Bulgaria – INTRASTAT

Con effetto dal 01.01.2022 sono abrogati i regolamenti 638/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio e 1982/2004 della Commissione.

Entrano in vigore le nuove norme sugli scambi intracomunitari (scambi intraunionali) di merci:

  1. Regolamento (UE) 2019/2152 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, sulle statistiche europee sulle imprese (compresi gli scambi intracomunitari di beni – vedi in particolare il CAPO V – Scambio di dati riservati ai fini delle statistiche sugli scambi intra-UE di beni (1) )
  2. Regolamento di esecuzione (UE) № 2020/1197 della Commissione, del 30 luglio 2020, recante specifiche tecniche e norme ai sensi del regolamento (CE) n. 2019/2152 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle statistiche europee sulle imprese.
  3. I termini “arrivi” e “spedizioni” di merci sono sostituiti rispettivamente da “importazioni intraunionali” ed “esportazioni intraunionali” e i termini “commercio intracomunitario” sono sostituiti da “scambi intraunionali” di merci.
  4. Viene introdotta la raccolta di due nuovi dati sulle esportazioni intraunionali (finora “spedizioni”): “paese di origine” e “il numero individuale di identificazione attribuito all’operatore partner nello Stato membro di importazione, conformemente all’articolo 214 della direttiva 2006/112/CE”.

Il termine per la presentazione delle dichiarazioni per il periodo di riferimento gennaio 2022 è il 14.02.2022 (in caso di impegno annuale) o fino al 20.02.2022 (in caso di impegno in corso per il primo periodo di riferimento)

Nel 2021 è in vigore la nuova nomenclatura dei paesi e dei territori. così chiamato Geonomenclatura –  REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1470 DELLA COMMISSIONE del 12 ottobre 2020 relativo alla nomenclatura dei paesi e territori per le statistiche europee sugli scambi internazionali di beni e alla disaggregazione geografica per le altre statistiche sulle imprese

I nuovi codici sono:

XI – per l’Irlanda del Nord
XU – il resto del Regno Unito senza l’Irlanda del Nord
Il commercio con l’Irlanda del Nord è dichiarato nel sistema Intrastat e con il resto del Regno Unito con una dichiarazione doganale.

Gli operatori Intrastat sono i soggetti iscritti alla legge sull’imposta sul valore aggiunto, che effettuano scambi intracomunitari (scambi intraunionali) di beni in volumi annuali, espressi in valore, superiori alle soglie di dichiarazione , determinato con ordinanza del Presidente dell’Istituto Nazionale di Statistica. L’ordinanza è pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale entro il 31 ottobre di quest’anno.

Le soglie di dichiarazione per il 2022 secondo Ordinanza RD – 05 – 583 / 18.10.2021 del Presidente dell’Istituto Nazionale di Statistica sono:

  • Per l’importazione intraunionale (arrivi) – BGN 520.000.
  • Per l’esportazione intra-sindacale (spedizioni) – BGN 780.000.

Le soglie per la dichiarazione del valore statistico per il 2022 sono:

  • Per l’importazione intraunionale (arrivi) – BGN 8.400.000.
  • Per le esportazioni intraunionali (spedizioni) – BGN 18.600.000.

La soglia per la dichiarazione semplificata di singole transazioni di valore basso è BGN 390.

I commercianti di merci possono avere un obbligo di dichiarazione annuale o attuale nell’ambito del sistema Intrastat, a seconda del periodo in cui l’obbligo si è verificato.
L’obbligo annuale di dichiarare separatamente nell’ambito del sistema Intrastat per le importazioni (arrivi) e le esportazioni (spedizioni) intraunionali di un determinato anno sorge quando il volume annuo degli scambi intracomunitari di merci (scambi intraunionali) per tale flusso di scambi in l’anno precedente supera la soglia di riferimento.
L’attuale obbligo di dichiarare in base al sistema Intrastat separatamente per le importazioni (arrivi) e le esportazioni (spedizioni) intraunionali in un determinato anno sorge quando la persona non ha assunto un obbligo annuale ed entro l’anno il volume di intracomunitario (intraunionale commercio) gli scambi di merci per un flusso commerciale superano la soglia pertinente per l’anno in questione.

Il termine normativo per la presentazione della dichiarazione Intrastat mensile è il 14 del mese successivo al periodo di riferimento.
Il termine per la presentazione della dichiarazione Intrastat per il primo periodo di riferimento in caso di obbligo attuale è il 20 del mese successivo al primo periodo di riferimento. Per i seguenti periodi di riferimento, la scadenza è il 14 del mese successivo al periodo di riferimento.

