CONVENZIONE TRA LA REPUBBLICA POPOLARE DI BULGARIA E LA REPUBBLICA DI MALTA PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUI REDDITI
Prom. SG. 26/7 gennaio 1988
La Repubblica Popolare di Bulgaria e la Repubblica di Malta, guidate dal desiderio di incoraggiare e approfondire le relazioni economiche e la cooperazione economica di reciproco vantaggio tra i due Paesi, al fine di evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito, hanno concordato quanto segue:
Stati.
Ambito personale
Arte. 1
- Il presente accordo si applica alle persone residenti in una o entrambe le parti contraenti
- Sono considerati residenti di uno Stato contraente:
(a) nel caso della Repubblica di Malta, qualsiasi persona che secondo le leggi di Malta è soggetta ad imposta
ivi a causa della sua residenza, registrazione o qualsiasi altro criterio di natura simile;
(b) nel caso della Repubblica popolare di Bulgaria, le persone fisiche che hanno la cittadinanza della Repubblica popolare di Bulgaria, nonché le persone giuridiche che hanno la sede principale nella Repubblica popolare di Bulgaria o vi sono registrate.
- Se in base alle disposizioni del paragrafo 2 una persona fisica è residente di entrambi gli Stati contraenti, è considerata residente dello Stato con il quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali).
- Se non è possibile determinare lo Stato in cui una persona ha il centro dei suoi interessi vitali, le autorità competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.
- Se, a causa delle disposizioni del paragrafo 2, una persona diversa da una persona fisica è residente di entrambi gli Stati contraenti, essa è considerata residente dello Stato contraente in cui è situata la sua sede di direzione effettiva.
Imposte coperte dall’accordo
Arte. 2
- La presente Convenzione si applica alle seguenti imposte:
(a) a Malta;
l’imposta sul reddito (di seguito denominata “imposta di Malta”);
(b) nella Repubblica popolare di Bulgaria:
(I) l’imposta sul reddito complessivo;
(II) imposta sui redditi dei celibi e delle nubili, delle vedove, dei vedovi, dei divorziati e delle famiglie senza figli;
(III) imposta sugli utili.
- L’Accordo si applicherà a tutte le imposte identiche o sostanzialmente simili che verranno imposte dopo la firma dell’Accordo in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti. Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno ogni modifica significativa intervenuta nelle rispettive legislazioni fiscali. In caso di controversia sull’eventuale modifica significativa delle norme fiscali che richiedono l’inclusione nell’Accordo, le autorità competenti discuteranno ulteriormente per raggiungere un accordo.
Definizioni generali
Arte. 3
Nel contesto del presente Accordo:
1.
(a) il termine “Malta” indica la Repubblica di Malta; e – (b) se utilizzato in senso geografico, il termine “Malta” indica l’Isola di Malta, l’Isola di Gozo e le altre isole dell’arcipelago maltese, comprese le relative acque territoriali e qualsiasi area al di fuori del mare territoriale di Malta che, in conformità con il diritto internazionale, è stata o potrà essere designata in seguito, ai sensi della legge maltese relativa alla piattaforma continentale, come un’area all’interno della quale possono essere esercitati i diritti di Malta rispetto al fondale marino e al sottosuolo e alle loro risorse naturali.
- Con il termine Repubblica popolare di Bulgaria si intende il territorio sovrano dello Stato, le viscere della terra, il mare territoriale e le zone marittime al di fuori del mare territoriale su cui la Repubblica popolare di Bulgaria esercita diritti sovrani in conformità con la sua legislazione e il diritto internazionale.
- Con l’espressione “trasporto internazionale” si intende qualsiasi trasporto effettuato da un residente diverso da una persona fisica dello Stato contraente, salvo il caso in cui il trasporto sia effettuato esclusivamente tra località dell’altro Stato contraente.
