Albania – Legge N. 29/2023 sull’imposta sul reddito

Legge N. 29/2023

(Modificato dall’atto normativo n. 2 del 7.6.20232; atto normativo n. 7 del 14.12.2023; sentenza della Corte costituzionale n. 52 del 27.6.2024; atto normativo n. 4 del 27.11.20243; legge n. 9/2025 del 30.1.2025)

(aggiornato)

A norma degli articoli 78, 83, comma 1, e 155 della Costituzione, su proposta del Consiglio dei ministri,

ASSEMBLEA

DELLA REPUBBLICA D’ALBANIA HA DECISO:

CAPITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto e scopo della legge

  1. Lo scopo della presente legge è stabilire norme riguardanti:
    1. imposta sul reddito delle persone fisiche e giuridiche;
    2. imposta sui redditi derivanti da eredità, donazioni e vincite al gioco d’azzardo.
  2. Lo scopo della presente legge è quello di elaborare un quadro giuridico per determinare le regole per l’imposizione, la dichiarazione e la riscossione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle società, nonché dell’imposta alla fonte sul reddito.

Articolo 2

Ambito di applicazione

  1. Le persone residenti nella Repubblica d’Albania sono soggette all’imposta sul reddito delle persone fisiche e all’imposta sul reddito delle società sul reddito imponibile derivante da tutte le fonti, conseguito all’interno della Repubblica d’Albania.o al di fuori del territorio della Repubblica d’Albania in un dato anno fiscale.
  2. Salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge, le persone non residenti sono soggette all’imposta sul reddito.reddito in questi casi:
    1. per il loro reddito imponibile mondiale totale attribuibile a una stabile organizzazione nella Repubblica d’Albania; e
    2. nella misura non compresa nella lettera “a”, il reddito imponibile derivante da tutte le fonti,che hanno una fonte nella Repubblica d’Albania, ai sensi dell’articolo 4 della presente legge, in un dato anno fiscale.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini della presente legge, i seguenti termini significano:

  1. Per “persona” si intende qualsiasi persona fisica ed entità.
  2. Per “persona fisica” si intende:
    1. lavoratore autonomo;
    2. commerciante individuale;
    3. persona fisica ai sensi del Codice Civile, compresi i dipendenti, nonché qualsiasi altra persona fisicache genera reddito da qualsiasi fonte, comprese donazioni, eredità o vincite al gioco d’azzardo.
  3. Per “entità” si intende qualsiasi società o qualsiasi struttura di organizzazioni, costituite o meno, indipendentemente dalla forma, a scopo di lucro o meno, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le seguenti:
    1. qualsiasi forma di società prevista dal codice civile o dalla normativa vigente in materia di società commerciali;
    2. organizzazioni a scopo di lucro e non-profit;
    3. qualsiasi forma di “trust” estero o struttura simile;

ç) qualsiasi forma di cooperazione/partenariato, che abbia forma giuridica e possa essere trattata come un singolo contribuente;

  1. qualsiasi forma di joint venture (impresa comune);dh) qualsiasi forma di società di gestione di capitali o di attività;
  2. qualsiasi forma di cooperazione/società di persone passive; ë) qualsiasi altra società costituita con legge speciale.
  1. Per “Società” si intende qualsiasi società commerciale costituita, organizzata e registrata ai sensi della legislazione vigente per le società commerciali e per il Centro Nazionale per le Imprese.
  2. Per “lavoratore autonomo” si intende qualsiasi persona fisica impegnata nella fornitura di qualsiasi tipo di servizio oimpegnati in altre attività professionali, diverse da quelle commerciali.
  3. Per “persona commerciale” si intende qualsiasi persona fisica che eserciti un’attività commerciale.
  4. “Contribuente” è qualsiasi persona soggetta a imposta ai sensi della presente legge o di qualsiasi altra legge.che definisce un regime fiscale speciale.
  5. Per “attività economica” si intende qualsiasi attività economica volta al conseguimento di un profitto. Include le attività di lavoratori autonomi, persone giuridiche e società commerciali.
  6. Per “dipendente” si intende una persona fisica che percepisce un reddito derivante dal lavoro dipendente.
  7. Il termine “datore di lavoro” indica la persona che assegna un lavoro o un compito a un’altra persona dietro pagamento, nel rispetto della normativa vigente, e che si assume la responsabilità e il rischio connessi all’esecuzione del lavoro.
  8. Il “fatturato” è il reddito totale generato dalle vendite di beni e servizi (IVA esclusa).
  9. Le “pensioni private” sono pensioni ricevute da un piano pensionistico ai sensi della legislazione inpotere di voto per i fondi pensione privati ​​e per i fondi pensione privati ​​costituiti con legge speciale, ad eccezione delle pensioni a carico del regime contributivo obbligatorio.
  10. Per “persona correlata” si intende qualsiasi persona legata a un’altra persona da un rapporto che, direttamente o indirettamente, incide sulla determinazione della base imponibile, attraverso la gestione, il controllo o la proprietà. Due persone sono collegate se una o entrambe agiscono secondo le istruzioni, le richieste, i suggerimenti o la volontà dell’altra persona o di una terza persona.

Sono considerate persone collegate le seguenti persone:

  1. marito e moglie, conviventi, discendenti e ascendenti di primo grado.
  2. un’entità economica in cui una persona possiede direttamente o indirettamente almeno il 50 per cento dei diritti di voto o di gestione, dei diritti di distribuzione dei dividendi o dei diritti di capitale.
  3. due o più entità in cui un’altra persona possiede o detiene almeno il 50 percento dei diritti di voto o di gestione, dei diritti di distribuzione dei dividendi o dei diritti azionari in entrambe le entità.

Nei casi in cui si applicano le lettere “a” o “b” del presente punto, la proprietà attribuita a una persona da una persona correlata non può essere attribuita a un’altra persona correlata. Due persone non sono considerate correlate.solo perché uno dei due è considerato un dipendente o un cliente dell’altra persona, o entrambi sono considerati

 

dipendente o cliente di una terza persona, a meno che tale rapporto non influisca sulla determinazionedella base imponibile, direttamente o indirettamente.

  1. Le “parti indipendenti” sono parti che non sono correlate.
  2. Per “servizio tecnico” si intende la fornitura di beni non materiali a fronte di un pagamento, ricorrente o forfettario, inclusi i corrispettivi per servizi tecnici e i corrispettivi per servizi digitali automatizzati, nella misura in cui sia ragionevolmente attribuibile a qualsiasi tipo di servizio o altro beneficio fornito dall’attività di una persona. I seguenti servizi non sono considerati servizi tecnici o corrispettivi relativi a un servizio tecnico:
    1. costi amministrativi di vigilanza e controllo, trasferiti da una sede centrale all’esteroterritorio albanese e per conto di una stabile organizzazione operante nella Repubblica d’Albania;
    2. trasporto passeggeri o trasporto merci;
    3. spese assicurative;

ç) sistemazione in alberghi o altri luoghi.

  1. Per “compenso per servizi tecnici” si intende il pagamento di servizi di gestione, tecnici o di consulenza, compresi i compensi per la fornitura di servizi di tecnici o altro personale, il pagamento per la fornitura di conoscenze, esperienze o competenze tecniche, industriali, commerciali o scientifiche o il pagamento per la fornitura di assistenza che contribuisce alle questioni di cui al punto 21 del presente articolo.
  2. La “commissione automatica per i servizi digitali” è un pagamento per qualsiasi servizio fornito su Internet o tramite una rete elettronica che richiede un coinvolgimento umano minimo da parte del fornitore del servizio.
  3. “Titoli” è uno strumento finanziario che contiene valore e può essere negoziato tra parti, compresi i seguenti casi:
    1. azioni o quote di qualsiasi società;
    2. azioni o quote o partecipazione in una società di persone;
    3. buoni del Tesoro e obbligazioni, nonché obbligazioni societarie;

ç) strumenti derivati, come definiti dagli atti normativi e sub-normativi vigenti, o che traggono il loro significato dai principi contabili;

  1. strumenti in valuta estera, come definiti dagli atti giuridici e sub-giuridici vigenti o chetraggono il loro significato dai principi contabili generalmente accettati.
  1. Per “dividendo” si intendono i seguenti tipi di reddito, indipendentemente dal fatto che tali dividendi siano realizzati all’interno o all’esterno della Repubblica d’Albania e indipendentemente dalle modalità di distribuzione di tali dividendi:
    1. redditi derivanti da azioni o quote di qualsiasi società, azioni del fondatore o altri diritti di partecipazione agli utili che non costituiscono crediti verso debiti;
    2. redditi derivanti da altri diritti societari, compresi dividendi unitari e dividendi intermedi;
    3. reddito derivante dalla distribuzione degli utili nella società di persone;

ç) i redditi derivanti da qualsiasi genere di distribuzione di utili da parte di qualsiasi tipo di ente, ad eccezione delle società semplici, che operano secondo le disposizioni del codice civile;

  1. somme ricevute dal processo di liquidazione, nella misura in cui eccedono il capitale conferito in denaro o in natura;
  2. dh) importi derivanti dalla riduzione del capitale, nella misura in cui il capitale è attribuito agli utili non distribuitiin maiuscolo.
  1. Per “interessi” si intendono le spese per interessi su tutte le forme di debito, altri costi economicamente equivalenti agli interessi e alle spese sostenute in relazione alla raccolta di finanziamenti, compresi i pagamenti sui prestiti con partecipazione agli utili, gli interessi sulle obbligazioni, l’elemento di costo finanziario dei pagamenti di leasing finanziario, gli interessi capitalizzati o l’ammortamento degli interessi capitalizzati, gli importi degli interessi su strumenti derivati ​​o accordi di copertura, le commissioni di garanzia e di accordo e costi simili associati all’ottenimento di fondi in prestito.
  2. Le “royalty” sono pagamenti per l’uso o il diritto di usare un bene immateriale e includono quanto segue:
    1. l’uso o il diritto di usare un’opera letteraria, artistica o scientifica protetta da diritto d’autore, compresi film o registrazioni video o audio, indipendentemente dal fatto che l’opera sia in formato elettronico o meno;

 

  1. l’uso o il diritto di usare un brevetto, una licenza, un’invenzione, un marchio, un disegno o un modello, un piano, una formula o un processo segreto, o altra proprietà o diritto simile;
  2. la ricezione o il diritto di ricevere qualsiasi immagine visiva o suono o entrambi trasmessi via satellite, via cavo, fibra ottica o tecnologia simile in relazione alla trasmissione televisiva, radiofonica o via Internet;

ç) l’uso o il diritto di usare informazioni relative ad esperienze industriali, commercialio scientifico;

  1. una dilazione totale o parziale del pagamento in relazione alle lettere da “a” a “c” del presente punto;
  2. dh) un premio o un importo analogo in relazione ai casi elencati alle lettere da “a” a “ç” del presente

punto.

  1. “Sostituto d’imposta”, incluso “sostituto d’imposta sulla busta paga”significa qualsiasi persona tenuta a trattenere l’imposta alla fonte e a trasferirla al bilancio dello Stato secondo le disposizioni della presente legge.
  2. “Imposta sul reddito delle società” è l’imposta pagata dalle entità ai sensi delle disposizioni della presente legge.
  3. Per “asset virtuale” si intende una rappresentazione digitale di un valore che può essere conservato, scambiato o trasferito in formato digitale e che può essere utilizzato per scopi di pagamento o investimento o come mezzo di scambio, incluse, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le criptovalute. Questa definizione non include le rappresentazioni digitali di valute ufficialmente riconosciute come emesse o garantite da banche centrali o da un’autorità pubblica, titoli e altri strumenti finanziari previsti dalla normativa applicabile.
  4. Il “mining” è l’attività di utilizzo della potenza di calcolo degli utenti del sistema per risolvere algoritmi crittografici, allo scopo di confermare le transazioni e ottenere in cambio asset virtuali, nonché l’attività di elaborazione e conferma delle transazioni mediante l’investimento di un determinato asset virtuale da parte degli utenti dei nodi informatici che partecipano a questo processo.
  5. “Strumento finanziario” ha il medesimo significato definito nella normativa vigente in materia di mercati finanziari.del capitale.

Articolo 4

Fonte di reddito

I redditi provenienti da una fonte nella Repubblica d’Albania includono, ma non sono limitati a, quanto segue:

  1. redditi derivanti da attività lavorativa, nonché redditi derivanti da compensi per servizi resinella Repubblica d’Albania;
  2. redditi derivanti da attività culturali, artistiche o sportive svolte nella Repubblica d’Albania;
  3. redditi dovuti da un datore di lavoro residente, anche se l’attività lavorativa è svolta all’estero;

ç) redditi derivanti da attività d’impresa e redditi di persone fisiche commerciali e autonome perattività e servizi forniti nella Repubblica d’Albania;

  1. redditi d’impresa attribuibili ad una stabile organizzazione nella Repubblica d’Albania; dh) oltre ai redditi previsti alla lettera “d” del presente articolo, i redditi derivanti:
    1. beni immobili, i loro accessori e frutti, nonché i redditi derivanti da diritti su beni immobili situati nella Repubblica d’Albania;
    2. diritti di sfruttamento delle risorse minerarie, diritti di sfruttamento delle risorse di idrocarburio altri diritti di sfruttamento delle risorse naturali terrestri e idriche, compreso il mare nella Repubblica d’Albania, nonché informazioni relative a tali diritti;
  • redditi derivanti dalla proprietà di beni mobili situati nella Repubblica d’Albania.

I diritti e le informazioni di cui ai paragrafi “i” e “ii” della presente lettera, ai fini della presente leggesono trattati come beni immobili.

  1. redditi derivanti dall’alienazione di:
    1. proprietà, diritti e informazioni specificati nella lettera “dh” del presente articolo;

 

  1. azioni o interessi simili quali interessi in società di persone o trust, come definiti dalla normativa vigente a tale scopo, ovunque situati, se in qualsiasi momento durante i 365 giorni precedenti l’alienazione, tali azioni o interessi simili derivano più del 50 per cento del loro valore direttamente o indirettamente da beni immobili, diritti o informazioni, come definiti nella lettera “dh” delQuesto articolo.

ë) i dividendi, compresi quelli delle società di persone, distribuiti da un soggetto residente;

  1. plusvalenze derivanti dall’alienazione di azioni di entità residenti e di qualsiasi titolo o strumento finanziario nella Repubblica d’Albania;
  2. interessi pagati da enti governativi locali o centrali, da un contribuente residente oda una stabile organizzazione nella Repubblica d’Albania;
  3. gj) canoni di locazione, contratti di leasing, canoni di licenza, canoni per servizi digitali tecnici e/o automatici, nonchée le royalties pagate da una persona residente o da una stabile organizzazione nella Repubblica d’Albania;
  4. vincite derivanti da giochi d’azzardo per un contribuente residente o non residente o pagate da una stabile organizzazione nella Repubblica d’Albania, redditi da eredità e donazioni ricevuti da beni situati nella Repubblica d’Albania;
  5. redditi derivanti dall’estrazione o dall’acquisizione di beni virtuali da parte di una persona residente nella Repubblica d’Albania;
  6. redditi derivanti da transazioni con attività virtuali effettuate da una persona residente nella Repubblica d’Albania;
  7. redditi derivanti da qualsiasi altra attività materialmente svolta nella Repubblica d’Albania.

