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Ordinamento fiscale Italiano – Stumenti legislativi per risolvere le controversie fiscali internazionali

Ordinamento fiscale Italiano – Stumenti legislativi per risolvere le controversie fiscali internazionali

La procedura di mutuo accordo (mutual agreement procedure (MAP))

La procedura di mutuo accordo (mutual agreement procedure (MAP)) è uno strumento per la risoluzione delle controversie fiscali internazionali ogni volta che una persona ritiene che le azioni di una o entrambe le amministrazioni fiscali degli Stati contraenti risultino o comporteranno una tassazione non conforme alle disposizioni di una tax convention o di un tax treaty. A tal fine, il MAP consente alle autorità competenti designate dai governi degli Stati contraenti di interagire con l’intento di risolvere il contenzioso fiscale internazionale.

La procedura di mutuo accordo può essere avviata ai sensi:

  •  di una Convenzione sulla doppia imposizione (Double Tax Convention (DTC)) in vigore tra l’Italia e un partner del trattato, la cui caratteristica essenziale è che le autorità competenti coinvolte si adoperano per eliminare, di comune accordo, la tassazione non conforme alle disposizioni del DTC (come quelli con Croazia e Slovenia).
  • della Convenzione europea sull’arbitrato 90/436 / CEE sull’eliminazione della doppia imposizione in relazione all’adeguamento degli utili delle imprese associate. Il campo di applicazione è limitato:
    – ai casi di transfer pricing
    – all’attribuzione di utili a una stabile organizzazione.

Il Decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 49 (Gazzetta Ufficiale n. 146 del 10 giugno 2020), emanato in attuazione della direttiva (UE) 2017/1852 del Consiglio, del 10 ottobre 2017, sui meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell’Unione europeastabilisce le norme relative alle procedure
amichevoli o ad altre procedure di risoluzione delle controversie tra l’Autorità competente italiana e le Autorità competenti degli altri Stati membri dell’Unione europea che derivano dall’interpretazione e dall’applicazione degli Accordi e delle Convenzioni internazionali per evitare le doppie imposizioni sul reddito e sul patrimonio di cui l’Italia è parte e della Convenzione 90/436/CEE, del 23 luglio 1990, relativa all’eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate. Il Decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 49 stabilisce inoltre i diritti e gli obblighi dei soggetti interessati quando emergono tali controversie.

La doppia imposizione si verifica quando due o più Stati rivendicano il diritto di tassare lo stesso reddito o utile di un’impresa o di una persona fisica. L’origine potrebbe risiedere, ad esempio, in un disallineamento fra la normativa nazionale di giurisdizioni diverse o in un’interpretazione divergente della stessa disposizione di un trattato fiscale bilaterale.
Fino all’emanazione della direttiva (UE) 2017/1852 era in vigore solo una convenzione multilaterale (Convenzione 90/436/CEE, del 23 luglio 1990che conferiva alle autorità fiscali la possibilità di sottoporre la controversia ad arbitrato.
 Il contribuente
  • non disponeva  dei mezzi per avviare il procedimento autonomamente;
  • né le autorità fiscali erano tenute a raggiungere un accordo finale.

Prima dell’introduzione della direttiva (UE) 2017/1852, l’obbligo di ottenere un risultato era previsto solo da alcuni trattati contro la doppia imposizione conclusi dall’Italia, come quelli con Croazia e Slovenia, e dalla Convenzione 90/436/CEE sull’arbitrato, il cui ambito di applicazione è limitato problemi relativi ai prezzi di trasferimento (transfer pricing).

Dal 1 ° gennaio 2017 l’Agenzia delle Entrate è competente a svolgere le pratiche MAP riguardanti specifici contribuenti ai sensi della Convenzione Europea sull’arbitrato e / o del Trattato sulla doppia imposizione, comprese le cause in corso avviate prima del 2017.

Pertanto, per i casi di cui sopra si può fare riferimento a:

Agenzia delle Entrate
Direzione Centrale Accertamento
Ufficio Accordi preventivi e controversie internazionali
Via C. Colombo 426 c / d – 0145 Roma
e-mail: dc.accertamento@agenziaentrate.it
dc.acc.accordi@agenziaentrate.it

Vedi:

Per quanto riguarda il MAP riguardante questioni generali derivanti dall’interpretazione o dall’applicazione del Trattato sulla Doppia Imposizione, l’autorità competente è il Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze.

Pertanto, per i casi di cui sopra si può fare riferimento a:

Ministero dell’Economia e delle Finanze
Dipartimento delle Finanze
Direzione Relazioni Internazionali
Via dei Normanni, 5 – 00184 Roma
e-mail: df.dri.segreteria@finanze.it

Le convenzioni fiscali anticipate (Advance Tax agreements (ATA))

Le convenzioni fiscali anticipate (Advance Tax agreements (ATA)) sono accordi vincolanti tra i contribuenti e l’Agenzia delle Entrate (che sostituiscono l’ex procedura “international standard rulings“) finalizzati a rafforzare gli adempimenti fiscali e promuovere l’attività delle imprese multinazionali fornendo in anticipo certezze sulle questioni fiscali internazionali. Gli accordi si basano sulla reciproca collaborazione e trasparenza tra i contribuenti e l’Agenzia delle Entrate.

Il  DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2015, n. 147 (Disposizioni recanti misure per la crescita e l’internazionalizzazione delle imprese) ha introdotto nel nostro ordinamento fiscale, con l’inserimento dell’Art. 31 ter nel Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi)gli ” Accordi fiscali anticipati per imprese con attività internazionale” (Advance tax Agreements) , con l’obiettivo di garantire ai contribuenti certezza sulle questioni fiscali internazionali attraverso la valutazione dei fatti e delle circostanze da parte dell’Agenzia delle Entrate

Le relative disposizioni attuative sono state adottate con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 21 marzo 2016, Prot. n. 2016/42295 , che stabilisce le modalità operative per l’accesso alla procedura.

Una convenzione fiscale anticipata può essere richiesta dalle società residenti che svolgono attività internazionali, soddisfacendo una serie di requisiti.

La Legge Finanziaria Italiana 2021 ha modificato la procedura di Advance Pricing Agreement (APA), includendo nuovi aspetti sul ‘roll-back’ e prevedendo il pagamento di una commissione per l’avvio di tali procedure.

Gli accordi di Fiscalità Anticipata sono accordi vincolanti tra i contribuenti e l’Agenzia delle Entrate

Una convenzione fiscale anticipata può essere richiesta dalle società residenti che svolgono attività internazionale, che soddisfano uno o più dei seguenti requisiti:

  • avere transazioni con società collegate non residenti
  • detenzione di partecipazioni in attività, fondi, capitale di società non residenti o le cui attività, fondi, capitale sono detenute da società non residenti
  • pagare o ricevere da società non residenti elementi di reddito quali dividendi, interessi o royalties
  • condurre la propria attività tramite una stabile organizzazione al di fuori dell’Italia
  • trasferire la propria residenza dall’Italia in un altro Stato o da un altro Stato in Italia.

