Solidarietà del cessionario nel pagamento dell’Iva non pagata dal cedente

L’art. 60 bis (Solidarietà nel pagamento dell’imposta) del Decreto del Presidente della Repubblica del 26/10/1972 n. 633 prevede che in caso di mancato versamento dell’IVA da parte del cedente
relativa a cessioni effettuate a prezzi inferiori al valore normale, il
cessionario, soggetto IVA, e’ obbligato solidalmente al pagamento.

Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta
degli organi competenti al controllo, sulla base di analisi effettuate su fenomeni di frode, sono individuati i beni per i quali opera la
solidarietà nel pagamento dell’IVA.

Quindi la solidarietà nel pagamento dell’imposta opera a condizione che:

  • cessioni intervenute fra soggetti IVA;
  • mancato versamento dell’imposta relativa a dette cessioni, da parte del cedente;
  • le cessioni siano effettuate a prezzi inferiori al valore normale;
  • i beni per i quali opera la solidarietà nel pagamento dell’imposta siano individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.

La circolare n. 1/2018 del Comando Generale della Guardia di Finanza, intitolata “Manuale operativo in materia di contrasto all’evasione e alle frodi fiscali” specifica  che la presenza contestuale di queste condizioni configura una sorta di “presunzione” di evasione, basata sull’accordo fra il cedente ed il cessionario.

Un’eccezzione alla prima condizione è posta dal comma 3 bis dell’art. 60 bis del DPR 633/1972:

Qualora  l’importo  del  corrispettivo indicato nell’atto di cessione  avente ad  oggetto  un immobile e nella relativa fattura sia diverso da quello  effettivo, il  cessionario,  anche  se  non  agisce nell’esercizio di imprese,  arti o   professioni,  e’  responsabile  in  solido  con  il  cedente  per  il  pagamento dell’imposta   relativa   alla   differenza   tra  il  corrispettivo  effettivo e  quello  indicato, nonche’ della relativa sanzione. Il cessionario  che non   agisce   nell’esercizio   di   imprese,   arti  o  professioni  puo’  regolarizzare la   violazione   versando  la  maggiore  imposta  dovuta  entro  sessanta giorni   dalla   stipula  dell’atto.  Entro  lo  stesso  termine,  il  cessionario che   ha   regolarizzato   la   violazione   presenta  all’ufficio  territorialmente competente  nei  suoi  confronti  copia dell’attestazione del  pagamento e delle fatture oggetto della regolarizzazione.

Ai sensi del comma comma 3 dell’art. 60 bis del DPR 633/1972 l‘obbligato solidale al pagamento dell’IVA  puo’ tuttavia  dimostrare documentalmente che il prezzo inferiore dei beni e’ stato determinato

  • in ragione di eventi o situazioni di fatto oggettivamente rilevabili o
  • sulla base di specifiche disposizioni di legge

e che comunque non e’ connesso con il mancato pagamento dell’imposta.

L’art. 1 del Decreto del 22/12/2005 – Min. Economia e Finanze, modificato dal Decreto del 31/10/2012 Articolo 1 e dal Decreto del 10/01/2018 Articolo 1 prevede che la solidarieta’ nel pagamento dell’imposta sul valore aggiunto tra cedente e cessionario, soggetti passivi d’imposta, prevista dall’art. 60-bis, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, opera per le cessioni aventi ad oggetto le seguenti categorie di beni:
a) autoveicoli, motoveicoli, rimorchi (v.d. 87.02; v.d.. 87.03; v.d. 87.04);

b) prodotti di telefonia e loro accessori (v.d. 85.17; v.d. 85.25; v.d. 85.28; v.d. 85.29);

c) personal computer, componenti ed accessori (v.d. 84.71; v.d. 84.73);

d) animali vivi della specie bovina, ovina e suina e loro carni fresche (capitolo 01; capitolo 02);

d-bis) pneumatici nuovi, di gomma (v.d. 4011); pneumatici rigenerati o usati, di gomma; gomme piene o semipiene, battistrada per pneumatici e protettori (“flaps”), di gomma (v.d. 4012).

d-ter) benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori (v.d. 27101245; v.d. 27101249; v.d. 27101943; v.d. 27102011).

Con  circolare n. 41/E del 26 settembre 2005 (“Legge 30 dicembre 2004, n. 311 – Nuove disposizioni in materia d’imposta sul valore aggiunto”), l’Amministrazione finanziaria ha specificato:

“Solidarieta’ nel pagamento dell’imposta sul valore aggiunto

L’articolo 1, comma 386, della finanziaria 2005, introduce nella
disciplina Iva di cui al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, l’articolo 60-bis
che prevede la solidarieta’ del cessionario nel pagamento dell’imposta.
In particolare, il menzionato comma dispone che “in caso di mancato
versamento dell’imposta da parte del cedente relativa a cessioni effettuate a prezzi inferiori al valore normale, il cessionario, soggetto agli adempimenti ai fini del presente decreto, e’ obbligato solidalmente al pagamento della predetta imposta”.
La solidarieta’ passiva a carico dell’acquirente e’ circoscritta alla
cessione di determinati beni da individuare con apposito decreto
ministeriale e si configura al contestuale verificarsi delle seguenti
condizioni:

  • che la cessione dei beni sia effettuata ad un prezzo inferiore
    al loro valore normale;
  • che il cessionario sia soggetto passivo Iva;
  • che il cedente non abbia versato l’imposta relativa allacessione effettuata.

La finalita’ della norma in commento e’ quella di rendere piu’
efficace l’azione di contrasto alle frodi Iva, anche in ambito comunitario, prevedendo una responsabilita’ solidale del cessionario per l’imposta non versata dal cedente.
Come si evince dalla relazione di accompagnamento alla finanziaria
2005, la norma, gia’ in vigore in altri Paesi UE, si ricollega al disposto
dell’articolo 21, comma 3, della Direttiva CEE n. 388 del 1977, secondo cui “gli stati membri possono individuare una persona diversa dal debitore dell’imposta come responsabile in solido del versamento della stessa” ed e’ stata proposta dalla Commissione Europea per il suo forte connotato di deterrenza (Comm. 2004/260 del 16 aprile 2004).
La responsabilita’ del cessionario “soggetto IVA” per le ipotesi di
mancato versamento dell’imposta da parte del cedente, e’ limitata alla sola imposta e non si estende alle sanzioni applicabili al cedente per la violazione dell’obbligo di versamento dell’imposta.
E’ utile ricordare che per valore normale, deve intendersi ai sensi
dell’articolo 14 del d.P.R. n. 633 del 1972, il prezzo mediamente praticato:

  • per i beni della stessa specie o similari;
  • in condizioni di libera concorrenza ed al medesimo stadio di
    commercializzazione;
  • nel tempo e nel luogo in cui i beni sono stati acquistati e, in mancanza, nel tempo e nel luogo piu’ prossimi.

Al riguardo, si osserva altresi’ che per determinare il valore
normale potra’ farsi riferimento alle leggi in vigore se i beni sono
soggetti alla disciplina legale dei prezzi, ovvero alle mercuriali e ai
listini della camera di commercio se si tratta di beni in condizioni di
libero mercato.
In caso di omesso versamento dell’imposta relativa ad una cessione
effettuata a prezzi inferiori al valore normale, il cessionario potra’ non essere chiamato a rispondere solidalmente qualora dimostri, su base documentale, che il prezzo vantaggioso della cessione non sia connesso al mancato pagamento dell’imposta ma sia stato determinato in ragione di:

  •  eventi o situazioni di fatto oggettivamente rilevabili;
  • specifiche disposizioni di legge.

Dal tenore letterale della norma si rileva che, l’aver corrisposto un
prezzo inferiore al valore normale deve trovare un riscontro oggettivo in motivazioni ovviamente diverse dal mancato pagamento dell’imposta da parte del cedente.”

Da evidenziare che , per la responsabilità solidale, viene notificata al cesionario la cartella di pagamento senza che vi sia un’attività accertativa precedente.

La Corte di Cassazione con l’Ordinanza numero 18707 del 10 giugno 2022 al riguardo ha  così deliberato: “la previsione
normativa si limita a configurare una ipotesi di solidarietà passiva a carico dell’acquirente nel pagamento dell’Iva, senza prevedere,
invece, alcuna forma di contestazione o di previa comunicazione al
cessionario della sua responsabilità solidale“.

Con la stessa ordinanza la Suprema Corte ha stabilito che l‘onere della prova contraria grava sul cessionario e non su l’Agenzia delle Entrate.

