Tassazione di una stabile organizzazione – Convenzione Italia – Stati Uniti contro la doppia imposizione

Il sistema fiscale americano prevede una tassazione su tre livelli, sia per i redditi personali che per i redditi di impresa: federale, statale, e a volte anche locale.

  • Tassazione a livello Federale – Per le società del tipo corporation  la riforma Trump del 2018 ha introdotto la flat tax al 21%.
  • Tassazione a livello Statale  – La tasse nei vari stati degli Stati Uniti d’America sono tipicamente calcolate usando una aliquota fissa.
  • Tassazione a livello Locale o cittadino – È presente solo in poche situazioni, ad esempio nel caso della città di New York. Sia le tasse statali che le tasse locali sono deducibili ai fini del calcolo del reddito imponibile a livello federale.

La Costituzione conferisce al Congresso il potere di tassare. Il Congresso in genere promulga la legge fiscale federale nell’Internal Revenue Code del 1986 (IRC)

Le sezioni dell’Internal Revenue Code (IRC)  si trovano nel Titolo 26 del Codice degli Stati Uniti (26 USC). Una  versione elettronica dell’attuale Codice degli Stati Uniti è reso disponibile al pubblico dal Congresso.

Il Titolo 26, Sottotitolo A, Capitolo 1, Sottocapitolo A, PARTE II del Codice degli Stati Uniti e dedicato all’IMPOSTA SULLE SOCIETÀ

L’Internal Revenue Service (IRS) è l’agenzia governativa deputata alla riscossione dei tributi all’interno del sistema tributario degli Stati Uniti d’America

Vedi: Stati Uniti – Tassazione delle società – Normativa di riferimento e Modalità dichiarative

L’Internal Revenue Service (IRS) ha predisposto la Pubblicazione 901 (09/2024), Trattati fiscali degli Stati Uniti

La convenzione Italia – Stati Uniti contro la doppia imposizione vincola la Repubblica Italiana e gli Stati Uniti d’America solo a livello federale, solo il governo federale degli Stati Uniti è tenuto a rispettare la convenzione non i vari stati che formano la federazione.

È importante sottolineare che la convenzione Italia – Stati Uniti contro la doppia imposizione, essendo stata conclusa dal Governo degli Stati Uniti, non si applica alle leggi di ogni singolo Stato americano, pertanto saranno oggetto di compensazioni soltanto le imposte federali e non quelle statali o locali.

Infatti in base all’art. 2 (Imposte considerate) della convenzione Italia – Stati Uniti contro la doppia imposizione
Le imposte per quanto concerne gli Stati Uniti alle quali si applica la  Convenzione sono le imposte federali sul reddito previste dall'”Internal Revenue Code” (con l’esclusione dei contributi previdenziali), ed i tributi federali (excise taxes) applicati sui premi di assicurazione pagati ad assicuratori stranieri ed in relazione a fondazioni private (qui di seguito indicate come “imposta statunitense”).

C’è, però, da dire che molti stati riconoscono i trattati federali. In questi casi le norme del trattato Italia-Stati Uniti contro la doppia imposizione si applicano anche alle dichiarazioni dei redditi statali.

Le imposte da considerare e sulle quali si applica la Convenzione sono: IRPEF, IRES e IRAP per quanto riguarda l’Italia.

Art. 5 – Stabile organizzazione

La definizione di stabile organizzazione è contenuta nell’art.5 della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti d’America per evitare le doppie imposizioni

La definizione di stabile organizzazione prevista dal trattato Italia Stati Uniti d’America impegna solo lo stato federale.
A livello dei vari stati federali le cose sono differenti perché, come abbiamo visto, la convenzione Italia – Stati Uniti contro la doppia imposizione vincola la Repubblica Italiana e gli Stati Uniti d’America solo a livello federale. Alcuni stati riconoscono lla convenzione Italia – Stati Uniti contro la doppia imposizione, ma quello che accade nella pratica è che la maggioranza degli stati ha la sua definizione di stabile organizzazione che vale a creare l’obbligo di dover fare la dichiarazione dei redditi e a pagare le tasse in quello stato.

Art. 7 – Utili delle imprese

L’imponibilità degli utili di una stabile organizzazione nell’una o nell’altra nazione è stabilita nell’art.7 della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti d’America per evitare le doppie imposizioni che dispone che: “Gli utili di  un’impresa  di  uno  Stato  contraente  sono  imponibili
soltanto in  detto  Stato,  a  meno  che l’impresa non svolga la sua attività nell’altro Stato  contraente  per  mezzo  di  una  stabile  organizzazione ivi  situata. Se  l’impresa  svolge  in  tal  modo  la  sua  attività,  gli  utili dell’impresa sono  imponibili  nell’altro  Stato,  ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione.

Art. 23 Eliminazione della doppia imposizione

Per la soluzione delle problematiche di doppia imposizione il Capitolo V (METODI PER ELIMINARE LA DOPPIA IMPOSIZIONE) del Modello di Convenzione fiscale sul reddito e sul capitale dell’OCSE (Model Tax Convention on Income and Capital) (Vedi: Modello di Convenzione fiscale sul reddito e sul capitale 2017 (versione completa) – OECD Model Tax Convention on Income and Capital) prevede due metodi per eliminare la doppia tassazione:

  • Articolo 23 A Metodo dell’esenzione (Exemption Method)
  • Articolo 23 B Metodo del credito (Credit Method)

La normativa fiscale italiana prevede ambedue i metodi:

Gli Stati Uniti hanno optato per il Foreign Tax Credit

Le società devono presentare il modulo 1118, Credito d’imposta estero – Società , per richiedere un credito d’imposta estero.

L’Art. 23 della convenzione Italia – Stati Uniti contro la doppia imposizione stabilisce le regole per eliminare la doppia imposizione.

 

Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti d’America per evitare le doppie imposizioni – Art. 5 Stabile organizzazione

1. Ai fini della presente Convenzione, l’espressione “stabile
organizzazione” designa una sede fissa di affari in cui l’impresa esercita in tutto o in parte la sua attivita’.
2. L’espressione “stabile organizzazione” comprende in particolare:
(a) una sede di direzione;
(b) una succursale;
(c) un ufficio;
(d) una officina;
(e) un laboratorio;
(f) una miniera, una cava o altro luogo di estrazione di risorse
naturali; e
(g) un cantiere di costruzione o di montaggio la cui durata oltrepassa i dodici mesi.
3. Non si considera che vi sia una “stabile organizzazione” se:
(a) si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, di
esposizione o di consegna di beni o merci appartenenti all’impresa;
(b) i beni o le merci appartenenti all’impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;
(c) i beni o le merci appartenenti all’impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un’altra impresa;
(d) una sede fissa di affari e’ utilizzata ai soli fini di acquistare
beni o merci o di raccogliere informazioni per l’impresa;
(e) una sede fissa di affari e’ utilizzata, per l’impresa, ai soli fini
di pubblicita’, di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di
attivita’ analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliario.
4. Una persona che agisce in uno Stato contraente per conto di un’impresa dell’altro Stato contraente – diversa da un agente che goda di uno status indipendente di cui al paragrafo 5) – e’ considerata “stabile organizzazione” nel primo Stato se dispone nello Stato stesso di poteri che esercita abitualmente e che le permettono di concludere contratti a nome dell’impresa, salvo il caso in cui l’attivita’ di detta persona sia limitata all’acquisto di beni o merci per l’impresa.
5. Non si considera che un’impresa di uno Stato contraente abbia una stabile organizzazione nell’altro Stato contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attivita’ per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell’ambito della loro
ordinaria attivita’ di agenti indipendenti.
6. Il fatto che una societa’ residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una societa’ residente dell’altro Stato contraente ovvero svolga la sua attivita’ in questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per se’ motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette societa’ una stabile organizzazione dell’altra.

Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti d’America per evitare le doppie imposizioni – Art. 7 Utili delle imprese

  1. Gli utili di  un’impresa  di  uno  Stato  contraente  sono  imponibili
    soltanto in  detto  Stato,  a  meno  che l’impresa non svolga la sua attivita’ nell’altro Stato  contraente  per  mezzo  di  una  stabile  organizzazione ivi  situata. Se  l’impresa  svolge  in  tal  modo  la  sua  attivita’,  gli  utili dell’impresa sono  imponibili  nell’altro  Stato,  ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione.
  2. Fatte  salve  le  disposizioni  del paragrafo 3, quando un’impresa di uno  Stato contraente  svolge  la  sua  attivita’  nell’altro  Stato contraente per mezzo di   una   stabile   organizzazione   ivi  situata,  in  ciascuno  Stato contraente vanno  attribuiti  a  detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero   stati   da   essa  conseguiti  se  si  fosse  trattato  di un’impresa distinta  e  separata  svolgente  attivita’ identiche o analoghe in  condizioni identiche  o  analoghe  e in piena indipendenza dall’impresa di cui  essa costituisce una stabile organizzazione e da altre imprese associate.
  3. Nella  determinazione  degli  utili  di  una stabile organizzazione, sono  ammesse in  deduzione  le  spese  attribuibili  alle  attivita’  svolte  dalla  stessa stabile  organizzazione,  compresa una ragionevole quota delle spese di direzione e  delle  spese  generali  di  amministrazione  sostenute  sia nello  Stato in cui e’ situata la stabile organizzazione, sia altrove.
  4.  Nessun  utile  puo’  essere  attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato beni o merci per l’impresa.
  5. Ai  fini  dei  paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile  organizzazione sono  determinati  annualmente con lo stesso metodo, a meno che  non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente
  6. Nell’applicazione  dei  paragrafi  1  e  2  dell’articolo  7 (Utili delle  imprese), del  paragrafo  4  dell’articolo  10  (Dividendi),  del  paragrafo 5  dell’articolo 11  (Interessi),  del paragrafo 5 dell’articolo 12 (Canoni), del  paragrafo 2   dell’articolo   13   (Utili   di   capitale),  dell’articolo  14  (Professioni indipendenti)   e   del   paragrafo  2  dell’articolo  22  (Altri redditi), i  redditi  o gli utili attribuibili ad una stabile organizzazione o  base fissa  durante  la  sua  esistenza sono imponibili nello Stato contraente in cui  tale  stabile  organizzazione  o  base  fissa  e’  situata  anche se i pagamenti sono  differiti  fino  a  quando  tale stabile organizzazione o base fissa abbia cessato di esistere.
  7. Quando   gli   utili   comprendono   elementi   di   reddito  considerati separatamente in  altri  articoli  della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono modificate da quelle del presente articolo.

 

Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti d’America per evitare le doppie imposizioni – Art. 24 Non-discriminazione

1. I nazionali di uno Stato contraente non sono assoggettati nell’altro
Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o piu’ onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione. La presentedisposizione si applica altresi’, nonostante le disposizioni dell’articolo 1 (Soggetti), alle persone che non sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti. Tuttavia, ai fini dell’imposizione statunitense, i cittadini statunitensi che sono assoggettati ad imposta sulla base dell’utile mondiale, non si trovano nella stessa situazione dei nazionali italiani che non sono residenti degli Stati Uniti.
2. L’imposizione di una stabile organizzazione che un’impresa di uno Stato contraente ha nell’altro Stato contraente non puo’ essere in questo altro Stato meno favorevole dell’imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima attivita’. La presente disposizione non puo’ essere interpretata nel senso che faccia obbligo ad uno Stato contraente di accordare ai residenti dell’altro Stato contraente le deduzioni personali, le esenzioni e le riduzioni di imposta che esso accorda ai propri residenti
in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia.
3. Fatta salva l’applicazione delle disposizioni del paragrafo 1
dell’articolo 9 (Imprese associate), del paragrafo 7 dell’articolo 11
(Interessi) o del paragrafo 7 dell’articolo 12 (Canoni), gli interessi, i
canoni e le altre spese pagati da un’impresa di uno Stato contraente ad un residente dell’altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta impresa nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero pagati ad un residente del primo Stato.
4. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale e’ in tutto o in
parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o piu’ residenti dell’altro Stato contraente, non sono assoggettate nel primo Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o piu’ onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura del primo Stato.
5. Ai fini di questo articolo, nonostante le disposizioni dell’articolo 2
(Imposte considerate), la presente Convenzione si applica alle imposte di ogni genere e denominazione prelevate da uno Stato contraente, da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale.

Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti d’America per evitare le doppie imposizioni – Art. 23 Eliminazione della doppia imposizione

1.
Si conviene che la doppia imposizione sara’ eliminata in conformita’ ai seguenti paragrafi del presente articolo.
2.
(a)
In conformita’ alle disposizioni e fatte salve le limitazioni della legislazione degli Stati Uniti (cosi’ come puo’ essere di volta in volta
modificata, senza intaccare il principio generale qui esposto), gli Stati Uniti riconoscono ai residenti o ai cittadini statunitensi nei confronti dell’imposta statunitense sul reddito un credito pari al corrispondente ammontare dell’imposta sul reddito pagata in Italia; e, nel caso di una societa’ statunitense che possiede almeno il 10 per cento delle azioni con diritto di voto di una societa’ residente dell’Italia dalla quale essa riceve dividendi in un qualsiasi anno tassabile, gli Stati Uniti riconoscono nei confronti dell’imposta statunitense sul reddito un credito pari al corrispondente ammontare dell’imposta sul reddito pagata in Italia da detta societa’ sugli utili con i quali sono stati pagati i dividendi stessi. Tale corrispondente ammontare e’ calcolato sulla base dell’ammontare dell’imposta pagata in Italia, ma non deve eccedere le limitazioni previste dalla legislazione degli Stati Uniti (ai fini di limitare il credito nei confronti dell’imposta degli Stati Uniti sul reddito derivante da fonti situate al di fuori degli Stati Uniti).
(b)
Ai fini dell’applicazione del credito statunitense con riferimento all’imposta pagata in Italia, le imposte di cui ai paragrafi 2 (b) (i), 2 (b) (ii) e 3 dell’articolo 2 (Imposte considerate) si considerano imposte sul reddito. Inoltre, ai fini dell’applicazione del credito statunitense con riferimento all’imposta pagata in Italia, la parte dell’imposta di cui al paragrafo 2 (b) (iii) dell’articolo 2 (Imposte considerate) cosi come descritta al sub-paragrafo (c) del presente paragrafo si considera un’imposta sul reddito.
(c)
La parte dell’imposta di cui al paragrafo 2 (b) (iii) dell’articolo 2 (Imposte considerate) che e’ considerata un’imposta sul reddito e’ calcolata moltiplicando il coefficiente applicabile per l’ammontare totale dell’imposta di cui al paragrafo 2 (b) (iii) dell’articolo 2 (Imposte considerate) che e’ pagata o maturata in Italia.
(i) L’espressione “coefficiente applicabile” designa la base rettificata divisa per la base imponibile totale su cui si applica effettivamente l’imposta di cui al paragrafo 2 (b) (iii) dell’articolo 2 (Imposte considerate).
(ii) L’espressione “base rettificata” designa il maggiore di:
(A) zero (0), oppure
(B) la base imponibile totale su cui si applica effettivamente l’imposta di cui al paragrafo 2 (b) (iii) dell’articolo 2 (Imposte considerate), meno l’ammontare totale del costo del lavoro e degli interessi passivi non altrimenti considerati nella determinazione della base imponibile totale su cui si applica effettivamente l’imposta di cui al paragrafo 2 (b) (iii) dell’articolo 2 (Imposte considerate).
3.
Se un residente dell’Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili negli Stati Uniti ai sensi della Convenzione (senza tenere conto del paragrafo 2 (b) dell’articolo 1 (Soggetti)), l’Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell’articolo 2 della presente Convenzione, puo’ includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito (a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente). In tal caso, l’Italia deve dedurre dalle imposte cosi’ calcolate l’imposta sul reddito pagata negli Stati Uniti, ma l’ammontare della deduzione non puo’ eccedere la quota della predetta imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo. Tuttavia, nessuna deduzione sara’ accordata ove l’elemento di reddito sia assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario di detto reddito in base alla legislazione italiana. Ai fini dell’applicazione del credito italiano con riferimento all’imposta pagata negli Stati Uniti, le imposte di cui ai paragrafi 2 (a) e 3 dell’articolo 2 (Imposte considerate) si considerano
imposte sul reddito.
4.
Se un cittadino statunitense e’ residente in Italia:
  (a) in relazione ad elementi di reddito che, ai sensi delle disposizioni della presente Convenzione, sono esenti dall’imposta statunitense o che sono
assoggettati ad un’aliquota ridotta dell’imposta statunitense allorche’ ottenuti da un residente in Italia che non sia un cittadino degli Stati Uniti, l’Italia riconosce un credito nei confronti dell’imposta italiana per un ammontare non eccedente l’imposta che sarebbe dovuta negli Stati Uniti se
il residente dell’Italia non fosse un cittadino degli Stati Uniti;
  (b) al fine di calcolare l’imposta statunitense sugli elementi di reddito di cui al sub-paragrafo (a), gli Stati Uniti riconoscono un credito nei confronti dell’imposta statunitense sul reddito pari all’imposta sul reddito pagata in Italia in base al credito di cui al sub-paragrafo (a); il credito cosi’ concesso non deve ridurre quella parte dell’imposta statunitense che e’ accreditabile nei confronti dell’imposta italiana in conformita’ al sub-paragrafo (a); e
  (c) al solo scopo di eliminare la doppia imposizione negli Stati Uniti ai sensi del sub-paragrafo (b), gli elementi di reddito di cui al sub-paragrafo (a) si considerano provenienti dall’Italia fino a concorrenza dell’ammontare necessario per eliminare la doppia imposizione su detti redditi ai sensi del
sub-paragrafo (b).
5.
Nel caso di una persona fisica che sia residente e cittadino di uno
Stato contraente e che sia altresi’ cittadino dell’altro Stato contraente, le disposizioni del paragrafo 2 dell’articolo 1 (Soggetti) si applicano alle remunerazioni di cui al paragrafo 1 (b) (i) dell’articolo 19 (Funzioni pubbliche), ma tali remunerazioni sono considerate dallo Stato contraente dove sono resi i servizi connessi alle remunerazioni come redditi derivanti da fonti situate nell’altro Stato.

Stati Uniti – Internal Revenue Code

La Costituzione conferisce al Congresso il potere di tassare. Il Congresso in genere promulga la legge fiscale federale nell’Internal Revenue Code del 1986 (IRC)

Le sezioni dell’Internal Revenue Code (IRC)  si trovano nel Titolo 26 del Codice degli Stati Uniti (26 USC). Una  versione elettronica dell’attuale Codice degli Stati Uniti è reso disponibile al pubblico dal Congresso.

Il Titolo 26, Sottotitolo A, Capitolo 1, Sottocapitolo A, PARTE II del Codice degli Stati Uniti e dedicato all’IMPOSTA SULLE SOCIETÀ

 

Bulgaria – Rettifica IVA del credito d’imposta utilizzato

In Bulgaria il regime dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) è regolato dalla Legge sull’imposta sul valore aggiunto – Закон за Данък Върху Добавената Стойност (ЗДДС) e dal Regolamento per l’applicazione della Legge sull’IVA – ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ  (ППЗДДС).

Al CREDITO D’IMPOSTA  è dedicato il Capitolo VII (artt. da 68 a 81) della Legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС).

Alle Rettifiche IVA del credito d’imposta utilizzato sono dedicati gli artt. da 78 a 80

  • Art. 78 Modifiche al credito d’imposta utilizzato
  • Art. 78а Diritto alla detrazione del credito d’imposta dopo la correzione del trattamento fiscale errato di una fornitura
  • Art. 79 Modifiche al credito d’imposta per l’uso di un bene o servizio 
  • Art. 79а Adeguamento del credito d’imposta utilizzato per beni acquisiti, fabbricati o importati, compresi gli immobili acquisiti o costruiti che sono o sarebbero beni fissi
  • Art. 79б Adeguamento del credito d’imposta utilizzato per servizi ricevuti che sono o sarebbero immobilizzazioni
  • Art. 79в Regole per il calcolo degli aggiustamenti
  • Art. 80 Limitazioni alle Rettifiche

Ai sensi del Primo comma dell’art. 78 (Modifiche al credito d’imposta utilizzato) della  Legge sull’imposta sul valore aggiunto – (ЗДДС) (Il credito d’imposta utilizzato è il valore dell’imposta che una persona registrata ai sensi della presente legge ha dedotto nell’anno di esercizio del diritto al credito d’imposta.)

Esecuzione di correzioni una tantum

1. Casi in cui vengono apportate modifiche una tantum a un credito d’imposta utilizzato in direzione di una diminuzione o di un aumento

1.1 In caso di modifica della base imponibile, di annullamento della fornitura, di modifica del tipo di fornitura, nonché di annullamento di un documento (art. 78 (Modifiche al credito d’imposta utilizzato), comma 2 della  Legge sull’imposta sul valore aggiunto – Закон за Данък Върху Добавената Стойност (ЗДДС)).

In caso di modifica della base imponibile o di annullamento di una fornitura, la correzione verrà effettuata nel periodo d’imposta in cui si è verificata la circostanza, riportando nel giornale di acquisto e nella dichiarazione di riferimento del periodo d’imposta di riferimento il documento di cui all’art. 115 (Notifiche di addebito e accredito) della  Legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС)) con cui è stata effettuata la correzione. Nel caso di documento annullato dopo il periodo in cui è stato emesso, la rettifica viene effettuata descrivendo il documento nel giornale di acquisto e la dichiarazione di riferimento relativa al periodo d’imposta in cui il documento è stato annullato, con valori di entità pari alla registrazione originaria nel giornale, ma di segno opposto.

1.2 . In caso di annullamento di una fornitura per la quale è stata emessa una fattura di pagamento anticipato – (art. 78 (Modifiche al credito d’imposta utilizzato), comma 4 della  Legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС)).

La rettifica viene effettuata nel periodo d’imposta in cui la fornitura viene annullata, indipendentemente dal fatto che l’acconto sia stato rimborsato, compensato o altrimenti regolato in modo recuperabile e che il fornitore abbia emesso una nota di accredito.

Per effettuare le correzioni, la persona registrata deve emettere un protocollo entro e non oltre 5 giorni dall’annullamento della consegna, che deve contenere i dettagli specificati nella disposizione dell’art. 66, comma 1 del Regolamento per l’applicazione della Legge sull’IVA (ППЗДДС).

Il protocollo viene riportato nel giornale di acquisto con il segno “-” e la dichiarazione di riferimento per il periodo d’imposta di riferimento. La nota di accredito emessa dal fornitore non viene riportata nel giornale di acquisto.

Se l’imposta è dovuta dal destinatario al momento della consegna, il verbale viene registrato anche nel giornale di vendita con il segno “-” per il periodo d’imposta rilevante (art. 66, comma 2 del Regolamento per l’applicazione della Legge IVA(ППЗДДС)).

IMPORTANTE: Le correzioni vengono effettuate anche quando cessa la registrazione del fornitore ai sensi della  Legge sull’imposta sul valore aggiunto ( art. 78 (Modifiche al credito d’imposta utilizzato), comma 5 della  Legge sull’imposta sul valore aggiunto – (ЗДДС))).

2. Casi in cui vengono effettuate modifiche una tantum a un credito d’imposta utilizzato in direzione di una riduzione

2.1. In caso di distruzione, accertamento di carenze o rottamazione della merce art. 79 (Modifiche al credito d’imposta per l’uso di un bene o servizio) comma 1 della della  Legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС))).

2.2 . In caso di successiva consegna di beni o servizi per la quale non sussiste il diritto alla detrazione del credito d’imposta – art. 79 (Modifiche al credito d’imposta per l’uso di un bene o servizio) comma 2  della  Legge sull’imposta sul valore aggiunto(ЗДДС)).

Ai sensi del comma 4 dell’art. 79  della  Legge sull’imposta sul valore aggiunto(ЗДДС) il calcolo dell’imposta deve essere effettuato nel periodo d’imposta in cui si è verificata la circostanza rilevante, redigendo  un protocollo, ai sensi dell’art. 66 (Adeguamenti al credito d’imposta utilizzato), comma 3 del Regolamento per l’applicazione della Legge sull’IVA (ППЗДДС) di determinazione dell’importo dell’imposta dovuta e annotandolo nel libro delle vendite e nella dichiarazione di riferimento per tale periodo d’imposta.

L’importo dell’imposta dovuta è l’importo del credito d’imposta utilizzato.

