Serbia – Legislazione fiscale

La Repubblica di Serbia ha fatto parte parte della Jugoslavia fino al 1992,  successivamente ridotta alla federazione di Serbia e Montenegro.

A seguito del  referendum del 21 maggio 2006, il Montenegro ha votato per l’indipendenza, la federazione di federazione di Serbia e Montenegro è stata sciolta e la Serbia (così come il Montenegro) sono divenuti separati Stati sovrani

Dal 2006 la Serbia è entrata a far parte dell’Iniziativa Adriatico Ionica, che ha lo scopo di favorire il processo di integrazione dei paesi balcanici all’interno dell’Unione Europea.

Il processo di adesione della Serbia all’Unione europea è iniziato con la firma da parte della Serbia dell’Accordo di Stabilizzazione e Associazione, ASA (Stabilisation and Association Agreement), primo passo che devono compiere i paesi europei non appartenenti all’Unione europea per poterne entrare a far parte.

I negoziati finalizzati all’Accordo di Stabilizzazione e Associazione (ASA) hanno avuto inizio  il 10 ottobre 2005, quando la Serbia era ancora confederata con il Montenegro.

L’Accordo di Stabilizzazione e Associazione (ASA) tra la Serbia e l’Unione europea è stato siglato  il 29 aprile 2008 a Lussemburgo.

L’Accordo di Stabilizzazione e Associazione (ASA) tra la Serbia e l’Unione europea è entrato in vigore il primo settembre 2013.

Il 22 dicembre 2009 la Serbia ha presentato domanda di adesione all’Unione europea .

Il 25 ottobre 2010 il Consiglio europeo ha trasmesso alla Commissione europea il relativo dossier invitandola a presentare un parere sullo stesso.

Il 12 ottobre 2011 la Commissione europea ha raccomandato che alla Serbia venga attribuito lo status ufficiale di Paese candidato all’adesione.

Il Consiglio europeo ha concesso lo status ufficiale di Paese candidato alla Serbia nella riunione del 1º marzo 2012.

Il  28 giugno 2013 il Consiglio europeo ha approvato entro il mese di gennaio 2014 l’inizio dei negoziati d’adesione .

Il 25 settembre 2013 è iniziata la fase preparatoria (screening) dei negoziati d’adesione che sono iniziati il 21 gennaio 2014.

Politica fiscale

Per quanto attiene la politica fiscale, in Serbia è da tempo in atto un’azione efficace di sostegno allo sviluppo dell’imprenditoria e di attrazione degli investimenti esteri.

Gli incentivi fiscali e gli stimoli finanziari e territoriali adottati sono numerosi.

In aggiunta agli incentivi statali statali,  varie municipalità della Serbia concorrono tra loro per l’insediamento di aziende in grado di assumere mano d’opera.

Imposte sulle persone giuridiche

In Serbia, ai sensi dell’art. 39 della Legge sull’imposta sui profitti delle società l’aliquota dell’imposta sul reddito delle società è proporzionale ed uniforme ed è del 15%.

In base all’art. 64 della  Legge sull’imposta sui redditi di cittadinanza l’aliquota fiscale sui dividendi è del 15%. Il relativo importo viene versato dalla società tramite ritenuta (art. 99 della Legge sull’imposta sui redditi di cittadinanza) .

Vedi:

Serbia – Sintesi della Legge sull’imposta sui profitti delle società in vigore dal 01/01/2025

Imposte sulle persone fisiche

In Serbia la tassazione delle persone fisiche è legata al salario medio annuo per dipendente pagato nella Repubblica nell’anno per il quale viene determinata l’imposta, secondo i dati dell’autorità serba responsabile delle statistiche (Vedi Art. 88 della Legge sull’imposta sui redditi di cittadinanza).

