Albania – Imposta sul reddito delle persone fisiche

Albania – Imposta sul reddito delle persone fisiche

La determinazione ed il livello delle imposte nazionali sulle persone fisiche,  le procedure per il calcolo, la riscossione applicabili nella Repubblica d’Albania, sono stabiliti dalla Legge n. 8438 “Sull’imposta sul reddito” – Ligjit Nr. 8438 “Për tatimin mbi të ardhurat” (traduzione in italiano: Albania – Legge 8438 del 28.12.1998 sull’imposta sul reddito) modificata dalla Legge n. 23 del 2023 “Sull’imposta sul reddito”  LIGJ Nr. 29/2023 (traduzione in italiano: Albania – Legge N. 29/2023 sull’imposta sul reddito)

All’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche in Albania è dedicato il Capitolo II (artt. da 6 a 15) della Legge n. 8438 “Sull’imposta sul reddito” – Ligjit Nr. 8438 “Për tatimin mbi të ardhurat”

Ai sensi dell’art. 7 della Legge n. 8438 “Sull’imposta sul reddito” – Ligjit Nr. 8438 “Për tatimin mbi të ardhurat”

  • Le persone fisiche residenti sono soggette all’imposta sul reddito delle persone fisiche durante il periodo d’imposta, per tutte le fonti di reddito.
  • Le persone fisiche non residenti sono soggette all’imposta sul reddito delle persone fisiche durante il periodo d’imposta, per le fonti di reddito realizzate nel territorio della Repubblica d’Albania.

Ai sensi dell’art. 8 della Legge n. 8438 “Sull’imposta sul reddito” – Ligjit Nr. 8438 “Për tatimin mbi të ardhurat” sono considerati Reddito imponibile:

  • stipendi e altre retribuzioni, connesse al rapporto di lavoro in corso;
  • reddito derivante dagli utili di un socio o azionista di una società commerciale;
  • redditi derivanti da interessi bancari o da titoli;
  • redditi derivanti da diritti d’autore e proprietà intellettuale;
  • proventi da enfiteusi, prestiti e fitti;
  • redditi derivanti dal trasferimento dei diritti di proprietà su beni immobili;
  • redditi derivanti da giochi d’azzardo e casinò;
  • reddito realizzato dalla differenza tra il prezzo di vendita e il prezzo di acquisto di azioni o quote che un socio o azionista possiede e vende a un’altra persona;
  • redditi in forma monetaria derivanti da aumenti di capitale con fonti esterne alla società, che non siano stati precedentemente assoggettati a tassazione, mentre sono stati assoggettati a tassazione e che non siano accompagnati da documenti ufficiali che dimostrino la provenienza di tali redditi. Le procedure sono determinate con disposizione del Ministro delle Finanze;
  • altri redditi, non identificati nei moduli presentati.

I redditi derivanti da rapporti di lavoro subordinato sono tassati secondo la seguente tabella: Aliquota dell’imposta sui salari:

Reddito da stipendio mese Reddito imponibile mese Aliquota fiscale in percentuale/mese
da Fino a da Fino a
0 40 000 0 40 000 0%
 40 001  50 000 0 30 000 0%
30 001 50 000 50% * 13% dell’importo superiore a 30.000 lekë
 50 001  Di più 0 30 000 0%
30 001 200.000 13% dell’importo superiore a 30.000 lek
200 001 Di più 22.100 lek + 23% dell’importo oltre 200.000 lek

Ai sensi dell’art. 10 della Legge n. 8438 “Sull’imposta sul reddito” – Ligjit Nr. 8438 “Për tatimin mbi të ardhurat” Ogni datore di lavoro che paga a un dipendente uno stipendio o una retribuzione è tenuto a trattenere l’imposta sul reddito delle persone fisiche e a versare l’imposta trattenuta alle autorità fiscali entro e non oltre il giorno 20 del mese successivo al pagamento.

Ritenuta d’acconto dell’imposta sul reddito

Le persone residenti in Albania, gli enti governativi centrali e locali, le organizzazioni senza scopo di lucro e qualsiasi altro ente, riconosciuto dalla legislazione vigente, sono tenuti a trattenere l’imposta alla fonte sull’importo lordo dei seguenti pagamenti, derivanti da una fonte nella Repubblica d’Albania, secondo le seguenti aliquote:

15% per:

a) interessi e pagamenti simili;
b) pagamenti per diritti d’autore e proprietà intellettuale;
c) pagamenti per servizi tecnici, servizi di gestione, servizi di consulenza, servizi finanziari e assicurativi;
ç) compensi per la gestione e la partecipazione agli organi direttivi;
d) pagamenti per lavori di costruzione, installazione, montaggio o supervisione ad essi connessi;
dh) pagamenti dell’affitto;
e) pagamenti per spettacoli di attori, musicisti o atleti, compresi i pagamenti effettuati a persone che impiegano artisti o atleti o che fungono da intermediari per le loro esibizioni;
ë) redditi derivanti da giochi d’azzardo e casinò.

8% per: 

a) dividendi:
b) partecipazione agli utili

Il pagatore degli importi è tenuto a conservare per ciascun beneficiario di reddito la documentazione per il calcolo e la ritenuta alla fonte dell’imposta e a metterla a disposizione dell’amministrazione finanziaria e del beneficiario del reddito per il quale è stato effettuato il pagamento.

Il soggetto residente iscritto all’anagrafe fiscale, che effettua i versamenti previsti dall’articolo 33 della legge n. 8438 del 28.12.1998, “Sull’imposta sui redditi”, e successive modificazioni, dichiara e versa l’imposta ritenuta alla fonte, entro il giorno 20 del mese successivo a quello del versamento.

Un’eccezione a questa regola è la dichiarazione e il pagamento dell’imposta alla fonte per:

  • dividendi, così come
  • per fatture non liquidate relative a spese per servizi tecnici, di consulenza e di gestione, fatturate da terzi, per le quali non è stata versata entro il periodo d’imposta la ritenuta alla fonte da parte del contribuente.

Da prestare attenzione

  • Per i dividendi, la dichiarazione e il pagamento della ritenuta alla fonte vengono effettuati entro il 20 agosto di ogni anno, indipendentemente da quando verrà effettuato il pagamento dei dividendi ai beneficiari.
  • Per le fatture non liquidate relative a servizi tecnici, di consulenza e di gestione, la dichiarazione e il versamento della ritenuta alla fonte devono essere effettuati secondo il termine previsto dal punto q) del punto 3.6 dell’Istruzione n. 5 del 30.01.2006 “Sulle imposte sui redditi” e successive modifiche, indipendentemente dal momento in cui verrà effettuata la loro liquidazione.
  • L’imposta alla fonte non verrà trattenuta quando il pagamento, come da fattura emessa, viene effettuato a:
    • Persone giuridiche/fisiche commerciali, che sono contribuenti dell’imposta sugli utili e quando il pagamento viene effettuato per servizi che costituiscono la normale attività della loro impresa. Queste persone dichiarano questo reddito nel loro reddito d’impresa imponibile;
    • Persone giuridiche/fisiche commerciali che sono contribuenti dell’imposta semplificata sugli utili e quando il pagamento viene effettuato per servizi che costituiscono l’attività normale della loro impresa. Queste persone dichiarano questo reddito nel loro reddito d’impresa imponibile;
    • Qualsiasi persona giuridica albanese o straniera per i pagamenti relativi al trasporto internazionale di merci e passeggeri.
    • Le persone non residenti, in relazione ai servizi che svolgono nell’ambito della loro attività imprenditoriale a favore di persone residenti in Albania, solo quando previsto dalle disposizioni degli accordi per l’eliminazione delle doppie imposizioni che l’Albania ha concluso con il Paese di cui è residente il beneficiario del reddito. La domanda di elusione della ritenuta alla fonte deve essere presentata alla Direzione generale delle imposte entro 2 anni dalla data di pagamento della fattura.