Beni o i servizi sono o sarebbero beni a lungo termine

L’importo dell’imposta dovuta è l’importo del credito d’imposta utilizzato tranne, ai sensi del comma 3 dell’art. 79  della  Legge sull’imposta sul valore aggiunto(ЗДДС), quando i beni o i servizi sono o sarebbero beni a lungo termine come identificati ai sensi del § 1, punto 83 delle Disposizioni Aggiuntive (Допълнителни разпоредби)  alla Legge sull’imposta sul valore aggiunto – Закон за Данък Върху Добавената Стойност (ДР на ЗДДС), che fanno parte del patrimonio aziendale del contribuente e sono:

Il § 1, punto 83 delle Disposizioni Aggiuntive (Допълнителни разпоредби)  alla Legge sull’imposta sul valore aggiunto – Закон за Данък Върху Добавената Стойност (ДР на ЗДДС) dispone che : 
Le ” attività fisse ” sono quelle che rappresentano una parte del patrimonio aziendale del soggetto passivo:

L’importo dell’imposta dovuta per beni e servizi che sono o sarebbero beni patrimoniali a lungo termine ai sensi del punto 83, §1 della legge sull’IVA è determinato in base alle formule esposte nei punti 1, 2 e 3 del comma 3 dell’art. 79  della  Legge sull’imposta sul valore aggiunto(ЗДДС):
1. per gli immobili;
2. per altri beni;
3. per i servizi:

Nel determinare l’importo dell’imposta dovuta nei casi in cui il bene/servizio costituisce un’attività a lungo termine ai sensi della legge sull’IVA, si applica la formula di legge pertinente a seconda che il credito d’imposta sia stato detratto integralmente, parzialmente o proporzionalmente (Vedi dopo comma 5 dell’art. 79  della  Legge sull’imposta sul valore aggiunto(ЗДДС)) .

Dove
ДД  – дължимият данък – DD è l’imposta dovuta
НДДС – IVA addebitata al momento dell’acquisizione o della costruzione dell’immobile;
БГ – броят на годините – BG – il numero di anni

IMPORTANTE:
Il БГ (БГ – броят на годините – BG – il numero di anni ) per gli immobili è il numero di anni dal verificarsi della circostanza, compreso l’anno del verificarsi della circostanza, fino alla scadenza del periodo di 20 anni, conteggiati dall’inizio dell’anno di esercizio del diritto al credito d’imposta, rispettivamente dall’inizio dell’anno di effettivo utilizzo, nel caso in cui l’immobile non venga utilizzato per più di un anno dopo l’anno di esercizio del diritto al credito d’imposta.
Il БГ per gli altri beni e servizi è il numero di anni che intercorrono dal verificarsi della circostanza, compreso l’anno del verificarsi della circostanza, fino alla scadenza del periodo di 5 anni, conteggiati a partire dall’inizio dell’anno di esercizio del diritto al credito d’imposta.

3. Casi in cui vengono apportate modifiche una tantum a un credito d’imposta non utilizzato che la persona può detrarre

  • Art. 79 comma 5 della Legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС) –  Diritto a dedurre un credito d’imposta, parzialmente o in proporzione al grado di utilizzo:
    • non utilizzato al momento dell’acquisizione di beni prodotti, acquisiti o importati, anche per l’acquisizione o la costruzione di beni immobili,
    • o  dedotto  parzialmente per un servizio ricevuto, che sono o sarebbero attività a lungo termine e ha effettuato una fornitura imponibile dei beni o del servizio
  • Art. 79 comma 6 della Legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС) – Diritto a dedurre un credito d’imposta
    • non utilizzato nell’acquisizione e non dedotto sulla base dell’art . 70 nella produzione, acquisizione o importazione di beni, compresa l’acquisizione o la costruzione di immobili, o nella ricezione di un servizio, che sono o sarebbero attività a lungo termine, quando si effettua una fornitura imponibile di beni o servizi,
    • ma dedotto  a seguito di una correzione effettuata ai sensi dell’art. 79a o 79b

3.1. Il comma 5 dell’art. 79  della Legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС) dispone che una persona registrata che ha dedotto un credito d’imposta parzialmente o in proporzione al grado di utilizzo per un’attività economica indipendente per beni prodotti, acquisiti o importati da lui, anche per l’acquisizione o la costruzione di beni immobili, o ha dedotto un credito d’imposta parzialmente per un servizio ricevuto, che sono o sarebbero attività a lungo termine e ha effettuato una fornitura imponibile dei beni o del servizio, ha diritto a dedurre un credito d’imposta non utilizzato al momento dell’acquisizione in un importo determinato in base alle formule esposte nei punti 1, 2 e 3 del comma 5 dell’art. 79  della  Legge sull’imposta sul valore aggiunto(ЗДДС):
1. per gli immobili;
2. per altri beni;
3. per i servizi:

3.2. Ai sensi del comma 6 dell’art. 79  della Legge sull’imposta sul valore aggiunto(ЗДДС) al momento della successiva fornitura imponibile di beni o servizi, che sono o sarebbero beni durevoli e al momento della loro acquisizione, non è stato dedotto alcun credito d’imposta sulla base dell’art. 70 (Limitazioni al diritto alla detrazione del credito d’imposta) della Legge sull’imposta sul valore aggiunto(ЗДДС) , ma è stato dedotto un credito d’imposta a seguito di una correzione effettuata ai sensi dell’art. 79а (Adeguamento del credito d’imposta utilizzato per beni acquisiti, fabbricati o importati, compresi gli immobili acquisiti o costruiti che sono o sarebbero beni fissi) e  dell’art. 79б (Adeguamento del credito d’imposta utilizzato per servizi ricevuti che sono o sarebbero immobilizzazioni) della Legge sull’imposta sul valore aggiunto(ЗДДС) Art. 66 (Adeguamenti al credito d’imposta utilizzato), comma 7 del Regolamento per l’applicazione della Legge sull’IVA (ППЗДДС).

Una persona registrata che ha dedotto un credito d’imposta a seguito di una correzione effettuata ai sensi ai sensi dell’art. 79а (Adeguamento del credito d’imposta utilizzato per beni acquisiti, fabbricati o importati, compresi gli immobili acquisiti o costruiti che sono o sarebbero beni fissi) e  dell’art. 79б (Adeguamento del credito d’imposta utilizzato per servizi ricevuti che sono o sarebbero immobilizzazioni) della Legge sull’imposta sul valore aggiunto(ЗДДС), ma non ha dedotto un credito d’imposta sulla base dell’art. 70 (Limitazioni al diritto alla detrazione del credito d’imposta) della Legge sull’imposta sul valore aggiunto(ЗДДС) sulla produzione, acquisizione o importazione di beni, incluso l’acquisto o la costruzione di immobili, o sulla ricezione di un servizio, che sono o sarebbero attività a lungo termine, quando effettua una fornitura imponibile di beni o servizi, ha il diritto di detrarre un credito d’imposta non utilizzato al momento dell’acquisizione in un importo determinato in base alle formule esposte nei punti 1 e 2 del comma 6 dell’art. 79  della  Legge sull’imposta sul valore aggiunto(ЗДДС):
1. per gli immobili;
2. per tutti gli altri beni e servizi;

3.3 Periodo d’imposta in cui si  esercita il diritto a dedurre un credito d’imposta di cui ai commi 5 e 6 dell’art.79

Ai sensi del comma 7 dell’art. 79  della Legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС) il diritto a dedurre un credito d’imposta di cui ai commi 5 e 6 dello stesso art.79 si esercita nel periodo d’imposta in cui è stata effettuata la cessione del bene o la prestazione del servizio, ovvero in uno dei successivi 12 periodi d’imposta,   redigendo un protocollo per la determinazione dell’importo del credito d’imposta non utilizzato all’atto dell’acquisto che la persona può detrarre e registrandolo nel giornale di acquisto e nella dichiarazione di riferimento per tale periodo d’imposta

3.4 Determinazione dell’importo del credito d’imposta non utilizzato che la persona può detrarre per i beni o servizi che sono o sarebbero attività a lungo termine

Nel determinare l’importo del credito d’imposta non utilizzato che la persona può detrarre per i beni o servizi che sono o sarebbero attività a lungo termine ai sensi della legge sull’IVA, si applica la formula pertinente della Legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС) e del Regolamento per l’applicazione della Legge sull’IVA – (ППЗДДС) in base:

  • alla detrazione precedentemente effettuata
    • detratto parzialmente o proporzionalmente  (comma 5 dell’art. 79  (ЗДДС))
    • non sia stato detratto sulla base dell’art. 70 (Limitazioni al diritto alla detrazione del credito d’imposta) (ЗДДС), ma sia stata apportata una correzione in conformità alla procedura di cui agli artt. art. 79а (Adeguamento del credito d’imposta utilizzato per beni acquisiti, fabbricati o importati, compresi gli immobili acquisiti o costruiti che sono o sarebbero beni fissi) 79б (Adeguamento del credito d’imposta utilizzato per servizi ricevuti che sono o sarebbero immobilizzazioni) (ЗДДС),
  • alla natura dell’oggetto della fornitura del bene/servizio
    • un immobile
    • altro bene/servizio,
    • un’attività a lungo termine ai sensi della legge sull’IVA

Dove
ДК (данъчен кредит – credito d’imposta) – DK è l’importo del credito d’imposta (данъчен кредит) non utilizzato per l’acquisizione o la costruzione dell’immobile, che la persona può detrarre
БГ – броят на годините – BG – il numero di anni

IMPORTANTE:

Per gli immobili БГ
(БГ – броят на годините – BG – il numero di anni )  è il numero di anni dal verificarsi della circostanza compreso l’anno del verificarsi della circostanza, fino alla scadenza del periodo di 20 anni, il periodo di 20 anni viene conteggiato a partire da: dall’inizio dell’anno di esercizio del diritto al credito d’imposta, rispettivamente dall’inizio dell’anno di effettivo utilizzo, nel caso in cui l’immobile non venga utilizzato per più di un anno dopo l’anno di esercizio del diritto al credito d’imposta, oppure l’inizio dell’anno in cui scade il termine di cui all’art.72 (Termine per l’esercizio del diritto alla detrazione del credito d’imposta), comma 1 della Legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС), quando il diritto al credito d’imposta non è stato esercitato all’atto dell’acquisto o della costruzione dell’immobile;

Per gli altri beni e servizi БГ (БГ – броят на годините – BG – il numero di anni ) è il numero di anni dal verificarsi della circostanza, compreso l’anno del verificarsi della circostanza, fino alla scadenza del periodo di 5 anni a decorrere dall’inizio dell’anno di esercizio del diritto al credito d’imposta e, quando il diritto al credito d’imposta non viene esercitato, dall’inizio dell’anno in cui scade il periodo di cui all’art. 72 (Termine per l’esercizio del diritto alla detrazione del credito d’imposta), comma 1 della Legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС)(Una persona registrata ai sensi della presente legge può esercitare il suo diritto a detrarre un credito d’imposta per il periodo d’imposta durante il quale è sorto tale diritto, o in uno dei successivi 12 periodi d’imposta.).

Ai sensi del comma 8 dell’art. 79  della Legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС) la procedura di rettifica di cui ai commi 2 , 3, 5 e 6 dell’art. 79  si applica anche nei casi di fornitura ai sensi dell‘art. 6 (Consegna della merce), comma 3, punti 1 e 2  (ЗДДС) e dell’art. 111 (Consegna in relazione alla cancellazione e alla determinazione delle passività per l’ultimo periodo d’imposta), comma 1  (ЗДДС) , tenendo conto del regime fiscale della fornitura alla data del verificarsi dell’evento fiscale.

3.5 Effettuare più aggiustamenti annuali

Le rettifiche pluriennali sono regolate dalle disposizioni degli artt. 79а (Adeguamento del credito d’imposta utilizzato per beni acquisiti, fabbricati o importati, compresi gli immobili acquisiti o costruiti che sono o sarebbero beni fissi) 79б (Adeguamento del credito d’imposta utilizzato per servizi ricevuti che sono o sarebbero immobilizzazioni) della Legge sull’imposta sul valore aggiunto(ЗДДС), ma non ha dedotto un credito d’imposta sulla base dell’art. 70 (Limitazioni al diritto alla detrazione del credito d’imposta) della Legge sull’imposta sul valore aggiunto(ЗДДС).

IMPORTANTE: vengono effettuati solo per beni e servizi che sono o sarebbero beni patrimoniali a lungo termine ai sensi della legge sull’IVA!

4. Adeguamenti annuali per i beni, compresi gli immobili, che sono o sarebbero immobilizzazioni

1. Per i beni, compresi gli immobili, che sono o sarebbero attività a lungo termine, per ciascuno degli anni successivi all’anno di esercizio del diritto al credito d’imposta, durante il quale si verifica un cambiamento nell’uso dei beni in questione per cessioni per le quali sussiste il diritto a dedurre un credito d’imposta, l’importo del credito d’imposta utilizzato è rettificato quando è maggiore o minore di quello a cui la persona registrata avrebbe avuto diritto a dedurre se avesse acquisito i beni nell’anno del cambiamento.