L’autorità serba responsabile delle statistiche è l’Ufficio statistico della Repubblica di Serbia (Републички завод за статистику Србије – Republički zavod za statistiku Srbije – Statistical office of the Republic of Serbia)

Vedi: https://www-stat-gov-rs.translate.goog/sr-latn/oblasti/trziste-rada/zarade?_x_tr_sl=sr&_x_tr_tl=it&_x_tr_hl=it&_x_tr_pto=sc

  • fino a tre volte la retribuzione media annua, ai sensi della seconda parte della Legge sull’imposta sui redditi di cittadinanza, il reddito viene tassato in base alle aliquote fiscali stabilite in base alla tipologia di reddito, che, come abbiamo visto, sono:
    1. guadagni (redditi da lavoro dipendente) 10%;
    2. reddito da lavoro autonomo 10%;
    3. proventi da diritti d’autore, diritti connessi e diritti di proprietà industriale –  20%;
    4. redditi da capitale  15%;
    5. redditi da immobili  20%;
    6.  plusvalenze  15%;
    7. altri redditi 20%.
  • da tre volte la retribuzione media annua fino a sei volte la retribuzione media annua un ulteriore 10% a titolo d’imposta annuale sul reddito dei cittadini:
  • superiore a sei volte la retribuzione media annua, a titolo d’imposta annuale sul reddito dei cittadini:
    • il 10% sull’importo fino a sei volte la retribuzione media annua;
    • + un ulteriore  15% (quindi da sommare al 10%) sull’importo che  supera quello dato da sei volte la retribuzione media annua.

Vedi:

Serbia – Sintesi della Legge sull’imposta sui redditi di cittadinanza in vigore dal 01/01/2025

Legislazione fiscale Serba

Serbia – Sintesi della Legge sull’imposta sui profitti delle società in vigore dal 01/01/2025

Serbia – Sintesi della Legge sull’imposta sui profitti delle società in vigore dal 01/01/2025 (ZAKON O POREZU NA DOBIT PRAVNIH LICA)

https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_porezu_na_dobit_pravnih_lica.html

Tasse per le società in Serbia

In Serbia, ai sensi dell’art. 39 della Legge sull’imposta sui profitti delle società l’aliquota dell’imposta sul reddito delle società è proporzionale ed uniforme ed è del 15%.

In base all’art. 64 della  Legge sull’imposta sui redditi di cittadinanza l’aliquota fiscale sui dividendi è del 15%. Il relativo importo viene versato dalla società tramite ritenuta (art. 99 della Legge sull’imposta sui redditi di cittadinanza) .

Ai sensi del secondo comma dell’art. 2 della Legge sull’imposta sui profitti delle società contribuente residente è una persona giuridica che è stabilita o ha una sede di direzione e controllo effettivi nel territorio della Repubblica Serba.

Quindi sono considerate residenti le società che hanno la sede di direzione effettiva nel territorio della Repubblica Serba, e sono soggette all’imposta per i redditi ovunque prodotti.

Ai sensi del secondo comma dell’art. 3 della Legge sull’imposta sui profitti delle società un contribuente non residente è una persona giuridica che è stabilita e ha una sede di direzione e controllo effettivi fuori del territorio della Repubblica Serba.

Ai sensi del primo comma dell’art. 3 della Legge sull’imposta sui profitti delle società un contribuente non residente è soggetto a tassazione sugli utili che ricava dall’esercizio dell’attività attraverso un’unità aziendale permanente situata nel territorio della Repubblica Serba, salvo diversa regolamentazione da parte di un trattato internazionale contro la doppia imposizione.

Quindi, i non residenti, la cui sede di direzione effettiva è localizzata fuori dallo Stato, sono soggetti all’imposta attraverso le stabili organizzazioni situate nel territorio.

L’Articolo 3 bis della Legge sull’imposta sui profitti delle società è dedicato alla definizione di giurisdizione con un sistema fiscale preferenziale

Articolo 3 bis

Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di questa legge, una giurisdizione con un sistema fiscale preferenziale è considerata un territorio con sovranità fiscale in cui si applica la legislazione che offre opportunità per un carico fiscale significativamente inferiore sugli utili delle persone giuridiche, siano esse tutte le persone giuridiche o quelli che soddisfano condizioni speciali, nonché i dividendi che distribuiscono ai loro fondatori rispetto alle disposizioni di questa legge e della legge che regola la tassazione del reddito di cittadinanza, vale a dire per impedire o rendere difficile la determinazione dei reali proprietari delle persone giuridiche dalle autorità fiscali della Repubblica di Serbia e impedendo o rendendo difficile la determinazione dei fatti fiscali che sarebbero importanti per la determinazione degli obblighi fiscali secondo le norme della Repubblica di Serbia (di seguito: giurisdizione con un sistema fiscale preferenziale).

