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Bulgaria – Rettifica IVA del credito d’imposta utilizzato

In Bulgaria il regime dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) è regolato dalla Legge sull’imposta sul valore aggiunto – Закон за Данък Върху Добавената Стойност (ЗДДС) e dal Regolamento per l’applicazione della Legge sull’IVA – ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ  (ППЗДДС).

Al CREDITO D’IMPOSTA  è dedicato il Capitolo VII (artt. da 68 a 81) della Legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС).

Alle Rettifiche IVA del credito d’imposta utilizzato sono dedicati gli artt. da 78 a 80

  • Art. 78 Modifiche al credito d’imposta utilizzato
  • Art. 78а Diritto alla detrazione del credito d’imposta dopo la correzione del trattamento fiscale errato di una fornitura
  • Art. 79 Modifiche al credito d’imposta per l’uso di un bene o servizio 
  • Art. 79а Adeguamento del credito d’imposta utilizzato per beni acquisiti, fabbricati o importati, compresi gli immobili acquisiti o costruiti che sono o sarebbero beni fissi
  • Art. 79б Adeguamento del credito d’imposta utilizzato per servizi ricevuti che sono o sarebbero immobilizzazioni
  • Art. 79в Regole per il calcolo degli aggiustamenti
  • Art. 80 Limitazioni alle Rettifiche

Ai sensi del Primo comma dell’art. 78 (Modifiche al credito d’imposta utilizzato) della  Legge sull’imposta sul valore aggiunto – (ЗДДС) (Il credito d’imposta utilizzato è il valore dell’imposta che una persona registrata ai sensi della presente legge ha dedotto nell’anno di esercizio del diritto al credito d’imposta.)

Esecuzione di correzioni una tantum

1. Casi in cui vengono apportate modifiche una tantum a un credito d’imposta utilizzato in direzione di una diminuzione o di un aumento

1.1 In caso di modifica della base imponibile, di annullamento della fornitura, di modifica del tipo di fornitura, nonché di annullamento di un documento (art. 78 (Modifiche al credito d’imposta utilizzato), comma 2 della  Legge sull’imposta sul valore aggiunto – Закон за Данък Върху Добавената Стойност (ЗДДС)).

In caso di modifica della base imponibile o di annullamento di una fornitura, la correzione verrà effettuata nel periodo d’imposta in cui si è verificata la circostanza, riportando nel giornale di acquisto e nella dichiarazione di riferimento del periodo d’imposta di riferimento il documento di cui all’art. 115 (Notifiche di addebito e accredito) della  Legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС)) con cui è stata effettuata la correzione. Nel caso di documento annullato dopo il periodo in cui è stato emesso, la rettifica viene effettuata descrivendo il documento nel giornale di acquisto e la dichiarazione di riferimento relativa al periodo d’imposta in cui il documento è stato annullato, con valori di entità pari alla registrazione originaria nel giornale, ma di segno opposto.

1.2 . In caso di annullamento di una fornitura per la quale è stata emessa una fattura di pagamento anticipato – (art. 78 (Modifiche al credito d’imposta utilizzato), comma 4 della  Legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС)).

La rettifica viene effettuata nel periodo d’imposta in cui la fornitura viene annullata, indipendentemente dal fatto che l’acconto sia stato rimborsato, compensato o altrimenti regolato in modo recuperabile e che il fornitore abbia emesso una nota di accredito.

Per effettuare le correzioni, la persona registrata deve emettere un protocollo entro e non oltre 5 giorni dall’annullamento della consegna, che deve contenere i dettagli specificati nella disposizione dell’art. 66, comma 1 del Regolamento per l’applicazione della Legge sull’IVA (ППЗДДС).

Il protocollo viene riportato nel giornale di acquisto con il segno “-” e la dichiarazione di riferimento per il periodo d’imposta di riferimento. La nota di accredito emessa dal fornitore non viene riportata nel giornale di acquisto.

Se l’imposta è dovuta dal destinatario al momento della consegna, il verbale viene registrato anche nel giornale di vendita con il segno “-” per il periodo d’imposta rilevante (art. 66, comma 2 del Regolamento per l’applicazione della Legge IVA(ППЗДДС)).

IMPORTANTE: Le correzioni vengono effettuate anche quando cessa la registrazione del fornitore ai sensi della  Legge sull’imposta sul valore aggiunto ( art. 78 (Modifiche al credito d’imposta utilizzato), comma 5 della  Legge sull’imposta sul valore aggiunto – (ЗДДС))).

2. Casi in cui vengono effettuate modifiche una tantum a un credito d’imposta utilizzato in direzione di una riduzione

2.1. In caso di distruzione, accertamento di carenze o rottamazione della merce art. 79 (Modifiche al credito d’imposta per l’uso di un bene o servizio) comma 1 della della  Legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС))).

2.2 . In caso di successiva consegna di beni o servizi per la quale non sussiste il diritto alla detrazione del credito d’imposta – art. 79 (Modifiche al credito d’imposta per l’uso di un bene o servizio) comma 2  della  Legge sull’imposta sul valore aggiunto(ЗДДС)).

Ai sensi del comma 4 dell’art. 79  della  Legge sull’imposta sul valore aggiunto(ЗДДС) il calcolo dell’imposta deve essere effettuato nel periodo d’imposta in cui si è verificata la circostanza rilevante, redigendo  un protocollo, ai sensi dell’art. 66 (Adeguamenti al credito d’imposta utilizzato), comma 3 del Regolamento per l’applicazione della Legge sull’IVA (ППЗДДС) di determinazione dell’importo dell’imposta dovuta e annotandolo nel libro delle vendite e nella dichiarazione di riferimento per tale periodo d’imposta.

L’importo dell’imposta dovuta è l’importo del credito d’imposta utilizzato.

Beni o i servizi sono o sarebbero beni a lungo termine

L’importo dell’imposta dovuta è l’importo del credito d’imposta utilizzato tranne, ai sensi del comma 3 dell’art. 79  della  Legge sull’imposta sul valore aggiunto(ЗДДС), quando i beni o i servizi sono o sarebbero beni a lungo termine come identificati ai sensi del § 1, punto 83 delle Disposizioni Aggiuntive (Допълнителни разпоредби)  alla Legge sull’imposta sul valore aggiunto – Закон за Данък Върху Добавената Стойност (ДР на ЗДДС), che fanno parte del patrimonio aziendale del contribuente e sono:

Il § 1, punto 83 delle Disposizioni Aggiuntive (Допълнителни разпоредби)  alla Legge sull’imposta sul valore aggiunto – Закон за Данък Върху Добавената Стойност (ДР на ЗДДС) dispone che : 
Le ” attività fisse ” sono quelle che rappresentano una parte del patrimonio aziendale del soggetto passivo:

L’importo dell’imposta dovuta per beni e servizi che sono o sarebbero beni patrimoniali a lungo termine ai sensi del punto 83, §1 della legge sull’IVA è determinato in base alle formule esposte nei punti 1, 2 e 3 del comma 3 dell’art. 79  della  Legge sull’imposta sul valore aggiunto(ЗДДС):
1. per gli immobili;
2. per altri beni;
3. per i servizi:

Nel determinare l’importo dell’imposta dovuta nei casi in cui il bene/servizio costituisce un’attività a lungo termine ai sensi della legge sull’IVA, si applica la formula di legge pertinente a seconda che il credito d’imposta sia stato detratto integralmente, parzialmente o proporzionalmente (Vedi dopo comma 5 dell’art. 79  della  Legge sull’imposta sul valore aggiunto(ЗДДС)) .

Dove
ДД  – дължимият данък – DD è l’imposta dovuta
НДДС – IVA addebitata al momento dell’acquisizione o della costruzione dell’immobile;
БГ – броят на годините – BG – il numero di anni

IMPORTANTE:
Il БГ (БГ – броят на годините – BG – il numero di anni ) per gli immobili è il numero di anni dal verificarsi della circostanza, compreso l’anno del verificarsi della circostanza, fino alla scadenza del periodo di 20 anni, conteggiati dall’inizio dell’anno di esercizio del diritto al credito d’imposta, rispettivamente dall’inizio dell’anno di effettivo utilizzo, nel caso in cui l’immobile non venga utilizzato per più di un anno dopo l’anno di esercizio del diritto al credito d’imposta.
Il БГ per gli altri beni e servizi è il numero di anni che intercorrono dal verificarsi della circostanza, compreso l’anno del verificarsi della circostanza, fino alla scadenza del periodo di 5 anni, conteggiati a partire dall’inizio dell’anno di esercizio del diritto al credito d’imposta.

3. Casi in cui vengono apportate modifiche una tantum a un credito d’imposta non utilizzato che la persona può detrarre

  • Art. 79 comma 5 della Legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС) –  Diritto a dedurre un credito d’imposta, parzialmente o in proporzione al grado di utilizzo:
    • non utilizzato al momento dell’acquisizione di beni prodotti, acquisiti o importati, anche per l’acquisizione o la costruzione di beni immobili,
    • o  dedotto  parzialmente per un servizio ricevuto, che sono o sarebbero attività a lungo termine e ha effettuato una fornitura imponibile dei beni o del servizio
  • Art. 79 comma 6 della Legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС) – Diritto a dedurre un credito d’imposta
    • non utilizzato nell’acquisizione e non dedotto sulla base dell’art . 70 nella produzione, acquisizione o importazione di beni, compresa l’acquisizione o la costruzione di immobili, o nella ricezione di un servizio, che sono o sarebbero attività a lungo termine, quando si effettua una fornitura imponibile di beni o servizi,
    • ma dedotto  a seguito di una correzione effettuata ai sensi dell’art. 79a o 79b

3.1. Il comma 5 dell’art. 79  della Legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС) dispone che una persona registrata che ha dedotto un credito d’imposta parzialmente o in proporzione al grado di utilizzo per un’attività economica indipendente per beni prodotti, acquisiti o importati da lui, anche per l’acquisizione o la costruzione di beni immobili, o ha dedotto un credito d’imposta parzialmente per un servizio ricevuto, che sono o sarebbero attività a lungo termine e ha effettuato una fornitura imponibile dei beni o del servizio, ha diritto a dedurre un credito d’imposta non utilizzato al momento dell’acquisizione in un importo determinato in base alle formule esposte nei punti 1, 2 e 3 del comma 5 dell’art. 79  della  Legge sull’imposta sul valore aggiunto(ЗДДС):
1. per gli immobili;
2. per altri beni;
3. per i servizi:

3.2. Ai sensi del comma 6 dell’art. 79  della Legge sull’imposta sul valore aggiunto(ЗДДС) al momento della successiva fornitura imponibile di beni o servizi, che sono o sarebbero beni durevoli e al momento della loro acquisizione, non è stato dedotto alcun credito d’imposta sulla base dell’art. 70 (Limitazioni al diritto alla detrazione del credito d’imposta) della Legge sull’imposta sul valore aggiunto(ЗДДС) , ma è stato dedotto un credito d’imposta a seguito di una correzione effettuata ai sensi dell’art. 79а (Adeguamento del credito d’imposta utilizzato per beni acquisiti, fabbricati o importati, compresi gli immobili acquisiti o costruiti che sono o sarebbero beni fissi) e  dell’art. 79б (Adeguamento del credito d’imposta utilizzato per servizi ricevuti che sono o sarebbero immobilizzazioni) della Legge sull’imposta sul valore aggiunto(ЗДДС) Art. 66 (Adeguamenti al credito d’imposta utilizzato), comma 7 del Regolamento per l’applicazione della Legge sull’IVA (ППЗДДС).

Una persona registrata che ha dedotto un credito d’imposta a seguito di una correzione effettuata ai sensi ai sensi dell’art. 79а (Adeguamento del credito d’imposta utilizzato per beni acquisiti, fabbricati o importati, compresi gli immobili acquisiti o costruiti che sono o sarebbero beni fissi) e  dell’art. 79б (Adeguamento del credito d’imposta utilizzato per servizi ricevuti che sono o sarebbero immobilizzazioni) della Legge sull’imposta sul valore aggiunto(ЗДДС), ma non ha dedotto un credito d’imposta sulla base dell’art. 70 (Limitazioni al diritto alla detrazione del credito d’imposta) della Legge sull’imposta sul valore aggiunto(ЗДДС) sulla produzione, acquisizione o importazione di beni, incluso l’acquisto o la costruzione di immobili, o sulla ricezione di un servizio, che sono o sarebbero attività a lungo termine, quando effettua una fornitura imponibile di beni o servizi, ha il diritto di detrarre un credito d’imposta non utilizzato al momento dell’acquisizione in un importo determinato in base alle formule esposte nei punti 1 e 2 del comma 6 dell’art. 79  della  Legge sull’imposta sul valore aggiunto(ЗДДС):
1. per gli immobili;
2. per tutti gli altri beni e servizi;

3.3 Periodo d’imposta in cui si  esercita il diritto a dedurre un credito d’imposta di cui ai commi 5 e 6 dell’art.79

Ai sensi del comma 7 dell’art. 79  della Legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС) il diritto a dedurre un credito d’imposta di cui ai commi 5 e 6 dello stesso art.79 si esercita nel periodo d’imposta in cui è stata effettuata la cessione del bene o la prestazione del servizio, ovvero in uno dei successivi 12 periodi d’imposta,   redigendo un protocollo per la determinazione dell’importo del credito d’imposta non utilizzato all’atto dell’acquisto che la persona può detrarre e registrandolo nel giornale di acquisto e nella dichiarazione di riferimento per tale periodo d’imposta

3.4 Determinazione dell’importo del credito d’imposta non utilizzato che la persona può detrarre per i beni o servizi che sono o sarebbero attività a lungo termine

Nel determinare l’importo del credito d’imposta non utilizzato che la persona può detrarre per i beni o servizi che sono o sarebbero attività a lungo termine ai sensi della legge sull’IVA, si applica la formula pertinente della Legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС) e del Regolamento per l’applicazione della Legge sull’IVA – (ППЗДДС) in base:

  • alla detrazione precedentemente effettuata
    • detratto parzialmente o proporzionalmente  (comma 5 dell’art. 79  (ЗДДС))
    • non sia stato detratto sulla base dell’art. 70 (Limitazioni al diritto alla detrazione del credito d’imposta) (ЗДДС), ma sia stata apportata una correzione in conformità alla procedura di cui agli artt. art. 79а (Adeguamento del credito d’imposta utilizzato per beni acquisiti, fabbricati o importati, compresi gli immobili acquisiti o costruiti che sono o sarebbero beni fissi) 79б (Adeguamento del credito d’imposta utilizzato per servizi ricevuti che sono o sarebbero immobilizzazioni) (ЗДДС),
  • alla natura dell’oggetto della fornitura del bene/servizio
    • un immobile
    • altro bene/servizio,
    • un’attività a lungo termine ai sensi della legge sull’IVA

Dove
ДК (данъчен кредит – credito d’imposta) – DK è l’importo del credito d’imposta (данъчен кредит) non utilizzato per l’acquisizione o la costruzione dell’immobile, che la persona può detrarre
БГ – броят на годините – BG – il numero di anni

IMPORTANTE:

Per gli immobili БГ
(БГ – броят на годините – BG – il numero di anni )  è il numero di anni dal verificarsi della circostanza compreso l’anno del verificarsi della circostanza, fino alla scadenza del periodo di 20 anni, il periodo di 20 anni viene conteggiato a partire da: dall’inizio dell’anno di esercizio del diritto al credito d’imposta, rispettivamente dall’inizio dell’anno di effettivo utilizzo, nel caso in cui l’immobile non venga utilizzato per più di un anno dopo l’anno di esercizio del diritto al credito d’imposta, oppure l’inizio dell’anno in cui scade il termine di cui all’art.72 (Termine per l’esercizio del diritto alla detrazione del credito d’imposta), comma 1 della Legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС), quando il diritto al credito d’imposta non è stato esercitato all’atto dell’acquisto o della costruzione dell’immobile;

Per gli altri beni e servizi БГ (БГ – броят на годините – BG – il numero di anni ) è il numero di anni dal verificarsi della circostanza, compreso l’anno del verificarsi della circostanza, fino alla scadenza del periodo di 5 anni a decorrere dall’inizio dell’anno di esercizio del diritto al credito d’imposta e, quando il diritto al credito d’imposta non viene esercitato, dall’inizio dell’anno in cui scade il periodo di cui all’art. 72 (Termine per l’esercizio del diritto alla detrazione del credito d’imposta), comma 1 della Legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС)(Una persona registrata ai sensi della presente legge può esercitare il suo diritto a detrarre un credito d’imposta per il periodo d’imposta durante il quale è sorto tale diritto, o in uno dei successivi 12 periodi d’imposta.).

Ai sensi del comma 8 dell’art. 79  della Legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС) la procedura di rettifica di cui ai commi 2 , 3, 5 e 6 dell’art. 79  si applica anche nei casi di fornitura ai sensi dell‘art. 6 (Consegna della merce), comma 3, punti 1 e 2  (ЗДДС) e dell’art. 111 (Consegna in relazione alla cancellazione e alla determinazione delle passività per l’ultimo periodo d’imposta), comma 1  (ЗДДС) , tenendo conto del regime fiscale della fornitura alla data del verificarsi dell’evento fiscale.

3.5 Effettuare più aggiustamenti annuali

Le rettifiche pluriennali sono regolate dalle disposizioni degli artt. 79а (Adeguamento del credito d’imposta utilizzato per beni acquisiti, fabbricati o importati, compresi gli immobili acquisiti o costruiti che sono o sarebbero beni fissi) 79б (Adeguamento del credito d’imposta utilizzato per servizi ricevuti che sono o sarebbero immobilizzazioni) della Legge sull’imposta sul valore aggiunto(ЗДДС), ma non ha dedotto un credito d’imposta sulla base dell’art. 70 (Limitazioni al diritto alla detrazione del credito d’imposta) della Legge sull’imposta sul valore aggiunto(ЗДДС).

IMPORTANTE: vengono effettuati solo per beni e servizi che sono o sarebbero beni patrimoniali a lungo termine ai sensi della legge sull’IVA!

4. Adeguamenti annuali per i beni, compresi gli immobili, che sono o sarebbero immobilizzazioni

1. Per i beni, compresi gli immobili, che sono o sarebbero attività a lungo termine, per ciascuno degli anni successivi all’anno di esercizio del diritto al credito d’imposta, durante il quale si verifica un cambiamento nell’uso dei beni in questione per cessioni per le quali sussiste il diritto a dedurre un credito d’imposta, l’importo del credito d’imposta utilizzato è rettificato quando è maggiore o minore di quello a cui la persona registrata avrebbe avuto diritto a dedurre se avesse acquisito i beni nell’anno del cambiamento.

La rettifica avviene indipendentemente dal fatto che, al momento della produzione, dell’acquisizione o dell’importazione dei beni, nonché al momento dell’acquisizione o della costruzione dell’immobile, sia stato dedotto un credito d’imposta in tutto, in parte o in proporzione al grado di utilizzo per un’attività economica autonoma, oppure non sia stato dedotto alcun credito d’imposta.

Nel determinare l’importo della rettifica che la persona deve effettuare per i beni, compresi gli immobili, che sono o sarebbero attività a lungo termine ai sensi della legge sull’IVA, si applica la formula pertinente specificata nella disposizione dell’articolo 79а (Adeguamento del credito d’imposta utilizzato per beni acquisiti, fabbricati o importati, compresi gli immobili acquisiti o costruiti che sono o sarebbero beni fissi) della Legge sull’imposta sul valore aggiunto(ЗДДС)

  • a seconda che un credito d’imposta
    • sia stato detratto
      • integralmente
      • parzialmente o
      • proporzionalmente
    • non sia stato detratto sulla base dell’art. 70 (Limitazioni al diritto alla detrazione del credito d’imposta)  (ЗДДС),
  • alla natura dell’oggetto della fornitura del bene/servizio
    • un immobile
    • altro bene/servizio,
    • un’attività a lungo termine ai sensi della legge sull’IVA

Dove:

ИРПДК – IRPDC (изменение в размера на ползвания данъчен кредит- Variazione  dell’importo del credito d’imposta utilizzato) è una variazione dell’importo del credito d’imposta utilizzato per l’anno

  • in cui avviene la variazione della destinazione d’uso dell’immobile
  • in cui si verifica la variazione dell’uso del bene;

IVA – IVA addebitata al momento dell’acquisizione o della costruzione dell’immobile;

IMPORTANTE:

Per gli immobili, la rettifica viene effettuata per ciascuno degli anni in cui si verifica la modifica della destinazione d’uso dell’immobile fino alla scadenza del termine di 20 anni, a partire da: dall’inizio dell’anno di esercizio del diritto al credito d’imposta, rispettivamente dall’inizio dell’anno di effettivo utilizzo, nel caso in cui l’immobile non sia stato utilizzato per più di un anno dopo l’anno di esercizio del diritto al credito d’imposta, oppure dall’inizio dell’anno in cui scade il termine di cui all’art.72 (Termine per l’esercizio del diritto alla detrazione del credito d’imposta), comma 1 della Legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС), quando all’atto dell’acquisto o della costruzione dell’immobile non è stato esercitato il diritto al credito d’imposta, rispettivamente dall’inizio dell’anno di effettivo utilizzo, qualora l’immobile non sia stato utilizzato per più di un anno dopo l’anno di scadenza di tale termine.

Per gli altri beni, la rettifica è effettuata per ciascuno degli anni in cui si è verificato il cambiamento di destinazione d’uso del bene in questione fino alla scadenza del periodo di 5 anni, a partire dall’inizio dell’anno di esercizio del diritto al credito d’imposta e, quando il diritto al credito d’imposta non è stato esercitato, dall’inizio dell’anno in cui scade il periodo di cui all’art.72 (Termine per l’esercizio del diritto alla detrazione del credito d’imposta), comma 1 della Legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС), rispettivamente dall’inizio dell’anno di effettivo utilizzo, qualora il bene non sia stato utilizzato per più di un anno dopo l’anno di scadenza di tale periodo.

IMPORTANTE:

Per l’anno solare in cui si sono verificate le circostanze di cui all’articolo 79а (Adeguamento del credito d’imposta utilizzato per beni acquisiti, fabbricati o importati, compresi gli immobili acquisiti o costruiti che sono o sarebbero beni fissi) comma 1 (ЗДДС)  cioè “modifica dell’uso dei beni rilevanti per le forniture per le quali esiste il diritto alla detrazione del credito d’imposta”, non si procede alla rettifica ai sensi del presente articolo per i beni, compresi gli immobili acquisiti o costruiti, che sono o sarebbero attività a lungo termine, quando non sono disponibili alla fine di tale anno solare e si sono verificate le circostanze per effettuare una rettifica ai sensi dell’Art. 79 (Modifiche al credito d’imposta per l’uso di un bene o servizio) della Legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС)(in caso di distruzione, accertamento di carenze o rottamazione dei beni).

Per un diritto reale su beni costituito a favore della persona registrata, la rettifica viene effettuata per il periodo per il quale il diritto è stato costituito, ma non oltre gli anni pertinenti specificati sopra.

Le rettifiche di cui all’articolo 79а (Adeguamento del credito d’imposta utilizzato per beni acquisiti, fabbricati o importati, compresi gli immobili acquisiti o costruiti che sono o sarebbero beni fissi) (ЗДДС) vengono effettuate per ciascuno degli anni successivi all’anno di esercizio del diritto al credito d’imposta o all’anno in cui scade il periodo di cui all’art.72 (Termine per l’esercizio del diritto alla detrazione del credito d’imposta), comma 1 della Legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС) della Legge, quando il diritto al credito d’imposta non è stato esercitato, o rispettivamente per ciascuno degli anni successivi all’anno di effettivo utilizzo, nel caso in cui l’immobile non sia stato utilizzato per più di un anno a partire dall’anno di esercizio del diritto al credito d’imposta o dall’anno in cui scade il periodo di cui all”art.72 (Termine per l’esercizio del diritto alla detrazione del credito d’imposta), comma 1 della Legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС), quando il diritto al credito d’imposta non è stato esercitato (art. 66, comma 5 del Regolamento per l’applicazione della Legge sull’IVA – ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ  (ППЗДДС)).

IMPORTANTE:

Ai sensi della prima parte del comma 8 dell’art. 79а (Adeguamento del credito d’imposta utilizzato per beni acquisiti, fabbricati o importati, compresi gli immobili acquisiti o costruiti che sono o sarebbero beni fissi) della Legge sull’imposta sul valore aggiunto(ЗДДС): Ai fini della rettifica di cui all’art. 79а (ЗДДС), il periodo di 5 anni, rispettivamente il periodo di 20 anni, cessano di decorrere per ogni anno solare durante il quale i beni, rispettivamente gli immobili, non vengono utilizzati per le attività specificate negli artt. 69 (Forniture ammissibili alla detrazione del credito d’imposta) e art. 70 (Limitazioni al diritto alla detrazione del credito d’imposta) della Legge sull’imposta sul valore aggiunto(ЗДДС).
Ai sensi della seconda parte del comma 8 dell’art. 79а (Adeguamento del credito d’imposta utilizzato per beni acquisiti, fabbricati o importati, compresi gli immobili acquisiti o costruiti che sono o sarebbero beni fissi) della Legge sull’imposta sul valore aggiunto(ЗДДС):Il termine si rinnova per ogni anno solare durante il quale i beni o gli immobili iniziano ad essere nuovamente utilizzati per le attività specificate negli artt. 69 (Forniture ammissibili alla detrazione del credito d’imposta) e art. 70 (Limitazioni al diritto alla detrazione del credito d’imposta) della Legge sull’imposta sul valore aggiunto(ЗДДС).

5. Adeguamenti annuali per servizi che sono o sarebbero immobilizzazioni

5.1. Per i servizi che costituiscono o costituirebbero attività a lungo termine, per ciascuno degli anni successivi all’anno di esercizio del diritto al credito d’imposta, nel corso dei quali si verifica una modifica nell’uso del servizio rilevante per le prestazioni per le quali sussiste il diritto a dedurre un credito d’imposta, l’importo del credito d’imposta utilizzato è rettificato quando è maggiore o minore di quello a cui il soggetto iscritto avrebbe avuto diritto a dedurre se avesse ricevuto il servizio nell’anno della modifica. La rettifica viene effettuata indipendentemente dal fatto che un credito d’imposta sia stato detratto in tutto o in parte, o che non sia stato detratto alcun credito d’imposta al momento della ricezione del servizio. Nel determinare l’importo della correzione che la persona deve effettuare, si applica la formula pertinente specificata nella disposizione  dell’art. 79б (Adeguamento del credito d’imposta utilizzato per servizi ricevuti che sono o sarebbero immobilizzazioni) della Legge sull’imposta sul valore aggiunto(ЗДДС), a seconda che un credito d’imposta sia stato detratto in tutto o in parte, oppure che non sia stato detratto alcun credito d’imposta sulla base dell’art. 70 (Limitazioni al diritto alla detrazione del credito d’imposta) della Legge sull’imposta sul valore aggiunto(ЗДДС).

La correzione è effettuata per ciascuno degli anni in cui si è verificata la variazione nella fruizione del servizio interessato fino alla scadenza del termine di 5 anni, conteggiati a partire dall’inizio dell’anno di esercizio del diritto al credito d’imposta e, qualora il diritto al credito d’imposta non sia stato esercitato, a partire dall’inizio dell’anno in cui scade il termine di cui all’art.72 (Termine per l’esercizio del diritto alla detrazione del credito d’imposta), comma 1 della Legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС).

Gli adeguamenti di cui all’art. 79б (Adeguamento del credito d’imposta utilizzato per servizi ricevuti che sono o sarebbero immobilizzazioni) della Legge sull’imposta sul valore aggiunto(ЗДДС) vengono effettuati per ciascuno degli anni successivi all’anno di esercizio del diritto al credito d’imposta o all’anno in cui scade il periodo di cui all’art.72 (Termine per l’esercizio del diritto alla detrazione del credito d’imposta), comma 1 della Legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС), quando il diritto al credito d’imposta non è stato esercitato (art. 66, comma 6 del  Regolamento per l’applicazione della Legge sull’IVA – ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ  (ППЗДДС)).

IMPORTANTE :

Ai sensi del comma 6 dell’art. 79б (Adeguamento del credito d’imposta utilizzato per servizi ricevuti che sono o sarebbero immobilizzazioni) della Legge sull’imposta sul valore aggiunto(ЗДДС) Per l’anno solare in cui si sono verificate le circostanze di cui   all’art. 79б (modifica dell’uso di servizi che sono o sarebbero beni durevoli per i quali esiste il diritto alla detrazione di un credito d’imposta), non si procede alla rettifica ai sensi dell’art. 79б  per i servizi che sono o sarebbero beni durevoli quando non sono disponibili alla fine di tale anno solare e si sono verificate le circostanze per effettuare una rettifica ai sensi dell’Art. 79 (Modifiche al credito d’imposta per l’uso di un bene o servizio) (in caso di distruzione, accertamento di carenze o rottamazione della merce).

Ai fini della rettifica di cui all’art. 79б (Adeguamento del credito d’imposta utilizzato per servizi ricevuti che sono o sarebbero immobilizzazioni) della Legge sull’imposta sul valore aggiunto(ЗДДС), il termine di 5 anni cessa di decorrere per ogni anno solare durante il quale il servizio, che costituisce o costituirebbe un’attività fissa, non viene utilizzato per le attività specificate negli negli artt. 69 (Forniture ammissibili alla detrazione del credito d’imposta) e art. 70 (Limitazioni al diritto alla detrazione del credito d’imposta) della Legge sull’imposta sul valore aggiunto(ЗДДС).

Ai sensi del comma 7 dell’art. 79б (Adeguamento del credito d’imposta utilizzato per servizi ricevuti che sono o sarebbero immobilizzazioni) della Legge sull’imposta sul valore aggiunto(ЗДДС) il termine si rinnova per ogni anno solare durante il quale il servizio inizia ad essere nuovamente utilizzato per le attività specificate negli articoli 69 (Forniture ammissibili alla detrazione del credito d’imposta) e art. 70 (Limitazioni al diritto alla detrazione del credito d’imposta) della Legge sull’imposta sul valore aggiunto(ЗДДС).

Ai sensi del comma 4 dell’art. 79б (Adeguamento del credito d’imposta utilizzato per servizi ricevuti che sono o sarebbero immobilizzazioni) della Legge sull’imposta sul valore aggiunto(ЗДДС)Le rettifiche pluriennali specificate vengono effettuate nell’ultimo periodo d’imposta dell’anno solare in cui si sono verificate le circostanze rilevanti, redigendo un verbale della correzione effettuata, che deve contenere i dettagli specificati rispettivamente nell’art. 66, comma 5 e nell’art. 66, comma 6 del  Regolamento per l’applicazione della Legge sull’IVA – ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ  (ППЗДДС)) e riflettere la modifica dell’importo del credito d’imposta utilizzato ai sensi del presente protocollo nel giornale di acquisto e nella dichiarazione di riferimento per tale periodo d’imposta, come segue:

1. con il segno (+), quando è nella direzione di aumentare l’importo del credito d’imposta utilizzato;

2. con il segno (-), quando è nella direzione di ridurre l’importo del credito d’imposta utilizzato.

