Bulgaria – Pagamento anticipato dei dividendi – Parere Agenzia delle Entrate Bulgara

Si riporta di seguito la posizione dell’Agenzia nazionale bulgara delle entrate ( Национална агенция за приходите (НАП (NAP))  sulla richiesta di pronunciarsi sulla giurisdizione in merito ai casi di distribuzione anticipata dei dividendi:

“Ufficio Centrale dell’Agenzia Nazionale delle Entrate

PER QUANTO RIGUARDA:trattamento fiscale ai sensi della Legge sull’Imposta sul Reddito d’Impresa (CIT) e della Legge sull’Imposta sui Redditi delle Persone Fisiche (PIIT) delle ipotesi di pagamento anticipato dei dividendi da parte delle società commerciali

CARO SIGNOR………..,

Lettera pervenuta all’Ufficio Centrale dell’Agenzia Nazionale delle Entrate con n. 33-00-165/11.05.2022, sono state sollevate questioni in merito al trattamento fiscale del pagamento anticipato di dividendi sulla base di bilanci intermedi predisposti, stante la prassi commerciale esistente. Vengono presentate le seguenti argomentazioni:

Per quanto riguarda questo caso, non esiste una norma legale esplicita scritta nel  Codice Commerciale (ТЪРГОВСКИ ЗАКОН (ТЗ)).

Per quanto riguarda le società a responsabilità limitata, ai sensi dell’art. 123 del Codice Commerciale, ciascun socio ha il diritto di partecipare alla distribuzione degli utili. In base all’art. 133 della medesima legge, ai soci spetta una parte degli utili in proporzione alla loro quota. Articolo 137, par. 1, punto 3 del Codice Commerciale determina che la distribuzione di l’utile e il suo pagamento come dividendi fa parte dei poteri dell’assemblea generale della società.

Per quanto riguarda le società di capitali, esiste una procedura espressamente prevista per la distribuzione dei dividendi ai sensi dell’art. 247 bis del Codice Commerciale. In ogni caso, non è previsto alcun regime sanzionatorio per il suo inadempimento, come previsto dal par. 4 della stessa norma prevede espressamente che se non viene rispettata la sequenza così prevista, i soci non sono obbligati a restituire le somme percepite a titolo di dividendi.

Non esiste un espresso divieto di distribuzione anticipata dei dividendi nel Codice Commerciale, il che fa pensare, sulla base dei principi generali di diritto, che tale possibilità non sia in contrasto con le sue norme.

Per tale ragione, Lei ritiene che la base giuridica di tale pagamento possa essere il contratto di società o, se questo non rientra nelle norme dello stesso, possa essere eseguito con delibera dell’assemblea dei soci, fermo restando il seguenti ulteriori condizioni:

  • Una previsione ragionevole dell’utile netto atteso in termini annuali;
  • Mantenimento della copertura del capitale;
  • Si raccomanda di utilizzare come base per la distribuzione un bilancio intermedio (междинен финансов отчет (МФО) ) predisposto dall’impresa, in conformità a quanto richiesto dai principi contabili applicabili per la redazione e presentazione del bilancio intermedio (междинен финансов отчет (МФО) ).

Questa opinione professionale sull’ammissibilità di tali pagamenti è stata espressa anche dal Prof. Ognyan Gerdzhikov nel suo commento al Codice Commerciale. Secondo lui, è possibile con il contratto aziendale prevedere il pagamento dei dividendi a scapito dell’utile atteso. Tuttavia, deve esserci una previsione ragionevole del profitto atteso e la copertura del capitale non deve essere violata. Quando si prende la decisione dell’assemblea generale sulla distribuzione dell’utile atteso, deve essere redatto anche un bilancio intermedio.

Quando la società interessata ha l’obbligo di predisporre un allegato alla Relazione Finanziaria Annuale (Годишен финансов отчет (ГФО)), e non è una microimpresa ai sensi dell’art. 19, par. 2 del Testo Unico della Contabilità (Закона за счетоводството (ЗСч)), tale evento (pagamento anticipato dei dividendi) dovrà essere adeguatamente ed opportunamente riportato in allegato alla Relazione Finanziaria Annuale (Годишен финансов отчет (ГФО)).

In conclusione, si precisa che il pagamento anticipato dei dividendi da parte di una società commerciale non è in contrasto con i principi e le regole contabili e con la normativa contabile vigente in Bulgaria.

Nella prassi tributaria finora consolidata con le lettere ex n.53-00-86/03.08.2020 e 53-04142/06.03.2020, la distribuzione anticipata di dividendi è trattata come una distribuzione nascosta di utili ai sensi della  Legge sull’imposta sul reddito delle società -Закон за Корпоративното Подоходно Облагане (ЗКПО). Nella misura in cui la stessa definizione di distribuzione occulta dell’utile (articolo 5 delle “Ulteriori Disposizioni” (Допълнителни разпоредби (ДР))  della  Legge sull’imposta sul reddito delle società esclude da questa definizione legale il reddito da partecipazioni di cui al punto 4, lettera “b. “b” delle “Ulteriori Disposizioni” della Legge sull’imposta sul reddito delle società, secondo voi, questo non è legalmente valido. La corretta rilevazione contabile di tale evento presuppone che non ricorrano le ipotesi di segnalazione di “una distribuzione che, secondo la normativa contabile, viene segnalata al soggetto erogante come spesa”. Inoltre, la distribuzione dei dividendi si basa sui diritti dei soci derivanti dalle norme del codice commerciale.

Sottolineate inoltre che quando viene effettuata una distribuzione anticipata ed è dovuta l’imposta sui dividendi, questa viene pagata nella misura e nei termini pienamente conformi a quanto previsto dalla normativa fiscale vigente.

Ritenete che un’ipotesi di distribuzione occulta dell’utile si verifichi solo nei casi in cui l’utile distribuito anticipatamente ecceda l’ammontare dell’utile netto per distribuzione realizzato per lo stesso periodo. Quindi la parte dell’eccedenza rappresenterebbe non regolamentata/effettuata senza una base legale/finanziamento dei proprietari della relativa società.

In relazione a quanto sopra, Lei desidera che si esprima un parere di competenza sulle questioni sollevate al fine di creare una prassi tributaria rispondente alle norme, allo spirito e alla logica della materia tributaria nei casi di distribuzione anticipata di dividendi da parte di imprese aziende.

Stante la situazione di fatto così presentata e tenuto conto della normativa di riferimento sulla questione da Lei posta, in base all’art. 10, par. 1, comma 10, della LEGGE SULL’AGENZIA NAZIONALE DELLE ENTRATE (Закона за Националната агенция за приходите), esprimo in materia fiscale il seguente parere:

Innanzitutto è necessario sottolineare che la situazione in cui i detentori del capitale (azionisti/soci) decidono di distribuire un dividendo basato sul risultato finanziario corrente prima della scadenza dell’esercizio finanziario è una pratica relativamente rara.

Al riguardo, si precisa che il presente parere esamina esclusivamente il trattamento fiscale e non intende esaminare le conseguenze civilistiche di tale distribuzione anticipata di dividendi alla società e ai soci.

Secondo il diritto commerciale, la partecipazione al capitale della società comporta determinati diritti di proprietà dei partner, tra cui e il diritto a una quota dell’utile e il diritto a un dividendo. Nel Codice Commerciale (ТЪРГОВСКИ ЗАКОН (ТЗ)), il termine “dividendo” è associato ai redditi derivanti da azioni di azionisti di società per azioni (articolo 181, comma 1 del Codice Commerciale). Nelle norme legali della società con a responsabilità limitata (Società a responsabilità limitata (Дружество с ограничена отговорност (ООД))/SRL unipersonali  – Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД)) il termine “dividendo” non è utilizzato. Nell’art. 133 del Codice Commerciale in merito alla società a responsabilità limitata si precisa solo che ai soci spetta una parte dell’utile in proporzione alle quote, se non diversamente. Ai sensi dell’art. 123 del Codice Commerciale, al socio di una società a responsabilità limitata spetta una parte dell’utile non distribuito.

Il dividendo è essenzialmente una distribuzione dell’utile tra i soci, che viene effettuata dopo la fine dell’anno contabile e fiscale, quando viene determinato l’ammontare dell’utile al netto delle imposte ed è questo importo dell’utile che è soggetto a distribuzione tra i soci in l’azienda. Il diritto commerciale, all’art. 137, par. 1, comma 3 (per Società a responsabilità limitata (Дружество с ограничена отговорност (ООД))) e art. 221, comma 7 del del Codice Commerciale (per Società Per Azioni – Акционерно дружество (АД) ), specifica la competenza dell’assemblea generale dei soci, che accetta il bilancio annuale e il bilancio, distribuisce l’utile e ne delibera il pagamento. In questo senso va anche il chiarimento n. 24-39-7/10.05.2017 dell’Amministrazione centrale (Централно управление) dell’Agenzia nazionale bulgara delle entrate ( Национална агенция за приходите (НАП (NAP).

In pratica, ci sono situazioni in cui i titolari del capitale (soci/soci) decidono di distribuire un dividendo sulla base dei risultati finanziari correnti, prima della scadenza dell’esercizio. Nella decisione della Corte suprema amministrativa n. 1304/11.02.2022i la Corte ammette che esiste la possibilità di una distribuzione anticipata di un dividendo, quando vi è chiarezza sulla fine del periodo di rendicontazione annuale di utile in misura tale da consentirne la distribuzione sotto forma di dividendo al socio nel corso dell’anno, e salvo divieto legale di farlo prima della scadenza dell’esercizio sociale. Anche in relazione alle società pubbliche di cui all’art. 115c della Legge sull’Offerta Pubblica di Titoli (Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК)) è un diritto regolamentato per lo stesso a pagare un 6 mesi edividendo annuo, se previsto dallo statuto e previa corrispondente applicazione dell’art. 247 bis del Codice Commerciale (ТЪРГОВСКИ ЗАКОН (ТЗ)). Al par. 2 dell’art. 115 quater della Legge sull’Offerta Pubblica di Titoli (Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК)) prevede espressamente che le società pubbliche possono versare un acconto sui dividendi sulla base di una finanziaria semestrale rapportosolo se ricorrono le condizioni di cui ai punti 1 – 4 del medesimo provvedimento, che sono le seguenti:

    1. è stato redatto un rendiconto semestrale; alla relazione è allegata una relazione basata sulle informazioni contabili, comprovante che la società dispone di fondi sufficienti per pagare i dividendi e che il loro pagamento non comporterà l’indebitamento della società nei confronti dei creditori, del personale, del budget e di altri;
    2. il risultato finanziario per il periodo di 6 mesi è un utile e c’è una decisione dell’assemblea generale degli azionisti di distribuire l’utile;
    3. la società per azioni non ha passività assunte e in essere, il cui periodo di rimborso è scaduto prima dell’adozione della decisione sulla distribuzione dell’utile, e dopo il pagamento degli acconti sui dividendi, sarà in grado di adempiere ai propri obblighi per il esercizio finanziario in corso;
    4. l’ammontare dei fondi che possono essere distribuiti ai sensi dell’art. 247a del Codice Commerciale, non deve superare il profitto totale ricevuto come:
      • a) il risultato contabile corrente per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno dell’anno in corso
      • b) utili non distribuiti di esercizi precedenti;
      • c) l’ammontare delle riserve la cui assegnazione non è vietata dalla legge o dallo statuto della società;
      • d) l’importo complessivo di cui alle lettere “a” – “c” è ridotto delle perdite pregresse e delle riserve legali costituite secondo quanto previsto dall’art. 246 cc e/o delle riserve obbligatorie statutarie;

In considerazione di quanto sopra e al fine di evitare trattamenti fiscali differenziati a seconda che la società che distribuisce anticipatamente il dividendo,  esprimo l’opinione che la distribuzione anticipata dell’utile corrente (prima della scadenza dell’esercizio finanziario) costituisce una distribuzione di dividendi ai sensi del § 1, punto 4, b. “a” e “b” del “Ulteriori Disposizioni” (Допълнителни разпоредби (ДР))  della  Legge sull’imposta sul reddito delle società, rispettivamente § 1, punto 5, b. “a” e “b” dal “Ulteriori Disposizioni” (Допълнителни разпоредби (ДР))  della  Legge sull’imposta sul reddito delle società, quando in un aspetto annuale vi è un utile netto contabile di importo pari o superiore all’importo distribuito in anticipo. Dovrebbe essere specificato inoltre che è necessario disporre di una decisione debitamente assunta dall’assemblea generale degli azionisti/soci per la distribuzione anticipata del dividendo e una previsione motivata della presenza dell’utile netto contabile in un piano annuale, supportata da prove che creino una pista di controllo affidabile per le premesse, in base alle quali si è optato per la distribuzione anticipata del dividendo da parte dei soci/soci.

