Il CSS (Combustibile Solido Secondario)

Il CSS (Combustibile Solido Secondario) è un combustibile ottenuto dalla componente secca (plastica, carta, fibre tessili, ecc.) dei rifiuti non pericolosi, sia urbani sia speciali, tramite appositi trattamenti di separazione da altri materiali non combustibili, come vetro, metalli e inerti.

Dal punto di vista normativo, il CSS (Combustibile Solido Secondario) è definito e disciplinato a livello nazionale dall’articolo 183 “Definizioni” lettera cc) del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – Norme in materia ambientale (Testo Unico Ambientale (TUA)(link a testo consolidato) : “combustibile solido secondario (CSS)”: il combustibile solido prodotto da rifiuti che rispetta le caratteristiche di classificazione e di specificazione individuate delle norme tecniche UNI CEN/TS 15359 e successive modifiche ed integrazioni; fatta salva l’applicazione dell’articolo 184-ter (Cessazione della qualifica di rifiuto) vedi: Materie Prime Secondarie (MPS) e Regime sulla cessazione della qualifica di rifiuto (End of Waste (EoW))), il combustibile solido secondario, è classificato come rifiuto speciale”

Il terzo comma dell‘articolo 184 “Classificazine” del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – Norme in materia ambientale (Testo Unico Ambientale (TUA)(link a testo consolidato) definisce rifiuti speciali:

“3. Sono rifiuti speciali
a) i rifiuti prodotti nell’ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2135 del codice civile, e della pesca;
b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall’articolo 184-bis (Sottoprodotto);
c) i rifiuti prodotti nell’ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al comma 2 (Sono rifiuti urbani i rifiuti di cui all’articolo 183, comma 1, lettera b-ter).));
d) i rifiuti prodotti nell’ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui al comma 2;
e) i rifiuti prodotti nell’ambito delle attività commerciali se diversi da quelli di cui al comma 2;
f) i rifiuti prodotti nell’ambito delle attività di servizio se diversi da quelli di cui al comma 2;
g) i rifiuti derivanti dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli all’articolo 183, comma 1, lettera b-ter);
i) i veicoli fuori uso.))

NORMA UNI-EN 15359

Dal punto di vista tecnico, il CSS (Combustibile Solido Secondario) viene disciplinato a livello europeo e nazionale da una serie di norme, tra le quali la UNI EN 15359:2011 “Combustibili Solidi Secondari – Classificazione e specifiche” che stabilisce un sistema di classificazione e uno schema per la definizione delle proprietà dei CSS.

DEFINIZIONE  CSS = combustibile solido ottenuto* da rifiuti non pericolosi preparato per essere avviato al recupero di energia in impianti di incenerimento o  coincenerimento, rispondente alle specifiche e alla classificazione della UNI EN 15359:2011

*NOTE: “Ottenuto” è inteso come lavorato, omogeneizzato e migliorato ad una qualità che può essere oggetto di accordi specifici tra produttore e utilizzatore

CLASSIFICAZIONE

La classificazione del CSS (Combustibile Solido Secondario)  è basata su tre parametri:

1. Potere Calorifico Inferiore (P.C.I.) – parametro economico che quantifica il contenuto energetico.
2. Contenuto di Cloro (Cl) – parametro tecnico di processo (incide sul livello di usura degli impianti) e di prodotto (nel caso del cemento dove esser inferiore allo 0.1%).
3. Contenuto di Mercurio, parametro ambientale unico metallo “non pesante” e quindi volatile.

Per ciascun parametro sono individuate cinque classi di valori (da 1 a 5 in ordine di qualità decrescente). Pertanto, ad ogni CSS (Combustibile Solido Secondario) viene attribuita una classe (tra le 125 possibili) individuata con una terna di numeri (un numero per ciascun parametro)

Oltre a effettuare la classificazione, il produttore del CSS (Combustibile Solido Secondario) deve indicare i valori di ulteriori parametri (perlopiù la concentrazione di metalli pesanti), i cui limiti non sono fissati nell’ambito della norma tecnica menzionata, bensì sulla base di accordi commerciali con l’acquirente del materiale.

Classificazione dei rifiuti – Normativa Bulgara

Ordine di approvazione della Guida alla classificazione dei rifiuti

REGOLAMENTO N. 2 DEL 23 LUGLIO 2014 SULLA CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI  (НАРЕДБА № 2 ОТ 23 ЮЛИ 2014 Г. ЗА КЛАСИФИКАЦИЯ НА ОТПАДЪЦИТЕ)

Заповед РД-950/13.12.2014 г. – Ordinanza RD-950/13.12.2014 del Ministro dell’Ambiente e delle Acque sui metodi per la caratterizzazione di base dei rifiuti e per testare e stabilire la conformità e procedure semplificate di test dei rifiuti e requisiti di ispezione in loco, compresi metodi di test rapidi dei rifiuti (

Заповед № 136/12.06.2020г. – Ordinanza n. 136/12.06.2020 del direttore esecutivo dell’Agenzia esecutiva per l’ambiente (Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС)  – Executive Environment Agency (ExEA)) per l’approvazione dei metodi di campionamento e analisi dei rifiuti per componenti sfd (сфд) ai fini della classificazione e della procedura per elaborare e concordare il piano di campionamento.

Заповед РД-250/21.04.2015 г. – Ordinanza RD-250/21.04.2015 del Ministro dell’Ambiente e delle Acque sui metodi di campionamento e analisi dei rifiuti per componente ai fini della classificazione e sulla procedura per preparare e concordare il piano di campionamento

NOVITÀ: Guida all’applicazione dei criteri del regolamento CLP (Il regolamento CLP (Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008 , relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 ) stabilisce requisiti uniformi per la classificazione, l’etichettatura e l’imballaggio (Cassification, Labelling and Packaging (CLP)) di sostanze chimiche e delle miscele secondo il sistema mondiale armonizzato delle Nazioni Unite (GHS). 

Materie Prime Secondarie (MPS) e Regime sulla cessazione della qualifica di rifiuto (End of Waste (EoW)).

Materie Prime Secondarie (MPS) e Regime sulla cessazione della qualifica di rifiuto (End of Waste (EoW)).

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Normativa sulle Materie Prime Secondarie (MPS) 

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Ante Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008 (Direttiva quadro sui rifiuti)

Le Materie Prime Secondarie (MPS)  sono state introdotte nella normativa italiana dall’art.2 (Materie prime secondarie) della Legge 9 novembre 1988, n. 475 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, recante disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti industriali).

