Progetto per contrastare l’erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili (OECD/G20 BEPS Project)

Base Erosion and Profit Shifting (BEPS)

Con il termine inglese “Base Erosion and Profit Shifting (BEPS)” – “Erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili”  si indicano le strategie internazionali di natura fiscale attuate da alcune imprese multinazionali (Multinational Enterprises (MNEs)) al fine di traslare i profitti da paesi ad alta tassazione a paesi a tassazione ridotta o nulla.

Per “Base Erosion and Profit Shifting (BEPS)” si intende, quindi, l’insieme di strategie di natura fiscale che talune imprese pongono in essere per erodere la base imponibile (base erosion) e dunque sottrarre imposte al fisco. La traslazione dei profitti (profit shifting) da paesi ad alta imposizione a paesi a tassazione nulla o ridotta è, di fatto, essa stessa una strategia che conduce all’erosione della base imponibile.

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OECD/G20 BEPS Project

Nel 1999 è stato creato il Gruppo 20 (o G20), forum dei leader, dei ministri delle finanze e dei governatori delle banche centrali dei 19 Paesi tra i più industrializzati del mondo più l’Unione europea.

Nella dichiarazione finale del Summit del G20 riunito nel giugno 2012 in Messico fu sancito l’impegno volto a contrastare il fenomeno dell’erosione della base imponibile.

L’impegno assunto dai Ministri del G20. con l’obiettivo di elaborare azioni concrete dirette a contrastare le strategie di erosione fiscale poste in essere dalle multinazionali, si trasformò in un vero e proprio mandato all’OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico) – OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) 

Il progetto per contrastare l’erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili – “OECD/G20 BEPS Project” (di seguito BEPS)  è stato lanciato il 12 febbraio 2013 con un primo rapporto dell’OCSE.

Lo OECD/G20 BEPS Project” (di seguito BEPS) intende impedire l’eccessiva riduzione dell’utile imponibile e il trasferimento artificiale degli utili in Paesi a tassazione bassa o nulla e fornisce ai governi norme e strumenti per contrastare l’elusione fiscale, garantendo che gli utili siano tassati dove si svolgono le attività economiche che li generano e dove viene creato valore.

Nel marzo 2013 l’OCSE ha pubblicato il rapporto “Adressing Base Erosion and Profit Shifting – Affrontare l’erosione della base imponibile e lo spostamento degli utiliin cui si analizzano i principali problemi legati al fenomeno dell’erosione fiscale delineando alcune azioni volte a contrastarlo.

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Action Plan on a Base Erosion and Profit Shifting

L’OCSE in occasione del Forum G20 del 15 e 16 novembre 2014, ha presentato il rapporto “Action Plan on a Base Erosion and Profit Shifting”con l’intento di contrastare le strategie di natura fiscale internazionale attuate da alcune imprese multinazionali al fine di erodere la base imponibile (base erosion) e traslare profitti (profit shifting) verso Paesi a a paesi fiscalità privilegiata.

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Le 15 azioni del Base Erosion and Profit Shifting Project (BEPS)

Il G20 ha sostenuto il piano d’azione e il progetto è diventato un progetto congiunto, in cui tutti gli Stati del G20 e dell’OCSE hanno partecipato ai lavori tecnici in maniera paritaria. I rapporti finali del progetto BEPS, sono stati approvati e pubblicati il 5 ottobre 2015.

L’Action Plan on a Base Erosion and Profit Shifting delinea le 15 principali azioni volte al raggiungimento degli obiettivi del Progetto “Base Erosion and Profit Shifting (BEPS)”.

Nel Rapporto Finale BEPS Action Plan (2015) l’Action Plan illustra 15 azioni ritenute fondamentali per raggiungere concretamente le
finalità del Progetto “Base Erosion and Profit Shifting (BEPS)”.

Le azioni da 2 a 14 sono articolate su tre pilastri:
I. Coerenza: dare coerenza ai regimi fiscali nazionali in materia di attività trans-nazionali;
II. Sostanza: rafforzare i requisiti sostanziali alla base degli standard internazionali vigenti, perseguendo un riallineamento della tassazione (e dei regimi impositivi) con la localizzazione sostanziale delle attività produttive e la creazione del valore;
III. Trasparenza: aumentare la trasparenza, lo scambio di informazioni e migliorare le condizioni di certezza del diritto sia per il mondo delle imprese che per i governi.
Due ulteriori azioni a carattere trasversale completano la strategia e rappresentano la base su cui poggiano i tre pilastri: si tratta della prima azione in tema di economia digitale e dell’ultima (15) sull’impiego di uno strumento convenzionale di tipo multilaterale.

