IVA intracomunitaria – Contrasto frodi – Ufficio centrale di collegamento (CLO) – Comitato Permanente per la Cooperazione Amministrativa (SCAC, Standing Committee for Administrative Cooperation)

IVA intracomunitaria – Contrasto frodi – Ufficio centrale di collegamento (CLO) – Comitato Permanente per la Cooperazione Amministrativa (SCAC, Standing Committee for Administrative Cooperation)

Al fine di contrastare piu’ efficacemente possibili casi di frode fiscale e’ stata prevista la costituzione, da parte di ciascun stato membro, di un ufficio centrale di collegamento (CLO). Nella Circolare del 27/07/1994 n. 1 – Min. Finanze – Uff. Diritto Tributario Serv. II si illustrano i compiti e le responsabilita’ di tale ufficio.

Il Regolamento del Consiglio CEE n. 218/92 del 27 gennaio 1992,
concernente la cooperazione amministrativa nel settore delle imposte indirette (IVA), ha istituito un sistema di scambi di informazioni tra gli Stati membri per contrastare piu’ efficacemente, possibili casi di frode fiscale ed evasione dopo l’abolizione delle frontiere fiscali dal 1 gennaio 1993.
Il Regolamento, a tale proposito, ha previsto la costituzione, da parte
di ciascuno Stato membro di un Ufficio Centrale di Collegamento (CLO (Central Liaison Office)) quale responsabile principale dell’applicazione del Regolamento stesso, del collegamento con gli altri Stati membri nel settore della cooperazione amministrativa, finalizzata all’attivita’ antifrode nella specifica materia.
Gli Uffici Centrali di Collegamento hanno come referente, in seno alla Commissione dell’Unione Europea, il Comitato Permanente per la Cooperazione Amministrativa (SCAC, Standing Committee for Administrative Cooperation).
Con la Direttiva Ministeriale n. 388 del 7 gennaio 1994, il Ministro delle finanze ha istituito l’Ufficio Centrale di Collegamento presso il Segretariato Generale – Ufficio Centrale per gli Studi di Diritto Tributario Comparato e le Relazioni internazionali – che ha sede in Roma, Viale dell’Aeronautica 122.
L’Ufficio Centrale di Collegamento nel campo della cooperazione
amministrativa assicura il coordinamento tra tutti i settori
dell’amministrazione finanziaria incaricati della gestione dell’IVA
intracomunitaria e dei relativi controlli acquisendo, attraverso lo scambio di informazioni, i dati che consentono un continuo aggiornamento degli archivi informatizzati dell’amministrazione stessa.

La gestione della cooperazione amministrativa dell’IVA intracomunitaria e’ supportata da una rete telematica denominata VIES (VAT Information Exchange System) che utilizza banche dati presenti in tutti gli Stati Membri, contenenti le informazioni sugli operatori intracomunitari e sulle relative transazioni effettuate con soggetti identificati in altri Stati Membri.

a) RICHIESTE DI I E II LIVELLO

Per l’esigenza degli Uffici e dei Comandi che ne facciano richiesta e
sulla base dei dati gia’ inseriti nel sistema VIES, l’Ufficio Centrale di
Collegamento puoi ottenere, attraverso specifiche richieste ai CLO stranieri, la verifica delle seguenti informazioni:

  • esattezza del codice identificativo IVA di un operatore straniero, con i relativi dati anagrafici, data di inizio attivita’ e data di cessazione;
  • situazione anagrafica di un contribuente, identificato da un codice IVA, quale risulta ad una certa data;
  • elenco delle variazioni anagrafiche per un codice IVA specificato nella richiesta effettuate dal 1 gennaio 1993;
  • importo complessivo delle cessioni che fornitori residenti nello Stato al quale viene inviata la richiesta hanno effettuato nei confronti di un contribuente, identificato a un codice IVA residente nello Stato che ha inoltrato la richiesta;
  • elenco dei fornitori residenti nello Stato ai quale viene inviata la
    richiesta ed importi delle cessioni dagli stessi effettuate nei confronti di un contribuente identificato da un codice IVA, residente nello Stato che effettua la richiesta.

Analoghe informazioni sui contribuenti italiani potranno essere fornite ai CLO degli altri Stati membri attraverso l’attivazione delle strutture nazionali.

Restano ferme le competenze degli Uffici IVA per quanto attiene la
conferma del numero identificativo IVA di un soggetto passivo d’imposta intracomunitario.

b) RICHIESTE DI III LIVELLO

Qualora le informazioni scambiate telematicamente risultassero
insufficienti ovvero inadeguate alle esigenze dell’Autorita’ richiedente, ai  sensi dell’art.5 del citato Regolamento l’Ufficio Centrale di Collegamento provvede ad inoltrare una richiesta di assistenza amministrativa di III livello, cd. follow-up, al corrispondente Ufficio Centrale dello Stato membro
interessato.

Le richieste di assistenza amministrativa di III livello consentono a
ciascuno Stato di ottenere informazioni sugli elementi costitutivi delle fatture relative a transazioni intracomunitarie (numero, data di emissione, importo) nonche’ sul tipo di merce, mezzo di trasporto utilizzato, sulle modalita’ di pagamento, ecc.. L’acquisizione di tali informazioni, necessarie all’attivita’ del CLO, a differenza di quelle di I e di II livello, puo’ richiedere un controllo sui documenti e/o scritture contabili e, pertanto, coinvolge attivamente le strutture competenti dell’amministrazione finanziaria.

Le richieste di 1 livello presuppongono, ai sensi dell’art.7 del Reg.
218/92 CEE, una capacita’ di assistenza analoga da parte dello Stato membro richiedente e vanno attivate soltanto dopo che siano state gia’ esaurite le fonti di informazione interne.
Le informazioni di III livello che possono essere richieste esclusivamente tramite l’Ufficio Centrale di Collegamento italiano sia dagli Uffici competenti e dai Comandi della Guardia di Finanza sia dai corrispondenti CLO degli altri Stati membri, riguardano:

  • denominazione, indirizzo e codice identificativo IVA degli operatori che hanno effettuato la transazione ed il tipo di operazione relativa (cessione, acquisto, triangolazione o prestazione di servizi);
  • natura delle merci o della prestazione;
  •  tipo di documento (fattura, nota di credito, bolla di consegna), numero e data dello stesso;
  • valore della transazione indicato nella valuta con cui e’ avvenuto il pagamento;
  • modalita’ di pagamento (contanti, assegno, bonifico, beni o servizi
    forniti in contropartita, altro).