Una persona giuridica non residente proveniente da una giurisdizione con un sistema fiscale preferenziale è considerata una persona giuridica non residente che:

1) è stabilito nel territorio di una giurisdizione con un sistema fiscale preferenziale, o

2) ha una sede legale nel territorio di una giurisdizione con un sistema fiscale preferenziale, o

3) ha sede amministrativa nel territorio della giurisdizione con un sistema fiscale preferenziale, o

4) ha sede di amministrazione effettiva nel territorio della giurisdizione con regime fiscale preferenziale.

Il paragrafo 2 di questo articolo non si applica nel caso in cui una persona giuridica non residente possa essere considerata residente di un altro Stato contraente ai fini dell’applicazione della convenzione internazionale contro le doppie imposizioni tra tale Stato e la Repubblica di Serbia.

Ai fini dell’applicazione del comma 1 del presente articolo, il Ministro delle finanze determina l’elenco delle giurisdizioni con regime fiscale preferenziale.

Il Regolamento sull’elenco delle giurisdizioni con un sistema fiscale preferenziale (Pravilnik o listi jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom) (“Gazzetta Ufficiale della Repubblica Serba”, n. 122/12)

ELENCO DELLE GIURISDIZIONI CON SISTEMA FISCALE PREFERENZIALE

1. Andorra (Andorra),

2. Anguilla (Anguilla),

3. Antigua e Barbuda (Antigua e Barbuda),

4. Aruba (Aruba),

5. Bahamas (Bahamas),

6. Bahrein (Bahrein),

7. Barbados (Barbados),

8. Belize (Belize),

9. Bermuda (Bermuda),

10. Isole Vergini britanniche (Isole Vergini britanniche),

11. Isole Cayman (Isole Cayman),

12. Isola di Natale,

13. Isole Cook (Isole Cook),

14. Repubblica Dominicana (Repubblica Dominicana),

15. Isole Falkland (Isole Falkland),

16. Figi (Figi),

17. Gibilterra (Gibilterra),

18. Grenada (Grenada),

19. Guam (Guam),

20. Guernsey,

21. Guyana (Guyana),

22. Hong Kong (Hong Kong),

23. Isola di Man (Isola di Man),

24. Maglia (maglia),

25. Liberia (Liberia),

26. Liechtenstein (Liechtenstein),

27. Macao (Macao),

28. Maldive (Maldive),

29. Isole Marshall (Isole Marshall),

30. Mauritius (Mauritius),

31. Monaco (Monaco),

32. Montserrat (Montserrat),

33. Nauru (Nauru),

34. Antille olandesi (Antille olandesi),

35. Niue (Niue),

36. Isole Normanne,

37. Palau (Palau),

38. Panama (Panama),

39. Saint Kitts e Nevis (Saint Kitts e Nevis),

40. Santa Lucia (Santa Lucia),

41. Saint Vincent e Grenadine (Saint Vincent e Grenadine),

42. Samoa (Samoa),

43. San Marino (San Marino),

44. Seychelles (Seychelles),

45. Isole Salomone (Isole Salomone),

46. ​​​​Tonga (Tonga),

47. Trinidad e Tobago (Trinidad e Tobago),

48. Isole Turks e Caicos (Isole Turks e Caicos),

49. Tuvalu (Tuvalu),

50. Isole Vergini americane,

51. Vanuatu (Vanuatu).

Ai sensi dell’art. 39 della Legge sull’imposta sui profitti delle società l’aliquota dell’imposta sul reddito delle società è proporzionale e uniforme.
L’aliquota dell’imposta sul reddito delle società è del 15%.

