Competenza giurisdizionale sull’apertura della procedura d’insolvenza e trasferimento del COMI
Nella sentenza del 24 marzo 2022 (causa C-723/20 Galapagos BidCo. S.a.r.l. contro DE e a. ), la Corte di giustizia europea ha offerto utili precisazioni sulla determinazione della competenza giurisdizionale sulla domanda di apertura di una procedura principale di insolvenza, ai sensi dell’art. 3, par. 1 del regolamento (UE) 2015/848 relativo alle procedure di insolvenza, in caso di trasferimento del centro degli interessi principali del debitore (center of main interests – COMI) tra la presentazione della domanda e la pronuncia sulla stessa.
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Galapagos BidCo. Sàrl, da un lato e DE, in qualità di liquidatore della Galapagos SA, la Hauck Aufhäuser Fund Services SA e la Prime Capital SA, dall’altro, in merito a una domanda di apertura di una procedura di insolvenza in Germania nei confronti della Galapagos.
L’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza, deve essere interpretato nel senso che il giudice di uno Stato membro investito di una domanda di apertura di una procedura di insolvenza principale conserva una competenza esclusiva ad aprire una siffatta procedura qualora il centro degli interessi principali del debitore sia trasferito in un altro Stato membro dopo la presentazione di tale domanda, ma prima che detto giudice si sia pronunciato su quest’ultima. Di conseguenza, e nei limiti in cui tale regolamento rimanga applicabile a detta domanda, il giudice di un altro Stato membro successivamente investito di una domanda presentata agli stessi fini non può, in linea di principio, dichiararsi competente ad aprire una procedura di insolvenza principale finché il primo giudice non si sia pronunciato e abbia declinato la propria competenza.
Il Regolamento n. 848/2015aggiorna ed estende la
disciplina delle procedure d’insolvenza transfrontaliere,
valorizzando l’obiettivo del superamento della crisi di
impresa e introducendo nuove regole per accrescere
la cooperazione fra gli Stati membri.
Per identificare l’ordinamento giuridico deputato a gestire l’insolvenza del debitore Il Regolamento n. 848/2015 ricorre al criterio del centro degli interessi principali del debitore (center of main interests – COMI).
“1. Sono competenti ad aprire la procedura d’insolvenza i giudici dello Stato membro nel cui territorio è situato il centro degli interessi principali del debitore («procedura principale di insolvenza»). Il centro degli interessi principali è il luogo in cui il debitore esercita la gestione dei suoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi.
Per le società e le persone giuridiche si presume che il centro degli interessi principali sia, fino a prova contraria, il luogo in cui si trova la sede legale. Tale presunzione si applica solo se la sede legale non è stata spostata in un altro Stato membro entro il periodo di tre mesi precedente la domanda di apertura della procedura d’insolvenza.
Per le persone fisiche che esercitano un’attività imprenditoriale o professionale indipendente si presume, fino a prova contraria, che il centro degli interessi principali sia il luogo in cui si trova la sede principale di attività. Tale presunzione si applica solo se la sede principale di attività non è stata spostata in un altro Stato membro entro il periodo di tre mesi precedente la domanda di apertura della procedura d’insolvenza.
Per le altre persone fisiche si presume, fino a prova contraria, che il centro degli interessi principali sia il luogo in cui la persona ha la residenza abituale. Tale presunzione si applica solo se la residenza abituale non è stata spostata in un altro Stato membro entro il periodo di sei mesi precedente la domanda di apertura della procedura d’insolvenza.
2. Se il centro degli interessi principali del debitore è situato nel territorio di uno Stato membro, i giudici di un altro Stato membro sono competenti ad aprire una procedura di insolvenza nei confronti del debitore solo se questi possiede una dipendenza nel territorio di tale altro Stato membro. Gli effetti di tale procedura sono limitati ai beni del debitore che si trovano in tale territorio.
3. Se è aperta una procedura d’insolvenza ai sensi del paragrafo 1, le procedure d’insolvenza aperte successivamente ai sensi del paragrafo 2 sono procedure secondarie di insolvenza.
4. La procedura d’insolvenza territoriale di cui al paragrafo 2 può solamente aver luogo prima dell’apertura di una procedura principale d’insolvenza di cui al paragrafo 1 allorché:
a)
in forza delle condizioni previste dalla legislazione dello Stato membro nel cui territorio si trova il centro degli interessi principali del debitore, non si possa aprire una procedura d’insolvenza di cui al paragrafo 1, oppure
b)
l’apertura della procedura territoriale d’insolvenza sia richiesta da:
i)
un creditore il cui credito deriva o è legato all’esercizio di una dipendenza situata nel territorio dello Stato membro in cui è richiesta l’apertura della procedura territoriale, oppure
ii)
un’autorità pubblica che, secondo il diritto dello Stato membro nel cui territorio si trova la dipendenza, ha il diritto di chiedere l’apertura della procedura d’insolvenza.
Se la procedura principale d’insolvenza è aperta, la procedura territoriale diviene una procedura secondaria di insolvenza.”
Come appare evidente il Regolamento n. 848/2015, attraverso center of main interests – COMI, mira ad affidare la gestione della procedura di insolvenza alle autorità più vicine alle vicende patrimoniali del debitore, assicurando al contempo ai creditori l’agile individuazione dell’ordinamento e delle autorità competenti al riguardo.
Nel Regolamento n. 848/2015, il COMI è deputato ad una pluralità di funzioni. Esso, infatti:
determina l’ambito di applicazione soggettiva del regolamento: come segnala il 25° considerando del regolamento, esso si applica unicamente alle procedure relative ad un debitore con centro degli interessi principali in uno Stato Membro dell’Unione europea (esclusa la Danimarca), anche se la sede statutaria è collocata in uno Stato terzo. Ai sensi del paragrafo 2 dell’art. 1, il regolamento non si applica alle procedure che riguardano, tra gli altri, le imprese assicuratrici, gli enti creditizi, le imprese d’investimento e gli organismi d’investimento collettivo;
fissa la competenza giurisdizionale: l’autorità giudiziaria dello Stato membro in cui si trova il COMI è competente ad aprire la procedura principale di insolvenza con effetti universali (art. 3, par. 1). Le Autorità di Stati Membri diversi da quello in cui è collocato il COMI possono – ai sensi dell’art. 3, par. 2 – aprire procedure c.d. secondarie, o territoriali, se nel loro territorio è situata una ‘dipendenza’, come definita all’art. 2, n. 10 del regolamento, con effetti limitati al territorio in cui tale procedura è aperta;
individua la legge applicabile alla procedura principale di insolvenza: ai sensi dell’art. 7, la legge dello Stato Membro nel cui territorio è situato il COMI determina “le condizioni di apertura, lo svolgimento e la chiusura della procedura di insolvenza” (par. 1), nonché numerose materie collegate alla procedura (par. 2).
Come si individua il COMI?
Il COMI è definito all’art. 3 del regolamento (UE) 2015/848 come il “luogo in cui il debitore esercita la gestione dei suoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi”. Il COMI va quindi rintracciato attraverso elementi oggettivi che localizzano la vita economica del debitore. È un concetto mobile, in quanto segue gli spostamenti del debitore.
I criteri oggettivi utili per localizzare il COMI sono solamente quelli verificabili dai terzi (e in particolare dai creditori), per permettere loro di riconoscere in anticipo l’ordinamento che regolerà e gestirà l’insolvenza del debitore.
Per questo motivo, al fine di assicurare certezza nell’individuazione del COMI, soccorrono alcune presunzioni relative. Fino a prova contraria, infatti, il COMI è:
per le società o le persone giuridiche, il luogo in cui si trova la sede legale (art. 3, par. 1, co. II);
per le persone fisiche che esercitano attività di impresa o professionale: il luogo in cui si trova la sede principale di attività (art. 3, par. 1, co. III);
per le persone fisiche che non esercitano attività: il luogo di residenza abituale (art. 3, par. 1, co. IV). Per la Corte di Giustizia UE, non è un dato sufficientemente significativo per sovvertire tale presunzione la circostanza che il debitore persona fisica non imprenditore o professionista sia titolare di un solo immobile, situato in paese diverso da quello di residenza abituale (sentenza 16 luglio 2020, MH e NI c. OJ e Novo Banco SA, causa C-253/19, punto 31).
Il COMI nel contesto dell’insolvenza di gruppo
Di regola, nei gruppi di società, il COMI viene individuato autonomamente per ogni singola società appartenente al gruppo, ove goda di autonomia giuridica e commerciale. Possono quindi aprirsi tante procedure principali quante sono le società del gruppo dotate di COMI autonomo.
È possibile però che il COMI sia comune a tutte le società del gruppo, qualora – come ora ricordato dal 53° Considerando del regolamento – la gestione dello stesso sia, nei fatti, – talmente accentrata che la capogruppo controlli in modo assorbente e capillare le società figlie, lasciandole così prive di qualsiasi autonomia gestionale. In tal caso, il COMI coinciderà con la sede della capogruppo. La Corte di Giustizia, tuttavia, con Eurofood (sentenza 2 maggio 2006, causa C- 341/04, punto 37) ha affermato in tema che la circostanza che le scelte di gestione della società-figlia siano soggette al controllo (anche solo astratto) della società-madre non determina – per ciò solo – la collocazione del COMI della società-figlia presso la sede della società-madre.
Quando sono aperte più procedure di insolvenza in relazione a differenti società appartenenti al medesimo gruppo, l’art. 57 del regolamento prevede, una cooperazione fra le autorità dei diversi Stati membri che hanno pendenti le diverse procedure, di modo da coordinare, fra l’altro, lo scambio di informazioni, la nomina di amministratori comuni nelle procedure, e l’ordinata gestione dei beni e degli affari del gruppo. Ai sensi dell’art. 61, par. 1, qualunque autorità giudiziaria che abbia aperto una delle procedure di insolvenza che interessano società appartenenti al medesimo gruppo può essere investita della domanda di coordinamento di tali procedure. L’art. 66, par. 1, tuttavia, precisa che qualora due terzi degli amministratori a capo delle procedure di insolvenza inerenti al medesimo gruppo di società concordino che sia il Giudice di un diverso Stato membro il più appropriato a coordinare l’insolvenza di gruppo, tale Giudice sarà investito della competenza esclusiva a coordinare le diverse procedure di insolvenza.
Cautele contro potenziali comportamenti in frode al regolamento
Il debitore potrebbe avere interesse al trasferimento del COMI da uno Stato membro ad un altro, al fine di beneficiare di norme più favorevoli che proteggano maggiormente il proprio patrimonio, in pregiudizio dei creditori.
Per disincentivare la pratica del “forumshopping” fraudolento, l’art. 3 del regolamento stabilisce una presunzione temporale, che opera dal momento della domanda di apertura della procedura di insolvenza: ai fini delle presunzioni che fissano il COMI, sono irrilevanti gli spostamenti della sede statutaria, della sede principale o della residenza abituale quando occorsi nel periodo precedente alla domanda di apertura della procedura di insolvenza (recentemente anche Cass. S.U., sent. 17 dicembre 2020, n. 28981). Questo periodo è di tre mesi, nel caso di trasferimento della sede statutaria o della sede principale, mentre è di sei mesi quando si tratta della residenza abituale. In caso di trasferimenti fraudolenti della sede statutaria, dunque, la giurisdizione è determinata in base alla sede statutaria precedente il trasferimento, se il COMI coincideva con essa (ordinanza 24 maggio, Leonmobili Srl, causa C-353/15, punto 41).
Fonte: Portale Aldricus – Silvia Marino, Lisa Stivanello, Omar Vanin
Il Regolamento n. 848/2015aggiorna ed estende la
disciplina delle procedure d’insolvenza transfrontaliere,
valorizzando l’obiettivo del superamento della crisi di
impresa e introducendo nuove regole per accrescere
la cooperazione fra gli Stati membri.
L’esigenza di una disciplina a livello europeo relativa alle procedure d’insolvenza nasce dal progressivo incremento dell’integrazione economica fra gli Stati, integrazione che ha reso necessaria l’adozione di regole comuni in materia concorsuale.
Dopo trent’anni di tentativi posti in essere attraverso la stipulazione di convenzioni internazionali (e.g. la Convenzione Europea di Istanbul su alcuni aspetti del fallimento internazionale del 1990 e la Convenzione di Bruxelles per la disciplina del fallimento transfrontaliero del 1995), il legislatore europeo, sulla base degli artt. 61-67 del Trattato di Amsterdam del 1997 (1) che prevedono la realizzazione progressiva, a livello europeo, di un’area di “libertà, sicurezza e giustizia”, ha adottato il Regolamento (CE) n. 1346/2000(Non più in vigore, Data di fine validità: 25/06/2017, abrogato dall’art. 91 del Regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza) con l’obiettivo di armonizzare la disciplina a livello comunitario, . L’adozione di un Regolamento in materia persegue l’obiettivo di introdurre una disciplina uniforme e vincolante per tutti gli Stati membri sostituendo le previgenti convenzioni bilaterali o multilaterali in materia fallimentare. Il Regolamento (CE)
n. 1346/2000 è entrato in vigore il 31 maggio 2002.
A distanza di dieci anni dalla sua entrata in vigore, nel marzo 2012 la Commissione Europea ha avviato una consultazione pubblica sul futuro del Regolamento (CE) n. 1346/2000, in considerazione delle problematiche emerse a seguito della sua applicazione, chiedendo proposte di soluzione.
Sulla base degli esiti di tale consultazione, nel dicembre 2012 la Commissione Europea ha riscontrato le seguenti principali criticità in relazione all’applicazione del Regolamento (CE) n. 1346/2000:
l’esclusione dall’ambito oggettivo di applicazione della normativa delle procedure pre-fallimentari (volte a prevenire il fallimento del debitore), delle c.d. “procedure ibride” che mantengono in carica le dirigenze esistenti e di alcune procedure in materia di insolvenza delle persone fisiche;
la presenza di difficoltà nell’applicazione concreta del concetto di COMI (“centro degli interessi principali del debitore”, (center of main interests – COMI) ) funzionale alla determinazione dello Stato membro competente per l’apertura della procedura principale d’insolvenza, e l’agevolazione del fenomeno del c.d. “forum shopping” (2) ;
la perdita di controllo da parte del curatore della procedura principale di insolvenza sui beni situati nello Stato membro di apertura della procedura secondaria, rendendo più difficile la vendita dell’impresa insolvente;
l’assenza di obbligo di pubblicità delle procedure d’insolvenza e d’insinuazione al passivo dei crediti negli Stati membri, così come la mancanza di un registro fallimentare europeo;
la mancanza di norme specifiche in materia d’insolvenza di gruppi societari multinazionali.
Alla luce di tutto questo, la Commissione Europea ha formulato una proposta di nuovo Regolamento che è stata approvata in prima lettura dal Parlamento nel febbraio 2014 e, in via definitiva, il 20 maggio 2015.
I cambiamenti introdotti dal nuovo Regolamento n. 848/2015 relativo alle procedure di insolvenza sono volti a migliorare
l’efficienza e l’efficacia delle procedure d’insolvenza transnazionali, con l’obiettivo di incentivare l’applicazione della disciplina, considerato lo scarso utilizzo del precedente Regolamento (CE) n. 1346/2000.
Il Regolamento n. 848/2015è applicabile dal 26 giugno 2017, ossia due anni dopo la sua entrata in vigore, che decorre dal 25 giugno 2015 (coincidente con il ventesimo giorno dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 5 giugno 2015).
Dalla sua entrata in vigore gli stati membri hanno avuto quattro anni per adottare i registri fallimentari di cui all’art. 24 ed assicurarne la connessione con il portale europeo della giustizia elettronica, che funge da punto di accesso elettronico centrale del pubblico alle informazioni nel sistema (ar.25)..
In considerazione della natura regolamentare delle disposizioni, le modifiche hanno avuto efficacia diretta e vincolante nei singoli Stati membri.
COMI (Centro degli interessi principali del debitore)
Viene precisata la definizione di COMI (“centro degli interessi principali del debitore”(center of main interests – COMI)), identificato nel “luogo in cui il debitore esercita la gestione dei suoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi”(art.3, primo comma), anche al fine di prevenire i fenomeni di c.d. forum shopping tramite uno spostamento pretestuoso della sede dell’impresa.
Per le società e le persone giuridiche si presume che il COMI coincida con il luogo in cui si trova la sede statutaria, salvo prova contraria e solo se la sede non è stata spostata in un altro Stato membro nei tre mesi antecedenti la domanda di apertura della procedura d’insolvenza (art. 3, secondo comma).
Per le persone fisiche che esercitano un’attività imprenditoriale o professionale indipendente si presume che il COMI coincida con il luogo in cui si trova la sede principale di attività(art. 3, terzo comma).
Per le altre persone fisiche si presume, fino a prova contraria, che il COMI coincida con il luogo di residenza abituale della persona, salvo prova contraria e solo se la sede non è stata spostata in un altro Stato membro nei sei mesi antecedenti la domanda di apertura della procedura d’insolvenza (art. 3, quarto comma).
Competenza
Prima di aprire la procedura d’insolvenza, il giudice competente verifica d’ufficio la propria competenza.
Nella decisione di apertura della procedura d’insolvenza il giudice espone i motivi della propria competenza giurisdizionale: il debitore, così come i suoi creditori, potranno impugnare la decisione.
Amministratore delle procedure di insolvenza
Il giudice provvede alla nomina dell’amministratore delle procedure di insolvenza, il quale può esercitare nel territorio di un altro Stato membro tutti i poteri attribuitigli dalla legge dello Stato di apertura e, in particolare, trasferire i beni del debitore fuori dal territorio dello Stato membro in cui si trovano.
Procedimenti secondari
Le procedure secondarie di insolvenza non dovranno più essere necessariamente procedure di liquidazione, a fronte della soppressione dell’allegato B al Regolamento (CE) n. 1346/2000.
L’amministratore della procedura principale di insolvenza può contrarre un impegno unilaterale relativo ai beni situati nello Stato membro in cui potrebbe essere aperta una procedura secondaria, al fine di evitarne l’apertura. Tale impegno garantisce che i creditori siano trattati come se la procedura secondaria fosse stata aperta.
Il Regolamento definisce le situazioni specifiche in cui un giudice a cui è stata rivolta la richiesta di aprire una procedura secondaria di insolvenza può rifiutare o sospendere l’apertura di tale procedura: ad esempio, nel caso in cui sia stata concessa una sospensione temporanea delle procedure di esecuzione per consentire la conduzione delle trattative tra debitore e creditori, ovvero nel caso di impegno contratto dall’amministratore della procedura principale di insolvenza.
Il Regolamento contiene norme volte a favorire la cooperazione e comunicazione tra i soggetti coinvolti nelle procedure principali e secondarie.
