Servizi Tayros Consulting

Costituzione di Società in Bulgaria

Assistenza

      • nell’individuazione della forma di società in Bulgaria più idonea allo svolgimento della sua attività d’impresa;
      • nel predisporre lo statuto della società individuando le clausole che possano meglio regolare la
        • gestione della società;
        • la sua attività;
        • i rapporti tra i suoi organi.
      • nel costituire società in Bulgaria
      • nella registrazione presso gli uffici amministrativi e fiscali della Bulgaria

Tutti gli atti della costituenda società sono redatti in italiano e bulgaro, nel pieno rispetto della normativa della Bulgaria, con deleghe rilasciate ai ns. professionisti per rendere il quanto più agevole possibile al cliente l’iter costitutivo.

Assistenza all’individuazione o realizzazione di Insediamenti produttivi, commerciali, artigianali, industriali, magazzini, uffici, negozi, officine.

Assistenza nell’espletamento di tutte le procedure, pratiche amministrative e domande presso le Pubbliche Amministrazioni finalizzate al rilascio di

  • Iscrizioni
  • Licenze
  • Autorizzazioni

Monitoraggio Bandi di Finanziamento Europei in Bulgaria ed assistenza alla redazione, presentazione  dei relativi Progetti

Accompagnamento in tutte le fasi di predisposizione e gestione di una domanda di agevolazione fino, in caso di successo, alla pianificazione operativa e alla gestione del progetto stesso.

      • Monitoraggio Bandi Europei in Bulgaria
      • Presentazione della Domanda di Agevolazione

Rilevazione contabile, fatturazione, prima nota, registrazione e gestione amministrativa dei flussi finanziari

Contabilità in Bulgaria

      • Gestione della fatturazione passiva fino all’elaborazione delle disposizioni di pagamento
      • Fatturazione attiva e gestione incassi
      • Gestione amministrativa dei flussi finanziari in entrata ed in uscita
      • Gestione anagrafica dei fornitori e dei clienti
      • Supporto alla definizione di policy aziendali di carattere organizzativo/contabile
      • Tenuta della contabilità

Predisposizione, Redazione e presentazione dei Bilanci presso l’Amministrazione  della Bulgaria

Predisposizione, Redazione e presentazione delle dichiarazioni fiscali obbligatorie in Bulgaria

Esterometro – Operazioni effettuate dal 1° luglio 2022 

A partire dalle fatture emesse o registrate dal 1° gennaio 2019, era stata introdotta una nuova comunicazione (mensile) delle fatture relative ad operazioni transfrontaliere, il cosiddetto “Esterometro”, con cui si trasmetteranno i dati delle operazioni effettuate da e verso operatori esteri soggetti residenti in UE ed extra UE. 

L’art. 1, comma 3 -bis , del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, inserito dall’art. 1, comma 909, lettera a) , n. 4, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, aveva disposto che a decorrere dal 1° gennaio 2019: «i soggetti passivi di cui al comma 3 trasmettono telematicamente all’agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione dei beni e di prestazioni di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le modalità indicate nel comma 3. La trasmissione telematica è effettuata entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l’operazione».

I soggetti obbligati sono quelli residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato direttamente o per mezzo di rappresentante fiscale.

L’art. 1, comma 1103 della Legge n. 178 del 30 dicembre 2020 (Legge di Bilancio 2021) ha aggiunto, dopo il secondo periodo dell’articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, i seguenti:

«Con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2022, i dati di cui al primo periodo sono trasmessi telematicamente utilizzando il Sistema di interscambio secondo il formato di cui al comma 2. Con riferimento alle medesime operazioni:

a) la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato e’ effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi;

b) la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato e’ effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione».

Quindi la  Legge di Bilancio 2021 aveva stabilito che, in merito alle operazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2022, i dati relativi alle cessioni e prestazioni effettuate verso e da soggetti non stabiliti ai fini IVA in Italia (art. 1, comma 3-bis, primo periodo, del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127), andavano trasmessi telematicamente tramite Sistema di Interscambio, utilizzando il formato XML già in uso per l’emissione delle fatture elettroniche.