 

Bulgaria – Dal 1° gennaio 2024 entrano in vigore nuove norme per la raccolta e la comunicazione dei dati sui pagamenti transfrontalieri relativi al commercio elettronico

Il Consiglio dell’Unione Europea, al fine di migliorare la lotta contro la frode in materia di IVA nel commercio elettronico, il 18 febbraio 2020  ha adottato un pacchetto legislativo volto alla raccolta dei dati sui pagamenti . Il pacchetto si compone di due atti giuridici:

Le nuove disposizioni entreranno in vigore il 1º gennaio 2024.

Le modifiche della direttiva 2006/112/CE (“la direttiva IVA”) istituiscono un nuovo obbligo di comunicazione applicabile ai prestatori di servizi di pagamento stabiliti nell’Unione europea (“UE”) per quanto riguarda la conservazione di una documentazione dei pagamenti che trattano e dei relativi beneficiari, mentre le modifiche del regolamento (UE) n. 904/2010 riguardano la creazione e la gestione del sistema elettronico centrale di informazioni sui pagamenti (Central electronic system of payment information, il CESOP), in cui i dati raccolti saranno conservati e trattati prima di essere messi a disposizione degli esperti antifrode degli Stati membri al fine della lotta contro la frode in materia di IVA.

Vedi : Orientamenti per la comunicazione dei dati sui pagamenti da parte dei prestatori di servizi di pagamento e per la trasmissione al sistema elettronico centrale di informazioni sui pagamenti (CESOP)

La Bulgaria, con DECRETO N. 304 del 23/12/2022 ha introdotto nella  legge sull’imposta sul valore aggiunto – Закон за Данък Върху Добавената Стойност (ЗДДС), il

“Capitolo dodici ‘a’
OBBLIGHI GENERALI PER I FORNITORI DI SERVIZI DI PAGAMENTO
Obblighi dei prestatori di servizi di pagamento
Arte. 123a. (1) Un soggetto passivo che presta servizi di pagamento a uno studente, in relazione ai pagamenti transfrontalieri, è tenuto a tenere un registro elettronico dei destinatari e dei pagamenti per ogni trimestre civile, quando:
1. l’ubicazione del prestatore di servizi di pagamento del pagatore e l’ubicazione del prestatore di servizi di pagamento del destinatario del pagamento transfrontaliero si trovano in Stati membri diversi;
2. ha prestato servizi di pagamento corrispondenti a più di 25 pagamenti transfrontalieri allo stesso destinatario per il periodo in questione; il numero di pagamenti transfrontalieri è calcolato in base al numero di servizi di pagamento forniti dal prestatore di servizi di pagamento separatamente a ciascun destinatario dagli Stati membri e dagli identificatori specificati al par. 6; quando il prestatore di servizi di pagamento è a conoscenza del fatto che il beneficiario ha diversi identificativi, il calcolo del numero di pagamenti transfrontalieri viene effettuato per beneficiario.
(2) Un soggetto passivo che presta servizi di pagamento a un pagatore, in relazione a pagamenti transfrontalieri, è tenuto a tenere un registro elettronico dei destinatari e dei pagamenti, per ogni trimestre civile, quando:
1. l’ubicazione del prestatore di servizi di pagamento del pagatore si trova in uno Stato membro e l’ubicazione del prestatore di servizi di pagamento del destinatario del pagamento transfrontaliero si trova in un paese terzo o territorio;
2. ha fornito servizi di pagamento corrispondenti a più di 25 pagamenti transfrontalieri allo stesso destinatario durante questo periodo; il numero di pagamenti transfrontalieri è calcolato in base al numero di servizi di pagamento forniti dal prestatore di servizi di pagamento separatamente a ciascun destinatario da parte degli Stati membri e dagli identificatori specificati al par. 5; quando il prestatore di servizi di pagamento è a conoscenza del fatto che il beneficiario ha diversi identificatori, il calcolo viene effettuato per beneficiario.
(3) Un soggetto passivo che presta servizi di pagamento a un pagatore non si applica al par. 2, quando almeno uno dei prestatori di servizi di pagamento del beneficiario è situato nel territorio di uno Stato membro. In questi casi, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore include i servizi di pagamento nel calcolo del numero di pagamenti transfrontalieri ai sensi del par. 2, punto 2.
(4) Nei casi di cui al par. 3 il registro è tenuto dalla persona di cui al par. 1.
(5) Ai fini del par. 1 e 2, si considera luogo del pagatore lo Stato membro corrispondente ai seguenti identificatori:
1. IBAN del conto di pagamento del pagatore o qualsiasi altro identificativo che determini in modo inequivocabile e fornisca l’ubicazione del pagatore, o quando tali identificativi non sono disponibili;
2. VIC o qualsiasi altro codice identificativo aziendale che identifichi in modo inequivocabile e fornisca l’ubicazione del prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del pagatore.
(6) Ai fini del par. 1 e 2 l’ubicazione del destinatario è considerata lo Stato membro o il paese terzo o territorio corrispondente ai seguenti identificatori:
1. IBAN del conto di pagamento del beneficiario o qualsiasi altro identificatore che determini in modo inequivocabile e fornisca l’ubicazione del beneficiario, o quando tali identificatori non sono disponibili;
2. VIC o qualsiasi altro codice identificativo aziendale che identifichi in modo inequivocabile e fornisca l’ubicazione del prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario.
(7) Il registro di cui al par. 1 e 2 devono essere conservati in un formato elettronico determinato dalle norme per l’applicazione della legge, e devono essere conservati per un periodo di tre anni solari dalla fine dell’anno solare in cui è stato effettuato il pagamento.
(8) Il registro di cui al par. 1 e 2 contiene le seguenti informazioni:
1. BIC o altro codice identificativo aziendale che identifichi in modo univoco il prestatore di servizi di pagamento;
2. il nome o la ragione sociale del beneficiario, come iscritto nel registro del prestatore di servizi di pagamento;
3. numero di partita IVA o altro codice fiscale nazionale del destinatario;
4. IBAN o, in assenza di IBAN, qualsiasi altro identificativo che identifichi inequivocabilmente e fornisca l’ubicazione del destinatario;
5. BIC o qualsiasi altro codice identificativo aziendale che identifichi in modo inequivocabile e fornisca l’ubicazione del prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario quando quest’ultimo riceve i fondi senza avere un conto di pagamento;
6. l’indirizzo del destinatario come iscritto nel registro dell’eventuale prestatore di servizi di pagamento;
7. dettagli di ciascun pagamento transfrontaliero;
8. dati su tutti i rimborsi dei fondi versati, determinati come tali, per i pagamenti transfrontalieri di cui alla voce 7.
(9) Le informazioni di cui al par. 8, punti 7 e 8 contiene i seguenti dati:
1. la data e l’ora del pagamento o del rimborso delle somme versate;
2. l’importo e la valuta del pagamento o del rimborso dei fondi versati;
3. lo Stato membro di origine del pagamento ricevuto da o per conto del beneficiario, lo Stato membro di destinazione del rimborso, a seconda dei casi, e le informazioni utilizzate per determinare l’origine o la destinazione del pagamento o del rimborso in ai sensi del par. 5 e 6;
4. ogni ulteriore informazione che identifichi univocamente il pagamento;
5. se del caso, informazioni che il pagamento è stato avviato nei locali del commerciante.
(10) I prestatori di servizi di pagamento forniscono informazioni dal registro elettronico ai sensi del par. 1 e 2 entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre solare cui si riferiscono le informazioni. Le informazioni sono fornite elettronicamente all’Agenzia nazionale delle entrate quando il paese è lo Stato membro d’origine del prestatore di servizi di pagamento o è un paese ospitante quando il prestatore di servizi di pagamento presta servizi di pagamento in uno Stato membro diverso dallo Stato membro d’origine.”

Bulgaria – Solidarietà del cessionario nel pagamento dell’Iva non pagata dal cedente

Ai sensi dell’art. 177, par. 1 della  legge sull’imposta sul valore aggiunto – Закон за Данък Върху Добавената Стойност (ЗДДС) , un soggetto passivo IVA, destinatario di una prestazione imponibile, è responsabile dell’imposta dovuta e non pagata da un altro  soggetto passivo IVA, nella misura in cui godeva del diritto a detrarre un credito d’imposta correlato direttamente o indirettamente all’imposta dovuta e imposta non pagata.

