OPERAZIONI DI RECUPERO – ALLEGATO II e note da 8 a 13 alla Direttiva 2008/98/CE

L’ALLEGATO II e le  note da 8 a 13 alla Direttiva 2008/98/CE riportano l’elenco (non esaustivo) delle OPERAZIONI DI RECUPERO

R 1 Utilizzazione principalmente come combustibile o come altro mezzo per produrre energia ( *8 )
R 2 Recupero/rigenerazione dei solventi
R 3 Riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche) ( *9 )
R 4 Riciclaggio/recupero dei metalli e dei composti metallici ( *10 )
R 5 Riciclaggio/recupero di altri materiali inorganici ( *11 )
R 6 Rigenerazione degli acidi o delle basi
R 7 Recupero dei prodotti che servono a ridurre l’inquinamento
R 8 Recupero dei prodotti provenienti da catalizzatori
R 9 Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli
R 10 Trattamento in ambiente terrestre a beneficio dell’agricoltura o dell’ecologia
R 11 Utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate da R 1 a R 10
R 12 Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R 1 a R 11 (  *12 )
R 13 Messa in riserva di rifiuti in attesa di una delle operazioni indicate da R 1 a R 12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti) ( *13 )

TOP

( *8 ) Gli impianti di incenerimento dei rifiuti solidi urbani sono compresi solo se la loro efficienza energetica è uguale o superiore a:

0,60 per gli impianti funzionanti e autorizzati in conformità della normativa comunitaria applicabile anteriormente al 1o gennaio 2009,
0,65 per gli impianti autorizzati dopo il 31 dicembre 2008,

calcolata con la seguente formula:

Efficienza energetica = (Ep – (Ef + Ei))/(0,97 × (Ew + Ef))

dove:

Ep = energia annua prodotta sotto forma di energia termica o elettrica. È calcolata moltiplicando l’energia sotto forma di elettricità per 2,6 e l’energia termica prodotta per uso commerciale per 1,1 (GJ/anno)
Ef = alimentazione annua di energia nel sistema con combustibili che contribuiscono alla produzione di vapore (GJ/anno)
Ew = energia annua contenuta nei rifiuti trattati calcolata in base al potere calorifico netto dei rifiuti (GJ/anno)
Ei = energia annua importata, escluse Ew ed Ef (GJ/anno)
0,97 = fattore corrispondente alle perdite di energia dovute alle ceneri pesanti (scorie) e alle radiazioni.

La formula si applica conformemente al documento di riferimento sulle migliori tecniche disponibili per l’incenerimento dei rifiuti.

Il valore della formula di efficienza energetica sarà moltiplicato per un fattore di correzione climatico (Climate Correction Factor, CCF) come di seguito indicato:

1.

CCF per gli impianti funzionanti e autorizzati in conformità della normativa dell’Unione applicabile anteriormente al 1o settembre 2015.

CCF = 1 se HDD ≥ 3 350

CCF = 1,25 se HDD ≤ 2 150

CCF = – (0,25/1 200 ) × HDD + 1,698 quando 2 150 < HDD < 3 350

2.

CCF per gli impianti autorizzati dopo il 31 agosto 2015 e per gli impianti di cui al punto 1 dopo il 31 dicembre 2029:

CCF = 1 se HDD ≥ 3 350

CCF = 1,12 se HDD ≤ 2 150

CCF = – (0,12/1 200 ) × HDD + 1,335 quando 2 150 < HDD < 3 350

(Il risultante valore di CCF sarà arrotondato a tre cifre decimali).

Il valore relativo ai gradi-giorni di riscaldamento (Heating Degree Days, HDD) dovrebbe corrispondere alla media dei valori degli HDD annuali per il sito dell’impianto di incenerimento, calcolata per un periodo di 20 anni consecutivi prima dell’anno per il quale viene calcolato il CCF. Per il calcolo del valore dell’HDD si applica il seguente metodo stabilito da Eurostat: HDD equivale a (18 °C – Tm) × d se Tm è inferiore o pari a 15 °C (soglia termica) ed equivale a zero se Tm è superiore a 15 °C; laddove Tm corrisponde alla media (Tmin + Tmax)/2 della temperatura esterna in un periodo di «d» (days) giorni. I calcoli devono essere eseguiti su base giornaliera (d = 1), sommati fino a un anno.