Le imprese non residenti possono richiedere una convenzione fiscale anticipata se conducono o desiderano svolgere la propria attività in Italia tramite una stabile organizzazione.

I contribuenti qualificati che intendono richiedere una convenzione fiscale anticipata possono inviare istanza all’Agenzia delle Entrate, Ufficio Accordi preventivi e controversie internazionali, Settore Internazionale della Direzione Centrale Accertamento – Via Cristoforo Colombo 426 c / d 00145 Roma – a cura di:

  • consegna a mano
  • posta raccomandata con ricevuta di ritorno

Prima di inoltrare richiesta di convenzione fiscale anticipata, i contribuenti possono richiedere un incontro di pre-deposito o ogni ulteriore informazione inerente la procedura inviando una e-mail a dc.acc.accordi@agenziaentrate.it

Vedi: Accordi fiscali anticipati per imprese con attività internazionale – Advance Tax Agreements

Come abbiamo visto, la procedura di mutuo accordo (mutual agreement procedure (MAP)) è uno strumento per la risoluzione delle controversie fiscali internazionali ogniqualvolta una persona ritenga che le azioni di una o di entrambe le amministrazioni fiscali degli Stati contraenti risultino, o risulteranno, in una tassazione non conforme alle disposizioni di una convenzione fiscale o di un trattato fiscale.

La procedura di mutuo accordo (mutual agreement procedure (MAP)) consente alle autorità competenti designate dai governi degli Stati contraenti di interagire con l’intento di risolvere la controversia fiscale internazionale in questione.

I vantaggi di una convenzione fiscale anticipata (Advance Tax agreement (ATA)) includono:

  • Maggiore certezza fiscale per i contribuenti, evitando verifiche fiscali, accertamenti e lunghi contenziosi fiscali;
  • Gestione ottimale del rischio fiscale per i contribuenti e l’amministrazione fiscale;
  • Migliore allocazione delle risorse sia per i contribuenti che per l’amministrazione fiscale;
  • Promozione di rapporti di collaborazione tra contribuenti e amministrazione fiscale che rafforzi gli adempimenti fiscali;
  • Riduzione efficace dei problemi di doppia imposizione; e
  • Notevoli vantaggi reputazionali per i contribuenti.

 

 

Accordi fiscali anticipati per imprese con attività internazionale – Advance Tax Agreements

Accordi fiscali anticipati per imprese con attività internazionale – Advance tax Agreements

Il  DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2015, n. 147 (Disposizioni recanti misure per la crescita e l’internazionalizzazione delle imprese) ha introdotto nel nostro ordinamento fiscale, con l’inserimento dell’Art. 31 ter nel Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi)gli ” Accordi fiscali anticipati per imprese con attività internazionale” (Advance tax Agreements) , con l’obiettivo di garantire ai contribuenti certezza sulle questioni fiscali internazionali attraverso la valutazione dei fatti e delle circostanze da parte dell’Agenzia delle Entrate

Le relative disposizioni attuative sono state adottate con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 21 marzo 2016, Prot. n. 2016/42295 , che stabilisce le modalità operative per l’accesso alla procedura.

Gli accordi di Fiscalità Anticipata sono accordi vincolanti tra i contribuenti e l’Agenzia delle Entrate (che sostituiscono l’ex procedura “ruling standard internazionali”) volti a rafforzare gli adempimenti fiscali e promuovere l’attività delle imprese multinazionali dando loro preventivamente certezze sulle questioni fiscali internazionali. Gli accordi si basano sulla reciproca collaborazione e trasparenza tra i contribuenti e l’Agenzia delle Entrate.

Possono accedere alla procedura degli accordi preventivi:

  • Le imprese residenti con attività internazionale;
  • Le imprese non residenti che operano in Italia per mezzo di una stabile organizzazione.

L’Agenzia delle Entrate (provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 21 marzo 2016, Prot. n. 2016/42295) ha chiarito che per “impresa con attività internazionale” deve intendersi qualunque impresa residente nel territorio dello Stato, qualificabile come tale ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di imposte sui redditi.

Quindi impresa che, in alternativa o congiuntamente:

  • Si trovi, rispetto a società non residenti, in una o più delle condizioni indicate nell’art. 110 co. 7 del DPR n. 917/86 in materia di prezzi di trasferimento;
  • Il cui patrimonio, fondo o capitale sia partecipato da soggetti non residenti. Ovvero partecipi al patrimonio, fondo o capitale di soggetti non residenti;
  • Abbia corsisposto a, o percepito da soggetti non residenti, dividendi, interessi, royalties o altri componenti reddituali;
  • Eserciti la sua attività attraverso una stabile organizzazione in un altro Stato;
  • Qualunque impresa non residente che esercita la sua attività nel territorio dello Stato attraverso una stabile organizzazione.

L’Agenzia delle Entrate (provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 21 marzo 2016, Prot. n. 2016/42295, artt. 1.3, 1.4 e 1.5) ha inoltre esteso la definizione di “impresa con attività internazionale” a seconda dei diversi ambiti di applicazione della procedura in questione.

“1.3 Per l’accesso ai medesimi ambiti di cui al punto 1.2, per impresa con attività internazionale deve, altresì, intendersi l’impresa non residente che esercita la propria attività nel territorio dello Stato attraverso una stabile organizzazione, qualificabile come tale ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di imposte sui redditi.
1.4 Con riferimento alla preventiva definizione in contraddittorio dei valori di uscita o di ingresso in caso di trasferimento della residenza, per impresa con attività internazionale deve intendersi l’impresa che si trovi nelle condizioni indicate rispettivamente agli articoli 166 e 166-bis del TUIR.
1.5 Per impresa con attività internazionale, ai fini della la valutazione preventiva della sussistenza dei requisiti che configurano una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato, tenuti presenti i criteri previsti dall’art. 162 del TUIR, nonché dalle vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall’Italia, deve intendersi l’impresa non residente, che abbia intenzione di esercitare la propria attività per il tramite di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato entro il periodo di imposta successivo a quello di presentazione dell’istanza.”

Non sono ammessi alla procedura le persone fisiche ed in genere tutti i soggetti che non esercitano attività d’impresa.

In seguito l’Art. 31 ter nel Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600 è stato modificato dall’art.2 del Decreto legislativo del 15/03/2017 n. 32 e dall’articolo 1, comma 1101 della legge di bilancio 2021 (legge n. 178/2020).

