A partire dal 1 giugno 2023 gli Emirati Arabi Uniti hanno introdotto un’imposta federale sugli utili delle imprese.
Ma, come vedremo nel dettaglio in seguito, le “Persone qualificate della zona franca”(Così come identificate dall’Articolo 18 (Persona qualificata per la zona franca) del Decreto-legge federale n. (47) del 2022) sono soggette alla tariffa dello 0% sul reddito qualificato (Qualifying Income – “دخل مؤهل”) definito dall’Articolo 3 (Reddito Qualificato) della Decisione del Consiglio dei Ministri n. 55 del 2023 sulla determinazione del reddito qualificante per la persona qualificata per la zona franca ai fini del decreto-legge federale n. 47 del 2022 sulla tassazione delle società e delle imprese):
- Redditi derivanti da operazioni con altri Soggetti della Zona Franca, ad eccezione dei redditi derivanti da Attività Escluse (vedi primo comma dell’art. 3 del Decreto ministeriale n. 139 del 2023).
- Reddito derivante da transazioni con una persona non appartenente alla zona franca, ma solo in relazione alle attività qualificanti (vedi primo comma dell’art. 2 del Decreto ministeriale n. 139 del 2023) che non sono attività escluse (vedi primo comma dell’art. 3 del Decreto ministeriale n. 139 del 2023).
- Qualsiasi altro reddito a condizione che la persona qualificata per la zona franca soddisfi i requisiti de minimis di cui all’articolo 4 (Requisiti de minimis) della Decisione del Consiglio dei Ministri n. 55 del 2023 così come identificate dall’art. 4 (Requisiti de minimis del Decreto ministeriale n. 139 del 2023.
I requisiti de minimis saranno considerati soddisfatti qualora le Entrate non ammissibili ottenute dal Soggetto Idoneo della Zona Franca in un Periodo Fiscale non superino, a seconda di quale sia inferiore- il 5% del reddito totale della persona qualificata per la zona franca in quel periodo fiscale
- o 5.000.000 di dirham.
Aspetto oltremodo interessante è che la lettera (c) del primo comma dell’Articolo 3 (Reddito Qualificato) della Decisione del Consiglio dei Ministri n. 55 del 2023 definisce reddito qualificato “Qualsiasi altro reddito a condizione che la persona qualificata per la zona franca soddisfi i requisiti de minimis di cui all’articolo (4) della presente decisione”.
Quindi una società stabilita in una Zona Franca che soddisfi i criteri per essere “persona qualificata per la zona franca” godrà di un’imposizione con aliquota dello 0% (zero percento) sui redditi di cui alle lettere (a) e (b) del primo comma dell’Articolo 3 (Reddito Qualificato) della Decisione del Consiglio dei Ministri n. 55 del 2023 e, ai sensi della lettera (c) su qualsiasi altro reddito a condizione che le “Entrate non ammissibili” ottenute dalla “persona qualificata per la zona franca” in un Periodo Fiscale non superino, a seconda di quale sia inferiore:
-
- il 5% del reddito totale della persona qualificata per la zona franca in quel periodo fiscale
- o 5.000.000 di dirham.
Ripercorriamo l’iter normativo
Il 09 dicembre 2022 è stato emanato negli Emirati Arabi Uniti (“UAE”) il Decreto-legge federale n. (47) del 2022 sulla tassazione delle società e delle imprese.
Il Decreto-legge federale n. (47) del 2022 sulla tassazione delle società e delle imprese fornisce la base legislativa per l’introduzione e l’attuazione di un’imposta federale sulle società negli Emirati Arabi Uniti ed è in vigore per gli esercizi finanziari che iniziano a partire dal 1° giugno 2023.
L’imposta sulle società è riscossa con un’aliquota nominale del 9% sul reddito imponibile superiore a 375.000 AED (Dirham degli Emirati Arabi Uniti). Il reddito imponibile al di sotto di questa soglia sarà soggetto a un’aliquota dello 0% dell’imposta sulle società.
