Bulgaria – Conclusione di un contratto di lavoro tra un socio e la società

La  questione  in considerazione  è se sia in Bulgaria sia consentito a un socio di una Società a Responsabilità Limitata (Дружество с ограничена отговорност (OOD – ООД) di svolgere un’attività di lavoro dipendente nella stessa società.

Come vedremo un socio di una Società a Responsabilità Limitata (Дружество с ограничена отговорност (OOD – ООД) Bulgara può svolgere un’attività di lavoro dipendente nella stessa società di cui è socio, purché non sia allo stesso tempo amministratore della società.

Questo vale anche per l’unico proprietario del capitale di una Società unipersonale a responsabilità limitata (Еднолично ограничена отговорност дружество (EOOD – ЕООД)) , che può anche stipulare un contratto di lavoro con la società , purché non ne sia allo stesso tempo amministratore.

Nella Lettera ex. N. 26-184 del 19.04.2010  il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale bulgaro (Министерство на труда и социалната политика (МТСП))  ritiene che

  • non vi siano ostacoli per un socio di una Società a Responsabilità Limitata (Дружество с ограничена отговорност (OOD – ООД) a svolgere un’attività di lavoro dipendente nella stessa società
  • in questo caso si applicano tutte le disposizioni della legislazione sul lavoro, compresi tutti i motivi per concludere un contratto di lavoro previsto dal Codice del lavoro (КОДЕКС НА ТРУДА (КТ)).

Anche la prassi della Suprema Corte amministrativa (Върховния административен съд (ВАС)) ammette che non vi siano ostacoli a ciò, come da decisione n. 14345 del 22.12.2008 della Suprema Corte amministrativa, I Dipartimento . si presuppone che il rapporto giuridico tra un socio e una Società a Responsabilità Limitata (Дружество с ограничена отговорност (OOD – ООД) può fondarsi su:

Si può quindi concludere che in pratica non sussiste alcuna contestazione circa la possibilità per un socio di una Società a Responsabilità Limitata (Дружество с ограничена отговорност (OOD – ООД) Bulgara di svolgere un’attività di lavoro dipendente nella stessa società di cui è socio, purché non sia allo stesso tempo amministratore della società.

In questo caso occorre tenere conto della diversa posizione giuridica del partner  rispetto a quella dell’amministratore.

A differenza dell’amministratore, che è il legale rappresentante della società, il socio:

Pertanto non vi è alcun ostacolo alla sua qualità di socio per lavorare nella società ai sensi del diritto del lavoro. Inoltre, in forza della legge, ha anche l’obbligo di prestare assistenza per l’attuazione delle attività sociali ( art. 124 del Diritto Commerciale (ТЪРГОВСКИ ЗАКОН (ТЗ))).

In questo caso, la società eserciterà i propri diritti e obblighi lavorativi in ​​qualità di datore di lavoro attraverso il suo rappresentante legale, il manager.

Un’altra questione è che i soci partecipano all’altro organo di gestione della società – l’assemblea generale ( art. 136, comma 1 del Diritto Commerciale (ТЪРГОВСКИ ЗАКОН (ТЗ))), che:

  • elegge il direttore,
  • ne determina il compenso,
  • lo esonera da responsabilità
  • prende decisioni in merito all’avvio di pretese della società contro di lui o contro il responsabile del trattamento
  • nomina un rappresentante per condurre i processi a loro carico ( 137, comma 1, commi 5 e 8 cp del Diritto Commerciale (ТЪРГОВСКИ ЗАКОН (ТЗ))).

In pratica ciò potrebbe incidere sull’esercizio del potere societario da parte del datore di lavoro attraverso il dirigente nei confronti del socio nella sua qualità di lavoratore o impiegato.

Quando un partner conclude un contratto di lavoro con l’impresa di cui è socio , come correttamente rilevato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Министерство на труда и социалната политика (МТСП) (vedi   Lettera ex. N. 26-184 del 19.04.2010  il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale bulgaro (Министерство на труда и социалната политика (МТСП)) ) :

“… vengono applicate tutte le disposizioni della legislazione sul lavoro, compresi tutti i motivi per la conclusione di un contratto di lavoro previsti dal Codice del lavoro “.

 

Definizioni della “Legge sulla “Gestione dei rifiuti” in Bulgaria

Ai sensi del § 1 “ delle “Disposizioni Aggiuntive – Допълнителни разпоредби” alla “Legge sulla “Gestione dei rifiuti” (ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ) in Bulgaria