In base all’art. 40 della Legge sull’imposta sui profitti delle società: Se l’accordo internazionale contro la doppia imposizione non prevede diversamente, la ritenuta alla fonte con l’aliquota del 20% viene calcolata e pagata sul reddito generato da una persona giuridica non residente da una persona giuridica residente sulla base di:

1) dividendi e partecipazione agli utili di una persona giuridica, compreso il dividendo di cui all’articolo 35 della presente legge;

2) risarcimento da diritti d’autore e diritti connessi e da diritti di proprietà industriale (di seguito: risarcimento da diritti d’autore);

3) interesse;

4) compenso da locazione e sublocazione di beni immobili e mobili nel territorio della Repubblica;

5) compenso derivante da servizi di ricerche di mercato, servizi contabili e di revisione contabile e altri servizi nel campo della consulenza legale e aziendale, indipendentemente dal luogo della loro fornitura o utilizzo, ovvero dal luogo in cui saranno forniti o utilizzati.

Agli Incentivi Fiscali è dedicata la Sesta Parte della Legge sull’imposta sui profitti delle società.

Agli Incentivi agli investimenti sono dedicati gli artt. dal 50 bis al 50 K.

All’Eliminazione della Doppia imposizione sui profitti ottenuti in un altro Paese  è dedicata la Settima Parte della Legge sull’imposta sui profitti delle società (Artt. da 52 a54).

Per quanto attiene la Convenzione per evitare le doppie imposizioni tra l’Italia e la Serbia  fa fede la  Convenzione  stipulata con la Repubblica Italiana e la ex Jugoslavia siglata a Belgrado 2il 4.02.1982 e ratificata con la Legge  L. 18.12.1984, n.974.

Alla Tassazione di Gruppo ed al Transfer pricing è dedicata l’Ottava Parte della Legge sull’imposta sui profitti delle società (artt. dal 55 al 62).

Alla Determinazione e Riscossione dell’Imposta sugli Utili delle Società è dedicata la Nona Parte della Legge sull’imposta sui profitti delle società (artt. dal 63 al 111).

Serbia – Sintesi della Legge sull’imposta sui redditi di cittadinanza in vigore dal 01/01/2025

Serbia – Sintesi della Legge sull’imposta sui redditi di cittadinanza in vigore dal 01/01/2025 (ZAKON O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA)

https://www.paragraf.rs/propisi/zakon-o-porezu-na-dohodak-gradjana.html

In Serbia la tassazione delle persone fisiche è legata al salario medio annuo per dipendente pagato nella Repubblica nell’anno per il quale viene determinata l’imposta, secondo i dati dell’autorità serba responsabile delle statistiche (Vedi Art. 88 della Legge sull’imposta sui redditi di cittadinanza).

L’autorità serba responsabile delle statistiche è l’Ufficio statistico della Repubblica di Serbia (Републички завод за статистику Србије – Republički zavod za statistiku Srbije – Statistical office of the Republic of Serbia)

Vedi: https://www-stat-gov-rs.translate.goog/sr-latn/oblasti/trziste-rada/zarade?_x_tr_sl=sr&_x_tr_tl=it&_x_tr_hl=it&_x_tr_pto=sc

La prima parte (artt. da 1a 12 ter) della Legge sull’imposta sui redditi di cittadinanza è dedicata alle Disposizioni fondamentali

Ai sensi dell’articolo 87 della Legge sull’imposta sui redditi di cittadinanza,  l‘imposta annuale sul reddito delle persone fisiche che hanno conseguito un reddito fino a tre volte la retribuzione media annua per dipendente corrisposta nella Repubblica nell’anno per il quale l’imposta è determinata, come vedremo, in base alla tipologia di reddito.

La seconda parte della Legge sull’imposta sui redditi di cittadinanza è dedicata alla tassazione in base alla tipologia di reddito

Per ogni tipologia di reddito nella seconda parte della Legge sull’imposta sui redditi di cittadinanza vengono definite:

  • la tipologia del reddito;
  • la base imponibile;
  • l’aliquota;
  • le eventuali esenzioni;
  • le eventuali agevolazioni;
  • eventuali crediti d’imposta.

