In Bulgaria le regole CFC non si applicano se la CFC non è soggetta a tassazione societaria sugli utili nel suo paese di residenza

In Bulgaria le regole CFC non si applicano se la CFC non è soggetta a tassazione societaria sugli utili nel suo paese di residenza

La legislazione fiscale internazionale, nota anche come regole CFC (Controlled Foreign Company), è applicata da un certo numero di paesi come mezzo contro la riduzione dei pagamenti fiscali.

Le varie regole contro le pratiche di evasione fiscale che influenzano direttamente il funzionamento dei mercati nazionali sono delineate nella Direttiva del Consiglio (UE) 2016/1164, nota anche come Direttiva sulla tassazione o Direttiva sull’elusione fiscale, adottata il 12 luglio 2016.

In Europa, le regole CFC sono ampiamente applicabili in Italia, nel Regno Unito, Germania, Russia, Francia e in vari altri luoghi.

L’11 novembre 2018, il parlamento bulgaro ha adottato modifiche alla legge sull’imposta sul reddito delle società ai sensi della direttiva (UE) 2016/1164.

Le NORME SPECIFICHE PER LA DETERMINAZIONE DEL RISULTATO FINANZIARIO FISCALE NEI CASI DI SOCIETA’ ESTERA CONTROLLATA sono contenute nel Capitolo nove “a” della Legge sull’imposta sul reddito delle società -Закон за Корпоративното Подоходно Облагане (ЗКПО)

Società estera controllata

Art. 47в
(1) Una società estera controllata è un’entità estera o una sede di attività all’estero, i cui utili non sono soggetti a tassazione o sono esenti da tassazione nella Repubblica di Bulgaria, quando sono soddisfatte le seguenti condizioni:
1. nel caso di soggetto estero – il soggetto passivo da solo o insieme alle sue imprese collegate ha una partecipazione diretta o indiretta in più del 50 per cento dei diritti di voto, ovvero ha una partecipazione diretta o indiretta in più del 50 per cento del capitale, o ha il diritto di ricevere più del 50 per cento dei profitti di tale entità, e
2.  l’imposta sulle società effettivamente pagata sull’utile, anche attraverso acconti o imposte sulle società pagate in eccesso, dall’ente o dalla sede di attività è inferiore a la differenza tra l’imposta sulle società che sarebbe addebitata all’ente o al luogo di attività ai sensi della presente legge e l’imposta sulle società effettivamente pagata sugli utili dell’ente o sul luogo di attività.
(2) L’importo della partecipazione indiretta di cui al par. 1, comma 1, che il soggetto passivo possiede in un ente estero, è definito come la somma delle partecipazioni che ciascuna delle sue imprese collegate detiene direttamente nell’ente estero.
(3) Ai fini del par. 1, punto 2 non tiene conto della sede di attività di una società estera controllata che non è soggetta a tassazione o è esente da imposte nel Paese in cui la società estera controllata è fiscalmente residente.

(4) (Modificato – SG. 64 del 2019, in vigore dal 13.08.2019, abrogato – SG. 14 del 2022, in vigore dal 18.02.2022)

 