Il primo comma dell’ art.2 della Legge 9 novembre 1988, n. 475 stabiliva che: “Sono materie prime secondarie i residui derivanti da processi produttivi e che sono suscettibili, eventualmente previi idonei trattamenti, di essere utilizzati come materie prime in altri processi produttivi della stessa o di altra natura.”

Il secondo comma dell’ art.2 della Legge 9 novembre 1988, n. 475 stabiliva che:  “Non costituiscono materie prime secondarie, ai sensi del comma 1, le sostanze suscettibili di essere impiegate nell’ambito di processi di combustione destinati a produrre energia.”

Il terzo comma dell’ art.2 della Legge 9 novembre 1988, n. 475 stabiliva che: ” Le materie prime secondarie sono individuate con decreto del Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato.” ed Il quinto comma dell’ art.2 della Legge 9 novembre 1988, n. 475 stabiliva che:
“Spetta al Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, determinare le norme tecniche generali relative alle attività di cui al comma 4.”

Considerato che il recupero di materiali con il conseguente riciclo
degli stessi costutisce un mezzo efficace per la riduzione della
produzione di rifiuti e che il perseguimento di tale obiettivo è
importante ai fini della tutela dell’ambiente e delle risorse e ritenuto di dare attuazione a quanto previsto dall’art. 2, commi 3 e 5, della citata legge n. 475 del 1988 il Ministero dell’Ambiente ha emanato il Decreto 26 gennaio 1990 (Individuazione delle materie prime secondarie e determinazione delle norme tecniche generali relative alle attivita’ di stoccaggio, trasporto, trattamento e riutilizzo delle materie prime secondarie.).

Successivamente è stato emanato il DL 8 luglio 1994, n. 438 (Disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonché in materia di smaltimento dei rifiuti.), Decreto-Legge decaduto per mancata conversione, ma La LEGGE 11 novembre 1996, n. 575 (in G.U. 12/11/1996, n.265) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.

In attuazione degli articoli 2 e 5 del DL 8 luglio 1994, n. 438il Ministero dell’ Ambiente ha emanato il DM 5 settembre 1994 che escludeva dalla disciplina dei rifiuti tutta una serie di materiali e sostanze.

In seguito all’emanazione della Direttiva 91/156/CEE sui rifiuti del Consiglio del 18 marzo 1991, che modificava la direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti, è stato emanato il DECRETO LEGISLATIVO 5 febbraio 1997, n.22 (c.d. Decreto Ronchi).

A seguito dell’emanazione del DECRETO LEGISLATIVO 5 febbraio 1997, n.22 (c.d. Decreto Ronchi) è stato emanato il Decreto Ministero dell’Ambiente 05.02.98 –  Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 (PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152) e 33 (PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152) del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (link a versione coordinata con il DECRETO 5 aprile 2006, n. 186 – Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 5 febbraio 1998 «Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22)
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Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – Norme in materia ambientale (Testo Unico Ambientale (TUA)

In seguito, con l’emanazione del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – Norme in materia ambientale (Testo Unico Ambientale (TUA)(link a testo consolidato) è stata posta attenzione alla preparazione per il riutilizzo dei rifiuti, il riciclaggio o altre operazioni di recupero, in particolare con gli artt.

L’art. 181 -bis (Materie, sostanze e prodotti secondari), come detto, abrogato dal comma 3 dell’art. 39 del Decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 che, escludeva dal regime dei rifiuti le Materie Prime Secondarie (MPS) derivanti da attività di recupero individuate

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Post  Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008 (Direttiva quadro sui rifiuti) – Regime sulla cessazione della qualifica di rifiuto (End of Waste (EoW))

La Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 , relativa ai rifiuti ha abrogato alcune direttive  (link a Testo consolidato) tra cui la Direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006 , relativa ai relativa ai rifiuti, che a sua volta ha abrogato la Direttiva 91/156/CEE sui rifiuti del Consiglio del 18 marzo 1991 che modifica la direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti.

L’articolo 6 della Direttiva 2008/98/CE (cessazione della qualifica di rifiuto) rappresenta il punto di partenza della regolamentazione attualmente vigente in materia di cessazione della qualifica di rifiuto (End of Waste (EoW)).

Il primo comma dell’articolo 6 della Direttiva 2008/98/CE cessazione della qualifica di rifiuto (End of Waste (EoW)) nella versione originale stabiliva che:”

“1.   Taluni rifiuti specifici cessano di essere tali ai sensi dell’articolo 3, punto 1, quando siano sottoposti a un’operazione di recupero, incluso il riciclaggio, e soddisfino criteri specifici da elaborare conformemente alle seguenti condizioni:

a) la sostanza o l’oggetto è comunemente utilizzata/o per scopi specifici;

b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;

c) la sostanza o l’oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti; e

d) l’utilizzo della sostanza o dell’oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o sulla salute umana.

I criteri includono, se necessario, valori limite per le sostanze inquinanti e tengono conto di tutti i possibili effetti negativi sull’ambiente della sostanza o dell’oggetto.”

In seguito il comma 6 dell’art. 1 della Direttiva(UE) 2018/851/UE  del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 ha modificato il paragrafo 1 dell’art. 6 della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti:

a)

il paragrafo 1 è così modificato:

i)

la parte introduttiva e la lettera a) sono sostituite dal testo seguente:

«1.   Gli Stati membri adottano misure appropriate per garantire che i rifiuti sottoposti a un’operazione di riciclaggio o di recupero di altro tipo cessino di essere considerati tali se soddisfano le seguenti condizioni:

a)

la sostanza o l’oggetto è destinata/o a essere utilizzata/o per scopi specifici;»;

ii)

il secondo comma è soppresso;

Il successivo secondo comma dell’articolo 6 della Direttiva 2008/98/CE cessazione della qualifica di rifiuto (End of Waste (EoW))  disponeva che criteri di cui al paragrafo 1 dovessero essere trasposti in regolamenti ad hoc per singole categorie di rifiuti (modificato dalla lettera B) del comma 6 dell’art. 1 della Direttiva(UE) 2018/851/UE  del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018).

Il paragrafo 4 dell’articolo 6 della Direttiva 2008/98/CE cessazione della qualifica di rifiuto (End of Waste (EoW))  prevedeva, in via residuale rispetto al livello comunitario, la possibilità per ogni singolo Stato membro, previa informazione alla Commissione europea, di stabilire “caso per caso” se uno specifico  rifiuto perdesse, a seguito di operazione di recupero, la “qualifica rifiuto” (modificato dalla lettera B) del paragrafo 6 dell’art. 1 della Direttiva(UE) 2018/851/UE  del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018)..

