Scheda II.I.2 – BULGARIA – RISULTATO FINANZIARIO FISCALE

RISULTATO CONTABILE FINANZIARIO – § 1, punto 16 delle “Ulteriori Disposizioni” (Допълнителни разпоредби (ДР))  della  Legge sull’imposta sul reddito delle società -Закон за Корпоративното Подоходно Облагане (ЗКПО

Il “risultato finanziario contabile” è l’utile (perdita) nel conto economico (conto economico) per un determinato periodo prima della maturazione degli oneri fiscali sull’utile.

RISULTATO FINANZIARIO FISCALE

RISULTATO CONTABILE FINANZIARIO

CONVERTITO (PER AUMENTO E DIMINUZIONE) IN

DIFFERENZE FISCALI PERMANENTI –SENIOR FISC II.II.1

DIFFERENZE TEMPORANEE FISCALI –SENIOR FISC II.III.1

ALTRI IMPORTI, NEI CASI PREVISTI NELLA Legge sull’imposta sul reddito delle società -Закон за Корпоративното Подоходно Облагане (ЗКПО

RISULTATO FINANZIARIO FISCALE

UTILE FISCALE

RISULTATO FINANZIARIO FISCALE POSITIVO

PERDITA FISCALE

RISULTATO FINANZIARIO FISCALE NEGATIVO

 

Scheda I.8 – BULGARIA – TRATTAMENTO FISCALE LEASING OPERATIVO SECONDO I PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI PER I LOCATARI

  1. Ragioni del regime fiscale introdotto

La modifica è stata dettata dall’entrata in vigore del nuovo International Financial Reporting Standard 16 Leasing (IFRS 16) in data 01.01.2019 e dalla necessità di parità di trattamento fiscale, a prescindere dal fatto che i soggetti passivi applichino come base contabile i Principi Contabili Internazionali o Nazionali.

Secondo l’International Financial Reporting Standard 16 Leasing (IFRS 16) I contratti di locazione operativa “leasing” con locatari devono essere contabilizzati in modo analogo ai contratti di locazione finanziaria. Secondo le regole dell’IFRS 16, si verificheranno le seguenti operazioni contabili:

  • Riconoscimento del c.d. “right of use asset”, il più delle volte per l’utilizzo di un bene materiale immobilizzato;
  • Accantonamento dell’ammortamento contabile per la durata del contratto di locazione;
  • Rilevazione di una passività con il valore attuale dei futuri canoni di locazione, nonché
  • Rilevazione degli interessi passivi ad ogni canone/locazione, in quanto la componente interessi era precedentemente contabilizzata nei leasing finanziari.

Pertanto, se fino ad oggi era contabilizzato e fiscale un canone proporzionale per tutta la durata del contratto di affitto, con il nuovo approccio previsto dall’International Financial Reporting Standard 16 Leasing (IFRS 16) rispetto al leasing operativo, saranno contabilizzati gli ammortamenti e gli interessi passivi .

L’approccio adottato dal legislatore elimina gli effetti dellInternational Financial Reporting Standard 16 Leasing (IFRS 16) per i locatari al fine di raggiungere la parità fiscale, indipendentemente dalla base contabile applicata.

  1. Meccanismo fiscale

Dal 01.01.2019 è stato introdotto un meccanismo fiscale per il trattamento differenziato delle due forme del contratto di leasing (operativo/operativo o finanziario) per i locatari che applicano gli IAS, facendo riferimento ai Principi Contabili Nazionali (Principio Contabile 17 “Leasing”).

Questo meccanismo riguarda tutti i tipi di tasse nella legge.

Secondo l’art. 11a, par. 1 e 2  della Legge sull’imposta sul reddito delle società -Закон за Корпоративното Подоходно Облагане (ЗКПО. è espresso come segue:

Ciò significa che ai fini fiscali dal 01.01.2019 (a prescindere dai cambiamenti di approccio previsti dal nuovo International Financial Reporting Standard 16 Leasing (IFRS 16)) la rilevazione dei costi relativi ai contratti di leasing operativo per i locatari che applicano gli International Accounting Standards (IAS), ai fini fiscali, sarà effettuato come segue come adottato nei Principi Contabili Nazionali, rispettivamente – ai sensi del  Principio Contabile Nazionale 17 “Leasing”. Si tenga presente che esistono modifiche al Principio Contabile 17 “Leasing, che sono state promulgate nella SG n. 15 del 19.02.2019

Per i locatari in leasing operativo che applicano gli International Accounting Standards (IAS) :

  • non sono riconosciutiai fini fiscali, i costi ei ricavi derivanti dai contratti di leasing operativo contabilizzati secondo gli IAS;
  • l’attività consistente nel diritto d’uso non è un’attività fiscalmente ammortizzabile;
  • sono riconosciutiai fini fiscali, gli oneri e i proventi determinati secondo il Principio Contabile Nazionale 17 “Leasing” in relazione al leasing operativo, ovvero saranno riconosciuti i costi contabili, determinati come previsto al punto 5.2 della SS 17.

Secondo l’art. 11a, par. 2 Le spese e le entrate della  Legge sull’imposta sul reddito delle società -Закон за Корпоративното Подоходно Облагане (ЗКПО). determinate secondo le regole del Principio Contabile Nazionale 17 “Leasing”  sono considerate spese e entrate contabili ai fini di legge. Tale norma si applica sia ai fini della determinazione dell’imposta sulle società (formazione delle differenze fiscali permanenti e delle differenze fiscali temporanee), sia ai fini della ritenuta d’acconto e della determinazione dell’imposta sulle spese.

Esempio 1: ai fini della formazione delle differenze temporanee fiscali:

Le spese di affitto determinate ai sensi del Principio Contabile Nazionale 17 “Leasing” potrebbero formare DVR se l’affitto è dovuto a una persona fisica, ma non è stato pagato al 31.12 dell’anno di riferimento.

Esempio 2: determinazione dell’imposta sulle spese per uso personale:

La base imponibile per tassare le spese di uso personale includerà gli interessi e le spese di ammortamento non dichiarate secondo l’IFRS 16 “Leasing” e le spese di locazione determinate secondo il Principio Contabile Nazionale 17 “Leasing”.

  1. Trattamento fiscale dei “casi chiusi” dal 01.01.2019 – § 29 dellel Disposizioni transitorie e finali (Преходни и заключителни разпоредби (ПЗР)) della legge per modificare la legge sull’imposta sul reddito delle società (ЗИДЗКПО):

Ciò significa che gli effetti connessi alla transizione all’IFRS 16 in data 01.01.2019, che si riflette sugli utili portati a nuovo, non saranno considerati nella determinazione del risultato fiscale dell’esercizio 2019 ai sensile regole dell’art. 82, par. 1 – 6 della  Legge sull’imposta sul reddito delle società -Закон за Корпоративното Подоходно Облагане (ЗКПО) per il trattamento fiscale e le correzioni in caso di cambiamento del principio contabile.

III. Integrazione del regime fiscale in merito al trattamento fiscale del risultato della vendita di immobilizzazionicon successivo reverse operating lease nei casi in cui trovano applicazione gli IAS (art. 11 bis, commi 3, 4 e 5, c.c.)

Caratteristiche dell’operazione di sale-lease back:Una vendita con retrolocazione è un’operazione in cui un’entità venditrice vende un bene a un’altra entità, l’acquirente, e quindi lo prende immediatamente in leasing secondo i termini di un leasing finanziario o operativo. In questo tipo di transazione commerciale, il venditore diventa locatario e l’acquirente diventa locatore.

Lo scopo delle nuove disposizioni (in vigore dal 18.02.2022) è quello di evitare interpretazioni divergenti delle disposizioni di legge vigenti in relazione a tali operazioni.

Meccanismo fiscale

Secondo l’art. 11a, par. 3 e 4 del trattamento fiscale della  Legge sull’imposta sul reddito delle società -Закон за Корпоративното Подоходно Облагане (ЗКПО) è espresso come segue:

Risultato della normativa fiscale:

He ai fini fiscali tutti gli importi iscritti e rilevati nell’ordine di sono eliminati IFRS 16 Leasing, e rilevare gli importi per le transazioni in questione che sarebbero rilevate sotto il Principio Contabile Nazionale 17 “Leasing”.

Attenzione!

Nell’articolo 11a, par. 5 viene chiarito: l’applicazione delle norme speciali per il trattamento fiscale della vendita con reverse lease esclude l’applicazione delle norme generali per il trattamento dei contratti di locazione, disciplinate dall’articolo 11a, commi 1 e 2 della  Legge sull’imposta sul reddito delle società -Закон за Корпоративното Подоходно Облагане (ЗКПО).

Scheda I.7 – Prevalenza dei trattati internazionali ratificati dalla Repubblica di Bulgaria

Il principio di prevalenza dei trattati internazionali ratificati dalla Repubblica di Bulgaria è regolato dalla disposizione dell’art. 13 della Legge sull’imposta sul reddito delle società -Закон за Корпоративното Подоходно Облагане (ЗКПО.

In assenza di un trattato internazionale, la legge riconosce il diritto al credito d’imposta ai soggetti passivi. Ai sensi del §1, articolo 12 del delle “Ulteriori Disposizioni” (Допълнителни разпоредби (ДР))  della  Legge sull’imposta sul reddito delle società “credito d’imposta” è il diritto, alle condizioni determinate da questa legge, di detrarre le imposte estere già pagate sugli utili o sul reddito.

Il diritto al credito d’imposta è concesso nei seguenti casi:

  • Quando si determina l’imposta sulle società o le tasse alternative, il credito d’imposta viene concesso per i pagamenti all’estero simili all’imposta sulle società o all’imposta imposta invece
  • Diritto al credito d’imposta per l’imposta riscossa all’estero sull’ammontare lordo dei proventi da dividendi, interessi, canoni, canoni per servizi tecnici e affitti

Il diritto al credito d’imposta nei casi descritti è determinato separatamente per:

  • Ogni paese; e
  • per ogni tipo di reddito.

Il credito d’imposta è limitato all’imposta bulgara che sarebbe dovuta sui relativi profitti e redditi.

UTILI E PROVENTI DA FONTI NELLA REPUBBLICA DI BULGARIA

UTILI E PROVENTI DA FONTI NELLA REPUBBLICA DI BULGARIA

 

PRIMO GRUPPO

(criterio oggettivo)

 

SECONDO GRUPPO

(criterio soggettivo)

 

Redditi e profitti realizzati dall’attività economica sul territorio del paese, nonché da immobili sul territorio del paese, da attività finanziarie e dalla partecipazione in società locali Redditi definiti come tali da una fonte nel paese a causa del fatto che sono maturati da persone giuridiche locali, Commercianti persona fisiche (Едноличен търговец -ET) locale o persone giuridiche (Юридическо лице – ЮЛ) e Commercianti persona fisiche (Едноличен търговец -ET) straniee attraverso una sede di attività o una determinata base nel territorio del paese, o pagati da persone fisiche locali o da persone fisiche straniere con una determinata base nella Repubblica di Bulgaria, o addebitati dalle persone specificate a favore di persone giuridiche straniere stabilite in giurisdizioni con un regime fiscale preferenziale (per i redditi di cui al successivo punto 8)
1. Profitti di persone giuridiche straniere derivanti da attività commerciali nel paese, attraverso una sede di attività nella Repubblica di Bulgaria o dalla cessione di proprietà in tale sede di attività;

2. Reddito da agricoltura, silvicoltura, caccia e pesca sul territorio della Repubblica di Bulgaria;

3. Proventi da attività finanziarie emesse da soggetti giuridici locali, Stato e Comuni, nonché proventi derivanti da transazioni con tali attività;

4. Proventi da dividendi e quote di liquidazione da partecipazioni in soggetti giuridici locali;

5. Reddito da alienazione di beni immobili, compresa una parte ideale o un diritto reale limitato su beni immobili siti in campagna.

 

1. Interessi attivi, incl. interessi contenuti nei canoni di leasing finanziario;

2. Proventi da locazione o altra provvista per l’uso di beni mobili;

3. diritti d’autore e diritti di licenza;

4. Corrispettivi per servizi tecnici;

5. Compensi derivanti da contratti di franchising e factoring;

6. Compensi per la gestione o il controllo di una persona giuridica bulgara;

7. Redditi da locazione o altra disposizione per l’uso di beni immobili, compresa una parte ideale di beni immobili situati in campagna;

8. Sanzioni ed indennizzi di qualsiasi genere, ad eccezione degli indennizzi previsti da contratti assicurativi.

Eccezione:il reddito specificato nel secondo gruppo, voci 1 – 6, non proviene da una fonte nel paese, indipendentemente dal fatto che sia maturato da una persona locale, nei casi in cui l’accantonamento avvenga attraverso una sede di attività della persona giuridica locale o da una certa base delle persone fisiche locali situate al di fuori del territorio del paese.

Attenzione!Con riguardo ad entrambi i gruppi di reddito, si precisa che il luogo di pagamento dei relativi redditi non influisce sulla determinazione della fonte del reddito.

 

Scheda I.5 – Bulgaria – Riconoscimento delle spese contabili ai fini fiscali

La previsione dell’art. 10 della  Legge sull’imposta sul reddito delle società -Закон за Корпоративното Подоходно Облагане (ЗКПО) regola generalmente il riconoscimento delle spese contabili ai fini fiscali.

PRINCIPIO GENERALE – ART. 10, AL. 1 della  Legge sull’imposta sul reddito delle società -Закон за Корпоративното Подоходно Облагане (ЗКПО)

“Una spesa contabile è riconosciuta ai fini fiscali quando è:

– ha emesso un documento contabile primario ai sensi della legge sulla contabilità, che riflette fedelmente l’operazione aziendale e

– Scontrino fiscale da dispositivo fiscale, se vi è l’obbligo legale di emetterlo”

CASI SPECIFICI

  1. ART. 10, AL. 2 della Legge sull’imposta sul reddito delle società -Закон за Корпоративното Подоходно Облагане (ЗКПО) – NELLA MANCANZA DI PARTE DELLE INFORMAZIONI DEL PRIMO DOCUMENTO CONTABILE RICHIESTE DALLA NORMATIVA CONTABILE

“Una spesa contabile è rilevata ai fini fiscali e quando una parte delle informazioni richieste è mancante nel documento contabile primario, ai sensi della legge sulla contabilità, a condizione che:

– L’operazione aziendale è riflessa accuratamente

– Le informazioni mancanti sono certificate da alcuni altri documenti e

– L’operazione d’impresa è documentata con ricevuta fiscale da dispositivo fiscale, se vi è l’obbligo legale di emetterla”

  1. ART. 10, AL. 3 della Legge sull’imposta sul reddito delle società -Закон за Корпоративното Подоходно Облагане (ЗКПО)– L’EMITTENTE DEL DOCUMENTO NON E’ UN’IMPRESA AI SENSI DELLA LEGGE CONTABILE E NEL DOCUMENTO MANCANO PARTE DELLE INFORMAZIONI DISCIPLATE DALLA STESSA LEGGE

“Un onere contabile è riconosciuto ai fini fiscali nei casi in cui l’emittente dell’atto non sia un’impresa ai sensi dell’art. 2 della Legge sulla Contabilità e nel documento mancano alcune delle informazioni disciplinate dalla stessa legge. Per riconoscere la spesa:

– La transazione commerciale deve essere rispecchiata accuratamente

– L’operazione d’impresa è documentata con ricevuta fiscale da dispositivo fiscale, se vi è l’obbligo legale di emetterla”

  1. ART. 10, AL. 5 della Legge sull’imposta sul reddito delle società -Закон за Корпоративното Подоходно Облагане (ЗКПО)– PER IL TRASPORTO AEREO INTERNAZIONALE

“Nel caso di trasporto aereo internazionale, la spesa contabile si considera documentata quando è documentata attraverso:

– Documento contabile primario e

– La carta d’imbarco del volo effettuato

Quando il documento contabile primario (protocollo) è emesso da chi effettua la vendita per conto e per conto del vettore, è considerato emittente del documento.”