Procedure di coordinamento di gruppo
Sono introdotte norme procedurali volte al coordinamento dell’insolvenza delle società facenti parte di un gruppo
societario. Possono essere aperte procedure di coordinamento di gruppo con la nomina di un coordinatore che deve formulare raccomandazioni per la conduzione coordinata della procedura e proporre un piano di coordinamento.
Gli amministratori delle procedure di insolvenza delle diverse società del gruppo possono opporsi all’inclusione nella procedura di coordinamento. Anche nel caso in cui accetti di essere inserito in essa, l’amministratore non è tenuto a seguire integralmente le raccomandazioni del coordinatore.
Registri fallimentari
E’ prevista la creazione di registri elettronici accessibili al pubblico contenenti le informazioni relative alle procedure
d’insolvenza (art. 24) (così che i creditori e i giudici coinvolti possano essere adeguatamente informati evitando l’apertura di
procedure parallele).
I registri fallimentari saranno interconnessi attraverso il portale europeo della giustizia elettronica per facilitare l’accesso a tali informazioni ai creditori e ai giudici in altri Stati membri (art. 25).
Modulistica uniforme
La Commissione elabora moduli uniformi sia per le comunicazioni informative che dovranno essere eseguite nei confronti dei creditori conosciuti, sia per l’insinuazione di crediti al passivo.
Insinuazione al passivo
Il termine previsto per l’insinuazione dei crediti è regolato dalla legge dello stato membro in cui è aperta l procedura. I creditori stranieri, tuttavia, possono beneficiare di un termine minimo di trenta giorni che decorre dalla data di pubblicazione dell’apertura della procedura nel registro fallimentare.
Ai fini dell’insinuazione dei crediti non è obbligatoria la rappresentanza di un avvocato.
L’ambito di applicazione
Viene ampliato l’ambito di applicazione: in particolare, la disciplina dettata dal Regolamento n. 848/2015relativo alle procedure di insolvenza si applica alle procedure concorsuali pubbliche, comprese le procedure provvisorie, disciplinate dalle norme in materia di insolvenza e in cui, a fini di salvataggio, ristrutturazione del debito, riorganizzazione o liquidazione,
un debitore è spossessato, in tutto o in parte, del proprio patrimonio ed è nominato un amministratore delle
procedure di insolvenza,
i beni e gli affari di un debitore sono soggetti al controllo o alla sorveglianza di un giudice, oppure
una sospensione temporanea delle azioni esecutive individuali è concessa da un giudice o per legge al fine di
consentire le trattative tra il debitore e i suoi creditori.
(1) Il Trattato di Amsterdam è uno dei trattati fondamentali dell’Unione europea ed è il primo tentativo di riformare le istituzioni europee in vista dell’allargamento dell’Unione europea. Venne firmato il 2 ottobre 1997 dagli allora 15 paesi dell’Unione europea ed è entrato in vigore il 1º maggio 1999.
(2) Fenomeno per cui le parti di una controversia possono di fatto scegliere di incardinare il relativo giudizio di fronte a una delle diverse corti astrattamente competenti a conoscere la materia.
Nelle controversie che presentino carattere transnazionale (per es., in quanto l’attore e il convenuto risiedono in Paesi diversi), i criteri di collegamento, che nei differenti ordinamenti giuridici valgono a radicare la giurisdizione, possono comportare che più organi giudiziari siano in linea di principio disponibili per la trattazione della causa. Di conseguenza, l’attore o il convenuto potrebbero tentare di incardinare l’azione nel foro ritenuto più conveniente, per motivi logistici, sostanziali o procedurali, alla tutela delle proprie ragioni.
Bulgaria – Escusi dalla tassazione sul reddito delle persone giuridiche i proventi derivanti dalla negoziazione di strumenti finanziari sui mercati regolamentati dell’Unione Europea (UE)
La legge contiene norme speciali (artt. 44 e 196 della Legge sull’imposta sul reddito delle società -Закон за Корпоративното Подоходно Облагане (ЗКПО))in materia di attività finanziarie negoziate su un mercato regolamentato in Bulgaria o in un altro paese dell’Unione Europea o parte dell’Accordo sullo Spazio economico europeo. In generale, si segnala che né gli utili né le perdite derivanti da tali operazioni concorrono alla determinazione del risultato finanziario fiscale della società, rispettivamente non incidono sull’importo dell’imposta sulle società dovuta.
Bulgaria – Escusi dalla tassazione sul reddito delle persone fisiche i proventi derivanti dalla negoziazione di strumenti finanziari sui mercati regolamentati dell’Unione Europea (UE)
In Bulgaria al fine di stimolare gli investimenti nei mercati dei capitali, la legge sull’imposta sul reddito delle persone fisiche esclude dalla tassazione i proventi derivanti dalla negoziazione di strumenti finanziari sui mercati regolamentati dell’Unione Europea (UE) (ad esempio, Francoforte, Milano e altre borse). In considerazione di ciò, sono soggetti a tassazione solo i profitti realizzati su mercati regolamentati extra UEo da transazioni con strumenti finanziari non quotati in borsa.
Imposte sugli strumenti finanziari dei mercati regolamentati
Di norma, secondo il Personal Income Tax Act, il reddito derivante dalla vendita o dallo scambio di strumenti finanziari è tassato al 10%. Il reddito in questo caso si riferisce ai profitti di specifiche transazioni durante l’anno solare e il profitto di una determinata transazione è pari alla differenza tra il prezzo di acquisto e quello di vendita del bene.
Un’eccezione a questa regola è prevista dalla legge per alcuni strumenti finanziari. Si tratta di azioni e diritti negoziati su un mercato regolamentato. Il reddito derivante dalla cessione di tali strumenti è esente da tassazione. In poche parole, nessun profitto è dovuto sui profitti derivanti dalle transazioni con tali azioni.
Cosa significa “mercati regolamentati” per gli strumenti finanziari?
Per entrare nel vivo del concetto di strumenti finanziari, bisogna, come di consueto, seguire le disposizioni ei riferimenti di diverse leggi. Art. 13, par. 1, punto 3 della Legge sulle imposte sul reddito delle persone fisiche – Закон за Данъците bърху Доходите на Физическите Лица (ЗДДФЛ) stabilisce che “i proventi derivanti dalla cessione di strumenti finanziari ai sensi del § 1, punto 11 delle disposizioni aggiuntive” non sono imponibili . Il punto rilevante delle disposizioni aggiuntive nella parte relativa alle azioni negoziate nei mercati regolamentati rimanda alla legge sui mercati degli strumenti finanziari (Markets in Financial Instruments Act – ЗАКОН ЗА ПАЗАРИТЕ НА ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ). Possiamo semplificarle dicendo che i mercati regolamentati sono sistemi per la negoziazione di strumenti finanziari che sono autorizzati come tali in Bulgaria o in uno Stato membro dell’UE o del SEE. In pratica, si tratta di scambi autorizzati nell’UE, Svizzera, Norvegia, Islanda e Liechtenstein.
Come facciamo a sapere se uno scambio è regolamentato?
L’Unione Europea tiene un registro dei mercati regolamentati . In questo database è possibile effettuare ricerche per parola chiave, nonché per stato di registrazione nello Spazio economico europeo. Ecco come appaiono le informazioni in un riferimento per la borsa valori bulgara:
Al momento, sono presenti nel registro i dati su un totale di 92 mercati regolamentati.
Tutto quanto sopra relativo alla vendita di azioni e/o criptovalute da parte di un individuo si applica a transazioni di natura incidentale (isolata), ma non se l’attività è svolta in modo commerciale.
La legge sull’imposta sul reddito delle persone fisiche stabilisce che il reddito da attività economica di una persona fisica che agisce come commerciante ai sensi del Codice Commerciale (ТЪРГОВСКИ ЗАКОН) è tassato secondo le norme per la tassazione delle ditte individuali, anche se non è registrata come tale . Un professionista ai sensi della CA è qualsiasi persona fisica che, per professione, svolge le attività di cui all’art. 1, par. 1, punti 1 – 15 del Codice Commerciale (ТЪРГОВСКИ ЗАКОН). Un commerciante è anche considerato qualsiasi persona che ha costituito un’impresa, che per oggetto e volume richiede che i suoi affari siano condotti in modo commerciale.
Sebbene la legge manchi di criteri per quando un’attività è svolta per professione, si presume che tale attività non sia correlata a singole operazioni, cioè che non siano accidentali, ma che abbiano lo scopo di creare un reddito permanente. Non esistono criteri uniformi e quando l’oggetto e il volume di un’attività richiedono che sia svolta in modo commerciale. Alla luce di quanto sopra, la natura dell’attività, rispettivamente il metodo di tassazione, dovrebbero essere valutati caso per caso alla luce dei parametri specifici e dei dettagli specifici.
In questo caso, l’individuo dovrebbe avere una contabilità (per segnalare entrate e spese dalle sue attività, conservando i documenti pertinenti) ed è possibile che ci sia l’obbligo di registrarsi ai sensi della legge sull’imposta sul valore aggiunto.
Naturalmente, una persona registrata come ditta individuale sarà tassata nello stesso ordine. Sebbene considerata un approccio obsoleto, la registrazione di una ditta individuale ha un bonus spesso sottovalutato: i profitti generati dall’impresa della ditta individuale non sono una comunione patrimoniale.
risiede nel territorio della Bulgaria per più di 183 giorni durante l’anno, il giorno di partenza e il giorno di ingresso nel paese sono considerati separatamente per i giorni di residenza nel paese – il soggiorno in Bulgaria solo per formazione o cure mediche non è considerato residenza nel paese;
è stato inviato all’estero dallo stato bulgaro, dai suoi organi e/o organizzazioni, da imprese bulgare e membri della sua famiglia;
C’è un centro di interessi vitali in Bulgaria – nel determinare gli interessi vitali si tiene conto della famiglia, della proprietà, del luogo da cui la persona svolge attività lavorative, professionali o commerciali e del luogo da cui gestisce la sua proprietà.
Una persona fisica straniera è qualsiasi persona che non sia una persona locale.
È anche uno straniero chi ha un indirizzo permanente in Bulgaria, ma il centro dei suoi interessi vitali non è nel paese.
I redditi dalla Bulgaria sono, indipendentemente dal luogo di pagamento del reddito (articolo 8 della legge sull’imposta sul reddito delle persone fisiche):
Reddito da attività economica attraverso una determinata base sul territorio della Repubblica di Bulgaria o dalla cessione di proprietà su una base così certa
un luogo designato attraverso il quale una persona straniera presta servizi alla persona in tutto o in parte indipendenti o esercita una libera professione nel paese, come uno studio di architettura, studio dentistico, studio legale o altro studio di consulenza, ufficio di un revisore contabile o contabile;
prestazione permanente di prestazioni personali autonome o esercizio di una libera professione nel Paese, anche quando una persona fisica straniera non ha un determinato luogo.
Reddito da lavoro e servizi svolti sul territorio della Repubblica di Bulgaria.
Proventi da dividendi e azioni di liquidazione di entità legali locali e società impersonali, inclusi accordi di joint venture.
Reddito derivante dal trasferimento di un’impresa a una ditta individuale registrata nella Repubblica di Bulgaria, indipendentemente dal fatto che il cedente sia una persona locale
Proventi da premi e compensi per attività svolte sul territorio del Paese da soggetti stranieri – personaggi pubblici, scienziati, artisti, personalità della cultura e dello sport, anche quando il reddito è pagato/maturato per interposta persona come impresario, società di produzione e altri intermediari.
Proventi da attività finanziarie – azioni, quote, strumenti compensativi, buoni investimento e altro – emesse dallo Stato, Comuni, entità giuridiche locali, società impersonali e altre forme di attività congiunte, nonché da operazioni con esse.
Reddito da agricoltura, silvicoltura, caccia e pesca nel paese.
Proventi derivanti dall’uso, vendita, permuta o altro trasferimento di beni immobili , anche di una parte ideale o di un limitato diritto reale su di essi, situati nel territorio del paese.
Reddito da sanzioni e indennità di ogni tipo, ad eccezione delle indennità derivanti da contratti assicurativi maturati da persone giuridiche locali, ditte individuali locali o persone giuridiche straniere e ditte individuali attraverso una sede o una determinata sede nel paese a beneficio di persone fisiche straniere, stabiliti in giurisdizioni con trattamento fiscale preferenziale.
Le giurisdizioni con trattamento fiscale preferenziale sono i paesi/territori che non sono Stati membri dell’Unione Europea e non scambiano informazioni con la Repubblica di Bulgaria sulla base della Direttiva n. 2011/16/UE (DAC 1)del Consiglio del 15 febbraio 2011 sulla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE (GU L 64/1, 11 marzo 2011) e sue successive modifiche e soddisfa due delle seguenti condizioni:
non è entrato in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione tra la Repubblica di Bulgaria e il rispettivo stato/territorio o un accordo bilaterale o multilaterale entrato in vigore sullo scambio di informazioni su richiesta tra la Repubblica di Bulgaria o l’Unione Europea e il rispettivo stato/territorio;
è entrato in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione tra la Repubblica di Bulgaria e il rispettivo stato/territorio o un accordo bilaterale o multilaterale per lo scambio di informazioni tra la Repubblica di Bulgaria o l’Unione Europea e il rispettivo stato/territorio stipula forza, ma il rispettivo stato/territorio rifiuta o non è in grado di scambiare informazioni su richiesta;
l’imposta sul reddito o sulle società dovuta o l’imposta sostitutiva sui redditi di cui all’art. 12, par. 9 o di cui all’art. 8, par. 11 della legge sull’imposta sul reddito delle persone fisiche, che la persona straniera ha realizzato o realizzerà, è inferiore di oltre il 60% rispetto all’imposta sul reddito o sulle società su questi redditi nella Repubblica di Bulgaria.
Reddito maturato/pagato dalle persone locali, dalle rappresentanze commerciali, nonché dalla sede di attività o sede nella Repubblica di Bulgaria:
Sanzioni e compensi realizzati in sostituzione o insieme ad altri redditi provenienti da una fonte nella Repubblica di Bulgaria;
Premi in denaro e in natura da giochi, concorsi e concorsi non forniti da un datore di lavoro o cliente;
Retribuzione, diversa dalla retribuzione per il rapporto di lavoro, corrisposta a un dipendente o a un membro di un organo di direzione o di vigilanza di un’entità giuridica bulgara, una succursale di un’entità estera, un dipendente in una rappresentanza commerciale di una entità straniera o un’altra persona con prestazioni identiche o funzioni simili;
Interessi, compresi gli interessi derivanti da un contratto di locazione;
Reddito da affitto o altra prestazione per l’uso di beni mobili o immobili;
Remunerazione in base a contratti di franchising e factoring;
Royalties e royalties;
Remunerazione per contratti di gestione e controllo di imprese;
Borse di studio per studio nel paese e all’estero;
Punto 8: “Royalties” indica i pagamenti di qualsiasi tipo ricevuti per: l’uso o il diritto di utilizzare qualsiasi diritto d’autore in un’opera letteraria, artistica o scientifica, inclusi film, registrazioni radiofoniche o televisive o software; di qualsiasi brevetto, topologia di circuiti integrati, marchio, disegno industriale o modello di utilità, progetto, formula o processo segreto o per l’uso o per il diritto di utilizzare apparecchiature industriali, commerciali o scientifiche, o per informazioni relative a settori industriali, commerciali o esperienza scientifica. I pagamenti per l’acquisizione del diritto d’uso di software in cui è incorporata solo una copia del relativo programma non saranno considerati royalties nel caso in cui i diritti di copia, riproduzione, distribuzione, modifica non siano concessi, presentazione pubblica o altre forme di uso commerciale. Per “attrezzature industriali, commerciali o scientifiche” si intendono tutti i beni mobili, compresi i mezzi di trasporto, le attrezzature, i mezzi di produzione, i mezzi per la prestazione di servizi e altri, che l’impresa utilizza nella propria attività.
La voce 9: “Remunerazione per servizi tecnici” sono i pagamenti dalla fonte della Repubblica di Bulgaria per l’installazione o l’installazione di beni materiali, nonché qualsiasi servizio di natura di consulenza e ricerca di mercato svolto da una persona straniera.
Articolo 10: “Franchise” è un insieme di diritti di proprietà industriale o intellettuale relativi a marchi, nomi commerciali, marchi, design, design, diritti d’autore, know-how o brevetti concessi a titolo oneroso al fine di essere utilizzati per la vendita di beni e/o per la prestazione di servizi.
Punto 11: “Factoring” è un’operazione di cessione di crediti una tantum o periodici derivanti dalla fornitura di beni o servizi, indipendentemente dal fatto che il soggetto che ha acquisito i crediti (factor) si assuma il rischio
Dichiarazione di reddito da parte di soggetti locali
Gli individui locali dichiarano con una dichiarazione dei redditi annuale tutto il reddito imponibile percepito dal Paese e dall’estero. Vedere Dichiarazione del reddito personale.
Per i redditi provenienti dall’estero, da un Paese con cui siamo convenzionati per evitare la doppia imposizione (DTT), è possibile utilizzare le modalità per evitare la doppia imposizione:
credito d’imposta – compilare l’allegato № 9 della dichiarazione;
rilascio con progressione compilare gli allegati № 9 e № 10 della dichiarazione.
Dichiarazione di reddito da persone fisiche straniere
Le persone fisiche straniere dichiarano con una dichiarazione dei redditi annuale (ai sensi dell’articolo 50 della legge sull’imposta sul reddito delle persone fisiche) :
I redditi acquisiti nell’esercizio, assoggettati a tassazione sull’imposta sulla base imponibile annua e imposta sulla base imponibile annuale per i redditi da attività economica in qualità di ditta individuale;
Reddito soggetto a imposta sui brevetti e/o imposta sul trasporto taxi di passeggeri ai sensi del Local Taxes and Fees Act, nonché reddito da attività di trasporto taxi svolta da persone fisiche – conducenti, per conto di un vettore registrato, ma a loro carico, se per l’autovettura con la quale viene svolta l’attività, l’imposta sul trasporto in taxi dei passeggeri è stata pagata con l’ordinanza della Legge sulle tasse e le tasse locali (art. 13, comma 1, punto 29 della Legge sull’imposta sul reddito delle persone fisiche);
Solo per le persone fisiche straniere che sono fiscalmente locali di uno Stato membro dell’Unione Europea o di un altro Stato parte dell’Accordo sullo Spazio Economico Europeo, quando scelgono di ricalcolare l’imposta finale (articolo 37a della Legge sull’imposta sul reddito delle persone fisiche );
Reddito da lavoro dipendente connesso all’assunzione di una persona straniera quando il lavoro è svolto sul territorio del Paese, nonché dal rapporto di lavoro connesso all’assunzione di una persona fisica locale da parte di uno straniero quando il lavoro è svolto fuori dal Paese (comma 1, punto 26 lettera “e” delle ulteriori disposizioni della Legge sull’imposta sul reddito delle persone fisiche);
Proventi da rapporti giuridici, indipendentemente dal motivo del loro verificarsi, con soci e soci-collaboratori, nonché con soci che detengono più del 5 per cento del capitale della società per azioni, per lavoro personale nelle società e cooperative nelle quali sono soci, soci-collaboratori o soci, fatti salvi i casi di cui all’art. 37, par. 1 (comma 1, punto 26 lettera “i” delle ulteriori disposizioni della Legge sull’imposta sul reddito delle persone fisiche)
Le persone fisiche straniere dichiarano l’imposta finale con dichiarazione delle imposte dovute per i redditi soggetti a tassazione con imposta finale (ai sensi dell’articolo 55 della legge sull’imposta sul reddito delle persone fisiche), quando il contribuente non è obbligato a trattenere e pagare l’imposta.