Le dichiarazioni sono presentate in forma elettronica, firmate con firma elettronica qualificata. Questo può essere fatto attraverso i servizi elettronici dell’ANR

In caso di impossibilità tecnica, le dichiarazioni Intrastat (in formato .xml su supporto elettronico) sono presentate alla  Direzione territoriale competente dell’ANR , accompagnate da  Lettera di impossibilità tecnica. 

Nuovo campo nella dichiarazione di esportazione intraunionale (spedizione): “VIN (numero di identificazione IVA)

La definizione principale relativa al nuovo campo nella dichiarazione per l’esportazione intraunionale “Numero VIN del partner” è disciplinata dall’art. 13, paragrafo 1, del regolamento di base № 2019/2152 del Parlamento europeo e del Consiglio”:

  • un numero di identificazione individuale assegnato all’operatore partner nello Stato membro di importazione ai sensi dell’articolo 214 della direttiva 2006/112/CE’;
  • per le vendite a distanza e le vendite a persone fisiche non iscritte alla Legge IVA: selezionare il codice per il tipo di transazione “1.2”, il campo “Numero VIN del partner” non è compilato.

(1)  CAPO V

Scambio di dati riservati ai fini delle statistiche sugli scambi intra-UE di beni

Articolo 11

Scambio di dati riservati

1.   Lo scambio tra gli Stati membri di dati riservati sulle esportazioni intra-UE di beni avviene, esclusivamente a fini statistici, tra le ASN che contribuiscono allo sviluppo, alla produzione e alla diffusione delle statistiche sugli scambi intra-UE di beni.

Le specifiche tecniche in merito agli obblighi informativi di cui all’articolo 7, paragrafi 1 e 2, si applicano altresì allo scambio di dati riservati a norma del presente capo.

2.   Le ASN dello Stato membro di esportazione trasmettono alle ASN dello Stato membro di importazione le informazioni statistiche sulle sue esportazioni intra-UE di beni verso tale Stato membro come stabilito all’articolo 12.

3.   Le ASN degli Stati membri di esportazione trasmettono alle ASN dello Stato membro di importazione i metadati pertinenti per l’uso dei dati scambiati nella compilazione delle statistiche.

4.   La Commissione può adottare atti di esecuzione che specifichino le informazioni da considerare come metadati pertinenti di cui al paragrafo 3, nonché il calendario per la trasmissione di tali informazioni e le informazioni statistiche di cui al paragrafo 2.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 23, paragrafo 2.

5.   Fatto salvo il paragrafo 1 del presente articolo, lo Stato membro che fornisce i dati riservati scambiati ne autorizza l’utilizzo per la produzione di altre statistiche da parte delle ASN dello Stato membro di importazione, a condizione che tali dati siano utilizzati esclusivamente a fini statistici conformemente agli articoli da 20 a 26 del regolamento (CE) n. 223/2009.

6.   Su richiesta delle ASN dello Stato membro di esportazione, lo Stato membro di importazione può fornire alle ASN dello Stato membro di esportazione i microdati rilevati sulle sue importazioni intra-UE di beni da tale Stato membro di esportazione.

Articolo 12

Informazioni statistiche da scambiare

1.   Le informazioni statistiche di cui all’articolo 11, paragrafo 2, sono costituite da:

a)

microdati rilevati ai fini delle statistiche sugli scambi intra-UE di beni;

b)

dati compilati su beni o movimenti specifici; e

c)

dati compilati utilizzando le informazioni contenute nelle dichiarazioni doganali.

2.   Le informazioni statistiche effettivamente raccolte mediante indagini sulle imprese o dai dati amministrativi di cui all’articolo 11, paragrafo 2, coprono almeno il 95 % del valore del totale delle esportazioni intra-UE di beni di ciascuno Stato membro verso l’insieme di tutti gli altri Stati membri.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 22 al fine di modificare il presente regolamento per ridurre il tasso di copertura delle esportazioni intra-UE di beni alla luce degli sviluppi tecnici ed economici, pur assicurando il mantenimento di statistiche che soddisfino le norme di qualità in vigore.

3.   La Commissione può adottare atti di esecuzione che definiscano le specifiche tecniche relative alla rilevazione e alla compilazione delle informazioni di cui al paragrafo 1 e precisino ulteriormente l’applicazione del tasso di copertura di cui al paragrafo 2 per quanto riguarda il periodo di riferimento.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 23, paragrafo 2.