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Modifiche al Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – Norme in materia ambientale (Testo Unico Ambientale (TUA)

In seguito all’emanazione della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 , relativa ai rifiuti, Il Decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 (Disposizioni di attuazione della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008 , relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive  (link a Testo consolidato)) ha modificato ampiamente il  Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – Norme in materia ambientale (Testo Unico Ambientale (TUA)

In Particolare con

Come abbiamo visto, il comma 3 dell’art. 39 del Decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 ha abrogato l’art. 181 -bis (Materie, sostanze e prodotti secondari) del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – Norme in materia ambientale (Testo Unico Ambientale (TUA).

Di rilievo è l’Art. 12 (Sottoprodotto e cessazione della qualifica di rifiuto) del Decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 che, dopo l’articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ha inserito nel Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – Norme in materia ambientale (Testo Unico Ambientale (TUA) (link a Testo consolidato):

  • l’Articolo 184-bis (Sottoprodotto)
    “1. È un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera a), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:
    a) la sostanza o l’oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
    b) è certo che la sostanza o l’oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
    c) la sostanza o l’oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
    d) l’ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l’oggetto soddisfa, per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o la salute umana.
    2. Sulla base delle condizioni previste al comma 1, possono essere adottate misure per stabilire criteri qualitativi o quantitativi da soddisfare affinché specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano considerati sottoprodotti e non rifiuti ((garantendo un elevato livello di protezione dell’ambiente e della salute umana favorendo, altresì, l’utilizzazione attenta e razionale delle risorse naturale dando priorità alle pratiche replicabili di simbiosi industriale)).
    All’adozione di tali criteri si provvede con uno o più decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in conformità a quanto previsto dalla disciplina comunitaria.
    2-bis. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 13 GIUGNO 2017, N. 120.”
  • l’Articolo 184-ter (Cessazione della qualifica di rifiuto)
    1. Un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un’operazione di recupero, incluso il riciclaggio, e soddisfi i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni:
    a) la sostanza o l’oggetto sono destinati a essere utilizzati per scopi specifici;
    b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
    c) la sostanza o l’oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
    d) l’utilizzo della sostanza o dell’oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o sulla salute umana.
    2. L’operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri elaborati conformemente alle predette condizioni. I criteri di cui al comma 1 sono adottati in conformità a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero, in mancanza di criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o più decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. I criteri includono, se necessario, valori limite per le sostanze inquinanti e tengono conto di tutti i possibili effetti negativi sull’ambiente della sostanza o dell’oggetto.
    3. In mancanza di criteri specifici adottati ai sensi del comma 2, le autorizzazioni di cui agli articoli 208 (autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti), 209 (rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in possesso di certificazione ambientale) e 211 (autorizzazione di impianti di ricerca e di sperimentazione) e di cui al titolo III-bis della parte seconda del presente decreto, per lo svolgimento di operazioni di recupero ai sensi del presente articolo, sono rilasciate o rinnovate nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, e sulla base di criteri dettagliati, definiti nell’ambito dei medesimi procedimenti autorizzatori previo parere obbligatorio e vincolante dell’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA)) o dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale territorialmente competente, che includono:
    a) materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell’operazione di recupero;
    b) processi e tecniche di trattamento consentiti;
    c) criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall’operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario;
    d) requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l’automonitoraggio e l’accreditamento, se del caso;
    e) un requisito relativo alla dichiarazione di conformità.
    In mancanza di criteri specifici adottati ai sensi del comma 2, continuano ad applicarsi, quanto alle procedure semplificate per il recupero dei rifiuti, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, e ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269.
    3-bis. Le autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 3 comunicano all’ISPRA i nuovi provvedimenti autorizzatori adottati, riesaminati o rinnovati, entro dieci giorni dalla notifica degli stessi al soggetto istante. (127)
    3-ter. L’ISPRA, o l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente territorialmente competente delegata dal predetto Istituto, controlla a campione, sentita l’autorità competente di cui al comma 3-bis, in contraddittorio con il soggetto interessato, la conformità delle modalità operative e gestionali degli impianti, ivi compresi i rifiuti in ingresso, i processi di recupero e le sostanze o oggetti in uscita, agli atti autorizzatori rilasciati nonché alle condizioni di cui al comma 1, redigendo, in caso di non conformità, apposita relazione. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 31 MAGGIO 2021, N. 77. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 31 MAGGIO 2021, N. 77. Al fine di assicurare l’armonizzazione, l’efficacia e l’omogeneità dei controlli di cui al presente comma sul territorio nazionale, si applicano gli articoli 4, comma 4, e 6 della legge 28 giugno 2016, n. 132.
    3-quater. COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 MAGGIO 2021, N. 77.
    3-quinquies. COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 MAGGIO 2021, N. 77.
    3-sexies. Con cadenza annuale, l’ISPRA redige una relazione sulle verifiche e i controlli effettuati nel corso dell’anno ai sensi del comma 3-ter e la comunica al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare entro il

    ((31 gennaio)).

    3-septies. Al fine del rispetto dei principi di trasparenza e di pubblicità, è istituito presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare il registro nazionale per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate e delle procedure semplificate (( (RECER) ))concluse ai sensi del presente articolo.
    Le autorità competenti, al momento del rilascio, comunicano al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare i nuovi provvedimenti autorizzatori emessi, riesaminati e rinnovati nonché gli esiti delle procedure semplificate avviate per l’inizio di operazioni di recupero di rifiuti ai fini del presente articolo.
    Con decreto non avente natura regolamentare del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono definite le modalità di funzionamento e di organizzazione del registro di cui al presente comma. A far data dall’effettiva operatività del registro di cui al presente comma, la comunicazione di cui al comma 3-bis si intende assolta con la sola comunicazione al registro. Alle attività di cui al presente comma le amministrazioni provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
    4. Un rifiuto che cessa di essere tale ai sensi e per gli effetti del presente articolo è da computarsi ai fini del calcolo del raggiungimento degli obiettivi di recupero e riciclaggio stabiliti dal presente decreto, dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n 209, dal decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, e dal decreto legislativo 120 novembre 2008, n. 188, ovvero dagli atti di recepimento di ulteriori normative comunitarie, qualora e a condizione che siano soddisfatti i requisiti in materia di riciclaggio o recupero in essi stabiliti.
    5. La disciplina in materia di gestione dei rifiuti si applica fino alla cessazione della qualifica di rifiuto.
    5-bis. La persona fisica o giuridica che utilizza, per la prima volta, un materiale che ha cessato di essere considerato rifiuto e che non è stato immesso sul mercato o che immette un materiale sul mercato per la prima volta dopo che cessa di essere considerato rifiuto, provvede affinché il materiale soddisfi i pertinenti requisiti ai sensi della normativa applicabile in materia di sostanze chimiche e prodotti collegati. Le condizioni di cui al comma 1 devono essere soddisfatte prima che la normativa sulle sostanze chimiche e sui prodotti si applichi al materiale che ha cessato di essere considerato un rifiuto.”