  1. ART. 10, AL. 6 della Legge sull’imposta sul reddito delle società -Закон за Корпоративното Подоходно Облагане (ЗКПО)– COSTI PER SCOPI DI RAPPRESENTANZA E COSTI CONNESSI ALL’ESERCIZIO DEI VEICOLI

“Giustificazione documentale per i costi di cui all’Art. 204, par. 1, punto 1 (spese di rappresentanza),le spese tassabili sono disponibili anche quando sono documentate solo con scontrino fiscale da dispositivo fiscale o con scontrino da gestionale aziendale automatizzato integrato.

Le spese relative alla conduzione di veicoli adibiti sia ad uso professionale che ad uso personale sono riconosciute ai fini fiscali e, quando non viene rilasciata la patente o altro titolo analogo, in sede di determinazione della base imponibile per l’imposizione delle spese di cui all’art. 204, par. 1, comma 4, la previsione dell’art. 215a, par. 2, punto 2″

Scheda I.4 – BULGARIA – DICHIARAZIONI FISCALI SOCIETÀ, RENDICONTI ANNUALI DI ATTIVITÀ, PAGAMENTI FISCALI E INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO

  1. DICHIARAZIONE FISCALE E RELAZIONI ANNUALI DI ATTIVITÀ

Secondo quanto previsto dall’art. 7 della Legge sull’imposta sul reddito delle società -Закон за Корпоративното Подоходно Облагане (ЗКПО), i campioni di dichiarazioni e altri documenti ai sensi della stessa legge sono approvati con ordinanza del Ministro delle Finanze e pubblicati nella “Gazzetta di Stato”.

Ai sensi dell’art. 7, par. 2 (nuova – SG. 97 del 2016 , in vigore dal 01.01.2018 ) della Legge sull’imposta sul reddito delle società -Закон за Корпоративното Подоходно Облагане (ЗКПО), la presentazione delle dichiarazioni secondo il modello di questa legge avviene per via elettronica.

Secondo l’art. 7, par. 3 dei rapporti annuali di attività Legge sull’imposta sul reddito delle società -Закон за Корпоративното Подоходно Облагане (ЗКПО) sono presentati elettronicamente nell’ordine e secondo le modalità di cui all’art. 20, par. 5 della legge sulla statistica. Tale disposizione è in vigore dal 01.01.2022 (SG, n. 38 del 2020).

Per l’anno 2022/2023 sono disponibili i seguenti campioni approvati di dichiarazioni e altri documenti:

Per formare 1010, sono state approvate e promulgate quattro domande aggiuntive:

– utilizzo del differimento d’imposta,

– le spese sostenute per liberalità, riconosciute ai sensi dell’artArte. 31 da Legge sull’imposta sul reddito delle società -Закон за Корпоративното Подоходно Облагане (ЗКПО) e/o

– utilizzato sgravio fiscale secondoArte. 177a da ЗКПО.

  • Appendice n. 2 in presenza di utili (redditi) tassati all’estero, per i quali si applica un metodo per evitare la doppia imposizione (Modulo 1012).
  • Appendice n. 3 per la disciplina delle spese di mutuo ex art. 43a della ЗКПО (Modulo 1013)
  • Appendice n. 4determinare un contributo solidale temporaneo per gli utili eccedenti generati (Modulo 1014)

Nella preparazione della Dichiarazione dei redditi annuale (Годишна данъчна декларация (ГДД )) ai sensi dell’art. 92 della  Legge sull’imposta sul reddito delle società -Закон за Корпоративното Подоходно Облагане (ЗКПО) si tenga presente che le componenti sono due:

Completando ili riferimenti ausiliari alla dichiarazione annuale dei redditi di cui all’art. 92 della ЗКПО  non necessariamente. Se necessario, possono essere utilizzati ai fini della compilazione della dichiarazione. I riferimenti ausiliari possono essere utilizzati per facilitare la determinazione degli importi in base ai quali viene convertito il risultato finanziario contabile. Non vengono archiviati con i resi e possono essere conservati dall’individuo. I riferimenti sono i seguenti:

  • Beni ammortizzabili;
  • Perdite fiscali riportate a nuovo;
  • Altri aumenti e diminuzioni del risultato finanziario contabile secondo l’ordine  della ЗКПО.

1.2 Dichiarazione ex art. 87a della ЗКПО

per la dichiarazione del tipo e dell’importo dei pagamenti anticipati e ai sensi dell’art. 88 della ЗКПО sulle modifiche ai pagamenti anticipati (modulo 1020)

1.3. Dichiarazione ex art. 55, par. 1 della Legge sulle imposte sul reddito delle persone fisiche – Закон за Данъците bърху Доходите на Физическите Лица  (ЗДДФЛ) e dell’art. 201, par. 1 della  Legge sull’imposta sul reddito delle società -Закон за Корпоративното Подоходно Облагане (ЗКПО) per le imposte dovute (modulo 4001)

1.4. Dichiarazione dei redditi annuale ex art. 202a, par. 4 della ЗКПО per il ricalcolo dell’imposta trattenuta alla fonte (modulo 1090)

1.5. Dichiarazione ex art. 252 della ЗКПО per l’imposta dovuta sul reddito delle imprese di bilancio (modulo 1040)

1.6. Dichiarazione ex art. 239, par. 1 e 2 della ЗКПО sull’imposta sull’attività di gioco d’azzardo da giochi in cui la scommessa per la partecipazione avviene attraverso il prezzo di un telefono o altro servizio di comunicazione elettronica (modulo 1053)

1.7. Dichiarazione ex art. 246 della ЗКПО sull’imposta sull’attività di gioco d’azzardo da giochi con slot machine e giochi in un casinò da gioco (modulo 1055)

1.8. Dichiarazione ex art. 259, par. 1 della ЗКПО per l’esercizio del diritto di elezione per la tassazione dell’attività di esercizio delle navi (modulo 1061)

1.9. Dichiarazione ex art. 259, par. 2 della ЗКПО per l’imposta dovuta sull’attività di esercizio delle navi (modulo 1080)

1.10. Dichiarazione ex art. 217e, par. 1 della ЗКПО per l’imposta dovuta sulle spese aggiuntive dei rappresentanti del popolo (modulo 1070)

  1. DEPOSITO DI TASSE

Le imposte dovute ai sensi della ЗКПО sono versate dal soggetto passivo nelle entrate del bilancio repubblicano a spese della direzione territoriale dell’Agenzia nazionale delle entrate all’atto dell’iscrizione o laddove i soggetti passivi siano soggetti all’iscrizione – art. 8 par. 1 e 2 di ЗКПО.

Le imposte dovute si considerano pagate alla data in cui gli importi sono iscritti nel bilancio della repubblica per conto della competente direzione territoriale dell’Agenzia nazionale delle entrate.

III. INTERESSI PER RITARDO

Secondo quanto previsto dall’art. 9 della ЗКПО per le imposte non pagate in tempo, compresi gli anticipi, gli interessi sono dovuti ai sensi della legge sugli interessi su imposte, tasse e altri crediti statali simili.

 

Dichiarazione dei Redditi Persone Fisiche 2022 (Periodo d’imposta 2021) Modelli e istruzioni

Modelli e istruzioni aggiornati il 12 settembre 2022. Motivi dell’aggiornamento – pdf

Fascicolo 1

Fascicolo 2

Fascicolo 3

Bulgaria – Manuale di tassazione del reddito d’impresa dell’Agenzia nazionale bulgara delle entrate

L’Agenzia nazionale bulgara delle entrate ( Национална агенция за приходите (НАП (NAP)) ha pubblicato nella sezione “Legislazione” un Vademecum aggiornato sulla tassazione dei redditi d’impresa .

Manuale di tassazione del reddito d’impresa dell’Agenzia nazionale bulgara delle entrate

CAPITOLO I CONCETTI E PRINCIPI GENERALI

Foglio I.1
 Oggetti di tassazione
Foglio I.2
 Soggetti passivi
Foglio I.3
 Tipi di imposte societarie
Foglio I.4
 Dichiarazioni dei redditi, pagamento delle tasse e interessi di mora
Foglio I.5
 Giustificazione documentaria
Foglio I.6
 Fonti di profitto e reddito
Foglio I.7
 Fiscalità internazionale
Foglio I.8
 Trattamento fiscale del leasing operativo, secondo i principi contabili internazionali per i locatari

CAPO II IMPOSTE SULLE SOCIETÀ

Sezione II.I DETERMINAZIONE DEL RISULTATO FINANZIARIO FISCALE

Scheda II.I.1
 Caratteristiche dell’imposta sulle società
Scheda II.I.2
 Risultato finanziario fiscale
Scheda II.I.3
 Periodo d’imposta, base imponibile e aliquota

Sezione II.II DIFFERENZE FISCALI PERMANENTI

Scheda II.II.1
 Differenze fiscali permanenti – essenza e tipi
Scheda II.II.2
 Spese non riconosciute ai fini fiscali
Scheda II.II.3
 Reddito non riconosciuto ai fini fiscali
Scheda II.II.4
 Spese e proventi non riconosciuti per assenze e matrimonio
Scheda II.II.5
 Costi non distribuibili delle persone giuridiche senza scopo di lucro
Scheda II.II.6
 Costi di donazione
Scheda II.II.7
 Costi di costituzione di un soggetto passivo
Scheda II.II.8
 Spese di viaggio e soggiorno per privati
Scheda II.II.9
 Trattamento fiscale di ricavi e costi, utili e perdite registrati da un socio di controllo in un’entità a controllo congiunto
Scheda II.II.10
 Trattamento fiscale dei costi per la riparazione di elementi di infrastrutture tecniche di proprietà pubblica statale o comunale

Sezione II.III DIFFERENZE TEMPORANEE FISCALI

Scheda II.III.1
 Differenze temporanee fiscali – natura e tipologia
Scheda II.III.2
 Differenze temporanee fiscali da valutazioni successive di attività e passività
Scheda II.III.3
 Differenze temporanee fiscali dalla rilevazione iniziale e dalle successive valutazioni delle attività biologiche e della produzione agricola
Scheda II.III.4
 Differenze temporanee fiscali da accertamenti successivi e da cancellazioni di crediti
Scheda II.III.5
 Differenze temporanee fiscali da fondi rischi
Scheda II.III.6
 Differenze temporanee fiscali da permessi non goduti e relative assicurazioni
Scheda II.III.7
 Differenze temporanee fiscali da redditi non corrisposti di persone fisiche domestiche
Scheda II.III.8
 Differenze temporanee fiscali da rettifica per sottocapitalizzazione
Scheda II.III.9
 Regola di limitazione della detrazione degli interessi

Sezione II.IV IMPORTI SPECIFICI NELLA DETERMINAZIONE DEL RISULTATO FINANZIARIO FISCALE

Scheda II.IV.1
 Strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato
Scheda II.IV.2
 Riserva da valutazioni successive di beni non ammortizzabili fiscalmente
Scheda II.IV.3
 Trattamento fiscale delle passività
Scheda II.IV.4
 Trattamento fiscale del credito d’imposta detraibile per cespiti disponibili all’atto dell’iscrizione o della nuova iscrizione IVA
Scheda II.IV.5
 Trattamento fiscale della distribuzione di dividendi da partecipazioni contabilizzate con il metodo del patrimonio netto
Scheda II.IV.6
 Trasferimento di sede di attività
Scheda II.IV.7
 Regime fiscale per soggetti esteri e MSD che soddisfano le condizioni per una società estera controllata
Scheda II.IV.8
 Risultato finanziario fiscale nei casi di società estera controllata
Scheda II.IV.9
 Registro di una società estera controllata
Scheda II.IV.10
 Concetto di disallineamenti ibridi
Scheda II.IV.11
 Norme specifiche per la determinazione del FFR in caso di disallineamenti da ibridi e disallineamenti con soggetto passivo fiscalmente residente in più di una giurisdizione
Scheda II.IV.12
 Credito d’imposta per ritenuta d’acconto su acconto relativo a cessione ibrida
Scheda II.IV.13
 Disallineamenti in cui il soggetto passivo è residente ai fini fiscali in più di una giurisdizione

Sezione II.V BENI FISCALI AMMORTABILI E PIANO DI AMMORTAMENTO FISCALE

Scheda II.V.1
 Beni ammortizzabili fiscalmente
Scheda II.V.2
 Piano di ammortamento fiscale
Scheda II.V.3
 Valori dei beni ammortizzabili fiscali. Manutenzione e variazione di valore dei beni ammortizzabili fiscali
Scheda II.V.4
 Categorie di beni ammortizzabili fiscali e aliquote annuali di ammortamento fiscale
Scheda II.V.5
 Procedura per l’iscrizione dei beni nel piano di ammortamento fiscale – generale e specifico
Scheda II.V.6
 Accantonamento ammortamenti fiscali. Cessazione della maturazione degli ammortamenti fiscali
Scheda II.V.7
 Trattamento fiscale degli oneri contabili e fiscali per ammortamenti
Scheda II.V.8
 Cancellare le attività dal piano di ammortamento fiscale. Impatto sul risultato finanziario fiscale in caso di cancellazione di un bene ammortizzabile fiscale
Scheda II.V.9
 Costi successivi associati a un bene ammortizzabile
Scheda II.V.10
 Effetti delle successive valutazioni dei beni fiscalmente ammortizzabili
Scheda II.V.11
 Spese contabili che costituiscono un bene fiscalmente ammortizzabile
Scheda II.V.12
 Proventi e oneri rilevati in occasione di una donazione relativa ad un bene fiscalmente ammortizzabile
Scheda II.V.13
 Trattamento fiscale specifico di un bene costituito a seguito di attività di sviluppo
Scheda II.V.14
 Trattamento fiscale specifico delle spese di costruzione e miglioramento di elementi di infrastrutture tecniche di proprietà pubblica statale o comunale

Sezione II.VI PERDITA FISCALE RIPORTO

Scheda II.VI.1
 Perdite fiscali riportate da fonti nazionali ed estere

Sezione II.VII ERRORI CONTABILI E CAMBIAMENTO DI CRITERI CONTABILI

Scheda II.VII.1
 Correzione di errori contabili
Scheda II.VII.2
 Rettifiche per cambiamenti di principi contabili

Sezione II.VIII DICHIARAZIONE E PAGAMENTO DELL’IMPOSTA SULLE SOCIETÀ

Scheda II.VIII.1
 Dichiarazione e pagamento dell’imposta sulle società
Scheda II.VIII.2
 Pagamento anticipato dell’imposta sulle società