Successivamente, l’art. 5, comma 14-ter, del DL 21 ottobre 2021, n. 146 , ha prorogato l’entrata in vigore della disposizione normativa, con riferimento alle operazioni effettuate dal 1° luglio 2022 (e non dal 1° gennaio 2022).

Al fine di dare attuazione a quanto contenuto nella Legge di Bilancio 2021 e nel DL n. 146/2021, è stato pubblicato il 28 ottobre 2021 il  provvedimento direttoriale Prot. n. 293384/2021 “Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 89757 del 30 aprile 2018 e successive modificazioni.“.

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

 In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

 Dispone

A decorrere dal 1° gennaio 2022,  al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 89757 del  30 aprile 2018, avente ad oggetto “Regole tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato e per le relative variazioni, utilizzando il Sistema di Interscambio, nonché per la trasmissione telematica dei dati delle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere e per l’attuazione delle ulteriori disposizioni di cui all’articolo 1, commi 6, 6bis e 6ter, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127”, e successive modificazioni,  sono apportate le seguenti modifiche:

  1. il punto 9 è sostituito come segue:

“9. Trasmissione telematica dei dati delle operazioni transfrontaliere

9.1 Con riferimento alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute, dal 1° gennaio 2022, verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, gli operatori IVA residenti trasmettono i dati all’Agenzia delle entrate utilizzando il formato previsto al punto 1.3 del presente provvedimento e inviando i file al Sistema di interscambio secondo le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento.

 9.2 La comunicazione di cui al precedente punto 9.1 è facoltativa per tutte le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le regole stabilite nei punti precedenti.

9.3 Per le operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, la trasmissione dei file di cui al punto 9.1 è effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi. Per le operazioni ricevute da soggetti non stabiliti territorio dello Stato, la trasmissione dei file di cui al punto 9.1 è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione.”

Quindi, nel dettaglio, il provvedimento direttoriale Prot. n. 293384/2021 del 28 ottobre 2021 stabilisce che:

  • in merito alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute, dal 1° luglio 2022, verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, gli operatori IVA residenti trasmettono i dati all’Agenzia delle Entrate utilizzando il formato XML previsto per la fattura elettronica e inviando i file al Sistema di Interscambio secondo le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche allegate al provvedimento del 30 aprile 2018 e successive modificazioni. Ne consegue che la trasmissione delle fatture attive verso i soggetti non stabiliti in Italia dovrà avvenire entro i termini legislativamente fissati per l’emissione delle fatture (in linea generale, dodici giorni dalla data di effettuazione dell’operazione o il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni come le fatture differite ecc.). Per quanto riguarda le fatture passive ricevute da cedente o prestatore estero, la trasmissione andrà effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione stessa;
  • quanto descritto nel punto che precede rimane facoltativa per tutte le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche.

In relazione all’eliminazione dell’esterometro ed all’introduzione delle nuove modalità di comunicazione con Provvedimento del 23 dicembre 2021 sono state emanate le Specifiche tecniche versione 1.7 per una nuova versione del tracciato per la fattura elettronica utilizzabile dal 01/07/2022.

Il 30 settembre 2022 vi è stato un ulteriore aggiornamento, sono state emanate le Specifiche tecniche versione 1.7.1 utilizzabile dal 01/10/2022.

L’Art. 12 (Modifica della disciplina in materia di esterometro) del Decreto Semplificazioni fiscali (DL n. 73 del 21 giugno 2022) ha   sostituito l’articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.

