Le linee guida della FINMA per le startup ICO in Svizzera

Le nuove linee guida della FINMA per le startup ICO in Svizzera

Il futuro dell’offerta pubblica iniziale di monete digitali in Svizzera dopo l’emanazione delle nuove linee guida FINMA

Nelle sue prime Linee guida 04/2017, pubblicate il 29 settembre 2017 (Trattamento secondo il diritto in materia di vigilanza delle initial coin offering), l’Autorità federale svizzera di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) ha espresso la sua posizione sulle Initial Coin Offering (ICO) ed ha evidenziato i casi in cui questi progetti potrebbero rientrare nell’ambito di applicazione delle leggi che regolano i mercati finanziari in Svizzera.  A seguito delle azioni esecutive contro i rivenditori non autorizzati di criptovalute contraffatte “E-Coin” nel settembre 2017, il 16 febbraio 2018 la FINMA ha pubblicato  le sue nuove linee guida sull’offerta pubblica iniziale di monete digitali in Svizzera (Guida pratica per il trattamento delle richieste inerenti all’assoggettamento in riferimento alle initial coin offering (ICO)). Con queste nuove linee guida, la FINMA intende non abrogare ma integrare le precedenti linee guida FINMA 04/2017.

Riportiamo il Comunicato stampa FINMA del 16 febbraio 2018

“La FINMA pubblica una guida pratica sulle ICO

Nelle guida pratica pubblicata in data odierna, l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) esplica in che modo gestirà le richieste di assoggettamento relative alle initial coin offering sulla base del diritto dei mercati finanziari vigente. Nel documento, la FINMA definisce le informazioni minime necessarie per il trattamento di tali richieste e i principi in base ai quali fornirà una risposta. In questo modo, la FINMA crea trasparenza per i partecipanti al mercato interessati.

Alla luce di un significativo aumento delle cosiddette initial coin offering (ICO) effettuate o pianificate in Svizzera, la FINMA ha dovuto e deve tuttora trattare un grande numero di richieste inerenti all’assoggettamento. Con le ICO è possibile raccogliere, in forma digitale, capitale per scopi imprenditoriali sulla base della tecnologia blockchain. Con la guida pratica pubblicata in data odierna, la FINMA rende note, a integrazione della Comunicazione FINMA sulla vigilanza 04/2017, le modalità di trattamento delle richieste inerenti all’assoggettamento degli organizzatori ICO a fronte di una situazione giuridica che necessita di essere interpretata. A fronte del particolare dinamismo del mercato e della forte domanda in questo ambito, la FINMA ritiene rilevante e opportuno fare trasparenza sulle procedure da lei seguite.

È decisivo considerare il singolo caso

Non tutte le ICO sottostanno al diritto dei mercati finanziari e a un obbligo di assoggettamento – questo perché le ICO sono molto diverse fra loro dal punto di vista della struttura. Pertanto, occorre sempre prendere in considerazione le circostanze del singolo caso. Come esposto nella Comunicazione FINMA sulla vigilanza 04/2017, esistono diversi punti di contatto tra le ICO e il diritto generale dei mercati finanziari in vigore, mentre al momento non esistono requisiti di regolamentazione specifici per le ICO. A oggi non esiste nemmeno una giurisprudenza pertinente né una dottrina giuridica univoca in materia.

I principi della FINMA si concentrano sulla funzionalità e la trasmissibilità dei token

Nella sua valutazione prudenziale delle ICO, la FINMA segue un approccio concentrato sulla funzione economica e sulla finalità dei token, ovvero le unità basate sulla blockchain, emessi dall’organizzatore ICO. In tale contesto sono fondamentali la classificazione dei token e la questione della negoziabilità o trasmissibilità dei token fin dall’inizio dell’ICO. Al momento non esiste una classificazione generalmente riconosciuta dei token, né in Svizzera, né all’estero. A livello funzionale, la FINMA distingue tre tipologie, sebbene possano esistere anche forme miste.

  • I token di pagamento sono paragonabili a semplici «criptovalute», senza essere collegati ad altre funzionalità o progetti. In alcuni casi, i token possono sviluppare la funzionalità e il riconoscimento come mezzi di pagamento solo con il passare del tempo.
  • I token di utilizzo sono token finalizzati a fornire l’accesso a un’utilizzazione o a un servizio digitale.
  • I token d’investimento rappresentano valori patrimoniali, come quote di valori reali, aziende, ricavi o il diritto ai dividendi o al pagamento di interessi. Il token deve dunque essere valutato, in relazione alla sua funzione economica, come un’azione, un’obbligazione o uno strumento finanziario derivato.

Le norme in materia di riciclaggio di denaro e commercio di valori mobiliari rivestono un’importanza centrale

Nella sua analisi, la FINMA ha constatato come i punti di contatto più frequenti tra le ICO e le leggi sui mercati finanziari siano concentrate nell’ambito della lotta al riciclaggio di denaro e del commercio di valori mobiliari. Utilizzi che richiederebbero un assoggettamento alla Legge sulle banche o alla Legge sugli investimenti collettivi non sono tipici.

La Legge sul riciclaggio di denaro prevede alcuni obblighi per gli intermediari finanziari, come quello relativo all’accertamento dell’avente economicamente diritto. Questa legge ha come scopo la tutela del sistema finanziario dal riciclaggio di denaro e dal finanziamento del terrorismo. In un sistema organizzato a livello decentrato sulla base di una blockchain, in cui i valori patrimoniali sono trasferibili in modo anonimo, i rischi legati al riciclaggio del denaro sono particolarmente elevati.

Le norme relative al commercio di valori mobiliari hanno il compito di garantire che i partecipanti al mercato possano prendere le proprie decisioni su investimenti quali azioni o obbligazioni sulla base di informazioni minime affidabili. Un ulteriore obiettivo è pervenire a uno svolgimento equo e affidabile della compravendita con una formazione efficiente dei prezzi.

