Bulgaria – Legge sulle statistiche degli scambi intracomunitari di merci

Legge sulle statistiche degli scambi intracomunitari di merci – in vigore dal 1.07.2012

DIRITTO SULLE STATISTICHE SUGLI
SCAMBI INTRACOMUNITARI DI MERCI

Promulgata, SG, n. 40 dal 29.05.2012, in vigore dal 1.07.2012.

Capitolo primo

GENERALE

Arte. 1. (1) La presente legge disciplina:

1. l’attuazione dell’attività statistica per gli scambi intracomunitari di merci tra la Repubblica di Bulgaria e gli Stati membri dell’Unione Europea, in conformità con la normativa dell’Unione Europea in materia:

a) Regolamento (CE) n. 638/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo alle statistiche comunitarie sugli scambi di beni tra Stati membri e che abroga il regolamento (CEE) n. 3330/91 del Consiglio di seguito denominato “Regolamento (CE) № 638/2004”;

(b) Regolamento (CE) n. 222/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 638/2004 relativo alle statistiche comunitarie relative agli scambi di beni tra Stati membri (GU L 87/ 160 del 31 marzo 2009);

(c) Regolamento (CE) n. 1982/2004 della Commissione, del 18 novembre 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 638/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie relative agli scambi di beni tra Stati membri e che abroga i regolamenti della Commissione (CE) № 1901/2000 e (CEE) № 3590/92, di seguito denominato “Regolamento (CE) № 1982/2004”;

(d) Regolamento (CE) № 1915/2005 della Commissione, del 24 novembre 2005, che modifica il regolamento (CE) № 1982/2004 al fine di semplificare la registrazione della quantità e le specifiche di movimenti specifici di merci;

(e) Regolamento (UE) n. 91/2010 della Commissione, del 2 febbraio 2010, che modifica il regolamento (CE) n. 1982/2004 di attuazione del regolamento (CE) n. 638/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sugli scambi di merci tra Stati membri per quanto riguarda l’elenco dei beni esclusi dalle statistiche, la trasmissione di informazioni da parte dell’amministrazione fiscale e la valutazione della qualità (GU L 31/1 del 3 febbraio 2010);

(e) Regolamento (UE) n. 96/2010 della Commissione, del 4 febbraio 2010, che modifica il regolamento (CE) n. 1982/2004 di attuazione del regolamento (CE) n. 638/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sugli scambi di merci tra Stati membri per quanto riguarda la soglia di semplificazione, gli scambi per caratteristiche commerciali, merci e movimenti specifici e codice del tipo di transazione (GU L 34/1 del 5 febbraio 2010);

2. le funzioni ei poteri degli organi competenti per lo svolgimento dell’attività statistica per gli scambi intracomunitari di merci;

3. il sistema Intrastat.

(2) Sono determinate le norme diverse o specifiche applicabili a merci e movimenti di merci specifici, i periodi di riferimento, le modalità della loro comunicazione e dichiarazione, nonché alle merci escluse dall’attività statistica sugli scambi intracomunitari di merci con ordinanza del Consiglio dei ministri.

Capitolo due

AUTORITÀ. POTERI E INTERAZIONE

Arte. 2. Le autorità competenti per l’attuazione delle attività statistiche per gli scambi intracomunitari di merci sono l’Istituto nazionale di statistica, l’Agenzia nazionale delle entrate e l’Agenzia delle dogane.

Arte. 3. (1) L’Istituto Nazionale di Statistica:

1. determina le soglie di dichiarazione nel sistema Intrastat e le tipologie di dati oggetto di dichiarazione ai sensi dell’art. 9(2) del Regolamento (CE) (638/2004;

2. elaborare e mantenere insieme all’Agenzia delle Entrate le regole per la validazione dei dati raccolti nell’ambito del sistema Intrastat;

3. raccogliere dati su specifiche merci e movimenti di merci, non dichiarati nel sistema Intrastat, da altre fonti amministrative;

4. effettuare una convalida secondaria di tutti i dati raccolti o ricevuti dalle altre autorità competenti;

5. trasmettere i dati di sintesi e di dettaglio per le statistiche sugli scambi intracomunitari di merci alla Direzione Generale di Eurostat della Commissione Europea secondo quanto previsto dall’art. 12 del Regolamento (CE) № 638/2004, nonché dell’art. 25 del Regolamento (CE) № 1982/2004;

6. conservare tutti i dati per gli scambi intracomunitari di beni delle persone obbligate ai sensi della presente legge e tenere un registro per loro;

7. predisporre analisi e relazioni sulla qualità dei dati per le statistiche sugli scambi intracomunitari di merci;

8. fornire dati mensili sugli scambi intracomunitari di beni della Banca nazionale bulgara ai fini del conto corrente della bilancia dei pagamenti.

(2) L’Agenzia delle Entrate:

1. crea e mantiene un sistema per la raccolta dei dati “Intrastat” – prepara la metodologia, le procedure di lavoro e i documenti, nonché l’applicazione software, assicurando la preparazione delle dichiarazioni Intrastat;

2. controllare l’ambito dei soggetti obbligati, e attraverso la validazione controllare la qualità dei dati forniti nell’ambito del sistema Intrastat secondo quanto previsto dall’art. 8(2) del Regolamento (CE) (638/2004;

3. fornire all’Istituto Nazionale di Statistica i dati raccolti nell’ambito del sistema Intrastat;

4. fornire dati sintetici alle istituzioni e agli organismi statali, quando ciò sia previsto da un atto normativo o sulla base di accordi con essi conclusi;

5. informare gli operatori Intrastat dei propri obblighi in relazione al sistema Intrastat secondo quanto previsto dall’art. 8(3) del Regolamento (CE) (638/2004;

6. controllare l’adempimento degli obblighi degli operatori Intrastat, accertare violazioni amministrative e irrogare sanzioni amministrative ai sensi della presente legge;

7. utilizzare i dati disponibili sugli scambi intracomunitari di beni raccolti o ricevuti ai sensi della legge sull’imposta sul valore aggiunto e tramite il Sistema informativo europeo per lo scambio di informazioni sull’IVA (VIES), nonché da altre fonti amministrative come ulteriori per determinare la gli obblighi degli operatori Intrastat e il controllo dell’affidabilità dei dati forniti nell’ambito del sistema Intrastat secondo quanto previsto dall’art. 8(2) del Regolamento (CE) (638/2004;

8. creare e mantenere un registro dei soggetti obbligati nell’ambito del sistema Intrastat.

(3) L’Agenzia delle dogane fornisce all’Istituto nazionale di statistica i dati sulle merci dalle dichiarazioni doganali (DAU) in conformità con i requisiti dell’art. 5(2) del Regolamento (CE) (638/2004.

Arte. 4. Le soglie di dichiarazione e le tipologie di dati oggetto di dichiarazione di cui all’art. 3, par. 1, comma 1, è determinato con provvedimento del Presidente dell’Istituto Nazionale di Statistica, che è promulgato nella Gazzetta dello Stato entro il 31 ottobre dell’anno in corso. Le soglie dichiarative e le tipologie di dati aggiuntivi determinati dall’ordinanza sono valide per tutto l’anno successivo.

Arte. 5. (1) L’Agenzia Nazionale delle Entrate e l’Agenzia delle Dogane forniscono all’Istituto Nazionale di Statistica tutti i dati disponibili per gli scambi intracomunitari di beni necessari per l’adempimento degli obblighi previsti dalla presente legge, ivi compresi i dati individuanti, di cui all’art. 9 (1) e (2) del Regolamento (CE) (638/2004.

(2) Le tipologie di dati di cui al par. 1, la loro struttura, l’ordine e la periodicità del loro invio all’Istituto Nazionale di Statistica sono determinati con istruzioni congiunte del Presidente dell’Istituto Nazionale di Statistica, rispettivamente del Direttore Esecutivo dell’Agenzia Nazionale delle Entrate e del Direttore dell’Agenzia delle Dogane .

Capitolo tre

SISTEMA INTRASTAT

Arte. 6. (1) Si applica il sistema Intrastat per la raccolta dei dati per le spedizioni intracomunitarie o gli arrivi nel territorio della Repubblica di Bulgaria di merci dell’Unione Europea.

(2) La procedura per l’applicazione del sistema Intrastat, compresa la presentazione e l’accettazione delle dichiarazioni Intrastat e di altri documenti o dati soggetti a trasmissione e il controllo e la rettifica dei dati forniti, è determinata con ordinanza del Ministro delle finanze.

Arte. 7. Soggetti obbligati a presentare dichiarazioni secondo il sistema Intrastat – Gli operatori Intrastat sono i soggetti iscritti alla legge sull’imposta sul valore aggiunto, che effettuano scambi intracomunitari di beni in volumi annui, espressi in valore, superiori alle soglie di dichiarazione di cui all’art. 3, par. 1, punto 1, separatamente per ciascun flusso commerciale – spedizioni o arrivi ai sensi dell’art. 7(1) del Regolamento (CE) (638/2004.

Arte. 8. (1) Le dichiarazioni Intrastat sono:

1. dichiarazioni mensili per arrivi o partenze;

2. dichiarazioni correttive per arrivi o partenze.

(2) Quando durante un determinato periodo di riferimento l’operatore Intrastat non ha effettuato arrivi o spedizioni intracomunitarie, la dichiarazione mensile non deve contenere registrazioni con dati commerciali (dichiarazione zero).

(3) Le dichiarazioni di rettifica possono contenere registrazioni solo per dichiarazioni mensili già accettate.

Arte. 9. (1) Le dichiarazioni Intrastat, la notifica di cui all’art. 10, nonché gli altri documenti o dati che gli operatori Intrastat devono presentare all’Agenzia delle Entrate per via telematica, sottoscritti con firma elettronica qualificata.

(2) Eccezionalmente nei casi di impossibilità tecnica da parte dell’operatore Intrastat o dell’Agenzia delle Entrate, previsti dall’ordinanza di cui all’art. 6, par. 2. Le dichiarazioni, le comunicazioni, i documenti oi dati Intrastat possono essere presentati alla competente direzione territoriale dell’Agenzia nazionale delle entrate su supporto tecnico, che consenta una riproduzione affidabile dell’informazione e soddisfi i requisiti per la forma del verbale.

(3) I campioni delle dichiarazioni Intrastat e altri documenti o dati oggetto di presentazione devono essere approvati dal Direttore Esecutivo dell’Agenzia Nazionale delle Entrate o da persona da lui autorizzata e sono pubblicati sul sito web dell’Agenzia.

Arte. 10. (1) Quando l’operatore Intrastat per un certo periodo non effettuerà scambi intracomunitari di beni dell’Unione Europea, può darne comunicazione scritta al Direttore Esecutivo dell’Agenzia Nazionale delle Entrate. Per questo periodo l’operatore Intrastat non presenta dichiarazioni Intrastat.

(2) Il gestore Intrastat è obbligato a riprendere la presentazione delle dichiarazioni Intrastat entro il termine di cui all’art. 11, par. 1, quando entro il termine di cui al par. 1 ha effettuato scambi intracomunitari di merci dell’Unione Europea. La presentazione della dichiarazione fa decadere la validità della notifica di cui al par. 1.

Arte. 11. (1) Gli operatori Intrastat presentano una dichiarazione Intrastat entro il 14° giorno del mese successivo al periodo di riferimento.

(2) Gli operatori Intrastat con obbligo in corso devono presentare una dichiarazione Intrastat entro il 20° giorno del mese successivo al primo periodo di riferimento. Per i successivi periodi di riferimento il termine è quello di cui al par. 1.

Arte. 12. (1) L’Agenzia delle Entrate informa gli operatori Intrastat degli errori riscontrati in una dichiarazione Intrastat presentata.

(2) In caso di mancata presentazione, presentazione dopo il termine di dichiarazioni Intrastat o rilevazione di errori nelle stesse, l’Agenzia delle Entrate può richiedere agli operatori Intrastat di presentare documenti contabili, commerciali e di altro tipo e supporti informativi, nonché redigere report in al fine di stabilire l’attendibilità dei dati dichiarati.

(3) Le comunicazioni di cui al par. 1 e 2 devono essere inviati in forma elettronica, firmati con firma elettronica qualificata.

(4) L’eliminazione degli errori in una dichiarazione mensile o correttiva presentata è effettuata dal gestore Intrastat con la presentazione di una dichiarazione correttiva.

(5) In caso di nuove circostanze, gli adeguamenti possono essere effettuati per un periodo fino a 6 periodi di riferimento passati.

(6) Il gestore Intrastat ha adempiuto all’obbligo di presentare una dichiarazione Intrastat mensile entro un termine, se gli errori ammessi sono stati eliminati entro i termini di cui all’art. 11.

(7) Il gestore Intrastat fornisce i documenti, i dati e le referenze di cui al par. 2, presentano rispettivamente una dichiarazione rettificativa di cui al par. 4 e 5 entro 7 giorni dalla data di ricezione della comunicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, rispettivamente dalla data in cui si sono verificate le circostanze di cui al par. 5.

Arte. 13. (1) L’Agenzia delle Entrate informa l’Intrastat degli operatori per accertate circostanze, diverse da quelle dichiarate per il rispettivo periodo di riferimento, sulla base dei poteri di cui all’art. 3, par. 2, punto 7 e richiede da loro un’ulteriore fornitura di documenti e dati, nonché la presentazione di una dichiarazione correttiva per lo stesso periodo. Gli operatori Intrastat forniscono i documenti ei dati e presentano una dichiarazione correttiva entro 7 giorni dalla data di ricezione della comunicazione.

(2) L’Agenzia delle Entrate può apportare d’ufficio rettifiche ai dati contenuti nelle dichiarazioni Intrastat presentate, previo chiarimenti con gli operatori Intrastat o confronto con fonti di dati, stabiliti in sede di attuazione dell’attività di controllo di cui all’art. 3, par. 2, punto 6.

(3) L’Istituto Nazionale di Statistica, all’effettuazione della successiva validazione, ne dà comunicazione all’Agenzia delle Entrate per gli operatori Intrastat, nei confronti dei quali devono essere poste in essere le azioni di cui al comma 1. 1 e artt. 3, par. 2, punto 6.

Capitolo quattro

RISERVATEZZA.

OBBLIGO DI MANTENERE IL SEGRETO

Arte. 14. I dati e/o le prove raccolte dall’ordinanza della presente legge possono essere utilizzati solo a fini statistici. I dati sui flussi merci sono diffusi, garantendo l’anonimato dei soggetti che li hanno forniti.

Arte. 15. (1) Un operatore Intrastat può chiedere al Presidente dell’Istituto Nazionale di Statistica di estendere il segreto statistico con riguardo al codice della nomenclatura combinata stabilito dal regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alle statistiche tariffarie e statistiche. nomenclatura e della tariffa doganale comune, per determinate merci e flussi commerciali, nei casi in cui il valore annuo degli scambi rilevanti della persona con gli Stati membri dell’Unione europea e con paesi terzi:

1. costituisce più dell’85 per cento del valore totale del commercio estero della Repubblica di Bulgaria per il rispettivo anno con questa merce e nell’ambito di questo flusso;

2. sommato a quello di un altro operatore o di altri due operatori, a condizione che anche questo secondo o questi due altri operatori abbiano richiesto una dichiarazione di riservatezza, il valore è superiore all’85 per cento del valore totale del commercio estero della Repubblica di Bulgaria per il rispettivo anno questa merce e questo flusso.

(2) Alla richiesta di cui al par. 1 si applica:

1. informazioni sul codice della nomenclatura combinata stabilito dal regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, sulla nomenclatura tariffaria e statistica e sulla tariffa doganale comune, e sui flussi per i quali si chiede l’estensione della riservatezza;

2. motivazione dei motivi della richiesta.

(3) Il presidente dell’Istituto nazionale di statistica si pronuncia sulla richiesta entro 30 giorni con decisione motivata, con la quale concede l’estensione della riservatezza per le statistiche del commercio estero o respinge la richiesta.

(4) La decisione di cui al par. 3 è impugnabile con l’ordinanza del Codice di procedura amministrativa.

(5) Dopo l’emanazione della decisione di estensione della riservatezza, la diffusione dei dati sarà effettuata secondo il capo sei della legge sulla statistica.

(6) L’estensione della riservatezza è revocata con decisione del Presidente dell’Istituto Nazionale di Statistica:

1. su richiesta dell’operatore Intrastat;

2. d’ufficio, nel caso in cui in due anni civili consecutivi non ricorrano le condizioni di cui al comma 1. 1.

(7) Prima di annullare l’estensione della riservatezza con l’ordinanza del par. 6, comma 2, il presidente dell’Istituto nazionale di statistica comunica al gestore Intrastat che può opporsi o presentare nuova domanda entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Arte. 16. (1) Gli organi competenti per l’attuazione della presente legge assicurano la protezione dei dati personali e delle persone e la prevenzione dell’uso improprio degli stessi secondo l’ordine della legge per la statistica.

(2) Le autorità competenti sono obbligate ad adottare le misure organizzative e tecniche necessarie per l’adempimento dei requisiti di cui al par. 1.

(3) Le persone che hanno accesso a informazioni protette dalla legge, firmano una dichiarazione che le manterranno segrete e non le utilizzeranno per altri scopi se non per l’esercizio diretto delle loro funzioni ufficiali.

Capitolo cinque

DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE E PENALI

Arte. 17. (1) L’operatore Intrastat che non presenta una dichiarazione Intrastat, non la presenta entro i termini prescritti o fornisce dati non esaustivi o errati in una dichiarazione Intrastat è punito con la sanzione pecuniaria o pecuniaria di BGN 500 a 5.000.

(2) Chi su richiesta dell’Agenzia delle Entrate non fornisce entro il termine indicato le informazioni di cui all’art. 12, par. 2 o art. 13, par. 1, è punito con la sanzione pecuniaria da 200 a 2000 BGN.

(3) In caso di ripetuta commissione delle violazioni di cui al par. 1 e 2 la sanzione è irrogata in doppia misura.

(4) In caso di commissione sistematica delle violazioni di cui al par. 1 e 2 la pena è inflitta in triplice importo.

Arte. 18. La persona che ha accesso a informazioni tutelate dalla presente legge, che le utilizza, le fornisce o le divulga per scopi diversi dall’esercizio diretto delle sue funzioni d’ufficio, è punito con la sanzione pecuniaria da 1.000 a 2.000 BGN, se il reato non costituire reato.

Arte. 19. (1) Le violazioni di cui alla presente legge sono stabilite con atti di accertamento degli illeciti amministrativi, redatti da funzionari, determinati dal direttore esecutivo dell’Agenzia nazionale delle entrate, e i decreti penali sono emanati dal direttore esecutivo dell’Agenzia delle Entrate Agenzia delle Entrate o da alcuni da lui funzionari.

(2) L’accertamento delle violazioni, l’emanazione, il ricorso e l’esecuzione dei decreti penali sono svolti dall’ordinanza della Legge per gli illeciti e le punizioni amministrative.

DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE

§ 1. Ai fini della presente legge le definizioni, determinate nella disciplina dell’art. 1, par. 1.

§ 2. Ai fini della presente legge:

1. “Valore” è la base imponibile della prestazione, determinata dall’ordinanza della Legge sull’Imposta sul Valore Aggiunto, ad eccezione degli specifici movimenti e merci, descritti nell’ordinanza dell’art. 1, par. 2.

2. Per “periodo di riferimento” si intende il mese di calendario durante il quale hanno luogo le spedizioni o gli arrivi delle merci. Per alcune merci e movimenti di merci specifici, è possibile applicare altri periodi di riferimento al di fuori del periodo specificato.

3. “Ripetuta” è la violazione commessa entro un anno dall’entrata in vigore del decreto penale, che comminava all’autore del reato una sanzione per lo stesso tipo di violazione.

4. Per “sistematico” si intende la commissione di tre o più reati in un periodo di due anni.

5. “Convalida” è la verifica della conformità dei dati contenuti nelle dichiarazioni Intrastat mediante confronto con altri dati e circostanze.

6. Per “nuove circostanze” si intendono documenti o fatti divenuti a conoscenza dopo la presentazione della dichiarazione mensile.

7. La “Direzione territoriale competente dell’Agenzia nazionale delle entrate” è una direzione determinata ai sensi dell’art. 8 del Codice di procedura tributario-assicurativo.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

§ 3. La legge sulla statistica degli scambi intracomunitari di beni (promulgata, SG n. 51/2006; modificata, SG n. 84/2007 e SG n. 100/2010) è abrogata.

§ 4. Emesso in base all’art. 1, par. 4 e artt. 13, par. 2 della abrogata legge sulla statistica degli scambi intracomunitari di merci, resta in vigore lo statuto.

§ 5. Emesso in base all’art. 26, par. 2 dell’abrogata Legge sulla statistica degli scambi intracomunitari di merci restano in vigore le disposizioni.

§ 6. Con l’ordinanza di questa legge sono dichiarati anche gli invii e gli arrivi effettuati dopo la data di entrata in vigore di questa legge, per i quali il termine di riferimento ai sensi della presente legge è anteriore a tale data.

§ 7. Con l’ordinanza di questa legge non sono dichiarati gli invii e gli arrivi effettuati prima della data di entrata in vigore di questa legge, per i quali il termine di riferimento è successivo a tale data e che sono dichiarati dall’ordinanza della legge abrogata.

§ 8. Le correzioni dei dati dichiarati ai sensi della legge abrogata sulla statistica degli scambi intracomunitari di merci sono effettuate in base all’ordine di questa legge.

§ 9. Le dichiarazioni Intrastat relative all’ultimo periodo di riferimento prima dell’entrata in vigore della presente legge devono essere presentate nei termini di cui all’art. 11.

§ 10. Per il 2012 le soglie di dichiarazione nell’ambito del sistema Intrastat e le tipologie di dati aggiuntivi ai sensi dell’art. 9, par. 2 del Regolamento (CE) № 638/2004, previa dichiarazione, determinata sulla base della abrogata Legge sulle statistiche degli scambi intracomunitari di merci.

