Portogallo – Codice fiscale sugli investimenti – Decreto legge n. 249/2009, del 23 settembre

Decreto legge n. 249/2009, del 23 settembre

La crescente proiezione del Portogallo sulla scena mondiale richiede una profonda riflessione sugli orientamenti negoziali nelle relazioni economiche internazionali e, in questa prospettiva, è imperativo che venga delineata una strategia fiscale globale basata sugli attuali paradigmi di competitività. Questa circostanza porta al fatto che gli strumenti di politica fiscale internazionale del nostro Paese dovrebbero fungere da fattore di attrazione per l’ubicazione dei fattori di produzione, dell’iniziativa imprenditoriale e della capacità produttiva nello spazio portoghese.

Questa iniziativa legislativa consacra così giuridicamente un nuovo spirito di competitività dell’economia portoghese, con il quale si intende stimolare l’economia nazionale e il tessuto imprenditoriale portoghese.

In questo senso, avvalendosi dell’autorizzazione legislativa conferita dagli articoli 106.º e 126.º della Legge n. 64-A/2008, del 31 dicembre, che ha approvato il Bilancio dello Stato per il 2009, il Codice fiscale degli investimenti e il nuovo regime fiscale per i residenti non abituali in termini di imposta sul reddito delle persone fisiche (IRS).

Pertanto, e in primo luogo, il presente decreto legge modifica l’articolo 41 dello Statuto delle agevolazioni fiscali e regola il regime delle agevolazioni fiscali stabilito in tale disposizione normativa. L’emendamento mira fondamentalmente a:

Estendere il periodo di validità di detto regime fino al 31 dicembre 2020;

Definire l’ambito delle attività economiche nelle quali possono essere integrati i progetti di investimento idonei a garantire i benefici fiscali in questione;

Innalzare l’importo minimo delle domande rilevanti ai fini dell’ammissibilità dei progetti rispettivamente a (euro) 5.000.000, nei casi previsti dal comma 1 dell’articolo 41, e a (euro) 250.000, nei casi previsti dal comma 4 dell’articolo 41;

Definire le condizioni di accesso al regime in questione;

Accettare le nuove disposizioni comunitarie sugli aiuti di Stato;

Definire un meccanismo per quantificare il beneficio fiscale assegnato a livello globale;

Ridefinire la portata e il significato delle applicazioni rilevanti;

Rivedere e integrare un regime di incentivi per la ricerca e lo sviluppo;

Revisione delle procedure applicative e valutazione dei processi contrattuali per la concessione dei benefici impliciti;

Esaminare le condizioni contrattuali, l’ispezione e il follow-up del progetto ammissibile.

In questo contesto di riforma è stato creato il Codice fiscale sugli investimenti, che mira fondamentalmente a unificare la procedura applicabile alla contrattazione dei benefici fiscali previsti dal già citato articolo 41 dello Statuto dei benefici fiscali.

In tal senso viene creato un organismo volto a unificare e semplificare l’intera procedura legata alla concessione, monitoraggio, rinegoziazione e risoluzione dei contratti interessati, che sarà denominato Consiglio Interministeriale per il Coordinamento delle Incentivazioni Fiscali agli Investimenti da concedere entro il 2020 Il Consiglio è presieduto da un rappresentante del Ministero delle Finanze e comprende un rappresentante dell’Agenzia portoghese per gli investimenti e il commercio estero, EPE, un rappresentante dell’Istituto per il sostegno alle piccole e medie imprese e all’innovazione, un rappresentante del Direzione generale delle imposte e un rappresentante della Direzione generale delle dogane e delle accise di consumo.

Dal punto di vista materiale, e in termini di investimenti produttivi, è opportuna una regolamentazione congiunta dei benefici fiscali da concedere alle imprese che promuovono progetti di investimento realizzati entro il 2020 e che siano rilevanti per lo sviluppo del tessuto imprenditoriale nazionale e dei settori di interesse strategico. giustificato per l’economia portoghese. Si tratta di benefici di carattere eccezionale, di carattere temporaneo, concessi in regime contrattuale e limitati in base all’investimento effettuato, stabilendo un’intensità maggiore per progetti di particolare interesse per il Paese.

Si precisa inoltre che, oltre ai limiti individuati, i benefici concessi ai sensi del presente decreto-legge rispettano la normativa comunitaria applicabile, ovvero il Regolamento (CE) n.800/2008, del 6 agosto, che ha approvato il regolamento generale di esenzione per categoria, salvo diversa indicazione, nel qual caso il regolamento (CE) n.1998/2006, del 15 dicembre, sugli aiuti de minimis.

Nell’ambito della riduzione burocratica e della semplificazione procedurale che presiede questa iniziativa legislativa, viene inoltre stabilita una procedura accelerata per il riconoscimento dello status di operatore economico autorizzato alle semplificazioni doganali ai promotori di grandi investimenti produttivi, e misure di semplificazione delle procedure, che consentono, anche associazioni rappresentative di attività economiche, di rinunciare a prestare garanzia sui dazi all’importazione e sugli altri oneri eventualmente dovuti per le merci non comunitarie soggette ai regimi doganali più rilevanti.

Per quanto riguarda il regime delle agevolazioni contrattuali per l’internazionalizzazione, non essendo soggetto ai limiti contenuti nel regolamento generale di esenzione per categoria, né nel regolamento sugli aiuti de minimis, sopra citato, si è ritenuto di non includere in questa revisione il costante del regime materiale del decreto legge n.401/99 del 14 ottobre, che apparirà in un diploma autonomo, al quale fa riferimento il Codice fiscale sugli investimenti, revocando solo le rispettive disposizioni procedurali, che ora appariranno in detto Codice.

È stata consultata l’Associazione nazionale dei comuni portoghesi.

Come questo:

Utilizzando l’autorizzazione legislativa concessa dagli articoli 106.º e 126.º della Legge n. della Costituzione, il Governo decreta quanto segue:

Articolo 1

Approvazione del Codice fiscale sugli investimenti

È approvato il Codice fiscale sugli investimenti, di seguito Codice, pubblicato in allegato al presente decreto legge e che costituisce parte integrante del presente decreto legge.

Articolo 2

Quadro comunitario

1 – Il presente decreto-legge è redatto ai sensi del regolamento (CE) n.800/2008, del 6 agosto, che ha approvato il regolamento generale di esenzione per categoria, salvo ove diversamente specificato, in cui è redatto ai sensi del regolamento (CE) n.1998/2006, del 15 dicembre, sugli aiuti de minimis, e rispetta i limiti della carta nazionale degli aiuti di Stato con finalità regionale per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2013, approvata dalla Commissione Europea il 7 febbraio 2007, da pubblicizzare tramite un’ordinanza del membro del Governo competente per il settore delle finanze.

2 – I limiti previsti nella carta regionale sono aumentati di 10 punti percentuali per le imprese di medie dimensioni e di 20 punti percentuali per le piccole imprese, come definiti nella Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003, sulla definizione di micro, piccole e medie imprese grandi imprese, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, L 124, del 20 maggio 2003.

3 – In relazione ai grandi progetti di investimento le cui spese ammissibili superano i 50 milioni di euro, il limite previsto nella carta regionale è soggetto all’adeguamento stabilito al comma 67 delle Linee guida sugli aiuti di Stato con finalità regionale per il periodo 2007-2013, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, n.C 54, del 4 marzo 2006.

Articolo 3

Modifica del codice dell’imposta sul valore aggiunto

L’articolo 28 del Codice dell’imposta sul valore aggiunto, approvato con decreto legge n. 394-B/84, del 26 dicembre, nella sua formulazione attuale, è sostituito dal seguente testo:

«Articolo 28.

1 – …

due – …

3 – Il pagamento dell’imposta dovuta sull’importazione di beni viene effettuato presso i servizi doganali competenti, secondo le norme previste dalla normativa comunitaria applicabile ai dazi all’importazione, salvo il caso in cui, mediante cauzione, è concessa la dilazione pagamento, nel qual caso viene effettuato:

  1. a) entro 60 giorni dalla data di registrazione della liquidazione, quando il differimento è concesso separatamente per ciascun importo di imposta oggetto di detta registrazione;
  2. b) Fino al 15 del 2° mese successivo ai periodi di globalizzazione della registrazione del regolamento o del pagamento previsti dalla normativa doganale applicabile.

4 – Fermo restando quanto disposto al numero precedente e per i periodi ivi previsti, è concessa la dilazione del pagamento dell’IVA, previa costituzione di specifica garanzia per un importo corrispondente al 20% dell’imposta dovuta, ai sensi dell’art. legislazione applicabile.

5 – (Precedente n. 4.)

6 – (Precedente n. 5.)

7 – (Precedente n. 6.)

8 – La prestazione e l’utilizzo della garanzia prevista dal comma 4 rispettano le norme da stabilire con decreto del membro del Governo competente per l’area delle finanze.

9 – In caso di inadempimento, e indipendentemente dall’avvio di una procedura di esecuzione fiscale nei termini di legge, al debitore viene revocata la possibilità di avvalersi della garanzia di cui al comma 4, per la durata di un anno , ferma restando la possibilità di ricorrere alle garanzie previste dal comma 3.”

Articolo 4

Modifica del codice dell’imposta sul reddito delle persone fisiche

1 – Articoli 16.º, 22.º, 72.º e 81.º del Codice dell’Imposta sul Reddito delle persone fisiche, denominato in breve Codice IRS, approvato con decreto legge n° 442-A/88 del 30 novembre, nella loro formulazione attuale, sono sostituite dalle seguenti:

«Articolo 16.

[…]

1 – …

due – …

3-…

4-…

5-…

6 – Si ritiene che non abbiano residenza abituale nel territorio portoghese i soggetti passivi che, divenendo residenti fiscali, vale a dire in base alle disposizioni della lettera b) del paragrafo 1, non sono stati, in nessuno dei cinque anni precedenti, tassati come tali a il loro.