Possono essere richieste o fornite informazioni suppletive quali

  • il nome della banca
  • il numero e la data dell’assegno
  • dettagli su eventuali altre forme di pagamento
  • il tipo di trasporto utilizzato con l’indicazione se la consegna e’ stata effettuata a cura del fornitore o del cliente o di una societa’ di trasporti diversa dagli operatori
  • il settore merceologico di attivita’ identificate con il codice a quattro cifre previsto dal Regolamento CEE del Consiglio n.3037/90 del 09.10.1990, relativo alla classificazione statistica delle attivita’ economiche nell’Unione Europea.

c) TEMPI DI RISPOSTA

Ai sensi dell’articolo 5 del Regolamento 218/92, l’Ufficio Centrale di
Collegamento interpellato deve fornire l’informazione nel piu’ breve tempo possibile e comunque entro il termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui ha ricevuto la richiesta; qualora, invece, se ne ravvisi la necessita’, l’Ufficio od il Comando richiedente puo’ indicare un termine inferiore per casi specifici che rivestono particolare urgenza.

3.SCAMBIO DELLE INFORMAZIONI AI SENSI DELLA DIRETTIVA 77/799 CEE DEL CONSIGLIO

Secondo le disposizioni della Direttiva 77/799 CEE del Consiglio,
modificata dalla Direttiva 79/1070 CEE recepita nell’ordinamento italiano con DPR n.506 del 05.06.82, gli Uffici Centrali di Collegamento possono attualmente scambiarsi tutte le informazioni ritenute utili ai fini della lotta alla frode ed all’evasione fiscale nel settore dell’imposizione sul valore aggiunto. In tale contesto gli Uffici ed i Comandi segnaleranno al CLO i casi in cui si renda necessario esperire indagini presso un soggetto
residente in altro Stato membro. La richiesta verra’ inoltrata da parte del CLO nazionale al corrispondente CLO della Stato interessato. Parimenti gli stessi Uffici e Comandi verranno attivati per richieste di analoga assistenza pervenute al CLO dagli altri Stati Membri.
Gli uffici ed i comandi dovranno altresi’ segnalare al CLO tutte le
informazioni in proprio possesso su transazioni intracomunitarie che facciano insorgere sospetto di evasioni ed elusioni d’imposta in un altro Stato membro.

Normativa e prassi sui mezzi di prova per le cessioni intracomunitarie ed elementi di prova della spedizione o del trasporto

Normativa e prassi sui mezzi di prova per le cessioni intracomunitarie ed elementi di prova della spedizione o del trasporto

Costituiscono cessioni intracomunitarie, le vendite di beni in ambito UE, cessioni derivanti da atti a titolo oneroso della proprietà di beni, spediti o trasportati fuori dal territorio dello Stato ad altro Stato membro UE.

Per “operazioni intracomunitarie” si intendono, innanzitutto, gli acquisti e le cessioni di beni, che intercorrono tra soggetti passivi IVA appartenenti a diversi Stati membri dell’Unione Europea. Queste cessioni effettuate da operatori italiani nei confronti di operatori comunitario sono considerate “non imponibili” IVA.

L’articolo 41comma 1lettera a), del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 (TITOLO II : ARMONIZZAZIONE DELLA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO) stabilisce che:

Costituiscono cessioni non imponibili:

a) le cessioni a titolo oneroso di beni, trasportati o spediti nel territorio di altro Stato membro, dal cedente o dall’acquirente, o da terzi per loro conto, nei confronti di cessionari soggetti di imposta o di enti, associazioni ed altre organizzazioni indicate nell’articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non soggetti passivi d’imposta;”

La disciplina sostanziale delle operazioni intracomunitarie riguarda principalmente gli scambi comunitari (acquisti e cessioni), per la sussistenza dei quali occorre che siano verificati determinati requisiti.

A seguito della pubblicazione del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 è stata emanata la Circolare del 23/02/1994 n. 13
avente per oggetto: I.V.A. – Armonizzazione della disciplina relativa agli scambi intracomunitari. D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427.

L’esenzione IVA per le cessini intracomunitarie è stabilita dall’art. 138 della DIRETTIVA 2006/112/CE DEL CONSIGLIO del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto così come modificata dall’art.1 della DIRETTIVA (UE) 2018/1910 DEL CONSIGLIO del 4 dicembre 2018 che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l’armonizzazione e la semplificazione di determinate norme nel sistema d’imposta sul valore aggiunto di imposizione degli scambi tra Stati membri.

Articolo 138 -Esenzioni delle cessioni di beni

1.   Gli Stati membri esentano le cessioni di beni spediti o trasportati, fuori del loro rispettivo territorio ma nella Comunità, dal venditore o dall’acquirente o per loro conto, se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

a)  i beni sono ceduti a un altro soggetto passivo, o a un ente non soggetto passivo, che agisce in quanto tale in uno Stato membro diverso da quello in cui la spedizione o il trasporto dei beni ha inizio;

b)  il soggetto passivo o un ente non soggetto passivo destinatario della cessione è identificato ai fini dell’IVA in uno Stato membro diverso da quello in cui la spedizione o il trasporto dei beni ha inizio e ha comunicato al cedente tale numero di identificazione IVA.

bis.  L’esenzione prevista al paragrafo 1 non si applica qualora il cedente non abbia rispettato l’obbligo, di cui agli articoli 262 e 263, di presentare un elenco riepilogativo o l’elenco riepilogativo da lui presentato non riporti le informazioni corrette riguardanti tale cessione come previsto dall’articolo 264, a meno che egli non possa debitamente giustificare la sua mancanza secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti.”