Nei casi in cui l’importo distribuito in anticipo supera l’importo dell’utile netto per la distribuzione realizzato per l’anno, esiste un’ipotesi di distribuzione nascosta dell’utile ai sensi del § 1, punto 5 delle “Ulteriori Disposizioni” (Допълнителни разпоредби (ДР))  della  Legge sull’imposta sul reddito delle società e § 1, punto 8 del DR TUIR in relazione all’eccedenza rispetto all’importo dell’utile netto per distribuzione realizzato nell’esercizio. In questi casi, la distribuzione occulta degli utili si considera effettuata al momento della distribuzione anticipata. Vista la previsione del § 1, comma 4, b. “c” delle “Ulteriori Disposizioni” (Допълнителни разпоредби (ДР))  della  Legge sull’imposta sul reddito delle società e § 1, punto 5, b. “c” delle “Ulteriori Disposizioni” (Допълнителни разпоредби (ДР))  della  Legge sull’imposta sul reddito delle società dell’Agenzia delle Entrate, anche la distribuzione dell’utile occulto costituisce dividendo.

Per quanto riguarda la tassazione secondo la Legge sull’imposta sul reddito delle società – Закон за Корпоративното Подоходно Облагане (ЗКПО) e Legge sulle imposte sul reddito delle persone fisiche – Закон за Данъците bърху Доходите на Физическите Лица  (ЗДДФЛ), occorre analizzare lo status dei soci/azionisti a favore dei quali viene effettuata la distribuzione anticipata dell’utile. Nei casi in cui l’imposta è dovuta sui dividendi, incluso  una distribuzione nascosta dell’utile, lo stesso viene pagato nell’importo e nei termini in conformità con i requisiti della Legge sull’imposta sul reddito delle società – Закон за Корпоративното Подоходно Облагане (ЗКПО) e della Legge sulle imposte sul reddito delle persone fisiche – Закон за Данъците bърху Доходите на Физическите Лица  (ЗДДФЛ). Dovrebbe anche essere considerata la previsione dell’art. 27, par. 1, punto 1 e par. 2 della Legge sull’imposta sul reddito delle società – Закон за Корпоративното Подоходно Облагане (ЗКПО), quando il destinatario è una persona giuridica locale.

È necessario tenere conto del fatto che se in un piano annuale vi è un’eccedenza dell’importo distribuito in anticipo rispetto all’utile annuale da distribuire, corrispondentemente, è stata pagata la ritenuta d’acconto ai sensi della Legge sull’imposta sul reddito delle società – Закон за Корпоративното Подоходно Облагане (ЗКПО/imposta finale ai sensi della  Legge sulle imposte sul reddito delle persone fisiche – Закон за Данъците bърху Доходите на Физическите Лица  (ЗДДФЛ)(quando dovuta) , e in una decisione dell’assemblea generale o del patto societario non prevede che tale eccedenza sia rimborsata dal socio/soci, costituirà senza dubbio una distribuzione occulta di utili ai sensi delle sopra menzionate disposizioni aggiuntive della Legge sull’imposta sul reddito delle società – Закон за Корпоративното Подоходно Облагане (ЗКПО) e della Legge sulle imposte sul reddito delle persone fisiche – Закон за Данъците bърху Доходите на Физическите Лица  (ЗДДФЛ. Nel caso in cui l’eccedenza fosse destinata ad essere rimborsata alla società, ma ciò non è stato fatto e, di conseguenza, non si chiede all’Agenzia nazionale bulgara delle entrate ( Национална агенция за приходите (НАП (NAP)) il rimborso dell’imposta versata sull’anticipo versato, allora ovviamente il soggetto passivo egli stesso considera questo eccesso come una distribuzione occulta del profitto. Di conseguenza, nel caso in cui il soggetto passivo chieda all’Agenzia nazionale bulgara delle entrate ( Национална агенция за приходите (НАП (NAP))  il rimborso dell’imposta pagata sull’anticipo distribuito, affinché tale richiesta possa essere presa in considerazione, dovrebbe essere previsto con delibera dell’assemblea o nel patto sociale che obbliga il socio/socio a rimborsare alla società la eccedenza in questione, nonché ad averla effettivamente ripristinata secondo quanto previsto dalla delibera assembleare/contratto di associazione.

VICE DIRETTORE ESECUTIVO DELLA Agenzia nazionale bulgara delle entrate ( Национална агенция за приходите (НАП (NAP)) …………………. “

Bulgaria – BEPS MLI (Base Erosion and Profit Shifting Multilateral Instrument  )

La Bulgaria ha depositato presso l’ OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico-  Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) il proprio strumento di ratifica della CONVENZIONE MULTILATERALE PER L’ATTUAZIONE DI MISURE RELATIVE ALLE CONVENZIONI FISCALI FINALIZZATE A PREVENIRE L’EROSIONE DELLA BASE IMPONIBILE E LO SPOSTAMENTO DEI PROFITTI e l’elenco definitivo delle riserve e delle notifiche .

Nel novembre 2016, oltre 100 giurisdizioni hanno concluso i negoziati sulla Convenzione multilaterale per l’attuazione delle misure relative al trattato fiscale per prevenire la BEPS ( “Strumento multilaterale ” o ” BEPS MLI“(base erosion and profit shifting Multilateral Instrument  ) che implementa rapidamente una serie di misure del trattato fiscale per aggiornare le norme fiscali internazionali e ridurre le possibilità di elusione fiscale da parte delle imprese multinazionali. La prima cerimonia di firma del BEPS MLI si è tenuta il 7 giugno 2017 ed è entrata in vigore il 1° luglio 2018 Ad oggi, 100 giurisdizioni hanno aderito al BEPS MLI, di cui 79 giurisdizioni hanno ratificato, accettato o approvato il BEPS MLI, che copre circa 1850 trattati fiscali bilaterali.I firmatari includono giurisdizioni di tutti i continenti e tutti i livelli di sviluppo e altri anche le giurisdizioni stanno lavorando attivamente alla firma.

A partire dal 4 novembre 2021, oltre 135 paesi e giurisdizioni hanno aderito a un nuovo piano a due pilastri per riformare le norme fiscali internazionali e garantire che le imprese multinazionali paghino una quota equa di imposte ovunque operino.

La CONVENZIONE MULTILATERALE PER L’ATTUAZIONE DI MISURE RELATIVE ALLE CONVENZIONI FISCALI FINALIZZATE A PREVENIRE L’EROSIONE DELLA BASE IMPONIBILE E LO SPOSTAMENTO DEI PROFITTI  è entrata in vigore il 01.01.2023 e si applica in relazione alla ritenuta alla fonte nei trattati fiscali coperti dal 01.01.2023. Per quanto riguarda le altre imposte in questi trattati, la Bulgaria applicherà la Convenzione dal 01.01.2024.

Di seguito si riporta il testo integrale dell’atto normativo bulgaro di ratifica della Convenzione, che include l’elenco delle riserve e delle notifiche.


DECRETO N. 153

Ai sensi dell’art. 98, comma 4 della Costituzione della Repubblica di Bulgaria

DECRETO:

Promulgare nella “Gazzetta dello Stato” la legge sulla ratifica della Convenzione multilaterale sull’attuazione di misure relative ai trattati fiscali per impedire la riduzione della base imponibile e il trasferimento degli utili, adottata dalla 47a Assemblea nazionale il 10 giugno, 2022.

Rilasciato a Sofia il 17 giugno 2022.

Presidente della Repubblica:  Rumen Radev

Sigillato con il sigillo di stato.

Ministro della giustizia:  Nadezhda Yordanova

LEGGE

ratificare la Convenzione multilaterale sull’applicazione delle misure relative ai trattati fiscali per prevenire l’erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili

Solo membri. Ratifica la Convenzione multilaterale sull’applicazione delle misure relative ai trattati fiscali per prevenire l’erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili, firmata dalla Repubblica di Bulgaria il 7 giugno 2017 a Parigi, con riserve e notifiche secondo un elenco redatto sul modello della Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico come segue:

“Repubblica di Bulgaria

Stato dell’elenco delle riserve e delle notifiche al deposito dello strumento di ratifica

Il presente documento contiene l’elenco delle riserve e delle notifiche formulate dalla Repubblica di Bulgaria al momento del deposito dello strumento di ratifica ai sensi dell’art. 28, par. 5 e dell’art. 29, par. 1 della Convenzione.

Articolo 2 – Interpretazione dei termini

Notifica – accordi coperti dalla Convenzione

Secondo l’art. 2, par. 1, lettera “a”, punto ii della Convenzione, la Repubblica di Bulgaria desidera che i seguenti accordi siano coperti dalla Convenzione:

 

No Titolo Altra giurisdizione contraente Originale/

Strumento di modifica

Data della firma Data effettiva
1 Accordo tra la Repubblica di Bulgaria e la Repubblica d’Albania per evitare la doppia imposizione dei redditi e dei beni Albania Originale 09-12-1998 01-07-1999
2 Accordo tra la Repubblica di Bulgaria e la Repubblica Democratica e Popolare d’Algeria per evitare la doppia imposizione sul reddito e sul patrimonio Algeria Originale 25-10-1998 11-04-2005
3 Accordo tra la Repubblica di Bulgaria e la Repubblica di Armenia per evitare la doppia imposizione dei redditi e dei beni Armenia Originale 10-04-1995 01-12-1995
Strumento di emendamento (a) 10-12-2008 16-11-2010
4 Accordo tra la Repubblica di Bulgaria e la Repubblica d’Austria per evitare la doppia imposizione dei redditi e dei beni Austria Originale 20-07-2010 03-02-2011
5 Accordo tra il governo della Repubblica di Bulgaria e il governo della Repubblica dell’Azerbaigian per evitare la doppia imposizione sul reddito e sui beni Azerbaigian Originale 12-11-2007 25-11-2008
6 Accordo tra il governo della Repubblica di Bulgaria e il governo del Regno del Bahrain per evitare la doppia imposizione sul reddito e sui beni Bahrein Originale 26-06-2009 06-10-2010
7 Accordo tra il governo della Repubblica di Bulgaria e il governo della Repubblica di Bielorussia per evitare la doppia imposizione del reddito e dei beni Bielorussia Originale 09-12-1996 17-02-1998
8 Accordo tra la Repubblica popolare di Bulgaria e il Regno del Belgio per evitare la doppia imposizione dei redditi e dei beni

[Convenzione tra la Repubblica popolare di Bulgaria e il Regno del Belgio per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio]

Belgio Originale 25-10-1988 28-11-1991
9 Accordo tra il governo della Repubblica di Bulgaria e il governo del Canada per evitare la doppia imposizione e prevenire l’evasione fiscale sul reddito e sul patrimonio Canada Originale 03-03-1999 25-10-2001
10 Accordo tra il governo della Repubblica di Bulgaria e il governo della Repubblica popolare cinese per evitare le doppie imposizioni e prevenire l’evasione fiscale sul reddito e sulla proprietà Cina

(Repubblica)

Originale 06-11-1989 24-05-1990
Strumento di emendamento (a) 15-07-2002 02-01-2003
11 Accordo tra la Repubblica di Bulgaria e la Repubblica di Croazia per evitare la doppia imposizione dei redditi e dei beni Croazia Originale 15-07-1997 30-07-1998
12 Accordo tra la Repubblica di Bulgaria e la Repubblica di Cipro per evitare la doppia imposizione sul reddito e sui beni Cipro Originale 30-10-2000 03-01-2001
13 Accordo tra la Repubblica di Bulgaria e la Repubblica Ceca per evitare la doppia imposizione e prevenire l’evasione fiscale del reddito e della proprietà Repubblica Ceca Originale 09-04-1998 02-07-1999
14 Accordo tra la Repubblica popolare di Bulgaria e il Regno di Danimarca per evitare la doppia imposizione sul reddito e sul patrimonio Danimarca Originale 02-12-1988 23-03-1989
15 Accordo tra la Repubblica di Bulgaria e la Repubblica araba d’Egitto per evitare le doppie imposizioni e prevenire l’evasione fiscale sui redditi Egitto Originale 05-06-2003 11-05-2004
16 Accordo tra la Repubblica di Bulgaria e la Repubblica di Estonia per evitare la doppia imposizione e prevenire l’evasione dell’imposta sul reddito Estonia Originale 13-10-2008 30-12-2008
17 Accordo tra la Repubblica popolare di Bulgaria e la Repubblica francese per evitare le doppie imposizioni e prevenire l’evasione fiscale sul reddito

