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Il PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard)

Il PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard)

Il PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) è uno standard per la sicurezza informatica nato nel 2006 sviluppato per prevenire i furti di dati dei titolari di carte di pagamento e rendere più sicure le transazioni, quando American Express, Discover, JCB, Mastercard e Visa hanno formato il Payment Card Industry Security Standards Council.

Lo standard PCI (Payment Card Industry) DSS (Data Security Standard) è un insieme di requisiti pensato per garantire la sicurezza delle informazioni sui titolari di carte di credito e debito, indipendentemente dalle loro modalità o posizioni di raccolta, elaborazione, trasmissione e archiviazione. Sviluppato dai membri fondatori del PCI Security Standards Council, nato dalla collaborazione tra i maggiori brand di carte di credito, che includono America Express, Discover Financial Services, JCB, MasterCard Worldwide e Visa International, questo standard mira a incoraggiare l’adozione internazionale di misure di protezione dei dati coerenti e omogenee.

I requisiti dello standard PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) riguardano aziende e organizzazioni che gestiscono dati sui titolari di carta nel normale svolgimento della loro attività. In particolare, i requisiti PCI DSS riguardano istituti finanziari, commercianti e provider di servizi che gestiscono questo tipo di dati nel corso di una loro tipica giornata lavorativa. Lo standard PCI DSS è costituito da un elenco di requisiti di protezione in termini di gestione, criteri, procedure, architettura di rete, progettazione di software e altre misure di tutela dei dati sui titolari di carta.

Il  PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) prevede una serie di controlli di sicurezza basati su 12 principi guida ed oltre 300 controlli di sicurezza tesi a migliorare la sicurezza delle informazioni relative ai titolari di carte di credito facilitando l’adozione di misure di sicurezza a tutela delle transazioni di pagamento. Esistono oltre 1.800 pagine di documentazione ufficiale sul PCI DSS pubblicate dall’Ente responsabile degli standard di protezione PCI e oltre 300 pagine di documentazione solo per capire quale modello/i usare per convalidare la conformità alle norme PCI.

Rimandiamo alla pagina web Document Library del sito del PCI Security Standards Council.

I criteri e i requisiti PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) obbligano a:

  • Creare e gestire una rete protetta
    • Requisito 1: installare e gestire una configurazione firewall per proteggere i dati sui titolari di carta.
    • Requisito 2: non utilizzare i valori predefiniti forniti dal produttore per password del sistema e altri parametri di protezione.
  • Proteggere i dati sui titolari di carta
    • Requisito 3: proteggere i dati sui titolari di carta presenti negli archivi.
    • Requisito 4: crittografare la trasmissione dei dati sui titolari di carta sulle reti pubbliche e aperte.
  • Adottare un programma di gestione delle vulnerabilità
    • Requisito 5: utilizzare e aggiornare regolarmente un software antivirus.
    • Requisito 6: sviluppare e gestire sistemi e applicazioni sicuri.
  • Implementare forti misure di controllo dell’accesso
    • Requisito 7: limitare l’accesso ai dati sui titolari di carta al personale che ne ha effettivamente bisogno.
    • Requisito 8: assegnare un ID univoco a ogni persona dotata di accesso informatico.
    • Requisito 9: limitare l’accesso fisico ai dati sui titolari di carta.
  • Monitorare e testare regolarmente le reti
    • Requisito 10: registrare e monitorare tutti gli accessi alle risorse di rete e ai dati sui titolari di carta.
    • Requisito 11: testare regolarmente i sistemi e i processi di protezione.
  • Adottare criteri di protezione delle informazioni
    • Requisito 12: adottare criteri per la protezione delle informazioni.

I requisiti 9 e 12 non richiedono l’implementazione di soluzioni tecnologiche. Il requisito 9 indica di proteggere fisicamente i luoghi in cui vengono archiviati ed elaborati i dati sui titolari di carta. A tale scopo può rendersi necessaria l’implementazione di un sistema di protezione dell’accesso all’edificio, l’installazione e la gestione di un’apparecchiatura di sorveglianza e il controllo dell’identità di tutte le persone che lavorano negli uffici dell’organizzazione e dei visitatori. Il requisito 12 indica di creare dei criteri di protezione delle informazioni e di comunicarli ai dipendenti, ai fornitori e alle altre parti dell’organizzazione che lavorano con i dati sui titolari di carta.

Le revisioni per il controllo dello standard PCI DSS vengono eseguite da due tipi di organizzazioni esterne:

Una volta all’anno le aziende con certificazione QSA (Qualified Security Assessor) e ASV (Approved Scanning Vendor) vengono sottoposte a revisione e approvazione da parte del Payment Card Industry Security Standards Council (PCI DSC).

Dopo aver eseguito il controllo di un’organizzazione, le aziende QSA (Qualified Security Assessor) sono tenute a redigere un report secondo le specifiche linee guida definite dal PCI Security Standards Council.. Queste linee guida sono contenute in un documento con le procedure di controllo PCI (in inglese) che può essere scaricato dal sito https://www.pcisecuritystandards.org/pdfs/pci_audit_procedures_v1-1.pdf. Le linee guida spiegano come deve essere organizzato il report che la società QSA (Qualified Security Assessor) deve compilare dopo il controllo. Il report deve includere le informazioni sui contatti dell’organizzazione, la data di esecuzione del controllo, un riepilogo generale, una descrizione dell’ambito del lavoro e l’approccio scelto dalla società QSA (Qualified Security Assessor) per il controllo, i risultati delle analisi trimestrali e i risultati e le osservazioni finali. L’ultima sezione contiene il grosso delle informazioni sulla conformità dell’organizzazione allo standard PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard). In questa sezione, l’azienda QSA (Qualified Security Assessor) riferisce sulla conformità dell’organizzazione a ognuno dei requisiti e dei sottorequisiti Payment Card Industry utilizzando un particolare modello.

Prima di programmare i controlli PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) per la propria organizzazione o, ancor meglio, durante la pianificazione della conformità allo standard PCI DSS, è necessario che il personale chiave dell’organizzazione studi le procedure di controllo PCI DSS. In questo modo sarà possibile capire chiaramente cosa verrà sottoposto a revisione dall’azienda QSA (Qualified Security Assessor) durante il controllo.

Anche le aziende ASV (Approved Scanning Vendor) devono preparare un report con i risultati delle analisi delle vulnerabilità eseguite sugli ambienti dell’azienda che si interfacciano con Internet. Le linee guida per questo report sono contenute in un documento con le procedure di analisi PCI (in inglese) che può essere scaricato dal sito https://www.pcisecuritystandards.org/pdfs/pci_scanning_procedures_v1-1.pdf. Questo documento indica quali elementi dell’ambiente dell’organizzazione devono essere analizzati dall’azienda ASV (Approved Scanning Vendor) e include una chiave che facilita la lettura e l’interpretazione del report.

Un’organizzazione che si occupa di commercio o fornitura di servizi deve osservare i requisiti di reporting sulla conformità di ogni singola azienda di carte di credito per assicurarsi che questa riconosca il suo stato di conformità. In altre parole, se un’organizzazione è un provider di servizi che gestisce dati sui titolari di carta associati a Visa e American Express, è tenuta a inviare i report di conformità a Visa e American Express.

Ogni azienda di carte di credito ha le sue regole e le sue procedure di conformità. Per ulteriori informazioni sugli specifici requisiti di conformità allo standard PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) e sui programmi di supporto che ogni azienda offre a commercianti e provider di servizi, contattare le aziende di carte di credito per le quali si elaborano, trasmettono o archiviano dati sui titolari di carta.

Basato su: Guida alla pianificazione della conformità allo standard PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) https://docs.microsoft.com/it-it/security-updates/security/15480175

Il distacco transnazionale di lavoratori in Italia

Il distacco transnazionale di lavoratori in Italia

Il distacco transnazionale si configura nell’ambito di una prestazione di servizi nei casi in cui l’impresa con sede in un altro Stato membro dell’Unione Europea o in uno Stato extraUE distacca in Italia uno o più lavoratori in favore

  • di un’altra impresa, anche se quest’ultima appartenga allo stesso gruppo,
  • o in favore di una propria filiale/unità produttiva
  • o di un altro destinatario.

Rientra nelle ipotesi di distacco transnazionale anche l’invio in missione di lavoratori effettuato da agenzie di somministrazione di lavoro con sede in un altro Stato membro presso un’impresa utilizzatrice avente sede o unità produttiva in Italia.

Per tutta la durata del distacco, il rapporto di lavoro deve continuare a intercorrere tra il lavoratore distaccato e l’impresa straniera distaccante.

La prestazione lavorativa svolta in Italia deve necessariamente

    • avere durata limitata
    • essere espletata nell’interesse e per conto dell’impresa distaccante, sulla quale continuano a gravare i tipici obblighi del datore di lavoro,
      • ossia la responsabilità in materia di assunzione,
      • la gestione del rapporto,
      • i connessi adempimenti retributivi e previdenziali,
      • nonché il potere disciplinare e di licenziamento.

La disciplina in materia di distacco transnazionale è contenuta nel  Decreto Legislativo 17 luglio 2016, n.136, in vigore dal 22 luglio 2016, emanato in attuazione della Direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014 , concernente l’applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno ( «regolamento IMI» ).

Il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n.72 – Attuazione della direttiva 96/71/CE in materia di distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi – è stato abrogato dall‘Art. 26 (Abrogazioni) del D.lgs. n.136/2016 che ha recepito le relative disposizioni.

Ai sensi dell‘art. 2, comma 1, lettera d, del D.lgs. n.136/2016 si intende per «lavoratore distaccato» il lavoratore abitualmente occupato in un altro Stato membro che, per un periodo limitato, predeterminato o predeterminabile con riferimento ad un evento futuro e certo, svolge il proprio lavoro in Italia.

La comunicazione preventiva di distacco è stata introdotta dall’art.10 del Decreto Legislativo 17 luglio 2016, n.136 .

Dal 26 dicembre 2016, sono soggetti a questo adempimento i prestatori di servizi (datori di lavoro) stranieri che distaccano i propri lavoratori in Italia. Dovranno essere preventivamente comunicati anche i distacchi transnazionali all’interno dello stesso gruppo societario, o in favore di una filiale/unità produttiva o di un altro destinatario, e le missioni di lavoratori presso una impresa utilizzatrice avente sede o unità produttiva in Italia eseguite da agenzie di somministrazione con sede in un altro Stato membro.

Riportiamo l’art. 10 – Obblighi amministrativi – del Decreto Legislativo 17 luglio 2016, n.136:

1. L’impresa che distacca lavoratori in Italia ha l’obbligo di comunicare il distacco al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro le ore ventiquattro del giorno antecedente l’inizio del distacco e di comunicare tutte le successive modificazioni entro cinque giorni. La comunicazione preventiva di distacco deve contenere le seguenti informazioni:

a) dati identificativi dell’impresa distaccante;

b) numero e generalita’ dei lavoratori distaccati;

c) data di inizio, di fine e durata del distacco;

d) luogo di svolgimento della prestazione di servizi;

e) dati identificativi del soggetto distaccatario;

f) tipologia dei servizi;

g) generalita’ e domicilio eletto del referente di cui al comma 3, lettera b);

h) generalita’ del referente di cui al comma 4;

i) numero del provvedimento di autorizzazione all’esercizio dell’attivita’ di somministrazione, in caso di somministrazione transnazionale ove l’autorizzazione sia richiesta dalla normativa dello Stato di stabilimento((;))
((i-bis) nelle ipotesi di cui all’articolo 1, comma 2-bis, primo periodo, i dati identificativi dell’impresa utilizzatrice che invia lavoratori in Italia.))

1-bis. Nel settore del trasporto su strada, come individuato dall’articolo 1, comma 4, la comunicazione preventiva di distacco:

a) ha durata trimestrale e, durante questo periodo, copre tutte le operazioni di trasporto effettuate dal conducente distaccato in territorio italiano per conto della stessa impresa di autotrasporto indicata nella medesima comunicazione;

b) in aggiunta alle informazioni di cui al comma 1, deve indicare in lingua italiana anche la paga oraria lorda in euro del conducente distaccato e le modalita’ di rimborso delle spese di viaggio, di vitto e di alloggio da questo sostenute.

1-ter. Una copia della comunicazione preventiva di distacco comunicata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi del comma 1 deve essere tenuta a bordo del veicolo ed essere esibita agli organi di polizia stradale, di cui all’articolo 12 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in caso di controllo su strada; un’altra copia della medesima comunicazione deve essere conservata dal referente designato dall’impresa estera distaccante ai sensi del comma 3, lettera b).

1-quater. In occasione di un controllo su strada, gli organi di polizia stradale, di cui all’articolo 12 del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, verificano la presenza a bordo del mezzo della documentazione seguente, in lingua italiana:

a) contratto di lavoro o altro documento contenente le informazioni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152;

b) prospetti di paga.

2. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono definite le modalita’ delle comunicazioni.

3. Durante il periodo del distacco e fino a due anni dalla sua cessazione, l’impresa distaccante ha l’obbligo di:

a) conservare, predisponendone copia in lingua italiana, il contratto di lavoro o altro documento contenente le informazioni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152, i prospetti paga, i prospetti che indicano l’inizio, la fine e la durata dell’orario di lavoro giornaliero, la documentazione comprovante il pagamento delle retribuzioni o i documenti equivalenti, la comunicazione pubblica di instaurazione del rapporto di lavoro o documentazione equivalente e il certificato relativo alla legislazione di sicurezza sociale applicabile;

b) designare un referente elettivamente domiciliato in Italia incaricato di inviare e ricevere atti e documenti. In difetto, la sede dell’impresa distaccante si considera il luogo dove ha sede legale o risiede il destinatario della prestazione di servizi.

4. L’impresa che distacca lavoratori ai sensi del presente decreto ha l’obbligo di designare, per tutto il periodo del distacco, un referente con poteri di rappresentanza per tenere i rapporti con le parti sociali interessate a promuovere la negoziazione collettiva di secondo livello con obbligo di rendersi disponibile in caso di richiesta motivata delle parti sociali.