7 – Un soggetto passivo considerato residente non abituale acquisisce il diritto ad essere tassato come tale per un periodo di 10 anni consecutivi e rinnovabili, iscrivendo tale status nel registro dei contribuenti della Direzione generale delle Imposte.

8 – Il godimento del diritto all’imposta come residente non abituale in ciascun anno del periodo di cui al numero precedente richiede che il contribuente sia considerato residente ai fini IRS.

9 – Il soggetto passivo che non ha goduto del diritto di cui al comma precedente per uno o più anni del periodo di cui al comma 7 può riprendere il godimento dello stesso in uno qualsiasi degli anni restanti di detto periodo, a condizione che egli o è nuovamente considerata residente per gli effetti IRS.

Articolo 22

[…]

1 – …

due – …

3-…

4-…

5 – Quando il soggetto passivo esercita l’opzione di cui al comma 3, è, per tale motivo, obbligato a includere tutti i redditi compresi nel comma 6 dell’articolo 71, comma 7 dell’articolo 72.º e nel n.º 7 dell’art. articolo 81.º

6-…

7-…

Articolo 72.º

[…]

1 – …

due – …

3-…

4-…

5-…

6 – Reddito netto delle categorie A e B conseguito in attività ad alto valore aggiunto, di carattere scientifico, artistico o tecnico, da definire con decreto del membro del governo responsabile delle finanze, da residenti non abituali nel territorio portoghese, sono tassati con l’aliquota del 20%.

7 – I redditi previsti ai paragrafi 4, 5 e 6 possono essere inclusi a scelta dei rispettivi titolari residenti nel territorio portoghese.

8 – (Precedente n. 7.)

9 – (Precedente n. 8.)

10 – (Precedente n. 9.)

Articolo 81.

Eliminazione della doppia imposizione internazionale

1 – …

due – …

3 – I residenti non abituali nel territorio portoghese che percepiscono all’estero redditi di categoria A sono soggetti al metodo dell’esenzione, a condizione che, alternativamente:

  1. a) sono tassati nell’altro Stato contraente, in conformità ad una convenzione stipulata dal Portogallo con detto Stato per eliminare la doppia imposizione;
  2. b) Sono tassati in un altro paese, territorio o regione, nei casi in cui non esiste una convenzione stipulata dal Portogallo per eliminare la doppia imposizione, a condizione che il reddito, secondo i criteri di cui al paragrafo 1 dell’articolo 18, non sia considerato ottenuto in territorio portoghese.

4 – Ai residenti non abituali nel territorio portoghese che percepiscono, all’estero, redditi di categoria B, guadagnati in attività che forniscono servizi ad alto valore aggiunto, di carattere scientifico, artistico o tecnico, da definire con decreto del membro del governo competente per l’area finanziaria, o derivanti da proprietà intellettuale o industriale, o dalla fornitura di informazioni riguardanti esperienze maturate nel settore industriale, commerciale o scientifico, nonché per le categorie E, F e G, si applica il metodo dell’esenzione a condizione che, alternativamente :

  1. a) sono imponibili nell’altro Stato contraente, in conformità ad una convenzione stipulata dal Portogallo con detto Stato per eliminare la doppia imposizione;
  2. b) Può essere tassato in un altro paese, territorio o regione, secondo il modello di convenzione fiscale dell’OCSE sul reddito e sul patrimonio, interpretato conformemente alle osservazioni e riserve formulate dal Portogallo, nei casi in cui non esiste una convenzione per eliminare la doppia imposizione celebrato dal Portogallo, a condizione che non figurino nell’elenco approvato con ordinanza del membro del governo responsabile del settore delle finanze, riguardante regimi fiscali privilegiati, chiaramente più favorevoli e, inoltre, a condizione che i redditi, secondo i criteri previsti dall’articolo 18, non si considerano ottenuti in territorio portoghese.

5 – Residenti non abituali nel territorio portoghese che realizzano redditi di categoria H all’estero, nella misura in cui questi, quando provenienti da contributi, non hanno generato una detrazione ai fini del comma 2 dell’articolo 25. , si applica il metodo dell’esenzione, a condizione che, in alternativa :

  1. a) sono tassati nell’altro Stato contraente, in conformità ad una convenzione stipulata dal Portogallo con detto Stato per eliminare la doppia imposizione;
  2. b) Secondo i criteri di cui al paragrafo 1 dell’articolo 18, non possono essere considerati ottenuti in territorio portoghese.

6 – I redditi esenti ai sensi dei commi 3, 4 e 5 devono essere computati ai fini della determinazione dell’aliquota da applicare agli altri redditi, ad eccezione di quelli previsti dai commi 4, 5 e 6 dell’articolo 72.

7 – I titolari di redditi esenti ai sensi dei commi 3, 4 e 5 possono scegliere di applicare il metodo del credito d’imposta di cui al comma 1, nel qual caso i redditi devono essere computati ai fini dell’imposizione, ad eccezione di quelli previsti nei commi 3, 4, 5 e 6 dell’articolo 72.

Articolo 5

Modifica allo statuto delle agevolazioni fiscali

L’articolo 41 della Legge sulle agevolazioni fiscali, in breve EBF, approvata con decreto legge n. 215/89 del 1° luglio, nella sua formulazione attuale, è sostituito dal seguente testo:

«Articolo 41.

[…]

1 – Progetti di investimento in unità produttive realizzati entro il 31 dicembre 2020, di importo pari o superiore a (euro) 5.000.000, rilevanti per lo sviluppo di settori considerati di interesse strategico per l’economia nazionale e per la riduzione delle asimmetrie regionali, che inducono alla creazione di posti di lavoro e che contribuiscono a rilanciare l’innovazione tecnologica e la ricerca scientifica nazionale, potranno beneficiare di incentivi fiscali, in regime contrattuale, con durata fino a 10 anni, da concedersi alle condizioni , condizioni e procedure definite nel Codice fiscale sugli investimenti, in conformità con i principi stabiliti nei paragrafi 2 e 3.

due – …

  1. a) Credito d’imposta, determinato sulla base dell’applicazione di una percentuale, compresa tra il 10% e il 20% delle relative applicazioni del progetto effettivamente realizzato, da detrarre dall’importo calcolato, ai sensi dell’articolo 83, comma 1( a) .º del Codice IRC;
  2. B) …

w)…

  1. D) …

3-…

4 – I progetti di investimento diretto realizzati da imprese portoghesi all’estero, di importo pari o superiore a (euro) 250.000, con relative domande, che dimostrino un interesse strategico per l’internazionalizzazione dell’economia portoghese, possono beneficiare di incentivi fiscali, nell’ambito di un regime contrattuale, con durata fino a cinque anni, da concedersi secondo i termini, le condizioni e le modalità definite in appositi regolamenti, nel rispetto dei principi stabiliti nei commi da 5 a 7.

5-…

6-…

7-…

8 – …»

Articolo 6

Semplificazione delle procedure doganali

1 – Esenzione dalla costituzione di cauzione per dazi ed altri oneri all’importazione, eventualmente dovuti per le merci non comunitarie soggette ai seguenti regimi doganali:

  1. a) Deposito doganale, che consente il deposito delle merci, per un periodo illimitato, consentendone l’utilizzo frazionato secondo le esigenze dell’operatore economico;
  2. b) Miglioramento attivo di un sistema di sospensione, che consenta la trasformazione, riparazione o ulteriore fabbricazione di beni destinati ad essere riesportati dopo tali operazioni;
  3. c) Destinazione speciale, che consente l’applicazione di un’aliquota del dazio all’importazione più favorevole, tenendo conto della destinazione finale data alle merci.

2 – Fermo restando quanto disposto al numero precedente, le condizioni per l’accesso e l’utilizzo delle procedure doganali ivi richiamate sono quelle previste dalla normativa comunitaria applicabile.

3 – La rinuncia alla prestazione della garanzia di cui al comma 1 è concessa a condizione che il richiedente, persona fisica o giuridica:

  1. a) è residente o ha una stabile organizzazione nel territorio nazionale;
  2. b) Presentare una situazione fiscale e contributiva regolarizzata;
  3. c) Non è stato condannato per un reato fiscale negli ultimi tre anni.

4 – La condizione di cui alla lettera b) del numero precedente si ritiene soddisfatta, ogniqualvolta vi sia pendenza di un credito, impugnazione giudiziale, ricorso giurisdizionale, opposizione all’esecuzione del debito esecutivo o pagamento di tale debito in rate, secondo i termini stabiliti dalla legge.

5 – Quando si tratta di soggetto richiedente la cui attività abbia durata inferiore a tre anni, le condizioni di cui alle lettere b) ec) del comma 3 sono valutate anche in relazione ai titolari, soci amministratori o amministratori, a seconda dei casi.

6 – Può beneficiare dell’esonero dalle garanzie relative al regime del deposito doganale, qualunque associazione rappresentativa di un settore di attività economica, per la custodia dei beni appartenenti ai suoi associati, purché soddisfi le condizioni di cui ai commi da 2 a 4.

7 – Su richiesta dei titolari di depositi doganali già autorizzati è concessa l’esonero dalla garanzia, ai sensi dei numeri precedenti.

8 – Qualora taluna delle condizioni di cui ai commi 2 e 3 non sia rispettata, è richiesta l’immediata prestazione di un’adeguata garanzia, ferma restando l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

Articolo 7

Consiglio interministeriale per il coordinamento degli incentivi fiscali agli investimenti da concedere entro il 2020

Il Consiglio interministeriale per il coordinamento degli incentivi fiscali agli investimenti da concedere entro il 2020, previsto dall’articolo 5 del Codice fiscale sugli investimenti, è istituito entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

Articolo 8

norma revocatoria

Sono revocati:

  1. a) Articoli da 1 a 3 e da 8 a 13 del decreto-legge 14 ottobre, n. 401/99;
  2. b) Decreto legge n. 409/99 del 15 ottobre.

Articolo 9

produzione degli effetti

Il presente decreto legge entra in vigore dal 1° gennaio 2009.