TOP

( *9 ) Sono compresi la preparazione per il riutilizzo, la gassificazione e la pirolisi che utilizzano i componenti come sostanze chimiche e il recupero di materia organica sotto forma di riempimento.

TOP

( *10 ) È compresa la preparazione per il riutilizzo.

TOP

( *11 ) Sono compresi la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio di materiali da costruzione inorganici, il recupero di sostanze inorganiche sotto forma di riempimento e la pulizia del suolo risultante in un recupero del suolo.

TOP

( *12 ) In mancanza di un altro codice R appropriato, può comprendere le operazioni preliminari precedenti al recupero, incluso il pretrattamento come, tra l’altro, la cernita, la frammentazione, la compattazione, la pellettizzazione, l’essiccazione, la triturazione, il condizionamento, il ricondizionamento, la separazione, il raggruppamento prima di una delle operazioni indicate da R 1 a R 11.

TOP

( *13 ) Il deposito temporaneo è il deposito preliminare a norma dell’articolo 3, punto 10.

TOP

Autorizzazioni per attività con rifiuti in Bulgaria

“Legge sulla “Gestione dei rifiuti” (ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ) in Bulgaria

Capitolo V – AUTORIZZAZIONE E CONTROLLO ATTIVITÀ RIFIUTI

TOP

Sezione I. – Autorizzazioni per attività con rifiuti

La Sezione I. – Autorizzazioni per attività con rifiuti – del Capitolo cinque – AUTORIZZAZIONE E CONTROLLO ATTIVITÀ RIFIUTI della “Legge sulla “Gestione dei rifiuti” (ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ) (vedi https://lex.bg/laws/ldoc/2135472222) è dedicata  al rilascio delle licenze  in Bulgaria per lo svolgimento di attività di recupero e/o smaltimento dei rifiuti, compreso il trattamento preliminare prima del recupero o dello smaltimento dei rifiuti.

Ai sensi dell’art. 37 della “Legge sulla “Gestione dei rifiuti” (ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ), in Bulgaria, le autorizzazioni per lo svolgimento di attività di recupero e/o smaltimento dei rifiuti, compreso il trattamento preliminare prima del recupero o dello smaltimento, vengono rilasciate:

1. dal direttore dell’ispettorato regionale ambientale e idrico (директора на регионалната инспекция по околната среда и водите), nel cui territorio si svolgono le attività;
2. dal Ministro dell’Ambiente e delle Acque o da un funzionario da lui autorizzato, quando le attività sono svolte sul territorio di più ispezioni regionali sull’ambiente e sulle acque.
L’Art. 38 dispone che  per il rilascio dell’autorizzazione ai sensi dell’art . 37 le persone di cui all’Art. 12, par. 7 (persona fisica o giuridica registrata come commerciante ai sensi della legislazione bulgara o nazionale, a imprese statali e municipali, associazioni di comuni, cooperative e imprese a bilancio ai sensi del § 1 , punto 1 delle disposizioni aggiuntive della legge sulla contabilità, che soddisfano i requisiti della “Legge sulla “Gestione dei rifiuti” (ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ)) presentare una domanda indicando:
1. il termine per il quale viene presentata la domanda;
2. l’ubicazione dei siti di smaltimento dei rifiuti;
3. la tipologia, composizione, proprietà, quantità e provenienza dei rifiuti da trattare;
4. le attività richieste e il relativo codice;
5. i metodi e le tecnologie che verranno applicate;
6. le strutture e gli impianti che verranno utilizzati, nonché la loro capacità;
7. le misure di sicurezza che verranno adottate;
8. il responsabile della gestione, indirizzo, telefono e fax per eventuali contatti;
9. l’elenco del personale dirigente necessario per posizione, mansione, qualifica e numero;
10. le condizioni alle quali le attività saranno svolte dal richiedente;
11 . le categorie di dispositivi o i tipi di batterie e accumulatori secondo la normativa pertinente di cui all’Art. 24, par. 2 , nei casi in cui è richiesta un’autorizzazione per lo svolgimento di attività con apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso o con batterie e accumulatori inutilizzabili.
(2) La domanda, insieme alla documentazione allegata, deve essere presentata all’autorità competente ai sensi dell’Art. 37 . La domanda viene presentata in formato cartaceo ed elettronico.
(3) La domanda ai sensi del par. 1, nonché le istanze di cui all’Art. 43, par. 3, comma 3 , Art. 44, par. 1 e dell’Art. 45, par. 3 sono presentati secondo campioni approvati dal Ministro dell’Ambiente e dell’Acqua.
Art. 39. (1) Alla domanda ex Art. 38 si applicano:
1. documento di compenso pagato;
2. programma approvato per la gestione delle attività relative ai rifiuti – per i soggetti di cui all’Art. 29, par. 1, punti 2 e 3  della “Legge sulla “Gestione dei rifiuti” (ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ));
3. uniforme codice identificativo e, per le persone straniere, un documento rilasciato in conformità alla legislazione nazionale attestante lo status giuridico del richiedente rilasciato fino a tre mesi prima della presentazione della domanda;
4. progetto della tecnologia per lo smaltimento o il recupero dei rifiuti;
5. progetto per la bonifica definitiva e la cura del sito dopo la chiusura dell’attività;
6. piano di emergenza;
7 .  la decisione sulla valutazione dell’impatto ambientale (VIA) (оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)) o la decisione di non effettuare una valutazione dell’impatto ambientale (VIA)  ai sensi della Legge sulla tutela dell’ambiente (ЗАКОН ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА) e/o decisione sulla valutazione di compatibilità ex Art. 31 della Legge sulla Diversità Biologica (ЗАКОН ЗА БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ);
8.  certificato sanitario (санитарно удостоверение ) dell’ispettorato sanitario regionale (регионалната здравна инспекция (РЗИ)) – per le persone che svolgono attività con rifiuti pericolosi provenienti da esseri umani attività di ricerca medica o affine sul territorio dell’ispezione pertinente, o dal Ministro della sanità – quando le attività sono svolte sui territori di più di un RZI;