IMPORTANTE:

Gli adeguamenti annuali indicati non possono essere effettuati quando sono volti ad aumentare l’importo del credito d’imposta utilizzato – art. 79а, comma 6 e art. 79б, comma 5 della Legge sull’imposta sul valore aggiunto(ЗДДС)!

IMPORTANTE:

Ai fini del calcolo delle rettifiche di cui agli articoli 79, 79а e 79б della Legge sull’imposta sul valore aggiunto(ЗДДС), le regole sono disciplinate dall’articolo 79в. (Regole per il calcolo delle rettifiche)

Correzioni in altri casi

Per i beni e i servizi importati per uso comune sulla base dell’articolo  10а (Mancata consegna di beni o servizi in altri casi), paragrafo 2 della Legge sull’imposta sul valore aggiunto(ЗДДС), le rettifiche ai sensi rettifiche di cui agli articoli 79, 79а e 79б della Legge sull’imposta sul valore aggiunto(ЗДДС) vengono effettuate dal partner in base all’uso di tali beni o servizi nell’ambito dell’attività economica autonoma della società non costituita.

6. Casi in cui non vengono effettuate rettifiche ad un credito d’imposta utilizzato (limitazioni alle rettifiche)

6.1 Non si procede alle rettifiche di cui agli di cui agli articoli 79, 79а e 79б della Legge sull’imposta sul valore aggiunto(ЗДДС) nei seguenti casi:

  • Quando i beni o i servizi vengono utilizzati per forniture ai sensi dell’art. 70, comma 3 (ЗДДС)  (in particolare, abbigliamento da lavoro, uniforme e rappresentativo; servizi di trasporto dal luogo di residenza al luogo di lavoro e ritorno; fornitura gratuita di un servizio da parte di un detentore/utente per la riparazione o il miglioramento di un bene locato o fornito per l’uso;  beni o servizi di valore irrisorio (il prezzo di mercato è inferiore a 30 BGN e la loro fornitura non fa parte di una serie di forniture per le quali il destinatario è la stessa persona – § 1, punto 9 delle Disposizioni Aggiuntive (Допълнителни разпоредби)  alla Legge sull’imposta sul valore aggiunto – Закон за Данък Върху Добавената Стойност (ДР на ЗДДС)) per scopi pubblicitari e fornitura di campioni; cibo e/o integratori, che vengono forniti ai sensi dell’art. 285 del Codice del lavoro (Кодекса на труда); trasporto e alloggio di persone distaccate; fornitura di servizi di garanzia ai sensi dell’art. 129 (ЗДДС); fornitura gratuita di beni ai sensi dell’art. 6, comma 4, punto 4 (ЗДДС);
  • Nei casi previsti dall’art. 10 (ЗДДС) (trasformazione di una società commerciale ai sensi della legge sul commercio; trasferimento di un’impresa ai sensi dell’art. 15 o dell’art. 60 della Legge sul commercio (Търговския закон); conferimento di un contributo non monetario a una società commerciale; acquisizione di beni per eredità o per testamento da un soggetto passivo; trasformazione di organizzazioni di bilancio, imprese statali o comunali, in seguito alla quale le organizzazioni o imprese di nuova costituzione diventano successori universali di quelle trasformate; fornitura di beni per l’uso da parte dello Stato/dei comuni ai richiedenti per le esigenze di asili nido e scuole private ai sensi della legge sull’istruzione prescolare e scolastica e successivo trasferimento allo Stato/ai comuni da parte dei richiedenti in caso di chiusura degli asili nido e delle scuole);
  • Quando un partner importa beni e servizi per raggiungere l’obiettivo comune previsto da un contratto per costituire una società non costituita;
  • Quando il regime fiscale delle cessioni per le quali il soggetto registrato utilizza i beni o i servizi viene modificato dalla legge.
  • Per gli immobili, se sono trascorsi 20 anni da:
    • a) dall’inizio dell’anno di esercizio del diritto al credito d’imposta, rispettivamente dall’inizio dell’anno di effettivo utilizzo, nel caso in cui l’immobile non venga utilizzato per più di un anno dopo l’anno di esercizio del diritto al credito d’imposta, oppure b) l’inizio dell’anno in cui scade il termine di cui all’art.72 (Termine per l’esercizio del diritto alla detrazione del credito d’imposta), comma 1 della Legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС), quando il diritto al credito d’imposta non è stato esercitato all’atto dell’acquisto o della costruzione dell’immobile;  Per beni o servizi diversi dagli immobili, se sono trascorsi 5 anni da: a) l’inizio dell’anno in cui viene esercitato il diritto al credito d’imposta, ovvero
    • b) l’inizio dell’anno in cui scade il termine di cui all’art.72 (Termine per l’esercizio del diritto alla detrazione del credito d’imposta), comma 1 della Legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС), quando non è stato esercitato il diritto al credito d’imposta all’atto dell’acquisto o della costruzione dell’immobile;
  • Per beni o servizi diversi dagli immobili, se sono trascorsi 5 anni da:
    • a) l’inizio dell’anno in cui viene esercitato il diritto al credito d’imposta, ovvero
    • b) l’inizio dell’anno in cui scade il termine di cui all’art.72 (Termine per l’esercizio del diritto alla detrazione del credito d’imposta), comma 1 della Legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС), quando non è stato esercitato il diritto al credito d’imposta;
  • Quando il documento di cui all’articolo 71 (Condizioni per l’esercizio del diritto alla detrazione del credito d’imposta) della  Legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС) per l’acquisto di beni o servizi non viene indicato nel registro degli acquisti di cui all’articolo 124 (ЗДДС) entro il termine di cui all’articolo 72 (ЗДДС).

6.2 Le rettifiche ai sensi dell’articolo 79 (ЗДДС) non vengono effettuate nei seguenti casi:

  • In caso di distruzione, difetto e carenza di merci causati da forza maggiore, nonché in caso di distruzione di prodotti sottoposti ad accisa sotto controllo amministrativo ai sensi della legge sui depositi fiscali e di accisa. Il diritto commerciale definisce il concetto di “forza maggiore” come un evento imprevisto o inevitabile di natura straordinaria, vale a dire: L’evento era imprevedibile per la persona o andava oltre la sua normale capacità di superarlo per proteggere i propri beni da danni e perdite. Esempi di forza maggiore sono inondazioni, terremoti, grandine e altri disastri naturali al di fuori del controllo della persona.
  • In caso di distruzione, difetto e mancanza di beni causati da incidenti o catastrofi per i quali la persona può dimostrare che non sono dovuti a sua colpa o a colpa della persona che utilizza i beni.
  • Carenze derivanti da modifiche delle proprietà fisico-chimiche nelle dimensioni normali, corrispondenti alle norme stabilite per le dimensioni limite degli abeti naturali, e carenze di merci durante il loro stoccaggio e trasporto secondo un atto normativo o standard e norme aziendali.
  • Difetto tecnologico entro le norme ammissibili specificate nella documentazione tecnologica per la produzione o l’attività in questione.
  • Matrimonio dovuto alla scadenza della durata di conservazione/shelf life, determinata secondo i requisiti di un atto normativo.
  • Ammortamento delle immobilizzazioni ai sensi della legge sulla contabilità, quando il loro valore di bilancio è inferiore al 10 percento del loro valore contabile.

7. Disposizioni transitorie e finali

(Disposizioni transitorie e finali
ALLA LEGGE DI MODIFICA E INTEGRAZIONE DELLA LEGGE SULLE ACCISE E SUI DEPOSITI FISCALI –  Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА АКЦИЗИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ)
Vedi: https://lex.bg/laws/ldoc/2135533201

§ 42.

(1) Per gli immobili disponibili al 1° gennaio 2016 la determinazione della base imponibile ai sensi dell’art. 27 (Casi particolari nella determinazione della base imponibile), comma. 2 della  Legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС) e le modifiche al credito d’imposta utilizzato ai sensi dell’art. art. 79а (Adeguamento del credito d’imposta utilizzato per beni acquisiti, fabbricati o importati, compresi gli immobili acquisiti o costruiti che sono o sarebbero beni fissi) comma3, punto 1 della Legge sull’imposta sul valore aggiunto(ЗДДС), per gli anni successivi a quello di entrata in vigore della presente legge, conteggiando il periodo di 20 anni a partire dall’inizio dell’anno di esercizio del diritto al credito d’imposta.

(2) Per gli immobili di cui al comma 1, per i quali ricorrono le circostanze previste dal precedente articolo 79, comma 8, della Legge sull’imposta sul valore aggiunto(ЗДДС), i soggetti registrati possono esercitare il diritto alla detrazione del credito d’imposta o all’adeguamento (aumento) dell’importo del credito d’imposta parziale utilizzato, entro il 30 giugno 2017. emettere un protocollo per aumentare l’importo del credito d’imposta parziale utilizzato o per esercitare il diritto a un credito d’imposta in un importo determinato dalla formula pertinente.

IMPORTANTE: In questo caso il numero di anni è quello trascorso dal verificarsi delle circostanze di cui al precedente articolo 79, comma 8 (ЗДДС), escluso l’anno del verificarsi delle circostanze, fino al 2016. compreso;

(3) Per i beni o servizi diversi dagli immobili, per i quali ricorrono le circostanze previste dal precedente articolo 79, comma 8, della Legge sull’imposta sul valore aggiunto(ЗДДС), i soggetti registrati possono esercitare il diritto alla detrazione del credito d’imposta o adeguare (aumentare) l’importo del credito d’imposta parziale utilizzato, entro il 30 giugno 2017. emettere un protocollo per aumentare l’importo del credito d’imposta parziale utilizzato o per esercitare il diritto a un credito d’imposta in un importo determinato dalla formula pertinente.

IMPORTANTE: In questo caso il numero di anni è quello trascorso dal verificarsi delle circostanze di cui al precedente articolo 79, comma 8 (ЗДДС), escluso l’anno del verificarsi delle circostanze, fino al 2016. compreso;

(4) Il diritto alla detrazione del credito d’imposta di cui ai commi 2 e 3 si esercita mediante annotazione della denuncia nel giornale degli acquisti e nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui la denuncia è stata rilasciata.

(5) Nei casi di cui ai paragrafi 2 e 3, le persone annullano i protocolli di cui all’articolo 67, paragrafo 3 del Regolamento per l’applicazione della Legge sull’IVA – ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ  (ППЗДДС) , emessi fino al 31 dicembre 2016. compreso. Ai presenti protocolli si applicano le disposizioni dell’articolo 80, paragrafi 7 e 8 del Regolamento interno.

§ 43. Gli articoli 79, 79а e 79б della Legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС) non si applicano ai beni e ai servizi per i quali la persona registrata ha applicato il precedente articoli 79, paragrafi 6 e 7 della Legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС) .

§ 44. Per beni e servizi che non sono immobilizzazioni ai sensi del § 1, punto 83 delle Disposizioni Aggiuntive (Допълнителни разпоредби)  alla Legge sull’imposta sul valore aggiunto – Закон за Данък Върху Добавената Стойност (ДР на ЗДДС), disponibile al 31 dicembre 2016. compresi, l’articolo 79, paragrafi 3 e 5, gli articoli 79a e 79b della stessa legge.

https://balans.bg/sbornik/statiya/25023

Bulgaria – Multe e sanzioni patrimoniali ai sensi della legge sull’imposta sul valore aggiunto (IVA)

Multe e sanzioni patrimoniali ai sensi della legge sull’imposta sul valore aggiunto (IVA)

Tipo di violazione L’importo della sanzione pecuniaria (ammenda) Aliquota IVA
Mancata presentazione della domanda di iscrizione o della domanda di cessazione dell’iscrizione nei termini stabiliti. Una multa o una sanzione pecuniaria da 500 a 5.000 BGN. Arte. 178
Mancata presentazione o mancato rispetto dei termini previsti da parte di qualsiasi persona, anche non registrata, obbligata a presentare:

– dichiarazione-di riferimento ex art. 125, par. 1 dell’IVA per il periodo d’imposta di riferimento;

 Dichiarazione VIES ex art. 125, par. 2 dell’IVA ;

 i registri delle segnalazioni ex art. 124 IVA (registro degli acquisti, registro delle vendite e registro delle cessioni intracomunitarie di veicoli nuovi).

Una multa o una sanzione pecuniaria da 500 a 10.000 BGN. Arte. 179, comma 1
La mancata presentazione o  l’inosservanza dei termini previsti  per la presentazione di una dichiarazione-relazione per l’ applicazione di un regime speciale per le consegne effettuate con luogo di adempimento nel territorio dello Stato ai sensi dell’art. 21, par. 6 IVA da parte di un soggetto iscritto ai sensi dell’art . 154 IVA o registrati in altro Stato membro per l’applicazione di un regime esterno all’Unione o di un regime comunitario. Una multa o una sanzione pecuniaria da 500 a 10.000 BGN. Arte. 179, par. 2
Mancata riscossione dell’imposta entro i termini previsti dalla presente legge , incl. in caso di mancato pagamento dell’imposta, per mancata presentazione della domanda di iscrizione e mancata tempestiva registrazione. Sanzione pecuniaria o patrimoniale per un importo di imposta non pagata, ma non inferiore a 500 BGN.

Per violazione ripetuta : il doppio dell’importo delle tasse non pagate, ma

non inferiore a 5.000 BGN.

Arte. 180, par. 1, 2 e 4
Accumulo dell’imposta nel periodo successivo a quello in cui l’imposta avrebbe dovuto essere addebitata . Sanzione pecuniaria o patrimoniale pari al 25% dell’imposta, ma non inferiore a 250 BGN. Arte. 180, par. 3
La mancata riscossione dell’imposta entro i termini previsti dalla presente legge, nei casi in cui l’imposta è dovuta dalla persona in qualità di contribuente ai sensi del capitolo otto e per l’imposta addebitata, la persona ha diritto a un credito d’imposta completo, incl. in caso di mancato pagamento dell’imposta, per mancata presentazione della domanda di iscrizione e mancata tempestiva registrazione.  Una multa o una sanzione pecuniaria pari al 5% dell’imposta non pagata, ma non inferiore a 50 BGN.

In caso di violazione ripetuta, la multa o la sanzione patrimoniale ammonta al 20% dell’imposta non pagata, ma non inferiore a 500 BGN.

Arte. 180a, par. 1, 2 e 5
Accertamento dell’imposta nel periodo successivo a quello in cui l’imposta avrebbe dovuto essere accertata, nei casi in cui l’imposta è dovuta dalla persona in qualità di contribuente ai sensi del capitolo otto e per l’imposta accertata la persona ha diritto a un credito d’imposta completo.  Sanzione pecuniaria o patrimoniale pari al 2% dell’imposta, ma non inferiore a 25 BGN. Arte. 180a, par. 3
Mancata riscossione di un’imposta entro i termini previsti dalla presente legge, nei casi in cui l’imposta è dovuta dalla persona in qualità di pagatore ai sensi del capitolo otto  e la persona ha diritto a un credito d’imposta completo per l’imposta addebitata, e una notifica scritta è stata effettuata stato presentato all’amministrazione finanziaria ai sensi dell’art. 126, par. 3, punto 2 dell’IVA  entro un termine massimo di due mesi dalla fine del mese in cui sorge l’obbligo di riscuotere l’imposta. Una multa o una sanzione pecuniaria da 100 a 300 BGN.

In caso di violazione ripetuta, la multa o la sanzione patrimoniale va da 200 BGN a 600 BGN .

Arte. 180a, par. 4
La mancata riscossione dell’imposta nei termini previsti dalla presente legge per  le consegne effettuate con luogo di adempimento nel territorio dello Stato ai sensi  dell’art. 21, par. 6 IVA  da parte di  un soggetto iscritto ai sensi dell’art  . 154 IVA  o registrati in altro Stato membro per l’applicazione di un regime esterno all’Unione o di un regime comunitario. Una multa o una sanzione pecuniaria pari al 25% dell’imposta accertata o  un’imposta di importo inferiore, ma non inferiore a 250 BGN.

In caso di  violazione ripetuta, la multa o la sanzione patrimoniale ammonta  al doppio dell’importo dell’imposta accertata , ma non inferiore a 5.000 BGN.

Arte. 180b, par. 1 e 2
Mancata presentazione di informazioni dai registri di segnalazione o presentazione di informazioni su supporti magnetici o ottici diversi da quelli specificati nei registri di segnalazione. Una multa o una sanzione pecuniaria da 500 a 10.000 BGN.

In caso di violazione ripetuta, la multa o la sanzione patrimoniale va da 1.000 BGN a 20.000 BGN.

Arte. 181, par. 1 e 2
Mancata presentazione su richiesta dell’Agenzia delle Entrate del registro elettronico ex art . 120, par. 3 IVA ovvero  il registro elettronico, tenuto secondo la legislazione del socio titolare mediante identificazione da parte di  una persona iscritta ai sensi  dell’art. 154 IVA  o dell’art. 156 IVA , o registrati in altro Stato membro per l’applicazione di un regime extracomunitario o di un regime comunitario. Una multa o una sanzione pecuniaria da 500 a 10.000 BGN.

In caso di  violazione ripetuta, la multa o la sanzione patrimoniale va da 1.000 BGN a 20.000 BGN.

Arte. 181a, par. 1 e 2
Mancata emissione di un documento fiscale o mancata iscrizione del documento fiscale emesso/ricevuto nei registri di reporting per il periodo d’imposta pertinente, che porta alla determinazione dell’imposta in un importo inferiore. Una multa o una sanzione pecuniaria per l’importo dell’imposta determinata in un importo inferiore, ma non inferiore a 1.000 BGN.

 

Arte. 182, par. 1
Emissione o riflessione del documento fiscale nel periodo successivo al periodo fiscale in cui il documento avrebbe dovuto essere emesso o riflesso. Una multa o una sanzione pecuniaria pari al 25% dell’imposta determinata in un importo inferiore, ma non inferiore a 250 BGN. Arte. 182, par. 2
Emissione di un documento fiscale da parte di un soggetto non titolare di partita IVA , nel quale è indicata l’imposta. Sanzione pecuniaria o patrimoniale per l’importo dell’imposta specificata nel documento, ma non inferiore a 1.000 BGN.

In caso di violazione ripetuta, la multa o la sanzione patrimoniale ammonta al doppio dell’importo dell’imposta non pagata, ma non inferiore a 5.000 BGN.

Arte. 183, par. 1 e 2
Mancata presentazione o mancata presentazione nei termini della dichiarazione di cui all’art. 168, par. 2 IVA da parte di un soggetto non titolare di partita IVA in occasione dell’acquisto/consegna intracomunitaria di un nuovo veicolo.

 

 

Una multa o una sanzione pecuniaria da 1.000 a 10.000 BGN.

In caso di violazione ripetuta, la multa o la sanzione patrimoniale va da 5.000 BGN a 20.000 BGN.

Arte. 184, par. 1 e 2
Mancata emissione della ricevuta fiscale (ricevuta fiscale o ricevuta di sistema) – per le persone fisiche che non sono commercianti – una multa da 100 a 500 BGN. In caso di violazione ripetuta – da 200 BGN a 1.000 BGN;

– per le persone giuridiche e le imprese individuali – sanzione pecuniaria da 500 BGN a 2.000 BGN. In caso di violazione ripetuta – da 10,00 BGN a 4.000 BGN;

– per la persona fisica che era effettivamente obbligata a rilasciare una ricevuta (ricevuta fiscale o di sistema) e ha accettato il pagamento senza emettere tale ricevuta – una multa da 100 a 500 BGN.

Arte. 185, par. 1, 3 e 4
Violazione di:

 

–          le condizioni, l’ordine e le modalità per l’approvazione o la cancellazione della tipologia, per la messa in servizio/disattivazione, la registrazione/cancellazione, la rendicontazione, la conservazione dei documenti emessi da/in connessione con un dispositivo fiscale e un sistema automatizzato integrato per la gestione dell’attività commerciale  o

 

–         l’ordine di  manutenzione dei dispositivi fiscali, risp. e il sistema automatizzato integrato per il servizio dell’attività commerciale o

– i requisiti per il collegamento a distanza con l’Agenzia delle Entrate oppure

– i requisiti per il conferimento dei dati di cui all’art. 118, par. 10 dell’IVA presso l’Agenzia nazionale delle entrate (dati sulla consegna e sullo spostamento delle quantità consegnate/ricevute di combustibili liquidi, nonché sulla loro modifica da parte del fornitore/destinatario della fornitura di combustibili liquidi) alla data di l’obbligo di presentarli.

– per le persone fisiche che non sono commercianti – una multa da 300 a 1.000 BGN. In caso di violazione ripetuta – da 600 BGN a 2.000 BGN ;

– persone giuridiche e ditte individuali – sanzione patrimoniale – per un importo da 3.000 a 10.000 BGN. In caso di violazione ripetuta – da 6.000 BGN a 20.000 BGN.

Quando la violazione non comporta il mancato riconoscimento del ricavo, le sanzioni sono:

– per le persone fisiche che non sono commercianti – una multa da 100 a 500 BGN. In caso di violazione ripetuta – da 200 BGN a 1.000 BGN;

– persone giuridiche e ditte individuali – sanzione patrimoniale da 500 a 2.000 BGN. In caso di violazione ripetuta – da 1.000 BGN a 4.000 BGN.

Arte. 185, par. 2 e 5

E

Arte. 192 nel caso di violazioni commesse da produttori, importatori o soggetti che effettuano la manutenzione degli apparecchi fiscali.

Mancata conservazione della ricevuta fiscale (ricevuta fiscale) fino all’uscita dal sito. Una multa di 5 BGN. Arte. 185, par. 6
1. Inosservanza dell’ordine o delle modalità di:

a) emissione di un documento rilevante per la vendita, emesso secondo l’ordine stabilito di consegna/vendita;

b) messa in servizio o registrazione presso l’Agenzia nazionale delle entrate di dispositivi fiscali o sistemi automatizzati integrati per la gestione dell’attività commerciale;
c) rendicontazione giornaliera del fatturato, quando obbligatoria;

d) conferimento dei dati ex art. 118 dell’Agenzia Nazionale delle Entrate;

e) conservazione di documenti emessi da/in connessione con dispositivi fiscali o sistemi automatizzati integrati per la gestione dell’attività commerciale.

La misura amministrativa coercitiva che sigilla un oggetto per un periodo massimo di un mese, indipendentemente dalle sanzioni pecuniarie o patrimoniali previste. La misura è applicata con provvedimento motivato dell’amministrazione finanziaria o da un funzionario dalla stessa autorizzato.

 

Arte. 186, par. 1, punto 1 e par. 3

(Cfr. art. 187 per quanto riguarda le specifiche modalità di applicazione e sospensione della misura.)

Utilizzo di un dispositivo fiscale o di un sistema integrato di gestione aziendale automatizzata che non soddisfa i requisiti per un tipo approvato e non è stato approvato dall’Istituto bulgaro di metrologia. – sigillatura dell’oggetto per un periodo massimo di un mese. La misura è applicata con provvedimento motivato dell’amministrazione finanziaria o da un funzionario dalla stessa autorizzato.

– confisca da parte dell’Agenzia delle Entrate e distruzione del dispositivo fiscale, nonché revoca del diritto all’utilizzo del sistema automatizzato integrato per la gestione dell’attività commerciale.

Arte. 186, par. 1, punto 2 e par. 2

(Cfr. art. 187 per quanto riguarda le specifiche modalità di applicazione e sospensione della misura.)

 

Il mancato pagamento puntuale dell’imposta richiesta da parte di una persona non registrata – contribuente ai sensi dell’art. 91, par. 1 IVA (in caso di acquisto intracomunitario di un veicolo nuovo ) e art. 91, par. 2 IVA ( per gli acquisti intracomunitari di prodotti soggetti ad accisa).

 

 

Una multa o una sanzione pecuniaria da 500 a 2.000 BGN.

In caso di violazione ripetuta, la multa o la sanzione patrimoniale ammonta all’importo dell’imposta non pagata, ma non inferiore a 4.000 BGN.

Arte. 189, par. 1 e 2
Mancato rimborso da parte dell’autorità fiscale dell’imposta subordinata al rispetto delle condizioni per il rimborso. Una multa da 500 a 2.000 BGN per il funzionario colpevole.

In caso di violazione ripetuta, la multa ammonta a BGN 1.000 – BGN 4.000.

Arte. 190, par. 1 e 2
Mancata riscossione dell’IVA da parte di un’autorità doganale o riscossione dell’imposta in misura inferiore oppure svincolo delle merci dal controllo doganale senza pagamento dell’imposta dovuta. Una multa da 500 a 2.000 BGN per il funzionario colpevole.

In caso di violazione ripetuta, la multa ammonta a BGN 1.000 – BGN 4.000.

Arte. 191, par. 1 e 2

Bulgaria – Parte Quinta della Legge IVA – Aliquote e determinazione della responsabilità fiscale

Parte quinta.
ALIQUOTE E DETERMINAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ FISCALE

Capitolo sei.
ALIQUOTE FISCALI

Aliquota fiscale standard

Arte. 66. (Modifica – SG. 52 del 2022, in vigore dal 01.07.2022 anni) (1) L’aliquota fiscale standard è del 20% per le forniture imponibili con luogo di esecuzione nel paese, a meno che non siano espressamente elencate come imponibili con un’aliquota fiscale ridotta o nulla.
(2) L’aliquota di cui al par. 1 si applica sia alle importazioni di beni nel territorio dello Stato, sia agli acquisti intracomunitari imponibili nel territorio dello Stato, ad eccezione di quelli espressamente indicati come imponibili con aliquota ridotta o nulla.

Aliquota fiscale ridotta

Arte. 66a. (Nuova – SG. 52 del 2022, in vigore dal 01.07.2022, modificata – SG. 102 del 2022, in vigore dal 01.01.2023) L’aliquota fiscale è del 9 per cento per:
1. prestazione di servizi di alloggio forniti in alberghi e strutture simili, compresa la fornitura di alloggi per le vacanze e l’affitto di posti per campeggi o roulotte, con luogo di esecuzione nel territorio del Paese;
2. consegna di libri su supporto fisico o effettuata elettronicamente, o entrambi (compresi libri di testo, libri didattici e kit didattici, libri per bambini con illustrazioni, da disegnare o colorare, edizioni musicali stampate o scritte a mano), opere stampate periodiche – giornali e riviste, su supporti fisici o effettuati elettronicamente o entrambi, diverse dalle pubblicazioni destinate interamente o principalmente alla pubblicità e diverse dalle pubblicazioni costituite interamente o principalmente da contenuti video o contenuti audio-musicali;
3. forniture di alimenti adatti per neonati o bambini piccoli, pannolini per neonati e articoli simili per l’igiene dei neonati ai sensi della domanda n. 4 .

Esenzione con diritto a detrazione del credito d’imposta mediante applicazione di un’aliquota d’imposta pari a zero

Arte. 66b. (Nuova – SG n. 52 del 2022, in vigore dal 01.07.2022) Per le forniture con luogo di esecuzione nel paese si applica un’aliquota fiscale pari a zero, come specificato nel capitolo tre , art. 53 , 64a , 140 , 146 e 173 .

Importo fiscale

Arte. 67. (1) L’importo dell’imposta è determinato moltiplicando la base imponibile per l’aliquota fiscale.
(2) Se al momento della negoziazione della consegna non viene esplicitamente indicato che l’imposta è dovuta separatamente, si presuppone che sia inclusa nel prezzo concordato.
(3) L’imposta si considera compresa nel prezzo annunciato e quando la merce viene offerta, con riserva di consegna al dettaglio, nella rete commerciale.

Capitolo sette.
CREDITO D’IMPOSTA

Credito d’imposta e diritto a detrazione del credito d’imposta

Arte. 68. (1) Il credito d’imposta è l’importo dell’imposta che una persona registrata ha il diritto di detrarre dai suoi obblighi fiscali ai sensi della presente legge per:
1. beni o servizi da lui ricevuti nell’ambito di una fornitura imponibile;
2. un pagamento da lui effettuato prima che si verificasse l’evento imponibile della fornitura;
3. importazione da lui effettuata;
4. l’imposta richiestagli in qualità di contribuente ai sensi del capitolo otto .
(2) Il diritto alla detrazione del credito d’imposta sorge quando l’imposta deducibile diventa esigibile.
(3) Nei casi di successione legale ai sensi dell’art. 10 il diritto alla detrazione del credito d’imposta sorge:
1 . (suppl. -. SG. 102 del 2022, in vigore dal 01.01.2023) alla data di entrata della circostanza ai sensi dell’art. 10 nel registro delle imprese e nel registro delle persone giuridiche senza scopo di lucro – quando il cessionario è una persona registrata ai sensi di questa legge;
2. alla data di registrazione ai sensi dell’art. 132, par. 3 .
(4) Nei casi di cui all’art. 116, par. 2 il diritto alla detrazione del credito d’imposta sorge dalla data di emissione del nuovo documento fiscale.
(5) Nei casi di cui all’art. 131, il diritto alla detrazione del credito d’imposta sorge dalla data di rilascio del documento di cui all’art. 131, par. 1, punto 2 .
(6) (Nuova – SG. 101 del 2013, in vigore dal 01.01.2014) Il diritto di detrarre un credito d’imposta per la consegna ricevuta di beni o servizi per i quali si applica il regime speciale di rendicontazione fiscale sul valore aggiunto , sorge quando l’imposta deducibile diventa esigibile.

Forniture deducibili fiscalmente

Arte. 69. (1) Quando i beni e i servizi vengono utilizzati ai fini delle forniture imponibili effettuate dalla persona registrata, la persona ha diritto a detrarre:
1. l’imposta sui beni o servizi che il fornitore, una persona registrata ai sensi di questa legge, gli ha consegnato o sta per consegnargli;
2. l’imposta applicata all’importazione di beni ai sensi dell’art. 56 e 57 ;
3. l’imposta richiestagli in qualità di contribuente ai sensi del capitolo otto .
(2) Ai fini del par. 1 sono considerate anche le forniture imponibili:
1. le forniture nell’ambito dell’attività economica della persona registrata, che hanno luogo di esecuzione fuori del territorio del Paese, ma che sarebbero imponibili se effettuate nel territorio del Paese;
2 . (modifica -. SG. 94 del 2010, in vigore dal 01.01.2011) la fornitura di servizi finanziari ai sensi dell’art. 46 e servizi assicurativi ex art. 47 , quando il destinatario dei servizi è stabilito al di fuori dell’Unione Europea o quando la fornitura di tali servizi è direttamente connessa a beni per i quali valgono le condizioni di cui all’art. 28 .