Successivamente gli artt.184-bis e 184-ter del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – Norme in materia ambientale (Testo Unico Ambientale (TUA) (link a testo consolidato)  hanno subito varie modifiche.
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Regolamenti dell’Unione Europea recanti i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE 

Regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio, del 31 marzo 2011 , recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

Regolamento (UE) n. 1179/2012 della Commissione, del 10 dicembre 2012 , recante i criteri che determinano quando i rottami di vetro cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

Regolamento (UE) n. 715/2013 della Commissione, del 25 luglio 2013 , recante i criteri che determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

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Decreti Ministeriali emanati ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

In considerazione del fatto che

  • Il paragrafo 4 dell’articolo 6 della Direttiva 2008/98/CE cessazione della qualifica di rifiuto (End of Waste (EoW))  prevede, in via residuale rispetto al livello comunitario, la possibilità per ogni singolo Stato membro, previa informazione alla Commissione europea, di stabilire “caso per caso” se uno specifico  rifiuto perdesse, a seguito di operazione di recupero, la “qualifica rifiuto”.
  • Il secondo comma dell’articolo 184-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, prevede che: “i criteri di cui al comma 1 del medesimo articolo sono adottati in conformità a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero, in mancanza, di criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o più decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ………..”

ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – Norme in materia ambientale (Testo Unico Ambientale (TUA) (link a testo consolidato)  sono stati emanati

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

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Decreti che , ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, continuano ad applicarsi in mancanza di criteri specifici adottati ai sensi del comma 2, dello stesso articolo

Ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – Norme in materia ambientale (Testo Unico Ambientale (TUA) (link a testo consolidato), in mancanza di criteri specifici adottati ai sensi del comma 2, continuano ad applicarsi, quanto alle procedure semplificate per il recupero dei rifiuti, le disposizioni di cui al

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Quadro riassuntivo della normativa sui rifiuti dell’Unione Europea

Quadro riassuntivo della normativa sui rifiuti dell’Unione Europea

Decreto Ministero dell’ambiente del 5 febbraio 1998 Allegato 1  Suballegato 1 punto 17 RIFIUTI RECUPERABILI CON PROCESSI DI PIROLISI E GASSIFICAZIONE

Decreto Ministero dell’ambiente del 5 febbraio 1998 – Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli degli articoli 31 (PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152) e 33 (PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152) del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22

Attualmente il Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n.22 (c.d. Decreto Ronchi) è stato superato e abrogato dal Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – Norme in materia ambientale (Testo Unico Ambientale (TUA) (link a testo consolidato) e sue successive modifiche ed integrazioni.

Ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – Norme in materia ambientale (Testo Unico Ambientale (TUA) (link a testo consolidato), in mancanza di criteri specifici adottati ai sensi del comma 2, continuano ad applicarsi, quanto alle procedure semplificate per il recupero dei rifiuti, le disposizioni di cui al

Il decreto ministeriale 5 febbraio 1998 è stato successivamente modificato dal DECRETO 5 aprile 2006, n. 186 del
MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO – Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 5 febbraio 1998 «Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22».

Decreto Ministero dell’Ambiente 05.02.98 (versione coordinata con il DM 5 aprile 2006)

Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 (PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152) e 33 (PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152) del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (versione coordinata con il DECRETO 5 aprile 2006, n. 186 – Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 5 febbraio 1998 «Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22)

Allegato 1

Suballegato 1 – Norme tecniche generali per il recupero di materia dai rifiuti non pericolose

17. RIFIUTI RECUPERABILI CON PROCESSI DI PIROLISI E GASSIFICAZIONE (1)

17.1 Tipologia: rifiuti solidi urbani ed assimilabili ad esclusione delle frazioni omogenee derivanti da raccolta
differenziata; combustibile da rifiuti (CDR) di cui al precedente punto 14 [200301] [200203] [191210] [150101]
[150102] [150103] [150105] [150106] [170201] [170203] [160103] [160119] (2).
17.1.1 Provenienza: raccolta di RSU e assimilati, ovvero impianti di produzione di CDR.
17.1.2. Caratteristiche del rifiuto: rifiuti solidi urbani ed assimilati dopo separazione delle frazioni omogenee destinate
a recupero di materia attuata mediante raccolta differenziata; CDR di cui al precedente punto 14.
17.1.3. Attività di recupero e condizioni: Produzione di gas da pirolisi e gassificazione [R3] avente le caratteristiche
individuate alla voce 11 dell’allegato 2, suballegato 1 al presente decreto ministeriale. Le fasi di ricevimento e
stoccaggio degli RSU ed assimilati o del CDR devono avvenire in ambiente chiuso. I punti di emissione in atmosfera
devono essere dotati di sistemi per minimizzare gli odori che utilizzino le migliori tecnologie disponibili e di idonei
impianti per l’abbattimento degli altri inquinanti fino ai limiti di emissione del Dpr 203/88. Per le polveri il limite è
fissato a 10 mg/Nm3. L’area dell’impianto deve essere recintata. Il gas derivato deve essere trattato per l’abbattimento
dei contenuti di HCl, H2S, NH3 e polveri. L’impianto di pirolisi non deve avere emissioni in atmosfera. L’utilizzo del
gas è comunque soggetto alle procedure di cui agli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e
successive modifiche e integrazioni.

(1) La pirolisi (o piroscissione) è un processo di decomposizione termochimica, ottenuto mediante l’applicazione di calore e in completa assenza di un agente ossidante (normalmente ossigeno). In pratica, se si riscalda il materiale in presenza di ossigeno avviene una combustione generando calore e producendo composti gassosi ossidati; effettuando invece lo stesso riscaldamento in condizioni anossiche (totale assenza di ossigeno), il materiale subisce la scissione dei legami chimici originari con formazione di molecole più semplici. Il calore fornito nel processo di pirolisi viene quindi utilizzato per scindere i legami chimici, attuando la omolisi termicamente indotta.