Sezione II.IX REGIMI SPECIFICI

Scheda II.IX.1
 Istituzioni finanziarie
Scheda II.IX.2
 Trattamento fiscale specifico delle cooperative
Scheda II.IX.3
 Norme fiscali specifiche per i trasferimenti tra una sede di attività e altre parti della stessa impresa situate al di fuori del paese

Sezione II.X ASSEGNAZIONE ED ESENZIONE DALL’IMPOSTA SULLE SOCIETÀ

Foglio II.X.1
 Esenzione dall’imposta sulle società
Foglio II.X.2
 Surrogazione dell’imposta sulle società e riduzione del risultato economico contabile – requisiti generali
Foglio II.X.3
 Benefici fiscali generali sotto forma di riduzione del risultato finanziario contabile o di agevolazione dell’imposta sulle società
Foglio II.X.4
 Crediti d’imposta soggetti ad aiuti di Stato minimi o regionali
Foglio II.X.5
 Agevolazioni fiscali che rappresentano un minimo aiuto di Stato
Foglio II.X.6
 Sgravio fiscale che rappresenta un aiuto di Stato allo sviluppo regionale
Foglio II.X.7
 Sgravio fiscale che rappresenta un aiuto di Stato per i produttori agricoli

CAPO III DIVIDENDI NELL’AMBITO DELLA COMUNITÀ EUROPEA
(abrogato in relazione all’abrogazione del capo diciotto della ZKPO (abrogato, SG. 69 del 2008))

CAPO IV CONFORMAZIONE DELLE SOCIETA’

Sezione IV.I FORMAZIONE SOCIETA’ – DISPOSIZIONI GENERALI

Scheda IV.I.1
 Conversione di società. Generale

Sezione IV.II REGIME TRIBUTARIO GENERALE DI TRASFORMAZIONE DI SOCIETA’

Scheda IV.II.1
 Regime fiscale generale in caso di trasformazione di società. Tassazione dell’ultimo periodo d’imposta

Sezione IV.III REGIME FISCALE SPECIFICO PER LA TRASFORMAZIONE DI SOCIETA’

Scheda IV.III.1
 Conversione di società. Modalità specifica – campo di applicazione
Scheda IV.III.2
 Conversione di società. Regime specifico – conseguenze fiscali

Sezione IV.IV REGIME FISCALE SPECIFICO IN CASO DI TRASFERIMENTO DELLA SEDE DI UNA SOCIETA’ EUROPEA O DI ASSOCIAZIONE COOPERATIVA EUROPEA

Scheda IV.IV.1
 Regime fiscale specifico in caso di trasferimento della sede legale di una società europea o di un’associazione cooperativa europea

CAPO V REGOLAMENTO FISCALE IN CASO DI RISOLUZIONE PER LIQUIDAZIONE O DICHIARAZIONE DI INSOLVENZA E DISTRIBUZIONE DI UNA QUOTA DI LIQUIDAZIONE

Scheda V.1
 Imposta societaria in caso di cessazione. Imposta societaria per l’ultimo periodo d’imposta
Scheda V.2
 Trattamento fiscale della distribuzione della quota di liquidazione

CAPO VI DETRAIBILITA’ FISCALE ALLA FONTE

Scheda VI.1
 Oggetti di tassazione alla fonte
Scheda VI.2
 Base imponibile e aliquote per la ritenuta d’acconto
Foglio VI.3
 Dichiarazione e versamento della ritenuta d’acconto
Scheda VI.4
 Ricalcolo ritenuta d’acconto

CAPITOLO VII IMPOSTE SULLE SPESE

Sezione VII.I IMPOSTA SULLE SPESE DI RAPPRESENTANZA CONNESSE ALL’ATTIVITÀ

Scheda VII.I.1
 Oggetti di tassazione sulle spese di rappresentanza
Scheda VII.I.2
 Soggetti passivi per l’imposta sulle spese di rappresentanza
Scheda VII.I.3
 Base imponibile e aliquota. Dichiarazione e versamento dell’imposta sulle spese di rappresentanza

Sezione VII.II IMPOSTA SULLE SPESE SOCIALI PRESTATE IN NATURA

Scheda VII.II.1
 Oggetti di tassazione sui costi sociali forniti in natura
Scheda VII.II.2
 Soggetti passivi per l’imposta sugli oneri sociali prestati in natura
Scheda VII.II.3
 Base imponibile e aliquota per l’imposta sugli oneri sociali forniti in natura
Scheda VII.II.4
 Dichiarazione e pagamento dell’imposta sugli oneri sociali forniti in natura

Sezione VII.III IMPOSTA SULLE SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E FUNZIONAMENTO DEI VEICOLI (eliminata in relazione all’abrogazione della tassa sui costi relativi alla manutenzione, riparazione e funzionamento dei veicoli utilizzati per attività amministrative, SG n. 75 del 2016)

Scheda VII.III.1
Soggetti di tassazione e soggetti passivi per l’imposta sulle spese relative alla manutenzione, riparazione e gestione dei veicoli (abrogato in relazione all’abolizione di questo tipo di imposta sulle spese, SG n. 75 del 2016)
Scheda VII.III.2
Base imponibile e aliquota. Dichiarazione e pagamento dell’imposta sulle spese relative alla manutenzione, riparazione e gestione dei veicoli (abbandonata in relazione all’annullamento di questo tipo di imposta sulle spese, SG n. 75 del 2016)

Sezione VII.IV IMPOSTE SULLE SPESE CONNESSE ALL’USO DEI BENI D’UFFICIO PER NECESSITÀ PERSONALI

Scheda VII.IV.1
 Elezione a tassazione delle spese in natura relative all’utilizzo dei beni aziendali per esigenze personali. Soggetti tributari e soggetti passivi
Scheda VII.IV.2
 Base imponibile e aliquota. Dichiarare e pagare l’imposta sulle spese relative all’utilizzo dei beni aziendali per esigenze personali

CAPO VII bis IMPOSTA SULLE SPESE SUPPLEMENTARI DEI RAPPRESENTANTI DEL POPOLO

Scheda VIIa.1
 Imposta sulle spese aggiuntive dei rappresentanti del popolo. Oggetto della tassazione. Soggetto passivo. Base imponibile e aliquota. Dichiarazione e pagamento dell’imposta

CAPO VIII IMPOSTA SULLE ATTIVITA’ DI GIOCO

Scheda VIII.1
 Imposta sull’attività di gioco – condizioni generali
Foglio VIII.2
Imposta sull’attività di gioco del lotto e del lotto, scommesse sui risultati di competizioni sportive ed eventi casuali (abrogata in relazione all’abolizione dell’imposta alternativa per questo tipo di attività di gioco, SG n. 1/2014)
Foglio VIII.3
Imposta sull’attività di gioco da lotterie, lotterie e lotterie numeriche Bingo e Keno (abrogata in relazione all’abolizione dell’imposta alternativa per questo tipo di attività di gioco d’azzardo, SG n. 1/2014)
Foglio VIII.4
 Imposta sull’attività di gioco d’azzardo di giochi in cui la quota di partecipazione è l’aumento del costo di un collegamento telefonico o di altra telecomunicazione
Foglio VIII.5
 Imposta sull’attività di gioco d’azzardo da strutture di gioco d’azzardo

CAPITOLO IX IMPOSTA SUL REDDITO DELLE IMPRESE BILANCIATE

Scheda IX.1
 Imposta sul reddito delle imprese di bilancio

CAPITOLO X IMPOSTE SULL’ATTIVITÀ DI ESERCIZIO DELLE NAVI

Foglio X.1
 Imposta sull’attività di esercizio delle navi – disposizioni generali
Foglio X.2
 Soggetti passivi per l’imposta sull’attività di esercizio delle navi
Foglio X.3
 Base imponibile e aliquota. Dichiarazione e pagamento della tassa sull’attività di esercizio delle navi

CAPO XI ESENZIONE FISCALE

Scheda XI.1
 Prevenzione dell’evasione fiscale – sostanza
Scheda XI.2
 Affiliati
Scheda XI.3
 Metodi di determinazione dei prezzi di mercato

CAPO XII DIRITTO EUROPEO E TRIBUTO DELLE SOCIETÀ

Sezione XII.I DIRITTO COMUNITARIO IN MATERIA DI FISCALE DELLE SOCIETÀ

Scheda XII.I.1
 Fonti del diritto comunitario e comunitario
Scheda XII.I.2
 Il diritto europeo in materia di imposte dirette

Bulgaria – Pagamento anticipato dei dividendi – Parere Agenzia delle Entrate Bulgara

Si riporta di seguito la posizione dell’Agenzia nazionale bulgara delle entrate ( Национална агенция за приходите (НАП (NAP))  sulla richiesta di pronunciarsi sulla giurisdizione in merito ai casi di distribuzione anticipata dei dividendi:

“Ufficio Centrale dell’Agenzia Nazionale delle Entrate

PER QUANTO RIGUARDA:trattamento fiscale ai sensi della Legge sull’Imposta sul Reddito d’Impresa (CIT) e della Legge sull’Imposta sui Redditi delle Persone Fisiche (PIIT) delle ipotesi di pagamento anticipato dei dividendi da parte delle società commerciali

CARO SIGNOR………..,

Lettera pervenuta all’Ufficio Centrale dell’Agenzia Nazionale delle Entrate con n. 33-00-165/11.05.2022, sono state sollevate questioni in merito al trattamento fiscale del pagamento anticipato di dividendi sulla base di bilanci intermedi predisposti, stante la prassi commerciale esistente. Vengono presentate le seguenti argomentazioni:

Per quanto riguarda questo caso, non esiste una norma legale esplicita scritta nel  Codice Commerciale (ТЪРГОВСКИ ЗАКОН (ТЗ)).

Per quanto riguarda le società a responsabilità limitata, ai sensi dell’art. 123 del Codice Commerciale, ciascun socio ha il diritto di partecipare alla distribuzione degli utili. In base all’art. 133 della medesima legge, ai soci spetta una parte degli utili in proporzione alla loro quota. Articolo 137, par. 1, punto 3 del Codice Commerciale determina che la distribuzione di l’utile e il suo pagamento come dividendi fa parte dei poteri dell’assemblea generale della società.

Per quanto riguarda le società di capitali, esiste una procedura espressamente prevista per la distribuzione dei dividendi ai sensi dell’art. 247 bis del Codice Commerciale. In ogni caso, non è previsto alcun regime sanzionatorio per il suo inadempimento, come previsto dal par. 4 della stessa norma prevede espressamente che se non viene rispettata la sequenza così prevista, i soci non sono obbligati a restituire le somme percepite a titolo di dividendi.

Non esiste un espresso divieto di distribuzione anticipata dei dividendi nel Codice Commerciale, il che fa pensare, sulla base dei principi generali di diritto, che tale possibilità non sia in contrasto con le sue norme.

Per tale ragione, Lei ritiene che la base giuridica di tale pagamento possa essere il contratto di società o, se questo non rientra nelle norme dello stesso, possa essere eseguito con delibera dell’assemblea dei soci, fermo restando il seguenti ulteriori condizioni:

  • Una previsione ragionevole dell’utile netto atteso in termini annuali;
  • Mantenimento della copertura del capitale;
  • Si raccomanda di utilizzare come base per la distribuzione un bilancio intermedio (междинен финансов отчет (МФО) ) predisposto dall’impresa, in conformità a quanto richiesto dai principi contabili applicabili per la redazione e presentazione del bilancio intermedio (междинен финансов отчет (МФО) ).

Questa opinione professionale sull’ammissibilità di tali pagamenti è stata espressa anche dal Prof. Ognyan Gerdzhikov nel suo commento al Codice Commerciale. Secondo lui, è possibile con il contratto aziendale prevedere il pagamento dei dividendi a scapito dell’utile atteso. Tuttavia, deve esserci una previsione ragionevole del profitto atteso e la copertura del capitale non deve essere violata. Quando si prende la decisione dell’assemblea generale sulla distribuzione dell’utile atteso, deve essere redatto anche un bilancio intermedio.

Quando la società interessata ha l’obbligo di predisporre un allegato alla Relazione Finanziaria Annuale (Годишен финансов отчет (ГФО)), e non è una microimpresa ai sensi dell’art. 19, par. 2 del Testo Unico della Contabilità (Закона за счетоводството (ЗСч)), tale evento (pagamento anticipato dei dividendi) dovrà essere adeguatamente ed opportunamente riportato in allegato alla Relazione Finanziaria Annuale (Годишен финансов отчет (ГФО)).

In conclusione, si precisa che il pagamento anticipato dei dividendi da parte di una società commerciale non è in contrasto con i principi e le regole contabili e con la normativa contabile vigente in Bulgaria.

Nella prassi tributaria finora consolidata con le lettere ex n.53-00-86/03.08.2020 e 53-04142/06.03.2020, la distribuzione anticipata di dividendi è trattata come una distribuzione nascosta di utili ai sensi della  Legge sull’imposta sul reddito delle società -Закон за Корпоративното Подоходно Облагане (ЗКПО). Nella misura in cui la stessa definizione di distribuzione occulta dell’utile (articolo 5 delle “Ulteriori Disposizioni” (Допълнителни разпоредби (ДР))  della  Legge sull’imposta sul reddito delle società esclude da questa definizione legale il reddito da partecipazioni di cui al punto 4, lettera “b. “b” delle “Ulteriori Disposizioni” della Legge sull’imposta sul reddito delle società, secondo voi, questo non è legalmente valido. La corretta rilevazione contabile di tale evento presuppone che non ricorrano le ipotesi di segnalazione di “una distribuzione che, secondo la normativa contabile, viene segnalata al soggetto erogante come spesa”. Inoltre, la distribuzione dei dividendi si basa sui diritti dei soci derivanti dalle norme del codice commerciale.

Sottolineate inoltre che quando viene effettuata una distribuzione anticipata ed è dovuta l’imposta sui dividendi, questa viene pagata nella misura e nei termini pienamente conformi a quanto previsto dalla normativa fiscale vigente.

Ritenete che un’ipotesi di distribuzione occulta dell’utile si verifichi solo nei casi in cui l’utile distribuito anticipatamente ecceda l’ammontare dell’utile netto per distribuzione realizzato per lo stesso periodo. Quindi la parte dell’eccedenza rappresenterebbe non regolamentata/effettuata senza una base legale/finanziamento dei proprietari della relativa società.

In relazione a quanto sopra, Lei desidera che si esprima un parere di competenza sulle questioni sollevate al fine di creare una prassi tributaria rispondente alle norme, allo spirito e alla logica della materia tributaria nei casi di distribuzione anticipata di dividendi da parte di imprese aziende.

Stante la situazione di fatto così presentata e tenuto conto della normativa di riferimento sulla questione da Lei posta, in base all’art. 10, par. 1, comma 10, della LEGGE SULL’AGENZIA NAZIONALE DELLE ENTRATE (Закона за Националната агенция за приходите), esprimo in materia fiscale il seguente parere:

Innanzitutto è necessario sottolineare che la situazione in cui i detentori del capitale (azionisti/soci) decidono di distribuire un dividendo basato sul risultato finanziario corrente prima della scadenza dell’esercizio finanziario è una pratica relativamente rara.

Al riguardo, si precisa che il presente parere esamina esclusivamente il trattamento fiscale e non intende esaminare le conseguenze civilistiche di tale distribuzione anticipata di dividendi alla società e ai soci.