§ 11. Nella legge sull’imposta sul reddito delle società (promulgata, SG n. 105/2006; modificata, SG n. 52, 108 e 110 del 2007, SG n. 69 e 106 del 2008, SG n. 32, 35 e 95 del 2009, numeri 94 del 2010 e numeri 19, 31, 35, 51, 77 e 99 del 2011) al § 2 delle disposizioni aggiuntive dopo le parole “dipendenti” il sindacato “E” è sostituito da una virgola ed infine aggiunto a Direttiva 2011/96/UE del Consiglio del 30 novembre 2011 sul sistema comune di tassazione applicabile in caso di società madri e controllate di Stati membri diversi (GU 2011 L 345/8 del 29 dicembre 2011)”.

§ 12. Nel Codice di procedura tributario-assicurativo (promulgato, SG n. 105/2005, modificata, SG n. 30, 33, 34, 59, 63, 73, 80, 82, 86, 95 e 105 del 2006, nn. 46, 52, 53, 57, 59, 108 e 109 del 2007, nn. 36, 69 e 98 del 2008, nn. 12, 32, 41 e 93 del 2009, nn. 15, 94, 98, 100 e 101 del 2010, n. 14, 31, 77 e 99 del 2011 e SG n. 26 del 2012) nelle disposizioni transitorie e finali della Legge di modifica e integrazione del Codice di procedura tributaria e previdenziale (SG, n. 99 del 2011 ) Il § 23 è così modificato:

§ § 23. (1) L’incompiuto alla data di entrata in vigore della presente legge è il procedimento di revisione di cui all’art. 114, par. 1 – 3, indipendentemente dalla data del loro inizio, devono essere completati nell’ordine in corso entro 5 mesi dall’entrata in vigore della presente legge.

(2) Il procedimento di revisione ex art. 114, par. 1 – 3 devono essere compilati secondo l’ordine in vigore entro tre mesi dalla data della loro ripresa.

(3) I termini di cui al par. 1 e 2 possono essere prorogati con l’ordinanza e alle condizioni di cui all’art. 114, par. 4.

(4) I termini di cui al par. 1 e 2 non si applicano ai procedimenti di revisione il cui termine è stato prorogato con l’ordinanza dell’art. 114, par. 4 prima dell’entrata in vigore della presente legge».

§ 13. La legge entra in vigore il 1° luglio 2012, ad eccezione del § 12, che entra in vigore il giorno della promulgazione della legge nella Gazzetta dello Stato.

La legge è stata adottata dalla 41a Assemblea Nazionale il 16 maggio 2012 ed è stata sigillata con il sigillo ufficiale dell’Assemblea Nazionale.

Bulgaria – Dichiarazione VIES

Il VAT Information Exchange System (VIES )– sistema di scambio di informazioni relative all’IVA –  è stato istituito per soddisfare le nuove condizioni per gli scambi di beni e servizi, dall’introduzione del mercato unico della Comunità europea nel 1993 e l’abolizione dei controlli doganali alle frontiere sugli scambi di beni, il principio di la tassazione delle forniture con imposta sul valore aggiunto è introdotta laddove il destinatario è stabilito o registrato. Ciascuno Stato membro dell’Unione Europea sviluppa, mantiene e aggiorna il proprio sistema informativo VIES, relativo ai sistemi VIES di altri paesi.

Due tipi di dati vengono scambiati elettronicamente attraverso il sistema VIES:

  • dati sulle cessioni dichiarate di beni e servizi effettuate tra soggetti passivi stabiliti o registrati ai fini dell’IVA in uno Stato membro dell’Unione europea. La loro fonte di dati sono le informazioni contenute nelle dichiarazioni VIES presentate dai commercianti. A partire dal 01.01.2020, l’ambito dei dati nel sistema è integrato con le informazioni sulle operazioni dichiarate in regime speciale di deposito di merci su richiesta;
  • Partite IVA rilasciate dagli Stati membri dell’UE e relativi dettagli aggiuntivi del nome e dell’indirizzo della persona.

Dichiarazione VIES – VIES декларация

La dichiarazione VIES (Value Added Tax Information Exchange System) è una dichiarazione sommaria utilizzata ai fini del controllo e dello scambio di informazioni tra gli Stati membri.

Il servizio è elencato con codice 629 nel Sistema Informativo Integrato dell’Amministrazione dello Stato (Интегрираната информационна система на държавната администрация (ИИСДА)).

Chi presenta VIES – dichiarazioni

Ai sensi dell’articolo 125, comma 2 della  legge sull’imposta sul valore aggiunto – Закон за Данък Върху Добавената Стойност (ЗДДС) la dichiarazione VIES (Value Added Tax Information Exchange System) è presentata da una persona registrata con partita IVA che esegue:

  • forniture intracomunitarie;
  • forniture come intermediario in un’operazione tripartita;
  • prestazioni di servizi il cui destinatario è un soggetto passivo stabilito fuori del territorio dello Stato. In questi casi il luogo di prestazione del servizio di intermediario è il luogo in cui il destinatario ha stabilito la propria attività economica autonoma / art.21, comma 2 della  legge sull’imposta sul valore aggiunto – Закон за Данък Върху Добавената Стойност (ЗДДС) (1)
L’Art. 117 del Regolamento per l’applicazione della  legge sull’imposta sul valore aggiunto – ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ  (ППЗДДС) determina il contenuto e le condizioni per la presentazione della dichiarazione VIES. Essa è redatta sulla base dei dati di sintesi delle scritture contabili di cui all’art. 124, par. 1 della legge sull’imposta sul valore aggiunto – Закон за Данък Върху Добавената Стойност (ЗДДС), che non comprende i documenti fiscali rilasciati in relazione agli anticipi ricevuti per cessioni intracomunitarie di beni, nonché le cessioni di beni e servizi con luogo di prestazione in un altro Stato membro, per le quali i destinatari non sono registrati ai fini delle persone IVA. L’anticipo ricevuto (in tutto o in parte) da un intermediario in un’operazione tripartita non deve essere incluso nella dichiarazione VIES. Se ci sono più consegne nello stesso periodo a un fornitore, i dati di queste consegne sono inclusi in una riga nella dichiarazione VIES come dati aggregati.

È importante sapere che non tutte le forniture per le quali il destinatario è tassato sono incluse nella dichiarazione VIES. Ad esempio, le consegne di merci mediante montaggio e installazione in un luogo di adempimento in un altro Stato membro non sono riportate nella dichiarazione VIES. Lo stesso vale per le consegne di cui all’art. 21, par. 4 con luogo di adempimento in un altro Stato membro. L’Art. 117, par. 8 della legge sull’imposta sul valore aggiunto – Закон за Данък Върху Добавената Стойност (ЗДДС) consente non ancora ricomprese nella dichiarazione VIES le prestazioni di servizi di cui all’art. 21, par. 2 della legge sull’imposta sul valore aggiunto , quando la prestazione di tali servizi è esente nello Stato membro in cui viene effettuata la prestazione.

È importante notare che le correzioni di errori nella dichiarazione VIES sono apportate dall’ordinanza dell’art. 126, cpv. 2 e par. 3, punto 1 per legge. Non è previsto l’adeguamento della dichiarazione VIES di cui all’art. 126, cpv. 3, comma 2, della legge sull’imposta sul valore aggiunto – Закон за Данък Върху Добавената Стойност (ЗДДС) .

L’Art. 179, cpv. 1 della legge sull’imposta sul valore aggiunto – Закон за Данък Върху Добавената Стойност (ЗДДС) determina la sanzione per chi è obbligato, ma non presenta:

  • la dichiarazione di riferimento ai sensi dell’art. 125, cpv. 1 della legge sull’imposta sul valore aggiunto (Per ciascun periodo d’imposta l’iscrizione ex art. 96 , 97 , 97a , 99 e dell’art. 100, par. 1 e 2 devono presentare una dichiarazione di riferimento, redatta sulla base delle scritture contabili di cui all’art. 124);
  • la dichiarazione VIES (Value Added Tax Information Exchange System) di cui all’art. 125, cpv. 2 della legge sull’imposta sul valore aggiunto;
  • i registri contabili di cui all’art. 124 della legge sull’imposta sul valore aggiuntoo non li presenta nei termini prescritti,
L’ammenda è stabilita nella misura da 500 a 10.000 BGN.

Come presentare le dichiarazioni VIES

La dichiarazione VIES è presentata elettronicamente all’Agenzia nazionale delle entrate Bulgara ( Национална агенция за приходите (НАП (NAP)), salvo casi eccezionali previsti dalla legge sull’IVA. Nel caso generale, la dichiarazione viene presentata tramite il portale dell’Agenzia nazionale delle entrate Bulgara per i servizi accessibili con firma elettronica qualificata (квалифициран електронен подпис (КЕП)). Per utilizzare il servizio, il richiedente o una persona da lui autorizzata deve pre-dichiararne l’utilizzo nell’ordine generale di richiesta di utilizzo dei servizi firma elettronica qualificata forniti dall’Agenzia nazionale delle entrate Bulgara .

Quando vengono presentate le dichiarazioni VIES

La dichiarazione VIES deve essere presentata entro il 14° giorno del mese successivo al periodo d’imposta cui si riferisce.

Risultato della presentazione

La corretta presentazione della dichiarazione VIES è confermata dall’Agenzia nazionale delle entrate Bulgara mediante l’emissione di un protocollo per la sua accettazione.

Sanzione

L’omissione per mancata presentazione o mancata presentazione della dichiarazione-VIES nei termini previsti costituisce motivo di sanzione per le persone fisiche non commercianti, ovvero con una sanzione patrimoniale – per le persone giuridiche e le ditte individuali nella misura di BGN da 500 a 10.000.

Oltre alla sanzione amministrativa prevista, la mancata presentazione o la presentazione di una dichiarazione VIES con carenze può comportare la non applicazione dell’aliquota zero sulle cessioni intracomunitarie o sullo stoccaggio a vista.

(1) Il luogo di adempimento in caso di prestazione di un servizio, quando il destinatario è un soggetto passivo, è il luogo in cui il destinatario ha stabilito la sua attività economica indipendente. Se tali servizi sono prestati a una stabile organizzazione situata in un luogo diverso da quello in cui il destinatario ha stabilito la sua attività economica indipendente, il luogo di prestazione è il luogo in cui si trova tale stabile organizzazione. In mancanza di un luogo di stabilimento di un’attività economica indipendente o di una stabile organizzazione, il luogo della prestazione è il luogo di residenza permanente o di residenza abituale del beneficiario.

Linee guida dell’OCSE sui prezzi di trasferimento per le imprese multinazionali e le amministrazioni fiscali 2022

In un’economia globale in cui le imprese multinazionali (multinational enterprise (MNE)) svolgono un ruolo di primo piano, i governi devono garantire che gli utili imponibili delle multinazionali non siano trasferiti artificialmente fuori dalla loro giurisdizione e che la base imponibile dichiarata dalle multinazionali nel loro paese rifletta l’attività economica ivi svolta . Per i contribuenti è fondamentale limitare i rischi di doppia imposizione economica. Le Linee guida dell’OCSE sui prezzi di trasferimento forniscono indicazioni sull’applicazione del “principio di libera concorrenza”, che è il consenso internazionale sulla valutazione delle transazioni transfrontaliere tra imprese associate.

Le Linee guida dell’OCSE sui prezzi di trasferimento sono state approvate dal Consiglio dell’OCSE nella loro versione originale nel 1995,  nuove linee guida sui prezzi di trasferimento sulle transazioni finanziarie sono state approvate nel 2020 (Guida ai prezzi di trasferimento sulle transazioni finanziarie: quadro inclusivo su BEPS: azioni 4, 8-10) (Vedi: OCSE / G20 – IL PROGETTO BEPS (BASE EROSION AND PROFIT SHIFTING)).

  • le linee guida riviste sull’applicazione del metodo del profitto transazionale;
  • le linee guida per le amministrazioni fiscali sull’applicazione dell’approccio ai beni immateriali di difficile valutazione concordato nel 2018;
  • le nuove linee guida sui prezzi di trasferimento sulle transazioni finanziarie approvato nel 2020.

La nuova edizione, , comprende tre nuove sezioni:

Completano l’aggiornamento alcune modifiche di raccordo, in altre sezioni delle Linee Guida (premessa, prefazione, glossario, capitoli I-IX).

 

A prescindere dall’iscrizione Aire soggettività fiscale del cittadino italiano residente all’estero che stabilisca in Italia, per la maggior parte del periodo di imposta, il suo domicilio, inteso come la sede principale degli interessi economici e/o delle relazioni personali

La normativa sostanziale di riferimento che consente, a livello domestico, di determinare la residenza fiscale di una persona fisica, è contenuta nell’articolo 2, comma 2, Tuir, a norma del quale il soggetto passivo è considerato fiscalmente residente in Italia se, per la maggior parte del periodo d’imposta:

  • è iscritto presso l’anagrafe della popolazione residente;
  • ha il domicilio nel territorio dello Stato, definito come la sede principale degli affari e interessi (articolo 43, comma 1, cod. civ.);
  • ha stabilito la propria residenza nel territorio dello Stato, intesa come la dimora abituale del soggetto passivo (articolo 43, comma 2, cod. civ.).Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile.

“Articolo 43 Codice civile – Domicilio e residenza

Il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi.

La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale.”

Di conseguenza, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, Tuir qualora il contribuente, per la maggior parte del periodo d’imposta (generalmente 183 giorni), è iscritto presso l’anagrafe dei cittadini residenti (requisito formale), ossia ha stabilito il proprio domicilio o la propria residenza sul territorio nazionale (requisiti sostanziali), sarà considerato residente in Italia.

La Corte di Cassazione, Sez. QUINTA CIVILE con Ordinanza 8286 del 15/03/2022 consolida l’orientamento secondo cui, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 2 Tuir e dell’articolo 43 cod.civ., deve considerarsi soggetto passivo il cittadino italiano che, pur risiedendo all’estero, stabilisca in Italia, per la maggior parte del periodo di imposta, il suo domicilio, inteso come la sede principale degli affari e interessi economici nonché delle relazioni personali, come desumibile da elementi presuntivi ed a prescindere dalla sua iscrizione nell’Anagrafe Italiani residenti all’estero (A.I.R.E.) (cfr., Cass. Sent. n. 21694/2020; Cass. n. 678 del 16/01/2015; Cass. n. 14434 del 15/06/2010; Cass. n. 24246 del 18/11/2011).

L’Ordinanza 8286 del 15/03/2022 pone in evidenza che: ” i requisiti sono stati ulteriormente  perimetrati dalla giurisprudenza euro-unitaria. La Corte di Giustizia ha più volte ribadito l’importanza della verifica dell’ubicazione del centro di interessi principali, quale luogo abituale della gestione degli interessi medesimi, che sia riconoscibile a terzi (cfr. CGUE 12 luglio 2001, n. 262, nel procedimento C-262/99, Paraskevas Louloudakis; 7 giugno 2007, in causa C-156/04, Commissione c. Grecia)”.

 

 

Decentralized autonomous organization (Organizzazione autonoma decentralizzata) DAO – Aspetti legali e societari

La Distributed-ledger technology (tecnologia del registro distribuito) è probabilmente l’innovazione più discussa nella trasformazione digitale dell’economia e della società. Con caratteristiche come decentramento, affidabilità e anticontraffazione, apre un ampio campo di applicazioni innovative e forme di cooperazione completamente nuove. Sebbene gli sviluppi si concentrino spesso su sistemi di pagamento e altri strumenti finanziari, i grandi ecosistemi e progetti basati su blockchain indicano uno sviluppo in cui i gruppi online si coordinano a livello degli occhi e possibilmente in modo pseudonimo, basandosi esclusivamente o interamente sul software. Questo sviluppo di organizzazioni decentralizzate esistenti esclusivamente digitalmente che operano in modo autonomo senza leadership e gerarchia tradizionali è riassunto sotto il termine di organizzazioni autonome decentralizzate (Decentralized autonomous organization (DAO)).

Decentralized autonomous organization, in sigla DAO (Organizzazione autonoma decentralizzata), talvolta anche decentralized autonomous corporation (DAC) è una organizzazione la cui attività ed il cui potere esecutivo sono ottenuti e gestiti attraverso regole codificate, come programmi per computer chiamati Smart contract.

Gli smart contract (in italiano: contratto intelligente) sono protocolli informatici che facilitano, verificano, o fanno rispettare, la negoziazione o l’esecuzione di un contratto, permettendo talvolta la parziale o la totale esclusione di una clausola contrattuale. Gli smart contract, di solito, hanno anche un’interfaccia utente e spesso simulano la logica delle clausole contrattuali.

Una transazione finanziaria DAO e le regole del programma sono conservate in una base dati di tipo blockchain.

La blockchain (letteralmente “catena di blocchi”) è una struttura dati condivisa e “immutabile”. È definita come un registro digitale le cui voci sono raggruppate in “blocchi”, concatenati in ordine cronologico, e la cui integrità è garantita dall’uso della crittografia. Sebbene la sua dimensione sia destinata a crescere nel tempo, è immutabile nel concetto di “quanto”. Il suo contenuto una volta scritto tramite un processo normato, non è più né modificabile né eliminabile, a meno di non invalidare l’intero processo.

Tali tecnologie sono incluse nella più ampia famiglia dei Distributed Ledger, ossia sistemi che si basano su un registro distribuito, che può essere letto e modificato da più nodi di una rete. Non è richiesto che i nodi coinvolti conoscano l’identità reciproca o si fidino l’uno dell’altro perché, per garantire la coerenza tra le varie copie, l’aggiunta di un nuovo blocco è globalmente regolata da un protocollo condiviso. Una volta autorizzata l’aggiunta del nuovo blocco, ogni nodo aggiorna la propria copia privata. La natura stessa della struttura dati garantisce l’assenza di una sua manipolazione futura.

Le caratteristiche che accomunano i sistemi sviluppati con le tecnologie Blockchain e Distributed Ledger sono: digitalizzazione dei dati, decentralizzazione, disintermediazione, tracciabilità dei trasferimenti, trasparenza/verificabilità, immutabilità del registro e programmabilità dei trasferimenti. Grazie a tali caratteristiche, la blockchain è considerata pertanto un’alternativa in termini di sicurezza, affidabilità, trasparenza e costi alle banche dati e ai registri gestiti in maniera centralizzata da autorità riconosciute e regolamentate (pubbliche amministrazioni, banche, assicurazioni, intermediari di pagamento, ecc.).

Per giungere a una definizione di DAO, è necessario prima comprendere il significato dei termini che ne costituiscono l’acronimo. Il termine DAO è infatti composto dalla “A” di Autonomous e dalla “DO” di Decentralized Organization.

Autonomous si riferisce agli Autonomous Agent.

La Decentralized autonomous organization (DAO) è una Organizzazione Decentralizzata gestita da un Autonomous Agent, ovvero da un software che se ne occupa in maniera “autonoma” rispetto ai suoi partecipanti, ed è impiegata sempre più frequentemente per esercitare attività d’impresa.

In parole semplici, la Decentralized autonomous organization (DAO) è un’organizzazione gestita da codici e programmi per computer. In quanto tale, ha la capacità di funzionare autonomamente senza la necessità di un’autorità centrale.

Quindi la DAO (Decentralized Autonomous Organization) è un sistema basato su blockchain che consente alle persone di coordinarsi e governarsi mediate da una serie di regole auto-eseguibili distribuite su una blockchain pubblica e la cui governance è decentralizzata. È un’organizzazione che opera in base a un insieme trasparente di protocolli software. Questi protocolli consentono a un gruppo distribuito di individui o entità di prendere decisioni per conto della DAO. Le regole di governance del DAO sono mantenute ed eseguite su una blockchain utilizzando la tecnologia del registro distribuito. Di conseguenza, un DAO può funzionare su base distribuita senza un’autorità centrale o un decisore. I DAO sono uno dei concetti più popolari nello spazio del consenso digitale.

Attraverso l’uso di smart contracts (contratti intelligenti), la Decentralized autonomous organization (DAO)  può lavorare con informazioni esterne ed eseguire comandi basati su di esse, il tutto senza l’intervento umano. La DAO è solitamente gestito da una comunità di stakeholders (soggetti direttamente o indirettamente coinvolti in un progetto o nell’attività di un’azienda), stimolati da una sorta di meccanismo di token (insieme di informazioni digitali all’interno di una blockchain che conferiscono un diritto a un determinato soggetto, la tokenizzazione è la conversione dei diritti di un bene in un token digitale registrato su una blockchain).
In un sistema di iscrizione basato su token, alcuni token vengono concessi ai membri, che concedono ai membri diritti di voto proporzionati alle loro partecipazioni in token. Qualsiasi membro potrebbe ricevere determinati token in una Decentralized autonomous organization (DAO) se investe come parte di un’offerta di monete o se fornisce liquidità o qualsiasi altra prova di lavoro. Questi sono automatici e non necessitano di alcuna autorizzazione. Lasciare una Decentralized autonomous organization (DAO) sarebbe facile semplicemente vendendo i token nel mercato aperto.
Le regole e i record delle transazioni DAO sono archiviati in modo trasparente nella blockchain . Le regole sono generalmente determinate dai voti degli stakeholder. Di solito il modo in cui le decisioni vengono prese all’interno del DAO è attraverso proposte. Se la proposta viene votata dalla maggioranza delle parti interessate (o soddisfa qualche altra regola stabilita nelle regole di consenso della rete ), viene quindi attuata.
Struttura giuridica delle DAO
Le Decentralized autonomous organization (DAO) operano in circostanze diverse rispetto a molte delle odierne persone giuridiche tradizionali e altre associazioni di imprese. Le DAO non sono gestite da consigli di amministrazione o manager,  ma  governate da processi o algoritmi democratici o altamente partecipativi.  Piuttosto che operare in uno o pochi paesi, le DAO cercano di abbracciare il mondo e riunire migliaia di membri indipendentemente dalla loro ubicazione fisica o dal background culturale o finanziario. Le DAO spesso cercano di evitare accordi scritti o altre formalità, con i membri che accettano principalmente di gestire i propri affari attraverso il software e le regole del codice.
I Decentralized autonomous organization (DAO) trasformano un’organizzazione in una decentralizzata. Invece di una struttura gerarchica gestita da un insieme di esseri umani che interagiscono di persona e controllano la proprietà tramite un sistema legale, i DAO hanno un insieme di esseri umani che interagiscono tra loro secondo un protocollo specificato nel codice, imposto sulla blockchain Appartenenza.
In un certo senso, la Decentralized autonomous organization (DAO) funziona come una società, ma  in modo più decentralizzato. Mentre le organizzazioni tradizionali operano con una struttura gerarchica e molti livelli di burocrazia, le DAO non hanno una gerarchia.
I membri della Decentralized autonomous organization (DAO) non sono vincolati da alcun contratto formale. Piuttosto, sono legati a un obiettivo comune ea incentivi di rete legati a regole di consenso. Queste regole sono completamente trasparenti e scritte nel software open source che gestisce l’organizzazione. Poiché le DAO operano senza confini, possono essere soggette a giurisdizioni diverse.