Articolo 5

Sede permanente

  1. Per stabile organizzazione si intende una sede specifica in cui viene svolta in tutto o in parte l’attività imprenditoriale di una persona non residente.
  2. La sede permanente comprende in particolare:
    1. un luogo di amministrazione;
    2. un ramo;
    3. un ufficio;
    4. d) una fabbrica;
    5. un laboratorio;
    6. dh) una miniera, un pozzo di petrolio o di gas, una cava o qualsiasi altro luogo di estrazione di risorse naturali;
    7. un edificio o un cantiere, un progetto di installazione o di assemblaggio o qualsiasi attività di supervisione correlata solo se tale sito, progetto o attività continua nella Repubblica d’Albania per un periodo o periodi complessivi superiori a sei mesi in un periodo di dodici mesi;ë) qualsiasi attività, compreso l’uso o l’installazione di attrezzature significative, svolta nella Repubblica d’Albania in relazione all’esplorazione, all’estrazione o allo sfruttamento di risorse naturali per un

periodo o periodi di durata complessiva superiore a tre mesi nell’arco di un periodo di dodici mesi;

  1. prestazione di servizi, compresi i servizi di consulenza forniti da una persona non residentetramite i suoi dipendenti o altri individui, solo se tali attività continuano (per la stessa persona o una persona collegata) nella Repubblica d’Albania per un periodo o periodi complessivi superiori a sei mesi durante un qualsiasi periodo di dodici mesi.
  1. Nonostante i paragrafi 1 e 2 del presente articolo, il termine “stabile organizzazione” non include:
    1. l’uso dei locali esclusivamente allo scopo di immagazzinare, esporre o consegnare beni appartenenti alla persona non residente;
    2. mantenere uno stock di beni appartenenti alla persona non residente ai soli fini di stoccaggio, esposizione o distribuzione;
    3. mantenere uno stock di beni appartenenti alla persona non residente al solo scopo di trasformarli da parte di un’altra persona;

ç) mantenere una sede fissa di affari al solo scopo di acquistare beni o raccogliere informazioni per la persona non residente;

 

  1. il mantenimento di una sede fissa di affari al solo scopo di svolgere qualsiasi altra attività per la persona non residente;
  2. dh) il mantenimento di una sede fissa di affari esclusivamente per una qualsiasi combinazione di attività specificate nelle lettere da “a” a “d” del presente punto, a condizione che l’attività complessiva della sede fissa di affari sia di natura commerciale.preparatorio o ausiliario.
  1. Il punto 3 del presente articolo non si applica a una sede fissa di affari utilizzata o mantenuta da una persona non residente se la stessa persona o una persona a lei strettamente associata svolge attività commerciali nello stesso luogo o in un altro luogo nella Repubblica d’Albania e:
    1. tale paese o un altro paese costituisce una stabile organizzazione per la persona o una persona strettamente associata ai sensi delle disposizioni del presente articolo, o
    2. l’attività totale risultante dalla combinazione delle attività svolte da entrambe le persone nell’nello stesso luogo o dalla stessa persona o da persone strettamente associate in entrambi i luoghi, non ha carattere preparatorio o ausiliario, a condizione che le attività commerciali svolte da entrambe le persone nello stesso luogo, o dalla stessa persona o da una persona strettamente associata in entrambi i luoghi, costituiscano funzioni complementari che fanno parte di un’attività commerciale collegata.
  2. Fermo restando quanto previsto dai punti 1 e 2 del presente articolo, ma in conformità con quanto disposto dal punto7 del presente articolo, quando una persona agisce nella Repubblica d’Albania per conto di una persona non residente, si ritiene che la persona non residente abbia una stabile organizzazione nella Repubblica d’Albania in relazione a qualsiasi attività che tale persona intraprende, se tale persona:
    1. di solito conclude contratti, o di solito svolge il ruolo principale nella conclusione di contratti che vengono conclusi in mododi routine senza modifiche sostanziali da parte del soggetto non residente e tali contratti sono:
      1. per conto della persona non residente, o
      2. per il trasferimento della proprietà o per la concessione del diritto di utilizzo di beni posseduti da una persona non residente o sui quali la persona non residente ha il diritto di utilizzare, oppure
  • per la prestazione di servizi da parte di una persona non residente, a meno che le attività di tale persona non sianolimitati a quelli specificati nel paragrafo 4 del presente articolo, che, se esercitati tramite una sede fissa di affari, non renderebbero tale sede fissa di affari una stabile organizzazione ai sensi delle disposizioni del paragrafo 4 del presente articolo; o
  1. la persona di solito non stipula contratti, né svolge un ruolo primario nella stipula di tali contratti, ma mantiene una scorta di beni o merci da cui la persona consegna regolarmente beni o merci per conto didella persona non residente.
  1. Nonostante le disposizioni di cui sopra del presente articolo, ma in conformità al punto 7 del presente articolo, un’entità che opera nel settore assicurativo di un altro paese, esclusa l’attività di riassicurazione, deveSi ritiene che abbia una stabile organizzazione nella Repubblica d’Albania se, tramite un’altra persona, riscuote premi nella Repubblica d’Albania o assicura rischi situati nella Repubblica d’Albania.
  2. I punti 5 e 6 del presente articolo non si applicano quando la persona che agisce nella Repubblica d’Albania per conto didi una persona non residente, svolge attività nella Repubblica d’Albania come agente indipendente e agisce per la persona non residente nel normale svolgimento di tale attività. Qualora una persona agisca esclusivamente per conto di una o più persone con cui è strettamente associata, tale persona non sarà considerata un agente indipendente ai sensi del presente punto in relazione a tali persone.
  3. Il mero fatto che una persona non residente sia una persona imparentata con una persona residente nella Repubblica d’Albania (controlli o sia controllata da questa persona residente) non costituisce di per sé motivo di taleUna persona non residente è considerata come avente una stabile organizzazione nella Repubblica d’Albania.
  4. Una persona è considerata strettamente legata a un’altra se, sulla base di tutti i fatti e le circostanze rilevanti, una ha il controllo sull’altra o entrambe sono sotto il controllo delle stesse persone. In ogni caso, una persona sarà considerata strettamente legata a un’altra se una possiede, direttamente o indirettamente, almeno il 50% della partecipazione effettiva nell’altra (o, nel caso di una società, non meno del 50% del valore totale e dei diritti di voto delle azioni della società o della partecipazione effettiva nel capitale della società) o se un’altra persona possiede, direttamente o indirettamente, non meno del 50% della partecipazione effettiva (o, nel caso di una società, non meno del 50% del valore totale e dei diritti di voto delle azioni della società o della partecipazione effettiva nel capitale della società) della persona o di entrambe le persone.

 

Articolo 6

Anno fiscale

L’anno fiscale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno solare.

CAPITOLO II

IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE

CAPITOLO 1

DISPOSIZIONI GENERALI SULL’IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE

Articolo 7

Contribuente dell’imposta sul reddito delle persone fisiche

Ogni persona fisica è considerata contribuente ai sensi della presente legge ed è tenuta al pagamento dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.

Articolo 8

residenze

Un contribuente residente ai sensi dell’imposta sul reddito delle persone fisiche è qualsiasi contribuente che soddisfa uno dei seguenti criteri:le seguenti condizioni:

  1. ha una residenza permanente nel territorio della Repubblica d’Albania durante l’anno fiscale; o
  2. soggiorna nella Repubblica d’Albania durante l’anno fiscale per un periodo o periodi pari o superiori a 183 giorni. Il giorno di partenza dal Paese e il giorno di ingresso nel Paese saranno considerati separatamente come giorni di presenza nel Paese; oppure
  3. è un cittadino della Repubblica d’Albania che svolge le sue funzioni al di fuori del suo territorio come dipendente ofunzionario ufficiale del governo della Repubblica d’Albania; o

ç) ha un negozio, uno studio professionale, una fabbrica o un altro luogo in cui la persona fisica svolge la sua attività nella Repubblica d’Albania, o ha la sua residenza abituale nella Repubblica d’Albania, tranne nel caso in cui la persona fisica abbia una residenza permanente al di fuori della Repubblica d’Albania per l’intero anno fiscale e non abbia una residenza permanente nella Repubblica d’Albania; o

  1. ha il centro dei suoi interessi vitali nella Repubblica d’Albania, il che implica significativi legami personali o economici con la Repubblica d’Albania.

Articolo 9

DOCUMENTAZIONE

  1. Il contribuente dell’imposta sul reddito delle persone fisiche è tenuto a conservare tutta la documentazionenecessario verificare i dati dichiarati nel conto economico.
  2. Ogni lavoratore autonomo o commerciante, che non sia soggetto all’obbligo legale di tenere una contabilità ai sensi della normativa vigente in materia di contabilità e bilanci, è tenuto a tenere almeno un registro delle entrate, delle spese, dei crediti e delle passività o debiti, secondo una struttura semplificata, come definito nei regolamenti attuativi della presente legge.

CAPITOLO 2

DISPOSIZIONI PER LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO IMPONIBILE

Articolo 10

Reddito imponibile

 

  1. Il reddito seguente è considerato reddito imponibile di un contribuente dell’imposta sul reddito delle persone fisiche:
    1. reddito da lavoro dipendente;
    2. reddito d’impresa;
    3. reddito da investimenti.
  2. Il reddito è tassabile indipendentemente dal fatto che sia pagato in denaro o in natura.
  3. I redditi in natura sono valutati al valore di mercato, salvo diversa disposizione della presente legge.o nei regolamenti emanati per la sua attuazione.
  4. Il principio di libera concorrenza, come definito nell’articolo 44 della presente legge, si applica alle transazioni tra le parti.

Articolo 11

Reddito non soggetto all’imposta sui redditi delle persone fisiche

I seguenti redditi non sono soggetti all’imposta sui redditi delle persone fisiche:

  1. redditi percepiti a seguito dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e contro le malattie;
  2. assistenza economica dai bilanci pubblici per le persone senza reddito o con basso reddito, come definito dalla normativa vigente in materia;
  3. redditi esenti in base ad accordi internazionali ratificati dal Parlamento della Repubblica d’Albania;

ç) indennizzi finanziari corrisposti ai proprietari di immobili a titolo di indennizzo per le espropriazioni effettuate dallo Stato nell’interesse pubblico, oppure ai precedenti proprietari per l’espropriazione dei loro beni avvenuta in passato;

  1. risarcimenti finanziari versati agli ex prigionieri politici e ai loro discendenti;
  2. dh) premi e riconoscimenti assegnati da istituzioni statali per meriti scientifici, sportivi e culturali;
  3. borse di studio per alunni e studenti;

ë) i risarcimenti danni conseguiti mediante sentenze definitive, i risarcimenti danni derivanti da contratti di assicurazione conseguiti in applicazione della normativa vigente in materia di attività assicurativa e riassicurativa, nonché i risarcimenti determinati per le spese legali;

  1. entrate derivanti dal sostegno con sovvenzioni e sussidi in agricoltura e allevamento con fondi di bilanciodello Stato o di altre fonti.

Articolo 12

Reddito da lavoro dipendente

  1. Il reddito da lavoro dipendente comprende:
    1. stipendi, bonus e benefici derivanti da rapporti di lavoro o rapporti simili, incluso il trasferimento o il prestito di dipendenti, indipendentemente dal fatto che tali rapporti siano attuali, futuri o passati, e in cui il contribuente è tenuto a seguire le istruzioni del pagatore del reddito al fine di ricevere il pagamento o il bonus;
    2. compensi degli amministratori, compensi in qualità di membro del consiglio di amministrazione o dell’ente giuridico di una società, nonché compensi per la gestione e la partecipazione ai consigli di amministrazione;
    3. bonus e benefit pagati dalla società al proprio partner per il lavoro svolto per questa società;

ç) reddito percepito da un lavoratore autonomo se:

  1. L’80% o più dei ricavi conseguiti derivano direttamente o indirettamente da un singolo cliente; oppure
  2. Il 90 percento o più del fatturato totale deriva da meno di 3 clienti.

La lettera “ç” non si applica se il lavoratore autonomo fornisce servizi solo a soggetti non residenti.nella Repubblica d’Albania o solo per le entità che non hanno una stabile organizzazione nella Repubblica d’Albania. In questo caso, si considera che il lavoratore autonomo percepisca un reddito d’impresa.

  1. I redditi da lavoro dipendente, oltre a quanto previsto dal punto 1 del presente articolo, comprendono anche i pagamenti chevengono effettuati in casi di perdita o cessazione del rapporto di lavoro.

 

  1. Quando il reddito da lavoro dipendente viene pagato a un dipendente tramite un agente di collocamento non residente nella Repubblica d’Albania e l’importo totale pagato include la commissione, il redditoderivanti dall’occupazione sono considerate pari almeno all’80% dell’importo totale.
  2. Il reddito derivante da lavoro dipendente non sarà considerato tale nei casi in cui:
    1. il valore del cibo consumato, delle bevande analcoliche, delle attrezzature di lavoro, delle cure mediche e degli altri benefici forniti, nei locali gestiti da o per conto di un datore di lavoro, sono disponibili a tutti i dipendenti a condizioni simili e creano migliori condizioni di lavoro per i dipendenti;
    2. il rimborso delle spese di viaggio e di alloggio e le indennità di viaggio sono corrisposti secondo le modalità stabilite dalla legislazione vigente o dai regolamenti attuativi della presente legge;
    3. indennità per i dipendenti in caso di malattia, infortunio o difficoltà di vita secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e dalle disposizioni degli statuti attuativi della presente legge;

ç) contributi per l’assicurazione sulla vita, sulle malattie e sugli infortuni sul lavoro;

  1. redditi derivanti da stipendi e compensi per rapporti di lavoro di funzionari consolari, diplomatici o assimilati di paesi terzi e organizzazioni internazionali, i quali, mentre svolgono le loro funzioni ufficiali nella Repubblica d’Albania, in conformità alle convenzioni o agli accordi internazionali ratificati, accettati o firmati dalla Repubblica d’Albania o dal Consiglio dei ministri, godono dello status diplomatico.
  1. Il reddito annuo imponibile derivante da rapporti di lavoro è definito come l’importo totale del reddito imponibile derivante da lavoro dipendente percepito da un contribuente durante l’anno fiscale.
  2. L’importo degli stipendi e dei pagamenti analoghi versati in un’unica soluzione in un dato anno costituisce il reddito per gli anni per i quali sono stati pagati.

Articolo 13

Reddito d’impresa

  1. Il reddito d’impresa include, ma non è limitato a, il reddito di cui alle lettere da “a” a “gj” di seguito, se non definito come reddito di lavoro dipendente ai sensi dell’articolo 12 della presente legge:
    1. il reddito di una persona fisica derivante da qualsiasi attività imprenditoriale di qualsiasi tipo, compresa qualsiasi attivitàdi lavoratori autonomi o commerciali;
    2. redditi derivanti da interessi, dividendi e royalties, che siano effettivamente collegati all’attività imprenditoriale;
    3. proventi derivanti dalla vendita di titoli, che siano effettivamente correlati all’attività aziendale;

ç) i redditi derivanti dall’affitto di un’azienda, indipendentemente dal fatto che l’affitto comprenda tutti o parte dei beni materiali o immateriali;

  1. proventi derivanti dalla vendita di qualsiasi tipo di attività e passività aziendali, compresa la vendita dell’intera attività;
  2. dh) plusvalenza realizzata dal trasferimento di attività e passività aziendali in una riorganizzazione aziendale, come definita nell’articolo 46 della presente legge;
  3. doni, sovvenzioni o sussidi ricevuti da una persona in relazione alla sua attività;

ë) i redditi generati dalla persona fisica per qualsiasi tipo di corrispettivo di servizio digitale tecnico o automatico;

  1. plusvalenze derivanti dalla rivalutazione di beni aziendali quando tali beni sono stati conferiti come conferimento in natura al capitale di una società, sia in sede di costituzione che di aumento di capitale;
  2. redditi derivanti dall’estrazione o dallo sfruttamento di attività virtuali;
  3. gj) proventi derivanti da transazioni effettuate con mezzi virtuali, che siano effettivamente collegate all’attività imprenditoriale.
  1. Il reddito imponibile annuo di un’impresa è definito come l’importo totale del reddito d’impresa, al netto delle spese documentate e pertinenti sostenute per conseguire, mantenere e garantire il reddito. Il reddito imponibile annuo di un’impresa è calcolato in conformità al Capitolo IV della presente legge.