Riportiamo integralmente il testo dell’Art. 31 ter nel Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600 

“Accordi preventivi per le imprese con attivita’ internazionale 

In vigore dal 01/01/2021

1. Le imprese con attivita’ internazionale hanno accesso ad una procedura finalizzata alla stipula di accordi preventivi, con principale riferimento ai seguenti ambiti:

a) preventiva definizione in contraddittorio dei metodi di calcolo del valore normale delle operazioni di cui al comma 7, dell’articolo 110 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dei valori di uscita o di ingresso in caso di trasferimento della residenza, rispettivamente, ai sensi degli articoli 166 e 166-bis del medesimo testo unico. Le imprese che aderiscono al regime dell’adempimento collaborativo hanno accesso alla procedura di cui al periodo precedente anche al fine della preventiva definizione in contraddittorio dei metodi di calcolo del valore normale delle operazioni di cui al comma 10 dell’articolo 110 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986;

b) applicazione ad un caso concreto di norme, anche di origine convenzionale, concernenti l’attribuzione di utili e perdite alla stabile organizzazione in un altro Stato di un’impresa o un ente residente ovvero alla stabile organizzazione in Italia di un soggetto non residente;

c) valutazione preventiva della sussistenza o meno dei requisiti che configurano una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato, tenuti presenti i criteri previsti dall’articolo 162 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonche’ dalle vigenti Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate all’Italia;

d) applicazione ad un caso concreto di norme, anche di origine convenzionale, concernenti l’erogazione o la percezione di dividendi, interessi e royalties e altri componenti reddituali a o da soggetti non residenti.

2. Gli accordi di cui al comma 1, qualora non conseguano ad altri accordi conclusi con le autorita’ competenti di Stati esteri a seguito delle procedure amichevoli previste dagli accordi o dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, vincolano le parti per il periodo d’imposta nel corso del quale sono stipulati e per i quattro periodi d’imposta successivi, salvi mutamenti delle circostanze di fatto o di diritto rilevanti ai fini degli accordi sottoscritti e risultanti dagli stessi. Qualora le circostanze di fatto e di diritto alla base dell’accordo ricorrano per uno o piu’ dei periodi di imposta precedenti alla stipulazione e per i quali i termini previsti dall’articolo 43 del presente decreto non sono ancora scaduti e a condizione che non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attivita’ amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza, e’ concessa al contribuente la facolta’ di far valere retroattivamente l’accordo stesso, provvedendo, ove si renda a tal fine necessario rettificare il comportamento adottato, all’effettuazione del ravvedimento operoso ovvero alla presentazione della dichiarazione integrativa ai sensi dell’articolo 2, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, senza l’applicazione, in entrambi i casi, delle relative sanzioni.

3. Gli accordi di cui al comma 1, qualora conseguano ad altri accordi conclusi con le autorita’ competenti di Stati esteri a seguito delle procedure amichevoli previste dagli accordi o convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, vincolano le parti, secondo quanto convenuto con dette autorita’, a decorrere da periodi di imposta precedenti alla data di sottoscrizione dell’accordo purche’ non anteriori al periodo d’imposta in corso alla data di presentazione della relativa istanza da parte del contribuente. E’ concessa al contribuente la facolta’ di far retroagire gli effetti di tali accordi anche a periodi di imposta precedenti a quello in corso alla data di presentazione della relativa istanza e per i quali i termini previsti dall’articolo 43 non sono ancora scaduti, a condizione che: a) per tali periodi ricorrano le stesse circostanze di fatto e di diritto a base dell’accordo stipulato con le autorita’ competenti di Stati esteri; b) il contribuente ne abbia fatto richiesta nell’istanza di accordo preventivo; c) le autorita’ competenti di Stati esteri acconsentano a estendere l’accordo ad annualita’ precedenti; d) per tali periodi di imposta non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attivita’ amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza. Qualora in applicazione del presente comma sia necessario rettificare il comportamento adottato, il contribuente provvede all’effettuazione del ravvedimento operoso ovvero alla presentazione della dichiarazione integrativa ai sensi dell’articolo 2, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, senza l’applicazione delle eventuali sanzioni.

3-bis. L’ammissibilita’ della richiesta di accordo preventivo di cui al comma 3 e’ subordinata al versamento di una commissione pari a:

a) 10.000 euro nel caso in cui il fatturato complessivo del gruppo cui appartiene il contribuente istante sia inferiore a 100 milioni di euro;

b) 30.000 euro nel caso in cui il fatturato complessivo del gruppo cui appartiene il contribuente istante sia compreso tra 100 milioni e 750 milioni di euro;

c) 50.000 euro nel caso in cui il fatturato complessivo del gruppo cui appartiene il contribuente istante sia superiore a 750 milioni di euro.

3-ter. In caso di richiesta di rinnovo dell’accordo di cui al comma 3, le commissioni sono ridotte alla meta’. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono adottate le disposizioni di attuazione della disciplina contenuta nel presente comma.

4. (Comma abrogato, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2017, dall’art. 2, comma 1, lett. b) decreto legislativo 15 marzo 2017 n. 32).

5. Per i periodi d’imposta di validita’ dell’accordo, l’Amministrazione finanziaria esercita i poteri di cui agli articoli 32 e seguenti soltanto in relazione a questioni diverse da quelle oggetto dell’accordo medesimo.

6. La richiesta di accordo preventivo e’ presentata al competente Ufficio della Agenzia delle entrate, secondo quanto stabilito con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia. Con il medesimo provvedimento sono definite le modalita’ con le quali il competente Ufficio procede alla verifica del rispetto dei termini dell’accordo e del sopravvenuto mutamento delle condizioni di fatto e di diritto su cui l’accordo si basa.

7. Qualunque riferimento all’articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ovunque presente, deve intendersi effettuato al presente articolo.”

Come si può constatare l’articolo 31-ter del Dpr n. 600/1973  introduce una procedura che consente all’amministrazione finanziaria e alle imprese che esercitano attività internazionale di stipulare accordi preventivi finalizzati a predeterminare elementi rilevanti ai fini dell’adempimento dell’obbligazione tributaria come:

  •  il regime dei prezzi di trasferimento (accordi unilaterali di cui alla lett. a del primo comma);
  • la determinazione dei valori di uscita o di ingresso in caso di trasferimento della residenza – Advance Pricing Agreement (APA) (accordi bilaterali o multilaterali (lettera b) del novellato comma 1));
  • la valutazione preventiva della sussistenza dei requisiti che configurano una stabile organizzazione;
  • l’attribuzione di utili o perdite alla stabile organizzazione in un altro Stato di un’impresa residente ovvero alla stabile organizzazione in Italia di un soggetto non residente;
  • l’erogazione o percezione di dividendi, interessi, royalties e altri componenti reddituali.