Tra i principali processi pirolitici sfruttati su larga scala spicca il  il trattamento termico dei rifiuti.

La pirolisi dei rifiuti, utilizzando temperature comprese tra 400 e 800 °C, converte il materiale dallo stato solido in prodotti liquidi (cosiddetto tar o olio di pirolisi) e/o gassosi (gas di sintesi, detto anche syngas), utilizzabili quali combustibili o quali materie prime destinate a successivi processi chimici. Il residuo carbonioso solido ottenuto può venire ulteriormente raffinato fornendo prodotti quali ad esempio il carbone attivo. I prodotti della pirolisi sono sia gassosi, sia liquidi, sia solidi, in proporzioni dipendenti dai metodi di pirolisi (pirolisi veloce, lenta, o convenzionale) e dai parametri di reazione.

La gassificazione o pirogassificazione (da qui in poi gassificazione) è la conversione termochimica, che avviene a temperature elevate (intorno ai 1000 °C)  di un combustibile solido/liquido in un syngas, mediante l’utilizzo di un agente gassificante come aria, vapore o ossigeno, attraverso il quale è possibile trasformare un combustibile solido in un gas combustibile di sintesi (syngas o bio-syngas nel caso delle biomasse.)

Un pirolizzatore si differenzia da un gassificatore in quanto lavorando in assenza di ossigeno (spesso si sfrutta un flusso caldo di un gas inerte quale l’azoto) attua la pirolisi propriamente detta, mentre un gassificatore in realtà lavorando in presenza di piccole quantità di ossigeno realizza anche una parziale ossidazione e come tecnologia rappresenta una via di mezzo tra l’inceneritore e il pirolizzatore. Le applicazioni più diffuse e collaudate riguardano specifiche tipologie di rifiuti, quali ad esempio scarti di cartiera, pneumatici, plastiche, biomasse (scarti vegetali, legno, sansa di olive, ecc).

(2)
15 Rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti);

15 01 imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto
di raccolta differenziata)

15 01 01 imballaggi di carta e cartone
15 01 02 imballaggi di plastica
15 01 03 imballaggi in legno
15 01 05 imballaggi compositi
15 01 06 imballaggi in materiali misti

16 Rifiuti non specificati altrimenti nell’elenco
16 01 veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto
(comprese le macchine mobili non stradali) e rifiuti prodotti dallo
smantellamento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione di veicoli
(tranne 13, 14, 16 06 e 16 08)

16 01 03 pneumatici fuori uso
16 01 19 plastica

17 Rifiuti dalle attivita’ di costruzione e demolizione (compreso il terreno prelevato da siti contaminati
17 02 legno, vetro e plastica

17 02 01 legno
17 02 03 plastica

19 Rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché dalla potabilizzazione dell’acqua e dalla sua preparazione per uso industriale
19 12 Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad
esempio selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pellet) non specificati altrimenti

19 12 10 rifiuti combustibili (combustibile da rifiuti)

20 Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da
attivita’ commerciali e industriali nonché dalle istituzioni)
inclusi i rifiuti della raccolta differenziata
20 02 Rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti
provenienti da cimiteri)

20 02 03 altri rifiuti non biodegradabili

20 03 Altri rifiuti urbani

20 03 01 rifiuti urbani non differenziati

Decreto Ministero dell’ambiente del 5 febbraio 1998 Allegato 1  Suballegato 1 punto 14 RIFIUTI RECUPERABILI DA RSU E DA RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI PER LA PRODUZIONE DI CDR (Combustibile Derivato dai Rifiuti)

Decreto Ministero dell’ambiente del 5 febbraio 1998 – Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli degli articoli 31 (PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152) e 33 (PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152) del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22

Attualmente il Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n.22 (c.d. Decreto Ronchi) è stato superato e abrogato dal Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – Norme in materia ambientale (Testo Unico Ambientale (TUA) (link a testo consolidato) e sue successive modifiche ed integrazioni.

Ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – Norme in materia ambientale (Testo Unico Ambientale (TUA) (link a testo consolidato), in mancanza di criteri specifici adottati ai sensi del comma 2, continuano ad applicarsi, quanto alle procedure semplificate per il recupero dei rifiuti, le disposizioni di cui al

Il decreto ministeriale 5 febbraio 1998 è stato successivamente modificato dal DECRETO 5 aprile 2006, n. 186 del
MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO – Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 5 febbraio 1998 «Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22».

Decreto Ministero dell’Ambiente 05.02.98 (versione coordinata con il DM 5 aprile 2006)

Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 (PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152) e 33 (PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152) del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (versione coordinata con il DECRETO 5 aprile 2006, n. 186 – Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 5 febbraio 1998 «Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22)

Allegato 1

Suballegato 1 – Norme tecniche generali per il recupero di materia dai rifiuti non pericolose

14. RIFIUTI RECUPERABILI DA RSU E DA RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI PER LA PRODUZIONE DI CDR (Combustibile Derivato dai Rifiuti)

14.1 Tipologia: rifiuti solidi urbani o speciali non pericolosi ad esclusione delle frazioni derivanti da raccolta differenziata
[200301] [200203] [150101] [190501] [191201] [191204] [191210] [191212] [070213] [150102] [150103] [150105] [150106] [170201] [170203] [160103] [160119] (1)
14.1.1 Provenienza: raccolta di RSU raccolta finalizzata di rifiuti speciali non pericolosi e impianti di trattamento meccanico di rifiuti.
14.1.2 Caratteristiche del rifiuto: rifiuti solidi urbani ed assimilati dopo separazione delle frazioni destinate a recupero di materia attuata mediante raccolta differenziata.
14.1.3 Attività di recupero: produzione di combustibile derivato da rifiuti (CDR) conformi alle norme tecniche UNI 9903-1 [R3] ottenuto attraverso cicli di lavorazione che ne garantiscano un adeguato potere calorifico, riducano la presenza di materiale metallico, vetri, inerti, materiale putrescibile, contenuto di umidità e di sostanze pericolose in particolare ai fini della combustione; selezione, triturazione, vagliatura e/o trattamento fisico meccanico (presso
estrusione) ed eventuali trattamenti di essiccamento, addensamento e pellettizzazione. Le fasi di ricevimento, stoccaggio, selezione dei rifiuti e produzione di CDR devono avvenire in ambiente chiuso, i punti di emissione in atmosfera devono essere dotati di sistemi per minimizzare gli odori che utilizzino le migliori tecnologie disponibili e di idonei impianti per l’abbattimento degli altri inquinanti fino ai limiti di emissione del Dpr 24 maggio 1988, n. 203. Per le polveri il limite è fissato a 10 mg/Nm3. Le aree di ricevimento, stoccaggio, eventuale selezione e produzione di CDR,
comprese quelle eventuali per l’essiccamento e l’addensamento del rifiuto devono disporre di pavimentazione impermeabilizzata e di sistemi di raccolta di eventuale percolato. L’impianto deve disporre di aree separate per lo stoccaggio delle frazioni di rifiuti risultanti dalle eventuali operazioni di selezione. L’area dell’impianto deve essere recintata.

