Tassazione delle Plusvalenze da partecipazioni realizzate da soci persone fisiche non imprenditori


Tassazione delle Plusvalenze realizzate da soci persone fisiche non imprenditori

Le plusvalenze da partecipazioni qualificate e non realizzate da persone fisiche residenti sono soggette dal 1° gennaio 2019 a un’imposta sostitutiva del 26%.

Vediamo la norma nel dettaglio.

Ai sensi del primo comma dell’art. 67 (Redditi diversi) del Testo unico delle imposte sui redditi del 22/12/1986 n. 917 sono redditi diversi, se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell’esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente:

  • lettera C) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate . Costituisce cessione di partecipazioni qualificate la cessione di azioni, diverse dalle azioni di risparmio, e di ogni altra partecipazione al capitale od al patrimonio delle società e associazioni di cui all’articolo 5 del T.U.I.R (società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice ) e dei soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, del T.U.I.R. lettere a)(le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione, nonché le società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e le società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato;), b) (gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali) e d) (e società e gli enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato);
  • lettera c-bis) le plusvalenze, diverse da quelle imponibili ai sensi della lettera c), realizzate mediante cessione a titolo oneroso di azioni e di ogni altra partecipazione al capitale o al patrimonio di società e associazioni di cui all’articolo 5 del T.U.I.R. e dei soggetti di cui all’articolo 73 del T.U.I.R.

La lettera c) dell’art. 67 del TUIR stabilisce che sono redditi diversi le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate.
Costituisce cessione di partecipazioni qualificate la cessione di azioni, diverse dalle azioni di risparmio, e di ogni altra partecipazione al capitale od al patrimonio delle societa’ e associazioni di cui all’articolo 5 e dei soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a), b) e d), nonché la cessione di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni, qualora le partecipazioni, i diritti o titoli ceduti rappresentino, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento ovvero una partecipazione al capitale od al patrimonio superiore al 5 o al 25 per cento, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni. Per i diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite partecipazioni si tiene conto delle percentuali potenzialmente ricollegabili alle predette partecipazioni. La percentuale di diritti di voto e di partecipazione e’ determinata tenendo conto di tutte le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi, ancorche’ nei confronti di soggetti diversi. Tale disposizione si applica dalla data in cui le partecipazioni, i titoli ed i diritti posseduti rappresentano una percentuale di diritti di voto o di partecipazione superiore alle percentuali suindicate.

La lettera c-bis) dell’art. 67 del TUIR stabilisce che sono redditi diversi le plusvalenze, diverse da quelle imponibili ai sensi della lettera c), realizzate mediante cessione a titolo oneroso di azioni e di ogni altra partecipazione al capitale o al patrimonio di società e associazioni di cui all’articolo 5 e dei soggetti di cui all’articolo 73, nonché di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni.

L’art. 5  del Decreto legislativo del 21/11/1997 n. 461 (Riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi) si occupa dell’Imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da c) a c-sexies) del comma 1 dell’articolo 81 (ora art. 67 del TUIR ) del testo unico delle imposte sui redditi.

Il secondo comma dell’art. 5  del Decreto legislativo del 21/11/1997 n. 461 disponeva che i redditi di cui alle lettere da c-bis) a c-quinquies) del comma 1 dell’articolo 81 (ndr. ora art 67), del testo unico delle imposte sui redditi,  determinati secondo i criteri stabiliti dall’articolo 82 (ndr. ora art 68)del predetto testo unico, erano soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l’aliquota del 12,50 per cento.

Quindi, venivano escluse dall’ambito applicativo della norma le partecipazioni qualificate di cui alla lettera c) del primo comma dell’art. 67 del TUIR.

Lart. 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, ha portato al 26 per cento le ritenute e le imposte sostitutive sui redditi diversi di cui all’articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del medesimo testo unico.

Il quarto comma dell’art. 5  del Decreto legislativo del 21/11/1997 n. 461 dispone  che l’imposta sostituiva di cui al comma 2 e’ corrisposta mediante versamento diretto nei termini e nei modi previsti per il versamento delle imposte sui redditi dovute a saldo in base alla dichiarazione.

