Materie Prime Secondarie (MPS) e Regime sulla cessazione della qualifica di rifiuto (End of Waste (EoW)).

Materie Prime Secondarie (MPS) e Regime sulla cessazione della qualifica di rifiuto (End of Waste (EoW)).

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Normativa sulle Materie Prime Secondarie (MPS) 

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Ante Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008 (Direttiva quadro sui rifiuti)

Le Materie Prime Secondarie (MPS)  sono state introdotte nella normativa italiana dall’art.2 (Materie prime secondarie) della Legge 9 novembre 1988, n. 475 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, recante disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti industriali).

Il primo comma dell’ art.2 della Legge 9 novembre 1988, n. 475 stabiliva che: “Sono materie prime secondarie i residui derivanti da processi produttivi e che sono suscettibili, eventualmente previi idonei trattamenti, di essere utilizzati come materie prime in altri processi produttivi della stessa o di altra natura.”

Il secondo comma dell’ art.2 della Legge 9 novembre 1988, n. 475 stabiliva che:  “Non costituiscono materie prime secondarie, ai sensi del comma 1, le sostanze suscettibili di essere impiegate nell’ambito di processi di combustione destinati a produrre energia.”

Il terzo comma dell’ art.2 della Legge 9 novembre 1988, n. 475 stabiliva che: ” Le materie prime secondarie sono individuate con decreto del Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato.” ed Il quinto comma dell’ art.2 della Legge 9 novembre 1988, n. 475 stabiliva che:
“Spetta al Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, determinare le norme tecniche generali relative alle attività di cui al comma 4.”

Considerato che il recupero di materiali con il conseguente riciclo
degli stessi costutisce un mezzo efficace per la riduzione della
produzione di rifiuti e che il perseguimento di tale obiettivo è
importante ai fini della tutela dell’ambiente e delle risorse e ritenuto di dare attuazione a quanto previsto dall’art. 2, commi 3 e 5, della citata legge n. 475 del 1988 il Ministero dell’Ambiente ha emanato il Decreto 26 gennaio 1990 (Individuazione delle materie prime secondarie e determinazione delle norme tecniche generali relative alle attivita’ di stoccaggio, trasporto, trattamento e riutilizzo delle materie prime secondarie.).

Successivamente è stato emanato il DL 8 luglio 1994, n. 438 (Disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonché in materia di smaltimento dei rifiuti.), Decreto-Legge decaduto per mancata conversione, ma La LEGGE 11 novembre 1996, n. 575 (in G.U. 12/11/1996, n.265) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.

In attuazione degli articoli 2 e 5 del DL 8 luglio 1994, n. 438il Ministero dell’ Ambiente ha emanato il DM 5 settembre 1994 che escludeva dalla disciplina dei rifiuti tutta una serie di materiali e sostanze.

In seguito all’emanazione della Direttiva 91/156/CEE sui rifiuti del Consiglio del 18 marzo 1991, che modificava la direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti, è stato emanato il DECRETO LEGISLATIVO 5 febbraio 1997, n.22 (c.d. Decreto Ronchi).

A seguito dell’emanazione del DECRETO LEGISLATIVO 5 febbraio 1997, n.22 (c.d. Decreto Ronchi) è stato emanato il Decreto Ministero dell’Ambiente 05.02.98 –  Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 (PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152) e 33 (PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152) del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (link a versione coordinata con il DECRETO 5 aprile 2006, n. 186 – Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 5 febbraio 1998 «Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22)
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Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – Norme in materia ambientale (Testo Unico Ambientale (TUA)

In seguito, con l’emanazione del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – Norme in materia ambientale (Testo Unico Ambientale (TUA)(link a testo consolidato) è stata posta attenzione alla preparazione per il riutilizzo dei rifiuti, il riciclaggio o altre operazioni di recupero, in particolare con gli artt.