La responsabilità ex art. 177 della  legge sull’imposta sul valore aggiunto  è una particolare forma di responsabilità solidale del soggetto iscritto – destinatario di una prestazione imponibile – che sorge se ricorrono i presupposti previsti dalla norma citata.
Secondo l’art. 177, par. 2 dell’IVA, l’obbligazione si realizza quando l’iscritto sapeva o era obbligato a sapere che l’imposta non sarebbe stata pagata e ciò è provato dall’organo di revisione ai sensi dell’art. 117 – 120  del Codice di procedura fiscale ed assicurativa ( ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛЕН ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС(ДОПК)).
Secondo l’art. 177, par. 3 della  legge sull’imposta sul valore aggiunto, si presume che il soggetto fosse tenuto a conoscere quando ricorrano contemporaneamente le seguenti condizioni:
1. l’imposta dovuta sulla cessione imponibile non sia stata effettivamente versata per effetto di un periodo d’imposta da alcun precedente fornitore su un soggetto imponibile fornitura avente lo stesso oggetto bene o servizio, nella stessa forma, modificata o rielaborata, e
2. la fornitura imponibile è fittizia, elude la legge o ha un prezzo significativamente diverso dal prezzo di mercato.
Nell’art. 177 della  legge sull’imposta sul valore aggiunto prevede alcune condizioni che devono sussistere per l’applicazione dell’istituto della responsabilità solidale: presenza di una cessione imponibile, imposta non assolta dal fornitore, credito d’imposta detratto dal destinatario e conoscenza o presunzione di conoscenza del destinatario.
Ciascuno dei presupposti per l’assunzione della responsabilità di cui all’art. 177 della  legge sull’imposta sul valore aggiunto dovrebbe essere stabilito nelle condizioni di piena e principale prova. Ai sensi dell’art. 177, par. 2 della  legge sull’imposta sul valore aggiunto, l’onere della prova incombe sull’Agenzia nazionale bulgara delle entrate ( Национална агенция за приходите (НАП (NAP)).

Dal 1° gennaio 2024 entrano in vigore nuove norme per la raccolta e la comunicazione dei dati sui pagamenti transfrontalieri relativi al commercio elettronico

Il Consiglio dell’Unione Europea, al fine di migliorare la lotta contro la frode in materia di IVA nel commercio elettronico, il 18 febbraio 2020  ha adottato un pacchetto legislativo volto alla raccolta dei dati sui pagamenti . Il pacchetto si compone di due atti giuridici:

Le nuove disposizioni entreranno in vigore il 1º gennaio 2024.

Le modifiche della direttiva 2006/112/CE (“la direttiva IVA”) istituiscono un nuovo obbligo di comunicazione applicabile ai prestatori di servizi di pagamento stabiliti nell’Unione europea (“UE”) per quanto riguarda la conservazione di una documentazione dei pagamenti che trattano e dei relativi beneficiari, mentre le modifiche del regolamento (UE) n. 904/2010 riguardano la creazione e la gestione del sistema elettronico centrale di informazioni sui pagamenti (Central electronic system of payment information, il CESOP), in cui i dati raccolti saranno conservati e trattati prima di essere messi a disposizione degli esperti antifrode degli Stati membri al fine della lotta contro la frode in materia di IVA.

Vedi : Orientamenti per la comunicazione dei dati sui pagamenti da parte dei prestatori di servizi di pagamento e per la trasmissione al sistema elettronico centrale di informazioni sui pagamenti (CESOP)

 

 

Bulgaria – Ricorso giurisdizionale dell’atto di revisione

Nel corso del procedimento di audit vengono emessi due atti:

  • una relazione di audit (verbale di audit/verbale di revisione/rapporto di revisione/rapporto di audit (ревизионен доклад (РД))
  • e un atto di audit (atto di revisione (Ревизионен акт)). 

Terminata la fase amministrativa di impugnazione di un atto di revisione (Ревизионен акт) con l’emanazione di una decisione ex art. 155 del Codice di procedura fiscale ed assicurativa ( ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛЕН ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС(ДОПК)) e nel caso in cui tale decisione non sia favorevole al ricorrente, l’impugnazione dell’atto segue un procedimento giudiziario – personalmente o avvalendosi dei servizi legali. L’atto di revisione (Ревизионен акт) può essere impugnato nella parte in cui non è stato annullato dalla decisione dell’organo decisionale (решаващия орган) – la competente Direzione “Appelli e Pratiche Fiscali” (Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” (Д„ОДОП”)). Il ricorso amministrativo dell’atto è un prerequisito assoluto per il suo successivo ricorso giurisdizionale – vale a dire un ricorso contro l’atto di revisione direttamente dinanzi al giudice è inammissibile. L’unico caso in cui è possibile un ricorso giurisdizionale diretto contro l’atto di revocazione è quando ne viene chiesta la dichiarazione di nullità. 

Se l’atto di revisione (Ревизионен акт) è revocato (anche quando l’autorità restituisce il fascicolo per un nuovo controllo), non vi è alcun interesse legale a impugnarlo in giudizio. L’atto di revisione (Ревизионен акт) è inappellabile anche nella parte in cui non è stato impugnato con provvedimento amministrativo. Ma se l’organo decisionale (решаващия орган) ha annullato l’atto in una parte non impugnata dal ricorrente, quest’ultimo è andato oltre i limiti della sua competenza e tale pronuncia è ancora soggetta a sindacato giurisdizionale.

Presentazione di un ricorso

Il ricorso è proposto tramite l’organo che ha emesso il provvedimento ( Direzione “Appelli e Pratiche Fiscali” (Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” (Д„ОДОП”))) ed è indirizzato al tribunale amministrativo (административния съд) della regione ove si trova il domicilio o la sede del destinatario dell’atto. Il termine per la presentazione è di 14 giorni dal ricevimento della decisione. Tuttavia, in mancanza di pronuncia dell’organo amministrativo deliberante entro il termine stabilito, questa è considerata CONFERMA SILENZIOSA dell’atto di revisione ed è anch’essa soggetta a ricorso. In tal caso, tuttavia, il ricorso deve essere proposto entro 30 giorni dal giorno in cui l’organo avrebbe dovuto pronunciarsi. 

È possibile, invece, nel termine di sette giorni in cui l’autorità è tenuta a completare il reclamo e a trasmetterlo al tribunale per emettere una decisione, seppur tardiva. Ciò è ammissibile visto il disposto dell’art. 156, par. 6 del Codice di procedura fiscale ed assicurativa ( ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛЕН ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС(ДОПК)). Se tale decisione conferma l’atto di revisione (Ревизионен акт), che comunque è già tacitamente confermato, allora non deve essere presentato un nuovo ricorso. Nel caso in cui la decisione annulli l’atto, non sussiste alcun interesse a proporre ricorso e il procedimento di ricorso si estingue. Ma se l’autorità annulla solo parzialmente l’atto di revisione, l’appello dovrebbe proseguire il suo percorso verso il tribunale, ma nella parte in cui l’atto è stato annullato, il procedimento sarà chiuso.

Soggetto a controllo giurisdizionale

Il tribunale esercita il controllo sulla legittimità e sulla giustificazione dell’atto di revisione (Ревизионен акт). L’atto sarà illegittimo se non è stato emesso da un’autorità competente (ovvero, al momento dell’emanazione dell’atto sono stati violati i requisiti di competenza territoriale, materiale, personale o temporale). In tal senso, il contenuto ei dettagli dell’ordine stesso di affidamento dell’audit sono essenziali per analizzare se tali requisiti siano stati rispettati. L’atto sarà illegale se non viene seguita la forma legale per la sua emissione, secondo un certo modello. Sono inammissibili le omissioni nell’atto secondo il contenuto previsto dalla legge. Illegittimo è anche l’atto di revisione (Ревизионен акт) che contrasti con il diritto sostanziale vigente (tributario, doganale, ecc.). L’atto sarà illegale anche se non viene seguita la procedura per la nomina e lo svolgimento della revisione e l’emissione dell’atto di revisione. A questo proposito, ci sono una serie di requisiti per il rispetto delle scadenze, la consegna di documenti, notifiche, ecc. Il tribunale controlla anche se lo scopo della legge è stato rispettato nel procedimento.

Ma oltre al rispetto dei requisiti di cui sopra, l’atto di revisione (Ревизионен акт) può essere impugnato in termini di giustificazione. Cioè. tutte le prove contenute nel fascicolo devono corrispondere ai rilievi e alle conclusioni degli esaminatori. In altre parole, sono soggette a sindacato giurisdizionale anche le motivazioni dell’atto di revisione, che (secondo la prassi giudiziaria) possono essere contenute anche nel rapporto di revisione (ревизионен доклад (РД)). 