  • Action 1: Introdurre specifiche norme fiscali sull’economia digitale riguardanti le imposte dirette ed indirette al fine di affrontare le relative problematiche fiscali
  • Action 2: Assicurare la coerenza della tassazione del reddito d’impresa a livello internazionale attraverso specifiche clausole e raccomandazioni che possano neutralizzare l’effetto di “Pratiche asimmetriche ibride” (Hybrid mismatch arrangements (L’Hybrid Mismatch o “Disallineamento da Ibridi” si riferisce a situazioni in cui le differenze nelle qualificazioni fiscali tra due o più giurisdizioni possono essere sfruttate per ottenere vantaggi fiscali indebiti. Questi disallineamenti si verificano spesso a causa di strumenti finanziari ibridi, entità o accordi che sono trattati in modo diverso in termini fiscali da due o più paesi. ) come la doppia non imposizione, doppia deduzione, differimento a lungo termine del pagamento delle imposte.
  • Action 3: Rafforzare le regole sulle società estere controllate (Controlled foreign company o CFC) attraverso specifiche raccomandazioni e l’armonizzazione delle CFC rules.
  • Action 4: Elaborare raccomandazioni relative alle migliori pratiche nella progettazione di norme volte a prevenire l’erosione della base imponibile attraverso l’uso di interessi passivi.
  • Action 5: Eliminare le pratiche fiscali dannose incrementando la trasparenza, facendo emergere la reale sostanza economica delle operazioni ed incentivando lo scambio spontaneo d’informazione tra le Amministrazioni fiscali.
  • Action 6: Prevenire l’abuso di trattati fiscali, riallineando le norme nazionali in modo da impedire la concessione di benefici da trattati in circostanze inappropriate.
  • Action 7: Prevenire l’elusione artificiale dello status di “stanziamento stabile ” rivedendo proprio la definizione di Stabile Organizzazione.
  • Action 8: Sviluppare regole per prevenire la pratica dell’erosione della base imponibile e del trasferimento del profitto, BEPS, attraverso il trasferimento dei beni immateriali tra i membri del gruppo.
  • Action 9: Adozione di norme specifiche sulla deducibilità delle spese finanziarie, sulle modalità di trasferimento dei rischi e sull’allocazione del capitale tra i membri del gruppo pagamenti al fine di assicurare la corretta attribuzione dei ritorni economici agli effettivi beneficiari.
  • Action 10: Sviluppare norme specifiche che chiariscano le circostanze delle transazioni che non si verificano o si verificano raramente, i metodi dei prezzi di trasferimento (specialmente il profit split), le “management fees” e le “head office expenses”.
  • Action 11: Stabilire metodologie di raccolta e analisi dei dati sul BEPS. Elaborare raccomandazioni riguardanti l’analisi economica dell’impatto del BEPS e l’efficacia/impatto economico delle misure volte a contrastarlo.
  • Action 12: Richiedere ai contribuenti di divulgare le loro pratiche di pianificazione fiscale aggressiva al fine di agevolare l’attività delle Amministrazioni finanziarie.
  • Action 13: Migliorare la trasparenza per le amministrazioni fiscali e rafforzare la certezza e la prevedibilità per i contribuenti attraverso il miglioramento della documentazione dei prezzi di trasferimento e un modello per paese per paese dichiarante.
  • Action 14: Creare meccanismi di risoluzione delle controversie più efficaci apportando modifiche al Modello di Convenzione OCSE ed eliminando le incertezze interpretative che ostacolano l’attivazione di procedure amichevoli delle controversie fiscali (Mutual agreement procedure).
  • Action 15: Analizzare le questioni internazionali, pubbliche e fiscali, relative allo sviluppo di uno strumento multilaterale che consenta alle giurisdizioni interessate l’implementazione delle misure sul BEPS elaborate dall’Ocse. Apportare modifiche ai trattati bilaterali al fine di affrontare in maniera innovativa ed efficace tali questioni.

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Convenzione multilaterale per l’attuazione delle misure relative al trattato fiscale per prevenire l’erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili ( “BEPS Multilateral Instrument” o ” BEPS MLI”)

Nel novembre 2016, oltre 100 giurisdizioni hanno concluso i negoziati sulla Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related Measures to Prevent Base Erosion and Profit Shifting (Convenzione multilaterale per l’attuazione delle misure relative al trattato fiscale per prevenire l’erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili ( BEPS Multilateral Instrumento ” BEPS MLI”) che implementa rapidamente una serie di misure del trattato fiscale per aggiornare le norme fiscali internazionali e ridurre le possibilità di elusione fiscale da parte delle imprese multinazionali.

La Convenzione BEPS è stata elaborata in due fasi:

  • nella prima, un gruppo di esperti di diritto internazionale e in materia fiscale ha verificato la possibilità di realizzare uno strumento multilaterale che consentisse di mettere in atto le misure BEPS relative alle convenzioni fiscali e di modificare le CDI bilaterali.
    Nel rapporto 3 pubblicato dall’OCSE il 16 settembre 2014, il gruppo di esperti è giunto alla conclusione che un siffatto strumento multilaterale è auspicabile e realizzabile;
  • in una seconda fase è stato predisposto un mandato per un gruppo ad hoc che sviluppasse uno strumento multilaterale, ossia la Convenzione BEPS. Nel mese di maggio del 2015 il gruppo ad hoc ha avviato i lavori.
    Alla fine di novembre del 2015 la Convenzione BEPS è stata ufficialmente approvata e pubblicata dall’OCSE nelle versioni in francese e in inglese. Contestualmente, il gruppo ad hoc ha presentato una nota esplicativa concernente la Convenzione BEPS (cosiddetta «Explanatory Statement»).
    Il rapporto sulla fattibilità della Convenzione BEPS, pubblicato nel 2014, ne prevede la coesistenza con le CDI bilaterali.

