Ai fini della disciplina Iva dell’Ecommerce sono necessarie due distinzioni:
- la prima basata sull’oggetto della transazione:
- “diretto”, scambio di beni immateriali o digitalizzati, in cui l’intera transazione commerciale, inclusa la produzione e la consegna del bene, avviene per via telematica;
- “indiretto”, si attua uno scambio di beni;
- la seconda fondata sui soggetti coinvolti:
- soggetto imprenditore (B2B) ;
- privato (B2C).
Ecommerce diretto: l’IVA deve essere scontata nel Paese di destinazione dei beni immateriali indipendentemente dal luogo in cui è stabilito il prestatore e non assume alcun rilievo la distinzione B2B o B2C.
L’Ecommerce diretto ha per oggetto lo scambio di beni immateriali o digitalizzati, in cui l’intera transazione commerciale, inclusa la produzione e la consegna del bene, avviene per via telematica. Le norme comunitarie ne propongono una casistica esemplificativa contenuta nell’Allegato II della Direttiva 2006/112/CE e successive modifiche ed integrazioni. Sono espressamente esclusi dall’Ecommerce diretto le tipologie di servizio elencate dall’articolo 7, paragrafo 3, Reg. UE 282/2011 del 15 marzo 2011 ed i servizi di tele-radio diffusione e telecomunicazione.
Il presupposto oggettivo dell’Ecommerce Iva diretto è parificato alle prestazioni di servizi.
Il principio generale di tassazione per le prestazioni di servizi resi tramite mezzi elettronici è quello per cui l’IVA deve essere scontata nel Paese di destinazione dei beni immateriali, indipendentemente dal luogo in cui è stabilito il prestatore (c.d. “principio del luogo di stabilimento del committente”), non assume alcun rilievo la distinzione tra committente soggetto passivo (B2B) piuttosto che privato (B2C) e neanche la residenza, all’interno della UE o extra UE.
La qualificazione dello status fiscale del committente è molto importante perché pur non modificando la territorialità del tributo, variano diametralmente gli adempimenti dei soggetti coinvolti, con possibilità di errori e sanzioni non indifferenti.
Le pratiche operative con cui viene assolta l’imposta nel Paese di residenza del committente variano in base dello status giuridico rivestito dallo stesso committente :
- nel caso in cui il committente è un imprenditore, soggetto passivo, e-commerce diretto B2B, l’imposta è assolta dal committente mediante applicazione del reverse charge (il debitore dell’imposta non è il soggetto che effettua l’operazione ed emette la fattura, ma colui che la riceve)
- per i committenti privati sarà lo stesso prestatore a dover assolvere l’imposta tramite:
- identificazione diretta;
- nomina del rappresentate fiscale;
- regime del MOSS (Mini One Stop Shop o Mini Sportello Unico) .
Ecommerce indiretto B2B: applicazione dell’IVA nel paese di destinazione
La disciplina delle cessioni a titolo oneroso di beni mobili, ecommerce indiretto, all’interno della comunità europea tra soggetti passivi (B2B), è indirizzata ad applicare l’IVA nel Paese in cui avviene il consumo finale .
Ecommerce indiretto B2C: applicazione dell’IVA nel Paese di residenza del cedente entro le soglie di fatturato stabilite dai vari Paesi UE
Le cessioni di beni mobili di provenienza comunitaria, eseguite nei confronti di privati consumatori, scontano l’IVA nel Paese di residenza del cedente.
Tuttavia sono assoggettate ad IVA nel Paese del cedente solo qualora non siano superate le soglie di fatturato su base annua stabilite dai vari Paesi UE.
Le Soglie annuali di vendita a distanza dell’UE sono:
Austria | € 35.000 |
Belgio | € 35.000 |
Bulgaria | BGN 70.000 |
Croazia | 270.000 HRK |
Cipro | € 35.000 |
Repubblica Ceca | 1.140.000 CZK |
Danimarca | 280.000 DKK |
Estonia | € 35.000 |
Finlandia | € 35.000 |
Francia | € 35.000 |
Germania | € 100.000 |
Grecia | € 35.000 |
Ungheria | 8.800.000 HUF |
Irlanda | € 35.000 |
Italia | € 35.000 |
Lettonia | € 35.000 |
Lituania | € 35.000 |
Lussemburgo | € 100.000 |
Malta | € 35.000 |
Olanda | € 100.000 |
Norvegia | N / A |
Polonia | 160.000 PLN |
Portogallo | € 35.000 |
Romania | RON 118.000 |
Slovacchia | € 35.000 |
Slovenia | € 35.000 |
Spagna | € 35.000 |
Svezia | 320.000 SEK |
Svizzera | N / A |
Regno Unito | £ 70.000 |
Superate queste soglie le cessioni sono assoggettate ad Iva nel Paese del cessionario ed il il venditore comunitario si troverà a dover adempiere l’obbligazione tributaria tramite l’identificazione diretta oppure la nomina del rappresentate fiscale.