera e di sicurezza comune (acronimo PESC, inglese CFSP (Common Foreign and Security Policy)) è la politica estera dell’Unione europea, gestita e promossa dall’Alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza e dal Servizio europeo per l’azione esterna.
In attuazione delle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza dell’ONU che hanno introdotto le misure di “congelamento”, l’Unione Europea ha adottato:
- la Posizione Comune 2002/402/PESC, in attuazione della Risoluzione n. 1267/1999, per i nominativi e le organizzazioni designati dal Comitato per le Sanzioni dell’ONU, che ha avuto concreta attuazione attraverso il Regolamento CE n. 337/2000 successivamente abrogato dal Regolamento CE n. 467/2001 a sua volta sostituito dal Regolamento CE n. 881/2002 attualmente in vigore.
In attuazione delle risoluzioni dell’ONU volte a contrastare l’attività dell’ISIL (Risoluzione n. 2253/2015), il Consiglio Europeo ha adottato la Decisione 2016/1693/PESC abrogativo della Posizione Comune 2002/402/PESC e il conseguente Regolamento CE n. 1686/2016.; - la Posizione comune 2001/931/PESC, in attuazione della Risoluzione n. 1373/2001 concretizzatasi nel Regolamento CE n. 2580/2001.
La Commissione europea ha predisposto una propria lista (Financial security database (Fsd)) di tutti gli individui e le organizzazioni attualmente soggetti in Europa a sanzioni finanziarie internazionali.
La normativa penalistica comunitaria in materia di contrasto al terrorismo è stata armonizzata per la prima volta con la Decisione Quadro 2002/475/GAI, adottata dal Consiglio Europeo in seguito agli attentati dell’11 settembre. La Decisione, nel tipizzare i reati terroristici, ha richiesto agli Stati membri di allineare le loro normative e introdurre pene adeguate; la Decisione è stata in seguito modificata attraverso la Decisione Quadro 2008/919/GAI, adottatta dal Consiglio “Giustizia e affari interni” (GAI), composto dai ministri della giustizia e degli affari interni di tutti gli Stati membri dell’UE, che ne ha ampliato la portata definendo nuove condotte terroristiche.
Il 26 ottobre 2005 è stata emanata la Direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.
IL 20 maggio 2015 è stata emanata la Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione.
In risposta alle azioni terroristiche degli ultimi anni, l’Unione Europea ha adottato la nuova DIRETTIVA (UE) 2017/541 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 15 marzo 2017 sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio e che modifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio.
Il 23 ottobre 2018 è stata emanata la Direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale.
La Direttiva (UE) 2018/1673 fa parte di un pacchetto legislativo che:
- comprende il Regolamento (UE) 2018/1672 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nell’Unione o in uscita dall’Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 1889/2005;
- integra e rafforza l’applicazione della Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.
- Definisce le attività criminose e le sanzioni nell’ambito del riciclaggio di denaro allo scopo di:
- facilitare la cooperazione giudiziaria e di polizia fra gli Stati membri; e di
- evitare che i criminali possano approfittare di ordinamenti giuridici più favorevoli.
- Essa è volta a qualificare come reato il riciclaggio qualora sia commesso intenzionalmente e con la consapevolezza che i beni* derivano da un’attività criminosa.
- Essa consente inoltre agli Stati membri di punire come reato le attività di riciclaggio di denaro se l’autore sospettava o avrebbe dovuto essere a conoscenza che i beni provenivano da un’attività criminosa.
PUNTI CHIAVE della Direttiva (UE) 2018/1673
Attività criminose
Le condotte seguenti, qualora poste in atto intenzionalmente, sono punibili come reati:
- la conversione o il trasferimento di beni (di qualsiasi tipo), effettuati nella consapevolezza che gli stessi provengono da un’attività criminosa, allo scopo di occultare o dissimulare l’origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche della propria condotta;
- l’occultamento o la dissimulazione della reale natura, della provenienza, dell’ubicazione, della disposizione, del movimento, della proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi nella consapevolezza che i beni provengono da un’attività criminosa;
- l’acquisto, la detenzione o l’utilizzazione di beni nella consapevolezza, al momento della loro ricezione, che i beni provengono da un’attività criminosa;
- concorso, istigazione e tentativo in relazione a tali reati.