Albania – Imposta sul Reddito delle Persone Giuridiche (Imposta sugli utili)

Albania – Imposta sul Reddito delle Persone Giuridiche (Imposta sugli utili)

La determinazione ed il livello delle imposte nazionali sulle persone giuridiche,  le procedure per il calcolo, la riscossione applicabili nella Repubblica d’Albania, sono stabiliti dalla Legge n. 8438 “Sull’imposta sul reddito” – Ligjit Nr. 8438 “Për tatimin mbi të ardhurat” (traduzione in italiano: Albania – Legge 8438 del 28.12.1998 sull’imposta sul reddito) modificata dalla Legge n. 23 del 2023 “Sull’imposta sul reddito”  LIGJ Nr. 29/2023 (traduzione in italiano: Albania – Legge N. 29/2023 sull’imposta sul reddito)

All’Imposta sugli utili – Imposta sul Reddito delle Persone Giuridiche in Albania è dedicato il Capitolo III (artt. da 16 a 32/2) della Legge n. 8438 “Sull’imposta sul reddito” – Ligjit Nr. 8438 “Për tatimin mbi të ardhurat”

Soggetti all’imposta sugli utili

Ai sensi dell’art. 16 della Legge n. 8438 “Sull’imposta sul reddito” – Ligjit Nr. 8438 “Për tatimin mbi të ardhurat” Campo di applicazione
Sono soggetti all’imposta sugli utili (Tatimit mbi fitimin ):

  • Le persone giuridiche e società di persone con un reddito superiore a 8.000.000 di lek all’anno (Circa € 80.000)
  • Persone giuridiche, nonché altre società di persone costituite o organizzate secondo una legge straniera e che svolgono attività nel territorio della Repubblica d’Albania;
  • Qualsiasi altra persona, indipendentemente dal suo status giuridico o dalla forma di registrazione o riconoscimento, eccetto nel caso in cui tale persona sia soggetta all’imposta semplificata sugli utili delle piccole imprese.

Attenzione:  qualsiasi persona, indipendentemente dal suo status o dalla forma giuridica di registrazione o riconoscimento, quando è o diventa soggetta all’imposta sugli utili, ha il diritto di richiederne la cancellazione in qualsiasi momento, ma non di essere trasferita come soggetto soggetto all’imposta semplificata sugli utili delle piccole imprese.

Ai sensi dell’art. 17 della Legge n. 8438 “Sull’imposta sul reddito” – Ligjit Nr. 8438 “Për tatimin mbi të ardhurat” Obbligo di pagare l’imposta sugli utili
I contribuenti residenti sono soggetti all’imposta sugli utili derivanti da tutte le fonti:

  • dentro e
  • al di fuori del territorio della Repubblica d’Albania.

I contribuenti non residenti sono soggetti all’imposta sugli utili conseguiti:

  • da tutti i redditi, con fonte nella Repubblica d’Albania

Ai sensi dell’art. 18 della Legge n. 8438 “Sull’imposta sul reddito” – Ligjit Nr. 8438 “Për tatimin mbi të ardhurat” Esenzione dall’imposta sugli utili

Sono esenti dall’imposta sugli utili:

– Enti governativi centrali e locali, la Banca d’Albania, associazioni umanitarie, organizzazioni internazionali, quando previsto da accordi speciali, imprese previste da accordi internazionali ratificati dal Parlamento, fondazioni o istituti finanziari non bancari creati o trasferiti con decisione del Consiglio dei ministri, case di produzione cinematografica, sovvenzionate dal Centro nazionale di cinematografia, il fondo pensione volontario amministrato.

Attenzione:  Tutti i soggetti sopra menzionati sono tenuti a presentare all’Amministrazione finanziaria la dichiarazione dei redditi e il bilancio annuale, entro le stesse scadenze dei soggetti soggetti all’imposta sugli utili.

Le strutture ricettive “Hotel/Resort a quattro e cinque stelle, status speciale”, come definite dalla normativa in materia di turismo e che sono titolari di un marchio registrato e riconosciuto a livello internazionale “brand name”, sono esenti dall’imposta sugli utili, per un periodo di 10 anni per quelle strutture, che beneficiano dello status speciale fino a dicembre 2024. Gli effetti dell’esenzione decorrono dal momento dell’inizio dell’attività economica della struttura ricettiva, ma non oltre 3 anni dall’ottenimento dello status speciale.

Utile imponibile

Ai sensi dell’art. 19 della Legge n. 8438 “Sull’imposta sul reddito” – Ligjit Nr. 8438 “Për tatimin mbi të ardhurat” Utile imponibile

L’utile imponibile risulta dalla differenza tra il reddito totale realizzato durante il periodo d’imposta (anno solare) e le spese riconosciute.

L’utile imponibile del periodo d’imposta è determinato sulla base del bilancio e dei suoi allegati, che devono essere redatti in conformità alla legge “Sulla contabilità e sui rendiconti finanziari”.

Reddito

Per reddito complessivo si intende qualsiasi tipo di reddito percepito durante il periodo d’imposta e comprende, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il reddito derivante dalla fornitura di beni e servizi, il reddito derivante da partecipazioni, il reddito derivante da interessi, il reddito derivante dall’utilizzo di beni mobili e immobili.

Ai sensi dell’art. 20 della Legge n. 8438 “Sull’imposta sul reddito” – Ligjit Nr. 8438 “Për tatimin mbi të ardhurat” Spese riconosciute (deducibili)

Per essere riconosciute (deducibili), le spese devono soddisfare le seguenti condizioni:

  1. essere svolte nell’interesse diretto dell’attività economica dell’impresa;
  2. sono stati eseguiti in modo efficace;
  3. essere riflessa attraverso una transazione contabile che riduce il patrimonio netto;
  4. essere comprovato con la pertinente documentazione legale di supporto.

Ai sensi dell’art. 21 della Legge n. 8438 “Sull’imposta sul reddito” – Ligjit Nr. 8438 “Për tatimin mbi të ardhurat”  Spese non riconosciute (deducibili)

Ai fini della determinazione del reddito imponibile, non vengono riconosciute le spese che la legge sull’imposta sul reddito ha definito in un elenco esaustivo.

Di particolare interesse è l’esenzione, per le società di diritto Albanese, dalla tassazione  dei dividendi e delle distribuzioni di utili distribuiti da società e società di persone residenti e da società estere non residenti.

Infatti ai sensi dell’art. 26 (Partecipazioni esenti da imposta sugli utili) della Legge n. 8438 “Sull’imposta sul reddito” – Ligjit Nr. 8438 “Për tatimin mbi të ardhurat”: “Nella determinazione dell’utile imponibile di una persona residente, i dividendi e le distribuzioni di utili sono esclusi dal reddito quando sono distribuiti da società e società di persone residenti e da società estere non residenti soggette all’imposta sugli utili, indipendentemente dalla partecipazione, in valore o numero, al capitale sociale, ai diritti di voto o alla partecipazione al capitale iniziale o sociale del beneficiario.”

Inoltre, al punto 3.10 della UDHEZIM Nr. 5 date 30.01.2006 Per tatimin mbi te ardhurat i ndryshuar  (traduzione in italiano: Albania – Guida n.5, del 30.01.2006 per la modifica dell’imposta sul reddito e successive modifiche), si stabilisce che: “Per evitare la doppia imposizione, sono esenti dall’imposta sugli utili, a condizione che questi dividendi siano stati pagati da una società residente albanese fiscale o da una società non residente o che l’utile sia stato assegnato da una società fiscale albanese residente o da una società non residente”.

Aliquota fiscale sull’Imposta sul Reddito delle Persone Giuridiche in Albania

Ai sensi dell’art. 28 della Legge n. 8438 “Sull’imposta sul reddito” – Ligjit Nr. 8438 “Për tatimin mbi të ardhurat”  

L’aliquota dell’imposta sugli utili è:

  1. a) 0% per i contribuenti con un reddito fino a 14.000.000 di lek all’anno (circa € 140.000)
  2. b) 15% per i contribuenti con un reddito superiore a 14.000.000 di lek all’anno.

L’aliquota dell’imposta sugli utili è del 5% per:

-Per le persone giuridiche che svolgono attività di produzione/sviluppo software

– Per le persone giuridiche che svolgono attività economiche ai sensi della Legge n. 38/2012, “Sulle società di cooperazione agricola”

-Per le persone giuridiche che svolgono attività economiche nel settore automobilistico

Per gli enti che svolgono attività ricettiva certificata come “agriturismo”

Secondo la normativa vigente in materia di turismo, l’aliquota dell’imposta sugli utili è del 5%.
Si applica per un periodo di 10 anni per le persone giuridiche che beneficiano dello status di “ente agrituristico certificato”, fino al 31 dicembre 2021. L’applicazione dell’aliquota ridotta inizia nell’anno fiscale successivo, dopo aver ottenuto lo status di “ente agrituristico certificato”.