Disposizioni aggiuntive

§ 1. Ai sensi della presente legge:
1. Per ” rifiuto ” – “Отпадък“si intende una sostanza, un oggetto o una parte di oggetto di cui il detentore si disfa o intende disfarsi, o ha l’obbligo di disfarsi e rientra in almeno una delle seguenti categorie:
a) residui ottenuti nel processo produttivo o dopo il consumo di prodotti non elencati di seguito – codice Q1;
б) prodotti non conformi agli standard pertinenti – codice Q2;
в) prodotti con durata di conservazione scaduta o massima efficienza – codice Q3;
г) materiali che, a causa di incidenti, calamità o altri infortuni, siano stati versati, dispersi, perduti o comunque danneggiati, compromettendone irreparabilmente le qualità originarie, compresi i materiali e le attrezzature contaminati da incidente – codice Q4;
д) materiali contaminati a seguito di azioni previste (residui delle operazioni di pulizia, imballaggi, contenitori e simili) – codice Q5;
е) parti inutilizzabili (batterie usate, catalizzatori esauriti e simili) – codice Q6;
ж) sostanze che non possiedono più le qualità e proprietà necessarie e non possono essere utilizzate come previsto (acidi contaminati, solventi contaminati, sali di raffreddamento esausti e simili) – codice Q7;
з) residui di attività industriali (scorie, fanghi di distillazione e simili) – codice Q8;
и) residui delle attività di depurazione (sedimenti da scrubber, polveri da filtri a maniche, filtri esauriti e simili) – codice Q9;
к) residui di macchine tagliatrici e lucidatrici (trucioli, scorie e simili) – codice Q10;
л) residui dell’estrazione e dell’arricchimento delle materie prime (residui dell’industria mineraria, prodotti petroliferi usati e simili) – codice Q11;
м) materiali miscelati con sostanze nocive (oli contaminati da policlorobifenili e simili) – codice Q12;
н) tutti i materiali, sostanze o prodotti il ​​cui utilizzo è vietato dalla legge – codice Q13;
о) prodotti di cui il proprietario non trova ulteriore utilizzo (oggetti non necessari provenienti dall’agricoltura, dalla casa, dal commercio, dagli uffici, dai negozi e simili) – codice Q14;
п) materiali, sostanze o prodotti contaminati ottenuti a seguito di attività di ripristino della superficie terrestre – codice Q15;
р) altri materiali, sostanze o prodotti, non compresi nelle categorie di cui alle lettere  “а” – “п”, dai quali il loro proprietario rilascia, intende rilasciare o è obbligato a rilasciare – codice Q16.
2. I ” rifiuti domestici ” – “Битови отпадъци” sono i rifiuti prodotti a seguito delle attività quotidiane delle persone nelle case, negli edifici amministrativi, sociali e pubblici. Ad essi sono equiparati anche i rifiuti degli esercizi commerciali e delle attività accessorie alla produzione artigianale, degli esercizi ricreativi e di intrattenimento, quando non hanno carattere di rifiuti pericolosi e allo stesso tempo la loro quantità o composizione non ne impedisce il trattamento insieme ai rifiuti domestici.
3. Per ” rifiuti industriali ” – “Производствени отпадъци” si intendono i rifiuti generati dall’attività industriale delle persone fisiche e giuridiche.
4. Per ” rifiuti pericolosi ” – “Опасни отпадъци”  si intendono i rifiuti la cui composizione, quantità e proprietà creano un rischio per la salute umana e per l’ambiente, hanno una o più proprietà che li definiscono pericolosi e/o contengono componenti che li rendono pericolosi e/o sono definiti come pericolosi tale secondo la Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e sul loro smaltimento .
5. Per ” rifiuti edili “- “Строителни отпадъци”  si intendono i rifiuti ottenuti a seguito delle attività di costruzione nei cantieri, nonché i rifiuti derivanti dalla demolizione o ricostruzione di edifici e impianti.
6. ” Causatore di rifiuti ” – “Причинител на отпадъци” è una persona fisica o giuridica la cui attività genera rifiuti – un causante primario e/o chiunque effettui operazioni preliminari di trattamento, miscelazione o altre operazioni che portano a un cambiamento nelle proprietà o nella composizione dei rifiuti.
7. Per ” trattamento dei rifiuti ” – “Третиране на отпадъците” si intende la raccolta, lo stoccaggio, il recupero o lo smaltimento dei rifiuti e tutte le operazioni intermedie, nonché il loro riutilizzo, riciclaggio e recupero o produzione di energia e materiali dai rifiuti.
8. Per ” smaltimento dei rifiuti ” – “Обезвреждане на отпадъците” si intende qualsiasi delle seguenti operazioni, indicate dal codice corrispondente:
а) smaltimento (in superficie o sotterraneo) – codice D1;
б) trattamento di terreni e suoli contaminati (ad esempio, biodegradazione di liquidi o sedimenti nei suoli) – codice D2;
в) iniezione profonda (ad esempio iniezione di rifiuti in pozzi, depositi salini e serbatoi naturali pompabili) – codice D3;
г) interramenti superficiali (ad esempio, stoccaggio di rifiuti liquidi o sedimenti in fosse, bacini di decantazione, lagune e altre strutture simili) – codice D4;
д) discariche appositamente progettate (ad esempio smaltimento in celle separate, sigillate e isolate le une dalle altre e dall’ambiente) – codice D5;
е) smaltimento dei rifiuti nei corpi idrici, esclusi mari/oceani – codice D6;
ж) smaltimento dei rifiuti nei mari e negli oceani, incl. iniezione sottomarina – codice D7;
з) trattamento biologico, non specificato altrove, in cui si formano composti o miscele finali che vengono neutralizzati da una qualsiasi delle operazioni di cui alle lettere”а” – “м” -codice D8;
и) trattamento fisico-chimico, non menzionato in un’altra operazione di smaltimento (ad esempio evaporazione, essiccazione, calcinazione, trattamento con microonde e altri), in cui si ottengono composti o miscele, che vengono smaltiti secondo una qualsiasi delle operazioni di cui alle lettere “а” – “м”) – codice D9;
к) combustione del suolo (incenerimento) – codice D10;
л) incenerimento in mare – codice D11;
м) stoccaggio permanente (ad esempio stoccaggio in contenitori nelle miniere e altri) – codice D12;
н) (suppl. – SG n. 41 del 2010) miscelazione prima della consegna allo smaltimento nell’ambito di una delle operazioni di cui alle lettere а” – “м” – codice D13. In assenza di un altro codice D appropriato, questo codice può includere il pretrattamento prima dello smaltimento, come cernita, frantumazione, compattazione, pellettizzazione, essiccazione, taglio, condizionamento o separazione prima di essere sottoposto a qualsiasi operazione con i codici D1 – D12.;
о) riconfezionamento prima della loro consegna allo smaltimento in una qualsiasi delle operazioni di cui alle lettere”а” – “н” – codice D14;
п) stoccaggio fino all’esecuzione di alcuna delle operazioni di smaltimento di cui alle lettere “а” – “о”, escluso lo stoccaggio temporaneo fino alla raccolta dei rifiuti dal luogo di loro formazione – codice D15.
9. Il ” riciclaggio dei rifiuti ” – “Рециклиране на отпадъците”  è un’attività volta a ripristinare o ripristinare le proprietà della materia prima.