Secondo il diritto commerciale, la partecipazione al capitale della società comporta determinati diritti di proprietà dei partner, tra cui e il diritto a una quota dell’utile e il diritto a un dividendo. Nel Codice Commerciale (ТЪРГОВСКИ ЗАКОН (ТЗ)), il termine “dividendo” è associato ai redditi derivanti da azioni di azionisti di società per azioni (articolo 181, comma 1 del Codice Commerciale). Nelle norme legali della società con a responsabilità limitata (Società a responsabilità limitata (Дружество с ограничена отговорност (ООД))/SRL unipersonali  – Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД)) il termine “dividendo” non è utilizzato. Nell’art. 133 del Codice Commerciale in merito alla società a responsabilità limitata si precisa solo che ai soci spetta una parte dell’utile in proporzione alle quote, se non diversamente. Ai sensi dell’art. 123 del Codice Commerciale, al socio di una società a responsabilità limitata spetta una parte dell’utile non distribuito.

Il dividendo è essenzialmente una distribuzione dell’utile tra i soci, che viene effettuata dopo la fine dell’anno contabile e fiscale, quando viene determinato l’ammontare dell’utile al netto delle imposte ed è questo importo dell’utile che è soggetto a distribuzione tra i soci in l’azienda. Il diritto commerciale, all’art. 137, par. 1, comma 3 (per Società a responsabilità limitata (Дружество с ограничена отговорност (ООД))) e art. 221, comma 7 del del Codice Commerciale (per Società Per Azioni – Акционерно дружество (АД) ), specifica la competenza dell’assemblea generale dei soci, che accetta il bilancio annuale e il bilancio, distribuisce l’utile e ne delibera il pagamento. In questo senso va anche il chiarimento n. 24-39-7/10.05.2017 dell’Amministrazione centrale (Централно управление) dell’Agenzia nazionale bulgara delle entrate ( Национална агенция за приходите (НАП (NAP).

In pratica, ci sono situazioni in cui i titolari del capitale (soci/soci) decidono di distribuire un dividendo sulla base dei risultati finanziari correnti, prima della scadenza dell’esercizio. Nella decisione della Corte suprema amministrativa n. 1304/11.02.2022i la Corte ammette che esiste la possibilità di una distribuzione anticipata di un dividendo, quando vi è chiarezza sulla fine del periodo di rendicontazione annuale di utile in misura tale da consentirne la distribuzione sotto forma di dividendo al socio nel corso dell’anno, e salvo divieto legale di farlo prima della scadenza dell’esercizio sociale. Anche in relazione alle società pubbliche di cui all’art. 115c della Legge sull’Offerta Pubblica di Titoli (Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК)) è un diritto regolamentato per lo stesso a pagare un 6 mesi edividendo annuo, se previsto dallo statuto e previa corrispondente applicazione dell’art. 247 bis del Codice Commerciale (ТЪРГОВСКИ ЗАКОН (ТЗ)). Al par. 2 dell’art. 115 quater della Legge sull’Offerta Pubblica di Titoli (Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК)) prevede espressamente che le società pubbliche possono versare un acconto sui dividendi sulla base di una finanziaria semestrale rapportosolo se ricorrono le condizioni di cui ai punti 1 – 4 del medesimo provvedimento, che sono le seguenti:

    1. è stato redatto un rendiconto semestrale; alla relazione è allegata una relazione basata sulle informazioni contabili, comprovante che la società dispone di fondi sufficienti per pagare i dividendi e che il loro pagamento non comporterà l’indebitamento della società nei confronti dei creditori, del personale, del budget e di altri;
    2. il risultato finanziario per il periodo di 6 mesi è un utile e c’è una decisione dell’assemblea generale degli azionisti di distribuire l’utile;
    3. la società per azioni non ha passività assunte e in essere, il cui periodo di rimborso è scaduto prima dell’adozione della decisione sulla distribuzione dell’utile, e dopo il pagamento degli acconti sui dividendi, sarà in grado di adempiere ai propri obblighi per il esercizio finanziario in corso;
    4. l’ammontare dei fondi che possono essere distribuiti ai sensi dell’art. 247a del Codice Commerciale, non deve superare il profitto totale ricevuto come:
      • a) il risultato contabile corrente per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno dell’anno in corso
      • b) utili non distribuiti di esercizi precedenti;
      • c) l’ammontare delle riserve la cui assegnazione non è vietata dalla legge o dallo statuto della società;
      • d) l’importo complessivo di cui alle lettere “a” – “c” è ridotto delle perdite pregresse e delle riserve legali costituite secondo quanto previsto dall’art. 246 cc e/o delle riserve obbligatorie statutarie;

In considerazione di quanto sopra e al fine di evitare trattamenti fiscali differenziati a seconda che la società che distribuisce anticipatamente il dividendo,  esprimo l’opinione che la distribuzione anticipata dell’utile corrente (prima della scadenza dell’esercizio finanziario) costituisce una distribuzione di dividendi ai sensi del § 1, punto 4, b. “a” e “b” del “Ulteriori Disposizioni” (Допълнителни разпоредби (ДР))  della  Legge sull’imposta sul reddito delle società, rispettivamente § 1, punto 5, b. “a” e “b” dal “Ulteriori Disposizioni” (Допълнителни разпоредби (ДР))  della  Legge sull’imposta sul reddito delle società, quando in un aspetto annuale vi è un utile netto contabile di importo pari o superiore all’importo distribuito in anticipo. Dovrebbe essere specificato inoltre che è necessario disporre di una decisione debitamente assunta dall’assemblea generale degli azionisti/soci per la distribuzione anticipata del dividendo e una previsione motivata della presenza dell’utile netto contabile in un piano annuale, supportata da prove che creino una pista di controllo affidabile per le premesse, in base alle quali si è optato per la distribuzione anticipata del dividendo da parte dei soci/soci.

Nei casi in cui l’importo distribuito in anticipo supera l’importo dell’utile netto per la distribuzione realizzato per l’anno, esiste un’ipotesi di distribuzione nascosta dell’utile ai sensi del § 1, punto 5 delle “Ulteriori Disposizioni” (Допълнителни разпоредби (ДР))  della  Legge sull’imposta sul reddito delle società e § 1, punto 8 del DR TUIR in relazione all’eccedenza rispetto all’importo dell’utile netto per distribuzione realizzato nell’esercizio. In questi casi, la distribuzione occulta degli utili si considera effettuata al momento della distribuzione anticipata. Vista la previsione del § 1, comma 4, b. “c” delle “Ulteriori Disposizioni” (Допълнителни разпоредби (ДР))  della  Legge sull’imposta sul reddito delle società e § 1, punto 5, b. “c” delle “Ulteriori Disposizioni” (Допълнителни разпоредби (ДР))  della  Legge sull’imposta sul reddito delle società dell’Agenzia delle Entrate, anche la distribuzione dell’utile occulto costituisce dividendo.

Per quanto riguarda la tassazione secondo la Legge sull’imposta sul reddito delle società – Закон за Корпоративното Подоходно Облагане (ЗКПО) e Legge sulle imposte sul reddito delle persone fisiche – Закон за Данъците bърху Доходите на Физическите Лица  (ЗДДФЛ), occorre analizzare lo status dei soci/azionisti a favore dei quali viene effettuata la distribuzione anticipata dell’utile. Nei casi in cui l’imposta è dovuta sui dividendi, incluso  una distribuzione nascosta dell’utile, lo stesso viene pagato nell’importo e nei termini in conformità con i requisiti della Legge sull’imposta sul reddito delle società – Закон за Корпоративното Подоходно Облагане (ЗКПО) e della Legge sulle imposte sul reddito delle persone fisiche – Закон за Данъците bърху Доходите на Физическите Лица  (ЗДДФЛ). Dovrebbe anche essere considerata la previsione dell’art. 27, par. 1, punto 1 e par. 2 della Legge sull’imposta sul reddito delle società – Закон за Корпоративното Подоходно Облагане (ЗКПО), quando il destinatario è una persona giuridica locale.

È necessario tenere conto del fatto che se in un piano annuale vi è un’eccedenza dell’importo distribuito in anticipo rispetto all’utile annuale da distribuire, corrispondentemente, è stata pagata la ritenuta d’acconto ai sensi della Legge sull’imposta sul reddito delle società – Закон за Корпоративното Подоходно Облагане (ЗКПО/imposta finale ai sensi della  Legge sulle imposte sul reddito delle persone fisiche – Закон за Данъците bърху Доходите на Физическите Лица  (ЗДДФЛ)(quando dovuta) , e in una decisione dell’assemblea generale o del patto societario non prevede che tale eccedenza sia rimborsata dal socio/soci, costituirà senza dubbio una distribuzione occulta di utili ai sensi delle sopra menzionate disposizioni aggiuntive della Legge sull’imposta sul reddito delle società – Закон за Корпоративното Подоходно Облагане (ЗКПО) e della Legge sulle imposte sul reddito delle persone fisiche – Закон за Данъците bърху Доходите на Физическите Лица  (ЗДДФЛ. Nel caso in cui l’eccedenza fosse destinata ad essere rimborsata alla società, ma ciò non è stato fatto e, di conseguenza, non si chiede all’Agenzia nazionale bulgara delle entrate ( Национална агенция за приходите (НАП (NAP)) il rimborso dell’imposta versata sull’anticipo versato, allora ovviamente il soggetto passivo egli stesso considera questo eccesso come una distribuzione occulta del profitto. Di conseguenza, nel caso in cui il soggetto passivo chieda all’Agenzia nazionale bulgara delle entrate ( Национална агенция за приходите (НАП (NAP))  il rimborso dell’imposta pagata sull’anticipo distribuito, affinché tale richiesta possa essere presa in considerazione, dovrebbe essere previsto con delibera dell’assemblea o nel patto sociale che obbliga il socio/socio a rimborsare alla società la eccedenza in questione, nonché ad averla effettivamente ripristinata secondo quanto previsto dalla delibera assembleare/contratto di associazione.

VICE DIRETTORE ESECUTIVO DELLA Agenzia nazionale bulgara delle entrate ( Национална агенция за приходите (НАП (NAP)) …………………. “

Bulgaria – BEPS MLI (Base Erosion and Profit Shifting Multilateral Instrument  )

La Bulgaria ha depositato presso l’ OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico-  Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) il proprio strumento di ratifica della CONVENZIONE MULTILATERALE PER L’ATTUAZIONE DI MISURE RELATIVE ALLE CONVENZIONI FISCALI FINALIZZATE A PREVENIRE L’EROSIONE DELLA BASE IMPONIBILE E LO SPOSTAMENTO DEI PROFITTI e l’elenco definitivo delle riserve e delle notifiche .

Nel novembre 2016, oltre 100 giurisdizioni hanno concluso i negoziati sulla Convenzione multilaterale per l’attuazione delle misure relative al trattato fiscale per prevenire la BEPS ( Strumento multilaterale ” o ” BEPS MLI“(base erosion and profit shifting Multilateral Instrument  ) che implementa rapidamente una serie di misure del trattato fiscale per aggiornare le norme fiscali internazionali e ridurre le possibilità di elusione fiscale da parte delle imprese multinazionali. La prima cerimonia di firma del BEPS MLI si è tenuta il 7 giugno 2017 ed è entrata in vigore il 1° luglio 2018 Ad oggi, 100 giurisdizioni hanno aderito al BEPS MLI, di cui 79 giurisdizioni hanno ratificato, accettato o approvato il BEPS MLI, che copre circa 1850 trattati fiscali bilaterali.I firmatari includono giurisdizioni di tutti i continenti e tutti i livelli di sviluppo e altri anche le giurisdizioni stanno lavorando attivamente alla firma.

A partire dal 4 novembre 2021, oltre 135 paesi e giurisdizioni hanno aderito a un nuovo piano a due pilastri per riformare le norme fiscali internazionali e garantire che le imprese multinazionali paghino una quota equa di imposte ovunque operino.

La CONVENZIONE MULTILATERALE PER L’ATTUAZIONE DI MISURE RELATIVE ALLE CONVENZIONI FISCALI FINALIZZATE A PREVENIRE L’EROSIONE DELLA BASE IMPONIBILE E LO SPOSTAMENTO DEI PROFITTI  è entrata in vigore il 01.01.2023 e si applica in relazione alla ritenuta alla fonte nei trattati fiscali coperti dal 01.01.2023. Per quanto riguarda le altre imposte in questi trattati, la Bulgaria applicherà la Convenzione dal 01.01.2024.

Di seguito si riporta il testo integrale dell’atto normativo bulgaro di ratifica della Convenzione, che include l’elenco delle riserve e delle notifiche.


DECRETO N. 153

Ai sensi dell’art. 98, comma 4 della Costituzione della Repubblica di Bulgaria

DECRETO:

Promulgare nella “Gazzetta dello Stato” la legge sulla ratifica della Convenzione multilaterale sull’attuazione di misure relative ai trattati fiscali per impedire la riduzione della base imponibile e il trasferimento degli utili, adottata dalla 47a Assemblea nazionale il 10 giugno, 2022.

Rilasciato a Sofia il 17 giugno 2022.

Presidente della Repubblica:  Rumen Radev

Sigillato con il sigillo di stato.

Ministro della giustizia:  Nadezhda Yordanova

LEGGE

ratificare la Convenzione multilaterale sull’applicazione delle misure relative ai trattati fiscali per prevenire l’erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili

Solo membri. Ratifica la Convenzione multilaterale sull’applicazione delle misure relative ai trattati fiscali per prevenire l’erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili, firmata dalla Repubblica di Bulgaria il 7 giugno 2017 a Parigi, con riserve e notifiche secondo un elenco redatto sul modello della Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico come segue:

“Repubblica di Bulgaria

Stato dell’elenco delle riserve e delle notifiche al deposito dello strumento di ratifica

Il presente documento contiene l’elenco delle riserve e delle notifiche formulate dalla Repubblica di Bulgaria al momento del deposito dello strumento di ratifica ai sensi dell’art. 28, par. 5 e dell’art. 29, par. 1 della Convenzione.