La versione aggiornata dell’art. 1, comma 3 -bis , del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 risulta essere:

“3-bis. I soggetti passivi di cui al comma 3 trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali e’ stata emessa una bolletta doganale, quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le modalita’ indicate nel comma 3, nonche’ quelle, purche’ di importo non superiore ad euro 5.000 per ogni singola operazione, relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli articoli da 7 a 7-octies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. La trasmissione telematica e’ effettuata trimestralmente entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento. Con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2022, i dati di cui al primo periodo sono trasmessi telematicamente utilizzando il Sistema di interscambio secondo il formato di cui al comma 2. Con riferimento alle medesime operazioni:

a) la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato e’ effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi;

b) la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato e’ effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione.”

Il Decreto Semplificazioni fiscali (DL n. 73 del 21 giugno 2022), all’art. 12, ha previsto una importante “semplificazione” con riferimento alle operazioni con l’estero oggetto di “esterometro”. Nel dettaglio è stato chiarito che rimangono escluse dall’esterometro (e quindi dal 1° luglio 2022 dall’obbligo di fatturazione elettronica nei rapporti con l’estero), oltre alle operazioni documentate da bolletta doganale o da fattura elettronica tramite SDI, anche quelle relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia (ai sensi degli articoli da 7 a 7-octies del DPR n. 633/1972) e di importo non superiore ad euro 5.000 per ogni singola operazione.

Va da sé che dal 1° luglio 2022 non vi è l’obbligo di gestione delle fatture elettroniche nei rapporti con l’estero, sempre che siano escluse da IVA per mancanza del presupposto territoriale, per le operazioni di importo non superiore ad Euro 5.000.

Il 13 luglio 2022 è stata emessa la CIRCOLARE N. 26/E avente ad OGGETTO: chiarimenti in tema di esterometro.

Il 7 lug 2021 l’Agenzia delle entrate ha pubblicato la “GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE E DELL’ESTEROMETRO“.

Successivamente è stata aggiornata la Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell’esterometro (versione 1.7 del 15 luglio 2022)

Il 30 settembre 2022 è stata aggiornata la Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell’esterometro (versione 1.8)

La fatturazione nel ciclo attivo 

Quando si emette una fattura verso un cliente estero non si dovrà far altro che emettere una normale fattura elettronica, utilizzando la modalità consueta e rispettando le tempistiche per la fattura immediata o differita. Al posto del codice destinatario, trattandosi di un soggetto estero, utilizzeremo il codice di sette “x”, come indicato dall’Agenzia delle entrate: questo consentirà al Sistema di Interscambio di capire che stiamo emettendo una fattura destinata a un soggetto non residente. Nel campo relativo all’ID Paese andremo ad inserire la sigla corrispondete al Paese di residenza del cessionario/committente, mentre per il CAP utilizzeremo il codice convenzionale numerico composto da cinque zeri, “00000”. 

La predisposizione della fattura elettronica come descritta è necessaria per trasmettere i dati della fattura allo SDI e assolvere all’obbligo di comunicazione nei confronti dell’Agenzia, mentre al  cliente estero si invierà la fattura secondo le modalità concordate (in pdf, via mail o altra modalità). 

La fatturazione nel ciclo passivo 

Per le fatture passive, vale a dire quelle ricevute da un fornitore estero, la questione diventa leggermente più complessa. Si dovrà, infatti, andare ad emettere una fattura elettronica, utilizzando i tipi documento TD17, TD18 e TD19: 

  •     TD17: Integrazione/autofattura per acquisto di servizi dall’estero; 
  •     TD18: Integrazione per acquisti di beni intraUE; 
  •     TD19: Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17 c. 2 D.P.R. 633/72. 

Come chiarito dalla Guida rilasciata dall’Agenzia delle entrate,  versione 1.6, i documenti integrativi devono essere annotati sia nel registro di entrata, sia in quello di uscita, per consentire la corretta liquidazione dell’IVA. Importante anche emettere le autofatture/integrazioni rispettando le corrette tempistiche, vale a dire entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della fattura da parte del fornitore. Segnaliamo anche che l’Agenzia delle entrate, nella propria Guida, suggerisce comunque di trasmettere tali documenti entro la fine del mese di ricezione della fattura/effettuazione dell’operazione, nel caso in cui ci si voglia avvalere delle bozze di registri IVA precompilati.  

