Convenzione tra il Governo della Repubblica di Bulgaria ed il Governo degli Emirati Arabi Uniti per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito

Convenzione tra il Governo della Repubblica di Bulgaria ed il Governo degli Emirati Arabi Uniti per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito

AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE

Articolo 1 AMBITO PERSONALE

La presente Convenzione si applica alle persone che risiedono in uno o entrambi gli Stati contraenti.

Articolo 2 IMPOSTE COPERTE

La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di uno Stato contraente o delle sue suddivisioni politiche o dei suoi enti locali o dai governi locali, indipendentemente dal modo in cui sono riscosse.

Sono considerate imposte sul reddito tutte le imposte gravanti sul reddito complessivo, sugli elementi del reddito, compresi gli utili derivanti dall’alienazione di beni mobili o immobili.

Le imposte esistenti alle quali si applica la presente Convenzione sono: (a) nel caso degli Emirati Arabi Uniti: (i) imposta sul reddito; e (ii) imposta sulle società; (di seguito denominata “imposta sugli Emirati Arabi Uniti”);

nel caso della Repubblica di Bulgaria

(i) imposta sul reddito delle persone fisiche; E

(ii) imposta sul reddito delle società;

(di seguito denominata imposta bulgara.

La presente Convenzione si applicherà anche alle imposte sostanzialmente simili imposte da uno Stato contraente dopo la data della firma della presente Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti di cui al paragrafo 2. Le autorità competenti dello Stato contraente Gli Stati contraenti si comunicheranno reciprocamente ogni modifica significativa apportata alle rispettive legislazioni fiscali.

Capo I DEFINIZIONI

Articolo 3 DEFINIZIONI GENERALI

Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda diversamente:

(a) le espressioni “Stato contraente” e “l’altro Stato contraente “significano”, a seconda del contesto, la Repubblica di Bulgaria o gli Emirati Arabi Uniti;

il termine “Emirati Arabi Uniti” indica gli Emirati Arabi Uniti e, se utilizzato in senso geografico, indica l’area in cui il territorio è sotto la sua sovranità, nonché le aree territoriali marittime, spazi aerei e sottomarini su cui gli Emirati Arabi Uniti esercitano, in conformità con le norme internazionali legge e legge sui diritti sovrani degli Emirati Arabi Uniti, comprese la terraferma e le isole sotto la sua giurisdizione in relazione a qualsiasi attività svolta in relazione all’esplorazione o allo sfruttamento delle risorse naturali;

con il termine Bulgaria si intende la Repubblica di Bulgaria e, se utilizzato in senso geografico, si intende il territorio e il mare territoriale su cui esercita la sovranità statale, nonché la piattaforma continentale e la zona economica esclusiva su cui esercita diritti e giurisdizione sovrana in conformità con il diritto internazionale,

il termine “imposta” indica l’imposta degli Emirati Arabi Uniti o l’imposta bulgara a seconda del contesto;

il termine “persona” comprende un individuo, una società o qualsiasi altro insieme di persone;

con il termine “società” si intende qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente equiparato a persona giuridica ai fini fiscali;

le espressioni “impresa di uno Stato contraente” e “impresa dell’altro Stato contraente” designano rispettivamente un’impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un’impresa esercitata da un residente dell’altro Stato contraente;

con il termine “nazionale” si intende, come prevede il testo: (i) qualsiasi persona fisica che possieda la cittadinanza di uno Stato contraente; E

(ii) qualsiasi persona giuridica, società di persone o associazione la cui qualità deriva dalle leggi vigenti in uno Stato contraente;

Con il termine “traffico internazionale” si intende qualsiasi trasporto effettuato da una nave, da un aeromobile, da un veicolo ferroviario o da un veicolo da trasporto stradale effettuato da un’impresa di uno Stato contraente, salvo quando la nave, un aeromobile, un veicolo da trasporto ferroviario o stradale sia effettuato esclusivamente tra località dell’altro Stato contraente. Stato;

(j) Il termine “autorità competente” significa: (i) nel caso degli EAU, il Ministro delle Finanze e dell’Industria o il suo rappresentante autorizzato; e (ii) nel caso della Bulgaria, il Ministro delle Finanze o il suo rappresentante autorizzato.

Nell’applicazione della presente Convenzione da parte di ciascuno degli Stati contraenti, qualsiasi termine ivi non definito avrà, a meno che il contesto non richieda altrimenti, il significato che ad esso è attribuito dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte alle quali si applica la Convenzione.

Articolo 4 RESIDENTE

  1. Ai fini della presente Convenzione per “residente di uno Stato contraente” si intende:

(a) nel caso della Repubblica di Bulgaria, qualsiasi persona che, secondo la legislazione bulgara, è ivi soggetta ad imposta a causa del suo domicilio, residenza, luogo di costituzione, sede di direzione o qualsiasi altro criterio di natura simile , e comprende anche lo Stato e gli enti locali dello stesso. Questo termine, tuttavia, non comprende qualsiasi persona soggetta ad imposta in Bulgaria solo per quanto riguarda il reddito

da fonti bulgare:

nel caso degli EAU, un individuo che ha il suo domicilio negli EAU ed è cittadino degli EAU e una società costituita e registrata negli EAU e che ha lì la sua sede di direzione effettiva.