Limitazioni al diritto di detrazione del credito d’imposta

Arte. 70. (1) Il diritto alla detrazione del credito d’imposta non esiste, indipendentemente dal fatto che siano soddisfatte le condizioni di cui all’art. 69 o 74 quando:
1. i beni o servizi sono destinati ad effettuare cessioni esenti ai sensi del capo quarto ;
2 . (suppl. -. SG. 96 del 2019, in vigore dal 01.01.2020) i beni o i servizi sono destinati a forniture gratuite o più in generale ad attività diverse dall’attività economica della persona;
3. i beni o servizi sono destinati a scopi di rappresentanza o di intrattenimento;
4 . (modifica -. SG. 94 del 2012, in vigore dal 01.01.2013) una motocicletta o un’autovettura è stata acquistata o importata;
5 . (modifica -. SG. 94 del 2012, in vigore dal 01.01.2013) I beni o servizi sono destinati alla manutenzione, riparazione, miglioramento e funzionamento di motociclette e autovetture sotto il punto 4, compresi pezzi di ricambio, assemblaggio, carburante e lubrificanti;
6. i beni vengono confiscati a beneficio dello Stato o l’edificio viene demolito perché abusivamente costruito.
(2) Paragrafo 1, par 4 e 5 non si applicano quando:
1. i veicoli di cui al par. 1, punto 4 sono utilizzati esclusivamente per servizi di trasporto e sicurezza, servizi di taxi, noleggio, servizi di corriere o formazione di conducenti di autoveicoli, compresa la loro successiva vendita;
2. i veicoli di cui al par. 1, punto 4 sono destinati esclusivamente alla rivendita (stock commerciale);
3. i beni o servizi sono destinati esclusivamente alla rivendita (stock commerciale), anche dopo la lavorazione;
4. i beni o servizi riguardano la manutenzione, la riparazione, il miglioramento o il funzionamento dei veicoli di cui al punto 1;
5 . (Nuova – SG. 94 del 2012, in vigore dal 01.01.2013) i veicoli sotto il par. 1, punto 4 e i beni o servizi di cui al par. 1, punto 5 sono utilizzati anche per attività diverse da quelle specificate al punto 1 – 4, nei casi in cui uno o più di quelli elencati al punto 1 – 4 attività sono l’attività principale per la persona; in questi casi il diritto alla detrazione del credito d’imposta spetta dall’inizio del mese successivo a quello per il quale è soddisfatto il requisito dell’attività principale.
(3) Paragrafo 1, punto 2 non si applica a:
1. (modifica e integrazione -. SG. 95 del 2009, in vigore dal 01.01.2010) Gli indumenti speciali, da lavoro, uniformi e rappresentativi e i dispositivi di protezione individuale forniti gratuitamente dal datore di lavoro ai propri dipendenti, compresi quelli con contratti di gestione , ai fini della propria attività economica;
2. il servizio di trasporto dal luogo di residenza al luogo di lavoro e ritorno da parte del datore di lavoro ai propri dipendenti, compresi quelli con contratto di gestione, fornito gratuitamente dal datore di lavoro per gli scopi della sua attività economica;
3 . (modifica -. SG. 94 del 2012, in vigore dal 01.01.2013) i beni o servizi utilizzati per la prestazione gratuita di un servizio da parte del detentore/utilizzatore per la riparazione di un bene locato o messo in uso;
4 . (modifica -. SG. 94 del 2012, in vigore dal 01.01.2013) i beni o servizi utilizzati dal proprietario/utilizzatore per la prestazione gratuita di un servizio per il miglioramento di un bene locato o messo in uso.
5. fornitura gratuita di beni o servizi di valore insignificante a fini pubblicitari e fornitura di campioni;
6. gli alimenti e/o gli integratori ad essi forniti, forniti ai sensi dell’art. 285 del Codice del Lavoro ;
7. il trasporto ed il pernottamento delle persone distaccate dall’interessato;
8. i beni o servizi utilizzati in relazione all’attuazione del servizio di garanzia di cui all’art. 129;
9 . (Nuova – SG. N. 88 del 2016, in vigore dal 01.01.2017) La fornitura gratuita di beni ai sensi dell’art. 6, par. 4, punto 4 .
(4) (Modificata e integrata -. SG n. 95 del 2009, in vigore dal 01.01.2010, integrata -. SG n. 105 del 2014, in vigore dal 01.01.2015. , addendum – SG n. 96 del 2019, in vigore da 01.01.2020, modificata – SG n. 104 del 2021, integrata dalla SG n. 14 del 2022) Una persona registrata ai sensi dell’art. 97a , art. 99, par. 1 – 6 e art. 100, par. 2 o persona stabilita nel territorio dello Stato, iscritta solo ai sensi dell’art. 156 .
(5) Non esiste alcun diritto ad un credito d’imposta per un’imposta addebitata illegalmente.

Condizioni per esercitare il diritto alla detrazione del credito d’imposta

Arte. 71. La persona esercita il diritto a detrazione di un credito d’imposta quando ha soddisfatto una delle seguenti condizioni:
1. possiede un documento fiscale redatto secondo i requisiti di cui all’art. 114 e 115 , nei quali l’imposta è indicata in un rigo separato – in relazione alle cessioni di beni o servizi di cui il soggetto è destinatario;
2. (modificata -. SG. 108 del 2006, in vigore dal 01.01.2007, modificata -. SG. 98 del 2018, in vigore dal 01.01.2019, supplemento – SG n. 96 del 2019, in vigore dal 01.01.2020 d.) ha rilasciato una relazione ai sensi dell’art. 117 o dell’art. 163b, par. 2 e ha ottemperato a quanto richiesto dall’art. 86 – nei casi in cui l’imposta è dovuta dal percettore in qualità di pagatore ai sensi dell’art. 82 , ad eccezione del par. 6, punto 1; nei casi di cui all’art. 161 o 163a , quando il fornitore è un soggetto passivo, il destinatario deve possedere anche un documento fiscale redatto conformemente ai requisiti dell’art . 114 e 115 , nei quali è indicata la motivazione rilevante per la mancata imposizione dell’imposta;
3 . (modifica – SG. 94 del 2010, in vigore dal 01.01.2011, integrata – SG. 106 del 2023, in vigore dal 01.01.2024) Documento doganale per l’importazione in cui la persona è indicata come importatore e un documento, una copia di un documento o un documento comprovante che l’imposta è stata pagata in conformità con Arte. 90, par. 1 – nei casi di importazione di cui all’art. 16 ;
4 . (modifica -. SG. 94 del 2010, in vigore dal 01.01.2011, integrata -. SG. 98 del 2018, in vigore dal 01.01.2019) ha un documento doganale per l’importazione, in cui la persona è indicata come importatore, ha emesso una relazione ai sensi dell’art. 117 e ha ottemperato a quanto richiesto dall’art. 86 – nei casi di cui all’art. 57, par. 1 e 4 ;
5. possiede un documento rispondente ai requisiti di cui all’art. 114 , ha emanato un protocollo ex art. 117 e ha ottemperato a quanto richiesto dall’art. 86 – nei casi di acquisto intracomunitario;
6. possiede un documento ex art. 131, par. 1, punto 2 ;
7. possiede i documenti indicati nelle norme di applicazione della legge – nei casi di successione legale di cui all’art. 10 ;
8 . (Nuova – SG. 101 del 2013, in vigore dal 01.01.2014) possiede un documento fiscale al punto 1 e un documento per il pagamento effettuato tramite bonifico bancario, compreso bonifico, addebito diretto o trasferimento di denaro disponibile, effettuato tramite un prestatore di servizi di pagamento ai sensi della legge sui servizi di pagamento e sui sistemi di pagamento , o tramite bonifico postale effettuato tramite un operatore postale autorizzato a effettuare bonifici postali ai sensi della legge sulle poste e del protocollo ai sensi dell’art. 151c, par. 8 – per le forniture per le quali il fornitore applica il capitolo diciassette “a” ;
9. (Nuova – SG. 101 del 2013, in vigore dal 01.01.2014) possiede un documento fiscale al punto 1 e un documento per il pagamento effettuato tramite bonifico bancario, compreso bonifico, addebito diretto o trasferimento di denaro disponibile, effettuato tramite un prestatore di servizi di pagamento ai sensi della legge sui servizi di pagamento e sui sistemi di pagamento , o tramite bonifico postale effettuato tramite un operatore postale autorizzato ad effettuare bonifici postali ai sensi della legge sui servizi postali e ha emanato un protocollo ai sensi dell’art. 151g, par. 8 – per forniture per le quali il fornitore non applica il capitolo diciassette “a” ;
10 . (Nuova – SG. 98 del 2018, in vigore dal 01.07.2019) possiede un documento doganale per l’importazione, nel quale la persona è indicata come importatore, e ha adempiuto ai requisiti di cui all’art. 57, par. 6 – nei casi di cui all’art. 57, par. 5 ;
11 . (Nuova – SG. 96 del 2019, in vigore dal 01.01.2020) ha un documento doganale per la riesportazione, ha emesso un protocollo ai sensi dell’art. 117 e ha ottemperato a quanto richiesto dall’art. 86 – nei casi di cui all’art. 82, par. 6, punto 1 .

Diritto ad un credito d’imposta proporzionale al grado di utilizzo per attività economica indipendente in caso di acquisto o costruzione di beni immobili

Arte. 71a. (Nuova – SG. N. 97 del 2016, in vigore dal 01.01.2017) (1) Per l’imposta applicata all’acquisto o alla costruzione di beni immobili che saranno utilizzati sia per un’attività economica indipendente sia per le esigenze personali del contribuente o per esigenze del titolare, dei suoi operai e dipendenti, o più in generale per fini estranei alla propria attività economica autonoma, l’interessato ha diritto a detrazione credito d’imposta secondo le norme di questo capitolo solo per la parte della sua imposta maturata corrispondente all’uso dell’immobile per attività economica indipendente.
(2) La parte dell’imposta maturata ai sensi del par. 1, corrispondente all’uso dell’immobile per un’attività economica indipendente, è determinato in proporzione al grado di utilizzo dell’immobile per un’attività economica indipendente, moltiplicando l’imposta applicata all’acquisto o alla costruzione dell’immobile per la proporzione il suo utilizzo previsto per un’attività economica indipendente rispetto al suo utilizzo generale sia per un’attività economica indipendente che per scopi diversi dall’attività economica indipendente calcolato al secondo decimale.
(3) La persona registrata ha diritto ad un credito d’imposta parziale ai sensi dell’art. 73 per le determinazioni ai sensi del par. 2 detrazione fiscale relativa agli immobili che egli utilizza, nell’ambito della sua attività economica indipendente, sia per effettuare forniture per le quali ha diritto a detrazione, sia per forniture o attività per le quali non ne dispone un diritto.
(4) La quota di cui al par. 2 è determinato applicando un criterio di ripartizione che garantisce il calcolo più accurato dell’importo dell’imposta corrispondente all’utilizzo dell’immobile per l’attuazione di un’attività economica indipendente, tenendo conto delle specificità dell’immobile.
(5) I paragrafi da 1 a 4 si applicano anche al diritto reale costituito a favore della persona registrata su un bene immobile, che sarà utilizzato contemporaneamente sia per un’attività economica indipendente che per le sue esigenze personali o per le esigenze del proprietario, dei suoi dipendenti e dipendenti, o più in generale per scopi estranei alla propria attività economica autonoma.
(6) Al momento dell’acquisizione o della costruzione di un bene immobile, la persona registrata valuta se includere nel suo patrimonio aziendale tutta o solo una parte della proprietà che può essere separata e distinta. Le disposizioni della presente legge non si applicano alla parte dell’immobile non compresa tra i beni economici.

Diritto ad un credito d’imposta proporzionale al grado di utilizzo per attività economica autonoma nella produzione, acquisizione o importazione di beni diversi dagli immobili che sono o sarebbero immobilizzazioni

Arte. 71b. (Nuova -. SG. 97 del 2016, in vigore dal 01.01.2017) Per beni diversi dagli immobili che sono o sarebbero immobilizzazioni e che verranno utilizzati contemporaneamente da una persona registrata, nonché per lo svolgimento di un’attività economica indipendente , sia per le sue esigenze personali che per per esigenze del titolare, delle sue lavoratrici e dipendenti, o più in generale per scopi estranei alla propria attività economica autonoma, l’interessato applica le disposizioni di cui all’art. 71a, par. 1 – 5 .

Periodo per esercitare il diritto alla detrazione del credito d’imposta

Arte. 72. (1) (modifica -.. SG. 95 del 2009, in vigore dal 01.01.2010) Una persona registrata ai sensi di questa legge può esercitare il diritto alla detrazione del credito d’imposta per il periodo d’imposta in cui è sorto tale diritto, o in uno dei 12 periodi d’imposta successivi.
(2) Il diritto di cui al par. 1 si esercita, in quanto il soggetto:
1. includere l’importo del credito d’imposta nella determinazione del risultato del periodo d’imposta ai sensi del par. 1 nella dichiarazione-di-riferimento ex art. 125 per lo stesso periodo d’imposta;
2. indicare il documento di cui all’art. 71 dell’agenda per gli acquisti ex art. 124 per il periodo d’imposta di cui al punto 1.

Diritto alla detrazione parziale del credito d’imposta

Arte. 73. (1) Una persona registrata ha diritto a detrarre un credito d’imposta parziale sull’imposta per beni o servizi utilizzati sia per effettuare forniture per le quali la persona ha diritto a un credito d’imposta sia per forniture o attività per le quali la persona non ha tale diritto.
(2) (Modifica – SG n. 95 del 2015, in vigore dal 01.01.2016) L’importo del credito d’imposta parziale è determinato moltiplicando l’importo del credito d’imposta per un coefficiente calcolato fino alla seconda cifra decimale ottenuto come il rapporto tra il fatturato relativo alle forniture per le quali il soggetto ha diritto al credito d’imposta e il fatturato relativo alle stesse tutte le forniture e le attività svolte dalla persona.
(3) Il fatturato relativo alle forniture per le quali la persona ha diritto alla detrazione del credito d’imposta comprende:
1. la base imponibile delle prestazioni imponibili effettuate dalla persona;
2 . le basi imponibili dei pagamenti ricevuti dalla persona per i quali l’imposta è dovuta prima del verificarsi dell’evento fiscale della prestazione imponibile;
3. le basi imponibili delle prestazioni effettuate dal soggetto con luogo di esecuzione fuori del territorio dello Stato, equiparate a imponibili ai sensi dell’art. 69, par. 2 , ad eccezione delle consegne con luogo di esecuzione fuori del territorio del Paese, effettuate da una stabile organizzazione della persona fuori del territorio del Paese;
4. la base imponibile dei pagamenti ricevuti dalla persona prima della consegna al punto 3;
5 . (modifica -. SG. 108 del 2006, in vigore dal 01.01.2007) la base imponibile della fornitura di beni o servizi per i quali non è stato esercitato il diritto alla detrazione del credito d’imposta sulla base dell’art . 70, par. 1, punto 3 – 5 .
(4) Il fatturato riferito a tutte le forniture e attività della persona comprende:
1. fatturato ai sensi del par. 3;
2. le basi imponibili delle prestazioni effettuate dalla persona con luogo di esecuzione fuori del territorio dello Stato, che non sono equiparate a imponibili ai sensi dell’art . 69, par. 2 , ad eccezione delle consegne effettuate da una stabile organizzazione della persona fuori del territorio del Paese;
3 . (modifica -. SG. 94 del 2012, in vigore dal 01.01.2013) le basi imponibili delle forniture esenti effettuate, ad eccezione di quelle di cui all’art. 50, par. 1, punto 2 ;
4 . (suppl. -. SG. 97 del 2016, in vigore dal 01.01.2017) il valore delle forniture e delle attività esterne all’attività economica della persona, ad eccezione di quelle per le quali non viene detratto alcun credito d’imposta ai sensi dell’art. 71a e 71b ;
5. la base imponibile dei pagamenti ricevuti dalla persona prima della consegna e delle attività di cui al punto 2, 3 e 4;
6. l’importo delle sovvenzioni ricevute, diverse da quelle incluse nella base imponibile.
(5) Il coefficiente viene calcolato sulla base del fatturato ai sensi del par. 3 e 4 per l’intero anno civile precedente e quando mancano tali fatturati per l’anno civile precedente, sulla base delle cifre d’affari di cui al par. 3 e 4 per il periodo d’imposta durante il quale sorge il diritto alla detrazione del credito d’imposta.
(6) L’importo del credito d’imposta parziale ai sensi del par. 2 viene ricalcolato nell’ultimo periodo fiscale dell’anno civile in corso sulla base degli indicatori di cui al par. 3 e 4 per l’anno solare in corso.
(7) In caso di cancellazione, l’importo del credito d’imposta parziale ai sensi del par. 2 viene ricalcolato alla fine dell’ultimo periodo fiscale sulla base degli indicatori di cui al par. 3 e 4 per la parte dell’anno civile in corso durante la quale la persona è stata registrata.
(8) La differenza risultante dal ricalcolo di cui al par. 6 e 7 è inclusa come correzione (aumento o diminuzione) dell’importo del credito d’imposta nella dichiarazione di riferimento per l’ultimo periodo d’imposta.

Diritto a detrazione del credito d’imposta quando l’imposta è a carico del destinatario/importatore

Arte. 73a. (Nuova – SG. 106 del 2008, in vigore dal 01.01.2009) (1) (Modifica –. SG. 98 del 2018, in vigore dal 01.01.2019) Per le consegne per le quali l’imposta è dovuta dal destinatario, esiste il diritto alla detrazione del credito d’imposta e il beneficiario non ha adempiuto dell’art . 72 e/o il fornitore dei beni non ha rilasciato un documento, e/o il destinatario non è in possesso di un documento ex art. 71, punto 2, 4, 5 e 10 , se la consegna non è occultata e i dati relativi sono disponibili nella contabilità del destinatario.
(2) Nei casi di cui al par. 1, il diritto alla detrazione del credito d’imposta si esercita durante il periodo d’imposta nel corso del quale l’imposta è dovuta, applicando l’art. 126, par. 3, punto 2 .

Diritto a detrarre il credito d’imposta sulla produzione, acquisizione o importazione di beni o sulla ricezione di servizi che non sono o non sarebbero immobilizzazioni

Arte. 73b. (Nuova – SG. N. 97 del 2016, in vigore dal 01.01.2017) Per beni o servizi che non sono o non sarebbero immobilizzazioni, una persona registrata può esercitare il diritto ad un credito d’imposta per l’importo dell’imposta corrispondente all’utilizzo del bene o del servizio nell’ambito dell’attività economica autonoma per la realizzazione di forniture per le quali ha diritto alla detrazione del credito d’imposta, determinando con metodo ragionevole che importo quando si utilizza il bene o il servizio:
1. per attività economica autonoma e per esigenze personali o per esigenze del titolare, dei suoi lavoratori e dipendenti, o più in generale per scopi estranei alla propria attività economica autonoma, e/o
2. nell’ambito della propria attività economica autonoma per l’effettuazione di forniture per le quali ha diritto alla detrazione del credito d’imposta, nonché per forniture o attività per le quali non ha tale diritto, non applicando l’art. 73 .

Diritto alla detrazione del credito d’imposta per i beni disponibili e i servizi ricevuti prima della data di iscrizione

Arte. 74. (1) (Modifica -. SG. 97 del 2016, in vigore dal 01.01.2017, modificata -. SG. 104 del 2020, in vigore dal 01.07.2021) Persona registrata ai sensi dell’art. 96 , 97 , artt. 100, par. 1 , art. 102 , 132 o 132a ha diritto ad una detrazione del credito d’imposta per i beni acquistati o altrimenti acquisiti o conferiti ai sensi della legge contabile prima della data di registrazione ai sensi della presente legge, che sono disponibili alla data di registrazione.
(2) Il diritto di cui al par. 1 si verifica soltanto per i beni disponibili alla data di iscrizione per i quali ricorrano contemporaneamente le seguenti condizioni:
1. i requisiti di cui all’art. 69 e 71 ;
2. il fornitore è una persona legalmente registrata alla data di emissione del documento fiscale e la fornitura era imponibile in quella data;
3. (modificata – SG. 94 del 2012, in vigore dal 01.01.2013, abrogata -. SG. 92 del 2017, in vigore dal 01.01.2018)
4 . (modifica -. SG. 97 del 2016, in vigore dal 01.01.2017) I beni sono stati acquisiti dalla persona fino a 5 anni, e per gli immobili – fino a 20 anni, prima della data di registrazione ai sensi della presente legge.
(3) La persona registrata ai sensi del par. 1 ha diritto a detrarre un credito d’imposta per i servizi ricevuti prima della data della sua registrazione ai sensi della presente legge, quando sono presenti contemporaneamente le seguenti condizioni:
1. i servizi sono direttamente collegati alla registrazione della persona ai sensi della legge commerciale ;
2. i servizi sono stati ricevuti non prima di un mese prima della registrazione della persona ai sensi del diritto commerciale ;
3. l’interessato ha presentato domanda di iscrizione ai sensi della presente legge entro 30 giorni dalla sua iscrizione nel registro di cui all’art. 82 del Codice di procedura tributaria e assicurativa ;
4. per i servizi ricevuti l’interessato dispone di fattura ai sensi dell’art. 71, punto 1 ;
5. il prestatore di servizi è una persona legalmente registrata alla data di emissione del documento fiscale e la fornitura era imponibile in quella data.
6. (modificata – SG. 94 del 2012, in vigore dal 01.01.2013, abrogata -. SG. 92 del 2017, in vigore dal 01.01.2018)
(4) (Nuova – SG. 97 del 2016, in vigore dal 01.01.2017) Per i beni a disposizione della persona registrata sotto il par. 1, che sono o sarebbero beni immobili utilizzati contemporaneamente sia per lo svolgimento di un’attività economica autonoma, sia per le sue necessità personali o per quelle del titolare, dei suoi operai e dipendenti, o più in generale per scopi estranei alla sua attività economica autonoma , diritto al credito d’imposta ai sensi del par. 2 si pone alle condizioni dell’art . 71a e 71b .

Manifestazione ed esercizio del diritto a detrazione del credito d’imposta per i beni disponibili e i servizi ricevuti prima dell’iscrizione

Arte. 75. (1) Il diritto alla detrazione del credito d’imposta ai sensi dell’art. 74 nasce dalla data di registrazione ai sensi della presente legge.
(2) (Modifica -. SG. 101 del 2013, in vigore dal 01.01.2014, modificata -. SG. 92 del 2017, in vigore dal 01.01.2018) Il diritto alla detrazione del credito d’imposta ai sensi del par. 1 è esercitato nel periodo d’imposta in cui è avvenuto, ovvero in uno dei dodici periodi d’imposta successivi, come risulta dalla relativa documentazione di cui all’art. 71 vengono riflessi nel giornale degli acquisti con la base imponibile e l’imposta corrispondente ai beni disponibili o ai servizi ricevuti.
(3) (Modificata -. SG. 94 del 2012, in vigore dal 01.01.2013, abrogata -. SG. 92 del 2017, in vigore dal 01.01.2018)

Diritto alla detrazione del credito d’imposta in caso di reiscrizione

Arte. 76. (1) La persona registrata ha il diritto di detrarre l’imposta maturata al momento della sua cancellazione ai sensi della presente legge per i beni imponibili ai sensi dell’art. 111, par. 1, punto 1 , disponibili alla data della sua successiva registrazione.
(2) Il diritto di cui al par. 1 si verifica quando sono presenti contemporaneamente le seguenti condizioni:
1. i beni disponibili ai sensi della legge sulla contabilità a partire dalla data della successiva registrazione ai sensi della presente legge sono stati tassati al momento della cancellazione ai sensi dell’art. 111, par. 1, punto 1 ;
2. (suppl. – SG. 98 del 2018, in vigore dal 01.01.2019) l’imposta maturata al momento della cancellazione è stata effettivamente pagata o riscossa dall’autorità fiscale, ad eccezione dei casi in cui la successiva registrazione della persona è in scadenza per il pagamento dell’imposta per l’ultimo periodo fiscale;
3. con i beni disponibili alla voce 1 la persona ha effettuato, effettua o effettuerà prestazioni imponibili ai sensi dell’art . 69 ;
4. (modificata – SG. 94 del 2012, in vigore dal 01.01.2013, abrogata -. SG. 92 del 2017, in vigore dal 01.01.2018)
5. (modifica -. SG. 97 del 2016, in vigore dal 01.01.2017) gli attivi della voce 1 sono stati acquisiti dalla persona fino a 5 anni, e per i beni immobili – fino a 20 anni, prima della data di nuova registrazione ai sensi di questa legge.
(3) (Nuova – SG. 95 del 2009, in vigore dal 01.01.2010) Nei casi di cui all’art. 111, par. 2, punto 5 la persona registrata ha diritto ad una detrazione del credito d’imposta per i beni acquistati o altrimenti acquisiti o conferiti ai sensi della legge contabile dopo la data della sua cancellazione, che sono disponibili alla data della sua successiva registrazione. Il diritto al credito d’imposta sorge alle condizioni di cui all’art. 74, par. 2 .

Emergenza ed esercizio del diritto alla detrazione dell’imposta maturata al momento della cancellazione e successiva iscrizione della persona

Arte. 77. (1) Il diritto alla detrazione del credito d’imposta ai sensi dell’art. 76 avviene alla data della nuova registrazione ai sensi della presente legge.
(2) (Modifica -. SG. 101 del 2013, in vigore dal 01.01.2014, modificata -. SG. 92 del 2017, in vigore dal 01.01.2018) Il diritto alla detrazione del credito d’imposta ai sensi del par. 1 è esercitato durante il periodo d’imposta in cui è avvenuto o in uno dei dodici periodi d’imposta successivi e il documento con cui è stata addebitata l’imposta al momento della cancellazione si riflette nel registro degli acquisti con la base imponibile e l’imposta corrispondente alle attività disponibili.
(3) (Modificata -. SG. 94 del 2012, in vigore dal 01.01.2013, abrogata -. SG. 92 del 2017, in vigore dal 01.01.2018)

Correzioni del credito d’imposta utilizzato (titolo modificato -. SG n. 97 del 2016, in vigore dal 01.01.2017)

Arte. 78. (1) (Nuova – SG. 97 del 2016, in vigore dal 01.01.2017) Il credito d’imposta utilizzato è il valore dell’imposta che una persona registrata ai sensi di questa legge ha detratto nell’anno in cui ha esercitato il diritto al credito d’imposta.
(2) (Prec. 1 -. SG. 97 del 2016, in vigore dal 01.01.2017, supplemento -. SG n. 102 del 2022, in vigore dal 01.01.2023) La persona registrata è tenuta ad adeguare l’importo dei prodotti utilizzati. credito d’imposta in caso di modifica della base imponibile o in caso di annullamento di consegna, nonché quando si modifica il tipo di consegna. Una persona registrata – destinatario della consegna è tenuta a adeguare l’importo del credito d’imposta utilizzato e in caso di riduzione della base imponibile e imposta di consegna addebitata ai sensi dell’art. 126a .
(3) (Paragrafo 2 precedente, modificato e integrato -. SG. 97 del 2016, in vigore dal 01.01.2017, modificata -. SG. 102 del 2022, in vigore dal 01.01.2023) La correzione di cui al par. 2, primo periodo è effettuato nel periodo d’imposta nel corso del quale si è verificata la circostanza rilevante, con la riflessione dell’atto di cui all’art. 115 o dell’atto annullato ex art. 116 nel giornale degli acquisti e nella dichiarazione di riferimento per il periodo d’imposta pertinente. La correzione di cui al par. 2, secondo periodo, viene eseguito per il periodo fiscale in cui avviene la ricezione della nota di credito emessa dal fornitore ai sensi dell’art. 126b, par. 1 .
(4) (Nuova –. SG. 97 del 2016, in vigore dal 01.01.2017) La persona registrata è obbligata a correggere l’importo del credito d’imposta utilizzato in caso di annullamento della consegna per la quale è stata emessa una fattura di pagamento anticipato. emesso nel periodo d’imposta durante il quale la consegna viene annullata, secondo la procedura determinata dalle norme per l’applicazione della legge , indipendentemente dal fatto che l’importo pagato in anticipo sia rimborsato, arretrato o altrimenti remunerato e se il fornitore ha emesso una nota di credito.
(5) (Nuova – SG. 97 del 2016, in vigore dal 01.01.2017, supplemento – SG. 102 del 2022, in vigore dal 01.01.2023) I paragrafi 2 e 4 si applicano anche quando la registrazione ai sensi della presente legge il fornitore o il destinatario viene licenziato.
(6) (Nuova – SG. N. 97 del 2016, in vigore dal 01.01.2017) Le correzioni ex art. 79, par. 1 , art. 79a e 79b nel caso di contratto di locazione attiva a cui si riferisce l’art. 6, par. 2, punto 3 , sono effettuate dal locatario.
(7) (Nuova – SG. 96 del 2019, in vigore dal 01.01.2020) Le correzioni ex art. 79 , 79a e 79b nei casi di servizio previsto dall’art . 9, par. 2, punto 4, lettera “b” contro compenso sono effettuate dal locatore o da chi ha concesso il diritto d’uso del bene.
(8) (Nuova – SG. N. 96 del 2019, in vigore dal 01.01.2020) Le correzioni ex art. 79 , 79a e 79b nei casi di servizio previsto dall’art . 9, par. 3, punto 3 sono eseguiti dal titolare/utilizzatore.
(9) (Nuova – SG. 96 del 2019, in vigore dal 01.01.2020) Ai fini del par. 7 e 8 le rettifiche vengono effettuate in base alla tipologia del bene locato.
(10) (Nuova – SG. 102 del 2022, in vigore dal 01.01.2023) Quando la persona registrata effettua un pagamento totale o parziale per una consegna per la quale è stata effettuata una correzione ai sensi del par. 2, secondo periodo, o ripaga in tutto o in parte l’obbligo di consegna in altro modo remunerativo, ha diritto al credito d’imposta, a condizione che disponga di un avviso di addebito emesso secondo le prescrizioni dell’art . 126b, par. 6 durante il periodo d’imposta durante il quale è stato effettuato il pagamento o il rimborso.

Diritto alla detrazione del credito d’imposta dopo la correzione dell’errato trattamento fiscale della fornitura

Arte. 78a. (Nuova – SG. 102 del 2022, in vigore dal 01.01.2023) (1) In caso di documenti redatti in modo errato ai sensi dell’art. 116, par. 2, 3 e 6 e all’art. 117a, par. 2 il diritto alla detrazione del credito d’imposta sorge durante il periodo d’imposta durante il quale viene emesso il nuovo documento fiscale e viene esercitato durante questo o durante uno qualsiasi dei 12 periodi d’imposta successivi solo quando il documento redatto erroneamente è incluso nel registro degli acquisti del destinatario entro il termine previsto dall’art. 72, par. 1 .
(2) In caso di trattamento fiscale errato della consegna, in presenza di un atto efficace emesso dall’autorità fiscale, il diritto alla detrazione del credito d’imposta sorge durante il periodo fiscale durante il quale è stato emesso il nuovo documento fiscale, ed è esercitato in questo o in uno qualsiasi dei successivi 12 periodi d’imposta solo quando il documento erroneamente redatto risulta inserito nel registro degli acquisti del destinatario entro il termine di cui all’art. 72, par. 1 e l’obbligo stabilito dalla legge è stato iscritto nel bilancio dello Stato a spese della direzione territoriale competente dell’Agenzia nazionale delle entrate o è stato intercettato ai sensi dell’art. 92 .