Ai sensi dell’art. 29 della Legge n. 8438 “Sull’imposta sul reddito” – Ligjit Nr. 8438 “Për tatimin mbi të ardhurat”  

Dichiarazione fiscale annuale e calcolo.

Ai sensi dell’art. 29 della Legge n. 8438 “Sull’imposta sul reddito” – Ligjit Nr. 8438 “Për tatimin mbi të ardhurat”  

  1. Ogni contribuente predispone una dichiarazione annuale del reddito imponibile nella forma specificata nelle istruzioni del Ministro delle Finanze in attuazione della presente legge. I contribuenti presentano la dichiarazione annuale all’amministrazione finanziaria entro il 31 marzo dell’anno successivo, presentando contestualmente il bilancio contabile, unitamente ai suoi allegati, nonché ogni altro dato specificato nelle istruzioni del Ministro delle finanze in attuazione della presente legge. Ai fini fiscali, i dati dei documenti di cui sopra si considerano accettati quando vengono approvati dall’amministrazione fiscale o quando trascorrono due mesi dalla loro presentazione ufficiale e l’amministrazione fiscale non risponde ufficialmente.
  2. L’imposta calcolata sulla base della dichiarazione annuale dei redditi imponibili, decurtata degli importi determinati ai sensi dell’articolo 37 della presente legge e degli acconti versati nel periodo d’imposta, è versata dal contribuente sul conto dell’Amministrazione finanziaria, al momento della presentazione della dichiarazione annuale dei redditi imponibili.

Alla fine dell’anno solare, il contribuente prepara la dichiarazione annuale del reddito imponibile nel modulo specificato nelle istruzioni del Ministro delle Finanze, che può essere trovato di seguito.
Il modello di Dichiarazione di Pagamento dell’Imposta sugli Utili deve essere presentato all’Amministrazione Finanziaria entro il 31 marzo dell’anno successivo, presentando contestualmente il bilancio, corredato dei relativi allegati.

Possono verificarsi i seguenti casi:

Se l’imposta dichiarata e versata in base alla dichiarazione annuale è superiore a:

  • l’importo delle rate mensili degli anticipi versati durante l’anno e
  • imposta estera pagata (che viene accreditata) il contribuente versa la differenza, entro il 31 marzo dell’anno successivo.

Se l’imposta dichiarata e versata in base alla dichiarazione annuale è inferiore a:

  • l’importo delle rate mensili degli anticipi versati nel corso dell’anno; E
  • L’imposta estera pagata (che viene accreditata) all’amministrazione fiscale supera l’importo pagato in eccesso a causa di altri debiti fiscali non pagati dal contribuente.

Se il contribuente non ha altri obblighi fiscali non pagati, con la sua approvazione scritta, l’importo rimanente, se presente:

  • viene rimborsato automaticamente, entro 30 giorni di calendario dalla data di dichiarazione e pagamento da parte del contribuente;
  • viene riportato a nuovo per tenere conto delle future passività fiscali del contribuente.

Ripartizione degli utili
Le società commerciali, dopo aver versato l’imposta sugli utili, devono, entro un periodo di 6 mesi dalla chiusura dell’esercizio finanziario, approvare presso l’assemblea dei soci o l’organo decisionale competente della società:

  • i risultati finanziari dell’anno precedente e
  • per allocare l’utile dopo le imposte,

definendo:

  • l’ammontare delle riserve legali
  • la quota che verrà utilizzata per investimenti o capitale aggiuntivo e
  • la quota che verrà distribuita come dividendi.

Le società commerciali devono depositare presso l’amministrazione fiscale, entro e non oltre il 31 luglio dell’anno solare, la decisione dell’organo responsabile per l’approvazione del risultato e la destinazione dell’utile al netto delle imposte.

Tale obbligo sussiste anche se il risultato dell’esercizio è stato negativo o pari a zero.

Attenzione:  in caso di presentazione tardiva della presente decisione verrà applicata una multa di 10.000 lek.

La persona giuridica deve dichiarare e versare per conto dell’amministrazione fiscale l’imposta sul dividendo pagabile, entro e non oltre il 20 agosto dell’anno in cui vengono approvati i risultati, indipendentemente dal fatto che la distribuzione del dividendo sia stata effettuata o meno.

Pagamento anticipato delle imposte (art. 30 della Legge n. 8438 “Sull’imposta sul reddito” – Ligjit Nr. 8438 “Për tatimin mbi të ardhurat”)

– rate anticipate dell’imposta sugli utili
L’imposta sugli utili viene pagata trimestralmente o mensilmente in anticipo durante l’anno, in base a rate mensili.
Le rate possono essere pagate anche mensilmente, nei seguenti importi:

Caso generale

  • per i mesi di gennaio – marzo del periodo d’imposta successivo, l’importo dell’imposta sugli utili del periodo d’imposta dei due anni precedenti diviso per 12;
  • per i mesi da aprile a dicembre del periodo d’imposta successivo, l’importo dell’imposta sugli utili del periodo d’imposta precedente diviso per 12.

Casi particolari
Nel caso in cui il contribuente inizi l’attività nel periodo d’imposta del secondo anno precedente, gli acconti sono:

  • per i mesi di gennaio – marzo del periodo d’imposta successivo, come importo dell’imposta sugli utili del periodo d’imposta dei due anni precedenti diviso per il numero di mesi durante i quali il contribuente ha esercitato l’attività fiscale.
  • per i mesi da aprile a dicembre del periodo d’imposta successivo, come importo dell’imposta sugli utili del periodo d’imposta precedente diviso 12.

Nel caso in cui il contribuente inizi l’attività nel periodo d’imposta precedente, gli acconti sono:

  • per i mesi di gennaio – marzo del periodo d’imposta successivo, come importo stimato dell’imposta sugli utili del periodo precedente, diviso per il numero di mesi del periodo precedente, durante i quali è stata svolta l’attività.
  • per i mesi da aprile a dicembre del periodo d’imposta successivo, come importo dell’imposta sugli utili del periodo d’imposta precedente diviso 12.

Nel caso in cui un contribuente inizi a svolgere un’attività nel periodo d’imposta successivo, gli acconti sono:

  • come importo stimato dell’imposta sugli utili per il periodo successivo, diviso per il numero di mesi rimanenti nel periodo d’imposta successivo.

TRANNE

  • I contribuenti che iniziano l’attività nel periodo successivo e svolgono attività nel settore produttivo non saranno soggetti al pagamento anticipato dell’imposta sugli utili per un periodo di 6 mesi o per il periodo residuo fino alla fine dell’anno successivo, se tale periodo è anche inferiore a 6 mesi.

Correzione degli acconti
Nel caso in cui il contribuente, in qualsiasi momento del periodo d’imposta, certifichi che l’imposta sugli utili per tale periodo d’imposta sarà inferiore all’imposta sugli utili del periodo precedente o del secondo periodo precedente, l’amministrazione fiscale accetta la riduzione degli acconti.

Se il contribuente ha ridotto le rate di acconto, stabilite dall’amministrazione finanziaria, e l’imposta annuale dovuta per l’imposta sul reddito delle società, risultante dal bilancio, supera l’acconto di oltre il 10%, egli deve pagare gli interessi di mora sulla differenza tra l’effettivo debito annuale e l’importo anticipato durante l’anno.

Se l’amministrazione finanziaria stima che l’imposta sugli utili del periodo d’imposta successivo supererà di oltre il 10% l’imposta sugli utili del periodo d’imposta precedente, può adeguare al rialzo gli acconti, in base all’imposta sugli utili da essa stimata.