[Convenzione tra la Repubblica popolare di Bulgaria e la Repubblica francese per evitare le doppie imposizioni e prevenire l’evasione fiscale in materia di imposte sul reddito]

Francia Originale 14-03-1987 01-06-1988
18 Accordo tra la Repubblica di Bulgaria e la Georgia per evitare la doppia imposizione dei redditi e dei beni Georgia Originale 26-11-1998 01-07-1999
19 Accordo tra la Repubblica di Bulgaria e la Repubblica di Grecia per evitare la doppia imposizione dei redditi e dei beni Grecia Originale 15-02-1991 22-01-2002
Strumento di emendamento (a) 18-07-2000 22-01-2002
20 Accordo tra la Repubblica di Bulgaria e la Repubblica di Ungheria per evitare le doppie imposizioni con le imposte sul reddito e sul patrimonio Ungheria Originale 08-06-1994 07-09-1995
21 Accordo tra il governo della Repubblica di Bulgaria e il governo della Repubblica dell’India per evitare la doppia imposizione e prevenire l’evasione delle imposte sul reddito e sulla proprietà India Originale 26-05-1994 23-06-1995
22 Accordo tra il governo della Repubblica di Bulgaria e il governo della Repubblica di Indonesia per evitare la doppia imposizione e prevenire l’evasione fiscale sul reddito Indonesia Originale 11-01-1991 25-05-1992
23 Accordo tra il governo della Repubblica di Bulgaria e il governo della Repubblica islamica dell’Iran per evitare la doppia imposizione e prevenire l’evasione fiscale Iran Originale 28-04-2004 29-06-2006
24 Accordo tra il governo della Repubblica di Bulgaria e il governo dell’Irlanda per evitare le doppie imposizioni e prevenire l’evasione fiscale dei redditi e degli utili derivanti dal trasferimento di proprietà Irlanda Originale 05-10-2000 05-01-2001
25 Accordo tra il governo della Repubblica di Bulgaria e il governo dello Stato di Israele per evitare la doppia imposizione e prevenire l’evasione dell’imposta sul reddito Israele Originale 18-01-2000 31-12-2002
26 Accordo tra la Repubblica Popolare di Bulgaria e la Repubblica Italiana per evitare le doppie imposizioni e prevenire l’evasione delle imposte sul reddito e sul patrimonio

[Convenzione tra la Repubblica Popolare di Bulgaria e la Repubblica Italiana per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire l’evasione fiscale]

Italia Originale 21-09-1988 10-06-1991
27 Accordo tra la Repubblica di Bulgaria e il Giappone per evitare le doppie imposizioni e prevenire l’evasione fiscale Giappone Originale 07-03-1991 09-08-1991
28 Accordo tra il governo della Repubblica di Bulgaria e il governo del Regno hascemita di Giordania per evitare la doppia imposizione e prevenire l’evasione dell’imposta sul reddito Giordania Originale 09-11-2006 14-02-2008
29 Accordo tra il governo della Repubblica di Bulgaria e il governo della Repubblica del Kazakhstan per evitare la doppia imposizione sul reddito e sui beni Kazakistan Originale 13-11-1997 24-07-1998
30 Accordo tra il governo della Repubblica di Bulgaria e il governo della Repubblica popolare democratica di Corea per evitare la doppia imposizione sul reddito e sui beni Repubblica Democratica Popolare di Corea Originale 16-06-1999 07-01-2000
31 Accordo tra la Repubblica di Bulgaria e la Repubblica di Corea per evitare le doppie imposizioni e prevenire l’evasione fiscale sul reddito Repubblica

Corea

Originale 11-03-1994 22-06-1995
32 Accordo tra il governo della Repubblica di Bulgaria e il governo dello Stato del Kuwait per evitare la doppia imposizione e prevenire l’evasione fiscale sul reddito e sulla proprietà Kuwait Originale 29-10-2002 23-02-2004
33 Accordo tra la Repubblica di Bulgaria e la Repubblica di Lettonia per evitare la doppia imposizione e prevenire l’evasione dell’imposta sul reddito Lettonia Originale 04-12-2003 18-08-2004
34 Accordo tra la Repubblica di Bulgaria e la Repubblica del Libano per evitare la doppia imposizione e prevenire l’evasione fiscale sul reddito e sul patrimonio Libano Originale 01-06-1999 10-11-2001
35 Accordo tra la Repubblica di Bulgaria e la Repubblica di Lituania per evitare le doppie imposizioni e prevenire l’evasione fiscale sul reddito e sul patrimonio Lituania Originale 09-05-2006 27-12-2006
36 Accordo tra la Repubblica di Bulgaria e il Granducato del Lussemburgo per evitare la doppia imposizione sui redditi e sui beni

[Convenzione tra la Repubblica di Bulgaria e il Granducato del Lussemburgo per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio]

Lussemburgo Originale 27-01-1992 15-03-1994
37 Accordo tra la Repubblica di Bulgaria e la Repubblica di Moldavia per evitare la doppia imposizione dei redditi e dei beni Moldavia Originale 15-09-1998 24-03-1999
38 Accordo tra la Repubblica di Bulgaria e la Mongolia per evitare la doppia imposizione dei redditi e dei beni Mongolia Originale 28-02-2000 17-02-2003
39 Accordo tra il governo della Repubblica di Bulgaria e il governo federale della Repubblica federale di Jugoslavia per evitare la doppia imposizione sul reddito e sul patrimonio Montenegro

(ex Jugoslavia)

Originale 14-12-1998 10-01-2000
40 Accordo tra la Repubblica di Bulgaria e il Regno del Marocco per evitare la doppia imposizione dei redditi e dei beni Marocco Originale 22-05-1996 06-12-1999
41 Accordo tra la Repubblica di Bulgaria e la Repubblica di Macedonia per evitare la doppia imposizione dei redditi e dei beni

[Accordo tra la Repubblica di Bulgaria e la Repubblica di Macedonia per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio]

Macedonia del Nord Originale 22-02-1999 24-09-1999
42 Accordo tra la Repubblica di Bulgaria e il Regno di Norvegia per evitare la doppia imposizione dei redditi Norvegia Originale 22-07-2014 30-07-2015
43 Accordo tra la Repubblica di Bulgaria e la Repubblica di Polonia per evitare la doppia imposizione con le imposte sul reddito e sul patrimonio Polonia Originale 11-04-1994 10-05-1995
44 Accordo tra la Repubblica di Bulgaria e la Repubblica portoghese per evitare la doppia imposizione e prevenire l’evasione dell’imposta sul reddito Portogallo Originale 15-06-1995 18-07-1996
45 Accordo tra il Governo della Repubblica di Bulgaria e il Governo dello Stato del Qatar per evitare le doppie imposizioni e prevenire l’evasione fiscale dei redditi Qatar Originale 22-03-2010 23-12-2010
46 Accordo tra la Repubblica di Bulgaria e la Romania per evitare le doppie imposizioni e prevenire l’evasione fiscale Romania Originale 24-04-2015 29-03-2016
47 Accordo tra il governo della Repubblica di Bulgaria e il governo della Federazione Russa per evitare la doppia imposizione con le imposte sul reddito e sulla proprietà

[Accordo tra il governo della Repubblica di Bulgaria e il governo della Federazione Russa per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio]

Russia Originale 08-06-1993 08-12-1995
48 Accordo tra la Repubblica di Bulgaria e il Regno dell’Arabia Saudita per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e prevenire l’evasione fiscale saudita

Arabia

Originale 29-11-2017 01-10-2018
49 Accordo tra il governo della Repubblica di Bulgaria e il governo federale della Repubblica federale di Jugoslavia per evitare la doppia imposizione sul reddito e sul patrimonio Serbia

(ex Jugoslavia)

Originale 14-12-1998 10-01-2000
50 Accordo tra il governo della Repubblica di Bulgaria e il governo della Repubblica di Singapore per evitare la doppia imposizione e prevenire l’evasione dell’imposta sul reddito Singapore Originale 13-12-1996 26-12-1997
51 Accordo tra la Repubblica di Bulgaria e la Repubblica slovacca per evitare la doppia imposizione e prevenire l’evasione fiscale sul reddito e sul patrimonio Slovacchia Originale 12-11-1999 02-05-2001
52 Accordo tra la Repubblica di Bulgaria e la Repubblica di Slovenia per evitare le doppie imposizioni e prevenire l’evasione fiscale sul reddito e sul patrimonio Slovenia Originale 20-10-2003 04-05-2004
53 Accordo tra la Repubblica di Bulgaria e la Repubblica del Sud Africa per evitare la doppia imposizione e prevenire l’evasione dell’imposta sul reddito Sud Africa Originale 29-04-2004 27-10-2004
54 Accordo tra la Repubblica popolare di Bulgaria e il Regno di Spagna per evitare le doppie imposizioni e prevenire l’evasione fiscale sul reddito e sul patrimonio

[Convenzione tra la Repubblica Popolare di Bulgaria e la Spagna per evitare le doppie imposizioni e prevenire l’evasione fiscale in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio]

Spagna Originale 06-03-1990 14-06-1991
55 Accordo tra la Repubblica popolare di Bulgaria e il Regno di Svezia per evitare la doppia imposizione del reddito e del patrimonio Svezia Originale 21-06-1988 28-12-1988
56 Accordo tra il governo della Repubblica di Bulgaria e il governo della Repubblica araba siriana per evitare la doppia imposizione del reddito Siria Originale 20-03-2001 04-10-2001
57 Accordo tra la Repubblica di Bulgaria e il Regno di Thailandia per evitare la doppia imposizione dei redditi Tailandia Originale 16-06-2000 13-02-2001
58 Accordo tra la Repubblica di Bulgaria e la Repubblica di Turchia per evitare la doppia imposizione con le imposte sul reddito Turchia Originale 07-07-1994 17-09-1997
59 Accordo tra il governo della Repubblica di Bulgaria e il governo dell’Ucraina per evitare la doppia imposizione e prevenire l’evasione fiscale sul reddito e sul patrimonio Ucraina Originale 20-11-1995 03-10-1997
60 Accordo tra il Governo della Repubblica di Bulgaria e il Governo degli Emirati Arabi Uniti per evitare la doppia imposizione dei redditi Emirati Arabi Uniti Originale 26-06-2007 16-11-2008
61 Accordo tra la Repubblica di Bulgaria e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord per evitare le doppie imposizioni e prevenire l’evasione fiscale dei redditi e delle plusvalenze da trasferimento di proprietà Regno Unito Originale 26-03-2015 15-12-2015
62 Accordo tra il Governo della Repubblica di Bulgaria e il Governo degli Stati Uniti d’America per evitare le doppie imposizioni e prevenire l’evasione fiscale sul reddito Unito

stati americani

Originale 23-02-2007 15-12-2008
Strumento di emendamento (a) 26-02-2008 15-12-2008
63 Accordo tra il governo della Repubblica di Bulgaria e il governo della Repubblica socialista del Vietnam per evitare la doppia imposizione del reddito Vietnam Originale 24-05-1996 04-10-1996
64 Accordo tra la Repubblica popolare di Bulgaria e la Repubblica dello Zimbabwe per evitare la doppia imposizione e prevenire l’evasione fiscale su redditi, proprietà e utili derivanti dalla vendita di proprietà Zimbabwe Originale 12-10-1988 29-01-1990

Articolo 3 – Enti trasparenti

Riserva

Secondo l’art. 3, par. 5, lettera “a” della Convenzione, la Repubblica di Bulgaria si riserva la facoltà di non applicare l’intero art. 3 per quanto riguarda i suoi trattati fiscali coperti.

Articolo 4 – Enti residenti in più di una giurisdizione

Riserva

Secondo l’art. 4, par. 3, lettera “a” della Convenzione, la Repubblica di Bulgaria si riserva la facoltà di non applicare l’intero art. 4 per quanto riguarda i suoi trattati fiscali coperti.

Articolo 5 – Applicazione di metodi per evitare le doppie imposizioni

Avviso di scelta delle disposizioni facoltative

Secondo l’art. 5, par. 10 della Convenzione, la Repubblica di Bulgaria sceglie ai sensi dell’art. 5, par. 1 per attuare l’opzione C del presente articolo.