- Il termine persona:
(a) nel caso di Malta si intende un individuo, un’impresa o qualsiasi altro ente considerato persona giuridica ai fini fiscali e qualsiasi altro insieme di persone;
(b) nel caso della Bulgaria comprende una persona fisica o giuridica nonché qualsiasi altra entità considerata persona giuridica ai fini fiscali.
- Con il termine “nazionale” si intende:
(a) per quanto riguarda la Repubblica popolare di Bulgaria chiunque riceve un brevetto di cittadinanza secondo la legislazione bulgara;
(b) per quanto riguarda Malta, qualsiasi cittadino maltese e qualsiasi persona giuridica, società di persone o associazione che trae il suo status come tale dalla legge vigente a Malta.
- Con il termine “autorità competente” si intende:
(a) nel caso della Repubblica popolare di Bulgaria: il Ministro delle finanze o il suo rappresentante autorizzato;
(b) nel caso della Repubblica di Malta: il ministro responsabile delle finanze o il suo rappresentante autorizzato.
- In applicazione della presente Convenzione, qualsiasi termine non altrimenti definito, a meno che il contesto non richieda diversamente, avrà il significato che ad esso è attribuito dalla legislazione fiscale nazionale dello Stato contraente in cui viene effettuata l’imposizione.
Profitti aziendali
Arte. 4
- Gli utili d’impresa di un residente di uno Stato contraente sono imponibili dall’altro Stato contraente soltanto quando l’impresa è esercitata per mezzo di una “sede di affari” ivi situata. In questo caso è imponibile nell’altro Stato contraente solo la parte degli utili attribuibile a tale sede d’affari.
- Quando un residente di uno Stato contraente esercita un’attività commerciale nell’altro Stato contraente per mezzo di una “sede d’affari” ivi organizzata, gli saranno attribuiti gli utili di cui al paragrafo 3 che si prevede realizzeranno se esercitasse la stessa attività o un’attività simile ai sensi del paragrafo 3. nella stessa o simile condizione di un’impresa separata che opera in modo del tutto indipendente nei suoi rapporti con l’impresa di cui è sede di affari.
- Nel determinare gli utili di una sede di affari, sono ammesse delle detrazioni le spese sostenute per l’esercizio della propria attività, comprese le spese esecutive e amministrative generali, sostenute sia nello Stato in cui è situata la sede di affari che altrove.
- Nessun profitto può essere attribuito alla sede di attività per il mero acquisto da parte di tale sede di beni o merci per l’impresa.
- Le disposizioni di questo art. non pregiudicherà le disposizioni fiscali previste nell’altro art. del presente accordo.
- Le disposizioni di questo art. si applica anche ad un residente di uno Stato contraente che esercita la sua attività economica nell’altro Stato contraente separatamente o insieme all’altra persona, in particolare con una persona dell’altro Stato contraente.
- Ciascuno Stato contraente può tassare gli utili derivanti dalle attività assicurative conformemente alle disposizioni della propria legislazione relative alla tassazione di tali utili e il funzionamento di tali disposizioni non è pregiudicato dalle disposizioni del presente articolo.
Luogo di affari
Arte. 5
- Ai fini del presente Accordo, il termine “sede di affari” designa una sede fissa di affari, dove un residente di uno Stato contraente esercita la sua attività nell’altro Stato contraente separatamente o insieme ad altre persone, in tutto o in parte.
- Il termine “sede di attività” comprende in particolare:
- a)un ramo;
- b)un laboratorio o un dipartimento;
- c)un ufficio comprendente qualsiasi ufficio commerciale, turistico, dei trasporti, di progettazione o qualsiasi altro ufficio;
- d)una miniera, un pozzo di petrolio o di gas, una cava o qualsiasi altro luogo di estrazione di risorse naturali;
- e)un progetto di costruzione o installazione o attività di supervisione ad esso connesse, qualora tale progetto o attività continui per più di 18 mesi;
- f)la fornitura di servizi, compresi i servizi di consulenza, da parte di un’impresa tramite dipendenti o altro personale, quando attività di questa natura continuano (per lo stesso progetto o per un progetto connesso) all’interno del paese per un periodo o periodi complessivamente superiori a sei mesi nell’arco di dodici mesi periodo.