Quindi in seguito all’emanazione del Decreto Legislativo 17 luglio 2016, n.136, in vigore dal 22 luglio 2016, in attuazione della Direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014 sono stati previsti diversi adempimenti per i datori di lavoro che distaccano lavoratori in Italia:

  • Una notifica di distacco deve essere inviata tramite un servizio nazionale web, non oltre la mezzanotte precedente la data di inizio del distacco. Questa dichiarazione ufficiale deve specificare tutti i dettagli del distacco, in modo tale che le autorità per le ispezioni ne siano a conoscenza per poter svolgere eventuali controlli, se necessari;
  • É obbligatorio affidarsi ad un referente domiciliato in Italia, capace di trasmettere la documentazione richiesta dall’ispettorato e comunicare con le autorità;
  • L’azienda distaccante deve archiviare la documentazione del distacco durante il periodo di svolgimento e fino a due anni dopo il suo termine ed è richiesta una copia in lingua italiana in caso di ispezione delle autorità.

La comunicazione deve essere trasmessa, in via telematica, tramite il modello UNI_DISTACCO_UE

A seguito dell’emanazione del  Decreto Legislativo 17 luglio 2016, n.136 è stata pubblicata dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) la Circolare n.3 del 22 dicembre 2016  sulla comunicazione preventiva di distacco transnazionale e regime sanzionatorio.

Successivamente, con il Decreto Legislativo 15 settembre 2020, n.122, è stata recepita nel nostro ordinamento la Direttiva (UE) 2018/957 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018, recante modifica della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi, che ha ampliato le garanzie già esistenti in tema di condizioni di lavoro, salute e sicurezza.

A seguito dell’emanazione del Decreto Legislativo 15 settembre 2020, n.122 è stata pubblicata dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) la Circolare n. 2 del 19 ottobre 2021 sulla Modifica alla disciplina del distacco transnazionale.

A seguito delle modifiche apportate dal Decreto Legislativo 15 settembre 2020, n.122 al  Decreto Legislativo 17 luglio 2016, n.136, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha adottato il Decreto n. 170 del 6 agosto 2021 (e relativi Allegati) avente ad oggetto gli standard e le regole per la trasmissione telematica delle comunicazioni dovute dai prestatori di servizi al Ministero in relazione ai lavoratori distaccati di lunga durata in Italia, con conseguente abrogazione del precedente DM del 10 agosto 2016. In particolare, le previsioni del nuovo Decreto si applicano alla comunicazione preventiva di distacco e ad ogni variazione successiva della medesima, nonché alla comunicazione della notifica motivata per i distacchi di lunga durata.

Pertanto, a partire dal 2 novembre 2021 è disponibile nel portale
 http://servizi.lavoro.gov.it la nuova versione della procedura telematica “Distacco transnazionale” aggiornata con le novità contenute nel Decreto.

Oltre alla già citata notifica di lunga durata, il Decreto Legislativo 15 settembre 2020, n.122 ha disposto che con il modello UNI_Distacco_UE possono essere comunicati anche i c.d. “distacchi a catena” e i periodi di sostituzione dei lavoratori distaccati.

Il Decreto n. 170 del 6 agosto 2021 prevede che:

  • la comunicazione deve essere trasmessa, in via telematica, tramite il modello UNI_DISTACCO_UE entro le ore 24.00 del giorno precedente l’inizio del periodo di distacco. Tale comunicazione può essere annullata entro le ore 24 del giorno di inizio del periodo di distacco. Inoltre, ogni variazione successiva della comunicazione deve essere trasmessa entro 5 giorni dal verificarsi dell’evento modificativo;
  • la variazione della data di inizio del distacco deve essere comunicata entro le ore 24.00 del giorno precedente l’inizio del distacco;
  • la notifica motivata per i distacchi di lunga durata deve essere trasmessa entro 5 giorni dal superamento dei 12 mesi della durata del distacco.

Vedi:

Nota Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 1659 del 29 ottobre 2021 modello UNI_Distacco_UE

Di seguito, il link per accedere alla procedura:

Di seguito, il link per accedere alla Guida alla compilazione:

Per gli utenti esteri è disponibile la Foreign User Accreditation Guidelines

In base all’art. 4 del Decreto Legislativo 17 luglio 2016, n.136, come modificato dall’art. 1, comma 1, lettera c,  del Decreto Legislativo 15 settembre 2020, n.122, le condizioni di lavoro e assunzione del Paese Membro ospitante si applicano, se più favorevoli al lavoratore distaccato, al rapporto lavorativo tra il lavoratore distaccato e l’azienda distaccante.

A seguito delle modifiche apportate all’art. 4 citato del Decreto Legislativo 17 luglio 2016, n.136 dal Decreto Legislativo 15 settembre 2020, n.122 non è più  sufficiente allineare il salario minimo del lavoratore a quello nazionale, ma è necessario allineare nella sua interezza il salario del lavoratore distaccato a quello del lavoratore italiano appartenente alla stessa categoria, applicando il contratto collettivo di maggiore corrispondenza.

Interessante notare che, in base al comma 2 dell’art. 4 del Decreto Legislativo 17 luglio 2016, n.136: “Le disposizioni normative e di contratto collettivo in materia di durata minima ((dei congedi annuali retribuiti e di retribuzione, comprese le maggiorazioni)) per lavoro straordinario, non si applicano nel caso di lavori di assemblaggio iniziale o di pri ma installazione di un bene, previsti in un contratto di fornitura di beni, indispensabili per mettere in funzione il bene fornito ed eseguiti dai lavoratori qualificati o specializzati dell’impresa di fornitura, quando la durata dei lavori, in relazione ai quali e’ stato disposto il distacco, non e’ superiore a otto giorni, escluse le attivita’ del settore edilizio individuate nell’allegato A del presente decreto legislativo.”

I lavoratori devono essere coperti da previdenza sociale anche in caso di incarichi di breve durata. In generale, si applica il principio di territorialità. Quindi, i contributi devono essere pagati nel paese dove il lavoro viene svolto.

Tuttavia, grazie al certificato A1, certificato di distacco del lavoratore in paesi Ue,  il lavoratore distaccato può provare di rimanere coperto dalla previdenza sociale nel paese UE dove l’azienda distaccante risiede.

La remunerazione è tassata nel territorio di residenza del  lavoratore distaccato in base a 3 condizioni:

  • il lavoratore è stato in altri paesi per non più di 183 giorni dell’anno dell’anno fiscale;
  • è pagato da un datore di lavoro che non risiede in quel paese;
  • la remunerazione non è pagata da una stabile organizzazione o base fissa che il datore di lavoro ha nell’altro paese

La tutela della salute dei lavoratori è regolata dal DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 – Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 – Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia.

Le aziende straniere che operano in Italia (UE ed Extra-UE), devono provare la loro idoneità da un punto di vista tecnico-professionale, inviando la documentazione appropriata prima del viaggio. Vengono forniti protocolli specifici per attività svolte direttamente in cantiere (edifici, strade, ecc.).

Italia – Licenza Electronic Money Institution (EMI)

Italia – Licenza Electronic Money Institution (EMI)

Una Licenza Electronic Money Institution (EMI)  è un documento legale concesso dagli organismi di regolamentazione competenti a un ente, che autorizza quest’ultimo ad operare ed erogare moneta elettronica

Una Electronic Money Institution può operare solo dopo aver ricevuto una licenza EMI dagli enti competenti.

I servizi chiave svolti dagli istituti di moneta elettronica includono quanto segue:

  • Emissione e distribuzione di moneta elettronica (i clienti mantengono i propri fondi convertiti in moneta elettronica nel portafoglio elettronico (il proprio conto online) ed eseguono pagamenti con tali fondi)
  • Servizi di cambio valuta
  • Addebito diretto o bonifici
  • Rimessa di denaro
  • Conto di pagamento prelievi e depositi di contanti
  • Fornire informazioni sull’account

È anche importante evidenziare i servizi che le EMI NON forniscono:

  • conto in banca
  • Depositi (o offrire garanzie sui depositi)
  • Offrire conti bancari perché non possono ricevere depositi;
  • Transazioni internazionali

Un istituto di pagamento autorizzato (API) è una classe di gateway di pagamento istituita ai sensi della Direttiva 2007/64/CE, spesso nota come Direttiva sui servizi di pagamento 1 (Payment Services Directive 1 (PSD1)). Ora, la Payment Services Directive 2 (PSD2), Direttiva (UE) 2015/2366 e la sua attuazione nazionale da parte degli Stati membri dell’UE controllano l’attività degli istituti di pagamento.

I Payment institution (PI) sono entità create con l’obiettivo primario di fornire servizi di pagamento ma possono anche svolgere altre attività economiche (istituti di pagamento ibridi). Sono istituzioni classificate come fornitori di servizi finanziari autosufficienti che svolgono un ruolo essenziale e critico nel sistema finanziario.

La prima direttiva europea sui servizi di pagamento, Direttiva 2007/64/CE, spesso nota come Direttiva sui servizi di pagamento 1 (Payment Services Directive 1 (PSD1)), definisce un quadro giuridico comunitario moderno e coerente per i servizi di pagamento elettronici. Più in dettaglio, la PSD risponde ai seguenti obiettivi:

  • regolamentare l’accesso al mercato per favorire la concorrenza nella prestazione dei servizi;
  • garantire maggiore tutela degli utenti e maggiore trasparenza;
  • standardizzare i diritti e gli obblighi nella prestazione e nell’utilizzo dei servizi di pagamento per porre le basi giuridiche per la realizzazione dell’Area unica dei pagamenti in euro (Sepa);
  • stimolare l’utilizzo di strumenti elettronici e innovativi di pagamento per ridurre il costo di inefficienti strumenti quali quelli cartacei e il contante.

La Payment Services Directive 1 (PSD1)) è stata recepita nell’ordinamento nazionale con il D. lgs. n.11 del 27 gennaio 2010, entrato in vigore il 1° marzo 2010.

La seconda direttiva sui servizi di pagamento, Payment Services Directive 2 (PSD2), Direttiva (UE) 2015/2366 , entrata in vigore nell’Unione Europea il 13 gennaio 2016, con termine di recepimento negli Stati Membri due anni dopo, si inserisce nell’ambito degli interventi di modernizzazione del quadro legislativo del mercato europeo dei pagamenti al dettaglio, volti a sviluppare sistemi di pagamento elettronico sicuri, efficienti, competitivi ed innovativi per consumatori, imprese ed esercenti.
Gli ambiti di maggiore novità della PSD2 rispetto alla prima direttiva sui servizi di pagamento sono relativi alle nuove procedure di sicurezza per l’accesso al conto online ed i pagamenti elettronici e ai nuovi servizi di pagamento offerti nell’area dell’e-commerce e dello shopping online dalle banche e da nuovi operatori di mercato.

La Payment Services Directive 2 (PSD2), Direttiva (UE) 2015/2366 è stata recepita nell’ordinamento nazionale con il D. lgs. n.218 del 15 dicembre 2017, entrato in vigore il 13 gennaio 2018.

Le norme che regolano le nuove misure di sicurezza e la comunicazione sicura tra i soggetti coinvolti nella prestazione dei servizi di pagamento disciplinati dalla Payment Services Directive 2 (PSD2), Direttiva (UE) 2015/2366 , sono contenute ne Regolamento delegato (UE) 2018/389 della Commissione, del 27 novembre 2017, che integra la direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per l’autenticazione forte del cliente e gli standard aperti di comunicazione comuni e sicuri che ha trovato applicazione il 14 settembre 2019.

Secondo la Commissione Europea, la Payment Services Directive 2 (PSD2), Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e  abroga la direttiva 2007/64/CE del 13 novembre 2007, Payment Services Directive 1 (PSD1),  mira a modernizzare ulteriormente i servizi di pagamento europei a vantaggio dei consumatori e delle imprese. Promuove lo sviluppo di pagamenti online e mobili innovativi, pagamenti più sicuri e una migliore protezione dei consumatori. Allo stesso tempo, la Payment Services Directive 2 mira a migliorare la parità di condizioni per i fornitori di servizi di pagamento, compresi i nuovi attori o le FinTech, e contribuire a un mercato europeo dei pagamenti più integrato ed efficiente. Nel complesso, le norme aggiornate contribuiranno a facilitare l’innovazione, la concorrenza e l’efficienza nel mercato dei pagamenti online dell’UE. La PSD2 segna anche un altro passo verso il completamento del mercato unico digitale nell’UE e offre ai consumatori scelte migliori e più ampie quando si tratta di pagamenti al dettaglio.

I PI sono entità create con l’obiettivo primario di fornire servizi di pagamento ma possono anche svolgere altre attività economiche (istituti di pagamento ibridi). Sono istituzioni classificate come fornitori di servizi finanziari autosufficienti che svolgono un ruolo essenziale e critico nel sistema finanziario.

Il processo europeo di armonizzazione del mercato dei pagamenti ha raggiunto con la Payment Services Directive 2 (PSD2) un importante traguardo. In questo contesto, la Direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009 (EMD2) , concernente l’avvio, l’esercizio e la vigilanza prudenziale dell’attività degli istituti di moneta elettronica, è stata implementata col fine di aumentare la concorrenza nel settore dei servizi di pagamenti, ampliando il bacino dei prestatori dei servizi di pagamento e aumentando l’accessibilità degli stessi al pubblico.

La Direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009 (EMD2) ha adeguato la disciplina degli Istituti di moneta elettronica (IMEL 2) a quella degli istituti di pagamento, andando a definire un regime prudenziale omogeneo per tutti gli intermediari operanti nel settore dei pagamenti, e al tempo stesso, ha risposto alla necessità di rimuovere le barriere all’entrata del mercato dei servizi di pagamento, e nello specifico, dell’emissione di moneta elettronica.

L’estensione della disciplina degli istituti di pagamento agli Istituti di moneta elettronica ha configurato quindi la presenza di 3 diverse tipologie di prestatori di pagamento:

  • gli istituti di pagamento;
  • gli istituti di moneta elettronica;
  • le banche.

La Direttiva prevede una nuova definizione di moneta elettronica, maggiormente generalizzata e flessibile che consenta di non porre limiti, in futuro, allo sviluppo di prodotti diversi da quelli presenti al momento dell’emanazione della Direttiva.

Per dare attuazione alla Direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009 (EMD2) , concernente l’avvio, l’esercizio e la vigilanza prudenziale dell’attività degli istituti di moneta elettronica, in base all’art. 6 della LEGGE 15 dicembre 2011, n. 217, Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunita’ europee – Legge comunitaria 2010, è stato emanato il decreto legislativo 16 aprile 2012, n. 45 (attuazione della direttiva 2009/110/CE, concernente l’avvio, l’esercizio e la vigilanza prudenziale dell’attivita’ degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE) entrato in vigore il  13/05/2012.

L’art. 1 del decreto legislativo 16 aprile 2012, n. 45  (Modifiche al testo unico bancario in materia di moneta elettronica) ha apportato modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, sostituendo, tra l’altro il Titolo V-BIS MONETA ELETTRONICA E ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA (artt. dal 114-bis al Art. 114-quinquies.4).

