Accordo sull’area di libero scambio araba – Greater Arab Free Trade Area Agreement (GAFTA)

La Lega Araba ha una lunga storia nel tentativo di promuovere il commercio e la cooperazione economica tra i suoi stati membri, con diverse iniziative prese negli anni ’50 e ’60.

Nel 1981 fu firmato un accordo per facilitare e promuovere il commercio interarabo, ma con scarso effetto.

Nel febbraio 1997, la Lega ha deciso di creare entro il 2008 un’Area araba di libero scambio, nota anche come Grande area araba di libero scambio o Area panaraba di libero scambio. Ciò sarebbe stato ottenuto attraverso una riduzione del 10% delle tasse doganali ogni anno nonché la graduale eliminazione delle barriere commerciali. Diciotto dei 22 Stati della Lega araba hanno sottoscritto questo accordo, entrato in vigore il 1° gennaio 1998.

Nel marzo 2001 è stato deciso di accelerare il processo di liberalizzazione e il 1° gennaio 2005 è stata applicata l’eliminazione della maggior parte delle tariffe tra i membri del Greater Arab Free Trade Area Agreement (GAFTA).

I 18 stati membri del Greater Arab Free Trade Area Agreement (GAFTA) sono: Algeria, Bahrein, Egitto, Giordania, Iraq, Kuwait, Libano, Libia, Marocco, Oman, Palestina, Qatar, Arabia Saudita, Sudan, Siria, Tunisia, Emirati Arabi Uniti e Yemen. Altri sono in procinto di aderire.

La tariffa doganale

La tariffa doganale

Per poter raccogliere tutte le informazioni utili a comprendere quali siano gli obblighi dell’impresa connessi al commercio di un prodotto, è indispensabile conoscerne la cosiddetta Tariffa doganale, ossia il relativo codice numerico identificativo.

La Tariffa doganale è una raccolta, per settori merceologici, di posizioni contraddistinte da un codice (voce doganale) e da una relativa descrizione (designazione), corrispondenti alle merci oggetto di scambi internazionali.
La tariffa doganale è indispensabile per individuare il dazio che dovrà essere corrisposto alle autorità competenti per lo sdoganamento della merce (si veda il paragrafo 3.4).

La convenzione internazionale attualmente vigente, ha introdotto un sistema di codificazione e di designazione delle merci denominato sistema armonizzato (Harmonized Commodity Description and Coding System, o semplicemente Harmonized System, abbreviato in HS). Tale sistema è strutturato in 21 sezioni merceologiche, suddivise in 99 capitoli, a loro volta suddivisi in voci e sottovoci, queste ultime identificate con un codice a 6 cifre

L’armonizzazione è gestita dall’Organizzazione Mondiale delle Dogane (World Customs Organization, WCO), un’organizzazione a carattere sovranazionale con oltre 170 stati membri e sede a Bruxelles in Belgio.

La tariffa doganale comunitaria

A livello UE, le 6 cifre del sistema armonizzato (SA) sono state integrate con altre suddivisioni, in funzione delle quali si parla di:

  • tariffa esterna comune (cosiddetta nomenclatura combinata – NC): si compone di circa 9500 voci, ciascuna di esse contraddistinta da un codice numerico a 8 cifre (le prime 6, rappresentano i codici SA e le restanti 2, le sottovoci NC). Accanto ad ogni voce, la NC indica il dazio autonomo (e cioè deciso in via autonoma dalla UE) e il dazio convenzionale (e cioè derivante dagli accordi internazionali stipulati dalla UE). Serve per le bollette di esportazione e i modelli Intrastat (sia per cessioni intracomunitarie, sia per acquisti intracomunitari).
  • tariffa integrata comunitaria (TARIC): si compone di circa 13.000 voci, ciascuna di esse contraddistinta da un codice numerico di 10 cifre (le ulteriori 2 cifre, rispetto alla NC, identificano gli eventuali dazi preferenziali e le altre misure specifiche previste per le singole voci. Per le operazioni di importazione, infatti, il codice numerico della merce da indicare è a 10 cifre. Si utilizza per le bollette di importazione.

La tariffa nazionale d’uso

È costituita da 14 cifre ed è così composta:
– 6 cifre SA + 2 cifre NC + 2 cifre TARIC + ulteriori 4 cifre (le prime due destinate alla fiscalità comunitaria, Iva e accise, e le altre ad ulteriori informazioni specifiche concernenti le singole voci (ad esempio: dazi antidumping, prezzi di riferimento per i vini, prodotti della flora e della fauna in via di estinzione, beni di interesse artistico e culturale, ecc.).

La tariffa nazionale d’uso è il manuale operativo degli spedizionieri doganali ed è contenuta nella banca dati dell’Agenzia delle Dogane Aida (Automazione Integrata Dogane Accise):
https://aidaonline7.agenziadoganemonopoli.gov.it/nsitaricinternet/index.html

In caso di dubbi relativi alla corretta classificazione delle merci, è possibile ottenere il parere ufficiale dell’autorità doganale presentando una richiesta scritta sull’apposito formulario compilabile anche sul sito dell’Agenzia contenente la descrizione dettagliata della merce e la sua classificazione ipotizzata: https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/modulistica

La domanda di ITV deve essere inviata tramite il servizio postale con raccomandata A/R o con posta elettronica certificata (PEC) (dogane@pce.agenziadogane.it), all’Agenzia delle dogane e dei monopoli – Ufficio Tariffa doganale, dazi e regimi dei prodotti agricoli, presso la Direzione Centrale Legislazione e Procedure Doganali, sito in via Mario Carucci, 71 00143 Roma. La medesima dovrà anche essere trasmessa, per conoscenza, all’Ufficio delle dogane dove territorialmente insiste la sede legale della ditta

NOMENCLATURA COMBINATA 2023

Il sistema armonizzato (Harmonized Commodity Description and Coding System, o semplicemente Harmonized System, abbreviato in HS) è un sistema internazionale standardizzato di nomenclatura delle tariffe doganali, che classifica ogni singolo prodotto attraverso l’uso di una serie di numeri.

L’armonizzazione è gestita dall’Organizzazione Mondiale delle Dogane (World Customs Organization, WCO), un’organizzazione a carattere sovranazionale con oltre 170 stati membri e sede a Bruxelles in Belgio.

Tale numerazione viene usata negli scambi commerciali tra le nazioni, sia nelle esportazioni che nelle importazioni, per consentire una chiara e rapida identificazione delle merci movimentate.

Il sistema armonizzato (HS) è diviso in sezioni e capitoli ordinati per tipologia di merce.

Le classificazioni di base, armonizzate a livello globale, sono contenute nelle prime 6 cifre del codice e ogni stato (o unione di stati) può suddividere ulteriormente le merci comprese in queste voci, perciò dalla settima cifra in poi le varie tariffe doganali possono differire tra loro.

Si parla poi di “tariffa doganale comunitaria” (TARIC) per la tariffa doganale applicata nell’Unione europea dal 1987. I codici TARIC sono composti da 10 cifre e si basano sulla nomenclatura del Sistema Armonizzato (HS) stabilito dalla omonima convenzione internazionale:

  • le prime 6 sono voci e sottovoci del Sistema Armonizzato (Harmonized Commodity Description and Coding System, semplificato in HS Code), riconosciuto a livello globale, utilizzabili in contesti internazionali extra unionali,
  • la settima e l’ottava comprendono sottovoci della Nomenclatura Combinata, ossia un elenco più dettagliato di quanto presente nel SA
  • le ultime due sono sottovoci della Taric, che aggiunge specifiche ulteriori legate a eventuali restrizioni in import o export, oltre a individuare tributi e assolvimenti daziari.

I codici TARIC comprendono, oltre alle aliquote dei dazi applicabili alle importazioni dai paesi terzi, i dazi preferenziali applicabili alle merci originarie dei paesi ai quali l’Unione europea ha concesso un trattamento particolare e tutta una serie di altre misure specifiche (sospensioni temporanee dei dazi, contingenti, massimali, ecc.).

L’Agenzia delle dogane e dei monopoli (in sigla, ADM), nota anche come Agenzia delle accise, dogane e monopoli cura un sito detto AIDA, Tariffa doganale d’uso Integrata, che fornisce i dati ufficiali, storici, attuali e previsti, per i codici TARIC.

La Nomenclatura Combinata (NC) viene annualmente aggiornata.

Nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 282 del
31/10/2022 è stato pubblicato il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1998 della Commissione del 20 settembre 2022 che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune a partire dal 1° gennaio 2023.

Attestazione elettronica delle fatture commerciali di importazione degli Emirati Arabi Uniti (UAE)

Ai sensi della Decisione del Gabinetto degli Emirati Arabi Uniti n. (38) del 2022 sulle spese di attestazione delle fatture commerciali e dei certificati di origine per gli importatori negli Emirati Arabi Uniti, tutte le importazioni nel Paese dal 1° febbraio 2023 devono essere accompagnate da una fattura attestata dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MOFAIC).

L’avviso doganale prevede che il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MOFAIC). addebiterà una commissione fissa di servizio di 150 AED per l’attestazione di ogni fattura commerciale di merci importate del valore di 10.000 AED o più. Tale tassa deve essere pagata entro 14 giorni dalla data di compilazione della dichiarazione doganale.

Le esenzioni per le tasse di attestazione dell’importazione degli Emirati Arabi Uniti saranno applicabili per determinate categorie, tra cui le importazioni dalla zona franca e le importazioni da Gulf Cooperation Council (GCC)( Bahrain , Kuwait , Oman , Qatar , Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti).

Al servizio di attestazione documenti del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MOFAIC) si accede direttamente tramite  Attestazione Atti Ufficiali, Certificati e Fatture Commerciali .

Lavviso doganale  è stato pubblicato sul sito web ufficiale della dogana di Dubai il 2 novembre 2022 e la decisione è entrata in vigore dal 1° febbraio 2023.

Clausole di trasporto nel commecio internazionale

Per regolamentare gli scambi fra Paesi diversi, la Camera di Commercio Internazionale (International Chamber of Commerce (ICC)) ha elaborato clausole di trasporto (Incoterms) che individuano le posizioni di rischio e di costo dei contraenti, ossia i limiti in cui i rischi e costi di spedizionetrasporto e di dogana sono a carico del venditore o del compratore.

Le regole sono state sviluppate e mantenute da esperti e professionisti riuniti dall’ICC. Sono diventati lo standard nell’impostazione delle regole commerciali internazionali. I termini commerciali aiutano i commercianti a evitare costosi malintesi chiarendo i compiti, i costi e i rischi connessi alla consegna delle merci dai venditori agli acquirenti. Le regole Incoterms® sono riconosciute dalla United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL)  come lo standard globale per l’interpretazione dei termini più comuni nel commercio estero.