La rettifica avviene indipendentemente dal fatto che, al momento della produzione, dell’acquisizione o dell’importazione dei beni, nonché al momento dell’acquisizione o della costruzione dell’immobile, sia stato dedotto un credito d’imposta in tutto, in parte o in proporzione al grado di utilizzo per un’attività economica autonoma, oppure non sia stato dedotto alcun credito d’imposta.

Nel determinare l’importo della rettifica che la persona deve effettuare per i beni, compresi gli immobili, che sono o sarebbero attività a lungo termine ai sensi della legge sull’IVA, si applica la formula pertinente specificata nella disposizione dell’articolo 79а (Adeguamento del credito d’imposta utilizzato per beni acquisiti, fabbricati o importati, compresi gli immobili acquisiti o costruiti che sono o sarebbero beni fissi) della Legge sull’imposta sul valore aggiunto(ЗДДС)

  • a seconda che un credito d’imposta
    • sia stato detratto
      • integralmente
      • parzialmente o
      • proporzionalmente
    • non sia stato detratto sulla base dell’art. 70 (Limitazioni al diritto alla detrazione del credito d’imposta)  (ЗДДС),
  • alla natura dell’oggetto della fornitura del bene/servizio
    • un immobile
    • altro bene/servizio,
    • un’attività a lungo termine ai sensi della legge sull’IVA

Dove:

ИРПДК – IRPDC (изменение в размера на ползвания данъчен кредит- Variazione  dell’importo del credito d’imposta utilizzato) è una variazione dell’importo del credito d’imposta utilizzato per l’anno

  • in cui avviene la variazione della destinazione d’uso dell’immobile
  • in cui si verifica la variazione dell’uso del bene;

IVA – IVA addebitata al momento dell’acquisizione o della costruzione dell’immobile;

IMPORTANTE:

Per gli immobili, la rettifica viene effettuata per ciascuno degli anni in cui si verifica la modifica della destinazione d’uso dell’immobile fino alla scadenza del termine di 20 anni, a partire da: dall’inizio dell’anno di esercizio del diritto al credito d’imposta, rispettivamente dall’inizio dell’anno di effettivo utilizzo, nel caso in cui l’immobile non sia stato utilizzato per più di un anno dopo l’anno di esercizio del diritto al credito d’imposta, oppure dall’inizio dell’anno in cui scade il termine di cui all’art.72 (Termine per l’esercizio del diritto alla detrazione del credito d’imposta), comma 1 della Legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС), quando all’atto dell’acquisto o della costruzione dell’immobile non è stato esercitato il diritto al credito d’imposta, rispettivamente dall’inizio dell’anno di effettivo utilizzo, qualora l’immobile non sia stato utilizzato per più di un anno dopo l’anno di scadenza di tale termine.

Per gli altri beni, la rettifica è effettuata per ciascuno degli anni in cui si è verificato il cambiamento di destinazione d’uso del bene in questione fino alla scadenza del periodo di 5 anni, a partire dall’inizio dell’anno di esercizio del diritto al credito d’imposta e, quando il diritto al credito d’imposta non è stato esercitato, dall’inizio dell’anno in cui scade il periodo di cui all’art.72 (Termine per l’esercizio del diritto alla detrazione del credito d’imposta), comma 1 della Legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС), rispettivamente dall’inizio dell’anno di effettivo utilizzo, qualora il bene non sia stato utilizzato per più di un anno dopo l’anno di scadenza di tale periodo.

IMPORTANTE:

Per l’anno solare in cui si sono verificate le circostanze di cui all’articolo 79а (Adeguamento del credito d’imposta utilizzato per beni acquisiti, fabbricati o importati, compresi gli immobili acquisiti o costruiti che sono o sarebbero beni fissi) comma 1 (ЗДДС)  cioè “modifica dell’uso dei beni rilevanti per le forniture per le quali esiste il diritto alla detrazione del credito d’imposta”, non si procede alla rettifica ai sensi del presente articolo per i beni, compresi gli immobili acquisiti o costruiti, che sono o sarebbero attività a lungo termine, quando non sono disponibili alla fine di tale anno solare e si sono verificate le circostanze per effettuare una rettifica ai sensi dell’Art. 79 (Modifiche al credito d’imposta per l’uso di un bene o servizio) della Legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС)(in caso di distruzione, accertamento di carenze o rottamazione dei beni).

Per un diritto reale su beni costituito a favore della persona registrata, la rettifica viene effettuata per il periodo per il quale il diritto è stato costituito, ma non oltre gli anni pertinenti specificati sopra.

Le rettifiche di cui all’articolo 79а (Adeguamento del credito d’imposta utilizzato per beni acquisiti, fabbricati o importati, compresi gli immobili acquisiti o costruiti che sono o sarebbero beni fissi) (ЗДДС) vengono effettuate per ciascuno degli anni successivi all’anno di esercizio del diritto al credito d’imposta o all’anno in cui scade il periodo di cui all’art.72 (Termine per l’esercizio del diritto alla detrazione del credito d’imposta), comma 1 della Legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС) della Legge, quando il diritto al credito d’imposta non è stato esercitato, o rispettivamente per ciascuno degli anni successivi all’anno di effettivo utilizzo, nel caso in cui l’immobile non sia stato utilizzato per più di un anno a partire dall’anno di esercizio del diritto al credito d’imposta o dall’anno in cui scade il periodo di cui all”art.72 (Termine per l’esercizio del diritto alla detrazione del credito d’imposta), comma 1 della Legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС), quando il diritto al credito d’imposta non è stato esercitato (art. 66, comma 5 del Regolamento per l’applicazione della Legge sull’IVA – ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ  (ППЗДДС)).

IMPORTANTE:

Ai sensi della prima parte del comma 8 dell’art. 79а (Adeguamento del credito d’imposta utilizzato per beni acquisiti, fabbricati o importati, compresi gli immobili acquisiti o costruiti che sono o sarebbero beni fissi) della Legge sull’imposta sul valore aggiunto(ЗДДС): Ai fini della rettifica di cui all’art. 79а (ЗДДС), il periodo di 5 anni, rispettivamente il periodo di 20 anni, cessano di decorrere per ogni anno solare durante il quale i beni, rispettivamente gli immobili, non vengono utilizzati per le attività specificate negli artt. 69 (Forniture ammissibili alla detrazione del credito d’imposta) e art. 70 (Limitazioni al diritto alla detrazione del credito d’imposta) della Legge sull’imposta sul valore aggiunto(ЗДДС).
Ai sensi della seconda parte del comma 8 dell’art. 79а (Adeguamento del credito d’imposta utilizzato per beni acquisiti, fabbricati o importati, compresi gli immobili acquisiti o costruiti che sono o sarebbero beni fissi) della Legge sull’imposta sul valore aggiunto(ЗДДС):Il termine si rinnova per ogni anno solare durante il quale i beni o gli immobili iniziano ad essere nuovamente utilizzati per le attività specificate negli artt. 69 (Forniture ammissibili alla detrazione del credito d’imposta) e art. 70 (Limitazioni al diritto alla detrazione del credito d’imposta) della Legge sull’imposta sul valore aggiunto(ЗДДС).

5. Adeguamenti annuali per servizi che sono o sarebbero immobilizzazioni

5.1. Per i servizi che costituiscono o costituirebbero attività a lungo termine, per ciascuno degli anni successivi all’anno di esercizio del diritto al credito d’imposta, nel corso dei quali si verifica una modifica nell’uso del servizio rilevante per le prestazioni per le quali sussiste il diritto a dedurre un credito d’imposta, l’importo del credito d’imposta utilizzato è rettificato quando è maggiore o minore di quello a cui il soggetto iscritto avrebbe avuto diritto a dedurre se avesse ricevuto il servizio nell’anno della modifica. La rettifica viene effettuata indipendentemente dal fatto che un credito d’imposta sia stato detratto in tutto o in parte, o che non sia stato detratto alcun credito d’imposta al momento della ricezione del servizio. Nel determinare l’importo della correzione che la persona deve effettuare, si applica la formula pertinente specificata nella disposizione  dell’art. 79б (Adeguamento del credito d’imposta utilizzato per servizi ricevuti che sono o sarebbero immobilizzazioni) della Legge sull’imposta sul valore aggiunto(ЗДДС), a seconda che un credito d’imposta sia stato detratto in tutto o in parte, oppure che non sia stato detratto alcun credito d’imposta sulla base dell’art. 70 (Limitazioni al diritto alla detrazione del credito d’imposta) della Legge sull’imposta sul valore aggiunto(ЗДДС).

La correzione è effettuata per ciascuno degli anni in cui si è verificata la variazione nella fruizione del servizio interessato fino alla scadenza del termine di 5 anni, conteggiati a partire dall’inizio dell’anno di esercizio del diritto al credito d’imposta e, qualora il diritto al credito d’imposta non sia stato esercitato, a partire dall’inizio dell’anno in cui scade il termine di cui all’art.72 (Termine per l’esercizio del diritto alla detrazione del credito d’imposta), comma 1 della Legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС).

Gli adeguamenti di cui all’art. 79б (Adeguamento del credito d’imposta utilizzato per servizi ricevuti che sono o sarebbero immobilizzazioni) della Legge sull’imposta sul valore aggiunto(ЗДДС) vengono effettuati per ciascuno degli anni successivi all’anno di esercizio del diritto al credito d’imposta o all’anno in cui scade il periodo di cui all’art.72 (Termine per l’esercizio del diritto alla detrazione del credito d’imposta), comma 1 della Legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС), quando il diritto al credito d’imposta non è stato esercitato (art. 66, comma 6 del  Regolamento per l’applicazione della Legge sull’IVA – ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ  (ППЗДДС)).

IMPORTANTE :

Ai sensi del comma 6 dell’art. 79б (Adeguamento del credito d’imposta utilizzato per servizi ricevuti che sono o sarebbero immobilizzazioni) della Legge sull’imposta sul valore aggiunto(ЗДДС) Per l’anno solare in cui si sono verificate le circostanze di cui   all’art. 79б (modifica dell’uso di servizi che sono o sarebbero beni durevoli per i quali esiste il diritto alla detrazione di un credito d’imposta), non si procede alla rettifica ai sensi dell’art. 79б  per i servizi che sono o sarebbero beni durevoli quando non sono disponibili alla fine di tale anno solare e si sono verificate le circostanze per effettuare una rettifica ai sensi dell’Art. 79 (Modifiche al credito d’imposta per l’uso di un bene o servizio) (in caso di distruzione, accertamento di carenze o rottamazione della merce).

Ai fini della rettifica di cui all’art. 79б (Adeguamento del credito d’imposta utilizzato per servizi ricevuti che sono o sarebbero immobilizzazioni) della Legge sull’imposta sul valore aggiunto(ЗДДС), il termine di 5 anni cessa di decorrere per ogni anno solare durante il quale il servizio, che costituisce o costituirebbe un’attività fissa, non viene utilizzato per le attività specificate negli negli artt. 69 (Forniture ammissibili alla detrazione del credito d’imposta) e art. 70 (Limitazioni al diritto alla detrazione del credito d’imposta) della Legge sull’imposta sul valore aggiunto(ЗДДС).

Ai sensi del comma 7 dell’art. 79б (Adeguamento del credito d’imposta utilizzato per servizi ricevuti che sono o sarebbero immobilizzazioni) della Legge sull’imposta sul valore aggiunto(ЗДДС) il termine si rinnova per ogni anno solare durante il quale il servizio inizia ad essere nuovamente utilizzato per le attività specificate negli articoli 69 (Forniture ammissibili alla detrazione del credito d’imposta) e art. 70 (Limitazioni al diritto alla detrazione del credito d’imposta) della Legge sull’imposta sul valore aggiunto(ЗДДС).

Ai sensi del comma 4 dell’art. 79б (Adeguamento del credito d’imposta utilizzato per servizi ricevuti che sono o sarebbero immobilizzazioni) della Legge sull’imposta sul valore aggiunto(ЗДДС)Le rettifiche pluriennali specificate vengono effettuate nell’ultimo periodo d’imposta dell’anno solare in cui si sono verificate le circostanze rilevanti, redigendo un verbale della correzione effettuata, che deve contenere i dettagli specificati rispettivamente nell’art. 66, comma 5 e nell’art. 66, comma 6 del  Regolamento per l’applicazione della Legge sull’IVA – ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ  (ППЗДДС)) e riflettere la modifica dell’importo del credito d’imposta utilizzato ai sensi del presente protocollo nel giornale di acquisto e nella dichiarazione di riferimento per tale periodo d’imposta, come segue:

1. con il segno (+), quando è nella direzione di aumentare l’importo del credito d’imposta utilizzato;

2. con il segno (-), quando è nella direzione di ridurre l’importo del credito d’imposta utilizzato.