Articolo 14

Regime speciale per i lavoratori autonomi e commerciali

 

  1. Persone fisiche, persone giuridiche o lavoratori autonomi, con fatturato annuo fino a 10.000.000lek, ai fini del riconoscimento delle spese deducibili, hanno il diritto di scegliere uno dei seguenti metodi:
    1. l’accettazione di un regime speciale, attraverso il quale le spese presunte vengono dedotte a priori secondo gli importi specificati nella presente lettera e senza essere soggette al controllo delle registrazioni contabili ad esse relative da parte dell’amministrazione fiscale;
      1. il 60% del reddito destinato alle attività produttive;
      2. Il 90% dei ricavi deriva da attività di commercio all’ingrosso;
  • 70% del reddito per attività di commercio al dettaglio di merci e di trasporto individuale;
  1. il 60% dei ricavi per attività di bar, ristoranti, discoteche, ecc., di tale natura;
  2. 50% del reddito per attività di servizi, artigianali e di artigianato;
  3. il 30% del reddito per i lavoratori autonomi; oppure
  1. calcolo delle spese deducibili sulla base della rispettiva documentazione e fatture perogni spesa.
  1. Le persone fisiche, le imprese commerciali o i lavoratori autonomi di cui al punto 1 del presente articolo devono scegliere e dichiarare all’amministrazione fiscale il metodo che intendono adottare. Il passaggio da un metodo all’altro non può essere effettuato più frequentemente di una volta ogni tre anni.
  2. La determinazione del tipo di attività svolte dalle persone fisiche, dalle persone commerciali o dai lavoratori autonomi di cui al punto 1 del presente articolo è effettuata con decisione del Consiglio dei ministri, in conformità alla legislazione vigente che regolamenta tali attività svolte dalle persone fisiche, dalle persone commerciali o dai lavoratori autonomi.
  3. Persone fisiche, persone giuridiche o lavoratori autonomi che hanno applicato il regime specialeai sensi della lettera “a” del punto 1 del presente articolo, non gli è consentito richiedere alcuna detrazione o indennizzo diverso dal risarcimento personale ai sensi dell’articolo 22 della presente legge.

Articolo 15

Reddito da investimenti

  1. Reddito da investimenti, se non considerato reddito d’impresa ai sensi dell’articolo 13 del presentelegge, includere il reddito come segue:
    1. redditi da interessi, dividendi e royalties;
    2. plusvalenze derivanti dalla cessione di titoli o strumenti finanziari;
    3. plusvalenze realizzate da piani di assicurazione sulla vita;ç) rendimento degli investimenti provenienti da sistemi pensionistici privati;
    4. plusvalenza derivante dall’alienazione di beni immobili;dh) redditi derivanti dalla locazione di immobili;
    5. redditi derivanti dall’estrazione o dall’acquisizione di attività virtuali secondo le definizioni dell’articolo 16 della presente legge;ë) proventi derivanti da transazioni con attività virtuali.
  2. Sono redditi da investimento esenti i seguenti redditi:
    1. redditi derivanti dall’alienazione di beni mobili, ad eccezione dell’alienazione di veicoli, aeromobili espedizioni se vendute entro 12 mesi dall’acquisto;
    2. reddito derivante dal trasferimento della proprietà di terreni agricoli quando ne è titolare il successore legaleterreni destinati allo stesso scopo e attività;
    3. proventi da interessi e plusvalenze su Eurobond emessi dalla Repubblica d’Albania,quando il beneficiario è una persona fisica non residente.
  3. I redditi da investimenti ricevuti congiuntamente da più di un membro della famiglia sono consideraticome reddito del familiare con il reddito imponibile annuo più alto.

Articolo 16

Reddito imponibile derivante dall’investimento per l’alienazione di titoli, strumenti finanziari

e strumenti virtuali

 

  1. Il reddito da investimenti imponibile derivante dalla cessione di titoli o strumenti finanziari è determinato come differenza tra il prezzo di vendita e il prezzo di acquisto dei beni ceduti. Eventuali spese direttamente connesse all’acquisto e alla vendita di titoli o strumenti finanziari sono incluse nel prezzo.del prezzo di acquisto e di vendita e non viene aggiunto o sottratto di conseguenza.
  2. Se il reddito imponibile derivante dalla cessione di titoli o strumenti finanziari determina una perdita in un anno fiscale, tale perdita può essere compensata con il reddito da investimenti imponibile derivante dalla cessione di altri titoli o strumenti finanziari nello stesso anno fiscale.
  3. Il reddito imponibile derivante dalla cessione di attività virtuali è determinato dalla differenza trail valore di vendita e il valore di acquisto di tali attività. Se il reddito da investimento imponibile derivante dalla cessione di attività virtuali determina una perdita in un anno fiscale, il reddito da investimento imponibile è considerato pari a zero.
  4. Per i titoli o gli strumenti finanziari quotati in borsa, i prezzi di acquisto e di vendita sono determinatidai documenti commerciali rilevanti alla data della vendita.
  5. Nel caso di titoli o strumenti finanziari acquisiti per successione o donazione, il prezzo di acquistoAi fini fiscali è il valore imponibile dei titoli o degli strumenti finanziari donati o ereditati al momento dell’acquisizione.
  6. L’alienazione di titoli comprende il conferimento in natura di titoli a titolo di capitale iniziale o di aumento di capitale.di un’entità.
  7. Il Ministro responsabile delle finanze approva mediante istruzione le norme generali e il metodo di calcolo per l’attuazione del presente articolo.

Articolo 17

Reddito imponibile derivante da investimenti immobiliari

  1. Il reddito da investimento imponibile derivante dall’alienazione di beni è determinato dalla differenza tra il prezzo di vendita e il prezzo di acquisto del bene.
  2. Il prezzo di acquisto relativo al reddito da investimenti non imponibile derivante dall’alienazione di beni immobili non può essere dedotto dalla base imponibile.
  3. Nel caso di beni immobili acquisiti per successione ereditaria, donazione o rinuncia alla proprietà, il prezzo di acquisto ai fini fiscali è il valore imponibile del bene donato o ereditato al momento dell’acquisizione.
  4. Se il reddito imponibile derivante da un investimento ai sensi del presente articolo comporta una perdita in un anno fiscale,Il reddito da investimenti imponibile derivante dall’alienazione di beni è considerato pari a zero.
  5. Il prezzo di vendita degli immobili è determinato dal prezzo più alto tra il prezzo di vendita risultante dal contratto e il prezzo di riferimento determinato dalle leggi vigenti in materia immobiliare.
  6. Il valore dell’acquisto del terreno nel caso di scambio del diritto di proprietà del terreno con il diritto di proprietà dell’edificio costruito su tale terreno è calcolato in base al prezzo di riferimento del terreno al metro quadro.metri quadrati approvati con decisione del Consiglio dei Ministri per le città e le aree all’interno della città. Il prezzo di vendita è calcolato con riferimento al valore di mercato dell’immobile acquisito in cambio del terreno, tenendo conto di tutte le parti dell’area edificabile da cui il proprietario del terreno trae beneficio. Lo scambio di terreno per area edificabile, basato su un contratto di permuta, non costituisce momento per il calcolo di eventuali plusvalenze derivanti dal trasferimento di immobili. La metodologia per il calcolo del prezzo di acquisto e di vendita è determinata con decisione del Consiglio dei Ministri.
  7. Imposta sul reddito delle persone fisiche in relazione ai redditi da investimenti derivanti dall’alienazione di beniL’imposta sugli immobili deve essere versata dalla persona fisica che trasferisce il diritto di proprietà sull’immobile, prima dell’iscrizione dei beni di cui sopra nel registro immobiliare, in conformità con le disposizioni di legge in materia. L’istituto responsabile del registro immobiliare non procederà all’iscrizione dell’immobile fino a quando non sarà stato confermato il pagamento dell’imposta. L’istituto responsabile della registrazione degli immobili trasferirà l’imposta riscossa in conformità con le disposizioni del presente articolo sul conto dell’amministrazione fiscale entro il giorno 20 del mese successivo.
  8. Il Ministro responsabile delle finanze e l’istituto responsabile del registro immobiliare determinano, mediante istruzione congiunta, le condizioni, le procedure e le metodologie per l’attuazione del presente articolo.

 

Articolo 18

Reddito imponibile annuo da investimento

Il reddito da investimento annuo imponibile è definito come l’importo totale del reddito da investimento imponibile.

Articolo 19

Norme per le entità estere controllate

  1. Quando una persona fisica ha una partecipazione in un’entità estera controllata, i cui profitti non sono soggetti a tassazione o sono esenti da tassazione nella Repubblica d’Albania, tutti i profitti non distribuiti, derivanti da reddito passivo, devono essere inclusi nel reddito imponibile derivante dall’investimento della persona fisica.
  2. Qualsiasi entità estera è considerata un’entità estera controllata quando sono soddisfatte le seguenti condizioni:
    1. la persona fisica o insieme a persone collegate ha una partecipazione diretta o indiretta di oltre il 50 per cento dei diritti di voto, o possiede direttamente o indirettamente oltre il 50 per cento del capitale, o gode del diritto di ricevere oltre il 50 per cento degli utili di tale entità; e
    2. l’imposta effettivamente pagata sui profitti dell’entità è inferiore al 50 percento dell’imposta che sarebbe stata addebitata all’entità se fosse stata un’entità residente nella Repubblica d’Albania.
  3. I seguenti profitti sono considerati derivati ​​da reddito passivo:
    1. interessi o qualsiasi reddito guadagnato su attività finanziarie;
    2. royalties o qualsiasi altro reddito generato dalla proprietà intellettuale;
    3. dividendi e proventi derivanti dalla vendita di titoli;ç) proventi da locazione finanziaria.
  4. Se il reddito passivo non supera il 30 percento dell’utile totale dell’entità estera controllata, le disposizioni del presente articolo non si applicano.
  5. Quando l’entità distribuisce utili all’individuo e tali utili distribuiti sono inclusi nel redditoreddito imponibile della persona fisica, gli importi di reddito precedentemente compresi nella base imponibile ai sensi del presente articolo sono dedotti dalla base imponibile ai fini del calcolo dell’importo dell’imposta dovuta sugli utili distribuiti.
  6. Qualora l’entità estera controllata abbia pagato l’imposta nel Paese di residenza o di domicilio sul reddito incluso nella base imponibile della persona fisica ai sensi del presente articolo, tale imposta può essere detratta dall’imposta generale dovuta. Il credito d’imposta è calcolato ai sensi dell’articolo 25 della presente legge.
  7. Le norme per l’attuazione del presente articolo sono stabilite nell’apposita istruzione approvata dal ministro responsabile delle finanze.

Articolo 20

Tassazione delle pensioni private

  1. Il contributo versato da ciascun iscritto a un fondo pensione privato viene dedotto dal suo reddito personale ai fini fiscali.
  2. Ritorno sull’investimento, comprese le plusvalenze derivanti dagli investimenti effettuati con le attività del fondoLe pensioni non sono soggette a tassazione durante la loro amministrazione da parte della società di gestione.
  3. I contributi versati dal datore di lavoro e da qualsiasi altro contribuente, in nome e per conto dell’iscritto a un fondo pensione, non sono considerati, ai fini fiscali, reddito personale dell’iscritto.
  4. Il limite massimo mensile per i benefici fiscali, come definiti al punto 1 del presente articolo, è pari ail livello del salario minimo approvato a livello nazionale.
  5. I contributi versati dal datore di lavoro nell’interesse dei propri dipendenti a un fondo pensione sono considerati una spesa operativa, fino a concorrenza dell’importo annuo per ciascun dipendente, pari allo stipendio annuo minimo approvato a livello nazionale, e tale importo è considerato una spesa riconosciuta ai fini dell’imposta sugli utili.
  6. Il prelievo anticipato è soggetto all’aliquota d’imposta sul reddito delle persone fisiche applicabile al valore.l’intero importo dei beni prelevati prematuramente, compresi i contributi.

 

  1. I pagamenti ricevuti mensilmente dal membro del fondo pensione sono tassati solo sul rendimento dell’investimento, secondo l’aliquota fiscale applicabile sul reddito delle persone fisiche.
  2. Per i membri di un fondo pensione che hanno investito nel fondo i propri risparmi individuali precedentemente tassati, viene effettuata una detrazione del 10% dell’imposta da pagare dall’imposta sul rendimento dell’investimento all’aliquota applicabile.
  3. I pagamenti ricevuti dall’iscritto al fondo pensione immediatamente, prima della scadenza del termine per la loro ricezione mensile, come previsto dalla legge sui fondi pensione privati, sono tassati secondo l’aliquota dell’imposta sui redditi delle persone fisiche vigente sull’intero valore del patrimonio prelevato, compresi i contributi.

CAPITOLO 3

BASE IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE E DISPOSIZIONI PER IL CALCOLO DELL’IMPOSTA

Articolo 21

base imponibile annuale

  1. La base imponibile annuale è composta da:
    1. reddito di lavoro dipendente annuo imponibile;
    2. il reddito imponibile annuo dell’impresa;
    3. reddito annuo imponibile da investimenti.
  2. La base imponibile annua è ridotta delle compensazioni e delle detrazioni determinate ai sensi della presente legge. SeSe la differenza tra il reddito imponibile annuo e l’importo complessivo delle detrazioni e delle detrazioni è negativa, la base imponibile annua è considerata pari a zero.
  3. L’importo dell’imposta sul reddito dovuta da una persona per un anno fiscale è il totale degli importi dovuti ai sensi del presente capitolo per ciascuna dichiarazione dei redditi.

Articolo 22

Deduzioni dalla base imponibile

  1. Un contribuente con reddito personale derivante da lavoro dipendente e/o attività commerciale può detrarredalla base imponibile del periodo d’imposta:
    1. un importo di 600.000 lek se il reddito annuo è fino a 600.000 lek, o un importo di

50.000 lek al mese se il reddito mensile è fino a 50.000 lek;

  1. un importo di 420.000 lek se il reddito annuo è superiore a 600.000 lek fino a 720.000 lek,o un importo pari a 35.000 lek al mese se il reddito mensile è superiore a 50.000 lek fino a 60.000 lek;
  2. un importo di 360.000 lek se il reddito annuo è superiore a 720.000 lek, oppure un importo di

30.000 lek al mese se il reddito mensile è superiore a 60.000 lek;

ç) un importo di risarcimento per ogni figlio a carico di età inferiore a 18 anni pari a 48.000 lek.

  1. Contribuente dell’imposta sul reddito delle persone fisiche con reddito imponibile annuo da lavoro dipendentee/o un reddito annuo imponibile derivante da attività d’impresa inferiore a 1.200.000 lek possono dedurre, oltre agli importi individuali di cui al punto 1 del presente articolo, le spese correnti per l’istruzione dei figli a carico, fino a un massimo di 100.000 lek.

Articolo 23

Richiesta di sconto

  1. Il risarcimento per le spese per il figlio a carico e per l’istruzione è richiesto dal familiarecon reddito imponibile annuo più elevato. Le modalità dettagliate per l’attuazione del presente articolo sono determinate con decreto del Ministro responsabile delle Finanze.