Elenco delle clausole, con la denominazione internazionale ed il relativo codice:

  • Costo e nolo: Il venditore sostiene le spese di trasporto della merce fino al porto di destinazione mentre il compratore si assume i rischi di perdita o di danni dal momento in cui la merce è stata consegnata a bordo della nave. Lo sdoganamento della merce all’esportazione è a carico del venditore. Denominazione: “cost and freight” (codice CFR)
  • Costo, assicurazione e nolo: E’ previsto per il venditore l’obbligo di fornire un’assicurazione marittima contro il rischio del compratore di perdita o di danni alla merce durante il trasporto. Lo sdoganamento della merce all’esportazione è a carico del venditore. Denominazione: “cost, insurance and freight” (codice CIF)
  • Ex ship: Gli obblighi del venditore terminano quando mette la merce a disposizione del compratore a bordo della nave nel porto di destinazione. Lo sdoganamento della merce all’esportazione è a carico del compratore. Tutte le spese sono sopportate dal venditore unitamente ai rischi di trasporto merce fino al porto di destinazione. Denominazione: “delivered ex ship” (codice DES)
  • Franco a bordo: Gli obblighi del venditore terminano quando la merce ha superato la murata della nave nel porto di imbarco. Da quel momento il compratore inizia a sopportare le spese e i rischi di perdita o di danni alla merce. Lo sdoganamento merce all’esportazione è di competenza del venditore. Denominazione: “free on board” (codice FOB)
  • Franco fabbrica: Gli obblighi del venditore terminano quando la merce è messa a disposizione del compratore nei propri locali. Salvo patto contrario, il venditore non è tenuto né a caricare né sdoganare la merce. Per questo il compratore dovrà sostenere spese e rischi di trasporto merce dai locali del venditore fino alla destinazione desiderata. Denominazione: “ex works” (codice EXW)
  • Franco lungo bordo: Gli obblighi del venditore terminano con la consegna della merce nel sottobordo della nave. Da quel momento il compratore assume i rischi di perdita o di danni alla merce e deve sostenere le spese. Lo sdoganamento della merce all’esportazione è a carico del compratore. Denominazione: “free alongside ship” (codice FAS)
  • Franco magazzino compratore: Il venditore assume tutti i rischi e le spese fino alla consegna della merce nel magazzino del compratore.
  • Franco vettore: Gli obblighi del venditore terminano quando avviene la consegna della merce al vettore designato dal compratore nel luogo convenuto. Con il termine “vettore” si intende un soggetto incaricato a effettuare o fare effettuare un trasporto. Denominazione: “free carrier” (codice FCA)
  • Reso banchina: Gli obblighi del venditore terminano quando mette a disposizione del compratore la merce sulla banchina nel porto di destinazione. Il venditore sopporta i rischi e sostiene le spese compresi dazi, tasse e altri oneri concernenti la procedura di importazione derivanti dalla consegna delle merci. Denominazione: “delivered ex quay” (codice DEQ)
  • Reso frontiera: Gli obblighi del venditore terminano quando, dopo aver sdoganato la merce all’esportazione, la mette a disposizione del compratore nel luogo convenuto alla frontiera e comunque prima della frontiera doganale del paese confinante. Denominazione: “delivered at frontier” (codice DAF).
  • Reso non sdoganato: Il venditore mette a disposizione del compratore la merce nel luogo convenuto nel Paese di importazione sopportandone rischi e spese. Denominazione: è “delivered duty unpaid” (codice DDU).
  • Reso sdoganato: Il venditore mette a disposizione del compratore la merce nel luogo convenuto del Paese di importazione sopportandone rischi e spese, compresi i dazi, le tasse e ogni altro onere necessario a poter effettuare la merce sdoganata all’importazione. Denominazione: “delivered duty paid” (codice DDP).
  • Trasporto pagato fino a: Il venditore deve pagare il prezzo del trasporto della merce e qualsiasi altra spesa addizionale. La responsabilità per rischi e danni si trasferisce al compratore nel momento della consegna al vettore. Lo sdoganamento della merce all’esportazione è a carico del venditore. Denominazione: “carriage paid to” (codice CPT).
  • Trasporto e assicurazione pagati fino a: E’ previsto per il venditore l’obbligo di fornire un’assicurazione contro il rischio del compratore di perdita o di avaria delle merci. Il venditore paga il prezzo del trasporto della merce e qualsiasi altra spesa addizionale mentre la responsabilità per rischi e danni si trasferisce nel momento in cui la merce è stata consegnata al vettore. Lo sdoganamento è a carico del venditore. Denominazione: “carriage and insurance paid to” (codice CIP)

Dubai – società offshore

L’avvio di una società offshore è solo una delle numerose opportunità per l’avvio di attività commerciali a Dubai, altre includono società della terraferma e della zona franca.

Cos’è una società offshore a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti?

Una società offshore a Dubai è un’azienda registrata negli Emirati Arabi Uniti a fini fiscali, mentre svolge le proprie attività commerciali al di fuori del paese. Sono società a responsabilità limitata.

I tipi comuni di attività che avviano società offshore a Dubai includono:

  • Società immobiliari
  • Holding di proprietà intellettuale (IP).
  • Compagnie di navigazione
  • Società commerciali generali
  • Società di pubblicità online
  • Aziende di distribuzione e logistica
  • Società commerciali generali (internazionali).
  • Servizi e consulenze professionali
  • Vari tipi di broker

È importante essere consapevoli del fatto che le società offshore possono avere sede a Dubai, ma non possono fare affari all’interno del paese o assumere persone negli Emirati Arabi Uniti; tutte le attività che svolgono devono svolgersi rigorosamente al di fuori degli Emirati Arabi Uniti. Se vuoi commerciare negli Emirati Arabi Uniti o con partner qui, dovresti aprire una società continentale o una società in zona franca.

È anche importante sapere che alle società offshore è proibito svolgere determinati tipi di attività, tra cui cose come l’aviazione, i media o le assicurazioni, ad esempio. Infine, le società offshore devono, ovviamente, svolgere attività legali! Ti verrà richiesto di sottoporti a controlli Know Your Customer (KYC) durante la costituzione della tua azienda. Se l’azienda è sospettata di attività illegali, può essere indagata dalle autorità.

Vantaggi della creazione di una società offshore a Dubai, Emirati Arabi Uniti

La creazione di una società offshore a Dubai offre una vasta gamma di vantaggi a imprenditori, holding e consulenti. Questi includono:

  • Tasse basse o assenti
  • Conto bancario
    Sarai in grado di aprire un conto bancario negli Emirati Arabi Uniti e detenere molte valute diverse.
  • Espandersi a livello internazionale
    Le società offshore di Dubai offrono l’opportunità di espandersi a livello internazionale.
  • Base stabile
    Dubai è considerata un luogo eccezionalmente stabile, in termini economici, sociali e politici. Ha anche un forte stato di diritto, quindi i tuoi beni saranno protetti.
  • Privacy
    Una società offshore non ha bisogno di essere verificata, né deve pubblicare i suoi conti. Questo li rende veicoli molto privati.
  • Accesso ai finanziamenti
    Poiché Dubai è una località molto rispettata, significa che la tua azienda potrebbe trovare più facile accedere ai finanziamenti globali rispetto a se avessi sede in giurisdizioni meno affidabili.

Documenti necessari per avviare una società offshore a Dubai, Emirati Arabi Uniti

Se desideri avviare una società offshore a Dubai , dovrai compilare una serie di documenti chiave:

  • Un piano aziendale
  • Estratti conto bancari
  • Il tuo indirizzo (le bollette andranno bene)
  • Copie di tutti i passaporti degli azionisti
  • Tre opzioni per il tuo nome commerciale che rispettano le regole locali di denominazione commerciale
  • Una descrizione delle tue attività commerciali

Passi per avviare una società offshore a Dubai, Emirati Arabi Uniti

Se desideri avviare una società offshore a Dubai, devi seguire questi passaggi:

  1. Scegli il nome della tua azienda
    Deve essere conforme a determinate regole sulla denominazione delle società negli Emirati Arabi Uniti.
  2. Compila il modulo di domanda
    Quando fai domanda per avviare una società offshore, dovrai inviare un modulo di domanda insieme ai documenti sopra menzionati.
  3. Una bozza di MOA e AOA
    Devi redigere il Memorandum of Association (MOA) e lo Statuto (AOA).
  4. Apri il tuo conto bancario onshore
    Successivamente, devi aprire il tuo conto bancario onshore.

Incorporazione offshore Dubai : attualmente, una società offshore può essere registrata presso

  • la Jebel Ali Free Zone Authority (JAFZA),
  • il Ras Al Khaimah International Corporate Center (RAKICC)
  • o la Ajman Free Zone.

Le società offshore sono progettate per attività commerciali internazionali e offrono proprietà straniera al 100%, esenzioni fiscali e altri vantaggi. Tuttavia, le società offshore non possono condurre affari all’interno degli Emirati Arabi Uniti e possono avere solo una sede legale negli Emirati Arabi Uniti. Questa struttura è conveniente ed efficiente dal punto di vista fiscale e offre al proprietario l’accesso al mercato globale con un lavoro amministrativo trascurabile. Tali società hanno più senso se l’intenzione del fondatore è una delle seguenti:

  • Commercio internazionale
  • Costituzione di holding
  • Possedere immobili
  • Registrazione di diritti d’autore e brevetti
  • Servizi di consulenza internazionale
  • Espansione aziendale senza spendere una fortuna

Documentazione per l’incorporazione di società offshore a Dubai

Con le seguenti pratiche burocratiche, una società offshore può essere registrata in circa due giorni.

Documenti per Azionisti Persone Fisiche

  • Copia del passaporto dell’azionista
  • Prova di residenza (qualsiasi bolletta che provi l’indirizzo del richiedente)
  • Lettera di referenze di una banca
  • Un curriculum completo dell’azionista
  • Nome e funzioni della potenziale società offshore
  • Dettagli sui beneficiari finali della società offshore

Documenti da azionisti di entità aziendali

  • Copia autenticata di una licenza commerciale o di un certificato di incorporazione
  • Delibera degli azionisti originari (Attestato)
  • Memorandum of Association (MOA) dell’organizzazione madre
  • Copie del passaporto per i direttori, gli azionisti e il segretario della società offshore degli Emirati Arabi Uniti
  • Un certificato di buona reputazione della casa madre (Attestato)
  • Certificato di occupazione della società madre, che include i nomi degli azionisti e degli amministratori

Costituire una società in una zona franca di Dubai

Freezone Incorporation Dubai : una società della zona franca è registrata in una delle tante zone franche di Dubai. Le zone franche offrono il 100% di proprietà straniera, esenzioni fiscali e altri vantaggi come la possibilità di rimpatriare tutti i profitti e il capitale. Tuttavia, le società della zona franca non possono fare affari all’interno della zona franca e non possono commerciare direttamente con le società della terraferma. Ciò significa che devono coinvolgere un distributore locale per farlo. 

Dubai ospita circa 25 zone franche completamente operative.

Ecco un elenco di alcune famose zone franche a Dubai :

Dubai CommerCity (DCC) free zone
Dubai Internet City
Dubai Media City
Dubai Production City
Dubai Studio City
Dubai Outsource City
Dubai Knowledge Park
Dubai International Academic City
Dubai Science Park
Dubai World Trade Centre (DWTC)
Dubai Design District
Dubai Multi Commodities Centre (DMCC)
Jumeirah Lakes Towers (part of DMCC)
Jebel Ali Free Zone (Jebel Ali Free Zone Authority)
Dubai Airport Free Zone (Dubai Airport Free Zone Authority)
International Free Zone Authority, Dubai (IFZA) or Dubai Silicon Oasis (DSOA)
Dubai HealthCare City (Dubai Healthcare City Authority)
International Humanitarian City
Dubai Maritime City (Dubai Maritime City Authority)
Gold and Diamond Park
Dubai South
Dubai International Financial Centre (DIFC)
Meydan
International Free Zone Authority (IFZA)
National Industries Park

Una volta che si è sicuri della giurisdizione della zona franca con cui si desidera registrare la tua azienda, devi seguire i passaggi indicati di seguito, che sono quasi simili all’incorporazione di una società continentale a Dubai, per ottenere la licenza commerciale e completare il processo di incorporazione . 