3.
(a)
(I) La partecipazione di un residente della Repubblica di Malta in una società di persone per l’attività commerciale congiunta, la gestione congiunta e la distribuzione dei profitti e delle perdite da essa derivanti e costituita ai sensi del decreto n. 535 – 80 del Consiglio di Stato della Repubblica popolare di Bulgaria, è da considerarsi una sede di attività in Bulgaria.
(II) La partecipazione di un residente della Repubblica popolare di Bulgaria ad una partnership commerciale istituita in conformità con la legislazione maltese sarà considerata come una sede di attività a Malta.
(b) La partecipazione di un residente di uno Stato contraente ad una società dell’altro Stato contraente sarà regolata, nonostante le disposizioni della lettera a) del presente paragrafo, dall’art. 9 della presente Convenzione qualora i dividendi siano distribuiti da tale società ad un residente del primo Stato contraente.
- Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, con l’espressione “sede di attività” non si intende includere:
- a)un luogo permanente esclusivamente allo scopo di acquistare beni;
- b)la manutenzione di materiali o beni di proprietà dell’impresa, esclusivamente ai fini del deposito, dell’esposizione o della consegna e per l’esecuzione di operazioni ad essa connesse;
- c)il mantenimento di uno stock di beni appartenenti all’impresa esclusivamente ai fini della lavorazione da parte di un’altra impresa;
- d)il mantenimento di una sede fissa al solo scopo di raccogliere informazioni, per l’impresa;
- e)il mantenimento di uno stock di merci esposte dall’impresa in una fiera o esposizione, che devono essere vendute dopo la conclusione;
- f)il mantenimento di una sede permanente esclusivamente ai fini di un’attività che abbia carattere preparatorio o ausiliario per l’impresa;
- g)il mantenimento di una sede permanente al solo scopo di esercitare qualsiasi combinazione delle attività di cui sopra alle lettere da a) a e), a condizione che il risultato complessivo di questa combinazione abbia carattere preparatorio o ausiliario.
- Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, quando una persona – diversa da un agente dotato di status indipendente a cui si applica il paragrafo 6 – agisce per conto di un’impresa e ha ed esercita abitualmente in uno Stato contraente il potere di concludere contratti in nome dell’impresa, si considera che tale impresa abbia una sede di affari in quello Stato in relazione a tutte le attività che quella persona intraprende per l’impresa, a meno che le attività di tali persone non siano limitate a quelle menzionate nel paragrafo 4 che, se esercitato tramite una sede fissa, non renderebbe tale sede fissa una sede di affari ai sensi delle disposizioni di tale paragrafo.
- Non si considera che un’impresa residente di uno degli Stati contraenti abbia una sede di affari nell’altro Stato contraente per il solo fatto che esercita la sua attività in detto altro Stato per il tramite di un intermediario, di un commissario generale o di qualsiasi altro agente di uno Stato contraente. status indipendente, a condizione che tali persone agiscano nel normale svolgimento della loro attività.
Trasporti internazionali
Arte. 6
- Gli utili derivanti dall’esercizio di navi, aeromobili o autoveicoli nel settore dei trasporti internazionali sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è residente il proprietario dell’impresa.
- Gli utili derivanti dall’esercizio di imbarcazioni adibite alla navigazione interna sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell’impresa.
- Se la sede della direzione effettiva di un’impresa di trasporto per vie navigabili interne è a bordo di una nave o di un’imbarcazione, si considera situata nello Stato contraente in cui è situato il porto di immatricolazione della nave o dell’imbarcazione, oppure se non esiste alcun porto nel territorio dello Stato contraente di cui è residente l’armatore della nave o dell’imbarcazione.
- Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 si applicano anche agli utili derivanti dalla partecipazione ad un pool, ad un’impresa comune o ad un’agenzia operativa internazionale.
