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Accertamenti fiscali sulla base di dati acquisiti illecitamente da Autorità straniere

Accertamenti fiscali sulla base di dati acquisiti illecitamente da Autorità straniere

Nella lista Falciani (La lista Falciani è un elenco dei titolari di conti correnti in Svizzera, stilata dal funzionario Hervè Falciani, poi condannato per spionaggio economico) erano contenuti circa 100.000 nominativi di correntisti e 20.000 nominativi di società, di cui 7.000 italiani che avevano depositato complessivamente circa 6,5 miliardi di euro in Svizzera.

Il fatto che le informazioni contenute nella lista Falciani siano state prelevate in maniera illegittima da un funzionario bancario, Hervè Falciani, poi condannato per spionaggio economico, ha posto problemi circa la sua utilizzabilità per il compimento di accertamenti fiscali.

Con le due sentenze gemelle nn. 16950 e 16951 del 19 agosto 2015 la Corte di Cassazione, confermando il proprio precedente orientamento (ordinanze nn. 8605 e 8606 del 28 aprile 2015, cfr. contenuti correlati), ha ribadito la piena utilizzabilità della c.d. Lista Falciani, enunciando il seguente principio di diritto:

L’amministrazione finanziaria, nell’attività di contrasto e accertamento dell’evasione fiscale può, in linea di principio, avvalersi di qualsiasi elemento con valore indiziario, anche unico, con esclusione di quelli la cui inutilizzabilità discenda da una specifica disposizione della legge tributaria o dal fatto di essere stati acquisiti in violazione di diritti fondamentali di rango costituzionale. Sono perciò utilizzabili nell’accertamento e nel contenzioso con il contribuente, i dati bancari acquisiti dal dipendente di una banca residente all’estero e ottenuti dal fisco italiano mediante gli strumenti di cooperazione comunitaria, senza che assuma rilievo l’eventuale illecito commesso dal dipendente stesso e la violazione dei doveri di fedeltà verso l’istituto datore di lavoro e di riservatezza dei dati bancari, che non godono di copertura costituzionale e di tutela legale nei confronti del fisco medesimo. Spetta al giudice di merito, in caso di rilievi avanzati dall’amministrazione, valutare se i dati in questione siano attendibili, anche attraverso il riscontro delle contestazioni mosse dal contribuente.

Quindi la Suprema Corte ha ritenuto che, anche quando i dati provenienti dalle Autorità straniere siano stati, all’origine, acquisiti in maniera illecita e, quindi, in violazione delle leggi dello Stato estero, ciò non ne preclude l’utilizzo da parte del Fisco

Infatti queste informazioni possono essere utilizzate come elementi indiziari, unitamente ad altri elementi, per svolgere gli accertamenti fiscali sui redditi esteri dei contribuenti coinvolti.

Per un avviso di accertamento, assumono rilievo e sono validi anche elementi di prova assunti irritualmente, purché non lesivi dei diritti fondamentali di rango costituzionale. Quindi, solo la violazione dei diritti fondamentali costituzionalmente garantiti può impedire l’utilizzo di queste informazioni.

La Corte di Cassazione  con, le succitate,  due ordinanze 8605 e 8606 del 28 aprile 2015 e  sentenze nn. 16950 e 16951 del 19 agosto 2015 ha ulteriormente chiarito che: “ spetta al giudice di merito valutare se i dati in questione siano attendibili, anche attraverso il riscontro delle contestazioni mosse del contribuente”.

Dalle suddette enunciazioni deriva, in primo luogo, che per poter utilizzare le informazioni prelevate in maniera illegittima è necessario  dimostrare che le stesse non ledono i diritti fondamentali di rango costituzionale quali :

  • l’inviolabilità della libertà personale
  • o del domicilio.

Sotto questo profilo la Corte considera che tale violazione non sussiste quando il diritto tutelato  (nel caso considerato dalla Corte il diritto alla riservatezza dei dati bancari) non è tale da essere da ostacolo all’adempimento del dovere inderogabile di concorrere alle spese pubbliche in ragione della propria capacità contributiva (art. 53 della Costituzione). È necessario, dunque verificare attraverso un bilanciamento dei diritti in gioco costituzionalmente garantiti  quale sia il diritto  prevalente.

Ovviamente, come specificano le pronunce della Cassazione  e come poi ripreso dalla giurisprudenza di merito (si veda la Commissione tributaria provinciale di Milano sentenza 5031/16/2015 – successiva alle predette posizioni di legittimità),  non basta che il dato sia giuridicamente utilizzabile per essere posto a base di una rettifica della posizione fiscale del contribuente, ma è necessario

  • che il fisco provi l’attendibilità del dato
  • che dimostri che la presunzione è fornita degli elementi di precisione e gravità  che possono essere posti a base di una rettifica fiscale
  • che questa attendibilità sia dimostrata dopo aver esperito un corretto contraddittorio preventivo con il contribuente interessato.

Con l’ordinanza n. 25951 del 2015, la Corte di Cassazione ha approvato ancora una volta l’utilizzabilità verso il contribuente delle informazioni contenute nella c.d. lista Falciani, con rilevanti effetti pratici sulla pretesa fiscale, dato che sarà possibile utilizzare nel contraddittorio con il contribuente, i dati bancari trasmessi dall’autorità finanziaria francese a quella italiana (c.d. Lista Falciani), ai sensi della Direttiva 77/799/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1977, relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati Membri nel settore delle imposte dirette, senza onere di preventiva verifica da parte dell’autorità destinataria, sebbene acquisiti con modalità illecite ed in violazione del diritto alla riservatezza bancaria.

Con l’Ordinanza 29 gennaio 2021, n. 2082, la Corte di Cassazione ha svolto importanti considerazioni in merito alla utilizzabilità, da parte dell’Amministrazione finanziaria, delle risultanze derivanti dallo scambio di informazioni con le Autorità fiscali estere, anche nel caso in cui il procedimento seguito sia irregolare per violazioni delle regole valide per il procedimento penale, approvando comunque la validità dell’attività di accertamento fiscale in tal modo svolta.

La Suprema Corte ha ritenuto che il diritto interno, sia in materia di imposte dirette, sia in tema di imposta sul valore aggiunto, consente che gli accertamenti fiscali si svolgano con l’utilizzo di elementi comunque acquisiti, anche con prove atipiche o con dati acquisiti con forme diverse da quelle regolamentate.

La Corte di cassazione si è più di recente pronunciata nuovamente circa l’utilizzabilità della lista Falciani nella pronuncia n. 11162/2021, nella quale è stato affermato che, nell’ambito delle proprie attività di accertamento, l’amministrazione finanziaria può comunque avvalersi di tutti gli elementi che hanno valore indiziario, anche unico, purché la loro inutilizzabilità non discenda da una legge tributaria.

Peraltro, non sarebbe necessario che gli indizi siano plurimi, in quanto anche un unico indizio, se dotato dei requisiti della gravità e della precisione, può fondare una legittima ripresa a tassazione (Cassazione, 5 dicembre 2019, n. 31779, e con riferimento alle uniche risultanze rappresentante dalla lista Falciani, Cassazione, sez. 6, 12 febbraio 2018, n. 3276).

Viene confermato l’indirizzo giurisprudenziale secondo cui, in materia tributaria, gli elementi raccolti a carico del contribuente dai militari della Guardia di Finanza senza il rispetto delle regole di garanzia difensiva prescritte per il procedimento penale sono inutilizzabili in tale sede ai sensi dell’Articolo 191 del Codice di procedura penale (Prove illegittimamente acquisite), ma sono pienamente utilizzabili nel procedimento di accertamento fiscale.

A non dover essere violate sono solo le disposizioni tributarie.

A tale proposito la Corte di Cassaziione, sez. 5, 17 gennaio 2018, n. 959 si esprime nel merito: “non esiste […] nell’ordinamento tributario un principio generale di inutilizzabilità delle prove illegittimamente acquisite. Tale principio è stato introdotto nel “nuovo” codice di procedura penale, e vale, ovviamente, soltanto all’interno di tale specifico sistema procedurale (v. art. 191 c.p.p.)», con la conseguenza che «l’acquisizione irrituale di elementi rilevanti ai fini dell’accertamento fiscale non comporta la inutilizzabilità degli stessi, in mancanza di una specifica previsione in tal senso» (cfr. Cass. n. 8344 del 2001; conf. Cass. n. 13005 del 2001, n. 1343 e n. 1383 del 2002, n. 1543 e n. 10442 del 2003). Si è quindi precisato che «in tema di accertamenti tributari, nelle indagini svolte, ai sensi degli arrt. 33 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e 52 e 63 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, la guardia di finanza che, cooperando con gli uffici finanziari, proceda ad ispezioni, verifiche, ricerche ed 3 Corte di Cassazione – copia non ufficiale acquisizione di notizie, ha l’obbligo di uniformarsi alle dette disposizioni, sia quanto alle necessarie autorizzazioni che alla verbalizzazione. Tali indagini hanno carattere amministrativo – con conseguente inapplicabilità dell’art. 24 Cost. in materia di inviolabilità del diritto di difesa, essendo applicabili, nella successiva ed eventuale procedura contenziosa, le garanzie proprie di questa – e vanno pertanto considerate distintamente dalle indagini, che la stessa guardia di finanza conduce in veste di polizia giudiziaria, dirette all’accertamento dei reati, con l’osservanza di tutte le prescrizioni dettate dal codice di procedura penale a tutela dei diritti inviolabili dell’indagato. La mancata osservanza di tali prescrizioni, rilevante al fine della possibilità di utilizzare in sede penale i risultati dell’indagine, non incide -purché non siano violate le dette disposizioni degli artt. 33 del d.P.R. n. 600 del 1973, e 52 e 63 del d.P.R. n. 633 del 1972 – sul potere degli uffici finanziari e del giudice tributario di avvalersene a fini meramente fiscali, senza che ciò costituisca violazione dell’art. 24 Cost.» (cfr. Cass. n. 8990 del 2007; conf. 18077 del 2010).”

Secondo la Corte di Cassazione, Infatti, non qualsiasi irritualità nell’acquisizione di elementi rilevanti ai fini dell’accertamento comporta, di per sè, l’inutilizzabilità degli stessi, in mancanza di una specifica previsione in tal senso, esclusi i casi in cui viene in discussione la tutela di diritti fondamentali di rango costituzionale, come l’inviolabilità della libertà personale o del domicilio (Cass., sez. 5, 16 dicembre 2011, n. 27149).

L’art. 31-bis del D.P.R. n. 600/1973 dispone che “l’amministrazione finanziaria provvede allo scambio, con le altre Autorità competenti degli Stati membri dell’Unione Europea, delle informazioni necessarie per assicurare il corretto accertamento delle imposte di qualsiasi tipo riscosse da o per conto dell’Amministrazione finanziaria e delle ripartizioni territoriali“, pur sottolineando che “non è considerata violazione del segreto d’ufficio la comunicazione da parte dell’Amministrazione finanziaria alle autorità’ competenti degli altri stati membri delle informazioni atte a permettere il corretto accertamento delle imposte sul reddito e sul patrimonio“.

La Corte di Cassazione, sez. 5, 14 novembre 2019, n. 29632 si è così espressa:

“Violazione dell’art.12 d.l. n.78/2009 in combinato con l’art.2697 cod.civ., con la Direttiva n. 77 /799/CEE, con l’art.191 e 240 cod.proc.pen. , con l’art.31 bis DPR 600/73, con l’art.27 della Convenzione !taio-francese firmata il 5 ottobre 1989 e ratificata con legge n.20 del 1992 (art.360 n.3 cod.proc.civ. )”, nella parte in cui ha esteso al processo tributario principi valevoli solo per il processo penale ed ha considerato inutilizzabili documenti acquisiti attraverso i canali di collaborazione previsti dal diritto comunitario e dalla Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra Italia e Francia. Il motivo è fondato. Il principio della generale inutilizzabilità degli elementi di prova irritualmente acquisiti, sancito dall’art.191 cod.proc.pen. (l’art.240 od.proc.pen. citato dal giudice di appello riguarda specificamente la inutilizzabilità dei documenti anonimi, di quelli contenenti intercettazioni illegali ovvero informazioni illegalmente raccolte), costituisce regola propria del procedimento penale e non è immediatamente trasferibile in ambito tributario, neppure facendo leva sul richiamo contenuto nell’art.70 d.P.R. 29 settembre 1973 n.600, attesa la natura sussidiaria e residuale della disposizione in oggetto, che legittima il ricorso alle norme del codice penale di rito nel solo caso in cui l’accertamento della violazione tributaria non trovi una specifica disciplina nelle disposizioni del TUIR; tale ipotesi è da escludere nel caso in esame in cui l’esercizio dei poteri istruttori ai fini fiscali è compiutamente disciplinato dagli artt.32 e ss del d.P.R. 29 settembre 1973 n.600, nonché dall’art.31 bis del medesimo d.P.R. con riferimento agli scambi di informazioni tra l’ Amministrazione finanziaria italiana e le autorità competenti degli altri paesi dell’ Unione europea, senza possibilità di ravvisare spazi residuali di ricorso alle norme “eterologhe” del procedimento penale ( In senso analogo Sez. 5 n. 959 del 17/01/2018 secondo cui, in tema di violazioni tributarie e di applicazione delle relative 2 sanzioni, l’utilizzazione a fini fiscali di dati e documenti acquisiti dalla Guardia di finanza è subordinata al rispetto delle disposizioni dettate dalle norme tributarie – artt. 33 del d.P.R. n. 600 del 1973, 52 e 63 del d.P.R. n. 633 del 1972 -anche nell’ipotesi in cui la stessa operi nell’esercizio dei poteri di P.G.; l’applicazione delle norme processualpenalistiche è difatti limitata dagli artt. 70 d.P.R. n. 600 del 1973 e 75 d.P.R. n. 633 del 1972 ai soli casi non espressamente disciplinati dai predetti decreti; Sez. 6 – 5 n. 13353 del 28/05/2018 sulla non vigenza, in ambito tributario, del principio di penalistico di inutilizzabilità della prove irritualmente acquisite). In via generale, osta all’applicazione nel procedimento tributario delle regole probatorie proprie e specifiche del procedimento penale, il principio della autonomia di ciascun tipo di procedimento (penale, civile e amministrativo), desumibile dall’art.20 del d.lgs. n. 74 del 2000 in materia di reati tributari e dalle disposizioni generali dettate dagli artt. 2 e 654 cod.proc.pen., nonché espressamente evocato dall’art. 220 disp. att.cod. proc.pen., che limita l’obbligo di applicazione delle disposizioni del codice di procedura penale quando, nel corso di attività ispettive, emergano indizi di reato ma soltanto ai fini dell’applicazione della legge penale, mentre l’accertamento tributario prosegue con l’applicazione delle regole proprie (Sez. 5 n. 28060 del 24/11/20 17). Con specifico riguardo ai dati risultanti dalla “lista Falciani” la giurisprudenza univoca di questa Corte ha stabilito che, in tema di accertamento tributario, è legittima l’utilizzazione di qualsiasi elemento con valore indiziario, anche acquisito in modo irrituale, ad eccezione di quelli la cui inutilizzabilità discende da specifica previsione di legge e salvi i casi in cui venga in considerazione la tutela di diritti fondamentali di rango costituzionale. Ne consegue che sono utilizzabili ai fini della pretesa fiscale, nel contraddittorio con il contribuente, i dati bancari trasmessi dall’autorità finanziaria francese a quella italiana, ai sensi della Direttiva 77/799/CEE del 19 dicembre 1977, senza onere di preventiva verifica da parte dell’autorità destinataria, sebbene acquisiti con modalità illecite ed in violazione del diritto alla riservatezza bancaria. (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 8605 del 28/04/2015, Rv. 635558 – 01; conformi Sez.6-5 n.8606/ 2015; Sez.6-5 17183/2015; Sez.6-5 16950/2015)”

Per cui, il principio di generale inutilizzabilità degli elementi di prova irritualmente acquisiti, sancito dall’articolo 191 c.p.p., costituisce regola propria del procedimento penale e non è immediatamente trasferibile in ambito tributario, neppure utilizzando il richiamo contenuto nel Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 70, stante la natura sussidiaria e residuale di tale disposizione, che legittima il ricorso alle norme del codice penale di rito nel solo ed esclusivamente nell’ipotesi in cui l’accertamento della violazione tributaria non trovi una specifica disciplina delle disposizioni fiscali.

Nel caso della lista Falciani erano stati ritenuti utilizzabili ai fini della pretesa fiscale, nel contraddittorio con il contribuente, i dati bancari trasmessi dall’Autorità finanziaria francese a quella italiana, ai sensi della Direttiva 77/799/CEE del 19 dicembre 1977, senza onere di preventiva verifica da parte dell’Autorità destinataria, sebbene acquisiti con modalità illecite ed in violazione del diritto alla riservatezza bancaria (per la lista FAlciani Cassazione, 19 dicembre 2019, n. 33893; Cassazione, sez. 6-5, 28 aprile 2015, n. 8605; Cassazione, sez. 6-5, 8606/2015; Cassazione, 65-, 17183/2015; Cassazione 6-5, 16950/2015; per la lista Vaduz cfr. Cassazione, sez. 5, 19 agosto 2015, n. 16950; per la lista Pessina vedi Cassazione, sez. 5, 26 agosto 2015, n. 17183).

Tali evidenze, come anzidetto, possono permettere al giudice tributario, in sede di ricorso avverso l’atto risultante dello scambio di informazioni, di fondare il proprio convincimento anche su una sola presunzione semplice, purché grave e precisa (caso Falciani, Cassazione, sez. 5, 12 febbraio 2018, n. 3276).

La Cassazione, sez. 5, 12 febbraio 2018, n. 3276 si è espressa nel senso che anche un solo indizio può giustificare la
pretesa fiscale, se grave e preciso (Cass. 8605/2015).

Strategie di lotta all’evasione fiscale internazionale

Strategie di lotta all’evasione fiscale internazionale

Con la Circolare 7 maggio 2021, n. 4/E, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiare indicazioni in merito alle strategie di lotta all’evasione fiscale internazionale per i prossimi anni che appaiono incentrate anche sull’utilizzo dei dati derivanti dallo scambio di informazioni fiscali a livello internazionale.

Riportiamo in calce le parti della Circolare 7 maggio 2021, n. 4/E attinenti alla fiscalità internazionale (1).

Il Settore contrasto illeciti dell’Agenzia delle Entrate  persegue il contrasto ai fenomeni di illecito fiscale più diffusi:

  1. l’allocazione fittizia all’estero della residenza fiscale;
  2.  l’illecito trasferimento e/o la detenzione all’estero di attività produttive di reddito (anche per il tramite di altri soggetti esteri, interposti o esterovestiti).

L’Agenzia delle Entrate appare intenzionata a voler reprimere le seguenti irregolarità:

  • violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale;
  • omessa indicazione in dichiarazione degli imponibili relativi ai redditi di fonte estera.

Lo scambio di informazioni rappresenta un potente mezzo volto al contrasto dell’evasione e dell’elusione fiscale su scala internazionale.

In quest’ottica, l’Agenzia delle Entrate è impegnata a potenziare le attività connesse alle diverse tipologie di scambio di informazioni attivabili sulla base delle Direttive europee e degli accordi internazionali che disciplinano lo scambio su richiesta, spontaneo ed automatico.

A questo proposito vedi: Strumenti per le indagini fiscali all’estero – Cooperazione fiscale tra le Amministrazioni finanziarie dei Paesi UE e non UE

I dati esteri relativi ai contribuenti fiscalmente residenti in Italia così acquisiti e  scambiati con l’Italia attraverso gli ordinari strumenti per lo scambio delle informazioni di rilevanza fiscale,  sono utilizzati dall’Agenzia delle Entrate per fondare gli accertamenti dei redditi esteri da recuperare a tassazione.

Se lo scambio di informazioni riguarda i dati relativi ai conti correnti detenuti all’estero dal contribuente, è possibile che il Fisco, per recuperare a tassazione i redditi esteri evasi, scelga di avvalersi della presunzione legale di evasione prevista dall’art. 32, comma 1, n. 2, del D.P.R. n. 600/1973.