Correzioni del credito d’imposta utilizzato per beni o servizi (titolo modificato -. SG. 97 del 2016, in vigore dal 01.01.2017, modificata -. SG. 106 del 2023, in vigore dal 01.01.2024)

Arte. 79. (Modifica -. SG. 97 del 2016, in vigore dal 01.01.2017) (1) (Modifica -. SG. 106 del 2023, in vigore dal 01.01.2024 ) Una persona registrata che ha detratto integralmente il credito d’imposta, in in parte o in proporzione al grado di utilizzo per attività economica indipendente per i beni da lui prodotti, acquistati o importati, in caso di distruzione, furto, accertamento di perdite o ammanchi o in caso di rottamazione dei beni, riscuote e deve un’imposta per l’importo del credito d’imposta utilizzato.
(2) Una persona registrata che, in tutto, in parte o in proporzione al grado di utilizzo per attività economica indipendente, ha detratto un credito d’imposta per i beni da lui prodotti, acquistati o importati, rispettivamente in tutto o in parte ha detratto un credito d’imposta per un servizio ricevuto, quando esegue una successiva consegna di beni o servizi per i quali non esiste il diritto a detrazione di un credito d’imposta, è debitore d’imposta per l’importo del credito d’imposta utilizzato.
(3) Per i beni e servizi che sono o sarebbero immobilizzazioni, ai sensi del par. 1 e 2, la persona è tenuta a pagare un importo determinato secondo la seguente formula:
1. per gli immobili:
a) per i quali il credito d’imposta è stato interamente detratto al momento dell’acquisizione o della costruzione, poiché la persona intendeva utilizzarli nell’ambito della sua attività economica indipendente solo per forniture per le quali ha diritto alla detrazione del credito d’imposta:
DD = IVA x 1/20 x BG, o
b) per i quali è stato detratto un credito d’imposta parziale al momento dell’acquisto o della costruzione, perché la persona intendeva utilizzarli nell’ambito della sua attività economica indipendente per forniture per le quali ha diritto alla detrazione del credito d’imposta e per forniture per le quali ha non ha diritto alla detrazione del credito d’imposta:
DD = IVA x 1/20 x K 0 x BG, o
c) per le quali, all’atto dell’acquisto o della costruzione, è stato detratto un credito d’imposta proporzionale al grado di utilizzazione per attività economica autonoma di cui all’art. 71a:
DD = IVA x 1/20 x PrNID 0 x K 0 x BG, dove:
DD è l’imposta dovuta;
IVA – IVA addebitata all’acquisizione o alla costruzione dell’immobile;
PrNID 0 – quota di utilizzo dell’immobile per attività economica autonoma rispetto al suo utilizzo complessivo nell’anno in cui è stato esercitato il diritto al credito d’imposta sullo stesso;
0 – il coefficiente di cui all’art. 73 per l’anno in cui è stato esercitato il diritto al credito d’imposta;
BG – il numero di anni dal verificarsi della circostanza di cui al par. 1 e 2, compreso l’anno in cui si è verificata la circostanza, fino alla scadenza del periodo di 20 anni, computati dall’inizio dell’anno di esercizio del diritto al credito d’imposta, rispettivamente dall’inizio dell’anno di effettivo utilizzo, in caso in cui l’immobile non viene utilizzato oltre un anno dopo l’anno di esercizio del diritto al credito d’imposta;
2. per altri beni:
a) per i quali il credito d’imposta è stato interamente detratto durante la produzione, l’acquisizione o l’importazione, poiché la persona intendeva utilizzarli nell’ambito della sua attività economica indipendente solo per forniture per le quali ha diritto alla detrazione del credito d’imposta:
DD = IVA x 1/5 x BG, o
b) per i quali è stato detratto un credito d’imposta parziale durante la produzione, l’acquisizione o l’importazione, perché la persona intendeva utilizzarli nell’ambito della sua attività economica indipendente per forniture per le quali ha diritto a detrazione del credito d’imposta e per forniture per che non hanno diritto alla detrazione del credito d’imposta:
DD = IVA x 1/5 x K 0 x BG, o
c) per i quali, all’atto della produzione, dell’acquisto o dell’importazione, è stato detratto un credito d’imposta in proporzione al grado di utilizzazione per attività economica autonoma ai sensi dell’art. 71b :
DD = IVA x 1/5 x PrNID 0 x K 0 x BG, dove:
DD è l’imposta dovuta;
IVA – l’IVA addebitata sulla produzione, acquisizione o importazione dei beni;
PrNID 0 – quota di utilizzo del bene in questione per attività economica autonoma rispetto al totale utilizzo nell’anno in cui è stato esercitato il diritto al credito d’imposta sullo stesso;
0 – il coefficiente di cui all’art. 73 per l’anno in cui è stato esercitato il diritto al credito d’imposta;
BG – il numero di anni dal verificarsi della circostanza di cui al par. 1 e 2, compreso l’anno in cui si è verificata la circostanza, fino alla scadenza del periodo di 5 anni, computato dall’inizio dell’anno di esercizio del diritto al credito d’imposta;
3. per i servizi:
a) per i quali il credito d’imposta è stato interamente detratto al momento del ricevimento, in quanto il soggetto intendeva utilizzarli nell’ambito della propria attività economica indipendente solo per forniture per le quali ha diritto alla detrazione del credito d’imposta:
DD = IVA x 1/5 x BG, o
b) per le quali è stato detratto un credito d’imposta parziale al momento del ricevimento, poiché la persona intendeva utilizzarli nell’ambito della sua attività economica indipendente per forniture per le quali ha diritto al credito d’imposta e per forniture per le quali non ha diritto a un credito d’imposta detrazione del credito d’imposta:
DD = IVA x 1/5 x K 0 x BG, dove:
DD è l’imposta dovuta;
IVA: l’IVA addebitata al momento della ricezione del servizio;
0 – il coefficiente di cui all’art. 73 per l’anno in cui è stato esercitato il diritto al credito d’imposta;
BG – il numero di anni dal verificarsi della circostanza di cui al par. 1 e 2, compreso l’anno in cui si è verificata la circostanza, fino alla scadenza del periodo di 5 anni, computato dall’inizio dell’anno di esercizio del diritto al credito d’imposta.
(4) La valutazione dell’imposta ai sensi del par. 1 – 3 viene effettuato nel periodo fiscale durante il quale si è verificata la circostanza rilevante, redigendo un protocollo per determinare l’importo dell’imposta dovuta e riflettendolo nel diario delle vendite e nella dichiarazione di riferimento per questo periodo fiscale.
(5) (Modifica – SG. 97 del 2017, in vigore dal 01.01.2018) Una persona registrata che ha detratto un credito d’imposta parzialmente o proporzionalmente al grado di utilizzo per attività economica indipendente per beni da lui fabbricati, acquistati o importati , anche per l’acquisto o la costruzione di beni immobili, o è stato detratto un credito d’imposta parziale per un servizio ricevuto, che sono o sarebbero immobilizzazioni ed effettua una fornitura imponibile del bene o del servizio ha diritto a detrarre un credito d’imposta non utilizzato al momento dell’acquisizione per un importo determinato dalla seguente formula:
1. per gli immobili:
a) per i quali è stato detratto un credito d’imposta parziale durante l’acquisizione o la costruzione, perché la persona intendeva utilizzarli nell’ambito della sua attività economica indipendente per forniture per le quali ha diritto a detrazione del credito d’imposta e per forniture per le quali ha non ha diritto alla detrazione del credito d’imposta:
DK = IVA x 1/20 x (1 – K 0 ) x BG, oppure
b) (modifica -. SG. 97 del 2017, in vigore dal 01.01.2018 ) per i quali, in caso di acquisizione o costruzione, viene detratto un credito d’imposta in proporzione al grado di utilizzo per attività economica indipendente ai sensi dell’art. 71a:
DK = IVA x 1/20 x (1 – PrNID 0 x K 0 ) x BG,
Dove:
DC è l’importo del credito d’imposta non utilizzato durante l’acquisizione o la costruzione dell’immobile, che la persona può detrarre;
IVA – l’IVA addebitata al momento dell’acquisizione o della costruzione della proprietà;
PrNID 0 – quota di utilizzo dell’immobile per attività economica autonoma rispetto al suo utilizzo complessivo nell’anno in cui è stato esercitato il diritto al credito d’imposta sullo stesso;
0 – il coefficiente di cui all’art. 73 per l’anno in cui è stato esercitato il diritto al credito d’imposta, quando il credito d’imposta è stato parzialmente detratto;
BG – il numero di anni dal verificarsi della circostanza, compreso l’anno in cui si è verificata la circostanza, alla scadenza del termine di 20 anni, conteggiato dall’inizio dell’anno di esercizio del diritto al credito d’imposta, rispettivamente da l’inizio dell’anno di effettivo utilizzo, nel caso in cui l’immobile non sia stato utilizzato oltre un anno dopo l’anno di esercizio del diritto al credito d’imposta;
2. per altri beni:
a) per i quali è stato detratto un credito d’imposta parziale durante la produzione, l’acquisizione o l’importazione, perché la persona intendeva utilizzarli nell’ambito della sua attività economica indipendente per forniture per le quali ha diritto a detrazione del credito d’imposta e per forniture per che non hanno diritto alla detrazione del credito d’imposta:
DK = IVA x 1/5 x (1 – K 0 ) x BG, oppure
b) per i quali, all’atto della produzione, dell’acquisto o dell’importazione, è stato detratto un credito d’imposta in proporzione al grado di utilizzazione per attività economica autonoma ai sensi dell’art. 71b:
DK = IVA x 1/5 x (1 – PrNID 0 x K 0 ) x BG,
Dove:
DC è l’importo del credito d’imposta non utilizzato nella produzione, acquisizione o importazione dei beni, che la persona può detrarre;
IVA – l’IVA addebitata sulla produzione, acquisizione o importazione dei beni;
PrNID 0 – quota di utilizzo del bene in questione per attività economica autonoma rispetto al totale utilizzo nell’anno in cui è stato esercitato il diritto al credito d’imposta sullo stesso;
0 – il coefficiente di cui all’art. 73 per l’anno in cui è stato esercitato il diritto al credito d’imposta, quando il credito d’imposta è stato parzialmente detratto;
BG – il numero di anni dal verificarsi della circostanza di cui al par. 5, compreso l’anno in cui si è verificata la circostanza, fino alla scadenza del periodo di 5 anni, computato dall’inizio dell’anno di esercizio del diritto al credito d’imposta;
3. per servizi per i quali è stato detratto un credito d’imposta parziale al momento del ricevimento, perché la persona intendeva utilizzarli nell’ambito della sua attività economica indipendente per forniture per le quali ha diritto alla detrazione del credito d’imposta e per forniture per le quali non ha diritto alla detrazione del credito d’imposta non ha diritto alla detrazione del credito d’imposta:
DK = IVA x 1/5 x (1 – K 0 ) x BG, dove:
DC è l’importo del credito d’imposta non utilizzato al momento della prestazione del servizio, che il soggetto può detrarre;
IVA: l’IVA addebitata al momento della ricezione del servizio;
0 – il coefficiente di cui all’art. 73 per l’anno in cui è stato esercitato il diritto al credito d’imposta, quando il credito d’imposta è stato parzialmente detratto;
BG – il numero di anni dal verificarsi della circostanza di cui al par. 5, compreso l’anno in cui si è verificata la circostanza, fino alla scadenza del periodo di 5 anni, computato dall’inizio dell’anno di esercizio del diritto al credito d’imposta.
(6) (Nuova – SG. 97 del 2017, in vigore dal 01.01.2018) Una persona registrata che ha detratto un credito d’imposta a seguito di una rettifica effettuata ai sensi dell’art. 79a o 79b , ma non è stato detratto alcun credito d’imposta sulla base dell’art . 70 nella produzione, acquisizione o importazione di beni, compreso nell’acquisizione o costruzione di beni immobili, o nella ricezione di un servizio, che sono o sarebbero immobilizzazioni, quando effettua una fornitura imponibile di beni o servizi, ha il diritto a detrarre l’imposta non utilizzata sul credito di acquisizione per un importo determinato dalla seguente formula:
1. per gli immobili:
DK = IVA x 1/20 x BG, dove:
DC è l’importo del credito d’imposta non utilizzato durante l’acquisizione o la costruzione dell’immobile, che la persona può detrarre;
IVA – l’IVA addebitata al momento dell’acquisizione o della costruzione della proprietà;
BG – il numero di anni dal verificarsi della circostanza, compreso l’anno del verificarsi della circostanza, fino alla scadenza del termine di 20 anni, conteggiato dall’inizio dell’anno in cui è decorso il termine di cui all’art. 72, par. 1 , rispettivamente dall’inizio dell’anno di effettivo utilizzo, nel caso in cui l’immobile non sia stato utilizzato per più di un anno dopo l’anno di scadenza di tale termine;
2. per tutti gli altri beni e servizi:
DK = IVA x 1/5 x BG, dove
DC è l’importo del credito d’imposta non utilizzato che la persona può detrarre durante la produzione, l’acquisizione o l’importazione dei beni o quando riceve il servizio;
IVA – l’IVA addebitata sulla produzione, acquisizione o importazione dei beni o sulla ricezione del servizio;
BG – il numero di anni dal verificarsi della circostanza, compreso l’anno in cui si è verificata la circostanza, fino alla scadenza del termine di 5 anni, conteggiato dall’inizio dell’anno in cui è decorso il termine di cui all’art. 72, par. 1 .
(7) (Prec. par. 6 add. -. SG. 97 del 2017, in vigore dal 01.01.2018) Il diritto al credito d’imposta per l’imposta di cui al par. 5 e 6 si esercitano nel periodo d’imposta durante il quale è stata effettuata la consegna del bene o del servizio, o in uno dei successivi 12 periodi d’imposta redigendo un protocollo per determinare l’importo del credito d’imposta sull’acquisizione non utilizzato che la persona può detrarre, e riflettendolo nel giornale di registrazione degli acquisti e nella dichiarazione di riferimento per questo periodo fiscale.
(8) (Prec. 7 par. 7 – SG. 97 del 2017, in vigore dal 01.01.2018) I par. 2, 3, 5 e 6 si applicano anche nei casi di consegna ai sensi dell’art. 6, par. 3, punto 1 e 2 e art. 111, par. 1 considerando il regime fiscale della consegna alla data in cui si verifica l’evento fiscale.
(9) (Nuova – SG. 96 del 2019, in vigore dal 01.01.2020) Ai fini di questo articolo, quando un edificio esistente viene migliorato, dando luogo a un nuovo edificio, vengono apportate correzioni separate, come ad esempio:
1. Per l’imposta addebitata per il miglioramento apportato viene computato un nuovo termine di 20 anni a partire da:
a) dall’inizio dell’anno di esercizio del diritto al credito d’imposta per l’imposta maturata per il miglioramento effettuato, rispettivamente dall’inizio dell’anno di effettivo utilizzo, nel caso in cui l’edificio dopo il miglioramento non sia stato utilizzato per più di un anno dopo l’anno di esercizio del diritto al credito d’imposta, oppure
b) dall’inizio dell’anno in cui decorre il termine di cui all’art. 72, par. 1 , quando il diritto al credito d’imposta non è stato esercitato per il miglioramento dell’edificio, rispettivamente dall’inizio dell’anno di effettivo utilizzo, nel caso in cui l’edificio dopo il miglioramento non sia stato utilizzato per più di un anno dopo l’anno di scadenza di tale termine;
2. nei casi di 1 IVA ai sensi del par. 3, punto 1, par. 5, punto 1 e par. 6, punto 1 è l’IVA addebitata sui costi sostenuti per il miglioramento;
3. Non decorre un nuovo termine di 20 anni per l’imposta maturata all’atto dell’acquisto o della costruzione dell’immobile prima della miglioria.
(10) (Nuova –.. SG. 96 del 2019, in vigore dal 01.01.2020) Ai fini di questo articolo per l’imposta maturata sui costi successivi sostenuti relativi al miglioramento di beni, compresi immobili, diversi dall’edilizia, e servizi che sono o sarebbero immobilizzazioni, no sorge un nuovo termine di 20 anni, rispettivamente un termine di 5 anni.

Adeguamento del credito d’imposta utilizzato per beni acquistati, fabbricati o importati, compresi gli immobili acquistati o costruiti che sono o sarebbero immobilizzazioni

Arte. 79a. (Nuova – SG. N. 97 del 2016, in vigore dal 01.01.2017) (1) Per i beni, compresi gli immobili, che sono o sarebbero immobilizzazioni, per ciascuno degli anni successivi all’anno di esercizio del diritto all’imposta credito, durante il quale si verifica un cambiamento nell’uso dei beni in questione per forniture per le quali esiste il diritto a detrazione di un credito d’imposta, l’importo del credito d’imposta utilizzato viene adeguato, qualora sia superiore o inferiore a quello sul quale l’iscritto avrebbe avuto diritto alla detrazione se avesse acquistato i beni nell’anno in cui è avvenuta la modifica.
(2) Il paragrafo 1 si applica indipendentemente dal fatto che il credito d’imposta sia stato detratto completamente, parzialmente o proporzionalmente al grado di utilizzo per attività economiche indipendenti durante la produzione, l’acquisizione o l’importazione di beni, compresa l’acquisizione o la costruzione di beni immobili, o se non è stato detratto alcun credito d’imposta.
(3) La correzione di cui al par. 1 è determinato dalla seguente formula:
1. per gli immobili:
a) per le quali non è stato dedotto alcun credito d’imposta all’atto dell’acquisizione o della costruzione in base all’art. 70 :
IRPDK = IVA x 1/20 x PrNID x x K x , oppure
b) per i quali il credito d’imposta è stato integralmente detratto in fase di acquisto o di costruzione, quando il soggetto ha inteso utilizzarli nell’ambito della propria attività economica autonoma solo per forniture per le quali ha diritto alla detrazione del credito d’imposta:
IRPDK = IVA x 1/20 x (K x – 1), o
c) per i quali è stato detratto un credito d’imposta parziale al momento dell’acquisto o della costruzione, perché la persona intendeva utilizzarli nell’ambito della sua attività economica indipendente per forniture per le quali ha diritto alla detrazione del credito d’imposta e per forniture per le quali ha non ha diritto alla detrazione del credito d’imposta:
IRPDK = IVA x 1/20 x (K x – K 0 ), oppure
d) (modificata e integrata -. SG. 97 del 2017, in vigore dal 01.12.2017) per la quale, in caso di acquisizione o costruzione, viene detratto un credito d’imposta in proporzione al grado di utilizzo per attività economica indipendente ai sensi dell’art. 71a :
IRPDK = IVA x 1/20 x (PrNID x x K x – PrNID 0 x K 0 ), dove:
IRPDK è la variazione dell’importo del credito d’imposta utilizzato per l’anno del cambio d’uso dell’immobile;
IVA – IVA addebitata all’acquisizione o alla costruzione dell’immobile;
PrNID 0 – quota di utilizzo dell’immobile per attività economica autonoma rispetto al suo utilizzo complessivo nell’anno in cui è stato esercitato il diritto al credito d’imposta sullo stesso;
PrNID x – proporzione dell’utilizzo dell’immobile per attività economica autonoma rispetto al suo utilizzo totale per l’anno del cambio d’uso dell’immobile fino alla scadenza del termine di 20 anni, calcolata da:
– l’inizio dell’anno di esercizio del diritto al credito d’imposta, rispettivamente dall’inizio dell’anno di effettivo utilizzo, nel caso in cui l’immobile non sia stato utilizzato per più di un anno dopo l’anno di esercizio del diritto al credito d’imposta, oppure
– dall’inizio dell’anno in cui decorre il termine di cui all’art. 72, par. 1 , quando il diritto al credito d’imposta non viene esercitato al momento dell’acquisto o della costruzione dell’immobile, rispettivamente dall’inizio dell’anno di effettivo utilizzo, nel caso in cui l’immobile non sia stato utilizzato per più di un anno dopo l’anno di scadenza del questo termine;
0 – il coefficiente di cui all’art. 73 per l’anno in cui è stato esercitato il diritto al credito d’imposta;
x – il coefficiente di cui all’art. 73 per l’anno in cui si è verificato il cambiamento d’uso dell’immobile fino alla scadenza del periodo di 20 anni, computato da:
– l’inizio dell’anno di esercizio del diritto al credito d’imposta, rispettivamente dall’inizio dell’anno di effettivo utilizzo, nel caso in cui l’immobile non sia stato utilizzato per più di un anno dopo l’anno di esercizio del diritto al credito d’imposta, oppure
– dall’inizio dell’anno in cui decorre il termine di cui all’art. 72, par. 1 , quando il diritto al credito d’imposta non viene esercitato al momento dell’acquisto o della costruzione dell’immobile, rispettivamente dall’inizio dell’anno di effettivo utilizzo, nel caso in cui l’immobile non sia stato utilizzato per più di un anno dopo l’anno di scadenza del questo termine;
2. per altri beni:
a) per i quali non è stato detratto alcun credito d’imposta durante la produzione, l’acquisizione o l’importazione sulla base dell’art . 70 :
IRPDK = IVA x 1/5 x PrNID x x K x , oppure
b) per i quali il credito d’imposta è stato interamente detratto durante la produzione, l’acquisizione o l’importazione, quando la persona intendeva utilizzarli nell’ambito della sua attività economica indipendente solo per forniture per le quali ha diritto alla detrazione del credito d’imposta:
IRPDK = IVA x 1/5 x (K x – 1), oppure
c) per i quali è stato detratto un credito d’imposta parziale durante la produzione, l’acquisizione o l’importazione, perché la persona intendeva utilizzarli nell’ambito della sua attività economica indipendente per forniture per le quali ha diritto a detrazione del credito d’imposta e per forniture per che non hanno diritto alla detrazione del credito d’imposta:
IRPDK = IVA x 1/5 x (K x – K 0 ), oppure
d) per i quali, all’atto della produzione, dell’acquisto o dell’importazione, è stato detratto un credito d’imposta in proporzione al grado di utilizzazione per attività economica autonoma ai sensi dell’art. 71b :
IRPDK = IVA x 1/5 x (PrNID x x K x – PrNID 0 x K 0 ), dove:
IRPDK è una variazione dell’importo del credito d’imposta utilizzato per l’anno in cui si è verificato il cambiamento d’uso dei beni;
IVA: addebitata l’IVA sulla produzione, acquisizione o importazione dei beni;
PrNID 0 – quota di utilizzo del bene in questione per attività economica autonoma rispetto al totale utilizzo nell’anno in cui è stato esercitato il diritto al credito d’imposta sullo stesso;
PrNID x – proporzione dell’uso del bene rilevante per attività economica autonoma rispetto all’uso totale per l’anno in cui si è verificato il cambiamento d’uso del bene fino alla scadenza del quinquennio, conteggiato dall’inizio del l’anno di esercizio del diritto al credito d’imposta, e quando non il diritto al credito d’imposta viene esercitato dall’inizio dell’anno in cui decorre il termine di cui all’art. 72, par. 1 ;
0 – il coefficiente di cui all’art. 73 per l’anno in cui è stato esercitato il diritto al credito d’imposta;
x – il coefficiente di cui all’art. 73 per l’anno in cui si è verificato il cambiamento d’uso dei beni fino alla scadenza del periodo di 5 anni, computato dall’inizio dell’anno di esercizio del diritto al credito d’imposta, e quando il diritto al credito d’imposta non è esercitato dall’inizio dell’anno in cui scade il termine previsto dall’art. 72, par. 1 .
(4) (modifica -. SG. 97 del 2017, in vigore dal 01.12.2017) La correzione di cui al par. 3 viene effettuato nell’ultimo periodo fiscale dell’anno solare in cui si sono verificate le circostanze rilevanti, redigendo un protocollo per la correzione apportata e riflettendo la modifica dell’importo del credito d’imposta utilizzato secondo questo protocollo nel diario di acquisto e dichiarazione di riferimento per questo periodo fiscale, come segue:
1. con il segno (+), quando è in direzione di un incremento dell’importo del credito d’imposta utilizzato;
2. con il segno (-), quando si tratta di ridurre l’importo del credito d’imposta utilizzato.
(5) Per il diritto reale sui beni costituito a favore della persona registrata, par. 1 si applica per il periodo per il quale è stabilito il diritto, ma non più degli anni corrispondenti ai sensi del par. 3.
(6) La correzione di cui al par. 3 non può essere eseguita quando è diretta ad aumentare l’importo del credito d’imposta utilizzato.
(7) (Nuova – SG. 97 del 2017, in vigore dal 01.12.2017) Per l’anno solare in cui si verificano le circostanze di cui al par. 1, non si effettua alcuna rettifica ai sensi del presente articolo per i beni, compresi gli immobili acquistati o costruiti, che sono o sarebbero immobilizzazioni, quando non sono disponibili alla fine di questo anno solare e si sono verificate le circostanze per effettuare una rettifica ai sensi del presente articolo arte. 79 .
(8) (Nuova – SG. 98 del 2018, in vigore dal 01.01.2019) Ai fini della correzione ai sensi del presente articolo, il termine di 5 anni, rispettivamente il termine di 20 anni cessa di decorrere per ogni anno solare, durante il quale i beni, rispettivamente gli immobili, non vengono utilizzati per le attività indicate nell’art . 69 e 70 . Il termine si rinnova per ogni anno solare in cui i beni, rispettivamente gli immobili, riprendono ad essere utilizzati per le attività indicate nell’art . 69 e 70 .
(9) (Nuova – SG. 96 del 2019, in vigore dal 01.01.2020) Ai fini di questo articolo, quando un edificio esistente viene migliorato, dando luogo a un nuovo edificio, vengono apportate correzioni separate, come ad esempio:
1. Per l’imposta addebitata per il miglioramento apportato viene computato un nuovo termine di 20 anni a partire da:
a) dall’inizio dell’anno di esercizio del diritto al credito d’imposta per l’imposta maturata per il miglioramento effettuato, rispettivamente dall’inizio dell’anno di effettivo utilizzo, nel caso in cui l’edificio dopo il miglioramento non sia stato utilizzato per più di un anno dopo l’anno di esercizio del diritto al credito d’imposta, oppure
b) dall’inizio dell’anno in cui decorre il termine di cui all’art. 72, par. 1 , quando il diritto al credito d’imposta non è stato esercitato per il miglioramento dell’edificio, rispettivamente dall’inizio dell’anno di effettivo utilizzo, nel caso in cui l’edificio dopo il miglioramento non sia stato utilizzato per più di un anno dopo l’anno di scadenza di tale termine;
2. nei casi di 1 IVA ai sensi del par. 3, punto 1 è l’IVA addebitata sui costi sostenuti per il miglioramento;
3. Non decorre un nuovo termine di 20 anni per l’imposta maturata all’atto dell’acquisto o della costruzione dell’immobile prima della miglioria.
(10) (Nuova –.. SG. 96 del 2019, in vigore dal 01.01.2020) Ai fini di questo articolo per l’imposta maturata sui costi successivi sostenuti relativi al miglioramento di beni, compresi immobili, diversi dall’edilizia, che sono o sarebbero immobilizzazioni, non si pone un nuovo termine di 20 anni, rispettivamente un termine di 5 anni.

Rettifica del credito d’imposta utilizzato per i servizi ricevuti che sono o sarebbero immobilizzazioni

Arte. 79b. (Nuova – SG. N. 97 del 2016, in vigore dal 01.01.2017) (1) Per i servizi che sono o sarebbero immobilizzazioni, per ciascuno degli anni successivi all’anno di esercizio del diritto al credito d’imposta, durante i quali è una modifica nella fruizione del relativo servizio per forniture per le quali esiste il diritto a detrazione di un credito d’imposta, l’importo del credito d’imposta utilizzato viene adeguato quando è maggiore o minore di quanto il dichiarante avrebbe avuto diritto a detrarre se avesse ricevuto il servizio nell’anno del cambiamento.
(2) Il paragrafo 1 si applica indipendentemente dal fatto che il credito d’imposta venga detratto completamente o parzialmente al momento della ricezione del servizio o che non venga detratto alcun credito d’imposta.
(3) La correzione di cui al par. 1 è determinato dalla seguente formula:
1. per i servizi per i quali non è stato detratto il credito d’imposta al momento del ricevimento in base all’art. 70 :
IRPDK = IVA x 1/5 x K x , oppure
2. per servizi per i quali il credito d’imposta è stato interamente detratto al momento del ricevimento, quando la persona intendeva utilizzarli nell’ambito della propria attività economica autonoma solo per forniture per le quali ha diritto alla detrazione del credito d’imposta:
IRPDK = IVA x 1/5 x (K x – 1), oppure
3. per servizi per i quali è stato detratto un credito d’imposta parziale al momento del ricevimento, perché la persona intendeva utilizzarli nell’ambito della sua attività economica indipendente per forniture per le quali ha diritto alla detrazione del credito d’imposta e per forniture per le quali non ha diritto alla detrazione del credito d’imposta non ha diritto alla detrazione del credito d’imposta:
IRPDK = IVA x 1/5 x (K x – K 0 ), dove:
IRPDK è una variazione dell’importo del credito d’imposta utilizzato per l’anno in cui si verifica la modifica nella fruizione del servizio;
IVA – IVA addebitata al ricevimento del servizio;
0 – il coefficiente di cui all’art. 73 per l’anno in cui è stato esercitato il diritto al credito d’imposta;
x – il coefficiente di cui all’art. 73 per l’anno in cui si sono verificate le circostanze fino alla scadenza del periodo di 5 anni, conteggiato da:
– l’inizio dell’anno in cui viene esercitato il diritto al credito d’imposta, oppure
– dall’inizio dell’anno in cui decorre il termine di cui all’art. 72, par. 1 , quando non viene esercitato il diritto al credito d’imposta.
(4) (modifica -. SG. 97 del 2017, in vigore dal 01.12.2017) La correzione di cui al par. 3 viene effettuato nell’ultimo periodo fiscale dell’anno solare in cui si sono verificate le circostanze rilevanti, redigendo un protocollo per la correzione apportata e riflettendo la modifica dell’importo del credito d’imposta utilizzato secondo questo protocollo nel diario di acquisto e dichiarazione di riferimento per questo periodo fiscale, come segue:
1. con il segno (+), quando è in direzione di un incremento dell’importo del credito d’imposta utilizzato;
2. con il segno (-), quando si tratta di ridurre l’importo del credito d’imposta utilizzato.
(5) La correzione di cui al par. 3 non può essere eseguita quando è diretta ad aumentare l’importo del credito d’imposta utilizzato.
(6) (Nuova – SG. 97 del 2017, in vigore dal 01.12.2017) Per l’anno solare in cui si verificano le circostanze di cui al par. 1, non si effettua alcuna rettifica ai sensi del presente articolo per i servizi che sono o sarebbero immobilizzazioni quando non sono disponibili alla fine di tale anno solare e si sono verificate le circostanze per effettuare una rettifica ai sensi dell’art. 79 .
(7) (Nuova – SG. 98 del 2018, in vigore dal 01.01.2019) Ai fini della correzione ai sensi del presente articolo , il periodo di 5 anni cessa di decorrere per ogni anno solare in cui il servizio, che è o costituirebbe un’immobilizzazione, non è utilizzata per le attività specificate nell’art . 69 e 70 . Il termine si rinnova per ogni anno solare in cui il servizio riprende ad essere utilizzato per le attività indicate all’art. 69 e 70 .
(8) (Nuova – SG. 96 del 2019, in vigore dal 01.01.2020) Ai fini di questo articolo per l’imposta maturata sui costi successivi sostenuti relativi al miglioramento dei servizi che sono o sarebbero beni a lungo termine, non sorge alcun nuovo mandato di 5 anni.