 

  1. Contribuente del reddito delle persone fisiche con reddito da lavoro dipendente, tramite dichiarazione di statopersonale, può richiedere al proprio agente di riscossione delle imposte mensilmente detrazioni personali nella misura di 1/12 dell’importo di cui alle lettere “a”, “b” e “c” del punto 1 dell’articolo 22 della presente legge. La detrazione personale può essere richiesta una sola volta nell’anno fiscale. Il contribuente che richiede la detrazione personale o parte di essa non può richiederla più di una volta al mese.
  2. Altre detrazioni, ad eccezione delle detrazioni personali di cui alle lettere “a”, “b” e “c” del punto 1 delL’articolo 22 della presente legge può essere richiesto solo tramite la dichiarazione annuale dei redditi.

Articolo 24

aliquota fiscale

  1. Il reddito imponibile derivante da lavoro dipendente è tassato secondo le seguenti aliquote progressive:
baseimposta annuale aliquota fiscale
0 – 2 040 000 lek 13%
Oltre 2.040.000 lek 23%
  1. Il reddito netto imponibile (utile imponibile) derivante da attività commerciali per persone fisiche e lavoratori autonomi è tassato secondo le seguenti aliquote progressive:

 

baseimposta annuale aliquota fiscale
0 – 14 000 000 lek 15%
Oltre 14.000.000 di lek 23%
  1. I redditi da investimenti sono tassati secondo le seguenti aliquote:
    1. reddito da dividendi 8%;
    2. qualsiasi altra voce di reddito da investimento 15%.
  2. Salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge, nessun costo verrà dedotto dai redditi da investimento.

Articolo 25

Credito d’imposta estero

  1. Se durante un anno fiscale un contribuente residente ai sensi dell’imposta sul reddito delle persone fisiche percepisce un reddito da fonti esterne al territorio della Repubblica d’Albania, l’imposta dovuta da tale contribuente su tale reddito deve essere ridotta dell’importo dell’imposta pagata in un Paese estero su tale reddito. L’importo dell’imposta estera dovuta deve essere certificato da apposita documentazione rilasciata a tal fine dal/dai Paese/i estero/i in cui è stato percepito il reddito e secondo le scadenze e le procedure stabilite nelle istruzioni del Ministro responsabile delle Finanze.
  2. L’importo detratto dell’imposta estera pagata, come definito al punto 1 del presente articolo, non può superare l’importo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche che sarebbe dovuta su tale reddito se fosse stato guadagnato nel territorio della Repubblica d’Albania.
  3. Il credito d’imposta estero deve essere calcolato separatamente per ciascun Paese se il reddito deriva da fonti estere in più di un Paese.
  4. Il credito d’imposta estero deve essere calcolato separatamente per i redditi compresi nella base imponibile annuale e per i redditi da investimenti annuali.

Articolo 26

Calcolo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche da pagare

  1. L’imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta si calcola applicando le aliquote pertinenti stabilite nell’articolo 24 della presente legge al reddito imponibile della persona e deducendo:
    1. credito d’imposta estero ai sensi dell’articolo 25 della presente legge;
    2. ritenuta d’acconto ai sensi del Capitolo V della presente legge;
    3. imposta sulla busta paga trattenuta daagente addetto alle imposte sui salari durante l’anno fiscale;

ç) acconti per l’imposta sul reddito delle persone fisiche, versati durante l’anno fiscale.

  1. Il calcolo dell’imposta dovuta sul reddito personale derivante da lavoro dipendente e da investimenti viene effettuato separatamente dal calcolo dell’imposta dovuta sul reddito personale derivante da attività imprenditoriale.
  2. Se la differenza calcolata al punto 1 è negativa, il contribuente dell’imposta sul reddito delle persone fisiche può richiedere il rimborso dell’imposta pagata in eccesso e l’amministrazione fiscale gli rimborserà l’importo versato in eccesso.Oltre 60 giorni dalla presentazione della richiesta. Se il contribuente non richiede il rimborso dell’importo versato in eccesso, tale importo è considerato acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche del periodo d’imposta successivo.

CAPITOLO III

IMPOSTA SUL REDDITO DELLE SOCIETÀ

Capitolo 1

Disposizioni generali per l’imposta sui redditi delle società

Articolo 27

Contribuente dell’imposta sul reddito delle società

  1. Ogni entità è soggetta all’imposta sul reddito delle società, che comprende principalmente:
    1. società collettive;
    2. società in accomandita semplice;
    3. società a responsabilità limitata;ç) società per azioni; e
    4. qualsiasi altro soggetto, anche non residente, non previsto dalle lettere da “a” a “d” del presente punto, compresi i soggetti sottoposti a regime fiscale speciale.
  2. Sono esenti dall’imposta sul reddito delle società le seguenti entità:
    1. gli organi del potere esecutivo, legislativo e giudiziario, stabiliti dalla Costituzione, dalla legge o da una decisione delIl Consiglio dei Ministri, la cui attività principale è l’adempimento delle funzioni del governo centrale;
    2. Banca d’Albania, Autorità di vigilanza finanziaria e Agenzia di assicurazione dei depositi;
    3. fondazioni o istituzioni finanziarie non bancarie, costituite o trasferite con decisione del Consiglio dei ministri, che mirano a sostenere le politiche di sviluppo del Governo attraverso la concessione di prestiti;

ç) enti che esercitano esclusivamente attività di natura religiosa, umanitaria, caritatevole, scientifica o educativa, i cui beni o profitti non sono utilizzati a vantaggio dei loro organizzatori o membri;

  1. organizzazioni sindacali o camere di commercio, industria o agricoltura, la cui ricchezza o i cui profitti non sonoè utilizzato a beneficio di un individuo o di un suo membro;
  2. dh) enti previsti da accordi internazionali ratificati dall’Assemblea;
  3. case di produzione cinematografica, autorizzate e sovvenzionate dal National Center of Cinematography.
  1. Tutti i soggetti di cui al punto 2 del presente articolo, ad eccezione delle lettere “a” e “b”, indipendentemente dall’esenzione dall’imposta sui redditi delle società, sono tenuti a presentare all’Amministrazione finanziaria:dichiarazione dei redditi e rendiconti finanziari entro le stesse scadenze previste per le entità soggette all’imposta sul reddito delle società.

Articolo 28

residenze

 

  1. Un’entità è residente nella Repubblica d’Albania in un anno fiscale se:
    1. l’entità è stabilita nella Repubblica d’Albania, oppure,
    2. in qualsiasi momento dell’anno fiscale, la gestione e il controllo degli affari dell’entità sono esercitati nella Repubblica d’Albania.
  2. Fatto salvo quanto previsto al punto 1 del presente articolo, la gestione e il controllo degli affari di un’entità si considerano esercitati nella Repubblica d’Albania se le riunioni del consiglio di amministrazione dell’entità si tengono nella Repubblica d’Albania o se sono soddisfatte almeno due delle seguenti condizioni:
    1. le decisioni riguardanti la gestione quotidiana dell’ente vengono prese nella Repubblica d’Albania;
    2. almeno il 50 percento dei membri del consiglio di amministrazione o dei dirigenti dell’ente sono residenti nella Repubblicadell’Albania;
    3. almeno il 50 per cento del capitale o dei diritti di voto dell’ente sono posseduti direttamente o indirettamente da persone residenti nella Repubblica d’Albania.

Capitolo 2

Disposizioni specifiche dell’imposta sul reddito delle società

Articolo 29

Esclusione dalla partecipazione

  1. Nella determinazione del reddito imponibile di un’entità residente, i dividendi percepiti sono esclusireddito imponibile se:
    1. l’ente ricevente detiene azioni o partecipazioni pari ad almeno il 10%, in valore o in numero, nel capitalediritti di voto o di azionista dell’entità distributrice; e
    2. le azioni o la partecipazione minima sono state detenute per un periodo ininterrotto di almeno 24 mesi.
  2. Il punto 1 del presente articolo si applica anche a un’entità fiscale non residente soggetta ad imposta sulle società se la partecipazione si riferisce ad attività commerciali svolte da un soggetto non residente nella Repubblica d’Albania tramite un’entità stabilita nella Repubblica d’Albania.
  3. Se i dividendi sono distribuiti dall’ente erogatore a un ente beneficiario che non ha ancora detenuto le azioni o la partecipazione per un periodo di 24 mesi, ma che soddisfa le condizioni di cui ai punti 1, lettera a), o 2 del presente articolo, l’ente beneficiario può avvalersi temporaneamente dell’esenzione prevista in tali punti, a condizione che fornisca all’amministrazione fiscale una garanzia per l’importo dell’imposta che sarebbe dovuta in assenza di tale esenzione. L’amministrazione fiscale può revocare la garanzia se l’ente beneficiario non detiene le azioni o la partecipazione per un minimo di 24 mesi. L’esenzione diventa definitiva e la garanzia viene restituita al beneficiario alla data in cui le azioni o la partecipazione sono state detenute per un minimo di 24 mesi.

Articolo 30

Regole di limitazione degli interessi

  1. Nella misura consentita dalla presente legge, gli interessi sono deducibili dal reddito derivante dall’attività nell’anno.imposta in cui viene realizzato fino al trenta per cento (30%) degli utili dell’entità prima di interessi, imposte, deprezzamento e ammortamento (EBITDA).
  2. L’utile prima di interessi, imposte, deprezzamenti e ammortamenti (EBITDA) si calcola sommando al reddito imponibile gli importi rettificati per gli interessi eccedenti, nonché gli importi rettificati per gli ammortamenti e deprezzamenti. Anche i redditi esenti da imposte sono esclusi dall’EBITDA dell’entità.
  3. Ai fini del presente articolo, per “interesse eccedente” si intende l’importo di cui l’interesse deducibile di unl’entità supera il reddito imponibile derivante da interessi e altri redditi imponibili economicamente equivalenti che l’entità riceve.
  4. Gli interessi per i quali viene rifiutata la detrazione a seguito dell’applicazione del comma 1 del presente articolo sono riportati per 5 anni.
  5. Questo articolo non si applica a:

 

  1. banche, istituti di credito finanziario non bancario, compagnie di assicurazione e società di leasing;
  2. interessi relativi a prestiti utilizzati per finanziare un progetto infrastrutturale pubblico a lungo termine in cui l’operatore del progetto, gli oneri finanziari, le attività e i ricavi sono tutti nella Repubblica d’Albania.
  1. Le norme per l’attuazione del presente articolo sono stabilite nell’apposita istruzione approvata dal ministro responsabile delle finanze.

Articolo 31

Accantonamenti e deduzione crediti inesigibili per gli istituti finanziari

  1. Nella determinazione dell’utile imponibile degli istituti finanziari regolamentati dalle autorità di regolamentazione, è ammessa la deduzione degli importi da stabilire e/o incrementare:
    1. riserve tecniche obbligatorie costituite ai sensi della normativa vigente per l’attività assicurativae riassicurazione; e
    2. disposizioni obbligatorie per le banche commerciali e altre istituzioni finanziarie non bancarie e casse di risparmio e prestito costituite in conformità agli standard sviluppati dall’International Accounting Standards Board e certificate senza obiezioni da revisori esterni.
    3. Le spese delle banche per i contributi annuali e straordinari, in conformità alla legislazione vigente in materia di risanamento e intervento straordinario nelle banche nella Repubblica d’Albania, sono spese riconosciute nella determinazione dell’utile imponibile.
  2. La cancellazione totale dei crediti inesigibili è consentita se sono soddisfatte contemporaneamente le seguenti condizioni:
    1. i crediti inesigibili, precedentemente inclusi nel reddito, vengono rimossi dalla contabilità dell’entità;
    2. sono state intraprese tutte le azioni legali possibili per riscuotere il debito; e
    3. Gli accantonamenti costituiti ai sensi del punto 1 del presente articolo devono essere aggiunti all’utile imponibile.
  3. Nel caso di banche, filiali di banche estere ed entità finanziarie non bancarie autorizzate dalla Banca d’Albania a svolgere attività di prestito, nella determinazione dell’utile imponibile, la svalutazione dei crediti inesigibili correlati al processo di prestito è riconosciuta come spesa deducibile se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
    1. se il prestito è garantito da beni mobili o immobili:
      1. 365 giorni dopo il deposito della richiesta di inizio dell’esecuzione forzata presso l’ufficiale giudiziario, oppure;
      2. al momento dell’esecuzione del bene mobile o immobile, a seconda di quale sia la data più vicina.
    2. se il prestito non è garantito da beni mobili o immobili, 365 giorni dopo l’emissionedell’ordine di esecuzione del tribunale.
  4. Laddove un accantonamento per crediti inesigibili sia stato precedentemente applicato a un reclamo che è stato risolto oè stata risolta, l’importo recuperato deve essere aggiunto all’utile imponibile nell’anno in cui viene recuperato, a meno che non venga trasferito in relazione ad una riorganizzazione aziendale ai sensi dell’articolo 46 della presente legge.

Articolo 32

Prezzi di trasferimento

  1. In conformità alla presente legge e agli statuti adottati per la sua attuazione, un’entità partecipantein una o più transazioni controllate deve determinare se i termini di una transazione controllata siano conformi al principio di mercato. Quando i termini imposti o dettati in una o più transazioni controllate effettuate da un’entità non sono conformi al principio di mercato, gli utili imponibili di tale entità possono essere aumentati nella misura in cui sono conformi al principio di mercato.
  2. Con il termine “transazione controllata” si intende:
    1. qualsiasi transazione tra persone collegate quando:
      1. una delle parti della transazione è residente e l’altra non residente;

 

  1. una delle parti della transazione è un non residente, che ha una stabile organizzazione nella Repubblica d’Albania, alla quale è attribuita la transazione, e l’altra parte è un’altra parte non residente;
  • una delle parti della transazione è un residente e l’altra parte è un residente che ha una stabile organizzazione al di fuori della Repubblica d’Albania a cui è attribuita la transazione;
  1. qualsiasi rapporto d’affari tra un non residente e una stabile organizzazione nella Repubblica d’Albania di tale non residente;
  2. qualsiasi rapporto d’affari tra un residente e la sua stabile organizzazione al di fuori della Repubblica d’Albania;

ç) qualsiasi transazione tra un residente o un non residente che ha una stabile organizzazione nella Repubblica d’Albania, a cui è attribuita la transazione, con un residente di una giurisdizione elencata per istruzione diil ministro responsabile delle finanze.

  1. I termini di una transazione includono, ma non sono limitati a, indicatori finanziari misurati applicando il metodo appropriato di determinazione dei prezzi di trasferimento.

Articolo 33

Comparabilità

  1. Una transazione non controllata è paragonabile a una transazione controllata nei seguenti casi:
    1. quando non vi sono differenze significative tra loro che potrebbero influenzare materialmente gli indicatori finanziariessendo controllato, secondo il metodo di determinazione dei prezzi di trasferimento appropriato; o
    2. quando tali differenze esistono e viene apportata una rettifica ragionevole all’indicatore finanziario rilevante della transazione non controllata, al fine di eliminare gli effetti di tali differenze nel confronto.
  2. Nel determinare se due o più transazioni sono comparabili, si prendono in considerazione i seguenti fattori, nella misura in cui siano economicamente appropriati ai fatti e alle circostanze della transazione:
    1. le caratteristiche dei beni, dei servizi trasferiti;
    2. le funzioni svolte da ciascuna parte in relazione alle transazioni, tenendo contobeni utilizzati e rischi assunti;
    3. termini contrattuali delle transazioni;

ç) le circostanze economiche in cui si verificano le transazioni; e

  1. le strategie aziendali perseguite dalle parti in relazione alle transazioni.