EMI vs API: differenze tra istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento

Disparità tra i due concetti sono :

  • Emissione di denaro – La capacità di emettere moneta elettronica è la differenza fondamentale tra EMI e PI. Solo gli istituti di moneta elettronica possono emettere moneta elettronica, mentre i PI no. Allo stesso tempo, le EMI possono fornire tutti i servizi forniti dai PI (ma ciò non significa che siano autorizzati a farlo automaticamente: quest’area è rigorosamente regolamentata, quindi hanno bisogno dell’autorizzazione di un’agenzia nazionale di regolamentazione per fornire specifici tipi di pagamento Servizi

In base all’Art. 114-quater (Istituti di moneta elettronica) del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, così come modificato dall’art. 1 del decreto legislativo 16 aprile 2012, n. 45, la Banca d’Italia iscrive in un apposito albo gli istituti di moneta elettronica autorizzati in Italia e le relative succursali nonche’ le succursali in Italia degli istituti di moneta elettronica con sede legale in uno Stato comunitario o extracomunitario.

In base all’Art. 114-quinquies (Autorizzazione e operativita’ transfrontaliera) la Banca d’Italia autorizza gli istituti di moneta elettronica quando ricorrono le seguenti condizioni:

a) sia adottata la forma di societa’ per azioni, di societa’ in accomandita per azioni, di societa’ a responsabilita’ limitata o di societa’ cooperativa;
b) la sede legale e la direzione generale siano situate nel territorio della Repubblica;
c) il capitale versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato dalla Banca d’Italia;
d) venga presentato un programma concernente l’attivita’ iniziale e la struttura organizzativa, unitamente all’atto costitutivo e allo statuto;
e) i titolari di partecipazioni di cui all’articolo 19 e gli esponenti aziendali possiedano, rispettivamente, i requisiti previsti ai sensi degli articoli 25 e 26;
f) non sussistano, tra gli istituti di moneta elettronica o i soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti, stretti legami che ostacolino l’effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza.

La Banca d’Italia con PROVVEDIMENTO 23 luglio 2019 ha emanato Disposizioni di vigilanza per gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica.

L’istanza di autorizzazione per intraprendere l’attività di i un istituto di moneta elettronica in Italia va trasmessa alla Banca d’Italia, Servizio Rapporti Istituzionali di Vigilanza, Divisione Costituzioni Banche e Altri Intermediari.

Sul sito web della Banca d’Italia vedi : Come intraprendere l’attività di un istituto di pagamento o di un istituto di moneta elettronica in Italia

Bulgaria – Licenza Electronic Money Institution (EMI)

Bulgaria – Licenza Electronic Money Institution (EMI)

Una Licenza Electronic Money Institution (EMI)  è un documento legale concesso dagli organismi di regolamentazione competenti a un ente, che autorizza quest’ultimo ad operare ed erogare moneta elettronica

Una Electronic Money Institution può operare solo dopo aver ricevuto una licenza EMI dagli enti competenti.

I servizi chiave svolti dagli istituti di moneta elettronica includono quanto segue:

  • Emissione e distribuzione di moneta elettronica (i clienti mantengono i propri fondi convertiti in moneta elettronica nel portafoglio elettronico (il proprio conto online) ed eseguono pagamenti con tali fondi)
  • Servizi di cambio valuta
  • Addebito diretto o bonifici
  • Rimessa di denaro
  • Conto di pagamento prelievi e depositi di contanti
  • Fornire informazioni sull’account

È anche importante evidenziare i servizi che le EMI NON forniscono:

  • conto in banca
  • Depositi (o offrire garanzie sui depositi)
  • Offrire conti bancari perché non possono ricevere depositi;
  • Transazioni internazionali

Un istituto di pagamento autorizzato (API) è una classe di gateway di pagamento istituita ai sensi della Direttiva 2007/64/CE, spesso nota come Direttiva sui servizi di pagamento 1 (Payment Services Directive 1 (PSD1)). Ora, la Payment Services Directive 2 (PSD2), Direttiva (UE) 2015/2366 e la sua attuazione nazionale da parte degli Stati membri dell’UE controllano l’attività degli istituti di pagamento.

I Payment institution (PI) sono entità create con l’obiettivo primario di fornire servizi di pagamento ma possono anche svolgere altre attività economiche (istituti di pagamento ibridi). Sono istituzioni classificate come fornitori di servizi finanziari autosufficienti che svolgono un ruolo essenziale e critico nel sistema finanziario.

La prima direttiva europea sui servizi di pagamento, Direttiva 2007/64/CE, spesso nota come Direttiva sui servizi di pagamento 1 (Payment Services Directive 1 (PSD1)), definisce un quadro giuridico comunitario moderno e coerente per i servizi di pagamento elettronici. Più in dettaglio, la PSD risponde ai seguenti obiettivi:

  • regolamentare l’accesso al mercato per favorire la concorrenza nella prestazione dei servizi;
  • garantire maggiore tutela degli utenti e maggiore trasparenza;
  • standardizzare i diritti e gli obblighi nella prestazione e nell’utilizzo dei servizi di pagamento per porre le basi giuridiche per la realizzazione dell’Area unica dei pagamenti in euro (Sepa);
  • stimolare l’utilizzo di strumenti elettronici e innovativi di pagamento per ridurre il costo di inefficienti strumenti quali quelli cartacei e il contante.

La seconda direttiva sui servizi di pagamento, Payment Services Directive 2 (PSD2), Direttiva (UE) 2015/2366 , entrata in vigore nell’Unione Europea il 13 gennaio 2016, con termine di recepimento negli Stati Membri due anni dopo, si inserisce nell’ambito degli interventi di modernizzazione del quadro legislativo del mercato europeo dei pagamenti al dettaglio, volti a sviluppare sistemi di pagamento elettronico sicuri, efficienti, competitivi ed innovativi per consumatori, imprese ed esercenti.
Gli ambiti di maggiore novità della PSD2 rispetto alla prima direttiva sui servizi di pagamento sono relativi alle nuove procedure di sicurezza per l’accesso al conto online ed i pagamenti elettronici e ai nuovi servizi di pagamento offerti nell’area dell’e-commerce e dello shopping online dalle banche e da nuovi operatori di mercato.

Le norme che regolano le nuove misure di sicurezza e la comunicazione sicura tra i soggetti coinvolti nella prestazione dei servizi di pagamento disciplinati dalla Payment Services Directive 2 (PSD2), Direttiva (UE) 2015/2366 , sono contenute ne Regolamento delegato (UE) 2018/389 della Commissione, del 27 novembre 2017, che integra la direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per l’autenticazione forte del cliente e gli standard aperti di comunicazione comuni e sicuri che ha trovato applicazione il 14 settembre 2019.

Secondo la Commissione Europea, la Payment Services Directive 2 (PSD2), Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e  abroga la direttiva 2007/64/CE del 13 novembre 2007, Payment Services Directive 1 (PSD1),  mira a modernizzare ulteriormente i servizi di pagamento europei a vantaggio dei consumatori e delle imprese. Promuove lo sviluppo di pagamenti online e mobili innovativi, pagamenti più sicuri e una migliore protezione dei consumatori. Allo stesso tempo, la Payment Services Directive 2 mira a migliorare la parità di condizioni per i fornitori di servizi di pagamento, compresi i nuovi attori o le FinTech, e contribuire a un mercato europeo dei pagamenti più integrato ed efficiente. Nel complesso, le norme aggiornate contribuiranno a facilitare l’innovazione, la concorrenza e l’efficienza nel mercato dei pagamenti online dell’UE. La PSD2 segna anche un altro passo verso il completamento del mercato unico digitale nell’UE e offre ai consumatori scelte migliori e più ampie quando si tratta di pagamenti al dettaglio.

I PI sono entità create con l’obiettivo primario di fornire servizi di pagamento ma possono anche svolgere altre attività economiche (istituti di pagamento ibridi). Sono istituzioni classificate come fornitori di servizi finanziari autosufficienti che svolgono un ruolo essenziale e critico nel sistema finanziario.

Il processo europeo di armonizzazione del mercato dei pagamenti ha raggiunto con la Payment Services Directive 2 (PSD2) un importante traguardo. In questo contesto, la Direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009 (EMD2) , concernente l’avvio, l’esercizio e la vigilanza prudenziale dell’attività degli istituti di moneta elettronica, è stata implementata col fine di aumentare la concorrenza nel settore dei servizi di pagamenti, ampliando il bacino dei prestatori dei servizi di pagamento e aumentando l’accessibilità degli stessi al pubblico.

La Direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l’avvio, l’esercizio e la vigilanza prudenziale dell’attività degli istituti di moneta elettronica (EMD2) ha adeguato la disciplina degli Istituti di moneta elettronica a quella degli istituti di pagamento, andando a definire un regime prudenziale omogeneo per tutti gli intermediari operanti nel settore dei pagamenti, e al tempo stesso, ha risposto alla necessità di rimuovere le barriere all’entrata del mercato dei servizi di pagamento, e nello specifico, dell’emissione di moneta elettronica.

L’estensione della disciplina degli istituti di pagamento agli Istituti di moneta elettronica ha configurato quindi la presenza di 3 diverse tipologie di prestatori di pagamento:

  • gli istituti di pagamento;
  • gli istituti di moneta elettronica;
  • le banche.

La Direttiva prevede una nuova definizione di moneta elettronica, maggiormente generalizzata e flessibile che consenta di non porre limiti, in futuro, allo sviluppo di prodotti diversi da quelli presenti al momento dell’emanazione della Direttiva.

EMI vs API: differenze tra istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento

Disparità tra i due concetti sono :

  • Emissione di denaro – La capacità di emettere moneta elettronica è la differenza fondamentale tra EMI e PI. Solo gli istituti di moneta elettronica possono emettere moneta elettronica, mentre i PI no. Allo stesso tempo, le EMI possono fornire tutti i servizi forniti dai PI (ma ciò non significa che siano autorizzati a farlo automaticamente: quest’area è rigorosamente regolamentata, quindi hanno bisogno dell’autorizzazione di un’agenzia nazionale di regolamentazione per fornire specifici tipi di pagamento Servizi

La Repubblica di Bulgaria ha una legge speciale  Payment Services and Payment Systems Act (PSPSA) – Закона за платежните услуги и платежните системи  (ЗПУПС) (Law on Payment Services and Payment Systems)  che specifica le caratteristiche dei sistemi di pagamento elettronico .

Da tenere in cosiderazione che la bassa imposta sulle società (10%) e l’appartenenza della Bulgaria all’UE rendono il paese favorevole agli investimenti e alle iniziative con le criptovalute.

Alla Moneta elettronica è dedicato il Capitolo III della legge sui servizi di pagamento e sui sistemi di pagamento Payment Services and Payment Systems Act (PSPSA)– (Закона за платежните услуги и платежните системи  (ЗПУПС)

L’articolo 34 è dedicato agli emittenti di moneta elettronica:

“Gli emittenti di moneta elettronica ai sensi della presente legge sono:
1. banche;
2. società di moneta elettronica che hanno ricevuto una licenza ai sensi della presente legge;
3. La Banca centrale europea e le banche centrali nazionali degli Stati membri quando non agiscono in qualità di autorità di politica monetaria o di organismi che esercitano funzioni di diritto pubblico.”

L’articolo 36 definisce “società di moneta elettronica una persona giuridica che ha ricevuto una licenza per l’emissione di moneta elettronica ai sensi della presente sezione”.

Articolo 77 – Condizioni per il rilascio, rifiuto al rilascio, revoca della licenza e cessazione dell’attività: ” La Banca nazionale bulgara rilascia una licenza per l’esercizio dell’attività di società di moneta elettronica, quando la sede del richiedente è nella Repubblica Bulgaria. La Banca nazionale bulgara rilascia una licenza quando il richiedente ha presentato tutte le informazioni e i documenti richiesti in conformità con i requisiti della presente legge e dei suoi regolamenti di attuazione e se, a discrezione della BNB, il richiedente soddisfa le condizioni per il rilascio di una licenza.
(2) Per le condizioni di rilascio, rifiuto di rilascio, revoca della licenza e cessazione dell’attività si applicano di conseguenza le disposizioni
(3) La Banca nazionale bulgara emette un’ordinanza sull’applicazione del presente articolo
.”

Quindi, la Bulgarian National Bank (La Banca centrale della Repubblica di Bulgaria è stata istituita e opera ai sensi della legge sulla Banca nazionale bulgara (Закона за Българската народна банка) rilascia licenze alle società per operare come istituto di pagamento, società di moneta elettronica o operatore di sistemi di pagamento ai sensi della Payment Services and Payment Systems Act (PSPSA) – (Закона за платежните услуги и платежните системи  (ЗПУПС) – Law on Payment Services and Payment Systems. I documenti necessari per il rilascio di una licenza sono determinati dall’ordinanza № 16 della Bulgarian National Bank.

Alle società di moneta elettronica è dedicato il Capitolo quattro (Artt. da 22 a 33-ter) dell’Ordinanza № 16 della BNB. La Sezione I al Rilascio di una licenza per una società di moneta elettronica.

Vedi anche sul sito della BNB: Documenti per la licenza di un istituto di pagamento e di una società di moneta elettronica e per la registrazione di un fornitore di servizi di informazione sui conti

L’art. 23, punto 2, dell’ordinanza № 16 della BNB richiede che vengano allegati alla domanda: “documenti attestanti il ​​versamento del capitale richiesto ai sensi dell’art. 38 della Legge sui servizi di pagamento e sui sistemi di pagamento (Art. 38. Al momento dell’ottenimento della licenza, la società di moneta elettronica deve disporre di capitale iniziale, comprensivo di uno o più di gli elementi di cui all’art. 26, comma 1, lettere “a” – “e” del Regolamento (UE) 575/2013, per un importo non inferiore a BGN 700.000.); per una società in via di costituzione si allega l’attestazione di una banca che i contributi monetari sono stati versati su un conto di risparmio, e per i contributi non monetari documenti di cui all’art. 72 e 73 del Codice Commerciale.”

Ai sensi del Payment Services and Payment Systems Act (PSPSA), il diritto di fornire tutti i servizi relativi alla moneta elettronica ei relativi regolamenti è concesso alle banche (centrali europee, centrali nazionali, commerciali) e alle società autorizzate. Imprenditori impegnati nel campo della PSP e della moneta elettronica, la Bulgaria offre l’opportunità di scegliere una delle forme commerciali: Società Per Azioni – Акционерно дружество (АД) o Società a Responsabilità Limitata – Дружество с ограничена отговорност (ООД).