La prima cerimonia di firma della “Convenzione multilaterale per l’attuazione di misure relative alle convenzioni fiscali finalizzate a prevenire l’erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili (Convenzione multilaterale BEPS  o BEPS MLI)”   si è tenuta il 7 giugno 2017 ed è entrata in vigore il 1° luglio 2018.

L’adesione alla Convenzione BEPS è facoltativa, tuttavia è caldeggiata dall’OCSE e dal G20 che la considerano uno strumento efficiente per attuare le raccomandazioni BEPS relative alle convenzioni fiscali.
Per permettere al maggior numero possibile di Stati e territori di utilizzare la Convenzione BEPS per modificare le CDI in vigore, detta Convenzione contiene disposizioni che assicurano una certa flessibilità nell’applicazione.
Benché la Convenzione sia ritenuta uno strumento efficiente per adeguare le CDI esistenti, è risaputo che esistono motivi e situazioni per cui determinate CDI non sono modificabili dalla Convenzione BEPS, ma possono essere comunque modificate percorrendo la via bilaterale.

La Convenzione BEPS è una convenzione internazionale a sé stante che costituisce il fondamento per la modifica delle CDI in essere, la cui revisione è dunque possibile senza un protocollo di modifica
bilaterale. La Convenzione BEPS contiene un preambolo e sei parti distinte:

  • La parte I disciplina il campo di applicazione della Convenzione BEPS e l’interpretazione dei termini (art. 1 e 2);
  • Le parti II–V contengono le disposizioni materiali della Convenzione BEPS che derivano dai rapporti finali sull’azione 2 (neutralizzare gli effetti di disallineamento derivanti da alcuni strumenti e strategie ibride), sull’azione 6 (prevenire l’abuso dei trattati), sull’azione 7 (impedire l’elusione artificiosa dello status di stabile organizzazione) e sull’azione 14 (migliorare l’efficienza dei meccanismi di risoluzione delle controversie). Alcune parti delle disposizioni convenzionali derivanti dalle azioni 6 e 14 rappresentano standard minimi;
  • La parte VI della Convenzione BEPS disciplina l’arbitrato. Mentre le disposizioni materiali nelle parti II–V derivano dai rapporti finali BEPS del 2015, le disposizioni sull’arbitrato sono state elaborate specificamente per la Convenzione BEPS . Poiché le nuove disposizioni sulla procedura arbitrale non rappresentano uno standard minimo, gli Stati e i territori che hanno firmato la Convenzione possono decidere liberamente se applicare queste disposizioni (art. 18–26);
  • Le disposizioni finali prevedono in particolare quanto segue: riserve (art. 28), notifiche (art. 29), conferenza delle Parti (art. 31), emendamenti alla Convenzione (art. 33), entrata in vigore (art. 34), efficacia (art. 35 e 36) e recesso dalla Convenzione BEPS (art. 37).

L’Articolo 1 – Campo di applicazione della Convenzione –  della Convenzione BEPS stabilisce  che la stessa modificherà tutti gli Accordi fiscali coperti, ossia le convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate tra due Stati, notificate da entrambi detti Stati al c.d. depositario, Segretario Generale dell’OCSE.

L’Italia ha notificato 84 convenzioni tra cui alcune non ancora in vigore all’epoca ossia le convenzioni con Barbados, Gabon, Kenya, Mongolia e Romania, oltre che dei protocolli di modifica del trattato stipulato con le Filippine e con l’India. Tra i trattati notificati ve ne sono anche di stipulati con Paesi che non hanno aderito alla Convenzione Multilaterale BEPS. In questi casi l’operatività della Convenzione BEPS è subordinata all’adesione alla stessa da parte dell’altro Paese.

L’art. 34 – Entrata in vigore – della Convenzione BEPS stabilisce che:

  1. La Convenzione entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla conclusione di un periodo di tre mesi di calendario che decorre dalla data di deposito del quinto strumento di ratifica, accettazione o approvazione.
  2. Per ogni Firmatario che ratifica, accetta o approva la presente Convenzione dopo il deposito del quinto strumento di ratifica, accettazione o approvazione, la Convenzione entra in vigore il
    primo giorno del mese successivo alla conclusione di un periodo di tre mesi di calendario che decorre dalla data di deposito da parte di detto Firmatario del suo strumento di ratifica, accettazione o approvazione.

Poiché il quinto strumento di ratifica è stato depositato a marzo 2018 da parte della Slovenia, la convenzione è entrata in vigore il 1° luglio 2018 in relazione ai trattati stipulati tra i primi 5 Paesi che hanno recepito la Multilaterale nel loro ordinamento interno  (Austria, Isola di Man, Jersey, Polonia, Slovenia).

Il sito dell’OCSE contiene un elenco, aggiornato al 11 dicembre 2025,  dei 107 Stati firmatari della Convenzione BEPS.

La Convenzione multilaterale BEPS (BEPS MLI) offre soluzioni concrete ai governi per colmare le lacune nei trattati fiscali internazionali, trasponendo i risultati del Progetto BEPS nei trattati fiscali bilaterali in tutto il mondo.
La Convenzione multilaterale BEPS (BEPS MLI) consente ai governi di attuare standard minimi concordati per contrastare l’abuso dei trattati e migliorare i meccanismi di risoluzione delle controversie, garantendo al contempo la flessibilità necessaria per adeguarsi alle specifiche politiche dei trattati fiscali.