  • Decidere le attività commerciali per determinare il tipo di licenza  
  • Selezionare la forma giuridica della tua società della zona franca tra due scelte: società a responsabilità limitata della zona franca (nota anche come società della zona franca) o stabilimento della zona franca (FZE) 
  • Scegliere un nome appropriato per la tua società della zona franca in linea con gli standard degli Emirati Arabi Uniti e registralo presso l’autorità locale 
  • Richiedere una licenza commerciale in base all’attività principale scelta 
  • Acquistare o affittare spazi per uffici solo nella zona franca prescelta. I contratti di locazione saranno predisposti dall’autorità. 
  • Ottienere le pre-approvazioni, registra la tua attività e ricevi la tua licenza 
  • Avviare la procedura per il visto 

Documenti richiesti per la costituzione di una società nella zona franca di Dubai

  • Modulo di domanda compilato 
  • Piano aziendale 
  • Copia della licenza commerciale esistente/certificato di registrazione (se sei un’azienda esistente, applicabile solo per un’azienda locale) 
  • Copie a colori del passaporto dell’azionista/degli azionisti della società e del Direttore/Direttore nominato per la nuova società 
  • Modello di firma del/dei socio/i della società e del Dirigente/Dirigente designato per la nuova società 
  • Relazioni finanziarie certificate per 2 anni per un’entità aziendale o certificato di riferimento da una banca personale del singolo azionista 
  • NOC dallo sponsor attuale (per individui) 
  • Atto di proprietà dell’unità 
  • Lettera d’intenti 
  • Modulo codice identificativo anagrafico (RIC) per dirigente/direttore (originale e autenticato) 
  • Certificato di approvazione iniziale 
  • Domanda di immatricolazione compilata 
  • Delibera CdA nomina Dirigente/Dirigente (autenticata e autenticata) 
  • Procura conferita al Dirigente/Direttore (autenticata e autenticata) 
  • Atto costitutivo e statuto (autenticato e autenticato) 
  • Esemplare di firma del Dirigente/Direttore (autenticata e autenticata) 
  • Foto formato tessera del Manager/Direttore su sfondo bianco 
  • Informazioni sul capitale sociale 
  • Copia del contratto di locazione 

Costituire una società nel Dubai International Financial Centre (DIFC)

Il Dubai International Financial Centre (DIFC)  è stato istituito in conformità con il decreto federale n. 35 del 2004 degli Emirati Arabi Uniti (UAE).

Il Dubai International Financial Centre (DIFC) è una zona franca finanziaria indipendente di Dubai che copre 110 acri situata centralmente nel cuore di Dubai e strategicamente posizionata tra la nuova e la vecchia Dubai.

Il Dubai International Financial Centre (DIFC) ha creato il proprio quadro legale e normativo per tutte le questioni civili e commerciali. Questo quadro è incorporato nella costituzione degli Emirati Arabi Uniti e nelle leggi del paese, sia a livello federale che di Dubai, consentendo al Dubai International Financial Centre (DIFC) di disporre di un proprio quadro giuridico civile e commerciale, comprensivo della regolamentazione dei servizi finanziari e di un sistema giudiziario modellato strettamente sugli standard e sui principi internazionali di di diritto comune e su misura per le esigenze specifiche della regione.

per sostenere la crescita e lo sviluppo delle imprese del Centro, sono stati istituiti i seguenti tre organismi indipendenti:

  1. Autorità del centro finanziario internazionale di Dubai (DIFC): l’autorità DIFC è stata istituita in virtù della legge di Dubai n. 9 del 2004 e successive modifiche. L’autorità DIFC è responsabile dell’amministrazione dello sviluppo strategico, della gestione operativa e della pianificazione del Centro finanziario internazionale di Dubai. È inoltre responsabile dello sviluppo e dell’amministrazione di leggi e regolamenti diversi da quelli relativi alle società di servizi finanziari.
  2. Autorità per i servizi finanziari di Dubai (DFSA) : la DFSA è stata creata ai sensi della legge di Dubai n. 9 del 2004 e successive modifiche. DFSA è un regolatore indipendente dei servizi finanziari e correlati condotti all’interno o dal Centro. La DFSA supervisiona anche le società regolamentate e monitora la loro conformità alle leggi e ai regolamenti pertinenti. I poteri di regolamentazione della DFSA le sono concessi ai sensi delle disposizioni della legge sulla regolamentazione,  Legge Dubai International Financial Centre (DIFC) n. 1 del 2004 o “Legge di regolamentazione del 2004”. Di conseguenza, la DFSA è autorizzata a emanare regole che le consentano di rispondere rapidamente agli sviluppi del mercato e alle esigenze aziendali. È responsabile di:
  • Autorizzazione, licenza e registrazione di servizi finanziari e attività connesse;
  • Regolamentare questi servizi finanziari e le attività correlate; E
  • Supervisione delle attività di mercato.
  1. Autorità per la risoluzione delle controversie (DRA): Opera all’interno di un quadro di diritto comune per garantire i più elevati standard internazionali di procedura legale e risoluzione delle controversie. Originariamente formato nel 2014, il DRA amministra la giustizia e l’eccellenza legale all’interno del DIFC.

Il DRA comprende attualmente quattro divisioni:

Tipi di società nel Dubai International Financial Centre (DIFC)

  1. Ditte Autorizzate
  2. Istituto di mercato autorizzato
  3. Attività o professione non finanziaria designata
  4. Revisori Contabili
  5. Entità non regolamentate
  6. Aziende esenti

 

  1. Ditte Autorizzate

Una persona o istituzione disposta a svolgere qualsiasi servizio finanziario all’interno o dal Dubai International Financial Centre (DIFC)  deve essere autorizzata e autorizzata dalla Autorità per i servizi finanziari di Dubai – Dubai Financial Services Authority (DFSA)  come società autorizzata.

Le principali aree di attività finanziarie che una Società Autorizzata può svolgere, all’interno e dal DIFC, includono servizi bancari, gestione patrimoniale, registrazione di fondi, finanza islamica, riassicurazione, riassicurazione captive e mercati dei capitali. Tutte le questioni di autorizzazione in relazione a una ditta autorizzata, che include la domanda di licenza iniziale, l’estensione o la riduzione dell’ambito di una licenza e la nomina di persone autorizzate, sono stabilite nel Modulo generale e nel Modulo di condotta aziendale della Autorità per i servizi finanziari di Dubai – Dubai Financial Services Authority (DFSA) .

Le Aziende Autorizzate sono suddivise in 5 categorie a seconda del tipo di attività che l’Azienda svolgerà.

Le 5 categorie di Ditte Autorizzate nel Dubai International Financial Centre (DIFC)

CATEGORIA 1

CATEGORIA 2 CATEGORIA 3 CATEGORIA 4

CATEGORIA 5

3A

3B

3C

Accettare depositi Negoziazione di investimenti come Principal (non come Matched Principal) Negoziazione di investimenti come principale (solo come principale abbinato) Fornire custodia (solo se per un fondo) Gestione di un fondo di investimento collettivo Organizzazione di operazioni di investimento Un’istituzione finanziaria islamica che gestisce un PSIAu
Gestione di un PSIAu Fornire credito Trattare come Agente Agire come fiduciario di un fondo Gestire le risorse Consulenza su prodotti finanziari
Fornire servizi fiduciari in qualità di fiduciario di un trust espresso Disporre la custodia
Gestione di un PSIAr Intermediazione assicurativa
Fornitura di custodia (diversa da quella di un Fondo) Gestione assicurativa
Gestione di un sistema di trading alternativo
Fornire l’amministrazione del fondo
Fornire servizi fiduciari diversi da come fiduciario di un trust espresso
Organizzazione del credito e consulenza sul credito
Gestione di una piattaforma di crowdfunding
  1. Istituto di mercato autorizzato

Si tratta di entità autorizzate a gestire una borsa valori e/o una stanza di compensazione all’interno oa partire dal DIFC. Le Aziende Autorizzate non possono essere autorizzate a gestire tali attività, nonostante siano definite Servizi Finanziari.

Un richiedente che intenda svolgere uno o entrambi i servizi finanziari di gestione di uno scambio o di gestione di una stanza di compensazione deve richiedere l’autorizzazione alla DFSA. La DFSA prenderà in considerazione solo una domanda di licenza da parte di un richiedente che è una persona giuridica e che non è un’azienda autorizzata o un richiedente come azienda autorizzata.

  1. Attività o professione non finanziaria designata (DNFBP) 

Le attività o i servizi professionali non finanziari designati possono essere svolti all’interno o dal DIFC solo da persone o istituzioni registrate e autorizzate dalla DFSA come attività o professione non finanziaria designata (DNFBP). Una società che fornisce servizi DNFBP deve essere una persona giuridica o una società di persone.

Un DNFBP può essere costituito all’interno del DIFC tramite il diritto delle società, il diritto delle società a responsabilità limitata o il diritto delle società in nome collettivo o, in alternativa, al di fuori del DIFC ma con una filiale nel DIFC registrata presso il registro delle imprese del DIFC.

Nello svolgimento dei propri servizi, un DNFBP è soggetto alle regole stabilite nel modulo AML DFSA.

NOTA: Un DNFBP non può svolgere alcun servizio finanziario nel DIFC a meno che non sia anche autorizzato come ditta autorizzata e la DFSA agirà contro qualsiasi violazione di questa restrizione.

La seguente classe di persone la cui attività o professione è svolta all’interno o dal DIFC è un DNFBP:

  • Promotori immobiliari e agenti che effettuano transazioni con un cliente che comportano l’acquisto o la vendita di proprietà immobiliari;
  • Commercianti di metalli preziosi e commercianti di pietre preziose;
  • Commercianti di qualsiasi articolo vendibile di un prezzo pari o superiore a USD $ 15.000 beni di alto valore; • Studi legali, studi notarili e altre attività legali indipendenti;
  • Società di revisione contabile, società di revisione o società di insolvenza;
  • Fornitori di servizi aziendali che svolgono una delle seguenti attività per un cliente:
  • in qualità di agente di formazione di persone giuridiche;
  • agire come (o disporre che un’altra persona agisca come) amministratore o segretario di una società, partner di una società di persone o una posizione simile in relazione ad altre persone giuridiche;
  • Fornire una sede legale, un indirizzo commerciale o un alloggio, un indirizzo postale o amministrativo per una società, una società di persone o qualsiasi altra persona giuridica o accordo;
  • agire come (o disporre che un’altra persona agisca come) un azionista prestanome per un’altra persona; O
  • Single Family Office.
  1. Revisori Contabili

 Il ruolo e il dovere di un revisore contabile ha lo scopo di rafforzare la fiducia degli investitori, garantendo che i bilanci nel DIFC siano conformi agli standard di rendicontazione finanziaria richiesti e forniscano una rappresentazione veritiera e corretta della posizione finanziaria dell’entità sottoposta a revisione.

Le società quotate in borsa, le società nazionali autorizzate, le istituzioni di mercato autorizzate ei fondi nazionali sono tenuti a nominare un revisore registrato presso la DFSA . 

  1. Entità non regolamentate

Le entità non regolamentate non offrono servizi finanziari e quindi non rientrano nell’ambito delle norme e dei regolamenti DFSA. Le entità non regolamentate includono società o partnership che forniscono attività di outsourcing o elaborazione aziendale per il DIFC e la comunità regolamentata. Tali entità includono normalmente quelle che sono istituite per monitorare, regolare e fornire supporto ad altre imprese in termini di operazioni amministrative di back office. Altri tipi di entità non regolamentate nel DIFC includono ristoranti e agenzie di reclutamento.

  1. Società a scopo speciale

 Le Special Purpose Companies (SPC) sono società non regolamentate che svolgono un’attività specifica, ovvero agire come Special Purpose Vehicle (SPV). Di conseguenza, le SPC non svolgono alcun servizio finanziario e intraprendono solo attività esenti come definito nei regolamenti delle società a scopo speciale del DIFC.

Se una SPC svolge attività diverse dalle attività esenti, il Registro delle imprese (ROC) ha il diritto di revocare lo status della società come SPC a seguito della quale la società sarà soggetta a tutte le disposizioni delle leggi.

Creazione di un’entità regolamentata nel DIFC

Un richiedente interessato a stabilire operazioni in DIFC è tenuto a presentare una domanda all’organismo di regolamentazione di DIFC, il DFSA, che considererà i meriti e l’idoneità del richiedente e la categoria di licenza per la quale viene presentata la domanda.