Per ottenere un permesso di attività, i fondatori dell’impresa devono fornire un certificato attestante l’assenza di precedenti penali, documenti autenticati e apostillati:

  • copie di passaporti, altre carte d’identità;
  • una conferma dell’indirizzo: una fattura, una ricevuta per i pagamenti di utenze per un periodo non anteriore a due mesi prima della data di deposito;
  • un estratto dell’estratto conto bancario in cui il richiedente è notificato per almeno due anni.

Se è richiesta anche una licenza di pagamento, la Bulgaria è obbligata a fornire altri documenti alla Banca nazionale:

  • business plan relativo ai primi tre anni di attività;
  • una descrizione delle politiche AML e KYC, gestione del rischio;
  • modello dei contratti con i clienti;
  • una conferma della disponibilità di capitale (a partire da 100mila lev, a seconda del numero dei tipi di servizi), la dichiarazione dei proprietari sull’origine del denaro;
  • copie dei documenti di registrazione delle società;
  • una prova di esperienza professionale di registi, proprietari (con un’autobiografia), qualifiche di dirigenti chiave.

I documenti devono essere obbligatoriamente tradotti in lingua bulgara e autenticati. Diversi stati (ad esempio la Francia) hanno firmato accordi con la Repubblica, che consentono di non apporre l’apostille e di non legalizzare la documentazione. I residenti di paesi che non hanno tali accordi devono autenticare il pacchetto. Agli imprenditori, che necessitano di una licenza per la moneta elettronica, la Bulgaria chiederà di affittare un vero ufficio, non limitato a una casella di posta. I locali sono controllati da rappresentanti delle autorità di regolamentazione.

 

 

Svizzera – Autorizzazione fintech – depositi del pubblico per un importo inferiore o pari a 100 milioni di franchi o beni crittografici

Svizzera – Autorizzazione fintech – depositi del pubblico per un importo inferiore o pari a 100 milioni di franchi o beni crittografici

In Svizzerra il legislatore,  al fine di promuovere le aziende finanziarie innovative, ha creato la cosiddetta autorizzazione fintech, autorizzazione ottenibile a condizioni agevolate. L’Autorità federale svizzera di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) è responsabile del rilascio.

Il 15 giugno 2018 le Camere federali hanno emanato due nuove leggi, ovvero la legge sui servizi finanziari (LSerFi) e la legge sugli istituti finanziari (LIsFi). Quest’ultima contiene in allegato una modifica della legge dell’8 novembre 19341 sulle banche (LBCR), che, con l’articolo 1b, introduce una nuova categoria di autorizzazione. Tale disposizione consente a imprese che applicano modelli aziendali tecnofinanziari e operano al di fuori del settore d’attività principale delle banche di accettare, a determinate condizioni, depositi del pubblico fino a un massimo di 100 milioni di franchi.

Riportiamo l’art.1 b – Promozione all’innovazione della Legge federale svizzera sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche, LBCR) :

“1  Le disposizioni della presente legge si applicano per analogia alle persone che operano principalmente nel settore finanziario e:

un.
accettano a titolo professionale depositi del pubblico per un importo inferiore o pari a 100 milioni di franchi importo beni crittografici o Consiglio federale oppure si prestano definiti a tale scopo; e
b.
non investono tali depositi o beni né interessi sugli stessi. 9

2  Il Consiglio federale può adeguare l’importo di cui al capoverso 1 tenendo conto della capacità e del potenziale di innovazione della piazza finanziaria svizzera.

3  Le persone di cui al capoverso 1 devono in particolare:

un.
delimitare esattamente la sfera degli affari e prevedere una organizzazione proporzionata all’importanza degli stessi;
b.
disporre di una gestione dei rischi adeguata e di un controllo interno efficace, tali da garantire in particolare il rispetto delle norme legali e delle direttive interne dell’impresa (conformità);
c.
disponibilità di risorse finanziarie adeguate;
d.
garantire che le persone incaricate dell’amministrazione e direzione titolari di una buona reputazione e offrono la garanzia di un’attività ineccepibile.

4  Sono fatte salve le seguenti disposizioni:

un.
la presentazione dei conti delle persone di cui al capoverso 1 è retta esclusivamente dalle disposizioni del Codice delle obbligazioni 10 ;
b.
le persone di cui al capoverso 1 fanno verificare il loro conto annuale ed eventualmente il loro conto di gruppo secondo le disposizioni del Codice delle obbligazioni, di cui tuttavia non è applicabile l’articolo 727 a capoversi 2–5;
c.
le persone di cui al capoverso 1 incaricano una società di audit abilitata dall’Autorità federale di sorveglianza dei revisori conformemente all’articolo 9 a capoverso 1 o 4 bis della legge del 16 dicembre 2005 11 sui revisori di effettuare una verifica conformemente all’articolo 24 della legge del 22 giugno 2007 12 sulla vigilanza dei mercati finanziari;
d. 13
ai depositi pubblico e ai beni crittografici definiti tali dal Consiglio federale dalle persone di cui al capo disposizioni 1 non si avvicinano le disposizioni sui depositi privilegiatiart. 37 a ) e sul pagamento immediato (art. 37 b ); i depositanti ne vanno informati prima di effettuare il deposito.

5  In casi particolari FINMA dichiarare applicabili i capoversi 1–4 anche alle persone del pubblico per un importo superiore a 100 milioni di accetta, o si prestano che può franchi per tale scopo, e non investono tali depositi né professionali interessi sugli stessi, semper che la protezione dei clienti sia garantita misure particolari.

6  Se il valore della soglia di 100 milioni di franchi è superato, ciò va notificato alla FINMA entro 10 giorni; entro 90 giorni va presentata una domanda di autorizzazione secondo l’articolo 1 a . È fatto salvo il capoverso 5.

8 Introduzione dall’all. n. II 14 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2019 ( RU 2018 5247 ; FF 2015 7293 ).

9 Nuovo testo giusto il n. I 6 della LF del 25 set. 2020’adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito, in vigore dal 1° fa. 2021 ( RU 2021 33 , 399 ; FF 2020 221 ).

10 RS 220

11 RS 221.302

12 RS 956.1

13 Nuovo testo giusto il n. I 6 della LF del 25 set. 2020’adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito, in vigore dal 1° fa. 2021 ( RU 2021 33 , 399 ; FF 2020 221 )“

A seguito dell’ introduzione dell’articolo 1b nella Legge federale svizzera sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche, LBCR) il Dipartimento federale svizzero delle finanze il 30 novembre 2018 ha pubblicato Revisione dell’ordinanza sulle banche (OBCR) «Autorizzazione nell’ambito della tecnofinanza»m Spiegazioni

Conformemente all’articolo 1b capoverso 1 della Legge federale svizzera sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche, LBCR) le disposizioni della legge sulle banche e le relative disposizioni d’esecuzione si applicheranno anche alle persone di cui all’articolo 1b della Legge federale svizzera sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche, LBCR) della Legge federale svizzera sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche, LBCR). L’articolo 1 dell’Ordinanza sulle banche (OBCR) elenca gli oggetti disciplinati per le banche e quelli disciplinati per le persone di cui all’articolo 1b della Legge federale svizzera sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche, LBCR).

L’autorizzazione fintech di accettare depositi del pubblico fino alla soglia massima di cento milioni di franchi svizzeri o valori patrimoniali sui loro patrimoniali, purché i depositi del pubblico oi valori patrimoniali consentano non investiti né corrisposti stessi. Un’ulteriore condizione è che l’istituto al quale è stata rilasciata l’autorizzazione fintech (persone ai sensi dell’art. 1 b della Legge sulle banche) sia una società anonima, una società in accomandita o una società a garanzia limitata e abbia la propria sede e svolga la sua attività in Svizzera.

La FINMA è responsabile del rilascio di questa autorizzazione. Essa esamina le relative richest per accertare se l’attività che il richiedente intende richiedere di un’autorizzazione può essere svolta nell’ambito dell’autorizzazione fintech. Per agevolare la procedura di richiesta, la FINMA pubblica una guida pratica. Poi, in primis, la più ricca di autorizzazioni, che ti interessano, la possibilità di presentare la storia del progetto. Il processo di autorizzazione soggetto al versamento di un emolumento. Gli emolumenti sono disciplinati dall’Ordinanza sugli emolumenti e sulle tasse dalla FINMA.

Una volta presentata la richiesta, la FINMA comunica ai richiedenti il ​​nominativo del collaboratore o del collaboratore responsabile della procedura di autorizzazione e specifica quali informazioni e documenti aggiuntivi non devono eventualmente essere inoltrati. Durante la procedura di autorizzazione, la FINMA può esigere che i richiedenti le inoltrino un rapporto di audit per l’autorizzazione. La FINMA valuta nel singolo caso se ciò sia necessario o meno. La durata della procedura di autorizzazione dipende dalla complessità del progetto come pure dalla qualità e dalla completezza della richiesta.

Vedi : https://www.finma.ch/it/autorizzazione/fintech/fintech-bewilligung/

Quindi a partire dal 2019 è possibile richiedere la cosiddetta autorizzazione fintech. L’Autorità federale svizzera di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA è responsabile del rilascio di questa autorizzazione.

L’autorizzazione fintech consente di accettare depositi del pubblico a condizione che

  • la soglia massima sia di cento milioni di franchi:
  • non vengano investiti né siano corrisposti interessi sugli stessi:
  • l’istituto al quale è stata rilasciata l’autorizzazione fintech abbia sede ed eserciti la sua attività in Svizzera.

Per agevolare la procedura di richiesta, la FINMA ha pubblicato una guida pratica di cui di seguito riportiamo la traduzione

Linee guida per le domande di autorizzazione FinTech ai sensi dell’articolo 1b TUB

Versione del 2 agosto 2021

Scopo

Questo documento ha lo scopo di fungere da guida per la comodità dei richiedenti e per facilitare la presentazione delle domande da loro presentate. Non dà luogo ad alcuna pretesa legale. Queste linee guida evidenziano le informazioni e i documenti che un richiedente deve solitamente presentare quando presenta una domanda. Le linee guida non escludono la possibilità che il richiedente possa fornire ulteriori informazioni o che l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA possa richiedere ulteriori dettagli e documenti. Le domande devono essere presentate in una delle lingue ufficiali della Svizzera o in inglese, mentre lo statuto, i regolamenti organizzativi e qualsiasi altro documento soggetto ad approvazione devono essere presentati in una delle lingue ufficiali della Svizzera. Se la domanda è presentata da un rappresentante legale,

Le persone ai sensi dell’articolo 1b della legge sulle banche (LBCR; RS 952.0) possono accettare depositi pubblici fino a 100 milioni di franchi svizzeri o criptovalute ai sensi dell’articolo 5a dell’ordinanza sulle banche (OB; RS 952.02), ma non possono investirli o pagare interessi su di loro. La FINMA autorizza le persone ai sensi dell’articolo 1b LBVM e le vigila dopo il rilascio della licenza.

Qualsiasi modifica alla base su cui è stata concessa la licenza deve essere comunicata alla FINMA. In caso di modifiche sostanziali, prima di proseguire l’attività è necessario ottenere l’approvazione della FINMA (art. 8a OBBL).

Una persona ai sensi dell’articolo 1b LBVM non può iniziare l’attività fino a quando non è stata rilasciata una licenza dalla FINMA. Costituisce reato l’esercizio di attività soggette ad autorizzazione senza essere in possesso di tale autorizzazione (art. 44 LFINMA; RS 956 cpv. 1).

  1. Domanda di licenza

I.1Informazioni generali

Motivi per richiedere una licenza come persona ai sensi dell’articolo 1b BA e intenzione di farlo

Descrizione dell’attività e dell’organizzazione proposte, compresa l’attività commerciale proposta, l’ambito geografico e la clientela target

Estratto certificato del registro di commercio

Informazioni sui locali commerciali, sulle infrastrutture e sul personale

Informazioni sulle società del gruppo del richiedente, partecipazioni e/o altre presenze (filiali o uffici di rappresentanza)

I.2 Partecipazioni al richiedente         

Capitale sociale (struttura, allocazione, valore nominale, sottoscrizione ecc.)

Elenco di tutti i partecipanti con una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 5% (a livello di beneficiario effettivo con diritto di voto e interesse di capitale)

Grafico che mostra tutti i partecipanti direttamente o indirettamente qualificati al livello di beneficiario effettivo (comprese le informazioni sull’entità della partecipazione), suddivisi per quote di diritto di voto e capitale

Informazioni su eventuali accordi e altri modi in cui il richiedente può essere controllato o influenzato materialmente. I documenti (es. patti parasociali) devono essere presentati

I.2.1       Informazioni richieste per le persone che sono partecipanti qualificati direttamente o indirettamente

Dati anagrafici e informazioni su partecipazioni qualificate in società operanti nel settore finanziario (modulo dichiarazione di partecipazione qualificata, firmato e datato, originale)

Copia di un documento di identità in corso di validità (copia di un passaporto o documento di identità ufficiale firmato e datato dal titolare)

Dichiarazione relativa a procedimenti legali pendenti e conclusi (forma, firmata e datata)

Un CV firmato dalla persona in questione (comprensivo di formazione e istruzione superiore; elenco e descrizione delle posizioni e degli incarichi di amministratore passati e attuali, con date)

Riferimenti

Estratto di casellario giudiziario svizzero (copia originale, non più vecchio di sei mesi)

Per gli stranieri che risiedono in Svizzera da meno di cinque anni, estratto del casellario giudiziale del precedente Paese di residenza o Paese di origine (copia originale, non più vecchio di sei mesi)

Estratto del registro delle esecuzioni creditizie (copia originale, non più vecchio di sei mesi)

Dichiarazione se detengono la partecipazione in questione per conto proprio o su base fiduciaria per conto di terzi e se hanno concesso opzioni o diritti simili rispetto a tale partecipazione (modulo dichiarazione di partecipazione direttamente/indirettamente qualificata, firmato e datato, originale)

I.2.2       Informazioni richieste per le persone giuridiche che sono partecipanti qualificati direttamente o indirettamente

Dati anagrafici e informazioni su partecipazioni qualificate in società operanti nel settore finanziario (modulo dichiarazione di partecipazione qualificata, firmato e datato, originale)

Statuto

Estratto del registro di commercio o attestazione in tal senso

Descrizione delle attività aziendali, della situazione finanziaria e, se del caso, della struttura del gruppo

Dichiarazione relativa a procedimenti legali pendenti e conclusi (forma, firmata e datata)