Come suggerisce il nome, la Decentralized autonomous organization (DAO) è decentralizzata e autonoma. È decentralizzata perché nessuna entità ha il potere di prendere e imporre decisioni. Ed è autonoma perché può funzionare in modo indipendente.

Una volta distribuito, il DAO non può essere controllato da una parte, ma è invece gestito da una comunità di partecipanti.

In poche parole, la Decentralized autonomous organization (DAO) fornisce un sistema operativo per la collaborazione aperta. Questo sistema operativo consente a individui e istituzioni di collaborare senza doversi conoscere o fidarsi l’uno dell’altro.

Lo sviluppo di Decentralized autonomous organization (DAO) si basa sull’idea che un’organizzazione può essere essenzialmente descritta come composta da persone  e un insieme di regole che determinano come opererà (es. nomina, revoca e poteri dei direttori, regole per assemblee e diritti degli azionisti). I DAO traducono queste regole organizzative in smart contracts (contratti intelligenti) applicati automaticamente che vengono eseguiti su una blockchain.

Le Decentralized autonomous organization (DAO) possono, in sostanza, essere pensati come un collettivo di persone alla ricerca di un obiettivo comune  fornire sistemi di governance resilienti e decentralizzati che non richiedono un’autorità centralizzata per ottenere il consenso; sono “trustless” (“senza fiducia”, riducendo al minimo la fiducia richiesta a ogni singolo attore nel sistema e resilienti a una minoranza di cattivi attori); e può funzionare in gran parte autonomamente.

Chiaramente, ci sono molte funzioni che possono essere eseguite solo dalle persone, non dal codice stesso. Laddove sono necessarie decisioni umane, tali decisioni possono essere ampiamente suddivise in governance “on-chain” e “off-chain”.

Con la governance “on-chain”, le decisioni vengono prese attraverso la DAO.

Tuttavia se il codice originale non includesse la possibilità di proporre nuove necessità o nuove funzionalità, come verrebbe introdotto? Questa è una questione di governance “fuori catena”, in cui gli esseri umani operano al di fuori del DAO. Questa governance “off-chain” può essere decentralizzata o meno.

Ad oggi, molte Decentralized autonomous organization (DAO) si sono concentrate sulla fornitura di un meccanismo per raccogliere e distribuire finanziamenti per progetti di software open source. Tuttavia, potrebbero essere utilizzati per gestire un’ampia gamma di progetti che coinvolgono persone che lavorano insieme verso un obiettivo comune.

La struttura decentralizzata e le operazioni automatizzate di una Decentralized autonomous organization (DAO) sollevano questioni complesse sulla:

  • determinazione della legge applicabile;
  • dello status aziendale;
  • delle azioni esterne a cui non è possibile rispondere adeguatamente utilizzando le teorie classiche.

Secondo l’attuale situazione legale, uno dei maggiori rischi è la classificazione vicina delle DAO nella maggior parte delle giurisdizioni come una sorta di società in nome collettivo a causa della loro struttura. Ciò ha di conseguenza la responsabilità personale e illimitata di tutti i partecipanti coinvolti.

Poiché molti consumatori partecipano a tali DAO, dovrebbe essere creato un quadro giuridicamente sicuro solo per motivi di protezione dei consumatori, che elimini questo rischio di responsabilità spesso sconosciuto.

Fra gli esempi di Decentralized autonomous organization (DAO) costitute utilizzando forme societarie è possibile comunque citare il caso di dOrg, una DAO che ha utilizzato una recente innovazione legislativa varata nello stato americano del Vermont che consente la costituzione di Blockchain-based Limited Liability Companies, BBLLC (società a responsabilità limitata che possono avvalersi dichiaratamente di mezzi basati su Distributed Ledger Tecnology (DLT) per esprimere voti in assemblea o votare i propri amministratori). Oppure il caso di TheLAO che è stata costituita come Limited Liability Company (1) , a dimostrazione che forse non serve un intervento legislativo che introduca “nuovi” modelli societari per permettere l’incorporazione di DAO.

Wyoming e la sua normativa

Lo stato del Wyoming ha fatto notizia quando il suo legislatore ha approvato un disegno di legge unico nel suo genere che garantisce lo status di società legale alle Decentralized autonomous organization (DAO) che operano su una blockchain, con i termini che sono aziende organizzate come una responsabilità limitata del Wyoming, le cosiddette DAO LLC (Decentralized autonomous organization Limited Liability Company) .

Il disegno di legge è stato codificato come Wyoming Decentralized Autonomous Organization Supplement, che si applica specificamente alle DAO organizzate ai sensi del Wyoming Limited Liability Company Act. Le DAO organizzate come società a responsabilità limitata in stati diversi dal Wyoming non saranno autorizzate a svolgere attività commerciali nello stato del Wyoming.

La struttura Limited Liability Company affronta la più grande preoccupazione dei membri di una  Decentralized autonomous organization (DAO): la responsabilità personale per le azioni della DAO. L’obiettivo dell’approvazione del disegno di legge è fornire protezione della responsabilità per i membri DAO che si organizzano come società a responsabilità limitata del Wyoming. Senza lo stesso, i membri della DAO sarebbero esposti alle loro responsabilità per qualsiasi azione e obbligo della DAO, considerandola come una società in nome collettivo. Attualmente, in base a questa legge, le tutele legali si estendono ai membri della LLC che organizzano la DAO come una LLC del Wyoming.

La legge riconosce due tipi di Decentralized autonomous organization (DAO):

  • La DAO gestita dai membri, simile alla LLC gestita dai membri ai sensi dell’atto in cui alcune persone sono responsabili del mantenimento e della gestione dell’organizzazione;
  • La DAO gestita algoritmicamente che può registrarsi come LLC gestita algoritmicamente se il sistema di smart contract di governo è già operativo al momento del deposito.

Gli articoli di organizzazione della DAO LLC devono essere aggiornati o modificati in caso di aggiornamento o modifica degli smart contract sottostanti la DAO.

Una persona giuridica riconosciuta (come una persona fisica, una società o un’altra forma riconosciuta di entità) è un must per stipulare un contratto.

A causa del Trattato di amicizia, commercio e navigazione tra la Repubblica federale di Germania e gli Stati Uniti d’America del 29 ottobre 1954, questa legge ha effetti concreti anche sul panorama aziendale tedesco ed europeo. Vale a dire che una DAO LLC del Wyoming è riconosciuta anche in Germania come società a responsabilità limitata e può operare in Europa.

Responsabilità

La domanda più grande in un Decentralized autonomous organization (DAO) è l’entità che verrebbe citata in giudizio e chi sarebbe responsabile delle azioni dei DAO. Per includere una qualsiasi delle nuove idee o prospettive nel sistema convenzionale, il governo dovrebbe includerla o classificarla in uno qualsiasi dei tipi esistenti di società. Per le DAO, è molto probabile che tale struttura sia una società in nome collettivo (e non una società a responsabilità limitata o  “Limited Liability Partnership (LLP)”(2) ).

Secondo la legge statunitense, si dice che esista una partnership in cui due o più persone si associano per svolgere come comproprietari, un’attività a scopo di lucro, indipendentemente dal fatto che le persone intendano o meno formare una partnership. La legge relativa a una società in nome collettivo è riconosciuta in India ai sensi del Partnership Act, 1932. Ai sensi della legge, “partnership” è il rapporto tra le persone che hanno accettato di condividere i profitti di un’impresa, svolta da tutti o qualcuno di loro che agisce per tutti.

Se la Decentralized autonomous organization (DAO) è considerata o riconosciuta come una società in nome collettivo, sarebbe un problema per i partner della DAO poiché, in base alla società in nome collettivo, i partner hanno responsabilità illimitate. I soci sono solidalmente responsabili per ogni responsabilità derivante dall’attività e dagli atti od omissioni degli altri soci. Ciò significa che ogni membro è responsabile degli atti di tutti gli altri membri di una DAO, laddove anche i beni personali dei partner verrebbero utilizzati per pagare i debiti della DAO.

Giurisdizione

Le giurisdizioni delle Decentralized autonomous organization (DAO) sono le questioni e la parte difficile in cui la DAO non ha un paese di costituzione, un luogo di governo o un ufficio principale. Secondo i sistemi legali esistenti, la giurisdizione che si applica alle entità è in gran parte basata sul luogo di costituzione di tale organizzazione (teoria dell’incorporazione) o sul luogo in cui vengono prese le decisioni manageriali chiave di tale organizzazione (teoria della sede reale).

Un’altra soluzione allo stesso sarebbe la libertà di scegliere il forum. Anche lì la questione della tassazione sarebbe ancora presente.

DAO senza una persona giuridica registrata

La prima opzione, molto utilizzata attraverso l’ecosistema DeFi (La finanza decentralizzata (Decentralized Finance (DeFi)) è rappresentata da un ecosistema dove le transazioni non sono validate da un’autorità centrale ma dal network peer-to-peer (da punto a punto) decentralizzato), è non costituire affatto un’entità legale e cercare di creare una struttura completamente decentralizzata. Tuttavia, ciò non significa che leDecentralized autonomous organization (DAO) senza una persona giuridica registrata operino al di fuori della legge. Nella maggior parte delle giurisdizioni, saranno viste come società in nome collettivo con le corrispondenti conseguenze legali, di cui il  più significativo è il rischio della responsabilità personale di ogni partecipante. Ma questo significa che anche il DAO ha una personalità giuridica e può nella maggior parte delle giurisdizioni possedere legalmente beni e anche impiegare persone. Sebbene i partecipanti non abbiano registrato il DAO, hanno creato un’entità legale pienamente riconosciuta nella maggior parte delle giurisdizioni che può citare in giudizio e può essere citata in giudizio. Anche se questo comporta rischi significativi, come accennato. Questa struttura si avvale anche dell’arbitraggio regolamentare in alcune aree. Se non c’è un’entità centrale coinvolta e il progetto è veramente decentralizzato e avviato, l’applicazione della legge anonima diventa piuttosto difficile. Anche la Securities and Exchange Commission (Commissione per i Titoli e gli Scambi, in inglese anche SEC), l’ente federale statunitense preposto alla vigilanza della borsa valori, ha riconosciuto che maggiore è il decentramento di un progetto, meno è probabile che i token sottostanti vengano considerati titoli.

Inoltre, per quanto riguarda il diritto privato internazionale, trovare il diritto applicabile e l’autorità di regolamentazione responsabile può essere piuttosto difficile nel caso di un DAO completamente decentralizzato. Perché nel caso di DAO con interessi economici, l’accordo di cooperazione tra i partecipanti è sufficientemente consolidato in base al conflitto di leggi, per cui devono essere applicate le regole di collegamento del diritto societario internazionale. Se non viene effettuata una scelta esplicita del diritto, le norme del diritto societario internazionale raggiungono i loro limiti nel caso delle DAO. Questo perché, a differenza delle tradizionali applicazioni software che risiedono su un server specifico sotto il controllo di un operatore assegnato a una specifica giurisdizione, i DAO girano su ogni nodo di una blockchain, ovunque e da nessuna parte. E a differenza delle organizzazioni tradizionali, che sono gestiti da individui che vivono in territori distinti e identificabili, i DAO sono gestiti collettivamente da una rete distribuita di peer che contribuiscono alla rete basata su blockchain sottostante da qualsiasi parte del mondo. Pertanto, una rete blockchain decentralizzata, come un DAO, è fondamentalmente contraria alla tradizionale ricerca del centro cartografico nel diritto privato internazionale, poiché non è possibile determinare il centro di gravità spaziale.
Le teorie tradizionali per determinare la giurisdizione per le società nella maggior parte delle giurisdizioni sono legate
  • al luogo di costituzione
  • o al centro amministrativo.
Nel caso di un DAO, questo non è molto utile, perché normalmente entrambi questi luoghi non possono essere determinati.
Oltre a ciò, anche altri punti di riferimento raggiungono i loro limiti. Ad esempio, le risorse di un’organizzazione autonoma decentralizzata sono, se costituito solo da valuta digitale, diffuso in tutto il mondo.
Per tale motivo, il principio Lex loci rei sitae (legge del luogo in cui è situato l’immobile) non può essere attuato.
Una soluzione ipotizzabile sarebbe in alcuni casi determinare la legge applicabile sulla base della giurisdizione dell’altra parte contrattuale se il luogo può essere identificato ed esiste un contratto in senso giuridico. Ma questa soluzione non aiuta in primo luogo a determinare lo status giuridico di un DAO. Infine, sarebbe possibile fare sempre affidamento sul principio Lex Fori (La lex fori indica, in ambito giuridico, l’applicazione delle norme dell’ordinamento giuridico a cui il giudice appartiene. Abitualmente utilizzata come espressione nei casi di conflitti di leggi, nel campo del diritto internazionale privato). Ciò significa la legge positiva dello stato, della nazione o della giurisdizione all’interno del quale viene avviata un’azione legale o viene chiesto un rimedio. A parte le preoccupazioni giuridico-teoriche, che la lex fori porta con sé, l’applicazione contrasta anche con considerevoli considerazioni pratiche dovute al concetto di DAO. Ad esempio, potrebbe essere necessario che le parti in causa debbano intentare azioni in diverse giurisdizioni per ottenere protezione legale e una controversia legale contro un DAO può diventare molto impraticabile da un punto di vista economico. Di conseguenza, è abbastanza difficile determinare la legge applicabile per le DAO e quindi la giurisdizione competente e le autorità di regolamentazione, il che rende, come mostrato, anche molto difficile l’applicazione della legge. Determinare se un progetto è sufficientemente decentralizzato per evitare il controllo da parte delle autorità di regolamentazione per la vendita non registrata di titoli è un processo altamente sfumato e complesso. Nessun singolo fattore è determinante e le autorità di regolamentazione esamineranno la totalità delle circostanze per effettuare questa determinazione.
Creazione di un DAO con un involucro di responsabilità o come DAO LLC

La seconda opzione è la creazione di un DAO con un involucro di responsabilità, che protegge i suoi membri. Questa è un’opzione interessante, soprattutto per le organizzazioni disposte a operare negli Stati Uniti e rinunciare a una sorta di decentramento.

Model Blockchain-Based Liability Company (BBLCC) Vermont e Delaware LLC

Il primo passo in questa direzione nel diritto anglo-americano è già stato compiuto nel 2018 dallo stato del Vermont negli Stati Uniti. Dalla metà del 2018 è stato possibile costituire una cosiddetta Blockchain-Based Limited Liability Company (BBLCC) nel Vermont (vedi sopra), che ha ora aperto per la prima volta la possibilità di costituire una DAO a responsabilità limitata.  Collegando la Decentralized autonomous organization (DAO) a una Blockchain-Based Limited Liability Company (BBLCC) , la DAO acquista uno status giuridico ufficiale che le consente di stipulare accordi contrattuali e offrire protezione di responsabilità ai partecipanti.
Una Blockchain-Based Limited Liability Company (BBLCC) consente la piena governance tramite la blockchain e l’utilizzo di Smart contract (contratti intelligenti).

Anche OpenLaw (OpenLaw è un archivio di accordi legali gratuito, creato da una comunità legale collaborativa in tutto il mondo) nello stato americano del Delaware sta adottando un approccio simile istituendo il LAO (Legal DAO).  La LAO fornisce una struttura legale per consentire ai membri di investire in progetti basati su blockchain in cambio di azioni tokenizzate o token di utilità.   Questa struttura è chiamata “involucro legale“, che viene creato strutturando la DAO come una Limited Liability Company (LLC) per ritenere la società responsabile di contratti, tasse e violazioni della legge, ma non le persone che agiscono per conto di tale società. L’obiettivo della LAO è limitare la responsabilità dei partecipanti, fornire chiarezza sulla legge applicabile e fornire vantaggi fiscali (flusso continuo/tassazione unica).

Supplemento di organizzazione autonoma decentralizzata modello Wyoming DAO LLC

Il 21 aprile 2021, il governatore del Wyoming Mark Gordon ha firmato il disegno di legge 38, che consente al Wyoming di riconoscere le organizzazioni autonome decentralizzate (DAO) come società a responsabilità limitata (vedi sopra). La nuova legge è essenzialmente un emendamento all’attuale Wyoming Limited Liability Company Act. Secondo le disposizioni della legge, una DAO è definita come una società a responsabilità limitata il cui statuto include una dichiarazione che la società è una DAO. Per quanto riguarda il processo decisionale in una DAO, si concretizza anche la nozione di maggioranza dei membri. Vale a dire come l’approvazione di oltre il cinquanta per cento (50%) degli interessi dei membri partecipanti in una votazione a cui partecipa un quorum di 4 membri. È anche interessante notare che un interesse di appartenenza è determinato come quota di proprietà di un membro in un’organizzazione autonoma decentralizzata guidata da un membro, che può essere definita nello statuto, nello smart contract o nell’accordo operativo dell’entità. L’uso del termine “quota di proprietà” indica un riferimento societario e suggerisce quindi anche una qualificazione come titolo, anche se non espressamente contemplata nel disegno di legge.

La seconda parte determina quindi l’ambito di applicazione del Wyoming Limited Liability Company Act alle DAO. Oltre a una nuova formazione, una LLC esistente può anche essere convertita in una DAO modificando il suo statuto per includere la stessa dichiarazione. Il nome registrato della DAO dovrebbe anche includere la designazione appropriata, come “DAO”, “LAO” (organizzazione autonoma a responsabilità limitata) o “DAO LLC”. 20   Inoltre, tutti i DAO devono avere un disclaimer nel loro statuto che i diritti all’interno di questa forma di organizzazione possono differire sostanzialmente dai diritti nelle LLC tradizionali, in particolare per i diritti di appartenenza. Gli articoli dell’organizzazione depositati presso il Segretario di Stato per la registrazione devono anche descrivere la struttura della DAO come DAO gestita dai membri o DAO gestita algoritmicamente.  Se non viene specificato, si presume che sia un DAO gestito dai membri. Ciò dimostra che il legislatore del Wyoming distingue anche tra i diversi livelli di automazione delle DAO e la loro progettazione.  Inoltre, specifica che una DAO gestita algoritmicamente può essere costituita solo “se gli smart contract sottostanti possono essere aggiornati, modificati o comunque aggiornati”.  Ciò è presumibilmente inteso a garantire la controllabilità delle DAO alla luce dei futuri progressi tecnologici.

Per il processo di formazione della DAO, la legge prevede che chiunque possa costituire un’organizzazione autonoma decentralizzata, che avrà uno o più membri, firmando e presentando un originale e una copia esatta o adattata dell’atto costitutivo alla Segreteria di Stato per deposito.   Ogni DAO deve avere e mantenere continuamente un agente registrato in questo stato del Wyoming, come previsto anche dal Wyoming Company Act. 

Oltre ai requisiti di cui sopra, l’atto costitutivo deve includere un identificatore pubblicamente disponibile di ogni smart contract utilizzato direttamente per gestire, facilitare o far funzionare il DAO.

Una DAO può essere costituita e gestita per qualsiasi scopo legittimo, indipendentemente dal fatto che sia a scopo di lucro.

Inoltre, specifica ciò che, come minimo, deve essere regolato nello statuto della DAO, ovvero i rapporti tra i suoi membri e tra i membri e la DAO come società stessa.

Sebbene questo quadro giuridico formale sia un passo avanti per l’industria delle criptovalute e risolva il problema della responsabilità dei membri, la nuova legge non affronta altre questioni fondamentali. Non è chiaro se ai membri della DAO sia concesso il diritto di agire per conto della DAO e vincolarla legalmente; richiede piuttosto che ciò venga chiarito nello statuto. Per quanto riguarda la necessaria certezza del diritto, sarebbe auspicabile una regolamentazione statutaria, almeno per quei casi in cui ciò non è chiaro. Inoltre, non è chiaro chi sia responsabile dell’aggiornamento degli smart contract sottostanti nel caso di DAO gestiti algoritmicamente.

Infine, le questioni fondamentali riguardanti la classificazione normativa di DAO e DAO Token non sono chiare. In primo luogo, a seconda della sua attività, una DAO potrebbe essere considerata una “società di investimento” ai sensi della Sezione 3(a) dell’Investment Company Act del 1940 (“Investment Company Act”) e dovrebbe quindi rispettare i requisiti di informativa e le restrizioni agli investimenti ivi stabilite.