Articolo 34

Metodi di determinazione dei prezzi di trasferimento

  1. La conformità di una transazione controllata al principio di libera concorrenza è determinata applicando il metodo di determinazione dei prezzi di trasferimento più appropriato, nelle circostanze del caso, come stabilito dal Ministro responsabile delle Finanze. Oltre a quanto previsto al punto 2 del presente articolo, il metodo di determinazione dei prezzi di trasferimento più appropriato è selezionato tra i seguenti metodi:
    1. il metodo del prezzo comparabile sul libero mercato, che consiste nel confrontare il prezzo stabilito per i beni o servizi trasferiti in una transazione controllata con il prezzo stabilito per i beni o servizi trasferiti in una transazione comparabile sul libero mercato;
    2. il metodo del prezzo di rivendita, che consiste nel confrontare il margine di rivendita che un acquirente di beni in una transazione controllata guadagna dalla rivendita di tale proprietà in una transazione non controllata, con il margine di rivendita guadagnato in transazioni di vendita non controllate comparabili;
    3. metodo del costo maggiorato, che consiste nel confrontare l’aumento (margine di profitto) sui costi diretti e indiretti nella fornitura di beni e servizi in una transazione controllata con l’aumento, margine di profitto di questi costi diretti e indiretti nella fornitura di beni e servizi in una transazione non controllata comparabile;

ç) il metodo del margine netto della transazione, che consiste nel confrontare il margine di profitto netto con una base appropriata, ad esempio costi, vendite, attività, che una parte ottiene in una transazione controllata,con il margine di profitto netto rispetto alla stessa base ottenuto in transazioni non controllate comparabili;

 

  1. il metodo di ripartizione degli utili delle transazioni, in base al quale a ciascuna persona collegata che partecipa a una transazione controllata viene assegnata la quota di utile/perdita congiunto derivante da tale transazione che una persona indipendente otterrebbe partecipando a una transazione non controllata comparabile.
  1. Il contribuente può applicare un metodo di determinazione dei prezzi di trasferimento diverso da quelli sopra indicati qualora dimostri che nessuno dei metodi approvati può essere ragionevolmente utilizzato per determinare la conformità al principio di mercato per le transazioni controllate e che tale altro metodo fornisca un risultato conforme al principio di mercato. Il contribuente che utilizza un metodo diverso da quelli approvati, di cui al punto 1 del presente articolo, ha l’onere della prova del rispetto dei requisiti.
  2. Per determinare la conformità al principio di mercato per una transazione controllata, non è necessario applicare più di un metodo.
  3. Quando un contribuente ha utilizzato un metodo di determinazione dei prezzi di trasferimento per determinare la ricompensadelle sue transazioni controllate e questo metodo di determinazione dei prezzi di trasferimento è conforme alle disposizioni del presente articolo, allora il controllo dell’amministrazione fiscale sulla conformità dei termini delle transazioni controllate del contribuente al principio di mercato si basa sul metodo di determinazione dei prezzi di trasferimento applicato dal contribuente.

Articolo 35

Valutazione delle transazioni combinate controllate

Se un contribuente effettua, nelle stesse circostanze o in circostanze simili, due o più transazioni controllate, economicamente strettamente collegate tra loro o che costituiscono una certa continuità/combinazione, in modo tale da non poter essere analizzate separatamente in modo affidabile, tali transazioni possono essere combinate:

  1. per effettuare l’analisi di comparabilità, come definito nell’articolo 33 della presente legge; e
  2. per attuare i metodi di determinazione dei prezzi di trasferimento previsti dall’articolo 34 della presente legge.

Articolo 36

Intervallo dell’indicatore di mercato

  1. L’intervallo di mercato è un insieme di indicatori finanziari rilevanti, tra cui prezzi, margini ole quote di utile derivanti dall’applicazione del metodo di determinazione dei prezzi di trasferimento più appropriato per una serie di transazioni non controllate, ciascuna delle quali è sostanzialmente comparabile alla transazione controllata, sulla base di un’analisi di comparabilità condotta in conformità all’articolo 33 della presente legge.
  2. Una transazione controllata o un gruppo di transazioni non sono soggetti ad aggiustamenti ai sensi del punto 1 dell’articolo 32 della presente legge, quando l’indicatore finanziario rilevante, derivato dalla/e transazione/i controllata/e sottoposta/e a verifica secondo il metodo di determinazione dei prezzi di trasferimento più appropriato, rientra nell’intervallo di mercato.
  3. Quando l’indicatore finanziario rilevante, derivato da transazioni controllate, esce dall’intervallodel mercato, l’amministrazione fiscale può adeguarlo ai sensi del punto 1 dell’articolo 32 della presente legge e tale adeguamento dovrà essere effettuato sulla mediana dell’intervallo di mercato, salvo nei casi in cui l’amministrazione fiscale o il contribuente possano dimostrare che le circostanze del caso giustificano l’adeguamento a un punto diverso dell’intervallo di mercato, secondo le definizioni stabilite nelle istruzioni del ministro responsabile delle finanze.

Articolo 37

Requisiti di documentazione

  1. Il contribuente deve presentare informazioni e analisi sufficienti a dimostrare che i termini delle sue transazioni controllate sono conformi ai principi di mercato. La documentazione sui prezzi di trasferimento deve essere messa a disposizione dell’amministrazione fiscale, su richiesta, entro 45 giorni dal ricevimento della richiesta. Il contenuto e la forma della documentazione sui prezzi di trasferimento sono stabiliti con decreto del Ministro responsabile delle Finanze.
  2. I contribuenti coinvolti in transazioni controllate di importo superiore a un determinato importo devono presentare una notifica annuale o un modulo per le transazioni controllate. Il Ministro responsabile delle Finanze determina mediante istruzione la soglia o l’importo sopra menzionati, il formato e il termine per la presentazione delle informazioni sulle transazioni controllate.

Articolo 38

Accordi corrispondenti

  1. Quando nel contesto di transazioni controllate viene effettuata una rettifica da parte di un’amministrazione fiscale diun altro Paese e tale rettifica comporti la tassazione in tale Paese di utili per i quali il contribuente è già stato tassato nella Repubblica d’Albania, e il Paese che propone la rettifica ha un accordo con la Repubblica d’Albania o il Consiglio dei Ministri per l’eliminazione della doppia imposizione, in tali circostanze l’amministrazione fiscale della Repubblica d’Albania, su richiesta del contribuente albanese, verificherà la conformità di tale rettifica ai principi di mercato, come definiti dall’articolo 44 della presente legge. Se l’amministrazione fiscale conclude che la rettifica è conforme ai principi di mercato, effettuerà le opportune rettifiche all’importo dell’imposta addebitata al contribuente albanese.
  2. La procedura per la presentazione della richiesta di adeguamento corrispondente ai sensi del presente articolo è determinatasu istruzione del ministro responsabile delle finanze.

Articolo 39

Accordi di prezzo anticipati

  1. Un accordo preventivo sui prezzi è un accordo procedurale tra uno o più contribuenti e una o più amministrazioni fiscali, con l’obiettivo di risolvere potenziali controversie relative al trasferimento preventivo dei prezzi, definendo, prima delle transazioni controllate, una serie di criteri appropriati per determinare la conformità di tali transazioni ai principi di mercato.
  2. Il contribuente può richiedere all’amministrazione fiscale di stipulare un accordo preventivo sui prezzi per determinare un insieme appropriato di criteri per la conformità al principio di libera concorrenza per future transazioni controllate per un periodo di tempo specificato.
  3. Quando l’amministrazione fiscale stipula un accordo preventivo sui prezzi con un contribuente, non verrà effettuato alcun adeguamento dei prezzi di trasferimento ai sensi del punto 1 dell’articolo 32 della presente legge per le transazioni controllate che rientrano nell’ambito dell’accordo, purché siano rispettati i termini e le condizioni stabiliti nell’accordo preventivo sui prezzi.
  4. Il Ministro responsabile delle Finanze è incaricato di approvare le istruzioni relative agli accordiil prezzo anticipato.

Capitolo 3

Disposizioni per il calcolo dell’imposta sul reddito delle società

Articolo 40

Reddito e calcolo dell’imposta sul reddito delle società da pagare

  1. Salvo quanto diversamente previsto dalla presente legge, tutte le attività di un’entità sono consideratecome attività commerciale e tutti i redditi di un’entità costituiscono reddito derivante dall’attività.
  2. L’imposta sul reddito delle società dovuta è calcolata applicando le aliquote dell’imposta sul reddito delle società stabilite dall’articolo 41 della presente legge al reddito imponibile dell’ente eè ridotto di:
    1. credito d’imposta estero ai sensi dell’articolo 42 della presente legge;
    2. ritenuta d’acconto ai sensi del Capitolo V della presente legge;
    3. acconti per imposte sul reddito delle società versati durante l’anno fiscale.
  1. Se la differenza calcolata al punto 2 del presente articolo è negativa, il contribuente può richiedere l’imposta in eccesso e l’amministrazione finanziaria gliela rimborserà entro 60 giorni dalla data della richiesta. Qualora il contribuente non richieda l’imposta sul reddito delle società versata in eccesso, tale imposta sarà considerata un acconto per l’imposta sul reddito delle società dell’anno fiscale successivo.

Articolo 41

aliquota fiscale

L’aliquota dell’imposta sul reddito delle società è del 15%. Eccezionalmente, l’aliquota fiscale sui dividendi è dell’8%, senza dedurre alcun costo.

Articolo 42

Credito d’imposta estero per l’imposta sul reddito delle società

  1. Se durante un anno fiscale un soggetto residente percepisce un reddito fiscale da fonti esterne al territorio della Repubblica d’Albania, l’imposta da versare da tale soggetto su tale reddito deve essere detratta dall’importodell’imposta pagata in un Paese estero su tale reddito. L’importo dell’imposta estera versata viene verificato con apposita documentazione rilasciata a tale scopo dal Paese estero in cui il reddito è stato percepito e secondo le scadenze e le procedure stabilite nelle istruzioni del Ministro responsabile delle Finanze.
  2. Il credito per l’imposta estera pagata di cui al paragrafo 1 del presente articolo non può superare l’imposta dovuta sull’utile imponibile derivante dal reddito societario di fonte estera se tale redditosarebbe stato effettuato nella Repubblica d’Albania.
  3. Il credito d’imposta, come definito nel presente articolo, viene calcolato separatamente per ciascun Paese estero che costituisce fonte di reddito o utili, se il reddito è realizzato da fonti estere in più di un Paese.

CAPITOLO IV

DISPOSIZIONI GENERALI SULLA DETERMINAZIONE DELL’UTILE

Articolo 43

Utile imponibile

  1. L’utile imponibile comprende qualsiasi reddito realizzato da una persona, soggetto al presente capitolo, durante l’anno.imposta, deducendo le spese deducibili.
  2. L’utile imponibile e le spese deducibili sono determinati sulla base dei bilanci, redatti in conformità alla normativa vigente in materia di contabilità e bilancio, con le disposizionidella presente legge, nonché degli atti normativi subordinati alla sua attuazione.

Articolo 44

Il principio di mercato

  1. Le transazioni tra parti correlate devono essere conformi al principio di libera concorrenza. Gli utili imponibili di un soggetto che partecipa a una o più transazioni tra società controllate sono considerati conformi al principio di libera concorrenza se le condizioni di tali transazioni non differiscono da quelle che sarebbero state applicate tra parti indipendenti in transazioni comparabili concluse in circostanze analoghe.
  2. Su istruzione del ministro responsabile delle finanze, le norme e le procedure per l’attuazione delQuesto articolo.

Articolo 45

contrattiLUNGO

 

  1. Un contratto a lungo termine è un contratto che rispetta le seguenti condizioni:
    1. è collegato ai fini della produzione, dell’installazione, della costruzione o della fornitura di servizi;
    2. la sua durata supera o si prevede che superi i 12 mesi.
  2. I redditi derivanti da un contratto a lungo termine devono essere riconosciuti dalle autorità fiscali competenti.Ai fini dell’imposta sui redditi delle persone fisiche e delle società, per l’importo corrispondente alla parte del contratto completata nel relativo anno d’imposta. La percentuale di completamento del contratto è determinata con riferimento al rapporto tra i costi di quell’anno e i costi totali stimati o con riferimento ai principi contabili nazionali e internazionali.
  3. Le spese deducibili dalle tasse relative ai contratti a lungo termine vengono prese in considerazione nell’anno fiscale.in cui vengono effettuati secondo norme contabili determinate con decreto del ministro responsabile delle finanze.

Articolo 46

Norme applicabili alle riorganizzazioni aziendali

  1. Le riorganizzazioni aziendali includono fusioni, divisioni, scissioni parziali, borse valorie trasferimenti di rami di attività.
  2. Una riorganizzazione aziendale non dà luogo ad alcuna imposta sulle plusvalenze sui beni trasferiti per dare effetto alla riorganizzazione, fatta eccezione per qualsiasi pagamento in contanti eccedente il pagamento in contanti qualificante.
  3. Ai fini del presente articolo:
    1. Per “fusione per incorporazione” si intende qualsiasi trasferimento da parte di un’entità di tutte le sue attività commerciali (la cedente) a una società (la società incorporante) in cambio dell’emissione o del trasferimento di azioni.azioni o quote rappresentative del capitale della società acquirente;
    2. “Trasferimento di ramo d’attività” è qualsiasi operazione con la quale una società (la società cedente) trasferisce, senza scioglimento, uno o più rami della propria attività ad un’altra società (la società incorporante), a fronte dell’emissione o del trasferimento di azioni o quote rappresentativeIl capitale della società incorporante. Per “ramo di attività” si intende l’insieme delle attività e delle passività di un settore di un’impresa che, dal punto di vista organizzativo, costituisce un’attività economica autonoma e include anche il trasferimento di tutte le attività e le passività di un’impresa.
    3. “Scambio di azioni o quote” è qualsiasi operazione attraverso la quale una società (la societàsocietà acquirente) acquisisce una partecipazione nel capitale di un’altra società (la società acquisita), in cambio dell’emissione o del trasferimento al socio o al socio della società acquisita, in cambio delle sue azioni o quote, di azioni o quote rappresentative del capitale della società acquisita e, se del caso, di un pagamento qualificato in denaro, tenendo conto che la società acquirente ottiene con tale operazione la maggioranza dei diritti di voto nella società acquisita.