Risultato finanziario fiscale nei casi di società estera controllata

Art. 47г
(1) Il soggetto passivo aumenta il suo risultato fiscale fiscale per l’anno in corso con l’utile fiscale per lo stesso periodo fiscale di un’entità estera che non è distribuito, o l’utile realizzato da un luogo di attività economica all’estero per lo stesso periodo d’imposta.
(2) L’utile fiscale di cui al par. 1:
1. è determinato secondo la procedura della presente legge;
2. aumenta il risultato economico fiscale relativo al periodo d’imposta del soggetto passivo in cui termina il periodo d’imposta del soggetto estero, nel caso in cui i periodi d’imposta siano diversi;
3. aumenta il risultato economico fiscale in proporzione alla maggiore delle partecipazioni ai diritti di voto, al capitale o all’utile dell’ente estero, nonché in proporzione al periodo del relativo periodo d’imposta dell’ente estero durante quali sono le condizioni affinché l’entità estera sia controllata da una società estera.
(3) (Modificata e integrata – SG. 64 del 2019 , in vigore dal 13.08.2019 , modificata – SG. 102 del 2019 , in vigore dal 01.01.2020 ) Nella determinazione dell’utile fiscale di cui al par. 2, capo 1 perdita fiscale, determinata secondo le modalità della presente legge nei periodi d’imposta precedenti:
1. (*) è dedotto successivamente fino ad esaurimento e nei successivi 5 anni dal verificarsi e, fatti salvi i requisiti di cui al capo undicesimo, solo dagli utili fiscali della stessa società estera controllata o dagli utili fiscali di altra controllata estera società nello stesso paese estero, da cui ha avuto origine;
2. non viene detratto dagli utili imponibili del soggetto passivo da una fonte nel paese o in altri paesi.
(4) Quando un’entità straniera distribuisce un utile soggetto a tassazione al soggetto passivo, il risultato finanziario fiscale dello stesso è ridotto dell’utile, che sulla base del par. 1 ha aumentato il risultato finanziario fiscale del soggetto passivo per l’anno precedente. La riduzione spetta fino all’ammontare dell’utile distribuito, ma non oltre l’ammontare dell’utile, che in base al par. 1 ha aumentato il risultato finanziario fiscale dell’ultimo anno.
(5) Quando un soggetto passivo realizza un reddito imponibile dalla cessione della sua partecipazione in un’entità straniera o da un’attività economica svolta attraverso un luogo di attività economica all’estero, il risultato finanziario fiscale del soggetto passivo per l’anno in corso è ridotto di l’importo del profitto dall’entità estera, che sulla base del par. 1 ha incrementato il risultato economico fiscale del soggetto passivo per l’anno precedente e per il quale il par. 4, fino a concorrenza del ricavato della cessione.
(6) Il soggetto passivo ha diritto a un credito d’imposta per l’imposta pagata da una società estera controllata all’estero in relazione agli utili che, sulla base del par. 1 sono inclusi nel risultato economico fiscale del soggetto passivo. Il credito d’imposta è determinato ai sensi dell’art. 14, par. 4 .
(7) (Supplemento – SG. 64 del 2019, in vigore dal 13.08.2019) Il comma 1 non si applica quando una società estera controllata svolge un’attività economica rilevante con l’ausilio del personale e delle attrezzature necessarie per l’attività in questione, beni e/o locali, provata dal soggetto passivo attraverso i fatti e le circostanze pertinenti.

(8) Nel determinare il risultato finanziario fiscale di una società estera controllata secondo la procedura della presente legge, il risultato finanziario contabile di una società estera controllata deve essere determinato secondo i principi contabili applicabili dal soggetto passivo.

 

Registro delle società estere controllate

Art. 47д
(1) Il soggetto passivo tiene un registro delle società estere controllate, che contiene i dati almeno su:
1. l’ammontare delle partecipazioni di cui all’art. 47c, par. 1, comma 1 , compresa la loro variazione entro il periodo d’imposta;
2. l’ammontare dell’utile di ente estero non distribuito, rispettivamente l’utile di un luogo di attività economica, determinato secondo la procedura della presente legge e che in base all’art . 47d, par. 1 hanno aumentato il risultato economico fiscale del soggetto passivo per ciascun periodo d’imposta;
3. l’ammontare della perdita determinata ai sensi della presente legge per l’anno in corso e per gli anni passati in relazione all’applicazione dell’art . 47d, par. 3 ;
4. l’importo del risultato finanziario fiscale per il periodo d’imposta in questione determinato in conformità con la presente legge, nonché l’imposta sulle società effettivamente pagata sull’utile di una società estera controllata nel paese in cui l’entità straniera è residente ai fini fiscali scopi o in cui si trova il luogo di attività;
5. la data di distribuzione dell’utile di una società estera controllata, la data di cessione della partecipazione o dell’attività d’impresa, nonché l’ammontare dell’utile distribuito, rispettivamente l’ammontare del reddito da cessione;
6. altre informazioni necessarie alla determinazione del risultato economico fiscale del soggetto passivo, nel caso di società estera controllata.
(2) Il soggetto passivo presenta il registro di cui al par. 1 su richiesta delle Agenzia delle Entrate dell’Agenzia Nazionale delle Entrate.

Il meccanismo di funzionamento del CFC è il seguente:

Un contribuente con una società CFC deve includere il reddito della società nel calcolo della base imponibile pertinente per l’anno in corso e pagare l’imposta applicabile nel paese in cui è residente.

Tale società è considerata CFC, se il contribuente ha una partecipazione di controllo diretta o indiretta nel capitale, ha diritto di voto o può partecipare all’utile della società; oppure quando l’imposta pagata da CFC è inferiore a quella stabilita dalla soglia di legge.

Una volta che una società è considerata un CFC, fondamentalmente qualsiasi reddito da quella società dovrebbe essere incluso nella base imponibile del contribuente.

Al fine di evitare la doppia imposizione, gli stati possono consentire al contribuente di pagare un credito d’imposta per le tasse pagate dal CFC o ridurre la base imponibile del contribuente dell’importo delle entrate distribuite dal CFC.

L’altro importante aggiornamento è l’introduzione delle regole CFC, che mirano a combattere la deviazione del reddito da parte dei contribuenti residenti verso le società che controllano e che sono residenti in paesi che impongono una tassazione bassa o nulla.

