Norme ai fini IVA dei rapporti di scambio tra l’Italia e San Marino

Norme ai fini IVA dei rapporti di scambio tra l’Italia e San Marino

L’Articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 è dedicato alle Operazioni con lo Stato della Citta’ del Vaticano e con la Repubblica di San Marino

Articolo 71 Operazioni con lo Stato della Citta’ del Vaticano e con la Repubblica di San Marino

Le disposizioni degli articoli 8 (Cessioni all’esportazione) e 9 (Servizi internazionali connessi agli scambi internazionali) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 si applicano alle cessioni eseguite mediante trasporto o consegna dei beni nel territorio dello Stato della Citta’ del Vaticano, comprese le aree in cui hanno sede le istituzioni e gli uffici richiamati nella convenzione doganale italo – vaticana del 30 giugno 1930, e in quello della Repubblica di San Marino, ed ai servizi connessi, secondo modalita’ da stabilire preventivamente con decreti del Ministro per le finanze in base ad accordi con i detti Stati .

Per l’introduzione nel territorio dello Stato di beni provenienti dallo Stato della Citta’ del Vaticano, comprese le aree di cui al primo comma, e dalla Repubblica di San Marino, i contribuenti dai quali o per conto dei quali ne e’ effettuata l’introduzione nel territorio dello Stato sono tenuti al pagamento dell’imposta sul valore aggiunto a norma del secondo comma dell’art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (art. 17 secondo comma  ….il cessionario o committente adempie gli obblighi di fatturazione e di registrazione secondo le disposizioni degli articoli 46 e 47 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 (inversione contabile  (c.d. “reverse charge”) ) .

Per i beni di provenienza estera destinati alla Repubblica di San Marino, l’imposta sul valore aggiunto sara’ assunta in deposito dalla dogana e rimborsata al detto Stato successivamente alla introduzione dei beni stessi nel suo territorio, secondo modalita’ da stabilire con il decreto previsto dal primo comma.”

Per le cessioni eseguite mediante trasporto o consegna dei beni nel territorio della Repubblica di San Marino  si applicano le disposizioni degli articoli 8 (Cessioni all’esportazione) e 9 (Servizi internazionali connessi agli scambi internazionali) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Quindi siamo in presenza di cessioni all’esportazione non imponibili.

Per quanto attiene agli acquisti dalla Repubblica di San Marino siamo in presenza dell’inversione contabile  (c.d. “reverse charge”),  metodo di applicazione dell’IVA che consente di effettuare l’inversione contabile dell’imposta direttamente sul destinatario della cessione del bene o della prestazione di servizio, anziché sul cedente.

Il reverse charge permette di far ricadere gli obblighi IVA sul destinatario della cessione o della prestazione, qualora sia soggetto passivo nel territorio dello Stato. Per applicarlo è necessario, infatti, che entrambe le parti siano soggetti passivi Iva di imposta e che il destinatario del bene risieda nel territorio dello Stato.

Il venditore emette fattura senza addebitare l’imposta (cioè senza includere l’IVA da aggiungere all’imponibile per determinare il totale della fatturazione), mentre l’acquirente integra la fattura ricevuta con l’applicazione dell’aliquota IVA prevista.

L’acquirente ha l’ulteriore obbligo contabile di annotare la fattura di acquisto in 2 registri IVA: nel registro IVA vendite e, ai fini della detrazione, nel registro IVA acquisti.

Per applicare il reverse charge, quindi, il cliente effettua la c.d. doppia annotazione ai fini IVA, così che chi riceve la fattura, integrandola  con l’ammontare IVA e annotandola sia nel registro IVA vendite che in quello degli acquisti, fa sì che l’operazione risulti neutra.

L’obbligo dell’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le operazioni effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato Italiano e soggetti residenti nella Repubblica di San Marino è stato stabilito dall’art. 12 del
Decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, c.d. Decreto Crescita, convertito con modificazioni nella Legge 28 giugno 2019, n. 58.