Quanto alla validità dell’atto, il giudice è vincolato da quanto dichiarato nel reclamo e decide secondo quanto in esso richiesto. Tuttavia, il tribunale è tenuto a verificare pienamente l’atto in merito alla sua legalità, indipendentemente da quanto descritto nel reclamo – a questo proposito, il tribunale non è vincolato dal reclamo.

Interrompi l’esecuzione

Il ricorso proposto al giudice non sospende l’esecuzione dell’atto di revisione, ma su espressa richiesta del ricorrente, l’esecuzione dell’atto può essere interrotta. A tal fine, tuttavia, dovrebbero essere presentate garanzie collaterali e, a seconda del tipo, in alcuni casi il tribunale è obbligato a interrompere l’esecuzione e in altri ciò viene fatto a sua discrezione.

Testimonianze di testimoni

Qualsiasi tipo di prova può essere utilizzato nei procedimenti giudiziari. È anche possibile utilizzare testimonianze che stabiliscono fatti rilevanti per l’audit, percepiti da una terza parte. Ma i testimoni sono ammessi nel procedimento solo per stabilire i seguenti fatti e circostanze:
1. la credibilità o la paternità di dati da un supporto tecnico e documenti non firmati;
2. circostanze per la prova delle quali la legge richiede un documento scritto, se il documento viene smarrito o distrutto senza colpa della persona controllata, nonché per l’accertamento di fatti e circostanze per la prova delle quali la legge non richiede un documento scritto;
3.i fatti e le circostanze per i quali non sono stati redatti documenti quando vi era l’obbligo di farlo, ovvero sono stati redatti documenti che non rispecchiano fatti e circostanze reali.

Decisione della corte

Il tribunale emette una decisione che risolve il caso nel merito e può annullare l’(Ревизионен акт) in tutto o in parte, modificarlo nella parte impugnata o respingere il ricorso. È importante notare che la decisione del tribunale non può modificare l’atto a scapito del ricorrente. Ciò significa, in sostanza, il divieto per il giudice di modificare l’ammontare dell’obbligazione in misura superiore a quanto stabilito nell’atto di revocazione.

Ricorso alla Suprema Corte Amministrativa (Върховния административен съд (BAC)).

La decisione del giudice amministrativo è soggetta a ricorso per cassazione dinanzi alla Suprema Corte Amministrativa (Върховния административен съд (BAC)).. A tal fine, si consiglia di utilizzare servizi legali specializzati. Il ricorso alla Suprema Corte Amministrativa (Върховния административен съд (BAC)) è proposto al tribunale, la cui decisione è impugnata, entro 14 giorni dalla data dell’annuncio che è stata disposta la decisione motivata. Il caso è considerato in una sessione pubblica da un collegio di tre membri della Suprema Corte Amministrativa (Върховния административен съд (BAC)). Il giudice si pronuncia sui motivi  indicati nel ricorso con sentenza con la quale conferma, annulla (in tutto o in parte) o modifica la decisione impugnata. Quando la decisione è annullata per significative violazioni delle norme processuali o quando devono essere accertati fatti per i quali non è sufficiente la raccolta di prove scritte, rinvia la causa per un nuovo esame da parte di un altro collegio del tribunale competente.

Bulgaria – Ricorso amministrativo dell’atto di revisione

Procedimenti di revisione

Il controllo sulla rendicontazione contabile e sul rispetto della normativa tributaria è svolto dall’Agenzia nazionale bulgara delle entrate ( Национална агенция за приходите (НАП (NAP)), dall’Agenzia delle Dogane e dall’Amministrazione Comunale (in materia di imposte e tasse locali). Viene svolto costantemente e con modalità diverse, ma l’affidamento di un audit è il modo più essenziale e tipico per svolgere un esame approfondito del soggetto obbligato, che mira a stabilire gli obblighi pubblici.

Il procedimento di revisione tributaria è avviato con l’emissione di un’ordinanza di attribuzione di revisione da parte dell’Agenzia delle Entrate alla competente Direzione territoriale tributaria (данъчна териториална дирекция) dell’Agenzia nazionale bulgara delle entrate ( Национална агенция за приходите (НАП (NAP)) ai sensi dell’art. 8 del l Codice di procedura fiscale ed assicurativa ( ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛЕН ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС(ДОПК)). Anche il direttore esecutivo dell’Agenzia nazionale bulgara delle entrate può ordinare un audit. Nel caso di verifica sulle accise, il controllore è nominato dal responsabile dell’ufficio doganale territoriale di appartenenza o dal direttore dell’Agenzia delle dogane. Può essere effettuata anche una verifica per le tasse locali, nominata dall’amministrazione comunale delle entrate.

Quando si determina il periodo di revisione, ci sono termini di prescrizione, dopo i quali nessuna revisione può essere ordinata. Secondo l’art. 109, comma 1, del Codice di procedura fiscale ed assicurativa ( ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛЕН ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС(ДОПК)), non possono essere promossi procedimenti di revisione per l’accertamento di debiti tributari quando siano trascorsi 5 anni dalla fine dell’anno in cui è stata presentata o avrebbe dovuto essere presentata una dichiarazione.

L’ordinanza di aggiudicazione non è soggetta a ricorso autonomo separato dall’atto di revisione (Ревизионен акт). Indipendentemente da chi sia l’autorità che emette l’ordine di aggiudicazione, dovrebbe essere notificato alla persona controllata per avviare un procedimento giudiziario. Si tenga presente che ai sensi dell’art. 29, par. 4 del Codice di procedura fiscale ed assicurativa ( ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛЕН ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС(ДОПК)), la notificazione può essere effettuata anche mediante messaggio elettronico e uso di firma elettronica qualificata da parte dell’Agenzia delle Entrate. Il messaggio telematico si considera consegnato quando il destinatario invia conferma di avvenuta ricezione mediante messaggio telematico di ritorno, attivazione di un riferimento telematico o suo download dal sistema informatico dell’amministrazione competente. Il contenuto del messaggio elettronico è autenticato da una stampa dell’iscrizione nel sistema informatico certificata dall’Agenzia delle Entrate.

L’ordine di nomina di un audit determina anche il termine entro il quale deve essere completato. Il periodo per l’esecuzione della revisione è al massimo di tre mesi, ma se questo tempo non è sufficiente, può essere prorogato una volta di un altro mese attraverso un nuovo ordine emesso prima della scadenza del periodo iniziale. In caso di complessità fattuale dell’audit e di proposta motivata, il termine può essere prorogato fino a 3 anni dal direttore esecutivo dell’Agenzia nazionale bulgara delle entrate ( Национална агенция за приходите (НАП (NAP)). Quando nel corso dell’audit vengono rilevate forniture intracomunitarie e acquisti intracomunitari, i termini standard per l’esecuzione dell’audit sono fino a 6 mesi e la loro proroga fino a 2 mesi.

Nel procedimento di revisione si raccolgono elementi probatori (documenti contabili, chiarimenti di terzi, documenti ed elementi probatori da controlli incrociati, verbali di atti procedimentali svolti, conclusioni di perizie svolte, ecc.) per tutti i fatti e le circostanze rilevanti ai fini della determinazione obbligo, ad eccezione di fatti generalmente noti, fatti noti e presunzioni legali. In tali procedimenti, il principio d’ufficio è derivato come principio basilare e al riguardo l’onere della prova ricade sull’autorità giudicante (salvo che si tratti di fatti e circostanze avvenuti fuori del territorio dello Stato – art. 116, comma 1 Codice di procedura fiscale ed assicurativa ( ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛЕН ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС(ДОПК))). Tuttavia, per molte circostanze che favoriscono l’entità controllata, l’onere della prova durante l’audit ricade sull’entità controllata. Ciò è determinato anche da alcune eccezioni espressamente previste dalla legge in merito alla norma sull’onere della prova, quali l’art. 124, par. 2 del Codice di procedura fiscale ed assicurativa ( ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛЕН ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС(ДОПК)): “fino a prova contraria, gli accertamenti di fatto contenuti nel rapporto di audit si intendono veritieri”. Ciò è valido quando le prove raccolte supportano l’esistenza di motivi di rettifica e determinazione dell’obbligazione. In tal senso, l’attività del soggetto e la corretta interazione con l’autorità verificatrice per dare forma agli accertamenti fattuali già nella fase stessa del procedimento di revisione è essenziale per neutralizzare o minimizzare le conseguenze pregiudizievoli. Quando l’audit copre l’IVA, i maggiori problemi nel procedimento di audit sono la prova che le forniture dichiarate lo sono effettivamente “fino a prova contraria, i rilievi fattuali contenuti nel rapporto di audit sono considerati veritieri”. Ciò è valido quando le prove raccolte supportano l’esistenza di motivi di rettifica e determinazione dell’obbligazione. In tal senso, l’attività del soggetto e la corretta interazione con l’autorità verificatrice per dare forma agli accertamenti fattuali già nella fase stessa del procedimento di revisione è essenziale per neutralizzare o minimizzare le conseguenze pregiudizievoli.

