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Tassazione di una stabile organizzazione – Convenzione Italia – Stati Uniti contro la doppia imposizione

Il sistema fiscale americano prevede una tassazione su tre livelli, sia per i redditi personali che per i redditi di impresa: federale, statale, e a volte anche locale.

  • Tassazione a livello Federale – Per le società del tipo corporation  la riforma Trump del 2018 ha introdotto la flat tax al 21%.
  • Tassazione a livello Statale  – La tasse nei vari stati degli Stati Uniti d’America sono tipicamente calcolate usando una aliquota fissa.
  • Tassazione a livello Locale o cittadino – È presente solo in poche situazioni, ad esempio nel caso della città di New York. Sia le tasse statali che le tasse locali sono deducibili ai fini del calcolo del reddito imponibile a livello federale.

La Costituzione conferisce al Congresso il potere di tassare. Il Congresso in genere promulga la legge fiscale federale nell’Internal Revenue Code del 1986 (IRC)

Le sezioni dell’Internal Revenue Code (IRC)  si trovano nel Titolo 26 del Codice degli Stati Uniti (26 USC). Una  versione elettronica dell’attuale Codice degli Stati Uniti è reso disponibile al pubblico dal Congresso.

Il Titolo 26, Sottotitolo A, Capitolo 1, Sottocapitolo A, PARTE II del Codice degli Stati Uniti e dedicato all’IMPOSTA SULLE SOCIETÀ

L’Internal Revenue Service (IRS) è l’agenzia governativa deputata alla riscossione dei tributi all’interno del sistema tributario degli Stati Uniti d’America

Vedi: Stati Uniti – Tassazione delle società – Normativa di riferimento e Modalità dichiarative

L’Internal Revenue Service (IRS) ha predisposto la Pubblicazione 901 (09/2024), Trattati fiscali degli Stati Uniti

La convenzione Italia – Stati Uniti contro la doppia imposizione vincola la Repubblica Italiana e gli Stati Uniti d’America solo a livello federale, solo il governo federale degli Stati Uniti è tenuto a rispettare la convenzione non i vari stati che formano la federazione.

È importante sottolineare che la convenzione Italia – Stati Uniti contro la doppia imposizione, essendo stata conclusa dal Governo degli Stati Uniti, non si applica alle leggi di ogni singolo Stato americano, pertanto saranno oggetto di compensazioni soltanto le imposte federali e non quelle statali o locali.

Infatti in base all’art. 2 (Imposte considerate) della convenzione Italia – Stati Uniti contro la doppia imposizione
Le imposte per quanto concerne gli Stati Uniti alle quali si applica la  Convenzione sono le imposte federali sul reddito previste dall'”Internal Revenue Code” (con l’esclusione dei contributi previdenziali), ed i tributi federali (excise taxes) applicati sui premi di assicurazione pagati ad assicuratori stranieri ed in relazione a fondazioni private (qui di seguito indicate come “imposta statunitense”).

C’è, però, da dire che molti stati riconoscono i trattati federali. In questi casi le norme del trattato Italia-Stati Uniti contro la doppia imposizione si applicano anche alle dichiarazioni dei redditi statali.

Le imposte da considerare e sulle quali si applica la Convenzione sono: IRPEF, IRES e IRAP per quanto riguarda l’Italia.

Art. 5 – Stabile organizzazione

La definizione di stabile organizzazione è contenuta nell’art.5 della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti d’America per evitare le doppie imposizioni

La definizione di stabile organizzazione prevista dal trattato Italia Stati Uniti d’America impegna solo lo stato federale.
A livello dei vari stati federali le cose sono differenti perché, come abbiamo visto, la convenzione Italia – Stati Uniti contro la doppia imposizione vincola la Repubblica Italiana e gli Stati Uniti d’America solo a livello federale. Alcuni stati riconoscono lla convenzione Italia – Stati Uniti contro la doppia imposizione, ma quello che accade nella pratica è che la maggioranza degli stati ha la sua definizione di stabile organizzazione che vale a creare l’obbligo di dover fare la dichiarazione dei redditi e a pagare le tasse in quello stato.

Art. 7 – Utili delle imprese

L’imponibilità degli utili di una stabile organizzazione nell’una o nell’altra nazione è stabilita nell’art.7 della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti d’America per evitare le doppie imposizioni che dispone che: “Gli utili di  un’impresa  di  uno  Stato  contraente  sono  imponibili
soltanto in  detto  Stato,  a  meno  che l’impresa non svolga la sua attività nell’altro Stato  contraente  per  mezzo  di  una  stabile  organizzazione ivi  situata. Se  l’impresa  svolge  in  tal  modo  la  sua  attività,  gli  utili dell’impresa sono  imponibili  nell’altro  Stato,  ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione.

Art. 23 Eliminazione della doppia imposizione

Per la soluzione delle problematiche di doppia imposizione il Capitolo V (METODI PER ELIMINARE LA DOPPIA IMPOSIZIONE) del Modello di Convenzione fiscale sul reddito e sul capitale dell’OCSE (Model Tax Convention on Income and Capital) (Vedi: Modello di Convenzione fiscale sul reddito e sul capitale 2017 (versione completa) – OECD Model Tax Convention on Income and Capital) prevede due metodi per eliminare la doppia tassazione:

  • Articolo 23 A Metodo dell’esenzione (Exemption Method)
  • Articolo 23 B Metodo del credito (Credit Method)

La normativa fiscale italiana prevede ambedue i metodi:

Gli Stati Uniti hanno optato per il Foreign Tax Credit

Le società devono presentare il modulo 1118, Credito d’imposta estero – Società , per richiedere un credito d’imposta estero.

L’Art. 23 della convenzione Italia – Stati Uniti contro la doppia imposizione stabilisce le regole per eliminare la doppia imposizione.