Visto e approvato dal Consiglio dei Ministri il 16 luglio 2009. – José Sócrates Carvalho Pinto de Sousa – Fernando Teixeira dos Santos – Alberto Bernardes Costa – João Manuel Machado Ferrão – Fernando Teixeira dos Santos – José Mariano Rebelo Pires Gago.

Emanato l’11 settembre 2009.

Pubblica te stesso.

Il Presidente della Repubblica, Aníbal Cavaco Silva.

Controfirmato l’11 settembre 2009.

Il primo ministro, José Sócrates Carvalho Pinto de Sousa.

ALLEGATO

CODICE FISCALE SUGLI INVESTIMENTI

PARTE I

Disposizioni generali e comuni

CAPITOLO I

oggetto e portata

Articolo 1

Oggetto

Il presente Codice fiscale sugli investimenti, di seguito denominato Codice, disciplina i benefici fiscali contrattuali, condizionati e temporanei che possono essere concessi in base alle disposizioni dell’articolo 41 dello Statuto delle agevolazioni fiscali, approvato con decreto legge n. 1 luglio, stabilendo anche lo status dell’investitore nel caso in cui sia residente non abituale in territorio portoghese.

Articolo 2

Ambito oggettivo e temporale

1 – Il regime delle agevolazioni fiscali di cui al precedente articolo si applica ai progetti di investimento produttivo, come caratterizzati nel capo I della parte II del presente Codice, nonché ai progetti di investimento in un’ottica di internazionalizzazione, come caratterizzati nel capo II della parte II del presente Codice, effettuati fino al 31 dicembre 2020.

2 – I progetti di investimento di cui al numero precedente devono avere ad oggetto le seguenti attività economiche, fermo restando i limiti stabiliti dagli articoli 1, 6 e 7 del regolamento (CE) n.800/2008, del 6 agosto, che ha approvato il regolamento generale di esenzione per categoria:

  1. a) Industria estrattiva e industria manifatturiera;
  2. b) Turismo e attività dichiarate di interesse turistico ai sensi della normativa applicabile;
  3. c) informatica e attività e servizi connessi;
  4. d) Attività agricole, di piscicoltura, di allevamento e di selvicoltura;
  5. e) Attività di ricerca e sviluppo e ad alta intensità tecnologica;
  6. f) Tecnologie dell’informazione e produzione audiovisiva e multimediale;
  7. g) Ambiente, energia e telecomunicazioni.

3 – I codici di attività economica (CAE) corrispondenti alle attività di cui al numero precedente sono definiti con decreto congiunto dei membri del Governo competenti per le aree dell’economia e della finanza.

CAPITOLO II

Condizioni comuni di ammissibilità

Articolo 3

Condizioni soggettive

1 – I progetti di investimento sono ammissibili quando:

  1. a) I promotori hanno capacità tecniche e gestionali;
  2. b) I promotori e il progetto di investimento dimostrano una situazione finanziaria equilibrata, determinata in termini del numero 2;
  3. c) i promotori hanno regolarmente organizzato la contabilità in conformità ai principi contabili e alle altre disposizioni di legge vigenti per il rispettivo settore di attività, che sia adeguata alle analisi necessarie per la valutazione e il monitoraggio del progetto e consenta l’autonomia dei suoi effetti;
  4. d) il reddito imponibile dei promotori non è determinato con metodi di valutazione indiretta;
  5. e) I promotori si impegnano a rispettare la normativa sugli appalti pubblici e le normative nazionali e comunitarie in materia di ambiente, pari opportunità e concorrenza;
  6. f) Il contributo finanziario dei promotori corrisponde ad almeno il 25% dei costi ammissibili, esente da qualsiasi sostegno pubblico.

2 – Nell’ambito della valutazione dei progetti di investimento sono esclusi i promotori che non presentino la propria situazione fiscale e contributiva in regola.

3 – Ai fini della lettera b) del comma 1, si considera equilibrata la situazione finanziaria quando l’autonomia finanziaria, misurata dal coefficiente tra capitale proprio e totale patrimonio netto, entrambi determinati secondo i principi raccomandati dalla normalizzazione contabile sistema, è uguale o maggiore di 0,2.

4 – Ai fini di quanto disposto al numero precedente possono essere considerati patrimonio netto le quote di patrimonio netto o di finanziamenti dei soci, purché comprese nel capitale sociale prima della stipula del contratto di cui all’articolo 9.

Articolo 4

condizioni oggettive

1 – Sono ammissibili i progetti di investimento la cui realizzazione non è iniziata alla data di notifica della valutazione preventiva, ad eccezione delle spese relative a studi direttamente collegati all’investimento, purché siano stati realizzati da meno di un anno.

2 – Ai fini del comma precedente si considera che l’inizio del progetto di investimento si riferisce alla data della prima fattura emessa alle società promotrici, relativa agli addebiti effettuati dai fornitori nell’ambito del progetto.

CAPITOLO III

procedura comune

Articolo 5

Consiglio interministeriale per il coordinamento degli incentivi fiscali agli investimenti da concedere entro il 2020

1 – Il Consiglio Interministeriale per il Coordinamento delle Incentivazioni Fiscali agli Investimenti da concedere fino al 2020, di seguito denominato Consiglio, ha le seguenti competenze:

  1. a) vigilare sull’applicazione del presente Codice;
  2. b) Valutazione preventiva della domanda presentata dal promotore;
  3. c) Verifica del rispetto delle condizioni di accesso e ammissibilità dei progetti;
  4. d) Pronuncia sull’interesse del progetto rispetto agli obiettivi perseguiti dalle agevolazioni fiscali;
  5. e) Valutazione delle candidature pertinenti;
  6. f) Valutazione dell’ambito dei progetti di investimento, non essendo legata ad alcuna misurazione di merito predeterminata, oltre a quanto previsto dal presente Codice;
  7. g) Analisi dell’iter e presentazione della proposta per l’approvazione ai sensi dell’articolo 9;
  8. h) Rilascio di un parere su questioni relative alle agevolazioni fiscali;
  9. i) Verifica del rispetto dei contratti che concedono agevolazioni fiscali agli investimenti da parte dei promotori.

2 – Il Consiglio è presieduto da un rappresentante del Ministero delle finanze e della pubblica amministrazione ed è composto:

  1. a) Un rappresentante dell’Agenzia portoghese per gli investimenti e il commercio estero, EPE (AICEP);
  2. b) Un rappresentante dell’Istituto per il Sostegno delle Piccole e Medie Imprese e dell’Innovazione (IAPMEI);
  3. c) un rappresentante della Direzione generale delle Finanze (DGCI);
  4. d) Un rappresentante della Direzione Generale delle Dogane e delle Accise di Consumo (DGAIEC).

3 – I membri del Consiglio di cui al numero precedente sono nominati con decreto congiunto dei membri del Governo competenti per le materie della finanza e dell’economia.

4 – L’esercizio delle funzioni del Consiglio previste dal presente provvedimento non attribuisce alcun premio o compenso ai candidati.

Articolo 6

Valutazione preventiva

1 – La valutazione preventiva corrisponde ad una prima fase del procedimento di richiesta delle agevolazioni fiscali, durante la quale viene effettuata un’analisi sommaria del progetto di investimento, al fine di determinarne la rispettiva ammissibilità nell’ambito del sistema di incentivi.

2 – Le spese contenute nel progetto di investimento potranno essere ammissibili solo qualora l’esito della valutazione preventiva sia positivo.

3 – La valutazione preventiva non garantisce la concessione del sostegno né l’ammissibilità delle spese sostenute prima dello stesso, salvo quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 4.

4 – L’esito della valutazione preventiva deve essere trasmesso al promotore entro 10 giorni lavorativi dalla data di presentazione della domanda, mentre i soggetti previsti dal comma 1 dell’articolo 8.º trasmettono al Consiglio il parere sulla valutazione preventiva entro il termine di cinque giorni lavorativi.

5 – Se l’esito della valutazione preventiva è positivo, ai fini del calcolo del periodo di cui al comma 5 dell’articolo 8 rileva il periodo di cui al numero precedente.

Articolo 7

dichiarazione comunale

1 – Nei casi in cui il promotore intenda ottenere benefici fiscali in termini di imposta comunale sugli immobili (IMI) e/o imposta comunale sulle cessioni onerose di immobili (IMT), l’attribuzione di tali benefici è condizionata alla relativa accettazione da parte l’ente comunale competente ai sensi della legge n. 169/99 del 18 settembre e di altre normative applicabili.

2-La prova di accettazione di cui al comma precedente è effettuata allegando alla domanda prevista dall’articolo successivo una dichiarazione di accettazione dei benefici in questione, rilasciata dall’organo comunale competente.

Articolo 8

Applicazione e valutazione dei processi

1 – Le società che promuovono investimenti devono presentare, debitamente caratterizzata e motivata, la procedura di richiesta delle agevolazioni fiscali ai seguenti soggetti:

  1. a) AICEP, quando i progetti di investimento rientrano nel regime contrattuale degli investimenti disciplinato dal decreto legge n. 203/2003, del 10 settembre, e quando i progetti di investimento sono in questione in vista dell’internazionalizzazione delle imprese portoghesi;
  2. b) IAPMEI, negli altri casi.

2 – Le domande vengono presentate elettronicamente.

3 – Ogniqualvolta i progetti di investimento abbiano implicazioni settoriali che lo giustifichino, dovranno essere consultati i soggetti pubblici o privati ​​competenti, che si pronunceranno entro 10 giorni lavorativi.

4 – I soggetti di cui al comma 1 possono, in fase di verifica delle domande, richiedere alle società promotrici dei progetti ulteriori chiarimenti, che dovranno essere presentati entro il termine di 10 giorni lavorativi, pena la rinuncia alla domanda. .

5 – I soggetti di cui al comma 1 trasmettono al Consiglio, in formato elettronico, il procedimento debitamente compilato, unitamente al relativo parere tecnico, entro il termine di 40 giorni lavorativi dalla data di presentazione della domanda, che è sospeso nei casi previsto ai commi 3 e 4.