Nella compilazione delle fatture TD17, TD18 e TD19 dovremo riportare per intero i dati dell’operazione descritti nella fattura originaria, indicare i dati del fornitore nella sezione dedicata al Cedente/Prestatore e indicare invece i nostri dati nella sezione del Cessionario/Committente. Tutte le informazioni necessarie alla corretta compilazione sono disponibili all’interno della Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell’esterometro rilasciata dall’Agenzia delle entrate. È possibile anche allegare la fattura originaria ricevuta dal fornitore all’interno delle fatture elettroniche così generate e trasmesse al Sistema di Interscambio, in modo da poterle portare in conservazione congiuntamente. Diversamente, ricordiamo che la fattura ricevuta dal fornitore deve comunque essere opportunamente conservata, in modalità cartacea o in modalità digitale attraverso la conservazione sostitutiva. 

L’Articolo 1 Comma 1104 della Legge del 30/12/2020 n. 178 -Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 ha aggiunto allarticolo 11, comma 2-quater, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguentii: «Per le operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2022, si applica la sanzione amministrativa di euro 2 per ciascuna fattura, entro il limite massimo di euro 400 mensili. La sanzione e’ ridotta alla meta’, entro il limite massimo di euro 200 per ciascun mese, se la trasmissione e’ effettuata entro i quindici giorni successivi alle scadenze stabilite dall’articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, ovvero se, nel medesimo termine, e’ effettuata la trasmissione corretta dei dati».

Sempre il Decreto semplificazioni all’art. 13, modificando l’articolo 11, comma 2-quater, terzo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 471, ha stabilito che le “nuove” sanzioni in tema di operazioni con l’estero (esterometro e dal 1° luglio 2022) tornano applicabili dal 1° luglio 2022 e non dal 1° gennaio 2022.

Quindi le sanzioni, dal 1° luglio 2022, nel caso di omessa o di errata comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere (tramite fattura elettronica), sono pari ad Euro 2 per ciascuna fattura, entro il limite massimo di 400 euro mensili – e non più fino al limite di Euro 1.000 trimestrale (riducibili alla metà, entro il limite massimo di 200 euro per ciascun mese, qualora la trasmissione sia effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza originaria).

 

Fatturazione Elettronica – Panoramica Europea e Mondiale

Con il termine Fatturazione Elettronica (FE) si intende il processo con cui si gestisce l’emissione, l’invio, la tenuta e la conservazione digitale del documento Fattura. Questo processo, definito puntualmente dal Legislatore (sia italiano sia europeo) si ispira a tre principi:

  1. Dematerializzazione, in quanto esclude il formato cartaceo
  2. Integrazione perché prevede l’esistenza di modelli informatici di generazione, emissione e conservazione a tutela delle controparti (cliente, fornitore e verificatore)
  3. Collaborazione in quanto cliente e fornitore devono condividere “come” avverrà la generazione e l’emissione della Fattura.

Il primo Paese ad aver introdotto la fatturazione elettronica, nel 2012, è stato il Portogallo, unico Paese europeo che insieme all’Italia attualmente adotta la fatturazione elettronica.

L’Italia è attualmente l’unico Paese in Europa in cui vige l’obbligo di fatturazione elettronica in tutti gli ambiti:  B2b (Business to Business), B2g (Business to Government) e B2c (Business to Consumer) .

Ripercorriamo l’iter normativo italiano sulla fatturazione elettronica

La Legge numero 244 del 24 dicembre 2007, disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008) è la norma che istituisce (articolo 1, commi 209-214) l’obbligo di fatturazione elettronica verso la Pubblica Amministrazione. Le fatture in forma cartacea non possono essere accettate da parte della Pubblica Amministrazione, né è possibile procedere al relativo pagamento. La trasmissione delle fatture avviene attraverso il Sistema di Interscambio (SdI).