Sulla base dei già citati criteri di funzionalità e trasmissibilità, la FINMA è giunta alla seguente valutazione prudenziale delle ICO (cfr. anche grafico contenuto nella guida pratica, pagina 7):

  • ICO di pagamento: per le ICO i cui token svolgono la funzione di mezzi di pagamento e sono già trasmissibili, la FINMA considera come assodato un assoggettamento alle disposizioni in materia di riciclaggio del denaro. Tuttavia, la FINMA non tratterà tali token come valori mobiliari.
  • ICO di utilizzo: i token di utilizzo non sono classificabili come valori mobiliari nei casi in cui il token conferisce esclusivamente un diritto di accesso a un’utilizzazione o a un servizio digitale e il token di utilizzo è impiegabile in tal senso al momento dell’emissione. Tutti i casi in cui sussiste solo o anche la funzione economica di investimento sono trattati dalla FINMA come valori mobiliari (come token d’investimento).
  • ICO d’investimento: la FINMA considera i token d’investimento come valori mobiliari con le relative conseguenze sul piano del diritto dei mercati finanziari nella prospettiva della negoziazione. Generalmente, per le ICO tale considerazione include anche gli obblighi corrispondenti previsti dal Codice dalle obbligazioni (ad es. obbligo di pubblicazione di un prospetto).

Le ICO possono anche costituire forme miste di queste categorie. Ad esempio, un assoggettamento alla Legge sul riciclaggio di denaro può sussistere anche se un token di utilizzo è o sarà ampiamente utilizzabile come mezzo di pagamento.

Potenziale innovativo dalla tecnologia blockchain

Dopo un ulteriore approfondimento della sua prassi di vigilanza in casi concreti, la FINMA si riserva di pubblicare in una circolare l’interpretazione della legislazione vigente sui mercati finanziari in relazione alle ICO.

La FINMA riconosce il potenziale innovativo della tecnologia blockchain: per questo motivo, offre supporto e partecipa al gruppo di lavoro dedicato alla tecnologia blockchain e alle ICO della Confederazione in relazione a questo tema. La chiarezza in merito alle condizioni quadro sul profilo del diritto civile costituirà uno dei presupposti decisivi per l’affermazione durevole ed efficace di questa tecnologia in Svizzera.

Mark Branson, Direttore della FINMA, si esprime così in merito: «La tecnologia blockchain offre un potenziale innovativo che va ben oltre i mercati finanziari. Tuttavia, i progetti basati sulla tecnologia blockchain che funzionano in modo analogo alle attività soggette all’obbligo di autorizzazione non devono sottrarsi a un quadro regolatorio di comprovata efficacia. L’approccio equilibrato con cui trattiamo le richieste e i progetti ICO permette agli innovatori seri di trovare la loro dimensione nel panorama regolatorio e di lanciare i loro progetti nel rispetto delle leggi attuali, proteggendo così gli investitori e l’integrità della piazza finanziaria.

Indicazioni per gli investitori

La FINMA ha già richiamato più volte l’attenzione sui rischi legati alle ICO per gli investitori. Generalmente, i token acquistati nel quadro di un’ICO sono esposti a un’elevata volatilità dei prezzi. In considerazione dello stadio iniziale di molte ICO, sussistono numerose incertezze in relazione ai progetti ICO da finanziare e attuare. Inoltre, in base al diritto vigente, non c’è chiarezza sull’applicabilità e trasmissibilità secondo il diritto civile dei diritti che potrebbero essere legati ai token o prospettati in relazione a essi.

Proseguono gli accertamenti nell’ambito delle ICO

Come comunicato nel settembre 2017, la FINMA effettua accertamenti in diversi casi di ICO. Qualora la FINMA abbia il sospetto di una violazione del diritto prudenziale da parte di modelli commerciali ICO, di una loro elusione delle leggi in materia di vigilanza o addirittura di una loro istituzione per finalità fraudolente, avvierà un procedimento di enforcement.”

Introduzione di un nuovo requisito: indagine ufficiale  FINMA sulla prevista offerta pubblica iniziale di monete digitali

Nella Guida pratica per il trattamento delle richieste inerenti all’assoggettamento in riferimento alle initial coin offering (ICO) Edizione del 16 febbraio 2018, la FINMA  ha esplicitamente affermato la sua posizione secondo cui  fornirà un parere scritto solo sui progetti di offerta pubblica iniziale di monete digitali che non sono ancora iniziati.

L’Autorità federale svizzera di vigilanza sui mercati finanziari ha chiarito che i progetti esistenti saranno valutati solo ed esclusivamente nell’ambito di indagini su attività finanziarie non autorizzate. La FINMA baserà la sua valutazione solo sulla base delle norme della legislazione finanziaria del paese, poiché la conformità del progetto alle disposizioni legali di diritto civile e fiscale rimarrà al di fuori delle sue competenze. Pertanto, prima del lancio di un PPP in Svizzera, Gli organizzatori del progetto dovrebbero rivolgere una richiesta formale alla FINMA per un parere sul rispetto della normativa finanziaria, fornendo le informazioni necessarie (informazioni sul progetto stesso, sull’azienda e sui suoi fondatori, sulla progettazione e sullo scopo economico dei token e sul potenziale commercio secondario con essi, ecc. .n). Secondo le linee guida della FINMA sulla riscossione delle commissioni, l’autorità finanziaria addebita una commissione (a seconda della complessità della struttura PPM o del tipo di token – una media compresa tra 10.000 e 15.000 franchi svizzeri) per fornire un parere formale.

Solo dopo aver ricevuto il parere, gli organizzatori del progetto possono avviare l’offerta iniziale di monete digitali.

La FINMA continua a valutare individualmente ogni offerta iniziale di monete digitali in base allo scopo economico dei token.

Al momento in Svizzera non esistono normative o giurisprudenza specifiche che disciplinino i progetti per l’offerta iniziale di monete digitali.
Nella Guida pratica per il trattamento delle richieste inerenti all’assoggettamento in riferimento alle initial coin offering (ICO) Edizione del 16 febbraio 2018, la FINMA ha chiarito che valuterà caso per caso ogni offerta iniziale di monete digitali, basandosi sulla finalità economica dei token. Tale norma sarà applicata soprattutto nei casi in cui vi siano sospetti di tentativi di aggiramento della normativa sui mercati finanziari da parte degli organizzatori del progetto per l’offerta pubblica iniziale di monete digitali.