10. Il ” trattamento dei rifiuti ” – “Преработване на отпадъци” è un’attività che modifica le proprietà o la composizione dei rifiuti, trasformandoli in materie prime per la produzione di prodotti finali o in prodotti finali.
11. Per “ smaltimento dei rifiuti ” – “Депониране на отпадъци”  si intende una modalità nella quale non è previsto alcun ulteriore trattamento dei rifiuti e rappresenta lo stoccaggio dei rifiuti per un periodo superiore a tre anni – per i rifiuti destinati al recupero, e ad un anno – per i rifiuti destinati allo smaltimento, in modo tale da non rappresentare un pericolo per la salute umana e l’ambiente.
12. I ” rifiuti voluminosi ” – “Масово разпространени отпадъци” sono rifiuti che si generano dopo l’utilizzo di prodotti provenienti da numerose fonti sul territorio nazionale e che, per le loro caratteristiche, richiedono una gestione speciale.
13. Per ” rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi ” – “Отпадъци от черни и цветни метали” si intendono i rifiuti tecnologici ottenuti dall’estrazione, lavorazione o lavorazione meccanica di metalli non ferrosi e ferrosi e loro leghe, macchine, attrezzature, dettagli e costruzioni dismessi di un impianto di produzione, costruzione o carattere domestico, ad eccezione dei rifiuti pericolosi.
14. Per ” rifiuti domestici di metalli ferrosi e non ferrosi ” – “Отпадъци от черни и цветни метали с битов характер”  si intendono i rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi ottenuti a seguito delle attività quotidiane delle persone nelle abitazioni, negli edifici amministrativi, sociali e pubblici. Ad essi sono equiparati i rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi ottenuti da esercizi commerciali, attività artigianali, esercizi ricreativi e di intrattenimento.
15. Per “ violazione recidiva ”- “Повторно нарушение” si intende la violazione commessa entro un anno dall’entrata in vigore del decreto penale con il quale l’autore del reato è stato punito per una violazione dello stesso tipo.
16. Il ” riutilizzo ” – “Повторно използване” è l’utilizzo dei rifiuti come un prodotto che è già stato utilizzato una volta nella stessa forma per lo stesso scopo.
17. Per ” recupero dei rifiuti ” –  “Оползотворяване на отпадъците“si intende una qualsiasi delle seguenti operazioni, indicate dal codice corrispondente:
a) il loro utilizzo come combustibile o in altro modo per ottenere energia – codice R1;
б) purificazione o rigenerazione di solventi – codice R2;
в) riciclo o recupero di sostanze organiche non utilizzate come solventi, anche mediante compostaggio e altri processi di conversione biologica – codice R3;
г) riciclaggio o recupero di metalli e composti metallici – codice R4;
д) riciclo o recupero di altri materiali inorganici – codice R5;
е) rigenerazione di acidi e basi – codice R6;
ж) recupero di componenti utilizzati per ridurre l’inquinamento – codice R7;
з) recupero di componenti da catalizzatori – codice R8;
и) riraffinazione degli oli o altro riutilizzo degli oli – codice R9;
к) coltivazione della superficie terrestre, favorendo l’agricoltura o migliorando la qualità dell’ambiente – codice R10;
л) utilizzo dei rifiuti ottenuti con alcuni dei metodi di recupero di cui alle lettere “а” – “к” – codice R11;
м) (suppl. – SG n. 41 del 2010) scambio di rifiuti per il recupero con uno dei metodi di cui alle lettere “а” – “л” – codice R12. In assenza di un altro codice R appropriato, questo codice può includere il pretrattamento prima del recupero, come smantellamento, disassemblaggio, cernita, frantumazione, compattazione, pellettizzazione, essiccazione, taglio, condizionamento, riconfezionamento, separazione, raggruppamento o miscelazione prima di essere sottoposto a qualsiasi delle operazioni con codici R1 – R11.;
н) stoccaggio dei rifiuti fino all’esecuzione di alcuna delle operazioni di cui alle lettere “а” – “м”, salvo lo stoccaggio temporaneo fino alla loro raccolta dal luogo di generazione – codice R13.
18. Per ” raccolta ” –  “Събиране” si intende la consegna, l’accumulo, la cernita e/o la miscelazione dei rifiuti ai fini del trasporto – codice C.
19. Per “ trasporto ” – “Транспортиране”  si intende il trasporto di rifiuti, comprese le attività accessorie di carico, ricarico e scarico, quando effettuato dal gestore come attività autonoma – codice T.
20. Per ” gestione dei rifiuti ” –  “Управление на отпадъците” si intendono le operazioni di raccolta, trasporto, smaltimento e utilizzo dei rifiuti, compreso il controllo su tali operazioni, nonché le attività svolte dopo la chiusura dei siti in cui sono ubicati gli impianti di trattamento dei rifiuti.
21. Per “ deposito temporaneo ” – “Временно съхраняване” si intende l’attività relativa allo stoccaggio dei rifiuti presso siti nel luogo della loro formazione o con la loro raccolta presso siti per un periodo non superiore a:
a) tre anni in caso di successiva cessione per recupero;
б) un anno in caso di successiva consegna allo smaltimento.
22. Per ” violazione grave ”  – “Грубо нарушение”  si intendono le azioni o inazioni del richiedente che hanno portato a impatti che superano le norme consentite per l’impatto su componenti dell’ambiente o sulla salute umana, stabilite e documentate nell’ordinanza pertinente dalle autorità competenti.
23. (modifica – SG n. 41 del 2010) “ Violazione sistemica ” – “Системно нарушение” è la commissione di tre o più violazioni per le quali sono state inflitte sanzioni amministrative alle persone con decreti penali entrati in vigore.
24. Per ” attività commerciale con rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi ” –  “Търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали” si intende l’attuazione di operazioni di smaltimento di rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi, nonché attività connesse (raccolta, trasporto, stoccaggio, nonché attività accessorie quali smistamento, lavorazione meccanica e altro).
25. Sono “ parti correlate ” –  “Свързани лица“:
a) coniugi, parenti in linea diretta – senza restrizioni, parenti in linea collaterale – fino al quarto grado compreso, e parenti in linea diretta – fino al terzo grado compreso;
б) datore di lavoro e lavoratore;
в) i soggetti uno dei quali partecipa alla gestione dell’impresa dell’altro;
г) soci;
д) una società e una persona che possiede più del 5% delle quote e delle azioni emesse con diritto di voto della società;
е) i soggetti la cui attività è controllata direttamente o indirettamente da terzi;
ж) i soggetti che controllano congiuntamente, direttamente o indirettamente, un terzo;
з) le persone di cui una sia rappresentante commerciale dell’altra.
26. L’“ Ente di recupero ” – “Организация по оползотворяване” è una persona giuridica registrata ai sensi del Codice Commerciale, che non distribuisce utili e che gestisce le attività di raccolta differenziata, riciclaggio e recupero dei rifiuti massivamente distribuiti.
27 . (modifica -. SG. 63 del 2006, in vigore dal 08.04.2006) Il ” prezzo di mercato ” – “Пазарна цена” è il prezzo ai sensi del § 1 comma 8 delle disposizioni aggiuntive del Codice di procedura fiscale e assicurativa.