Per quanto riguarda le prove richieste dall’autorità di revisione, che l’indagato non ha presentato, il legislatore disciplina una presunzione. L’autorità può accettare tali evidenze come inesistenti e redigere il rapporto di audit solo sulla base delle evidenze disponibili, il che non sempre è nell’interesse della persona sottoposta ad audit. L’attività dell’ente verificato assume particolare rilevanza nel caso in cui si verifichino operazioni tra parti correlate, poiché anche in questo caso l’onere di dimostrare le ragioni di base di eventuali scostamenti dal prezzo di mercato grava sul soggetto verificato.

Nel corso del procedimento di audit vengono emessi due atti:

  • una relazione di audit (verbale di audit/verbale di revisione/rapporto di revisione/rapporto di audit (ревизионен доклад (РД))
  • e un atto di audit (atto di revisione (Ревизионен акт)). 

Entro 14 giorni dalla scadenza del termine per l’espletamento dell’audit, l’organo esaminatore predispone un verbale di audit (ревизионен доклад (РД)), al quale sono allegate le evidenze raccolte. L’emissione del rapporto di revisione (ревизионен доклад (РД)) al di fuori del termine stabilito è considerata una violazione del Codice di procedura fiscale ed assicurativa (ДОПК) e può anche essere motivo di revoca dell’atto di revisione (Ревизионен акт) in futuro. Il rapporto di audit (ревизионен доклад (РД)) viene consegnato alla persona controllata entro 7 giorni dalla sua redazione, ma tale termine è indicativo. Con il verbale di revisione (ревизионен доклад (РД)) devono essere presentate anche le prove raccolte nel procedimento e l’omissione di tale obbligo costituisce anche violazione del Codice di procedura fiscale ed assicurativa (Д ОПК).

Obiezioni al rapporto di audit

Dopo aver ricevuto il rapporto di audit (ревизионен доклад (РД)), la persona sottoposta ad audit può sollevare obiezioni e presentare ulteriori prove entro 14 giorni. Tale termine può essere prorogato su richiesta dell’interessato, effettuata prima della sua scadenza, ma non oltre un mese. L’obiezione è proposta davanti all’organo che ha effettuato la revisione. L’intero verbale o parti di esso sono impugnabili, e nell’impugnazione vengono dedotte sia le argomentazioni di diritto sia le argomentazioni relative all’assenza o alla presenza delle prove. Ma poiché l’emissione del verbale di revisione (ревизионен доклад (РД)) è una fase intermedia, in caso di contestazione eccessivamente circostanziata, è possibile che alcuni vizi del verbale e/o del procedimento vengano tempestivamente rimossi con l’emissione dell’atto di revisione (Ревизионен акт) e quindi  “aiutino” solo l’ente a meglio configurare l’atto. In tal senso, occorre precisare bene caso per caso quali argomenti saranno addotti in sede di opposizione alla denuncia e quali saranno riservati successivamente all’emanazione dell’atto di revisione (Ревизионен акт). In linea di principio, è addirittura possibile non opporsi affatto al verbale di revisione (ревизионен доклад (РД)) e, successivamente, con il ricorso all’atto di revisione (Ревизионен акт), sollevare eccezioni al verbale di revisione (ревизионен доклад (РД)).

Atto di revisione

Entro 14 giorni dalla presentazione dell’obiezione al verbale di revisione (ревизионен доклад (РД)) o dalla scadenza del termine per la presentazione della stessa, viene emesso un atto di revisione (Ревизионен акт). L’atto di revisione (Ревизионен акт) è firmato dal capo del gruppo di audit, insieme all’autorità che ha assegnato l’audit, salvo accordo tra loro. In quest’ultimo caso, l’atto di revisione (Ревизионен акт) è emanato da altro organo designato dal direttore territoriale.

L’atto di revisione (Ревизионен акт) viene consegnato alla persona sottoposta ad audit entro 7 giorni dalla sua emissione. Il mancato rispetto del termine, tuttavia, non può rendere nullo l’atto. Questo termine è prescrittivo ed è progettato per disciplinare l’autorità di revisione. Il mancato rispetto del termine non viola i diritti e gli interessi legali della persona controllata, poiché il termine per impugnare l’atto di revisione (Ревизионен акт) decorre dalla data della sua consegna, anche se successivo al termine di 7 giorni. Ma se l’autorità non consegna affatto l’atto, può essere impugnato a tempo indeterminato.

L’atto di revisione (Ревизионен акт) è emanato secondo un modello stabilito dal direttore esecutivo dell’Agenzia nazionale bulgara delle entrate ( Национална агенция за приходите (НАП (NAP)). Il rapporto di audit (ревизионен доклад (РД)) costituisce parte integrante dell’atto di revisione (Ревизионен акт) emesso. Con l’entrata in vigore dell’atto di revisione (Ревизионен акт) esso diventa stabile e stabilisce definitivamente il relativo obbligo di imposte, tasse e interessi.

Impugnazione dell’atto di revisione (Ревизионен акт)

L’impugnazione dell’atto di revisione (Ревизионен акт) (di persona o avvalendosi dei servizi legali) ne impedisce l’entrata in vigore e si effettua mediante reclamo presentato tramite laDirezione territoriale tributaria (данъчна териториална дирекция) competente dell’Agenzia nazionale bulgara delle entrate ( Национална агенция за приходите (НАП (NAP)) alla competente Direzione “Appelli e Pratiche Fiscali” (Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” (Д„ОДОП”)), che è l’autorità d’appello. Ci sono un totale di 5 direzioni di questo tipo, che sono unità separate all’interno dell’Agenzia nazionale bulgara delle entrate (НАП (NAP)). Quando viene presentato ricorso contro un atto di revisione emesso dall’amministrazione comunale, il sindaco è competente a considerare il ricorso. In caso di ricorso avverso un atto emesso dal competente ufficio dell’Agenzia delle dogane, il ricorso è valutato dal Direttore della competente direzione regionale delle dogane.

Tale impugnazione precede l’impugnazione dell’atto dinanzi al tribunale amministrativo (административния съд) ed è presupposto procedurale inderogabile per la fase giudiziale. La fase amministrativa non può essere saltata. Il ricorso deve essere presentato entro 14 giorni dalla consegna dell’atto di revisione (Ревизионен акт).

Il reclamo può indicare prove per le quali viene proposto un accordo in base al quale le parti concordano che è indiscutibile, ad es. che nessuna nuova prova è ammessa per confutarli o confermarli nelle fasi successive dell’impugnazione dell’atto. Tale accordo deve essere raggiunto entro 60 giorni dalla presentazione del reclamo. Una proposta di tale accordo può essere formulata anche dall’autorità che ha emanato l’atto. Affinché l’accordo entri in vigore, deve essere approvato dal direttore della Direzione “Appelli e Pratiche Fiscali” (Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” (Д„ОДОП”)).

La presentazione del ricorso dopo il termine stabilito di 14 giorni dalla consegna dell’atto di revisione è motivo di abbandono senza considerazione, che avviene con decisione. Se il reclamo è presentato entro il termine, ma presenta vizi, al reclamante è data la possibilità entro 7 giorni dalla notifica di porre rimedio a tali irregolarità, altrimenti il ​​procedimento si estingue anche con decisione.

Le due decisioni specificate di chiudere il procedimento possono essere impugnate entro 7 giorni dalla loro consegna al tribunale amministrativo (административния съд)  nel luogo in cui ha sede l’organo decisionale (решаващия орган)(nel caso di tasse ed IVA la competente Direzione “Appelli e Pratiche Fiscali” (Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” (Д„ОДОП”))).