L’art. 181 -bis (Materie, sostanze e prodotti secondari), come detto, abrogato dal comma 3 dell’art. 39 del Decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 che, escludeva dal regime dei rifiuti le Materie Prime Secondarie (MPS) derivanti da attività di recupero individuate

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Post  Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008 (Direttiva quadro sui rifiuti) – Regime sulla cessazione della qualifica di rifiuto (End of Waste (EoW))

La Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 , relativa ai rifiuti ha abrogato alcune direttive  (link a Testo consolidato) tra cui la Direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006 , relativa ai relativa ai rifiuti, che a sua volta ha abrogato la Direttiva 91/156/CEE sui rifiuti del Consiglio del 18 marzo 1991 che modifica la direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti.

L’articolo 6 della Direttiva 2008/98/CE (cessazione della qualifica di rifiuto) rappresenta il punto di partenza della regolamentazione attualmente vigente in materia di cessazione della qualifica di rifiuto (End of Waste (EoW)).

Il primo comma dell’articolo 6 della Direttiva 2008/98/CE cessazione della qualifica di rifiuto (End of Waste (EoW)) nella versione originale stabiliva che:”

“1.   Taluni rifiuti specifici cessano di essere tali ai sensi dell’articolo 3, punto 1, quando siano sottoposti a un’operazione di recupero, incluso il riciclaggio, e soddisfino criteri specifici da elaborare conformemente alle seguenti condizioni:

a) la sostanza o l’oggetto è comunemente utilizzata/o per scopi specifici;

b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;

c) la sostanza o l’oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti; e

d) l’utilizzo della sostanza o dell’oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o sulla salute umana.

I criteri includono, se necessario, valori limite per le sostanze inquinanti e tengono conto di tutti i possibili effetti negativi sull’ambiente della sostanza o dell’oggetto.”

In seguito il comma 6 dell’art. 1 della Direttiva(UE) 2018/851/UE  del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 ha modificato il paragrafo 1 dell’art. 6 della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti:

a)

il paragrafo 1 è così modificato:

i)

la parte introduttiva e la lettera a) sono sostituite dal testo seguente:

«1.   Gli Stati membri adottano misure appropriate per garantire che i rifiuti sottoposti a un’operazione di riciclaggio o di recupero di altro tipo cessino di essere considerati tali se soddisfano le seguenti condizioni:

a)

la sostanza o l’oggetto è destinata/o a essere utilizzata/o per scopi specifici;»;

ii)

il secondo comma è soppresso;

Il successivo secondo comma dell’articolo 6 della Direttiva 2008/98/CE cessazione della qualifica di rifiuto (End of Waste (EoW))  disponeva che criteri di cui al paragrafo 1 dovessero essere trasposti in regolamenti ad hoc per singole categorie di rifiuti (modificato dalla lettera B) del comma 6 dell’art. 1 della Direttiva(UE) 2018/851/UE  del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018).

Il paragrafo 4 dell’articolo 6 della Direttiva 2008/98/CE cessazione della qualifica di rifiuto (End of Waste (EoW))  prevedeva, in via residuale rispetto al livello comunitario, la possibilità per ogni singolo Stato membro, previa informazione alla Commissione europea, di stabilire “caso per caso” se uno specifico  rifiuto perdesse, a seguito di operazione di recupero, la “qualifica rifiuto” (modificato dalla lettera B) del paragrafo 6 dell’art. 1 della Direttiva(UE) 2018/851/UE  del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018)..

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Modifiche al Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – Norme in materia ambientale (Testo Unico Ambientale (TUA)

In seguito all’emanazione della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 , relativa ai rifiuti, Il Decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 (Disposizioni di attuazione della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008 , relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive  (link a Testo consolidato)) ha modificato ampiamente il  Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – Norme in materia ambientale (Testo Unico Ambientale (TUA)

In Particolare con

Come abbiamo visto, il comma 3 dell’art. 39 del Decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 ha abrogato l’art. 181 -bis (Materie, sostanze e prodotti secondari) del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – Norme in materia ambientale (Testo Unico Ambientale (TUA).