Bulgaria – Rifiuti codici da Q1 a Q16

Ai sensi del § 1, punto 1, “ delle “Disposizioni Aggiuntive – Допълнителни разпоредби” alla “Legge sulla “Gestione dei rifiuti” (ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ) in Bulgaria

§ 1, punto 1 . Per “Rifiuto”  – “Отпадък”” si intende una qualsiasi delle seguenti operazioni, indicate dal codice corrispondente:

a) residui ottenuti nel processo produttivo o dopo il consumo di prodotti non elencati di seguito – codice Q1;
б) prodotti non conformi agli standard pertinenti – codice Q2;
в) prodotti con durata di conservazione scaduta o massima efficienza – codice Q3;
г) materiali che, a causa di incidenti, calamità o altri infortuni, siano stati versati, dispersi, perduti o comunque danneggiati, compromettendone irreparabilmente le qualità originarie, compresi i materiali e le attrezzature contaminati da incidente – codice Q4;
д) materiali contaminati a seguito di azioni previste (residui delle operazioni di pulizia, imballaggi, contenitori e simili) – codice Q5;
е) parti inutilizzabili (batterie usate, catalizzatori esauriti e simili) – codice Q6;
ж) sostanze che non possiedono più le qualità e proprietà necessarie e non possono essere utilizzate come previsto (acidi contaminati, solventi contaminati, sali di raffreddamento esausti e simili) – codice Q7;
з) residui di attività industriali (scorie, fanghi di distillazione e simili) – codice Q8;
и) residui delle attività di depurazione (sedimenti da scrubber, polveri da filtri a maniche, filtri esauriti e simili) – codice Q9;
к) residui di macchine tagliatrici e lucidatrici (trucioli, scorie e simili) – codice Q10;
л) residui dell’estrazione e dell’arricchimento delle materie prime (residui dell’industria mineraria, prodotti petroliferi usati e simili) – codice Q11;
м) materiali miscelati con sostanze nocive (oli contaminati da policlorobifenili e simili) – codice Q12;
н) tutti i materiali, sostanze o prodotti il ​​cui utilizzo è vietato dalla legge – codice Q13;
о) prodotti di cui il proprietario non trova ulteriore utilizzo (oggetti non necessari provenienti dall’agricoltura, dalla casa, dal commercio, dagli uffici, dai negozi e simili) – codice Q14;
п) materiali, sostanze o prodotti contaminati ottenuti a seguito di attività di ripristino della superficie terrestre – codice Q15;
р) altri materiali, sostanze o prodotti, non compresi nelle categorie di cui alle lettere  “а” – “п”, dai quali il loro proprietario rilascia, intende rilasciare o è obbligato a rilasciare – codice Q16.

Bulgaria – Smaltimento dei rifiuti codici da D1 a D15

Ai sensi del § 1, punto 8, “ delle “Disposizioni Aggiuntive – Допълнителни разпоредби” alla “Legge sulla “Gestione dei rifiuti” (ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ) in Bulgaria

§ 1, punto 8. Per “Smaltimento dei rifiuti”  – “Обезвреждане на отпадъците” si intende una qualsiasi delle seguenti operazioni, indicate dal codice corrispondente:

а) smaltimento (in superficie o sotterraneo) – codice D1;
б) trattamento di terreni e suoli contaminati (ad esempio, biodegradazione di liquidi o sedimenti nei suoli) – codice D2;
в) iniezione profonda (ad esempio iniezione di rifiuti in pozzi, depositi salini e serbatoi naturali pompabili) – codice D3;
г) interramenti superficiali (ad esempio, stoccaggio di rifiuti liquidi o sedimenti in fosse, bacini di decantazione, lagune e altre strutture simili) – codice D4;
д) discariche appositamente progettate (ad esempio smaltimento in celle separate, sigillate e isolate le une dalle altre e dall’ambiente) – codice D5;
е) smaltimento dei rifiuti nei corpi idrici, esclusi mari/oceani – codice D6;
ж) smaltimento dei rifiuti nei mari e negli oceani, incl. iniezione sottomarina – codice D7;
з) trattamento biologico, non specificato altrove, in cui si formano composti o miscele finali che vengono neutralizzati da una qualsiasi delle operazioni di cui alle lettere”а” – “м” -codice D8;
и) trattamento fisico-chimico, non menzionato in un’altra operazione di smaltimento (ad esempio evaporazione, essiccazione, calcinazione, trattamento con microonde e altri), in cui si ottengono composti o miscele, che vengono smaltiti secondo una qualsiasi delle operazioni di cui alle lettere “а” – “м”) – codice D9;
к) combustione del suolo (incenerimento) – codice D10;
л) incenerimento in mare – codice D11;
м) stoccaggio permanente (ad esempio stoccaggio in contenitori nelle miniere e altri) – codice D12;
н) (suppl. – SG n. 41 del 2010) miscelazione prima della consegna allo smaltimento nell’ambito di una delle operazioni di cui alle lettere а” – “м” – codice D13. In assenza di un altro codice D appropriato, questo codice può includere il pretrattamento prima dello smaltimento, come cernita, frantumazione, compattazione, pellettizzazione, essiccazione, taglio, condizionamento o separazione prima di essere sottoposto a qualsiasi operazione con i codici D1 – D12.;
о) riconfezionamento prima della loro consegna allo smaltimento in una qualsiasi delle operazioni di cui alle lettere”а” – “н” – codice D14;
п) stoccaggio fino all’esecuzione di alcuna delle operazioni di smaltimento di cui alle lettere “а” – “о”, escluso lo stoccaggio temporaneo fino alla raccolta dei rifiuti dal luogo di loro formazione – codice D15.

Bulgaria – Recupero dei rifiuti codici da R1 a R13

Ai sensi del § 1, punto 17, “ delle “Disposizioni Aggiuntive – Допълнителни разпоредби” alla “Legge sulla “Gestione dei rifiuti” (ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ) in Bulgaria

§ 1, punto 17. Per ” recupero dei rifiuti ” – “Оползотворяване на отпадъците” si intende una qualsiasi delle seguenti operazioni, indicate dal codice corrispondente:

a) il loro utilizzo come combustibile o in altro modo per ottenere energia – codice R1;
б) purificazione o rigenerazione di solventi – codice R2;
в) riciclo o recupero di sostanze organiche non utilizzate come solventi, anche mediante compostaggio e altri processi di conversione biologica – codice R3;
г) riciclaggio o recupero di metalli e composti metallici – codice R4;
д) riciclo o recupero di altri materiali inorganici – codice R5;
е) rigenerazione di acidi e basi – codice R6;
ж) recupero di componenti utilizzati per ridurre l’inquinamento – codice R7;
з) recupero di componenti da catalizzatori – codice R8;
и) riraffinazione degli oli o altro riutilizzo degli oli – codice R9;
к) coltivazione della superficie terrestre, favorendo l’agricoltura o migliorando la qualità dell’ambiente – codice R10;
л) utilizzo dei rifiuti ottenuti con alcuni dei metodi di recupero di cui alle lettere “а” – “к” – codice R11;
м) (suppl. – SG n. 41 del 2010) scambio di rifiuti per il recupero con uno dei metodi di cui alle lettere “а” – “л” – codice R12. In assenza di un altro codice R appropriato, questo codice può includere il pretrattamento prima del recupero, come smantellamento, disassemblaggio, cernita, frantumazione, compattazione, pellettizzazione, essiccazione, taglio, condizionamento, riconfezionamento, separazione, raggruppamento o miscelazione prima di essere sottoposto a qualsiasi delle operazioni con codici R1 – R11.;
н) stoccaggio dei rifiuti fino all’esecuzione di alcuna delle operazioni di cui alle lettere “а” – “м”, salvo lo stoccaggio temporaneo fino alla loro raccolta dal luogo di generazione – codice R13.