Salari e stipendi
Arte. 7
- Gli stipendi, i salari ed altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un lavoro dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che il lavoro dipendente sia esercitato nell’altro Stato contraente. Se il rapporto di lavoro è esercitato in tal modo, le remunerazioni che ne derivano sono imponibili in detto altro Stato.
- Gli stipendi, stipendi ed altre remunerazioni simili pagati ad un residente di uno Stato contraente da detto Stato o da un’impresa residente in detto Stato in corrispettivo di un incarico temporaneo nell’altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato contraente a meno che non siano a carico da una sede fissa di affari situata in detto altro Stato.
- Le disposizioni del paragrafo 2 si applicano anche agli stipendi, salari e altre remunerazioni simili corrisposti a specialisti e lavoratori in relazione ad un incarico temporaneo ai sensi di un contratto tra persone fisiche o giuridiche maltesi e persone giuridiche bulgare nell’adempimento di un programma concordato nel settore di esplorazione scientifica o tecnica, di scambi scientifici e di altre attività simili.
- Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, le remunerazioni derivanti da un lavoro subordinato svolto a bordo di una nave, di un aeromobile o di un veicolo stradale adibito a trasporti internazionali sono imponibili nello Stato contraente in cui è residente il titolare dell’impresa.
- Le disposizioni dei commi sopra citati non si riferiscono ai compensi degli studenti e dei tirocinanti soggetti all’art. 13 dell’Accordo.
Pensioni
Arte. 8
Le pensioni ed altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente trae da fonti situate nell’altro Stato contraente sono soggette ad imposta soltanto in detto altro Stato.
Dividendi
Arte. 9
- I dividendi percepiti da una persona giuridica residente di uno Stato contraente da un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili soltanto in detto altro Stato.
- Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, qualora i dividendi siano pagati da una società residente di Malta a un residente della Repubblica popolare di Bulgaria che ne è il beneficiario effettivo, l’imposta maltese può essere imposta sull’importo lordo di tali dividendi, ma l’imposta così applicata non potrà eccedere il minore tra:
(a) 30 per cento dell’importo lordo dei dividendi; O
(b) l’imposta applicabile sugli utili da cui vengono pagati i dividendi, in conformità con l’ordinanza sugli aiuti alle industrie del 1959.
- Con il termine “dividendi” si intendono i redditi delle azioni o altri redditi che secondo la legislazione nazionale dello Stato contraente sono equiparati ai redditi delle azioni.
- Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti un’attività economica nell’altro Stato contraente di cui è residente la società che paga i dividendi, per mezzo di una sede di affari ivi situata, o esercita in detto altro Stato una professione liberale o un’altra attività indipendente con una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si collega effettivamente con tale sede di affari o base fissa. In tal caso si applicano le disposizioni dell’art. 4 o dell’art. 12, a seconda dei casi, si applica.
- Se una società residente di uno Stato contraente ricava utili o redditi dall’altro Stato contraente, detto altro Stato non può imporre alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, tranne nella misura in cui tali dividendi sono pagati ad un residente di detto altro Stato. o nella misura in cui la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad una sede di affari o ad una base fissa situata in detto altro Stato, né assoggetta gli utili non distribuiti della società ad un’imposta sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti sono costituiti in tutto o in parte da utili o redditi realizzati in detto altro Stato.
Interesse
Arte. 10
- Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili nell’altro Stato.
- Il paragrafo 1 non si applica quando un residente di uno Stato contraente esercita nell’altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi un’attività commerciale per mezzo di una sede d’affari ivi situata, e il credito sul quale sono pagati gli interessi è effettivamente collegato a tale sede di attività. In tal caso si applicano le disposizioni dell’art. 4 si applica.
Proventi da royalties e licenze
Arte. 11
- I redditi di canoni e licenze provenienti da uno Stato contraente e provenienti da un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
- Tuttavia, tali redditi possono essere imponibili anche nello Stato contraente da cui provengono, secondo la legislazione nazionale, ma l’imposta non può superare il dieci per cento dell’importo lordo dei canoni o delle licenze.