Regole per il calcolo delle correzioni

Arte. 79c. (Nuova – SG. N. 97 del 2017, in vigore dal 01.01.2018) Ai fini del calcolo delle correzioni ai sensi dell’art. 79, 79a e 79b :
1. K x è pari a 1, se nell’anno di riferimento l’iscritto utilizza il bene o il servizio nell’ambito della propria attività economica autonoma solo per forniture per le quali sussiste il diritto a detrazione d’imposta; in questo caso il coefficiente di cui all’art. 73 per l’anno di riferimento non viene preso in considerazione;
2. K x è pari a 0, se nell’anno di riferimento la persona registrata utilizza i beni oi servizi nell’ambito della sua attività economica indipendente solo per forniture per le quali non esiste il diritto a detrazione di credito d’imposta; in questo caso il coefficiente di cui all’art. 73 per l’anno di riferimento non viene preso in considerazione;
3. K 0 è 1 se, al momento dell’acquisto dei beni o della ricezione del servizio, la persona registrata ha detratto integralmente il credito d’imposta, poiché intendeva utilizzarlo nell’ambito della sua attività economica indipendente solo per forniture per le quali esiste un diritto a detrarre il credito d’imposta; in questo caso il coefficiente di cui all’art. 73 per l’anno in cui viene esercitato il diritto al credito d’imposta non si tiene conto;
4. K 0 non può essere 0 se, al momento dell’acquisto dei beni o della ricezione del servizio, la persona registrata ha detratto un credito d’imposta parziale, poiché intendeva utilizzarlo nell’ambito della sua attività economica indipendente, nonché per le forniture per le quali è previsto costituisce diritto alla detrazione del credito d’imposta, nonché per le forniture per le quali il soggetto non ha tale diritto; in questo caso il coefficiente di cui all’art. 73 per l’anno in cui è stato esercitato il diritto al credito d’imposta;
5. K 0 è 0, se al momento dell’acquisto del bene o della ricezione del servizio la persona registrata non ha detratto un credito d’imposta sulla base dell’art . 70 della legge, avendo inteso utilizzarlo nell’ambito della propria attività economica autonoma solo per forniture per le quali non sussiste diritto a detrazione di credito d’imposta, indipendentemente dal fatto che all’atto dell’acquisto del bene o all’atto della fruizione del servizio il soggetto intendesse lo utilizza anche per scopi estranei all’attività economica autonoma; in questo caso il coefficiente di cui all’art. 73 per l’anno in cui viene esercitato il diritto al credito d’imposta non si tiene conto;
6. PrNID x è pari a 1 se nell’anno di riferimento l’iscritto utilizza il bene o il servizio solo per attività economica autonoma;
7. PrNID x è pari a 0, se nell’anno di riferimento l’iscritto utilizza i beni o servizi solo per scopi estranei alla propria attività economica autonoma;
8. PrNID 0 non può essere 0 o 1.

Limitazioni alle rettifiche

Arte. 80. (1) (Modifica -. SG. 108 del 2007, in vigore dal 19.12.2007, modificata -. SG. 97 del 2016, in vigore dal 01.01.2017) Correzioni ai sensi dell’art. 79 , 79a e 79b non vengono eseguiti:
1. nei seguenti casi:
a) i beni o i servizi sono utilizzati per le forniture di cui all’art. 70, par. 3 ;
b) per la fornitura di beni o servizi all’acquirente da parte del cessionario, del cedente o del cedente nei casi di cui all’art. 10, par. 1 ;
c) per l’importazione di beni o servizi da parte di un partner per raggiungere l’obiettivo comune previsto dal contratto per la creazione di una società senza personalità giuridica;
d) (Nuova – SG. 96 del 2019, in vigore dal 01.01.2020) per beni o servizi ricevuti utilizzati per la costruzione, il miglioramento o la riparazione di elementi dell’infrastruttura tecnica ai sensi dell’art. 10b, par. 1 ;
2. se il regime fiscale delle forniture per le quali la persona registrata utilizza beni o servizi viene modificato dalla legge;
3. per gli immobili, se sono trascorsi 20 anni, conteggiati da:
a) (modifica -. SG. 97 del 2017, in vigore dal 01.01.2018) l’inizio dell’anno di esercizio del diritto al credito d’imposta, rispettivamente dall’inizio dell’anno di effettivo utilizzo, se l’immobile non viene utilizzato più di un anno dopo l’anno di esercizio del diritto al credito d’imposta, oppure
b) (suppl. – SG. 97 del 2017, in vigore dal 01.01.2018) l’inizio dell’anno in cui scade il termine di cui all’art. 72, par. 1 , quando il diritto al credito d’imposta non viene esercitato al momento dell’acquisto o della costruzione dell’immobile, rispettivamente dall’inizio dell’anno di effettivo utilizzo, nel caso in cui l’immobile non sia stato utilizzato per più di un anno dopo l’anno di scadenza del questo termine;
4. per beni o servizi diversi dagli immobili, se sono trascorsi 5 anni, conteggiati da:
a) l’inizio dell’anno in cui viene esercitato il diritto al credito d’imposta, oppure
b) dall’inizio dell’anno in cui decorre il termine di cui all’art. 72, par. 1 , quando non è stato esercitato il diritto al credito d’imposta;
5. quando il documento di cui all’art. 71 per l’acquisizione del bene o del servizio non è indicata nel registro degli acquisti di cui all’art. 124 nel termine di cui all’art. 72 ;
6 . (Nuova – SG. 96 del 2019, in vigore dal 01.01.2020) per il miglioramento di un edificio esistente, a seguito del quale è disponibile un nuovo edificio, se sono trascorsi 20 anni, contati da:
a) dall’inizio dell’anno di esercizio del diritto al credito d’imposta per l’imposta maturata per il miglioramento effettuato, rispettivamente dall’inizio dell’anno di effettivo utilizzo, nel caso in cui l’edificio dopo il miglioramento non sia stato utilizzato per più di un anno dopo l’anno di esercizio del diritto al credito d’imposta, oppure
b) dall’inizio dell’anno in cui decorre il termine di cui all’art. 72, par. 1 , quando il diritto al credito d’imposta non è stato esercitato per il miglioramento dell’edificio, rispettivamente dall’inizio dell’anno di effettivo utilizzo, nel caso in cui l’edificio dopo il miglioramento non sia stato utilizzato per più di un anno dopo l’anno di scadenza di tale termine.
(2) (Modifica -. SG. 97 del 2016, in vigore dal 01.01.2017, modificata -. SG. 106 del 2023, in vigore dal 01.01.2024) Correzioni ai sensi dell’art. 79 non si effettuano nei casi di:
1. distruzione, perdita o assenza provata o confermata di beni a seguito di:
a) forza maggiore;
b) incidenti o catastrofi per i quali la persona può provare che non sono stati causati per colpa sua o della persona che utilizza i beni;
c) fibre naturali a seguito di un cambiamento delle proprietà fisico-chimiche durante lo stoccaggio e il trasporto delle merci, determinato entro le norme stabilite per le dimensioni limite delle fibre naturali secondo un atto normativo o standard e norme aziendali;
d) altri eventi, diversi da quelli indicati alle lettere “a” – “c”, indipendenti dalla volontà del soggetto passivo, per i quali questi può provare che non sono stati causati da sua colpa;
2. distruzione dei prodotti sottoposti ad accisa sotto controllo amministrativo ai sensi della legge sulle accise e sui depositi fiscali ;
3. distruzione provata o confermata, compresa la eliminazione dei beni in modo tale da comportarne la scomparsa irreversibile a seguito di:
a) matrimonio tecnologico nelle norme consentite determinate dalla documentazione tecnologica per la produzione o attività pertinente;
b) matrimonio dovuto alla scadenza del periodo di validità/durabilità, determinato secondo i requisiti di un atto normativo o di standard aziendali, quando non esiste un atto normativo, e negli importi consueti per l’attività pertinente;
c) matrimonio di beni divenuti oggettivamente inutilizzabili per l’attività economica indipendente del contribuente a causa del loro uso abituale nell’attività economica indipendente della persona;
d) matrimonio di immobilizzazioni quando il loro valore di bilancio è inferiore al 10 per cento del loro valore contabile;
4. matrimonio di beni oggettivamente inutilizzabili per l’attività economica indipendente del soggetto passivo, quando con tali beni è stata effettuata una successiva cessione imponibile, anche ai sensi del capo diciannove “a”.
(3) (Nuova – SG. 108 del 2006, in vigore dal 01.01.2007, abrogata – SG. 97 del 2016, in vigore dal 01.01.2017)
(4) (Nuova – SG. 33 del 2019, in vigore dal 19.04.2019) Ai fini del par. 1, punto 3 nella determinazione della durata di 20 anni per gli immobili, rispettivamente ai fini del par. 1, punto 4 nella determinazione del termine di 5 anni per beni o servizi che costituiscono o sarebbero immobilizzazioni, gli anni solari per i quali il termine cessa di decorrere in base all’art. 79a, par. 8 e dell’art. 79b, par. 7 .

Rimborso dell’imposta alle persone non stabilite nel territorio del paese

Arte. 81. (1) L’imposta pagata a:
1. soggetti passivi che non sono stabiliti nel territorio del paese, ma sono stabiliti e registrati ai fini IVA in un altro Stato membro – per i beni da loro acquistati e i servizi ricevuti nel territorio del paese;
2 . (modifica -. SG. 94 del 2010, in vigore dal 01.01.2011) le persone che non sono stabilite nel territorio dell’Unione Europea, ma sono registrate ai fini IVA in un altro Paese – in base al principio di reciprocità;
3 . (modifica -. SG. 94 del 2010 , in vigore dal 01.01.2011) Le persone fisiche esenti da imposte che non sono stabilite nel territorio dell’Unione Europea, hanno effettuato acquisti di beni per il consumo personale con imposta – dopo aver lasciato il territorio del paese, a condizione che le merci siano esportate in forma immutata.
(2) La procedura e i documenti necessari per il rimborso dell’imposta ai sensi del par. 1 sono determinati con ordinanza del Ministro delle finanze.

Capitolo Otto.
CALCOLO E DEPOSITO DELL’IMPOSTA

Persona – contribuente dell’imposta quando effettua forniture imponibili

Arte. 82. (1) (modifica -. SG. 108 del 2006, in vigore dal 01.01.2007) L’imposta è dovuta da una persona registrata ai sensi di questa legge – un fornitore di una fornitura imponibile, ad eccezione dei casi di cui al par. 4 e 5.
(2) (Modifica -. SG. 108 del 2006, in vigore dal 01.01.2007, modificata -. SG. 95 del 2009, in vigore dal 01.01.2010) Se il fornitore è un soggetto passivo che non è stabilito nel territorio del paese e la consegna ha un luogo di esecuzione sul territorio del paese ed è imponibile, l’imposta è dovuta dal destinatario alla consegna quando:
1 . (modifica -. SG. 94 del 2010, in vigore dal 01.01.2011) fornitura di gas attraverso un sistema di gas naturale situato nel territorio dell’Unione Europea o attraverso una rete collegata a tale sistema, fornitura di energia elettrica o energia termica o frigorifera attraverso reti di riscaldamento o raffreddamento – quando il destinatario è una persona registrata ai sensi della presente legge;
2. consegna di beni montati o installati da o per conto del fornitore – quando il destinatario è una persona registrata ai sensi di questa legge e il fornitore è stabilito nel territorio di un altro Stato membro;
3. prestazione di servizi – quando il destinatario è un soggetto passivo ai sensi dell’art. 3, par. 1, 5 e 6 .
(3) L’imposta è dovuta dall’acquirente in caso di operazione tripartita effettuata ai sensi dell’art . 15 .
(4) L’imposta è dovuta dal destinatario – una persona registrata ai sensi di questa legge, nei casi di cui all’art. 161 .
(5) (Nuova – SG. 108 del 2006, in vigore dal 01.01.2007, supplemento – SG. 102 del 2022, in vigore dal 01.01.2023) L’imposta è dovuta dal destinatario – una persona registrata ai sensi di questa legge. , nei casi di cui all’art. 163a, par. 2 indipendentemente dal fatto che il fornitore sia un soggetto passivo o un soggetto non passivo. L’imposta è dovuta dal fornitore – una persona registrata ai sensi di questa legge per la fornitura di beni e servizi ai sensi dell’allegato n. 2 , parte prima, per i quali i destinatari sono le autorità statali, statali e locali.
(6) (Nuova – SG. 96 del 2019, in vigore dal 01.01.2020) Per i beni destinati ad attività nella piattaforma continentale e nella zona economica esclusiva, per i quali lo Stato esercita diritti sovrani, giurisdizione e controllo ai sensi dell’art. . 42 e/o dell’art. 47 della Legge sugli spazi marittimi, sulle vie navigabili interne e sui porti della Repubblica di Bulgaria , l’imposta è dovuta:
1. da una persona registrata ai sensi della presente legge, per la quale tali merci sono vincolate al regime di riesportazione e al momento della loro introduzione nel territorio del paese sono state temporaneamente immagazzinate o collocate in una zona franca o in regime doganale – deposito doganale, attivo trasformazione, importazione temporanea in esenzione totale dai dazi all’importazione, transito esterno;
2. dal destinatario – una persona registrata ai sensi di questa legge, quando i beni arrivano direttamente nella piattaforma continentale e nella zona economica esclusiva da un paese terzo o territorio o da un altro Stato membro, quando non vi è alcun acquisto intracomunitario dei beni .

Persona – pagatore all’importazione

Arte. 83. (1) L’imposta sull’importazione ai sensi dell’art. 16 è richiesto dall’importatore.
(2) (Modifica – SG. 58 del 2016 ) Quando secondo la legislazione doganale due e/o più persone sono congiuntamente responsabili per il pagamento dei dazi all’importazione, queste persone sono anche congiuntamente responsabili per il pagamento dell’imposta dovuta. .
(3) (Nuova – SG. 14 del 2022, in vigore dal 18.02.2022) Quando sussistono le condizioni di cui all’art. 57a o 57b , persona contribuente dell’imposta ai sensi del par. 1, è il destinatario, una persona esentasse a cui è destinata la spedizione.

Persona – soggetto pagatore per acquisti intracomunitari

Arte. 84. L’imposta sugli acquisti intracomunitari è dovuta dalla persona che effettua l’acquisto.

Persona – pagatore dell’imposta per le fatture emesse

Arte. 85. (Modifica -. SG. 106 del 2008, in vigore dal 01.01.2009) L’imposta è dovuta anche da chiunque abbia indicato l’imposta in una fattura e/o avviso ai sensi dell’art. 112 .

Persona – contribuente dell’imposta in regime esterno all’Unione, nell’Unione o vendite a distanza di beni importati da paesi o territori terzi

Arte. 85a. (Nuova – SG. 105 del 2014, in vigore dal 01.01.2015, modificata – SG. 14 del 2022, in vigore dal 18.02.2022) L’imposta è dovuta dai soggetti registrati per l’applicazione di un regime al di fuori dell’Unione, nel Vendite sindacali o a distanza di beni importati da paesi o territori terzi, persona – fornitore ai sensi fornitura imponibile, nell’ambito del regime pertinente, con luogo di esecuzione nel territorio del paese in cui il destinatario non è soggetto passivo.

Obbligo di riscuotere l’imposta da parte di una persona registrata

Arte. 86. (1) Una persona registrata per la quale l’imposta è dovuta è tenuta ad addebitarla:
1. emettere un documento fiscale in cui l’imposta è indicata su una riga separata;
2. includere l’importo dell’imposta nella determinazione del risultato del periodo d’imposta rilevante nella dichiarazione di riferimento ai sensi dell’art. 125 per questo periodo d’imposta;
3. indicare il documento alla voce 1 nel registro delle vendite per il periodo fiscale in questione.
(2) L’imposta è dovuta dalla persona registrata per il periodo fiscale durante il quale è stato emesso il documento fiscale e, nei casi in cui tale documento non è stato emesso o non è stato emesso entro il periodo previsto dalla presente legge, per il periodo fiscale durante il quale l’imposta è diventata dovuta.
(3) Non viene addebitata alcuna imposta per la fornitura esente, l’acquisto intracomunitario esente e per la fornitura con luogo di esecuzione al di fuori del territorio nazionale.
(4) Paragrafo 1, par 1 e 2 e par. 2 non si applicano nei casi di cui all’art. 131, par. 1 .

Periodo fiscale

Arte. 87. (1) Il periodo fiscale ai sensi della presente legge è il periodo di tempo dopo la scadenza del quale la persona registrata è tenuta a presentare una dichiarazione con il risultato di tale periodo fiscale.
(2) Il periodo fiscale è di un mese per tutte le persone registrate e coincide con il mese di calendario, ad eccezione dei casi di cui al capitolo diciotto .
(3) (Modifica -. SG. 14 del 2022, in vigore dal 18.02.2022, suppl. -. SG. 102 del 2022, in vigore dal 01.01.2023) Il primo periodo fiscale copre il tempo dalla data di consegna l’atto di registrazione, compresa la data di consegna, fino alla fine del periodo fiscale, salvo i casi dal capitolo diciotto . Nei casi di cui all’art. 132 il primo periodo d’imposta copre il tempo che decorre dalla data di insorgenza della circostanza di cui all’art. 10 nel registro delle imprese e nel registro delle persone giuridiche senza scopo di lucro o l’iscrizione nel registro BULSTAT, compresa la data di iscrizione della circostanza, fino alla fine del periodo fiscale.
(4) L’ultimo periodo fiscale copre il periodo dall’inizio del periodo fiscale fino alla data di cancellazione inclusa.

Risultato del periodo d’imposta

Arte. 88. (1) Il risultato del periodo d’imposta è la differenza tra l’importo totale dell’imposta dovuta dalla persona per quel periodo d’imposta e l’importo totale del credito d’imposta per il quale è stato esercitato il diritto a detrazione in quello stesso periodo d’imposta. periodo d’imposta.
(2) Quando l’imposta maturata eccede il credito d’imposta, la differenza rappresenta il risultato dell’esercizio – imposta a monte.
(3) Quando il credito d’imposta eccede l’imposta maturata, la differenza rappresenta il risultato dell’esercizio – rimborso imposta.
(4) (Modifica -. SG. 105 del 2014, in vigore dal 01.01.2015) La persona registrata determina solo il risultato per ciascun periodo fiscale – imposta da versare nel bilancio dello Stato o imposta da rimborsare dal bilancio dello Stato.

Pagamento dell’imposta da parte di una persona registrata

Arte. 89. (1) (modifica -. SG. 105 del 2014, in vigore dal 01.01.2015) Quando c’è un risultato per il periodo – imposta da versare, la persona registrata è obbligata a depositare l’imposta nel bilancio dello Stato secondo conto della direzione territoriale competente dell’Agenzia nazionale delle entrate entro il termine per la presentazione della riferimento: la dichiarazione per questo periodo fiscale.
(2) (Nuova – SG. 98 del 2018, in vigore dal 01.01.2019) Quando per l’ultimo periodo fiscale c’è un risultato – imposta da versare, la persona è obbligata a depositare l’imposta nello Stato bilancio secondo il conto della direzione territoriale competente dell’Agenzia nazionale delle entrate entro la fine del mese di calendario successivo al mese di calendario in cui avrebbe dovuto essere presentato riferimento: la dichiarazione per questo periodo fiscale.
(3) (Prec. 2 – SG. 98 del 2018, in vigore dal 01.01.2019) L’imposta si considera pagata alla data in cui l’importo è stato depositato sul conto corrispondente ai sensi del par. 1.

Pagamento dell’imposta all’importazione di beni

Arte. 90. (1) (Modifica -. SG. 105 del 2014, in vigore dal 01.01.2015, modificata -. SG. 106 del 2023, in vigore dal 01.01.2024) Nei casi di cui all’art. 16, l’importatore di beni o il suo rappresentante ai sensi della legislazione doganale dell’Unione versa effettivamente l’imposta addebitata dalle autorità doganali al bilancio dello Stato, come segue:
1. sul conto pertinente dell’Agenzia “Dogane” per dazi all’importazione, imposta sul valore aggiunto all’importazione, accise all’importazione, multe, sanzioni patrimoniali e interessi;
2. tramite un dispositivo terminale virtuale POS o tramite un dispositivo terminale POS ai sensi dell’art. 4, par. 3 della legge sulla restrizione dei pagamenti in contanti .
(2) L’imposta di cui al par. 1 non può essere compensato dall’amministrazione finanziaria o dalle autorità doganali con altri obblighi.
(3) Nei casi di cui al par. 1, le autorità doganali consentono lo sgombero delle merci previo pagamento o garanzia dell’imposta riscossa secondo la procedura stabilita per l’obbligo doganale.
(4) (abrogato – SG. 113 del 2007, in vigore dal 01.01.2008)

Pagamento dell’imposta da parte di una persona non registrata

Arte. 91. (1) In caso di acquisto intracomunitario di un nuovo veicolo ai sensi dell’art. 13, par. 2 di una persona non registrata ai sensi di questa legge, l’imposta deve essere pagata dalla persona entro 14 giorni dalla fine del periodo fiscale durante il quale è dovuta l’imposta sull’acquisizione.
(2) In caso di acquisto intracomunitario di prodotti sottoposti ad accisa ai sensi dell’art. 2, punto 4 l’imposta viene pagata dalla persona che ha effettuato l’acquisto entro 14 giorni dalla fine del mese in cui l’imposta è divenuta esigibile.
(3) (Modifica -. SG. 106 del 2008, in vigore dal 01.01.2009, abrogata -. SG. 95 del 2009, in vigore dal 01.01.2010)
(4) (Modifica -. SG. 95 del 2009, in vigore dal 01.01.2010, modificata -. SG. 105 del 2014, in vigore dal 01.01.2015) L’imposta sul par. 1 e 2 sono versati nel bilancio dello Stato a spese della direzione territoriale dell’Agenzia nazionale delle entrate, dove la persona è registrata o è soggetta a registrazione ai sensi del codice di procedura fiscale-assicurativa .
(5) L’imposta di cui al par. 4 si considera depositato il giorno in cui l’importo è stato ricevuto sul relativo conto ai sensi del par. 4.

Compensazione, detrazione e rimborso del risultato del periodo – rimborso imposta

Arte. 92. (1) L’imposta di rimborso ai sensi dell’art. 88, par. 3 sarà compensato, detratto o rimborsato come segue:
1 . (modifica -. SG. 101 del 2013, in vigore dal 01.01.2014) in presenza di altri obblighi fiscali richiesti e non pagati e obblighi per contributi assicurativi riscossi dall’Agenzia nazionale delle entrate, sostenuti fino alla fine del calendario mese dalla presentazione della dichiarazione-relazione, l’autorità fiscale compensa questi obblighi con l’imposta di rimborso indicata nella dichiarazione-relazione; per l’eventuale restante ordine alla voce 2;
2 . (modifica -. SG. 95 del 2009, in vigore dal 01.01.2010 ) quando non ci sono altri obblighi richiesti e non pagati sotto la voce 1 o il loro importo è inferiore all’imposta di rimborso indicata nella dichiarazione di riferimento, la persona registrata detrae l’imposta di rimborso o il saldo alla voce 1 dell’imposta precedente dovuta, indicata nelle dichiarazioni di riferimento presentate nei due periodi d’imposta consecutivi successivi;
3. se dopo la detrazione alla voce 2 l’imposta resta da pagare, è dovuta entro il termine di cui all’art. 89 ;
4 . (modificata -. SG. 95 del 2009, in vigore dal 01.01.2010, modificata -. SG. 94 del 2010, in vigore dal 01.01.2011) se dopo la scadenza del termine di cui al punto 2 esiste un saldo dell’imposta di rimborso, l’autorità delle entrate detrae questo saldo per il rimborso dei crediti pubblici richiesti riscossi dall’Agenzia nazionale delle entrate, o lo rimborsa entro 30 giorni dalla presentazione dell’ultima dichiarazione di riferimento;
5 . (modifica – SG. 95 del 2009, in vigore dal 01.01.2010) se l’imposta di rimborso per la quale è stata avviata la procedura di detrazione non è stata completamente detratta al momento della presentazione della dichiarazione di riferimento per l’ultimo dei due periodi d’imposta, qualsiasi altro rimborso dell’imposta di ritorno per uno qualsiasi di tali due periodi d’imposta sarà aggiunto a esso e sarà rimborsato o compensato insieme a il saldo anche nel termine alla voce 4;
6 . (modifica -. SG. 95 del 2009, in vigore dal 01.01.2010) se sono soddisfatte le condizioni di cui al punto 5, per la successiva imposta di rimborso indicata nella dichiarazione di riferimento, iniziano a decorrere due nuovi periodi d’imposta di detrazione consecutivi, successivi al periodo in cui tale imposta è indicata.
(2) (modifica -. SG. 95 del 2009, in vigore dal 01.01.2010, modificata -. SG. 94 del 2010, in vigore dal 01.01.2011) L’autorità delle entrate non ha il diritto di compensare i crediti pubblici riscossi dall’Agenzia nazionale delle entrate dall’imposta di rimborso, indicato nelle dichiarazioni di riferimento per i due periodi fiscali dalla procedura di detrazione ai sensi del par. 1.
(3) (Modifica -. SG n. 108 del 2007, in vigore dal 19.12.2007, modificata -. SG n. 95 del 2009, in vigore dal 01.01.2010, modificata -. SG n. 94 del 2010, in vigore dal 01.01.2011 98 del 2014, modifica dalla SG 104 del 2013. ) Indipendentemente dal par. 1 l’imposta di rimborso ai sensi dell’art. 88, par. 3 viene rimborsato entro 30 giorni dalla presentazione della dichiarazione di riferimento, quando:
1. la persona ha effettuato negli ultimi 12 mesi prima del mese corrente forniture imponibili ad aliquota zero per un valore totale superiore al 30 per cento del valore totale di tutte le forniture imponibili da lui effettuate, comprese le forniture ad aliquota zero; Sono equiparate a prestazioni ad aliquota zero anche le prestazioni dei seguenti servizi con luogo di esecuzione nel territorio di un altro Stato membro, per i quali il destinatario è un soggetto titolare di partita IVA in un altro Stato membro: trasporto di beni all’interno dell’Unione Europea e forniti in relazione a questo trasporto, spedizioni, corrieri e servizi postali, diversi dai servizi di cui all’art. 49 ; lavorazione del trasporto di merci; servizi di trasporto forniti da agenti, mediatori e altri intermediari che agiscono per conto e a spese di terzi, nonché servizi di valutazione, perizia e lavori su beni mobili;
2. (in vigore fino al 31.12.2026 (*) – SG n. 98 del 2013, in vigore dal 01.12.2013, modificata con la data di entrata in vigore – SG. la data della domanda – SG n. 95 2015, in vigore dal 01.01.2016, modificata rispetto alla data di entrata in vigore – SG n. 98 in vigore dal 01.01.2019, modificata in relazione alla data di entrata in vigore – SG n. 18 del 2022, in vigore dal 01.01.2019. 2022, modificato in merito alla data di applicazione – SG n. 52 del 2022, in vigore dal 01.07.2022) La persona – produttore agricolo, ha effettuato forniture imponibili con un’aliquota pari al 20 per cento dei beni da lui prodotti negli ultimi 12 mesi prima del mese corrente , seconda parte , con un valore totale superiore al 50% del valore totale di tutte le forniture imponibili da lui effettuate;
3. (Nuova – SG n. 41 del 2015, supplemento – SG n. 97 del 2017, in vigore dal 01.01.2018, supplemento – SG n. 65 del 2018, in vigore dal 07.08.2018, modificata – SG n. 108 2023, in vigore dal 01.01.2024) la persona ha assorbito fondi per la costruzione, gestione, manutenzione e funzionamento di sistemi e impianti B e K nell’attuazione di progetti idrici finanziati con fondi di bilancio o fondi previsti da programmi dell’Unione europea;
4. (Nuova – SG. 95 del 2015, in vigore dal 01.01.2016) La persona fornisce l’accesso all’infrastruttura ferroviaria e ha assorbito fondi nell’ambito di progetti finanziati nell’ambito del Programma operativo “Trasporti 2007 – 2013”, Programma operativo “Trasporti e infrastrutture di trasporto 2014 – 2020″, programma europeo “Meccanismo connesso all’Europa” e Rete transeuropea dei trasporti TEN-T, fino al loro completamento;
5 . (Nuova – SG n. 104 del 2020, in vigore dal 12.12.2020) per la gestione delle vendite, la persona ha scelto di utilizzare il software incluso nell’elenco di cui all’art. 118, par. 16 .
(4) Indipendentemente dal par. 1 l’imposta di rimborso ai sensi dell’art. 88, par. 3 sarà rimborsato entro 30 giorni dalla presentazione della dichiarazione-referenza, quando l’interessato abbia ottenuto l’autorizzazione prevista dall’art. 166 .
(5) (Modifica -. SG. 94 del 2010, in vigore dal 01.01.2011, modificata -. SG. 97 del 2016, in vigore dal 01.01.2017) Quando nei casi sotto il par. 3 e 4, esistono crediti pubblici esigibili riscossi dall’Agenzia nazionale delle entrate, sorti fino alla data dell’emissione dell’atto di revisione o dell’atto di compensazione e rimborso, l’autorità delle entrate li compenserà e rimborserà il saldo, se presente.
(6) (Modificato e integrato -. SG. 94 del 2010, in vigore dal 01.01.2011, abrogata -. SG. 101 del 2013, in vigore dal 01.01.2014. )
(7) Le circostanze di cui al par. 3 e 4 devono essere certificati per iscritto davanti alla direzione territoriale competente dell’Agenzia nazionale delle entrate secondo la procedura determinata dal regolamento per l’attuazione della legge .
(8) (Nuova – SG n. 108 del 2007, in vigore dal 19.12.2007, modificata – SG n. 99 del 2011, in vigore dal 01.01.2012, modificata – SG n. 101 del 2013, in vigore dal 01.01.2014 d.) Indipendentemente da quanto previsto dal par. 1, punto 4 e par. 3 – 5, quando è iniziata la verifica della persona, il termine per il rimborso dell’imposta è il termine per il rilascio del rapporto di verifica, salvo il caso in cui la persona fornisca una garanzia in denaro, in titoli di Stato o in una garanzia bancaria incondizionata e irrevocabile con un periodo di validità non inferiore a 6 mesi.
(9) (Nuova – SG. 108 del 2007, in vigore dal 19.12.2007, modificata – SG. 94 del 2010, in vigore dal 01.01.2011) L’imposta viene rimborsata e/o compensata fino all’importo di la garanzia di cui al par. 8 entro cinque giorni dal suo provvedimento.
(10) (Precedente comma 8, modificato -. SG. 108 del 2007, in vigore dal 19.12.2007, modificata -. SG. 95 del 2009, in vigore dal 01.01.2010 d.) Imposta soggetta a rimborso, non rimborsabile senza motivo o non rimborsabile per perdita del motivo (incluso in annullamento di un atto) nei termini previsti dalla presente legge al par. 1, punto 4, par. 3 e 4, saranno rimborsati insieme agli interessi legali, calcolati dalla data in cui avrebbero dovuto essere rimborsati ai sensi della presente legge, fino al suo pagamento finale, indipendentemente da quanto disposto dal par. 8 e dalla sospensione dei procedimenti tributari.
(11) (Nuova – SG. 101 del 2013, in vigore dal 01.01.2014) Nei casi sotto il par. 3 in caso di revisione assegnata l’imposta viene trattenuta o rimborsata entro 30 giorni, mentre in caso di revisione assegnata l’imposta viene trattenuta o rimborsata in tutto o in parte entro 30 giorni dalla consegna dell’ordine di verifica per un importo che rappresenta la differenza tra l’imposta dichiarata per il rimborso e l’importo delle tasse e dei contributi assicurativi obbligatori, che si prevede ragionevolmente saranno stabiliti durante la verifica. L’atto con cui viene rifiutato il rimborso o il rimborso in caso di revisione assegnata, è impugnato secondo l’ordinanza del codice di procedura fiscale-assicurativa , prevista per l’appello delle misure cautelari. Per la parte non rimborsata dell’imposta di rimborso dichiarata, il par. 8.