Categorie di token: categorizzazione in base alla funzione economica e alla capacità di trasferire i token

Nella Guida pratica per il trattamento delle richieste inerenti all’assoggettamento in riferimento alle initial coin offering (ICO) Edizione del 16 febbraio 2018, la FINMA ha esplicitamente sottolineato che valuterà caso per caso ogni offerta iniziale di monete digitali, concentrandosi sulla funzione principale dei token, nonché sul fatto che questi ultimi siano già negoziabili o trasferibili.

Nella Guida pratica per il trattamento delle richieste inerenti all’assoggettamento in riferimento alle initial coin offering (ICO) Edizione del 16 febbraio 2018,  l’Autorità federale svizzera di vigilanza sui mercati finanziari classifica i token nei seguenti gruppi:

  1. I token di pagamento sono sinonimo di criptovalute e non hanno altre funzioni in relazione allo sviluppo del progetto. Questo tipo di token viene utilizzato come mezzo di pagamento per l’acquisizione di beni e servizi ora o in futuro e non dà luogo a pretese nei confronti del loro emittente.
    Conseguenze legali
    Nelle sue linee guida, la FINMA non ha menzionato che le criptovalute si qualificano come un sistema di pagamento ai sensi dell’articolo 81 ( Capitolo 6: Sistemi di pagamento – Art. 81 Definizione” Per sistema di pagamento s’intende un’istituzione che effettua in base a regole e procedure uniformi la compensazione e il regolamento di obbligazioni di pagamento.”) della legge svizzera sulle infrastrutture dei mercati finanziari (LinFi). Pertanto, l’emissione di token di pagamento non richiede l’acquisizione di una licenza per il sistema di pagamento in valuta. Tuttavia, secondo le disposizioni dell’Anti-Money Laundering Act (AMLA), l’emissione di token di pagamento è l’emissione di mezzi di pagamento, in quanto i token possono essere tecnicamente trasferiti all’interno dell’infrastruttura blockchain. Pertanto, la FINMA richiederà il rispetto della normativa antiriciclaggio se i token sono trasferibili al momento dell’emissione. La FINMA ha dichiarato che non considererà i token di pagamento come titoli. Inoltre, come menzionato nel nostro precedente articolo sull’argomento, lo scambio di criptovalute con denaro fiat o altre criptovalute rientra nell’ambito dell’articolo 2  della Legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD) . Le disposizioni della LRD si applicano alla fornitura di servizi di trasferimento di token se il fornitore di servizi (provider del portafoglio del fiduciario) mantiene la chiave privata.
  2. I token di utilità sono progettati per fornire l’accesso digitale a un’applicazione o servizio sulla piattaforma. Finché questi token non hanno scopo di investimento, la FINMA non li tratterà come titoli. Pertanto, i token di pura utilità che possono essere utilizzati al momento dell’emissione non saranno classificati dalla FINMA come titoli. Tuttavia, se il token utile contiene anche una funzione di investimento, la FINMA lo tratterà come un titolo con tutte le conseguenze che ne conseguono.
    Conseguenze legali
    La maggior parte dei progetti per l’offerta iniziale di monete virtuali è iniziata con l’idea di raccogliere fondi per lo sviluppo di una piattaforma. Ciò significa che la piattaforma non è ancora disponibile al momento dell’emissione dei token. In questo caso, secondo le ultime linee guida FINMA, durante l’emissione di utility token, la FINMA molto probabilmente li qualificherà come titoli e non come utility token. Non è ancora chiaro se la FINMA richieda una piattaforma già consolidata e consolidata o una versione beta della piattaforma per qualificare i token come token utili. La qualificazione di un utility token come garanzia comporterà l’obbligo per gli organizzatori del progetto di prospetto secondo il Codice delle obbligazioni svizzero (CO).
  3. Gli asset token sono risorse, come partecipazioni a rischi fisici reali, società, flussi di entrate, diritti a dividendi o pagamenti di interessi. In termini di funzione economica, questo tipo di token è simile ad azioni, obbligazioni o derivati. Anche i token destinati al trading di risorse fisiche nella blockchain rientrano in questa categoria di token. La FINMA ha dichiarato esplicitamente che tratterà gli asset token come titoli. Conseguenze legali
    L’emissione di token simili ad azioni o obbligazioni può comportare requisiti di prospetto ai sensi del Codice delle obbligazioni svizzero. Inoltre, gli emittenti possono rientrare nel campo di applicazione del regolamento sui valori mobiliari svizzero.
  4. Token ibridi sono sia asset token che utility token, che possono anche essere classificati come token di pagamento. In tal caso, i requisiti saranno cumulativi, vale a dire che si applicheranno le norme di legge che regolano sia i titoli che quelli sui mezzi di pagamento.
    Classificazione dei token come titoli