Attività criminose (o «reati-presupposto»)
Ai sensi della presente direttiva, le condotte seguenti sono considerate attività criminose, cioè relative a reati di riciclaggio:
- qualsiasi tipo di coinvolgimento criminale nella commissione di un qualsiasi reato punibile, conformemente al diritto nazionale, con una pena detentiva o con una misura privativa della libertà di durata massima superiore a un anno ovvero di durata minima superiore a sei mesi; e
- per quanto riguarda i reati che non rientrano nelle categorie sopraindicate, i reati che rientrano in un elenco di 22 categorie designate di reati, compresi i reati definiti dalla legislazione dell’UE individuati dalla presente direttiva.
Fattori supplementari
I reati si estendono ai beni provenienti da una condotta che ha avuto luogo nel territorio di un altro Stato membro o di un paese terzo, qualora tale condotta costituisca un’attività criminosa se posta in atto nel territorio nazionale. Gli Stati membri devono garantire che le persone che hanno commesso l’attività criminosa o che vi hanno partecipato vengano punite. I fattori supplementari comprendono:
- la responsabilità penale si estende anche agli autori dell’attività criminosa che riciclano i loro stessi beni («autoriciclaggio»);
- l’esistenza di una condanna precedente o simultanea per l’attività criminosa da cui provengono i beni non è un requisito essenziale per una condanna per i reati di riciclaggio di denaro;
- la condanna è senza che sia necessario determinare tutti gli elementi fattuali relativi a tale attività criminosa, compresa l’identità dell’autore.
Circostanze aggravanti che rendono più gravi i le attività criminali
esse comprendono i casi in cui:
- il reato è stato commesso nell’ambito di un’organizzazione criminale ai sensi della decisione quadro 2008/841/GAI; o
- l’autore ha commesso il reato nell’esercizio della sua attività professionale ai sensi dell’articolo 2 della direttiva (UE) 2015/849 («soggetti obbligati»).
Gli Stati membri possono inoltre stabilire che le circostanze seguenti siano considerate aggravanti:
- i beni riciclati hanno un valore considerevole; o
- i beni riciclati provengono da reati di partecipazione al racket, terrorismo, tratta di esseri umani, traffico di stupefacenti e corruzione.
Sanzioni penali
Le sanzioni penali devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri impongono una pena detentiva massima non inferiore a quattro anni e, se del caso, applicano sanzioni o misure supplementari, comprese le misure necessarie affinché le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili, quali ad esempio:
- l’esclusione dal beneficio di agevolazioni o sovvenzioni pubbliche;
- esclusione dall’accesso ai finanziamenti pubblici, comprese procedure di gara, sovvenzioni e concessioni;
- interdizione di esercitare un’attività commerciale;
- sorveglianza giudiziaria;
- provvedimenti giudiziari di liquidazione;
- chiusura temporanea o permanente dei locali usati per commettere il reato;
- congelamento o confisca dei beni in questione.
La Direttiva (UE) 2018/1673 è entrata in vigore il 2 dicembre 2018 e doveva essere recepita dalle legislazioni nazionali dei paesi dell’UE entro il 3 dicembre 2020.
BULGARIA
La legislazione bulgara è in linea con la maggior parte delle norme europee e internazionali, ma la mancanza di efficacia nella sua applicazione pratica porta a scarsi risultati tangibili. Negli ultimi anni si registra un progressivo aumento del numero dei segnali di riciclaggio, inviati alla Agenzia di Stato per la Sicurezza Nazionale della REPUBBLICA DI BULGARIA (Държавна агенция “Национална сигурност” (ДАНС)) Anche il volume dei procedimenti preliminari nuovi e osservati è aumentato, così come il numero di persone in attesa di giudizio con l’accusa di riciclaggio.