La Legge del 27/12/2017 n. 205 (Legge di Bilancio 2018), commi dal 999 al 1002 ha modificato la normativa al riguardo della tassazione delle plusvalenze

Con la modifica dell’art. 5, co. 2, D.Lgs. n. 461/1997, ad opera dell’art. 1, comma 1000, della Legge del 27/12/2017 n. 205 (Legge di Bilancio 2018) , il trattamento delle plusvalenze, che si realizzeranno a decorrere dall’1.1.2019, derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate da parte di soci persone fisiche non imprenditori è stato equiparato a quelle da partecipazioni non qualificate.

Ai sensi dell’art. 5 del Decreto legislativo del 21/11/1997 n. 461 (Riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi)  come modificato dall’art. 1, comma 1000, della Legge del 27/12/2017 n. 205 (Legge di Bilancio 2018) e dall’articolo 1, comma 23, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025) l’aliquota dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi, di cui all’I redditi di cui alle lettere da c) a c-sexies) del comma 1 dell’articolo 81, del testo unico delle imposte sui redditi (ora art. 67 del T.U.I.R.) è pari al 26 per cento, sia che siano realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni non  qualificate, sia che siano realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate.

A seguito delle novità introdotte dalla Legge del 27/12/2017 n. 205 (Legge di Bilancio 2018) anche alle plusvalenze su partecipazioni qualificate in società estere, purché a regime fiscale non privilegiato, si applica l’imposizione sostitutiva del 26%.

L’art. 5 (Modifiche alle disposizioni del Testo unico riguardanti dividendi e plusvalenze relativi a partecipazioni in soggetti non residenti), comma 1, lett. c) e d), del d.lgs. 29 novembre 2018, n. 142, ha modificato i commi 4 e 4-bis dell’art. 68 (Plusvalenze. (ex art.82)) del Testo unico delle imposte sui redditi del 22/12/1986 n. 917.

Ai sensi dell’art. 13, comma 6, del d.lgs. 29 novembre 2018, n. 142, tali modifiche si applicano alle plusvalenze realizzate a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018.

Alle plusvalenze realizzate entro il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018 ed incassate nei successivi periodi d’imposta si applicano le disposizioni di cui all’art. 68 del TUIR nella previgente formulazione.

Ai sensi del comma 4 dell’art. 68 (Plusvalenze. (ex art.82)) del Testo unico delle imposte sui redditi del 22/12/1986 n. 917 le plusvalenze di cui alle lettere c) e c-bis) del primo comma dell’art. 67 (Redditi diversi) realizzate mediante la cessione di partecipazioni al capitale o al patrimonio, titoli e strumenti finanziari di cui all’articolo 44, comma 2, lettera a), e contratti di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b), emessi o stipulati da imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all’articolo 47-bis, comma 1, salvo la dimostrazione, anche a seguito dell’esercizio dell’interpello secondo le modalità del comma 3 dello stesso articolo 47-bis, del rispetto della condizione indicata nella lettera b) del comma 2 del medesimo articolo, concorrono a formare il reddito per il loro intero ammontare. La disposizione del periodo precedente non si applica alle partecipazioni, ai titoli e agli strumenti finanziari emessi da società i cui titoli sono negoziati nei mercati regolamentati…….. .

Vedi: Regimi fiscali privilegiati – Art. 47/bis del TUIR

Quindi ricapitolando:

  • Plusvalenze realizzate da cessioni di partecipazioni non qualificate:
    per le plusvalenze relative a partecipazioni non qualificate (italiane, o estere non a regime fiscale privilegiato), scontano l’imposta sostitutiva del 26%.
  • Plusvalenze da cessioni di partecipazioni qualificate
    per effetto della novità introdotta dalla Legge del 27/12/2017 n. 205 (Legge di Bilancio 2018), anche le plusvalenze relative a partecipazioni qualificate (italiane, o estere non a regime fiscale privilegiato) saranno assoggettate all’imposta sostitutiva del 26%,  risultato  ottenuto con un’apposita modifica all’art. 5 del Decreto legislativo del 21/11/1997 n. 461 (Riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi) , che in precedenza menzionava le sole plusvalenze di natura non qualificata.
  • Plusvalenze da cessioni di partecipazioni in società estere:
    • a regime fiscale ordinario, non privilegiato: a seguito delle novità introdotte dalla Legge del 27/12/2017 n. 205 (Legge di Bilancio 2018), alle plusvalenze su partecipazioni, qualificate e non, in società estere, purché a regime fiscale ordinario, si applica l’imposizione sostitutiva del 26% .
    • regime fiscale privilegiato: le plusvalenze su partecipazioni, qualificate e non, in società estere a regime fiscale privilegiato individuato in base ai criteri di cui all’articolo 47-bis, comma 1, concorrono a formare il reddito per il loro intero ammontare.