    Finora, in Svizzera non c’era una posizione chiara su quali tipi di token si qualificherebbero come titoli. Molti supportano l’idea che, affinché un token possa essere qualificato come titolo, deve includere un diritto o una pretesa nei confronti dell’emittente del token. Nella Guida pratica per il trattamento delle richieste inerenti all’assoggettamento in riferimento alle initial coin offering (ICO) Edizione del 16 febbraio 2018, la FINMA ha chiarito che nel determinare se i token si qualificano come titoli, sarà guidata dalla definizione di titoli nella legge sulle infrastrutture dei mercati finanziari (Legge sulle infrastrutture dei mercati finanziari). Secondo l’art. 2 lettera B della legge svizzera sulle infrastrutture dei mercati finanziari (LinFi), la definizione di titoli comprende i titoli disponibili (Wertpapier) o dematerializzati (Wertrechte), nonché i derivati ​​e i titoli intermediari standardizzati e idonei alla negoziazione di massa, e che sono offerti nell’ambito di un’offerta pubblica in una struttura e denominazione standardizzate o sono forniti a più di 20 clienti (a meno che non siano specificamente progettati per i singoli appaltatori). Questa eccezione significa che c’è ancora la possibilità di emettere asset token senza una licenza a un trader di valori mobiliari in caso di un evento generatore di token privato a un numero limitato di investitori, piuttosto che all’interno dell’offerta pubblica in una struttura e denominazione standardizzate e non più di 20 controparti.
    La FINMA ha chiarito che considererà gli asset token come titoli, soprattutto quando si tratta di titoli dematerializzati o derivati, standardizzati e adatti al commercio di massa. Secondo l’art. 973c del Codice delle obbligazioni svizzero (CO), i titoli dematerializzati sono diritti emessi o costituiti in gran numero su una base giuridica comune e generalmente identici. La FINMA rileva inoltre che eventuali crediti nell’ambito di prefinanziamenti e prevendite possono essere considerati come garanzie.
    In ogni caso, il prerequisito per la qualificazione come security è che i token siano standardizzati e idonei al mass trading.Le conseguenze legali del trattamento dei token come valori mobiliari sono che i token rientreranno nell’ambito della Legge federale sulle borse e il commercio di valori mobiliari
    (Legge sulle borse, LBVM). Ciò solleva la questione se l’organizzatore di un’offerta pubblica iniziale di monete digitali abbia bisogno di una licenza per essere un commerciante di valori mobiliari (articolo 10, paragrafo 1 e articolo 2, lettera e della Legge federale sulle borse e il commercio di valori mobiliari (Legge sulle borse, LBVM). Ciò solleva la questione se l’organizzatore di un’offerta pubblica iniziale.
    Secondo l’art. 2 lett. d della Legge sulle borse (LBVM) per commerciante di valori mobiliari si intende qualsiasi persona fisica, giuridica o società di persone che acquista e vende titoli sul mercato secondario a titolo professionale o per proprio conto con l’intenzione di rivenderli entro un breve periodo o a spese di terze parti, offrendo pubblicamente titoli al pubblico sul mercato primario o creando derivati ​​e offrendoli al pubblico in generale. Secondo l’art. 10, par. 1 della Legge sulle borse (LBVM) , per svolgere questo tipo di attività è necessaria un’autorizzazione della FINMA.
    Secondo la Guida pratica per il trattamento delle richieste inerenti all’assoggettamento in riferimento alle initial coin offering (ICO) Edizione del 16 febbraio 2018 della FINMA, i titoli dematerializzati che sono stati emessi in modo indipendente, così come l’offerta pubblica di titoli a terzi, continuano a non essere regolamentati.
    Tuttavia, la creazione e l’emissione di derivati ​​al pubblico in generale sul mercato primario possono essere soggette a requisiti di licenza per un commerciante di valori mobiliari. Inoltre, l’accettazione e l’offerta a terzi di token che rappresentano titoli quotati in borsa sul mercato primario richiederà una licenza come commerciante di valori mobiliari se effettuata su scala professionale. Inoltre, i commercianti di token professionisti nel mercato secondario dovranno probabilmente ottenere una licenza di commerciante di valori mobiliari.
    Come accennato in precedenza, quando i token sono classificati come azioni e titoli di debito (token assimilabili ad azioni o obbligazioni), gli organizzatori del progetto devono predisporre un prospetto ai sensi dell’art. 652a e 1156 Codice delle obbligazioni svizzero (CO). Il mancato rispetto dei requisiti per la redazione di un prospetto comporterà la responsabilità dell’emittente e di tutte le altre terze parti correlate.La legge sulle banche non è più la minaccia maggiore

    Nelle sue ultime linee guida, la FINMA afferma esplicitamente che la Legge sul riciclaggio di denaro (LRD) e la Legge sulle borse (LBVM) sono le più rilevanti nella regolamentazione legale dell’offerta iniziale di monete virtuali .  La FINMA ha aggiunto che la legge sulle banche e la legge sugli investimenti collettivi di solito non si applicano a questo tipo di progetti.
    Il rischio di riciclaggio di denaro è molto alto in un sistema decentralizzato basato su blockchain, dove i token possono essere trasferiti in modo anonimo e senza il coinvolgimento di intermediari regolamentati. In Svizzera, il regime antiriciclaggio deriva dalle seguenti legislazioni: la Legge sul riciclaggio di denaro (LRD) , l’ordinanza sul riciclaggio di denaro e l’ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro. Le disposizioni della Legge sul riciclaggio di denaro (LRD) si applicano agli intermediari finanziari e mirano a garantire che la due diligence sia svolta nel corso delle operazioni finanziarie. La legge sul riciclaggio di denaro impone diversi requisiti per la due diligence (identificazione del beneficiario, obbligo di aderire a un organismo di autoregolamentazione o trasferimento alla vigilanza diretta della FINMA).
    In conclusione, la FINMA ha espresso il parere che la legge bancaria di solito non si applica ai token, poiché il più delle volte non impongono un obbligo di pagamento all’emittente. La FINMA ha inoltre chiarito che le disposizioni della Legge sugli investimenti collettivi si applicano solo nei casi in cui i fondi adottati nell’ambito di un PPM saranno gestiti da terzi.

    Conclusione

    Prima del lancio di un progetto per l’offerta pubblica iniziale di monete digitali in Svizzera, i suoi organizzatori dovrebbero valutare attentamente se i token che intendono emettere rientrino nella definizione di valori mobiliari ai sensi del legislatore svizzero. Gli organizzatori devono anche prestare molta attenzione quando la piattaforma non esiste ancora al momento dell’emissione dei token. Come accennato, in questo caso, anche al momento dell’emissione di utility token, la FINMA potrebbe qualificarli come titoli fino alla creazione della piattaforma.
    Queste nuove linee guida non dovrebbero porre fine all’offerta pubblica iniziale di monete digitali in Svizzera, poiché la FINMA si riserva espressamente il diritto di emanare linee guida aggiuntive una volta che il legislatore svizzero avrà apportato le modifiche necessarie alla legislazione sui mercati finanziari.