ç) Per “fusione” si intende qualsiasi operazione mediante la quale:

  1. una o più società (società cedenti), che vengono sciolte senza passare attraverso il processo di liquidazione,trasferire tutti i propri beni e passività a un’altra società esistente (la società acquirente), in cambio dell’emissione o del trasferimento all’azionista o al socio di azioni o quote rappresentative del capitale della società acquirente e, se del caso, di un pagamento in denaro specificato; oppure
  2. due o più società (società trasferenti), che vengono sciolte senza passare attraverso il processo di liquidazione,trasferire tutti i loro beni e passività a una società da loro costituita (la società acquirente), in cambio dell’emissione o del trasferimento all’azionista o al socio di azioni o quote rappresentative del capitale della società acquirente e, se del caso, di un pagamento in denaro specificato; oppure
  • una società (la società cedente), che si scioglie senza entrare in liquidazione, trasferisce tutti i suoi beni e passività alla società (la società incorporante) e conserva tutte le sue azioni o quoteche rappresenta la sua capitale.
  1. Per “separazione” si intende qualsiasi operazione mediante la quale:
    1. una società (la società cedente), che si scioglie senza entrare in liquidazione, trasferisce tutti ile attività e le passività di due o più società esistenti o nuove (società ospitante), in cambio dell’emissione di azioni o quote proporzionali o del trasferimento al socio o socio di azioni o quote rappresentative del capitale della società ospitante e, se del caso, di un pagamento determinato in denaro; oppure

 

  1. una società (la società cedente) trasferisce uno o più rami d’azienda di un’aziendache costituisce (la società ospitante), in cambio dell’emissione o del trasferimento al socio o al socio di azioni o quote rappresentative del capitale della società ospitante e, se del caso, di un pagamento qualificato in denaro.
  2. dh) “Pagamento in denaro qualificato” è un pagamento in denaro effettuato da una società incorporante o acquirente, diverso dall’emissione o dal trasferimento di azioni o quote, che non superi complessivamente il 10% del valore nominale delle azioni o quote emesse o trasferite in cambio.
  1. Per “valore ai fini fiscali” si intende il valore in base al quale sarebbe stato calcolato qualsiasi guadagno o perdita ai fini dell’imposta sul reddito, sugli utili o sulle plusvalenze della società cedente se tali attività o passività fossero state cedute al momento della riorganizzazione, ma indipendentemente da essa.
  1. La società che acquisisce i beni duranteriorganizzazione aziendale:
    1. valuta le attività e le passività acquisite al loro valore contabile nella società cedente al momento della riorganizzazione;
    2. deprezza i beni aziendali secondo le regole che si applicherebbero alla società cedente sese la riorganizzazione non fosse avvenuta;
    3. accoglie le riserve e gli accantonamenti costituiti dalla società cedente, alle condizioni che si sarebbero applicate alla società cedente se la riorganizzazione non fosse avvenuta. La società ricevente riceveassumere i diritti e gli obblighi della società cedente in relazione a tali riserve e accantonamenti.
  2. In caso di trasferimento di un ramo d’azienda, la società cedente è esente da imposta sulle plusvalenze realizzate a seguito della riorganizzazione, ad eccezione di qualsiasi pagamento in denaro eccedente il pagamento qualificato come denaro. La società cedente attribuisce ai titoli acquisiti a seguito della riorganizzazione aziendale il loro valore di mercato al momento della riorganizzazione. Qualora la società cedente venda i titoli acquisiti entro tre anni dalla riorganizzazione aziendale, il costo di acquisto ai fini del calcolo delle plusvalenze sarà inferiore a:
    1. il valore di mercato dei titoli al momento della riorganizzazione; e
    2. gli importi contabili cumulativi delle attività e passività trasferite a seguito della riorganizzazione,come erano nella società trasferente prima della riorganizzazione.
  3. In caso di fusione, scissione o scambio di azioni, il socio o il socio della società conferente:
    1. non è soggetto a imposta in relazione a qualsiasi plusvalenza realizzata a seguito della riorganizzazione, ad eccezione di qualsiasi pagamento in contanti eccedente il pagamento in contanti qualificato;
    2. gli azionisti o i soci non attribuiscono un valore ai titoli che ricevono in cambio ai fini fiscalisuperiore al valore dei titoli da loro detenuti immediatamente prima della riorganizzazione.
  4. Il presente articolo si applica esclusivamente al trasferimento di una o più filiali di attività situate nel territorio della Repubblica.dell’Albania, se la società o la persona cedente e la società ricevente sono entrambe residenti nella Repubblica d’Albania.

Articolo 47

Imposta calcolata sul trasferimento dei beni aziendali

  1. Il trasferimento dei beni aziendali è considerato imponibile nei seguenti casi:
    1. un contribuente residente trasferisce beni aziendali dalla sua sede centrale nazionale a una stabile organizzazione all’estero e la Repubblica d’Albania non ha più il diritto di tassare i beni trasferitidell’azienda oggetto di trasferimento;
    2. un contribuente residente trasferisce la propria residenza fiscale in un altro Paese, ad eccezione dei beni aziendali che rimangono effettivamente collegati a una stabile organizzazione nella Repubblica d’Albania.
  2. La base imponibile che sarà soggetta a tassazione è l’importo pari al valore di mercato dei beni.beni aziendali trasferiti meno il loro valore ai fini fiscali al momento dell’uscita dai beni aziendali.

 

  1. Quando il trasferimento di beni aziendali o della residenza fiscale avviene nella Repubblica d’Albania, la Repubblica d’Albania accetta il valore di mercato al momento dell’ingresso come valore iniziale dei beni aziendali ai fini fiscali.
  2. Ai fini dei paragrafi da 1 a 3 del presente articolo, il termine “valore di mercato” è l’importo al quale un bene aziendale potrebbe essere scambiato o obbligazioni reciproche potrebbero essere regolate volontariamente tra acquirenti e venditori.venditori non correlati in una transazione diretta.

Articolo 48

Spese deducibili

Le spese deducibili sono tutte le spese sostenute da una persona soggetta alla presente legge.durante l’anno fiscale, nella misura in cui tali spese per l’acquisto di beni o servizi siano effettivamente sostenute al fine di conseguire un profitto e nell’interesse dell’impresa, siano documentate dal contribuente e non siano soggette ad alcuna limitazione prevista dalla presente legge. Il Ministro responsabile delle finanze determina mediante istruzione le modalità di attuazione del presente articolo.

Articolo 49

Spese deducibili per terreni ceduti a scopo di costruzione

Nella determinazione dell’utile imponibile delle imprese che operano nella costruzione e/o vendita di edifici a fini abitativi, produttivi, commerciali o di servizi, la metodologia per il riconoscimento dei ricavi dalle vendite e delle spese di attività, nonché la considerazione della quota di utile dei proprietari terrieri e dei costi dei terreni stessi, sono approvati con decisione del Consiglio dei ministri.

Articolo 50

Spese non deducibili e limitazione della detrazione

  1. Non sono deducibili le seguenti spese:
    1. costi di acquisto e miglioramento dei terreni e dei cantieri edili;
    2. i costi di acquisto, miglioramento, ristrutturazione e ricostruzione di beni ammortizzabili;
    3. spese di ammortamento secondo le norme contabili e l’articolo 51 della presente legge;

ç) aumento del capitale sociale della società o del capitale conferito in una società di persone;

  1. dividendi agli azionisti o soci, nonché dividendi di altre entità soggette alla presente legge;
  2. dh) interessi pagati che superano il tasso di interesse medio annuo sui prestiti a 12 mesi stabilito dalle banche commerciali, come pubblicato ufficialmente dalla Banca d’Albania, esclusi gli interessi sui prestiti concessi dagli istituti di microcredito;
  3. multe e sanzioni pagate a un’autorità pubblica per violazioni della legislazione;

ë) spese per la costituzione o l’incremento di accantonamenti, riserve o altri fondi speciali, eccettoquando ciò sia diversamente previsto dalla presente legge;

  1. imposta sugli utili delle società, IVA accreditabile e accise pagate da enti che gestiscono prodotti sottoposti ad accisa;
  2. Spese di rappresentanza e spese di rappresentanza superiori allo 0,3% del reddito annuo. Per i contribuenti esportatori, esclusi i produttori di materiali su misura, che negli ultimi 3 anni hanno realizzato oltre il 70% del proprio reddito da esportazioni, le spese documentate sostenute per la partecipazione, la presentazione a fiere o esposizioni all’estero sono riconosciute come spese deducibili fino a un importo pari al 3% del reddito annuo.
  3. gj) spese sostenute per consumo personale dai soci, dai soci, dagli amministratori e dai loro familiari;
  4. spese che superano i limiti stabiliti dalla legge o dai regolamenti vigenti;
  5. doni e donazioni;

 

  1. spese per servizi tecnici, di consulenza e di gestione fatturate da soggetti non residenti, se non pagate dal contribuente entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. Qualora tali spese vengano pagate successivamente, sono deducibili nell’anno d’imposta in cui vengono sostenute;
  2. spese per stipendi, bonus e altre forme di reddito personale connesse ai rapporti di lavoro, pagate ai dipendenti, compresi gli amministratori, e che non sono state effettuate tramite il sistema bancario o istituti di moneta elettronica autorizzati dalla Banca d’Albania;
  3. importi versati in contanti eccedenti i limiti stabiliti dalle disposizioni di legge sulle procedure fiscali nella Repubblica d’Albania;
  4. ll) spese assicurative sulla vita e sulla salute dei dipendenti del contribuente che superino il 5% della loro retribuzione lorda per l’anno fiscale;
  5. borse di studio assegnate ad alunni e studenti di istituti scolastici pubblici e privati, diversi da quelli determinati dal Consiglio dei ministri;
  6. spese per contributi versati dal datore di lavoro per conto dei propri dipendenti a un regime pensionistico privato, eccedenti i limiti del punto 5 dell’articolo 20 della presente legge;
  7. nj) spese relative al reddito, che non sono incluse nell’utile imponibile ai sensi della presente legge;
  8. corruzione e tangenti;
  9. Importi sponsorizzati:
    1. superiore al 5 per cento dell’utile ante imposte per gli editori di stampa e pubblicazioni di opere letterarie, scientifiche, enciclopediche, nonché per attività culturali o artistiche;
    2. superiore al 5% dell’utile ante imposte per attività sportive. Gli importi sponsorizzati, entro il limite di cui sopra per le attività di squadre sportive, facenti parte di organizzazioni sportive riconosciute dalla normativa vigente in materia, ai fini del calcolo dell’imposta sull’utile del periodo d’imposta, sono deducibili in misura pari a tre volte il valore dell’importo sponsorizzato. Il loro riporto ai periodi d’imposta successivi non è consentito. Tale deduzione è consentita previo rilascio dell'”Autorizzazione alla sponsorizzazione” da parte del Direttore Generale delle Imposte secondo le procedure previste dalle istruzioni del Ministro responsabile delle Finanze. Tale disposizione si applica esclusivamente alle entità sponsorizzatrici che realizzano un utile imponibile annuo superiore a 100 milioni di lek.
  • eccedente il 3 per cento dell’utile ante imposte per sponsorizzazioni di altre attività, chenon sono inclusi nelle sottosezioni “i” e “ii” della presente lettera;
  1. perdite, danni, perdite e sprechi durante la produzione, il trasporto, lo stoccaggio, il commercio al di là delle norme stabilite in specifici atti giuridici e sub-giuridici in vigore;
  2. qualsiasi spesa dichiarata, il cui importo non è supportato da documenti del contribuente o che non rappresenta una transazione reale.
  1. Il Ministro responsabile delle finanze determina mediante istruzione le modalità di attuazione del presente articolo.

Articolo 51

ammortamento

  1. Per determinare l’utile imponibile, l’ammortamento delle attività fisse dell’azienda viene calcolato e dedotto da:
    1. il proprietario dei beni aziendali, salvo i casi previsti dalla lettera “b” del presente punto;
    2. la persona che sopporta il rischio di perdita o danneggiamento dei beni, nei casi di locazione, usufrutto o in qualsiasi altra forma prevista da disposizioni di legge.
  2. Le attività finanziarie e le immobilizzazioni materiali, non soggette a consumo e obsolescenza,quali: terreni, opere d’arte, oggetti d’antiquariato, gioielli, metalli e pietre preziose, non sono ammortizzati.
  3. I costi relativi all’acquisizione, alla costruzione o al miglioramento di beni strumentali non soggetti ad ammortamento sono deducibili nell’anno fiscale in cui i beni strumentali vengono ceduti, a condizione che il ricavato della cessione sia incluso nel reddito imponibile.
  4. L’ammortamento nell’anno di acquisto o di messa in uso del bene e nell’anno di dismissione è calcolato in proporzione al periodo di utilizzo durante quell’anno.
  5. L’ammortamento dei costi di acquisto o di costruzione, nonché dei costi di miglioramento, ristrutturazione e ricostruzione di edifici, impianti e costruzioni, la cui durata di vita è superiore a 15 anni, viene calcolato individualmente per ciascun bene con un’aliquota di ammortamento pari al 5% di tali costi per l’anno fiscale.
  6. L’ammortamento dei costi delle attività immateriali viene calcolato individualmente secondo il metodo lineare per ciascuna attività nella misura del 15% di tali costi per l’anno fiscale.
  7. L’ammortamento per le seguenti categorie di attività viene calcolato individualmente secondo il metodolineare con percentuali come segue:
    1. computer, sistemi informativi, prodotti software e apparecchiaturearchiviazione dei dati del 25%;
    2. tutti gli altri beni delle attività aziendali del 20%.
  8. In ciascuna categoria descritta al punto 7, la percentuale di ammortamento specificata nel presente articolo viene applicata sulla base dell’ammortamento della categoria di riferimento.
  9. Quando un’attività, come menzionato nei punti 5, 6 e 7, viene ceduta durante un anno fiscale, il valore contabile residuo ai fini fiscali è deducibile in quell’anno, mentre qualsiasi potenziale reddito derivante dalla cessione è incluso nell’utile imponibile.
  10. La base di ammortamento è pari al costo di acquisizione o di creazione del bene, più il costodella ricostruzione dei beni della categoria di riferimento nel corso dell’anno fiscale.
  11. La base di ammortamento per i veicoli per il personale 1+4 non può essere superiore al 50% dei costi di acquisto e ricostruzione, IVA inclusa. Il costo totale del veicolo 1+4, ammortizzato50%, non può essere superiore a 10.000.000 lek.
  12. Nel caso in cui la base di ammortamento sia un importo negativo, tale importo viene aggiunto all’utile imponibile.e la base di ammortamento sarà considerata pari a zero.
  13. Nel caso in cui la base di ammortamento non superi i 10.000 lek, l’intera base di ammortamento sarà considerata una spesa deducibile.
  14. In caso di rivalutazione dei beni aziendali, non sarà consentito l’ammortamento dell’importo rivalutato.

Articolo 52

Valutazione dell’inventario

  1. Il contribuente deve utilizzare costantemente lo stesso metodo contabile per la valutazione delle scorte, comprese quelle in corso di lavorazione. Il metodo contabile non può essere modificato più di una volta in uncinque anni fiscali.
  2. L’ammortamento e la rivalutazione delle rimanenze, successivi alla rilevazione iniziale, secondo le disposizioni di legge in materia di contabilità e bilancio, non sono rilevati ai fini della determinazione del reddito imponibile. Tale regola si applica anche alle attività finanziarie e immateriali.
  3. Le piccole scorte vengono ammortizzate al 50% nell’anno del loro acquisto e al 50% nell’anno successivo.

Articolo 53

Deduzioni per crediti inesigibili

  1. È consentita una detrazione per una quota del valore nominale di qualsiasi riscossione da una parte non correlata, che è stata calcolata come reddito, che rimane non pagata e per la quale il contribuente ritiene che il debito non sarà liquidato in tutto o in parte e il contribuente ha adottato le misure necessarie per riscuotere il credito inesigibile, come specificato nelle istruzioni del ministro responsabile delle finanze come segue:
    1. fino al 20% del credito inesigibile, quando alla fine dell’anno fiscale il credito inesigibile risulta insoluto per più dipiù di 6 mesi;
    2. fino al 40% del credito inesigibile, quando alla fine dell’anno fiscale il credito inesigibile risulta insoluto per più dipiù di 12 mesi;
    3. fino al 60% del credito inesigibile, quando alla fine dell’anno fiscale il credito inesigibile risulta insoluto per più dipiù di 24 mesi;

 

ç) fino all’85% del credito inesigibile, quando alla fine dell’anno fiscale il credito inesigibile risulta insoluto per più dipiù di 36 mesi.

  1. La cancellazione totale dei crediti inesigibili è consentita se sono soddisfatte contemporaneamente le seguenti condizioni:
    1. il credito inesigibile, precedentemente incluso nel reddito, viene rimosso dai libri contabili del contribuente, e
    2. il contribuente ha adottato tutte le misure legali possibili per riscuotere il credito inesigibile.
  2. Qualora una detrazione per crediti inesigibili sia stata precedentemente applicata a un credito concordato o meno, l’importo recuperato deve essere aggiunto all’utile imponibile nell’anno in cui l’importo viene recuperato, a meno che non sia stato trasferito in un processo di riorganizzazione aziendale.
  3. Il presente articolo non si applica agli istituti finanziari (comprese le compagnie di assicurazione).