In generale, l’imposta sulle società si applica ai seguenti ” soggetti passivi “:
- Società e altre persone giuridiche degli Emirati Arabi Uniti costituite o effettivamente gestite e controllate negli Emirati Arabi Uniti;
- Persone fisiche (individui) che conducono un’attività commerciale o commerciale negli Emirati Arabi Uniti come specificato in una decisione del gabinetto da emettere a tempo debito; E
- Persone giuridiche non residenti (persone giuridiche straniere) che hanno una stabile organizzazione negli Emirati Arabi Uniti.
Anche le persone giuridiche stabilite in una zona franca degli Emirati Arabi Uniti rientrano nell’ambito di applicazione dell’imposta sulle società come “soggetti passivi” e dovranno rispettare i requisiti stabiliti dalla legge sull’imposta sulle società.
Tuttavia, una persona della zona franca che soddisfa le condizioni per essere considerata una persona qualificata della zona franca può beneficiare di un’aliquota dell’imposta sulle società dello 0% sul proprio reddito qualificante.
L’art.1 del Decreto-legge federale n. (47) del 2022 sulla tassazione delle società e delle imprese definisce “Persona in zona franca“: “Una persona giuridica costituita, stabilita o altrimenti registrata in una Zona Franca, compresa una succursale di una Persona Non Residente registrata in una Zona Franca”.
Il secondo comma dell’art. 3 (Aliquota dell’imposta sulle società) stabilisce che l‘imposta sulle società sarà imposta a una persona qualificata per la zona franca alle seguenti aliquote:
(a) 0% (zero percento) sul reddito qualificato.
(b) 9% (nove per cento) sul reddito imponibile che non è reddito ammissibile ai sensi dell’articolo 18 del presente decreto-legge e qualsiasi decisione emessa dal Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro in merito.
L’Articolo 18 (Persona qualificata per la zona franca) stabilisce che:
- Una persona qualificata della zona franca è una persona della zona franca che soddisfa tutte le seguenti condizioni:
(a) Mantiene sostanza adeguata nello Stato.
(b) Deriva reddito qualificante come specificato in una decisione emessa dal Consiglio dei Ministri su suggerimento del Ministro. (Vedi: Articolo 3 (Reddito Qualificante) della Decisione del Consiglio dei Ministri n. 55 del 2023 sulla determinazione del reddito qualificante per la persona qualificata per la zona franca ai fini del decreto-legge federale n. 47 del 2022 sulla tassazione delle società e delle imprese)
(c) Non ha scelto di essere soggetto all’imposta sulle società ai sensi dell’articolo 19 del presente decreto-legge.
(d) Conforme agli articoli 34 e 55 del presente decreto-legge.
(e) Soddisfa tutte le altre condizioni che possono essere prescritte dal Ministro. (Vedi: Articolo 5 (Altre condizioni) del Decreto ministeriale n. 139 del 2023 in materia di attività qualificanti e attività escluse ai fini del DL n. 47 del 2022 in materia di tassazione delle persone giuridiche e delle imprese)
- Una persona qualificata per la zona franca che non soddisfi una delle condizioni di cui alla clausola 1 del presente articolo in un determinato momento durante un periodo fiscale cesserà di essere una persona qualificata per la zona franca dall’inizio di quel periodo fiscale.
- Nonostante la clausola 2 del presente articolo, il ministro può prescrivere le condizioni o le circostanze in base alle quali una persona può continuare ad essere una persona qualificata per la zona franca, o cessare di essere una persona qualificata per la zona franca a partire da una data diversa.
- L’applicazione del paragrafo (a) della clausola 2 dell’articolo 3 del presente decreto legge a una persona qualificata della zona franca si applica per il resto del periodo di incentivo fiscale previsto nella legislazione applicabile della Zona Franca in cui si trova registrata la Persona Qualificata della Zona Franca, periodo che potrà essere prorogato in base a qualsiasi condizione
determinata in una decisione emessa dal Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro, ma qualsiasi periodo non potrà superare i (50) cinquanta anni.“
Per essere trattata come una “persona qualificata per la zona franca”, l’entità della zona franca, quindi, deve:
1. Mantenere una sostanza adeguata negli Emirati Arabi Uniti;
2. Ricavare il “Reddito Qualificato” (Qualifying Income – “دخل مؤهل”) come specificato in una Decisione del Consiglio dei Ministri;
3. Rispettare le regole sui prezzi di trasferimento e mantenere la relativa documentazione sui prezzi di trasferimento; e