I commi 2 e 3 dell’Art. 31 ter nel Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600  disciplinano il periodo di efficacia di tali accordi effettuando una distinzione tra:

  • accordi unilaterali sono quelli stipulati fra un’impresa e l’autorità nazionale competente e vincolano di norma le parti per il periodo d’imposta nel corso del quale sono stipulati e per i quattro periodi d’imposta successivi, salvo mutamenti delle circostanze di fatto o di diritto rilevanti. II contribuente ha la possibilità di far retroagire il termine di decorrenza degli accordi preventivi fino ai periodi d’imposta per i quali non sia ancora decorso il termine per l’accertamento previsto dall’articolo 43 del Dpr n. 600/1973 (di norma entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione). Nel caso di accordi unilaterali (lettera a) del novellato comma 1 dell’articolo 31-ter), è concessa la facoltà al contribuente di far valere retroattivamente l’accordo a condizione che
    – nel periodo considerato si verifichino le medesime circostanze di fatto e di diritto
    – che non sia iniziata un’attività di controllo alla data di sottoscrizione dello stesso
    (accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza). Nel caso in cui la retroazione del termine di efficacia dell’accordo renda necessario rettificare il comportamento adottato, l’impresa potrà ricorrere all’istituto del ravvedimento operoso (art. 13 del D. Lgs. 472/1997) ovvero alla presentazione della dichiarazione integrativa (articolo 2, comma 8, del Dpr n. 322/1998), senza l’applicazione delle relative sanzioni.
  • accordi bilaterali o multilaterali sono quelli che conseguono ad altri accordi conclusi con le autorità competenti di Stati esteri a seguito delle procedure amichevoli previste dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni. Questi vincolano le parti, secondo quanto convenuto con dette autorità, a decorrere da periodi di imposta precedenti alla data di sottoscrizione dell’accordo purché non anteriori al periodo d’imposta in corso alla data di presentazione della relativa istanza da parte del contribuente.  II contribuente ha la possibilità di far retroagire il termine di decorrenza degli accordi preventivi fino ai periodi d’imposta per i quali non sia ancora decorso il termine per l’accertamento previsto dall’articolo 43 del Dpr n. 600/1973 (di norma entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione). Nel caso di i accordi bilaterali o multilaterali (lettera b) del novellato comma 1 del novellato comma 1 dell’articolo 31-ter, è concessa la facoltà al contribuente di far valere retroattivamente l’accordo a condizione che
    – nel periodo considerato si verifichino le medesime circostanze di fatto e di diritto,
    – che non sia iniziata un’attività di controllo alla data di sottoscrizione dello stesso (accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza)
    –  il contribuente ne abbia fatto richiesta nell’istanza di accordo preventivo e che le autorità competenti di Stati esteri acconsentano ad estendere la validità dell’accordo ad annualità precedenti.
    Nel caso in cui la retroazione del termine di efficacia dell’accordo renda necessario rettificare il comportamento adottato, l’impresa potrà ricorrere all’istituto del ravvedimento operoso (art. 13 del D. Lgs. 472/1997) ovvero alla presentazione della dichiarazione integrativa (articolo 2, comma 8, del Dpr n. 322/1998), senza l’applicazione delle relative sanzioni.

Come si vede la possibilità di attivare il cd. rollback (ossia l’effetto retroattivo dell’accordo) è subordinata al soddisfacimento di una serie di condizioni di fatto e di diritto.

Il comma 3 bis dell’Art. 31 ter nel Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600 prevede che l’ammissibilità della richiesta di accordo preventivo sia subordinata al versamento di una commissione pari a:
a) 10mila euro nel caso in cui il fatturato complessivo del gruppo cui appartiene il contribuente istante sia inferiore a cento milioni di euro
b) 30mila euro nel caso in cui il fatturato complessivo del gruppo cui appartiene il contribuente istante sia compreso tra cento milioni e settecentocinquanta milioni di euro
c) 50mila euro nel caso in cui il fatturato complessivo del gruppo cui appartiene il contribuente istante sia superiore a settecentocinquanta milioni di euro.

Il comma 3 ter dell’Art. 31 ter nel Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600 prevede che tali importi sono ridotti alla metà in caso di richiesta di rinnovo dell’accordo e che le disposizioni di attuazione della disciplina in argomento siano adottate con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.

Con riguardo ai regimi dei dividendi, degli interessi e delle royalties, l’oggetto della procedura può riguardare sia la congruità dell’importo corrisposto che la qualificazione fiscale della fattispecie oggetto di tassazione.

Si riscontrano spesso, infatti, situazioni in cui la qualificazione di un reddito tra una fattispecie piuttosto che in un’altra (per esempio, royalties o reddito d’impresa) non appare agevole ed immediata. Né ai fini della normativa interna, né delle disposizioni convenzionali.

La tassazione esclusiva degli interessi e delle royalties nell’ambito dei gruppi multinazionali è riservata allo Stato di residenza del percettore (Direttiva 2003/49/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, concernente il regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra società consociate di Stati membri diversi recepita dal DLgs. 30.5.2005 n. 143).

La ritenuta a titolo d’imposta su interessi e royalties non è applicata in caso di pagamenti effettuati nei confronti di consociate residenti in Stati membri UE (art. 26-quater del DPR n. 600/73Esenzione dalle imposte sugli interessi e sui canoni corrisposti a soggetti residenti in Stati membri dell’Unione europea).

Il regime di esenzione (art. 26-quater del DPR n. 600/73Esenzione dalle imposte sugli interessi e sui canoni corrisposti a soggetti residenti in Stati membri dell’Unione europea) è stato introdotto dall’Art. 1, primo comma, lett. b del DLgs. 30.5.2005 n. 143 di recepimento della Direttiva 2003/49/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, concernente il regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra società consociate di Stati membri diversi.

Le imprese con attività internazionale che desiderano pervenire ad un preventivo concordato e ad una valutazione condivisa con l’Agenzia delle Entrate, quindi, possono richiedere una convenzione fiscale anticipata al fine di:

  • definire le modalità e i criteri di transfer pricing più idonei applicabili alle operazioni effettuate con parti correlate, ai sensi dell’articolo 9 (Associated enterprises) del Modello di convenzione fiscale OCSE di cui al comma 7 dell’articolo 110 del D.P.R.n. 917 del 22 dicembre 1986
  • determinare il valore di entrata o di uscita delle attività quando l’entità trasferisce la propria residenza in Italia o all’estero
  • nel caso in cui una società non residente avvii una nuova attività in Italia, verificare mediante valutazione preventiva se le condizioni per l’esistenza di una stabile organizzazione in Italia siano soddisfatte, prima dell’avvio dell’attività
  • definire le disposizioni di diritto tributario, comprese le disposizioni dei trattati contro la doppia imposizione applicabili alle poste transfrontaliere, tra cui il trattamento fiscale dei redditi (quali dividendi, interessi, royalties o altri elementi di reddito) pagati / ricevuti da società non residenti
  • determinare l’attribuzione di utili a una stabile organizzazione in Italia di una società non residente oa una stabile organizzazione in un altro Stato di una società residente, secondo lo standard internazionale raccomandato.

