Ordinamento fiscale Italiano – Stumenti legislativi per risolvere le controversie fiscali internazionali

Ordinamento fiscale Italiano – Stumenti legislativi per risolvere le controversie fiscali internazionali

La procedura di mutuo accordo (mutual agreement procedure (MAP))

La procedura di mutuo accordo (mutual agreement procedure (MAP)) è uno strumento per la risoluzione delle controversie fiscali internazionali ogni volta che una persona ritiene che le azioni di una o entrambe le amministrazioni fiscali degli Stati contraenti risultino o comporteranno una tassazione non conforme alle disposizioni di una tax convention o di un tax treaty. A tal fine, il MAP consente alle autorità competenti designate dai governi degli Stati contraenti di interagire con l’intento di risolvere il contenzioso fiscale internazionale.

La procedura di mutuo accordo può essere avviata ai sensi:

  •  di una Convenzione sulla doppia imposizione (Double Tax Convention (DTC)) in vigore tra l’Italia e un partner del trattato, la cui caratteristica essenziale è che le autorità competenti coinvolte si adoperano per eliminare, di comune accordo, la tassazione non conforme alle disposizioni del DTC (come quelli con Croazia e Slovenia).
  • della Convenzione europea sull’arbitrato 90/436 / CEE sull’eliminazione della doppia imposizione in relazione all’adeguamento degli utili delle imprese associate. Il campo di applicazione è limitato:
    – ai casi di transfer pricing
    – all’attribuzione di utili a una stabile organizzazione.

Il Decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 49 (Gazzetta Ufficiale n. 146 del 10 giugno 2020), emanato in attuazione della direttiva (UE) 2017/1852 del Consiglio, del 10 ottobre 2017, sui meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell’Unione europeastabilisce le norme relative alle procedure
amichevoli o ad altre procedure di risoluzione delle controversie tra l’Autorità competente italiana e le Autorità competenti degli altri Stati membri dell’Unione europea che derivano dall’interpretazione e dall’applicazione degli Accordi e delle Convenzioni internazionali per evitare le doppie imposizioni sul reddito e sul patrimonio di cui l’Italia è parte e della Convenzione 90/436/CEE, del 23 luglio 1990, relativa all’eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate. Il Decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 49 stabilisce inoltre i diritti e gli obblighi dei soggetti interessati quando emergono tali controversie.

La doppia imposizione si verifica quando due o più Stati rivendicano il diritto di tassare lo stesso reddito o utile di un’impresa o di una persona fisica. L’origine potrebbe risiedere, ad esempio, in un disallineamento fra la normativa nazionale di giurisdizioni diverse o in un’interpretazione divergente della stessa disposizione di un trattato fiscale bilaterale.
Fino all’emanazione della direttiva (UE) 2017/1852 era in vigore solo una convenzione multilaterale (Convenzione 90/436/CEE, del 23 luglio 1990che conferiva alle autorità fiscali la possibilità di sottoporre la controversia ad arbitrato.
 Il contribuente
  • non disponeva  dei mezzi per avviare il procedimento autonomamente;
  • né le autorità fiscali erano tenute a raggiungere un accordo finale.

Prima dell’introduzione della direttiva (UE) 2017/1852, l’obbligo di ottenere un risultato era previsto solo da alcuni trattati contro la doppia imposizione conclusi dall’Italia, come quelli con Croazia e Slovenia, e dalla Convenzione 90/436/CEE sull’arbitrato, il cui ambito di applicazione è limitato problemi relativi ai prezzi di trasferimento (transfer pricing).

Dal 1 ° gennaio 2017 l’Agenzia delle Entrate è competente a svolgere le pratiche MAP riguardanti specifici contribuenti ai sensi della Convenzione Europea sull’arbitrato e / o del Trattato sulla doppia imposizione, comprese le cause in corso avviate prima del 2017.

Pertanto, per i casi di cui sopra si può fare riferimento a:

Agenzia delle Entrate
Direzione Centrale Accertamento
Ufficio Accordi preventivi e controversie internazionali
Via C. Colombo 426 c / d – 0145 Roma
e-mail: dc.accertamento@agenziaentrate.it
dc.acc.accordi@agenziaentrate.it

Vedi:

Per quanto riguarda il MAP riguardante questioni generali derivanti dall’interpretazione o dall’applicazione del Trattato sulla Doppia Imposizione, l’autorità competente è il Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze.