Articolo 2 – Interpretazione dei termini

Notifica – accordi coperti dalla Convenzione

Secondo l’art. 2, par. 1, lettera “a”, punto ii della Convenzione, la Repubblica di Bulgaria desidera che i seguenti accordi siano coperti dalla Convenzione:

 

No Titolo Altra giurisdizione contraente Originale/

Strumento di modifica

Data della firma Data effettiva
1 Accordo tra la Repubblica di Bulgaria e la Repubblica d’Albania per evitare la doppia imposizione dei redditi e dei beni Albania Originale 09-12-1998 01-07-1999
2 Accordo tra la Repubblica di Bulgaria e la Repubblica Democratica e Popolare d’Algeria per evitare la doppia imposizione sul reddito e sul patrimonio Algeria Originale 25-10-1998 11-04-2005
3 Accordo tra la Repubblica di Bulgaria e la Repubblica di Armenia per evitare la doppia imposizione dei redditi e dei beni Armenia Originale 10-04-1995 01-12-1995
Strumento di emendamento (a) 10-12-2008 16-11-2010
4 Accordo tra la Repubblica di Bulgaria e la Repubblica d’Austria per evitare la doppia imposizione dei redditi e dei beni Austria Originale 20-07-2010 03-02-2011
5 Accordo tra il governo della Repubblica di Bulgaria e il governo della Repubblica dell’Azerbaigian per evitare la doppia imposizione sul reddito e sui beni Azerbaigian Originale 12-11-2007 25-11-2008
6 Accordo tra il governo della Repubblica di Bulgaria e il governo del Regno del Bahrain per evitare la doppia imposizione sul reddito e sui beni Bahrein Originale 26-06-2009 06-10-2010
7 Accordo tra il governo della Repubblica di Bulgaria e il governo della Repubblica di Bielorussia per evitare la doppia imposizione del reddito e dei beni Bielorussia Originale 09-12-1996 17-02-1998
8 Accordo tra la Repubblica popolare di Bulgaria e il Regno del Belgio per evitare la doppia imposizione dei redditi e dei beni

[Convenzione tra la Repubblica popolare di Bulgaria e il Regno del Belgio per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio]

Belgio Originale 25-10-1988 28-11-1991
9 Accordo tra il governo della Repubblica di Bulgaria e il governo del Canada per evitare la doppia imposizione e prevenire l’evasione fiscale sul reddito e sul patrimonio Canada Originale 03-03-1999 25-10-2001
10 Accordo tra il governo della Repubblica di Bulgaria e il governo della Repubblica popolare cinese per evitare le doppie imposizioni e prevenire l’evasione fiscale sul reddito e sulla proprietà Cina

(Repubblica)

Originale 06-11-1989 24-05-1990
Strumento di emendamento (a) 15-07-2002 02-01-2003
11 Accordo tra la Repubblica di Bulgaria e la Repubblica di Croazia per evitare la doppia imposizione dei redditi e dei beni Croazia Originale 15-07-1997 30-07-1998
12 Accordo tra la Repubblica di Bulgaria e la Repubblica di Cipro per evitare la doppia imposizione sul reddito e sui beni Cipro Originale 30-10-2000 03-01-2001
13 Accordo tra la Repubblica di Bulgaria e la Repubblica Ceca per evitare la doppia imposizione e prevenire l’evasione fiscale del reddito e della proprietà Repubblica Ceca Originale 09-04-1998 02-07-1999
14 Accordo tra la Repubblica popolare di Bulgaria e il Regno di Danimarca per evitare la doppia imposizione sul reddito e sul patrimonio Danimarca Originale 02-12-1988 23-03-1989
15 Accordo tra la Repubblica di Bulgaria e la Repubblica araba d’Egitto per evitare le doppie imposizioni e prevenire l’evasione fiscale sui redditi Egitto Originale 05-06-2003 11-05-2004
16 Accordo tra la Repubblica di Bulgaria e la Repubblica di Estonia per evitare la doppia imposizione e prevenire l’evasione dell’imposta sul reddito Estonia Originale 13-10-2008 30-12-2008
17 Accordo tra la Repubblica popolare di Bulgaria e la Repubblica francese per evitare le doppie imposizioni e prevenire l’evasione fiscale sul reddito

[Convenzione tra la Repubblica popolare di Bulgaria e la Repubblica francese per evitare le doppie imposizioni e prevenire l’evasione fiscale in materia di imposte sul reddito]

Francia Originale 14-03-1987 01-06-1988
18 Accordo tra la Repubblica di Bulgaria e la Georgia per evitare la doppia imposizione dei redditi e dei beni Georgia Originale 26-11-1998 01-07-1999
19 Accordo tra la Repubblica di Bulgaria e la Repubblica di Grecia per evitare la doppia imposizione dei redditi e dei beni Grecia Originale 15-02-1991 22-01-2002
Strumento di emendamento (a) 18-07-2000 22-01-2002
20 Accordo tra la Repubblica di Bulgaria e la Repubblica di Ungheria per evitare le doppie imposizioni con le imposte sul reddito e sul patrimonio Ungheria Originale 08-06-1994 07-09-1995
21 Accordo tra il governo della Repubblica di Bulgaria e il governo della Repubblica dell’India per evitare la doppia imposizione e prevenire l’evasione delle imposte sul reddito e sulla proprietà India Originale 26-05-1994 23-06-1995
22 Accordo tra il governo della Repubblica di Bulgaria e il governo della Repubblica di Indonesia per evitare la doppia imposizione e prevenire l’evasione fiscale sul reddito Indonesia Originale 11-01-1991 25-05-1992
23 Accordo tra il governo della Repubblica di Bulgaria e il governo della Repubblica islamica dell’Iran per evitare la doppia imposizione e prevenire l’evasione fiscale Iran Originale 28-04-2004 29-06-2006
24 Accordo tra il governo della Repubblica di Bulgaria e il governo dell’Irlanda per evitare le doppie imposizioni e prevenire l’evasione fiscale dei redditi e degli utili derivanti dal trasferimento di proprietà Irlanda Originale 05-10-2000 05-01-2001
25 Accordo tra il governo della Repubblica di Bulgaria e il governo dello Stato di Israele per evitare la doppia imposizione e prevenire l’evasione dell’imposta sul reddito Israele Originale 18-01-2000 31-12-2002
26 Accordo tra la Repubblica Popolare di Bulgaria e la Repubblica Italiana per evitare le doppie imposizioni e prevenire l’evasione delle imposte sul reddito e sul patrimonio

[Convenzione tra la Repubblica Popolare di Bulgaria e la Repubblica Italiana per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire l’evasione fiscale]

Italia Originale 21-09-1988 10-06-1991
27 Accordo tra la Repubblica di Bulgaria e il Giappone per evitare le doppie imposizioni e prevenire l’evasione fiscale Giappone Originale 07-03-1991 09-08-1991
28 Accordo tra il governo della Repubblica di Bulgaria e il governo del Regno hascemita di Giordania per evitare la doppia imposizione e prevenire l’evasione dell’imposta sul reddito Giordania Originale 09-11-2006 14-02-2008
29 Accordo tra il governo della Repubblica di Bulgaria e il governo della Repubblica del Kazakhstan per evitare la doppia imposizione sul reddito e sui beni Kazakistan Originale 13-11-1997 24-07-1998
30 Accordo tra il governo della Repubblica di Bulgaria e il governo della Repubblica popolare democratica di Corea per evitare la doppia imposizione sul reddito e sui beni Repubblica Democratica Popolare di Corea Originale 16-06-1999 07-01-2000
31 Accordo tra la Repubblica di Bulgaria e la Repubblica di Corea per evitare le doppie imposizioni e prevenire l’evasione fiscale sul reddito Repubblica

Corea

Originale 11-03-1994 22-06-1995
32 Accordo tra il governo della Repubblica di Bulgaria e il governo dello Stato del Kuwait per evitare la doppia imposizione e prevenire l’evasione fiscale sul reddito e sulla proprietà Kuwait Originale 29-10-2002 23-02-2004
33 Accordo tra la Repubblica di Bulgaria e la Repubblica di Lettonia per evitare la doppia imposizione e prevenire l’evasione dell’imposta sul reddito Lettonia Originale 04-12-2003 18-08-2004
34 Accordo tra la Repubblica di Bulgaria e la Repubblica del Libano per evitare la doppia imposizione e prevenire l’evasione fiscale sul reddito e sul patrimonio Libano Originale 01-06-1999 10-11-2001
35 Accordo tra la Repubblica di Bulgaria e la Repubblica di Lituania per evitare le doppie imposizioni e prevenire l’evasione fiscale sul reddito e sul patrimonio Lituania Originale 09-05-2006 27-12-2006
36 Accordo tra la Repubblica di Bulgaria e il Granducato del Lussemburgo per evitare la doppia imposizione sui redditi e sui beni

[Convenzione tra la Repubblica di Bulgaria e il Granducato del Lussemburgo per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio]

Lussemburgo Originale 27-01-1992 15-03-1994
37 Accordo tra la Repubblica di Bulgaria e la Repubblica di Moldavia per evitare la doppia imposizione dei redditi e dei beni Moldavia Originale 15-09-1998 24-03-1999
38 Accordo tra la Repubblica di Bulgaria e la Mongolia per evitare la doppia imposizione dei redditi e dei beni Mongolia Originale 28-02-2000 17-02-2003
39 Accordo tra il governo della Repubblica di Bulgaria e il governo federale della Repubblica federale di Jugoslavia per evitare la doppia imposizione sul reddito e sul patrimonio Montenegro

(ex Jugoslavia)

Originale 14-12-1998 10-01-2000
40 Accordo tra la Repubblica di Bulgaria e il Regno del Marocco per evitare la doppia imposizione dei redditi e dei beni Marocco Originale 22-05-1996 06-12-1999
41 Accordo tra la Repubblica di Bulgaria e la Repubblica di Macedonia per evitare la doppia imposizione dei redditi e dei beni

[Accordo tra la Repubblica di Bulgaria e la Repubblica di Macedonia per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio]

Macedonia del Nord Originale 22-02-1999 24-09-1999
42 Accordo tra la Repubblica di Bulgaria e il Regno di Norvegia per evitare la doppia imposizione dei redditi Norvegia Originale 22-07-2014 30-07-2015
43 Accordo tra la Repubblica di Bulgaria e la Repubblica di Polonia per evitare la doppia imposizione con le imposte sul reddito e sul patrimonio Polonia Originale 11-04-1994 10-05-1995
44 Accordo tra la Repubblica di Bulgaria e la Repubblica portoghese per evitare la doppia imposizione e prevenire l’evasione dell’imposta sul reddito Portogallo Originale 15-06-1995 18-07-1996
45 Accordo tra il Governo della Repubblica di Bulgaria e il Governo dello Stato del Qatar per evitare le doppie imposizioni e prevenire l’evasione fiscale dei redditi Qatar Originale 22-03-2010 23-12-2010
46 Accordo tra la Repubblica di Bulgaria e la Romania per evitare le doppie imposizioni e prevenire l’evasione fiscale Romania Originale 24-04-2015 29-03-2016
47 Accordo tra il governo della Repubblica di Bulgaria e il governo della Federazione Russa per evitare la doppia imposizione con le imposte sul reddito e sulla proprietà

[Accordo tra il governo della Repubblica di Bulgaria e il governo della Federazione Russa per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio]

Russia Originale 08-06-1993 08-12-1995
48 Accordo tra la Repubblica di Bulgaria e il Regno dell’Arabia Saudita per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e prevenire l’evasione fiscale saudita

Arabia

Originale 29-11-2017 01-10-2018
49 Accordo tra il governo della Repubblica di Bulgaria e il governo federale della Repubblica federale di Jugoslavia per evitare la doppia imposizione sul reddito e sul patrimonio Serbia

(ex Jugoslavia)

Originale 14-12-1998 10-01-2000
50 Accordo tra il governo della Repubblica di Bulgaria e il governo della Repubblica di Singapore per evitare la doppia imposizione e prevenire l’evasione dell’imposta sul reddito Singapore Originale 13-12-1996 26-12-1997
51 Accordo tra la Repubblica di Bulgaria e la Repubblica slovacca per evitare la doppia imposizione e prevenire l’evasione fiscale sul reddito e sul patrimonio Slovacchia Originale 12-11-1999 02-05-2001
52 Accordo tra la Repubblica di Bulgaria e la Repubblica di Slovenia per evitare le doppie imposizioni e prevenire l’evasione fiscale sul reddito e sul patrimonio Slovenia Originale 20-10-2003 04-05-2004
53 Accordo tra la Repubblica di Bulgaria e la Repubblica del Sud Africa per evitare la doppia imposizione e prevenire l’evasione dell’imposta sul reddito Sud Africa Originale 29-04-2004 27-10-2004
54 Accordo tra la Repubblica popolare di Bulgaria e il Regno di Spagna per evitare le doppie imposizioni e prevenire l’evasione fiscale sul reddito e sul patrimonio

[Convenzione tra la Repubblica Popolare di Bulgaria e la Spagna per evitare le doppie imposizioni e prevenire l’evasione fiscale in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio]

Spagna Originale 06-03-1990 14-06-1991
55 Accordo tra la Repubblica popolare di Bulgaria e il Regno di Svezia per evitare la doppia imposizione del reddito e del patrimonio Svezia Originale 21-06-1988 28-12-1988
56 Accordo tra il governo della Repubblica di Bulgaria e il governo della Repubblica araba siriana per evitare la doppia imposizione del reddito Siria Originale 20-03-2001 04-10-2001
57 Accordo tra la Repubblica di Bulgaria e il Regno di Thailandia per evitare la doppia imposizione dei redditi Tailandia Originale 16-06-2000 13-02-2001
58 Accordo tra la Repubblica di Bulgaria e la Repubblica di Turchia per evitare la doppia imposizione con le imposte sul reddito Turchia Originale 07-07-1994 17-09-1997
59 Accordo tra il governo della Repubblica di Bulgaria e il governo dell’Ucraina per evitare la doppia imposizione e prevenire l’evasione fiscale sul reddito e sul patrimonio Ucraina Originale 20-11-1995 03-10-1997
60 Accordo tra il Governo della Repubblica di Bulgaria e il Governo degli Emirati Arabi Uniti per evitare la doppia imposizione dei redditi Emirati Arabi Uniti Originale 26-06-2007 16-11-2008
61 Accordo tra la Repubblica di Bulgaria e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord per evitare le doppie imposizioni e prevenire l’evasione fiscale dei redditi e delle plusvalenze da trasferimento di proprietà Regno Unito Originale 26-03-2015 15-12-2015
62 Accordo tra il Governo della Repubblica di Bulgaria e il Governo degli Stati Uniti d’America per evitare le doppie imposizioni e prevenire l’evasione fiscale sul reddito Unito

stati americani

Originale 23-02-2007 15-12-2008
Strumento di emendamento (a) 26-02-2008 15-12-2008
63 Accordo tra il governo della Repubblica di Bulgaria e il governo della Repubblica socialista del Vietnam per evitare la doppia imposizione del reddito Vietnam Originale 24-05-1996 04-10-1996
64 Accordo tra la Repubblica popolare di Bulgaria e la Repubblica dello Zimbabwe per evitare la doppia imposizione e prevenire l’evasione fiscale su redditi, proprietà e utili derivanti dalla vendita di proprietà Zimbabwe Originale 12-10-1988 29-01-1990

Articolo 3 – Enti trasparenti

Riserva

Secondo l’art. 3, par. 5, lettera “a” della Convenzione, la Repubblica di Bulgaria si riserva la facoltà di non applicare l’intero art. 3 per quanto riguarda i suoi trattati fiscali coperti.

Articolo 4 – Enti residenti in più di una giurisdizione

Riserva

Secondo l’art. 4, par. 3, lettera “a” della Convenzione, la Repubblica di Bulgaria si riserva la facoltà di non applicare l’intero art. 4 per quanto riguarda i suoi trattati fiscali coperti.

Articolo 5 – Applicazione di metodi per evitare le doppie imposizioni

Avviso di scelta delle disposizioni facoltative

Secondo l’art. 5, par. 10 della Convenzione, la Repubblica di Bulgaria sceglie ai sensi dell’art. 5, par. 1 per attuare l’opzione C del presente articolo.

Avviso delle disposizioni esistenti negli accordi inclusi

Secondo l’art. 5, par. 10, lettera “c” della Convenzione, la Repubblica di Bulgaria ritiene che i seguenti accordi contengano la disposizione di cui all’art. 5, par. 7. Di seguito sono riportati il ​​numero dell’articolo e il comma di ciascuna di tali disposizioni.

