Le Frodi Carosello (Missing Trader Fraud)

Dalla relazione annuale relativa al 2022 della Procura europea (European Public Prosecutor’s Office (Eppo)) emerge che le operazioni a maggior rischio sono le frodi transfrontaliere in materia di Iva, Frode MTIC (Missing Trader Intra Community).

La frode IVA è una forma estremamente complessa di frode fiscale che si basa sull’abuso delle norme IVA per le transazioni transfrontaliere. I truffatori dell’IVA generano profitti per miliardi di euro eludendo il pagamento dell’IVA o richiedendo fraudolentemente il rimborso dell’IVA alle autorità nazionali.

La frode e i reati economici e finanziari sono una delle priorità dell’UE nella lotta contro la criminalità grave e organizzata nell’ambito  dell’EMPACT 2022-2025 .

La forma più comune di frode IVA è la frode intracomunitaria dell’operatore mancante (Missing Trader Intra Community (MTIC)). Il modello base di frode MTIC comporta attività organizzate e sofisticate che cercano di sfruttare le differenze nel trattamento dell’IVA nei diversi Stati membri dell’UE. I criminali creano una struttura di società e individui collegati in questi stati al fine di abusare delle procedure commerciali e di contabilità delle entrate sia nazionali che internazionali.

Questo reato si avvale della legislazione che consente l’esenzione dall’IVA per le negoziazioni transfrontaliere degli Stati membri: l’IVA viene applicata solo alle vendite all’interno di uno Stato membro all’aliquota nazionale applicabile. Ciò consente ai commercianti di importare merci senza contabilizzare immediatamente l’IVA. L’eventuale IVA addebitata sulle vendite dovrebbe essere dichiarata e versata all’autorità fiscale dello Stato membro. Nei casi MTIC semplici, i truffatori vendono i beni, addebitano l’IVA agli acquirenti senza versare il valore alle autorità fiscali.

Dalla relazione annuale relativa al 2022 della Procura europea si rileva  che le indagini attive legate a frodi Iva sono state 185, pari al 16.5% di tutte le indagini, ma il danno provocato rappresenta il 47% dei danni complessivi stimati, da cui si evince che il crimine più redditizio nell’Ue è la frode carosello, meccanismo di frode fiscale, in ambito Iva, la quale viene a costare annualmente circa 50 miliardi di euro per gli Stati membri.

La frode carosello avviene attraverso un’operazione fittizia o inesistente, mai concretamente effettuata, messa in essere con l’unico scopo di arrivare a poter detrarre crediti IVA inesistenti,  tra varie società UE appositamente create , le cosiddette “cartiere“,  dette anche “missing trader“,  che non svolgono concretamente alcuna attività commerciale, generalmente amministrate da un prestanome e poste in liquidazione dopo pochi mesi dalla loro costituzione (dette anche “commerciante scomparso”), interposte all’interno di una normale transazione commerciale tra un cedente ed un cessionario appartenenti a diversi Stati UE, che consente di realizzare un guadagno tramite un fittizio diritto a detrarre l’Iva sugli acquisti e termina nella richiesta di rimborso dell’Iva.

L’operazione fittizia o inesistente si concretizza nella vendita da parte della “cartiera“ che avviene applicando l’IVA e consente al cessionario  l’indebita detrazione dell’imposta assolta sugli acquisti.

Scopo della frode carosello è, quindi, consentire alla società beneficiaria di realizzare un credito erariale  su ciascuna operazione fittizia.

L’Iva non è versata dalla società cartiera, “commerciante scomparso”,  in sede di liquidazione Iva, mentre è portata in detrazione o richiesta a rimborso dall’acquirente.

Nello schema fraudolento, in meccanismi di frode più articolati, vi può anche essere una società filtro (buffer) che riceve la fattura dalla società cartiera e, a sua volta, fattura al successivo anello della catena.

La società cartiera (missing trader) generalmente non istituisce le scritture contabili obbligatorie ed omette la presentazione delle dichiarazioni fiscali obbligatorie (redditi e Iva). Tutto questo comporta, ovviamente, una serie di pesanti sanzioni amministrative e penali. Basti pensare che, in Italia, Il reato di emissione di fatture di vendite false è punito con la reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni e per questa fattispecie non ci sono soglie minime di punibilità.

Da tener presente che al fine di contrastare il meccanismo delle “frodi iva carosello” il Il legislatore fiscale italiano ha introdotto, tramite il comma 386, dell’articolo 1 della Legge del 30/12/2004 n. 311 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005) – nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 lart.Art. 60-bis. – (Solidarieta’ nel pagamento dell’imposta), in caso di mancato versamento dell’IVA da parte del cedente, relativa a cessioni,  effettuate a prezzi inferiori al valore normale, di beni individuati da appositi decreti del Ministro dell’economia e delle finanze , su proposta degli organi competenti al controllo, sulla base di analisi effettuate su fenomeni di frode,  il cessionario e’ obbligato solidalmente al pagamento della predetta imposta.