Quindi la direttiva n, 2018/1910/UE del 4 dicembre 2018, modificando l’art. 138 della direttiva n. 2006/112/CE, ridefinisce i requisiti in presenza di quali una cessione che si qualifica come intracomunitaria può beneficiare del regime della non imponibilità IVA.
Nello specifico l’art. 138, paragrafo 1 dispone che gli Stati membri “esentano” (in Italia  “non imponibilità”) le cessioni di beni spediti o trasportati fuori dal territorio dello Stato dal venditore o dall’acquirente o da un terzo per loro conto, solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
  1. sia il cedente che il cessionario sono soggetti passivi;
  2. la merce oggetto della cessione viene trasportata o spedita da uno Stato membro a un altro;
  3. si ha il trasferimento della proprietà o di altro diritto reale di godimento sui beni ceduti;
  4. la cessione si realizza a titolo oneroso;
  5. il cessionario soggetto passivo o ente non soggetto passivo destinatario della cessione deve essere identificato ai fini IVA in uno Stato membro diverso da quello in cui la spedizione o il trasporto dei beni ha inizio e ha comunicato al cedente detto numero, il quale deve essere indicato in fattura.
Il successivo paragrafo 1-bis dell’art. 138 dispone che il regime della non imponibilità si applica se il cedente abbia rispettato l’obbligo di presentare gli elenchi riepilogativi INTRASTAT, a meno che questi non possa debitamente giustificare la sua mancanza secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti.
Per cui Nelle cessioni intra-UE, per beneficiare della non imponibilità IVA:
  • il cessionario deve essere identificato ai fini IVA in uno Stato membro diverso da quello in cui la spedizione o il trasporto dei beni ha inizio e deve aver comunicato al cedente il numero di identificazione inserito nel VIES, da indicare in fattura. La mancanza di tale elemento alla data di effettuazione dell’operazione determina l’emissione della fattura con IVA. È tuttavia possibile rettificare la fattura in un momento successivo, laddove il cessionario sia in grado di fornire al proprio fornitore il numero di identificazione IVA, la norma non impone che il soggetto destinatario della merce sia identificato ai fini IVA nello Stato di arrivo della stessa, ma soltanto che questi disponga di un identificativo IVA anche se in uno Stato diverso.  I chiarimenti resi dalla Commissione UE nelle , “Explanatory Notes” diffuse nel mese di dicembre 2019 – Note esplicative riguardanti le modifiche del sistema dell’IVA nell’UE relative al regime di call-off stock, alle operazioni a catena e all’esenzione delle cessioni intracomunitarie di beni (“soluzioni rapide 2020”) confermano che è sufficiente che si tratti di un numero di identificazione IVA attribuito da uno Stato membro diverso da quello in cui inizia la spedizione o il trasporto.;
  • il regime di non imponibilità non si applica, inoltre, se il cedente non ha presentato l’elenco INTRASTAT o vi ha riportato informazioni non corrette. Secondo il nuovo paragrafo 1-bis dell’art. 138 della direttiva n. 2006/112, il regime della non imponibilità IVA non si applica se il cedente non ha presentato l’elenco INTRASTAT o in tale elenco ha riportato informazioni non corrette relative alla cessione intra-UE, salvo che il cedente non sia in grado di giustificare la sua violazione secondo modalità ritenute soddisfacenti dall’Amministrazione finanziaria, a questo proposito quello che è doveroso verificare è quali possano essere in concreto le ipotesi in cui, non avendo il cedente compilato e/o non correttamente compilato gli INTRASTAT, le sue giustificazioni possano essere considerate “soddisfacenti” dalle competenti autorità fiscali. Al 7° punto dei Considerando in premessa alla Direttiva 2018/1910 per quanto riguarda il numero di identificazione IVA in relazione all’esenzione per le cessioni di beni nell’ambito di scambi intracomunitari si afferma che:“gli Stati membri dovrebbero garantire che, laddove il fornitore non ottemperi ai suoi obblighi in materia di elenchi VIES, l’esenzione non si applichi, tranne nei casi in cui il fornitore agisca in buona fede, vale a dire, qualora possa debitamente giustificare dinanzi alle autorità fiscali in merito a qualsivoglia delle sue carenze relative alla dichiarazione riepilogativa, che potrebbe anche includere in quel momento la fornitura da parte del fornitore delle informazioni corrette, come richiesto dall’articolo 264 della direttiva 2006/112/CE”. ;
  • trasporto dei beni al di fuori dello Stato membro di cessionecondizione sostanziale per l’applicazione del regime, anziché un requisito formale.

Il DECRETO LEGISLATIVO 5 novembre 2021, n. 192 ha dato attuazione alla direttiva (UE) 2018/1910 del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l’armonizzazione e la semplificazione di determinate norme nel sistema d’imposta sul valore aggiunto di imposizione degli scambi tra Stati membri, modificando (Art. 1) il  decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 (TITOLO II : ARMONIZZAZIONE DELLA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO).

L’art.1, primo comma, lettera b) del DECRETO LEGISLATIVO 5 novembre 2021, n. 192 ha inserito all’articolo 41 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, dopo il comma 2-bis,  il 2-ter: «.Le cessioni di cui al comma 1, lettera a), e al comma 2, lettera c), costituiscono cessioni non imponibili a condizione che i cessionari abbiano comunicato il numero di identificazione agli stessi attribuito da un altro Stato membro e che il cedente abbia compilato l’elenco di cui all’articolo 50, comma 6, o abbia debitamente giustificato l’incompleta o mancata compilazione dello stesso.».

Quindi, ricapitolando, l’articolo 41 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, considera cessioni intracomunitarie “non imponibili ai fini IVA” in Italia le cessioni di beni trasportati o spediti dal cedente, dall’acquirente o da un terzo per loro conto, dal territorio dello Stato italiano a quello di un altro Stato membro alle seguenti condizioni:

  • La cessione è effettuata a titolo oneroso. Le cessioni a titolo gratuito sono soggette alla normativa interna (Circ. Min. n. 13/E/1994);
  • Il cedente è un soggetto passivo in Italia. Ovvero è un soggetto estero che ha nominato un rappresentante fiscale in Italia o si è identificato direttamente;
  • L’acquirente è un soggetto passivo in un altro Stato membro. In ogni caso, non un soggetto per il quale si verifichino le condizioni di applicazione, nello Stato membro di appartenenza, del regime derogatorio;
  • Si verifichi l’effettivo trasferimento dei beni dall’Italia ad un altro Stato UE. Non rileva il soggetto che cura la spedizione / trasporto dei beni (cedente / acquirente / soggetto terzo per conto di uno dei precedenti). In altre parole la cessione può essere sia “franco destino” che “franco fabbrica”;
  • cessionari non residenti devono avere comunicato il numero di identificazione agli stessi attribuito da un altro Stato membro;
  • Il cedente italiano deve avere compilato il modello INTRA 1-bis o abbia debitamente giustificato l’incompleta o mancata compilazione dello stesso;
  • Il cedente sia in possesso di adeguate prove documentali in grado di attestare la sussistenza delle citate condizioni.