I rapporti finali del progetto BEPS contengono anche disposizioni volte a modificare le vigenti convenzioni bilaterali per evitare le doppie imposizioni (CDI). Detti accordi traggono spunto dal Modello di Convenzione OCSE che costituisce da sempre una bozza a cui gli Stati possono ispirarsi in occasione della stipula di un nuovo Trattato o di una modifica di un trattato esistente.

Alcune di queste disposizioni convenzionali costituiscono standard minimi, la cui attuazione è posta sotto esame nell’ambito di valutazioni tra pari («peer reviews») effettuate dall’«Inclusive Framework on BEPS».

Le disposizioni volte a modificare le vigenti convenzioni bilaterali per evitare le doppie imposizioni (CDI) derivano dai rapporti finali concernenti le seguenti misure del piano d’azione BEPS:

  • neutralizzare gli effetti di disallineamento derivanti da alcuni strumenti e strategie ibride;
  • prevenire l’abuso dei trattati;
  • impedire l’elusione artificiosa dello status di stabile organizzazione e migliorare l’efficienza dei meccanismi di risoluzione delle controversie.

La BEPS MLI offre soluzioni concrete ai governi per colmare le lacune nelle norme fiscali internazionali esistenti trasponendo i risultati del  progetto BEPS dell’OCSE/G20  in trattati fiscali bilaterali in tutto il mondo. Implementa inoltre standard minimi concordati per  contrastare l’abuso dei trattati  e  migliorare i meccanismi di risoluzione delle controversie  , fornendo al contempo flessibilità per adattarsi a specifiche politiche sui trattati fiscali.

Attualmente l’Italia non ha ancora recepito con Legge interna la Convenzione multilaterale e pertanto non ha nemmeno depositato il c.d. “strumento di ratifica”.

L’Italia risulta, quindi, essere, attualmente, l’unico membro UE, nonché l’unico paese europeo, a non aver ancora ratificato la convenzione.

La Bulgaria ha ratificato la “Convenzione multilaterale sull’attuazione di misure relative ai trattati fiscali per prevenire l’erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili” con la Legge n. 153 (УКАЗ № 153) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale numero: 47, del 24.6.2022.

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Inclusive Framework on BEPS

Il Quadro Inclusivo sul BEPS («Inclusive Framework on BEPS») è la più alta istanza tecnica e politica responsabile del trattamento delle raccomandazioni del progetto BEPS e del proseguimento dei lavori in materia.

L’«Inclusive Framework on BEPS» conta attualmente 147 Stati e Giurisdizioni (Dato aggiornato al 28 Maggio 2024)
Vedi: Members of the OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS

L’«Inclusive Framework on BEPS» si occupa di verificare l’applicazione degli standard minimi elaborati nel quadro del progetto BEPS. L’obiettivo della verifica è ottenere globalmente pari condizioni in materia di concorrenza fiscale («level playing field»). I criteri e la procedura di verifica sono elaborati dai gruppi di esperti dell’«Inclusive Framework on BEPS» e sono approvati in seduta plenaria.

Oltre alla verifica dell’attuazione degli standard minimi, l’Inclusive Framework tratta anche altre azioni BEPS la cui attuazione ha una portata politico-fiscale importante. Inoltre, elabora rapporti e raccomandazioni all’attenzione del G20 o del G7 su questioni di politica fiscale. In particolare, i ministri delle finanze del G20 hanno incaricato l’Inclusive Framework di portare avanti i lavori sull’imposizione dell’economia digitale.

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Le direttive Anti Tax Avoidance Directive (ATAD)

A  seguito delle raccomandazioni dell’OCSE del 2015 è stata emanata la direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio, del 12 luglio 2016  (cosiddetta Anti Tax Avoidance Directive – ATAD 1) che fa parte del pacchetto anti elusione (Anti Tax Avoidance Package) varato dalla Commissione Europea per introdurre negli Stati membri un insieme di misure di contrasto alle pratiche di elusione fiscale.

Le norme della direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio, del 12 luglio 2016 (ATAD 1) sono in vigore dal 1° gennaio 2019 e saranno operative e a pieno regime dalla metà del 2019.

Tutti gli Stati membri:
  • tasseranno i profitti fiscali trasferiti verso Paesi a fiscalità ridotta in cui l’impresa non possiede alcuna attività economica reale ((Articolo 7 – Norme sulle società controllate estere) L’azione BEPS 3 contiene raccomandazioni per rafforzare le regole per la tassazione delle società straniere controllate (CFC));
  • limiteranno l’importo degli interessi passivi netti che un’impresa può detrarre dal reddito imponibile ((Articolo 4 – Norma relativa ai limiti sugli interessi)BEPS 4) .
  • saranno nella posizione, anche legiferando in modo autonomo, di applicare norme anti abuso (Articolo 6 – Norma generale antiabuso (La norma generale anti elusione – General anti avoidance rule (GAAR) – Art. 6 direttiva ATAD 1)).