Articolo 54

Portare perdite

  1. Se un utile imponibile si traduce in una perdita in un anno fiscale, tale perdita può essere compensata con gli utili imponibili nei successivi cinque anni fiscali, secondo il principio della “prima perdita prima dell’ultima perdita”.
  2. Le disposizioni del comma 1 del presente articolo non si applicano alle perdite subite nell’anno fiscale e negli anni precedenti qualora si verifichi un cambiamento nella proprietà che superi il 50% delle azioni, delle quote o dei diritti di voto, purché ciò sia accompagnato da un cambiamento nell’attività. Il Ministro responsabile delle finanze determina mediante istruzioni le modalità di attuazione del presente articolo.

Articolo 55

Imposta sul cambio di proprietà per settori specifici

  1. Il presente articolo si applica alle entità che:
    1. possedere diritti di sfruttamento delle risorse minerarie, diritti di sfruttamento delle risorse di idrocarburi o altri diritti di sfruttamento delle risorse naturali terrestri e acquatiche, compreso il mare nella Repubblica d’Albania, nonché informazioni relative a tali diritti, che ai fini della presente legge sono trattati come beni immobili;
    2. svolgere attività nel campo delle telecomunicazioni;
    3. operare come istituzioni finanziarie.
  2. Se durante un periodo d’imposta la proprietà diretta e/o indiretta del capitale sociale, delle azioni o dei diritti di voto di un’entità di cui al punto 1 del presente articolo cambia di oltre il 20% in valore o numero di azioni o quote, l’entità è trattata come se stesse cedendo una parte proporzionale di tutti i suoi beni immediatamente prima della variazione. L’entità è trattata come:
    1. beneficiario del ricavato della vendita, pari alla quota proporzionale del valore di mercato del bene in quel momento; e
    2. riacquistatore del bene allo stesso valore.

Questo punto si applica nei casi in cui l’ente ha realizzato un fatturato medio nei tre anni precedenti.di 500.000.000 (cinquecento milioni) di lek.

  1. Qualora un’entità sia soggetta all’imposta sul reddito delle società, ai sensi della presente legge, in base al punto 2 del presente articolo, qualsiasi modifica nella proprietà di azioni o interessi simili che abbia causato la modifica,è esente dall’imposta sul reddito.
  2. Un’entità soggetta a una modifica specificata nel paragrafo 2 del presente articolo deve notificare alle autorità fiscali i dettagli della modifica entro 45 giorni dal momento in cui la modifica si è verificata.
  3. L’ente notifica all’amministrazione fiscale un cambiamento di proprietà diretta o indirettadel 10% o più del suo capitale o dei diritti di voto. Il cambio di proprietà deve essere soggetto al comma “ii” della lettera “e” dell’articolo 4 della presente legge. La notifica deve essere effettuata entro 45 giorni dal cambio di proprietà. Tale disposizione non si applica nei casi in cui si applica il punto 4 del presente articolo.
  4. In caso di mancata comunicazione all’Amministrazione finanziaria, l’ente è punito secondo le sanzioni previste.nella normativa vigente in materia di procedure fiscali nella Repubblica d’Albania.
  5. Le disposizioni del presente articolo si applicano in ogni caso, salvo che il cambiamento della titolarità del capitale sociale, delle quote o dei diritti di voto di un ente sia soggetto alle disposizioni di convenzioni ratificate per evitare le doppie imposizioni in vigore.

CAPITOLO V

DISPOSIZIONI GENERALI SULLA RITENUTA ALLA FONTE

Articolo 56

Agente di ritenuta d’acconto

  1. Ogni sostituto d’imposta è tenuto a:
    1. di trattenere l’imposta sul pagamento di qualsiasi reddito e di qualsiasi pagamento soggetto all’articolo 58 della presente legge;
    2. di trasferire l’importo corretto della ritenuta d’acconto entro il termine previsto sul conto dell’autorità fiscale competente, unitamente alla dichiarazione di ritenuta d’acconto, come previsto dall’articolo 57 della presente legge;
    3. di conservare i registri dei redditi e dei pagamenti nonché delle imposte versate e di metterli a disposizione dell’autorità fiscale competente quando richiesto da quest’ultima allo scopo di verificare l’accuratezza del calcolo, della ritenuta alla fonte e/o del pagamento delle imposte ai sensi della presente legge.
  2. Per data di pagamento del reddito soggetto a ritenuta d’acconto si intende la data in cuiIl pagamento è stato effettuato. Nel caso di un dividendo, soggetto all’obbligo di ritenuta alla fonte, che non sia stato pagato, l’imposta deve essere trattenuta e trasferita alla fine del terzo mese successivo a quello in cui l’organo statutario dell’ente ha deliberato la distribuzione del relativo utile. L’ente deve presentare all’autorità fiscale, entro il 31 luglio di ogni anno, la decisione sulla destinazione dell’utile.
  3. I sostituti d’imposta sono tenuti a pagare le imposte per conto di un altro contribuente.proprio come se fosse il loro debito fiscale.
  4. Il sostituto d’imposta è tenuto a dichiarare e versare l’imposta trattenuta sul conto dii redditi delle autorità fiscali entro il giorno 20 del mese successivo a quello del pagamento o della ritenuta d’imposta, ai sensi del punto 2 del presente articolo.

Articolo 57

Dichiarazione di ritenuta d’acconto

  1. La dichiarazione di ritenuta d’acconto deve contenere almeno le seguenti informazioni:
    1. i dati identificativi del sostituto d’imposta;
    2. i dati identificativi del contribuente al quale viene trattenuta l’imposta;
    3. la residenza fiscale del contribuente a cui viene trattenuta l’imposta, nel caso in cui la ritenuta alla fonte sia effettuata perun contribuente non residente;

ç) il tipo di reddito o di pagamenti;

  1. l’importo dell’imposta trattenuta alla fonte; dh) la data del reddito o dei pagamenti.
  1. La dichiarazione di ritenuta d’acconto non vale come certificato di imposta pagata nella Repubblica.dell’Albania fino a certificazione da parte dell’autorità fiscale competente.
  2. Il Ministro responsabile delle finanze approva mediante istruzione la forma e il contenuto della dichiarazione di ritenuta alla fonte.
  3. La dichiarazione di ritenuta d’acconto viene presentata secondo i requisiti previsti dalla legge sulle procedure fiscali nella Repubblica d’Albania.

Articolo 58

Redditi e pagamenti soggetti a ritenuta d’acconto

 

  1. I seguenti redditi e pagamenti sono soggetti a ritenuta alla fonte, a fronte dell’imposta finale dovuta, quando versati a un contribuente residente o a una stabile organizzazione nella Repubblica d’Albania di un contribuente non residente:
    1. dividendi;
    2. interessi;
    3. royalties;

ç) proventi derivanti da giochi d’azzardo;

  1. reddito da locazione solo se corrisposto al singolo individuo.
  1. I seguenti pagamenti sono soggetti a ritenuta d’acconto finale quando effettuati da un contribuente residente o con una stabile organizzazione nella Repubblica d’Albania a una persona fisica non residente o a un’entità non residente senza una stabile organizzazione nella Repubblica d’Albania:
    1. dividendi,interessi e royalties;
    2. vincite derivanti dal gioco d’azzardo;
    3. pagamenti per servizi, ad eccezione dei servizi ricevuti fisicamente al di fuori del territorio della Repubblica d’Albania;

ç) servizi assicurativi;

  1. compensi per la partecipazione a consigli di amministrazione e altri consigli o organi di governo; dh) pagamenti per lavori di costruzione, installazione, montaggio o lavori di supervisione correlati;
  2. pagamenti per le prestazioni di attori, musicisti o atleti, compresi i pagamenti effettuati a persone che impiegano artisti o atleti o che agiscono come intermediari nell’organizzazione di spettacolio spettacoli.
  3. I seguenti redditi non sono soggetti a ritenuta alla fonte:
    1. redditi corrisposti a soggetti esenti dall’imposta sui redditi;
    2. dividendi alle condizioni stabilite dall’articolo 29 della presente legge;
    3. redditi derivanti da plusvalenze, nonché redditi derivanti da interessi derivanti dall’emissione di Eurobond da parte della Repubblica d’Albania, corrisposti a soggetti non residenti privi di stabile organizzazione nella Repubblica d’Albania;

ç) proventi derivanti da interessi pagati a banche e altri istituti finanziari.

Articolo 59

Aliquota di ritenuta d’acconto

L’aliquota di ritenuta d’acconto sui dividendi è dell’8%. Aliquota di ritenuta d’accontosui redditi e sui pagamenti di cui all’articolo 58 della presente legge è del 15%.

CAPITOLO VI

TASSAZIONE DELLE EREDITÀ, DELLE DONAZIONI E DELLE VINCITE AL GIOCO D’AZZARDO

Articolo 60

Tassazione delle successioni, delle donazioni e delle vincite al gioco d’azzardo

  1. Il capitolo VI della presente legge si applica alle persone fisiche e alle entità che sono:
    1. residenti nella Repubblica d’Albania, che ricevono una donazione o un’eredità di beni situati in Albania o all’estero, o ricevono profitti da giochi d’azzardo condotti nella Repubblica d’Albania o all’estero; e
    2. non residenti nella Repubblica d’Albania, che ricevono una donazione o un’eredità di beni sostenutiin Albania, o ricevere profitti dai giochi d’azzardo svolti in Albania.
  2. I redditi derivanti dal gioco d’azzardo sono redditi conseguiti da categorie di gioco d’azzardo, come definite dalla normativa vigente in materia di gioco d’azzardo.
  3. Ai sensi del presente articolo, per donazione si intendono beni mobili o immobili o denaro acquisiti senza alcun corrispettivo.
  4. Ai fini del presente articolo, per eredità si intendono i beni mobili o immobili o il denaro acquisiti a seguito del passaggio a causa di morte dalla persona defunta ai suoi eredi, dopo aver dedotto gli obblighi ereditari.
  5. Le vincite derivanti dal gioco d’azzardo sono tassate separatamente e non possono essere raggruppate.
  6. I beni provenienti da donazioni ed eredità sono valutati al maggiore tra il valore nominale e il valore di mercato. Le regole di valutazione per il calcolo delle plusvalenze previste dalla presente legge si applicano anche ai beni provenienti da donazioni ed eredità.
  7. Escluso datassare:
    1. le donazioni e le eredità ricevute da/o tra gli eredi legittimi di primo e secondo grado, ai sensi degli articoli da 361 a 363 del Codice civile, nonché le donazioni e le eredità nell’ambito del rapporto di fratellanza;
    2. donazioni ed eredità ricevute diverse da quelle specificate nella lettera “a” fino a 5.000.000 di lek per contribuente per i beni immobili e fino a 1.000.000 di lek per contribuente per i beni mobili;
    3. il trasferimento dei diritti di proprietà agli eredi legittimi ai sensi degli articoli da 361 a 363 del codice civile, rispettivamente mediante donazione e/o rinuncia di proprietà, quando la proprietà deriva da comproprietà legittima acquisita ai sensi della legge n. 7501, del 19.7.1991, “Sulla terra”, e successive modifiche.
  8. Il Ministro responsabile delle finanze determina mediante istruzione i requisiti relativi alla verifica delle fonti.della creazione di beni ereditati o donati.
  9. L’aliquota d’imposta per eredità, donazioni e redditi derivanti dal gioco d’azzardo ai sensi del presente articolo è del 15%, senza dedurre alcun costo.

CAPITOLO VII

DISPOSIZIONI SULLA RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE

Capitolo 1 Disposizioni generali

Articolo 61

dichiarazione dei redditi annuale

  1. Ogni persona soggetta alla presente legge è tenuta a dichiarare all’autorità fiscale tutti i redditi, siano essi tassati in qualsiasi modo o esenti da imposta. Per le persone fisiche chehanno meno di 18 anni, la dichiarazione dei redditi viene presentata dal tutore legale.
  2. La dichiarazione dei redditi annuale deve essere presentata all’ufficio delle imposte entro e non oltre il 31 marzo dell’anno successivo a quello dell’anno d’imposta per il quale la dichiarazione viene presentata.
  3. Se il contribuente è deceduto, la dichiarazione viene compilata dai suoi eredi legittimi per il reddito complessivo prodotto fino alla data del decesso.
  4. Se il contribuente cambia residenza fiscale, deve presentare una dichiarazione dei redditi per ogniredditi prodotti fino alla data del cambio di residenza.
  5. Le modalità di dichiarazione, inclusa la dichiarazione elettronica, e i relativi moduli di dichiarazione devono essere presentati in conformità alle disposizioni contenute nelle istruzioni del Ministro responsabile delle Finanze per l’attuazione della presente legge. I contribuenti che tengono la contabilità in conformità ai requisiti della legge pertinente devono presentare la dichiarazione annuale insieme ai bilanci, nonché agli altri dati specificati nelle istruzioni del Ministro responsabile delle Finanze per l’attuazione della presente legge.
  6. L’imposta a carico del contribuente viene versata su conti autorizzati dalla tesoreria di bilancio dello Stato.

Articolo 62

Requisiti di documentazione

  1. La base imponibile è determinata rettificando le spese e i ricavi dichiarati nel conto economico.entrate e spese, secondo le modalità specificate nella presente legge.
  2. Il documento utilizzato come base per la giustificazione delle spese ai fini fiscali è la fattura, così come definita dalla normativa vigente in materia di fattura e di sistema di monitoraggio della circolazione per le vendite cone senza contanti, nonché qualsiasi altro documento predisposto o emesso in conformità alle istruzioni approvate dal ministro responsabile delle finanze.

Articolo 63

pagamento anticipato

  1. Questo articolo si applica a:
    1. persone fisiche che esercitano un’attività autonoma o commerciale, per il reddito d’impresa; e
    2. entità.
  2. Nel periodo d’imposta successivo, il contribuente versa anticipatamente le rate trimestrali dell’imposta sugli utili sul conto dell’erario entro il 31 marzo per i mesi di gennaio, febbraio e marzo; entro il 30 giugno per i mesi di aprile, maggio e giugno; entro il 30 settembre per i mesi di luglio, agosto e settembre eentro il 31 dicembre per i mesi di ottobre, novembre e dicembre. Il pagamento delle rate può essere effettuato anche mensilmente, entro il giorno 15 di ogni mese, nei seguenti importi:
    1. per ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio e marzo del periodo d’imposta successivo, nella misura dell’impostasull’utile del periodo d’imposta dei due anni precedenti diviso per 12;
    2. per ciascuno degli altri 9 mesi del periodo d’imposta successivo, l’importo dell’imposta sugli utili del periodo d’imposta precedente diviso per 12.
  3. Casi di acconto d’imposta quando il contribuente inizia l’attività nel corso del periodo d’impostail secondo anno precedente, durante il periodo d’imposta precedente o nel periodo d’imposta successivo sono specificati nelle istruzioni del ministro responsabile delle finanze.
  4. Nel caso in cui il contribuente, in qualsiasi momento del periodo d’imposta, certifichi all’autorità fiscaleche l’imposta sugli utili per questo periodo d’imposta sarà significativamente inferiore all’imposta sugli utili del periodo precedente o del secondo periodo precedente, le autorità fiscali accettano la riduzione dei pagamenti anticipati secondo le norme previste nell’istruzione del ministro responsabile delle finanze.
  5. Se l’amministrazione fiscale stima che, sulla base degli indicatori dei primi 9 mesi, il reddito del periodo d’imposta successivo supererà il reddito medio mensile del periodo precedente di oltre il 10% ogni mese, può adeguare al rialzo gli acconti per l’ultimo trimestre dell’anno in base al reddito da essa stimato.