Dichiarazione se detengono la partecipazione in questione per conto proprio o su base fiduciaria per conto di terzi e se hanno concesso opzioni o diritti simili rispetto a tale partecipazione (modulo dichiarazione di partecipazione direttamente/indirettamente qualificata, firmato e datato, originale)

I.3 Informazioni sui soggetti incaricati dell’amministrazione e della gestione dell’impresa

Informazioni sugli organi di governo:

Composizione dell’organo di governo incaricato dell’amministrazione degli affari, compresi i dettagli del presidente, del vicepresidente e dei membri di eventuali comitati

Informazioni sulla composizione, organizzazione e poteri del consiglio di amministrazione

I seguenti documenti devono essere presentati come prova che i membri del consiglio di amministrazione e l’organo di governo incaricato dell’amministrazione dell’impresa soddisfano i requisiti:

Dati personali (cognome, nome, data di nascita, nazionalità, luogo di nascita, luogo di residenza e funzione)

Copia di un documento di identità in corso di validità (copia di un passaporto o documento di identità ufficiale firmato e datato dal titolare)

Nel caso di cittadini stranieri, copia del permesso di soggiorno (firmato e datato)

Un CV firmato dalla persona in questione (comprensivo di formazione e istruzione superiore; elenco e descrizione delle posizioni e degli incarichi di amministratore passati e attuali, con date)

Copie di referenze di lavoro, diplomi e altre referenze

Estratto di casellario giudiziario svizzero (copia originale, non più vecchio di sei mesi)

Per gli stranieri che risiedono in Svizzera da meno di cinque anni, estratto del casellario giudiziale del precedente Paese di residenza o Paese di origine (copia originale, non più vecchio di sei mesi)

Estratto del registro delle esecuzioni creditizie (copia originale, non più vecchio di sei mesi) Contratto con il richiedente (firmato e datato)

Dichiarazione relativa a procedimenti legali pendenti e conclusi (forma, firmata e datata)

Dichiarazione relativa alle partecipazioni qualificate in società operanti nel settore finanziario (modulo dichiarazione delle partecipazioni qualificate, firmato e datato, in originale)

Dichiarazione relativa ad altri incarichi di amministratore (modulo, firmato e datato)

I.4 Attività imprenditoriale e organizzazione interna

Descrizione dettagliata delle attività e dei processi aziendali

Piano industriale comprensivo di budget (bilancio, conto economico) per i prossimi tre esercizi con scenari ottimistici, realistici e pessimisti

Statuto, regolamenti organizzativi, adeguati all’attività commerciale di una persona ai sensi dell’articolo 1b BA

Organigramma che mostra il personale dirigente e gli FTE per unità organizzativa

Organizzazione e regolamenti/politiche relative all’organizzazione dei rischi, alla compliance e al sistema di controllo interno (incluse le politiche LRD)

Esternalizzazione delle attività

Descrizione di come sono detenuti i depositi pubblici (separati dai fondi propri della società?)

Se pianificato: descrizione tecnica dettagliata di come verranno archiviati i criptovalute Dettagli delle informazioni per i clienti ai sensi dell’articolo 7a BO

Descrizione di eventuali conflitti di interesse e relative misure ai sensi dell’articolo 14g BO

I.5 Soddisfazione dei requisiti finanziari       

Idonea evidenza del rispetto dei requisiti patrimoniali minimi

Andamento del capitale minimo previsto in linea con il piano industriale, comprese le informazioni sulle fonti di finanziamento

I.6 Società di revisione legale 

Avviso scritto di accettazione del mandato di audit regolamentare

Questionario compilato sui servizi delle società di revisione autorizzate

I.7 Requisiti aggiuntivi per i gruppi che operano nel settore dei servizi finanziari        

Organigramma del gruppo con informazioni sulle licenze esistenti o previste concesse ai sensi del diritto dei mercati finanziari

II.Cambiamenti  

Tutte le modifiche alle questioni relative alle licenze richiedono l’autorizzazione o l’approvazione preventiva della FINMA.

In particolare necessitano di approvazione (l’elenco non è esaustivo):

Modifiche relative a documenti chiave (in particolare statuti e regolamenti organizzativi)

Modifiche relative ai titolari di partecipazioni qualificate

Cambiamenti nelle persone incaricate dell’amministrazione e della gestione dell’impresa

Modifiche relative all’organizzazione

Se previsto: modifiche all’assetto tecnico per quanto riguarda lo stoccaggio di criptovalute

Modifiche relative alla normativa interna di governo societario Modifiche relative all’attività e alle attività non core

Modifiche relative all’esternalizzazione dei servizi core

Le linee guida della FINMA per le startup ICO in Svizzera

Le nuove linee guida della FINMA per le startup ICO in Svizzera

Il futuro dell’offerta pubblica iniziale di monete digitali in Svizzera dopo l’emanazione delle nuove linee guida FINMA

Nelle sue prime Linee guida 04/2017, pubblicate il 29 settembre 2017 (Trattamento secondo il diritto in materia di vigilanza delle initial coin offering), l’Autorità federale svizzera di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) ha espresso la sua posizione sulle Initial Coin Offering (ICO) ed ha evidenziato i casi in cui questi progetti potrebbero rientrare nell’ambito di applicazione delle leggi che regolano i mercati finanziari in Svizzera.  A seguito delle azioni esecutive contro i rivenditori non autorizzati di criptovalute contraffatte “E-Coin” nel settembre 2017, il 16 febbraio 2018 la FINMA ha pubblicato  le sue nuove linee guida sull’offerta pubblica iniziale di monete digitali in Svizzera (Guida pratica per il trattamento delle richieste inerenti all’assoggettamento in riferimento alle initial coin offering (ICO)). Con queste nuove linee guida, la FINMA intende non abrogare ma integrare le precedenti linee guida FINMA 04/2017.

Riportiamo il Comunicato stampa FINMA del 16 febbraio 2018

“La FINMA pubblica una guida pratica sulle ICO

Nelle guida pratica pubblicata in data odierna, l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) esplica in che modo gestirà le richieste di assoggettamento relative alle initial coin offering sulla base del diritto dei mercati finanziari vigente. Nel documento, la FINMA definisce le informazioni minime necessarie per il trattamento di tali richieste e i principi in base ai quali fornirà una risposta. In questo modo, la FINMA crea trasparenza per i partecipanti al mercato interessati.

Alla luce di un significativo aumento delle cosiddette initial coin offering (ICO) effettuate o pianificate in Svizzera, la FINMA ha dovuto e deve tuttora trattare un grande numero di richieste inerenti all’assoggettamento. Con le ICO è possibile raccogliere, in forma digitale, capitale per scopi imprenditoriali sulla base della tecnologia blockchain. Con la guida pratica pubblicata in data odierna, la FINMA rende note, a integrazione della Comunicazione FINMA sulla vigilanza 04/2017, le modalità di trattamento delle richieste inerenti all’assoggettamento degli organizzatori ICO a fronte di una situazione giuridica che necessita di essere interpretata. A fronte del particolare dinamismo del mercato e della forte domanda in questo ambito, la FINMA ritiene rilevante e opportuno fare trasparenza sulle procedure da lei seguite.

È decisivo considerare il singolo caso

Non tutte le ICO sottostanno al diritto dei mercati finanziari e a un obbligo di assoggettamento – questo perché le ICO sono molto diverse fra loro dal punto di vista della struttura. Pertanto, occorre sempre prendere in considerazione le circostanze del singolo caso. Come esposto nella Comunicazione FINMA sulla vigilanza 04/2017, esistono diversi punti di contatto tra le ICO e il diritto generale dei mercati finanziari in vigore, mentre al momento non esistono requisiti di regolamentazione specifici per le ICO. A oggi non esiste nemmeno una giurisprudenza pertinente né una dottrina giuridica univoca in materia.

I principi della FINMA si concentrano sulla funzionalità e la trasmissibilità dei token

Nella sua valutazione prudenziale delle ICO, la FINMA segue un approccio concentrato sulla funzione economica e sulla finalità dei token, ovvero le unità basate sulla blockchain, emessi dall’organizzatore ICO. In tale contesto sono fondamentali la classificazione dei token e la questione della negoziabilità o trasmissibilità dei token fin dall’inizio dell’ICO. Al momento non esiste una classificazione generalmente riconosciuta dei token, né in Svizzera, né all’estero. A livello funzionale, la FINMA distingue tre tipologie, sebbene possano esistere anche forme miste.

  • I token di pagamento sono paragonabili a semplici «criptovalute», senza essere collegati ad altre funzionalità o progetti. In alcuni casi, i token possono sviluppare la funzionalità e il riconoscimento come mezzi di pagamento solo con il passare del tempo.
  • I token di utilizzo sono token finalizzati a fornire l’accesso a un’utilizzazione o a un servizio digitale.
  • I token d’investimento rappresentano valori patrimoniali, come quote di valori reali, aziende, ricavi o il diritto ai dividendi o al pagamento di interessi. Il token deve dunque essere valutato, in relazione alla sua funzione economica, come un’azione, un’obbligazione o uno strumento finanziario derivato.

Le norme in materia di riciclaggio di denaro e commercio di valori mobiliari rivestono un’importanza centrale

Nella sua analisi, la FINMA ha constatato come i punti di contatto più frequenti tra le ICO e le leggi sui mercati finanziari siano concentrate nell’ambito della lotta al riciclaggio di denaro e del commercio di valori mobiliari. Utilizzi che richiederebbero un assoggettamento alla Legge sulle banche o alla Legge sugli investimenti collettivi non sono tipici.

La Legge sul riciclaggio di denaro prevede alcuni obblighi per gli intermediari finanziari, come quello relativo all’accertamento dell’avente economicamente diritto. Questa legge ha come scopo la tutela del sistema finanziario dal riciclaggio di denaro e dal finanziamento del terrorismo. In un sistema organizzato a livello decentrato sulla base di una blockchain, in cui i valori patrimoniali sono trasferibili in modo anonimo, i rischi legati al riciclaggio del denaro sono particolarmente elevati.

Le norme relative al commercio di valori mobiliari hanno il compito di garantire che i partecipanti al mercato possano prendere le proprie decisioni su investimenti quali azioni o obbligazioni sulla base di informazioni minime affidabili. Un ulteriore obiettivo è pervenire a uno svolgimento equo e affidabile della compravendita con una formazione efficiente dei prezzi.

Sulla base dei già citati criteri di funzionalità e trasmissibilità, la FINMA è giunta alla seguente valutazione prudenziale delle ICO (cfr. anche grafico contenuto nella guida pratica, pagina 7):

  • ICO di pagamento: per le ICO i cui token svolgono la funzione di mezzi di pagamento e sono già trasmissibili, la FINMA considera come assodato un assoggettamento alle disposizioni in materia di riciclaggio del denaro. Tuttavia, la FINMA non tratterà tali token come valori mobiliari.
  • ICO di utilizzo: i token di utilizzo non sono classificabili come valori mobiliari nei casi in cui il token conferisce esclusivamente un diritto di accesso a un’utilizzazione o a un servizio digitale e il token di utilizzo è impiegabile in tal senso al momento dell’emissione. Tutti i casi in cui sussiste solo o anche la funzione economica di investimento sono trattati dalla FINMA come valori mobiliari (come token d’investimento).
  • ICO d’investimento: la FINMA considera i token d’investimento come valori mobiliari con le relative conseguenze sul piano del diritto dei mercati finanziari nella prospettiva della negoziazione. Generalmente, per le ICO tale considerazione include anche gli obblighi corrispondenti previsti dal Codice dalle obbligazioni (ad es. obbligo di pubblicazione di un prospetto).

Le ICO possono anche costituire forme miste di queste categorie. Ad esempio, un assoggettamento alla Legge sul riciclaggio di denaro può sussistere anche se un token di utilizzo è o sarà ampiamente utilizzabile come mezzo di pagamento.

Potenziale innovativo dalla tecnologia blockchain

Dopo un ulteriore approfondimento della sua prassi di vigilanza in casi concreti, la FINMA si riserva di pubblicare in una circolare l’interpretazione della legislazione vigente sui mercati finanziari in relazione alle ICO.

La FINMA riconosce il potenziale innovativo della tecnologia blockchain: per questo motivo, offre supporto e partecipa al gruppo di lavoro dedicato alla tecnologia blockchain e alle ICO della Confederazione in relazione a questo tema. La chiarezza in merito alle condizioni quadro sul profilo del diritto civile costituirà uno dei presupposti decisivi per l’affermazione durevole ed efficace di questa tecnologia in Svizzera.

Mark Branson, Direttore della FINMA, si esprime così in merito: «La tecnologia blockchain offre un potenziale innovativo che va ben oltre i mercati finanziari. Tuttavia, i progetti basati sulla tecnologia blockchain che funzionano in modo analogo alle attività soggette all’obbligo di autorizzazione non devono sottrarsi a un quadro regolatorio di comprovata efficacia. L’approccio equilibrato con cui trattiamo le richieste e i progetti ICO permette agli innovatori seri di trovare la loro dimensione nel panorama regolatorio e di lanciare i loro progetti nel rispetto delle leggi attuali, proteggendo così gli investitori e l’integrità della piazza finanziaria.

Indicazioni per gli investitori

La FINMA ha già richiamato più volte l’attenzione sui rischi legati alle ICO per gli investitori. Generalmente, i token acquistati nel quadro di un’ICO sono esposti a un’elevata volatilità dei prezzi. In considerazione dello stadio iniziale di molte ICO, sussistono numerose incertezze in relazione ai progetti ICO da finanziare e attuare. Inoltre, in base al diritto vigente, non c’è chiarezza sull’applicabilità e trasmissibilità secondo il diritto civile dei diritti che potrebbero essere legati ai token o prospettati in relazione a essi.

Proseguono gli accertamenti nell’ambito delle ICO

Come comunicato nel settembre 2017, la FINMA effettua accertamenti in diversi casi di ICO. Qualora la FINMA abbia il sospetto di una violazione del diritto prudenziale da parte di modelli commerciali ICO, di una loro elusione delle leggi in materia di vigilanza o addirittura di una loro istituzione per finalità fraudolente, avvierà un procedimento di enforcement.”

Introduzione di un nuovo requisito: indagine ufficiale  FINMA sulla prevista offerta pubblica iniziale di monete digitali

Nella Guida pratica per il trattamento delle richieste inerenti all’assoggettamento in riferimento alle initial coin offering (ICO) Edizione del 16 febbraio 2018, la FINMA  ha esplicitamente affermato la sua posizione secondo cui  fornirà un parere scritto solo sui progetti di offerta pubblica iniziale di monete digitali che non sono ancora iniziati.

