Regime forfettario e residenza in Bulgaria

Per quanto attiene l’Italia, la normativa fondamentale, in tema di residenza fiscale, è dettata dall’articolo 2, comma 2, TUIR, la quale prevede che ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del Codice civile (Art. 43 codice civile – Domicilio e residenza – Il domicilio di una persona e’ nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi. La residenza e’ nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale).

Per quanto attiene la Bulgaria, la normativa fondamentale è dettata dagli artt. 3/4/5 della Legge sulle imposte sul reddito delle persone fisiche – Закон за Данъците bърху Доходите на Физическите Лица  (ЗДДФЛ):

“Soggetti passivi

Art. 3. I soggetti passivi ai sensi della presente legge sono:
1. persone fisiche locali e straniere che sono soggette alle imposte ai sensi della presente legge;

2. le persone locali e straniere obbligate a trattenere e pagare le tasse ai sensi della presente legge.

Individui locali

Art. 4. (1) Una persona fisica locale, indipendentemente dalla cittadinanza, è una persona:
1. che ha un indirizzo permanente in Bulgaria, o
2. che risiede nel territorio della Bulgaria per più di 183 giorni in ciascun periodo di 12 mesi, o
3. che è stato inviato all’estero dallo Stato bulgaro, dai suoi enti e/o organizzazioni, da imprese bulgare e dai membri della sua famiglia, o
4. il cui centro di interessi vitali si trova in Bulgaria.
(2) Ai fini del par. 1, comma 2, la persona è considerata locale per l’anno in cui il soggiorno ha superato i 183 giorni. Il giorno di partenza e il giorno di entrata nel Paese sono considerati separatamente come giorni di permanenza nel Paese.
(3) Ai fini del par. 1, punto 2, il periodo di soggiorno in Bulgaria esclusivamente a scopo di formazione o cure mediche non è considerato come residenza in Bulgaria.
(4) Ai fini del par. 1, punto 4, il centro degli interessi vitali si trova in Bulgaria, quando gli interessi della persona sono strettamente connessi con il paese. Nel determinarli si può tener conto della famiglia, dei beni, del luogo da cui la persona svolge attività lavorativa, professionale o economica, e del luogo da cui gestisce i suoi beni.

(5) Una persona che ha un indirizzo permanente in Bulgaria, ma il centro dei suoi interessi vitali non si trova nel paese, non è una persona fisica locale.

Persone fisiche straniere

Art. 5. Sono persone fisiche straniere le persone che non sono persone locali ai sensi dell’art . 4 .”
La residenza all’estero del contribuente preclude l’accesso al Regime forfettario

La residenza all’estero del contribuente preclude l’accesso al Regime forfettario di cui all’articolo 1 della Legge del 23/12/2014 n. 190 (legge di stabilita’ 2015), commi 54-89 . Vedi comma 57 lettera b). Ma in presenza di due requisiti è prevista un’eccezione alla regola:

  • residenza in uno Stato membro dell’Unione Europea o in uno Stato aderente allo Spazio Economico Europeo, SEE, che assicuri un adeguato scambio di informazioni;
  • produzione dei redditi nel territorio dello Stato italiano per almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto.

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello numero 119 del 24 aprile 2020 si è così espressa:

“La ratio di tale esclusione risiede nel fatto che un soggetto non residente può essere considerato nella medesima situazione di un soggetto residente, con conseguente parità di trattamento fiscale ai fini del regime forfettario, solo se risiede in un Paese dell’Unione Europea ovvero in un Paese dello Spazio Economico Europeo (c.d. “SEE”), collaborativo ai fini dello scambio delle informazioni e produce in Italia, in qualità di Stato fonte, la maggior parte del suo reddito complessivamente prodotto”.

Nel caso di un contribuente residente in Bulgaria, Stato membro dell’Unione Europea, ai fini dell’accesso al Regime forfettario di cui all’articolo 1 della Legge del 23/12/2014 n. 190 (legge di stabilita’ 2015), rimane da considerare il secondo parametro: produzione dei redditi nel territorio dello Stato italiano per almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto.

Ai sensi del comma 71 dell’art. 1 della Legge del 23/12/2014 n. 190 (legge di stabilita’ 2015) il regime forfetario cessa di avere applicazione a partire dall’anno successivo a quello in cui viene meno taluna delle condizioni di cui al comma 54 ovvero si verifica taluna delle fattispecie indicate al comma 57.

A nostro avviso, se il contribuente che ha usufruito del Regime forfettario nel corso dell’anno diviene residente fiscalmente in Bulgaria, ai sensi dell’art. 6 della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Bulgaria intesa ad evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio ed a prevenire le evasioni fiscali, dovrà dichiarare gli utili dell’impresa in Regime forfettario in Italia.

Se il contribuente residente fiscalmente in Bulgaria è socio di una società di capitali bulgara, la società sconterà l’imposizione bulgara: imposta del 10% e ritenuta del 5% sugli utili distribuiti.