Una volta che la DFSA ha esaminato in modo informale la presentazione, il richiedente può presentare la domanda completa, incluso un piano aziendale di regolamentazione. La DFSA condurrà una revisione iniziale dei documenti della domanda per assicurarsi che siano in buono stato e quindi intraprenderà la propria due diligence e avvierà un dialogo continuo con la domanda.

A seguito dell’emissione dell’In-Principal Approval, il richiedente è tenuto a occuparsi di quanto segue:

  • Incorporazione o registrazione dell’entità presso il Registro delle Imprese (ROC) DIFC
  • Aprire un conto bancario locale e fornire alla DFSA la prova della rimessa del capitale
  • Prova dello spazio ufficio da cui condurrà le sue attività finanziarie.

Una volta soddisfatte le condizioni, la DFSA concede una licenza al richiedente. Le condizioni ei requisiti per i processi di candidatura variano a seconda del tipo di entità regolamentata.

Commissioni di iscrizione DFSA, DIFC e requisiti patrimoniali

Categoria DFSA Attività Quota di iscrizione DFSA per attività Tassa di rinnovo annuale DFSA per attività Requisito patrimoniale di base DFSA Registrazione DIFC (tariffa una tantum) Canone di licenza commerciale Commissione di licenza commerciale (tariffa annuale ricorrente) Commissione per la protezione dei dati
Ufficio Rappresentanze Promozione finanziaria $ 4.000 $ 4.000 $ 2.000 $ 4.000 $ 1.000
Cat 4 Consulenza e organizzazione $ 15.000 $ 15.000 $ 10.000 $ 8.000 $ 12.000 $ 1.000
Cat 3C Gestire le risorse $ 25.000 $ 25.000 $ 500.000 $ 8.000 $ 12.000 $ 1.000
Cat 3C (avvio) Gestione di un CIF – QIF $ 5.000 $ 5.000 $ 70.000 $ 8.000 $ 12.000 $ 1.000
Cat 3C (avvio) Gestione di un CIF – Esente $ 10.000 $ 10.000 $ 70.000 $ 8.000 $ 12.000 $ 1.000
Cat 3C (avvio) Gestione di un CIF – Pubblico $ 10.000 $ 10.000 $ 140.000 $ 8.000 $ 12.000 $ 1.000
Cat 3A Trattare come Agente $ 25.000 $ 25.000 $ 500.000 $ 8.000 $ 12.000 $ 1.000

Funzioni con licenza DIFC

Le entità registrate DIFC devono avere una presenza fisica all’interno del DIFC e devono nominare persone autorizzate per coprire le seguenti funzioni concesse in licenza, alcune delle quali possono essere combinate:

  • Senior Executive Officer (SEO)
  • Direttore finanziario (CFO)
  • Responsabile della conformità (CO)
  • Addetto alla segnalazione del riciclaggio di denaro (MLRO)
  • Segretario della Società
  • Rischio

Costituzione di un’entità non regolamentata nel DIFC 

DIFC si impegna a fornire un processo regolare quando si stabilisce un’attività regolamentata non DFSA (Dubai Financial Services Authority). Un richiedente interessato a creare un’attività regolamentata non DFSA in DIFC è tenuto a presentare una domanda di registrazione della società e rendiconto finanziario verificato per gli ultimi 2 anni al Comitato di revisione della registrazione (RRC) per l’approvazione provvisoria.

La decisione viene presa dopo aver valutato una serie di criteri che includono:

  • Reputabilità
  • Edificio Centro/Gruppo
  • Mezzi finanziari
  • Rischio d’impresa
  • Idoneità dei dipendenti
  • Implementazione aziendale
  • Contributo al PIL di Dubai

Dopo aver ricevuto l’approvazione della domanda da parte del DIFC Registration Review Committee (RRC), l’approvazione provvisoria formale verrà inoltrata al richiedente al fine di completare i requisiti del DIFC Registrar of Companies (ROC). Il ROC esamina quindi i documenti della domanda e, se la documentazione è completa, il relativo certificato di incorporazione, registrazione o continuazione verrà rilasciato al richiedente, insieme alla sua licenza commerciale non regolamentare.

Commissioni di iscrizione DIFC e requisiti patrimoniali

Domanda di prenotazione del nome dell’azienda: $ 200 (Questo è facoltativo e riserva il nome dell’azienda per un periodo di 90 giorni dal pagamento della quota di prenotazione)

La tassa per la domanda di registrazione/incorporazione della società nel DIFC: $ 8.000

Canone annuale di licenza commerciale: $ 12.000

Presentazione della dichiarazione di conferma: $ 300

Commissione per la protezione dei dati: $ 500

Per i punti vendita al dettaglio, la quota di iscrizione per l’incorporazione o la registrazione è di US $ 3.400 e la tariffa annuale per la licenza commerciale è di US $ 5.100.

Si prega di notare che le tariffe possono variare a seconda del tipo di persona giuridica da costituire o registrare.

Tempistica nella costituzione della società DIFC

Il tempo stimato per l’incorporazione varia a seconda della natura dell’attività commerciale, del tipo di azionisti e dell’ambito di lavoro coinvolto.

Entità regolamentata – In media ci vogliono dai 6 agli 8 mesi

Entità non regolamentata – In media ci vogliono da 1 a 2 mesi

Emirati Arabi Uniti – Regolamenti sulla sostanza economica (ESR)

Gli Emirati Arabi Uniti hanno introdotto i regolamenti sulla sostanza economica (ESR) con la decisione del gabinetto n. 57 del 2020, in vigore dal 1° gennaio 2019.

 I regolamenti sulla sostanza economica (ESR) impongono effettivamente un requisito per le entità degli Emirati Arabi Uniti (comprese le società offshore e le filiali di società locali e straniere) che svolgono e guadagnano reddito da una qualsiasi delle attività rilevanti per mantenere la sostanza economica negli Emirati Arabi Uniti specifica per ciascuna attività rilevante. I requisiti di archiviazione annuale devono essere soddisfatti o le organizzazioni rischiano sanzioni per non conformità.

RISOLUZIONE DEL GABINETTO DEI MINISTRI 57 del 2020

REQUISITI DI SOSTANZA ECONOMICA

Gabinetto dei ministri

Dopo aver esaminato:

  • La costituzione;
  • Legge federale n. (1) del 1972 sulle competenze dei ministeri e sui poteri dei ministri, come modificata;
  • Legge federale n. (18) del 1981 relativa all’organizzazione delle agenzie commerciali, come modificata;
  • Legge federale n. (26) del 1981 sul diritto commerciale marittimo, come modificata;
  • Legge federale n. (5) del 1985 che emana la legge sulle transazioni civili degli Emirati Arabi Uniti, come modificata;
  • Legge federale n. (3) del 1987, che emana il codice penale, come modificato;
  • Legge federale n. (10) del 1992 che emana il codice di prova nelle transazioni commerciali e civili, e successive modifiche;
  • Legge federale n. (11) del 1992 che emana la legge sulla procedura civile, come modificata;
  • Legge federale n. (37) del 1992 relativa ai marchi, come modificata;
  • Legge federale n. (4) del 2000 riguardante la Securities and Commodities Authority, come modificata;
  • Legge federale n. (7) del 2002 relativa ai diritti d’autore e ai diritti connessi, come modificata;
  • Legge federale n. (17) del 2002 relativa all’organizzazione e alla protezione dei brevetti, dei disegni e delle forme industriali, e successive modifiche;
  • Legge federale n. (8) del 2004 relativa alle zone franche finanziarie;
  • Legge federale n. (6) del 2007 che istituisce l’autorità di assicurazione, come modificata;
  • Legge federale n. (2) del 2015 sulle società commerciali, come modificata;
  • Legge federale n. (8) del 2015 sull’Autorità federale delle dogane;
  • Legge decretale federale n. (13) del 2016 che istituisce l’autorità fiscale federale;
  • Legge federale n. (14) del 2016 sulle violazioni e sanzioni amministrative nel governo federale;
  • Legge federale n. (19) del 2016 sulla lotta contro le frodi commerciali;
  • Legge federale n. (7) del 2017 relativa alle procedure fiscali;
  • Legge decretale federale n. (8) del 2017 sull’imposta sul valore aggiunto;
  • Legge federale n. (8) del 2018 sul leasing finanziario;
  • Legge decretale federale n. (14) del 2018 concernente la Banca centrale e la regolamentazione delle istituzioni e delle attività finanziarie;
  • Legge federale n. (48) del 2018 che approva l’accordo amministrativo multilaterale per lo scambio automatico di informazioni;
  • Legge decretale federale n. (54) del 2018 che approva la Convenzione sulla mutua assistenza amministrativa in materia fiscale;
  • Risoluzione del Consiglio dei Ministri n. (31) del 2019 concernente la disciplina della materia economica, e successive modifiche;
  • Risoluzione del Consiglio dei Ministri n. (58) del 2019 Determinazione delle Autorità di regolamentazione interessate alle attività di cui alla Risoluzione del Consiglio dei Ministri n. (31) del 2019 concernente la disciplina della sostanza economica;
  • E sulla base della proposta del Ministro delle Finanze e dell’approvazione quindi da parte del Consiglio dei Ministri;

ha risolto:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini dell’attuazione della presente delibera, le seguenti parole ed espressioni avranno, salvo che il contesto non richieda diversamente, il significato ad esse rispettivamente attribuito:

Stato: Emirati Arabi Uniti.

Attività bancaria: ha il significato di cui alla legge che regola tale attività nello Stato.

Giorno lavorativo: i giorni della settimana dalla domenica al giovedì, esclusi i fine settimana e le festività ufficiali.

Documento commerciale: qualsiasi documento tra i seguenti:

  • che si riferisce allo svolgimento di un’Attività rilevante da parte di un Licenziatario o di un Licenziatario esente o
  • che fa parte di qualsiasi registrazione ai sensi di qualsiasi legislazione applicabile a un Licenziatario o un Licenziatario esente.

Locali Commerciali: i locali commerciali utilizzati in relazione allo svolgimento di un’Attività Rilevante nello Stato da parte di un Licenziatario o di un Licenziatario Esentato.

Autorità Competente: il Ministero delle Finanze.

Banca Centrale: indica la Banca Centrale degli Emirati Arabi Uniti.

Autorità Straniera Competente: l’autorità straniera designata ai sensi di un accordo internazionale, trattato o analogo accordo internazionale stipulato dallo Stato per richiedere e ricevere qualsiasi informazione o documentazione in relazione e relativa all’attuazione di qualsiasi disposizione della presente Risoluzione.

Persona collegata: un’entità che fa parte dello stesso Gruppo del Licenziatario o del Licenziatario esente.

Attività di Centro di Distribuzione e Servizi: indica un centro che svolge una delle seguenti attività:

  • acquistare da un Soggetto Collegato Estero componenti o materiali per beni; o merci pronte per la vendita e rivendere tali componenti, materiali o merci; O
  • fornitura di servizi a Soggetti Connessi Stranieri.

Verifica della sostanza economica: i requisiti di cui all’articolo 6 della presente delibera.

Relazione sulla Sostanza Economica: la relazione da presentare ai sensi del comma 4 dell’art. 8 e ai sensi del comma 5 dell’art. 8 della presente Delibera.

Financial Free Zone: una zona franca finanziaria istituita ai sensi della citata legge federale n. 8 del 2004.

Autorità della Zona Franca Finanziaria: indica l’autorità designata dalla relativa Zona Franca Finanziaria a fungere da Autorità di regolamentazione ai fini della Delibera ESR.

Esercizio finanziario: l’esercizio contabile annuale dell’attività di un Licenziatario o di un Licenziatario esente.

Soggetto Collegato Straniero: un Soggetto Collegato fiscalmente non residente nello Stato.

Zona Franca: una zona franca istituita nello Stato.

Autorità della Zona Franca: indica l’autorità designata da una Zona Franca ad agire come Autorità di Regolamentazione ai fini della Delibera ESR.