IMPORTANTE:

Gli adeguamenti annuali indicati non possono essere effettuati quando sono volti ad aumentare l’importo del credito d’imposta utilizzato – art. 79а, comma 6 e art. 79б, comma 5 della Legge sull’imposta sul valore aggiunto(ЗДДС)!

IMPORTANTE:

Ai fini del calcolo delle rettifiche di cui agli articoli 79, 79а e 79б della Legge sull’imposta sul valore aggiunto(ЗДДС), le regole sono disciplinate dall’articolo 79в. (Regole per il calcolo delle rettifiche)

Correzioni in altri casi

Per i beni e i servizi importati per uso comune sulla base dell’articolo  10а (Mancata consegna di beni o servizi in altri casi), paragrafo 2 della Legge sull’imposta sul valore aggiunto(ЗДДС), le rettifiche ai sensi rettifiche di cui agli articoli 79, 79а e 79б della Legge sull’imposta sul valore aggiunto(ЗДДС) vengono effettuate dal partner in base all’uso di tali beni o servizi nell’ambito dell’attività economica autonoma della società non costituita.

6. Casi in cui non vengono effettuate rettifiche ad un credito d’imposta utilizzato (limitazioni alle rettifiche)

6.1 Non si procede alle rettifiche di cui agli di cui agli articoli 79, 79а e 79б della Legge sull’imposta sul valore aggiunto(ЗДДС) nei seguenti casi:

  • Quando i beni o i servizi vengono utilizzati per forniture ai sensi dell’art. 70, comma 3 (ЗДДС)  (in particolare, abbigliamento da lavoro, uniforme e rappresentativo; servizi di trasporto dal luogo di residenza al luogo di lavoro e ritorno; fornitura gratuita di un servizio da parte di un detentore/utente per la riparazione o il miglioramento di un bene locato o fornito per l’uso;  beni o servizi di valore irrisorio (il prezzo di mercato è inferiore a 30 BGN e la loro fornitura non fa parte di una serie di forniture per le quali il destinatario è la stessa persona – § 1, punto 9 delle Disposizioni Aggiuntive (Допълнителни разпоредби)  alla Legge sull’imposta sul valore aggiunto – Закон за Данък Върху Добавената Стойност (ДР на ЗДДС)) per scopi pubblicitari e fornitura di campioni; cibo e/o integratori, che vengono forniti ai sensi dell’art. 285 del Codice del lavoro (Кодекса на труда); trasporto e alloggio di persone distaccate; fornitura di servizi di garanzia ai sensi dell’art. 129 (ЗДДС); fornitura gratuita di beni ai sensi dell’art. 6, comma 4, punto 4 (ЗДДС);
  • Nei casi previsti dall’art. 10 (ЗДДС) (trasformazione di una società commerciale ai sensi della legge sul commercio; trasferimento di un’impresa ai sensi dell’art. 15 o dell’art. 60 della Legge sul commercio (Търговския закон); conferimento di un contributo non monetario a una società commerciale; acquisizione di beni per eredità o per testamento da un soggetto passivo; trasformazione di organizzazioni di bilancio, imprese statali o comunali, in seguito alla quale le organizzazioni o imprese di nuova costituzione diventano successori universali di quelle trasformate; fornitura di beni per l’uso da parte dello Stato/dei comuni ai richiedenti per le esigenze di asili nido e scuole private ai sensi della legge sull’istruzione prescolare e scolastica e successivo trasferimento allo Stato/ai comuni da parte dei richiedenti in caso di chiusura degli asili nido e delle scuole);
  • Quando un partner importa beni e servizi per raggiungere l’obiettivo comune previsto da un contratto per costituire una società non costituita;
  • Quando il regime fiscale delle cessioni per le quali il soggetto registrato utilizza i beni o i servizi viene modificato dalla legge.
  • Per gli immobili, se sono trascorsi 20 anni da:
    • a) dall’inizio dell’anno di esercizio del diritto al credito d’imposta, rispettivamente dall’inizio dell’anno di effettivo utilizzo, nel caso in cui l’immobile non venga utilizzato per più di un anno dopo l’anno di esercizio del diritto al credito d’imposta, oppure b) l’inizio dell’anno in cui scade il termine di cui all’art.72 (Termine per l’esercizio del diritto alla detrazione del credito d’imposta), comma 1 della Legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС), quando il diritto al credito d’imposta non è stato esercitato all’atto dell’acquisto o della costruzione dell’immobile;  Per beni o servizi diversi dagli immobili, se sono trascorsi 5 anni da: a) l’inizio dell’anno in cui viene esercitato il diritto al credito d’imposta, ovvero
    • b) l’inizio dell’anno in cui scade il termine di cui all’art.72 (Termine per l’esercizio del diritto alla detrazione del credito d’imposta), comma 1 della Legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС), quando non è stato esercitato il diritto al credito d’imposta all’atto dell’acquisto o della costruzione dell’immobile;
  • Per beni o servizi diversi dagli immobili, se sono trascorsi 5 anni da:
    • a) l’inizio dell’anno in cui viene esercitato il diritto al credito d’imposta, ovvero
    • b) l’inizio dell’anno in cui scade il termine di cui all’art.72 (Termine per l’esercizio del diritto alla detrazione del credito d’imposta), comma 1 della Legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС), quando non è stato esercitato il diritto al credito d’imposta;
  • Quando il documento di cui all’articolo 71 (Condizioni per l’esercizio del diritto alla detrazione del credito d’imposta) della  Legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС) per l’acquisto di beni o servizi non viene indicato nel registro degli acquisti di cui all’articolo 124 (ЗДДС) entro il termine di cui all’articolo 72 (ЗДДС).

6.2 Le rettifiche ai sensi dell’articolo 79 (ЗДДС) non vengono effettuate nei seguenti casi:

  • In caso di distruzione, difetto e carenza di merci causati da forza maggiore, nonché in caso di distruzione di prodotti sottoposti ad accisa sotto controllo amministrativo ai sensi della legge sui depositi fiscali e di accisa. Il diritto commerciale definisce il concetto di “forza maggiore” come un evento imprevisto o inevitabile di natura straordinaria, vale a dire: L’evento era imprevedibile per la persona o andava oltre la sua normale capacità di superarlo per proteggere i propri beni da danni e perdite. Esempi di forza maggiore sono inondazioni, terremoti, grandine e altri disastri naturali al di fuori del controllo della persona.
  • In caso di distruzione, difetto e mancanza di beni causati da incidenti o catastrofi per i quali la persona può dimostrare che non sono dovuti a sua colpa o a colpa della persona che utilizza i beni.
  • Carenze derivanti da modifiche delle proprietà fisico-chimiche nelle dimensioni normali, corrispondenti alle norme stabilite per le dimensioni limite degli abeti naturali, e carenze di merci durante il loro stoccaggio e trasporto secondo un atto normativo o standard e norme aziendali.
  • Difetto tecnologico entro le norme ammissibili specificate nella documentazione tecnologica per la produzione o l’attività in questione.
  • Matrimonio dovuto alla scadenza della durata di conservazione/shelf life, determinata secondo i requisiti di un atto normativo.
  • Ammortamento delle immobilizzazioni ai sensi della legge sulla contabilità, quando il loro valore di bilancio è inferiore al 10 percento del loro valore contabile.

7. Disposizioni transitorie e finali

(Disposizioni transitorie e finali
ALLA LEGGE DI MODIFICA E INTEGRAZIONE DELLA LEGGE SULLE ACCISE E SUI DEPOSITI FISCALI –  Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА АКЦИЗИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ)
Vedi: https://lex.bg/laws/ldoc/2135533201

§ 42.

(1) Per gli immobili disponibili al 1° gennaio 2016 la determinazione della base imponibile ai sensi dell’art. 27 (Casi particolari nella determinazione della base imponibile), comma. 2 della  Legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС) e le modifiche al credito d’imposta utilizzato ai sensi dell’art. art. 79а (Adeguamento del credito d’imposta utilizzato per beni acquisiti, fabbricati o importati, compresi gli immobili acquisiti o costruiti che sono o sarebbero beni fissi) comma3, punto 1 della Legge sull’imposta sul valore aggiunto(ЗДДС), per gli anni successivi a quello di entrata in vigore della presente legge, conteggiando il periodo di 20 anni a partire dall’inizio dell’anno di esercizio del diritto al credito d’imposta.

(2) Per gli immobili di cui al comma 1, per i quali ricorrono le circostanze previste dal precedente articolo 79, comma 8, della Legge sull’imposta sul valore aggiunto(ЗДДС), i soggetti registrati possono esercitare il diritto alla detrazione del credito d’imposta o all’adeguamento (aumento) dell’importo del credito d’imposta parziale utilizzato, entro il 30 giugno 2017. emettere un protocollo per aumentare l’importo del credito d’imposta parziale utilizzato o per esercitare il diritto a un credito d’imposta in un importo determinato dalla formula pertinente.

IMPORTANTE: In questo caso il numero di anni è quello trascorso dal verificarsi delle circostanze di cui al precedente articolo 79, comma 8 (ЗДДС), escluso l’anno del verificarsi delle circostanze, fino al 2016. compreso;

(3) Per i beni o servizi diversi dagli immobili, per i quali ricorrono le circostanze previste dal precedente articolo 79, comma 8, della Legge sull’imposta sul valore aggiunto(ЗДДС), i soggetti registrati possono esercitare il diritto alla detrazione del credito d’imposta o adeguare (aumentare) l’importo del credito d’imposta parziale utilizzato, entro il 30 giugno 2017. emettere un protocollo per aumentare l’importo del credito d’imposta parziale utilizzato o per esercitare il diritto a un credito d’imposta in un importo determinato dalla formula pertinente.

IMPORTANTE: In questo caso il numero di anni è quello trascorso dal verificarsi delle circostanze di cui al precedente articolo 79, comma 8 (ЗДДС), escluso l’anno del verificarsi delle circostanze, fino al 2016. compreso;

(4) Il diritto alla detrazione del credito d’imposta di cui ai commi 2 e 3 si esercita mediante annotazione della denuncia nel giornale degli acquisti e nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui la denuncia è stata rilasciata.

(5) Nei casi di cui ai paragrafi 2 e 3, le persone annullano i protocolli di cui all’articolo 67, paragrafo 3 del Regolamento per l’applicazione della Legge sull’IVA – ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ  (ППЗДДС) , emessi fino al 31 dicembre 2016. compreso. Ai presenti protocolli si applicano le disposizioni dell’articolo 80, paragrafi 7 e 8 del Regolamento interno.

§ 43. Gli articoli 79, 79а e 79б della Legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС) non si applicano ai beni e ai servizi per i quali la persona registrata ha applicato il precedente articoli 79, paragrafi 6 e 7 della Legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС) .

§ 44. Per beni e servizi che non sono immobilizzazioni ai sensi del § 1, punto 83 delle Disposizioni Aggiuntive (Допълнителни разпоредби)  alla Legge sull’imposta sul valore aggiunto – Закон за Данък Върху Добавената Стойност (ДР на ЗДДС), disponibile al 31 dicembre 2016. compresi, l’articolo 79, paragrafi 3 e 5, gli articoli 79a e 79b della stessa legge.

https://balans.bg/sbornik/statiya/25023

IVA – Movimentazione del bene senza passaggio della proprietà in ambito comunitario, italiano e bulgaro

Le operazioni intracomunitarie che coinvolgono due soggetti passivi Iva stabiliti in diversi Stati membri dell’Unione Europea, iscritti al Vies (VAT information exchange system),  possono esser distinte in:

Movimentazione del bene senza passaggio della proprietà

  • Esistono operazioni commerciali che prevedono movimentazioni di determinati beni dall’impresa (in ingresso o in uscita) senza contestuale passaggio della proprietà, a titolo esemplificativo
  • materiale in conto :
  • visione;
  • lavorazione;
  • deposito.
In questi casi la merce resta di proprietà del soggetto che effettua il primo invio e si avrà  movimentazione di un bene senza alcuna contestuale fatturazione.
In sede di controllo, per i beni non fatturati e non rinvenuti negli stabilimenti aziendali si potrebbero configurare contestazioni (presunzione di cessione e/o di acquisto di tali beni).
 Tale presunzione è superata quando vi sia la possibilità di dimostrare a che titolo tali beni siano stati movimentati “in ingresso” o “in uscita” dall’azienda, senza relativo passaggio di proprietà.

