Il Regolamento (CE) n. 1013/2006 (Testo originale anteriore alle modifiche) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006 disciplina la spedizioni di rifiuti.
Negli anni il Regolamento (CE) n. 1013/2006 è stato
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Rettificato da:
Noi faremo riferimento alla versione consolidata allo 01/11/2021 del Regolamento (CE) n. 1013/2006
Il primo comma dell’art.1 del REGOLAMENTO (CE) N. 1013/2006 stabilisce che questi istituisce, per le spedizioni di rifiuti, le
- procedure e
- i regimi di controllo
in funzione
- dell’origine
- della destinazione
- dell’itinerario di spedizione
- del tipo di rifiuti spediti
- del tipo di trattamento da applicare ai rifiuti nel luogo di destinazione.
Il secondo comma dell’art.1 del REGOLAMENTO (CE) N. 1013/2006 stabilisce che questi si applica alle spedizioni di rifiuti:
a) fra Stati membri TITOLO II
-
- all’interno della Comunità
- con transito attraverso paesi terzi; CAPO 6
b) importati nella Comunità da paesi terzi TITOLO V
c) esportati dalla Comunità verso paesi terzi TITOLO IV
d) in transito nel territorio della Comunità, con un itinerario da e verso paesi terzi TITOLO VI
Il terzo comma dell’art.1 del REGOLAMENTO (CE) N. 1013/2006 stabilisce le esclusioni dall’ambito d’applicazione del regolamento.
Il REGOLAMENTO (CE) N. 1013/2006 relativo alle spedizioni di rifiuti è così strutturato:
- TITOLO I – AMBITO D’APPLICAZIONE E DEFINIZIONI
- Articolo 1 Ambito d’applicazione
- Articolo 2 Definizioni
- TITOLO II – SPEDIZIONI ALL’INTERNO DELLA COMUNITÀ CON O SENZA TRANSITO ATTRAVERSO PAESI TERZI
-
- Articolo 3 Quadro procedurale generale
- CAPO 1 – Notifica e autorizzazione preventive scritte
- Articolo 4 Notifica
- Articolo 5 Contratto
- Articolo 6 Garanzia finanziaria
- Articolo 7 Trasmissione della notifica da parte dell’autorità competente di spedizione
- Articolo 8 Richieste di informazioni e documenti da parte delle autorità competenti interessate e conferma di ricevimento da parte dell’autorità competente di destinazione
- Articolo 9 Autorizzazioni da parte delle autorità competenti di destinazione, spedizione e transito e termini per il trasporto, il recupero o lo smaltimento
- Articolo 10 Condizioni cui sono subordinate le spedizioni
- Articolo 11 Obiezioni alle spedizioni di rifiuti destinati allo smaltimento
- Articolo 12 Obiezioni alle spedizioni di rifiuti destinati al recupero
- Articolo 13 Notifica generale
- Articolo 14 Impianti di recupero titolari di autorizzazione preventiva
- Articolo 15 Disposizioni aggiuntive relative alle operazioni intermedie di recupero e smaltimento
- Articolo 16 Obblighi da osservare dopo il rilascio dell’autorizzazione alla spedizione
- Articolo 17 Modifiche apportate alla spedizione dopo il rilascio dell’autorizzazione
- CAPO 2 – Obblighi generali d’informazione
- Articolo 18 Rifiuti che devono essere accompagnati da determinate informazioni
- CAPO 3 – Obblighi generali
- Articolo 19 Divieto di miscelazione dei rifiuti durante la spedizione
- Articolo 20 Conservazione dei documenti e delle informazioni
- Articolo 21 Accesso del pubblico alle notifiche
- CAPO 4 – Obblighi di riprendere i rifiuti