Secondo la presunzione legale di evasione prevista dall’art. 32, comma 1, n. 2, del D.P.R. n. 600/1973  i prelevamenti e i versamenti  operati sul conto corrente per i quali il contribuente non fornisce alcuna giustificazione potrebbero essere dall’Agenzia delle Entrate posti a fondamento dei propri accertamenti fiscali e considerati come redditi evasi da recuperare a tassazione:

  • i versamenti recuperati a tassazione quando il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto nella determinazione del reddito assoggettato ad imposta o che non hanno rilevanza ai fini reddituali;
  • i prelevamenti tassati se il contribuente non ne indica il soggetto beneficiario e se non risultino dalle scritture contabili.

(1) “Circolare 7 maggio 2021, n. 4/E

1.4.2    L’attività di contrasto agli illeciti fiscali internazionali

L’Agenzia prosegue e rafforza la propria attività di presidio finalizzata al contrasto agli illeciti fiscali internazionali maggiormente riscontrati sul territorio e mirata, nel contempo, ad individuare nuove forme di pianificazione fiscale, così da contemperare le già richiamate esigenze, sia di repressione che di prevenzione.

Il Settore Contrasto Illeciti procede con l’attività di controllo relativamente alle violazioni di maggiore rilevanza alla normativa del «monitoraggio fiscale», sia nei confronti degli intermediari tenuti alla trasmissione delle comunicazioni all’uopo previste, sia nei confronti dei contribuenti assoggettati all’obbligo dichiarativo. L’attività di controllo inerente al monitoraggio fiscale, in particolare, mira al raggiungimento di un duplice scopo: da una parte, l’attività di contrasto tende alla verifica del rispetto delle previsioni di cui al decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, attraverso un’apposita attività selettiva orientata ad individuare le posizioni che, anche sulla base delle informazioni acquisite per il tramite dei dati trasmessi degli intermediari finanziari, risultano aver omesso totalmente o parzialmente gli adempimenti dichiarativi in merito alle attività estere di natura finanziaria; dall’altra, le attività di controllo sono orientate ad approfondire l’origine delle provviste oggetto di trasferimento e/o detenzione all’estero, così da far emergere situazioni di illecita provenienza e/o di indebita sottrazione al prelievo fiscale domestico.

A tali fini, in linea con le disposizioni di cui al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia, Prot. n. 268208 del 21 luglio 2020, di attuazione dell’articolo 2 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, la Sezione Analisi e Strategie per il Contrasto agli Illeciti Fiscali Internazionali, in qualità di unità speciale costituita in attuazione dell’articolo 12, comma 3, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, procede a formulare richieste, anche per masse di contribuenti, ai soggetti individuati dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, anche in merito alle informazioni relative ai titolari effettivi, con riferimento a specifiche operazioni con l’estero o rapporti ad esse collegati.

La fittizia allocazione all’estero della residenza fiscale continua ad essere oggetto di specifica analisi investigativa, sfruttando, in modo mirato e sistematico, le informazioni disponibili nelle banche dati in uso e i dati di fonte estera, anche di natura finanziaria, derivanti in particolare dallo scambio automatico, quali, inter alia, le informazioni pervenute tramite il Common Reporting Standard (CRS). Le attività in argomento saranno svolte sia dalla struttura centrale dedicata, sia dalle Direzioni regionali, che potranno avvalersi degli applicativi già in uso, nonché dei percorsi investigativi già esistenti e che saranno sviluppati a livello centrale.

Anche con riferimento alle attività investigative rivolte a soggetti diversi dalle persone fisiche, proseguono e si intensificano i riscontri mirati ad intercettare situazioni connotate da schemi di pianificazione fiscale illecita, consolidati ovvero innovativi, perpetrati allo scopo di veicolare flussi finanziari e materia imponibile oltre i confini nazionali, con particolare riguardo anche agli intermediari finanziari e agli altri soggetti coinvolti, in violazione degli obblighi correlati agli adempimenti del monitoraggio fiscale e all’imposizione diretta ed indiretta.

A tal fine, sfruttando le informazioni acquisite, anche per il tramite della cooperazione amministrativa e dello scambio di informazioni su richiesta, vengono approfondite situazioni di fittizia interposizione nella titolarità di beni e redditi, allo scopo di intercettare le forme più complesse e articolate di evasione fiscale internazionale.

1.5        Attività Internazionali

1.5.1   La cooperazione amministrativa in campo fiscale: incremento delle fonti informative derivanti dallo scambio automatico di informazioni

La trasparenza fiscale, lo scambio di informazioni e, più in generale, la cooperazione internazionale rappresentano strumenti fondamentali per il contrasto ai meccanismi di sottodimensionamento di base imponibile, che sfruttano le asimmetrie impositive e informative tra gli Stati. In tale ottica, prosegue il processo di valorizzazione, nell’ambito del contrasto all’evasione e all’elusione internazionale, del patrimonio informativo disponibile, soprattutto attraverso il potenziamento degli strumenti di scambio automatico di informazioni e lo sforzo per garantire una maggiore efficienza e trasversalità dei flussi informativi sulle attività internazionali tra le strutture centrali e territoriali dell’Agenzia su cui tali attività impattano.

L’Agenzia delle entrate è, inoltre, impegnata nella valorizzazione delle attività di cooperazione internazionale relative alla mutua assistenza alla riscossione.

Nell’ottica di un potenziamento degli strumenti di riscossione internazionale, nel corso del 2021, è stato potenziato l’applicativo informatico che ha la finalità di promuovere il ricorso, da parte degli Uffici dell’Agenzia, alla cooperazione in materia di riscossione, come ulteriore mezzo di tutela del credito erariale, consentendo la selezione, in autonomia, dei crediti dell’Erario, per i quali vi siano i presupposti per l’attivazione della cooperazione internazionale, come, ad esempio, la possibile esistenza di redditi e/o di elementi patrimoniali di fonte estera. In tale applicativo, è stato valorizzato, in particolare, il patrimonio informativo proveniente dallo scambio di informazioni automatico fra gli Stati europei, al fine di individuare potenziali redditi/beni aggredibili del soggetto debitore all’estero. In tale contesto, è stato istituito anche un tavolo di lavoro con l’Agenzia delle entrate-Riscossione, al fine di rafforzare le sinergie con gli Agenti della riscossione e rendere più efficiente il flusso informativo relativo a tale forma di cooperazione.

Inoltre, l’Agenzia prosegue la sua opera di potenziamento delle attività connesse alle diverse tipologie di scambio di informazioni, attivabili sulla base delle Direttive europee e degli accordi internazionali che disciplinano lo scambio su richiesta, spontaneo ed automatico.

Per una corretta gestione dell’attività di scambio di informazioni su richiesta e spontaneo, sono in corso di aggiornamento le istruzioni operative per le strutture territoriali per migliorare l’efficacia dello scambio.

Per quanto concerne l’evoluzione dello scambio automatico, con particolare riguardo alle nuove tipologie di informazioni oggetto di scambio, si segnala che, nel corso del 2020,

  • stata finalizzata l’attuazione della direttiva (UE) n. 822/2018 del Consiglio che modifica la direttiva 2011/16/UE, per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale, relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all’obbligo di notifica (c.d. DAC6), mediante l’approvazione del decreto legislativo di recepimento (decreto legislativo 30 luglio 2020, n. 100), del decreto ministeriale di attuazione (decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 17 novembre 2020) e del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, Prot. n. 364425 del 26 novembre 2020. L’attività di raccolta delle informazioni sui meccanismi transfrontalieri soggetti alla notifica, in considerazione della facoltà di proroga dell’avvio, esercitata dall’Italia, in virtù della direttiva (UE) 2020/876 del 24 giugno 2020 del Consiglio, è stata avviata il 1° gennaio del 2021 e il primo scambio di informazioni tra Amministrazioni fiscali si è concluso a fine aprile 2021.

Inoltre, il 22 marzo 2021, il Consiglio ha approvato la direttiva (UE) n. 2021/514 che modifica la direttiva 2011/16/UE del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale (c.d. DAC 7). Tale direttiva, oltre ad apportare rilevanti innovazioni all’impianto originario della direttiva 2011/16/UE, per rafforzare il meccanismo di scambio di informazioni fra gli Stati membri, introduce una nuova forma di scambio automatico in relazione alle informazioni comunicate dai gestori di piattaforme. Le disposizioni della direttiva, fatta eccezione per quelle riguardanti le verifiche congiunte, che si applicheranno dal 1° gennaio 2024, saranno applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2023.

In considerazione dell’incremento delle forme di scambio automatico e della necessità di rispondere alle istanze provenienti sia dall’interno che dagli Organismi internazionali, l’Ufficio Cooperazione Internazionale prosegue nello sviluppo degli strumenti informatici che consentano una maggiore efficacia nella gestione e nel monitoraggio dello scambio di informazioni.

Inoltre, è stato anche avviato, nel 2020, un progetto specifico avente ad oggetto la predisposizione e l’implementazione del quadro amministrativo italiano per la compliance delle istituzioni finanziarie nell’ambito del Common reporting standard – CRS, con l’obiettivo, tra gli altri, di elaborare linee guida e istruzioni per i controlli in coerenza con lo standard internazionale definito nel Modello comune per la comunicazione di informazioni su conti finanziari in materia fiscale, da parte di istituzioni finanziarie di giurisdizioni partecipanti alle rispettive autorità competenti, ai fini dello scambio automatico delle predette informazioni (Common reporting standard – CRS) e nel relativo Commentario, così come nel Manuale di attuazione del Common reporting standard (CRS Implementation handbook). Come sopra anticipato, all’esito della prima fase del progetto relativa ai controlli, svolta dalla Direzione Centrale Grandi Contribuenti, le attività saranno demandate alle Direzioni regionali successivamente allo svolgimento dell’attività di formazione rivolta alle strutture operative.

1.5.2    Utilizzo dei dati provenienti da scambio automatico di informazioni

Per quanto riguarda l’utilizzo delle informazioni ricevute mediante lo scambio automatico, prosegue l’attività di validazione anagrafica, che consente l’effettiva fruibilità dei dati da parte degli Uffici dell’Agenzia. Tutti i dati scambiati in via automatica vengono, al momento, gestiti essenzialmente a livello centrale.

Nell’ottica di un approccio centralizzato all’utilizzo dei dati e volto alla valorizzazione delle sinergie interne, finalizzate a rendere l’utilizzo dei dati direttamente funzionale alla promozione delle attività di compliance e di mirate attività di contrasto dell’evasione, sono state definite, per ciascuna tipologia di scambio automatico, le procedure per la messa a disposizione e il conseguente utilizzo dei dati da parte delle strutture competenti della Divisione Contribuenti.

Inoltre, l’Ufficio Cooperazione Internazionale sta sviluppando strumenti di data warehouse per l’analisi dei dati che consentano di massimizzare il potenziale informativo dello scambio automatico, sia sotto il profilo del patrimonio informativo disponibile, che del corretto funzionamento dello scambio di informazioni.

1.5.3    Accordi preventivi e risoluzione controversie internazionali

Gli accordi preventivi assumono grande rilevanza nel processo di tax compliance delle aziende che operano in ambito internazionale; la relativa disciplina è contemplata dall’articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recentemente modificato dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio per il 2021), con riguardo al periodo temporale di efficacia dell’accordo.

Il comma 5 del citato articolo 31-ter stabilisce che, per i periodi d’imposta per i quali l’accordo è in vigore, l’Amministrazione finanziaria esercita i poteri di cui agli articoli 32 e seguenti del sopra citato decreto del Presidente della Repubblica, soltanto in relazione a questioni diverse da quelle oggetto dell’accordo medesimo. Il successivo comma 6 prevede che, con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia, sono definite le modalità con le quali il competente Ufficio procede alla verifica del rispetto dei termini dell’accordo e del sopravvenuto mutamento delle condizioni di fatto e di diritto su cui l’accordo si fonda.

A tal riguardo, il Provvedimento direttoriale, Prot. n. 42295 del 21 marzo 2016, al paragrafo 7.2, prevede, tra l’altro, che l’Ufficio che ha stipulato l’accordo unilaterale o bilaterale può: «durante il periodo di vigenza dell’accordo, invitare l’impresa per fornire chiarimenti e documentazione utile ai fini della verifica dello stesso».

Alla luce delle disposizioni sopra richiamate, sarà cura delle Direzioni regionali, qualora nel corso di un controllo fosse sottoposta a verifica la corretta applicazione delle norme contemplate dall’articolo 31-ter da parte di grandi contribuenti, attivare tempestivamente il coordinamento con l’Ufficio che ha stipulato l’accordo, al fine di evitare di sovrapporre azioni che implichino l’esecuzione delle medesime attività istruttorie.

Si rammenta, pertanto, di utilizzare l’applicativo SERPICO per il riscontro dell’esistenza di procedure di accordo preventivo in corso o concluse con le relative informazioni di sintesi.

Nel corso del 2021, continuerà l’attività di controllo del rispetto degli accordi unilaterali o bilaterali stipulati, da parte, rispettivamente, dell’Ufficio Accordi Preventivi o dell’Ufficio Risoluzione e Prevenzione Controversie Internazionali della Direzione Centrale Grandi Contribuenti.

Sarà, inoltre, effettuato il controllo del rispetto degli accordi per la determinazione del reddito agevolabile ai fini del c.d. patent box, la cui disciplina è contenuta nell’articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Sempre nell’ottica di uniformare l’azione degli Uffici competenti a effettuare tale controllo, la Direzione Centrale Grandi Contribuenti predisporrà una specifica direttiva, che metterà a frutto l’esperienza maturata nel corso della gestione degli accordi di patent box, sia a livello centrale che regionale.

Con riguardo alle Mutual Agreement Procedure (MAP), si invita alla massima collaborazione in termini di raccordo tra l’attività di accertamento esplicata dalle Direzioni regionali e la gestione dei relativi esiti in sede di confronto diretto con le Amministrazioni fiscali estere.

Riguardo all’attività di controllo su fattispecie riconducibili al transfer pricing, si rammenta che essa deve sempre essere caratterizzata da un elevato grado di approfondimento dei fatti e delle circostanze del caso. A tal fine, la Direzione Centrale Grandi Contribuenti predisporrà direttive per migliorare l’uniformità dell’attività accertativa in tema di prezzi di trasferimento e avvierà un ciclo di incontri finalizzati a discutere i temi e le criticità maggiormente ricorrenti in sede di accertamento e di procedure amichevoli internazionali.”

Provvedimento n. 40601 del 2022 – Lettera di compliance dell’Agenzia delle Entrate ai contribuenti che non hanno dichiarato le attività finanziaria detenute all’estero

Provvedimento n. 40601 del 2022 – Lettera di compliance dell’Agenzia delle Entrate ai contribuenti che non hanno dichiarato le attività finanziaria detenute all’estero

L’Agenzia delle Entrate invia ad alcuni contribuenti una serie di lettere nelle quali sono riportate delle anomalie rinvenute nelle loro dichiarazioni dei redditi, riguardanti omissioni o infedeltà riscontrate mettendo a confronto i dati dichiarati con quelli che l’Agenzia ha a disposizione all’interno delle proprie banche dati. In questo modo, prima che l’Agenzia notifichi un avviso di accertamento, il destinatario della comunicazione potrà regolarizzare l’errore o l’omissione attraverso il ravvedimento operoso. Al contrario, se il contribuente non ritiene corretti i dati indicati nella sua dichiarazione, basterà comunicarlo all’Agenzia, inviando eventuali elementi e documenti di cui l’Agenzia non era a conoscenza.

Si sottolinea che le comunicazioni inviate non sono atti autonomamente impugnabili perché non rientrano tra gli atti impositivi emessi dall’Agenzia delle Entrate.
Eventuali contestazioni non giustificate dalla presentazione di documentazione da parte del contribuente potranno essere comunque sollevate durante le fasi del procedimento accertativo.

Con Provvedimento n. 40601 del 2022 l’Agenzia delle Entrate ha stabilito di continuare l’invio di comunicazioni per la promozione dell’adempimento spontaneo nei riguardi di contribuenti che non hanno dichiarato (in tutto o in parte) le attività finanziaria (es. conto corrente) detenute all’estero, così come richiesto dalla normativa sul monitoraggio fiscale (Quadro RW), e gli eventuali redditi derivanti da dette attività estere.

Le comunicazioni vengono inviate ai contribuenti che riscontrano delle “anomalie” fiscali più evidenti, ovvero selezionati in base a criteri che permettano di identificare solo i soggetti ad alto rischio di evasione fiscale, con l’esclusione di coloro che, invece, non tenuti ai predetti adempimenti fiscali o per i quali le irregolarità sussistano sul piano prettamente formale.

Queste comunicazioni contengono le seguenti informazioni:

a) codice fiscale, cognome e nome del contribuente;

b) numero identificativo della comunicazione e anno d’imposta;

c) codice atto;

d) descrizione della tipologia di anomalia riscontrata, che può riguardare gli obblighi di monitoraggio fiscale e/o l’indicazione degli imponibili relativi ai redditi di fonte estera;

e) possibilità per il destinatario di verificare i dati di fonte estera che lo riguardano, accedendo alla sezione “l’Agenzia scrive” del proprio Cassetto fiscale;

f) istruzioni (contenute in un apposito allegato) circa gli adempimenti necessari per regolarizzare la propria posizione, avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso;

g) invito a fornire chiarimenti e idonea documentazione, anche tramite il canale di assistenza CIVIS, nel caso in cui il contribuente ravvisi inesattezze nelle informazioni pervenute dalle Amministrazioni estere o che abbia già assolto gli obblighi dichiarativi per il tramite di un intermediario residente;

h) modalità per richiedere ulteriori informazioni, contattando la Direzione Provinciale competente, prioritariamente mediante PEC, e-mail o telefono, e, per tutta la durata dell’emergenza Coronavirus, recandosi in ufficio solo nei casi assolutamente indispensabili e dopo averne verificato, previo
contatto telefonico, l’effettiva esigenza, come da indicazioni presenti sul sito internet dell’Agenzia delle entrate.

Qualora il contribuente, ricevuta la comunicazione, si rendesse conto di non poter adeguatamente giustificare o difendere le anomalie riscontrate a proprio carico, ha la possibilità di regolarizzare la propria posizione fiscale presentando una dichiarazione integrativa, di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997, versando le imposte dovute e le sanzioni ridotte (oltre interessi).

 

Piano d’azione FinTech – Per un settore finanziario europeo più competitivo e innovativo

Piano d’azione FinTech – Per un settore finanziario europeo più competitivo e innovativo

La Commissione europea ha presentato un piano d’azione su come sfruttare le opportunità offerte dall’innovazione tecnologica nei servizi finanziari (FinTech).

L’Europa dovrebbe diventare un hub globale per il FinTech, con le imprese e gli investitori dell’UE in grado di sfruttare la maggior parte dei vantaggi offerti dal mercato unico in questo settore in rapida evoluzione. Come primo importante risultato, la Commissione propone anche nuove regole che aiuteranno le piattaforme di crowdfunding a crescere nel mercato unico dell’UE.

Il Piano d’azione FinTech prevede di consentire al settore finanziario di sfruttare i rapidi progressi delle nuove tecnologie, come blockchain, intelligenza artificiale e servizi cloud. Allo stesso tempo, cerca di rendere i mercati più sicuri e di facile accesso per i nuovi attori. Ciò andrà a vantaggio dei consumatori, degli investitori, delle banche e dei nuovi operatori del mercato. Inoltre, la Commissione propone un’etichetta paneuropea per le piattaforme, in modo che una piattaforma con licenza in un paese possa operare in tutta l’UE.

Il piano d’azione fa parte degli sforzi della Commissione volti a costruire un’Unione dei mercati dei capitali (UMC) e un vero mercato unico per i servizi finanziari ai consumatori. Fa anche parte della sua spinta a creare un mercato unico digitale . La Commissione mira a rendere le norme dell’UE più orientate al futuro e allineate al rapido progresso dello sviluppo tecnologico.