6 – Il Consiglio delibera entro 60 giorni lavorativi dalla data di presentazione del procedimento nei termini di cui al numero precedente.

7 – Il Consiglio può chiedere ulteriori chiarimenti ai soggetti di cui al comma 1, nel qual caso il termine previsto dal comma precedente è sospeso.

Articolo 9

Contratto per la concessione di agevolazioni fiscali

1 – La concessione delle agevolazioni fiscali è subordinata ad un contratto, approvato con delibera del Consiglio dei Ministri, che contiene, cioè, gli obiettivi e traguardi cui il promotore deve attenersi nonché le agevolazioni fiscali concesse, e che ha durata di validità fino a 10 anni dopo il completamento del progetto di investimento.

2 – I contratti per la concessione di agevolazioni fiscali sono firmati dagli enti previsti al paragrafo 1 dell’articolo precedente, in qualità di rappresentanti dello Stato portoghese.

3 – I contratti di investimento di importo superiore a (euro) 250.000 e inferiore a (euro) 2.500.000 sono soggetti all’approvazione del Governo, mediante un provvedimento congiunto dei membri del Governo responsabili dei settori della finanza e dell’economia.

4 – Le modifiche ai contratti di concessione di agevolazioni fiscali, che non comportano un aumento dei benefici o dell’intensità del sostegno, sono approvate mediante decreto congiunto dai membri del Governo competenti nei settori delle finanze e dell’economia.

Articolo 10

Ispezione e monitoraggio

1 – Fatte salve le competenze proprie della DGCI in termini di vigilanza e seguito, la verifica del rispetto, da parte dei promotori, dei contratti che concedono agevolazioni fiscali agli investimenti, spetta al Consiglio previsto dall’articolo 5.

2 – Ai fini dell’adempimento dell’articolo 7 della Normativa sulle agevolazioni fiscali, approvata con decreto legge n.215/89 del 1° luglio, AICEP e IAPMEI trasmettono relazioni annuali alla DGCI sulla verifica del rispetto degli obiettivi fissati nei contratti di concessione di agevolazioni fiscali.

Articolo 11

diritto all’udienza

1 – Qualora si verifichi una situazione che possa portare alla risoluzione del contratto, il Consiglio informa l’ente beneficiario dell’incentivo fiscale della sua intenzione di proporre la risoluzione del contratto, il quale può rispondere, se lo desidera, entro 30 giorni.

2 – Analizzata la risposta alla comunicazione, ovvero trascorso il termine per la sua emissione, il Consiglio emette, entro 60 giorni, un rapporto motivato in cui elabora una proposta motivata in cui propone, se del caso, la risoluzione della concessione di incentivi fiscali.

Articolo 12

Rinegoziazione

1 – Il contratto può essere oggetto di rinegoziazione su richiesta di una delle parti, qualora si verifichi un evento che alteri sostanzialmente le circostanze sulle quali le parti hanno fondato la loro volontà di contrarre.

2 – Ogni modifica contrattuale risultante dalla rinegoziazione di cui al numero precedente è soggetta ad approvazione ai sensi dell’articolo 8.

Articolo 13

termine del contratto

1 – La risoluzione del contratto è dichiarata con deliberazione del Consiglio dei Ministri nei seguenti casi:

  1. a) Inosservanza degli obiettivi e degli obblighi stabiliti nel contratto, entro i termini ivi fissati, per fatto imputabile alla società promotrice;
  2. b) Inosservanza degli obblighi fiscali e previdenziali da parte della società promotrice;
  3. c) Fornire false informazioni sulla situazione aziendale o manomettere i dati forniti nella presentazione, valutazione e monitoraggio dei progetti.

2 – Ai fini della valutazione del mancato rispetto di quanto previsto alla lettera a) del numero precedente, si dovrà prestare attenzione al grado di raggiungimento degli obiettivi contrattuali (CGA) contrattualmente pattuiti.

Articolo 14

Effetti della risoluzione del contratto

1 – La risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo precedente comporta la perdita totale dei benefici fiscali concessi dalla data di approvazione dello stesso, nonché l’obbligo, entro 30 giorni dalla relativa notifica, ed indipendentemente dal momento nel frattempo trascorso dalla data di accertamento dei rispettivi fatti imponibili, versare, nei termini di legge, le somme corrispondenti alle entrate tributarie non riscosse, maggiorate degli interessi compensativi, ai sensi dell’articolo 35 della legge tributaria generale .

2 – In caso di mancato pagamento entro il termine di 30 giorni di cui al numero precedente potrà avere luogo il procedimento esecutivo.

SECONDA PARTE

Agevolazioni fiscali per gli investimenti produttivi e agevolazioni fiscali per l’internazionalizzazione

CAPITOLO I

Agevolazioni fiscali contrattuali per gli investimenti produttivi

Articolo 15

Condizioni per l’accesso a progetti di investimento produttivo

I progetti di investimento iniziale possono accedere a benefici fiscali contrattuali e condizionati, secondo i termini definiti al paragrafo 34 delle Linee guida sugli aiuti di Stato con finalità regionale per il periodo 2007-2013, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, C 54, del 4 marzo 2006, che risultano tecnicamente, economicamente e finanziariamente sostenibili e che soddisfano cumulativamente le seguenti condizioni:

  1. a) sono rilevanti per lo sviluppo strategico dell’economia nazionale;
  2. b) Sono rilevanti per la riduzione delle asimmetrie regionali;
  3. c) Indurre la creazione o il mantenimento di posti di lavoro;
  4. d) Contribuire a rilanciare l’innovazione tecnologica e la ricerca scientifica nazionale.

Articolo 16

Prestazioni fiscali

1 – Ai progetti di investimento previsti dal comma 1 dell’articolo 41 dello Statuto delle agevolazioni fiscali possono essere concessi, cumulativamente, i seguenti incentivi fiscali:

  1. a) Credito d’imposta, determinato sulla base dell’applicazione di una percentuale, compresa tra il 10% e il 20% delle applicazioni rilevanti del progetto effettivamente realizzato, da detrarre dall’importo calcolato ai sensi della lettera a) del comma 1 del articolo 83. del Codice IRC;
  2. b) Esenzione o riduzione dell’IMI, in relazione agli immobili utilizzati dall’ente nell’attività svolta nell’ambito del progetto di investimento;
  3. c) Esenzione o riduzione dell’IMT, in relazione agli immobili acquisiti dall’ente, destinati all’esercizio della propria attività svolta nell’ambito del progetto di investimento;
  4. d) Esenzione o riduzione dell’imposta di bollo dovuta su tutti gli atti o contratti necessari per la realizzazione del progetto di investimento.

2 – La detrazione in termini di IRC viene effettuata nella liquidazione dell’IRC relativa all’anno in cui sono stati effettuati i relativi investimenti oppure, quando non può essere interamente dedotta, l’importo non ancora dedotto può essere effettuato, alle stesse condizioni, in la liquidazione degli anni fiscali fino alla scadenza del contratto di cui all’articolo 9.

3 – La detrazione massima annua ha i seguenti limiti:

  1. a) In caso di costituzione di società, la trattenuta annua può corrispondere all’importo complessivo riscosso in ciascun esercizio finanziario;
  2. b) Nel caso di progetti in società già esistenti, la detrazione massima annua non può superare la maggiore tra il 25% del beneficio fiscale complessivo concesso o il 50% dell’imposta riscossa in ciascun esercizio, salvo diverso limite contrattualmente previsto.

Articolo 17.

Criteri per la determinazione dei benefici fiscali

1 – Il beneficio fiscale complessivo da concedere ai progetti di investimento corrisponde al 10% dei relativi investimenti nel progetto effettivamente realizzati.

2 – La percentuale stabilita al numero precedente può essere aumentata come segue:

  1. a) Nella misura del 5%, se il progetto è localizzato in una regione che, al momento della presentazione della domanda, non presenta un indice di potere d’acquisto pro capite superiore alla media nazionale negli ultimi due calcoli annuali pubblicati dall’Agenzia Nazionale Istituto di Statistica, IP (INE, IP);
  2. b) Fino al 5%, se il progetto prevede la creazione di posti di lavoro o il loro mantenimento fino alla scadenza del contratto di cui all’articolo 9, secondo le seguenti cinque scale:

1% – (pari o superiore a) 50 posti di lavoro;

2% – (pari o superiore a) 100 posti di lavoro;

3% – (pari o superiore a) 150 posti di lavoro;

4% – (pari o superiore a) 200 posti di lavoro;

5% – (pari o superiore a) 250 posti di lavoro;

  1. c) Fino al 5%, in caso di contributo rilevante del progetto all’innovazione tecnologica, alla tutela dell’ambiente, alla valorizzazione delle produzioni di origine nazionale o comunitaria, allo sviluppo e al rilancio delle piccole e medie imprese (PMI) nazionali o all’interazione con le istituzioni competenti del sistema scientifico nazionale.

3 – Le percentuali di incremento previste al numero precedente possono essere attribuite cumulativamente.

4 – In caso di riconosciuta eccezionale rilevanza del progetto per l’economia nazionale, può essere attribuita, con delibera del Consiglio dei Ministri, una maggiorazione fino alla concorrenza del 5%, nel rispetto del limite complessivo del 20% delle relative domande.

5 – Il beneficio fiscale massimo corrisponde all’importo risultante dall’applicazione delle percentuali di cui al presente articolo al valore dei relativi investimenti effettivamente effettuati.