Ai fini del paragrafo 1 di cui sopra: (a) Gli EAU e le sue suddivisioni politiche, le autorità locali o i governi locali S 3 saranno considerati residenti negli EAU;

(b) le istituzioni governative saranno considerate residenti negli EAU Qualsiasi istituzione sarà considerata un’istituzione governativa quando creata dal Governo per l’adempimento di funzioni pubbliche e che

è riconosciuto come tale di comune accordo dalle autorità competenti degli Stati contraenti.

Se, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è residente di entrambi gli Stati contraenti, il suo status sarà determinato come segue:

a) è considerato residente solo nello Stato nel quale ha a disposizione la stabile abitazione; se ha a disposizione un’abitazione permanente in entrambi gli Stati, è considerato residente soltanto dello Stato con

che i suoi rapporti personali ed economici sono più stretti (centro di interessi vitali);

se non è possibile determinare lo Stato in cui ha il centro dei suoi interessi vitali, o se egli non ha un’abitazione permanente in nessuno dei due Stati, è considerato residente solo dello Stato in cui ha la dimora abituale ;

se ha la residenza abituale in entrambi gli Stati o in nessuno di essi, è considerato residente soltanto dello Stato di cui ha la cittadinanza;

se ha la cittadinanza di entrambi gli Stati o di nessuno di essi, le autorità competenti degli Stati contraenti risolveranno la questione di comune accordo.

  1. Se, a causa delle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica è residente di entrambi gli Stati contraenti, essa è considerata residente dello Stato contraente in cui è situato il suo luogo di costituzione o di stabilimento.

Articolo 5 STABILE ORGANIZZAZIONE

  1. Ai fini della presente Convenzione, il termine “stabile organizzazione” significa a

sede fissa di affari attraverso la quale l’impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.

L’espressione “stabile organizzazione” comprende in particolare: a) una sede di direzione; (b) una filiale; (c)un ufficio; (d)una fabbrica; e) un laboratorio; (g) una miniera, un pozzo di petrolio o di gas, una cava o qualsiasi altro luogo di esplorazione ed estrazione di risorse naturali; (h) una fattoria o piantagione.

Il termine “stabile organizzazione” comprende altresì:

(a) un cantiere, un progetto di costruzione, assemblaggio o installazione o attività di supervisione ad esso connesse, ma solo se tale cantiere, progetto o attività continuano per un periodo superiore a dodici mesi;

(b) la prestazione di servizi, compresi i servizi di consulenza, da parte di un’impresa di uno Stato contraente tramite dipendenti o altro personale nell’altro Stato contraente, a condizione che tali attività continuino per lo stesso progetto o un progetto connesso per un periodo o periodi che complessivamente ammontano a più più di nove mesi in un periodo di dodici mesi;

  1. Nonostante le disposizioni dei paragrafi da 1 a 3, si considera che il termine “stabile organizzazione” non comprenda:

a) l’uso delle strutture esclusivamente allo scopo di immagazzinare, esporre o consegnare beni o merci appartenenti all’impresa;

il mantenimento di uno stock di beni o merci appartenenti all’impresa esclusivamente a scopo di immagazzinamento, esposizione o consegna;

il mantenimento di uno stock di beni o merci appartenenti all’impresa esclusivamente ai fini della lavorazione da parte di un’altra impresa;

il mantenimento di una sede fissa di affari al solo scopo di acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni per l’impresa;

il mantenimento di una sede fissa di affari al solo scopo di esercitare, per l’impresa, qualsiasi altra attività di carattere preparatorio o ausiliario;

il mantenimento di una sede fissa di affari esclusivamente per qualsiasi combinazione di attività menzionate nei sottoparagrafi da (a) a (e), a condizione che l’attività complessiva della sede fissa di affari risultante da questa combinazione abbia carattere preparatorio o ausiliario.

la vendita di beni o merci appartenenti all’impresa esposti nell’ambito di una fiera o esposizione temporanea occasionale dopo la chiusura di detta fiera o esposizione, a condizione che le parti o le società coinvolte soddisfino tutti i requisiti in ciascuno Stato contraente.

Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, quando una persona diversa da un agente dotato di status indipendente a cui si applica il paragrafo 6, agisce per conto di un’impresa e ha ed esercita abitualmente in uno Stato contraente il potere di concludere contratti in nome dell’impresa, si considera che tale impresa abbia una stabile organizzazione in quello Stato in relazione a tutte le attività che quella persona intraprende per l’impresa, a meno che le attività di tale persona siano limitate a quelle menzionate nel paragrafo 4 che, se esercitate tramite un sede fissa di affari, non renderebbe tale sede fissa di affari una stabile organizzazione ai sensi delle disposizioni di tale paragrafo,

Non si considera che un’impresa abbia una stabile organizzazione in uno Stato contraente semplicemente perché esercita la sua attività in quello Stato tramite un intermediario, un commissario generale o qualsiasi altro agente dotato di status indipendente, a condizione che tali persone agiscano normalmente della loro attività.

7. Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una società residente dell’altro Stato contraente o che svolga la sua attività in detto altro Stato (anche mediante una stabile organizzazione o altrimenti) , non costituisce di per sé una delle società una stabile organizzazione dell’altra.