 

Il Deposito doganale

La disciplina giuridica del regime del deposito doganale è data :

Artt. 237-242 del Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione

Art.1, p.32, Art. 177-179, 201-203-211, Allegato B del Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione del 28 luglio 2015 che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell’Unione

Art. 1, p. 11 del Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione del 24 novembre 2015 recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione

La modalità “Deposito doganale” consente di depositare e stoccare merci estere e locali in un deposito doganale . Durante il periodo in cui sono state depositate in deposito doganale, le merci estere non sono soggette a dazi e tasse all’importazione, mentre le merci nazionali godono di altri benefici fiscali.

Il deposito doganale è un regime speciale che consente, a fronte di apposita autorizzazione da parte dell’Autorità doganale, la sospensione del pagamento dei diritti gravanti sulle merci depositate.

I depositi doganali sono strutture dove possono essere custodite le merci senza che le stesse siano sottoposte alla relativa imposizione tributaria, in attesa di procedere all’attribuzione della destinazione finale.

Sono ammesse al beneficio del regime le merci non unionali.

Inoltre, quando risponda ad un’esigenza economica e sempre che la vigilanza doganale non venga compromessa, le autorità doganali possono consentire il magazzinaggio anche di merci unionali in una struttura di deposito doganale. Tali merci non sono considerate vincolate al regime in esame.

Sia le merci non unionali che quelle unionali possono essere vincolate a questo regime (a determinate condizioni) per un periodo di tempo indefinito. In circostanze eccezionali, le autorità doganali possono fissare un termine entro il quale un regime di magazzinaggio si dà per concluso, in particolare se il tipo e la natura delle merci possono, in caso di magazzinaggio a lungo termine, costituire una minaccia per la salute umana, animale e vegetale o all’ambiente (di solito si tratta di beni che hanno una data di scadenza certa). Quando le merci sono poste sotto questo regime, non sono soggette a dazi all’importazione, ad altri reclami e alle misure della politica commerciale dell’UE.

Ai fini del regime, le merci non unionali possono essere immagazzinate in locali o altri luoghi autorizzati a tale regime dalle autorità doganali e sotto vigilanza doganale (depositi doganali). L’apertura e la gestione di un deposito doganale è consentita dopo il rilascio di un permesso da parte delle autorità doganali. A tal fine, l’interessato presenta un modulo di domanda scritto. Le autorizzazioni per la gestione di strutture per il deposito doganale di merci sono rilasciate, a condizione che le strutture di deposito non siano utilizzate per la vendita al dettaglio, salvo i casi specificatamente previsti dalla normativa.

Caratteristiche e modalità di utilizzo

Il deposito doganale è un luogo autorizzato e sottoposto al suo controllo dell’Autorità doganale e nel quale le merci possono essere immagazzinate alle condizioni stabilite e si distingue in:

– deposito doganale pubblico che è una struttura utilizzabile da qualsiasi persona per lo stoccaggio delle merci;

– deposito doganale privato che può essere utilizzato solo dal titolare dell’autorizzazione anche se le merci stoccate possono anche non essere di proprietà di quest’ultimo.

La concessione del regime di deposito doganale è accordata con il rilascio di una Decisione doganale. Gli operatori economici presentano l’istanza della decisione tramite il sistema elettronico delle decisioni doganali CDS (Customs Decision System) all’Ufficio delle dogane competente su luogo in cui è tenuta o è accessibile la contabilità del richiedente ai fini doganali ed in cui dovrà essere effettuata almeno una parte delle attività oggetto della decisione. Tale Ufficio, in presenza dei requisiti richiesti dalla normativa unionale, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della domanda, rilascia l’autorizzazione (per approfondimenti cfr. circolare n. 1/D del 30/01/2018).

I depositi doganali pubblici sono di tipo I (le merci sono sotto la responsabilità del titolare del regime e del depositario) e di tipo II (le merci sono sotto la responsabilità del titolare del regime).

Il titolare dell’autorizzazione e il titolare del regime sono responsabili di garantire che le merci in regime di deposito doganale non si discostino dalla vigilanza doganale e dell’adempimento degli obblighi derivanti dal deposito di merci in tale regime.


Se durante lo stoccaggio della merce si verificano ammanchi o avarie, il responsabile del deposito doganale è tenuto al pagamento dei dazi doganali dovuti. Non sono richiesti quando la merce viene distrutta o smarrita per causa di forza maggiore o caso fortuito.

 Il regime di Deposito Doganale prevede la sicurezza dei dazi doganali all’importazione con deposito o garanzia bancaria integrale (100%).

 Le autorità doganali autorizzano l’uso dei depositi doganali per la trasformazione o trasformazione di merci non unionali sotto controllo doganale alle condizioni del regime di perfezionamento attivo. La merce può anche essere sottoposta a operazioni cosiddette usuali, che per tipologia e modalità applicative non modificano in modo significativo la tipologia della merce (riconfezionamento, etichettatura, taglio, ecc.).

 Il regime di deposito doganale termina quando le merci vincolate a tale regime sono vincolate a un altro regime doganale, rimosse dal territorio doganale dell’Unione, distrutte senza rifiuti o abbandonate a vantaggio dello Stato.