In secondo luogo, non è chiaro se i token emessi dalla DAO come forma di partecipazione ai soci saranno classificati come titoli ai sensi del Securities Act del 1933 (“Securities Act”) e del Securities Exchange Act del 1934 (“Exchange Act”). È probabile che questo sia il caso della maggior parte delle DAO a scopo di lucro a seguito della decisione della SEC nel caso della DAO. “Sulla base dell’indagine e dei fatti presentati, la Commissione ha stabilito che i token DAO sono titoli ai sensi del Securities Act del 1933 (“Securities Act”) e del Securities Exchange Act del 1934 (“Exchange Act”).”

Istituire una DAO come Fondazione

Una fondazione con capacità giuridica di diritto privato è un organismo costituito da uno o più fondatori per realizzare stabilmente uno scopo definito dal fondatore con l’ausilio del patrimonio dedicato alla fondazione.   A questo proposito, si potrebbe considerare il modulo di fondazione per racchiudere una Decentralized autonomous organization (DAO) in una struttura giuridica.  

In linea di principio, si possono vedere alcuni parallelismi tra le organizzazioni blockchain e il diritto di fondazione. Il principio di immutabilità, che è intrinseco a una Blockchain e su cui si basa la fiducia in essa, si trova analogamente nel principio di solidificazione del diritto fondamentale. Questo principio afferma che non è possibile aggiornare le intenzioni del fondatore dopo l’istituzione della fondazione. In entrambi i casi, le modifiche sono possibili solo in condizioni maggiori.

Inoltre, l’aspetto dell’autonomia si rivela fondamentale sia nella forma giuridica di fondazione che in un’organizzazione basata su blockchain. L’autonomia della fondazione consente alla fondazione di sviluppare una vita propria nel tempo. Può essere completamente staccato dal fondatore, che è ancora legato allo scopo della fondazione e quindi alla volontà del fondatore, ma la cui esistenza non è più a disposizione dei partecipanti alla fondazione. Questa dinamica autonoma è un componente fondamentale di un DAO basato su blockchain, il cui obiettivo è agire in modo indipendente e autonomo dagli sviluppatori originali secondo il codice precedentemente determinato. A questo proposito, le DAO aprono la possibilità di estendere e consolidare in modo permanente il grado di indipendenza delle fondazioni, che è limitato dal quadro giuridico.

Tuttavia, è discutibile se le DAO possano essere istituite e gestite senza problemi entro gli attuali limiti legali per le fondazioni. 

L’opinione generale è che

  • lo scopo
  • il patrimonio 
  • l’organizzazione

di una fondazione sono i tre elementi essenziali del concetto di fondazione.

Sebbene lo scopo della fondazione possa essere determinato da un promotore date le diverse possibilità delle DAO, si aprono alcune questioni per quanto riguarda il patrimonio della fondazione e la struttura giuridica.

In primo luogo, in alcune giurisdizioni, è discutibile se i beni virtuali, che saranno regolarmente il caso sotto forma di token nelle DAO, siano risorse di base adeguate. Il limite è tracciato in quanto, secondo l’esigenza di una corretta gestione patrimoniale, il patrimonio della fondazione non può essere costituito esclusivamente da componenti fortemente speculativi.

Inoltre, in molte giurisdizioni, l’organizzazione delle fondazioni solleva notevoli difficoltà legali. In quasi tutte le giurisdizioni occidentali, l’organizzazione di una fondazione richiede un consiglio di amministrazione, che rappresenta la fondazione come organo di gestione delle transazioni legali ed è responsabile. Trovare un consiglio di amministrazione può essere difficile per le DAO con l’obiettivo del completo decentramento. Tuttavia, se questo requisito può essere soddisfatto, ci sono alcune buone possibilità per strutturare un DAO come base ed è già stato utilizzato da diversi progetti in passato.

Fondazione Svizzera e Società Fondazione Isole Cayman

Le giurisdizioni più utilizzate sono la Svizzera e le Isole Cayman. La Svizzera offre, rispetto ad altre giurisdizioni europee, un modello di fondazione più flessibile con una configurazione relativamente semplice e una tassazione abbastanza moderata.

Per quanto riguarda le Isole Cayman, anche questa è una giurisdizione, scelta da molti progetti di criptovalute, con ragionevoli ragioni alle spalle. Particolarmente interessante è la struttura giuridica di una cosiddetta “Foundation company” (“Società di fondazione”), che è stata introdotta come nuova struttura dalla legge 2017.  La società di fondazione è un veicolo straordinariamente flessibile che opera come un trust incorporato, consentendole di funzionare come un fondazione di diritto civile o trust di diritto comune, pur mantenendo la personalità giuridica separata e la responsabilità limitata di una società e la neutralità fiscale. La società di fondazione può anche designare beneficiari, che non saranno trattati come beneficiari in base a un accordo fiduciario legale o di diritto comune. Il motivo è che la posizione di partenza ai sensi della Legge è che un beneficiario designato non ha diritti o poteri nei confronti della società di fondazione, ma solo quelli espressamente dichiarati dalla società di fondazione.  Inoltre, una “Foundation company” non è tenuta a tenere un registro dei suoi beneficiari con i loro nomi legali ai sensi della legge. Può designare i beneficiari per classe di persone ad esempio come “token holder” o “operatori di nodo” e anche premiare tali beneficiari in base a tale classe.  Sebbene le considerazioni antiriciclaggio debbano sempre essere tenute a mente, ciò potrebbe essere utile per i DAO in cui il DAO intende effettuare distribuzioni, airdrop di token o altri premi alla comunità DAO.

Va evidenziato, contrariamente al pieno decentramento, ogni fondazione deve avere almeno un Direttore, Supervisore e Segretario. Queste possono essere persone fisiche o giuridiche e la stessa entità può essere sia Direttore che Segretario, se lo si desidera.

(1) Una Limited Liability Company (LLC) è una struttura aziendale negli Stati Uniti che protegge i suoi proprietari dalla responsabilità personale per i propri debiti o responsabilità. LeLimited Liability Company (LLC) sono entità ibride che combinano le caratteristiche di una società con quelle di una società di persone o di una ditta individuale.

Sebbene la caratteristica della responsabilità limitata sia simile a quella di una società, la disponibilità di una tassazione a flusso continuo per i membri di una Limited Liability Company (LLC) è una caratteristica di una partnership piuttosto che di una LLC.

(2) La “Limited Liability Partnership (LLP)” è un società a responsabilità limitata, in vigore dal 6 aprile 2001 in Inghilterra. E’ molto simile alla Limited Liability Company (LLC).

 

 

Quadro giuridico e fiscale delle criptovalute in Bulgaria – Licenza emittenti criptovalute

Secondo l’Autorità bancaria europea (European Banking Authority (EBA)), “La valuta virtuale è la rappresentazione digitale di un valore che non è emesso da una banca centrale o da un ente pubblico, né è necessariamente correlato a moneta legale, ma è accettato da persone fisiche e giuridiche come mezzo di pagamento e possono essere trasferiti, archiviati o scambiati elettronicamente“.

Quindi secondo l”Autorità bancaria europea (European Banking Authority (EBA)), la valuta virtuale è un tipo di moneta digitale non regolamentata che non è emessa e garantita da una banca centrale e che può fungere da mezzo di pagamento.

Terminologicamente vanno fatte diverse precisazioni, per quanto riguarda le valute digitali , la moneta elettronica , i fondi virtuali , ecc. termini e frasi simili nel significato hanno poco a che fare con le criptovalute diverse dalla digitalizzazione.

Secondo l’ art. 5, par. 2 e artt. 6, par. 1, pag. (a) Direttiva 2009/110/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio sull’accesso, l’esercizio e la vigilanza prudenziale dell’attività degli istituti di moneta elettronica:  moneta elettronica “indica il valore monetario conservato in forma elettronica, anche magnetica, rappresentativo di un credito verso l’emittente, che viene emesso all’atto della ricezione di fondi al fine di compiere operazioni di pagamento ai sensi dell’art. 4, punto 5 della Direttiva 2007/64/CE ed è accettato da una persona fisica o giuridica diversa dall’emittente di moneta elettronica ».

In tal senso, nelle conclusioni dell’avvocato generale nella causa C-389/17 della Corte di Giustizia dell’Unione Europea si afferma che esempi ben noti di moneta elettronica sono Proton in Belgio, miniCASH in Lussemburgo, Moneo in Francia o Geldkarte in Germania (tutto su carta), ma anche PayPal in tutto il mondo (il denaro viene archiviato solo online e il supporto è “digitale” o virtuale) – mentre bitcoin non è moneta elettronica . Piuttosto, è la moneta virtuale che “ non soddisfa la definizione di mezzo di pagamento ai sensi del Codice finanziario e monetario (della Francia), e in particolare la definizione di moneta elettronica, nella misura in cui bitcoin non viene emesso a fronte del trasferimento di fondi . Inoltre, a differenza della moneta elettronica, bitcoin non è abbinato a una garanzia legale di riscatto in qualsiasi momento e al valore nominale .”

Nella sua pratica, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha avuto l’opportunità di analizzare in modo specifico bitcoin come criptovaluta più di una volta. Nella Sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 22.10.2015 nella causa  C‑264/14 Skatteverket  (amministrazione finanziaria svedese)  contro David Hedqvist ha accettato che la valuta virtuale “bitcoin” fosse un mezzo di pagamento contrattuale , da un lato, e non potesse essere considerato un conto corrente o un deposito, pagamento o bonifico . Per contro, a differenza dei debiti, degli assegni e degli altri titoli trasferibili di cui all’art. 135, cpv. 1, pag. (d) della Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, sul sistema comune di imposta sul valore aggiunto , è un mezzo di pagamento diretto tra gli operatori che lo accettano . È considerato indiscutibile che la valuta virtuale Bitcoin non è né una sicurezza che materializza la proprietà di persone giuridiche né una sicurezza di natura simile . La valuta virtuale con bitcoin bidirezionale, che sarà scambiata con valute tradizionali nelle operazioni di cambio, non può essere classificata come “tangibile” ai sensi dell’articolo 14 della Direttiva 2006/112/CE, in quanto tale valuta virtuale non ha altro scopo che essere utilizzato come mezzo di pagamento. Pertanto, le operazioni in questione, che consistono nello scambio di vari mezzi di pagamento, non rientrano nella nozione di “fornitura di beni” di cui al presente articolo. 14 della Direttiva 2006/112/CE. In questa situazione , le transazioni bitcoin costituiscono forniture di serviziai sensi dell’art. 24 della Direttiva 2006/112/CE.

È importante sottolineare che la comprensione della natura giuridica delle criptovalute si sta evolvendo. Ad esempio, l’ Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (European Securities and Markets Authority (ESMA)) con “Parere del 9 gennaio 2019 alla Commissione sull’offerta iniziale di monete e criptovalute” determina che alcune criptovalute soddisfano le condizioni per essere considerate strumenti finanziari come definiti nell’art. 4, par. 1, punto 15 della Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014 , relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE , e come tali sono disciplinati dalla normativa vigente, ma precisamente come strumenti finanziari.

L’attuale legislazione bulgara

Nell’attuale quadro giuridico bulgaro, le criptovalute  continuano a essere considerate, contabilizzate e dichiarate all’Agenzia nazionale delle entrate ( Национална агенция за приходите (НАП (NAP)) come un‘attività finanziaria . Il loro status giuridico ha ricevuto un certo sviluppo con la modifica della  Legge sulle misure antiriciclaggio (ЗАКОН ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ (ЗМИП))  del novembre 2019 (SG, numero 94 del 29.11.2019).

Questo emendamento riveste importanza per tre motivi:

  1. le persone, fornitori di servizi relativi alle criptovalute, sono tra i soggetti obbligati ai sensi della Legge sulle misure antiriciclaggio (ЗАКОН ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ (ЗМИП)) (art. 4, punti 38 e 39 (1)), e questo significa che nelle loro attività devono rispettare i requisiti normativi di prevenzione contro il riciclaggio di denaro per timore di irrogare sanzioni;
  2. Per la prima volta, contenuta nell’articolo 24 (SG, n. 94 del 2019) del § 1 delle Disposizioni aggiuntive della Legge sulle misure antiriciclaggio , è stata data una definizione legale di valute virtuali, ovvero “la rappresentazione digitale di un valore che non è emesso o garantito da una banca centrale o da un’autorità pubblica, non è necessariamente legato a una valuta legalmente costituita e non ha lo status giuridico di valuta o denaro, ma è accettato da persone fisiche o le persone giuridiche come mezzo di scambio e possono essere cedute, conservate e negoziate elettronicamente»;
  3. Per alcuni soggetti, fornitori di servizi relativi alle criptovalute (soggetti alla Legge sulle misure antiriciclaggio (ЗМИП)  ) è previsto un regime di registrazione presso l’Agenzia nazionale delle entrate (НАП (NAP)) .

Quindi nella normativa bulgara la  definizione di “moneta elettronica” è contenuta :

  • art. 76, par. 2 del Payment Services and Payment Systems Act – (Закона за платежните услуги и платежните системи  (ЗПУПС) – Law on Payment Services and Payment Systems): “La moneta elettronica è un valore monetario memorizzato elettronicamente, anche magneticamente, come rappresentato da un credito nei confronti dell’emittente che viene emesso al ricevimento di fondi allo scopo di effettuare operazioni di pagamento e che è accettato da una persona fisica o giuridica diversa dall’emittente moneta elettronica “;
  • § 1, punto 8 delle Disposizioni aggiuntive della  ЗАКОН ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ (ЗМИП) LEGGE SULLE MISURE CONTRO IL RICICLAGGIO: Per ” moneta elettronica ” si intende la moneta elettronica ai sensi dell’art. 34, par. 1 della Legge sui servizi di pagamento e sui sistemi di pagamento , ad eccezione del valore monetario di cui all’art. 34, par. 5, commi 1 e 2 della stessa legge”,
  • § 1, punto 24 di Disposizioni aggiuntive della  ЗАКОН ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ (ЗМИП) LEGGE SULLE MISURE CONTRO IL RICICLAGGIO: ” Valute virtuali ” è una rappresentazione digitale di un valore che non è emesso o garantito da una banca centrale o da un ente pubblico, non è necessariamente correlato a una valuta legalmente stabilita e ha nessun valore legale, valuta o valuta, ma è accettato da persone fisiche o giuridiche come mezzo di scambio e può essere trasferito, archiviato e scambiato elettronicamente”;
  • punto 1 del § 1 delle Disposizioni aggiuntive dellordinanza № Н-9 del 07.08.2020 emessa dal  Ministero delle Finanze bulgaro, sui termini e le condizioni per l’iscrizione nel registro delle persone che per professione prestano servizi di scambio tra virtuale valute e valute riconosciute senza oro e ai fornitori di portafoglio che offrono servizi di custodia al ministro delle finanze: “Per ” valute virtuali ” si intendono le valute virtuali ai sensi del § 1, punto 24 delle disposizioni aggiuntive della legge sulle misure antiriciclaggio” .

Oltre alla definizione di valute virtuali, è stata introdotta la definizione di ” fornitore di portafoglio che offre servizi di custodia“, s § 1, punto 25 delle Disposizioni aggiuntive della  ЗАКОН ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ (ЗМИП) LEGGE SULLE MISURE CONTRO IL RICICLAGGIO, come persona fisica o giuridica o altra entità giuridica che fornisce servizi di protezione di chiavi crittografiche private per conto dei propri clienti per la proprietà, lo stoccaggio e trasferimento di valute virtuali ”.

Per i soggetti che per professione prestano servizi di scambio tra valute virtuali e valute riconosciute prive di rivestimento aureo e per i fornitori di portafogli che offrono servizi di custodia, la Legge sulle misure antiriciclaggio (ЗМИП)  introduce misure obbligatorie (art. 4, commi 38 e 39) per impedire l’uso di sistema finanziario ai fini del riciclaggio di denaro , espresso in un’ispezione completa dei clienti, raccolta e preparazione di documenti e altre informazioni secondo i termini e le condizioni della Legge sulle misure antiriciclaggio (ЗМИП), conservazione di documenti, dati e informazioni raccolti e preparati ai fini della ЗМИП, valutazione del rischio da riciclaggio e finanziamento del terrorismo, divulgazione di informazioni su operazioni sospette, transazioni e clienti, divulgazione di altre informazioni ai fini della ЗМИП, ai sensi dell’art. 3, p.f. 1-6 della ЗМИП.

Un ulteriore obbligo per i soggetti che per professione prestano servizi di scambio tra valute virtuali e valute riconosciute prive di rivestimento aureo e per i fornitori di portafogli che offrono servizi di custodia la Legge sulle misure antiriciclaggio (ЗМИП)  introduce la necessità di iscrizione in un pubblico registro, ai sensi dell’art. 9a della Legge sulle misure antiriciclaggio (ЗМИП) , alle condizioni dell’ l’ordinanza № Н-9 del 07.08.2020 (sui termini e la procedura per l’iscrizione nel registro delle persone che effettuano scambi tra valute virtuali e valute riconosciute senza copertura golden e fornitori di portafoglio che offrono servizi di custodia), prima dell’inizio dell’attività (art. 2, comma 1 dell’Ordinanza).

Ai fini del diritto tributario, i tribunali bulgari definiscono anche bitcoin come “ altri strumenti trasferibili“ ai sensi dell’art. 135, § 1, b. (d) Direttiva 2006/1/2/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto ( Decisione № 2047 del 25.11.2019 ai sensi dell’Atto amministrativo № 1395/2019 del Tribunale amministrativo – Burgas, Decisione № del 09.04 .2019 nella Causa Amministrativa № 668/2018 del Tribunale Amministrativo – Pernik ), riferendosi al parere del Comitato Consultivo in materia di IVA, istituito sulla base dell’art. 398 della Direttiva 2006/112/CE (Direttiva IVA),  adottato all’unanimità  nella sua 101a sessione il 20.10.2014 (VALUE ADDED TAX COMMITTEE 101st session on 20.10.2014).

Successivamente, come ” valuta virtuale ” o ” valuta virtuale ” nella giurisprudenza bulgara è diventato il nome di valuta estera, utilizzata per il calcolo del capitale, degli interessi e del rimborso dei prestiti bancari , quando il prestito è effettivamente utilizzato in un’altra valuta ( e non in quello virtuale, che serve solo per i calcoli) [6] , che non ha nulla a che vedere con le criptovalute e tecnologie simili . Nella legislazione bulgara c’è una definizione di ” mezzo elettronico ” in LPOS, PPL e ZK, che, tuttavia, non ha nulla a che fare con denaro virtuale , valute o fondi, ecc., ma si riferisce ad apparecchiature di comunicazione elettronica.

Licenza per le aziende che gestiscono criptovalute?

La mancanza di una legislazione sulle criptovalute e i tentativi di definirle hanno portato a uno dei principali problemi: esiste una regolamentazione attuale per coloro che acquistano, commerciano, effettuano pagamenti e finanziano con valute virtuali e se sono soggetti a qualche licenza?

In risposta a questa domanda, esiste attualmente una giurisprudenza che presuppone che oggetto delle attività della società quali ” commercio ed estrazione di valute virtuali, finanziamento tramite valute virtuali ” o ” estrazione e acquisto e vendita di valuta virtuale, acquisto e vendita di macchine e dispositivi per l’estrazione di valuta virtuale“Sono attività che non rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 12, par. 3 del Payment Services and Payment Systems Act – Закона за платежните услуги и платежните системи  (ЗПУПС) (Law on Payment Services and Payment Systems) e dell’art. 4, sempre del ЗПУПС, che elenca esaustivamente i servizi di pagamento per l’attuazione dei quali è richiesta la licenza.

Nella Decisione № 32 del 15.01.2018 sul punto № 17/2018 del Tribunale distrettuale di Plovdiv si ammette che l’attività di ” estrazione e negoziazione di valute virtuali, finanziamento con valute virtuali ” non costituisce un servizio di pagamento ai sensi del Payment Services and Payment Systems Act, risp. non soggetto a licenza ai sensi della stessa legge. Le attività di acquisizione, negoziazione e pagamento con valute virtuali non sono regolate dalla vigente normativa bulgara ed europea e non sono soggette a licenza.. Le valute virtuali non costituiscono uno strumento finanziario ai sensi dell’art. 3 della LEGGE SUL MERCATO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI DEL 2007 (ЗАКОН ЗА ПАЗАРИТЕ НА ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ (ЗПФИ), in quanto nell’oggetto di attività dichiarato non risultano attività univocamente definite di intermediario di investimento o attività e servizi ai sensi dell’art. 5, par. 2 e 3 della LEGGE SUL MERCATO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI DEL 2007 , per i quali è richiesta la licenza da parte della  Commissione di vigilanza finanziaria. Nella sua decisione, il tribunale distrettuale ha fatto riferimento alla Decisione № 834 del 24.04.2015 con il fascicolo n. № 984/2015 della Corte d’Appello – Sofia , nonché la lettera richiesta nella causa rif. № BNB – 108809 / 19.09.2014 del Vice Governatore della Bulgarian National Bank e lettera rif. № 07-00-114 / 23.10.2014 della  Commissione di vigilanza finanziaria.

Secondo una lettera ex. № BNB – 108809 / 19.09.2014 del vice governatore della Bulgarian National Bank , la valuta virtuale “bitcoin” non ha corso legale . Le attività di acquisizione, negoziazione e pagamento di bitcoin non sono regolate dalle leggi nazionali ed europee applicabili e non sono soggette a licenza o registrazione. L’acquisto e la vendita di valute virtuali e i relativi pagamenti, compreso il bitcoin, non rientrano nell’ambito di applicazione della Direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009 (concernente l’avvio, l’esercizio e la vigilanza prudenziale dell’attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE) e la Direttiva 2007/64/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui servizi di pagamento nel mercato interno , rispettivamente nell’ambito del  Payment Services and Payment Systems Act – Закона за платежните услуги и платежните системи  (ЗПУПС) , che ha recepito tali atti europei nell’ordinamento bulgaro.