Sospensione e ripresa dei termini ex art. 92

Arte. 93. (1) I termini per il rimborso ai sensi dell’art. 92, par. 1, punto 4 e dell’art. 92, par. 3 e 4 fermate:
1. in assenza di contabilità registrata in conformità con i requisiti della legge contabile e vengono ripresi al momento della registrazione;
2. in assenza o mancata presentazione dei documenti richiesti dalla presente legge, o di altri documenti richiesti dall’autorità delle entrate, se la loro redazione è obbligatoria in base a un atto normativo e vengono ripresi quando vengono presentati all’autorità delle entrate ;
3. in caso di mancata ammissione di un’autorità fiscale autorizzata nei locali amministrativi, produttivi o di altro tipo relativi all’attività della persona iscritta, e vengono ripresi quando l’accesso è garantito;
4. quando la persona non può essere reperita dall’autorità tributaria ai sensi del Codice di procedura fiscale e assicurativa all’indirizzo da lui indicato per la corrispondenza e vengono ripristinati previa comunicazione scritta da parte della persona registrata all’autorità tributaria del cambiamento del suo indirizzo nel paese e la sua apertura da parte dell’autorità fiscale all’indirizzo specificato;
5. (abrogato – SG n. 108 del 2007, in vigore dal 19.12.2007)
(2) I termini per il rimborso ai sensi dell’art. 92, par. 1, punto 4 e dell’art. 92, par. 3 e 4 cessano previo accordo con il direttore esecutivo dell’Agenzia nazionale delle entrate, ma per non più di 60 giorni, quando:
1. l’autorità tributaria ha accertato dati relativi a un reato contro il sistema fiscale e li trasmette alle autorità della fase istruttoria entro un mese dalla loro accertamento;
2. La sospensione è richiesta per iscritto dalle autorità del Ministero dell’interno o dall’autorità giudiziaria in caso di procedimento istruttorio o giudiziario.
(3) Nei casi di cui al par. 2 i termini di rimborso riprendono al ricevimento di un rifiuto scritto di avviare il procedimento, rispettivamente dopo la notifica del completamento del procedimento avviato.

Bulgaria – Conferimento di beni immobili da parte di un’impresa immobiliare al capitale di una società commerciale neocostituita e successiva vendita delle quote di questa


Premessa

È possibile risparmiare l’IVA sul conferimento di immobili in una società commerciale?
Questo problema è abbastanza comune nella pratica quando un’azienda desidera vendere un immobile e allo stesso tempo evitare di addebitare l’IVA sulla vendita.
Oltre all’elusione dell’IVA, un altro motivo che spinge le aziende a tale pratica è il risparmio delle tasse locali e delle spese notarili.

In pratica accade spesso che gli imprenditori edili si sforzino di evitare l’IVA quando vendono immobili, poiché in pratica questa imposta aumenta il prezzo dell’immobile, soprattutto quando gli acquirenti sono persone fisiche che non hanno diritto al credito d’imposta .

Uno dei modi in cui si evita in pratica l’effetto dell’IVA è quello di conferire l’immobile ad una società di nuova costituzione, poi le azioni di questa società vengono trasferite alla persona fisica vero acquirente dell’immobile.

In questo modo il privato diventa l’unico proprietario del capitale della società, la cui proprietà è anche l’immobile stesso.

Il conferimento di beni immobili ad una società commerciale e la successiva cessione delle quote di tale società commerciale ha lo scopo di trasferire l’immobile che è stato conferito alla società, e non di acquisire le quote della società ai fini dello sviluppo dell’attività imprenditoriale.

È ovvio che in questo caso siamo in presenza di  un patto apparente e mascherato con il rischio di possibili accertamenti da parte delle autorità fiscali.

In Bulgaria, molto spesso, per le transazioni immobiliari, si usa, al posto della compravendita dell’immobile con atto notarile, una pratica che si articola in tre atti:

  1. l’impresa che detiene l’immobile costituisce una nuova  Società unipersonale a responsabilità limitata (Еднолично ограничена отговорност дружество (EOOD – ЕООД));
  2. l’impresa che detiene l’immobile lo conferisce alla nuova  Società unipersonale a responsabilità limitata (Еднолично ограничена отговорност дружество (EOOD – ЕООД));
  3. l’impresa che ha costituito la nuova  Società unipersonale a responsabilità limitata (Еднолично ограничена отговорност дружество (EOOD – ЕООД)) ed ha conferito l’immobile vende tutte le azioni di tale società alla persona che desiderava acquisire l’immobile che, quindi, ne diventa unico proprietario  ed, indirettamente, unico proprietario dell’immobile.

Attraverso questa pratica:

  • Non viene addebitata l’IVA.
  • Non è dovuta alcuna imposta locale;
  • Le spese notarili sono più basse;
Da notare che non vi è alcun limite al numero di beni immobili che possono essere conferiti al capitale della Società.

Per chiarezza:

La società “X” possiede proprietà immobiliari. Ha conferito questo bene immobile alla società “Y” da lui fondata. Dopo l’iscrizione nel registro delle imprese della società “Y”, la società “X” detiene il 100% del capitale della società “Y” e la società “Y” è proprietaria dell’immobile.

Dopo la costituzione della società “Y”, il titolare delle azioni della società, che è la società “X”, vende le quote della società ai sensi dell’art . 129 del  codice commerciale (ТЪРГОВСКИ ЗАКОН –  ТЗ) . In questo modo si trasferisce anche la proprietà dell’immobile.

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Presenza di un’ipoteca o di un pignoramento sull’immobile

La presenza di un’ipoteca o di un pignoramento sull’immobile non sono un ostacolo al suo ammortamento.

Tuttavia, se l’ipoteca e il pignoramento non vengono rimossi e continuano a gravare sull’immobile conferito, questi può essere messo in vendita al pubblico, ma, in questo caso:

  • la società cesserà la proprietà dell’immobile,
  • ma vanterà un credito nei confronti del socio che ha apportato l’immobile al capitale.

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Aspetti fiscali

Molte società di costruzioni accettano che questo sia un modo legalmente consentito per risparmiare tasse per i loro clienti – persone fisiche , poiché l’acquirente di azioni evita:

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  1. Tassazione ai fini dell’imposta sul valore aggiunto:

Secondo l’art. 10, par. 1, comma 3 della  legge sull’imposta sul valore aggiunto – Закон за Данък Върху Добавената Стойност (ЗДДС) quando si effettua un contributo non monetario, la consegna non è imponibile.

Esempio: Capitalizzazione di un bene in una società commerciale

La società 1, registrata ai sensi dell’IVA in Bulgaria, decide di conferire beni immobili – proprietà, al capitale della nuova società 2. Il valore della proprietà è di BGN 200.000.

Ai sensi dell’IVA, il conferimento di un bene (effettuando un conferimento non monetario) ad una società commerciale non costituisce una cessione ai sensi di legge . Per tale motivo, la Società 1 non avrà alcun obbligo né di addebitare l’IVA sul contributo, né di emettere documento fiscale per la consegna stessa. La legge prevede inoltre che se il soggetto che ha acquisito il bene non è titolare di partita IVA, deve presentare domanda di iscrizione entro 7 giorni dalla data di iscrizione del bene nel Registro delle Imprese, indipendentemente dal valore del contributo. Questa data è anche la data di registrazione della società stessa.

L’operazione con azioni della società ex art. 129 del codice commerciale (ТЪРГОВСКИ ЗАКОН –  ТЗ) è una consegna esente ai sensi dell‘art. 46, par. 1, punto 5 della legge sull’imposta sul valore aggiunto – Закон за Данък Върху Добавената Стойност (ЗДДС).

Vengono effettuate una serie di due transazioni in cui l’IVA non è addebitata per legge .

Quando si acquista un immobile, se esistono i presupposti (Vedi: Bulgaria – Trattamento IVA delle transazioni immobiliari), l’imposta sul valore aggiunto:

    • viene addebitata dall’impresa edile – venditricea carico dell’acquirente e
    • versata dall’impresa edile- venditrice .

Secondo l’art. 2, comma 1 , della legge sull’imposta sul valore aggiunto – Закон за Данък Върху Добавената Стойност (ЗДДС), l’imposta sul valore aggiunto grava su ogni cessione di beni o servizi imponibile a titolo oneroso.

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  1. Tassazione ai fini dell’imposta locale:

Il conferimento , così come la cessione di quote societarie, non sono operazioni nelle quali è dovuta l’imposta locale ai sensi dell’art. 44 della legge sulle imposte e tasse locali (Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ)) .

Ai sensi dell’art. 44 della legge sulle imposte e tasse locali (Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ)) l‘imposta locale  è dovuta per l’acquisto di proprietà mediante donazione o per l’acquisizione di beni immobili , diritti di proprietà limitati o veicoli a motore.

In caso di acquisto e vendita di immobili , l’imposta di cui all’art. 44 della legge sulle imposte e tasse locali (Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ)) è dovuto dall’acquirente, salvo diverso accordo tra le parti. Nella maggior parte dei casi, l’imposta è a carico dell’acquirente ( acquirente ).

L’art . 48, par. 1, punto 9 della legge sulle imposte e tasse locali (Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ)) afferma espressamente che i contributi non monetari al capitale di una società commerciale, cooperativa o persona giuridica senza scopo di lucro sono esenti dall’imposta locale.

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Procedura per effettuare il conferimento

L’importazione è un atto relativo all’iscrizione

Secondo l’art. 73, par. 1 del codice commerciale (ТЪРГОВСКИ ЗАКОН –  ТЗ) il conferimento quale conferimento non monetario di un diritto di costituzione o di trasferimento, che necessita di forma notarile, è effettuato con il patto societario (rispettivamente statutario), al quale si allega consenso scritto del contributore con una descrizione del contributo. Il consenso scritto è con una firma autenticata.

Il diritto al conferimento si acquisisce dal momento della costituzione della società ( art. 73, comma 4 del codice commerciale (ТЪРГОВСКИ ЗАКОН –  ТЗ). Secondo l’art. 67 del codice commerciale (ТЪРГОВСКИ ЗАКОН –  ТЗ), la società si considera sorta dal giorno della sua iscrizione nel Registro delle Imprese.

Pertanto, la società acquisisce l’immobile dal momento della sua iscrizione nel Registro delle Imprese (Търговски регистър).

Il conferimento di beni immobili come conferimento alla società commerciale è subordinato all’iscrizione nel Registro Immobiliare (Имотен регистър).
La registrazione viene effettuata sulla base di una domanda dell’ente della società, che allega alla domanda anche un estratto notarile del contratto della società (statuti) e il consenso del richiedente. Questa iscrizione viene effettuata dopo l’iscrizione della società nel Registro delle Imprese (Търговски регистър).

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Valutazione dell’immobile soggetto a contributo

Il proprietario dell’immobile, che verrà conferito al capitale di una società di nuova costituzione o già esistente, dovrà presentare richiesta al Registro delle Imprese (Търговски регистър) per una valutazione monetaria dello stesso. Alla richiesta sono allegati i documenti costitutivi del diritto di proprietà, nonché quelli relativi alla valutazione dell’immobile. Per esempio. atto notarile o altro documento di proprietà, schema di un oggetto autonomo, schizzo, certificato di eredi, permesso di costruire, certificato di grado di completamento, accertamento fiscale, ecc.

Il contributo, ai sensi dell’art. 72 del codice commerciale (ТЪРГОВСКИ ЗАКОН –  ТЗ) è valutato da tre esperti.
Gli esperti sono nominati da un funzionario del Registro delle Imprese (Търговски регистър) e l’atto della loro nomina ne determina anche il compenso che dipende dalla tipologia e dal numero di immobili che verranno valutati. Di solito è compreso tra 600 BGN. e 1.600 BGN. totale per i tre esperti. Il premio dovrà essere versato entro 7 giorni dalla notifica.

Gli esperti devono preparare la valutazione entro 14 giorni . La loro conclusione deve contenere una descrizione completa della proprietà, del metodo di valutazione, della valutazione ottenuta e della sua corrispondenza con l’importo della quota di capitale/il numero, il valore nominale e il valore di emissione delle azioni sottoscritte dall’importatore.

La valutazione da loro fornita è il valore monetario massimo delle azioni o quote di partecipazione che il proprietario dell’immobile può acquisire dietro il suo contributo. Tuttavia non vi è alcun ostacolo nel contratto sociale o nello statuto ad indicare un valore inferiore alla valutazione effettuata.

Se il richiedente non è d’accordo con la valutazione può rinunciare o partecipare all’impresa con un contributo in denaro.

La perizia è allegata alla domanda di registrazione della società. Nel contratto di collaborazione, il contributo è descritto, inserendo il nome del contribuente, una descrizione completa del contributo non monetario, il suo valore monetario. Questi requisiti sono specificati nell’art . 72, par. 1 del codice commerciale (ТЪРГОВСКИ ЗАКОН –  ТЗ).

È importante notare che quando l’importatore del contributo è una società e la differenza tra la valutazione degli esperti e il valore di bilancio della proprietà conferita è positiva, c’è un profitto che dovrebbe essere tassato con l’imposta sulle società .

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Iscrizione del contributo nel Registro delle Imprese (Търговски регистър)

Il conferimento di beni immobili al capitale viene effettuato con l’atto costitutivo.
Non è necessario che questi sia autenticato.
L’atto costitutivo deve contenere il nome dell’importatore, una descrizione completa della proprietà conferita, il suo valore monetario e la base dei diritti dell’importatore.
La corretta descrizione dell’immobile è importante per la successiva iscrizione del contributo Registro Immobiliare (Имотен регистър).

Per iscrivere il contributo nel registro delle imprese è necessario presentare:

Si tenga presente che nel certificare la dichiarazione di consenso ex art. 73 del codice commerciale (ТЪРГОВСКИ ЗАКОН –  ТЗ), il notaio verifica se la persona è proprietaria dell’immobile. Ciò significa che anche i documenti che stabiliscono il diritto di proprietà devono essere presentati al notaio.

A seconda che si tratti della costituzione di una nuova società o dell’aumento di capitale con o senza l’ammissione di un nuovo socio, vengono presentati anche documenti aggiuntivi.

IMPORTANTE!!! La proprietà del bene conferito viene trasferita dalla data di iscrizione del conferimento nel Registro delle Imprese (Търговски регистър).

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Iscrizione del contributo nel registro immobiliare (Имотен регистър)

Affinché il trasferimento della proprietà del bene conferito sia opponibile a terzi l’amministratore della società deve inoltre inserire il conferimento nel Registro Immobiliare (Имотен регистър) presso l’ubicazione dell’immobile . Ad esempio, è possibile che un creditore del contribuente pignori l’immobile oppure che il contribuente lo trasferisca ad un altro soggetto con atto notarile. In questi casi rileva la data di iscrizione del conferimento nel Registro Immobiliare (Имотен регистър).

Per registrare il conferimento presso nel Registro Immobiliare (Имотен регистър) è necessario presentare:

Tutti i documenti, ad eccezione del contratto di società/atto costitutivo/statuto della società, possono essere presentati in originale o in copia autenticata da un avvocato . Non è necessario che siano presentati in trascrizioni autenticate.

Per la registrazione di un’importazione viene pagata una tassa statale pari allo 0,1% della valutazione degli esperti.

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Quesiti in merito a questo tipo di operazione

In relazione alla procedura descritta di acquisizione di beni immobili da parte di un individuo, sorgono le seguenti domande:

  1. Quali conseguenze può portare questa operazione e sono state risparmiate le grosse spese (IVA e tassa di soggiorno)? 
  2. È più facile e conveniente gestire un’abitazione di proprietà di una persona fisica o giuridica?
  3. Le autorità fiscali hanno la possibilità di tassare queste operazioni tenendo conto dell’operazione occulta e non di quella apparente?

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Rischi fiscali

Il risparmio su tasse e canoni si quantifica nella misura di circa il 23 per cento, di cui il 20 per cento di IVA e il 3 per cento di imposta locale sul prezzo di vendita.

Va aggiunto che al momento dell’operazione, la persona che ha acquisito azioni della società in cui è stato conferito l’immobile non è soggetta ad alcun obbligo fiscale ai sensi della Legge sull’imposta sul reddito delle società -Закон за Корпоративното Подоходно Облагане (ЗКПО) (chiarimento  n. 26-I-223 del 20.08.2019 . dell’Ufficio centrale dell’Agenzia nazionale bulgara delle entrate ( Национална агенция за приходите (НАП (NAP))).

Sebbene a prima vista questa pratica sembri estremamente allettante, sia per gli imprenditori edili che per le persone fisiche – acquirenti, va tenuto presente che nasconde una serie di rischi fiscali, nonché numerose procedure amministrative.

Il conferimento di immobili ad una società commerciale e la successiva cessione delle quote di tale società commerciale ha lo scopo di trasferire l’immobile che è stato conferito alla società, e non di acquisire le quote della società allo scopo di sviluppare un’attività commerciale.

Secondo la definizione data dall’art . 63, par. 1 del del  codice commerciale (ТЪРГОВСКИ ЗАКОН –  ТЗ)  , una società commerciale è un’associazione di due o più persone per l’effettuazione di operazioni commerciali con fondi comuni .

È importante notare che la prassi sopra descritta, quando viene costituita una società commerciale che non ha effettuato operazioni commerciali ed entro un breve periodo di tempo dalla sua costituzione, le sue quote sociali vengono trasferite da una persona all’altra, porta chiaramente il segni di un patto apparente e subdolo.

Secondo una teoria dato che questa società commerciale:

  • non ha effettuato transazioni commerciali e
  • poco dopo la sua iscrizione nel registro di commercio, le azioni della società vengono trasferite

è ovvio che abbiamo un patto apparente e mascherato .

L’operazione apparente è il conferimento e il contratto di cessione delle quote ex art. 129 del  codice commerciale (ТЪРГОВСКИ ЗАКОН –  ТЗ).

La transazione mascherata è la vendita dell’immobile

Contro questa teoria si può obbiettare che una società commerciale può benissimo svolgere un’attività immobiliare (vedi NACE Rev. 2 (Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006) Sezione L –  Real estate activities (nelle note ricomprende gli  gli affitti figurativi delle abitazioni occupate dai proprietari – NACE REV 2-46)

Tuttavia, se, successivamente, la società vende, scambia o cede in altro modo tale immobile a titolo oneroso, riduce il proprio capitale ed effettua un pagamento (in contanti o in natura) a favore della persona che ha effettuato il conferimento, l’operazione  è considerata, ai fini fiscali, una vendita immobiliare alla data di iscrizione del contributo non monetario nel registro delle imprese.
In questi casi, il reddito si considera acquisito dalla persona fisica alla data di iscrizione della riduzione del capitale nel registro delle imprese.

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Aspetti fiscali dopo l’acquisto di azioni da parte della persona fisica

Gli aspetti fiscali si manifestano nelle seguenti linee guida:

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I.V.A.

La persona fisica che ha acquistato le quote societarie della società ha come unico scopo quello di possedere gli immobili conferiti , e non di svolgere attività commerciale.

La società è iscritta ai fini IVA in base all’art . 132, par. 1 in relazione all’art. 10, par. 1, punto 3 della  legge sull’imposta sul valore aggiunto – Закон за Данък Върху Добавената Стойност (ЗДДС)( devono essere iscritti ai fini IVA i soggetti che hanno acquistato beni e servizi di cui all’articolo 10, comma 1 da persone iscritte )

Dopo la registrazione della società ai fini IVA, richiede che entro il 14 di ogni mese sia presentata una denuncia-dichiarazione , corredata dal registro degli acquisti e dal registro delle vendite del mese trascorso . Pertanto, il soggetto iscritto come amministratore e unico titolare del capitale (едноличния собственик на капитала (ЕСК)) della società dovrà presentare mensilmente la dichiarazione di cui all’art. 125 IVA unitamente ai registri di rendicontazione, anche in assenza di acquisti o vendite per il mese di riferimento. L’invio avviene esclusivamente per via telematica.

La compilazione del giornale di acquisto e del giornale di vendita, così come il riferimento della dichiarazione IVA, presenta alcune peculiarità e può richiedere l’aiuto professionale di un commercialista, almeno inizialmente.

Se la persona non presenta la dichiarazione mensile – dichiarazione IVA, allora ai sensi dell’art. 179, par. 1 della  legge sull’imposta sul valore aggiunto – Закон за Данък Върху Добавената Стойност (ЗДДС)una sanzione patrimoniale è imposta alla persona giuridica da BGN 500 a BGN 10.000.

I registri di dichiarazione e segnalazione devono essere presentati entro il 14 di ogni mese, indipendentemente dal fatto che la società abbia transazioni o meno.

Se l’immobile è oggetto di successive cessioni imponibili sarà dovuta l’IVA, e quando è oggetto di cessioni esenti o è utilizzato per effettuare tali cessioni, si procederà a rettifica del credito d’imposta utilizzato dal contribuente, che sempre comporta un debito per l’imposta sul valore aggiunto per la società in cui la proprietà è conferita.

La cessazione della partita IVA della società può essere effettuata dall’interessato alle condizioni di cui all’art. 108, par. 3 della  legge sull’imposta sul valore aggiunto – Закон за Данък Върху Добавената Стойност (ЗДДС). Secondo l’art. 108, par. 3 della  legge sull’imposta sul valore aggiunto – Закон за Данък Върху Добавената Стойност (ЗДДС), persona iscritta in base all’art. 132 può presentare istanza di cancellazione quando, alla data di presentazione della domanda, non sussiste alcun motivo di obbligo di iscrizione.

Alla cessazione della partita IVA ex art. 111, par. 1, l’IVA grava sui beni disponibili, per il cui acquisto è stato utilizzato in tutto, in parte o proporzionalmente un credito d’imposta . In base all’art. 10, par. 2 della  legge sull’imposta sul valore aggiunto – Закон за Данък Върху Добавената Стойност (ЗДДС), la società subentra di diritto a tutti i diritti e gli obblighi derivanti dalla presente legge in relazione al conferimento, ivi compreso il diritto alla detrazione del credito d’imposta e l’obbligo di rettifica del credito d’imposta utilizzato. In tal senso, anche se la società stessa non ha utilizzato un credito d’imposta per l’acquisto dell’immobile, in forza della successione legale disciplinata dall’art . 10, par. 2 della  legge sull’imposta sul valore aggiunto – Закон за Данък Върху Добавената Стойност (ЗДДС) , alla cessazione dell’immatricolazione, l’IVA deve essere addebitata sui beni disponibili.

Quindi, ricapitolando ai fini IVA

La persona fisica acquista le quote societarie con lo scopo di acquisire indirettamente la proprietà dell’immobile tramite la società commerciale, e non per svolgere attività commerciale.
Solitamente, però, la società appena acquisita ha una partita IVA. Questo perché molto spesso gli imprenditori edili sono imprese con partita IVA, in quanto la loro attività è caratterizzata da grandi fatturati commerciali.

Tuttavia, quando l’imprenditore edile è una persona con partita IVA e conferisce l’immobile a una società commerciale di nuova costituzione, secondo le disposizioni dell’IVA, anche la nuova società dovrebbe essere registrata ai fini dell’IVA.

Tale iscrizione IVA da parte della nuova società deve essere effettuata presentando domanda di iscrizione entro 7 giorni dall’iscrizione del contributo nel Registro delle Imprese (iscrizione ex art. 132 IVA).

L’acquisto di quote di una società con partita IVA da parte di persona fisica comporta che ogni mese entro il 14 del mese devono essere presentate all’Agenzia delle Entrate le dichiarazioni IVA, anche quando sono pari a zero.

Se l’individuo non presenta una dichiarazione IVA mensile, la sanzione patrimoniale che verrà imposta è compresa tra BGN 500 e 1000. Evitare le sanzioni implica ricorrere ai servizi professionali di un commercialista, il che comporta costi aggiuntivi per l’individuo.

La cessazione dell’iscrizione IVA è possibile presentando istanza all’Agenzia Nazionale delle Entrate quando non sussistono i presupposti per l’iscrizione obbligatoria.

Tuttavia, in caso di cancellazione ai fini IVA, vi è una caratteristica importante, secondo la quale il soggetto che disdice la propria iscrizione è obbligato ad addebitare l’IVA sui beni che sono disponibili alla data della cancellazione e per i quali è stato utilizzato un credito d’imposta.

Nel caso specifico, sebbene la nuova società non abbia effettivamente utilizzato un credito d’imposta per l’acquisto dell’immobile (poiché in pratica l’IVA è stata utilizzata dall’impresa edile), essa sarà considerata, in forza della successione legale disciplinata dall’art . 10, par. 2 della  legge sull’imposta sul valore aggiunto – Закон за Данък Върху Добавената Стойност (ЗДДС), il successore legale di tutte le obbligazioni dell’impresa edile.

Infatti, ai sensi dell’dall’art . 10, par. 2 della  Legge sull’imposta sul valore aggiunto – Закон за Данък Върху Добавената Стойност (ЗДДС) nei casi di consegna all’acquirente da parte del soggetto trasformato, dell’alienante o del conferente a seguito di:

1. trasformazione di una società commerciale secondo la procedura del Capitolo sedicesimo della della Legge Commerciale (Търговския закон) ;
2. trasferimento di azienda ai sensi dell’art. 15 o 60 della Legge Commerciale (Търговския закон) ;
3. apporto di un contributo non monetario a una società commerciale;

la persona che riceve i beni o i servizi è il successore legale di tutti i diritti e gli obblighi previsti dalla Legge sull’imposta sul valore aggiunto – Закон за Данък Върху Добавената Стойност (ЗДДС) in relazione ad essi, incluso il diritto di detrarre un credito d’imposta e gli obblighi di apportare una correzione al credito d’imposta utilizzato.

La correzione  al credito d’imposta utilizzato verrà effettuata ai sensi del comma 2 dell’art. 79 (Modifiche al credito d’imposta per l’uso di un bene o servizio) della Legge sull’imposta sul valore aggiunto(ЗДДС) in base alla formula prevista al punto 1  del terzo comma dello stesso art. 79.

ДД = НДДС x 1/20 x БГ

Dove
ДД  дължимият данък – DD è l’imposta dovuta
НДДС – IVA addebitata al momento dell’acquisizione o della costruzione dell’immobile;
БГ – броят на годините – BG – il numero di anni dal verificarsi della circostanza, compreso l’anno del verificarsi della circostanza, fino alla scadenza del periodo di 20 anni, conteggiati dall’inizio dell’anno di esercizio del diritto al credito d’imposta, rispettivamente dall’inizio dell’anno di effettivo utilizzo, nel caso in cui l’immobile non venga utilizzato per più di un anno dopo l’anno di esercizio del diritto al credito d’imposta.

Ai sensi del comma 4 dell’art. 79  della  Legge sull’imposta sul valore aggiunto(ЗДДС) il calcolo dell’imposta deve essere effettuato nel periodo d’imposta in cui si è verificata la circostanza rilevante, redigendo  un protocollo, ai sensi dell’art. 66 (Adeguamenti al credito d’imposta utilizzato), comma 3 del Regolamento per l’applicazione della Legge sull’IVA (ППЗДДС) di determinazione dell’importo dell’imposta dovuta e annotandolo nel libro delle vendite e nella dichiarazione di riferimento per tale periodo d’imposta.

È inoltre importante notare che se la nuova società decide di vendere l’immobile, tale operazione sarà soggetta ad IVA, a meno che non rientri nell’ipotesi di fornitura esente sopra discussa.

Tuttavia, quando l’immobile è soggetto a cessione esente, la società, in forza della successione legale disciplinata dall’art . 10, par. 2 della  legge sull’imposta sul valore aggiunto – Закон за Данък Върху Добавената Стойност (ЗДДС), dovrà effettuare un conguaglio al credito d’imposta utilizzato dall’imprenditore Ai sensi dell’art. 79 (Modifiche al credito d’imposta per l’uso di un bene o servizio) comma 2  della  Legge sull’imposta sul valore aggiunto(ЗДДС))

Se la società decide di affittare l’immobile ad un soggetto che lo utilizzerà a fini abitativi (ad esempio, il titolare della società), allora l’operazione di affitto sarà una cessione esente da IVA e la società avrà nuovamente l’obbligo di regolare il credito d’imposta utilizzato dall’impresa edile.

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Legge sulle imposte e tasse locali (Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ))

La società è proprietaria dell’immobile e a tale riguardo dovrà:

  • imposta immobiliare e
  •  tassa per i rifiuti domestici .

Quando si parla di immobile ad uso abitativo, si ricorda che ai sensi dell’art. 25, par. 1 della Legge sulle imposte e tasse locali (Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ)) per un immobile che sia prima abitazione, l’imposta è dovuta con una riduzione del 50 per cento .

L’abitazione principale secondo la definizione legale data al § 1, punto 2  delle Ulteriori Disposizioni della Legge sulle imposte e tasse locali (Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ))  è la proprietà che serve a soddisfare le esigenze abitative del cittadino e dei membri della sua famiglia durante la parte predominante dell’anno.

Per le imprese, questa definizione di residenza principale non può essere applicata e quindi l’imposta sugli immobili è dovuta per intero, senza riduzioni.

La tassa per i rifiuti domestici sarà dovuta ai sensi dell’art. 62 – 64 della della Legge sulle imposte e tasse locali (Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ)), e l’importo specifico della tassa per i rifiuti domestici è determinato da un’ordinanza del consiglio comunale del rispettivo comune.