La procedura di Advance Tax Agreement è applicata anche nel regime “Patent Box”.

La convenzione sottoscritta dal contribuente e dall’Amministrazione finanziaria resta in vigore per cinque anni a partire dall’anno fiscale in cui viene sottoscritta, fermo restando che le circostanze – nello specifico, i presupposti critici – in base alle quali l’accordo è stato firmato restano invariate.

In caso di Advance Pricing Agreement (APA) bi / multilaterali, il periodo di validità può iniziare dalla data di deposito della domanda, coerentemente con l’accordo di mutuo accordo concluso con il / i partner / i del trattato ai sensi dell’articolo 25 (Mutual agreement procedure) del Modello di convenzione fiscale.

La procedura di Advance tax Agreement è dettagliatamente descritta nel comma 3 ter dell’provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 21 marzo 2016, Prot. n. 2016/42295 (Disposizioni per l’attuazione della disciplina degli accordi preventivi per le imprese con attività internazionale).

Si rimane in attesa del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate di cui al Art. 31 ter del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600.

L’elenco e breve descrizione degli Advance Pricing Agreements esistenti del Gruppo e altri ruling fiscali relativi alla ripartizione dei redditi tra Paesi, come previsto dalla nuova normativa italiana sulla documentazione transfer pricing (provvedimento dell’Agenzia delle Entrate emanato il 23 novembre 2020  per meglio allineare la normativa italiana alle Linee guida OCSE sui prezzi di trasferimento per le imprese multinazionali e le amministrazioni fiscali), devono essere indicati nella pratica locale predisposta dai contribuenti italiani.

Direttiva UE 2017/1852 – La procedura di mutuo accordo – Risoluzione delle controversie fiscali in materia di doppia imposizione tra gli Stati dell’UE – Attuazione in Italia

Direttiva (UE) 2017/1852 del Consiglio, del 10 ottobre 2017, sui meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell’Unione europea – Attuazione in Italia

Il Decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 49 (Gazzetta Ufficiale n. 146 del 10 giugno 2020), emanato in attuazione della direttiva (UE) 2017/1852 del Consiglio, del 10 ottobre 2017, sui meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell’Unione europeastabilisce le norme relative alle procedure
amichevoli o ad altre procedure di risoluzione delle controversie tra l’Autorità competente italiana e le Autorità competenti degli altri Stati membri dell’Unione europea che derivano dall’interpretazione e dall’applicazione degli Accordi e delle Convenzioni internazionali per evitare le doppie imposizioni sul reddito e sul patrimonio di cui l’Italia è parte e della Convenzione 90/436/CEE, del 23 luglio 1990, relativa all’eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate. Il Decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 49 stabilisce inoltre i diritti e gli obblighi dei soggetti interessati quando emergono tali controversie.

La doppia imposizione si verifica quando due o più Stati rivendicano il diritto di tassare lo stesso reddito o utile di un’impresa o di una persona fisica. L’origine potrebbe risiedere, ad esempio, in un disallineamento fra la normativa nazionale di giurisdizioni diverse o in un’interpretazione divergente della stessa disposizione di un trattato fiscale bilaterale.
Fino all’emanazione della direttiva (UE) 2017/1852 era in vigore solo una convenzione multilaterale (Convenzione 90/436/CEE, del 23 luglio 1990che conferiva alle autorità fiscali la possibilità di sottoporre la controversia ad arbitrato.
 Il contribuente
  • non disponeva  dei mezzi per avviare il procedimento autonomamente;
  • né le autorità fiscali erano tenute a raggiungere un accordo finale.

Prima dell’introduzione della direttiva (UE) 2017/1852, l’obbligo di ottenere un risultato era previsto solo da alcuni trattati contro la doppia imposizione conclusi dall’Italia, come quelli con Croazia e Slovenia, e dalla Convenzione 90/436/CEE sull’arbitrato, il cui ambito di applicazione è limitato problemi relativi ai prezzi di trasferimento (transfer pricing).

Infatti, l’ambito delle procedure previste dalla direttiva (UE) 2017/1852 non è più limitato alle sole questioni di transfer pricing e allocazione degli utili, ma si estende piuttosto a qualsiasi controversia che porti alla doppia imposizione. Ad esempio, ciò includerebbe la valutazione delle stabili organizzazioni nascoste, lo stato di titolarità effettiva in relazione a dividendi, pagamenti di interessi e royalty e la qualifica della residenza fiscale.

Ai fini della direttiva (UE) 2017/1852, per “doppia imposizione” si intende l’applicazione da parte di due o più Stati membri delle imposte contemplate da un accordo o convenzione sullo stesso reddito o capitale imponibile, qualora comporti:
  • un onere fiscale aggiuntivo;
  • un aumento delle imposte dovute;
  •  l’annullamento o la riduzione delle perdite che potrebbero essere utilizzati per compensare gli utili imponibili.

Come chiarito dalle note esplicative del Decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 49 , la doppia imposizione si riferisce al caso in cui il reddito sia tassato più volte sia sullo stesso soggetto (es. Doppia imposizione legale) sia su soggetti diversi (es. Doppia imposizione economica).

Con l’art. 3 della direttiva (UE) 2017/1852 del Consiglio, del 10 ottobre 2017, sui meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell’Unione europea, viene riconosciuta ai soggetti interessati la possibilità di presentare un “reclamo”, relativo ad una questione controversa in materia di doppia imposizione, all’autorità competente di ciascuno degli Stati membri interessanti, chiedendone la risoluzione.