9 . i documenti di cui all’Art. 51, par. 1, comma 6 della “Legge sulla “Gestione dei rifiuti” (ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ))– per le attività di trasporto di rifiuti pericolosi nei casi di cui all’Art. 12, par. 6 della “Legge sulla “Gestione dei rifiuti” (ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ));
10. una dichiarazione autenticata del richiedente che non è imparentato ai sensi della presente legge con una persona il cui permesso è stato revocato o gli è stato negato il rilascio del permesso prima della scadenza di un anno dalla revoca o dal rifiuto;
11 . Piano per il monitoraggio e il controllo delle discariche di rifiuti, degli impianti di incenerimento dei rifiuti e degli impianti di coincenerimento dei rifiuti;
12 .  certificata dall’autorità competente, una copia – un modello di un efficace piano di sviluppo dettagliato e nei casi di cui all’art . 13a, par. 3 della “Legge sulla “Gestione dei rifiuti” (ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ)) – e disegno o altro documento attestante che ciascuno degli immobili nel cui territorio è situato un sito è situato in territori definiti da piani generali di sviluppo delle attività di produzione e stoccaggio, ovvero in porti per il trasporto pubblico di rilevanza nazionale e regionale e su oggetti dell’infrastruttura ferroviaria con scopo economico;
13 .  una copia autenticata di un atto notarile o di un contratto di locazione, accompagnato da un altro documento attestante la proprietà dell’immobile, rilasciato dai servizi competenti nel cui territorio si trova il sito, contenente i dati sull’indirizzo del sito, terreno, numero della planimetria e altri dati descrittivi quando l’immobile è fuori regolamento;
14 . alcune detrazioni per una tonnellata di rifiuti depositati ai sensi dell’Art. 71a della “Legge sulla “Gestione dei rifiuti” (ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ)) per lo smaltimento dei rifiuti pericolosi e non pericolosi mediante messa in discarica.
(2) Se il richiedente è una persona straniera, il documento sotto il par. 1 punto 3 viene presentata anche in traduzione legalizzata e i documenti di cui al par. 1, punti 2, 4, 5, 6, 10 e 11, in lingua straniera, sono presentati in traduzione.
Art. 40. (1) L’autorità di cui all’Art. 37 della “Legge sulla “Gestione dei rifiuti” (ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ)) può richiedere una volta al richiedente di eliminare le irregolarità e/o fornire ulteriori informazioni alla domanda quando ciò sia necessario per chiarire i fatti e le circostanze ai sensi dell’Art. 38 e dell’Art. 39 della “Legge sulla “Gestione dei rifiuti” (ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ)) e/o al fine di eliminare le irregolarità.
(2) Nei casi di cui al par. 1 l’autorità di cui all’Art. 37 ne dà comunicazione al richiedente entro 15 giorni dal ricevimento della domanda.
(3)  Entro due mesi dalla notifica ai sensi del par. 2 il richiedente rettifica le irregolarità o fornisce informazioni complementari.
Art. 41. (1) L’autorità di cui all’Art. 37 della “Legge sulla “Gestione dei rifiuti” (ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ))valuta la conformità della domanda di rilascio dell’autorizzazione ai requisiti della presente legge.
(2) Per rilasciare le autorizzazioni per le attività di gestione dei rifiuti, l’autorità competente o una persona da essa autorizzata ispeziona il sito.
(3) Entro 15 giorni dalla presentazione della domanda per il rilascio dell’autorizzazione per svolgere attività di incenerimento o coincenerimento che soddisfano i requisiti di legge, o dalla rimozione di irregolarità e/o fornitura di ulteriori informazioni nei casi di cui all’Art. 40, par. 1 , l’autorità competente ai sensi dell’Art. 37, commi 1 e 2, di concerto con i Comuni, rende pubblica e consente l’accesso alla domanda agli interessati paritetici per un mese.