 

Numero di accordi inclusi Altra giurisdizione contraente Fornitura
3 Armenia Arte. 24, par. 1, lettera “a”
4 Austria Arte. 23, par. 1
5 Azerbaigian Arte. 24, par. 2, lettera “a”
6 Bahrein Arte. 24, par. 2, lettera “a”
8 Belgio Arte. 23, par. 2, lettera “a”
9 Canada Arte. 23, par. 2, lettera “a”
10 Cina Arte. 22, par. 2, lettera “a”
14 Danimarca Arte. 22, par. 2, lettera “a”
15 Egitto Arte. 23, par. 2, punto i
16 Estonia Arte. 22, par. 1, lettera “a”
17 Francia Arte. 20, par. 1, lettera “a”
19 Grecia Arte. 23, par. 2, lettera “a”
20 Ungheria Arte. 24, lettera “a”
21 India Arte. 25, par. 2, lettera “a”
22 Indonesia Arte. 22, par. 1, lettera a’
23 Iran Arte. 22, par. 2, lettera “a”
24 Irlanda Arte. 23, par. 1, lettera “a”
25 Israele Arte. 22, par. 1
26 Italia Arte. 22, par. 2, lettera “a”
27 Giappone Arte. 23, par. 1, lettera “a”
31 Repubblica di Corea Arte. 23, par. 1, lettera “a”
32 Kuwait Arte. 24, par. 1, lettera “a”
33 Lettonia Arte. 23, par. 2, lettera “a”
35 Lituania Arte. 24, par. 1, lettera “a”
36 Lussemburgo Arte. 23, par. 2, lettera “a”
40 Marocco Arte. 23, par. 1
43 Polonia Arte. 24, par. 1
44 Portogallo Arte. 23, par. 1, lettera “a”
50 Singapore Arte. 24, lettera “a”, punto i
52 Slovenia Arte. 24, par. 2, lettera “a”
53 Sud Africa Arte. 22, lettera “a”, punto i
54 Spagna Arte. 21, par. 2, lettera “a”
55 Svezia Arte. 21, par. 1, lettera “a”
59 Ucraina Arte. 24, par. 2, lettera “a”
60 Emirati Arabi Uniti Arte. 25, par. 2, lettera “a”
62 Unito

stati americani

Arte. 22, par. 1, lettera “a”
64 Zimbabwe Arte. 23, par. 2, lettera “a”

Articolo 6 – Finalità dell’Accordo fiscale coperto

Riserva

Secondo l’art. 6, par. 4 della Convenzione, la Repubblica di Bulgaria si riserva il diritto di non applicare l’art. 6, par. 1 in relazione ai loro trattati fiscali contemplati che contengono già testo nel preambolo che descrive l’intenzione delle giurisdizioni contraenti di evitare la doppia imposizione senza creare opportunità di non imposizione o riduzione dell’imposizione, indipendentemente dal fatto che tale testo sia limitato o meno ai casi di deviazione o elusione della tassazione (anche attraverso accordi volti ad abusare delle convenzioni fiscali contemplate e volti ad ottenere gli sgravi previsti in tali convenzioni a beneficio indiretto dei residenti di giurisdizioni terze), o si applica in modo più ampio. I seguenti accordi contengono testo nel preambolo che rientra nell’ambito di questa riserva.

 

Numero incluso

accordo

Un altro negoziatore

Giurisdizione

Testo del preambolo
46 Romania Intenzione di stipulare una Convenzione per evitare le doppie imposizioni e per prevenire l’evasione delle imposte sui redditi, senza creare opportunità di non imposizione o di riduzione dell’imposizione attraverso l’elusione o l’elusione delle imposte, anche mediante accordi volti ad eludere le convenzioni finalizzate all’ottenimento di sgravi concessi ai sensi del presente accordo a beneficio indiretto di cittadini di paesi terzi,
48 Arabia Saudita Intenzione di stipulare una Convenzione contro le doppie imposizioni in materia di imposte sui redditi, senza creare occasioni di non imposizione o di riduzione dell’imposizione per deviazione o elusione dell’imposizione, anche mediante accordi volti ad eludere le intese finalizzate all’ottenimento delle agevolazioni previste dall’art. presente accordo, a beneficio indiretto di cittadini di paesi terzi,

Avviso del testo esistente nel preambolo degli accordi incorporati

Secondo l’art. 6, par. 5 della Convenzione, la Repubblica di Bulgaria ritiene che i seguenti accordi non rientrino nell’ambito della riserva di cui all’art. 6, par. 4 e contengono il testo del preambolo di cui all’art. 6, par. 2. Di seguito si riporta il testo del relativo preambolo.

 

Numero incluso

accordo

Un altro negoziatore

Giurisdizione

Testo del preambolo
1 Albania desiderando concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni sui redditi e sui beni, <a conferma dell’aspirazione e per lo sviluppo e l’approfondimento delle relazioni economiche bilaterali,>
2 Algeria Desiderando concludere un Accordo per evitare le doppie imposizioni sul reddito e sul patrimonio,
3 Armenia <La Repubblica di Bulgaria e la Repubblica di Armenia> desiderose di concludere un Accordo per evitare la doppia imposizione sul reddito e sul patrimonio, <hanno convenuto quanto segue:>
4 Austria Desiderando concludere un Accordo per evitare le doppie imposizioni sul reddito e sul patrimonio,
5 Azerbaigian Desiderando concludere un Accordo per evitare le doppie imposizioni sul reddito e sul patrimonio, <per promuovere e rafforzare le relazioni economiche tra i due Paesi,>
6 Bahrein <Il Governo della Repubblica di Bulgaria e il Governo del Regno del Bahrein,> Desiderosi di concludere un Accordo per evitare la doppia imposizione sul reddito e sui beni,
7 Bielorussia desiderosi di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni sui redditi e sui beni, <a conferma della loro volontà di sviluppare e facilitare le loro relazioni economiche,>
8 Belgio <desiderosi di promuovere e approfondire le relazioni e la cooperazione economica tra i due Paesi,> hanno deciso di concludere un Accordo per evitare le doppie imposizioni sui redditi e sui beni

[<Desiderosi di promuovere e approfondire le loro relazioni e la cooperazione economica tra i due Paesi,> ha deciso di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio]

9 Canada <cercando l’ulteriore sviluppo e facilitazione delle loro reciproche relazioni economiche e> desiderosi di concludere un Accordo per evitare la doppia imposizione e prevenire l’evasione fiscale in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio,
10 Cina <desiderando espandere e approfondire la cooperazione economica tra la Repubblica di Bulgaria e la Repubblica popolare cinese in conformità con i principi di uguaglianza e mutuo vantaggio> attraverso un accordo per evitare la doppia imposizione e prevenire l’evasione fiscale sul reddito e sulla proprietà
11 Croazia Desiderando concludere un Accordo per evitare le doppie imposizioni sul reddito e sul patrimonio,
12 Cipro Desiderando concludere un Accordo per evitare le doppie imposizioni sul reddito e sul patrimonio,
13 Repubblica Ceca

repubblica

Desiderosi di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni e per prevenire l’evasione delle imposte sul reddito e sul patrimonio,
14 Danimarca Tenendo presenti i principi contenuti nell’Atto finale del Consiglio per la sicurezza e la cooperazione in Europa, desiderosi di concludere un Accordo per evitare le doppie imposizioni sul reddito e sul patrimonio,
15 Egitto Desiderando concludere un Accordo per evitare le doppie imposizioni e prevenire l’evasione fiscale con le imposte sul reddito,
16 Estonia Desiderando concludere un Accordo per evitare le doppie imposizioni e prevenire l’evasione fiscale con le imposte sul reddito, <per promuovere e rafforzare le relazioni economiche tra i due Paesi,>
17 Francia di concludere un Accordo per evitare le doppie imposizioni e prevenire l’evasione fiscale sul reddito,

[di concludere una convenzione per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e]

18 Georgia Desiderando concludere un Accordo per evitare le doppie imposizioni sul reddito e sul patrimonio,
19 Grecia desiderando concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni con le imposte sul reddito e sul patrimonio;
20 Ungheria Desiderosi di concludere un Accordo per evitare le doppie imposizioni con le imposte sul reddito e sul patrimonio,
21 India hanno deciso di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni e prevenire l’evasione delle imposte sul reddito e sul patrimonio, e
22 Indonesia Desiderando concludere un Accordo per evitare le doppie imposizioni e prevenire l’evasione fiscale con le imposte sul reddito,
23 Iran Desiderando concludere un Accordo per evitare le doppie imposizioni e prevenire l’evasione fiscale con le imposte sul reddito,
24 Irlanda Desiderando concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni e prevenire l’evasione fiscale dei redditi e degli utili derivanti dal trasferimento di proprietà,
25 Israele Desiderando concludere un Accordo per evitare le doppie imposizioni e prevenire l’evasione fiscale con le imposte sul reddito,
26 Italia <desiderosi di sviluppare e facilitare le reciproche relazioni economiche> hanno deciso di stipulare una Convenzione per evitare le doppie imposizioni e prevenire l’evasione delle imposte sul reddito e sul patrimonio.

[<desiderosi di sviluppare e facilitare le reciproche relazioni economiche,> hanno convenuto di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire l’evasione fiscale]

27 Giappone Desiderando concludere un Accordo per evitare le doppie imposizioni e prevenire l’evasione delle imposte sul reddito,
28 Giordania Desiderando concludere un Accordo per evitare le doppie imposizioni e prevenire l’evasione fiscale con le imposte sul reddito,
29 Kazakistan Desiderando concludere un Accordo per evitare le doppie imposizioni sul reddito e sul patrimonio,

<a conferma della volontà di sviluppare e rafforzare i propri rapporti economici>

30 Repubblica Democratica Popolare di Corea Desiderando concludere un Accordo per evitare le doppie imposizioni sul reddito e sul patrimonio <e allo scopo di promuovere la cooperazione economica tra i due Paesi,>
31 Repubblica di Corea Desiderando concludere un Accordo per evitare le doppie imposizioni e prevenire l’evasione fiscale con le imposte sul reddito <e per espandere e promuovere la loro cooperazione economica,>
32 Kuwait Desiderando promuovere le relazioni economiche bilaterali concludendo un Accordo per evitare le doppie imposizioni e prevenire l’evasione fiscale in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio,
33 Lettonia Desiderando concludere un Accordo per evitare le doppie imposizioni e prevenire l’evasione fiscale con le imposte sul reddito, <per promuovere e rafforzare le relazioni economiche tra i due Paesi,>
34 Libano Desiderando concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni e prevenire l’evasione delle imposte sul reddito e sul patrimonio,
35 Lituania Desiderando concludere un Accordo per evitare le doppie imposizioni e prevenire l’evasione fiscale in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, <per promuovere e rafforzare le relazioni economiche tra i due Paesi,>
36 Lussemburgo <desiderosi di sviluppare e facilitare le loro relazioni economiche> e di concludere un Accordo per evitare le doppie imposizioni sui redditi e sui beni,

[<Desiderosi di sviluppare e promuovere la loro relazione economica> e stipulare una Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio,]

37 Moldavia desiderosi di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni sui redditi e sui beni, <a conferma della loro volontà di sviluppare e facilitare le loro relazioni economiche,>
38 Mongolia desiderosi di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni sul reddito e sul patrimonio
39 Montenegro desiderosi di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sui redditi e sui beni, <a conferma della loro volontà di sviluppare e approfondire le relazioni economiche bilaterali,>
40 Marocco desiderando concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni sui redditi e sui beni;
41 Macedonia del Nord Desiderando concludere un Accordo per evitare le doppie imposizioni sul reddito e sul patrimonio,

[desiderando concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio,]

42 Norvegia Desiderando concludere un Accordo per evitare le doppie imposizioni sul reddito, al fine di promuovere e rafforzare le relazioni economiche tra i due Paesi,
44 Portogallo <La Repubblica di Bulgaria e la Repubblica portoghese> desiderose di concludere un Accordo per evitare la doppia imposizione e prevenire l’evasione fiscale in materia di imposte sul reddito, <hanno convenuto quanto segue:>
45 Qatar Desiderando concludere un Accordo per evitare le doppie imposizioni e prevenire l’evasione fiscale delle imposte sul reddito, <allo scopo di promuovere e rafforzare le relazioni economiche tra i due Paesi,>
47 Russia <riaffermando la loro volontà di ampliare e promuovere la loro reciproca cooperazione, tenendo conto degli interessi di entrambe le parti>, desiderosi di concludere un Accordo per evitare le doppie imposizioni con le imposte sul reddito e sulla proprietà,

[<Confermando la loro volontà di estendere e promuovere la loro reciproca cooperazione tenendo conto degli interessi di entrambi gli Stati,> desiderosi di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio,]

49 Serbia desiderosi di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sui redditi e sui beni, <a conferma della loro volontà di sviluppare e approfondire le relazioni economiche bilaterali,>
50 Singapore Desiderando concludere un Accordo per evitare le doppie imposizioni e prevenire l’evasione fiscale con le imposte sul reddito,
51 Slovacchia Desiderando concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni e prevenire l’evasione fiscale in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio,
52 Slovenia Desiderando concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni e prevenire l’evasione fiscale in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio,
53 Sud Africa Desiderando concludere un Accordo per evitare le doppie imposizioni e prevenire l’evasione fiscale delle imposte sul reddito <allo scopo di promuovere e rafforzare le relazioni economiche tra i due Paesi,>
54 Spagna Desiderando concludere un Accordo per evitare le doppie imposizioni e prevenire l’evasione fiscale in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio,

[Desiderosi di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni e prevenire l’evasione fiscale in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio,]

55 Svezia <La Repubblica Popolare di Bulgaria e il Regno di Svezia, guidati dal desiderio di espandere e approfondire le relazioni economiche e la cooperazione tra i due Paesi per un reciproco vantaggio> e con l’obiettivo di evitare la doppia imposizione del reddito e dei beni, <hanno concordato come segue:>
56 Siria desiderosi di concludere un Accordo per evitare le doppie imposizioni sul reddito,
57 Tailandia desiderosi di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni con le imposte sul reddito,
58 Turchia desiderosi di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni con le imposte sul reddito,
59 Ucraina desiderosi di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni e prevenire l’evasione fiscale in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio <allo scopo di sviluppare e facilitare le loro relazioni,>
60 Emirati Arabi Uniti <Il Governo della Repubblica di Bulgaria e il Governo degli Emirati Arabi Uniti, desiderosi di promuovere e rafforzare le relazioni economiche> attraverso la conclusione di un Accordo per evitare la doppia imposizione sul reddito, <hanno convenuto quanto segue:>
61 Regno Unito Desiderando concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni e prevenire l’evasione fiscale dei redditi e degli utili derivanti dal trasferimento di proprietà,
62 Stati Uniti d’America <Il Governo della Repubblica di Bulgaria e il Governo degli Stati Uniti d’America,> desiderosi di concludere un Accordo per evitare la doppia imposizione e prevenire l’evasione fiscale con le imposte sul reddito, <hanno convenuto quanto segue:>
63 Vietnam desiderosi di concludere un Accordo per evitare le doppie imposizioni sul reddito,
64 Zimbabwe <desiderando espandere e approfondire reciprocamente la cooperazione economica tra i due Paesi> e in vista della conclusione di un Accordo per evitare la doppia imposizione e prevenire l’evasione delle imposte sul reddito, sulla proprietà e sugli utili derivanti dalla vendita di proprietà,

Articolo 7 – Prevenzione dell’abuso delle convenzioni fiscali

Avviso delle disposizioni esistenti negli accordi inclusi

Secondo l’art. 7, par. 17, lettera “a” della Convenzione, la Repubblica di Bulgaria ritiene che i seguenti accordi non rientrino nell’ambito di applicazione della riserva di cui all’art. 7, par. 15, lettera “b” e contengono la previsione di cui all’art. 7, par. 2. Di seguito sono riportati il ​​numero dell’articolo e il comma di ciascuna di tali disposizioni.