In base all’articolo 3 della Legge sull’imposta sui redditi di cittadinanza sono soggetti all’imposta sul reddito delle persone fisiche i seguenti tipi di reddito:

  1. Capitolo uno (artt. da 13 a 21i) – guadagni (redditi da lavoro dipendente) -aliquota fiscale 10% (tassati sia che siano realizzati in denaro, in natura, con un’opera o in altro modo);
  2. Capitolo tre (artt. da 31 a 51) – reddito da lavoro autonomo -aliquota fiscale 10%;
  3. Capitolo quattro (artt. da 52 a 60) proventi da diritti d’autore, diritti connessi e diritti di proprietà industriale – aliquota fiscale 20%;
  4. Capitolo cinque (artt. da 61 a 65) – redditi da capitale – aliquota fiscale 15%;
  5. Capitolo cinque a (artt. da 65 a 65g) redditi da immobili – aliquota fiscale 20%;
  6. Capitolo sette (artt. da 72 a 80)– plusvalenze – aliquota fiscale 15%;
  7. Capitolo otto (artt. da 81 a 86)– altri redditi– aliquota fiscale 20%.

La terza parte (artt. da 87 a 89a) della Legge sull’imposta sui redditi di cittadinanza è dedicata all’imposta annuale sul reddito dei cittadini

Ai sensi dell’Articolo 89 della Legge sull’imposta sui redditi di cittadinanza l’imposta annuale sul reddito delle persone fisiche viene pagata sulla base dell’articolo 88 della Legge sull’imposta sui redditi di cittadinanza, alle seguenti aliquote:

  • il 10% su un importo fino a sei volte la retribuzione media annua;
  • per un importo che  supera quello dato da sei volte la retribuzione media annua:
    • il 10% sull’importo fino a sei volte la retribuzione media annua;
    • + un ulteriore  15% (quindi da sommare al 10%) sull’importo che  supera quello dato da sei volte la retribuzione media annua.

Come abbiamo visto, ai sensi dell’Articolo 88 della Legge sull’imposta sui redditi di cittadinanza la retribuzione media annua viene stabilita salario medio annuo per dipendente pagato nella Repubblica nell’anno per il quale viene determinata l’imposta, secondo i dati dell’autorità repubblicana responsabile delle statistiche.

Quindi riassumendo:

  • fino a tre volte la retribuzione media annua, ai sensi della seconda parte della Legge sull’imposta sui redditi di cittadinanza, il reddito viene tassato in base alle aliquote fiscali stabilite in base alla tipologia di reddito, che, come abbiamo visto, sono:
    1. guadagni (redditi da lavoro dipendente) 10%;
    2. reddito da lavoro autonomo 10%;
    3. proventi da diritti d’autore, diritti connessi e diritti di proprietà industriale –  20%;
    4. redditi da capitale  15%;
    5. redditi da immobili  20%;
    6.  plusvalenze  15%;
    7. altri redditi 20%.
  • da tre volte la retribuzione media annua fino a sei volte la retribuzione media annua un ulteriore 10% a titolo d’imposta annuale sul reddito dei cittadini:
  • superiore a sei volte la retribuzione media annua, a titolo d’imposta annuale sul reddito dei cittadini:
    • il 10% sull’importo fino a sei volte la retribuzione media annua;
    • + un ulteriore  15% (quindi da sommare al 10%) sull’importo che  supera quello dato da sei volte la retribuzione media annua.

Serbia – Legge sull’imposta sui redditi di cittadinanza in vigore dal 01/01/2025 (ZAKON O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA)

https://www.paragraf.rs/propisi/zakon-o-porezu-na-dohodak-gradjana.html

Art. 7 della  Legge sull’imposta sui redditi di cittadinanza

Il contribuente dell’imposta sul reddito delle persone fisiche è un residente della Repubblica di Serbia (di seguito: residente), per i redditi guadagnati sul territorio della Repubblica di Serbia (di seguito: la Repubblica) e in un altro paese.

È residente della Repubblica, ai sensi della presente legge, la persona fisica che:

1) ha la residenza o un centro di affari e di interessi nel territorio della Repubblica, oppure

2) risiede nel territorio della Repubblica, in modo continuativo o intermittente, per 183 o più giorni nell’arco di 12 mesi che inizia o termina nel relativo anno d’imposta.

Ai fini della determinazione della permanenza nel territorio della Repubblica di cui al comma 2. punto 2) del presente articolo, per giornata intera di permanenza nel territorio della Repubblica si intende anche permanenza per frazione di giornata, in qualunque periodo compreso tra le ore 00:00 e le ore 24:00. :00, esclusa la parte della giornata che la persona fisica trascorre in transito nel territorio della Repubblica.