Il tribunale emette sentenza che, ai sensi dell’art. 278, par. 4 del Codice di Procedura Civile (ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС (ГПК))(applicabile ai sensi del § 2 delle disposizioni aggiuntive (Допълнителните разпоредби)(Le disposizioni del codice di procedura amministrativa e del codice di procedura civile si applicano ai casi non disciplinati dal presente codice) del Codice di procedura fiscale ed assicurativa (ДОПК) ) in collegamento con l‘art. 144 del Codice del Procedimento Amministrativo (АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС (АПК )) è proposto ricorso presso la Suprema Corte Amministrativa (Върховния административен съд (BAC)) se il ricorso non viene accolto.

L’organo decisionale (решаващия орган) nel ricorso amministrativo (производството по административно ) dell’atto di revisione (Ревизионен акт) non è vincolato dalle motivazioni e dagli accertamenti di fatto compiuti dall’organo che ha emanato l’atto di revisione. Può presentare motivazioni e rilievi diversi da quelli dell’atto di revisione (Ревизионен акт), anche se conferma l’atto. Il controllo esercitato dall’organo decisionale (решаващия орган) è di legittimità e fondatezza dell’atto.

Il reclamo presentato, tuttavia, non impedisce l’esecuzione dell’atto di revisione (Ревизионен акт). Decorso il termine di 14 giorni dalla sua consegna, lo stesso è soggetto ad esecuzione, indipendentemente dal suo ricorso (art. 127 Codice di procedura fiscale ed assicurativa (ДОПК) ). Tuttavia, su espressa richiesta del ricorrente, l’esecuzione dell’atto può essere sospesa nella parte impugnata. Con la richiesta si presenta anche la prova che il credito vantato dall’atto è già garantito e, in caso contrario, si offre garanzia. Sulla richiesta si pronuncia entro 7 giorni il dal direttore della Direzione “Appelli e Pratiche Fiscali” (Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” (Д„ОДОП”)) con provvedimento impugnabile innanzi al giudice amministrativo entro 7 giorni dalla sua pronuncia o dalla data in cui è scaduto il termine per pronunciarsi. Il tribunale emette una sentenza, anch’essa soggetta a ricorso dinanzi alla Suprema Corte Amministrativa (Върховния административен съд (BAC)).

Il direttore della Direzione “Appelli e Pratiche Fiscali” (Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” (Д„ОДОП”)) decide sul ricorso entro 60 giorni dal ricevimento dello stesso o dall’approvazione dell’accordo probatorio. L’organo decisionale (решаващия орган) può raccogliere nuove prove, anch’esse soggette a notificazione unitamente alla sua decisione. Con la sua decisione, l’organo decisionale (решаващия орган) può confermare, modificare o annullare l’atto di revisione in tutto o in parte nella parte impugnata. Se annulla l’atto di revisione (Ревизионен акт), l’organo decisionale (решаващия орган) restituisce il fascicolo all’ente che ha commissionato la revisione, unitamente alle istruzioni obbligatorie per l’emissione di un nuovo atto di revisione. In pratica, in questi casi, il più delle volte viene eseguito un nuovo audit. Se, dopo la nuova revisione e l’emissione del nuovo atto di revisione (Ревизионен акт), si giunge nuovamente a un ricorso amministrativo, non è consentito restituirlo nuovamente e l’organo decisionale (решаващия орган) modifica direttamente l’atto.

L’organo decisionale (решаващия орган) può annullare l’atto di revisione con proprio provvedimento nella parte in cui è impugnato. Se il relativo Direzione “Appelli e Pratiche Fiscali” (Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” (Д„ОДОП”)) annulla l’atto in una parte inappellabile, esula dai limiti della sua competenza e tale pronuncia è soggetta a sindacato giurisdizionale.

Se l’organo decisionale (решаващия орган) non emette una decisione entro il termine stabilito, si considera che vi sia una SILENZIOSA CONFERMA dell’atto di revisione (Ревизионен акт),. Si tratta di una decisione  molto importante e determina la necessità di seguire attentamente la procedura da parte del richiedente e, se necessario, di attivare tempestivamente un ricorso giurisdizionale , a prescindere dalla mancanza di decisione. A tal fine, si consiglia di utilizzare i servizi legali. L’impugnazione giurisdizionale dell’atto è ammessa solo nella parte in cui non è stato revocato.

Acquisti intracomunitari in assenza di iscrizione al Vies – L’operazione sconta due volte l’IVA

Le cessioni intracomunitarie esenti possono avvenire solo tra soggetti che abbiano una regolare partita IVA in uno qualsiasi degli Stati membri.

Al fine di consentire un flusso di dati attraverso le frontiere interne, è stato istituito il VIES (Vat Information Exchange System), un sistema informatizzato che consente alle aziende di ottenere rapidamente la conferma delle partite IVA dei propri clienti e alle amministrazioni di controllare il flusso degli scambi intracomunitari rilevando eventuali irregolarità.

I soggetti che intendono effettuare operazioni intracomunitarie sono obbligati a dichiararne preventivamente l’intenzione. In tal modo vengono inseriti in un apposito archivio, la cui iscrizione avviene previa valutazione della situazione oggettiva e soggettiva del soggetto richiedente.

Quindi, per poter effettuare operazioni intracomunitarie esenti, i soggetti Iva devono essere inclusi nell’archivio VIES.

Il soggetto interessato può verificare l’avvenuta inclusione della propria posizione e dell’altrui posizione nell’archivio Vies utilizzando il servizio di verifica online.

Il primo comma dell’art. 138 della DIRETTIVA 2006/112/CE DEL CONSIGLIO del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come modificato dal comma 3 dell’Art. 1 della DIRETTIVA (UE) 2018/1910 DEL CONSIGLIO del 4 dicembre 2018 (c.d. direttiva ”quick fixes”), stabilisce che:

1.    Gli Stati membri esentano le cessioni di beni spediti o trasportati, fuori del loro rispettivo territorio ma nella Comunità, dal venditore o dall’acquirente o per loro conto, se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

a)  i beni sono ceduti a un altro soggetto passivo, o a un ente non soggetto passivo, che agisce in quanto tale in uno Stato membro diverso da quello in cui la spedizione o il trasporto dei beni ha inizio;
b)  il soggetto passivo o un ente non soggetto passivo destinatario della cessione è identificato ai fini dell’IVA in uno Stato membro diverso da quello in cui la spedizione o il trasporto dei beni ha inizio e ha comunicato al cedente tale numero di identificazione IVA.

Al punto 4.3.4. delle Note esplicative (Pubblicate a dicembre 2019)
riguardanti le modifiche del sistema dell’IVA nell’UE relative al regime di call-off stock, alle operazioni a catena e all’esenzione delle
cessioni intracomunitarie di beni (“soluzioni rapide 2020”) viene chiarito che: “Ai fini dell’articolo 138 della DI è rilevante solo il numero di identificazione IVA che dispone di un prefisso con cui può essere identificato lo Stato membro che lo ha attribuito. Questo è l’unico numero di identificazione IVA che lo Stato membro di identificazione include nella banca dati VIES e quindi l’unico numero di identificazione IVA che il cedente è in grado di verificare.”In Italia il Decreto Legislativo 5 novembre 2021, n. 192 ha dato attuazione alla DIRETTIVA (UE) 2018/1910 DEL CONSIGLIO del 4 dicembre 2018 (c.d. direttiva ”quick fixes”).

L’art.1 del Decreto Legislativo 5 novembre 2021, n. 192 ha inserito nell’articolo 41 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 , dopo il comma 2-bis,  il : «2-ter. Le cessioni di cui al comma 1, lettera a), e al comma 2, lettera c), costituiscono cessioni non imponibili a condizione che i cessionari abbiano comunicato il numero di identificazione agli stessi attribuito da un altro Stato membro e che il cedente abbia compilato l’elenco di cui all’articolo 50, comma 6, o abbia debitamente giustificato l’incompleta o mancata compilazione dello stesso.».