OPERAZIONI DI RECUPERO – ALLEGATO II e note da 8 a 13 alla Direttiva 2008/98/CE

L’ALLEGATO II e le  note da 8 a 13 alla Direttiva 2008/98/CE riportano l’elenco (non esaustivo) delle OPERAZIONI DI RECUPERO

R 1 Utilizzazione principalmente come combustibile o come altro mezzo per produrre energia ( *8 )
R 2 Recupero/rigenerazione dei solventi
R 3 Riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche) ( *9 )
R 4 Riciclaggio/recupero dei metalli e dei composti metallici ( *10 )
R 5 Riciclaggio/recupero di altri materiali inorganici ( *11 )
R 6 Rigenerazione degli acidi o delle basi
R 7 Recupero dei prodotti che servono a ridurre l’inquinamento
R 8 Recupero dei prodotti provenienti da catalizzatori
R 9 Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli
R 10 Trattamento in ambiente terrestre a beneficio dell’agricoltura o dell’ecologia
R 11 Utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate da R 1 a R 10
R 12 Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R 1 a R 11 (  *12 )
R 13 Messa in riserva di rifiuti in attesa di una delle operazioni indicate da R 1 a R 12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti) ( *13 )

TOP

( *8 ) Gli impianti di incenerimento dei rifiuti solidi urbani sono compresi solo se la loro efficienza energetica è uguale o superiore a:

0,60 per gli impianti funzionanti e autorizzati in conformità della normativa comunitaria applicabile anteriormente al 1o gennaio 2009,
0,65 per gli impianti autorizzati dopo il 31 dicembre 2008,

calcolata con la seguente formula:

Efficienza energetica = (Ep – (Ef + Ei))/(0,97 × (Ew + Ef))

dove:

Ep = energia annua prodotta sotto forma di energia termica o elettrica. È calcolata moltiplicando l’energia sotto forma di elettricità per 2,6 e l’energia termica prodotta per uso commerciale per 1,1 (GJ/anno)
Ef = alimentazione annua di energia nel sistema con combustibili che contribuiscono alla produzione di vapore (GJ/anno)
Ew = energia annua contenuta nei rifiuti trattati calcolata in base al potere calorifico netto dei rifiuti (GJ/anno)
Ei = energia annua importata, escluse Ew ed Ef (GJ/anno)
0,97 = fattore corrispondente alle perdite di energia dovute alle ceneri pesanti (scorie) e alle radiazioni.

La formula si applica conformemente al documento di riferimento sulle migliori tecniche disponibili per l’incenerimento dei rifiuti.

Il valore della formula di efficienza energetica sarà moltiplicato per un fattore di correzione climatico (Climate Correction Factor, CCF) come di seguito indicato:

1.

CCF per gli impianti funzionanti e autorizzati in conformità della normativa dell’Unione applicabile anteriormente al 1o settembre 2015.

CCF = 1 se HDD ≥ 3 350

CCF = 1,25 se HDD ≤ 2 150

CCF = – (0,25/1 200 ) × HDD + 1,698 quando 2 150 < HDD < 3 350

2.

CCF per gli impianti autorizzati dopo il 31 agosto 2015 e per gli impianti di cui al punto 1 dopo il 31 dicembre 2029:

CCF = 1 se HDD ≥ 3 350

CCF = 1,12 se HDD ≤ 2 150

CCF = – (0,12/1 200 ) × HDD + 1,335 quando 2 150 < HDD < 3 350

(Il risultante valore di CCF sarà arrotondato a tre cifre decimali).

Il valore relativo ai gradi-giorni di riscaldamento (Heating Degree Days, HDD) dovrebbe corrispondere alla media dei valori degli HDD annuali per il sito dell’impianto di incenerimento, calcolata per un periodo di 20 anni consecutivi prima dell’anno per il quale viene calcolato il CCF. Per il calcolo del valore dell’HDD si applica il seguente metodo stabilito da Eurostat: HDD equivale a (18 °C – Tm) × d se Tm è inferiore o pari a 15 °C (soglia termica) ed equivale a zero se Tm è superiore a 15 °C; laddove Tm corrisponde alla media (Tmin + Tmax)/2 della temperatura esterna in un periodo di «d» (days) giorni. I calcoli devono essere eseguiti su base giornaliera (d = 1), sommati fino a un anno.

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( *9 ) Sono compresi la preparazione per il riutilizzo, la gassificazione e la pirolisi che utilizzano i componenti come sostanze chimiche e il recupero di materia organica sotto forma di riempimento.

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( *10 ) È compresa la preparazione per il riutilizzo.

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( *11 ) Sono compresi la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio di materiali da costruzione inorganici, il recupero di sostanze inorganiche sotto forma di riempimento e la pulizia del suolo risultante in un recupero del suolo.

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( *12 ) In mancanza di un altro codice R appropriato, può comprendere le operazioni preliminari precedenti al recupero, incluso il pretrattamento come, tra l’altro, la cernita, la frammentazione, la compattazione, la pellettizzazione, l’essiccazione, la triturazione, il condizionamento, il ricondizionamento, la separazione, il raggruppamento prima di una delle operazioni indicate da R 1 a R 11.

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( *13 ) Il deposito temporaneo è il deposito preliminare a norma dell’articolo 3, punto 10.

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Autorizzazioni per attività con rifiuti in Bulgaria

“Legge sulla “Gestione dei rifiuti” (ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ) in Bulgaria

Capitolo V – AUTORIZZAZIONE E CONTROLLO ATTIVITÀ RIFIUTI

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Sezione I. – Autorizzazioni per attività con rifiuti

La Sezione I. – Autorizzazioni per attività con rifiuti – del Capitolo cinque – AUTORIZZAZIONE E CONTROLLO ATTIVITÀ RIFIUTI della “Legge sulla “Gestione dei rifiuti” (ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ) (vedi https://lex.bg/laws/ldoc/2135472222) è dedicata  al rilascio delle licenze  in Bulgaria per lo svolgimento di attività di recupero e/o smaltimento dei rifiuti, compreso il trattamento preliminare prima del recupero o dello smaltimento dei rifiuti.

Ai sensi dell’art. 37 della “Legge sulla “Gestione dei rifiuti” (ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ), in Bulgaria, le autorizzazioni per lo svolgimento di attività di recupero e/o smaltimento dei rifiuti, compreso il trattamento preliminare prima del recupero o dello smaltimento, vengono rilasciate:

1. dal direttore dell’ispettorato regionale ambientale e idrico (директора на регионалната инспекция по околната среда и водите), nel cui territorio si svolgono le attività;
2. dal Ministro dell’Ambiente e delle Acque o da un funzionario da lui autorizzato, quando le attività sono svolte sul territorio di più ispezioni regionali sull’ambiente e sulle acque.
L’Art. 38 dispone che  per il rilascio dell’autorizzazione ai sensi dell’art . 37 le persone di cui all’Art. 12, par. 7 (persona fisica o giuridica registrata come commerciante ai sensi della legislazione bulgara o nazionale, a imprese statali e municipali, associazioni di comuni, cooperative e imprese a bilancio ai sensi del § 1 , punto 1 delle disposizioni aggiuntive della legge sulla contabilità, che soddisfano i requisiti della “Legge sulla “Gestione dei rifiuti” (ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ)) presentare una domanda indicando:
1. il termine per il quale viene presentata la domanda;
2. l’ubicazione dei siti di smaltimento dei rifiuti;
3. la tipologia, composizione, proprietà, quantità e provenienza dei rifiuti da trattare;
4. le attività richieste e il relativo codice;
5. i metodi e le tecnologie che verranno applicate;
6. le strutture e gli impianti che verranno utilizzati, nonché la loro capacità;
7. le misure di sicurezza che verranno adottate;
8. il responsabile della gestione, indirizzo, telefono e fax per eventuali contatti;
9. l’elenco del personale dirigente necessario per posizione, mansione, qualifica e numero;
10. le condizioni alle quali le attività saranno svolte dal richiedente;
11 . le categorie di dispositivi o i tipi di batterie e accumulatori secondo la normativa pertinente di cui all’Art. 24, par. 2 , nei casi in cui è richiesta un’autorizzazione per lo svolgimento di attività con apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso o con batterie e accumulatori inutilizzabili.
(2) La domanda, insieme alla documentazione allegata, deve essere presentata all’autorità competente ai sensi dell’Art. 37 . La domanda viene presentata in formato cartaceo ed elettronico.
(3) La domanda ai sensi del par. 1, nonché le istanze di cui all’Art. 43, par. 3, comma 3 , Art. 44, par. 1 e dell’Art. 45, par. 3 sono presentati secondo campioni approvati dal Ministro dell’Ambiente e dell’Acqua.
Art. 39. (1) Alla domanda ex Art. 38 si applicano:
1. documento di compenso pagato;
2. programma approvato per la gestione delle attività relative ai rifiuti – per i soggetti di cui all’Art. 29, par. 1, punti 2 e 3  della “Legge sulla “Gestione dei rifiuti” (ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ));
3. uniforme codice identificativo e, per le persone straniere, un documento rilasciato in conformità alla legislazione nazionale attestante lo status giuridico del richiedente rilasciato fino a tre mesi prima della presentazione della domanda;
4. progetto della tecnologia per lo smaltimento o il recupero dei rifiuti;
5. progetto per la bonifica definitiva e la cura del sito dopo la chiusura dell’attività;
6. piano di emergenza;
7 .  la decisione sulla valutazione dell’impatto ambientale (VIA) (оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)) o la decisione di non effettuare una valutazione dell’impatto ambientale (VIA)  ai sensi della Legge sulla tutela dell’ambiente (ЗАКОН ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА) e/o decisione sulla valutazione di compatibilità ex Art. 31 della Legge sulla Diversità Biologica (ЗАКОН ЗА БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ);
8.  certificato sanitario (санитарно удостоверение ) dell’ispettorato sanitario regionale (регионалната здравна инспекция (РЗИ)) – per le persone che svolgono attività con rifiuti pericolosi provenienti da esseri umani attività di ricerca medica o affine sul territorio dell’ispezione pertinente, o dal Ministro della sanità – quando le attività sono svolte sui territori di più di un RZI;
9 . i documenti di cui all’Art. 51, par. 1, comma 6 della “Legge sulla “Gestione dei rifiuti” (ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ))– per le attività di trasporto di rifiuti pericolosi nei casi di cui all’Art. 12, par. 6 della “Legge sulla “Gestione dei rifiuti” (ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ));
10. una dichiarazione autenticata del richiedente che non è imparentato ai sensi della presente legge con una persona il cui permesso è stato revocato o gli è stato negato il rilascio del permesso prima della scadenza di un anno dalla revoca o dal rifiuto;
11 . Piano per il monitoraggio e il controllo delle discariche di rifiuti, degli impianti di incenerimento dei rifiuti e degli impianti di coincenerimento dei rifiuti;
12 .  certificata dall’autorità competente, una copia – un modello di un efficace piano di sviluppo dettagliato e nei casi di cui all’art . 13a, par. 3 della “Legge sulla “Gestione dei rifiuti” (ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ)) – e disegno o altro documento attestante che ciascuno degli immobili nel cui territorio è situato un sito è situato in territori definiti da piani generali di sviluppo delle attività di produzione e stoccaggio, ovvero in porti per il trasporto pubblico di rilevanza nazionale e regionale e su oggetti dell’infrastruttura ferroviaria con scopo economico;
13 .  una copia autenticata di un atto notarile o di un contratto di locazione, accompagnato da un altro documento attestante la proprietà dell’immobile, rilasciato dai servizi competenti nel cui territorio si trova il sito, contenente i dati sull’indirizzo del sito, terreno, numero della planimetria e altri dati descrittivi quando l’immobile è fuori regolamento;
14 . alcune detrazioni per una tonnellata di rifiuti depositati ai sensi dell’Art. 71a della “Legge sulla “Gestione dei rifiuti” (ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ)) per lo smaltimento dei rifiuti pericolosi e non pericolosi mediante messa in discarica.
(2) Se il richiedente è una persona straniera, il documento sotto il par. 1 punto 3 viene presentata anche in traduzione legalizzata e i documenti di cui al par. 1, punti 2, 4, 5, 6, 10 e 11, in lingua straniera, sono presentati in traduzione.
Art. 40. (1) L’autorità di cui all’Art. 37 della “Legge sulla “Gestione dei rifiuti” (ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ)) può richiedere una volta al richiedente di eliminare le irregolarità e/o fornire ulteriori informazioni alla domanda quando ciò sia necessario per chiarire i fatti e le circostanze ai sensi dell’Art. 38 e dell’Art. 39 della “Legge sulla “Gestione dei rifiuti” (ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ)) e/o al fine di eliminare le irregolarità.
(2) Nei casi di cui al par. 1 l’autorità di cui all’Art. 37 ne dà comunicazione al richiedente entro 15 giorni dal ricevimento della domanda.
(3)  Entro due mesi dalla notifica ai sensi del par. 2 il richiedente rettifica le irregolarità o fornisce informazioni complementari.
Art. 41. (1) L’autorità di cui all’Art. 37 della “Legge sulla “Gestione dei rifiuti” (ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ))valuta la conformità della domanda di rilascio dell’autorizzazione ai requisiti della presente legge.
(2) Per rilasciare le autorizzazioni per le attività di gestione dei rifiuti, l’autorità competente o una persona da essa autorizzata ispeziona il sito.
(3) Entro 15 giorni dalla presentazione della domanda per il rilascio dell’autorizzazione per svolgere attività di incenerimento o coincenerimento che soddisfano i requisiti di legge, o dalla rimozione di irregolarità e/o fornitura di ulteriori informazioni nei casi di cui all’Art. 40, par. 1 , l’autorità competente ai sensi dell’Art. 37, commi 1 e 2, di concerto con i Comuni, rende pubblica e consente l’accesso alla domanda agli interessati paritetici per un mese.