Aliquote dell’imposta sulle società nel mondo 2024

  • Nel 2024, 13 paesi hanno apportato modifiche alle aliquote fiscali sul reddito delle società:
    • Otto paesi (Barbados, Bielorussia, Repubblica Ceca, Figi, Gibilterra, Islanda , Marocco e Slovenia) hanno aumentato le aliquote fiscali,
    • mentre cinque paesi ( Austria , Capo Verde, Ruanda, Swaziland e Repubblica araba siriana) hanno ridotto le aliquote fiscali sulle società.
  • I paesi con le aliquote fiscali societarie più elevate al mondo sono Comore (50 percento), Porto Rico (37,5 percento) e Suriname (36 percento), mentre i paesi con le aliquote fiscali societarie più basse sono Turkmenistan (8 percento), Barbados, Emirati Arabi Uniti e Ungheria (tutti al 9 percento).
    Quindici giurisdizioni non impongono un’imposta societaria.
  • Cinque paesi con aliquote fiscali statutarie sulle società inferiori al 15% (Bulgaria, Ungheria, Irlanda , Liechtenstein e Barbados) hanno implementato le norme relative all‘imposta minima qualificata integrativa – Qualified Domestic Minimum Top-up Tax (QDMTT) previste dall’Accordo del Secondo Pilastro (Pillar Two agreement) dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE ) – Organisation for Co-operation and Economic Development (OECD), aumentando l’aliquota effettiva dell’imposta sulle società al 15% per le grandi società.
  • A partire dal 2024, 28 paesi hanno adottato sia la regola sull’inclusione del reddito (IIR) – income inclusion rule (IIR) che la Qualified Domestic Minimum Top-up Tax (QDMTT), tre paesi (Cipro, Giappone e Repubblica di Corea ) hanno adottato solo la income inclusion rule (IIR) e cinque paesi (Barbados, Gibilterra, Slovacchia, Svizzera e Zimbabwe) hanno adottato solo la QDMTT. Trenta paesi stanno pianificando di adottare la regola sui profitti sottotassati (UTPR) entro la fine del 2025.
  • L’aliquota media mondiale dell’imposta sul reddito delle società (worldwide average statutory corporate income tax rate), misurata in 181 giurisdizioni, è del 23,51 percento. Quando ponderata in base al PIL, l’aliquota media statutaria è del 25,67 percento.
  • L’Asia ha il tasso medio regionale più basso al 19,74 percento, mentre il Sud America ha il tasso medio regionale più alto al 28,38 percento. Tuttavia, ponderato in base al PIL, l’Europa ha il tasso medio regionale più basso al 24,39 percento e il Sud America ha il più alto al 32,67 percento.
  • L’aliquota media più elevata per le aziende negli Stati membri dell’UE è del 21,27%, nei paesi OCSE del 23,85% e nel G7 del 27,15%.
  • Considerando l’imposta minima globale, l’aliquota media dell’Europa sale al 20,53%, quella del Nord America al 25,84%, quella dell’OCSE al 24,08% e quella degli Stati membri dell’UE al 21,77%.
  • L’aliquota media statutaria dell’imposta sulle società a livello mondiale è costantemente diminuita dal 1980, per poi stabilizzarsi negli ultimi anni.
  • Dal 1980, l’aliquota media dell’imposta sulle società è diminuita in ogni regione.

Introduzione

Nel 1980, le aliquote dell’imposta sulle società in tutto il mondo erano in media del 40,11% e del 46,52% se ponderate con il PIL.  Da allora, i paesi hanno riconosciuto l’impatto che le elevate aliquote dell’imposta sulle società hanno sulle decisioni di investimento delle imprese; nel 2022, la media è ora del 23,37% e del 25,43 se ponderata in base al PIL, per 180 giurisdizioni fiscali separate.

I cali sono stati osservati in tutte le principali regioni del mondo, comprese le maggiori economie. Negli Stati Uniti, il Tax Cuts and Jobs Act del 2017 ha portato l’aliquota dell’imposta sul reddito delle società del paese dalla quarta più alta al mondo più vicino al centro della distribuzione.

I paesi asiatici ed europei tendono ad avere aliquote dell’imposta sul reddito delle società inferiori rispetto ai paesi di altre regioni e molti paesi in via di sviluppo hanno aliquote dell’imposta sul reddito delle società superiori alla media mondiale.

Oggi, la maggior parte dei paesi ha aliquote dell’imposta sulle società inferiori al 30%.

Notevoli variazioni dell’aliquota dell’imposta sulle società nel 2024

Tredici paesi hanno modificato le aliquote fiscali obbligatorie sulle società nel 2024. Otto paesi hanno aumentato le aliquote massime sulle società: Marocco (dal 32% al 33%), Bielorussia (dal 20% al 25%), Repubblica Ceca (dal 19% al 21%), Gibilterra (dal 12,5% al ​​15%), Islanda (dal 20% al 21%), Slovenia (dal 19% al 22%), Barbados (dal 5,5% al ​​9%) e Figi (dal 20% al 25%).

Cinque paesi in tre continenti (Cabo Verde, Ruanda, Swaziland, Repubblica araba siriana e Austria) hanno ridotto le loro aliquote fiscali aziendali nel 2024. Le riduzioni delle aliquote fiscali sono variate da appena 1 punto percentuale in Austria e Capo Verde a 3 punti percentuali nella Repubblica araba siriana.

Inoltre, nel 2024, cinque Paesi con aliquote fiscali statutarie sulle società inferiori al 15% (Bulgaria, Ungheria, Irlanda, Liechtenstein e Barbados) hanno implementato il QDMTT dalle norme del Secondo Pilastro, aumentando l’aliquota fiscale effettiva per le grandi aziende al 15%.

Modifiche significative dell’aliquota dell’imposta sul reddito delle società nel 2024

Country 2023 Tax Rate 2024 Tax Rate 2024 Tax Rate Accounting for Global Minimum Tax Change from 2023 to 2024
Africa
Cabo Verde 22% 21% 21% -1.02 ppt
Morocco 32% 33% 33% +1 ppt
Rwanda 30% 28% 28% -2 ppt
Swaziland 27,5% 25% 25% -2.5 ppt
Asia
Syrian Arab Republic 28% 25% 25% -3 ppt
Europe
Austria 24% 23% 23% -1 ppt
Belarus 20% 25% 25% +5 ppt
Bulgaria 10% 10% 15% 0 ppt/+5 ppt
Czechia 19% 21% 21% +2 ppt
Gibraltar 12,5% 15% 15% +2.5 ppt
Hungary 9% 9% 15% 0 ppt/+6 ppt
Iceland 20% 21% 21% +1 ppt
Ireland 12,5% 12,5% 15% 0 ppt/+2.5 ppt
Liechtenstein 12,5% 12,5% 15% 0 ppt/+2.5 ppt
Slovenia 19% 22% 22% +3 ppt
North America
Barbados 6% 9% 15% +3.5 ppt /+9.5 ppt
Fiji 20 25 25 +5 ppt

Modifiche programmate dell’aliquota dell’imposta sulle società nell’OCSE e in giurisdizioni selezionate

Tra i paesi OCSE, Estonia e Lituania hanno annunciato che implementeranno modifiche alle loro aliquote statutarie dell’imposta sul reddito delle società nel 2025. Inoltre, Marocco e Slovenia hanno promulgato modifiche alle loro imposte statutarie sul reddito delle società che avranno luogo nei prossimi anni.

  • In Estonia , l’imposta sul reddito delle società aumenterà dal 20% nel 2024 al 22% nel 2025.
  • In Lituania , l’imposta sul reddito delle società aumenterà dal 15% nel 2024 al 16% nel 2025.
  • In Marocco , l’imposta massima sul reddito delle società è stata aumentata dal 31% al 35% per le società con un reddito imponibile superiore a 100 milioni di MAD (9,9 milioni di USD). Tuttavia, questo aumento sarà introdotto in tre anni, con un aumento di un punto percentuale ogni anno. Per l’anno fiscale 2024, l’aliquota dell’imposta sul reddito delle società applicabile è del 33 percento.
  • In Slovenia , l’imposta massima sul reddito delle società è stata aumentata temporaneamente, dal 19% al 22%, per cinque anni, fino al 2028. Questa imposta quinquennale è destinata a finanziare gli sforzi di ricostruzione dopo le grandi inondazioni verificatesi nell’agosto 2023.

L’impatto dell’imposta minima globale -Global Minimum Tax

Oltre 140 paesi hanno già concordato una serie di regole per una Global Minimum Tax del 15 percento, come parte dell’accordo fiscale globale del 2021 coordinato dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE ) – Organisation for Co-operation and Economic Development (OECD)

L’imposta minima globale, nota anche come Pilastro Due – Pillar Two (vedi: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/qanda_21_3564) , include tre regole principali. La prima è un’imposta minima nazionale qualificata, che i paesi potrebbero utilizzare per rivendicare il primo diritto a tassare gli utili attualmente tassati al di sotto dell’aliquota minima effettiva del 15 percento. La seconda è una regola di inclusione del reddito, che determina quando il reddito estero di una società dovrebbe essere incluso nel reddito imponibile della società madre. Quando l’aliquota fiscale effettiva di una società scende al di sotto del 15 percento, sarebbero dovute imposte aggiuntive nella sua giurisdizione di origine. La terza regola del Pilastro Due è la regola degli utili sottotassati, che consentirebbe a un paese di aumentare le tasse su una società se un’altra entità correlata in una giurisdizione diversa fosse tassata al di sotto dell’aliquota effettiva del 15 percento. Se più paesi applicano un’imposta integrativa simile, l’utile imponibile verrebbe suddiviso in base all’ubicazione delle attività materiali e dei dipendenti.