Articolo 13

Elementi dei dati statistici

1.   I microdati di cui all’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), contengono i seguenti elementi dei dati statistici:

a)

il numero individuale di identificazione attribuito all’operatore partner nello Stato membro di importazione, conformemente all’articolo 214 della direttiva 2006/112/CE; (2)

b)

il periodo di riferimento;

c)

il flusso commerciale;

d)

il bene;

e)

lo Stato membro partner;

f)

il paese d’origine;

g)

il valore dei beni;

h)

la quantità dei beni;

i)

la natura della transazione.

I microdati di cui all’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), possono riguardare il modo di trasporto e i termini di consegna, a condizione che lo Stato di esportazione rilevi tali elementi dei dati statistici.

La Commissione può adottare atti di esecuzione che specifichino gli elementi dei dati statistici di cui alle lettere da a) a i) del primo comma del presente paragrafo e definiscano l’elenco degli elementi dei dati statistici applicabili per beni o movimenti specifici e i dati compilati utilizzando le informazioni contenute nelle dichiarazioni doganali di cui all’articolo 12, paragrafo 1, lettere b) e c).

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 23, paragrafo 2.

2.   Gli Stati membri possono semplificare, a determinate condizioni che soddisfino gli obblighi in materia di qualità, le informazioni da fornire, a condizione che la semplificazione non produca effetti negativi sulla qualità delle statistiche.

In casi specifici, gli Stati membri possono rilevare una serie ridotta di elementi dei dati statistici di cui al paragrafo 1 o rilevare le informazioni inerenti ad alcuni di tali elementi dei dati a un livello meno dettagliato.

La Commissione può adottare atti di esecuzione che precisino le modalità della semplificazione di cui al primo comma e il valore massimo delle esportazioni intra-UE che beneficiano della semplificazione.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 23, paragrafo 2.

Articolo 14

Protezione dei dati riservati scambiati

1.   I record di microdati relativi a un esportatore la cui richiesta di riservatezza statistica, conformemente all’articolo 19, è stata accettata dalle ASN dello Stato membro di esportazione sono trasmessi dalle ASN dello Stato membro di esportazione alle ASN dello Stato membro di importazione, con il valore reale e tutti gli elementi dei dati statistici di cui all’articolo 13, paragrafo 1, e con una segnalazione per indicare che tali record di microdati sono protetti dal segreto.

2.   Le ASN dello Stato membro di importazione possono utilizzare record di microdati sulle esportazioni protetti dal segreto in sede di compilazione dei dati statistici delle importazioni intra-UE. Se fanno uso di record di microdati sulle esportazioni protetti dal segreto, le ASN dello Stato membro di importazione si assicurano che la diffusione di dati statistici sulle importazioni intra-UE, da parte delle ASN dello Stato membro di importazione, rispetti la riservatezza statistica garantita dalle ASN dello Stato membro di esportazione.

3.   Al fine di garantire la protezione dei dati riservati scambiati nell’ambito di questo capo, la Commissione può adottare atti di esecuzione che specifichino il formato, le misure di sicurezza e di riservatezza di tali dati, comprese le modalità di applicazione dei paragrafi 1 e 2, nonché la procedura per lo scambio dei dati.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 23, paragrafo 2.

4.   Gli Stati membri e la Commissione adottano misure idonee a impedire e sanzionare qualsiasi violazione della riservatezza statistica dei dati scambiati. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

Articolo 15

Accesso per fini scientifici ai dati riservati scambiati

I ricercatori che effettuano analisi statistiche a fini scientifici possono essere autorizzati ad accedere ai dati riservati scambiati conformemente all’articolo 23 del regolamento (CE) n. 223/2009, previa approvazione dell’ASN competente dello Stato membro di esportazione che ha fornito i dati.

(2) Articolo 214

1.   Gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari affinché siano identificate tramite un numero individuale le persone seguenti:

a)

ogni soggetto passivo, fatta eccezione per quelli di cui all’articolo 9, paragrafo 2, che effettua nel loro rispettivo territorio cessioni di beni o prestazioni di servizi che gli diano diritto a detrazione, diverse dalle cessioni di beni o prestazioni di servizi per le quali l’IVA è dovuta unicamente dal destinatario a norma degli articoli da 194 a 197 e 199;

b)

ogni soggetto passivo, o ente non soggetto passivo, che effettua acquisti intracomunitari di beni soggetti all’IVA a norma dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), o che ha esercitato l’opzione prevista all’articolo 3, paragrafo 3, per l’assoggettamento all’IVA dei suoi acquisti intracomunitari;

c)

ogni soggetto passivo che effettua nel loro rispettivo territorio acquisti intracomunitari di beni ai fini di proprie operazioni relative alle attività di cui all’articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, ed effettuate fuori di tale territorio.

