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Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti d’America per evitare le doppie imposizioni – Art. 7 Utili delle imprese

  1. Gli utili di  un’impresa  di  uno  Stato  contraente  sono  imponibili
    soltanto in  detto  Stato,  a  meno  che l’impresa non svolga la sua attivita’ nell’altro Stato  contraente  per  mezzo  di  una  stabile  organizzazione ivi  situata. Se  l’impresa  svolge  in  tal  modo  la  sua  attivita’,  gli  utili dell’impresa sono  imponibili  nell’altro  Stato,  ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione.
  2. Fatte  salve  le  disposizioni  del paragrafo 3, quando un’impresa di uno  Stato contraente  svolge  la  sua  attivita’  nell’altro  Stato contraente per mezzo di   una   stabile   organizzazione   ivi  situata,  in  ciascuno  Stato contraente vanno  attribuiti  a  detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero   stati   da   essa  conseguiti  se  si  fosse  trattato  di un’impresa distinta  e  separata  svolgente  attivita’ identiche o analoghe in  condizioni identiche  o  analoghe  e in piena indipendenza dall’impresa di cui  essa costituisce una stabile organizzazione e da altre imprese associate.
  3. Nella  determinazione  degli  utili  di  una stabile organizzazione, sono  ammesse in  deduzione  le  spese  attribuibili  alle  attivita’  svolte  dalla  stessa stabile  organizzazione,  compresa una ragionevole quota delle spese di direzione e  delle  spese  generali  di  amministrazione  sostenute  sia nello  Stato in cui e’ situata la stabile organizzazione, sia altrove.
  4.  Nessun  utile  puo’  essere  attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato beni o merci per l’impresa.
  5. Ai  fini  dei  paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile  organizzazione sono  determinati  annualmente con lo stesso metodo, a meno che  non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente
  6. Nell’applicazione  dei  paragrafi  1  e  2  dell’articolo  7 (Utili delle  imprese), del  paragrafo  4  dell’articolo  10  (Dividendi),  del  paragrafo 5  dell’articolo 11  (Interessi),  del paragrafo 5 dell’articolo 12 (Canoni), del  paragrafo 2   dell’articolo   13   (Utili   di   capitale),  dell’articolo  14  (Professioni indipendenti)   e   del   paragrafo  2  dell’articolo  22  (Altri redditi), i  redditi  o gli utili attribuibili ad una stabile organizzazione o  base fissa  durante  la  sua  esistenza sono imponibili nello Stato contraente in cui  tale  stabile  organizzazione  o  base  fissa  e’  situata  anche se i pagamenti sono  differiti  fino  a  quando  tale stabile organizzazione o base fissa abbia cessato di esistere.
  7. Quando   gli   utili   comprendono   elementi   di   reddito  considerati separatamente in  altri  articoli  della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono modificate da quelle del presente articolo.