Nella normativa bulgara il reato di “riciclaggio” è previsto dall’art. 253 del CODICE PENALE BULGARO (НАКАЗАТЕЛЕН КОДЕКС)
Quindi chiunque compia un’operazione finanziaria o un’operazione su beni , o nasconda l’origine, l’ubicazione, il movimento o i diritti reali su beni che sa o sospetta siano stati acquisiti con un reato o altro atto socialmente pericoloso, è punito per riciclaggio di denaro con la reclusione di una persona . fino a sei anni e la multa da tremila a cinquemila lev.
Il soggetto di questo reato può essere qualsiasi persona penalmente responsabile. Oggetto del reato sono i beni mobili (il più delle volte denaro), che hanno un’origine criminale, e ancora da un crimine che li ha acquisiti in forma pronta, ma non li ha prodotti.
L’atto esecutivo si compie nel compimento di qualunque azione avente l’oggetto acquisito da reato. Lo scopo di queste azioni è quello di legalizzare l’origine del bene, cioè di cancellarne l’origine criminale attraverso una serie di azioni legali e di fatto.
Il reato è effettivo.
La forma e il tipo di colpa sono intento diretto . L’autore deve essere consapevole che la cosa è stata acquisita mediante attività delittuosa, ma non è esclusa la punibilità, anche se non sa che la cosa è stata acquisita mediante delitto. È sufficiente che la persona presuppone che possa essere stata acquisita attraverso un reato.
È penalmente anche colui che acquisisce, riceve, detiene, utilizza, trasforma o assiste in qualunque modo alla trasformazione di un bene, di cui conosce o presume al momento del suo ricevimento che sia stato acquisito mediante un reato o altro atto socialmente pericoloso responsabile.
Le composizioni qualificate sono contenute nell’articolo 253, commi 3, 4, 4 e 5, del codice penale bulgaro.
La pena è della reclusione da uno a otto anni e della multa da cinque a ventimila lev, quando l’atto di cui al par. 1 e 2 è stato eseguito:
1. da due o più soggetti, preventivamente concordati, o da persona che agisce per conto o in esecuzione di una decisione di un gruppo criminale organizzato;
2. due o più volte;
3. da un funzionario nell’ambito del suo servizio;
4. aprendo o mantenendo un conto presso un istituto finanziario a nome fittizio o intestato a persona che non ha dato il suo consenso.
(4) La pena è della reclusione da tre a dodici anni e della multa da ventimila a duecentomila lev, quando l’atto di cui al par. 1 e 2 è stato commesso con fondi o beni che l’autore sapeva o presumeva essere stati acquisiti con un grave reato doloso
(5) Quando i fondi o i beni sono in quantità particolarmente grandi e la causa è particolarmente grave, la pena è della reclusione da cinque a quindici anni e della multa da dieci a trentamila lev, poiché il tribunale priva il colpevole dei diritti di cui arte. 37, par. 1, punti 6 e 7
Sono punibili anche la preparazione e l’associazione come forma di preparazione, così come l’istigazione .
Nel Febbraio 2003 è stata emanata LEGGE SUI MISURE CONTRO IL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO (ЗАКОН ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ФИНАНСИРАНЕТО НА ТЕРОРИЗМА (ЗМФТ)
Nel Marzo 2018 è stata emanata la Legge sulle misure antiriciclaggio (ЗАКОН ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ (ЗМИП))
In base all’Art. 1. della Legge sulle misure antiriciclaggio (ЗАКОН ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ (ЗМИП)) essa determina le misure di prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio, nonché l’organizzazione e il controllo sulla loro attuazione.
Misure contro il riciclaggio di denaro
L’Agenzia statale per la sicurezza nazionale incorpora nella sua struttura una direzione amministrativa specializzata per l’intelligence finanziaria. La direzione dell’informazione finanziaria (Financial Intelligence Directorate (FID)) raccoglie, archivia, indaga, analizza e divulga informazioni finanziarie secondo i termini e le procedure della Legge sulle misure antiriciclaggio (ЗАКОН ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ (ЗМИП)) e LEGGE SUI MISURE CONTRO IL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO (ЗАКОН ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ФИНАНСИРАНЕТО НА ТЕРОРИЗМА (ЗМФТ).