Il regolamento (UE) 2020/1503 sui fornitori europei di servizi di finanziamento collettivo copre l’offerta iniziale di criptovalute? Piano giuridico comparato e legislazione bulgara

Il regolamento (UE) 2020/1503 sui fornitori europei di servizi di finanziamento collettivo copre l’offerta iniziale di criptovalute? Piano giuridico comparato e legislazione bulgara

Il punto n.15 delle considerazioni preliminari (1) al Regolamento UE n. 2020/1503 del 7 ottobre 2020 (c.d. “Regulation on European Crowdfunding Service Providers for Business” , “European Crowdfunding Service Providers Regulation” (ESCPR) o “Regolamento ECSP”) sui fornitori europei di finanziamento collettivo sembra escludere i token crittografici dal suo campo di applicazione, Le loro tecnologie  e caratteristiche differiscono significativamente dai servizi di finanziamento collettivo previsti dal Regolamento ECSP. Tuttavia, una tale conclusione sarebbe affrettata: non tutti i token crittografici rimangono al di fuori dell’ambito del regolamento.

La versione inglese della normativa utilizza il termine Initial Coin Offering o ICO (2). Il modo in cui un’offerta di monete può essere strutturata varia sia tecnicamente, funzionalmente e come modello di business. Il denominatore comune è che i token (monete virtuali) vengono emessi utilizzando la tecnologia blockchain.

A seconda del modello di business e della funzione, i token possono essere di tre tipi:

token di utilità;

token di sicurezza;

criptovalute.

Token di utilità

Nella maggior parte dei casi, le ICO sono l’offerta di token utili in cambio di determinati prodotti o servizi forniti dai creatori di un progetto di start-up. Tali ICO sono progettati per raccogliere fondi in un ambiente non regolamentato. La maggior parte dei fondatori e dei progetti afferma di distribuire token utente per accedere alle proprie applicazioni decentralizzate (DApp) o alle proprie piattaforme. La logica di base qui è che lo scopo della loro moneta è usare, non speculare. Non vi è alcuna barriera all’ingresso sia per gli acquirenti che per i venditori. Gli ICO di successo spesso richiedono solo una campagna digitale ben eseguita e alcuni ICO consentono la partecipazione anonima.

Tali caratteristiche offrono l’opportunità di speculazioni e frodi finanziarie. Ecco perché nel 2017 la US Securities and Exchange Commission (SEC) ha iniziato a sanzionare le offerte di token, che dal punto di vista funzionale e commerciale rappresentano una fornitura non regolamentata di titoli. Ad oggi, il regolatore statunitense utilizza il cosiddetto Il “test di Howey” per determinare se una transazione può essere classificata come “contratto di investimento” e quindi rientra nell’ambito del Securities Act del 1933 e del Securities Exchange Act del 1934. Secondo il test di Howey, esiste un contratto di investimento , se c’è un “investimento di denaro in una joint venture con una ragionevole aspettativa che i profitti saranno derivati ​​dagli sforzi di altri”. La SEC non esita ad applicare la sua legislazione extraterritorialmente alle criptovalute.

L’attività delle autorità di regolamentazione statunitensi ha portato a un cambiamento negli atteggiamenti commerciali nei confronti delle criptovalute in tutto il mondo. Innanzitutto, altre giurisdizioni hanno adottato regolamenti che riflettono le specifiche della tecnologia blockchain e dei token crittografici come opportunità di investimento. I prossimi sono le cosiddette Security token offering (STO) – offerte di token di sicurezza, che già operano in un ambiente regolamentato e riflettono i principi di base dei mercati finanziari – protezione e divulgazione degli investitori. Le Security token offering sono la prossima generazione di Initial Coin Offering . Le offerte di token di sicurezza differiscono nella loro procedura dal predecessore, poiché i passaggi ricordano l’offerta tradizionale di titoli – ad es. con l’obbligo di redigere un prospetto. Gli stessi marcatori di sicurezza hanno parametri tecnici avanzati per l’immissione di informazioni sulle disposizioni di legge. NElle STO, gli investitori acquisiscono asset tokenizzati che derivano il loro valore da qualcos’altro, ad es. da azioni, fondi REIT (REAL ESTATE INVESTMENT TRUST, in italia società immobiliare quotata (SIIQ)), obbligazioni.

Quali token sono coperti dal regolamento (UE) 2020/1503?

Il Regolamento UE n. 2020/1503 si applica in linea di principio ai servizi di finanziamento collettivo. La definizione di crowdfunding è: “l’intermediazione in cui un fornitore di servizi di finanza collettiva, senza assumersi il proprio rischio, serve una piattaforma digitale pubblicamente disponibile al fine di connettere o facilitare la connessione di potenziali investitori o finanziatori con le aziende in cerca di finanziamento. Tale finanziamento può assumere la forma di prestiti o acquisizioni di valori mobiliari.’ .

I token di utilità non rientrano nel concetto di prestito, in quanto il proprietario del progetto non ha l’obbligo incondizionato di rimborsare tale importo all’investitore, insieme agli interessi maturati, ma solo di fornire l’accesso a beni/servizi. Secondo una decisione dell’Autorità federale di vigilanza finanziaria (BaFin), è generalmente possibile progettare tutti i tipi di titoli sotto forma di token di sicurezza.

Piano giuridico comparato e legislazione bulgara

La legge statunitense consente alle criptovalute di essere offerte attraverso campagne di crowdfunding. È necessario condurre un’offerta attraverso un’apposita piattaforma di crowdfunding (registrata dalla US Securities and Exchange Commission (SEC) e dalla Financial Industry Regulatory Authority ( FINRA )). L’importo massimo dell’investimento è limitato. Solo le società registrate negli Stati Uniti possono presentare domanda per l’OMC attraverso piattaforme di crowdfunding. Gli investitori dovrebbero essere solo cittadini statunitensi.

Se prendiamo in considerazione la legislazione tedesca su cui si basa il nostro diritto commerciale, quando si offrono token per titoli (OMC) (3) viene pubblicato un prospetto ai sensi del Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 relativo al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato (Regolamento Prospetto). Esiste anche un regime speciale ai sensi del German Securities Prospectuses Act – preparazione di un foglio informativo per i titoli – per offerte locali per non più di 8 mil. euro. Questi obblighi vengono ora integrati quando si tratta di token di sicurezza distribuiti tramite piattaforme di finanziamento collettivo.