CAPO I TRIBUTI SUI REDDITI

Articolo 6 REDDITI DA IMMOBILI

  1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili (compresi i redditi dell’agricoltura o della silvicoltura) situati nell’altro Stato contraente ae “sono imponibili in detto altro Stato contraente.
  2. Il termine “beni immobili” ha il significato che gli è attribuito dalla legislazione dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. Si intendono in ogni caso compresi i beni accessori agli immobili, gli animali e le attrezzature usate nell’agricoltura e nella silvicoltura, i diritti ai quali si applicano le disposizioni di legge generale in materia di proprietà fondiaria, l’usufrutto dei beni immobili e i diritti a canoni variabili o fissi quale corrispettivo della sfruttamento o diritto di sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti e altre risorse naturali; le navi e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.

Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo si applicano ai redditi derivanti dall’uso diretto, dalla locazione o dall’utilizzo in altro modo di beni immobili,

Le disposizioni dei commi 1 e 3 del presente articolo si applicano anche ai redditi dei beni immobili di un’impresa e ai redditi dei beni immobili utilizzati per la prestazione di servizi personali autonomi.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano se il beneficiario effettivo delle entrate è lo Stato stesso, le sue suddivisioni politiche, i governi locali, gli enti locali e le loro istituzioni finanziarie e i vettori nazionali delle compagnie aeree operanti nel traffico internazionale.

Articolo 7 UTILI D’IMPRESA

  1. Gli utili di un’impresa di uno Stato contraente sono imponibili solo in detto Stato a meno che l’impresa non eserciti la sua attività nell’altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l’impresa esercita la suddetta attività, gli utili dell’impresa possono essere imponibili nell’altro Stato, ma solo la parte attribuibile a detta stabile organizzazione.
  2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3 del presente articolo, quando un’impresa di uno Stato contraente esercita la sua attività nell’altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente sono attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che essa eventualmente realizza che si aspetterebbe di fare se si trattasse di un’impresa distinta e separata impegnata in attività identiche o simili in condizioni identiche o simili e che opera in modo del tutto indipendente dall’impresa di cui è una stabile organizzazione.

Dalla determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono dedotte le spese sostenute per gli scopi della stabile organizzazione, comprese le spese esecutive e amministrative generali così sostenute, sia nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione che altrove. Questa disposizione è soggetta alle limitazioni previste dalle leggi interne.

Nella misura in cui è consuetudine in uno Stato contraente determinare il totale dei redditi, dei costi o degli utili da attribuire ad una stabile organizzazione sulla base della ripartizione degli utili complessivi dell’impresa tra le sue varie parti, nulla nel paragrafo 2 del presente articolo impedisce a detto Stato contraente di determinare gli utili da tassare secondo la ripartizione consueta; il metodo di ripartizione adottato dovrà, tuttavia, essere tale che il risultato sia conforme ai principi contenuti nel presente articolo .

Nessun utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione per il mero acquisto da parte della stabile organizzazione di beni o merci per l’impresa.

Ai fini dei commi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati anno per anno con lo stesso metodo, salvo che sussista un valido e sufficiente motivo per procedere diversamente.

Qualora gli utili comprendano elementi di reddito trattati separatamente in altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non saranno pregiudicate dalle disposizioni del presente articolo.

Articolo 8 TRAFFICO INTERNAZIONALE

Nonostante le disposizioni dell’articolo 7, gli utili che un’impresa di uno Stato contraente ricava dall’esercizio di navi, aeromobili, veicoli ferroviari e stradali nel traffico internazionale sono imponibili soltanto in detto Stato.

Le disposizioni del comma | del presente articolo si applica anche agli utili derivanti dalla partecipazione ad un pool, ad un’impresa comune o ad un’agenzia operativa internazionale.

Nel presente articolo: (a) il termine “profitti” comprende:

(i) profitti, profitti netti, ricavi lordi e ricavi derivanti direttamente dall’esercizio di navi, aeromobili, veicoli ferroviari e stradali in

traffico internazionale,

interessi sulle somme direttamente generate dall’esercizio di navi, aeromobili, veicoli ferroviari e stradali nel traffico internazionale e accessorio a tale operazione;

(iii) vendita di biglietti per conto di altra impresa 4

(iv) i servizi tecnici resi a terzi nell’altro Stato contraente 3. L’espressione “utilizzo di navi, aeromobili, veicoli adibiti al trasporto ferroviario e stradale” nel traffico internazionale da parte di una persona comprende:

(i) _ il noleggio o il noleggio di navi, aeromobili, veicoli ferroviari e stradali,

(ii) il noleggio di container e relative attrezzature, e

(iii) l’alienazione di navi, aeromobili, mezzi di trasporto ferroviario e stradale, container e relative attrezzature

da parte di tale soggetto a condizione che tale noleggio, noleggio o alienazione siano accessori all’esercizio da parte dello stesso di navi, aeromobili, veicoli ferroviari e stradali per il trasporto internazionale

traffico.

Articolo 9 IMPRESE ASSOCIATE

un’impresa di uno Stato contraente partecipa direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un’impresa dell’altro Stato contraente; O

(b) le stesse persone partecipano direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un’impresa di uno Stato contraente e di un’impresa dell’altro Stato contraente;

e in entrambi i casi tra le due imprese nelle loro relazioni commerciali o finanziarie vengono stabilite o imposte condizioni diverse da quelle che verrebbero stabilite tra imprese indipendenti, qualsiasi profitto che, senza tali condizioni, sarebbe stato maturato da una delle imprese, ma a causa di tali condizioni, non sono così maturati, possono essere inclusi negli utili di tale impresa e tassati

uno

Quando uno Stato contraente include negli utili di un’impresa di detto Stato e li tassa di conseguenza, gli utili sui quali un’impresa dell’altro Stato contraente è stata sottoposta a tassazione in detto altro Stato e gli utili così inclusi sono gli utili che sarebbero stati maturati dell’impresa del primo Stato, se le condizioni convenute tra le due imprese fossero state quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, allora detto altro Stato procederà ad un’adeguata rettifica dell’importo dell’imposta ivi applicata su tali utili. Nel determinare tale adeguamento si terrà debito conto delle altre disposizioni della presente Convenzione e le autorità competenti degli Stati contraenti si consulteranno, se necessario, tra loro.