La Direzione è l’unità di informazione finanziaria della Repubblica di Bulgaria ai sensi dell’art. 32 della Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. La Direzione è responsabile della protezione dell’intelligence condivisa sul sito web di EGMONT GROUP e della sicurezza del sito stesso. Svolge funzioni di rilevamento e prevenzione contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, nonché in materia di flussi di capitali, corruzione, concussione nelle transazioni commerciali internazionali e confisca. Nell’espletamento delle sue funzioni, la Direzione dell’Informazione Finanziaria interagisce strettamente con i servizi di sicurezza e ordine pubblico bulgari e le controparti estere.
L’Agenzia statale per la sicurezza nazionale opera in stretta collaborazione con il Comitato FATF e MONEYVAL attraverso una direzione dell’intelligence finanziaria. Il GAFI ( Financial Action Task Force ) è un’organizzazione che stabilisce gli standard per il riciclaggio di denaro e il finanziamento della prevenzione del terrorismo. MONEYVAL ( Comitato di esperti sulla valutazione delle misure antiriciclaggio e sul finanziamento del terrorismo ) è un’organizzazione responsabile delle misure in Europa contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.
La nuova normativa AML/CFT è stata promulgata in Bulgaria nel marzo 2018 con la nuova legge sulle misure contro il riciclaggio di denaro che ha abrogato la vecchia legge e modificato e integrato la legge sulle misure contro il finanziamento del terrorismo e altri atti legislativi relativi.
Legge sulle misure contro il riciclaggio di denaro
Norme di attuazione della legge sulle misure contro il riciclaggio di denaro
Legge sulle misure contro il finanziamento del terrorismo
Nuovi requisiti di legislazione preventiva contro ML e FT (attualmente disponibile solo in bulgaro)
Categorie di soggetti obbligati
Le misure per la prevenzione e la divulgazione di atti di riciclaggio di denaro sono definite all’articolo 3, paragrafo 1 della legge sulle misure contro il riciclaggio di denaro (LMML) e comprendono il monitoraggio, la raccolta di informazioni, l’identificazione e la verifica dei clienti e dei titolari effettivi, finanziari, commerciali e professionali relazioni, profili di rischio, operazioni e operazioni sospette.
I provvedimenti sono eseguiti dai soggetti obbligati di cui all’art. 4, comma 2, della LMM, corrispondentemente alla LMFTL:
1. (integrata, SG n. 21/2021) la Banca nazionale bulgara quando effettua operazioni e transazioni con il pubblico e gli enti creditizi che esercitano attività nel territorio della Repubblica di Bulgaria ai sensi della legge sugli istituti di credito;
2. gli altri prestatori di servizi di pagamento ai sensi del Payment Services and Payment Systems Act e i suoi rappresentanti;
3. le istituzioni finanziarie ai sensi della Legge sugli istituti di credito;
4. gli uffici di cambio valuta;
5. (integrata, SG n. 21/2021) assicuratori e intermediari assicurativi con sede legale nella Repubblica di Bulgaria, che abbiano ottenuto una licenza nei termini e secondo la procedura stabiliti dal Codice delle Assicurazioni, ove esercitino una o più dei rami assicurativi di cui alla Sezione I dell’Allegato n. 1 al Codice delle Assicurazioni; assicuratori, intermediari assicurativi che hanno ottenuto una licenza in un altro Stato membro, che esercitano attività nel territorio della Repubblica di Bulgaria, esercitando uno o più dei rami assicurativi di cui alla sezione I dell’allegato n. 1 dell’Assicurazione Codice; assicuratori con sede legale in Stati diversi da uno Stato membro, che hanno ottenuto una licenza dalla Commissione di vigilanza finanziaria per esercitare la propria attività nella Repubblica di Bulgaria tramite una succursale,
6. le imprese di locazione;
7. gli operatori postali abilitati alla gestione dei vaglia postali ai sensi della legge sui servizi postali;