 

Numero incluso

accordo

Altra giurisdizione contraente Fornitura
5 Azerbaigian Arte. 11, par. 8 e dell’art. 12, par. 7
29 Kazakistan Arte. 11, par. 8 e dell’art. 12, par. 8
32 Kuwait Arte. 12, par. 7
34 Libano Arte. 11, par. 8 e dell’art. 12, par. 7
37 Moldavia Arte. 11, par. 8 e dell’art. 12, par. 7
42 Norvegia Arte. 10, par. 7; Arte. 11, par. 8; Arte. 12, par. 7 e dell’art. 21, par. 3
46 Romania Arte. 10, par. 6; Arte. 11, par. 8; Arte. 12, par. 7 e dell’art. 21, par. 3
48 Arabia Saudita Arte. 28, par. 2
53 Sud Africa Arte. 10, par. 6; Arte. 11, par. 8 e dell’art. 12, par. 7
59 Ucraina Arte. 11, par. 7 e dell’art. 12, par. 6
60 Emirati Arabi Uniti Arte. 11, par. 8
61 Regno Unito Arte. 10, par. 7; Arte. 11, par. 8; Arte. 12, par. 7 e dell’art. 20, par. 5

Articolo 8 – Operazioni di trasferimento di dividendi

Riserva

Secondo l’art. 8, par. 3, lettera “a” della Convenzione, la Repubblica di Bulgaria si riserva la facoltà di non applicare l’intero art. 8 per quanto riguarda i suoi trattati fiscali coperti.

Articolo 9 – Utili da trasferimento di azioni o azioni o partecipazioni in enti che traggono il loro valore prevalentemente da beni immobili

Avviso di scelta delle disposizioni facoltative

Secondo l’art. 9, par. 8 della Convenzione, la Repubblica di Bulgaria sceglie di applicare l’art. 9, par. 4.

Avviso delle disposizioni esistenti negli accordi inclusi

Secondo l’art. 9, par. 7 della Convenzione, la Repubblica di Bulgaria ritiene che i seguenti accordi contengano la disposizione di cui all’art. 9, par. 1. Di seguito sono indicati il ​​numero dell’articolo e il comma di ciascuna di tali disposizioni.

 

Numero incluso

accordo

Un altro negoziatore

Giurisdizione

Fornitura
1 Albania Arte. 13, par. 4
3 Armenia  Arte. 13, par. 3 bis, aggiunto dall’art. 10 dello strumento di modifica (a)
5 Azerbaigian Arte. 13, par. 2
9 Canada punto 5 del protocollo di accompagnamento
10 Cina Arte. 12, par. 4
15 Egitto Arte. 13, par. 4
16 Estonia Arte. 13, par. 2
17 Francia punto 4 del protocollo di accompagnamento
21 India Arte. 14, par. 4
23 Iran Arte. 13, par. 4
24 Irlanda Arte. 13, par. 2
25 Israele Arte. 13, par. 4
28 Giordania Arte. 13, par. 4
29 Kazakistan Arte. 13, par. 2
33 Lettonia Arte. 13, par. 1, la seconda parte della frase
35 Lituania Arte. 13, par. 4
37 Moldavia Arte. 13, par. 2
40 Marocco Arte. 13, par. 4
42 Norvegia Arte. 13, par. 4
46 Romania Arte. 13, par. 4
52 Slovenia Arte. 13, par. 2
53 Sud Africa Arte. 13, par. 4
55 Svezia Arte. 11, par. 1, la seconda parte della frase
59 Ucraina Arte. 13, par. 2
61 Regno Unito Arte. 13, par. 2
62 Stati Uniti d’America Arte. 13, par. 1 in relazione all’art. 13, par. 2, lettera “c”
63 Vietnam Arte. 13, par. 4
64 Zimbabwe Arte. 12, par. 4

Articolo 10 – Norma antiabuso relativa alle sedi di attività situate in giurisdizioni terze

Riserva

Secondo l’art. 10, par. 5, lettera “a” della Convenzione, la Repubblica di Bulgaria si riserva la facoltà di non applicare l’intero art. 10 per quanto riguarda i suoi trattati fiscali coperti.

Articolo 11 – Applicazione di trattati fiscali per limitare il diritto di una parte di tassare i propri residenti

Riserva

Secondo l’art. 11, par. 3, lettera “a” della Convenzione, la Repubblica di Bulgaria si riserva la facoltà di non applicare l’intero art. 11 per quanto riguarda i suoi trattati fiscali coperti.

Articolo 12 – Elusione artificiosa dello status di stabilimento attraverso accordi di commissione e strategie simili

Avviso delle disposizioni esistenti negli accordi inclusi

Secondo l’art. 12, par. 5 della Convenzione, la Repubblica di Bulgaria ritiene che i seguenti accordi contengano la disposizione di cui all’art. 12, par. 3, lettera “a”. Il numero dell’articolo e il paragrafo di ciascuna di tali disposizioni sono riportati di seguito.

 

Numero incluso

accordo

Un altro negoziatore

Giurisdizione

Fornitura
1 Albania Arte. 5, par. 5, lettera “a”
2 Algeria Arte. 5, par. 5
3 Armenia Arte. 5, par. 5
4 Austria Arte. 5, par. 5
5 Azerbaigian Arte. 5, par. 5, lettera “a” e punto 1 del protocollo di accompagnamento
6 Bahrein Arte. 5, par. 5
7 Bielorussia Arte. 5, par. 5
8 Belgio Arte. 5, par. 6
9 Canada Arte. 5, par. 4
10 Cina Arte. 5, par. 5
11 Croazia Arte. 5, par. 5
12 Cipro Arte. 5, par. 5
13 Repubblica Ceca Arte. 5, par. 5
14 Danimarca Arte. 5, par. 5
15 Egitto Arte. 5, par. 5, lettera “a”
16 Estonia Arte. 5, par. 5
17 Francia Arte. 4, par. 4
18 Georgia Arte. 5, par. 5
19 Grecia Arte. 5, par. 5
20 Ungheria Arte. 5, par. 5
21 India Arte. 5, par. 4, lettera “a”
22 Indonesia Arte. 5, par. 5
23 Iran Arte. 5, par. 5
24 Irlanda Arte. 5, par. 6
25 Israele Arte. 5, par. 5
26 Italia Arte. 4, par. 5
27 Giappone Arte. 5, par. 5
28 Giordania Arte. 5, par. 5
29 Kazakistan Arte. 5, par. 5
30 Repubblica Democratica Popolare di Corea Arte. 5, par. 5
31 Repubblica di Corea Arte. 5, par. 5
32 Kuwait Arte. 5, par. 5, lettera “a”
33 Lettonia Arte. 5, par. 5
34 Libano Arte. 5, par. 5
35 Lituania Arte. 5, par. 5
36 Lussemburgo Arte. 5, par. 5
37 Moldavia Arte. 5, par. 5
38 Mongolia Arte. 5, par. 5
39 Montenegro Arte. 5, par. 5
40 Marocco Arte. 5, par. 5
41 Macedonia del Nord Arte. 5, par. 5
42 Norvegia Arte. 5, par. 6
43 Polonia Arte. 5, par. 5
44 Portogallo Arte. 5, par. 5
45 Qatar Arte. 5, par. 5
46 Romania Arte. 5, par. 5
47 Russia Arte. 5, par. 4
49 Serbia Arte. 5, par. 5
50 Singapore Arte. 5, par. 5
51 Slovacchia Arte. 5, par. 5
52 Slovenia Arte. 5, par. 6
53 Sud Africa Arte. 5, par. 5
54 Spagna Arte. 4, par. 6
55 Svezia Arte. 4, par. 6
56 Siria Arte. 5, par. 5
57 Tailandia Arte. 5, par. 4
58 Turchia Arte. 5, par. 5
59 Ucraina Arte. 5, par. 5
60 Emirati Arabi Uniti Arte. 5, par. 5
61 Regno Unito Arte. 5, par. 5
62 Stati Uniti d’America Arte. 5, par. 5, lettera “a”
63 Vietnam Arte. 5, par. 5, lettera “a”
64 Zimbabwe Arte. 4, par. 5

Secondo l’art. 12, par. 6 della Convenzione, la Repubblica di Bulgaria ritiene che i seguenti accordi contengano la disposizione di cui all’art. 12, par. 3, lettera “b”. Il numero dell’articolo e il paragrafo di ciascuna di tali disposizioni sono riportati di seguito.

 

Numero di accordi inclusi Altra giurisdizione contraente Fornitura
1 Albania Arte. 5, par. 6
2 Algeria Arte. 5, par. 7
3 Armenia Arte. 5, par. 7
4 Austria Arte. 5, par. 6
5 Azerbaigian Arte. 5, par. 7
6 Bahrein Arte. 5, par. 6
7 Bielorussia Arte. 5, par. 6
8 Belgio Arte. 5, par. 7
9 Canada Arte. 5, par. 5
10 Cina Arte. 5, par. 6
11 Croazia Arte. 5, par. 6
12 Cipro Arte. 5, par. 7
13 Repubblica Ceca Arte. 5, par. 7
14 Danimarca Arte. 5, par. 6
15 Egitto Arte. 5, par. 7
16 Estonia Arte. 5, par. 6
17 Francia Arte. 4, par. 5
18 Georgia Arte. 5, par. 7
19 Grecia Arte. 5, par. 6
20 Ungheria Arte. 5, par. 6
21 India Arte. 5, par. 5
22 Indonesia Arte. 5, par. 6
23 Iran Arte. 5, par. 6
24 Irlanda Arte. 5, par. 7
25 Israele Arte. 5, par. 6
26 Italia Arte. 4, par. 6
27 Giappone Arte. 5, par. 6
28 Giordania Arte. 5, par. 7
29 Kazakistan Arte. 5, par. 6
30 Repubblica Democratica Popolare di Corea Arte. 5, par. 6
31 Repubblica di Corea Arte. 5, par. 6
32 Kuwait Arte. 5, par. 6
33 Lettonia Arte. 5, par. 6
34 Libano Arte. 5, par. 7
35 Lituania Arte. 5, par. 6
36 Lussemburgo Arte. 5, par. 6
37 Moldavia Arte. 5, par. 6
38 Mongolia Arte. 5, par. 7
39 Montenegro Arte. 5, par. 6
40 Marocco Arte. 5, par. 6
41 Macedonia del Nord Arte. 5, par. 6
42 Norvegia Arte. 5, par. 7
43 Polonia Arte. 5, par. 6
44 Portogallo Arte. 5, par. 6
45 Qatar Arte. 5, par. 7
46 Romania Arte. 5, par. 6
47 Russia Arte. 5, par. 5
49 Serbia Arte. 5, par. 6
50 Singapore Arte. 5, par. 6
51 Slovacchia Arte. 5, par. 7
52 Slovenia Arte. 5, par. 7
53 Sud Africa Arte. 5, par. 6
54 Spagna Arte. 4, par. 7
55 Svezia Arte. 4, par. 7
56 Siria Arte. 5, par. 6
57 Tailandia Arte. 5, par. 6
58 Turchia Arte. 5, par. 6
59 Ucraina Arte. 5, par. 6
60 Emirati Arabi Uniti Arte. 5, par. 6
61 Regno Unito Arte. 5, par. 6
62 Stati Uniti d’America Arte. 5, par. 6
63 Vietnam Arte. 5, par. 7
64 Zimbabwe Arte. 4, par. 6

Articolo 13 – Elusione artificiosa dello status di stabilimento mediante l’esclusione di talune attività

Riserva

Secondo l’art. 13, par. 6, lettera “c” della Convenzione, la Repubblica di Bulgaria si riserva la facoltà di non applicare l’art. 13, par. 4 per quanto riguarda i suoi trattati fiscali coperti.

Avviso di scelta delle disposizioni facoltative

Secondo l’art. 13, par. 7 della Convenzione, la Repubblica di Bulgaria sceglie di applicare l’opzione A dell’art. 13, par. 1.

Avviso delle disposizioni esistenti negli accordi inclusi

Secondo l’art. 13, par. 7 della Convenzione, la Repubblica di Bulgaria ritiene che i seguenti accordi contengano la disposizione di cui all’art. 13, par. 5, lettera “a”. Il numero dell’articolo e il paragrafo di ciascuna di tali disposizioni sono riportati di seguito.

 

Numero di accordi inclusi Altra giurisdizione contraente Fornitura
1 Albania Arte. 5, par. 4
2 Algeria Arte. 5, par. 4
3 Armenia Arte. 5, par. 4
4 Austria Arte. 5, par. 4
5 Azerbaigian Arte. 5, par. 4
6 Bahrein Arte. 5, par. 4
7 Bielorussia Arte. 5, par. 4
8 Belgio Arte. 5, par. 5
9 Canada Arte. 5, par. 3
10 Cina Arte. 5, par. 4
11 Croazia Arte. 5, par. 4
12 Cipro Arte. 5, par. 4
13 Repubblica Ceca Arte. 5, par. 4
14 Danimarca Arte. 5, par. 4
15 Egitto Arte. 5, par. 4
16 Estonia Arte. 5, par. 4
17 Francia Arte. 4, par. 3
18 Georgia Arte. 5, par. 4
19 Grecia Arte. 5, par. 4
20 Ungheria Arte. 5, par. 4
21 India Arte. 5, par. 3
22 Indonesia Arte. 5, par. 4; prima frase del punto 2 e del punto 3 del protocollo allegato
23 Iran Arte. 5, par. 4
24 Irlanda Arte. 5, par. 5
25 Israele Arte. 5, par. 4
26 Italia Arte. 4, par. 3, ecc. “b” del protocollo allegato
27 Giappone Arte. 5, par. 4
28 Giordania Arte. 5, par. 4
29 Kazakistan Arte. 5, par. 4
30 Repubblica Democratica Popolare di Corea Arte. 5, par. 4
31 Repubblica di Corea Arte. 5, par. 4
32 Kuwait Arte. 5, par. 4
33 Lettonia Arte. 5, par. 4
34 Libano Arte. 5, par. 4
35 Lituania Arte. 5, par. 4
36 Lussemburgo Arte. 5, par. 4
37 Moldavia Arte. 5, par. 4
38 Mongolia Arte. 5, par. 4
39 Montenegro Arte. 5, par. 4
40 Marocco Arte. 5, par. 4
41 Macedonia del Nord Arte. 5, par. 4
42 Norvegia Arte. 5, par. 5
43 Polonia Arte. 5, par. 4
44 Portogallo Arte. 5, par. 4
45 Qatar Arte. 5, par. 4
46 Romania Arte. 5, par. 4
47 Russia Arte. 5, par. 3
48 Arabia Saudita Arte. 5, par. 4
49 Serbia Arte. 5, par. 4
50 Singapore Arte. 5, par. 4
51 Slovacchia Arte. 5, par. 4
52 Slovenia Arte. 5, par. 5
53 Sud Africa Arte. 5, par. 4
54 Spagna Arte. 4, par. 5
55 Svezia Arte. 4, par. 5
56 Siria Arte. 5, par. 4
57 Tailandia Arte. 5, par. 3
58 Turchia Arte. 5, par. 4
59 Ucraina Arte. 5, par. 4
60 Emirati Arabi Uniti Arte. 5, par. 4
61 Regno Unito Arte. 5, par. 4
62 Stati Uniti d’America Arte. 5, par. 4
63 Vietnam Arte. 5, par. 4
64 Zimbabwe Arte. 4, par. 4

Articolo 14 – Separabilità dei contratti

Riserva

Secondo l’art. 14, par. 3, lettera “a” della Convenzione, la Repubblica di Bulgaria si riserva la facoltà di non applicare l’intero art. 14 per quanto riguarda i suoi trattati fiscali coperti.