Articolo 10 DIVIDENDI

I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

Tuttavia, tali dividendi possono essere imponibili anche nello Stato contraente di cui è residente la società che paga i dividendi e secondo la legislazione di detto Stato, ma se il beneficiario effettivo dei dividendi è residente dell’altro Stato contraente, l’imposta così addebitati non potranno eccedere il 5 per cento dell’importo lordo dei dividendi.

Il presente paragrafo non pregiudica la tassazione della società per quanto riguarda gli utili con i quali vengono pagati i dividendi.

Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, i dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente sono imponibili soltanto nell’altro Stato contraente se il beneficiario effettivo dei dividendi è detto altro Stato stesso, una suddivisione politica , governo locale, autorità locale o relativa Banca Centrale, Abu Dhabi Investment Authority, Abu Dhabi Investment Council, International Petroleum Investment Company o qualsiasi altra istituzione creata dal governo, da una suddivisione politica, da un’autorità locale o da un governo locale di quell’altro Stato, che è riconosciuto come parte integrante di detto Governo, come sarà concordato mediante scambio di lettere tra le autorità competenti degli Stati contraenti.

Con il termine “dividendi” utilizzato nel presente articolo si intendono i redditi derivanti da azioni o da altri diritti di partecipazione agli utili (che non siano crediti), nonché i redditi da altri diritti societari soggetti allo stesso trattamento fiscale dei redditi da

azioni dalla legislazione dello Stato contraente di cui è residente la società che effettua la distribuzione.

Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti un’attività economica nell’altro Stato contraente di cui è residente la società pagante i dividendi, tramite una stabile organizzazione ivi situata, o esercita in detto altro Stato una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata e la partecipazione generatrice dei dividendi si collega effettivamente con tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso si applicano le disposizioni dell’articolo 7 o dell’articolo 14, a seconda dei casi.

Quando una società residente di uno Stato contraente ricava utili o redditi dall’altro Stato contraente, detto altro Stato non può imporre alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, tranne nella misura in cui tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato contraente. Stato, o nella misura in cui la partecipazione generatrice di dividendi si ricolleghi effettivamente ad una stabile organizzazione o base fissa situata in detto altro Stato né assoggetti gli utili non distribuiti della società ad un’imposta sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati oppure gli utili non distribuiti sono costituiti in tutto o in parte da utili o redditi realizzati in detto altro Stato.

Articolo 11 INTERESSE

Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

Tuttavia, tali interessi possono essere imponibili anche nello Stato contraente dal quale provengono e secondo la legislazione di detto Stato, ma se il beneficiario effettivo degli interessi è residente dell’altro Stato contraente, l’imposta così applicata non può eccedere 2,5 per cento dell’importo lordo degli interessi.

Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, gli interessi pagati ad un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili soltanto in detto altro Stato contraente se il beneficiario effettivo degli interessi è l’altro Stato stesso, una sua suddivisione politica, un ente locale , autorità locale o la sua Banca Centrale, Abu Dhabi Investment Authority, Dubai Investment Office, International Petroleum Investment Company, Abu Dhabi Investment Council o qualsiasi altra istituzione creata dal governo, da una suddivisione politica, da un’autorità locale o da un~

governo locale di quell’altro Stato riconosciuto come parte integrante di detto Governo, come sarà concordato mediante scambio di lettere tra le autorità competenti degli Stati contraenti.

Ai sensi del presente articolo, il termine “interessi” designa i redditi derivanti da crediti di ogni genere, garantiti o meno da ipoteca e portanti o meno un diritto a partecipazione agli utili del debitore, e in particolare i redditi di titoli di Stato e i redditi da obbligazioni o obbligazioni, compresi i premi e i premi associati a tali titoli, obbligazioni o obbligazioni. Le penalità per ritardato pagamento non sono considerate interessi ai fini del presente articolo.

Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell’altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi un’attività economica per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, o presta in detto altro Stato una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e il credito sul quale sono pagati gli interessi si collega effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso si applicano le disposizioni degli articoli 7 e 14, a seconda dei casi.

Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è il governo di detto Stato, una sua suddivisione politica, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi, e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, tali interessi si considerano provenienti dallo Stato in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.

Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l’ammontare degli interessi, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che avrebbero dovuto stato concordato tra pagatore e beneficiario effettivo in assenza di tale rapporto, le disposizioni del presente articolo si applicano solo all’ultimo:

importo menzionato. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti resta imponibile secondo le leggi di ciascuno Stato contraente, nel rispetto degli altri 3

disposizioni della presente Convenzione

  1. Un ente residente di uno Stato contraente non ha diritto ai benefici della presente Convenzione se lo scopo principale della sua creazione era quello di ottenere i benefici della presente Convenzione che non sarebbero altrimenti ottenibili. I casi delle persone giuridiche il fatto di non svolgere attività commerciali in buona fede non è coperto dal presente articolo.