Disposizioni nazionali e documenti di prassi amministrativa:

Circolare n. 8/D del 19 aprile 2016

Circolare n. 1/D del 30 gennaio 2018

Bulgaria – Vendita di beni a privati ​​tramite Internet

Al giorno d’oggi, sempre più aziende sono orientate alla vendita online di beni a privati, sia in Bulgaria che all’estero. Alcune aziende utilizzano i propri siti Web e negozi online per commercializzare i propri prodotti, mentre altre utilizzano i servizi delle principali piattaforme come Amazon, eBay, Etsy, ecc.

Nel 2021 sono state apportate modifiche all’IVA, che ha stabilito nuove regole per la tassazione IVA dei beni venduti principalmente via Internet a privati ​​dell’intera Unione Europea, che hanno interessato gran parte del business online in Bulgaria.

Vedi: Disciplina Iva dell’Ecommerce – Regimi OSS e IOSS

1. Quali sono i nuovi cambiamenti nella tassazione delle vendite di beni a persone fisiche dell’Unione Europea

Dal 1 luglio 2021 sono entrate in vigore le nuove regole per la tassazione IVA delle vendite a persone fisiche dell’Unione Europea.

Per comprendere meglio questa affermazione, vorremmo spiegare un concetto normativo, ovvero “vendite a distanza intracomunitarie di beni”.

Infatti, in linea generale, quando un soggetto effettua vendite di beni a persone fisiche provenienti da stati membri dell’Unione Europea, secondo le nuove regole della normativa IVA, quel soggetto effettua vendite di beni cosiddette a distanza intracomunitarie .

Le nuove norme della legge sull’IVA richiedono che, per tipi di vendite simili, l’IVA sia addebitata in base all’aliquota fiscale dello stato membro in cui si trova il rispettivo cliente – una persona fisica.

Ciò significa praticamente che se vendiamo beni a persone fisiche stabilite in Germania, per queste vendite dovremo addebitare non il 20% di IVA, che è l’aliquota fiscale standard in Bulgaria, ma il 19% di IVA, che è l’aliquota fiscale in Germania.

2. Caratteristiche delle vendite a distanza intracomunitarie di beni

Le vendite a distanza intracomunitarie di beni presentano alcune importanti caratteristiche che è bene conoscere quando si svolge questo tipo di attività:

1. La merce è spedita dal fornitore oa sue spese dal territorio di uno Stato membro al territorio di un altro Stato membro.

2. I destinatari dei beni sono soggetti non passivi

3. Le merci sono prodotte nel territorio dell’Unione Europea o sono ammesse alla libera pratica

In primo luogo , dalle caratteristiche di cui sopra risulta che, affinché si verifichi una vendita a distanza intracomunitaria, i beni devono essere fisicamente trasportati dal territorio di uno Stato membro al territorio di un altro Stato membro.

Questa è una condizione importante perché se, ad esempio, la merce viene trasportata da un paese extra UE, non ci saranno vendite a distanza e non si applicheranno i nuovi regimi.

È importante precisare che, affinché vi sia una vendita a distanza di beni, non è necessario che i beni si allontanino dal paese in cui è stabilito il fornitore. Ciò significa che non vi è alcun ostacolo per un fornitore bulgaro alla vendita di merci il cui trasporto parte dal territorio di un altro Stato membro.

Esempio 1 per la vendita a distanza:

Una società bulgara vende merci a privati ​​dalla Romania e le merci vengono trasportate dalla Bulgaria alla Romania.

Esempio 2 per la vendita a distanza:

Una società bulgara vende merci a persone fisiche dalla Grecia e le merci vengono trasportate dalla Germania alla Grecia.

In secondo luogo , è importante notare che le nuove regole sono applicabili solo a quei destinatari (clienti) definiti come soggetti non passivi. I non soggetti passivi sono persone che non sono obbligate ad addebitare l’IVA nel rispettivo paese.
Molto spesso, in pratica, le persone esenti da imposta sono persone fisiche, ma è possibile che una persona esente da imposta sia una società commerciale straniera, che, tuttavia, non ha la registrazione IVA nello stato membro interessato.

ATTENZIONE! Se il destinatario della merce è una persona fisica o una società commerciale che ha un numero di partita IVA valido nel rispettivo paese, la vendita a distanza intracomunitaria non è disponibile. In questo caso, è probabile che vi sia una cessione intracomunitaria di beni tassati in modo diverso.

In terzo luogo, come accennato in precedenza, la merce spedita deve essere prodotta nel territorio dell’Unione Europea o essere immessa in libera pratica.

L’ammissione alla libera pratica si riferisce a beni che non sono prodotti nel territorio dell’Unione Europea. La produzione di tali beni, denominati beni non unionali , è stata realizzata al di fuori dell’Unione Europea e, pertanto, prima che la vendita a distanza fosse effettuata ai relativi soggetti non soggetti passivi provenienti dagli Stati membri, essi sono stati importati nel territorio dell’Unione Europea Unione.

Le importazioni di merci non unionali destinate al mercato dell’Unione sono ammesse alla libera pratica. Con l’immissione in libera pratica vengono riscossi i dazi all’importazione e gli altri crediti dovuti e si espletano le altre formalità previste per l’importazione della merce. L’immissione in libera pratica conferisce alle merci non unionali la posizione doganale di merci unionali.