La persona fisica che non ha risieduto nel territorio della Repubblica in un determinato anno fiscale e che non soddisfa la condizione per essere considerata residente fiscale sulla base dei criteri previsti dal comma 2, punto 1) del presente articolo, non sarà considerato residente della Repubblica per quell’anno fiscale.

La persona fisica che non era residente nell’anno precedente l’anno di arrivo nella Repubblica, non sarà considerata residente per il periodo anteriore al giorno del suo primo ingresso nel territorio della Repubblica, purché nel periodo dell’anno antecedente il giorno del primo ingresso nel territorio della Repubblica non soddisfa la condizione per essere considerato residente sulla base dei criteri previsti dal comma 2, punto 1) del presente articolo.

La persona fisica che non risulta residente nell’anno successivo a quello in cui ha lasciato definitivamente la Repubblica, non sarà considerata residente per il periodo dell’anno successivo al giorno dell’ultima uscita dal territorio della Repubblica, purché durante tale periodo non può essere considerato residente nella Repubblica sulla base dei criteri previsti dal comma 2 punto 1) del presente articolo.

La persona fisica che, al momento del suo primo ingresso nel territorio della Repubblica, sa che rispetterà le condizioni di cui al comma 2. punto. 1) o 2) del presente articolo, sarà considerato residente dal momento del suo primo ingresso nel territorio della Repubblica.

Indipendentemente dalle condizioni previste al comma 2 del presente articolo, è residente della Repubblica anche la persona fisica che viene inviata dalla Repubblica in un altro Paese per svolgere funzioni presso una rappresentanza diplomatica o consolare della Repubblica, ovvero per svolgere funzioni per la Repubblica nelle organizzazioni internazionali, durante il periodo di svolgimento dell’attività in quella o altra rappresentanza diplomatica o consolare della Repubblica, o organizzazione internazionale.

In base all’art. 8 della  Legge sull’imposta sui redditi di cittadinanza: È soggetta all’imposta sul reddito delle persone fisiche anche la persona fisica non residente (di seguito: non residente) per i redditi prodotti nel territorio della Repubblica.

Per reddito, ai sensi del comma 1 del presente articolo, si intende in particolare il reddito che una persona fisica percepisce sulla base:

1) lavori eseguiti nel territorio della Repubblica;

2) uso o disposizione del diritto nel territorio della Repubblica.

Ad evitare la doppia imposizione è dedicato l’ art. 12 della  Legge sull’imposta sui redditi di cittadinanza.

Per quanto attiene la Convenzione per evitare le doppie imposizioni tra l’Italia e la Serbia  fa fede la  Convenzione  stipulata con la Repubblica Italiana e la ex Jugoslavia siglata a Belgrado 2il 4.02.1982 e ratificata con la Legge  L. 18.12.1984, n.974.

La Seconda parte della  Legge sull’imposta sui redditi di cittadinanza  è dedicata alla 

TASSAZIONE DI DETERMINATI TIPI DI REDDITO

Capitolo uno

IMPOSTA SUI GUADAGNI

Ai sensi dell’Articolo 13 della  Legge sull’imposta sui redditi di cittadinanza sono guadagni quelli guadagnati sulla base di un rapporto di lavoro, definito dalla legge che regola i rapporti di lavoro e altri redditi di un dipendente.

I guadagni, ai sensi di questa legge, sono guadagni guadagnati sulla base di un rapporto di lavoro, definito dalla legge che regola i rapporti di lavoro e altri redditi di un dipendente.

In base all’Articolo 16 della  Legge sull’imposta sui redditi di cittadinanza i Guadagni normati dall’art. 13 fino a 14b della  Legge sull’imposta sui redditi di cittadinanza sono tassati con un’aliquota del 10%.

Capitolo tre

IMPOSTA SUI REDDITI DA LAVORO AUTONOMO

Ai sensi dell’Articolo 31 della  Legge sull’imposta sui redditi di cittadinanza : Sono considerati redditi da lavoro autonomo i redditi generati da attività economiche, comprese le attività agricole e forestali, fornendo servizi professionali e altri servizi intellettuali, nonché i redditi derivanti da altre attività, se su tali redditi non viene pagata l’imposta ai sensi della presente legge su un altro base.