Movimentazione del bene senza passaggio della proprietà in ambito comunitario (normativa comunitaria)

Il secondo comma dell’art. 17 (Trasferimento a destinazione di un altro Stato membro),  della Direttiva della Comunità Europea del 28/11/2006 n. 112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, elenca le operazioni ai fini delle quali la spedizione o il trasporto di un bene non si considerano trasferimento a destinazione di un altro Stato membro.

Nello specifico la lettera f) del secondo comma dell’art. 17 (Trasferimento a destinazione di un altro Stato membro),  della Direttiva della Comunità Europea del 28/11/2006 n. 112 stabilisce che non si considera trasferimento a destinazione di un altro Stato membro la spedizione o il trasporto di un bene ai fini di una delle operazioni seguenti:

“f) la prestazione di un servizio resa al soggetto passivo e avente per oggetto la perizia o lavori riguardanti il bene materialmente eseguiti nel territorio dello Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto del bene, qualora il bene, al termine della perizia o dei lavori, sia rispedito al soggetto passivo nello Stato membro a partire dal quale era stato inizialmente spedito o trasportato”

Il Primo comma dell’art. 243 (Registro dei beni spediti o trasportati),  della Direttiva della Comunità Europea del 28/11/2006 n. 112  stabilisce che:

1. Ogni soggetto passivo tiene un registro dei beni spediti o trasportati da lui stesso o per suo conto fuori dal territorio dello Stato membro di partenza, ma nella Comunità, ai fini delle operazioni consistenti in perizie o lavori riguardanti tali beni o nella loro utilizzazione temporanea, di cui all’articolo 17, paragrafo 2, lettere f), g) e h).

Il Secondo comma dell’art. 243 (Registro dei beni spediti o trasportati),  della Direttiva della Comunità Europea del 28/11/2006 n. 112  stabilisce che:

2. Ogni soggetto passivo tiene una contabilità sufficientemente dettagliata tale da consentire di identificare i beni che gli sono stati spediti a partire da un altro Stato membro, da un soggetto passivo identificato ai fini dell’IVA in tale altro Stato membro o per suo conto, e che costituiscono oggetto di una prestazione di servizi consistenti in perizie o lavori relativi a tali beni.

Movimentazione del bene senza passaggio della proprietà in ambito comunitario (normativa italiana)

La lettera a) del comma 5 dell’Art.38 (Acquisti intracomunitari) del Decreto-legge del 30/08/1993 n. 331 stabilisce che non costituiscono acquisti intracomunitari:

“a) l’introduzione nel territorio dello Stato di beni oggetto di perizie o di operazioni di perfezionamento o di manipolazioni usuali ai sensi, rispettivamente, dell’articolo 1, comma 3, lettera h), del Regolamento del Consiglio delle Comunità europee 16 luglio 1985, n. 1999
(“h) «operazioni di trattamento»:

– la lavorazione dei beni, compreso il loro montaggio o assemblaggio o l’adattamento ad altri beni,

– la lavorazione delle merci,

– la riparazione dei beni, compreso il loro restauro,

– l’utilizzazione di talune merci, definite secondo la procedura di cui all’articolo 31, paragrafi 2 e 3, che non si ritrovano nei prodotti compensatori, ma che consentono o facilitano la fabbricazione di tali prodotti, anche se vengono utilizzate in tutto o in parte nel corso del processo;”)
, e dell’articolo 18 del Regolamento dello stesso Consiglio 25 luglio 1988, n. 2503, se i beni sono successivamente trasportati o spediti al committente, soggetto passivo d’imposta, nello Stato membro di provenienza; l’introduzione nel territorio dello Stato di beni temporaneamente utilizzati per l’esecuzione di prestazioni o che, se importati, beneficierebbero della ammissione temporanea in esenzione totale dai dazi doganali;”

“3. La disposizione di cui al comma 2, lettera c) (assimilate alle cessioni), non si applica per i beni inviati in altro Stato membro, oggetto di perizie o delle operazioni di perfezionamento o di manipolazioni usuali indicate nell’articolo 38, comma 5, lettera a), se i beni sono successivamente trasportati o spediti al committente, soggetto passivo d’imposta, nel territorio dello Stato, ovvero per i beni inviati in altro Stato membro per essere ivi temporaneamente utilizzati per l’esecuzione di prestazioni o che se fossero ivi importati beneficerebbero della ammissione temporanea in esenzione totale dai dazi doganali“.

Quindi le «operazioni di trattamento» come:

  • la lavorazione dei beni, compreso il loro montaggio o assemblaggio o l’adattamento ad altri beni;
  • la lavorazione delle merci;
  • la riparazione dei beni, compreso il loro restauro,

non costituiscono

Il comma 5 dell’Art. 50 (Obblighi connessi agli scambi intracomunitari) del Decreto-legge del 30/08/1993 n. 331 (in ottemperanza a quanto previsto dal Primo comma dell’art. 243 (Registro dei beni spediti o trasportati),  della Direttiva della Comunità Europea del 28/11/2006 n. 112) prevede l’obbligo della tenuta di un registro di carico/scarico per le movimentazioni di beni senza relativo passaggio della proprietà (provenienti in base ad uno dei titoli non traslativi di cui all’articolo 38, comma 5, lettera a)):
“5. I movimenti relativi a beni spediti in altro Stato della Comunità economica europea o da questo provenienti in base ad uno dei titoli non traslativi di cui all’articolo 38, comma 5, lettera a), devono essere annotati in apposito registro, tenuto e conservato a norma dell’articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.”
Quindi a dimostrazione della movimentazione del bene senza passaggio della proprietà in ambito comunitario occorre istituire un apposito registro di scarico e scarico, ai sensi del comma 5 dell’Art. 50 (Obblighi connessi agli scambi intracomunitari) del Decreto-legge del 30/08/1993 n. 331 dove annotare i movimenti relativi a beni spediti in altro Stato della Comunità economica europea o da questo provenienti in base ad uno dei titoli non traslativi di cui alla lettera a) del comma 5 dell’Art.38 (Acquisti intracomunitari) del Decreto-legge del 30/08/1993 n. 331 .

Beni provenienti in Italia in base ad un titolo non traslativo da  altro Stato dell’Unione Europea

Ipotizzando il caso di un prestatore, soggetto passivo IVA italiano, al quale viene commissionata una riparazione su un macchinario di proprietà di un committente, soggetto passivo IVA di un altro Stato dell’Unione Europea.
In occasione dell’arrivo del macchinario in Italia, il prestatore soggetto passivo IVA italiano, dovrà annotare l’arrivo del bene nel registro di carico/scarico, tenuto ai sensi del comma 5 dell’Art. 50 (Obblighi connessi agli scambi intracomunitari) del Decreto-legge del 30/08/1993 n. 331

Terminata la riparazione, il prestatore soggetto passivo IVA italiano

  • procederà a rispedire il macchinario riparato al soggetto passivo IVA dell’altro Stato dell’Unione Europea, emettendo una fattura fuori campo IVA ai sensi dell’articolo 7-ter (Territorialita’ – Prestazioni di servizi), del Decreto del Presidente della Repubblica del 26/10/1972 n. 633 (Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto)).
    L’operazione descritta richiede inoltre:
    • l’applicazione della marca da bollo da 2 euro, se l’ammontare fatturato supera i 77,47 euro;
    • l’esposizione della dicitura “inversione contabile” specificando eventualmente la relativa norma comunitaria (art. 196, Direttiva 2006/112/CE) o nazionale (art. 7-ter, primo comma, lettera a) D.P.R. 633/1972);
    • il riepilogo dell’operazione nel modello INTRA 1-quater;
    • l’emissione di fattura cartacea al committente intra-UE o, a discrezione del prestatore italiano, l’emissione di una fattura elettronica con trasmissione della stessa al SdI (codice destinatario XXXXXXX).
    Rispetto a quest’ultimo aspetto ricordiamo che chi sceglie di avvalersi della fattura elettronica non dovrà inserire l’operazione nell’esterometro (il dato è già transitato dal Sistema di Interscambio); diversamente (fattura cartacea) l’operazione dovrà essere riepilogata nell’esterometro a cadenza trimestrale (invio entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento).
  • provvederà a “scaricare” il bene dal registro di carico/scarico previsto dal quinto comma  dell’Art. 50 (Obblighi connessi agli scambi intracomunitari) del Decreto-legge del 30/08/1993 n. 331.

Movimentazione del bene senza passaggio della proprietà in ambito comunitario (normativa bulgara)

La normativa bulgara ai sensi del punto 8 del par. 5 dell’art. 7 (Cessione intracomunitaria di beni) della Legge sull’imposta sul valore aggiunto – Закон за Данък Върху Добавената Стойност (ЗДДС) dispone che non costituisce cessione intracomunitaria:
“l’invio e il trasporto di merci dal territorio del paese al territorio di un altro Stato membro allo scopo di effettuare una valutazione o lavori su tali merci, che vengono eseguiti nell’altro Stato membro, a condizione che dopo l’esecuzione della valutazione o dei lavori, le merci vengano restituite al mittente nel territorio del paese”.

Ai sensi del punto 8 del par. 4 dell’art. 13 (Acquisizione intracomunitaria) della Legge sull’imposta sul valore aggiunto – Закон за Данък Върху Добавената Стойност (ЗДДС) dispone che non costituisce acquisto intracomunitario:
“il ricevimento di merci spedite o trasportate dal territorio di un altro Stato membro nel territorio del paese allo scopo di effettuare una valutazione o un lavoro su tali merci, che viene effettuato nel territorio del paese, a condizione che dopo l’esecuzione della valutazione o del lavoro, le merci vengano restituite al mittente nel territorio dell’altro Stato membro”.

L’art.123  della Legge sull’imposta sul valore aggiunto – Закон за Данък Върху Добавената Стойност (ЗДДС) (in ottemperanza a quanto previsto dal Primo comma dell’art. 243 (Registro dei beni spediti o trasportati),  della Direttiva della Comunità Europea del 28/11/2006 n. 112 ed analogamente a quanto disposto nella normativa italiana dal quinto comma dell’Art. 50 (Obblighi connessi agli scambi intracomunitari) del Decreto-legge del 30/08/1993 n. 331 ) dispone l’obbligo della tenuta di un apposito registro di carico/scarico dove annotare i movimenti di merce di cui all’Art. 7 par. 5 e dove annotare, nell’ambito della prestazione di servizi di stima o di lavori su beni mobili,  le movimentazioni  di beni trasportati da un altro Stato membro a lui destinati da una persona registrata ai fini IVA in tale Stato membro.

Nel registro devono essere fornite le informazioni disciplinate dall’art. 121, comma  8 del Regolamento per l’applicazione della Legge IvaПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ  (ППЗДДС):

1. tipologia di merce spedita/ricevuta;
2. finalità dell’invio/ricezione della merce;
3. quantità di merci spedite/ricevute;
4. Stato membro in cui le merci sono state spedite o da cui sono state ricevute;
5. data di spedizione/ricezione della merce.
Analogamente a quanto detto al riguardo della normativa italiana, ipotizzando il caso di un prestatore, soggetto passivo IVA bulgaro, al quale viene commissionata una riparazione su un macchinario di proprietà di un committente, soggetto passivo IVA di un altro Stato dell’Unione Europea.
In occasione dell’arrivo del macchinario in Bulgaria, il prestatore soggetto passivo IVA bulgaro, dovrà annotare l’arrivo del bene nel registro di carico/scarico, tenuto ai sensi dell’art.123  della Legge sull’imposta sul valore aggiunto – Закон за Данък Върху Добавената Стойност (ЗДДС).

Terminata la riparazione, il prestatore soggetto passivo IVA bulgaro

Documentazione sui prezzi di trasferimento – Local file – Allegato II al Capitolo V -Linee guida sulla documentazione dei prezzi di trasferimento e sulla rendicontazione nazionale e nazionale

Linee guida dell’OCSE sui prezzi di trasferimento per le imprese multinazionali e le amministrazioni fiscali 2022 – OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations 2022

OECD G20 Base Erosion and Profit hifting Project Guidance on Transfer Pricing Documentation and Country by Country Reporting – 

Allegato II al Capitolo V

Documentazione sui prezzi di trasferimento – Local file

Le seguenti informazioni devono essere incluse nel Local File:

Ente locale

  • Una descrizione della struttura gestionale dell’ente locale, un organigramma locale e una descrizione delle persone a cui risponde la direzione locale e dei paesi in cui tali persone hanno le loro sedi principali.
  • Una descrizione dettagliata dell’attività e della strategia aziendale perseguita dall’ente locale, inclusa un’indicazione se l’ente locale è stato coinvolto o interessato da ristrutturazioni aziendali o trasferimenti di beni immateriali nell’anno in corso o immediatamente precedente e una spiegazione degli aspetti di tali transazioni che interessano l’ente locale.
  • Principali concorrenti.