L’Autorità federale svizzera di vigilanza sui mercati finanziari ha chiarito che i progetti esistenti saranno valutati solo ed esclusivamente nell’ambito di indagini su attività finanziarie non autorizzate. La FINMA baserà la sua valutazione solo sulla base delle norme della legislazione finanziaria del paese, poiché la conformità del progetto alle disposizioni legali di diritto civile e fiscale rimarrà al di fuori delle sue competenze. Pertanto, prima del lancio di un PPP in Svizzera, Gli organizzatori del progetto dovrebbero rivolgere una richiesta formale alla FINMA per un parere sul rispetto della normativa finanziaria, fornendo le informazioni necessarie (informazioni sul progetto stesso, sull’azienda e sui suoi fondatori, sulla progettazione e sullo scopo economico dei token e sul potenziale commercio secondario con essi, ecc. .n). Secondo le linee guida della FINMA sulla riscossione delle commissioni, l’autorità finanziaria addebita una commissione (a seconda della complessità della struttura PPM o del tipo di token – una media compresa tra 10.000 e 15.000 franchi svizzeri) per fornire un parere formale.

Solo dopo aver ricevuto il parere, gli organizzatori del progetto possono avviare l’offerta iniziale di monete digitali.

La FINMA continua a valutare individualmente ogni offerta iniziale di monete digitali in base allo scopo economico dei token.

Al momento in Svizzera non esistono normative o giurisprudenza specifiche che disciplinino i progetti per l’offerta iniziale di monete digitali.
Nella Guida pratica per il trattamento delle richieste inerenti all’assoggettamento in riferimento alle initial coin offering (ICO) Edizione del 16 febbraio 2018, la FINMA ha chiarito che valuterà caso per caso ogni offerta iniziale di monete digitali, basandosi sulla finalità economica dei token. Tale norma sarà applicata soprattutto nei casi in cui vi siano sospetti di tentativi di aggiramento della normativa sui mercati finanziari da parte degli organizzatori del progetto per l’offerta pubblica iniziale di monete digitali.

Categorie di token: categorizzazione in base alla funzione economica e alla capacità di trasferire i token

Nella Guida pratica per il trattamento delle richieste inerenti all’assoggettamento in riferimento alle initial coin offering (ICO) Edizione del 16 febbraio 2018, la FINMA ha esplicitamente sottolineato che valuterà caso per caso ogni offerta iniziale di monete digitali, concentrandosi sulla funzione principale dei token, nonché sul fatto che questi ultimi siano già negoziabili o trasferibili.

Nella Guida pratica per il trattamento delle richieste inerenti all’assoggettamento in riferimento alle initial coin offering (ICO) Edizione del 16 febbraio 2018,  l’Autorità federale svizzera di vigilanza sui mercati finanziari classifica i token nei seguenti gruppi:

  1. I token di pagamento sono sinonimo di criptovalute e non hanno altre funzioni in relazione allo sviluppo del progetto. Questo tipo di token viene utilizzato come mezzo di pagamento per l’acquisizione di beni e servizi ora o in futuro e non dà luogo a pretese nei confronti del loro emittente.
    Conseguenze legali
    Nelle sue linee guida, la FINMA non ha menzionato che le criptovalute si qualificano come un sistema di pagamento ai sensi dell’articolo 81 ( Capitolo 6: Sistemi di pagamento – Art. 81 Definizione” Per sistema di pagamento s’intende un’istituzione che effettua in base a regole e procedure uniformi la compensazione e il regolamento di obbligazioni di pagamento.”) della legge svizzera sulle infrastrutture dei mercati finanziari (LinFi). Pertanto, l’emissione di token di pagamento non richiede l’acquisizione di una licenza per il sistema di pagamento in valuta. Tuttavia, secondo le disposizioni dell’Anti-Money Laundering Act (AMLA), l’emissione di token di pagamento è l’emissione di mezzi di pagamento, in quanto i token possono essere tecnicamente trasferiti all’interno dell’infrastruttura blockchain. Pertanto, la FINMA richiederà il rispetto della normativa antiriciclaggio se i token sono trasferibili al momento dell’emissione. La FINMA ha dichiarato che non considererà i token di pagamento come titoli. Inoltre, come menzionato nel nostro precedente articolo sull’argomento, lo scambio di criptovalute con denaro fiat o altre criptovalute rientra nell’ambito dell’articolo 2  della Legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD) . Le disposizioni della LRD si applicano alla fornitura di servizi di trasferimento di token se il fornitore di servizi (provider del portafoglio del fiduciario) mantiene la chiave privata.
  2. I token di utilità sono progettati per fornire l’accesso digitale a un’applicazione o servizio sulla piattaforma. Finché questi token non hanno scopo di investimento, la FINMA non li tratterà come titoli. Pertanto, i token di pura utilità che possono essere utilizzati al momento dell’emissione non saranno classificati dalla FINMA come titoli. Tuttavia, se il token utile contiene anche una funzione di investimento, la FINMA lo tratterà come un titolo con tutte le conseguenze che ne conseguono.
    Conseguenze legali
    La maggior parte dei progetti per l’offerta iniziale di monete virtuali è iniziata con l’idea di raccogliere fondi per lo sviluppo di una piattaforma. Ciò significa che la piattaforma non è ancora disponibile al momento dell’emissione dei token. In questo caso, secondo le ultime linee guida FINMA, durante l’emissione di utility token, la FINMA molto probabilmente li qualificherà come titoli e non come utility token. Non è ancora chiaro se la FINMA richieda una piattaforma già consolidata e consolidata o una versione beta della piattaforma per qualificare i token come token utili. La qualificazione di un utility token come garanzia comporterà l’obbligo per gli organizzatori del progetto di prospetto secondo il Codice delle obbligazioni svizzero (CO).
  3. Gli asset token sono risorse, come partecipazioni a rischi fisici reali, società, flussi di entrate, diritti a dividendi o pagamenti di interessi. In termini di funzione economica, questo tipo di token è simile ad azioni, obbligazioni o derivati. Anche i token destinati al trading di risorse fisiche nella blockchain rientrano in questa categoria di token. La FINMA ha dichiarato esplicitamente che tratterà gli asset token come titoli. Conseguenze legali
    L’emissione di token simili ad azioni o obbligazioni può comportare requisiti di prospetto ai sensi del Codice delle obbligazioni svizzero. Inoltre, gli emittenti possono rientrare nel campo di applicazione del regolamento sui valori mobiliari svizzero.
  4. Token ibridi sono sia asset token che utility token, che possono anche essere classificati come token di pagamento. In tal caso, i requisiti saranno cumulativi, vale a dire che si applicheranno le norme di legge che regolano sia i titoli che quelli sui mezzi di pagamento.
    Classificazione dei token come titoli

    Finora, in Svizzera non c’era una posizione chiara su quali tipi di token si qualificherebbero come titoli. Molti supportano l’idea che, affinché un token possa essere qualificato come titolo, deve includere un diritto o una pretesa nei confronti dell’emittente del token. Nella Guida pratica per il trattamento delle richieste inerenti all’assoggettamento in riferimento alle initial coin offering (ICO) Edizione del 16 febbraio 2018, la FINMA ha chiarito che nel determinare se i token si qualificano come titoli, sarà guidata dalla definizione di titoli nella legge sulle infrastrutture dei mercati finanziari (Legge sulle infrastrutture dei mercati finanziari). Secondo l’art. 2 lettera B della legge svizzera sulle infrastrutture dei mercati finanziari (LinFi), la definizione di titoli comprende i titoli disponibili (Wertpapier) o dematerializzati (Wertrechte), nonché i derivati ​​e i titoli intermediari standardizzati e idonei alla negoziazione di massa, e che sono offerti nell’ambito di un’offerta pubblica in una struttura e denominazione standardizzate o sono forniti a più di 20 clienti (a meno che non siano specificamente progettati per i singoli appaltatori). Questa eccezione significa che c’è ancora la possibilità di emettere asset token senza una licenza a un trader di valori mobiliari in caso di un evento generatore di token privato a un numero limitato di investitori, piuttosto che all’interno dell’offerta pubblica in una struttura e denominazione standardizzate e non più di 20 controparti.
    La FINMA ha chiarito che considererà gli asset token come titoli, soprattutto quando si tratta di titoli dematerializzati o derivati, standardizzati e adatti al commercio di massa. Secondo l’art. 973c del Codice delle obbligazioni svizzero (CO), i titoli dematerializzati sono diritti emessi o costituiti in gran numero su una base giuridica comune e generalmente identici. La FINMA rileva inoltre che eventuali crediti nell’ambito di prefinanziamenti e prevendite possono essere considerati come garanzie.
    In ogni caso, il prerequisito per la qualificazione come security è che i token siano standardizzati e idonei al mass trading.Le conseguenze legali del trattamento dei token come valori mobiliari sono che i token rientreranno nell’ambito della Legge federale sulle borse e il commercio di valori mobiliari
    (Legge sulle borse, LBVM). Ciò solleva la questione se l’organizzatore di un’offerta pubblica iniziale di monete digitali abbia bisogno di una licenza per essere un commerciante di valori mobiliari (articolo 10, paragrafo 1 e articolo 2, lettera e della Legge federale sulle borse e il commercio di valori mobiliari (Legge sulle borse, LBVM). Ciò solleva la questione se l’organizzatore di un’offerta pubblica iniziale.
    Secondo l’art. 2 lett. d della Legge sulle borse (LBVM) per commerciante di valori mobiliari si intende qualsiasi persona fisica, giuridica o società di persone che acquista e vende titoli sul mercato secondario a titolo professionale o per proprio conto con l’intenzione di rivenderli entro un breve periodo o a spese di terze parti, offrendo pubblicamente titoli al pubblico sul mercato primario o creando derivati ​​e offrendoli al pubblico in generale. Secondo l’art. 10, par. 1 della Legge sulle borse (LBVM) , per svolgere questo tipo di attività è necessaria un’autorizzazione della FINMA.
    Secondo la Guida pratica per il trattamento delle richieste inerenti all’assoggettamento in riferimento alle initial coin offering (ICO) Edizione del 16 febbraio 2018 della FINMA, i titoli dematerializzati che sono stati emessi in modo indipendente, così come l’offerta pubblica di titoli a terzi, continuano a non essere regolamentati.
    Tuttavia, la creazione e l’emissione di derivati ​​al pubblico in generale sul mercato primario possono essere soggette a requisiti di licenza per un commerciante di valori mobiliari. Inoltre, l’accettazione e l’offerta a terzi di token che rappresentano titoli quotati in borsa sul mercato primario richiederà una licenza come commerciante di valori mobiliari se effettuata su scala professionale. Inoltre, i commercianti di token professionisti nel mercato secondario dovranno probabilmente ottenere una licenza di commerciante di valori mobiliari.
    Come accennato in precedenza, quando i token sono classificati come azioni e titoli di debito (token assimilabili ad azioni o obbligazioni), gli organizzatori del progetto devono predisporre un prospetto ai sensi dell’art. 652a e 1156 Codice delle obbligazioni svizzero (CO). Il mancato rispetto dei requisiti per la redazione di un prospetto comporterà la responsabilità dell’emittente e di tutte le altre terze parti correlate.La legge sulle banche non è più la minaccia maggiore

    Nelle sue ultime linee guida, la FINMA afferma esplicitamente che la Legge sul riciclaggio di denaro (LRD) e la Legge sulle borse (LBVM) sono le più rilevanti nella regolamentazione legale dell’offerta iniziale di monete virtuali .  La FINMA ha aggiunto che la legge sulle banche e la legge sugli investimenti collettivi di solito non si applicano a questo tipo di progetti.
    Il rischio di riciclaggio di denaro è molto alto in un sistema decentralizzato basato su blockchain, dove i token possono essere trasferiti in modo anonimo e senza il coinvolgimento di intermediari regolamentati. In Svizzera, il regime antiriciclaggio deriva dalle seguenti legislazioni: la Legge sul riciclaggio di denaro (LRD) , l’ordinanza sul riciclaggio di denaro e l’ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro. Le disposizioni della Legge sul riciclaggio di denaro (LRD) si applicano agli intermediari finanziari e mirano a garantire che la due diligence sia svolta nel corso delle operazioni finanziarie. La legge sul riciclaggio di denaro impone diversi requisiti per la due diligence (identificazione del beneficiario, obbligo di aderire a un organismo di autoregolamentazione o trasferimento alla vigilanza diretta della FINMA).
    In conclusione, la FINMA ha espresso il parere che la legge bancaria di solito non si applica ai token, poiché il più delle volte non impongono un obbligo di pagamento all’emittente. La FINMA ha inoltre chiarito che le disposizioni della Legge sugli investimenti collettivi si applicano solo nei casi in cui i fondi adottati nell’ambito di un PPM saranno gestiti da terzi.

    Conclusione

    Prima del lancio di un progetto per l’offerta pubblica iniziale di monete digitali in Svizzera, i suoi organizzatori dovrebbero valutare attentamente se i token che intendono emettere rientrino nella definizione di valori mobiliari ai sensi del legislatore svizzero. Gli organizzatori devono anche prestare molta attenzione quando la piattaforma non esiste ancora al momento dell’emissione dei token. Come accennato, in questo caso, anche al momento dell’emissione di utility token, la FINMA potrebbe qualificarli come titoli fino alla creazione della piattaforma.
    Queste nuove linee guida non dovrebbero porre fine all’offerta pubblica iniziale di monete digitali in Svizzera, poiché la FINMA si riserva espressamente il diritto di emanare linee guida aggiuntive una volta che il legislatore svizzero avrà apportato le modifiche necessarie alla legislazione sui mercati finanziari.

Il regolamento (UE) 2020/1503 sui fornitori europei di servizi di finanziamento collettivo copre l’offerta iniziale di criptovalute? Piano giuridico comparato e legislazione bulgara

Il regolamento (UE) 2020/1503 sui fornitori europei di servizi di finanziamento collettivo copre l’offerta iniziale di criptovalute? Piano giuridico comparato e legislazione bulgara

Il punto n.15 delle considerazioni preliminari (1) al Regolamento UE n. 2020/1503 del 7 ottobre 2020 (c.d. “Regulation on European Crowdfunding Service Providers for Business” , “European Crowdfunding Service Providers Regulation” (ESCPR) o “Regolamento ECSP”) sui fornitori europei di finanziamento collettivo sembra escludere i token crittografici dal suo campo di applicazione, Le loro tecnologie  e caratteristiche differiscono significativamente dai servizi di finanziamento collettivo previsti dal Regolamento ECSP. Tuttavia, una tale conclusione sarebbe affrettata: non tutti i token crittografici rimangono al di fuori dell’ambito del regolamento.