- Con il termine “proventi da royalties e licenze” si intendono i pagamenti ricevuti dall’uso o dal diritto d’uso:
(a) diritto d’autore su opere scientifiche, letterarie e artistiche;
(b) eventuali brevetti (certificato di invenzioni) e innovazioni;
(c) disegni industriali;
(d) marchi;
(e) programmi macchina;
(f) Matrice di dischi e altre arti per la riproduzione del suono;
(g) Dischi, nastri e pellicole cinematografiche per grammofono; E
(h) esperienza e know-how industriale.
- Le disposizioni di questo art. si applica anche ai redditi provenienti da:
(a) l’uso o il diritto d’uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche, nonché di servizi tecnici ad esse connessi;
(b) la riproduzione di registrazioni sonore o video o di dischi grammofonici, nastri, pellicole o altri oggetti simili.
- I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una sede di affari o una base fissa in relazione all’obbligo di pagare i canoni è stato contratto e tali canoni sono sostenuti da tale sede di affari o base fissa, i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato in cui è situata la sede di affari o base fissa.
Commissioni
Arte. 12
- Gli onorari che un residente di uno Stato contraente percepisce per l’esercizio di una professione liberale o di un’altra attività indipendente nell’altro Stato contraente sono imponibili nel primo Stato contraente, a meno che tale persona non disponga di una base fissa nell’altro Stato contraente allo scopo di svolgere la propria attività. Se dispone di tale base fissa, il reddito può essere tassato in detto altro Stato, ma solo nella misura in cui è attribuibile a tale base fissa.
- Il termine “libera professione” comprende in particolare l’attività scientifica, letteraria, artistica, educativa o didattica indipendente, nonché l’attività indipendente di medici, dentisti, avvocati, ingegneri, architetti e commercialisti.
- Nonostante quanto previsto dall’art. 7 e comma 1 del presente articolo, i compensi che un residente di uno Stato contraente percepisce in qualità di artista dello spettacolo (come un artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione), o in qualità di musicista, ovvero come sportivo per le sue attività personali di quelli esercitati nell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato contraente.
Studenti o altri tirocinanti
Arte. 13
- I pagamenti ricevuti da uno studente o da qualsiasi altro tirocinante, che è residente di uno Stato contraente e soggiorna nell’altro Stato contraente esclusivamente per fini di istruzione o formazione, non sono imponibili in detto Stato, a condizione che detti pagamenti provengano da fonti al di fuori di detto Stato.
- Le disposizioni del comma precedente si applicano anche alle somme che lo studente o il tirocinante residente di uno Stato contraente riceve nell’altro Stato contraente per aver svolto in detto altro Stato un lavoro qualunque, connesso alla sua istruzione o qualificazione o se tale pagamento è necessario per integrare il costo della vita.
Redditi da beni immobili
Arte. 14
- I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili situati nell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
- Il termine “beni immobili” ha il significato che gli è attribuito dalla legislazione dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati.
Utili dalla vendita di immobili
Arte. 15
- Gli utili che un residente di uno Stato contraente ricava dalla vendita di beni immobili situati nell’altro Stato contraente sono imponibili soltanto in detto altro Stato.
- Gli utili derivanti dalla vendita di beni mobili facenti parte del patrimonio di una sede di affari che un residente di uno Stato contraente ha nell’altro Stato contraente, compresi gli utili derivanti dalla vendita di tale sede di affari, sono imponibili in detto altro Stato contraente Stato.
- Gli utili derivanti dalla vendita di navi, aeromobili o veicoli stradali utilizzati nel trasporto internazionale e di beni mobili utilizzati per lo sfruttamento di tali navi, aeromobili o veicoli stradali sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui il proprietario dell’impresa di trasporto è considerato come residente.
- Utili derivanti dalla vendita di beni diversi da quelli menzionati nei commi 1, 2 e 3 del presente art. sono imponibili nello Stato contraente di cui il venditore è residente.
Reddito non espressamente menzionato
Arte. 16
Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, ovunque provengano, non previsti dagli articoli precedenti, sono imponibili soltanto in detto Stato.