Art. 12 – Fatturazione elettronica Repubblica di San Marino

1. Gli adempimenti relativi ai rapporti di scambio con la
Repubblica di San Marino, previsti dal decreto del Ministro delle
Finanze 24 dicembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 305 del 30 dicembre 1993, sono eseguiti in via
elettronica secondo modalita’ stabilite con decreto del ministro
dell’Economia e delle Finanze in conformita’ ad accordi con detto
Stato. Sono fatti salvi gli esoneri dall’obbligo generalizzato di
fatturazione elettronica previsti da specifiche disposizioni di
legge. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate
sono emanate le regole tecniche necessarie per l’attuazione del
presente articolo.

Il 26.06.2021 è stao emanato  il decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze di cui al primo comma dell’art. 12 del Decreto legge 30 aprile 2019, n. 34.
Il 5 agosto 2021 sono state emanate, con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate le Regole tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le
operazioni effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato e soggetti residenti nella Repubblica di San Marino ai sensi dell’art. 12 del Decreto legge 30 aprile 2019, n. 34.

Dal 1 ottobre 2021 sono in vigore le nuove Norme ai fini IVA dei rapporti di scambio tra l’Italia e San Marino di cui al Decreto MEF del 21.06.2021.

Il Decreto MEF del 21.06.2021 è composto da 23 articoli suddivisi in 7 Titoli:

Titolo I Disposizioni generali

Titolo II Cessioni di beni verso San Marino 

Titolo III Cessioni di beni verso l’Italia 

Titolo IV Disposizioni comuni e finali

Titolo V Elenchi riepilogativi degli acquisti e delle cessioni

Titolo VI Prestazioni di servizi 

Titolo VII Disposizioni transitorie e finali

L’articolo 1 comma 1 si prevede che le cessioni effettuate mediante trasporto o consegna dei beni nel territorio della Repubblica di San Marino, e i servizi connessi, da parte dei soggetti passivi dell’imposta sul valore aggiunto residenti, stabiliti o identificati in Italia, nei confronti di operatori economici che abbiano comunicato il numero di identificazione agli stessi attribuito dalla Repubblica di San Marino, sono non imponibili ai sensi degli articoli 8 (Cessioni all’esportazione) e 9 (Servizi internazionali connessi agli scambi internazionali) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, secondo quanto previsto dal presente decreto.

E’ assimilato alle cessioni di cui al comma 1 suddetto, l’invio di beni nel territorio della Repubblica di San Marino, mediante trasporto o spedizione a cura del soggetto passivo nel territorio dello Stato o da terzi per suo conto.

Quindi le cessioni eseguite mediante trasporto o consegna dei beni nel territorio della Repubblica di San Marino sono cessioni all’esportazione non imponibili

Per l’introduzione nel territorio dello Stato di beni provenienti dalla Repubblica di San Marino, l’imposta sul valore aggiunto è assolta secondo quanto previsto dall’art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e dal presente decreto. 

Per quanto attiene agli acquisti dalla Repubblica di San Marino siamo in presenza dell’inversione contabile  (c.d. “reverse charge”),

L’art 2 del decreto sancisce che per le cessioni di beni effettuate nell’ambito dei rapporti di scambio tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino, di cui all’art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, la fattura, nonché la nota di variazione, è emessa (dal 01/07/2022)  in formato elettronico utilizzando il sistema di interscambio SDI di cui all’art. 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

L’art. 3 dispone le  “Modalita’ di trasmissione della fattura elettronica”