Articolo 12 ROYALT

I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

Tuttavia, tali canoni possono essere imponibili anche nello Stato contraente dal quale provengono e secondo la legislazione di detto Stato, ma se il beneficiario effettivo dei canoni è residente dell’altro Stato contraente, l’imposta così applicata non può eccedere 5,5 per cento dell’importo lordo delle royalties.

  1. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, i canoni pagati a

un residente dell’altro Stato contraente è imponibile soltanto in detto altro Stato contraente se il beneficiario effettivo dei canoni è l’altro Stato stesso, una suddivisione politica, un governo locale, un ente locale o la sua Banca Centrale, l’Abu Dhabi Investment Authority, Abu Dhabi Investment Council, Dubai Investment Office, International Petroleum Investment Company o qualsiasi altra istituzione creata dal governo, da una suddivisione politica, da un’autorità locale o da un governo locale di quell’altro Stato riconosciuto come parte integrante di quel governo come sarà concordato mediante scambio di lettere tra le autorità competenti degli Stati contraenti.

Ai fini del presente articolo, il termine “canoni” designa i compensi di qualsiasi natura ricevuti come corrispettivo per l’uso o la concessione in uso di diritti d’autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, comprese pellicole cinematografiche e pellicole o nastri per la radio o la televisione. radiodiffusione; qualsiasi brevetto, marchio, disegno o modello, progetto, formula o processo segreto, o per informazioni concernenti esperienze industriali, commerciali o scientifiche.

Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti un’attività commerciale in

l’altro Stato contraente dal quale provengono i canoni, per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata o svolge in detto altro Stato servizi personali indipendenti mediante una base fissa ivi situata ed i diritti o i beni relativi a

cui vengono pagati i canoni sia effettivamente connesso a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso si applicano le disposizioni dell’articolo 7 o dell’articolo 14, a seconda dei casi.

_ I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessità viene contratto l’obbligo al pagamento dei canoni, e tali canoni sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.

Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l’ammontare dei canoni, tenuto conto dell’uso, diritto o informazione per i quali sono pagati, supera, per qualsiasi motivo, , l’importo che sarebbe stato convenuto tra pagatore e beneficiario effettivo in assenza di tale rapporto, le disposizioni del presente articolo si applicano solo a quest’ultimo importo. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti resta imponibile secondo la legislazione di ciascuno Stato contraente, nel rispetto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

Articolo 13 PLUSVALENZE

Gli utili che un residente di uno Stato contraente ricava dall’alienazione di beni immobili, come definiti all’articolo 6, e situati nell’altro Stato contraente sono imponibili nell’altro Stato contraente.

Gli utili che un residente di uno Stato contraente ricava dall’alienazione di azioni, che ricavano il loro valore, o la maggior parte del loro valore, direttamente o indirettamente, da beni immobili situati nell’altro Stato contraente, sono imponibili soltanto nel primo Stato contraente.

Utili derivanti dall’alienazione di beni mobili facenti parte del patrimonio aziendale di una stabile organizzazione quale un’impresa di uno Stato contraente

possiede nell’altro Stato contraente o un bene mobile appartenente ad una base fissa § 7.

a disposizione di un residente di uno Stato contraente nell’altro Stato contraente per il

destinati all’esercizio di servizi personali indipendenti, compresi gli utili derivanti dall’alienazione di tale stabile organizzazione (da sola o insieme all’intera impresa) o di tale base fissa, sono imponibili in detto altro Stato.

Gli utili derivanti dall’alienazione di navi, aeromobili, veicoli ferroviari o stradali utilizzati da un’impresa di uno Stato contraente nel traffico internazionale e di beni mobili relativi all’esercizio di detti mezzi di trasporto sono imponibili soltanto in detto Stato contraente.

Gli utili derivanti dall’alienazione di beni diversi da quelli di cui ai paragrafi da 1 a 4 sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui è residente l’alienante.

Articolo 14 SERVIZI ALLA PERSONALE INDIPENDENTI

I redditi che un residente di uno Stato contraente ricava da prestazioni professionali o da altre attività di carattere indipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che egli non disponga regolarmente di una base fissa nell’altro Stato contraente per l’esercizio delle sue attività. . Se dispone di tale base fissa, il reddito può essere tassato nell’altro Stato, ma solo nella misura in cui è attribuibile a tale base fissa.

Il termine “servizi professionali” comprende in particolare le attività scientifiche, letterarie, artistiche, didattiche o didattiche indipendenti, nonché le attività indipendenti di medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili,

Articolo 15 REDDITO DA LAVORO DI LAVORO

Fatte salve le disposizioni degli articoli 16, 17, 18, 19 e 20 della presente Convenzione, gli stipendi, i salari ed altre remunerazioni simili percepite da un residente di uno Stato contraente in relazione ad un lavoro dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che il lavoro dipendente non sia esercitato nell’altro Stato contraente. Se il rapporto di lavoro è esercitato in tal modo, le remunerazioni che ne derivano sono imponibili in detto altro Stato.

Nonostante le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente percepisce in corrispettivo di un lavoro subordinato esercitato nell’altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se:

a) il beneficiario soggiorna nell’altro Stato contraente per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nel corso dell’anno fiscale considerato, e b) le remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di lavoro che è non è residente dell’altro Stato contraente, e (c) l’onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell’altro Stato contraente.

Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, le remunerazioni derivanti da un lavoro subordinato esercitato a bordo di una nave, di un aeromobile, di un veicolo ferroviario o di un veicolo da trasporto stradale, utilizzato in traffico internazionale, sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui è l’impresa che gestisce la nave, l’aeromobile, veicolo di trasporto ferroviario o stradale, è residente, comprese le retribuzioni e le retribuzioni del personale di terra che non è cittadino dello Stato ospitante.

Articolo 16 DOCENTI E RICERCATORI

Una persona fisica che si reca in uno Stato contraente allo scopo di insegnare o

che effettua ricerche presso un’università, collegio, scuola o altro istituto d’insegnamento riconosciuto in detto Stato e che è, o era immediatamente prima di tale soggiorno, residente dell’altro Stato contraente, è esente da imposta nel primo Stato su qualsiasi remunerazione per tale insegnamento o ricerca per un periodo non superiore a due anni dalla data della sua prima visita in detto Stato a tal fine, a condizione che detta remunerazione provenga da lui al di fuori di detto Stato.

La disposizione del paragrafo precedente non si applica ai redditi derivanti dalla ricerca se tali attività sono intraprese dall’individuo non nell’interesse pubblico ma principalmente per il beneficio privato di una o più persone.

Articolo 17 STUDENTI

Le prestazioni che uno studente o apprendista che è o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente residente dell’altro Stato contraente e che si trova nel primo Stato esclusivamente per motivi di istruzione o formazione, riceve per il suo mantenimento, l’istruzione o la formazione non sono imponibili in detto Stato, a condizione che tali pagamenti provengano da fonti esterne a detto Stato.

Per quanto riguarda le sovvenzioni, le borse di studio e le remunerazioni da lavoro dipendente non previste dal paragrafo 1, lo studente o l’apprendista di cui al paragrafo 1 deve, inoltre,

avere diritto, nel corso di tale istruzione o formazione, alle stesse esenzioni, esenzioni o riduzioni d’imposta di cui beneficiano i residenti dello Stato contraente che si reca in visita.

Articolo 18 COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI

Gli emolumenti degli amministratori ed altri pagamenti simili ricevuti da un residente di uno Stato contraente in qualità di membro del consiglio di amministrazione o di qualsiasi organo analogo di una società residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

Articolo 19 PENSIONI E RENDITE

Fatte salve le disposizioni dell’articolo 20, paragrafo 2, le pensioni ed altre remunerazioni simili corrisposte in corrispettivo di precedenti impieghi, nonché le rendite, corrisposte ad un residente di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato,

Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le pensioni corrisposte ed altri pagamenti analoghi corrisposti nell’ambito di un regime pubblico che fa parte del sistema di sicurezza sociale di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato.

Il termine “rendita” indica una somma determinata pagabile periodicamente in tempi stabiliti nel corso della vita o durante un periodo di tempo specificato o accertabile con l’obbligo di effettuare i pagamenti in cambio di un adeguato e pieno corrispettivo in denaro o valore di denaro.

Articolo 20 SERVIZI PUBBLICI

  1. a) Le remunerazioni, diverse dalla pensione, pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale ad una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato, suddivisione o ente locale sono imponibili soltanto in quanto

b) Nonostante le disposizioni della lettera a) del presente paragrafo, tali remunerazioni sono imponibili soltanto nell’altro Stato contraente se i servizi sono resi in detto Stato e è residente di detto Stato la persona fisica che:

(i) è cittadino di quello Stato; o (ii) non è diventato residente di detto Stato al solo scopo di prestare i servizi.

Qualsiasi pensione pagata da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale, o prelevandola da fondi creati da uno Stato contraente, ad una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato, suddivisione o ente, è imponibile soltanto in detto Stato.

Nonostante le disposizioni della lettera a) del presente paragrafo, tale pensione è imponibile soltanto nell’altro Stato contraente se la persona fisica è residente di detto Stato e ha la cittadinanza di detto Stato.

Le disposizioni degli articoli 15, 18, 19 e 21 della presente Convenzione si applicano alle remunerazioni e pensioni corrisposte in corrispettivo di servizi resi nell’ambito di un’attività commerciale esercitata da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale.

Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo si applicano anche alle remunerazioni pagate da uno Stato contraente, da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale, o mediante i fondi creati da esso, ad uno specialista distaccato nell’altro Stato contraente nell’ambito di un programma di aiuto allo sviluppo. Convenzione conclusa tra gli Stati contraenti.

Articolo 21 ARTISTI E SPORTIVI

Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue attività personali come tale in qualità di artista dello spettacolo, quale un artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o in qualità di musicista, nonché in qualità di sportivo esercitati nell’altro Stato contraente, sono imponibili in detto altro Stato.

Quando i redditi di prestazioni personali esercitate da un artista dello spettacolo o da uno sportivo in qualità di tali sono attribuiti non all’artista o allo sportivo stesso, ma ad un’altra persona, tali redditi possono, nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15, essere imponibili in lo Stato contraente in cui si svolgono le attività dell’artista dello spettacolo 7

o sportivo sono esercitati.

3. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, i redditi derivanti da tali attività svolte nel quadro delle convenzioni culturali concluse tra gli Stati contraenti sono reciprocamente esentati dall’imposta solo se tali attività sono sponsorizzate dal governo di uno Stato contraente o finanziate con fondi pubblici di entrambi gli Stati contraenti e le attività non sono svolte a scopo di lucro.