Eliminazione della doppia imposizione
Arte. 17
- Nel caso della Bulgaria, la doppia imposizione sarà eliminata come segue:
(1) Se un residente della Repubblica popolare di Bulgaria ricava redditi da Malta, diversi dai redditi derivanti da dividendi, pagati da un residente di Malta a un residente della Repubblica popolare di Bulgaria, e se tale reddito è stato tassato a Malta, allora la Repubblica popolare della Bulgaria lo esenterà dall’imposta.
(2) Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, tale reddito può essere preso in considerazione nel calcolo della percentuale di imposizione sul reddito residuo di tale residente.
(3) L’imposta pagata sui redditi da royalties e licenze ai sensi dell’art. 11 comma 2 viene detratto dall’imposta riscossa nella Repubblica popolare di Bulgaria.
(4) Ai fini del paragrafo (1), laddove, a causa di speciali misure di incentivazione progettate per promuovere lo sviluppo economico a Malta, l’imposta maltese è stata completamente alleggerita o ridotta per un periodo di tempo limitato, allora l’importo dell’imposta pagata a Malta sarà considerato essere l’importo che sarebbe stato dovuto se non fosse stato concesso tale sgravio o se non fosse stata consentita tale riduzione.
- Nel caso di Malta, la doppia imposizione sarà eliminata come segue:
(5). Fatte salve le disposizioni della legge maltese relative alla concessione di un credito d’imposta maltese in relazione alle imposte straniere laddove, in conformità con le disposizioni del presente Accordo, siano inclusi nella valutazione maltese redditi provenienti da fonti all’interno della Repubblica popolare di Bulgaria, l’imposta bulgara su tale reddito sarà concessa come credito rispetto alla relativa imposta maltese dovuta su di esso.
(6). Imposte pagate dai residenti di Malta in relazione agli utili derivanti dalla loro partecipazione in una società di persone per attività commerciali congiunte, gestione congiunta e distribuzione dei profitti e delle perdite da essa derivanti e costituita ai sensi del decreto n. 535-80 del Consiglio di Stato della Repubblica popolare di La Bulgaria, sarà dedotta dalla rispettiva imposta maltese per un importo che sarebbe stato dovuto se non fossero state concesse tali agevolazioni con il presente decreto.
(7). Quando la Convenzione prevede che i redditi provenienti da uno Stato contraente sono esenti da imposta in detto Stato, in tutto o in parte, e, secondo la legislazione in vigore nell’altro Stato contraente, tali redditi sono soggetti ad imposta con riferimento alla relativo importo rimesso o ricevuto in detto altro Stato e non con riferimento al suo intero importo, lo sgravio concesso nel primo Stato si applicherà solo alla parte del reddito rimesso o ricevuto in detto altro Stato l’altro Stato.
Non discriminazione
Arte. 18
- I cittadini di uno Stato contraente o le persone giuridiche ai sensi dell’art. 1 della Convenzione non sono soggetti nell’altro Stato contraente ad alcuna imposizione o ad alcun obbligo ad essa connesso diverso o più gravoso di quelli a cui sono o potranno essere assoggettati i cittadini di detto altro Stato nelle stesse circostanze. Tale disposizione, in deroga a quanto previsto dall’art. 1, si applicano anche alle persone che non sono residenti in uno o entrambi gli Stati contraenti.
- Una sede di affari situata in uno Stato contraente e appartenente ad un residente dell’altro Stato contraente non è assoggettata nel primo Stato ad alcuna imposizione diversa o più onerosa di quella a cui sono soggette le sedi di affari situate in primo Stato e organizzati da persone residenti nell’uno o nell’altro Stato. La presente disposizione non deve essere interpretata nel senso che obbliga uno Stato contraente a concedere ai residenti dell’altro Stato contraente indennità personali, sgravi e riduzioni a fini fiscali per motivi di stato civile o responsabilità familiari o per qualsiasi altra circostanza personale che esso conceda ai propri residenti .
