Scheda I.1 Oggetti di tassazione

  1. Il profitto delle persone giuridiche locali;
  2. Il profitto delle persone giuridiche locali che non sono commercianti, comprese le organizzazioni religiose, da:
    • operazioni ex art. 1 del diritto commerciale;
    • locazione di beni mobili e immobili.
  1. Il profitto di persone giuridiche straniere da una sede di affari nella Repubblica di Bulgaria o dalla cessione di proprietà in tale sede di affari;
  2. I redditi delle persone giuridiche estere, quando sono:
    • da una fonte nella Repubblica di Bulgaria;
    • specificato nella legge;
    • non sono realizzati attraverso una sede di affari in Bulgaria.
  1. Reddito di soggetti giuridici locali non commercianti (comuni compresi) da dividendi e quote di liquidazione distribuiti da soggetti giuridici locali;
  2. Le spese specificate nella quarta parte della legge:
    • costi sociali forniti in natura;
    • spese di rappresentanza relative all’attività;
    • i costi in natura relativi a beni di proprietà, locati e/o dati in uso, forniti ad uso personale e/o connessi all’impiego del personale, da operai, dipendenti e persone assunte con contratto di amministrazione e controllo (dipendenti), nonché e dalle persone che esercitano lavoro personale ai sensi del § 1, punto 26, lettera “i” delle disposizioni aggiuntive della legge sulle imposte sul reddito delle persone fisiche.
  1. L’attività degli organizzatori dei giochi d’azzardo previsti dalla legge;
  2. Entrate delle imprese di bilancio da:
    • operazioni ex art. 1 del diritto commerciale;
    • locazione di beni mobili e immobili.
  1. L’attività di gestione di navi di persone impegnate nella navigazione commerciale marittima;
  2. Le spese aggiuntive dei rappresentanti del popolo.

 

Bulgaria – Manuale di tassazione del reddito d’impresa della Agenzia nazionale bulgara delle entrate 2023

CAPITOLO I CONCETTI E PRINCIPI GENERALI

Scheda I.1 Oggetti di tassazione
Scheda I.2 Soggetti passivi
Scheda I.3 Tipi di imposte societarie
Scheda I.4 Dichiarazioni fiscali, relazioni annuali di attività, pagamento delle imposte e degli interessi di mora
Scheda I.5 Giustificazione documentaria
Scheda I.6 Fonti di profitto e reddito
Scheda I.7 Fiscalità internazionale
Scheda I.8 Trattamento fiscale del leasing operativo, secondo i principi contabili internazionali per i locatari

CAPO II IMPOSTE SULLE SOCIETÀ

Sezione II.I DETERMINAZIONE DEL RISULTATO FINANZIARIO FISCALE

Scheda II.I.1 Caratteristiche dell’imposta sulle società 
Scheda II.I.2 Risultato finanziario fiscale
Scheda II.I.3 Periodo d’imposta, base imponibile e aliquota

 Sezione II.II DIFFERENZE FISCALI PERMANENTI

Scheda II.II.1 Differenze fiscali permanenti – natura e tipologie
Scheda II.II.2 Spese non riconosciute ai fini fiscali
Scheda II.II.3 Reddito non riconosciuto ai fini fiscali
Scheda II.II.4 Spese e proventi non riconosciuti per assenze e vizi della cosa
Scheda II.II.5 Costi non distribuibili delle persone giuridiche senza scopo di lucro
Scheda II.II.6 Spese fiscali detraibili per donazioni
Scheda II.II.7 Trattamento fiscale delle spese contabili per la costituzione di una persona giuridica
Scheda II.II.8 Spese di viaggio e soggiorno
Scheda II.II.9 Trattamento fiscale di ricavi e costi, utili e perdite registrati da un socio di controllo in un’entità a controllo congiunto
Scheda II.II.10 Trattamento fiscale dei costi per la riparazione di elementi di infrastrutture tecniche di proprietà pubblica statale o comunale

Sezione II.III DIFFERENZE TEMPORANEE FISCALI

Scheda II.III.1 Differenze temporanee fiscali – essenza e tipologie
Scheda II.III.2 Differenze temporanee fiscali da valutazioni successive di attività e passività
Scheda II.III.3 Differenze temporanee fiscali dalla rilevazione iniziale e dalle successive valutazioni delle attività biologiche e della produzione agricola
Scheda II.III.4 Differenze temporanee fiscali da accertamenti successivi e da cancellazioni di crediti
Scheda II.III.5 Differenze temporanee fiscali da fondi rischi
Scheda II.III.6 Differenze temporanee fiscali da permessi non goduti e relative assicurazioni
Scheda II.III.7 Differenze temporanee fiscali da redditi non corrisposti di persone fisiche domestiche
Scheda II.III.8 Differenze temporanee fiscali da rettifica per sottocapitalizzazione
Scheda II.III.9 Regola di limitazione della detrazione degli interessi

Sezione II.IV IMPORTI SPECIFICI PER LA DETERMINAZIONE DELL’IMPOSTA RISULTATO FINANZIARIO

Scheda II.IV.1 Strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato
Scheda II.IV.2 Riserva da valutazioni successive di beni non ammortizzabili fiscalmente
Scheda II.IV.3 Trattamento fiscale delle passività
Scheda II.IV.4 Trattamento fiscale del credito d’imposta detraibile per cespiti disponibili all’atto dell’iscrizione o della nuova iscrizione IVA
Scheda II.IV.5 Trattamento fiscale della distribuzione di dividendi da partecipazioni contabilizzate con il metodo del patrimonio netto
Scheda II.IV.6 Trasferimento di sede di attività
Scheda II.IV.7 Regime fiscale per soggetti esteri e MSD che soddisfano le condizioni per una società estera controllata
Scheda II.IV.8 Risultato finanziario fiscale nei casi di società estera controllata
Scheda II.IV.9 Registro di una società estera controllata
Scheda II.IV.10 Concetto di disallineamenti ibridi
Scheda II.IV.11 Norme specifiche per la determinazione del DFR nel caso di ibridi discrepanze e discrepanze fiscali un creditore che è residente fiscale di più di uno Giurisdizione
Scheda II.IV.12 credito d’imposta per ritenute d’acconto sui versamenti, relativo al trasferimento ibrido
Scheda II.IV.13 Corrispondenze quando il soggetto passivo è residente per   fini fiscali di più di una giurisdizione

 Sezione II.V BENI FISCALI AMMORTABILI E IMPOSTE PIANO DI AMMORTAMENTO

 Scheda II.V.1 Beni  fiscalmente ammortizzabili
Scheda II.V.2 Piano di ammortamento fiscale
Scheda II.V.3 Valori dei beni ammortizzabili fiscali. Manutenzione e variazione di valore dei beni ammortizzabili fiscali
Scheda II.V.4 Categorie di beni ammortizzabili fiscali e aliquote annuali di ammortamento fiscale
Scheda II.V.5 Procedura per l’iscrizione dei beni nel piano di ammortamento fiscale – generale e specifico
Scheda II.V.6 Accantonamento ammortamenti fiscali. Cessazione della maturazione degli ammortamenti fiscali
Scheda II.V.7 Trattamento fiscale degli oneri contabili e fiscali per ammortamenti
Scheda II.V.8 Cancellare le attività dal piano di ammortamento fiscale. Impatto sul risultato finanziario fiscale in caso di cancellazione di un bene ammortizzabile fiscale
Scheda II.V.9 Costi successivi associati a un bene ammortizzabile
Scheda II.V.10 Effetti delle successive valutazioni dei beni fiscalmente ammortizzabili
Scheda II.V.11 Spese contabili che costituiscono un bene fiscalmente ammortizzabile
Scheda II.V.12 Proventi e oneri rilevati in occasione di una donazione relativa ad un bene fiscalmente ammortizzabile
Scheda II.V.13 Trattamento fiscale specifico di un bene costituito a seguito di attività di sviluppo
Scheda II.V.14 Trattamento fiscale specifico delle spese di costruzione e miglioramento di elementi di infrastrutture tecniche di proprietà pubblica statale o comunale

Sezione II.VI PERDITA FISCALE RIPORTO

Scheda II.VI.1 Perdite fiscali riportate da fonti nazionali ed estere

Sezione II.VII ERRORI CONTABILI E CAMBIAMENTO DI CRITERI CONTABILI

Scheda II.VII.1 Correzione di errori contabili
Scheda II.VII.2 Rettifiche per cambiamenti di principi contabili

Sezione II.VIII DICHIARAZIONE E PAGAMENTO DELL’IMPOSTA SULLE SOCIETÀ

Scheda II.VIII.1 Dichiarazione e pagamento dell’imposta sulle società
  Pagamento anticipato dell’imposta sulle società

 Sezione II.IX MODALITÀ SPECIFICHE

Scheda II.IX.1 Istituzioni finanziarie
Scheda II.IX.2 Trattamento fiscale specifico delle cooperative
Scheda II.IX.3 Norme fiscali specifiche per i trasferimenti tra una sede di attività e altre parti della stessa impresa situate al di fuori del paese

Sezione II.X CESSIONE ED ESENZIONE D’IMPOSTA CON IMPOSTA SUL REDDITO

Scheda II.X.1 Esenzione dall’imposta sulle società
Scheda II.X.2 Surrogazione dell’imposta sulle società e riduzione del risultato economico contabile – requisiti generali
Scheda II.X.3 Benefici fiscali generali sotto forma di riduzione del risultato finanziario contabile o di agevolazione dell’imposta sulle società
Scheda II.X.4 Crediti d’imposta soggetti ad aiuti di Stato minimi o regionali
Scheda II.X.5 Agevolazioni fiscali che rappresentano un minimo aiuto di Stato
Scheda II.X.6 Sgravio fiscale che rappresenta un aiuto di Stato allo sviluppo regionale
Scheda II.X.7 Sgravio fiscale che rappresenta un aiuto di Stato per gli agricoltori

CAPO III DIVIDENDI NELL’AMBITO DELLA COMUNITÀ EUROPEA (abrogato in relazione all’abrogazione del capo diciotto della  Legge sull’imposta sul reddito delle società -Закон за Корпоративното Подоходно Облагане (ЗКПО) (abrogato, SG. 69 del 2008))

CAPO IV CONFORMAZIONE DELLE SOCIETA’

Sezione IV.I FORMAZIONE SOCIETA’ – DISPOSIZIONI GENERALI

Scheda IV.I.1 Conversione di società. Generale

Sezione IV.II REGIME FISCALE GENERALE IN CONFORMITÀ DELLE SOCIETA’

Scheda IV.II.1 Regime fiscale generale in caso di trasformazione di società. Tassazione dell’ultimo periodo d’imposta.
   

Sezione IV.III REGIME FISCALE SPECIFICO PER LA CONVERSIONE DI AZIENDE

 

Scheda IV.III.1 Conversione di società. Modalità specifica – campo di applicazione
Scheda IV.III.2 Conversione di società. Regime specifico – conseguenze fiscali

Sezione IV.IV REGIME FISCALE SPECIFICO SUL TRASFERIMENTO DELLA SEDE DI UNA SOCIETA’ EUROPEA O ASSOCIAZIONE COOPERATIVA EUROPEA

Scheda IV.IV.1 Regime fiscale specifico in caso di trasferimento della sede legale di una società europea o di un’associazione cooperativa europea

 

CAPO V REGOLAMENTO FISCALE IN CASO DI RISOLUZIONE LIQUIDAZIONE O FALLIMENTO E NELLA DISTRIBUZIONE DI UNA QUOTA DI LIQUIDAZIONE

Scheda V.1 Imposta societaria in caso di cessazione. Imposta societaria per l’ultimo periodo d’imposta
Scheda V.2 Trattamento fiscale della distribuzione della quota di liquidazione

CAPO VI DETRAIBILITA’ FISCALE ALLA FONTE

Scheda VI.1 Oggetti di tassazione alla fonte
Scheda VI.2 Base imponibile e aliquote per la ritenuta d’acconto
Scheda VI.3 Dichiarazione e versamento della ritenuta d’acconto
Scheda VI.4 Ricalcolo ritenuta d’acconto

CAPITOLO VII IMPOSTE SULLE SPESE

Sezione VII.I IMPOSTE SULLE SPESE DI RAPPRESENTANZA, CORRELATI ALL’ATTIVITÀ

Scheda VII.I.1 Oggetti di tassazione sulle spese di rappresentanza
Scheda VII.I.2 Soggetti passivi per l’imposta sulle spese di rappresentanza
Scheda VII.I.3 Base imponibile e aliquota. Dichiarazione e versamento dell’imposta sulle spese di rappresentanza

 Sezione VII.II IMPOSTA SULLE SPESE SOCIALI PRESTATE IN NATURA

Scheda VII.II.1 Oggetti di tassazione sui costi sociali forniti in natura
Scheda VII.II.2 Soggetti passivi per l’imposta sugli oneri sociali prestati in natura
Scheda VII.II.3 Base imponibile e aliquota per l’imposta sugli oneri sociali forniti in natura
Scheda VII.II.4 Dichiarazione e pagamento dell’imposta sugli oneri sociali forniti in natura

 

Sezione VII.III IMPOSTA SULLE SPESE DI MANUTENZIONE RIPARAZIONE E FUNZIONAMENTO DI VEICOLI

(eliminato in relazione all’abrogazione dell’imposta sulle spese relative a manutenzione, riparazione e gestione dei veicoli utilizzati per attività amministrativa, SG n. 75/2016)

 Sezione VII.IV IMPOSTE SULLE SPESE CONNESSE ALL’UTILIZZO DI BENI UFFICIALI PER NECESSITÀ PERSONALI

Scheda VII.IV.1 Elezione a tassazione delle spese in natura relative all’utilizzo dei beni aziendali per esigenze personali. Soggetti tributari e soggetti passivi
Scheda VII.IV.2 Base imponibile e aliquota. Dichiarare e pagare l’imposta sulle spese relative all’utilizzo dei beni aziendali per esigenze personali

CAPITOLO VII bis IMPOSTA SULLE SPESE COMPLEMENTARI DEI RAPPRESENTANTI DEL POPOLO

Scheda VIIa.1 Imposta sulle spese aggiuntive dei rappresentanti del popolo.

Oggetto della tassazione. Soggetto passivo. Base imponibile e aliquota. Dichiarazione e pagamento dell’imposta

CAPO VIII IMPOSTA SULLE ATTIVITA’ DI GIOCO

Scheda VIII.1 Imposta sull’attività di gioco – condizioni generali
Scheda VIII.2 Imposta sull’attività di gioco del lotto e del lotto, scommesse sui risultati di competizioni sportive ed eventi casuali (abrogata in relazione all’abolizione dell’imposta alternativa per questo tipo di attività di gioco, SG n. 1/2014)
Scheda VIII.3 Imposta sull’attività di gioco da lotterie, lotterie e lotterie numeriche Bingo e Keno (abrogata in relazione all’abolizione dell’imposta alternativa per questo tipo di attività di gioco d’azzardo, SG n. 1/2014)
Scheda VIII.4 Imposta sull’attività di gioco d’azzardo di giochi in cui la quota di partecipazione è l’aumento del costo di un collegamento telefonico o di altra telecomunicazione
Scheda VIII.5 Imposta sull’attività di gioco d’azzardo da strutture di gioco d’azzardo

 

CAPITOLO IX IMPOSTA SUL REDDITO DELLE IMPRESE BILANCIATE

Scheda IX.1 Imposta sul reddito delle imprese di bilancio

 CAPITOLO X IMPOSTE SULL’ATTIVITÀ DI ESERCIZIO DELLE NAVI

Scheda X.1 Imposta sull’attività di esercizio delle navi – disposizioni generali
Scheda X.2 Soggetti passivi per l’imposta sull’attività di esercizio delle navi
Scheda X.3 Base imponibile e aliquota. Dichiarazione e pagamento della tassa sull’attività di esercizio delle navi

 CAPITOLO XI ESENZIONE FISCALE

Scheda XI.1 Prevenzione dell’evasione fiscale – sostanza
Scheda XI.2 Affiliati
Scheda XI.3 Metodi di determinazione dei prezzi di mercato

 CAPO XII DIRITTO EUROPEO E TRIBUTO DELLE SOCIETÀ

Sezione XII.I IL DIRITTO COMUNITARIO IN MATERIA DI FISCALE DELLE SOCIETÀ

Scheda XII.I.1      Fonti del diritto comunitario e comunitario
Scheda XII.I.2 Il diritto europeo in materia di imposte dirette

 CAPITOLO XIII CONTRIBUTO SOLIDALE TEMPORANEO

Scheda XIII.1 Contributo collettivo temporaneo per gli utili eccedentari generati (nuovo)

 

Procedimenti europei per controversie civili e commerciali

In materia di procedimenti europei per controversie civili e commerciali, si segnalano i seguenti provvedimenti normativi.

Procedimento europeo per le controversie di modesta entità

Il Regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’ 11 luglio 2007, che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità mira a migliorare e semplificare le procedure nelle controversie civili e commerciali il cui valore non supera i 5000 euro.

Il regolamento si applica a tutti gli Stati membri dell’Unione europea, ad eccezione della Danimarca.

Il procedimento europeo per le controversie di modesta entità funziona in base a moduli standard (Il regolamento prevede quattro moduli standard.) e si svolge per iscritto, a meno che il tribunale non ritenga necessaria un’audizione.

I moduli possono essere scaricati dalla pagina https://e-justice.europa.eu/177/IT/small_claims_forms

Il procedimento europeo per controversie di modesta entità costituisce per le parti un’alternativa ai procedimenti previsti dalla normativa vigente negli Stati membri. La sentenza emessa nell’ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità è riconosciuta ed eseguita in un altro Stato membro senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività e senza che sia possibile opporsi al suo riconoscimento.

Sono stati elaborati moduli standard per il procedimento per controversie di modesta entità e sono disponibili qui in tutte le lingue. Per dare avvio al procedimento occorre compilare il “modulo A”. Ad esso vanno allegati tutti i documenti ritenuti pertinenti, come ricevute, fatture ecc.

Il modulo A deve essere inviato all’organo giurisdizionale competente. Ricevuto il modulo di richiesta, l’organo giurisdizionale deve compilare la parte del “modulo di replica”. Entro 14 giorni dal ricevimento del modulo di domanda, l’organo giurisdizionale dovrebbe trasmetterne copia, unitamente al modulo di replica, al convenuto. Il convenuto deve rispondere entro 30 giorni, compilando la relativa parte del modulo di replica. Entro 14 giorni l’autorità giudiziaria deve inviare all’attore copia dell’eventuale replica.

Entro 30 giorni dal ricevimento dell’(eventuale) replica del convenuto, l’organo giurisdizionale deve emettere una sentenza sulla controversia di modesta entità o richiedere ulteriori informazioni in forma scritta da ciascuna delle parti, ovvero ordinare la comparizione delle parti ad un’udienza. In caso di udienza non è necessario essere rappresentati da un avvocato e se il giudice dispone di apparecchiature adeguate l’audizione va effettuata mediante videoconferenza o teleconferenza.

Il certificato rilasciato dall’organo giurisdizionale (che deve eventualmente essere tradotto nella lingua dell’altro Stato membro) unito a una copia della sentenza, rendono quest’ultima esecutiva in tutti gli altri Stati membri dell’Unione europea senza ulteriori formalità. L’unico motivo per cui l’esecuzione in un altro Stato membro può essere rifiutata è l’incompatibilità con un’altra sentenza pronunciata nell’altro Stato membro tra le stesse parti. L’esecuzione avviene in conformità delle norme e procedure nazionali dello Stato membro in cui la sentenza deve essere eseguita.

Sono anche fissati termini sia per le parti che per il tribunale, in modo da accelerare l’iter.

Per ulteriori informazioni, consultare la pagina dedicata alle controversie di modesta entità.