Si dovrebbe concludere che le disposizioni del Regolamento UE n. 2020/1503 saranno applicabili alla fornitura di token di sicurezza tramite fornitori di servizi di crowdfunding.

In Bulgaria, in sede di offerta di security token attraverso campagne di crowdfunding, deve essere presa in considerazione la prossima modifica della legge sull’offerta pubblica di titoli ( Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК))  in vista del Regolamento UE n. 2020/1503, come l’esenzione dall’obbligo di pubblicazione di un prospetto con soglia fino a 5.000.000 di euro.

Vedi: IL REGIME BULGARO SUL CROWDFUNDING NELLA FASE DI DISCUSSIONE PUBBLICA

(1)

(15)

Sebbene le offerte iniziali di moneta abbiano il potenziale di finanziare le PMI, e le start-up e scale-up innovative, e possano accelerare il trasferimento di tecnologia, le loro caratteristiche differiscono considerevolmente dai servizi di crowdfunding disciplinati a norma del presente regolamento.

(2)

(15)

Whilst initial coin offerings have the potential to fund SMEs, innovative start-ups and scale-ups, and can accelerate technology transfer, their characteristics differ considerably from crowdfunding services regulated under this Regulation.

(3) La nascita delle ICO Anche se le offerte iniziali di valuta hanno raggiunto il massimo utilizzo nel 2017 e continuano ad essere ampliamente utilizzate anche nel 2018, esistono già dal 2013. La nomina di ideatore della token sale è stata attribuita a J.R. Willett, un ingegnere di Seattle che all’inizio del 2012 pubblicò un paper intitolato “The second Bitcoin White paper2” nel quale sosteneva che il protocollo usato per bitcoin poteva avere grande potenziale e che poteva essere utilizzato anche per una nuova operazione, appunto l’Initial Coin Offering. Questa idea venne poi messa in pratica concretamente nel luglio del 2013, attraverso il lancio del token digitale chiamato Mastercoin (MSC). Gli utenti sostenitori potevano acquistare MSC pagando in bitcoin all’indirizzo Mastercoin Exodus: in quel momento 1 BTC equivaleva a 100 MSC. Per incentivare i soggetti ad acquistare prima degli altri veniva offerto il 10% in più per ogni settimana di possesso del token, calcolata da quando il soggetto aveva acquistato il token fino alla fine del periodo di raccolta di denaro. In tutto furono raccolti 5.120 BTC, all’epoca equivalenti a circa 500mila dollari. Il progetto aveva come obiettivo quello di finanziare lo sviluppo dell’idea dell’ingegnere, nonché l’erogazione di incentivi per i progetti sviluppati nell’ecosistema di Mastercoin; l’idea era quella di far aumentare il valore del token in modo tale che gli investitori potessero ottenere un guadagno. Questo token è oggi riconosciuto sotto il nome di omni (OMC)

Direttiva AIFM (Alternative Investment Fund Managers) Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’ 8 giugno 2011 , sui gestori di fondi di investimento alternativi

Direttiva AIFM (Alternative Investment Fund Managers) Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’ 8 giugno 2011 , sui gestori di fondi di investimento alternativi

La Direttiva AIFM (Alternative Investment Fund Managers) Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’ 8 giugno 2011 , sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 ha lo scopo di creare un quadro regolamentare e di vigilanza armonizzato ed efficace per i gestori dei cosiddetti FIA (Fondi di Investimento Alternativi), qualsiasi fondo europeo o estero che non sia un OICVM (Organismo di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari)) a livello europeo.

La Direttiva AIFM (Alternative Investment Fund Managers)  intende fornire criteri regolamentari solidi e armonizzati per tutti i gestori FIA (cosiddetti GEFIA (1))  nel campo d’applicazione della direttiva e migliorare la trasparenza delle attività dei GEFIA e dei FIA da loro gestiti nei confronti degli investitori e delle pubbliche autorità.

La Direttiva AIFM (Alternative Investment Fund Managers):

  • si applica ai gestori di fondi di investimento che gestiscono e/o commercializzano fondi di investimento alternativi (“FIA“),  fondi di investimento diversi dai fondi UCITS (undertakings for the collective investment in transferable securities (in italiano OICVM, ossia organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari)), nell’Unione Europea.  Tra i soggetti a cui si applicano le previsioni della Direttiva AIFM rientrano i gestori;
    • di fondi immobiliari;
    • di fondi di private equity; di fondi di venture capital;
    • di fondi infrastrutturali;
    • di fondi speculativi;
  • disciplina solo i gestori di fondi di investimento alternativi (“GEFIA“) lasciando invece alla regolamentazione nazionale di ciascuno stato membro dell’Unione Europea (“Stato Membro“) tanto la disciplina dei FIA quanto la disciplina in materia di vigilanza dei gestori;
  •  fissa regole comuni in materia di:
    • autorizzazione;
    • funzionamento;
    • trasparenza.

La Commissione Europea ha emanato il Regolamento delegato (UE) n. 231/2013  del 19 dicembre 2012 , che integra la direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (Direttiva AIFM (Alternative Investment Fund Managers) per quanto riguarda deroghe, condizioni generali di esercizio, depositari, leva finanziaria, trasparenza e sorveglianza (Regolamento AIFM) destinato a dare attuazione ad alcune previsioni della Direttiva AIFM.

In data 22 ottobre 2020 la Commissione europea ha posto in pubblica consultazione il documento intitolato “Public consultation on the review of the Alternative Investment Fund Managers Directive (AIFMD)”.

La revisione della Direttiva AIFM (Alternative Investment Fund Managers) punta a rafforzare il mercato dei FIA e al contempo a tutelare gli investitori e a garantire la stabilità del sistema finanziario. La Commissione, pertanto, si rivolge a tutti i portatori di interesse, tra cui gestori di fondi, imprese di investimento, distributori di FIA, investitori e relative associazioni di tutela,  e tiene in considerazione anche la tutela degli investitori secondo la Direttiva MiFID II (Direttiva 204/65/UE).

