Bulgaria – Multe e sanzioni patrimoniali ai sensi della legge sull’imposta sul valore aggiunto (IVA

Multe e sanzioni patrimoniali ai sensi della legge sull’imposta sul valore aggiunto – Закон за Данък Върху Добавената Стойност (ЗДДС)

Tipo di violazione L’importo della sanzione pecuniaria (ammenda) Aliquota IVA
Mancata presentazione della domanda di immatricolazione o della domanda di cessazione dell’immatricolazione nei termini stabiliti. Una multa o una sanzione pecuniaria da BGN 500 a BGN 5.000. Arte. 178
Mancata presentazione o mancato rispetto dei termini previsti da parte di chiunque, anche non registrato, tenuto a presentare:

– dichiarazione-riferimento ex art. 125, par. 1 dell’IVA per il periodo d’imposta di riferimento;

 dichiarazione VIES ai sensi dell’art. 125, par. 2 di IVA ;

 i registri delle segnalazioni di cui all’art. 124 IVA (registro acquisti, registro vendite e registro consegne intracomunitarie di autoveicoli nuovi).

Una multa o una sanzione pecuniaria da BGN 500 a BGN 10.000. Arte. 179, comma 1
Il mancato invio o  il mancato rispetto dei termini previsti  per la presentazione del verbale-dichiarazione per l’applicazione del regime speciale per le consegne effettuate con luogo di adempimento nel territorio dello Stato di cui all’art. 21, par. 6 dell’IVA da parte di un soggetto iscritto in base all’art. 154 della partita IVA o registrati in altro stato membro per l’applicazione di un regime extracomunitario o di un regime nell’Unione. Una multa o una sanzione pecuniaria da BGN 500 a BGN 10.000. Arte. 179, par. 2
Mancato addebito dell’imposta entro i termini previsti dalla presente legge , incl. in caso di mancato pagamento dell’imposta, per mancata presentazione della domanda di iscrizione e per mancata tempestiva iscrizione. Multa o sanzione patrimoniale per un importo di imposta non pagata, ma non inferiore a BGN 500.

Per violazione ripetuta : il doppio dell’importo della tassa non pagata, ma

non inferiore a BGN 5.000.

Arte. 180, par. 1, 2 e 4
Cumulo dell’imposta nel periodo successivo a quello in cui l’imposta avrebbe dovuto essere addebitata . Multa o sanzione patrimoniale pari al 25% dell’imposta, ma non inferiore a 250 BGN. Arte. 180, par. 3
Il mancato addebito dell’imposta nei termini previsti dalla presente legge, nei casi in cui l’imposta è dovuta dal soggetto contribuente ai sensi del capo ottavo e per l’imposta addebitata, il soggetto ha diritto all’intero credito d’imposta, incl. in caso di mancato pagamento dell’imposta, per mancata presentazione della domanda di iscrizione e per mancata tempestiva iscrizione.   Multa o sanzione patrimoniale per un importo pari al 5% dell’imposta non pagata, ma non inferiore a 50 BGN.

In caso di violazione ripetuta, la sanzione pecuniaria o patrimoniale è pari al 20% dell’imposta non pagata, ma non inferiore a 500 BGN.

Arte. 180a, par. 1, 2 e 5
Accertamento dell’imposta nel periodo successivo a quello in cui l’imposta avrebbe dovuto essere accertata, nei casi in cui l’imposta è dovuta dal soggetto contribuente ai sensi del capo ottavo e il soggetto ha diritto all’intero credito d’imposta per l’imposta accertata.  Multa o sanzione patrimoniale pari al 2% dell’imposta, ma non inferiore a 25 BGN. Arte. 180a, par. 3
La mancata riscossione dell’imposta nei termini previsti dalla presente legge, nei casi in cui l’imposta è dovuta dal soggetto contribuente ai sensi del capo ottavo  e il soggetto ha diritto ad un pieno credito d’imposta per l’imposta addebitata, ed è stata notificata per iscritto all’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’art. 126, par. 3, comma 2, dell’IVA  entro due mesi dalla fine del mese in cui è sorto l’obbligo di riscuotere l’imposta. Una multa o una sanzione pecuniaria da BGN 100 a BGN 300.

In caso di ripetuta violazione, la multa o la sanzione patrimoniale va da BGN 200 a BGN 600 .

Arte. 180a, par. 4
Il mancato addebito dell’imposta nei termini previsti dalla presente legge per  le consegne effettuate con luogo di adempimento nel territorio dello Stato di cui  all’art. 21, par. 6 dell’IVA  da parte di  un soggetto iscritto in base  all’art. 154 della partita IVA  o registrati in altro stato membro per l’applicazione di un regime extracomunitario o di un regime nell’Unione. Una multa o una sanzione pecuniaria per un importo pari al 25% dell’imposta accertata o dell’imposta  per un importo inferiore, ma non inferiore a BGN 250.