- Articolo 22 Ripresa dei rifiuti quando la spedizione non può essere portata a termine come previsto
- Articolo 23 Spese per la ripresa di rifiuti quando la spedizione non può essere portata a termine
- Articolo 24 Ripresa dei rifiuti in caso di spedizione illegale
- Articolo 25 Spese per la ripresa dei rifiuti in caso di spedizione illegale
- CAPO 5 – Disposizioni amministrative generali
- Articolo 26 Forma delle comunicazioni
- Articolo 27 Lingua
- Articolo 28 Disaccordo in merito alla classificazione dei rifiuti
- Articolo 29 Spese amministrative
- Articolo 30 Accordi per le zone di confine
- CAPO 6 – Spedizioni all’interno della Comunità con transito attraverso paesi terzi
- Articolo 31 Spedizioni di rifiuti destinati allo smaltimento
- Articolo 32 Spedizioni di rifiuti destinati al recupero
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- TITOLO III – SPEDIZIONI ESCLUSIVAMENTE ALL’INTERNO DEGLI STATI MEMBRI
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- Articolo 33 Applicazione del presente regolamento alle spedizioni esclusiva- mente all’interno degli Stati membri
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- TITOLO IV – ESPORTAZIONI DALLA COMUNITÀ VERSO PAESI TERZI
- CAPO 1 – Esportazioni di rifiuti destinati allo smaltimento
- Articolo 34 Divieto di esportazione ad eccezione delle esportazioni dirette ai paesi EFTA ( Paesi EFTA che sono Parti della Convenzione di Basilea. Attualmente l’EFTA conta solo quattro paesi membri: Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera, tutti Parti della Convenzione)
- Articolo 35 Procedure di esportazione verso i paesi EFTA
- CAPO 2 – Esportazioni di rifiuti destinati al recupero
- Sezione 1 –
- Articolo 36 Divieto di esportazione
- Articolo 37 Procedure di esportazione dei rifiuti elencati nell’allegato III o III A
- Sezione 2 –
- Articolo 38 Esportazioni di rifiuti elencati negli allegati III, III A, III B, IV e IV A
- Sezione 1 –
- CAPO 3 – Disposizioni generali
- Articolo 39 Esportazioni verso l’Antartico
- Articolo 40 Esportazioni verso i paesi o territori d’oltremare
- CAPO 1 – Esportazioni di rifiuti destinati allo smaltimento
- TITOLO V – IMPORTAZIONI NELLA COMUNITÀ DA PAESI TERZI
- CAPO 1 – Importazioni di rifiuti destinati allo smaltimento
- Articolo 41 Divieto di importazioni ad eccezione di quelle provenienti da paesi aderenti alla convenzione di Basilea o da paesi con i quali è in vigore un accordo o da altri territori in situazione di crisi o in caso di guerra
- Articolo 42 Obblighi procedurali per le importazioni da paesi aderenti alla convenzione di Basilea o da altri territori in situazione di crisi o in caso di guerra
- CAPO 2 – Importazioni di rifiuti destinati al recupero
- Articolo 43 Divieto di importazioni ad eccezione di quelle provenienti da paesi cui si applica la decisione OCSE, da paesi aderenti alla convenzione di Basilea o da paesi con i quali è in vigore un accordo o da altri territori in situazione di crisi o in caso di guerra
- Articolo 44 Obblighi procedurali per le importazioni da un paese cui si applica la decisione OCSE o da altri territori in situazione di crisi o in caso di guerra