Con una lettera es. № 07-00-114 / 23.10.2014 la Commissione di vigilanza finanziaria ha espresso il parere che le attività relative all’acquisizione, negoziazione e pagamento di “bitcoin” non sono regolate dalla vigente normativa europea e nazionale e non sono soggette a licenza e registrazione modalità . Nell’art. 3 della LEGGE SUL MERCATO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI DEL 2007 (ЗАКОН ЗА ПАЗАРИТЕ НА ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ (ЗПФИ) elenca esplicitamente gli strumenti finanziari soggetti a regolamentazione da parte della Commissione di vigilanza finanziaria (Комисия за финансов надзор (КФН). Allo stato attuale, i bitcoin o altre valute virtuali non sono riconosciuti e non sono trattati come strumenti finanziari ai sensi della LEGGE SUL MERCATO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI DEL 2007 (ЗПФИ) e non dovrebbero essere soggetti ai requisiti della LEGGE SUL MERCATO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI DEL 2007 (ЗПФИ). Non è necessario rilasciare una licenza della Commissione di vigilanza finanziaria per concludere transazioni bitcoin per lo svolgimento di attività di investimento e la prestazione di servizi di investimento ai sensi dell’art. 5, par. 2 e 3 della LEGGE SUL MERCATO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI DEL 2007 (ЗПФИ). Si riflette che, data la natura di “bitcoin” e altre “criptovalute” simili che superano i 200 tipi diversi, potrebbero rappresentare e/o fungere da asset di base degli strumenti finanziari derivati, cosa che attualmente non trova riscontro nelle normative esistenti. Si conclude che le regole della LEGGE SUL MERCATO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI DEL 2007 (ЗПФИ) sarebbero applicabili a tale attività solo se si trattasse di attività legate all’offerta di strumenti finanziari il cui asset sottostante è “bitcoin” come contratti differenziali o strumenti derivati, per i quali è necessario detenere un licenza per operare come intermediario di investimento. Se la società non intende effettuare tali transazioni con l’attività sottostante di valute elettroniche, le sue attività non saranno soggette a licenza da parte della Commissione di vigilanza finanziaria.

In un senso simile è la Spiegazione dell’Es. № 94-g-80 del 05.06.2019 dell’Agenzia delle Entrate in materia di trattamento fiscale ai sensi della LEGGE SULL’IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (ЗАКОН ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ (ЗДДС) e del DIRITTO FISCALE SUL REDDITO SOCIETARIO (ЗАКОН ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ (ЗКПО)) per la fornitura di un servizio di fornitura di software (gateway di pagamento), attraverso il quale si effettua il pagamento di beni in modalità virtuale valuta, e per il cambio di valuta virtuale in dollaro/euro, in cui si afferma che il fatto che una società non sia un istituto finanziario e non abbia una licenza per il commercio di criptovalute è giuridicamente irrilevante nell’ambito dell’esenzione fiscale regolamentata .

Per completezza, si segnala che l’assenza di regolamentazione e di regime di licenza non è assoluta. Così, per esempio. nella Decisione № 1399 del 12.07.2017 sulla voce № 1313/2017 del Tribunale di Sofia una violazione del divieto di cui all’art. 6, par. 1 del LCI per l’uso della parola “banca” da parte di una persona a suo nome, nella sua pubblicità o altra attività o alcuni dei suoi derivati ​​in lingua straniera o altra parola che significa bancario, se non è in possesso di licenza bancaria . Nella sua decisione, il tribunale ha stabilito che una società con la società Bitcoin Bank ha violato il divieto e dovrebbe essere licenziata perché non dispone di una licenza bancaria.

Una questione legale relativa alle valute virtuali è se sia applicabile un regime di licenza per le transazioni con esse.

Le valute virtuali dovrebbero essere trattate come strumenti finanziari ai sensi del Закона за пазарите на финансови инструменти – Markets in Financial Instruments Act – (LEGGE SUL MERCATO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI DEL 2007 )?

O come moneta elettronica ai sensi del Payment Services and Payment Systems Act – Закона за платежните услуги и платежните системи  (ЗПУПС) (Law on Payment Services and Payment Systems)?

Secondo la LEGGE SUL MERCATO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI DEL 2007 (ЗАКОН ЗА ПАЗАРИТЕ НА ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ОТ 2007 Г.(ЗПФИ)), l’ambito dei servizi e delle attività di investimento include le operazioni per conto proprio con strumenti finanziari e per svolgere attività di intermediario di investimento è necessario possedere una licenza dalla Commissione di vigilanza finanziaria.

Per quanto riguarda le transazioni di moneta elettronica, invece, è necessaria l’autorizzazione della Bulgarian National Bank.

Per quanto riguarda le transazioni di moneta elettronica, invece, è necessaria l’autorizzazione della Bulgarian National Bank?

Questi requisiti sono applicabili alle criptovalute?

A queste domande risponde la Corte d’Appello di Sofia nella sua decisione sul fascicolo № 984/2015, guidata dai pareri della Bulgarian National Bank e della Commissione di vigilanza finanziaria (Комисия за финансов надзор).
La causa è stata avviata in occasione del rifiuto di iscrivere al Registro delle Imprese (Търговски регистър)  una società con oggetto di attività transazioni bitcoin.
Con la sua decisione il tribunale dà il via libera alla registrazione della società senza licenza della Commissione di vigilanza finanziaria o della Bulgarian National Bank.
Nel suo parere, la Bulgarian National Bank ha affermato che le criptovalute non erano riconosciute come moneta a corso legale e che le attività di acquisizione, negoziazione e pagamento con criptovalute non erano regolate dalla vigente normativa nazionale ed europea e non erano soggette a licenza o registrazione di valute virtuali e pagamenti con ciò, compreso il bitcoin, non rientrano rispettivamente nel campo di applicazione della Direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009 , concernente l’avvio, l’esercizio e la vigilanza prudenziale dell’attività degli istituti di moneta elettronica  e della Direttiva 2007/64/CE sui servizi di pagamento nel mercato interno nell’ambito della legge sui servizi di pagamento e sui sistemi di pagamento. Pertanto, non si tratta di transazioni di moneta elettronica che rientrano nell’ambito delle funzioni regolamentari della Bulgarian National Bank.
La  Commissione di vigilanza finanziaria, da parte sua, afferma che al momento bitcoin o altre valute virtuali non sono riconosciute e non sono trattate come strumenti finanziari ai sensi dell’MFIA e non dovrebbero essere soggette ai requisiti di legge. Tenuto conto dell’esplicito inserimento nella previsione dell’art. 3 del Markets in Financial Instruments Act (LEGGE SUL MERCATO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI DEL 2007 ) degli strumenti finanziari soggetti a regolamentazione da parte della Commissione di vigilanza finanziaria, si deve concludere che la conclusione di transazioni bitcoin non richiede il rilascio di una licenza da parte della Commissione di vigilanza finanziaria.
Tuttavia, una licenza per operare come intermediario di investimento sarebbe necessaria se la società desidera svolgere attività legate all’offerta di strumenti finanziari il cui asset sottostante sono criptovalute.In questo caso, se la società offre tali strumenti finanziari senza disporre della necessaria licenza da parte della Commissione di vigilanza finanziaria, ciò costituirebbe motivo di incorrere in responsabilità amministrativa o penale. Ma se la società non negozia strumenti finanziari con la valuta virtuale dell’asset sottostante, la necessità di una licenza viene eliminata.

Tuttavia, esiste una controversia tra le agenzie governative bulgare in merito al trattamento delle criptovalute come moneta elettronica .

In risposta alla Commissione di vigilanza finanziaria del 25.10.2016 a un’indagine indipendente sulla regolamentazione e la supervisione delle criptovalute in Bulgaria, l’autorità di vigilanza è concisa nelle sue spiegazioni. Secondo la Commissione di vigilanza finanziaria, una persona che intende emettere moneta elettronica come società di moneta elettronica deve ottenere una licenza dalla Bulgarian National Bank. Inoltre, la Commissione di vigilanza finanziaria sostiene che, nella misura in cui il trasferimento di valuta virtuale avviene nella rete pertinente e nella misura in cui il trasferimento stesso ha le caratteristiche di un’operazione di pagamento, l’operatore di rete agisce anche come operatore di pagamento e dovrebbe essere autorizzato dalla Bulgarian National Bank come fornitore di servizi di pagamento. In questa linea di pensiero, la Commissione di vigilanza finanziaria indirizza alla Bulgarian National Bank in ​​considerazione delle funzioni di vigilanza che la banca centrale ha per conformarsi alla legge sui servizi di pagamento e sui sistemi di pagamento.

Sempre in connessione con il potenziale regime di licenza, nella sua spiegazione del 29.06.2017 l’Agenzia nazionale delle entrate ( Национална агенция за приходите (НАП (NAP)) risponde alla domanda se una società impegnata nell’acquisizione, negoziazione e pagamento di bitcoin contro valute legali debba essere iscritta nel registro pubblico delle persone che operano come ufficio di cambio ai sensi dell’ordinanza № 4 dell’8 agosto 2003 sulle condizioni e la procedura per l’iscrizione nell’albo ei requisiti per l’attività degli uffici di cambio. La risposta è breve ma chiara: a causa della natura non regolamentata delle criptovalute, l’attività di scambio di bitcoin e altre valute virtuali simili non è soggetta a regolamentazione ai sensi dell’ordinanza №4.

l termine “valuta virtuale” (o criptovaluta) non è definito nella Legge sull’imposta sul reddito delle persone fisiche (Закон за Данъците bърху Доходите на Физическите Лица  (ЗДДФЛ)), o in qualsiasi altro atto normativo. Secondo la legge sugli atti normativi (Закона за нормативните актове (ЗНА), le disposizioni degli atti normativi sono applicate secondo il loro esatto significato e, se non chiare, sono interpretate nel senso che meglio corrisponde ad altre disposizioni, allo scopo dell’atto interpretato e i principi fondamentali del diritto della Repubblica di Bulgaria.

Novità nella regolamentazione delle criptovalute in Bulgaria sono le condizioni e la procedura per adempiere all’obbligo di iscrizione in un registro pubblico (registro delle persone che effettuano scambi tra valute virtuali e valute riconosciute senza copertura golden e fornitori di portafoglio che offrono servizi di custodia) presso l’Agenzia nazionale delle entrate ( Национална агенция за приходите (НАП (NAP)) e la rispettiva ricevuta di un certificato elettronico di ingresso.

Il Ministero delle Finanze bulgaro (Министерство на финансите (МФ))  ha determinato con l’ordinanza № Н-9 del 07.08.2020 (sui termini e la procedura per l’iscrizione nel registro delle persone che effettuano scambi tra valute virtuali e valute riconosciute senza copertura golden e fornitori di portafoglio che offrono servizi di custodia) le condizioni e la procedura per l’iscrizione di queste persone in un registro pubblico tenuto e mantenuto dall’Agenzia nazionale delle entrate (НАП (NAP)). La registrazione è effettuata d’ufficio dall’Agenzia nazionale delle entrate (НАП (NAP)) prima dell’inizio dell’attività dalla persona specifica – persona fisica (физическо лице (ФЛ)PE), incluse le ditte individuali (едноличен търговец (ЕТ)), persone giuridiche (юридическо лице (ЮЛ) ) come società commerciali e altre persone giuridiche.

1. Registro delle persone che effettuano scambi tra valute virtuali e valute riconosciute senza copertura golden e fornitori di portafoglio che offrono servizi di custodia

1.1. Presentazione di una domanda
La procedura per l’iscrizione nel “registro delle persone che effettuano scambi tra valute virtuali e valute riconosciute senza copertura golden e fornitori di portafoglio che offrono servizi di custodia”  prevede:

a) Per le ditte individuali, società commerciali e altre persone giuridiche:
1. * nome; 2. * sede e indirizzo della direzione; 3. indirizzo per la corrispondenza; 4. E-mail; 5. persone che le rappresentano, iscritte all’Agenzia del Registro (RA); 6. referente (posizione, telefono, email); 7. * UIC sotto TR / UIC sotto BULSTAT / numero ufficiale dal registro NRA; 8. Aprire conti di pagamento nel paese e all’estero; 9. * Dati sul sito Web o sul software, incl. applicazione mobile, per lo scambio tra valute virtuali e valute riconosciute prive di doratura e/o servizi per la protezione di chiavi crittografiche private per conto dei propri clienti per il possesso, archiviazione e trasferimento di valute virtuali; 10. Descrizione dell’attività che intende svolgere; 11. Paesi in cui verranno offerti i servizi; 12.
b) Per le Pesone Fisiche (физическо лице (ФЛ):
1. * nomi; 2. * indirizzo permanente; 3. indirizzo attuale; 4. E-mail; 5. referente (posizione, telefono, email); 6. * PIN / PIN / LN / numero ufficiale dell’anagrafe dell’Agenzia delle Entrate e i dati di cui ai punti 8-11 sopra.
Nel registro vengono annotate le circostanze indicate nella tabella sopra con (*), nonché il numero e la data del certificato di iscrizione (vedi sotto). L’iscrizione nell’albo avviene entro 14 giorni dal ricevimento della domanda o dall’eliminazione di un vizio, se ammesso e per il quale il richiedente è informato (dispone di 7 giorni per eliminare il vizio).
1.2. Cambiamenti di circostanze
L’ANR controlla d’ufficio le modifiche dei nomi, degli indirizzi e dei dati dei rappresentanti della persona giuridica. Le persone hanno l’obbligo di notificare le modifiche in altre circostanze. Nessuna nuova tassa di registrazione è dovuta per le modifiche ai dati per il sito Web o il software, incl. App mobile.
1.3. Rilascio di un certificato di registrazione
In presenza di presupposti per l’iscrizione nel registro, ovvero il soggetto è prestatore di servizi relativi alle criptovalute, ai sensi della Legge sulle misure antiriciclaggio (ЗАКОН ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ (ЗМИП)) (art. 4, punti 38 e 39 (1)), presentazione positiva della domanda con informazioni complete, coerenti e corrette e pagamento di una quota di registrazione dell’importo di BGN 50 secondo la tariffa № 12 per le tasse raccolte nel sistema del Ministero delle finanze ai sensi della legge sulle tasse statali, l’Agenzia nazionale delle entrate (НАП (NAP)) rilascia un certificato di registrazione. È un documento elettronico firmato confirma elettronica qualificata (КЕП (квалифициран електронен подпис)

2. Cancellazione della registrazione

  • su richiesta della persona – al momento di decidere di interrompere l’attività relativa ai servizi relativi alle criptovalute; alla cessazione della persona giuridica; quando posto sotto l’interdizione per le Pesone Fisiche;
  • d’ufficio dall’Agenzia delle Entrate – previa accertamento di informazioni fornite incomplete, contraddittorie o inesatte; alla cancellazione di una persona giuridica da un registro (registro commerciale (търговски регистър (ТР) o BULSTAT(БУЛСТАТ); alla morte della  Pesona Fisica;
  •  in caso di irrogazione di sanzioni per aver commesso una violazione ripetuta o in caso di violazioni gravi e sistematiche degli obblighi previsti dalla Legge sulle misure antiriciclaggio (ЗМИП)(art. 125 (3)).

Transazioni commerciali, mining di criptovalute e protezione dei consumatori

Attualmente è di interesse la questione se le parti delle transazioni nell’estrazione o nel commercio di criptovalute possano essere consumatori o se le transazioni possano essere classificate come commerciali.

Così, per esempio. nell’ordinanza № 308 del 24.07.2019 sul fascicolo № 424/2019 della Corte d’Appello – Plovdiv , che ha confermato l’ ordinanza № 495 del 15.05.2019, su t. № 21/2019 secondo l’inventario del tribunale distrettuale di Kardzhali si presume che il trasferimento di criptovaluta non sia una transazione commerciale ai sensi dell’art. 286, par. 2 del DIRITTO COMMERCIALE (ТЪРГОВСКИ ЗАКОН) in combinato disposto con l’art. 1, par. 1 del DIRITTO COMMERCIALE (ТЪРГОВСКИ ЗАКОН), in quanto non rientra nell’ipotesi di operazioni bancarie e valutarie, che sono specificate dalla legge:

A questo proposito, le controversie relative alle transazioni in criptovaluta sono trattate nell’ordine generale dei reclami e non nell’ordine delle controversie commerciali .

Per quanto riguarda l’acquisizione di criptovaluta da parte di una persona fisica a scopo di investimento – per vendere e commerciare con essa, con l’ Ordine № 2597 del 12.12.2019 sul fascicolo № 2635/2019 del Tribunale distrettuale – Plovdiv si presume che questa circostanza non conferire alla persona la qualità di “consumatore” ai sensi del § 13, punto 1 delle Disposizioni Aggiuntive della LEGGE A TUTELA DEI CONSUMATORI (ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ (ЗЗП)), o secondo l’apposito codice sulle assicurazioni (застрахователен код (КЗ)) o legge sull’energia (Закон за енергията (ЗЕ)), pertanto lo stesso non può chiedere una tutela speciale al riguardo, né godere le regole di competenza elettorale della controversia. Allo stesso modo, la persona fisica – parte del contratto di vendita di servizi di mining di criptovalute non è un consumatorein quanto si trova in una posizione simile all’inquilino della capacità produttiva e ha la qualità di un produttore di criptovaluta. In tal senso, anche supponendo che oggetto di tali contratti sia l’utilizzo di un servizio che offra l’opportunità di acquisire criptovalute, non viene utilizzato dal soggetto per uso personale, ma per l’eventuale acquisizione di strumenti finanziari che potrebbero successivamente essere utilizzato come mezzo di pagamento regolare o da rivendere ( Ordinanza n. 235 del 24.01.2020 ai sensi della legge, n. 60/2020 del Tribunale distrettuale di Varna ).

Interessante è anche la questione se il pagamento una tantum del prezzo per la fornitura continua di potenza di calcolo per l’estrazione di criptovaluta sia un contratto a lungo termine e se possa essere risolto retroattivamente, ad es. in caso di mancata fornitura della piena potenza di calcolo è dovuto il rimborso dell’intero prezzo. Con Decisione № 146 del 12.11.2020 sul comune di 25 1125/2020, g.K., III g.O. della Suprema Corte di Cassazione si ammette che nella misura in cui nel contratto di fornitura di potenza informatica il corrispettivo sia effettuato con una prestazione una tantum (pagamento dell’importo), in caso di inadempimento colposo del fornitore, il consumatore ha il diritto di risolvere unilateralmente il contratto (art. 87, comma 1, 1, DIRITTO DEGLI OBBLIGHI E DEI CONTRATTI (ЗАКОН ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ДОГОВОРИТЕ (ЗЗД))), come in questo caso la risoluzione del contratto avrà effetto retroattivo , in quanto almeno uno dei servizi di sportello è ad adempimento una tantum (art. 88, comma 1, 1, DIRITTO DEGLI OBBLIGHI E DEI CONTRATTI (ЗАКОН ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ДОГОВОРИТЕ (ЗЗД))).

Licenza per
istituti di pagamento, società di moneta elettronica e gestori di sistemi di pagamento

Alla Moneta elettronica è dedicato il Capitolo V della legge sui servizi di pagamento e sui sistemi di pagamento Payment Services and Payment Systems Act – (Закона за платежните услуги и платежните системи  (ЗПУПС)

L’articolo 74 è dedicato agli emittenti di moneta elettronica:

“Gli emittenti di moneta elettronica ai sensi della presente legge sono:
1. banche;
2. società di moneta elettronica che hanno ricevuto una licenza ai sensi della presente legge;
3. La Banca centrale europea e le banche centrali nazionali degli Stati membri quando non agiscono in qualità di autorità di politica monetaria o di organismi che esercitano funzioni di diritto pubblico.”

L’articolo 76 definisce “società di moneta elettronica una persona giuridica che ha ricevuto una licenza per l’emissione di moneta elettronica ai sensi della presente sezione”.

Articolo 77 – Condizioni per il rilascio, rifiuto al rilascio, revoca della licenza e cessazione dell’attività: ” La Banca nazionale bulgara rilascia una licenza per l’esercizio dell’attività di società di moneta elettronica, quando la sede del richiedente è nella Repubblica Bulgaria. La Banca nazionale bulgara rilascia una licenza quando il richiedente ha presentato tutte le informazioni e i documenti richiesti in conformità con i requisiti della presente legge e dei suoi regolamenti di attuazione e se, a discrezione della BNB, il richiedente soddisfa le condizioni per il rilascio di una licenza.
(2) Per le condizioni di rilascio, rifiuto di rilascio, revoca della licenza e cessazione dell’attività si applicano di conseguenza le disposizioni
(3) La Banca nazionale bulgara emette un’ordinanza sull’applicazione del presente articolo
.”

Quindi, la Bulgarian National Bank (La Banca centrale della Repubblica di Bulgaria è stata istituita e opera ai sensi della legge sulla Banca nazionale bulgara (Закона за Българската народна банка) rilascia licenze alle società per operare come istituto di pagamento, società di moneta elettronica o operatore di sistemi di pagamento ai sensi della Payment Services and Payment Systems Act – (Закона за платежните услуги и платежните системи  (ЗПУПС) – Law on Payment Services and Payment Systems. I documenti necessari per il rilascio di una licenza sono determinati dall’ordinanza № 16 della BNB.

Aspetti Fiscali.  tassazione dei redditi da vendita di criptovalute

Il principio è che solo la differenza positiva tra il prezzo di acquisto e di vendita di una criptovaluta è la base per l’imposta sul reddito delle persone fisiche. Occorre fare una distinzione tra se un individuo commercia in criptovalute per professione o per uso personale. Per quanto riguarda i professionisti legali, si applicano le norme sull’imposta sugli utili delle società.