I mercati finanziari europei saranno più integrati, più sicuri e di facile accesso grazie alle fasi tracciate dalla Commissione nel suo piano d’azione FinTech. Il piano aiuterà il settore finanziario a sfruttare i rapidi progressi tecnologici come blockchain e altre applicazioni IT e a rafforzare la resilienza informatica. Ciò andrà a vantaggio di consumatori, investitori, banche e nuovi attori del mercato.

Il piano d’azione FinTech: 

Il settore finanziario è il maggiore utilizzatore di tecnologie digitali e uno dei principali motori della trasformazione digitale dell’economia. Il piano d’azione odierno definisce 19* passaggi per consentire ai modelli di business innovativi di crescere, supportare l’adozione di nuove tecnologie, aumentare la sicurezza informatica e l’integrità del sistema finanziario, tra cui: 

  • La Commissione ospiterà un laboratorio FinTech dell’UE in cui le autorità europee e nazionali si impegneranno con i fornitori di tecnologia in uno spazio neutrale e non commerciale;
  • La Commissione ha già creato un Osservatorio e un forum sulla blockchain dell’UE . Riferirà sulle sfide e le opportunità delle risorse crittografiche più avanti nel 2018 e sta lavorando a una strategia completa sulla tecnologia del registro distribuito e sulla blockchain che si rivolge a tutti i settori dell’economia. Un registro distribuito è un database di informazioni condiviso su una rete. Il tipo più noto di registro distribuito è blockchain.
  • La Commissione si consulterà sul modo migliore per promuovere la digitalizzazione delle informazioni pubblicate dalle società quotate in Europa , anche utilizzando tecnologie innovative per interconnettere le banche dati nazionali. Ciò consentirà agli investitori un accesso molto più semplice alle informazioni chiave per informare le loro decisioni di investimento.
  • La Commissione organizzerà seminari per migliorare la condivisione delle informazioni in materia di sicurezza informatica ;
  • La Commissione presenterà un progetto con le migliori pratiche sui sandbox normativi , sulla base degli orientamenti delle autorità di vigilanza europee. Una sandbox normativa è un quadro istituito dalle autorità di regolamentazione che consente alle startup FinTech e ad altri innovatori di condurre esperimenti dal vivo in un ambiente controllato, sotto la supervisione di un’autorità di regolamentazione. I sandbox normativi stanno guadagnando popolarità, principalmente nei mercati finanziari sviluppati.

Regolamento sul crowdfunding:

Il crowdfunding migliora l’accesso ai finanziamenti soprattutto per le start-up e altre piccole imprese. Una start-up può presentare il proprio progetto su una piattaforma online e chiedere supporto sotto forma di prestito (“prestito peer-to-peer”) o capitale proprio. Gli investitori ricevono un ritorno finanziario per il loro investimento. Attualmente è difficile per molte piattaforme espandersi in altri paesi dell’UE. Questo è il motivo per cui il crowdfunding nell’UE è sottosviluppato rispetto ad altre grandi economie mondiali e il mercato dell’UE è frammentato. Uno dei maggiori ostacoli è la mancanza di regole comuni in tutta l’UE. Ciò aumenta considerevolmente i costi operativi e di conformità e impedisce alle piattaforme di crowdfunding di espandersi oltre confine.

La proposta  renderà più facile per queste piattaforme offrire i propri servizi in tutta l’UE e migliorerà l’accesso a questa forma innovativa di finanziamento per le imprese che necessitano di finanziamenti. Una volta adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio, il regolamento proposto consentirà alle piattaforme di richiedere un’etichetta dell’UE sulla base di un unico insieme di regole. Ciò consentirà loro di offrire i propri servizi in tutta l’UE. Gli investitori sulle piattaforme di crowdfunding saranno protetti da regole chiare sulla divulgazione delle informazioni, regole sulla governance e sulla gestione del rischio e un approccio coerente alla vigilanza.

Sfondo

La revisione intermedia del piano d’azione CMU del giugno 2017 ha sottolineato il potenziale del FinTech di trasformare i mercati dei capitali portando nuovi attori di mercato e soluzioni più efficienti, aumentando la concorrenza e abbassando i costi per le imprese e gli investitori. Ha annunciato che la Commissione definirà un approccio globale per consentire la tecnologia FinTech e approfondire e ampliare i mercati dei capitali dell’UE integrando il potenziale della digitalizzazione.

Per preparare il piano d’azione FinTech, la Commissione ha condotto una consultazione pubblica  nel marzo 2017 per raccogliere le opinioni delle parti interessate sull’impatto delle nuove tecnologie sui servizi finanziari. Nel rispondere alla consultazione pubblica, molti intervistati hanno sottolineato che la FinTech, e l’innovazione tecnologica in generale, sono stati motori di sviluppo del settore finanziario, con enormi opportunità in termini di accesso ai finanziamenti, efficienza operativa, risparmio sui costi e concorrenza.

I contributi per la proposta sul crowdfunding sono stati raccolti durante i lavori preparatori, tra cui in particolare l’attuazione del piano d’azione dell’UMC del 2015 , la consultazione pubblica della revisione intermedia dell’UMC e la consultazione FinTech del marzo 2017 .

Vedi: COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, ALLA BANCA CENTRALE EUROPEA, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI Piano d’azione FinTech: per un settore finanziario europeo più competitivo e innovativo

MiCA: guida alla proposta di regolamento UE sulle criptovalute

MiCA: guida alla proposta di regolamento UE sulle criptovalute

Sommario

1. Riepilogo

2. MiCA: panoramica essenziale
2.1 Che cos’è il pacchetto di finanza digitale dell’UE?
2.2 Che cos’è il regolamento sui mercati delle criptovalute (MiCA)?
2.3 Dove sarà applicabile MiCA? 
2.4 Per chi è MiCA e perché?
2.5 Quali sono gli obiettivi del MiCA?
2. 6 Quando entrerà in vigore il MiCA?
2.7 In che modo MiCA può avvantaggiare l’industria delle criptovalute dell’UE? 

3. Definizioni chiave delle criptovalute MiCA
: cos’è un CASP?

4. Dentro MiCA: Sezione per Sezione
4.1 Contesto e ambito di applicazione (Titolo I)
– Quali criptovalute saranno regolamentate? 
– Quali servizi di criptovalute non rientrano nell’ambito? 
4.2 Vendita e promozione di criptovalute (Titolo II)
4.3 Asset referenziati e token di moneta elettronica (Titoli III e IV)

5. MiCA e fornitori di servizi di criptovalute (Titolo V)

6. Titolo VI: Prevenzione degli abusi di mercato (Titolo VI)

7. Domande e risposte aggiuntive
– MiCA e standard FATF
– MiCA vs i mercati delle criptovalute DeFi e DEX
– Il MiCA si applica alle società di criptovalute non UE?
– Differenza tra un CASP e VASP

8. Conclusione

1. Riepilogo MiCA (TL;DR)

“Il futuro è digitale”.

Valdis Dombrovskis, vicepresidente esecutivo della Commissione europea

Il 24 settembre 2020 la Commissione Europea (CE) ha adottato un nuovo e ampio pacchetto di finanza digitale che trasformerà l’economia europea nei prossimi decenni.

Il pacchetto mira a migliorare la competitività del settore e delle tecnologie Fintech del continente, mitigando il rischio e garantendo la stabilità finanziaria dell’economia europea.

È importante sottolineare che il nuovo quadro normativo include anche una nuova proposta legislativa completa sulle criptovalute, denominata Markets in Crypto-assets (MiCA) , che è stata sviluppata per aiutare a semplificare la tecnologia del registro distribuito (Distributed Ledger Technology (DLT)) e la regolamentazione delle risorse virtuali nell’Unione Europea (UE ), tutelando nel contempo utenti e investitori.

Il documento MiCA di 168 pagine si concentra fortemente sulle regole per regolamentare i tipi di criptovalute attualmente fuori ambito come le stablecoin e i fornitori di servizi di criptovalute, indicati come Crypto Asset Service Providers (CASP – un termine utilizzato anche nei quadri normativi di altri paesi, come Giappone e Sud Africa ).

Ad esempio, gli emittenti di stablecoin e i Crypto Asset Service Providers i cui volumi di mercato superano le soglie “significative” saranno soggetti a obblighi come un white paper e a rigorosi requisiti di due diligence.

La UE afferma di aver cercato di essere equo “ove possibile” e che “i requisiti imposti ai fornitori di servizi di criptovalute sono proporzionati ai rischi creati dai servizi forniti”.

Si prevede che ci vorranno fino a 4 anni per adottatare formalmente  nella legislazione dell’UE la proposta del MiCA.

Nonostante questa lunga sequenza temporale,  MiCA altererà senza dubbio in modo permanente il panorama delle risorse digitali in Europa e i suoi severi requisiti di conformità per le aziende potrebbero rappresentare una minaccia esistenziale per i mercati di nicchia delle criptovalute come la finanza decentralizzata (Decentralized Finance (DeFI)).

Ai fini di questo articolo ci concentreremo sulla spiegazione di MiCA, dei suoi requisiti e del suo impatto previsto sulla sfera delle criptovalute nei prossimi anni.

2. MiCA: panoramica essenziale

2.1 Che cos’è il pacchetto di finanza digitale della CE?

Il nuovo pacchetto di finanza digitale della Commissione europea è stato sviluppato dopo ampie consultazioni pubbliche e sensibilizzazione e comprende la finanza digitale e la strategia di vendita al dettaglio, nonché proposte legislative sulle criptovalute (MiCA) e sulla resilienza digitale.

Il pacchetto di finanza digitale mira a garantire che il settore finanziario dell’Unione europea rimanga competitivo poiché offre ai consumatori l’accesso a prodotti più innovativi, mantenendo intatte la protezione dei consumatori e la stabilità finanziaria. Semplificando le regole e sottolineando la sicurezza dei consumatori, la UE spera di sfruttare la sinergia tra startup altamente innovative e aziende più affermate.

2.2 Qual è la proposta sui mercati delle criptovalute (MiCA)?

La proposta di regolamento dei mercati delle criptovalute (MiCA) della Commissione europea è un quadro normativo sviluppato dal 2018 per aiutare a regolamentare le criptovalute attualmente fuori campo e i loro fornitori di servizi nell’UE e fornire un regime di licenza unico in tutti gli stati membri entro il 2024.

MiCA mira ad “armonizzare il quadro europeo per l’emissione e il trading di vari tipi di token crittografici nell’ambito della strategia di finanza digitale europea”.

Titolo ufficiale: Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sui mercati delle criptovalute e modifica della direttiva (UE) 2019/1937

2.3 Dove verrà applicata la MiCA?

MiCA sarà applicabile in tutta l’Unione Europea (UE) a tutti gli Stati membri una volta adottata. Propone un quadro giuridico per attività, mercati e fornitori di servizi che attualmente non sono regolamentati a livello dell’UE e consente di fornire servizi con licenza in tutta l’UE.

Se adottato, il regolamento si applicherà direttamente a tutti gli Stati membri, tuttavia, non sarà richiesta l’attuazione nel diritto nazionale.

Influirà anche su qualsiasi impresa che cerchi di fare affari nell’UE; la ricerca di clienti al di fuori dell’UE sarà un’attività regolamentata.

2.4 Perché e per chi è stato sviluppato il MiCA?

La Commissione europea ha creato MiCA per garantire ai consumatori dell’UE l’accesso a criptovalute innovative ma sicure senza compromettere la stabilità del mercato. Probabilmente, la protezione degli utenti di criptovalute è la sua preoccupazione principale, che deve essere bilanciata dalla necessità di prodotti di investimento più all’avanguardia, nonché dai rischi normativi e finanziari derivanti da un uso più ampio di risorse potenzialmente pericolose come le stablecoin.

MiCA è il frutto di un processo iniziato all’inizio del 2018, dopo la corsa al rialzo di Bitcoin nel 2017. Questa ondata di interesse pubblico e investimenti in criptovalute ha indotto le autorità di regolamentazione europee a prendere atto dei pericoli che gli asset virtuali non regolamentati rappresentano per investitori e mercati, che include i rischi di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo.

Il piano d’azione FinTech della UE, pubblicato a marzo 2018, ha incaricato l’ Autorità bancaria europea (EBA)  e l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) di esaminare quanto fosse adatto e applicabile il quadro normativo dei servizi finanziari dell’UE esistente alle criptovalute.

Si è riscontrato che la maggior parte delle criptovalute non rientrava nell’ambito della legislazione dell’UE sui servizi finanziari e pertanto non era soggetta alle disposizioni sulla protezione dei consumatori e degli investitori e sull’integrità del mercato. Di conseguenza, le autorità di regolamentazione europee hanno iniziato a lavorare su un nuovo framework normativo per le criptovalute, che è diventato MiCA, nell’ambito del pacchetto di finanza digitale.

2.5 Quali sono gli obiettivi normativi del MiCA?

La proposta Markets in Crypto-asset ha 4 obiettivi generali:

  • Fornire certezza del diritto per i cripto-asset non coperti dalla vigente legislazione dell’UE sui servizi finanziari, per i quali vi è attualmente una chiara necessità.
  • Stabilire regole uniformi per i fornitori di servizi di criptovalute e gli emittenti a livello dell’UE
  • Per sostituire i quadri nazionali esistenti applicabili ai cripto-asset non coperti dalla vigente legislazione dell’UE sui servizi finanziari
  • stabilire regole specifiche per le cosiddette ‘stablecoin’, anche quando si tratta di moneta elettronica.

2.6 Quando verrà implementato il MiCA?

Sebbene ci sia un lasso di tempo per sottoporre qualsiasi proposta legislativa al complesso processo dell’UE prima che possa diventare legge, non esiste una tempistica specifica per l’attuazione del MiCA, ma l’aspettativa della CE è che accadrà entro il 2024.

“Entro il 2024, l’UE dovrebbe mettere in atto un quadro completo che consenta l’adozione della tecnologia di contabilità distribuita (DLT) e delle criptovalute nel settore finanziario… Dovrebbe anche affrontare i rischi associati a queste tecnologie”.

2.7 In che modo MiCA può avvantaggiare l’industria delle criptovalute dell’UE?

La proposta della UE richiama l’attenzione sull’incapacità delle società di criptovalute di godere dei vantaggi del mercato interno europeo dei servizi finanziari a causa della “mancanza sia di certezza del diritto sul trattamento normativo delle criptovalute, sia dell’assenza di una regolamentazione dedicata e coerente e regime di vigilanza a livello dell’UE. Ciò è illustrato dall’attuale impossibilità per le società di criptovalute di “passare” le loro licenze in tutta l’UE come avviene nei servizi finanziari tradizionali.

Inoltre, nella maggior parte degli Stati membri, i Crypto Asset Service Providers (CASP) operano al di fuori dei regimi normativi, il che sta costringendo questi governi a sviluppare quadri nazionali personalizzati per regolamentare queste attività.

Questi diversi quadri, regolamenti e definizioni sia degli asset di criptovaluta che dei loro fornitori di servizi stanno attualmente soffocando lo sviluppo di queste società e la loro capacità di scalare le loro operazioni a livello dell’UE, a causa dei costi elevati, della complessità giuridica e dell’incertezza normativa.

Tutto ciò si traduce in un “campo di gioco diseguale” per i Crypto Asset Service Providers (CASP) in base al loro stato membro, che in ultima analisi ha un impatto sull’efficienza del mercato interno. A causa della mancanza di un quadro comune dell’UE, sia i CASP che i loro clienti sono attualmente a rischio sostanziale quando si tratta di criptovalute. La CE spera di porre rimedio a questa situazione con la proposta Markets in Crypto-asset .

3. Definizioni delle criptovalute chiave di MiCA

La proposta proposta Markets in Crypto-asset (MiCA) introduce 28 definizioni relative alle criptovalute. Ecco i più importanti:

“cripto-asset” una rappresentazione digitale del valore o dei diritti che possono essere trasferiti e archiviati elettronicamente, utilizzando la tecnologia del registro distribuito o una tecnologia simile.
“tecnologia di contabilità distribuita” (“DLT”) un tipo di tecnologia che supporta la registrazione distribuita di dati crittografati
“token di utilità” tipo di cripto-asset che ha lo scopo di fornire l’accesso digitale a un bene o servizio, disponibile su DLT, ed è accettato solo dall’emittente di quel token”
“token con riferimento all’attività” un tipo di cripto-attività che pretende di mantenere un valore stabile facendo riferimento al valore di diverse valute legali che hanno corso legale, una o più merci o uno o più cripto-attività, o una combinazione di tali attività.
“token di moneta elettronica” (“token di moneta elettronica”) un tipo di cripto-asset il cui scopo principale è quello di essere utilizzato come mezzo di scambio e che pretende di mantenere un valore stabile facendo riferimento al valore di una valuta fiat che ha corso legale.
“fornitore di servizi di criptovalute” qualsiasi persona la cui occupazione o attività consiste nella fornitura di uno o più servizi di criptovalute a terzi su base professionale

In che modo il MiCA definisce i servizi di criptovalute e i loro fornitori (Crypto Asset Service Providers (CASP))?

“‘Servizio di criptovalute’ indica uno qualsiasi dei servizi e delle attività elencati di seguito in relazione a qualsiasi cripto-attività:

(a) la custodia e l’amministrazione di criptovalute per conto di terzi;
(b) il funzionamento di una piattaforma di scambio di criptovalute;
(c) lo scambio di criptovalute con valuta fiat che abbia corso legale;
(d) lo scambio di criptovalute con altre criptovalute;
(e) l’esecuzione di ordini di criptovalute per conto di terzi;
(f) collocamento di criptovalute;
(g) la ricezione e la trasmissione di ordini di criptovalute per conto di terzi;
(h) fornire consulenza sulle criptovalute

Come accennato in precedenza, un “Crypto-asset Service Provider” (CASP) è definito ai sensi del MiCA come “qualsiasi persona la cui occupazione o attività consiste nella fornitura di uno o più servizi di criptovalute a terzi su base professionale“.

Questa definizione è più ampia della definizione del VASP (Virtual Asset Service Provider) del Gruppo d’azione finanziaria internazionale ( GAFI ) , al fine di garantire che il MiCA si applichi alla maggior parte delle società di criptovalute e per renderlo a prova di futuro contro nicchie di mercato che non esistono ancora.

4. Dentro MiCA: Sezione per Sezione

Il  Markets in Crypto-Assets Regulation proposto è suddiviso in nove titoli. Ai fini di questo articolo, tratteremo solo i titoli da 1 a 6:

Titolo I Oggetto, ambito e definizioni.
Titolo II Offerte e commercializzazione al pubblico di criptovalute diversi dai token di riferimento e dai token di moneta elettronica.
Titolo III Token con riferimento alle risorse (stablecoin)
Titolo IV Autorizzazione come emittente di gettoni di moneta elettronica
Titolo V Autorizzazione e condizioni operative dei fornitori di servizi di criptovalute
Titolo VI Prevenzione degli abusi di mercato che coinvolgono criptovalute
Titolo VII Poteri delle autorità nazionali competenti, dell’ABE e dell’ESMA
Titolo VIII Esercizio della delega in vista dell’adozione degli atti delegati della Commissione
Titolo IX Disposizioni transitorie e finali

4.1 Ambito di regolamentazione delle criptovalute (Titolo I)

Quali criptovalute devono essere regolamentate dal MiCA?

La proposta Markets in Crypto-asset mira a regolamentare ogni rappresentazione digitale di valore o diritti, che possono essere condivisi o archiviati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di contabilità distribuita (tecnologia del registro distribuito (Distributed Ledger Technology (DLT)) o simili.

Le criptovalute già definite come strumenti finanziari o moneta elettronica (moneta elettronica) ai sensi

della Direttiva sui mercati degli strumenti finanziari (MiFID) (La direttiva MiFID o Markets in financial instruments directive (2004/39/EC) ha disciplinato dal 31 gennaio 2007 al 2 gennaio 2018 i mercati finanziari dell’Unione europea. Dal 3 gennaio 2018 è entrata in vigore in tutta l’Unione la nuova direttiva MiFID II (2014/65/EU) che, insieme alla MiFIR o Markets in financial instruments regulation (regolamento EU n. 600/2014) ha preso il posto delle precedente regolamentazione europea) e

della Direttiva sulla moneta elettronica (E–Money Directive or the electronic money directive (EMD) Direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sull’accesso, l’esercizio e la vigilanza prudenziale dell’attività degli istituti di moneta elettronica che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e abroga la direttiva 2000/46/CE )

non rientrano nell’ambito del MiCA.