Le persone fisiche straniere non presentano la dichiarazione ai sensi dell’art. 55 quando il reddito è assoggettato all’imposta finale, che è determinata, trattenuta e pagata dal contribuente.
Informazioni sullo scambio automatico di UE da parte di stranieri
Le persone fisiche straniere, residenti in un altro Stato membro dell’UE , che percepiscono un reddito da locazione o altra prestazione remunerativa per l’uso di beni immobili e il pagatore del reddito non è un’impresa o un autoassicurato, devono fornire le informazioni ai sensi dell’art. 73a della legge sull’imposta sul reddito delle persone fisiche ai fini del cambio automatico una volta all’anno con la dichiarazione di cui all’art. 55 per il quarto trimestre entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di percepimento del reddito.
Il fisco spagnolo ha un sistema di monitoraggio fiscale molto simile a quello italiano (quadro RW del modello redditi).
In Spagna, il contribuente che detiene beni o attività finanziarie all’estero è obbligato a presentare il Modello 720 (1); l’inesatto o il mancato adempimento di tale obbligo ha come conseguenza:
la rettifica dell’imposta dovuta sulle somme corrispondenti al valore di tali attività, anche considerando il valore di tali beni alla stregua di plusvalenze patrimoniali non dichiarate;
la possibilità di accertare anche periodi di imposta già prescritti (concetto equivalente alla decadenza italiana);
l’irrogazione di sanzioni proporzionali e sanzioni forfettarie specifiche, in misura superiore a quelle che sarebbero erogate per la medesima violazione in relazione ad attività interne.
1 Con il suo ricorso, la Commissione europea chiede alla Corte di dichiarare che:
– avendo previsto come conseguenza dell’inadempimento dell’obbligo di informazione riguardo ai beni e ai diritti situati all’estero o della presentazione tardiva del «Modello 720» la qualificazione di tali attivi come «plusvalenze patrimoniali non giustificate», senza possibilità di eccepire la prescrizione;
– avendo previsto l’irrogazione automatica di una sanzione proporzionale del 150%, applicabile nei casi di inadempimento dell’obbligo di informazione riguardo ai beni e ai diritti situati all’estero o di presentazione tardiva del «Modello 720»; e
– avendo previsto, per l’inadempimento dell’obbligo di informazione riguardo ai beni e ai diritti situati all’estero o per la presentazione tardiva del «Modello 720», l’irrogazione di sanzioni forfettarie più rigorose rispetto a quelle previste dal regime sanzionatorio generale per infrazioni simili,
il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza degli articoli 21, 45, 49, 56 e 63 TFUE nonché degli articoli 28, 31, 36 e 40 dell’accordo sullo Spazio economico europeo, del 2 maggio 1992 (GU 1994, L 1, pag. 3; in prosieguo: l’«accordo SEE»).
Contesto normativo
2 La diciottesima disposizione aggiuntiva alla Ley 58/2003 General Tributaria (legge 58/2003, recante il codice generale dei tributi), del 17 dicembre 2003, come modificata dalla legge 7/2012 (in prosieguo: il «codice generale dei tributi») dispone quanto segue:
«1. Ai sensi degli articoli 29 e 93 della presente legge, i soggetti passivi sono tenuti a fornire alle autorità fiscali, alle condizioni previste per via regolamentare, le seguenti informazioni:
a) le informazioni relative ai conti intrattenuti all’estero, accesi presso istituti che esercitano attività bancarie o di credito e di cui gli interessati sono titolari o beneficiari o dei quali sono in qualsiasi modo autorizzati a disporre o hanno diritto di disporre;
b) le informazioni relative a tutti i titoli, attivi, valori o diritti rappresentativi del capitale sociale, fondi propri o patrimoni di qualsiasi tipo di soggetto, o riguardanti la cessione di fondi propri a terzi, di cui gli interessati sono titolari e che sono depositati o situati all’estero, oltre alle informazioni relative alle assicurazioni sulla vita o per invalidità di cui sono contraenti e alle rendite vitalizie o temporanee di cui sono beneficiari a seguito di un trasferimento di capitale in denaro, o ancora le informazioni relative ai beni mobili o immobili acquistati presso soggetti stabiliti all’estero;
c) le informazioni relative ai beni immobili e ai diritti su beni immobili situati all’estero di cui sono proprietari.
(…)
2. Regime di infrazioni e di sanzioni.
Costituisce infrazione fiscale la mancata presentazione, nel termine prescritto, delle dichiarazioni informative previste nella presente disposizione aggiuntiva o l’inserimento di informazioni incomplete, inesatte o false.
Qualora sia prevista la presentazione con modalità elettronica, informatica e telematica, costituisce inoltre infrazione fiscale la presentazione delle suddette dichiarazioni con modalità diverse.
Le condotte succitate costituiscono infrazioni di elevata gravità e sono sanzionate in conformità alle regole di seguito indicate:
a) l’inadempimento dell’obbligo di dichiarare i conti detenuti presso istituti di credito siti all’estero comporta una sanzione forfettaria di EUR 5 000 per ciascun dato o insieme di dati relativi a uno stesso conto che avrebbe dovuto essere indicato nella dichiarazione o per ciascun dato fornito in maniera incompleta, inesatta o falsa, fermo restando che l’importo minimo della sanzione è fissato in EUR 10 000.
Qualora la dichiarazione sia stata presentata fuori termine, senza previa richiesta in tal senso da parte dell’amministrazione finanziaria, la sanzione è pari a EUR 100 per ciascun dato o insieme di dati relativi a uno stesso conto, con un minimo di EUR 1 500. La medesima sanzione trova applicazione in caso di presentazione della dichiarazione con modalità diverse dalla trasmissione in via elettronica, informatica e telematica, ove siano previste tali modalità;
b) l’inadempimento dell’obbligo di dichiarare titoli, attivi, valori, diritti, assicurazioni e rendite depositati, intrattenuti o ottenuti all’estero, comporta una sanzione forfettaria di EUR 5 000 per ciascun dato o insieme di dati relativi a ciascun elemento patrimoniale considerato individualmente, in base alla categoria in questione, che avrebbe dovuto essere indicato nella dichiarazione o per ciascun dato fornito in maniera incompleta, inesatta o falsa, con un minimo di EUR 10 000.
Qualora la dichiarazione sia stata presentata fuori termine, senza previa richiesta in tal senso da parte dell’amministrazione finanziaria, la sanzione è pari a EUR 100 per ciascun dato o insieme di dati relativi a ciascun elemento patrimoniale considerato individualmente, in base alla categoria in questione, con un minimo di EUR 1 500. La medesima sanzione trova applicazione in caso di presentazione della dichiarazione con modalità diverse dalla trasmissione in via elettronica, informatica e telematica, ove siano previste tali modalità;
c) l’inadempimento dell’obbligo di dichiarare i beni immobili e i diritti su beni immobili situati all’estero comporta una sanzione forfettaria di EUR 5 000 per ciascun dato o insieme di dati relativi a uno stesso bene immobile o a uno stesso diritto su un bene immobile che avrebbe dovuto essere indicato nella dichiarazione, o per ciascun dato fornito in maniera incompleta, inesatta o falsa, fermo restando che l’importo minimo della sanzione è fissato in EUR 10 000.
Qualora la dichiarazione sia stata presentata fuori termine, senza previa richiesta in tal senso da parte dell’amministrazione finanziaria, la sanzione è pari a EUR 100 per ciascun dato o insieme di dati relativi a uno stesso bene immobile o a uno stesso diritto su un bene immobile, con un minimo di EUR 1 500. La medesima sanzione trova applicazione in caso di presentazione della dichiarazione con modalità diverse dalla trasmissione in via elettronica, informatica e telematica, ove siano previste tali modalità.
Le infrazioni e le sanzioni disciplinate dalla presente disposizione aggiuntiva non si cumulano con quelle previste agli articoli 198 e 199 della presente legge.
3. Le leggi che disciplinano le singole imposte possono prevedere conseguenze specifiche in caso di inadempimento dell’obbligo di informazione previsto dalla presente disposizione aggiuntiva».
3 L’articolo 39 della Ley 35/2006 del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de Modificación Parcial de las Leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio (legge 35/2006, relativa all’imposta sul reddito delle persone fisiche e che modifica parzialmente le leggi relative alle imposte sulle società, sui redditi dei non residenti e sul patrimonio), del 28 novembre 2006, come modificata dalla legge 7/2012 (in prosieguo: la «legge relativa all’imposta sul reddito delle persone fisiche»), intitolato «Plusvalenze patrimoniali non giustificate», così dispone:
«1. Sono considerati plusvalenze patrimoniali non giustificate i beni o i diritti il cui possesso, la cui dichiarazione o il cui acquisto non corrispondono a redditi o capitali dichiarati dal contribuente, nonché l’indicazione di debiti inesistenti in una dichiarazione relativa all’imposta di cui trattasi o all’imposta sul patrimonio o la loro registrazione nei libri o registri ufficiali.
Le plusvalenze patrimoniali non giustificate sono inserite nella base imponibile generale del periodo di imposta nel corso del quale sono state individuate, salvo che il contribuente dimostri di aver acquisito la titolarità dei diritti o dei beni di cui trattasi nel corso di un periodo di imposta prescritto.
2. Il possesso, la dichiarazione o l’acquisto di beni o di diritti rispetto ai quali non è stato adempiuto l’obbligo di informazione di cui alla diciottesima disposizione aggiuntiva al [codice generale dei tributi] entro il termine stabilito sono trattati in ogni caso come plusvalenze patrimoniali non giustificate e sono inseriti nella base imponibile generale del più risalente tra i periodi di imposta non prescritti e per i quali è ancora possibile una rettifica.
Tuttavia, le disposizioni del presente paragrafo non si applicano se il contribuente fornisce la prova che i beni o i diritti da lui detenuti sono stati acquistati mediante redditi dichiarati o percepiti nel corso di periodi di imposta per i quali lo stesso non era assoggettato all’imposta di cui trattasi».
4 L’articolo 121 della Ley 27/2014 del Impuesto sobre Sociedades (legge 27/2014, relativa all’imposta sulle società), del 27 novembre 2014 (in prosieguo: la «legge relativa all’imposta sulle società»), intitolato «Beni e diritti non contabilizzati o non dichiarati: presunta realizzazione di redditi», prevede quanto segue:
«1. Gli elementi patrimoniali detenuti dal contribuente e da questi non inseriti in contabilità si presumono acquistati mediante redditi non dichiarati.
Tale presunzione opera anche in caso di parziale occultamento del valore di acquisto.
2. Gli elementi patrimoniali non inseriti in contabilità si presumono appartenere al contribuente dal momento in cui questi ne ha il possesso.
3. L’ammontare dei redditi non dichiarati si presume pari al valore di acquisto dei beni o dei diritti non inseriti in contabilità detratto l’importo degli effettivi debiti contratti per finanziare detto acquisto, anch’essi non contabilizzati. L’importo non può in nessun caso essere negativo.
L’ammontare del valore d’acquisto è verificato alla luce dei corrispondenti documenti giustificativi o, ove ciò non sia possibile, alla luce dei criteri di valutazione previsti dal [codice generale dei tributi].
4. La presenza di redditi non dichiarati è presunta in caso di registrazione di debiti inesistenti nella contabilità del contribuente.
5. L’ammontare dei redditi accertato in forza delle succitate presunzioni è imputato al più risalente tra i periodi di imposta non prescritti salvo che il contribuente dimostri che esso si riferisce a uno o più periodi diversi.
6. I beni o i diritti rispetto ai quali non è stato adempiuto l’obbligo di informazione di cui alla diciottesima disposizione aggiuntiva al [codice generale dei tributi] entro il termine stabilito sono considerati in ogni caso come ottenuti mediante redditi non dichiarati imputabili al più risalente tra i periodi di imposta non prescritti e per i quali è ancora possibile una rettifica.
Tuttavia, le disposizioni del presente paragrafo non si applicano se il contribuente fornisce la prova che i beni o i diritti da lui detenuti sono stati acquistati mediante redditi dichiarati o percepiti nel corso di periodi di imposta per i quali lo stesso non era assoggettato all’imposta di cui trattasi.
(…)».
5 La prima disposizione aggiuntiva alla legge 7/2012, intitolata «Regime sanzionatorio in caso di plusvalenze patrimoniali non giustificate e di presunta realizzazione di redditi», è così formulata:
«L’applicazione delle disposizioni dell’articolo 39, paragrafo 2, della [legge relativa all’imposta sul reddito delle persone fisiche] e dell’articolo 134, paragrafo 6, del testo consolidato della legge relativa all’imposta sulle società, approvato con regio decreto legislativo 4/2004, del 5 marzo 2004 [, le cui disposizioni sono state successivamente riprese all’articolo 121, paragrafo 6, della legge relativa all’imposta sulle società], determina l’infrazione fiscale considerata di elevata gravità e punita con una sanzione pari al 150% dell’importo della sanzione base.
La sanzione base è determinata in ragione del valore dell’importo complessivo risultante dall’applicazione degli articoli di cui al paragrafo che precede. (…)».
………….
Sul ricorso
Sulle libertà di cui trattasi
10 Con il suo ricorso, la Commissione ritiene che il Regno di Spagna sia venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza degli articoli 21, 45, 49, 56 e 63 TFUE nonché degli articoli 28, 31, 36 e 40 dell’accordo SEE per via delle conseguenze che la sua legislazione collega all’inosservanza o all’adempimento inesatto o tardivo dell’obbligo di dichiarare i beni o i diritti situati all’estero mediante il «Modello 720».
11 Si deve ricordare che, quando un provvedimento nazionale si riferisce a diverse libertà di circolazione garantite dai Trattati, la Corte esamina il provvedimento di cui trattasi, in linea di principio, con riferimento a una sola di tali libertà qualora risulti, alla luce dell’oggetto di tale provvedimento, che le altre sono del tutto secondarie rispetto a quest’ultima e possano esserle ricollegate [v. in tal senso, per quanto riguarda un provvedimento riferito sia alla libertà di circolazione dei capitali sia alla libertà di stabilimento, sentenze del 13 novembre 2012, Test Claimants in the FII Group Litigation, C‑35/11, EU:C:2012:707, punti da 89 a 93, nonché del 28 febbraio 2013, Beker e Beker, C‑168/11, EU:C:2013:117, punti da 25 a 31, e, per quanto riguarda un provvedimento riferito sia alla libera circolazione dei capitali sia alla libera prestazione di servizi, sentenza del 26 maggio 2016, NN (L) International, C‑48/15, EU:C:2015:356, punto 39].
12 In forza della normativa nazionale di cui trattasi nella presente causa, i residenti in Spagna che omettono di dichiarare o dichiarano in modo inesatto o tardivo i beni e i diritti da essi detenuti all’estero sono esposti alla rettifica dell’imposta dovuta sulle somme corrispondenti al valore di tali beni o di tali diritti, anche qualora questi ultimi siano stati acquistati nel corso di un periodo di imposta già prescritto, nonché all’irrogazione di una sanzione proporzionale e di sanzioni forfettarie specifiche.
13 Una normativa siffatta, che concerne, in termini generali, la detenzione di beni o di diritti all’estero da parte dei residenti in Spagna, senza che tale detenzione assuma necessariamente la forma di acquisizioni di partecipazioni nel capitale di soggetti stabiliti all’estero o sia principalmente motivata dall’intenzione di ivi beneficiare di servizi finanziari, rientra nell’ambito di applicazione della libertà di circolazione dei capitali. Sebbene essa possa altresì pregiudicare la libera prestazione di servizi e la libertà di stabilimento, tali libertà appaiono tuttavia secondarie rispetto alla libertà di circolazione dei capitali, alla quale possono essere ricollegate. Lo stesso vale, in ogni caso, per quanto riguarda la libertà di circolazione dei lavoratori.
14 Occorre peraltro constatare che la Commissione non fornisce elementi sufficienti per consentire alla Corte di valutare sotto quale profilo la normativa nazionale di cui trattasi inciderebbe sulla libera circolazione dei cittadini dell’Unione o sulla libera circolazione dei lavoratori, garantite dagli articoli 21 e 45 TFUE.
15 Da quanto precede risulta che le censure sollevate dalla Commissione devono essere esaminate sotto il profilo della libertà di circolazione dei capitali garantita dall’articolo 63 TFUE nonché dall’articolo 40 dell’accordo SEE, la cui portata giuridica è, in sostanza, la stessa (v., in tal senso, sentenze dell’11 giugno 2009, Commissione/Paesi Bassi, C‑521/07, EU:C:2009:360, punto 33, e del 5 maggio 2011, Commissione/Portogallo, C‑267/09, EU:C:2011:273, punto 51).
Sull’esistenza di una restrizione ai movimenti di capitali
Argomenti delle parti
16 Secondo la Commissione, la normativa controversa, che non ha equivalenti per quanto riguarda i beni o i diritti detenuti dai contribuenti nel territorio nazionale, istituisce una restrizione alla libertà di circolazione dei capitali in quanto produce l’effetto di dissuadere i residenti in Spagna dal trasferire i loro attivi all’estero. Essa sostiene che, come la Corte ha già riconosciuto nella sua sentenza dell’11 giugno 2009, X e Passenheim-van Schoot (C‑155/08 e C‑157/08, EU:C:2009:368, punti da 36 a 40), non sussiste una differenza oggettiva di situazione tra i contribuenti residenti in Spagna a seconda che i loro attivi si trovino nel territorio spagnolo o al di fuori di quest’ultimo.
17 Il Regno di Spagna ritiene, dal canto suo, che i soggetti che procedono all’occultamento dei loro attivi per motivi fiscali non possano avvalersi della libertà di circolazione dei capitali. Esso sostiene inoltre che non si può considerare che le sanzioni collegate all’inosservanza dell’obbligo di informazione istituiscano restrizioni a tale libertà, giacché esse sono indispensabili per garantire l’effettività di detto obbligo. In ogni caso, a suo avviso, tenuto conto delle possibilità di controllo fiscale, i contribuenti i cui attivi siano situati nel territorio spagnolo non si trovano nella stessa situazione di quelli i cui attivi siano situati al di fuori di quest’ultimo.