Con Risposta a interpello n. 230 del 1/03/2023 su IVA – Cessioni intracomunitarie – Comunicazione numero identificativo IVA iscritto nell’archivio VIES – Art. 41, primo comma, lett. b) Decreto–legge n. 331 del 1993 è stato chiarito che:” ..Per quanto rileva in questa sede, dunque, a seguito dell’introduzione del nuovo
comma 2­ter dell’art. 41 (sopra richiamato), la comunicazione di un numero di identificazione IVA valido diventa una condizione sostanziale per l’applicazione della non imponibilità anziché un mero requisito di forma. …………se il cessionario, ­ come nella fattispecie oggetto dell’istanza in trattazione, ­ non ha comunicato al fornitore un numero di identificazione valido iscritto alla banca dati VIES al momento della cessione, l’operazione non può beneficiare del regime di non imponibilità ai fini IVA di cui al citato art. 41, primo comma, lettera a), del D.L. n. 331 del 1993 con la conseguenza che questa dovrà essere assoggettata ad IVA in Italia, con applicazione dell’aliquota IVA interna, da individuarsi in relazione alla tipologia di bene ceduto. ……… la comunicazione, da parte del cessionario, del numero identificativo IVA iscritto nell’archivio VIES assume, nei termini anzidetti, valenza sostanziale, alla luce del nuovo articolato normativo unionale e interno (i.e. art. 41, comma 2­ter del DL n. 331 del 1993 e art. 138 della Direttiva 2006/112/CE, come modificato dalla Direttiva UE 2018/1910 del Consiglio del 4 dicembre 2018), ai fini dell’applicazione del regime di non imponibilità alla cessione (intracomunitaria) di cui al citato art. 41, comma 1, lett. b) del DL n. 331 del 1993.”

Quindi l’acquirente che non è iscritto al Vies, se effettua un acquisto intra-UE, riceverà una fattura su cui sarà addebitata l’imposta.

L’IVA versata nel paese d’origine, essendo indetraibile, dovrà essere considerata componente del costo, ma la presenza dell’IVA, non modificherà la natura dell’operazione che continuerà ad essere un acquisto intracomunitario con i relativi obblighi in tema di:
    • trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei  dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato (articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 (Trasmissione telematica delle operazioni IVA));
      • Si dovrà, infatti, andare ad emettere una fattura elettronica, utilizzando i tipi documento TD17, TD18 e TD19: 
        •     TD17: Integrazione/autofattura per acquisto di servizi dall’estero (inclusi San Marino e Città del Vaticano – art.17 c.2 DPR 633/72 – Gli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, compresi i soggetti indicati all’articolo 7-ter, comma 2, lettere b) e c), sono adempiuti dai cessionari o committenti. Tuttavia, nel caso di cessioni di beni o di prestazioni di servizi effettuate da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell’Unione europea, il cessionario o committente adempie gli obblighi di fatturazione e di registrazione secondo le disposizioni degli articoli 46 e 47 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427. ); 
        •     TD18: Integrazione per acquisti di beni intraUE (art.46 c. 1 DL 331/93); 
        •     TD19: Integrazione/autofattura per beni già presenti in Italia (in deposito IVA, o provenienti dalla Repubblica di San Marino o Città del Vaticano – art.17 c.2 DPR 633/72). 

        In tali casi, inoltre, i seguenti campi andranno così valorizzati:

        • “Cedente/prestatore” con i dati del fornitore;
        • “Cessionario/committente” con i dati del soggetto passivo italiano che integra la fattura (di beni), o emette autofattura (per servizi);
        • “Numero documento” rappresenta il numero di emissione della fattura (per cui è consigliabile utilizzare una specifica numerazione sequenziale annua);
        • “Data documento” rappresenta la data (o il mese) di ricezione della fattura del fornitore di beni, o di effettuazione dei servizi, da cui decorre il termine di integrazione/autofatturazione;
        • “Descrizione” conterrà gli estremi della fattura estera e la data di emissione del documento UE/estero;
        • “imponibile” corrisponde all’importo indicato nella fattura UE/estera, a cui andrà applicata l’aliquota IVA prevista dalla normativa italiana per il bene/servizio, oppure, nel caso non fosse assoggettato ad imposta, occorrerà indicare uno dei seguenti codici:
          1. N3.4 nel caso di non imponibilità;
          2. N3.5 se trattasi di operazione non imponibile per utilizzo plafond;
          3. N3.6 se trattasi di acquisto intracomunitario con introduzione in deposito IVA (art.50bis c.4 lett.c) DL 331/93);
          4. N4 nel caso di esenzione.

A conferma del fatto che la presenza dell’IVA non modifica la natura dell’operazione che continua ad essere un acquisto intracomunitario il testo della seconda parte del primo comma dell’art. 46 del DL 331/1993: “Se trattasi di acquisto intracomunitario senza pagamento dell’imposta o non imponibile o esente, in luogo dell’ammontare dell’imposta nella fattura deve essere indicato il titolo con l’eventuale indicazione della relativa norma comunitaria o nazionale.” Con la locuzione “Se trattasi di acquisto intracomunitario senza pagamento dell’imposta o non imponibile o esente” viene espicitamente previsto che un acquisto intracomunitario possa essere  con pagamento dell’IVA.

Quindi l’acquirente che non è iscritto al Vies vedrà addebitarsi due volte l’IVA:

  • una prima volta “l’IVA versata nel paese d’origine“, addebitata dal fornitore comunitario, indetraibile, componente del costo;
  • una seconda volta “l’IVA nazionale” in quanto obbligato, attraverso il meccanismo del reverse charge a integrare e registrare la fattura  nel registro di cui all’articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (registro delle fatture emesse).

A tutti gli effetti, quindi, ai fini IVA l’operazione sconterà due volte l’imposta: nel paese d’origine e in quello di destinazione. 

 

 

Scheda II.V.2 – Bulgaria – Piano di ammortamento fiscale

  1. PIANO DI AMMORTAMENTO FISCALE – FINALITÀ E CONTENUTO

Secondo l’art. 52, par. 1 della Legge sull’imposta sul reddito delle società -Закон за Корпоративното Подоходно Облагане (ЗКПО), il piano di ammortamento fiscale (данъчният амортизационен план (ДАП) ) è preparato e mantenuto dai soggetti passivi che formano un risultato finanziario fiscale. In pratica, questi sono i soggetti soggetti all’imposta sulle società. I soggetti passivi soggetti a imposte alternative (ad esempio, imprese di bilancio o organizzatori di giochi d’azzardo ai sensi della sezione II del capitolo trentadue) non sono obbligati a preparare e conservare un piano di ammortamento fiscale.

Il piano di ammortamento fiscale è un registro fiscale, che riflette le informazioni determinate in conformità con i requisiti del capitolo dieci della della Legge sull’imposta sul reddito delle società -Закон за Корпоративното Подоходно Облагане (ЗКПО, per il processo di acquisizione, successiva gestione, ammortamento e cancellazione di beni ammortizzabili fiscali.

  1. INFORMAZIONI CHE DOVREBBERO CONTENERE DAP

Secondo quanto richiesto dall’art. 52, par. 3 il piano di ammortamento fiscale dovrebbe contenere almeno le seguenti informazioni per ciascun bene ammortizzabile fiscale:

  1. nome;
  2. mese di messa in servizio;
  3. il valore ammortizzabile fiscale (данъчната амортизируема стойност (ДАС));
  4. ammortamento fiscale maturato (начислена данъчна амортизация (НДА));
  5. valore fiscale (данъчна стойност (ДС););
  6. tasso annuo di ammortamento fiscale (годишна данъчна амортизационна норма (ГДАН));
  7. ammortamento fiscale annuo (годишна данъчна амортизация (ГДА));
  8. mese delle variazioni dei valori patrimoniali e delle circostanze che richiedono le modifiche;
  9. mese di sospensione e ripresa della maturazione degli ammortamenti fiscali e circostanze che lo richiedono;
  10. mese di cancellazione del bene ex art. 60, par. 3 ai fini contabili e le circostanze che lo richiedono;
  11. mese di cancellazione del bene dal piano di ammortamento fiscale.

Scheda II.V.1 -Bulgaria – Beni  fiscalmente ammortizzabili

  1. Beni fiscalmente ammortizzabili – tipologie:

Secondo l’art. 48 della Legge sull’imposta sul reddito delle società -Закон за Корпоративното Подоходно Облагане (ЗКПО )sono beni ammortizzabili :

  1. le immobilizzazioni materiali;
  2.  le immobilizzazioni immateriali;
  3. immobili di investimento, esclusi i terreni;
  4. le successive spese ex art. 64 – costi successivi relativi ad un cespite stornato dal piano di ammortamento fiscale, ma non contabilizzato;
  5. 5. le spese di costruzione o miglioramento di elementi di infrastruttura tecnica, che per legge sono di proprietà pubblica dello Stato o del Comune ai sensi dell’art. 69a, par. 3 (vedi scheda II.V.14)

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (Art. 50)

Immobili, impianti e macchinari tassabili sono gli importi che si qualificano come immobili, impianti e macchinari ammortizzabili ai sensi dei PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI BULGARI PER IL BILANCIO DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE (National Financial Reporting Standards for Small and Medium Enterprises (Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия)), il cui valore è pari o superiore al minore tra:

  1. la soglia di valore di rilevanza per l’immobilizzazione materiale, determinata nel principio contabile del soggetto passivo;
  2. settecento BGN (sulla base del § 66 delle Disposizioni transitorie e finali ( Преходни и Заключителни разпоредби (ПЗР)) della Legge sull’imposta sul reddito delle società -Закон за Корпоративното Подоходно Облагане (ЗКПО ), questa soglia di valore si applica ai beni acquisiti dopo il 31.12.2007).