Il MiCA sostituirà anche i quadri nazionali esistenti per le criptovalute che non sono coperte dalla vigente legislazione dell’UE sui servizi finanziari

MiCA mira a regolamentare le criptovalute non coperte come strumenti finanziari dalla Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014 , relativa ai mercati degli strumenti finanziari ( 2a direttiva sui mercati degli strumenti finanziari (MiFID II)) . Il fatto che sia applicabile o meno dipende dal contenuto di uno strumento e non dalla tecnologia utilizzata per emetterlo (“sostanza rispetto alla forma”).

MiCA regolerà quindi queste 3 sottocategorie di criptovalute:

I 3 tipi di criptovalute di MiCA
1. Token di utilità che vengono emessi con scopi non finanziari per fornire digitalmente l’accesso a un’applicazione, servizi o risorse disponibili su reti DLT.
2. “Token di riferimento di attività” che mirano a mantenere un valore stabile “facendo riferimento a più valute che hanno corso legale, una o più materie prime, uno o più criptovalute o un paniere di tali attività”. e successivamente agire come mezzo di pagamento per acquistare beni e servizi e come riserva di valore.
3. “token di moneta elettronica” : criptovalute con un valore stabile basato su una sola valuta fiat che mira a funzionare in modo simile alla moneta elettronica (sostituendo la valuta fiat nei pagamenti), come definito nella Direttiva UE 2009/110/ CE.

Quali servizi di criptovalute non saranno regolamentati dal MiCA?

MiCA NON si applicherà alle criptovalute che si qualificano come:

MiCA NON si applicherà  a queste persone ed entità:

  • la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali degli Stati membri che agiscono come autorità monetarie o altre autorità pubbliche;
  • imprese di assicurazione o imprese che svolgono attività di riassicurazione e retrocessione (come definite nella Direttiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo)
  • un liquidatore o un curatore che agisce in procedura concorsuale, salvo che ai fini dell’articolo 42;
  • persone che forniscono servizi di criptovalute esclusivamente per le loro società madri, per le loro filiali o per altre filiali delle loro società madri;
  • la banca europea per gli investimenti;
  • lo strumento europeo di stabilità finanziaria e il meccanismo europeo di stabilità;
  • organizzazioni internazionali pubbliche

4.2 Vendita e promozione di criptovalute (Titolo II)

Proprio come le loro controparti finanziarie tradizionali devono emettere un prospetto per ottenere titoli al pubblico, gli emittenti di tutte le criptovalute MiCA dovranno prima pubblicare un whitepaper (in inglese o nella lingua ufficiale di uno stato dell’UE) che deve contenere le informazioni di base sulle caratteristiche, i diritti e gli obblighi, la tecnologia e il progetto sottostanti.

Il whitepaper deve essere condiviso con le autorità almeno 20 giorni prima della pubblicazione e non è soggetto ad approvazione. Una volta pubblicato sul sito web dell’emittente, può essere commercializzato in tutto lo Spazio Economico Europeo (SEE).

Non è necessario pubblicare alcun whitepaper se l’offerta:

  • si rivolge solo a investitori qualificati oa meno di 150 investitori per Stato membro
  • non supera 1 milione di euro (1,17 milioni di dollari) in 12 mesi
  • offre criptovalute gratuite, in altre parole “airdrops” (a meno che i destinatari non debbano fornire dati personali o l’emittente guadagni commissioni o vantaggi da altre parti)
  • emette ricompense minerarie
  • emette criptovalute già precedentemente disponibili nell’UE (escluse le stablecoin)

Gli Stati membri devono inoltre garantire che gli emittenti di criptovalute siano responsabili ai sensi delle loro leggi nazionali per le loro informazioni sui whitepaper. I consumatori avranno un diritto di 14 giorni per ritirarsi dall’acquisto di un token di cripto-attività non quotato se lo hanno acquistato direttamente.

Infine, a causa della complessità della sicurezza e dei rischi Distributed Ledger Technology (DLT), gli emittenti devono assicurarsi di disporre di una forte sicurezza informatica per salvaguardare i fondi degli investitori. In caso contrario, le autorità nazionali possono sospendere la loro offerta.

4.3 Token di riferimento asset e stablecoin di moneta elettronica (Titoli III e IV)

Le cosiddette “stablecoin” sono un focus centrale di MiCA. Sebbene la UE consideri il mercato delle criptovalute ancora relativamente piccolo (“modesto”), è diffidente nei confronti di possibili “stablecoin globali” (spunto Libra e successori) che potrebbero disturbare la stabilità finanziaria dei mercati europei. L’ampio regolamento proposto per le stablecoin non rientra in gran parte nell’ambito di questo articolo.

MiCA non definisce stablecoin ma copre due tipi che sono “spesso descritti come stablecoin” (pagina 11) e sono pensati per scopi di scambio o pagamento. Come descritto nel titolo 1, sono token di riferimento di asset e token di moneta elettronica.

In che cosa differiscono i token asset referenziati e di moneta elettronica?

I token asset-referenziati si riferiscono a diverse valute fiat, una o più materie prime o uno o più criptovalute, o una combinazione di tali attività (le cosiddette “attività di riserva”). I token di moneta elettronica si riferiscono a una sola valuta fiat.

Una distinzione molto importante qui sarà se l’Autorità bancaria europea (EBA) considera una stablecoin “significativa”, sulla base di requisiti specifici.

MiCA propone un quadro “su misura” per regolamentare gli emittenti di stablecoin “significativi” e li costringerà a conformarsi a requisiti più rigorosi in materia di capitale, investitori e vigilanza EBA. Ciò include regole e ulteriori requisiti in materia di governance, conflitti di interesse, attività di riserva, custodia, investimento e il white paper di accompagnamento.

5. Autorizzazione dei fornitori di servizi di criptovalute (CASP; Titolo V)

La proposta Markets in Crypto-asset si rivolgerà a un gruppo di fornitori di servizi di criptovalute (“Crypto-asset Service Provider” (CASP)) ed emittenti di criptovalute che offrono queste risorse a terzi. Requisiti aggiuntivi più severi saranno imposti agli emittenti di token asset-reference e token di moneta elettronica.

In particolare, i vari capitoli e articoli del Titolo V riportano le disposizioni in materia di autorizzazione e condizioni operative dei “Crypto-asset Service Provider” (CASP).

Capitolo 1: Definisce l’ambito e i dettagli dell’autorizzazione

  • Articolo 53: definisce le disposizioni in materia di autorizzazione
  • Articolo 54: dettaglia il contenuto di tale domanda
  • Articolo 55: la valutazione della domanda
  • Articolo 56: diritto di revoca dell’autorizzazione da parte delle autorità
  • Articolo 57: mandato per l’ESMA di creare un registro CASP
  • Articolo 58: segnalazione di attività crittografiche transfrontaliere

Capitolo 2: Definisce i requisiti per tutti i fornitori di servizi di criptovalute

  • Articolo 59: obbligo di agire con onestà, correttezza e professionalità
  • Articolo 60: garanzie prudenziali
  • Articolo 61: requisiti organizzativi
  • Articolo 62: regole sulla custodia delle criptovalute e dei fondi dei clienti
  • Articolo 63: l’obbligo di istituire una procedura di trattamento dei reclami
  • Articolo 65: norme sul conflitto di interessi
  • Articolo 66: regole sull’esternalizzazione

Il capitolo 3 stabilisce i requisiti per servizi specifici:

  • Articolo 67: custodia di criptovalute,
  • Articolo 68: piattaforme di scambio di criptovalute
  • Articolo 69: scambio di criptovalute con valuta fiat o con altre criptovalute
  • Articolo 70: esecuzione degli ordini
  • Articolo 71: collocamento di criptovalute
  • Articolo 72: ricezione e trasmissione di ordini per conto terzi
  • Articolo 73: consulenza sulle criptovalute

Il capitolo 4 descrive in dettaglio le regole che disciplinano l’acquisizione di fornitori di servizi di criptovalute.

1 Autorizzazione CASP e passaporto UE

Per fornire servizi di criptovalute, le aziende dovranno ricevere l’autorizzazione preventiva dai governi degli Stati membri competenti, che sarà valida in tutta l’Unione Europea. Sono convenientemente esclusi da tale obbligo gli istituti di credito e le società i cui servizi sono già autorizzati dalla MiFiD (Direttiva sui mercati degli strumenti finanziari (MiFID – La direttiva MiFID o Markets in financial instruments directive (2004/39/EC) ha disciplinato dal 31 gennaio 2007 al 2 gennaio 2018 i mercati finanziari dell’Unione europea. Dal 3 gennaio 2018 è entrata in vigore in tutta l’Unione la nuova direttiva MiFID II (2014/65/EU) che, insieme alla MiFIR o Markets in financial instruments regulation (regolamento EU n. 600/2014) ha preso il posto delle precedente regolamentazione europea) come servizi finanziari.

Laddove un paese dell’UE ha già stabilito un regime di licenza su misura per i “Crypto-asset Service Provider” (CASP), le autorità di regolamentazione applicheranno un processo di autorizzazione semplificato per aiutare le aziende a passare da una licenza nazionale a una licenza MiCA CASP valida in tutta l’Unione europea.

2. Ulteriori criteri normativi

Analogamente ai requisiti MIFID, i “Crypto-asset Service Provider” (CASP) saranno soggetti (a seconda della loro dimensione e del rischio associato) a ulteriori requisiti che riguardano i loro requisiti patrimoniali, il modello di governance, la formazione del personale, la copertura assicurativa e altro ancora.

La protezione degli investitori rimane un punto focale e pertanto dovranno essere rispettati ulteriori obblighi in materia di adeguata separazione degli attivi, custodia dei fondi, struttura aziendale e qualificazione della gestione.

Chi può gestire un fornitore di servizi di criptovalute?

I servizi di criptovalute all’interno dell’UE possono essere forniti solo da persone giuridiche con sede legale in uno Stato membro dell’UE e che sono state autorizzate come fornitori di servizi ai sensi del MiCA ai sensi dell’articolo 55.

I “Crypto-asset Service Provider” (CASP) che offrono servizi transfrontalieri non devono necessariamente avere una presenza fisica in tutti gli Stati membri in cui desiderano fornire servizi, diversi dal loro Stato membro di origine.

Le persone giuridiche che intendono fornire servizi di criptovalute devono richiedere l’autorizzazione come Fornitore di servizi all’Autorità Competente dello Stato Membro in cui hanno la sede legale.

Maggiori dettagli dovrebbero essere rilasciati una volta che il MiCA sarà ulteriormente sviluppato e inizierà il processo di implementazione, ma si prevede che le Autorità Competenti valuteranno se una domanda di autorizzazione è completa entro 25 giorni e viene accettata entro 90 giorni dal ricevimento.

5.3 Requisiti sui servizi di criptovalute

MiCA mette in atto un forte capitale e altri requisiti che devono essere soddisfatti affinché i fornitori di servizi possano offrire servizi di criptovalute specifici.

Requisiti del servizio di criptovalute
Tipo CASP Capitale richiesto Altri requisiti
Custodia e amministrazione di criptovalute € 125.000 Il custode di criptovalute deve mantenere le criptovalute dei suoi clienti su indirizzi DLT separati dai propri indirizzi. I custodi di criptovalute devono presentare rapporti trimestrali sulle posizioni di criptovalute che detengono per ciascun cliente. I clienti possono ritenere il loro custode di criptovalute responsabile per perdite derivanti da hack o malfunzionamenti.
Piattaforme di trading di criptovalute [Strutture di trading multilaterali/Strutture di trading organizzate (MFT/OFT)] € 150.000 Deve stabilire regole sull’ammissione e la sospensione delle criptovalute inviate o ricevute dalla piattaforma. Il trading MFT è accessibile ai clienti al dettaglio I token per la privacy che scoraggiano l’identificazione dell’utente e la cronologia delle transazioni sono vietati. Gli operatori non possono negoziare sulla propria piattaforma con i propri account. La piattaforma deve pubblicare continuamente prezzi bid e ask e volumi di transazione Le transazioni devono essere regolate su DLT il giorno in cui si verificano
Cambio contro valuta fiat o altre criptovalute (negoziazione per conto proprio) € 150.000 Gli operatori di borsa devono pubblicare: la loro politica sui tipi di clienti accettati prezzi aziendali offerti o meccanismo di determinazione dei prezzi dati (prezzo e volumi) sulle transazioni eseguite sulla loro piattaforma di scambio
Esecuzione di ordini di criptovalute € 50.000 I fornitori di servizi sono obbligati a utilizzare politiche e passaggi che garantiranno il miglior risultato possibile per gli ordini dei clienti eseguiti.
Posizionamento di criptovalute € 50.000 I CASP devono spiegare chiaramente i costi e le commissioni di transazione e informare il cliente sulla tempistica, la procedura e il prezzo proposti per le criptovalute che vengono collocate.
Ricezione e trasmissione di ordini di criptovalute € 50.000 Quando trasmettono gli ordini dei clienti, i CASP non possono accettare alcun tipo di pagamento o vantaggio per l’instradamento degli ordini dei clienti verso una particolare piattaforma di trading di criptovalute
Consulenza sulle criptovalute € 50.000 I consulenti per gli investimenti in criptovalute devono raccogliere informazioni rilevanti dai clienti e valutare la loro conoscenza ed esperienza di investimento in criptovalute. I consigli forniti devono essere valutati rispetto a questa valutazione e includere una chiara spiegazione e avvertenze sui rischi di investimento.
Fonte: eversheds-sutherland.com 

6. Prevenzione degli abusi di mercato (Titolo VI)

Il titolo VI introduce divieti e requisiti per prevenire abusi di mercato che coinvolgono criptovalute.

Tutti i cripto-asset per il trading su una piattaforma di scambio saranno soggetti a misure normative che mirano a combattere gli abusi di mercato dilaganti a lungo associati agli scambi di criptovalute.

Tali misure vietano espressamente i comportamenti fraudolenti come segue:

  • L’articolo 76 definisce la portata delle norme sugli abusi di mercato.
  • L’articolo 77 definisce le informazioni privilegiate e segnala che un emittente le cui criptovalute sono ammesse alla negoziazione su una piattaforma di negoziazione deve divulgare informazioni privilegiate.
  • L’articolo 78 riguarda l’abuso di informazioni privilegiate.
  • L’articolo 79 riguarda la comunicazione illecita di informazioni privilegiate
  • L’articolo 80 vieta la manipolazione del mercato.

In caso di violazione di tali norme, le autorità competenti possono irrogare sanzioni pecuniarie limitate a EUR 5.000.000 o al 3% del fatturato annuo alle persone giuridiche, o EUR 700.000 alle persone fisiche. Questo è separato dalle sanzioni di diritto nazionale, che rimangono in vigore.

7. Domande e risposte aggiuntive MiCA

1. MiCA e Standard GAFI

Il MiCA non affronta direttamente i rischi contro il riciclaggio di denaro (AML) e la lotta al finanziamento del terrorismo (CFT), tuttavia la proposta è stata concepita per armonizzare ulteriormente la legislazione dell’UE con le 40 raccomandazioni del Gruppo di azione finanziaria (GAFI) allineandone la terminologia e portata del servizio in una certa misura.

La Considerazione 8 del MiCA esprime succintamente questo obiettivo generale:

Qualsiasi legislazione adottata nel campo delle criptovalute dovrebbe essere specifica, a prova di futuro ed essere in grado di stare al passo con l’innovazione e gli sviluppi tecnologici. Le “criptovalute” e la “tecnologia del registro distribuito” dovrebbero pertanto essere definite il più ampiamente possibile per catturare tutti i tipi di criptovalute che attualmente esulano dal campo di applicazione della legislazione dell’Unione sui servizi finanziari. 

Tale normativa dovrebbe inoltre contribuire all’obiettivo della lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo. Qualsiasi definizione di “cripto-attività” dovrebbe pertanto corrispondere alla definizione di “attività virtuale” contenuta nelle raccomandazioni del Gruppo di azione finanziaria (GAFI)34. Per lo stesso motivo, qualsiasi elenco di servizi di criptovalute dovrebbe comprendere anche servizi di risorse virtuali che potrebbero sollevare problemi di riciclaggio di denaro e che sono identificati come tali dal GAFI.

2. MiCA vs DeFi

Gran parte della crescita dei mercati delle criptovalute nel 2020 può essere attribuita all’aumento esponenziale della popolarità della finanza decentralizzata (Decentralized finance (DeFi)). Per molti, il nascente settore delle criptovalute ha sollevato bandiere rosse a causa della sua elevata volatilità dei prezzi, della palese manipolazione del mercato e del riciclaggio di denaro, che ha lasciato molti investitori al dettaglio a corto di soldi.

Di conseguenza, non sorprende che la Decentralized finance (DeFi) si trovi sempre più nel mirino dei regolatori. L’UE non è diversa e ci sono primi rapporti secondo cui MiCA rappresenta una minaccia esistenziale per la Decentralized finance (DeFi) .

È probabile che quando verrà applicata la MiCA, che non è per diversi anni, il panorama della DeFi sarà drasticamente cambiato, proprio come il panorama delle ICO è cambiato rapidamente dopo un boom iniziale.

Un requisito per la presenza legale non è una zona grigia, ma sarà abbastanza chiaro cosa è richiesto ai progetti DeFi per operare nell’UE o cercare clienti nell’UE.

I progetti DeFi a quel punto rientreranno in una delle due categorie, regolamentata e non regolamentata. Se l’ambiente dell’UE è più punitivo di altre giurisdizioni, è probabile che si traduca in arbitrato normativo. Ciò che non è chiaro è se il resto del mondo si allineerà a questo quadro.

3. MiCA vs CASP non UE

I regolamenti proposti saranno applicabili a qualsiasi “Crypto-asset Service Provider” (CASP) non europeo che cerchi di commercializzare clienti dell’UE. Tra i requisiti ci sarà la necessità di una persona giuridica in un paese dell’UE e di una licenza, ma ci sono altri potenziali requisiti come la licenza aggiuntiva per quelle che sono ritenute funzioni di consulenza, a seconda del tipo di attività svolta. Questo non è un quadro che riguarda solo l’UE, avrà ripercussioni globali.

4. In cosa differisce un CASP da un VASP?

Nel 2019 la Financial Action Task Force (GAFI) ha introdotto nuove normative rigorose, in particolare la FATF Travel Rule , per i fornitori di servizi di asset virtuali (Virtual Asset Service Provider (VASP)) .

La definizione “Crypto-asset Service Provider” (CASP) del MiCA presenta alcune somiglianze con la definizione Virtual Asset Service Provider (VASP) del GAFI, ma ha una portata più ampia per garantire che copra più entità.

CASP 
(a) la custodia e l’amministrazione di criptovalute per conto di terzi;
(b) il funzionamento di una piattaforma di scambio di criptovalute;
(c) lo scambio di criptovalute con valuta fiat che abbia corso legale;
(d) lo scambio di criptovalute con altre criptovalute;
(e) l’esecuzione di ordini di criptovalute per conto di terzi;
(f) collocamento di criptovalute;
(g) la ricezione e la trasmissione di ordini di criptovalute per conto di terzi
(h) la consulenza in materia di criptovalute;
VASP
i. scambio tra asset virtuali e valute fiat;
ii. scambio tra una o più forme di asset virtuali;
iii. trasferimento di asset virtuali;
iv. custodia e/o amministrazione di asset virtuali o strumenti che consentano il controllo degli asset virtuali; e
v. partecipazione e fornitura di servizi finanziari relativi all’offerta e/o vendita di un bene virtuale da parte di un emittente.