1. Le fatture di cui all’art. 21 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 633 del 1972, relative a cessioni di beni spediti o
trasportati nella Repubblica di San Marino, emesse in formato
elettronico da soggetti passivi d’imposta residenti, stabiliti o
identificati in Italia, nei confronti di operatori economici che
abbiano comunicato il numero di identificazione agli stessi
attribuito dalla Repubblica di San Marino, riportano il numero
identificativo del cessionario sammarinese e sono trasmesse dal SDI
all’ufficio tributario di San Marino (ufficio tributario), il quale,
una volta verificato il regolare assolvimento dell’imposta
sull’importazione, convalida la regolarita’ della fattura e comunica
l’esito del controllo al competente ufficio dell’Agenzia delle
entrate attraverso apposito canale telematico.
2. L’operatore economico italiano visualizza telematicamente
l’esito del controllo effettuato dall’ufficio tributario di San
Marino attraverso un apposito canale telematico messo a disposizione dall’Agenzia delle entrate.
3. Se entro i quattro mesi successivi all’emissione della fattura,
l’ufficio tributario non ne ha convalidato la regolarita’,
l’operatore economico italiano, nei trenta giorni successivi emette
nota di variazione, ai sensi dell’art. 26, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, senza il pagamento di
sanzioni e interessi.

Operazioni attive con operatori di San Marino

I soggetti passivi IVA italiani che intraprendono operazioni commerciali con operatori di San Marino sono obbligati ad emettere fattura elettronica, esclusi i forfettari con ricavi/compensi < 25.000 nel 2021.

La fattura dovrà essere emessa negli stessi termini di quelli previsti nei confronti di soggetti italiani, dovrà riportare il numero identificativo del cessionario sanmarinese, il codice destinatario l’ufficio tributario della Repubblica di San Marino “2R4GTO8”, la natura N 3.3 e si dovrà utilizzare il tipo documento TD24.

Vedi : GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE E DELL’ESTEROMETRO

Operazioni passive con operatori di San Marino

Le fatture emesse da operatori di San Marino verso soggetti passivi italiani devono essere emesse in formato elettronico e gli istessi potranno:

  • non esporre l’IVA, nel qual caso l’imposta sarà assolta dal cessionario italiano con il meccanismo del reverse charge;
  • esporre l’imposta in fattura; in questo caso l’IVA riscossa dovrà essere versata dall’operatore Sammarinese all’ufficio tributario di San Marino.

Nelle operazioni passive senza addebito d’imposta, l’integrazione ai sensi dell’art. 17, comma 2 DPR 633/1972 deve obbligatoriamente essere effettuata dal 1° luglio 2022 in modalità elettronica con i seguenti documenti:

  • TD17 (Integrazione/Autofattura) per acquisto di servizi;
  • TD19 (Integrazione/Autofattura) per acquisto di beni.

Nelle operazioni passive con addebito dell’IVA, il cessionario, avendo ricevuto la fattura in formato elettronico tramite lo SDI, non ha nessun obbligo ai fini dell’esterometro, ma dovrà accertarsi che il documento sia presente sul portale “fatture e corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate prima di esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta (art.7 DM e Provv. Agenzia delle Entrate n. 211273/2021)

Dal 1° ottobre 2022 per le operazioni passive con addebito d’imposta in caso di ricezione di una fattura cartacea con addebito d’imposta (emessa per esempio da un forfettario Sammarinese) l’integrazione dovrà essere effettuata con il documento TD28.

Nel documento occorre indicare nei campi:

  • IDPaese – SM (in caso contrario il sistema rileva un errore 00473);
  • IDFiscaleIVA – quella del cedente:
    • data – la data di effettuazione dell’operazione = la data della fattura cartacea;
    • il numero della fattura cartacea;
    • l’imponibile e l’imposta italiana, (eventualmente la natura di non imponibilità) come esposta nella fattura cartacea.

Quindi riepilogando, a partire dal 1° ottobre 2022:

  • in caso di ricezione di fatture da operatori di San Marino senza IVA in formato cartaceo o elettronico si procede con l’invio di un documento TD17 o TD19. Tale invio assolve all’obbligo:
    • di integrazione ai soli fini IVA nel caso di fattura elettronica;
    • ai fini dell’esterometro e dell’integrazione ai fini IVA in caso di fattura cartacea;
  • in caso di ricezione di fatture da operatori di San Marino in formato cartaceo con IVA si procede ad inviare un documento di tipo TD28. Tale invio assolve all’obbligo dell’esterometro.