In caso di  ripetuta violazione, la sanzione pecuniaria o patrimoniale è  pari al doppio dell’importo dell’imposta accertata , ma non inferiore a 5.000 lev.

Arte. 180b, par. 1 e 2
Mancato invio di informazioni dai registri di segnalazione o invio di informazioni su supporti magnetici o ottici diversi da quelli specificati nei registri di segnalazione. Una multa o una sanzione pecuniaria da BGN 500 a BGN 10.000.

In caso di violazione ripetuta, la sanzione pecuniaria o patrimoniale va da 1.000 BGN a 20.000 BGN.

Arte. 181, par. 1 e 2
Mancata presentazione su richiesta dell’Agenzia delle Entrate del registro telematico di cui all’articolo 120, co. 3 della partita IVA o  il registro elettronico, che è tenuto secondo la legislazione del socio titolare mediante identificazione da parte di  una persona iscritta in base  all’art. 154 IVA  o dell’art. 156 IVA , ovvero registrati in altro stato membro per l’applicazione di un regime extracomunitario o di un regime nell’Unione. Una multa o una sanzione pecuniaria da BGN 500 a BGN 10.000.

In caso di  violazione ripetuta, la sanzione pecuniaria o patrimoniale va da 1.000 BGN a 20.000 BGN.

Arte. 181a, par. 1 e 2
Mancata emissione del documento fiscale o mancata trascrizione del documento fiscale emesso/ricevuto nei registri di rendicontazione del periodo d’imposta di riferimento, che comporta la determinazione dell’imposta in misura minore. Una multa o una sanzione pecuniaria dell’importo dell’imposta determinato in un importo inferiore, ma non inferiore a BGN 1.000.

 

Arte. 182, par. 1
Emissione o riflessione del documento fiscale nel periodo successivo al periodo d’imposta in cui il documento avrebbe dovuto essere emesso o riflesso. Una multa o una sanzione pecuniaria pari al 25% dell’imposta determinata in un importo inferiore, ma non inferiore a 250 BGN. Arte. 182, par. 2
Emissione di un documento fiscale da parte di una persona non partita IVA , in cui è indicata l’imposta. Multa o sanzione patrimoniale pari all’importo dell’imposta specificata nel documento, ma non inferiore a 1.000 BGN.

In caso di violazione ripetuta, la sanzione pecuniaria o patrimoniale è pari al doppio dell’importo dell’imposta non pagata, ma non inferiore a 5.000 lev.

Arte. 183, par. 1 e 2
La mancata presentazione o la mancata presentazione nei termini della dichiarazione di cui all’art. 168, par. 2 dell’IVA da parte di un soggetto non titolare di partita IVA in occasione di acquisto/consegna intracomunitaria di un veicolo nuovo. Una multa o una sanzione pecuniaria per un importo da 1.000 BGN a 10.000 BGN.

In caso di ripetuta violazione, la multa o la sanzione patrimoniale va da BGN 5.000 a BGN 20.000.

Arte. 184, par. 1 e 2
Mancata emissione di scontrino fiscale (scontrino fiscale o scontrino di sistema) – per le persone fisiche che non sono commercianti – un’ammenda da 100 BGN a 500 BGN. In caso di violazione ripetuta – da 200 BGN a 1000 BGN;

– per le persone giuridiche e le ditte individuali – una sanzione pecuniaria da BGN 500 a BGN 2000. In caso di violazione ripetuta – da BGN 10,00 a BGN 4000;

– per la persona fisica che era effettivamente obbligata a emettere una ricevuta (buono fiscale o di sistema) e ha accettato il pagamento senza emettere tale ricevuta – un’ammenda da BGN 100 a BGN 500.

Arte. 185, par. 1, 3 e 4
Rompere il:

–          le condizioni, l’ordine e le modalità di approvazione o revoca del tipo, per l’introduzione/dismissione, l’iscrizione/cancellazione, la segnalazione, la conservazione dei documenti emessi da/in connessione con un dispositivo fiscale e un sistema automatizzato integrato per la gestione dell’attività commerciale  o

 

–         l’ordine di  manutenzione dei dispositivi fiscali, risp. e il sistema automatizzato integrato a servizio dell’attività commerciale o

– i requisiti per il collegamento da remoto con l’Agenzia Nazionale delle Entrate o

– i requisiti per il conferimento dei dati ex art. 118, par. 10 IVA in Agenzia delle Entrate (dati sulla consegna e movimentazione dei quantitativi di combustibili liquidi consegnati/ricevuti, nonché sulla variazione degli stessi da parte del fornitore/destinatario della fornitura di combustibili liquidi) alla data di obbligo di presentarli.

