Scheda I.8 – BULGARIA – TRATTAMENTO FISCALE LEASING OPERATIVO SECONDO I PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI PER I LOCATARI

  1. Ragioni del regime fiscale introdotto

La modifica è stata dettata dall’entrata in vigore del nuovo International Financial Reporting Standard 16 Leasing (IFRS 16) in data 01.01.2019 e dalla necessità di parità di trattamento fiscale, a prescindere dal fatto che i soggetti passivi applichino come base contabile i Principi Contabili Internazionali o Nazionali.

Secondo l’International Financial Reporting Standard 16 Leasing (IFRS 16) I contratti di locazione operativa “leasing” con locatari devono essere contabilizzati in modo analogo ai contratti di locazione finanziaria. Secondo le regole dell’IFRS 16, si verificheranno le seguenti operazioni contabili:

  • Riconoscimento del c.d. “right of use asset”, il più delle volte per l’utilizzo di un bene materiale immobilizzato;
  • Accantonamento dell’ammortamento contabile per la durata del contratto di locazione;
  • Rilevazione di una passività con il valore attuale dei futuri canoni di locazione, nonché
  • Rilevazione degli interessi passivi ad ogni canone/locazione, in quanto la componente interessi era precedentemente contabilizzata nei leasing finanziari.

Pertanto, se fino ad oggi era contabilizzato e fiscale un canone proporzionale per tutta la durata del contratto di affitto, con il nuovo approccio previsto dall’International Financial Reporting Standard 16 Leasing (IFRS 16) rispetto al leasing operativo, saranno contabilizzati gli ammortamenti e gli interessi passivi .

L’approccio adottato dal legislatore elimina gli effetti dellInternational Financial Reporting Standard 16 Leasing (IFRS 16) per i locatari al fine di raggiungere la parità fiscale, indipendentemente dalla base contabile applicata.

  1. Meccanismo fiscale

Dal 01.01.2019 è stato introdotto un meccanismo fiscale per il trattamento differenziato delle due forme del contratto di leasing (operativo/operativo o finanziario) per i locatari che applicano gli IAS, facendo riferimento ai Principi Contabili Nazionali (Principio Contabile 17 “Leasing”).

Questo meccanismo riguarda tutti i tipi di tasse nella legge.

Secondo l’art. 11a, par. 1 e 2  della Legge sull’imposta sul reddito delle società -Закон за Корпоративното Подоходно Облагане (ЗКПО. è espresso come segue:

Ciò significa che ai fini fiscali dal 01.01.2019 (a prescindere dai cambiamenti di approccio previsti dal nuovo International Financial Reporting Standard 16 Leasing (IFRS 16)) la rilevazione dei costi relativi ai contratti di leasing operativo per i locatari che applicano gli International Accounting Standards (IAS), ai fini fiscali, sarà effettuato come segue come adottato nei Principi Contabili Nazionali, rispettivamente – ai sensi del  Principio Contabile Nazionale 17 “Leasing”. Si tenga presente che esistono modifiche al Principio Contabile 17 “Leasing, che sono state promulgate nella SG n. 15 del 19.02.2019

Per i locatari in leasing operativo che applicano gli International Accounting Standards (IAS) :

  • non sono riconosciutiai fini fiscali, i costi ei ricavi derivanti dai contratti di leasing operativo contabilizzati secondo gli IAS;
  • l’attività consistente nel diritto d’uso non è un’attività fiscalmente ammortizzabile;
  • sono riconosciutiai fini fiscali, gli oneri e i proventi determinati secondo il Principio Contabile Nazionale 17 “Leasing” in relazione al leasing operativo, ovvero saranno riconosciuti i costi contabili, determinati come previsto al punto 5.2 della SS 17.

Secondo l’art. 11a, par. 2 Le spese e le entrate della  Legge sull’imposta sul reddito delle società -Закон за Корпоративното Подоходно Облагане (ЗКПО). determinate secondo le regole del Principio Contabile Nazionale 17 “Leasing”  sono considerate spese e entrate contabili ai fini di legge. Tale norma si applica sia ai fini della determinazione dell’imposta sulle società (formazione delle differenze fiscali permanenti e delle differenze fiscali temporanee), sia ai fini della ritenuta d’acconto e della determinazione dell’imposta sulle spese.