Giudizio della Corte
18 Secondo costante giurisprudenza della Corte, costituiscono, in particolare, restrizioni ai movimenti di capitali, ai sensi dell’articolo 63, paragrafo 1, TFUE, misure imposte da uno Stato membro idonee a dissuadere, a impedire o a limitare le possibilità degli investitori di detto Stato di investire in altri Stati [v., in tal senso, sentenze del 26 settembre 2000, Commissione/Belgio, C‑478/98, EU:C:2000:497, punto 18, del 23 ottobre 2007, Commissione/Germania, C‑112/05, EU:C:2007:623, punto 19, e del 26 maggio 2016, NN (L) International, C‑48/15, EU:C:2016:356, punto 44].
19 Nel caso di specie, l’obbligo di dichiarare i beni o i diritti situati all’estero mediante il «Modello 720» e le sanzioni collegate all’inosservanza o all’adempimento inesatto o tardivo di tale obbligo, che non hanno equivalenti per quanto riguarda i beni o i diritti situati in Spagna, istituiscono una disparità di trattamento tra i residenti in Spagna a seconda del luogo in cui si trovino i loro attivi. Tale obbligo è idoneo a dissuadere, a impedire o a limitare le possibilità dei residenti di tale Stato membro di investire in altri Stati membri e costituisce pertanto, come la Corte ha già dichiarato per quanto riguarda una normativa avente gli obiettivi di garantire l’efficacia dei controlli fiscali e di contrastare l’evasione fiscale connessa all’occultamento di attivi all’estero, una restrizione alla libertà di circolazione dei capitali, ai sensi dell’articolo 63, paragrafo 1, TFUE e dell’articolo 40 dell’accordo SEE (v., in tal senso, sentenza dell’11 giugno 2009, X e Passenheim-van Schoot, C‑155/08 e C‑157/08, EU:C:2009:368, punti da 36 a 40).
20 La circostanza che detta normativa riguardi contribuenti che procedono all’occultamento dei loro attivi per motivi fiscali non è idonea a rimettere in discussione tale conclusione. Invero, il fatto che una normativa abbia gli obiettivi di garantire l’efficacia dei controlli fiscali e di contrastare l’evasione fiscale non può ostare all’accertamento dell’esistenza di una restrizione ai movimenti di capitali. Tali obiettivi rientrano unicamente tra le ragioni imperative di interesse generale idonee a giustificare l’istituzione di una restrizione del genere (v., in tal senso, sentenze dell’11 giugno 2009, X e Passenheim-van Schoot, C‑155/08 e C‑157/08, EU:C:2009:368, punti 45 e 46, e del 15 settembre 2011, Halley, C‑132/10, EU:C:2011:586, punto 30).
Sulla giustificazione della restrizione alla libera circolazione dei capitali
Argomenti delle parti
21 Nell’ipotesi in cui la normativa controversa fosse considerata una restrizione ai movimenti di capitali, la Commissione e il Regno di Spagna concordano sul fatto che essa potrebbe essere giustificata dalla necessità di garantire l’efficacia dei controlli fiscali e dall’obiettivo di lotta contro l’evasione e l’elusione fiscali. La Commissione sostiene, tuttavia, che tale normativa eccede quanto necessario per conseguire detti obiettivi.
Giudizio della Corte
22 Come indicato al punto 20 della presente sentenza, la necessità di garantire l’efficacia dei controlli fiscali e l’obiettivo di lotta contro l’evasione e l’elusione fiscali rientrano tra le ragioni imperative di interesse generale idonee a giustificare l’istituzione di una restrizione alle libertà di circolazione (v., in tal senso, sentenze dell’11 giugno 2009, X e Passenheim-van Schoot, C‑155/08 e C‑157/08, EU:C:2009:368, punti 45 e 46, e del 15 settembre 2011, Halley, C‑132/10, EU:C:2011:586, punto 30).
23 Per quanto concerne i movimenti di capitali, l’articolo 65, paragrafo 1, lettera b), TFUE prevede inoltre che le disposizioni dell’articolo 63 TFUE non pregiudicano il diritto degli Stati membri di prendere tutte le misure necessarie per impedire le violazioni della legislazione e delle regolamentazioni nazionali, in particolare nel settore fiscale.
24 Nel caso di specie, poiché il livello di informazioni di cui dispongono le autorità nazionali relativamente agli attivi che i loro residenti fiscali detengono all’estero è, complessivamente, inferiore a quello di cui esse dispongono in merito agli attivi situati nel loro territorio, anche tenendo conto dell’esistenza di meccanismi di scambio di informazioni o di assistenza amministrativa tra gli Stati membri, la normativa controversa appare idonea a garantire il conseguimento degli obiettivi perseguiti. Occorre tuttavia verificare se essa non ecceda quanto necessario per conseguirli.
Sulla proporzionalità della qualificazione degli attivi detenuti all’estero come «plusvalenze patrimoniali non giustificate», senza possibilità di beneficiare della prescrizione
Argomenti delle parti
25 Secondo la Commissione, l’inadempimento dell’obbligo di informazione o la presentazione inesatta o tardiva del «Modello 720» comportano conseguenze sproporzionate rispetto agli obiettivi perseguiti dal legislatore spagnolo, in quanto fanno sorgere una presunzione assoluta di percezione di un reddito non dichiarato, pari al valore dei beni o dei diritti di cui trattasi, presunzione che comporta l’assoggettamento a imposta delle somme corrispondenti in capo al contribuente, senza che quest’ultimo possa avvalersi delle norme di prescrizione o sottrarsi all’imposizione adducendo che egli, in passato, ha pagato l’imposta dovuta per detti beni o detti diritti.
26 Il Regno di Spagna contesta l’esistenza di una presunzione assoluta di evasione fiscale. Esso sostiene che l’occultamento dei beni o dei diritti di cui trattasi e il mancato pagamento, da parte del contribuente, dell’imposta corrispondente devono essere accertati affinché la mancata dichiarazione o la dichiarazione tardiva di tali beni o di tali diritti mediante il «Modello 720» faccia sorgere una presunzione di percezione di un reddito non dichiarato in capo al contribuente. Il Regno di Spagna contesta altresì l’assenza di qualsivoglia norma sulla prescrizione. A suo avviso, il diritto spagnolo presenta soltanto una particolarità per quanto riguarda il dies a quo del termine di prescrizione, che, secondo la regola dell’actio nata, decorre solo a partire dalla data in cui l’amministrazione finanziaria viene a conoscenza dell’esistenza dei beni o dei diritti per i quali l’obbligo di informazione non è stato adempiuto o è stato adempiuto in modo inesatto o tardivo.
Giudizio della Corte
27 Secondo costante giurisprudenza della Corte, la mera circostanza che un contribuente residente detenga beni o diritti al di fuori del territorio di uno Stato membro non può legittimare una presunzione generale di evasione e di elusione fiscali (v., in tal senso, sentenze dell’11 marzo 2004, de Lasteyrie du Saillant, C‑9/02, EU:C:2004:138, punto 51, e del 7 novembre 2013, K, C‑322/11, EU:C:2013:716, punto 60).
28 Peraltro, un disposto normativo che presuma l’esistenza di una condotta fraudolenta per la sola ragione che ricorrono le condizioni da esso previste, senza concedere al contribuente alcuna possibilità di confutare tale presunzione, eccede, in linea di principio, quanto necessario al conseguimento dell’obiettivo di lotta contro l’evasione e l’elusione fiscali [v., in tal senso, sentenze del 3 ottobre 2013, Itelcar, C‑282/12, EU:C:2013:629, punto 37 e giurisprudenza ivi citata, e del 26 febbraio 2019, X (Società intermedie con sede in paesi terzi), C‑135/17, EU:C:2019:136, punto 88].
29 Dall’articolo 39, paragrafo 2, della legge relativa all’imposta sul reddito delle persone fisiche e dall’articolo 121, paragrafo 6, della legge relativa all’imposta sulle società risulta che il contribuente il quale non abbia adempiuto all’obbligo di informazione o che lo abbia fatto in modo inesatto o tardivo può evitare l’inserimento nella base imponibile dell’imposta dovuta per il periodo più risalente tra i periodi di imposta non prescritti, come plusvalenze patrimoniali non giustificate, delle somme corrispondenti al valore dei suoi beni o dei suoi diritti non dichiarati tramite il «Modello 720» fornendo la prova che tali beni o tali diritti sono stati acquistati mediante redditi dichiarati o percepiti nel corso di periodi di imposta per i quali lo stesso non era assoggettato all’imposta.
30 Il Regno di Spagna sostiene peraltro, senza essere validamente contraddetto dalla Commissione, che la circostanza che il contribuente non abbia conservato la prova dell’imposta pagata in passato per le somme impiegate per acquistare i beni o i diritti non dichiarati mediante il «Modello 720» non comporta l’inserimento automatico di tali somme nella base imponibile dell’imposta dovuta da tale contribuente come plusvalenze patrimoniali non giustificate. Detto Stato membro precisa, infatti, che, in forza delle norme generali sulla ripartizione dell’onere della prova, spetta in ogni caso all’amministrazione finanziaria provare che il contribuente non ha adempiuto al suo obbligo di pagamento dell’imposta.
31 Da quanto precede risulta, da un lato, che la presunzione di percezione di plusvalenze patrimoniali non giustificate istituita dal legislatore spagnolo non è fondata sulla mera detenzione di beni o di diritti all’estero da parte del contribuente, in quanto il fatto che essa trovi applicazione è legato all’inosservanza o all’adempimento tardivo, da parte di detto contribuente, degli obblighi di dichiarazione specifici che gli incombono in relazione a tali beni o a tali diritti. Dall’altro lato, secondo le informazioni fornite alla Corte, il contribuente può confutare detta presunzione non solo fornendo la prova che i beni o i diritti di cui trattasi sono stati acquistati mediante redditi dichiarati o percepiti nel corso di periodi di imposta per i quali lo stesso non era assoggettato all’imposta, ma anche, nel caso in cui il medesimo non sia in grado di fornire una prova siffatta, adducendo che egli ha adempiuto il proprio obbligo di pagamento dell’imposta per i redditi impiegati per acquistare tali beni o tali diritti, circostanza che spetta poi all’amministrazione finanziaria verificare.
32 Ciò premesso, la presunzione istituita dal legislatore spagnolo non appare sproporzionata rispetto agli obiettivi di garanzia dell’efficacia dei controlli fiscali e di lotta contro l’evasione e l’elusione fiscali.
33 L’impossibilità, per il contribuente, di confutare tale presunzione adducendo che i beni o i diritti per i quali non ha adempiuto all’obbligo di informazione o lo ha fatto in modo inesatto o tardivo sono stati acquistati nel corso di un periodo di imposta prescritto non può inficiare tale conclusione. Invero, il fatto che si invochi una norma sulla prescrizione non è idoneo a rimettere in discussione una presunzione di evasione o di elusione fiscali, ma consente soltanto di evitare le conseguenze che l’applicazione di tale presunzione dovrebbe comportare.
34 Si deve tuttavia verificare se le scelte operate dal legislatore spagnolo in materia di prescrizione non appaiano, di per sé, sproporzionate rispetto agli obiettivi perseguiti.
35 A tal riguardo, va rilevato che l’articolo 39, paragrafo 2, della legge relativa all’imposta sul reddito delle persone fisiche e l’articolo 121, paragrafo 6, della legge relativa all’imposta sulle società consentono, in realtà, all’amministrazione finanziaria di procedere senza limiti di tempo alla rettifica dell’imposta dovuta per le somme corrispondenti al valore dei beni o dei diritti situati all’estero e non dichiarati, o dichiarati in modo inesatto o tardivo, mediante il «Modello 720». Ciò è vero anche ove si consideri che il legislatore spagnolo ha soltanto inteso, in applicazione della regola dell’actio nata, spostare il dies a quo del termine di prescrizione e fissarlo alla data in cui l’amministrazione finanziaria viene per la prima volta a conoscenza dell’esistenza dei beni o dei diritti detenuti all’estero, giacché tale scelta conduce, in pratica, a consentire all’amministrazione di assoggettare a imposta per un periodo indefinito i redditi corrispondenti al valore di tali attivi, senza tener conto del periodo di imposta o dell’anno a titolo dei quali era normalmente dovuta l’imposta sulle somme corrispondenti.
36 Dall’articolo 39, paragrafo 2, della legge relativa all’imposta sul reddito delle persone fisiche e dall’articolo 121, paragrafo 6, della legge relativa all’imposta sulle società risulta peraltro che l’inadempimento o l’adempimento tardivo dell’obbligo di informazione comporta l’inserimento nella base imponibile dell’imposta dovuta dal contribuente delle somme corrispondenti al valore dei beni o dei diritti non dichiarati situati all’estero, anche nel caso in cui tali beni o tali diritti siano entrati a far parte del suo patrimonio nel corso di un anno o di un periodo di imposta già prescritti alla data in cui egli doveva adempiere all’obbligo di informazione. Per contro, il contribuente che ha adempiuto a tale obbligo entro i termini impartiti conserva il beneficio della prescrizione per eventuali redditi occultati impiegati per acquistare i beni o i diritti che egli detiene all’estero.
37 Da quanto precede risulta non solo che il disposto normativo adottato dal legislatore spagnolo comporta effetti di imprescrittibilità, ma anche che esso consente all’amministrazione finanziaria di rimettere in discussione una prescrizione già maturata a favore del contribuente.
38 Orbene, se è vero che il legislatore nazionale può istituire un termine di prescrizione prolungato allo scopo di garantire l’efficacia dei controlli fiscali e di contrastare l’evasione e l’elusione fiscali connesse all’occultamento di attivi all’estero, a condizione che la durata di tale termine non ecceda quanto necessario al conseguimento di tali obiettivi tenuto conto, in particolare, dei meccanismi di scambio di informazioni e di assistenza amministrativa tra Stati membri (v. sentenza dell’11 giugno 2009, X e Passenheim-van Schoot, C‑155/08 e C‑157/08, EU:C:2009:368, punti 66, 72 e 73), lo stesso non può tuttavia valere per l’istituzione di meccanismi che equivalgono, in pratica, a prolungare indefinitamente il periodo durante il quale l’imposizione può aver luogo o che consentono di inficiare gli effetti di una prescrizione già maturata.
39 Infatti, la fondamentale esigenza di certezza del diritto osta, in linea di principio, a che le autorità pubbliche possano avvalersi indefinitamente dei loro poteri per porre fine ad una situazione illegale (v., per analogia, sentenza del 14 luglio 1972, Geigy/Commissione, 52/69, EU:C:1972:73, punto 21).
40 Nel caso di specie, come indicato ai punti 35 e 36 della presente sentenza, la possibilità per l’amministrazione finanziaria di agire senza limiti di tempo, o addirittura di rimettere in discussione una prescrizione già maturata, risulta soltanto dall’inosservanza da parte del contribuente della formalità consistente nell’adempiere, entro i termini impartiti, all’obbligo di informazione riguardo ai beni o ai diritti che egli detiene all’estero.
41 Collegando conseguenze così onerose all’inosservanza di un siffatto obbligo di dichiarazione, la scelta operata dal legislatore spagnolo eccede quanto necessario per garantire l’efficacia dei controlli fiscali e per contrastare l’evasione e l’elusione fiscali, senza che occorra interrogarsi sulle conseguenze da trarre dall’esistenza di meccanismi di scambio di informazioni o di assistenza amministrativa tra Stati membri.
Sulla proporzionalità della sanzione del 150%
Argomenti delle parti
42 La Commissione sostiene che, punendo l’inosservanza o l’adempimento tardivo dell’obbligo di informazione con una sanzione proporzionale del 150% dell’imposta calcolata sulle somme corrispondenti al valore dei diritti o dei beni situati all’estero, a carattere automatico e non modulabile, il legislatore spagnolo ha istituito una restrizione sproporzionata alla libera circolazione dei capitali.
43 La Commissione afferma, in particolare, che l’aliquota di tale sanzione è nettamente superiore alle aliquote progressive della sanzione prevista in caso di dichiarazione tardiva dei redditi imponibili in una situazione puramente nazionale, aliquote pari, a seconda del ritardo constatato, al 5, al 10, al 15 o al 20% dell’imposta dovuta dal contribuente, e ciò anche se, a differenza di quest’ultima sanzione, che sarebbe legata all’inosservanza di un obbligo di pagamento dell’imposta, la sanzione del 150% punirebbe solo l’inadempimento di un obbligo formale di comunicare informazioni, obbligo che, di norma, non comporta il pagamento di un’imposta supplementare.
44 Tale istituzione precisa altresì che, a suo avviso, non si può tener conto delle possibilità di modulazione previste dalla risposta all’interpello del 6 giugno 2017, in quanto tale risposta non avrebbe forza di legge e sarebbe successiva alla data del parere motivato. Essa sottolinea che, in mancanza di indagini da parte dell’amministrazione, ai contribuenti che non possano provare che i loro beni o i loro diritti all’estero sono stati acquistati mediante redditi dichiarati e assoggettati a imposta verrebbe automaticamente irrogata la sanzione del 150%, il che equivarrebbe, ancora una volta, a istituire una presunzione assoluta di evasione fiscale, e sottolinea che non si terrebbe affatto conto del debito d’imposta complessivo gravante sul contribuente derivante dal cumulo della sanzione proporzionale del 150% e delle sanzioni forfettarie previste dalla diciottesima disposizione aggiuntiva al codice generale dei tributi.
45 Il Regno di Spagna ritiene, dal canto suo, che la proporzionalità delle sanzioni rientri esclusivamente nella valutazione delle autorità nazionali, giacché tale questione non è oggetto di armonizzazione a livello europeo. Ciò premesso, esso afferma che la sanzione del 150% ha lo scopo di punire l’inosservanza di un obbligo di dichiarazione senza rettifica dell’imposta corrispondente, vale a dire atti di elusione fiscale, e non può, a tale titolo, essere paragonata alle maggiorazioni inflitte in caso di ritardo nella dichiarazione, che sono destinate unicamente a indurre i contribuenti a rispettare i termini impartiti.
46 Il Regno di Spagna ritiene altresì che si debba tener conto delle possibilità di modulazione offerte dalla risposta all’interpello del 6 giugno 2017, il cui contenuto è incorporato retroattivamente nella legge, nonché della facoltà generale di modulazione riconosciuta all’amministrazione nel diritto nazionale, in forza del principio di proporzionalità.