Il Decreto Ministeriale del 7 marzo 2008 ha individuato l’Agenzia delle Entrate quale gestore del Sistema di Interscambio e la Sogei quale apposita struttura dedicata ai servizi strumentali ed alla conduzione tecnica.

Il Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, numero 55, stabilisce le regole in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica e definisce le modalità di funzionamento del Sistema di Interscambio.

Il Sistema di Interscambio, gestito dall’Agenzia delle Entrate, è un sistema informatico in grado di:

  • ricevere le fatture sotto forma di file con le caratteristiche della FatturaPA;
  • effettuare controlli sui file ricevuti;
  • inoltrare le fatture verso le amministrazioni pubbliche destinatarie, o verso cessionari/committenti privati (B2B e B2C)

Nel  2015 è stato emesso il DECRETO LEGISLATIVO , n. 127 del 5 agosto 2015 in materia di fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati.

A partire dal 6 giugno 2014, la e-fattura è diventata obbligatoria per le operazioni commerciali con le Pubbliche amministrazioni centrali ed è stata estesa anche per quelle locali a partire dal 31 marzo 2015.

 In base al soggetto destinatario si distinguono le principali tipologie di operazioni:

  • Fatturazione Elettronica B2g (Business to Government) – tutte le fatture emesse verso le pubbliche amministrazioni centrali e locali, obbligatoria in Italia dal 31 marzo 2015.
  • Fatturazione Elettronica B2b (Business to Business) – tutte le fatture tra soggetti privati titolari di partita IVA, cioè quelle emesse da un’impresa verso un’impresa, obbligatoria in Italia dal 1°gennaio 2019. I processi di fatturazione elettronica tra privati mediante il Sistema di Interscambio e verso la pubblica amministrazione sono quasi identici. ( LEGGE 27 dicembre 2017, n. 205 Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 art. 1, comma 909 che ha modificato il decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 in special modo sostituendo il comma 3 all’art. 1 con obbligo della fattura elettronica per il B2B e comma
    916 (Le disposizioni di cui ai commi da 909 a 928 si applicano alle fatture emesse a partire dal 1º gennaio 2019).
  • Fatturazione Elettronica B2c (Business to Consumer) – tutte le fatture emesse verso il consumatore finale che può decidere se ricevere la fattura tramite PEC oppure accettare il documento stampato. Ad introdurre la fatturazione elettronica anche per il consumatore privato (ovverosia per un soggetto non passivo di IVA) è stata la LEGGE 27 dicembre 2017, n. 205 Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 art. 1, comma 909 che ha modificato il decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 in special modo sostituendo il comma 3 all’art. 1. La fattura elettronica B2C è entrata in vigore in maniera obbligatoria a partire dal giorno 1 gennaio 2019, insieme a quella B2B.
  • Dal 1° luglio 2022 l’obbligo di fattura elettronica è in vigore per i contribuenti in regime forfettario che nell’anno precedente hanno percepito ricavi o compensi superiori a 25.000€Il 1° gennaio 2024 l’obbligo si estenderà a tutti gli altri forfettari (Decreto legge n.36/2022 “ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”.  articolo 18, commi 2 e 3)
  • La Legge del 30/12/2020 n. 178 – Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 (art. 1, comma 1103) ha stabilito che, in merito alle operazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2022, i dati relativi alle cessioni e prestazioni effettuate verso e da soggetti non stabiliti ai fini IVA in Italia (art. 1, comma 3-bis, primo periodo, del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127), vanno trasmessi telematicamente tramite Sistema di Interscambio, utilizzando il formato XML già in uso per l’emissione delle fatture elettroniche. Successivamente, l’art. 5 del DL n. 146/2021, ha prorogato l’entrata in vigore della disposizione normativa, con riferimento alle operazioni effettuate dal 1° luglio 2022 (e non dal 1° gennaio 2022).

L’Unione Europea vorrebbe accelerare i processi per raggiungere l’armonizzazione dell’IVA. L’intento è quello di ridurre le frodi fiscali e aver un miglior tracciamento delle operazioni a livello europeo.