Articolo 18

Applicazioni pertinenti

1 – Per investimenti rilevanti si considerano, ai fini del calcolo dei benefici, le spese legate ai progetti e relative a:

  1. a) Immobilizzazioni materiali destinate alla realizzazione del progetto, ad eccezione di:
  2. i) Terreni non compresi in progetti nel settore dell’industria estrattiva, destinati allo sfruttamento di concessioni minerarie, acque da tavola e medicinali, cave, barriere e sabbiere;
  3. ii) Edifici e altre costruzioni non direttamente legate al processo produttivo o ad attività amministrative essenziali;

iii) Veicoli leggeri o misti e altro materiale da trasporto di valore superiore al 20% del totale delle domande rilevanti;

  1. iv) Mobili e articoli di conforto o di decorazione;
  2. v) Dotazioni sociali, ad eccezione di quelle che la società è tenuta a possedere per legge;
  3. vi) Altri beni di investimento non direttamente ed essenzialmente associati all’attività produttiva svolta dalla società, ad eccezione delle attrezzature produttive destinate all’utilizzo, a fini economici, dei rifiuti risultanti dal processo di trasformazione produttiva o dal consumo in Portogallo, a condizione che siano è di riconosciuto valore industriale e ambientale;
  4. b) Altre spese necessarie per la realizzazione del progetto, vale a dire:
  5. i) Spese di assistenza tecnica e preparazione degli studi;
  6. ii) Spese per brevetti, licenze e permessi;

iii) Ammortamento delle plusvalenze potenziali o latenti, purché espresse in bilancio;

  1. c) Immobilizzazioni immateriali costituite da spese con trasferimento tecnologico mediante acquisizione di diritti di brevetto, licenze, “know-how” o conoscenze tecniche non protette da brevetto, posto che, nel caso di imprese diverse dalle PMI, tali spese non può superare il 50% della spesa ammissibile del progetto, secondo i termini e le condizioni definiti nell’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n.800/2008, del 6 agosto, che ha approvato il regolamento generale di esenzione per categoria.

2 – I beni previsti alla lettera a) del numero precedente possono essere acquistati in regime di locazione finanziaria, alle condizioni definite al numero 7 dell’articolo 13 del Regolamento (CE) n.800/2008, del 6 agosto, che ha approvato il regolamento generale dell’esenzione per categoria, a condizione che l’opzione di acquisto prevista dal rispettivo contratto sia esercitata durante il periodo di validità del contratto di concessione dei benefici fiscali.

3 – Ai fini dei numeri precedenti sono esclusi dalla nozione di domanda rilevante quelli relativi alle attrezzature usate e agli investimenti sostitutivi.

4 – I relativi investimenti devono essere contabilizzati come immobilizzazioni delle società promotrici degli investimenti, restando le immobilizzazioni materiali nel patrimonio della società durante il periodo di validità del contratto che concede agevolazioni fiscali, a meno che la relativa cessione non sia autorizzata con mezzi di un provvedimento congiunto dei membri del Governo competenti per le aree dell’economia e delle finanze, nel rispetto dei limiti previsti dal comma 2 dell’articolo 13 del regolamento (CE) n.800/2008, del 6 agosto, che ha approvato il regolamento generale di esenzione per categoria.

5 – L’incentivo concesso alle spese previste dalla lettera b) del comma 1 è concesso in base alla regola de minimis per le imprese che non soddisfano i requisiti per essere considerate PMI, ai sensi della definizione comunitaria.

6 – Sono ammissibili anticipi per segnalazioni, relative al progetto, fino al 50% del costo di ciascuna acquisizione, anche se effettuati prima della data di comunicazione dell’esito della verifica preventiva di concessione dei benefici fiscali.

7 – Sono ammissibili le spese relative agli studi direttamente connessi all’investimento, purché effettuati meno di un anno prima della data di notifica dell’accertamento preventivo della concessione dei benefici fiscali.

Articolo 19.

Semplificazione delle procedure doganali

1 – I promotori di progetti di investimento produttivo beneficiano dell’esenzione dal provvedimento di garanzia dai dazi all’importazione e dagli altri oneri eventualmente dovuti per le merci non comunitarie soggette a deposito doganale, perfezionamento attivo in regime sospensivo e destinazione speciale, durante il periodo di validità del contratto o fino alla sua risoluzione, nei termini previsti, rispettivamente, dagli articoli 9 e 13.

2 – I promotori che intendono richiedere lo status di operatore economico autorizzato per le semplificazioni doganali devono presentare la relativa richiesta alla DGAIEC, che viene valutata e decisa entro un termine di 50 giorni a decorrere dalla relativa presentazione.

3 – Il termine di cui al numero precedente è sospeso qualora siano richiesti ulteriori chiarimenti, che dovranno essere presentati entro il termine di 30 giorni, decorso il quale, in assenza di risposta imputabile al promotore, la richiesta si ritiene avvenuta ritirato.

Articolo 20

Benefici accessori non fiscali

L’attribuzione delle agevolazioni fiscali previste dal numero 1 dell’articolo 41 dello Statuto delle Agevolazioni Fiscali e disciplinate nel presente Codice implica, qualora l’ente promotore ne faccia richiesta, la conclusione di un preventivo accordo sui prezzi di trasferimento, a condizione che si svolga la relativa procedura entro i termini di valutazione di cui agli articoli da 5 a 14

Articolo 21.

Notifica alla Commissione Europea

Ai sensi della normativa comunitaria, la Commissione Europea viene informata della concessione di agevolazioni fiscali che soddisfano le condizioni definite in tale normativa.

CAPITOLO II

Agevolazioni fiscali in ottica di internazionalizzazione

Articolo 22

Condizioni per accedere a progetti in ottica di internazionalizzazione

1 – I progetti di investimento di importo pari o superiore a (euro) 250.000, nelle relative domande che soddisfano cumulativamente le seguenti condizioni possono avere accesso ai benefici fiscali in regime contrattuale:

  1. a) Mostrare interesse strategico per l’internazionalizzazione dell’economia portoghese;
  2. b) Dimostrare la fattibilità tecnica, economica e finanziaria;
  3. c) Non si trovano in paesi, territori e regioni con regimi fiscali privilegiati, chiaramente più favorevoli, previsti dall’ordinanza n. 150/2004, del 13 febbraio;
  4. d) Non implicare la riduzione dei posti di lavoro in Portogallo.

2 – I benefici fiscali, i criteri per la determinazione del credito d’imposta e le relative istanze relative a progetti di internazionalizzazione sono definiti con apposito diploma.

PARTE III

Regime fiscale degli investitori non abitualmente residenti 

Articolo 23

Investitore con residenza non abituale in territorio portoghese

1 – Si considera che non abbiano residenza abituale in territorio portoghese i soggetti passivi che, diventando residenti fiscali, vale a dire ai sensi delle disposizioni della lettera b) del paragrafo 1 dell’articolo 16 del Codice IRS, non hanno in nessuno dei cinque anni precedenti sono stati tassati come tali dall’IRS.

2 – Il soggetto passivo considerato residente non abituale acquisisce il diritto ad essere tassato come tale, per un periodo di 10 anni consecutivi, rinnovabile, mediante l’iscrizione di tale status nel registro dei contribuenti della DGCI.

3 – Il godimento del diritto all’imposta come residente non abituale in ciascun anno del periodo di cui al numero precedente richiede che il contribuente sia considerato residente ai fini IRS.

4 – Il soggetto passivo che non ha goduto del diritto di cui al comma precedente per uno o più anni del periodo di cui al comma 2 può riprendere a goderne in uno qualsiasi degli anni restanti di detto periodo, a condizione che egli o è nuovamente considerata residente per gli effetti IRS.

Articolo 24.

Tasso IRS speciale per investitori residenti non abituali

1 – Reddito netto delle categorie A e B conseguito in attività ad alto valore aggiunto, di carattere scientifico, artistico o tecnico, da definire con decreto del membro del Governo competente per l’area delle finanze, da non- residenti abituali nel territorio portoghese, sono tassati con l’aliquota del 20%.

2 – I redditi previsti al numero precedente possono essere inclusi a scelta dei rispettivi titolari residenti in territorio portoghese.

Articolo 25

Eliminazione della doppia imposizione internazionale

1 – I residenti non abituali nel territorio portoghese che percepiscono redditi di categoria A all’estero sono soggetti al metodo dell’esenzione, a condizione che, alternativamente:

  1. a) sono tassati nell’altro Stato contraente, in conformità ad una convenzione stipulata dal Portogallo con detto Stato per eliminare la doppia imposizione;
  2. b) Sono tassati in un altro paese, territorio o regione, nei casi in cui non esiste una convenzione per eliminare la doppia imposizione stipulata dal Portogallo, a condizione che il reddito, secondo i criteri di cui all’articolo 18, paragrafo 1, del Codice IRS, non sono considerati ottenuti in territorio portoghese.

2 – Ai residenti non abituali nel territorio portoghese che percepiscono all’estero redditi di categoria B, guadagnati in attività che forniscono servizi ad alto valore aggiunto, di carattere scientifico, artistico o tecnico, da definire con decreto del membro del governo responsabile del settore finanziario, o derivanti da proprietà intellettuale o industriale, o dalla fornitura di informazioni riguardanti esperienze maturate nel settore industriale, commerciale o scientifico, nonché per le categorie E, F e G, si applica il metodo dell’esenzione a condizione che, alternativamente:

  1. a) sono imponibili nell’altro Stato contraente, in conformità ad una convenzione stipulata dal Portogallo con detto Stato per eliminare la doppia imposizione;
  2. b) Può essere tassato in un altro paese, territorio o regione, secondo il modello di convenzione fiscale sui redditi e sul patrimonio dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), interpretato secondo le osservazioni e riserve del Portogallo, nei casi in cui non esiste alcuna convenzione stipulata dal Portogallo per eliminare la doppia imposizione, a condizione che tali casi non siano inclusi nell’elenco approvato con l’ordinanza n. , nonché a condizione che il reddito, secondo i criteri stabiliti nell’articolo 18 del codice IRS , non possono essere considerati ottenuti in territorio portoghese.

3 – Residenti non abituali in territorio portoghese che realizzano redditi di categoria H all’estero, nella misura in cui questi, quando provengono da contributi, non hanno generato una detrazione ai fini del paragrafo 2 dell’articolo 25. del Codice IRS, si applica il metodo dell’esenzione, a condizione che, in alternativa:

  1. a) sono tassati nell’altro Stato contraente, in conformità ad una convenzione stipulata dal Portogallo con detto Stato per eliminare la doppia imposizione;
  2. b) Secondo i criteri di cui all’articolo 18, paragrafo 1, del codice IRS, non possono essere considerati ottenuti in territorio portoghese.