Avviso delle disposizioni esistenti negli accordi inclusi

Secondo l’art. 5, par. 10, lettera “c” della Convenzione, la Repubblica di Bulgaria ritiene che i seguenti accordi contengano la disposizione di cui all’art. 5, par. 7. Di seguito sono riportati il ​​numero dell’articolo e il comma di ciascuna di tali disposizioni.

 

Numero di accordi inclusi Altra giurisdizione contraente Fornitura
3 Armenia Arte. 24, par. 1, lettera “a”
4 Austria Arte. 23, par. 1
5 Azerbaigian Arte. 24, par. 2, lettera “a”
6 Bahrein Arte. 24, par. 2, lettera “a”
8 Belgio Arte. 23, par. 2, lettera “a”
9 Canada Arte. 23, par. 2, lettera “a”
10 Cina Arte. 22, par. 2, lettera “a”
14 Danimarca Arte. 22, par. 2, lettera “a”
15 Egitto Arte. 23, par. 2, punto i
16 Estonia Arte. 22, par. 1, lettera “a”
17 Francia Arte. 20, par. 1, lettera “a”
19 Grecia Arte. 23, par. 2, lettera “a”
20 Ungheria Arte. 24, lettera “a”
21 India Arte. 25, par. 2, lettera “a”
22 Indonesia Arte. 22, par. 1, lettera a’
23 Iran Arte. 22, par. 2, lettera “a”
24 Irlanda Arte. 23, par. 1, lettera “a”
25 Israele Arte. 22, par. 1
26 Italia Arte. 22, par. 2, lettera “a”
27 Giappone Arte. 23, par. 1, lettera “a”
31 Repubblica di Corea Arte. 23, par. 1, lettera “a”
32 Kuwait Arte. 24, par. 1, lettera “a”
33 Lettonia Arte. 23, par. 2, lettera “a”
35 Lituania Arte. 24, par. 1, lettera “a”
36 Lussemburgo Arte. 23, par. 2, lettera “a”
40 Marocco Arte. 23, par. 1
43 Polonia Arte. 24, par. 1
44 Portogallo Arte. 23, par. 1, lettera “a”
50 Singapore Arte. 24, lettera “a”, punto i
52 Slovenia Arte. 24, par. 2, lettera “a”
53 Sud Africa Arte. 22, lettera “a”, punto i
54 Spagna Arte. 21, par. 2, lettera “a”
55 Svezia Arte. 21, par. 1, lettera “a”
59 Ucraina Arte. 24, par. 2, lettera “a”
60 Emirati Arabi Uniti Arte. 25, par. 2, lettera “a”
62 Unito

stati americani

Arte. 22, par. 1, lettera “a”
64 Zimbabwe Arte. 23, par. 2, lettera “a”

Articolo 6 – Finalità dell’Accordo fiscale coperto

Riserva

Secondo l’art. 6, par. 4 della Convenzione, la Repubblica di Bulgaria si riserva il diritto di non applicare l’art. 6, par. 1 in relazione ai loro trattati fiscali contemplati che contengono già testo nel preambolo che descrive l’intenzione delle giurisdizioni contraenti di evitare la doppia imposizione senza creare opportunità di non imposizione o riduzione dell’imposizione, indipendentemente dal fatto che tale testo sia limitato o meno ai casi di deviazione o elusione della tassazione (anche attraverso accordi volti ad abusare delle convenzioni fiscali contemplate e volti ad ottenere gli sgravi previsti in tali convenzioni a beneficio indiretto dei residenti di giurisdizioni terze), o si applica in modo più ampio. I seguenti accordi contengono testo nel preambolo che rientra nell’ambito di questa riserva.

 

Numero incluso

accordo

Un altro negoziatore

Giurisdizione

Testo del preambolo
46 Romania Intenzione di stipulare una Convenzione per evitare le doppie imposizioni e per prevenire l’evasione delle imposte sui redditi, senza creare opportunità di non imposizione o di riduzione dell’imposizione attraverso l’elusione o l’elusione delle imposte, anche mediante accordi volti ad eludere le convenzioni finalizzate all’ottenimento di sgravi concessi ai sensi del presente accordo a beneficio indiretto di cittadini di paesi terzi,
48 Arabia Saudita Intenzione di stipulare una Convenzione contro le doppie imposizioni in materia di imposte sui redditi, senza creare occasioni di non imposizione o di riduzione dell’imposizione per deviazione o elusione dell’imposizione, anche mediante accordi volti ad eludere le intese finalizzate all’ottenimento delle agevolazioni previste dall’art. presente accordo, a beneficio indiretto di cittadini di paesi terzi,

Avviso del testo esistente nel preambolo degli accordi incorporati

Secondo l’art. 6, par. 5 della Convenzione, la Repubblica di Bulgaria ritiene che i seguenti accordi non rientrino nell’ambito della riserva di cui all’art. 6, par. 4 e contengono il testo del preambolo di cui all’art. 6, par. 2. Di seguito si riporta il testo del relativo preambolo.

 

Numero incluso

accordo

Un altro negoziatore

Giurisdizione

Testo del preambolo
1 Albania desiderando concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni sui redditi e sui beni, <a conferma dell’aspirazione e per lo sviluppo e l’approfondimento delle relazioni economiche bilaterali,>
2 Algeria Desiderando concludere un Accordo per evitare le doppie imposizioni sul reddito e sul patrimonio,
3 Armenia <La Repubblica di Bulgaria e la Repubblica di Armenia> desiderose di concludere un Accordo per evitare la doppia imposizione sul reddito e sul patrimonio, <hanno convenuto quanto segue:>
4 Austria Desiderando concludere un Accordo per evitare le doppie imposizioni sul reddito e sul patrimonio,
5 Azerbaigian Desiderando concludere un Accordo per evitare le doppie imposizioni sul reddito e sul patrimonio, <per promuovere e rafforzare le relazioni economiche tra i due Paesi,>
6 Bahrein <Il Governo della Repubblica di Bulgaria e il Governo del Regno del Bahrein,> Desiderosi di concludere un Accordo per evitare la doppia imposizione sul reddito e sui beni,
7 Bielorussia desiderosi di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni sui redditi e sui beni, <a conferma della loro volontà di sviluppare e facilitare le loro relazioni economiche,>
8 Belgio <desiderosi di promuovere e approfondire le relazioni e la cooperazione economica tra i due Paesi,> hanno deciso di concludere un Accordo per evitare le doppie imposizioni sui redditi e sui beni

[<Desiderosi di promuovere e approfondire le loro relazioni e la cooperazione economica tra i due Paesi,> ha deciso di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio]

9 Canada <cercando l’ulteriore sviluppo e facilitazione delle loro reciproche relazioni economiche e> desiderosi di concludere un Accordo per evitare la doppia imposizione e prevenire l’evasione fiscale in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio,
10 Cina <desiderando espandere e approfondire la cooperazione economica tra la Repubblica di Bulgaria e la Repubblica popolare cinese in conformità con i principi di uguaglianza e mutuo vantaggio> attraverso un accordo per evitare la doppia imposizione e prevenire l’evasione fiscale sul reddito e sulla proprietà
11 Croazia Desiderando concludere un Accordo per evitare le doppie imposizioni sul reddito e sul patrimonio,
12 Cipro Desiderando concludere un Accordo per evitare le doppie imposizioni sul reddito e sul patrimonio,
13 Repubblica Ceca

repubblica

Desiderosi di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni e per prevenire l’evasione delle imposte sul reddito e sul patrimonio,
14 Danimarca Tenendo presenti i principi contenuti nell’Atto finale del Consiglio per la sicurezza e la cooperazione in Europa, desiderosi di concludere un Accordo per evitare le doppie imposizioni sul reddito e sul patrimonio,
15 Egitto Desiderando concludere un Accordo per evitare le doppie imposizioni e prevenire l’evasione fiscale con le imposte sul reddito,
16 Estonia Desiderando concludere un Accordo per evitare le doppie imposizioni e prevenire l’evasione fiscale con le imposte sul reddito, <per promuovere e rafforzare le relazioni economiche tra i due Paesi,>
17 Francia di concludere un Accordo per evitare le doppie imposizioni e prevenire l’evasione fiscale sul reddito,

[di concludere una convenzione per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e]

18 Georgia Desiderando concludere un Accordo per evitare le doppie imposizioni sul reddito e sul patrimonio,
19 Grecia desiderando concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni con le imposte sul reddito e sul patrimonio;
20 Ungheria Desiderosi di concludere un Accordo per evitare le doppie imposizioni con le imposte sul reddito e sul patrimonio,
21 India hanno deciso di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni e prevenire l’evasione delle imposte sul reddito e sul patrimonio, e
22 Indonesia Desiderando concludere un Accordo per evitare le doppie imposizioni e prevenire l’evasione fiscale con le imposte sul reddito,
23 Iran Desiderando concludere un Accordo per evitare le doppie imposizioni e prevenire l’evasione fiscale con le imposte sul reddito,
24 Irlanda Desiderando concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni e prevenire l’evasione fiscale dei redditi e degli utili derivanti dal trasferimento di proprietà,
25 Israele Desiderando concludere un Accordo per evitare le doppie imposizioni e prevenire l’evasione fiscale con le imposte sul reddito,
26 Italia <desiderosi di sviluppare e facilitare le reciproche relazioni economiche> hanno deciso di stipulare una Convenzione per evitare le doppie imposizioni e prevenire l’evasione delle imposte sul reddito e sul patrimonio.

[<desiderosi di sviluppare e facilitare le reciproche relazioni economiche,> hanno convenuto di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire l’evasione fiscale]

27 Giappone Desiderando concludere un Accordo per evitare le doppie imposizioni e prevenire l’evasione delle imposte sul reddito,
28 Giordania Desiderando concludere un Accordo per evitare le doppie imposizioni e prevenire l’evasione fiscale con le imposte sul reddito,
29 Kazakistan Desiderando concludere un Accordo per evitare le doppie imposizioni sul reddito e sul patrimonio,

<a conferma della volontà di sviluppare e rafforzare i propri rapporti economici>

30 Repubblica Democratica Popolare di Corea Desiderando concludere un Accordo per evitare le doppie imposizioni sul reddito e sul patrimonio <e allo scopo di promuovere la cooperazione economica tra i due Paesi,>
31 Repubblica di Corea Desiderando concludere un Accordo per evitare le doppie imposizioni e prevenire l’evasione fiscale con le imposte sul reddito <e per espandere e promuovere la loro cooperazione economica,>
32 Kuwait Desiderando promuovere le relazioni economiche bilaterali concludendo un Accordo per evitare le doppie imposizioni e prevenire l’evasione fiscale in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio,
33 Lettonia Desiderando concludere un Accordo per evitare le doppie imposizioni e prevenire l’evasione fiscale con le imposte sul reddito, <per promuovere e rafforzare le relazioni economiche tra i due Paesi,>
34 Libano Desiderando concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni e prevenire l’evasione delle imposte sul reddito e sul patrimonio,
35 Lituania Desiderando concludere un Accordo per evitare le doppie imposizioni e prevenire l’evasione fiscale in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, <per promuovere e rafforzare le relazioni economiche tra i due Paesi,>
36 Lussemburgo <desiderosi di sviluppare e facilitare le loro relazioni economiche> e di concludere un Accordo per evitare le doppie imposizioni sui redditi e sui beni,

[<Desiderosi di sviluppare e promuovere la loro relazione economica> e stipulare una Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio,]

37 Moldavia desiderosi di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni sui redditi e sui beni, <a conferma della loro volontà di sviluppare e facilitare le loro relazioni economiche,>
38 Mongolia desiderosi di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni sul reddito e sul patrimonio
39 Montenegro desiderosi di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sui redditi e sui beni, <a conferma della loro volontà di sviluppare e approfondire le relazioni economiche bilaterali,>
40 Marocco desiderando concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni sui redditi e sui beni;
41 Macedonia del Nord Desiderando concludere un Accordo per evitare le doppie imposizioni sul reddito e sul patrimonio,

[desiderando concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio,]