Esempio 1 per la libera circolazione delle merci:

Una società bulgara importa merci dalla Turchia. Le merci vengono trasportate dalla Turchia alla Bulgaria, essendo tassate con IVA e dogana al confine bulgaro – in questa fase, le merci vengono importate.
Successivamente, questi beni, situati sul territorio del paese, vengono venduti a privati ​​dell’UE, con il loro trasporto a partire dalla Bulgaria verso il rispettivo stato membro – in questa fase viene effettuata la vendita a distanza.

Esempio 2 per merci prodotte nell’UE:

Una società bulgara vende due tipi di merci a privati ​​dell’Unione europea. Un tipo di merce è prodotto dalla società stessa e l’altro tipo di merce viene acquistato da un’altra società bulgara.

Esempio 3 per merci prodotte nel territorio dell’UE:

Una società bulgara vende merci via Internet a persone dell’Unione europea. I beni in vendita sono acquistati da una società francese registrata ai fini IVA in Francia.

Una parte dei beni viene trasportata dalla Francia ai vari Stati membri e un’altra parte dei beni viene trasportata prima in Bulgaria e poi nei vari Stati membri in cui le persone fisiche sono stabilite.

3. Quali sono le regole per l’addebito dell’IVA estera?

Secondo le norme del nuovo regime, quando effettuiamo vendite a distanza intracomunitarie di beni, abbiamo l’obbligo di addebitare l’IVA in base all’aliquota fiscale valida per il rispettivo Stato membro in cui inviamo i beni.

Per poter addebitare l’IVA estera sono possibili due opzioni, tra le quali dobbiamo scegliere:

La prima opzione è registrarsi sotto un nuovo regime chiamato “regime in the union” (in inglese, One Stop Shop – OSS) . Quando ci registriamo a questo regime, dovremo segnalare le nostre vendite a distanza all’Agenzia nazionale delle entrate bulgara presentando un’apposita dichiarazione.

Questa dichiarazione indica le vendite da noi effettuate per paese e l’IVA corrispondente che abbiamo riscosso da ogni stato membro secondo l’aliquota fiscale ivi stabilita.

Il vantaggio di questa opzione è principalmente legato al fatto che la rendicontazione amministrativa delle vendite verrà effettuata solo davanti all’agenzia delle entrate bulgara e di conseguenza non dovremo avere rapporti relativi alla dichiarazione e dichiarazione dell’IVA davanti alle agenzie delle entrate degli altri paesi – membri.

L’altro vantaggio importante è che per quanto riguarda le regole per la tassazione delle vendite effettuate, ci faremo guidare solo dalle disposizioni dell’IVA bulgara.

La seconda opzione è registrarsi per l’IVA in ogni stato membro in cui effettuiamo vendite a persone fisiche (o società senza partita IVA). Al momento della registrazione in ogni stato membro, riceveremo un numero di partita IVA locale attraverso il quale dovremmo effettuare le nostre vendite sul territorio del rispettivo stato.

A nostro avviso, questa opzione è estremamente svantaggiosa e aggravante, in quanto dovremo utilizzare i servizi di un consulente fiscale o contabile locale che sarà responsabile dei nostri doveri amministrativi relativi alla presentazione della dichiarazione IVA nel rispettivo paese.

Ultimo ma non meno importante, dovremo familiarizzare con la legislazione IVA locale di ogni stato membro in cui effettuiamo vendite.

4. Come viene registrata e dichiarata l’IVA nel regime OSS?

L’iscrizione al regime OSS si effettua presentando all’ANR una domanda on line di iscrizione.

Dopo la presentazione della domanda verrà avviata una procedura di iscrizione, che si concluderà con l’emissione di un atto di iscrizione all’OSS da parte dell’Agenzia delle Entrate.

È importante notare che, a differenza della nostra ben nota dichiarazione IVA mensile standard, nel regime OSS, la rendicontazione viene effettuata su base trimestrale. Ciò significa che la dichiarazione OSS è presentata all’ANR entro la fine del mese successivo al trimestre in cui sono state effettuate le vendite.

Esempio: Per le vendite effettuate nei mesi di gennaio, febbraio e marzo, la dichiarazione OSS deve essere presentata entro il 30 aprile.

Successivamente, vorremmo sottolineare che la dichiarazione OSS fornisce informazioni solo sulle vendite a distanza intracomunitarie di beni. Le restanti tipologie di vendita vengono rendicontate attraverso la dichiarazione IVA mensile, che va presentata entro il 14 di ogni mese per quella precedente.

Sulla base di quanto sopra, la dichiarazione IVA mensile standard non dovrebbe rivelare informazioni sulle vendite a distanza di beni.

Le informazioni nella dichiarazione OSS come struttura includono i fatturati che abbiamo realizzato per ogni singolo stato membro e l’IVA riscossa all’aliquota fiscale pertinente valida per il dato stato.

L’importo totale dell’IVA riscossa viene versato sul conto bancario indicato dell’ANR e il bonifico deve essere effettuato in euro.