Art. 42. (1)  L’autorità a cui è stata presentata la domanda decide entro due mesi dal ricevimento della domanda o dalla rimozione delle irregolarità e/o dalla fornitura di ulteriori informativa o dalla scadenza del termine di un mese previsto dall’art . 41, par. 3 , rilasciando o rifiutando motivatamente il rilascio di un permesso.
(2) Nella decisione di cui al par. 1, l’autorità competente determina le condizioni per lo svolgimento delle attività relative ai rifiuti al fine di rispettare questa legge.
(3) L’autorità competente rifiuta di rilasciare un permesso quando:
1. la domanda e/o la documentazione ad essa allegata ai sensi dell’Art. 39 non soddisfano i requisiti normativi;
2. la domanda è stata presentata fino a un anno dopo la scadenza del precedente permesso, durante il quale il richiedente ha commesso violazioni amministrative per le quali è stato punito due o più volte con un decreto penale effettivo ai sensi del capo sesto, sezione II ;
3. è stato accertato che il richiedente ha utilizzato dati falsi;
4 . vi è inadempimento dell’art . 39, par. 2;
5 . il sito e le attività che verranno svolte su di esso non soddisfano i requisiti minimi della normativa di cui all’Art. 24, par. 2;
6 .  La domanda è presentata da un’organizzazione di recupero.
Art. 43. (1) Il permesso è rilasciato per il periodo specificato nella domanda, ma non superiore a 5 anni.
(2)  L’autorità competente o una persona da essa autorizzata controlla almeno una volta all’anno le persone in possesso dell’autorizzazione ai sensi dell’Art. 37 , per accertare la conformità delle condizioni di gestione dei rifiuti con quelle previste dall’autorizzazione rilasciata.
(3) L’autorizzazione rilasciata per attività con rifiuti termina con:
1. la scadenza del suo termine;
2. la sua revoca entro il periodo della sua validità;
3. l’emissione di un provvedimento dell’autorità competente su richiesta del titolare dell’autorizzazione con cui si chiede la cessazione dell’attività prima della scadenza del suo termine.
(4) Dopo la scadenza del permesso, l’autorità che lo ha rilasciato controlla l’adempimento delle condizioni relative alla liquidazione in sicurezza dell’attività e al ripristino (bonifica) del terreno.
Art. 44. (1) Al più tardi due mesi prima della scadenza del permesso, la persona presenta una richiesta di proroga della sua durata.
(2) Alla domanda sotto il par. 1 la persona richiede:
1. dichiarazione che non vi è stata alcuna modifica nelle condizioni alle quali è stata rilasciata l’autorizzazione;
2. approvato programma aggiornato per la gestione delle attività relative ai rifiuti – per i soggetti di cui all’Art. 29, par. 1, punti 2 e 3 .
(3) L’autorità competente decide entro un mese sulla richiesta di proroga dell’autorizzazione.
(4) In caso di mancata presentazione dei documenti necessari ai sensi del par. 2 entro il termine stabilito, la persona richiede il rilascio di un’autorizzazione ai sensi dell’Art. 37 .
Art. 45. (1) Il permesso rilasciato deve essere modificato e/o integrato dall’autorità competente su:
1. modifica dei requisiti normativi relativi all’autorizzazione;
2. imminenti cambiamenti nelle materie prime o nei processi tecnologici, a seguito dei quali si verificheranno cambiamenti nella quantità, composizione e proprietà dei rifiuti;
3. cambiamenti attesi nella composizione e nelle proprietà dei rifiuti pericolosi destinati al trattamento in un determinato impianto, o dei processi tecnologici per il trattamento;
4. mutamenti delle circostanze di cui all’Art. 38, par. 1, punto 8 ;
5. la necessità di integrarlo con nuovi dati, attività, siti o condizioni in cui le attività verranno sviluppate.
(2) Entro un mese dal verificarsi di un cambiamento nelle circostanze in cui è stata rilasciata la licenza, la persona presenta una richiesta di modifica e/o integrazione della licenza, insieme alla documenti rilevanti ai sensi dell’Art. 38 e/o 39 attestante la variazione.
(3) Nei casi di cui al par. 1, commi 2 e 3, le persone presentano domanda di modifica e/o integrazione dell’autorizzazione entro e non oltre due mesi prima che avvenga la modifica.
(4) L’autorità di cui al par. 1 può richiedere una volta al richiedente di eliminare le irregolarità e/o fornire informazioni aggiuntive alla domanda di modifica e/o integrazione dell’autorizzazione, quando ciò sia necessario per chiarire i fatti e le circostanze di cui all’art . 38 e 39 e/o al fine di eliminare irregolarità.
(5)  Nei casi sotto il par. 4 l’autorità di cui al par. 1 ne dà comunicazione al richiedente entro 15 giorni dal ricevimento della domanda.
(6)  Entro un mese dalla notifica ai sensi del par. 5 il richiedente elimina le irregolarità e/o fornisce le informazioni aggiuntive.
(7) L’autorità competente entro un mese decide sulla richiesta di modifica e/o integrazione dell’autorizzazione.
(8) L’autorità competente rifiuta di modificare e/o integrare l’autorizzazione quando:
1. la domanda e/o la documentazione ad essa allegata ai sensi del par. 2 non soddisfano i requisiti normativi;
2. è stato accertato che il richiedente ha utilizzato dati falsi;
3. nei casi di cui al par. 1, comma 5, il sito e le attività che sullo stesso verranno svolte non soddisfano i requisiti minimi previsti dalla normativa di cui all’Art. 24, par. 2 ;
4. i requisiti di cui al par. 6.
Art. 46. (1) Una persona fisica o giuridica ai sensi dell’Art. 12, par. 7, viene rilasciata un’unica autorizzazione per tutte le attività svolte, indipendentemente dal numero di siti in cui vengono svolte le attività di smaltimento dei rifiuti consentite e dal numero di tipologie di rifiuti a cui si applica l’autorizzazione.
(2) Per un sito vengono rilasciate tante autorizzazioni quante sono le persone che svolgono attività di trattamento dei rifiuti sul suo territorio.
(3) I diritti derivanti dalle autorizzazioni rilasciate e dalla procedura aperta per il loro rilascio vengono trasferiti in caso di cambiamento del titolare mantenendo le condizioni della licenza dopo aver informato l’autorità competente, che ex officio riflette il cambiamento.
Art. 47. (1) L’autorità competente revoca l’autorizzazione rilasciata quando:
1. sono state presentate informazioni false che sono servite da base per la sua pubblicazione;
2. a seguito di una violazione grave o sistematica della presente legge, delle norme sulla sua attuazione o delle condizioni definite nell’autorizzazione, la salute umana è messa in pericolo e l’ambiente è danneggiato o inquinato oltre i limiti consentiti.
(2) In caso di revoca dell’autorizzazione ai sensi del par. 1, il trasgressore non ha diritto di chiedere una nuova autorizzazione per il periodo di un anno dalla data della sua revoca.
Art. 48. (1) Le decisioni dell’autorità competente sono comunicate per iscritto ai richiedenti entro 7 giorni dalla loro emissione.
(2) L’autorità che ha rilasciato l’autorizzazione per l’attività di gestione dei rifiuti informa il pubblico in modo adeguato di ciascuna autorizzazione rilasciata, nonché delle modifiche e/o integrazioni apportate alle autorizzazioni rilasciate, entro 10 giorni dalla data del loro rilascio. .
Art. 49. Contro il permesso rilasciato e contro la decisione di modificare e/o integrare il permesso rilasciato ovvero di rifiutare di rilasciare, modificare e/o integrare il permesso è impugnabile nell’ordine:
1. il codice di procedura amministrativa – nei casi in cui è stato emesso dal direttore dell’ispezione regionale per l’ambiente e l’acqua;