A questo proposito può essere utile consultare la pagina del sito della Segreteria di Stato per le Finanze e il Bilancio della Repubblica di San Marino“Testi normativi relativi all’interscambio di beni Italia – San Marino”

Il 26 maggio 2021è stato sottoscritto  il nuovo accordo d’interscambio di beni Italia – San Marino .

Con il Decreto Delegato 20 settembre 2021 n.163 (Ratifica Decreto Delegato 5 agosto 2021 n.148 – Della fattura elettronica nell’interscambio di beni e servizi con l’Italia;) sono state disciplinate per gli operatori di San Marino le regole della fatturazione elettronica  aggiornando le disposizioni interne per le cessioni di beni e prestazioni di servizi tra San Marino e l’Italia. Le regole tecniche e procedurali per la formazione, l’emissione, la trasmissione e la ricezione da parte degli operatori economici sammarinesi della fattura in formato elettronico nell’interscambio di beni e servizi con l’Italia sono invece disciplinate dal Regolamento 8 settembre 2021 n.14 (Regole tecniche e procedurali per la formazione, l’emissione, la trasmissione e la ricezione da parte degli operatori economici sammarinesi della fattura in formato elettronico).

Vedi:

Con Decreto Delegato 5 agosto n.147  sono state emanate le nuove disposizioni nella disciplina dell’interscambio di beni tra la Repubblica di San Marino e la Repubblica Italiana – modifiche alla Legge 21 dicembre 1993 n.134, ratificato in data 14/09/2021 con Delibera di Ratifica n.10 “Ratifica Decreto Delegato n.147 dell’anno 2021”

Con Circolare dell’Ufficio Tributario di San Marino prot.n. 92466/2021 del 31 agosto 2021 – Comunicazione codice destinatario utile ai fini della trasmissione delle fatture elettroniche è stato individuato il codice destinatario che dovrà essere comunicato preventivamente dai clienti sanmarinesi alle controparti per l’utilizzo dal 1° ottobre 2021: 2 R 4 G T O 8.

Le comunicazioni dell’Ufficio Tributario relative alle fatture elettroniche passive, indirizzate all’operatore economico sammarinese o al soggetto delegato ove nominato, sono trasmesse per via telematica al domicilio digitale, obbligatoriamente eletto ai sensi dell’art. 22 della Legge 31 ottobre 2018 n.137 e successive modifiche.

 

 

Transaction Network Analysis (TNA)

Da metà maggio 2019, gli Stati membri dell’UE possono utilizzare un nuovo strumento elettronico che dovrebbe individuare le frodi in materia di IVA in una fase precoce. La Transaction Network Analysis (TNA) è uno strumento automatizzato di data mining che interconnette le piattaforme informatiche fiscali degli Stati membri. In questo modo, è possibile accedere rapidamente e facilmente alle informazioni sulle transazioni transfrontaliere e segnalare sospette frodi IVA quasi in tempo reale.

Oltre a una più stretta cooperazione tra la rete di esperti antifrode dell’UE (“Eurofisc” (vedi: Cooperazione amministrativa tra le autorità competenti degli Stati membri dell’UE in materia di IVA), nell’analizzare le informazioni sulle frodi IVA carosello, TNA promuove anche la cooperazione e lo scambio di informazioni tra i funzionari fiscali nazionali. I funzionari di Eurofisc possono ora effettuare controlli incrociati delle informazioni rispetto a casellari giudiziari, banche dati e informazioni detenute da Europol e OLAF.

Il TNA è un altro strumento dell’UE per rendere la riscossione dell’IVA più a prova di frode. A medio termine, la Commissione spera di raggiungere un consenso su una revisione più radicale della legislazione dell’UE in materia di IVA

Con il Transaction Network Analysis le autorità fiscali:

  • avranno un accesso agevolato alle informazioni relative alle operazioni transfrontaliere ed ai soggetti coinvolti;
  • potranno effettuare controlli incrociati con le notizie condivise dall’Europol e dall’Agenzia Europea Antifrode.