Pagine correlate:

Invio dei moduli all’autorità competente

I moduli compilati devono essere inviati all’autorità competente pertinente secondo le modalità da essa stabilite. Maggiori informazioni sui recapiti delle autorità competenti, sulla legislazione nazionale pertinente, ecc. sono reperibili nella sezione Atlante giudiziario europeo. Questa pagina comprende un motore di ricerca per individuare le autorità competenti cui trasmettere i moduli compilati.

Dal 1º gennaio 2021 il Regno Unito non è più uno Stato membro dell’UE. Ciononostante, nel campo della giustizia civile, le procedure e i procedimenti in corso avviati prima della fine del periodo di transizione proseguiranno a norma del diritto dell’UE. Fino alla fine del 2024 sarà ancora possibile selezionare il Regno Unito nei moduli dinamici online ai fini di tali procedimenti e procedure. Fanno eccezione i moduli per i documenti pubblici, nei quali non sarà possibile selezionare il Regno Regno Unito.

Ingiunzione di pagamento europea 

Sono stati elaborati moduli standard per l’ingiunzione di pagamento europea e sono disponibili qui in tutte le lingue. Questo link intende inoltre fornire ulteriori informazioni su quali giudici possano emettere ingiunzioni di pagamento europee e circa i moduli che devono essere inviati.

Per avviare il procedimento, deve essere compilato il modulo A, indicando tutte le informazioni riguardanti le parti, nonché la natura e l’importo del credito. Il giudice esaminerà la domanda e, se il modulo è compilato correttamente, dovrebbe emettere l’ingiunzione di pagamento europea entro 30 giorni.

L’ingiunzione di pagamento europea deve essere notificata al convenuto dal giudice. La parte convenuta può pagare l’importo indicato nell’ingiunzione oppure presentare opposizione e dispone di 30 giorni per presentare opposizione contro l’ingiunzione di pagamento europea. In tal caso, la controversia può, a scelta del ricorrente, essere riassunta dinanzi agli organi giurisdizionali di diritto civile per essere trattata in base al diritto nazionale; o essere trattata nell’ambito di un procedimento europeo per le controversie di modesta entità, oppure può essere interrotta.

In mancanza di opposizione da parte del convenuto, l’ingiunzione di pagamento europea acquisirà automaticamente forza esecutiva. Una copia dell’ingiunzione di pagamento europea, eventualmente con una traduzione, dev’essere inviata alle autorità incaricate dell’esecuzione dello Stato membro in cui dev’essere eseguita. L’esecuzione avviene in conformità delle norme e delle procedure nazionali dello Stato membro in cui viene eseguita l’ingiunzione di pagamento europea.

Si sottolinea che la guida non è stata modificata in base alle due modifiche che sono entrate in vigore il 14 luglio 2017. La prima modifica aggiunge una possibilità di prosecuzione del procedimento nel caso di presentazione di una dichiarazione di opposizione ai sensi della normativa di cui al regolamento (CE) 861/2007 che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità. La seconda modifica estende l’applicazione del procedimento europeo per le controversie di modesta entità alle domande che arrivano fino a un valore pari a 5 000 euro.

Per ulteriori informazioni a questo proposito si prega di consultare il nuovo testo dell’articolo 17 del regolamento e dell’articolo 2 del regolamento (CE) 861/2007, come modificato dal regolamento (UE) 2015/2421.

Link correlati

Guida pratica per l’applicazione del regolamento che istituisce un procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento PDF (5800 Kb) it

Ingiunzione di pagamento europea – notifiche degli Stati membri e strumento di ricerca per individuare la o le autorità giudiziarie competenti

Si segnala che esistono anche procedimenti nazionali d’ingiunzione di pagamento. Per maggiori informazioni sui procedimenti nazionali, cliccare sul paese desiderato.

Titolo esecutivo europeo

Il Regolamento (CE) n. 805/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004 è un procedimento semplice cui si può ricorrere per i crediti transfrontalieri non contestati grazie al quale una decisione giudiziaria relativa a un credito non contestato emessa in uno Stato membro può essere facilmente riconosciuta ed eseguita in un altro Stato membro.

Per certificare una decisione giudiziaria quale titolo esecutivo europeo (TEE), il giudice si serve di un modulo standard, reperibile qui.

Non appena emesso, il titolo esecutivo europeo va trasmesso all’autorità di esecuzione dello Stato membro in cui risiede il debitore o in cui si trovano i suoi beni.

Unitamente al titolo esecutivo europeo deve essere trasmessa copia della decisione giudiziaria originale; a seconda delle lingue ammesse dall’autorità di esecuzione dell’altro Stato membro, può essere necessario tradurre il titolo esecutivo europeo. Non sono richiesti altri adempimenti: la decisione giudiziaria è direttamente eseguibile nell’altro Stato membro.

Link correlati

Guida pratica per l’applicazione del regolamento sul titolo esecutivo europeo PDF (1110 Kb) it

Titolo esecutivo europeo – notifiche degli Stati membri e strumento di ricerca per individuare la o le autorità giudiziarie competenti

Ordinanza di sequestro conservativo su conti bancari (OESC)

Il Regolamento (UE) n. 655/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014 relativo all’ordinanza di sequestro conservativo su conti bancari (OESC) rende più facile il recupero del credito nell’UE.

Esso istituisce una nuova procedura nell’ambito dell’Unione per il congelamento dei capitali detenuti in un conto bancario aperto in un altro paese dell’UE.

Esso può essere utilizzato nelle controversie civili e commerciali.

Il regolamento si applica in tutti i paesi dell’UE, tranne la Danimarca.

Ciò significa che:

  • i creditori con sede in Danimarca e nel Regno Unito non possono richiedere un’OESC
  • non si può richiedere un’OESC su un conto corrente aperto in Danimarca.

È possibile avvalersi dell’OESC solo nelle controversie transfrontaliere. La procedura può essere utilizzata solo per i casi transfrontalieri, nei quali il giudice che esegue la procedura o il paese di domicilio del creditore deve essere in uno Stato membro diverso da quello nel quale il conto è detenuto.

Il regolamento stabilisce la procedura per l’ottenimento o l’esecuzione di un’OESC.

Come presentare la domanda

Per avviare il procedimento, occorre compilare il modulo di domanda dell’OESC. Si devono allegare tutti i documenti giustificativi pertinenti.

Tutti i moduli necessari si trovano qui di seguito. È possibile scaricarli o compilarli online.

È anche possibile salvare e scaricare una versione provvisoria.

Esistono 9 moduli di OESC in tutto e il relativo contenuto è stabilito nel regolamento di esecuzione (UE) della Commissione (UE) n. 2016/1823.

Oltre ai 9 moduli standard, la rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale ha elaborato un modulo aggiuntivo non obbligatorio. Questo modulo aggiuntivo, destinato a essere utilizzato dai giudici quando devono chiedere ad altre autorità informazioni relative ai conti in determinati casi, è disponibile qui Word (21 Kb) it.

Altre versioni linguistiche: BG Word (21 Kb) bg, CS Word (20 Kb) cs, DA Word (20 Kb) da, DE Word (21 Kb) de, EL Word (21 Kb) el, ES Word (21 Kb) es, ET Word (20 Kb) et, FI Word (20 Kb) fi, FR Word (20 Kb) fr, HR Word (20 Kb) hr, HU Word (21 Kb) hu, IT Word (20 Kb) it, LT Word (20 Kb) lt, LV Word (20 Kb) lv, MT Word (21 Kb) mt, NL Word (20 Kb) nl, PL Word (21 Kb) pl, PT Word (20 Kb) pt, RO Word (21 Kb) ro, SK Word (21 Kb) sk, SL Word (20 Kb) sl, SV Word (20 Kb) sv.

Il debitore può contestare un’OESC?

Sì. Poiché l’OESC viene emessa senza che il debitore venga ascoltato, il regolamento stabilisce per il debitore una serie di “mezzi di ricorso”. Questi ultimi costituiscono possibili motivi per contestare l’ordinanza o il modo in cui viene eseguita.

Per presentare ricorso occorre compilare il modulo di domanda (allegato VII).

Entrambe le parti possono impugnare la decisione emessa in seguito al ricorso, utilizzando il relativo modulo (allegato IX).

Invio dei moduli all’autorità competente

I moduli compilati devono essere inviati all’autorità competente pertinente secondo le modalità da essa stabilite. Maggiori informazioni sui recapiti delle autorità competenti, sulla legislazione nazionale pertinente, ecc. sono reperibili nella sezione Atlante giudiziario europeo. Questa pagina contiene schede informative nazionali, alcune delle quali forniscono informazioni sulle autorità competenti cui inviare i moduli compilati.

I moduli possono essere scaricati dalla pagina https://e-justice.europa.eu/content_european_account_preservation_order_forms-378-it.do#tocHeader0

Dal 1º gennaio 2021 il Regno Unito non sarà più uno Stato membro dell’UE. Ciononostante, nel campo della giustizia civile, le procedure e i procedimenti in corso avviati prima della fine del periodo di transizione proseguiranno a norma del diritto dell’UE. Fino alla fine del 2024 sarà ancora possibile selezionare il Regno Unito nei moduli dinamici online ai fini di tali procedimenti e procedure. Fanno eccezione i moduli per i documenti pubblici, nei quali non sarà possibile selezionare il Regno Unito.

Fonte: https://e-justice.europa.eu/home?action=home

 

Trasformazione transfrontaliera (trasferimento della sede legale in altro stato UE) – Decreto Legislativo  2 marzo 2023, n. 19 – Recepita la Direttiva (UE) 2019/2121

La  Direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 che modifica la Direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere (introducendo nel Titolo II, il Capo I Trasformazioni transfrontaliere, Artt. da 86 bis a 86 unvicies (1) è stata recepita dal Decreto Legislativo  2 marzo 2023, n. 19 (Capo II artt. dal 6 al 16).

Art. 6

Definizioni

1. Ai fini del presente capo si intendono per:
a) «trasformazione»: l’operazione mediante la quale una societa’,
senza essere sciolta ne’ sottoposta a liquidazione e pur conservando
la propria personalita’ giuridica, muta la legge a cui e’ sottoposta
e il suo tipo sociale, adottandone uno previsto dalla legge dello
Stato di destinazione e individuando la sede sociale nel rispetto di
tale legge;
b) «Stato di partenza»: lo Stato dalla cui legge la societa’
sottoposta a trasformazione e’ regolata e nel cui pubblico registro
essa e’ iscritta prima della trasformazione transfrontaliera;
c) «Stato di destinazione»: lo Stato dalla cui legge la societa’
risultante dalla trasformazione e’ regolata e nel cui pubblico
registro e’ iscritta, in esito alla trasformazione transfrontaliera;
d) «societa’ sottoposta a trasformazione»: societa’, regolata
dalla legge dello Stato di partenza e ivi iscritta in un pubblico
registro, che delibera la trasformazione transfrontaliera;
e) «societa’ risultante dalla trasformazione»: societa’ regolata
dalla legge dello Stato di destinazione e ivi iscritta in un pubblico
registro in esito a una trasformazione transfrontaliera.

Art. 7

Norme applicabili alla trasformazione

1. Alla trasformazione transfrontaliera si applicano gli articoli
20, 21, 23, 24, 29, 30, 31, 37 e 40, commi 1 e 2, e tutti i
riferimenti alla fusione contenuti in detti articoli s’intendono
riferiti anche alla trasformazione. Si applicano altresi’ gli
articoli 2500-quater e 2500-sexies, terzo e quarto comma, del codice
civile.
2. Resta salvo quanto previsto dal regolamento (CE) n. 2157/2001
del Consiglio, dell’8 ottobre 2001, in materia di trasferimento di
sede di una societa’ europea e quanto previsto dal regolamento (CE)
n. 1435/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, in materia di
trasferimento di sede di una societa’ cooperativa europea.

Note all’art. 7:
– Si riportano gli articoli 2500-quater e 2500-sexies
del codice civile:
«Art. 2500-quater (Assegnazione di azioni o quote). – .
Nel caso previsto dall’art. 2500-ter, ciascun socio ha
diritto all’assegnazione di un numero di azioni o di una
quota proporzionale alla sua partecipazione, salvo quanto
disposto dai commi successivi.
Il socio d’opera ha diritto all’assegnazione di un
numero di azioni o di una quota in misura corrispondente
alla partecipazione che l’atto costitutivo gli riconosceva
precedentemente alla trasformazione o, in mancanza,
d’accordo tra i soci ovvero, in difetto di accordo,
determinata dal giudice secondo equita’.
Nelle ipotesi di cui al comma precedente, le azioni o
quote assegnate agli altri soci si riducono
proporzionalmente.».
«Art. 2500-sexies (Trasformazione di societa’ di
capitali). – . Salvo diversa disposizione dello statuto, la
deliberazione di trasformazione di societa’ di capitali in
societa’ di persone e’ adottata con le maggioranze previste
per le modifiche dello statuto. E’ comunque richiesto il
consenso dei soci che con la trasformazione assumono
responsabilita’ illimitata.
Gli amministratori devono predisporre una relazione che
illustri le motivazioni e gli effetti della trasformazione.
Copia della relazione deve restare depositata presso la
sede sociale durante i trenta giorni che precedono
l’assemblea convocata per deliberare la trasformazione; i
soci hanno diritto di prenderne visione e di ottenerne
gratuitamente copia.
Ciascun socio ha diritto all’assegnazione di una
partecipazione proporzionale al valore della sua quota o
delle sue azioni.
I soci che con la trasformazione assumono
responsabilita’ illimitata, rispondono illimitatamente
anche per le obbligazioni sociali sorte anteriormente alla
trasformazione.».
– Il regolamento (CE) n. 2157/2001, del Consiglio,
dell’8 ottobre 2001, relativo allo statuto della Societa’
europea (SE), e’ pubblicato nella G.U.U.E. 10 novembre
2001, n. L 294.
– Il regolamento (CE), n. 1435/2003, del Consiglio, del
22 luglio 2003, relativo allo statuto della Societa’
cooperativa europea (SCE), e’ pubblicato nella G.U.U.E. 18
agosto 2003, n. L 207. Entrato in vigore il 21 agosto 2003.

Art. 8

Progetto di trasformazione

1. Il progetto di trasformazione transfrontaliera comprende le
informazioni relative a:
a) il tipo, la denominazione o ragione sociale, la sede e la
legge regolatrice della societa’ nello Stato di partenza;
b) il tipo, la denominazione, la sede e la legge regolatrice
proposte per la societa’ nello Stato di destinazione;
c) l’atto costitutivo della societa’ risultante dalla
trasformazione;
d) il trattamento eventualmente riservato a particolari categorie
di soci e ai possessori di titoli diversi dalle azioni e il
trattamento loro riservato;
e) eventuali garanzie o impegni offerti ai creditori;
f) i vantaggi particolari eventualmente attribuiti a favore dei
soggetti cui compete l’amministrazione o dei membri degli organi di
controllo della societa’ sottoposta a trasformazione;
g) i contributi e i finanziamenti pubblici ricevuti, sotto
qualsiasi forma, nello Stato membro di partenza, nei cinque anni
anteriori alla data del deposito del progetto di trasformazione, con
separata indicazione dei contributi e finanziamenti per i quali e’
stato adottato un provvedimento di revoca o decadenza dal beneficio
oppure e’ in corso il relativo procedimento;
h) i dati sulla liquidazione in denaro offerta ai soci per il
caso di recesso, a norma dell’articolo 25, e il domicilio digitale
presso il quale la societa’ riceve le eventuali comunicazioni di
recesso;
i) le procedure di coinvolgimento dei lavoratori nella
definizione dei loro diritti di partecipazione nella societa’
risultante dalla trasformazione e le alternative possibili, se ne
ricorrono i presupposti;
l) le probabili ripercussioni della trasformazione
transfrontaliera sull’occupazione;
m) la data di efficacia della trasformazione transfrontaliera o i
criteri per la sua determinazione;
n) il calendario proposto a titolo indicativo per l’operazione.

Art. 9

Recesso

1. I soci che non hanno concorso all’approvazione del progetto di
trasformazione transfrontaliera hanno diritto di recedere dalla
societa’ italiana che procede alla trasformazione, secondo le
disposizioni di cui agli articoli 25 e 27.
2. Il parere sulla congruita’ del valore di liquidazione, indicato
nel progetto di trasformazione, e’ redatto da un esperto
indipendente, scelto o designato ai sensi dell’articolo 22, ha i
contenuti previsti dal medesimo articolo 22, commi 4 e 5, ed e’ messo
a disposizione, presso la sede della societa’ e con modalita’
telematica, almeno trenta giorni prima dell’assemblea.
3. L’esperto ha diritto di ottenere dalla societa’ tutte le
informazioni e i documenti utili e di procedere ad ogni necessaria
verifica. L’esperto risponde dei danni causati alla societa’, ai loro
soci e ai terzi. Si applicano le disposizioni dell’articolo 64 del
codice di procedura civile.
4. La relazione sulla congruita’ del valore di liquidazione non e’
richiesta se vi rinunciano all’unanimita’ i soci e i possessori di
altri strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto.

Note all’art. 9:
– Si riporta l’art. 64 del codice di procedura civile:
«Art. 64 (Responsabilita’ del consulente). – Si
applicano al consulente tecnico le disposizioni del codice
penale relative ai periti.
In ogni caso, il consulente tecnico che incorre in
colpa grave nell’esecuzione degli atti che gli sono
richiesti, e’ punito con l’arresto fino a un anno o con la
ammenda fino a euro 10.329. Si applica l’art. 35 del codice
penale. In ogni caso e’ dovuto il risarcimento dei danni
causati alle parti.».

Art. 10

Opposizione dei creditori

1. Con riguardo alla societa’ italiana sottoposta a trasformazione,
il certificato preliminare non puo’ essere rilasciato prima di
novanta giorni dal deposito per l’iscrizione nel registro delle
imprese del progetto di trasformazione o della nota informativa
prevista dall’articolo 20, comma 3, salvo che consti il consenso dei
creditori della societa’ o il pagamento dei creditori che non hanno
dato il consenso o il deposito delle somme corrispondenti presso una
banca.
2. Se non ricorre alcuna di tali eccezioni, i creditori anteriori
all’iscrizione che temono di ricevere concreto pregiudizio dalla
trasformazione, anche in ragione del mutamento di legge applicabile,
possono, nel termine di cui al comma 1, fare opposizione. Il
tribunale, se ritiene infondato il pericolo di pregiudizio per i
creditori oppure se la societa’ ha prestato idonea garanzia, dispone
che l’operazione abbia luogo nonostante l’opposizione. Le garanzie
prestate dalla societa’ ai sensi del presente articolo sono
subordinate all’efficacia della trasformazione.
3. In ogni caso, la trasformazione transfrontaliera non libera i
soci a responsabilita’ illimitata dalla responsabilita’ per le
obbligazioni sociali sorte prima della data di efficacia della
trasformazione, se non risulta che i creditori sociali hanno dato il
loro consenso alla trasformazione.

Art. 11

Foro facoltativo delle controversie relative alla societa’
risultante dalla trasformazione

1. Per i due anni successivi alla data di efficacia della
trasformazione transfrontaliera, la societa’ risultante dalla
trasformazione puo’ essere convenuta davanti alle autorita’
giurisdizionali dello Stato di partenza da un creditore anteriore
all’iscrizione del progetto di trasformazione transfrontaliera nel
registro delle imprese. Tale facolta’ non pregiudica l’applicazione
di altri criteri di giurisdizione previsti dal diritto dell’Unione
europea o dal diritto nazionale, ne’ gli effetti di un accordo
contrattuale di scelta del foro.
2. La societa’ italiana sottoposta a trasformazione internazionale
puo’ essere convenuta per i due anni successivi alla data di
efficacia della trasformazione avanti all’autorita’ giurisdizionale
italiana da un creditore anteriore all’iscrizione del progetto di
trasformazione nel registro delle imprese. Tale facolta’ non
pregiudica l’applicazione di altri criteri di giurisdizione, ne’ gli
effetti di un accordo contrattuale di scelta del foro e non puo’
applicarsi se incompatibile con una convenzione internazionale di cui e’ parte l’Italia.