La versione inglese della normativa utilizza il termine Initial Coin Offering o ICO (2). Il modo in cui un’offerta di monete può essere strutturata varia sia tecnicamente, funzionalmente e come modello di business. Il denominatore comune è che i token (monete virtuali) vengono emessi utilizzando la tecnologia blockchain.

A seconda del modello di business e della funzione, i token possono essere di tre tipi:

token di utilità;

token di sicurezza;

criptovalute.

Token di utilità

Nella maggior parte dei casi, le ICO sono l’offerta di token utili in cambio di determinati prodotti o servizi forniti dai creatori di un progetto di start-up. Tali ICO sono progettati per raccogliere fondi in un ambiente non regolamentato. La maggior parte dei fondatori e dei progetti afferma di distribuire token utente per accedere alle proprie applicazioni decentralizzate (DApp) o alle proprie piattaforme. La logica di base qui è che lo scopo della loro moneta è usare, non speculare. Non vi è alcuna barriera all’ingresso sia per gli acquirenti che per i venditori. Gli ICO di successo spesso richiedono solo una campagna digitale ben eseguita e alcuni ICO consentono la partecipazione anonima.

Tali caratteristiche offrono l’opportunità di speculazioni e frodi finanziarie. Ecco perché nel 2017 la US Securities and Exchange Commission (SEC) ha iniziato a sanzionare le offerte di token, che dal punto di vista funzionale e commerciale rappresentano una fornitura non regolamentata di titoli. Ad oggi, il regolatore statunitense utilizza il cosiddetto Il “test di Howey” per determinare se una transazione può essere classificata come “contratto di investimento” e quindi rientra nell’ambito del Securities Act del 1933 e del Securities Exchange Act del 1934. Secondo il test di Howey, esiste un contratto di investimento , se c’è un “investimento di denaro in una joint venture con una ragionevole aspettativa che i profitti saranno derivati ​​dagli sforzi di altri”. La SEC non esita ad applicare la sua legislazione extraterritorialmente alle criptovalute.

L’attività delle autorità di regolamentazione statunitensi ha portato a un cambiamento negli atteggiamenti commerciali nei confronti delle criptovalute in tutto il mondo. Innanzitutto, altre giurisdizioni hanno adottato regolamenti che riflettono le specifiche della tecnologia blockchain e dei token crittografici come opportunità di investimento. I prossimi sono le cosiddette Security token offering (STO) – offerte di token di sicurezza, che già operano in un ambiente regolamentato e riflettono i principi di base dei mercati finanziari – protezione e divulgazione degli investitori. Le Security token offering sono la prossima generazione di Initial Coin Offering . Le offerte di token di sicurezza differiscono nella loro procedura dal predecessore, poiché i passaggi ricordano l’offerta tradizionale di titoli – ad es. con l’obbligo di redigere un prospetto. Gli stessi marcatori di sicurezza hanno parametri tecnici avanzati per l’immissione di informazioni sulle disposizioni di legge. NElle STO, gli investitori acquisiscono asset tokenizzati che derivano il loro valore da qualcos’altro, ad es. da azioni, fondi REIT (REAL ESTATE INVESTMENT TRUST, in italia società immobiliare quotata (SIIQ)), obbligazioni.

Quali token sono coperti dal regolamento (UE) 2020/1503?

Il Regolamento UE n. 2020/1503 si applica in linea di principio ai servizi di finanziamento collettivo. La definizione di crowdfunding è: “l’intermediazione in cui un fornitore di servizi di finanza collettiva, senza assumersi il proprio rischio, serve una piattaforma digitale pubblicamente disponibile al fine di connettere o facilitare la connessione di potenziali investitori o finanziatori con le aziende in cerca di finanziamento. Tale finanziamento può assumere la forma di prestiti o acquisizioni di valori mobiliari.’ .

I token di utilità non rientrano nel concetto di prestito, in quanto il proprietario del progetto non ha l’obbligo incondizionato di rimborsare tale importo all’investitore, insieme agli interessi maturati, ma solo di fornire l’accesso a beni/servizi. Secondo una decisione dell’Autorità federale di vigilanza finanziaria (BaFin), è generalmente possibile progettare tutti i tipi di titoli sotto forma di token di sicurezza.

Piano giuridico comparato e legislazione bulgara

La legge statunitense consente alle criptovalute di essere offerte attraverso campagne di crowdfunding. È necessario condurre un’offerta attraverso un’apposita piattaforma di crowdfunding (registrata dalla US Securities and Exchange Commission (SEC) e dalla Financial Industry Regulatory Authority ( FINRA )). L’importo massimo dell’investimento è limitato. Solo le società registrate negli Stati Uniti possono presentare domanda per l’OMC attraverso piattaforme di crowdfunding. Gli investitori dovrebbero essere solo cittadini statunitensi.

Se prendiamo in considerazione la legislazione tedesca su cui si basa il nostro diritto commerciale, quando si offrono token per titoli (OMC) (3) viene pubblicato un prospetto ai sensi del Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 relativo al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato (Regolamento Prospetto). Esiste anche un regime speciale ai sensi del German Securities Prospectuses Act – preparazione di un foglio informativo per i titoli – per offerte locali per non più di 8 mil. euro. Questi obblighi vengono ora integrati quando si tratta di token di sicurezza distribuiti tramite piattaforme di finanziamento collettivo.

Si dovrebbe concludere che le disposizioni del Regolamento UE n. 2020/1503 saranno applicabili alla fornitura di token di sicurezza tramite fornitori di servizi di crowdfunding.

In Bulgaria, in sede di offerta di security token attraverso campagne di crowdfunding, deve essere presa in considerazione la prossima modifica della legge sull’offerta pubblica di titoli ( Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК))  in vista del Regolamento UE n. 2020/1503, come l’esenzione dall’obbligo di pubblicazione di un prospetto con soglia fino a 5.000.000 di euro.

Vedi: IL REGIME BULGARO SUL CROWDFUNDING NELLA FASE DI DISCUSSIONE PUBBLICA

(1)

(15)

Sebbene le offerte iniziali di moneta abbiano il potenziale di finanziare le PMI, e le start-up e scale-up innovative, e possano accelerare il trasferimento di tecnologia, le loro caratteristiche differiscono considerevolmente dai servizi di crowdfunding disciplinati a norma del presente regolamento.

(2)

(15)

Whilst initial coin offerings have the potential to fund SMEs, innovative start-ups and scale-ups, and can accelerate technology transfer, their characteristics differ considerably from crowdfunding services regulated under this Regulation.

(3) La nascita delle ICO Anche se le offerte iniziali di valuta hanno raggiunto il massimo utilizzo nel 2017 e continuano ad essere ampliamente utilizzate anche nel 2018, esistono già dal 2013. La nomina di ideatore della token sale è stata attribuita a J.R. Willett, un ingegnere di Seattle che all’inizio del 2012 pubblicò un paper intitolato “The second Bitcoin White paper2” nel quale sosteneva che il protocollo usato per bitcoin poteva avere grande potenziale e che poteva essere utilizzato anche per una nuova operazione, appunto l’Initial Coin Offering. Questa idea venne poi messa in pratica concretamente nel luglio del 2013, attraverso il lancio del token digitale chiamato Mastercoin (MSC). Gli utenti sostenitori potevano acquistare MSC pagando in bitcoin all’indirizzo Mastercoin Exodus: in quel momento 1 BTC equivaleva a 100 MSC. Per incentivare i soggetti ad acquistare prima degli altri veniva offerto il 10% in più per ogni settimana di possesso del token, calcolata da quando il soggetto aveva acquistato il token fino alla fine del periodo di raccolta di denaro. In tutto furono raccolti 5.120 BTC, all’epoca equivalenti a circa 500mila dollari. Il progetto aveva come obiettivo quello di finanziare lo sviluppo dell’idea dell’ingegnere, nonché l’erogazione di incentivi per i progetti sviluppati nell’ecosistema di Mastercoin; l’idea era quella di far aumentare il valore del token in modo tale che gli investitori potessero ottenere un guadagno. Questo token è oggi riconosciuto sotto il nome di omni (OMC)

Direttiva AIFM (Alternative Investment Fund Managers) Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’ 8 giugno 2011 , sui gestori di fondi di investimento alternativi

Direttiva AIFM (Alternative Investment Fund Managers) Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’ 8 giugno 2011 , sui gestori di fondi di investimento alternativi

La Direttiva AIFM (Alternative Investment Fund Managers) Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’ 8 giugno 2011 , sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 ha lo scopo di creare un quadro regolamentare e di vigilanza armonizzato ed efficace per i gestori dei cosiddetti FIA (Fondi di Investimento Alternativi), qualsiasi fondo europeo o estero che non sia un OICVM (Organismo di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari)) a livello europeo.

La Direttiva AIFM (Alternative Investment Fund Managers)  intende fornire criteri regolamentari solidi e armonizzati per tutti i gestori FIA (cosiddetti GEFIA (1))  nel campo d’applicazione della direttiva e migliorare la trasparenza delle attività dei GEFIA e dei FIA da loro gestiti nei confronti degli investitori e delle pubbliche autorità.

La Direttiva AIFM (Alternative Investment Fund Managers):

  • si applica ai gestori di fondi di investimento che gestiscono e/o commercializzano fondi di investimento alternativi (“FIA“),  fondi di investimento diversi dai fondi UCITS (undertakings for the collective investment in transferable securities (in italiano OICVM, ossia organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari)), nell’Unione Europea.  Tra i soggetti a cui si applicano le previsioni della Direttiva AIFM rientrano i gestori;
    • di fondi immobiliari;
    • di fondi di private equity; di fondi di venture capital;
    • di fondi infrastrutturali;
    • di fondi speculativi;
  • disciplina solo i gestori di fondi di investimento alternativi (“GEFIA“) lasciando invece alla regolamentazione nazionale di ciascuno stato membro dell’Unione Europea (“Stato Membro“) tanto la disciplina dei FIA quanto la disciplina in materia di vigilanza dei gestori;
  •  fissa regole comuni in materia di:
    • autorizzazione;
    • funzionamento;
    • trasparenza.

La Commissione Europea ha emanato il Regolamento delegato (UE) n. 231/2013  del 19 dicembre 2012 , che integra la direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (Direttiva AIFM (Alternative Investment Fund Managers) per quanto riguarda deroghe, condizioni generali di esercizio, depositari, leva finanziaria, trasparenza e sorveglianza (Regolamento AIFM) destinato a dare attuazione ad alcune previsioni della Direttiva AIFM.

In data 22 ottobre 2020 la Commissione europea ha posto in pubblica consultazione il documento intitolato “Public consultation on the review of the Alternative Investment Fund Managers Directive (AIFMD)”.

La revisione della Direttiva AIFM (Alternative Investment Fund Managers) punta a rafforzare il mercato dei FIA e al contempo a tutelare gli investitori e a garantire la stabilità del sistema finanziario. La Commissione, pertanto, si rivolge a tutti i portatori di interesse, tra cui gestori di fondi, imprese di investimento, distributori di FIA, investitori e relative associazioni di tutela,  e tiene in considerazione anche la tutela degli investitori secondo la Direttiva MiFID II (Direttiva 204/65/UE).

Infatti, tra i principali punti su cui si concentra la consultazione si evidenziano:

– il miglioramento dell’utilità del passaporto AIFM e la competitività complessiva dei FIA europei;

– l’ambito di applicazione della licenza di GEFIA e la sua potenziale estensione ai GEFIA più piccoli;

– la protezione degli investitori, tenendo conto delle differenze tra investitori al dettaglio e investitori professionali;

– obblighi di informazione e requisiti specifici che potrebbero essere aggiunti, modificati o rimossi;

– la parità di condizioni, con particolare riferimento al trattamento equo dei FIA non UE, garantendo agli investitori una scelta più ampia e, al contempo, assicurando che i GEFIA UE non siano esposti a concorrenza sleale o siano comunque svantaggiati;

– i modelli di reporting di vigilanza forniti dal GEFIA, con particolare attenzione all’aumento delle attività dei FIA nel mercato del credito;

– le norme relative agli investimenti in imprese private;

– la partecipazione ai settori dell’investimento responsabile.

La Commissione Europea, inoltre, non esclude che al termine della presente consultazione, sulla base dei feedback ricevuti, possa essere sottoposta a revisione anche la Direttiva 2009/65/CE sugli organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (cd. Direttiva OICVM). Sul punto la Commissione solleva la questione di un’unica licenza per gestori di fondi di investimento alternativi e di OICVM, nonché la necessità di metriche armonizzate per il calcolo della leva finanziaria e la rendicontazione su l’utilizzo di strumenti di gestione della liquidità.

(1) Società autorizzata alla gestione di FIA in Italia (SGR, Sicaf, Sicav), in uno Stato della UE diverso dall’Italia (Gefia UE), ovvero in uno Stato non appartenente alla UE (Gefia non UE).

Regolamento Prospetto relativo al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato

Regolamento Prospetto relativo al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato

Il Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 relativo al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato (Regolamento Prospetto) ha abrogato la previgente Direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE (Direttiva Prospetto) ed è divenuto applicabile a decorrere dal 21 luglio 2019.

Il Regolamento (UE) 2017/1129 (cosiddetto “regolamento prospetto“) stabilisce i requisiti relativi alla redazione, all’approvazione e alla diffusione del prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica di titoli o la loro ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato che ha sede o opera in uno Stato membro.

L’introduzione del Regolamento Prospetto si inserisce nell’ambito del processo di completamento dell’Unione dei mercati dei capitali (Capital Markets Union – piano per sbloccare i fondi per la crescita dell’Europa – Vedi: COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI,  COM(2015) 468 final, del 30.9.2015, Piano di azione per la creazione dell’Unione dei mercati dei capitali)

Finalità dell’Unione dei mercati dei capitali (Capital Markets Union) sono:

  • assicurare una maggiore omogeneità delle regole applicabili nei diversi Stati membri, al fine di aiutare le imprese a raccogliere capitali da fonti di finanziamento differenti all’interno dell’Unione Europea;
  • rendere più efficiente il funzionamento dei mercati;
  • ridurre la frammentazione dei mercati finanziari;
  • diversificare le fonti di finanziamento;
  • rafforzare i flussi di capitale transfrontalieri;
  • agevolare la raccolta sui mercati.