Nel 2017  l’European Committee for Standardization (organizzazione pubblica di normazione la cui missione è promuovere l’economia del mercato unico europeo e del continente europeo allargato nel commercio globale), ha definito gli standard della fatturazione elettronica per fatturare all’estero. É stato quindi indicato un modello di riferimento ai quali tutti gli Stati membri devono guardare.

Alla RELAZIONE del Parlamento Europeo recante raccomandazioni alla Commissione su una fiscalità equa e semplice a sostegno della strategia di ripresa (seguito dato dal PE al piano d’azione della Commissione di luglio e alle sue 25 iniziative nel settore dell’IVA, delle imprese e della tassazione individuale) 2020/2254(INL) del 10 febbraio 2022 – Commissione per i problemi economici e monetari (https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2022-0024_IT.pdf) è allegara la

Raccomandazione C1 — Fatturazione elettronica 

“Il Parlamento europeo invita la Commissione europea a:

  • istituire senza indugio una norma comune armonizzata per la fatturazione elettronica in tutta l’Unione e, entro il 2022, ridurre i costi della creazione di sistemi frammentati e diversi nei vari Stati membri;
  • stabilire il ruolo della fatturazione elettronica nella rendicontazione in tempo reale;
  • valutare la possibilità di introdurre gradualmente la fatturazione elettronica obbligatoria in tutta l’Unione entro il 2023, concentrandosi su una significativa riduzione dei costi di conformità, in particolare per le PMI. L’emissione delle fatture dovrebbe essere amministrata solo mediante “sistemi” gestiti dallo Stato/certificati, garantendo la piena protezione dei dati;
  • entro il 2023, esaminare la possibilità che il sistema fornisca ai contribuenti ammissibili una parte (o la totalità) dei dati/documenti sull’adempimento degli obblighi fiscali, compresa la responsabilità per la conformità di tali dichiarazioni (o parti di esse), in particolare in un’ottica di riduzione dei costi di conformità e dei rischi per le PMI.”

Con l’introduzione da parte di diversi Stati di misure volte ad estendere l’utilizzo della fattura elettronica a tutti i settori la situazione in Europa e nel mondo si sta evolvendo rapidamente

Altri Paesi europei non hanno ancora introdotto la fattura elettronica a causa della direttiva europea n. 2006/112/CE, la cosiddetta direttiva IVA, e in particolare degli articoli 218 e 232 che dispongono che all’interno dell’Unione le fatture possano essere emesse alternativamente in formato cartaceo o elettronico e che l’emissione in modalità elettronica sia subordinata al consenso del destinatario della stessa. Quindi, attualmente, per poter introdurre la fatturazione elettronica obbligatoria è necessario ottenere, tramite apposita deroga, il via libera dall’Unione europea .

L’Italia ha ottenuto la Deroga, prima nel 2018 e poi di nuovo nel 2021 e fino al 2024. La proroga della deroga, a cui si è aggiunto l’estensione dell’obbligo anche ai forfettari a partire dal 1° luglio 2022.

Attualmente, diversi Paesi europei vedono un obbligo rispetto alla fatturazione elettronica in Europa verso le pubbliche amministrazioni, ovvero B2G, in modo parziale o totale. Tra i Paesi che presentano un obbligo B2G totale troviamo ad esempio Spagna, Francia, Portogallo, Croazia, Repubblica Ceca, Polonia, e ancora Finlandia, Norvegia, Danimarca, Svezia, Estonia, Lituania, Paesi Bassi. Alcuni Stati hanno introdotto quest’obbligo  nel corso del 2022, tra cui Serbia e Lussemburgo, quest’ultimo attraverso un piano di introduzione graduale.  

Troviamo anche situazioni in cui l’obbligo B2G è ancora solo parziale, come nel caso di Belgio, Austria e Germania. Nel caso dell’Austria, restano attualmente escluse dall’obbligo alcune tipologie di contratti e transazioni, ad esempio contratti assicurativi e transazioni con pagamento immediato.  