L’Agenzia delle Entrate, in riferimento alla documentazione idonea a dimostrare l’effettivo trasferimento dei beni dall’Italia in un altro Stato UE considera ancora valide le indicazioni fornite con:

  • Risoluzione n. 345/E del 28 novembre 2007 in risposta ad un’istanza d’interpello con cui veniva chiesto: “quale sia la documentazione da esibire ai fini della prova dell’avvenuta cessione intracomunitaria di beni verso operatori stabiliti in altro Stato membro dell’Unione europea“;
  • Risoluzione n. , n. 477/E del 15 dicembre 2008 avente per oggetto: IVA. Prova delle cessioni intracomunitarie;
  • Risoluzione n. 19/E del 25 marzo 2013 avente per oggetto: Chiarimenti in merito alla prova dell’avvenuta cessione
    intracomunitaria in particolare in relazione alla clausola “franco
    fabbrica” di cui all’articolo 41 del DL n. 331/1993

L’art.1 del Regolamento Unione Europea del 04/12/2018 n. 1912 (REGOLAMENTO DI ESECUZIONE  che modifica il regolamento (UE) n. 282/2011 per quanto riguarda talune esenzioni connesse alle operazioni intracomunitarie) ha introdotto l’Articolo 45-bis nel Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio, del 15 marzo 2011 (recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto)

L’Articolo 45 bis del el Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 recita:

“1.  Ai fini dell’applicazione delle esenzioni di cui all’articolo 138 della direttiva n. 2006/112/CE, si presume che i beni siano stati spediti o trasportati dal territorio di uno Stato membro verso una destinazione esterna al proprio territorio ma nella Comunità, in presenza di una dei casi seguenti:

a) il venditore certifica che i beni sono stati spediti o trasportati da lui o da un terzo per suo conto ed il veditore è in possesso di almeno due degli elementi di prova non contraddittori di cui al paragrafo 3, lettera a), rilasciati da due diverse parti indipendenti l’una dall’altra, dal venditore e dall’acquirente, o il venditore è in possesso di uno qualsiasi dei singoli elementi di cui al paragrafo 3, lettera a), in combinazione con uno qualsiasi dei singoli elementi di prova non contradditori di cui al paragrafo 3, lettera b), che confermano la spedizione o il trasporto rilasciati da due diverse parti indipendenti l’una dall’altra, dal venditore e dall’acquirente;
b) il venditore è in possesso di:
i) una dichiarazione scritta dall’acquirente che certifica che i beni sono stati trasportati o spediti dall’acquirente, o da un terzo per conto dello stesso acquirente, e che identifica lo Stato membro di destinazione dei beni; tale dichiarazione scritta indica la data di rilascio; il nome e l’indirizzo dell’acquirente; la quantità e la natura dei beni; la data e il luogo di arrivo dei beni; nel caso di cessione di mezzi di trasporto, il numero di identificazione del mezzo di trasporto; nonché l’identificazione della persona che accetta i beni per conto dell’acquirente; e
ii) almeno due degli elementi di prova non contraddittori di cui al paragrafo 3, lettera a), rilasciati da due diverse parti e che siano indipendenti l’una dall’altra, dal venditore e dall’acquirente, o uno qualsiasi dei singoli elementi di cui al paragrafo 3, lettera a), in combinazione con uno qualsiasi dei singoli elementi di prova non contradditori di cui al paragrafo 3, lettera b), che confermano la spedizione o il trasporto, rilasciati da due parti indipendenti l’una dall’altra, dal venditore e dall’acquirente.

L’acquirente deve fornire al venditore la dichiarazione scritta di cui alla lettera b), punto i), entro il decimo giorno del mese successivo alla cessione.

2.  Un’autorità fiscale può refutare la presunzione di cui al paragrafo 1.

3.  Ai fini del paragrafo 1, sono accettati come elementi di prova della spedizione o del trasporto:

a) i documenti relativi al trasporto o alla spedizione dei beni, ad esempio un documento o una lettera CMR riportante la firma, una polizza di carico, una fattura di trasporto aereo, oppure una fattura emessa dallo spedizioniere;
b) i documenti seguenti:
i) una polizza assicurativa relativa alla spedizione o al trasporto dei beni o i documenti bancari attestanti il pagamento per la spedizione o il trasporto dei beni;
ii) documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità, ad esempio da un notaio, che confermano l’arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione;
iii) una ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato membro di destinazione che confermi il deposito dei beni in tale Stato membro.”

Il legislatore comunitario ha elencato le prove che, nell’ambito di una cessione intracomunitaria, il cedente deve fornire per dimostrare l’effettivo trasferimento di beni da uno Stato membro a un altro, così da poter beneficiare del regime di non imponibilità IVA

La disposizione prende in considerazione 2 fattispecie di beni:

  • beni spediti/trasportati dal cedente, direttamente o tramite terzi per suo conto;
  • beni spediti/trasportati dal cessionario o da terzi per suo conto

Beni trasportati dal cedente o da un terzo per suo conto

Nel caso in cui i beni siano stati trasportati dal cedente (o da un terzo per suo conto), al fine di provare l’effettivo trasferimento fisico della merce, il cedente deve essere in possesso di almeno due elementi di prova di cui al GRUPPO A) rilasciati da due diverse parti indipendenti l’una dall’altra, oppure, in alternativa di uno qualsiasi degli elementi di prova di cui al GRUPPO A) in combinazione di uno qualsiasi dei singoli elementi di prova di cui al GRUPPO B) che confermano la spedizione o il trasporto, rilasciati da due diverse parti indipendenti l’una dall’altra.