Pertanto, per i casi di cui sopra si può fare riferimento a:

Ministero dell’Economia e delle Finanze
Dipartimento delle Finanze
Direzione Relazioni Internazionali
Via dei Normanni, 5 – 00184 Roma
e-mail: df.dri.segreteria@finanze.it

Le convenzioni fiscali anticipate (Advance Tax agreements (ATA))

Le convenzioni fiscali anticipate (Advance Tax agreements (ATA)) sono accordi vincolanti tra i contribuenti e l’Agenzia delle Entrate (che sostituiscono l’ex procedura “international standard rulings“) finalizzati a rafforzare gli adempimenti fiscali e promuovere l’attività delle imprese multinazionali fornendo in anticipo certezze sulle questioni fiscali internazionali. Gli accordi si basano sulla reciproca collaborazione e trasparenza tra i contribuenti e l’Agenzia delle Entrate.

Il  DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2015, n. 147 (Disposizioni recanti misure per la crescita e l’internazionalizzazione delle imprese) ha introdotto nel nostro ordinamento fiscale, con l’inserimento dell’Art. 31 ter nel Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi)gli ” Accordi fiscali anticipati per imprese con attività internazionale” (Advance tax Agreements) , con l’obiettivo di garantire ai contribuenti certezza sulle questioni fiscali internazionali attraverso la valutazione dei fatti e delle circostanze da parte dell’Agenzia delle Entrate

Le relative disposizioni attuative sono state adottate con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 21 marzo 2016, Prot. n. 2016/42295 , che stabilisce le modalità operative per l’accesso alla procedura.

Una convenzione fiscale anticipata può essere richiesta dalle società residenti che svolgono attività internazionali, soddisfacendo una serie di requisiti.

La Legge Finanziaria Italiana 2021 ha modificato la procedura di Advance Pricing Agreement (APA), includendo nuovi aspetti sul ‘roll-back’ e prevedendo il pagamento di una commissione per l’avvio di tali procedure.

Gli accordi di Fiscalità Anticipata sono accordi vincolanti tra i contribuenti e l’Agenzia delle Entrate

Una convenzione fiscale anticipata può essere richiesta dalle società residenti che svolgono attività internazionale, che soddisfano uno o più dei seguenti requisiti:

  • avere transazioni con società collegate non residenti
  • detenzione di partecipazioni in attività, fondi, capitale di società non residenti o le cui attività, fondi, capitale sono detenute da società non residenti
  • pagare o ricevere da società non residenti elementi di reddito quali dividendi, interessi o royalties
  • condurre la propria attività tramite una stabile organizzazione al di fuori dell’Italia
  • trasferire la propria residenza dall’Italia in un altro Stato o da un altro Stato in Italia.

Le imprese non residenti possono richiedere una convenzione fiscale anticipata se conducono o desiderano svolgere la propria attività in Italia tramite una stabile organizzazione.

I contribuenti qualificati che intendono richiedere una convenzione fiscale anticipata possono inviare istanza all’Agenzia delle Entrate, Ufficio Accordi preventivi e controversie internazionali, Settore Internazionale della Direzione Centrale Accertamento – Via Cristoforo Colombo 426 c / d 00145 Roma – a cura di:

  • consegna a mano
  • posta raccomandata con ricevuta di ritorno

Prima di inoltrare richiesta di convenzione fiscale anticipata, i contribuenti possono richiedere un incontro di pre-deposito o ogni ulteriore informazione inerente la procedura inviando una e-mail a dc.acc.accordi@agenziaentrate.it

Vedi: Accordi fiscali anticipati per imprese con attività internazionale – Advance Tax Agreements

Come abbiamo visto, la procedura di mutuo accordo (mutual agreement procedure (MAP)) è uno strumento per la risoluzione delle controversie fiscali internazionali ogniqualvolta una persona ritenga che le azioni di una o di entrambe le amministrazioni fiscali degli Stati contraenti risultino, o risulteranno, in una tassazione non conforme alle disposizioni di una convenzione fiscale o di un trattato fiscale.

La procedura di mutuo accordo (mutual agreement procedure (MAP)) consente alle autorità competenti designate dai governi degli Stati contraenti di interagire con l’intento di risolvere la controversia fiscale internazionale in questione.

I vantaggi di una convenzione fiscale anticipata (Advance Tax agreement (ATA)) includono:

  • Maggiore certezza fiscale per i contribuenti, evitando verifiche fiscali, accertamenti e lunghi contenziosi fiscali;
  • Gestione ottimale del rischio fiscale per i contribuenti e l’amministrazione fiscale;
  • Migliore allocazione delle risorse sia per i contribuenti che per l’amministrazione fiscale;
  • Promozione di rapporti di collaborazione tra contribuenti e amministrazione fiscale che rafforzi gli adempimenti fiscali;
  • Riduzione efficace dei problemi di doppia imposizione; e
  • Notevoli vantaggi reputazionali per i contribuenti.

 

 

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