In un parere dell’Agenzia nazionale delle entrate (НАП (NAP)) del 02.04.2014, l’ente statale afferma che “il reddito delle persone fisiche derivante dalla vendita o dallo scambio della valuta virtuale Bitcoin viene dichiarato con la dichiarazione dei redditi annuale e sono dovute imposta sul totale imponibile annuo (10%)”.
Secondo l’Agenzia nazionale delle entrate (НАП (NAP)) ai fini fiscali, i proventi della vendita di criptovalute dovrebbero essere assimilati alla vendita di un’attività finanziaria. Secondo la disposizione dell’art. 33, par. 3 della Legge sull’imposta sul reddito delle persone fisiche (Закон за Данъците bърху Доходите на Физическите Лица  (ЗДДФЛ)), reddito imponibile e base imponibile è l’importo degli utili realizzati nell’esercizio, determinato per ogni specifica operazione, ridotto dell’importo delle perdite realizzate nell’esercizio. Gli utili e le perdite realizzati sono determinati riducendo il prezzo di vendita del costo di acquisto dell’attività finanziaria.
In altre parole, il reddito delle transazioni di criptovalute è determinato su base annuale. Il reddito è la differenza tra l’importo per il quale è stata venduta una certa quantità di bitcoin in un anno solare e l’importo per il quale è stato acquisito. Se c’è una perdita, non un profitto, non è dovuta alcuna imposta.
Quando le transazioni di criptovalute non vengono eseguite da un individuo, ma tramite una società, troverà applicazione  la Legge sull’imposta sul reddito delle società -Закон за Корпоративното Подоходно Облагане (ЗКПО).

Ai fini fiscali, il reddito derivante dalla vendita o dallo scambio di valute virtuali è un reddito derivante dalla vendita di un’attività finanziaria e quindi  è un reddito imponibile che devi dichiarare  ai sensi dell’art. 50 della  Legge sull’imposta sul reddito delle persone fisiche, nell’allegato № 5 della dichiarazione dei redditi annuale.

Per i proventi da cessione di diritti o beni  non è previsto allegare alla dichiarazione apposita documentazione comprovante il reddito realizzato. Tutti i documenti relativi al reddito realizzato devono essere conservati per 5 anni dopo la scadenza del termine di prescrizione per il rimborso del debito pubblico a cui sono collegati (articolo 38 del CODICE DI PROCEDURA FISCALE E ASSICURATIVA (ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛЕН ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС (ДОПК)).

Non si devono pagare imposte anticipate sul reddito derivante dalla vendita o dallo scambio di valuta virtuale.

Reddito da mining o scavo di valuta virtuale

Il reddito derivante dall’estrazione di valute virtuali è il reddito derivante dall’attività economica come ditta individuale registrata o non registrata. Si  tratta di redditi imponibili da dichiarare  ai sensi dell’art. 50 della  Legge sull’imposta sul reddito delle persone fisiche, nell’Allegato 2 (Modulo 2021) – Reddito da attività economica in qualità di ditta individuale della dichiarazione dei redditi annuale.

Le disposizioni dell’art. 33 della  Legge sull’imposta sul reddito delle persone fisiche per redditi da vendita e scambio di attività finanziarie non si applicano ai redditi da attività economica di una persona fisica che sia un commerciante ai sensi del DIRITTO COMMERCIALE (ТЪРГОВСКИ ЗАКОН), anche quando non registrata come unica commerciante. La definizione di persona fisica come professionista non è vincolata solo dalla presenza o meno di registrazione ai sensi del DIRITTO COMMERCIALE (ТЪРГОВСКИ ЗАКОН). Quando una persona fisica effettua operazioni commerciali, è irrilevante se vi manifesti o meno la sua partecipazione in qualità di ditta individuale. Gli accordi lo definiscono come tale, non il contrario. Il criterio oggettivo qui sono le azioni compiute, non chi le compie e in quale veste.

L’acquisto di sistemi informatici speciali o altro per la creazione (estrazione) di valuta virtuale al fine di trarre profitto dalla sua vendita sulle borse rilevanti è un argomento che l’attività sarà svolta per professione, es. è destinato a diventare una fonte di reddito permanente. Secondo l’art. 1, par. 3 del del DIRITTO COMMERCIALE (ТЪРГОВСКИ ЗАКОН), si considera professionista anche qualsiasi soggetto che abbia costituito un’impresa, che per oggetto e volume richiede che le sue pratiche si svolgano in modo commerciale anche se la sua attività non è specificata nel par. 1. In questi casi, in base all’art. 26, par. 7 della Legge sull’imposta sul reddito delle persone fisiche , il reddito imponibile è determinato dalle regole per i redditi da attività economica in qualità di ditta individuale (ai sensi dei paragrafi 1-6), che è l’utile imponibile formato ai sensi della Legge sull’imposta sul reddito delle società (articolo 26, paragrafo 1). della Legge sull’imposta sul reddito delle persone fisiche .

Le transazioni di criptovalute sono soggette a IVA?

Nella motivazione della Sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 22.10.2015 nella causa  C‑264/14 Skatteverket  (amministrazione finanziaria svedese)  contro David Hedqvist , la corte ha affermato che il cambio di valute tradizionali contro unità della valuta virtuale “Bitcoin” e viceversa, effettuate a titolo oneroso, sono operazioni esenti da IVA ai sensi della Direttiva 2006/112/CE (Direttiva IVA). Conformemente alle disposizioni della direttiva applicabile, gli Stati membri esentano dall’IVA le operazioni relative a valuta, banconote e monete aventi corso legale, ad eccezione degli oggetti di valore da collezione, ossia monete d’oro, d’argento e altri metalli o banconote normalmente non utilizzate. sono usate come moneta a corso legale o di valore numismatico. Lo stesso principio è sancito dalla legge bulgara sull’imposta sul valore aggiunto – Закон за Данък Върху Добавената Стойност (ЗДДС), che recepisce le disposizioni della Direttiva 2006/112/CE (Direttiva IVA).

(1) Art. 4. I provvedimenti di cui all’art. 3, i punti 1 – 6 (2) sono obbligatori per:
———–

38. (Nuovo, SG n. 94/2019) le persone che per professione forniscono servizi di scambio tra valute virtuali e valute riconosciute prive di rivestimento aureo;
39. (Nuova, SG n. 94/2019) fornitori di portafogli che offrono servizi di custodia.

(2) Art. 3. Le misure per impedire l’utilizzo del sistema finanziario a fini di riciclaggio sono:

1. ispezione complessa dei clienti;
2. raccolta e preparazione di documenti e altre informazioni alle condizioni e secondo l’ordine della presente legge;
3. conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni raccolti e predisposti ai fini della presente legge;
4. (integrata, SG n. 94/2019) valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo;
5. divulgazione di informazioni su operazioni, operazioni e clienti sospetti;
6. comunicazione di altre informazioni ai fini della presente legge;
(3) Art. 125. (Modificata, SG n. 42/2019, in vigore dal 28.05.2019) Alle condizioni di cui all’art. 116, par. 2 e 3 su proposta del presidente dell’Agenzia di Stato “Sicurezza Nazionale” o di propria iniziativa l’ente, che ha rilasciato l’autorizzazione o l’abilitazione all’esercizio dell’attività di persona ai sensi dell’art. 4 , può revocare il permesso o licenza rilasciata per la rispettiva attività o disporre la cancellazione dell’iscrizione – in caso di regime di iscrizione.

 

Quadro giuridico UE sulla emissione di criptovalute

Le valute virtuali sembrano diventare una priorità normativa dell’UE.

Secondo l’Autorità bancaria europea (European Banking Authority (EBA)), vedi (PARERE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 12 ottobre 2016 su una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la Direttiva (UE)
2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica la Direttiva 2009/10/CE
– punto 1.1.3.) “La valuta virtuale è la rappresentazione digitale di un valore che non è emesso da una banca centrale o da un ente pubblico, né è necessariamente correlato a moneta legale, ma è accettato da persone fisiche e giuridiche come mezzo di pagamento e possono essere trasferiti, archiviati o scambiati elettronicamente”, quindi è un tipo di moneta digitale non regolamentata che non è emessa e garantita da una banca centrale e che può fungere da mezzo di pagamento.

Il 18 settembre 2000 è stata emanata la  DIRETTIVA 2000/46/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, riguardante l’avvio, l’esercizio e la vigilanza prudenziale dell’attività degli istituti di moneta elettronica (in seguito abrogata dalla Direttiva 2009/110/CE).

Il 16 settembre 2009 è stata emanata la Direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente l’avvio, l’esercizio e la vigilanza prudenziale dell’attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE.

Ai fini della Direttiva 2009/110/CE , si intende per:

1)

«istituto di moneta elettronica», una persona giuridica che è stata autorizzata ad emettere moneta elettronica conformemente al titolo II della stessa Direttiva;

2)

«moneta elettronica», il valore monetario memorizzato elettronicamente, ivi inclusa la memorizzazione magnetica, rappresentato da un credito nei confronti dell’emittente che sia emesso dietro ricevimento di fondi per effettuare operazioni di pagamento ai sensi dell’articolo 4, punto 5), della direttiva 2007/64/CE e che sia accettato da persone fisiche o giuridiche diverse dall’emittente di moneta elettronica;

3)

«emittente di moneta elettronica», i soggetti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, gli istituti che beneficiano della deroga di cui all’articolo 1, paragrafo 3 e le persone giuridiche che beneficiano della deroga di cui all’articolo 9;

4)

«moneta elettronica in circolazione», la media dell’importo totale delle passività finanziarie connesse alla moneta elettronica emessa alla fine di ogni giorno civile nel corso dei sei mesi civili precedenti, calcolata il primo giorno di ogni mese civile e applicato a tale mese.

Il TITOLO II della Direttiva 2009/110/CE è dedicato alle “CONDIZIONI PER L’AVVIO, L’ESERCIZIO E LA VIGILANZA PRUDENZIALE DELL’ATTIVITÀ DEGLI ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA”.

Più nello specifico:

  • nell’Articolo 3 sono esposte le  “Disposizioni prudenziali generali”;
  • nell’Articolo 4, “Capitale iniziale” si dichiara che: “Gli Stati membri impongono agli istituti di moneta elettronica l’obbligo di detenere, al momento dell’autorizzazione, un capitale iniziale comprensivo degli elementi di cui all’articolo 57, lettere a) e b), della direttiva 2006/48/CE che non sia inferiore a 350 000 EUR“;
  • Articolo 5 “Fondi propri”
  • Articolo 6 “Attività”
  • Articolo 7 “Requisiti di tutela”
  • Articolo 8 “Relazioni con i paesi terzi”
  • Articolo 9 “Deroghe facoltative”

Il TITOLO III della Direttiva 2009/110/CE è dedicato alla “EMISSIONE E RIMBORSABILITÀ DELLA MONETA ELETTRONICA”

Particolare importanza riveste l’Articolo 10 sul “Divieto di emettere moneta elettronica“: Fatto salvo l’articolo 18, gli Stati membri vietano l’emissione di moneta elettronica alle persone fisiche o giuridiche che non sono emittenti di moneta elettronica.

Nell’ Articolo 11 sono elencate le condizioni di “Emissione e rimborsabilità“.

Nell’Articolo 12 viene posto il “Divieto di interessi“.

La futura regolamentazione paneuropea delle criptovalute

Oggi le criptovalute sono ancora lontane dall’apice della loro legislazione unificata, ma la Commissione Europea ha già provveduto ad apportare importanti modifiche alla loro regolamentazione. Al centro di ciò è la proposta della Commissione del 24.9.2020 (Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo a un regime pilota per le infrastrutture di mercato basate sulla tecnologia del registro distribuito) di istituire un regime pilota per le infrastrutture di mercato che negoziano e regolano le transazioni in strumenti finanziari sotto forma di criptovalute (Distributed Ledger Technogy (DLT) Pilot – pilot regime to enable regulated institutions to develop DLT-based infrastructure for the trading, custody and settlement of securities). È stata inoltre proposta una bozza di un nuovo regolamento sui mercati delle criptovalute  – Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sui mercati delle criptovalute e modifica della Direttiva (UE) 2019/1937 (Markets in Crypto-Assets Regulation – MiCA (The Markets in Crypto-Assets Regulation (MICA) is being brought in to complement anti-money laundering (AML) rules and enhance financial stability and investor protection in Europe)).

La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni su una strategia per la digitalizzazione dei servizi finanziari nell’UE, COM (2020) 591 del 24.09.2020, recita: ” Il futuro della finanza è digitale: i consumatori e le imprese hanno sempre più accesso a servizi finanziari in modalità digitale, partecipanti al mercato innovativi mettono in campo nuove tecnologie e i modelli di business già esistenti stanno cambiando “.

Questo segna l’inizio della Procedura 2020/0265 / COD, COM (2020) 593: Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e inserisce un testo in tal senso.

Questo è l’inizio della fine del vuoto nel quadro giuridico delle criptovalute.

Giustificando la necessità della sua adozione in 79 punti considerando, il futuro  REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo ai mercati delle cripto-attività, sviluppato in 126 articoli,  ha quattro obiettivi principali (Punto 1 della relazione esplicativa alla proposta ):

  1. certezza del diritto;
  2. promuovere l’innovazione;
  3. livelli adeguati di tutela dei consumatori e degli investitori;
  4. relazioni di mercato eque e garantire la stabilità finanziaria.

Il campo di applicazione del futuro regolamento non comprende

Il futuro  REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo ai mercati delle cripto-attività si applica alle persone coinvolte nell’emissione di criptovalute o che forniscono servizi relativi alle criptovalute .

L’articolo 3 (Definizioni ) del futuro  REGOLAMENTO stabilisce per la prima volta i termini e le corrispondenti definizioni riguardanti i termini di:

  • ” criptovaluta “
  • ” emittente di criptovalute “
  • ” asset-backed token ” (spesso indicati come “criptovalute stabili”)
  • ” token di moneta elettronica “. criptovalute stabili’),
  • ‘ fornitore di servizi di criptovaluta ‘
  • ‘ token di beni o servizi ‘

e altri, e sono identificati i vari servizi relativi alla criptovaluta .

Per la prima volta il futuro  REGOLAMENTO definisce anche il cosiddetto ” white paper “, che deve contenere determinate informazioni a seconda del tipo di criptovaluta che deve descrivere , analogamente ai prospetti per l’offerta pubblica di titoli. È obbligatorio (vi sono delle eccezioni) per l’offerta pubblica di criptovalute, diverse dai token garantiti da asset e dai token per moneta elettronica (art. 5), per gli emittenti di token garantiti da asset (art. 16-19 e allegati I e II ), per i gettoni di moneta elettronica (articolo 46). Vengono inoltre introdotti i requisiti e le condizioni per la diffusione dei messaggi di marketing, che devono attenersi al contenuto del relativo White Paper.

Per la prima volta vengono introdotte le condizioni per gli emittenti di licenza di token garantiti da attività (art. 15), gli emittenti di token per moneta elettronica (art. 43), e per questi ultimi si può fare riferimento al regolamento sulle licenze come istituto di credito .o come ” istituto di moneta elettronica ” ai sensi dell’art. 2, par. 1 della Direttiva 2009/110/CE .

È anche importante notare che per la prima volta è regolamentato che i titolari di gettoni di moneta elettronica hanno diritto di rivalsa nei confronti dell’emittente: i gettoni di moneta elettronica devono essere emessi al valore nominale e al ricevimento dei fondi, e al richiesta del titolare di tali token, gli emittenti dovrebbero riscattarli in qualsiasi momento e al valore nominale (articolo 44). Agli emittenti di gettoni di moneta elettronica e ai fornitori di servizi di criptovaluta è vietato fornire interessi ai titolari di gettoni di moneta elettronica (articolo 45)

Sono inoltre introdotte condizioni per la licenza e le condizioni operative per i fornitori di servizi di criptovaluta (articolo 53), che saranno valide in tutta l’Unione Europea , indipendentemente dallo Stato membro in cui è rilasciata (articolo 53, punto 3).

Sono introdotti requisiti patrimoniali per gli emittenti di token garantiti da attività , ai sensi dell’art. 31, prevedendo diversi meccanismi per la determinazione del suo importo minimo, che non deve essere inferiore a 350 mila euro o equivalente. Oltre ai requisiti patrimoniali, il futuro  REGOLAMENTO prevede anche l’obbligo di stanziare una separata riserva di attività (articolo 32) per ciascun token garantito. Per gli emittenti di token garantiti da attività sono previste condizioni alle quali possono investire parte delle attività di riserva (art. 34) – solo in strumenti finanziari altamente liquidi con rischio di mercato e di credito minimo. Gli investimenti devono poter essere liquidati rapidamente con un effetto negativo minimo sul prezzo.

È importante notare che il futuro  REGOLAMENTO  impone requisiti che si applicano a tutti i fornitori di servizi di criptovaluta , come l’obbligo di agire in modo onesto, imparziale e professionale (articolo 59), garanzie prudenziali che introducono requisiti patrimoniali permanenti di un minimo di 50 000 EUR per la maggior parte servizi di criptovaluta di base (art. 60 e allegato IV), requisiti organizzativi (art. 61), norme sulla protezione delle criptovalute e dei fondi dei clienti(art. 63), nonché l’obbligo di istituire una procedura di reclamo (art. 64), la disciplina del conflitto di interessi (art. 65) e la disciplina dell’esternalizzazione. Sono previsti requisiti anche in relazione a specifici servizi: custodia di criptovalute (articolo 67), piattaforme per il trading di criptovalute (articolo 68), scambio di criptovalute contro valuta fiat o contro altre criptovalute (articolo 69), esecuzione di ordini Art. 70), collocamento di criptovalute (art. 71), ricezione e trasmissione di ordini per conto terzi (art. 72), nonché consulenze in materia di criptovalute (art. 73).

Una sezione speciale è inoltre dedicata alla prevenzione dell’uso improprio del mercato delle criptovalute (articoli 76-80), riguardante la divulgazione di informazioni privilegiate e il divieto di uso improprio e il divieto di manipolazione del mercato.

Il controllo del rispetto del futuro  REGOLAMENTO prevede significativi poteri di controllo e vigilanza delle istituzioni europee e obblighi per gli Stati membri di introdurre meccanismi di controllo e di irrogare sanzioni alle persone fisiche e giuridiche che agiscono in violazione, ma che non sono in regola. della mostra e sarà introdotta dai singoli Stati membri.

Scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale – Decreto 28 dicembre 2015 e successive modificazioni – Allegati C e D – Elenchi delle giurisdizioni che riceveranno e forniranno informazioni

Il DECRETO del 04 maggio 2022  del MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE ha modificato l’allegato C (recante l’elenco delle giurisdizioni oggetto di comunicazione) e l’allegato D (recante l’elenco delle giurisdizioni partecipanti che  forniranno alle autorità italiane le informazioni di cui all’art. 3 del Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze 28 dicembre 2015) al  Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze 28 dicembre 2015, recante l’attuazione della legge 18 giugno 2015, n. 95 e della direttiva 2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2014, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale.

L’Art. 1. Definizioni. del Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze 28 dicembre 2015 prevede che:

1. Ai fini del presente decreto, si intende per:

a) «Giurisdizione oggetto di comunicazione»: qualsiasi giurisdizione estera che figura nell’allegato «C» al presente decreto. L’allegato comprende qualsiasi Stato membro dell’Unione europea diverso dall’Italia nonche’ qualsiasi giurisdizione con la quale l’Italia o l’Unione europea ha sottoscritto un accordo in base al quale tale giurisdizione ricevera’ le informazioni di cui all’art. 3;

b) «Giurisdizione partecipante»: qualsiasi giurisdizione estera che figura nell’allegato «D» al presente decreto. L’allegato comprende qualsiasi Stato membro dell’Unione europea diverso dall’Italia nonche’ qualsiasi giurisdizione con la quale l’Italia o l’Unione europea ha sottoscritto un accordo in base al quale tale giurisdizione fornira’ le informazioni di cui all’art. 3;

L’Art. 3. Obblighi di comunicazione del Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze 28 dicembre 2015 prevede che:

“1. Con riferimento ai periodi di imposta a decorrere dal 1° gennaio 2016, secondo la tempistica riportata, per ciascuna giurisdizione oggetto di comunicazione, nell’allegato «C» al presente decreto vigente alla data del 15 maggio di ciascun anno, le istituzioni finanziarie italiane tenute alla comunicazione trasmettono all’Agenzia delle entrate le seguenti informazioni:

a) in relazione ad ogni conto oggetto di comunicazione:

1) il nome, l’indirizzo, la giurisdizione o le giurisdizioni di residenza, il NIF o i NIF di ciascuna persona oggetto di comunicazione nonche’, nel caso di persone fisiche, la data e il luogo di nascita per ciascuna persona oggetto di comunicazione che e’ titolare di conto e, nel caso di un’entita’ non finanziaria passiva che e’ titolare di conto e che, dopo l’applicazione delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale di cui all’allegato «A», e’ identificata come avente una o piu’ persone che esercitano il controllo che sono persone oggetto di comunicazione, il nome, l’indirizzo, la giurisdizione o le giurisdizioni di residenza e il NIF o i NIF dell’entita’ e il nome, l’indirizzo, la giurisdizione o le giurisdizioni di residenza, il NIF o i NIF e la data e il luogo di nascita di ogni persona che esercita il controllo che e’ una persona oggetto di comunicazione;

2) il numero di conto o, se assente, altra sequenza identificativa del rapporto di conto;

3) la denominazione e il codice fiscale dell’istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione;

4) il saldo o il valore del conto, compreso, nel caso di un contratto di assicurazione per il quale e’ misurabile un valore maturato o di un contratto di rendita, il valore maturato o il valore di riscatto, alla fine del pertinente anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione alla clientela ovvero, se il conto e’ stato chiuso nel corso di tale anno o periodo, la chiusura del conto;

b) nel caso di un conto di custodia, oltre alle informazioni elencate nella lettera a):

1) l’importo totale lordo degli interessi, l’importo totale lordo dei dividendi, nonche’ l’importo totale lordo degli altri redditi generati in relazione alle attivita’ detenute nel conto in ogni caso pagati o accreditati sul conto o in relazione al conto nel corso dell’anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione alla clientela;

2) gli introiti totali lordi derivanti dalla vendita o dal riscatto delle attivita’ finanziarie pagati o accreditati sul conto nel corso dell’anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione alla clientela in relazione al quale l’istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione ha agito in qualita’ di custode, intermediario, intestatario o altrimenti come agente per il titolare del conto;

c) nel caso di un conto di deposito, oltre alle informazioni elencate nella lettera a), l’importo totale lordo degli interessi pagati o accreditati sul conto nel corso dell’anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione alla clientela;

d) nel caso di conti diversi da quelli di cui alle lettere b) e c), oltre alle informazioni elencate nella lettera a), l’importo totale lordo pagato o accreditato al titolare del conto in relazione al conto nel corso dell’anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione alla clientela con riferimento al quale l’istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione agisce in qualita’ di incaricata dal debitore o dal beneficiario effettivo o in nome proprio, compreso l’importo complessivo di eventuali pagamenti di riscatto effettuati al titolare del conto nel corso dell’anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione alla clientela.

