Decreto Ministero dell’ambiente del 5 febbraio 1998 – Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli degli articoli 31 (PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152) e 33 (PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152) del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22
Attualmente il Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n.22 (c.d. Decreto Ronchi) è stato superato e abrogato dal Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – Norme in materia ambientale (Testo Unico Ambientale (TUA) (link a testo consolidato) e sue successive modifiche ed integrazioni.
Ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – Norme in materia ambientale (Testo Unico Ambientale (TUA) (link a testo consolidato), in mancanza di criteri specifici adottati ai sensi del comma 2, continuano ad applicarsi, quanto alle procedure semplificate per il recupero dei rifiuti, le disposizioni di cui al
- Decreto Ministero dell’Ambiente 05.02.98
Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 (PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152) e 33 (PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152) del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (link a versione coordinata con il DECRETO 5 aprile 2006, n. 186 – Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 5 febbraio 1998 «Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22) - Decreto Ministero dell’Ambiente 12.06.2002 n. 161
Regolamento attuativo degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, relativo all’individuazione dei rifiuti pericolosi che è possibile ammettere alle procedure semplificate. - Decreto Ministero dell’Ambiente 17.11.2005 n.269
Regolamento attuativo degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, relativo all’individuazione dei rifiuti pericolosi provenienti dalle navi, che è possibile ammettere alle procedure semplificate.
Il decreto ministeriale 5 febbraio 1998 è stato successivamente modificato dal DECRETO 5 aprile 2006, n. 186 del
MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO – Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 5 febbraio 1998 «Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22».
Decreto Ministero dell’Ambiente 05.02.98 (versione coordinata con il DM 5 aprile 2006)
Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 (PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152) e 33 (PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152) del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (versione coordinata con il DECRETO 5 aprile 2006, n. 186 – Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 5 febbraio 1998 «Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22)
Allegato 1
Suballegato 1 – Norme tecniche generali per il recupero di materia dai rifiuti non pericolose
14. RIFIUTI RECUPERABILI DA RSU E DA RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI PER LA PRODUZIONE DI CDR (Combustibile Derivato dai Rifiuti)
14.1 Tipologia: rifiuti solidi urbani o speciali non pericolosi ad esclusione delle frazioni derivanti da raccolta differenziata
[200301] [200203] [150101] [190501] [191201] [191204] [191210] [191212] [070213] [150102] [150103] [150105] [150106] [170201] [170203] [160103] [160119] (1)
14.1.1 Provenienza: raccolta di RSU raccolta finalizzata di rifiuti speciali non pericolosi e impianti di trattamento meccanico di rifiuti.
14.1.2 Caratteristiche del rifiuto: rifiuti solidi urbani ed assimilati dopo separazione delle frazioni destinate a recupero di materia attuata mediante raccolta differenziata.
14.1.3 Attività di recupero: produzione di combustibile derivato da rifiuti (CDR) conformi alle norme tecniche UNI 9903-1 [R3] ottenuto attraverso cicli di lavorazione che ne garantiscano un adeguato potere calorifico, riducano la presenza di materiale metallico, vetri, inerti, materiale putrescibile, contenuto di umidità e di sostanze pericolose in particolare ai fini della combustione; selezione, triturazione, vagliatura e/o trattamento fisico meccanico (presso
estrusione) ed eventuali trattamenti di essiccamento, addensamento e pellettizzazione. Le fasi di ricevimento, stoccaggio, selezione dei rifiuti e produzione di CDR devono avvenire in ambiente chiuso, i punti di emissione in atmosfera devono essere dotati di sistemi per minimizzare gli odori che utilizzino le migliori tecnologie disponibili e di idonei impianti per l’abbattimento degli altri inquinanti fino ai limiti di emissione del Dpr 24 maggio 1988, n. 203. Per le polveri il limite è fissato a 10 mg/Nm3. Le aree di ricevimento, stoccaggio, eventuale selezione e produzione di CDR,
comprese quelle eventuali per l’essiccamento e l’addensamento del rifiuto devono disporre di pavimentazione impermeabilizzata e di sistemi di raccolta di eventuale percolato. L’impianto deve disporre di aree separate per lo stoccaggio delle frazioni di rifiuti risultanti dalle eventuali operazioni di selezione. L’area dell’impianto deve essere recintata.
(1)
07 Rifiuti dei processi chimici organici
07 02 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di
plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali
07 02 13 rifiuti plastici
15 Rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti);
15 01 imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto
di raccolta differenziata)
15 01 01 imballaggi di carta e cartone
15 01 02 imballaggi di plastica
15 01 03 imballaggi in legno
15 01 05 imballaggi compositi
15 01 06 imballaggi in materiali misti
16 Rifiuti non specificati altrimenti nell’elenco
16 01 veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto
(comprese le macchine mobili non stradali) e rifiuti prodotti dallo
smantellamento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione di veicoli
(tranne 13, 14, 16 06 e 16 08)
16 01 03 pneumatici fuori uso
16 01 19 plastica
17 Rifiuti dalle attivita’ di costruzione e demolizione (compreso il terreno prelevato da siti contaminati
17 02 legno, vetro e plastica
17 02 01 legno
17 02 03 plastica
19 Rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché dalla potabilizzazione dell’acqua e dalla sua preparazione per uso industriale
19 05 rifiuti prodotti dal trattamento aerobico di rifiuti solidi
19 05 01 parte di rifiuti urbani e simili non compostata
19 12 Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad
esempio selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pellet) non specificati altrimenti
19 12 01 carta e cartone
19 12 04 plastica e gomma
19 12 10 rifiuti combustibili (combustibile da rifiuti)
19 12 12 altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal
trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce
19 12 11 ( * altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal
trattamento meccanico dei rifiuti, contenenti sostanze pericolose)
20 Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da
attivita’ commerciali e industriali nonché dalle istituzioni)
inclusi i rifiuti della raccolta differenziata
20 02 Rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti
provenienti da cimiteri)
20 02 03 altri rifiuti non biodegradabili
20 03 Altri rifiuti urbani
20 03 01 rifiuti urbani non differenziati