Articolo 22 ALTRI REDDITI

Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, che non sono espressamente menzionati negli articoli precedenti della presente Convenzione, sono imponibili soltanto in detto Stato.

Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano ai redditi diversi dai redditi immobiliari quali definiti all’articolo 6, paragrafo 2, se il beneficiario effettivo di tali redditi, residente di uno Stato contraente, esercita nell’altro Stato contraente un’attività commerciale tramite una stabile organizzazione ivi situata, o presta in detto altro Stato una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto o il bene per il quale sono pagati i redditi si ricolleghi effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso si applicano le disposizioni dell’articolo 7 o dell’articolo 14, a seconda dei casi.

Articolo 23 ESENZIONI SPECIALI

Fatte salve le disposizioni degli articoli da 5 a 7, gli utili ricavati da uno Stato contraente, dalle sue suddivisioni politiche, dai suoi enti locali, dai suoi enti locali e dai loro istituti finanziari, provenienti dall’altro Stato contraente, compresi gli utili derivanti dall’alienazione di beni mobili e immobili situati in detto altro Stato, sono imponibili soltanto nel primo Stato menzionato.

Articolo 24 RIMBORSI

Le domande di rimborso, che devono essere presentate entro il termine fissato dalla legge dello Stato contraente tenuto ad effettuare il rimborso, devono essere accompagnate da un certificato ufficiale dello Stato contraente di cui è residente il contribuente, attestante l’avvenuta esistenza delle condizioni richieste per avere diritto all’applicazione delle indennità previste dalla presente Convenzione,

CAPO IV METODI DI ELIMINAZIONE DELLE DOPPIE IMPOSIZIONI

Articolo 25 ELIMINAZIONE DELLE DOPPIE IMPOSIZIONI

  1. Negli Emirati Arabi Uniti la doppia imposizione sarà eliminata come segue:

(a) Quando un residente degli EAU ricava un reddito che, in conformità con il

disposizioni della presente Convenzione, possono essere tassate in Bulgaria, gli EAU consentiranno di detrarre dall’imposta sul reddito di tale residente un importo pari all’imposta sul reddito pagata in Bulgaria.

(b) Tale detrazione in entrambi i casi non dovrà, tuttavia, eccedere quella parte dell’imposta sul reddito, calcolata prima che venga data la detrazione, che è attribuibile, a seconda dei casi, al reddito che può essere tassato negli Emirati Arabi Uniti

  1. In Bulgaria la doppia imposizione sarà eliminata come segue:

(a) qualora un residente della Bulgaria consegua redditi che, in conformità con le disposizioni della presente Convenzione, possono essere tassati negli EAU, la Bulgaria è soggetta alle disposizioni dei sottoparagrafi (b) e (c) del presente paragrafo,

esentare tali redditi dalle imposte;

qualora un residente della Bulgaria riceva dividendi, interessi o canoni che, in conformità con le disposizioni degli articoli 10, 11 o 12 della presente Convenzione possono essere tassati negli EAU, la Bulgaria consentirà una detrazione dall’imposta sui dividendi, interessi o canoni di quel residente an

importo pari all’imposta pagata negli Emirati Arabi Uniti. Tale detrazione non dovrà, tuttavia, superare quella parte dell’imposta, calcolata prima che venga fornita la detrazione, che è attribuibile a tali dividendi, interessi o royalties derivanti dagli Emirati Arabi Uniti

c) se, in conformità con qualsiasi disposizione della presente Convenzione, il reddito ottenuto da un residente della Bulgaria è esente da imposta in Bulgaria, la Bulgaria può tuttavia, nel calcolare l’importo dell’imposta sul reddito residuo di tale residente, tenere conto dei redditi esentati reddito.

CAPO V DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Articolo 26 NON DISCRIMINAZIONE

I cittadini di uno Stato contraente non sono soggetti nell’altro Stato contraente ad alcuna imposizione o ad alcun obbligo ad essa connesso, diverso o più gravoso dell’imposizione e degli obblighi connessi a cui sono o potranno essere essere i cittadini di detto altro Stato nelle stesse circostanze. sottoposto.

L’imposizione di una stabile organizzazione che un’impresa di uno Stato contraente ha nell’altro Stato contraente non può essere riscossa in detto altro Stato in modo meno favorevole di quella applicata alle imprese di detto altro Stato che esercitano le stesse attività. La presente disposizione non deve essere interpretata nel senso che obbliga uno Stato contraente a concedere ai residenti dell’altro Stato contraente indennità personali, sgravi e riduzioni a fini fiscali per motivi di stato civile o responsabilità familiari che esso concede ai propri residenti.

Tranne quando le disposizioni del paragrafo 1 dell’articolo 9, paragrafo 7 dell’articolo 11 o

si applica l’articolo 12, paragrafo 7, gli interessi, i canoni ed altre spese pagati da un’impresa di uno Stato contraente ad un residente dell’altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta impresa, alle stesse condizioni come se fossero stati pagati a un residente del primo Stato,

Le imprese di uno Stato contraente il cui capitale è, in tutto o in parte, posseduto o controllato, direttamente o indirettamente, da uno o più residenti dell’altro Stato contraente, non sono assoggettate nel primo Stato ad alcuna imposta o ad alcuna

obbligo ad esso connesso diverso o più oneroso rispetto all’imposizione fiscale e agli adempimenti connessi a cui sono o potranno essere assoggettate altre imprese analoghe del primo Stato,

Articolo 27 PROCEDURA DI MUTUO ACCORDO

Se una persona ritiene che le azioni di uno o entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lei un’imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, essa può, indipendentemente dai rimedi previsti dal diritto interno di detti Stati, presentare il suo caso all’autorità competente dello Stato contraente di cui è residente o, se il suo caso rientra nell’articolo 26, paragrafo 1, a quella dello Stato contraente di cui ha la cittadinanza. Il caso deve essere presentato entro tre anni dalla prima notifica dell’atto che comporta un’imposizione non conforme alle disposizioni della Convenzione.