Sono considerati redditi da attività indipendente anche i redditi generati dall’uso permanente o stagionale dei terreni per scopi non agricoli (estrazione di sabbia, ghiaia e pietre, produzione di calce, mattoni, tegole, carbone, ecc.), dalla produzione di incubatrici di pollame, così come altre attività simili, indipendentemente dal fatto che siano registrate come attività indipendenti presso l’autorità competente.

In base all’Articolo 38 della  Legge sull’imposta sui redditi di cittadinanza l’aliquota fiscale sui redditi da lavoro autonomo è del 10%.

Capitolo quattro

IMPOSTA SUI REDDITI DA DIRITTI D’AUTORE, DIRITTI CONNESSI AL DIRITTO D’AUTORE E DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE

In base all’art.58 della  Legge sull’imposta sui redditi di cittadinanza l’aliquota fiscale sui redditi da diritto d’autore e diritti connessi e da diritti di proprietà industriale è pari al 20%.

Capitolo Cinque

IMPOSTA SUI REDDITI DA CAPITALE

Ai sensi dell’Articolo 61 della  Legge sull’imposta sui redditi di cittadinanza si considerano redditi da capitale:

1) interessi sulla base di prestiti, risparmi e altri depositi (a termine o a vista) e sulla base di debiti e titoli simili;

2) dividendo e partecipazione agli utili;

3) reddito derivante dalla quota di investimento del fondo di investimento aperto;

3a) reddito derivante dalla proprietà di una quota di investimento di un fondo di investimento alternativo, ad eccezione della commissione per il trasferimento di tale quota di investimento;

4) prelievo dell’immobile e utilizzo dei servizi dell’azienda da parte dei titolari dell’azienda per le proprie necessità private e consumo personale.

In base all’art. 64 della  Legge sull’imposta sui redditi di cittadinanza l’aliquota fiscale sui redditi da capitale è del 15%.

Capitolo Cinque a

IMPOSTA SUI REDDITI IMMOBILIARI

In base all’art. 65 della  Legge sull’imposta sui redditi di cittadinanza l’aliquota fiscale sui  redditi immobiliari è del 20% .

Capitolo sette

IMPOSTA SULLE PLUSVALENZE

In base all’art. 77 della  Legge sull’imposta sui redditi di cittadinanza l’aliquota fiscale su le plusvalenze è del 15%.

Parte terza

IMPOSTA ANNUALE SUI REDDITI DEI CITTADINI

Reddito imponibile

Articolo 87

L’imposta annuale sul reddito delle persone fisiche è imponibile sui redditi delle persone fisiche che, in un anno solare, hanno conseguito un reddito superiore a tre volte la retribuzione media annua per dipendente corrisposta nella Repubblica nell’anno per il quale l’imposta è determinata, secondo i dati dell’autorità repubblicana responsabile della statistica, vale a dire:

1) residenti – redditi percepiti nel territorio della Repubblica e in altro Paese;

2) non residenti – redditi percepiti nel territorio della Repubblica.

Per reddito di cui al comma 1 del presente articolo si intende la somma annua di:

1) proventi ex art. da 15a a 15v della presente legge;

2) redditi imponibili di lavoro autonomo di cui all’articolo 33, comma 2 e all’articolo 41 della presente legge;

3) redditi imponibili da diritto d’autore e diritti connessi e da diritti di proprietà industriale di cui all’art. 55 e 60 della presente legge;

4) reddito imponibile degli immobili di cui all’articolo 65v della presente legge;

5) redditi imponibili derivanti dalla locazione di beni mobili di cui all’articolo 82, comma 3. e 4. della presente legge;

6) redditi imponibili degli atleti e dei professionisti dello sport di cui all’articolo 84 bis della presente legge;

6a) reddito imponibile derivante dalla prestazione di servizi di ristorazione di cui all’articolo 84 ter della presente legge;

6b) redditi imponibili dei marittimi sui quali viene pagata l’imposta di cui all’articolo 84 quater della presente legge;

7) altri redditi imponibili di cui all’articolo 85 della presente legge;

8) reddito secondo le basi di cui al punto. da 1) a 6) e punto 6b) e 7) del presente comma, realizzati e tassati in un altro Paese per i contribuenti di cui al comma 1, punto 1) del presente articolo.