Transazioni controllate

Per ciascuna categoria materiale di transazioni controllate in cui è coinvolta l’entità, fornire le seguenti informazioni:

  • Una descrizione delle transazioni materiali controllate (ad esempio, approvvigionamento di servizi di produzione, acquisto di beni, fornitura di servizi, prestiti, garanzie finanziarie e di prestazione, licenze di beni immateriali, ecc.) e del contesto in cui tali transazioni hanno luogo.
  • L’importo dei pagamenti e delle entrate intragruppo per ciascuna categoria di transazioni controllate che coinvolgono l’entità locale in base alla giurisdizione fiscale del pagatore o del beneficiario estero (ad esempio pagamenti e entrate per prodotti, servizi, royalties, interessi, ecc.)  suddivise  in base alla giurisdizione fiscale del pagatore o del beneficiario estero
  • Identificazione delle imprese associate coinvolte in ciascuna categoria di transazioni controllate e delle relazioni tra di esse.
  • Copie di tutti gli accordi interaziendali rilevanti conclusi dall’entità locale.
  • Un’analisi dettagliata della comparabilità e della funzionalità del contribuente e delle imprese associate rilevanti rispetto a ciascuna categoria documentata di transazioni controllate, comprese eventuali modifiche rispetto agli anni precedenti. (Nella misura in cui questa analisi funzionale duplica le informazioni presenti nel file master, è sufficiente un riferimento incrociato al file)
  • Un’indicazione del metodo di determinazione dei prezzi di trasferimento più appropriato in relazione alla categoria di transazione e le ragioni per cui è stato selezionato tale metodo.
  • Un’indicazione dell’impresa associata selezionata come parte sottoposta a test, se applicabile, e una spiegazione delle ragioni di tale selezione.
  • Una sintesi delle ipotesi importanti fatte nell’applicazione della metodologia dei prezzi di trasferimento.
  • Se pertinente, una spiegazione delle ragioni per cui si esegue un’analisi pluriennale.
  • Elenco e descrizione di eventuali transazioni comparabili non controllate selezionate (interne o esterne), nonché informazioni sugli indicatori finanziari rilevanti per le imprese indipendenti su cui si è fatto affidamento nell’analisi dei prezzi di trasferimento, inclusa una descrizione della metodologia di ricerca comparabile e della fonte di tali informazioni.
  • Una descrizione di eventuali rettifiche di comparabilità effettuate e un’indicazione se sono state apportate rettifiche ai risultati della parte testata, alle transazioni non controllate comparabili o ad entrambe.
  • Una descrizione delle ragioni per cui si è concluso che le transazioni rilevanti sono state valutate a condizioni di piena concorrenza sulla base dell’applicazione del metodo di determinazione dei prezzi di trasferimento selezionato
  • Riepilogo delle informazioni finanziarie utilizzate nell’applicazione della metodologia dei prezzi di trasferimento.
  • Una copia degli  Advance pricing agreement (APA) unilaterali e bilaterali/multilaterali esistenti e di altri ruling fiscali di cui la giurisdizione fiscale locale non è parte e che sono correlati alle transazioni controllate descritte sopra.

Informazioni finanziarie

  • Conti finanziari annuali dell’ente locale per l’anno fiscale interessato. Se esistono dichiarazioni verificate, devono essere fornite e, in caso contrario, devono essere fornite le dichiarazioni non verificate esistenti.
  • Informazioni e tabelle di allocazione che mostrano come i dati finanziari utilizzati nell’applicazione del metodo dei prezzi di trasferimento possono essere collegati ai bilanci annuali.
  • Tabelle riepilogative dei dati finanziari rilevanti per i dati comparabili utilizzati nell’analisi e delle fonti da cui tali dati sono stati ottenuti.

Albania – Imposta sul Valore Aggiunto (IVA)

Albania – Imposta sul Valore Aggiunto (IVA)

In Albania l’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) è regolamentata dalla “Legge n. 92 del 2014 del 24.7.2014 sull’imposta sul valore aggiunto nella Repubblica d’Albania (come modificata)”Ligj Nr 92 2014 datë 24.7.2014 Për tatimin mbi vlerën e shtuar në Republikën e Shqipërisë (i ndryshuar)

Sono soggetti all’imposta sul valore aggiunto:

  • tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso nel territorio della Repubblica d’Albania da un soggetto passivo;
  • tutte le importazioni di merci nel territorio della Repubblica d’Albania.

Soggetti passivi
Un soggetto passivo è considerato:

  • qualsiasi persona, indipendentemente dalla forma della sua organizzazione, che esercita in modo indipendente un’attività economica, qualunque sia il luogo e lo scopo o il risultato di tale attività.
    Per attività economica si intende qualsiasi attività svolta da produttori, commercianti, fornitori di beni o servizi, comprese le attività estrattive, agricole e professionali.
  • qualsiasi persona residente in Albania il cui fatturato annuo derivante da attività economica sia superiore a 10.000.000 di lek, che è la soglia minima per la registrazione IVA.

Attenzione, è necessario registrarsi:

  • Entro 15 giorni dalla data di superamento del limite minimo, quando il fatturato per 12 mesi consecutivi supera il limite.
  • Se la soglia minima di registrazione IVA viene superata prima di 12 mesi, il soggetto passivo deve richiedere la registrazione immediata entro 15 giorni dalla data di superamento della soglia.
  • Quando si importano beni circolanti (beni che si commerciano o si intende commerciare), indipendentemente dal fatturato effettivo o previsto.

Chiarimento
: sono esclusi da questa norma i soggetti passivi che realizzano o prevedono di realizzare un fatturato inferiore alla soglia minima di registrazione e importano beni del gruppo dei beni durevoli materiali (TDA) utilizzati nell’ambito dell’attività economica e non per fini commerciali. Tali soggetti passivi possono importare beni d’investimento allo scopo di utilizzare la propria attività economica soggetta al regime delle piccole imprese ai sensi della legge, senza essere obbligati a essere assoggettati al normale regime IVA.

Particolarità per gli esportatori
I soggetti passivi che effettuano esportazioni e il cui fatturato è inferiore alla soglia minima di registrazione IVA non sono tenuti a essere assoggettati al normale regime IVA.

Rappresentante fiscale
Quando la persona responsabile della dichiarazione e del pagamento dell’IVA è un soggetto passivo non stabilito in Albania, Paese in cui l’IVA deve essere pagata, questa persona deve nominare un rappresentante fiscale nella Repubblica d’Albania come persona responsabile del pagamento dell’IVA.

La registrazione del rappresentante fiscale avviene presso la direzione regionale delle imposte.

Puoi annullare l’iscrizione:

  • Quando il fatturato degli ultimi 12 mesi solari scende al di sotto della soglia minima di registrazione. La cancellazione ha effetto 12 mesi dopo la data di presentazione della richiesta di assoggettamento al regime per le piccole imprese.

Il fatturato che serve a calcolare la soglia di registrazione e comprende:

  • fatturato generato da tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi imponibili, esclusa l’IVA;
  • forniture esenti e forniture soggette a imposta con aliquota pari allo 0%;

Non si considera soggetto passivo:

  • organizzazioni senza scopo di lucro per i pagamenti ricevuti da contributi, fondi, sovvenzioni, donazioni ricevuti per le finalità dell’attività senza scopo di lucro dell’organizzazione;
  • lavoratore dipendente vincolato al datore di lavoro da un contratto di lavoro;
  • enti governativi centrali e locali, altri organismi di diritto pubblico, per le attività connesse all’esercizio delle loro funzioni di autorità pubbliche.

Fornitura di beni e servizi
Fornitura di beni
Per fornitura di beni si intende il trasferimento del diritto di disporre di un bene materiale in qualità di proprietario.

Sono considerate “Fornitura di beni” anche le seguenti transazioni:

  • il trasferimento della proprietà di un bene a titolo oneroso, per ordine/per conto di un’autorità pubblica o in conformità alla legge;
  • fornitura di beni in base ad un contratto che prevede la locazione dei beni per un determinato periodo di tempo o la vendita rateale dei beni, il cui trasferimento della proprietà avviene al momento del pagamento dell’ultima rata;
  • il trasferimento di beni sulla base di un contratto, in base al quale viene pagata una commissione per l’acquisto o la vendita;
  • fornitura di energia elettrica, acqua, gas, energia per il riscaldamento o il raffreddamento e altri servizi simili.

Fornitura di beni a titolo oneroso
La fornitura di beni si considera effettuata a titolo oneroso, in tutto o in parte, se il fornitore riceve o ha diritto a ricevere, direttamente o indirettamente, un pagamento in denaro o in natura per tale fornitura, sia dalla persona fornita che da un’altra persona.

Stai attento!  Il trasferimento di un’attività economica non costituisce una cessione di beni o una prestazione di servizi ai sensi della presente legge, bensì un trasferimento di beni dal soggetto passivo che trasferisce a una persona che è considerata successore del cedente.

Importazione di merci
L’importazione di merci è l’immissione in libera pratica di merci nel territorio della Repubblica d’Albania, come definito dalla normativa doganale vigente.

Fornitura di servizi
Per fornitura di servizi si intende qualsiasi transazione che non costituisca una fornitura di beni. La prestazione di servizi prestata da un dipendente al proprio datore di lavoro per ragioni di impiego non costituisce una prestazione di servizi da parte del dipendente.

Forniture miste

  • La fornitura di servizi, inclusa nella fornitura di beni, è parte della fornitura di beni.
  • La fornitura di beni, inclusa nella fornitura di servizi, è parte della fornitura di servizi.
  • La fornitura di servizi, inclusa nell’importazione di beni, fa parte dell’importazione di beni.

Luogo di fornitura di beni e servizi
Luogo di fornitura di beni

  • Qualora i beni non vengano spediti o trasportati, il luogo di fornitura dei beni è in Albania, se i beni si trovano in Albania al momento della fornitura.
  • Quando la merce viene spedita o trasportata dal fornitore, dall’acquirente o da terzi, il luogo di fornitura è in Albania, se la merce si trova in Albania, nel momento in cui inizia la spedizione o il trasporto all’acquirente.
  • Quando i beni spediti o trasportati dal fornitore, dall’acquirente o da terzi vengono installati o assemblati, con/o senza collaudo, da/o per conto del fornitore, il luogo di fornitura è in Albania se i beni vengono installati o assemblati in Albania.

Luogo di importazione delle merci
Il luogo di importazione delle merci è l’Albania, se le merci provenienti da altri territori sono immesse in libera pratica nel territorio doganale albanese.

Stai attento! Per le merci che, al momento dell’ingresso in Albania, non sono in libera pratica e sono soggette a regimi doganali speciali, il luogo di importazione di tali merci è l’Albania, se tali merci sono esentate dai regimi o dalle situazioni sopra menzionati nel territorio doganale albanese.

Luogo di prestazione dei servizi

Regola generale
Il luogo di prestazione di un servizio è in Albania se il destinatario del servizio, un soggetto passivo che agisce in quanto tale, ha in Albania:

  • la sede della sua attività economica o un’ubicazione permanente;
  • l’abitazione o la residenza abituale, in assenza di una sede di attività o di una sede permanente.

Il luogo di prestazione del servizio è in Albania, se il destinatario del servizio è una persona non soggetto passivo, mentre il fornitore del servizio, soggetto passivo, ha in Albania:

  • la sede della sua attività economica o un luogo fisso a partire dal quale vengono forniti i servizi oppure;
  • l’abitazione o la residenza abituale, in assenza di una sede di attività o di una sede permanente.

Norme speciali
In altri casi, a seconda dello status del destinatario del servizio, soggetto passivo o non soggetto passivo, nonché a seconda del tipo di servizio fornito, il luogo di prestazione del servizio costituisce un’eccezione alla regola generale.

Esigibilità, esigibilità
Regola generale
Per le forniture nazionali, l’esigibilità si verifica e l’IVA diventa esigibile quando:

  • fornitura di beni o
  • viene effettuata la fornitura dei servizi.

Per l’importazione di beni, l’imposta viene addebitata e l’IVA diventa esigibile nel momento in cui l’importazione dei beni è completata.