Le immobilizzazioni materiali tassabili sono anche i beni ammortizzabili con diritto di utilizzo in relazione a contratti di leasing finanziario, secondo i Principi Contabili Internazionali riconosciuti ai locatari.

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI (Art. 51)

1. risorse non finanziarie acquisite che:

a) non hanno consistenza fisica;

b) sono utilizzati per un periodo superiore a 12 mesi;

c) hanno una vita utile limitata;

d) avere un valore uguale o superiore al valore inferiore di:

aa) la soglia di valore di significatività dell’attività immateriale a lungo termine, determinata nel principio contabile del soggetto passivo;

bb) settecento BGN (sulla base del § 66 delle Disposizioni transitorie e finali ( Преходни и Заключителни разпоредби (ПЗР)) della Legge sull’imposta sul reddito delle società -Закон за Корпоративното Подоходно Облагане (ЗКПО ), questa soglia di valore si applica ai beni acquisiti dopo il 31.12.2007).

2. gli importi maturati a seguito di operazioni aziendali che comportano un incremento del beneficio economico delle immobilizzazioni locate o messe a disposizione per l’uso;

(tali importi non costituiscono un bene materiale soggetto ad imposizione fiscale).

 

  1. Beni ammortizzabili fiscalmente – caratteristiche:

 SPESE CONTABILI REGISTRATE IN RELAZIONE ALL’ACQUISTO DI UN’ATTIVITÀ IMMATERIALE

Ai sensi dell’art. 51, par. 2 della Legge sull’imposta sul reddito delle società -Закон за Корпоративното Подоходно Облагане (ЗКПО ), le spese contabili dichiarate in relazione all’acquisizione di un’attività immateriale fissata ai fini fiscali prima della sua comparsa non sono riconosciute ai fini fiscali nell’anno della loro dichiarazione e partecipano alla determinazione del valore ammortizzabile fiscale del bene. Quando in un esercizio successivo si verificano circostanze che determinano che il soggetto passivo non acquisirà l’immobilizzazione durevole imponibile, gli oneri non rilevati ai sensi della sentenza sono inizialmente riconosciuti ai fini fiscali nell’anno in cui si verificano le circostanze, se ricorrono i requisiti di questa legge sono soddisfatte.

VALUTAZIONE

Secondo l’art. 49 della  ЗКПО, l’avviamento derivante da un’aggregazione aziendale NON è un bene fiscalmente ammortizzabile. Le perdite di valore e le svalutazioni dell’avviamento non sono riconosciute ai fini fiscali.

  1. Disposizioni transitorie applicabili:

Ai sensi del § 6, par. 1 delle Disposizioni transitorie e finali ( Преходни и Заключителни разпоредби (ПЗР)) della Legge sull’imposta sul reddito delle società -Закон за Корпоративното Подоходно Облагане (ЗКПО ) i beni ammortizzabili disponibili nel piano di ammortamento fiscale al 31 dicembre 2006, ad eccezione di quelli indicati al par. 2, sono considerati beni fiscalmente ammortizzabili ai sensi dell’art. 48.

Al par. 2 del § 6 prevede che le seguenti attività in esso disponibili siano cancellate dal piano di ammortamento fiscale a partire dal 1° gennaio 2007:

  1. la valutazione positiva;
  2. i beni che non sono utilizzati in un’attività per la quale si forma un risultato finanziario fiscale;
  3. le attività che sono classificate come possedute per la vendita o fanno parte di un gruppo in esenzione classificato come posseduto per la vendita;
  4. i beni, quando un soggetto passivo è estinto per liquidazione o è estinto per dichiarazione di fallimento.

Secondo il par. 3 del § 6 del PZR di ZKPO art. 66 non si applica nei casi di cancellazione di attività di cui al par. 2, punti 1 e 2.

Scheda I.2 Soggetti passivi

  1. Persone giuridiche locali ai sensi dell’art. 3, par. 1 della  Legge sull’imposta sul reddito delle società -Закон за Корпоративното Подоходно Облагане (ЗКПО):
    • Persone giuridiche costituite secondo la legislazione bulgara;
    • Società costituite ai sensi del regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio e cooperative istituite ai sensi del regolamento (CE) n. 1435/2003 del Consiglio, quando la loro sede centrale si trova nel paese e sono iscritte in un registro bulgaro.
  1. Persone giuridiche estere che:
    • esercitano un’attività economica nel paese attraverso un luogo di attività economica o dispongono di beni in tale luogo di attività economica;
    • ricevono il reddito specificato dalla legge, che ha una fonte nel paese.

Secondo quanto previsto dall’art. 4, par. 1 le persone giuridiche estere della ЗКПО sono quelle che non sono locali.

  1. Gli imprenditori individuali, nonché le persone fisiche iscritte come produttori di tabacco e produttori agricoli, che determinano il proprio reddito imponibile ai sensi dell’art. 26 della Legge sulle imposte sul reddito delle persone fisiche – Закон за Данъците bърху Доходите на Физическите Лица  (ЗДДФЛ)– per le ritenute alla fonte e nei casi previsti dalla Legge sulle imposte sul reddito delle persone fisiche – Закон за Данъците bърху Доходите на Физическите Лица  (ЗДДФЛ)
  1. Persone fisiche – commerciantin el senso dell’art. 1, par. 3 del Codice Commerciale (ТЪРГОВСКИ ЗАКОН) – per i casi definiti nella Legge sulle imposte sul reddito delle persone fisiche – Закон за Данъците bърху Доходите на Физическите Лица  (ЗДДФЛ)
  1. Datori di lavoro e appaltatori con contratto di gestione e controllo– per l’imposta sulle spese sociali
  2. Società prive di personalità giuridica – sono equiparate ai fini fiscali alle persone giuridiche.
  3. Fondi assicurativi, istituito sulla base dell’art. 8 del Codice della Previdenza Sociale (КОДЕКС ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ) – sono equiparati alle persone giuridiche.
  4. L’Assemblea Nazionale della Repubblica di Bulgaria –per l’imposta sulle spese aggiuntive dei rappresentanti del popolo.
  5. Qualsiasi entità straniera organizzativa ed economica separata (trust, fondi e simili), che svolge autonomamente attività economica o effettua e gestisce investimenti, quando il titolare del reddito non può essere stabilito. Nota: queste non sono entità giuridiche separate, ma rappresentano unità economiche speciali relativamente separate che non hanno analoghi nell’ordinamento giuridico bulgaro.

(In vigore dal 01.01.2022)Un’entità ibrida stabilita o stabilita nel paese è equiparato a una persona giuridica ai fini della Legge sull’imposta sul reddito delle società -Закон за Корпоративното Подоходно Облагане (ЗКПО) secondoArte. 2, par. 4 della Legge sull’imposta sul reddito delle società -Закон за Корпоративното Подоходно Облагане (ЗКПО) al verificarsi cumulativo delle seguenti condizioni:

    • Quando una o più entità straniere, che sono: imprese collegate e detengono collettivamente, direttamente o indirettamente, il 50% o più dei diritti di voto, del capitale azionario o del diritto di condividere gli utili di un’entità ibrida costituita o stabilita nel paese,
    • L’entità ibrida costituita o stabilita nel paese NON è un soggetto passivo ai sensi dell’art 2, par. 1 e 2 della Legge sull’imposta sul reddito delle società -Закон за Корпоративното Подоходно Облагане (ЗКПО);
    • I profitti e il reddito dell’entità ibrida costituita o stabilita nel paesenon sono altrimenti tassati a livello nazionale o ai sensi delle leggi di un’altra giurisdizione.

 

ECCEZIONE: La regola non si applica a un investimento collettivo di capitale.

Un organismo di investimento collettivo è un fondo o organismo di investimento che soddisfa contemporaneamente le seguenti condizioni:

  1. avere più proprietari;
  2. possedere un portafoglio diversificato di titoli;
  3. sono soggetti alla normativa a tutela degli investitori.

 

(Vedi scheda II.IV.10)