Esempio 1: ai fini della formazione delle differenze temporanee fiscali:

Le spese di affitto determinate ai sensi del Principio Contabile Nazionale 17 “Leasing” potrebbero formare DVR se l’affitto è dovuto a una persona fisica, ma non è stato pagato al 31.12 dell’anno di riferimento.

Esempio 2: determinazione dell’imposta sulle spese per uso personale:

La base imponibile per tassare le spese di uso personale includerà gli interessi e le spese di ammortamento non dichiarate secondo l’IFRS 16 “Leasing” e le spese di locazione determinate secondo il Principio Contabile Nazionale 17 “Leasing”.

  1. Trattamento fiscale dei “casi chiusi” dal 01.01.2019 – § 29 dellel Disposizioni transitorie e finali (Преходни и заключителни разпоредби (ПЗР)) della legge per modificare la legge sull’imposta sul reddito delle società (ЗИДЗКПО):

Ciò significa che gli effetti connessi alla transizione all’IFRS 16 in data 01.01.2019, che si riflette sugli utili portati a nuovo, non saranno considerati nella determinazione del risultato fiscale dell’esercizio 2019 ai sensile regole dell’art. 82, par. 1 – 6 della  Legge sull’imposta sul reddito delle società -Закон за Корпоративното Подоходно Облагане (ЗКПО) per il trattamento fiscale e le correzioni in caso di cambiamento del principio contabile.

III. Integrazione del regime fiscale in merito al trattamento fiscale del risultato della vendita di immobilizzazionicon successivo reverse operating lease nei casi in cui trovano applicazione gli IAS (art. 11 bis, commi 3, 4 e 5, c.c.)

Caratteristiche dell’operazione di sale-lease back:Una vendita con retrolocazione è un’operazione in cui un’entità venditrice vende un bene a un’altra entità, l’acquirente, e quindi lo prende immediatamente in leasing secondo i termini di un leasing finanziario o operativo. In questo tipo di transazione commerciale, il venditore diventa locatario e l’acquirente diventa locatore.

Lo scopo delle nuove disposizioni (in vigore dal 18.02.2022) è quello di evitare interpretazioni divergenti delle disposizioni di legge vigenti in relazione a tali operazioni.

Meccanismo fiscale

Secondo l’art. 11a, par. 3 e 4 del trattamento fiscale della  Legge sull’imposta sul reddito delle società -Закон за Корпоративното Подоходно Облагане (ЗКПО) è espresso come segue:

Risultato della normativa fiscale:

He ai fini fiscali tutti gli importi iscritti e rilevati nell’ordine di sono eliminati IFRS 16 Leasing, e rilevare gli importi per le transazioni in questione che sarebbero rilevate sotto il Principio Contabile Nazionale 17 “Leasing”.

Attenzione!

Nell’articolo 11a, par. 5 viene chiarito: l’applicazione delle norme speciali per il trattamento fiscale della vendita con reverse lease esclude l’applicazione delle norme generali per il trattamento dei contratti di locazione, disciplinate dall’articolo 11a, commi 1 e 2 della  Legge sull’imposta sul reddito delle società -Закон за Корпоративното Подоходно Облагане (ЗКПО).

Scheda I.7 – Prevalenza dei trattati internazionali ratificati dalla Repubblica di Bulgaria

Il principio di prevalenza dei trattati internazionali ratificati dalla Repubblica di Bulgaria è regolato dalla disposizione dell’art. 13 della Legge sull’imposta sul reddito delle società -Закон за Корпоративното Подоходно Облагане (ЗКПО.