(1)
07 Rifiuti dei processi chimici organici

07 02 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di
plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali

07 02 13 rifiuti plastici

15 Rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti);
15 01 imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto
di raccolta differenziata)

15 01 01 imballaggi di carta e cartone
15 01 02 imballaggi di plastica
15 01 03 imballaggi in legno
15 01 05 imballaggi compositi
15 01 06 imballaggi in materiali misti

16 Rifiuti non specificati altrimenti nell’elenco
16 01 veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto
(comprese le macchine mobili non stradali) e rifiuti prodotti dallo
smantellamento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione di veicoli
(tranne 13, 14, 16 06 e 16 08)

16 01 03 pneumatici fuori uso
16 01 19 plastica

17 Rifiuti dalle attivita’ di costruzione e demolizione (compreso il terreno prelevato da siti contaminati
17 02 legno, vetro e plastica

17 02 01 legno
17 02 03 plastica

19 Rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché dalla potabilizzazione dell’acqua e dalla sua preparazione per uso industriale
19 05 rifiuti prodotti dal trattamento aerobico di rifiuti solidi

19 05 01 parte di rifiuti urbani e simili non compostata

19 12 Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad
esempio selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pellet) non specificati altrimenti

19 12 01 carta e cartone
19 12 04 plastica e gomma
19 12 10 rifiuti combustibili (combustibile da rifiuti)
19 12 12 altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal
trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce
19 12 11 ( * altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal
trattamento meccanico dei rifiuti, contenenti sostanze pericolose)

20 Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da
attivita’ commerciali e industriali nonché dalle istituzioni)
inclusi i rifiuti della raccolta differenziata
20 02 Rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti
provenienti da cimiteri)

20 02 03 altri rifiuti non biodegradabili

20 03 Altri rifiuti urbani

20 03 01 rifiuti urbani non differenziati

DECRETO LEGISLATIVO 5 febbraio 1997, n.22 (c.d. Decreto Ronchi) – Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio

DECRETO LEGISLATIVO 5 febbraio 1997, n. 22 (c.d. Decreto Ronchi)

Emanato in attuazione delle direttive

Successivamente sono stati emanati il:

Attualmente il Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n.22 (c.d. Decreto Ronchi) è stato superato e abrogato dal Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – Norme in materia ambientale (Testo Unico Ambientale (TUA) (link a testo consolidato) e sue successive modifiche ed integrazioni.

Ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – Norme in materia ambientale (Testo Unico Ambientale (TUA) (link a testo consolidato), in mancanza di criteri specifici adottati ai sensi del comma 2, continuano ad applicarsi, quanto alle procedure semplificate per il recupero dei rifiuti, le disposizioni di cui al

Il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) nel corso degli anni è stato più volte modificato (vedi: Aggiornamenti all’atto)

In particolar modo si sono avute modifiche al Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) ad opera del

Successivamente, l’art. 35 (Misure di semplificazione per la promozione dell’economia circolare) del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77 (Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure) convertito con modificazioni dall’Articolo 1  della legge n. 108 del 29 luglio 2021, ha apportato, ancora, numerose modifiche al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, al fine di consentire la corretta gestione dei rifiuti e la migliore attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, anche al fine di promuovere l’attività di recupero nella gestione dei rifiuti in una visione di economia circolare come previsto dal nuovo piano d’azione europeo per l’economia circolare.

Decreto Ministero dell’ambiente del 5 febbraio 1998 – Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22

Decreto Ministero dell’Ambiente 05.02.98
Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 (PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152) e 33 (PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152) del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (versione coordinata con il DECRETO 5 aprile 2006, n. 186 – Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 5 febbraio 1998 «Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22)

Articolo 1 – Principi generali

Articolo 2 – Definizioni

Articolo 3 – Recupero di materia

Articolo 4 – Recupero energetico

Articolo 5 – Recupero ambientale

Articolo 6 – Messa in riserva

Articolo 7 – Quantità impiegabile

Articolo 8 – Campionamenti e analisi

Articolo 9 – Test di cessione

Articolo 10 – Requisiti soggettivi

Articolo 11 -Norme transitorie

Articolo 11-bis – Attività di monitoraggio e controllo delle operazioni di recupero

ALLEGATI

Allegato 1
– Suballegato 1 – Norme tecniche generali per il recupero di materia dai rifiuti non pericolose
– Suballegato 2 – Valori limite e prescrizioni per le emissioni convogliate in atmosfera delle
attività di recupero di materia dai rifiuti non pericolosi

Allegato 2
– Suballegato 1 – Norme tecniche per l’utilizzazione dei rifiuti non pericolosi come combustibili
o come altro mezzo per produrre energia
– Suballegato 2 – Determinazione dei valori limite e prescrizioni per le emissioni in atmosfera
delle attività di recupero di energia dai rifiuti non pericolosi
– Suballegato 3 Determinazione dei valori limite per le emissioni dovute al recupero di rifiuti come combustibile o altro mezzo per produrre energia tramite combustione mista di rifiuti e
combustibili tradizionali

Allegato 3 – Criteri per la determinazione del test di cessione

Allegato 4
– Suballegato 1 Determinazione delle quantità massime di rifiuti non pericolosi di cui all’Allegato 1, Suballegato 1 del DM 5/02/98
– Suballegato 2 Determinazione delle quantità massime di rifiuti non pericolosi di cui all’Allegato 2, Suballegato 1 del DM 5/02/98

Allegato 5 – Norme tecniche generali per gli impianti di recupero che effettuano l’operazione di messa in riserva dei rifiuti non pericolosi

Attualmente il Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n.22 (c.d. Decreto Ronchi) è stato superato e abrogato dal Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – Norme in materia ambientale (Testo Unico Ambientale (TUA) (link a testo consolidato) e sue successive modifiche ed integrazioni.

Ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – Norme in materia ambientale (Testo Unico Ambientale (TUA) (link a testo consolidato), in mancanza di criteri specifici adottati ai sensi del comma 2, continuano ad applicarsi, quanto alle procedure semplificate per il recupero dei rifiuti, le disposizioni di cui al

Bulgaria – Attività con rifiuti metallici ferrosi e non ferrosi – disposizioni del Ministero dell’Ambiente e dell’Acqua

Bulgaria – Attività con rifiuti metallici ferrosi e non ferrosi – disposizioni del Ministero dell’Ambiente e dell’Acqua (Министерство на околната среда и водите)

Ordinanza RD – 635/10.08.2012 del Ministro dell’Ambiente e delle Acque per l’approvazione dei campioni della dichiarazione di origine e del certificato di origine

Modulo n. 1 di dichiarazione di origine dei rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi ai sensi dell’art. 39, par. 2 dello ZUO

Campione n. 2 del certificato di origine dei rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi ai sensi dell’art. 39, par. 1 da ZUO

Bulgaria:”Società ai sensi della legge sulle obbligazioni e sui contratti” o “Società civile” (Гражданското дружество)

La “Società ai sensi della Legge sulle obbligazioni e sui contratti”  (Дружество по закона за задълженията и договорите (ДЗЗД)) o “Società civile” (Гражданското дружество) è una partnership senza personalità giuridica costituita in base ad un accordo tra due o più parti per fondere le loro attività e svolgere un’attività congiunta (1), regolata dagli artt. dal 357 al 364 della Legge Bulgara sulle obbligazioni e sui contratti (ЗАКОН ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ДОГОВОРИТЕ (ЗЗД)) .

L’Art. 357 della Legge Bulgara sulle obbligazioni e sui contratti (ЗАКОН ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ДОГОВОРИТЕ (ЗЗД)) stabilisce che: “Con l’accordo di partenariato ( договора за дружество) due o più persone si impegnano ad unire le proprie attività per raggiungere un obiettivo economico comune.”

Le “Società ai sensi della Legge sulle obbligazioni e sui contratti”  (Дружество по закона за задълженията и договорите (ДЗЗД)) sono anche chiamate “società senza personalità giuridica (неперсонифицирани дружества)” perché non hanno personalità giuridica indipendente, cioè non rappresentano persone giuridiche( юридически лица (ЮЛ).

La differenza principale con le società commerciali, che sono entità giuridiche indipendenti e acquisiscono diritti e obblighi indipendenti è data dal fatto che la “Società ai sensi della Legge sulle obbligazioni e sui contratti”  (Дружество по закона за задълженията и договорите (ДЗЗД)) o “Società civile” (Гражданското дружество) non è un’entità giuridica e non è un’entità giuridica indipendente.

La costituzione avviene mediante contratto. 

Con la firma dell’accordo di fusione ( договора за обединение) o accordo di partenariato ( договора за дружество) la la “Società ai sensi della Legge sulle obbligazioni e sui contratti”  (Дружество по закона за задълженията и договорите (ДЗЗД)) o “Società civile” (Гражданското дружество) si considera già costituita. Il contratto è redatto in forma scritta ordinaria e contiene le disposizioni fondamentali quali il nome, la sede e l’indirizzo della direzione, gli scopi della società costituita ed altri.

Per raggiungere gli obiettivi prefissati, i singoli partner possono apportare contributi patrimoniali sotto forma di denaro, beni immobili o cose, ma anche non patrimoniali – ad esempio lavoro, conoscenza, know-how.

Nel contratto per la costituzione di una “Società ai sensi della Legge sulle obbligazioni e sui contratti”  (Дружество по закона за задълженията и договорите (ДЗЗД)) o “Società civile” (Гражданското дружество) , di solito è previsto che questa abbia due organi direttivi: l’Assemblea generale dei soci e il Direttore/Dirigenti. Quando si prendono le decisioni, ogni partner ha diritto ad un voto. La società può essere amministrata da qualsiasi socio, ma in questo caso uno qualsiasi dei restanti soci può opporsi all’azione del socio prima che questa venga compiuta (posto di veto). I soci possono inoltre scegliere uno o più Manager per gestire e rappresentare la Società.

Regola fondamentale è che le decisioni riguardanti gli affari della società vengono prese con il consenso di tutti i soci, a meno che l’accordo societario non preveda che ciò avvenga a maggioranza dei voti. Ogni socio ha diritto ad un voto.

Salvo diverso accordo, ciascun partner ha il diritto di gestire. Ma in questo caso uno qualsiasi degli altri partner può opporsi all’azione del partner prima che venga compiuta. La maggioranza dei partner decide in merito al disaccordo.

Anche in questo caso, salvo diverso accordo, gli utili e le perdite vengono distribuiti tra i soci in proporzione alla loro quota. La clausola di escludere alcuni soci dalla partecipazione alle perdite o agli utili non è valida.

Il socio non può trasferire il suo diritto di partecipare alla società senza il consenso degli altri soci.

Importanti sono anche le norme relative al momento dello scioglimento della società. Ciò accade quando l’obiettivo dell’azienda viene raggiunto o se è diventato impossibile raggiungerlo. La risoluzione è possibile anche con la scadenza del tempo per il quale la società è stata costituita, nonché con la morte o l’invalidità di uno dei soci, salvo diverso accordo. La joint venture si scioglie anche con preavviso ad uno dei soci, fatto in buona fede e in tempo opportuno, quando la società è stata costituita per una durata indeterminata, se non è convenuto che la società continui con i restanti soci. L’ultima possibilità di risoluzione è la decisione del tribunale, se vi sono validi motivi, quando la società è stata costituita per un certo periodo.

Il socio ha il diritto di reclamare le spese sostenute, maggiorate degli interessi, nonché i danni subiti in relazione allo svolgimento degli affari sociali.

Registrazione di una società civile:

Entro 7 giorni dalla sua costituzione, la società civile deve essere iscritta nel registro BULSTAT (БУЛСТАТ) presso l’Agenzia di registrazione (Агенция по вписванията), da dove riceve un codice BULSTAT univoco.