Di rilievo è l’Art. 12 (Sottoprodotto e cessazione della qualifica di rifiuto) del Decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 che, dopo l’articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ha inserito nel Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – Norme in materia ambientale (Testo Unico Ambientale (TUA) (link a Testo consolidato):

  • l’Articolo 184-bis (Sottoprodotto)
    “1. È un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera a), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:
    a) la sostanza o l’oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
    b) è certo che la sostanza o l’oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
    c) la sostanza o l’oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
    d) l’ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l’oggetto soddisfa, per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o la salute umana.
    2. Sulla base delle condizioni previste al comma 1, possono essere adottate misure per stabilire criteri qualitativi o quantitativi da soddisfare affinché specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano considerati sottoprodotti e non rifiuti ((garantendo un elevato livello di protezione dell’ambiente e della salute umana favorendo, altresì, l’utilizzazione attenta e razionale delle risorse naturale dando priorità alle pratiche replicabili di simbiosi industriale)).
    All’adozione di tali criteri si provvede con uno o più decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in conformità a quanto previsto dalla disciplina comunitaria.
    2-bis. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 13 GIUGNO 2017, N. 120.”
  • l’Articolo 184-ter (Cessazione della qualifica di rifiuto)
    1. Un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un’operazione di recupero, incluso il riciclaggio, e soddisfi i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni:
    a) la sostanza o l’oggetto sono destinati a essere utilizzati per scopi specifici;
    b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
    c) la sostanza o l’oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
    d) l’utilizzo della sostanza o dell’oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o sulla salute umana.
    2. L’operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri elaborati conformemente alle predette condizioni. I criteri di cui al comma 1 sono adottati in conformità a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero, in mancanza di criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o più decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. I criteri includono, se necessario, valori limite per le sostanze inquinanti e tengono conto di tutti i possibili effetti negativi sull’ambiente della sostanza o dell’oggetto.
    3. In mancanza di criteri specifici adottati ai sensi del comma 2, le autorizzazioni di cui agli articoli 208 (autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti), 209 (rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in possesso di certificazione ambientale) e 211 (autorizzazione di impianti di ricerca e di sperimentazione) e di cui al titolo III-bis della parte seconda del presente decreto, per lo svolgimento di operazioni di recupero ai sensi del presente articolo, sono rilasciate o rinnovate nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, e sulla base di criteri dettagliati, definiti nell’ambito dei medesimi procedimenti autorizzatori previo parere obbligatorio e vincolante dell’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA)) o dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale territorialmente competente, che includono:
    a) materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell’operazione di recupero;
    b) processi e tecniche di trattamento consentiti;
    c) criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall’operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario;
    d) requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l’automonitoraggio e l’accreditamento, se del caso;
    e) un requisito relativo alla dichiarazione di conformità.
    In mancanza di criteri specifici adottati ai sensi del comma 2, continuano ad applicarsi, quanto alle procedure semplificate per il recupero dei rifiuti, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, e ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269.
    3-bis. Le autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 3 comunicano all’ISPRA i nuovi provvedimenti autorizzatori adottati, riesaminati o rinnovati, entro dieci giorni dalla notifica degli stessi al soggetto istante. (127)
    3-ter. L’ISPRA, o l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente territorialmente competente delegata dal predetto Istituto, controlla a campione, sentita l’autorità competente di cui al comma 3-bis, in contraddittorio con il soggetto interessato, la conformità delle modalità operative e gestionali degli impianti, ivi compresi i rifiuti in ingresso, i processi di recupero e le sostanze o oggetti in uscita, agli atti autorizzatori rilasciati nonché alle condizioni di cui al comma 1, redigendo, in caso di non conformità, apposita relazione. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 31 MAGGIO 2021, N. 77. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 31 MAGGIO 2021, N. 77. Al fine di assicurare l’armonizzazione, l’efficacia e l’omogeneità dei controlli di cui al presente comma sul territorio nazionale, si applicano gli articoli 4, comma 4, e 6 della legge 28 giugno 2016, n. 132.
    3-quater. COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 MAGGIO 2021, N. 77.
    3-quinquies. COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 MAGGIO 2021, N. 77.
    3-sexies. Con cadenza annuale, l’ISPRA redige una relazione sulle verifiche e i controlli effettuati nel corso dell’anno ai sensi del comma 3-ter e la comunica al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare entro il

    ((31 gennaio)).