- Articolo 45 Obblighi procedurali per le importazioni da un paese aderente alla convenzione di Basilea ai quali non si applica la decisione OCSE o da altri territori in situazione di crisi o in caso di guerra
- CAPO 3 – Disposizioni generali
- Articolo 46 Importazioni da paesi o territori d’oltremare
- CAPO 1 – Importazioni di rifiuti destinati allo smaltimento
- TITOLO VI – TRANSITO NEL TERRITORIO DELLA COMUNITÀ DI SPEDIZIONI DA E VERSO PAESI TERZI
- CAPO 1 – Rifiuti destinati allo smaltimento
- Articolo 47 Transito nel territorio della Comunità di rifiuti destinati allo smaltimento
- CAPO 2 – Transito di rifiuti destinati al recupero
- Articolo 48 Transito nel territorio della Comunità di rifiuti destinati al recupero
- CAPO 1 – Rifiuti destinati allo smaltimento
- TITOLO VII – ALTRE DISPOSIZIONI
- CAPO 1 – Obblighi supplementari
- Articolo 49 Protezione dell’ambiente
- Articolo 50 Misure di esecuzione negli Stati membri
- Articolo 51 Relazioni degli Stati membri
- Articolo 52 Cooperazione internazionale
- Articolo 53 Designazione delle autorità competenti
- Articolo 54 Designazione dei corrispondenti
- Articolo 55 Designazione degli uffici doganali di entrata nella Comunità e di uscita dalla Comunità
- Articolo 56 Notifica ed informazione riguardo alle designazioni
- CAPO 2 – Altre disposizioni
- Articolo 57 Riunione dei corrispondenti
- Articolo 58 Modifiche degli allegati
- Articolo 58 Esercizio della delega
- Articolo 60 Riesame
- Articolo 61 Abrogazioni
- Articolo 62 Disposizioni transitorie
- Articolo 63 Disposizioni transitorie relative a taluni Stati membri
- Articolo 64 Entrata in vigore e applicazione
- CAPO 1 – Obblighi supplementari
- ALLEGATO I A – Documento di notifica per i movimenti/spedizioni transfrontalieri di rifiuti
- ALLEGATO I B – Documento di movimento per i movimenti/spedizioni transfrontalieri di rifiuti
- ALLEGATO I C – ISTRUZIONI SPECIFICHE PER LA COMPILAZIONE DEI DOCUMENTI DI NOTIFICA E DI MOVIMENTO
- ALLEGATO II
- ALLEGATO III ELENCO DEI RIFIUTI SOGGETTI AGLI OBBLIGHI GENERALI DI INFORMAZIONE DI CUI ALL’ARTICOLO 18 («ELENCO VERDE»)
- ALLEGATO III A MISCELE DI DUE O PIÙ RIFIUTI ELENCATI NELL’ALLEGATO III E NON CLASSIFICATI SOTTO UNA VOCE SPECIFICA DI CUI ALL’ARTICOLO 3, PARAGRAFO 2
- ALLEGATO III B RIFIUTI VERDI ADDIZIONALI IN ATTESA DELL’INCLUSIONE NEI PERTINENTI ALLEGATI DELLA CONVENZIONE DI BASILEA O DELLA DECISIONE OCSE DI CUI ALL’ARTICOLO 58, PARAGRAFO 1, LETTERA b)
- ALLEGATO IV ELENCO DEI RIFIUTI SOGGETTI ALLA PROCEDURA DI NOTIFICA E AUTORIZZAZIONE PREVENTIVE SCRITTE («ELENCO AMBRA»)
- ALLEGATO IV A RIFIUTI ELENCATI NELL’ALLEGATO III, MA SOGGETTI ALL’OBBLIGO DI NOTIFICA E AUTORIZZAZIONE PREVENTIVE SCRITTE (ARTICOLO 3, PARAGRAFO 3)
- ALLEGATO V RIFIUTI SOGGETTI AL DIVIETO DI ESPORTAZIONE DI CUI ALL’ARTICOLO 36
- ALLEGATO VI MODULO PER GLI IMPIANTI TITOLARI DI AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA (ARTICOLO 14)
- ALLEGATO VII INFORMAZIONI CHE DEVONO ACCOMPAGNARE LE SPEDIZIONI DI RIFIUTI DI CUI ALL’ARTICOLO 3, PARAGRAFI 2 E 4
- ALLEGATO VIII LINEE GUIDA PER UNA GESTIONE ECOLOGICAMENTE CORRETTA (ARTICOLO 49)
- ALLEGATO IX QUESTIONARIO SUPPLEMENTARE SULL’INFORMAZIONE DA PARTE DEGLI STATI MEMBRI A NORMA DELL’ARTICOLO 51, PARAGRAFO 2