  • i contribuenti coinvolti in controversie fiscali derivanti da accordi o convenzioni fiscali bilaterali che dispongono l’eliminazione della doppia imposizione possono ora avviare un procedimento di accordo reciproco con cui gli Stati membri in questione devono tentare di risolvere la controversia in via amichevole entro 2 anni;
  • se al termine di questo periodo non si è reperita una soluzione, il contribuente può chiedere l’istituzione di una commissione consultiva destinata a pronunciare un parere. La commissione consultiva, composta da 3 membri indipendenti nominati dagli Stati membri interessati e rappresentanti delle autorità competenti in questione, è tenuta a esprimere un parere entro 6 mesi, cui gli Stati membri devono attenersi, salvo nel caso in cui concordino una soluzione diversa entro 6 mesi dal parere.;
  • Il contribuente che ha accettato la decisione finale e ha rinunciato al diritto ai mezzi di impugnazione a livello nazionale, se la decisione non è attuata, entro 60 giorni dalla notifica,  può chiedere l’attuazione dinanzi al giudice nazionale..
Gli Stati membri sono tenuti a pubblicare, integralmente o in sintesi, la decisione finale, che deve essere comunicata ai contribuenti.
La direttiva (UE) 2017/1852 si applica a qualsiasi reclamo presentato dal 1° luglio 2019 relativo a questioni controverse riguardanti il reddito o il capitale percepito in un esercizio fiscale che ha inizio il 1° gennaio 2018 o in data successiva.
Le autorità competenti possono inoltre concordare di applicare la direttiva (UE) 2017/1852 a qualsiasi reclamo presentato prima del 1° luglio 2019 relativo a questioni controverse riguardanti il reddito o il capitale percepito in un esercizio fiscale precedente al 1° gennaio 2018.
Come abbiamo visto la direttiva (UE) 2017/1852 è stata recepita in Italia con il Decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 49 che prevede le norme interne per l’applicazione delle nuove procedure. Le disposizioni del Decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 49 sono entrate in vigore il 25 giugno 2020 e si applicano ai reclami presentati a partire dal 1 ° luglio 2019 su questioni controversie relative a periodi d’imposta che iniziano il 1 ° gennaio 2018 o successivamente.

Inoltre, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il Provvedimento  Prot. n. 381180/2020 del 16 dicembre 2020 recante “Modalità e procedure operative per l’attuazione delle disposizioni del Decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 49  di attuazione della direttiva (UE) 2017/1852 del Consiglio, del 10 ottobre 2017, sui meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell’Unione europea.

Le procedure previste dal Decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 49 possono essere avviate dalla persona interessata da una questione contestata che può innescare una tassazione aggiuntiva, determinando così una doppia imposizione internazionale.

Ai fini dell’applicazione del Provvedimento  Prot. n. 381180/2020 del 16 dicembre 2020:

a) Per “questione controversa” deve intendersi la questione che ha dato luogo alla controversia sorta tra l’Autorità competente italiana e le Autorità competenti degli altri Stati membri dell’Unione europea in merito all’interpretazione e all’applicazione degli Accordi e delle Convenzioni internazionali per evitare le doppie imposizioni sul reddito e sul patrimonio di cui l’Italia è parte e della Convenzione 90/436/CEE del 23 luglio 1990 relativa all’eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate;

b) Per “competente ufficio dell’Agenzia delle entrate” o anche “l’Ufficio” deve intendersi l’Ufficio Risoluzione e prevenzione controversie internazionali, Settore Controllo, Direzione Centrale Grandi Contribuenti, Divisione Contribuenti, via Giorgione n. 106, 00147 Roma;

c) Per “procedura amichevole” deve intendersi la procedura avviata su richiesta del soggetto interessato al fine della risoluzione di una questione controversa, che si conclude con il raggiungimento ovvero il mancato raggiungimento di un accordo da parte dell’Autorità competente italiana e le Autorità competenti degli altri Stati membri;

d) Per “risoluzione unilaterale della questione controversa” deve intendersi qualunque decisione adottata dalla Autorità competente italiana, mediante provvedimenti amministrativi o a seguito di provvedimenti giurisdizionali, che consenta di risolvere la questione controversa senza il coinvolgimento delle Autorità competenti degli altri Stati membri;

e) Per “data di conclusione dell’accordo” deve intendersi la data del verbale della riunione o di altro documento sottoscritto e/o scambiato anche a mezzo posta elettronica ordinaria, tra l’Autorità competente italiana e l’Autorità competente dello Stato membro interessato da cui risulta il raggiungimento ovvero il mancato raggiungimento di un accordo su come risolvere la questione controversa;

f) Per “Commissione consultiva” deve intendersi la Commissione istituita su richiesta del soggetto interessato al fine di adottare una decisione sull’accettazione dell’istanza di apertura di procedura amichevole ovvero di esprimere un parere su come risolvere la questione controversa in caso di mancato raggiungimento di un accordo da parte dell’Autorità competente italiana e le Autorità competenti degli altri Stati membri;

g) Per “Commissione per la risoluzione alternativa delle controversie” deve intendersi la Commissione istituita dalle Autorità competenti degli Stati membri interessati in luogo della Commissione consultiva al fine di esprimere un parere su come risolvere la questione controversa in caso di mancato raggiungimento di un accordo da parte dell’Autorità competente italiana e le Autorità competenti degli altri Stati membri;

h) Per “procedura di risoluzione delle controversie” deve intendersi l’eventuale procedura arbitrale avviata su richiesta del soggetto interessato che si conclude con un parere reso dalla Commissione consultiva o dalla Commissione per la risoluzione alternativa delle controversie su come risolvere la questione controversa in caso di mancato raggiungimento di un accordo da parte dell’Autorità competente italiana e le Autorità competenti degli altri Stati membri;

i) Per “Decreto” deve intendersi il Decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 49 di attuazione della direttiva (UE) 2017/1852 del Consiglio, del 10 ottobre 2017, sui meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell’Unione europea.

Accesso alla procedura amichevole

Per accedere alla procedura amichevole i soggetti interessati presentano un’istanza di apertura di procedura amichevole relativa a una questione controversa

  • al competente ufficio dell’Agenzia delle entrate
  • e alle Autorità competenti degli altri Stati membri
    interessati.

L’istanza e’ presentata entro tre anni

  • dalla data del perfezionamento della prima notifica dell’atto o di altro documento equivalente
  • ovvero dalla data in cui e’ stato adottato il provvedimento o si verifica la misura che ha originato o potrebbe originare la questione controversa.

In caso di presentazione dell’istanza di procedura amichevole a seguito di consegna di processo verbale di constatazione il periodo di tre anni decorre dalla notifica del relativo avviso di accertamento.

La presentazione dell’istanza di apertura di procedura amichevole non e’ preclusa dalle procedure amministrative tributarie che comportano la definitivita’ dell’imposta e non richiede la preventiva instaurazione delle procedure contenziose nazionali.

L’istanza di apertura di procedura amichevole non puo’ essere presentata qualora sulla questione controversa sia intervenuta

La presentazione dell’istanza di apertura di procedura amichevole non preclude al soggetto interessato il ricorso ai mezzi di impugnazione previsti dall’ordinamento nazionale, in conformita’ delle disposizioni normative interne.