Queste norme modello stanno incentivando i paesi di tutto il mondo a introdurre per la prima volta un’imposta sul reddito delle società.

Gli Emirati Arabi Uniti, che hanno introdotto un’imposta federale sul reddito delle società del 9% nel 2023, imporranno ora un’imposta minima integrativa del 15% sulle grandi società multinazionali che operano nel paese a partire dal 1° gennaio 2025.

Le Bermuda hanno anche introdotto un’imposta minima del 15 percento sul reddito delle società. Negli ultimi anni, il governo delle Bermuda ha esteso un’esenzione fiscale concessa alle società delle Bermuda fino a marzo 2035. Questa esenzione dovrebbe proteggere le società da qualsiasi nuova imposta promulgata sul reddito o sulle plusvalenze fino a marzo 2035. Tuttavia, a dicembre 2023, le Bermuda hanno introdotto un’imposta sul reddito delle società del 15 percento sulle società multinazionali con un fatturato annuo di 750 milioni di euro o più, in vigore dal 2025.

Inoltre, nel maggio 2023, i governi di Guernsey, Jersey e dell’Isola di Man hanno concordato un approccio interno congiunto al Pilastro Due a partire dal 2025.

Alla fine del 2022, l’UE ha anche adottato la propria direttiva del Pilastro Due. L’UE obbliga gli Stati membri con più di 12 gruppi multinazionali nell’ambito di applicazione ad attuare la regola sull’inclusione del reddito (IIR) a partire dal 31 dicembre 2023 e la regola sui profitti sottotassati – UnderTaxed Profits Rule (UTPR)  a partire dal 31 dicembre 2024. Gli Stati membri con non più di 12 gruppi multinazionali nell’ambito di applicazione possono scegliere di rinviare l’attuazione di entrambe le norme per sei anni ai sensi dell’articolo 50 della direttiva.

A partire dal 2024, 28 paesi hanno adottato sia la regola sull’inclusione del reddito (IIR) – income inclusion rule (IIR) che la Qualified Domestic Minimum Top-up Tax (QDMTT), tre paesi (Cipro, Giappone e Repubblica di Corea) hanno adottato solo la regola sull’inclusione del reddito (IIR) – income inclusion rule (IIR) e cinque paesi (Barbados, Gibilterra, Slovacchia, Svizzera e Zimbabwe) hanno adottato solo la Qualified Domestic Minimum Top-up Tax (QDMTT). Trenta paesi stanno pianificando di adottare la regola sui profitti sottotassati – UnderTaxed Profits Rule (UTPR)   entro la fine del 2025 e più di 47 paesi sono destinati ad adottare almeno le regole Qualified Domestic Minimum Top-up Tax (QDMTT) entro il 2026.

Tuttavia, mentre i paesi cercano modi per implementare l’imposta minima globale, si stanno anche prendendo in considerazione nuove misure qualificate , credito d’imposta rimborsabili, incentivi per le imprese multinazionali autorizzate dal quadro normativo a continuare a competere per gli investimenti.

Le aliquote dell’imposta sulle società nel mondo

Centoquaranta tre delle 225 giurisdizioni separate esaminate nel 2024 hanno aliquote fiscali aziendali pari o inferiori al 25 percento. Centoventicinque hanno aliquote superiori al 20 percento ma inferiori o pari al 30 percento. L’aliquota media tra le 225 giurisdizioni è del 23,51 percento. Gli Stati Uniti hanno l’82 ° più alto tasso di imposta sulle società con un’aliquota statutaria federale e statale combinata del 25,63 percento.

I 20 paesi con le aliquote fiscali statutarie più elevate sul reddito delle società abbracciano quasi ogni regione, anche se in modo diseguale. Mentre otto dei primi 20 paesi sono in Africa, l’Oceania compare solo una volta e l’Europa due volte. Delle restanti giurisdizioni, quattro sono in Nord America e cinque sono in Sud America.

Lo stato attuale delle aliquote fiscali aziendali in tutto il mondo mostra come i Paesi in Africa e Sud America tendono ad avere aliquote fiscali aziendali più elevate rispetto alle giurisdizioni asiatiche ed europee. Le aliquote fiscali aziendali di Oceania e Nord America tendono ad essere vicine alla media mondiale.

Le 20 aliquote fiscali sul reddito delle società più alte al mondo, 2024

Country Continent Tax Rate
Comoros* Africa 50%
Puerto Rico North America 37,5%
Suriname South America 36%
Argentina South America 35%
Chad Africa 35%
Colombia South America 35%
Cuba North America 35%
Equatorial Guinea Africa 35%
Malta Europe 35%
Sudan Africa 35%
Sint Maarten (Dutch part) North America 34,5%
American Samoa Oceania 34%
Brazil South America 34%
Venezuela (Bolivarian Republic of) South America 34%
Cameroon Africa 33%
Saint Kitts and Nevis North America 33%
Morocco Africa 32%
Mozambique Africa 32%
Namibia Africa 32%
Portugal Europe 31,5%

*L’aliquota normale dell’imposta sulle società è del 35 percento, che si applica sia alle società comoriane che alle società straniere che derivano reddito di fonte comoriana. Tuttavia, le imprese industriali e commerciali pubbliche o quelle in cui lo Stato o determinate istituzioni pubbliche sono partecipanti sono soggette a un’aliquota dell’imposta sulle società del 50 percento se il loro fatturato supera i 500 milioni di franchi comoriani; vedere Bloomberg Tax, “Country Guides: Comoros”, https://www.bloomberglaw.com/product/tax/document/25590833704.

Fonte: OCSE, “Corporate income tax statutory and targeted small business rates”, aggiornato a settembre 2024; PwC, “Worldwide Tax Summaries – Corporate Taxes”, 2024, https://taxsummaries.pwc.com/; Bloomberg Tax, “Country Guides – Corporate Tax Rates”, consultato a novembre 2024, https://www.bloomberglaw.com/product/tax/toc_view_menu/3380; e analizzati individualmente, vedere Tax Foundation, “worldwide-corporate-tax-rates,” GitHub, https://github.com/TaxFoundation/worldwide-corporate-tax-rates.

Le 20 aliquote fiscali sul reddito delle società più basse al mondo, 2024 (escluse le giurisdizioni con un’aliquota dell’imposta sul reddito delle società pari a zero percento.)

All’altro estremo dello spettro, dei 20 paesi con le aliquote fiscali societarie statutarie più basse diverse da zero, 18 applicano aliquote pari o inferiori al 15 percento. Nove paesi hanno aliquote statutarie del 10 percento, cinque sono piccole nazioni europee (Andorra, Bosnia ed Erzegovina, Bulgaria, Kosovo e Macedonia). Gli unici due membri dell’OCSE rappresentati tra i 20 paesi in fondo alla classifica sono Ungheria e Irlanda. L’Ungheria ha ridotto la sua aliquota fiscale sul reddito delle società dal 19 al 9 percento nel 2017. L’Irlanda ha la sua aliquota del 12,5 percento in vigore dal 2003. Nel 2024, dei 18 paesi con aliquote fiscali societarie inferiori al 15 percento, cinque (Bulgaria, Ungheria, Irlanda, Liechtenstein e Barbados) hanno implementato il QDMTT dalle regole del Pilastro Due, aumentando la loro aliquota fiscale effettiva sulle società al 15 percento.

All’estremità opposta dello spettro, i 20 paesi con le aliquote dell’imposta sulle società legali diverse da zero più basse applicano tutte aliquote pari o inferiori al 15%. Nove paesi hanno tassi legali del 10%, cinque sono piccole nazioni europee (Andorra, Bosnia ed Erzegovina, Bulgaria, Kosovo e Macedonia). Gli unici due membri dell’OCSE rappresentati tra gli ultimi 20 paesi sono l’Ungheria e l’Irlanda. L’Ungheria ha ridotto la sua aliquota dell’imposta sul reddito delle società dal 19 al 9% nel 2017. L’Irlanda è nota per la sua bassa aliquota del 12,5%, in vigore dal 2003.