ELEMENTI DI PROVA GRUPPO A  ELEMENTI DI PROVA GRUPPO B
Documento o una lettera CMR riportante la firma (si ritiene che si faccia riferimento alla firma del trasportatore che ha preso in carico la merce). Polizza assicurativa relativa alla spedizione o al trasporto dei beniI documenti bancari attestanti il pagamento della spedizione o del trasporto dei beni;
Polizza di carico Documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità (es. un notaio) che confermano l’arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione);
Fattura di trasporto aereo. Ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato membro di destinazione che confermi il deposito dei beni in tale stato membro.
Fattura emessa dallo spedizioniere. Ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato membro di destinazione che confermi il deposito dei beni in tale stato membro.

Beni trasportati o spediti dal cessionario o da un terzo per suo conto

Nel caso in cui i beni siano stati trasportati o spediti dal cessionario (o da un terzo per suo conto) è necessario il rilascio da parte del cessionario di una dichiarazione con la quale certifichi che la merce è giunta nel Paese di destinazione.

Tale dichiarazione deve riportare:

  • la data di rilascio;
  • il nome e l’indirizzo dell’acquirente;
  • la quantità e la natura dei beni;
  • la data e il luogo di arrivo;
  • nel caso di cessione di mezzi di trasporto, il numero di identificazione del mezzo di trasporto;
  • l’identificazione della persona che accetta i beni per conto dell’acquirente.

Tale dichiarazione, che deve essere fornita al venditore entro il decimo giorno del mese successivo alla cessione, costituisce un elemento di prova necessario ma non ancora sufficiente, in quanto il venditore dovrà essere il possesso, oltre alla descritta dichiarazione, anche di almeno due degli elementi di prova di cui al GRUPPO A), rilasciata da due diverse parti indipendenti l’una dall’altra oppure di uno qualsiasi dei singoli elementi di cui al GRUPPO A) in combinazione con uno qualsiasi dei singoli elementi di prova di cui al GRUPPO B) che confermano la spedizione o il trasporto, rilasciati da due parti indipendenti l’una dall’altra.


In seguito all’introduzione dell’art. 45 bis nel Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio, del 15 marzo 2011 è stata emanata dall’Agenzia delle Entrate la  CIRCOLARE N. 12 del  12 Maggio 2020 “Chiarimenti in merito alla prova delle cessioni
intracomunitarie. Articolo 45-bis del Regolamento Ue n. 282
del 2011, introdotto dal Regolamento Ue n. 1912 del 2018. ”

La CIRCOLARE N. 12 del  12 Maggio 2020 si sofferma su

  1. Normativa e   prassi   nazionale  sui   mezzi   di   prova   per   le   cessioni intracomunitarie
  2. Presunzione di avvenuto trasporto o spedizione di beni in un altro Stato membro
  3. Rapporto tra la presunzione di cui all’articolo 45-bis del Regolamento IVA e la prassi nazionale in materia di prova del trasporto nella cessione intracomunitaria

 Riportiamo il testo della CIRCOLARE N. 12 del  12 Maggio 2020

  1. 1. Normativa e   prassi   nazionale  sui   mezzi   di   prova   per   le   cessioni intracomunitarie

In termini generali, si ricorda che costituiscono cessioni non imponibili le cessioni a titolo oneroso di beni trasportati o spediti nel territorio di un altro Stato membro dal cedente, dall’acquirente o da terzi per loro conto, nei confronti di soggetti passivi d’imposta (articolo 41comma 1lettera a), del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 (Disposizione che recepisce l’articolo 138 della direttiva 112/2006/CE.)).

In sostanza, secondo la normativa nazionale, per la realizzazione di una cessione intracomunitaria, con la conseguente emissione di fattura non imponibile IVA, devono sussistere i seguenti requisiti:

  1. onerosità dell’operazione;
  2. acquisizione o trasferimento del diritto di proprietà o di altro diritto reale sui beni;
  3. status di   operatore  economico  del   cedente  nazionale  e   del   cessionario comunitario;
  4. effettiva movimentazione del bene dall’Italia ad un altro Stato membro, indipendentemente dal fatto che il trasporto o la spedizione avvengano a cura del cedente, del cessionario o di terzi per loro conto.

Tali requisiti devono ricorrere congiuntamente; in mancanza anche di uno solo, la cessione sarà da considerare imponibile ai fini IVA secondo le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (“Decreto IVA”).

La legge italiana – conformandosi sul punto alla Direttiva 2006/112/CE (“Direttiva IVA”) – non detta alcuna specifica disposizione in merito ai documenti che il contribuente deve conservare, ed esibire in caso di eventuale controllo, per provare l’avvenuto trasferimento del bene in un altro Stato della UE( Circostanza che ha determinato anche un significativo contenzioso, con pronunce giurisdizionali non sempre convergenti.).

Prima dell’entrata in vigore dell’articolo 45-bis del Regolamento IVA, l’Agenzia delle entrate aveva fornito diversi chiarimenti in materia.

In particolare, nella risoluzione 25 marzo 2013, n. 19/E, richiamando anche le precedenti risoluzioni del 28 novembre 2007, n. 345/E e del 15 dicembre 2008, n. 477/E, è stato affrontato il tema della prova dell’effettiva movimentazione dei beni dall’Italia ad un altro Stato membro, indipendentemente dal fatto che il trasporto o la spedizione fossero avvenuti a cura del cedente, del cessionario o di terzi per loro conto. In quella circostanza – che traeva spunto, come la risoluzione n. 477/E del 2008, da un caso relativo alle cessioni c.d. “franco fabbrica” – è stato chiarito che, per le cessioni intracomunitarie, il CMR elettronico (la lettera di vettura internazionale regolata dalla “Convention des Marchandises par Route”), recante lo stesso contenuto di quello cartaceo, costituisce un mezzo di prova idoneo a dimostrare l’uscita della merce dal territorio nazionale. Inoltre, è stato riconosciuto, quale mezzo di prova equivalente al CMR cartaceo, un insieme di documenti dal quale si possano ricavare le medesime informazioni presenti nello stesso CMR cartaceo, nonché le firme dei soggetti coinvolti (cedente, vettore e cessionario). Tale documentazione, dalla quale deve risultare che è avvenuta la movimentazione fisica della merce e che quest’ultima abbia raggiunto un altro Stato membro, ha valore solo se conservata unitamente alle fatture di vendita, alla documentazione bancaria attestante le somme riscosse per le predette cessioni e alla documentazione relativa agli impegni contrattuali assunti nonché agli elenchi Intrastat.