Nel caso di Belgio e Germania, invece, la parzialità è direttamente legata al modello federale dei due Stati. Attualmente, in Belgio l’obbligo B2G interessa solo le amministrazioni della regione delle Fiandre e di Bruxelles. In Germania, invece, la fattura elettronica è dovuta verso tutte le amministrazioni centrali, mentre le amministrazioni dei singoli stati federali è necessario rifarsi a provvedimenti delle singole regioni, così che la situazione si presenta molto eterogenea e frammentata. La maggior parte degli stati federali ha comunque introdotto l’obbligo B2G o ne ha pianificato l’introduzione nel  biennio 2023-2024, benché attraverso modalità e soluzioni tecnologiche decisamente variegate. 

Mentre l’obbligo B2G è già quasi totalmente presente, nessun Paese ha ancora introdotto alcun tipo di vincolo rispetto alla fatturazione tra privati, ovvero B2B e B2C. Ma le cose stanno per cambiare e già dal 2023 chi ha la necessità di fatturare all’estero dovrà attrezzarsi per essere in grado di rispettare i requisiti normativi e tecnologici richiesti da ogni Paese.  

Vediamo tramite questo breve elenco i Paesi e le prossime date da tenere d’occhio 

  • Francia: a partire dal 2024 verrà introdotto gradualmente l’obbligo B2B, attraverso un piano articolato in 3 fasi che si dovrebbe concludere entro il 2026, coinvolgendo prima le imprese di grandi dimensioni e gradualmente tutte le aziende;  
  • Spagna: è in corso di approvazione la legge che introdurrà l’obbligo di e-fattura B2B, sempre tramite due fasi graduali. Entro i prossimi 3 anni, comunque, l’utilizzo della fattura elettronica sarà imprescindibile;  
  • Slovacchia: rispetto ad una prima roadmap, la Slovacchia ha posticipato di qualche mese l’introduzione della fattura elettronica B2G e B2B. Ora, l’introduzione dell’obbligo B2G è prevista per il 2023, mentre per il B2B dovremo attendere il 2024;  
  • Polonia: da gennaio 2022 è già in uso la piattaforma locale KSEF, che consente di gestire elettronicamente la fattura B2B. Attualmente facoltativo, il suo utilizzo dovrebbe diventare obbligatorio a partire da aprile 2023;
  • Bulgaria: attualmente sono in corso le consultazioni che dovrebbero portare alla definizione della legislazione in materia e ad un piano di implementazione della fattura elettronica a partire dal 2023; 
  • Finlandia: l’obiettivo è quello di introdurre la fatturazione elettronica B2B e B2C entro il 2025
  • Romania: da luglio 2022 entra in vigore un obbligo B2B parziale, legato alla vendita di una serie di merci considerate più ad alto rischio di frode fiscale. Dal 2023 il mandato di fattura elettronica dovrebbe essere esteso a tutto il settore; 
  • Serbia: dopo l’introduzione della fattura elettronica B2G e G2B nel corso del 2022, il piano è di introdurre nel 2023 la e-fattura nell’intero settore B2B;
  • Danimarca: secondo quando approvato a maggio 2022, a partire da gennaio 2024 inizierà l’implementazione della fattura elettronica per le imprese B2B. L’implementazione completa dovrebbe concludersi entro il gennaio 2026;
  • Belgio: anche la roadmap belga prevede l’introduzione di un obbligo B2B, anche se con qualche slittamento rispetto ai piani originari. Le nuove date di roll-out sono in fase di definizione, ma probabilmente l’implementazione inizierà tra il 2023 e il 2024.  

Un altro punto da considerare è l’aspetto tecnologico e infrastrutturale che i vari Paesi hanno deciso di adottare. Nonostante esistano alcuni standard più o meno condivisi, quali il network PEPPOL e il relativo formato UBL, gli approcci adottati sono estremamente variegati.  