L’autorità competente, se l’opposizione le sembra fondata e se non è in grado di pervenire ad una soluzione soddisfacente, si adopera per risolvere il caso di comune accordo con l’autorità competente dell’altro Stato contraente, al fine di l’elusione fiscale non conforme alla Convenzione. Qualsiasi accordo raggiunto sarà attuato nonostante eventuali limiti di tempo previsti dal diritto interno degli Stati contraenti.

Le autorità competenti degli Stati contraenti si sforzeranno di risolvere di comune accordo qualsiasi difficoltà o dubbio che dovesse sorgere sull’interpretazione o sull’applicazione della Convenzione. Possono inoltre consultarsi per eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla Convenzione.

Le autorità competenti degli Stati contraenti possono comunicare tra loro direttamente allo scopo di raggiungere un accordo nel senso precedente

paragrafi.

Articolo 28 SCAMBIO DI INFORMAZIONI

Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni presumibilmente rilevanti per l’attuazione delle disposizioni della presente Convenzione o per l’amministrazione o l’esecuzione delle leggi nazionali relative alle imposte di ogni tipo e descrizione imposte per conto degli Stati contraenti, o di loro enti locali, per quanto riguarda la tassazione che ne deriva

non contrario alla Convenzione. Lo scambio di informazioni non è limitato dai 3 articoli 1 e 2.

Qualsiasi informazione ricevuta ai sensi del paragrafo l da uno Stato contraente sarà trattata come segreta allo stesso modo delle informazioni ottenute secondo le leggi nazionali di quello Stato e sarà divulgata solo alle persone o alle autorità (compresi i tribunali e gli organi amministrativi) interessate alla valutazione o alla raccolta dell’esecuzione o del procedimento giudiziario o della decisione dei ricorsi in relazione alle imposte di cui al paragrafo 1, o alla sorveglianza di quanto sopra. Tali persone o autorità utilizzeranno le informazioni solo per tali scopi. Possono divulgare le informazioni in procedimenti giudiziari pubblici o in decisioni giudiziarie.

In nessun caso le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 possono essere interpretate nel senso di imporre | PE su uno Stato contraente l’obbligo:

a) dare esecuzione a provvedimenti amministrativi in ​​contrasto con le leggi e la prassi amministrativa di quello o dell’altro Stato contraente;

b) — fornire informazioni che non sono ottenibili in base alla legislazione o nel normale svolgimento dell’amministrazione di quello o dell’altro Stato contraente;

fornire informazioni che potrebbero rivelare segreti commerciali, industriali, professionali o processi commerciali, o informazioni la cui divulgazione sarebbe contraria all’ordine pubblico.

Articolo 29 MEMBRI DELLE MISSIONI DIPLOMATICHE E DEI POSTI CONSOLARI

Nessuna disposizione della presente Convenzione pregiudica i privilegi fiscali dei membri delle missioni diplomatiche o consolari previsti dalle norme generali del diritto internazionale o dall’art.

disposizioni di aee speciali

CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 30 ENTRATA IN VIGORE

  1. La presente Convenzione sarà ratificata. Gli Stati contraenti si notificheranno reciprocamente per iscritto l’adempimento delle loro norme costituzionali per l’entrata in vigore della presente Convenzione.
  2. La Convenzione entrerà in vigore alla data dell’ultima delle notifiche di cui al paragrafo 1 e le sue disposizioni si applicheranno:

a) con riferimento alle imposte trattenute alla fonte sugli importi dei redditi ottenuti a partire dal 1° gennaio dell’anno solare in cui entra in vigore la Convenzione; E

con riferimento alle altre imposte sul reddito, alle imposte applicabili per ogni anno fiscale che inizia a partire da | Gennaio dell’anno solare in cui entra in vigore la Convenzione.

Articolo 31 RISOLUZIONE

La presente Convenzione resterà in vigore fino alla denuncia da parte di uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente può denunciare la Convenzione, per via diplomatica, dandone preavviso almeno sei mesi prima della fine di ogni anno solare successivo al periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore della Convenzione. In tal caso, la Convenzione cesserà di avere effetto:

a) con riferimento alle imposte trattenute alla fonte, agli importi dei redditi realizzati a partire dal 1° gennaio dell’anno solare successivo a quello in cui le

l’avviso è Sen OAS

(b) con riferimento alle altre imposte sul reddito, alle imposte applicabili per ogni anno fiscale che inizia dal 1° gennaio dell’anno solare successivo a quello in cui è stata notificata la notifica.

In fede di ciò i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione. Fatto in duplice esemplare a Sofia il 26 giugno 2007,

nelle lingue araba, bulgara e inglese, tutti i testi facenti parimenti fede. In caso di divergenza interpretativa prevarrà il testo inglese.

Per il governo degli Emirati Arabi Uniti La Repubblica di Bulgaria

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