Country Continent Tax Rate Tax Rate Accounting for Global Minimum Tax
Turkmenistan Asia 8% 8%
Barbados North America 9% 15%
Hungary Europe 9% 15%
United Arab Emirates Asia 9% 9%
Andorra Europe 10% 10%
Bosnia and Herzegovina Europe 10% 10%
Bulgaria Europe 10% 15%
Republic of Kosovo Europe 10% 10%
Kyrgyzstan Asia 10% 10%
Paraguay South America 10% 10%
Qatar Asia 10% 10%
The former Yugoslav Republic of Macedonia Europe 10% 10%
Timor-Leste Oceania 10% 10%
China, Macao Special Administrative Region Asia 12% 12%
Republic of Moldova Europe 12% 12%
Cyprus Europe 12,5% 12,5%
Ireland Europe 12,5% 15%
Liechtenstein Europe 12,5% 15%
Albania* Europe 15% 15%
Georgia* Asia 15% 15%

Nota: sono escluse le giurisdizioni con un’aliquota dell’imposta sul reddito delle società pari a zero percento.

*A parte Albania e Georgia, ci sono altri 12 paesi con un’aliquota dell’imposta sul reddito delle società pari al 15 percento che non sono mostrati in questa tabella.

Fonte: OCSE, “Corporate income tax statutory and targeted small business rates”; PwC, “Worldwide Tax Summaries – Corporate Taxes”; Bloomberg Tax, “Country Guides – Corporate Tax Rates”; e ricercato singolarmente, vedere Tax Foundation, “worldwide-corporate-tax-rates”.

Paesi senza imposta generale sul reddito delle società, 2024

Delle 225 giurisdizioni esaminate, 16 attualmente non impongono un’imposta generale sul reddito delle società. Ad eccezione degli Emirati Arabi Uniti, tutte queste giurisdizioni sono piccole nazioni insulari. Una manciata, come le Isole Cayman e le Bermuda, sono ben note per la loro mancanza di tasse societarie.

Country Continent
Anguilla North America
Bahamas North America
Bahrain* Asia
Belize* North America
Bermuda North America
British Virgin Islands North America
Cayman Islands North America
Guernsey Europe
Isle of Man Europe
Jersey Europe
Saint Barthelemy North America
Tokelau Oceania
Turks and Caicos Islands North America
Vanuatu Oceania
Wallis and Futuna Islands Oceania

Nota: *Il Bahrein non ha un’imposta generale sul reddito delle società, ma ha un’imposta mirata sul reddito delle società sulle società petrolifere, che può arrivare fino al 46 percento. Vedere Bloomberg Tax, “Country Guides – Corporate Tax Rates”, consultato a novembre 2024, https://www.bloomberglaw.com/product/tax/toc_view_menu/3380. In Belize, l’aliquota dell’imposta sulle società è del 40 percento, ma poiché questa aliquota si applica solo all’industria petrolifera, l’aliquota dell’imposta sulle società in Belize è stata inclusa in questo database come 0 percento per garantire la coerenza del trattamento in tutte le giurisdizioni. Vedere OCSE, “Corporate Tax Statistics 2024”, novembre 2024, https://doi.org/10.1787/9c27d6e8-en.

Fonte: OCSE, “Corporate income tax statutari e aliquote mirate per le piccole imprese”; PwC, “Worldwide Tax Summaries – Corporate Taxes”; Bloomberg Tax, “Guide per Paese – Aliquote fiscali aziendali”.
Fonti: OCSE, “Tabella II.1. Aliquota fiscale statutaria sul reddito delle società” e “Aliquote fiscali statutarie sul reddito delle società”; PwC, “Sintesi fiscali mondiali – Imposte sulle società”; Bloomberg Tax, “Guide per Paese – Aliquote fiscali aziendali”.

Variazione regionale delle aliquote dell’imposta sulle società

Le aliquote fiscali aziendali possono variare notevolmente a seconda della regione. Il Sud America ha la più alta aliquota fiscale aziendale media statutaria tra tutte le regioni, pari al 28,38 percento. L’Asia ha la più bassa aliquota fiscale aziendale media statutaria tra tutte le regioni, pari al 19,74 percento.

In base al PIL, il Sud America ha l’aliquota media più alta dell’imposta sulle società, pari al 32,67%, mentre l’Europa ha quella più bassa, pari al 24,39%.

In generale, le nazioni più grandi e industrializzate tendono ad avere aliquote fiscali sul reddito delle società più elevate rispetto alle nazioni più piccole. Il G7, che è composto dalle sette nazioni più ricche del mondo, ha un’aliquota fiscale statutaria media sul reddito delle società del 27,15 percento e un’aliquota media ponderata del 26,63 percento. Gli stati membri dell’OCSE hanno un’aliquota fiscale statutaria media sul reddito delle società del 23,85 percento e un’aliquota del 26,12 percento ponderata in base al PIL. I BRICS hanno un’aliquota statutaria media sul reddito delle società del 27,20 percento e un’aliquota fiscale statutaria media ponderata sul reddito delle società del 26,22 percento.

Quando si tiene conto dell’imposta minima globale, non ci sono cambiamenti significativi nelle medie ponderate delle regioni analizzate. Tuttavia, quando si confrontano le medie non ponderate, sia l’Europa (20,53%) che il Nord America (25,84%) hanno aliquote medie leggermente più elevate quando si tiene conto dell’imposta minima globale rispetto a quando non si tiene conto dell’imposta minima globale (rispettivamente 20,18% e 25,59%). Inoltre, quando si tiene conto dell’imposta minima globale, l’aliquota media OCSE aumenta dal 23,85% al ​​24,08%, mentre la media dell’Unione Europea aumenta dal 21,27% al 21,77%.

Aliquota media dell’imposta sulle società per regione o gruppo, 2024

Region Average Rate Average Rate Accounting for Global Minimum Tax Average Rate Weighted by GDP Average Rate Accounting for Global Minimum Tax Weighted by GDP Number of Countries Covered
Africa 27% 27% 28% 28% 51
Asia 20% 20% 25% 25% 47
Europe 20% 21% 24% 25% 39
North America 26% 26% 26% 26% 24
Oceania 24% 24% 30% 30% 8
South America 28% 28% 33% 33% 12
G7 27% 27% 27% 27% 7
OECD 24% 24% 26% 26% 38
BRICS 27% 27% 26% 26% 5
European Union 21% 22% 25% 25% 27
G20 27% 27% 26,5% 27% 19
World 24% 24% 26% 26% 181

Nota: i calcoli del PIL provengono dal Dipartimento dell’agricoltura degli Stati Uniti, “International Macroeconomics Data Set”.
Fonte: OCSE, “Corporate income tax statutari e aliquote mirate per le piccole imprese”; PwC, “Worldwide Tax Summaries – Corporate Taxes”; Bloomberg Tax, “Country Guides – Corporate Tax Rates”; e alcune giurisdizioni analizzate individualmente, vedere Tax Foundation, “worldwide-corporate-tax-rates”.

Aliquote massime dell’imposta sulle società previste dalla legge e attuazione del secondo pilastro in tutto il mondo, 2024

Solo tre giurisdizioni fiscali impongono un’imposta sul reddito delle società a aliquote statutarie superiori al 35 percento. [19] Il grafico seguente mostra una distribuzione delle aliquote dell’imposta sul reddito delle società tra 225 giurisdizioni nel 2024. Una pluralità di paesi (125 in totale) impone un’aliquota superiore al 20 percento e inferiore o pari al 30 percento. Diciassette giurisdizioni hanno un’aliquota statutaria dell’imposta sulle società superiore al 30 percento e inferiore o pari al 35 percento. Ottanta giurisdizioni hanno un’aliquota statutaria dell’imposta sulle società inferiore o pari al 20 percento e 205 giurisdizioni hanno un’aliquota statutaria dell’imposta sulle società inferiore o pari al 30 percento.

Negli ultimi 44 anni, le aliquote fiscali aziendali sono costantemente diminuite su base globale. Nel 1980, l’aliquota fiscale statutaria media non ponderata a livello mondiale era del 40,18%. Oggi, l’aliquota statutaria media si attesta al 23,51%, ovvero una riduzione del 41%, e al 23,62% tenendo conto dell’imposta minima globale.