4. Non aver fatto la scelta per essere soggetto in pieno alla “Legge sulla tassazione delle società “.
L’Articolo 5 (Altre condizioni) del Decreto ministeriale n. 139 del 2023 in materia di attività qualificanti e attività escluse ai fini del DL n. 47 del 2022 in materia di tassazione delle persone giuridiche e delle imprese dispone, ai sensi della lettera e del primo comma dell’art.18 del Decreto-legge federale n. (47) del 2022 sulla tassazione delle società e delle imprese, che:
- Oltre alle condizioni di cui alla clausola (1) dell’articolo (18) della legge sull’imposta sulle società, una persona qualificata per la zona franca deve soddisfare le seguenti due condizioni:
(a) Le sue entrate non ammissibili non superano i requisiti de minimis di cui all’articolo (4) della presente decisione.
(b) Redige bilanci certificati in conformità con qualsiasi decisione emessa dal Ministro sui requisiti per preparare e mantenere bilanci certificati ai fini della legge sull’imposta sulle società”
Quindi, le entità stabilite in una zona franca che soddisfano le condizioni per beneficiare del regime della “Legge sulla tassazione delle società ” della zona franca (“Persone qualificate della zona franca”) saranno soggette alla “Legge sulla tassazione delle società ” degli Emirati Arabi Uniti alle seguenti tariffe:
● 0% sul reddito qualificato (Qualifying Income – “دخل مؤهل”)
● 9% sul reddito imponibile che non soddisfa la definizione di reddito qualificante
Il termine “reddito qualificato” (Qualifying Income – “دخل مؤهل”) indica qualsiasi reddito derivato da una persona qualificata della zona franca soggetta alla “Legge sulla tassazione delle società ” degli Emirati Arabi Uniti allo zero per cento.
A tal proposito sono state emanate:
- la Decisione del Consiglio dei Ministri n. 55 del 2023 (القرار الوزاري رقم 55 لعام 2023) sulla determinazione del reddito qualificante per la persona qualificata per la zona franca ai fini del decreto-legge federale n. 47 del 2022 sulla tassazione delle società e delle imprese;
- il Decreto ministeriale n. 139 del 2023 (القرار الوزاري رقم 139 لعام 2023) in materia di attività qualificanti e attività escluse ai fini del DL n. 47 del 2022 in materia di tassazione delle persone giuridiche e delle imprese.
Attività qualificate nelle zone franche
In base alla definizione contenuta nell’art.1 della Decisione del Consiglio dei Ministri n. 55 del 2023 per “Attività qualificante” si intende “qualsiasi attività determinata da una decisione emessa dal Ministro e condotta da una persona qualificata per la zona franca da cui deriva un reddito qualificante”
L’Articolo 3 (Reddito Qualificato) della Decisione del Consiglio dei Ministri n. 55 del 2023 sulla determinazione del reddito qualificante per la persona qualificata per la zona franca ai fini del decreto-legge federale n. 47 del 2022 sulla tassazione delle società e delle imprese) dispone, ai sensi della lettera b del primo comma dell’art.18 del Decreto-legge federale n. (47) del 2022 sulla tassazione delle società e delle imprese, che:
- Ai fini dell’applicazione dell’articolo (18) della legge sull’imposta sulle società, il reddito ammissibile della persona qualificata della zona franca includerà le seguenti categorie di reddito, a condizione che tale reddito non sia attribuibile a una stabile organizzazione nazionale o a una stabile organizzazione straniera in ai sensi dell’articolo 5 della presente decisione o alla proprietà o allo sfruttamento di beni immobili ai sensi dell’articolo 6 della presente decisione:
(a) Redditi derivanti da operazioni con altri Soggetti della Zona Franca, ad eccezione dei redditi derivanti da Attività Escluse.(vedi primo comma dell’art. 3 del Decreto ministeriale n. 139 del 2023)
(b) Reddito derivante da transazioni con una persona non appartenente alla zona franca, ma solo in relazione alle attività qualificate (vedi primo comma dell’art. 2 del Decreto ministeriale n. 139 del 2023) che non sono attività escluse (vedi primo comma dell’art. 3 del Decreto ministeriale n. 139 del 2023).