L’art.1 del Decreto del 22/12/2005 – Min. Economia e Finanze – Adozione dell’articolo 60-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 – dispone:

1. La solidarieta’ nel pagamento dell’imposta sul valore aggiunto tra cedente e cessionario, soggetti passivi d’imposta, prevista dall’art. 60-bis, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, opera per le cessioni aventi ad oggetto le seguenti categorie di beni:

a) autoveicoli, motoveicoli, rimorchi (v.d. 87.02; v.d.. 87.03; v.d. 87.04);

b) prodotti di telefonia e loro accessori (v.d. 85.17; v.d. 85.25; v.d. 85.28; v.d. 85.29);

c) personal computer, componenti ed accessori (v.d. 84.71; v.d. 84.73);

d) animali vivi della specie bovina, ovina e suina e loro carni fresche (capitolo 01; capitolo 02);

d-bis) pneumatici nuovi, di gomma (v.d. 4011); pneumatici rigenerati o usati, di gomma; gomme piene o semipiene, battistrada per pneumatici e protettori (“flaps”), di gomma (v.d. 4012).

d-ter) benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori (v.d. 27101245; v.d. 27101249; v.d. 27101943; v.d. 27102011).

Ai sensi dell’articolo 60-bis, comma 3, del DPR n. 633/72 la responsabilità solidale del cessionario viene meno qualora questi possa dimostrare che: “il prezzo inferiore dei beni è stato determinato in ragione di eventi o situazioni di fatto oggettivamente rilevabili o sulla base di specifiche disposizioni di legge e che comunque non è connesso con il mancato pagamento dell’imposta“.

Per quanto attiene la legislazione italiana,  il Decreto legislativo del 10/03/2000 n. 74Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto  – prevede fattispecie di reati che possono essere commessi nell’attuare le frodi carosello:

  • Per la società cartiera
FATTISPECIE DI REATO EX D.LGS. N. 74/00 SANZIONE
Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, ex art. 8 Reclusione da 1 anno e sei mesi a 6 anni. Non si sono soglie minime di punibilità.
Omesso versamento di Iva, ex art. 10-ter La soglia di rilevanza penale è di 250.000 euro. Il reato è punito con la reclusione da 6 mesi a 2 anni
  • Per il cessionario
FATTISPECIE DI REATO EX D.LGS. N. 74/00 SANZIONE
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documento per operazioni inesistenti, ex art. 2 Reclusione da un minimo di 4 ad un massimo di 8 anni, se l’imposta evasa supera i 100.000 euro. Se l’imposta evasa è inferiore a tale soglia, pena da un minimo di 1 anno e mezzo a 6 anni.
Indebita compensazione, ex art. 10-quater Reclusione da sei mesi a 2 anni. Soglia minima di 50.000 euro di compensazioni.

 

Tax-Free shopping – Il sistema OTELLO (Online Tax Refund at Exit: Light Lane Optimization)

Il Tax-Free shopping è un’agevolazione fiscale riservata ai cittadini – persone fisiche residenti o domiciliate al di fuori dell’UE che consente di ottenere il rimborso/sgravio dell’IVA gravante sui beni acquistati sul territorio unionale.

In particolare, i presupposti normativi per ottenere il rimborso/sgravio dell’IVA sono disciplinati dall’art.38-quater del D.P.R. 633/1972, come di seguito sintetizzati:

  • Il valore dei beni acquistati, per ogni fattura, deve essere superiore ai 154,94 euro; i beni devono essere destinati a uso personale o familiare, e l’agevolazione non copre i servizi forniti (per esempio da hotel, ristoranti, taxi, agenzie ecc.);
  • Sulla fattura devono essere riportati gli estremi del passaporto o altro documento equipollente per comprovare che il viaggiatore è residente o domiciliato fuori dall’UE;
  • L’uscita dei beni dal territorio UE deve avvenire entro il terzo mese successivo alla data di emissione della fattura ed è comprovata dal “visto doganale” apposto dalla Dogana di uscita di qualsiasi Stato membro UE;
  • La fattura vistata deve essere restituita al negoziante entro il 4° mese successivo a quello di effettuazione della cessione (in caso di visto apposto da altro stato membro).