2.   Gli Stati membri possono non identificare determinati soggetti passivi che effettuano operazioni a titolo occasionale ai sensi dell’articolo 12

Nomenclatura dei paesi e territori per le statistiche europee sugli scambi internazionali di beni e alla disaggregazione geografica per le altre statistiche sulle imprese

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1470 DELLA COMMISSIONE del 12 ottobre 2020 relativo alla nomenclatura dei paesi e territori per le statistiche europee sugli scambi internazionali di beni e alla disaggregazione geografica per le altre statistiche sulle imprese

In particolare vedi: ALLEGATO I

NOMENCLATURA DEI PAESI E TERRITORI PER LE STATISTICHE EUROPEE SUGLI SCAMBI INTERNAZIONALI DI BENI

(Versione valida dal 1o gennaio 2021)

Codice

Designazione

Descrizione

AD

Andorra

AE

Emirati arabi uniti

Abu Dhabi, Ajman, Dubai, Fujayrah, Ras al Khaimah, Sharjah e Umm al Qaiwain

AF

Afghanistan

AG

Antigua e Barbuda

AI

Anguilla

AL

Albania

AM

Armenia

AO

Angola

Compresa Cabinda

AQ

Antartide

Territori a sud del 60° di latitudine sud, escluse Terre australi e antartiche francesi (TF), Isola di Bouvet (BV) e Georgia del sud e Sandwich australi (GS)

AR

Argentina

AS

Samoa americane

AT

Austria

AU

Australia

AW

Aruba

AZ

Azerbaigian

BA

Bosnia-Erzegovina

BB

Barbados

BD

Bangladesh

BE

Belgio

BF

Burkina Faso

BG

Bulgaria

BH

Bahrein

BI

Burundi

BJ

Benin

BL

Saint-Barthélemy

BM

Bermuda

BN

Sultanato del Brunei Darussalam

Denominazione corrente: Brunei

BO

Stato plurinazionale di Bolivia

Denominazione corrente: Bolivia

BQ

Bonaire, Sint Eustatius e Saba

BR

Brasile

BS

Bahamas

BT

Bhutan

BV

Isola di Bouvet

BW

Botswana

BY

Bielorussia

BZ

Belize

CA

Canada

CC

Isole Cocos (Keeling)

CD

Repubblica democratica del Congo

Ex Zaire

CF

Repubblica centrafricana

CG

Congo

CH

Svizzera

Compreso il territorio tedesco di Büsingen

CI

Costa d’Avorio

CK

Isole Cook

CL

Cile

CM

Camerun

CN

Cina

CO

Colombia

CR

Costa Rica

CU

Cuba

CV

Cabo Verde

CW

Curaçao

CX

Isola Christmas

CY

Cipro

CZ

Cechia

DE

Germania

Compresa l’Isola di Helgoland; escluso il territorio di Büsingen

DJ

Gibuti

DK

Danimarca

DM

Dominica

DO

Repubblica dominicana

DZ

Algeria

EC

Ecuador

Comprese le Isole Galápagos

EE

Estonia

EG

Egitto

EH

Sahara occidentale

ER

Eritrea

ES

Spagna

Comprese le Isole Baleari e le Isole Canarie; escluse Ceuta (XC) e Melilla (XL)

ET

Etiopia

FI

Finlandia

Comprese le Isole Åland

FJ

Figi

FK

Isole Falkland

FM

Stati federati di Micronesia

Chuuk, Kosrae, Pohnpei e Yap

FO

Isole Fær Øer

FR

Francia

Compresi Monaco, i dipartimenti francesi d’oltremare (Guadalupa, Guyana francese, Martinica, Mayotte e Riunione) e la parte settentrionale francese dell’isola di Saint-Martin