Attività di Gestione di Fondi di Investimento: ha il significato di cui alla normativa che regola tale attività nello Stato.

Attività della sede centrale: l’attività di fornire uno dei seguenti servizi a uno o più Soggetti esteri collegati:

  • la fornitura di alti dirigenti;
  • l’assunzione o il controllo di rischi sostanziali per attività svolte da, o beni di proprietà di, Soggetti Esteri Collegati; O
  • la fornitura di consulenza sostanziale in relazione all’assunzione o al controllo del rischio di cui al paragrafo (b) di questa definizione.

Licenziatario IP ad alto rischio: è un licenziatario che svolge un’attività di proprietà intellettuale e il licenziatario:

  • non ha creato la proprietà intellettuale in un bene di proprietà intellettuale che detiene ai fini della propria attività;
  • ha acquisito il Bene di Proprietà Intellettuale da –
    • un Soggetto Collegato; O
  • in considerazione del finanziamento di ricerca e sviluppo da parte di altro soggetto situato in un Paese diverso dallo Stato;

E

  • concede in licenza o ha venduto il Bene di proprietà intellettuale a uno o più Soggetti collegati, o altrimenti ottiene un reddito identificabile separatamente da un Soggetto collegato straniero in relazione all’uso o allo sfruttamento del Bene di proprietà intellettuale.

Holding Company Business: un’azienda che:

(a) ha come unica funzione l’acquisizione e il possesso di azioni o partecipazioni in altre società;

(b) guadagna solo dividendi e plusvalenze dai suoi interessi equi.

Proventi da Patrimonio di Proprietà Intellettuale: includono:

  • diritti d’autore;
  • reddito da un contratto di franchising;
  • proventi derivanti dalla concessione in licenza del Bene di Proprietà Intellettuale; O
  • plusvalenze e altri proventi derivanti dalla vendita di un Bene di Proprietà Intellettuale.

Attività Assicurativa: ha il significato di cui alla legge che regola tale attività nello Stato.

Attività di proprietà intellettuale: un’attività che detiene, sfrutta o riceve entrate dal/i patrimonio/i di proprietà intellettuale.

Bene di proprietà intellettuale: qualsiasi diritto di proprietà intellettuale su beni immateriali, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, diritti d’autore, brevetti, marchi di fabbrica, marchi e know-how tecnico, da cui deriva un reddito identificabile per l’azienda (tale reddito è identificabile separatamente da qualsiasi reddito generato da qualsiasi bene materiale in cui sussiste il diritto).

Notifica: la comunicazione da presentare ai sensi dell’articolo 8 della presente Delibera.

Attività di locazione-finanziamento: ha il significato di cui alla legge che regola tale attività nello Stato.

Autorità nazionale di accertamento: l’Autorità fiscale federale dello Stato come nominata ai sensi dell’articolo 5 della presente delibera.

Autorità di Vigilanza: l’autorità o le autorità preposte alla regolamentazione di un’Attività Rilevante ai fini della presente Delibera di cui all’articolo 4 della presente Delibera.

Attività rilevante: qualsiasi attività di cui all’articolo 3 della presente delibera.

Licenza: la licenza commerciale o il permesso rilasciato dall’autorità competente per il rilascio delle licenze dello Stato, inclusa una Zona Franca o una Zona Franca Finanziaria.

Licenziatario: indica una delle seguenti due entità:

  • una persona giuridica (costituita all’interno o all’esterno dello Stato); O
  • una società di persone senza personalità giuridica;

registrato nello Stato, compresa una Zona Franca e una Zona Franca Finanziaria e svolge un’Attività Rilevante.

Licenziatario esente: indica uno dei seguenti:

(a) un Licenziatario che è un Fondo di Investimento;

FC033092.657565.V32A                                                                  5

  • un Licenziatario fiscalmente residente in una giurisdizione diversa dallo Stato;
  • un Licenziatario che è interamente di proprietà di uno o più residenti nello Stato e soddisfa le seguenti due condizioni:
    • non fa parte di un Gruppo Multinazionale; E
    • svolge solo attività nello Stato.
  • un Licenziatario che è una succursale di un’entità estera il cui Reddito Rilevante è soggetto a tassazione in una giurisdizione diversa dallo Stato; E
  • qualsiasi altro Licenziatario determinato ai sensi di una decisione del Ministro delle Finanze.

Beneficiario effettivo finale: un individuo che possiede direttamente o indirettamente il venticinque percento (25%) o più del capitale azionario del Licenziatario o del Licenziatario esente.

Nave: ha lo stesso significato dell’articolo 11 della legge federale n. 26 del 1981 sulla legge commerciale marittima, come modificata, ma non include una nave da pesca, piccola o da diporto (come definita nell’articolo 18 della stessa legge) .

Bilancio Consolidato: indica il bilancio di un Gruppo in cui le attività, le passività, i ricavi, gli oneri ei flussi di cassa della Capogruppo sono presentati come quelli di un’unica entità economica.

Gruppo: due o più entità collegate attraverso la proprietà o il controllo tali da essere tenute alla redazione del Bilancio Consolidato ai fini dell’informativa finanziaria ai sensi dei principi contabili ad esso applicabili.

Fondo di investimento: indica un’entità la cui attività principale è l’emissione di interessi di investimento per raccogliere fondi o mettere in comune i fondi degli investitori con l’obiettivo di consentire a un detentore di tale interesse di investimento di beneficiare dei profitti o dei guadagni derivanti dall’acquisizione, detenzione, gestione o cessione di investimenti e include qualsiasi entità attraverso la quale un fondo di investimento investe direttamente o indirettamente (ma non include una o più entità in cui il fondo investe).

Gruppo MNE: indica qualsiasi Gruppo che includa

  • due o più entità la cui residenza fiscale si trova in giurisdizioni diverse o;
  • un’entità residente ai fini fiscali in una giurisdizione ed è soggetta ad imposta, in relazione alle attività svolte attraverso una succursale o una stabile organizzazione, in un’altra giurisdizione.

Associazione non incorporata:

  • società in accomandita semplice (che non è una persona giuridica); O
  • società in nome collettivo,

registrato nello Stato, anche in una Zona Franca o in una Zona Franca Finanziaria

Reddito Rilevante: indica tutto il reddito lordo derivante da un’Attività Rilevante registrata nei libri e nei registri del Licenziatario o del Licenziatario Esentato secondo i principi contabili applicabili.

Attività marittima: indica l’attività di gestione di una nave in qualsiasi parte del mondo diversa dalle acque territoriali dello Stato, incluso

  • l’attività di trasporto, via mare, di persone, animali, merci o posta;
  • il noleggio di una Nave per lo scopo descritto al precedente paragrafo (a);
  • la vendita di biglietti di viaggio o equivalenti, e servizi accessori connessi all’esercizio di una Nave;
  • l’uso, la manutenzione o il noleggio di container, compresi rimorchi e altri veicoli o attrezzature per il trasporto di container, adibiti al trasporto di qualsiasi cosa via mare; O
  • la gestione dell’equipaggio di una nave.

Attività generatrice di reddito principale: ha il significato attribuito dall’articolo 3 della presente delibera.

Capogruppo: indica un’entità che direttamente –

  • detiene la maggioranza dei diritti di voto nel Licenziatario o nel Licenziatario esentato; O
  • ha il diritto di nominare o rimuovere la maggioranza dei consigli di amministrazione del Licenziatario o del Licenziatario esente; O
  • controlla da solo o in virtù di un accordo congiunto con altri azionisti o soci, la maggioranza dei diritti di voto del Licenziatario o del Licenziatario esente; O
  • ha il diritto di esercitare, o effettivamente esercita, un’influenza diretta dominante o il controllo sul Licenziatario o sul Licenziatario esente.

Capogruppo: indica un’entità di un Gruppo che-

  • possiede, direttamente o indirettamente, una partecipazione sufficiente nel Licenziatario o nel Licenziatario esentato tale da essere tenuta a redigere il Bilancio Consolidato secondo i principi contabili ad esso applicabili o lo sarebbe se le sue partecipazioni fossero negoziate su una borsa valori pubblica nella sua giurisdizione di residenza fiscale; E
  • non vi è altra entità del Gruppo che detenga direttamente o indirettamente una partecipazione in tale entità tale da essere tenuta alla redazione del Bilancio Consolidato secondo i principi contabili ad essa applicabili, o lo sarebbe se le sue partecipazioni fossero negoziate in un mercato pubblico borsa valori nella sua giurisdizione di residenza fiscale.

Fornitore in outsourcing: indica una persona fisica o giuridica che intraprende un’Attività generatrice di reddito principale per conto di un Licenziatario in conformità con le condizioni stabilite nella Clausola (2) dell’Articolo 6 della presente Risoluzione.

Articolo 2

Obiettivo della delibera

L’obiettivo della presente Delibera è determinare i requisiti e fissare i criteri che confermino la sostanza economica del Concessionario che esercita un’attività nello Stato.

Articolo 3

Attività Rilevante e Attività Principale Generatrice di Reddito

  1. Un’Attività Rilevante ai fini della presente Risoluzione è una qualsiasi delle seguenti attività:
    • Affari bancari
    • Affari assicurativi
    • Attività di gestione di fondi di investimento
    • Attività di locazione-finanziamento
    • Sede aziendale
    • Attività di spedizione
    • Attività della holding
    • Affari di proprietà intellettuale
    • Attività di distribuzione e centro servizi
  2. Attività generatrici di reddito di base indica le attività che sono di fondamentale importanza per un licenziatario per generare reddito da un’attività rilevante e possono includere quanto segue:
    • Attività bancaria correlata a uno dei seguenti:
      • raccolta di fondi, gestione del rischio, incluso il rischio di credito, di cambio e di interesse.
      • assumere posizioni di copertura.
      • fornire prestiti, credito o altri servizi finanziari ai clienti.
      • gestire il capitale e preparare relazioni agli investitori oa qualsiasi autorità governativa con funzioni relative alla supervisione o alla regolamentazione di tali attività.
    • Attività assicurativa relativa a uno dei seguenti:
      • previsione e calcolo del rischio.
      • assicurare o riassicurare contro i rischi e fornire servizi di attività assicurative ai clienti.
      • Sottoscrizione di assicurazioni e riassicurazioni.
    • Gestione di fondi di investimento Attività relative a uno dei seguenti:
      • prendere decisioni sulla detenzione e la vendita di investimenti.
      • calcolo del rischio e delle riserve.
      • prendere decisioni sulle fluttuazioni della valuta o degli interessi e sulle posizioni di copertura.
      • preparare relazioni agli investitori oa qualsiasi autorità governativa con funzioni relative alla supervisione o alla regolamentazione di tale attività.
  • Attività di leasing-finanziamento relative a uno dei seguenti:
    • concordare le condizioni di finanziamento.
    • individuare e acquisire beni da locare (in caso di leasing).
    • fissando i termini e la durata di eventuali finanziamenti o leasing.
    • monitoraggio e revisione di eventuali accordi.
    • gestione di eventuali rischi.
  • Sede centrale Attività correlate a uno dei seguenti:
    • prendere decisioni di gestione rilevanti.
    • sostenere spese operative per conto di un Gruppo.
    • coordinare le attività del gruppo.
  • Attività di spedizione relativa a uno dei seguenti:
    • gestione dell’equipaggio (compresi l’assunzione, il pagamento e la supervisione dei membri dell’equipaggio).
    • revisione e manutenzione navi.
    • supervisionare e tracciare la spedizione.
    • determinare quali merci ordinare e quando consegnarle, organizzare e supervisionare i viaggi.
  • Attività di Holding: tutte le attività connesse a tale attività.
  • Attività di proprietà intellettuale relative a uno dei seguenti:
    • dove il Bene di Proprietà Intellettuale è un:
      1. brevetto o un bene di proprietà intellettuale simile; l’attività generatrice di reddito principale sarà la ricerca e lo sviluppo.
      2. commercializzare beni immateriali o beni di proprietà intellettuale simili; l’attività principale generatrice di reddito sarà il branding, il marketing e la distribuzione.
    • in casi eccezionali, ad eccezione del caso in cui il Licenziatario sia un Licenziatario di PI ad alto rischio, l’attività principale generatrice di reddito in relazione a un’attività di proprietà intellettuale può includere uno dei seguenti:
      1. assumere decisioni strategiche e gestire nonché assumersi i principali rischi connessi allo sviluppo e al successivo sfruttamento del Patrimonio di Proprietà Intellettuale a reddito;
      2. assumere le decisioni strategiche e gestire nonché assumersi i principali rischi relativi all’acquisizione da parte di terzi e al successivo sfruttamento e tutela del Patrimonio di Proprietà Intellettuale;
      3. svolgere le attività accessorie di negoziazione attraverso le quali vengono sfruttati i Beni di Proprietà Intellettuale che portano alla generazione di reddito da terzi.
  • Attività del centro di distribuzione e assistenza relativa a uno dei seguenti:
    • trasportare e immagazzinare componenti, materiali o merci pronte per la vendita.
    • gestione degli inventari.
    • prendendo ordini.
    • fornire consulenza o altri servizi amministrativi.