Nel Comune di Sofia, l’importo della tassa per i rifiuti domestici è determinato allo stesso modo per gli immobili residenziali di proprietà di una persona fisica e per gli immobili residenziali di proprietà di un’impresa (articolo 27, paragrafo 1 dell’ordinanza sulla determinazione e amministrazione dei Tasse locali e prezzi dei servizi forniti dal Comune metropolitano ).

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Legge sull’imposta sul reddito delle società -Закон за Корпоративното Подоходно Облагане (ЗКПО)

Accettiamo che la società non svolga un’attività e non abbia mai svolto tale attività, poiché questo non era lo scopo della sua creazione.

Tuttavia , una società che non svolge attività ai sensi del § 1, punto 30 delle Ulteriori Disposizioni della Legge sulla Tenuta della Contabilità in Bulgaria (Закона за счетоводството (ЗСч)) è tenuta a depositare una dichiarazione una tantum nel registro di commercio secondo un modulo approvato da un ordine del Ministro delle finanze per il primo periodo di riferimento , nel quale non sia stato effettuato entro il 30 giugno dell’anno successivo ( art. 38, comma 9, comma 2, lettera b. “a” della Legge sulla Tenuta della Contabilità in Bulgaria (Закона за счетоводството (ЗСч)). In caso di inadempimento di tale obbligo, viene inflitta una sanzione pecuniaria da 300 BGN a 2.000 BGN ( articolo 77, paragrafo 1 della Legge sulla Tenuta della Contabilità in Bulgaria (Закона за счетоводството (ЗСч)).

Tuttavia, è possibile che:

Se l’immobile viene utilizzato senza un contratto di locazione tra la società e l’unico titolare del capitale (едноличния собственик на капитала (ЕСК), si presume che vi sia un uso gratuito di un bene della società commerciale e una deviazione dalla tassazione ai sensi dell’art. 16, comma 2, comma 2, della Legge sull’imposta sul reddito delle società -Закон за Корпоративното Подоходно Облагане (ЗКПОL’immobile deve essere utilizzato con un contratto di affitto determinato a prezzi di mercato e tale canone deve essere riportato come reddito della società . In questo caso, ci sarà la possibilità di registrare la casa come bene ammortizzabile fiscalmente nel piano di ammortamento fiscale e di conseguenza rilevare una quota di ammortamento fiscale.

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Cosa si dovrebbe fare se l’individuo decide di sciogliere la società e ottenere la proprietà?

Se il soggetto decide di sciogliere la società commerciale, aprire la procedura di liquidazione e ricevere l’immobile in quota di liquidazione , qui le cose dovrebbero svilupparsi come segue:

Con la presentazione della denuncia ai sensi dell’art. 77, par. 1 del CODICE FISCALE E ASSICURATIVO (Данъчно осигурителния процесуален кодекс (ДОПК)) presso l’ufficio competente del distretto territoriale dell’Agenzia nazionale bulgara delle entrate ( Национална агенция за приходите (НАП (NAP)) . Il certificato è rilasciato dall’ufficio competente dell’Agenzia nazionale bulgara delle entrate entro 60 giorni dal ricevimento della notifica. Durante questo periodo, l’Agenzia nazionale bulgara delle entrate può effettuare un’ispezione e può anche avviare una verifica dell’azienda. Il certificato rilasciato ai sensi dell’art. 77, par. 2 del el CODICE FISCALE E ASSICURATIVO (Данъчно осигурителния процесуален кодекс (ДОПК)) è condizione per l’esame dell’istanza di cessazione dell’attività e dichiarazione della società in liquidazione presso il registro di commercio (modulo di domanda B 6).

In relazione alla liquidazione della società, possono sorgere anche gravi oneri fiscali ai sensi delle disposizioni del codice civile e della legge sull’imposta sul reddito delle persone fisiche, se il prezzo di mercato dell’immobile al momento della distribuzione della quota di liquidazione è significativamente superiore a il valore di bilancio valore immobiliare.

In questo caso, le disposizioni di :

È possibile che, se il prezzo di mercato della proprietà non è aumentato in modo significativo, la base imponibile sia ai sensi della Legge sull’imposta sul reddito delle società che della Legge sulle imposte sul reddito delle persone fisiche non sia molto ampia o sia assente. Tuttavia, un altro problema non fiscale può sorgere quando l’immobile viene distribuito come quota di liquidazione.

Indubbiamente, il verbale di assegnazione dell’immobile nella quota di liquidazione dell’unico titolare del capitale (едноличния собственик на капитала (ЕСК), non è un atto di proprietà di beni immobili e non può essere iscritto nel registro immobiliare . Nell’art . 112 della Legge sulla proprietà (Закона за собствеността ) elenca tutti gli atti che sono soggetti all’iscrizione nel registro immobiliare, ma i protocolli di liquidazione, ad es. tra questi atti non sono elencati i protocolli per la ripartizione dei beni della società commerciale.

Ecco perché qui sarà necessario redigere un atto notarile di accertamento , al fine di accertare, sulla base di documenti, che il soggetto, dopo lo scioglimento della società e la sua assegnazione dell’immobile in quota di liquidazione, sia il proprietario di questo bene immobile. Il notaio richiederà i documenti pertinenti per accertare la proprietà dell’immobile da parte del privato. Per la redazione dell’atto notarile accertante e la sua iscrizione nel registro immobiliare sono dovute le spese notarili e la tassa di iscrizione nel registro immobiliare .

Per completezza si aggiunge qui che se la partita IVA della società non viene chiusa prima dell’apertura della procedura di cessazione dell’attività e di liquidazione della società, la società è tenuta a chiudere la partita IVA ai sensi dell’art . 107, comma 4, b. “bb” della ILegge sull’imposta sul valore aggiunto – Закон за Данък Върху Добавената Стойност (ЗДДС), in quanto le conseguenze in ordine all’addebito dell’IVA sui beni sono descritte sopra al punto 1 “IVA”.

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Riepilogo

In sintesi, l’acquisto di quote societarie da una società commerciale in cui è conferito un appartamento, anziché l’acquisto dell’appartamento, comporterà per l’unico titolare del capitale (едноличния собственик на капитала (ЕСК) della società (titolare dell’appartamento) una serie di complicazioni di natura tecnica e amministrativa .

  1. Il pagamento dell’IVA sarà posticipato nel tempo, ma credo che non sarà evitato. L’IVA sui documenti disponibili al termine della registrazione IVA o alla vendita dell’appartamento è dovuta.
  1. E’ possibile essere debitori dell’imposta ex Art . 165 della Legge sull’imposta sul reddito delle società -Закон за Корпоративното Подоходно Облагане (ЗКПО e dell’imposta ex art. 38, par. 1, comma 2, della Legge sulle imposte sul reddito delle persone fisiche – Закон за Данъците bърху Доходите на Физическите Лица  (ЗДДФЛ) sulla quota di liquidazione, e per la redazione dell’atto notarile di accertamento sarà corrisposto un compenso notarile.
  1. L’imposta sulla proprietà sarà pagata senza riduzione per la residenza principale.

L’Agenzia delle Entrate cerca attivamente e costantemente di contrastare questa pratica di vendita di immobili attraverso la vendita di quote societarie, supponendo che vi sia un’elusione della legge e addebitando l’IVA sugli immobili conferiti, oltre all’imposta sulle società.

Nella prassi giudiziaria non è condiviso il giudizio della presenza di un’operazione apparente (conferimento e vendita di quote societarie) e dissimulata (vendita dell’immobile) . Si presume che l’accordo mascherato vincoli le parti solo se sono soddisfatte le condizioni per la sua validità. Per il trasferimento dei diritti immobiliari è necessario un modulo notarile. Pertanto, non si può presumere che vi sia un trasferimento di proprietà con la transazione dissimulata, poiché la transazione apparente non è stata eseguita in forma notarile, ma c’è solo un’autenticazione notarile delle firme.

In conclusione , il privato non si sottrae al pagamento dell’IVA quando acquista un immobile dall’impresa edile che ha conferito l’immobile ad una società commerciale, ma è gravato da oneri e procedure aggiuntive.

Il fatto che la persona fisica non abbia la possibilità di beneficiare dell’agevolazione di cui all’art. 13, par. 1, b. “a” e b. “b” della Legge sulle imposte sul reddito delle persone fisiche – Закон за Данъците bърху Доходите на Физическите Лица  (ЗДДФЛ) , se decide di voler vendere l’immobile subito dopo averlo acquisito dalla sua azienda , cioè diventarne proprietario già come individuo. Devono essere trascorsi tre anni da quando la persona fisica diventa proprietaria dell’immobile (per gli immobili residenziali) o cinque anni (per gli immobili non residenziali).

E’ possibile che dalla data di acquisto dell’immobile mediante suo conferimento ad una società commerciale, i termini di cui all’art. 13, par. 1, b. “a” e b. “b” della Legge sulle imposte sul reddito delle persone fisiche – Закон за Данъците bърху Доходите на Физическите Лица  (ЗДДФЛ), ma poiché l’immobile mediante il suo conferimento è di proprietà della società e non dell’unico titolare del capitale (едноличния собственик на капитала (ЕСК), non può beneficiare delle agevolazioni previste dalla Legge sulle imposte sul reddito delle persone fisiche.

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Vedi: https://www.tita.bg/free/taxes/793

Bulgaria – Trattamento IVA delle transazioni immobiliari


DIRETTIVA 2006/112/CE DEL CONSIGLIO del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto

La DIRETTIVA 2006/112/CE DEL CONSIGLIO del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (Vedi versione consolidata al 01/01/2025) ha istituito il sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA).

L’applicazione dell’IVA avviene se, obbligatoriamente, sussistono i seguenti tre presupposti:

Le operazioni fuori campo IVA sono le transazioni non assoggettate all’imposta sul valore aggiunto. Questo perché le operazioni fuori campo IVA sono operazioni in cui manca almeno uno dei tre presupposti sopracitati.

Ai sensi della DIRETTIVA 2006/112/CE DEL CONSIGLIO del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (Vedi versione consolidata al 01/01/2025) le operazioni che rientrano nel campo IVA sono classificate in:

  • imponibili – Titolo IV  della DIRETTIVA 2006/112/CE DEL CONSIGLIO del 28 novembre 2006Le operazioni imponibili sono quelle operazioni in cui sono presenti tutti e tre i presupposti (Oggettivo, Soggettivo e Territoriale)  per l’applicazione dell’IVA ;
  • non imponibili – Le operazioni non imponibili sono quelle operazioni dove manca uno, o addirittura due dei tre presupposti (Oggettivo, Soggettivo e Territoriale);
  • escluse, ovvero quelle operazioni che all’interno di una fattura vengono distinte dalla dicitura “escluse articolo ——-.
    Possiamo identificarle come  operazioni che:

    • non danno luogo a particolari obblighi
    • non vanno ad incrementare il volume d’affari
    • dove non è presente il presupposto oggettivo;
  • esenti – Titolo IX  della DIRETTIVA 2006/112/CE DEL CONSIGLIO del 28 novembre 2006.

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Imponibilità IVA delle  transazioni immobiliari ai sensi della DIRETTIVA 2006/112/CE DEL CONSIGLIO del 28 novembre 2006

Ai sensi del primo comma dell’art. 135 della DIRETTIVA 2006/112/CE DEL CONSIGLIO del 28 novembre 2006 :
Gli Stati membri esentano le operazioni seguenti:

………….

j)  le cessioni di fabbricati o di una frazione di fabbricato e del suolo ad essi pertinente, diversi da quelli di cui all’articolo 12, paragrafo 1, lettera a) (ossia la cessione, effettuata anteriormente alla prima occupazione, di un fabbricato o di una frazione di fabbricato e del suolo pertinente;);
k)  le cessioni di fondi non edificati diverse dalle cessioni di terreni edificabili di cui all’articolo 12, paragrafo 1, lettera b) (ossia la cessione di un terreno edificabile);
l)  l’affitto e la locazione di beni immobili.

Ai sensi del secondo  comma dell’art. 12 della DIRETTIVA 2006/112/CE DEL CONSIGLIO del 28 novembre 2006 :

Ai fini del paragrafo 1, lettera a), si considera «fabbricato» qualsiasi costruzione incorporata al suolo.

Gli Stati membri possono determinare le modalità di applicazione del criterio di cui al paragrafo 1, lettera a), alla trasformazione di edifici, nonché il concetto di suolo pertinente.

Gli Stati membri possono applicare criteri diversi dalla prima occupazione, quali il criterio del periodo che intercorre tra la data di completamento dell’edificio e la data di prima cessione, oppure quello del periodo che intercorre tra la data di prima occupazione e la data della successiva cessione, purché tali periodi non superino rispettivamente cinque e due anni.”

Ai sensi del terzo  comma dell’art. 12 della DIRETTIVA 2006/112/CE DEL CONSIGLIO del 28 novembre 2006 :
“Ai fini del paragrafo 1, lettera b), si considerano «terreni edificabili» i terreni, attrezzati o no, definiti tali dagli Stati membri.”

Ai sensi del primo comma dell’art. 135 della DIRETTIVA 2006/112/CE DEL CONSIGLIO del 28 novembre 2006

Sono escluse dall’esenzione di cui al paragrafo 1, lettera l), le operazioni seguenti:

a)  le prestazioni di alloggio, quali sono definite dalla legislazione degli Stati membri, effettuate nel settore alberghiero o in settori aventi funzioni analoghe, comprese le locazioni di campi di vacanza o di terreni attrezzati per il campeggio;
b)  le locazioni di aree destinate al parcheggio dei veicoli;


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L’IVA in Bulgaria sulle transazioni immobiliari

In Bulgaria il regime dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) è regolato dalla Legge sull’imposta sul valore aggiunto – Закон за Данък Върху Добавената Стойност (ЗДДС) e dal Regolamento per la sua applicazione – ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ  (ППЗДДС).

In Bulgaria l’applicazione dell’IVA avviene se, obbligatoriamente,  sussistono i seguenti tre presupposti:

Dando per scontato il presupposto territoriale, verranno valutate, ai fini dell’assoggettamento ad IVA , solo le transazioni immobiliari poste in atto da persone, siano esse fisiche o giuridiche,  nello svolgimento di un’attività economica indipendente.

L’art.45 della Legge sull’imposta sul valore aggiunto – Закон за Данък Върху Добавената Стойност (ЗДДС) contiene le specifiche disposizioni  per le transazioni immobiliari.

“Art. 45. 
(1) La consegna esentata è il trasferimento del diritto di proprietà sulla terra, la costituzione o il trasferimento di diritti reali limitati sulla terra, nonché l’affitto o la locazione.

(2)  La costituzione o il trasferimento del diritto di costruire è considerata una fornitura esente ai sensi del par. 1 fino al momento del rilascio del permesso di costruzione (разрешение за строеж на сградата) per l’edificio per il quale è costituito o trasferito il diritto di costruzione.

(3) La consegna esente è anche la consegna di edifici o parti di essi non nuovi, la consegna di terreni adiacenti ad essi, nonché la costituzione e il trasferimento di altri diritti di proprietà su di essi.

(4) Anche la locazione di un edificio o di una parte di esso per uso abitativo a una persona fisica che non è un commerciante è una prestazione esente.

(5) Il paragrafo 1 non si applica in relazione a:

  1. il trasferimento dei diritti di proprietà sui terreni regolamentati (урегулиран поземлен имот o УПИ) secondo la Legge sullo sviluppo territoriale (ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА (ЗУТ)) , ad eccezione dei terreni adiacenti agli edifici che non sono nuovi;
  2. la cessione del diritto di proprietà o di altri diritti reali, nonché la locazione di attrezzature, macchine, impianti ed edifici fissati al suolo o interrati e;
  3. i trasferimenti di proprietà o di altri diritti reali, nonché la locazione di campeggi, aree di sosta camper, colonie, parcheggi e simili;
  4. il trasferimento della proprietà dei terreni adiacenti alle nuove costruzioni, nonché la costituzione e il trasferimento di altri diritti reali su tali terreni.

(6) Il paragrafo 4 non si applica all’alloggio in alberghi, motel, ville e villaggi turistici, camere private, ville, case, bungalow, campeggi, lodge, camere turistiche, locande, locande, pensioni, aree di sosta per roulotte, colonie di vacanze, strutture di riposo stazioni, centri termali e complessi sanatori.

(7) Nei casi di consegna ai sensi del par. 1, 3 e 4 il fornitore può scegliere di renderlo imponibile.”

Quindi, generalmente, la vendita di terreni in Bulgaria è  esente da IVA.

Eccezione fondamentale: la vendita di proprietà terriera regolamentata (урегулиран поземлен имот o УПИ),  terreni designati per la costruzione ai sensi Legge sullo sviluppo territoriale (ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА (ЗУТ)). La vendita di terreni regolamentati è soggetta a IVA all’aliquota standard del 20%.

Nel rispetto della lettera J) del primo comma dell’art. 135 della DIRETTIVA 2006/112/CE DEL CONSIGLIO del 28 novembre 2006,  ai sensi dell’art.45 della Legge sull’imposta sul valore aggiunto – Закон за Данък Върху Добавената Стойност (ЗДДС), il trattamento IVA delle transazioni immobiliari, attinenti ad un edificio, in Bulgaria dipende dal fatto che questi sia considerato “nuovo” (La vendita di nuovi edifici è soggetta a IVA all’aliquota ordinaria del 20%) o “vecchio” (operazione esente) .

Ai sensi del § 1.  delle Disposizioni aggiuntive (Допълнителни разпоредби) alla Legge sull’imposta sul valore aggiunto – Закон за Данък Върху Добавената Стойност (ЗДДС)

 Sono ” nuovi edifici ” gli edifici:

a) che, alla data in cui è divenuta esigibile l’imposta sulla loro fornitura, si trovano nella fase di “costruzione grezza (груб строеж), oppure

b) per i quali, alla data in cui è divenuta esigibile l’imposta per la loro consegna, non sono trascorsi 60 mesi, conteggiati dalla data in cui è stato rilasciato il permesso d’uso (разрешение за ползване) o il certificato di messa in servizio (удостоверение за въвеждане в експлоатация ) ai sensi della ai sensi Legge sullo sviluppo territoriale (ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА (ЗУТ)) , O

c) che soddisfano le seguenti condizioni:

aa) rappresentano parti separate come oggetti autonomi di edifici esistenti a seguito di lavori di ristrutturazione e/o di ulteriore costruzione, e tali parti possono essere oggetto di forniture separate o rappresentano edifici per i quali sono sostenuti i costi diretti per la ricostruzione, la ristrutturazione importante e/o la ricostruzione non è inferiore a un terzo del prezzo di mercato di questi edifici alla data in cui è stata rilasciata un nuovo permesso d’uso (разрешение за ползване) o il certificato di messa in servizio (удостоверение за въвеждане в експлоатация ) ai sensi della ai sensi Legge sullo sviluppo territoriale (ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА (ЗУТ)) (Vedi:Bulgaria – Trasferimenti Immobiliari – Atto 14, 15, 16 – Il Permesso d’uso – Certificato di Messa in Servizio), E

bb) dalla data in cui è divenuta esigibile l’imposta per la loro consegna, non sono trascorsi 60 mesi, conteggiati dalla data in cui è stata rilasciata un nuovo permesso d’uso (разрешение за ползване) o il certificato di messa in servizio (удостоверение за въвеждане в експлоатация ) ai sensi della ai sensi Legge sullo sviluppo territoriale (ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА (ЗУТ)).

Come abbiamo visto, in Bulgaria, le transazioni immobiliari che hanno per oggetto “vecchi edifici” sono generalmente, ai sensi dell’art. 45 della Legge sull’imposta sul valore aggiunto – Закон за Данък Върху Добавената Стойност (ЗДДС),  esenti da IVA. Tuttavia, il venditore, nei casi di consegna ai sensi del par. 1, 3 e 4 dell’dell’art. 45, ai sensi del settimo comma dello stesso articolo, può scegliere di rendere fornitura imponibile la transazione immobiliare.

IVA sulla locazione di immobiliari in Bulgaria

Come abbiamo visto, ai sensi dell’art. 45 della Legge sull’imposta sul valore aggiunto – Закон за Данък Върху Добавената Стойност (ЗДДС), la locazione di terreni o di vecchi edifici è generalmente esente da IVA.
Tuttavia, come per la vendita di vecchi edifici, il locatore può scegliere di renderla una fornitura imponibile.
La locazione di nuovi edifici è sempre soggetta ad IVA all’aliquota ordinaria del 20%.

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Emissione della fattura

Ai sensi dell’Art. 113. della Legge sull’imposta sul valore aggiunto – Закон за Данък Върху Добавената Стойност (ЗДДС): Ogni soggetto passivo – fornitore è tenuto a emettere una fattura per la fornitura di beni o servizi da lui eseguiti o al ricevimento di un pagamento anticipato, tranne nei casi in cui la consegna è documentata con un protocollo ai sensi dell’art. 117 . La fattura cartacea deve essere emessa in almeno due copie: per il fornitore e per il destinatario.
il  fornitore, soggetto passivo, può non emettere la fattura per le forniture per le quali il destinatario non è  un soggetto  passivo.

Bulgaria – Modello della Dichiarazione periodica IVA

In Bulgaria il regime dell’imposta sul valore aggiunto (IVA – Данък върху добавената стойност (ДДС)) è regolato dalla Legge sull’Imposta sul Valore AggiuntoЗакон за Данък Върху Добавената Стойност (ЗДДС) e dal Regolamento per la sua applicazioneNorme di attuazione della Legge sull’Imposta sul Valore Aggiunto – ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ  (ППЗДДС).

Una società In Bulgaria iscritta all’IVA è obbligata a presentare all’Agenzia nazionale delle entrate Bulgara ( Национална агенция за приходите (НАП (NAP)) le dichiarazioni IVA mensili (Dichiarazione di riferimento ai sensi dell’art. 125, cpv. 1 della legge sull’imposta sul valore aggiunto – Закон за Данък Върху Добавената Стойност (ЗДДС) (Per ciascun periodo d’imposta l’iscrizione ex art. 96 , 97 , 97a , 99 e dell’art. 100, par. 1 e 2 devono presentare una dichiarazione di riferimento, redatta sulla base delle scritture contabili di cui all’art. 124) indipendentemente dal fatto che la società bulgara abbia effettuato acquisti o vendite durante il periodo di riferimento (coincidente con il mese).

Dichiarazione di riferimento

Ai sensi dell’art. 116  delle Norme di attuazione della Legge sull’Imposta sul Valore Aggiunto – ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ  (ППЗДДС), La persona registrata ai fini IVA è tenuta a presentare una dichiarazione di relazione per ciascun periodo fiscale ai sensi dell’art. 125, par. 1 della Legge sull’Imposta sul Valore AggiuntoЗакон за Данък Върху Добавената Стойност (ЗДДС) secondo il modello – allegato n. 13 .
La Dichiarazione di riferimento  viene presentata anche nei casi in cui l’imposta non deve essere pagata o rimborsata, nonché nei casi in cui la persona registrata non ha effettuato o ricevuto forniture o acquisti o non ha effettuato importazioni per questo periodo fiscale.
La persona registrata presenta alla direzione territoriale competente dell’Agenzia nazionale delle entrate la dichiarazione  per ciascun periodo d’imposta cui si applica.
La persona registrata presenta alla direzione territoriale competente dell’Agenzia nazionale delle entrate insieme alla dichiarazione di riferimento ai sensi del par. 1 e i registri delle segnalazioni ex art. 124, par. 1 della della Legge sull’Imposta sul Valore AggiuntoЗакон за Данък Върху Добавената Стойност (ЗДДС).

Appendice n. 13 all’art. 116, par. 1 delle NORME DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULL’IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

DICHIARAZIONE DI RIFERIMENTO TD dell’ANR/ufficio
PER L’IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO N. in arrivo …………../…………….
  viene completata dall’amministrazione finanziaria
  Periodo d’imposta: …………../………………………… ………………………………………. . …………..
  mm/aaaa
R: Nome e indirizzo postale di   Partita IVA: BG…………………………………….. …………………………………………….. … …
la persona registrata   ID:………………………………………… ………………………………………… .. ………
     
 
Sezione A: Dati addebitati sull’imposta sul valore aggiunto
 
Importo totale delle basi imponibili   01 Tutta l’IVA addebitata   20
per IVA (importo da cl. 11 a cl. 16)     (importo da cl. 21 a cl. 24)    
           
           
Base imponibile soggetta a tassazione con aliquota del 20%:          
– base imponibile dei soggetti passivi   11 IVA addebitata   21
consegne, incl. consegne sotto condizioni          
forza vendita a distanza con          
luogo di esecuzione dei territori-          
greggi del paese          
           
– base imponibile del VOP e imposta-   12 IVA addebitata per VOP e   22
in base alle consegne ricevute da     per le consegne ricevute da    
Arte. 82, par. 2 – 5 IVA     Arte. 82, par. 2 – 5 IVA    
           
      Imposta applicata (20%) c   23
      altri casi previsti    
      nell’IVA    
           
Base imponibile dei soggetti passivi   13 IVA addebitata (9%)   24
consegne ad un tasso del 9%          
           
Base imponibile soggetta ad imposta con aliquota dello 0%:          
– base imponibile delle forniture di cui   14      
capo terzo dell’IVA          
           
– Base imponibile IVA dei beni   15      
           
– base imponibile delle forniture di cui   16      
Arte. 140, 146 e dell’art. 173 IVA          
           
Base imponibile delle forniture di   17      
servizi di cui all’art. 21, par. 2 con un posto di          
esecuzione sul territorio di          
un altro Stato membro          
           
Base imponibile delle forniture di cui   18      
Arte. 69, par. 2 IVA, incl. forniture-          
loro nelle condizioni di remoto          
vendita con luogo di adempimento          
sul territorio di un altro paese          
membro così come forniture come          
intermediario in un’operazione tripartita          
           
Base imponibile degli esentati   19      
forniture e

esentati

         
           
 
Sezione B: Dati relativi al diritto al credito d’imposta esercitato
 
Base imponibile e imposta sui semi-   30      
le consegne ricevute, il VOP, il ricevuto          
forniture ex art. 82, par. 2 – 5 IVA          
e l’importazione senza diritto al credito d’imposta          
dit o nessuna tassa          
           
Base imponibile del ricevuto          
forniture, GOP, le forniture ricevute          
secondo l’art. 82, par. 2 – 5 IVA, incl.          
sono, così come la base imponibile dei semi-          
le forniture utilizzate per il          
effettuare consegne ai sensi dell’art. 69,          
parà. 2 IVA:          
           
– ha diritto al credito d’imposta totale   31 IVA con diritto all’intero   41
      credito d’imposta    
           
– con diritto alla tassazione parziale   32 IVA con diritto alle parti-   42
credito     credito d’imposta Chen    
           
      Adeguamento annuale entro   43
      Arte. 73, par. 8 (+/-)    
           
Coefficiente ex art. 73, par. 5 IVA   33 Credito d’imposta totale   40
      (cl. 41 + cl. 42 x cl. 33+    
      +cl. 43)    
           
 
Sezione C: Risultato di periodo
 
IVA all’importazione   50 Rimborso IVA   60
(classe 20 – classe 40) >= 0     (classe 20 – classe 40) < 0    
 
 
Sezione D: IVA sulle importazioni
           
Tassa di importazione da cl. 50, a-   70 Tassa di importazione da cl. 50,   71
rientrano nell’ordine dell’art. 92,     importato in modo efficace    
parà. 1 IVA          
           
 
Sezione E: IVA rimborsabile
 
Secondo l’art. 92, par. 1   80 Secondo l’art. 92, par. 3   81 Secondo l’art. 92, par. 4   82
IVA entro 30 giorni dal     IVA entro 30 giorni dal     IVA entro 30 giorni dal    
presentando questo     presentando questo     presentando questo    
dichiarazione     dichiarazione     dichiarazione    
                 
Il sottoscritto…………………………………….., dichiara che:
 
Rappresento la persona indicata al punto cl. Oh, e le informazioni fornite in questo modulo sono vere e accurate.
le circostanze di cui all’art. 92, par. 3 e 4 IVA.
Sono consapevole di essere responsabile per dati errati ai sensi dell’art. 313 del codice civile.
 
Data di compilazione: ………………………. Posizione: ……. ……………………………. Firma e timbro: ……………… ………………………………………… .. …………………………………….. …. ………………………………
 

 

Bulgaria – Iscrizione obbligatoria dell’IVA nel disegno di legge sul bilancio dello Stato per il 2025

Entro il  31 dicembre 2024 gli Stati membri devono recepire la direttiva (CE) 2020/285. Da tale direttiva deriva (art. 284) che dal 1° gennaio 2025 gli Stati membri potranno esentare dall’IVA le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da soggetti passivi il cui fatturato annuo in un determinato Stato membro non supera una soglia di 85.000 EUR o l’equivalente nazionale valuta.
relativa al sistema generale di imposta sul valore aggiunto.