Successivamente, con la risoluzione 24 luglio 2014, n. 71/E, con riferimento alla prova della cessione intracomunitaria, sono stati espressi i seguenti due principi:

  1. quando non è possibile esibire il documento di trasporto sono ammissibili altri mezzi di prova idonei;
  2. la prova dell’avvenuto trasferimento del bene in altro Stato membro deriva da un insieme di documenti da cui si ricava, con sufficiente evidenza, che il bene è stato trasferito dallo Stato del cedente a quello dell’acquirente.

Si ricorda, infine, che nella risposta all’interpello n. 100 pubblicata in data 8 aprile 2019 la Scrivente è tornata sul tema della prova dell’effettività di un trasporto effettuato dall’Italia verso un altro Stato membro, in relazione ad una società che poneva in essere cessioni intracomunitarie di beni sia “franco destino”, sia “franco fabbrica”.

In particolare, all’atto della spedizione dei beni, la società istante emetteva un documento di trasporto (DDT) con indicazione della destinazione dei beni, normalmente firmato anche dal trasportatore per presa in carico e, quando il trasporto era curato dalla stessa società, questa riceveva la fattura del trasportatore con l’indicazione dei trasporti effettuati. Oltre al DDT, la società italiana predisponeva un documento contenente:

  1. l’identificativo del committente (ossia il cessionario in fattura);
  2. il riferimento della fattura di vendita;
  3. il riferimento della fattura logistica (documento interno);
  4. la data della fattura;
  5. la data del DDT;
  6. la data della destinazione delle merci, del Paese di destinazione e dell’anno di ricezione delle merci stesse;
  7. la seguente dichiarazione da parte del cessionario comunitario: «le merci relative alle fatture sopra indicate sono regolarmente pervenute presso il nostro terzista, il nostro deposito oppure presso i nostri negozi».

Nel parere, oltre a riconoscere l’idoneità della documentazione indicata a costituire prova dell’avvenuto trasporto intracomunitario, è stata ribadita la necessità che dai documenti siano individuabili i soggetti coinvolti, ovvero cedente, vettore e cessionario, e tutti i dati utili a definire l’operazione a cui si riferiscono. La Scrivente ha ribadito la necessità che il contribuente conservi le relative fatture di vendita, la documentazione bancaria attestante le somme riscosse in relazione alle precedenti cessioni, la documentazione relativa agli impegni contrattuali assunti e gli elenchi Intrastat.

  1. Presunzione di avvenuto trasporto o spedizione di beni in un altro Stato membro

Come osservato nel paragrafo precedente, la Direttiva IVA non indica le modalità attraverso le quali gli operatori possono dimostrare l’avvenuto trasporto o spedizione nell’altro Stato dell’Unione affinché sia riconosciuta l’esenzione dell’operazione stessa.

Al livello unionale, si è osservato (Cfr. il preambolo (c.d. “considerando”) del Regolamento UE 2018/1912 del 4 dicembre 2018) come gli Stati abbiano adottato approcci differenti nell’applicare tale normativa e ciò abbia creato una situazione di incertezza e di difficoltà per le imprese. Al fine di migliorare gli scambi commerciali, fornendo soluzioni pratiche per le imprese e garanzie per le amministrazioni fiscali, il Consiglio dell’Unione Europea ha quindi ritenuto necessario individuare talune circostanze in cui i beni dovrebbero essere considerati spediti o trasportati dallo Stato membro di cessione verso una destinazione esterna rispetto al loro territorio ma comunque nella Comunità, creando, così, le condizioni per garantire l’applicazione armonizzata della non imponibilità prevista per le cessioni intracomunitarie nell’ambito del mercato unico.

In particolare, è stata introdotta una presunzione relativa circa l’avvenuto trasporto di beni in ambito comunitario (paragrafo 1, lettere a) e b), dell’articolo 45-bis del Regolamento IVA). La Commissione ha fornito alcuni chiarimenti in merito a tale disposizione con le Note Esplicative sui “quick fixes 2020”, pubblicate a dicembre 2019.

In particolare, vengono disciplinate le ipotesi in cui:

  • a) i beni siano stati spediti o trasportati dal venditore o da un terzo per suo conto (lettera a) del paragrafo 1 dell’articolo 45-bis in commento); e
  • b) quella in cui i beni siano stati trasportati dall’acquirente o da un terzo per suo conto (lettera b) del paragrafo 1 del medesimo articolo 45-bis).

Nella prima fattispecie (lettera a), per beneficiare della presunzione di trasporto, il venditore, oltre a dichiarare che i beni sono stati spediti o trasportati da lui o da terzi per suo conto, dovrà produrre almeno due documenti, non contraddittori e provenienti da soggetti diversi tra loro e indipendenti sia dal venditore che dall’acquirente. Tali documenti sono quelli indicati al paragrafo 3, lettera a) dell’articolo 45-bis: si tratta dei documenti relativi al trasporto o alla spedizione dei beni (ad esempio un documento o una lettera CMR riportante la firma del trasportatore, una polizza di carico, una fattura di trasporto aereo, oppure una fattura emessa dallo spedizioniere).

In alternativa, il venditore potrà presentare, oltre alla dichiarazione che i beni sono stati spediti o trasportati da lui o da terzi per proprio conto, un documento di cui al citato paragrafo 3, lettera a) e uno qualsiasi dei documenti indicati alla successiva lettera b) del medesimo paragrafo 3, ovvero:

  1. una polizza assicurativa relativa alla spedizione o al trasporto dei beni o i documenti bancari attestanti il pagamento per la spedizione o il trasporto dei beni;
  2. documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità, ad esempio da un notaio, che confermano l’arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione;
  3. una ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato membro di destinazione che confermi il deposito dei beni in tale Stato membro.