La direttiva (UE) 2017/952 del Consiglio del 29 maggio 2017 recante modifica della direttiva (UE) 2016/1164 relativamente ai disallineamenti da ibridi con i paesi terzi ( – ATAD 2 ) ha apportato modifiche alla direttiva 2016/1164, allo scopo di contrastare i cd. disallineamenti da ibridi (Azione BEPS 2) che coinvolgono i Paesi terzi, ovvero le differenze di trattamento fiscale a norma delle leggi di due o più giurisdizioni fiscali per ottenere una doppia non imposizione.
La direttiva 2016/1164 (Atad 1) , infatti, disciplina solo le regolazioni ibride da disallineamento fiscale derivate dall’interazione fra i regimi di imposizione delle società degli Stati membri. L’obiettivo della modifica è applicare tali norme a tutti i contribuenti assoggettati all’imposta sulle società in uno Stato membro, comprese le stabili organizzazioni di entità
residenti in Paesi terzi.

La direttiva del 2017 prevede inoltre:

  • l’esclusione, facoltativa per uno Stato membro, dal campo di
    applicazione della direttiva di talune operazioni finanziarie;
  • l’entrata in vigore delle proprie disposizioni il 1° gennaio 2020 (un anno in più rispetto alla direttiva 2016/1164).
Le direttive impongono agli Stati membri di applicare:
  • la nuova normativa sulle CFC e le disposizioni generali antiabuso nel diritto interno con effetto dal 1° gennaio 2019;
  • l’applicazione della regola di tassazione in uscita con effetto dal 1° gennaio 2020;
  • la maggior parte delle misure relative ai disallineamenti ibridi con effetto dal 1° gennaio 2020 (nel caso di particolari schemi ibridi, 1° gennaio 2022).
  • l’attuazione delle misure di limitazione degli interessi può, in alcuni casi, essere rinviata al 1° gennaio 2024.
L’UE si adopera inoltre per garantire che i suoi partner internazionali attuino norme globali contro l’elusione fiscale, attraverso un lavoro continuo su un elenco di giurisdizioni fiscali non collaborative (vedi: Nuova Black List UE al 12/03/2019).
In attuazione delle due Direttive in Italia è stato emanato il D.Lgs. 29 novembre 2018, n. 142 (GU Serie Generale n.300 del 28-12-2018)

Vedi: http://documenti.camera.it/leg18/dossier/pdf/FI0045.pdf

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La seconda fase del Progetto BEPS – Pillar One e Pillar Two

Affrontare le sfide fiscali derivanti dalla digitalizzazione dell’economia è stata una priorità assoluta del progetto BEPS e del quadro inclusivo dal 2015 con la pubblicazione del rapporto BEPS Action 1. Su richiesta del G20, il Quadro inclusivo ha continuato a lavorare sulla questione, presentando una relazione intermedia nel marzo 2018.

Nel gennaio 2019, i Members of the OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS  hanno concordato di esaminare proposte in due pilastri, che potrebbero costituire la base per un una soluzione consensuale alle sfide fiscali derivanti dalla digitalizzazione:

La seconda fase del Progetto BEPS, delinea, quindi, un approccio a due pilastri per affrontare le sfide derivanti dalla tassazione dell’economia digitale (OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project – Statement by the OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS on the Two-Pillar Approach to Address the Tax Challenges Arising from the Digitalization of the Economy, 2020)

  • il primo pilastro (Pillar One) è incentrato sul nesso e sull’allocazione degli utili;
  • il secondo pilastro (Pillar Two) è incentrato su un’imposta minima globale intesa ad affrontare i rimanenti problemi di BEPS.

Le disposizioni contenute nel Pillar One si applicano solo alle
multinazionali di maggiori dimensioni

  • con ricavi globali superiori a 20 miliardi di euro
  •  e un margine di utile prima delle imposte superiore al 10%.

Il Pillar One (o primo pilastro) si concentra

  • sull’allocazione degli utili e
  • sul concetto di nexus (connessione).

Si allontana dall’approccio più tradizionale alla tassazione della “presenza fisica” trasferendo i diritti di tassazione nelle c.d. market jurisdictions (giurisdizioni in cui sorgono le attività commerciali ed in cui sono originati i conseguenti profitti) .
I primi esempi concreti di questo nuovo approccio sono rappresentati dalla introduzione di imposte sui servizi digitali a livello domestico, tuttavia, è già previsto che queste misure unilaterali saranno abrogate una volta che sarà raggiunto l’accordo sui meccanismi di funzionamento del Pillar One (c.d., sunset
clause).

L’approccio proposto per il funzionamento del Pillar One:

  • comporterà l’insorgenza di nuovi diritti di tassazione a favore delle market jurisdictions, basati essenzialmente su un approccio semplificato, piuttosto che sull’utilizzo del principio di libera
    concorrenza. Ciò consentirà la tassazione degli utili residui nelle giurisdizioni a cui sono assegnati almeno 1 milione di euro di entrate (250.000 euro per le giurisdizioni con un PIL inferiore a 40 miliardi di euro). Le disposizioni di questo aspetto sono contenute nelle regole di calcolo del c.d. Amount A.;
  • l’ allocazione di un profitto minimo per le funzioni routinarie connesse alle attività di marketing e distribuzione (c.d. Amount B).