47 Tale Stato membro contesta infine il carattere automatico della sanzione del 150%, affermando che quest’ultima può essere irrogata solo quando ricorrono gli elementi costitutivi dell’infrazione che essa punisce, che l’onere della prova della colpevolezza del contribuente grava sempre sull’amministrazione e che tale sanzione non è, in pratica, irrogata sistematicamente. Inoltre, alla luce delle caratteristiche della sanzione del 150%, la proporzionalità di quest’ultima dovrebbe essere valutata tenendo conto delle sanzioni previste nelle ipotesi più gravi di mancato pagamento di un debito d’imposta che, in caso di reato fiscale, potrebbero arrivare fino all’irrogazione di una sanzione del 600% dell’importo dell’imposta dovuta dal contribuente.
Giudizio della Corte
48 In via preliminare, occorre ricordare che, se è vero che spetta agli Stati membri, in assenza di armonizzazione nel diritto dell’Unione, scegliere le sanzioni che sembrano loro appropriate in caso di inosservanza degli obblighi previsti dalla loro normativa nazionale in materia di imposte dirette, i medesimi sono, tuttavia, tenuti ad esercitare tale competenza nel rispetto di detto diritto e dei suoi principi generali e, di conseguenza, nel rispetto del principio di proporzionalità (v., in tal senso, sentenza del 12 luglio 2001, Louloudakis, C‑262/99, EU:C:2001:407, punto 67 e giurisprudenza ivi citata).
49 Per quanto riguarda la proporzionalità della sanzione del 150%, dalla prima disposizione aggiuntiva alla legge 7/2012 risulta che l’applicazione dell’articolo 39, paragrafo 2, della legge relativa all’imposta sul reddito delle persone fisiche o dell’articolo l34, paragrafo 6, del testo consolidato della legge relativa all’imposta sulle società approvato con regio decreto legislativo 4/2004 del 5 marzo 2004, le cui disposizioni sono state successivamente riprese all’articolo 121, paragrafo 6, della legge relativa all’imposta sulle società, comporta l’irrogazione di una sanzione del 150% dell’importo complessivo dell’imposta dovuta sulle somme corrispondenti al valore dei beni o dei diritti detenuti all’estero. Tale sanzione si cumula con le sanzioni forfettarie previste dalla diciottesima disposizione aggiuntiva al codice generale dei tributi, che si applicano a ciascun dato o a ciascuna categoria di dati mancanti, incompleti, inesatti o falsi che devono essere indicati nel «Modello 720».
50 Benché il Regno di Spagna sostenga che tale sanzione proporzionale punisce l’inadempimento di un obbligo sostanziale di pagamento dell’imposta, è giocoforza constatare che la sua applicazione è direttamente connessa all’inosservanza di obblighi di dichiarazione. Infatti, sono passibili di tale sanzione solo i contribuenti la cui situazione rientri nell’ambito di applicazione dell’articolo 39, paragrafo 2, della legge relativa all’imposta sul reddito delle persone fisiche o dell’articolo 121, paragrafo 6, della legge relativa all’imposta sulle società, vale a dire i contribuenti che non hanno adempiuto all’obbligo di informazione riguardo ai loro beni o ai loro diritti all’estero o lo hanno fatto in modo inesatto o tardivo, ad esclusione di coloro che, pur avendo acquistato siffatti beni o siffatti diritti mediante redditi non dichiarati, hanno invece adempiuto a detto obbligo.
51 Peraltro, sebbene il Regno di Spagna sostenga che, in pratica, l’irrogazione della sanzione proporzionale del 150% risulta da una valutazione caso per caso e che la sua aliquota può essere modulata, i termini della prima disposizione aggiuntiva alla legge 7/2012 lasciano intendere che la mera applicazione dell’articolo 39, paragrafo 2, della legge relativa all’imposta sul reddito delle persone fisiche o dell’articolo 121, paragrafo 6, della legge relativa all’imposta sulle società basta per stabilire l’esistenza di un’infrazione fiscale, considerata di elevata gravità e punita con l’irrogazione della sanzione del 150% dell’importo dell’imposta evasa, e tale aliquota non è espressa quale aliquota massima.
52 Al riguardo, occorre precisare che le possibilità di modulazione offerte dalla risposta all’interpello del 6 giugno 2017, successivamente al parere motivato inviato dalla Commissione al Regno di Spagna il 15 febbraio 2017, non possono essere prese in considerazione nell’ambito del ricorso di cui trattasi, dal momento che, secondo costante giurisprudenza, l’esistenza di un inadempimento deve essere valutata in relazione alla situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato [v., in tal senso, sentenza del 22 gennaio 2020, Commissione/Italia (Direttiva lotta contro i ritardi di pagamento), C‑122/18, EU:C:2020:41, punto 58]. La circostanza che l’interpretazione contenuta in detta risposta all’interpello sia incorporata retroattivamente nella legge non ha alcuna incidenza in tal senso.
53 Occorre infine rilevare l’aliquota molto elevata della sanzione proporzionale prevista, che conferisce a quest’ultima un carattere estremamente repressivo e che può condurre, in numerosi casi, tenendo conto del cumulo con le sanzioni forfettarie inoltre previste dalla diciottesima disposizione aggiuntiva al codice generale dei tributi, a portare l’importo complessivo delle somme dovute dal contribuente per l’inosservanza dell’obbligo di informazione riguardo ai suoi beni o ai suoi diritti all’estero ad oltre il 100% del valore di tali beni o di tali diritti, come sottolineato dalla Commissione.
54 In tali circostanze, detta istituzione ha dimostrato che, punendo l’inosservanza, da parte del contribuente, dei suoi obblighi di dichiarazione relativi ai suoi beni o ai suoi diritti situati all’estero con una sanzione proporzionale del 150% dell’importo dell’imposta calcolata sulle somme corrispondenti al valore di tali beni o di tali diritti, sanzione cumulabile con sanzioni forfettarie, il legislatore spagnolo ha arrecato un pregiudizio sproporzionato alla libera circolazione dei capitali.
Sulla proporzionalità delle sanzioni forfettarie
Argomenti delle parti
55 Infine, secondo la Commissione, costituisce una restrizione sproporzionata alla libera circolazione dei capitali il fatto di prevedere, in caso di inadempimento dell’obbligo di informazione riguardo ai beni o ai diritti detenuti all’estero o di adempimento inesatto o tardivo di tale obbligo, sanzioni forfettarie con un’aliquota superiore a quella prevista per infrazioni simili in un contesto puramente nazionale, senza tener conto delle informazioni di cui possa disporre l’amministrazione finanziaria in merito a detti attivi.
56 In ogni caso, la Commissione ritiene che il fatto che l’inadempimento o l’adempimento inesatto o tardivo dell’obbligo di informazione, il quale costituisce un mero obbligo formale la cui inosservanza non arreca alcun danno economico diretto al fisco, comporti l’irrogazione di sanzioni che sono, a seconda dei casi, 15, 50 o 66 volte più elevate di quelle di cui sono passibili le infrazioni simili in una situazione puramente nazionale, previste dagli articoli 198 e 199 del codice generale dei tributi, basta per dimostrare il carattere sproporzionato dell’importo di tali sanzioni.
57 Pur riconoscendo che le sanzioni forfettarie previste dalla diciottesima disposizione aggiuntiva al codice generale dei tributi puniscono l’inadempimento di un obbligo formale, obbligo la cui inosservanza non provoca al fisco un danno economico diretto, il Regno di Spagna ritiene che gli elementi di raffronto utilizzati dalla Commissione non siano pertinenti. Ad avviso del Regno di Spagna, occorrerebbe piuttosto confrontare le sanzioni forfettarie previste in caso di inadempimento o di adempimento tardivo dell’obbligo di informazione con quelle previste in caso di mancato rispetto della «dichiarazione relativa alle operazioni con parti correlate», contemplata dal diritto spagnolo, in quanto tale dichiarazione assume, anch’essa, la forma di un obbligo di informazione riguardo a dati monetari, che deve essere adempiuto dal contribuente interessato dalle informazioni di cui trattasi. Detto Stato membro ritiene, peraltro, che il livello di informazione di cui dispone l’amministrazione finanziaria in merito agli attivi detenuti da un contribuente all’estero non debba essere preso in considerazione per valutare la proporzionalità delle sanzioni forfettarie previste, la quale dovrebbe essere esaminata esclusivamente alla luce della condotta del contribuente.
Giudizio della Corte
58 Secondo la diciottesima disposizione aggiuntiva al codice generale dei tributi, i contribuenti sono tenuti a fornire all’amministrazione finanziaria un insieme di informazioni relative ai loro beni o ai loro diritti all’estero, tra cui i beni immobili, i conti bancari, i titoli, gli attivi, i valori o i diritti rappresentativi del capitale sociale, i fondi propri o il patrimonio di qualsiasi tipo di soggetto, o ancora le assicurazioni sulla vita o per invalidità di cui essi dispongono al di fuori del territorio spagnolo. Il fatto che un contribuente dichiari all’amministrazione finanziaria informazioni incomplete, inesatte o false, che non fornisca a quest’ultima le informazioni richieste o che non lo faccia entro i termini o secondo le forme prescritte è qualificato come «infrazione fiscale» e comporta l’applicazione di sanzioni forfettarie di importo pari a EUR 5 000 per dato o categoria di dati mancanti, incompleti, inesatti o falsi, con un minimo di EUR 10 000, e di un importo pari a EUR 100 per dato o categoria di dati dichiarati tardivamente o non dichiarati in forma dematerializzata ove ciò fosse richiesto, con un minimo di EUR 1 500.
59 La diciottesima disposizione aggiuntiva al codice generale dei tributi prevede altresì che tali sanzioni non possono essere cumulate con quelle previste dagli articoli 198 e 199 di detta legge, le quali stabiliscono in modo generale le sanzioni applicabili ai contribuenti che non adempiono ai loro obblighi di dichiarazione o lo fanno in modo inesatto, tardivo o al di fuori delle forme prescritte. Secondo tali disposizioni, in assenza di un danno economico diretto per il fisco, la mancata presentazione di una dichiarazione entro il termine impartito è, salvo casi particolari, punita con una sanzione forfettaria di EUR 200, il cui importo è ridotto della metà in caso di presentazione tardiva da parte del contribuente, senza previa richiesta dell’amministrazione finanziaria. La presentazione di una dichiarazione incompleta, inesatta o falsa è invece punita con una sanzione forfettaria di EUR 150 e la presentazione di una dichiarazione al di fuori delle forme prescritte con una sanzione forfettaria di EUR 250.
60 Da quanto precede risulta che la diciottesima disposizione aggiuntiva al codice generale dei tributi sanziona l’inosservanza di meri obblighi di dichiarazione o di obblighi puramente formali legati alla detenzione, da parte del contribuente, di beni o di diritti all’estero, con l’irrogazione di sanzioni forfettarie molto elevate, in quanto si applicano a ciascun dato o a ciascuna categoria di dati in questione, che per dette sanzioni è previsto, a seconda dei casi, un importo base di EUR 1 500 o di EUR 10 000 e che per il loro importo complessivo non è previsto un limite massimo. Tali sanzioni forfettarie si cumulano, inoltre, con la sanzione proporzionale del 150% prevista dalla prima disposizione aggiuntiva alla legge 7/2012.
61 Da quanto precede risulta altresì che l’importo di tali sanzioni forfettarie non è commisurato all’importo di quelle di cui sono passibili i contribuenti sulla base degli articoli 198 e 199 del codice generale dei tributi, che appaiono comparabili nei limiti in cui puniscono l’inosservanza di obblighi analoghi a quelli previsti dalla diciottesima disposizione aggiuntiva al codice generale dei tributi.
62 Tali caratteristiche bastano per dimostrare che le sanzioni forfettarie previste da tale disposizione istituiscono una restrizione sproporzionata alla libera circolazione dei capitali.
63 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, si deve dichiarare che il Regno di Spagna:
– avendo previsto come conseguenza dell’inadempimento o dell’adempimento inesatto o tardivo dell’obbligo di informazione riguardo ai beni e ai diritti situati all’estero l’assoggettamento a imposta dei redditi non dichiarati corrispondenti al valore di tali attivi come «plusvalenze patrimoniali non giustificate», senza possibilità, in pratica, di beneficiare della prescrizione;
– avendo corredato l’inadempimento o l’adempimento inesatto o tardivo dell’obbligo di informazione riguardo ai beni e ai diritti situati all’estero di una sanzione proporzionale del 150% dell’imposta calcolata sulle somme corrispondenti al valore di tali beni o di tali diritti, sanzione che può essere cumulata con sanzioni forfettarie; e
– avendo corredato l’inadempimento o l’adempimento inesatto o tardivo dell’obbligo di informazione riguardo ai beni e ai diritti situati all’estero di sanzioni forfettarie il cui importo non è commisurato alle sanzioni previste per infrazioni simili in un contesto puramente nazionale e per il cui importo complessivo non è previsto un limite massimo,
è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 63 TFUE e dell’articolo 40 dell’accordo SEE.
……………….
Appare evidente quanto, sia negli obiettivi che nell’impianto sanzionatorio, la normativa spagnola sul monitoraggio fiscale sia simile, a tratti equivalente, a quella italiana.
Con la citata sentenza nella causa C-788/19, la Corte di Giustizia UE ha constatato l’incompatibilità della normativa spagnola con il diritto dell’Unione Europea, in quanto le conseguenze dell’inadempimento dell’obbligo dichiarativo sono, secondo la Corte, sproporzionate rispetto agli obiettivi che la normativa vuole perseguire.
La motivazione per cui tale sproporzione è contraria al diritto unionale è riassumibile nel fatto che le misure di deterrenza previste, che non hanno equivalenti nella normativa nazionale per le attività situate nel paese, sono idonee a dissuadere, impedire e limitare la possibilità dei contribuenti residenti a investire in altri Stati dell’Unione Europea. Tutto questo in contrasto con la libera di circolazione dei capitali, principio essenziale dell’Unione.
(1) Il Modulo 720 concerne la dichiarazione dei beni di proprietà e diritti situati all’ estero. L’obbligatorietà di questa dichiarazione informativa annuale è stata sancita dal Real Decreto nº 1558/2012, sulla base dell’ordine HAP/72/2013 del 30 gennaio.
Il Modulo 720 deve essere presentato tra il 1º gennaio e non oltre il 31 marzo dell’anno successivo a quello a cui si riferisce l’informazione concernente i beni di proprietà e i diritti situati all’ estero, appartenenti alle persone fisiche e giuridiche residenti in Spagna.
Nello specifico, i beni e diritti oggetto di tale dichiarazione sono stati suddivisi in 3 gruppi, specificatamente:
Conti correnti aperti con depositi in banche situate all’ estero;
Azioni, diritti, assicurazioni vitalizie, assicurazioni di reddito, depositi vincolati, gestiti o contrattualizzati all’estero;
Beni immobiliari o i diritti su beni immobili situati all’estero.
Non è necessario presentare il Modulo 720 quando il valore economico di tali beni sia inferiore a 50.000 €. Questa soglia si riferisce a ognuno dei tre gruppi menzionati.
La mancata presentazione del Modulo 720 entro il termine previsto o l’omissione in tale dichiarazione di alcuni dati o erroneità degli stessi comporta importanti sanzioni per l’obbligato inadempiente.
Le modifiche sono volte a contrastare, superando al tempo stesso alcune eccezioni sollevate in sede comunitaria, la pratica di immatricolare all’estero i veicoli al fine di eludere gli obblighi fiscali e assicurativi vigenti nel nostro Paese.
Nel nuovo regime, l’immatricolazione in Italia si può evitare se il conducente residente in Italia non coincide col proprietario (residente all’estero): in questo caso, si è in regola se si tiene a bordo un documento con data certa firmato dal proprietario, che indichi a che titolo e per quanto tempo il conducente può utilizzare il veicolo. Se il diritto di questi a disporre del mezzo «supera un periodo di 30 giorni, anche non continuativi, nell’anno solare», titolo e durata dell’utilizzo vanno registrati in un nuovo archivio, tenuto dal Pra: il Reve (Registro veicoli immatricolati all’estero).
Per cui, basta poter documentare un comodato, un noleggio o un leasing con una persona o un operatore stranieri e iscrivere il veicolo al Reve (Registro veicoli immatricolati all’estero) per poter circolare in Italia all’infinito, senza problemi.
Certo, le multe potranno essere notificate all’indirizzo italiano dell’utilizzatore del mezzo, che sarà tenuto a pagarle.
Ripercorriamo l’evolversi normativo
Il fenomeno della targa estera, iniziato negli anni Novanta, era esploso con gli inasprimenti fiscali del 2011 sull’auto, per evitare:
le tasse di iscrizione al Pra (IPT)
la tassa di proprietà (BOLLO) e nei casi previsti l’addizionale (Superbollo),
il caro assicurazione (RC auto),
le notifiche delle contravvenzioni (MULTE)
gli indici di reddito utilizzati dal Fisco (REDDITOMETRO)
Da quel periodo infatti non pochi residenti in Italia avevano iniziato a circolare con targa estera.
Riportiamo il testo integrato degli artt. 93 e 132 del DLG 30.4.1992 n. 285 (Codice della Strada) dopo le modifiche apportate dal decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113.