Nel disegno di legge sul bilancio dello Stato per il 2025, il governo bulgaro ha abbassato la soglia per l’iscrizione obbligatoria dell’IVA a 50.000 euro (97.791,50 BGN), che dovrebbe aumentare a 84.874 euro (166.000 BGN) dal 01.01.2025 in virtù dell’art.  284 della direttiva (CE) 2020/285. La modifica viene apportata nel disegno di legge sul Bilancio 2025, attraverso le disposizioni transitorie e aggiuntive del § 15, il quale paragrafo a sua volta modifica le disposizioni transitorie e finali della legge sul paragrafo § 37 della legge sull’introduzione dell’euro in la Repubblica di Bulgaria, il cui paragrafo del suo paese modifica la legge sull’IVA e la soglia per la registrazione IVA delle società.
Citazioni da leggi:

Nel disegno di legge sul bilancio statale della Repubblica di Bulgaria per il 2025.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
§ 15. Nella Legge sull’introduzione dell’euro nella Repubblica di Bulgaria (Gazzetta ufficiale, n. 70 del 2024),
al § 37 delle disposizioni transitorie e finali sono apportate le seguenti modifiche:
1. In articolo 7 le parole “84.874 euro” sono sostituite da “50.000 euro”;
2. Nell’articolo 9 le parole “€ 84.874” sono sostituite da “€ 50.000”.
LEGGE sull’introduzione dell’euro nella Repubblica di Bulgaria
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
§ 37. Nella legge sull’imposta sul valore aggiunto (promulgata, SG n. 63 del 2006; modificata, n. 86, 105 e 108 del 2006 Decisione n. 7 della Corte Costituzionale del 2007 – n. 37 del 2007, n. 41, 59, 113 del 2008, n. 12, 23, 74 e 100 del 2009 del 2010, n. 19, 77 e 99 del 2011, n. 54, 94 e 103 del 2012, n. 23, 30, 104 e 109 del 2013, n. 1, 105 e 107 del 2014, 41, 79, 94 e 95 del 2015 N. 58, 60, 74, 95 e 97 del 2017, N. 24, 65 e 98 del 2018, 33, 96, 100, 101 e 102 del 2019, nn. 14, 18, 52, 55, 71, 104 e 107 del 2020, nn. 14, 18, 52, 99 e 102 del 2022., nn. 66, 106 e 108 del 2023 e n. 42 del 2024) sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
1. All’art. 14a, par. 5, punto 2 e 4, le parole “l’equivalente prelievo” sono soppresse.
2. Nell’art. 26:
a) al par. 2 le parole “lev e centesimi” sono sostituite da “euro e eurocent”;
b) al par. 6 le parole “l’equivalente in BGN di questa valuta al tasso di cambio annunciato dalla Banca nazionale bulgara alla data in cui l’imposta è diventata esigibile. È possibile determinare l’equivalente in leva della valuta» sono sostituiti da «l’equivalente in euro di tale valuta».
3. Nell’art. 57a, par. 2, punto 2 le parole “l’equivalente della tassa” sono soppresse.
4. Nell’art. 57b, punto 1, lettera “a”, le parole “l’equivalente del prelievo” sono soppresse.
5. Nell’art. 57e, par. 3 le parole “l’equivalente della tassa” sono soppresse.
6. Nell’art. 58, par. 14, punto 2 le parole “fino all’equivalente in BGN di” sono sostituite da “da”.
7. Nell’art. 96, par. 1, le parole “166.000 leva” sono sostituite da “84.874 euro”.
8. Nell’art. 99, par. 2 e 3, le parole “20.000 leva” sono sostituite da “10.000 euro”.
9. Nell’art. 102, par. 4 le parole “166.000 leva” sono sostituite da “84.874 euro”.
10. Nell’art. 108, par. 1, punto 3, lettera “a”, le parole “20.000 BGN” sono sostituite da “10.000 euro”.
11. Nell’art. 111, par. 2, punto 1 e 2 ovunque le parole “25.000 BGN” sono sostituite da “12.782 euro”.
12. Nell’art. 114:

Bulgaria – Regimi speciali IVA OSS e IOSS

Traduzione della pagina https://nra.bg/wps/portal/nra/taxes/dds-pr-sdelki-v-ES/Specialen-rejim-v-Suuza-i-specialen-rejim-izvun-Suuza del sito dell’Agenzia delle Entrate Bulgara

È possibile accedere ai servizi tramite la pagina https://portal.nra.bg/


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Regimi IVA particolari per i quali viene utilizzato il sistema telematico OSS

Uno sportello unico elettronico (OSS) è un portale/servizio elettronico che può essere utilizzato dai contribuenti (in particolare dai commercianti online e dai commercianti che gestiscono le interfacce elettroniche) per adempiere agli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto relativi alle cessioni di beni e/o o servizi all’interno dell’Unione Europea ai clienti/consumatori finali, a partire dal 1° luglio 2021.

I regimi speciali IVA, per la cui applicazione viene utilizzato il sistema dello sportello unico elettronico (OSS), sono un regime speciale “nell’Unione” e un regime speciale “fuori dall’Unione”.

Quali forniture sono soggette ad un regime speciale “nell’Unione” e ad un regime speciale “fuori dall’Unione”?

  soggetto passivo – un fornitore stabilito al di fuori dell’UE soggetto passivo – un fornitore stabilito nell’UE
Fornitura di servizi ai clienti finali (B2C) Regime speciale “fuori dall’Unione” Regime speciale “nell’Unione”
Vendite a distanza intracomunitarie di beni all’interno dell’UE Regime speciale “nell’Unione” Regime speciale “nell’Unione”
Vendite a distanza nazionali per le quali un soggetto passivo è considerato un fornitore Regime speciale “nell’Unione” Regime speciale “nell’Unione”


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Regime speciale “nell’Unione”


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Che cos’è un regime speciale “nell’Unione”?

Un regime speciale “nell’Unione” è un portale/servizio elettronico che semplifica del 95% il rispetto degli obblighi fiscali IVA per i soggetti passivi (in particolare gli operatori commerciali online e quelli che utilizzano un’interfaccia elettronica) in tutta l’UE, poiché consente loro di :

  • registrarsi elettronicamente ai fini IVA in uno Stato membro per tutte le vendite a distanza intracomunitarie di beni e le prestazioni di servizi a clienti/consumatori finali (B2C);
  • denunciare, dichiarare e versare l’IVA dovuta per tutte le vendite a distanza intracomunitarie di beni e prestazioni di servizi a clienti/utenti finali con luogo di esecuzione nel territorio di uno Stato membro in cui non sono stabiliti, in un unico riferimento elettronico trimestrale -dichiarazione;
  • trattare con l’amministrazione fiscale del proprio Stato membro e nella propria lingua, anche se le vendite sono transfrontaliere.


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Chi può avvalersi del regime speciale “nell’Unione” e per quali forniture?

1. Un soggetto passivo stabilito nell’UE può avvalersi del regime “nell’Unione” per:

  • prestazioni di servizi i cui destinatari sono clienti/utenti finali (B2C) e che hanno luogo di esecuzione in uno Stato membro in cui gli stessi non sono stabiliti;

Esempi di prestazioni di servizi i cui destinatari sono clienti/utenti finali (elenco non esaustivo) che potrebbero essere dichiarate in regime “fuori Unione”:

  • servizi di alloggio forniti da soggetti passivi non stabiliti;
  • accesso/ingresso a manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, didattiche, di intrattenimento o simili; quali fiere ed esposizioni;
  • servizi di trasporto;
  • Servizi di stima e lavori su beni mobili;
  • attività accessorie al trasporto quali carico, scarico, movimentazione o attività simili;
  • servizi immobiliari;
  • noleggio di mezzi di trasporto;
  • fornitura di servizi di ristorazione e catering per consumazioni a bordo di navi, aerei o treni, ecc.
  • vendite a distanza intracomunitarie di beni con luogo di esecuzione nel territorio di uno Stato membro, compresa la Bulgaria.

2. Un soggetto passivo che non è stabilito nell’UE, per:

  • vendite a distanza intracomunitarie di beni con luogo di esecuzione nel territorio di uno Stato membro, compresa la Bulgaria.

3. Un soggetto passivo che gestisce un’interfaccia elettronica (stabilita nell’UE o al di fuori dell’UE) che agevola le vendite a distanza di beni (la persona considerata fornitore) per:

vendite a distanza intracomunitarie di beni con luogo di esecuzione nel territorio di uno Stato membro, compresa la Bulgaria;

  • alcune vendite a distanza nazionali di beni.
  • Una vendita a distanza intracomunitaria di beni ha luogo quando i beni sono spediti o trasportati dal fornitore o per suo conto, anche quando il fornitore interviene indirettamente nella spedizione o nel trasporto dei beni dal territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui la spedizione o il trasporto della merce al destinatario.

La consegna della merce dovrà essere effettuata per:

  • un soggetto passivo o una persona giuridica non soggetto passivo che non è tenuto ad addebitare l’IVA sull’acquisto intracomunitario di beni nello Stato membro in cui termina il trasporto, oppure
  • a qualsiasi altro soggetto non passivo.

A seconda che tu sia un commerciante online (soggetto passivo) o un commerciante che utilizza un’interfaccia elettronica (soggetto passivo che gestisce un’interfaccia elettronica):


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Quali sono le novità dal 1 luglio 2021?

Per i commercianti online Per un commerciante che gestisce un’interfaccia elettronica
Attualmente, i commercianti dell’UE che vendono beni dell’UE al di sopra di una certa soglia (35.000 euro o 100.000 euro, a seconda dello Stato membro) a clienti finali situati in un altro Stato membro dell’UE devono registrarsi e pagare l’IVA nello Stato membro dei clienti finali.

Dal 1° luglio 2021 questa regola sarà rimossa e sostituita da una nuova soglia a livello UE. Al di sotto di questa nuova soglia europea di 10.000 euro, le vendite di beni dovranno essere dichiarate allo Stato membro in cui è stabilito il commerciante-fornitore. Al di sopra di questa soglia, gli operatori potranno registrarsi facilmente in uno speciale sistema elettronico chiamato One-Stop Shop (OSS), dove potranno dichiarare e pagare facilmente l’IVA.

Dal 1° luglio 2021, se un commerciante che gestisce un’interfaccia elettronica (mercato, piattaforma, ecc.) facilita le vendite a distanza intracomunitarie di beni da parte di un commerciante stabilito al di fuori dell’UE a un cliente finale dell’UE, quel commerciante che gestisce l’interfaccia elettronica è considerato un venditore ed è responsabile del pagamento dell’IVA. Per dichiarare e pagare tale IVA, l’operatore che gestisce l’interfaccia elettronica potrà registrarsi facilmente in un apposito sistema elettronico denominato Sportello Unico (OSS).


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Quali cessioni di beni beneficiano di un trattamento speciale “all’interno dell’Unione”?

Per i commercianti online Per un commerciante che gestisce un’interfaccia elettronica
  • Forniture di servizi – commerciante a cliente finale (B2C) da fornitori stabiliti nella UE, con luogo di esecuzione in uno Stato membro in cui non sono stabiliti;
  • Vendite a distanza intracomunitarie di beni all’interno dell’UE da parte di fornitori UE stabiliti e non stabiliti.
  • Vendite a distanza intracomunitarie di beni all’interno dell’UE attraverso interfacce elettroniche che facilitano le vendite;
  • Alcune vendite a distanza nazionali di beni.


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Quando un commerciante che gestisce un’interfaccia elettronica è soggetto all’IVA sulle vendite del commerciante online?

Per i commercianti online Per un commerciante che gestisce un’interfaccia elettronica
Un commerciante che utilizza un’interfaccia elettronica è soggetto all’IVA quando l’interfaccia elettronica agevola le seguenti cessioni di beni effettuate da un fornitore principale (commerciante online) non stabilito nell’UE a utenti finali nell’UE:

  • Vendite a distanza intracomunitarie di beni;
  • Vendite a distanza nazionali di beni.

Si ritiene che un commerciante che utilizza un’interfaccia elettronica abbia facilitato la vendita di beni quando consente all’acquirente e al venditore/commerciante di entrare in contatto attraverso tale interfaccia elettronica, quando il risultato finale è la vendita di beni a quell’utente finale.


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Come funzionano un regime speciale “nell’Unione” e un regime speciale “fuori dall’Unione”?

Per i commercianti online Per un commerciante che gestisce un’interfaccia elettronica
Nelle vendite a distanza di beni il commerciante dovrà applicare l’aliquota IVA dello Stato membro verso il quale i beni sono destinati o in cui si trova il luogo di esecuzione della prestazione di servizi. Le informazioni sulle aliquote IVA nell’UE sono disponibili sia sul sito web della Commissione europea che sui siti web delle amministrazioni fiscali nazionali.

Le aliquote IVA di tutti gli Stati membri dell’UE sono integrate nei servizi elettronici dell’Agenzia nazionale delle entrate per la presentazione delle dichiarazioni-dichiarazioni IVA ai sensi dei regimi speciali.


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Come registrarsi per un trattamento speciale “nell’Unione” o un trattamento speciale “fuori dall’Unione”?

Per i commercianti online Per un commerciante che gestisce un’interfaccia elettronica
Ciascuno Stato membro dell’UE dispone di un portale OSS online dove i commercianti online (compresi i commercianti che utilizzano un’interfaccia elettronica) possono registrarsi.

Tuttavia, questa registrazione per il trattamento speciale “nell’Unione” o per il trattamento speciale “al di fuori dell’Unione” si applicherà a tutte le forniture di beni/servizi a clienti finali in altri Stati membri dell’UE da parte del commerciante/commerciante interessato che gestisce un’interfaccia elettronica, coperta dal relativo regime speciale.

Per la Bulgaria, le registrazioni ai regimi speciali sono integrate nel Portale per i servizi elettronici dell’ANR.


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Quali sono i tuoi obblighi se utilizzi il sistema One Stop Service (OSS)?

Per i commercianti online Per un commerciante che gestisce un’interfaccia elettronica
  • applicare l’aliquota IVA dello Stato membro in cui i beni vengono spediti o in cui vengono prestati i servizi;
  • riscuotere l’IVA dal cliente finale per le vendite a distanza intracomunitarie di beni all’interno dell’UE o per la fornitura di servizi;
  • presentare una dichiarazione-dichiarazione trimestrale elettronica per l’IVA attraverso il portale OSS dello Stato membro in cui sei registrato per i regimi speciali;
  • effettuare il pagamento trimestrale dell’IVA dichiarata nella dichiarazione IVA di riferimento nello Stato membro in cui sei iscritto ai regimi speciali;
  • conservare per 10 anni i registri di tutte le forniture imponibili alle quali si applicano i regimi speciali.

Per la Bulgaria, la presentazione della dichiarazione di riferimento per l’IVA nell’ambito dei regimi speciali è integrata nel portale per i servizi elettronici dell’ANR.

  • per visualizzare l’importo dell’IVA dovuta dal cliente finale, al più tardi dopo la conclusione del processo di inoltro dell’ordine. L’aliquota IVA dovrebbe essere quella dello Stato membro in cui i beni vengono spediti/trasportati;
  • garantire la riscossione dell’IVA dai clienti finali sulle vendite a distanza intracomunitarie di beni all’interno dell’UE e per le vendite a distanza nazionali da te agevolate;
  • presentare una dichiarazione-dichiarazione trimestrale elettronica per l’IVA attraverso il portale OSS dello Stato membro in cui sei registrato per i regimi speciali;
  • effettuare il pagamento trimestrale dell’IVA dichiarata nella dichiarazione IVA di riferimento nello Stato membro in cui sei iscritto ai regimi speciali;
  • tenere un registro di tutte le forniture alle quali si applica il regime speciale per 10 anni.

Per la Bulgaria, la presentazione della dichiarazione di riferimento per l’IVA nell’ambito dei regimi speciali è integrata nel portale per i servizi elettronici dell’ANR.


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Regime speciale “fuori dall’Unione”

Dal 1° luglio 2021 un regime speciale “extra Unione” ha portata estesa e può essere utilizzato da un soggetto passivo non stabilito nell’UE per prestazioni di servizi che abbiano come destinatari clienti/consumatori finali (B2C) e che abbiano sede di prestazioni in uno Stato membro, compresa la Bulgaria.


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Per quali forniture viene utilizzato il regime speciale “fuori Unione”?

Un regime speciale “fuori dall’Unione” viene utilizzato per:

  • forniture di servizi i cui destinatari sono clienti/utenti finali (B2C) e che hanno luogo di esecuzione in uno Stato membro, compresa la Bulgaria.

Esempi di prestazioni di servizi i cui destinatari sono clienti/utenti finali (elenco non esaustivo) che potrebbero essere dichiarate in regime “fuori Unione”:

  • servizi di alloggio forniti da soggetti passivi non stabiliti;
  • accesso/ingresso a eventi culturali, artistici, sportivi, scientifici, didattici, di intrattenimento o simili, quali fiere e mostre;
  • servizi di trasporto;
  • Servizi di stima e lavori su beni mobili;
  • attività accessorie al trasporto quali carico, scarico, movimentazione o attività simili;
  • servizi immobiliari;
  • noleggio di mezzi di trasporto;
  • fornitura di servizi di ristorazione e catering per consumazioni a bordo di navi, aerei o treni, ecc.


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Come iscriversi ai regimi speciali “nell’Unione” e “fuori Unione”?

Ogni Stato membro dell’UE avrà un portale OSS elettronico dove gli operatori potranno registrarsi a partire dal 1° aprile 2021 per le forniture effettuate a partire dal 1° luglio 2021.

Tale registrazione sarà possibile per tutte le forniture coperte dai relativi regimi speciali effettuate da commercianti on-line (comprese le interfacce elettroniche) o agevolate da interfacce elettroniche.

Importante! Per l’iscrizione nel Paese (come Stato membro mediante identificazione) per l’applicazione di un regime speciale “nell’Unione” o di un regime speciale “fuori dell’Unione” gli operatori non stabiliti, che dovranno essere identificati con un numero ufficiale ai sensi dell’art. 84, par. 3 del Codice di procedura fiscale e assicurativa, devono preliminarmente presentare domanda per il rilascio di tale numero ufficiale e comunicare all’Agenzia nazionale delle entrate il rappresentante accreditato da loro designato. Il rappresentante accreditato designato deve richiedere l’accesso ai servizi elettronici dell’ANR in qualità di rappresentante accreditato del commerciante non stabilito e presentare domanda di registrazione del commerciante per l’applicazione di un regime speciale “nell’Unione” o per la applicazione di un regime speciale “fuori dall’Unione”.

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Originale in bulgaro della Lettera n. 24-00-20 del 08.03.2007 dell’Agenzia Nazionale delle Entrate bulgara – Il regime delle cessioni di veicoli usati, diversi dai “veicoli nuovi”.

Писмо № 24-00-20 от 08.03.2007 г. на НАП

Режима на доставките на стоки втора употреба ­ превозни средства, различни от “нови превозни средства”.

Писмо 24-00-20 от 08.03.2007 г. на НАП

На основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите, изразяваме следното становище, във връзка с режима на доставките на стоки втора
употреба ­ леки автомобили, различни от “нови превозни средства”.

I. Прилагане от дилъра на специалния ред на облагане на маржа на цената за доставки на стоки втора употреба ­ превозни средства, различни от “нови превозни
средства”

Съгласно разпоредбата на параграф 1, т. 19 от Допълнителните разпоредби на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) стоки втора употреба са употребявани и
индивидуално определени движими вещи, годни за по-нататъшна употреба в същия вид или след ремонт, които могат да се използват по предназначението, за което са създадени.
Следва да се има предвид, че за да бъдат стоки втора употреба превозните средства , за същите не следва да са налице условията, изрично посочени в разпоредбата на параграф 1,
т. 17 от Допълнителните разпоредби на ЗДДС за всеки отделен вид превозно средство.

Данъчно задължено лице, което в процеса на икономическата си дейност закупува, придобива или внася стоки втора употреба с цел да ги продаде, независимо от това, дали лицето
действа като комисионер по смисъла на Търговския закон съгласно разпоредбата на параграф 1, т. 19 от Допълнителните разпоредби на ЗДДС, е дилър на стоки втора употреба .

В Закона за данъка върху добавената стойност в глава седемнадесета “Специален ред на облагане на маржа на цената” е предвиден специален режим за извършваните от дилъри
доставки на стоки втора употреба. Целта на този режим е да се избегне една стока втора употреба, за която ДДС връзката купувач-продавач е била прекъсната, поради закупуването
є от краен продавач, да се облага отново при вкарването є в търговската мрежа, без да се вземе предвид данъкът, включен в цената є.

Този специален режим, съгласно разпоредбата на чл.143, ал.1 ЗДДС, се прилага за доставки, извършени от дилър на стоки втора употреба ­ превозни средства, различни от “нови
превозни средства”, доставени му на територията на страната (включително внесени) или от територията на друга държава членка от:

данъчно незадължено лице;
друго данъчно задължено лице като предмет на освободена доставка по чл. 50;
друго данъчно задължено лице, което не е регистрирано по този закон;
друг дилър, прилагащ специалния ред на облагане на маржа на цената.

Разпоредбата на чл. 144, ал. 1 ЗДДС определя мястото на изпълнение на този вид доставки и това е мястото, където се намира седалището или постоянният обект на дилъра, от
който се извършват тези доставки.

На основание чл. 144, ал. 2 ЗДДС данъчното събитие възниква съгласно общите правила на закона. Общият ред на закона за определяне на данъчното събитие е регламентиран в
чл. 25 ЗДДС.

Следва да се има предвид, че съгласно разпоредбата на чл. 144, ал. 3 ЗДДС данъкът за доставки по чл. 143 става изискуем на последния ден от данъчния период, през който е
възникнало данъчното събитие за доставката на основание чл. 25 ЗДДС.

Съгласно чл. 145, ал. 1 ЗДДС, данъчната основа в този случай е маржът на цената, който представлява разликата, намалена с размера на дължимия данък, между:

продажната цена, представляваща общата сума, която дилърът е получил или ще получи от клиента или третото лице за доставката, включително субсидиите и
финансиранията, пряко свързани с тази доставка, данъците и таксите, както и съпътстващите разходи за амбалаж, транспорт, комисиони и застраховки, начислени от
доставчика на получателя, но без предоставените търговски отстъпки;
сумата, която е платена или ще бъде платена за получените от лицата по чл. 143, ал. 1 стоки, включително данъка по този закон, а когато стоката е внесена ­ данъчната основа
при внос, включително данъка по този закон.

Алинея 2 на чл. 145 ЗДДС поставя ограничително условие, според което данъчната основа по ал. 1 не може да бъде отрицателна величина. На облагане подлежат отделните
маржове при всяка продажба, а не сумарният марж за данъчния период.

Размерът на данъка се определя по формулата, посочена в чл. 88 от Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС), като начисляването му се
извършва с издаването на протокол . Приложимата в случая данъчна ставка е в размер на 20 на сто, съгласно разпоредбата на чл. 66, ал. 1 ЗДДС. Информацията, която следва да
съдържа протоколът, е определена с чл. 90, ал. 2 ППЗДДС. Тези протоколи се описват в дневника за продажбите за данъчния период, като за тях се попълва информацията в колони
9-25 на Приложение № 10 ППЗДДС.

Следва да се има предвид, че доставката на стока по специалния ред на облагане на маржа е облагаема с нулева ставка , когато за доставката са налице условията на чл. 28 ЗДДС.

Дилърите, съгласно разпоредбата на чл. 89 ЗДДС, документират извършените от тях доставки по специалния ред на облагане на маржа с издаването на фактури и известия към
фактури , в които се вписва “чл. 143 от закона”. Фактурите и известията към фактурите се описват в дневника за продажбите за съответния период, без за тях да се попълва
информацията в колони 9-25 на Приложение № 10 ППЗДДС.

Предвид разпоредбата на чл. 147, ал. 5 ЗДДС, дилърът няма право на приспадане на данъчен кредит за получени или внесени от него стоки, за които прилага специалния ред за
облагане на маржа. Това означава, че ако дилър е внесъл стоки втора употреба ­ превозни средства, различни от “нови превозни средства” , то предвид горецитираната
разпоредба, за същите няма да е налице правото на приспадане на данъчен кредит по отношение на начисления при вноса данък върху добавената стойност.

Що се отнася до придобити или внесени от дилъра други стоки и услуги, които използва само за извършване на доставки по Глава седемнадесета от ЗДДС, съгласно чл. 147, ал. 1
от същия закон, е налице правото на приспадане на данъчен кредит. Като такива (без да са изчерпателно изброени) могат да бъдат посочени следните стоки и услуги: доставки на
електроенергия, топлоенергия, вода, телефон, наем, офис-консумативи и др. подобни. Правото на данъчен кредит възниква и се упражнява по общия ред на закона.

С разпоредбата на чл. 147, ал. 2 ЗДДС е въведено ограничение по отношение на ползвания данъчния кредит. Неговият размер не може да превишава общия размер на начисления
от дилъра данък за доставките на стоки втора употреба ­ превозни средства различни от “нови превозни средства”. Ако ползваният през годината данъчен кредит превишава
начисления през годината данък, лицето дължи данък в размер на превишението. Превишението се декларира в справката-декларация за последния данъчен период за годината
като годишна корекция .

Следва да се има предвид, че когато данъчно задължено лице извършва дейност като дилър на стоки втора употреба ­ превозни средства, различни от “нови превозни средства” по
специалния ред на облагане на маржа, облагаемият му оборот от тези доставки ще е сборът от маржовете, съгласно разпоредбата на чл. 149 ЗДДС.

Дерегистрацията на дилъра се извършва съгласно разпоредбите на Глава десета “Прекратяване на регистрацията (дерегистрация)” от ЗДДС. Съгласно чл. 150, ал. 2 ЗДДС, при
прекратяване на регистрацията по ЗДДС дилърът дължи данък върху добавената стойност за наличните стоки, подлежащи на облагане по специалната схема на маржа. Размерът на
данъка се определя на базата на средния марж, реализиран от дилъра за последните дванадесет месеца преди датата на дерегистрация. Средният марж и дължимият данък се
определят по формулите, посочени в чл. 93, ал. 1 и 2 ППЗДДС. Следва да се има предвид, че по този ред се определя дължимият данък единствено за наличните стоки втора
употреба. За останалите налични активи, които не представляват стоки втора употреба ­ превозни средства, различни от “нови превозни средства”, дилърът дължи данък по реда и
условията на чл. 111 ЗДДС.

Предвид разпоредбата на чл. 151, ал. 6 ЗДДС, когато дилърът прилага както специалния ред за облагане на маржа, така и общия ред за облагане на доставките, за доставките на
стоки, за които е приложен специалният ред на облагане, следва да бъде съставен отчет за извършените продажби през съответния данъчен период, който съдържа посочената в чл.
120, ал. 1 ЗДДС информация. Така съставеният отчет не се включва в дневника за продажби.

II. Прилагане от дилъра на общия ред за облагане по ЗДДС на доставки на стоки втора употреба ­ превозни средства, различни от “нови превозни средства”

С разпоредбата на чл. 151, ал. 1 ЗДДС е дадена възможност на дилърите да прилагат общия ред за облагане по закона на доставката на стоки втора употреба ­ превозни средства,
различни от “нови превозни средства”.

В закона, както и в правилника за неговото прилагане, не се предвижда от страна на дилъра да бъде подавано уведомление за това. В случаите на избор за облагане по общия ред на
закона правото се упражнява, като във фактурата и известията към тях не се посочва, че се прилага специалният ред за облагане на доставката, т.е. не следва да се вписва текстът
“чл. 143 от закона”. В този случай дилърът ­ регистрирано по ЗДДС лице, на основание от чл. 86, ал. 1 ЗДДС, има задължение да начисли данък върху добавената стойност в размер
на 20 на сто върху данъчната основа на доставката, като посочи данъка на отделен ред във фактурата за документиране на доставката. Документирането на тези доставки се
извършва по общия ред на закона, съгласно разпоредбата на       чл. 151, ал. 5 ЗДДС.

Следва да се има предвид, че когато дилърът е избрал да прилага общия ред, данъчната основа на доставката се определя по реда на чл. 26 и 27 ЗДДС и не може да бъде по-ниска
от данъчната основа при придобиването на стоката или данъчната основа при внос .

Съгласно разпоредбата на чл. 151, ал. 4 ЗДДС, правото на данъчен кредит за получените или внесените от лицето стоки, за които не се прилага специалният ред за облагане на
маржа, възниква и се упражнява в данъчния период, през който данъкът за последващата доставка на стоките е станал изискуем.

При придобиване от дилъра на стоки втора употреба ­ превозни средства, различни от “нови превозни средства” от лица, регистрирани за целите на ДДС в друга държава членка,
когато тези лица не прилагат специалния ред на облагане на маржа на цената, ще е налице вътреобщностна доставка за доставчика по реда на приложимия за него закон.
Съответно, съгласно разпоредбата на чл. 13, ал. 1 ЗДДС, за получателя на тази доставка ще е налице вътреобщностно придобиване. В този случай при последващата доставка на
тези стоки дилърът може да избере да приложи общия ред за облагане по ЗДДС или специалния ред на облагане на маржа на цената . Ако лицето избере общия ред за облагане
по ЗДДС, той следва да приложи разпоредбата на чл. 151, ал. 3 ЗДДС и да определи данъчните основи на извършените от него доставки на тези стоки по реда на чл. 26 и 27 ЗДДС,
като същите не могат да са по-ниски от данъчните основи при придобиването им. В случай че лицето избере специалния ред на облагане на маржа на цената, същото, съгласно
разпоредбата на чл. 147, ал. 5 ЗДДС, няма да има право на приспадане на данъчен кредит за получените или внесени от него стоки.

При внос от дилъра на стоки втора употреба ­ превозни средства, различни от “нови превозни средства”, при последващата им продажба същият може да избере да приложи
общия ред за облагане по ЗДДС или специалния ред на облагане на маржа на цената . В случая данъчно задълженото лице следва да има предвид изложеното в по-горния
абзац при извършването на последващите доставки на тези стоки.

III. Придобити или внесени от дилъра стоки втора употреба ­ превозни средства, различни от “нови превозни средства” преди 01.01.2007 г., налични след влизане в сила
на новия ЗДДС

За придобитите или внесени от дилъра стоки втора употреба ­ превозни средства, различни от “нови превозни средства” преди 01.01.2007 г., налични след влизане в сила на новия
ЗДДС, за които дилърът е упражнил правото си на приспадане на данъчен кредит, той може да приложи общия ред за облагане по ЗДДС . В този случай лицето следва да
приложи разпоредбата на чл. 151, ал. 3 ЗДДС и да определи данъчните основи на извършените от него доставки на тези стоки (стоки втора употреба ­ превозни средства, различни
от “нови превозни средства”) по реда на чл. 26 и 27 ЗДДС, като същите не могат да са по-ниски от данъчните основи при придобиването на стоките или от данъчните основи при
вноса.

За придобитите или внесени от дилъра стоки втора употреба преди 01.01.2007 г., налични след влизане в сила на новия закон, дилърът може да приложи и специалния ред на
облагане на маржа. В този случай, на основание чл. 147, ал. 5 ЗДДС, дилърът няма право на данъчен кредит за начисления при вноса или придобиването данък. В тази връзка, на
основание чл. 79, ал. 1 ЗДДС, ще възникне основание за извършване на корекция на ползвания вече данъчен кредит, тъй като при прилагането на специалния ред на облагане на
маржа се извършва доставка, за която не е налице право на приспадане на данъчен кредит. Корекцията се извършва чрез издаване на протокол по реда на чл. 66 ППЗДДС.

IV. Придобити или внесени от данъчно задължени лица, различни от “дилър”, стоки втора употреба ­ превозни средства, различни от “нови превозни средства”

Лицата, които в процеса на икономическата си дейност са закупили, придобили или внесли, но не с цел продажбата им, стоки втора употреба ­ превозни средства, различни от
“нови превозни средства” или “нови превозни средства”, които по време на продажбата им вече не отговарят на условията за такива, посочени в разпоредбата на параграф 1, т. 17
от Допълнителните разпоредби на ЗДДС, не следва да прилагат специалния ред на облагане на маржа на цената по Глава седемнадесета от ЗДДС при последваща доставка,
извършена от тях с тези стоки. За последващата доставка на тези стоки следва да се приложи общият ред по ЗДДС, като данъчно задължените лица определят данъчната основа на
тези доставки по реда на чл. 26 и 27 ЗДДС. В случая не се прилага разпоредбата на чл. 151, ал. 3 ЗДДС, тъй като същата е приложима само за лица, които извършват такива
продажби в качеството им на “дилър”.

Съгласно разпоредбата на чл. 50 ЗДДС, като освободени ще бъдат третирани доставките на стоки или услуги:

които са използвани изцяло за извършването на освободени доставки и на това основание не е било упражнено правото на приспадане на данъчен кредит по отношение на
начисления данък при тяхното производство, придобиване или внос;
при производството, придобиването или вноса на които не е било налице право на приспадане на данъчен кредит на основание чл. 70 от същия закон.

Изпълнителен директор на НАП: (п)

Bulgaria – Tassa sulle licenze