42 Norvegia Desiderando concludere un Accordo per evitare le doppie imposizioni sul reddito, al fine di promuovere e rafforzare le relazioni economiche tra i due Paesi,
44 Portogallo <La Repubblica di Bulgaria e la Repubblica portoghese> desiderose di concludere un Accordo per evitare la doppia imposizione e prevenire l’evasione fiscale in materia di imposte sul reddito, <hanno convenuto quanto segue:>
45 Qatar Desiderando concludere un Accordo per evitare le doppie imposizioni e prevenire l’evasione fiscale delle imposte sul reddito, <allo scopo di promuovere e rafforzare le relazioni economiche tra i due Paesi,>
47 Russia <riaffermando la loro volontà di ampliare e promuovere la loro reciproca cooperazione, tenendo conto degli interessi di entrambe le parti>, desiderosi di concludere un Accordo per evitare le doppie imposizioni con le imposte sul reddito e sulla proprietà,

[<Confermando la loro volontà di estendere e promuovere la loro reciproca cooperazione tenendo conto degli interessi di entrambi gli Stati,> desiderosi di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio,]

49 Serbia desiderosi di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sui redditi e sui beni, <a conferma della loro volontà di sviluppare e approfondire le relazioni economiche bilaterali,>
50 Singapore Desiderando concludere un Accordo per evitare le doppie imposizioni e prevenire l’evasione fiscale con le imposte sul reddito,
51 Slovacchia Desiderando concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni e prevenire l’evasione fiscale in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio,
52 Slovenia Desiderando concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni e prevenire l’evasione fiscale in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio,
53 Sud Africa Desiderando concludere un Accordo per evitare le doppie imposizioni e prevenire l’evasione fiscale delle imposte sul reddito <allo scopo di promuovere e rafforzare le relazioni economiche tra i due Paesi,>
54 Spagna Desiderando concludere un Accordo per evitare le doppie imposizioni e prevenire l’evasione fiscale in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio,

[Desiderosi di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni e prevenire l’evasione fiscale in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio,]

55 Svezia <La Repubblica Popolare di Bulgaria e il Regno di Svezia, guidati dal desiderio di espandere e approfondire le relazioni economiche e la cooperazione tra i due Paesi per un reciproco vantaggio> e con l’obiettivo di evitare la doppia imposizione del reddito e dei beni, <hanno concordato come segue:>
56 Siria desiderosi di concludere un Accordo per evitare le doppie imposizioni sul reddito,
57 Tailandia desiderosi di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni con le imposte sul reddito,
58 Turchia desiderosi di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni con le imposte sul reddito,
59 Ucraina desiderosi di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni e prevenire l’evasione fiscale in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio <allo scopo di sviluppare e facilitare le loro relazioni,>
60 Emirati Arabi Uniti <Il Governo della Repubblica di Bulgaria e il Governo degli Emirati Arabi Uniti, desiderosi di promuovere e rafforzare le relazioni economiche> attraverso la conclusione di un Accordo per evitare la doppia imposizione sul reddito, <hanno convenuto quanto segue:>
61 Regno Unito Desiderando concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni e prevenire l’evasione fiscale dei redditi e degli utili derivanti dal trasferimento di proprietà,
62 Stati Uniti d’America <Il Governo della Repubblica di Bulgaria e il Governo degli Stati Uniti d’America,> desiderosi di concludere un Accordo per evitare la doppia imposizione e prevenire l’evasione fiscale con le imposte sul reddito, <hanno convenuto quanto segue:>
63 Vietnam desiderosi di concludere un Accordo per evitare le doppie imposizioni sul reddito,
64 Zimbabwe <desiderando espandere e approfondire reciprocamente la cooperazione economica tra i due Paesi> e in vista della conclusione di un Accordo per evitare la doppia imposizione e prevenire l’evasione delle imposte sul reddito, sulla proprietà e sugli utili derivanti dalla vendita di proprietà,

Articolo 7 – Prevenzione dell’abuso delle convenzioni fiscali

Avviso delle disposizioni esistenti negli accordi inclusi

Secondo l’art. 7, par. 17, lettera “a” della Convenzione, la Repubblica di Bulgaria ritiene che i seguenti accordi non rientrino nell’ambito di applicazione della riserva di cui all’art. 7, par. 15, lettera “b” e contengono la previsione di cui all’art. 7, par. 2. Di seguito sono riportati il ​​numero dell’articolo e il comma di ciascuna di tali disposizioni.

 

Numero incluso

accordo

Altra giurisdizione contraente Fornitura
5 Azerbaigian Arte. 11, par. 8 e dell’art. 12, par. 7
29 Kazakistan Arte. 11, par. 8 e dell’art. 12, par. 8
32 Kuwait Arte. 12, par. 7
34 Libano Arte. 11, par. 8 e dell’art. 12, par. 7
37 Moldavia Arte. 11, par. 8 e dell’art. 12, par. 7
42 Norvegia Arte. 10, par. 7; Arte. 11, par. 8; Arte. 12, par. 7 e dell’art. 21, par. 3
46 Romania Arte. 10, par. 6; Arte. 11, par. 8; Arte. 12, par. 7 e dell’art. 21, par. 3
48 Arabia Saudita Arte. 28, par. 2
53 Sud Africa Arte. 10, par. 6; Arte. 11, par. 8 e dell’art. 12, par. 7
59 Ucraina Arte. 11, par. 7 e dell’art. 12, par. 6
60 Emirati Arabi Uniti Arte. 11, par. 8
61 Regno Unito Arte. 10, par. 7; Arte. 11, par. 8; Arte. 12, par. 7 e dell’art. 20, par. 5

Articolo 8 – Operazioni di trasferimento di dividendi

Riserva

Secondo l’art. 8, par. 3, lettera “a” della Convenzione, la Repubblica di Bulgaria si riserva la facoltà di non applicare l’intero art. 8 per quanto riguarda i suoi trattati fiscali coperti.

Articolo 9 – Utili da trasferimento di azioni o azioni o partecipazioni in enti che traggono il loro valore prevalentemente da beni immobili

Avviso di scelta delle disposizioni facoltative

Secondo l’art. 9, par. 8 della Convenzione, la Repubblica di Bulgaria sceglie di applicare l’art. 9, par. 4.

Avviso delle disposizioni esistenti negli accordi inclusi

Secondo l’art. 9, par. 7 della Convenzione, la Repubblica di Bulgaria ritiene che i seguenti accordi contengano la disposizione di cui all’art. 9, par. 1. Di seguito sono indicati il ​​numero dell’articolo e il comma di ciascuna di tali disposizioni.

 

Numero incluso

accordo

Un altro negoziatore

Giurisdizione

Fornitura
1 Albania Arte. 13, par. 4
3 Armenia  Arte. 13, par. 3 bis, aggiunto dall’art. 10 dello strumento di modifica (a)
5 Azerbaigian Arte. 13, par. 2
9 Canada punto 5 del protocollo di accompagnamento
10 Cina Arte. 12, par. 4
15 Egitto Arte. 13, par. 4
16 Estonia Arte. 13, par. 2
17 Francia punto 4 del protocollo di accompagnamento
21 India Arte. 14, par. 4
23 Iran Arte. 13, par. 4
24 Irlanda Arte. 13, par. 2
25 Israele Arte. 13, par. 4
28 Giordania Arte. 13, par. 4
29 Kazakistan Arte. 13, par. 2
33 Lettonia Arte. 13, par. 1, la seconda parte della frase
35 Lituania Arte. 13, par. 4
37 Moldavia Arte. 13, par. 2
40 Marocco Arte. 13, par. 4
42 Norvegia Arte. 13, par. 4
46 Romania Arte. 13, par. 4
52 Slovenia Arte. 13, par. 2
53 Sud Africa Arte. 13, par. 4
55 Svezia Arte. 11, par. 1, la seconda parte della frase
59 Ucraina Arte. 13, par. 2
61 Regno Unito Arte. 13, par. 2
62 Stati Uniti d’America Arte. 13, par. 1 in relazione all’art. 13, par. 2, lettera “c”
63 Vietnam Arte. 13, par. 4
64 Zimbabwe Arte. 12, par. 4

Articolo 10 – Norma antiabuso relativa alle sedi di attività situate in giurisdizioni terze

Riserva

Secondo l’art. 10, par. 5, lettera “a” della Convenzione, la Repubblica di Bulgaria si riserva la facoltà di non applicare l’intero art. 10 per quanto riguarda i suoi trattati fiscali coperti.

Articolo 11 – Applicazione di trattati fiscali per limitare il diritto di una parte di tassare i propri residenti

Riserva

Secondo l’art. 11, par. 3, lettera “a” della Convenzione, la Repubblica di Bulgaria si riserva la facoltà di non applicare l’intero art. 11 per quanto riguarda i suoi trattati fiscali coperti.

Articolo 12 – Elusione artificiosa dello status di stabilimento attraverso accordi di commissione e strategie simili

Avviso delle disposizioni esistenti negli accordi inclusi

Secondo l’art. 12, par. 5 della Convenzione, la Repubblica di Bulgaria ritiene che i seguenti accordi contengano la disposizione di cui all’art. 12, par. 3, lettera “a”. Il numero dell’articolo e il paragrafo di ciascuna di tali disposizioni sono riportati di seguito.

 

Numero incluso

accordo

Un altro negoziatore

Giurisdizione

Fornitura
1 Albania Arte. 5, par. 5, lettera “a”
2 Algeria Arte. 5, par. 5
3 Armenia Arte. 5, par. 5
4 Austria Arte. 5, par. 5
5 Azerbaigian Arte. 5, par. 5, lettera “a” e punto 1 del protocollo di accompagnamento
6 Bahrein Arte. 5, par. 5
7 Bielorussia Arte. 5, par. 5
8 Belgio Arte. 5, par. 6
9 Canada Arte. 5, par. 4
10 Cina Arte. 5, par. 5
11 Croazia Arte. 5, par. 5
12 Cipro Arte. 5, par. 5
13 Repubblica Ceca Arte. 5, par. 5
14 Danimarca Arte. 5, par. 5
15 Egitto Arte. 5, par. 5, lettera “a”
16 Estonia Arte. 5, par. 5
17 Francia Arte. 4, par. 4
18 Georgia Arte. 5, par. 5
19 Grecia Arte. 5, par. 5
20 Ungheria Arte. 5, par. 5
21 India Arte. 5, par. 4, lettera “a”
22 Indonesia Arte. 5, par. 5
23 Iran Arte. 5, par. 5
24 Irlanda Arte. 5, par. 6
25 Israele Arte. 5, par. 5
26 Italia Arte. 4, par. 5
27 Giappone Arte. 5, par. 5
28 Giordania Arte. 5, par. 5
29 Kazakistan Arte. 5, par. 5
30 Repubblica Democratica Popolare di Corea Arte. 5, par. 5
31 Repubblica di Corea Arte. 5, par. 5
32 Kuwait Arte. 5, par. 5, lettera “a”
33 Lettonia Arte. 5, par. 5
34 Libano Arte. 5, par. 5
35 Lituania Arte. 5, par. 5
36 Lussemburgo Arte. 5, par. 5
37 Moldavia Arte. 5, par. 5
38 Mongolia Arte. 5, par. 5
39 Montenegro Arte. 5, par. 5
40 Marocco Arte. 5, par. 5
41 Macedonia del Nord Arte. 5, par. 5
42 Norvegia Arte. 5, par. 6
43 Polonia Arte. 5, par. 5
44 Portogallo Arte. 5, par. 5
45 Qatar Arte. 5, par. 5
46 Romania Arte. 5, par. 5
47 Russia Arte. 5, par. 4
49 Serbia Arte. 5, par. 5
50 Singapore Arte. 5, par. 5
51 Slovacchia Arte. 5, par. 5
52 Slovenia Arte. 5, par. 6
53 Sud Africa Arte. 5, par. 5
54 Spagna Arte. 4, par. 6
55 Svezia Arte. 4, par. 6
56 Siria Arte. 5, par. 5
57 Tailandia Arte. 5, par. 4
58 Turchia Arte. 5, par. 5
59 Ucraina Arte. 5, par. 5
60 Emirati Arabi Uniti Arte. 5, par. 5
61 Regno Unito Arte. 5, par. 5
62 Stati Uniti d’America Arte. 5, par. 5, lettera “a”
63 Vietnam Arte. 5, par. 5, lettera “a”
64 Zimbabwe Arte. 4, par. 5

Secondo l’art. 12, par. 6 della Convenzione, la Repubblica di Bulgaria ritiene che i seguenti accordi contengano la disposizione di cui all’art. 12, par. 3, lettera “b”. Il numero dell’articolo e il paragrafo di ciascuna di tali disposizioni sono riportati di seguito.