(c) Qualsiasi altro reddito a condizione che la persona qualificata per la zona franca soddisfi i requisiti de minimis di cui all’articolo (4) della presente decisione.
- Ai fini del paragrafo (a) della Clausola (1) di questo Articolo, il reddito sarà considerato come derivato da transazioni con una Persona della Zona Franca in cui tale Persona della Zona Franca è il Beneficiario dei relativi servizi o Beni.
- Ai fini del presente articolo, il termine “beneficiario beneficiario” indica una persona che ha il diritto di utilizzare e godere del servizio o del bene e non ha l’obbligo contrattuale o legale di trasferire tale servizio o bene a un’altra persona e con il termine “Bene” si intendono i beni materiali o immateriali che hanno valore economico nell’affare, compresi i beni mobili e immobili.
- Il Reddito Qualificante includerà il reddito derivante da qualsiasi Persona laddove tale reddito sia accessorio rispetto al reddito ai sensi del paragrafo (a) o (b) della Clausola (1) del presente Articolo.
- Al fine di determinare se una persona qualificata per la zona franca ha una stabile organizzazione nazionale, si applicano le disposizioni dell’articolo (14) della legge sull’imposta sulle società e l’espressione “persona qualificata per la zona franca” deve essere utilizzata al posto dell’espressione “non Residente”, e l’espressione “aree geografiche al di fuori delle Zone Franche nello Stato” deve essere utilizzata al posto della parola “Stato”, ovunque usata in detto articolo.”
L’Articolo 2 (Attività Qualificate) del Decreto ministeriale n. 139 del 2023 in materia di attività qualificanti e attività escluse ai fini del DL n. 47 del 2022 in materia di tassazione delle persone giuridiche e delle imprese dispone che:
- Ai fini della Decisione del Gabinetto n. 55 del 2023 di cui sopra, e fatta salva la Clausola (2) del presente Articolo e l’Articolo (3) della presente Decisione, le seguenti attività condotte da una Persona qualificata per la zona franca saranno considerate Attività Qualificate:
(a) Fabbricazione di beni o materiali.
(b) Lavorazione di merci o materiali.
(c) Detenzione di azioni e altri titoli.
(d) Proprietà, gestione e esercizio delle navi.
(e) Servizi di riassicurazione soggetti alla vigilanza regolamentare dell’autorità competente nello Stato.
(f) Servizi di gestione di fondi soggetti alla vigilanza regolamentare dell’autorità competente nello Stato.
(g) Servizi di gestione patrimoniale e di investimento soggetti alla vigilanza regolamentare dell’autorità competente nello Stato.
(h) Servizi di Sede alle Parti Correlate.
(i) Servizi di tesoreria e finanziamento alle Parti Correlate.
(j) Finanziamento e leasing di aeromobili, inclusi motori e componenti rotanti.
(k) Distribuzione di beni o materiali in o da una Zona designata a un cliente che rivende tali beni o materiali, o parti di essi o lavora o altera tali beni o materiali o parti di essi ai fini della vendita o della rivendita.
(l) Servizi di logistica.
(m) Qualsiasi attività accessoria alle attività elencate nei paragrafi da (a) a (l) della presente Clausola.
- Salvo quanto diversamente previsto dalla presente Decisione o da qualsiasi altra decisione emessa dal Ministro, le attività di cui alla Clausola (1) del presente Articolo avranno il significato previsto dalle rispettive leggi che regolano tali attività.
- In applicazione del paragrafo (k) della Clausola (1) di questo Articolo, l’attività di distribuzione di merci o materiali deve essere intrapresa in o da una Zona Designata e le merci oi materiali che entrano nello Stato devono essere importati attraverso la Zona Designata.
- Ai fini del paragrafo (m) della Clausola (1) del presente Articolo, un’attività sarà considerata accessoria laddove non svolga alcuna funzione indipendente ma sia necessaria per lo svolgimento dell’Attività qualificante principale.”