4 – I redditi esenti ai sensi dei commi 1, 2 e 3 devono essere computati ai fini della determinazione dell’aliquota da applicare agli altri redditi, ad eccezione di quelli previsti dai commi 3, 4, 5 e 6 dell’articolo 72. Codice IRS.

5 – I titolari di redditi esenti ai sensi dei commi 1, 2 e 3 possono scegliere di applicare il metodo del credito d’imposta di cui al comma 1, nel qual caso i redditi devono essere computati ai fini dell’imposizione, ad eccezione di quelli previsti ai commi 3, 4, 5 e 6 dell’articolo 72 del Codice IRS.

 

Tassazione e modalità dichiarative delle plusvalenze da cessione di partecipazioni societarie realizzate dalle Società Semplici

Le plusvalenze derivanti da cessione di partecipazioni societarie realizzate dalle Società Semplici sono ricomprese tra i Redditi Diversi di cui allarticolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

L’art. 67 del TUIR stabilisce che sono Redditi Diversi, se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell’esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice (quindi, alle Società Semplici si applica l’art. 67 del TUIR, per cui sono Redditi Diversi le  plusvalenze di natura finanziaria realizzate dalle Società Semplici), ….:

“……………

c) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso (Sono cessioni a titolo oneroso: compravendita, conferimento in società, datio in solutum, costituzione o cessione di diritto d’usufrutto. Donazione e successione, non costituendo cessioni a titolo oneroso, non danno origine a Redditi Diversi.) di partecipazioni qualificate. Costituisce cessione di partecipazioni qualificate la cessione di azioni, diverse dalle azioni di risparmio, e di ogni altra partecipazione al capitale od al patrimonio delle società di cui all’articolo 5, escluse le associazioni di cui al comma 3, lettera c), e dei soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a), b) e d), nonché la cessione di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni, qualora le partecipazioni, i diritti o titoli ceduti rappresentino, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento ovvero una partecipazione al capitale od al patrimonio superiore al 5 o al 25 per cento, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni……………..

c-bis) le plusvalenze, diverse da quelle imponibili ai sensi della lettera c) (partecipazioni non qualificate), realizzate mediante cessione a titolo oneroso di azioni e di ogni altra partecipazione al capitale o al patrimonio di società di cui all’articolo 5, escluse le associazioni di cui al comma 3, lettera c), e dei soggetti di cui all’articolo 73, nonché di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni. ………..

……………………”

La base imponibile è determinata in base alle disposizioni dell’art. 68 del TUIR [1] .

Con il Decreto legislativo del 21/11/1997 n. 461 (Riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi, a norma dell’articolo 3, comma 160, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. (N.D.R.: “Per le modalità di versamento delle imposte sostitutive di cui al DLG n. 461 del 1997 vedi DM 23 luglio 1998, in G.U. 28 luglio 1998 n. 174 e DM 6 agosto 1998, in G.U. 8 agosto 1998 n. 184.”)) si è avuta una complessiva riorganizzazione della tassazione dei redditi diversi di natura finanziaria.

L’art.5 del Decreto legislativo del 21/11/1997 n. 461 (Vedi versione In vigore dal 01/07/1998) ha introdotto un’imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da c)-bis a c-quinquies) del comma 1 dell’articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Vedi versione In vigore dal 01/01/1997).
Da tener presente che all’epoca l’art.81 del TUIR (Vedi versione In vigore dal 01/01/1997disciplinava i Redditi Diversi,  successivamente  disciplinati dall’art.67 del testo unico delle imposte sui redditi, in base all’art.1 del Decreto legislativo del 12/12/2003 n. 344 (Riforma dell’imposizione sul reddito delle società, a norma dell’articolo 4 della legge 7 aprile 2003, n. 80).

L’Art.81 del TUIR, nella versione In vigore dal 01/01/1997, primo comma, definiva Redditi Diversi:

  • alla lettera c) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni sociali qualificate;
  • alla lettera c)-bis le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni sociali non qualificate.

Quindi l’imposta sostitutiva, introdotta dall’art. 5 del Decreto legislativo del 21/11/1997 n. 461, sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettera  c)-bis, riguardava solo le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni sociali non qualificate.

Ai sensi della lettera c) del primo comma dell’art. 67 del TUIR, costituisce cessione di partecipazioni qualificate: la cessione di azioni, diverse dalle azioni di risparmio, e di ogni altra partecipazione al capitale od al patrimonio delle società di cui all’articolo 5, escluse le associazioni di cui al comma 3, lettera c), e dei soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a), b) e d), nonché la cessione di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni, qualora le partecipazioni, i diritti o titoli ceduti rappresentino, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento ovvero una partecipazione al capitale od al patrimonio superiore al 5 o al 25 per cento, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni. Per i diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite partecipazioni si tiene conto delle percentuali potenzialmente ricollegabili alle predette partecipazioni. La percentuale di diritti di voto e di partecipazione è determinata tenendo conto di tutte le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi, ancorché’ nei confronti di soggetti diversi. Tale disposizione si applica dalla data in cui le partecipazioni, i titoli ed i diritti posseduti rappresentano una percentuale di diritti di voto o di partecipazione superiore alle percentuali suindicate.

Il primo comma dell’art. 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, ha portato (dal 1° luglio 2014) al 26% l’imposta sostitutiva, introdotta dall’art.5 del Decreto legislativo del 21/11/1997 n. 461, sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettera  c)-bis (plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni sociali non qualificate).

Il comma 1000 dell’art.1 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018) [2] ha modificato l’art.5 del Decreto legislativo del 21/11/1997 n. 461 parificando il trattamento fiscale delle  plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni sociali qualificate a quello previsto per quelle non qualificate, quindi, le plusvalenze da cessione di partecipazioni societarie realizzate dalle Società Semplici, percepite a partire dal primo gennaio 2019,  sono soggette ad imposta sostitutiva del 26% a prescindere dalla quota di partecipazione posseduta (partecipazione qualificata e non qualificata).

Regime Dichiarativo

Per dichiarare le plusvalenze derivanti da cessione di partecipazioni societarie, qualificate e non di cui all’art. 67, comma 1, lett. c) e c-bis), del TUIR, realizzate dalle Società Semplici, percepite a partire dal primo gennaio 2019, assoggettate ad imposta sostitutiva del 26%, va utilizzata la Sezione II-A del Quadro RT del Modello SP (Società di Persone).

Vedi: Istruzioni Ministeriali al Modello SP

Per quanto riguarda i criteri di determinazione della base imponibile l’art. 68, comma 6, del TUIR, prevede che le plusvalenze di cui all’art. 67, comma 1, lett. c) e c-bis) , del TUIR (plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni sociali qualificate e non qualificate) sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito (ovvero la somma o il valore normale dei beni rimborsati) ed il costo (ovvero il valore d’acquisto), aumentato di ogni onere inerente alla loro produzione, comprese le spese notarili, le commissioni d’intermediazione, ecc., ad eccezione degli interessi passivi.

Il costo di acquisto dei titoli partecipativi deve intendersi comprensivo anche dei versamenti, in denaro o in natura, a fondo perduto o in conto capitale, nonché della rinuncia ai crediti vantati nei confronti della società da parte dei soci o partecipanti.

Per le partecipazioni nelle società indicate dall’art. 5 del TUIR l’art. 68, comma 6, del TUIR, stabilisce che il costo è aumentato o diminuito dei redditi e delle perdite imputate al socio e dal costo si scomputano, fino a concorrenza dei redditi già imputati, gli utili distribuiti al socio. In caso di rideterminazione del valore delle partecipazioni ai sensi dell’art. 5 della legge n. 448 del 2001 e dell’art. 2 del d.l. n. 282 del 2002, e successive modificazioni, il contribuente può utilizzare il valore rideterminato della partecipazione in luogo del costo o del valore di acquisto.

Il comma 5 dell’art. 68, del TUIR prevede che plusvalenze di cui all’art. 67, comma 1, lett.  c-bis) , del TUIR (plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni sociali non qualificate), diverse da quelle di cui al comma 4, e c-ter) del comma 1 dell’art. 67 del TUIR sono sommate algebricamente alle relative minusvalenze, nonché ai redditi ed alle perdite di cui alla lettera c-quater) e alle plusvalenze ed altri proventi di cui alla lettera c-quinquies) del comma 1 dello stesso art. 67 del TUIR ; se l’ammontare complessivo delle minusvalenze e delle perdite è superiore all’ammontare complessivo delle plusvalenze e degli altri redditi, l’eccedenza può essere portata in deduzione, fino a concorrenza, dalle plusvalenze e dagli altri redditi dei periodi d’imposta successivi ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale le minusvalenze e le perdite sono state realizzate.

Ai fini del pagamento dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze di cui all’art. 67, comma 1, lett.  c-bis) , del TUIR (plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni sociali non qualificate), deve essere utilizzato il codice tributo “1100”. Il medesimo codice va utilizzato anche per il pagamento dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze di cui alla lett. c) (plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni sociali  qualificate) realizzate dal 1° gennaio 2019.

L’art. 5, comma 1, lett. c) e d), del Decreto legislativo del 29/11/2018 n. 142 (Attuazione della direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio, del 12 luglio 2016, recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno e come modificata dalla direttiva (UE) 2017/952 del Consiglio del 29 maggio 2017, recante modifica della direttiva (UE) 2016/1164 relativamente ai disallineamenti da ibridi con i paesi terzi.), ha modificato i commi 4 e 4-bis dell’art. 68 del TUIR. Ai sensi dell’art. 13, comma 6, del  Decreto legislativo del 29/11/2018 n. 142 , tali modifiche si applicano alle plusvalenze realizzate a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018.