Nonostante un calo generale delle aliquote fiscali aziendali in tutto il mondo, anche i paesi OCSE e non OCSE sono diventati più dipendenti dalle entrate derivanti dalle imposte sul reddito delle società. Una causa di questo cambiamento è stato uno spostamento nelle giurisdizioni incluse.  In secondo luogo, l’impatto negativo sulle entrate del calo delle aliquote fiscali aziendali è stato generalmente compensato dalla riduzione o dall’abolizione delle politiche di agevolazione fiscale.

L’aliquota media ponderata statutaria è rimasta più alta della media semplice in questo periodo. Prima della riforma fiscale statunitense del 2017, gli Stati Uniti erano in gran parte responsabili del mantenimento di una media ponderata più alta, data la loro aliquota fiscale relativamente elevata, nonché il loro contributo significativo al PIL globale. La figura 4 mostra l’impatto significativo che la modifica dell’aliquota societaria statunitense ha avuto sulla media ponderata mondiale. L’aliquota media ponderata statutaria dell’imposta sul reddito delle società è scesa dal 46,66 percento nel 1980 al 25,67 percento (25,7 percento tenendo conto dell’imposta minima globale) nel 2024, rappresentando una riduzione del 45 percento nei 44 anni esaminati.

Nel corso del tempo, sempre più paesi hanno iniziato a tassare le società con aliquote pari o inferiori al 30%, con gli Stati Uniti che hanno seguito questa tendenza con le loro modifiche fiscali alla fine del 2017. Il cambiamento più significativo si è verificato tra il 1990 e il 2000, con il 49% dei paesi che hanno imposto un’aliquota legale inferiore al 30% nel 2000 e solo il 27% dei paesi nel set di dati che ha imposto un’aliquota legale inferiore al 30% nel 1990. Questa tendenza è continuata tra il 2000 e il 2010, con il 79% dei paesi che ha imposto un’aliquota legale inferiore al 30% nel 2010. Attualmente, il 91% dei paesi impone un’aliquota legale inferiore al 30%.

Le aliquote fiscali per le società comprese tra il 20% e il 25% sono diventate le più comuni.

Tutte le regioni hanno visto un calo netto delle aliquote statutarie medie tra il 1980 e il 2024. La media è diminuita di più in Europa, con la media del 1980 del 44,6 percento scesa al 20,18 percento (20,53 percento tenendo conto dell’imposta minima globale), un calo del 55 percento. Il Sud America ha visto il calo più piccolo, con la media in calo solo del 23 percento, dal 36,66 percento nel 1980 al 28,38 percento nel 2024.

In Sud America si sono verificati due periodi, dal 1990 al 2000 e dal 2010 al 2024, durante i quali l’aliquota media legale è aumentata leggermente, di meno di 0,5 punti percentuali, sebbene l’aliquota media sia diminuita nell’intero periodo di 44 anni.

Le aliquote fiscali statutarie massime medie mondiali e regionali sono diminuite negli ultimi quattro decenni a causa del passaggio dei paesi a tipologie fiscali più efficienti. Tuttavia, si sono stabilizzate negli ultimi anni. Delle 225 giurisdizioni in tutto il mondo, solo otto hanno aumentato le loro aliquote fiscali massime sul reddito delle società nel 2024, mentre cinque giurisdizioni a bassa tassazione hanno aumentato le loro aliquote fiscali effettive sulle società implementando l’imposta minima globale, una tendenza che potrebbe invertirsi nei prossimi anni poiché più paesi implementeranno l’imposta minima globale.

Aliquote fiscali societarie nel Mondo del 2024

Aliquote massime dell’imposta sulle società previste  ed attuazione del secondo pilastro in tutto il mondo, 2024