5. In che modo il MiCA gioverà ai CASP, agli investitori e alle autorità di regolamentazione?

Vantaggi per i fornitori di servizi di criptovalute

I fornitori di servizi di criptovalute e gli investitori europei hanno sofferto a lungo a causa di normative frammentate e contorte che differivano notevolmente da stato membro dell’UE a stato membro.

Mentre il MiCA renderà senza dubbio più difficile per i “Crypto-asset Service Provider” (CASP) fare affari, dovrebbe anche porre fine a questi regimi legislativi nazionali frammentati e fornire una chiara struttura normativa per i “Crypto-asset Service Provider” (CASP) in base alla quale operare.

Fondamentalmente, MiCA semplificherà il processo di licenza per i fornitori di servizi estendendo la licenza dello stato membro di origine in tutta l’UE a tutti gli stati membri, risparmiando così tempo, costi e manodopera considerevoli ai “Crypto-asset Service Provider” (CASP).

Vantaggi per gli investitori in criptovalute

MiCA ha al centro la protezione degli investitori di criptovalute, che sono stati a lungo trascurati vittime di abusi di mercato, truffe e hack dilaganti, e questo dovrebbe attirare nuovi investitori.

Vantaggi per le autorità nazionali e le autorità di regolamentazione

MiCA fornisce un quadro chiaro per sviluppare politiche di criptovalute che aiuteranno ad armonizzare il mercato dell’UE e arginare la frammentazione normativa. Lo status del MiCA come proposta di regolamento dell’UE anziché di direttiva chiarisce alle autorità di regolamentazione statali dell’UE che non ci sarà scampo i suoi requisiti una volta che è stato ufficialmente promulgato.

8. Conclusione

Pertanto, è probabile che l’applicazione ufficiale del MiCA entro il 2024 segnerà la fine delle politiche crittografiche nazionali di tutti gli Stati membri dell’UE, a favore di un quadro normativo unico e mirato che dovrebbe consentire ai fornitori di servizi di criptovalute dell’UE di operare con maggiore facilità in tutto tutti i mercati dell’UE, anche se con regole più severe.

Poi di nuovo, chissà come sarà il mercato delle criptovalute nel 2024?

I rapidi progressi sia nella tecnologia DLT che in quella delle criptovalute, che hanno portato nel 2020 all’avvento di nuovi campi come la finanza decentralizzata (DeFi) e gli scambi decentralizzati, hanno reso necessario un dialogo ancora più forte tra le autorità di regolamentazione e i CASP a livello globale.

Con le riforme normative complete delle criptovalute che dovrebbero essere implementate in tutti i membri del GAFI in risposta ai suoi standard aggiornati, MiCA potrebbe sembrare piuttosto mite e all’altezza del corso quando finalmente apparirà nell’Unione Europea tra pochi anni.

Scritto da Werner Vermaak

Fonte: https://www.sygna.io/blog/what-is-mica-markets-in-crypto-assets-eu-regulation-guide/

MiCAR ( The Markets in Crypto-Assets Regulation)

MiCAR ( The Markets in Crypto-Assets Regulation)

La Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sui mercati delle criptovalute e modifica della Direttiva (UE) 2019/1937 (Markets in Crypto-Assets Regulation – MiCA (The Markets in Crypto-Assets Regulation (MICA) is being brought in to complement anti-money laundering (AML) rules and enhance financial stability and investor protection in Europe)) è stata pubblicata dalla Commissione Europea il 24 settembre 2020.

Il MiCAR ( The Markets in Crypto-Assets Regulation) fa parte di un pacchetto di misure in ambito comunitario, volte a consentire l’ulteriore sfruttamento, attenuando i rischi,  del potenziale della finanza digitale in termini di innovazione e concorrenza, .

Tale pacchetto di misure comprende anche:

Il MiCAR ( The Markets in Crypto-Assets Regulation) stabilisce norme uniformi per quanto riguarda:

(a)gli obblighi di trasparenza e informativa per l’emissione e l’ammissione alla negoziazione di cripto-attività;

(b)l’autorizzazione e la vigilanza dei fornitori di servizi per le cripto-attività, degli emittenti di token collegati ad attività e degli emittenti di token di moneta elettronica;

(c)la gestione, l’organizzazione e la governance degli emittenti di token collegati ad attività, degli emittenti di token di moneta elettronica e dei fornitori di servizi per le cripto-attività;

(d)le disposizioni a tutela dei consumatori per quanto riguarda l’emissione, la negoziazione, lo scambio e la custodia delle cripto-attività;

(e)le misure volte a prevenire gli abusi di mercato per garantire l’integrità dei mercati delle cripto-attività.

La normativa non si applicherà alle cripto-attività che rientrano nella definizione di strumenti finanziari, moneta elettronica, depositi o cartolarizzazioni ai sensi della normativa europea già esistente.

Le criptovalute già definite come strumenti finanziari o moneta elettronica (moneta elettronica) ai sensi

della Direttiva sui mercati degli strumenti finanziari (MiFID) (La direttiva MiFID o Markets in financial instruments directive (2004/39/EC) ha disciplinato dal 31 gennaio 2007 al 2 gennaio 2018 i mercati finanziari dell’Unione europea. Dal 3 gennaio 2018 è entrata in vigore in tutta l’Unione la nuova direttiva MiFID II (2014/65/EU) che, insieme alla MiFIR o Markets in financial instruments regulation (regolamento EU n. 600/2014) ha preso il posto delle precedente regolamentazione europea) e

della Direttiva sulla moneta elettronica (E–Money Directive or the electronic money directive (EMD))

non rientrano nell’ambito del MiCA.

MiCA NON si applicherà alle criptovalute che si qualificano come:

Il MiCAR ( The Markets in Crypto-Assets Regulation) istituisce un duplice regime regolamentare:

  • il primo è relativo alle cripto-attività diverse dai token collegati ad attività e dai token di moneta elettronica (e dunque, essenzialmente, ai cd. utility token);
  • il secondo è relativo ai
    • ai token collegati ad attività (asset-referenced token – “ART”) e
    • ai token di moneta elettronica (e-money token – “EMT”).

Il punto 5 dell’art. 3 (Definizioni) definisce “utility token“: un tipo di cripto-attività destinato a fornire l’accesso digitale a un bene o a un servizio, disponibile mediante DLT (tecnologia di registro distribuito), e che è accettato solo dall’emittente di tale token;

Con riferimento agli utility token, il MiCAR ( The Markets in Crypto-Assets Regulation) prevede che l’offerente sia soggetto a talune regole organizzative, di condotta e di disclosure, tra le quali:

  1.  la costituzione in forma di persona giuridica;
  2. la redazione di un white paper;
  3.  a notifica all’autorità nazionale competente del white paper e la sua pubblicazione;
  4. il rispetto degli obblighi di condotta di cui all’art. 13 del MiCAR;
  5. l’effettuazione delle comunicazioni di marketingsecondo i requisiti di cui all’art. 6 del MiCAR.

Il MiCAR definisce

  • token collegati ad attività (asset-referenced token – “ART”): un tipo di cripto-attività che intende mantenere un valore stabile facendo riferimento al valore di diverse monete fiduciarie aventi corso legale, di una o più merci o di una o più cripto-attività, oppure di una combinazione di tali attività;
  • token di moneta elettronica (e-money token – “EMT”): un tipo di cripto-attività il cui scopo principale è quello di essere utilizzato come mezzo di scambio e che mira a mantenere un valore stabile facendo riferimento al valore di una moneta fiduciaria avente corso legale.

Gli emittenti di tali tipologie di token sono soggetti a requisiti più stringenti rispetto agli emittenti di utility token.

Con riferimento agli ART (asset-referenced token), il MiCAR ( The Markets in Crypto-Assets Regulation) prevede che gli emittenti:

(i) siano autorizzati dall’autorità competente dello Stato membro di origine;

(ii) detengano una riserva di attività, separate dalle attività proprie, al fine di stabilizzare il valore degli ART (asset-referenced token);

(iii) pubblichino un white paper contente informazioni relative, tra l’altro, alla governance dell’emittente, alle modalità di custodia delle attività di riserva e sulla procedura di trattamento dei reclami;

(iv) siano soggetti ai dispositivi di governance di cui all’art. 30 del MiCAR;

(v) dispongano in ogni momento di fondi propri pari almeno al valore più elevato tra (x) €350.000 e (y) il 2% dell’importo medio delle attività di riserva.

Con riferimento agli emittenti di EMT (e-money token), il MiCAR prevede che essi:

(i) siano autorizzati come enti creditizi o istituti di moneta elettronica;

(ii) emettano EMT (e-money token) al valore nominale e al momento del ricevimento dei fondi;

(iii) non concedano interessi o benefici legati alla durata del periodo di detenzione degli EMT (e-money token);

(iv) pubblichino un white paper che includa, tra l’altro, una descrizione del diritto di rimborso al valore nominale degli EMT (e-money token) e delle modalità per l’esercizio di tale diritto;

(v) investano i fondi ricevuti a fronte dell’emissione di EMT (e-money token) in attività sicure, a basso rischio e denominate nella valuta di riferimento dell’EMT (e-money token);

La vigilanza degli emittenti di ART (asset-referenced token) e EMT (e-money token) è affidata alle autorità nazionali competenti, le quali devono disporre di adeguati poteri di vigilanza e indagine in conformità con il diritto nazionale.

In aggiunta a tali categorie di emittenti, il MiCAR individua requisiti aggiuntivi per gli emittenti di

  • token collegati ad attività (asset-referenced token – “ART”) significativi (significant asset-referenced tokens – “SART”) e
  • token di moneta elettronica (e-money token – “EMT”) significativi (significant e-money tokens – “SEMT”).

La qualifica di SART (significant asset-referenced tokens)  e SEMT (significant e-money tokens) è attribuita sulla base di criteri essenzialmente dimensionali, riferibili

  • alle dimensioni della clientela,
  • al valore dei token,
  • al numero e al valore delle operazioni in token,
  • alla rilevanza delle attività transfrontaliere degli emittenti
  • all’interconnessione con il sistema finanziario.

La classificazione come SART (significant asset-referenced tokens)  o SEMT (significant e-money tokens) può avvenire

  • su iniziativa dell’Autorità Bancaria Europea (European Banking Authority – “EBA”)
  • su richiesta dell’emittente.

La classificazione come SART (significant asset-referenced tokens)  o SEMT (significant e-money tokens) comporta, in capo agli emittenti, l’applicazione di requisiti ulteriori rispetto a quelli applicabili agli emittenti di ART (asset-referenced token) e EMT (e-money token).

Accordi amministrativi tra Italia ed altri Stati per lo scambio di informazioni ai fini delle verifiche fiscali

Accordi amministrativi tra Italia ed altri Stati per lo scambio di informazioni ai fini delle verifiche fiscali

Accordi amministrativi per lo scambio di informazioni

Paese contraente Stipula In vigore dal
Australia Canberra 04.12.1986   Australia accordi scambio – italiano
  Australia accordi scambio – inglese
Austria Roma 05.04.1985   Austria accordi scambio – italiano
  Austria accordi scambio – inglese
Belgio Roma 09.04.1997 Bruxelles 11.07.1997   Belgio accordi scambio – italiano
  Belgio accordi scambio – francese
Canada Ottawa 08/01/2014   Canada accordi scambio – italiano
  Canada accordi scambio – inglese
Danimarca Roma 26.10.1984   Danimarca accordi scambio – italiano
  Danimarca accordi scambio – inglese
Finlandia Roma 12.12.1997   Finlandia accordi scambio – italiano
  Finlandia accordi scambio – inglese
Francia Parigi 13.06.1984   Francia accordi scambio – italiano
  Francia accordi scambio – francese
Germania Bonn 05.05.1994   Germania accordi scambio – italiano
  Germania accordi scambio – francese
Hong Kong Parigi 16.03.2017   Hong Kong accordi scambio – inglese – anno 2017
Roma 10.04.2019
Hong Kong  29.04.2019
  Hong Kong accordi scambio – inglese – anno 2019
Lituania Roma 11.05.2006   Lituania accordi scambio – italiano
  Lituania accordi scambio – inglese
  Lituania accordi scambio – lituano
Norvegia Roma 08.04.1998   Norvegia accordi scambio – italiano
  Norvegia accordi scambio – inglese
Olanda l’Aja 21.08.2014   Olanda accordi scambio – italiano
  Olanda accordi scambio – inglese
  Olanda accordi scambio – olandese
Panama Panama City il 16 giugno 2017  Noordwijk il 21 giugno 2017   Panama accordi di scambio – inglese
Polonia Cracovia 04.09.2000   Polonia accordi scambio – italiano
  Polonia accordi scambio – inglese
Repubblica Ceca Praga 20.02.2014   Repubblica Ceca accordi scambio – italiano
  Repubblica Ceca accordi scambio – inglese
  Repubblica Ceca accordi scambio – ceco
Singapore Tbilisi 03.11.2016   Singapore accordi scambio – inglese
Slovacchia Roma 22.04.1997   Slovacchia accordi scambio – italiano
  Slovacchia accordi scambio – inglese
Spagna Madrid 01.06.1984   Spagna accordi scambio – italiano
  Spagna accordi scambio – spagnolo
  Spagna accordi scambio – francese
Svezia Roma 29.04.1997   Svezia accordi scambio – italiano
  Svezia accordi scambio – inglese
Svizzera Berna 02.03.2017   Svizzera accordo scambio – inglese
Trinidad e Tobago Roma 21.05.1985   Trinidad e Tobago accordi scambio – italiano
  Trinidad e Tobago accordi scambio – inglese
Tunisia Roma 29.04.1987   Tunisia accordi scambio – italiano
  Tunisia accordi scambio – francese
Ungheria Budapest 05.06.1997   Ungheria accordi scambio – italiano
  Ungheria accordi scambio – inglese
U.S.A. Washington 20.10.1983   U.S.A accordi scambio – italiano
  U.S.A accordi scambio – inglese
Roma, 25.09.2017
Madrid, 27.09.2017
  U.S.A. accordi scambio – inglese
Accordi amministrativi per l’effettuazione di verifiche fiscali simultanee
Paese Firma Testo
Australia Roma 06.06.2002  Australia accordi verifiche – italiano
 Australia accordi verifiche – inglese
Austria Roma 21.10.1987  Austria accordi verifiche – italiano
 Austria accordi verifiche – francese
Belgio Bruxelles 11.07.1997  Belgio accordi verifiche – italiano
 Belgio accordi verifiche – francese
Danimarca Roma 29.11.1996  Danimarca accordi verifiche – italiano
 Danimarca accordi verifiche – inglese
Finlandia Roma 12.12.1997  Finlandia accordi verifiche – italiano
 Finlandia accordi verifiche – inglese
Francia Parigi 01.03.1985  Francia accordi verifiche – italiano
 Francia accordi verifiche – francese
Norvegia Roma 08.04.1998  Norvegia accordi verifiche – italiano
 Norvegia accordi verifiche – inglese
Polonia Cracovia 04.09.2000  Polonia accordi verifiche – italiano
 Polonia accordi verifiche – inglese
Slovacchia Roma 22.04.1997  Slovacchia accordi verifiche – italiano
 Slovacchia accordi verifiche – inglese
Svezia Roma 29.04.1997  Svezia accordi verifiche – italiano
 Svezia accordi verifiche – inglese
Ungheria Budapest 05.06.1997  Ungheria accordi verifiche – italiano
 Ungheria accordi verifiche – inglese
U.S.A. Washington 31.03.1983  U.S.A. accordi verifiche – italiano – anno 1983
 U.S.A. accordi verifiche – inglese – anno 1983
Washington 22.06.1984  U.S.A. accordi verifiche – italiano – anno 1984
 U.S.A. accordi verifiche – inglese – anno 1984

Fonte: https://www.finanze.gov.it/it/Fiscalita-dellUnione-europea-e-internazionale/convenzioni-e-accordi/accordi-amministrativi-per-lo-scambio-di-informazioni/

Fuori campo Iva gli aggiustamenti compensativi di fine anno per il transfer pricing

Fuori campo Iva gli aggiustamenti compensativi di fine anno per il transfer pricing

Con l’istanza di interpello  e’ stato esposto il seguente
quesito:

la società interpellante ALFA S.p.a fa presente che il Gruppo d’imprese “BETA”, cui appartiene, ha adottato una policy TP (trasfer pricing) di gruppo al fine di evitare che i trasferimenti infragruppo, come quelli sopra illustrati che intercorrono tra la stessa e le proprie controllate comunitarie, possano essere oggetto di rettifica da parte
delle competenti Amministrazioni fiscali.

In particolare, la società interpellante rileva che i prezzi di trasferimento infragruppo praticati alle proprie consociate comunitarie sono oggetto, come emerge dalla policy TP del Gruppo, di uno studio articolato nelle due fasi di seguito illustrate:

  1.  viene impiegata una metodologia di CUP (Compared Uncontrolled Price) di tipo interno (1), in base alla quale, al netto di opportuni aggiustamenti, confronta il prezzo dei beni praticato da ALFA S.p.A. alle proprie consociate comunitarie con quello applicato dalla stessa istante nelle transazioni effettuate con soggetti terzi indipendenti. Gli aggiustamenti applicati al prezzo individuato col metodo del CUP, come chiarito dallo stesso istante nella nota inoltrata in sede di presentazione della documentazione integrativa, si sostanziano in uno sconto del XX sul prezzo dei prodotti finiti praticabile a terzi indipendenti; quest’ultima riduzione sarebbe imputabile ai costi più alti sopportati dalle consociate rispetto ai rivenditori terzi;
  2. viene effettuata a fine anno un’ analisi corroborativa (sanity check) mediante il TNMM (Transactional Net Margin Method) (2) , volta ad assicurare che, ferma restando l’applicazione dei prezzi infragruppo individuati secondo il metodo del CUP di tipo interno (al netto delle opportune correzioni), anche le marginalità (espresse in termini di Operating Margin o Return o sales) delle consociate comunitarie siano coerenti con il profilo funzionale assunto dalle medesime e ricadano all’interno dell’intervallo interquartile dell’apposito benchmark elaborato dal gruppo

Al fine di riportare il margine operativo entro livelli tali da
risultare coerenti con il profilo funzionale delle medesime, come delineato dall’apposito benchmark elaborato dal gruppo, si è reso necessario fare degli aggiustamenti.
Pertanto, ALFA S.p.A. riferisce che la stessa “emetterà delle fatture di aggiustamento” nei confronti delle controllate comunitarie le quali registreranno un extra costo che diminuirà il loro EBIT (Earnings Before Interests and Taxes ) e quindi il relativo ROS (return on sales) risultato operativo medio per unità di ricavo.

Tanto premesso, la società interpellante – dopo aver evidenziato che le transazioni finanziarie intercorse tra la stessa e la consociata tedesca e la stabile organizzazione austriaca di quest’ultima sono oggetto di una procedura di Bilateral Advanced Price Agreement, per i periodi di imposta XXX – chiede chiarimenti in merito al trattamento, agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto, da riservare agli ” aggiustamenti dei prezzi” sopra descritti operati al solo fine di riportare la marginalità delle consociate comunitarie sopra indicate entro il range di valori individuato dalla policy TP del gruppo.

L’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 884 del 30 dicembre 2021, riguardante il trattamento IVA degli aggiustamenti compensativi di fine anno per il transfer pricing,  ha espresso il parere secondo il quale occorre, in primo luogo, verificare se le regolazioni finanziarie intervenute, a fronte dei predetti aggiustamenti, tra la società istante e le proprie consociate comunitarie costituiscano:

  •  il corrispettivo di una autonoma cessione di beni e/o prestazione di servizi, ai sensi degli articoli 2 e 3 del DPR n. 633 del 1972, resa dal soggetto ricevente le somme versate a titolo di aggiustamenti transfer pricing;
  • ovvero se le stesse rappresentino delle variazioni in aumento della base imponibile, ai sensi dell’articolo 13 del DPR n. 633 del 1972, delle originarie cessioni di beni poste in essere dal soggetto destinatario della regolazione finanziaria, ovvero la società istante.

A tal riguardo, si fa presente che l’articolo 2, paragrafo 1, lettera a, della Direttiva n. 112 del 2006 stabilisce che sono soggette all’imposta sul valore aggiunto, tra l’altro, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso nel territorio di uno Stato membro da un soggetto passivo che agisca in quanto tale.