Infatti, tra i principali punti su cui si concentra la consultazione si evidenziano:

– il miglioramento dell’utilità del passaporto AIFM e la competitività complessiva dei FIA europei;

– l’ambito di applicazione della licenza di GEFIA e la sua potenziale estensione ai GEFIA più piccoli;

– la protezione degli investitori, tenendo conto delle differenze tra investitori al dettaglio e investitori professionali;

– obblighi di informazione e requisiti specifici che potrebbero essere aggiunti, modificati o rimossi;

– la parità di condizioni, con particolare riferimento al trattamento equo dei FIA non UE, garantendo agli investitori una scelta più ampia e, al contempo, assicurando che i GEFIA UE non siano esposti a concorrenza sleale o siano comunque svantaggiati;

– i modelli di reporting di vigilanza forniti dal GEFIA, con particolare attenzione all’aumento delle attività dei FIA nel mercato del credito;

– le norme relative agli investimenti in imprese private;

– la partecipazione ai settori dell’investimento responsabile.

La Commissione Europea, inoltre, non esclude che al termine della presente consultazione, sulla base dei feedback ricevuti, possa essere sottoposta a revisione anche la Direttiva 2009/65/CE sugli organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (cd. Direttiva OICVM). Sul punto la Commissione solleva la questione di un’unica licenza per gestori di fondi di investimento alternativi e di OICVM, nonché la necessità di metriche armonizzate per il calcolo della leva finanziaria e la rendicontazione su l’utilizzo di strumenti di gestione della liquidità.

(1) Società autorizzata alla gestione di FIA in Italia (SGR, Sicaf, Sicav), in uno Stato della UE diverso dall’Italia (Gefia UE), ovvero in uno Stato non appartenente alla UE (Gefia non UE).

Regolamento Prospetto relativo al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato

Regolamento Prospetto relativo al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato

Il Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 relativo al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato (Regolamento Prospetto) ha abrogato la previgente Direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE (Direttiva Prospetto) ed è divenuto applicabile a decorrere dal 21 luglio 2019.

Il Regolamento (UE) 2017/1129 (cosiddetto “regolamento prospetto“) stabilisce i requisiti relativi alla redazione, all’approvazione e alla diffusione del prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica di titoli o la loro ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato che ha sede o opera in uno Stato membro.

L’introduzione del Regolamento Prospetto si inserisce nell’ambito del processo di completamento dell’Unione dei mercati dei capitali (Capital Markets Union – piano per sbloccare i fondi per la crescita dell’Europa – Vedi: COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI,  COM(2015) 468 final, del 30.9.2015, Piano di azione per la creazione dell’Unione dei mercati dei capitali)

Finalità dell’Unione dei mercati dei capitali (Capital Markets Union) sono:

  • assicurare una maggiore omogeneità delle regole applicabili nei diversi Stati membri, al fine di aiutare le imprese a raccogliere capitali da fonti di finanziamento differenti all’interno dell’Unione Europea;
  • rendere più efficiente il funzionamento dei mercati;
  • ridurre la frammentazione dei mercati finanziari;
  • diversificare le fonti di finanziamento;
  • rafforzare i flussi di capitale transfrontalieri;
  • agevolare la raccolta sui mercati.

I prospetti sono documenti obbligatori per legge che contengono tutte le informazioni su una determinata società. Sulla base di tali informazioni gli investitori possono decidere se investire nelle diverse tipologie di titoli emessi dalla società. Pertanto, il prospetto deve garantire che gli investitori siano ben informati sui prodotti in cui stanno investendo, senza comunque costituire, specie per le piccole e medie imprese (PMI), un ostacolo di fatto all’accesso ai mercati finanziari a causa delle pratiche amministrative da assolvere e dei costi elevati da sostenere.

Il nuovo Regolamento Prospetto introduce un certo numero di novità rispetto alle disposizioni della previgente Direttiva Prospetto, sebbene l’impianto generale e i principali elementi strutturali della disciplina rimangono sostanzialmente i medesimi. Cambia  l’utilizzo dello strumento legislativo del regolamento europeo. direttamente applicabile negli Stati membri, senza necessità di adozione di norme nazionali di recepimento, assicurando una maggiore armonizzazione della normativa tra gli Stati membri dell’Unione Europea rispetto alla direttiva in quanto, in assenza di un quadro normativo dettagliato direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, si moltiplicano nella prassi le divergenze applicative tra gli Stati membri

l regolamento prevede per tutti i tipi di emittenti norme di informativa uniformi e adeguate alle specifiche esigenze e rende il prospetto uno strumento più pertinente per informare i potenziali investitori.

Le norme si concentrano in maniera particolare su quattro tipi di emittenti:

  1. emittenti già quotati in un mercato regolamentato o in un mercato di crescita per le PMI, che vogliono raccogliere ulteriori capitali mediante un’emissione secondaria;
  2. piccole e media imprese;
  3. emittenti frequenti di tutti i tipi di titoli;
  4. emittenti di titoli diversi dai titoli di capitale.

Le principali novità sono:

  • nel nuovo Regolamento Prospetto sono stati introdotti criteri per la predisposizione dei fattori di rischio, volti ad una più agevole individuazione dei rischi maggiormente rilevanti (non presenti nella Direttiva Prospetto);
  • il suo contenuto della nota di sintesi  è stato completamente ridisegnato e semplificato rispetto alla Direttiva Prospetto. Inoltre, qualora debba essere predisposto un documento contenente le informazioni chiave, Key Information Document (KID) per i titoli oggetto del prospetto, tale documento può sostituire integralmente la nota di sintesi);
  • il Regolamento Prospetto ha esteso l’applicazione del formato semplificato, applicabile nella precedente normativa soltanto ai titoli “wholesale” (titoli con taglio minimo di 100.000 euro), anche ai prospetti relativi a titoli con taglio minimo inferiore, qualora siano ammessi a negoziazione esclusivamente in un mercato regolamentato a cui solo gli investitori qualificati possono avere accesso);
  • incentivare l’uso del “passaporto” transfrontaliero (meccanismo transfrontaliero che facilita il funzionamento efficace del mercato interno per una vasta gamma di titoli) per i prospetti approvati, introdotto dalla precedente direttiva. Il Regolamento Prospetto prevede, infatti, la possibilità di utilizzare il meccanismo transfrontaliero anche solamente per documento di registrazione in altri Stati membri come parte costitutiva di un prospetto approvato da una diversa autorità competente, novità particolarmente rilevante che permetterà agli emittenti di poter utilizzare il medesimo documento di registrazione in tutti gli Stati membri in cui offrono dei titoli.