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Tassazione delle Plusvalenze realizzate da soci persone fisiche non residenti

In primis è fondamentale verificare di volta in volta l’applicabilità delle convenzioni contro le doppie imposizioni tra l’Italia e il Paese di residenza, convenzioni che spesso attribuiscono la potestà impositiva al solo Paese di residenza del contribuente, esonerando il soggetto dall’imposta in Italia.

Ai fini della imponibilità dei redditi diversi di natura finanziaria
realizzati da soggetti non residenti, si ricorda che l’articolo 23, comma 1, lettera f), del TUIR stabilisce che si considerano in ogni caso prodotti nel territorio dello Stato le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti con esclusione delle plusvalenze di cui alla lettera c-bis)  del comma 1, dell’articolo 67 (partecipazioni non qualificate), derivanti da cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti negoziate in mercati regolamentati, ovunque detenute (Tale esclusione si rende applicabile a prescindere dal luogo in cui le partecipazioni siano detenute. Al fine di poter usufruire della predetta previsione di non
imponibilità la qualità di “soggetto non residente” deve essere
documentata mediante una dichiarazione da parte dell’interessato, in forma libera, con firma non autenticata, nella quale il soggetto interessato dichiari di non essere residente in Italia secondo le disposizione della normativa fiscale italiana in materia di imposte dirette (cfr. circolare n. 207/E del 26 ottobre 1999).

In linea generale, quindi, se la società partecipata è residente in Italia, le plusvalenze su partecipazioni qualificate realizzate da persone fisiche non residenti sono soggette a un’imposta sostitutiva del 26% in Italia.

Il quinto comma dell’art. 5  del Decreto legislativo del 21/11/1997 n. 461 (Riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi) dispone che non concorrono a formare il reddito le plusvalenze e le minusvalenze, nonché i redditi e le perdite di cui alle lettere da c-bis) a c-quinquies) del comma 1 dell’articolo 81, del testo unico delle imposte sui redditi (ora art. 67 del T.U.I.R.), percepiti o sostenuti da soggetti residenti all’estero, di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239 (soggetti residenti in Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni – vedi: White list di cui al D.M. 04.09.1996 – Elenco degli Stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni)

Quindi, se la società partecipata è residente in Italia, le plusvalenze realizzate da soci persone fisiche non residenti:

  • su partecipazioni non qualificate: non concorrono a formare il reddito a condizione che siano residenti in uno Stato o territorio che consenta un adeguato scambio di informazioni ( Vedi D.M. 04.09.1996). Quindi, nel caso di  plusvalenze realizzate da soggetti residenti in paesi a fiscalità privilegiata è  fondamentale verificare il dettato della convenzione contro le doppie imposizioni tra l’Italia e il paese di residenza;
  • su partecipazioni qualificate: sono soggette a un’imposta sostitutiva del 26% in Italia.
    I soggetti non residenti per dichiarare le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate realizzate mediante cessione a titolo oneroso di cui all’art. 67, comma 1, lettera c), del TUIR, dovranno utilizzare la Sezione III-A del Quadro RT del modello PF.