 

Numero di accordi inclusi Altra giurisdizione contraente Fornitura
1 Albania Arte. 5, par. 6
2 Algeria Arte. 5, par. 7
3 Armenia Arte. 5, par. 7
4 Austria Arte. 5, par. 6
5 Azerbaigian Arte. 5, par. 7
6 Bahrein Arte. 5, par. 6
7 Bielorussia Arte. 5, par. 6
8 Belgio Arte. 5, par. 7
9 Canada Arte. 5, par. 5
10 Cina Arte. 5, par. 6
11 Croazia Arte. 5, par. 6
12 Cipro Arte. 5, par. 7
13 Repubblica Ceca Arte. 5, par. 7
14 Danimarca Arte. 5, par. 6
15 Egitto Arte. 5, par. 7
16 Estonia Arte. 5, par. 6
17 Francia Arte. 4, par. 5
18 Georgia Arte. 5, par. 7
19 Grecia Arte. 5, par. 6
20 Ungheria Arte. 5, par. 6
21 India Arte. 5, par. 5
22 Indonesia Arte. 5, par. 6
23 Iran Arte. 5, par. 6
24 Irlanda Arte. 5, par. 7
25 Israele Arte. 5, par. 6
26 Italia Arte. 4, par. 6
27 Giappone Arte. 5, par. 6
28 Giordania Arte. 5, par. 7
29 Kazakistan Arte. 5, par. 6
30 Repubblica Democratica Popolare di Corea Arte. 5, par. 6
31 Repubblica di Corea Arte. 5, par. 6
32 Kuwait Arte. 5, par. 6
33 Lettonia Arte. 5, par. 6
34 Libano Arte. 5, par. 7
35 Lituania Arte. 5, par. 6
36 Lussemburgo Arte. 5, par. 6
37 Moldavia Arte. 5, par. 6
38 Mongolia Arte. 5, par. 7
39 Montenegro Arte. 5, par. 6
40 Marocco Arte. 5, par. 6
41 Macedonia del Nord Arte. 5, par. 6
42 Norvegia Arte. 5, par. 7
43 Polonia Arte. 5, par. 6
44 Portogallo Arte. 5, par. 6
45 Qatar Arte. 5, par. 7
46 Romania Arte. 5, par. 6
47 Russia Arte. 5, par. 5
49 Serbia Arte. 5, par. 6
50 Singapore Arte. 5, par. 6
51 Slovacchia Arte. 5, par. 7
52 Slovenia Arte. 5, par. 7
53 Sud Africa Arte. 5, par. 6
54 Spagna Arte. 4, par. 7
55 Svezia Arte. 4, par. 7
56 Siria Arte. 5, par. 6
57 Tailandia Arte. 5, par. 6
58 Turchia Arte. 5, par. 6
59 Ucraina Arte. 5, par. 6
60 Emirati Arabi Uniti Arte. 5, par. 6
61 Regno Unito Arte. 5, par. 6
62 Stati Uniti d’America Arte. 5, par. 6
63 Vietnam Arte. 5, par. 7
64 Zimbabwe Arte. 4, par. 6

Articolo 13 – Elusione artificiosa dello status di stabilimento mediante l’esclusione di talune attività

Riserva

Secondo l’art. 13, par. 6, lettera “c” della Convenzione, la Repubblica di Bulgaria si riserva la facoltà di non applicare l’art. 13, par. 4 per quanto riguarda i suoi trattati fiscali coperti.

Avviso di scelta delle disposizioni facoltative

Secondo l’art. 13, par. 7 della Convenzione, la Repubblica di Bulgaria sceglie di applicare l’opzione A dell’art. 13, par. 1.

Avviso delle disposizioni esistenti negli accordi inclusi

Secondo l’art. 13, par. 7 della Convenzione, la Repubblica di Bulgaria ritiene che i seguenti accordi contengano la disposizione di cui all’art. 13, par. 5, lettera “a”. Il numero dell’articolo e il paragrafo di ciascuna di tali disposizioni sono riportati di seguito.

 

Numero di accordi inclusi Altra giurisdizione contraente Fornitura
1 Albania Arte. 5, par. 4
2 Algeria Arte. 5, par. 4
3 Armenia Arte. 5, par. 4
4 Austria Arte. 5, par. 4
5 Azerbaigian Arte. 5, par. 4
6 Bahrein Arte. 5, par. 4
7 Bielorussia Arte. 5, par. 4
8 Belgio Arte. 5, par. 5
9 Canada Arte. 5, par. 3
10 Cina Arte. 5, par. 4
11 Croazia Arte. 5, par. 4
12 Cipro Arte. 5, par. 4
13 Repubblica Ceca Arte. 5, par. 4
14 Danimarca Arte. 5, par. 4
15 Egitto Arte. 5, par. 4
16 Estonia Arte. 5, par. 4
17 Francia Arte. 4, par. 3
18 Georgia Arte. 5, par. 4
19 Grecia Arte. 5, par. 4
20 Ungheria Arte. 5, par. 4
21 India Arte. 5, par. 3
22 Indonesia Arte. 5, par. 4; prima frase del punto 2 e del punto 3 del protocollo allegato
23 Iran Arte. 5, par. 4
24 Irlanda Arte. 5, par. 5
25 Israele Arte. 5, par. 4
26 Italia Arte. 4, par. 3, ecc. “b” del protocollo allegato
27 Giappone Arte. 5, par. 4
28 Giordania Arte. 5, par. 4
29 Kazakistan Arte. 5, par. 4
30 Repubblica Democratica Popolare di Corea Arte. 5, par. 4
31 Repubblica di Corea Arte. 5, par. 4
32 Kuwait Arte. 5, par. 4
33 Lettonia Arte. 5, par. 4
34 Libano Arte. 5, par. 4
35 Lituania Arte. 5, par. 4
36 Lussemburgo Arte. 5, par. 4
37 Moldavia Arte. 5, par. 4
38 Mongolia Arte. 5, par. 4
39 Montenegro Arte. 5, par. 4
40 Marocco Arte. 5, par. 4
41 Macedonia del Nord Arte. 5, par. 4
42 Norvegia Arte. 5, par. 5
43 Polonia Arte. 5, par. 4
44 Portogallo Arte. 5, par. 4
45 Qatar Arte. 5, par. 4
46 Romania Arte. 5, par. 4
47 Russia Arte. 5, par. 3
48 Arabia Saudita Arte. 5, par. 4
49 Serbia Arte. 5, par. 4
50 Singapore Arte. 5, par. 4
51 Slovacchia Arte. 5, par. 4
52 Slovenia Arte. 5, par. 5
53 Sud Africa Arte. 5, par. 4
54 Spagna Arte. 4, par. 5
55 Svezia Arte. 4, par. 5
56 Siria Arte. 5, par. 4
57 Tailandia Arte. 5, par. 3
58 Turchia Arte. 5, par. 4
59 Ucraina Arte. 5, par. 4
60 Emirati Arabi Uniti Arte. 5, par. 4
61 Regno Unito Arte. 5, par. 4
62 Stati Uniti d’America Arte. 5, par. 4
63 Vietnam Arte. 5, par. 4
64 Zimbabwe Arte. 4, par. 4

Articolo 14 – Separabilità dei contratti

Riserva

Secondo l’art. 14, par. 3, lettera “a” della Convenzione, la Repubblica di Bulgaria si riserva la facoltà di non applicare l’intero art. 14 per quanto riguarda i suoi trattati fiscali coperti.

Articolo 16 – Procedura amichevole

Avviso delle disposizioni esistenti negli accordi inclusi

Secondo l’art. 16, comma 6, lettera “a” della Convenzione, la Repubblica di Bulgaria ritiene che i seguenti accordi contengano la disposizione di cui all’art. 16, comma 4, lettera “a”, punto i. Il numero dell’articolo e il paragrafo di ciascuna di tali disposizioni sono riportati di seguito.

 

Numero di accordi inclusi Altra giurisdizione contraente Fornitura
1 Albania Arte. 26, par. 1, prima frase
2 Algeria Arte. 26, par. 1, prima frase
3 Armenia Arte. 26, par. 1, prima frase
4 Austria Arte. 25, par. 1, prima frase
5 Azerbaigian Arte. 26, par. 1, prima frase
6 Bahrein Arte. 26, par. 1, prima frase
7 Bielorussia Arte. 26, par. 1, prima frase
8 Belgio Arte. 25, par. 1, prima frase
9 Canada Arte. 25, par. 1, prima frase
10 Cina Arte. 24, par. 1, prima frase
11 Croazia Arte. 25, par. 1, prima frase
12 Cipro Arte. 26, par. 1, prima frase
13 Repubblica Ceca Arte. 25, par. 1, prima frase
14 Danimarca Arte. 24, par. 1, prima frase
15 Egitto Arte. 25, par. 1, prima frase
16 Estonia Arte. 24, par. 1, prima frase
17 Francia Arte. 22, par. 1, prima frase
18 Georgia Arte. 26, par. 1, prima frase
19 Grecia Arte. 25, par. 1, prima frase
20 Ungheria Arte. 26, par. 1, prima frase
21 India Arte. 27, par. 1, prima frase
22 Indonesia Arte. 24, par. 1, prima frase
23 Iran Arte. 24, par. 1, prima frase
24 Irlanda Arte. 25, par. 1, prima frase
25 Israele Arte. 24, par. 1, prima frase
26 Italia Arte. 24, par. 1, prima frase
27 Giappone Arte. 25, par. 1, prima frase
28 Giordania Arte. 25, par. 1, prima frase
29 Kazakistan Arte. 26, par. 1, prima frase
30 Repubblica Democratica Popolare di Corea Arte. 26, par. 1, prima frase
31 Repubblica di Corea Arte. 25, par. 1, prima frase
32 Kuwait Arte. 26, par. 1, prima frase
33 Lettonia Arte. 25, par. 1, prima frase
34 Libano Arte. 26, par. 1, prima frase
35 Lituania Arte. 26, par. 1, prima frase
36 Lussemburgo Arte. 25, par. 1, prima frase
37 Moldavia Arte. 26, par. 1, prima frase
38 Mongolia Arte. 26, par. 1, prima frase
39 Montenegro Arte. 26, par. 1, prima frase
40 Marocco Arte. 25, par. 1, prima frase
41 Macedonia del Nord Arte. 26, par. 1, prima frase
42 Norvegia Arte. 24, par. 1, prima frase
43 Polonia Arte. 26, par. 1, prima frase
44 Portogallo Arte. 25, par. 1, prima frase
45 Qatar Arte. 25, par. 1, prima frase
46 Romania Arte. 24, par. 1, prima frase
47 Russia Arte. 25, par. 1, prima frase
49 Serbia Arte. 26, par. 1, prima frase
50 Singapore Arte. 26, par. 1, prima frase
51 Slovacchia Arte. 26, par. 1, prima frase
52 Slovenia Arte. 26, par. 1, prima frase
53 Sud Africa Arte. 24, par. 1, prima frase
54 Spagna Arte. 23, par. 1, prima frase
55 Svezia Arte. 23, par. 1, prima frase
56 Siria Arte. 25, par. 1, prima frase
57 Tailandia Arte. 25, par. 1, prima frase
58 Turchia Arte. 24, par. 1
59 Ucraina Arte. 26, par. 1, prima frase
60 Emirati Arabi Uniti Arte. 27, par. 1, prima frase
60 Regno Unito Arte. 24, par. 1, prima frase
63 Vietnam Arte. 25, par. 1, prima frase
64 Zimbabwe Arte. 25, par. 1, prima frase

Secondo l’art. 16, comma 6, lettera “b”, punto i della Convenzione, la Repubblica di Bulgaria ritiene che i seguenti accordi contengano una disposizione che prevede che un caso descritto nella prima frase dell’art. 16, comma 1, deve essere presentato entro un termine determinato inferiore a 3 anni dalla prima notifica dell’azione che ha portato a tassazione non conforme alla convenzione fiscale contemplata. Il numero dell’articolo e il paragrafo di ciascuna di tali disposizioni sono riportati di seguito.