“Art. 93 Formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi (comma 1 omissis) 1-bis. Salvo quanto previsto dal comma 1-ter, è vietato, a chi ha stabilito la residenza in Italia da oltre sessanta giorni, circolare con un veicolo immatricolato all’estero. 1-ter. Nell’ipotesi di veicolo concesso in leasing o in locazione senza conducente da parte diun’impresa costituita in un altro Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo che non ha stabilito in Italia una sede secondaria o altra sede effettiva, nonché nell’ipotesi di veicolo concesso in comodato a un soggetto residente in Italia e legato da un rapporto di lavoro o di collaborazione con un’impresa costituita in un altro Stato membro dell’Unione europea o aderente allo Spazio economico europeo che non ha stabilito in Italia una sede secondaria od altra sede effettiva, nel rispetto delle disposizioni contenute nel codice doganale comunitario, a bordo del veicolo deve essere custodito un documento, sottoscritto dall’intestatario e recante data certa, dal quale risultino il titolo e la durata della disponibilità del veicolo. In mancanza di tale documento, la disponibilità del veicolo si considera in capo al conducente. 1-quater. Nell’ipotesi di cui al comma 1-bis e ferma restando l’applicazione delle sanzioni previste dal comma 7-bis, se il veicolo non è immatricolato in Italia, l’intestatario chiede al competente ufficio motorizzazione civile, previa consegna del documento di circolazione e delle targhe estere, il rilascio di un foglio di via e della relativa targa, ai sensi dell’articolo 99, al fine di condurre il veicolo oltre i transiti di confine. L’ufficio motorizzazione civile provvede alla restituzione delle targhe e del documento di circolazione alle competenti autorità dello Stato che li ha rilasciati”; (commi 2-7 omissis) 7-bis. Alla violazione delle disposizioni di cui al comma 1-bis si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro712 a euro 2.848. L’organo accertatore trasmette il documento di circolazione all’ufficio motorizzazione civile competente per territorio, ordina l’immediata cessazione della circolazione del veicolo e il suo trasporto e deposito in luogo non soggetto a pubblico passaggio. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 213. Qualora, entro il termine di centottanta giorni decorrenti dalla data della violazione, il veicolo non sia immatricolato in Italia o non sia richiesto il rilascio di un foglio di via per condurlo oltre i transiti di confine, si applica la sanzione accessoria della confisca amministrativa ai sensi dell’articolo 213. 7-ter. Alla violazione delle disposizioni di cui al comma 1-ter,primo periodo, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.000. Nel verbale di contestazione è imposto l’obbligo di esibizione del documento di cui al comma 1-ter entro il termine di trenta giorni. Il veicolo è sottoposto alla sanzione accessoria del fermo amministrativo secondo le disposizioni dell’articolo214, in quanto compatibili, ed è riconsegnato al conducente, al proprietario o al legittimo detentore, ovvero a persona delegata dal proprietario, solo dopo che sia stato esibito il documento di cui al comma 1-ter o, comunque, decorsi sessanta giorni dall’accertamento della violazione. In caso di mancata esibizione del documento, l’organo accertatore provvede all’applicazione della sanzione di cui all’articolo 94, comma 3, con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti. (commi 8-12 omissis) Art. 132 Circolazione dei veicoli immatricolati negli Stati esteri 1. Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi immatricolati in uno Stato estero e che abbiano già adempiuto alle formalità doganali o a quelle di cui all’articolo 53, comma 2, del decretolegge 30 agosto 1993, n. 331, se prescritte, sono ammessi a circolare in Italia per la durata massima di un anno, in base al certificato di immatricolazione dello Stato di origine. Scaduto il termine di un anno, se il veicolo non è immatricolato in Italia, l’intestatario chiede al competente ufficio motorizzazione civile, previa consegna del documento di circolazione e delle targhe estere, il rilascio di un foglio di via e della relativa targa, ai sensi dell’articolo 99, al fine di condurre il veicolo oltre i transiti di confine. L’ufficio motorizzazione civile provvede alla restituzione delle targhe e del documento di circolazione alle competenti autorità dello Stato che li ha rilasciati. (commi 2-4 omissis) 5. Fuori dei casi indicati all’articolo 93, comma 1-ter, chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 712 a euro 2.848. L’organo accertatore trasmette il documento di circolazione all’ufficio motorizzazione civile competente per territorio, ordina l’immediata cessazione della circolazione del veicolo e il suo trasporto e deposito in luogo non soggetto a pubblico passaggio. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 213. Se entro il termine di centottanta giorni, decorrenti dalla data della violazione, il veicolo non è immatricolato in Italia o non è richiesto il rilascio di un foglio di via per condurlo oltre i transiti di confine, si applica la sanzione accessoria della confisca amministrativa ai sensi dell’articolo 213. DIVIETO DI CIRCOLAZIONE CON VEICOLI ESTERI (art. 93 CDS) 1. AMBITO DI APPLICAZIONE DEL DIVIETO Principio generale: è vietato, a chi ha stabilito la residenza in Italia da oltre sessanta giorni, circolare con un veicolo immatricolato all’estero. Deroghe: il residente in Italia può circolare con veicolo estero solo se il veicolo è concesso in leasing oppure in locazione senza conducente da parte di impresa intestataria straniera (UE o SEE) non avente sede in Italia ovvero se è stato dato in comodato ad un lavoratore o collaboratore da parte di impresa intestataria straniera (UE o SEE) non avente sede in Italia.”
quando il veicolo era nella disponibilità del conducente grazie a contratto di leasing o noleggio senza conducente con un’impresa estera senza sede in Italia
oppure in comodato d’uso per rapporto di lavoro o collaborazione con un’impresa straniera senza sede in Italia.
In queste situazioni, però, a bordo del veicolo devovevacessere presente un documento, sottoscritto dall’intestatario del mezzo con data certa, dal quale risulti il titolo e la durata della disponibilità del veicolo.
La violazione dell’articolo 93 prevedeva:
una multa di 711 euro (497,70 con lo sconto),
il ritiro della carta di circolazione e
il trasporto del veicolo in luogo non soggetto a pubblico passaggio.
Entro i successivi 180 giorni il veicolo dev’essere immatricolato in Italia o portato all’estero con foglio di via.
L’ulteriore violazione di quest’ultimo obbligo comportava la confisca del mezzo da parte dello Stato.
L’assenza a bordo del documento che attestava il leasing, noleggio o comodato comporta, se il documento esiste, una sanzione di 250 euro (175 con lo sconto).
Successivamente la Corte di giustizia europea, ha “bocciato” la modifica all’art. 93 introdotto dal Decreto Sicurezza del 2018, in un giudizio nato da un procedimento giudiziario italiano.
Il caso esaminato dalla Corte è relativo alla contravvenzione elevata, in data 17.2.2019, ex art. 93 comma 1-bis Codice della Strada, ad una coppia di coniugi, da parte della Polizia Stradale di Massa Carrara. Il marito risultava residente in Italia, mentre la moglie in Slovacchia con i due figli.
Il ricorrente con Ricorso ex art. 204-bis Codice della Strada, impugnava la citata contravvenzione richiedendo al giudice adito la disapplicazione della norma, in quanto in palese contrasto con le normative europee ed in subordine di rimettere la questione alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, al fine di ottenere una pronuncia pregiudiziale.
Il Giudice di Pace di Massa, in persona del Dott. Alfredo Bassioni, con ordinanza del 16.6.2020 (RG. n. 183/2019), rimetteva la questione alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, richiedendo di verificare se il citato articolo possa, anche solo in maniera indiretta, occulta e/o materiale, limitare o rendere difficoltoso, per i cittadini europei, l’esercizio del diritto di libera circolazione e soggiorno nel territorio degli Stati membri, l’esercizio del diritto di libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione, della libertà di stabilimento e della libertà di prestazioni dei servizi, circolazione dei capitali, influire in qualche modo sui suddetti diritti e/o di essere discriminatrice sulla base di nazionalità.
La parte ricorrente richiedeva di fissarsi pubblica udienza, al fine di illustrare, in replica alle Osservazioni del Governo italiano, quanto siano irragionevoli le giustificazioni a supporto della violazione delle norme europee, addotte dall’Italia. La Corte riteneva pronta la questione per la decisione e le ulteriori chiarificazioni superflue e quindi tratteneva la causa in decisione.
Con sentenza pronunciata in data 16.12.2021 (C-274/20) la Corte ha dichiarato che l’art. 93 comma 1-bis viola le normative europee ed in particolare l’art. 63 del TFUE, secondo cui sono “vietate tutte le restrizioni ai movimenti di capitali tra Stati membri”, in quanto il prestito transfrontaliero di autovetture costituisce movimento di capitali.
Questa vicenda ha quindi costretto il legislatore ad intervenire nuovamente sull’art. 93 c.d.s.
modifica, con abrogazioni, dell’articolo 93 C.d.S.
viene introdotto il nuovo articolo 93-bis, con il compito di ridefinire le formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi immatricolati in uno Stato estero e condotti da residenti in Italia, norma che trova applicazione decorsi 60 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento in esame sulla Gazzetta Ufficiale, ossia dal 18 marzo 2022 (art. 2, comma 1 lett. b) legge 238/2021);
nell’articolo 94, dopo il comma 4-bis è inserito il comma 4-ter che introduce il nuovo registro del P.R.A. per la registrazione dei veicoli con targa straniera utilizzati in Italia per più di 30 giorni
è intervenuta la riformulazione dell’articolo 132 dedicato alla circolazione dei veicoli immatricolati in uno Stato estero condotti da non residenti in Italia;
il primo comma dell’articolo 196 è adattato ai contenuti del neo introdotto articolo 93-bis.
Il vecchio Art. 93 C.d.s.(Le modifiche, con abrogazioni)
Formalita’ necessarie per la circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi
1. Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi per circolare devono
essere muniti di una carta di circolazione e immatricolati presso il
Dipartimento per i trasporti terrestri.
1-bis. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2021, N. 238)).
1-ter. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2021, N. 238)).
1-quater. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2021, N. 238)).
1-quinquies. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2021, N. 238)).
2. L’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri
provvede all’immatricolazione e rilascia la carta di circolazione
intestandola a chi si dichiara proprietario del veicolo, indicando,
ove ricorrano, anche le generalita’ dell’usufruttario o del locatario
con facolta’ di acquisto o del venditore con patto di riservato
dominio, con le specificazioni di cui all’art. 91.
3. La carta di circolazione non puo’ essere rilasciata se non
sussistono il titolo o i requisiti per il servizio o il trasporto,
ove richiesti dalle disposizioni di legge.
4. Il Ministero dei trasporti, con propri decreti, stabilisce le
procedure e la documentazione occorrente per l’immatricolazione, il
contenuto della carta di circolazione, prevedendo, in particolare per
i rimorchi, le annotazioni eventualmente necessarie per consentirne
il traino. L’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti
terrestri, per i casi previsti dal comma 5, da’ immediata
comunicazione delle nuove immatricolazioni al Pubblico Registro
Automobilistico gestito dall’A.C.I. ai sensi della legge 9 luglio
1990, n. 187. L’immatricolazione dei veicoli di interesse storico e
collezionistico e’ effettuata su presentazione di un titolo di
proprieta’ e di un certificato attestante le caratteristiche tecniche
rilasciato dalla casa costruttrice o da uno degli enti o delle
associazioni abilitati indicati dall’articolo 60. In caso di nuova
immatricolazione di veicoli che sono gia’ stati precedentemente
iscritti al Pubblico registro automobilistico e cancellati d’ufficio
o su richiesta di un precedente proprietario, ad esclusione dei
veicoli che risultano demoliti ai sensi della normativa vigente in
materia di contributi statali alla rottamazione, il richiedente ha
facolta’ di ottenere le targhe e il libretto di circolazione della
prima iscrizione al Pubblico registro automobilistico, ovvero di
ottenere una targa del periodo storico di costruzione o di
circolazione del veicolo, in entrambi i casi conformi alla grafica
originale, purche’ la sigla alfa-numerica prescelta non sia gia’
presente nel sistema meccanografico del Centro elaborazione dati
della Motorizzazione civile e riferita a un altro veicolo ancora
circolante, indipendentemente dalla difformita’ di grafica e di
formato di tali documenti rispetto a quelli attuali rispondenti allo
standard europeo. Tale facolta’ e’ concessa anche retroattivamente
per i veicoli che sono stati negli anni reimmatricolati o ritargati,
purche’ in regola con il pagamento degli oneri dovuti. Il rilascio
della targa e del libretto di circolazione della prima iscrizione al
Pubblico registro automobilistico, nonche’ il rilascio di una targa
del periodo storico di costruzione o di circolazione del veicolo sono
soggetti al pagamento di un contributo, il cui importo e i cui
criteri e modalita’ di versamento sono stabiliti con decreto
dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I
proventi derivanti dal contributo di cui al periodo precedente
concorrono al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica.
5. Per i veicoli soggetti ad iscrizione nel P.R.A., nella carta di
circolazione sono annotati i dati attestanti la proprieta’ e lo stato
giuridico del veicolo. (138a) (148)
6. Per gli autoveicoli e i rimorchi indicati nell’art. 10, comma 1,
e’ rilasciata una speciale carta di circolazione, che deve essere
accompagnata dall’autorizzazione, quando prevista dall’articolo
stesso. Analogo speciale documento e’ rilasciato alle macchine
agricole quando per le stesse ricorrono le condizioni di cui all’art.
104, comma 8.
7. Chiuque circola con un veicolo per il quale non sia stata
rilasciata la carta di circolazione e’ soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da € 430 a € 1.731. Alla
medesima sanzione e’ sottoposto separatamente il proprietario del
veicolo o l’usufruttuario o il locatario con facolta’ di acquisto o
l’acquirente con patto di riservato dominio. Dalla violazione
consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del
veicolo, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo
VI. (19) (29) (43) (52) (64) (80) (89) (101) (114) (124) (133) (145)
(163)
7-bis. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2021, N. 238)).
7-ter. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2021, N. 238)).
8. Chiunque circola con un rimorchio agganciato ad una motrice le
cui caratteristiche non siano indicate, ove prescritto, nella carta
di circolazione e’ soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da € 87 a € 344. (19) (29) (43) (52) (64) (80)
(89) (101) (114) (124) (145) (163)
9. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 98. (138a) (148)
10. Le norme suddette non si applicano ai veicoli delle Forze
armate di cui all’art. 138, comma 1, ed a quelli degli enti e corpi
equiparati ai sensi dell’art. 138, comma 11; a tali veicoli si
applicano le disposizioni dell’art. 138.
11. I veicoli destinati esclusivamente all’impiego dei servizi di
polizia stradale indicati nell’art. 11 vanno immatricolati
dall’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri,
su richiesta del corpo, ufficio o comando che utilizza tali veicoli
per i servizi di polizia stradale. A siffatto corpo, ufficio o
comando viene rilasciata, dall’ufficio competente del Dipartimento
per i trasporti terrestri che ha immatricolato il veicolo, la carta
di circolazione; questa deve contenere, oltre i dati di cui al comma
4, l’indicazione che il veicolo e’ destinato esclusivamente a
servizio di polizia stradale. Nel regolamento sono stabilite le
caratteristiche di tali veicoli.
12. Fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della
Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, istitutivo dello sportello
telematico dell’automobilista, gli adempimenti amministrativi
previsti dal presente articolo e dagli articoli 94 e 103, comma 1,
sono gestiti in via telematica dagli uffici del Dipartimento per i
trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale, quale
centro unico di servizio, attraverso il sistema informativo del
Dipartimento stesso. (138a) (148)
Il nuovo Art. 93-bis C.d.s.
Formalita’ necessarie per la circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno Stato estero e condotti da residenti in Italia
1. Fuori dei casi di cui al comma 3, gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi immatricolati in uno Stato estero di proprieta’ di persona che abbia acquisito residenza anagrafica in Italia sono ammessi a circolare sul territorio nazionale a condizione che entro tre mesi dall’acquisizione della residenza siano immatricolati secondo le disposizioni degli articoli 93 e 94. 2. A bordo degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi immatricolati in uno Stato estero, condotti sul territorio nazionale da soggetto avente residenza anagrafica in Italia non coincidente con l’intestatario del veicolo stesso, deve essere custodito un documento, sottoscritto con data certa dall’intestatario, dal quale risultino il titolo e la durata della disponibilita’ del veicolo. Quando la disponibilita’ del veicolo da parte di persona fisica o giuridica residente o avente sede in Italia supera un periodo di trenta giorni, anche non continuativi, nell’anno solare, il titolo e la durata della disponibilita’ devono essere registrati, a cura dell’utilizzatore, in apposito elenco del sistema informativo del P.R.A. di cui all’articolo 94, comma 4-ter. Ogni successiva
variazione della disponibilita’ del veicolo registrato deve essere
annotata entro tre giorni a cura di chiunque cede la disponibilita’
del veicolo stesso. In caso di trasferimento della residenza o di
sede se si tratta di persona giuridica, all’annotazione provvede chi
ha la disponibilita’ del veicolo. In mancanza di idoneo documento a
bordo del veicolo ovvero di registrazione nell’elenco di cui
all’articolo 94, comma 4-ter, la disponibilita’ del veicolo si
considera in capo al conducente e l’obbligo di registrazione deve
essere assolto immediatamente dallo stesso. Ai veicoli immatricolati
in uno Stato estero si applicano le medesime disposizioni previste
dal presente codice per i veicoli immatricolati in Italia per tutto
il tempo in cui risultano registrati nell’elenco dei veicoli di cui
all’articolo 94, comma 4-ter.)) ((171)
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano altresi’ ai
lavoratori subordinati o autonomi che esercitano un’attivita’
professionale nel territorio di uno Stato limitrofo o confinante e
che circolano con veicoli di loro proprieta’ ivi immatricolati. Tali
soggetti hanno obbligo di registrazione entro sessanta giorni
dall’acquisizione della proprieta’ del veicolo. I veicoli registrati
ai sensi del comma 2 possono essere condotti anche dai familiari
conviventi dei predetti soggetti che hanno residenza in Italia.
4. Le targhe dei veicoli di cui ai commi 1, 2 e 3 devono essere
chiaramente leggibili e contenere il contrassegno di immatricolazione composto da cifre arabe e da caratteri latini maiuscoli, secondo le modalita’ da stabilire nel regolamento. Chiunque viola le disposizioni del presente comma e’ soggetto alle sanzioni di cui all’articolo 100, commi 11 e 15.
5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano:
a) ai cittadini residenti nel comune di Campione d’Italia;
b) al personale civile e militare dipendente da pubbliche
amministrazioni in servizio all’estero, di cui all’articolo 1, comma
9, lettere a) e b), della legge 27 ottobre 1988, n. 470;
c) al personale delle Forze armate e di polizia in servizio
all’estero presso organismi internazionali o basi militari;
d) ai familiari conviventi all’estero con il personale di cui
alle lettere b) e c);
e) qualora il proprietario del veicolo, residente all’estero, sia
presente a bordo.
6. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano ai conducenti
residenti in Italia da oltre sessanta giorni che si trovano alla
guida di veicoli immatricolati nella Repubblica di San Marino e nella
disponibilita’ di imprese aventi sede nel territorio sammarinese, con
le quali sono legati da un rapporto di lavoro subordinato o di
collaborazione continuativa.
7. Il proprietario del veicolo che ne consente la circolazione in
violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3 e’ soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.600. L’organo accertatore ritira il documento di circolazione e
intima al proprietario di immatricolare il veicolo secondo le
disposizioni degli articoli 93 e 94, ovvero, nei casi di cui al comma
3, di provvedere alla registrazione ai sensi del comma 2. Ordina
altresi’ l’immediata cessazione della circolazione del veicolo e il
suo trasporto e deposito in luogo non soggetto a pubblico passaggio.
Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo
213. Il documento di circolazione ritirato e’ trasmesso all’ufficio
della motorizzazione civile competente per territorio. Il veicolo e’
restituito all’avente diritto dopo la verifica dell’adempimento
dell’intimazione. In alternativa all’immatricolazione o alla
registrazione in Italia, l’intestatario del documento di circolazione
estero puo’ chiedere all’organo accertatore di essere autorizzato a
lasciare per la via piu’ breve il territorio dello Stato e a condurre
il veicolo oltre i transiti di confine. Qualora, entro il termine di
trenta giorni decorrenti dalla data della violazione, il veicolo non
sia immatricolato o registrato in Italia o, qualora autorizzato, lo
stesso non sia condotto oltre i transiti di confine, si applica la
sanzione accessoria della confisca amministrativa. Chiunque circola
durante il periodo di sequestro amministrativo ovvero violando le
prescrizioni imposte dall’autorizzazione rilasciata per condurre il
veicolo oltre i transiti di confine e’ soggetto alle sanzioni di cui
all’articolo 213, comma 8.
8. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2, primo periodo,
e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.000. Nel verbale di contestazione e’ imposto l’obbligo di esibizione del documento di cui al comma 2 entro il termine di trenta giorni. Il veicolo e’ sottoposto alla sanzione
accessoria del fermo amministrativo secondo le disposizioni
dell’articolo 214 in quanto compatibili ed e’ riconsegnato al
conducente, al proprietario o al legittimo detentore, ovvero a
persona delegata dal proprietario, solo dopo che sia stato esibito il
documento di cui al comma 2 o, comunque, decorsi sessanta giorni
dall’accertamento della violazione. In caso di mancata esibizione del
documento, l’organo accertatore provvede all’applicazione della
sanzione di cui all’articolo 94, comma 3, con decorrenza dei termini
per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la
presentazione dei documenti.
9. Chiunque, nelle condizioni indicate al comma 2, secondo periodo,
circola con un veicolo per il quale non abbia effettuato la
registrazione ivi prevista ovvero non abbia provveduto a comunicare le successive variazioni di disponibilita’ o il trasferimento di residenza o di sede, e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 712 a euro 3.558. Il documento di circolazione e’ ritirato immediatamente dall’organo accertatore e restituito solo dopo l’adempimento delle prescrizioni non osservate. Del ritiro e’ fatta menzione nel verbale di contestazione. In caso di circolazione del veicolo durante il periodo in cui il documento di circolazione e’ ritirato ai sensi del presente comma, si applicano le sanzioni di cui all’articolo 216, comma 6).
L’art. 94, comma 4-ter C.d.s.
4-ter. Nel sistema informativo del P.R.A. e’ formato ed
aggiornato l’elenco dei veicoli immatricolati all’estero per i quali e’ richiesta la registrazione ai sensi del comma 2 dell’articolo 93-bis, secondo la medesima disciplina prevista per l’iscrizione dei
veicoli ai sensi della legge 9 luglio 1990, n. 187. Tale elenco
costituisce una base di dati disponibile per tutte le finalita’
previste dall’articolo 51, comma 2-bis, del decreto-legge 26 ottobre
2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre
2019, n. 157. L’elenco e’ pubblico
L’art. 132 C.d.s
Circolazione dei veicoli immatricolati in uno Stato estero condotti da non residenti in Italia
1. Fuori dei casi di cui all’articolo 93-bis, gli autoveicoli, i
motoveicoli e i rimorchi immatricolati in uno Stato estero e per i
quali si sia gia’ adempiuto alle formalita’ doganali o a quelle di
cui all’articolo 53, comma 2, del decreto-legge 30 agosto 1993, n.
331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n.
427, se prescritte, sono ammessi a circolare in Italia per la durata
massima di un anno, in base al certificato di immatricolazione dello
Stato di origine, in conformita’ alle Convenzioni internazionali
ratificate dall’Italia.
2. Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi immatricolati in uno
Stato estero, per i quali si sia adempiuto alle formalita’ doganali o
a quelle di cui all’articolo 53, comma 2, del citato decreto-legge 30
agosto 1993, n. 331, se prescritte, di proprieta’ del personale
straniero o dei familiari conviventi, in servizio presso organismi o
basi militari internazionali aventi sede in Italia, sono ammessi a
circolare per la durata del mandato.
3. Le targhe dei veicoli di cui ai commi 1 e 2 devono essere
chiaramente leggibili e contenere il contrassegno di immatricolazione composto da cifre arabe e da caratteri latini maiuscoli, secondo le modalita’ da stabilire nel regolamento. Chiunque viola le disposizioni del presente comma e’ soggetto alle sanzioni di cui all’articolo 100, commi 11 e 15.
4. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1
comporta l’interdizione all’accesso sul territorio nazionale.
5. Chiunque viola le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 e’ soggetto
alle sanzioni di cui al comma 7 dell’articolo 93-bis.
L’art. 196 C.d.s.
Ultimo periodo del comma 1 (Responsabilità in solido dell’utilizzatore)
Nei casi indicati dall’articolo 93-bis, delle violazioni commesse
risponde solidalmente la persona residente in Italia che abbia a
qualunque titolo la disponibilita’ del veicolo, risultante dal
documento di cui al comma 2 del medesimo articolo 93-bis, se non
prova che la circolazione del veicolo e’ avvenuta contro la sua
volonta’
Quindi dal 21 marzo 2022, per effetto delle modifiche al Codice della Strada, tutti i veicoli con targa estera, guidati in Italia per più di 30 giorni (anche non continuativi) da soggetti residenti in Italia, devono essere iscritti al REVE, il pubblico Registro Veicoli Esteri, istituito presso il PRA.
Devono essere registrati nel REVE i veicoli con targa estera a fronte delle seguenti casistiche:
UTILIZZATORE residente in Italia (art. 93-bis, comma 2):
persone (fisiche o giuridiche) con residenza/sede in Italia, che utilizzano, a vario titolo (ad es. contratto di noleggio, leasing, comodato, usufrutto ecc.), veicoli intestati a persone (fisiche o giuridiche) con residenza/sede in uno Stato estero, per un periodo superiore a 30 giorni, anche non continuativi, nell’anno solare. L’utilizzo dovrà essere comprovato da un Titolo (con o meno data certa) sul quale potrà essere indicata anche la durata dell’utilizzo. L’obbligo di iscrizione è a carico di chi utilizza il mezzo (utilizzatore).
Proprietario lavoratore (cosiddetto “FRONTALIERO”) (art. 93-bis, comma 3):
veicoli, immatricolati all’estero, di proprietà di lavoratori cosiddetti “frontalieri“, ossia:
lavoratori subordinati che svolgono la loro attività lavorativa presso un’azienda con sede in uno Stato confinante o limitrofo, con l’Italia o
lavoratori autonomi che hanno la sede della propria attività professionale presso uno Stato confinante o limitrofo.
La registrazione dovrà essere effettuata entro 60 giorni dalla data di acquisto della proprietà del veicolo. L’obbligo di iscrizione è a carico dell’intestatario del mezzo (proprietario).
Il 12 maggio il tribunale di Latinaha accolto il ricorso di un automobilista che era stato multato nel 2019.
All’automobilista era stata contestata la violazione dell’articolo 93artt. 93 del DLG 30.4.1992 n. 285 (Codice della Strada) dopo le modifiche apportate dal decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113.
L’auto era intestata a una ditta con sede in Bulgaria. Lui però viaggiava con una scrittura privata, autenticata da un notaio bulgaro e con data certa, e questo quando ancora la cosa non era obbligatoria. Ma agli agenti questo non era bastato.
Quando il Giudice di pace ha rigettatoil ricorso dell’automobilista questi ha fatto appello ed ha acquisito ragione ottenendo la cancellazione della multa.
Nel caso è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale prima anche ora che si pronunciasse la Corte europea che poi ha convenuto questo principio. Non dev’esserci mai limitazione alla libera circolazione di persone, cose e beni.
Con l’articolo 93 bis, introdotto nel 2021, l’Italia aveva pensato di essersi messa in regola con i principi europei. Ma il tribunale di Latina non la pensa così. Scrive difatti il Giudice: “Quantomeno certune di dette norme tuttavia – secondo la Corte di Giustizia Europea l’obbligo di reimmatricolazione in Italia sarebbe come una tassa sul comodato d’uso transfrontaliero che favorisce quello nazionale – si pongono, come le precedenti, in contrasto con il Trattatodell’Unione ed in particolar modo con l’articolo 63 paragrafo 1 che recita: “Nel corso delle disposizioni previste dal presente capo sono vietate tutte le limitazioni ai movimenti di capitali tra stati membri nonché tra Stati membri e paesi terzi”.
“Le banche, la societa’ Poste italiane Spa, gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le societa’ di gestione del risparmio, nonche’ ogni altro operatore finanziario, fatto salvo quanto disposto dal secondo comma dell’articolo 6 per i soggetti non residenti, sono tenuti a rilevare e a tenere in evidenza i dati identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni soggetto che intrattenga con loro qualsiasi rapporto o effettui, per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, qualsiasi operazione di natura finanziaria ad esclusione di quelle effettuate tramite bollettino di conto corrente postale per un importo unitario inferiore a 1.500 euro; l’esistenza dei rapporti e l’esistenza di qualsiasi operazione di cui al precedente periodo, compiuta al di fuori di un rapporto continuativo e l’esistenza di qualsiasi operazione di cui al precedente periodo, compiuta al di fuori di un rapporto continuativo, nonche’ la natura degli stessi sono comunicate all’anagrafe tributaria, ed archiviate in apposita sezione, con l’indicazione dei dati anagrafici dei titolari e dei soggetti che intrattengono con gli operatori finanziari qualsiasi rapporto o effettuano operazioni al di fuori di un rapporto continuativo per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi e dei soggetti che intrattengono con gli operatori finanziari qualsiasi rapporto o effettuano operazioni al di fuori di un rapporto continuativo per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, compreso il codice fiscale.”
L’ultimo comma dell’art. 7 del DPR 605/73 stabilisce che:”Il contenuto, le modalita’ ed i termini delle trasmissioni, nonche’ le specifiche tecniche del formato, sono definite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.”
Il provvedimento n.176227/2022 dell’Agenzia delle Entrate stabisce che anche Bitcoin e le criptovalute saranno registrati nell’Anagrafe tributaria e che tutte le informazioni sui rapporti finanziari tenuti in criptovalute, metalli preziosi, asset finanziari od ogni altra grandezza presa a riferimento per la valutazione, anche di natura innovativa, andranno comunicati mensilmente.
Le nuove disposizioni rientrano nel piano di una regolamentazione più strutturale della materia in ottica delle norme antievasione contenute nella legge di bilancio 2020 (Legge del 27/12/2019 n. 160, art.1, commi 681-686).
L’Agenzia delle Entrate ridefinisce le scadenze e i termini entro cui gli operatori finanziari devono inviare le comunicazioni periodiche e allarga le informazioni in relazione ai c.d. servizi di pagamento.
Il provvedimento dell’amministrazione finanziaria stabilisce il termine per la comunicazione mensile, spostandolo all’ultimo giorno lavorativo del mese, in modo da allineare l’acquisizione dei dati con l’avvio dell’elaborazione prevista all’inizio del mese solare successivo. Il documento specifica che il sabato è considerato giorno non lavorativo.
Viene modificata anche la scadenza della comunicazione integrativa annuale, che passa dal 15 febbraio all’ultimo giorno lavorativo del mese di febbraio (anche in questo caso il sabato è considerato giorno non lavorativo).
Fissata al 30 aprile la scadenza tecnica del cosiddetto “consolidamento”, vale a dire il periodo oltre il quale si intendono confermati i valori comunicati per saldi e movimenti dei rapporti. Per quest’anno resta il termine dei 90 giorni dopo la scadenza della comunicazione annuale (quindi al 16 maggio). Durante il consolidamento, l’operatore finanziario può inviare comunicazioni integrative e correttive solo in modalità ordinaria.
Il provvedimento esplicita anche l’obbligo di comunicazione dei rapporti finanziari dei servizi di pagamento definendo nuovi codici identificativi analitici, per distinguere i prodotti finanziari in base al loro funzionamento, agli utilizzatori della carta e alla diversa rilevanza dei rispettivi dati contabili. In tal modo i dati contabili dovrebbero rappresentare in modo più espressivo la capacità di spesa ai fini dell’analisi del rischio di evasione nonché dei controlli Isee.
Il 28/05/2015 era stato emanato il Provvedimento n.73782/2015 dell’Agenzia delle Entrate – Integrazione al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 25 marzo 2013, recante disposizioni di attuazione dell’articolo 11, commi 2 e 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, “Modalità per la comunicazione integrativa annuale all’Archivio dei rapporti”, che al punto 3.1. Definizione e calcolo della giacenza media annua stabisce che:“Per giacenza media annua si intende l’importo medio delle somme a credito delcliente in un dato periodo ragguagliato ad un anno. Il calcolo della giacenza media annua si determina dividendo la somma delle giacenze giornaliere per 365, indipendentemente dal numero di giorni in cui il deposito/conto risulta attivo. Per giacenze giornaliere si intendono i saldi giornalieri per valuta.”
Il provvedimento n.176227/2022 dell’Agenzia delle Entrate con il punto 4.1. Definizione e calcolo della giacenza media annua stabisce che:”. Il punto 3.1 del provvedimento del 28 maggio 2015, n. 73782, è sostituito dal seguente: “3.1 Per giacenza media annua si intende l’importo medio delle somme a credito delcliente in un dato periodo ragguagliato ad un anno. Il calcolo della giacenza media annua, ovvero dell’importo medio delle somme a credito del cliente, si determina dividendo la somma delle sole giacenze attive giornaliere per 365, indipendentemente dal numero di giorni in cui il deposito/conto è rimasto aperto. Per giacenze giornaliere si intendono i saldi giornalieri per valuta.”
Quindi dal 1° gennaio 2023 Il calcolo della giacenza media annua (l’importo medio delle somme a credito del cliente) si ottiene dividendo la somma delle sole giacenze attive giornaliere per 365, indipendentemente dal numero di giorni in cui il deposito/conto è rimasto aperto.
Per giacenze giornaliere si intendono i saldi giornalieri per valuta.
Per l’Agenzia delle Entratela giacenza media è un valore fondamentale per stabilire ilpatrimonio mobiliare, mentre per il singolo cittadino, invece, è indispensabile, proprio perché obbligatorio, comunicarlo ai fini della dichiarazione Isee (Indicatore della situazione economica equivalente) e della Dsu (Dichiarazione sostitutiva unica).
Ecco perché, tornando all’assunto iniziale, sempre più persone si imbattono nella locuzione “giacenza media” negli ultimi anni: un valore relativamente basso dell’Isee consente infatti di accedere ad alcune agevolazioni messe a disposizione dallo Stato o dagli enti locali.
Effetti fiscali dovuti dovuti dalla cancellazione di società con debiti tributari
La delocalizzazione di attività all’estero possono spesso condurre alla cessazione della società che opera in Italia che finisce per estinguersi con la conseguente cancellazione dal Registro delle imprese.
La cancellazione dal Registro delle imprese deve essere valutata con molta attenzione
quando si è in presenza di debiti tributari non ancora saldati,
quando, ad esempio, la società abbia ricevuto un avviso di accertamento divenuto definitivo
quando pende ancora un giudizio tributario.
Infatti l’art. 28, comma 4, del D.lgs. n. 175/2014, in vigore dal 23 dicembre 2014, ha mutato la normativa sulla l’estinzione della societa’ di cui all’articolo 2495 del codice civile chenon produce più effetti immediati ai fini tributari, ma, ai soli fini della validita’ e dell’efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del Registro delle imprese.
Prima dell’introduzione dell’art. 28, comma 4, del D.lgs. n. 175/2014 l’estinzione delle società veniva sostanzialmente regolata dall’articolo 2495 del codice civile, comma 2, c.c., divenuto, a seguito delle modifiche introdotte con D.L. n. 76/2020, conv. con Legge n. 120/2020, articolo 2495 comma 3, c.c., che stabilisce: “Ferma restando l’estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi”.
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza 12 marzo 2013, n. 6070, ha chiarito che con la cancellazione della società dal Registro delle imprese essa deve ritenersi estinta a tutti gli effetti, con la conseguenza del venir meno di tutti i rapporti giuridici in capo alla stessa.
“Con le sentenze nn. 4060, 4061 e 4062 del 2010 le sezioni unite di questa corte hanno ravvisato nelle modifiche apportate dal legislatore al testo dell’art. 2495 c.c. (rispetto alla formulazione del precedente art. 2456, che disciplinava la medesima materia) una valenza innovativa. Pertanto, la cancellazione di una società di capitali dal registro delle imprese, che nel precedente regime normativo si riteneva non valesse a provocare l’estinzione dell’ente, qualora non tutti i rapporti giuridici ad esso facenti capo fossero stati definiti, è ora invece da considerarsi senz’altro produttiva di quell’effetto estintivo: effetto destinato ad operare in coincidenza con la cancellazione, se questa abbia avuto luogo in epoca successiva al 1 gennaio 2004, data di entrata in vigore della citata riforma, o a partire da quella data se si tratti di cancellazione intervenuta in un momento precedente. Per ragioni di ordine sistematico, desunte anche dal disposto del novellato art. 10 della legge fallimentare, la stessa regola è apparsa applicabile anche alla cancellazione volontaria delle società di persone dal registro, quantunque tali società non siano direttamente interessate dalla nuova disposizione del menzionato art. 2495 e sia rimasto per loro in vigore l’invariato disposto dell’art. 2312 (integrato, per le società in accomandita semplice, dal successivo art. 2324). La situazione delle società di persone si differenzia da quella delle società di capitali, a tal riguardo, solo in quanto l’iscrizione nel registro delle imprese dell’atto che le cancella ha valore di pubblicità meramente dichiarativa, superabile con prova contraria.”
“Il legislatore del codice civile, anche in occasione della già ricordata riforma del diritto societario, si è preoccupato espressamente soltanto di disciplinare la sorte dei debiti sociali rimasti insoddisfatti dopo la cancellazione della società dal registro. Il citato art. 2495, comma 2, (riprendendo, peraltro, quanto già stabiliva in proposito il previgente art. 2456, comma 2) stabilisce, a tal riguardo, che i creditori possono agire nei confronti dei soci della dissolta società di capitali sino alla concorrenza di quanto questi ultimi abbiano riscosso in base al bilancio finale di liquidazione. E’ prevista, inoltre, anche la possibilità di agire (deve intendersi, però, per risarcimento dei danni) nei confronti del liquidatore, se il mancato pagamento del debito sociale è dipeso da colpa di costui.”