GA

Gabon

GB

Regno Unito

Gran Bretagna, Irlanda del Nord, Isole del Canale e Isola di Man

GD

Grenada

Comprese le Grenadine meridionali

GE

Georgia

GH

Ghana

GI

Gibilterra

GL

Groenlandia

GM

Gambia

GN

Guinea

GQ

Guinea equatoriale

GR

Grecia

GS

Georgia del sud e Sandwich australi

GT

Guatemala

GU

Guam

GW

Guinea-Bissau

GY

Guyana

HK

Hong Kong

Regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese

HM

Isole Heard e McDonald

HN

Honduras

Comprese le Isole del Cigno

HR

Croazia

HT

Haiti

HU

Ungheria

ID

Indonesia

IE

Irlanda

IL

Israele

IN

India

IO

Territorio britannico dell’Oceano Indiano

Arcipelago delle Chagos

IQ

Iraq

IR

Repubblica islamica dell’Iran

IS

Islanda

IT

Italia

Compresi Livigno e il comune di Campione d’Italia

JM

Giamaica

JO

Giordania

JP

Giappone

KE

Kenya

KG

Kirghizistan

KH

Cambogia

KI

Kiribati

KM

Comore

Anjouan, Grande Comore e Mohéli

KN

Saint Kitts e Nevis

KP

Repubblica popolare democratica di Corea

Denominazione corrente: Corea del Nord

KR

Repubblica di Corea

Denominazione corrente: Corea del Sud

KW

Kuwait

KY

Isole Cayman

KZ

Kazakhstan

LA

Repubblica democratica popolare del Laos

Denominazione corrente: Laos

LB

Libano

LC

Santa Lucia

LI

Liechtenstein

LK

Sri Lanka

LR

Liberia

LS

Lesotho

LT

Lituania

LU

Lussemburgo

LV

Lettonia

LY

Libia

MA

Marocco

MD

Repubblica di Moldova

ME

Montenegro

MG

Madagascar

MH

Isole Marshall

MK

Macedonia del Nord

ML

Mali

MM

Myanmar/Birmania

Denominazione corrente: Birmania

MN

Mongolia

MO

Macao

Regione amministrativa speciale di Macao della Repubblica popolare cinese

MP

Isole Marianne settentrionali

MR

Mauritania

MS

Monserrat

MT

Malta

Comprese Gozo e Comino

MU

Maurizio

Isola Maurizio, Isola di Rodrigues, Isole Agalega e Cargados Carajos (Saint Brandon)

MV

Maldive

MW

Malawi

MX

Messico

MY

Malaysia

Malaysia peninsulare e Malaysia orientale (Labuan, Sabah e Sarawak)

MZ

Mozambico

NA

Namibia

NC

Nuova Caledonia

Comprese le Isole della Lealtà (Lifou, Maré e Ouvéa)

NE

Niger

NF

Isola Norfolk

NG

Nigeria

NI

Nicaragua

Comprese le Isole del Mais

NL

Paesi Bassi

NO

Norvegia

Comprese le Isole Svalbard e Jan Mayen

NP

Nepal

NR

Nauru

NU

Niue

NZ

Nuova Zelanda

Esclusa la Dipendenza di Ross (Antartide)

OM

Oman

PA

Panama

Compresa l’ex Zona del Canale

PE

Perù

PF

Polinesia francese

Isole Marchesi, Isole della Società (compresa Tahiti), Isole Tuamotu, Isole Gambier e Isole Australi

PG

Papua Nuova Guinea

Parte orientale della Nuova Guinea; Arcipelago di Bismarck (comprese Nuova Britannia, Nuova Irlanda, Lavongai o Nuova Hannover e le Isole dell’Ammiragliato); Isole Salomone settentrionali (Bougainville e Buka); Isole Trobriand, Isola Woodlark; Isole d’Entrecasteaux e Arcipelago della Louisiade

PH

Filippine

PK

Pakistan

PL

Polonia

PM

Saint Pierre e Miquelon

PN

Isole Pitcairn

Comprese le Isole Ducie, Henderson e Oeno

PS

Territorio palestinese occupato

Cisgiordania (compresa Gerusalemme est) e Striscia di Gaza

PT

Portogallo

Comprese le Azzorre e Madera

PW

Palau

PY

Paraguay

QA

Qatar

RO

Romania

RU

Federazione russa

Denominazione corrente: Russia

RW

Ruanda

SA

Arabia Saudita

SB

Isole Salomone

SC

Seychelles

Mahé, Praslin, La Digue, Frégate e Silhouette; Isole Amirante (comprese Desroches, Alphonse, Platte e Coëtivy); Isole Farquhar (compresa Providence); Isole Aldabra e Isole Cosmoledo