5. Qual è la soglia di 10.000 € per la registrazione OSS?

Al fine di fornire agevolazioni alle micro e piccole imprese, il nuovo regime prevede un’opzione per cui se le entrate derivanti dalle vendite a distanza sono inferiori a 10.000 EUR entro l’anno solare, tali vendite saranno tassabili all’aliquota fiscale bulgara (20% o 9%) , e non all’aliquota del rispettivo Stato membro.

È importante notare che per poter sfruttare questa opportunità è necessario che il fatturato delle vendite a distanza sia inferiore a 10.000 euro per l’anno in corso e che non abbiamo superato questo fatturato nell’anno precedente.

La soglia di 10.000 euro si applica in generale a tutti gli Stati membri in cui effettuiamo vendite a distanza, non a ciascun paese individualmente.

Esempio di raggiungimento della soglia:
una società bulgara ha effettuato le seguenti vendite a distanza nell’arco di un anno solare:

Vendite in Romania: 3.000€

Vendite in Grecia: 5.000 euro

Vendite in Italia: 7.000€

Totale vendite a distanza: € 15.000

Tuttavia, una volta che i nostri ricavi delle vendite a distanza superano il fatturato dichiarato, avremo inevitabilmente una scelta: registrarci al regime OSS o registrarci ai fini IVA in ogni singolo Stato membro in cui effettuiamo vendite a distanza.

Precisiamo che la legge non ci obbliga ad attendere un fatturato di 10.000 euro per registrarci in regime OSS. Ciò significa che abbiamo il diritto di presentare domanda di registrazione al regime anche se non abbiamo realizzato il fatturato, se riteniamo che questa decisione sarebbe più redditizia per noi.

Ad esempio: se vendiamo merci a privati ​​dalla Germania, sarebbe più redditizio per noi registrarci immediatamente al regime OSS, poiché l’aliquota fiscale standard in Germania è del 19%, mentre in Bulgaria, come sappiamo, è del 20%. .

6. Depositi all’estero

L’istituzione di un deposito all’estero comporta riflessi fiscali in materia di  IVA  diversi a seconda della natura giuridica specifica del rapporto contrattuale utilizzato.

Il deposito all’estero può essere:

  • di proprietà dell’operatore economico nazionale;
  • detenuto in locazione;
  • presso i locali di agenti o commissionari.

Occorre distinguere tra i rapporti di deposito che implicano trasferimenti di beni ad effetti traslativi sospesi, da quelli che riguardano beni inviati all’estero in attesa di essere successivamente venduti.

Nel  caso di beni inviati all’estero in attesa di essere successivamente venduti  l’operatore economico nazionale che trasferisce i beni in un deposito   all’estero  non realizza alcuna vendita e l’invio dei beni all’estero avviene per motivi meramente di carattere distributivo, legati all’organizzazione ed alla logistica di vendita, rimanendo i beni spediti all’estero  di proprietà dell’impresa residente, situazione  riconducibile a quella disciplinata  nell’art. 17 (Trasferimento a destinazione di un altro Stato membro), della Direttiva Comunità Europea del 28/11/2006 n. 112: “È assimilato ad una cessione di beni effettuata a titolo oneroso il trasferimento da parte di un soggetto passivo di un bene della sua impresa a destinazione di un altro Stato membro. Costituisce “trasferimento a destinazione di un altro Stato membro” qualsiasi spedizione o trasporto di un bene mobile materiale effettuato dal soggetto passivo o per suo conto, fuori dal territorio dello Stato membro in cui si trova il bene, ma nella Comunita’, per le esigenze della sua impresa.

Quindi i trasferimenti di beni in altro Stato membro,  assimilati ai fini IVA a cessioni di beni a titolo oneroso, implicano l’insorgere dei relativi obblighi di fatturazione, registrazione, dichiarazione e compilazione dei modelli Intrastat.

I trasferimenti di beni nell’ambito del territorio unionale per le esigenze dell’impresa configurano,  sebbene in assenza di cessioni che originano ricavi di vendita , operazioni rilevanti ai soli fini IVA, con la conseguente necessità, per l’operatore residente, di acquisire una posizione IVA nello Stato membro di destinazione dei beni.

Il soggetto residente, pertanto, dovrà provvedere a nominare un rappresentante fiscale ai fini IVA o ad identificarsi direttamente nello Stato membro in cui è situato il deposito a cui sono trasferiti i beni.

Quindi se si stoccano i prodotti in centri logistici  all’estero (basta anche un solo prodotto stoccato), si dovrà obbligatoriamente acquisire una posizione IVA nello Stato membro in cui la tua merce è stoccata.

ATTENZIONE: È molto importante notare che la soglia di 10.000 € non si applica quando la merce viene spedita da uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilito il fornitore.

Ciò significa che se una società bulgara, che ha sede in Bulgaria, vende merci a persone fisiche, che vengono spedite però non dalla Bulgaria, ma da un altro stato membro, la società bulgara non dovrebbe aspettare di raggiungere un fatturato di 10.000 euro, e dovrebbe immediatamente registrarsi sotto il regime OSS o registrarsi ai fini dell’IVA in ogni stato membro.

Esempio: una società bulgara, stabilita in Bulgaria e registrata ai sensi del regime OSS, vende merci a privati ​​in tutta l’Unione europea. Le merci vengono trasportate dal Belgio verso i vari stati membri.