Articolo 4

Autorità di regolamentazione

  1. Ciascuna delle seguenti autorità è nominata Autorità di Vigilanza per disciplinare le seguenti Attività Rilevanti ai fini della presente Delibera:
    • Attività bancaria:
      • Banca centrale
      • Autorità della zona franca finanziaria in relazione a un’attività bancaria svolta in una zona franca finanziaria
    • Attività assicurativa:
      • Autorità di assicurazione
      • Autorità di Zona Franca in relazione ad un’Attività Assicurativa svolta in Zona Franca
      • Autorità della zona franca finanziaria in relazione a un’attività assicurativa svolta in una zona franca finanziaria.
    • Attività di gestione di fondi di investimento:
      • Autorità per gli Strumenti Finanziari e Merci
      • Autorità di Zona Franca in relazione ad un’Attività di Gestione di Fondi di Investimento svolta in Zona Franca
      • Financial Free Zone Authority in relazione a un’attività di gestione di fondi di investimento svolta in una zona franca finanziaria.
    • Attività di leasing-finanziamento:
      • Banca centrale
      • Autorità della zona franca in relazione a un’attività di finanziamento in locazione svolta in una zona franca
      • Autorità della zona franca finanziaria in relazione a un’attività di finanziamento in locazione svolta in una zona franca finanziaria
    • Attività di sede:
      • Ministero dell’Economia
      • Autorità di zona franca in relazione a un’attività di sede svolta in una zona franca
  • Autorità della zona franca finanziaria in relazione a un’attività di sede svolta in una zona franca finanziaria
  • Attività di spedizione:
    • Ministero dell’Economia
    • Autorità di zona franca in relazione a un’attività di spedizione svolta in una zona franca
    • Autorità di regolamentazione della zona franca finanziaria in relazione a un’attività di trasporto marittimo svolta in una zona franca finanziaria
  • Attività della holding:
    • Ministero dell’Economia
    • Autorità di Zona Franca in relazione ad una Holding di Partecipazioni Attività svolta in Zona Franca
    • Autorità della zona franca finanziaria in relazione a una holding Attività svolta in una zona franca finanziaria
  • Affari di proprietà intellettuale
    • Ministero dell’Economia
    • Autorità della Zona Franca in relazione ad un’Attività di Proprietà Intellettuale svolta in una Zona Franca
    • Autorità della zona franca finanziaria in relazione a un’attività di proprietà intellettuale svolta in una zona franca finanziaria
  • Commerciale Centri di Distribuzione e Servizi
    • Ministero dell’Economia
    • Autorità di Zona Franca in relazione ad un’Attività di Centri di Distribuzione e Servizi svolta in Zona Franca
    • Autorità di zona franca finanziaria in relazione a un’attività di centri di distribuzione e servizi svolta in una zona franca finanziaria
  1. Ciascuna Autorità di regolazione svolge, nell’ambito della propria giurisdizione, le seguenti funzioni:
    • ritirare la Notifica, la Relazione di Sostanza Economica e tutti i relativi documenti giustificativi;
    • esaminare la Segnalazione e la Relazione sulla Sostanza Economica unitamente alla documentazione di supporto per assicurarne la completezza e la correttezza;
    • intraprendere una valutazione per determinare se un Licenziatario esentato abbia presentato informazioni e documenti sufficienti per dimostrare che è idoneo per l’esenzione applicabile prevista dalla presente Risoluzione;
    • espletare gli obblighi di comunicazione di cui all’articolo 9 della presente delibera; esercitare tutti gli altri poteri o funzioni necessari per l’attuazione della presente delibera; E
  • esercitare qualsiasi altro potere o funzione che possa essere richiesto per attuare qualsiasi decisione dell’autorità competente, del ministro delle finanze o dell’autorità nazionale di valutazione emessa ai sensi della presente risoluzione.

Articolo 5

Autorità nazionale di valutazione

L’Autorità fiscale federale è nominata Autorità nazionale di valutazione e svolge le funzioni ad essa prescritte dalla presente risoluzione, tra cui:

  1. effettuare valutazioni per determinare se un Licenziatario o un Licenziatario esentato ha soddisfatto il Test della Sostanza Economica ai sensi dell’Articolo 7 della presente Risoluzione;
  2. irrogare le sanzioni amministrative di cui agli articoli 13, 14 e 15 della presente delibera;
  3. ascoltare e decidere sui ricorsi ai sensi dell’articolo 17 della presente delibera;
  4. adempiere agli obblighi di comunicazione di cui all’articolo 10 della presente delibera;
  5. esercitare tutti gli altri poteri o funzioni necessari per l’attuazione della presente delibera; E
  6. esercitare qualsiasi altro potere o funzione che possa essere richiesto per attuare qualsiasi decisione dell’Autorità Competente o del Ministro delle Finanze emessa ai sensi della presente Risoluzione.

Articolo 6

Requisito per soddisfare il test della sostanza economica

  1. Fatte salve le disposizioni delle Clausole (5), (6) e (7) del presente Articolo, un Licenziatario che non sia un Licenziatario esente, deve soddisfare i seguenti criteri per soddisfare il Test della Sostanza Economica in relazione a qualsiasi Attività Rilevante svolta da Esso:
    • il Licenziatario svolge la necessaria attività generatrice di reddito fondamentale nello Stato;
    • l’Attività Rilevante è diretta e gestita nello Stato;
    • visto il livello di Attività Rilevante, come segue:
      • vi è un numero adeguato di dipendenti qualificati a tempo pieno in relazione a tale attività che sono fisicamente presenti nello Stato (dipendenti o meno dal Concessionario o da altro soggetto e con contratto a tempo determinato oa tempo determinato);
      • vi sono adeguate spese operative sostenute dal Concessionario nello Stato; E
      • vi sono beni fisici adeguati nello Stato.
  1. Un Licenziatario può esternalizzare un’Attività Principale Generatrice di Reddito a un Fornitore di Outsourcing, a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni;
    • Il Licenziatario deve essere in grado di monitorare, controllare e dimostrare un’adeguata supervisione nello Stato dell’attività generatrice di reddito principale svolta dal fornitore esterno;
    • I dipendenti, le spese e le risorse fisiche del Fornitore esterno sono adeguati rispetto all’attività generatrice di reddito principale svolta dal Fornitore esterno;
    • L’Attività Principale Generatrice di Reddito svolta dal Fornitore in Outsourcing è svolta nello Stato; E
    • I dipendenti, le spese e le risorse fisiche del Fornitore in outsourcing non vengono conteggiati più volte da più Licenziatari per dimostrare la conformità al Test della Sostanza Economica.
  2. Il test della sostanza economica di cui al paragrafo (b) della clausola (1) del presente articolo è soddisfatto se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
    • il consiglio di amministrazione del Concessionario si riunisce nello Stato con una periodicità adeguata tenuto conto della mole decisionale richiesta a tale livello;
    • in tali riunioni del consiglio descritte al paragrafo (a) della clausola (3) del presente articolo, vi è un quorum di amministratori fisicamente presenti nello Stato;
    • le adunanze consiliari sono verbalizzate e sottoscritte dagli amministratori presenti alle adunanze consiliari;
    • i verbali di tali riunioni del consiglio di cui al paragrafo (a) della clausola (3) del presente articolo registrano l’assunzione di decisioni strategiche in relazione all’Attività Rilevante durante la riunione del consiglio
    • gli amministratori del Licenziatario hanno le conoscenze e le competenze necessarie per adempiere ai doveri del consiglio; E
    • i verbali di tutte le riunioni del consiglio e le registrazioni del Licenziatario sono conservati nello Stato.
  3. Laddove un Licenziatario sia gestito da un azionista o da un partner o da uno o più manager, i requisiti della Clausola (3) del presente Articolo si applicheranno a qualsiasi azionista, partner o manager come se fosse un amministratore.
  4. In relazione a un Licenziatario la cui attività è limitata allo svolgimento di un’attività di Holding, tale Licenziatario soddisfa il Test della Sostanza Economica se soddisfa le seguenti condizioni:
    • Soddisfa l’obbligo di presentare qualsiasi documento, registrazione o informazione all’Autorità di regolamentazione competente in conformità con la legge applicabile a tale Licenziatario nello Stato; E
    • Dispone di dipendenti e locali adeguati per lo svolgimento e la gestione dell’attività della Capogruppo.
  5. Un Licenziatario non è tenuto a soddisfare il Test della Sostanza Economica in un Anno Finanziario in cui non ha Reddito Rilevante.
  1. Un Licenziatario esente che non soddisfi i requisiti di segnalazione applicabili prescritti ai sensi dell’articolo 8 della presente Risoluzione dovrà:
    • essere tenuta a soddisfare il Test di Sostanza Economica in relazione a qualsiasi Attività Rilevante da essa svolta per ogni Esercizio in cui si verifica tale mancanza; E
    • essere soggetto a tutte le disposizioni stabilite dalla presente Risoluzione come applicabili a un Licenziatario.

Articolo 7

Valutazione del soddisfacimento del test della sostanza economica

  1. L’Autorità nazionale di valutazione può determinare che un Licenziatario non ha soddisfatto il test della sostanza economica durante qualsiasi esercizio finanziario del Licenziatario, a condizione che tale determinazione sia effettuata entro e non oltre sei

(6) anni dopo la chiusura dell’Esercizio cui si riferisce la determinazione.

  1. Il periodo di prescrizione previsto dalla clausola (1) del presente articolo non si applica se l’autorità nazionale di valutazione non è in grado di prendere una decisione entro il periodo di sei (6) anni a causa di false dichiarazioni, azione fraudolenta o grave negligenza da parte del Licenziatario o da qualsiasi altra persona.
  2. In relazione a un licenziatario di proprietà intellettuale ad alto rischio, ai fini della clausola (1) del presente articolo, l’autorità nazionale di valutazione deve determinare che il test della sostanza economica non è soddisfatto durante un esercizio finanziario a meno che il licenziatario non fornisca informazioni sufficienti in conformità con la clausola 6 dell’articolo 8 della presente risoluzione per dimostrare all’Autorità nazionale di valutazione che il test della sostanza economica è soddisfatto.

Articolo 8

Obbligo di fornire informazioni

  1. Ciascun Licenziatario e Licenziatario esente notificherà annualmente all’Autorità di regolamentazione quanto segue:
    • l’Attività Rilevante svolta da tale Licenziatario o Licenziatario Esentato durante l’Esercizio Finanziario Rilevante;
    • se ha generato Reddito Rilevante durante l’Esercizio Finanziario Rilevante;
    • la data di inizio e di fine dell’Esercizio Finanziario;
    • qualsiasi altra informazione o documento eventualmente richiesto dall’Autorità di Vigilanza.
  2. Un Licenziatario esentato deve presentare all’Autorità di regolamentazione, insieme alla Notifica ai sensi della Clausola

(1) del presente articolo, tutte le informazioni e la documentazione che attestano il suo status di Licenziatario esente e qualsiasi ulteriore informazione che possa essere richiesta dall’Autorità di regolamentazione.