Art. 12

Atto di trasformazione transfrontaliera

1. Se e’ sottoposta a trasformazione una societa’ italiana, la
relativa decisione risulta da atto pubblico.
2. Se dalla trasformazione risulta una societa’ italiana, il notaio
per atto pubblico riceve in deposito, o redige, la relativa decisione
ed espleta il controllo di legalita’ di cui all’articolo 13.

Art. 13

Controllo di legalita’ della trasformazione transfrontaliera

1. Se la societa’ risultante dalla trasformazione transfrontaliera
ha adottato la legge italiana, il notaio, entro trenta giorni dal
ricevimento del certificato preliminare e della delibera di
approvazione del progetto di trasformazione, espleta il controllo di
legalita’ sulla attuazione della trasformazione rilasciandone
apposita attestazione. Fatte salve altre possibili modalita’ di
trasmissione, il notaio incaricato del controllo di legalita’
acquisisce senza oneri il certificato preliminare, redatto dalla
competente autorita’, dal registro delle imprese anche tramite il
BRIS.
2. Ai fini del controllo di cui al comma 1, il notaio verifica che:
a) siano rispettati i requisiti per la costituzione e iscrizione
nel registro delle imprese della societa’ risultante dalla
trasformazione, che ha adottato la legge italiana;
b) sia pervenuto il certificato preliminare alla trasformazione
transfrontaliera relativo alla societa’ sottoposta a trasformazione;
c) quando necessario, siano state stabilite le modalita’ di
partecipazione dei lavoratori ai sensi dell’articolo 16.
3. Se dalla trasformazione risulta una societa’ di capitali
italiana, il capitale e’ determinato sulla base dei valori attuali
degli elementi dell’attivo e del passivo e deve risultare da una
relazione di stima redatta a norma dell’articolo 2343 del codice
civile o dalla documentazione di cui all’articolo 2343-ter del codice
civile oppure, quando dalla trasformazione risulta una societa’ a
responsabilita’ limitata, da una relazione di stima redatta a norma
dell’articolo 2465 del codice civile. Si applica altresi’, nel caso
di societa’ per azioni o in accomandita per azioni, l’articolo 2343,
secondo, terzo e, in quanto compatibile, quarto comma, del codice
civile e, nelle ipotesi di cui all’articolo 2343-ter, primo e secondo
comma, del codice civile, si applica il terzo comma del medesimo
articolo 2343 del codice civile.
4. Il comma 3 non si applica quando e’ sottoposta a trasformazione
in societa’ italiana una societa’ di altro Stato membro soggetta alle
regole di formazione del capitale di cui al titolo I capo IV della
direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, o a regole equivalenti.
5. Se il notaio ritiene non adempiute le condizioni stabilite dalla
legge o omette il rilascio dell’attestazione, si osservano, in quanto
compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 29, commi 5, 6 e 7.
6. Per la societa’ italiana sottoposta a trasformazione
transfrontaliera che ha adottato una legge diversa da quella
italiana, il controllo di legalita’ di cui al comma 1 e’ espletato
dall’autorita’ all’uopo designata da tale Stato.

Note all’art. 13:
– Si riportano gli articoli 2343, 2343-ter e 2465 del
codice civile:
«Art. 2343 (Stima dei conferimenti di beni in natura e
di crediti). – . Chi conferisce beni in natura o crediti
deve presentare la relazione giurata di un esperto
designato dal tribunale nel cui circondario ha sede la
societa’, contenente la descrizione dei beni o dei crediti
conferiti, l’attestazione che il loro valore e’ almeno pari
a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione
del capitale sociale e dell’eventuale soprapprezzo e i
criteri di valutazione seguiti. La relazione deve essere
allegata all’atto costitutivo.
L’esperto risponde dei danni causati alla societa’, ai
soci e ai terzi. Si applicano le disposizioni dell’art. 64
del codice di procedura civile.
Gli amministratori devono, nel termine di centottanta
giorni dalla iscrizione della societa’, controllare le
valutazioni contenute nella relazione indicata nel primo
comma e, se sussistano fondati motivi, devono procedere
alla revisione della stima. Fino a quando le valutazioni
non sono state controllate, le azioni corrispondenti ai
conferimenti sono inalienabili e devono restare depositate
presso la societa’.
Se risulta che il valore dei beni o dei crediti
conferiti era inferiore di oltre un quinto a quello per cui
avvenne il conferimento, la societa’ deve proporzionalmente
ridurre il capitale sociale, annullando le azioni che
risultano scoperte. Tuttavia il socio conferente puo’
versare la differenza in danaro o recedere dalla societa’;
il socio recedente ha diritto alla restituzione del
conferimento, qualora sia possibile in tutto o in parte in
natura. L’atto costitutivo puo’ prevedere, salvo in ogni
caso quanto disposto dal quinto comma dell’art. 2346, che
per effetto dell’annullamento delle azioni disposto nel
presente comma si determini una loro diversa ripartizione
tra i soci.»
«Art. 2343-ter (Conferimento di beni in natura o
crediti senza relazione di stima). – . Nel caso di
conferimento di valori mobiliari ovvero di strumenti del
mercato monetario non e’ richiesta la relazione di cui
all’art. 2343, primo comma, se il valore ad essi attribuito
ai fini della determinazione del capitale sociale e
dell’eventuale sovrapprezzo e’ pari o inferiore al prezzo
medio ponderato al quale sono stati negoziati su uno o piu’
mercati regolamentati nei sei mesi precedenti il
conferimento.
Fuori dai casi in cui e’ applicabile il primo comma,
non e’ altresi’ richiesta la relazione di cui all’art.
2343, primo comma, qualora il valore attribuito, ai fini
della determinazione del capitale sociale e dell’eventuale
sovrapprezzo, ai beni in natura o crediti conferiti sia
pari o inferiore:
a) al fair value iscritto nel bilancio dell’esercizio
precedente quello nel quale e’ effettuato il conferimento a
condizione che il bilancio sia sottoposto a revisione
legale e la relazione del revisore non esprima rilievi in
ordine alla valutazione dei beni oggetto del conferimento,
ovvero;
b) al valore risultante da una valutazione riferita
ad una data precedente di non oltre sei mesi il
conferimento e conforme ai principi e criteri generalmente
riconosciuti per la valutazione dei beni oggetto del
conferimento, a condizione che essa provenga da un esperto
indipendente da chi effettua il conferimento, dalla
societa’ e dai soci che esercitano individualmente o
congiuntamente il controllo sul soggetto conferente o sulla
societa’ medesima, dotato di adeguata e comprovata
professionalita’.
Chi conferisce beni o crediti ai sensi del primo e
secondo comma presenta la documentazione dalla quale
risulta il valore attribuito ai conferimenti e la
sussistenza, per i conferimenti di cui al secondo comma,
delle condizioni ivi indicate. La documentazione e’
allegata all’atto costitutivo.
L’esperto di cui al secondo comma, lettera b), risponde
dei danni causati alla societa’, ai soci e ai terzi.
Ai fini dell’applicazione del secondo comma, lettera
a), per la definizione di “fair value” si fa riferimento ai
principi contabili internazionali adottati dall’Unione
europea.
«Art. 2465 (Stima dei conferimenti di beni in natura e
di crediti). – . Chi conferisce beni in natura o crediti
deve presentare la relazione giurata di un revisore legale
o di una societa’ di revisione legale iscritti
nell’apposito registro. La relazione, che deve contenere la
descrizione dei beni o crediti conferiti, l’indicazione dei
criteri di valutazione adottati e l’attestazione che il
loro valore e’ almeno pari a quello ad essi attribuito ai
fini della determinazione del capitale sociale e
dell’eventuale soprapprezzo, deve essere allegata all’atto
costitutivo.
La disposizione del precedente comma si applica in caso
di acquisto da parte della societa’, per un corrispettivo
pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o
di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli
amministratori, nei due anni dalla iscrizione della
societa’ nel registro delle imprese. In tal caso
l’acquisto, salvo diversa disposizione dell’atto
costitutivo, deve essere autorizzato con decisione dei soci
a norma dell’art. 2479.
Nei casi previsti dai precedenti commi si applicano il
secondo comma dell’art. 2343 ed il quarto e quinto comma
dell’art. 2343-bis.».

Art. 14

Pubblicita’

1. Per la societa’ italiana sottoposta a trasformazione
transfrontaliera, la decisione di trasformazione, unitamente al
certificato preliminare e all’attestazione di espletamento del
controllo di legalita’ previsto dall’articolo 13, e’ depositata per
l’iscrizione nel registro delle imprese dove ha sede la societa’,
entro trenta giorni dall’attestazione.
2. Per la societa’ risultante dalla trasformazione che ha adottato
la legge italiana, entro trenta giorni dal rilascio dell’attestazione
di cui all’articolo 13, comma 1, l’atto costitutivo, unitamente
all’attestazione e al certificato preliminare, e’ depositato per
l’iscrizione nel registro delle imprese del luogo dove la societa’ ha
sede. Fatte salve altre modalita’ di trasmissione, l’ufficio del
registro delle imprese comunica senza indugio, tramite il BRIS,
l’avvenuta iscrizione al corrispondente registro delle imprese in cui
e’ iscritta la societa’ sottoposta a trasformazione.

Art. 15

Efficacia ed effetti della trasformazione

1. La data dalla quale la trasformazione ha effetto e’ determinata
dalla legge applicabile alla societa’ risultante dalla
trasformazione. La societa’ italiana sottoposta a trasformazione e’
cancellata dal registro delle imprese quando l’ufficio competente ha
provveduto all’iscrizione della societa’ risultante dalla
trasformazione, a condizione che si sia provveduto al deposito di cui
all’articolo 14, comma 1. Fatte salve altre modalita’ di
trasmissione, nelle trasformazioni transfrontaliere, la comunicazione
di avvenuta iscrizione della societa’ risultante dalla trasformazione
avviene tramite il BRIS.
2. La trasformazione transfrontaliera in una societa’ regolata
dalla legge italiana ha effetto dalla data di iscrizione dell’atto
costitutivo nel registro delle imprese del luogo ove ha sede la
societa’ risultante dalla trasformazione. Il progetto puo’ stabilire
una data successiva.
3. La societa’ risultante dalla trasformazione conserva i diritti e
gli obblighi e prosegue in tutti i rapporti anche processuali della
societa’ che ha effettuato la trasformazione.

Art. 16

Partecipazione dei lavoratori

1. Quando la societa’ sottoposta a trasformazione transfrontaliera
applica un regime di partecipazione dei lavoratori o ha avuto nei sei
mesi precedenti la pubblicazione del progetto di trasformazione un
numero medio di lavoratori pari ai quattro quinti del minimo
richiesto per la sua attivazione, secondo la legge dello Stato membro
dalla quale e’ regolata, la partecipazione dei lavoratori nella
societa’ italiana risultante dalla trasformazione e il loro
coinvolgimento nella definizione dei relativi diritti sono
disciplinati in base a procedure, criteri e modalita’ stabiliti negli
accordi tra le parti stipulanti i contratti collettivi nazionali di
lavoro applicati nella societa’ stessa. In mancanza degli accordi di
cui al primo periodo, il regime applicato prima della trasformazione
continua ad applicarsi, in tutti i suoi elementi, alla societa’
risultante dalla trasformazione, secondo le disposizioni di
riferimento previste dall’allegato I, parte terza, del decreto
legislativo n. 188 del 2005. La societa’ comunica immediatamente ai
lavoratori o ai loro rappresentanti l’esito dei negoziati.
2. Se la societa’, anteriormente alla trasformazione, applica un
regime di partecipazione dei lavoratori, tale regime continua ad
applicarsi durante i negoziati e fino alla data di entrata in vigore
degli accordi o all’eventuale applicazione delle disposizioni di
riferimento.
3. I negoziati iniziano subito dopo la costituzione della
delegazione speciale di negoziazione e possono proseguire nei sei
mesi successivi, prorogabili dalle parti, di comune accordo, per
ulteriori sei mesi. Per quanto non previsto dal presente articolo, ai
negoziati si applicano i seguenti articoli del decreto legislativo n.
188 del 2005:
a) articolo 3, commi 1, 2, lettere a), numero 1), b) e c), e
commi 3, 4, primo e secondo periodo, 6 e 11;
b) articolo 4, commi 1, 2, lettere a), g) e h), 3 e 4;
c) articoli 6, 8, 10 e 12.
4. A seguito dei negoziati, le disposizioni di riferimento di cui
al comma 1 si applicano se le parti hanno concordato nel corso dei
negoziati di avvalersi di tali disposizioni oppure non e’ stato
raggiunto un accordo entro il termine previsto e l’organo
amministrativo della societa’ sottoposta a trasformazione accetta
l’applicazione di tali disposizioni.
5. Resta fermo il comma 2 dell’allegato I, parte terza, del decreto
legislativo n. 188 del 2005. Si applica l’articolo 11 del decreto
legislativo n. 188 del 2005 e l’articolo 12, paragrafi 2 e 4, del
regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio, dell’8 ottobre 2021.
6. Quando in seguito ai negoziati preliminari si applicano le
disposizioni di riferimento per la partecipazione dei lavoratori di
cui al comma 1, puo’ essere apposto un limite massimo alla quota di
rappresentanti dei lavoratori nel consiglio di amministrazione o di
vigilanza della societa’ italiana risultante dalla trasformazione. La
quota indicata nel primo periodo non puo’ essere inferiore a un
terzo, se nella societa’ sottoposta a trasformazione i rappresentanti
dei lavoratori costituiscono almeno un terzo dei membri dell’organo
di amministrazione o di vigilanza.
7. La societa’ italiana risultante dalla trasformazione tenuta, ai
sensi delle disposizioni di cui al comma 1, ad applicare un regime di
partecipazione dei lavoratori, assume una forma giuridica che
consente l’esercizio dei diritti di partecipazione.
8. La societa’ di cui al comma 7 garantisce la tutela dei diritti
di partecipazione dei lavoratori in caso di nuove operazioni di
trasformazione, fusione e scissione nazionali, internazionali o
transfrontaliere effettuate nei quattro anni successivi alla data di
efficacia della trasformazione transfrontaliera, in conformita’ alle
disposizioni di cui al presente articolo ove compatibili.

