DECRETO LEGISLATIVO 5 febbraio 1997, n. 22 (c.d. Decreto Ronchi)
Emanato in attuazione delle direttive
- 91/156/CEE sui rifiuti del Consiglio del 18 marzo 1991 che modifica la direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti, abrogata dalla Direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006 , relativa ai rifiuti, a sua volta abrogata dalla Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008 , relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (link a Testo consolidato)
- Direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi, abrogata dalla Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008 , relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (link a Testo consolidato)
- Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (link a Testo consolidato)
Successivamente sono stati emanati il:
- Decreto Ministero dell’Ambiente 05.02.98
Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 (PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152) e 33 (PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152) del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (link a versione coordinata con il DECRETO 5 aprile 2006, n. 186 – Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 5 febbraio 1998 «Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22) - Decreto Ministero dell’Ambiente 12.06.2002 n. 161
Regolamento attuativo degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, relativo all’individuazione dei rifiuti pericolosi che è possibile ammettere alle procedure semplificate. - Decreto Ministero dell’Ambiente 17.11.2005 n.269
Regolamento attuativo degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, relativo all’individuazione dei rifiuti pericolosi provenienti dalle navi, che è possibile ammettere alle procedure semplificate.
Attualmente il Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n.22 (c.d. Decreto Ronchi) è stato superato e abrogato dal Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – Norme in materia ambientale (Testo Unico Ambientale (TUA) (link a testo consolidato) e sue successive modifiche ed integrazioni.
Ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – Norme in materia ambientale (Testo Unico Ambientale (TUA) (link a testo consolidato), in mancanza di criteri specifici adottati ai sensi del comma 2, continuano ad applicarsi, quanto alle procedure semplificate per il recupero dei rifiuti, le disposizioni di cui al
- Decreto Ministero dell’Ambiente 05.02.98
Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 (PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152) e 33 (PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152) del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (link a versione coordinata con il DECRETO 5 aprile 2006, n. 186 – Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 5 febbraio 1998 «Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22) - Decreto Ministero dell’Ambiente 12.06.2002 n. 161
Regolamento attuativo degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, relativo all’individuazione dei rifiuti pericolosi che è possibile ammettere alle procedure semplificate. - Decreto Ministero dell’Ambiente 17.11.2005 n.269
Regolamento attuativo degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, relativo all’individuazione dei rifiuti pericolosi provenienti dalle navi, che è possibile ammettere alle procedure semplificate.
Il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) nel corso degli anni è stato più volte modificato (vedi: Aggiornamenti all’atto)
In particolar modo si sono avute modifiche al Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) ad opera del
- Decreto Legislativo del 3 dicembre 2010, n. 205 che ha recepito nell’ordinamento italiano la Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008 , relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (Link a versione consolidata)
- Decreto Legislativo del 3 settembre 2020, N. 116 in attuazione
- della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti
- della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.
Successivamente, l’art. 35 (Misure di semplificazione per la promozione dell’economia circolare) del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77 (Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure) convertito con modificazioni dall’Articolo 1 della legge n. 108 del 29 luglio 2021, ha apportato, ancora, numerose modifiche al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, al fine di consentire la corretta gestione dei rifiuti e la migliore attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, anche al fine di promuovere l’attività di recupero nella gestione dei rifiuti in una visione di economia circolare come previsto dal nuovo piano d’azione europeo per l’economia circolare.