Il nuovo applicativo informatico (TNA), frutto della collaborazione tra la Commissione e gli Stati Membri, registrando ed analizzando le informazioni contenute nel sistema elettronico di scambio dati sull’IVA e i dati scambiati su Eurofisc (rete antifrode dell’UE), applicando il data mining (l’estrazione dei dati forniti attraverso le dichiarazioni IVA):

  • aiuterà a rilevare discrepanze tra acquisti e vendite e altre anomalie nelle transazioni commerciali;
  • intensificherà la cooperazione tra gli Stati UE e le Agenzie coinvolte;
  • consentirà alle autorità fiscali di accedere in modo veloce e agevole alle informazioni relative alle operazioni transfrontaliere ai fini di una cooperazione più stretta con la rete di esperti antifrode dell’UE Eurofisc per l’analisi congiunta delle informazioni, in modo da poter rilevare e intercettare il più velocemente ed efficacemente possibile le eventuali frodi carosello all’IVA (1).

TNA rappresenta dunque l’acronimo di Transaction Network Analysis, che significa letteralmente “Analisi della rete di transazioni”.

Si tratta di un tool di controllo attraverso il quale l’Agenzia delle Entrate potrà incrociare i dati presenti nell’archivio VIES al fine di effettuare verifiche maggiormente efficaci sulle operazioni intracomunitarie, con l’evidente obiettivo di ridurre il rischio frodi.

Già nella proposta della Commissione Europea dello scorso 30 novembre 2017 si poteva leggere che:
La cooperazione rafforzata tra gli Stati membri è un elemento necessario per combattere le frodi IVA intracomuniarie in modo più efficace e tempestivo, rafforzando la fiducia tra gli Stati membri.

Le misure proposte comprendono la velocizzazione dello scambio di informazioni tra le amministrazioni fiscali comunitarie, anche senza preventiva richiesta standardizzata, controlli congiunti tra due o più Stati membri oltre al libero accesso ai dati VIES per i funzionari di Eurofisc degli Stati membri.

Nello svolgimento delle verifiche fiscali, i funzionari degli altri Paesi aderenti potranno godere delle stesse prerogative dei colleghi operanti nel Paese di riferimento delle operazioni oggetto di controllo.

Ciò include l’accesso ai locali del soggetto passivo IVA e dei suoi documenti fiscali.

Entrambe le autorità fiscali interessate potranno concordare la produzione di una relazione di revisione comune.

Omissis… Lo Stato membro del soggetto passivo può essere obbligato a partecipare e avviare una verifica IVA quando almeno due altri Stati membri ritengano necessaria un’indagine amministrativa.

Gli altri Paesi membri devono assistere lo Stato in cui si trova l’impresa controllata al fine di prendere attivamente parte alla revisione contabile.

(1Le frodi IVA, in particolare le frodi carosello, attraverso l’introduzione di una o più società che fanno da filtro, utilizzando operazioni triangolari tra Paesi UE,  mettono in atto operazioni fittizie con il solo scopo di arrivare a poter detrarre crediti IVA del tutto inesistenti.

Cooperazione amministrativa tra le autorità competenti degli Stati membri dell’UE in materia di IVA

Cooperazione amministrativa tra le autorità competenti degli Stati membri dell’UE in materia di IVA

La cooperazione amministrativa tra le autorità competenti degli Stati membri dell’UE in materia di IVA contribuisce a garantire la corretta applicazione delle norme IVA sulle transazioni transfrontaliere. Questa cooperazione si basa sul Regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia di imposta sul valore aggiunto che sostituisce il precedente regolamento (CE) n. 1798/2003.

