Bulgaria – Imposta sul reddito delle persone fisiche a titolo definitivo

In Bulgaria il regime fiscale delle Persone fisiche è regolato dalla Legge sulle tasse sul reddito delle persone fisiche – Закон за Данъците bърху Доходите на Физическите Лица  (ЗДДФЛ)

In Bulgaria alcuni redditi non sono inclusi nell’ammontare del reddito imponibile annuo, ma vengono tassati separatamente con un’imposta definitiva. Questi sono:

  • Alcuni redditi di persone straniere provenienti da una fonte in Bulgaria che non sono realizzati tramite una base specifica nel paese: redditi derivanti dall’uso o dalla cessione di beni mobili e immobili, royalties e canoni di licenza, compensi per servizi tecnici, interessi, ecc. L’aliquota fiscale per questi è del 10%;
  • Redditi di persone fisiche, sia locali che straniere, derivanti da assicurazioni volontarie integrative, assicurazioni sanitarie volontarie e assicurazioni sulla vita, nonché da altri redditi specificati nell’art. 38 (Reddito di individui locali e stranieri) della Legge sulle tasse sul reddito delle persone fisiche (ЗДДФЛ). L’aliquota fiscale è del 10% o del 7%.
  • Proventi da dividendi e azioni di liquidazione a favore di persone fisiche locali e straniere – 5%;
  • Premi in denaro e in natura imponibili derivanti da giochi, competizioni e gare non forniti da un datore di lavoro o da un ente appaltante. L’aliquota è del 10%.
  • Reddito imponibile di persone fisiche non registrate come agricoltori, percepito sotto forma di aiuti di Stato, sovvenzioni e altri sostegni provenienti dal Fondo europeo di garanzia agricola, dal Fondo europeo di sviluppo rurale e dal bilancio statale. Aliquota fiscale: 10%.

Scopri quali redditi sono soggetti all’imposta definitiva 

Come viene determinata l’imposta finale?

La base su cui viene determinata l’imposta finale varia a seconda della specifica fonte di reddito. Di norma, l’imposta viene calcolata sull’importo lordo del reddito.

1. Per i redditi da dividendi, l’imposta definitiva viene determinata sull’importo lordo stabilito dalla decisione di distribuzione dei dividendi. 

2. Per i redditi da dividendi sotto forma di distribuzione di utili occulti, l’imposta definitiva è determinata sull’importo lordo delle somme che rappresentano la distribuzione di utili occulti.

3. Per i redditi derivanti da azioni di liquidazione, l’imposta definitiva è determinata sulla differenza positiva tra il valore dell’azione di liquidazione e il prezzo di acquisto documentato delle azioni della società/cooperativa.

4. Il reddito imponibile derivante dallo scambio di azioni e quote in relazione alla trasformazione di società è determinato al momento dello scambio ed è pari alla differenza positiva tra il prezzo di mercato delle azioni/quote acquisite durante lo scambio e il prezzo di acquisto delle azioni o quote della società oggetto di trasformazione.

5. Per gli altri redditi di persone fisiche, sia locali che straniere, soggetti a imposta definitiva, l’imposta è determinata sull’importo lordo del reddito percepito.

6. Per i redditi soggetti a imposta definitiva derivanti dalla vendita, permuta e altro trasferimento di beni immobili a titolo oneroso e a rate in virtù di un contratto di locazione che preveda espressamente il trasferimento del diritto di proprietà dell’immobile, l’imposta è determinata sulla differenza positiva tra il prezzo di vendita e il prezzo di acquisto documentato dell’immobile, al netto delle spese del 10%.

7. Per i redditi tassabili con imposta definitiva derivanti dalla vendita, dallo scambio e da altri trasferimenti a titolo oneroso di azioni, quote, strumenti di compensazione, obbligazioni di investimento e altri beni finanziari, ad eccezione dei redditi derivanti dallo scambio di azioni e quote in relazione alla trasformazione di società, l’imposta è determinata sulla differenza positiva tra il prezzo di vendita e il prezzo di acquisto documentato del bene.

8. Per gli altri redditi di persone fisiche straniere soggetti a imposta definitiva, l’imposta è determinata sull’importo lordo del reddito maturato/pagato.

Persone straniere

I cittadini stranieri residenti ai fini fiscali negli Stati membri dell’UE/SEE hanno il diritto di scegliere di ricalcolare l’imposta definitiva su determinati redditi presentando una dichiarazione dei redditi annuale ai sensi dell’articolo 50 della legge sull’imposta sul reddito delle persone fisiche.