Il comma 4 dell’art. 68, del TUIR prevede che plusvalenze di cui all’art. 67, comma 1, lett.  c-bis) , del TUIR realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni sociali in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all‘articolo 47-bis, comma 1 del TUIR, salvo la dimostrazione, anche a seguito dell’esercizio dell’interpello secondo le modalità del comma 3 dell’articolo 47-bis del TUIR (Ai fini del comma 2, il contribuente può interpellare l’amministrazione ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 27 luglio 2000, n. 212.), del rispetto della condizione indicata nella lettera b) del comma 2 del medesimo articolo (b) dalle partecipazioni non consegua l’effetto di localizzare i redditi in Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al comma 1.), concorrono a formare il reddito per il loro intero ammontare. La disposizione del periodo precedente non si applica alle partecipazioni, ai titoli e agli strumenti finanziari emessi da società i cui titoli sono negoziati nei mercati regolamentati.

Le plusvalenze di cui ai periodi precedenti sono sommate algebricamente alle relative minusvalenze; se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze l’eccedenza è riportata in deduzione integralmente dall’ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate.

Qualora il contribuente intenda far valere la sussistenza della condizione indicata nella lettera b) del comma 2 dell’articolo 47-bis del TUIR (b) dalle partecipazioni non consegua l’effetto di localizzare i redditi in Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al comma 1.), ma non abbia presentato l’istanza di interpello prevista dal comma 3 del medesimo articolo ovvero, avendola presentata, non abbia ricevuto risposta favorevole, la percezione di plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui allarticolo 47-bis, comma 1, del TUIR deve essere segnalata nella dichiarazione dei redditi da parte del socio residente; nei casi di mancata o incompleta indicazione nella dichiarazione dei redditi si applica la sanzione amministrativa prevista dall’articolo 8, comma 3-ter, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (una sanzione amministrativa pari al dieci per cento dei dividendi e delle plusvalenze conseguiti dal soggetto residente e non indicati, con un minimo di 1.000 euro ed un massimo di 50.000 euro). Ai fini del presente comma, la condizione indicata nell’articolo 47-bis, comma 2, lettera b)(b) dalle partecipazioni non consegua l’effetto di localizzare i redditi in Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al comma 1.), deve sussistere, ininterrottamente, sin dal primo periodo di possesso; tuttavia, per i rapporti detenuti da più di cinque periodi di imposta e oggetto di realizzo con controparti non appartenenti allo stesso gruppo del dante causa, è sufficiente che tale condizione sussista, ininterrottamente, per i cinque periodi d’imposta anteriori al realizzo stesso. Ai fini del precedente periodo si considerano appartenenti allo stesso gruppo i soggetti residenti o non residenti nel territorio dello Stato tra i quali sussiste un rapporto di controllo ai sensi del comma 2 dell’articolo 167 del TUIR (Disposizioni in materia di imprese estere controllate) ovvero che, ai sensi del medesimo comma 2, sono sottoposti al comune controllo da parte di altro soggetto residente o non residente nel territorio dello Stato.

Il comma 4-bis dell’art. 68, del TUIR prevede che per le plusvalenze realizzate su partecipazioni in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all‘articolo 47-bis, comma 1, del TUIR, per i quali sussiste la condizione di cui al comma 2, lettera a), del medesimo articolo (a) il soggetto non residente svolga un’attività economica effettiva, mediante l’impiego di personale, attrezzature, attivi e locali), al cedente controllante, ai sensi del comma 2 dell’articolo 167 del TUIR, residente nel territorio dello Stato, ovvero alle cedenti residenti sue controllate, spetta un credito d’imposta ai sensi dell’articolo 165 del TUIR (Credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero) in ragione delle imposte assolte dall’impresa o ente partecipato sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione, in proporzione delle partecipazioni cedute e nei limiti dell’imposta italiana relativa a tali plusvalenze. La detrazione del credito d’imposta di cui al periodo precedente spetta per l’ammontare dello stesso non utilizzato dal cedente ai sensi dell’articolo 47, comma 4, del TUIR; tale ammontare, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, e’ computato in aumento del reddito complessivo. Se nella dichiarazione e’ stato omesso soltanto il computo del credito d’imposta in aumento del reddito complessivo, si può procedere di ufficio alla correzione anche in sede di liquidazione dell’imposta dovuta in base alla dichiarazione dei redditi.

Per dichiarare le plusvalenze derivanti da cessione di partecipazioni societarie, qualificate e non di cui all’art. 67, comma 1, lett. c) e c-bis), del TUIR, di imprese od enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all‘articolo 47-bis, comma 1 del TUIR, realizzate dalle Società Semplici, percepite a partire dal primo gennaio 2019, che concorrono a formare il reddito per il loro intero ammontare, va utilizzata la Sezione IV del Quadro RT del Modello SP (Società di Persone).

La Sezione V del Quadro RT del Modello SP (Società di Persone) è dedicata alle minusvalenze non compensate nell’anno.

Vedi: Istruzioni Ministeriali al Modello SP

L’imponibile risultante ai fini dell’IRPEF  di cui al rigo RT87 
costituisce l’ammontare  da riportare nel quadro RN (dedicato al reddito della Società da imputare ai soci), nel rigo RN7 – Plusvalenze, colonna 1, del Modello SP.

Vedi: Istruzioni Ministeriali al Modello SP

Regime del Risparmio Amministrato

L’articolo 6 (Opzione per l’applicazione dell’imposta sostitutiva su ciascuna plusvalenza o altro reddito diverso realizzato.) del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 ( (Riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi, a norma dell’articolo 3, comma 160, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.), ha introdotto, accanto al Regime Dichiarativo, il Regime del Risparmio Amministrato con cui  Il contribuente ha la facoltà di optare per l’applicazione dell’imposta sostitutiva (26%) di cui all’art.5 del Decreto legislativo del 21/11/1997 n. 461 su ciascuna delle  plusvalenze derivanti da cessione di partecipazioni societarie (inizialmente solo le non qualificate di cui alla lettera  c-bis) del comma 1 dell’articolo 81 del TUIR (Ora vedi art. 67 del TUIR), ora, a seguito della modifica apportata  dal comma 1001, dell’Art. 1 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018) [2], anche le qualificate di cui alla lettera  c))a condizione che i titoli, quote o certificati siano in custodia o in amministrazione presso banche e società di intermediazione mobiliare e altri soggetti individuati in appositi decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze.

In seguito all’emanazione del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 è stato emanato il decreto legislativo 16 giugno 1998, n. 201 che ha apportato disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

La Società Semplice, seguendo le regole fiscali delle persone fisiche, può  optare per il Regime del Risparmio Amministrato.

Ai sensi del comma 2 dell’articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 l’opzione di cui al comma 1 (applicazione dell’imposta sostitutiva (26%) di cui all’art.5 del Decreto legislativo del 21/11/1997 n. 461 su ciascuna delle  plusvalenze derivanti da cessione di partecipazioni societarie) è esercitata con comunicazione sottoscritta contestualmente al conferimento dell’incarico e dell’apertura del deposito o conto corrente o, per i rapporti in essere, anteriormente all’inizio del periodo d’imposta.
L’opzione ha effetto per tutto il periodo d’imposta e può essere revocata entro la scadenza di ciascun anno solare, con effetto per il periodo d’imposta successivo.

Ai sensi del comma 3 dell’articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 gli intermediari applicano l’imposta sostitutiva  di cui all’art. 5 del Decreto legislativo del 21/11/1997 n. 461 del 26% (primo comma dell’art. 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89)  su ciascuna plusvalenza, differenziale positivo o provento percepito dal contribuente.
Qualora gli intermediari non siano in possesso dei dati e delle informazioni necessarie per l’applicazione dell’imposta sostitutiva di cui al comma 1 sulle plusvalenze e gli altri redditi ivi indicati, devono richiederle all’investitore/contribuente, anteriormente all’effettuazione delle operazioni; il contribuente comunica all’intermediario incaricato dell’applicazione dell’imposta i dati e le informazioni richieste, consegnando, anche in copia, la relativa documentazione, o, in mancanza, una dichiarazione sostitutiva in cui attesti i predetti dati ed informazioni.
Gli intermediari sospendono l’esecuzione delle operazioni a cui sono tenuti in relazione al rapporto, fino a che non ottengono i dati e le informazioni necessarie all’applicazione dell’imposta. Nel caso di inesatta comunicazione, il recupero dell’imposta sostitutiva non applicata o applicata in misura inferiore è effettuato esclusivamente a carico del contribuente con applicazione della sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell’ammontare della maggiore imposta sostitutiva dovuta.

Ai sensi del comma 5 dell’articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, qualora siano realizzate minusvalenze, perdite o differenziali negativ igli intermediari computano in deduzione, fino a loro concorrenza, l’importo delle predette minusvalenze, perdite o differenziali negativi dalle plusvalenze, differenziali positivi o proventi realizzati nelle successive operazioni poste in essere nell’ambito del medesimo rapporto, nello stesso periodo d’imposta e nei successivi ma non oltre il quarto. Qualora sia revocata l’opzione o sia chiuso il rapporto di custodia, amministrazione o deposito o siano rimborsate o cedute anche parzialmente le quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio, le minusvalenze, perdite o differenziali negativi possono essere portati in deduzione, non oltre il quarto periodo d’imposta successivo a quello del realizzo, dalle plusvalenze, proventi e differenziali positivi realizzati nell’ambito di altro rapporto di cui al comma 1, intestato agli stessi soggetti intestatari del rapporto o deposito di provenienza, ovvero portate in deduzione ai sensi del comma 5 dell’art. 68 del TUIR ( originariamente comma 4 dell’articolo 82 del testo unico delle imposte sui redditi (l’art.82 è stato sostituito dall’art. 68 dall’art.1 del Decreto legislativo del 12/12/2003 n. 344 (Riforma dell’imposizione sul reddito delle società, a norma dell’articolo 4 della legge 7 aprile 2003, n. 80).
Gli intermediari rilasciano al contribuente apposita certificazione dalla quale risultino i dati e le informazioni necessarie a consentire la deduzione delle predette minusvalenze, perdite o differenziali negativi.