Nella Circolare del 10/12/2004 n. 52 – Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, al punto 5, si legge che:
“Inoltre, occorre    tenere    presenti    le    disposizioni    contenute  nell’articolo 5,  comma  5,  del  D. Lgs.  n.  461  del  1997  che prevedono un  apposito regime  di  non imponibilità per le plusvalenze e i redditi indicati  nelle lettere  da  c-bis)  a  c-quinquies) dell’articolo 67 del TUIR, e quindi  per tutti   i   redditi  diversi  derivanti  da  operazioni  finanziarie,  con  esclusione delle  plusvalenze  derivanti  da  cessioni  a  titolo  oneroso  di  partecipazioni qualificate.
Tale regime   –   a   differenza   della  non  imponibilità  prevista  dall’articolo 23  del  TUIR – non si applica a tutti i soggetti non residenti,  bensì soltanto   ai  soggetti  che  risiedono  in  Stati  che  consentano  un  adeguato scambio  di  informazioni  con  le  Autorità  fiscali italiane. Tali  Stati sono  indicati  nel  decreto  ministeriale  4  settembre  1996  e  nelle  successive modifiche ed integrazioni (cosiddetta “white list”).
Per poter  usufruire  della  non  imponibilità prevista dall’articolo 5,  comma  5,  del  D. Lgs.  n.  461  del  1997, i soggetti non residenti devono  presentare un’autocertificazione  che  puo’  essere  redatta secondo lo schema  indicato nel  decreto  del  Ministro  dell’Economia  e  delle  Finanze  del 12  dicembre 2001 ovvero contenere gli elementi in esso indicati.”

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Modalità dichiarative

Il Quadro RT del Modello Redditi Persone Fisiche deve essere compilato per indicare i redditi derivanti dalle cessioni di partecipazioni non qualificate, obbligazioni e altri strumenti che generano plusvalenze di cui all’art. 67, comma 1, lett. da c)-bis a c)-quinquies del TUIR, nonché le plusvalenze derivanti dalle cessioni di partecipazioni qualificate, di cui all’art. 67, comma 1, lett. c) del TUIR. In particolare, le sezioni I-A, II-A, III-A, IV-A e V-A, vanno utilizzate dal contribuente per inserire i dati utili al calcolo dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze.
Nella successiva sezione dei “Dati calcolati”, sono presenti i campi per il calcolo delle imposte sostitutive dovute ai fini del pagamento dell’imposta sostitutiva, deve essere utilizzato il codice tributo “1100” sia per le plusvalenze di cui all’art. 67, comma 1, lett. da c-bis) a c-quinquies) del TUIR, e sia per le plusvalenze di cui all’art. 67, comma 1, lett. c) del TUIR realizzate dal 1° gennaio 2024.

La Sezione II-A del Quadro RT del Modello Redditi Persone Fisiche deve essere compilata dalle persone fisiche residenti in Italia per dichiarare le plusvalenze e gli altri redditi diversi di natura finanziaria indicati nell’art. 67 (Redditi diversi) del Testo unico delle imposte sui redditi del 22/12/1986 n. 917, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), realizzate a decorrere dal 1° luglio 2014, per le quali è dovuta l’imposta sostitutiva nella misura del 26 per cento (art. 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89).

La Sezione II-A del Quadro RT del Modello Redditi Persone Fisiche sezione va utilizzata anche per dichiarare le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate di cui all’art. 67 (Redditi diversi) del Testo unico delle imposte sui redditi del 22/12/1986 n. 917, comma 1, lett. c.

L’imposta sostitutiva, pari al 26 per cento, sarà calcolata ed evidenziata nella Sezione II-B del Quadro RT del Modello Redditi Persone Fisiche.

La Sezione IV-A del Quadro RT del Modello Redditi Persone Fisiche deve essere compilata dalle persone fisiche residenti in Italia per dichiarare le plusvalenze ed i proventi indicati nell’art. 67 (Redditi diversi) del Testo unico delle imposte sui redditi del 22/12/1986 n. 917, comma 1, lettera c) e c) bis, del TUIR derivanti da partecipazioni in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, individuati in base ai criteri di cui all’articolo 47-bis, comma 1, le quali concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 100 per cento del loro ammontare.
In ogni caso, a norma del comma 4 dell’art. 68 (Plusvalenze. (ex art.82)) del Testo unico delle imposte sui redditi del 22/12/1986 n. 917, nonostante la partecipazione sia relativa ad un soggetto residente o localizzato in uno Stato o territorio a fiscalità privilegiata, è possibile dimostrare, tramite interpello da inoltrare all’Agenzia delle Entrate, che dal possesso delle partecipazioni non sia conseguito l’effetto di localizzare i redditi nello Stato o territorio a fiscalità privilegiata.

L’imponibile sarà evidenziato nel rigo RT 86 nella Sezione IV-B del Quadro RT del Modello Redditi Persone Fisiche,  tale importo costituisce l’ammontare imponibile ai fini dell’IRPEF, da riportare nel quadro RN, nel rigo RN1, colonna 5.

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