 

Numero di accordi inclusi Altra giurisdizione contraente Fornitura
9 Canada Arte. 25, par. 1, secondo periodo
22 Indonesia Arte. 24, par. 1, secondo periodo
26 Italia Arte. 24, par. 1, secondo periodo

Secondo l’art. 16, comma 6, lettera “b”, punto ii della Convenzione, la Repubblica di Bulgaria ritiene che i seguenti accordi contengano una disposizione che prevede che il caso specificato nella prima frase dell’art. 16, comma 1, deve essere presentato entro un certo termine, che è di almeno 3 anni dalla prima notifica dell’azione che ha portato alla tassazione non conforme alla convenzione fiscale contemplata. Il numero dell’articolo e il paragrafo di ciascuna di tali disposizioni sono riportati di seguito.

 

Numero di accordi inclusi Altra giurisdizione contraente Fornitura
1 Albania Arte. 26, par. 1, secondo periodo
2 Algeria Arte. 26, par. 1, secondo periodo
3 Armenia Arte. 26, par. 1, secondo periodo
4 Austria Arte. 25, par. 1, secondo periodo
5 Azerbaigian Arte. 26, par. 1, secondo periodo
6 Bahrein Arte. 26, par. 1, secondo periodo
7 Bielorussia Arte. 26, par. 1, secondo periodo
8 Belgio Arte. 25, par. 1, secondo periodo
10 Cina Arte. 24, par. 1, secondo periodo
11 Croazia Arte. 25, par. 1, secondo periodo
12 Cipro Arte. 26, par. 1, secondo periodo
13 Repubblica Ceca Arte. 25, par. 1, secondo periodo
14 Danimarca Arte. 24, par. 1, secondo periodo
15 Egitto Arte. 25, par. 1, secondo periodo
16 Estonia Arte. 24, par. 1, secondo periodo
17 Francia Arte. 22, par. 1, secondo periodo
18 Georgia Arte. 26, par. 1, secondo periodo
19 Grecia Arte. 25, par. 1, secondo periodo
20 Ungheria Arte. 26, par. 1, secondo periodo
21 India Arte. 27, par. 1, secondo periodo
23 Iran Arte. 24, par. 1, secondo periodo
24 Irlanda Arte. 25, par. 1, secondo periodo
25 Israele Arte. 24, par. 1, secondo periodo
27 Giappone Arte. 25, par. 1, secondo periodo
28 Giordania Arte. 25, par. 1, secondo periodo
29 Kazakistan Arte. 26, par. 1, secondo periodo
30 Repubblica Democratica Popolare di Corea Arte. 26, par. 1, secondo periodo
31 Repubblica di Corea Arte. 25, par. 1, secondo periodo
32 Kuwait Arte. 26, par. 1, secondo periodo
33 Lettonia Arte. 25, par. 1, secondo periodo
34 Libano Arte. 26, par. 1, secondo periodo
35 Lituania Arte. 26, par. 1, secondo periodo
36 Lussemburgo Arte. 25, par. 1, secondo periodo
37 Moldavia Arte. 26, par. 1, secondo periodo
38 Mongolia Arte. 26, par. 1, secondo periodo
39 Montenegro Arte. 26, par. 1, secondo periodo
40 Marocco Arte. 25, par. 1, secondo periodo
41 Macedonia del Nord Arte. 26, par. 1, secondo periodo
42 Norvegia Arte. 24, par. 1, secondo periodo
43 Polonia Arte. 26, par. 1, secondo periodo
44 Portogallo Arte. 25, par. 1, secondo periodo
45 Qatar Arte. 25, par. 1, secondo periodo
46 Romania Arte. 24, par. 1, secondo periodo
47 Russia Arte. 25, par. 1, secondo periodo
48 Arabia Saudita Arte. 24, par. 1, secondo periodo
49 Serbia Arte. 26, par. 1, secondo periodo
50 Singapore Arte. 26, par. 1, secondo periodo
51 Slovacchia Arte. 26, par. 1, secondo periodo
52 Slovenia Arte. 26, par. 1, secondo periodo
53 Sud Africa Arte. 24, par. 1, secondo periodo
54 Spagna Arte. 23, par. 1, secondo periodo
55 Svezia Arte. 23, par. 1, secondo periodo
56 Siria Arte. 25, par. 1, secondo periodo
57 Tailandia Arte. 25, par. 1, secondo periodo
59 Ucraina Arte. 26, par. 1, secondo periodo
60 Emirati Arabi Uniti Arte. 27, par. 1, secondo periodo
61 Regno Unito Arte. 24, par. 1, secondo periodo
63 Vietnam Arte. 25, par. 1, secondo periodo
64 Zimbabwe Arte. 25, par. 1, secondo periodo

Avviso di accordi incorporati che non contengono disposizioni esistenti

Secondo l’art. 16, comma 6, lettera “c”, punto ii della Convenzione, la Repubblica di Bulgaria ritiene che i seguenti accordi non contengano la previsione di cui all’art. 16, comma 4, lettera “b”, punto ii.

 

Numero di accordi inclusi Altra giurisdizione contraente
8 Belgio
9 Canada
14 Danimarca
15 Egitto
22 Indonesia
26 Italia
36 Lussemburgo
41 Macedonia del Nord
43 Polonia
47 Russia
50 Singapore
54 Spagna
57 Tailandia
58 Turchia

Secondo l’art. 16, comma 6, lettera “d”, punto i della Convenzione, la Repubblica di Bulgaria ritiene che i seguenti accordi non contengano la disposizione di cui all’art. 16, comma 4, lettera “c”, punto i.

 

Numero di accordi inclusi Altra giurisdizione contraente
17 Francia

Secondo l’art. 16, comma 6, lettera “d”, punto ii della Convenzione, la Repubblica di Bulgaria ritiene che i seguenti accordi non contengano la disposizione di cui all’art. 16, comma 4, lettera “c”, punto ii.

 

Numero di accordi inclusi Altra giurisdizione contraente
8 Belgio
24 Irlanda
26 Italia

Articolo 17 – Adeguamenti corrispondenti

Avviso delle disposizioni esistenti negli accordi inclusi

Secondo l’art. 17, par. 4 della Convenzione, la Repubblica di Bulgaria ritiene che i seguenti accordi contengano la disposizione di cui all’art. 17, par. 2. Di seguito sono riportati il ​​numero dell’articolo e il comma di ciascuna di tali disposizioni.

 

Numero di accordi inclusi Altra giurisdizione contraente Fornitura
1 Albania Arte. 9, par. 2
2 Algeria Arte. 9, par. 2
3 Armenia Arte. 9, par. 2
4 Austria Arte. 9, par. 2
6 Bahrein Arte. 9, par. 2
7 Bielorussia Arte. 9, par. 2
9 Canada Arte. 9, par. 2
11 Croazia Arte. 9, par. 2
12 Cipro Arte. 9, par. 2
16 Estonia Arte. 9, par. 2
18 Georgia Arte. 9, par. 2
20 Ungheria Arte. 9, par. 2
22 Indonesia Arte. 9, par. 2
24 Irlanda Arte. 9, par. 2
25 Israele Arte. 9, par. 2
27 Giappone Arte. 9, par. 2
28 Giordania Arte. 9, par. 2
29 Kazakistan Arte. 9, par. 2
30 Repubblica Democratica Popolare di Corea Arte. 9, par. 2
31 Repubblica di Corea Arte. 9, par. 2
34 Libano Arte. 9, par. 2
36 Lussemburgo Arte. 9, par. 2
37 Moldavia Arte. 9, par. 2
38 Mongolia Arte. 9, par. 2
39 Montenegro Arte. 9, par. 2
40 Marocco Arte. 9, par. 2
41 Macedonia del Nord Arte. 9, par. 2
42 Norvegia Arte. 9, par. 2
43 Polonia Arte. 9, par. 2
44 Portogallo Arte. 9, par. 2
47 Russia Arte. 9, par. 2
48 Arabia Saudita Arte. 9, par. 2
49 Serbia Arte. 9, par. 2
50 Singapore Arte. 9, par. 2
51 Slovacchia Arte. 9, par. 2
57 Tailandia Arte. 9, par. 2
58 Turchia Arte. 9, par. 2
59 Ucraina Arte. 9, par. 2
60 Emirati Arabi Uniti Arte. 9, par. 2
61 Regno Unito Arte. 9, par. 2
62 Stati Uniti d’America Arte. 9, par. 2
63 Vietnam Arte. 9, par. 2

Articolo 35 – Entrata in vigore

Avviso di scelta delle disposizioni facoltative

Secondo l’art. 35, par. 3 della Convenzione ai soli fini della sua attuazione dell’art. 35, par. 1, lettera “b” e par. 5, lettera “b”, la Repubblica di Bulgaria sceglie di sostituire l’espressione “periodi d’imposta che iniziano il o dopo la scadenza di un periodo” con l’espressione “periodi d’imposta che iniziano il o dopo il 1° gennaio dell’anno successivo, che iniziano il o dopo la scadenza di un periodo”.

Riserva

Secondo l’art. 35, par. 6 della Convenzione, la Repubblica di Bulgaria si riserva il diritto di non applicare l’art. 35, par. 4 per quanto riguarda i suoi trattati fiscali coperti.’

La legge è stata adottata dalla 47a Assemblea nazionale il 10 giugno 2022 e timbrata con il sigillo ufficiale dell’Assemblea nazionale.

OCSE – BEPS

Il 12 febbraio 2013  l’OCSE ha pubblicato l’“Addressing Base Erosion and Profit Shifting” (Affrontare l’erosione della base e lo spostamento dei profitti). 

L’Addressing Base Erosion and Profit Shifting presenta gli studi ed i dati disponibili sull’esistenza e l’entità dell’erosione della base e del trasferimento dei profitti (BEPS). Il rapporto raccomanda lo sviluppo di un piano d’azione per affrontare le questioni BEPS in modo completo.

Il progetto BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) dell’OCSE / G20 mira a creare un unico insieme di norme fiscali internazionali basate sul consenso per affrontare il BEPS e quindi a proteggere le basi imponibili offrendo al contempo maggiore certezza e prevedibilità ai contribuenti.

Nel quadro inclusivo OCSE / G20 sul BEPS, oltre 135 paesi stanno attuando  15 azioni  per contrastare l’elusione fiscale, migliorare la coerenza delle norme fiscali internazionali e garantire un ambiente fiscale più trasparente:

  • Azione 1 Sfide fiscali derivanti dalla digitalizzazione – Necessità di individuare una corretta disciplina fiscale per l’economia digitale, caratterizzata da una crescente dicotomia tra luogo in cui avviene la vendita di beni e servizi e luogo della tassazione del  relativo reddito. Infatti, laddove un imprenditore ritrae utili da operazioni poste in essere online, svolte il più delle volte con clienti localizzati in un Paese diverso da quello della residenza fiscale della stesso imprenditore, allo stato attuale, si verifica una inadeguata allocazione dei diritti impositivi sui profitti d’impresa, per via della mancanza di regole che riconducano tali diritti impositivi alla giurisdizione fiscale  dello Stato in cui l’imprenditore ha la residenza fiscale ed in cui si esercita l’attività.
  • Azione 2 Neutralizzare gli effetti degli accordi di disallineamento ibrido  – I disalinneamenti da ibrido scaturiscono dalla mancanza di uniformità e convergenza fra i sistemi tributari dei singoli Stati. La Action 2 si basa sulla necessità di introdurre apposite disposizioni nei trattati  (per. es. le tie-breaker, incluse nei trattati fiscali per aiutare a determinare quale paese ha il diritto di tassare un individuo come paese di residenza nel caso in cui l’individuo si qualifichi come residente (ai fini fiscali) ai sensi delle leggi nazionali di entrambi i paesi.) e raccomandazioni volte a neutralizzare gli effetti (come ad esempio doppia deduzione, doppia non tassazione, differimento a lungo termine della tassazione) derivanti dall’utilizzo di strumenti ed entità ibride (vedi il precedente rapporto nel “Le Strutture Ibride (Hybrid Mismatch Arrangements): Tematiche di politica e compliance fiscale”) per assicurare che queste non siano in “operazioni” di di mero arbitraggio fiscale (pratica di pianificazione fiscale aggressiva che consiste nello sfruttare a proprio vantaggio le differenze di carico fiscale in vigore in due o più differenti paesi, localizzando le proprie attività produttive dove subiscono un minor carico fiscale). Nell’ambito della Action 2 è sta pubblicato il rapporto “Neutralizzazione degli effetti degli accordi di disallineamento dei rami di azienda“.
  • Azione 3 Società estera controllata – Rafforzamento della disciplina Controlled foreign companies (cfc)
  • Azione 4 Limitazione delle detrazioni di interessi  -Identificazione di best practices che supportino l’elaborazione di regole volte a contrastare l’erosione della base imponibile che deriva da transazioni finanziarie infragruppo così da limitare l’eccessiva deducibilità di componenti negativi di reddito, laddove essa si presti a generare scenari di totale abbattimento fiscale.
  • Azione 5 Pratiche fiscali dannose  – Favorire azioni volte a prevenire pratiche fiscali dannose incrementando la trasparenza e facendo emergere la sostanza delle operazioni che effettivamente si intendono realizzare, anche attraverso l’incentivazione di scambi di informazioni.
  • Azione 6 Prevenzione dell’abuso dei trattati fiscali – Rafforzando le clausole antiabuso, evitare l’abuso delle convenzioni contro le doppie imposizioni con l’obiettivo di prevenire la concessione  di benefici  convenzionali in circostanze inappropriate (il “treaty shopping” rappresenta una particolare forma di international tax planning “elusivo” attuata attraverso l’indebito utilizzo delle convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni sui redditi).
  • Azione 7 Definizione di stabile organizzazione – Il lavoro svolto nell’ambito dell’azione 7 di BEPS fornisce modifiche alla definizione di stabile organizzazione nel modello di convenzione fiscale dell’OCSE per affrontare le strategie utilizzate per prevenire artificiosi occultamenti di stabili organizzazioni ed evitare di avere una presenza imponibile in una giurisdizione ai sensi dei trattati fiscali, ad esempio tramite i cosiddetti  “commissionaire arrangements” privi di effettiva
    sostanza economica o non coerenti con funzioni e
    attivita` svolte.
  • Le modifiche limiteranno inoltre l’applicazione di una serie di eccezioni alla definizione di stabile organizzazione alle attività di natura preparatoria o ausiliaria e garantiranno che non sia possibile trarre vantaggio da queste eccezioni frammentando un’attività operativa coesa in più piccole operazioni; affronteranno anche le situazioni in cui l’eccezione applicabile ai cantieri è aggirata attraverso i contratti di scissione tra imprese strettamente collegate.
    Le modifiche alle definizioni di stabile organizzazione sono state integrate nel modello di convenzione fiscale dell’OCSE del 2017 e nella parte IV della  CONVENZIONE MULTILATERALE PER L’ATTUAZIONE DI MISURE RELATIVE ALLE CONVENZIONI FISCALI FINALIZZATE A PREVENIRE L’EROSIONE DELLA BASE IMPONIBILE E LO SPOSTAMENTO DEI PROFITTI (Multilateral Instrument (MLI)) (articoli da 12 a 15). Lo strumento multilaterale (MLI) è uno strumento flessibile che consente alle giurisdizioni di adottare misure relative ai trattati BEPS per contrastare il BEPS e rafforzare la loro rete di trattati. Il MLI è stato firmato da quasi 90 giurisdizioni e circa la metà dei firmatari del MLI ha finora adottato gli articoli del MLI che implementano le modifiche alla stabile organizzazione.
  • Azioni 8 – 9 -10 Prezzi di trasferimento – L’Ocse evidenzia la tendenza, nell’ambito delle multinazionali, all’allocazione dei profitti, a fini meramente fiscali, in Paesi diversi da quelli in cui ha effettivamente luogo l’attività economica, attraverso una inappropriata allocazione di rischi, intangible e capitali. Emerge quindi la necessità di adottare più chiare definizioni di questi ultimi nonchè di valorizzarli adeguatamente in maniera tale da consentire un’equa allocazione dei profitti, coerente con la creazione del valore.
  • Il rapporto contiene revisioni alle Linee guida OCSE sui prezzi di trasferimento per allineare i risultati dei prezzi di trasferimento con la creazione di valore. La guida rivista si concentra sulle seguenti aree chiave: questioni relative ai prezzi di trasferimento relative alle transazioni che coinvolgono beni immateriali; accordi contrattuali, inclusa l’allocazione contrattuale dei rischi e dei relativi utili, che non sono supportati dalle attività effettivamente svolte; il livello di ritorno al finanziamento fornito da un membro di un gruppo multinazionale ricco di capitale, se tale rendimento non corrisponde al livello di attività intrapresa dalla società di finanziamento; e altre aree ad alto rischio.
  • A tal proposito rileva evidenziare come la disciplina del transfer pricing, applicata con riferimento agli intangible, sia oggetto di particolare attenzione da parte dell’Ocse che, il 30 luglio 2013,  ha pubblicato il “Revised discussion draft on transfer pricing aspects on intangible” .
    Vedi: “Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations 2017.
  • Azione 11 Analisi dei dati BEPS – Il rapporto BEPS Action 11 Measuring and Monitoring BEPS ha stabilito metodologie per raccogliere e analizzare i dati sugli effetti economici e fiscali dei comportamenti di elusione fiscale e sull’impatto delle misure proposte nell’ambito del progetto BEPS.
  • Azione 12 Regole sulla divulgazione obbligatoria – L’azione è finalizzata a strutturare la condivisione, tra le varie Amministrazioni finanziarie, degli schemi di pianificazione fiscale aggressiva riscontrati. Il piano, mira inoltre a incentivare la trasparenza dei contribuenti che intendono attuare schemi di pianificazione fiscale attraverso specifiche disclosure rules.
  • Azione 13 Reporting paese per paese – Nell’ambito dell’azione 13 BEPS, tutte le grandi imprese multinazionali (MNE) sono tenute a preparare un rapporto paese per paese (CbC) con dati aggregati sulla ripartizione globale di reddito, profitto, imposte pagate e attività economica tra le giurisdizioni fiscali in cui opera . Questo rapporto CbC è condiviso con le amministrazioni fiscali di queste giurisdizioni, per l’utilizzo in prezzi di trasferimento di alto livello e valutazioni del rischio BEPS.
  • Azione 14 Procedura di mutuo accordo –  L’obiettivo è quello di agevolare le procedure di risoluzione dei conflitti attraverso lo sviluppo di innovative modalità di risoluzione delle controversie attraverso un solido processo di revisione tra pari che cerca di aumentare l’efficienza e migliorare la tempestività della risoluzione delle controversie sulla doppia imposizione.
  • Azione 15 Strumento multilaterale – per assicurare che le azioni siano prontamente attuate, saranno definiti strumenti multilaterali prevedendo la possibilità, per i paesi interessati, di modificare gli accordi bilaterali in modo da adeguarsi al rapido evolversi dell’economia globale.

I rapporti finali del progetto BEPS, sono stati approvati e pubblicati il 5 ottobre 2015.

Dichiarazione esplicativa 2015 ( EN / FR / ES / DEU )
Azione 1: affrontare le sfide fiscali dell’economia digitale  ( EN  / FR )
Azione 2: neutralizzazione degli effetti di accordi ibridi non corrispondenti  ( EN  / FR / DEU )
Azione 3: progettazione di regole efficaci per società estere controllate  ( EN / FR  / ES )
Azione 4: Limitare l’erosione della base che comporta detrazioni di interessi e altri pagamenti finanziari ( EN / FR /  DEU  / KOR )
Azione 5: Contrastare le pratiche fiscali dannose in modo più efficace, tenendo conto della trasparenza e della sostanza ( EN / FR  / ES  / DEU )
Azione 6: Prevenire la concessione di vantaggi derivanti dal trattato in circostanze inadeguate ( EN / ES )
Azione 7: prevenire l’elusione artificiale di Stabile organizzazione di stato ( EN / FR  / ES )
Azioni 8-10: allineare i risultati dei prezzi di trasferimento con la creazione di valore ( EN / FR  / ES )
Azione 11: misurazione e monitoraggio BEPS ( EN )
Azione 12: norme sulla divulgazione  obbligatoria ( EN /  FR  / ES / KOR )
Azione 13: Guida alla documentazione sui prezzi di trasferimento e alla rendicontazione paese per paese ( EN / FR  / ES  / DEU )
Azione 14: rendere più efficaci i meccanismi di risoluzione delle controversie ( EN / FR  / ES  / KOR )
Azione 15: sviluppo di uno strumento multilaterale per modificare i trattati fiscali bilaterali ( EN / FR  / ES )

Nella sezione del sito OCSE dedicata al BEPS è pubblicata una mappa interattiva attraverso la quale è possibile verificare per ogni Stato la sua adesione:

A partire dal 4 novembre 2021, oltre 135 paesi e giurisdizioni hanno aderito a un nuovo piano a due pilastri per riformare le norme fiscali internazionali e garantire che le imprese multinazionali paghino una quota equa di imposte ovunque operino.

L’erosione della base imponibile nazionale e il trasferimento degli utili (Base Erosion and Profit Shifting – BEPS) dovuti alle imprese multinazionali che sfruttano i divari e le discrepanze tra i sistemi fiscali dei diversi paesi interessano tutti i paesi. La maggiore dipendenza dei paesi in via di sviluppo dall’imposta sul reddito delle società significa che soffrono di Base Erosion and Profit Shifting in modo sproporzionato.

Le imprese operano a livello internazionale, quindi i governi devono agire insieme per affrontare la BEPS e ripristinare la fiducia nei sistemi fiscali nazionali e internazionali. Le pratiche BEPS costano ai paesi 100-240 miliardi di dollari di entrate perse all’anno , che equivalgono al 4-10% del gettito fiscale globale sul reddito delle società.

Collaborando nel quadro inclusivo OCSE/G20 sulla BEPS (OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS), oltre 135 paesi e giurisdizioni stanno attuando  15 azioni  per contrastare l’elusione fiscale, migliorare la coerenza delle norme fiscali internazionali, garantire un contesto fiscale più trasparente e affrontare le sfide fiscali derivanti dalla digitalizzazione dei l’economia .

Members of the OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS

1. Albania
2. Andorra
3. Angola
4. Anguilla
5. Antigua and Barbuda
6. Argentina
7. Armenia
8. Aruba
9. Australia
10. Austria
11. Azerbaijan
12. The Bahamas
13. Bahrain
14. Barbados
15. Belarus
16. Belgium
17. Belize
18. Benin
19. Bermuda
20. Bosnia and Herzegovina
21. Botswana
22. Brazil
23. British Virgin Islands
24. Brunei Darussalam
25. Bulgaria
26. Burkina Faso
27. Cabo Verde
28. Cameroon
29. Canada
30. Cayman Islands
31. Chile
32. China (People’s Republic of)
33. Colombia
34. Congo
35. Cook Islands
36. Costa Rica
37. Côte d’Ivoire
38. Croatia
39. Curaçao
40. Czech Republic
41. Democratic Republic of the Congo
42. Denmark
43. Djibouti
44. Dominica
45. Dominican Republic
46. Egypt
47. Estonia
48. Eswatini
49. Faroe Islands
50. Finland
51. France
52. Gabon
53. Georgia
54. Germany
55. Gibraltar
56. Greece
57. Greenland
58. Grenada
59. Guernsey
60. Haiti
61. Honduras
62. Hong Kong, China
63. Hungary
64. Iceland
65. India
66. Indonesia
67. Ireland
68. Isle of Man
69. Israel
70. Italy
71. Jamaica
72. Japan
73. Jersey
74. Jordan
75. Kazakhstan
76. Kenya
77. Korea
78. Latvia
79. Liberia
80. Liechtenstein
81. Lithuania
82. Luxembourg
83. Macau, China
84. Malaysia
85. Maldives
86. Malta
87. Mauritania
88. Mauritius
89. Mexico
90. Monaco
91. Mongolia
92. Montenegro
93. Montserrat
94. Morocco
95. Namibia
96. Netherlands
97. New Zealand
98. Nigeria
99. North Macedonia
100.Norway
101.Oman
102.Pakistan
103.Panama
104.Papua New Guinea
105.Paraguay
106.Peru
107.Poland
108.Portugal
109.Qatar
110.Romania
111.Russian Federation
112.Saint Kitts and Nevis
113.Saint Lucia
114.Saint Vincent and the Grenadines
115.Samoa
116.San Marino
117.Saudi Arabia
118.Senegal
119.Serbia
120.Seychelles
121.Sierra Leone
122.Singapore
123.Slovak Republic
124.Slovenia
125.South Africa
126.Spain
127.Sri Lanka
128.Sweden
129.Switzerland
130.Thailand
131.Togo
132.Trinidad and Tobago
133.Tunisia
134.Türkiye
135.Turks and Caicos Islands
136.Ukraine
137.United Arab Emirates
138.United Kingdom
139.United States
140.Uruguay
141.Viet Nam
142.Zambia