8. (integrata, SG n. 42/2019, in vigore dal 28.05.2019) gli intermediari di investimento autorizzati nei termini e secondo la procedura stabiliti dalla legge sui mercati degli strumenti finanziari;
9. (integrata,. alla procedura stabilita dalla legge sugli organismi di investimento collettivo e altri organismi di investimento collettivo;
10. (integrata,. Legge sugli organismi di investimento collettivo e altri organismi di investimento collettivo;
11. (integrata,. ;
12. i sindaci;
13. (modificata, SG n. 94/2019) i soggetti che, nell’ambito della propria attività, prestano servizi di contabilità e/o consulenza fiscale, nonché i soggetti che, quale principale attività imprenditoriale o professionale, prestano, direttamente o indirettamente tramite persone correlate, assistenza in qualsiasi forma o consulenza in materia fiscale;
14. i notai e gli assistenti notarili in qualità di sostituti;
15. persone che, nell’ambito della loro attività, prestano consulenza legale quando:
(a) assistono o partecipano alla pianificazione o all’esecuzione di un’operazione, transazione o altra azione legale o di fatto di un cliente in merito a:
(aa) acquisto e vendita di beni immobili o trasferimento di impresa di commerciante
(bb) gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni;
(cc) apertura, gestione o alienazione di un conto corrente bancario, di un conto di risparmio o di un conto di strumenti finanziari;
(dd) raccolta dei contributi necessari per la costituzione di una persona giuridica o altra entità giuridica, aumento del capitale di una società commerciale, concessione di un prestito o qualsiasi altra forma di reperimento di fondi necessaria per lo svolgimento dell’attività di una persona giuridica o altra persona giuridica;
(ee) costituzione, registrazione, organizzazione dell’operazione o gestione di un trust, commerciante o altra persona giuridica, o altra persona giuridica;
(ff) gestione fiduciaria di beni, inclusi trust, fondi di deposito a garanzia e altre entità legali straniere simili costituite ed esistenti ai sensi della legge delle giurisdizioni che prevedono tali forme di trust;
(b) agire per conto e/o per conto di un suo cliente in qualsiasi operazione finanziaria;
(c) agire per conto e/o per conto di un suo cliente in qualsiasi transazione immobiliare;
(d) fornire una sede legale, un indirizzo di corrispondenza, una sistemazione commerciale e/o altri servizi correlati ai fini della registrazione e/o dell’attività di una persona giuridica o altra persona giuridica;
16. persone che, nell’ambito della propria attività, forniscono:
(a) una sede legale, un indirizzo di corrispondenza, una struttura ricettiva commerciale e/o altri servizi connessi ai fini della registrazione e/o dell’attività di una persona giuridica o altra persona giuridica;
(b) servizi comprendenti la costituzione, la registrazione, l’organizzazione dell’attività e/o della gestione di un commerciante o di un’altra persona giuridica, o altra persona giuridica;
(c) servizi comprendenti la gestione fiduciaria di beni o di un soggetto di cui alla lettera (b), tra cui:
(aa) agire come, o fare in modo che un altro soggetto agisca come, un amministratore, un segretario, un partner o un simile posizione in una persona giuridica o altra persona giuridica;
(bb) agire come, o fare in modo che un’altra persona agisca in qualità di fiduciario, nei casi di trust, fondi di deposito a garanzia e altre persone giuridiche straniere simili costituite ed esistenti ai sensi della legge delle giurisdizioni che prevedono tali forme di trust;
(cc) agire come, o fare in modo che un’altra persona agisca in qualità di azionista intestatario di una persona giuridica straniera terza o entità giuridica diversa da una società quotata in un mercato regolamentato soggetta a obblighi di informativa ai sensi del diritto dell’Unione europea o soggetti a standard internazionali equivalenti;
17. le forze dell’ordine private e gli assistenti delle forze dell’ordine private;
18. (modificata,.