Regole speciali

  • Per ogni pagamento effettuato prima del completamento della fornitura di beni o della prestazione di servizi, l’IVA sul pagamento sorge e diventa esigibile al momento della riscossione dell’importo pagato.
  • Nel caso in cui la fattura fiscale venga emessa prima della fornitura, l’IVA diventa esigibile al momento dell’emissione della fattura.
  • Se per cessioni di beni o prestazioni di servizi vengono effettuati pagamenti parziali o successivi, tali cessioni di beni o prestazioni di servizi si considerano effettuate alla fine di ciascun periodo cui si riferiscono i pagamenti.
  • Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in via continuativa, entro un arco di tempo determinato, ivi comprese le operazioni di costruzione, si considerano effettuate nello stesso mese di emissione della fattura.
  • Per le merci che, al momento dell’ingresso in Albania, non sono in libera pratica e sono soggette a regimi doganali speciali, l’imposta diventa esigibile e l’IVA diventa esigibile quando tali merci escono dai regimi o dalle situazioni sopra menzionati.

Valore imponibile
Il valore imponibile comprende tutto ciò che costituisce il valore corrispondente che il fornitore del bene o del servizio riceve o riceverà dall’acquirente, dal cliente o da un terzo, in cambio della fornitura, comprese le sovvenzioni direttamente collegate al prezzo di tali forniture, IVA esclusa.

Il valore imponibile delle merci importate è costituito dal valore determinato al momento dell’importazione dall’autorità doganale, sulla base della legislazione doganale in vigore nella Repubblica d’Albania.

Elementi compresi nel valore imponibile

  • imposte, tasse, diritti e pagamenti simili, ad eccezione dell’IVA.
  • costi secondari, quali commissioni, imballaggio, trasporto e assicurazione.
  • il valore dell’imballaggio quando non è restituibile.

Elementi non compresi nel valore imponibile

  • riduzioni di prezzo in caso di sconti per pagamenti anticipati di forniture;
  • sconti e riduzioni di prezzo concessi all’acquirente o al cliente;
  • somme percepite da un soggetto passivo dal proprio cliente a titolo di rimborso delle spese sostenute in nome e per conto di quest’ultimo.

Aliquota d’imposta
Aliquota IVA standard
L’aliquota standard dell’imposta sul valore aggiunto per le forniture di beni e le prestazioni di servizi, applicata come percentuale del valore imponibile, è del 20%.

Aliquota IVA 0%
L’aliquota IVA 0% è applicabile a:

  • esportazione di merci;
  • fornitura di beni ad organizzazioni non-profit;
  • la fornitura di servizi consistente nella lavorazione di beni importati per essere lavorati in Albania e rispediti all’estero;
  • la fornitura di servizi direttamente connessi all’esportazione o all’importazione di beni;
  • determinate operazioni connesse al trasporto internazionale di merci e passeggeri;
  • cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nell’ambito delle relazioni diplomatiche e consolari;
  • forniture di beni e servizi a organizzazioni internazionali, nonché a membri di tali organizzazioni;
  • forniture di beni e servizi alle forze armate di altri Stati membri della NATO;
  • fornitura di oro alla Banca d’Albania.

Tariffa ridotta

Oltre all’aliquota IVA ordinaria, quando previsto dalla legge “Sull’imposta sul valore aggiunto”, può essere applicata un’aliquota IVA ridotta, calcolata in percentuale sul valore imponibile.

L’aliquota ridotta del 6% si applica a:

  • la fornitura di servizi di alloggio in strutture ricettive, secondo le categorie definite dalla normativa in materia di turismo;
  • qualsiasi prestazione di servizi erogata all’interno delle strutture ricettive “Hotel/Resort a cinque stelle, status speciale”, come definite dalla normativa in materia di turismo e che sono titolari di un marchio registrato e riconosciuto a livello internazionale ” brand name “. Le condizioni, i criteri e le procedure per l’attuazione del presente punto sono determinati con decisione del Consiglio dei ministri.
  • Per le strutture che svolgono attività ricettiva certificata come “agriturismo”, secondo la normativa vigente in materia di turismo, si applica un’aliquota agevolata dell’imposta sul valore aggiunto pari al 6 per cento per la fornitura dei servizi di alloggio e di ristorazione, ad eccezione delle bevande. Il soggetto passivo d’imposta, che applica l’aliquota ridotta dell’imposta sul valore aggiunto del 6 per cento, è il soggetto iscritto al NIPT/NUIS, limitatamente allo svolgimento dell’attività di accoglienza certificata come “agriturismo”;
  • la fornitura di servizi pubblicitari da parte dei media audiovisivi;
  • la fornitura di veicoli autorizzati per il trasporto pubblico di passeggeri tramite autobus con nove più uno posti a sedere o più, alimentati esclusivamente da motore elettrico;
  • fornitura di libri di ogni genere;
  • la fornitura di servizi di lavori di costruzione per investimenti statali di club sportivi/federazioni sportive o per investimenti di enti privati ​​in infrastrutture sportive, come definito dalla legislazione sullo sport,

Beni nel bagaglio personale del viaggiatore
I beni destinati al trasporto nel bagaglio personale del viaggiatore sono considerati esportazioni e sono anch’essi soggetti ad un’aliquota fiscale dello 0%, a condizione che:

  • il viaggiatore non si trova nella Repubblica d’Albania;
  • la merce viene trasferita fuori dall’Albania, entro tre mesi dal mese di fornitura;
  • il valore complessivo della fornitura espresso in lek o nel suo equivalente in lek, IVA inclusa, non deve essere inferiore a 120.000 (centoventimila) lek.

Esenzioni, cessioni
Sono escluse dall’applicazione dell’imposta IVA alcune tipologie di cessioni di beni e prestazioni di servizi, effettuate a fini di interesse generale o specificamente definite dalla legge, pur rientrando nell’ambito di applicazione dell’IVA.
Per maggiori informazioni si rimanda alla Legge n. 92/2014 “Sull’IVA” – articoli 51-56

Diritto alla detrazione dell’IVA
Principio della detrazione dell’IVA
Il soggetto passivo ha diritto a detrarre dall’IVA calcolata per le operazioni imponibili gli importi IVA, nella misura in cui le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ricevute sono utilizzate dal soggetto passivo in funzione di tali operazioni imponibili.

Nello specifico:

  • IVA pagata o pagabile nella Repubblica d’Albania sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi che gli sono state o gli saranno fornite da un altro soggetto passivo;
  • IVA pagata sui beni importati in Albania.

Nota: La legge sull’IVA presenta in dettaglio casi particolari di applicazione del diritto alla detrazione dell’IVA.

Condizioni che consentono l’esercizio del diritto a detrazione. Il diritto alla detrazione sorge e si applica quando:

  • serve l’attività imponibile;
  • quando l’IVA detraibile diventa detraibile;
  • formalmente supportato da un documento legale di supporto (fattura fiscale, dichiarazione doganale di importazione).

Applicazione della detrazione parziale dell’IVA
Se le cessioni di beni e le prestazioni di servizi sono utilizzate da un soggetto passivo sia per effettuare operazioni imponibili che danno diritto alla detrazione dell’IVA, sia per operazioni che non danno diritto a tale diritto, è detraibile solo la parte dell’IVA relativa alla prima categoria di operazioni.

Condizioni di rimborso
per il rimborso dell’IVA Il soggetto passivo chiede il rimborso del credito d’imposta IVA eccedente se:

  • il soggetto passivo ha riportato l’eccedenza di IVA detraibile per 3 mesi consecutivi;
  • L’IVA di cui si chiede il rimborso è di oltre 400.000 lek.

Quando avviene il rimborso?
Gli esportatori hanno il diritto di richiedere un rimborso quando il loro surplus supera i 400.000 lekë, vale a dire senza che sia richiesta la prima condizione.
Entro 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta da parte del soggetto passivo esportatore, l’amministrazione fiscale avvia la procedura di rimborso.
Entro 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta da parte del soggetto passivo, non dell’esportatore, l’amministrazione fiscale avvia la procedura di rimborso.

Dove viene inviata la richiesta di rimborso?
I soggetti passivi presentano la richiesta di rimborso IVA alla Direzione Rimborso IVA presso la Direzione Generale delle Imposte. La presente richiesta viene inoltrata secondo il modulo approvato “Richiesta di rimborso IVA”, che trovate di seguito.

Il pagamento del saldo a credito rimborsabile viene effettuato entro cinque giorni, tramite il sistema di tesoreria, in base alle regole stabilite dal Ministro delle Finanze.

Persona tenuta al pagamento dell’IVA

  • L’IVA è pagata dal soggetto passivo che effettua una cessione di beni o una prestazione di servizi imponibili, salvo diversa indicazione.
  • L’IVA è dovuta dal soggetto passivo o dalla persona giuridica non soggetto passivo, identificata ai fini IVA, al quale vengono forniti i servizi, se tali servizi sono forniti da un soggetto passivo non stabilito nel territorio della Repubblica d’Albania.
  • L’IVA viene pagata da ogni persona che registra l’IVA in una fattura.
  • Quando la fattura emessa non corrisponde alla fornitura di beni o alla prestazione di un servizio oppure indica un prezzo che non dovrebbe essere effettivamente pagato dall’acquirente, l’IVA è pagata da chi ha emesso la fattura.
  • All’importazione, l’IVA viene pagata dalla persona o dalle persone responsabili del pagamento dei dazi doganali all’importazione, come definito nel Codice doganale della Repubblica d’Albania.
  • L’IVA è pagata dal soggetto che immette in libera pratica beni provenienti da regimi doganali speciali.

Stai attento!  Il soggetto passivo al quale è stata effettuata una cessione di beni o una prestazione di servizi e che è a conoscenza o non può negare il fatto che l’IVA dovuta o parte di tale IVA su tale cessione o su tutte le precedenti cessioni di beni o prestazioni di servizi non è stata pagata a causa di frode, è solidalmente responsabile con il fornitore per il pagamento dell’IVA.

Obblighi dei soggetti passivi
Il soggetto passivo deve essere identificabile. Deve essere dotato di un numero identificativo univoco (NUIS) presso il National Business Center (NBC), numero che è annotato sul certificato rilasciato a tale scopo.
Il soggetto passivo deve provvedere all’emissione della fattura nei seguenti casi:

  • per qualsiasi cessione di beni o prestazione di servizi effettuata nei confronti di un altro soggetto passivo o non soggetto passivo;
  • per qualsiasi pagamento effettuato prima del completamento della fornitura dei beni o prima del completamento della fornitura dei servizi;
  • la fattura è emessa periodicamente per più cessioni di beni o prestazioni di servizi, effettuate su base regolare o continuativa, tra il soggetto passivo e il suo cliente nello stesso mese in cui vengono effettuate le cessioni;
  • nell’edilizia, le fatture fiscali devono essere emesse ogni mese;
  • La fattura può essere emessa anche dall’acquirente o dal destinatario di un bene o di un servizio per le cessioni di beni o le prestazioni di servizi ricevute da un soggetto passivo.

La fattura IVA, nella forma e nel contenuto, è approvata dal Ministro delle Finanze.

Il soggetto passivo può emettere una fattura semplificata anche per le cessioni, per valori inferiori a 40.000 lek e quando l’acquirente non richiede una fattura IVA.

Il soggetto passivo è tenuto a tenere un libro degli acquisti e delle vendite, in cui registra tutti gli acquisti e le vendite effettuati nel periodo d’imposta (mese). Il registro degli acquisti e delle vendite deve essere presentato in formato elettronico entro e non oltre il giorno 10 del mese successivo al periodo d’imposta dichiarato.

Ogni soggetto passivo deve presentare una dichiarazione IVA, nella quale sono riportate tutte le informazioni necessarie su cui si basa il calcolo dell’IVA divenuta esigibile, l’importo dell’IVA detraibile, i valori imponibili delle operazioni connesse al calcolo dell’IVA esigibile e detraibile, nonché il valore delle cessioni esenti da IVA.

Il modello di dichiarazione è approvato dal Ministro delle Finanze.

La dichiarazione IVA deve essere presentata entro e non oltre 14 giorni dalla fine del periodo d’imposta dichiarato.

Regimi speciali
I regimi speciali di applicazione dell’IVA in Albania sono i seguenti:

  • Regime per le agenzie di viaggio;
  • Regime speciale applicato alla vendita di beni usati, opere d’arte, oggetti da collezione e oggetti d’antiquariato;
  • Regime del margine di profitto;
  • Regime di vendita all’asta;
  • Regime speciale: regime di indennizzo dei produttori agricoli;
  • Regime speciale sull’oro da investimento.