In caso di presentazione di ricorso sulla questione controversa alla commissione tributaria competente da parte del soggetto interessato, il processo puo’ essere sospeso ai sensi dell’articolo 39, comma 1-ter, lettera b), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e, in tal caso, la riscossione e’ sospesa ai sensi dell’articolo 15, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Nell’ipotesi in cui il processo sia sospeso i termini di cui all’articolo 6, comma 1 o i termini di cui all’articolo 7, commi 1 o 2, iniziano a decorrere dalla data della sospensione medesima.

L’istanza di apertura di procedura amichevole deve includere le informazioni riportate nell’art. 3, comma 9, del Decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 49.

L’Ufficio, entro due mesi dal ricevimento dell’istanza, comunica al soggetto interessato ovvero al domiciliatario nazionale, anche a mezzo posta elettronica ordinaria, l’avvenuta ricezione dell’istanza.

L’Ufficio procede all’esame dell’istanza e della relativa documentazione e, qualora lo ritenga necessario a fini istruttori, può formulare richiesta, tramite posta elettronica
certificata o raccomandata, nazionale o internazionale, di informazioni supplementari specifiche entro tre mesi dalla data di ricevimento dell’istanza.

Il soggetto interessato risponde entro tre mesi dalla data di ricezione della richiesta. Le informazioni supplementari fornite in una lingua diversa da quella italiana devono essere corredate da una traduzione ufficiale in lingua italiana. Il soggetto interessato trasmette contemporaneamente copia della risposta alle Autorità
competenti degli altri Stati membri interessati.

Uno degli aspetti più rilevanti dettagliati dal Decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 49 riguarda la possibilità di avviare un’istanza di apertura di procedura amichevole anche nel caso in cui il contribuente abbia omesso di presentare ricorso contro l’atto amministrativo innescante la questione contestata o abbia risolto la questione contestata con l’Agenzia delle Entrate a titolo di pre -Procedura giudiziale (stragiudiziale) di liquidazione fiscale (es. accertamento con adesione ). Si tratta di un aspetto innovativo in quanto supera la precedente posizione mantenuta dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 21 del 5 giugno 2012 (Composizione delle controversie fiscali internazionali. Le procedure amichevoli), secondo la quale anche procedure extragiudiziali di liquidazione fiscale precluderebbero la possibilità per il contribuente di risolvere la doppia tassazione attraverso una Procedura Amichevole ai sensi di una convenzione contro la doppia imposizione e / o della Convenzione 90/436/CEE sull’arbitrato.

Dopo aver ricevuto l’istanza presentata dal contribuente per avviare una Procedura Amichevole, l’Agenzia delle Entrate può decidere di risolvere unilateralmente la questione in controversia senza avviare la procedura.

In caso contrario, l’Agenzia delle Entrate è tenuta ad accettare la richiesta entro sei mesi dal suo ricevimento o, in alternativa, a respingerla. In caso di rigetto del reclamo, la persona interessata può presentare ricorso dinanzi al tribunale tributario competente contro il rigetto emesso dall’Agenzia delle Entrate.

Se la richiesta viene accettata, l’Agenzia delle Entrate e l’autorità competente dell’altro Stato membro interessato si adopereranno (ovvero non sono vincolate) a risolvere la questione in controversia entro due anni dalla data dell’ultima notifica della decisione che accetta la richiesta da parte di uno degli Stati membri. Il periodo di due anni potrebbe essere prorogato di un anno previa giustificazione scritta dell’Agenzia delle Entrate o dell’autorità competente dell’altro Stato membro interessato.

Nel caso sia stato avviato un procedimento per una delle condotte penali di cui al Titolo II (Delitti) del Decreto Legislativo 10 marzo 2000 n. 74 (Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto) in relazione alle stesse materie oggetto della Procedura Amichevole (es. Dichiarazione dei redditi infedele o omessa, omessa Pagamenti IVA, evasione fiscale fraudolenta) e le indagini penali siano svolte contemporaneamente alla procedura di risoluzione delle controversie, l’Agenzia delle Entrate può sospendere la procedura dalla data di accettazione del reclamo presentato dal soggetto interessato fino alla data dell’esito del procedimento penale.

Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate ha facoltà di negare l’accesso alle procedure di risoluzione delle controversie

In ogni caso, una Procedura Amichevole viene risolta

  • se interviene una sentenza definitiva ( sentenza passata in giudicato ) sulla questione in controversia
  • quando il contribuente e l’Agenzia delle Entrate hanno eseguito una transazione giudiziaria ( conciliazione giudiziale ).

Svolgimento della procedura amichevole

La procedura amichevole si conclude entro due anni dalla data in cui è stata effettuata l’ultima notifica della decisione di accoglimento dell’istanza da parte di uno degli Stati membri. Qualora tale termine sia stato prorogato di un anno ai sensi dell’articolo 7, comma 2 del Decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 49, l’Ufficio ne dà tempestiva comunicazione al soggetto interessato
ovvero al domiciliatario nazionale, tramite posta elettronica certificata o raccomandata nazionale o internazionale

Conclusione della procedura amichevole

In caso di raggiungimento dell’accordo tra l’Autorità competente italiana e l’Autorità competente dello Stato membro interessato, l’Ufficio comunica al soggetto interessato ovvero al domiciliatario nazionale a mezzo posta elettronica certificata o raccomandata, nazionale o internazionale, la decisione adottata entro trenta giorni dalla data di conclusione dell’accordo

Il soggetto interessato entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra comunica la volontà di accettare la decisione raggiunta dalle Autorità competenti. Entro lo stesso termine e con le stesse modalità il soggetto interessato comunica la rinuncia, anche parziale, al contenzioso, ove instaurato, e ad altri mezzi di impugnazione. Le suddette comunicazioni sono inviate all’Ufficio nonché alla Direzione regionale ovvero alla
Direzione provinciale ovvero al Centro Operativo di Pescara dell’Agenzia delle entrate competente per ciascuno periodo d’imposta.

In caso di mancato accordo tra l’Autorità competente italiana e l’Autorità competente dello Stato membro interessato, l’Ufficio comunica al soggetto interessato ovvero al domiciliatario nazionale a mezzo posta elettronica certificata o raccomandata, nazionale o internazionale, i motivi generali del mancato raggiungimento dell’accordo.

Istituzione della Commissione consultiva

Ai fini della risoluzione della controversia, il contribuente può chiedere l’istituzione di una commissione consultiva quando, tra l’altro, le autorità competenti non hanno raggiunto un accordo reciproco entro due anni (o tre anni in caso di proroga) e avvia l’arbitrato fase, al termine della quale le autorità competenti sono tenute a risolvere la questione controversa

Il soggetto interessato può presentare all’Ufficio e alla Autorità competente degli altri Stati membri interessati una richiesta di istituire la Commissione consultiva nei casi previsti dall’articolo 9, comma 3, del Decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 49.

Ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del Decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 49, la Commissione consultiva e’ istituita nei seguenti casi:

a) quando l’istanza di apertura di procedura amichevole e’ stata rigettata da almeno una, ma non da tutte le Autorita’ competenti degli altri Stati membri interessati;

b) quando l’istanza di apertura di procedura amichevole e’ stata rigettata da tutte le Autorita’ competenti degli Stati membri interessati ed e’ stata emessa una sentenza favorevole al soggetto interessato, a seguito del ricorso da esso presentato nel caso di cui al comma 1 dell’articolo 8 del Decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 49 (Ricorso da parte dei soggetti interessati avverso la decisione di rigetto) presso il tribunale competente di uno degli Stati membri interessati avverso la decisione di rigetto da parte dell’Autorita’ competente di detto Stato membro;

c) quando le Autorita’ competenti degli Stati membri interessati hanno accolto l’istanza di apertura di procedura amichevole ma non sono riuscite a raggiungere un accordo su come risolvere la questione controversa mediante procedura amichevole entro il termine di cui all’articolo 7, commi 1 o 2 del Decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 49.

Nel caso di cui al comma 3, lettera a)  dell’articolo 9 del Decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 49 il soggetto interessato puo’ presentare la richiesta di istituire una Commissione consultiva solo se:

a) ai sensi dell’ordinamento interno dello Stato membro in cui e’ stata emessa la decisione di rigetto non puo’ essere presentato ricorso avverso tale decisione;

b) non esiste un contenzioso pendente;

c) il soggetto interessato ha formalmente rinunciato, mediante una dichiarazione scritta, a presentare ricorso avverso la decisione di rigetto.

La richiesta di istituire la Commissione consultiva è presentata per iscritto entro il termine previsto dall’art. 9, comma 5, del Decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 49, ossia, entro cinquanta giorni dalla ricezione della comunicazione di cui all’articolo 6, comma 1, del Decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 49 (decisione in merito all’accoglimento o al rigetto dell’istanza di apertura di procedura amichevole) o all’articolo 7, comma 5, del Decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 49 (decisione adottata) o entro cinquanta giorni dalla pronuncia della decisione del tribunale competente di cui al comma 3 lettera b) dell’articolo 9, comma 3, del Decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 49 (ricorso presentato dinanzi al tribunale competente di uno dei uno Stato membro interessato contro la decisione di rigetto dell’autorità competente di quello Stato membro).

La commissione consultiva esprime un parere indipendente su come risolvere la questione controversa entro sei mesi (con possibilità di proroga per ulteriori tre mesi) dalla data di costituzione.

L’esito della fase di arbitrato non è vincolante per l’Agenzia delle Entrate e per l’autorità competente dell’altro Stato membro interessato. Le autorità competenti, infatti, possono concordare una diversa soluzione della questione controversa entro sei mesi dalla notifica del parere della commissione consultiva.

Tuttavia, se l’Agenzia delle Entrate e l’autorità competente dell’altro Stato membro interessato non raggiungono un accordo su una possibile soluzione della questione controversa, sono vincolate al parere della commissione consultiva.

In alternativa all’istituzione della commissione consultiva, le autorità competenti degli Stati membri possono concordare di istituire una commissione alternativa di risoluzione delle controversie, anche sotto forma di comitato permanente, per esprimere un parere su come risolvere la questione controversa. In quest’ultimo caso, le autorità competenti possono fornire procedure o tecniche alternative di risoluzione delle controversie per risolvere la questione in modo vincolante, inclusa la procedura di arbitrato con “offerta finale”.

La procedura di risoluzione delle controversie in corso si conclude senza soluzione della questione in questione se interviene una sentenza definitiva ( sentenza passata in giudicato ) sulla questione in controversia o quando il contribuente e l’Agenzia delle Entrate hanno eseguito una transazione giudiziaria ( conciliazione giudiziale).

Esecuzione delle decisioni prese dalle autorità competenti

L’articolo 19 del Decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 49 stabilisce le regole applicabili per dare esecuzione alle decisioni adottate dalle autorità competenti nell’ambito della Procedura Amichevole o della fase arbitrale.

Qualora l’accordo raggiunto nella Procedura Amichevoleo in fase di arbitrato determini una variazione del relativo reddito imponibile o delle imposte dovute dall’interessato , l’Agenzia delle Entrate provvede al rimborso o allo sgravio delle imposte indebite, ovvero alla riscossione delle imposte dovute. Ciò si applicherebbe anche se il contribuente si fosse avvalso di rimedi legali interni (es. Accertamento con adesione ) e, quindi, il rimborso, lo sgravio o la riscossione farebbero riferimento a imposte divenute definitive in base alla legge italiana.

Eventuali maggiori imposte dovute per effetto del ricalcolo ai sensi della decisione presa dalle autorità competenti saranno assoggettate a

  • sanzioni nazionali, salvo che le maggiori imposte dovute siano già state liquidate secondo le disposizioni di legge italiana (es. Accertamento con adesione );
  •  interessi di mora dalla data in cui viene presa la decisione.

In ogni caso l’Agenzia delle Entrate terrà conto degli importi già pagati dal contribuente.

Laddove la questione controversa fosse già stata risolta nell’ambito di una procedura di transazione interna, il rimborso delle sanzioni pagate in eccesso dal contribuente in base alla procedura di transazione rispetto alle sanzioni effettivamente applicabili in base alla decisione delle autorità competenti è consentito su presentazione di apposita istanza dalla persona interessata e solo se la richiesta fiscale originale avanzata dall’Agenzia delle Entrate è stata completamente annullata. Viceversa, laddove l’accordo stipulato tra le autorità competenti non comporti l’annullamento integrale del credito / accertamento originario (ovvero il credito / accertamento fiscale è solo parzialmente accolto), non è consentito alcun rimborso delle sanzioni eccedenti pagate dal contribuente.

Le decisioni prese dalle autorità competenti ai sensi delle procedure previste dal Decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 49 sono attuate se

  • l’interessato accetta per iscritto la decisione definitiva concordata dalle autorità competenti entro sessanta giorni dalla notifica di tale decisione;
  • nel contempo rinuncia ad altri rimedi legali in relazione alla questione controversa oggetto del contratto.

In caso di contenzioso pendente, l’interessato deve fornire prova, entro sessanta giorni dalla notifica della decisione definitiva, del ritiro, anche parziale, del contenzioso pendente e della rinuncia ad altri rimedi legali. Le decisioni prese dalle autorità competenti e accettate dalla persona interessata consentono all’Agenzia delle Entrate di procedere alla riscossione / rimborso di qualsiasi importo dovuto / indebito dal contribuente.

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