Utili dal paragrafo 2, punto 1) del presente articolo e reddito imponibile dal punto 2) dello stesso paragrafo in relazione all’articolo 41 della presente legge e punto. 3), 6), 6b) e 7) del medesimo comma sono ridotti delle imposte e dei contributi per l’assicurazione sociale obbligatoria versati su tali redditi nella Repubblica a carico di chi ha conseguito redditi, cioè reddito imponibile, e reddito imponibile dal punto 2) del medesimo comma in collegamento con l’articolo 33, comma 2 della presente legge e punto 4), 5) e 6a) del medesimo comma sono ridotti dell’imposta pagata su detti redditi nella Repubblica. Per gli imprenditori che hanno optato per il reddito personale, dal reddito sono ridotti le imposte e i contributi previdenziali obbligatori versati su tale reddito nella Repubblica a carico dell’imprenditore che ha optato per il reddito, nonché il reddito imponibile di cui all’articolo 33, comma 2, della presente legge. , che da lavoro autonomo viene decurtato dell’imposta pagata su tali redditi nella Repubblica.

Per i contribuenti che, l’ultimo giorno dell’anno solare per il quale viene determinata l’imposta annuale sul reddito delle persone fisiche, hanno meno di 40 anni, la somma annua dei guadagni e del reddito imponibile di cui al paragrafo 2, voce da 1) a 3) e la voce 6b) del presente articolo, precedentemente ridotta secondo quanto previsto dal comma 3 del presente articolo, è ulteriormente ridotta dell’importo di tre retribuzioni medie annue per dipendente corrisposte nella Repubblica nell’anno per il quale l’imposta è determinata secondo i dati dell’autorità repubblicana responsabile delle statistiche.

La riduzione di cui al comma 4 del presente articolo non può essere superiore all’importo della somma annua delle retribuzioni e degli imponibili di cui al comma 2, punto. da 1) a 3) e punto 6b) del presente articolo, previamente ridotto secondo quanto previsto dal comma 3 del presente articolo.

Il reddito di cui al paragrafo 2 del presente articolo è aumentato dell’importo che, nell’anno solare per il quale è determinata l’imposta annuale, viene pagato al contribuente sulla base della restituzione dei contributi per l’assicurazione sociale obbligatoria in conformità con la legge che regola contributi per l’assicurazione sociale obbligatoria.

I redditi derivanti dal paragrafo 2, punto 8) di questo articolo sono ridotti dell’imposta pagata in un altro paese.

Il reddito imponibile è la differenza tra il reddito determinato ai sensi del par. da 2. a 7. del presente articolo e l’importo esente da imposta di cui al paragrafo 1. del presente articolo.

Base imponibile

Articolo 88

La base dell’imposta annuale sul reddito delle persone fisiche è il reddito imponibile, che fa la differenza tra il reddito imponibile di cui all’articolo 87, comma 8 di questa legge e le detrazioni personali, che ammontano a:

1) per il contribuente – 40% del salario medio annuo per dipendente pagato nella Repubblica nell’anno per il quale viene determinata l’imposta, secondo i dati dell’autorità repubblicana responsabile delle statistiche;

2) per un familiare a carico – 15% dello stipendio medio annuo per dipendente pagato nella Repubblica nell’anno per il quale viene determinata l’imposta, secondo i dati dell’autorità repubblicana responsabile delle statistiche, per membro.

L’importo totale delle detrazioni personali di cui al paragrafo 1 del presente articolo non può superare il 50% del reddito imponibile.

Se due o più familiari sono soggetti annualmente all’imposta sul reddito delle persone fisiche, la detrazione per i familiari a carico può essere effettuata solo da un contribuente.

Aliquote fiscali

Articolo 89

L’imposta annuale sul reddito delle persone fisiche viene pagata sulla base dell’articolo 88 di questa legge, alle seguenti aliquote:

– su un importo fino a sei volte la retribuzione media annua – 10%;

– sull’importo superiore a sei volte la retribuzione media annua – 10% sull’importo fino a sei volte la retribuzione media annua + 15% sull’importo superiore a sei volte la retribuzione media annua.