I vantaggi nel costituire in Bulgaria una “Società ai sensi della Legge sulle obbligazioni e sui contratti”  sono:

  • può essere costituita da persone fisiche e giuridiche non di nazionalità bulgara;
  • è sottoposta alla legislazione fiscale bulgara (Tax 10%);
  • non si versa un capitale;
  • non può essere dichiarata fallita;
  • alla sua chiusura non necessita di liquidazione.

Gli articoli 357-364 della Legge Bulgara sulle obbligazioni e sui contratti (ЗАКОН ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ДОГОВОРИТЕ (ЗЗД)) disciplinano:

  • Costituzione e cessazione della partnership non costituita in società;
  • L’implementazione dell’attività;
  • I poteri dei partner.

Analogamente alle società commerciali, i partner della   “Società ai sensi della Legge sulle obbligazioni e sui contratti”  (Дружество по закона за задълженията и договорите (ДЗЗД)) possono negoziare e fornire contributi in denaro e in proprietà per raggiungere il comune obiettivo. I contributi sono proprietà comune dei partner, inclusi beni e beni conferiti nel business, come servizi, materiali, carburante, materie prime. Tutto ciò che viene acquisito dall’azienda diventa una proprietà comune dei partner. Ogni partecipante ha il diritto di richiedere e ottenere la propria quota di comproprietà della società, ma solo al momento del recesso o al momento della cessazione della società. I profitti e le perdite della società civile sono distribuiti tra i partner in proporzione alla loro quota, se non diversamente concordato nel contratto. Secondo l’art. 361 della Legge Bulgara sulle obbligazioni e sui contratti (ЗАКОН ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ДОГОВОРИТЕ (ЗЗД) sarà considerata inefficace qualsiasi disposizione per l’esclusione di uno qualsiasi dei soci dalla partecipazione alle perdite e agli utili della società.

La la “Società ai sensi della Legge sulle obbligazioni e sui contratti”  (Дружество по закона за задълженията и договорите (ДЗЗД)) o “Società civile” (Гражданското дружество) cessa:

  • Alla scadenza del termine stabilito e specificato nel contratto;
  • Al raggiungimento dell’obiettivo dell’azienda o se questi è diventato impossibile;
  • In caso di morte o invalidità di uno dei soci, se non diversamente concordato nel contratto;
  • Per volontà di uno dei partner fatto in buona fede e in tempo utile, a condizione che la società non è stata costituita per un periodo determinato, se non è esplicitamente previsto che la società continuerà a svolgere le sue attività con altri partner;
  • La società è inoltre cessata in base  ad una decisione del tribunale.

Dal punto di vista fiscale, tuttavia, le la “Società ai sensi della Legge sulle obbligazioni e sui contratti”  (Дружество по закона за задълженията и договорите (ДЗЗД))   rappresentano un’entità giuridica separata e sono generalmente equiparate alle società commerciali, soggetti a tassazione e tassazione dei risultati dell’attività economica secondo le norme generali della Legge sull’imposta sul reddito delle società -Закон за Корпоративното Подоходно Облагане (ЗКПО).

I pagamenti a favore dei soci della “Società ai sensi della Legge sulle obbligazioni e sui contratti”  (Дружество по закона за задълженията и договорите (ДЗЗД)) con natura di reddito derivante dalla partecipazione a questa società sono equiparati e soggetti a tassazione come reddito da dividendi.

Se necessario e in relazione all’attività svolta, la “Società ai sensi della Legge sulle obbligazioni e sui contratti”  (Дружество по закона за задълженията и договорите (ДЗЗД)) o “Società civile” (Гражданското дружество) può anche essere registrata ai fini IVA, pur non formando una persona giuridica indipendente.

Secondo la della  legge sull’imposta sul valore aggiunto – Закон за Данък Върху Добавената Стойност (ЗДДС)  sono soggetti passivi indipendenti e hanno la possibilità di tenere una registrazione separata.

(1) Artt.  da 357 a 364 del ЗЗД:

  1. SOCIETÀ

Arte. 357. Con il contratto d’impresa due o più persone convengono di unire la loro attività per il raggiungimento di un comune fine economico.

(abrogato comma 2, SG n. 12/1993)

Arte. 358. Per il raggiungimento dell’obiettivo comune, i soci possono anche concordare conferimenti in denaro o in altri beni.

Il denaro depositato, gli oggetti sostituibili e gli oggetti distrutti dall’uso sono di proprietà comune dei soci. Ogni altro oggetto si intende importato per uso comune, salvo diverso accordo.

Per quanto concerne la responsabilità del socio per vizi della cosa importata e per l’allontanamento giudiziale, le norme del contratto di locazione delle cose, quando la cosa è importata per l’uso, e le norme del contratto di vendita , quando la cosa è di proprietà , si applicano rispettivamente.

Arte. 359. Tutto ciò che viene acquisito per la società è proprietà comune dei soci.

Salvo patto contrario, le quote dei soci sono uguali.

Il socio può rivendicare la sua quota di patrimonio comune solo all’uscita dalla società o alla sua cessazione.

Arte. 360. Le decisioni sugli affari della società sono prese con il consenso di tutti i soci, a meno che lo statuto non preveda che ciò avvenga a maggioranza di voti. Ogni socio ha diritto ad un voto.

Salvo diverso accordo, ogni partner ha il diritto di gestire. Ma in questo caso, ciascuno degli altri partner può opporsi all’azione del partner prima che sia fatta. La maggioranza dei partner decide sul disaccordo.

Arte. 361. Salvo patto contrario, gli utili e le perdite saranno ripartiti tra i soci in proporzione alla loro quota.

La clausola di esclusione di alcuni dei soci dalla partecipazione alle perdite o agli utili non è valida.

Arte. 362. Il socio non può trasferire il suo diritto a partecipare alla società senza il consenso degli altri soci.

Arte. 363. La società cessa:

  1. a) per il raggiungimento dello scopo della società o se il suo raggiungimento è divenuto impossibile;
  2. b) alla scadenza del termine per il quale la società è stata costituita;
  3. c) con la morte o l’incapacità di uno dei soci, salvo diverso accordo;

(d) con la comunicazione di uno dei soci, data in buona fede e a tempo debito, quando la società è stata costituita a tempo indeterminato, a meno che la società non abbia concordato di continuare con gli altri soci, e

  1. e) con decisione del tribunale, se sussistono fondati motivi, quando la società è costituita per un certo periodo.

Arte. 364. Il socio ha diritto di pretendere le spese da lui sostenute, unitamente agli interessi sulle stesse, ed i danni subiti in relazione alla conduzione degli affari sociali.