    3-septies. Al fine del rispetto dei principi di trasparenza e di pubblicità, è istituito presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare il registro nazionale per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate e delle procedure semplificate (( (RECER) ))concluse ai sensi del presente articolo.
    Le autorità competenti, al momento del rilascio, comunicano al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare i nuovi provvedimenti autorizzatori emessi, riesaminati e rinnovati nonché gli esiti delle procedure semplificate avviate per l’inizio di operazioni di recupero di rifiuti ai fini del presente articolo.
    Con decreto non avente natura regolamentare del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono definite le modalità di funzionamento e di organizzazione del registro di cui al presente comma. A far data dall’effettiva operatività del registro di cui al presente comma, la comunicazione di cui al comma 3-bis si intende assolta con la sola comunicazione al registro. Alle attività di cui al presente comma le amministrazioni provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
    4. Un rifiuto che cessa di essere tale ai sensi e per gli effetti del presente articolo è da computarsi ai fini del calcolo del raggiungimento degli obiettivi di recupero e riciclaggio stabiliti dal presente decreto, dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n 209, dal decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, e dal decreto legislativo 120 novembre 2008, n. 188, ovvero dagli atti di recepimento di ulteriori normative comunitarie, qualora e a condizione che siano soddisfatti i requisiti in materia di riciclaggio o recupero in essi stabiliti.
    5. La disciplina in materia di gestione dei rifiuti si applica fino alla cessazione della qualifica di rifiuto.
    5-bis. La persona fisica o giuridica che utilizza, per la prima volta, un materiale che ha cessato di essere considerato rifiuto e che non è stato immesso sul mercato o che immette un materiale sul mercato per la prima volta dopo che cessa di essere considerato rifiuto, provvede affinché il materiale soddisfi i pertinenti requisiti ai sensi della normativa applicabile in materia di sostanze chimiche e prodotti collegati. Le condizioni di cui al comma 1 devono essere soddisfatte prima che la normativa sulle sostanze chimiche e sui prodotti si applichi al materiale che ha cessato di essere considerato un rifiuto.”

Successivamente gli artt.184-bis e 184-ter del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – Norme in materia ambientale (Testo Unico Ambientale (TUA) (link a testo consolidato)  hanno subito varie modifiche.
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Regolamenti dell’Unione Europea recanti i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE 

Regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio, del 31 marzo 2011 , recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

Regolamento (UE) n. 1179/2012 della Commissione, del 10 dicembre 2012 , recante i criteri che determinano quando i rottami di vetro cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

Regolamento (UE) n. 715/2013 della Commissione, del 25 luglio 2013 , recante i criteri che determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

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Decreti Ministeriali emanati ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

In considerazione del fatto che

  • Il paragrafo 4 dell’articolo 6 della Direttiva 2008/98/CE cessazione della qualifica di rifiuto (End of Waste (EoW))  prevede, in via residuale rispetto al livello comunitario, la possibilità per ogni singolo Stato membro, previa informazione alla Commissione europea, di stabilire “caso per caso” se uno specifico  rifiuto perdesse, a seguito di operazione di recupero, la “qualifica rifiuto”.
  • Il secondo comma dell’articolo 184-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, prevede che: “i criteri di cui al comma 1 del medesimo articolo sono adottati in conformità a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero, in mancanza, di criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o più decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ………..”

ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – Norme in materia ambientale (Testo Unico Ambientale (TUA) (link a testo consolidato)  sono stati emanati

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

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Decreti che , ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, continuano ad applicarsi in mancanza di criteri specifici adottati ai sensi del comma 2, dello stesso articolo

Ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – Norme in materia ambientale (Testo Unico Ambientale (TUA) (link a testo consolidato), in mancanza di criteri specifici adottati ai sensi del comma 2, continuano ad applicarsi, quanto alle procedure semplificate per il recupero dei rifiuti, le disposizioni di cui al

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