Nella seconda fattispecie (lettera b), in cui il trasporto viene effettuato dall’acquirente oppure da un terzo per suo conto, l’acquirente stesso deve fornire al venditore, entro il decimo giorno del mese successivo alla cessione, una dichiarazione scritta dalla quale dovranno risultare la data del rilascio, il nome e l’indirizzo dell’acquirente, la quantità e la natura dei beni ceduti, la data e il luogo del loro arrivo, l’identificazione della persona che ha accettato i beni per conto dell’acquirente e, qualora si tratti di mezzi di trasporto, il numero di identificazione del mezzo.

In particolare, si precisa che la trasmissione al venditore della dichiarazione scritta da parte dell’acquirente oltre il termine del “decimo giorno del mese successivo alla cessione”, previsto all’articolo 45-bis, paragrafo 1(b)(i), non preclude la possibilità per il venditore di beneficiare della presunzione in presenza di tutte le altre condizioni previste dal medesimo articolo (cfr. par. 5.3.8. delle Note esplicative).

Tale dichiarazione dovrà essere posseduta dal venditore insieme ad almeno due dei documenti relativi al trasporto delle merci, di cui alla lettera a) del paragrafo 3 dell’articolo 45-bis, oppure ad un documento di trasporto di cui alla lettera a) unitamente ad un documento relativo agli altri mezzi di prova indicati nella lettera b) del medesimo paragrafo 3.

Si ritiene che la presunzione in esame possa essere riconosciuta anche in relazione alle operazioni realizzate ante 1° gennaio 2020 qualora il contribuente possieda un corredo documentale integralmente coincidente con le indicazioni della norma richiamata.

In altri termini, anche precedentemente al 1° gennaio 2020, in presenza della documentazione di prova ritenuta idonea ai sensi dell’articolo 45-bis, la stessa deve essere ammessa (con forza di presunzione relativa) quale dimostrazione dell’avvenuto arrivo dei beni nell’altro Stato membro.

Come chiarito nelle Note esplicative “quick fixes 2020”, è invece esclusa l’applicazione della presunzione che le merci siano state trasportate o spedite in altro Stato membro qualora il trasporto o la spedizione siano stati effettuati dal cedente o dal cessionario senza l’intervento di altri soggetti come, ad esempio, lo spedizioniere o il trasportatore (par. 5.3.5.). Questo perché gli elementi di prova non contraddittori richiesti ai fini dell’applicazione della presunzione in commento devono, per espressa previsione dell’articolo 45-bis, provenire da due parti indipendenti tra loro, dal venditore e dall’acquirente.

Il Comitato IVA ha chiarito che, ai fini della disciplina in esame, non è possibile considerare due parti come “indipendenti” quando le stesse facciano parte del medesimo soggetto giuridico (è il caso, ad esempio, di stabile organizzazione e casa madre) ovvero si tratti di soggetti legati da vincoli familiari o altri stretti legami personali, gestionali, associativi, proprietari, finanziari o giuridici quali definiti dagli Stati membri (es., amministratore delegato e società amministrata; società legate da rapporti di controllo ai sensi dell’articolo 2359 del Codice civile)(Linee Guida risultanti dalla 113° riunione del Comitato IVA del 3 giugno 2019. Si tratta dei criteri individuati dall’articolo 80 della Direttiva IVA con riferimento alla possibilità di applicare il valore normale in luogo del corrispettivo per le transazioni tra “parti correlate”.).

  1. Rapporto tra la presunzione di cui all’articolo 45-bis del Regolamento IVA e la prassi nazionale in materia di prova del trasporto nella cessione intracomunitaria

 La presunzione contenuta nell’articolo 45-bis del Regolamento IVA è applicabile solo qualora la documentazione in possesso del contribuente risponda ai requisiti ivi previsti.

Tuttavia, le Autorità fiscali dei Paesi UE conservano comunque la facoltà di superare la presunzione dell’avvenuto trasporto o spedizione intracomunitaria (cfr. par. 2 del citato articolo 45-bis).

Ciò si può verificare quando l’Amministrazione finanziaria viene in possesso di elementi che dimostrino che il trasporto intracomunitario non si è effettivamente realizzato. Si richiamano, a titolo semplificativo, il caso in cui nel corso di un controllo si riscontri che i beni sono ancora giacenti nel magazzino del venditore o il caso in cui si venga a conoscenza di un incidente durante il trasporto che ha comportato la distruzione dei beni. In tali circostanze, sussistendo le prove che il trasporto comunitario non è avvenuto, la non imponibilità dell’operazione di cui all’articolo 41 del D.L. n. 331 del 1993 non può essere riconosciuta.

Un’altra ipotesi in cui la presunzione dell’avvenuto trasporto intracomunitario può essere superata si ha quando l’Amministrazione finanziaria dimostri che uno o più tra i documenti obbligatoriamente richiesti ai fini della presunzione e forniti come mezzi di prova contengono informazioni non corrette o addirittura false (cfr. par. 5.3.4. delle Note esplicative).

In tal caso, come in ogni altra ipotesi in cui non si è in possesso della documentazione specificamente richiesta dalla disposizione unionale ai fini dell’applicazione della presunzione, il contribuente conserva la possibilità di dimostrare con altri elementi oggettivi di prova che l’operazione sia realmente avvenuta (cfr. anche par. 5.3.3. delle Note esplicative).

L’articolo 45-bis in commento, infatti, non preclude agli Stati membri l’applicazione di norme o prassi nazionali ulteriori in materia di prova delle cessioni intracomunitarie, eventualmente più flessibili della presunzione prevista dal Regolamento IVA (cfr. par. 5.3.2).

Così ricostruito il vigente quadro normativo comunitario, la scrivente ritiene che, allo stato, in tutti i casi in cui non si renda applicabile la presunzione di cui all’articolo 45-bis, possa continuare a trovare applicazione la prassi nazionale, anche adottata prima dell’entrata in vigore del medesimo articolo in tema di prova del trasporto intracomunitario dei beni. Resta inteso, ad ogni modo, che detta prassi nazionale individua documenti, la cui idoneità a provare l’avvenuto trasporto comunitario è comunque soggetta alla valutazione, caso per caso, dell’amministrazione finanziaria (cfr. Note esplicative, par. 5.3.3.).”