Nell’ordinamento comunitario le definizioni di cessioni di beni e prestazioni di servizi sono contenute rispettivamente negli articoli 14 e 24 della citata Direttiva n. 112 del 2006, disposizioni che trovano corrispondenza negli articoli 2 e 3 del DPR n. 633 del 1972. Il richiamato articolo 14, paragrafo 1, della Direttiva n. 112 del 2006 definisce, infatti, “cessione di beni” il trasferimento del potere di disporre di un bene materiale come un proprietario, mentre il successivo articolo 24, paragrafo 1, stabilisce che si considera prestazioni di servizi “ogni operazione che non costituisce una cessione di  beni”.

Secondo la costante giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea “una cessione di beni o una prestazione di servizi è effettuata a titolo oneroso, ai sensi della direttiva IVA, soltanto se esiste tra, da una parte, il fornitore o il prestatore e, dall’altra, l’acquirente o il beneficiario, un rapporto giuridico nel corso del quale vengono scambiate prestazioni reciproche; la retribuzione percepita dal fornitore o dal prestatore costituisce l’effettivo controvalore del bene o del servizio forniti all’acquirente o al beneficiario” (in tal senso, sentenza del 18 gennaio 2017 relativa alla causa C-37/16 e da ultimo sentenza 19 dicembre 2018 relativa alla causa C-51/18).

In particolare, i giudici comunitari hanno, altresì, statuito che al fine di verificare se tra l’autore di una prestazione e il beneficiario e/o committente intercorra un rapporto giuridico nell’ambito del quale avvenga uno scambio di prestazioni sinallagmatiche, è necessario riscontrare se “esista un nesso diretto fra il servizio fornito dal prestatore e il controvalore ricevuto, ove le somme versate costituiscono un corrispettivo effettivo di un servizio individualizzabile fornito nell’ambito di un siffatto rapporto giuridico” (sentenza Corte di Giustizia 5 luglio 2018, C-544/16, punti 36 e 37 e giurisprudenza ivi citata).

Al fine di stabilire se le regolazioni finanziarie operate in attuazione degli aggiustamenti transfer pricing rappresentino il corrispettivo di un’operazione rilevante ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, in applicazione di principi statuiti dalla giurisprudenza comunitaria,  si rende, quindi, necessario

  1. riscontrare l’esistenza di rapporto un giuridico a prestazioni reciproche tra la società e le proprie consociate estere
  2. conseguentemente, verificare se nell’ambito del predetto rapporto sussista un nesso diretto tra i trasferimenti effettuati a titolo di aggiustamenti TP e eventuali cessione di beni e/ o prestazione di servizi rese dalla società.

Dall’esame delle pattuizioni contenute nella policy TP del gruppo d’imprese ” BETA” emerge che le regolazioni finanziarie operate a seguito degli aggiustamenti TP, essendo esclusivamente finalizzate a consentire alle consociate comunitarie di conseguire un margine operativo entro lo specifico range individuato dall’analisi di benchmark, non rappresentino il controvalore effettivo né di specifiche cessioni di beni né di autonome prestazioni di servizi fornite dal soggetto destinatario delle somme dovute a titolo di aggiustamenti TP.

Esclusa, quindi, l’esistenza di un nesso diretto tra i trasferimenti a titolo di aggiustamenti TP effettuati dalle consociate comunitarie e specifiche cessioni di beni e/ o prestazioni di servizi (diverse da quelle già effettuate) rese da ALFA S.p.a., occorre indagare se i predetti aggiustamenti TP costituiscano delle variazioni in aumento della base imponibile IVA delle originarie cessioni di prodotti finiti poste in essere dalla stessa istante.

Si osserva che, come emerge anche dalla nota inoltrata dall’istante in sede di presentazione della documentazione integrativa, gli aggiustamenti di TP di cui trattasi, pur comportando per le consociate estere di ALFA S.p.a. la rilevazione di un extra costo finalizzato ad abbassare il loro margine operativo, non siano correlati in modo diretto con le originarie cessioni di prodotti finiti effettuate dalla medesima interpellante.

In altri termini, anche se i correttivi operati in base al metodo TNMM comportano, di fatto, l’imputazione di un maggior costo per le consociate estere non è riscontrabile, sulla base della documentazione prodotta dall’istante, che detto maggior onere sia direttamente collegato alle operazioni (cessioni di beni) già effettuate e, quindi, che lo stesso concretizzi una rettifica in aumento della base imponibile IVA delle stesse.

Pertanto, si ritiene che le regolazioni finanziarie operate a seguito degli aggiustamenti TP in esame, eseguiti in attuazione della policy TP del Gruppo “BETA” , siano esclusi dal campo di applicazione dell’IVA.

(1) Comparable uncontrolled price (CUP) method

Il metodo del prezzo non controllato comparabile (CUP) confronta il prezzo e le condizioni di prodotti o servizi in una transazione controllata con quelli di una transazione non controllata tra parti non correlate. Per fare questo confronto, il metodo CUP richiede i cosiddetti dati comparabili. Per essere considerata un prezzo comparabile, la transazione non controllata deve soddisfare elevati standard di comparabilità. In altre parole, le transazioni devono essere estremamente simili per essere considerate comparabili con questo metodo.

L’OCSE raccomanda questo metodo quando possibile. È considerato il modo più efficace e affidabile per applicare il principio di libera concorrenza a una transazione controllata. Detto questo, può essere molto difficile identificare una transazione che sia adeguatamente paragonabile alla transazione controllata in questione. Ecco perché il metodo CUP viene utilizzato più frequentemente quando è disponibile una quantità significativa di dati per effettuare il confronto.

Nella maggior parte del mondo è chiamato il metodo CUP, ma negli Stati Uniti può essere indicato come uno dei seguenti: il metodo CUP per la determinazione del prezzo di beni materiali , il metodo CUT (Comparabile UnControled Transaction) per la determinazione del prezzo di beni immateriali o il metodo metodo del prezzo comparabile dei servizi incontrollati (CUSP) per la determinazione del prezzo dei servizi. 

Ci sono generalmente due modi diversi per applicare il metodo CUP:

  • il CUP interno. Per determinare i prezzi di trasferimento a condizioni di mercato utilizzando il metodo CUP interno, una società deve trovare esempi di transazioni comparabili che ha effettuato con terze parti. Per essere conforme alla normativa sui prezzi di trasferimento, il metodo CUP prevede che i termini delle operazioni con parti correlate siano gli stessi delle operazioni con terzi.
  • e il CUP esterno. Per determinare i prezzi di trasferimento a condizioni di mercato utilizzando il metodo CUP esterno, una società può considerare il prezzo di transazioni comparabili che hanno luogo tra terze parti, nella misura in cui esistono. Sebbene le autorità fiscali accettino sia il metodo CUP interno che quello esterno, è estremamente difficile per le aziende trovare transazioni esterne sufficientemente paragonabili alle proprie. Ecco perché il percorso interno è quasi sempre preferito per applicare il metodo CUP.

(2) Il metodo del margine netto transazionale ( transactional net margin method (TNMM) ) nei prezzi di trasferimento confronta il margine di profitto netto di un contribuente derivante da una transazione non in condizioni di mercato con i margini di profitto netti realizzati da parti in condizioni di mercato da transazioni simili; ed esamina il margine di profitto netto relativo a una base appropriata come costi, vendite o attività.

I cinque diversi metodi di transfer pricing

I cinque diversi metodi di transfer pricing

I cinque diversi metodi di transfer pricing delineati nelle normative statunitensi sui prezzi di trasferimento rientrano in due categorie:

  • metodi di transazione tradizionali che considerano le singole transazioni, esaminano i termini e le condizioni delle transazioni non controllate effettuate da organizzazioni di terze parti. Queste transazioni vengono quindi confrontate con transazioni controllate tra società collegate per garantire che operino a condizioni di mercato. Esistono tre metodi di transazione tradizionali:
    • comparable uncontrolled price (CUP) method (metodo del prezzo non controllato comparabile);
    • resale price method (RPM) (metodo del prezzo di rivendita );
    • cost plus method (CPLM) (metodo del costo maggiorato);
  • metodi di profitto transazionale che considerano i profitti dell’azienda nel loro insieme. A differenza dei metodi di transazione tradizionali, i metodi basati sul profitto non esaminano i termini e le condizioni di transazioni specifiche. Al contrario, misurano i profitti operativi netti derivanti da transazioni controllate e li confrontano con gli utili di società terze che effettuano transazioni comparabili. Questo viene fatto per garantire che tutti i markup aziendali siano a condizioni di mercato:
    • comparable profits method (CPM)(metodo dei profitti comparabili), anche conosciuto come transactional net margin method (TNMM)(metodo del margine netto transazionale);
    • profit split method (PSM)( metodo di ripartizione degli utili).

Ciascun metodo adotta un approccio leggermente diverso e presenta vantaggi e rischi associati.

Tuttavia, trovare i dati comparabili necessari per utilizzare questi metodi è spesso molto difficile. Anche le più piccole variazioni nelle caratteristiche del prodotto possono portare a differenze di prezzo significative, quindi può essere molto difficile trovare transazioni comparabili che non sollevino bandiere rosse e non siano messe in discussione dai revisori dei conti.

Comparable uncontrolled price (CUP) method

Il metodo del prezzo non controllato comparabile (CUP) confronta il prezzo e le condizioni di prodotti o servizi in una transazione controllata con quelli di una transazione non controllata tra parti non correlate. Per fare questo confronto, il metodo CUP richiede i cosiddetti dati comparabili. Per essere considerata un prezzo comparabile, la transazione non controllata deve soddisfare elevati standard di comparabilità. In altre parole, le transazioni devono essere estremamente simili per essere considerate comparabili con questo metodo.

L’OCSE raccomanda questo metodo quando possibile. È considerato il modo più efficace e affidabile per applicare il principio di libera concorrenza a una transazione controllata. Detto questo, può essere molto difficile identificare una transazione che sia adeguatamente paragonabile alla transazione controllata in questione. Ecco perché il metodo CUP viene utilizzato più frequentemente quando è disponibile una quantità significativa di dati per effettuare il confronto.

Nella maggior parte del mondo è chiamato il metodo CUP, ma negli Stati Uniti può essere indicato come uno dei seguenti: il metodo CUP per la determinazione del prezzo di beni materiali , il metodo CUT (Comparabile UnControled Transaction) per la determinazione del prezzo di beni immateriali o il metodo metodo del prezzo comparabile dei servizi incontrollati (CUSP) per la determinazione del prezzo dei servizi. 

Ci sono generalmente due modi diversi per applicare il metodo CUP:

  • il CUP interno. Per determinare i prezzi di trasferimento a condizioni di mercato utilizzando il metodo CUP interno, una società deve trovare esempi di transazioni comparabili che ha effettuato con terze parti. Per essere conforme alla normativa sui prezzi di trasferimento, il metodo CUP prevede che i termini delle operazioni con parti correlate siano gli stessi delle operazioni con terzi.
  • e il CUP esterno. Per determinare i prezzi di trasferimento a condizioni di mercato utilizzando il metodo CUP esterno, una società può considerare il prezzo di transazioni comparabili che hanno luogo tra terze parti, nella misura in cui esistono. Sebbene le autorità fiscali accettino sia il metodo CUP interno che quello esterno, è estremamente difficile per le aziende trovare transazioni esterne sufficientemente paragonabili alle proprie. Ecco perché il percorso interno è quasi sempre preferito per applicare il metodo CUP.

La maggior parte delle autorità fiscali consiglia di utilizzare il Comparable uncontrolled price (CUP) method quando possibile.

 L’inconveniente del metodo CUP è che lo standard di comparabilità è estremamente elevato. Le normative sui prezzi di trasferimento specificano che una serie di fattori diversi, come il volume, i termini contrattuali e il potenziale di profitto per citarne alcuni, devono essere comparabili per applicare questo metodo. In altre parole, le circostanze delle transazioni devono essere quasi identiche. Soddisfare questi requisiti è difficile, poiché ci sono molte variabili che possono cambiare il risultato finale.

Resale price method (RPM)

Il metodo del prezzo di rivendita (RPM) utilizza il prezzo di vendita di un prodotto o servizio, altrimenti noto come prezzo di rivendita. Questo numero viene quindi ridotto con un margine lordo, determinato confrontando i margini lordi in transazioni comparabili effettuate da organizzazioni simili ma non correlate. Quindi, i costi associati all’acquisto del prodotto, come i dazi doganali, vengono detratti dal totale. Il numero finale è considerato un prezzo di mercato per una transazione controllata effettuata tra società affiliate.

Quando sono disponibili transazioni adeguatamente comparabili, il metodo del prezzo di rivendita può essere un modo molto utile per determinare i prezzi di trasferimento, poiché i prezzi di vendita di terze parti possono essere relativamente facili da accedere. Tuttavia, il metodo del prezzo di rivendita richiede dati comparabili con circostanze economiche e metodi contabili coerenti. L’unicità di ogni transazione rende molto difficile soddisfare i requisiti del metodo del prezzo di rivendita.

A differenza di altri metodi, che possono essere utilizzati per analizzare più di un tipo di transazione infragruppo, il metodo del prezzo di rivendita viene sempre applicato alle transazioni immobiliari.

Il primo passo per applicare il metodo del prezzo di rivendita consiste nel determinare il margine lordo (utile lordo diviso per le vendite nette) guadagnato da un distributore sulla rivendita di prodotti acquistati da uno o più fornitori terzi. I margini lordi risultanti, espressi in percentuale, vengono quindi utilizzati per determinare il margine lordo appropriato che dovrebbe essere guadagnato dall’entità controllata che si sta analizzando.

Quando sono disponibili i dati corretti, il metodo del prezzo di rivendita è un modo molto efficace per garantire che le transazioni infragruppo siano eseguite a condizioni di mercato. Poiché utilizza il margine lordo, i requisiti di comparabilità sono leggermente meno severi rispetto ad alcuni degli altri metodi.

Quando si applica il metodo del prezzo di rivendita, possono esserci lievi differenze nelle caratteristiche del prodotto sottostante. Mentre ovviamente i margini lordi varieranno notevolmente tra prodotti ampiamente diversi è lecito ritenere che il margine lordo sarà relativamente comparabile su prodotti molto simili.

Cost plus method (CPLM)

Il metodo del costo maggiorato (CPLM) funziona confrontando i profitti lordi di un’azienda con il costo complessivo delle vendite. Si inizia calcolando i costi sostenuti dal fornitore in una transazione controllata tra società affiliate. Quindi, al totale viene aggiunto un markup basato sul mercato, il “plus” in cost plus, per rappresentare un profitto appropriato. Per utilizzare il metodo del costo maggiorato, un’azienda deve identificare i costi di markup per transazioni comparabili tra organizzazioni non correlate.

Il metodo del costo maggiorato è molto utile per valutare i prezzi di trasferimento per attività di routine a basso rischio, come la produzione di beni materiali. Per molte organizzazioni, questo metodo è facile da implementare e da capire. Lo svantaggio del metodo del costo maggiorato (e in realtà di tutti i metodi transazionali) è la disponibilità di dati comparabili e la coerenza contabile. In molti casi, semplicemente non ci sono società e transazioni comparabili, o almeno non abbastanza comparabili per ottenere un risultato accurato e affidabile.

Il primo passo per l’applicazione di questo metodo consiste nel determinare i costi di produzione sostenuti dal fornitore in una transazione controllata (realizzata internamente tra società collegate). Quindi, a tale costo viene aggiunto un markup basato sul mercato per tenere conto di un profitto appropriato. (Questo è essenzialmente il “più” nel metodo del costo maggiorato.)

Per determinare che un prezzo di trasferimento segue il principio di libera concorrenza , il markup viene confrontato con i markup realizzati in transazioni comparabili effettuate tra organizzazioni non correlate. (Il principio di libera concorrenza specifica che una società deve addebitare un prezzo simile per una transazione interna come farebbe per una transazione con una terza parte. In altre parole, l’importo della transazione deve essere un prezzo di mercato equo.)

Per le transazioni di routine a basso rischio senza molte variabili, come l’assemblaggio e la vendita di beni materiali, il metodo del costo maggiorato funziona molto bene. La maggior parte delle aziende trova che sia relativamente facile da capire e da applicare, in particolare perché il metodo del prezzo di trasferimento più costo non richiede la stessa precisione degli altri metodi transazionali.

Detto questo, ci sono anche delle insidie, specialmente quando i dati comparabili non sono prontamente disponibili. Sebbene possano esistere società simili, ci saranno quasi sempre differenze nel modo in cui gestiscono le proprie finanze. Un confronto apples-to-apples è assolutamente fondamentale quando si calcola il costo lordo maggiorato, e anche differenze minime nel modo in cui due società effettuano transazioni e gestiscono la contabilità dei costi possono distorcere completamente i risultati di questo metodo. In circostanze in cui non sono disponibili dati affidabili, dovrebbe essere utilizzato un metodo diverso per determinare i prezzi di trasferimento.

Comparable profits method (CPM)

Il metodo dei profitti comparabili (CPM) , noto anche come metodo del margine netto transazionale (TNMM), aiuta a determinare i prezzi di trasferimento osservando l’utile netto di una transazione controllata tra imprese associate. Questo utile netto viene quindi confrontato con gli utili netti in transazioni non controllate comparabili di imprese indipendenti.

Il CPM è il tipo di metodologia dei prezzi di trasferimento più comunemente utilizzato e ampiamente applicabile. Per quanto riguarda i vantaggi, il CPM è abbastanza facile da implementare perché richiede solo dati finanziari. Questo metodo è davvero efficace per i produttori di prodotti con transazioni relativamente semplici, poiché non è difficile trovare dati comparabili.

Il CPM è un metodo unilaterale che spesso ignora le informazioni sulla controparte della transazione. È sempre più probabile che le autorità fiscali prendano la posizione secondo cui il CPM non è adatto alle organizzazioni con modelli di business complessi, come le società high-tech con proprietà intellettuale. L’utilizzo di dati provenienti da società che non soddisfano gli standard di comparabilità dell’OCSE crea rischi di audit per le organizzazioni.

Valuta se l’importo addebitato in una transazione controllata è a condizioni di mercato sulla base di misure obiettive di redditività (ossia, indicatori del livello di profitto (profit level indicators ( PLI)) derivate da contribuenti non controllati che svolgono attività commerciali simili in circostanze simili.

Il CPM è noto come metodo del margine netto transazionale (TNMM) nei paesi al di fuori degli Stati Uniti. Come il CPM, il TNMM esamina l’utile netto relativo a una base appropriata (ad esempio, costi, vendite/ricavi o attività) che un contribuente realizza da una transazione controllata. Con il metodo CPM/TNMM il margine di profitto ante imposte di un contribuente viene confrontato con una serie di risultati di un gruppo selezionato di contribuenti non controllati. Se i risultati del contribuente rientrano nell’intervallo di libera concorrenza calcolato da società comparabili, allora è considerato un risultato di libera concorrenza come definito nel principio di libera concorrenza.

Per applicare correttamente il metodo dei prezzi di trasferimento CPM o TNMM, un contribuente deve prima identificare le società quotate in borsa che operano in modo simile all’entità del contribuente sottoposta al test. I dati finanziari delle società comparabili sono utilizzati come base per “testare” l’operazione con parti correlate. L’indicatore del livello di profitto più comunemente utilizzato, cifre utilizzate per indicare la performance finanziaria di un’azienda, è l’utile operativo. Questo perché è facilmente misurabile, universalmente riconosciuto e i dati necessari per calcolarlo sono relativamente semplici da accedere.

Per quanto riguarda i vantaggi, il CPM è più facile da implementare perché si basa su dati finanziari esterni a cui si accede utilizzando varie origini dati pubbliche. Questo è diverso da alcuni degli altri metodi , che spesso richiedono l’accesso a informazioni che possono essere meno affidabili, più difficili da accedere o avere standard di comparabilità più elevati per poter utilizzare i dati. Il CPM è particolarmente efficace per le operazioni che comportano la vendita infragruppo di prodotti o la fornitura di servizi infragruppo. Questo perché non è difficile accedere ai dati finanziari su transazioni simili, rendendo il CPM facile da implementare.