In base alla nuova misura, al momento di rientrare nella definizione di CFC, l’utile imponibile non distribuito delle entità estere e stabili organizzazioni  controllate dal contribuente sarà soggetto a tassazione in Bulgaria.

La legge ritiene che esista il “controllo” su una società estera o su una stabile organizzazione se il contribuente detiene direttamente o indirettamente più del 50% dei diritti di voto, proprietà o diritto a ricevere più del 50% dei profitti dell’entità.

A seguito della direttiva UE, le regole CFC non saranno applicabili laddove la società controllata svolga “attività economica sostanziale” supportata da personale, attrezzature, beni e locali.

Si applicano alcune misure per evitare la doppia imposizione (ad esempio, credito d’imposta per l’imposta estera pagata dalla CFC all’estero, misure in caso di successiva distribuzione di dividendi).

Un passo indietro

Le regole CFC sono state ampiamente discusse in Bulgaria.

Le nuove regole sono in gran parte il risultato atteso dell’attuazione delle norme CFC della direttiva. Un’eccezione significativa, tuttavia, è il controverso art. 47c della Legge sull’imposta sul reddito delle società -Закон за Корпоративното Подоходно Облагане (ЗКПО) , che differisce dalla bozza iniziale.

La versione finale della nuova legge prevede che le regole CFC non si applicano se la CFC non è soggetta a tassazione societaria sugli utili nel suo paese di residenza.

Ciò si traduce in un’esclusione dei profitti di Controlled Foreign Company e stabili organizzazioni residenti in paradisi fiscali e che non sono soggetti a tassazione.

Le norme finali restringono quindi in modo significativo il campo di applicazione delle norme CFC rispetto al progetto e, si può dire, fanno un passo indietro in quanto distinte dai principi stabiliti nella direttiva.

Tuttavia, è una questione di tempo per vedere se le modifiche introdotte contribuiranno alla protezione contro la pianificazione fiscale aggressiva nel mercato interno dell’UE.

Le suddette regole CFC e thin capitalization sono entrate in vigore a partire dal 1 ° gennaio 2019.

Alcuni esperti identificano due problemi principali con il funzionamento delle regole CFC in Bulgaria:

  • Il primo è che le regole CFC non si applicano alle tasse delle persone fisicheSe la società è controllata da una persona fisica che è residente fiscale in Bulgaria, le regole CFC bulgare non trovano applicazione.
  • Il secondo problema è che se una potenziale CFC non è soggetta all’imposta sulle società nella sua giurisdizione, non sarà considerata una CFC e le nuove regole non la influenzeranno.

Linee guida OCSE sui prezzi di trasferimento per le imprese multinazionali e le amministrazioni fiscali 2022

In un’economia globale in cui le imprese multinazionali (multinational enterprises (MNE)) svolgono un ruolo di primo piano, i governi devono garantire che gli utili imponibili delle multinazionali non siano spostati artificialmente al di fuori della loro giurisdizione e che la base imponibile dichiarata dalle multinazionali nel loro paese rifletta l’attività economica intrapresa al loro interno . Per i contribuenti è fondamentale limitare i rischi di doppia imposizione economica. Le linee guida dell’OCSE sui prezzi di trasferimento forniscono indicazioni sull’applicazione del “principio di libera concorrenza”, che è il consenso internazionale sulla valutazione delle transazioni transfrontaliere tra imprese associate. L’ edizione di gennaio 2022 delle “Linee guida dell’OCSE sui prezzi di trasferimento” include la guida rivista sull’applicazione del metodo dell’utile transazionale e la guida per le amministrazioni fiscali sull’applicazione dell’approccio ai beni immateriali di difficile valutazione concordata nel 2018, nonché la nuova guida sui prezzi di trasferimento per le transazioni finanziarie approvato nel 2020. Infine, sono state apportate modifiche di coerenza al resto delle Linee guida dell’OCSE sui prezzi di trasferimento. Le linee guida dell’OCSE sui prezzi di trasferimento sono state approvate dal Consiglio dell’OCSE nella loro versione originale nel 1995. così come le nuove linee guida sui prezzi di trasferimento sulle transazioni finanziarie approvate nel 2020. Infine, sono state apportate modifiche di coerenza al resto delle linee guida sui prezzi di trasferimento dell’OCSE. Le linee guida dell’OCSE sui prezzi di trasferimento sono state approvate dal Consiglio dell’OCSE nella loro versione originale nel 1995. così come le nuove linee guida sui prezzi di trasferimento sulle transazioni finanziarie approvate nel 2020. Infine, sono state apportate modifiche di coerenza al resto delle linee guida sui prezzi di trasferimento dell’OCSE. Le linee guida dell’OCSE sui prezzi di trasferimento sono state approvate dal Consiglio dell’OCSE nella loro versione originale nel 1995.

OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations 2022

Decreto legislativo 10 marzo 2023 n. 30 che  attua il Regolamento (UE) 2020/1503, relativo ai fornitori europei di servizi di crowfunding

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 71 del 24-3-2023 il decreto legislativo 10 marzo 2023 n. 30 che attua il Regolamento (UE) 2020/1503, relativo ai fornitori europei di servizi di crowfunding.

Tra i principali provvedimenti:

  • le quote di partecipazione nelle società a responsabilità limitata che potranno, in deroga a quanto previsto dall’art. 2468 c.c., essere offerte al pubblico per reperire risorse finanziarie (attraverso piattaforme di crowdfunding);
  • la definizione delle autorità nazionali competenti;
  • la disciplina dell’attività dei fornitori di servizi di crowdfunding per le imprese;
  • la definizione delle sanzioni per la non corretta applicazione delle regole del crowdfunding.

La Consob e la Banca d’Italia sono le autorità nazionali competenti ai sensi del Regolamento (UE) 2020/1503, degli atti delegati e dalle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione dello stesso regolamento.

“Art. 1

Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

  1. Al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) all’articolo 1, il comma 5-novies, e’ sostituito dal seguente:

«5-novies. Per “servizi di crowdfunding” si intendono i servizi indicati all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del Regolamento (UE) 2020/1503.»;

b) dopo l’articolo 4-sexies, e’ inserito il seguente:

«Art. 4-sexies.1 (Individuazione delle autorita’ nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) 2020/1503, relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese, e che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/1937). – 1. Ai fini della disciplina sui fornitori di servizi di crowdfunding si applicano le definizioni contenute nell’articolo 2 del Regolamento (UE) 2020/1503.

La Consob e la Banca d’Italia sono le autorita’ nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) 2020/1503, degli atti delegati e dalle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione del medesimo regolamento, secondo le attribuzioni e competenze spettanti rispettivamente:

a) alla Consob ai sensi dell’articolo 5, commi 1 e 3;

b) alla Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 5, commi 1 e 2.

La Consob, sentita la Banca d’Italia, autorizza i fornitori di servizi di crowdfunding ai sensi dell’articolo 12 del Regolamento (UE) 2020/1503 e revoca, sentita la Banca d’Italia, l’autorizzazione ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/1503.

In deroga al comma 3, la Banca d’Italia, sentita la Consob, autorizza come fornitori di servizi di crowdfunding le banche, gli istituti di pagamento, gli istituti di moneta elettronica e gli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e revoca, sentita la Consob, l’autorizzazione ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/1503.

Per le finalita’ indicate al comma 2, la Consob e’ l’autorita’

competente:

a) ad assicurare l’osservanza degli obblighi imposti dal Regolamento (UE) 2020/1503:

1) in materia di trasparenza, ivi inclusi gli obblighi informativi nella prestazione dei servizi di crowdfunding;

2) in materia di correttezza, ivi incluse le procedure per la corretta prestazione dei servizi di crowdfunding, la gestione dei conflitti di interesse potenzialmente pregiudizievoli per i clienti, compresi quelli derivanti dai sistemi di remunerazione e incentivazione, gli incentivi, il trattamento dei reclami, le modalita’ di esercizio della funzione di controllo della conformita’ alle norme ove prevista;

b) ad individuare le disposizioni nazionali applicabili alle comunicazioni di marketing diffuse sul territorio della Repubblica, nonche’ a svolgere la relativa attivita’ di monitoraggio di cui all’articolo 27, paragrafo 4, del Regolamento (UE) 2020/1503.

Per le finalita’ indicate al comma 2, la Banca d’Italia e’ l’autorita’ competente ad assicurare l’osservanza degli obblighi imposti dal Regolamento (UE) 2020/1503, ivi inclusi quelli in materia di:

a) adeguatezza patrimoniale, contenimento del rischio e di partecipazioni detenibili, informativa da rendere al pubblico sulle stesse materie;

b) governo societario e requisiti generali di organizzazione, compresa l’attuazione dell’articolo 4-undecies, e di continuita’ dell’attivita’;

c) organizzazione amministrativa e contabile, controlli interni, sistemi di remunerazione e incentivazione, compresa l’istituzione della funzione di controllo della conformita’ alle norme, ove prevista, la gestione dei rischi ivi inclusi quelli relativi alla determinazione del tasso di default, audit interno ove previsto, ed esternalizzazione di funzioni operative;