Note all’art. 16:
– Si riporta il testo degli articoli 3, 4, 6, 7, 8, 10,
11, 12 e Allegato I, Parte terza, del decreto legislativo
19 agosto 2005, n. 188 (Attuazione della direttiva
2001/86/CE che completa lo statuto della societa’ europea
per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori):
«Art. 3 (Istituzione di una delegazione speciale di
negoziazione). – 1. Quando gli organi di direzione o di
amministrazione delle societa’ partecipanti stabiliscono il
progetto di costituzione di una SE, non appena possibile
dopo la pubblicazione del progetto di fusione o creazione
di una holding o dopo l’approvazione di un progetto di
costituzione di un’affiliata o di trasformazione in una SE,
essi prendono le iniziative necessarie, comprese le
informazioni da fornire circa l’identita’ e il numero di
lavoratori delle societa’ partecipanti, delle affiliate o
dipendenze interessate, per avviare una negoziazione con i
rappresentanti dei lavoratori delle societa’ sulle
modalita’ del coinvolgimento dei lavoratori nella SE.
2. A tale fine e’ istituita una delegazione speciale di
negoziazione, rappresentativa dei lavoratori delle societa’
partecipanti e delle affiliate o dipendenze interessate,
secondo gli orientamenti di seguito indicati:
a) in occasione dell’elezione o designazione dei
membri della delegazione speciale di negoziazione occorre
garantire:
1) che tali membri siano eletti o designati in
proporzione al numero dei lavoratori impiegati con
contratto di lavoro subordinato in ciascuno Stato membro
dalle societa’ partecipanti e dalle affiliate o dipendenze
interessate, assegnando a ciascuno Stato membro un seggio
per ogni quota, pari al 10 per cento o sua frazione, del
numero dei lavoratori con contratto di lavoro subordinato
impiegati in ciascuno Stato membro dalle societa’
partecipanti e dalle affiliate o dipendenze interessate
nell’insieme degli Stati membri. Tali membri, nella misura
del possibile, devono ricomprendere almeno uno che
rappresenti ciascuna societa’ partecipante che ha
lavoratori. Dette misure non devono comportare un aumento
complessivo dei membri;
2) che, nel caso di una SE costituita mediante
fusione, siano presenti altri membri supplementari per ogni
Stato membro in misura tale da assicurare che la
delegazione speciale di negoziazione annoveri almeno un
rappresentante per ogni societa’ partecipante che e’
iscritta e ha lavoratori con contratto di lavoro
subordinato impiegati in tale Stato membro e della quale si
propone la cessazione come entita’ giuridica distinta in
seguito all’iscrizione della SE se:
il numero di detti membri supplementari non
supera il 20 per cento del numero di membri designati in
virtu’ del numero 1); e
la composizione della delegazione speciale di
negoziazione non comporta una doppia rappresentanza dei
lavoratori interessati;
3) che, nel caso di cui al numero 2), se il numero
di tali societa’ e’ superiore a quello dei seggi
supplementari disponibili conformemente al comma 1, detti
seggi supplementari sono attribuiti a societa’ di Stati
membri diversi in ordine decrescente rispetto al numero di
lavoratori ivi occupati;
b) in fase di prima applicazione i membri della
delegazione speciale di negoziazione sono eletti o
designati tra i componenti delle rappresentanze sindacali
(RSU/RSA) dalle rappresentanze sindacali medesime
congiuntamente con le organizzazioni sindacali stipulanti
gli accordi collettivi vigenti. Tali membri possono
comprendere rappresentanti dei sindacati indipendentemente
dal fatto che siano o non siano lavoratori di una societa’
partecipante o di una affiliata o dipendenza interessata;
c) ove in uno stabilimento o una impresa manchi, per
motivi indipendenti dalla volonta’ dei lavoratori, una
preesistente forma di rappresentanza sindacale, le
organizzazioni sindacali che abbiano stipulato il contratto
collettivo nazionale di lavoro applicato dalle societa’
partecipanti determinano le modalita’ di concorso dei
lavoratori di detto stabilimento o di detta impresa alla
elezione o designazione dei membri della delegazione
speciale di negoziazione.
3. La delegazione speciale di negoziazione e gli organi
competenti delle societa’ partecipanti determinano, tramite
accordo scritto, le modalita’ del coinvolgimento dei
lavoratori nella SE. A tale fine, gli organi competenti
delle societa’ partecipanti informano la delegazione
speciale di negoziazione del progetto e dello svolgimento
del processo di costituzione della SE, sino all’iscrizione
di quest’ultima.
4. Fatti salvi i commi 7, 8 e 9, la delegazione
speciale di negoziazione decide a maggioranza assoluta dei
suoi membri, purche’ tale maggioranza rappresenti anche la
maggioranza assoluta dei lavoratori. Ciascun membro dispone
di un voto. Tuttavia, qualora i risultati dei negoziati
portino ad una riduzione dei diritti di partecipazione, la
maggioranza richiesta per decidere di approvare tale
accordo e’ composta dai voti di due terzi dei membri della
delegazione speciale di negoziazione che rappresentino
almeno due terzi dei lavoratori, compresi i voti dei membri
che rappresentano i lavoratori occupati in almeno due Stati
membri:
a) nel caso di una SE da costituire mediante fusione,
se la partecipazione comprende almeno il 25 per cento del
numero complessivo dei lavoratori delle societa’
partecipanti, o
b) nel caso di una SE da costituire mediante
creazione di una holding o costituzione di un’affiliata, se
la partecipazione comprende almeno il 50 per cento del
numero complessivo dei lavoratori delle societa’
partecipanti.
5. Per “riduzione dei diritti di partecipazione” si
intende una quota dei membri degli organi della SE ai sensi
dell’art. 2, lettera k), inferiore alla quota piu’ elevata
esistente nelle societa’ partecipanti.
6. Ai fini dei negoziati, la delegazione speciale di
negoziazione puo’ chiedere ad esperti di sua scelta, ad
esempio a rappresentanti delle appropriate organizzazioni
di lavoratori di livello comunitario, di assisterla nei
lavori. Tali esperti possono partecipare alle riunioni
negoziali con funzioni di consulenza su richiesta della
suddetta delegazione, ove opportuno per favorire la
coerenza a livello comunitario. La delegazione speciale di
negoziazione puo’ decidere di informare dell’inizio dei
negoziati i rappresentanti delle competenti organizzazioni
sindacali esterne, incluse le organizzazioni di lavoratori.
7. La delegazione speciale di negoziazione puo’
decidere a maggioranza, quale specificata di seguito, di
non aprire negoziati o di porre termine a negoziati in
corso e di avvalersi delle norme in materia di informazione
e consultazione dei lavoratori che vigono negli Stati
membri in cui la SE annovera lavoratori. Tale decisione
interrompe la procedura per la conclusione dell’accordo
menzionato all’art. 4. Qualora venga presa tale decisione,
non si applica nessuna delle disposizioni di cui
all’allegato I.
8. La maggioranza richiesta per decidere di non aprire
o di concludere i negoziati e’ composta dai voti di due
terzi dei membri che rappresentano almeno due terzi dei
lavoratori, compresi i voti dei membri che rappresentano i
lavoratori impiegati in almeno due Stati membri.
9. Nel caso di una SE costituita mediante
trasformazione, i commi 7 ed 8 non si applicano se la
partecipazione e’ prevista nella societa’ da trasformare.
10. La delegazione speciale di negoziazione puo’
nuovamente riunirsi su richiesta scritta di almeno il 10
per cento dei lavoratori della SE, delle affiliate e
dipendenze, o dei loro rappresentanti, non prima che siano
trascorsi due anni dalla decisione anzidetta, a meno che le
parti convengano di riaprire i negoziati ad una data
anteriore. Se la delegazione speciale decide di riavviare i
negoziati con la direzione, ma non e’ raggiunto alcun
accordo, non si applica nessuna delle disposizioni di cui
all’allegato I.
11. Le spese relative al funzionamento della
delegazione speciale di negoziazione e, in generale, ai
negoziati sono sostenute dalle societa’ partecipanti, in
modo da consentire alla delegazione speciale di
negoziazione di espletare adeguatamente la propria
missione. In particolare, salvo che non sia diversamente
convenuto, le societa’ partecipanti sostengono le spese di
cui all’allegato I, parte seconda, paragrafo 1, lettera
n).».
«Art. 4 (Contenuto dell’accordo). – 1. Gli organi
competenti delle societa’ partecipanti e la delegazione
speciale di negoziazione negoziano con spirito di
cooperazione per raggiungere un accordo sulle modalita’ del
coinvolgimento dei lavoratori nella SE.
2. Fatta salva l’autonomia delle parti e salvo il comma
4, l’accordo previsto dal comma 1, stipulato tra gli organi
competenti delle societa’ partecipanti e la delegazione
speciale di negoziazione, determina:
a) il campo d’applicazione dell’accordo stesso;
b) la composizione, il numero di membri e la
distribuzione dei seggi dell’organo di rappresentanza che
sara’ l’interlocutore degli organi competenti della SE nel
quadro dei dispositivi di informazione e di consultazione
dei lavoratori di quest’ultima e delle sue affiliate e
dipendenze;
c) le attribuzioni e la procedura prevista per
l’informazione e la consultazione dell’organo di
rappresentanza;
d) la frequenza delle riunioni dell’organo di
rappresentanza;
e) le risorse finanziarie e materiali da attribuire
all’organo di rappresentanza; in particolare, salvo che non
sia diversamente convenuto, le societa’ partecipanti
sostengono le spese di cui all’allegato I, parte seconda,
paragrafo 1, lettera n);
f) se, durante i negoziati, le parti decidono di
istituire una o piu’ procedure per l’informazione e la
consultazione anziche’ un organo di rappresentanza, le
modalita’ di attuazione di tali procedure;
g) nel caso in cui, durante i negoziati, le parti
decidano di stabilire modalita’ per la partecipazione dei
lavoratori, il merito di tali modalita’ compresi, a seconda
dei casi, il numero di membri dell’organo di
amministrazione o di vigilanza della SE che l’organo di
rappresentanza dei lavoratori ovvero i rappresentanti dei
lavoratori saranno autorizzati ad eleggere, designare,
raccomandare o alla cui designazione potranno opporsi, le
procedure per tale elezione, designazione, raccomandazione
o opposizione da parte dell’organo di rappresentanza dei
lavoratori ovvero i rappresentanti dei lavoratori, nonche’
i loro diritti;
h) la data di entrata in vigore dell’accordo, la
durata, i casi in cui l’accordo deve essere rinegoziato e
la procedura per rinegoziarlo.
3. L’accordo non e’ soggetto, tranne disposizione
contraria in esso contenuta, alle disposizioni di
riferimento che figurano nell’allegato I.
4. Fatto salvo l’art. 13, comma 3, lettera a), nel caso
di una SE costituita mediante trasformazione, l’accordo
prevede che il coinvolgimento dei lavoratori sia in tutti i
suoi elementi di livello quantomeno identico a quello che
esisteva nella societa’ da trasformare in SE.»
«Art. 6 (Legge applicabile alla procedura di
negoziazione). – 1. La legge applicabile alla procedura di
negoziazione di cui agli articoli 3, 4 e 5 e’ la legge
dello Stato membro in cui e’ situata la sede sociale della
costituenda SE. La SE registrata in Italia ha l’obbligo di
far coincidere l’ubicazione dell’amministrazione centrale
con quella della sede sociale.»
«Art. 7 (Disposizioni di riferimento). – 1. Le
disposizioni di riferimento previste dall’allegato I
trovano applicazione dalla data di iscrizione della SE nel
registro delle imprese:
a) qualora le parti abbiano deciso nel corso di
negoziati di avvalersi di tali disposizioni ai fini della
definizione delle forme di coinvolgimento dei lavoratori
nella costituenda SE;
b) qualora non sia stato concluso alcun accordo entro
il termine previsto all’art. 5, e l’organo competente di
ciascuna delle societa’ partecipanti decida di accettare
l’applicazione delle disposizioni di riferimento alla SE e
di proseguire quindi con l’iscrizione della SE, ed inoltre
la delegazione speciale di negoziazione non abbia preso ai
sensi dell’art. 3, comma 7, la decisione di non aprire
negoziati o di porre termine ai negoziati in corso e di
avvalersi delle norme in materia di informazione e
consultazione dei lavoratori vigenti in Italia e negli
altri Stati membri in cui al SE annovera lavoratori.
2. Le disposizioni di riferimento stabilite
nell’allegato I, parte terza, si applicano soltanto
qualora:
a) nel caso di una SE costituita mediante
trasformazione, le norme vigenti in uno Stato membro in
materia di partecipazione dei lavoratori all’organo di
direzione o di vigilanza si applichino ad una societa’
trasformata in SE;
b) nel caso di una SE costituita mediante fusione:
1) anteriormente all’iscrizione della SE, esista
presso una o piu’ delle sue societa’ partecipanti una o
piu’ delle forme di partecipazione comprendente almeno il
25 per cento del numero complessivo di lavoratori di tutte
le societa’ partecipanti; o
2) anteriormente all’iscrizione della SE, esista
presso una o piu’ delle sue societa’ partecipanti una o
piu’ delle forme di partecipazione comprendente meno del 25
per cento del numero complessivo di lavoratori di tutte le
societa’ partecipanti e la delegazione speciale di
negoziazione decida in tal senso;
c) nel caso di una SE costituita mediante creazione
di una holding o costituzione di un’affiliata:
1) anteriormente all’iscrizione della SE, esista
presso una o piu’ delle sue societa’ partecipanti una o
piu’ delle forme di partecipazione comprendente almeno il
50 per cento del numero complessivo di lavoratori di tutte
le societa’ partecipanti; o
2) anteriormente all’iscrizione della SE, esista
presso una o piu’ delle sue societa’ partecipanti una o
piu’ delle forme di partecipazione comprendente meno del 50
per cento del numero complessivo di lavoratori di tutte le
societa’ partecipanti e la delegazione speciale di
negoziazione decida in tal senso.
3. Se presso diverse societa’ partecipanti esisteva
piu’ di una delle forme di partecipazione, la delegazione
speciale di negoziazione decide quale di esse viene
introdotta nella SE. La delegazione speciale di
negoziazione informa l’organo competente delle societa’
partecipanti delle decisioni da essa adottate ai sensi del
comma 2 e del presente comma.»
«Art. 8 (Segreto e riservatezza). – 1. I membri della
delegazione speciale di negoziazione e dell’organo di
rappresentanza, nonche’ gli esperti che li assistono ed i
rappresentanti dei lavoratori che operano nell’ambito della
procedura per l’informazione e la consultazione non sono
autorizzati a rivelare a terzi notizie ricevute in via
riservata e qualificate come tali dall’organo competente
della SE e delle societa’ partecipanti. Tale divieto
permane anche successivamente alla scadenza del termine
previsto dal mandato. In caso di violazione del divieto,
fatta salva la responsabilita’ civile e quanto previsto
dall’art. 12, si applicano le sanzioni disciplinari
previste dai contratti collettivi applicati.
2. L’organo di vigilanza o di amministrazione della SE
o della societa’ partecipante situato nel territorio
italiano non e’ obbligato a comunicare informazioni che,
secondo criteri obiettivi, siano di natura tale da creare
notevoli difficolta’ al funzionamento della SE, o
eventualmente della societa’ partecipante, o delle sue
affiliate e dipendenze, o da arrecare loro danno.
3. Le parti stipulanti prevedono la costituzione di una
commissione tecnica di conciliazione per le contestazioni
relative alla natura riservata delle notizie fornite e
qualificate come tali, nonche’ per la concreta
determinazione dei criteri obiettivi per l’individuazione
delle informazioni suscettibili di creare notevoli
difficolta’ al funzionamento o all’attivita’ esercitata
dalle imprese affiliate e dipendenze o di arrecare loro
danno.
4. La commissione e’ composta da tre membri
rispettivamente designati:
a) dall’organo di rappresentanza o dai rappresentanti
dei lavoratori che operano nell’ambito della procedura di
informazione e consultazione;
b) dagli organi di direzione o di amministrazione
delle societa’ partecipanti della societa’ europea;
c) dalle parti di comune accordo.
5. In caso di mancato accordo sulla designazione del
terzo membro di cui alla lettera c) del comma 4,
quest’ultimo e’ sorteggiato tra i nominativi compresi in
un’apposita lista di nomi, non superiore a sei,
preventivamente concordata.
6. La commissione conclude i propri lavori entro
quindici giorni dalla data di ricezione del ricorso
proposto dall’organo di cui alla lettera a) del comma 4.»
«Art. 10 (Tutela dei rappresentanti dei lavoratori). –
1. I membri della delegazione speciale di negoziazione, i
membri dell’organo di rappresentanza, i rappresentanti dei
lavoratori che operano nell’ambito di una procedura per
l’informazione e la consultazione e i rappresentanti dei
lavoratori che fanno parte dell’organo di vigilanza o di
amministrazione della SE e che sono impiegati presso la SE,
le sue affiliate o controllate, o dipendenze ovvero una
societa’ partecipante fruiscono, nell’esercizio delle loro
funzioni, della stessa protezione e delle stesse garanzie
previste per i rappresentanti dei lavoratori dalla legge e
dagli accordi e contratti collettivi vigenti negli Stati
membri in cui sono impiegati.
2. Per i rappresentanti di cui al comma 1 tali tutele e
garanzie comportano altresi’ il diritto a permessi
retribuiti per la partecipazione alle riunioni ed il
rimborso dei costi di viaggio e di soggiorno per i periodi
necessari allo svolgimento delle loro funzioni nelle misure
che saranno definite dalle parti stipulanti il contratto
collettivo nazionale di lavoro applicato.
3. Le parti definiscono, nell’ambito dell’accordo di
cui all’art. 4, tutti gli aspetti operativi concernenti
l’esercizio della rappresentanza dei lavoratori nella SE,
nelle sue controllate o dipendenze e nelle societa’
partecipanti.»
«Art. 11 (Sviamento di procedura). – 1. Qualora dopo la
registrazione della societa’ europea intervengano modifiche
sostanziali nella societa’ europea, nelle societa’
partecipanti e nelle affiliate, effettuate con lo scopo di
privare i lavoratori dei loro diritti di coinvolgimento
deve essere posto in essere un nuovo negoziato.
2. Il negoziato e’ avviato su richiesta dei
rappresentanti dei lavoratori delle societa’ sussidiarie o
stabilimenti della societa’ europea e si svolge secondo le
procedure di cui agli articoli da 3 a 7 tenuto conto della
situazione esistente alla data di avvio dei negoziati
inizialmente avviati ai sensi dell’art. 3.»
«Art. 12 (Sanzioni). – 1. Salvo che il fatto
costituisca reato, per la violazione della disposizione di
cui all’art. 8 il direttore generale della Direzione
generale della tutela delle condizioni di lavoro del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentite le
parti interessate, valutati i lavori della commissione
tecnica di cui all’art. 8, applica la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma di danaro da
1.033 euro a 6.198 euro.
2. Qualora sorgano questioni in ordine all’obbligo
dell’organo di vigilanza o di amministrazione della SE o
della societa’ partecipante di cui all’art. 8 di rendere
disponibili le informazioni sul numero dei lavoratori o
agli obblighi di informazione e consultazione stabiliti
nell’accordo di cui all’art. 4, fatte salve le previsioni
di cui all’art. 8, e’ costituita una commissione di
conciliazione composta da membri nominati dalle parti
interessate, presieduta da un soggetto nominato dalle parti
stesse di comune accordo e costituita secondo le regole
dettate all’art. 8. In caso di mancato accordo fra le parti
entro trenta giorni circa la sussistenza degli obblighi, il
direttore generale della Direzione generale della tutela
delle condizioni di lavoro del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, sentite le parti medesime in
contraddittorio tra loro, accerta l’eventuale inadempienza
e ordina l’adempimento degli obblighi stessi. Qualora non
venga ottemperato all’ordine entro il termine di trenta
giorni, il direttore generale applica a carico del soggetto
inadempiente la sanzione amministrativa da 5.165 euro a
30.988 euro.».
«Allegato I
Parte terza.
Disposizioni di riferimento per la partecipazione
1. La partecipazione dei lavoratori alla SE e’
disciplinata dalle seguenti disposizioni:
a) nel caso di una SE costituita mediante
trasformazione, se le norme vigenti in uno Stato membro in
materia di partecipazione dei lavoratori all’organo di
amministrazione o di vigilanza si applicavano anteriormente
all’iscrizione, tutti gli elementi della partecipazione dei
lavoratori continuano ad applicarsi alla SE. A tal fine, si
applica per quanto possibile la lettera b);
b) negli altri casi di costituzione di una SE i
lavoratori della SE e delle sue affiliate e dipendenze e/o
il loro organo di rappresentanza sono autorizzati ad
eleggere, designare, raccomandare o ad opporsi alla
designazione di un numero di membri dell’organo di
amministrazione o di vigilanza della SE pari alla piu’ alta
quota applicabile nelle societa’ partecipanti prima
dell’iscrizione della SE.
2. Se nessuna delle societa’ partecipanti era soggetta
a disposizioni per la partecipazione prima dell’iscrizione
della SE, non vi e’ l’obbligo di introdurre disposizioni
per la partecipazione dei lavoratori.
3. La ripartizione dei seggi dell’organo di
amministrazione o di quello di vigilanza tra i membri
rappresentanti dei lavoratori nei vari Stati membri o le
modalita’ secondo cui i lavoratori della SE possono
raccomandare la designazione dei membri di detti organi od
opporvisi sono decise dall’organo di rappresentanza in
funzione della proporzione di lavoratori della SE impiegati
in ciascuno Stato membro. Se i lavoratori di uno o piu’
Stati membri non sono soggetti al criterio proporzionale,
l’organo di rappresentanza designa uno dei membri dello
Stato membro in questione, in particolare dello Stato
membro in cui la SE ha la sede sociale, laddove opportuno.
Ciascuno Stato membro puo’ determinare le modalita’ secondo
cui devono essere ripartiti i seggi dell’organo di
amministrazione o di quello di vigilanza che sono ad esso
assegnati.
4. Tutti i membri eletti, designati o raccomandati
dall’organo di rappresentanza o eventualmente dai
lavoratori per l’organo di amministrazione o, se del caso,
di vigilanza della SE, sono membri a pieno titolo di tale
organo, con gli stessi diritti e gli stessi obblighi dei
membri che rappresentano gli azionisti, compreso il diritto
di voto.».

(1) Direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019

CAPO -I

Trasformazioni transfrontaliere

Articolo 86 bis

Ambito di applicazione

1.  

Il presente capo si applica alle trasformazioni di società di capitali costituite in conformità della legislazione di uno Stato membro e aventi la propria sede sociale, l’amministrazione centrale o il centro di attività principale nell’Unione in società di capitali soggette al diritto di un altro Stato membro.

2.  

Il presente capo non si applica alle trasformazioni transfrontaliere a cui partecipa una società avente per oggetto l’investimento collettivo di capitali raccolti presso il pubblico, che opera secondo il principio della ripartizione del rischio e le cui quote, a richiesta dei possessori, sono riscattate o rimborsate, direttamente o indirettamente, attingendo alle attività di detta società. Gli atti o le operazioni compiuti da tale società per garantire che la quotazione in borsa delle sue quote non vari in modo significativo rispetto al valore netto d’inventario sono considerati equivalenti a un tale riscatto o rimborso.

3.  

Gli Stati membri provvedono a che il presente capo non si applichi alle società che si trovino in una delle situazioni seguenti:

a)

società in liquidazione e che hanno iniziato la distribuzione del proprio patrimonio attivo fra i propri azionisti;

b)

società sottoposte a strumenti, poteri e meccanismi di risoluzione di cui al titolo IV della direttiva 2014/59/UE.

4.  

Gli Stati membri possono decidere di non applicare il presente capo alle società che sono:

a)

sottoposte a procedure di insolvenza o sottoposte a quadri di ristrutturazione preventiva;

b)

sottoposte a procedure di liquidazione, diverse da quelle di cui al paragrafo 3, lettera a); o

c)

sottoposte a misure di prevenzione della crisi come definite all’articolo 2, paragrafo 1, punto 101, della direttiva 2014/59/UE.

Articolo 86 ter

Definizioni

Ai fini del presente capo si applicano le definizioni seguenti:

1)

“società” una società di capitali di uno dei tipi elencati nell’allegato II che effettua una trasformazione transfrontaliera;

2)

“trasformazione transfrontaliera”: l’operazione mediante la quale una società, senza essere sciolta né sottoposta a liquidazione, pur conservando la propria personalità giuridica, muta il tipo in cui è iscritta nello Stato membro di partenza in uno dei tipi di società elencati nell’ allegato II previsti per le società nello Stato membro di destinazione, nel quale trasferisce almeno la sede sociale;

3)

“Stato membro di partenza”: lo Stato membro nel quale la società è iscritta prima della trasformazione transfrontaliera;

4)

“Stato membro di destinazione”: lo Stato membro nel quale la società trasformata è iscritta in esito alla trasformazione transfrontaliera;

5)

“società trasformata”: una società costituita nello Stato membro di destinazione come conseguenza di una trasformazione transfrontaliera.

Articolo 86 quarter

Procedure e formalità

Nel rispetto del diritto dell’Unione, le procedure e formalità da assolvere ai fini della trasformazione transfrontaliera sono disciplinate dal diritto dello Stato membro di partenza, per la parte finalizzata all’ottenimento del certificato preliminare alla trasformazione, e dal diritto dello Stato membro di destinazione, per la parte successiva al ricevimento di tale certificato.