Riportiamo il Principio di diritto n. 25 del 2019 dell’Agenzia delle Entrate

“Secondo quanto chiarito in diversi documenti di prassi (cfr., tra le più recenti, le risoluzioni n. 58/E dell’11 giugno 2019 e n. 65/E del 10 luglio 2019), per le cessioni di beni di importo superiore a 154,94 euro (IVA inclusa), da trasportare nei bagagli personali dei viaggiatori domiciliati o residenti fuori dall’Unione europea, trova applicazione l’articolo 38-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (decreto IVA).

A tale disposizione si aggiungono:

  • la previsione dell’articolo 1, comma 368, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, secondo la quale «Le operazioni di rimborso di cui al comma 2 dell’articolo 38-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, possono essere effettuate da intermediari […]»;
  • l’articolo 4-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016 n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, il quale prevede che, a partire dal 1° settembre 2018, «l’emissione delle fatture relative alle cessioni di beni di cui all’articolo 38-quater deve essere effettuata dal cedente in modalità elettronica».

Tirando le fila delle diverse previsioni normative e documenti di prassi intervenuti nel corso del tempo, si ha, tra l’altro, che:

  1. cessionari possono essere solo coloro che risultino domiciliati o residenti fuori dalla UE e che non siano soggetti passivi d’imposta nel loro Paese;
  2. i beni devono essere destinati all’uso personale o familiare del viaggiatore ed «essere privi, in via generale, di qualsiasi interesse commerciale» (cfr. la circolare ministeriale n. 145/E del 10 giugno 1998), fermo restando che «l’acquisto dei beni in quantità sproporzionata rispetto a quella normalmente rientrante nell’uso personale o familiare, potendo fare presupporre l’utilizzo degli stessi beni nell’ambito di un’attività commerciale, non rende possibile l’applicazione del beneficio in questione» (così la risoluzione ministeriale n. 126/E del 7 settembre 1998);
  3. per determinare se la soglia di valore (154,94 euro, IVA inclusa) sia stata superata occorre basarsi «sul valore di fattura. Il valore aggregato di diversi beni può essere usato soltanto se tutti i beni figurano nella stessa fattura, rilasciata dallo stesso soggetto passivo che fornisce i beni allo stesso cliente» [si veda l’articolo 48 del regolamento (UE) 15 marzo 2011, n. 282 sostitutivo dell’abrogato regolamento (CE) n. 1777 del 2005];
  4. la cessione a viaggiatori extracomunitari dei beni descritti deve essere documentata tramite le funzionalità informatiche di cui al sistema OTELLO – “Online tax refund at exit: light lane optimization”, in attuazione di quanto previsto nell’articolo 4-bis del d.l. n. 193 del 2016 (cfr. la determinazione dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, di concerto con l’Agenzia delle entrate, prot. n. 54088 del 22 maggio 2018) – con fattura in formato elettronico:
    a) senza pagamento dell’IVA, salvo successivo versamento della stessa – con regolarizzazione dell’operazione tramite apposita variazione ai sensi dell’articolo 26, primo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972 – laddove non sia presentata la documentazione prescritta a comprova dell’uscita dei beni dalla UE;
    b) con pagamento dell’IVA, poi rimborsata al cessionario dal cedente, il quale la recupera – ove sia fornita la prova dell’uscita dei beni dalla UE nei termini indicati previa annotazione della corrispondente variazione nel registro degli acquisti di cui all’articolo 25 del d.P.R. n. 633 del 1972. In questa ipotesi, il cedente può delegare il rimborso dell’imposta ad appositi intermediari.

Ciò premesso, non sono ammesse modalità che non consentano di rispettare puntualmente i requisiti richiamati sub 1), sub 2) e sub 3), volte in particolare ad ottenere comunque il rimborso dell’IVA anche qualora il valore di ciascun singolo acquisto non sia superiore a 154,94 euro, IVA inclusa, posto che il valore aggregato di diversi beni rileva ai fini del superamento del predetto importo soltanto se tutti i beni sono fatturati da un singolo venditore ad un singolo cliente. In tale ambito, non è inoltre ammessa la possibilità di beneficiare della disciplina di cui all’articolo 38-quater del decreto IVA in riferimento a prestazioni di servizi.”

In base a quanto previsto dall’art. 4 bis del D. L. n.193/2016, a partire dal 1° settembre 2018, i negozianti distribuiti sul territorio nazionale che, in qualità̀ di soggetti passivi IVA italiani, cedono beni ai sensi dell’art. 38 quater del D.P.R. 633/72, devono emettere la fattura tax-free in modalità̀ elettronica e trasferire i relativi dati al sistema OTELLO (Online Tax Refund at Exit: Light Lane Optimization), sistema messo a disposizione dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per digitalizzare il processo di apposizione del “visto doganale” sulle fatture di beni acquistati sul territorio nazionale da soggetti domiciliati o residenti fuori dall’UE (c.d. fatture tax-free), al fine di avere diritto allo sgravio  diretto o al rimborso successivo dell’IVA.