2. In deroga a quanto disposto dal comma 1, non sussiste l’obbligo di comunicare il NIF se quest’ultimo non e’ rilasciato dalla giurisdizione oggetto di comunicazione o se tale giurisdizione non richiede la comunicazione del NIF.

3. In deroga a quanto disposto dal comma 1, per i conti preesistenti non sussiste l’obbligo di comunicare il NIF o i NIF o la data di nascita o il luogo di nascita se tali dati non sono gia’ conservati presso l’istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione e sempreche’ la stessa non sia stata obbligata a raccoglierli in esecuzione di obblighi normativi o regolamentari. In ogni caso al fine di acquisire il NIF o i NIF, la data di nascita e il luogo di nascita, le istituzioni finanziarie italiane tenute alla comunicazione contattano, almeno una volta all’anno, il titolare del conto nel periodo compreso tra l’anno in cui il rispettivo conto e’ stato identificato come conto oggetto di comunicazione e la fine del decimo anno successivo a quello in cui e’ avvenuta tale identificazione.

4. Per adempiere gli obblighi di cui al comma 1, le istituzioni finanziarie italiane tenute alla comunicazione determinano l’importo e la qualificazione dei pagamenti effettuati sulla base delle definizioni e qualificazioni giuridiche previste dalla legislazione tributaria italiana.

5. Le informazioni trasmesse all’Agenzia delle entrate indicano la valuta con la quale sono denominati gli importi comunicati.

6. Il termine per la trasmissione all’Agenzia delle entrate delle informazioni relative all’anno solare precedente e’ il 30 giugno di ciascun anno. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabilite le modalita’ di trasmissione e il termine di scadenza per il primo invio di dati.

7. L’Agenzia delle entrate trasmette le informazioni di cui al comma 1 riguardanti i residenti in ciascuna giurisdizione oggetto di comunicazione all’autorita’ competente della giurisdizione considerata entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello cui si riferiscono le informazioni.”

L’allegato C reca l’elenco delle giurisdizioni oggetto di comunicazione da parte dell’Agenzia delle entrate

Negli anni è stato oggetto di numerosi aggiornamenti

Versioni

L’allegato D  reca l’elenco delle giurisdizioni partecipanti che  forniranno alle autorità italiane le informazioni di cui all’art. 3 del Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze 28 dicembre 2015

Versioni

La regolamentazione di Security token offering STO, ICO, blockchain e smart contract in Italia – L’approccio Consob

Per Security token offering (o abbreviato STO), si intende l’offerta di strumenti finanziari rappresentativi di asset class tradizionali come azioni, obbligazioni, diritti, obblighi e loro derivati, ovvero di asset class alternativi (crypto assets (1) ) i cui più disparati sottostanti investibili, beni reali, finanziari e virtuali, sono capaci di produrre ricchezza rivalutandosi o distribuendo reddito. Tali assets vengono inseriti in uno smart contract e digitalizzati attraverso un token (codice informatico) che ne garantisce l’autenticità e la proprietà attraverso l’utilizzo di tecnologie DLT (Blockchain Distributed Ledgers Technology (2)). L’emissione di un security token è assimilabile ad una cartolarizzazione di asset (tangibili, intangibili e commerciali), con la differenza che le Security token si basano appunto sull’utilizzo di Distributed Ledgers (letteralmente “registro distribuito”) Technologies.

Attraverso un Security token offering ( STO) una PMI rende liquidi i propri asset e favorisce l’investimento da parte del mercato dei capitali, riducendo così la propria dipendenza dal canale bancario che oggi rappresenta l’80% delle fonti di finanziamento di una PMI. Dall’altro lato invece, l’investitore (professionale e/o retail) ha la possibilità di accedere a forme di investimento alternative, liquide e ad alta redditività.

Gli asset aziendali vengono ceduti agli investitori senza che questi ne entrino in possesso materialmente come avviene, ad esempio, per i contratti future. A differenza dei future però i contratti si basano sugli smart contract (3) e lo strumento finanziario si chiama token. L’emissione di Security token, se applicata a un asset commerciale, rappresenta una forma di finanziamento alternativa ed evoluta al factoring bancario.

Da quando si è iniziato ad osservare il fenomeno ICO (Initial Coin Offering) come un tema con caratteristiche anche di tipo speculativo, è iniziata una sorveglianza rispetto a dei fattori di rischio e delle criticità legate a questo tipo di iniziative.

Tutto questo ha contribuito ad imprimere una svolta finalizzata alla ricerca e lo sviluppo e la creazione di una nuova forma di ICO (Initial Coin Offering), che ha portato ai Security Token Offering (STO) che:

  • garantiscono requisiti e regole certe da osservare;
  • minimizzano i potenziali fattori di rischio incrementando le procedure di controllo e verifica.

I Security Token Offering (STO) propongono  agli investitori l’acquisto di Token sotto forma di security,  “titoli” che passano attraverso il controllo di autorità preposte, chiamate a certificare che si tratti strumenti finanziari negoziabili e che riportino un valore monetario.

L’Unione Europea con il  Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 relativo al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato (Regolamento Prospetto) ha adottato un nuovo schema di norme, che esentano chi emette titoli, dall’obbligo di redigere un prospetto informativo se l’offerta è al di sotto di una certa soglia.

Trattandosi di un regolamento e non di una direttiva, non sono più necessari adempimenti aggiuntivi, ma il regolamento è entrato automaticamente in vigore all’interno dei sistemi legislativi nazionali, eliminando in questo modo il rischio di incongruenze.

Le soglie, sono state decise da ogni nazione rispettando l’articolo 3.2 del Regolamento Prospetto, che prevedono un margine di discrezionalità per le esenzioni tra uno e 8 milioni di euro.

L’Italia, la Francia, il Regno Unito, la Danimarca e la Finlandia hanno optato per la soglia più alta di 8 milioni di euro, scelta che può favorire lo sviluppo delle STO perché questa soluzione si adatta particolarmente bene alla media delle startup focalizzate sul mondo delle criptomonete; tutto questo consente loro un modus operandi più semplice ai per acquisire finanziamenti all’interno dei loro paesi d’origine, ma, dal momento che non c’è bisogno di un prospetto, la raccolta fondi dovrà essere limitata per ora al paese d’origine.

In virtù dell’art. 15 (Prospetto UE della crescita) del Regolamento Prospetto  le società europee che non rientrano nelle soglie per l’esenzione e che volessero emettere security token potranno farlo utilizzando una nuova forma di prospetto semplificato, che prende il nome di “Prospetto di crescita”, processo  diretto e dai costi contenuti se paragonato alla media dei prospetti altrimenti necessari.

L’art. 15, primo comma (Prospetto UE della crescita) del Regolamento Prospetto recita:

 “In caso di offerta pubblica di titoli, i soggetti seguenti possono scegliere di redigere un prospetto UE della crescita in base al regime di informativa proporzionato di cui al presente articolo purché non abbiano titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato:

a)

PMI;

b)

emittenti, diversi dalle PMI, i cui titoli sono o saranno negoziati in un mercato di crescita per le PMI, a condizione che tali emittenti abbiano una capitalizzazione di borsa media inferiore a 500 000 000 EUR sulla base delle quotazioni di fine anno dei tre precedenti anni civili;

c)

emittenti, diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), ove le offerte al pubblico di titoli abbiano un corrispettivo totale nell’Unione che non supera 20 000 000 EUR, calcolato su un periodo di 12 mesi, e a condizione che tali emittenti non abbiano titoli negoziati in un MTF e durante l’esercizio precedente abbiano avuto in media fino a 499 dipendenti;

d)

offerenti di titoli emessi da emittenti di cui alle lettere a) e b)

La definizione di PMI ai sensi del Regolamento Prospetto  è data dalla lettera f dell’art.  2 (Definizioni)

f) «piccole e medie imprese» o PMI:

i) società che in base al loro più recente bilancio annuale o consolidato soddisfino almeno due dei tre criteri seguenti: numero medio di dipendenti nel corso dell’esercizio inferiore a 250, totale dello stato patrimoniale non superiore a 43 000 000 EUR e fatturato netto annuale non superiore a 50 000 000 EUR; oppure

 

ii) piccole e medie imprese quali definite all’articolo 4, paragrafo 1, punto 13, della direttiva 2014/65/UE;

L’articolo 4, paragrafo 1, punto 13, della Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014 , relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE definisce «piccola o media impresa»: un’impresa che ha una capitalizzazione di borsa media inferiore a 200 000 000 EUR sulla base delle quotazioni di fine anno dei tre precedenti anni civili.

Il processo per l’ottenimento del certificato di approvazione che attesti che il prospetto è stato emesso nel rispetto delle nuove è diventato più semplice.

Trattandosi di un regolamento e non di una direttiva, a, una volta che un prospetto di crescita di una STO è approvato in uno stato UE, questo sarà valido per ogni offerta di Security Token all’interno della stessa UE. Riportiamo l’art. 24 (Validità dell’approvazione di un prospetto a livello dell’Unione) del Regolamento Prospetto:

“1.   Fatto salvo l’articolo 37, qualora l’offerta pubblica di titoli o l’ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato avvengano in uno o più Stati membri, o in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di origine, il prospetto approvato dallo Stato membro di origine e gli eventuali supplementi sono validi per l’offerta pubblica o per l’ammissione alla negoziazione in un numero qualsiasi di Stati membri ospitanti, purché l’ESMA e l’autorità competente di ciascuno Stato membro ospitante ne ricevano notifica a norma dell’articolo 25. Le autorità competenti degli Stati membri ospitanti non assoggettano ad alcuna approvazione o ad altra procedura amministrativa i prospetti e i supplementi approvati dalle autorità competenti degli altri Stati membri, e le condizioni definitive.

2.   Se un fatto nuovo significativo, errore o imprecisione rilevanti sopravvengono o sono rilevati nell’arco di tempo di cui all’articolo 23, paragrafo 1, l’autorità competente dello Stato membro di origine esige la pubblicazione di un supplemento da approvare secondo le modalità di cui all’articolo 20, paragrafo 1. L’ESMA e l’autorità competente dello Stato membro ospitante possono informare l’autorità competente dello Stato membro di origine della necessità di nuove informazioni.”

In data 23 luglio 2014 è stato emanato il REGOLAMENTO (UE) N. 910/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno  (eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature) che abroga la direttiva 1999/93/CE.

Con la conversione in legge del Decreto Semplificazioni (DECRETO-LEGGE 14 dicembre 2018, n. 135 convertito con modificazioni dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12) è stato riconosciuto il valore giuridico delle certificazioni tramite blockchain (2) e degli smart contract (3).

Quindi, come previsto dal DECRETO-LEGGE 14 dicembre 2018, n. 135 convertito con modificazioni dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12, l’emissione di Security token è un’attività legalizzata a seguito dell’introduzione nell’ordinamento italiano delle tecnologie Blockchain Distributed Ledgers Technology (DLT) e Smart Contract.

L’ordinamento italiano, con il DECRETO-LEGGE 14 dicembre 2018, n. 135 convertito con modificazioni dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12, introduce una definizione di Distributed Ledgers Technology (DLT) e Smart Contract . Nello specifico si tratta dell’articolo 8-ter, composto di soli quattro commi:

Art. 8-ter Tecnologie basate su registri distribuiti e smart contract

1. Si definiscono “tecnologie basate su registri distribuiti” le tecnologie e i protocolli informatici che usano un registro condiviso, distribuito, replicabile, accessibile simultaneamente, architetturalmente decentralizzato su basi crittografiche, tali da consentire la registrazione, la convalida, l’aggiornamento e l’archiviazione di dati sia in chiaro che ulteriormente protetti da crittografia verificabili da ciascun partecipante, non alterabili e non modificabili.
2. Si definisce “smart contract” un programma per elaboratore che
opera su tecnologie basate su registri distribuiti e la cui
esecuzione vincola automaticamente due o piu’ parti sulla base di
effetti predefiniti dalle stesse. Gli smart contract soddisfano il
requisito della forma scritta previa identificazione informatica
delle parti interessate, attraverso un processo avente i requisiti
fissati dall’Agenzia per l’Italia digitale con linee guida da
adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto.
3. La memorizzazione di un documento informatico attraverso l’uso
di tecnologie basate su registri distribuiti produce gli effetti
giuridici della validazione temporale elettronica di cui all’articolo
41 del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 luglio 2014
.

4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, l’Agenzia per l’Italia digitale
individua gli standard tecnici che le tecnologie basate su registri
distribuiti debbono possedere ai fini della produzione degli effetti
di cui al comma 3.

La prima osservazione riguarda l’oggetto della definizione di “tecnologie basate su registri distribuiti” di cui al primo comma, la norma infatti definisce Distributed Ledgers Technology (DLT) e nulla dice in merito alla blockchain (BC). I due termini non sono sinonimi, e le due architetture seppur similari possiedono caratteristiche diverse (in sintesi, semplicisticamente, si può dire che tutte le BC sono DLT ma non tutte le DLT sono BC (2) ).

Due sono le principali critiche al primo comma dell’art. 8 ter del DECRETO-LEGGE 14 dicembre 2018, n. 135 convertito con modificazioni dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12 da parte degli esperti in materia.

La prima riguarda la scelta di fornire la definizione di Distributed Ledgers Technology (DLT) prevedendo dei requisiti di non alterabilità e non modificabilità che sembrerebbero essere garantiti solo da una blockchain (BC) pubblica.

La seconda riguarda la “non modificabilità”, carattere problematico sotto diversi aspetti:

Il  primo comma dell’art. 8 ter, se da un lato evidenzia la volontà del legislatore di creare una base normativa che permetta alle aziende di investire e sperimentare i possibili utilizzi della tecnologia, dall’altro lascia un significativo margine di incertezza circa quali siano le reti che possano rientrare nella definizione, non specificando se debbano essere public, private, permissionless, permissioned, o quale debba essere l’algoritmo di consenso utilizzato (PoW (Proof-of-work – algoritmi che fungono da disincentivi economici nei confronti di attacchi informatici), PoS (È detto proof-of-stake (PoS, vagamente traducibile in italiano come “prova che si ha un interesse in gioco”) un tipo di protocollo per la messa in sicurezza di una rete di criptovaluta e per il conseguimento di un consenso distribuito),…..).

La  prima parte del secondo comma dell’art. 8 ter definisce «smart contract» un programma per elaboratore che opera su tecnologie basate su registri distribuiti e la cui esecuzione vincola automaticamente due o più parti sulla base di effetti predefiniti dalle stesse.

Quindi la legge stabilisce un requisito tecnico “opera su tecnologie basate su registri distribuiti”. Per cui non è sufficiente che il codice informatico sia salvato sull’hard disk delle parti o in una qualsiasi LAN, ma deve esserne fatto il deploy (registrazione del contratto nella rete DLT) all’interno di una rete DLT che soddisfi i requisiti stabiliti al 1° comma dell’art. 8-ter.

La  seconda parte del secondo comma dell’art. 8 ter del DECRETO-LEGGE 14 dicembre 2018, n. 135 convertito con modificazioni dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12 stabilisce che: “Gli smart contract soddisfano il requisito della forma scritta previa identificazione informatica delle parti interessate, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall’Agenzia per l’Italia digitale con linee guida da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.”

Le linee guida non risultano ancora emesse.

Il comma 4 dell’art. 8 ter rimette all’Agenzia per l’Italia digitale   (AgID) l’individuazione, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, degli standard tecnici che le tecnologie blockchain dovranno possedere, affinché tali tecnologie possano produrre gli effetti giuridici della validazione temporale elettronica di cui al comma 3.

Gli standard tecnici non risultano ancora emesse.

A livello comunitario, L’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ( European Securities and Markets Authority (ESMA))  si rimette all’autonomia normativa delle national competent authorities (NCAs) e pertanto sarà necessario il parere positivo della Consob per l’emissione di tali nuovi alternativi strumenti finanziari (Vedi ESMA : Advice – Initial Coin Offerings and Crypto-Assets).

A tal riguardo, in data 19.03.19, la Consob ha pubblicato il Documento di Consultazione pubblica Le offerte iniziali e gli scambi di cripto-attività sul tema di regolamentazione dei Cripto-asset, tra cui le initial coin offering (ICO) (4)  tramite piattaforme di Equity-crowdfunding  (5).

La Consob ritiene che i token siano titoli. Infatti, ricorda che il fenomeno delle ICO è di sua pertinenza in quanto “sia le offerte primarie di cripto-attività (o token) sia le cripto-attività stesse possono presentare significativi elementi di similitudine con le offerte pubbliche di strumenti/prodotti finanziari”. E aggiunge anche che “la rappresentazione dei rapporti giuridici in un “token” (cosiddetta “tokenizzazione”) presenta profili di analogia con il meccanismo di creazione di securities, ovvero l’incorporazione dei diritti del sottoscrittore in un certificato, che costituisce titolo di legittimazione per il loro esercizio ma anche uno strumento per la più agevole trasferibilità dei medesimi”.

In sintesi, la consultazione di Consob chiede agli “stakeholder” (parte che ha un interesse in una società e può influenzare o essere influenzata dall’attività ) di esprimere la propria opinione su tre elementi fondamentali delle ICO, che l’authority ha provato a definire:

  1. elementi costitutivi del fenomeno “token”;
  2. approccio regolatorio rispetto alle offerte di cripto-attività di nuova emissione;
  3. approccio regolatorio relativo alla successiva negoziazione.

La Consob sottolinea che, ferma restando la sussistenza dell’elemento dell’investimento (comune a prodotti e strumenti finanziari), i tratti distintivi della cripto-attività consistono:

  • nell’impiego di tecnologie innovative, tipo blockchain, onde incorporare nei token i diritti dei soggetti che hanno investito con l’obiettivo del finanziamento del progetto imprenditoriale sottostante;
  • nella destinazione alla successiva negoziazione dei token (crypto-asset), la cui trasferibilità è peraltro strettamente connessa con la tecnologia impiegata, ovvero con la sua capacità di registrare e mantenere l’evidenza della titolarità dei diritti connessi con i crypto-asset in circolazione

Lo scopo è la tutela dei potenziali acquirenti, quantomeno con riferimento alle caratteristiche dei soggetti emittenti cripto-attività e alla messa a disposizione di adeguate informazioni in merito ai progetti imprenditoriali. Secondo Consob, gli operatori meglio posizionati per poter offrire professionalmente assistenza nella realizzazione delle offerte di cripto-attività a un numero potenzialmente indeterminato di investitori appaiono i gestori di portali di equity crowdfunding.

Non si escludono però soggetti diversi, specializzati in ICO, purché in possesso di requisiti soggettivi richiesti alla categoria dei gestori di portali di crowdfunding.

Peraltro, Consob non ritiene necessario creare una situazione di regole rigide.  Ritiene invece più “utile prevedere un regime che in virtù di un meccanismo di opt-in consenta al promotore dell’iniziativa (emittente/offerente/proponente) di scegliere l’impiego di una piattaforma dedicata al fine di rivolgersi alla platea degli investitori in un contesto regolamentato”. Di conseguenza, le offerte promosse al di fuori delle piattaforme regolate resterebbero comunque legittime, a meno che il token integri la nozione di “prodotto finanziario”.

Per quanto riguarda i mercati secondari, dove i token vengono scambiati, Consob propone la nozione di “sistema di scambi di criptoattività, quale insieme di regole e di strutture automatizzate, che consente di raccogliere e diffondere proposte di negoziazione di cripto-attività e di dare esecuzione a dette proposte, anche attraverso tecnologie basate su registri distribuiti”.

Un’ipotesi di disciplina potrebbe prevedere, da un lato, che solo le criptoattività che abbiano costituito oggetto di offerta al pubblico attraverso una o più piattaforme possono essere ammesse agli scambi e, dall’altro, l’iscrizione del sistema di scambi di criptoattività in un apposito registro della Consob.

Secondo Consob, infine, sarebbe opportuno prevedere che i sistemi di scambio siano dotati di regole e procedure idonee per l’accesso e l’identificazione dei partecipanti in modo tale da rendere inutilizzabili tecnologie basate su registri distribuiti nella forma “permissionless”, ossia con accesso libero anche anonimo.

In tale cornice si inserisce l’iniziativa del Governo di istituire un Gruppo di esperti in blockchain e in intelligenza artificiale per predisporre una strategia nazionale sull’utilizzo di queste tecnologie, con lo scopo di approntare gli strumenti normativi e tecnici e le risorse per la loro diffusione.

Questa si aggiunge all’iniziativa di 23 paesi europei di dare vita alla European Blockchain Partnership (EBP) , alla quale, recentemente, ha aderito anche l’Italia. La collaborazione punta a favorire la collaborazione tra gli Stati membri per lo scambio di esperienze, sia sul piano tecnico sia su quello della regolamentazione, e dovrebbe portare alla progettazione e il lancio di una Blockchain dell’Unione Europea.