Articolo 86 quinquies

Progetto di trasformazione transfrontaliera

L’organo di amministrazione o di direzione della società prepara il progetto di trasformazione transfrontaliera. Tale progetto comprende almeno gli elementi seguenti:

a)

il tipo e la denominazione della società nello Stato membro di partenza e l’ubicazione della sua sede sociale in tale Stato membro;

b)

il tipo e la denominazione proposte per la società trasformata nello Stato membro di destinazione e l’ubicazione della sede sociale proposta per tale società in tale Stato membro;

c)

l’atto costitutivo della società nello Stato membro di destinazione, se del caso, e lo statuto, se forma oggetto di un atto separato;

d)

il calendario indicativo proposto per la trasformazione transfrontaliera;

e)

i diritti accordati dalla società trasformata ai soci titolari di diritti speciali o ai possessori di titoli diversi dalle azioni che rappresentano il capitale sociale o le misure proposte nei loro confronti;

f)

le salvaguardie offerte ai creditori, quali garanzie e impegni;

g)

tutti i vantaggi particolari eventualmente attribuiti ai membri degli organi di amministrazione, di direzione, di vigilanza o di controllo della società;

h)

se la società abbia beneficiato di incentivi o sovvenzioni nello Stato membro di partenza nel corso dell’ultimo quinquennio;

i)

i dati sulla liquidazione in denaro offerta ai soci in conformità dell’articolo 86 decies;

j)

le probabili ripercussioni della trasformazione transfrontaliera sull’occupazione;

k)

se del caso, le informazioni sulle procedure secondo le quali sono stabilite, a norma dell’articolo 86 terdecies, le modalità relative al coinvolgimento dei lavoratori nella definizione dei loro diritti di partecipazione nella società trasformata.

Articolo 86 sexies

Relazione dell’organo di amministrazione o di direzione ai soci e ai dipendenti

1.  

L’organo di amministrazione o di direzione della società redige una relazione destinata ai soci e ai dipendenti nella quale illustra e giustifica gli aspetti giuridici ed economici della trasformazione transfrontaliera ed espone le implicazioni della trasformazione transfrontaliera per i dipendenti.

La relazione illustra in particolare le implicazioni della trasformazione transfrontaliera per l’attività futura della società.

2.  

La relazione comprende altresì una sezione destinata ai soci e una sezione destinata ai dipendenti.

La società può decidere di elaborare un’unica relazione contenente tali due sezioni o elaborare due relazioni separate, contenenti la sezione pertinente, destinate rispettivamente ai soci e ai dipendenti.

3.  

La sezione della relazione destinata ai soci illustra, in particolare, gli aspetti seguenti:

a)

la liquidazione in denaro e il metodo utilizzato per determinare tale liquidazione;

b)

le implicazioni della trasformazione transfrontaliera per i soci;

c)

i diritti e i mezzi di ricorso di cui i soci dispongono a norma dell’articolo 86 decies.

4.  

La sezione della relazione destinata ai soci non è obbligatoria se tutti i soci della società hanno concordato di prescindere da tale requisito. Gli Stati membri possono escludere le società unipersonali dall’applicazione del presente articolo.

5.  

La sezione della relazione destinata ai dipendenti illustra in particolare gli aspetti seguenti:

a)

le implicazioni della trasformazione transfrontaliera per i rapporti di lavoro come anche, se del caso, le eventuali misure per salvaguardare tali rapporti;

b)

le eventuali modifiche sostanziali delle condizioni d’impiego applicabili o dell’ubicazione dei centri di attività della società;

c)

in che modo gli elementi di cui alle lettere a) e b) incidono sulle imprese controllate.

6.  

La relazione o le relazioni sono messe a disposizione dei soci e dei rappresentanti dei lavoratori della società o, in loro mancanza, dei lavoratori stessi in ogni caso in forma elettronica, unitamente al progetto di trasformazione transfrontaliera, se disponibile, almeno sei settimane prima della data dell’assemblea generale di cui all’articolo 86 nonies.

7.  

I soci sono informati se l’organo di amministrazione o di direzione o della società riceve in tempo utile un parere sulle informazioni di cui ai paragrafi 1 e 5, espresso dai rappresentanti dei lavoratori della società o, in loro mancanza, dai lavoratori stessi, secondo quanto previsto dal diritto nazionale; il parere è accluso alla relazione.

8.  

La sezione della relazione destinata ai dipendenti non è necessaria se la società, e le sue eventuali controllate, hanno come unici dipendenti i membri dell’organo di amministrazione o di direzione.

9.  

Qualora, conformemente al paragrafo 4, si prescinda dalla sezione della relazione destinata ai soci prevista al paragrafo 3 e la sezione destinata ai dipendenti prevista al paragrafo 5 non sia necessaria ai sensi del paragrafo 8, la relazione non è obbligatoria.

10.  

I paragrafi da 1 a 9 del presente articolo lasciano impregiudicati i diritti e le procedure di informazione e consultazione applicabili introdotti a livello nazionale in recepimento della direttiva 2002/14/CE e della direttiva 2009/38/CE.

Articolo 86 septies

Relazione dell’esperto indipendente

1.  

Gli Stati membri provvedono a che un esperto indipendente esamini il progetto di trasformazione transfrontaliera e rediga una relazione destinata ai soci. Tale relazione è messa a loro disposizione almeno un mese prima della data dell’assemblea generale prevista all’articolo 86 nonies. A seconda di quanto previsto dalla legislazione dello Stato membro, l’esperto può essere una persona fisica o una persona giuridica.

2.  

La relazione di cui al paragrafo 1 comprende in ogni caso il parere dell’esperto in merito alla adeguatezza della liquidazione in denaro. Nel valutare la liquidazione in denaro, l’esperto considera l’eventuale prezzo di mercato delle azioni nella società prima dell’annuncio della proposta di trasformazione o il valore della società, prescindendo dall’effetto della trasformazione proposta, calcolato secondo metodi di valutazione generalmente riconosciuti. La relazione deve almeno:

a)

indicare il metodo o i metodi utilizzati per la determinazione della liquidazione in denaro proposta;

b)

precisare se il metodo o i metodi sono adeguati per valutare la liquidazione in denaro, indicare il valore ottenuto utilizzando tali metodi e fornire un parere sull’importanza relativa attribuita a tali metodi nella determinazione della liquidazione; e

c)

descrivere le eventuali difficoltà particolari di valutazione.

L’esperto ha il diritto di ottenere dalla società tutte le informazioni necessarie per l’assolvimento dei propri compiti.

3.  

L’esame del progetto di trasformazione transfrontaliera da parte di un esperto indipendente e la relazione dell’esperto indipendente non occorrono qualora tutti i soci della società decidano di farne a meno.

Gli Stati membri possono escludere le società unipersonali dall’applicazione del presente articolo.

Articolo 86 octies

Pubblicità

1.  

Gli Stati membri dispongono che i documenti seguenti siano comunicati dalla società e pubblicati nel registro dello Stato membro di partenza almeno un mese prima della data dell’assemblea generale prevista all’articolo 86 nonies:

a)

il progetto di trasformazione transfrontaliera; e

b)

un avviso che informa i soci, i creditori e i rappresentanti dei lavoratori della società o, in mancanza di tali rappresentanti, i lavoratori stessi, della possibilità di presentare alla società, almeno cinque giorni lavorativi prima della data dell’assemblea generale, osservazioni sul progetto di trasformazione transfrontaliera.

Gli Stati membri possono esigere che la relazione dell’esperto indipendente sia comunicata e pubblicata nel registro.

Gli Stati membri provvedono a che la società sia in grado di eliminare le informazioni riservate dalla pubblicazione della relazione dell’esperto indipendente.

I documenti cui è stata data pubblicità in conformità del presente paragrafo sono accessibili anche attraverso il sistema di interconnessione dei registri.

2.  

Gli Stati membri possono esonerare una società dall’obbligo di pubblicità imposto dal paragrafo 1 del presente articolo se, per un periodo continuativo che inizia non più tardi di un mese prima della data fissata per l’assemblea generale prevista all’articolo 86 nonies e finisce non prima della conclusione di tale assemblea generale, tale società rende disponibili al pubblico i documenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo nel suo sito web, senza costi per il pubblico.

Tuttavia, gli Stati membri non subordinano tale esonero a requisiti o limitazioni diversi da quelli necessari per garantire la sicurezza del sito web e l’autenticità dei documenti, e proporzionati al conseguimento di tali obiettivi.

3.  

Ove la società renda disponibili i termini del progetto di trasformazione transfrontaliera a norma del paragrafo 2 del presente articolo, essa trasmette al registro dello Stato membro di partenza, almeno un mese prima della data dell’assemblea generale prevista all’articolo 86 nonies, le informazioni seguenti:

a)

il tipo, la denominazione della società e la sua sede sociale nello Stato membro di partenza nonché il tipo e la denominazione proposti per la società trasformata nello Stato membro di destinazione e la sua sede sociale proposta in tale Stato membro;

b)

il registro presso il quale sono stati depositati gli atti di cui all’articolo 14 riferiti alla società e il relativo numero di iscrizione in tale registro;

c)

l’indicazione delle modalità di esercizio dei diritti da parte dei creditori, dei dipendenti e dei soci; e

d)

l’indicazione del sito web nel quale sono accessibili per via telematica, gratuitamente, il progetto di trasformazione transfrontaliera, l’avviso previsto al paragrafo 1, la relazione dell’esperto e le informazioni esaurienti sulle modalità di cui alla lettera c) del presente paragrafo.

Il registro dello Stato membro di partenza rende disponibili pubblicamente le informazioni di cui ai punti da a) a d) del primo comma.

4.  

Gli Stati membri provvedono a che sia possibile assolvere interamente per via telematica agli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 3, senza necessità che i richiedenti compaiano di persona dinanzi all’autorità competente nello Stato membro di partenza, conformemente alle disposizioni pertinenti del titolo I, capo III.

5.  

Oltre alla pubblicità prevista ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo, gli Stati membri possono esigere che il progetto di trasformazione transfrontaliera o le informazioni previste al paragrafo 3 del presente articolo siano pubblicati nel bollettino nazionale o tramite una piattaforma elettronica centrale, conformemente all’articolo 16, paragrafo 3. In tal caso provvedono a che il registro trasmetta al bollettino nazionale o a una piattaforma elettronica centrale le informazioni d’interesse.

6.  

Gli Stati membri provvedono a che la documentazione prevista al paragrafo 1 o le informazioni previste al paragrafo 3 siano accessibili al pubblico gratuitamente attraverso il sistema di interconnessione dei registri.

Gli Stati membri inoltre provvedono a che, per la pubblicità prevista ai paragrafi 1 e 3 e, se applicabile, per la pubblicazione di cui al paragrafo 5, il registro imponga alla società oneri non superiori al recupero dei costi amministrativi di erogazione di tali servizi.

Articolo 86 nonies

Approvazione dell’assemblea generale

1.  

Dopo aver preso conoscenza delle relazioni di cui agli articoli 86 sexies e 86 septies, se applicabili, dei pareri espressi dai dipendenti in conformità dell’articolo 86 sexies e delle osservazioni presentate in conformità dell’articolo 86 octies, l’assemblea generale della società delibera se approvare il progetto di trasformazione transfrontaliera e se modificare l’atto costitutivo e lo statuto, se quest’ultimo forma oggetto di un atto separato.

2.  

L’assemblea generale della società può subordinare l’esecuzione della trasformazione transfrontaliera alla condizione della espressa ratifica da parte sua delle modalità previste all’articolo 86 terdecies.

3.  

Gli Stati membri dispongono che la maggioranza necessaria per l’approvazione del progetto di trasformazione transfrontaliera e di qualsiasi modifica dello stesso sia pari ad almeno due terzi, ma a non oltre il 90 %, dei voti attribuiti alle azioni o al capitale sottoscritto rappresentati nell’assemblea generale. In nessun caso la percentuale minima di voti richiesta è superiore a quella che il diritto nazionale prevede per l’approvazione di una fusione transfrontaliera.

4.  

Se una clausola del progetto di trasformazione transfrontaliera o una qualsiasi modifica dell’atto costitutivo della società trasformanda determina un aumento degli obblighi economici di un socio nei confronti della società o di terzi, gli Stati membri possono richiedere, in tali circostanze specifiche, che tale clausola o la modifica dell’atto costitutivo siano approvati dal socio interessato, a condizione che tale socio non sia in grado di esercitare i diritti enunciati all’articolo 86 decies.

5.  

Gli Stati membri impediscono che l’approvazione della trasformazione transfrontaliera deliberata dall’assemblea generale possa essere contestata solo per i motivi seguenti:

a)

la liquidazione in denaro a norma dell’articolo 86 quinquies, lettera i), è stata determinata in modo non adeguato; o

b)

le informazioni fornite in merito alla liquidazione in denaro di cui alla lettera a) non sono conformi alle prescrizioni di legge.

Articolo 86 decies

Tutela dei soci

1.  

Gli Stati membri provvedono a che quanto meno i soci che hanno votato contro il progetto di trasformazione transfrontaliera abbiano il diritto di alienare le loro azioni, in cambio di una adeguata liquidazione in denaro, alle condizioni stabilite ai paragrafi da 2 a 5.

Gli Stati membri possono riconoscere il diritto di cui al primo comma anche ad altri soci della società.

Gli Stati membri possono esigere che l’opposizione esplicita al progetto di trasformazione transfrontaliera, le intenzioni dei soci di esercitare il loro diritto di alienare le loro azioni, o entrambe, siano adeguatamente documentate al più tardi nell’assemblea generale prevista all’articolo 86 nonies. Gli Stati membri possono permettere che la registrazione dell’opposizione al progetto di trasformazione transfrontaliera sia considerata un’adeguata documentazione di un voto contrario.

2.  

Gli Stati membri fissano il termine entro il quale i soci di cui al paragrafo 1 sono tenuti a comunicare alla società la loro decisione di esercitare il diritto di alienare le proprie azioni. Tale termine cade entro un mese dall’assemblea generale prevista all’articolo 86 nonies. Gli Stati membri provvedono a che la società fornisca un indirizzo elettronico al quale trasmettere tale dichiarazione per via elettronica.

3.  

Gli Stati membri fissano inoltre il termine entro il quale deve essere pagata la liquidazione in denaro specificata nel progetto di trasformazione transfrontaliera. Tale termine non può cadere più di due mesi dopo la data in cui, conformemente all’articolo 86 octodecies, la trasformazione transfrontaliera ha acquistato efficacia.

4.  

Gli Stati membri provvedono a che i soci che hanno comunicato la loro decisione di esercitare il diritto di alienare le proprie azioni, ma che ritengono inadeguata la liquidazione in denaro offerta dalla società siano legittimati ad agire per ottenere un conguaglio in denaro davanti l’autorità competente o a un organismo incaricato a norma del diritto nazionale. Gli Stati membri fissano un termine finale per la proposizione della domanda relativa al conguaglio in denaro.

Gli Stati membri possono prevedere che la decisione finale in merito alla corresponsione di un conguaglio in denaro si applichi a tutti i soci che hanno comunicato la loro decisione di esercitare il diritto di alienare le proprie azioni conformemente al paragrafo 2.

5.  

Gli Stati membri provvedono a che i diritti previsti ai paragrafi da 1 a 4 siano disciplinati dal diritto dello Stato membro di partenza e a che la competenza esclusiva a risolvere qualsiasi controversia relativa a tali diritti spetti a tale Stato membro di partenza.

Articolo 86 undecies

Tutela dei creditori

1.  

Gli Stati membri prevedono un adeguato sistema di tutela degli interessi dei creditori i cui crediti siano anteriori alla pubblicazione del progetto di trasformazione transfrontaliera e che non siano ancora scaduti al momento di tale pubblicità.

Gli Stati membri provvedono a che, entro tre mesi dalla pubblicazione del progetto di trasformazione transfrontaliera prevista all’articolo 86 octies, il creditore che non è soddisfatto delle garanzie offerte nel progetto di trasformazione transfrontaliera di cui all’articolo 86 quinquies, lettera f), possa rivolgersi alla competente autorità amministrativa o giudiziaria per ottenere garanzie adeguate, a condizione che possa dimostrare, in modo credibile, che, in conseguenza della trasformazione transfrontaliera, il soddisfacimento dei suoi crediti è in pericolo e che la società non ha fornito adeguate garanzie.

Gli Stati membri provvedono a che le garanzie siano subordinate all’efficacia della trasformazione transfrontaliera a norma dell’articolo 86 octodecies.

2.  

Gli Stati membri possono esigere che l’organo di amministrazione o di direzione della società fornisca una dichiarazione che rifletta accuratamente la situazione finanziaria della società a una data non anteriore a un mese rispetto alla pubblicazione della dichiarazione. Nella dichiarazione l’organo di amministrazione o di direzione afferma che a sua conoscenza, viste le informazioni di cui dispone alla data di tale dichiarazione ed effettuate indagini ragionevoli, nulla indica che la società possa, una volta che la trasformazione avrà efficacia, non essere in grado di rispondere delle proprie obbligazioni alla scadenza. La dichiarazione è resa pubblica unitamente al progetto di trasformazione transfrontaliera a norma dell’articolo 86 octies.

3.  

I paragrafi 1 e 2 lasciano impregiudicata l’applicazione della normativa dello Stato membro di partenza in materia di soddisfacimento o garanzia degli obblighi pecuniari o non pecuniari nei confronti di amministrazioni ed enti pubblici.

4.  

Gli Stati membri provvedono a che i creditori i cui crediti siano anteriori alla data di pubblicazione del progetto di trasformazione transfrontaliera possano agire in giudizio contro la società anche nello Stato membro di partenza, entro due anni dalla data in cui la trasformazione ha acquistato efficacia, senza pregiudizio delle norme sulla competenza derivanti dal diritto dell’Unione o nazionale o da un accordo contrattuale. Tale facoltà di agire in giudizio si aggiunge alle altre norme sulla scelta del foro competente applicabili conformemente al diritto dell’Unione.

Articolo 86 duodecies

Informazione e consultazione dei lavoratori

1.  

Gli Stati membri provvedono a che i diritti di informazione e consultazione dei lavoratori siano rispettati in relazione alla trasformazione transfrontaliera e siano esercitati in conformità del quadro giuridico stabilito dalla direttiva 2002/14/CE nonché, se del caso, dalla direttiva 2009/38/CE, per le imprese e i gruppi di imprese di dimensioni comunitarie. Gli Stati membri possono decidere di applicare i diritti di informazione e consultazione ai lavoratori di società che non siano quelle di cui all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2002/14/CE.

2.  

Nonostante l’articolo 86 sexies, paragrafo 7, e l’articolo 86 octies, paragrafo 1, lettera b), gli Stati membri provvedono a che i diritti di informazione e consultazione dei lavoratori siano rispettati quanto meno prima che si deliberi sul progetto di trasformazione transfrontaliera o la relazione di cui all’articolo 86 sexies, secondo quale dei due sia anteriore, in modo da dare ai lavoratori una risposta motivata prima dell’assemblea generale prevista all’articolo 86 nonies.

3.  

Senza pregiudizio di eventuali disposizioni e pratiche in vigore più favorevoli ai lavoratori, gli Stati membri definiscono le modalità pratiche per l’esercizio del diritto di informazione e consultazione conformemente all’articolo 4 della direttiva 2002/14/CE.

Articolo 86 terdecies

Partecipazione dei lavoratori

1.  

Fatto salvo il paragrafo 2, la società trasformata è soggetta alle disposizioni vigenti in materia di partecipazione dei lavoratori, ove esistano, nello Stato membro di destinazione.

2.  