Vedi: RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL PARLAMENTO EUROPEO sull’applicazione del regolamento (UE) n. 904/2010 relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d’imposta sul valore aggiunto

Scopo del Regolamento (UE) n. 904/2010 è di migliorare e integrare gli strumenti per combattere le frodi in materia di imposta sul valore aggiunto, grazie ad un maggior coinvolgimento degli Stati membri e la loro responsabilizzazione nel garantire ogni aiuto possibile per combattere l’evasione transfrontaliera.

A tal fine, il nuovo regolamento prevede una serie di regole più stringenti che stabiliscono una stretta cooperazione tra le autorità competenti che, in ciascuno degli Stati membri, sono incaricate dell’applicazione delle disposizioni in materia.

Il progetto che dispone la collaborazione reciproca tra i Paesi aderenti prende il nome di Eurofisc. Si tratta di un meccanismo capace di coinvolgere tutti gli Stati in un ampio programma di controlli e monitoraggio, con un coordinamento centrale affidato ad un singolo Stato. Questa “task force”, tra le amministrazioni fiscali nazionali, ha come compito lo sviluppo di un sistema multilaterale per il contrasto alle frodi, per il coordinamento dello scambio immediato di informazioni e per il loro successivo utilizzo. Tra le attività che rientrano nel programma di cooperazione vi è da segnalare:

  • la definizione delle procedure affinchè gli Stati possano scambiare in via elettronica le informazioni sui soggetti che operano in ambito comunitario;
  • gli Stati sono tenuti a prestare assistenza per la protezione del gettito Iva nell’Unione europea;
  • le amministrazioni centrali dovranno verificare preventivamente l’affidabilità dei soggetti che chiedono il numero di partita Iva, o agire al massimo entro sei mesi dal rilascio;
  • si dovrà procedere con l’invalidazione del numero nel sistema informativo comunitario se il soggetto risulta inattivo per un anno o se si sono constatate irregolarità nei dati dichiarati;
  • gli Stati si impegnano a scambiare spontaneamente le informazioni che a loro parere possono essere utili per le verifiche disposte dalle autorità degli altri Paesi;
  • lo Stato membro fornitore delle informazioni può chiedere allo Stato ricevente l’invio di un feedback, allo scopo di assicurare il miglioramento continuo della qualità delle informazioni scambiate;
  • le informazioni richieste da uno Stato, ai fini dei controlli contro le evasioni/elusioni fiscali, non possono essere rifiutate solo perché detenute da una banca, da un istituto finanziario o da una persona designata che agisce in qualità di agente o fiduciario.

Gli scambi di informazioni sono coordinati dalla rete Eurofisc, composta da funzionari di collegamento dei 27 Stati membri e della Norvegia. La rete Eurofisc è stata lanciata nel 2010 per combattere le frodi transfrontaliere in materia di IVA.

Elenco delle autorità competenti di cui all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2011/16/UE del Consiglio (direttiva sulla cooperazione amministrativa – DAC)

Member State

Competent authority (in the national language)

Belgium

Président du Comité de direction du SPF Finances/Voorzitter van het Directiecomité van de FOD Financiën/Präsident des Direktionsausschusses des FÖD Finanzen

Bulgaria

Изпълнителния директор на Национална агенция за приходите или негов упълномощен представител

Czech Republic

Ministerstvo financí, Generální finanční ředitelství

Denmark

Skatteministeriet

Germany

Bundesministerium der Finanzen

Estonia

Eesti Maksu- ja Tolliamet

Ireland

The Revenue Commissioners or their authorised representative

Greece

Υπουργείο Οικονομικών, Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων

Spain

Agencia Estatal de Administración Tributaria

France

Direction générale des finances publiques

Croatia

Ministarstvo financija

Italy

Il Direttore generale delle Finanze

Cyprus

Υπουργείο Οικονομικών

Latvia

Valsts ieņēmumu dienests

Lithuania

Lietuvos Respublikos finansų ministerija

Luxemburg

Ministère des finances

Hungary

Központi Kapcsolattartó Iroda

Malta

Direttur (Tassazzjoni Internazzjonali), Dipartiment tat-Taxxi Interni, Ministeru tal-Finanzi, l-Ekonomija u Investiment