Il 14 ottobre 2020, l’Inclusive Framework ha pubblicato il rapporto “Tax Challenges Arising from Digitalisation – Report on Pillar One Blueprint”.

https://doi.org/10.1787/beba0634-en

Il Report on the Pillar One Blueprint  è  progettato per fornire un quadro fiscale sostenibile che rifletta l’odierna economia digitalizzata, con il potenziale per ottenere un’allocazione più equa ed efficiente dei diritti di tassazione. Il Blueprint riflette l’ampio lavoro tecnico che è stato svolto. Sebbene non sia stato raggiunto alcun accordo, il Blueprint fornisce comunque una solida base per un futuro accordo che aderisca al concetto di tassazione netta del reddito, eviti la doppia imposizione e sia il più semplice e gestibile possibile. Il Progetto offre una solida base per futuri accordi e riflette quanto segue:

  • in un’era sempre più digitale, le imprese in ambito sono in grado di generare profitti attraverso la partecipazione in modo significativo/attivo e sostenuto alla vita economica di una giurisdizione, al di là della mera conclusione di vendite, con o senza il vantaggio della presenza fisica locale e ciò si rifletterebbe nella progettazione delle regole del nesso pur tenendo conto delle considerazioni sulla conformità;
  • la soluzione seguirebbe la logica politica sopra esposta e allocherebbe una parte dell’utile residuo delle imprese rientranti nelle giurisdizioni di mercato/utenti (“Importo A”);
  • la soluzione sarebbe mirata e prevederebbe soglie in modo da ridurre al minimo i costi di conformità per i contribuenti e mantenere gestibile l’amministrazione delle nuove norme per le amministrazioni fiscali;
  • L’importo A sarebbe calcolato utilizzando i conti finanziari consolidati come punto di partenza, conterrebbe un numero limitato di rettifiche da libro a imposta e assicurerebbe che le perdite siano adeguatamente prese in considerazione;
  • nel determinare la base imponibile, in alcuni casi sarebbe necessaria la segmentazione per mirare adeguatamente al nuovo diritto di imposizione, ma con ampie norme di sicurezza o di esenzione dalla segmentazione per ridurre la complessità e ridurre al minimo gli oneri sia per le amministrazioni fiscali che per i contribuenti;
  • la soluzione conterrebbe mezzi efficaci per eliminare la doppia imposizione in un contesto multilaterale;
  • sarà portato avanti il ​​lavoro sull’importo B (un tasso di rendimento fisso sulle attività di marketing e distribuzione di base destinate ad approssimare i risultati determinati in base al principio di libera concorrenza) riconoscendo i suoi benefici potenzialmente significativi anche per le amministrazioni fiscali con capacità limitate nonché i suoi sfide;
  • la soluzione del Primo Pilastro conterrebbe un nuovo processo di certezza fiscale multilaterale rispetto all’Importo A, riconoscendo l’importanza di utilizzare procedure amministrative semplificate e coordinate rispetto all’amministrazione dell’Importo A;
  • verrebbe sviluppata una nuova convenzione multilaterale per attuare la soluzione, riconoscendo che offrirebbe il modo migliore e più efficiente per attuare il primo pilastro.

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Il Pillar Two (secondo pilastro)

Il punto focale del Pillar Two (secondo pilastro) è l’introduzione di una aliquota fiscale minima globale del 15%.
L’obiettivo è

  • ridurre l’incentivo per le imprese multinazionali ad operare in giurisdizioni a bassa o nulla fiscalità;
  • porre un limite alla concorrenza fiscale tra Stati;
  • favorire la sostenibilità dell’imposta sul reddito delle società come principale fonte di entrate pubbliche.

Le disposizioni concernenti il Pillar Two si applicheranno solo ai gruppi multinazionali con un fatturato consolidato totale di almeno 750 milioni di euro.

L’imposta minima globale, nota anche come “Pillar Two”, comprende tre regole principali:

  • La prima regola è un’imposta minima nazionale qualificata integrativa ( ( “Qualified domestic minimum top-up tax” o “Qdmtt” )) , che i Paesi potrebbero utilizzare per rivendicare il diritto di tassazione prioritaria sugli utili attualmente tassati al di sotto dell’aliquota effettiva minima del 15%;
  • La seconda è una regola di inclusione del reddito, che determina quando il reddito estero di una società debba essere incluso nel reddito imponibile della società madre. Quando l’aliquota effettiva di una società scende al di sotto del 15%, saranno dovute imposte aggiuntive nella sua giurisdizione di origine;
  • La terza regola del Secondo Pilastro è la regola degli utili sottotassati, che consentirebbe a un Paese di aumentare le imposte su una società se un’altra entità correlata in una giurisdizione diversa fosse tassata al di sotto dell’aliquota effettiva del 15%. Se più Paesi applicano un’imposta integrativa simile, l’utile imponibile verrebbe suddiviso in base all’ubicazione dei beni materiali e dei dipendenti.