Le disposizioni vigenti in materia di partecipazione dei lavoratori, ove esistano, nello Stato membro di destinazione non si applicano se, nei sei mesi precedenti la pubblicazione del progetto di trasformazione transfrontaliera, la società ha alle sue dipendenze un numero medio di lavoratori pari ai quattro quinti della soglia che il diritto dello Stato membro di partenza impone per attivare la partecipazione dei lavoratori ai sensi dell’articolo 2, lettera k), della direttiva 2001/86/CE oppure se la legislazione dello Stato membro di destinazione:

a)

non prevede un livello di partecipazione dei lavoratori almeno identico a quello attuato nella società prima della trasformazione transfrontaliera, misurato con riferimento alla quota di rappresentanti dei lavoratori tra i membri dell’organo di amministrazione o dell’organo di vigilanza o dei rispettivi comitati o del gruppo dirigente competente per i centri di profitto della società, qualora sia prevista la rappresentanza dei lavoratori; oppure

b)

non prevede, per i lavoratori di stabilimenti della società trasformata situati in altri Stati membri, un diritto ad esercitare diritti di partecipazione identico a quello di cui godono i lavoratori impiegati nello Stato membro di destinazione.

3.  

Nei casi di cui al paragrafo 2 del presente articolo la partecipazione dei lavoratori nella società trasformata e il loro coinvolgimento nella definizione dei relativi diritti sono disciplinati dagli Stati membri, mutatis mutandis e fatti salvi i paragrafi da 4 a 7 del presente articolo, secondo i principi e le modalità di cui all’articolo 12, paragrafi 2 e 4, del regolamento (CE) n. 2157/2001 e a norma delle disposizioni seguenti della direttiva 2001/86/CE:

a)

articolo 3, paragrafo 1; articolo 3, paragrafo 2, lettera a), punto i); articolo 3, paragrafo 2, lettera b); articolo 3, paragrafo 3; articolo 3, paragrafo 4, prime due frasi; e articolo 3, paragrafi 5 e 7;

b)

articolo 4, paragrafo 1; articolo 4, paragrafo 2, lettere a), g) e h); e articolo 4, paragrafi 3 e 4;

c)

articolo 5;

d)

articolo 6

e)

articolo 7, paragrafo 1, ad eccezione del secondo trattino della lettera b);

f)

articoli 8, 10, 11 e 12; e

g)

allegato, parte terza, lettera a).

4.  

Nello stabilire i principi e le modalità di cui al paragrafo 3 gli Stati membri:

a)

conferiscono alla delegazione speciale di negoziazione il diritto di decidere, alla maggioranza dei due terzi dei suoi membri che rappresenti almeno due terzi dei lavoratori, di non avviare negoziati o di porre termine ai negoziati già avviati e di attenersi alle disposizioni in materia di partecipazione vigenti nello Stato membro di destinazione;

b)

possono stabilire, qualora in seguito a negoziati preliminari si applichino le disposizioni di riferimento per la partecipazione e nonostante tali disposizioni, di limitare la quota di rappresentanti dei lavoratori nell’organo di amministrazione della società trasformata. Tuttavia, qualora nella società i rappresentanti dei lavoratori costituiscano almeno un terzo dell’organo di amministrazione o di vigilanza, tale limitazione non può in alcun caso tradursi in una quota di rappresentanti dei lavoratori nell’organo di amministrazione inferiore a un terzo;

c)

provvedono a che le norme sulla partecipazione dei lavoratori applicabili prima della trasformazione transfrontaliera continuino ad applicarsi fino alla data di applicazione delle norme concordate successivamente o, in mancanza di queste, fino all’applicazione di disposizioni di riferimento in conformità dell’allegato, parte terza, lettera a), della direttiva 2001/86/CE.

5.  

L’estensione dei diritti di partecipazione ai lavoratori della società trasformata impiegati in altri Stati membri, di cui al paragrafo 2, lettera b), non comporta alcun obbligo, per gli Stati membri che optano per questa formula, di tener conto di tali lavoratori al momento di calcolare l’ordine di grandezza delle soglie che fanno scattare i diritti di partecipazione in virtù della legislazione nazionale.

6.  

Se la società trasformata è destinata ad essere gestita in regime di partecipazione dei lavoratori in conformità delle norme richiamate al paragrafo 2, la società è obbligata ad assumere una forma giuridica che permetta l’esercizio dei diritti di partecipazione.

7.  

La società trasformata gestita in regime di partecipazione dei lavoratori è obbligata ad adottare provvedimenti per garantire la tutela dei diritti di partecipazione dei lavoratori in caso di operazioni di trasformazione, fusione o scissione, siano esse transfrontaliere o nazionali, effettuate nei quattro anni successivi alla data di efficacia della trasformazione transfrontaliera, applicando, mutatis mutandis, le disposizioni stabilite nei paragrafi da 1 a 6.

8.  

La società comunica senza indebito ritardo ai dipendenti o ai loro rappresentanti l’esito dei negoziati sulla partecipazione dei lavoratori.

Articolo 86 quaterdecies

Certificato preliminare alla trasformazione

1.  

Gli Stati membri designano l’organo giurisdizionale, il notaio o altra autorità competente a controllare la legalità delle trasformazioni transfrontaliere per quelle parti della procedura disciplinate dal diritto dello Stato membro di partenza e a rilasciare il certificato preliminare alla trasformazione attestante il soddisfacimento di tutte le condizioni applicabili e il regolare adempimento di tutte le procedure e formalità nello Stato membro di partenza (“autorità competente”).

In tale adempimento delle procedure e delle formalità può rientrare il soddisfacimento o la garanzia delle obbligazioni pecuniarie o non pecuniarie nei confronti di amministrazioni ed enti pubblici, o il rispetto di particolari prescrizioni settoriali, compresa la garanzia degli obblighi derivanti da procedimenti in corso.

2.  

Gli Stati membri provvedono a che la domanda di certificato preliminare alla trasformazione presentata dalla società sia corredata:

a)

del progetto di trasformazione transfrontaliera;

b)

della relazione e del parere allegato, se esistente, previsti all’articolo 86 sexies, nonché della relazione prevista all’articolo 86 septies, ove disponibili;

c)

delle eventuali osservazioni presentate conformemente all’articolo 86 octies, paragrafo 1; e

d)

di informazioni sull’approvazione da parte dell’assemblea generale di cui all’articolo 86 nonies.

3.  

Gli Stati membri possono esigere che la domanda della società di rilascio del certificato preliminare sia corredata di informazioni supplementari, concernenti segnatamente:

a)

il numero di dipendenti al tempo in cui è stato redatto il progetto di trasformazione transfrontaliera;

b)

l’esistenza di società controllate e la loro rispettiva ubicazione geografica;

c)

informazioni in merito al soddisfacimento degli obblighi della società nei confronti di amministrazioni ed enti pubblici.

Ai fini del presente paragrafo, le autorità competenti possono richiedere ad altre autorità pertinenti le informazioni in questione, qualora esse non siano state fornite dalla società.

4.  

Gli Stati membri provvedono a che sia possibile presentare interamente per via telematica la domanda prevista ai paragrafi 2 e 3, compresi le informazioni e i documenti, senza che i richiedenti debbano comparire di persona dinanzi all’autorità competente, conformemente alle disposizioni pertinenti del titolo I, capo III.

5.  

Ai fini del rispetto delle disposizioni sulla partecipazione dei lavoratori previste all’articolo 86 terdecies, l’autorità competente dello Stato membro di partenza verifica se il progetto di trasformazione transfrontaliera contiene informazioni sulle procedure per determinare le pertinenti modalità applicabili, e sulle relative alternative possibili.

6.  

Ai fini del controllo previsto al paragrafo 1 l’autorità competente esamina:

a)

tutte le informazioni e tutti i documenti trasmessi all’autorità competente conformemente ai paragrafi 2 e 3;

b)

se del caso, la segnalazione da parte della società dell’avvenuto avvio della procedura di cui all’articolo 86 terdecies, paragrafi 3 e 4.

7.  

Gli Stati membri provvedono a che il controllo di cui al paragrafo 1 sia effettuato entro tre mesi dalla data di ricevimento dei documenti e della notizia dell’approvazione della trasformazione transfrontaliera da parte dell’assemblea generale della società. Tale controllo sfocia in uno degli esiti seguenti:

a)

l’autorità competente rilascia il certificato preliminare alla trasformazione se viene stabilito che la trasformazione transfrontaliera soddisfa tutte le condizioni applicabili, e che sono state espletate tutte le procedure e le formalità necessarie;

b)

l’autorità competente non rilascia il certificato preliminare alla trasformazione, informando la società dei motivi della decisione assunta, se viene stabilito che la trasformazione transfrontaliera non soddisfa tutte le condizioni applicabili, o che non sono state espletate tutte le procedure e le formalità necessarie; in tal caso l’autorità competente può dare alla società l’opportunità di soddisfare le condizioni applicabili o di espletare le procedure e formalità entro un lasso di tempo adeguato.

8.  

Gli Stati membri provvedono a che l’autorità competente non rilasci il certificato preliminare alla trasformazione qualora venga stabilito, in conformità del diritto nazionale, che una trasformazione transfrontaliera è effettuata per scopi abusivi o fraudolenti, comportando la o essendo diretta all’evasione o all’elusione del diritto dell’Unione o nazionale, ovvero per scopi criminali.

9.  

Se, durante il controllo previsto al paragrafo 1, l’autorità competente nutre seri dubbi che la trasformazione transfrontaliera sia effettuata per scopi abusivi o fraudolenti, comportando la o essendo diretta all’evasione o all’elusione del diritto dell’Unione o nazionale, ovvero per scopi criminali, l’autorità tiene conto dei fatti e delle circostanze d’interesse, quali, se pertinenti e non considerati separatamente, gli elementi indicativi di cui sia venuta a conoscenza nel corso del controllo di cui al paragrafo 1, anche consultando le autorità pertinenti. La valutazione ai fini del presente paragrafo è effettuata caso per caso, secondo una procedura disciplinata dal diritto nazionale.

10.  

Qualora ai fini della valutazione di cui ai paragrafi 8 e 9 sia necessario tener conto di informazioni supplementari o svolgere ulteriori attività investigative, il periodo di tre mesi di cui al paragrafo 7 può essere prorogato al massimo di altri tre mesi.

11.  

Qualora, a causa della complessità della procedura transfrontaliera, non sia possibile effettuare la valutazione entro i termini di cui ai paragrafi 7 e 10, gli Stati membri provvedono affinché i motivi dell’eventuale ritardo siano comunicati al richiedente prima della scadenza di tali termini.

12.  

Gli Stati membri provvedono affinché l’autorità competente possa consultare altre autorità pertinenti con competenze nei vari settori interessati dalla trasformazione transfrontaliera, comprese quelle dello Stato membro di destinazione, e ottenere da tali autorità e dalla società le informazioni e i documenti necessari per effettuare il controllo di legalità della trasformazione transfrontaliera, all’interno del quadro procedurale previsto dal diritto nazionale. Ai fini della valutazione, l’autorità competente può avvalersi di un esperto indipendente.

Articolo 86 quindecies

Trasmissione del certificato preliminare alla trasformazione

1.  

Gli Stati membri provvedono a che il certificato preliminare alla trasformazione sia condiviso con le autorità di cui all’articolo 86 sexdecies, paragrafo 1, attraverso il sistema di interconnessione dei registri.

Gli Stati membri provvedono inoltre a che il certificato preliminare alla trasformazione sia disponibile attraverso il sistema di interconnessione dei registri

2.  

L’accesso al certificato preliminare alla trasformazione è gratuito per le autorità di cui all’articolo 86 sexdecies, paragrafo 1, e per i registri.

Articolo 86 sexdecies

Controllo della legalità della trasformazione transfrontaliera da parte dello Stato membro di destinazione

1.  

Gli Stati membri designano l’organo giurisdizionale, il notaio o altra autorità competente a controllare la legalità della trasformazione transfrontaliera per la parte della procedura disciplinata dal diritto dello Stato membro di destinazione ad approvare la trasformazione transfrontaliera.

Tale autorità si accerta in particolare che la società trasformata rispetti le disposizioni del diritto nazionale relative alla costituzione e all’iscrizione delle società nel registro delle imprese e, se applicabile, che siano state stabilite modalità relative alla partecipazione dei lavoratori a norma dell’articolo 86 terdecies.

2.  

Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, la società trasmette all’autorità prevista al paragrafo 1 del presente articolo il progetto di trasformazione transfrontaliera approvato dall’assemblea generale a norma dell’articolo 86 nonies.

3.  

Ciascuno Stato membro provvede a che la società possa presentare interamente per via telematica la domanda ai fini del paragrafo 1, compresi le informazioni e i documenti necessari, senza che i richiedenti debbano comparire di persona dinanzi all’autorità di cui al paragrafo 1, conformemente alle disposizioni pertinenti del titolo I, capo III.

4.  

L’autorità di cui al paragrafo 1 approva la trasformazione transfrontaliera non appena ha stabilito che sono state regolarmente soddisfatte tutte le rilevanti condizioni e formalità nello Stato membro di destinazione.

5.  

Il certificato preliminare alla trasformazione è accettato dall’autorità di cui al paragrafo 1 del presente articolo quale documento attestante a titolo definitivo il regolare adempimento delle procedure e formalità applicabili nello Stato membro di partenza, in mancanza del quale la trasformazione transfrontaliera non può essere approvata.

Articolo 86 septdecies

Iscrizione

1.  

Il diritto dello Stato membro di partenza e quello dello Stato membro di destinazione stabiliscono, per quanto riguarda i rispettivi territori, le modalità in conformità dell’articolo 16 con cui dare pubblicità nei loro registri dell’avvenuta trasformazione transfrontaliera.

2.  

Gli Stati membri provvedono a che almeno le informazioni seguenti siano inserite nel rispettivo registro:

a)

nel registro dello Stato membro di destinazione, che l’iscrizione della società trasformata è la conseguenza di una trasformazione transfrontaliera;

b)

nel registro dello Stato membro di destinazione, la data di iscrizione della società trasformata;

c)

nel registro dello Stato membro di partenza, che la cancellazione o la soppressione della società dal registro è la conseguenza di una trasformazione transfrontaliera;

d)

nel registro dello Stato membro di partenza, la data della cancellazione o della soppressione della società dal registro;

e)

nei registri dello Stato membro di partenza e dello Stato membro di destinazione, rispettivamente il numero di iscrizione, la denominazione e il tipo della società e il numero di iscrizione, la denominazione e il tipo della società trasformata.

I registri rendono le informazioni di cui al primo comma disponibili al pubblico e accessibili attraverso il sistema di interconnessione dei registri.

3.  

Gli Stati membri provvedono a che il registro dello Stato membro di destinazione trasmetta al registro dello Stato membro di partenza, attraverso il sistema di interconnessione dei registri, comunicazione che la trasformazione transfrontaliera ha acquistato efficacia. Gli Stati membri provvedono a che la società sia cancellata o soppressa immediatamente dal registro al ricevimento di tale comunicazione.

Articolo 86 octodecies

Data di efficacia della trasformazione transfrontaliera

Il diritto dello Stato membro di destinazione determina la data a decorrere dalla quale la trasformazione transfrontaliera acquista efficacia. Tale data è posteriore all’esecuzione del controllo previsto agli articoli 86 quaterdecies e sexdecies.

Articolo 86 novodecies

Effetti della trasformazione transfrontaliera

La trasformazione transfrontaliera comporta, a partire dalla data di cui all’articolo 86 octodecies, gli effetti seguenti:

a)

l’intero patrimonio attivo e passivo della società, compresi tutti i contratti, crediti, diritti e obblighi, appartiene alla società trasformata;

b)

i soci della società continuano a essere soci della società trasformata, a meno che non abbiano alienato le proprie azioni come previsto all’articolo 86 decies, paragrafo 1;

c)

i diritti e gli obblighi della società derivanti da contratti di lavoro o da rapporti di lavoro ed esistenti alla data in cui la trasformazione transfrontaliera acquista efficacia appartengono alla società trasformata.

Articolo 86 vicies

Esperti indipendenti

1.  

Gli Stati membri stabiliscono norme che disciplinano almeno la responsabilità civile dell’esperto indipendente incaricato di redigere la relazione prevista all’articolo 86 septies.

2.  

Gli Stati membri devono disporre di norme atte a garantire:

a)

che l’esperto e la persona giuridica per conto della quale l’esperto opera sia indipendente e non abbia conflitti di interesse con la società che richiede il certificato preliminare alla trasformazione; e

b)

che il parere dell’esperto sia imparziale e obiettivo, e fornito al fine di fornire assistenza all’autorità competente, conformemente ai requisiti di indipendenza e imparzialità previsti dalla legge e dalle norme professionali cui l’esperto è soggetto.

Articolo 86 unvicies

Validità

Non può essere pronunciata la nullità della trasformazione transfrontaliera che ha acquistato efficacia nel rispetto delle procedure previste in recepimento della presente direttiva.

Il primo comma non incide sui poteri degli Stati membri, tra l’altro, in materia di diritto penale, prevenzione del, e lotta al, finanziamento del terrorismo, diritto sociale, fiscalità e applicazione della legge, di imporre misure e sanzioni ai sensi del diritto nazionale dopo la data alla quale la trasformazione transfrontaliera ha acquistato efficacia.

 

Trasformazione transfrontaliera – trasferimento di una società dell’Unione Europea in Bulgaria

L’Unione europea si basa sullo stato di diritto. Ciò significa che ogni azione intrapresa dall’UE si fonda su trattati che sono stati approvati volontariamente e democraticamente da tutti i paesi membri dell’UE. Ad esempio, se un settore politico non è citato in un trattato, la Commissione non può proporre una legge in tale settore.

Un trattato è un accordo vincolante tra i paesi membri dell’UE. Definisce gli obiettivi dell’UE, le regole per le istituzioni dell’UE, il modo in cui vengono prese le decisioni e il rapporto tra l’UE ei suoi paesi membri.

La suddivisione in due trattati UE segue un criterio funzionale: il trattato sull’Unione europea (Treaty on European Union (TEU)) contiene le disposizioni generali che definiscono l’Unione, mentre il trattato sul funzionamento dell’Unione europea (Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU)) contiene le disposizioni specifiche relative all’Unione istituzioni e politiche.

Al DIRITTO DI STABILIMENTO è dedicato il CAPO 2 (artt. dal 49 al 55) del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU))

Tra le disposizioni fondamentali dell’Unione Europea che hanno efficacia diretta negli ordinamenti degli Stati membri vi sono gli Articoli 43-48 del Trattato della Comunità Europea (ora ARTT.49 e 54 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU))) che vietano le restrizioni alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro e garantiscono alle società aventi la loro residenza nell’Unione Europea la libertà di stabilimento nel territorio della Comunità.

“IL DIRITTO DI STABILIMENTO

Articolo 49 TFUE

(ex articolo 43 del TCE)

Nel quadro delle disposizioni che seguono, le restrizioni alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro vengono vietate. Tale divieto si estende altresì alle restrizioni relative all’apertura di agenzie, succursali o filiali, da parte dei cittadini di uno Stato membro stabiliti sul territorio di un altro Stato membro.

La libertà di stabilimento importa l’accesso alle attività autonome e al loro esercizio, nonché la costituzione e la gestione di imprese e in particolare di società ai sensi dell’articolo 54, secondo comma, alle condizioni definite dalla legislazione del paese di stabilimento nei confronti dei propri cittadini, fatte salve le disposizioni del capo relativo ai capitali.

Articolo 54 TFUE

(ex articolo 48 del TCE)

Le società costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro e aventi la sede sociale, l’amministrazione centrale o il centro di attività principale all’interno dell’Unione, sono equiparate, ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente capo, alle persone fisiche aventi la cittadinanza degli Stati membri.

Per società si intendono le società di diritto civile o di diritto commerciale, ivi comprese le società cooperative, e le altre persone giuridiche contemplate dal diritto pubblico o privato, ad eccezione delle società che non si prefiggono scopi di lucro.”

Per libertà di stabilimento si intende la possibilità di costituire e gestire un’impresa o intraprendere una qualsiasi attività economica in un paese della Comunita Europea, anche tramite l’apertura di agenzie, filiali e succursali.

È inoltre garantito il diritto a esercitare attività non salariate.