d) requisiti dei partecipanti al capitale del fornitore di servizi di crowdfunding che detengono almeno il 20 per cento del capitale o dei diritti di voto. Si applica, per quanto compatibile, la disciplina di cui all’articolo 14, commi da 5 a 8, del presente decreto, nonche’ con riferimento ai requisiti di cui all’articolo 12, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) 2020/1503 quanto disposto nel decreto adottato in attuazione dell’articolo 25, comma 2, del testo unico bancario;

e) verifiche nei confronti dei titolari di progetti, indicate dall’articolo 5 del Regolamento (UE) 2020/1503;

f) requisiti degli esponenti aziendali del fornitore di servizi di crowdfunding. Si applica, per quanto compatibile, la disciplina di cui all’articolo 13, commi 5 e 6, del presente decreto, nonche’ con riferimento ai requisiti di cui all’articolo 12, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) 2020/1503 quanto disposto nel decreto adottato in attuazione dell’articolo 26, comma 3, del testo unico bancario.

La Banca d’Italia e la Consob, per l’esercizio delle competenze e dei poteri loro attribuiti ai sensi del presente articolo, operano in modo coordinato anche al fine di ridurre al minimo gli oneri gravanti sui fornitori di servizi di crowdfunding. A tal fine, stipulano protocolli d’intesa o modificano quelli esistenti e si danno reciproca comunicazione dei provvedimenti assunti e delle irregolarita’ rilevate nell’esercizio dell’attivita’ di vigilanza. I protocolli d’intesa sono resi pubblici e hanno, in particolare, ad oggetto:

a) l’esercizio delle competenze e dei poteri attribuiti alla Banca d’Italia e alla Consob ai sensi del presente articolo;

b) lo scambio di informazioni tra la Banca d’Italia e la Consob, anche con riferimento alle irregolarita’ rilevate e ai provvedimenti assunti nell’esercizio dell’attivita’ di vigilanza.

La Consob e’ il punto di contatto unico per la cooperazione amministrativa transfrontaliera tra le autorita’ competenti e con l’ESMA.

Nell’ambito delle competenze e per le finalita’ indicate dai commi 2, 3 e 5, la Consob, sentita la Banca d’Italia, adotta con proprio regolamento le disposizioni attuative del presente articolo.

Nell’ambito delle competenze e per le finalita’ indicate dai commi 2, 4 e 6, la Banca d’Italia, sentita la Consob, adotta con proprio regolamento le disposizioni attuative del presente articolo.

Per adempiere ai compiti in materia di servizi di crowdfunding previsti dal presente decreto, dalle relative disposizioni attuative nonche’ dal Regolamento (UE) 2020/1503, dagli atti delegati e dalle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione del medesimo regolamento, la Banca d’Italia e la Consob dispongono, secondo le rispettive attribuzioni e finalita’, dei poteri di indagine e di vigilanza previsti dall’articolo 30 del Regolamento (UE) 2020/1503, nonche’ dei poteri previsti dal presente decreto in materia di disciplina degli intermediari.

Ai fornitori di servizi di crowdfunding si applicano gli articoli 4-undecies e 4-duodecies, commi 1, 2 e 2-bis.»;

c) l’articolo 50-quinquies e’ abrogato;

d) l’articolo 100-ter e’ sostituito dal seguente:

«Art. 100-ter (Offerte di crowdfunding). – 1. In deroga a quanto previsto dall’articolo 2468, primo comma, del codice civile, le quote di partecipazione in societa’ a responsabilita’ limitata possono costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari, anche attraverso le piattaforme di crowdfunding, nei limiti previsti dal Regolamento (UE) 2020/1503.

In alternativa a quanto stabilito dall’articolo 2470, secondo comma, del codice civile e dall’articolo 36, comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per la sottoscrizione e per la successiva alienazione di quote rappresentative del capitale di societa’ a responsabilita’ limitata:

a) la sottoscrizione puo’ essere effettuata per il tramite di intermediari abilitati alla prestazione di uno o piu’ dei servizi di investimento previsti dall’articolo 1, comma 5, lettere a), b), c), c-bis), ed e); gli intermediari abilitati effettuano la sottoscrizione delle quote in nome proprio e per conto dei sottoscrittori o degli acquirenti che abbiano aderito all’offerta di crowdfunding;

b) entro i trenta giorni successivi alla chiusura dell’offerta, gli intermediari abilitati depositano al registro delle imprese una certificazione attestante la loro titolarita’ di soci per conto di terzi, sopportandone il relativo costo; a tale fine, le condizioni di adesione pubblicate nella piattaforma di crowdfunding prevedono espressamente che l’adesione all’offerta di crowdfunding, in caso di buon fine della stessa e qualora l’investitore decida di avvalersi del regime alternativo di cui al presente comma, comporta il contestuale e obbligatorio conferimento di mandato agli intermediari incaricati affinche’ i medesimi:

1) effettuino l’intestazione delle quote in nome proprio e per conto dei sottoscrittori, tenendo adeguata evidenza dell’identita’ degli stessi e delle quote possedute;

2) rilascino, a richiesta del sottoscrittore o del successivo acquirente, una certificazione comprovante la titolarita’ delle quote; tale certificazione ha natura di puro titolo di legittimazione per l’esercizio dei diritti sociali, e’ nominativamente riferita al sottoscrittore, non e’ trasferibile, neppure in via temporanea ne’ a qualsiasi titolo, a terzi e non costituisce valido strumento per il trasferimento della proprieta’ delle quote;

3) consentano ai sottoscrittori che ne facciano richiesta di alienare le quote secondo quanto previsto alla lettera c);

4) accordino ai sottoscrittori e ai successivi acquirenti la facolta’ di richiedere, in ogni momento, l’intestazione diretta a se’ stessi delle quote di loro pertinenza;

c) l’alienazione delle quote da parte di un sottoscrittore o del successivo acquirente avviene mediante semplice annotazione del trasferimento nei registri tenuti dall’intermediario.

La scritturazione e il trasferimento delle quote di cui al comma 2 non comportano costi o oneri ne’ per l’acquirente ne’ per l’alienante. La successiva certificazione effettuata dall’intermediario, ai fini dell’esercizio dei diritti sociali, sostituisce ed esaurisce le formalita’ di cui all’articolo 2470, secondo comma, del codice civile.

Il regime alternativo di trasferimento delle quote di cui al comma 2 e’ chiaramente indicato nella piattaforma di crowdfunding, ove sono altresi’ predisposte apposite idonee modalita’ per consentire all’investitore di esercitare l’opzione oppure indicare l’intenzione di applicare il regime ordinario di cui all’articolo 2470, secondo comma, del codice civile e all’articolo 36, comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

L’esecuzione di sottoscrizioni, acquisti e alienazioni di strumenti finanziari emessi da societa’ a responsabilita’ limitata ovvero di quote rappresentative del capitale delle medesime, effettuati secondo le modalita’ previste alle lettere b) e c) del comma 2, non necessita della stipulazione di un contratto scritto. Ogni corrispettivo, spesa o onere gravante sul sottoscrittore, acquirente o alienante e’ indicato nel portale dell’offerta, con separata e chiara evidenziazione delle condizioni praticate da ciascuno degli intermediari coinvolti, nonche’ in apposita sezione del sito internet di ciascun intermediario. In difetto, nulla e’ dovuto agli intermediari.

La scheda contenente le informazioni chiave sull’investimento, di cui agli articoli 23 e 24 del regolamento (UE) 2020/1503, e’ resa disponibile agli investitori, come definiti dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera i), del medesimo regolamento, secondo modalita’ e termini stabiliti dalla Consob.

Nei casi previsti dall’articolo 23, paragrafo 10, del Regolamento (UE) 2020/1503, il titolare del progetto e’ responsabile delle informazioni fornite in una scheda contenente le informazioni chiave sull’investimento, comprese le sue eventuali traduzioni.

Nei casi previsti dall’articolo 24, paragrafo 5, del Regolamento (UE) 2020/1503, il fornitore di servizi di crowdfunding e’ responsabile delle informazioni fornite in una scheda contenente le informazioni chiave sull’investimento a livello di piattaforma, comprese le sue eventuali traduzioni.

I soggetti che prestano servizi di crowdfunding diversi da quelli disciplinati dal regolamento (UE) 2020/1503 pubblicano sul proprio sito web e includono nelle informazioni rese alla clientela relative al servizio prestato la seguente avvertenza: “Questo servizio di crowdfunding non e’ soggetto ad autorizzazione o vigilanza da parte della Banca d’Italia o della Consob. A questo servizio non si applicano le regole e le tutele previste dal regolamento europeo sui fornitori di servizi di crowdfunding n. 1503/2020.”. L’avvertenza e’ attivata, in particolare, anche all’accesso al sito web del soggetto che presta il servizio e resta visibile per l’intera durata della navigazione.

Salvo quanto previsto dal presente articolo, le disposizioni del presente Capo non si applicano alle offerte di crowdfunding.»;

e) all’articolo 190, comma 1-bis.1, le parole: «eserciti l’attivita’ di gestore di portale in assenza dell’iscrizione nel registro previsto dall’articolo 50-quinquies» sono sostituite dalle seguenti: «presti servizi di crowdfunding in assenza dell’autorizzazione prevista dall’articolo 12 del regolamento (UE) 2020/1503»;

f) l’articolo 190-quater e’ sostituito dal seguente:

«Art. 190-quater (Sanzioni amministrative in tema di servizi di crowdfunding).