L’Unione Europea con il  Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 relativo al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato (Regolamento Prospetto) ha adottato un nuovo schema di norme, che esentano chi emette titoli, dall’obbligo di redigere un prospetto informativo se l’offerta è al di sotto di una certa soglia.

Trattandosi di un regolamento e non di una direttiva, non sono più necessari adempimenti aggiuntivi, ma il regolamento è entrato automaticamente in vigore all’interno dei sistemi legislativi nazionali, eliminando in questo modo il rischio di incongruenze.

Le soglie, sono state decise da ogni nazione rispettando l’articolo 3.2 del regolamento, che prevedono un margine di discrezionalità per le esenzioni tra uno e 8 milioni di euro.

L’Italia, la Francia, il Regno Unito, la Danimarca e la Finlandia hanno optato per la soglia più alta di 8 milioni di euro, scelta che può favorire lo sviluppo delle STO perché questa soluzione si adatta particolarmente bene alla media delle startup focalizzate sul mondo delle criptomonete; tutto questo consente loro un modus operandi più semplice ai per acquisire finanziamenti all’interno dei loro paesi d’origine, ma, dal momento che non c’è bisogno di un prospetto, la raccolta fondi dovrà essere limitata per ora al paese d’origine.

In virtù dell’art. 15 (Prospetto UE della crescita) del Regolamento Prospetto  le società europee che non rientrano nelle soglie per l’esenzione e che volessero emettere security token potranno farlo utilizzando una nuova forma di prospetto semplificato, che prende il nome di “Prospetto di crescita”, processo  diretto e dai costi contenuti se paragonato alla media dei prospetti altrimenti necessari.

L’art. 15, primo comma (Prospetto UE della crescita) del Regolamento Prospetto recita:

 “In caso di offerta pubblica di titoli, i soggetti seguenti possono scegliere di redigere un prospetto UE della crescita in base al regime di informativa proporzionato di cui al presente articolo purché non abbiano titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato:

a)

PMI;

b)

emittenti, diversi dalle PMI, i cui titoli sono o saranno negoziati in un mercato di crescita per le PMI, a condizione che tali emittenti abbiano una capitalizzazione di borsa media inferiore a 500 000 000 EUR sulla base delle quotazioni di fine anno dei tre precedenti anni civili;

c)

emittenti, diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), ove le offerte al pubblico di titoli abbiano un corrispettivo totale nell’Unione che non supera 20 000 000 EUR, calcolato su un periodo di 12 mesi, e a condizione che tali emittenti non abbiano titoli negoziati in un MTF e durante l’esercizio precedente abbiano avuto in media fino a 499 dipendenti;

d)

offerenti di titoli emessi da emittenti di cui alle lettere a) e b)

La definizione di PMI ai sensi del Regolamento Prospetto  è data dalla lettera f dell’art.  2 (Definizioni)

f) «piccole e medie imprese» o PMI:

i) società che in base al loro più recente bilancio annuale o consolidato soddisfino almeno due dei tre criteri seguenti: numero medio di dipendenti nel corso dell’esercizio inferiore a 250, totale dello stato patrimoniale non superiore a 43 000 000 EUR e fatturato netto annuale non superiore a 50 000 000 EUR; oppure

 

ii) piccole e medie imprese quali definite all’articolo 4, paragrafo 1, punto 13, della direttiva 2014/65/UE;

L’articolo 4, paragrafo 1, punto 13, della Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014 , relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE definisce «piccola o media impresa»: un’impresa che ha una capitalizzazione di borsa media inferiore a 200 000 000 EUR sulla base delle quotazioni di fine anno dei tre precedenti anni civili.

Il processo per l’ottenimento del certificato di approvazione che attesti che il prospetto è stato emesso nel rispetto delle nuove è diventato più semplice.

Trattandosi di un regolamento e non di una direttiva, a, una volta che un prospetto di crescita di una STO è approvato in uno stato UE, questo sarà valido per ogni offerta di Security Token all’interno della stessa UE. Riportiamo l’art. 24 (Validità dell’approvazione di un prospetto a livello dell’Unione) del Regolamento Prospetto:

“1.   Fatto salvo l’articolo 37, qualora l’offerta pubblica di titoli o l’ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato avvengano in uno o più Stati membri, o in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di origine, il prospetto approvato dallo Stato membro di origine e gli eventuali supplementi sono validi per l’offerta pubblica o per l’ammissione alla negoziazione in un numero qualsiasi di Stati membri ospitanti, purché l’ESMA e l’autorità competente di ciascuno Stato membro ospitante ne ricevano notifica a norma dell’articolo 25. Le autorità competenti degli Stati membri ospitanti non assoggettano ad alcuna approvazione o ad altra procedura amministrativa i prospetti e i supplementi approvati dalle autorità competenti degli altri Stati membri, e le condizioni definitive.

2.   Se un fatto nuovo significativo, errore o imprecisione rilevanti sopravvengono o sono rilevati nell’arco di tempo di cui all’articolo 23, paragrafo 1, l’autorità competente dello Stato membro di origine esige la pubblicazione di un supplemento da approvare secondo le modalità di cui all’articolo 20, paragrafo 1. L’ESMA e l’autorità competente dello Stato membro ospitante possono informare l’autorità competente dello Stato membro di origine della necessità di nuove informazioni.”