Quindi, i meccanismi di funzionamento del secondo pilastro sono:

  • un set di disposizioni da implementare a livello di normative nazionalidenominate GloBE (Global Anti-Base Erosion Model Rules) che  prevedono un sistema coordinato di tassazione che impone un’imposta aggiuntiva (top-up tax) sugli utili realizzati in una giurisdizione ogniqualvolta l’aliquota fiscale effettiva, determinata su base giurisdizionale, è inferiore all’aliquota minima.
  • la “regola di inclusione del reddito” (Income Inclusion Rule – IIR) che impone un’imposta aggiuntiva in capo alla casa-madre allorquando essa detiene partecipazioni in società controllate situate in giurisdizioni ove l’aliquota fiscale effettiva (Effective Tax Rate – ETR) è inferiore al 15%;
  •  la c.d. “regola dei pagamenti sottotassati” (Undertaxed Payment Rule – UTPR) che ha lo scopo di negare detrazioni o impedire rettifiche sugli utili che non sono soggetti al livello minimo di tassazione ai sensi della”regola di inclusione del reddito” (Income Inclusion Rule – IIR);
  •  un meccanismo di salvaguardia (Subject To Tax Rule – STTR) che consente alle giurisdizioni della fonte di imporre un’imposta alla fonte limitata su determinati pagamenti intercompany soggetti a un’imposta inferiore a un’aliquota minima. Il meccanismo di salvaguardia (Subject To Tax Rule – STTR) è parte integrante del raggiungimento di un consenso sul Pillar Two per i paesi in via di sviluppo. L’aliquota minima per la STTR sarà del 9%

Il Tax Challenges Arising from Digitalisation – Report on Pillar Two Blueprint fornisce una solida base per una soluzione sistemica che affronti le restanti sfide dell’erosione della base imponibile e del trasferimento degli utili (BEPS).

https://doi.org/10.1787/abb4c3d1-en

Il Report on the  Pillar Two Blueprint  stabilisce regole che fornirebbero alle giurisdizioni il diritto di “restituire le tasse” laddove altre giurisdizioni non abbiano esercitato i loro diritti fiscali primari, o il pagamento è altrimenti soggetto a bassi livelli di tassazione effettiva. Queste norme garantirebbero che tutte le grandi imprese operanti a livello internazionale paghino almeno un livello minimo di imposta. Le giurisdizioni sono libere di determinare i propri sistemi fiscali, ma si considera anche il diritto di altre giurisdizioni di applicare un regime di secondo pilastro concordato a livello internazionale in cui il reddito è tassato al di sotto una tariffa minima concordata.

Le Global Anti-Base Erosion Rules (GloBE Rules o GloBE)

https://doi.org/10.1787/782bac33-en

 prevedono un sistema coordinato di tassazione che impone un’imposta integrativa sugli utili conseguiti in una giurisdizione ogniqualvolta l’aliquota effettiva, determinata su base giurisdizionale, sia inferiore all’aliquota minima. La presente pubblicazione delinea l’ambito di applicazione e stabilisce le disposizioni operative e le definizioni delle GloBE Rules. 

  • la “regola di inclusione del reddito” (Income Inclusion Rule – IIR), la “regola dei pagamenti sottotassati” (Undertaxed Payment Rule – UTPR),  Il meccanismo di salvaguardia (Subject To Tax Rule – STTR), l’ordine delle regole, il calcolo dell’aliquota d’imposta effettiva e l’attribuzione dell’imposta aggiuntiva per l’IIR e il UTPR, compresa la base imponibile, la definizione delle imposte coperte, i meccanismi per affrontare la volatilità e l’eliminazione della sostanza;
  • la “regola di inclusione del reddito” (Income Inclusion Rule – IIR), la “regola dei pagamenti sottotassati” (Undertaxed Payment Rule – UTPR) come approccio comune, compresa l’accettazione del diritto di tutti i membri del quadro inclusivo OCSE/G20 sulla BEPS (OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS) di attuarli come parte di un regime concordato del secondo pilastro. Sarebbe tuttavia riconosciuto e accettato che vi possano essere membri che non sono in grado di attuare queste regole. Tuttavia, tutti coloro che li attuano li applicherebbero coerentemente con il Secondo Pilastro concordato nei confronti di tutte le altre giurisdizioni (compresi i gruppi ivi con sede) che aderiscono anch’esse a questo consenso. Inoltre, data l’importanza che un gran numero di membri  del quadro inclusivo OCSE/G20 sulla BEPS (OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS), in particolare i paesi in via di sviluppo, attribuisce a un meccanismo di salvaguardia (Subject To Tax Rule – STTR), si riconosce che un STTR sarebbe parte integrante di una soluzione consensuale sul secondo pilastro;
  • la base sulla quale il Regime globale immateriale a bassa imposizione fiscale (GILTI) degli Stati Uniti verrebbe trattato come una norma di inclusione del reddito conforme al secondo pilastro, come stabilito nella relazione sul progetto relativo al secondo pilastro;
  • lo sviluppo di modelli legislativi, documentazione standard e linee guida, progettando un processo di revisione multilaterale se necessario ed esplorando l’uso di una convenzione multilaterale, che potrebbe includere gli aspetti chiave del secondo pilastro.

Il Consolidated  Commentary to the Global Anti-Base Erosion
Model Rules (2025) incorpora le Linee guida amministrative concordate pubblicate dal Inclusive Framework da marzo 2022 a marzo 2025.