La libertà di stabilimento pone il divieto di discriminare un imprenditore in base alla nazionalità e si divide in

  • libertà di stabilimento primaria: quando un cittadino di uno stato membro si stabilisce in via definitiva in un altro stato per intraprendere un’attività imprenditoriale;
  • libertà di stabilimento secondaria: quando un cittadino , già stabilito in uno Stato membro, esercita un’attività secondaria in un altro paese della CE (es. apertura di una succursale)

L’art 54 TFUE equipara le società costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro e aventi una delle seguenti caratteristiche alle persone fisiche aventi la cittadinanza degli Stati membri.

La società dev’essere costituita conformemente alla legislazione di uno stato membro.

La conformità dipende dalla modalità di identificazione della società secondo:

il criterio della sede legale (Nei paesi che applicano il criterio della sede legale, come la Germania, la Francia o l’Austria, la società viene identificata in base al luogo in cui ha la propria sede amministrativa o la sede principale dell’attività svolta. Queste società non possono beneficiare della libertà di stabilimento primaria, perché se spostassero la loro sede, non sarebbero più validamente costituite per il paese d’origine e quindi mancherebbe uno dei presupposti dati dall’art 54);

il criterio dell’incorporazione (Nei paesi che applicano il criterio dell’incorporazione, come la Gran Bretagna, l’Irlanda, l’Italia, i Paesi Bassi e la Danimarca, la società viene identificata in base al luogo in cui è iscritta nel registro delle imprese. Queste società possono, ai sensi dell’art. 54 TFUE , spostare la propria sede legale o amministrativa in un altro paese della UE.). Il criterio dell’incorporazione è stata scelto anche dalla Bulgaria.

Per verificare se una società sia costituita conformemente alla legislazione di uno stato membro vale il principio del paese di origine, e quindi possono spostare la sede in un altro paese membro della UE solo le società costituite nei paesi che applicano il criterio dell’incorporazione.

La libertà di stabilimento consente di scegliere fra le leggi societarie degli Stati membri quella ritenuta più idonea per la creazione di una società e per lo svolgimento dell’attività imprenditoriale sul mercato unico

Quindi,  In linea di principio, se nello Stato di partenza si adotta, quale criterio di collegamento e riconoscimento delle società, quello dell’incorporazione, per cui le società sono riconosciute e disciplinate sempre in base alla legge dello Stato nel quale si è perfezionato il procedimento di costituzione, allora in questi Paesi il trasferimento all’estero delle società è ammissibile, mentre non lo è se il Paese adotta il criterio della sede effettiva, per il quale le società sono riconosciute esclusivamente in ragione del loro
collegamento con il territorio. 

Diciamo in linea di principio, in quanto la possibilità effettiva del trasferimento deve essere verificata poi, oltre che con gli eventuali temperamenti del criterio che gli Stati adottano nella pratica, anche alla luce del regime adottato nello Stato di arrivo, ed ecco perché si parla di possibili conflitti tra gli ordinamenti.
Se nello Stato di arrivo vige il principio dell’incorporazione, il trasferimento potrebbe essere ammesso, mentre se vige il principio della sede effettiva, potrebbe non esserlo.

Ora, dato che sia l’Italia che la Bulgaria adottano il principio dell’incorporazione, è possibile considerare in trasferimento in Bulgaria di una società italiana

  • La società deve avere una delle seguenti caratteristiche:
    • Sede sociale all’interno della UE;
    • Amministrazione centrale all’interno della UE;
    • Centro di attività principale all’interno della UE;
    • Scopo di lucro

In questo modo si estende la libertà di stabilimento, data dall’art. 49 alle persone fisiche, anche alle persone giuridiche.

Nella decisione n. 1698 del 10.08.2018 del Tribunale di Sofia (Софийски градски съд (СГС)) al n. 1069/2018, è stato considerato un caso interessante, in cui una società costituita in Belgio, con capitale in contanti versato in euro, è stata rifiutata da un funzionario ai sensi della registrazione , trasferimento della sede legale e nuova registrazione in Bulgaria, non perché il capitale fosse depositato in euro al momento della sua costituzione in Belgio , sebbene fosse rivalutato in BGN equivalente al cambio fisso, ma perché il capitale in BGN è presentato con precisione al centesimo e non in numero intero – BGN. A causa di questo primo rifiuto confermato , la società che intendeva trasferirsi in Bulgaria, con un capitale iniziale conferito al Belgio di € 7.000, che corrisponde a BGN 13.690,81, è stata aumentata di BGN 309,19. , al fine di raggiungere la cifra tonda di BGN 14.000, ed è stata presentata una nuova domanda per il trasferimento della sede legale e per la registrazione in Bulgaria. Confermato anche il secondo diniego dell’ufficiale di registrazione, non essendoci stata alcuna relazione del revisore dei conti della società belga trasformatrice, con Delibera (Решение) n. 260399 del 19.11.2020 delTribunale di Sofia (Софийски градски съд (СГС)) di cui all’ordinanza  n. 1311/2020 e con Delibera n. 203 del 06/04/2021 della Corte di Appello di Sofia (Апелативен съд – София (САС)) di cui all’ordinanza n. 2/2021 , specificando l’iscrizione delle predette circostanze e l’iscrizione della società („ИНТЕА ФР“ ЕООД, ЕИК 206694003)- che ha attualmente un capitale di BGN 14.000, di cui 7.000 euro sono stati versati nel 2013 alla filiale Credit Agricole di Strasburgo, e BGN 309,19 sono stati versati sul conto bulgaro della società.

Senza entrare nei dettagli, il caso non riguarda tanto il riflesso del capitale al penny o all’intero lev, ma il quadro giuridico e la regolamentazione del trasferimento della sede legale di una società commerciale da uno stato membro dell’UE a un altro, che costituisce una conversione . Secondo la decisione del 12 luglio 2012 nella causa C-378/10, VALE Építési, ECLI:EU:C:2012:440 , avviata mediante rinvio pregiudiziale, gli articoli 49 TFUE e 54 TFUE si applicano in caso di ricorso incrociato riorganizzazione transfrontaliera di una società, ad es. quando una società costituita in uno Stato membro trasferisce la propria sede sociale in un altro Stato membro e, a tal fine, la sua iscrizione nel registro di commercio nello Stato membro di origine è contestualmente cancellata, i proprietari del capitale approvano l’atto costitutivo della nuova società in conformità con la legge dello Stato membro ospitante se quest’ultima società ha presentato domanda di iscrizione nel registro delle imprese nello Stato membro ospitante in conformità con la legge di quest’ultimo / Decisione n. 553 del 24.10.2018 del Tribunale Distrettuale (Окръжен съд (ОС ) di Plovdiv n. 730/2018.

La possibilità di trasformazione transfrontaliera di società a responsabilità limitata, registrate conformemente alla legislazione di uno Stato membro, in società a responsabilità limitata disciplinate dalla legislazione di un altro Stato membro, senza necessità di previa costituzione e registrazione della società subentrante nello Stato membro Stato di destinazione, è espressamente disciplinato dalla Direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere (introducendo nel Titolo II, il Capo I, Trasformazioni transfrontaliere, Artt. da 86 bis a 86 unvicies) , ma il termine per il recepimento della citata direttiva è scaduto il 31.01.2023, motivo per cui, fino all’adozione delle necessarie disposizioni di legge e statutarie per l’attuazione della direttiva, le norme applicabili nella Repubblica di Bulgaria per la registrazione di una trasformazione transfrontaliera di una società registrata in un altro stato membro in una società registrata nella Repubblica di Bulgaria sono proprio le disposizioni dell’art. 265г – 265с del Codice Commerciale (ТЪРГОВСКИ ЗАКОН) e 56в – 56е del Regolamento n. 1 del 14.02.2007 / Delibera (Решение) n. 260399 del 19.11.2020 delTribunale di Sofia (Софийски градски съд (СГС)) di cui all’ordinanza  n. 1311/2020 /.

Decisione della Corte di Appello di Sofia n.203 del 06/04/2021

Decisione

  1. 203

Sofia, 06.04.2021

IN NOME DEL POPOLO

CORTE D’APPELLO – SOFIA, 13° TRAGOVSKI a porte chiuse

il sei aprile dell’anno duemilaventuno nella seguente composizione:

Presidente:                         Anelia Zanova

Membri:                               Hristo Lazarov

Nikolai Metanov

considerando il caso commerciale d’appello n. 20211001000002 riportato da Anelia Tsanova secondo l’inventario per il 2021

Il procedimento è ai sensi dell’art. 25, par. 4 di ZTRRYULNC.

  • sentenza n. 260399 del 19.11.2020, emessa ai sensi della n. 1311/20, SGS TO, collegio V-15 ha rigettato il ricorso di PPA avverso il diniego n. 20200713134248/14.07.2020. a un funzionario dell’agenzia di registrazione.
  • scaduto il termine di legge, è stato proposto ricorso da parte della PPA, che impugna la decisione di primo grado in quanto errata, per i motivi esposti in appello, e chiede al giudice di annullarla e di disporre l’accertamento della presunta circostanza.

Sofia Court of Appeal, TO, 13th panel, dopo aver discusso le doglianze in appello in relazione all’atto giudiziario attaccato, rileva quanto segue:

Il ricorso è ammissibile. E’ stata depositata entro il termine di cui all’art. 25, par. 4 della ZTR da una parte nel procedimento di primo grado – una persona autorizzata ai sensi dell’art. 600 c.p.c., avendo diritto ed interesse all’impugnazione al fine di disapplicare le modifiche dichiarate e previa riflessione nelle circostanze del registro di commercio relative alla società a responsabilità limitata.

Il ricorso è stato proposto nei confronti di parte appellabile ex art. 25 della ZTR atto giudiziario valido ed ammissibile.

Nel valutare il merito del ricorso, il giudice ha considerato quanto segue:

Il procedimento innanzi al Registro delle Imprese AB è stato avviato sulla base di una domanda presentata da PPA, modello A4 con iscrizione n. 20200713134248/14.07.2020 per l’iscrizione di “Intea FR” EOOD nel registro delle imprese in base a decisioni del 13.07.2020, adottate dal ricorrente in qualità di unico titolare del capitale di una società a responsabilità limitata estera con il nome “Intea”, registrato nella Repubblica di Francia, per spostare la sede della società nella Repubblica di Bulgaria, aumentare il capitale della società da 7.000 euro a 14.000 BGN, cambiare il nome e adottare un nuovo atto costitutivo della società.

Alla domanda si allegano: atto istitutivo di “Intea FR” EOOD del 13/07/20; dichiarazione ex art. 13, par. ZTR dal 13.07.20; protocollo del 24.05.2013, redatto dalla PA; aggiornato il 24.05.2013. statuto di “Intea” OOD con capitale di 7.000 euro, sede legale: “Schmen Fried” n. 17, 67000 Strasburgo; dichiarazione ex art. 141, par. 8 cp; procura per autorizzare un procuratore. S.; dichiarazione ex art. 142 cp del 13.07.20; contratto di affidamento della direzione del 13.07.20; nota di importazione per un importo di BGN 309,19; dichiarazione-accordo con nota. Verifica della firma; protocollo – decisione dell’unico proprietario del capitale del 07.13.20; estratto della voce principale in TR dal registro del tribunale commerciale di Strasburgo, aggiornato al 03.06.20;

  • sentenza impugnata, il giudice di primo grado ha rigettato il ricorso. La sentenza impugnata è corretta in definitiva.

Concordato Arte. 21, punto 5 della ZTR L’ufficiale di registrazione RYULNC verifica se l’esistenza della circostanza richiesta per l’iscrizione e la sua conformità alla legge è stabilita dai documenti presentati al punto 4, rispettivamente se l’atto oggetto di annuncio soddisfa i requisiti di legge in termini di caratteristiche esterne, come nel caso in cuinessuna delle condizioni previste dall’art. 21 requisiti, emette motivato diniego – art. 24, paragrafo 1 della ZTRRULNC.

  • la domanda di procedura A4 con scheda n. 20200713134248/14.07.20. sono richiesti per la registrazione: trasferimento della sede legale della società nella Repubblica di Bulgaria; aumentare il capitale della società da 7.000 euro a 14.000 BGN e cambiare il nome della società, e per annunciare un nuovo atto costitutivo della società, la cui decisione è di competenza dell’assemblea generale dei soci, risp. dell’unico titolare del capitale di EOOD.
  • caso, risulta dall’estratto dell’iscrizione principale nel registro di commercio di Strasburgo, aggiornato al 06.03.20, presentato dallo stesso ricorrente, la società di processo è una società a responsabilità limitata, non una EOOD, in presenza della quale legale organizzazione forma di attività, le decisioni di cambiare la sede della società, di aumentarne il capitale, di cambiarne la denominazione e di adottare un nuovo atto costitutivo, dovrebbero essere prese dall’assemblea generale dei soci quale suo organo supremo, e non da uno dei i soli soci, e cioè da P PA, che afferma di essere l’unico proprietario del capitale senza però darne idonea prova. Il presentato alla domanda, compilato dalla PA richiedente protocollo del 24.05.13, come atto privato di certificazione,
  • alla luce di quanto sopra e in assenza di decisioni assunte dall’autorità competente – OSS, la cui iscrizione, risp. annuncio è richiesto, il loro ingresso, risp. l’annuncio nel registro di commercio dovrebbe essere rifiutato.

Siamo guidati da quanto sopra, Corte d’Appello di Sofia, TO, 13a Sezione,

Decide:

di CONFERMARE la decisione n. 260399/19.11.2020 del collegio SGS, TO, VI-15, decretata ai sensi ecc. n. 1311/20

 

LA SOLUZIONEè definitivo.

 

 

Presidente:_______________________

 

Membri:

 

  1. _______________________

 

  1. _______________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delibera n. 260399 del 19.11.2020 del Tribunale di Sofia di cui all’ordinanza  n. 1311/2020

DELIBERA

NO……………….

Sofia , 9/11/2020

IN NOME DEL POPOLO

TRIBUNALE CITTA’ DI SOFIA, TO, VI-15 c-c in camera di consiglio il giorno diciannove novembre duemilaventi, composto da:

GIUDICE: PETER TEODOSIEV

esaminato il caso commerciale n. 1311 secondo l’inventario per il 2020. e considerato quanto segue:

Il procedimento è ai sensi dell’art. 25 ЗТРРЮЛНЦ, costituita su denuncia di P. P.A. contro diniego n. 20200713134248/14.07.2020 a un funzionario dell’agenzia di registrazione.

Il diniego impugnato è stato deciso su ricorso abr . A4 con ingresso 20200713134248/ 14.07.2020, depositata per conto di P. P. A. per l’inserimento di “I. FR” EOOD nel registro delle imprese sulla base delle decisioni del 13.07.2020, adottate dal ricorrente nella sua qualità di unico proprietario del capitale di una società a responsabilità limitata estera denominata “I.”, iscritta nella Repubblica di Francia, di spostare la sede legale della società nella Repubblica di Bulgaria, aumentando il capitale della società da 7.000 euro a 14.000 BGN, cambiando il nome della società e adottando un nuovo atto costitutivo della società.

Le ragioni del funzionario di registrazione per l’emissione del rifiuto sono che i documenti presentati alla domanda non stabiliscono le condizioni legali per la registrazione di una società a responsabilità limitata di nuova costituzione ai sensi della legge bulgara (una decisione sulla costituzione della società e la prova della presentazione delle domande di registrazione del capitale della società), e la possibilità di registrare il trasferimento della sede legale di una società già registrata da un altro stato membro alla Repubblica di Bulgaria è prevista solo in relazione alle società europee ai sensi del regolamento (CE) 2157/2001.

Le obiezioni nel ricorso sono che la mancanza di un’espressa regolamentazione nella normativa nazionale circa la possibilità di iscrivere nel registro di commercio il cambiamento della sede di una società registrata da un altro Stato membro della Repubblica di Bulgaria non esclude tale possibilità, ma secondo l’art. 49 e 54 TFUE e decisione del 12.07.2012. nella causa C-378/10 della Corte di giustizia dell’UE, dopo aver presentato la prova dell’accettazione della decisione di trasferire la sede legale della società e aver interrotto il legame della società con lo Stato membro di prima registrazione pur preservando la personalità giuridica della società stesso, lo Stato membro ricevente non può rifiutare la registrazione della società se sono rispettate le norme previste per le società registrate secondo il proprio diritto nazionale.

Il ricorso è infondato, seppure per motivi diversi da quelli esposti dal Responsabile del Registro nel rigetto impugnabile.

La decisione di spostare la sede di una società registrata da uno Stato membro ad un altro Stato membro costituisce una decisione di trasformazione della società (cd trasformazione transfrontaliera o transfrontaliera ), poiché l’attuazione delle conseguenze della decisione non presuppongono solo un cambiamento del centro territoriale dell’attività della società, e la modifica della forma giuridica della società, comprese le regole per lo svolgimento della sua attività (la legislazione nazionale prevede regole diverse per quanto riguarda il capitale, i membri, gli organi e le attività delle società , comprese le società dello stesso tipo, ed ivi comprese ed in particolare – le società a responsabilità limitata).

Ecco perché (la sentenza del 12.07.2012 citata nel ricorso in causa C-378/10 della Corte di giustizia dell’UE è espressamente in questo senso) nei casi di adozione di una decisione da parte dell’autorità competente di una società registrata in uno stato membro dell’Unione Europea, per il trasferimento della sede legale della società in un altro stato membro, i poteri dei conservatori del registro autorità dello Stato membro ospitante di iscrivere o rifiutare l’iscrizione della società, anche interpretando le disposizioni della normativa nazionale dello Stato ospitante in materia di libertà di stabilimento, disciplinata dall’art. 49 e 54 TFUE, sono condizionate dalla presentazione di prove del rispetto delle norme della legislazione nazionale di entrambi gli Stati membri relative alla trasformazione del tipo di società in questione (le norme della legislazione nazionale del paese sulla registrazione della società – per parte loro, in cui sono destinati a garantire i diritti e gli interessi giuridici dei soci e dei creditori della società, la quale, per effetto della trasformazione, cessa di esistere o continua la propria attività, ma secondo la legge nazionale dello Paese ospitante;

Le attuali disposizioni del diritto nazionale della Repubblica di Bulgaria disciplinano esplicitamente la possibilità di iscrivere società nel registro delle imprese in conseguenza della trasformazione di società registrate in altri Stati membri dell’UE, solo nei casi di fusione o fusione (art. 265d – 265c cc e art.56c – 56f dell’Ordinanza n.1 del 14.02.2007), ma le norme previste dalle citate disposizioni sono necessarie e sufficienti per assicurare la libertà di instaurare un’attività economica, disciplinata dall’art. 49 e 54 TFUE, anche nei casi di trasformazione transfrontaliera mediante spostamento della sede di una società già registrata da uno Stato membro ad un altro, in quanto non prevedono vincoli alla trasformazione, che non sussistono in relazione alle norme per la trasformazione delle imprese a livello nazionale,la successione legale con la società incorporante o incorporante con registrazione in altro Stato membro, come previsto dall’art. 265d – 265c cp rappresentano appunto l’ordinanza nazionale rilevante per l’effettuazione dell’operazione di trasformazione transfrontaliera ai sensi della sentenza del 12.07.2012 citata nel ricorso. nella causa C-378/10 della Corte UE, la cui applicazione, secondo la citata sentenza, non può ledere la libertà di stabilimento di cui all’art. 49 e 54 TFUE.