Tuttavia, il metodo CPM, a causa della sua natura semplicistica (vale a dire, in genere esamina un lato della transazione) non è sempre il metodo più affidabile per le aziende con modelli di business più complessi. Questo perché a volte può semplificare eccessivamente le transazioni e non tenere conto delle operazioni accessorie o della presenza di attività immateriali che possono alterare i risultati di una transazione. I metodi semplici non funzionano bene in ambienti complessi. Ad esempio, le società tecnologiche e le società farmaceutiche che sviluppano, possiedono e concedono in licenza proprietà intellettuale a parti correlate faranno affidamento su altri metodi di determinazione dei prezzi di trasferimento per determinare la determinazione del prezzo di libera concorrenza o il compenso per le transazioni con parti correlate.

Profit split method (PSM)

n alcuni casi, le imprese associate effettuano transazioni interconnesse, il che significa che non possono essere osservate su base separata. Ad esempio, due società che operano con lo stesso marchio potrebbero utilizzare il metodo di ripartizione degli utili (PSM) . In genere, le società collegate accettano di dividere i profitti, ed è qui che entra in gioco il metodo di ripartizione degli utili.

Questo approccio esamina i termini e le condizioni delle transazioni interconnesse e controllate, calcolando come sarebbero divisi i profitti tra terze parti che effettuano transazioni simili. Uno dei principali vantaggi del PSM è che considera l’allocazione degli utili in modo olistico, piuttosto che su base transazionale. Ciò può aiutare a fornire una valutazione più ampia e accurata della performance finanziaria dell’azienda. Ciò è particolarmente utile quando si tratta di beni immateriali, come la proprietà intellettuale, o in situazioni in cui si verificano più transazioni controllate contemporaneamente.

Tuttavia, il PSM è spesso visto come l’ultima risorsa perché si applica solo alle organizzazioni altamente integrate che apportano valore e si assumono rischi allo stesso modo. Poiché i criteri di allocazione degli utili per questo metodo sono così soggettivi, comporta un rischio maggiore di essere considerato un risultato non a condizioni di mercato e di essere contestato dalle autorità fiscali competenti.

In alcuni casi, le società effettuano operazioni troppo interconnesse per essere osservate separatamente. Ad esempio, due società collegate potrebbero collaborare in una joint venture separata, come lo sviluppo e il lancio di un nuovo marchio. Poiché il PSM esamina i profitti combinati di due parti correlate che entrano in una transazione l’una con l’altra, può essere utilizzato per determinare come verranno suddivisi i profitti in modo equo per entrambe le organizzazioni.  

Può essere applicato in tre modi diversi: il metodo di ripartizione dell’utile comparabile, il metodo di ripartizione dell’utile di contribuzione e il metodo di ripartizione dell’utile residuo. Le aziende selezionano un approccio in base a come è strutturata la transazione e ai dati disponibili.    

  • Per applicare il metodo di ripartizione degli utili comparabili , le società collegate devono trovare una transazione comparabile in cui due parti correlate dividono gli utili e quindi utilizzarla come riferimento per come dividere i propri profitti.
  • Il metodo di ripartizione dell’utile di contribuzione viene applicato osservando i relativi contributi finanziari o di altro tipo effettuati dalle due società che effettuano un’operazione. Sulla base di tali contributi viene quindi determinata una ripartizione equa dell’utile.  
  • Il metodo di ripartizione dell’utile residuo esamina i profitti totali, rimuove i profitti realizzati dalle funzioni di routine di entrambe le parti, calcolati utilizzando il metodo dei profitti comparabili, e gli utili residui vengono suddivisi, generalmente in base agli investimenti di ciascuna parte e alla relativa spesa.   

Il PSM viene spesso applicato da aziende in settori complessi con profitti relativamente elevati, come organizzazioni di alta tecnologia e farmaceutiche. È particolarmente utile quando si tratta di beni immateriali, come la proprietà intellettuale, poiché queste transazioni sono spesso troppo complesse per l’applicazione degli altri metodi.

Come tutti  i metodi di determinazione dei prezzi di trasferimento , l’applicazione del PSM presenta vantaggi e svantaggi. Uno dei suoi principali vantaggi è che esamina l’allocazione degli utili in modo olistico, fornendo un quadro più completo di ciò che sta accadendo e dimostrando una valutazione più ampia e accurata delle politiche dei prezzi di trasferimento dell’azienda.

È particolarmente utile quando due società vogliono condividere il rischio, piuttosto che avere tutto il rischio che una transazione ricada su una sola parte. È anche un ottimo modo per gestire situazioni in cui entrambe le parti stanno apportando contributi significativi che condividono molte sinergie e non possono essere facilmente separati.

In alternativa, il metodo può essere rischioso perché la ripartizione degli utili è spesso molto soggettiva. Anche piccoli turni divisi possono portare a risultati significativamente diversi. L’applicazione del PSM comporta anche delle sfide: richiede molte informazioni e una quantità significativa di analisi e, di conseguenza, è solitamente un metodo complesso e costoso da eseguire.

Bulgaria antiriciclaggio – Normativa internazionale e nazionale

Bulgaria antiriciclaggio – Normativa internazionale e nazionale

Il riciclaggio di denaro è quell’insieme di operazioni mirate a dare una parvenza lecita a capitali la cui provenienza è in realtà illecita, rendendone così più difficile l’identificazione e il successivo eventuale recupero. In questo senso è d’uso comune la locuzione di riciclaggio di denaro sporco.

Sull’attività di riciclaggio prospera un intero sistema criminale, spesso dedito al traffico internazionale di droga, alla prostituzione e al racket, ma soprattutto quest’illecito si configura come un potente strumento di gestione per le mafie, che in questo modo possono nascondere i proventi di attività illegali e rendere vani gli sforzi di forze dell’ordine e magistratura. Senza contare il fatto che, a volte, enormi flussi di denaro finiscono in mano al terrorismo.

L’art. 648 bis del Codice Penale, aggiunto dall’art. 3, del D.L. 21 marzo 1978, n. 59 è stato poi sostituito, prima dall’art. 23, della l. 19 marzo 1990 n. 55 e successivamente dall’art. 4, della l. 09 agosto 1993, n. 328 e  dal D.Lgs. 195/2021 recita:

“Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l’arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell’esercizio di un’attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita le pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l’ultimo comma dell’articolo 648.”

L’ultimo comma dell’articolo 648 recita:

“Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l’autore del reato da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale reato.”

Il legislatore ha provveduto ad emanare normative ad hoc, che impongono alle figure professionali che hanno a che fare con le finanze dei loro clienti, di adempiere ad una serie di obblighi, finalizzati al monitoraggio della correttezza delle transazioni economiche e all’eventuale segnalazione di operazioni illecite (SOS – segnalazione di operazioni sospette)

Normativa internazionale antiriciclaggio

Nazioni Unite

Tra gli obiettivi delle Nazioni Unite, il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale riveste un ruolo primario.

In tale ambito, l’Organizzazione Internazionale delle Nazioni Unite si è dotata nel tempo di una serie di strumenti, in parte mutuati da quelli esistenti per il contrasto al finanziamento del terrorismo, volti a contrastare gli esponenti dei regimi che perpetrano gravi violazioni dei diritti umani e delle libertà fondamentali e l’attività dei Paesi che minacciano la pace e la stabilità mondiale, anche attraverso lo sviluppo di programmi nucleari non autorizzati.

Una delle principali preoccupazioni della Comunità internazionale è costituita infatti dallo sviluppo incontrollato di attività di arricchimento nucleare, che costituisce una grave minaccia per la pace e la sicurezza internazionale e amplifica, inoltre, il rischio che materiale ad alto potenziale distruttivo possa essere impiegato in azioni ostili o entrare in possesso delle organizzazioni terroristiche.

L’ONU nel 1999, con la (INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SUPPRESSION OF THE FINANCING OF TERRORISM (Convenzione di New YorK), ha tracciato, per la prima volta,  le linee strategiche della lotta al finanziamento del terrorismo internazionale sono state tracciate riconoscendo autonoma rilevanza della materia.

Con la stipula della Convenzione di New YorK, sono state poste le basi, a livello internazionale, per la repressione penale del fenomeno del finanziamento del terrorismo internazionale e per l’estensione al medesimo del sistema di presidi già esistente per la prevenzione e il contrasto del riciclaggio.

Con la Risoluzione n. 1267/1999,   adottatta dal Consiglio di Sicurezza dell’ONU durante il suo 4051st meeting
il  15 October 1999  ha introdotto come ulteriore misura, specifica per la lotta al terrorismo, una procedura di “congelamento” dei fondi e delle risorse economiche detenuti da persone collegate alla rete terroristica Al-Qaeda, sulla base di una black-list gestita da un apposito comitato (Comitato per le Sanzioni).

In seguito con la Risoluzione n. 1373/2001, adottatta dal durante il suo  4385th meeting, il 28 Sttembre 2001, il Consiglio di Sicurezza dell’ONU ha ampliato la portata del sistema delle liste di congelamento, gestite direttamente dagli Stati membri, estendendola ad ulteriori liste di persone sospettate di appartenere o sostenere organizzazioni terroristiche.

La Risoluzione n. 1373/2001 prevede un generale obbligo di congelamento dei fondi appartenenti a terroristi, a prescindere dalla matrice ideologica o dall’ambito territoriale dell’azione terroristica, rimettendo, a differenza della Risoluzione n. 1267/1999, ai singoli stati il potere di individuare individui ed entità destinatari delle misure di contrasto al terrorismo. Il Comitato istituito dalla risoluzione, il Counter terrorism committee, non ha il potere di formulare liste di presunti terroristi, ma di controllare l’attuazione della risoluzione sulla base di rapporti periodici che gli Stati sono tenuti a fornire al Comitato stesso.

L’ONU ha adottato due nuove risoluzioni nei confronti:

in precedenza disciplinati nella Risoluzione n. 1267/1999.

Sono state rafforzate le garanzie procedurali a tutela dei soggetti listati, aumentando la trasparenza dei procedimenti di listing e delisting, ed è stata rafforzata la figura dell’Ombudsperson, competente a valutare le istanze di delisting.

Le procedure e i criteri di designazione previsti nelle predette risoluzioni sono stati in seguito aggiornati rispettivamente attraverso la Risoluzione n. 2083/2012 e la Risoluzione n. 2082/2012.

Il Consiglio di Sicurezza dell’ONU, per fronteggiare la nuova minaccia dell’ISIL (Islamic State of Iraq and the Levant), nell’estate del 2014  ha adottato due nuove risoluzioni:

  • la Risoluzione n. 2170/2014, che ha esteso agli affiliati all’ISIL e al Fronte al-Nusra il regime di sanzioni imposto a suo tempo ad Al-Qaeda;
  • Risoluzione n. 2178/2014, con la quale ha imposto agli Stati membri l’adozione di specifiche misure volte a contrastare il nuovo fenomeno dei “combattenti terroristi stranieri” (foreign terrorist fighters), anche attraverso la criminalizzazione delle relative attività di sostegno materiale e finanziario.

Nei mesi successivi, in risposta all’avanzata dell’ISIL nei territori controllati e ai numerosi atti terroristici, perpetrati anche in Europa, ha ulteriormente rafforzato i dispositivi di contrasto alle fonti di finanziamento dell’ISIL e delle entità collegate, attraverso la Risoluzione n. 2199/2015 e la Risoluzione n. 2253/2015, che hanno:

      • sistematizzato e rafforzato il sistema sanzionatorio esistente
      • introdotto misure volte a bloccare i flussi derivanti
        • dai rapimenti a scopo di riscatto;
        • dal commercio del petrolio estratto;
        • dal commercio dei beni archeologici trafugati nei territori controllati.

Il Consiglio di Sicurezza ha dottato la il 12 Dicembre 2016 la Risoluzione n. 2322/2016 ed il 13 Febbraio 2017 la Risoluzione n. 2341/2017,  dirette, dando centralità alle attività di scambio di informazioni e alla collaborazione tra Stati e tra le autorità a vario titolo coinvolte, a rafforzare la cooperazione internazionale nel contrasto al terrorismo,.

Negli ultimi anni, misure di congelamento analoghe a quelle previste per i terroristi,  al centro di un più ampio pacchetto di misure restrittive, sono state adottate dalla Comunità Internazionale per sanzionare i governi di Paesi accusati

  • di gravi violazioni dei diritti umani;
  • di minacciare la pace e la sicurezza internazionale. In questa fattispecie rientrano i Paesi coinvolti in attività di proliferazione di armi di distruzione di massa.

Raccomandazioni del GAFI

Il Financial Action Task Force, noto anche con il nome francese Groupe d’action financière, è un’organizzazione intergovernativa fondata nel 1989 su iniziativa del G7 per sviluppare politiche di contrasto al riciclaggio di denaro. 

Nel corso di una riunione plenaria tenutasi a pochi giorni di distanza dagli attentati di New York dell’11 settembre 2001 (29 e 30 ottobre 2001), il FATF–GAFI (Financial Action Task Force – Groupe d’action financière) ha ampliato il proprio mandato al contrasto del finanziamento del terrorismo, elaborando gli indirizzi normativi e i principi guida per dare concreta attuazione alle Risoluzioni dell’ONU. Nell’occasione, ha emanato 8 Raccomandazioni Speciali (9 dal 2004) dedicate specificamente al finanziamento del terrorismo. Le Raccomandazioni Speciali, oltre a fornire linee di indirizzo per rendere operative le Risoluzioni ONU, hanno definito alcuni standard regolamentari per meglio presidiare sul piano normativo alcuni settori ritenuti maggiormente esposti al rischio di finanziamento del terrorismo (servizi di money transfer, bonifici transfrontalieri, trasferimenti di contante al seguito, operatività di organizzazioni non-profit).

Le Raccomandazioni Speciali a febbraio 2012 sono state trasfuse nelle nuove 40 Raccomandazioni, che ricomprendono nel loro campo d’azione la prevenzione e il contrasto del riciclaggio, del finanziamento del terrorismo e del finanziamento dei programmi di proliferazione delle armi di distruzione di massa.

Per l’applicazione delle relative sanzioni finanziarie internazionali (congelamenti) il GAFI ha elaborato nel 2013 anche apposite linee guida, volte a fornire indirizzi operativi. Ha inoltre diffuso, di recente, alcune pubblicazioni specifiche sui rischi di finanziamento del terrorismo e, più in particolare, sulle forme di finanziamento dell’ISIL e delle attività dei soggetti che agiscono in adesione alla sua ideologia, come i “foreign fighters“.

Normativa comunitaria

La politica estera e di sicurezza comune (acronimo PESC, inglese CFSP (Common Foreign and Security Policy)) è la politica estera dell’Unione europea, gestita e promossa dall’Alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza e dal Servizio europeo per l’azione esterna.

In attuazione delle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza dell’ONU che hanno introdotto le misure di “congelamento”, l’Unione Europea ha adottato:

La Commissione europea ha predisposto una propria lista (Financial security database (Fsd)) di tutti gli individui e le organizzazioni attualmente soggetti in Europa a sanzioni finanziarie internazionali.

La normativa penalistica comunitaria in materia di contrasto al terrorismo è stata armonizzata per la prima volta con la Decisione Quadro 2002/475/GAI, adottata dal Consiglio Europeo in seguito agli attentati dell’11 settembre. La Decisione, nel tipizzare i reati terroristici, ha richiesto agli Stati membri di allineare le loro normative e introdurre pene adeguate; la Decisione è stata in seguito modificata attraverso la Decisione Quadro 2008/919/GAI, adottatta dal Consiglio “Giustizia e affari interni” (GAI), composto dai ministri della giustizia e degli affari interni di tutti gli Stati membri dell’UE, che ne ha ampliato la portata definendo nuove condotte terroristiche.

Il 26 ottobre 2005 è stata emanata la Direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.

IL 20 maggio 2015 è stata emanata la Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione.

In risposta alle azioni terroristiche degli ultimi anni, l’Unione Europea ha adottato la nuova DIRETTIVA (UE) 2017/541 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 15 marzo 2017 sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio e che modifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio.

Il 23 ottobre 2018 è stata emanata la Direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio  sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale.

La Direttiva (UE) 2018/1673 fa parte di un pacchetto legislativo che:

La Direttiva (UE) 2018/1673:

  • Definisce le attività criminose e le sanzioni nell’ambito del riciclaggio di denaro allo scopo di:
    • facilitare la cooperazione giudiziaria e di polizia fra gli Stati membri; e di
    • evitare che i criminali possano approfittare di ordinamenti giuridici più favorevoli.
  • Essa è volta a qualificare come reato il riciclaggio qualora sia commesso intenzionalmente e con la consapevolezza che i beni* derivano da un’attività criminosa.
  • Essa consente inoltre agli Stati membri di punire come reato le attività di riciclaggio di denaro se l’autore sospettava o avrebbe dovuto essere a conoscenza che i beni provenivano da un’attività criminosa.

PUNTI CHIAVE della Direttiva (UE) 2018/1673

Attività criminose

Le condotte seguenti, qualora poste in atto intenzionalmente, sono punibili come reati:

  • la conversione o il trasferimento di beni (di qualsiasi tipo), effettuati nella consapevolezza che gli stessi provengono da un’attività criminosa, allo scopo di occultare o dissimulare l’origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche della propria condotta;
  • l’occultamento o la dissimulazione della reale natura, della provenienza, dell’ubicazione, della disposizione, del movimento, della proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi nella consapevolezza che i beni provengono da un’attività criminosa;
  • l’acquisto, la detenzione o l’utilizzazione di beni nella consapevolezza, al momento della loro ricezione, che i beni provengono da un’attività criminosa;
  • concorso, istigazione e tentativo in relazione a tali reati.

Attività criminose (o «reati-presupposto»)

Ai sensi della presente direttiva, le condotte seguenti sono considerate attività criminose, cioè relative a reati di riciclaggio:

  • qualsiasi tipo di coinvolgimento criminale nella commissione di un qualsiasi reato punibile, conformemente al diritto nazionale, con una pena detentiva o con una misura privativa della libertà di durata massima superiore a un anno ovvero di durata minima superiore a sei mesi; e
  • per quanto riguarda i reati che non rientrano nelle categorie sopraindicate, i reati che rientrano in un elenco di 22 categorie designate di reati, compresi i reati definiti dalla legislazione dell’UE individuati dalla presente direttiva.

Fattori supplementari

I reati si estendono ai beni provenienti da una condotta che ha avuto luogo nel territorio di un altro Stato membro o di un paese terzo, qualora tale condotta costituisca un’attività criminosa se posta in atto nel territorio nazionale. Gli Stati membri devono garantire che le persone che hanno commesso l’attività criminosa o che vi hanno partecipato vengano punite. I fattori supplementari comprendono:

  • la responsabilità penale si estende anche agli autori dell’attività criminosa che riciclano i loro stessi beni («autoriciclaggio»);
  • l’esistenza di una condanna precedente o simultanea per l’attività criminosa da cui provengono i beni non è un requisito essenziale per una condanna per i reati di riciclaggio di denaro;
  • la condanna è senza che sia necessario determinare tutti gli elementi fattuali relativi a tale attività criminosa, compresa l’identità dell’autore.

Circostanze aggravanti che rendono più gravi i le attività criminali

esse comprendono i casi in cui:

  • il reato è stato commesso nell’ambito di un’organizzazione criminale ai sensi della decisione quadro 2008/841/GAI; o
  • l’autore ha commesso il reato nell’esercizio della sua attività professionale ai sensi dell’articolo 2 della direttiva (UE) 2015/849 («soggetti obbligati»).

Gli Stati membri possono inoltre stabilire che le circostanze seguenti siano considerate aggravanti:

  • i beni riciclati hanno un valore considerevole; o
  • i beni riciclati provengono da reati di partecipazione al racket, terrorismo, tratta di esseri umani, traffico di stupefacenti e corruzione.