– per le persone fisiche che non sono commercianti – un’ammenda da BGN 300 a BGN 1000. In caso di violazione ripetuta – da BGN 600 a BGN 2000 ;

– persone giuridiche e ditte individuali – sanzione patrimoniale – per un importo da BGN 3.000 a BGN 10.000 In caso di violazione ripetuta – da BGN 6.000 a BGN 20.000.

Quando la violazione non comporta il mancato riflesso delle entrate, le sanzioni sono:

– per le persone fisiche che non sono commercianti – un’ammenda da 100 BGN a 500 BGN. In caso di violazione ripetuta – da 200 BGN a 1000 BGN;

– persone giuridiche e ditte individuali – una sanzione pecuniaria da BGN 500 a BGN 2000. In caso di ripetuta violazione – da BGN 1000 a BGN 4000.

Arte. 185, par. 2 e 5
EArte. 192 nel caso di violazioni commesse da fabbricanti, importatori o soggetti che effettuano revisioni di dispositivi fiscali.
Mancata conservazione della ricevuta fiscale (scontrino fiscale) fino all’uscita dal sito. Una multa di BGN 5. Arte. 185, par. 6
1. Inosservanza dell’ordine o delle modalità di:

a) emissione di documento relativo alla vendita, emesso secondo l’ordine stabilito per la consegna/vendita;

b) messa in servizio o registrazione presso l’Agenzia delle Entrate di dispositivi fiscali o sistemi automatizzati integrati per la gestione dell’attività commerciale;
c) rendicontazione giornaliera del fatturato, quando obbligatoria;

d) conferimento dei dati ex art. 118 dell’Agenzia delle Entrate;

e) conservazione di documenti emessi da/in connessione con dispositivi fiscali o sistemi automatizzati integrati per la gestione dell’attività commerciale.

La misura amministrativa coercitiva, sigillando un oggetto per un periodo massimo di un mese, indipendentemente dalle sanzioni pecuniarie o patrimoniali previste. Il provvedimento è applicato con ordinanza motivata dell’Agenzia delle Entrate o da funzionario da questa autorizzato.

 

Arte. 186, par. 1, punto 1 e par. 3

(Cfr. art. 187 in merito alle specifiche modalità di applicazione e sospensione del provvedimento.)

Uso di un dispositivo fiscale o di un sistema di gestione aziendale automatizzato integrato che non soddisfa i requisiti per un tipo approvato e non è stato approvato dall’Istituto bulgaro di metrologia. – sigillatura dell’oggetto per un periodo massimo di un mese. Il provvedimento è applicato con ordinanza motivata dell’Agenzia delle Entrate o da funzionario da questa autorizzato.

– confisca da parte dell’Agenzia delle Entrate e distruzione del dispositivo fiscale, e viene revocato all’interessato il diritto all’utilizzo del sistema automatizzato integrato per la gestione dell’attività commerciale.

Arte. 186, par. 1, punto 2 e par. 2

(Cfr. art. 187 in merito alle specifiche modalità di applicazione e sospensione del provvedimento.)

 

Il mancato puntuale pagamento dell’imposta richiesta da parte di soggetto non iscritto – contribuente ex art. 91, par. 1 dell’IVA (in caso di acquisto intracomunitario di un nuovo veicolo ) e dell’art. 91, par. 2 dell’IVA ( per acquisti intracomunitari di prodotti soggetti ad accisa).

 

 

Una multa o una sanzione pecuniaria per un importo da BGN 500 a BGN 2.000.

In caso di violazione ripetuta, la sanzione pecuniaria o patrimoniale è pari all’importo dell’imposta non pagata, ma non inferiore a 4.000 lev.

Arte. 189, par. 1 e 2
Mancato rimborso da parte dell’Agenzia delle Entrate dell’imposta subordinata al rispetto delle condizioni di rimborso. Una multa da 500 BGN a 2.000 BGN per il funzionario colpevole.

In caso di violazione ripetuta, la multa è compresa tra 1.000 BGN e 4.000 BGN.

Arte. 190, par. 1 e 2
Mancata riscossione dell’IVA da parte di un’autorità doganale o sua riscossione in misura minore, o svincolo di merci dal controllo doganale senza il pagamento dell’imposta dovuta. Una multa da 500 BGN a 2.000 BGN per il funzionario colpevole.

In caso di violazione ripetuta, la multa è compresa tra 1.000 BGN e 4.000 BGN.

Arte. 191, par. 1 e 2