La maggior parte dei Paesi ha deciso di mettere a punto una piattaforma nazionale per la gestione delle e-fatture, in modo più o meno simile allo SDI italiano. La Francia, ad esempio, attraverso la piattaforma nazionale Chorus PRO gestisce la trasmissione delle fatture in maniera centralizzata, utilizzando i formati nazionali appositamente creati.  

In Germania, dove abbiamo già visto come la situazione sia frammentata, troviamo una piattaforma dedicata alla gestione delle fatture verso le amministrazioni centrali, ZRE, e una serie di altre piattaforme per la gestione delle fatture verso le amministrazioni degli stati federali. Nel caso si debba fatturare ad una amministrazione locale, quindi, ci si dovrà adeguare alla piattaforma e al formato di volta in volta in uso.  

Altri Paesi hanno invece scelto di affidarsi al formato UBL, gestito da Open PEPPOL e quindi ampiamente condiviso, pur adottando una piattaforma nazionale. Infine, alcuni come Belgio, Norvegia o Paesi Bassi hanno deciso di appoggiarsi alla rete PEPPOL completamente, in ottica di una maggiore interoperabilità anche a livello crossborder.   

In molti casi, all’adozione della fattura elettronica si accompagna l’introduzione di altri vincoli e di soluzioni quali il CTC (Continuous Transaction Control), legati alla gestione in digitale degli adempimenti fiscali, sempre con lo scopo di ottenere una maggiore tracciabilità.  

Uno dei protocolli più utilizzati in diversi paesi per gestire la comunicazione dei dati fiscali alle autorità competenti è il SAF-T. Tale protocollo consente, tramite un tracciato strutturato di cui esistono vari profili, a seconda del Paese di riferimento, di comunicare i dati richiesti di volta in volta dall’autorità e secondo la legislazione di ogni Stato. Ecco perché, pur trattandosi dello stesso protocollo di comunicazione, vi possono essere differenze di tracciato, di periodicità (annuale, semestrale, mensile, oppure ancora solo dietro richiesta dell’autorità di riferimento) e di tipologia di dati da sottoporre.  

Tra i paesi europei che adottano questo tipo di protocollo troviamo:  

  • Portogallo 
  • Austria 
  • Lussemburgo 
  • Norvegia 
  • Romania 
  • Polonia, dove è noto come JPK. 

Altri Stati hanno invece deciso di adottare soluzioni analoghe, ma basandosi su tecnologie e piattaforme nazionali:  

  • Spagna, attraverso una soluzione denominata SII;  
  • Germania, con la comunicazione dei dati di bilancio tramite il protocollo E-Bilanz;  
  • Grecia, tramite la piattaforma myDATA 

Sempre di più i Paesi nel mondo che hanno visto nella fattura elettronica in Europa uno strumento da valorizzare per raggiungere i propri obiettivi di monitoraggio della finanza pubblica e di efficientamento dei processi. 

Ricordiamo brevemente alcuni dei Paesi che stanno introducendo provvedimenti rilevanti in questo senso:  

  • In Arabia Saudita, la fattura elettronica B2B è obbligatoria dalla fine del 2021, quando ha avuto inizio la prima fase di implementazione. La seconda fase inizierà nel 2023 e prevede l’integrazione con il sistema centralizzato ZATCA; attualmente le imprese non residenti e che non hanno filiali basate sul territorio sono esonerate; 
  • Negli Emirati Arabi Uniti è in corso di pubblicazione (entro il 2022) il provvedimento che renderà obbligatoria la e-fattura in ambito B2B, attraverso modalità analoghe a quelle adottate dall’Arabia Saudita; 
  • L’Egitto ha reso obbligatoria la fattura elettronica B2B sin dal 2021, ultimando l’implementazione all’inizio del 2022. A partire da luglio 2022 la fattura elettronica sarà estesa all’ambito B2C 
  • L’Australia ha approvato un piano per l’introduzione graduale della fattura elettronica B2B, in tre fasi che si svolgeranno a partire dal 2023, fino al 2025. Il piano australiano si basa sull’utilizzo dell’infrastruttura PEPPOL come unica modalità di scambio per le e-fatture.