Al fine di ottenere le agevolazioni fiscali previste per il Tax-Free shopping, il viaggiatore è tenuto ad attenersi a una serie di formalità̀, a partire dall’acquisto dei beni dal negoziante. Come descritto precedentemente dal 1° settembre 2018 è obbligatorio per i negozianti emettere le fatture tax-free in modalità̀ elettronica attraverso OTELLO (Online Tax Refund at Exit: Light Lane Optimization).

Pertanto, al momento dell’acquisto dei beni, il viaggiatore deve innanzitutto esibire il proprio passaporto, e cui informazioni devono essere correttamente riportate nella fattura tax-free.

Una volta emessa la fattura tax-free in modalità̀ elettronica, OTELLO genera un codice di richiesta. Il viaggiatore deve assicurarsi che tale codice sia correttamente indicato sulla copia della fattura, in quanto attesta che la stessa è stata correttamente trasmessa a OTELLO, e che tutte le informazioni riportate dal negoziante siano corrette, in particolare gli estremi del documento di riconoscimento.

Occorre precisare che, verificati i presupposti previsti dalla normativa IVA, il rimborso/sgravio dell’IVA sugli acquisti tax-free non avviene mai da parte degli uffici doganali.

Nel caso in cui il viaggiatore acquisti direttamente presso un negoziante nazionale senza fruire dei servizi di una società̀ di intermediazione, il rimborso viene effettuato direttamente dal venditore italiano secondo i termini concordati con l’acquirente al momento dell’acquisto dei beni (per esempio, mediante accredito su un conto bancario, carta di credito, ecc.).

Nella pratica commerciale, operano alcune società̀ di intermediazione (c.d. Società̀ Tax-Refund) le quali , sulla base di accordi commerciali stipulati con le parti, forniscono un servizio di rimborso IVA al viaggiatore (‘articolo 1, comma 368, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, secondo la quale «Le operazioni di rimborso di cui al comma 2 dell’articolo 38-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, possono essere effettuate da intermediari […]): in questo caso, le fatture emesse dai venditori italiani riportano il logo della Società̀ di Tax Refund che fornisce il servizio e tale procedura potrebbe includere il pagamento di una commissione che viene direttamente detratta dall’importo dell’IVA rimborsata al viaggiatore.

Per ottenere il visto doganale digitale sulle fatture per il tax-free shopping, il viaggiatore deve, al momento dell’uscita dal territorio nazionale, espletare le seguenti formalità̀ doganali di controllo.

In particolare, il viaggiatore, in possesso della copia della fattura tax- free con il relativo codice di richiesta, deve esibire presso i punti di uscita nazionali il passaporto e il documento di viaggio. OTELLO recupera tutte le fatture tax-free collegate, verifica che i dati inviati siano completi e corretti, esegue l’analisi automatica del rischio e indirizza il viaggiatore verso il “canale verde” o il “canale rosso” di controllo.

In caso di canale rosso, è necessario sottoporsi all’ispezione fisica dei beni da parte dell’ufficio doganale.

Diversamente, se il sistema non seleziona alcun rischio, il viaggiatore ottiene direttamente il visto doganale digitale sulla fattura tax-free mediante la generazione in OTELLO di un codice alfanumerico.

I viaggiatori che hanno acquistato beni in Italia e fatto richiesta del visto digitale presso un punto di uscita nazionale, possono verificare in tempo reale lo stato di apposizione del visto digitale, visitando il sito istituzionale dell’Agenzia Dogane Monopoli, e in particolare la sezione OTELLO “Consultazione fatture on line”.

E’ possibile, infatti, verificare lo stato di apposizione del visto inserendo il codice di richiesta della fattura o, in alternativa, determinati parametri di ricerca (e.g. codice visto elettronico doganale, numero fattura, barcode), attraverso il seguente link: https://www.adm.gov.it/portale/web/aida-servizi/otello

Tramite la medesima funzione di ricerca, i negozianti che hanno emesso fatture tax-free in modalità̀ elettronica, possono verificare lo stato di apposizione del visto digitale e ottenere, in tempo reale, la prova dell’uscita dal territorio nazionale dei beni venduti al viaggiatore.

Tutte le norme e le istruzioni relative al processo di rimborso/sgravio dell’IVA sulle fatture per il tax free shopping sono raccolte nella sezione normativa di OTELLO, consultabile al seguente link: https://www.adm.gov.it/portale/dogane/operatore/ecustoms-aida/progetti-aida/otello/normativa