I prospetti sono documenti obbligatori per legge che contengono tutte le informazioni su una determinata società. Sulla base di tali informazioni gli investitori possono decidere se investire nelle diverse tipologie di titoli emessi dalla società. Pertanto, il prospetto deve garantire che gli investitori siano ben informati sui prodotti in cui stanno investendo, senza comunque costituire, specie per le piccole e medie imprese (PMI), un ostacolo di fatto all’accesso ai mercati finanziari a causa delle pratiche amministrative da assolvere e dei costi elevati da sostenere.

Il nuovo Regolamento Prospetto introduce un certo numero di novità rispetto alle disposizioni della previgente Direttiva Prospetto, sebbene l’impianto generale e i principali elementi strutturali della disciplina rimangono sostanzialmente i medesimi. Cambia  l’utilizzo dello strumento legislativo del regolamento europeo. direttamente applicabile negli Stati membri, senza necessità di adozione di norme nazionali di recepimento, assicurando una maggiore armonizzazione della normativa tra gli Stati membri dell’Unione Europea rispetto alla direttiva in quanto, in assenza di un quadro normativo dettagliato direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, si moltiplicano nella prassi le divergenze applicative tra gli Stati membri

l regolamento prevede per tutti i tipi di emittenti norme di informativa uniformi e adeguate alle specifiche esigenze e rende il prospetto uno strumento più pertinente per informare i potenziali investitori.

Le norme si concentrano in maniera particolare su quattro tipi di emittenti:

  1. emittenti già quotati in un mercato regolamentato o in un mercato di crescita per le PMI, che vogliono raccogliere ulteriori capitali mediante un’emissione secondaria;
  2. piccole e media imprese;
  3. emittenti frequenti di tutti i tipi di titoli;
  4. emittenti di titoli diversi dai titoli di capitale.

Le principali novità sono:

  • nel nuovo Regolamento Prospetto sono stati introdotti criteri per la predisposizione dei fattori di rischio, volti ad una più agevole individuazione dei rischi maggiormente rilevanti (non presenti nella Direttiva Prospetto);
  • il suo contenuto della nota di sintesi  è stato completamente ridisegnato e semplificato rispetto alla Direttiva Prospetto. Inoltre, qualora debba essere predisposto un documento contenente le informazioni chiave, Key Information Document (KID) per i titoli oggetto del prospetto, tale documento può sostituire integralmente la nota di sintesi);
  • il Regolamento Prospetto ha esteso l’applicazione del formato semplificato, applicabile nella precedente normativa soltanto ai titoli “wholesale” (titoli con taglio minimo di 100.000 euro), anche ai prospetti relativi a titoli con taglio minimo inferiore, qualora siano ammessi a negoziazione esclusivamente in un mercato regolamentato a cui solo gli investitori qualificati possono avere accesso);
  • incentivare l’uso del “passaporto” transfrontaliero (meccanismo transfrontaliero che facilita il funzionamento efficace del mercato interno per una vasta gamma di titoli) per i prospetti approvati, introdotto dalla precedente direttiva. Il Regolamento Prospetto prevede, infatti, la possibilità di utilizzare il meccanismo transfrontaliero anche solamente per documento di registrazione in altri Stati membri come parte costitutiva di un prospetto approvato da una diversa autorità competente, novità particolarmente rilevante che permetterà agli emittenti di poter utilizzare il medesimo documento di registrazione in tutti gli Stati membri in cui offrono dei titoli.

L’Unione Europea con il  Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 relativo al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato (Regolamento Prospetto) ha adottato un nuovo schema di norme, che esentano chi emette titoli, dall’obbligo di redigere un prospetto informativo se l’offerta è al di sotto di una certa soglia.

Trattandosi di un regolamento e non di una direttiva, non sono più necessari adempimenti aggiuntivi, ma il regolamento è entrato automaticamente in vigore all’interno dei sistemi legislativi nazionali, eliminando in questo modo il rischio di incongruenze.

Le soglie, sono state decise da ogni nazione rispettando l’articolo 3.2 del regolamento, che prevedono un margine di discrezionalità per le esenzioni tra uno e 8 milioni di euro.

L’Italia, la Francia, il Regno Unito, la Danimarca e la Finlandia hanno optato per la soglia più alta di 8 milioni di euro, scelta che può favorire lo sviluppo delle STO perché questa soluzione si adatta particolarmente bene alla media delle startup focalizzate sul mondo delle criptomonete; tutto questo consente loro un modus operandi più semplice ai per acquisire finanziamenti all’interno dei loro paesi d’origine, ma, dal momento che non c’è bisogno di un prospetto, la raccolta fondi dovrà essere limitata per ora al paese d’origine.

In virtù dell’art. 15 (Prospetto UE della crescita) del Regolamento Prospetto  le società europee che non rientrano nelle soglie per l’esenzione e che volessero emettere security token potranno farlo utilizzando una nuova forma di prospetto semplificato, che prende il nome di “Prospetto di crescita”, processo  diretto e dai costi contenuti se paragonato alla media dei prospetti altrimenti necessari.

L’art. 15, primo comma (Prospetto UE della crescita) del Regolamento Prospetto recita:

 “In caso di offerta pubblica di titoli, i soggetti seguenti possono scegliere di redigere un prospetto UE della crescita in base al regime di informativa proporzionato di cui al presente articolo purché non abbiano titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato:

a)

PMI;

b)

emittenti, diversi dalle PMI, i cui titoli sono o saranno negoziati in un mercato di crescita per le PMI, a condizione che tali emittenti abbiano una capitalizzazione di borsa media inferiore a 500 000 000 EUR sulla base delle quotazioni di fine anno dei tre precedenti anni civili;

c)

emittenti, diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), ove le offerte al pubblico di titoli abbiano un corrispettivo totale nell’Unione che non supera 20 000 000 EUR, calcolato su un periodo di 12 mesi, e a condizione che tali emittenti non abbiano titoli negoziati in un MTF e durante l’esercizio precedente abbiano avuto in media fino a 499 dipendenti;

d)

offerenti di titoli emessi da emittenti di cui alle lettere a) e b)

La definizione di PMI ai sensi del Regolamento Prospetto  è data dalla lettera f dell’art.  2 (Definizioni)

f) «piccole e medie imprese» o PMI:

i) società che in base al loro più recente bilancio annuale o consolidato soddisfino almeno due dei tre criteri seguenti: numero medio di dipendenti nel corso dell’esercizio inferiore a 250, totale dello stato patrimoniale non superiore a 43 000 000 EUR e fatturato netto annuale non superiore a 50 000 000 EUR; oppure

 

ii) piccole e medie imprese quali definite all’articolo 4, paragrafo 1, punto 13, della direttiva 2014/65/UE;

L’articolo 4, paragrafo 1, punto 13, della Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014 , relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE definisce «piccola o media impresa»: un’impresa che ha una capitalizzazione di borsa media inferiore a 200 000 000 EUR sulla base delle quotazioni di fine anno dei tre precedenti anni civili.

Il processo per l’ottenimento del certificato di approvazione che attesti che il prospetto è stato emesso nel rispetto delle nuove è diventato più semplice.

Trattandosi di un regolamento e non di una direttiva, a, una volta che un prospetto di crescita di una STO è approvato in uno stato UE, questo sarà valido per ogni offerta di Security Token all’interno della stessa UE. Riportiamo l’art. 24 (Validità dell’approvazione di un prospetto a livello dell’Unione) del Regolamento Prospetto:

“1.   Fatto salvo l’articolo 37, qualora l’offerta pubblica di titoli o l’ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato avvengano in uno o più Stati membri, o in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di origine, il prospetto approvato dallo Stato membro di origine e gli eventuali supplementi sono validi per l’offerta pubblica o per l’ammissione alla negoziazione in un numero qualsiasi di Stati membri ospitanti, purché l’ESMA e l’autorità competente di ciascuno Stato membro ospitante ne ricevano notifica a norma dell’articolo 25. Le autorità competenti degli Stati membri ospitanti non assoggettano ad alcuna approvazione o ad altra procedura amministrativa i prospetti e i supplementi approvati dalle autorità competenti degli altri Stati membri, e le condizioni definitive.

2.   Se un fatto nuovo significativo, errore o imprecisione rilevanti sopravvengono o sono rilevati nell’arco di tempo di cui all’articolo 23, paragrafo 1, l’autorità competente dello Stato membro di origine esige la pubblicazione di un supplemento da approvare secondo le modalità di cui all’articolo 20, paragrafo 1. L’ESMA e l’autorità competente dello Stato membro ospitante possono informare l’autorità competente dello Stato membro di origine della necessità di nuove informazioni.”

Markets in financial instruments  Directive (MiFID) (MiFID II)- Markets in Financial Instruments Regulation (MiFIR)

L‘Unione Europea ha stabilito una serie completa di norme sui servizi e le attività di investimento con l’obiettivo di promuovere i mercati finanziari che sono

  • giusto
  • trasparente
  • efficiente
  • integrato

La prima serie di norme adottata dall’UE ha contribuito ad aumentare la competitività dei mercati finanziari creando un mercato unico per i servizi e le attività di investimento. Hanno inoltre assicurato un elevato grado di protezione armonizzata per gli investitori in strumenti finanziari, come azioni, obbligazioni o derivati.

Tuttavia, dopo la crisi finanziaria del 2008 è diventato chiaro che era necessario un quadro normativo più solido

  • rafforzare ulteriormente la protezione degli investitori
  • affrontare lo sviluppo di nuove piattaforme e attività commerciali

La Markets in financial instruments  Directive (MiFID)  è la direttiva sui mercati degli strumenti finanziari (Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio). In vigore dal 31 gennaio 2007 al 2 gennaio 2018, è una pietra miliare della regolamentazione dei mercati finanziari dell’UE.

La MiFID prevede:

  • requisiti di conduzione degli affari e organizzativi per le imprese di investimento;
  • requisiti autorizzativi per i mercati regolamentati;
  • rendicontazione regolamentare per evitare abusi di mercato;
  • obbligo di trasparenza commerciale per le azioni; e
  • norme sull’ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari.

Ha regolamentato:

  • la prestazione di servizi di investimento in strumenti finanziari da parte di banche e imprese di investimento
  • la gestione di borse valori tradizionali e sedi di negoziazione alternative

La MiFID, mentre ha creato concorrenza tra questi servizi e ha portato più scelta e prezzi più bassi per gli investitori, tuttavia, sulla scia della crisi finanziaria, sono emerse carenze.

Il 20 ottobre 2011 la Commissione Europea ha adottato una proposta legislativa per la revisione della MiFID che si è concretizzata in una Direttiva rivista e in un nuovo Regolamento .

Dopo oltre due anni di dibattito, il Parlamento Europeo e il Consiglio hanno adottato la Direttiva sui Mercati degli Strumenti Finanziari che abroga la Direttiva 2004/39/CE e il Regolamento sui Mercati degli Strumenti Finanziari, comunemente denominati MiFID II e MiFIR l’Unione Europea, pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’UE il 12 giugno 2014.

Quindi, nel giugno 2014 la Commissione Europea ha adottato nuove regole di revisione del framework MiFID.

Si tratta

di una direttiva: Markets in Financial Instruments Directive (MiFID II) (Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE)

di un regolamento: Markets in Financial Instruments Regulation (MiFIR) (Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 )

La MiFID II mira a rafforzare le regole sui mercati mobiliari tramite

  • garantire che gli scambi organizzati avvengano su piattaforme regolamentate
  • introducendo regole sul trading algoritmico e ad alta frequenza
  • migliorare la trasparenza e il controllo dei mercati finanziari, compresi i mercati dei derivati, e affrontare alcune carenze nei mercati dei derivati ​​su materie prime
  • rafforzare la protezione degli investitori e migliorare le regole di condotta degli affari nonché le condizioni di concorrenza nella negoziazione e nella compensazione di strumenti finanziari

Le regole MiFID riviste rafforzano anche la protezione degli investitori introducendo requisiti sull’organizzazione e sulla condotta degli attori in questi mercati.

Il MiFIR stabilisce i requisiti in materia

  • comunicazione al pubblico di dati sull’attività di negoziazione
  • divulgazione dei dati sulle transazioni a regolatori e autorità di vigilanza
  • negoziazione obbligatoria di derivati ​​su sedi organizzate
  • rimozione delle barriere tra sedi di negoziazione e fornitori di servizi di compensazione per garantire una maggiore concorrenza
  • specifiche azioni di vigilanza in materia di strumenti finanziari e posizioni in derivati

La MiFID II e la MiFIR sono diventate applicabili a partire dal 3 gennaio 2018.

MiFID II e MiFIR garantiscono mercati più equi, più sicuri e più efficienti e facilitano una maggiore trasparenza per tutti i partecipanti . Nuovi requisiti di reporting e test aumentano la quantità di informazioni disponibili e riducono l’uso di dark pool e trading OTC (1). Le norme che disciplinano le negoziazioni ad alta frequenza impongono una serie rigorosa di requisiti organizzativi alle imprese di investimento e alle sedi di negoziazione e le disposizioni che disciplinano l’accesso non discriminatorio alle controparti centrali (CCP) (2) , alle sedi di negoziazione e ai parametri di riferimento sono concepite per aumentare la concorrenza.

La tutela degli investitori è rafforzata attraverso l’introduzione di nuovi requisiti in materia di governance dei prodotti e consulenza indipendente in materia di investimenti, l’estensione delle regole esistenti ai depositi strutturati e il miglioramento dei requisiti in diversi settori, tra cui la responsabilità degli organi di gestione, incentivi, informazioni e reporting ai clienti, cross-selling (tattica di vendita utilizzata per convincere i clienti ad acquistare di più), remunerazione del personale e best execution.

(1) Over-the-counter (OTC) si riferisce al processo di negoziazione dei titoli tramite una rete di broker-dealer anziché su una borsa centralizzata. Il trading over-the-counter può coinvolgere azioni, strumenti di debito e derivati , che sono contratti finanziari il cui valore deriva da un’attività sottostante come una merce .

In alcuni casi, i titoli potrebbero non soddisfare i requisiti per essere quotati in una borsa valori standard come la Borsa di New York (NYSE). Invece, questi titoli possono essere negoziati over-the-counter.

Tuttavia, il trading over-the-counter può includere azioni quotate in borsa e azioni non quotate. Le azioni che non sono quotate su una borsa valori e negoziate tramite OTC sono in genere chiamate titoli azionari over-the-counter o azioni OTC.

(2) Le controparti centrali (CCP) sono entità che si interpongono tra le controparti di una transazione finanziaria per garantire le loro prestazioni. In seguito alla crisi finanziaria, il loro ruolo e la loro importanza sistemica sono aumentati in modo significativo.