Bulgaria – Tassazione del commercio dropshipping

  1. Cos’è il dropshipping?

Molto spesso , le attività online sotto forma di negozi elettronici all’inizio della loro creazione incontrano difficoltà legate agli ingenti costi di acquisto di vari beni, al loro stoccaggio, nonché alla consegna della merce al cliente finale.

Il dropshipping è un metodo estremamente popolare per vendere vari beni online, che risolve gran parte dei problemi logistici del commerciante. Questa modalità di negoziazione consente al commerciante di non tenere alcuna merce in magazzino e quindi di non essere gravato dal costo dello stoccaggio della merce.

Nel dropshipping, il negozio online funge da partner commerciale di un importante fornitore all’ingrosso accettando ordini dai clienti per l’acquisto di beni che non si trovano fisicamente presso il commerciante. Ciò consente al negozio online di vendere più prodotti in tutto il mondo senza la necessità di acquistarli e immagazzinarli in anticipo.

Quando il negozio online riceve un ordine da un cliente, invia semplicemente i dettagli dell’indirizzo del cliente al fornitore principale della merce e quest’ultimo spedisce la merce al cliente.

Il più grande vantaggio del dropshipping è che il commerciante (negozio online) non deve preoccuparsi dell’evasione dell’ordine o della disponibilità.

L’idea del dropshipping è che offre al fornitore principale un’opzione per vendere prodotti senza che il rivenditore li acquisti in primo luogo. In questo senso si può dire che agiscono anche come prestatori di servizi.

  1. Qual è il processo aziendale di dropshipping?

In generale, tre entità operano nel commercio dropshipping:

  • Un importante fornitore all’ingrosso , generalmente stabilito all’estero, che produce o immagazzina le merci
  • Commerciante: un negozio online che offre merci tramite una piattaforma di trading su Internet (Amazon, eBay, Wix, Etsy, ecc.) o tramite il proprio negozio online
  • Cliente finale, che nella maggior parte dei casi è una persona fisica, che acquista la merce dal negozio online del commerciante

Di solito, il processo delle transazioni nel commercio dropshipping viene eseguito nella seguente sequenza:

Innanzitutto, il cliente effettua un ordine per l’acquisto di un prodotto, che viene inviato al negozio online del commerciante. Il cliente trasferisce l’importo corrispondente sul conto bancario del commerciante online.

In secondo luogo, il negozio online inoltra l’ordine effettuato al principale fornitore all’ingrosso con i dettagli dell’indirizzo di consegna. In questa fase, il commerciante online dovrebbe acquistare la merce ordinata in questione dal fornitore all’ingrosso, di solito a un prezzo inferiore a quello a cui il cliente finale ha effettuato un ordine.

In terzo luogo, il fornitore all’ingrosso spedisce la merce in questione al cliente finale per conto del commerciante online.

  1. Qual è la tassazione del dropshipping?

L’introduzione di questo metodo di negoziazione in Bulgaria solleva una serie di questioni fiscali, principalmente legate alla tassazione dell’IVA dei commercianti online.

È importante notare che dal 01.07.2021 sono entrate in vigore nuove regole per la tassazione dell’IVA del commercio online, che per la maggior parte riguardano anche il commercio in dropshipping.

Vedi: Disciplina Iva dell’Ecommerce – Regimi OSS e IOSS

In questo articolo considereremo una delle ipotesi più comuni, in cui un’azienda bulgara vende beni online a privati ​​dell’Unione Europea, poiché i beni vengono acquistati da un paese al di fuori dell’UE (ad esempio, Cina, India, ecc. ) registrandosi su una delle grandi piattaforme di trading online (Amazon, eBay, Etsy e altre).

Nell’ipotesi considerata, le persone fisiche effettuano ordini attraverso la piattaforma alla società bulgara, che a sua volta ordina la merce da un paese terzo (ad esempio la Cina) e la merce viene spedita direttamente dalla Cina al cliente finale senza arrivare fisicamente sul territorio della Bulgaria.

Con le nuove modifiche all’IVA dal 01.07.2021 è stato introdotto il regime c.d. “import” (Import One Stop Shop – IOSS) che si applica nei casi in cui un commerciante venda beni importati da un paese al di fuori dell’Unione Europea e gli stessi sono venduti a clienti/utenti finali stabiliti in un determinato paese dell’UE.

Secondo la nuova normativa, per queste vendite, l’IVA viene riscossa, dichiarata e pagata dal relativo commerciante, e non dal cliente finale, come avveniva prima del 07/01/2021.

Il nuovo regime rende molto più semplice per i clienti finali che non devono più sostenere costi imprevisti relativi a IVA e dazi doganali quando le merci vengono sdoganate, in quanto i consumatori pagheranno effettivamente l’IVA al momento del completamento dell’ordine.

Tuttavia, se il commerciante in questione non è registrato sotto il regime speciale, il cliente dovrà pagare l’IVA e le normali spese doganali per lo sdoganamento della merce.