Netherlands

De minister van financiën of een door deze aangewezen vertegenwoordiger

Austria

Der Bundesminister für Finanzen oder dessen bevollmächtigter Vertreter

Poland

Ministerstwo Finansów

Portugal

Ministro das Finanças

Romania

Serviciul Schimb Internațional de Informații

Slovenia

Ministrstvo za finance

Slovakia

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

Finland

Verohallinto/Skatteförvaltningen

Sweden

Skatteverket

United Kingdom

The Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs or their authorised representative

Il Regolamento (UE) n. 904/2010 prevede lo scambio di informazioni specifiche tra le amministrazioni fiscali:

  • Lo scambio spontaneo di informazioni ha luogo se un paese scopre informazioni sulle transazioni IVA che potrebbero essere rilevanti per un altro paese.
  • Lo scambio di informazioni su richiesta si verifica quando sono necessarie informazioni aggiuntive sulle transazioni IVA da un altro paese.
  • Lo scambio automatico di informazioni viene utilizzato quando le informazioni sono rilevanti per altri paesi, ad esempio su nuovi mezzi di trasporto o operatori commerciali non stabiliti.
  • Audit congiunti e controlli simultanei consentono ai funzionari delle autorità fiscali nazionali di formare gruppi di audit internazionali per controllare le società multinazionali.

Sulla base delle informazioni condivise all’interno della rete Eurofisc e dopo l’analisi dei dati disponibili, i funzionari di collegamento di Eurofisc possono intraprendere azioni appropriate a livello nazionale, come procedere con richieste di informazioni, audit o cancellazione di numeri di partita IVA.

Eurofisc ha il compito di lavorare su:

  • elaborazione e analisi congiunta dei dati;
  • coordinamento delle azioni di follow-up;
  • accesso ai dati doganali sulle importazioni esenti da IVA;
  • la possibilità di scambiare informazioni direttamente con Europol e OLAF.

Nel 2019 Eurofisc ha iniziato a utilizzare un sistema elettronico, lo strumento Transaction Network Analysis (TNA), per scambiare rapidamente ed elaborare congiuntamente i dati IVA. TNA consente a Eurofisc di rilevare le reti sospette in anticipo e in modo più efficiente.

Il comitato permanente per la cooperazione amministrativa (SCAC, Standing Committee for Administrative Cooperation). è composto da funzionari delle amministrazioni fiscali nazionali e dei ministeri delle finanze. Supporta la Commissione nell’attuazione del quadro giuridico che disciplina la cooperazione amministrativa nel settore dell’IVA (regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio). È essenziale per il buon funzionamento degli elementi chiave della cooperazione amministrativa in materia di IVA:

  • Eurofisc
  • Sistemi elettronici quali:
    • Sistema di scambio di informazioni sull’IVA (VIES),
    • domanda centrale di moduli elettronici (eFCA),
    • Sportello unico, sportello unico per l’importazione e
    • Rimborso IVA.

La prima riunione del comitato permanente per la cooperazione amministrativa (SCAC, Standing Committee for Administrative Cooperation) si è svolta il 20 e 21 gennaio 1992 e ha preparato il regime IVA per le transazioni transfrontaliere che è entrato in vigore nel mercato interno nel 1993.

L’8 dicembre 2022, la Commissione europea ha proposto l’IVA nel pacchetto dell’era digitale che renderà il sistema dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) dell’UE più resistente alle frodi abbracciando e promuovendo la digitalizzazione. Introduce la comunicazione digitale in tempo reale ai fini dell’IVA basata sulla fatturazione elettronica che fornirà agli Stati membri preziose informazioni di cui hanno bisogno per intensificare la lotta contro le frodi in materia di IVA. Anche la cooperazione tra le amministrazioni fiscali è notevolmente rafforzata attraverso l’introduzione di un nuovo sistema centrale di scambio di informazioni sull’IVA (VIES centrale).