Nel caso del Regime del Risparmio Amministrato:

  • richiede che i titoli o le quote  siano in custodia, amministrazione o in deposito presso le banche o altri soggetti autorizzati;
  • la tassazione viene effettuata su ciascuna delle  plusvalenze derivanti da cessione di partecipazioni societarie, qualificate e non, con il sistema dell’imposta sostitutiva del 26%;
  • l’intermediario assume la veste di sostituto d’imposta;
  • l’investitore/contribuente incassa i proventi al netto della ritenuta subita;
  • l’investitore/contribuente è esonerato da ulteriori obblighi di natura sostanziale e formale poiché sono gli stessi intermediari finanziari a dover segnalare all’Agenzia delle Entrate il rapporto di amministrazione.

 

[1] Art. 68 del Testo unico delle imposte sui redditi del 22/12/1986 n. 917 

“…………………………………………

4. Le plusvalenze realizzate mediante la cessione dei contratti stipulati con associanti non residenti che non soddisfano le condizioni di cui all’articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo, nonché le plusvalenze di cui alle lettere c) e c-bis) del comma 1 dell’articolo 67 realizzate mediante la cessione di partecipazioni al capitale o al patrimonio, titoli e strumenti finanziari di cui all’articolo 44, comma 2, lettera a), e contratti di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b), emessi o stipulati da imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all’articolo 47-bis, comma 1, salvo la dimostrazione, anche a seguito dell’esercizio dell’interpello secondo le modalità del comma 3 dello stesso articolo 47-bis, del rispetto della condizione indicata nella lettera b) del comma 2 del medesimo articolo, concorrono a formare il reddito per il loro intero ammontare. La disposizione del periodo precedente non si applica alle partecipazioni, ai titoli e agli strumenti finanziari emessi da società i cui titoli sono negoziati nei mercati regolamentati. Le plusvalenze di cui ai periodi precedenti sono sommate algebricamente alle relative minusvalenze; se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze l’eccedenza e’ riportata in deduzione integralmente dall’ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate.

Qualora il contribuente intenda far valere la sussistenza della condizione indicata nella lettera b) del comma 2 dell’articolo 47-bis, ma non abbia presentato l’istanza di interpello prevista dal comma 3 del medesimo articolo ovvero, avendola presentata, non abbia ricevuto risposta favorevole, la percezione di plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all’articolo 47-bis, comma 1, deve essere segnalata nella dichiarazione dei redditi da parte del socio residente; nei casi di mancata o incompleta indicazione nella dichiarazione dei redditi si applica la sanzione amministrativa prevista dall’articolo 8, comma 3-ter, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Ai fini del presente comma, la condizione indicata nell’articolo 47-bis, comma 2, lettera b), deve sussistere, ininterrottamente, sin dal primo periodo di possesso; tuttavia, per i rapporti detenuti da più di cinque periodi di imposta e oggetto di realizzo con controparti non appartenenti allo stesso gruppo del dante causa, e’ sufficiente che tale condizione sussista, ininterrottamente, per i cinque periodi d’imposta anteriori al realizzo stesso. Ai fini del precedente periodo si considerano appartenenti allo stesso gruppo i soggetti residenti o non residenti nel territorio dello Stato tra i quali sussiste un rapporto di controllo ai sensi del comma 2 dell’articolo 167 ovvero che, ai sensi del medesimo comma 2, sono sottoposti al comune controllo da parte di altro soggetto residente o non residente nel territorio dello Stato.

4-bis. Per le plusvalenze realizzate su partecipazioni in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all’articolo 47-bis, comma 1, per i quali sussiste la condizione di cui al comma 2, lettera a), del medesimo articolo, al cedente controllante, ai sensi del comma 2 dell’articolo 167, residente nel territorio dello Stato, ovvero alle cedenti residenti sue controllate, spetta un credito d’imposta ai sensi dell’articolo 165 in ragione delle imposte assolte dall’impresa o ente partecipato sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione, in proporzione delle partecipazioni cedute e nei limiti dell’imposta italiana relativa a tali plusvalenze. La detrazione del credito d’imposta di cui al periodo precedente spetta per l’ammontare dello stesso non utilizzato dal cedente ai sensi dell’articolo 47, comma 4; tale ammontare, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, è computato in aumento del reddito complessivo. Se nella dichiarazione è stato omesso soltanto il computo del credito d’imposta in aumento del reddito complessivo, si può procedere di ufficio alla correzione anche in sede di liquidazione dell’imposta dovuta in base alla dichiarazione dei redditi.

5. Le plusvalenze di cui alle lettere c) e c-bis), diverse da quelle di cui al comma 4, e c-ter) del comma 1 dell’articolo 67 sono sommate algebricamente alle relative minusvalenze, nonché ai redditi ed alle perdite di cui alla lettera c-quater) e alle plusvalenze ed altri proventi di cui alla lettera c-quinquies) del comma 1 dello stesso articolo 67; se l’ammontare complessivo delle minusvalenze e delle perdite è superiore all’ammontare complessivo delle plusvalenze e degli altri redditi, l’eccedenza può essere portata in deduzione, fino a concorrenza, dalle plusvalenze e dagli altri redditi dei periodi d’imposta successivi ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale le minusvalenze e le perdite sono state realizzate.

6. Le plusvalenze indicate nelle lettere c), c-bis) e c-ter) del comma 1 dell’articolo 67 sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito ovvero la somma od il valore normale dei beni rimborsati ed il costo od il valore di acquisto assoggettato a tassazione, aumentato di ogni onere inerente alla loro produzione, compresa l’imposta di successione e donazione, con esclusione degli interessi passivi. Nel caso di acquisto per successione, si assume come costo il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti dell’imposta di successione, nonché, per i titoli esenti da tale imposta, il valore normale alla data di apertura della successione. Nel caso di acquisto per donazione si assume come costo il costo del donante. Per le azioni, quote o altre partecipazioni acquisite sulla base di aumento gratuito del capitale il costo unitario è determinato ripartendo il costo originario sul numero complessivo delle azioni, quote o partecipazioni di compendio. Per le partecipazioni nelle società indicate dall’articolo 5, il costo è aumentato o diminuito dei redditi e delle perdite imputate al socio e dal costo si scomputano, fino a concorrenza dei redditi già imputati, gli utili distribuiti al socio. Per le valute estere cedute a termine si assume come costo il valore della valuta al cambio a pronti vigente alla data di stipula del contratto di cessione. Il costo o valore di acquisto è documentato a cura del contribuente. Per le valute estere prelevate da depositi e conti correnti, in mancanza della documentazione del costo, si assume come costo il valore della valuta al minore dei cambi mensili accertati ai sensi dell’articolo 110, comma 9, nel periodo d’imposta in cui la plusvalenza è realizzata. Le minusvalenze sono determinate con gli stessi criteri stabiliti per le plusvalenze.

6-bis. Le plusvalenze di cui alle lettere c) e c-bis) del comma 1, dell’articolo 67 derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale in società di cui all’articolo 5, escluse le società semplici e gli enti ad esse equiparati, e all’articolo 73, comma 1, lettera a), costituite da non più di sette anni, possedute da almeno tre anni, ovvero dalla cessione degli strumenti finanziari e dei contratti indicati nelle disposizioni di cui alle lettere c) e c-bis) relativi alle medesime società, rispettivamente posseduti e stipulati da almeno tre anni, non concorrono alla formazione del reddito imponibile in quanto esenti qualora e nella misura in cui, entro due anni dal loro conseguimento, siano reinvestite in società di cui all’articolo 5 e all’articolo 73, comma 1, lettera a), che svolgono la medesima attività, mediante la sottoscrizione del capitale sociale o l’acquisto di partecipazioni al capitale delle medesime, sempreché’ si tratti di società costituite da non più di tre anni.

6-ter. L’importo dell’esenzione prevista dal comma 6-bis non può in ogni caso eccedere il quintuplo del costo sostenuto dalla società le cui partecipazioni sono oggetto di cessione, nei cinque anni anteriori alla cessione, per l’acquisizione o la realizzazione di beni materiali ammortizzabili, diversi dagli immobili, e di beni immateriali ammortizzabili, nonché per spese di ricerca e sviluppo.

………………………………………..”.

[2 Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018)

Art.1
comma 999. All’articolo 68 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 e’ abrogato;
b) al comma 5, le parole: « Le plusvalenze di cui alle lettere
c-bis) » sono sostituite dalle seguenti: « Le plusvalenze di cui alle
lettere c) e c-bis) »;
c) al comma 7, la lettera b) e’ abrogata.
comma 1000. All’articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, primo periodo, le parole: «I redditi di cui alle
lettere da c-bis) a c-quinquies) » sono sostituite dalle seguenti: «I
redditi di cui alle lettere da c) a c-quinquies) »;
b) al comma 2, secondo periodo, le parole: « non qualificati » sono
soppresse;
c) al comma 3, il primo periodo e’ soppresso ed il secondo periodo
e’ sostituito dal seguente: « Con uno o piu’ decreti del Ministero
dell’economia e delle finanze possono essere previsti particolari
adempimenti ed oneri di documentazione per la determinazione dei
redditi soggetti all’imposta sostitutiva di cui al comma 2»;
d) al comma 4, il secondo periodo e’ soppresso.
comma 1001. All’articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: « ai sensi delle lettere c-bis) e c-ter)
del comma 1» sono sostituite dalle seguenti: « ai sensi delle lettere
c), c-bis) e c-ter) del comma 1»;
b) il comma 8 e’ abrogato.
comma 1002. All’articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, le parole: « lettere da c-bis) a
c-quinquies) » sono sostituite dalle seguenti: « lettere da c) a
c-quinquies) » e al secondo periodo, le parole: « non qualificati »
sono soppresse;
b) al comma 3, lettera d), le parole: « , con esclusione delle
ritenute sugli utili derivanti dalle partecipazioni in societa’
estere qualificate ai sensi della lettera c) del comma 1
dell’articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi » sono
soppresse;
c) il comma 14 e’ abrogato.