Importare

  1. 1. L’imposta definitiva sui redditi da dividendi deve essere trattenuta e versata dall’impresa erogatrice del reddito entro la fine del mese successivo al trimestre in cui è stata presa la decisione di distribuire un dividendo.
    2. L’imposta definitiva sui redditi da dividendi sotto forma di distribuzione occulta di utili deve essere trattenuta e versata dall’impresa erogatrice del reddito entro la fine del mese successivo al trimestre in cui è stata effettuata la distribuzione occulta di utili.
    3. L’imposta definitiva sui redditi da azioni di liquidazione deve essere trattenuta e versata dall’impresa erogatrice del reddito entro la fine del mese successivo al trimestre in cui sono state maturate le azioni di liquidazione.
    4. L’imposta definitiva sui redditi imponibili derivanti da assicurazioni volontarie aggiuntive e assicurazioni e dagli interessi su prestiti a una cooperativa deve essere trattenuta e versata dalla compagnia di assicurazione/assicurazione, se residente, rispettivamente dalla cooperativa, entro la fine del mese successivo al trimestre in cui il reddito è stato percepito dalla persona fisica.
    5. L’imposta definitiva su sanzioni e risarcimenti di qualsiasi natura a favore di persone fisiche straniere stabilite in giurisdizioni con un regime fiscale preferenziale deve essere trattenuta e versata dal soggetto erogatore del reddito entro la fine del mese successivo al trimestre in cui il reddito è stato maturato dall’entità giuridica locale, dal lavoratore autonomo, dalla sede legale o dalla base designata nel paese.
    6. L’imposta definitiva sugli altri redditi deve essere trattenuta e versata dall’impresa o dal soggetto autoassicurato erogatore del reddito, entro la fine del mese successivo al trimestre in cui il reddito è stato maturato dall’impresa o versato dal soggetto autoassicurato.
    7. L’imposta definitiva su alcuni redditi deve essere versata dal soggetto che ha acquisito il reddito, entro la fine del mese successivo al trimestre in cui il reddito è stato acquisito.
    8. L’imposta definitiva sui premi imponibili in denaro e non in denaro derivanti da giochi , competizioni e gare, non forniti da un datore di lavoro o da un cedente, deve essere trattenuta e versata da chi eroga il reddito entro la fine del mese successivo al trimestre in cui il reddito è stato percepito.
    9. L’imposta definitiva sui redditi imponibili percepiti da persone fisiche non registrate come agricoltori, ricevuti sotto forma di aiuti di Stato, sovvenzioni e altri sostegni dal Fondo europeo agricolo di garanzia, dal Fondo europeo rurale di sviluppo e dal bilancio statale, deve essere trattenuta e versata dall’amministratore del relativo aiuto entro la fine del mese successivo al trimestre in cui il reddito è stato percepito.
    10. L’imposta definitiva su alcuni redditi di persone fisiche residenti in Italia con fonte estera deve essere versata dalla persona che ha acquisito il reddito entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di acquisizione del reddito e deve essere dichiarata nella dichiarazione dei redditi annuale ai sensi dell’articolo 50 della legge sull’imposta sul reddito delle persone fisiche.

Dichiarazione

I soggetti obbligati alla ritenuta d’acconto e al versamento dell’imposta definitiva ai sensi degli articoli 37 e 38 della Legge sull’imposta sul reddito delle persone fisiche devono dichiarare l’imposta dovuta per il trimestre mediante la dichiarazione di cui all’articolo 55, comma 1, della Legge sull’imposta sul reddito delle persone fisiche (modulo 4001) entro la fine del mese successivo al trimestre. La dichiarazione deve essere presentata al Dipartimento Tributario dell’Agenzia delle Entrate. 

Per effettuare il pagamento dell’imposta, consultare le sezioni Pagamenti e Conti bancari .

L’imposta definitiva sul reddito delle persone fisiche residenti in Italia, soggetto a tassazione definitiva con fonte estera, deve essere versata entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di acquisizione del reddito e deve essere dichiarata nell’Allegato n. 8 della dichiarazione dei redditi annuale ai sensi dell’articolo 50 della Legge sull’imposta sul reddito delle persone fisiche .

Su richiesta dell’interessato, verrà rilasciato un certificato, secondo un modulo standard, attestante il pagamento dell’imposta sul reddito da parte di persone fisiche straniere. Il certificato verrà rilasciato dall’Ufficio Tributario dell’Agenzia nazionale bulgara delle entrate ( Национална агенция за приходите (НАП (NAP))  presso il quale è stata presentata o si intende presentare la dichiarazione dei redditi.