In assenza di un trattato internazionale, la legge riconosce il diritto al credito d’imposta ai soggetti passivi. Ai sensi del §1, articolo 12 del delle “Ulteriori Disposizioni” (Допълнителни разпоредби (ДР))  della  Legge sull’imposta sul reddito delle società “credito d’imposta” è il diritto, alle condizioni determinate da questa legge, di detrarre le imposte estere già pagate sugli utili o sul reddito.

Il diritto al credito d’imposta è concesso nei seguenti casi:

  • Quando si determina l’imposta sulle società o le tasse alternative, il credito d’imposta viene concesso per i pagamenti all’estero simili all’imposta sulle società o all’imposta imposta invece
  • Diritto al credito d’imposta per l’imposta riscossa all’estero sull’ammontare lordo dei proventi da dividendi, interessi, canoni, canoni per servizi tecnici e affitti

Il diritto al credito d’imposta nei casi descritti è determinato separatamente per:

  • Ogni paese; e
  • per ogni tipo di reddito.

Il credito d’imposta è limitato all’imposta bulgara che sarebbe dovuta sui relativi profitti e redditi.

UTILI E PROVENTI DA FONTI NELLA REPUBBLICA DI BULGARIA

UTILI E PROVENTI DA FONTI NELLA REPUBBLICA DI BULGARIA

 

PRIMO GRUPPO

(criterio oggettivo)

 

SECONDO GRUPPO

(criterio soggettivo)

 

Redditi e profitti realizzati dall’attività economica sul territorio del paese, nonché da immobili sul territorio del paese, da attività finanziarie e dalla partecipazione in società locali Redditi definiti come tali da una fonte nel paese a causa del fatto che sono maturati da persone giuridiche locali, Commercianti persona fisiche (Едноличен търговец -ET) locale o persone giuridiche (Юридическо лице – ЮЛ) e Commercianti persona fisiche (Едноличен търговец -ET) straniee attraverso una sede di attività o una determinata base nel territorio del paese, o pagati da persone fisiche locali o da persone fisiche straniere con una determinata base nella Repubblica di Bulgaria, o addebitati dalle persone specificate a favore di persone giuridiche straniere stabilite in giurisdizioni con un regime fiscale preferenziale (per i redditi di cui al successivo punto 8)
1. Profitti di persone giuridiche straniere derivanti da attività commerciali nel paese, attraverso una sede di attività nella Repubblica di Bulgaria o dalla cessione di proprietà in tale sede di attività;

2. Reddito da agricoltura, silvicoltura, caccia e pesca sul territorio della Repubblica di Bulgaria;

3. Proventi da attività finanziarie emesse da soggetti giuridici locali, Stato e Comuni, nonché proventi derivanti da transazioni con tali attività;

4. Proventi da dividendi e quote di liquidazione da partecipazioni in soggetti giuridici locali;

5. Reddito da alienazione di beni immobili, compresa una parte ideale o un diritto reale limitato su beni immobili siti in campagna.

 

1. Interessi attivi, incl. interessi contenuti nei canoni di leasing finanziario;

2. Proventi da locazione o altra provvista per l’uso di beni mobili;

3. diritti d’autore e diritti di licenza;

4. Corrispettivi per servizi tecnici;

5. Compensi derivanti da contratti di franchising e factoring;

6. Compensi per la gestione o il controllo di una persona giuridica bulgara;

7. Redditi da locazione o altra disposizione per l’uso di beni immobili, compresa una parte ideale di beni immobili situati in campagna;

8. Sanzioni ed indennizzi di qualsiasi genere, ad eccezione degli indennizzi previsti da contratti assicurativi.

Eccezione:il reddito specificato nel secondo gruppo, voci 1 – 6, non proviene da una fonte nel paese, indipendentemente dal fatto che sia maturato da una persona locale, nei casi in cui l’accantonamento avvenga attraverso una sede di attività della persona giuridica locale o da una certa base delle persone fisiche locali situate al di fuori del territorio del paese.

Attenzione!Con riguardo ad entrambi i gruppi di reddito, si precisa che il luogo di pagamento dei relativi redditi non influisce sulla determinazione della fonte del reddito.