  1. La Notifica ai sensi della Clausola (1) del presente Articolo deve essere effettuata nei tempi, nella forma e nei modi approvati dall’Autorità Competente.
  2. Un Licenziatario che è tenuto a soddisfare il Test della Sostanza Economica ai sensi della presente Risoluzione dovrà, entro e non oltre dodici (12) mesi dopo l’ultimo giorno della fine di ogni Anno Finanziario che inizia il o dopo il 1° gennaio 2019 del Licenziatario, preparare e presentare all’Autorità di Vigilanza una Relazione sulla Sostanza Economica ai sensi della Clausola (5) del presente Articolo.
  3. Il Rapporto sulla Sostanza Economica deve essere nella forma e secondo le modalità approvate dall’Autorità Nazionale di Valutazione in coordinamento con l’Autorità Competente e deve includere le seguenti informazioni e documenti relativi al Licenziatario per l’Esercizio Finanziario pertinente:
    • il tipo di Attività Rilevante da esso svolta;
    • l’ammontare e la tipologia del Reddito Rilevante da esso conseguito;
    • l’ammontare e la tipologia delle spese operative e dei beni in relazione all’Attività Rilevante da essa svolta;
    • l’ubicazione della sede della sua attività e, se del caso, impianti, immobili o macchinari da essa utilizzati per l’Attività Rilevante nello Stato;
    • il numero dei dipendenti a tempo pieno con qualifiche e il numero del personale che è responsabile dello svolgimento dell’Attività Rilevante;
    • l’Attività Principale Generatrice di Reddito in relazione all’Attività Rilevante da essa svolta;
    • il suo bilancio;
    • una dichiarazione sulla conformità o meno al Test della Sostanza Economica;
    • nel caso in cui un’Attività Rilevante sia un’Attività di Proprietà Intellettuale, una dichiarazione che indichi se si tratta o meno di un Licenziatario di Proprietà Intellettuale ad Alto Rischio.
  4. Se il Licenziatario dichiara di essere un Licenziatario di PI ad alto rischio, il Licenziatario dovrà fornire all’Autorità nazionale di valutazione informazioni e documentazione che dimostrino che il Licenziatario esercita e storicamente ha esercitato un elevato grado di controllo sullo sviluppo, sfruttamento, manutenzione, protezione e miglioramento del Patrimonio di Proprietà Intellettuale, esercitata da un congruo numero di dipendenti a tempo pieno, muniti dei requisiti richiesti, che risiedono stabilmente ed esercitano la loro attività nello Stato per confutare una determinazione assunta dall’Autorità nazionale di accertamento ai sensi del comma 3 dell’articolo 7 della presente Delibera e provvede altresì a quanto segue:
    • business plan che evidenzi le motivazioni della titolarità del Bene di Proprietà Intellettuale nello Stato;
    • informazioni sui dipendenti, compreso il livello di esperienza, il tipo di contratto, le qualifiche e la durata del rapporto di lavoro con il Licenziatario;
    • prova che il processo decisionale si svolge all’interno dello Stato.
  5. Laddove un Licenziatario esternalizzi un’attività generatrice di reddito principale, il Licenziatario dovrà presentare informazioni che dimostrino il rispetto delle condizioni di cui alla Clausola (2) dell’Articolo 6 della presente Risoluzione
  1. Il Licenziatario dovrà fornire all’Autorità nazionale di valutazione qualsiasi informazione, documento o registro aggiuntivo che sarà ragionevolmente richiesto dall’Autorità nazionale di valutazione per prendere una decisione ai sensi dell’articolo 7 della presente Risoluzione.
  2. L’Autorità di regolamentazione e l’Autorità nazionale di valutazione possono notificare ciascuna notifica a un Licenziatario e a un Licenziatario esente richiedendo la fornitura, entro il periodo specificato nell’avviso e nella forma specificata nell’avviso, di documenti e informazioni come l’Autorità di regolamentazione e l’Autorità nazionale di valutazione può ragionevolmente richiedere ai fini dell’attuazione delle disposizioni della presente risoluzione.
  3. Ogni Licenziatario e Licenziatario esente che è tenuto ai sensi della presente Risoluzione a presentare qualsiasi informazione o documentazione dovrà fornire tale documentazione in inglese.
  4. Ogni Licenziatario e Licenziatario esentato che è tenuto ai sensi della presente Risoluzione a presentare qualsiasi informazione o documentazione, deve conservare tali informazioni o documentazione per un periodo di sei (6) anni dalla data in cui tali informazioni o documenti sono presentati.

Articolo 9

Fornitura di informazioni da parte dell’Autorità di Vigilanza

  1. Al ricevimento da parte dell’Autorità di regolamentazione di una notifica e di una relazione sulla sostanza economica ai sensi della presente risoluzione, l’Autorità di regolamentazione trasmette all’autorità nazionale di valutazione tale notifica e relazione sulla sostanza economica e tutti i documenti pertinenti ricevuti in conformità con le disposizioni della presente risoluzione al Autorità nazionale di valutazione entro trenta (30) giorni lavorativi dal ricevimento della stessa.
  2. Nel caso in cui un Licenziatario o un Licenziatario esente non presenti la Notifica o il Rapporto sulla Sostanza Economica o qualsiasi documento o informazione che potrebbe essere richiesto ai sensi della presente Risoluzione in relazione a tale Notifica o Rapporto sulla Sostanza Economica entro il periodo stabilito ai sensi della presente Risoluzione, l’Autorità di regolamentazione notificherà all’Autorità nazionale di valutazione tale inadempienza entro non più di trenta (30) Giorni lavorativi dal momento in cui l’Autorità di regolamentazione ne viene a conoscenza.
  3. L’Autorità di regolamentazione fornisce all’Autorità nazionale di valutazione tutte le informazioni a disposizione dell’Autorità di regolamentazione che possono essere richieste dall’Autorità nazionale di valutazione ai fini dell’attuazione della presente risoluzione.
  4. L’Autorità di regolamentazione fornirà all’Autorità nazionale di valutazione tutte le informazioni ricevute ai sensi della presente Risoluzione relative a uno qualsiasi dei seguenti Licenziatari esentati:
    • un residente fiscale in una giurisdizione diversa dallo Stato; E
    • una filiale di un’entità estera il cui Reddito Rilevante è soggetto a tassazione in una giurisdizione diversa dallo Stato

Articolo 10

Fornitura di informazioni da parte dell’autorità nazionale di valutazione

  1. Fatto salvo il diritto di ricorso del Licenziatario ai sensi dell’Articolo 17 della presente Risoluzione, se l’Autorità Nazionale di Valutazione determina ai sensi dell’Articolo 7 della presente Risoluzione che un Licenziatario non ha superato il Test della Sostanza Economica per un Anno Finanziario, l’Autorità Nazionale di Valutazione notificherà all’Autorità Competente di tale determinazione e trasmette all’Autorità Competente le informazioni fornite ai sensi dell’Articolo 8 Articolo 8 della presente Risoluzione e qualsiasi altra informazione che possa essere ottenuta su richiesta dell’Autorità Nazionale di Valutazione relativa a tale Licenziatario.
  2. Per quanto riguarda un licenziatario di proprietà intellettuale ad alto rischio, indipendentemente dal fatto che l’autorità nazionale di valutazione abbia preso o meno una decisione ai sensi dell’articolo 7 della presente risoluzione in relazione a tale licenziatario, l’autorità nazionale di valutazione deve fornire all’autorità competente tutte le informazioni presentate all’autorità nazionale Autorità di valutazione ai sensi dell’Articolo 8 della presente Risoluzione in relazione a tale Licenziatario per ciascun Anno finanziario di tale Licenziatario.
  3. L’autorità nazionale di valutazione fornirà all’autorità competente tutte le informazioni pertinenti ricevute ai sensi della presente risoluzione relative a uno qualsiasi dei seguenti licenziatari esentati:
    • a è fiscalmente residente in una giurisdizione diversa dallo Stato; E
    • una filiale di un’entità estera il cui Reddito Rilevante è soggetto a tassazione in una giurisdizione diversa dallo Stato.
  4. L’Autorità nazionale di valutazione notifica all’Autorità di regolamentazione competente ogni sanzione amministrativa irrogata e decisione emessa in relazione a qualsiasi ricorso ai sensi della presente delibera.

Articolo 11

Scambio di informazioni da parte dell’autorità competente

  1. Al ricevimento da parte dell’Autorità Competente di informazioni relative a un Licenziatario che non ha soddisfatto il Test della Sostanza Economica per un Anno Finanziario dall’Autorità Nazionale di Valutazione ai sensi della Clausola (1) dell’Articolo 10 della presente Risoluzione, l’Autorità Competente, ai sensi un accordo internazionale, un trattato o un accordo internazionale simile di cui lo Stato è parte, fornire le informazioni pertinenti relative a tale Licenziatario all’Autorità Straniera Competente del paese o territorio in cui risiede la Capogruppo, la Capogruppo e la Capogruppo Beneficiario effettivo del Licenziatario.
  2. Al ricevimento da parte dell’Autorità Competente di informazioni relative a un Licenziatario che è un Licenziatario di PI ad Alto Rischio dall’Autorità Nazionale di Valutazione ai sensi delle disposizioni della Clausola (2) dell’Articolo 10 della presente Risoluzione, l’Autorità Competente, ai sensi di un accordo internazionale , trattato o simili

accordo internazionale di cui lo Stato è parte, fornire le informazioni pertinenti ricevute relative a tale Licenziatario all’Autorità Straniera Competente del paese o del territorio in cui risiede la Capogruppo, la Capogruppo e l’Unico Beneficiario del Licenziatario.

  1. Al ricevimento da parte dell’Autorità Competente di informazioni relative a un Licenziatario esente che è fiscalmente residente in una giurisdizione diversa dallo Stato per un Anno Finanziario dall’Autorità Nazionale di Valutazione ai sensi della Clausola (3) dell’Articolo 10 della presente Risoluzione, l’Autorità Competente dovrà, ai sensi di un accordo internazionale, trattato o analogo accordo internazionale di cui lo Stato è parte, fornire le informazioni pertinenti in relazione a tale Licenziatario esentato all’Autorità estera competente in merito a:
    • la giurisdizione della residenza fiscale rivendicata da tale Licenziatario esente; E
    • il paese o il territorio in cui risiede la Capogruppo, la Capogruppo e il Beneficiario effettivo ultimo di tale Licenziatario esente.
  2. Al ricevimento da parte dell’Autorità Competente di informazioni relative a un Licenziatario esente che è una succursale di un’entità estera soggetta a tassazione in una giurisdizione diversa dallo Stato per un esercizio dall’Autorità nazionale di valutazione ai sensi della clausola (3) dell’articolo 10 del presente Risoluzione, l’Autorità Competente, ai sensi di un accordo internazionale, trattato o analogo accordo internazionale di cui lo Stato è parte, fornirà all’Autorità Straniera Competente le informazioni pertinenti in relazione a tale Licenziatario esentato:
    • la giurisdizione in cui tale Licenziatario esente afferma di essere soggetto a tassazione; E
    • il paese o il territorio in cui risiede la Capogruppo, la Capogruppo e il Beneficiario effettivo ultimo di tale Licenziatario esente.
  3. I dipendenti dell’Autorità Competente, dell’Autorità Nazionale di Valutazione, dell’Autorità di Vigilanza o di qualsiasi ministero o altra autorità governativa, federale o locale, possono divulgare qualsiasi dato, informazione o documentazione a loro divulgata o in loro custodia in virtù dell’espletamento delle loro attività compiti loro assegnati in conformità alle disposizioni della presente delibera, fermo restando che tale comunicazione è necessaria per l’attuazione di eventuali disposizioni della presente delibera.
  4. L’Autorità di regolamentazione e l’Autorità nazionale di valutazione forniscono all’Autorità competente ogni ulteriore informazione che possa essere richiesta dall’Autorità competente ai fini dell’espletamento delle sue funzioni ai sensi della presente Risoluzione o ai sensi di un accordo internazionale, trattato o accordo internazionale analogo a cui lo Stato è un partito.