SD

Sudan

SE

Svezia

SG

Singapore

SH

Sant’Elena, Ascensione e Tristan da Cunha

SI

Slovenia

SK

Slovacchia

SL

Sierra Leone

SM

San Marino

SN

Senegal

SO

Somalia

SR

Suriname

SS

Sud Sudan

ST

Sao Tomé e Principe

SV

El Salvador

SX

Sint Maarten (appartenente ai Paesi Bassi)

Parte meridionale dell’isola; la parte settentrionale (Saint-Martin) è francese

SY

Repubblica araba siriana

Denominazione corrente: Siria

SZ

Eswatini

Ex Swaziland

TC

Isole Turks e Caicos

TD

Ciad

TF

Terre australi e antartiche francesi

Comprese le Isole Kerguelen, l’Isola Amsterdam, l’Isola Saint-Paul, le Isole Crozet e le Isole francesi dell’Oceano indiano (Bassas da India, Europa, Glorioso, Juan de Nova e Tromelin)

TG

Togo

TH

Thailandia

TJ

Tagikistan

TK

Tokelau

TL

Timor Leste

TM

Turkmenistan

TN

Tunisia

TO

Tonga

TR

Turchia

TT

Trinidad e Tobago

TV

Tuvalu

TW

Taiwan

Territorio doganale distinto di Taiwan, Penghu, Kinmen e Matsu

TZ

Repubblica unita della Tanzania

Isola di Pemba, Isola di Zanzibar e Tanganica

UA

Ucraina

UG

Uganda

UM

Isole minori periferiche degli Stati Uniti

Compresi l’Isola Baker, l’Isola Howland, l’Isola Jarvis, l’Atollo Johnston, lo Scoglio Kingman, le Isole Midway, l’Isola Navassa, l’Atollo Palmyra e l’Isola Wake

US

Stati Uniti

Compreso Portorico

UY

Uruguay

UZ

Uzbekistan

VA

Santa Sede

Stato della Città del Vaticano

VC

Saint Vincent e Grenadine

VE

Repubblica bolivariana del Venezuela

Denominazione corrente: Venezuela

VG

Isole Vergini britanniche

VI

Isole Vergini americane

VN

Vietnam

VU

Vanuatu

WF

Wallis e Futuna

Compresa l’Isola Alofi

WS

Samoa

Ex Samoa occidentali

XC

Ceuta

XK

Kosovo

Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell’UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

XL

Melilla

Comprese le dipendenze Peñón de Vélez de la Gomera, Peñón de Alhucemas e isole Chafarinas

XS

Serbia

YE

Yemen

Ex Yemen del Nord e Yemen del Sud

ZA

Sud Africa

ZM

Zambia

ZW

Zimbabwe

VARIE

Codice

Designazione

Descrizione

EU

Unione europea

Codice riservato, nell’ambito degli scambi extra Unione, per la dichiarazione di origine delle merci conformemente alle pertinenti disposizioni dell’Unione. Codice da non utilizzarsi a fini statistici.

XI

Regno Unito (Irlanda del Nord)

Codice da utilizzare se occorre distinguere il Regno Unito (nei confronti dell’Irlanda del Nord) conformemente alle pertinenti disposizioni dell’Unione.

XU

Regno Unito (esclusa l’Irlanda del Nord)

Codice da utilizzare se occorre distinguere il Regno Unito (esclusa l’Irlanda del Nord) conformemente alle pertinenti disposizioni dell’Unione.

QP

Alto mare

Settore marittimo al di fuori delle acque territoriali.

QQ

Provviste e dotazioni di bordo

Codice per le consegne a navi e aeromobili.

oppure

QR

Provviste e dotazioni di bordo nel quadro degli scambi intra Unione

Codice per le consegne a navi e aeromobili.

QS

Provviste e dotazioni di bordo nel quadro degli scambi extra Unione

Codice per le consegne a navi e aeromobili.

QU

Paesi e territori non specificati

oppure

QV

Paesi e territori non specificati nel quadro degli scambi intra Unione

QW

Paesi e territori non specificati nel quadro degli scambi extra Unione

QX

Paesi e territori non specificati per ragioni commerciali o militari

oppure

QY

Paesi e territori non specificati per ragioni commerciali o militari nel quadro degli scambi intra Unione

QZ

Paesi e territori non specificati per ragioni commerciali o militari nel quadro degli scambi extra Unione