2. Il codice di procedura amministrativa – nei casi in cui è stato emanato dal Ministro dell’Ambiente e delle Acque.

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Sezione II. – Documenti di registrazione per attività con rifiuti 

La Sezione II. – Documenti di registrazione per attività con rifiuti – del Capitolo cinque – AUTORIZZAZIONE E CONTROLLO ATTIVITÀ RIFIUTI della “Legge sulla “Gestione dei rifiuti” (ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ) (vedi https://lex.bg/laws/ldoc/2135472222) è dedicata  ai documenti richiesti per rilascio delle licenze  in Bulgaria per lo svolgimento di attività di recupero e/o smaltimento dei rifiuti, compreso il trattamento preliminare prima del recupero o dello smaltimento dei rifiuti.

Art. 50.  Per il rilascio di un documento di registrazione ai sensi dell’art . 12, par. 4 le persone di cui all’Art. 12, par. 7 presentare una domanda su un modulo approvato dal Ministro dell’Ambiente e delle Acque, in cui si afferma:
1 .le persone da cui i rifiuti sono accettati per il trasporto;
2. la tipologia, quantità e provenienza dei rifiuti con cui verranno svolte le attività;
3. (abrogato – SG n. 41 del 2010)
4. il responsabile della gestione, indirizzo, numero di telefono e fax a cui rivolgersi.
Art. 51. (1) Al ricorso ex Art. 50 si applicano:
1 . identificazione uniforme codice del richiedente, per le persone straniere – un documento rilasciato in conformità alla legislazione nazionale attestante lo status giuridico del richiedente, rilasciato fino a tre mesi prima della presentazione della domanda;
2 . nei casi di cui all’Art. 13a, par. 3 – disegno o altro documento attestante che ciascuno degli immobili nel cui territorio è situato un sito è situato in territori definiti da piani generali di sviluppo delle attività di produzione e stoccaggio, ovvero in porti per i trasporti pubblici di importanza nazionale e regionale e su oggetti dell’infrastruttura ferroviaria con scopo economico;
3 . certificato ai sensi dell’Art. 87, par. 6 del Codice di procedura tributaria e assicurativa;
4. documento di compenso pagato;
5 . copie dei contratti scritti con le persone a cui vengono consegnati i rifiuti, in possesso di un documento di autorizzazione ai sensi dell’Art. 12, par. 1 per il recupero e/o smaltimento dei rifiuti con relativo codice, secondo la disciplina di cui all’Art. 3 ;
6 .  Per le attività di trasporto di rifiuti pericolosi su strada devono essere presentati i seguenti documenti:
a) copia della carta di circolazione del veicolo;
b) copia del ticket di ispezione tecnica superata;
c) copia dell’attestato del consulente per la sicurezza per il trasporto di merci pericolose;
d) copia del certificato di superamento dell’esame da parte del conducente del mezzo di trasporto ai sensi dell’Accordo europeo per il trasporto internazionale di merci pericolose ADR;
e) un documento attestante l’idoneità tecnica del mezzo di trasporto – per la conformità del mezzo di trasporto ai requisiti degli accordi internazionali sul trasporto di merci pericolose;
7 . Per le attività di trasporto di rifiuti pericolosi su ferrovia devono essere presentati i seguenti documenti:
a) copia dell’attestato di consulente per la sicurezza, rilasciato secondo modello conforme al Regolamento per il trasporto ferroviario di merci pericolose (RID) , valido per il trasporto ferroviario;
b) documento attestante l’idoneità del mezzo di trasporto, secondo i requisiti indicati nel RID;
8. per le attività di trasporto di rifiuti pericolosi da mezzi di trasporto in corpi idrici, deve essere presentata una copia di un documento attestante l’idoneità delle attrezzature galleggianti usate e delle attrezzature per la raccolta dei rifiuti pericolosi. .
(2) (Se il richiedente è una persona fisica o giuridica straniera, è tenuto a presentare un documento ai sensi del par. 1, commi 2 e 3, rilasciato da un’autorità competente, un estratto di un registro o un documento equivalente di un’autorità giudiziaria o amministrativa del Paese in cui è stabilita.
(3) Se il richiedente è una persona fisica o giuridica straniera, il documento di cui al par. 1 punto 1 viene presentata anche in una traduzione legalizzata e i documenti di cui al par. 1, punti 2 e 3, in lingua straniera, sono presentati in traduzione.
(4) La domanda, insieme alla documentazione allegata, deve essere presentata al direttore dell’ispezione ambientale regionale e delle acque nel cui territorio la persona è domiciliata.
Art. 52. (1)Il documento di registrazione o il rifiuto motivato viene rilasciato dal direttore dell’ispettorato regionale per l’ambiente e le acque, sul cui territorio si trova la sede della persona, entro 14 giorni dal la data di presentazione della domanda.
(2) L’autorità di cui al par. 1 rifiuta il rilascio della carta di registrazione se almeno uno dei requisiti di cui all’Art. 50 e 51 o quando la domanda è presentata da un organismo di recupero.
(3) Il rifiuto di cui al par. 1 è soggetto a ricorso ai sensi del Codice di procedura amministrativa entro 14 giorni dalla sua notifica.
Art. 53. (1) Alla cessazione dell’attività, la persona di cui all’Art. 50 notifica all’autorità competente entro un mese.
(2) (Modifica e integrazione – SG. 41 del 2010) Nei casi di cui al par. 1, l’autorità competente con ordinanza cancella la persona di cui all’Art. 50 del registro ex Art. 26, par. 1, comma 1 e revoca il documento di registrazione rilasciato.
Art. 53a. Se viene riscontrata una violazione di uno dei requisiti di cui all’art . 60, par. 7 , dopo che è stata irrogata all’impresa individuale o alla persona giuridica una sanzione pecuniaria ai sensi dell’Art. 106, par. 4, comma 3 , l’autorità competente revoca il documento di registrazione rilasciato.