Articolo 12

Cooperazione di altre Autorità Governative

  1. Tutti i ministeri e le altre autorità governative, federali o locali, devono fornire all’autorità di regolamentazione, all’autorità nazionale di valutazione e/o all’autorità competente qualsiasi dato, informazione e

documentazione nei confronti di un Licenziatario o di un Licenziatario esente in suo possesso, come può essere richiesto da una qualsiasi delle suddette Autorità.

  1. Tutti i ministeri e le altre autorità governative, federali o locali, collaboreranno con l’Autorità di regolamentazione, l’Autorità nazionale di valutazione e/o l’Autorità competente per svolgere quanto necessario per attuare le disposizioni della presente Risoluzione, inclusa l’identificazione dei locali commerciali di qualsiasi Licenziatario o Licenziatario esente oggetto di una richiesta ai sensi della presente Risoluzione e di richiedere l’archiviazione o l’aggiornamento di qualsiasi dato o informazione che possa essere richiesto per l’attuazione delle disposizioni della presente Risoluzione.

Articolo 13

Reati e Sanzioni per la mancata comunicazione

  1. Un importo di sanzione amministrativa di ventimila dirham (20.000 AED) sarà imposto a un Licenziatario o Licenziatario esente che non presenta la Notifica (e qualsiasi informazione o documentazione pertinente) in conformità con le disposizioni della presente Risoluzione.
  2. Se l’Autorità nazionale di valutazione ha stabilito che il Licenziatario o il Licenziatario esentato ha commesso il reato di cui alla Clausola (1) del presente articolo in relazione a qualsiasi esercizio finanziario, deve notificare al Licenziatario o al Licenziatario esente quanto segue:
    • che l’Autorità nazionale di valutazione ha stabilito che il Licenziatario o il Licenziatario esente non ha presentato la notifica ai sensi delle disposizioni della presente delibera.
    • i motivi dell’irrogazione della sanzione amministrativa.
    • l’importo della sanzione amministrativa inflitta al Licenziatario o al Licenziatario esentato ai sensi del presente articolo.
    • la data di decorrenza della sanzione amministrativa irrogata ai sensi del presente articolo, non inferiore a trenta (30) Giorni Lavorativi dall’emissione dell’avviso.

Articolo 14

Reati e Sanzioni per la mancata presentazione della Relazione di Sostanza Economica e per il mancato convegno

il test della sostanza economica

  1. Un importo di sanzione amministrativa di cinquantamila dirham (50.000 AED) sarà imposto a un Licenziatario o Licenziatario esente per aver commesso una delle seguenti violazioni:
    • mancata presentazione della Relazione di Sostanza Economica e di ogni informazione o documentazione rilevante da presentare secondo quanto previsto dalla presente Delibera; O
    • per mancato superamento dell’Esame della Sostanza Economica per ciascun Esercizio.
  2. Se l’autorità nazionale di valutazione determina ai sensi dell’articolo 7 della presente risoluzione che un licenziatario o un licenziatario esentato non ha presentato una relazione sulla sostanza economica e qualsiasi informazione o documentazione pertinente richiesta da presentare in conformità con le disposizioni della presente risoluzione o non ha

per soddisfare il Test della Sostanza Economica per un Anno Finanziario, l’Autorità Nazionale di Valutazione deve emettere un avviso al Licenziatario o al Licenziatario Esentato notificandolo di quanto segue:

  • che l’Autorità Nazionale di Valutazione ha accertato che il Concessionario o il Concessionario Esentato non ha superato il Test di Sostanza Economica per il suddetto Esercizio.
  • le ragioni di tale determinazione.
  • l’importo della sanzione amministrativa inflitta al Licenziatario o al Licenziatario esente ai sensi della Clausola
    • di questo articolo.
  • la data in cui è dovuta la sanzione amministrativa di cui alla Clausola (1) del presente Articolo, non inferiore a trenta (30) Giorni Lavorativi dopo l’emissione dell’avviso.
  1. Se l’Autorità Nazionale di Valutazione ha accertato che un Concessionario o un Concessionario Esentato che ha commesso la violazione di cui al comma 2 del presente articolo ha commesso la stessa violazione nell’Esercizio immediatamente successivo a quello in cui tale violazione è stata commessa, si applica la sanzione amministrativa di AED 400.000 sarà imposto a tale Licenziatario o Licenziatario esente. In tal caso, l’Autorità nazionale di valutazione emetterà una notifica al Licenziatario o al Licenziatario esentato notificandogli quanto segue:
    • che l’autorità nazionale di valutazione abbia stabilito che lo fa il licenziatario o il licenziatario esentato

non soddisfare il test della sostanza economica per il           secondo esercizio consecutivo.

  • le ragioni della determinazione.
  • l’importo della sanzione amministrativa inflitta al Licenziatario o al Licenziatario esentato ai sensi della Clausola (3) del presente Articolo;
  • la data in cui è dovuta la sanzione amministrativa di cui alla Clausola (3) del presente Articolo, non inferiore a trenta (30) Giorni Lavorativi dopo l’emissione dell’avviso; E
  • qualsiasi altra azione amministrativa che l’autorità nazionale di valutazione possa imporre, inclusa la sospensione, la revoca o il mancato rinnovo della licenza di un licenziatario o di un licenziatario esente, nel qual caso l’autorità nazionale di valutazione notificherà tale decisione all’autorità di regolamentazione competente e il L’autorità di regolamentazione competente intraprenderà tutte le azioni necessarie ai fini dell’esecuzione di tale decisione.

Articolo 15

Reati e Sanzioni per aver fornito informazioni inesatte

  1. Un importo di cinquantamila dirham (50.000 AED) sarà imposto al Licenziatario o al Licenziatario esente che fornisca informazioni inesatte all’Autorità di regolamentazione o all’Autorità di valutazione nazionale e sia a conoscenza dell’inesattezza nel momento in cui le informazioni vengono fornite ma non informi il Autorità di regolamentazione o l’Autorità nazionale di valutazione in quel momento scoprendo l’inesattezza delle informazioni fornite.
  1. Se l’Autorità nazionale di valutazione ha stabilito che il Licenziatario o il Licenziatario esentato ha commesso il reato di cui alla Clausola (1) del presente articolo in relazione a qualsiasi esercizio finanziario, deve notificare al Licenziatario o al Licenziatario esente quanto segue:
    • che l’Autorità Nazionale di Valutazione ha stabilito che il Licenziatario o il Licenziatario Esentato non ha soddisfatto il Test della Sostanza Economica per tale Anno Finanziario.
    • i motivi dell’irrogazione della sanzione amministrativa.
    • l’importo della sanzione amministrativa inflitta al Licenziatario o al Licenziatario esentato ai sensi del presente articolo.
    • la data a partire dalla quale è dovuta la sanzione amministrativa irrogata ai sensi del presente articolo, non inferiore a trenta (30) Giorni Lavorativi dall’emissione dell’avviso.

Articolo 16

Termine per l’irrogazione di una sanzione amministrativa

  1. Fatta salva la clausola (2) del presente articolo, una sanzione amministrativa ai sensi della presente risoluzione non può essere irrogata decorsi sei (6) anni dalla data in cui è stata commessa la violazione.
  2. Nel caso in cui il Licenziatario o il Licenziatario Esentato sia soggetto a una sanzione amministrativa ai sensi dell’articolo 15 della presente Delibera, la sanzione amministrativa non sarà irrogata decorsi dodici (12) mesi dalla data in cui tale violazione è venuta a conoscenza di l’autorità nazionale di valutazione.
  3. Le disposizioni delle clausole (1) e (2) del presente articolo non si applicano se il Licenziatario o il Licenziatario esente ha commesso una frode che ha comportato l’impossibilità per l’Autorità nazionale di valutazione di irrogare le sanzioni amministrative nei termini ivi previsti.

Articolo 17

Diritto di ricorso contro la sanzione amministrativa

  1. Un Licenziatario o un Licenziatario esente al quale è stata inflitta una sanzione amministrativa dall’Autorità nazionale di valutazione può presentare ricorso contro di essa per uno dei seguenti motivi:
    • non ha commesso la violazione ad essa imputata;
    • la sanzione amministrativa irrogata non è proporzionata alla violazione;
    • la sanzione amministrativa irrogata supera il limite prescritto di seguito.
  2. L’autorità nazionale di valutazione emette una risoluzione che stabilisce le procedure per un ricorso ai sensi della clausola (1) del presente articolo, compreso il meccanismo per la presentazione di un ricorso e altre procedure relative alla sua

revisione e decisione in relazione a un ricorso e mezzi per notificare le sue decisioni al Licenziatario o al Licenziatario esente.

Articolo 18

Data di Pagamento delle Sanzioni Amministrative

Una sanzione amministrativa ai sensi della presente Risoluzione deve essere pagata prima o in una delle seguenti date, a seconda di quale delle due si verifichi per prima:

  1. la data di decorrenza della sanzione amministrativa con avviso emesso dall’Autorità nazionale di valutazione ai sensi degli articoli 13, 14 e 15 della presente delibera.
  2. in caso di notifica del ricorso ai sensi dell’articolo 17 della presente delibera, la data in cui il ricorso è definitivamente deciso o ritirato.

Articolo 19

Facoltà di accedere ai locali commerciali e di esaminare i documenti aziendali

  1. Il personale autorizzato dell’Autorità di regolamentazione e dell’Autorità nazionale di valutazione può esaminare e prendere copia di qualsiasi documento commerciale che si trova nei locali commerciali.
  2. Il personale autorizzato dell’Autorità di regolamentazione e dell’Autorità nazionale di valutazione può entrare nei locali commerciali durante l’orario di lavoro ufficiale al fine di esercitare il potere di cui alla clausola (1) del presente articolo.
  3. I poteri di cui alle clausole (1) e (2) del presente articolo possono essere esercitati solo ai fini di qualsiasi indagine amministrativa condotta dall’autorità di regolamentazione o dall’autorità nazionale di valutazione per garantire il rispetto di qualsiasi disposizione della presente risoluzione.
  4. L’Autorità di regolamentazione e l’Autorità nazionale di valutazione possono, mediante preavviso, richiedere a qualsiasi persona durante l’orario di lavoro ufficiale di esibire qualsiasi Documento commerciale specificato presso i locali commerciali in cui si trova il Documento commerciale allo scopo di consentire all’Autorità di regolamentazione e all’Autorità nazionale di valutazione di esercitare il potere di cui alla clausola (1) di questo articolo in relazione a tale documento.
  5. L’Autorità di regolamentazione e l’Autorità nazionale di valutazione si coordinano tra loro nell’espletamento dei poteri di cui alle clausole (1), (2), (3) e (4) del presente articolo da parte di ciascuno dei rispettivi dipendenti.

Articolo 20

Regolamento esecutivo

Il Ministro delle finanze emette emette le decisioni necessarie per attuare una qualsiasi delle disposizioni della presente risoluzione.

Articolo 21

Revoca

La delibera del Consiglio dei Ministri n. 31 del 2019 (come modificata) e la delibera del Consiglio dei Ministri n. 58 del 2019 sono abrogate e sostituite dalla presente delibera e da ogni decisione contraria.

Articolo 22

Entrata in vigore

La presente Delibera sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, entrerà in vigore alla data della sua emissione.

Mohammed Bin Rashed Al Maktoum

primo ministro

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10 agosto 2020