Art. 42. (1)  L’autorità a cui è stata presentata la domanda decide entro due mesi dal ricevimento della domanda o dalla rimozione delle irregolarità e/o dalla fornitura di ulteriori informativa o dalla scadenza del termine di un mese previsto dall’art . 41, par. 3 , rilasciando o rifiutando motivatamente il rilascio di un permesso.
(2) Nella decisione di cui al par. 1, l’autorità competente determina le condizioni per lo svolgimento delle attività relative ai rifiuti al fine di rispettare questa legge.
(3) L’autorità competente rifiuta di rilasciare un permesso quando:
1. la domanda e/o la documentazione ad essa allegata ai sensi dell’Art. 39 non soddisfano i requisiti normativi;
2. la domanda è stata presentata fino a un anno dopo la scadenza del precedente permesso, durante il quale il richiedente ha commesso violazioni amministrative per le quali è stato punito due o più volte con un decreto penale effettivo ai sensi del capo sesto, sezione II ;
3. è stato accertato che il richiedente ha utilizzato dati falsi;
4 . vi è inadempimento dell’art . 39, par. 2;
5 . il sito e le attività che verranno svolte su di esso non soddisfano i requisiti minimi della normativa di cui all’Art. 24, par. 2;
6 .  La domanda è presentata da un’organizzazione di recupero.
Art. 43. (1) Il permesso è rilasciato per il periodo specificato nella domanda, ma non superiore a 5 anni.
(2)  L’autorità competente o una persona da essa autorizzata controlla almeno una volta all’anno le persone in possesso dell’autorizzazione ai sensi dell’Art. 37 , per accertare la conformità delle condizioni di gestione dei rifiuti con quelle previste dall’autorizzazione rilasciata.
(3) L’autorizzazione rilasciata per attività con rifiuti termina con:
1. la scadenza del suo termine;
2. la sua revoca entro il periodo della sua validità;
3. l’emissione di un provvedimento dell’autorità competente su richiesta del titolare dell’autorizzazione con cui si chiede la cessazione dell’attività prima della scadenza del suo termine.
(4) Dopo la scadenza del permesso, l’autorità che lo ha rilasciato controlla l’adempimento delle condizioni relative alla liquidazione in sicurezza dell’attività e al ripristino (bonifica) del terreno.
Art. 44. (1) Al più tardi due mesi prima della scadenza del permesso, la persona presenta una richiesta di proroga della sua durata.
(2) Alla domanda sotto il par. 1 la persona richiede:
1. dichiarazione che non vi è stata alcuna modifica nelle condizioni alle quali è stata rilasciata l’autorizzazione;
2. approvato programma aggiornato per la gestione delle attività relative ai rifiuti – per i soggetti di cui all’Art. 29, par. 1, punti 2 e 3 .
(3) L’autorità competente decide entro un mese sulla richiesta di proroga dell’autorizzazione.
(4) In caso di mancata presentazione dei documenti necessari ai sensi del par. 2 entro il termine stabilito, la persona richiede il rilascio di un’autorizzazione ai sensi dell’Art. 37 .
Art. 45. (1) Il permesso rilasciato deve essere modificato e/o integrato dall’autorità competente su:
1. modifica dei requisiti normativi relativi all’autorizzazione;
2. imminenti cambiamenti nelle materie prime o nei processi tecnologici, a seguito dei quali si verificheranno cambiamenti nella quantità, composizione e proprietà dei rifiuti;
3. cambiamenti attesi nella composizione e nelle proprietà dei rifiuti pericolosi destinati al trattamento in un determinato impianto, o dei processi tecnologici per il trattamento;
4. mutamenti delle circostanze di cui all’Art. 38, par. 1, punto 8 ;
5. la necessità di integrarlo con nuovi dati, attività, siti o condizioni in cui le attività verranno sviluppate.