Articolo 64

Dichiarazione integrativa dei redditi

  1. Nel caso in cui il contribuente ritenga che l’imposta dovuta nella sua ultima dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere superiore o la perdita fiscale inferiore, è tenuto a presentare una dichiarazione dei redditi integrativa e a versare la differenza tra l’imposta dovuta precedentemente dichiarata e l’imposta supplementare dovuta, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di procedure fiscali nella Repubblica d’Albania.
  2. Nel caso in cui il contribuente ritenga che l’imposta dovuta nella sua ultima dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere inferiore o la perdita fiscale maggiore, è tenuto a presentare una dichiarazione dei redditi aggiuntiva secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di procedure fiscali nella Repubblica d’Albania.

Capitolo 2

Disposizioni in materia di riscossione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e soggetti non residenti specifici

Articolo 65

Agente fiscale per le buste paga

(punto 1 della frase modificato dall’atto normativa n. 7 del 14.12.2023)

 

  1. Ogni datore di lavoro tenuto a versare un reddito da lavoro dipendente è tenuto a trattenere l’imposta su tale reddito, a presentare la busta paga e a trasferire l’imposta trattenuta sulla busta paga sul conto di tesoreria del bilancio entro e non oltre il giorno 20 del mese successivo per le entità e i lavoratori autonomi o le persone giuridiche registrate per l’IVA, e entro e non oltre il giorno 20 del mese successivo ogni 3 mesi per i lavoratori autonomi o le persone giuridiche non registrate per l’IVA.

L’agente dell’imposta sulle buste paga è tenuto a trattenere l’imposta secondo questo punto:

  1. aliquota progressiva dell’imposta ai sensi dell’articolo 24 della presente legge se il contribuente è un soggetto passivo d’imposta sul reddito delle persone fisichefirma la dichiarazione sullo stato personale presso questo datore di lavoro, ai sensi dell’articolo 66 della presente legge;
  2. 15% del trattamento negli altri casi non compresi nella lettera “a” del presente punto e che non siano considerati reddito di lavoro dipendente.

L’agente dell’imposta sulle buste paga è tenuto a tenere conto mensilmente di 1/12 delle detrazionidalla base imponibile, ai sensi delle lettere “a”, “b” e “c” del punto 1 dell’articolo 22 della presente legge, e le detrazioni dalla base imponibile ai sensi dell’articolo 20 della presente legge nel calcolo dell’imposta sul reddito sulla busta paga per il dipendente che ha firmato la dichiarazione sullo stato personale con questo agente fiscale della busta paga. Se il dipendente è impiegato anche da altri datori di lavoro, questi ultimi, in qualità di agente fiscale della busta paga, applicheranno l’aliquota progressiva dell’imposta ai sensi dell’articolo 24 della presente legge e non applicheranno le detrazioni dalla base imponibile ai sensi dell’articolo 22, punto 1, lettere “a”, “b” e “c” della presente legge.

  1. Le detrazioni e le compensazioni di cui ai punti 1, lettera “ç”, e 2 dell’articolo 22 e di cui all’articolo 23 del presentelegge, può essere richiesta ai contribuenti dell’imposta sui redditi delle persone fisiche solo nella dichiarazione dei redditi annuale.
  2. Ogni datore di lavoro è tenuto a tenere traccia dei redditi percepiti e delle imposte trattenute e a presentare la busta paga in conformità alle disposizioni della normativa fiscale e della normativa sui contributi previdenziali e sanitari, nonché alle istruzioni emanate dal Ministro responsabile delle Finanze in attuazione di tali leggi. La forma, il contenuto, le scadenze e le procedure per la presentazione della busta paga sono stabiliti negli atti subordinati del Ministro responsabile delle Finanze, emanati in attuazione della normativa fiscale, inclusa la presente legge, nonché della normativa sui contributi previdenziali e sanitari.
  3. Gli agenti fiscali addetti al pagamento delle imposte sui redditi da lavoro dipendente sono tenuti a pagare le imposte sui redditi da lavoro dipendente.con la stessa responsabilità come se si trattasse di un debito fiscale.

Articolo 66

Dichiarazione di stato personale

  1. Un agente addetto alle imposte sulla busta paga richiede a ciascun dipendente di firmare una dichiarazione di stato.reddito personale prima del primo pagamento del reddito di lavoro dipendente imponibile.
  2. Un dipendente non può firmare la dichiarazione di status personale con più di un agente fiscale per lo stesso periodo di calendario mensile.
  3. La dichiarazione sullo stato personale contiene tutte le informazioni necessarie per richiedere le detrazioni dal reddito imponibile ai sensi dell’articolo 22, comma 1, della presente legge.
  4. L’istruzione del ministro responsabile delle finanze prevede la forma della dichiarazione sulo stato personale compilato dal dipendente.

Articolo 67

Dichiarazione annuale dei redditi delle persone fisiche

  1. Un individuo è tenuto a presentare una dichiarazione dei redditi personale annuale quando il suo reddito imponibile annuo è:
    1. più di 1.200.000 lek all’anno da tutte le fonti: oppure
    2. quando ha un rapporto di lavoro con più di un datore di lavoro, indipendentemente dall’importo del reddito che percepisce dai datori di lavoro;
  1. più di 50.000 lek e qualsiasi altro reddito non soggetto a ritenuta alla fonte finale, secondo il Capitolo V della presente legge.
  1. Ogni persona fisica che esercita un’attività economica è tenuta a presentare annualmente la dichiarazione dei redditi per i redditi d’impresa.
  2. Il codice identificativo personale per le persone fisiche o il codice identificativo univoco per i contribuenti registrati sono utilizzati come numeri di identificazione fiscale dei contribuenti residenti ai fini della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche. Ai contribuenti non residenti viene assegnato un codice identificativo fiscale come definito nelle istruzioni del Ministro responsabile delle Finanze.

Articolo 68

Dichiarazione e pagamento da parte di soggetti non residenti

  1. Una persona non residente, come definita al punto 1 dell’articolo 27 della presente legge, è tenuta a presentare una dichiarazione dei redditi secondo le istruzioni del Ministro responsabile delle Finanze. La dichiarazione deveda presentare secondo il termine di cui all’articolo 61, comma 2, della presente legge.
  2. All’atto della presentazione della dichiarazione di cui al punto 1 del presente articolo, il soggetto non residente deve versarel’importo dell’imposta dichiarata. L’articolo 63 della presente legge non si applica a questi casi.

CAPITOLO VIII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 69

Disposizione transitoria

(aggiunti i punti 4 e 5) con atto normativo n. 2 del 7.6.2023; aggiunti paragrafi al punto 1, modificata la formulazione del punto 2 E aggiunto frase IN PUNTO 5 con atto normativo NO. 7, data 14.12.2023; ; aggiunto PUNTO 6 con attonormativo

  1. 4, data 27.11.2024; MODIFICATO Caratteri “B” Di PUNTO 1 con LEGGE NO. 9/2025, data30.1.2025)
  2. Benefici fiscali ed esenzioni previsti dalla legge n. 8438 del 28.12.1998, “Sulla tassazione”sul reddito”, come modificato, continuano ad applicarsi come segue:
    1. per i soggetti che svolgono attività ricettiva certificata come “agriturismo” secondo la normativa vigente in materia di turismo, si applica l’aliquota IRPEF del 5% fino al 31 dicembre 2029;
    2. I soggetti che operano in strutture ricettive “Hotel/Resort a quattro e cinque stelle, status speciale”, come definite dalla normativa in materia di turismo e che sono titolari di un marchio registrato e riconosciuto a livello internazionale “brand name”, sono esenti dall’imposta sui redditi delle società per un periodo di 10 anni per le strutture che beneficiano dello status speciale fino a dicembre 2026.

Gli effetti dell’esenzione decorrono dal momento dell’avvio dell’attività economica della struttura ricettiva e comunque non oltre 5 anni dal conseguimento dello status speciale;

  1. per i soggetti che svolgono attività economiche ai sensi della Legge n. 38/2012 “Sulle società cooperative agricole”, l’aliquota dell’imposta sui redditi del 5% si applicherà fino al 31 dicembre 2029;

ç) per le persone giuridiche registrate prima dell’entrata in vigore della presente legge, che esercitano un’attività economica di produzione o sviluppo di software, verrà applicata l’imposta sugli utili con un’aliquota del 5%.fino al 31 dicembre 2025;

  1. per i soggetti che svolgono attività economiche nel settore automobilistico, l’aliquota dell’imposta sui redditi del 5% si applicherà fino al 31 dicembre 2029;
  2. dh) per:
    1. individui commerciali;
    2. i lavoratori autonomi, nonché;
  • entità:

con un reddito lordo fino a 14 milioni di lek all’anno, fino al 31 dicembre 2029 si applicherà l’aliquota dell’imposta sul reddito dello 0%.

  1. Per tutti i contribuenti, registrati prima del 31 dicembre 2023, soggetti all’imposta sui redditisemplificata in materia di imposta sugli utili o di reddito, nonché per coloro che si registrano per la prima volta nell’anno successivo, a decorrere dal periodo d’imposta 2024, si utilizzeranno i modelli e gli adempimenti fiscali previsti dalla legge n. 9632 del 30.10.2006, “Sul regime tributario locale”, e successive modificazioni, nonché dalla legge n. 8438 del 28.12.1998, “Sulle imposte sui redditi”, e successive modificazioni;

ë) Gli acconti, ai sensi dell’articolo 63 della presente legge, per le categorie di persone che forniscono servizi professionali e sono soggette all’imposta sui redditi a partire dal 1° gennaio 2024, eccezionalmente per l’anno 2024, sono calcolati sulla base dell’imposta semplificata sugli utili e delle dichiarazioni dei redditi degli anni precedenti, applicando le aliquote d’imposta previste dalla presente legge;

  1. La dichiarazione di ritenuta d’acconto, ai sensi dell’articolo 57 della presente legge, sarà effettuata a partire dalperiodo d’imposta gennaio 2025. Per il 2024 verrà utilizzata la dichiarazione secondo il modello vigente.
  1. Tabella dell’imposta sui redditi delle persone fisiche da lavoro dipendente per il periodo dal 1° giugno 2023 alIl 31 dicembre 2024 è il seguente:

 

Reddito da stipendio in ALL/mese Reddito imponibile in ALL/mese Aliquota fiscale in percentuale/mese
da Fino a da Fino a
0 50.000 0 50.000 0%
50 001 60.000 0 35.000 0%
35 001 60.000 13% dell’importo superiore a 35.000 lek
 

60 001

 

Di più

0 30.000 0%
30 001 200.000 13% dell’importo superiore a 30.000 lek
200 001 Di più 22.100 lek + 23% dell’importo superiore a 200.000

TUTTO

  1. L’articolo 54 della presente legge si applica alle perdite subite a partire dal 2024.
  2. Fatto salvo quanto previsto dalla legge n. 8438 del 28.12.1998, “Sulle imposte sui redditi”,modificato, i contribuenti esportatori di beni in regime di perfezionamento attivo che nel 2022 hanno esportato non meno del 70% del valore complessivo delle vendite, comprese le esportazioni, non pagano le rate che risultano anticipate nei mesi di giugno, settembre e dicembre 2023.
  3. Fino alla data di entrata in vigore della presente legge, come definita dall’articolo 72 della stessa, si applicano le disposizioni della legge n. 8438 del 28.12.1998, “Sull’imposta sul reddito”, come modificata, ad eccezione delle lettere “e”, “ë” e “f” del presente articolo, la cui attuazione avviene in conformità alle disposizioni della legge n. 8438 del 28.12.1998, “Sull’imposta sul reddito”, come modificata, fino al periodo dicembre 2024″.
  4. Gli anticipi/rate versati o generati ai sensi dell’articolo 63 della presente legge, da lavoratori autonomi, nonché da entità con reddito lordo fino a 14 milioni di lek all’anno, che forniscono servizi professionali secondo le definizioni del punto 1, articolo 4, e tabella analitica n. 2, della decisione n. 753, del 20.12.2023, del Consiglio dei ministri, “Sulle disposizioni di attuazione della legge n. 29/2023, ‘Sull’imposta sul reddito'”, abrogata dalla decisione n. 52, del 27.6.2024, della Corte costituzionale della Repubblica d’Albania, devono essere rimborsati ai contribuenti o cancellati dall’amministrazione fiscale, entro il 30 dicembre 2024.

L’importo delle rate versate verrà contabilizzato nella classe di reddito di riferimento e, tramite l’ufficio del Tesoro, l’amministrazione finanziaria effettuerà il rimborso sul conto corrente del contribuente.

Il Direttore Generale delle Imposte, con atto interno, approva le norme procedurali per l’attuazionedi questo punto.

Articolo 70

Atti sub-giuridici

  1. Il Consiglio dei ministri è incaricato di approvare, entro il termine di 3 mesi dall’entrata in vigore della presente legge, gli atti normativi di attuazione degli articoli 14, punti 3, 17, punti 6, 49 e 69 della presente legge.
  2. Il Ministro responsabile delle Finanze è incaricato, entro un periodo di 3 mesi dall’entrata in vigore del presenteLa legge emana linee guida generali per l’attuazione delle disposizioni della presente legge, nonché linee guida sui prezzi di trasferimento e sugli accordi preventivi sui prezzi.
  3. Con la presente si incarica il Ministro responsabile delle finanze e l’Agenzia del Catasto dello Stato di adottare l’istruzione relativa all’imposta sul trasferimento dei diritti immobiliari entro un periodo di 3 mesi dall’entrata in vigore della presente legge.

Articolo 71

abrogazione

  1. La legge n. 8438 del 28.12.1998, “Sull’imposta sui redditi”, e successive modifiche, è abrogata.
  2. Punto 1 dell’articolo 9, nonché capo III della legge n. 9632, del 30.10.2006, “Sul regime tributario locale”,modificato, abrogato.

Articolo 72

Entrata in vigore

(frase aggiunta dall’atto normativo n. 7 del 14.12.2023)

La presente legge entra in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e proroga i suoi effetti dal 1° gennaio 2024,ad eccezione degli articoli 22, 23, 24, punto 1, che entrano in vigore il 1° gennaio 2025, della lettera “ç” del punto 1 dell’articolo 69, che entra in vigore con l’entrata in vigore della presente legge, e del punto 2 dell’articolo 69, che entra in vigore il 1° giugno 2023.

Approvato il 30.3.2023.

Promulgato con decreto n. 59 del 24.4.2023 del Presidente della Repubblica d’Albania

Questa LEGGE è conforme con:

    • Direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio, del 12 luglio 2016, recante norme contro le pratiche di elusione delle imposte che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno”, come modificato. Numero CELEX 32016L1164, Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie L, n. 193, del 19.7.2016, pp. 1–14.
    • Direttiva 2009/133/CE del Consiglio, del 19 ottobre 2009, relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, alle scissioni parziali, ai conferimenti d’attivo ed agli scambi d’azioni concernenti società di paesi diversiStati membri e sul trasferimento della sede legale di una SE o di una SCE tra Stati membri”, come modificato. Numero CELEX 32009L0133, Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie L, n. 310, del 25.11.2009, pagg. 34-46

2 Approvato con legge n. 57/2023, del 21.7.2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 116, del 3 agosto 2023.

3 Approvato con legge n. 120/2024, del 19.12.2024, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 226, del 30.12.2024.