Questa circostanza è importante da tenere presente, perché secondo le nuove modifiche di legge, lo sgravio fiscale di non pagare IVA e dazi doganali per merci fino a 22 euro, che era valido prima delle modifiche di legge, non è più disponibile.

Per l’attuazione del regime IOSS è importante che siano soddisfatti contestualmente alcuni requisiti di legge, ovvero:

  • Le merci che vengono vendute devono essere importate da un paese terzo (ovvero un paese che è al di fuori dell’UE) sul territorio di uno stato membro, inclusa la Bulgaria.
  • Le merci sono spedite o trasportate dal territorio di un paese terzo al momento della consegna. Ciò significa che al momento della vendita, questi beni non devono trovarsi fisicamente nel territorio dell’UE.
  • Le merci che vengono importate sono sotto forma di spedizioni fino a 150 euro
  • La merce viene trasportata o spedita da o per conto del fornitore (ad esempio tramite un corriere)
  • Le merci non sono merci soggette ad accisa o veicoli nuovi
  • Il cliente finale è una persona non passiva (il più delle volte un individuo)

Quando si tratta del commercio dropshipping, è importante chiarire un altro nuovo concetto: “l’interfaccia elettronica che facilita la vendita”.

In poche parole, un’interfaccia elettronica può essere un sito Web, un portale, una piattaforma, un mercato, un’API e altro ancora.

Si dice che un’interfaccia elettronica faciliti la vendita di beni quando consente a venditori e acquirenti di effettuare una transazione attraverso l’interfaccia elettronica che si traduce nella vendita di beni

La maggior parte delle principali piattaforme di trading come Amazon, eBay, Wix, Etsy e altre sono in realtà solo tali interfacce elettroniche che facilitano la vendita di merci.

Le nuove modifiche all’IVA hanno introdotto importanti sgravi per i commercianti online che utilizzano le principali piattaforme di trading, perché secondo le nuove regole, quando un commerciante online vende beni importati da paesi terzi (sotto i 150 euro) che vengono consegnati a clienti finali – persone fisiche della UE, ci sono due transazioni contemporaneamente:

  1. Una transazione tra il commerciante online e l’interfaccia elettronica

In questa transazione si presume che il commerciante online venda la merce alla relativa piattaforma – interfaccia elettronica. Per questa vendita, il commerciante online deve emettere una fattura con il destinatario della relativa piattaforma e addebitare l’IVA allo 0,00% ai sensi dell’art. 35a della Legge sull’imposta sul valore aggiunto – Закон за Данък Върху Добавената Стойност (ЗДДС) .

  1. Transazione tra l’interfaccia elettronica e l’utente finale

Secondo l‘art. 14a, par. 6 della Legge sull’imposta sul valore aggiunto – Закон за Данък Върху Добавената Стойност (ЗДДС) si considera che quando un’interfaccia elettronica facilita la vendita di beni fino a 150 euro importati da un terzo, la piattaforma è considerata un fornitore di quei beni al cliente finale. Ciò significa che la responsabilità dell’addebito dell’IVA sulla vendita dei beni spetta alla piattaforma e non al commerciante online. La piattaforma dovrebbe addebitare l’IVA in base all’aliquota valida per ciascuno Stato membro in cui vengono spedite le merci. Questa regola si applica quando l’interfaccia elettronica ha la registrazione in modalità IOSS.

Se l’interfaccia elettronica non è registrata al regime, verranno applicate le regole standard per l’importazione delle merci e, di conseguenza, l’IVA e le tasse doganali saranno pagate dal cliente finale quando le merci vengono sdoganate nel paese di riferimento.

Nel commercio in dropshipping, in pratica, molti trader online rientrano proprio in questa ipotesi, visto che utilizzano le grandi piattaforme attraverso le quali vendere merce.

Ciò significa che in questo caso i commercianti online non hanno bisogno di registrarsi al regime IOSS, in quanto sono tenuti a emettere fattura per la vendita della merce alla rispettiva piattaforma online e non ai clienti finali.

Tuttavia, nel caso in cui il commerciante online venda beni importati da terzi, ma il valore della spedizione supera i 150 euro, allora la piattaforma online non è considerata un fornitore di questi beni e, di conseguenza, sono possibili due opzioni per il commerciante online:

  1. Iscriversi al regime IOSS e conseguentemente addebitare l’IVA secondo l’aliquota di ciascuno stato membro verso il quale la merce viene spedita; È importante notare che il regime IOSS si applicherà solo alle merci con un valore fino a 150 euro e inviate dal territorio di un paese terzo (ad esempio, Cina).
  2. Non registrarsi al regime IOSS in quanto in questo caso verranno applicate le normali regole di importazione e di conseguenza il cliente finale dovrà pagare l’IVA e i dazi di importazione dovuti nel rispettivo paese.

In questa opzione, il commerciante online non addebita l’IVA, in quanto fornisce beni con un luogo di adempimento al di fuori del paese, il che significa che le forniture non sono tassabili.

È importante notare che quanto sopra si applicherà anche nei casi in cui il commerciante online vende beni attraverso il proprio sito Web e non attraverso una delle principali piattaforme, indipendentemente dal valore dei beni importati da terzi.