Si segnala che la possibilità di trasformazione transfrontaliera di società a responsabilità limitata iscritte secondo la legislazione di uno Stato membro in società a responsabilità limitata disciplinate dalla legislazione di un altro Stato membro, senza necessità di previa costituzione e registrazione della società società subentrante nello Stato membro di destinazione, è espressamente disciplinata dalla Direttiva (UE) 2019/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.11.2019. che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 in relazione al transfrontaliero trasformazioni, fusioni e scissioni, ma il termine per il recepimento della suddetta direttiva scade il 31.01.2023, quindi fino all’adozione delle necessarie disposizioni di legge e statutarie per l’attuazione della direttiva, l’ordinamento giuridico applicabile nella Repubblica di Bulgaria per l’iscrizione di una trasformazione transfrontaliera di una società registrata in un altro Stato membro in una società registrata nella Repubblica di Bulgaria valgono appunto le disposizioni dell’art. 265d – 265c cp e art. 56c – 56f dell’ordinanza n. 1 del 14.02.2007

Più importante in questo caso è che, anche supponendo che le disposizioni dell’art. 265 quater – 265 quater cp, interpretati in relazione a quanto previsto dall’art. 49 e 54 TFUE, non escludono la possibilità di registrare una società con sede legale nella Repubblica di Bulgaria in conseguenza di una trasformazione transfrontaliera della società, che non costituisce una fusione o un’infusione, ma un’altra forma di trasformazione (e in particolare la trasformazione mediante l’adozione di una decisione dell’organo supremo della società di spostare la sede legale e registrare la società in un altro stato membro secondo le regole normative di quello stato), e negli scenari di trasformazione specificati, l’applicazione del disposizioni previste dall’art. 265d – 265c c.c. condizioni per l’effettuazione della trasformazione, che non disciplinano i presupposti per l’effettuazione di uno specifico tipo di trasformazione della società, e generali garanzie dei diritti dei soci e dei creditori delle società trasformate, non solo non può essere negata, ma deriva direttamente dall’interpretazione dell’art. 49 e 54 TFUE, pronunciati con decisione del 12.07.2012. nella causa C-378/10 della Corte di giustizia dell’UE.

Parte di tali garanzie sono quelle previste dall’art. 265d – 265c cp requisiti per la redazione di un progetto di trasformazione e di una relazione del revisore, anche sul valore netto del patrimonio della società trasformata, che sono previsti anche a livello nazionale per le trasformazioni di società attraverso un cambiamento di forma giuridica (quello che per i motivi di cui sopra rappresenta la trasformazione transfrontaliera delle società di capitali) con quanto previsto dall’art. 264 bis – 264 n del codice civile.

Secondo l’art. 264n, par. 1 cpc nei casi, come quello processuale, di trasformazione di una ditta individuale, non è necessario redigere e presentare all’ufficiale del registro un progetto di trasformazione, ma anche nei citati casi, presupposto inderogabile per l’esecuzione della trasformazione è la redazione di un verbale di verifica del capitale della società trasformante (art. 264n, co. 1, ex. 2, cfr. art. 264e del Codice di Commercio).

Con l’istanza processuale è stata presentata la prova che la società francese “I” era registrata con un capitale di 7.000,00 euro (pari a BGN 13.690,81), l’unico proprietario della società ha deciso di aumentare il capitale a 14.000,00 BGN e ha versato un contributo monetario in l’importo della differenza di BGN 309,19, ma non è stata presentata alcuna relazione per l’ispezione della proprietà della società francese “I.”, che certificherebbe che alla data della trasformazione della società cambiando la sua sede legale nella Repubblica di Bulgaria, l’importo del capitale sociale della società corrisponde almeno all’importo del valore netto della sua proprietà in adempimento del requisito dell’art. 264n, par. 1, es. 2 , in alto Arte. 264d del codice civile.

La mancata presentazione di una relazione da parte di un revisore sul capitale della società trasformante ai sensi dell’art. 24, par. 1 , in alto Arte. 21, articolo 5 ZTRRYULNC, vr . Arte. 56e, punto 6 dell’ordinanza n. 1 del 14.02.2007. costituisce un presupposto sufficiente per pronunciarsi sul diniego dell’istanza processuale, ma solo per completezza va segnalato che nel caso processuale sussiste anche un presupposto per il diniego ex art. 24, par. 1 , in alto Arte. 21, punto 1 ZTRRYULNC, poiché contrariamente alle considerazioni del ricorso, la presentazione di una domanda. A4 non è sufficiente per soddisfare la procedura prevista dalla legge nazionale della Repubblica di Bulgaria per l’iscrizione di una società nel registro delle imprese della Repubblica di Bulgaria a seguito della trasformazione di una società registrata in un altro stato membro, e secondo l’art. 56c e 56d dell’ordinanza n. 1 del 14.02.2007. le circostanze soggette all’iscrizione relative alla trasformazione sono specificate in una domanda di cui all’em . n. B2-4, a cui è allegata un’ulteriore domanda rev . A4 con i dati relativi alla società ricevente, oggetto di iscrizione all’albo

Per i motivi esposti, Sofia City Court

DELIBERA :

RESPINGE il ricorso della P.P.A. contro diniego n. 20200713134248/14.07.2020 a un funzionario dell’agenzia di registrazione . _

La decisione può essere impugnata presso la Corte d’Appello di Sofia entro 7 giorni dalla sua consegna.

                                                                                    GIUDICE:

Mutua assistenza in ambito UE per il recupero dei crediti tributari

La Direttiva 2010/24/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010 , sull’assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure, completata dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 1189/2011 della Commissione, del 18 novembre 2011 , recante modalità di applicazione in relazione a determinate disposizioni della direttiva 2010/24/UE, recepita dal Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 149, detta norme di mutua assistenza per il recupero dei crediti tributari sorti nel territorio nazionale o in un altro Stato membro della UE.

Le richieste di assistenza, finalizzate al recupero dei crediti erariali nazionali, le stesse sono  trasmesse, corredate della relativa documentazione in forma elettronica (in formato .xml.), mediante l’utilizzo dei formulari previsti dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 1189/2011:

disponendo l’invio e la ricezione delle richieste di cui trattasi esclusivamente attraverso la rete denominata “CCN/CSI”, rete di comunicazione certificata, gestita dai servizi della Commissione Europea attraverso l’utilizzo di caselle di posta istituzionale, attribuite a ciascun Punto di Contatto.

La mission della Direttiva 2010/24/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010 , sull’assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure è quella di tutelare gli interessi finanziari della UE e degli Stati membri, a seguito del moltiplicarsi delle frodi, in modo da garantire meglio la competitività e la neutralità fiscale del mercato interno.

Tra le modifiche più rilevanti è da annoverare il riconoscimento di una diretta ed immediata efficacia del titolo esecutivo estero allegato alla richiesta di recupero crediti, inoltrata da uno Stato membro. Pertanto, è il titolo estero che fa nascere l’obbligazione.

Ai sensi dell’art. 3 del Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 149

Per quanto riguarda gli aspetti organizzativi, l’autorità competente per l’Italia, è il Direttore generale delle Finanze mentre le autorità abilitate a gestire le istanze di mutua assistenza sono:

  • Le autorità nazionali abilitate  a  formulare  e  ricevere  una domanda di mutua assistenza per i  crediti, sono:

a) l’ufficio di collegamento dell’Agenzia delle entrate;

b) l’ufficio di collegamento dell’Agenzia delle dogane;

c) l’ufficio di collegamento dell’Agenzia del territorio;

d) l’ufficio di collegamento del Dipartimento delle finanze.

Gli uffici  di  collegamento  indicati  al  comma  2,  ai  fini dell’attività di mutua assistenza per i crediti di cui  all’articolo 1, comma 2, hanno le seguenti competenze:

a) l’ufficio  di  collegamento  dell’Agenzia  delle  entrate  è competente a formulare e ricevere una domanda di mutua assistenza per i crediti di  cui  all’articolo  1,  comma  2,  relativi  ai  tributi rientranti nella propria competenza ai sensi dell’articolo 62 di  cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

b) l’ufficio  di  collegamento  dell’Agenzia  delle  dogane   è competente a formulare e ricevere una domanda di mutua assistenza per i crediti di  cui  all’articolo  1,  comma  2,  relativi  ai  tributi rientranti nella propria competenza ai  sensi  dell’articolo  63  del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

c) l’ufficio di  collegamento  dell’Agenzia  del  territorio  è competente a formulare e ricevere una domanda di mutua assistenza per i crediti di  cui  all’articolo  1,  comma  2,  relativi  ai  tributi rientranti nella propria competenza ai  sensi  dell’articolo  64  del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

d) l’ufficio di collegamento del Dipartimento delle  finanze  è competente a formulare e ricevere una domanda di mutua assistenza per i crediti di  cui  all’articolo  1,  comma  2,  relativi  ai  tributi rientranti  nella  propria  competenza  ai  sensi  del  decreto   del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43.

L’Agenzia delle Entrate, in qualità di Ufficio Centrale di Collegamento (C.L.O), responsabile principale dei contatti con la Commissione Europea e con gli altri Stati membri, svolge inoltre funzioni di coordinamento con gli altri uffici di collegamento.

Bulgaria – Trasferimento delle quote di una Società a Responsabilità Limitata (OOD)

Le quote in una Società a Responsabilità Limitata (Дружество с ограничена отговорност (OOD – ООД)) posono essere trasferite a una persona che è già socio della società o ad un terzo.

Quando un socio trasferisce parte o tutte le sue azioni ad un altro socio o soci, non è necessario richiedere il consenso dell’assemblea generale della società.

In caso di trasferimento delle quote a terzi, devono sussistere i requisiti per l’accettazione di un nuovo socio. In questo caso è necessario il consenso dell’assemblea generale della società per il trasferimento delle azioni e per l’accettazione del nuovo socio.

DOCUMENTI NECESSARI

I seguenti documenti sono richiesti per l’iscrizione nel Registro delle Imprese del trasferimento di quote societarie di una Ltd:
  1. Modulo di domanda А4 per la registrazione di circostanze relative a una società a responsabilità limitata
  2. verbale dell’assemblea generale dei soci;
  3. Richiesta di accettazione di un nuovo partner;
  4. Inviti ai partner;
  5. Contratto di trasferimento di quote societarie con notarile delle firme e del contenuto, contestualmente stipulato;
  6. Contratto sociale, risp. una copia di esso, in cui sono stati cancellati i dati personali, ad eccezione di quelli richiesti dalla legge;
  7. Dichiarazioni ex art. 129, par. 2 del Codice Commerciale (ТЪРГОВСКИ ЗАКОН (ТЗ)) da parte del gestore e del cedente, che la società non ha retribuzioni, benefici e contributi assicurativi obbligatori non corrisposti ai lavoratori e ai dipendenti, ivi inclusi i lavoratori e i dipendenti i cui rapporti di lavoro sono stati risolti fino a tre anni prima del trasferimento del quota societaria. Queste dichiarazioni non hanno bisogno di essere autenticate;
  8. Dichiarazione ex art. 13, par. 4 della Legge sul Registro delle Imprese e del Registro delle persone giuridiche (ЗАКОН ЗА ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР И РЕГИСТЪРА НА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ), firmato dal gestore;
  9. Dichiarazione ex art. 13, par. 5 della Legge sul Registro delle Imprese e del Registro delle persone giuridiche (ЗАКОН ЗА ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР И РЕГИСТЪРА НА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ), se i documenti sono presentati tramite delega;
  10. Ordine di pagamento per imposta statale pagata;
  11. Procura, se i documenti sono presentati da un avvocato.

A seconda del caso specifico, vengono predisposti ulteriori documenti . Per esempio. se tutte le azioni vengono acquistate da una sola persona e la società continua la sua attività come Società unipersonale a responsabilità limitata (Еднолично ограничена отговорност дружество (EOOD – ЕООД)), deve essere presentato anche un verbale dell’unico titolare del capitale. Inoltre, se il partner che vende o acquista le azioni è una società commerciale, è necessaria anche una decisione della rispettiva autorità competente per la loro vendita o acquisto.

È possibile richiedere la registrazione e altri cambiamenti nella società contestualmente al trasferimento delle azioni . Per esempio. cambio della ragione sociale (società), della sede e dell’indirizzo della direzione, dell’oggetto dell’attività e del dirigente. Quindi un campione autenticato della firma del gestore (campione), dichiarazioni ex art. 141, par. 8 e dell’art. 142 del Codice Commerciale (ТЪРГОВСКИ ЗАКОН (ТЗ)) da parte del nuovo amministratore, ecc.

Se il contratto di società contiene clausole speciali relative al trasferimento di quote di società tra soci o da un socio a terzi, deve essere osservato l’ordine speciale stipulato. È anche possibile che alcuni dei documenti debbano essere autenticati, ad es. il protocollo per l’accettazione di un nuovo partner e l’elezione di un nuovo manager.

PRESENTAZIONE DOCUMENTI NEL REGISTRO DI COMMERCIO

Gli atti per il trasferimento delle quote societarie in una Società a Responsabilità Limitata (Дружество с ограничена отговорност (OOD – ООД)) devono essere presentati in formato cartaceo presso qualsiasi ufficio dell’Agenzia di Registrazione, non solo presso la sede della società. I documenti non possono essere inviati per posta o corriere per la necessità di verificare l’identità di chi li presenta.

I documenti possono essere presentati anche in via telematica con firma elettronica , nel qual caso si usufruisce di uno sconto del 50% sull’importo della tassa statale.

La domanda A4 ei documenti ad essa allegati possono essere presentati personalmente dalla persona eletta a dirigente. Quando la Società a Responsabilità Limitata (Дружество с ограничена отговорност (OOD – ООД)) ha più di un amministratore e ciascuno di essi può autonomamente rappresentare la società, solo uno di essi può presentare la domanda. Se gli amministratori rappresentano l’azienda congiuntamente, la domanda viene presentata e firmata da tutti gli amministratori.

Un avvocato autorizzato da un’espressa procura scritta può anche presentare gli atti al registro di commercio. Il vantaggio in questo caso è che la procura e la domanda A4 non devono essere autenticate e le spese notarili vengono risparmiate. Inoltre, gli avvocati hanno firme elettroniche e quando archiviano documenti elettronicamente, è dovuto solo il 50% della tassa statale.

Gli atti possono essere presentati anche da un delegato ordinario, che dovrà sottoscrivere una dichiarazione ai sensi dell’art. 13, par. 5 di Legge sul Registro delle Imprese e del Registro delle persone giuridiche (ЗАКОН ЗА ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР И РЕГИСТЪРА НА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ (ЗТРРЮЛНЦ)). Deve essere munito di espressa procura notarile . In questo caso anche la Domanda A4 stessa dovrà essere autenticata con la firma dell’amministratore.

IMPORTANTE!!! Un socio che ha ceduto tutte le sue quote societarie e sta uscendo dalla società NON è autorizzato a inserire i documenti.

Spesso sorgono problemi nella pratica, perché da anni il gestore non presenta i documenti al registro di commercio. Pertanto, il socio, che ha trasferito le sue quote societarie, continua nei confronti di terzi, incl. ed il fisco, per essere ancora socio della Ltd. Per evitare tali problemi, ti consigliamo di consultare un avvocato se desideri interrompere la tua partecipazione alla Società a Responsabilità Limitata (Дружество с ограничена отговорност (OOD – ООД)).

La registrazione del trasferimento delle azioni nel registro di commercio avviene in 4 giorni lavorativi.

TASSE STATALI

La tassa statale per l’iscrizione del trasferimento di azioni di una società di capitali nel registro di commercio è di BGN 30 , quando i documenti sono presentati su carta presso gli uffici dell’agenzia di registrazione.

Quando si invia la domanda A4 elettronicamente, la tassa è di BGN 15 .

Bulgaria – Aumento di capitale di Società unipersonale a responsabilità limitata (EOOD) e Società a Responsabilità Limitata (OOD)

Un aumento del capitale di una società commerciale viene effettuato quando necessita di fondi per investimenti e espansione delle sue attività. La maggiore quantità di capitale aumenta anche la fiducia di clienti e creditori. È anche possibile cercare un effetto contabile e un miglioramento degli indicatori nel bilancio della società con l’aumento. Per esempio. mediante capitalizzazione degli utili accumulati e non distribuiti degli anni precedenti, conversione di prestiti concessi dai soci o ulteriori apporti in denaro in capitale, ecc.

Il capitale di Società unipersonale a responsabilità limitata (Еднолично ограничена отговорност дружество (EOOD – ЕООД)) e Società a Responsabilità Limitata (Дружество с ограничена отговорност (OOD – ООД)) può essere aumentato mediante contributi monetari o non monetari.

I contributi non monetari devono essere preventivamente valutati da tre esperti nominati dall’Agenzia di Registrazione . Il capitale non può essere aumentato di un valore superiore a quello determinato dagli esperti. Possono essere conferiti in conto capitale immobili , autoveicoli, macchinari e attrezzature, marchi, ecc .

In caso di Società a Responsabilità Limitata (Дружество с ограничена отговорност (OOD – ООД)), la decisione di aumentare il capitale deve essere presa all’unanimità da tutti i soci . Il verbale deve avere una vidimazione delle firme e del contenuto, effettuata contestualmente, a meno che non sia prevista una semplice forma scritta nell’atto costitutivo o nell’atto costitutivo.

La Legge Commerciale prevede espressamente le seguenti modalità di aumento del capitale di EOOD e OOD:

  • aumentando il valore delle azioni

In questo caso, l’importo di cui aumenta il valore delle azioni deve essere effettivamente versato sul conto della società. Per esempio. il valore nominale di ciascuna azione, specificato nell’accordo societario o nell’atto costitutivo, è aumentato da BGN 1 a BGN 100.

Ciascun socio o l’unico titolare del capitale deve depositare sul conto corrente della società l’aumentato valore delle proprie azioni. Non è necessario aprire un conto speciale per la raccolta fondi.

  • scrivendo nuove partizioni

In questa ipotesi, l’unico proprietario del capitale o i soci acquistano nuove quote. Con la Società a Responsabilità Limitata (Дружество с ограничена отговорност (OOD – ООД)) ogni socio sottoscrive tante nuove azioni quante corrispondono alla sua partecipazione al capitale prima dell’aumento . Tuttavia, non vi è alcun ostacolo nell’accordo di società o nella decisione dell’assemblea generale di prevedere che i soci non partecipino proporzionalmente all’aumento.

Il valore delle nuove azioni viene trasferito sul conto corrente della società. Non è necessario aprire un conto speciale per la raccolta fondi.

Inoltre, il valore delle nuove azioni può essere formato da alcuni o tutti gli utili accumulati e non distribuiti degli anni precedenti. In questo caso, una decisione dell’Assemblea Generale non può escludere nessuno dei soci dalla partecipazione all’aumento o la partecipazione è sproporzionata rispetto alle azioni possedute prima dell’aumento.

Quando l’incremento è effettuato con mutui e conferimenti aggiuntivi in ​​denaro (cd conferimento di crediti), deve essere effettuata una valutazione preliminare da parte di esperti nominati dall’Agenzia del Registro. La presenza di tale accertamento è condizione per l’iscrizione dell’aumento nel registro di commercio. Il suo scopo è quello di accertare che i prestiti ei contributi siano stati effettivamente concessi alla società. Si eseguono anche perizie per il conferimento di immobili, macchinari, marchi, ecc.

  • accettando un nuovo partner

In questo caso il nuovo socio sottoscrive nuove quote di capitale. Parallelamente vengono sviluppate due procedure: per l’accettazione di un nuovo partner e per l’aumento del capitale.

Può trasferire il valore delle azioni sul conto corrente della società. Tuttavia, se porta proprietà, ad es. immobile, allora deve essere effettuata una valutazione preliminare da parte di esperti nominati dall’Agenzia del Registro .

È pacifico in pratica che l’aumento di capitale di EOOD e OOD può essere effettuato anche con fondi propri della società, vale a dire capitalizzando gli utili non distribuiti degli anni passati o con fondi accumulati nel fondo “Riserva” . Tale possibilità è espressamente prevista dal diritto commerciale per le società di capitali. Diversamente da loro, però, con EOOD e OOD, la decisione di aumento di capitale non deve essere assunta entro 3 mesi dall’adozione della relazione finanziaria annuale . Ciò significa che l’unico proprietario del capitale o l’assemblea generale dei soci può in qualsiasi momento aumentare il capitale con tutto o parte degli utili non distribuiti.

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