(2) Entro un mese dal verificarsi di un cambiamento nelle circostanze in cui è stata rilasciata la licenza, la persona presenta una richiesta di modifica e/o integrazione della licenza, insieme alla documenti rilevanti ai sensi dell’Art. 38 e/o 39 attestante la variazione.
(3) Nei casi di cui al par. 1, commi 2 e 3, le persone presentano domanda di modifica e/o integrazione dell’autorizzazione entro e non oltre due mesi prima che avvenga la modifica.
(4) L’autorità di cui al par. 1 può richiedere una volta al richiedente di eliminare le irregolarità e/o fornire informazioni aggiuntive alla domanda di modifica e/o integrazione dell’autorizzazione, quando ciò sia necessario per chiarire i fatti e le circostanze di cui all’art . 38 e 39 e/o al fine di eliminare irregolarità.
(5)  Nei casi sotto il par. 4 l’autorità di cui al par. 1 ne dà comunicazione al richiedente entro 15 giorni dal ricevimento della domanda.
(6)  Entro un mese dalla notifica ai sensi del par. 5 il richiedente elimina le irregolarità e/o fornisce le informazioni aggiuntive.
(7) L’autorità competente entro un mese decide sulla richiesta di modifica e/o integrazione dell’autorizzazione.
(8) L’autorità competente rifiuta di modificare e/o integrare l’autorizzazione quando:
1. la domanda e/o la documentazione ad essa allegata ai sensi del par. 2 non soddisfano i requisiti normativi;
2. è stato accertato che il richiedente ha utilizzato dati falsi;
3. nei casi di cui al par. 1, comma 5, il sito e le attività che sullo stesso verranno svolte non soddisfano i requisiti minimi previsti dalla normativa di cui all’Art. 24, par. 2 ;
4. i requisiti di cui al par. 6.
Art. 46. (1) Una persona fisica o giuridica ai sensi dell’Art. 12, par. 7, viene rilasciata un’unica autorizzazione per tutte le attività svolte, indipendentemente dal numero di siti in cui vengono svolte le attività di smaltimento dei rifiuti consentite e dal numero di tipologie di rifiuti a cui si applica l’autorizzazione.
(2) Per un sito vengono rilasciate tante autorizzazioni quante sono le persone che svolgono attività di trattamento dei rifiuti sul suo territorio.
(3) I diritti derivanti dalle autorizzazioni rilasciate e dalla procedura aperta per il loro rilascio vengono trasferiti in caso di cambiamento del titolare mantenendo le condizioni della licenza dopo aver informato l’autorità competente, che ex officio riflette il cambiamento.
Art. 47. (1) L’autorità competente revoca l’autorizzazione rilasciata quando:
1. sono state presentate informazioni false che sono servite da base per la sua pubblicazione;
2. a seguito di una violazione grave o sistematica della presente legge, delle norme sulla sua attuazione o delle condizioni definite nell’autorizzazione, la salute umana è messa in pericolo e l’ambiente è danneggiato o inquinato oltre i limiti consentiti.
(2) In caso di revoca dell’autorizzazione ai sensi del par. 1, il trasgressore non ha diritto di chiedere una nuova autorizzazione per il periodo di un anno dalla data della sua revoca.
Art. 48. (1) Le decisioni dell’autorità competente sono comunicate per iscritto ai richiedenti entro 7 giorni dalla loro emissione.
(2) L’autorità che ha rilasciato l’autorizzazione per l’attività di gestione dei rifiuti informa il pubblico in modo adeguato di ciascuna autorizzazione rilasciata, nonché delle modifiche e/o integrazioni apportate alle autorizzazioni rilasciate, entro 10 giorni dalla data del loro rilascio. .
Art. 49. Contro il permesso rilasciato e contro la decisione di modificare e/o integrare il permesso rilasciato ovvero di rifiutare di rilasciare, modificare e/o integrare il permesso è impugnabile nell’ordine:
1. il codice di procedura amministrativa – nei casi in cui è stato emesso dal direttore dell’ispezione regionale per l’ambiente e l’acqua;