Per completezza di questa presentazione, vorremmo prendere in considerazione un’ipotesi abbastanza comune nella pratica del commercio dropshipping , in cui un commerciante online vende merci a privati ​​​​attraverso una determinata piattaforma online, ma al momento della loro vendita, le merci sono situato in un magazzino affittato dalla piattaforma sul territorio dell’Unione Europea .

Questa è un’opzione abbastanza comune dato che Amazon ha in affitto magazzini sul territorio extra-Unione Europea (ad esempio un magazzino in Germania) e di conseguenza, quando vengono effettuate vendite di merci, queste non vengono spedite da un paese terzo (ad esempio, Cina), ma dal magazzino di Amazon situato nell’Unione Europea .

In questo scenario, le disposizioni del regime IOSS non sono applicabili al commerciante online, in quanto viene violato il requisito che la merce sia spedita dal territorio di un paese terzo al momento della ricezione dell’ordine da parte del cliente.

Procedendo da quanto sopra, si precisa che il commerciante on line effettua la cosiddetta vendita a distanza intracomunitaria di beni e ricade sotto un altro nuovo regime, entrato in vigore il 01.07.2021 – regime “nell’Unione” (One Stop Shop ( OSS )).

In base alle nuove norme IVA, quando un soggetto effettua vendite a distanza intracomunitarie, deve addebitare l’IVA all’aliquota di ciascuno Stato membro in cui invia i beni ai privati.

Ciò impone al commerciante online l’obbligo di registrarsi ai fini IVA in ogni Stato membro in cui invia i beni o di registrarsi secondo il nuovo regime OSS, che è la pratica più comune dato il minore onere amministrativo associato alla dichiarazione IVA.

Bulgaria – Progetto di legge n. 47-254-01-25 sull’uso, la coltivazione e il commercio dei tartufi

All’inizio di marzo 2022, un gruppo di 10 rappresentanti del popolo ha proposto all’esame dell’Assemblea nazionale bulgara un progetto di legge sull’uso, la coltivazione e il commercio dei tartufi, n. 47-254-01-25.

Il progetto di legge sull’uso, la coltivazione e il commercio dei tartufi, n. 47-254-01-25 ha finora ricevuto 17 pareri dall’Associazione Nazionale dei Comuni della Repubblica di Bulgaria, dall’Associazione Cercatori di Tartufi (Обединение на търсачи на трюфели), dall’Unione Nazionale dei Cercatori di Tartufi Bulgari (Национален съюз на българските ловци на трюфели), dal Ministero dell’Ambiente e delle Acque, dalla Federazione Nazionale dei Tartufai in Bulgaria (Национална федерация на ловците на трюфели в България), Associazione dei produttori di tartufi coltivati ​​in Bulgaria (Асоциация на производителите на култивирани трюфели в България), Agenzia delle dogane, Accademia del tartufo Lagotto Bulgaria (Трюфел академия „Лаготто България“), Cacciatori di tartufi della Bulgaria meridionale (Тр Ловци на трюфели от Южна България), Maritsa-2008 People’s Community Center (Народно читалище „Марица-2008“), villaggio di Rainovo (село Райново), Organizzazione dei cercatori di tartufi della Bulgaria nord-occidentale (Организация на търсачи на трюфели от Северозападна България), Strandzhan Associazione del tartufo (Сдружение Странджански трюфел), Associazione bulgara della caccia, Unione bulgara della caccia e della pesca, Associazione delle foreste comunali, Associazione delle imprese forestali in Bulgaria e Associazione dei cacciatori di tartufi uniti (Сдружение обединени ловци на трюфели).

Le due maggiori associazioni di tartufai in Bulgaria, “Federazione nazionale dei tartufai in Bulgaria (“Национална федерация на ловците на трюфели в България“)” e “Unione nazionale dei tartufai bulgari” (“Национален съюз на българските ловци на трюфели“), vogliamo che sia regolamentata  l’estrazione, il commercio e la coltivazione dei tartufi in Bulgaria e si cocluda l’ìiter del progetto di legge sull’uso, la coltivazione e il commercio dei tartufi, n. 47-254-01-25.

L’Associazione dei produttori di tartufi coltivati ​​in Bulgaria ,  insiste per far cadere i testi riguardanti i produttori di tartufi coltivati .

Il disegno di legge sull’estrazione, la coltivazione e il commercio dei tartufi ha suscitato forti reazioni nel settore. E mentre alcuni lo accettano e lo sostengono, altri insistono sul fatto che parti di esso dovrebbero essere abbandonate.

Ciò che è chiaro al momento, almeno, è che secondo gran parte degli interessati la necessità di un tale regolamento è innegabile e le azioni per l’adozione di un regolamento sono attese da anni. La Bulgaria, infatti, è uno dei principali esportatori di tartufi selvatici nell’Unione Europea (UE) e allo stesso tempo è l’unico Paese in cui le attività ad essi collegate non sono regolamentate in alcun modo.

La mancanza di legislazione in questo segmento porta a un modo non regolamentato e innaturale di estrazione e sviluppo dell’attività commerciale al di fuori dei periodi di maturazione dei singoli tipi di tartufo. E queste attività di per sé causano direttamente enormi danni ai depositi.