Articolo 16 – Procedura amichevole

Avviso delle disposizioni esistenti negli accordi inclusi

Secondo l’art. 16, comma 6, lettera “a” della Convenzione, la Repubblica di Bulgaria ritiene che i seguenti accordi contengano la disposizione di cui all’art. 16, comma 4, lettera “a”, punto i. Il numero dell’articolo e il paragrafo di ciascuna di tali disposizioni sono riportati di seguito.

 

Numero di accordi inclusi Altra giurisdizione contraente Fornitura
1 Albania Arte. 26, par. 1, prima frase
2 Algeria Arte. 26, par. 1, prima frase
3 Armenia Arte. 26, par. 1, prima frase
4 Austria Arte. 25, par. 1, prima frase
5 Azerbaigian Arte. 26, par. 1, prima frase
6 Bahrein Arte. 26, par. 1, prima frase
7 Bielorussia Arte. 26, par. 1, prima frase
8 Belgio Arte. 25, par. 1, prima frase
9 Canada Arte. 25, par. 1, prima frase
10 Cina Arte. 24, par. 1, prima frase
11 Croazia Arte. 25, par. 1, prima frase
12 Cipro Arte. 26, par. 1, prima frase
13 Repubblica Ceca Arte. 25, par. 1, prima frase
14 Danimarca Arte. 24, par. 1, prima frase
15 Egitto Arte. 25, par. 1, prima frase
16 Estonia Arte. 24, par. 1, prima frase
17 Francia Arte. 22, par. 1, prima frase
18 Georgia Arte. 26, par. 1, prima frase
19 Grecia Arte. 25, par. 1, prima frase
20 Ungheria Arte. 26, par. 1, prima frase
21 India Arte. 27, par. 1, prima frase
22 Indonesia Arte. 24, par. 1, prima frase
23 Iran Arte. 24, par. 1, prima frase
24 Irlanda Arte. 25, par. 1, prima frase
25 Israele Arte. 24, par. 1, prima frase
26 Italia Arte. 24, par. 1, prima frase
27 Giappone Arte. 25, par. 1, prima frase
28 Giordania Arte. 25, par. 1, prima frase
29 Kazakistan Arte. 26, par. 1, prima frase
30 Repubblica Democratica Popolare di Corea Arte. 26, par. 1, prima frase
31 Repubblica di Corea Arte. 25, par. 1, prima frase
32 Kuwait Arte. 26, par. 1, prima frase
33 Lettonia Arte. 25, par. 1, prima frase
34 Libano Arte. 26, par. 1, prima frase
35 Lituania Arte. 26, par. 1, prima frase
36 Lussemburgo Arte. 25, par. 1, prima frase
37 Moldavia Arte. 26, par. 1, prima frase
38 Mongolia Arte. 26, par. 1, prima frase
39 Montenegro Arte. 26, par. 1, prima frase
40 Marocco Arte. 25, par. 1, prima frase
41 Macedonia del Nord Arte. 26, par. 1, prima frase
42 Norvegia Arte. 24, par. 1, prima frase
43 Polonia Arte. 26, par. 1, prima frase
44 Portogallo Arte. 25, par. 1, prima frase
45 Qatar Arte. 25, par. 1, prima frase
46 Romania Arte. 24, par. 1, prima frase
47 Russia Arte. 25, par. 1, prima frase
49 Serbia Arte. 26, par. 1, prima frase
50 Singapore Arte. 26, par. 1, prima frase
51 Slovacchia Arte. 26, par. 1, prima frase
52 Slovenia Arte. 26, par. 1, prima frase
53 Sud Africa Arte. 24, par. 1, prima frase
54 Spagna Arte. 23, par. 1, prima frase
55 Svezia Arte. 23, par. 1, prima frase
56 Siria Arte. 25, par. 1, prima frase
57 Tailandia Arte. 25, par. 1, prima frase
58 Turchia Arte. 24, par. 1
59 Ucraina Arte. 26, par. 1, prima frase
60 Emirati Arabi Uniti Arte. 27, par. 1, prima frase
60 Regno Unito Arte. 24, par. 1, prima frase
63 Vietnam Arte. 25, par. 1, prima frase
64 Zimbabwe Arte. 25, par. 1, prima frase

Secondo l’art. 16, comma 6, lettera “b”, punto i della Convenzione, la Repubblica di Bulgaria ritiene che i seguenti accordi contengano una disposizione che prevede che un caso descritto nella prima frase dell’art. 16, comma 1, deve essere presentato entro un termine determinato inferiore a 3 anni dalla prima notifica dell’azione che ha portato a tassazione non conforme alla convenzione fiscale contemplata. Il numero dell’articolo e il paragrafo di ciascuna di tali disposizioni sono riportati di seguito.

 

Numero di accordi inclusi Altra giurisdizione contraente Fornitura
9 Canada Arte. 25, par. 1, secondo periodo
22 Indonesia Arte. 24, par. 1, secondo periodo
26 Italia Arte. 24, par. 1, secondo periodo

Secondo l’art. 16, comma 6, lettera “b”, punto ii della Convenzione, la Repubblica di Bulgaria ritiene che i seguenti accordi contengano una disposizione che prevede che il caso specificato nella prima frase dell’art. 16, comma 1, deve essere presentato entro un certo termine, che è di almeno 3 anni dalla prima notifica dell’azione che ha portato alla tassazione non conforme alla convenzione fiscale contemplata. Il numero dell’articolo e il paragrafo di ciascuna di tali disposizioni sono riportati di seguito.

 

Numero di accordi inclusi Altra giurisdizione contraente Fornitura
1 Albania Arte. 26, par. 1, secondo periodo
2 Algeria Arte. 26, par. 1, secondo periodo
3 Armenia Arte. 26, par. 1, secondo periodo
4 Austria Arte. 25, par. 1, secondo periodo
5 Azerbaigian Arte. 26, par. 1, secondo periodo
6 Bahrein Arte. 26, par. 1, secondo periodo
7 Bielorussia Arte. 26, par. 1, secondo periodo
8 Belgio Arte. 25, par. 1, secondo periodo
10 Cina Arte. 24, par. 1, secondo periodo
11 Croazia Arte. 25, par. 1, secondo periodo
12 Cipro Arte. 26, par. 1, secondo periodo
13 Repubblica Ceca Arte. 25, par. 1, secondo periodo
14 Danimarca Arte. 24, par. 1, secondo periodo
15 Egitto Arte. 25, par. 1, secondo periodo
16 Estonia Arte. 24, par. 1, secondo periodo
17 Francia Arte. 22, par. 1, secondo periodo
18 Georgia Arte. 26, par. 1, secondo periodo
19 Grecia Arte. 25, par. 1, secondo periodo
20 Ungheria Arte. 26, par. 1, secondo periodo
21 India Arte. 27, par. 1, secondo periodo
23 Iran Arte. 24, par. 1, secondo periodo
24 Irlanda Arte. 25, par. 1, secondo periodo
25 Israele Arte. 24, par. 1, secondo periodo
27 Giappone Arte. 25, par. 1, secondo periodo
28 Giordania Arte. 25, par. 1, secondo periodo
29 Kazakistan Arte. 26, par. 1, secondo periodo
30 Repubblica Democratica Popolare di Corea Arte. 26, par. 1, secondo periodo
31 Repubblica di Corea Arte. 25, par. 1, secondo periodo
32 Kuwait Arte. 26, par. 1, secondo periodo
33 Lettonia Arte. 25, par. 1, secondo periodo
34 Libano Arte. 26, par. 1, secondo periodo
35 Lituania Arte. 26, par. 1, secondo periodo
36 Lussemburgo Arte. 25, par. 1, secondo periodo
37 Moldavia Arte. 26, par. 1, secondo periodo
38 Mongolia Arte. 26, par. 1, secondo periodo
39 Montenegro Arte. 26, par. 1, secondo periodo
40 Marocco Arte. 25, par. 1, secondo periodo
41 Macedonia del Nord Arte. 26, par. 1, secondo periodo
42 Norvegia Arte. 24, par. 1, secondo periodo
43 Polonia Arte. 26, par. 1, secondo periodo
44 Portogallo Arte. 25, par. 1, secondo periodo
45 Qatar Arte. 25, par. 1, secondo periodo
46 Romania Arte. 24, par. 1, secondo periodo
47 Russia Arte. 25, par. 1, secondo periodo
48 Arabia Saudita Arte. 24, par. 1, secondo periodo
49 Serbia Arte. 26, par. 1, secondo periodo
50 Singapore Arte. 26, par. 1, secondo periodo
51 Slovacchia Arte. 26, par. 1, secondo periodo
52 Slovenia Arte. 26, par. 1, secondo periodo
53 Sud Africa Arte. 24, par. 1, secondo periodo
54 Spagna Arte. 23, par. 1, secondo periodo
55 Svezia Arte. 23, par. 1, secondo periodo
56 Siria Arte. 25, par. 1, secondo periodo
57 Tailandia Arte. 25, par. 1, secondo periodo
59 Ucraina Arte. 26, par. 1, secondo periodo
60 Emirati Arabi Uniti Arte. 27, par. 1, secondo periodo
61 Regno Unito Arte. 24, par. 1, secondo periodo
63 Vietnam Arte. 25, par. 1, secondo periodo
64 Zimbabwe Arte. 25, par. 1, secondo periodo

Avviso di accordi incorporati che non contengono disposizioni esistenti

Secondo l’art. 16, comma 6, lettera “c”, punto ii della Convenzione, la Repubblica di Bulgaria ritiene che i seguenti accordi non contengano la previsione di cui all’art. 16, comma 4, lettera “b”, punto ii.

 

Numero di accordi inclusi Altra giurisdizione contraente
8 Belgio
9 Canada
14 Danimarca
15 Egitto
22 Indonesia
26 Italia
36 Lussemburgo
41 Macedonia del Nord
43 Polonia
47 Russia
50 Singapore
54 Spagna
57 Tailandia
58 Turchia

Secondo l’art. 16, comma 6, lettera “d”, punto i della Convenzione, la Repubblica di Bulgaria ritiene che i seguenti accordi non contengano la disposizione di cui all’art. 16, comma 4, lettera “c”, punto i.

 

Numero di accordi inclusi Altra giurisdizione contraente
17 Francia

Secondo l’art. 16, comma 6, lettera “d”, punto ii della Convenzione, la Repubblica di Bulgaria ritiene che i seguenti accordi non contengano la disposizione di cui all’art. 16, comma 4, lettera “c”, punto ii.

 

Numero di accordi inclusi Altra giurisdizione contraente
8 Belgio
24 Irlanda
26 Italia

Articolo 17 – Adeguamenti corrispondenti

Avviso delle disposizioni esistenti negli accordi inclusi

Secondo l’art. 17, par. 4 della Convenzione, la Repubblica di Bulgaria ritiene che i seguenti accordi contengano la disposizione di cui all’art. 17, par. 2. Di seguito sono riportati il ​​numero dell’articolo e il comma di ciascuna di tali disposizioni.

 

Numero di accordi inclusi Altra giurisdizione contraente Fornitura
1 Albania Arte. 9, par. 2
2 Algeria Arte. 9, par. 2
3 Armenia Arte. 9, par. 2
4 Austria Arte. 9, par. 2
6 Bahrein Arte. 9, par. 2
7 Bielorussia Arte. 9, par. 2
9 Canada Arte. 9, par. 2
11 Croazia Arte. 9, par. 2
12 Cipro Arte. 9, par. 2
16 Estonia Arte. 9, par. 2
18 Georgia Arte. 9, par. 2
20 Ungheria Arte. 9, par. 2
22 Indonesia Arte. 9, par. 2
24 Irlanda Arte. 9, par. 2
25 Israele Arte. 9, par. 2
27 Giappone Arte. 9, par. 2
28 Giordania Arte. 9, par. 2
29 Kazakistan Arte. 9, par. 2
30 Repubblica Democratica Popolare di Corea Arte. 9, par. 2
31 Repubblica di Corea Arte. 9, par. 2
34 Libano Arte. 9, par. 2
36 Lussemburgo Arte. 9, par. 2
37 Moldavia Arte. 9, par. 2
38 Mongolia Arte. 9, par. 2
39 Montenegro Arte. 9, par. 2
40 Marocco Arte. 9, par. 2
41 Macedonia del Nord Arte. 9, par. 2
42 Norvegia Arte. 9, par. 2
43 Polonia Arte. 9, par. 2
44 Portogallo Arte. 9, par. 2
47 Russia Arte. 9, par. 2
48 Arabia Saudita Arte. 9, par. 2
49 Serbia Arte. 9, par. 2
50 Singapore Arte. 9, par. 2
51 Slovacchia Arte. 9, par. 2
57 Tailandia Arte. 9, par. 2
58 Turchia Arte. 9, par. 2
59 Ucraina Arte. 9, par. 2
60 Emirati Arabi Uniti Arte. 9, par. 2
61 Regno Unito Arte. 9, par. 2
62 Stati Uniti d’America Arte. 9, par. 2
63 Vietnam Arte. 9, par. 2

Articolo 35 – Entrata in vigore

Avviso di scelta delle disposizioni facoltative

Secondo l’art. 35, par. 3 della Convenzione ai soli fini della sua attuazione dell’art. 35, par. 1, lettera “b” e par. 5, lettera “b”, la Repubblica di Bulgaria sceglie di sostituire l’espressione “periodi d’imposta che iniziano il o dopo la scadenza di un periodo” con l’espressione “periodi d’imposta che iniziano il o dopo il 1° gennaio dell’anno successivo, che iniziano il o dopo la scadenza di un periodo”.

Riserva

Secondo l’art. 35, par. 6 della Convenzione, la Repubblica di Bulgaria si riserva il diritto di non applicare l’art. 35, par. 4 per quanto riguarda i suoi trattati fiscali coperti.’

La legge è stata adottata dalla 47a Assemblea nazionale il 10 giugno 2022 e timbrata con il sigillo ufficiale dell’Assemblea nazionale.