2. Il codice di procedura amministrativa – nei casi in cui è stato emanato dal Ministro dell’Ambiente e delle Acque.

TOP

Sezione II. – Documenti di registrazione per attività con rifiuti 

La Sezione II. – Documenti di registrazione per attività con rifiuti – del Capitolo cinque – AUTORIZZAZIONE E CONTROLLO ATTIVITÀ RIFIUTI della “Legge sulla “Gestione dei rifiuti” (ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ) (vedi https://lex.bg/laws/ldoc/2135472222) è dedicata  ai documenti richiesti per rilascio delle licenze  in Bulgaria per lo svolgimento di attività di recupero e/o smaltimento dei rifiuti, compreso il trattamento preliminare prima del recupero o dello smaltimento dei rifiuti.

Art. 50.  Per il rilascio di un documento di registrazione ai sensi dell’art . 12, par. 4 le persone di cui all’Art. 12, par. 7 presentare una domanda su un modulo approvato dal Ministro dell’Ambiente e delle Acque, in cui si afferma:
1 .le persone da cui i rifiuti sono accettati per il trasporto;
2. la tipologia, quantità e provenienza dei rifiuti con cui verranno svolte le attività;
3. (abrogato – SG n. 41 del 2010)
4. il responsabile della gestione, indirizzo, numero di telefono e fax a cui rivolgersi.
Art. 51. (1) Al ricorso ex Art. 50 si applicano:
1 . identificazione uniforme codice del richiedente, per le persone straniere – un documento rilasciato in conformità alla legislazione nazionale attestante lo status giuridico del richiedente, rilasciato fino a tre mesi prima della presentazione della domanda;
2 . nei casi di cui all’Art. 13a, par. 3 – disegno o altro documento attestante che ciascuno degli immobili nel cui territorio è situato un sito è situato in territori definiti da piani generali di sviluppo delle attività di produzione e stoccaggio, ovvero in porti per i trasporti pubblici di importanza nazionale e regionale e su oggetti dell’infrastruttura ferroviaria con scopo economico;
3 . certificato ai sensi dell’Art. 87, par. 6 del Codice di procedura tributaria e assicurativa;
4. documento di compenso pagato;
5 . copie dei contratti scritti con le persone a cui vengono consegnati i rifiuti, in possesso di un documento di autorizzazione ai sensi dell’Art. 12, par. 1 per il recupero e/o smaltimento dei rifiuti con relativo codice, secondo la disciplina di cui all’Art. 3 ;
6 .  Per le attività di trasporto di rifiuti pericolosi su strada devono essere presentati i seguenti documenti:
a) copia della carta di circolazione del veicolo;
b) copia del ticket di ispezione tecnica superata;
c) copia dell’attestato del consulente per la sicurezza per il trasporto di merci pericolose;
d) copia del certificato di superamento dell’esame da parte del conducente del mezzo di trasporto ai sensi dell’Accordo europeo per il trasporto internazionale di merci pericolose ADR;
e) un documento attestante l’idoneità tecnica del mezzo di trasporto – per la conformità del mezzo di trasporto ai requisiti degli accordi internazionali sul trasporto di merci pericolose;
7 . Per le attività di trasporto di rifiuti pericolosi su ferrovia devono essere presentati i seguenti documenti:
a) copia dell’attestato di consulente per la sicurezza, rilasciato secondo modello conforme al Regolamento per il trasporto ferroviario di merci pericolose (RID) , valido per il trasporto ferroviario;
b) documento attestante l’idoneità del mezzo di trasporto, secondo i requisiti indicati nel RID;
8. per le attività di trasporto di rifiuti pericolosi da mezzi di trasporto in corpi idrici, deve essere presentata una copia di un documento attestante l’idoneità delle attrezzature galleggianti usate e delle attrezzature per la raccolta dei rifiuti pericolosi. .
(2) (Se il richiedente è una persona fisica o giuridica straniera, è tenuto a presentare un documento ai sensi del par. 1, commi 2 e 3, rilasciato da un’autorità competente, un estratto di un registro o un documento equivalente di un’autorità giudiziaria o amministrativa del Paese in cui è stabilita.
(3) Se il richiedente è una persona fisica o giuridica straniera, il documento di cui al par. 1 punto 1 viene presentata anche in una traduzione legalizzata e i documenti di cui al par. 1, punti 2 e 3, in lingua straniera, sono presentati in traduzione.
(4) La domanda, insieme alla documentazione allegata, deve essere presentata al direttore dell’ispezione ambientale regionale e delle acque nel cui territorio la persona è domiciliata.
Art. 52. (1)Il documento di registrazione o il rifiuto motivato viene rilasciato dal direttore dell’ispettorato regionale per l’ambiente e le acque, sul cui territorio si trova la sede della persona, entro 14 giorni dal la data di presentazione della domanda.
(2) L’autorità di cui al par. 1 rifiuta il rilascio della carta di registrazione se almeno uno dei requisiti di cui all’Art. 50 e 51 o quando la domanda è presentata da un organismo di recupero.
(3) Il rifiuto di cui al par. 1 è soggetto a ricorso ai sensi del Codice di procedura amministrativa entro 14 giorni dalla sua notifica.
Art. 53. (1) Alla cessazione dell’attività, la persona di cui all’Art. 50 notifica all’autorità competente entro un mese.
(2) (Modifica e integrazione – SG. 41 del 2010) Nei casi di cui al par. 1, l’autorità competente con ordinanza cancella la persona di cui all’Art. 50 del registro ex Art. 26, par. 1, comma 1 e revoca il documento di registrazione rilasciato.
Art. 53a. Se viene riscontrata una violazione di uno dei requisiti di cui all’art . 60, par. 7 , dopo che è stata irrogata all’impresa individuale o alla persona giuridica una sanzione pecuniaria ai sensi dell’Art. 106, par. 4, comma 3 , l’autorità competente revoca il documento di registrazione rilasciato.