 

Scheda I.5 – Bulgaria – Riconoscimento delle spese contabili ai fini fiscali

La previsione dell’art. 10 della  Legge sull’imposta sul reddito delle società -Закон за Корпоративното Подоходно Облагане (ЗКПО) regola generalmente il riconoscimento delle spese contabili ai fini fiscali.

PRINCIPIO GENERALE – ART. 10, AL. 1 della  Legge sull’imposta sul reddito delle società -Закон за Корпоративното Подоходно Облагане (ЗКПО)

“Una spesa contabile è riconosciuta ai fini fiscali quando è:

– ha emesso un documento contabile primario ai sensi della legge sulla contabilità, che riflette fedelmente l’operazione aziendale e

– Scontrino fiscale da dispositivo fiscale, se vi è l’obbligo legale di emetterlo”

CASI SPECIFICI

  1. ART. 10, AL. 2 della Legge sull’imposta sul reddito delle società -Закон за Корпоративното Подоходно Облагане (ЗКПО) – NELLA MANCANZA DI PARTE DELLE INFORMAZIONI DEL PRIMO DOCUMENTO CONTABILE RICHIESTE DALLA NORMATIVA CONTABILE

“Una spesa contabile è rilevata ai fini fiscali e quando una parte delle informazioni richieste è mancante nel documento contabile primario, ai sensi della legge sulla contabilità, a condizione che:

– L’operazione aziendale è riflessa accuratamente

– Le informazioni mancanti sono certificate da alcuni altri documenti e

– L’operazione d’impresa è documentata con ricevuta fiscale da dispositivo fiscale, se vi è l’obbligo legale di emetterla”

  1. ART. 10, AL. 3 della Legge sull’imposta sul reddito delle società -Закон за Корпоративното Подоходно Облагане (ЗКПО)– L’EMITTENTE DEL DOCUMENTO NON E’ UN’IMPRESA AI SENSI DELLA LEGGE CONTABILE E NEL DOCUMENTO MANCANO PARTE DELLE INFORMAZIONI DISCIPLATE DALLA STESSA LEGGE

“Un onere contabile è riconosciuto ai fini fiscali nei casi in cui l’emittente dell’atto non sia un’impresa ai sensi dell’art. 2 della Legge sulla Contabilità e nel documento mancano alcune delle informazioni disciplinate dalla stessa legge. Per riconoscere la spesa:

– La transazione commerciale deve essere rispecchiata accuratamente

– L’operazione d’impresa è documentata con ricevuta fiscale da dispositivo fiscale, se vi è l’obbligo legale di emetterla”

  1. ART. 10, AL. 5 della Legge sull’imposta sul reddito delle società -Закон за Корпоративното Подоходно Облагане (ЗКПО)– PER IL TRASPORTO AEREO INTERNAZIONALE

“Nel caso di trasporto aereo internazionale, la spesa contabile si considera documentata quando è documentata attraverso:

– Documento contabile primario e

– La carta d’imbarco del volo effettuato

Quando il documento contabile primario (protocollo) è emesso da chi effettua la vendita per conto e per conto del vettore, è considerato emittente del documento.”

  1. ART. 10, AL. 6 della Legge sull’imposta sul reddito delle società -Закон за Корпоративното Подоходно Облагане (ЗКПО)– COSTI PER SCOPI DI RAPPRESENTANZA E COSTI CONNESSI ALL’ESERCIZIO DEI VEICOLI

“Giustificazione documentale per i costi di cui all’Art. 204, par. 1, punto 1 (spese di rappresentanza),le spese tassabili sono disponibili anche quando sono documentate solo con scontrino fiscale da dispositivo fiscale o con scontrino da gestionale aziendale automatizzato integrato.

Le spese relative alla conduzione di veicoli adibiti sia ad uso professionale che ad uso personale sono riconosciute ai fini fiscali e, quando non viene rilasciata la patente o altro titolo analogo, in sede di determinazione della base imponibile per l’imposizione delle spese di cui all’art. 204, par. 1, comma 4, la previsione dell’art. 215a, par. 2, punto 2″