 

 

Bulgaria – Le dichiarazioni Iva mensili

Una società In Bulgaria iscritta all’IVA è obbligata a presentare all’Agenzia nazionale delle entrate Bulgara ( Национална агенция за приходите (НАП (NAP)) le dichiarazioni IVA mensili (Dichiarazione di riferimento ai sensi dell’art. 125, cpv. 1 della legge sull’imposta sul valore aggiunto – Закон за Данък Върху Добавената Стойност (ЗДДС) (Per ciascun periodo d’imposta l’iscrizione ex art. 96 , 97 , 97a , 99 e dell’art. 100, par. 1 e 2 devono presentare una dichiarazione di riferimento, redatta sulla base delle scritture contabili di cui all’art. 124) indipendentemente dal fatto che la società bulgara abbia effettuato acquisti o vendite durante il periodo di riferimento (coincidente con il mese).

In base all’art. 125, cpv. 3 della legge sull’imposta sul valore aggiunto – Закон за Данък Върху Добавената Стойност (ЗДДС), unitamente alla dichiarazione di riferimento di cui all’art. 125, cpv. 1 della legge sull’imposta sul valore aggiunto , l’iscritto presenta altresì i registri  di cui all’art. 124 della legge sull’imposta sul valore aggiunto per il rispettivo periodo d’imposta (libri contabili di acquisto e di vendita).

Al momento dell’esecuzione di una fornitura o di transazioni / transazioni intracomunitarie registrate con società UE IVA / in un determinato mese, la società bulgara è inoltre tenuta a presentare una dichiarazione INTRASTAT (per la circolazione di merci tra gli Stati membri dell’UE).

Le soglie per la dichiarazione secondo il sistema Intrastat sono determinate con un Ordine del Presidente dell’Istituto Nazionale di Statistica entro la fine di ottobre dell’anno in corso e sono valide per tutto l’anno successivo.

Gli operatori Intrastat sono i soggetti iscritti alla legge sull’imposta sul valore aggiunto, che effettuano scambi intracomunitari (scambi intraunionali) di beni in volumi annuali, espressi in valore, superiori alle soglie di dichiarazione , determinato con ordinanza del Presidente dell’Istituto Nazionale di Statistica. L’ordinanza è pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale entro il 31 ottobre di quest’anno.

Le soglie di dichiarazione per il 2023 secondo l’ordinanza RD – 05 – 485/03.11.2022 del Presidente dell’Istituto Nazionale di Statistica sono:

  • Per l’importazione intraunionale (arrivi) – BGN 700.000.
  • Per l’esportazione intra-sindacale (spedizioni) – BGN 1.000.000.

Le soglie per la dichiarazione del valore statistico per il 2023 sono:

  • Per l’importazione intraunionale (arrivi) – BGN 11.000.000.
  • Per le esportazioni intraunionali (spedizioni) – BGN 29.300.000.

La soglia per la dichiarazione semplificata di singole transazioni di valore basso è BGN 390.

La terza dichiarazione che una  società in Bulgaria è obbligata a presentare all’Agenzia nazionale delle entrate Bulgara ( Национална агенция за приходите (НАП (NAP)) , nuovamente su base mensile, è la dichiarazione VIES (elenchi di vendita CE).

Ai sensi dell’articolo 125, comma 2 della  legge sull’imposta sul valore aggiunto – Закон за Данък Върху Добавената Стойност (ЗДДС) la dichiarazione VIES (Value Added Tax Information Exchange System) è presentata da una persona registrata con partita IVA che esegue:

  • forniture intracomunitarie;
  • forniture come intermediario in un’operazione tripartita;
  • prestazioni di servizi il cui destinatario è un soggetto passivo stabilito fuori del territorio dello Stato. In questi casi il luogo di prestazione del servizio di intermediario è il luogo in cui il destinatario ha stabilito la propria attività economica autonoma / art.21, comma 2 della  legge sull’imposta sul valore aggiunto – Закон за Данък Върху Добавената Стойност (ЗДДС) (1)

L’Art. 117 del Regolamento per l’applicazione della  legge sull’imposta sul valore aggiunto ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ  (ППЗДДС) determina il contenuto e le condizioni per la presentazione della dichiarazione VIES. Essa è redatta sulla base dei dati di sintesi delle scritture contabili di cui all’art. 124, par. 1 della legge sull’imposta sul valore aggiunto – Закон за Данък Върху Добавената Стойност (ЗДДС), che non comprende i documenti fiscali rilasciati in relazione agli anticipi ricevuti per cessioni intracomunitarie di beni, nonché le cessioni di beni e servizi con luogo di prestazione in un altro Stato membro, per le quali i destinatari non sono registrati ai fini delle persone IVA. L’anticipo ricevuto (in tutto o in parte) da un intermediario in un’operazione tripartita non deve essere incluso nella dichiarazione VIES. Se ci sono più consegne nello stesso periodo a un fornitore, i dati di queste consegne sono inclusi in una riga nella dichiarazione VIES come dati aggregati.

È importante sapere che non tutte le forniture per le quali il destinatario è tassato sono incluse nella dichiarazione VIES. Ad esempio, le consegne di merci mediante montaggio e installazione in un luogo di adempimento in un altro Stato membro non sono riportate nella dichiarazione VIES. Lo stesso vale per le consegne di cui all’art. 21, par. 4 con luogo di adempimento in un altro Stato membro. L’Art. 117, par. 8 della legge sull’imposta sul valore aggiunto – Закон за Данък Върху Добавената Стойност (ЗДДС) consente non ancora ricomprese nella dichiarazione VIES le prestazioni di servizi di cui all’art. 21, par. 2 della legge sull’imposta sul valore aggiunto , quando la prestazione di tali servizi è esente nello Stato membro in cui viene effettuata la prestazione.

Se nessuna delle forniture di cui sopra viene eseguita nel mese corrente, non è richiesta la presentazione della dichiarazione INTRASTAT o VIES per il mese in questione.

La dichiarazione IVA insieme ai registri della società bulgara (e anche la dichiarazione VIES se richiesta) deve essere presentata entro 14 giorni dal mese di riferimento (le dichiarazioni Intrastat sono archiviate solo elettronicamente fino al decimo giorno successivo al mese a cui si riferiscono). Le dichiarazioni IVA e VIES possono essere archiviate anche elettronicamente con l’uso della firma elettronica universale. 

l’IVA dovuta  deve essere pagata entro lo stesso termine.

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