- Nonostante quanto previsto dall’art. 2, questo art. copre le tasse di ogni tipo e descrizione.
Agenti diplomatici e funzionari consolari
Arte. 19
Il presente Accordo non pregiudica i privilegi fiscali dei membri delle missioni diplomatiche e consolari previsti dalle norme generali del diritto internazionale o dalle disposizioni di accordi speciali.
Scambio di informazioni
Arte. 20
- Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni necessarie per l’attuazione del presente Accordo riguardo alle imposte previste dal presente Accordo, nella misura in cui la tassazione prevista da esso non è contraria al presente Accordo e alle leggi interne degli Stati contraenti. Qualsiasi informazione o materiale ricevuto da uno Stato contraente sarà trattato come segreto allo stesso modo delle informazioni ottenute ai sensi delle leggi nazionali di quello Stato e sarà utilizzato solo ai fini del presente Accordo.
- Il paragrafo 1 non può essere interpretato nel senso di imporre ad uno degli Stati contraenti l’obbligo:
- a)adottare misure amministrative in contrasto con le leggi e la prassi amministrativa prevalenti in uno Stato contraente;
- b)fornire informazioni che non sono ottenibili in base alla legge o nel normale svolgimento dell’amministrazione di uno Stato contraente;
- c)fornire informazioni che potrebbero rivelare segreti o processi commerciali, industriali o professionali, o informazioni la cui divulgazione sarebbe contraria all’ordine pubblico.
Procedura amichevole
Arte. 21
- Se un residente di uno Stato contraente ritiene che le azioni di uno o entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lui un’imposizione non conforme alla presente Convenzione, egli può, indipendentemente dai rimedi previsti dal diritto interno di detti Stati , presentare il suo caso all’autorità competente dello Stato contraente nel quale è residente. Se l’autorità competente non è in grado di pervenire ad una soluzione soddisfacente, cercherà di risolvere il caso mediante un accordo con l’altro Stato contraente, al fine di evitare un’imposizione non conforme al presente Accordo. Qualsiasi accordo sarà attuato nonostante eventuali limiti di tempo previsti dal diritto interno degli Stati contraenti.
- Le autorità competenti degli Stati contraenti si adopereranno per risolvere di comune accordo eventuali difficoltà o dubbi che dovessero sorgere sull’interpretazione o sull’applicazione dell’Accordo. Possono inoltre consultarsi per eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dall’Accordo.
- Le autorità competenti degli Stati contraenti possono comunicare tra loro allo scopo di raggiungere un accordo ai sensi dei paragrafi precedenti.
Entrata in vigore
Arte. 22
- I Governi degli Stati contraenti si notificheranno reciprocamente che le condizioni costituzionali necessarie per l’entrata in vigore della presente Convenzione sono state rispettate.
- Il presente accordo entrerà in vigore la prima data del terzo mese successivo al mese
in cui gli strumenti di ratifica sono stati scambiati e le sue disposizioni avranno effetto su tutte le imposte prelevate sui redditi o sugli utili sorti dopo il 31 dicembre dell’anno solare in cui gli strumenti di ratifica sono stati scambiati.
Terminazione
Arte. 23
Il presente Accordo resterà in vigore fino alla denuncia di uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente può denunciare il presente Accordo per via diplomatica, dandone denuncia entro sei mesi prima della fine di ogni anno solare che inizia dopo la scadenza di tre anni dalla data della sua entrata in vigore. In tal caso, il presente accordo verrà applicato per l’ultima volta rispetto alle imposte prelevate sui redditi o sugli utili maturati durante l’anno solare in cui viene notificata la notifica.
Fatto a Sofia il 23 luglio 1986 in duplice esemplare nelle lingue inglese e bulgara, i due testi facenti ugualmente fede.
PER LA REPUBBLICA POPOLARE DI BULGARIA:
Belcho Belchev Ministro delle Finanze
PER LA REPUBBLICA DI MALTA
Winstin Abela Ministro delle Finanze