ISO 3 Continent Country Corporate Tax Rate Tax Rate Accounting for Global Minimum Tax Joined the Pillar Two Statement Income Inclusion Rule (IIR) Undertaxed Profits Rule (UTPR) Qualified Domestic Minimum Top-up Tax (QDMTT)
ABW NO Aruba 22% 22% No No No No
AFG AS Afghanistan 20% 20% No No No No
AGO AF Angola 25% 25% Yes No No No
AIA NO Anguilla 0% 0% No No No No
ALA EU Aland Islands 20% 20% No No No No
ALB EU Albania 15% 15% Yes No No No
AND EU Andorra 10% 10% No No No No
ARE AS United Arab Emirates 9% 9% Yes No No No
ARG SA Argentina 35% 35% Yes No No No
ARM AS Armenia 18% 18% Yes No No No
ASM OC American Samoa 34% 34% No No No No
ATG NO Antigua and Barbuda 25% 25% No No No No
AUS OC Australia 30% 30% Yes Yes No Yes
AUT EU Austria 23% 23% Yes Yes No Yes
AZE AS Azerbaijan 20% 20% Yes No No No
BDI AF Burundi 30% 30% No No No No
BEL EU Belgium 25% 25% Yes Yes No Yes
BEN AF Benin 30% 30% No No No No
BES NO Bonaire, Sint Eustatius and Saba 25,8% 25,8% No No No No
BFA AF Burkina Faso 27,5% 27,5% No No No No
BGD AS Bangladesh 27,5% 27,5% No No No No
BGR EU Bulgaria 10% 15% Yes Yes No Yes
BHR AS Bahrain 0% 0% Yes No No No
BHS NO Bahamas 0% 0% Yes No No No
BIH EU Bosnia and Herzegovina 10% 10% Yes No No No
BLM NO Saint Barthelemy 0% 0% No No No No
BLR EU Belarus 25% 25% No No No No
BLZ NO Belize 0% 0% No No No No
BMU NO Bermuda 0% 0% Yes No No No
BOL SA Plurinational State of Bolivia 25% 25% No No No No
BRA SA Brazil 34% 34% Yes No No No
BRB NO Barbados 9% 15% Yes No No Yes
BRN AS Brunei Darussalam 18,5% 18,5% No No No No
BTN AS Bhutan 25% 25% No No No No
BWA AF Botswana 22% 22% No No No No
CAF AF Central African Republic 30% 30% No No No No
CAN NO Canada 26% 26% Yes Yes No Yes
CHE EU Switzerland 20% 20% Yes No No Yes
CHL SA Chile 27% 27% Yes No No No
CHN AS China 25% 25% Yes No No No
CIV AF Cote d’Ivoire 25% 25% No No No No
CMR AF Cameroon 33% 33% Yes No No No
COD AF Democratic Republic of the Congo 30% 30% Yes No No No
COG AF Congo 28% 28% Yes No No No
COK OC Cook Islands 20% 20% No No No No
COL SA Colombia 35% 35% Yes No No No
COM AF Comoros 50% 50% No No No No
CPV AF Cabo Verde 21% 21% Yes No No No
CRI NO Costa Rica 30% 30% Yes No No No
CUB NO Cuba 35% 35% No No No No
CUW NO Curacao 22% 22% No No No No
CYM NO Cayman Islands 0% 0% Yes No No No
CYP EU Cyprus 12,5% 12,5% No Yes No No
CZE EU Czechia 21% 21% Yes Yes No Yes
DEU EU Germany 30% 30% Yes Yes No Yes
DJI AF Djibouti 25% 25% No No No No
DMA NO Dominica 25% 25% No No No No
DNK EU Denmark 22% 22% Yes Yes No Yes
DOM NO Dominican Republic 27% 27% Yes No No No
DZA AF Algeria 26% 26% No No No No
ECU SA Ecuador 25% 25% No No No No
EGY AF Egypt 22,5% 22,5% Yes No No No
ERI AF Eritrea 30% 30% No No No No
ESP EU Spain 25% 25% Yes Yes No Yes
EST EU Estonia 20% 20% Yes No No No
ETH AF Ethiopia 30% 30% No No No No
FIN EU Finland 20% 20% Yes Yes No Yes
FJI OC Fiji 25% 25% No No No No
FLK SA Falkland Islands (Malvinas) 26% 26% No No No No
FRA EU France 26% 26% Yes Yes No Yes
FRO EU Faroe Islands 18% 18% No No No No
FSM OC Federated States of Micronesia 30% 30% No No No No
GAB AF Gabon 30% 30% No No No No
GBR EU United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 25% 25% Yes Yes No Yes
GEO AS Georgia 15% 15% Yes No No No
GGY EU Guernsey 0% 0% Yes No No No
GHA AF Ghana 25% 25% No No No No
GIB EU Gibraltar 15% 15% Yes No No Yes
GIN AF Guinea 25% 25% No No No No
GMB AF Gambia 27% 27% No No No No
GNB AF Guinea-Bissau 25% 25% No No No No
GNQ AF Equatorial Guinea 35% 35% No No No No
GRC EU Greece 22% 22% Yes Yes No Yes
GRD NO Grenada 28% 28% No No No No
GRL NO Greenland 26,5% 26,5% Yes No No No
GTM NO Guatemala 25% 25% No No No No
GUM OC Guam 21% 21% No No No No
GUY SA Guyana 25% 25% No No No No
HKG AS China, Hong Kong Special Administrative Region 16,5% 16,5% Yes No No No
HND NO Honduras 30% 30% Yes No No No
HRV EU Croatia 18% 18% Yes Yes No Yes
HTI NO Haiti 30% 30% No No No No
HUN EU Hungary 9% 15% Yes Yes No Yes
IDN AS Indonesia 22% 22% Yes No No No
IMN EU Isle of Man 0% 0% Yes No No No
IND AS India 30% 30% Yes No No No
IRL EU Ireland 12,5% 15% Yes Yes No Yes
IRN AS Islamic Republic of Iran 25% 25% No No No No
IRQ AS Iraq 15% 15% No No No No
ISL EU Iceland 21% 21% Yes No No No
ISR AS Israel 23% 23% Yes No No No
ITA EU Italy 28% 28% Yes Yes No Yes
JAM NO Jamaica 25% 25% Yes No No No
JEY EU Jersey 0% 0% Yes No No No
JOR AS Jordan 20% 20% Yes No No No
JPN AS Japan 30% 30% Yes Yes No No
KAZ AS Kazakhstan 20% 20% Yes No No No
KEN AF Kenya 30% 30% No No No No
KGZ AS Kyrgyzstan 10% 10% No No No No
KHM AS Cambodia 20% 20% No No No No
KIR OC Kiribati 30% 30% No No No No
KNA NO Saint Kitts and Nevis 33% 33% No No No No
KOR AS Republic of Korea 26,4% 26,4% Yes Yes No No
KWT AS Kuwait 15% 15% No No No No
LAO AS Lao People’s Democratic Republic 20% 20% No No No No
LBN AS Lebanon 17% 17% No No No No
LBR AF Liberia 25% 25% Yes No No No
LBY AF Libya 20% 20% No No No No
LCA NO Saint Lucia 30% 30% No No No No
LIE EU Liechtenstein 12,5% 15% Yes Yes No Yes
LKA AS Sri Lanka 30% 30% No No No No
LSO AF Lesotho 25% 25% No No No No
LTU EU Lithuania 15% 15% Yes No No No
LUX EU Luxembourg 25% 25% Yes Yes No Yes
LVA EU Latvia 20% 20% Yes No No No
MAC AS China, Macao Special Administrative Region 12% 12% No No No No
MAF NO Saint Martin (French Part) 20% 20% No No No No
MAR AF Morocco 33% 33% No No No No
MCO EU Monaco 25% 25% No No No No
MDA EU Republic of Moldova 12% 12% No No No No
MDG AF Madagascar 20% 20% No No No No
MDV AS Maldives 15% 15% No No No No
MEX NO Mexico 30% 30% Yes No No No
MKD EU The former Yugoslav Republic of Macedonia 10% 10% Yes No No No
MLI AF Mali 30% 30% No No No No
MLT EU Malta 35% 35% Yes No No No
MMR AS Myanmar 22% 22% No No No No
MNE EU Montenegro 15% 15% Yes No No No
MNG AS Mongolia 25% 25% Yes No No No
MNP OC Northern Mariana Islands 21% 21% No No No No
MOZ AF Mozambique 32% 32% No No No No
MRT AF Mauritania 25% 25% No No No No
MSR NO Montserrat 30% 30% No No No No
MUS AF Mauritius 15% 15% Yes No No No
MWI AF Malawi 30% 30% No No No No
MYS AS Malaysia 24% 24% Yes No No No
NAM AF Namibia 32% 32% Yes No No No
NCL OC New Caledonia 30% 30% No No No No
NER AF Niger 30% 30% No No No No
NGA AF Nigeria 30% 30% No No No No
NIC NO Nicaragua 30% 30% No No No No
NIU OC Niue 30% 30% No No No No
NLD EU Netherlands 25,8% 25,8% Yes Yes No Yes
NOR EU Norway 22% 22% Yes Yes No Yes
NPL AS Nepal 25% 25% No No No No
NRU OC Nauru 25% 25% No No No No
NZL OC New Zealand 28% 28% Yes No No No
OMN AS Oman 15% 15% Yes No No No
PAK AS Pakistan 29% 29% No No No No
PAN NO Panama 25% 25% Yes No No No
PER SA Peru 29,5% 29,5% Yes No No No
PHL AS Philippines 25% 25% No No No No
PNG OC Papua New Guinea 30% 30% Yes No No No
POL EU Poland 19% 19% Yes No No No
PRI NO Puerto Rico 37,5% 37,5% No No No No
PRT EU Portugal 31,5% 31,5% Yes Yes No Yes
PRY SA Paraguay 10% 10% Yes No No No
PSE AS State of Palestine 15% 15% No No No No
PYF OC French Polynesia 25% 25% No No No No
QAT AS Qatar 10% 10% Yes No No No
ROU EU Romania 16% 16% Yes Yes No Yes
RUS EU Russian Federation 20% 20% No No No No
RWA AF Rwanda 28% 28% No No No No
SAU AS Saudi Arabia 20% 20% Yes No No No
SDN AF Sudan 35% 35% No No No No
SEN AF Senegal 30% 30% Yes No No No
SGP AS Singapore 17% 17% Yes No No No
SHN AF Saint Helena 25% 25% No No No No
SLB OC Solomon Islands 30% 30% No No No No
SLE AF Sierra Leone 25% 25% Yes No No No
SLV NO El Salvador 30% 30% No No No No
SMR EU San Marino 17% 17% No No No No
SRB EU Serbia 15% 15% Yes No No No
SSD AF South Sudan 30% 30% No No No No
STP AF Sao Tome and Principe 25% 25% No No No No
SUR SA Suriname 36% 36% No No No No
SVK EU Slovakia 21% 21% Yes No No Yes
SVN EU Slovenia 22% 22% Yes Yes No Yes
SWE EU Sweden 20,6% 20,6% Yes Yes No Yes
SWZ AF Swaziland 25% 25% Yes No No No
SXM NO Sint Maarten (Dutch part) 34,5% 34,5% No No No No
SYC AF Seychelles 25% 25% No No No No
SYR AS Syrian Arab Republic 25% 25% No No No No
TCA NO Turks and Caicos Islands 0% 0% No No No No
TCD AF Chad 35% 35% No No No No
TGO AF Togo 27% 27% No No No No
THA AS Thailand 20% 20% Yes No No No
TJK AS Tajikistan 18% 18% No No No No
TKL OC Tokelau 0% 0% No No No No
TKM AS Turkmenistan 8% 8% No No No No
TLS OC Timor-Leste 10% 10% No No No No
TON OC Tonga 25% 25% No No No No
TTO NO Trinidad and Tobago 30% 30% Yes No No No
TUN AF Tunisia 15% 15% Yes No No No
TUR AS Turkey 25% 25% Yes Yes No Yes
TWN AS Taiwan 20% 20% No No No No
TZA AF United Republic of Tanzania 30% 30% No No No No
UGA AF Uganda 30% 30% No No No No
UKR EU Ukraine 18% 18% Yes No No No
URY SA Uruguay 25% 25% Yes No No No
USA NO United States of America 26% 26% Yes No No No
UZB AS Uzbekistan 15% 15% Yes No No No
VCT NO Saint Vincent and the Grenadines 28% 28% No No No No
VEN SA Bolivarian Republic of Venezuela 34% 34% No No No No
VGB NO British Virgin Islands 0% 0% Yes No No No
VIR NO United States Virgin Islands 23,1% 23,1% No No No No
VNM AS Viet Nam 20% 20% Yes Yes No Yes
VUT OC Vanuatu 0% 0% No No No No
WLF OC Wallis and Futuna Islands 0% 0% No No No No
WSM OC Samoa 27% 27% No No No No
XKX EU Republic of Kosovo 10% 10% No No No No
YEM AS Yemen 20% 20% No No No No
ZAF AF South Africa 27% 27% Yes Yes No Yes
ZMB AF Zambia 30% 30% Yes No No No
ZWE AF Zimbabwe 25% 25% No No No Yes

Fonte: https://taxfoundation.org/data/all/global/corporate-tax-rates-by-country-2024/