Obiettivo principale della European Blockchain Partnership (EBP) è stato la costruzione dell’infrastruttura europea dei servizi blockchain (European Blockchain Services Infrastructure (EBSI)).

La European Blockchain Partnership (EBP) aiuta a evitare la frammentazione del panorama blockchain favorendo una stretta collaborazione tra i paesi dell’UE. La partnership supporta l’interoperabilità e l’ampia diffusione di servizi basati su blockchain. Offre un ambiente conforme alle normative nel pieno rispetto delle leggi dell’UE e con strutture e modelli di governance chiari per aiutare la blockchain a crescere e prosperare in tutta Europa.

Ricordiamo, infine, che l’Italia ha sottoscritto il 4 dicembre 2018 una dichiarazione sullo sviluppo della Blockchain nell’ambito del MED7, il gruppo costituito da sette Paesi del Sud Europa (Italia, Spagna, Francia, Malta, Cipro, Grecia e Portogallo).

Nella dichiarazione si riconosce come la Blockchain e, più in generale, le tecnologie basate su registri distribuiti (DLT) possano giocare un ruolo determinante nello sviluppo di questi Paesi. E’ necessario, pertanto, creare un coordinamento anche tecnico tra i Paesi, per sperimentare l’utilizzo di queste tecnologie e di quelle emergenti (5G, Internet of Things, AI).

Nei negoziati che hanno preceduto la firma della dichiarazione, l’Italia ha rimarcato come risulti determinante favorire la conoscenza e la sperimentazione delle tecnologie emergenti a tutti i livelli ed assicurare che, nella costruzione di una cornice giuridica di riferimento, venga garantito il mantenimento del loro carattere decentralizzato.

In relazione agli smart contract, si segnala uno studio del Servizio Ricerca del Parlamento europeo, dal titolo “Come la tecnologia blockchain può cambiarci la vita”.

(1) I cripto asset sono strumenti finanziari all’avanguardia, assimilabili alle securities, il cui mercato deve trovare ancora una piena regolamentazione. L’Italia è stato tra i primi paesi a offrire una legislazione più completa dei cripto asset, che comprende, non solo la loro definizione e le modalità di emissione, ma anche tematiche relative alle offerte e agli scambi, proponendo una disciplina del mercato primario e del mercato secondario. Allo stato attuale, secondo la Consob, i soggetti più adatti a gestire l’emissione di cripto attività sono i gestori di portali di equity crowdfunding,

(2) La Blockchain (letteralmente “catena di blocchi”) sfrutta le caratteristiche di una rete informatica di nodi e consente di gestire e aggiornare, in modo univoco e sicuro, un registro contenente dati e informazioni (per esempio transazioni) in maniera aperta, condivisa e distribuita senza la necessità di un’entità centrale di controllo e verifica.

Le applicazioni della Blockchain, che si attende siano rilevanti in numerosi settori, sono spesso contraddistinte dalla necessità di disintermediazione e decentralizzazione. Questa innovazione consente, potenzialmente, di fare a meno di banche, notai, istituzioni finanziarie e così via.

Le tecnologie Blockchain sono incluse nella più ampia famiglia delle tecnologie di Distributed Ledger ( (letteralmente “registro distribuito”), ossia sistemi che si basano su un registro distribuito, che può essere letto e modificato da più nodi di una rete. Per validare le modifiche da effettuare al registro, in assenza di un ente centrale, i nodi devono raggiungere il consenso. Le modalità con cui si raggiunge il consenso e la struttura del registro sono alcune delle caratteristiche che connotano le diverse tecnologie Distributed Ledger.

Blockchain e Distributed Ledger sono le tecnologie che abilitano l’Internet of Value, che si fonda su 5 ingredienti: rete, algoritmi, registro distribuito, trasferimenti ed asset.

Cosa sono Distributed Ledger e Blockchain

Le tecnologie Distributed Ledger (DLT) sono sistemi basati su un registro distribuito, ossia sistemi in cui tutti i nodi di una rete possiedono la medesima copia di un database che può essere letto e modificato in modo indipendente dai singoli nodi.

Regola del consenso e crittografia

Se nei cosiddetti Distributed Database, tutti i nodi che possiedono una copia del database possono consultarlo, ma devono passare da un ente centrale (oppure più soggetti validatori) per modificarne i dati, nei sistemi di Distributed Ledger le modifiche al registro vengono regolate tramite algoritmi di consenso. Tali algoritmi permettono di raggiungere il consenso tra le varie versioni del registro, nonostante esse vengano aggiornate in maniera indipendente dai partecipanti della rete. Oltre agli algoritmi di consenso, per mantenere la sicurezza e l’immutabilità del registro, Distributed Ledger e Blockchain fanno anche un ampio utilizzo della crittografia.

Caratteristiche delle Distributed Ledger Technology

Proprio per la particolarità e la rilevanza della modalità con cui la rete aggiorna il registro, le caratteristiche fondamentali che distinguono i vari sistemi di Distributed Ledger sono tre:

  • tipologia di rete
  • meccanismo di consenso
  • struttura del registro

Le soluzioni più propriamente dette Blockchain, quelle che si ispirano alla piattaforma Bitcoin, aggiungono due ulteriori caratteristiche che non necessariamente si trovano nei sistemi di Distributed Ledger:

  • trasferimenti
  • asset

Permission Ledger e Permissionless Ledger

Sulla base della tipologia di rete, si distingue tra sistemi:

  • permissioned – reti in cui per accedere bisogna registrarsi e identificarsi e quindi essere autorizzati da un ente centrale o dalla rete stessa;
  • permissionless – reti in cui chiunque può accedere senza autorizzazione.

Nei sistemi permissioned il meccanismo di consenso è più semplice: quando un nodo propone una l’aggiunta di una transazione, ne viene verificata la validità e si vota a maggioranza sull’opportunità di aggiungerla al registro.

In sistemi permissionless, invece, i meccanismi di consenso sono più complessi (basati ad esempio Proof of Work o Proof of Stake1) per evitare che un soggetto malevolo possa creare numerose identità fittizie e influenzare il processo di modifica del registro.

Caratteristiche dei sistemi Blockchain

Un’altra caratteristica dei sistemi Distributed Ledger è la struttura del registro. Le soluzioni Blockchain sono quelle in cui il registro è strutturato come una catena di blocchi contenenti più transazioni e i blocchi sono tra di loro concatenati tramite crittografia (come ad esempio nelle piattaforme Bitcoin o Ethereum). Vi sono poi soluzioni in cui il registro è formato da Tangle, dove cioè le transazioni vengono processate in parallelo (ad esempio IOTA) o altri casi ancora in cui il registro è formato da una catena di transazioni (ad esempio Ripple).

I sistemi Blockchain, in genere consentono di effettuare dei trasferimenti o più genericamente delle transazioni. Tali trasferimenti possono essere semplici o più evoluti a seconda del livello di programmabilità consentito dalla piattaforma. Ad esempio, la piattaforma Ethereum consente di gestire smart contract che abilitano trasferimenti arbitrariamente complessi.

Infine, l’ultima caratteristica dei sistemi Blockchain è il fatto che esista un asset univoco da trasferire che può essere una criptovaluta o un token. Tale asset può essere nativamente digitale o fisico con un corrispettivo digitale. Le tecnologie Internet of Things possono aiutare a creare corrispondenza tra asset fisico e digitale.

(3) L’espressione “smart contract” può esser fuorviante, anche rispetto alle differenze dei vari sistemi normativi, in alcuni casi non è possibile parlare di “contratti” in senso strettamente giuridico, ma di funzioni “if/then” incorporate in software o protocolli informatici. Per es.: se c’è una scadenza, allora parte il pagamento.

In sintesi, tramite gli smart contract può anche avvenire una trasposizione “informatica” di accordi che si concludono al di fuori dalla piattaforma tecnologica.

(4) Mentre il termine initial coin offering è stato inizialmente attribuito alle emissioni di cripto-valute (es. Bitcoin, Ethereum), ad oggi esso è utilizzato per identificare qualsiasi offerta di token, non necessariamente costituenti una cripto-valuta ma incorporanti diritti vari, che possono essere acquisiti dietro corrispettivo sia di valuta a corso legale sia di cripto-valuta.

 (5)  Il crowdfunding (dall’inglese crowd, folla e funding, finanziamento), o finanziamento collettivo in italiano, è un processo collaborativo che avviene attraverso appositi portali web. Un gruppo di soggetti conferisce il proprio denaro per sostenere e finanziare gli sforzi di persone o di organizzazioni, ottenendo in cambio una ricompensa che può essere concreta o simbolica, a seconda della finalità della campagna.

L’equity crowdfunding è una particolare tipologia di crowdfunding che si configura come un vero e proprio strumento finanziario. Il promotore della campagna è una società, startup o PMI, che offre al crowd una fetta della propria società, in cambio di capitali di rischio. I finanziatori dell’iniziativa ottengono una quota di partecipazione della società, diventando quindi veri e propri soci dell’impresa. In Italia, l’equity crowdfunding è normato dalla Consob e ogni portale che vuole operare in questo settore deve essere autorizzato dallo stesso organo di vigilanza.

 

Security Token Offering (STO) – Diritto e regolamentazione in Svizzera

Per Security token offering (o abbreviato STO), si intende l’offerta di strumenti finanziari rappresentativi di asset class tradizionali come azioni, obbligazioni, diritti, obblighi e loro derivati, ovvero di asset class alternativi (crypto assets) (1) i cui più disparati sottostanti investibili, beni reali, finanziari e virtuali, sono capaci di produrre ricchezza rivalutandosi o distribuendo reddito. Tali assets vengono inseriti in uno smart contract e digitalizzati attraverso un token (codice informatico) che ne garantisce l’autenticità e la proprietà attraverso l’utilizzo di tecnologie DLT (Blockchain Distributed Ledgers Technology). L’emissione di un security token è assimilabile ad una cartolarizzazione di asset (tangibili, intangibili e commerciali), con la differenza che le Security token si basano appunto sull’utilizzo di tecnologie DLT.

Attraverso un Security token offering ( STO) una PMI rende liquidi i propri asset e favorisce l’investimento da parte del mercato dei capitali, riducendo così la propria dipendenza dal canale bancario che oggi rappresenta l’80% delle fonti di finanziamento di una PMI. Dall’altro lato invece, l’investitore (professionale e/o retail) ha la possibilità di accedere a forme di investimento alternative, liquide e ad alta redditività.

Gli asset aziendali vengono ceduti agli investitori senza che questi ne entrino in possesso materialmente come avviene, ad esempio, per i contratti future. A differenza dei future però i contratti si basano sugli smart contract (2) e lo strumento finanziario si chiama token. L’emissione di Security token, se applicata a un asset commerciale, rappresenta una forma di finanziamento alternativa ed evoluta al factoring bancario.

L’emissione di Security token è un’attività legalizzata a seguito dell’introduzione nell’ordinamento italiano delle tecnologie Blockchain Distributed Ledgers Technology (DL)T e Smart Contract, come previsto dal DECRETO-LEGGE 14 dicembre 2018, n. 135 convertito con modificazioni dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12 .

A livello comunitario, L’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ( European Securities and Markets Authority (ESMA))  si rimette all’autonomia normativa delle national competent authorities (NCAs) e pertanto sarà necessario il parere positivo della Consob per l’emissione di tali nuovi alternativi strumenti finanziari (Vedi ESMA : Advice – Initial Coin Offerings and Crypto-Assets).

A tal riguardo, in data 19.03.19, la Consob ha pubblicato il Documento di Consultazione pubblica Le offerte iniziali e gli scambi di cripto-attività sul tema di regolamentazione dei Cripto-asset, tra cui le initial coin offering (ICO) (3) tramite piattaforme di Equity-crowdfunding  (4).

Diritto svizzero

Per quanto attiene il diritto svizzero,  l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) utilizza il termine “asset token” e non “security token“. Pertanto, si troverà spesso il primo termine per quanto riguarda il diritto svizzero.

Secondo   l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) i token di sicurezza rappresentano attività come debiti o diritti di partecipazione all’emittente. Gli “asset token” promettono, ad esempio, una quota negli utili futuri dell’azienda o nei flussi di capitale futuri. In termini di funzione economica, sono quindi analoghi ad azioni, obbligazioni o derivati. Anche i token che consentono di negoziare asset fisici sulla blockchain rientrano in questa categoria.

Una volta che un token si qualifica come “asset token“,  token di sicurezza, viene classificato dalla Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) come titolo ai sensi della legge svizzera sui mercati finanziari.

Vedi: Guida pratica per il trattamento delle richieste inerenti all’assoggettamento in riferimento alle initial coin offering (ICO) – Edizione del 16 febbraio 2018

A differenza del diritto di altre giurisdizioni come l’Unione Europea, il diritto svizzero non prevedeva  un obbligo di prospetto di diritto pubblico vigilato dalle autorità (o da organismi di autoregolamentazione a cui tale compito è delegato). In particolare, non era richiesto l’approvazione di un prospetto da parte di alcuna autorità.
Le eccezioni riguardavano:

  •  l’emissione di investimenti collettivi di capitale;
  • le quotazioni nelle borse svizzere.

Fatte salve queste eccezioni, l’obbligo del prospetto è previsto dal Codice delle obbligazioni svizzero (CO). Se tale obbligo di prospetto di diritto privato non è rispettato e sono soddisfatte alcune ulteriori condizioni preliminari, gli investitori possono sollevare richieste di responsabilità sul prospetto dinanzi ai tribunali civili.

Secondo il Codice delle obbligazioni svizzero (CO), l’obbligo del prospetto è sostanzialmente attivato in caso di offerte pubbliche di azioni o obbligazioni. Secondo la definizione giuridica, un’offerta non è da considerarsi pubblica se è rivolta solo a un numero limitato di persone. Il termine “numero limitato di persone” non è, tuttavia, ulteriormente definito nella legge e non ci sono precedenti che dettaglierebbero tale termine.

Con l’introduzione della Swiss Financial Services Act (FinSA) – Legge svizzera sui servizi finanziari (LSerFi), la situazione giuridica è notevolmente cambiata. La Swiss Financial Services Act (FinSA) – Legge svizzera sui servizi finanziari (LSerFi), all’art. 35,prevede un obbligo di prospetto di diritto pubblico. In base a tale legge, gli emittenti di titoli devono, di norma, pubblicare un prospetto che deve essere esaminato e approvato da un organismo di revisione autorizzato dall’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA).

Ciò non si applica quando la Swiss Financial Services Act (FinSA) – Legge svizzera sui servizi finanziari (LSerFi), all’art. 36,  specifica un’eccezione:

L’obbligo di pubblicare un prospetto non si applica all’offerta pubblica che:

a. si rivolge soltanto a investitori considerati clienti professionali;
b. si rivolge a meno di 500 investitori;
c. si rivolge a investitori che acquistano valori mobiliari per un valore di almeno 100 000 franchi;
d. ha un valore nominale unitario di almeno 100 000 franchi;
e. non supera un valore complessivo di 8 milioni di franchi, calcolato su un periodo di dodici mesi.

Le Security token offering ( STO) attivano l’obbligo del prospetto secondo il Codice delle obbligazioni svizzero (CO) se le azioni o le obbligazioni sono tokenizzate e l’offerta è pubblica. Le STO saranno considerate pubbliche se sono aperte al pubblico, mentre i collocamenti privati ​​richiedono un’attenta analisi. Inoltre, potrebbe sussistere un’imposta sul prospetto se gli strumenti emessi tramite STO si qualificano come azioni di organismi di investimento collettivo.

Secondo l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA), gli emittenti di Security token non rientrano nell’ambito del regolamento svizzero antiriciclaggio. Tuttavia, questo deve essere valutato caso per caso, tra l’altro poiché i token in questione possono anche qualificarsi come token di pagamento con la conseguenza che si applicherebbe il regolamento antiriciclaggio (Anti-money laundering (AML)) (5) .

Secondo la legge svizzera i diritti possono essere cartolarizzati in primo luogo mediante un atto ( Wertpapiere ). SecondoRapporto del Consiglio federale svizzero sulla base giuridica per la tecnologia di contabilità distribuita e blockchain in Svizzera del 14 dicembre 2018, è tuttavia difficile classificare i security token.

Tuttavia, la legge svizzera prevede anche titoli non certificati ( Wertrechte ). I titoli non certificati sono creati con un’iscrizione in un registro dell’emittente. Tale registro può essere mantenuto elettronicamente. Secondo il Rapporto del Consiglio federale svizzero sulla base giuridica per la tecnologia di contabilità distribuita e blockchain in Svizzera del 14 dicembre 2018, così come i security token dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) si qualificheranno spesso come titoli non certificati.

In tale contesto, il Consiglio federale svizzero haapprovato la Legge federale sull’adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito per consentire il trasferimento legalmente sicuro di titoli non certificati mediante un’iscrizione in registri decentralizzati, comprese le blockchain.

Le Security token offering ( STO) possono non solo attivare l’applicazione delle leggi svizzere sui mercati finanziari come contemplato sopra. Piuttosto, ogni Security token offering ( STO) deve essere analizzata anche alla luce di ulteriori disposizioni di legge sui mercati finanziari. Tali disposizioni comprendono la legislazione bancaria, la legislazione sui commercianti di valori mobiliari nonché aspetti che esulano dall’obbligo di prospetto della legge sugli organismi di investimento collettivo e la Swiss Financial Services Act (FinSA) – Legge svizzera sui servizi finanziari (LSerFi).

Con l’entrata della nuova borsa digitale, la Svizzera ha dato il permesso e quindi il via libera di poter iniziare a fare trading sui bitcoin e tutte le cryptovalute.

Questo consentirà agli investitori di negoziare token digitali attraverso istituti regolamentati in un unico luogo.

La Svizzera ha cercato per molto tempo di diventare un hub per prodotti e mercati che ruotano attorno alle criptovalute e ad altre risorse digitali. Alcuni istituti finanziari addirittura offrono la possibilità di depositare e tenere in custodia i bitcoin.

La Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) ha dichiarato di aver concesso alla nuova borsa due licenze come borsa valori e depositario di titoli.

Secondo la FINMA, la licenza consentirà di aprire l’infrastruttura agli istituti finanziari monitorati piuttosto che direttamente ai clienti finali.

La nuova borsa digitale svizzera utilizzerà la tecnologia del libro mastro indicato a tutti per registrare le tutte le transazioni. La SIX Swiss Exchange, l’azienda scelta, si occupa di scambio digitale da circa 4 anni.

Inoltre, in relazione alle STO sorgono in particolare questioni contrattuali, societarie, di protezione dei dati e di diritto tributario.

Per quanto attiene gli aspetti fiscali nella confederazione svizzera vedi il Documento di Lavoro del Dipartimento federale delle finanze DFF del 14/12/2021: Le criptovalute e le Initial Coin Offering / Initial Token Offering (ICO/ITO) quali oggetto dell’imposta sulla sostanza, dell’imposta sul reddito e dell’imposta sull’utile, dell’imposta preventiva e delle tasse di bollo.

(1) I cripto asset sono strumenti finanziari all’avanguardia, assimilabili alle securities, il cui mercato deve trovare ancora una piena regolamentazione. L’Italia è stato tra i primi paesi a offrire una legislazione più completa dei cripto asset, che comprende, non solo la loro definizione e le modalità di emissione, ma anche tematiche relative alle offerte e agli scambi, proponendo una disciplina del mercato primario e del mercato secondario. Allo stato attuale, secondo la Consob, i soggetti più adatti a gestire l’emissione di cripto attività sono i gestori di portali di equity crowdfunding,

 (2) L’espressione “smart contract” può esser fuorviante, anche rispetto alle differenze dei vari sistemi normativi, in alcuni casi non è possibile parlare di “contratti” in senso strettamente giuridico, ma di funzioni “if/then” incorporate in software o protocolli informatici. Per es.: se c’è una scadenza, allora parte il pagamento.

In sintesi, tramite gli smart contract può anche avvenire una trasposizione “informatica” di accordi che si concludono al di fuori dalla piattaforma tecnologica.

(3) Mentre il termine initial coin offering è stato inizialmente attribuito alle emissioni di cripto-valute (es. Bitcoin, Ethereum), ad oggi esso è utilizzato per identificare qualsiasi offerta di token, non necessariamente costituenti una cripto-valuta ma incorporanti diritti vari, che possono essere acquisiti dietro corrispettivo sia di valuta a corso legale sia di cripto-valuta.

 (4)  Il crowdfunding (dall’inglese crowd, folla e funding, finanziamento), o finanziamento collettivo in italiano, è un processo collaborativo che avviene attraverso appositi portali web. Un gruppo di soggetti conferisce il proprio denaro per sostenere e finanziare gli sforzi di persone o di organizzazioni, ottenendo in cambio una ricompensa che può essere concreta o simbolica, a seconda della finalità della campagna.

L’equity crowdfunding è una particolare tipologia di crowdfunding che si configura come un vero e proprio strumento finanziario. Il promotore della campagna è una società, startup o PMI, che offre al crowd una fetta della propria società, in cambio di capitali di rischio. I finanziatori dell’iniziativa ottengono una quota di partecipazione della società, diventando quindi veri e propri soci dell’impresa. In Italia, l’equity crowdfunding è normato dalla Consob e ogni portale che vuole operare in questo settore deve essere autorizzato dallo stesso organo di vigilanza.

(5)  I regolamenti antiriciclaggio (Anti-money laundering (AML)) sono imposti dalle autorità nazionali e internazionali di tutto il mondo e impongono un’ampia varietà di obblighi di screening e monitoraggio alle istituzioni finanziarie. Tali obblighi Anti-money laundering includono il processo Know Your Customer (KYC), che consente alle aziende di identificare i propri clienti e comprendere il loro comportamento finanziario.