Sanzioni penali

Le sanzioni penali devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri impongono una pena detentiva massima non inferiore a quattro anni e, se del caso, applicano sanzioni o misure supplementari, comprese le misure necessarie affinché le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili, quali ad esempio:

  • l’esclusione dal beneficio di agevolazioni o sovvenzioni pubbliche;
  • esclusione dall’accesso ai finanziamenti pubblici, comprese procedure di gara, sovvenzioni e concessioni;
  • interdizione di esercitare un’attività commerciale;
  • sorveglianza giudiziaria;
  • provvedimenti giudiziari di liquidazione;
  • chiusura temporanea o permanente dei locali usati per commettere il reato;
  • congelamento o confisca dei beni in questione.

La Direttiva (UE) 2018/1673 è entrata in vigore il 2 dicembre 2018 e doveva essere recepita dalle legislazioni nazionali dei paesi dell’UE entro il 3 dicembre 2020.

BULGARIA

La legislazione bulgara è in linea con la maggior parte delle norme europee e internazionali, ma la mancanza di efficacia nella sua applicazione pratica porta a scarsi risultati tangibili. Negli ultimi anni si registra un progressivo aumento del numero dei segnali di riciclaggio, inviati alla Agenzia di Stato per la Sicurezza Nazionale della REPUBBLICA DI BULGARIA (Държавна агенция “Национална сигурност” (ДАНС)) Anche il volume dei procedimenti preliminari nuovi e osservati è aumentato, così come il numero di persone in attesa di giudizio con l’accusa di riciclaggio.

Nella normativa bulgara il reato di “riciclaggio” è previsto dall’art. 253 del CODICE PENALE BULGARO  (НАКАЗАТЕЛЕН КОДЕКС)

“Art. 253. (Abrogata, SG n. 10/1993, nuova, SG n. 62/1997) (1) (Modificata, SG n. 85/1998, modificata, SG n. 85/1997) n. 26 del 2004, integrato ,. o altro atto socialmente pericoloso è punito per riciclaggio di denaro con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da tremila a cinquemila lev.
(2) (Nuova, SG n. 26/2004, integrata, SG n. 75/2006, in vigore dal 13.10.2006) La pena di cui al par. 1 è altresì punito colui che acquista, riceve, detiene, utilizza, trasforma o assiste in qualunque modo alla trasformazione di beni di cui conosce o presume al momento del suo ricevimento che siano stati acquisiti con reato o altro atto socialmente pericoloso.
(3) (Rinumerato dal comma 2, integrato, SG n. 26/2004) La pena è della reclusione da uno a otto anni e della multa da cinquemila a ventimila lev, quando l’atto di cui al par. 1 e 2 è stato eseguito:
1. (Modificata, SG n. 26/2004) da due o più soggetti preventivamente concordati, ovvero da persona che agisce per conto o in esecuzione di una decisione di un gruppo criminale organizzato;
2. due o più volte;
3. da un funzionario nell’ambito del suo servizio;
4. (Nuova, SG n. 26/2004) aprendo o mantenendo un conto presso un istituto finanziario a nome fittizio oa nome di persona che non ha dato il proprio consenso;
5. (Nuova, SG n. 103/20120) da parte di un soggetto obbligato ex art. 4 della Legge in materia di misure antiriciclaggio o di un suo dipendente o lavoratore durante o in occasione dell’adempimento degli obblighi previsti dalla stessa legge.
(4) (Nuova, SG n. 21/2000, precedente comma 3, integrato, SG n. 26/2004, modificata, SG n. 75/2006, in vigore dal 13.10.2006) La pena è della reclusione da tre a dodici anni e la multa da ventimila a duecentomila lev, quando l’atto di cui al par. 1 e 2 è stato commesso con mezzi o beni, per i quali l’autore sapeva o presumeva che fossero stati acquisiti con grave dolo.
(5) (Nuova, SG n. 85/1998, precedente comma 3, SG n. 21/2000, precedente comma 4, modificato, SG n. 26/2004, modificata – SG, iss. 13.10.2006) Quando i fondi o i beni sono di importo particolarmente elevato e la causa è particolarmente grave, la pena è della reclusione da cinque a quindici anni e della multa da diecimila a trentamila lev, poiché il tribunale priva il colpevole di diritti di cui all’art. 37, par. 1, punti 6 e 7 .
(6) (Nuova, SG n. 85/1998, precedente comma 4, SG n. 21/2000, precedente comma 5, modificato, SG n. 26/2004) il reato o il patrimonio in cui è stato trasformato è confiscato in favore dello Stato, e se manca o viene espropriato, viene assegnato il suo equivalente.
(7) (Nuova, SG n. 26/2004) Le disposizioni del par. 1 – 6 si applica anche quando il reato, mediante il quale è stata acquisita la proprietà, non ricade nella giurisdizione penale della Repubblica di Bulgaria.”

Quindi chiunque compia un’operazione finanziaria o un’operazione su beni , o nasconda l’origine, l’ubicazione, il movimento o i diritti reali su beni che sa o sospetta siano stati acquisiti con un reato o altro atto socialmente pericoloso, è punito per riciclaggio di denaro con la reclusione di una persona . fino a sei anni e la multa da tremila a cinquemila lev.

Il soggetto di questo reato può essere qualsiasi persona penalmente responsabile. Oggetto del reato sono i beni mobili  (il più delle volte denaro), che hanno un’origine criminale, e ancora da un crimine che li ha acquisiti in forma pronta, ma non li ha prodotti.

L’atto esecutivo si compie nel compimento di qualunque azione avente l’oggetto acquisito da reato. Lo scopo di queste azioni è quello di legalizzare l’origine del bene, cioè di cancellarne l’origine criminale attraverso una serie di azioni legali e di fatto.

Il reato è effettivo.

La forma e il tipo di colpa sono intento diretto . L’autore deve essere consapevole che la cosa è stata acquisita mediante attività delittuosa, ma non è esclusa la punibilità, anche se non sa che la cosa è stata acquisita mediante delitto. È sufficiente che la persona presuppone che possa essere stata acquisita attraverso un reato.

È penalmente anche colui che acquisisce, riceve, detiene, utilizza, trasforma o assiste in qualunque modo alla trasformazione di un bene, di cui conosce o presume al momento del suo ricevimento che sia stato acquisito mediante un reato o altro atto socialmente pericoloso responsabile.

Le composizioni qualificate sono contenute nell’articolo 253, commi 3, 4, 4 e 5, del codice penale bulgaro.

La pena è della reclusione da uno a otto anni e della multa da cinque a ventimila lev, quando l’atto di cui al par. 1 e 2 è stato eseguito:

1. da due o più soggetti, preventivamente concordati, o da persona che agisce per conto o in esecuzione di una decisione di un gruppo criminale organizzato;

2. due o più volte;

3. da un funzionario nell’ambito del suo servizio;

4. aprendo o mantenendo un conto presso un istituto finanziario a nome fittizio o intestato a persona che non ha dato il suo consenso.

(4) La pena è della reclusione da tre a dodici anni e della multa da ventimila a duecentomila lev, quando l’atto di cui al par. 1 e 2 è stato commesso con fondi o beni che l’autore sapeva o presumeva essere stati acquisiti con un grave reato doloso

(5) Quando i fondi o i beni sono in quantità particolarmente grandi e la causa è particolarmente grave, la pena è della reclusione da cinque a quindici anni e della multa da dieci a trentamila lev, poiché il tribunale priva il colpevole dei diritti di cui arte. 37, par. 1, punti 6 e 7

Sono punibili anche la preparazione e l’associazione come forma di preparazione, così come l’istigazione .

Nel Febbraio 2003 è stata emanata   LEGGE SUI MISURE CONTRO IL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO (ЗАКОН ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ФИНАНСИРАНЕТО НА ТЕРОРИЗМА (ЗМФТ)

Nel Marzo 2018 è stata emanata la Legge sulle misure antiriciclaggio (ЗАКОН ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ (ЗМИП))

In base all’Art. 1. della Legge sulle misure antiriciclaggio (ЗАКОН ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ (ЗМИП)) essa determina le misure di prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio, nonché l’organizzazione e il controllo sulla loro attuazione.

Misure contro il riciclaggio di denaro

L’Agenzia statale per la sicurezza nazionale incorpora nella sua struttura una direzione amministrativa specializzata per l’intelligence finanziaria. La direzione dell’informazione finanziaria (Financial Intelligence Directorate (FID)) raccoglie, archivia, indaga, analizza e divulga informazioni finanziarie secondo i termini e le procedure della Legge sulle misure antiriciclaggio (ЗАКОН ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ (ЗМИП)) e LEGGE SUI MISURE CONTRO IL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO (ЗАКОН ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ФИНАНСИРАНЕТО НА ТЕРОРИЗМА (ЗМФТ).

La Direzione è l’unità di informazione finanziaria della Repubblica di Bulgaria ai sensi dell’art. 32 della Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. La Direzione è responsabile della protezione dell’intelligence condivisa sul sito web di EGMONT GROUP e della sicurezza del sito stesso. Svolge funzioni di rilevamento e prevenzione contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, nonché in materia di flussi di capitali, corruzione, concussione nelle transazioni commerciali internazionali e confisca. Nell’espletamento delle sue funzioni, la Direzione dell’Informazione Finanziaria interagisce strettamente con i servizi di sicurezza e ordine pubblico bulgari e le controparti estere.

L’Agenzia statale per la sicurezza nazionale opera in stretta collaborazione con il Comitato FATF e MONEYVAL attraverso una direzione dell’intelligence finanziaria. Il GAFI ( Financial Action Task Force ) è un’organizzazione che stabilisce gli standard per il riciclaggio di denaro e il finanziamento della prevenzione del terrorismo. MONEYVAL ( Comitato di esperti sulla valutazione delle misure antiriciclaggio e sul finanziamento del terrorismo ) è un’organizzazione responsabile delle misure in Europa contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

La nuova normativa AML/CFT è stata promulgata in Bulgaria nel marzo 2018 con la nuova legge sulle misure contro il riciclaggio di denaro che ha abrogato la vecchia legge e modificato e integrato la legge sulle misure contro il finanziamento del terrorismo e altri atti legislativi relativi.

Legge sulle misure contro il riciclaggio di denaro

Norme di attuazione della legge sulle misure contro il riciclaggio di denaro

Legge sulle misure contro il finanziamento del terrorismo

Nuovi requisiti di legislazione preventiva contro ML e FT (attualmente disponibile solo in bulgaro)

Categorie di soggetti obbligati

Le misure per la prevenzione e la divulgazione di atti di riciclaggio di denaro sono definite all’articolo 3, paragrafo 1 della legge sulle misure contro il riciclaggio di denaro (LMML) e comprendono il monitoraggio, la raccolta di informazioni, l’identificazione e la verifica dei clienti e dei titolari effettivi, finanziari, commerciali e professionali relazioni, profili di rischio, operazioni e operazioni sospette.
I provvedimenti sono eseguiti dai soggetti obbligati di cui all’art. 4, comma 2, della LMM, corrispondentemente alla LMFTL:
1. (integrata, SG n. 21/2021) la Banca nazionale bulgara quando effettua operazioni e transazioni con il pubblico e gli enti creditizi che esercitano attività nel territorio della Repubblica di Bulgaria ai sensi della legge sugli istituti di credito;
2. gli altri prestatori di servizi di pagamento ai sensi del Payment Services and Payment Systems Act e i suoi rappresentanti;
3. le istituzioni finanziarie ai sensi della Legge sugli istituti di credito;
4. gli uffici di cambio valuta;
5. (integrata, SG n. 21/2021) assicuratori e intermediari assicurativi con sede legale nella Repubblica di Bulgaria, che abbiano ottenuto una licenza nei termini e secondo la procedura stabiliti dal Codice delle Assicurazioni, ove esercitino una o più dei rami assicurativi di cui alla Sezione I dell’Allegato n. 1 al Codice delle Assicurazioni; assicuratori, intermediari assicurativi che hanno ottenuto una licenza in un altro Stato membro, che esercitano attività nel territorio della Repubblica di Bulgaria, esercitando uno o più dei rami assicurativi di cui alla sezione I dell’allegato n. 1 dell’Assicurazione Codice; assicuratori con sede legale in Stati diversi da uno Stato membro, che hanno ottenuto una licenza dalla Commissione di vigilanza finanziaria per esercitare la propria attività nella Repubblica di Bulgaria tramite una succursale,
6. le imprese di locazione;
7. gli operatori postali abilitati alla gestione dei vaglia postali ai sensi della legge sui servizi postali;
8. (integrata, SG n. 42/2019, in vigore dal 28.05.2019) gli intermediari di investimento autorizzati nei termini e secondo la procedura stabiliti dalla legge sui mercati degli strumenti finanziari;
9. (integrata,. alla procedura stabilita dalla legge sugli organismi di investimento collettivo e altri organismi di investimento collettivo;
10. (integrata,. Legge sugli organismi di investimento collettivo e altri organismi di investimento collettivo;
11. (integrata,. ;
12. i sindaci;
13. (modificata, SG n. 94/2019) i soggetti che, nell’ambito della propria attività, prestano servizi di contabilità e/o consulenza fiscale, nonché i soggetti che, quale principale attività imprenditoriale o professionale, prestano, direttamente o indirettamente tramite persone correlate, assistenza in qualsiasi forma o consulenza in materia fiscale;
14. i notai e gli assistenti notarili in qualità di sostituti;
15. persone che, nell’ambito della loro attività, prestano consulenza legale quando:
(a) assistono o partecipano alla pianificazione o all’esecuzione di un’operazione, transazione o altra azione legale o di fatto di un cliente in merito a:
(aa) acquisto e vendita di beni immobili o trasferimento di impresa di commerciante
(bb) gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni;
(cc) apertura, gestione o alienazione di un conto corrente bancario, di un conto di risparmio o di un conto di strumenti finanziari;
(dd) raccolta dei contributi necessari per la costituzione di una persona giuridica o altra entità giuridica, aumento del capitale di una società commerciale, concessione di un prestito o qualsiasi altra forma di reperimento di fondi necessaria per lo svolgimento dell’attività di una persona giuridica o altra persona giuridica;
(ee) costituzione, registrazione, organizzazione dell’operazione o gestione di un trust, commerciante o altra persona giuridica, o altra persona giuridica;
(ff) gestione fiduciaria di beni, inclusi trust, fondi di deposito a garanzia e altre entità legali straniere simili costituite ed esistenti ai sensi della legge delle giurisdizioni che prevedono tali forme di trust;
(b) agire per conto e/o per conto di un suo cliente in qualsiasi operazione finanziaria;
(c) agire per conto e/o per conto di un suo cliente in qualsiasi transazione immobiliare;
(d) fornire una sede legale, un indirizzo di corrispondenza, una sistemazione commerciale e/o altri servizi correlati ai fini della registrazione e/o dell’attività di una persona giuridica o altra persona giuridica;
16. persone che, nell’ambito della propria attività, forniscono:
(a) una sede legale, un indirizzo di corrispondenza, una struttura ricettiva commerciale e/o altri servizi connessi ai fini della registrazione e/o dell’attività di una persona giuridica o altra persona giuridica;
(b) servizi comprendenti la costituzione, la registrazione, l’organizzazione dell’attività e/o della gestione di un commerciante o di un’altra persona giuridica, o altra persona giuridica;
(c) servizi comprendenti la gestione fiduciaria di beni o di un soggetto di cui alla lettera (b), tra cui:
(aa) agire come, o fare in modo che un altro soggetto agisca come, un amministratore, un segretario, un partner o un simile posizione in una persona giuridica o altra persona giuridica;
(bb) agire come, o fare in modo che un’altra persona agisca in qualità di fiduciario, nei casi di trust, fondi di deposito a garanzia e altre persone giuridiche straniere simili costituite ed esistenti ai sensi della legge delle giurisdizioni che prevedono tali forme di trust;
(cc) agire come, o fare in modo che un’altra persona agisca in qualità di azionista intestatario di una persona giuridica straniera terza o entità giuridica diversa da una società quotata in un mercato regolamentato soggetta a obblighi di informativa ai sensi del diritto dell’Unione europea o soggetti a standard internazionali equivalenti;
17. le forze dell’ordine private e gli assistenti delle forze dell’ordine private;
18. (modificata,.
19. (abrogata, SG n. 7/2021);
20. i commercianti di armi, petrolio e prodotti petroliferi;
21. (integrata, SG n. 42/2019, in vigore dal 28.05.2019, integrata, SG n. 69/2020) gli organizzatori di giochi d’azzardo, che hanno ricevuto una licenza per organizzare giochi d’azzardo sul territorio della Repubblica Bulgaria secondo la legge sul gioco d’azzardo;
22. (abrogata, SG n. 21/2021);
23. (abrogata, SG n. 21/2021);
24. (integrata, SG n. 17/2021, abrogata, SG n. 21/2021);
25. (abrogata, SG n. 21/2021);
26. le persone che offrono un prestito a titolo di garanzia di un bene;
27. (abrogata, SG n. 21/2021);
28. le persone giuridiche senza scopo di lucro;
29. (integrata, SG n. 21/2021) le società di calcio professionistiche;
30. (integrata, SG n. 42/2019, in vigore dal 28.05.2019, abrogata, SG n. 21/2021) operatori di mercato e/o mercati regolamentati autorizzati nei termini e secondo la procedura stabiliti dal Markets in Financial Instruments Act ;
31. (modificata, SG n. 42/2019, in vigore dal 28.05.2019, abrogata, SG n. 21/2021) i depositari centrali di titoli autorizzati dalla Commissione di vigilanza finanziaria nei termini e secondo la procedura stabiliti dal Regolamento (UE) 909/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 sul miglioramento del regolamento titoli nell’Unione Europea e sui depositari centrali di titoli e che modifica le Direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e il Regolamento (UE) n. 236/2012 (GU L 257/1 del 28 agosto 2014);
32. i partiti politici;
33. (abrogata, SG n. 21/2021);
34. (abrogata, SG n. 21/2021);
35. il direttore esecutivo dell’Agenzia esecutiva per l’ambiente nella sua qualità di amministratore nazionale ai sensi del regolamento (UE) n. 389/2013 della Commissione, del 2 maggio 2013, che istituisce un registro dell’Unione ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, Decisioni n. 280/2004/CE e n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i regolamenti (UE) n. 920/2010 e n. 1193/2011 della Commissione (GU L 122/1 del 3 maggio 2013);
36. (nuova, SG n. 94/2019) soggetti che, per professione, commerciano o agiscono in qualità di intermediari nel commercio di opere d’arte, anche quando tale commercio è svolto da gallerie d’arte e case d’asta, ove il valore del l’operazione o le operazioni correlate è pari o superiore a 10 000 EUR o il loro equivalente in un’altra valuta;
37. (nuova, SG n. 94/2019) soggetti che, per professione, immagazzinano, commerciano o agiscono in qualità di intermediari nel commercio di opere d’arte quando tale commercio è effettuato in zone franche e ove il valore dell’operazione o connesso le operazioni sono pari o superiori a 10 000 EUR o il loro equivalente in un’altra valuta;
38. (nuova, SG n. 94/2019) persone che, per professione, forniscono servizi di cambio tra valute virtuali e valute riconosciute non garantite da oro;
39. (nuova, SG n. 94/2019) fornitori di portafoglio che offrono servizi di custodia.
Le persone di cui all’articolo 4 del LMML rispettano gli obblighi previsti dalla presente legge anche se dichiarate fallite o poste in liquidazione.

Secondo l’art. 101, comma 4, LMML, la Camera notarile della Repubblica di Bulgaria, la Camera bulgara delle forze dell’ordine private e l’Istituto dei dottorandi commercialisti hanno adottato regole interne uniformi in materia di controllo e prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo che dovrebbero essere applicate dai membri di dette organizzazioni dopo la loro adozione. Il Consiglio supremo degli avvocati ha adottato norme interne uniformi in materia di controllo e prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo che dovrebbero essere applicate dai membri degli ordini degli avvocati.

Assistenza alla pianificazione fiscale internazionale, Assistenza alla costituzione Società, Consulenze integrate per l'internazionalizzazione