Nei confronti dei fornitori di servizi di crowdfunding, in caso di inosservanza delle disposizioni richiamate dall’articolo 39, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2020/1503 o dei relativi atti delegati e norme tecniche di regolamentazione o in caso di inosservanza delle disposizioni nazionali applicabili alle comunicazioni di marketing individuate dalla Consob con proprio regolamento, nonche’ nei confronti dei soggetti che prestano servizi di crowdfunding diversi da quelli indicati all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del Regolamento (UE) 2020/1503 in caso di inosservanza dell’articolo 100-ter, comma 9, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 fino a euro 500.000, ovvero fino al 5 per cento del fatturato, quando tale importo e’ superiore a euro 500.000 e il fatturato e’ determinabile ai sensi dell’articolo 195, comma 1-bis. Per i casi di cui all’articolo 39, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (UE) 2020/1503 e’ fatto salvo il rifiuto motivato qualora le informazioni richieste possono fare emergere la propria responsabilita’ per un illecito passibile di sanzioni amministrative di carattere punitivo o per un reato.

Fermo restando quanto previsto per le societa’ e gli enti nei confronti dei quali sono accertate le violazioni, la sanzione di cui al comma 1 si applica nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o controllo e del personale dei fornitori di servizi di crowdfunding nei confronti dei quali sono accertate le violazioni, nei casi previsti dall’articolo 190-bis, comma 1, lettera a).

Se il vantaggio ottenuto dall’autore della violazione come conseguenza della violazione stessa e’ superiore ai limiti massimi edittali indicati al comma 1, la sanzione amministrativa pecuniaria e’ elevata fino al doppio dell’ammontare del vantaggio ottenuto, purche’ tale ammontare sia determinabile.

Salvo che il fatto non costituisca reato, con il provvedimento di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 2, in ragione della gravita’ della violazione accertata e tenuto conto dei criteri stabiliti dall’articolo 194-bis, la Banca d’Italia e la Consob, secondo le rispettive competenze, possono disporre l’applicazione delle misure di cui all’articolo 39, paragrafo 2, lettere a), b) e c), del Regolamento (UE) 2020/1503. Nel caso di violazione della misura di cui all’articolo 39, paragrafo 2, lett. b), del regolamento (UE) 2020/1503, si applica l’articolo 192-bis, comma 1-quater.».

La Consob e la Banca d’Italia, anche nell’ambito dei regolamenti di cui all’articolo 4-sexies.1, commi 9 e 10, del decreto legislativo 28 febbraio 1998, n. 58, come introdotto dal comma 1, lettera b), del presente articolo, possono prevedere procedure di autorizzazione semplificate per i soggetti che, alla data di entrata in vigore del Regolamento (UE) 2020/1503, risultino gia’ autorizzati a norma del diritto nazionale a prestare servizi di crowdfunding ai sensi dell’articolo 48 del medesimo regolamento, nonche’ per le banche, gli istituti di pagamento, gli istituti di moneta elettronica e gli altri intermediari vigilati che alla medesima data prestano servizi di crowdfunding.

Ai fini dello svolgimento del servizio di gestione di portali per la raccolta di capitali tramite portali per le piccole e medie imprese e per le imprese sociali, durante il periodo transitorio di cui all’articolo 48 del regolamento (UE) 2020/1503, ai soggetti iscritti nel registro di cui all’articolo 50-quinquies, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, continuano ad applicarsi le disposizioni del predetto decreto, nel testo in vigore antecedentemente alle modifiche apportate dal presente articolo, sino al termine del periodo transitorio individuato ai sensi dell’articolo 48 del regolamento (UE) 2020/1503, o, se precedente, sino all’ottenimento dell’autorizzazione prevista dall’articolo 12 del Regolamento (UE) 2020/1503.”

 

Bulgaria – Quadro normativo sull’attività di acquacoltura

In Bulgaria l’attività di acquacoltura è regolata

In base all’art. 2 della Legge sulla pesca e l’acquacoltura il diritto di proprietà sulle risorse ittiche nei siti e nelle strutture per l’allevamento e l’allevamento di pesci e altri organismi acquatici appartiene alla persona registrata ai sensi dell’art. 25 che dispone:Allevamento e coltivazione di pesci e altri organismi acquatici e produzione di vettori di materiale genetico da idrobionti è svolto da ditte individuali e persone giuridiche registrate nella ’Agenzia esecutiva per la pesca e l’acquacoltura  – Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА).