Requisiti de minimis
L’Articolo 4 (Requisiti de minimis) della Decisione del Consiglio dei Ministri n. 55 del 2023 dispone che
- I requisiti de minimis saranno considerati soddisfatti se le Entrate non ammissibili ottenute dal Soggetto Idoneo della Zona Franca in un Periodo Fiscale non superano una percentuale del reddito totale del Soggetto Idoneo della Zona Franca in quel Periodo Fiscale come specificato dal Ministro, o un importo indicato dal Ministro, se inferiore.
- Fatta salva la clausola (3) del presente articolo, si applicano le seguenti disposizioni:
(a) I ricavi non idonei sono i ricavi derivanti in un periodo fiscale da uno dei seguenti:
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- Attività escluse.
- Attività che non sono attività idonee in cui l’altra parte della transazione è una persona non appartenente alla zona franca.
-
(b) Il ricavo totale è tutto il ricavo derivato da una persona qualificata della zona franca in un periodo fiscale.
- Le seguenti Entrate non saranno incluse nel calcolo delle Entrate non ammissibili e delle Entrate totali:
(a) Ricavi attribuibili a beni immobili ubicati in Zona Franca derivanti dalle seguenti transazioni:
-
-
- Transazioni con persone non appartenenti alla zona franca in materia di proprietà commerciale.
- Transazioni con qualsiasi Persona in relazione a beni immobili che non sono Proprietà Commerciali.
-
(b) Entrate attribuibili a una stabile organizzazione nazionale o a una stabile organizzazione estera della persona qualificata per la zona franca.
- Ai fini del presente articolo, una persona qualificata per la zona franca e la sua stabile organizzazione nazionale o straniera saranno trattate come se la struttura fosse una persona separata e indipendente che è una parte correlata della persona qualificata per la zona franca.”
L’Articolo 4 (Requisiti de minimis) del Decreto ministeriale n. 139 del 2023 dispone che:
“Ai fini dell’articolo (4) della Decisione del Consiglio dei Ministri n. 55 del 2023 di cui sopra, i requisiti de minimis saranno considerati soddisfatti qualora le Entrate non ammissibili ottenute dal Soggetto Idoneo della Zona Franca in un Periodo Fiscale non superino il 5% (cinque percento) del reddito totale della persona qualificata per la zona franca in quel periodo fiscale o 5.000.000 AED (cinque milioni di dirham), a seconda di quale sia inferiore.”
Attività escuse
Ai sensi del primo comma dell’art. 3 del Decreto ministeriale n. 139 del 2023 ai fini della Decisione del Consiglio dei Ministri n. 55 del 2023 sono “attività escluse”:
- Ai fini della delibera del Consiglio dei Ministri n. 55 del 2023 di cui sopra, sono considerate Attività Escluse le seguenti attività:
(a) Tutte le transazioni con persone fisiche, ad eccezione delle transazioni relative alle attività qualificanti specificate ai paragrafi (d), (f), (g) e (j) della clausola (1) dell’articolo (2) della presente decisione.
(b) Attività bancarie soggette alla vigilanza regolamentare dell’autorità competente nello Stato.
(c) Attività assicurative soggette alla supervisione regolamentare dell’autorità competente nello Stato, diverse dall’attività specificata al paragrafo (e) della clausola (1) dell’articolo (2) della presente decisione.
(d) Attività finanziarie e di leasing soggette alla supervisione regolamentare dell’autorità competente nello Stato, diverse da quelle specificate ai paragrafi (i) e (j) della Clausola (1) dell’Articolo (2) della presente Decisione.
(e) Proprietà o sfruttamento di beni immobili, diversi dai Beni Commerciali situati in una Zona Franca in cui la transazione relativa a tale Bene Commerciale è condotta con altri Soggetti della Zona Franca.
(f) Proprietà o sfruttamento di beni di proprietà intellettuale.
(g) Qualsiasi attività accessoria alle attività elencate nei paragrafi da (a) a (f) della presente Clausola.
- Ai fini del paragrafo (g) della Clausola (1) del presente Articolo, un’attività sarà considerata accessoria qualora non svolga alcuna funzione indipendente ma sia necessaria per lo svolgimento dell’Attività principale esclusa.
- Salvo quanto diversamente previsto dalla presente Decisione o da qualsiasi altra decisione emessa dal Ministro, le attività di cui alla Clausola (1) del presente Articolo avranno il significato previsto dalle rispettive leggi che regolano tali attività.”
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