Possiamo identificare tre tipologie di imposte integrative:

  • Imposta Minima Integrativa (“Income Inclusion Rule” o “IIR”) – Per IIR si intendono le regole stabilite negli articoli da 2.1 a 2.3 delle Global Anti-Base Erosion Rules (GloBE Rules o GloBE)
    la regola dell’inclusione del reddito è un meccanismo che garantisce che la società madre di un gruppo multinazionale paghi le tasse sugli utili delle filiali estere che sono al di sotto dell’aliquota minima di imposta;
  • Imposta Minima Suppletiva (“Undertaxed Profits Rule” o “UTPR”) – Per UTPR si intendono le regole stabilite negli articoli da 2.4 a 2.6. delle Global Anti-Base Erosion Rules (GloBE Rules o GloBE)la regola sugli utili sottotassati consente a un Paese di tassare la controllata nazionale di una società oltre quanto normalmente dovuto, se una controllata in un’altra giurisdizione non rispetta l’ imposta minima globale del 15% stabilita dall’OCSE;
  • Imposta Minima Nazionale ( “Qualified domestic minimum top-up tax” o “Qdmtt” ) – l’Imposta Integrativa Minima Nazionale Qualificata definita nell’articolo 10 delle Global Anti-Base Erosion Rules (GloBE Rules o GloBE) indica un’imposta minima inclusa nella legislazione nazionale di una giurisdizione e che:
    (a) determina gli utili in eccesso delle Entità Costituenti situate nella giurisdizione (utili in eccesso nazionali) in modo equivalente alle Norme GloBE;
    (b) opera per aumentare l’imposta nazionale dovuta in relazione agli utili in eccesso nazionali fino all’aliquota minima per la giurisdizione e le Entità Costituenti per un anno fiscale; e
    (c) è implementata e amministrata in modo coerente con i risultati previsti dalle Norme GloBE e dal Commentario, a condizione che tale giurisdizione non fornisca alcuni benefici correlati a tali norme.
    Un’imposta Integrativa Minima Nazionale Qualificata può calcolare gli utili in eccesso nazionali sulla base di un principio contabile finanziario accettabile consentito dall’organismo contabile autorizzato o di un principio contabile finanziario autorizzato modificato per prevenire eventuali distorsioni concorrenziali significative, anziché del principio contabile finanziario utilizzato nel bilancio consolidato.

Al 2025, 29 paesi hanno adottato le tre regole, 13 hanno adottato sia l’IIR che il QDMTT, due paesi – Giappone e Oman – hanno adottato solo l’IIR, due paesi – Nuova Zelanda e Corea del Sud – hanno adottato solo l’IIR e l’UTPR, e 12 paesi – Emirati Arabi Uniti, Bahamas, Bahrein, Barbados, Bermuda, Brasile, Kenya, Kuwait, Mauritius, Qatar, Slovacchia e Zimbabwe – hanno adottato solo il QDMTT. Tuttavia, entro la fine del 2026, l’Islanda avrà implementato sia l’IIR che il QDMT, e l’UTPR e il QDMTT saranno entrati in vigore in Giappone. Anche Israele e Nuova Zelanda avranno adottato il QDMTT e l’Indonesia l’UTPR.


Fonte: https://taxfoundation.org/data/all/global/corporate-tax-rates-by-country-2025/

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Direttiva n. 2022/2523 del 14 dicembre 2022

La Direttiva n. 2022/2523 del Consiglio del 14 dicembre 2022 garantisce un livello di imposizione fiscale minimo globale (global minimum tax) per i gruppi multinazionali di imprese e i gruppi nazionali su larga scala nell’Unione. Gli Stati membri dovranno dare attuazione alle nuove norme entro il 31 dicembre 2023. Le norme si applicheranno ai gruppi di imprese multinazionali e ai gruppi nazionali su larga scala nell’UE con ricavi finanziari complessivi superiori a 750 milioni di euro l’anno con la società madre o una controllata in uno Stato membro UE.

Se l’aliquota effettiva minima non è imposta dal paese in cui è ubicata la controllata, sono previste disposizioni che consentono allo Stato membro della società madre di applicare un’imposta complementare.

La direttiva garantisce inoltre un’imposizione effettiva nel caso in cui la società madre sia situata al di fuori dell’UE in un paese a bassa imposizione che non applica norme equivalenti.
La Direttiva n. 2022/2523 del Consiglio del 14 dicembre 2022 è stata recepita in Italia dal Titolo II del Decreto Legislativo 27 dicembre 2023, n. 209 (Attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale), che introduce al Capo II (Artt. da 13 al 21) imposte integrative (Imposta Minima Integrativa (“Income Inclusion Rule” o “IIR”), Imposta Minima Suppletiva (“Undertaxed Profits Rule” o “UTPR”), Imposta Minima Nazionale ( “Qualified domestic minimum top-up tax” o “Qdmtt” )) per garantire che le multinazionali paghino almeno il 15% di imposte effettive ovunque operino, contrastando la pianificazione fiscale aggressiva e i paradisi fiscali. 

Assistenza alla pianificazione fiscale internazionale, Assistenza alla costituzione Società, Consulenze integrate per l'internazionalizzazione