“………. quando il debitore è un ente collettivo, non v’è ragione per ritenere che la sua estinzione ……… non dia ugualmente luogo ad un fenomeno di tipo successorio, sia pure sui generis, che coinvolge i soci ed è variamente disciplinato dalla legge a seconda del diverso regime di responsabilità da cui, pendente societate, erano caratterizzati i pregressi rapporti sociali. Nessun ingiustificato pregiudizio viene arrecato alle ragioni dei creditori, del resto, per il fatto che i soci di società di capitali rispondono solo nei limiti dell’attivo loro distribuito all’esito della liquidazione. Infatti, se la società è stata cancellata senza distribuzione di attivo, ciò evidentemente vuoi dire che vi sarebbe stata comunque incapienza del patrimonio sociale rispetto ai crediti da soddisfare. D’altro canto, alla tesi – pure in sè certamente plausibile – che limita il descritto meccanismo successorio all’ipotesi in cui i soci di società di capitali (o il socio accomandante della società in accomandita semplice) abbiano goduto di un qualche riparto in base al bilancio finale di liquidazione, ravvisandovi una condizione da cui dipenderebbe la possibilità di proseguire nei confronti di detti soci l’azione originariamente intrapresa dal creditore sociale verso la società (tesi propugnata da Cass. 16 maggio 2012, nn. 7676 e 7679, nonchè da Cass. 9 novembre 2012, n. 19453), sembra da preferire quella che individua invece sempre nei soci coloro che son destinati a succedere nei rapporti debitori già facenti capo alla società cancellata ma non definiti all’esito della liquidazione (anche, come si dirà, ai fini processuali), fermo però restando il loro diritto di opporre al creditore agente il limite di responsabilità cui s’è fatto cenno.”
L’estinzione della società con la conseguenza del venir meno di tutti i rapporti giuridici in capo alla stessa determina, quindi, un fenomeno successorio di tali rapporti giuridici, secondo cui le obbligazioni, ivi incluse quelle tributarie, si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono a seconda del regime di responsabilità a cui erano sottoposti quando la società non era ancora estinta
nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione nel caso di società di capitali
illimitatamente nel caso di società di persone.
Tutto questo per i debiti “non tributari” , invece ai “fini tributari” nonostante la cancellazione della società, con l’introduzione nel nostro ordinamento dell’art. 28, comma 4, del D.lgs. n. 175/2014, l’estinzione di questa resta sospesa per 5 anni.
Quindi, fino a 5 anni dopo la cancellazione della società, l’Agenzia delle Entrate può proseguire le proprie azioni per il recupero dei tributi e dei contributi, nonché delle sanzioni e degli interessi, indirizzando nei suoi confronti:
atti di liquidazione;
avvisi accertamento;
provvedimenti di riscossione;
atti di contenzioso.
Come evidenziato in precedenza, dopo la cancellazione della società dal Registro delle imprese, ai fini civilistici questa si estingue ed essendosi già svuotata del proprio patrimonio il Fisco incontrerà difficoltà a soddisfare le proprie pretese.
A questo punto
soci
amministratori
liquidatori
potrebbero essere coinvolti e danneggiati dalle azioni infruttuose compiute dal Fisco contro la società oramai estinta e rimasta inerte.
“I liquidatori dei soggetti all’imposta sul reddito delle persone giuridiche che non adempiono all’obbligo di pagare, con le attivita’ della liquidazione, le imposte dovute per il periodo della liquidazione medesima e per quelli anteriori rispondono in proprio del pagamento delle imposte se non provano di aver soddisfatto i crediti tributari anteriormente all’assegnazione di beni ai soci o associati, ovvero di avere soddisfatto crediti di ordine superiore a quelli tributari. Tale responsabilita’ e’ commisurata all’importo dei crediti d’imposta che avrebbero trovato capienza in sede di graduazione dei crediti.
La disposizione contenuta nel precedente comma si applica agli amministratori in carica all’atto dello scioglimento della societa’ o dell’ente se non si sia provveduto alla nomina dei liquidatori.
I soci o associati, che hanno ricevuto nel corso degli ultimi due periodi di imposta precedenti alla messa in liquidazione danaro o altri beni sociali in assegnazione dagli amministratori o hanno avuto in assegnazione beni sociali dai liquidatori durante il tempo della liquidazione, sono responsabili del pagamento delle imposte dovute dai soggetti di cui al primo comma nei limiti del valore dei beni stessi, salvo le maggiori responsabilita’ stabilite dal codice civile. Il valore del denaro e dei beni sociali ricevuti in assegnazione si presume proporzionalmente equivalente alla quota di capitale detenuta dal socio od associato, salva la prova contraria.
Le responsabilita’ previste dai commi precedenti sono estese agli amministratori che hanno compiuto nel corso degli ultimi due periodi di imposta precedenti alla messa in liquidazione operazioni di liquidazione ovvero hanno occultato attivita’ sociali anche mediante omissioni nelle scritture contabili.
i liquidatori rispondono in proprio delle imposte non pagate dalla società per il periodo di liquidazione e anteriore, se non provano di aver soddisfatto prima i crediti tributari (Tale responsabilita’ e’ commisurata all’importo dei crediti d’imposta che avrebbero trovato capienza in sede di graduazione dei crediti);
i sociche negli ultimi 2 anni d’imposta precedenti alla messa in liquidazione hanno ricevuto denaro o altri beni sono responsabili per il pagamento delle imposte dovute dalla società nei limiti degli stessi beni;
gli amministratorisono passibili delle predette responsabilità se negli ultimi 2 anni d’imposta precedenti alla messa in liquidazione hanno compiuto operazioni di liquidazione oppure hanno occultato attività sociali anche attraverso omissioni nelle scritture contabili (inoltre assumono le medesime responsabilità dei liquidatori se si è proceduto allo scioglimento della società senza la nomina dei liquidatori).
Ad esempio nell’ipotesi di notifica di un avviso di accertamento, molto probabilmente la società, non avendo più un patrimonio da perdere, potrebbe non avere un interesse diretto a difendersi, ma, per quanto suddetto, liquidatori, soci ed amministratoripotrebbero subire delle conseguenze negative dalla mancata difesa della società contro gli atti del Fisco, visto che l’Agenzia delle Entrate, una volta verificata l’infruttuosità dell’azione contro la società, potrebbe proseguire l’azione contro i liquidatori, i soci e gli amministratori.
Quindi liquidatori, soci ed amministratori non dovrebbero disinteressarsi delle vicende che riguardano la società estinta, potendo essere subito dopo chiamati a rispondere dei fatti dalla stessa compiuti.
Quindi il fatto che legittimata a difendersi dalle azioni del Fisco, entro i 5 anni dalla sua cancellazione, è, principalmente, la società estinta, non esclude che soci, liquidatori e amministratori, pur non essendo stati ancora destinatari di atti tributari, ma che potrebbero subire un danno dall’inerzia della società, avendone tutto l’interesse, possono essere ritenuti legittimati a difendersi in base
all’ Articolo 100 Codice di procedura civile (Interesse ad agire) che recita: “Per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse” (La dottrina prevalente definisce l’interesse ad agire quale interesse al conseguimento di un’utilità o di un vantaggio non ottenibile senza l’intervento del giudice. L’interesse deve essere personale, nel senso che il risultato vantaggioso deve riguardare direttamente il soggetto che agisce, attuale, nel senso che deve sussistere al momento in cui si propone la domanda, ed infine, concreto, ovvero deve essere valutato con riferimento ad un pregiudizio concretamente verificatosi ai danni del soggetto che esercita l’azione.)
in virtù del loro diritto alla difesa costituzionalmente garantito dall’art. 24 della Costituzione il cui primo comma recita.”Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi”.
La Corte di Cassazione con l’Ordinanza 5 novembre 2021, n. 31904 pone in evidenza che : “Nella sostanza, dunque, in caso di estinzione della società, i soci subentrano, con dette limitazioni, nel medesimo debito della società stessa, debito che – lo si ripete – conserva “intatta la propria causa e la propria originaria natura giuridica“.
L’Ordinanza 5 novembre 2021, n. 31904 prosegue:”mentre il socio subentra nello stesso debito della società ex art. 2495, comma 2, c.c., e risponde in proporzione alla quota sociale posseduta (in caso di s.r.I.) e nei limiti di quanto ricevuto, l’obbligazione del liquidatore in discorso non ha limitazioni e origina un debito di natura diversa, che col primo concorre in ottica satisfattiva delle ragioni creditorie”.
“…., osserva la Corte che le obbligazioni di cui all’art. 36 del d.P.R. n.
602/1973 sono affatto diverse da quelle della società per imposte non versate, che ne costituiscono il presupposto: in altre parole, la responsabilità del liquidatore, dell’amministratore o del socio, regolata dall’art. 36 cit., consegue all’esistenza di una o più obbligazioni sociali tributarie rimaste inadempiute sul
piano fisiologico, e ad essa si affianca, quanto ai soci specialmente, in ottica di recupero e di garanzia (lato sensu intesa) in favore del fisco. Detta responsabilità, dunque, sorge ex lege, alla sussistenza dei presupposti di cui allo stesso art. 36, ossia, riguardo agli stessi soci, l’aver essi percepito, nel
corso degli ultimi due periodi di imposta precedenti alla messa in liquidazione, danaro o altri beni sociali in assegnazione dagli amministratori o l’aver avuto in assegnazione beni sociali dai liquidatori durante il tempo della liquidazione, e nei limiti del valore dei beni stessi, fatte salve le maggiori responsabilità stabilite dal codice civile.
Così come per i liquidatori e gli amministratori (su cui si vedano Cass. n. 11968/2012; Cass. n. 8701/2014; Cass. n. 17020/2019; Cass. n. 29969/2019), dunque, non è revocabile in dubbio come anche l’obbligazione del socio, ex art. 36, comma 3, d.P.R. n. 602/1973 abbia natura civilistica e non tributaria, oltre che sussidiaria, “non ponendo la norma alcuna successione
o coobbligazione nei debiti tributari a carico di tali soggetti” (così,
espressamente, Cass. n. 7327/2012); ciò giustifica, a ben vedere, non solo la previsione dì cui al comma 5, circa la necessità di emissione di autonomo avviso di accertamento, ma anche quella di cui al comma 6, circa l’impugnabilità di detto avviso in sede tributaria (previsione altrimenti pleonastica). Ne discende, in definitiva, quanto al socio “successore”, che almeno nel sistema antecedente al d.lgs. n. 175/2014, altro è la responsabilità
ex art. 2495, comma 2, c.c., altra cosa è quella ex art. 36, comma 3, cit.”
“…. in particolare, di Cass. n. 4699/2014, così massimata: “L’art. 2495 cod. civ. (…) prevede che i crediti verso la società cancellata diventano esercitabili dapprima nei confronti dei soci, nei limiti delle
somme riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e poi, in caso di mancato pagamento per loro colpa, nei confronti dei liquidatori, stabilendo, non è nella specie, v. par. 3.1), ove il contribuente ne sia a conoscenza o l’abbia addirittura impugnato (Cass. n. 21177/2014). ”
Quindi con l’Ordinanza 5 novembre 2021, n. 31904 , la Corte di Cassazione ha ritenuto che, il socio succede nei rapporti processuali e sostanziali della società, a prescindere dall’avvenuta distribuzione dell’utile o di altri beni nell’ambito della procedura di liquidazione della società.
La Suprema Corte osserva come la sussistenza dell’interesse ad agire del Fisco non può valutarsi in forza di una prospettiva meramente statica e la responsabilità del socio non può escludersi sulla sola base di quanto emergente dal bilancio di liquidazione né dalla mera circostanza che egli non abbia partecipato utilmente alla ripartizione finale, potendo ad esempio, sussistere beni e diritti che, sebbene non ricompresi nel bilancio di liquidazione della società estinta, siano stati comunque trasferiti ai soci (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, n. 619/2021).
L’Amministrazione finanziaria può rivolgersi al socio successore per il recupero del credito vantato contro la società estinta, dimostrando la fonte di detta obbligazione, seppur ripartita pro quota.
Il subentro del socio nell’obbligazione sociale avviene per legge, a prescindere dal fatto che il Fisco dimostri la circostanza che il socio abbia utilmente partecipato alla distribuzione di utili.
Di contro, la negazione da parte del socio circa la percezione di utili, costituisce un fatto modificativo, impeditivo o estintivo della pretesa del Fiso, ossia come eccezione di merito, di cui deve fornirne adeguata prova, avendo la Corte di Cassazione con Sentenza a Sezioni Unite n. 6071 del 12 marzo 2013 ) ritenuto che resta fermo per i soci successori il loro diritto di opporre al creditore agente il limite di responsabilità: “Come, nel caso della persona fisica, la scomparsa del debitore non estingue il debito, ma innesca un meccanismo successorio nell’ambito del quale le ragioni del creditore sono destinate ad essere variamente contemperate con quelle degli eredi, così, quando il debitore è un ente collettivo, non v’è ragione per ritenere che la sua estinzione (alla quale, a differenza della morte della persona fisica, concorre di regola la sua stessa volontà) non dia ugualmente luogo ad un fenomeno di tipo successorio, sia pure sui generis, che coinvolge i soci ed è variamente disciplinato dalla legge a seconda del diverso regime di responsabilità da cui, pendente societate, erano caratterizzati i pregressi rapporti sociali. Nessun ingiustificato pregiudizio viene arrecato alle ragioni dei creditori, del resto, per il fatto che i soci di società di capitali rispondono solo nei limiti dell’attivo loro distribuito all’esito della liquidazione. Infatti, se la società è stata cancellata senza distribuzione di attivo, ciò evidentemente vuol dire che vi sarebbe stata comunque incapienza del patrimonio sociale rispetto ai crediti da soddisfare. D’altro canto, alla tesi – pure in sé certamente plausibile – che limita il descritto meccanismo successorio all’ipotesi in cui i soci di società di capitali (o il socio accomandante della società in accomandita semplice) abbiano goduto di un qualche riparto in base al bilancio finale di liquidazione, ravvisandovi una condizione da cui dipenderebbe la possibilità di proseguire nei confronti di detti soci l’azione originariamente intrapresa dal creditore sociale verso la società (tesi propugnata da Cass. 16 maggio 2012, n. 7676 e Cass. n. 7679/2012, nonché da Cass. 9 novembre 2012, n. 19453), sembra da preferire quella che individua invece sempre nei soci coloro che son destinati a succedere nei rapporti debitori già facenti capo alla società cancellata ma non definiti all’esito della liquidazione (anche, come si dirà, ai fini processuali), fermo però restando il loro diritto di opporre ai creditore agente il limite di responsabilità cui s’è fatto cenno.”
Il socio/contribuente ha l’onere di avviare il processo tributario in quanto l’emissione di un avviso di accertamento, l’iscrizione a ruolo o la notifica della cartella di pagamento nei confronti del socio prescindono del tutto da ogni accertamento sulla avvenuta (o mancata) percezione degli utili.
Spetta al socio dimostrare la propria assenza di responsabilità, il non essere tenuto a rispondere di quel debito sociale, offrendo la relativa prova
dimostrando l’inesistenza originaria o sopravvenuta del titolo formatosi nei confronti della società,
o con la dimostrazione di non aver conseguito utili dalla liquidazione.
La Corte di Cassazione con Ordinanza 20 ottobre 2021, n. 2911 si è pronunciata sulla possibilità che le sanzioni comminate nei confronti di una società cancellata dal Registro delle imprese possano essere recuperate dall’Agenzia delle Entrate nei confronti dei soci, ritenendo che, a seguito della accertata estinzione della società debitrice principale, le sanzioni amministrative a carico di quest’ultima per la violazione di norme tributarie non si trasmettono ai soci nè al liquidatore, trovando applicazione l’art. 8 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 che sancisce l’Intrasmissibilta’ della sanzione agli eredi in accordo con il principio della responsabilità personale, di cui al comma 2 dell’art. 2 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 (La sanzione e’ riferibile alla persona fisica che ha commesso o concorso a commettere la violazione).
L’art. 7, comma 1, del D.L. n. 269 del 2003, (convertito con modificazioni in Legge n. 326/2003) ha introdotto la regola della riferibilità esclusiva alle persone giuridiche delle sanzioni amministrative tributarie (Le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di societa’ o enti con personalita’ giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica).
Agli effetti dell’estinzione delle società vi è la possibilità che il perfezionamento di un reato in capo alla società oramai estinta potrebbe dare luogo ad un raddoppio dei termini per l’accertamento fiscale.
Con l’espressione “raddoppio dei termini” si intende l’istituto in forza del quale, in presenza di una violazione fiscale che imponga l’obbligo di denuncia per un reato tributario, i termini dell’accertamento tributario vengono raddoppiati relativamente al periodo di imposta in cui è stata commessa la violazione.
L’evoluzione normativa dell’istituto, costantemente accompagnata da interventi della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, oltre che da numerose pronunce di merito, ha trovato la sua ultima cristallizzazione, dapprima, con il DECRETO LEGISLATIVO 5 agosto 2015, n. 128 (c.d. Decreto sulla certezza del diritto) che, con l’art. 2 (“Modifiche alla disciplina del raddoppio dei termini per l’accertamento”), commi 1 e 2, ha disposto la modifica e l’inserimento, negli artt. 43, c.3, del D.P.R. n. 600 del 1973, e 57, c. 3, del D.P.R. n. 633 del 1972, del seguente periodo: «Il raddoppio opera a condizione che la denuncia sia presentata o trasmessa entro la scadenza ordinaria dei termini»e, poi, con la LEGGE 28 dicembre 2015, n. 208 (c.d. “Legge di stabilità 2016”), art. 1, commi 130 e 131 che hanno sostituito gli artt. 43, del D.P.R. n. 600 del 1973, e 57 del D.P.R. n. 633 del 1972 apportando un’ulteriore radicale modifica
con la soppressione testuale del raddoppio dei termini in presenza di violazioni penali tributarie
con l’introduzione di nuovi e più ampi termini per la rettifica delle dichiarazioni sui redditi e sul valore aggiunto (da quattro a cinque anni, in caso di presentazione della dichiarazione, e, da cinque a sette anni, in caso di dichiarazione omessa).
l perfezionamento di un reato in capo alla società oramai estinta, che di per sé darebbe luogo ad un raddoppio dei termini per l’accertamento fiscale delle violazioni in capo alla società (ai sensi dell’art. 37, comma 24, del D.L. n. 223 del 2006), possa comportare l’ulteriore effetto del raddoppio dei termini per l’accertamento fiscale anche nei riguardi dei soci della società estinta.
La Corte di Cassazione con l’Ordinanza 22 ottobre 2021, n. 29548, è giunta a ritenere pienamente legittimo il raddoppio dei termini per la notifica dell’accertamento in esame nei confronti del socio della società estinta, atteso che il debito fiscale si era trasferito in capo a quest’ultimo in qualità di socio unico a causa della estinzione della società (cancellata dal registro delle imprese) e della liquidazione operata dal liquidatore in suo favore.
Sulla problematica la Suprema Corte ha, in primo luogo, chiarito che, dopo la riforma del diritto societario, attuata dal D.Lgs. n. 6 del 2003, qualora all’estinzione della società di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale:
l’obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, “pendente societate”, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali;
i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorchè azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un’attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo.
Assistenza alla pianificazione fiscale internazionale, Assistenza alla costituzione Società, Consulenze integrate per l'internazionalizzazione