Vedi: Bulgaria – Registrazione delle persone che allevano pesci e altri organismi acquatici

L’art. 25, tra l’altro, dispone che: “Persone che allevano e allevano pesci e altri organismi acquatici in le acque del Mar Nero e nelle dighe sono registrate dopo aver fissato i limiti per il volume di produzione, le aree necessarie per l’allevamento ittico e l’obbligo di cambiare l’ubicazione degli impianti tecnici durante un certo periodo. Quando le strutture tecniche si trovano nelle acque del Mar Nero, la registrazione viene effettuata anche previo coordinamento con i capi delle direzioni territoriali dell’Agenzia esecutiva “Amministrazione marittima” (Изпълнителна агенция “Морска администрация”)  e con i capi delle basi navali dell’Esercito bulgaro.

Per il rilascio dei documenti di immatricolazione è dovuta una tassa, determinata dalla tariffa di cui all’art . 17a, par. 4

Il Ministro dell’agricoltura e il Ministro dell’ambiente e delle acque determinano con ordinanza le condizioni e la procedura per la fissazione dei limiti al volume di produzione nei siti di acquacoltura.

Per l’iscrizione nel registro, le persone di cui al par. 1 dovrebbero avere le autorizzazioni pertinenti ai sensi della legge sull’acqua, una decisione ai sensi del capitolo sei della legge sulla protezione dell’ambiente o un’autorizzazione ai sensi dell’art. 67, par. 2 della Legge sulla Diversità Biologica , e quando gli impianti tecnici si trovano nelle acque del Mar Nero – e coordinando le bozze con le autorità ai sensi del par. 2.”

Ai sensi dell’art 27 della Legge sulla pesca e l’acquacoltura:

“Le persone che allevano e allevano pesci e altri organismi acquatici sono tenute a:

1.  fornire alla Agenzia esecutiva per la pesca e l’acquacoltura  – Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) annualmente entro la fine di gennaio un modulo secondo il modello approvato con provvedimento del direttore esecutivo della Agenzia esecutiva per la pesca e l’acquacoltura , contenente i dati su:
a) i pesci e gli altri organismi acquatici da essi prodotti e venduti nell’anno precedente per età, specie e quantità;
b)  il numero degli occupati per sesso, età, nazionalità, durata dell’orario di lavoro e titolo di studio;
c)  il numero di occupati con istruzione superiore nel settore della pesca e dell’acquacoltura;
d) il numero di persone che lavorano senza retribuzione;
e)  ricavi delle vendite, altri ricavi, valore del lavoro delle persone che lavorano senza stipendio, spese per il personale, per l’energia elettrica, per il materiale di stoccaggio, per l’alimentazione dei pesci , per riparazione e manutenzione, altri costi di esercizio, sovvenzioni di funzionamento e di investimento, consumo di capitale fisso, valore patrimoniale totale, entrate e spese finanziarie, passività, investimento netto, materiale di stoccaggio utilizzato e mangime per pesci e peso delle vendite per tipo di acquacoltura;
f)  medicinali veterinari applicati o trattamenti e mortalità;
3.  a tenere un registro delle vendite e alla prima vendita a rilasciare la dichiarazione di origine dei prodotti dell’acquacoltura ai sensi del provvedimento determinato con regolamento del Ministro dell’agricoltura;;
4.  a fornire mensilmente ai funzionari della  Agenzia esecutiva per la pesca e l’acquacoltura copie delle dichiarazioni di origine emesse e il numero della fattura per il pagamento effettuato;;
5.  presentare il registro delle vendite alle autorità di controllo su richiesta;
6.  per conformarsi all’allegato schema tecnologico di produzione;
7.  non superare il limite di produzione specificato nell’autorizzazione per l’uso di un corpo idrico;
8.  per la registrazione delle navi utilizzate nella produzione di acquacoltura nelle acque del Mar Nero in conformità con il regolamento di cui all’art. 16, comma 3 , al più tardi un mese prima della messa in servizio degli impianti tecnici.”

L’Art. 27a. dispone che:

(1) Una persona che ha registrato un’impresa per la lavorazione del pesce e di altri organismi acquatici deve presentare annualmente allaAgenzia esecutiva per la pesca e l’acquacoltura entro la fine di gennaio un modulo per la statistiche secondo il modello approvato per ordine del direttore esecutivo della Agenzia esecutiva per la pesca e l’acquacoltura.
(2) Il modulo di cui al par. 1 contiene:

1. il numero di occupati per sesso, età, nazionalità, durata dell’orario di lavoro e titolo di studio;
2. il numero di persone che lavorano senza retribuzione;
3. ricavi delle vendite, altri redditi, valore del lavoro delle persone che lavorano senza retribuzione, costi per il personale, per l’elettricità, per il pesce e altre materie prime per la trasformazione, altri costi di funzionamento, sussidi per l’attività e per gli investimenti, consumo di capitale di base, valore totale delle attività, proventi e oneri finanziari, passività, investimento netto e peso della materia prima per tipologia e per origine.
La Sezione III del Regolamento n. 37 del 10.11.2008  è dedicata all’acquacoltura.