19. (abrogata, SG n. 7/2021);
20. i commercianti di armi, petrolio e prodotti petroliferi;
21. (integrata, SG n. 42/2019, in vigore dal 28.05.2019, integrata, SG n. 69/2020) gli organizzatori di giochi d’azzardo, che hanno ricevuto una licenza per organizzare giochi d’azzardo sul territorio della Repubblica Bulgaria secondo la legge sul gioco d’azzardo;
22. (abrogata, SG n. 21/2021);
23. (abrogata, SG n. 21/2021);
24. (integrata, SG n. 17/2021, abrogata, SG n. 21/2021);
25. (abrogata, SG n. 21/2021);
26. le persone che offrono un prestito a titolo di garanzia di un bene;
27. (abrogata, SG n. 21/2021);
28. le persone giuridiche senza scopo di lucro;
29. (integrata, SG n. 21/2021) le società di calcio professionistiche;
30. (integrata, SG n. 42/2019, in vigore dal 28.05.2019, abrogata, SG n. 21/2021) operatori di mercato e/o mercati regolamentati autorizzati nei termini e secondo la procedura stabiliti dal Markets in Financial Instruments Act ;
31. (modificata, SG n. 42/2019, in vigore dal 28.05.2019, abrogata, SG n. 21/2021) i depositari centrali di titoli autorizzati dalla Commissione di vigilanza finanziaria nei termini e secondo la procedura stabiliti dal Regolamento (UE) 909/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 sul miglioramento del regolamento titoli nell’Unione Europea e sui depositari centrali di titoli e che modifica le Direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e il Regolamento (UE) n. 236/2012 (GU L 257/1 del 28 agosto 2014);
32. i partiti politici;
33. (abrogata, SG n. 21/2021);
34. (abrogata, SG n. 21/2021);
35. il direttore esecutivo dell’Agenzia esecutiva per l’ambiente nella sua qualità di amministratore nazionale ai sensi del regolamento (UE) n. 389/2013 della Commissione, del 2 maggio 2013, che istituisce un registro dell’Unione ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, Decisioni n. 280/2004/CE e n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i regolamenti (UE) n. 920/2010 e n. 1193/2011 della Commissione (GU L 122/1 del 3 maggio 2013);
36. (nuova, SG n. 94/2019) soggetti che, per professione, commerciano o agiscono in qualità di intermediari nel commercio di opere d’arte, anche quando tale commercio è svolto da gallerie d’arte e case d’asta, ove il valore del l’operazione o le operazioni correlate è pari o superiore a 10 000 EUR o il loro equivalente in un’altra valuta;
37. (nuova, SG n. 94/2019) soggetti che, per professione, immagazzinano, commerciano o agiscono in qualità di intermediari nel commercio di opere d’arte quando tale commercio è effettuato in zone franche e ove il valore dell’operazione o connesso le operazioni sono pari o superiori a 10 000 EUR o il loro equivalente in un’altra valuta;
38. (nuova, SG n. 94/2019) persone che, per professione, forniscono servizi di cambio tra valute virtuali e valute riconosciute non garantite da oro;
39. (nuova, SG n. 94/2019) fornitori di portafoglio che offrono servizi di custodia.
Le persone di cui all’articolo 4 del LMML rispettano gli obblighi previsti dalla presente legge anche se dichiarate fallite o poste in liquidazione.
Secondo l’art. 101, comma 4, LMML, la Camera notarile della Repubblica di Bulgaria, la Camera bulgara delle forze dell’ordine private e l’Istituto dei dottorandi commercialisti hanno adottato regole interne uniformi in materia di controllo e prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo che dovrebbero essere applicate dai membri di dette organizzazioni dopo la loro adozione. Il Consiglio supremo degli avvocati ha adottato norme interne uniformi in materia di controllo e prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo che dovrebbero essere applicate dai membri degli ordini degli avvocati.